1.1 i circoli privati -...
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1.1 I CIRCOLI PRIVATI
I Circoli privati rappresentano, da sempre, un problema nella gestione delle attività di controllo sul
territorio in quanto le norme di riferimento sono confuse ed incomplete e si inseriscono in uno scenario
nel quale si inseriscono alcuni “imprenditori” che cercano di “superare” alcuni dei principali obblighi posti
dalla legge a tutela del consumatore aprendo esercizi pubblici che vengono “mascherati” in circoli privati
al solo scopo di eludere le normative a tutela della pubblica incolumità ed a tutela delle regole del
mercato (rispetto numero chiuso per il rilascio di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e
bevande).
In tale contesto risultano particolarmente efficaci alcuni strumenti di intervento che saranno ampiamente
trattati nel presente intervento e che hanno il pregio di essere stati testati sul “campo” da chi scrive in
quanto operatore del settore della vigilanza.
1.1.2 LA RIFORMA DEL 2001
Il nuovo quadro di riferimento della materia è stato completamente riscritto dal D.P.R. 4.4.2001 nr. 235
entrato in vigore il 5/7/2001, la prima novità assoluta da segnalare la si riscontra nella previsione che
esplicita, finalmente, la legittimità dei nostri controlli nei circoli, la norma prevede infatti: “Resta ferma la
possibilità per il comune di effettuare controlli ed ispezioni” (art. 2 comma 6 e art. 3 comma 8).
Tale previsione normativa ritengo possa determinare un problema per le forze di Polizia di Stato che
probabilmente per accedere avranno necessità di un mandato da parte dell’Autorità Giudiziaria mentre la
Polizia Municipale ottiene ex lege un autorizzazione all’accesso di grande utilità e sicuramente
incontrovertibile in quanto nessuno potrà discutere sul fatto che la Polizia Municipale è parte integrante
del Comune.
Il nuovo regolamento, Dpr 235/2001, emanato in attuazione dell’articolo 1 della legge 8 marzo 1999 nr.
50 conferma il doppio regime autorizzatorio al quale sono sottoposti i circoli privati vale a dire quello
previsto dalla legge 287/91, di natura commerciale, e quello previsto dall’articolo 86 del Tulps integrato
con l’articolo 19, comma 4, del DPR 616/77, che attiene agli aspetti di sicurezza pubblica.
Tale doppio regime autorizzatorio risulta trovare conferma anche nella copiosa Giurisprudenza di merito
della Cassazione Penale.
Le nuove disposizioni introducono un ulteriore elemento di novità cioè che i circoli culturali privati
interessati da tale regime autorizzatorio comprendono ad ogni effetto giuridico le associazioni aventi
finalità assistenziali sia aderenti che non aderenti ad organizzazioni nazionali.
Il Dpr 235/2001 in conformità ai criteri indicati dall’articolo 20, comma 5, della legge 59/97 semplifica le
principali procedure identificando i seguenti nuovi processi:
a) un procedimento per i circoli aderenti ad enti riconosciuti a livello nazionale distinto da quello per i
circoli o associazioni non aderenti a tali organismi;
b) estendere il metodo dell’autocertificazione, da completare con la sola integrazione documentale di
copia semplice non autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto;
c) introdurre la procedura di mera denuncia di inizio attività ex. art. 19 L. 241/90;
d) escludere, di norma, l’obbligo dell’iscrizione al registro esercenti il commercio, con la sola eccezione
per i terzi affidatari della gestione delle attività di somministrazione;
e) confermare il duplice regime autorizzatorio di cui all’articolo 86, comma 2, del Tulps e dell’art. 2 della
legge 287/91;
f) confermare che il procedimento si applica a tutte le associazioni private che hanno gli scopi previsti
dalla recente normativa sul no profit e precisamente le associazioni: politiche, sindacali, di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-
scolastica della persona.
1.2 GARANZIE COSTITUZIONALI
Il Circolo privato non necessita di alcuna autorizzazione per la sua apertura in quanto l’art. 18 della
Costituzione stabilisce che “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale”.
Il diritto costituzionale dell’inviolabilità del domicilio e di libera associazione non possono però costituire
impedimento assoluto all’emanazione di disposizioni che, seguendo regole stabilite dall’ordinamento,
tendono a soddisfare il mantenimento dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza nonché dell’igiene e
della salute pubblica.
In tale contesto si inserisce la normativa che tratteremo e che garantisce l’esercizio corretto di questi
diritti costituzionali tenendo conto di valori etici e sociali caratterizzanti la civile convivenza patrimonio
anch’essi della nostra Costituzione.
Per costituire un circolo è pertanto sufficiente che poche persone si riuniscano e definiscano:
a) uno statuto liberamente predisposto;
b) individuino un fine sociale lecito;
c) definiscano l’ambito di intervento (culturale, sociale di aiuto ecc.);
d) identifichino le cariche sociali;
e) determinino le modalità di accesso alla qualità di socio;
f) definiscano le quote annuali sociali, il patrimonio necessario al suo funzionamento, la durata, la sede
sociale.
Non è necessaria:
a) la presenza del notaio;
b) la forma pubblica e la conseguente registrazione dell’atto costitutivo;
c) la comunicazione all’autorità di P.S.[1]
Ai fini della vigente normativa è da considerarsi “circolo” una libera associazione costituita tra cittadini -
con finalità ricreative, culturali, sportive, il medesimo deve inoltre svolgere la propria attività senza fini le
lucro a beneficio del proprio corpo sociale o spazi non aperti al pubblico nonché affiliato a Enti a carattere
nazionale riconosciuti dal Ministero dell’interno .
E’ altresì considerato circolo anche quello di enti e o associazioni diverse purché abbiano lo stesso fine di
quelli sopracitati.
1.3 AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE
L’attività di somministrazione, ancorché autorizzata, deve essere diretta esclusivamente ai soci ed il
Circolo può essere riconosciuto da un Ente nazionale accreditato dal Ministero dell’Interno o
completamente autonomo.
Dopo l’entrata in vigore del DPR 235/2001 la situazione è la seguente:
Tipologia di circolo Fonte Normativa Tipo autorizzazione Requisiti
Circolo affiliato a Ente
Nazionale
art. 2 DPR
235/2001
D.I.A. ex. art. 19 L.
241/90
a)idoneità b)sanitaria;
c)sorvegliabilità;
d)condizioni ex. art.
111 TUIR;
e)conformità edilizia;
f)ente a cui aderisce
Circolo affiliato a Ente
Nazionale gestito da
terzi
art. 2 DPR
235/2001
D.I.A. ex. art. 19 L.
241/90
a)idoneità b)sanitaria;
c)sorvegliabilità;
d)condizioni ex. art.
111 TUIR;
e)conformità edilizia;
f)ente a cui aderisce
g) REC per la
somministrazione
Circolo non affiliato art. 3 DPR
235/2001
Domanda ex. art. 20 L.
241/90 - silenzio
assenso 45 Giorni
a)idoneità sanitaria;
b)sorvegliabilità;
c)condizioni ex.
artt.111 e 111 bis
TUIR;
d)conformità edilizia;
Circolo non affiliato
gestito da terzi
art. 3 c.4 DPR
235/2001
Domanda ex. art. 20 L.
241/90 - silenzio
assenso 45 Giorni
a)idoneità sanitaria;
b)sorvegliabilità;
c)condizioni ex.
artt.111 e 111 bis
TUIR;
d)conformità edilizia
e) REC per la
somministrazione
La prima grande novità che viene introdotta è sicuramente nella regolarizzazione dei Circoli privi di
affiliazione a enti nazionali riconosciuti dal Ministero dell’Interno che ottengono la facilitazione di avere
rilasciata una autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri soci pur in
assenza di iscrizione al REC mentre rimane inalterato il vincolo ricompreso nel comma 5 dell’art. 3 del
DOPR 235/2001 che impone al Comune nel rilasciare queste nuove autorizzazioni di tenere conto dei
vincoli imposti dall’articolo 3, commi 4 e 5, della legge 287/91.
Rimane pertanto il vincolo dei numeri indici per queste autorizzazioni con ciò limitando fortemente lo
sviluppo di tali circoli che non usufruiscono dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 6, lettera e) L. 287/91
garantita solo ai Circoli affiliati a Ente nazionale riconosciuto.
Ulteriore novità la si riscontra dalla lettura coordinata dell’articolo 2 del DPR 235/2001 con l’art. 111
comma 3 del TUIR che amplia i destinatari dei servizi del circolo includendo anche gli iscritti facenti parte
di un unica organizzazione locale o nazionale.
Da ciò deriva che i servizi di somministrazione erogati dai Circoli non sono rivolti solo ai soci del Circolo
bensi’ a tutti i soci dell’organizzazione locale o nazionale a cui il circolo è collegato e cosi’ come risulta
dallo Statuto dello stesso.
Rimane l’obbligo a carico dei circoli affiliati di mantenere la stessa anche durante la gestione in quanto la
perdita della stessa determina la revoca dell’autorizzazione alla somministrazione ottenuta ai sensi del
combinato disposto degli artt. 2 del DPR 235/2001 e 3, comma 6, lettera e) della L. 287/91.
Tenuto conto del fatto che ai sensi dell’art. 4 del DPR 235/2001 le autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 3
valgono anche come autorizzazioni ai fini di cui al secondo comma dell’art. 86 Tulps, che pertanto rimane
pienamente in vigore, si determina che la somministrazione di bevande alcoliche, congiunta o no alla
somministrazione di alimenti negli spacci interni di circoli è consentita senza la necessità di richiedere
ulteriori autorizzazioni.
La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche prevista dall’art. 86 Tulps oggi già ricompresa nelle
autorizzazioni ex. artt. 2 e 3 del DPR 235/2001 “è necessaria .. per lo spaccio al minuto o il consumo di
vino, di birra, o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi privati di qualunque specie anche se la
vendita o il consumo siano limitate ai soli soci”.
Ma l’art. 159 del Regolamento di esecuzione del Tulps prescrive ulteriormente che “gli enti collettivi ed i
circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, ai termini dell’articolo 86
della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza”.
Da questo quadro deriva che il Circolo autorizzato ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR 235/2001 è
autorizzato alla somministrazione e alla vendita di alimenti e bevande alcoliche e non ai soci e che è
autorizzato alla sola vendita di alcolici a chiunque.
E’ chiaro che tenuto conto che il locale destinato alla somministrazione deve rispettare i criteri di
sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92 ciò comporta che i locali non sono aperti solo ai soci e senza accesso
diretto dalla pubblica via perciò difficilmente sarà semplice vendere alcolici al pubblico senza violare i
limiti posti dal nuovo ordinamento.
Le stesse disposizioni si applicano altresì’, in quanto compatibili, agli spacci annessi ai circoli cooperativi.
1.3.1 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE AI CIRCOLI IN OCCASIONE DI PARTICOLARE EVENTI E
RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE [2]
Spesso i Circoli privati chiedono ai Comuni di ottenere un autorizzazione temoranea che consenta di
avere la possibilità di fornire la somministrazione ad un pubblico indistinto e non solo ai soci in occasione
di particolari manifestazioni.
Nessuna previsione o cenno sono contenuti nella legge 287/1991 relativamente al rilascio delle
autorizzazioni temporanee che fino allo scorso 17/8/2001 erano regolate dall’art.103 del t.u.l.p.s. 18
giugno 1931, n.773 ora barogato dall’art. 6 del DPR 311/2001.
Sulla base dell’abrogata norma legislativa il Sindaco rilasciava autorizzazioni temporanee per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni
straordinarie di persone, a soggetti regolarmente iscritti al R.E.C. per la specifica attività.
Se per l’attività di somministrazione su aree pubbliche infatti tali attività somministrazione devono essere
rilasciate in conformità della disciplina contenuta nel D. Lgs. 114/98 la situazione relativa ai locali privati
è oggi soggetta, a giudizio di chi scrive, ad una autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 3 della L.
287/91 e 31 della legge 383/2000, quest’ultimo ha infatti introdotto un nuovo tipo di autorizzazione per
la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3,
comma 4, della L. 287/91.
In entrambi i casi, area pubblica o locali privati, le autorizzazioni temporanee per la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande “sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni , sono rilasciate
esclusivamente a chi è iscritto nel registro e non sono sottoposte alle norme sulla pianificazione..., né
alcun contingentamento”.
1.3.2 LA DURATA DELLE AUTORIZZAZIONE
L’art.13 del t.u.l.p.s. n.773/1931 cosi’ come modificato dal DPR 311/2001 in relazione all’art. 11 dello
stesso Tulps, rimasto in vigore, per le autorizzazioni di polizia in generale, stabilisce che “quando la legge
non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno carattere permanente, Relativamente alle
licenze di polizia amministrativa previste dall’art.86 del citato testo unico “la licenza e l’autorizzazione
durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati”.[3]
Di contro alle sopra riportate prescrizioni normative (delle quali, come si è detto sopra, rimane in vigore
l’art.13 per tutte le altre licenze di polizia amministrativa tuttora disciplinate dall’art.86 del t.u.), il
comma 2 dell’art.3 della legge 287/1991, stabilisce che le autorizzazioni relative alla somministrazioni dei
alimenti e bevande hanno la durata di cinque anni, con l’ulteriore precisazione che il periodo dell’anno in
cui l’autorizzazione viene rilasciata, si aggiunge al quinquennio di validità.
Il Ministero dell’Interno ha precisato che per quanto attiene al rinnovo delle autorizzazioni di cui in parola
in passato l’adempimento si considerava assolto con il pagamento della tassa di concessione governativa
o comunale oggi si assolve presentando la “dichiarazione di prosecuzione dell’attività” all’autorità
competente al rilascio del titolo (Sindaco o Questore).
1.3.3 LA SOMMINISTRAZIONE INTERNA AI CIRCOLI EFFETTUATA CON APPARECCHI
AUTOMATICI
La “normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”, relativamente alla somministrazione
di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici, al comma 2 dell’art.1 della L. 287/91, si
limita a stabilire che la stessa legge “si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività”.
Conseguentemente l’autorizzazione deve essere rilasciata nei soli casi in cui il locale è interamente ed
esclusivamente destinato all’installazione di distributori automatici di alimenti e bevande ed in essi
nessun’altra attività può essere svolta.
Viceversa, se l’installazione non avviene in un locale a ciò esclusivamente destinato, ma si tratta di singoli
distributori installati NEI CIRCOLI PRIVATI, nei pubblici esercizi o nelle immediate vicinanze, si applicano,
al momento, le disposizioni previste dal D. Lgs. 114/98.
1.3.4 LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Circoli privati aderenti ad un Ente Nazionale
La denuncia di inizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche all’interno di
un circolo privato riservata ai soli soci, (ai sensi dell’art. 2 del DPR 235/2001 e di quanto previsto
dall’art.3 comma ,6, della L. 287/91 e dall’art.19 della L. 241/90) deve essere presentata al Comune -
nel cui territorio si esercita l’attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria
Locale e può essere presentata anche su supporto informatico deve essere sottoscritta dal presidente del
Circolo, con firma autenticata con le modalità previste dal testo Unico sulla Semplificazione
amministrativa e contenere
a)l’ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
b) il tipo di attività di somministrazione;
c) l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
d) che l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’articolo 111, comma 3, 4-bis e 4-quinquies del
TUIR;
e) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia
edilizia ed igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno e di essere in
possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;
f) allegare copia semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo e dello statuto;
g) qualora l’attività di somministrazioni non sia esercitata direttamente dal presidente, dovranno essere
nominati uno o più rappresentanti che, previa accettazione, agiranno in nome e per conto del presidente
stesso;
h) se la gestione è affidata a terzi occorre dichiarare i nominativi e la loro iscrizione al REC;
Circoli privati non aderenti ad un Ente Nazionale
La domanda per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande, anche alcoliche all’interno di un circolo privato riservata ai soli soci, (ai sensi dell’art. 3 del DPR
235/2001 e di quanto previsto dall’art.3 comma 1, della L. 287/91 e dall’art.20 della L. 241/90) deve
essere presentata al Comune - nel cui territorio si esercita l’attività, può essere presentata anche su
supporto informatico deve essere sottoscritta dal presidente del Circolo, con firma autenticata con le
modalità previste dal testo Unico sulla Semplificazione amministrativa e contenere
a) il tipo di attività di somministrazione;
b) l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
c) che l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’articolo 111, e 111 bis del TUIR;
d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia
edilizia ed igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno e di essere in
possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;
e) allegare copia semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo e dello statuto;
f) qualora l’attività di somministrazioni non sia esercitata direttamente dal presidente, dovranno essere
nominati uno o più rappresentanti che, previa accettazione, agiranno in nome e per conto del presidente
stesso;
g) se la gestione è affidata a terzi occorre dichiarare i nominativi e la loro iscrizione al REC;
Il Comune ai sensi dell’art 3 comma 5 del DPR 235/2001 prima del rilascio dell’autorizzazione deve
verificare che “lo statuto dell’associazione ...preveda modalità volte a garantire l’effettività del rapporto
associativo escludendo espressamente la temporaneità di partecipazione alla vita associativa ..“
Ciò comporta che se fossero presentati Statuti nei quali è previsto che per aderire al sodalizio è
sufficiente presentarsi al Circolo consegnare una scheda di richiesta di iscrizione e pagare la quota di
adesione acquisendo automaticamente la qualità di socio vanno respinte le domande perché non conformi
al comma 5 del citato articolo.
1.3.5 LE MODALITA’ DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’
L’attività di somministrazione ai soci é subordinato alla condizione che il funzionamenti dello spaccio
interno, in relazione all’ubicazione e alle caratteristiche dei locali, non arrechi disturbo per le occupazioni
e il riposo delle persone.
I locali di circoli privati in cui si somministrano alimenti o bevande, autorizzati dopo il 27/2/1993, devono
essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere
accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici .
Tutti i Circoli devono adeguarsi alla norma che impone che all’esterno della struttura non possono essere
apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano in qualsiasi forme, le attività di
somministrazione esercitata all’interno.
La denuncia di inizio di attività di uno spaccio interno di circolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico
sanitarie, consente la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci del circolo
medesimo o di quelli appartenenti all’Associazione locale o nazionale di cui fa parte.
Nei locali destinati allo spaccio devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) il listino prezzi e i documenti autorizzativi devono essere esposti in luogo visibile;
b) coloro che somministrano e manipolano gli alimenti e le bevande devono
c) essere provvisti di tessere sanitaria,
d) il possesso di autorizzazione sanitaria dei locali ;
Nei locali destinati allo spaccio è vietato:
a) somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni, agli infermi di mente ed a persone
manifestamente ubriache, ancorché soci;
b) adibire un minore degli anni 18 alla somministrazione di bevande alcoliche senza la presenza del
Presidente o di un suo rappresentante maggiorenne,
c) il gioco d’azzardo.
I circoli non sono soggetti alla disciplina degli orari in cui intendono svolgere l’attività sociale.
1.4 IL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE
L’attività di somministrazione deve essere gestita dal responsabile del Circolo (leggasi Presidente) o dai
rappresentanti/soci, quali risultano dall’atto autorizzativo; se svolta da persona diversa è equiparata alla
somministrazione senza titolo autorizzativo e pertanto sanzionata con la somma di Lit. 2.000.000 ai sensi
degli artt. 3 e 10 della Legge 287/91 nonché con la cessazione dell’attività condotta in difetto di
autorizzazione ai sensi dell’art. 17-ter Tulps.
La richiesta di nomina di un rappresentante ai sensi degli artt. 8 e 93 Tulps da parte del Presidente del
Circolo non è una prescrizione obbligatoria il Ministero dell’Interno con propria circolare nr
10.9401/12000.A del 19/2/1972 ha infatti precisato che “qualora il titolare della licenza sia normalmente
presente nei locali, ben possa servirsi, per la pratica conduzione dello spaccio, di un incaricato di sua
fiducia rimanendo egli ovviamente unico responsabile della relativa gestione”.
1.5 L’AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER I LOCALI E PER L’EVENTUALE CUCINA
Nei locali dove si svolge la somministrazione e l’eventuale cucina devono possedere i prescritti requisiti
igienico - sanitari sostanziati nel rilascio di autorizzazione sanitaria; La mancanza dell’autorizzazione
sanitaria per la sala di somministrazione comporta la contestazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria di Lit. 66.665 ai sensi dell’art. 231 T.u.ll.ss., introiti all’Azienda Usl, autorità competente a
ricevere il rapporto il Sindaco nonché la chiusura dei locali stessi. La mancanza di autorizzazione
sanitaria per l’eventuale cucina, comporta la chiusura del locale destinato a cucina abusiva e la
contestazione della violazione amministrativa prevista dall’art. 2 della L. 283/62, sanzione pecuniaria di
L. 500.000, introiti Azienda Usl, autorità competente a ricevere rapporto il Sindaco, con segnalazione allo
stesso per l’emissione di ordinanza di chiusura immediata
1.6 TESSERE SANITARIE E NORME IGIENICO-SANITARIE
Il personale addetto alla somministrazione e/o alla preparazione degli alimenti deve essere in possesso
della tessera sanitaria; la mancanza è punita con la sanzione di Lit. 50.000 (se trattasi del titolare) e con
Lit. 20.000 (se trattasi del dipendente) (art. 14 comma 1 e 2 della L. 283/62 - Sindaco autorità
competente a ricevere rapporto, introiti Azienda Usl)
Qualora il personale non abbia al seguito la tessera sanitaria si applica una sanzione di Lit. 500.000 (art.
41 Dpr 327/80 sanzionato dall’art. 17 della L. 283/62, Sindaco autorità competente a ricevere il rapporto,
introiti Azienda Usl).
Detto personale deve altresì osservare le norme igieniche relative al corretto mantenimento delle
attrezzature, degli utensili, dei contenitori dei rifiuti, nonché indossare capi di vestiario lindi e di colore
chiaro. L’inosservanza di dette norme implica l’applicazione della sanzione amministrativa di Lit. 500.000
per ciascuna infrazione accertata nonché la sospensione dell’autorizzazione (per le tessere sanitarie).
1.7 SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI APERTI ANCHE A NON SOCI
L’effettuazione di spettacoli o di intrattenimenti destinati anche a non soci (semplici invitati) è
subordinata al rilascio di autorizzazione comunale e comporta l’osservanza delle norme di prevenzione
incendi ed agibilità dei locali. L’effettuazione di spettacoli abusivi comporta la segnalazione al Sindaco per
la violazione amministrativa riferita alla manifestazione abusiva e il deferimento alla Procura della
Repubblica, in quanto trattasi di reato per quanto attiene all’inosservanza delle norme di prevenzione
dell’incolumità pubblica è sanzionata penalmente e può comportare il sequestro penale dei locali e degli
arredi pertinenti le attività del Circolo. E’ necessario il rilascio delle regolari autorizzazione se nel solo
locale dove si svolge la somministrazione sono installati video giochi o televisioni abilitate alle funzioni di
pay-tv.
All’interno dei circoli possono svolgersi spettacoli riservati ai soli soci.
Qualora tali spettacoli siano destinati al pubblico o ad invitati; i circoli dovranno munirsi di licenza
rilasciata dal Comune ai sensi dell.art.68 T.U..L.P.S. ed essere sottoposti alle prescrizioni generalmente
previste per lo svolgimento in pubblico di tali attività, ed in particolare:
a) dichiarazione di inizio attività SIAE;
b) certificazione antincendio per locali con capienza superiore a 100 posti;
c) certificato di agibilità previsto dall’art.80 T.U.L.P.S. sulla base di quanto indicato dalla Commissione
Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
d) eventuale altra documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;
Quanto indicato ai punti c) d) sopra citati, è necessario anche in caso di spettacoli riservati ai soli soci
purché in numero superiore a 100 (si veda D.M. 16/2/1982) e comunque qualora ricorrano le condizione
previste della circolare Ministero Interno nr. 1015506/13500 del 19/5/84 (indici di pubblicità).
Ferme restano le condizioni di legge, il circolo quando ricorrono i seguenti elementi è da considerarsi
quale locale di pubblico spettacolo con la conseguente applicazione delle relative norme, in base a quanto
indicato dalla Circolare n. 1015506/13500 del 19.5.84 del Ministero dell’Interno:
a) pagamento del biglietto d’ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio di tessera
associativa a chiunque acquisti il biglietto stesso , salvo contestuale consegna delle statuto del circolo,
idonea accettazione dell’adesione da parte di un dirigente del circolo a ciò abilitato e iscrizione nel libro
soci.
b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti ecc., destinati
prevalentemente alla visione dei soci e della generalità dei cittadini, senza l’avvertenza che le iniziative
sono riservate ai soli soci.
c) complessità dei locali dove si svolge l’attività, tale da far ritenere l’attività di tipo imprenditoriale ai
sensi del Codice Civile (attività economica professionale esercitata);
d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo (si prende a riferimento i casi nei
quali si superano le 100 persone).
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le seguenti fattispecie sono pertanto da
considerarsi illecite:
a) attività di somministrazione di ALIMENTI E BEVANDE svolta anche nei confronti di persone che non
siano soci del circolo;
b) acceso allo spaccio a chiunque senza particolari formalità con partecipazione a spettacoli,
c) perdita dei requisiti che hanno consentito l’accoglimento della dichiarazione di apertura (esempio
mancato rinnovo dell’adesione all’Ente Nazionale di affiliazione;
d) difformità con le norme igienico sanitarie, sulla destinazione d’uso dei locali e di sicurezza;
e) non ottemperanza all’ordine di ripristino dei requisiti richiesti.
1.7.1 L’AGIBILITA’ DEI LOCALI LA RIFORMA DEL 2001
Il Nuovo regolamento approvato con DPR 28/5/2001 nr. 311 introduce particolari innovazioni in merito
alla composizione ed alle funzioni delle commissioni di vigilanza sono infatti stati sostituiti interamente gli
articoli 141 e 142 del regolamento di esecuzione del Tulps. Alle Commissioni sono pertanto affidati i
seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e
trattenimento, o di sostanziale modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le
misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene dei locali stessi o degli impianti ed
indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli
infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico
prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;
d) accertare, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 8/1/1998 nr. 3 anche avvalendosi di personale
tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione
nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 19/3/1968 nr. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di
sicurezza funzioni regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.
Si deve segnalare la novità concernente i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a
200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al punto precedente, sono sostituiti, ferme restando le
disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri
o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite
con decreto del Ministero dell’Interno e quella per la quale non occorre una nuova verifica per gli
allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale o quella
comunale associata abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni, salvo che la natura dei
luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di
sicurezza.
La commissione di vigilanza, fatte salve le eccezioni di cui alla norma, è comunale e le relative funzioni
possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.
La Commissione comunale è nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed è composta:
1) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
2) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
3) dal Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio da un medico
dallo stesso delegato;
4) dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
5) da un esperto di elettrotecnica.
Alla Commissione possono essere aggregati, ove necessiti, uno o più esperti in acustica o in altra
disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare e su loro
richiesta un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone
dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti, il parere della
commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l’intervento di tutti i componenti. Gli accessi
della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale che può prendere parte al
procedimento anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.
La Commissione provinciale è ancora nominata, ogni tre anni, dal Prefetto ed è composta:
1) dal Prefetto o da vice Prefetto con funzioni vicarie che la presiede;
2) dal Questore o dal vice Questore con funzioni vicarie;
3) dal Sindaco del Comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o l’impianto o da un suo
delegato;
4) da un ingegnere dell’organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
5) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
6) da un esperto di elettrotecnica;
La Commissione provinciale interviene:
a) qualora la commissione comunale non sia istituita;
b) per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300
spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
c) per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che
comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli
indicati con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il MinSanità. In tali casi la commissione è
integrata con un tecnico esperto del settore;
Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o
elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un esperto dalla quale risulti la rispondenza
dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6/10/1995 nr. 425, alle
disposizioni del relativo regolamento di attuazione (mai emanato!!!!)
Ai sensi dell’art 80 T.U.L.P.S. si stabilisce il divieto di concedere licenza per l’apertura di un teatro o di
un luogo di pubblico spettacolo prima della verifica della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali
Pubblico Spettacolo e del rilascio della conseguente certificato di agibilità; tale mancanza è sanzionata
penalmente dall’art. 681 del C.P.
1.7.2 LE PRESCRIZIONI
Le violazioni all’art. 9 del TULPS è stata depenalizzata limitatamente alle prescrizioni che si riferiscono alle
autorizzazioni indicate nell’art. 17-bis, comma 1, TULPS ma non NEL CASO DEGLI ARTT. 68 e 69 TULPS
NON essendo gli stessi ricompresi nel comma 1 del citato art. 17-ter Tulps
le violazioni alle prescrizioni inserite in tali autorizzazione licenza di trattenimento pubblico
costituisce pertanto illecito penale sanzionato dall’art. 17, comma 1 TULPS con la previsione dell’arresto
fino a tre mesi o dell’ammenda fino a £ 400.000
Altro ragionamento riguarda la violazione delle prescrizioni inserite in autorizzazione e riguardanti
l’agibilità dei locali e la sicurezza, in tale contesto ogni violazione alle stesse è sanzionata penalmente
dall’art. 681 C.P..
1.8 CRITERI DI SORVEGLIABILITÀ
I locali, all’interno del circolo, adibiti a somministrazione di alimenti e bevande non devono avere accesso
diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici; all'esterno del Circolo non devono essere apposte targhe o
insegne che pubblicizzano l’attività di somministrazione esercitata all’interno.
L’attività di somministrazione deve essere svolta all’interno dei locali non è pertanto consentito
autorizzare circoli ad effettuare la somministrazione in luoghi visibili dalla pubblica via tanto meno con
tavoli e sedie sulla strada, anche se pagano la Tassa di occupazione.
L’inosservanza di detti divieti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa della revoca dell’atto
autorizzativo ai sensi dell’art. 4 della L. 287/91.
1.9 INDICI DI PUBBLICITÀ: ATTI AD INDIVIDUARE IL CARATTERE IMPRENDITORIALE
DELL’ATTIVITA’
Occorre verificare se ricorrono le seguenti condizioni:
- accesso al locale previo pagamento del biglietto d’ingresso e/o acquisto della tessera associativa
senza formalità;
- pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti mediante messaggi o strumenti diretti alla generalità dei
cittadini (Es. messaggi radiofonici, inserzioni sui quotidiani, affissioni, etc);
- complessità dei locali dove si svolge l’attività, tale da far ritenere l’attività di tipo imprenditoriale ai
sensi del Codice Civile (attività economica professionalmente esercitata);
- elevato numero di persone che accedono al circolo.
Nel caso emerga che sono disattese le condizioni ostative di cui sopra, anche solo una, si tratta di un
esercizio pubblico abusivo con la conseguenza che si deve contestare al Presidente del Circolo l’apertura
abusiva sia di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande pubblico che l’apertura di un
locale destinato a spettacoli pubblici privo della prescrittà agibilità.
Con l’entrata in vigore del DPR 235/2001 gli indici di pubblicità oggi inseriti in una circolare vengono
invece richiamati dal nuovo regolamento il quale con lil comma 3 dell’art. 4 del DPR 235/2001 prescrive
che ogni violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3 è sanzionato dall’art. 10 della legge 287/91,
fra gli obblighi richiamati ricordo quello previsto alla lettera d) del comma 2 dell’art. 2 “l’associazione si
trova nelle condizioni previste dall’articolo 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del TUIR”.
Proprio il riferimento al comma 4 quinquies richiama i seguenti obblighi a carico dei Circoli:
a) divieto di distribuire utili o avanzi;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente a fini di pubblica utilità;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività
del rapporto escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo;
1.10 INTERNET E I CIRCOLI
La delibera n. 467/2000 dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (G.U. 9.8.2000, n. 185) ha
previsto che per essere autorizzati a offrire servizi di telecomunicazioni sia negli esercizi pubblici che nei
circoli che non rispettano gli indici di pubblicità, compresi quelli via Internet e via telefax, occorre che il
responsabile dell’esercizio presenti una dichiarazione al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale,
concessioni ed autorizzazioni, Divisione II, viale America 201, 00144 Roma e per conoscenza all’ Autorità
per le garanzie sulle comunicazioni, Centro direzionale Isola B/5, Torre Francesco, 80143 Napoli.
Alla dichiarazione, presentata agli effetti di cui all’art. 3 del d.lgs 103/95 e relativo regolamento d.P.R.
420/95, deve essere allegata la seguente documentazione:
1) dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. comprensiva di nulla osta antimafia ai sensi del d.lgs 490/94
e del d.P.R. n. 252/98;
2) dichiarazione da cui risulti che gli amministratori che rappresentano la società o il titolare dell’impresa
non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono
sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;
3) attestazione di versamento di lire 250.000 per il pagamento di una tassa di concessione governativa
sul c/c n. 8003 intestato all’ Agenzia delle Entrate - codice tariffa n. 8617 - causale “iscrizione pubblico
registro”.
L’ esercente deve inoltre garantire, durante la gestione:
a) il rispetto delle condizioni previste dall’art. 12 del d.P.R. 252/98 riguardanti la sicurezza delle
operazioni in Rete, il mantenimento dell’integrità della Rete, l’interconnessione dei servizi nonché la
protezione dei dati;
b) il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica e dell’ambiente così come
disposto dal comma 1, lettera f), articolo 2 d.P.R. 252/98;
c) la fornitura dei dati indispensabili a verificare il rispetto delle condizioni stabilite e ai fini statistici;
d) l’utilizzo di hardware omologato ai fini della compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica;
e) la pubblicazione delle condizioni d’offerta del servizio, compreso quelle riguardanti le condizioni
economiche in rapporto alla qualità e disponibilità del servizio.
L’attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della domanda con l’obbligo di
comunicare qualsiasi variazione delle informazioni indicate nella prima istanza.
La durata della “concessione” è di 9 (nove) anni rinnovabile previa presentazione di nuova domanda da
presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.
In caso di accertamento di servizio abusivo di offerta al pubblico di questi servizi (fax o Internet) si deve
contestare violazione agli artt. 3 e 7 del d.lgs 103/95 (d.lgs 17 marzo 1995, n. 103), pagamento in
misura ridotta lire 10.000.000; autorità competente Ministero delle poste e telecomunicazioni; introiti
allo Stato mod. F23.
Ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 il Ministero dispone la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dei collegamenti abusivi o la sospensione da 10 giorni a 3 mesi per quelli riscontrati difformi
ed in caso di recidiva la revoca dell’autorizzazione.
2 LE NUOVE MODALITA’ DI CONTROLLO DEI CIRCOLI PRIVATI
2.1 ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE
Prima di procedere al controllo di un circolo privato occorre:
n richiedere al servizio competente al rilascio delle autorizzazione per la somministrazione di alimenti e
bevande se il Circolo ha presentato la D.I.A. ex. art. 2 del DPR 235/2001 o ha richiesto l’autorizzazione ai
sensi dell’art. 3 del DPR 235/2001; Se presenti si deve acquisire copia della stessa autorizzazione o della
denuncia di inizio attività presentata ex. art. 19 L. 241/90. Si deve inoltre richiedere copia del parere
rilasciato dal servizio Igiene pubblica con la piantina, vistata, relativa ai locali autorizzati;
- raccogliere informazioni sul Presidente titolare dell’autorizzazione ed in particolare sulla sua
residenza ed attività principale;
- nel caso dei Circoli affiliati ad un Ente nazionale verificare presso l’Ente nazionale che ha rilasciato la
dichiarazione di affiliazione se il Circolo ha ancora in corso l’affiliazione;
- acquisire copia delle eventuali autorizzazioni rilasciate ex. art. 86 T.U.L.P.S. per l’installazione di
giuochi leciti all’interno dei locali dove avviene la somministrazione e del nulla osta rilasciato
dall’Amministrazione finanziaria ex. legge 388/2000;
- acquisire copia degli eventuali certificati di agibilità dei locali rilasciati dal Sindaco ex. art. 80
T.U.L.P.S. per le attività di spettacolo ed intrattenimento;
- acquisire copia dello Statuto e dell’atto costitutivo depositato al momento della richiesta di
autorizzazione o di presentazione della DIA ai sensi degli artt. 2 e 3 DPR 235/2001;
2.2 PERCORSO OPERATIVO PER IL CONTROLLO
1) richiedere in visione o in copia elenco soci e regolamento interno del Circolo evidenziando in
particolare la parte relativa alle modalità per associarsi se corrispondono a quelle dichiarate nello Satuto
e che siano conformi alle condizioni previste dall’art. 111 TUIR; Accertarsi che l’elenco soci sia aggiornato
per verificare che siano ancora iscritti almeno 100 persone e che i presenti siano tutti regolarmente
iscritti; Nel caso in cui questi documenti non siano presenti nei locali del circolo occorre accompagnare un
dirigente del Circolo a recuperarli ovunque si trovino in quanto è evidente che la mancata visione o
acquisizione di tali atti può portare ad alterazioni successive utili a recuperare situazioni di irregolarità in
materia tesseramento. Non esiste una sanzione nel caso di mancata ottemperanza alla richiesta
degli agenti accertatori;
2) identificare chi gestisce di fatto l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, evidenziare se non
si tratta del Presidente, e verificare che tutti gli addetti all’attività di manipolazione di alimenti e bevande
siano in possesso della tessera di idoneità sanitaria in regolare corso di validità; Ci si riferisce ai
camerieri, agli addetti al banco Bar, ai cassieri ai cuochi; Il personale addetto alla produzione,
preparazione, manipolazione e vendita delle sostanze alimentari, destinato anche temporaneamente od
occasionalmente a venire a contatto diretto od indiretto con gli alimenti, deve essere munito di libretto di
idoneità sanitaria rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza presso gli ambulatori del Servizio Igiene
Pubblica. Anche i familiari del titolare, se addetti alle funzioni sopra descritte, sono sottoposti all’obbligo
del libretto. Il libretto ha validità 1 anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato prima della
scadenza. I titolari o conduttori delle attività hanno l’obbligo di segnalare immediatamente all’autorità
sanitaria i casi sospetti di malattie infettive o contagiose del personale dipendente. Il libretto va
conservato in originale sul luogo di lavoro a cura del Presidente o del gestore l’attività. Il personale
addetto alla produzione, preparazione, manipolazione, confezionamento e vendita di sostanze alimentari
deve indossare tute e/o sopravveste di colore chiaro, nonché idonei copricapo che contengano la
capigliatura. Lo stesso personale deve essere pulito nella persona, particolarmente nelle mani ed
eseguire il proprio lavoro in maniera igienicamente corretta. Per gli operatori trovati con personale
non munito di libretto sanitario è prevista, oltre la sanzione amministrativa di L. 20.000 per i
dipendenti e L. 50.000 per il datore di lavoro (ex. art. 14 commi 1 e 2 L. 283/62, introiti
Azienda Usl autorità competente Sindaco), la sospensione dell’attività fino ad un massimo di
10 giorni (ex. legge 689/81). Se il titolare del posteggio non conserva presso la sede del
circolo i libretti dei dipendenti/soci è sanzionato con la somma di L. 500.000 ma non soggiace
alla sanzione accessoria della chiusura dell’attività.(ex. art. 41 DPR 327/80 sanzionato
dall’art. 17 L. 283/62, introiti Azienda USL autorità competente Sindaco)
3) verificare che sia esposta la copia della denuncia inizio attività od autorizzazione per la
somministrazioni di alimenti e bevande (ex. artt. 2 e 3 DPR 235/2001)
Sanzione prevista è di L. 600.000 autorità competente il Presidente della Giunta Regionale,
introiti Regione (ex. art. 180 Reg. d’Esecuzione del. TULPS) nei casi più gravi o di recidiva, la
sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 17-ter Tulps
4) verificare inoltre che l’autorizzazione sia regolarmente intestata al gestore dello spaccio di
somministrazione in quanto capita che la gestione venga data in appalto a soggetti esterni al circolo che
devono farsi volturare la licenza; si consiglia di confrontare i documenti fiscali emessi (scontrini o
ricevute) con la licenza. Si rammenta che in tale circostanza i gestori professionali devono essere in
possesso del REC.
Sanzione prevista di L. 2.000.000 artt. 2 o 3 del DPR 235/2001 sanzionato dall’art. 10 L.
287/91 in relazione all’art. 4 dello stesso DPR 235/2001 autorità competente Camera di
Commercio (oppure vedi le singole Leggi Regionali ex. D.Lgs. 112/98) introiti Regione- misura
interdittiva della cessazione dell’attività ex. art. 4 comma 3 DPR 235/2001 e art. 17-ter Tulps;
5) accertare la pubblicità della tariffa dei prezzi si intende l’elenco di tutte le pietanze e delle bevande
destinate alla somministrazione al tavolo o al banco bar con a fianco i singoli prezzi, inclusi Iva, tali
elenchi possono forniti sia con cartelli esposti nel locale che con singoli menù da consegnare per ogni
tavolo prima della commenda. In mancanza è prevista una sanzione amministrativa di L. 600.000
(art. 180 Reg.di Esecuzione TULPS) autorità competente il Presidente della Giunta Regionale
introiti alla stessa Regione e, nei casi più gravi o di recidiva, la chiusura dell’attività fino a tre
mesi ex. art. 17-ter Tulps;
6) verificare il rispetto dei criteri di sorvegliabilità: locali dei Circoli privati adibiti alla somministrazione di
alimenti e bevande riservata ai soci devono rispettare specifici requisiti differenziati per quelli autorizzati
prima del 27.2.1993 ed in particolare i “vecchi” circoli non possono apporre insegne , targhe o altre
indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno. La norma ha lo scopo di
evitare che i circoli possano richiamare e, quindi, sottrarre clientela ai pubblici esercizi ed anche di evitare
che chiunque, attirato dall’insegna, vi si possa introdurre per eludere possibili controlli di polizia. I Circoli
autorizzati a partire dal 28.2.1993 devono rispettare un ulteriore criterio di sorvegliabilità, che si somma
al precedente, prescrivendo che i locali destinati alla somministrazione non devono avere accesso diretto
da strade, piazze od altri luoghi pubblici. Ciò comporta che, tra l’ingresso del circolo privato ed il luogo
della somministrazione, debba esistere una struttura architettonica atta a separare i due locali. Non è
sufficiente a soddisfare questa condizione l’installazione sulla via d’ingresso di una semplice porta,
cosiddetta a bussola, in quanto non si concretizza un ambiente architettonicamente autonomo. Il
Presidente del Circolo che non rispetta le prescrizioni è sanzionato con una sanzione
amministrativa di L. 2.000.000 (ex. art. 9 e 17-bis TULPS) e qualora venga meno la
rispondenza dello stato dei locali ai criteri di sorvegliabilità, la licenza per la somministrazione
ai soci è revocata (ex. art. 4 L. 287/91- provvedimento del Sindaco), autorità competente per
sanzioni pecuniarie Prefetto, introiti Stato a mezzo del Concessionario della Riscossione
modello F23;
7) accertare che gli alimenti deperibili, con copertura o farciti di panna, creme, yogurt, bibite a base di
latte non sterilizzato, prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare devono essere
conservati a temperatura non superiore a +4°. Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi e le paste
alimentari con ripieno devono essere conservati a temperatura non superiore ai + 10°. L’inosservanza
delle prescrizioni relative alle temperature di conservazione del prodotto alimentare comportano il
deferimento all’autorità giudiziaria in quanto si tratta di alimento che viene definito “in cattivo stato di
conservazione”. L’attività di congelazione, per quanto concerne gli alimenti di propria produzione, è
considerata una normale pratica di conservazione degli stessi e va svolta in conformità alle disposizioni
igienico-sanitaria; In caso di inottemperanza informativa di reato ai sensi dell’art. 5 lettera b)
della L. 283/62 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e sequestro
probatorio della merce ex. art. 354 C.p.p.;
8) identificare tutti i presenti nel circolo, con particolare attenzione a quelli che stanno consumando
alimenti e bevande, in quanto solo gli iscritti al circolo possono utilizzare tali servizi. Alfine di garantire il
corretto accertamento occorre raccogliere le dichiarazioni spontanee amministrative ex. art. 13 L. 689/81
da parte degli avventori che stanno consumando in modo da evidenziare anche in sede di ricorso che
l’attività di somministrazione era in corso ed era rivolta a persone non soci. La violazione
amministrativa è prevista dagli artt. 4 del DPR 235/2001 e dall’art. 10 della L. 287/91 è di L.
2.000.000 autorità competente camera di Commercio (o Presidente della Regione a seconda
delle singole disposizioni regionali emanate ai sensi del D. Lgs 112/98) introiti Regione o altro
Ente individuato dalla Legge Regionale;
Nel caso la somministrazione riguardi bevande alcooliche ed il circolo non
sia in possesso dell’autorizzazione per la somministrazione contestare
anche la violazione all’art. 686 C.P. depenalizzato dall’art. 53 del D.Lgs
507/99 - sanzione amministrativa da L. 800.000 a L. 4.800.000 - autorità
competente a ricevere il rapporto Dipartimento delle Dogane introiti Stato
modello F 23, non ammesso il pagamento in misura ridotta;
9)l caso di intrattenimenti danzanti identificare i presenti e sentire a sommarie informazioni ex. art. 351
C.p.p., in quanto persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’indagine, gli intervenuti che pur
ballando o partecipando all’intrattenimento non risultano soci; in tali informazioni devono emergere con
chiarezza le modalità di accesso al circolo e l’attività che svolgevano al momento del controllo. In caso di
presenza di non soci o di invitati necessitano le autorizzazioni previste dagli artt. 68 e 80 Tulps vale a dire
l’autorizzazione del Sindaco per dare lo spettacolo, l’intrattenimento o la festa da ballo nonché l’agibilità
dei locali. Si tratta di materia sanzionata in via amministrativa e penale, necessità pertanto la
redazione di un verbale di accertamento urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose ex. art. 354,
commi 2 e 3, C.p.p. e l’espletamento di atti di P.G. quali quello di contare i presenti nel locale e
trasmettere informativa di reato ai sensi dell’art. 347 C.p.p. alla procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario per il reato di cui all’art[4] 681 C.P. mentre per la violazione
amministrativa prevista dall’art. 666 C.P. occorre segnalare al Sindaco il fatto. Lo stesso
provvederà poi a stabilire la sanzione da applicare fra il minimo di L. 500.000 e L. 3.000.000 e
definirà la misura della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività abusiva
ai sensi dell’art. 666 C.P. cosi’ come modificato dall’art. 53 del D. Lgs. 507/99;
10) verifica degli indici di pubblicità: per determinare che la gestione del circolo si è di fatto trasformata
in un esercizio pubblico abusivo occorre rilevare uno solo dei seguenti aspetti:
n per l’accesso al circolo non deve essere richiesto, di volta in volta, il pagamento di un biglietto o che
non venga rilasciata, nell’immediatezza e senza particolari formalità, la tessera associativa;
n non venga data pubblicità degli spettacoli a mezzo stampa o mediante esposizione di
locandine/manifesti, a disposizione indiscriminata del pubblico;
n il locale ove venga esercitata l’attività, non sia di dimensioni tali da fare apparire evidente la natura
imprenditoriale dell’attività ivi esercitata;
n il numero delle persone che accedono al locale non sia rilevante. Come criterio di quantificazione si
può fare riferimento al D.M. 16 Febbraio 1982 che impone l’obbligo della certificazione antincendio per
locali ove si esercitano spettacoli, che abbiano capienza superiore alle 100 persone;
Il DPCM 16/9/1999 NR. 504 CIRCOLARE NR. 165 DEL 7/9/2000 MINFINANZE) prevede che i circoli privati
e le associazioni ONLUS oltre a possedere i requisiti previsti per essere caratterizzati organismi non
lucrativi debbono:
a) fare partecipare solo i soci che abbiano acquisito la qualità di socio almeno 60 giorni prima;
b) non possono fare più di 4 manifestazioni ogni anno;
c) qualora avvengano al di fuori della sede sociale è necessaria l’autorizzazione di cui all’art. 68 Tulps;
d) i soci e gli invitati non possono superare le 500 unità.
La SIAE non può rilasciare le autorizzazioni di inizio attività e le relative agevolazioni in caso di mancanza
dei succitati requisiti.
La circolare nr. 165 ha infine precisato che gli intrattenimenti organizzati a favore dei propri soci prevede
comunque l’obbligo del rilascio a tutti i partecipanti del titolo di accesso SIAE cosi’ come disposto dall’art.
2 del DPR 30/12/1999 nr 544.
Il Presidente del circolo, ove ricorrano le condizioni previste dal DPCM, deve presentare la dichiarazione di
effettuazione di attività alla SIAE dichiarando di possedere la licenza di cui agli articoli 68 e 69 Tulps .
Pertanto gli operatori debbono richiedere alla SIAE tale documentazione prima dell’accesso al circolo in
modo che eventuali dichiarazioni mendaci possano essere subito contestate (art. 483 C.P.).
La stessa circolare prevede che il Presidente del circolo presenti alla SIAE, entro 10 giorni dalla fine
dell’anno, un apposita dichiarazione contenente l’ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci
nonché la specifica delle attività di intrattenimento svolte.
Alla luce dell’entrata in vigore del DPR 235/2001 si rammenta come debbano essere rispettate le
condizioni previste dall’art. 111 TUIR ed in particolare dal comma 4 quinquies fra le quali si segnala la
lettera C) che prescrive “una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa”.
11) verificare la presenza di eventuali giochi leciti: necessita l’autorizzazione ai sensi dell’art. 86 T.u.l.p.s.
comma 3 cosi’ come modificato all’art. 37 della legge finanziaria 2001 che è rilasciata previo rilascio del
nulla osta dell’Amministrazione Finanziaria ex. art. 38 della legge finanziaria 2001. Tale autorizzazione è
necessaria sia se i giochi sono installati nei locali destinati alla somministrazione che negli altri spazi nelle
disponibilità del circolo. Dovranno, inoltre, essere osservate le disposizioni di cui all’articolo 110 T.u.l.p.s.
sia rispetto alla tipologia di congegni e giuochi utilizzati che rispetto all’obbligo di esporre la tabella dei
giuochi non leciti. L’omessa esposizione della tabella dei giochi vietati comporta il deferimento
all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 110 T.u.l.p.s. commi 1 e 6. E’ evidente che è
vietato anche all’interno dei Circoli il Giuoco d’azzardo sanzionato penalmente dall’art. 718 C.P.. Nel caso
di giuochi leciti non autorizzati si applica la violazione amministrativa ai sensi degli artt. 86 e
17 Bis T.U.L.P.S. - 2.000.000 autorità competente Prefetto, introiti Stato modello F23;
Verificare inoltre se esiste un accesso ad internet se è stata presentata la richiesta di autorizzazione. In
caso di mancanza procedere cosi’ come previsto al paragrafo 1.10;
12) accertarsi se è stato installato apparecchio radiotelevisivo: si tratta di una attività libera non
necessità nessun atto autorizzativo; La licenza ex. art. 68 T.U.L.P.S. necessita esclusivamente se
l’apparato è posizionato all’interno del locale di somministrazione e se tale apparecchio viene installato
allo scopo di attirare la clientela in quanto trasmette programmi su reti codificate , che subordini
l’ingresso al locale al pagamento di un biglietto e che contempli lo svolgimento dell’intrattenimento in sale
appositamente allestite; Necessità invece la licenza ex. art. 69 T.U.L.P.S. quando si offre ai soci la visione
di programmi su reti codificate previo pagamento di un biglietto ma senza trasformare il locale in sala da
trattenimento. L’inottemperanza comporta la segnalazione al Sindaco per la violazione
amministrativa prevista dall’art. 666 C.P. con la conseguente determinazione della somma da
pagare da un minimo di L. 500.000 a L. 3.000.000;
13) verificare l’esistenza di apparati radio e juke-box : non necessita l’autorizzazione ai sensi dell’art. 69
T.U.L.P.S. ma è sufficiente una semplice comunicazione obbligatoria solo se tale installazione è afferente
ai locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande;
14) accertamenti tributari: conformemente alle disposizioni contenute dall’art. 36 del D.P.R. 600/73 nel
caso in cui si accertasse che l’attività di somministrazione, anche rivolta ai soci, avviene senza il rispetto
delle norme tributarie quali l’emissione dei documenti fiscali occorre predisporre apposita
segnalazione al Nucleo di Polizia Tributaria della G.d.F. Provinciale per probabile violazione
alle norme tributarie.
3 IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO DEI CIRCOLI PRIVATI AUTORIZZATI ALLA
SOMMINISTRAZIONE INTRODOTTO DAL DPR 235/2001
Il Nuovo sistema sanzionatorio introdotto dall’art. 4 del DPR 235/2001 è estremamente positivo in quanto
ottiene i seguenti risultati:
a) individua con chiarezza un sistema sanzionatorio principale ancorato alle procedure previste dall’art.
10 della della L. 287/91;
b) introduce però una sanzione amministrativa accessoria, la cessazione dell’attività, che si può applicare
con immediatezza e non solo in caso di mancanza di Dia o autorizzazione per lo svolgimento delle attività
ma anche “ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari” ; Tale sanzione è stata inserita
nell’ordinamento senza originare dubbi sulla competenza (organo comunale competente è chiaro che è il
Dirigente), e senza i pasticci introdotti dalla legge 135/2001 nell’art. 17-ter Tulps che di fatto ne hanno
impedito l’applicazione;
La procedura sanzionatori individuata dall’art. 4 del DPR 235/2001 che identifica nell’art. 10 della legge
n.287/91 la norma sanzionatrice di riferimento.
Essendo la procedura sanzionatoria per le violazioni all’art. 10 della legge n. 287/91 è di tipo
esclusivamente amministrativo e la normativa di riferimento, per una corretta applicazione della stessa, è
la legge 24 novembre 1981, n.689 e gli artt.17 - ter e quater del T.U.L.P.S, richiamati dallo stesso art.
10,. così come introdotti dal d.lgs. n.480/94 e modificati dall’art. 9 della legge 135/2001 per
l’applicazione delle misure interdittive.
La normativa che disciplina la somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei Circoli Privati
prevede una norma sanzionatrice principale identificata nell’ art.10 Legge .n.287/91 contenente le
sanzioni amministrative alle disposizioni della stessa legge e che richiama il sistema sanzionatorio dei
pubblici esercizi.
A tale norma si affianca l’art. 86, secondo comma, del Tulps che caso specifico dei Circoli Privati non
trova nell’art. 17-bis dello stesso Tulps la propria sanzione ma si riferisce all’art. 686 C.P. cosi’ come
modificato dall’art. 53 del D.Lgs. 507/99 che ha introdotto un sistema sanzionatorio autonomo su questa
fattispecie rispetto a quello tradizionale richiamato dall’art. 10 della L. 287/91
3.1 SISTEMA SANZIONATORIO PRINCIPALE CIRCOLI PRIVATI introdotto dall’art. 4 del DPR
235/2001
sanzioni amministrative principali:
art. 10 L. 287/91:
primo comma:
da L. 1.000.000 a L. 6.000.000
pagamento in misura ridotta L. 2.000.000
sanzioni amministrative accessorie :
art. 4 del DPR 235/2001
terzo comma
cessazione dell’attività di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di Dia o di autorizzazione nonché ogni
qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari;
misure interdittive:
art. 17-ter TULPS
· terzo comma:
- cessazione dell’attività condotta in difetto di autorizzazione
- sospensione dell’attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni e
comunque per un periodo non superiore a tre mesi (vedi art. 17-ter Tulps comma 3 cosi’ come modificato
dall’art. 9 della legge 135/2001)
L’ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si da comunque
luogo all’esecuzione dell’ordine di sospensione Qualora l’interessato dimostri di aver sanato le violazioni
ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative (art. 17-ter Tulps cosi’ come modificato
dall’art. 9 della legge 135/2001 la misura non si attiva o si revoca.
Autorità amministrativa competente ad adottare le sanzioni pecuniarie e a ricevere gli scritti
difensivi:
La recente circolare nr. 3522/C del 9/8/2001 del Ministero delle Attività Produttive ha determinato che
l’autorità competente è la Camera di Commercio.
Tale interpretazione che lo scrivente non condivide assolutamente non è applicabile nelle Regioni, come
l’Emilia Romagna, dove la stessa Regione ha emanato apposita legge che delega ai Comuni parte delle
funzioni sanzionatorie previste dalla legge n.287/91 e mantenendo in proprio una parte di competenze
sanzionatorie.
Autorità amministrativa competente ad adottare le misure interdittive (17 - ter):
Le misure interdittive previste dall’art.17 - ter del T.U.L.P.S. in relazione all’art.10, terzo comma, della
legge n.287/91 sono adottate dal Sindaco (dirigente) con ordinanza motivata
Autorità amministrativa competente ad adottare sanzione amministrativa accessoria ex. art. 4
comma 3 del DPR 235/2001
La sanzione amministrativa accessoria prevista dal comma 3 dell’art. 4 del DPR 235/2001 è applicata dal
Dirigente responsabile del Settore incaricato all’interno dell’Ente di rilasciare le autorizzazioni ai Circoli
Devoluzione dei proventi:
I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dalla Legge.n.287/91 sono devoluti alla Regione salvo
ulteriori decisioni che il Ministero delle Attività Produttive ha preannunciato con la sua circolare nr 3522/C
del 9/8/2001
Termini previsti dalla legge:
- contestazione: immediatamente se possibile
- notificare: entro 90 giorni dall’accertamento
- pagamento in misura ridotta: entro 60 giorni dalla contestazione/notifica della violazione
- trasmissione al sindaco del rapporto (17 - ter, primo comma): senza ritardo
- trasmissione al dirigente responsabile del rapporto per l’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria ex. art. 4 del DPR 235/2001;
- attivazione del provvedimento interdittivo: entro 5 giorni dal ricevimento del rapporto della P.M.
- presentazione degli scritti difensivi: entro 30 giorni dalla contestazione/notificazione della violazione
- pagamento dell’ordinanza ingiunzione: entro 30 giorni dalla notificazione della stessa
- opposizione all’ordinanza ingiunzione: entro 30 giorni dalla notifica della stessa
- prescrizione del credito: entro 5 anni dalla data di accertamento
Il comma 3 dell’art.10 della legge n. 287 prescrive che tutte le violazioni si applicano le disposizioni di cui
agli artt.17 - ter e 17 - quater del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; il primo di
questi articoli, che sono stati introdotti nel T.U.L.P.S dal D.Lgs. n. 480/94, prevede l’applicazione di
misure interdittive cautelari, che hanno lo scopo di far cesare un’attività abusiva o sospendere un’attività
svolta in modo non regolamentare, il secondo invece stabilisce delle vere e proprie sanzioni accessorie.
L’art.17 - ter del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, così come modificato dal D.L. 29 marzo 1995, n.97,
convertito nella L. 20 maggio 1995, n. 203 nonché dell’art 9 della legge legge 135/2001, dispone che, in
tutti i casi illeciti sanzionati in via amministrativa dall’art.17 - bis, comma primo e secondo e dall’art.221
- bis, consegue la cessazione dell’attività abusiva ovvero la sospensione dell’attività esercitata in
violazione delle prescrizioni (periodo non superiore a tre mesi), tale misura è applicabile solo dopo che
siano trascorsi trenta giorni dalla data di accertamento dell’illecito.
E’ evidente che la norma a cui fare riferimento è prioritariamente l’articolo 4 del DPR 235/2001 che
consente di intervenire con l’ordinanza di cessazione dell’attività senza dover aspettare trenta giorni.
4 CASO PRATICO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA
Fatto:
Circolo privato affiliato a Ente Nazionale riconosciuto dal Ministero dell’Interno che ha attivato un
ristorante bar destinato alla somministrare alimenti e bevande ai soci senza aver presentato la D.I.A.
prevista dall’art. art. 2 del DPR 235/2001.
Nel corso di controllo si accerta che diverse persone sono intente a consumare pasti e bevande alcoliche
nei locali del circolo privo di autorizzazione
ATTI DA REDIGERE
- Verbale di ispezione in circolo privato ex. art 13 L. 689/81 in relazione all’art. 2 del DPR 235/2001;
- Verbale di accertata violazione amministrativa ai sensi degli artt. 4 e 10 della L. 287/91 per
violazione all’art. 2 del DPR 235/2001;
- Verbale di accertata violazione amministrativa ai sensi 686 C.p. ;
- Lettera di trasmissione verbale per pagamento in misura ridotta
- Rapporto all'autorità amministrativa competente per l'applicazione delle misure interdittive ex. art.
17-ter Tulps;
- Rapporto all’autorità amministrativa competente per l’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria ex. art. 4 del DPR 235/2001;
- Nota informativa a USL-ufficio igiene
- Ordinanza cessazione dell'attività ex. art. 4 DPR 235/2001;
VERBALE DI ISPEZIONE DI CIRCOLO PRIVATO
(Artt. 13, comma 1, L. 689/81 e art. 2 comma 6 DPR 235/2001)
L'anno ____ il giorno_______ del mese di________ alle ore_______ in località_________________________________via_______________________ n.____ comune di___________________________provincia di____________ noi sottoscritti__________________
dipendenti del Comune di ............................., Agenti ed Ufficiali di Polizia Municipale, avvalendoci delle facoltà concessaci dall comma 6 dell’art. 2 del DPR 235/2001 e art. 13, comma 1, della L. 689/81 abbiamo eseguito ispezione di un circolo privato per il seguente motivo: controllo di polizia amministrativa per la verifica del rispetto delle norme e disposizioni di legge in materia di esercizio di attività in Circoli Privati.
Durante l'ispezione, eseguita alla presenza del sig.______________________________________
in qualità di Presidente del Circolo denominato “……………………………...” abbiamo rilevato quanto segue:
Ubicazione:________________________________________________________
Denominazione del circolo privato:" ..................."
Presidente del Circolo : Sig._______________________
nato a_____________________________________________il______________
residente a________________________________________________________
in via__________________________________________________n.________
Circolo affiliato all’Ente Nazionale denominato .........riconosciuto dal Ministero dell’Interno;
Libretto sanitario :
a) Presidente sig.__________________n.________valido al______________
b) dipendente sig.________________n.________valido al______________
c) dipendente sig.________________n.________valido al______________
Altre autorizzazioni rilasciate :__________________________________
Al momento dell'ispezione si accertava quanto segue:
- alle ore 23,30 si procedeva all’accesso nei locali del circolo dove si accertava che era in corso l’attività di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche in particolare si riscontrava la presenza di nr. 15 persone che sentite a spontanee dichiarazioni dichiaravano di essere soci dal circolo.
Tali persone, socie del circolo, stavano consumando alimenti e bevande alcoliche, in particolare erano intenti a consumare un piatto di tortelloni ed alcuni un piatto di bolliti modenesi accompagnati da un bianco di Castelfranco (bevanda alcolica).
I soci intenti a consumare alimenti sono stati identificati per:
1)sig._____________________________________________________________
nato a_____________________________________________il_____________
residente a________________________________________________________
in via__________________________________________________n._________
identificato con ____________________________________________n.____
rilasciata il___________________da_________________________________
2)sig.ra___________________________________________________________
nata a_______________________________________________il___________
residente a________________________________________________________
in via__________________________________________________n._________
identificata con ______________________________________n.___
rilasciata il__________________da__________________________________
3)sig._ra__________________________________________________________
nata a_____________________________________________il_____________
residente a________________________________________________________
in via__________________________________________________n._________
identificata con ______________________________________n.___
rilasciata il__________________da__________________________________
Si dà atto che il sig._____________________________________________
, cameriere, stava somministrando alle persona suindicate tortelloni e bolliti su una tavola imbandita con bicchiere, piatto e posate.
Al Presidente sig.___________________________, sono state pertanto contestate le seguenti violazioni:
- al comma 1 dell’art 2 del Dpr 235/2001 sanzionato dall’art 10 della Legge 25 agosto 1991, n.287 per avere aperto un attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci senza aver presentato la D.I.A. ex. art. 2 del DPR 235/2001 in quanto circolo affiliato e Ente Nazionale riconosciuto dal MinInterno;
- all’art. 86 Tulps, secondo comma, sanzionato dall’art 686 C.P. cosi’ come depenalizzato dall’art. 53 del D. Lgs. 507/99 per avere somministrato bevande alcoliche a soci del circolo in violazione all’obbligo previsto dall’art. 86 Tulps di dotarsi di apposita autorizzazione dal 5/7/2001 rilasciata ai sensi dell’art. 2 del DPR 235/2001;
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dall'intervenuto e dai verbalizzanti.
L'intervenuto I verbalizzanti
__________________ _____________________________
VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
COMUNE DI ________________
CORPO POLIZIA MUNICIPALE Verb.n._______________
Via _______________ n.____ Reg.Verb.n._____________
______________
VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
al comma 1 dell’art 2 del Dpr 235/2001 sanzionato dall’art 10 della Legge 25 agosto 1991, n.287
L'anno________il giorno________del mese_________alle ore __________
in localita'______________________via____________________ n._______
Comune di______________________Provincia di________________________
presso il circolo privato denominato "................"
noi sottoscritti___________________________abbiamo accertato che il
TRASGRESSORE
Cognome e nome _____________nato a ________________in data_________
Residente a_________________Indirizzo______________________________
identificato con________ n._______rilasciata il______ da___________
in qualita' di Presidente
OBBLIGATO IN SOLIDO
Cognome e nome, in qualità di Legale Rappresentante del Circolo Privato, _____________nato a
________________in data_________
Residente a_________________Indirizzo______________________________
identificato con_______ n.__________rilasciata il_____ da__________
in qualita' di Presidente Legale Rappresentante del Circolo Privato ha violato -il comma1 dell’art 2 del
Dpr 235/2001 sanzionato dall’art 10 della Legge 25 agosto 1991, n.287 per il seguente motivo:
era in corso l’attività di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche in particolare si riscontrava la
presenza di nr. 15 persone che sentite a spontanee dichiarazioni dichiaravano di essere soci del circolo.
Tali persone, socie del circolo, stavano consumando alimenti e bevande alcoliche, in particolare erano
intenti a consumare un piatto di tortelloni ed alcuni un piatto di bolliti modenesi accompagnati da un
bianco di Castelfranco (bevanda alcolica).
Il presente verbale viene trasmesso, senza ritardo, al Dirigente Responsabile dell’Attività
Economiche di __________, come disposto dall'art.17-ter, commi 1 e 2, del TULPS, e dal comma 3 l’art.
4 del DPR 235/2001 per l'adozione del provvedimento di cessazione dell'attività di
somministrazione di alimenti previsto dal citato art. 4 del DPR 235/2001 che assorbe la misura
interdittiva prevista dal 17-ter Tulps in quanto prevale per la sua specialità.
La violazione è stata contestata immediatamente a _________________
in qualità di Presidente presente al momento dell'accertamento.
DICHIARAZIONI
Il trasgressore dichiara:__________________________________________
MODALITA' DI ESTINZIONE
Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione,
e' ammesso il pagamento in misura ridotta di £._____________,di cui
£.2.000.000 per sanzione amministrativa e £._//_______ per spese di
notifica e di procedimento,
Pagamento da effettuare a favore
dello STATO se passa l’interpretazione di cui alla circolare nr. 3522/C del 9/8/2001 del MinIndustria
sull’autorità competente C.C.I.A.A. (Circolare talmente chiara che definisce l’autorità competente a
ricevere il rapporto ma non a chi vanno le somme!!!!!!!!)
Essendo il pagamento allo Stato allegare modello F23 compilato
Per le Regione che hanno già leggi specifiche a favore :
del Comune presso l'Ufficio Cassa della P.M.(o della Regione se non ha delegato) di ______ sito in
via__________________________n.___ o a mezzo vaglia postale ordinario a favore del medesimo
ufficio, citando gli estremi del presente verbale.
Entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione,
il trasgressore puo' presentare scritti difensivi a:
Autorità Competente a cui presentare ricorso
CAMERA DI COMMERCIO ai sensi della Circolare del Minindustria nr. 15097 del 21/8/2001;
Per le Regioni come l’Emilia Romagna che hanno già leggi che regolano la materia, secondo chi scrive, è
invece:
al SINDACO (o al Presidente della Regione a seconda delle singole scelte regionali)
Qualora entro il predetto termine non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il
pagamento in misura ridotta il presente verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o
notificazioni, verra' inviato all'autorita' amministrativa competente per le determinazioni di
competenza.
Fatto, letto e sottoscritto
Il Trasgressore Gli Accertatori
_________________ ____________
VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA all’art. 86, comma 2, Tulps
sanzionato dall’art. 686 C.P. cosi’ come depenalizzato dall’art. 53 del D. Lgs. 507/99
L'anno________il giorno________del mese_________alle ore __________
in localita'______________________via____________________ n._______
Comune di______________________Provincia di________________________
presso circolo privato denominato "..............."
noi sottoscritti___________________________abbiamo accertato che il
TRASGRESSORE
Cognome e nome _____________nato a ________________in data_________
Residente a_________________Indirizzo______________________________
identificato con________ n._______rilasciata il______ da___________
in qualita' di Presidente
OBBLIGATO IN SOLIDO
Cognome e nome, in qualità di legale rappresentante del Circolo Privato, _____________nato a
________________in data_________
Residente a_________________Indirizzo______________________________
identificato con_______ n.__________rilasciata il_____ da__________
in qualita' di Presidente e legale rappresentante del Circolo privato ha violato l’art. 86, comma 2, Tulps
sanzionato dall’art. 686 C.P. cosi’ come depenalizzato dall’art. 53 del D. Lgs. 507/99 per il seguente
motivo:
all’interno del Circolo privato denominato ...............era in corso l’attività di somministrazione di alimenti
e bevande alcoliche in particolare si riscontrava la presenza di nr. 15 persone che sentite a spontanee
dichiarazioni dichiaravano di essere soci dal circolo.
Tali persone, socie del circolo, stavano consumando alimenti e bevande alcoliche, in particolare erano
intenti a consumare un piatto di tortelloni ed alcuni un piatto di bolliti modenesi accompagnati da un
bianco di Castelfranco (bevanda alcolica).
Il presente verbale viene trasmesso, senza ritardo, al Dirigente della Direzione compartimentale
delle dogane e delle imposte indirette di __________, come disposto dal Decreto 23/1/2001 del
Ministero delle Finanze G.U. nr. 48 del 27/2/2001
La violazione è stata contestata immediatamente a _________________
in qualità di Presidente presente al momento dell'accertamento.
DICHIARAZIONI
Il trasgressore dichiara:__________________________________________
MODALITA' DI ESTINZIONE
Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione,
Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta
Sanzione amministrativa da L. 800.000 a L. 4.800.000
Importo determinato dal Dirigente della Direzione compartimentale delle dogane e delle Imposte indirette
competente per territorio
Introiti allo Stato: allegare compilato modello F23
Entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione,
il trasgressore puo' presentare scritti difensivi al Dirigente della Direzione compartimentale delle
dogane e delle imposte indirette competente per territorio
Il Presente verbale viene immediatamente inviato alla Direzione compartimentale delle dogane e delle
imposte indirette territorialmente competente per la determinazione della somma da pagare
Fatto, letto e sottoscritto
Il Trasgressore Gli Accertatori
_________________ ____________
LETTERA DI TRASMISSIONE VERBALI ALL'UFFICIO DEL CONCESSIONARIO DELLA
RISCOSSIONE
COMUNE DI _______________
CORPO POLIZIA MUNICIPALE Data ________________
Via______________ n._____
__________
Prot. n._________________
Al Concessionario della Riscossione della Provincia di
OGGETTO: trasmissione copia nr due verbali contrassegnati dai numeri
.n._______reg.verb.n.________
.n._______reg.verb.n.________
redatto a carico di:
Trasgressore sig.______________________________________________________
nato a ________________________________il_________________
residente a______________________via_________________n.___
Obbligato in solido
sig.______________________________________________________
in qualità di legale rappresentante del Circolo____________________
nato a ________________________________il_________________
residente a______________________via_________________n.___
Si trasmette, per la riscossione del pagamento in misura ridotta,
copia dei verbali in oggetto, notificati agli interessati in data__
Dovendo questo ufficio notiziare l'autorità amministrativa
competente, ai sensi dell'art.17 della l. 24 novembre 1981, n.689,
pregasi riscontrare eventuale pagamento ovvero, decorsi sessanta
giorni dalla data di notificazione del verbale, di comunicarne
l'omissione.
Allegati:
copia verb.n._____reg.verb.n._____
copia verb.n._____reg.verb.n._____[5]
RAPPORTO ALL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA COMPETENTE PER L'APPLICAZIONE
DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA PREVISTA DALL’ART. 4 DEL DPR 235/2001
CHE ASSORBE LA MISURA INTERDITTIVA PREVISTA DALL’ART. 17-TER TULPS
COMUNE DI_________________________
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Via________________________n._____
_________
Data____________
Prot. n.__________________________
Al Dirigente del Settore Attività Economiche
di
__________________
OGGETTO: rapporto ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del DPR 235/2001 ed ai sensi dell'art.17-ter,
commi primo e secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Per quanto di competenza e per l’adozione dei provvedimenti previsti dal comma 3 dell’art. 4 del
DPR 235/2001 si trasmettono i seguenti verbali di violazione amministrativa:
reg.verb.n.________________e verb.n._________ reg.verb.n._________
redatti a carico del sig.________________________________________
nato a _____________________________________il_____________________
residente a__________________________via______________________n.___
per violazione
- al comma 1 dell’art 2 del Dpr 235/2001 sanzionato dall’art 10 della Legge 25 agosto 1991, n.287 per
avere aperto un attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci senza aver
presentato la D.I.A. ex. art. 2 del DPR 235/2001 in quanto circolo affiliato e Ente Nazionale riconosciuto
dal MinInterno;
- all’art. 86 Tulps, secondo comma, sanzionato dall’art 686 C.P. cosi’ come depenalizzato dall’art. 53 del
D. Lgs. 507/99 per avere somministrato bevande alcoliche a soci del circolo in violazione all’obbligo
previsto dall’art. 86 Tulps di dotarsi di apposita autorizzazione dal 5/7/2001 rilasciata ai sensi dell’art. 2
del DPR 235/2001;
poichè esercitava l'attività di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche senza aver presentato la
D.I.A. prescritta dall’art. 2 del DPR 235/2001.
Alfine di verificare il quadro accertato si allega alla presente copia del verbale di ispezione di circolo
privato.
Di quanto sopra si dà atto alla S.V. e si rimane in attesa delle disposizioni che verranno adottate per
la definizione del provvedimento sanzionatorio previsto dall’art. 4 del DPR 235/2001.
Allegati:
- verb.n.______reg.verb.n._______
- verbale di ispezione di esercizio pubblico
V.to L'addetto
Il Comandante _________________________
LETTERA AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLE DOGANE E DELLE
IMPOSTE DIRETTE
COMUNE DI__________________
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Alla Direzione Compartimentale delle Dogane
e delle imposte indirette
SEDE
OGGETTO: invio ai sensi dell’art. 1 del Decreto Ministeriale MinFinanze del 23/1/2001 pubblicato sulla
G.U. nr. 48 del 27/2/2001.-
L'anno_______ il giorno_______________del mese di_____________
alle ore____ noi sottoscritti_____________________________________
in merito a quanto indicato in oggetto, riferiamo quanto segue:
in data ____________ abbiamo accertato che nel Circolo Privato, denominato .................. sito in
località ____________________________
via__________________n._______ il Presidente ha attivato una attività di somministrazione di
bevande alcoliche senza essere in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 86, comma 2, Tulps.
Per tale motivo si è provveduto a sanzionare il Presidente del Circolo ai sensi dell’art. 686 C.P.
cosi’ come modificato dall’art. 53 del D. Lgs. 507/99 il quale prevede che il Vostro Ufficio debba disporre
l’entità della sanzione amministrativa all’interno della fascia prevista da L. 800.000 a 4.800.000 cosi’
come previsto dal primo comma dell’art. 686 C.P..
Di quanto sopra si dà atto per doverosa conoscenza e per quanto vorrete disporre ai sensi dell’articolo 16
della L. 689/81.
Si resta in attesa di copia della Vostra determinazione per la notifica al trasgressore ed al concessionario
della riscossione.
Allegati:
1)copia di verbale di accertata violazione amministrativa
Gli accertatori
______________________
______________________
ORDINANZA CESSAZIONE DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
ALCOLICHE DI CIRCOLO PRIVATO
COMUNE DI __________________
Prot. n.______
del __________
IL DIRIGENTE
Visto il rapporto prot. n.________ presentato in data___
dalla Polizia Municipale di _____________nel quale si riferisce che
in data_________ alle ore____________in località___________________
via_________________________n. __________ presso IL CIRCOLO PRIVATO denominato
________________ è stata effettuata un'ispezione
accertando le seguenti violazioni :
1) al comma 1 dell’art 2 del Dpr 235/2001 sanzionato dall’art 10 della Legge 25 agosto 1991, n.287
2) all’art. 86, comma 2, Tulps sanzionato dall’art. 686 C.P. cosi’ come depenalizzato dall’art. 53 del D.
Lgs. 507/99
Visto i verbali di accertata violazione n.___ reg.verb.n.____ e n. _____ reg. verb
nr._______del_________ redatti a carico del
sig.___________________________________________________________nato a
_____________________________________ il____________________e residente a
________________________ in via _____________n.______in qualità di Presidente e di legale
rappresentante del Circolo Privato denominato _________________;;
in quanto esercitava l'attività di ristorazione e bar con la somministrazione di alimenti e bevande
alcoliche ai propri soci senza aver presentato la prescritta D.I.A. ai sensi dell’art. 2 del DPR 235/2001;
Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione:
- della misura interdittiva prevista dall'art.17-ter, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, RD 18 giugno 1931, n.773, così come stabilito dall'art.10, comma 3, della l.25 agosto
1991, n.287, modificata dal D.Lgs 480/94 ed ulteriormente modificata dall’art. 9 della legge 135/2001;
- della sanzione amministrativa accessoria della cessazione dell’attività prevista dall’art. 4 comma 3 del
DPR 235/2001che in caso di apertura di una attività di somministrazione di alimenti e bevande in un
circolo privato senza avere presentato D.I.A. ai sensi del citato art. 2 del DPR 235/2001 è previsto infatti
che l’organo comunale competente ordina “la cessazione delle attività svolte in assenza di denuncia inizio
attività”;
- della sanzione amministrativa accessoria prevista dall’ultimo comma dell’art. 686 C.P. introdotto
dall’art. 53 del D. Lgs. 507/99 che stabilisce che è sempre dipsosta la cessazione dell’attività illecitamente
esercitata di commercio abusivo di liquori;
Constatata la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento;
Visto l’art 86, comma 2, del RD 18 giugno 1931 nr. 773;
Visto l'art.17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, RD 18 giugno 1931, n.773 cosi’ come
modificato dalla legge 135/2001;
Visto l’art. 10 del Tulps
Visto l’articolo 10 della Legge 287/91;
Visto il D.Lgs 13 luglio 1994, n.480;
Visto l’articolo 53 del D. Lgs. 507/99;
Visti gli articoli 2 e 4 del DPR 4 Aprile 2001 nr. 235;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267;
Visto il provvedimento del Sindaco con il quale si è assegnata la responsabilità del Settore Attività
Economiche al Dott.
O R D I N A
al sig. ______________________ quale Presidente del Circolo Privato in premessa meglio
generalizzato, la cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti esercitata nei
locali del circolo privato denominato _______________ sito in questo Comune in via
___________n.______
Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi
dell'art.650 del codice penale e i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio
saranno adottati con le modalità previste dall'art.5 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.
Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei
termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei
termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n.1199.
La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.
Dalla residenza municipale, li'________
COMUNE DI _____________
RELAZIONE DI NOTIFICA
(art.138 cpc)
L'anno______________ il giorno__________ del mese__________________
alle ore_______ in località____________via__________________n._____
il sottoscritto messo notificatore del Comune di __________________
da' atto di aver notificato copia del presente atto al sig.________
___________________________________________________________________
consegnandola a mani di ___________________________________________
nella sua qualita' di _____________________________________________
Il ricevente Il messo notificatore
__________________ ________________________
[1] Situazione creatasi a seguito dell’abrogazione dell’art. 209 del TULPS da parte dell’art. 6 della legge
25/1/1982 nr. 17 in base al quale le associazioni erano obbligate a comunicare a richiesta dell’autorità di
P.S. l’atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti interni l’elenco nominativo di coloro che ricoprivano
cariche sociali e dei soci tutti ed ogni altra notizia afferente all’organizzazione.
[2] I’art. 6 del DPR 311/2001 ha disposto l’abrogazione dell’art. 103 del Tulps e dei correlati articoli del
Regolamento di esecuzione
[3] IlDPR 311/2001 prevede infatti una modifica all’art. 11 del TULPS che prevede che le autorizzazioni
del Titolo III del Tulps abbiano durata permanente
[5] E’ chiaro che per il verbale di violazione all’art. 86 Tulps la sanzione dovrà prima essere determinata dal Dipartimento delle Dogane prima di essere inviata al Concessionario