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ALLEGATO A) ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 771 DEL 12/04/2017
COMUNE DI RIMINI
U.O. SPORT E SERVIZI AMMINISTRATIVI
DIREZIONE CULTURA E TURISMO
Piazza Cavour 27 – 47921 Rimini
Spett.le _________________
Oggetto: Lettera invito a seguito della manifestazione di interesse propedeutica all’avvio della
procedura semplificata di cui all’art. 36 del D.lgs 18/aprile 2016 n. 50 per
l’affidamento del servizio di gestione e dell’uso del Centro ludico – sportivo comunale
denominato “ex area Waldorf”, sito in Rimini, Lungomare Tintori n.28
CIG 70428496D9
Codesto operatore economico è invitato a presentare offerta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs 50/16 s s.m.i. per la gara a procedura semplificata di cui in oggetto.
1. ENTE APPALTANTE, UFFICIO COMPETENTE, RUP, PUNTI DI CONTATTO:
Ente appaltante: Comune di Rimini – piazza Cavour, n. 27 - 47923
Ufficio competente: Direzione Organizzazione Cultura e Turismo - U.O. Sport e Servizi Amministrativi
Direzione Cultura e Turismo - Piazza Cavour 27 – 47921 Rimini;
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Silvia Moni - tel. 0541 704450 fax - 0541 704452 - e-
mail: [email protected]
Punti di contatto: Dott.ssa Silvia Moni - tel. 0541 704450 fax - 0541 704452 - e-mail:
[email protected] – pec: [email protected]
2. NATURA DELLA CONCESSIONE, PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Natura della concessione: la concessione della gestione in oggetto si configura come una concessione di
servizi, così come definita all'art. 3, comma 1 lettere vv, del D. Lgs. 50/2016 ed è quindi disciplinata
dagli articoli 164 e seguenti del medesimo decreto e concerne servizi riguardanti la categoria dei servizi
96 CPV (vocabolario comune per gli appalti) 92610000-0, Servizi di gestione degli impianti sportivi, servizio
rientrante tra quelli dell’allegato IX del D.Lgs n. 50/2016.
La concessione è disciplinata dall’art.35 e dagli artt. 164 e seguenti del D.Lgs 50/2016, per quanto
compatibili. Pertanto il suddetto D.Lgs n.50/2016 trova applicazione nei limiti di quanto qui espressamente
richiamato, oltre che negli atti di gara (capitolato speciale e suoi allegati)
Ai sensi dell'art. 165 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 i contratti di concessione comportano il trasferimento al
concessionario del rischio operativo, che lo assume effettivamente allorché – in condizioni operative normali –
è esposto alle fluttuazioni del mercato e non gli è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi
sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione.
L’appalto non è suddiviso in lotti.
Procedura di gara: affidamento mediante procedura semplificata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b)
e dell’articolo 63 comma 6 del D.lgs 50/2016, previa pubblicazione di idoneo avviso di manifestazione di
interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 7, al fine di individuare gli operatori economici da invitare.
Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs
50/2016, con il criterio del prezzo più alto, determinato mediante offerta.
Non saranno ammesse offerte di importo pari o minore rispetto all’importo a base di gara.
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione e dell’uso del Centro ludico sportivo
comunale denominato “ex area Waldorf” sito in Rimini, Lungomare Tintori 28.
Nello specifico si precisa che la gestione dell’impianto comporta, per il concessionario, lo svolgimento delle
attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva (ovvero apertura e chiusura , conduzione di
tutti gli impianti tecnologici , ecc..), valorizzando il suo utilizzo sia cittadino che turistico, nonché il
mantenimento in buono stato dell’impianto attraverso una manutenzione ordinaria dello stesso.
Le descrizioni dettagliate della struttura, delle prestazioni e dei requisiti richiesti per lo svolgimento del
servizio in oggetto sono contenuti nel Capitolato speciale e nei suoi allegati, parte integrante e sostanziale
della presente lettera invito.
4. LUOGO E DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
a) Il Centro ludico sportivo “ex area Waldorf “ è sito in Rimini, Lungomare Tintori 28 ed è costituito da:
n.1 campo polivalente in resina sintetica dotato di illuminazione;
n. 1 campo da calcio a cinque in erba sintetica dotato di illuminazione;
n. 2 campi in sabbia per il gioco del Beach tennis/volley dotati di illuminazione; i campi, pur
essendo predisposti all’uso, sono sprovvisti delle attrezzature necessarie per il corretto uso (pali e
rete);
n.1 fabbricato prefabbricato (spogliatoi e deposito) delle seguenti misure complessive: lunghezza
cm 1440, larghezza cm 600 e altezza cm 309,
così come meglio individuati nella planimetria allegata alla lettera A al Capitolato Speciale allegato 3 alla
presente lettera invito.
Si precisa che, relativamente a tale impianto, sono state regolarmente rilasciate dal Responsabile
dell’U.O. Edilizia Pubblica e Sicurezza l’Attestazione di Agibilità prot. 51127 del 17/03/2015 (per le
strutture di cui ai precedenti punti a-b-d) e l'autorizzazione prot. 106039/2016 per le strutture di cui al
precedente punto c.
L'impianto sportivo potrà essere dotato di un punto ristoro destinato alla somministrazione di alimenti e
bevande a favore degli utenti del centro ludico sportivo; tale servizio dovrà essere comunque accessorio
rispetto all’attività principale del centro ovvero alla pratica sportiva .
b) Attrezzature del Comune: Il locale viene consegnato al concessionario provvisto delle attrezzature e
dell’arredamento necessario per lo svolgimento di una attività di base. Le attrezzature e l’arredamento
presente sull’impianto, consegnate al gestore, sono elencate nel “elenco attrezzature e arredamento”
allegato alla lettera B al Capitolato Speciale allegato 3 alla presente lettera invito; l’arredamento e le
attrezzature di proprietà del Comune, alla scadenza della concessione, dovranno essere riconsegnate in
buono stato e funzionanti , fatto salvo in normale deperimento per l’uso.
c) Attrezzature e arredamento del Gestore: il gestore può eventualmente acquistare ulteriori attrezzature
e arredamento per lo svolgimento del servizio, tali beni dovranno comunque essere a norma di legge.
L’arredamento e le attrezzature di proprietà del concessionario, alla scadenza della concessione,
dovranno essere rimosse.
Si precisa che l’impianto sportivo viene consegnato nello stato di fatto in cui attualmente si trova e che
per il suo regolare utilizzo e funzionamento necessita di interventi di pulizia e piccola manutenzione
ordinaria.
5. DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata dell’affidamento è fissata fino al 31/12/2018 a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Si precisa a tal proposito che, vista la volontà di questa Amministrazione di riqualificare tutto il fronte mare e
riorganizzare le attività turistico -ricettive in esso inserite attraverso la realizzazione, anche a stralci, del
progetto denominato “Parco del mare”, la concessione potrà essere revocata dal Comune prima della
naturale scadenza da notificarsi con almeno sei mesi di anticipo, per consentire il regolare avvio dei lavori di
riqualificazione nel tratto di Lungomare Tintori in cui insiste l’impianto in oggetto, senza che il concessionario
possa pretendere un indennizzo per revoca da parte del Comune.
La revoca di cui sopra dovrà essere notificata al gestore con almeno 6 mesi di preavviso rispetto alla data di
efficacia della revoca.
Il concessionario, previo accordo con il Comune, potrà dare avvio, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del d.Lgs
n.50/2016 all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, anche nell’eventuale pendenza della stipula stessa.
In questo caso la durata della concessione decorrerà dalla data di avvio all’esecuzione del contratto.
6. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
Il valore complessivo presunto della concessione stimato, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016, in
base alla presunta totalità dei ricavi generata dalla gestione economica del servizio per l'intero periodo di
efficacia del contratto (circa 19 mesi), è pari a euro 148.338,17 (IVA esclusa), per il cui calcolo è stato
predisposto dall'Amministrazione Comunale un piano economico finanziario di massima, allegato 4 alla
presente lettera invito.
7. CANONE DI CONCESSIONE
Il canone annuo di concessione, posto a base d’asta è pari a € 15.500,00 (iva esclusa).
Il canone annuo sarà assoggettato a partire dall'inizio dal secondo anno solare di gestione all'aggiornamento
annuale in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi per famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istat
nel mese di dicembre dell’anno precedente.
Il pagamento del canone di concessione avverrà secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale
allegato 3 alla presente lettera invito.
Il concessionario inoltre dovrà sostenere tutti gli oneri e tutte le spese direttamente o indirettamente
connesse all’oggetto della presente convenzione, nessuna esclusa, ivi comprese quelle per manutenzioni,
assicurazioni, garanzie, personale, dell’utenza elettrica ed idrica.
Si precisa inoltre che anche le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla formulazione della
convenzione saranno a carico dell’aggiudicatario.
Il concessionario avrà il diritto di determinare e percepire tutti gli introiti derivanti dalla gestione dell’impianto
comprese le tariffe di accesso ed i prezzi per i servizi resi, mentre avrà la facoltà di gestire, direttamente e/o
indirettamente, la pubblicità cartellonistica all’interno dell’impianto sportivo oggetto della convenzione,
stipulando in proprio i relativi contratti ed esonerando da ogni sorta di responsabilità il Comune, riscuotendo
le entrate derivanti da tale gestione e pagando al Comune di Rimini, nelle forme e con i mezzi previsti dalla
vigente normativa, l’imposta sulla pubblicità esposta.
8. DUVRI
In considerazione della tipologia e delle modalità seguite per lo svolgimento dei servizi oggetto della
concessione, non essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti, non si prefigurano costi per la riduzione
dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e pertanto non è necessario procedere
alla redazione del DUVRI .
9. SUB CONCESSIONE
In relazione alle prestazioni oggetto della concessione il subappalto è ammesso, nei termini e alle condizioni
dell’art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016, per le parti del contratto quali i servizi di pulizia, i servizi di
manutenzione e di gestione del bar;
Oggetto principale del contratto: servizi Soggetto esecutore
Servizi di gestione ai sensi dell’art.3 Concessionario
Servizi di pulizia Concessionario o sub-concessione
Servizio di manutenzione Concessionario o sub-concessione
Servizio di gestione bar Concessionario o sub-concessione
L’eventuale sub-concessione non esonera, ai sensi l’affidatario, per i servizi dati in sub-concessione dagli
obblighi assunti con il Comune di Rimini e regolati dal Capitolato Speciale restando l’unico responsabile, nei
confronti del Comune di Rimini del servizio sub-concesso
10. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI O AMMINISTRATIVE:
L’appalto è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative:
− D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. in materia di appalti pubblici di servizi limitatamente agli articoli
applicabili;
− norme pattizie derivanti dai protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Rimini con la
Prefettura di Rimini;
− Legge Regionale Emilia Romagna n.11 del 6/07/2007 e s.m.i.
− Condizioni contenute nel Capitolato Speciale;
− Condizioni contenute nella presente Lettera invito;
− Normativa richiamata nei citati documenti di gara;
11. SOPRALLUOGO
Ciascun operatore economico invitato deve obbligatoriamente effettuare prima della formulazione
dell’offerta, un sopralluogo presso il Centro Ludico sportivo “ex area Waldorf” per prendere visione
dell’impianto nel suo complesso e per acquisire piena conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari
nelle quali il servizio in oggetto dovrà essere svolto.
Per effettuare il suddetto sopralluogo è necessario fissare un appuntamento con l’Ufficio Gestione Impianti
Sportivi del comune di Rimini, con almeno tre giorni di anticipo, tramite
- il seguente indirizzo di posta elettronica [email protected]
- i seguenti numeri telefonici: 0541 704456 e 0541 704458
Il legale rappresentante della ditta concorrente, o un suo delegato, dovrà presentarsi improrogabilmente il
giorno e all’ora fissati per l’appuntamento presso l’ingresso il dell’impianto sportivo Centro ludico sportivo sito
a Rimini in Lungomare Tintori 28.
Al termine del sopralluogo verrà rilasciato il relativo attestato di partecipazione che dovrà essere allegato alla
documentazione di gara, come indicato all’articolo 19.
12. RICHIESTA CHIARIMENTI
Fino a 4 giorni prima della scadenza del termine della presentazione dell’offerta, i concorrenti potranno
inviare, a mezzo PEC [email protected], richieste di chiarimento al Responsabile Unico del
Procedimento. Per ulteriori informazioni generali sulla gestione posta a gara è possibile contattare
direttamente il RUP Dott.ssa Silvia Moni 0541/704450 – e-mail [email protected].
13. SOGGETTI AMMESSI
L’impresa invitata, pena l’esclusione, deve possedere i requisiti di cui all’art 14 che devono essere
autodichiarati nell’istanza di partecipazione (allegati 1A) e nel DGUE - Documento di gara unico europeo
(allegato 1B), e saranno oggetto di verifica.
Raggruppamenti di concorrenti e consorzi
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti raggruppati o consorziati, secondo le modalità e le
prescrizioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, purchè la capogruppo del raggruppamento sia l’operatore
economico espressamente invitato dalla stazione appaltante ( art. 48 comma 11 del D.lgs 50/2016).
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero di
partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio.
I consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lettera c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio
concorre; per i consorziati indicati il divieto di partecipare alla stessa gara in qualsiasi altra forma.
Il titolare/legale rappresentante della concorrente indicata quale capogruppo del costituito/costituendo
raggruppamento temporaneo d’imprese, deve compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il modulo
“Domanda di partecipazione” (allegato 1/A) con annesse dichiarazioni e il DGUE (allegato 1B), che devono
essere sottoscritte anche dai titolari/legali rappresentanti delle altre imprese raggruppate.
L’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
In caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Il raggruppamento di imprese, qualora non già costituito, dovrà essere costituito con atto notarile entro dieci
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
14. REQUISITI
Requisiti di ordine generale
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni
individuate dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 come motivo di esclusione dalle procedure di
affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei
requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all’operatore economico di contrattare con
le pubbliche amministrazioni.
Inoltre gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non devono trovarsi nelle situazioni
ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni, previste da altre norme di legge nazionale vigenti,
come di seguito specificate:
a) aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano
comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore,
l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo
scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in
condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale
e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall’autorità giudiziaria in base al
combinato disposto degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998;
b) essere stati sottoposti, in base all’art. 41 del d.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi
determinati dall’accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli
articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari
opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto;
c) essere stati sottoposti, in base all’art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi
determinati dall’accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori
dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e
della zona;
d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l’emissione di assegni bancari o postali senza
autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall’art. 5, comma 2 della legge n.
386/1990, comportante l’incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con
poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli
stessi con l’Amministrazione, quando destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n.
165/2001, come introdotto dall’art. 1 della legge n. 190/2012.
Si precisa che :
- In base a quanto previsto dall’art. 80, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante esclude
un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore
economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle
situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dello stesso art. 80.
- Non possono essere affidatari di subconcessione e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti
per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.
- L’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 deve
essere riferita dall’operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della stessa disposizione, in
rapporto alla sua configurazione giuridica, nonchè al suo assetto di rappresentanza e tecnico,
dovendo tener conto che in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata.
- L’esclusione non va disposta e il divieto previsto dall’art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 non si
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la
riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all’art, 178 del cod. pen.
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del
tribunale in base all’art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base
all’art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di
revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 673
c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti
indicati oppure l’operatore economico non abbia certezza dell’intervenuta riabilitazione,
dell’estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque
la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell’ambito dei Documenti di Gara,
per consentire all’Amministrazione la compiuta valutazione della sua situazione.
- La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo
84, comma 4, del medesimo decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che
nell’assetto organizzativo e di rappresentanza dell’operatore economico sono annoverabili tra quelli
individuati dal comma 3 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2013.
- In relazione alla stipulazione del contratto conseguente all’aggiudicazione della concessione oggetto
della gara, l’Amministrazione acquisisce mediante il Responsabile unico del procedimento
l’informativa antimafia di cui all’art. 84, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011, nei termini previsti dagli
articoli 91, 92, 93, 94 e 95 dello stesso decreto, per tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del medesimo
decreto.
- In relazione alla procedura di cui al precedente comma 3, l’Amministrazione richiederà all’operatore
economico che sarà individuato come aggiudicatario, specifica dichiarazione sostitutiva in ordine ai
soggetti per i quali richiedere l’informativa antimafia.
- In relazione alla certificazione di regolarità fiscale, in caso di comunicazione con esito negativo da
parte dell’Agenzia delle Entrate, la Stazione Unica Appaltante provvederà ad inoltrarla all’operatore
economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo
di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della stazione appaltante,
un’eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall’Agente
della riscossione competente. A tal fine l’operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello
dell’Agente della riscossione competente che per il rilascio dell’attestazione sostitutiva si riferirà alla
situazione dell’operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il
mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.
- In relazione alla verifica della regolarità fiscale e di quella contributiva dell’operatore economico, i
motivi di esclusione non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima
della scadenza del termine per la presentazione delle domande. La formalizzazione dell’impegno a
pagare si intende definita con l’approvazione della rateizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate o
dell’ente previdenziale o dell’agente della riscossione.
- In relazione ai motivi di esclusione derivanti dall’art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,
l’operatore economico deve tenere in considerazione tutte le violazioni ad obblighi applicabili in
materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro conseguenti a disposizioni di legge e di contratti
collettivi nazionali di lavoro.
- In relazione ai motivi di esclusione derivanti dall’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016,
l’operatore economico deve tenere in considerazione i gravi illeciti professionali che incidono
sull’integrità e affidabilità dell’operatore economico e che non costituiscono già autonome cause di
esclusione previste dallo stesso d.lgs. n. 50/2016. A tal fine si considerano come gravi illeciti
professionali:
- Le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che
ne hanno causato la risoluzione anticipata ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il comportamento è rilevante quando il provvedimento
risolutivo non è stato contestato in giudizio oppure, se contestato, è stato confermato all’esito del
giudizio medesimo con sentenza definitiva passata in giudicato;
- I comportamenti illeciti attestati da condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena per reati commessi nell’esercizio della
professione che siano idonei a incidere in maniera sostanziale sul rapporto fiduciario tra
l’amministrazione aggiudicatrice e il soggetto esecutore, quali:
l’abusivo esercizio di una professione;
i delitti contro la fede pubblica (es. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico);
i reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni
da comprendere nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
i reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio, i reati
ambientali;
- I comportamenti, adottati nel corso della procedura di affidamento bandita dall’Amministrazione,
idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al
soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell’amministrazione aggiudicatrice o di altri
partecipanti; l’esclusione consegue soltanto nei casi in cui, alla segnalazione dei fatti da parte dei
soggetti direttamente coinvolti o di soggetti che, comunque, ne abbiano conoscenza, sia seguita, da
parte della Stazione Unica Appaltante, una formale denuncia alla competente autorità giudiziaria
oppure, se il fatto non configura un’ipotesi di reato, sia intervenuta la formale contestazione degli
addebiti con le garanzie del contraddittorio;
- I comportamenti finalizzati a fornire all’Amministrazione informazioni fuorvianti, volte a ingenerare
nella stessa un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della gara, riferibili sia ai
requisiti di partecipazione sia traducibili in qualsiasi altra informazione rilevante ai fini del corretto
svolgimento della gara; a comprova della sussistenza del comportamento indebito, è necessaria la
formale segnalazione da parte del soggetto che presiede la gara, cui deve seguire, da parte della
stazione appaltante, la presentazione di formale denuncia all’Autorità giudiziaria oppure, per i
comportamenti che non configurano un’ipotesi di reato, la formale contestazione degli addebiti con le
garanzie del contraddittorio.
- In relazione alla dichiarazione di cui alla lettera m del comma 5 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, al
fine di consentire alla Stazione Unica Appaltante di verificare la loro situazione in termini sostanziali
come previsto dall’ordinamento comunitario, i soggetti che intendono partecipare alla gara formulano
nell’istanza, alternativamente:
- La dichiarazione di:
non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l’offerta autonomamente.
Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna
condizioni diverse e non compatibili tra loro. L’indicazione contemporanea di due situazioni comporta
la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono alla Stazione Appaltante di
individuare la situazione effettiva de concorrente, determinando l’impossibilità di accertare il requisito
di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione: poiché
tale dichiarazione è indispensabile e essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, in tal
caso si applicano la sanzione e la procedura di soccorso istruttorio prevista dal successivo articolo
16 .
L’Amministrazione, nelle suddette ipotesi esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a
quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. m del d.lgs. n. 50/2016. La verifica e l'eventuale
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando il “modello di domanda di partecipazione alla
procedura con annessa dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto di notorietà
(Allegato 1A ) e nel DGUE (allegato 1B)
Requisiti di idoneità professionale
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso del seguente
requisito di idoneità professionale:
IN CASO DI IMPRESA:
l'iscrizione al registro delle imprese CCIAA nel settore di attività inerente il servizio in oggetto con
l’indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale, data iscrizione e data termine, codice e
oggetto dell’attività, generalità degli amministratori in carica e degli amministratori cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara, nonché ogni altro elemento riportato nel
certificato della C.C.I.A.A.
Nella istanza di partecipazione e nel DGUE occorrerà indicare:
- il codice fiscale/partita IVA,
- il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o ente equivalente,
- la sede della C.C.I.A.A. (o ente equivalente),
- il numero di Repertorio Economico Amministrativo.
IN CASO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA O ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA:
l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche detenuto dal CONI ai
sensi dell'articolo 7 del D.L. 28/5/2004 n.136 convertito con modificazioni nella legge 27/7/2004 n.186
Nell’istanza di partecipazione e nel DGUE occorrerà indicare
- il codice fiscale,
- il numero di iscrizione al Registro Nazionale delle associazioni e Società sportive
Il requisito di idoneità professionale sopra citato nel caso di raggruppamenti o consorzi, dovrà essere
posseduto obbligatoriamente dall'impresa indicata quale capogruppo.
Il concorrete deve dichiarare il possesso del requisito utilizzando il “modello di domanda di partecipazione
alla procedura con annessa dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto di notorietà (Allegato
1/A) e il DGUE (allegato 1B)
In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive
relative ai requisiti di idoneità professionale, poiché essi sono indispensabili e essenziali per lo svolgimento
della procedura, si applica quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, nei termini e con
riferimento alla sanzione disciplinati dal successivo articolo 16.
Ulteriori dichiarazioni
Oltre ai suddetti requisiti i partecipanti dovranno anche dichiarare:
1. di aver preso visione dell’impianto in oggetto e di essere a conoscenza dello stato di fatto e di
diritto in cui si trova;
2. di avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio;
3. di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel Capitolato speciale, nonché negli altri atti di gara e di avere tenuto
conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli oneri e obblighi previsti nella precedente
documentazione;
4. l’ubicazione nella sede operativa/filiale nel Comune di Rimini o in alternativa di impegnarsi a
costituirla prima della data di stipulazione della convenzione per la gestione dell’impianto;
5. l’avvenuta ricezione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali relativa al
trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.30.06.2003, n.196 e successive
modifiche ed integrazioni e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali del dichiarante e
dell’ente da esso rappresentato, ai fini della presente procedura e per gli effetti della suddetta
norma;
6. indicazione del domicilio eletto (qualora fosse diverso dalla sede legale), del numero di telefono,
dell’indirizzo di posta elettronica, nonché di posta elettronica certificata e del numero di fax ai
quali la stazione appaltante invierà ogni comunicazione in merito all’appalto (in particolare quelle
previste dal comma 3 art. 76 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) con specifica autorizzazione all’invio
delle predette comunicazioni esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC);
7. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di Legalità consultabili sul
sito http://www.prefettura.it/rimini/ sottoscritti con la Prefettura di Rimini in data 08.02.2012 e in
data 16.09.2013 ed impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettare e fare rispettare le
clausole riportate nell’allegato 5;
Il concorrete deve dichiarare il possesso del requisito utilizzando il “modello di domanda di partecipazione
alla procedura con annessa dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto di notorietà (Allegato
1/A).
15. AVVALLIMENTO
In attuazione di quanto previsto all’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016, l’Operatore economico, singolo o
consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal
caso l’operatore economico, che assume il ruolo di Impresa ausiliata, dovrà:
a) compilare il “modello di domanda di partecipazione alla gara con annessa dichiarazione sostitutiva”
(Allegato 1A alla presente lettera invito);
b) allegare il contratto, stipulato con scrittura privata, in originale o copia autentica, in virtù del quale
l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse e i mezzi prestati dettagliatamente indicati in modo determinato e specifico per tutta la durata
dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Il
contratto, ai sensi dell’art. 88 comma 1 del DPR 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente: l’oggetto, le risorse, il personale e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e
ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Non sarà ammesso un contratto di avvalimento generico o
sottoposto a condizione sospensiva. Nel contratto deve essere espressamente indicato che “l’Impresa
ausiliaria e il Concorrente sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante”. L’Impresa
ausiliaria dovrà presentare i seguenti documenti, da considerarsi elementi indispensabili ed essenziali:
1 – Domanda di partecipazione alla procedura con annessa dichiarazione sostitutiva sia di certificazione
che di atto di notorietà (allegato 1A alla presente lettera invito), barrando l’apposita voce riferita
all’impresa ausiliaria;
2 – Dichiarazione del Legale Rappresentante attestante:
- che l’Impresa si obbliga verso il Concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è
carente il Concorrente;
- che l’Impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ad altra impresa. 4 Ai
sensi del citato articolo 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso l’avvalimento di più imprese
ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’articolo 89, comma
7, del D.Lgs. n. 50/2016, non è consentito che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un
Concorrente o che partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti
dell’impresa ausiliaria. Il Concorrente e l’Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla
normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e dell'istanza di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica, possono essere sanate tramite la procedura del soccorso istruttorio. La stazione appaltante
assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da
presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria
stabilita nella misura minima di legge (1 per mille del valore di gara) e pari quindi a Euro 148,34, a pena di
esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali,
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali la Stazione Appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra ma non applica alcuna sanzione.In caso di
mancata regolarizzazione o mancata regolarizzazione nei termini assegnati il concorrente è escluso dalla
gara senza pagamento della sanzione.
Non sono in ogni caso sanabili con il soccorso istruttorio, le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
17. Modalità di predisposizione della istanza di partecipazione alla procedura per l’aggiudicazione
della concessione
Istanza di partecipazione (modello 1A)
Il concorrente nell’istanza di partecipazione alla gara con annessa dichiarazione sostitutiva sia di
certificazione che di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, redatta
avvalendosi del modello predisposto dall’Amministrazione, deve:
1) contenere, a pena di esclusione, gli estremi di identificazione del concorrente, compresi il domicilio
fiscale – Partita Iva – Codice Fiscale – telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC) e le
generalità complete del firmatario
2) attestare il possesso di tutti i requisiti richiesti di cui al precedente articolo 14,
3) essere redatta in carta libera, come da modello allegato (allegato 1A) alla presente lettera invito,
4) essere firmata dal titolare o dal legale rappresentante della ditta. L’istanza può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in
originale o in copia autentica resa ai sensi dell’art. 18 commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000.
Documento di gara unico europeo – DGAE (modello 1B )
Il concorrente dovrà dichiarare l’insussistenza dei motivi di esclusione e ai requisiti di partecipazione
attraverso il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato al presente lettera invito alla lettera 1B,
ovvero:
a) l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
b) il possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’articolo 14 della presente lettera
invito in base a quanto stabilito dall’art. 83, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;
secondo le istruzioni operative per la sua compilazione definite dal Comunicato del Ministero Infrastrutture e
Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo
(DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016,
pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 170 del 22 luglio 2016.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), del
precedente punto sono considerate come indispensabili ed essenziali per il proseguimento della procedura
di gara e, pertanto:
a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare resa di una o
più delle suindicate dichiarazioni si applicano la sanzione e la procedura di regolarizzazione previste dalla
disposizione, come regolate dall’articolo 16 della presente lettera invito
b) la Stazione Unica Appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato la dichiarazione o lo ha resa
in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzati gli elementi documentali necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione di una o più delle
dichiarazioni previste dalle lettere a), b) del precedente punto oppure di mancato pagamento della sanzione
nello stesso termine, il concorrente è escluso dalla gara.
Si specifica inoltre che :
le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dall’operatore
economico che intende partecipare alla gara:
a) integrano l’istanza di partecipazione e possono rappresentare anche elementi richiesti
nella stessa;
b) attestano l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e
forniscono eventuali specificazioni o precisazioni;
c) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dalla presente lettera
invito in relazione alla partecipazione alla gara.
Tali dichiarazioni devono comunque essere rese sia nell’istanza sia nel DGUE, al fine di consentire
all’Amministrazione di avere a disposizione un quadro informativo completo.
L’operatore economico deve compilare:
la parte I – informazioni sulla procedura di appalto
la parte II – informazioni sull’operatore economico
la parte III – motivi di esclusione (art. 80 del D.Lgs 50/2016) ovvero:
− sezione A in merito al motivo ostativo di cui all’art. 80, comma 1 (condanne definitive per
reati gravi); la dichiarazione deve essere resa per tutti i soggetti tra quelli del comma 3
dell’art.80 del D.Lgs 50/2016. La dichiarazione è resa, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n.
445/2000, dal legale rappresentante dell’operatore economico che sottoscrive l’istanza e il
DGUE con riguardo alle situazioni relative all’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 per tutti
i soggetti interessati, per quanto a sua conoscenza;
− Sezione B in merito al motivo ostativo di cui all’art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016
(pagamento imposte o contributi previdenziali);
− Sezione C in merito al motivo ostativo di cui all’art. 80 comma 5 lettere a, b, c, d, e del
D.Lgs 50/2016 (insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali);
− Sezione D in merito al motivo ostativo di cui all’art. 80, commi 2 e 5, lettere f), g), h), i), l),
m) e alle ulteriori cause ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni previste
dalla legislazione nazionale;
la parte IV – criteri di selezione
− Sezione A deve essere compilata in quanto relativa al requisito di idoneità professionale
(articolo 83 comma 1 lettera a del D. Lgs 50/2016)
− Sezioni B e C non devono essere compilate in quanto relative ai requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale non previsti dalla presente lettera invito
− sezione D dichiarazioni riguardanti l'eventuale possesso delle certificazioni di qualità e delle
certificazioni sulle norme di gestione ambientale previste devono essere rese dall’operatore
economico qualora voglia fruire delle riduzioni della garanzia provvisoria previste dall’art.
93, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016.
la parte V - riduzione del numero di candidati qualificati non deve essere compilata in quanto
saranno accolte tutte le istanze di partecipazione;
la parte VI – Dichiarazioni finali
si fa presente inoltre che :
le dichiarazioni rese in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di
idoneità professionale sono rese come dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e nel renderle gli operatori economici devono
essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
in caso di presenza di una delle cause ostative rilevata a seguito dei controlli effettuati dalla stazione
appaltante, l’operatore economico è escluso dalla procedura di gara, in base a quanto previsto dalle
disposizioni di legge sopra specificate in relazione alle singole cause ostative a contrattare con le
amministrazioni aggiudicatrici.
18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A PENA DI
ESCLUSIONE:
Il plico contenente la domanda di partecipazione alla gara e la documentazione di seguito indicata deve
essere indirizzato al:
Comune di Rimini
U.O. Sport e Servizi Amministrativi
Direzione Cultura e Turismo,
Piazza Cavour 27
47921 - Rimini
e deve pervenire, a pena d’esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 27 aprile 2017 a mezzo:
- raccomandata del servizio postale (fa fede il timbro di accettazione dell’ufficio);
- consegna a mano o tramite corriere all’ufficio Protocollo Generale dell’Amministrazione, sito in
Rimini , Piazza Cavour 27 (fa fede l’apposita ricevuta).
L’ufficio protocollo è aperto tutti i giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con
estensione dell’orario, anche pomeridiano, dalle 15.00 alle 17.00 il martedì e il giovedì.
Faranno fede la data e l’ora riportate nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune. Il recapito del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o integrativa di offerta
precedente.
Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato su entrambi i lembi di chiusura in modo tale da
assicurare l’integrità dello stesso, pena l’esclusione, e deve recare all’esterno:
- l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, la sede legale, i numeri di telefono e di fax;
- nel caso di RTI costituite /costituende indicare sul plico ragione sociale ed indirizzo di tutti i
componenti;
- la dicitura: “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DELL’USO DEL
CENTRO LUDICO-SPORTIVO “EX AREA WALDORF”
- la dicitura: “CONTIENE OFFERTA”
Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, al suo interno due buste recanti:
- l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, la sede legale, i numeri di telefono e di fax;
- nel caso di RTI costituite /costituende indicare sul plico ragione sociale ed indirizzo di tutti i
componenti;
- la dicitura: “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DELL’USO DEL
CENTRO LUDICO-SPORTIVO “EX AREA WALDORF”
- a seguente denominazione riportante rispettivamente:
1. BUSTA A – Documentazione amministrativa
2. BUSTA B – offerta economica
Entrambe le buste devono essere idoneamente sigillate e controfirmato su entrambi i lembi di chiusura, in
modo tale da assicurare l'integrità delle stesse, pena l’esclusione.
19. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella Busta A - “documentazione amministra” devono essere contenuti, a pena di esclusione, l’Istanza di
partecipazione alla gara, il DGUE (debitamente compilati e sottoscritti vedi art. 17) e la seguente
documentazione a corredo:
copia del Capitolato Speciale (allegato 3) e relativi allegati debitamente firmati in ogni pagina dal
soggetto interessato in segno di accettazione delle condizioni e clausole in essi contenute;
copia dell’attestato di partecipazione al sopralluogo di cui all’articolo 11;
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i ai sensi dell’art.
38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
cauzione provvisoria, di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo di € 2.966,77 (pari al 2% del
valore stimato della concessione) da costituirsi alternativamente:
- in contanti con versamento di un deposito cauzionale infruttifero in una qualsiasi agenzia
UNICREDIT spa (Istitutio bancario Tesoreria Comunale di Rimini) – IBAN IT 10 H 02008 24220
000102671160, indicando nella causale la dicitura “DEPOSITO CAUZIONALE GARA AREA EX
WALDORF”;
- con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata dagli istituti legalmente autorizzati. Si
precisa che gli intermediari finanziari, che dovessero rilasciare fideiussioni, devono essere iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, svolgere in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie ed essere sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta all’albo previsto dall’articolo 161 del D. Lgs. 24/02/1998 n. 58. la fideiussione
dovrà essere presentata in originale, predisposta sulla base dello schema tipo 1.1 “garanzia
fideiussoria per la cauzione provvisoria “ di cui al D.M. 12.03.2004 n.123, opportunamente
integrata con le disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e le prescrizioni circa l’impegno di
rinnovare la garanzia come sotto indicato. La fideiussione deve prevedere espressamente a pena di esclusione:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
c. l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;
d. la validità per almeno 180 giorni decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la
presentazione dell’offerta (da intendersi comunque la data di scadenza di presentazione
delle offerte);
e. l’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso
della procedura per un periodo di 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia intervenuta l’aggiudicazione;
f. lo specifico impegno di un fideiussore (anche nel caso in cui la cauzione venga presentata in
contanti o in titoli) a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell’affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione della contratto medesimo.
In caso di RTI non ancora costituito, o consorzi ordinari detta cauzione deve essere unica e resa a favore
dellEnte intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, il consorzio ordinario .
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% nei casi previsti dall’articolo 93,comma 7, del D. Lgs.
50/2016. Il possesso delle certificazioni di qualità deve essere debitamente dichiarato e documentato in sede
di offerta nei modi prescritti dalla normativa vigente.
20. BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
La busta B dovrà contenere:
1) l’offerta economica nella quale il concorrente dovrà indicare il canone annuo offerto.
ll canone dovrà essere superiore, a pena di esclusione, al canone annuo posto a base d’asta di €
15.500,00 IVA esclusa.
Non verranno ammesse offerte in ribasso, ovvero pari o inferiori alla base d’asta.
Nella stessa il concorrente inoltre dovrà dichiarare:
i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizoni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto di un costo del lavoro non
inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali così come
determinato dalle apposite tabelle a cura della direzione regionale del lavoro comprensivo degli oneri
della sicurezza aziendali indicandone il relativo importo;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione delle prestazioni sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata.
2) il PEF ( piano economico finanziario), redatto per l'intero periodo della concessione, che costituisce lo
sviluppo in termini numerici della offerta economica presentata in sede di gara e dovrà identificare e
quantificare, sulla base della stessa, le spese correnti nonché individuare l'equilibrio economico-
finanziario complessivo tramite la corretta valutazione e previsione delle entrate.
Con il predetto PEF l'operatore economico deve confermare ed evidenziare la completa assunzione del
rischio operativo.
Allegato alla presente lettera invito al n. 4 è stato predisposto dall'Amministrazione un piano economico-
finanziario di massima, al fine di calcolare il valore della concessione e dare una indicazione di
massima per i partecipanti alla gara.
Tutta l’offerta economica di cui ai punti 1 e 2, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in tutte le
pagine :
− dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore (nel caso di Impresa singola o di
consorzio o di ATI già costituita) e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso
confermate o sottoscritte;
− qualora il concorrente sia costituito da Associazione temporanea, o consorzio non ancora
costituiti, sia l’offerta che le eventuali correzioni devono essere sottoscritte dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il futuro raggruppamento temporaneo o
Consorzio.
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da procuratore del legale rappresentante, va trasmessa
la relativa procura in originale o in copia autentica notarile.
Il concorrete deve presentare la propria offerta utilizzando il “modello offerta economica” (Allegato
2) e il modello del “PEF da compilare” (allegato 2A)
21. GRADUATORIA
La graduatoria sarà determinata con un ordine decrescente in base al canone annuo offerto e il servizio
sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà offerto il canone maggiore.
A parità di canone annuo offerto si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’amministrazione né
all’aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal
momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
22. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta, nella giornata di 28 aprile 2017 alle ore 9.30,
presso la U.O. SPort e Servizi Amministrativi Direzione Cultura e Turismo, con ingresso in Rimini Piazza
Cavour n.27 il Responsabile del procedimento, in sede pubblica, procederà nel modo seguente:
1. all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine stabilito;
2. verifica della correttezza formale della documentazione amministrativa presentata;
3. verifica che i consorziati per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono, non
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, ed in caso positivo ad escludere il consorzio
e il consorziato dalla gara;
4. verifica che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario e in caso positivo escluderli dalla gara;
Qualora sia necessario avviare il sub-procedimento di regolarizzazione ex art.83 comma 9 del D. Lgs
50/2016 (soccorso istruttorio), il RUP procederà a sospendere la seduta rinviando alla successiva seduta
pubblica, la cui data sarà comunicata a tutti i concorrenti via PEC, per la declaratoria dell’esito del soccorso
istruttorio. La sanzione prevista dal citato articolo è fissata all’1 per mille del valore della gara.
Il RUP, nella seduta pubblica o nel giorno prefissato per l’eventuale seconda seduta pubblica, procederà:
5. all’ammissione dei concorrenti la cui documentazione amministrativa sia risultata completa e regolare,
anche a seguito del procedimento di soccorso istruttorio;
6. all’esclusione dei concorrenti che non abbiano regolarizzato quanto richiesto e provveduto a pagare
contestualmente la sanzione
in esito a ciò si provvederà, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, il RUP:
7. aprirà, e verificherà la correttezza formale della busta n.2 - OFFERTA ECONOMICA, dei soli
concorrenti ammessi, per procedere alla formazione della graduatoria;
8. darà lettura dell’offerta economica presentata dai concorrenti;
9. rinvierà, se necessario, la seduta pubblica e trasmetterà le offerte economiche (con allegati i PEF ),
ai fini della verifica della congruità delle stesse, alla struttura di supporto interna all’ente individuata
nella Direzione Risorse finanziarie;
10. all’esito dell’eventuale procedimento di verifica, dichiarerà le eventuali esclusioni dei concorrenti che
hanno presentato, in base all’esame degli elementi forniti, offerte economiche non congrue e
procederà alla proposta di aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 32 e 33 del
D.Lgs 50/2016;
11. con successiva seduta pubblica, che sarà comunicata ai soggetti partecipanti tramite PEC,
comunicherà le eventuali esclusioni e redigerà la graduatoria finale in ordine decrescente in base al
canone annuo offerto dai concorrenti;
Il Comune, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, si riserva la facoltà di effettuare d’ufficio, su tutti i
concorrenti partecipanti alla gara, gli opportuni accertamenti circa il possesso di tutti i requisiti (generali,
professionali e tecnici) autodichiarati, mentre obbligatoriamente procede nei confronti dell’aggiudicatario
provvisorio.
Sono ammessi all’apertura dell’offerta i legali rappresentanti o persone munite di idoneo documento
comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto del concorrente.
23. AGGIUDICAZIONE
La proposta di aggiudicazione così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e
subordinata all’adozione di “determinazione” del dirigente competente di approvazione delle risultanze del
verbale di gara, con conseguente aggiudicazione, fatto salvo l’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti e la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa
vigente.
Nel caso in cui dagli accertamenti e dalle verifiche eseguite nei confronti del concorrente primo in
graduatoria risulti il mancato possesso dei requisiti, il Comune procederà a dichiarare la decadenza
dell’aggiudicazione, con riserva, ove ne ricorrano i presupposti, dell’eventuale applicazione delle sanzioni
previste per legge e ad aggiudicare a favore del concorrente che risulterà seguente in detta graduatoria. La
nuova aggiudicazione sarà comunque subordinata alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti del
nuovo aggiudicatario. L’aggiudicazione definitivamente efficace verrà comunicata ai concorrenti con svincolo
della cauzione provvisoria.
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a presentare, entro i termini indicati dalla stazione
appaltante, tutta la documentazione necessaria.
L'impegno è vincolante per i concorrenti dal momento della presentazione dell'offerta, mentre
l'Amministrazione Comunale rimarrà vincolata soltanto dal momento della stipulazione formale del contratto.
In caso di mancata stipula o risoluzione del contratto, l’amministrazione si riserva la facoltà di affidare
direttamente il servizio.
Nei casi di cui all’articolo 110, comma 1, del D. Lgs.50/2016 si procederà, con le modalità ivi previste,
all’affidamento alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Entro il termine di 30 giorni dall’interpello, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà
tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la
variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.
La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto dell’affidamento. La stazione appaltante provvederà d’ufficio a dare tutte le comunicazioni previste all’art. 76 del
D.Lgs. 50/2016 e a tutti gli altri adempimenti previsti per legge.
24. DISPOSIZIONI FINALI
a) I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano esplicitamente ed incondizionatamente
le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dalla presente lettera invito, dal Capitolato
Speciale e dalla ulteriore documentazione nessuna esclusa.
b) La stipulazione del contratto avverrà con scrittura privata, è comunque subordinata agli adempimenti
precontrattuali ed anche al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di
lotta alla mafia.
c) Le spese contrattuali saranno a carico della ditta aggiudicataria.
d) Il servizio potrà essere affidato nelle more della stipula del contratto.
Qualora l’aggiudicatario, senza giustificato motivo, non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall’aggiudicazione e verrà incamerata la cauzione presentata in sede di gara. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune e l’aggiudicatario avverranno attraverso
i recapiti indicati nella domanda di partecipazione e nel DGUE.
25. PRECISAZIONI
1. L'Amministrazione potrà non procedere all'affidamento o alla successiva stipula del contratto:
- per ragioni di pubblico interesse,
- a seguito di provvedimenti emessi dalla competente Autorità;
In tal caso i concorrenti non potranno vantare alcun diritto o pretesa per effetto del mancato affidamento
o del mancato perfezionamento del rapporto negoziale fra le parti.
2. L'Amministrazione, sulla base delle disposizioni di cui agli art. 1, comma 1 L. 135/2012, art. 1, comma
449, secondo periodo L. 296/2006 e art. 26 comma 3 L. 488/1999, si riserva la piena facoltà di
procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti all’annullamento d’ufficio in autotutela della
procedura di gara;
3. L’aggiudicatario deve prestare tutte le garanzie previste dal capitolato e dalla presente lettera invito.
4. L’efficacia dell’aggiudicazione rimane comunque subordinata all’esistenza di tutti i requisiti generali e di
pubblico interesse dell’Amministrazione necessari per addivenire alla stipula del contratto.
5. Agli operatori economici sottoposti a verifica, per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali dichiarati, saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti, con segnalazione del fatto
all’ANAC oltre che, qualora ne i ricorrano i presupposti, all’Autorità Giudiziaria.
6. Dopo l’efficacia dell’aggiudicazione, la stipula del contratto rimane comunque formalmente subordinata
all’esistenza di tutti i requisiti generali necessari per addivenire a tale stipula (es.: verifiche antimafia
ecc.).
7. In caso siano riscontrate irregolarità tali da determinare una incapacità a contrattare si procederà:
1 - a dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria oltre
all’applicazione nei confronti dell’aggiudicatario di tutte le sanzioni previste per legge e dell’eventuale
richiesta di risarcimento danni;
2 - a rideterminare l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico che segue in graduatoria.
8. La stipulazione del contratto avrà luogo nei termini di cui all’art. 32, commi 8 e 10 del D.Lgs. 50/2016,
qualora ciò sia consentito dai tempi delle verifiche effettuate dalla stazione appaltante e dai tempi
necessari all’aggiudicatario per produrre quanto richiestogli ai fini della sottoscrizione del contratto.
Pertanto si procederà alla stipulazione del contratto quando ricorrano tutte le condizioni per procedere.
L’Amministrazione quindi si riserva la facoltà di concordare con l’aggiudicatario un diverso termine per la
stipulazione.
9. Qualora l'Aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto d'appalto nei termini soprarichiamati il Comune si
riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione in danno e di procedere alla stipula del contratto con il
secondo in graduatoria.
10. Tutte le controversie che dovessero insorgere, sia durante l’esecuzione dei servizi che al termine del
contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno
devolute al giudice ordinario con esclusiva competenza del Foro di Rimini, rimanendo esclusa la
competenza arbitrale.
26. ALLEGATI
Si allegano alla presente lettera invito, per formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti allegati:
- Modello di istanza di partecipazione con annessa autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (art.46 e 47 DPR 445/2000), (allegati 1A );
- Documento di gara unico europeo DGUE (allegato 1B)
- Schema di offerta economica (allegato 2)
- PEF da compilare (allegato 2A)
- Capitolato Speciale (allegato 3);
- PEF di massima (allegato 4);
- Protocolli di Legalità sottoscritti con la Prefettura di Rimini in data 08.02.2012 e in data 16.09.2013
(allegato 5);
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dati personali”), l’Ente
comunica che è sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con
la presentazione dell’offerta.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali
e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del
concorrente non consentirà di prendere in esame l’offerta.
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti
privati in adempimenti ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di
esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
Titolare del trattamento è l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Silvia Moni, responsabile dell’U.O. Sport e Servizi
Amministrativi Direzione Cultura e Turismo, Corso d’Augusto 154, 47921 Rimini – tel 0541 704450, fax 0541
704452 e e-mail [email protected].
Il Responsabile
U.O. Sport e Servizi Amministrativi
Direzione Cultura e Turismo
Dott.ssa Silvia Moni