23 06 2015 regolamenti europei e processo civile

17
Il recupero dei crediti nello spazio giudiziario europeo Prof. Alberto M. Tedoldi Università di Verona 1

Upload: digital-idea-srl

Post on 22-Jul-2016

214 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Il recupero dei crediti nello spazio giudiziario europeo

TRANSCRIPT

Page 1: 23 06 2015 regolamenti europei e processo civile

Il recupero dei creditinello spazio giudiziario europeo

Prof. Alberto M. TedoldiUniversità di Verona

1

Page 2: 23 06 2015 regolamenti europei e processo civile

CONTROVERSIA TRANSFRONTALIERAuna controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice aditoAl fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l'autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono adite, l'autorità giurisdizionale, al fine di stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Stato.Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:a) la sua sede statutaria; b) la sua amministrazione centrale; oppurec) il suo centro d'attività principale.Per quanto riguarda l'Irlanda, Cipro e il Regno Unito, per «sede statutaria» si intende il «registered office» o, se non esiste alcun «registered office», il «place of incorporation» (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la «formation» (costituzione).Al fine di definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l'autorità giurisdizionale applica le norme del proprio diritto internazionale privato. 2

Page 3: 23 06 2015 regolamenti europei e processo civile

Reg. (UE) 21 aprile 2004, n. 805/2004Titolo Esecutivo Europeo (TEE) per i crediti non contestati

 Entrata in vigore: 21 ottobre 2005.

Decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie, atti pubblici relativi a crediti pecuniari non contestati«Decisioni giudiziarie»:In qualunque forma adottate, purché esecutive nello Stato membro d’origine«atto pubblico»: a) qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità:

i) riguardi la firma e il contenuto, e ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato membro di origine, o

b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa davanti alle autorità amministrative o da queste autenticata«transazione giudiziaria»: approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario 3

Page 4: 23 06 2015 regolamenti europei e processo civile

Reg. (UE) 21 aprile 2004, n. 805/2004Titolo Esecutivo Europeo (TEE) per i crediti non contestati

Un credito si considera «non contestato» se: a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine, o d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico

4

Page 5: 23 06 2015 regolamenti europei e processo civile

Reg. (UE) 21 aprile 2004, n. 805/2004Titolo Esecutivo Europeo (TEE) per i crediti non contestati

-Verbale conciliazione giudiziale o stragiudiziale, purché omologata dal giudice:

- conciliazione in sede di mediazione omologata- NO conciliazione in sede di mediazione firmata solo da parti e avvocati- NO accordo transattivo in esito alla negoziazione assistita da avvocati (non

omologato)- SI’ accordi di separazione e divorzio con negoziazione assistita con nullaosta o

autorizzazione PM

-Decreto ingiuntivo (interno) non opposto o con opposizione estinta e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.-Provvisoria esecuzione parziale «limitatamente alle somme non contestate» (art. 648, c. 1, ultima parte, c.p.c.)-Ordinanza pagamento somme non contestate (artt. 186 bis e 423, c 1, c.p.c.)-Ordinanza di ingiunzione esecutiva per mancata costituzione contumace (art. 186 ter, penultimo c., c.p.c.) o per estinzione giudizio di merito-NO CONTUMACIA, salvi artt. 115 e 232 c.p.c. 5

Page 6: 23 06 2015 regolamenti europei e processo civile

Reg. (UE) 21 aprile 2004, n. 805/2004Titolo Esecutivo Europeo (TEE) per i crediti non contestati

Certificazione titolo esecutivo europeo subordinata alla necessaria osservanza di-foro consumatore-foro contraente/assicurato/beneficiario assicurazione-fori esclusiviIl certificato di titolo esecutivo europeo, su istanza presentata al giudice d'origine, viene a) rettificato se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato; b) revocato se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento

6

Page 7: 23 06 2015 regolamenti europei e processo civile

Reg. (UE) 21 aprile 2004, n. 805/2004Titolo Esecutivo Europeo (TEE) per i crediti non contestati

Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati

Notificazione:- con prova di ricevimento da parte del debitore- senza prova di ricevimento da parte del debitore- a rappresentante autorizzato a stare in giudizio

Informazioni al debitore riguardo al creditoInformazione del debitore riguardo agli adempimenti procedurali necessari per contestare il credito e agli effetti della mancata contestazione o della mancata comparizioneSanatoria dell'inosservanza delle norme minime

- il debitore ha ricevuto regolare notifica e avuto la possibilità di chiedere il riesame completo (devolutivo), omettendo di impugnare la decisione

Norme minime per il riesame in casi eccezionali7

Page 8: 23 06 2015 regolamenti europei e processo civile

Reg. (UE) 21 aprile 2004, n. 805/2004Titolo Esecutivo Europeo (TEE) per i crediti non contestati

Norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati

Abolizione exequaturEsecuzione secondo le norme dello Stato membro dell’esecuzioneDivieto di riesame nel merito e rifiuto dell’esecuzione solo per incompatibilità con altra decisione anteriore riconoscibile nello Stato membro dell’esecuzione, se il debitore non ha potuto far valere l’incompatibilità nello Stato membro d’origineSospensione o limitazione dell’esecuzione solo se il debitore ha impugnato la decisione certificata come TEE o chiesto la rettifica o la revoca, talché il giudice dell’esecuzione può:

Limitare a provvedimenti conservativi Fissare cauzione Eccezionalmente sospendere l’esecuzione

8

Page 9: 23 06 2015 regolamenti europei e processo civile

Reg. (UE) 21 aprile 2004, n. 805/2004Titolo Esecutivo Europeo (TEE) per i crediti non contestati

MODULI STANDARD

9

Page 10: 23 06 2015 regolamenti europei e processo civile

Reg. (UE) 12 dicembre 2006, n. 1896/2006Procedimento Europeo d’Ingiunzione di pagamento (PEI)

Entrata in vigore: 12 dicembre 2008 Competenza giurisdizionale determinata ai sensi del reg. 1215/2012Foro consumatoreMonitorio puro (mandatum de solvendo; Mahnverfahren austriaco) a fase unicaStatement of truthNotificazione a mani proprie o con altre modalità che garantiscano la ricezione effettiva, a pena di inapplicabilità PEI30 giorni per opposizione: in mancanza dichiarazione di esecutività secondo modulo standard e (per diritto italiano) giudicatoOpposizione è mera contestazione, che non implica accettazione della giurisdizione: anche con mera raccomandata al giudice d’origine spedita entro il termineConversione («passaggio») in giudizio ordinario di cognizione, in base al rito applicabile in base alla legge Stato membro d’origine, a meno che il ricorrente non abbia chiesto l’estinzione del PEIA seguito opposizione ingiunzione europea perde qualunque effetto

10

Page 11: 23 06 2015 regolamenti europei e processo civile

Reg. (UE) 12 dicembre 2006, n. 1896/2006Procedimento Europeo d’Ingiunzione di pagamento (PEI)

Abolizione exequaturEsecuzione secondo norme Stato membro di esecuzione con divieto riesame nel merito

Rifiuto solo per incompatibilità con precedente decisioneRiesame in casi eccezionali:

Insufficienza termine ad opponendum Causa non imputabile Errore manifesto

Limitazione o sospensione esecuzione a seguito istanza riesame Provvedimenti conservativi Cauzione Eccezionalmente sospensione esecuzione

11

Page 12: 23 06 2015 regolamenti europei e processo civile

Reg. (UE) 12 dicembre 2006, n. 1896/2006Procedimento Europeo d’Ingiunzione di pagamento (PEI)

MODULI STANDARD

12

Page 13: 23 06 2015 regolamenti europei e processo civile

Reg. (UE) 11 luglio 2007, n. 861/2007Procedimento Europeo per le Controversie di Modesta Entità (PECME)

Entrata in vigore: 1° gennaio 2009Controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale di valore del capitale non superiore a euro 2.000,00

Se superiore, procedura inammissibile con pronuncia non impugnabile autonomamente: conversione del rito

Competenza giurisdizionale ex reg. 1215/2012Competenza interna: giudice di pace o tribunale per le materie non di competenza del giudice di pacePetitum processuale e sostanziale e causa petendi variabiliProcedimento di regola solo scritto, per posta o in via telematicaMODULO STANDARD A per la domanda dell’attoreMODULO STANDARD C precompilato per la replica del convenuto entro 30 giorni dalla ricezione dei moduli di domanda e di replicaEventuale riconvenzionale strettamente connessa per il titolo o per l’oggetto

Entro 30 giorni successivi alla notifica della replica, controreplica dell’attore sulla riconvenzionale

Notifiche con servizio postale o in via telematica con garanzie di ricezioneProduzione documenti e indicazione proveEventuali udienze in teleconferenza e prove costituende solo se «indispensabili», da assumere nel modo più semplice e meno oneroso, tenuto conto dei costi

13

Page 14: 23 06 2015 regolamenti europei e processo civile

Reg. (UE) 11 luglio 2007, n. 861/2007Procedimento Europeo per le Controversie di Modesta Entità (PECME)

Sentenza provvisoriamente esecutivaRegime impugnatorio in base al diritto processuale internoRiesame in casi eccezionali

Difetto tempo utile per la replica Impossibilità contestazione per causa non imputabile

Certificato europeo di esecutività MODULO STANDARD DAbolito exequaturRifiuto esecuzione solo per incompatibilità con precedente decisione riconoscibile nello Stato membro d’esecuzioneSospensione o limitazione dell’esecuzione solo in caso di istanza di riesame

Provvedimenti conservativi Cauzione In circostanze eccezionali sospensione esecuzione

14

Page 15: 23 06 2015 regolamenti europei e processo civile

Reg. (UE) 15 MAGGIO 2014, n. 655/2014Ordinanza Europea di Sequestro Conservativo

sui conti correnti bancari (OESC)Crediti pecuniari in materia civile e commercialeCaso transnazionale: se il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante l'ordinanza di sequestro conservativo sono tenuti in uno Stato membro che non sia:

a) lo Stato membro dell'autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo; o

b) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato.Ante causam o pendente iudicio (prima che il creditore abbia ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico per credito pecuniario)

giudice competente per il merito ex reg. 1215/2012 Foro consumatore Avvio procedimento di merito entro 14 giorni dall’ordinanza di sequestro conservativo Garanzia (quasi) obbligatoria per impedire abusi

Post causam (dopo che ha ottenuto decisione giudiziaria, o transazione giudiziaria o atto pubblico)

Autorità giudiziaria Stato membro che ha emesso la decisione giudiziaria o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria o è stato redatto l’atto pubblico

Garanzia facoltativa per impedire abusiProcedimento inaudita altera parte (MODULO STANDARD da elaborare con statement of truth)

Procedura tendenzialmente scritta, salvo audizione creditore ed eventuali testi anche in videoconferenza

15

Page 16: 23 06 2015 regolamenti europei e processo civile

Reg. (UE) 15 MAGGIO 2014, n. 655/2014Ordinanza Europea di Sequestro Conservativo

sui conti correnti bancari (OESC)Condizioni di emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo

Prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria dell'urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile.Qualora non abbia ancora ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito da esso vantato, il creditore presenta anche prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito.Responsabilità creditore per danni, anche per colpa lieve secondo la legge dello Stato membro di esecuzione

onere prova a carico del debitore Presunzione colpa se ordinanza revocata per inosservanza oneri creditore o per eccesso di

tutela esecutiva o per inopportunità della misuraRichiesta di informazioni sui conti correnti bancari ad autorità designate dagli Stati membri, nell’osservanza della privacy con trasmissione dati solo tra autorità di informazionePossibilità di domande paralleleDecisione sull’istanza di OESC entro 10 giorni lavorativi o 5 giorni se creditore già munito di decisione giudiziariaOrdinanza mediante MODULO STANDARD da elaborareEfficace sino a revoca o sino a effetto esecutivo decisione giudiziariaImpugnazione decisione di rifiuto OESC entro 30 giorni dalla comunicazione

16

Page 17: 23 06 2015 regolamenti europei e processo civile

Reg. (UE) 15 MAGGIO 2014, n. 655/2014Ordinanza Europea di Sequestro Conservativo

sui conti correnti bancari (OESC)

Non occorre exequaturEsecuzione in base a procedure nazionali membro Stato di esecuzioneLa banca vincola immediatamente, fino a concorrenza dell’importo indicato: entro 3 giorni lavorativi rende dichiarazione su MODULO STANDARD da elaborareResponsabilità banca in base a legge Stato membro di esecuzioneMezzi del debitore per opposizione avverso OESC o avverso esecuzione OESC o per mutamento delle circostanze

17