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Amministrazione Provinciale di Manto va ACCORDO DECENTRATO SULLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ESERCIZIO 2010 A seguito della verifica effettuata dal Collegio dei Revisori, nonché dell'autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione della preintesa dell'accordo decentrato integrativo siglato in data 29/12/2010, espressa dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. X del 30/12/2010, In data tra la delegazione trattante di parte pubblica, nelle persone del Segretario e Direttore Generale Dott.ssa Francesca Santostefano e dei Dirigenti Dr.ssa Barbara Faroni Dott.ssa Camilla Arduini Ing. Renzo Bonarii Dott. Gianni Petterlini Doti sa Gloria Vanz la delegazione di parte sindacale, nelle persone di: Organizzazioni Territoriali Torelli Andrea (CGIL) t P CGi J- Chittolini Cesira (CISL) s i s L f P Acerbi Dante Luciano (UIL) J iz. f P i-

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Amministrazione Provinciale di Manto va

ACCORDO DECENTRATO SULLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSEDECENTRATE PER L'ESERCIZIO 2010

A seguito della verifica effettuata dal Collegio dei Revisori, nonché dell'autorizzazione alladelegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione della preintesa dell'accordo decentratointegrativo siglato in data 29/12/2010, espressa dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. Xdel 30/12/2010,In data

tra

la delegazione trattante di parte pubblica, nelle persone

del Segretario e Direttore GeneraleDott.ssa Francesca Santostefano

e dei DirigentiDr.ssa Barbara FaroniDott.ssa Camilla ArduiniIng. Renzo BonariiDott. Gianni PetterliniDoti sa Gloria Vanz

la delegazione di parte sindacale, nelle persone di:

Organizzazioni Territoriali

Torelli Andrea (CGIL) t P CGi J-Chittolini Cesira (CISL) s i s L f P

Acerbi Dante Luciano (UIL) J iz. f P i-

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Premesso:

a) che in data 22 Gennaio 2004, l'Aran e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacalirappresentative hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personaledel comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003;

b) l'art. 4, comma 1 del CCNL 22/1/2004 prevede, tra 1' altro, " ...le modalità di utilizzo dellerisorse, nel rispetto delia disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazionedecentrata integrativa con cadenza annuale.. "

e) che in data 6/8/2004 le parti hanno sottoscritto F "Accordo Decentrato sui criteri generaliper la gestione degli istituti a regime a far tempo dall' esercizio 2004", con il quale, tral'altro, sono stati definiti i criteri generali per F applicazione degli istituti destinati allacontrattazione integrativa decentrata;

d) che in data 28/7/2005 le parti hanno sottoscritto F "Accordo Decentrato sulla distribuzionedelle risorse decentrate per l'esercizio 2005";

e) che in data 14/11/2006 le parti hanno sottoscritto F "Accordo Decentrato sulladistribuzione delle risorse decentrate per l'esercizio 2006";

f) che in data 26/06/2008 le parti hanno sottoscritto F "Accordo Decentrato sulladistribuzione delle risorse decentrate per l'esercizio 2007";

g) che in data 25/9/2009 le parti hanno sottoscrittodelle risorse decentrate per l'esercizio 2008;

"Accordo Decentrato sulla distribuzione

h) che in data 03/11/2010 le parti hanno sottoscritto F "Accordo Decentrato sulladistribuzione delle risorse decentrate per l'esercizio 2009;

i) in data 11/4/2008 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro delpersonale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali quadriennio normativo2006-2009 biennio economico 2006-2007;

j) che nel nuovo CCNL sottoscritto il giorno 31/7/2009 per il biennio economico 2008-2009sono previste risorse aggiuntive per l'annualità 2009;

k) l'art. 4, comma 1 del CCNL 22/1/2004 prevede, tra F altro, " ...le modalità di utilizzo dellerisorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazionedecentrata integrativa con cadenza annuale.. "

1) in data 15/11/2009 è entrato in vigore il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in merito ali'"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivitàdel lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e diconseguenza ogni intervento sul contratto decentrato integrativo dovrà essere

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immediatamente rispettoso dei limiti e delle disposizioni delineate nel nuovo quadrolegislativo di riferimento;

m) con legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 all'art. 9, comma 17 si è stabilito che " nonsi da luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali, relative altriennio 2010-2012 ... E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattualenelle misure previste a decorrere dall'anno 2010";

si concorda quanto segue:

Art. 1Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie per l'esercizio 2010

1. Le parti concordano di distribuire le risorse disponibili per l'esercizio 2010 pari acomplessivi € 1.495.660,05 (al netto degli oneri a carico dell'Ente), come stabilito nell'allegato "A"al presente accordo e per le finalità ivi indicate.

Le parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/99, concordano l'integrazione delle risorseeconomiche decentrate di parte variabile, sino all'importo massimo pari al 1,2% su base annua delmonte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, fermo restando, comunque, chetale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui aicommi 3 e 4 del medesimo art. 15, e, pertanto, solo a seguito del preventivo accertamento, da partedei servizi di controllo interno, delle effettive disponibilità di bilancio dell'Ente, create a seguito diprocessi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinatedall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

Art. 2Indennità di disagio

1. Per l'esercizio 2010 l'indennità di disagio viene erogata con il rigoroso e coerenteobiettivo di riconoscere l'indennità secondo criteri di effettività e selettività al fine di remunerare ilreale disagio operativo, distinguendolo dalle condizioni di ordinarietà lavorativa. L'importo delcompenso deve essere corrisposto ai lavoratori interessati per il periodo di effettivo svolgimentodelle prestazioni disagiate (sono escluse le assenze). L'indennità di disagio non è cumulabile conl'indennità di rischio in quanto la condizione di rischio è considerata come una fattispecie tipicadella più ampia condizione di disagio. Viene confermata la scheda per l'attribuzione dell'indennitàdi disagio, così come integrata dall'ari. 3, comma 2, dell'Accordo Decentrato 2007. L'importomassimo percepibile ammonta ad Euro 25 mensili.

Art. 3Indennità accessorie varie

1. Le parti concordano l'erogazione delle indennità accessorie varie (rischio, maneggiovalori, reperibilità etc) in conformità alla disciplina contrattuale decentrata già applicata nelprecedente esercizio. L'indennità di rischio compete per il periodo di effettiva esposizione al rischioe non nei periodi di assenza dal servizio.

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Art. 4Indennità di responsabilità

1. Per l'esercizio 2010 la distribuzione delle risorse per il riconoscimento di particolariresponsabilità avviene secondo la disciplina già applicata nel precedente esercizio, con il rigoroso ecoerente rispetto dei criteri comparativi stabiliti. L'entità della responsabilità è erogata in base allapresenza in servizio, sulla scorta della normativa vigente. Le somme per remunerare le indennità diresponsabilità vengono modificate nei seguenti importi:

- euro 675,00 per la categoria D- euro 475,00 per la categoria C

Art. 5Compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi

1. Le erogazioni dei premi connessi a tale istituto vengono erogate secondo la disciplinacontrattuale decentrata già definita nelP "Accordo Decentrato sui criteri generali per la gestionedegli istituti a regime a far tempo dall' esercizio 2004", fermo restando che l'effettiva erogazioneavverrà nel rispetto dei seguenti criteri e in conformità all'art. 37 del CCNL 22/1/2004:

a) II sistema d'incentivazione del personale si baserà sull'attuazione degli obiettivi tratti dalP.e.g. e dagli "Indicatori di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia della gestione di servizidell'ENTE", predisposti dai dirigenti e anch'essi allegati al PEG e assegnati al centro diresponsabilità o servizio;

b) la valutazione del grado di raggiungimento dei risultati dovrà effettuarsi a posteriorisull'effettivo raggiungimento degli obiettivi e dei valori degli indicatori gestionali di efficienza eefficacia rispetto all'atteso o allo storico;

e) la certificazione sull'autorizzazione di erogazione del premio, a cura dei servizi dicontrollo interno, coinciderà con la valutazione definita al punto b);

d) la valutazione della prestazione individuale verrà svolta dal responsabile a cui è assegnatol'obiettivo ai sensi dell'articolo 6 del CCNL 31.3.99.

2. Nel caso di eventuali economie di spesa, si applica l'art. 17, comma 5, del CCNL1/4/99. Pertanto le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità delcorrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

3. Le parti confermano la riduzione ad Euro 1.500,00 del limite precedentemente fissatoper la perequazione del premio di produttività con gli incentivi di cui alla Legge 163/2006 eonorati di avvocatura.

Art. 6Incaricati di posizione organizzativa e incentivi D. Lgs. 163 72006 - quota onorar! avvocato

(art. 17, comma 2, lett.g) e meccanismi di perequazione retributiva

1. Le parti confermano la disciplina, applicata ai dipendenti destinatari degli incentivi di cuiall'art. 92 del D.Lgs.n. 163/2006, la quale prevede la perequazione con i compensi collegati allaquota di incentivi previsti per la produttività ed il miglioramento dei servizi. Tale disposizione siapplica anche per i compensi professionali annui erogati per le quote di onorar! di avvocato. Comeper il 2007, al fine di addivenire alla citata perequazione, gli importi degli incentivi vengonoquantificati secondo il criterio di cassa e non di competenza.

i1

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2. Le parti confermano altresì la disciplina, così come definita nell'Accordo Decentrato2007, applicata alle posizioni organizzative destinatarie degli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs.n.163/2006 e delle quote di onorali di avvocato, al fine di consentire una equa correlazione tra leforme di incentivazione di cui all'art. 17, comma 2, lett g) CCNL 1/4/99 e la retribuzione dirisultato. Le parti confermano di ridurre ad Euro 3.000,00 il limite precedentemente fissato in Euro6.000,00.

Art. 7Norma Finale

1. Le parti concordano che per quanto non richiamato nel presente contratto si fa riferimentoai contratti decentrati già stipulati e alle vigenti norme contenute nei contratti nazionali.

Mantova, Si |^-2-1

Per la delegaz ione trattantedi parterxt«dacale

Per la delegazione trattantedi parte pubblica

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SCHEMA UTILIZZO RISORSE 2010(dati compreso personale ex Cfp)

PARTE FISSA DEL FONDO PARI AD EURO 1.332.009,15]

MODALITÀ1 DISTRIBUZIONE RISORSE

Posizioni Organizzative

Indennità ex 8" qualifica

Indennità di comparto

Indennità di docenza

peopeo 2010

TOTALE PARZIALE

Differenza parte stabile

Alimentazione

1.332.009,15

Previsione 2010 provv.

430.593,16

2.173,44

195.198,51

6.171,38

695.361,02

17.000,00

1.246.497,50

Utilizzo

1.246.497,50

(p.o. 348.815,42 più risultato 81.77773* non decurtata concorrelazione incentivi / risultato

dato a consuntivo

dato a consuntivo

revisione con Euro 15.000 per PEO 2009

Differenza

85.511,65

PARTE VARIABILE DEL FONDO PARI AD Euro 163 650,90

Disagio

Responsabilità

Indennità Accessorie

Prod. miglioramento servizi (escluso CFP)

Produttività 30% vincolata CFP

Progetti innovativi e strategici

TOTALE PARZIALE

TOTALE GENERALE

Ipotesi 2010

16.030,07

48.175,00

70.261,06

2.735,15

27.449,63

0,00

163.650,90

1.495.660,05 A

Proposta con Euro 675 a cat D e Euro 475 a cat. C

da rivedere a consuntivotot. produttività

85.511,65 88.246,80

ipotizzando max punteggio

pi

IA >

V