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1 Alla Procura della Repubblica di Roma Presso il Tribunale di Roma, Via Golametto (Piazzale Clodio), 12, 00136 ROMA per il tramite del Commissariato di Pubblica Sicurezza o Caserma dei Carabinieri Di_________________ Il sottoscritto/a, _____________________, nato/a a ________________, il ____________ di cittadinanza italiana, residente/ domiciliato in ______________________, nel comune di __________________ Numero carta identità ______________ rilasciata dal comune di ______________ il __________ con scadenza il _________________ Dopo corretta identificazione, con la presente sporge formale e circostanziata Denuncia/Querela contro le personalità dello Stato e pubbliche sotto elencate, nello svolgimento del loro ruolo d’ufficio (il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, testate giornalistiche, radiofoniche e televisive ed altri ) per i reati, come sotto specificato e più avanti circostanziato: CONTRO : 1) Il Presidente della Repubblica, Prof. SERGIO MATTARELLA; 2) Primo Ministro, Prof. GIUSEPPE CONTE; 3) Il Ministro della Sanità, Dr ROBERTO SPERANZA; 4) Il capo della Protezione Civile, Dr. ANGELO BORRELLI; 5) Il capo della Croce Rossa Italiana Dr. FRANCESCO ROCCA; 6) Il Ministro dell’Economia e Finanze, Dr ROBERTO GUALTIERI; 7) Il Ministro di Grazia e giustizia, Dr ALFONSO BONAFEDE; 8) Il Ministro dell’Interno, D.ssa LUCIANA LAMORGESE 9) Il Ministro degli esteri Sig. LUIGI DI MAIO 10) Il Consulente del Ministero della Sanità per l’emergenza, Dr. WALTER RICCIARDI 11) Il Consiglio dei Ministri tutto; 12) I Presidenti di tutte le Regioni d’Italia interessate alle violazioni qui denunciate; 13) I Sindaci dei Comuni interessati alle violazioni qui denunciate; 14) I Prefetti delle Province interessate dalla sospensione dei diritti costituzionali; 15) Direttori responsabili delle principali testate giornalistiche e televisive: 16) Il Direttore della Radio Televisione Italiana, Dr. MARCELLO FOA 17) I Direttori dei tre TG nazionali, delle Reti Mediaset e de La Sette 18) Tutti gli altri responsabili coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini. Per le ipotesi di reato p. e p. dagli articoli: 1) Attentati contro i diritti politici del cittadino. (art. 294 c.p.); 2) Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.); 3) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331c.p.); 4) Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.); 5) Pubblica intimidazione (art. 421 c.p.); 6) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.); 7) Falsità materiale commessa da pubb. Uff. in certificati o autoriz. amministr. (art. 477 c.p.); 8) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);

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Alla Procura della Repubblica di Roma Presso il Tribunale di Roma,

Via Golametto (Piazzale Clodio), 12, 00136 ROMA

per il tramite del Commissariato di Pubblica Sicurezza o Caserma dei Carabinieri Di_________________

Il sottoscritto/a, _____________________, nato/a a ________________, il ____________ di

cittadinanza italiana, residente/ domiciliato in ______________________, nel comune di

__________________

Numero carta identità ______________ rilasciata dal comune di ______________

il __________ con scadenza il _________________

Dopo corretta identificazione, con la presente

sporge formale e circostanziata Denuncia/Querela

contro le personalità dello Stato e pubbliche sotto elencate, nello svolgimento del

loro ruolo d’ufficio (il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri,

testate giornalistiche, radiofoniche e televisive ed altri) per i reati, come sotto specificato e

più avanti circostanziato:

CONTRO :

1) Il Presidente della Repubblica, Prof. SERGIO MATTARELLA;

2) Primo Ministro, Prof. GIUSEPPE CONTE;

3) Il Ministro della Sanità, Dr ROBERTO SPERANZA;

4) Il capo della Protezione Civile, Dr. ANGELO BORRELLI;

5) Il capo della Croce Rossa Italiana Dr. FRANCESCO ROCCA;

6) Il Ministro dell’Economia e Finanze, Dr ROBERTO GUALTIERI;

7) Il Ministro di Grazia e giustizia, Dr ALFONSO BONAFEDE;

8) Il Ministro dell’Interno, D.ssa LUCIANA LAMORGESE

9) Il Ministro degli esteri Sig. LUIGI DI MAIO

10) Il Consulente del Ministero della Sanità per l’emergenza, Dr. WALTER RICCIARDI

11) Il Consiglio dei Ministri tutto;

12) I Presidenti di tutte le Regioni d’Italia interessate alle violazioni qui denunciate;

13) I Sindaci dei Comuni interessati alle violazioni qui denunciate;

14) I Prefetti delle Province interessate dalla sospensione dei diritti costituzionali;

15) Direttori responsabili delle principali testate giornalistiche e televisive:

16) Il Direttore della Radio Televisione Italiana, Dr. MARCELLO FOA

17) I Direttori dei tre TG nazionali, delle Reti Mediaset e de La Sette

18) Tutti gli altri responsabili coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso

delle indagini.

Per le ipotesi di reato p. e p. dagli articoli:

1) Attentati contro i diritti politici del cittadino. (art. 294 c.p.);

2) Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.);

3) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331c.p.);

4) Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.);

5) Pubblica intimidazione (art. 421 c.p.);

6) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);

7) Falsità materiale commessa da pubb. Uff. in certificati o autoriz. amministr. (art. 477

c.p.);

8) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);

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9) Falsità ideologica commessa dal pubb. Uff. in certificati o in autoriz. Ammin. (art.

480c.p.);

10) Diffamazione di Istituzioni di Stato estero (Art. 595 e 342 c.p.);

11) Distruzione di materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero

mezzi di produzione, cagionante un grave nocumento alla produzione nazionale o

facente venir meno in misura notevole, merci di comune o largo consumo (Art. 499 cp);

12) Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare

l'ordine pubblico (Art. 656 cp);

13) Procurato allarme presso l'autorità. (Art. 658 cp).

14) Abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.);

15) Attentato contro la integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato (Art. 241 cp) che in

riferimento alla persona del Capo dello Stato diviene punibile ex art. 90 Cost. letto in

combinato con il dettato di cui all’art. 77 c.p. mil.p. ed;

16) Usurpazione di potere politico o di comando militare (Art. 287 c.p.);

17) Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini

PREMESSA: DEFINIZIONE DEL TERMINE PANDEMIA:

Enciclopedia Treccani: Epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere

rapidamente vastissimi territori e continenti

Wikipedia: Una pandemia (dal greco pan-demos, "tutto il popolo") è una malattia

epidemica che diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche

su scala planetaria… (omissis)

La repubblica: Epidemia diffusa in intere nazioni e continenti: p. influenzale

Dunque occorre la definizione del termine “epidemia”:

ENCICLOPEDIA TRECCANI: Manifestazione collettiva d’una malattia (colera, influenza ecc.),

che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o

meno vasto ....

WIKIPEDIA : Si definisce epidemia (dal greco ἐπί + δήμος, lett.: sopra il popolo, sopra le

persone) il diffondersi di una malattia, in genere una malattia infettiva, che colpisce quasi

simultaneamente una collettività di individui, ovvero una data popolazione umana, con una ben

delimitata diffusione nello spazio e nel tempo, avente la stessa origine.

Poiché, in una data popolazione, ogni anno, è atteso il verificarsi di un certo numero

di eventi morbosi, un'epidemia comporta un numero di casi in eccesso rispetto ai

valori attesi per quella determinata comunità, e sulla base delle esperienze e del

numero di casi storici di morbosità.

LA REPUBBLICA : Manifestazione di malattia infettiva che colpisce un numero generalmente

assai grande di persone, nel medesimo tempo e in uno stesso luogo: e. d'influenza, di vaiolo,

di colera…

Nel 2018 sono morte per complicazioni dell’epidemia influenzale, in Italia, 25.000 persone,

e se si considerano gli ultimi 4 anni, sono stati 65.000 circa i decessi, con un numero di

coinvolti con sintomi influenzali di oltre 8.5 milioni nel 2018 e se si considerano gli ultimi 4

anni, oltre 20-22 milioni in Italia, tenendo conto dei dati ufficiali dichiarati dall’OMS e dall’ISS,

di cui circa l’1% ha necessitato di ricovero ospedaliero con gravi problemi respiratori.

Ad oggi i contagiati risultati positivi al tampone, quindi con sintomatologie evidenti,

(poiché il tampone non è fatto a tutta la popolazione), ovvero escludendo le

centinaia di migliaia di italiani che presumibilmente sono o sono stati contagiati

senza sintomi e senza problematiche o complicazioni, in Italia risultano essere

41.035, i guariti 4.440 i decessi 3.405.

Ulteriore premessa: in Italia, i posti in rianimazione nelle strutture ospedaliere, dopo

anni di ( incostituzionali) tagli alla sanità, sono rimasti circa 5.000.

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In ultimo si porta all’attenzione che in Italia il fumo causa 83.000 decessi l’anno: è la

prima causa di morte, e lo Stato continua ad avere il Monopolio sulla vendita dei

tabacchi, non mostrando certo una attenta cura per salute dei cittadini…

I FATTI

6 ed 11 marzo 2020: con due decreti a distanza di pochi giorni il Presidente del Consiglio, Prof.

Giuseppe Conte annuncia l’inasprimento per le norme contro il diffondersi del “contagio del

coronavirus”. Tutta l'Italia è definita “zona protetta”. Di conseguenza sono consentiti gli

spostamenti solo per motivi inderogabili di lavoro e di salute e sono vietati gli assembramenti.

Le attività commerciali tutte, non considerate di prima necessità, esclusi soltanto i negozi e

supermercati di alimentari, le tabaccherie, le edicole, e i negozi di elettronica (sic!), devono

restare chiusi. Chiunque viene colto in violazione del decreto, è denunciato alle autorità e

rischia ammende ed anche il carcere. Inoltre nel frattempo viene imposto ai cittadini una auto-

dichiarazione da compilarsi se fermati in pubblici luoghi, che deve essere “accertata” e

controfirmata dai funzionari di polizia, che offende ed annulla ogni diritto costituzionale

della repubblica italiana e della Forma dello Stato.

I DATI INCONTROVERTIBILI

Coronavirus: Iss, in Italia i decessi accertati finora per causa del Covid-19 sono solo due

Conferenza stampa del 13 marzo 2020 - Roma (dal minuto 11:40 - https://youtu.be/vR5-

01ZjYmM?t=638) - “Le persone sane, morte a causa del coronavirus in Italia, che non

presentavano dunque altre patologie, risulterebbero essere solo 2 (due). E’ quanto

emerge dalle parole del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel

corso della conferenza stampa tenuta presso la Protezione civile a Roma. Le sue testuali

parole: "I pazienti deceduti positivi hanno una media di oltre 80 anni - 80,3 per

l'esattezza - e sostanzialmente sono prevalentemente maschi", ha aggiunto Brusaferro. "Le

donne sono il 25,8 per cento. L'età media dei deceduti è significativamente più alta

rispetto agli altri positivi. Le fasce d'età superiori ai 70 anni, con un picco tra gli 80 e gli 89

anni. La maggioranza di queste persone è portatrice di patologie croniche. Soltanto 2

(due) persone non sono risultate al momento portatrici di patologie", ma anche in

questi due casi, l'esame delle cartelle non è concluso e potrebbero, dunque emergere

cause di morte diverse dal Covid-19. Il presidente dell'Iss ha precisato che, alla data del 13

marzo 2020, dagli ospedali di tutta Italia sono pervenute "poco più di cento cartelle cliniche".

Sono i primi dati un minimo dettagliati forniti finora dalla Protezione civile sulle cause di morte

dei pazienti affetti da coronavirus. Allo stato attuale, infatti, le autorità non sono in

grado di distinguere coloro i quali sono morti a causa del virus, da quelli che, invece,

vengono quotidianamente comunicati all'opinione pubblica, ma che erano in massima parte

portatori di altre gravi patologie e che, quindi, non sarebbero deceduti a causa del Covid-

19. Rispondendo a una domanda di "Agenzia Nova", infatti, Brusaferro non ha saputo indicare

il numero esatto dei decessi da coronavirus. Il presidente dell’Istituto Superiore della

Sanità ha inoltre chiarito che, in base ai dati analizzati, la grande maggioranza delle

vittime "avevano serie patologie e in alcuni casi l'insorgenza di un'infezione delle vie

respiratorie può portare più facilmente a un decesso. Per far chiarezza su questo punto,

e fornire dati reali, "man mano che acquisiremo le cartelle andremo ad approfondire

ulteriormente. Comunque le popolazioni più a rischio sono quelle fragili, portatrici di più

patologie".

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CORONAVIRUS 2019: non esiste un test per la diagnosi! Numero molto alto di falsi

positivi dalla Real-Time PCR

Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Xi'an Jiaotong

University Health Science Center, Xi'an 710061, China.

Dalla Cina arrivano primi dati a livello globale sull’affidabilità dello screening per

CORONAVIRUS 2019: L’80,33% dei positivi alla Real- Time PCR sono falsi positivi.

5 marzo 2020: dalla “democratica” Cina, arrivano gli unici risultati al mondo, sul tasso di falsi

positivi risultanti dall’indagine attiva sui cosiddetti “contagiati” dal virus. In Italia si parla di

portatori sani e/o di contagiati come di pericolosi untori da circoscrivere in “zone rosse” di

quarantena. Di questi, tuttavia, l’80,33% sono falsi positivi.

La PCR che ricerca l’RNA del virus non è affidabile: solo il 19,67% dei cosiddetti

“contagiati”, meglio definibili come, "individui infetti asintomatici" alberga veramente l’RNA

virale ed in quantità, peraltro, più che minima. Una diagnosi di certezza su questo 20% circa,

a questo punto, può arrivare solo dall’isolamento del virus finora riportato solo da pochissimi

dei nostri ricercatori.

[Potenziale tasso di falsi positivi tra gli "individui infetti asintomatici" in stretti contatti di pazienti COVID-19].

Abstract:

Obiettivo: Mentre la prevenzione ed il controllo di COVID-19 continua a progredire, lo

screening del test dell'acido nucleico positivo nei contatti ravvicinati dei pazienti è stato

effettuato in molte parti della Cina. Tuttavia, la percentuale di risultati falsi positivi allo

screening non è stata finora riportata. Chiarire la percentuale di falsi positivi durante lo

screening è importante nel controllo e nella prevenzione di COVID-19.

Metodi:

I valori numerici e gli intervalli ragionevoli dei vari indicatori che influiscono sulla percentuale

di falsi positivi sui risultati positivi (ndr, alla PCR) sono stati stimati sulla base delle

informazioni a nostra disposizione al momento. La percentuale di falsi positivi di soggetti

positivi nello screening attivo è stata dedotta, e sono state effettuate analisi di sensibilità

univariate e multivariate per comprendere la solidità dei risultati.

Risultati:

“Quando il tasso di infezione dei contatti ravvicinati e la sensibilità e la specificità dei risultati

riportati sono stati presi come punti di stima, il valore predittivo positivo dello screening attivo

è stato solo del 19,67%, mentre il tasso di falsi positivi dei risultati positivi è stato

dell'80,33%. I risultati dell'analisi di sensibilità multivariata-probabilistica hanno supportato i

risultati del base-case, con una probabilità del 75% per il tasso di falsi positivi superiori al

47%. Conclusioni: Nei contatti ravvicinati dei pazienti di COVID-19, quasi la metà o anche di

più degli "individui infetti asintomatici" riportati nello screening del test dell'acido nucleico

positivo potrebbero essere falsi positivi."

Il lavoro mostra chiaramente due cose:

a) Il 20% di veri positivi su cento positivi alla PCR ridimensiona in modo drastico l’entità

dell’epidemia portata avanti da OMS-CDC;

b) Ancora più importante: non esiste la propagandata rapida e temibile diffusione del virus

che, peraltro, non dà problemi quod vitam in circa il 95% delle persone sintomatiche.

Link dello studio Pubmed:

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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32133832

Coronavirus e 5G: esiste una correlazione? Lo studio a firma dei

Dottori P.R.Doyon e O.Johansson lo conferma

Electromagnetic fields may act via calcineurin inhibition to suppress

immunity, thereby increasing risk for opportunistic infection: Conceivable mechanisms of action

Author links open overlay panel P.R.Doyon and O.Johansson

Doyon Independent Research, 1428 7th Ave., Santa Cruz, CA 95062, United States

The Experimental Dermatology Unit, Department of Neuroscience, Karolinska Institute, 171 77

Stockholm, Sweden - Received 15 February 2017, Accepted 30 June 2017, Available online 3

July 2017.

Qui lo studio: https://doi.org/10.1016/j.mehy.2017.06.028

DI SEGUITO L’ESTRATTO DELLO STUDIO JOHANSSON-DOYON PUBBLICATO GIA’ NEL 2017:

TRADUZIONE (in lingua originale al link indicato sopra):

I campi elettromagnetici possono agire attraverso l'inibizione della calcineurina per sopprimere l'immunità, aumentando così il rischio di

infezione opportunistica: Meccanismi d'azione concepibili

Astratto

Mentre un buon numero di studi ha dimostrato che i moderni campi elettromagnetici

ambientali creati dall'uomo possono avere sia effetti stimolatori che inibitori sulla funzione del

sistema immunitario, i meccanismi precisi devono ancora essere completamente chiariti. Si

ipotizza qui che, a seconda dei parametri, uno dei mezzi con cui l'esposizione a lungo

termine del campo elettromagnetico abbia il potenziale per condurre alla fine

all'immunosoppressione è attraverso l'inibizione a valle dell'enzima calcineurina -

una fosfatasi proteica, che attiva le cellule T del sistema immunitario e può essere

bloccato da agenti farmaceutici.

La calcineurina è il bersaglio di una classe di farmaci chiamati inibitori della calcineurina (ad es.

Ciclosporina , pimecrolimus e tacrolimus). Quando i destinatari del trapianto di organi

assumono tali prodotti farmaceutici per prevenire o sopprimere il rigetto del trapianto di organi

, uno dei principali effetti collaterali è l'immunosoppressione che porta ad un aumentato rischio

di infezione opportunistica : p. Es., Fungina, virale (virus di Epstein-Barr, citomegalovirus),

batterica atipica (Nocardia, Infezioni da listeria , micobatteri, micoplasma) e parassiti (ad es.

Toxoplasmosi).

Frequenti rapporti aneddotici, nonché una serie di studi scientifici, hanno dimostrato

che le esposizioni al campo elettromagnetico possono effettivamente produrre lo

stesso effetto: un sistema immunitario indebolito che porta ad un aumento delle

stesse o opportune infezioni opportunistiche: cioè fungine, virali, batteriche atipiche

e infezioni parassitarie .

Inoltre, numerosi studi di ricerca hanno dimostrato che i campi elettromagnetici artificiali

hanno il potenziale per aprire canali di calcio dipendenti dalla tensione, che a loro volta

possono produrre un aumento patologico del calcio intracellulare , portando a valle alla

produzione patologica di una serie di specie reattive dell'ossigeno . Infine, ci sono una serie di

6

studi di ricerca che dimostrano l'inibizione della calcineurina da parte di una produzione

patologica di specie reattive dell'ossigeno.

Quindi, si ipotizza qui che le esposizioni ai campi elettromagnetici abbiano il potenziale di

inibire la risposta del sistema immunitario mediante un eventuale aumento patologico

nell'afflusso di calcio nel citoplasma della cellula, che induce una produzione patologica di

specie reattive dell'ossigeno, che in il turno può avere un effetto inibitorio sulla calcineurina.

L'inibizione della calcineurina porta all'immunosoppressione, che a sua volta porta a

un sistema immunitario indebolito e ad un aumento dell'infezione opportunistica.

Scaricare al seguente link l’immagine ad alta risoluzione: https://ars.els-

cdn.com/content/image/1-s2.0-S0306987717301718-fx1_lrg.jpg

Increased Risk of Noninfluenza Respiratory Virus Infections Associated With Receipt of Inactivated Influenza Vaccine

Randomized Controlled Trial Clin Infect Dis, 54 (12), 1778-83 Jun 2012

Benjamin J Cowling 1, Vicky J Fang, Hiroshi Nishiura, Kwok-Hung Chan, Sophia Ng, Dennis K M

Ip, Susan S Chiu, Gabriel M Leung, J S Malik Peiris

Affiliations expand

PMID: 22423139 PMCID: PMC3404712 DOI: 10.1093/cid/cis307

Abstract

We randomized 115 children to trivalent inactivated influenza vaccine (TIV) or placebo. Over

the following 9 months, TIV recipients had an increased risk of virologically-confirmed non-

influenza infections (relative risk: 4.40; 95% confidence interval: 1.31-14.8). Being protected

against influenza, TIV recipients may lack temporary non-specific immunity that protected

against other respiratory viruses.

Qui lo studio: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22423139-increased-risk-of-noninfluenza-

respiratory-virus-infections-associated-with-receipt-of-inactivated-influenza-

vaccine/?fbclid=IwAR3eg0OIxmorn0z-63oQlRsOKLf8E5xJrn6qd9tdoTwqW5Bs4EbtjQSe1to

Traduzione:

Abbiamo randomizzato 115 bambini a vaccino antinfluenzale inattivato trivalente (TIV) o

placebo. Nei successivi 9 mesi, i destinatari della TIV avevano un aumentato rischio di infezioni

non influenzali confermate virologicamente (rischio relativo: 4,40; intervallo di confidenza al

95%: 1,31-14,8). Essendo protetti contro l'influenza, ai destinatari della TIV può essere

venuta a mancare temporaneamente un’ immunità non specifica che proteggeva da

altri virus respiratori.

Influenza Vaccination and Respiratory Virus Interference Among Department of Defense Personnel During the 2017-

2018 Influenza Season Greg G Wolff 1

Affiliations expand

PMID: 31607599 DOI: 10.1016/j.vaccine.2019.10.005

Abstract

7

Purpose: Receiving influenza vaccination may increase the risk of other respiratory

viruses, a phenomenon known as virus interference. Test-negative study designs are

often utilized to calculate influenza vaccine effectiveness. The virus interference phenomenon

goes against the basic assumption of the test-negative vaccine effectiveness study that

vaccination does not change the risk of infection with other respiratory illness, thus potentially

biasing vaccine effectiveness results in the positive direction. This study aimed to investigate

virus interference by comparing respiratory virus status among Department of Defense

personnel based on their influenza vaccination status. Furthermore, individual respiratory

viruses and their association with influenza vaccination were examined.

Results: We compared vaccination status of 2880 people with non-influenza respiratory

viruses to 3240 people with pan-negative results. Comparing vaccinated to non-vaccinated

patients, the adjusted odds ratio for non-flu viruses was 0.97 (95% confidence interval (CI):

0.86, 1.09; p = 0.60). Additionally, the vaccination status of 3349 cases of influenza were

compared to three different control groups: all controls (N = 6120), non-influenza positive

controls (N = 2880), and pan-negative controls (N = 3240). The adjusted ORs for the

comparisons among the three control groups did not vary much (range: 0.46-0.51).

Conclusions: Receipt of influenza vaccination was not associated with virus interference

among our population. Examining virus interference by specific respiratory viruses showed

mixed results. Vaccine derived virus interference was significantly associated with

coronavirus. and human metapneumovirus; however, significant protection with vaccination

was associated not only with most influenza viruses, but also parainfluenza, RSV, and non-

influenza virus coinfections.

Keywords: Department of Defense; Influenza vaccine; Respiratory illness; Virus interference.

Published by Elsevier Ltd. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31607599-influenza-vaccination-

and-respiratory-virus-interference-among-department-of-defense-personnel-during-the-2017-

2018-influenza-

season/?fbclid=IwAR0saFps8YG60Am_zQGtQ_uyJ1F0UQ0zm2LwrTqaMSOjp5XGm014AgDWPsE

Traduzione: Scopo: la vaccinazione antinfluenzale può aumentare il rischio di altri virus respiratori, un fenomeno noto come interferenza da virus. I disegni di studio negativi al test vengono spesso utilizzati per calcolare l'efficacia del vaccino antinfluenzale. Il fenomeno dell'interferenza virale va contro il presupposto di base dello studio sull'efficacia del vaccino negativo per il test secondo cui la vaccinazione non modifica il rischio di infezione da altre malattie respiratorie, pertanto una potenziale distorsione dell'efficacia del vaccino si traduce in una direzione positiva. Questo studio mirava a studiare le interferenze virali confrontando lo stato del virus respiratorio tra il personale del Dipartimento della Difesa in base al loro stato di vaccinazione antinfluenzale. Inoltre, sono stati esaminati i singoli virus respiratori e la loro associazione con la vaccinazione antinfluenzale. Risultati: abbiamo confrontato lo stato di vaccinazione di 2880 persone con virus respiratori non influenzali con 3240 persone con risultati pan-negativi. Confrontando i pazienti vaccinati con quelli non vaccinati, il rapporto di probabilità aggiustato per i virus non influenzali era 0,97 (intervallo di confidenza al 95% (CI): 0,86, 1,09; p = 0,60). Inoltre, lo stato di vaccinazione di 3349 casi di influenza è stato confrontato con tre diversi gruppi di controllo: tutti i controlli (N = 6120), i controlli positivi non influenzali (N = 2880) e i controlli pan-negativi (N = 3240). Gli OR rettificati per i confronti tra i tre gruppi di controllo non sono variati molto (intervallo: 0,46-0,51). Conclusioni: la ricezione della vaccinazione antinfluenzale non è stata associata all'interferenza virale tra la nostra popolazione. L'esame delle interferenze virali da parte di specifici virus respiratori ha mostrato risultati contrastanti. L'interferenza del virus derivato dal vaccino era significativamente associata al coronavirus. e metapneumovirus umano; tuttavia, una protezione significativa con la vaccinazione è stata associata non solo alla maggior parte dei virus influenzali, ma anche alle coinfezioni da parainfluenza, RSV e virus non influenzali.

8

Ecco quindi un’altra possibile concausa, taciuta completamente da tutto il panorama informativo, che potrebbe spiegare ad esempio, l’incidenza nelle provincie di Bergamo e Brescia, delle complicazioni all’infezione da Covid19, insorte nella popolazione di età avanzata, sottoposta a vaccinazione antinfluenzale massiva dal novembre 2019.

( link: http://www.ats-bg.it/servizi/gestionedocumentale/ricerca_fase03.aspx?ID=30602 )

Allarme rosso per la mortalità causata dalle infezioni batteriche ospedaliere

Si è passati dai 18.668 decessi del 2003 a 49.301 del 2016. L'Italia conta il 30% di tutte le morti per sepsi nei 28 Paesi Ue. Il dato emerge dal Rapporto Osserva salute 2018, presentato a Roma. "C'è una strage in corso, migliaia di persone muoiono ogni giorno per infezioni ospedaliere, ma il fenomeno viene sottovalutato. Si è diffusa l'idea che si tratti di un fatto ineluttabile", ha dichiarato Walter Ricciardi, allora Direttore dell'Osservatorio nazionale sulla salute. Fonte: http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/05/15/allarme-rosso-

infezioni-ospedaliere-49-mila-morti-lanno_41a0e9c5-8f5d-4373-acda-4f46014f9dd0.html

Nessuno nell’informazione pubblica e/o privata, ha neanche lontanamente tenuto in

considerazione come possibile concausa, quanto sopra sottolineato nel maggio 2019

dall’attuale consulente del ministero, il virologo WALTER RICCIARDI, (professionalità di cui già

si era riscontrato conflitto di interessi quando era egli stesso capo dell’Istituto Superiore della

Sanità “Tra le situazioni sospette, il fatto che le iniziative in cui il prof. Ricciardi avrebbe preso parte a vario titolo sarebbero state sponsorizzate da varie case farmaceutiche produttrici di vaccini

mentre era a capo dell’ISS come Commissario straordinario” ( fonte: https://codacons.it/vaccini-

per-il-tribunale-di-roma-fondate-le-accuse-codacons-contro-walter-ricciardi-iss/ ), attraverso lo

scandalo rilevato dal codacons), che risulta assolutamente essere un tema da approfondire;

nessuna alta carica dello stato ha percorso la strada della precauzione, ma tutti all’unisono

hanno lanciato allarmi gravissimi affermando i suddetti infetti di Covid19 siano deceduti solo a

causa dell’infezione da nuovo coronavirus, e ciò parrebbe delineare proprio l’esclusivo fine di

eliminare i diritti costituzionali della popolazione, collaborando e ampliando uno stato di

terrorismo psicologico e di procurato allarme che affermo ingiustificato alla luce di tutto ciò, e

di quanto segue, depistando dalle cause della immunodeficienza acquisita.

A tal fine si Porta all’attenzione della SV. L’elenco ufficiale dei comuni dove già è presente

la sperimentazione della suddetta emissione elettromagnetica, a cui si riferiscono gli

studi più sopra indicati di JOHANSSON-DOYON, ad onde millimetriche (del tipo delle

microonde) per le comunicazioni 5G, innovativa, e da numerosi studi scientifici additata

(oltre che portatrice di gravissime altre patologie come arresti cardiocircolatori, ictus o

autommuni, come tumori, cancro ecc,) come principale causa di immunodeficienza

acquisita: (l’ elenco è tratto dalla delibera AGICOM che si trova a questo link: https://ordinedihagal.files.wordpress.com/2020/03/delibera-agcom-231-18-cons.pdf ):

9

ABRUZZO: 1 Gagliano Aterno L’Aquila 2 Civita d’Antino L’Aquila 3 Morino L’Aquila 4 Castiglione a Casauria Pescara 5 Brittoli Pescara 6 Canistro L’Aquila 7 Introdacqua L’Aquila 8 Barete L’Aquila 9 Tossicia Teramo 10 Montebello di Bertona Pescara 11 Fresagrandinaria Chieti

CALABRIA:

12 Sorbo San Basile Catanzaro

13 Sorianello Vibo Valentia

14 Canolo Reggio Calabria

15 Capistrano Vibo Valentia

CAMPANIA:

16 Letino Caserta

17 Savignano Irpino Avellino

18 Raviscanina Caserta

19 San Gregorio Matese Caserta

20 Montecorice Salerno

EMILIA ROMAGNA:

21 Vernasca Piacenza

22 Bore Parma

23 Ventasso Reggio Emilia

FRIULI VENEZIA GIULIA:

24 Pontebba Udine Friuli

25 Tramonti di Sopra Pordenone

26 Bordano Udine

27 Resiutta Udine

28 Lauco Udine

29 Ragogna Udine

30 Comeglians Udine

LAZIO:

31 Nespolo Rieti

32 Pozzaglia Sabina Rieti

33 Rocca Sinibalda Rieti

34 Pico Frosinone

35 Varco Sabino Rieti

36 Petrella Salto Rieti

37 Trivigliano Frosinone

38 Cittareale Rieti

39 Santopadre Frosinone

40 Morro Reatino Rieti

LIGURIA:

41 Nasino Savona

42 Zignago La Spezia

43 Prelà Imperia

44 Vendone Savona

45 Rezzoaglio Genova

46 San Colombano Certenoli

Genova

47 Valbrevenna Genova

LOMBARDIA:

48 Cergnago Pavia

49 Oltressenda Alta Bergamo

50 Tartano Sondrio

51 Val di Nizza Pavia

52 Rosasco Pavia

53 Tornata Cremona

54 Canevino Pavia

55 Bianzano Bergamo

56 Crotta d’Adda Cremona

57 Brallo di Pregola Pavia

58 Santa Margherita di Staffora

Pavia

59 Mezzana Rabattone Pavia

60 Rognano Pavia

61 Comazzo Lodi

62 Lanzada Sondrio

MARCHE:

63 Genga Ancona

64 Monte Grimano Terme Pesaro e

Urbino

65 Montegallo Ascoli Piceno

MOLISE:

66 Conca Casale Isernia

67 San Pietro Avellana Isernia

68 Fossalto Campobasso

69 Pietracupa Campobasso

70 Cercemaggiore Campobasso

71 Pizzone Isernia

PIEMONTE: 72 Sambuco Cuneo 73 Isasca Cuneo 74 Sabbia Vercelli 75 Valloriate Cuneo 76 Falmenta Verbano-Cusio-Ossola 77 Rossa Vercelli 78 Valmala Cuneo 79 Campiglia Cervo Biella 80 Cortandone Asti

81 Celle Enomondo Asti

82 San Giorgio Scarampi Asti

83 Villaromagnano Alessandria

84 Solonghello Alessandria

85 Paroldo Cuneo

86 Prasco Alessandria

87 Druogno Verbano-Cusio-Ossola

88 Premia Verbano-Cusio-Ossola

89 Brondello Cuneo

90 Trezzo Tinella Cuneo

91 Cerretto Langhe Cuneo

92 Pontestura Alessandria

93 Ricaldone Alessandria

94 Revigliasco d’Asti Asti

95 Avolasca Alessandria

96 Roascio Cuneo

97 Vigliano d’Asti Asti

98 Marsaglia Cuneo

99 Montemarzino Alessandria

100 Gabiano Alessandria

101 Montabone Asti

SARDEGNA:

102 Segariu Medio Campidano

103 Pompu Oristano

104 Noragugume Nuoro

SICILIA:

105 Sclafani Bagni Palermo

TOSCANA:

106 Monteverdi Marittimo Pisa

TRENTINO ALTO ADIGE:

107 Valfloriana Trento

108 Sover Trento

109 Castel Condino Trento

110 Terragnolo Trento

VALLE D’AOSTA:

111 Bionaz Aosta

112 Perloz Aosta

113 Cogne Aosta

VENETO: 114 Laghi Vicenza 115 San Germano dei Berici Vicenza 116 La Valle Agordina Belluno 117 Cinto Euganeo Padova 118 Bevilacqua Verona 119 Gambugliano Vicenza 120 Vallada Agordina Belluno

Al succitato elenco vanno aggiunte numerose località riscontrabili al seguente link ufficiale da

cui per dare un’idea allego immagine; al link è possibile elencare, cliccandovi sopra, i nomi di

tutte le località, tra cui moltissime risultano essere località turistiche, quindi a grande

frequentazione di persone non necessariamente residenti:

10

https://www.google.com/mymaps/viewer?mid=1Y0xIigMDE9I6mZPGAo6PivcAzv2I9oFR&hl=it

Dopo aver portato l’attenzione della Ill. ma S.V. sulle maggiormente verosimili reali cause

sanitarie, mi pare necessario sottolineare gli aspetti economici della questione, e

chiedere che si indaghi attentamente nella direzione degli interessi dell’alta finanza

alla eventuale creazione di tutta questa situazione, in un intreccio fra interessi

multimiliardari e collusione delle istituzioni governative, ipotesi che se confermata

dalle vostre indagini, configurerebbe per i personaggi istituzionali e pubblici indicati,

una serie di altri gravissimi reati; il 05 dicembre 2019 in un’ intervista, uscita sul Wall

Streer Journal il giorno seguente, Ray Dalio, fondatore dell’ ”hedge fund” denominato

Bridgewater ( un fondo di investimento tra i più ricchi di liquidità al mondo con un portafoglio

di gestione di circa 150 miliardi di dollari), ha scommesso su un crollo dell’economia

mondiale che si sarebbe realizzato nel mese di marzo 2020, sottoscrivendo

assicurazioni (“put options”) per 1 miliardo e mezzo di dollari. Cito l’articolo per dare

un’idea del meccanismo:” Una scommessa sul ribasso dei listini. Le «put options» consentono di

vendere titoli a un prezzo prefissato ed entro una data certa. In sostanza se un gestore prevede

l’arrivo di un ciclo negativo, può tutelarsi siglando accordi di vendita dei titoli prima che cadano le

quotazioni. È esattamente quello che ha fatto Bridgewater, firmando «put options» con Goldman

Sachs e altri istituti.”

Qui il link: https://www.corriere.it/esteri/19_dicembre_06/scommessa-inquietante-fondo-bridgewater-a-

marzo-crisi-mondiale-borse-b9a4f7d4-1844-11ea-addc-85aa5b33ebd7.shtml?refresh_ce-cp

A conferma invece della malafede della direzione di stampa e informazione, che ha fatto e fa da altoparlante

al suddetto terrorismo psicologico verso il Covid19, sempre più evidentemente mezzo per coprire altro, si

indirizza l’ attenzione, per citarne uno, a “Repubblica” che afferma, riguardo alle immagini di una colonna

di mezzi militari, che essa serva a trasportare un non meglio specificato numero di bare che non sarebbero

gestibili dall’amministrazione locale, per non meglio identificati FORNI CREMATORI (quasi a voler

richiamare alla memoria dei cittadini come un’ orrida fantasia l’immagine dei cosiddetti forni crematori della

seconda guerra mondiale...) In che modo Repubblica, nell’articolo a firma PAOLO BERIZZI, può

certamente affermare e quindi diffondere che i 70 mezzi militari trasportassero effettivamente le bare dei

defunti per covid19 di Bergamo? Perché non c’è una sola foto del carico delle bare in uno dei 70 camion

militari? Inoltre, perché parlano di 70 camion, ma dalle immagini che le testate si apprestano a diffondere

ovunque, si possono contare 11 camion? Perché il sistema mediatico ritiene di dover diffondere immagini

demoralizzanti e superflue ad una popolazione che chiusa in casa 24 ore al giorno davanti alle tv è GIA’

PIU’ CHE TERRORIZZATA? In che modo si può affermare con certezza che le foto delle bare siano

effettivamente quelle relative ai defunti di Bergamo? La foto indicata come numero 15 di 16, ricercandola

per immagini sul motore di ricerca Google, risulta pubblicata in decine e decine di altri giornali anche

telematici e social; ma perché risulta pubblicata il giorno 17 marzo da “THE POST” alle ore 23.50 e

11

successivamente, solo il giorno dopo, da Repubblica (e tutti gli altri)? In che modo dovremmo dunque

credere alla foto, forse solo ritenendo che the Post sia più tempestivo dell’italiano “Repubblica” a procurarsi

la foto, nonostante il quotidiano italiano sia sul territorio e quindi ritenere logico e razionalmente accettabile

che questa sedicente “Giovanna Camossi” abbia preferito comunicare a The Post, quanto accadrebbe nella

città di Bergamo nelle ore dei decessi da “pandemia”, piuttosto che ad un giornale italiano? E comunque,

perché allora un simile articolo viene pubblicato da Repubblica, visto che da più esperti in medicina e

virologia si è affermato che il panico e la paura sono potenti immunodepressori? CUI PRODEST questo

terrorismo psicologico? Alla Nazione e al suo Popolo certamente no. Leggere l’articolo di The Post, dove

si trova la data più antica alla foto in oggetto, è illuminante per quanto appare evidente l’intento dello scritto,

scandalosamente manipolativo, e basta un minimo di onestà e distacco intellettuale, per capire che

l’intervista indicata è assolutamente falsa, ma utile solo alla necessaria (al progetto criminoso che denuncio)

“cd. ingegneria sociale”, indispensabile perché il popolo ignaro e terrorizzato, accetti senza troppe lamentele

e senza reazioni la perdita completa dei propri diritti costituzionali. L’ill.ma SV. Ha i mezzi di indagine per

verificare, potendo accedere ai nominativi e alle tempistiche accennati nell’articolo e accertare con estrema

semplicità quanto qui affermato.

(fonte articolo repubblica: https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/18/foto/bergamo_non_c_e_piu_posto_70_mezzi_militari_portano_le_salme

_fuori_dalla_regione-251650969/1/#15 )

(Foto e articolo The Post: https://www.monroecopost.com/news/20200317/covid-19-from-inside-

italy - sotto la foto alla fine della spaventosa didascalia, è indicato: FOTO FORNITA) Ma da chi?

Perchè non essere più precisi?

E Ansa.it il 19.03.20, non smentisce assolutamente nulla, anzi conferma e cita commenti di utenti di

social vari, persone che hanno a loro volta ricevuto le informazioni dal main-stream. Qualora anche

fosse vero che i camion militari trasportassero le bare, e che le immagini delle “cataste” di feretri

nel tendone, fossero riferiti ai tristi decessi di Bergamo, ci si chiede, E CI SI DEVE CHIEDERE,

per quale ragione immagini atte a disturbare la già provata situazione emotiva del pubblico, siano

state così ampiamente diffuse e ad esse sia stato dato così tanto rilievo mediatico. E come fa anche

notare il giornalista di inchiesta Maurizio Blondet:” Si tratta di una lugubre finzione

cinematografica di propaganda nera, ovviamente fatta apposta per spargere il terrore. Basterebbe

riflettere che mai, nelle stragi che hanno punteggiato la nostra storia, s’è mai adottata una simile

scenografia militar- apocalittica: né per i morti del Vajont né per Ustica, e nemmeno per le stragi

politiche di Bologna e di Piazza della Loggia a Brescia, che si sarebbero prestate meglio

all’esibizione stentorea delle bare.

L’indecente falsificazione giornalistica pro-terrore è giunta a questo: che ha presentato come di

Bergamo la fila di bare del naufragio di Lampedusa dove morirono 360 migranti nel 2013.

E nessuna testata giornalistica, almeno fino al momento in cui scrivo, ha fatto alcuna seria e degna

smentita delle immagini “terroristiche” in oggetto, preferendo “lasciar credere”.

12

Anzi da sottolineare le risate del capo della protezione civile BORRELLI, dopo l’annuncio di oltre

4.000 decessi, in un “poco divertente” siparietto con FRANCESCO BOCCIA, che poco rende

credibile la tragedia che ci viene raccontata, nei termini in cui vorrebbero farcela credere. Immagine

che potrete visionare anche qui: https://twitter.com/ardigiorgio/status/1241083301114327043

In ultimo mi preme sottoporre l’ultimo aspetto che oltre ad essere quanto meno inquietante, risulta a

ben vedere, altro gravissima fattispecie di reato, e forse un movente esso stesso perché tutto il piano

criminoso ottimizzi i risulti della di esso programmazione e conduzione. Da parte di chi

esattamente, e con che rapporti di potere nel dettaglio, dovrebbe essere esattamente il compito che

affido con la presente denuncia e che mi auguro venga brillantemente svolto dall’Ill.me Procure

competenti. Alla luce di quanto fin qui ipotizzato, infatti, non vi sarebbe nessuna reale

necessità per quanto invece è stato decretato il 17.03.2020 N°18 dal suddetto esecutivo

illegittimo, in particolare all’art. 6 del suddetto: (requisizioni in uso o in proprietà). Non sembra

infatti altro che un atto assolutamente illegittimo, non solo l’affermare la necessità della

requisizione in uso di beni mobili ed IMMOBILI fino alla fine del dichiarato “stato di emergenza”

(per ora previsto per il 31.07.2020), ma ancor di più la requisizione in proprietà degli stessi, che

tra l’altro risulta inopponibile per quanto indicato nello stesso articolo, che riporto per intero per

semplicità di consultazione:

“Art. 6 (Requisizioni in uso o in proprieta')

1. Fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con

delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del

Dipartimento della protezione civile puo' disporre, nel limite delle

risorse disponibili di cui al comma 10, anche su richiesta del

Commissario straordinario di cui all'articolo 122, con proprio

decreto, la requisizione in uso o in proprieta', da ogni soggetto

pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonche'

di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la

predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle

strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o

ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonche' per

implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di

ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

2. La requisizione in uso non puo' durare oltre sei mesi dalla data

di apprensione del bene, ovvero fino al termine al quale sia stata

ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza.

Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non e' restituita al

proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in

cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi

consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in

proprieta', salvo che l'interessato consenta espressamente alla

proroga del termine.

3. I beni mobili che con l'uso vengono consumati o alterati nella

sostanza sono requisibili solo in proprieta'.

4. Contestualmente all'apprensione dei beni requisiti,

13

l'amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma

di denaro a titolo di indennita' di requisizione. In caso di rifiuto

del proprietario a riceverla, essa e' posta a sua disposizione

mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena

accettata. Tale somma e' liquidata, alla stregua dei valori correnti

di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre

2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a

successive alterazioni della domanda o dell'offerta, come segue:

a) in caso di requisizione in proprieta', l'indennita' di

requisizione e' pari al 100 per cento di detto valore;

b) in caso di requisizione in uso, l'indennita' e' pari, per ogni

mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un

sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprieta'.

5. Se nel decreto di requisizione in uso non e' indicato per la

restituzione un termine inferiore, l'indennita' corrisposta al

proprietario e' provvisoriamente liquidata con riferimento al numero

di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del

provvedimento e quella del termine dell'emergenza di cui al comma 1,

comunque nel limite massimo di cui al primo periodo del comma 2.

6. Nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonche' in

quelli di sua trasformazione in requisizione in proprieta', la

differenza tra l'indennita' gia' corrisposta e quella spettante per

l'ulteriore periodo, ovvero quella spettante ai sensi della lettera

a) del comma 4, e' corrisposta al proprietario entro 15 giorni dalla

scadenza del termine indicato per l'uso. Se non viene indicato un

nuovo termine di durata dell'uso dei beni, si procede ai sensi della

lettera a) del comma 4.

7. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni

immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con

l'emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del

Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di

prevenzione territorialmente competente, puo' disporre, con proprio

decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di

altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneita', per

ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento

fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non

possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. 8. Contestualmente all'apprensione dell'immobile requisito ai sensi

del comma 7, il Prefetto, avvalendosi delle risorse di cui al

presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma

di denaro a titolo di indennita' di requisizione. In caso di rifiuto

del proprietario a riceverla, essa e' posta a sua disposizione

mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena

accettata. L'indennita' di requisizione e' liquidata nello stesso

decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia

delle entrate, alla stregua del valore corrente di mercato

dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche

analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese

di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore.

La requisizione degli immobili puo' protrarsi fino al 31 luglio 2020,

ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la

durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto di

requisizione in uso non e' indicato per la restituzione un termine

14

inferiore, l'indennita' corrisposta al proprietario e'

provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o

frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella

del termine dell'emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In ogni caso di

prolungamento della requisizione, la differenza tra l'indennita' gia'

corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo e' corrisposta

al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine

originariamente indicato. Se non e' indicato alcun termine, la

requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero fino

al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello

stato di emergenza di cui al comma 1.

9. In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale,

non puo' essere sospesa l'esecutorieta' dei provvedimenti di

requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall'articolo

458 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

10. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa

nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020, cui si

provvede ai sensi dell'articolo18, comma 4.”

CONCLUSIONE

L’ESECUTIVO, CON VOCE PARADOSSALMENTE COMPLETAMENTE UNIVOCA (SE SI

ESCLUDONO DUE SOLI PARLAMENTARI, IL DOTT. SGARBI E UNA PARLAMENTARE

CHE PURE SI E’ OPPOSTA), RICORRENDO AD UNA (ENNESIMA) DECRETAZIONE

D’URGENZA, HA DE FACTO E DE IURE RIDOTTO LE LIBERTA’ INDIVIDUALI SULLA

BASE DI UNA MISTIFICAZIONE ED ESAGERAZIONE DEI FATTI, attuando una vera e

propria campagna di terrorismo psicologico, depistando tra l’altro dalle reali

concomitanti cause di letali complicanze effettive nei pazienti da coronavirus, Con

fini evidentemente completamente contrari alla reale salute dei cittadini tanto

decantata, e contrari altresì al benessere della Nazione, in opposizione a quanto

dichiarato, stabilendo anticostituzionali norme che oltre tutto recano gravissimo e

forse irrecuperabile nocumento all’economia, finanche a mettere in serio dubbio la

prossima stessa indipendenza amministrativa del Paese . Il Governo e gli altri organismi

preposti alla tutela della salute, hanno misconosciuto ed ignorato le vere cause alla base di

episodi para-influenzali con conseguenti patologie connesse (verbigrazia, polmoniti). Sono

eziologie che vanno ricercate altrove (cfr supra). Rebus sic stantibus, non si giustificano in

alcun modo le misure decise, in quanto, oltre che incostituzionali, sono basate sulla

dichiarazione di INGIUSTIFICATA pandemia che tale non risulta essere affatto, per i motivi

illustrati e provati tramite irrefragabile documentazione e testimonianza medico-scientifica (cfr

supra), che potrebbero, quando approfonditi in indagini magistratuali, richiedere ulteriori

decine e decine di pagine se non centinaia, approfondimento dei quali, sembrerebbe portare

all’evidenza di un complesso e architettato disegno criminoso perpetrato per scopi poco chiari,

ma certamente contrari ai principi costituzionali e democratici, evidentemente opposti agli

interessi del Paese, e affatto in linea con quelli della salute pubblica. A ulteriore conferma di

ciò, con la decretazione N°18 del 17.03.20, in particolare l’art. 6 (requisizione in uso o in

proprietà), si manifesta evidentemente ancor più un disegno realmente criminoso ai danni del

popolo tutto e dei beni e benessere della nazione, visto anche che nel frattempo della

dichiarata tanto ”grave emergenza sanitaria” non sono stati neanche interrotti affatto gli

sbarchi di immigrati richiedenti asilo provenienti dalle coste africane, mentre il trattato

Shengen risulterebbe interrotto nei confini nord del nostro Paese.

In ultimo mi preme citare, e sottolinearle, a conferma di tutto quanto fin qui

sostenuto, le parole del capo della protezione civile pronunciate in conferenza

stampa il 20 marzo 2020 alle 18.30 circa in cui egli stesso enuncia:” ... Purtroppo oggi

registriamo altri 627 nuovi deceduti, e voglio ricordare che questi sono deceduti CON il

coronavirus, NON PER il coronavirus…” Fonte qui: (l’affermazione al minuto 00,50) https://tg24.sky.it/cronaca/2020/03/20/contagi-coronavirus-italia.html

15

P. Q. M. SI CHIEDE

1) di voler procedere con gli atti di competenza in ordine alla configurazione (di

integrazione della fattispecie e diritto sostanziale) di attentato contro la Costituzione dello

Stato, rimettendosi alle valutazioni delle autorità competenti in ordine a tutti i gravissimi

reati sopra delineati, ravvisando nella dimostrazione di questi, ( e dunque anche nel

rapporto con l’esposizione all’irradiazione di onde millimetriche della tecnologia 5G, con la

sovvenuta e diffusa immunosoppressione concausa reale delle complicanze fatali delle vittime

anziane e con pregresse patologie) la fattispecie gravissima per crimini contro l’ambiente e

crimini contro l’umanità;

2) di procedere per la penale punizione dei colpevoli al fine di impedire la

continuazione dei reati ravvisati e di altri ravvisabili con criteri di urgenza massima,

vista la gravità delle conseguenze per l’economia e lo stato sociale dello Stato,

ipotizzandosi anche, nella reiterazione e continuazione dei suddetti, il reato di Alto

Tradimento e tutti quelli di attentato contro la Personalità dello Stato, oltre che per

la gravità delle conseguenze sulla salute umana che si stanno osservando, e quelli

contro i diritti dei cittadini;

3) di provvedere affinché sia riconosciuto il risarcimento degli ingenti danni

causati allo Stato ed ai Cittadini, a seguito della violazione dei diritti costituzionali,

civili, sociali in generale e dei diritti economici sottratti allo Stato ed ai Cittadini,

compresi i danni morali ed esistenziali;

4) di sollevare e risolvere con il divieto assoluto, il problema per la salute

pubblica evidenziato nelle centinaia di studi scientifici mondiali che la magistratura

potrà e dovrà verificare nel corso delle indagini, che escludono tassativamente la

possibilità di continuare la sperimentazione della linea internet di 5°generazione

(anche chiamata 5G oppure Internet delle Cose) per i gravissimi danni alla salute che i

responsabili, indicati dalla presente denuncia, starebbero insabbiando come decessi da

Covid19, qualora le evidenze lo accertassero, come il sottoscritto ritiene. Si esorta dunque

l’ Ill.ma Procura adita, a non ignorare questi fatti senza prima prendere puntuale cognizioni

delle basi scientifiche e tecniche necessarie per comprenderli a pieno sul piano dei reati indicati

nella parte relativa a sospetto insabbiamento e depistaggio dei danni da immunodepressione

acquisita per irrorazione ai campi elettromagnetici delle onde 5G (sul punto non si può che

suggerire come punto di partenza oltre tutti i link sopra citati, l’attenta visione dei contenuti disponibili, ad esempio al link https://oasisana.com/2020/02/19/coronavirus-e-5g-ce-correlazione-lo-

studio-il-video/ o su molti altri siti e/o pubblicazioni ove sono presenti esperti del settore che

studiano da anni il fenomeno dei CEM, con studiosi di chiara e riconosciuta, fama che

affrontano le tematiche oggetto del presente esposto).

Ricordiamo, sottolineiamo ed enfatizziamo ad uso di chi ci legge rammentando

l’obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Costituzione) in caso di evidenti violazioni

di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato. Ricordiamo

altresì il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della

Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo Giudice si deve

uniformare e deve rispondere, e che si potrebbe configurare un’ ipotesi di manifesta malafede

e collusione con i reati sopra individuati, nel non luogo a procedere ad ulteriori e

approfondite indagini da parte della Esimia Magistratura, stante e considerata anche

l’illegittimità costituzionale del governo in essere.

Ci si riserva inoltre di costituirsi parte civile nell’instaurando procedimento penale.

16

Si sottolinea che tutto quanto esposto è aggiornato alla data del 20 marzo 2020, ma ci si deve

aspettare ulteriori restrizioni, e ulteriori menzogne o manipolazioni mediatiche, in particolare

quando la spettabile Magistratura a cui mi rivolgo, rileverà che il suddetto disegno criminoso è

effettivamente ed indubbiamente in essere come da me denunciato, così come probabilissimo

nel suddetto caso, risulterà il prolungamento dello Stato di Emergenza, e l’incrementazione

delle restrizioni individuali, per cui si invita la SV a considerare e indagare anche sui prossimi

sviluppi, che saranno da utilizzare come indizi e/o prove di quanto affermato contro quanti

indicati, e quanti altri si ravvisassero nel corso delle indagini, e lo stesso si intenda per la lista

dei reati ipotizzati, che necessariamente si allungherà nel corso delle indagini specialmente con

il chiarimento del disegno criminoso in essere a danno del popolo e della nazione stessa.

Si domanda altresì di essere informati circa un'eventuale richiesta di archiviazione

(ex art. 408 comma II C.P.P.) da parte del Pubblico Ministero. (La persona offesa dal

reato se ha chiesto di essere avvertita nella notizia di reato o successivamente alla

sua presentazione ha diritto a ricevere avviso della richiesta di archiviazione ed entro

10 giorni dalla notificazione può proporre opposizione presentando a pena di

inammissibilità della domanda, l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi

elementi di prova).

Si fa istanza infine di essere avvisati in caso di proroga del termine delle indagini

preliminari, ex art. 405 c.p.p. e di essere sentiti personalmente.

Si prega di indirizzare ogni comunicazione al sottoscritto, esclusivamente alla casella pec:

________________________ / O al mio indirizzo di domicilio indicato in identificazione.

Con la massima Osservanza.

La presente denuncia è articolata in n°16 pagine numerate da 1 a 16.

In fede, Verità ed Onore.

……………………………………………………………..

__________________ lì____________