voluntary disclosure” ed il ruolo - alpenbank
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“Voluntary disclosure” ed il ruolo
dell´Agenzia delle Entrate
Bolzano, 17 aprile 2015
LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero,
nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale
Art. 1
(Misure per l'emersione e il rientro di capitali
detenuti all'estero, nonché per il potenziamento
della lotta all'evasione fiscale).
Art. 2
(Modifiche al decreto
legge 28 giugno 1990,
n. 167)
Art. 3
(Modifiche al codice penale in materia
di riciclaggio)
Art. 4
(Copertura
finanziaria
).
Co. 1
Procedura di emersione capitali esteri e redditi
correlati e altre violazioni tributarie mediante
l’introduzione nel DL 28 giugno 1990 n.167 dei
seguenti articoli:
Art. 5-quater (Collaborazione volontaria)
Art.5-quinquies (Effetti della procedura di
collaborazione volontaria)
Art.5-sexies (Ulteriori disposizioni in materia di
collaborazione volontaria)
Art. 5-septies (Esibizione di atti falsi e
comunicazione di dati non rispondenti al vero)
Modifica dell’art. 4 del
DL 28 giugno 1990
n.167:
Innalzamento del limite
di esenzione per il
monitoraggio fiscale dei
conti correnti esteri da
10.000 euro a 15.000
euro
Co. 1
Modifica art. 648-bis C.P.
Co. 2
Modifica art. 648-ter C.P.
Co. 3 Art. 648-ter.1 C.P.
(Autoricilaggio)
Co. 4 Modifica art. 648-quater C.P.
Co. 5 Modifica art. 25-octies del
D.lgs.n.231/2001
Co. 2 Procedura di collaborazione volontaria nazionale
Co. 3 Modalità per aderire alla procedura volontaria
nazionale
Co. 4
Effetti, ulteriori disposizioni e reato di produzione
di documenti falsi o rilascio di dichiarazioni
mendaci per la procedura di collaborazione
volontaria nazionale.
Co. 5 Estensione delle cause di non punibilità ai correi ed
ai concorrenti nel reato per entrambe le procedure
Co. 6 Limitazione della responsabilità amministrativadei
funzionari
Co. 7 Destinazione delle Entrate
Co. 8 Modalità per la destinazione entrate
Co. 9 Aumento dell’ organico dell’ A.E.
3
• Ambito soggettivo
• Ambito oggettivo vd internazionale e vd nazionale ed efficacia della procedura
• detenzione all’estero
• Determinazione del Luogo di detenzione dell’attività
• Cause di inammissibilità
• Definizione di soggetti collegati
• Rimpatrio giuridico
• Alcuni casi pratici
Ambito oggettivo
4
Cir
c. 1
0/E
de
l 20
15
, p
ag.
11
C
om
me
nti
«Anche il soggetto interposto, ricorrendone i presupposti, può fare ricorso alla presente procedura»
1 In linea generale il soggetto fittiziamente interposto non viene preso in considerazione ai fini fiscali.
«Infatti, i contribuenti che hanno avuto la disponibilità a qualunque titolo o che comunque avevano la possibilità di movimentare attività finanziarie all’estero pur non essendone i beneficiari effettivi sono tenuti, per consolidata giurisprudenza, ad adempiere agli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale»
2
Secondo una «consolidata giurisprudenza» vi sono dei soggetti interposti (reali) che invece sono tenuti agli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (Circ. 45/10, 28/11, 38/13
«Quindi il gestore – persona fisica residente in Italia – del rapporto schermato di cui all’esempio precedente, ma anche colui che ha la possibilità di movimentare un fondo non contabilizzato costituito all’estero da una società di capitali, può chiedere di definire la propria posizione fiscale»
3 A tali soggetti non vanno imputati i redditi connessi all’ attività estera che invece va imputato al soggetto interponente.
Ambito oggettivo vd internazionale e vd
nazionale
5
«L’attivazione della procedura internazionale comprende necessariamente i redditi non dichiarati connessi agli investimenti e alle attività di natura finanziaria illecitamente costituiti o detenuti all’estero oggetto della medesima procedura e comporta l’estensione all’ambito nazionale, dovendosi ritenere che la stessa, al di là degli aspetti connessi al monitoraggio fiscale, non può che riguardare l’intera posizione fiscale del contribuente che la richiede» (obbligo di estendere la VD internazionale all’ambito oggettivo della VD nazionale è limitato ai periodi d’imposta in cui sono presenti dei redditi connessi con le attività estere)
Circ. 1
0/E p
ag. 13
«Qualora invece dovessero emergere, dopo il perfezionamento della procedura, ulteriori attività estere o redditi a questi connesse o maggiori imponibili che non sono stati oggetto della procedura, così come l’esistenza di cause di inammissibilità non dichiarate dal contribuente o la falsità della documentazione e delle informazioni dallo stesso fornite, fatta salva l’efficacia degli atti perfezionatisi nell’ambito della procedura, si dovrà procedere ad interessare l’Autorità giudiziaria competente per le determinazioni di spettanza»
Cir
c. 1
0/E
pag
. 6
0
Patologia della VD
6
Emersione di attività estere o redditi non indicati in VD
Durante la procedura Dopo la procedura
Buona fede Mala fede
CONTRADDITTORIO CON L’UFFICIO E INTEGRAZIONE
MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA
FATTA SALVA L’EFFICACIA DELLA PROCEDURA, SI COMUNICHERÀ IL FATTO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
COMPETENTE
Cir
c. 1
0/E
P
ag. 6
0-6
1
Detenzione all’estero
7
Attività finanziarie estere detenute all’estero
Attività italiane detenute all’estero
Attività estere detenute in Italia fuori dal circuito degli intermediari
Attività italiane detenute in Italia per il tramite di soggetti esteri interposti o fiduciarie estere
Soggetto interposto
Soggetto reale
ITACO
LUXCO
Cir
c. 1
0/E
p
agg.
15
-16
Rilevanza della localizzazione
delle attività
8
la rilevanza sotto diversi profili:
a) Determinazione degli anni «accertabili»*
b) Determinazione delle sanzioni*
* Si ipotizza che il contribuente abbia sempre presentato la dichiarazione e nessuna delle violazioni comporti il superamento dei limiti di rilevanza penale
RW Redditi
0,5% 12,5%
RW Redditi
1% 25% (dal 2009)
RW Redditi
Dal 2009 Dal 2010 RW Redditi
Dal 2004 Dal 2006
Luogo di detenzione dell’attività
9 Circ. 10/E
pag. 17
Il luogo ove è ubicata l’attività
Il luogo in cui ha sede il veicolo
interposto
Se l’attività detenuta tramite il veicolo interposto è localizzata in un paese che
garantisce l’occultamento, è quest’ultimo il luogo che rileva
1. Regola generale
2. Deroga
3. Controderoga
Soggetto interposto
Soggetto reale
ACO
PANCO
ACO
PANCO
ACO
1 2 3
10
Cause di inammissibilità alle
procedure
«…nel caso il contribuente abbia intenzione di attivare la procedura di collaborazione volontaria internazionale ma sia stato interessato dall’avvio di attività di accertamento amministrativo relative ad imponibili non connessi agli investimenti e alle attività di natura finanziaria illecitamente detenuti all’estero, sarà preclusa la procedura con riferimento al solo ambito derivato nazionale della stessa, ferma restando la possibilità di accedere con riguardo all’ambito oggettivo ‘proprio’ (gli investimenti e dalle attività di natura finanziaria illecitamente detenuti all’estero e i redditi non dichiarati connessi a tali investimenti ed attività)»
Cir
c. 1
0/E
pag
. 27
Violazioni normativa monitoraggio fiscale
Violazioni interne non connesse agli investimenti
/attività finanziarie detenuti all’estero
Avvio di attività di accertamento amministrativo relative ad
imponibili non connessi agli investimenti/attività di natura finanziaria detenuti all’estero
È possibile accedere alla VD internazionale
Non è possibile accedere alla VD domestica
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Definizione di soggetti collegati «I soggetti collegati si identificano in coloro che hanno una posizione rilevante ai fini del monitoraggio fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione o che presentino un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione evidenziato» C
irc.
10
/E
pag
. 3
6
Attività fin. cointestata
A B
• A presta richiesta di accesso alla procedura • A deve indicare il codice fiscale di B nella
apposita sezione del modello • B presta richiesta di accesso alla procedura • B deve indicare il codice fiscale di A nella
apposita sezione del modello
Attività fin. acquistata con redditi non
dichiarati di X Co
X CO
100%
• Y presta richiesta di accesso alla procedura • Y deve indicare il codice fiscale di X Co
nella apposita sezione del modello • X Co deve indicare il codice fiscale di Y
nella apposita sezione del modello
Y
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Rimpatrio giuridico
• Si tratta dei requisiti per l’esonero della compilazione del quadro RW previsti dall’ art. 4 del DL
n.167/1990 .
• Vi rientrano, ad esempio, anche gli immobili sebbene non sia previsto che la fiduciaria operi un
prelievo per i canoni di locazione
«…si considerano trasferite in Italia anche le attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà, entro termini che consentano di tener conto di detti effetti sulla riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell’Ufficio, l’affidamento delle attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi»
Cir
c. 1
0/E
p
ag.
50
Un contribuente, nel corso del 2004, ha costituito delle attività finanziarie a Panama, che ha poi trasferito in Svizzera nel corso del 2007. Il contribuente ha presentato per tutti gli anni dichiarazione dei redditi in Italia e nessuna delle violazioni comporta il superamento dei limiti di rilevanza penale.
Caso 1: rilevanza della localizzazione
delle attività
13
Panama
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Svizzera
2004 2005
Sanzioni RW
Sanzioni redditi
0,83%
16,67%
0,5%
16,67%
0,5%
16,67%
0,5%
16,67%
0,5%
16,67%
0,83% 0,83% 0,5%
Rendimento: 3%
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Caso 2: de cuius che ha commesso reato in un periodo d’imposta successivo al 2005
€ 1.000.000
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
(erede)
Reddito da lavoro autonomo non dichiarato nel 2006
«Ne consegue che oggetto della procedura di regolarizzazione siano anche le annualità per le quali il presupposto che determina il raddoppio dei termini per l’accertamento risulti integrato alla data di presentazione della richiesta di accesso alla procedura, ossia qualora si ravvisino, in relazione alle medesime annualità, violazioni che comportano il predetto obbligo di denuncia …»
Cir
c. 1
0/E
p
ag.
46
«…rimane sempre operativo il raddoppio dei termini (…) per le infedeltà (…) dichiarative che comportano l’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del c.p.p. (…) a prescindere dal fatto che il perfezionarsi della procedura comporti la punibilità dello stesso»
Circ. 10/E, pag. 46
B CO
A CO
• La VD opera sia al livello della società che del socio
• La società versa IRES e IRAP derivante della maggior base imponibile che avrebbe realizzato senza il costo fittizio
• Il socio viene tassato come se avesse ricevuto un dividendo di importo pari ai costi fittizi e sul rendimento dell’importo accreditato a B Co
• Sia socio che società dovranno versare anche sanzioni e interessi
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Costi fittizi per € 1.000.000
Pagamento per € 1.000.000
95% del corrispettivo su cc del sig. Rossi
Sig. Rossi
2010
• Principali violazioni società: indicazione in dichiarazione di una
minore base imponibile ai fini IRES e IRAP
• Principali violazioni socio: mancata indicazione in dichiarazione di
un dividendo pari al costo fittizio obblighi di monitoraggio fiscale mancata indicazione in dichiarazione del
rendimento degli investimenti esteri 100%
Caso 3: soggetti collegati