1 la riforma del diritto societario roberto genco (direttore ufficio legale - coopfond s.p.a.) gli...
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La riforma del diritto societario
Roberto Genco (Direttore Ufficio legale - Coopfond S.p.a.)
Gli strumenti finanziari
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Sommario:
1. I diversi tipi societari cooperativi 2. I vincoli di indivisibilità patrimoniale
post-riforma 3. Il finanziamento nelle s.r.l. 4. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a. 5. Le particolarità nel regime
finanziario delle coop
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1. I diversi tipi societari cooperativi
Società cooperativa e discipline di riferimento:
Cooperativa a mutualità prevalente Cooperativa non a mutualità
prevalente Cooperativa - S.p.a. Cooperativa - S.r.l.
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1. I diversi tipi societari cooperativi
Coop a mutualità prevalente: requisiti mutualistici statutari
dividendi max (interesse BPF+2,5%) remunerazione max strumenti finanziari ai
soci cooperatori (interesse BPF+2,5%+2%) divieto distribuzione riserve tra i soci
cooperatori devoluzione intero patrimonio in caso di
scioglimento./.
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1. I diversi tipi societari cooperativi
./. Rispetto all’ art. 26 legge Basevi:
remunerazione degli SF soci cooperatori
i limiti non operano per i portatori di strumenti finanziari
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1. I diversi tipi societari cooperativi
Coop a mutualità non prevalente: facoltà di utilizzare la legge 904 limitatamente
alla riserva legale (30% utili): art. 6, comma 1, d.l. 63/2002
sono riserve indivisibili solo quelle espressamente qualificate come tali dallo statuto (2545 ter)
è confermato l’obbligo di devoluzione del patrimonio indivisibile
possibile modifica dei vincoli statutari ma le riserve accumulate come indivisibili
non possono essere affrancate (obbligo di devoluzione permanente)
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1. I diversi tipi societari cooperativi
Coop - S.r.l. / Coop - S.p.a.
srl <20 soci oppure <€ 1 mln attivo patrimoniale (scelta statutaria)
spa tutte le altre
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1. I diversi tipi societari cooperativi
S.p.a. / S.r.l. Le differenze nelle forme di finanziamento:
S.P.A.: possibile accesso al mercato dei capitali
S.R.L.: conferimenti = tutti gli elementi dell’attivo (anche polizza assicurativa/fideiussione; anche prestazione d’opera o di servizi, con polizza assicurativa/fideiussione) titoli non azionari (circolazione) divieto di sollecitazione all’investimento possibile emissione solo titoli di debito ad investitori
professionali vigilati divieto di operazioni su quote proprie
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2. I vincoli di indivisibilità patrimoniale post-riforma
a) Coop prevalenti: possono avere riserve divisibili solo destinate ai soci finanziatori (2514)
b) Coop non prevalenti: sono indivisibili solo le riserve espressamente qualificate come tali dallo statuto (2545 ter)
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2. I vincoli di indivisibilità patrimoniale post-riforma
La devoluzione del patrimonio (indivisibile)
Scioglimento Trasformazione in società non
coop (possibile solo per coop non prevalenti) Perdita dei requisiti statutari
(esclusa la perdita della prevalenza e le modificazioni statutarie connesse: art. 111 decies disp. att.)
Decadenza per motivi fiscali Inottemperanza obbligo contributo 3% (art. 17 l.
388/2000)
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3. Il finanziamento nelle s.r.l.
Le coop-s.r.l. 2526. (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di
titoli di debito). La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.
Articolo 111-octies. Sono investitori istituzionali destinati alle società cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative.
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3. Il finanziamento nelle s.r.l.S.r.l. no strumenti finanziari presso il pubblico
conferimenti = tutti gli elementi dell’attivo (anche mera garanzia; anche prestazione d’opera o di servizi, con garanzia)
titoli non azionari (circolazione) solo strumenti di debito da collocare presso investitori
professionali “vigilati” (art. 2483) gli investitori professionali possono trasferire i titoli presso il
pubblico ma rispondono della solvibilità dell’emittente (art. 2483)
i prestiti da soci sono postergati ed il rimborso deve essere restituito in caso di fallimento della società (art. 2467)
= finanziamenti in qualsiasi forma effettuati= che sono stati concessi in un momento in cui risulta un eccessivo
squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto = oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe
stato ragionevole un conferimento
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3. Il finanziamento nelle s.r.l.
Le coop – s.r.l. Sono sottoposte agli stessi limiti di
emissione Possono collocare i titoli di debito/senza
poteri amministrativi (anche) presso: società costituite ai sensi della legge 25
febbraio 1985, n. 49 (C.F.I.) fondi mutualistici fondi pensione costituiti da società cooperative
Sono soggette al regime dei prestiti da soci
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3. Il finanziamento nelle s.r.l.
coop – s.r.l.: regime SF legge 59/1992 “titoli di debito nonché strumenti privi di
diritti di amministrazione” = no soci sovventori / apc (?) = strumenti di debito = strumenti “ibridi di capitale” (non imputati a
capitale sociale ma a patrimonio netto se non rimborsabili)
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4. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.
coop-s.p.a. (art. 2526)
emissione strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni
ass straordinaria deposito registro imprese diritto di opzione difficoltà operative per cartolarizzazione ristorno
statuto: diritti di amministrazione o patrimoniali dei possessori degli strumenti finanziari ed eventuali condizioni di trasferimento
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4. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.
coop-s.p.a. (art. 2526)
diritti agli utili e rimborso del capitale: non si estendono alle riserve indivisibili
max un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale
recesso SF con diritto di voto: artt. 2437 ss
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4. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.
SF partecipativi e non partecipativi
A) titoli partecipativi: rischio d’impresa (remunerazione, titolarità di una frazione del patrimonio,
partecipazione alle perdite) diritti amministrativi (voto in assemblea, elezione di rappresentanti negli organi)
B) titoli non partecipativi: diritto di rimborso (predeterminazione della scadenza) diritto alla remunerazione diritti di “controllo societario” solo se espressamente attribuiti (legge o statuto)
N.B.: sono definizioni puramente orientative- la qualificazione non è definita dalla legge- dipende dai diritti statutari
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4. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.
Apporti finanziari non imputati a capitale (art. 2346 ult co)
da soci o da terzi anche opere o servizi rappresentati da SF con diritti di partecipazione o(?) patrimoniali, escluso
il voto in assemblea possibile rappresentanza nel c.d.a./c.d.s./c.s.
(controllo)
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4. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.
Azioni privilegiate, anche su perdite(art. 2348, comma 2)
deroga alla proporzionalità dei diritti patrimoniali
costituiscono categorie speciali possono riprodurre gli stessi privilegi dei soci
sovventori e a.p.c.: postergazione in caso di abbattimento del capitale
sociale per perdite rimborso anticipato in caso di scioglimento della
società maggiorazione del dividendo, anche con dividendo
minimo garantito creazione di riserve divisibili: possono
esprimere il privilegio della remunerazione
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4. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.
Azioni e SF per i lavoratori (art. 2349)A) creazione di azioni (aumento di capitale)
con imputazione di utili forma, trasferimento e diritti particolari
B) assegnazione di SF diversi dalle azioni diritti patrimoniali o(?) amministrativi,
escluso il voto in assemblea
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4. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.
Azioni correlate (art. 2350 co 2) determinazione del rendimento in relazione ad uno
specifico settore di attività imprenditoriale la remunerazione può avvenire solo in presenza di
utili della società (non del settore specifico) il rischio di perdita del capitale può essere
attutito da privilegi sulle perdite dell’impresa emittente, ma non può essere integralmente eliminato
esigenza di specifica rendicontazione del settore (criteri statutari)
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4. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.
Azioni senza diritto di voto (art. 2351)
max metà del capitale senza diritto di voto con voto limitato a particolari argomenti con voto subordinato a particolari condizioni
N.B.: possibile adeguamento ai limiti di voto nelle cooperative
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4. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.
Art. 2376 - Assemblee speciali. Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.
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4. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.
Patrimoni destinati a specifico affare (art. 2447-bis ss.)
alternativa alla creazione di nuove società a controllo dell’impresa madre
autonomia patrimoniale dello specifico settore aziendale (cespiti e proventi)
più forte delimitazione dello specifico rischio d’impresa (utili e perdite) rispetto alle azioni correlate
max 10% del patrimonio netto dell’impresa madre criteri di rendicontazione separata (pubblicità
legale, bilancio, ecc.)./.
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4. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.
Patrimoni destinati a specifico affare (art. 2447-bis ss.)
./. costituzione con deliberazione del c.d.a./c.d.g. a
maggioranza dei componenti definizione affare, beni aziendali, PEF regole di rendicontazione eventuali apporti di terzi anche con emissione di SF pubblicità legale (iscrizione registro imprese) opposizione creditori entro 2 mesi documentazione contabile separata (rendiconto
allegato al bilancio)
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4. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.
Obbligazioni (art. 2410 ss.) emissione di competenza degli amministratori
(di default) limiti di emissione elevati al doppio del
patrimonio netto, escluse le riserve indisponibili (riserva legale, ris. da rivalutazione e simili) (art. 2412) limite superabile se le obbligazioni sono sottoscritte
da investitori professionali “vigilati” (art. 107 t.u.l.b.): possono trasferirle a soggetti diversi solo garantendo la solvibilità della società emittente
tutele di categoria dei sottoscrittori (organizzazione interna alla struttura sociale)
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4. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.
Obbligazioni (art. 2410 ss.): particolari figure
a) obbligazioni (in tutto o in parte) postergate alla soddisfazione di altri creditori sociali: rimborso in linea capitale corresponsione degli interessi
b) obbligazioni correlate all’andamento economico della società emittente: remunerazione (importo e tempi) correlata ai risultati
economici d’impresa (partecipazione al rischio)./.
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4. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.
Obbligazioni (art. 2410 ss.): particolari figure
c) obbligazioni a rendimento variabile remunerazione (importo e tempi di
corresponsione) correlata a parametri oggettivi (ad es. indici finanziari, indici settoriali)
d) SF, comunque denominati, con rimborso (tempi ed entità) correlato all’andamento economico della società si applica comunque il regime delle obbligazioni,
indipendentemente dalla denominazione adottata (art. 2411, comma 3)
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4. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.
Finanziamento destinato ad uno specifico affare
(art. 2447 decies)
“finanziamento” individualizzato (non è uno SF) specifico contratto (individuazione e descrizione
dell’affare finanziato nel contratto) rimborso del finanziamento esclusivamente con i
proventi dell’affare e relativi frutti (salvo garanzie da contratto): partecipazione al rischio d’impresa
controllo sull’esecuzione dell’affare
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4. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.
Finanziamento destinato ad uno specifico affare (art. 2447 decies)
contratto: descrizione dell’affare, modalità di realizzazione, PEF, beni strumentali, garanzie del finanziatore, tempo di realizzazione
pubblicità legale (registro delle imprese) “contabilità separata” (sistemi di incasso
e contabilizzazione dell’affare) bilancio e nota integrativa: vincoli e
modalità di impiego dei proventi dell’affare
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4. Gli strumenti finanziari nelle s.p.a.Finanziamento destinato ad uno specifico affare (art.
2447 decies) autonomia patrimoniale:
proventi dell’operazione = patrimonio separato i creditori sociali non vantano diritti sui proventi
dell’affare i creditori non possono esercitare azioni
esecutive sui beni strumentali per la durata del finanziamento
fallimento della società: estingue i vincoli il finanziatore trattiene i proventi già riscossi e si
può insinuare nel passivo per il credito residuo i creditori possono esercitare le azioni esecutive
sui beni strumentali
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5. Le particolarità nel regime finanziario delle coop
Limiti imperativi degli SF nelle società cooperative:
A) diritti amministrativi voto in assemblea (art. 2526, comma 2):
massimo un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti voto pro quota e non per teste
rappresentanza negli organi sociali: max un terzo dei componenti c.d.a./c.d.s./c.d.g./c.s.) possibile riserva statutaria per i possessori di SF
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5. Le particolarità nel regime finanziario delle coop
Limiti imperativi degli SF nelle società cooperative:
B) diritti patrimoniali diritti patrimoniali:
limiti di remunerazione solo per SF detenuti da soci cooperatori (artt. 2514) i privilegi patrimoniali non si estendono alle riserve indivisibili riserve indivisibili solo se espressamente qualificate
modalità distribuzione utili: limiti di remunerazione solo per SF detenuti da soci cooperatori (artt. 2514)
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5. Le particolarità nel regime finanziario delle coop
capitale, SF e riserve divisibili con ratio indebitamento/PN >4 (warning test)
divieto dividendi (salvo SF) divieto assegnazione riserve divisibili (salvo SF) (art. 2545
quinquies) assegnazione di riserve divisibili mediante:
aumento gratuito del capitale (quote o azioni) emissione di SF (art. 2545 quinquies)
attribuzione di ristorni mediante aumento gratuito del capitale (quote o azioni) emissione di SF (art. 2545 sexies)
rimborso della quota di riserve divisibili (recesso) mediante emissione di SF (con quale remunerazione???) obbligatoria con ratio indebitamento/PN >4 (art. 2545
quinquies)
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5. Le particolarità nel regime finanziario delle coop
il regime del recesso SPA: estensione cause legali + possibili ulteriori cause
statutarie (solo soc non quotate)+recesso parziale (art. 2437)
SRL: estensione cause legali + possibili ulteriori cause statutarie (solo soc non quotate) (art. 2473)
COOP: determinazione statutaria delle cause di recesso (non è limitata ai soci cooperatori: 2526 rinvio 2437) divieto di recesso parziale per soci cooperatori rimborso della quota di riserve divisibili (limitazioni al
recesso vs. necessaria effettività del mercato)
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5. Le particolarità nel regime finanziario delle coop
il regime del sovrapprezzo bilanciamento tra valore nominale del conferimento e
valore della società determinazione del sovrapprezzo sempre facoltativa
(2528 co 2, 2524 co 3) l’apertura alla presenza di riserve divisibili rende
normale l’utilizzo del sovrapprezzo rapporto con la porta aperta
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5. Le particolarità nel regime finanziario delle coop
il ristorno effetti sulla evoluzione della composizione del
capitale sociale (art. 6, co 2, dl63/2002) possibilità (e neutralità fiscale) della scelta tra
ristorno-costo e ristorno-utile possibili forme di attribuzione:
capitale ordinario strumenti finanziari ( recesso e termini di rimborso)
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5. Le particolarità nel regime finanziario delle coop
mutualità vs. lucratività prevenire i conflitti di interesse trasparenza nel rapporto con il mercato
finanziario pianificazione dello sviluppo aziendale regolazione del rapporto mutualistico e del
ristorno predeterminazione dei diritti patrimoniali (soci
cooperatori e finanziatori)
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5. Le particolarità nel regime finanziario delle coop
aspetti statutari denominazione coop (s.p.a./s.r.l.)
scelta generica (soc. coop.) specificazione regime applicabile
partecipazioni al capitale sociale (azioni)
non sono liberamente trasferibili non attribuiscono diritti
amministrativi/patrimoniali proporzionali
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5. Le particolarità nel regime finanziario delle coop
aspetti statutari unificazione figure soci finanziatori
(anche sovv e APC)
disciplina emissioni con ass. straordinaria (rinvio a disciplina delle singole emissioni)
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5. Le particolarità nel regime finanziario delle coop
aspetti statutari regolazione diritti di voto soci finanziatori
1 voto per azione, ma limite complessivo 1/3 riduzione proporzionale (votazione separata) designazione rappresentanti negli organi
limiti di distribuzione utili prevalente destinazione mutualistica: riserve
indivisibili, ristorni, contributo Fondi mut equilibrio ristorno/dividendo (privilegio
finanziatori)
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5. Le particolarità nel regime finanziario delle coop
aspetti statutari
garanzie per finanziatori effettività del privilegio su distribuzione utili privilegio su perdite/rimborso capitale rappresentanza garantita negli organi
sociali (amministrazione e controllo)
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5. Le particolarità nel regime finanziario delle coop
aspetti statutarimodalità di attribuzione ristorno
(pseudo neutralità fiscale) ristorno-costo:
riduce accantonamenti a patrimonio simula l’esistenza di un debito della coop verso
i soci
ristorno-utile: è più trasparente evidenzai l’utile effettivo
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5. Le particolarità nel regime finanziario delle coop
aspetti statutarimodalità di attribuzione ristorno
(pseudo neutralità fiscale) occorre distinguere le gestioni d’impresa
(soci/non soci) determinazione del saldo gestione
mutualistica NO doppia contabilità comunque sistema di rilevazione contabile