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Accertamento delle rendite catastali Martedì 8 Novembre 2016 Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino Via Carlo Alberto 59 - Torino Geom. Stefano Villani via Rubiana 52 - Torino Tel 011/389667 [email protected]

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Page 1: Accertamento delle rendite catastali - odcec.torino.it · di reclamo/mediazione agli atti impugnabili relativi alle operazioni catastali, entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 (cfr

Accertamento delle rendite

catastali

Martedì 8 Novembre 2016

Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Via Carlo Alberto 59 - Torino

Geom. Stefano Villani

via Rubiana 52 - Torino

Tel 011/389667

[email protected]

Page 2: Accertamento delle rendite catastali - odcec.torino.it · di reclamo/mediazione agli atti impugnabili relativi alle operazioni catastali, entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 (cfr

Con l'entrata in vigore del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, sono

state affidate ai professionisti anche le operazioni di

qualificazione, classificazione e classamento delle singole

Unità Immobiliari a destinazione ordinaria e le operazioni di

stima delle Unità Immobiliari a destinazione speciale, oggetto

di nuova realizzazione ovvero variate in seguito ad interventi

che ne hanno determinato una diversa consistenza o

redditività.

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Qualificazione: Distinzione delle U.I.U. a seconda della

destinazione ordinaria e permanente (le U.I.U. vengono

divise in gruppi e categorie)

Classificazione: Distingue all’interno di ogni categoria

diverse classi di redditività (le U.I.U. vengono divise in

classi a seconda della capacità di reddito)

Classamento: Attribuisce ad ogni U.I.U. la rispettiva

categoria e classe

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Formazione

La fase di formazione è fondamentale e si articola in due parti:

1) Accertamento, rilievo e misura delle unità immobiliari

Rendita Catastale;

2) Attribuzione dei valori

Qualificazione

Classificazione

Classamento.

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Pubblicazione

Gli atti redatti nella fase di formazione vengono pubblicati al

fine di rendere noti i dati rilevati e permettere la presentazione

di eventuali ricorsi

Attivazione

Aggiornamento dei dati pubblicati in seguito alle modificazioni

intervenute dopo la fase di pubblicazione

Conservazione

Mantenimento dei dati riportati nelle scritture catastali e loro

aggiornamento

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Il sistema estimativo del

Catasto fabbricati prevede

procedure specifiche per

le operazioni di qualificazione,

classificazione e classamento

Istruzioni:

II e IV del 1942

Regolamento:

DPR n. 1142 del 1949

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Attualmente la pratica catastale si effettua tramite:

1. Redazione della denuncia da parte del professionista

2. Apposizione della firma digitale

3. Invio, del file contenente il documento informatico

mediante il

Sistema Informatico del Territorio (SISTER)

Il sistema informativo dell’Ufficio provinciale, ricevuto il

modello unico informatico catastale verificato dal sistema

SISTER, effettua in automatico il controllo formale del

documento:

Se il controllo ha esito positivo, si procede alla

protocollazione del documento;

Se vengono riscontrati degli errori formali il documento viene

respinto e l’importo reso disponibile al professionista;

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La rendita dichiarata dal contribuente, rimane negli atti

catastali come <<rendita proposta>> fino a quando

l’ufficio non provvede, con mezzi di accertamento

informatici, anche a campione, e comunque entro dodici

mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni, alla

determinazione della rendita catastale definitiva sulla base

delle caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni.

Decorsi i limiti temporali sopra richiamati, la rendita proposta

assume carattere definitivo e non può essere modificata, se

non nell’ambito degli adempimenti previsti dal particolare

istituto dell’autotutela.

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E’ però facoltà dell’amministrazione finanziaria verificare

le caratteristiche degli immobili oggetto delle

dichiarazioni ed eventualmente modificarne le risultanze

censuarie iscritte in catasto anche dopo il termine di

12 mesi, qualora sopravvengano informazioni, ovvero

emergano eventuali caratteristiche non note e non

valutate al momento della presentazione della denuncia

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Nei casi in cui l’Ufficio provveda alla rettifica della rendita, il

sistema produce in automatico “l'Avviso di accertamento”

che comprende:

1) I dati del classamento proposto ovvero presenti in atti;

2) I nuovi dati definiti dall’Ufficio;

3) Le motivazioni che hanno prodotto l'accertamento.

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La rideterminazione del

classamento e l'attribuzione di

una nuova rendita catastale

viene comunicata agli

intestatari mediante un

“AVVISO DI ACCERTAMENTO”

notificato mediante lettera

raccomandata con avviso di

ricevimento

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Se l'avviso di accertamento viene ritenuto corretto, i

destinatari non dovranno procedere con alcun ulteriore

adempimento catastale perché i dati sono aggiornati

direttamente dall'agenzia.

Il destinatario che invece considera l'atto infondato potrà

chiederne il riesame in autotutela ovvero presentare ricorso

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AUTOTUTELA

Il riesame in autotutela si attua inviando all’Ufficio Provinciale

– Territorio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l'avviso,

una domanda in carta semplice completa di documentazione

su cui si fonda la richiesta di annullamento.

La domanda di riesame in autotutela non sospende i termini

per la presentazione di un eventuale ricorso al giudice

tributario.

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15451, depositata il

30 giugno 2010, ha ribadito che non è impugnabile dal

contribuente il rifiuto del fisco di annullare, in sede

d'autotutela, atti amministrativi (nella fattispecie si trattava

dell'indicazione di una rendita catastale già definita con

sentenza passata in giudicato). La sezione tributaria della

Cassazione ha con ciò seguito l’interpretazione già fornita

dalle Sezioni unite con sentenza n. 2870/2009 nella quale

s'affermava che il giudice tributario può vagliare la legittimità

formale del rifiuto dell'autotutela ma non può sindacare se la

pretesa tributaria è censurabile o no.

Sarà comunque possibile il risarcimento del danno a favore

del contribuente che avesse ragione.

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In sintesi: l’Amministrazione non è obbligata ad accogliere

l’istanza di autotutela, ma se in seguito il cittadino ottiene

riconoscimento della sua ragione e la P.A. non ha fatto nulla

per impedire il verificarsi di danni al cittadino (non

accogliendo l’istanza di autotutela), allora l’Amministrazione

stessa deve essere condannata al risarcimento del danno

(oltre al pagamento delle spese processuali).

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RICORSO

1. D.Lgs 546/92

2. D.Lgs 156/15 - Il procedimento di reclamo/mediazione

3. La gestione del procedimento di reclamo/mediazione

4. La fase contenziosa

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D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 545

L'ultima riforma del sistema di giustizia tributaria risale al 1992

operata con il d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 545.

Tale riforma ha messo in evidenza il carattere giurisdizionale

delle commissioni tributarie (sul piano lessicale: oggi, infatti,

si parla di "giudici tributari", non più di "membri delle

commissioni", e di "sentenza", non più di "decisione").

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Articolazione territoriale

A seguito del riordino attuato con decreto legislativo 31

dicembre 1992 n. 545, le commissioni tributarie si articolano

in:

commissioni tributarie provinciali, aventi sede in ciascun

capoluogo di ogni provincia, che giudicano in primo grado;

commissioni tributarie regionali, aventi sede in ciascun

capoluogo di regione, che giudicano definitivamente in

appello, salvo il ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per

questioni di legittimità.

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Prima della riforma del 1992, il previgente D.P.R. 26

ottobre 1972 n. 636 prevedeva anche una commissione

tributaria centrale con sede in Roma, presso il quale era

previsto un terzo grado di giudizio. Il d.lgs. 545/1992 ha

soppresso detta commissione, ma l'ha mantenuta in funzione

per i giudizi pendenti fino al 1º gennaio 1996.

A seguito della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge

finanziaria 2008), la commissione tributaria centrale è stata

suddivisa in 21 sezioni, con sede in tutti i capoluoghi di

regione o provincia autonoma, alle quali sono stati riassegnati

i procedimenti pendenti per accelerare lo smaltimento del

pesante arretrato.

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D.lgs. 546/92

Il contenzioso tributario è un procedimento giurisdizionale che

ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il

contribuente e l'amministrazione finanziaria.

È attualmente regolato dal d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992

il quale, all'articolo 1, comma 2, statuisce che:

« i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e,

per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le

norme del codice di procedura civile ».

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Oggetto del contenzioso

Il contenzioso tributario può instaurarsi solo a seguito dell'impugnazione di

uno degli atti tassativamente prescritti dall'articolo 19 del decreto legislativo

n. 546/1992. Gli atti avverso i quali può essere proposto ricorso sono:

1. l'avviso di accertamento del tributo;

2. l'avviso di liquidazione del tributo;

3. il provvedimento che irroga le sanzioni;

4. il ruolo e la cartella di pagamento;

5. l'avviso di mora;

6. l'iscrizione di ipoteca sugli immobili;

7. il fermo di beni mobili registrati;

8. gli atti relativi alle operazioni catastali;

9. il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie

ed interessi o altri accessori non dovuti;

10. il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione

agevolata di rapporti tributari;

11. ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità

davanti alle commissioni tributarie

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Ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.

546/1992:

«omissis. [...]

Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le

controversie promosse dai singoli possessori concernenti

l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il

classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i

compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella,

nonché le controversie concernenti la consistenza, il

classamento delle singole unità immobiliari urbane e

l'attribuzione della rendita catastale.

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Art. 15. Spese del giudizio

Comma 1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le

spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La

commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o

in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del

codice di procedura civile

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La gestione del procedimento di reclamo/mediazione

L’istituto è disciplinato dall’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/92,

introdotto dall’art. 39 del DL n. 98/2011 con finalità di

deflazione del contenzioso

L’art. 9, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 156/2015 ha

interamente sostituito il testo dell’articolo 17-bis

Le nuove disposizioni, che fra l’altro estendono la procedura

di reclamo/mediazione agli atti impugnabili relativi alle

operazioni catastali, entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 (cfr.

art. 12 d.lgs. n. 156/2015)

La notificazione del ricorso ha gli effetti di un reclamo, con il

quale il contribuente chiede l’annullamento – totale o parziale

– dell’atto e/o formula una proposta di mediazione

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Atti mediabili

Sono oggetto del procedimento tutti gli atti suscettibili di

impugnazione in giudizio:

1. quando il valore contestato è non superiore a 20.000 €;

2. relativi alle operazioni catastali «controversie promosse

dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la

delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei

terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a

titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le

controversie concernenti la consistenza, il classamento

delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della

rendita catastale» .

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Il procedimento di reclamo/mediazione

Il procedimento di cui all’art. 17-bis è introdotto con ricorso

che produce anche gli effetti del reclamo (o istanza

amministrativa).

Con il ricorso/reclamo il contribuente sottopone in via

preventiva all’Amministrazione i motivi per cui intende

chiedere al giudice l’annullamento, anche parziale, dell’atto

impugnato.

L’effetto «di reclamo» si produce e il procedimento di

mediazione si attiva anche se il ricorso non contiene alcun

riferimento all’art. 17-bis.

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La proposta di mediazione

Il ricorso/reclamo proposto dal contribuente può contenere

una dettagliata proposta di mediazione con rideterminazione

dell’ammontare della pretesa.

Se l’ufficio destinatario, esaminati i motivi di ricorso, non

ritiene di poter accogliere il reclamo o la proposta di

mediazione, formula d'ufficio, una propria proposta avuto

riguardo:

• all’eventuale incertezza delle questioni controverse;

• al grado di sostenibilità della pretesa;

• al principio di economicità dell'azione amministrativa.

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Contenuti del ricorso/reclamo

Il ricorso/reclamo deve avere tutti i requisiti del ricorso

giurisdizionale di cui all’articolo 18 del d.lgs. 546/1992; in

assenza può e deve essere esaminato comunque come

richiesta di autotutela.

Deve essere presentato dal contribuente (o dal suo

rappresentante legale se società od ente) con le seguenti

particolarità:

1. per controversie di valore fino a € 3.000,00 il contribuente

può stare in giudizio senza l’assistenza tecnica; in caso di

valore superiore è necessaria l’assistenza del difensore;

2. in caso di controversie relative alle operazioni catastali, di

valore indeterminabile, è necessaria la difesa tecnica;

3. in caso di controversie riguardanti l’imposta principale

dovuta in sede di procedure di Adempimento unico,

«parte» è il Notaio, destinatario dell’avviso di liquidazione.

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Nel ricorso/reclamo vanno indicati:

• Ufficio nei cui confronti è proposto il reclamo;

• Contribuente, eventuale rappresentante legale, residenza o

sede, eventuale domicilio, CF e PEC;

• Atto impugnato e oggetto della domanda;

• Motivi di fatto e di diritto;

• Valore della controversia (o dichiarazione che trattasi di

valore indeterminabile; cfr. art. 14 DPR 115/2002);

• Indicazione della categoria professionale cui appartiene il

difensore incaricato e dell’incarico;

• Sottoscrizione

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Ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 546/1992, il ricorso è

inammissibile se non è sottoscritto oppure se manca o è

assolutamente incerta una delle seguenti indicazioni:

• Commissione tributaria adita;

• Ufficio nei cui confronti è proposto il reclamo;

• Contribuente ed eventuale rappresentante legale, residenza

o sede;

• Atto impugnato e oggetto della domanda;

• Motivi.

In carenza di tali indicazioni, l’Ufficio esamina comunque l’atto

notificato dal contribuente come richiesta di autotutela

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Termini

Il ricorso/reclamo è notificato, a pena di inammissibilità, entro

60 gg dalla data di notificazione dell’atto impugnabile.

Il ricorso/reclamo va presentato alla D.P. o all’UP-Territorio*

che ha emanato l’atto impugnato (o non ha emanato l’atto

richiesto).

In caso di rifiuto tacito di rimborso, il ricorso/reclamo deve

essere proposto dopo il 90° giorno dalla presentazione della

domanda di rimborso (e può essere proposto fino allo scadere

del termine decennale di prescrizione).

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Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90

gg dalla data di notifica del ricorso/reclamo, entro il quale

deve essere conclusa la procedura di reclamo/mediazione (il

termine entro cui concludere la procedura decorre dalla data

di ricezione del ricorso/reclamo).

I termini per la costituzione in giudizio del ricorrente (30 gg) e

del resistente (60 gg) decorrono dalla scadenza del termine di

90 gg previsto per la procedura di reclamo/mediazione.

Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in

data anteriore, dichiara improcedibile il ricorso e rinvia la

trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

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Peculiarità del reclamo/mediazione relativo agli atti catastali

Le valutazioni che compie l’Agenzia delle Entrate, in sede di

esame del reclamo/mediazione, riguardano in particolare:

• il grado di attendibilità e sostenibilità in giudizio dei singoli

elementi (ad esempio, tipologia edilizia, destinazione d’uso,

consistenza, ubicazione, ecc.) posti a base dell’atto di

classamento degli immobili, alla luce degli elementi addotti

nel reclamo;

• gli eventuali effetti dell’accordo di mediazione sul

classamento di altre unità immobiliari (limitrofe e/o similari),

rilevanti sul piano della uniformità e della coerenza del

comportamento dell’ufficio.

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L’agenzia delle Entrate tiene presente che:

in linea generale, non appare opportuno concludere un

accordo di mediazione se lo stesso si fonda su elementi e

valutazioni che possano riflettersi sull’attribuzione di rendita

di unità immobiliari con caratteristiche similari; in tal caso

infatti potrebbero rendersi necessari rimedi generali nei

confronti degli altri atti che presentano analoghe criticità.

ai fini della valutazione della sostenibilità in giudizio dell’atto

possono rilevare anche gli orientamenti della giurisprudenza

di merito, con particolare riguardo a quelli delle Commissioni

tributarie provinciali e regionali nella cui circoscrizione ha

sede l’Ufficio che ha emesso l’atto.

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Esito dell’istruttoria

In esito alle valutazioni di merito del ricorso/reclamo in ordine

alla fondatezza dei motivi sollevati dal contribuente, l’Ufficio:

1. accoglie totalmente o parzialmente il reclamo;

2. accoglie l’eventuale proposta di mediazione;

3. invita il contribuente al contraddittorio per giungere alla

conclusione di un accordo di mediazione;

4. formula d’ufficio una proposta di mediazione «avuto

riguardo all’eventuale incertezza delle questioni

controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al

principio di economicità dell’azione amministrativa»;

5. dispone il diniego.

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Perfezionamento della mediazione

Nel caso di reclamo avverso le operazioni catastali, con la

sottoscrizione dell’accordo

A seguito del perfezionamento della mediazione:

• cessa la materia del contendere;

• la pretesa tributaria viene rideterminata nella misura fissata

nell’accordo e le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo

previsto dalla legge;

• gli atti catastali vengono aggiornati secondo quanto risulta

dall’accordo;

• il rapporto giuridico si intende definito - nei termini

dell’accordo - e non ulteriormente contestabile (l’accordo di

mediazione non è impugnabile).

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Mancato perfezionamento della mediazione

Nell’ipotesi di mancato perfezionamento della mediazione,

l’atto impositivo e l’accertamento catastale continuano a

produrre effetti.

Il contribuente potrà costituirsi in giudizio o rinunciare a

proseguire il contenzioso (in quest’ultima ipotesi l’atto

originario diventa definitivo).

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La fase contenziosa

In caso di esito negativo del procedimento di mediazione l’atto

continua a produrre effetti.

Il contribuente può:

• rinunciare al deposito del ricorso (l’atto «impositivo»

diviene definitivo);

oppure

• costituirsi in giudizio, depositando il ricorso.

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A seguito della discussione del ricorso sarà emessa la

Sentenza di primo grado alla quale sarà possibile

eventualmente far seguire l’Appello ed il Ricorso in

Cassazione.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

GEOM. STEFANO VILLANI

VIA RUBIANA 52 - TORINO

TEL 011/389667

[email protected]