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L’ INDIYIDUALISMO E IL SOCIALISMO NEL DIRITTO CONTRATTUALE fi,h- .-_ PROlUSIOME AL CORSO Ill DIRITTO CWllE letta nella R.” Università dì Napoli DAL Prof. ~:l\lANURLE GIANTUIWO i M.. d’in,. ..&;2@ _._._._.__ NAPOLI

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L’ INDIYIDUALISMO E IL SOCIALISMONEL

DIRITTO CONTRATTUALEfi,h- .-_

PROlUSIOME AL CORSO Ill DIRITTO CWllE

letta nella R.” Università dì Napoli

DAL

Prof. ~:l\lANURLE GIANTUIWO

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i M.. d’in,. ..&;2@ _._._._.__

N A P O L I

.

11 mio primo pensiero nel salire questa cattedrasi volge alla memoria del mio e vostro maestro,Diego Colamarino. Se tanto e così vivo rimpianto

lm lasciato fra noi, ci6 VUOI significare, che eglinon ci ha soltanto qui dentro educati alla scien-28, ma ci ha seguiti dappertutto colla parolaamica, ~011’ opera affettuosa, stimando compitosuo degnissimo aiutare noi giovani ncll’ asprocammino, non suscitarci a ogni tratto difficolta enmnrcxze nuove.

ì!! il primo anno, che vi parlo in veste ufficiale,non senza viva incancellabile memoria degli ottoanni trascorsi fra voi, come privato docente. Co-minciai qui con IS discepoli, vi ho lasciati l’annoscorso oltre 700: e vi ho trovati sempre intornon me nei lieti, come nei tristi giorni della miavita.

.

-4-

La veste ufficiale nulla mi n~giunge 0 uulln mitoglie. Essa non ha lwodotto in mo altro mut,a-mento, Se non quello di ilCCrCf3CCR! il sentiment.0dei miei doveri verso Ia, gi0vent.n.

Quel vivo scambio d’ idee 0 di propositi, che

forma il segreto vero della privata docenza,, sperocontinuerà sempre fra noi.

Dèsidcroso di declicnrc al c o r s o (li tlritto ci-viln t~uttc lc iiiic fowc, Ito ccwnto (10 q u e s t ’ a n n odn.11‘ iiiscgimrc I n Tstitiizioiii (li, tlritto civile ; c

perchL\ i mici tlovcri di dcputnto 11011 m i t o l g a -n o i l tcinp di n~tlcnipicro qwlli d i Proft3sorc,detterO lc mie lezioni in tut,ti i giorni dalla sct-t,imnna , nnzicllì3 111 t,rc so l tan to , a fine di coin-pensare le xssc~~xc col numero raddoppiato dellolezioni.

Smettendo in questa solenne occasione il mio co-stume di entrwe subito in materia., ho voluto que-st,’ :i,iiiio l~~~~gwri iinn proliisione circn iin tcnin,cl10 tl:l, Irlligo tc~lirlw lk;l, riclii:im:it:i 13 iiiin iLttCll%iO-

n e (? i iilici pcnsicri: e sono Aat.0 iudotto a fari0clnlln consitleïaainue, che in nessun’altra occasione;Irrei potuto intrnt.tcncrmi intorno a un tema sif-fatto, cIle non rientra in alcui~ ~~articolaro istituto.

Un principio fondament,ale signoreggia nei Co-dici moderni tutto il dritto contrattuale, che cioìb,assicnmta 1’ eguaglianza di diritto , il legislat~orotlebba rimcttcrc n,lln rolont?L c libeA& dello pnrt,i

-5-

ogni stipulazione, che non loda l’ordine pubblico0 il buon costume. 11 legisl8tore non solo si di-chiara impotcntc ad attcnuwn gli effctt’i dolorosidelle leggi economiche naturali , ma, si disinte-ressa dell’ apertissima iniquità,, cui ill fcdto puòdare causa la pretesa eguaglianza di tl+atto deicontraent,i.

Clic l’nperaio strct.to da una coalizione di pa-droni, 0 dalle I)iìl stringenti neccssith della vita,0 (1:~ iina sol)~:J)l)ontlat~z~ ncll’c~ffcrtn del la mano(l’opera, sia obligato a subire i patti leonini det-tatigli dall’imprenditore, è affatto indiffcronte! -Che il colono subisca un cont,ratto Ug?X~iO, che loprivi di ogni frutto di quelle terre fecondate colsuo sudore, b del tutto irrilevante; egli consentì,.ed U questa la sua condanna! - Che il popolinosia travagliato dall’usura più immodica e scanda-losa, non è materia questa, nella quale il legisla-tore IH-I~S:L nulla: lwtrr scrmntw ct pe~wf wrnrlm!

111 ossccli~io nlla IibortL contrnttualc i l prf:x~odella lOcnzi0nu tli opera è fiseat@ dalla tl&5mi-nazione delle parti; 6 valida la rinunzia dc1 co-lono a tut,ti i casi fortuiti Iweveduti ed imprevc-duti; il 9w.ciwwrrz clegl’ in teress i nel miituo b ri-messo alla libera stipulazione dei cont’raenti.

In tutti i casi suddetti 1’ ey&ircwu t2i dritto

dc.1113 parti fu mantenuta: c ciò bapta. 31 legisla-torc 11011 1Hl0, rii: dov’csscrc il tutore universale:

.

-F--

ciascuno deve persuadersi ; che nel commerciodella vita economica tant.0 può e devo valere,quanto ha, vigore nell’ ingegno e nell’opera pro-pria: se accettò quei patti, deve legittimarnentcpresumersi, che libero, come egli era, di respin-

gerli, li trovò utili e compensati dalle contropre-stazioni dell’altro contraente. Giuridicamente, èlihcw, 131 r,yrrrlc i,r ftii~itfo r i s p e t t o ixll’usuraio, allwoprirtnrio di tcrro 0 nll’in~~~rc~~tlitorc? nmhc l o

sfiiijto popolnw, ch clclh swglicxw fra il sul)il*c?l’usura 0 il morire di fi11110, anche il contadino c11cdebba subire l’alternativa di accettare patti co-lonici insoyport~abili 0 emigrare in America,, an-che l’operaio che debba decidersi fra la miseriadei suoi figliuoli 0 l’accettare il salario derisorioimpostogli da un prepotente capitalista.

Tali 60110 le conseguenze del]’ assoluta liberta,cont ra t tua le sanci ta nelle leggi moderne , chesottIo l’egida tli 1111 ,p:~t~tlo IIOIII(: (! di 1111 gt7a11l>rincilJio li~Sc’i:l.ll~~ ~~il.SS~l~l’(? laill:~ 1ll(!l*c:1! ;t,y;l,i*i;ll,;~,

di usurai e di ~wcllotcnti. 15tl è IIIIR VC~;L woncor-danza nel sistema, che talvolta il nostro Codic:esi prcowupi dcll’egnaglianza (li $rffo c limiti laIilxdA C~lltl3tt~ll:bl~; una SCOl1COl’dil,IlOiL, contro clii

molti liberAi logici protestarono a tempo dellaredazione del Codice, e che è davvero affatto iiie-SCl1SiIbile.

i$ HtlYl~llO infatti , 13110 il logislatoro dichiari va-

lide la rinunzia ai casi fortuiti preveduti e impre-veduti e la rinunzia all’indennità per miglioramen-t.i fatti dal colono, e d’ altra part.e abbia la tene-rezza di fulminare in tema di contratto di soc-cida, pel timore che i contadini per la loro ine-sperienza e per la loro ignoranza siano tratti ininganno, la nullità dei seguenti patti (art. 1657):

u Che il contliittorc soppor t i piìl della metik« dc110 porrlitc del bes t iame, allorchi: a v v e n g a« per caso fortuito c xenza sua colpa;

(( Ch’egli a,bbia ualla perdita una parte più gran-a de, che nel guadagno;

a Che il locatore prelevi in fine della locazionea qualche cosa oltre il bestiame dato a.soccida B.

Ed è del pari un’offesa al principio della Zibet*tcricontmttmle , ammettere in favore del venditorel’azione di rescissione a causa di Zesiow; e fulmi-nare la nullità del patt,o di riscatto oltre i cinqueanni 0 la nulliU del paUo commissorio nel pegnoc Iinll’:l,nticrcsi, tloy) d i avwe riconooc:iutn~ la, li-bertU degl’interessi convenzionali.

Ila logica richiedeva , siccome fu detto nella

Commissione coordinatrice, che non si ammet-tesse contro il consenso liberamente prestatoazione di lesione, neanche ewolwaissiwc, e si di-chiarasse libera del pari la stipulazione di patticommissori e di riscatto (1).

(1) çzattettero Iti r e sc i s s ione de l la veadita a‘cawa di le-

L”

-; -

Se tutto il dritto contra tualec riposa sulla li-berta dei contraenti e sull’cgnaglinnza di diritto,i laici hanno perfettamente ragione.

Questo 9 lo stato del dritto contrattuale mo-derno. L’inclivirlualisino signoreggia e kioufa in

nome della IibertW. dei contraenti: l’idea sociale,non ostante qualche contraddizione, è affatto strn-nicrn allo n0st.w leggi.

M a n o n b:wta nlla intingine sciontiiica inef-t.cri! in luce un lwincil)io: conviene rilltracciarlielit st,oria e i nessi con altri principii ed altrescienze? e da ultimo del principio stesso portaregiudizio, secondo IC necessità dei tempi e del vi-vere nosko. ti materia assai grave questa, in cuisono mnnifest,e le att.inenze fra il concetto deilimiti delle funzioni dello St.ato, l’economia poli-t,ica e il diritto civile privato: ed è al lume dit,ali attinenze e non di viete decknazioni , c h ecnnvicno proccd6rc nnllo illtlagini.

Rione hfnnciui, xinrhi e IQwerulti: I n sordenno il l’innuelli: rediCinr~rnma Knrroltn vol. 1 p. 114; vol. II p. i2, 1 7 2 ; i b i d . p. 122;

vol . 111 1~. 332-Snlle quistioni insorte circr l’nmmissibiliti del

patto di riscatto Tedi C;inntana vol. 111. 321; vol. 11 1’. FP, ZZG,

2il, vol. ItI p. 325, 350.

Coutro 1x libertir. degl’ interessi s i pronunzisrono il seurtore

Arnulfo e il Cnstelli, Ginvwnwn v o l . 11 p. 276, 329.

Notsrono 1’ nntiuomi~ del patto commissorio collr lilrerlii de-

gl’iuteressi il Bhuciui, il Nicchi e i l I ’ reccrut t i OD. cit. vol. IC

p, 73, 192; vol. 1 1 1 p, 4,12.

-n-

Nel dritto antico romano l’idea r!rlln persona-lità e della volont& individuale è il fondamentodi tutto il sistema giuridico: tutto il diritto, diceassai bene Ihering (l), era un inno pratico di-retto ad esaltare il valore e la missione dellapersonalitA: il dritto aveva insegnato ai Romani,che l’uomo eskte per crearsi egli stesso il suon~on~lo, che cinscuno C l’artefice della 6ua felicitA0 clcllo RIIa r(~\‘irlil. Chi si C lasc ia to v iolentare ,tlcve subirllc le c o n s e g u e n z e : wlvit, et.vi coactus?dUit: uil uomo non si lascia intimorire. E s’egliì: negligente, peggio per lui: in.9 cki/e vif$uh!uisswipttrm est. Giunto alla pubertà, ciascyno è pa-drone del prolwio patrimonio : perfine le istitu-zioni protetkrici della cwa e della wstifictio in in-

te*yi-iim sono sconosciute al diritto antico; e sa-rebbe parsa contraria al sentimento vivo del di-ritto la rescissione a causa di lesione.

J,(! grandi lotto fr;L il 1)atrizi:Lf.o c la l)l(!l~! IIOIIel,l)c!ro lwr obiotto l’llglr;~glinnna rli,/id/o,l~cwiì xol-

tibJltO l’cgna~glinnza di rldto privato e pubblico:sicchìj il concetto antico della penwrnlitrì rimaseil fondamento anche del diritfo romano l’oste-riorc.

Fu solo per la Cost. 8 Cod. 4, 44 di Dioclezianoche Hi ammise la rcscixsione a causa di Icsiollc, cfu per opera d i Costant ino , che 1;~ le.e comutis-

(1) f~eist, vol . Ir g 4 1.

::r!;g:i

- 1 0 -

So/*itL fu diCliiaKl.ti~ ossolutnnlcnte iiicfIicncc (1). iivero, che a temi’0 del dr. (classico e anche prima

il dr. romano dett,ò norme contro 1’ usura c cou-

fio il l?Isso : ma esse sono giustificate da ragioni

di pubblico dritto dello Stato, m1 da un chiaro

convincimento di nna funzione sociale, che allo

Stato spettasse per la difesa dei deboli.

fi; VOljiarC, 11lit Cl’l’OllCi1 OpilliOllC Cl10 ill 1~,0lll:b

lo S t a t o coIi~cl~tr~WK! e ttlort,ific:~sse ogni virtil (li

persoiic individuo: il vcro i!, che lo Stato ouui-

pot,ente (~trlrw p~Mir:rr sr~~wwn Ic.r) limitava i suoi

ufficii alla SiCUl?3XSi~ C éI.llib giustizia, lascinntln in

ogni altra parte libera esplicazione ìIllih vol0IIt~~

privata.Nel Medio-Evo invece presso quei Germani, che

ai più sono parii (ed a torto) i restauratori del

sentimento della libertà individuale, e che iuvecc

confusero lo Stato coi diritti territoriali e i feudicolla SOVl’il]ljill,, il logislntorc! 11011 s i di~ilitcwosì~({cl (lrii,to c~)]~f,l%tf~iIiIlo, 11;: tll&t)O COlliitl<) ibllib VO-

lout lilwa ciclle parti.In J+ancia e in Germania, dove la rescissione per

]esioue enorme 11011 era amuleSSa (2) a pOC0 :b pOC0

fu iutrodotta per virti di rescritti regii: e in altri

’ pesi, slnrga,ndosi il senso della costituzione di

(1) 1,. 10 Cod. 8, 2% L. un Th. 3, 2; L. 3 Cod. 8, 35.( 2 ) I+ ist eir, Ihg, vie wm es achetel: Tmt rawt l a chose.

(xwture 011 ere perrt aroir.

- 11 -

I)iocleziano la si ammise perfino 1x1* contratti

diversi dalla vendita (1) , e per lesione oltre il

tctzo. Si rinnovarono, e rincrudirono, specie per

opera del diritto canonico, le sanzioni contro

l’usura; si dichiararono nulle le vendite di grani

in erba, per impedire il monopolio e. il rincari-

mento del pane; nulla la locazione annua di buoi,

~1 aratri, il ciii afflitto cr:b ecccmivo in guisa da

ccluivalcre a l prozxo di acquisto (lolla cosa lo-cata (2); e nulle del pari lo stipulazioni, gravissi-

me pei contadini, che del caso fortuito rispetto

n.gli animali dat,i a soccida dovessero essi rispon-

tlere (:j).

Tale avviamento legislativo dimostrava il con-

vincimento, che non doveva tutto confidare lo

St,ato alla individuale volontjà.

Anzi a poco a poco prevalse il concetto, che lo

Stato dovesse da buon padre di famiglia a tutto~.“‘wvadwo ; Cllc, fosso suo compito da un latoHorv~gliam 1:h rnordc ft 1:b rcligiono tici xlid(liti,

dall’altro provvederli del pane, regolare i salarii

ed i profitt’i, stabilire le condizioni dei c0ntratt.i.

(1) Gliiek XVII, 21. Negli statuti di Roma ei legge: ~IL amni-bus contractibus, ubi qui .9 reperitur laesus ultra tertintn parten

eircn quod agitur, pocedi possit a d rescissionen~.

(2) Z’ertile Storia del dritto italiano, vol. 4 § 155.(3) Vedi In lloll~ Detestabih’s di Sinto V IleI B~llariccut t. VIIJ,

Tti3.

- 12 -

Questo era il coinpit,0 do1 Governo pftfv~fo, cl10all’iniziativa libera degl’individui, in t.empi frac-

chi sostituiva I’a,zionc drl10 StihtO.

Contro tale tendenza una vivace riscossa fu ini-zi;lt,a ai principii del nostro secolo da filosofi ed

economist.i. Gli uni , portando ai loro estremi

risultati le t,eorie del diritto naturale, cliosero chelo S t a t o tra coinposto (li intlivitlui, e cl10 Iiliglio-

I’V, a l diw ili (~oetllc, rlovcsSc I'C~l~Itil~l*t3i t1lN'l (lo-

vrino, clic n’Oglio inscgt~asso a g l i ilonlini a g o -

vernarsi da sì! Stessi. Gli oconon~ist~i tlim&xwonotl;ill’ altro lato l’csistrnzn (li leggi oconoiuicl~c lla-turali, contro le quali si sarebbe spuntato ognitent’at.ivo di leggi, stko a turbare, non a regola-re i fenomeni ccouomici. Si ammise solo da Ada-mo Smith e dai suoi segllaci , che lo St.ato po-

tesse esercitare una funzione d’ i~rffy~nzio~ra , 1Udove 1’ attSivitft individuale non avrebbe avuti

6tiIuoli Silfficicilt8i al pllblico lwno, como nnllo Co-st,rIIzioi\o (li fwrqvic, ncll’c?sorc:ixio cl~llo jboste c~ln’tdcgrafi c via discorrmclo.

Così n,l concett,o dello Stato paterno veniva so-

stituito l’altro dello St,ato irltl~#iWerrfc collo Sole

ftinaioni di guerriero, carabiniere e giudico, mcn-

tre per ogni altro rapporto di vita etica ed eco-

nomica era somma sapienza Zasciwc.jiwe e Iuscitrre

pssure.

Certo quest,o rinnovn8to concot’to dc110 Stato so-

.

- 13 -

gnò la riscossa del sentimento di libertk indivi-duale, rifece gli uomini nuovi dopo tanti secolidi soggcziono politica, civile, ed economica op-primente; e sarebbe ingiustizia somma, e nnila-tornlit& d’ingegno disconoscere meriti siffatti din-nanzi all’umanit& e alla storia.

Fu sotto l’influenka di queste dottrine, che fu-1’0110 COmpiliIti i nuovi Codici, e se, qi~nlcl~c scon-cwrla~twb, s i c c o m e nl)biamo not,ato, si legge nelsistema contrattuale , egli 6 tuttavia certissimocllc fOntlibln(!ll~alO princil)io C la l ibera volontA

delle parti.

Ma nn~ho contro il concetto dello Stab indif-ferente per ogni alt,ro compito, che non sia quellodella sicurezza e della giustizia, c oussidariamented’integrazione delle deficienti attività private, lareazione non si 6 fatta lungo tempo aspettare.

Archet’ipi non ci sono neppure circa l’idea(le110 St,afo ; c l’istituire una ricerca astratta cir-ca i limiti tlcll’ aziono di esso C nfYatt0 i n u t i -le o nnti - scientifico. 7,’ cvolwiono tocca anchel’intimo spirito dello Stato, e lo t,ravaglia senzap6sa per adattarlo ai nuovi tempi e ai nuovi hi-sogni : l’aver spiegato e messo in luco questo in-terno divenire dello Stato non è piccolo meritoclella scienza moderna.

Infatti a coloro, che condannavano lo St,at,o alpilì grande indifferent,ismo nello cooo della col-

c

- 14 -

turn, c della economia nazionale, rispondevano ibilanci di tutti gli Stati, crescenti ogni di piìt,p e r o p e r e c i n t r a p r e s e , che i puri smit.hianiavrebbero reputa te affat,to estranee allo Stdo.

Ali’ individualismo , affermatosi per opera dellarivoluzione francese; e della borghesia trionfanteper essa, opponevasi minacciosamente il socinli-sìno tlclla c~n,t~tcdrn, tlclln Chiosa, c tlclla ~kwx~~,ii\ncggi:wti allo Stnto onnipotctnto, monopolinxn-tol*i! 0 tlist.l*il~lltorc tlcgli fkrlllll:.llti tli l;ivoW.

J;n8v5-cnirc dovrh dire (fll:ll\t~ilf vcriti& Si COlltXllgn

nel socialismo, come sistcltia di ripartizione (‘Co-nnmico-sociale e nei postulati dello varie sue seno-le, e quant.a u topia . . Ci0 che, indnbbia~nte re-atnrh ) e che a me preme mettere in chiaro aproposjto del nost,ro tema, A l’idea del compitosocit6le dello Stat,o, la quale ha e s e r c i t a t a u n agrande intlnenza anche sugli spiriti pi6 refratta-rii: iufluenza che si in manifestata specialmente1lPlh c011111110 conviilxiot~o clic l o Shto clcl~l~:bnc>lln, criicln loHa per l’csistiiizn ntt,ciiiliwc i wn-trnsti e gli attriti , non rimanere sempre qwt-tatore nelle batt,;ìglic della concorrenzn, non tul-lerare, che l’economia sia soltanto una scienza.9rcctrrrale a glorificazione dei piìl forti, sibbeno unascienza efirn, non dimentica dei fi\ttOlG nmnni csncinli, ni? dcllc sorti tici piìl umili.

i

- 15 -

La libertA astratta è un nome vano, a cui so-no stati sacrificati i più sacri interessi.

ti un’,amara irrisione dire a chi muore di fa-me, che zk dkitto, egli ì! eguale a Van (19 Bilt 0a Rothschild.

Non t,ema alcuno, che io predichi qui la guer-ra di classi : io reputo invece, che tutte sienomcmlnx di uno stesso corpo e che il tlanno del-1’ II~:L sia danno del1 altra. Non creda alcuno ,che io sogni la perfetta cgwglianza rii fi&+ chenessuna l(agqe, c tanto meno alcuna voce di pro-fessore, potrh mai stabilire nel mondo: nasciamo,viviamo e moriamo disuguali d’ ingegno, di for-tuna, di amicizie, e chi sognasse il contrario di-struggerebbe nel letto (li Procuste ogni varietà divita, di arti, di libertà e attitudini individuali.

Ma se ciò it vero, è vero del pari, che le pre-tese awzow’e eco~tomicl6e si traducono spesso nel-le pi6 aspre discordanze: e il popolo non sa chef,wsi di una f a l s a 1ilxxG p o l i t i c a , che si tra-tliict! nella piìl stSridente tirannia economica. 11mondo moderno non si compiace piìl di parolewote, ma r i ce r ca nfbnosamente in serii p r o v -vedimenti il bene dell’universalità dei cittadini:

all’individualismo astratto e disorganico convie-ne sostituire un individwlismo, che si connettaorganicamente ai compiti sociali dello Stato: lamorale irrdivirlualisficn conviene integraw colla

#- IG -

morale socìctlc: (1) i Codici di mero diritto ?wit&otr;lsfor1n;wc in Codici di tli~iiio ~~rirrrto soi+s/c (2).

1 yiir graudi uomini politici soggiacciono in-

consciamente all’attrattiva di un principio c com-pito sociale dello Stato : il Ih3mnrck stesso, chadesignava nel socialismo il we»tico , ha dovutosoggkervi; e prima ancora, che il biondo Impe-ratore di Germania convocasse una conferenzaillt,Ci’t1:l~ioli:11C lwx provvc~lol~c a i lwoblemi ]biìlIirgollt i tl(bl inoclwno socialismo, il ligli tli Vit-brio 1~~lllll\;\ll\lC1O ~)rOChlWbV% li& ncccwith, CllC IO

Stntu i~~odcruo l~r0vvedcssc con msggiorc coum-pc~olcxxa dei suoi fìni alla sorte dogli umili.Or bene 1’ n,pplicn.ziwe dell’idea sociale, non ì?in leggi speciali di privilegio per questa o quel-la classe, leggi di privilegio, che conviene reci-

(1) Vedi sull’ importanza etica del socinlismo nella Chrily

orgnwisatio~a Reciew del sett. 1890 l’importante krticolo 91~ an-

li, hesin I>elwee>~ i9,diuitl,rnli*w awl socinlixw 1hiloqhicctl ly

rwrnitlc~erl. Sotto il riqwlto etico e religiosi, il socinlismo 8 stato

cwrniderato dal Cardinale Capecolatro, uno dei piQ dotti o certo

il piil penetrato di nwdernitd fra i prelati italiani, nel su0 re-.

cente e importantissimo discorso ai seminaristi di CHPUR; La

rpiStiOlie s o c i a l e e il eattolicisluo.

(2) Il concetto, che non tutto il diritto privalo sia jus rolfcn-

fariwc, e che il dr. civile moderno abbia una sfera d’azione as-

sai piil largn del Codice vigente, E ststn maestrevolmente mes-

so in luce dal Gabba nella nota liuhsiow al corno di Jr. civ.

nell’ UniveraitR di Piw.

- 17 -

samentc respingcrc : la questione sociale 6 qua-si tutta nel Codice civile.

Nel dritto contrattuale specialmente lo spiritoì! vecchio, affatto individualistico, e già la v i t anuova ne mostra le rughe. lilsso sacrifica al dot-trinarismo la realtà palpitante e dolorosa.

Citiamo alcuni esempii.1.’ I,a dommat,ica della locazione d’opera è fra

lo yiìl tl~~fìcic~~ti: il contratto di lavoro c (li (/p-y~w//i.ssf~yc 11011 vi 11:~ cljiasi nw3i111a lwrtc:: se vicuc:locata una casa scnxa dctcrminazio~~c di tempo,vi 50110 regole e doveri reciproci del locatore 0dc1 conduttore : Sc viene locat#a invece l’opera dimille operai senza determinazione di tempo, comed’ordinario suole accadere, gli operai poSsono es-sere licenziati a discrezione dell’imprenditore. Nèalcuna disposizione si legge circa il modo di pa-gkento della mercede : 6 risaputo, che il mezzo

iudircthmc~~tc in natiwa, 8istcma del trwk. IleggiClio vietano il pagamento in natura, esistono inGermania, in Inghilterra e in Austria (1); in Ita-

(1) Vedi Schiinber~ 115 e segg.; Ordinamento Industriale parte

11 # 62.

Proibizioni del lrucli ricorrono nell’induetria mineraria e nella

tsesile gki nel s e c o l o SV1 (v. Thiin, wAla * Bivistn dell’ u f f i c i o

i,/i

J

-r 18 -

lia la legislazione civile è affatto muta. N’ulla delpari dicono le leg$ italiane circa il msseimo

prussiano di atatistice ,, XVIII, pag. 6S). In modo generale il

trucb fa proibito primamente in lnghilterra con un Atto de1 1331

(1 e 2 Gogl. ‘IV, c. 37) ed ulteriori disposizioni al riguardo vi

furono emanate nel 1870 (33 e 34 Vict., c. 10.5), nel 1672 (35 e

36 Vict , c. 76, s. 16; c. 77, s. 9) e nel 1874 (37 e 38Vict. c. 48

s. 1). In Prussia fu proibito primamente nel 1849 (legge 9 feb

braio, B# 50-56).

Secondo I’ordiuameuto industriale tedesco (testo uuico del lo

luglio 1833), gl’intraprenditori devouo pagare i salnrii dei loro

operai in moneta legale dell’ Impero. Essi non possono accredi-

tar loro merci ,ma sotto questa proibizione non cade le sommi-

nistrazione di viveri, in quanto non sia fatta ad un prezzo non

eccedente il prezzo di acquisto; inoltre, poasino essere somml-

nistrati agli operai anche alloggio, combustibile, WJO di terreno,

vitto regolare, medicinali ed assistenza medica, come pare uten-

sili e materiali occorrenti si lavori cia essi afAdati, contegglnn-

done la spese nel pagamento del salario ($ 115). Gli operai, le

cuimercedi siano state pagate in modo contrario 8 quello solo

permesso dalla legge, possono in qualauque modo ridomandare il

prgamento IB termini di legge, senza che possa veuir loro oppo-

sta alcuna eccezioue per quanto sia stato loro dato in luogo di

pagamento. Ciò, che l’operaio ha riaevuto in luogo di pagamento

se ancora sia in suo possesso od ei se ne sia arriochito, B devo-

luto alla cassa di soccorso, cui l’operaio appartiene o, in difetto,

ad alti8 Ca888 esistente)B

1 luogo a benefizio degli operai da

designarsi dall&wtorit8 comun8le, oppure 811s Ca888 dei poveri

del luogo ($ 116). 1 patti contrarii al disposto del 1 115 sono

nulli, come del pari gli accordi tra gl’intraprenditori e gli ope-

‘i ._.

- 10 -delle multo convenzionali, che agi’ imprenditori8 dato imporre agli operai, nè circa l’impiegodelle medesime (1).

2-rai da esei occupati circa l’ucquisto dei generi a qU08tl occor-

*, rentl da certi dati spacci e circa l’impiego dei loro guadagni in

altri seopi che non sia quello di contribaire al miglioramento

della coudizione degli operai e delle loro famiglie (# 117). 1 cre-

diti per merci che siano stato accreditate contrariamente al di-IpostO del 1 115, non ponsono essere futti valere dal creditore no

per citazione in giudizio, ne per ritenuta, no in altro modo, sia

ohe siano sorti direttamente tra gl’interessati, sia che rlano stati

acquisiti indirettamente. Tali crediti sono devoluti alla cassa in-

dlCat8 nel & lt6 (8 118). Sono assimilati agl’intraprenditori F,el

seII delle riferite diapoaizioui ($j§ 115-118), i membri delle loro

famiglie, i lo&iutanti, incaricati, gerenti, sorveglianti e fati

tori, come pare altri intraprenditori, nella cai azienda nna di

tali persone sia direttamente o indirettamente interessata. Tragli operai indicati nei 8s 115.118 sono comprese anche le persone

occupate al18 lavorazione di prodotti induetriali per conto di

determinati intraprenditorifuori degli stabilimenti di questi (5 ll!l).

Prcar’ a poco identiche sono le disporizioni nl riguardo dell’or-’

dinamento industriale austriaco (legge 8 marzo 1885, &j 78,7S dl.

(1) &uerta materia importantissima B presso di noi del tutto

eslege. Lo Schonberg ha me888 in tutto il suo rilievo la neCe8-

sit8 di una legge che determini : 1) il massimo delle multe 2) il

oro impiego, che dovrebbe sempre essere unicamente nell’inte-

resse degli operai (versamento nelle emme di 8occor8o etc.). A tali

pO8tol8ti risponde la legge svizzera del 23 .marzo 1977, 18 quale

dispone appunto, che le ammende non possono eccedere 18 nret8

del nazario di una gkritokr, e devono e88ere impiegate nella Cassa

.

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.,‘

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A.

4

- 20 -2.0 A fine’di migliorare le sorti dei nostri

contadini, in cui talvolta è spento perfino il sensodell’umanit& si sono ordinate inchieste e scrittimolti pregevoli lavori sui contratti agrarii: essihanrm‘vie~ meglic dimostrato, che la radice delmale 4. tutta nel Codice civile. E là dove è di-chiarata valida la rinunzia ai casi fortuiti pre-veduti e impreveduti, per cui i contadini sono

obbligati a pagare l’estaglio, pur nulla ritraendodal fondo: A Ih dove 6 dichiarata valida la ri-nunzia al1 iudenuit& per le migliorie fatte dalkolono, a.nche se per inadempienza egli sia ob-bligato a rilasciare il fondo, prima che da quellemigliorie abbia ritratto alcun vantaggio. Questopatto, o Signori, è una delle principali cause dellacrisi vinicola, che affligge la nobile, regione pu-gliese :e io sono lieto, che una voce coraggiosasia sorta da questa nostra Università, dal pro:

.

di BOCCO~EO agli operai: le ritenute sulla paga per lavori difet.

tosi o per deteriorrrione di mnterie primo non #onO conaiderntecome ammende. Secondo I’ordinamento industriale a~~sfriaco mo-dificato dnlla legge 8 marxo 1888, nelle fabbriche, dove aono im-piegati più di 2U operai, dev’eeeere affisso un regolamento di.

lavoro che contenga norme 1) sulle multe convenzionali in danaroper IS contravvensioni al reIlamento, anl loro impiego e Sullealtre. eventaafi ritenute sulla mercede: 2) aui termini di disdetta8 sui casi , nei quali il rapporto di lavoro pud etere immedia.

tamente Ubiolto.

- 21 -fessore Giuseppe Tammeo, pugliese egli stssSo,

per denunziare tali soprusi in danno dei contay .

dini , che quelle terre fecondarono coi sudati ri-sparmi dei padri (1). , _ ’ 3

ti inutile venir sostenendo con ispirito curiale- j

BCO, che liberi, come erano di accettare o no queipatti, deve legittimamente supporsi, che quelleobbligazioni avevano un corrispettivo da partedei locatori. No, o Signori, questa \ un’a menzo-gna cowewionala; e .se avesse apparenza di ve-ri%, niente vieterebbe’ disporre, che quei pattifossero dichiarati validi, solo quando dal tenoredel contratto appariscono~corrispetiivi adeguati:Non che lo Stato voglia così immischiarsi delleprivate contrattazioni; ma che vegli invece senzasentimentalismi dottrinarii, che i deboli non ven-gano sobraffatti dai più forti. ’

3.” Tostochè fu dimostrato, che il tasso de-gl’interessi era determinato da un’inflessibile leg-ge economica, e che tutti i tentativi fatti per loaddietro per impedire l’usura erano riusciti sol-tanto ad ordinare frodi, noi credemmo assolutoil nostro compito e proclamammo sull’. esempiopiemontese la libertà dell’interesse convenzionale,abolendo d’altra parte. il reato di -usura. Non

(1) Icontratti sgrarii e la crisi pugliese. Gapoli 1890. .

.

t- ,-22-

valsero in cont.rario gravi C severe parole : noiabbiamo aperto la porte del bel paese a tuttiglì’usurai,‘che fra interessi, penali e accessorii spo-gliano sotto la tutela della legge i poveri di borsae di spirito. ‘Si’ disse nel 1865: se if credito saràlargo, e sarh tale appunto per la libertà de-gl’interessi convenzionali, noi avremo facilmente,pel supero dell’offert,a, diminuite le pretese deimutwnti. E per virtù di questa nostra divaga-zione accademica’, noi abbiamo abbandonato adiscrezione degli strozzini il popolo minuto, a cuinon profitterà mai il beneficio del credito bancario,ipotecario o’ agricolo. Ed è veramente’scandnlosoche in questa’nostra>ittà di Napoli l’usura a dnn-no della classe più ‘povera salga sotto l’usbergodella legge %ino al 200 e al 300 per 010. ”

Non che ,io proponga di tornare al sistema an-tico del tasso ‘legale. Non è possibile tornare in-dietro nè nel mondo inorale, nè nel mondo giu-ridico. .io dico soltanta, che come in Austria lalegge del 1572, e in Germania la legge del lSS@,sarebbe provvida in Itali& una legge contro l’usura.

Una legge siffatta dovrebbe riconoscere nelmagistrato la facoltA di ridurre’gl’int.eressi, quan-

_ do avuto riguardo al mercato monetario delluogo apparissero di gran lunga eccessivi; quan-do cioè non si trattasse propriamente di debito

-

- 2.3 -

con alta misura d’interessi, ma di debito senzaprestito corrispondente. La legge germanica del1830 dichiara nulli gl’ interessi, i quali superanoil tasso ordinavio, per modo, che secondo le cir-costanze del fatto, il lucro ottenuto si trovi minuna notevole spropsrzione col servizio prestato;e punisce non lievemente l’usura abituale 0 vton-abituale. Certo 1’ idra del]’ usura non si schiacce-rà per legge siffatta : ma due buoni frutti essapuò produrre di certo , distogliere dal]’ usura itimidi, negare la sacra tutela della giustizia agliusurai più audaci (1).

Ciò di cui nari dubito è, che le classi più umi-li sarebbero assai piti liete di una legge , comequesta, che del voto politico.

Signori, questi pochi esempii valgano a persua-dervi della necessità, che il diritto contrattualevenga rinnovellato dallo spirito sociale. È, un>a-mara irrisione parlare di libertà di volere e di--

(1) Stein Dae Wwhcr; Miraglia L’ueara e il diritto. In questid UB opue~oli nono discusei i nuovi problemi.sociali e giuridici re-lativi all’ usura, o il domma delle economia liberiata, che in qne-sta materia lo Stato non abbia nulla a vedere, nB a legiferare.Notiamo per6 che il domma liberista non ha potuto attecchireneppure nella dottrinaria Francia, nella quale anzi imperan’o le

leggi del 3 ottobre 1807 e del 10 dicembre 1850, ispirate al vec-chio concetto, che l’usura ei possa combattere, stabilendo un maa-simo d’interessi convenrioneli.

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4

- 24 -*

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eguaglianza di dritto’a chi m’uore di fame neicampi.0 nelle strade, mentre altri in diritto alui uguale, in fatto gli detta la legge e gavazzanell’oro. Un irresistibile movimento, che ha in-vaso persino gli spiriti più conservatori, gl’ Im-peratori e i Yontefici (1), dimostra, che se la li-bertà, degl’ individui non tollera il peso’ delloStato’tutore , lo Stato d“altra parte apata allesofferenze dei cittadini , indifferente alle lotte

. della vita, B oggidì un vero anacronismo.Un anacronismo parranno forse, 0 meglio un’uto-

pia le mie parole di oggi, invocanti, che.il prin-cipio della libera volontà delle parti sia tempe-rato dall’idea socip.le dello Stato. Ma io sono si-curo, che la medesima utopia ì, nel cuore, se nonnella mente di tutti voi; e sono lieto di aver de-dicato ad ema il mio primo pensiero in questa ,

Università nostra, dove G. B. Vico divinò le leggidella storia e del dritto.

(1) &I v ivamente aspettuta la pubblicazione dell’EnciclIca che

L e o n e X111 dicesi, abbia scritta intorno a qaest’ argomento,

gih toccuto*da lui, sebbene assai leggermente iu alcune Euci-

eliche precedenti. _.- ,

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