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DISCIPLINA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO. RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE (AIFMD) E ULTERIORI INTERVENTI DI MODIFICA Documento per la consultazione Giugno 2014 Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica i seguenti schemi normativi, contenenti modifiche a: i. “Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob” in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva; ii. “Regolamento Intermediari” e “Regolamento Emittenti” della Consob; iii. “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio” della Banca d'Italia e disciplina del depositario (autorizzazione, compiti, obblighi e responsabilità). Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, a: CONSOB, Divisione Strategie Regolamentari, via G.B. Martini 3, 00198 ROMA, oppure on-line per il tramite del SIPE Sistema Integrato per l’Esterno, per quanto attiene agli schemi di cui ai precedenti punti i. e ii.; Banca d’Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [email protected], per quanto attiene agli schemi di cui ai punti i. e iii. In mancanza di casella PEC, il mittente può inviare copia cartacea delle proprie osservazioni, commenti o proposte al seguente indirizzo: Banca d’Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Milano 53, 00184 ROMA; in tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all’indirizzo e-mail: [email protected] . I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sui siti internet della Banca d’Italia e della CONSOB. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima.

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AIFMD, comunicazione Consob / Banca d'Italia

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  • 1. DISCIPLINA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO. RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE (AIFMD) E ULTERIORI INTERVENTI DI MODIFICA Documento per la consultazione Giugno 2014 Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica i seguenti schemi normativi, contenenti modifiche a: i. Regolamento congiunto Banca d'Italia Consob in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva; ii. Regolamento Intermediari e Regolamento Emittenti della Consob; iii. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia e disciplina del depositario (autorizzazione, compiti, obblighi e responsabilit). Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, a: CONSOB, Divisione Strategie Regolamentari, via G.B. Martini 3, 00198 ROMA, oppure on-line per il tramite del SIPE Sistema Integrato per lEsterno, per quanto attiene agli schemi di cui ai precedenti punti i. e ii.; Banca dItalia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, allindirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [email protected], per quanto attiene agli schemi di cui ai punti i. e iii. In mancanza di casella PEC, il mittente pu inviare copia cartacea delle proprie osservazioni, commenti o proposte al seguente indirizzo: Banca dItalia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Milano 53, 00184 ROMA; in tal caso, una copia in formato elettronico dovr essere contestualmente inviata allindirizzo e-mail: [email protected] . I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sui siti internet della Banca dItalia e della CONSOB. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima.

2. 2 PARTE PRIMA LA DISCIPLINA SECONDARIA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA AIFME ULTERIORI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO SEZIONE I PREMESSA E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 1. Premessa. La direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell8 giugno 2011 (di seguito AIFMD) - concernente i gestori di fondi di investimento alternativi e che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 - introduce una serie di misure volte a promuovere una maggiore integrazione del mercato europeo del risparmio gestito, armonizzando la disciplina applicabile ai gestori (GEFIA) di fondi alternativi (FIA), vale a dire gli organismi di investimento collettivo non rientranti nellambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV). Le norme della direttiva AIFM sono state dettagliate dalle misure di esecuzione contenute nel Regolamento delegato (UE) n. 231 della Commissione del 19 dicembre 2012 (di seguito Regolamento delegato) (1 ) - che ha introdotto norme puntuali in materia di deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza - direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri nonch dalle Guidelines on key concepts of the AIFMD dellESMA del 13 agosto 2013 (ESMA/2013/611)(2 ). Il quadro normativo comunitario dei gestori alternativi stato inoltre completato dai Regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 che hanno disciplinato i gestori di fondi europei per il venture capital (EUVECA) e i gestori di fondi europei per limprenditoria sociale (EUSEF), i quali per la loro dimensione ridotta sono considerati GEFIA sotto-soglia ai sensi della AIFMD. In data 25 marzo 2014 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (3 ) il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44, recante le disposizioni di modifica del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico), volte a consentire ladeguamento della normativa nazionale alla direttiva e ad inserire le disposizioni necessarie allapplicazione dei regolamenti europei EuVECA ed EuSEF. La direttiva AIFM e le relative norme di attuazione hanno imposto una ridefinizione del perimetro regolamentare applicabile alla materia del risparmio gestito, avendo disciplinato in modo uniforme aspetti che, in precedenza, erano lasciati alla discrezionalit delle singole legislazioni nazionali. Il legislatore, nel confermare le scelte del Testo unico di demandare alla regolamentazione secondaria la disciplina di dettaglio, ha utilizzato un approccio metodologico che ha salvaguardato limpostazione originaria caratterizzata dalla definizione di un set di regole comuni nella prestazione del servizio di gestione collettiva indipendentemente dalla tipologia di OICR gestito (UCITS o OICR alternativo). Ci si concretato nella trasposizione delle disposizioni di applicazione generale contenute nella direttiva AIFM e nella codificazione delle norme strettamente necessarie 1 Per completezza , la normativa di secondo livello contempla altres i regolamenti di esecuzione (UE) nn. 447 e 448 del 15 maggio 2014. 2 http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-611_guidelines_on_key_concepts_of_the_aifmd_-_en.pdf 3 Cfr. Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2014. 3. 3 allapplicazione dei Regolamenti (UE) nn. 345 e 346 del 2013, demandando, ove possibile, alla regolamentazione secondaria della Banca dItalia e della Consob la disciplina di dettaglio degli aspetti tecnici delle materie oggetto di vigilanza da parte delle medesime Autorit. A seguito di tale intervento, la disciplina relativa alla definizione della struttura dei fondi comuni di investimento contenuta nel previgente art. 37 del Testo unico, che ha ricevuto attuazione con il D.M. n. 228/1999, stata oggetto di modifiche ed stata trasposta nel nuovo art. 39 del Testo unico. Al riguardo, il Ministero dellEconomia e delle finanze ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di regolamento attuativo dellart. 39 del Testo unico, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, allesito della quale sar definita la cornice allinterno della quale si inscriveranno i regolamenti di competenza della Banca dItalia e della Consob. Con il presente documento, si sottopongono alla consultazione gli schemi di modifica della regolamentazione secondaria di competenza della Banca d'Italia e della Consob che completano il quadro delle disposizioni di recepimento, ad eccezione della disciplina in materia di remunerazioni, che sar oggetto di una successiva consultazione. Da ultimo, si evidenzia che negli schemi regolamentari che si sottopongono alla consultazione non stato codificato il regime normativo relativo ai paesi terzi, in linea con la disciplina transitoria del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, che ha sospeso lefficacia delle norme riguardanti tali paesi fino alla data di entrata in vigore dellatto delegato della Commissione europea previsto dallart. 67, par. 6, della direttiva 2011/61/UE. 2. Struttura del documento Nella presente Parte sono descritti i principali interventi di modifica alla regolamentazione secondaria della Banca d'Italia e della Consob. In particolare: nella Sezione II sono indicate le modifiche che interessano il Regolamento adottato congiuntamente da Banca d'Italia - Consob, in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva, emanato ai sensi dellart. 6, comma 2-bis del Testo unico; nella Sezione III sono descritte le variazioni apportate al Regolamento Consob adottato con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190 (Regolamento intermediari) e al Regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (Regolamento emittenti), come da ultimo modificati; nella Sezione IV sono illustrate le novit relative alla disciplina della Banca d'Italia che riguardano le modifiche apportate al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio dell8 maggio 2012, come successivamente modificato. Nella Parte II del presente documento sono riportate le proposte di modifica dei regolamenti di competenza delle due Autorit, articolate nel modo seguente: Sezione I: modifiche al Regolamento congiunto Banca dItalia-Consob; Sezione II: modifiche ai Regolamenti di competenza della Consob; Sezione III: modifiche alla disciplina di competenza della Banca d'Italia. Nella Parte III sono riportate le Relazioni preliminari sullattivit di Analisi di Impatto della Regolamentazione di competenza della Banca d'Italia e della Consob. 4. 4 SEZIONE II MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONGIUNTO BANCA D'ITALIA CONSOB EMANATO AI SENSI DELLART. 6 COMMA 2-BIS DEL TESTO UNICO 1. Modifiche al Regolamento congiunto La redazione degli interventi di modifica al Regolamento congiunto si innestata nel solco tracciato dal legislatore nel Testo unico, attraverso la individuazione di un corpus unico di norme, fatte salve le dovute differenze che connotano le due tipologie di gestione di derivazione UCITS e FIA. Quanto sopra ha richiesto una complessiva revisione del regolamento in esame al fine di adeguarne i contenuti alla luce delle novit recate dalla normativa comunitaria, apportando i necessari adeguamenti di coordinamento e di razionalizzazione. La scelta di applicare ai due tipi di gestione UCITS e FIA la medesima disposizione attuativa stata effettuata tenendo conto del fatto che le previsioni del Regolamento delegato europeo sono risultate in molteplici casi ampiamente sovrapponibili alle vigenti disposizioni domestiche relative alla gestione collettiva del risparmio di derivazione UCITS, oltre che direttamente applicabili nellordinamento nazionale. La codificazione delle regole stata quindi effettuata per ciascuna materia oggetto di disciplina mediante rinvio puntuale alla omologa previsione del Regolamento delegato, direttamente applicabile nellordinamento nazionale, al fine di estendere le previsioni ivi previste anche ai gestori di OICVM, laddove la disciplina risultata, come detto, sovrapponibile alla normativa UCITS e nelle fattispecie in cui le norme del Regolamento delegato, in quanto caratterizzate da un maggior grado di dettaglio, hanno assunto una veste chiarificatrice delle disposizioni pi generali contenute nella Direttiva UCITS. Al contempo, si provveduto a salvaguardare le previgenti previsioni relative a particolari profili del servizio di gestione collettiva contenute nella disciplina UCITS che non risultavano riprodotte nella normativa AIFMD. Al contrario, non sono state specificate, in quanto direttamente applicabili, le previsioni del Regolamento delegato applicabili solo alla gestione di FIA e non compatibili con la gestione di tipo UCITS. Lapproccio prescelto dovrebbe consentire di ridurre i costi di compliance per i gestori polifunzionali, tipicamente attivi nel comparto UCITS e in quello di hedge funds ricadenti nel perimetro AIFMD, per i quali le differenze, seppure minimali, tra le due regolamentazioni, potrebbero determinare talune difficolt operative. La disciplina cos codificata si applica non solo ai gestori soprasoglia- che per le masse gestite rientrano nellambito di applicazione della AIFMD ma anche ai gestori sottosoglia, la cui regolamentazione rientra negli spazi di discrezionalit concessi dalla Direttiva ai legislatori nazionali. A tal riguardo, il Regolamento congiunto, in virt del principio di proporzionalit che ne governa lapplicazione e della natura organizzativo-procedurale degli istituti disciplinati, apparso il contesto normativo adeguato ad una opportuna graduazione dei regimi giuridici applicabili in ragione della dimensione dellintermediario e dellampiezza della sua operativit gestoria, consentendo lesercizio della delega contenuta nellart. 35-undecies del Testo unico, concernente la facolt di definire un regime normativo semplificato per i gestori sotto-soglia. 1.1 Breve illustrazione delle modifiche proposte Tra gli interventi modificativi proposti nello schema, laspetto di maggiore rilevanza riguarda i compiti e ruoli degli organi aziendali, per i quali stato fatto un raccordo tra le definizioni utilizzate nei testi normativi sovranazionali (senior management e management body) e nel Regolamento congiunto (organo con funzione di supervisione strategica, organo con funzione di gestione, organo di controllo), per renderle coerenti con il sistema civilistico nazionale. In tale ambito, sono state delineate le responsabilit degli organi in continuit con quanto previsto dalla disciplina vigente (ad esempio, 5. 5 lorgano con funzione di supervisione strategica continua a definire le strategie e le politiche aziendali, cui lorgano con funzione di gestione d attuazione). Per quanto riguarda i gestori sotto-soglia stato introdotto un regime parzialmente derogatorio. In particolare, nellottica di semplificare larticolazione dei controlli, lart. 38 consente a tali gestori di accentrare in ununica funzione di controllo, permanente e indipendente, le funzioni di gestione del rischio, di controllo della conformit e di audit interno, se assicurata ladeguatezza e lefficacia del sistema dei controlli. Analoghe scelte sono state effettuate in tema di strategie di voto, la cui disciplina (contenuta nel Regolamento delegato) non si applica ai gestori sottosoglia; ulteriori interventi di semplificazione hanno riguardato la disciplina sui conflitti di interesse (art. 42), sulla esternalizzazione delle funzioni operative essenziali e sulla delega della gestione del portafoglio o del rischio (es.: non prevista linformativa preventiva alle autorit di vigilanza della scelta di esternalizzare funzioni essenziali). La materia della delega di funzioni contenuta nellart. 47 che rinvia allarticolo 75 del Regolamento delegato. Al fine di assicurare sistematicit alla materia, nella disposizione in esame si previsto che in ogni caso il gestore deve essere in grado di dimostrare che il delegato qualificato e capace di esercitare le funzioni in questione e che stato scelto con tutta la dovuta cura. Il gestore, inoltre, deve essere in grado di controllare in modo effettivo in qualsiasi momento il compito delegato, di dare in ogni momento istruzioni al delegato e di revocare la delega con effetto immediato per proteggere gli interessi dei clienti. E stato poi previsto che i gestori che intendono esternalizzare funzioni aziendali operative essenziali o importanti o servizi, ne informano preventivamente la Banca dItalia e la Consob. Larticolo 51 d attuazione alla norma della direttiva AIFM (art. 20) che, in materia di societ fantasma, prevede che il gestore adotti e mantenga strutture, risorse e procedure adeguate per svolgere le attivit per le quali autorizzato in modo da non trasformarsi in una societ fantasma. In ogni caso, le condizioni alle quali il gestore ritenuto una societ fantasma sono disciplinate, per i gestori di FIA, dallarticolo 82 del Regolamento delegato. Considerata lesigenza di scongiurare il fenomeno delle societ fantasma (letter box entity), tale disciplina, ad eccezione del par. 2, lett. d), dellart. 82 del Regolamento delegato, stata espressamente applicata anche ai gestori di OICVM e ai gestori sottosoglia. 6. 6 SEZIONE III MODIFICHE AI REGOLAMENTI ADOTTATI DALLA CONSOB IN MATERIA DI INTERMEDIARI EDIEMITTENTI 1. Modifiche al Regolamento intermediari. La nuova normativa sovranazionale in materia di gestori alternativi ha necessitato una revisione del Libro IV del Regolamento intermediari, al fine di apportare gli adattamenti idonei a consentire lapplicazione delle regole di condotta declinate, per i gestori dei FIA, dalla direttiva AIFM e ulteriormente dettagliate dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. In termini di tecnica redazionale per il Regolamento intermediari stato seguito lapproccio sopra descritto per il Regolamento congiunto. Ci in quanto la disciplina in tema di regole di condotta delineata dai due regimi normativi (UCITS e AIFMD) risultata sostanzialmente sovrapponibile, fatte salve le debite differenze dovute alla tipologia di OICR (che nel caso della AIFMD comprende anche gli OICR in forma chiusa). Infatti, nel vigente Regolamento intermediari - al pari del Regolamento congiunto - la materia della gestione collettiva disciplinata attraverso un approccio di tipo orizzontale, dal momento che le disposizioni contenute nel Libro IV intitolato Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di OICR, si applicano a tutti gli OICR, a prescindere dalla normativa sovranazionale di riferimento. Nel presupposto che le regole generali di condotta concernenti gli obblighi di correttezza da tenersi in un corretto processo decisionale di investimento costituiscono i canoni comportamentali generali per qualunque gestore professionale, si ritenuto di non prevedere deroghe normative nei confronti dei gestori sottosoglia di matrice nazionale. Invero, nella stessa direzione paiono collocarsi le scelte compiute dal legislatore europeo nella definizione delle regole di condotta cui devono attenersi i gestori sottosoglia di tipo EuVECA ed EuSEF, contenute nei Regolamenti (UE) nn. 345 e 346. Come anticipato nella Sezione I, al momento non stato ridefinito lambito di applicazione soggettivo delle norme di condotta in tema di gestione collettiva del risparmio ai GEFIA non UE che operano in Italia mediante succursale, n ai GEFIA non UE che hanno individuato lItalia come Stato membro di riferimento, rinviando tali interventi a quando si renderanno disponibili gli atti di implementazione della Commissione. Tale scelta ha tuttavia implicato una rimodulazione dellambito soggettivo applicabile alle disposizioni organizzative e comportamentali che, nel vigente Regolamento intermediari, hanno una portata applicativa generale, riferendosi anche allattivit gestoria di OICR non armonizzati. Gli interventi di recepimento della AIFMD hanno altres rappresentato loccasione per meglio chiarire la portata di talune formulazioni regolamentari nazionali alla luce della prassi applicativa maturata. Come in passato, gli interventi di recepimento sono stati limitati, ove possibile, alle sole parti regolamentari dedicate alla gestione collettiva, nellintento di mantenere inalterata la disciplina generale applicabile anche alle banche e alle imprese di investimento per la prestazione dei servizi di investimento. 1.1 Breve illustrazione delle principali modifiche proposte al Regolamento intermediari Al fine di mantenere inalterata la predetta connotazione di tipo orizzontale del regolamento ne stato ampliato lambito applicativo estendendolo alla gestione di tipo AIFM. A tal fine, stata utilizzata una definizione di gestore, allinterno della quale rientrano i soggetti abilitati a svolgere il servizio di gestione collettiva del risparmio, quali la SGR, la SICAV e la SICAF, nuovo gestore costituito in forma statutaria, quali destinatari dei nuovi obblighi comportamentali. 7. 7 Le regole che esigono il rispetto degli obblighi di condotta sono state estese altres ai GEFIA UE che operano nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, al pari delle societ di gestione UE (gi societ di gestione armonizzate). Con riferimento alla disciplina concernente le regole di condotta cui i gestori devono attenersi nella prestazione del servizio di gestione collettiva, si evidenzia come il nuovo impianto sovranazionale confermi gli interventi adottati dalla CONSOB nellambito della trasposizione della direttiva UCITS con gli articoli 65-66 del Regolamento intermediari in punto di norme generali di comportamento e di processo decisionale di investimento. Tuttavia, si evidenzia che, nel comma 1-bis dellart. 65, limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati, al fine di salvaguardare la peculiarit della gestione di FIA, stata esplicitata la possibilit di consentire un trattamento di favore agli investitori nei termini previsti dal regolamento o dallo statuto del FIA medesimo. Ci a differenza della UCITS che impone invece alle societ di gestione di astenersi da comportamenti che possano pregiudicare gli interessi di un OICR a vantaggio di un altro OICR o cliente. Si provveduto ad abrogare lart. 67 del Regolamento intermediari recante Particolari disposizioni riguardanti i fondi di tipo chiuso, in ragione della nuova connotazione di FIA del fondo chiuso e della conseguente attrazione della disciplina ivi prevista nellambito della disciplina dettata dal regolamento delegato (UE). Si poi provveduto a riformulare il perimetro applicativo della disciplina concernente gli incentivi (c.d. inducements) forniti o ricevuti nellambito della prestazione del servizio di gestione collettiva. In particolare, lart. 73 rinvia ora alla corrispondente norma sovranazionale ed esplicita il pi ristretto ambito di applicazione oggettivo per le gestioni di tipo UCITS, limitato alle sole attivit di gestione e amministrazione degli OICVM italiani, a differenza della normativa alternative che applica le norme in materia di inducement a tutte le attivit elencate nellAllegato I della direttiva AIFM, compresa la commercializzazione. Anche la disciplina in materia di best execution delineata dal legislatore europeo risultata sostanzialmente conforme alle previsioni nazionali. Pertanto, in linea con la metodologia utilizzata, nellart. 68 del Regolamento intermediari stato esplicitato che nella esecuzione degli ordini su strumenti finanziari a tutti i gestori si applica lart. 27, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento delegato. Analoghi interventi di rinvio alla normativa sovranazionale sono stati effettuati con riferimento agli articoli 70 (trasmissione di ordini per conto del FIA), 71 (principi generali in materia di gestione degli ordini di OICR), 72 (aggregazione e assegnazione degli ordini) e 73 (incentivi riguardanti lattivit di gestione del patrimonio di un OICR). In materia di rendicontazioni e registrazioni, lart. 74 stato sottoposto ad una revisione volta ad allinearne i contenuti alle due differenti discipline, atteso il minor grado di dettaglio previsto per la rendicontazione della gestione AIFM rispetto a quella di tipo UCITS. In particolare, si provveduto a distinguere, per ciascun tipo di gestione, il contenuto della rendicontazione, facendo esplicitamente salve, in caso di gestione di OICVM, le ulteriori informazioni della conferma dellesecuzione dellordine da fornire allinvestitore di tipo UCITS contenute nel comma 1 dellart. 74. Al fine poi di salvaguardare le specificit della gestione di tipo UCITS, in caso di ordini eseguiti periodicamente per conto di un investitore, stato esplicitato che, limitatamente alla gestione di OICVM, le SGR e le SICAV, in alternativa a quanto previsto dallart. 26, par. 1, del Regolamento delegato, possano fornire allinvestitore, almeno ogni sei mesi, le informazioni contenute nella conferma dellordine. Infine, si provveduto ad estendere la disciplina in materia di commercializzazione di OICR propri prevista dallart. 76-bis ai gestori di FIA, lasciando impregiudicata lapplicazione dellart. 52 del regolamento intermediari soltanto alla commercializzazione di OICVM propri. 2. Modifiche al Regolamento emittenti Con riferimento al Regolamento emittenti, le deleghe regolamentari contenute nel Testo unico prevedono i seguenti interventi: a. redigere le procedure di notifica e/o autorizzazione in tema di commercializzazione nazionale e transfrontaliera rivolta a investitori professionali, integrando le disposizioni contenute nel nuovo art. 8. 8 43 del Testo unico, al fine di dare attuazione alle omologhe disposizioni della AIFMD nonch dettare la disciplina attuativa e le relative procedure in materia di commercializzazione al retail di FIA, contenuta nellart. 44 del Testo unico; b. declinare gli obblighi informativi nei confronti degli investitori previsti dallart. 23 della AIFMD, coordinando le disposizioni di trasposizione con le previsioni di dettaglio direttamente applicabili contenute nel Regolamento n. 231/2013 oltrech con le previsioni di recepimento dellart. 22 della AIFMD che trovano collocazione nel Regolamento sulla gestione collettiva della Banca dItalia; c. dettare le norme di attuazione della disciplina contenuta nel Testo unico in tema di obblighi in caso di acquisizione di partecipazioni rilevanti e di controllo di societ quotate e non quotate da parte di un FIA (artt. 26 e ss. della AIFMD). 2.1. Breve illustrazione delle modifiche al Regolamento emittenti. Nellesercizio delle deleghe previste dal Testo unico, sono state apportate le modifiche necessarie a consentire un pieno allineamento alla direttiva AIFM mantenendo tuttavia inalterata nel Regolamento emittenti la precedente collocazione delle disposizioni relative agli OICR, al fine di assicurare una continuit di lettura e di orientamento. Ci ha implicato, innanzitutto, una revisione dei titoli delle rubriche di ciascuna sezione interessata dalle modifiche, al fine di meglio circoscrivere lambito di applicazione alla luce delle disposizioni sovranazionali. Ad esempio, nel Capo III, rubricato ora Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR, la Sezione II relativa agli OICR italiani aperti stata ridenominata OICVM italiani, circoscrivendo di fatto lapplicazione delle norme ivi contenute ai soli OICVM (di tipo UCITS), rispetto alla categoria generale degli OICR comprensiva dei FIA. Modifiche sono state apportate alle Sezioni III e IV, ora intitolate rispettivamente OICVM UE e FIA italiani e UE chiusi. In particolare, nella sezione IV sono state rimodulate le disposizioni contenute al fine di consentirne una maggiore aderenza alla direttiva Prospetto e agli Schemi del Regolamento comunitario n. 809/2004/CE, tenuto conto della recente istituzione della SICAF, quale gestore di OICR chiusi avente struttura organizzativa statutaria. Ulteriori interventi sono stati effettuati sulla Sezione V, rubricata ora FIA italiani e UE aperti, in sostituzione di OICR comunitari, non armonizzati ed extracomunitari. Nuova la introduzione della Sezione V-bis, intitolata ai FIA italiani riservati, che prevede gli obblighi informativi per le SGR, che gestiscono o commercializzano in Italia o in UE, FIA italiani riservati. In particolare, questi gestori, prima della conclusione dellinvestimento, nel rispetto del regolamento o dello statuto del FIA, mettono a disposizione nel proprio sito internet un documento di offerta contenente specifiche informazioni individuate in un apposito allegato che recepisce in sostanza il contenuto dellart. 23 della Direttiva AIFM. Al fine di completare la disciplina attuativa delle disposizioni contenute negli artt. 31 e 32 della direttiva AIFM in tema di commercializzazione nazionale e transfrontaliera e di esercitare le deleghe contenute nellart. 43 del Testo unico, si proceduto a definire la scansione delliter procedurale avviato con la prima notifica o con i successivi aggiornamenti. Nella nuova Sezione V-ter recante le Procedure per la commercializzazione di FIA nei confronti di investitori professionali nellUnione europea sono state quindi previste due distinte procedure relative a: a) istruttoria per le notifiche nazionali e transfrontaliere dei gestori italiani; b) mera ricezione della notifica e verifica della completezza documentale per le notifiche transfrontaliere dei gestori esteri; negli articoli 28-bis, 28-ter e 28-quater sono disciplinate le procedure per la commercializzazione di quote o azioni di FIA da parte di SGR, SICAF e SICAV in Italia ovvero in uno Stato dellUE diverso dallItalia e la procedura per la commercializzazione in Italia di FIA da parte di GEFIA UE. 9. 9 Quanto alla commercializzazione nei confronti di investitori al dettaglio, in sede regolamentare, nella nuova Sezione V-quater, si provveduto a dettare la disciplina che cade al di fuori del perimetro di armonizzazione gi tracciata nelle sue linee generali nellart. 44 del Testo unico. In particolare, si reso necessario intervenire sui seguenti profili: a) scansione del procedimento autorizzatorio e della relativa procedura di aggiornamento dei documenti pubblicati; b) coordinamento del procedimento di autorizzazione con la procedura di notifica prevista dallart. 43 del Testo unico, oltre che con la procedura di approvazione dei prospetti prevista dallart. 94 del Testo unico. Sono state quindi contemplate le possibili combinazioni delloperativit dei gestori in relazione allofferta agli investitori retail dei propri FIA. Pertanto, sono state previste apposite disposizioni volte a disciplinare: (i) il caso in cui i FIA vengano commercializzati prima ai sensi dellart. 43 nei confronti di investitori istituzionali e solo successivamente lofferta venga estesa agli investitori retail ai sensi dellart. 44; (ii) il caso in cui i FIA vengano offerti sin dallinizio a tutte le categorie di potenziali investitori, a prescindere dalla categoria retail o professionale. In tali disposizioni, la relativa disciplina armonizzata per la sola commercializzazione rivolta agli investitori professionali, posto che le norme per lofferta rivolta alla categoria retail di esclusiva matrice domestica. Nel disciplinare le possibili combinazioni tra la notifica ai sensi dellart. 43 del Testo unico e lautorizzazione ai sensi dellart. 44 del Testo unico si tenuto conto sia della nazionalit (italiana o UE) del gestore che della nazionalit (italiana o UE) del FIA. Ci tenuto conto del fatto che la disciplina impartita dagli artt. 31 e 32 della AIFMD (commercializzazione armonizzata per gli investitori professionali) calibrata sul gestore a prescindere dalla nazionalit del FIA offerto rispetto allart. 43 della stessa direttiva (commercializzazione non armonizzata per il retail) che delega agli Stati membri la facolt di delineare un regime normativo nazionale insistente sui FIA offerti ai retail nel proprio territorio (a prescindere dalla nazionalit del GEFIA). Gli oneri connessi alla commercializzazione dei FIA agli investitori al dettaglio sono enunciati in cinque nuove disposizioni (da 28-quinquies a 28-novies) che dettano una disciplina distinta per la commercializzazione in Italia di FIA italiani, chiusi e aperti, nonch per la commercializzazione in Italia da parte di GEFIA UE di FIA italiani, aperti e chiusi. E stata inoltre prevista una procedura per la commercializzazione in Italia da parte di gestori italiani di FIA UE, gi commercializzati nello Stato di origine dei FIA medesimi. Per quanto concerne linformativa da rendere agli investitori retail, in ipotesi di sottoscrizione di FIA aperti, si ritenuto di confermare la disciplina vigente - di derivazione UCITS IV - che prevede lobbligo di redigere il KIID e il prospetto per gli OICR non armonizzati disciplinati dalla direttiva UCITS IV. Diversamente, nel caso di commercializzazione di quote o azioni di FIA chiusi nei confronti degli investitori al dettaglio, agli stessi si ritenuta applicabile la disciplina sul prospetto dofferta prevista dalla direttiva 2003/71/CE, che dispone su tali strumenti finanziari. Unitamente allarticolato recante le modifiche sopra descritte si sottopongono altres alla consultazione lAllegato 1-B, Schema 1, concernente il Prospetto relativo a quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/societ di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nellambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e i fondi comuni di investimento mobiliare/ Sicav di diritto UE rientranti nellambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE di tipo aperto, nonch un nuovo Allegato 1-bis, recante le informazioni da mettere a disposizione degli investitori prima dellinvestimento in modo tale da dare attuazione allart. 23 della AIFMD che definisce il set informativo da rendere agli investitori prima della conclusione dellinvestimento. Con riguardo allAllegato 1B-Schema 1, trattandosi di un unico schema applicabile a tutti gli OICR aperti (sia quelli conformi alla Direttiva UCITS che quelli di cui alla Direttiva AIFM), nellattivit di revisione si considerato opportuno, in taluni casi, estendere le informazioni previste dalla Direttiva AIFM anche ai fondi UCITS, al fine di rafforzare e chiarire, a vantaggio degli investitori, la natura dellinvestimento (ad es. le informazioni specifiche sulla gestione del rischio di liquidit ovvero la descrizione del quadro normativo di riferimento). Diversamente, ove le informazioni della Direttiva alternative non sono risultate rilevanti per i fondi UCITS, si scelto di 10. 10 circoscriverne la previsione, nello schema di prospetto informativo, ai soli FIA aperti (ad es., lidentit del prime broker, la distinzione tra la leva finanziaria che trae origine da un indebitamento da quella che trae origine dalloperativit in derivati). Il recepimento della direttiva AIFM ha costituito altres occasione per procedere alladeguamento dello schema di prospetto al fine di inserirvi le necessarie informazioni in caso di quotazione di un OICVM aperto. In tal modo si proceduto a realizzare un allineamento con le modifiche apportate da Borsa Italiana S.p.A. al proprio Regolamento, con la previsione della possibilit di quotazione per tutti gli OICVM aperti, diversi dagli ETF. In coerenza con le modifiche proposte per la disciplina regolamentare dei fondi chiusi, si reso necessario abrogare lAllegato 1B al Regolamento emittenti, contenente lo schema di prospetto per gli OICR chiusi, sostituito da un rinvio agli schemi di prospetto contenuti nel Regolamento (CE) n. 809/2004, come successivamente modificato. Per le informazioni previste dallart. 23 della AIFMD non incluse nei suddetti schemi si previsto di veicolarle tramite lapposita Appendice al prospetto. 2.2. Disciplina degli obblighi informativi in caso di acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo. La nuova Sezione V-quinquies contiene la disciplina di attuazione relativa agli obblighi informativi delle SGR in caso di acquisizione di partecipazioni rilevanti e del controllo in societ non quotate o in emittenti quotati, nei confronti della Consob, delle societ sulle quali i FIA esercitano un controllo e dei lavoratori di tali societ, affinch tali societ possano valutare limpatto del controllo sulla loro situazione. In caso di acquisizione del controllo di una societ non quotata, la SGR che gestisce il FIA tenuta, in particolare, a garantire che lo stesso FIA nella comunicazione ai soci renda note le proprie intenzioni in relazione alle attivit future della societ di cui ha acquisito il controllo e alle ripercussioni probabili sulloccupazione nonch qualsiasi modifica significativa delle cognizioni di lavoro, provvedendo essa stessa qualora agisca per conto del FIA. La SGR richiede inoltre allorgano di amministrazione della societ medesima di rendere alcune delle informazioni sopra individuate senza ritardo ai rappresentanti dei lavoratori ovvero ai lavoratori stessi. E stato poi previsto che la SGR che gestisce il FIA fornisca le informazioni relative alle modalit di finanziamento dellacquisizione alla Consob con la comunicazione ad essa destinata e a fornirle altres ai soli investitori del FIA. Per la medesima fattispecie, il nuovo art. 28-duodecies prevede altres che la Sgr che gestisce il FIA tenuta a fornire informazioni puntuali nel rendiconto annuale del FIA. Tuttavia qualora la societ non quotata rediga un bilancio ai sensi della legislazione applicabile nel Paese in cui essa ha la propria sede legale, la SGR dovr assicurare che tale bilancio contenga le informazioni in argomento e che lo stesso sia messo a disposizione dallorgano di amministrazione della societ dei rappresentanti dei lavoratori della societ medesima o, in mancanza di questi, dei lavoratori stessi, entro i termini e con le modalit previsti dallarticolo 2429 del codice civile ovvero entro i diversi termini e con le modalit stabiliti dalla legislazione dello Stato in cui la societ ha la propria sede legale. Quanto alle modalit di effettuazione delle comunicazioni nei confronti della societ o dei suoi lavoratori si ritenuto di lasciare libert di forma purch con mezzi idonei ad attestarne lavvenuta ricezione da parte dei destinatari. Gli obblighi informativi da rendere in caso di acquisizione del controllo o di disaggregazione delle attivit si applicano anche ai gestori che gestiscono FIA che acquisiscono una partecipazione di controllo sugli emittenti, intendendosi come tali come definito dallart. 28-decies - i soggetti italiani che emettono strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani. Tuttavia, per queste ultime, in coerenza con la direttiva, stato operato un rinvio alla disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto e scambio precisando che con la comunicazione ai sensi dellart. 102 del Testo unico la SGR fornisce altres le informazioni previste dalla direttiva AIFM e trasposte nellart. 28-undecies, comma 1, lettere d), e) ed f). 11. 11 Al fine di scongiurare la disaggregazione di attivit, stata prevista una specifica disciplina, dando attuazione alla direttiva, contenuta nel nuovo art. 28-quaterdecies, in base al quale qualora un FIA acquisisca, individualmente o congiuntamente, il controllo di una societ non quotata o di un emittente quotato, la SGR che gestisce tale FIA, per un periodo di ventiquattro mesi dallacquisizione del controllo della societ da parte del FIA tenuta a osservare puntuali obblighi di non facere, volti a conservare e non depauperare il patrimonio sociale. 12. 12 SEZIONE III MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA BANCA D'ITALIA 1. Modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. Il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio stato rivisto con le finalit principali di: recepire il nuovo quadro normativo comunitario in materia di gestori di FIA; al fine di dettare una disciplina quanto pi possibile omogenea dei gestori, lo schema mira a evitare la creazione di un doppio binario normativo per gestori di OICVM e i gestori di FIA, in favore di un approccio disciplinare tendenzialmente unitario. Pertanto, tenuto conto, da un lato, della ratio sottesa a taluni profili disciplinari AIFMD, che ne rendono opportuna lapplicazione anche ai gestori di OICVM, e daltro lato, dellesigenza di ridurre gli oneri di compliance per i gestori autorizzati alla gestione sia di OICVM che di FIA, lapplicazione di talune disposizioni del framework AIFMD stata estesa anche ai gestori di OICVM; sottoporre a revisione la complessiva regolamentazione prudenziale dei FIA riservati e retail (fondi immobiliari, fondi di credito, investimento dei fondi reatil in fondi riservati); dettare le disposizioni necessarie ad assicurare uneffettiva ed efficace applicazione a livello nazionale della disciplina comunitaria dei gestori di fondi EuVECA ed EuSEF, contenuta nei Regolamenti (UE) nn. 345 e 346, direttamente applicabili in Italia; razionalizzare le vigenti disposizioni in materia di depositario, consolidando la relativa disciplina in un unico Titolo allinterno del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. Nel paragrafo 1.1 sono illustrati gli interventi connessi al recepimento delle disposizioni comunitarie AIFMD; nel paragrafo 1.2 sono descritti gli ulteriori interventi apportati alla normativa vigente. 1.1 Modifiche dirette al recepimento delle disposizioni europee Riserva di attivit Il TUF, nel recepire la direttiva AIFMD, ha ridefinito il perimetro dellattivit di gestione collettiva del risparmio, per delineare, da un lato, gli aspetti essenziali e indefettibili che connotano lattivit riservata, e, daltro lato, chiarire gli elementi morfologici che caratterizzano gli OICR. In relazione a ci, tenuto conto delle Guidelines on key concepts of the AIFMD dellESMA, stato introdotto allinterno del Titolo I (Definizioni) del Regolamento il nuovo Capitolo II (Gestione collettiva del risparmio), che disciplina le caratteristiche e gli elementi che caratterizzano il contenuto della riserva (la gestione di un patrimonio; la gestione dei rischi di tale patrimonio; il carattere collettivo dellattivit), nonch fornisce alcune precisazioni, coerenti con la disciplina comunitaria, circa le caratteristiche degli OICR oggetto del servizio di gestione collettiva (raccolta del patrimonio, pluralit degli investitori, politica di investimento predeterminata, attivit di gestione svolta dal gestore in autonomia dai partecipanti). Autorizzazione La disciplina dellautorizzazione di cui ai Titoli II (Societ di gestione del risparmio) e III (Societ di investimento a capitale variabile e a capitale fisso), gi sostanzialmente in linea con quanto previsto dalla direttiva AIFMD, segue un approccio unitario per disciplinare lautorizzazione dei gestori di FIA e di OICVM. La richiesta della SGR di gestire tipologie di OICR (OICVM o FIA) diverse da quelle per le quali stata autorizzata trattata come modifica delloperativit e non come nuova autorizzazione. 13. 13 La normativa stata modificata essenzialmente per inserire le fattispecie autorizzative delle SICAF (che ricalca quella delle SICAV) (4 ) e dei gestori sotto soglia che gestiscono FIA riservati. Con riferimento a questultima categoria di gestori, in attuazione di quanto previsto dallart. 35- undecies del Testo unico che attribuisce alla Banca dItalia il potere di individuare le norme prudenziali che possono essere derogate per tali soggetti, la normativa prevede che i gestori sotto soglia siano autorizzati dalla Banca d'Italia secondo un regime analogo a quello delle SGR ordinarie, ma con una soglia di capitale minimo iniziale pi bassa rispetto agli altri gestori, pari 125.000 euro, tenuto conto dei limiti dimensionali e operativi di tali gestori. Adeguatezza patrimoniale Il Titolo II, Capitolo V (Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio) stato modificato per inserire la disciplina della copertura patrimoniale a fronte del rischio derivante dalla responsabilit professionale per le SGR che gestiscono FIA. Per ragioni prudenziali, analogamente a quanto avvenuto in sede di recepimento della direttiva UCITS, anche in questo caso non stata esercitata la discrezionalit nazionale prevista dalla direttiva AIFMD relativa alla possibilit di dispensare i gestori dallobbligo di disporre fino al 50 per cento della copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita, se dispongono di una garanzia di una banca o di una impresa di assicurazione di equivalente ammontare. Tenuto conto della logica prudenziale delle relative disposizioni comunitarie, stata estesa anche ai gestori di OICVM la disciplina relativa allobbligo di investire il patrimonio di vigilanza in strumenti liquidi (depositi bancari, titoli di debito qualificati, quote di OICVM - diversi da quelli gestiti - il cui regolamento di gestione preveda esclusivamente linvestimento in titoli di debito qualificati o quote di OICR del mercato monetario). La disciplina stata completata con il nuovo allegato II.V.1 nel quale stata trasposta per esteso la normativa sulla composizione del patrimonio di vigilanza, in precedenza disciplinata per rinvio alla normativa bancaria. Disciplina dei FIA Per prevenire rischi di natura sistemica, la direttiva AIFMD che non detta norme di contenimento e frazionamento del rischio dei fondi alternativi, lasciando tali aspetti allautonomia delle singole giurisdizioni prevede che: i) le autorit nazionali possano fissare limiti di leva finanziaria per i fondi; ii) i gestori siano in grado di dimostrare alle autorit che i limiti di leva fissati per ogni FIA gestito, in base ai criteri previsti dalla normativa, siano ragionevoli. Tale disciplina stata recepita nel Titolo V, Capitolo III (Attivit di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio) del Regolamento. Inoltre, lo schema sottoposto in consultazione rivede la disciplina prudenziale dei FIA ( 5 ); in particolare: i. per i FIA retail, conferma gli attuali limiti di leva previsti per gli organismi di investimento aperti e chiusi mobiliari (pari a 2, calcolato come rapporto tra il totale delle attivit e il valore complessivo netto del fondo NAV), mentre riduce la leva finanziaria dei fondi immobiliari da 2,5 a 2; ii. per i FIA riservati a investitori professionali (che sostituiscono le attuali categorie dei fondi riservati a investitori qualificati e dei fondi speculativi), distingue, secondo limpostazione della direttiva e del relativo regolamento di esecuzione, a seconda che i fondi ricorrano in modo sostanziale o meno alla leva finanziaria (cio, abbiano una leva, rispettivamente, superiore ovvero uguale o inferiore a 3); per i primi , in particolare, prevista una specifica valutazione della Banca dItalia, che ha a oggetto ladeguatezza del sistema di gestione del rischio, le misure organizzative adottate dallintermediario, nonch il potenziale impatto sulla stabilit finanziaria degli OICR gestiti (cfr. Titolo II, Capitolo 1). Norme specifiche, non derogabili, sono stabilite per i FIA (necessariamente chiusi secondo quanto stabilito nella bozza di D.M. del MEF sottoposto a consultazione) che investono in crediti (fondi di 4 Pi in generale, stata introdotta una disciplina generale delle SICAF, che comprende, tra laltro, la definizione dei prospetti contabili di tali organismi (Allegato IV 6.3-bis) e del relativo regime prudenziale (Titolo III, Capitolo 2); questultimo, in linea con la disciplina comunitaria, stato esteso anche alle SICAV. 5 Cfr. Titolo V, Capitolo III - Attivit di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio. 14. 14 crediti). In particolare, i fondi destinati alla clientela retail possono assumere finanziamenti entro il limite massimo del 30% del valore complessivo netto del fondo e utilizzare strumenti finanziari derivati esclusivamente per finalit di copertura. I fondi di credito riservati sono, invece, soggetti a un limite di leva complessivo pari a 1,5. Sia i fondi retail che quelli riservati possono assumere esposizioni verso una stessa controparte (limite di concentrazione) entro un limite massimo del 10 per cento del totale delle attivit del fondo. Per la generalit dei fondi di credito, inoltre richiesto al gestore, nellambito del sistema di gestione dei rischi degli OICR, di definire uno specifico processo di gestione del rischio di credito (misurazione e diversificazione del rischio; istruttoria; erogazione; controllo andamentale; classificazione delle posizioni di rischio e relativi criteri; interventi in caso di anomalia; valutazione e gestione delle posizioni deteriorate) (6 ). Unaltra novit di rilievo riguarda lampliamento della possibilit per i FIA aperti retail di investire, sino al 100 per cento delle proprie attivit, in FIA riservati che abbiano determinate caratteristiche (Titolo V, Capitolo III). Nel quadro di una revisione generale della disciplina prudenziale, stato precisato che, in caso di investimenti attraverso veicoli societari interamente controllati, il rispetto dei divieti e dei limiti prudenziali verificato consolidando le attivit e le passivit del veicolo in quelle del fondo. Valutazione dei beni del fondo e delega a terzi La direttiva AIFM prevede una disciplina armonizzata della funzione di valutazione dei beni degli OICR e della delega a terzi della valutazione e del calcolo del NAV. Per recepire le disposizioni comunitarie stato modificato il Titolo V, Capitolo IV (Criteri di valutazione del patrimonio del fondo e calcolo del valore della quota), per prevedere le caratteristiche che la funzione preposta alla valutazione deve possedere in termini di indipendenza funzionale- gerarchica dalla funzione di gestione e di idoneit della politica retributiva del personale addetto alla valutazione a prevenire i conflitti di interesse. Nella disciplina della delega a terzi sono stati previsti: i requisiti di cui il terzo delegato deve essere in possesso; il divieto di delega al depositario, a meno che questultimo non assicuri lindipendenza della funzione di valutazione e la gestione dei potenziali conflitti di interesse; il divieto per il soggetto incaricato di subdelegare a terzi compiti inerenti allincarico di valutazione ricevuto, ferma restando la possibilit per tale soggetto, per talune tipologie di beni di difficile valutazione, di ricorrere a consulenze di terzi esperti. In considerazione di tale nuova disciplina, stato superato lobbligo del ricorso a esperti indipendenti per la valutazione degli asset immobiliari dei fondi nel caso in cui la valutazione dei beni sia delegata a soggetti terzi. Operativit transfrontaliera Per creare un mercato effettivamente integrato e concorrenziale allinterno dellUE dei fondi alternativi, la direttiva AIFM ha introdotto norme volte a favorire la prestazione transfrontaliera dei servizi di gestione collettiva di FIA e la distribuzione cross-border dei FIA. A tal fine, essa ha istituito: i) il passaporto europeo del gestore di fondi alternativi, in base al quale i gestori possono gestire FIA in paesi diversi dal proprio; ii) un regime semplificato di commercializzazione dei FIA, basato sullo scambio di notifiche tra le autorit dei paesi home e host. Le disposizioni comunitarie sono state recepite rivisitando il Titolo VI (Operativit transfrontaliera) del Regolamento per quanto riguarda: loperativit in altri Stati UE e non UE delle SGR italiane che intendano gestire FIA; 6 La disciplina del sistema di gestione dei rischi degli OICR stata inoltre integrata per prevedere presidi minimi per la gestione dei rischi dei fondi immobiliari. 15. 15 l'operativit in Italia dei GEFIA UE; lofferta di parti di OICR in Stati non UE. In tale ambito sono state, tra laltro, individuate le norme del nostro ordinamento che i gestori italiani e i GEFIA UE devono rispettare, distinguendo i casi di operativit in regime di libera prestazione di servizi o attraverso lo stabilimento di una succursale. Per quanto concerne lofferta nellUE di FIA italiani e la commercializzazione in Italia di parti di OICR esteri, per dare attuazione alle nuove norme del Testo unico che attribuiscono alla Consob la competenza esclusiva a ricevere le relative notifiche e a disciplinarne gli aspetti procedurali, il Titolo VI stato modificato per eliminare le disposizioni non pi in linea con lattuale riparto di competenze tra le autorit. Disciplina del depositario Il recepimento della direttiva AIFM costituisce loccasione per sottoporre la normativa sul depositario a una complessiva razionalizzazione al fine di conferirle maggiore chiarezza e organicit. stato pertanto creato un Titolo ad hoc contenente: i) la disciplina relativa allautorizzazione allassunzione dellincarico di depositario; ii) le norme in materia di relazione tra gestore e depositario; iii) la normativa sugli obblighi e la responsabilit del depositario. La normativa, coerentemente con quanto previsto dal Testo unico, segue un approccio unitario alla disciplina del depositario sia di OICVM che di FIA, estendendo anche ai primi lapplicazione delle misure di esecuzione previste dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, ferme restando alcune specificit previste in relazione ai compiti del depositario di OICVM (es.: gestione della liquidit, riuso degli strumenti finanziari di pertinenza degli OICVM, esonero da responsabilit in caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo delegato). 1.2 Altre modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. Gestori di fondi EuVECA ed EuSEF I gestori di fondi EuVECA ed EuSEF sono oggetto di una disciplina europea di massima armonizzazione che trova fonte nei Regolamenti (UE) nn. 345 e 346 del 17 aprile 2013. Tali disposizioni comunitarie hanno diretta efficacia negli Stati membri e non richiedono, pertanto, il recepimento da parte delle autorit nazionali. Per tali gestori i Regolamenti dispongono lobbligo di registrazione quale condizione per poter fruire del passaporto europeo nonch ladozione di misure di carattere organizzativo e gestionale, doveri di trasparenza nei confronti degli investitori, e lobbligo di disporre in ogni momento di fondi propri sufficienti. stato pertanto introdotto il nuovo Titolo VII (Gestori di fondi EuVECA ed EuSEF), con il quale stata disciplinata la procedura di registrazione e sono state precisate le norme del Regolamento sulla gestione collettiva sulla base delle quali la Banca dItalia intende assicurare lenforcement del quadro normativo comunitario. Regolamento di gestione dei fondi comuni Al fine di arricchire i canali di distribuzione dei fondi, sono state introdotte talune modifiche volte a non ostacolare la negoziazione sul mercato secondario degli OICR aperti. In particolare, sono previste specifiche modalit di sottoscrizione e rimborso delle quote di OICVM e di FIA aperti, che permetterebbero la quotazione di tali organismi, senza determinare rischi finanziari (di controparte e di mercato) per il fondo (cfr. Titolo V, Capitolo I). Nel quadro di un generale aggiornamento, anche terminologico, della disciplina dei criteri di redazione del regolamento del fondo, sono state precisate le condizioni per utilizzare gli indici del mercato azionario come indici di riferimento per il calcolo delle provvigione di incentivo, in modo da assicurare che queste ultime remunerino esclusivamente lextra-rendimento generato dallattivit di gestione rispetto allandamento del mercato di riferimento. 16. 16 Disciplina dei partecipanti al capitale di SGR, SICAV e SICAF Il Regolamento stato, infine, modificato per allineare la disciplina dei partecipanti al capitale di SGR, SICAV e SICAF (cfr. Titolo IV, Capitolo I) alla direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, riguardante le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. Lo schema precisa in modo puntuale sia le modalit di calcolo delle soglie partecipative rilevanti ai fini dellautorizzazione sia i criteri di valutazione della reputazione e della solidit finanziaria del potenziale acquirente di una partecipazione qualificata, che sono presi in considerazione dalla Banca dItalia per il rilascio dellautorizzazione allacquisto di tale partecipazione. Allegati del Regolamento Relazione sulla struttura organizzativa Il contenuto della relazione sulla struttura organizzativa (Allegato IV.4.1) stato integrato per arricchirne il contenuto tenuto principalmente conto delle novit normative intervenute in materia di valutazione dei beni del fondo (sono, ad es., richieste informazioni sullindipendenza della funzione preposta alla valutazione e sulla politica retributiva del personale addetto alla medesima) e di sistema di gestione del rischio dei fondi ( chiesta, tra laltro, lillustrazione delle procedure per il monitoraggio del rischio delle esposizioni verso cartolarizzazioni e per gestire i rischi di liquidit e di credito). Prospetti contabili degli OICR Oltre a essere stato definito ex novo il prospetto contabile per le SICAF (Allegato IV.6.3-bis), che ricalca quello previsto per le SICAV, sono stati aggiornati i rendiconti di tutti gli OICR per arricchire il contenuto della nota integrativa, con particolare riferimento alle remunerazioni, alle esposizioni verso cartolarizzazioni e alla leva finanziaria (Allegati IV.6.1, IV.6.2, IV.6.3). Schema di regolamento semplificato dei fondi Lo schema di regolamento semplificato (Allegato V.1.1) la conformit al quale consente lapprovazione in via generale dei regolamenti degli OICVM e dei FIA aperti non riservati stato integrato per tenere conto di alcune novit introdotte nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (possibilit che la liquidit del fondo sia detenuta da un soggetto diverso dal depositario; negoziazione sul mercato secondario degli OICR aperti; ipotesi di liquidazione del fondo previste dalla disciplina in materia di strutture master-feeder). 17. PARTE SECONDA SEZIONE I MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONGIUNTO BANCA DITALIA-CONSOB 18. PARTE 1 FONTI NORMATIVE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI Articolo 1 (Fonti normative) 1. Il presente Regolamento adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2-bis, e 201, comma 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: a) TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; b) TUB: il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; c) autorit di vigilanza: la Banca dItalia e la Commissione Nazionale per le Societ e la Borsa (CONSOB); d) intermediari: le SIM; le imprese di investimento extracomunitarie; la societ Poste Italiane Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dellarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; gli intermediari finanziari iscritti nellalbo previsto dallarticolo 106 del TUB, limitatamente alla prestazione dei servizi e attivit di investimento; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attivit di investimento; le banche extracomunitarie limitatamente alla prestazione dei servizi e attivit di investimento; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF; e) succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalit giuridica, di un intermediario e che fornisce servizi e/o attivit di investimento o servizi accessori; e-bis) gruppo di SIM: il gruppo composto alternativamente : i) dalla SIM capogruppo e dalle imprese di investimento nonch dalle societ bancarie , finanziarie e strumentali da questa controllate ; ii) dalla societ finanziaria capogruppo e dalle imprese di investimento nonch dalle societ bancarie , finanziarie e strumentali da questa controllate , quando nell'insieme delle societ da essa controllate vi sia almeno una SIM. Dal gruppo di SIM sono escluse le societ sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi dellarticolo 65 del TUB; f) servizi e attivit di investimento: i servizi e le attivit previsti all'articolo 1, comma 5, del TUF anche ove prestati fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, nonch alla Sezione A della tabella allegata al TUF; g) servizi accessori: i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del TUF, nonch i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata al TUF; h) servizi: i servizi e le attivit di investimento e i servizi accessori; 19. 2 i) cliente: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati i servizi; j) cliente al dettaglio: il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata, secondo le definizioni di cui al Regolamento CONSOB adottato ai sensi dellarticolo 6, comma 2, del TUF; j-bis) prime broker: lente creditizio, limpresa di investimento regolamentata o qualsiasi altro soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale che offra servizi di investimento a investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni in strumenti finanziari in contropartita e che possa altres fornire altri servizi quali compensazione e regolamento delle operazioni, servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia personalizzata e strutture di supporto operativo; k) organo con funzione di supervisione strategica: lorgano aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dellimpresa, mediante, tra laltro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche; l) organo con funzione di gestione: lorgano aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nellesercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione; m) organi con funzione di controllo: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione; n) organi aziendali: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dellimpresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformit delle previsioni legislative, lorgano con funzione di controllo pu svolgere anche quella di supervisione strategica; o) alta dirigenza: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nonch il direttore generale; p) soggetto rilevante: il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: (i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dellentit della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dellintermediario; (ii) dipendenti dellintermediario, nonch ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dellintermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e allesercizio di attivit di investimento da parte del medesimo intermediario; (iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi allintermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e lesercizio di attivit di investimento da parte del medesimo intermediario; 20. 3 q) analista finanziario: soggetto rilevante che produce la parte sostanziale di ricerche in materia di investimenti; r) persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela: soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: (i) il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante; (ii) i figli del soggetto rilevante; (iii) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data delloperazione personale; s) esternalizzazione: un accordo in qualsiasi forma tra un intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o unattivit dello stesso intermediario; t) supporto duraturo: qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni; u) operazione personale: unoperazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: (i) il soggetto rilevante agisce al di fuori dellambito delle attivit che compie in qualit di soggetto rilevante; (ii) loperazione eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti: a) il soggetto rilevante; b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami; c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato delloperazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per lesecuzione delloperazione; v) stretti legami: situazione nella quale due o pi persone fisiche o giuridiche sono legate: (i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o pi dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; (ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che a capo di tali imprese. Costituisce uno stretto legame tra due o pi persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo. w) sistema di gestione del rischio dellimpresa: le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti lindividuazione, lassunzione, la gestione, la sorveglianza e lattenuazione dei rischi a cui lintermediario o potrebbe essere esposto (tra cui il rischio di credito, di mercato, operativo, reputazionale e strategico) e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato; 21. 4 x) Regolamento: il presente regolamento adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2-bis, e 201, comma 12, del TUF; y) Regolamento (UE) 231/2013: il Regolamento Delegato n.231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, che integra la Direttiva 2011/61/UE/ del Parlamento Europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza; z) gestori: Sgr, SICAV e SICAF; 2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF. Articolo 3 (Disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari) 1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, nelle materie di cui ai Titoli I e III della Parte 2, alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nellalbo previsto dallarticolo 106 del TUB si applicano, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attivit di investimento, le disposizioni adottate in attuazione del TUB. Articolo 4 (Principi generali ) 1. Gli intermediari, secondo i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente Regolamento, si dotano di un sistema organizzativo unitario al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilit patrimoniale nonch la correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi. 2. Gli intermediari applicano le disposizioni del presente Regolamento in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessit dellattivit svolta nonch alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati. 3. Al presente Regolamento allegato il protocollo di intesa fra Banca dItalia e CONSOB, adottato ai sensi dellarticolo 5, comma 5-bis, del TUF. Esso, al fine di garantire il coordinamento delle funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli intermediari, definisce i compiti di ciascuna autorit di vigilanza e le modalit del loro svolgimento. PARTE 2 SISTEMA ORGANIZZATIVO Titolo I Governo Societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e incentivazione, continuit dellattivit, organizzazione amministrativa e contabile, compresa listituzione della funzione di controllo di conformit alle norme, gestione del rischio dellimpresa, revisione interna e responsabilit degli organi aziendali (articolo 6, comma 2-bis, lett. a), b), c), f), g) e h), TUF) Capo I (Requisiti generali di organizzazione, continuit dellattivit e organizzazione 22. 5 amministrativa e contabile) Articolo 5 (Requisiti generali di organizzazione) 1. Gli intermediari si dotano di una organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilit patrimoniale. 2. A tal fine, gli intermediari, nellesercizio dei servizi, adottano, applicano e mantengono: a) solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilit; b) un efficace sistema di gestione del rischio dellimpresa; c) misure che assicurino che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilit; d) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dellintermediario; e) politiche e procedure volte ad assicurare che il personale sia provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per lesercizio delle responsabilit loro attribuite; f) a tutti i livelli pertinenti, un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni; g) sistemi e procedure diretti a conservare registrazioni adeguate e ordinate dei fatti di gestione dellintermediario e della sua organizzazione interna; h) criteri e procedure volti a garantire che laffidamento di funzioni multiple ai soggetti rilevanti non impedisca e non sia tale da potere probabilmente impedire loro di svolgere in modo adeguato e professionale una qualsiasi di tali funzioni; i) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, lintegrit e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime; l) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuit e la regolarit dei servizi volte a: (i) assicurare la capacit di operare su base continuativa; (ii) limitare le perdite in caso di gravi interruzioni delloperativit; (iii) preservare i dati e le funzioni essenziali; (iv) garantire la continuit dei servizi in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure. Qualora ci non sia possibile, permettere di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi; m) politiche e procedure contabili che consentano di fornire tempestivamente alle autorit di vigilanza documenti che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme anche contabili applicabili. 23. 6 3. Gli intermediari controllano e valutano con regolarit ladeguatezza e lefficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. Capo II (Governo societario e responsabilit degli organi aziendali ) Articolo 6 (Responsabilit dellalta dirigenza e dellorgano con funzioni di controllo) 1. Lalta dirigenza e lorgano con funzioni di controllo, secondo le competenze e le responsabilit previste dalle vigenti disposizioni di legge, dallo statuto dellintermediario nonch dagli articoli 7, 8, 9 e 10, sono responsabili di garantire che lintermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi. Articolo 7 (Principi di governo societario) 1. Lintermediario: a) definisce una ripartizione di compiti tra organi aziendali e allinterno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento dei poteri e unefficace e costruttiva dialettica; b) adotta idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti dalleventuale compresenza nello stesso organo aziendale di due o pi funzioni (strategica, di gestione, di controllo); c) assicura una composizione degli organi aziendali, per numero e professionalit, che consenta l'efficace assolvimento dei loro compiti. 2. I verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. Articolo 8 (Organo con funzione di supervisione strategica) 1. Lorgano con funzione di supervisione strategica: a) individua gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio dellintermediario definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dellimpresa; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con levoluzione dellattivit aziendale; b) approva i processi relativi alla prestazione dei servizi e ne verifica periodicamente ladeguatezza; c) verifica che lassetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalit e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate; d) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e lattribuzione di compiti e responsabilit; e) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo; 24. 7 f) assicura che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali e sia coerente con le strategie di lungo periodo. Articolo 9 (Organo con funzione di gestione) 1. Lorgano con funzione di gestione: a) attua le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dellimpresa, definite dallorgano con funzione di supervisione strategica; b) verifica nel continuo ladeguatezza del sistema di gestione del rischio dellimpresa; c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti; d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilit delle strutture e delle funzioni aziendali; e) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato. Articolo 10 (Organo con funzioni di controllo) 1. Allorgano con funzioni di controllo sono attribuiti compiti e poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarit nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi. 2. Nello svolgimento dei propri compiti lorgano con funzioni di controllo pu avvalersi di tutte le unit operative aventi funzioni di controllo allinterno dellazienda. Articolo 11 (Relazioni delle funzioni di controllo) 1. Gli organi aziendali, nellespletamento delle proprie funzioni, si avvalgono delle relazioni relative alla gestione dei rischi, al controllo di conformit e alla revisione interna. Capo III (Funzioni aziendali di controllo) Articolo 12 (Istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformit alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna) 1. Gli intermediari istituiscono e mantengono funzioni permanenti, efficaci e indipendenti di controllo di conformit alle norme e, se in linea con il principio di proporzionalit, di gestione del rischio dellimpresa e di revisione interna. 2. Per assicurare la correttezza e lindipendenza delle funzioni aziendali di controllo necessario che: 25. 8 a) tali funzioni dispongano dellautorit, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti; b) i responsabili non siano gerarchicamente subordinati ai responsabili delle funzioni sottoposte a controllo e siano nominati dallorgano con funzione di supervisione strategica, sentito lorgano con funzione di controllo. Essi riferiscono direttamente agli organi aziendali; c) i soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non partecipino alla prestazione dei servizi che essi sono chiamati a controllare; d) le funzioni aziendali di controllo siano tra loro separate, sotto un profilo organizzativo; e) il metodo per la determinazione della remunerazione dei soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non ne comprometta lobiettivit. 3. Con riferimento alla funzione di controllo di conformit, gli intermediari sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalit, gli obblighi in questione non sono proporzionati e che la funzione di controllo di conformit continua a essere efficace. 4. Con riferimento alla funzione di gestione del rischio, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalit, il sistema di gestione del rischio dellimpresa costantemente efficace. 5. Con riferimento alla funzione di revisione interna, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalit, sia assicurata la costante valutazione delladeguatezza e dellefficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dellintermediario. Articolo 13 (Funzione di gestione del rischio) 1. La funzione di gestione del rischio: a) collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio dellimpresa; b) presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio dellimpresa e ne verifica il rispetto da parte dellintermediario e dei soggetti rilevanti; c) verifica ladeguatezza e lefficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di gestione del rischio dellimpresa. 2. La funzione di gestione del rischio presenta agli organi aziendali, almeno una volta allanno, relazioni sullattivit svolta e le fornisce consulenza. Articolo 14 (Revisione interna) 26. 9 3 l'ag. 414 256692/12 1. La funzione di revisione interna: a) adotta, applica e mantiene un piano di audit per lesame e la valutazione delladeguatezza e dellefficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dellintermediario; b) formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a) e ne verifica losservanza; c) presenta agli organi aziendali, almeno una volta allanno, relazioni sulle questioni relative alla revisione interna. CAPO III-bis (Requisiti organizzativo-prudenziali in materia di politiche e prassi di remunerazione c incentivazione) Articolo 14-bis (Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione) l. Gli intermediari applicano le disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione adottate in attuazione del TUB. 2. Le SIM, i gruppi di SIM - ivi comprese le loro componenti estere ovunque insediate - e, per quanto applicabile, le succursali di imprese di investimento extracomunitarie applicano il comma l, coerentemente con le loro caratteristiche operative, dimensionali e lattivit svolta, nonch avendo riguardo alla tipologia ed entit dei rischi assunti. Osservano le suddette disposizioni secondo quanto stabilito per: a) gli intermediari "maggiori", se appartenenti alla prima macro-categoria definita nella Guida per l'attivit di vigilanza adottata dalla Banca d'Italia in materia di processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP); b) gli intermediari "minori '', se appartenenti alla quarta macro-categoria SREP; c) gli "altri" intermediari, se appartenenti alla seconda o terza macro-categoria SREP. 3. Le SIM appartenenti ad un gruppo bancario si attengono alle politiche di remunerazione definite dalla capogruppo. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui al comma 2 che, su base individuale , prestano esclusivamente uno o pi dei seguenti servizi: a) il servizio di ricezione e trasmissione di ordini , senza detenzione di denaro o strumenti finanziari appartenenti ai clienti; b) il servizio di consulenza in materia di investimenti , senza detenzione di denaro o strumenti finanziari appartenenti ai clienti; c) servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati con sottostante non finanziario , prestati da soggetti che operano solo con clienti professionali. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla societ Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 200 l, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 27. 10 l 06 del TUB e agli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF. Titolo II Procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e per la percezione e corresponsione di incentivi, controllo di conformit alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali (articolo 6, comma 2-bis, lettere d), e), i), j), n), del TUF) Articolo 15 (Procedure interne) 1. Gli intermediari adottano, applicano e mantengono procedure idonee a garantire ladempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascuno dei servizi. 2. A tal fine, gli intermediari: a) adottano, applicano e mantengono procedure per la prestazione dei servizi che specificano in forma chiara e documentata i compiti e le responsabilit dei soggetti coinvolti e consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi; b) assicurano che i soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi acquisiscano conoscenza delle procedure di cui al comma 1; c) adottano, applicano e mantengono procedure di controllo di conformit e di linea che garantiscano il rispetto a tutti i livelli dellintermediario, delle disposizioni adottate per la prestazione dei servizi, ivi comprese le disposizioni relative alla corresponsione e alla percezione di incentivi; d) adottano, applicano e mantengono adeguate procedure di comunicazione interna delle informazioni rilevanti ai fini della prestazione dei servizi, che assicurino la completezza, laffidabilit e la tempestivit di tali informazioni; e) conservano registrazioni adeguate e ordinate delle attivit svolte, ai sensi dellarticolo 29. 3. Gli intermediari formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1. 4. Gli intermediari adottano procedure idonee a tutelare la riservatezza delle informazioni ricevute nellambito della prestazione dei servizi, avuto riguardo alla natura delle stesse. 5. Gli intermediari verificano in modo regolare ladeguatezza e lefficacia delle procedure, anche di controllo di conformit e di linea, adottate ai sensi dei commi precedenti e assumono misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. Articolo 16 (Controllo di conformit) 1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di prevenire e individuare le ipotesi di mancata osservanza degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, minimizzare e gestire in modo adeguato le 28. 11 conseguenze che ne derivano, nonch consentire alle autorit di vigilanza di esercitare efficacemente i poteri loro conferiti dalla relativa normativa. 2. A tal fine, gli intermediari attribuiscono alla funzione di controllo di conformit (compliance), le seguenti responsabilit, garantendo un adeguato accesso alle informazioni pertinenti: a) controllare e valutare regolarmente ladeguatezza e lefficacia delle procedure adottate ai sensi dellarticolo 15 e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nelladempimento degli obblighi da parte dellintermediario, nonch delle procedure di cui al comma 1; b) fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi ai fini delladempimento degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione. 3. La funzione di controllo di conformit presenta agli organi aziendali, con periodicit almeno annuale, le relazioni sullattivit svolta. Le relazioni illustrano, per ciascun servizio prestato dallintermediario, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate nonch le attivit pianificate. Articolo 17 (Trattazione dei reclami) 1. Gli intermediari adottano procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o dai potenziali clienti al dettaglio. Le modalit e i tempi di trattazione dei reclami sono preventivamente comunicate ai clienti. 2. Le procedure adottate prevedono la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema sollevato. 2-bis. Le relazioni della funzione di controllo della conformit riportano altres la situazione complessiva dei reclami ricevuti, sulla base dei dati forniti dalla funzione incaricata di trattarli, qualora differente dalla funzione di controllo di conformit. Articolo 18 (Operazioni personali) 1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di impedire che soggetti rilevanti coinvolti in attivit che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui allarticolo 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nellambito dellattivit svolta per conto dellimpresa: a) effettuino operazioni personali che: (i) rientrano tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capi II e III, del TUF; (ii) implicano labuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni; (iii) sono suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sullintermediario ai sensi della Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione; 29. 12 b) consiglino o sollecitino qualsiasi altra persona, al di fuori dellambito normale della propria attivit lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nellambito di applicazione della lettera a) del presente comma, o dellarticolo 28, comma 2, lett. a) e b), del presente Regolamento, o dellarticolo 49, comma 5, del Regolamento, adottato dalla CONSOB ai sensi dellarticolo 6, comma 2, del TUF; c) comunichino ad altri, al di fuori dellambito normale della propria attivit lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compir o probabile che compia, uno dei seguenti atti: (i) effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nellambito di applicazione della lettera a) del presente comma, o dellarticolo 28 , comma 2, lett. a) e b), del presente Regolamento, o dellarticolo 49, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dellarticolo 6, comma 2, del TUF; (ii) consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1 assicurano, tra laltro, che: a) tutti i soggetti rilevanti di cui al comma 1 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dallintermediario in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni; b) lintermediario venga informato tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, o mediante la notifica di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano allintermediario di identificare tali operazioni. In caso di accordi di esternalizzazione, lintermediario assicura che limpresa alla quale lattivit viene esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni; c) le operazioni personali notificate allintermediario o da esso identificate vengano registrate, con lannotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni medesime. 3. I commi 1 e 2 non si applicano ai seguenti tipi di operazioni personali: a) le operazioni personali effettuate nellambito di un servizio di gestione di portafogli purch non vi sia una comunicazione preventiva in relazione alloperazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale loperazione viene eseguita; b) le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attivit equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purch il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dellorganismo interessato. Titolo III Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attivit (articolo 6, comma 2-bis, lett. k), TUF) Articolo 19 30. 13 (Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attivit di investimento) 1. Quando, nella prestazione dei servizi e delle attivit di investimento, gli intermediari affidano ad un terzo l'esecuzione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attivit di investimento, adottano misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi. 2. L'esternalizzazione non pu ridurre lefficacia del sistema dei controlli n impedire alle autorit di vigilanza di controllare che gli intermediari adempiano a tutti i loro obblighi. Articolo 20 (Definizione di funzione operativa essenziale o importante) 1. Una funzione operativa viene considerata essenziale o importante laddove unanomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacit dellintermediario di continuare a conformarsi alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione o agli altri obblighi in materia di servizi e attivit di investimento, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidit o la continuit dei suoi servizi e attivit di investimento. 2. Le seguenti funzioni non sono considerate essenziali o importanti: a) la prestazione allintermediario di servizi di consulenza e di altri servizi che non rientrino nelle attivit di investimento, ivi compresi la prestazione di consulenza giuridica allintermediario, la formazione del suo personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale dellintermediario; b) lacquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di informazioni di mercato e di informazioni sui prezzi. Articolo 21 (Condizioni per lesternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attivit di investimento) 1.