01/06.02 - viano e associati · 2017-03-23 · 1. legge di stabilitÀ – legge n. 232 del...

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Dott. Paolo Viano Dott.ssa Romina Bellelli Dott. Alessandro Beltrami Dott.ssa Carlotta Corradini Dott. Corrado Battini Dott.ssa Teresa Lorenzano Sede Reggio Emilia: 42124 Reggio Emilia - Via Cadoppi, 10 Tel. e Fax 0522 921074 - 921082 - 277056 - P. Iva e Cod. Fisc. 01987360359 Sede Boretto: 42022 Boretto (RE) - Viale Montanari, 6 - Tel. e Fax 0522 964729 - 965521 www.vianoeassociati.it - e-mail: [email protected] - PEC: [email protected] Circolare prot. n. 01/06.02.2017 1. LEGGE DI STABILITÀ legge n. 232 del11/12/2016 ....................................................... 2 Regime di cassa per le imprese minori .......................................................................................... 2 Imposta sul reddito d’Impresa (IRI) ............................................................................................... 3 Iperammortamenti 250% e prorga Superammortamenti 140%............................................... 4 Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice ............................. 5 Estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale ............................... 5 Rivalutazione dei beni di impresa................................................................................................ 6 Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni dei privati .... 6 ACE (Aiuto alla crescita economica) ............................................................................................. 7 Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica 65% .......................... 7 Detrazione IRPEF per ristrutturazione 50% ............................................................................. 8 Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi antisismici 50-70-75-80-85% ................................... 8 Bonus Mobili 50%......................................................................................................................... 8 Nuova Sabatini ............................................................................................................................... 9 Card cultura giovani ..................................................................................................................... 9 Credito di imposta per Ricerca e Sviluppo .................................................................................... 9 Nota di credito IVA per procedure concorsuali.......................................................................... 9 2. DICHIARAZIONE DI INTENTO: nuova versione in vigore dal 1° marzo 2017 ............. 10 3. CERTIFICAZIONE UNICA 2017 ..................................................................................... 11 4. Limiti CONTABILITÀ SEMPLIFICATA ........................................................................ 12 5. Limiti LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI ................................................................. 12 6. Limiti CONTABILITÀ DI MAGAZZINO ........................................................................ 13

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Page 1: 01/06.02 - Viano e Associati · 2017-03-23 · 1. LEGGE DI STABILITÀ – legge n. 232 del 11/12/2016 Regime di cassa per le imprese minori A decorrere dal 2017 viene modificata la

Dott. Paolo Viano

Dott.ssa Romina Bellelli

Dott. Alessandro Beltrami

Dott.ssa Carlotta Corradini

Dott. Corrado Battini

Dott.ssa Teresa Lorenzano

Sede Reggio Emilia: 42124 Reggio Emilia - Via Cadoppi, 10

Tel. e Fax 0522 921074 - 921082 - 277056 - P. Iva e Cod. Fisc. 01987360359

Sede Boretto: 42022 Boretto (RE) - Viale Montanari, 6 - Tel. e Fax 0522 964729 - 965521

www.vianoeassociati.it - e-mail: [email protected] - PEC: [email protected]

Circolare prot. n. 01/06.02.2017

1. LEGGE DI STABILITÀ – legge n. 232 del11/12/2016 ....................................................... 2

Regime di cassa per le imprese minori .......................................................................................... 2

Imposta sul reddito d’Impresa (IRI) ............................................................................................... 3

Iperammortamenti 250% e prorga Superammortamenti 140% ............................................... 4

Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice ............................. 5

Estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale ............................... 5

Rivalutazione dei beni di impresa................................................................................................ 6

Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni dei privati .... 6

ACE (Aiuto alla crescita economica) ............................................................................................. 7

Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica 65% .......................... 7

Detrazione IRPEF per ristrutturazione 50% ............................................................................. 8

Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi antisismici 50-70-75-80-85% ................................... 8

Bonus Mobili 50% ......................................................................................................................... 8

Nuova Sabatini ............................................................................................................................... 9

Card cultura giovani ..................................................................................................................... 9

Credito di imposta per Ricerca e Sviluppo .................................................................................... 9

Nota di credito IVA per procedure concorsuali.......................................................................... 9

2. DICHIARAZIONE DI INTENTO: nuova versione in vigore dal 1° marzo 2017 ............. 10

3. CERTIFICAZIONE UNICA 2017 ..................................................................................... 11

4. Limiti CONTABILITÀ SEMPLIFICATA ........................................................................ 12

5. Limiti LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI ................................................................. 12

6. Limiti CONTABILITÀ DI MAGAZZINO ........................................................................ 13

Page 2: 01/06.02 - Viano e Associati · 2017-03-23 · 1. LEGGE DI STABILITÀ – legge n. 232 del 11/12/2016 Regime di cassa per le imprese minori A decorrere dal 2017 viene modificata la

Circ. Prot. N° 1 – 2017 2

7. Limiti CREDITI IN COMPENSAZIONE E RIMBORSI ................................................ 13

8. Limiti RIMBORSI E COMPENSAZIONI IVA ................................................................ 14

9. DICHIARAZIONI IVA 2017 .............................................................................................. 15

10. Limiti STUDI DI SETTORE ............................................................................................... 16

11. Limiti BILANCIO SEMPLIFICATO, ABBREVIATO, CONSOLIDATO.................... 16

12. Limiti COLLEGIO SINDACALE e REVISIONE LEGALE .......................................... 18

13. BILANCIO e bozza VERBALI CDA ................................................................................. 18

14. Prossime SCADENZE .......................................................................................................... 19

*****

*****

1. LEGGE DI STABILITÀ – legge n. 232 del 11/12/2016

Regime di cassa per le imprese minori

A decorrere dal 2017 viene modificata la disciplina fiscale e contabile delle imprese minori che

utilizzano il regime di contabilità semplificata.

Viene cambiato il criterio generale che tali soggetti devono applicare per la determinazione del

reddito, il quale passa dal principio di competenza a quello di cassa. In forza di tale ultimo criterio,

rileva il momento di incasso o pagamento.

Dal 2017, infatti, il reddito delle imprese minori è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei

ricavi tipici, dei dividendi e degli interessi attivi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese

sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa.

L’unica deroga al principio di cassa vi è per gli ammortamenti, canoni leasing, plusvalenze e spese

per prestazioni di lavoro per cui si continuerà ad applicare il principio di competenza.

Non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali in quanto, in applicazione del principio di

cassa, le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento della spesa.

Si invitano tutti i clienti a leggere attentamente questa comunicazione e a contattare il nostro

Studio per i chiarimenti necessari e gli adempimenti previsti che ci vorrete delegare. E’

operativamente impossibile per lo Studio rivolgere ulteriori inviti scritti o telefonici per attivare

i clienti a quanto di loro competenza o per sollecitare l’adempimento di prossime scadenze, per

cui si rimarca nuovamente la necessità di porre la massima attenzione alla presente.

Page 3: 01/06.02 - Viano e Associati · 2017-03-23 · 1. LEGGE DI STABILITÀ – legge n. 232 del 11/12/2016 Regime di cassa per le imprese minori A decorrere dal 2017 viene modificata la

Circ. Prot. N° 1 – 2017 3

Un’unica eccezione è prevista per il primo anno di adozione, in cui il reddito d’impresa determinato

per cassa è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito

dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza.

Le nuove regole di determinazione del reddito ai fini IRPEF trovano applicazione anche ai fini IRAP.

Non sarà più possibile determinare la base imponibile IRAP applicando l’opzione ex art. 5 D.lgs

466/97, ma la determinazione dovrà avvenire esclusivamente secondo il metodo fiscale ex art. 5-bis

D.lgs 466/97.

Sono modificati i registri contabili che le imprese minori devono tenere a decorrere dal 2017.

Vengono istituiti dei nuovi registri cronologici riservati alla separata annotazione, da effettuare con

riferimento alla data di incasso o di pagamento, dei ricavi percepiti e delle spese sostenute. In tali

registri devono essere annotati i componenti positivi e negativi di reddito, diversi da incassi e spese,

rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa (es. ammortamento).

È possibile sostituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese mediante la tenuta dei soli registri

IVA, a condizione che vengano rispettate alcune condizioni necessarie a garantire l’osservanza del

principio di cassa nella determinazione del reddito. È, infatti, necessario annotare sui registri IVA

l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l’indicazione delle fatture cui le

operazioni si riferiscono, nell’ipotesi in cui alle registrazioni effettuate ai fini IVA non corrisponda

l’incasso del corrispettivo o il pagamento della spesa nello stesso anno; i ricavi e le spese saranno poi

separatamente annotati nei registri IVA relativi al periodo d’imposta in cui avviene l’incasso o il

pagamento, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.

In via ulteriore è possibile esercitare un’apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per

tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti. In tal caso, per finalità

di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di

incasso o pagamento. L’opzione è esercitata mediante comportamento concludente, ossia,

nell’immediato, continuando ad effettuare le registrazioni secondo la disciplina IVA senza istituire i

nuovi registri; l’opzione sarà confermata espressamente solo nel 2018 dandone segnalazione nella

dichiarazione IVA o nella dichiarazione dei Redditi relative al 2017.

Imposta sul reddito d’Impresa (IRI)

A partire dall’1.1.2017 viene introdotta l’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI), disciplinata dal nuovo

art. 55-bis del TUIR.

Possono optare per l’applicazione dell’IRI:

- gli imprenditori individuali e le società di persone che adottano la contabilità ordinaria, anche

a seguito dell’opzione.

- le società di capitali che hanno adottato l’opzione per la trasparenza fiscale.

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Circ. Prot. N° 1 – 2017 4

Il regime IRI è subordinato all’esercizio di un’opzione quinquennale nella dichiarazione dei redditi,

con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione. Le opzioni relative al 2017 devono,

pertanto, essere comunicate mediante il modello Redditi 2018.

La base imponibile IRI è determinata secondo le ordinarie disposizioni in materia di redditi di

impresa, applicando l’aliquota IRES in vigore (pari al 24% a partire dal 2017).

L’opzione IRI comporta la separazione tra:

- il reddito d’impresa reinvestito nella società, assoggettato ad IRI;

- gli utili prelevati dall’impresa, imponibili IRPEF in capo al percipiente come reddito

d’impresa e deducibili per l’impresa.

Le somme prelevate dalle riserve di utili realizzati prima dell’ingresso nel regime IRI non concorrono

alla formazione del reddito imponibile in capo al percettore e non possono essere portate in deduzione

dalla base imponibile IRI. Le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate

prioritariamente con tali utili (già tassati per trasparenza).

Le perdite fiscali maturate in vigenza del regime IRI sono computate in diminuzione del reddito dei

periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova capienza in essi.

All’uscita dal regime, le perdite IRI non ancora utilizzate costituiscono perdite realizzate in

contabilità ordinaria e possono esclusivamente andare a compensare redditi d’impresa. L’eccedenza

non può andare a compensazione di altri tipi di reddito, ma può invece essere riportata agli esercizi

successivi, ma non oltre il quinto.

Iperammortamenti 250% e proroga Superammortamenti 140%

Viene prorogata al 2017 la possibilità di beneficiare dei c.d. “super-ammortamenti” (vedi nostra Circ.

Prot. 1/2016)

Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti

arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31.12.2017,

il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle

quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

L’agevolazione è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30.6.2018, a condizione che

entro il 31.12.2017:

il relativo ordine risulti accettato dal venditore;

sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

A differenza della precedente versione dell’agevolazione, sono esclusi dai super-ammortamenti i

veicoli e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata, vale a dire:

i veicoli aziendali non esclusivamente strumentali;

i veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti;

i veicoli dei professionisti;

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Circ. Prot. N° 1 – 2017 5

i veicoli di agenti e rappresentanti di commercio.

Pertanto, nella nuova versione dell’agevolazione, possono beneficiare della maggiorazione del 40%

i veicoli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico (es. taxi).

È prevista l’introduzione dell’iper-ammortamento 250% per gli investimenti in beni strumentali

nuovi inclusi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati a partire dall’1.1.2017 ed entro il 31.12.2017

(o entro il 30.6.2018 alle condizioni sopra esposte per i super-ammortamenti). Si tratta dei beni

funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0 (si veda

ns circolare n° 7/2016).

È inoltre prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumen-

tali inclusi nell’Allegato B alla L. 232/2016 se acquistati per il funzionamento di un bene per cui si

beneficia dell’iper-ammortamento. Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi

a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.

Ai fini della fruizione dell’iper-ammortamento e della correlata maggiorazione per i beni immateriali,

l’impresa è tenuta a produrre:

- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;

- ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro, una

perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi

albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

Tale documentazione deve attestare che il bene possiede caratteristiche tali da includerlo nell’elenco

di cui suddetto allegato A e/o B e che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della

produzione o della rete di fornitura.

Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Le agevolazioni per l’assegnazione e la cessione di beni immobili o beni mobili registrati ai soci e

per la trasformazione in società semplice, in precedenza previste sino al 30.09.2016 (vedi nostra Circ.

Prot. 1/2016), sono state estese alle operazioni effettuate tra l’1.10.2016 e il 30.09.2017.

Per le operazioni effettuate in tale periodo l’imposta sostitutiva dell'Ires, dell'Irpef e dell'Irap che

grava sulle plusvalenze è pari all’8%, oppure al 10,5% nel caso di società di comodo, mentre per

l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta è possibile versare un imposta sostitutiva con

aliquota pari al 13%.

Il versamento dell’imposta sostitutiva avviene tramite F24, di cui il 60% entro il 30.11.2017 e il

rimanente 40% entro il 16.6.2018.

Estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale

Sono state riaperte le agevolazioni per l’estromissione del regime d’impresa degli immobili

strumentali posseduti dall’imprenditore individuale (vedi nostra Circ. Prot. 1/2016). Le plusvalenze,

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Circ. Prot. N° 1 – 2017 6

determinate in base alla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente

riconosciuto, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dell’8%, che dovrà essere assolta:

- per il 60% entro il 30.11.2017;

- per il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

L’estromissione deve avvenire entro il 31.5.2017 e per effetto dell’estromissione l’immobile si

considera posseduto dalla persona fisica in qualità di “privato” non imprenditore dall’1.1.2017.

Rivalutazione dei beni d’impresa

Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa. L’operazione deve

essere effettuata nel bilancio al 31.12.2016.

Possono essere rivalutati:

- i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta

l’attività dell’impresa;

- le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni

finanziarie.

I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2015.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva

pari al 16%, per i beni ammortizzabili e 12%, per i beni non ammortizzabili, da versare in un’unica

soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo

d’imposta 2016.

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:

in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è

eseguita (2019);

ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall’inizio del quarto

esercizio successivo (dall’1.1.2020).

Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni dei

privati

Viene riaperta anche la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, detenuti al di

fuori dal regime di impresa.

Sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti

privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni

non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2017, al di fuori del regime d’impresa,

affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano

ceduti a titolo oneroso.

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Circ. Prot. N° 1 – 2017 7

Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle

azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per le

partecipazioni non quotate o i terreni (agricoli ed edificabili).

A tal fine, occorrerà che, entro il 30.6.2017 un professionista abilitato (ad esempio, dottore

commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione

o del terreno e che il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare,

ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota unica dell’8%, sia in caso di rivalutazione di

partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).

ACE (Aiuto alla crescita economica)

È stata modificata la disciplina dell’Aiuto alla crescita economica (ACE), attraverso:

- la riduzione del coefficiente di remunerazione del capitale proprio, che passa dal 4,75%

(misura prevista per il 2016) al 2,3% per il 2017 e al 2,7% per il 2018 e i periodi d’imposta

successivi;

- la riduzione della base di calcolo dell’agevolazione in ragione degli incrementi dello stock di

titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto all’analoga consistenza registrata

al 31.12.2010;

- l’equiparazione a partire già dal 2016 delle modalità di calcolo dell’agevolazione per gli

imprenditori individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria a quelle previste

per le società di capitali (basate sugli incrementi del patrimonio netto, e non sullo stock del

patrimonio netto medesimo rilevato al termine dell’esercizio).

Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica 65%

La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici,

(vedi nostra Circ. Prot. 8/2013), viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2017.

La detrazione, nella misura del 65% e fino al 31.12.2017, si applica anche a nuove tipologie di

interventi di riqualificazione energetica come:

- l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al DLgs. 311/2006,

fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro;

- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di

generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della

detrazione di 30.000,00 euro.

La detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

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Circ. Prot. N° 1 – 2017 8

Detrazione IRPEF per ristrutturazione 50%

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2017 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli

interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite

massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare (vedi nostra Circ. Prot. 8/2013).

Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi antisismici 50-70-75-80-85%

La detrazione è prorogata fino al 2021 per interventi autorizzati dall’1.1.2017.

Viene stabilito che nel caso in cui gli interventi antisismici:

- riguardino procedure autorizzatorie iniziate dall’1.1.2017;

- riguardino edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona

sismica 3, di cui all’OPCM 20.3.2003 n. 3274;

- si riferiscano a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive,

la detrazione IRPEF/IRES:

- spetta nella misura del 50%, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021;

- spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità

immobiliare per ciascun anno;

- è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in

quelli successivi.

Dall’1.1.2017, rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e verifica

sismica degli immobili.

L’aliquota della detrazione aumenta:

- al 70%, nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell’immobile si

riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

- all’80%, nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell’immobile a due classi di

rischio inferiori.

Nel caso in cui gli interventi antisismici siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali,

l’aliquota della detrazione aumenta:

- al 75%, se dalla realizzazione degli stessi il rischio sismico dell’immobile si riduce sino a

determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

- all’85%, se dalla realizzazione degli stessi si determini il passaggio dell’immobile a due classi

di rischio inferiori.

Bonus Mobili 50%

I contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio

possono fruire di un’ulteriore riduzione d’imposta per l’acquisto di mobili e di grandi

elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per

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Circ. Prot. N° 1 – 2017 9

le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di

ristrutturazione. La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari

importo, spetta sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 ed è calcolata su un

ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Nuova Sabatini

Viene prorogata la c.d “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, fino al 31.12.2018 con

l’introduzione anche di un contributo potenziato in caso di investimento con carattere innovativo.

L’agevolazione prevede la concessione di un contributo, pari all’interesse calcolato, in via

convenzionale, al tasso del 2,75% su un finanziamento della durata di cinque anni contratto con una

banca o un intermediario finanziario aderente alla convenzione con la Cassa depositi e prestiti.

Oggetto del finanziamento deve essere l’acquisto o il leasing finanziario, di macchinari, impianti,

beni strumentali di impresa e attrezzature, nuovi di fabbrica e ad uso produttivo, nonché di hardware

software e tecnologie digitali.

Al fine di incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite

l’innovazione di processo e/o di prodotto, le micro, piccole e medie imprese possono accedere ai

finanziamenti e ai contributi con una maggiorazione pari al 30% del contributo in conto interessi di

cui prima per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità

la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing,

banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D,

Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Card cultura giovani

La carta elettronica dell’importo nominale massimo di Euro 500,00 (c.d. “bonus cultura”), viene

estesa anche ai giovani che compiono 18 anni nell’anno 2017, residenti nel territorio nazionale.

Credito di imposta per Ricerca e Sviluppo

Nella legge di Bilancio sono confermate le modifiche alla disciplina del credito d’imposta per ricerca

e sviluppo (vedi nostra Circ. Prot. 7/2016 e 4/2015) intervenendo su diversi aspetti.

- l'agevolazione viene prorogata fino al periodo d'imposta in corso 31/12/2020,

- percentuali di agevolazione: il credito potrà essere conteggiato sulla base del 50% di tutte le spese

sostenute e rilevanti per il credito di imposta, senza più prevedere l’aliquota ridotta del 25% in

relazione ad alcune tipologie di esse,

- spese ammesse: si prevede inoltre un ampliamento con riferimento alla tipologia di personale

impiegato, i cui costi sono ammissibili al beneficio: infatti, sarà sufficiente che tale personale sia

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Circ. Prot. N° 1 – 2017 10

impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo ammesse, senza che sia più richiesto che sia

altamente qualificato,

- tetto massimo: il limite annuo del credito sarà elevato in modo significativo: da 5 milioni a 20

milioni di euro.

Le modifiche avranno efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2016 (2017 per i soggetti solari).

Nota di credito IVA per procedure concorsuali

Viene abrogata la modifica all’articolo 26 del Dpr 633/72, introdotta con la legge di stabilità 2016,

abolendo la possibilità di emettere la nota di credito per mancato pagamento del corrispettivo

all’avvio di una procedura concorsuale (vedi nostra Circ. Prot. 1/2016).

Si torna così alla disciplina previgente in cui, per i casi di mancato pagamento da parte del debitore

assoggettato a una procedura concorsuale, il creditore potrà emettere una nota di credito Iva solo nel

momento in cui tali procedure si siano concluse infruttuosamente e non più come era previsto dalla

riforma del 2016, dall’inizio delle procedure stesse.

Tale termine è individuato dall’Agenzia delle Entrate (circolari 77/E/2000 e 31/E/2014):

- nel fallimento, con l’esito del piano di ripartizione finale;

- nel concordato preventivo, con il decreto di omologazione e il rispetto a cura del debitore degli

obblighi assunti;

- per la liquidazione coatta amministrativa, con l’approvazione del piano di riparto;

- per l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis, dal momento successivo alla

certezza della falcidia del credito.

2. DICHIARAZIONE DI INTENTO: nuova versione in vigore dal 1° marzo 2017

Con il provvedimento del 2 dicembre 2016, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il nuovo modello

della dichiarazione d’intento.

Nella nuova versione del modello è stata eliminata una delle tre modalità di acquisto con

dichiarazione d’intento, ossia quella riferita alla presentazione della dichiarazione a valere per un

determinato periodo di tempo (ad esempio dall’1/1/2017 al 31/12/2017).

Restano, pertanto, solo due modalità di acquisto tra le quali l’esportatore abituale potrà scegliere:

- presentazione della dichiarazione per singola operazione, indicando l’importo della stessa nel

campo “una sola operazione per un importo fino a euro”;

- presentazione della dichiarazione d’intento riferita ad una o più operazioni, fino a concorrenza

di un determinato ammontare, da indicare nel campo “operazioni fino a concorrenza di euro”.

Tale nuova versione del modello della dichiarazione d’intento andrà a sostituire il modello precedente

e dovrà essere utilizzato obbligatoriamente per le dichiarazioni d’intento riferite a operazioni di

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Circ. Prot. N° 1 – 2017 11

acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Nel caso in cui con il vecchio modello si sia optato

per un periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, per le operazioni poste in essere dal 1°

marzo 2017 bisognerà predisporre un’altra dichiarazione d’intento, seguendo le recenti istruzioni

dell’Agenzia delle Entrate.

I requisiti da verificare in capo all’esportatore abituale e, in generale tutta la disciplina della

dichiarazione d’intento, disposta dall’art. 8, 1° comma, lett. c) del DPR 633/1972, non ha subito

alcuna variazione.

*****

3. CERTIFICAZIONE UNICA 2017

Il 15/12/2016 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza di certificazione Unica 2017 (C.U.) con

cui i sostituti di imposta dovranno certificare i redditi di lavoro dipendente, assimilati e i redditi di

lavoro autonomo corrisposti nell’esercizio 2016.

La bozza di C.U. pubblicata è composta da due modelli con diverso contenuto informativo:

- uno “sintetico” da consegnare ai dipendenti e ai lavoratori autonomi, entro il 31/03/2017 (e

non più entro il 28/02);

- uno “ordinario” da trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate entro il 07/03/2017.

È prevista una sanzione pari ad euro 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata con un

massimo di euro 50.000,00.

Lo studio si rende disponibile alla predisposizione e all’invio delle certificazioni riguardanti i

lavoratori autonomi, alle seguenti condizioni economiche:

- Euro 50,00 per i clienti con contabilità presso le sedi aziendali, che incaricano lo Studio al

solo invio telematico delle certificazioni. In tal caso i clienti dovranno inviarci entro e non

oltre il 01/03/2017 il file telematico;

- Euro 100,00 per i clienti con contabilità presso le sedi aziendali, che incaricano lo Studio

alla predisposizione e all’invio telematico delle certificazioni fino ad un massimo di 40

fatture di professionisti. In tal caso i clienti dovranno inviarci entro e non oltre il 16/02/2017

le copie delle certificazioni, delle fatture e dei modelli F24 di pagamento delle ritenute;

- Euro 200,00 per i clienti con contabilità presso le sedi aziendali, che incaricano lo Studio

alla predisposizione e all’invio telematico delle certificazioni per oltre 40 fatture di

professionisti. In tal caso i clienti dovranno inviarci entro e non oltre il 16/02/2017 le copie

delle certificazioni, delle fatture e dei modelli F24 di pagamento delle ritenute;

- Alle società con contabilità presso lo Studio, essendo i dati già in nostro possesso, verrà

addebitato il solo invio del file telematico pari ad Euro 50,00.

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Circ. Prot. N° 1 – 2017 12

*****

4. Limiti CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

I soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata per l'esercizio 2017 sono le persone

fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone con ricavi di competenza dell'anno

precedente (esercizio 2016), non superiori a:

- 400.000 euro nel caso di attività di prestazione di servizi,

- 700.000 euro negli altri casi ovvero cessione di beni.

Per quanto riguarda le attività miste (di servizi ed altre attività):

in caso di contabilità unica per tutte le attività esercitate si considerano prevalenti le

attività diverse dai servizi, quindi il limite dei ricavi è sempre Euro 700.000,

in caso di contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività, si deve

fare riferimento alla sola attività prevalente (cioè quella che ha conseguito il maggiore

ammontare di ricavi) e verificare il superamento del limite con riferimento solo a questa.

Esempio:

Ricavi per cessione di beni Euro 600.000

Ricavi per prestazione di servizi Euro 500.000

Contabilità semplificata perché l’attività principale (cessione di beni) è inferiore al limite

di Euro 700.000 anche se il totale è di 1.100.000 e se i servizi sono > 400.000.

I ricavi a cui fare riferimento sono quelli maturati per competenza, e ragguagliati ad anno nel primo

esercizio di attività, derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto dell'attività propria

d'impresa, con esclusione delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive.

*****

5. Limiti LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

I soggetti ammessi ad effettuare le liquidazioni Iva trimestrali nel 2017 sono coloro che nell'esercizio

solare precedente (2016) hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:

Euro 400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli artisti e

professionisti;

Euro 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività;

Euro 700.000 relativamente a tutte le attività esercitate, per i contribuenti che svolgono

contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività con unica contabilità e senza

annotazione separata dei corrispettivi.

Qualora invece, vengano esercitate più attività con unica contabilità ma separata annotazione dei

ricavi per poter effettuare le liquidazioni Iva trimestrali non si devono superare Euro 400.000 per le

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Circ. Prot. N° 1 – 2017 13

prestazioni di servizi ed Euro 700.000 per tutte le attività complessivamente considerate (comprese

quelle di servizi).

Esempio:

Ricavi per cessione di beni Euro 450.000

Ricavi per prestazione di servizi Euro 350.000

TOTALE RICAVI Euro 800.000

Liquidazioni mensili perché il totale dei ricavi supera complessivamente Euro 700.000.

Nell'anno di inizio attività il volume d'affari a cui riferirsi deve essere ragguagliato ad anno.

*****

6. Limiti CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

Obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino sono i soggetti che per due esercizi consecutivi

abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

- ricavi Euro 5.164.568,99;

- rimanenze finali Euro 1.032.913,80.

L'obbligo decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni. L'obbligo di

gestire la contabilità di magazzino cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in

cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali,

risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

Esempi:

- nel caso di impresa che supera i valori suindicati negli anni 2015 e 2016, l'obbligo decorre

dall'esercizio 2018, indipendentemente dai valori di ricavi e rimanenze realizzati nel 2017.

- nel caso di impresa già obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino, l'obbligo cessa nel 2017

se negli anni 2016 e 2015 non sono stati superati i sopraccitati limiti.

I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare devono ragguagliare ad anno l'ammontare

dei ricavi.

*****

7. Limiti CREDITI IN COMPENSAZIONE E RIMBORSI

Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi utilizzabili in compensazione o rimborsabili

tramite concessionario (vedi nosta Circ. Prot. n. 02/2014), è pari a Euro 700.000 per ciascun anno

solare indipendentemente dal periodo in cui il credito si è formato.

Questo limite è determinato dalla somma:

- delle compensazioni cosiddette "orizzontali" (ovvero tra imposte diverse),

- delle somme chieste a rimborso direttamente ai concessionari della riscossione

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Circ. Prot. N° 1 – 2017 14

Quindi se un contribuente ha richiesto a rimborso al concessionario Euro 200.000,00, nello stesso

periodo non potrà compensare più di Euro 500.000,00.

A tal fine, non vanno considerati:

- i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali;

- i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva richieste a rimborso (in

quanto questi ultimi sono chiesti direttamente all'Agenzia delle Entrate e non al

Concessionario);

- i crediti compensati con i debiti della stessa imposta (c.d. compensazione “verticale”),

anche se tale compensazione risulta esposta nel modello F24 (esempio: Iva a debito

compensata con Iva a credito dell’anno antecedente).

Qualora l'importo dei crediti tributari spettanti sia superiore al limite, l'eccedenza può essere richiesta

a rimborso senza limite alcuno, all'Agenzia delle Entrate, oppure può essere riportata all'anno

successivo.

8. Limiti RIMBORSI E COMPENSAZIONI IVA

Relativamente ai rimborsi IVA, il DL 193/2016 ha alzato ad Euro 30.000,00 il limite per l’accesso ai

rimborso del credito IVA annuale e trimestrale, senza apposizione del visto di conformità o rilascio

della sottoscrizione dell’organo di revisione contabile.

Il limite deve intendersi riferito all’intera somma delle richieste effettuate nel periodo d’imposta (anno

solare) e NON al singolo rimborso.

Per l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale permane la soglia di 15.000 euro al di sopra

della quale è necessario il visto o il rilascio della sottoscrizione dell’organo di revisione contabile (il

credito trimestrale è liberamente fruibile).

Compensazione credito IVA per

importi fino a € 5.000

possibile utilizzo in compensazione con altri tributi già a partire dal 1°

gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione annuale IVA o dal 1

giorno del mese successivo al trimestre di riferimento per la dichiarazione

TR;

Compensazione credito

superiori a € 5.000

la compensazione nel modello F24 del credito IVA per l’importo superiore a

5.000,00 euro, sia annuali che trimestrali, può essere effettuata dal giorno 16

del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o

dell’istanza trimestrale (modello TR).

Compensazione crediti

superiori a € 15.000 da DR IVA

annuale

In aggiunta a quanto sopra è richiesta apposizione di visto di conformità o

rilascio della sottoscrizione dell’organo di revisione contabile

Il visto di conformità richiesto per la compensazione e per i rimborsi presuppone che il professionista

effettui una serie di controlli preventivi all’invio delle dichiarazioni ai fini di verificare:

- la correttezza formale delle operazioni effettuate dai contribuenti;

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Circ. Prot. N° 1 – 2017 15

- la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie.

A fronte della responsabilità che il professionista dovrà assumere per il visto, l’Agenzia delle Entrate

richiede obbligatoriamente la stipula di un’assicurazione ad hoc (quindi aggiuntiva rispetto alla

normale assicurazione professionale di categoria e con massimali specifici richiesti dalla legge) per

il rilascio dell’autorizzazione del visto di conformità.

Lo Studio, in quanto soggetto autorizzato essendosi in tal senso attivato e possedendo i requisiti

richiesti dalla norma, si rende disponibile, previa verifica della sussistenza del credito come previsto

dalla legge, ad apporre il visto di conformità, alle seguenti condizioni economiche (per i soggetti privi

di Collegio Sindacale):

- importo del credito a compensazione fino a euro 100.000,00 onorario pari all’1% (con un

minimo di euro 500,00),

- importo del credito a compensazione da euro 100.000,01 a euro 250.000,00 onorario

aggiuntivo al precedente, pari all’0,75% del credito eccedente euro 100.000,00,

- importo del credito a compensazione da euro 250.000,01 a euro 516.456,90 ulteriore onorario

aggiuntivo ai due precedenti, pari all’0,50% del credito eccedente euro 250.000,00.

Infine si rammenta che l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1 del 15/01/2010 ha confermato:

- che i contribuenti che intendono effettuare la compensazione del credito IVA superiore ad

euro 5.000 hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a

disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline, intermediari abilitati);

conseguentemente l’utilizzo di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste

Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, è consentito

esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori ad euro

5.000,00;

- che la compensazione tra imposte della stessa natura ovvero IVA con IVA (cosiddetta

compensazione verticale), anche se esposta nel modello F24 non soggiace a tali disposizioni,

pertanto potrà continuare ad essere effettuata liberamente.

9. DICHIARAZIONI IVA 2017

Nell’Allegato 1 si riepilogano i documenti necessari per la predisposizione della dichiarazione iva

2017 che dovranno essere trasmessi allo Studio tassativamente entro e non oltre il 13/02/2017 al fine

di garantire l’invio entro i termini di legge (28/02/2017).

*****

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Circ. Prot. N° 1 – 2017 16

10. Limiti STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore, i soggetti che per il periodo di imposta di

riferimento hanno conseguito ricavi o compensi di competenza, per un importo superiore a Euro

5.164.568,99. Nel calcolo non vanno considerati i proventi relativi alla cessione di azioni, quote di

partecipazione in società, obbligazioni e altri titoli. I contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di

competenza per un importo compreso tra Euro 5.164.568,99 ed Euro 7.500.000,00 anche se esclusi

dal calcolo sono, comunque, tenuti alla compilazione degli studi di settore ai fini statistici.

Sono inoltre, previste condizioni di inapplicabilità non correlate ai ricavi, bensì a caratteristiche

soggettive dei contribuenti (esempio: periodo di non normale svolgimento dell'attività, periodo

d'imposta < 12 mesi, inizio cessazione dell'attività nel periodo d'imposta, etc.) che verranno valutate

caso per caso dallo Studio.

*****

11. Limiti BILANCIO SEMPLIFICATO, ABBREVIATO, CONSOLIDATO

Come relazionato nella nostra Circ. Prot. 6/2015 il D.lgs 139/2015 ha introdotto una nuova tipologia

di impresa, le c.d. micro-imprese.

Si tratta delle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, NON

superano due dei seguenti limiti:

1. totale attivo dello Stato Patrimoniale Euro 175.000,00

2. totale ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 350.000,00

3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità

Le micro-imprese potranno redigere il bilancio in forma semplificata, utilizzando lo schema di

bilancio in forma abbreviata ma con ulteriori semplificazioni. Non saranno infatti tenute alla

redazione:

del Rendiconto finanziario;

della Nota integrativa, a condizione che in calce allo Stato patrimoniale risultino le

informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 c.c., numeri 9) e 16);

della Relazione sulla gestione, se in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni

riguardanti, le azioni proprie e le azioni di società controllanti.

Inoltre, a tali imprese non sono applicabili le disposizioni relative agli strumenti derivati.

Potranno redigere invece il bilancio in forma abbreviata, anziché in forma ordinaria, le società che

nel primo esercizio di attività o, successivamente, per due esercizi consecutivi, NON superano due

dei seguenti limiti:

1. totale attivo dello Stato Patrimoniale Euro 4.400.000,00

2. totale ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 8.800.000,00

3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità

Tali società non saranno tenute alla redazione:

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Circ. Prot. N° 1 – 2017 17

del Rendiconto finanziario;

della Relazione sulla gestione.

Inoltre, non avranno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato i gruppi societari che NON superano

per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

1. totale attivo dello Stato Patrimoniale Euro 17.500.000,00

2. totale ricavi delle vendite e delle prestazioni Euro 35.000.000,00

3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio 250 unità

Si riepilogano nella tabella seguente i principali cambiamenti introdotti dal Dlgs. 139/2015 in

relazione al bilancio 2016 e seguenti (vedi nostra Circ. Prot. n.6/2015):

Bilancio

ordinario

Bilancio

abbreviato

Micro

imprese

Eliminazione della possibilità di capitalizzazione di spese di

ricerca e costi di pubblicità

Obbligo redazione rendiconto finanziario

Eliminazione area straordinaria dal Conto Economico

Introduzione principio di rilevanza

Introduzione principio di prevalenza della sostanza

dell’operazione

Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia di non

copertura) al loro fair value

Obbligo di valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al

costo ammortizzato

Modifiche alla disciplina dell’ammortamento dell’avviamento

Correzione del criterio di valutazione delle poste in valuta

Iscrizione delle azioni proprie e diretta riduzione del patrimonio

netto

Modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico

Eliminazione dei conti d’ordine

Modifiche Nota integrativa

x

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12. Limiti COLLEGIO SINDACALE e REVISIONE LEGALE

I limiti e i criteri per la redazione del bilancio abbreviato (vedi § precedente) valgono anche per la

nomina del collegio sindacale da parte delle SRL (indipendentemente dall’ammontare del capitale

sociale), che pertanto saranno tenute a tale organo solo in caso di superamento di tali limiti per due

esercizi consecutivi.

Per le SpA obbligate alla redazione del bilancio consolidato vige l’obbligo di affidare la revisione

legale dei conti a un revisore o a una società di revisione legale iscritta nell’apposito albo, mentre per

le SpA non tenute alla redazione del bilancio consolidato la revisione legale dei conti, previa espressa

previsione nello Statuto, può essere affidata al collegio sindacale (in tal caso il collegio sindacale è

costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro).

*****

13. BILANCIO e bozza VERBALI CDA

Si rammenta ai Clienti l’obbligo della tempestiva trascrizione e sottoscrizione dei verbali di

predisposizione del bilancio sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo

Amministrativo (vedi Allegato 2 e Allegato 3).

Di seguito proponiamo uno schema riassuntivo con la sequenza civilistica di formazione del bilancio

d’esercizio:

1) verso la fine di febbraio:

verbale cdia per inizio bilancio (art. 2388 c.c.). Il cdia dovrà essere preventivamente

convocato con preavviso e modalità a norma di statuto.

2) entro 31 marzo:

verbale cdia per eventuale differimento del bilancio con specificate le ragioni che

giustificano il differimento

3) entro 31 marzo (30 maggio se bilancio differito) o, se non vi è il collegio sindacale, 14 aprile (13

giugno se bilancio differito):

verbale cdia per ultimazione bilancio, stesura nota integrativa, stesura eventuale della relazione

degli amministratori ed eventuale consegna a sindaci (art. 2429 c.c.) di bilancio, nota integrativa ed

eventuale relazione degli amministratori e convocazione assemblea soci per approvazione bilancio

(art. 2366 c.c.). Il cdia dovrà essere preventivamente convocato con preavviso e modalità a norma

di statuto

4) entro 15 aprile (14 giugno se bilancio differito):

racc.ta ai soci con cui si informa che il bilancio è depositato presso la sede legale con n.i., eventuale

relazione degli amministratori ed eventuale relazione dei sindaci (art. 2429 c.c.).

5) entro 30 aprile (29 giugno se bilancio differito):

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Circ. Prot. N° 1 – 2017 19

termine ultimo assemblea soci (in 1° convocazione) per approvazione bilancio (art. 2364 c.c.).

L’assemblea dovrà essere preventivamente convocata con preavviso e modalità a norma di statuto.

6) il giorno dell'assemblea:

contabilizzazione su giornale delle scritture di chiusura, e chiusura generale dei conti come da

bilancio approvato

7) il giorno successivo dell'assemblea:

riapertura generale dei conti come da bilancio approvato

8) entro 30 gg da assemblea (anche in successive convocazioni rispetto alla prima deserta) che

approva bilancio (o da assemblea che non lo approva):

deposito del bilancio al registro imprese (art. 2435 c.c.)

Nota 1:

La convocazione del CdiA è fatta dal Presidente (con modalità e preavviso previsti dallo Statuto) ed

indirizzata a tutti i membri del CdiA e a tutti i sindaci effettivi. Si può evitare solo se il CdiA è

totalitario (presenti tutti i membri del CdiA, e i sindaci).

Nota 2:

La convocazione dell’Assemblea soci è fatta dal Presidente del CdiA previa delibera e delega del

CdiA, avviene con modalità e preavviso previsti dallo Statuto da inviare a tutti i soci, a tutti i membri

del CdiA e a tutti i sindaci effettivi.

Si può evitare solo se l’assemblea soci è totalitaria ovvero presenti tutti i soci, e la maggioranza degli

amministratori e dei sindaci effettivi (se esistenti) e se gli assenti e i presenti dichiarano di essere

informati (art. 2366 c.c.).

*****

14. Prossime SCADENZE

- 9/02/2017 termine ultimo per la trasmissione dati delle spese sanitarie all’anagrafe tributaria.

- 16/02/2017 termine ultimo entro cui effettuare il pagamento dell'ultima rata (IV° trimestre 2016)

dei contributi fissi INPS per l'anno 2016 e dell’autoliquidazione INAIL 2017/18.

- 28/02//2017 termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno

d’imposta 2016. Devono presentare la dichiarazione tutti i soggetti titolari di partita

Iva che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se non

hanno effettuato operazioni imponibili o se non sono tenuti a effettuare le liquidazioni

periodiche. Sono pertanto esonerati dalla presentazione della dichiarazione le persone

fisiche che hanno realizzato un volume d'affari inferiore o uguale a Euro 25.822,84,

coloro che hanno realizzato solo operazioni esenti, coloro che hanno optato per il

regime dei minimi/forfettari per l'anno 2016, e i soggetti sottoposti a procedure

concorsuali. La comunicazione dovrà essere presentata esclusivamente per via

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Circ. Prot. N° 1 – 2017 20

telematica direttamente dal contribuente oppure tramite intermediari abilitati.

- 28/02/2017 i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali (rivenditori e tipografie

autorizzate) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le

riforniture degli stampati fiscali effettuate nell’anno precedente (anno 2016).

- 07/03/2017 termine ultimo entro cui trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate la

Certificazione Unica 2017 delle retribuzioni da lavoro dipendente e dei compensi da

lavoro autonomo corrisposti nell’esercizio 2016 (cfr § 3. Certificazione Unica 2017)

- 16/03/2017 termine ultimo per il versamento della tassa sulle concessioni governative per la

bollatura e numerazione dei libri contabili, dovuta dalle società di capitali. L'importo

da versare è così determinato:

- Euro 309,87 se il capitale sociale è di importo uguale od inferiore a Euro 516.456,90

- Euro 516,46 se il capitale sociale è di importo superiore a Euro 516.456,90

Il versamento della tassa deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con codice

tributo 7085 e con periodo di riferimento 2017.

- 30/04/2017 versamento tramite Modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio

dell’imposta di bollo applicata sui documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi

o utilizzati durante l’anno (es. fattura elettronica nei confronti della PA).

*****

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto e per gli adempimenti che ci

vorrete delegare.

Studio Viano

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ALLEGATO 1

Oggetto: Documentazione per comunicazione Iva e dichiarazione Iva

Al fine della predisposizione della comunicazione dati Iva e della dichiarazione Iva per l’anno 2016

siamo ad elencare i documenti necessari da consegnare allo scrivente Studio.

- Credito IVA trimestri 2016 compensati in F24 con altri tributi;

- Credito IVA anno 2015 compensato in F24 con altri tributi;

- Dichiarazione IVA per l’anno anno 2015 se non già in nostro possesso;

- Copia della comunicazione dati IVA relativa all’anno 2015 se non già in nostro possesso;

- Totale imponibile delle fatture di acquisto registrate nel 2016 riferite a beni ammortizzabili

(materiali ed immateriali);

- Totale imponibile delle fatture di acquisto registrate nel 2016 riferite a beni strumentali non

ammortizzabili (canoni relativi a beni strum., acquisti con contratti di leasing, usufrutto,

locazione);

- Imponibile delle fatture di acquisto di beni destinati alla rivendita (merci) e dei beni destinati alla

produzione di beni o servizi (materie prime, semilavorati, materie sussidiarie);

- Ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 17 – c. 3 (autofatture) con

distinzione dell’imponibile e dell’IVA;

- Ammontare complessivo delle operazioni intracomunitarie e importazioni con distinta

indicazione di: operazioni intracomunitarie non imponibili riferite a cessioni di beni ed a

prestazioni, imponibile + IVA riferito ad acquisti intracomunitari, imponibile + IVA riferito ad

importazioni;

- Ammontare delle operazioni non soggette all’IVA che concorrono alla determinazione del

volume d’affari e per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura (operazioni fuori campo

iva ex artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72)

- Operazioni esenti di cui all’art. 10, n. 27 quinquies (tenendo distinte le cessioni di beni

ammortizzabili);

- Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti dei terremotati;

- Operazioni con la Repubblica di San Marino con indicazione dell’ammontare delle cessioni di

beni ad operatori sammarinesi, dell’ammontare degli acquisti senza pagamento di IVA e

dell’ammontare degli acquisti con pagamento di IVA;

- Riepilogo annuale registro IVA vendite con evidenziate le cessioni di beni ammortizzabili

indicando se tali beni sono stati acquistati usati;

- Riepilogo annuale registro IVA acquisti con evidenziati gli acquisti con IVA indetraibile;

- Dati relativi alle liquidazioni periodiche ed evidenziazione separata degli interessi (se trimestrali)

nonché i dati relativi all’acconto versato;

- Interessi dovuti a seguito di ravvedimento operoso e versamenti integrativi d’imposta;

- Importo rimborsi infrannuali eventualmente richiesti;

- Metodo adottato per la determinazione del plafond 2016 (solare o mensile)

- Importo plafond al 01/01/16;

- Importo dell’utilizzo mensile del plafond suddiviso tra utilizzo all’interno o per acquisti

intracomunitari o all’importazione;

- Volume d’affari complessivo mese per mese tenendo distinte le esportazioni ed escludendo le

cessioni di beni ammortizzabili (solo per gli esportatori e gli operatori CEE che utilizzano il

plafond);

- Acquisti di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8;

- Cessioni di beni di cui all’art. 74, commi 8 e 9;

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- Crediti d’imposta particolari utilizzati in compensazione di debiti IVA 2015;

- Ammontare degli acquisti e importazioni di oro/argento con distinta annotazione di imponibile e

imposta in riferimento ad acquisti effettuati all’interno dello Stato, ad acquisti intracomunitari e

ad importazioni;

- Ammontare delle cessioni di oro/argento;

- Ammontare delle operazioni attive anno 2016 con imposta esigibile in anni successivi (fatture

emesse nel 2016 in sospensione d’imposta non incassate nell’esercizio);

- Ammontare operazioni attive anni precedenti con imposta esigibile nel 2016 (fatture emesse anni

precedenti in sospensione d’imposta incassate nel 2016);

- Ammontare degli acquisti 2016 con detrazione d’imposta differita in esercizi successivi;

- Ammontare degli acquisti anni precedenti con imposta esigibile nel 2016;

- Ammontare e ripartizione su base regionale delle fatture emesse nei confronti di privati

consumatori;

- Ammontare delle fatture ricevute senza addebito Iva (reverse Charge) per acquisto di rottami e

pallets;

- Ammontare delle fatture ricevute senza addebito Iva (reverse Charge) per acquisto di oro e

argento;

- Ammontare delle fatture ricevute senza addebito Iva (reverse Charge) per subappalti nel settore

edile;

- Ammontare delle fatture ricevute senza addebito Iva (reverse Charge) per acquisto di fabbricati

strumentali;

- Ammontare delle fatture ricevute senza addebito Iva (reverse Charge) per acquisto di servizi di

pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici;

- Ammontare delle fatture ricevute senza addebito Iva (reverse Charge) per acquisto di beni e

servizi del settore energetico

- Ammontare delle fatture emesse senza addebito Iva (reverse Charge) per cessione di rottami e

pallets;

- Ammontare delle fatture emesse senza addebito Iva (reverse Charge) per a cessione di oro e

argento;

- Ammontare delle fatture emesse senza addebito Iva (reverse Charge) per subappalti nel settore

edile;

- Ammontare delle fatture emesse senza addebito Iva (reverse Charge) per cessione di fabbricati

strumentali;

- Ammontare delle fatture emesse senza addebito Iva (reverse Charge) per prestazioni di servizi

di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici

- Ammontare delle fatture emesse senza addebito Iva (reverse Charge) per cessioni di beni e

servizi del settore energetico

- Ammontare delle fatture emesse in regime di split payment nei confronti di pubbliche

amminstrazioni

- Ammontare delle fatture ricevute senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art 1 Legge 244/2007

(contribuenti minimi);

- Ammontare delle fatture ricevute senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art 1 Legge 190/2014

(contribuenti in regime forfetario);

- Ammontare delle spese sostenute relativi a cellulari di cui si è proceduto alla detrazione

superiore al 50%;

- Indicazione della P.I. e del Numero di protocollo di ciascuna dichiarazione di intento ricevuta,

in assenza del Numero di protocollo fornire il Numero progressivo assegnato dall’esportatore

abituale;

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Circ. Prot. N° 1 – 2017 23

ALLEGATO 2

Verbale dell’Organo Amministrativo

(con eventuale collegio sindacale)

Oggidì___________ (verso la fine di febbraio) alle ore ____ presso la sede sociale in via

_________________ n° _____ a _____________, si riunisce l'Organo Amministrativo per

deliberare sul seguente argomento:

- ordine del giorno -

1) Disamina delle problematica relative al bilanci

2) Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Sig. _____________________ (Amministratore Unico), che chiama a

fungere da segretario il Sig. __________________ che accetta.

Prende la parola il Sig. _______________________ (Amministratore Unico), che constata la

presenza dell'Organo Amministrativo al completo.

(Se istituito il collegio sindacale) Sono inoltre presenti tutti i membri del Collegio Sindacale nelle

persone di_______________________________ (oppure sono invece assenti giustificati i membri

del Collegio Sindacale seppur convocati a causa di impegni precedentemente assunti) ed il

Revisore Contabile (se il controllo contabile non è effettuato dal collegio sindacale).

Il Presidente, in merito al primo punto all'O.d.g. espone la necessità di approfondire alcune

tematiche specifiche inerenti al bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016.

Inizia la disamina delle poste contabili ritenute di maggiore interesse dall'Organo Amministrativo

al fine della corretta formazione del bilancio stesso.

Dopo breve discussione sui vari argomenti proposti, il Consiglio, all’unanimità, per alzata di mano

delibera di aggiornarsi ad una successiva riunione e di dare nel contempo inizio alle procedure per

la formazione del bilancio d'esercizio.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sul terzo punto

all'O.d.g., la seduta è tolta alle ore ________ previa lettura e unanime approvazione del presente

verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

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ALLEGATO 3

Verbale dell’Organo Amministrativo

(con eventuale collegio sindacale)

Oggidì___________ (almeno 30 gg. prima di quello fissato per l'assemblea di approvazione del

bilancio) alle ore ____ presso la sede sociale in via _________________ n° _____ a

______________, si riunisce l'Organo Amministrativo per deliberare sul seguente argomento:

- ordine del giorno -

1) Termine predisposizione bozza di Bilancio, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione al

31/12/2016

2) Delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per le formalità necessarie e per gli

adempimenti relativi alla convocazione dell'assemblea soci per l'approvazione del bilancio

d'esercizio.

3) Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Sig. _____________________ (Amministratore Unico), che chiama a

fungere da segretario il Sig. __________________ che accetta.

Prende la parola il Sig. _______________________ (Amministratore Unico), che constata la

presenza dell'Organo Amministrativo al completo.

(Se istituito il collegio sindacale) Sono inoltre presenti tutti i membri del Collegio Sindacale nelle

persone di_______________________________ (oppure sono invece assenti giustificati i membri

del Collegio Sindacale seppur convocati a causa di impegni precedentemente assunti) ed il

Revisore Contabile (se il controllo contabile non è effettuato dal collegio sindacale).

L’Organo Amministrativo termina la predisposizione della bozza di Bilancio, della Nota

Integrativa (e della Relazione sulla gestione al 31/12/2016) e delega il Presidente a depositarne

copia presso la sede sociale (nonché a consegnarne copia ai sindaci ed all’eventuale revisore

affinché il Collegio Sindacale e l’organo di controllo contabile predispongano la propria relazione,

così come previsto dall'art. 2429 del C.C.).

L’Organo Amministrativo, in ossequio al dettato normativo, delibera quindi di convocare, entro il

29 aprile 2017, l'Assemblea soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio e delega il Presidente

al compimento delle formalità necessarie per la convocazione dell'assemblea medesima nonché a

procedere alla trascrizione del bilancio sul libro inventari una volta che l’assemblea avrà

deliberato la sua approvazione.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sul terzo punto

all'O.d.G., la seduta è tolta alle ore ________ previa lettura e unanime approvazione del presente

verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO