3. sobrietà. proposta di legge regionale per ridurre i costi della politica

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3. SOBRIETA’ PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE MISURE PER LA SOBRIETA’ DELLA POLITICA REGIONALE #RETEASINISTRA PIU’ PARTECIPAZIONE PIU’ TRASPARENZA MENO PRIVILEGI

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Page 1: 3. Sobrietà. Proposta di legge regionale per ridurre i costi della politica

3. SOBRIETA’

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

MISURE PER LA SOBRIETA’ DELLA POLITICA REGIONALE

#RETEASINISTRA

PIU’ PARTECIPAZIONE PIU’ TRASPARENZA MENO PRIVILEGI

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3. SOBRIETA’

INTRODUZIONE La presente proposta di legge è volta ad aumentare la sobrietà delle istituzioni regionali, per riavvicinare i componenti della Giunta e dell’Assemblea Legislativa agli elettori. Il trattamento economico dei componenti della Giunta e dell’Assemblea Legislativa consiste, in base alla proposta, solo di un’indennità di carica; le spese di esercizio del mandato e dell’assegno di fine mandato sono aboliti. Nella precedente Legislatura, alla fine del 2014, il trattamento economico complessivo medio dei componenti della Giunta e dell’Assemblea Legislativa è stato pari a 152.084,80 euro lordi (cioè 12.673,73 euro mensili). La proposta riduce questo importo a poco più di 77.000 euro lordi all’anno (circa 6.400 al mese). Nell’ipotesi di Assessori tutti esterni all’Assemblea Legislativa, il risparmio per il bilancio della Regione sarebbe di quasi 2.800.000 euro.

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Il dettaglio delle indennità in base alla proposta è esposto in questa tabella:

Per confronto, lo stipendio medio lordo di un dipendente della Regione è di circa 37.000 € all’anno e il reddito medio in Liguria di poco meno di 15.000 € annui; nel Comune capoluogo di Regione, nel 2014 il Sindaco ha percepito un’indennità lorda di carica pari a 88.434,96 € più rimborsi di viaggi e soggiorni per 7.252,15 €, il Vicesindaco a 66.326,28 € più rimborsi per 2.624,32 € e un Assessore a 57.482,76 € più rimborsi per 1.894,57 € . 1

Le cifre per gli Assessori del Comune di Genova si riferiscono a quelli in aspettativa, con riguardo all’indennità, e alla media dei rimborsi complessivi per viaggi e 1

soggiorni inclusi i Consiglieri delegati.

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Mensile Annuo

Presidente della Giunta 7.500 € lordi 3.536,24 € netti

90.000 € lordi 42.434,90 € netti

Vicepresidente della Giunta7.000 € lordi 3.328,19 € netti

84.000 € lordi 39.938,30 € nettiAssessori

Presidente dell’Assemblea Legislativa

Consiglieri regionali con incarichi 6.500 € lordi 3.120,14 € netti

78.000 € lordi 37.441,70 € netti

Consiglieri regionali senza incarichi 6.000 € lordi 2.908,44 € netti

72.000 € lordi 34.901,30 € netti

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L’intervento sul trattamento economico dei componenti della Giunta e dell’Assemblea Legislativa è un primo passo e dovrebbe essere seguito da un’azione analoga sui compensi dei dirigenti. La proposta, infine, abolisce i contributi ai Gruppi regionali per un risparmio non inferiore ai 600.000 € e porta in capo all’Ufficio di Presidenza la stipulazione dei contratti per i collaboratori dei Consiglieri regionali, in modo da prevenire abusi sulla selezione del personale e riconoscere maggiore dignità al ruolo.

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MISURE PER LA SOBRIETA’

DELLA POLITICA REGIONALE Articolo 1: Composizione del trattamento economico dei componenti della Giunta regionale e dell’Assemblea Legislativa ‒ Abolizione delle spese di esercizio del mandato e dell’assegno di fine mandato 1. Il comma 1 dell’Articolo 1 della Legge regionale 16 febbraio 1987, numero 3 è sostituito col seguente: «1. Il trattamento economico spettante al Presidente e al Vice Presidente della Giunta, agli Assessori e ai Consiglieri regionali consiste in un’indennità di carica.». 2. Le spese di esercizio del mandato e l’assegno di fine mandato sono aboliti. 3. Al comma 1 dell’Articolo 11 della Legge regionale 3/1987 sono apportate le seguenti modifiche: a) i termini «dell’indennità di carica e del rimborso spese di esercizio del mandato di cui all’articolo 2, commi 1 e 2,» sono sostituiti con «del trattamento economico»;

b) la seconda frase è cancellata. 4. Gli Articoli 12, 13 e 14 della Legge regionale 3/1987 sono abrogati.

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Articolo 2: Indennità di carica 1. L’Articolo 2 della Legge regionale 3/1987 è sostituito col seguente: «Articolo 2 (Indennità di carica) 1. Al Presidente della Giunta regionale compete un’indennità di carica lorda mensile pari a euro 7.500. 2. Al Vice Presidente della Giunta, agli Assessori e al Presidente dell’Assemblea Legislativa compete un’indennità di carica lorda mensile pari a euro 7.000. 3. Ai Consiglieri regionali cui è assegnato un incarico previsto dal Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa, diverso dalla Presidenza dell’Assemblea medesima, compete un’indennità di carica lorda mensile pari a euro 6.500. 4. Ai Consiglieri regionali cui non è assegnato un incarico previsto dal Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa compete un’indennità di carica lorda mensile pari a euro 6.000. 5. L’indennità di carica prevista dal presente Articolo non è cumulabile con altri trattamenti economici, assegni, indennità o gettoni di presenza, connessi alla titolarità di cariche pubbliche oppure derivanti da uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti che sono conferiti dalla Regione, dallo Stato o da enti locali, da enti pubblici che ricevono

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contributi continuativi dalla Regione, dallo Stato o da enti locali o sono sottoposti a controllo, vigilanza o tutela, da enti privati con azionariato della Regione, dello Stato o di enti locali. 6. Entro il 30 settembre di ogni anno i componenti della Giunta regionale e dell’Assemblea Legislativa depositano una dichiarazione da cui risultano gli eventuali altri ruoli ricoperti, indicati dal comma 5, e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, o una dichiarazione negativa. L’Ufficio di Presidenza provvede alle eventuali conseguenti ritenute sulle indennità di carica. 7. Se un componente della Giunta regionale o dell’Assemblea Legislativa non adempie all’obbligo stabilito dal comma 6, il Presidente dell’Assemblea Legislativa lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso d’inosservanza della diffida, il Presidente ne dà notizia all'Assemblea e lo invita a provvedere entro i successivi quindici giorni. In caso di persistenza nell’inadempimento, l’Ufficio di Presidenza sospende l’erogazione dell’indennità di carica.».

Articolo 3: Abolizione dei contributi in favore dei Gruppi consiliari ‒ Collaboratori dei Consiglieri regionali 1. I contributi in favore dei Gruppi consiliari sono aboliti.

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2. Gli Articoli 2, 3, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 5, 5 bis, 7, 8, 8 bis della Legge regionale 38/1990 sono abrogati. 3. La rubrica della Legge regionale 19 dicembre 1990, numero 38 è sostituita colla seguente: «Testo unico delle norme in materia di funzionamento dei Gruppi consiliari». 4. L’Articolo 1 della Legge regionale 38/1990 è sostituito col seguente: «Articolo 1 (Funzionamento dei Gruppi consiliari e collaboratori dei Consiglieri regionali) 1. I Gruppi consiliari dispongono, per il loro funzionamento, degli spazi e dei mezzi messi a disposizione dall’Assemblea Legislativa. 2. Ogni Consiglieri regionale si può avvalere dell’ausilio di un collaboratore assunto dall’Ufficio di Presidenza con un contratto a tempo determinato. Ai collaboratori dei Consiglieri regionali è corrisposto il trattamento economico annualmente riconosciuto dal contratto nazionale applicato ai Consigli regionali alle unità di personale di categoria D, posizione economica D6. I contratti dei collaboratori cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti o anticipatamente in caso di cessazione dalla carica dei Consiglieri regionali che ne hanno chiesto il conferimento.».

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