vivere in piemonte. guida ai servizi

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Vivere Piemonte in Guida ai servizi per i cittadini stranieri ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

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Guía a los servicios del Piemonte Italiano. Guía oficial de la región piemonte. (versión en Italiano). Publicación de la Región piemonte

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Vivere

Piemontein

Guida ai serviziper i cittadinistranieri

Vivere

Piemontein

Vivere

Piemontein

ASSESSORATO ALLEPOLITICHE SOCIALI

Vivere in Piem

onte • Guida ai servizi per i cittadini stranieri

ASSESSORATO ALLEPOLITICHE SOCIALI

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Viverein Piemonte

guida ai serviziper cittadini stranieri

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Pubblicazione a cura di

FFrraanncceessccaa PPrruunnoottttooCCaarrllaa MMaarrttoogglliioo

Hanno collaborato alla redazione dei testi

AAnnnnaammaarriiaa AAvvoonnttoo - ASL 21 di Casale MonferratoDDaanniieellaa BBaarraaddeell - INPSAAnnggeelloo CCaallàà - Direzione Didattica FontanaFFllaavviioo CCaammppaaggnnaa - ASGI: Associazione Studi Giuridici sull’ImmigrazioneMMaarriiaa EElleennaa CCooffffaannoo - Assessorato alla Sanità della Regione PiemonteMMaarriieellllaa CCoonnssoollee - ASGI : Associazione Studi Giuridici sull’ImmigrazioneAAlleessssiiaa CCrroottttaa - Osservatorio Regionale sull’Immigrazione in Piemonte (IRES)MMaarrttaa GGuueerrrraa - Ufficio Stranieri del Comune di TorinoMMaassssiimmoo PPaassttoorree - ASGI: Associazione Studi Giuridici sull’ImmigrazioneCCaatteerriinnaa PPoommoo - UTG: Ufficio Territoriale del Governo di TorinoMMaannuueellaa SSppaaddaarroo - ASGI: Associazione Studi Giuridici sull’ImmigrazioneAAnnttoonneellllaa SStteerrcchheellee - Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Torino.

Segreteria

MMaannuueellaa DDoottttooMMaarriiaa MMuussaacccchhiioo

Progetto grafico

CCaarrlloo GGaaffffoogglliioo DDeessiiggnn

Stampa

AAggeess AArrttii GGrraaffiicchhee

Traduzioni

CCeennttrroo LLiinngguuiissttiiccoo IInntteerrffaaccoollttàà ppeerr llee FFaaccoollttàà UUmmaanniissttiicchhee (CLIFU) dell’Università di Torino.Coordinazione: prof. Marie-Berthe Vittoz.

KKoolliiccii SSaabbiinnaa (Albanese); HHaammddii RRaacchhiiddaa (Arabo); PPeeccoorraallee RRoobbeerrttoo,, NNII TTiiaannxxiiuu (Cinese); RRiiggaatt FFrraannççooiissee,,CCaarroonn Anne-Catherine (Francese); SSppeenncceerr AAlliiccee,, OOuurroouussssooffff TTaattiiaannaa (Inglese); Ileana Bunget, VVoorroottiiccRRooxxaannaa,, GGhhiiuurrccaa CCllaarraa (Rumeno); BBoollcchhaakkoovvaa EEuuggeenniiaa (Russo); BBeerrmmeejjoo CCaalllleejjaa FFeelliissaa,, VViilllleenn PPeeññaallvveerrFFrraanncciissccaa (Spagnolo).

Si ringraziano

GGiioorrggiioo AAllbbeerrttiinnoo - EPACA: Patronato Coldiretti per i servizi alle personeEEnnrriiccoo AAllllaassiinnoo - Osservatorio Regionale sull’Immigrazione in Piemonte (IRES)MMaassssiimmoo BBooccccii - EPACA: Patronato Coldiretti per i servizi alle personeAAnnttoonniieettttaa RRaaggoonnee - INPSMMaarriioo CCaarrzzaannaa - Assessorato alla Sanità della Regione PiemonteRRoossaannnnaa LLaavveezzzzaarroo - Questura di TorinoGGiioovvaannnnaa VViillaassii - Ufficio Territoriale del Governo di TorinoGGiioovvaannnnaa ZZiinnccoonnee - Università di TorinoCCIIDDIISSSS: Centro Informazione Documentazione Inserimento Scolastico Stranieri

Un particolare ringraziamento alle Province Piemontesiche hanno curato la stesura dell’indirizzario e la diffusione della guida.

Direzione Regionale Politiche SocialiDirettore AAttttiilliioo MMiigglliiooSettore Programmazione e Promozione Interventi Socio-Assistenziali

© Tutti i diritti riservati, riproduzione vietata.

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La guida “Vivere in Piemonte” è stata realizzata dall’Assessorato allePolitiche Sociali della Regione Piemonte, nell’ambito di un Accordo diProgramma che quest’ultima ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro edelle Politiche Sociali, finalizzato all’attivazione e realizzazione di progetti chemirano ad individuare un modello di buone pratiche per l’integrazione socialedegli immigrati extracomunitari.

La Guida è disponibile in nove lingue:albanese, arabo, cinese, francese, inglese, italiano, spagnolo, rumeno, russo.

Nella tasca al fondo è inserito un opuscolo contenente per ciascuna Provinciagli indirizzi di Enti e Servizi.

La versione on-line della guida si trova sul sito dell’Osservatorio Regionalesull’Immigrazione in Piemonte: www.piemonteimmigrazione.it

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L’Italia, paese storicamente di emigrazione, nell’arco di questi ultimi decen-ni è diventata un paese di immigrazione.

Oggi il fenomeno caratterizza strutturalmente la nostra società, chediviene sempre più mutietnica e multiculturale.

In questo scenario è necessario ed importante che le istituzioni affrontinole problematiche dell’integrazione per realizzare, non solo forme di conviven-za pacifica, ma per costruire una società armonica che offra opportunità disviluppo e di realizzazione ad ognuno.

La guida Vivere in Piemonte si rivolge a tutti i cittadini stranieri presentinella nostra Regione e si propone come strumento d’informazione e di aiutonell’accesso ai servizi.

Si compone di una serie di capitoli che focalizzano ed illustrano gli aspettiessenziali della vita in Italia e indicano le procedure fondamentali ad essi col-legati.

L’ingresso e il soggiorno degli immigrati in Italia, la loro integrazione nellanostra società passano necessariamente anche attraverso l’informazione e, inquesta prospettiva, l’informazione sulle regole fondanti il nostro sistema,esaminato dal punto di vista dello straniero, è quanto mai importante.

L’auspicio è che questa guida non solo possa incontrare il gradimento delpubblico, ma che soprattutto si riveli uno strumento utile ed efficace per tutti.

MMaarriiaannggeellaa CCoottttoo

Assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte

EEnnzzoo GGhhiiggoo

Presidente Regione Piemonte

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indice

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1 Ingresso e soggiorno1.1 Come si entra in Italia?1.2 Come si soggiorna in Italia?1.3 Quali caratteristiche devono avere i provvedimenti con i

quali si rigetta la domanda d’ingresso, di soggiorno e con cui si dispone l’allontanamento (espulsione) dello straniero?

1.4 Come si ricorre contro i provvedimenti con i quali si rigettala domanda d’ingresso, di soggiorno e con cui si disponel’allontanamento (espulsione) dello straniero?

1.5 Come si propone ricorso contro il diniego del visto d’ingresso?1.6 Come si propone ricorso contro i provvedimenti in materia

di rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno odella carta di soggiorno?

1.7 Come si propone ricorso contro il provvedimento direspingimento alla frontiera (espulsione)?

1.8 Come si propone ricorso contro il decreto d’espulsione delMinistero dell’Interno?

2 Documenti: carta d’identità, codice fiscale,certificato di residenza, patente di circolazione.

2.1 Che cosa è la “residenza”?2.2 Che cosa è la “carta d’identità”?2.3 Che cosa è il “codice fiscale”?2.4 A cosa serve la “patente di guida”?2.5 Che cos’è l’“autocertificazione”?

3 Servizi sociali3.1 Chi fornisce in Piemonte assistenza sociale e socio-sanitaria?

4 Salute e assistenza medica4.1 Che cosa è il Servizio Sanitario Nazionale?4.2 Chi ha diritto al medico di famiglia e al pediatra?

E quali prestazioni garantiscono?4.3 A chi ci si deve rivolgere per le cure specialistiche e gli

esami (esami del sangue, radiologici ecc.)?4.4 A chi ci si deve rivolgere nel caso di ’Emergenza?4.5 Dove si acquistano le medicine?4.6 Cosa sono i Consultori Familiari e Pediatrici?4.7 In Italia è legale l’interruzione volontaria della gravidanza?4.8 In Italia esiste la possibilità di non riconoscere un figlio

alla nascita?

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indice

4.9 Dove ci si rivolge per l’assistenza sanitaria dei bambini?4.10 Quali sono le vaccinazioni obbligatorie e facoltative in

Italia e le profilassi?4.11 A chi ci si rivolge per le vaccinazioni?4.12 Gli stranieri in Italia hanno diritto all’assistenza sanitaria?

5 Lavoro e Previdenza Sociale5.1 A chi ci si rivolge quando si cerca lavoro?5.2 Cosa coprono i contributi previdenziali e perché è

importante versarli?5.3 Cosa succede nel caso in cui il lavoratore si ammali?5.4 Quali sono le prestazioni a tutela della maternità?5.5 Cos’è l’indennità di maternità?5.6 Che cos’è l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità?5.7 Che cosa è l’astensione facoltativa dal lavoro per maternità?5.8 Cosa sono i riposi giornalieri orari per assistere i figli?5.9 Ci si può assentare dal lavoro nel caso di malattia del figlio?5.10 Che cosa è l’assegno di maternità?5.11 Che cosa è l’assegno di maternità concesso dai Comuni?5.12 Quali sono le principali prestazioni a tutela della vecchiaia?5.13 Quali sono le principali prestazioni previdenziali in caso

d’infermità fisiche o mentali del lavoratore?5.14 Di quali prestazioni gode il lavoratore che venga licenziato

e che si trovi quindi disoccupato?5.15 Cos’è l’indennità ordinaria di disoccupazione?5.16 Cos’è l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti?5.17 Cos’è l’indennità ordinaria di disoccupazione per gli operai agricoli?5.18 Cosa sono i trattamenti speciali di disoccupazione per gli

operai agricoli?5.19 Cos’è il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia?5.20 Quali sono le prestazioni a tutela della famiglia?5.21 Cos’è l’assegno per il nucleo familiare?5.22 Cos’è l’assegno famigliare?5.23 Il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare la salute del lavoratore?

6 Famiglia6.1 Chi può chiedere il ricongiungimento familiare?6.2 Come si propone ricorso contro il diniego di nulla osta e il

diniego del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare?

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indice

6.3 Come si propone ricorso contro i provvedimenti in materiadi soggiorno per motivi familiari (rilascio, rinnovo e revocadel permesso di soggiorno per motivi familiari)?

6.4 Quali sono i requisiti per potersi sposare in Italia?6.5 A chi si denuncia la nascita di un bambino?

7 Minori non accompagnati7.1 Chi sono i minori stranieri non accompagnati?

8 Scuola8.1 Dove si possono portare i bambini dai 0 ai 3 anni d’età? 8.2 Dove vanno a scuola i bambini dai 3 ai 5 anni d’età?8.3 Dove vanno a scuola i bambini dai 6 ai 10 anni d’età? 8.4 Dove vanno a scuola i bambini dagli 11 ai 13 anni di età? 8.5 Dove vanno a scuola i ragazzi dai 14 anni d’età in poi?8.6 Esistono dei contributi economici per facilitare l’accesso

all’istruzione?8.7 Che cos’è l’Obbligo Formativo?8.8 Gli adulti possono frequentare la scuola?8.9 Dove si possono avere informazioni sull’iscrizione universitaria?

9 Cittadinanza italiana9.1 Chi ottiene automaticamente la cittadinanza italiana?9.2 Come si propone ricorso per il riconoscimento dello status

di cittadino italiano per nascita?9.3 Chi ottiene la cittadinanza italiana per matrimonio?9.4 Chi ottiene la cittadinanza italiana per naturalizzazione?9.5 Come si propone ricorso contro il rigetto della domanda

di naturalizzazione?

10 Rifugiati10.1 Chi può richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato?10.2 Come si propone ricorso contro il rigetto della domanda

di riconoscimento dello status di rifugiato?10.3 Come si propone ricorso contro il rigetto della domanda

di riconoscimento dell’asilo politico, o asilo “costituzionale”?

11 Tutela giurisdizionale11.1 Com’è garantita l’assistenza legale (di un avvocato) al

cittadino non abbiente?11.2 Cosa s’intende per “parità di trattamento”?11.3 Come si tutela a livello giurisdizionale il principio della

parità di trattamento?

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Le principali sigle da conoscere

A.C.I. Automobile Club d’Italia

A.S.L. Azienda Sanitaria Locale

C.T.P. Centri Territoriali Permanenti

INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro

INPDAP Istituto Nazionale di Previdenza

per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

I.S.E. Indicatore della Situazione Economica

I.S.I. Centri di Informazione Sanitaria

MIUR Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

p.d.s. permesso di soggiorno

P.M. Pubblico Ministero

S.T.P. straniero temporaneamente presente

T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale

T.C.M. Tribunale Ordinario in Composizione Monocratica

U.R.P. Uffici Relazioni con il Pubblico

U.T.G. Ufficio Territoriale di Governo

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1ingresso esoggiorno

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ingresso e soggiorno

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Quali sono i requisiti necessari per l’ingresso?

• scopo e condizioni del soggiorno;• disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del

soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro,anche per il ritorno nel paese di provenienza.

Cos’è il visto d’ingresso?

Il visto d’ingresso è il documento richiesto ad ogni straniero non comunitario 1

che voglia entrare in Italia per soggiorni di durata superiore a 90 giorni. Per soggiorni di durata inferiore a 90 giorni il visto non è sempre richiesto2.In questo caso sono validi anche i visti d’ingresso rilasciati dalle autorità diplo-matiche o consolari di altri stati.

Se la richiesta è giustificata da ragioni di lavoro, il visto viene rilasciato soltantonell’ambito delle quote di ingresso fissate nel decreto annuale di programmazio-ne dei flussi migratori.

Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, che esca e rientri dal terri-torio nazionale, è sufficiente l’esibizione del passaporto e del permesso di sog-giorno in corso di validità.

Il visto di reingresso è invece necessario se il permesso di soggiorno è statosmarrito o sottratto, oppure se è scaduto, in tal caso la richiesta di visto deveessere corredata dall’esibizione del documento scaduto da non più di 60 giorni.

1.1 Come si entra in Italia?

L’ingresso in Italia, salvo i casi di forza maggiore, può avvenire soltanto attraver-so i valichi di frontiera appositamente istituiti, dove lo straniero - se richiesto - devedimostrare di disporre dei rreeqquuiissiittii ggeenneerraallii nneecceessssaarrii e del visto di ingresso.

Per poter entrare in Italia e per potervi soggiornare regolarmente, i cittadini diPaesi che non fanno parte dell’Unione Europea devono ottenere dalle autoritàitaliane specifiche autorizzazioni (visti d’ingresso, permesso di soggiorno, ecc.).

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Dove si richiede il visto?

Il visto deve essere richiesto alle autorità diplomatiche o consolariitaliane nel Paese d’origine o di residenza, allegando: • il passaporto (o documento equipollente in corso di validità);• la documentazione specifica necessaria in base al tipo di visto

richiesto3.

Lo straniero è tenuto ad indicare i motivi del viaggio, il luogo in cui è diretto, imezzi di trasporto utilizzati e a dimostrare le disponibilità dei mezzi di sussi-stenza per la durata del soggiorno.

1 Ad eccezione di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Svizzera, Norvegia, Islanda, con i quali vigonoaccordi di libera circolazione.

2 I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, ssoonnoo ssooggggeettttii aadd oobbbblliiggoo ddii vviissttoo:Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein,Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Birmania, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso,Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (RepubblicaDemocratica), Corea del Nord, Costa d’Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti,Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica,Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq,Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive,Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico,Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, RepubblicaFederale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent eGrenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, SriLanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania,Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan,Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

I cittadini dei seguenti Paesi sono invece eesseennttii ddaallll’’oobbbblliiggoo ddii vviissttoo d’ingresso per ssooggggiioorrnnii ddii dduurraattaa mmaassssiimmaa ddii9900 ggiioorrnnii,, ppeerr ttuurriissmmoo,, mmiissssiioonnee,, aaffffaarrii,, iinnvviittoo ee ggaarraa ssppoorrttiivvaa::Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile, Cipro, Corea del Sud, Costa Rica,Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Lettonia, Lituania, Malesia, Malta,Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Singapore,Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Ungheria, Uruguay, Venezuela.

3 Tipi di visto: per adozione, affari, cure mediche, motivi diplomatico, ricongiungimento familiare, gara sportiva, invito, lavoroautonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, studio, transito aeroportuale,transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.

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ingresso e soggiorno

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1.2 Come si soggiorna in Italia?

Dove si richiede il permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore del luogo di desti-nazione5 entro 8 giorni lavorativi dalla data d’ingresso allegando i seguentidocumenti:• la fotocopia dell’interno del passaporto e l’originale del passaporto

(dopo averlo esaminato la polizia lo restituirà); • il visto d’ingresso;• tre fotografie formato tessera;• una marca da bollo da 10.33 Euro;• un’attestazione di domicilio.

La Questura trattiene una copia della richiesta con tutta la documentazione eun’altra copia viene consegnata allo straniero come ricevuta della domanda.

Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto al rilievo delleimpronte digitali.

Per quanto tempo è valido il permesso di soggiorno?

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso edipende dal motivo per cui il visto è stato rilasciato.

In ogni caso non può essere superiore a: • 3 mesi per visite, affari e turismo;• 9 mesi per lavoro stagionale (allo straniero che dimostri di essere venuto in• Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, può essere

rilasciato un permesso pluriennale - fino a 3 annualità - per la durata temporaleannuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei 2 anni precedenti);

• 1 anno per lavoro subordinato a tempo determinato;• 2 anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo,

ricongiungimenti familiari;• 1 anno per studio o formazione.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ha la stessa durata del contratto disoggiorno6.

Il permesso di soggiorno è un documento che autorizza gli stranieri entratiregolarmente in Italia a rimanere sul territorio nazionale4.

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4 Tipi di permesso di soggiorno:per turismo, visite a familiari, affari, lavoro stagionale, studio o formazione, lavoro autonomo, lavoro subordinato,motivi familiari, protezione sociale, lavoratori dello spettacolo, cure mediche, asilo politico, asilo umanitario.

5 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

6 Il ccoonnttrraattttoo ddii ssooggggiioorrnnoo ppeerr llaavvoorroo ssuubboorrddiinnaattoo è stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolar-mente soggiornante in Italia, e un prestatore di lavoro, cittadino extracomunitario, e viene sottoscritto presso loSSppoorrtteelllloo UUnniiccoo ppeerr ll’’IImmmmiiggrraazziioonnee (vedi indirizzario contenuto al fondo della guida) della provincia in cui risiede oha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa.

7 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

La perdita del posto di lavoro (anche per licenziamento) non determina per illavoratore extracomunitario e i suoi familiari legalmente soggiornanti la perditaanche del permesso di soggiorno.Quest’ultimo continua a consentirgli di soggiornare regolarmente sul territoriodello Stato italiano per il periodo di residua sua validità, e comunque almeno 6mesi (salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale).In questo arco di tempo lo straniero ha la possibilità di cercare un nuovo postodi lavoro.

Come si rinnova il permesso di soggiorno?

Il rinnovo va richiesto in doppia copia al Questore7 della provinciadi residenza, allegando i seguenti documenti:• il permesso scaduto e il passaporto;• 3 fotografie formato tessera;• una marca da bollo da 10.33 Euro;• un’attestazione di domicilio;• un’attestazione che dimostri l’esistenza di propri mezzi di sostentamento;• un’attestazione che dimostri l’adeguatezza di tali mezzi per la durata del

soggiorno e per il ritorno in patria;• i documenti necessari in relazione allo specifico permesso di soggiorno (per

turismo, per lavoro, per ricongiungimento familiare ecc.).

Il rinnovo e la proroga non sono consentiti per motivi di turismo e in caso di lun-ghe e continuative assenze dall’Italia (per più di 6 mesi, e nel caso di permessi disoggiorno biennali per più di 1 anno).È invece consentito il rinnovo nel caso in cui si sia usciti dall’Italia per adempie-re agli obblighi militari o per altri gravi e comprovati motivi.

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ingresso e soggiorno

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Quando va chiesto il rinnovo?

La richiesta va fatta:• 90 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno, in relazione ad un

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;• 60 giorni prima, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo

determinato; • 30 giorni nei restanti casi.

Quanto dura il rinnovo?

Il rinnovo, generalmente, ha una durata non superiore a quella stabilita conrilascio iniziale.

Quando può essere convertito un permesso di soggiorno?

• Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere convertito in permessoper lavoro subordinato e viceversa;

• il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permessoper lavoro subordinato, ma solo alla fine della seconda stagione (vedi sopra);

• il permesso per studio può essere convertito in permesso per lavoro, maall’interno del numero di ingressi per lavoro previsti dal governo di anno in anno;

• il permesso per motivi di protezione sociale può essere convertito in permesso per studio o utilizzato per lavorare, se alla scadenza lo straniero sta lavoran-do o studiando.

A chi deve mostrare il permesso di soggiorno il cittadino straniero?

Il cittadino straniero deve mostrare il proprio permesso di soggiorno ogni volta chegli viene richiesto dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Le Forze dell’Ordine, se lo ritengo necessario, possono chiedere ulteriori infor-mazioni e documenti sul lavoro, l’alloggio, e il reddito di cui si dispone in Italiaper mantenere i familiari a carico.

Che cosa è la Carta di Soggiorno?

La Carta di Soggiorno è il documento che consente agli stranieri il soggiorno atempo indeterminato in Italia. Il titolare della carta di soggiorno può essere espulso solo per gravi motivi diordine pubblico o sicurezza nazionale oppure se è socialmente pericoloso.

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Deve essere vidimata ogni 10 anni e consente al titolare:• di entrare e uscire dall’Italia senza bisogno del visto; • di svolgere qualsiasi tipo di attività lecita che non sia riservata a cittadini italiani;• di accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione.

Chi può chiedere la Carta di soggiorno?

Il cittadino straniero che:• soggiorna regolarmente in Italia da almeno 6 anni ed ha un permesso di

soggiorno che consente più rinnovi;• è sposato con uno straniero che abbia la carta di soggiorno;• ha meno di 18 anni ed è figlio di uno straniero che abbia la carta di soggiorno;• il coniuge, il minore e i genitori del cittadino italiano (quindi anche lo straniero

che abbia ottenuto la cittadinanza italiana) o del cittadino comunitario residentein Italia, purché convivente.

Dove si presenta la domanda per ottenere la Carta di Soggiorno?

La Carta di Soggiorno si richiede direttamente alla Questura8.

Lo straniero deve indicare nella domanda:• i propri dati anagrafici;• i luoghi in cui ha vissuto nei cinque anni precedenti alla richiesta;• il luogo di residenza al momento della domanda;• le fonti di reddito che gli consentono di mantenersi in Italia.

Alla domanda vanno allegati:• la copia di un documento di identità;• la copia della dichiarazione dei redditi o dell’ultima dichiarazione delle entrate

derivanti da attività di lavoro subordinato;• il certificato del casellario giudiziale;• il certificato che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso;• una fotografia formato tessera.

Accertata la sussistenza di tutti i requisiti, il questore rilascia la Carta di Soggiornoentro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. La Carta di Soggiorno può

8 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

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essere revocata nel caso di condanna per reati penali di particolari gravità. Chi possiede il permesso di soggiorno e dimora stabilmente in Italia può ottenerel’iscrizione all’anagrafe ed il conseguente rilascio della carta d’identità, con validitàpari alla durata del permesso di soggiorno, nonché il rilascio del codice fiscale9.

In questi casi esistono alcune regole generali che le autorità amministrativedevono osservare.

• Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti l’ingresso, il soggiorno o l’e-spulsione dello straniero devono essere scritti e motivati. All’interessato deve essere consegnato un atto scritto, in cui sono spiegati ipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione. Fanno eccezione i provvedimenti di diniego del visto d’ingresso, per i qualil’obbligo della motivazione è previsto soltanto se si tratta di richieste di vistoper motivi di lavoro, ricongiungimento familiare, studio e cure mediche.Nel provvedimento inoltre deve essere chiaramente indicato a quale autoritàè possibile fare ricorso, e in quali termini.

• Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti l’ingresso, il soggiorno, o l’e-spulsione dello straniero, devono essere tradotti in una lingua comprensibi-le al destinatario.Non è necessaria la traduzione integrale dell’atto, perché la legge ritiene suf-ficiente anche una traduzione sintetica. Nel caso poi in cui non sia possibile la traduzione in una lingua conosciuta, ilprovvedimento deve essere tradotto in francese, inglese o spagnolo (o arabo,se si tratta di diniego del visto di ingresso), con preferenza per quella indica-ta dall’interessato.

• Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti l’ingresso, il soggiorno, o l’e-

1.3 Quali caratteristiche devono avere i provvedimenti con i quali sirigetta la domanda d’ingresso, di soggiorno e con cui si dispone l’al-lontanamento (espulsione) dello straniero?

Quando l’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno viene negata allostraniero, l’autorità competente adotta un provvedimento di rigetto. Se ne ricorrono i presupposti, inoltre, nei confronti dello straniero può essereadottato un decreto d’espulsione o di respingimento alla frontiera.

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spulsione dello straniero, devono essere notificati direttamente all’interes-sato, al quale viene richiesto di firmare l’atto di notifica. La notifica è valida anche se il destinatario si rifiuta di firmare alla consegnadell’atto. In ogni caso all’interessato deve essere consegnata una copia delprovvedimento, con relativa traduzione anche sintetica in una lingua conosci-uta, ovvero in francese, inglese o spagnolo.

Allo straniero a cui sia stato notificato:• un provvedimento di rigetto della domanda di visto d’ingresso;• un provvedimento di rigetto della domanda di permesso di soggiorno;• ovvero sia stato notificato un decreto d’espulsione o di respingimento alla

frontiera;

è riconosciuto il diritto alla tutela giurisdizionale, la possibilità, cioè, di farericorso davanti a un organo giudiziario.

Generalmente il ricorso è assoggettato ad un termine, che deve essere indicatonel provvedimento di rigetto al momento della notifica e che decorre dal giornoin cui il provvedimento da impugnare è stato notificato all’interessato.I termini per la proposizione del ricorso sono previsti a pena di decadenza, il chesignifica che il ricorso viene considerato inammissibile se è proposto quando iltermine è scaduto. Tuttavia, in casi particolari (per es. quando nel provvedimento non era indicato iltermine di scadenza, oppure se il provvedimento è stato notificato senza latraduzione) è possibile presentare il ricorso anche se il termine è scaduto,chiedendo al giudice la “remissione in termini”.In alcuni casi, la possibilità di presentare ricorso non è invece assoggettata a ter-mine di decadenza.

1.4 Come si ricorre contro i provvedimenti con i quali si rigetta ladomanda d’ingresso, di soggiorno e con cui si dispone l’allontana-mento (espulsione) dello straniero? 1

9 Per sapere cosa sono e come si ottengono la carta d’identità e il codice fiscale vedi cap. n. 2. Documenti.

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ingresso e soggiorno

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Per quanto concerne la disciplina delle spese di giudizio, è previsto il versamen-to di un contributo unificato per tutti i ricorsi al Tribunale AmministrativoRegionale e al Tribunale in composizione collegiale10. Sono invece, esenti dal pagamento d’imposte di bollo e di registro, e di ogni altratassa, i ricorsi al Tribunale ordinario contro i decreti di espulsione del Prefetto econtro i provvedimenti in materia di diritto all’unità familiare.È ancora incerta la disciplina dei nuovi ricorsi al Tribunale ordinario contro iprovvedimenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello status dirifugiato, per i quali attualmente la legge non prevede forme di esenzione.

Le modalità e i termini per proporre ricorso contro i provvedimenti di rigetto edi espulsione cambiano in relazione al tipo di provvedimento da impugnare.

10 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

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1

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ingresso e soggiorno

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TIPI DI RICORSO

• Ricorso contro il diniego del visto d’ingresso.

• Ricorso contro i provvedimenti in materia di rilascio, rinnovo erevoca del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

• Ricorso contro il provvedimento di respingimento alla frontiera.

• Ricorso contro il decreto di espulsione del Ministerodell’Interno.

• Ricorso contro il diniego di nulla osta e il diniego del vistod’ingresso per ricongiungimento familiare11.

• Ricorso contro i provvedimenti in materia di soggiorno per motivifamiliari (rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari)12.

• Ricorso contro il rigetto della domanda di naturalizzazione13

(concessione della cittadinanza italiana per residenza ultradecennale oultraquinquennale, per matrimonio con cittadino italiano e negli altri casi pre-visti dalla legge sulla cittadinanza)

• Ricorso per il riconoscimento dello status di cittadino italianoper nascita, o dello status di apolide14.

• Ricorso contro il rigetto della domanda di riconoscimento dellostatus di rifugiato15.

• Ricorso per il riconoscimento dell’asilo politico, o asilo“Costituzionale” ex art. 10 della Costituzione16.

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1.5 Come si propone ricorso contro il diniego del visto d’ingresso?esclusi i visti per ricongiungimento familiare17.

25

Autorità giudiziaria competente. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, sede di Roma18.

Termine per la proposizione del ricorso.60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Spese di giustizia. Contributo unificato. Questo non è dovuto se il ricorrente viene preventivamente ammesso alpatrocinio a spese dello Stato19.

Informazioni specifiche. Trattandosi di visto d’ingresso, l’interessato riceve la notifica del rigetto dellarichiesta di visto dal Consolato italiano nel Paese in cui risiede. Le stesse autorità consolari sono tenute, se richiesto, ad autenticare la firma incalce al ricorso e/o alla procura speciale conferita all’avvocato per proporre ilricorso. Quest’ultimo deve essere notificato entro 60 giorni al Ministro degliEsteri presso l’Avvocatura dello Stato a Roma.

Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)20.

11 - 12 Vedi cap. n. 6 Famiglia.13 - 14 Vedi cap. n. 9 Cittadinanza.15 - 16 Vedi cap. n. 10 Rifugiati.17 Vedi cap. n. 6 Famiglia.18 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.19 - 20 Vedi cap. n. 11 Tutela Giurisdizionale.

1

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ingresso e soggiorno

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1.6 Come si propone ricorso contro i provvedimenti in materia dirilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno o della carta disoggiorno? esclusi i visti per ricongiungimento familiare21.

Autorità giudiziaria competente. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del luogo in cui ha sede laQuestura che ha emanato il provvedimento22.

Termine per la proposizione del ricorso.60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Spese di giustizia. Contributo unificato. Questo non è dovuto se il ricorrente viene preventivamente ammesso alpatrocinio a spese dello Stato23.

Informazioni specifiche. Al momento della notifica del provvedimento con cui viene respinta la domandadi rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, oppure dell’atto con cui ne vengadisposta la revoca, viene intimato allo straniero di lasciare entro 15 giorni il ter-ritorio nazionale, anche se il termine per proporre ricorso al T.A.R. è di 60 giorni.Trascorsi i 15 giorni, lo straniero che si trova ancora in Italia può ricevere undecreto d’espulsione, che viene notificato anche se nel frattempo è stato pro-posto ricorso al T.A.R. Il T.A.R. può, però, sospendere l’esecutività del provvedimento di rigetto impugnato.In questo caso, l’interessato non può più essere espulso per essersi trattenuto inItalia oltre il termine di 15 giorni.

21 Vedi cap. n. 6 Famiglia.22 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.23 Vedi cap. n. 11 Tutela Giurisdizionale.24 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.25 - 26 Vedi cap. n. 11 Tutela Giurisdizionale.27 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.28 - 29 Vedi cap. n. 11 Tutela Giurisdizionale.

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1.7 Come si propone ricorso contro il provvedimento di respingi-mento alla frontiera (espulsione)?

Autorità giudiziaria competente. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del luogo in cui ha sede la poliziadi frontiera o il questore che ha adottato il provvedimento24.

Termine per la proposizione del ricorso.60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Spese di giustizia. Contributo unificato. Questo non è dovuto se il ricorrente viene preventiva-mente ammesso al patrocinio a spese dello Stato25.

Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)26.

1.8 Come si propone ricorso contro il decreto d’espulsione delMinistero dell’Interno?

1

Autorità giudiziaria competente. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, sede di Roma27.

Termine per la proposizione del ricorso.60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Spese di giustizia. Contributo unificato. Questo non è dovuto se il ricorrente viene preventiva-mente ammesso al patrocinio a spese dello Stato28.

Informazioni specifiche. Si tratta di un caso molto particolare e raro, d’espulsione immediatamenteesecutiva disposta dal Ministro dell’interno per motivi d’ordine pubblico o disicurezza dello Stato.

Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)29.

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2documenti

carta d’identitàcodice fiscalecertificato di residenzapatente di guida

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documenti

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Dove e come si presenta la richiesta d’iscrizione di residenza?

La richiesta di residenza deve essere presentata consegnando all’UfficioAnagrafico del Comune3 nel quale s’intende dimorare abitualmente la domandaredatta su un apposito modulo e i seguenti documenti:• passaporto valido;• permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (ovvero non

scaduti);• codice fiscale;• contratto d’affitto registrato;• autocertificazione dei metri quadrati calpestabili della propria abitazione (nel

caso in cui sia la prima volta che si fa la richiesta), o la ricevuta del paga-mento della tassa relativa ai rifiuti.

L’ufficiale anagrafico rilascia al richiedente una ricevuta attestante la richiesta diresidenza, e dispone un controllo, effettuato dalla Polizia municipale, dell’effetti-va residenza del richiedente.

Nel caso in cui si rinnovi il permesso di soggiorno o la carta di sog-giorno?

Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno,gli stranieri iscritti all’anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare la dichiarazione didimora abituale unendo copia del nuovo permesso di soggiorno, con comuni-cazione diretta all’Ufficio d’Anagrafe del Comune di residenza.

Nel caso in cui non venga fatta questa comunicazione, si viene cancellati dalleliste della popolazione residente nel Comune.

A cosa serve l’iscrizione di residenza?

L’iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente in un determinatoComune è requisito indispensabile per:• il rilascio della carta d’identità;

2.1 Che cosa è la “residenza”?

La residenza è il luogo nel quale una persona dimora abitualmente1

Il cittadino non comunitario, maggiorenne, in possesso di un permesso disoggiorno superiore ai 3 mesi, ha diritto all’iscrizione anagrafica presso ilcomune di residenza2.

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• presentare domanda di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;• accedere alle prestazioni socio assistenziali4.

Chi vive in una comunità può richiedere l’iscrizione anagrafica diresidenza?

È possibile richiedere l’iscrizione della residenza anche se si abitain una comunità (ad es. centro d’accoglienza, collegio). In questo caso la richiesta deve essere sottoscritta dal Capo convivenza (ad es.responsabile della struttura d’accoglienza).

Chi fa la dichiarazione di residenza per la famiglia?

La richiesta di residenza che riguarda tutti i componenti di unafamiglia può essere presentata da qualsiasi componente, purché maggiorenne.

Se si dimora presso un’altra famiglia, è necessario il consenso dell’intestatariodello stato di famiglia ospitante.

Lo stato di famiglia (famiglia anagrafica) è composto da tutte le persone chevivono nella stessa abitazione.Tuttavia se non sussistono vincoli di parentela, di matrimonio, affinità, adozione,tutela, si può richiedere l’iscrizione in uno stato di famiglia diverso.

2

1 Il domicilio, invece, è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

2 Gli stranieri discendenti da cittadini italiani per nascita, in possesso di valido permesso di soggior-no, possono richiedere l’iscrizione anagrafica, necessaria per l’avvio della procedura per l’acquisto della cittadinan-za italiana, a prescindere dal motivo e dalla durata del permesso di soggiorno.

3 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

4 Per saperne di più sulle prestazioni socio assistenziali vedi cap. n. 3. Servizi Sociali.

Numero Verde 800 19585

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al

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documenti

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• sia in possesso di regolare permesso di soggiorno;• abbia la residenza anagrafica nel territorio italiano;• e abbia più di 15 anni.

La carta d’identità, nel caso di stranieri ed apolidi legalmente soggiornanti nelnostro paese, ha la stessa durata del permesso di soggiorno e non può essere uti-lizzata per l’espatrio, poiché ha validità solo sul territorio italiano.

Per ottenere la Carta d’Identità è necessario rivolgersi all’Ufficio Anagrafe delComune o della circoscrizione in cui si risiede5 presentando:• 3 fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti;• un valido documento di riconoscimento nel caso di cittadini dell’Unione Europea;• il passaporto in corso di validità ed il permesso di soggiorno nell’ipotesi di cit-

tadini extracomunitari.

In caso di smarrimento o furto della Carta d’identità è necessario fare la denun-cia all’autorità di Polizia, presentare una copia della denuncia in anagrafe perrichiedere il nuovo rilascio, insieme alle fotografie, ad un documento valido, e alpermesso di soggiorno.

Subito dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno ci si deve recare presso gliUffici Locali dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, e chiedere ilrilascio del codice fiscale.

Gli indirizzi delle varie sedi dislocate sul territorio regionale si possono trovareconsultando il seguente sito internet:www.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/lista.htm?m=1&r=Piemonte

Per il rilascio del codice fiscale occorre esibire:• il permesso di soggiorno valido;• la fotocopia del passaporto in corso di validità.

2.2 Che cosa è la carta d’identità?

2.3 Che cosa è il codice fiscale?

È un documento di riconoscimento personale che può essere richiesto daogni cittadino straniero, che abbia le seguenti caratteristiche:

È un codice composto da lettere e numeri, con il quale il Ministero delleFinanze identifica la persona. Ognuno ha un suo codice fiscale personale.

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Il possessore del codice fiscale può:• essere iscritto al S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale);• essere assunto come lavoratore dipendente;• iniziare un’attività lavorativa autonoma;• concludere qualunque contratto (per esempio affitto, vendita ecc.);• aprire un conto corrente bancario.

Se il tesserino viene smarrito o rubato, se ne può chiedere un duplicato all’UfficioLocale dell’Agenzia delle Entrate o anche agli sportelli self service del Ministerodelle Finanze, presenti negli Uffici Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) dei Municipie della Prefettura di Roma, presso gli Uffici finanziari e in alcuni Uffici postali,centri commerciali e aeroporti.

Il duplicato può essere anche richiesto tramite internet al sito:www.agenziaentrate.it/servizi/duplicatocf

5 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

www.agenziaentrate.it/servizi

Per ulteriori informazioni puoi consultare il sito internet:

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documenti

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La domanda per il rilascio o il rinnovo deve essere inoltrata all’Ufficio dellaMotorizzazione Civile Trasporti Civili (MCTC)6 compente per territorio di residenza.

È possibile guidare in Italia con patente di guida estera?

Durante il primo anno di soggiorno, o fino a quando non venga richiesta l’iscrizionedi residenza in Italia, i cittadini extracomunitari7 che vogliano guidare in Italia,devono essere muniti:• della propria patente• della Patente Internazionale (che consiste nella traduzione ufficiale della

patente originale).

Nel caso in cui desiderino acquisire la residenza anagrafica in Italia o serisiedono in Italia da più di 1 anno, i cittadini extracomunitari devono convertirela patente estera in patente di guida italiana.

La conversione è automatica nel caso in cui il cittadino extracomunitarioappartenga ad un paese che ha firmato un accordo con l’Italia per la conversionedelle patenti di guida8.

Il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requi-siti psichici, fisici stabiliti dal Codice della strada9, ma senza sostenere alcunesame di guida.

I cittadini, invece, appartenenti a paesi extracomunitari che non hanno stipulatocon l’Italia accordi per la conversione automatica della patente di guida, devonosostenere gli esami teorici e pratici per ottenere la patente italiana.

Dove si presenta la domanda di conversione della patente di guida?

La domanda di conversione va presentata alla Direzione Provinciale dellaMotorizzazione Civile della provincia di residenza (anche per il tramite degli uffi-ci dell’A.C.I. - Automobile Club d’Italia)10, con i seguenti documenti:• certificato medico rilasciato o dal medico convenzionato con la A.S.L.-

Azienda Sanitaria Locale11, oppure dall’Ufficiale Sanitario (per le visite è pos-sibile rivolgersi all’A.C.I.- Automobile Club d’Italia);

• certificato di residenza in bollo da € 10,33;

2.4 A cosa serve la patente di guida?

La patente di guida è un’abilitazione che consente di guidare un veicolo cor-rispondente alla categoria per la quale la patente è stata rilasciata.

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2

• tre foto-tessera recenti, di cui una autenticata; • patente estera valida e sua fotocopia; • traduzione della patente estera, eseguita da un traduttore giurato e autenti-

cata dal Tribunale;• certificato penale generale del casellario giudiziario (in bollo da € 10,33).

Fatta la richiesta e consegnata la propria patente (che verrà rispedita al Paesedi provenienza), lo straniero riceve una patente italiana senza bisogno di supera-re alcun esame.

Nel caso in cui si cambi residenza o abitazione?

Chiunque cambi residenza o abitazione, entro 30 giorni deve comunicare allaPrefettura competente il cambio del Comune di residenza o d’abitazione all’in-terno dello stesso Comune.La Prefettura procederà ad annotare il cambiamento sulla patente.

6 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

7 Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione Europea sono, infatti, equiparate alle corrisponden-ti patenti di guida italiane.

8 EElleennccoo ddeeggllii SSttaattii llee ccuuii ppaatteennttii ppoossssoonnoo eesssseerree ccoonnvveerrttiittee (aggiornato a febbraio 2003): Algeria, Corea del Sud,Croazia, Filippine, Islanda, Libano, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Marocco, Norvegia, Polonia, Principato diMonaco, Romania, San Marino, Slovenia, Sri-Lanka, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ungheria.L’elenco riportato è suscettibile di variazione. Si suggerisce pertanto, per accertare eventuali variazioni inter-venute, di contattare l’Ufficio della Motorizzazione della provincia. Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

9 In Italia, infatti, non può guidare:• Il malato fisico o psichico, con deficienza organica o minorazione psichiche, anatomiche e funzionali tale da

impedire di guidare con sicurezza auto e moto;• il riconosciuto delinquente abituale, professionale o per tendenza, sottoposto a misure di sicurezza persona-

li o a misure di prevenzione, salvo che sia stato riabilitato;• il condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzo del documento di guida possa ren-

dere più facile la commissione di reati della stessa durata.

10 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

11 Per saperne di più sul sistema sanitario italiano e su cosa sono le A.S.L. vedi cap. n. 4. Salute e Assistenza Medica.

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documenti

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Ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce.Va firmata dal cittadino interessato senza bisogno che la firma venga autentica-ta. Può essere presentata, anche da un’altra persona, al posto dei certificati,insieme ad una fotocopia della carta di identità.

Possono presentare autocertificazione anche i cittadini di Stati non appartenen-ti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia.

Cosa si può dimostrare con l’autocertificazione?

Con l’autocertificazione si possono attestare: • la data e il luogo di nascita; • la cittadinanza; • il godimento dei diritti civili e politici; • l’esistenza in vita; • la residenza; • lo stato di famiglia; • lo stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a o stato libero; • la nascita di un figlio; • il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente (nonno, genitore, figlio,

nipote, ecc.); • l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni; • l’appartenenza a ordini professionali; • il possesso di un titolo di studio o di una qualifica professionale; gli esami

sostenuti; il possesso di un titolo di specializzazione, di abilitazione, di forma-zione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;

• il proprio reddito e la situazione economica (anche ai fini della concessione dibenefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali), l’assolvimento di specificiobblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;

• il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi datopresente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;

• lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e la categoria di pensione,la qualità di studente;

2.5 Che cos’è l’autocertificazione?

L’autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come“ddiicchhiiaarraazziioonnee ssoossttiittuuttiivvaa ddii cceerrttiiffiiccaazziioonnee”, con la quale il cittadino attestauna serie di fatti, stati e condizioni, senza dover presentare il relativo certificato.

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• la qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di tutore,curatore e simili;

• l’iscrizione presso associazioni e formazioni sociali di qualsiasi tipo; • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese

quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di prov-

vedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisio-ni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; • di vivere a carico di qualcuno; • tutti i dati, a diretta conoscenza dell’interessato, contenuti nei registri dello

stato civile; • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presen-

tato domanda di concordato.

Per certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadi-nanza, stato civile e residenza, è sufficiente esibire un documento di riconosci-mento.La registrazione dei dati avviene attraverso la fotocopia non autenticata deldocumento stesso.Se il documento non è più valido, l’interessato deve dichiarare, in margine allafotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data delrilascio.

L’autocertificazione può essere utilizzata solo per attestare stati, qualità e fatticertificabili da soggetti pubblici italiani (ovvero tutti gli uffici delle Ammini-strazioni Pubbliche ed Enti o Aziende erogatori di pubblici servizi).

Cosa non si può autocertificare?

Non sono sostituibili con l’autocertificazione i seguenti documenti: • certificati medici, sanitari, veterinari;• certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;• brevetti e marchi.

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3servizi

sociali

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servizi sociali

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Come si fa a conoscere con esattezza il nome dell’Ente Gestore alquale rivolgersi?

Ci si deve rivolgere al proprio comune di residenza, che provvederà ad indicarel’Ente Gestore più vicino1.

Chi può richiedere l’assistenza sociale?

Tutti i cittadini stranieri in una situazione di regolarità.Agli stranieri privi del permesso di soggiorno e agli apolidi sono garantite lemisure di prima assistenza e di emergenza.

Quali sono i servizi sociali offerti dagli Enti Gestori?

• informazioni di carattere generale tramite il segretariato sociale;• interventi di assistenza economica in base ai regolamenti interni adottati

dall’Ente gestore;• servizi di assistenza domiciliare al fine di favorire la permanenza presso il

nucleo o, comunque, a domicilio, di persone parzialmente o totalmente nonautosufficienti;

• servizi di educativa domiciliare a favore di persone, in particolare minori, arischio di emarginazione sociale;

• servizi relativi alla tutela dei minori in rapporto con l’Autorità Giudiziaria (casidi affidamenti familiari, adozioni);

• interventi a tutela dei minori stranieri non accompagnati dai familiari;• interventi di assistenza a favore delle persone disabili;• assistenza alle persone anziane (assistenza domiciliare, inserimento in centro

diurno o in casa di riposo);• mediazione culturale, mediazione familiare, corsi di formazione professionale, ecc.

Non tutti gli Enti Gestori offrono gli stessi servizi, e soprattutto l’accesso a questiultimi è regolamentato diversamente a seconda dell’Ente.

3.1 Chi fornisce in Piemonte assistenza sociale e socio-sanitaria?

In Piemonte i servizi che forniscono assistenza sociale e socio-sanitaria pos-sono essere gestiti in tante forme diverse a seconda del luogo di residenza. Possono infatti essere erogati da Consorzi di Comuni, da Comuni singoli oassociati o dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL).Gli enti che erogano i servizi socio assistenziali si chiamano EEnnttii GGeessttoorrii.

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3

Come si fa a sapere quali sono esattamente i servizi che offre l’EnteGestore?

Attraverso la “Carta dei Servizi” che elenca tutti i tipi di interventi che L’EnteGestore competente per il territorio può erogare, e quali sono le caratteristicherichieste per poterne usufruire.

La Carta dei servizi può essere richiesta direttamente all’Ente Gestore o alComune della tua città.

Nel caso in cui questo documento non fosse a disposizione, è possibile richiedereinformazioni al Segretariato Sociale dell’Ente gestore.

1 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

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4salute e

assistenzamedica

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salute e assistenza medica

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4.1 Che cosa è il Servizio Sanitario Nazionale?

Il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) è un insieme di strutture e servizi chetutelano la salute ed assicurano l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, italiani estranieri regolari, senza differenza di trattamento.L’assistenza sanitaria spetta, oltre che agli iscritti, ai familiari a carico regolar-mente soggiornanti.Per usufruire del diritto all’assistenza sanitaria bisogna innanzitutto iscriversi alServizio Sanitario Nazionale.

L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria:• per chi risiede e lavora regolarmente in Italia;• per chi risiede regolarmente ed è iscritto alle liste di collocamento;• per chi ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro dipenden-

te o autonomo, motivi familiari, asilo politico, attesa di adozione o affida-mento e per domanda di acquisto di cittadinanza italiana.

L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è facoltativa (pagando un contributoannuale):• per il titolare di un permesso di soggiorno per studio;• per chi è regolarmente soggiornante alla pari.

Dove si fa l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?

L’iscrizione può essere effettuata direttamente presso le Aziende SanitarieLocali (A.S.L.)1 del luogo in cui si vive.Le A.S.L. sono le strutture amministrative ed operative del Sistema SanitarioNazionale.

A cosa serve la tessera sanitaria?

La tessera sanitaria è un documento che prova l’iscrizione al Servizio SanitarioNazionale.Vi sono indicati il nome dell’assistito e quello del medico di famiglia (vedi più avanti).È necessario presentare la tessera per beneficiare delle prestazioni sanitarie, eper accedere ai servizi.

Quanto tempo vale la tessera sanitaria?

La durata di validità della tessera è la stessa di quella del permesso di soggiorno.Per i rifugiati politici riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951,

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la durata è illimitata.L’iscrizione cessa in caso di revoca, annullamento, scadenza e mancato rinnovodel permesso di soggiorno, ovvero nel caso sia avvenuta l’espulsione.L’interessato potrà beneficiare ancora dell’iscrizione se esibisce la documen-tazione che prova la pendenza di un ricorso contro i suddetti provvedimenti.

Quali documenti sono necessari per l’iscrizione al Servizio SanitarioNazionale?

• documento d’identità;• permesso di soggiorno;• codice fiscale;• certificato di residenza, o in mancanza di questo, un’autocertificazione di

domicilio redatta dinanzi al funzionario dell’A.S.L.

A cosa dà diritto l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?

L’iscrizione dà diritto:• alla scelta di un medico di medicina generale “medico di famiglia”, o di un

pediatra;• alle cure specialistiche e agli esami di laboratorio;• ai Servizi d’Emergenza;• al ricovero ospedaliero gratuito negli ospedali pubblici e convenzionati;• all’assistenza farmaceutica.

Quanto costa l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?

L’iscrizione è gratuita per:• i disoccupati con permesso di soggiorno ed inseriti nella Banca Dati presso i

Centri per l’Impiego2;• i rifugiati con regolare certificato attestante lo status di rifugiato e richie-

dente asilo;• il cittadino coniugato e a carico di un cittadino italiano;• il minore con genitore residente in Italia o con genitore appartenente ad una

delle categorie sopra elencate.

1 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

2 Vedi cap. 5. Lavoro e Previdenza Sociale.

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salute e assistenza medica

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L’iscrizione viene pagata:• con i contributi versati dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti con

regolare permesso di soggiorno;• con il versamento di una quota fissa annuale per i liberi professionisti, i lavo-

ratori autonomi, o gli studenti con regolare permesso di soggiorno.

La scelta del medico e del pediatra si compie quando ci si reca all’ufficio cherilascia la tessera sanitaria, consultando l’elenco dei medici disponibili.La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e cittadino sono fondatisul rapporto di fiducia.Il medico può essere cambiato con un altro della stessa ASL in qualsiasi momento.

Il medico di famiglia e il pediatra garantiscono:• visite in ambulatorio o a domicilio;• prescrizione di farmaci;• richieste di visite specialistiche ed esami; • rilascio di certificati di malattia per i lavoratori dipendenti, per i bambini che

devono essere riammessi a scuola dopo una malattia, o che devono accedereagli asili nido, nelle scuole materne, elementari, medie, secondarie.

Ci si può rivolgere al medico di famiglia anche per avere consigli e suggerimentiper salvaguardare la propria salute, prevenendo l’insorgere di malattie.

Il medico e il pediatra svolgono la propria attività in orari e giorni che sono tenu-ti ad esporre all’ingresso dei loro ambulatori.

Tutte le prestazioni del medico di famiglia e del pediatra sono gratuite.

4.2 Chi ha diritto al medico di famiglia e al pediatra? E quali pre-stazioni garantiscono?

Tutti i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale hanno diritto all’assistenzaprestata da un medico di medicina generale. Per i bambini da 0 a 14 anni è pre-vista l’assistenza da parte di un pediatra, nei Comuni dove il pediatra è presente.Dall’età di 6 anni i genitori, se lo desiderano, possono optare per la scelta diun medico di medicina generale per l’assistenza del proprio figlio.

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4

47

Occorre presentare la propria tessera d’iscrizione al S.S.N. e la richiesta delmedico di famiglia o del pediatra.

La richiesta non è necessaria solo per le visite:• odontoiatriche,• ginecologiche,• oculistiche.

La prenotazione è quasi sempre necessaria.All’Ufficio Prenotazioni delle A.S.L. viene indicato il luogo, la data e l’ora dovesarà effettuata la prestazione.Le cure specialistiche e gli esami di laboratorio si effettuano presso ambulatoripubblici e privati convenzionati.

Per le visite specialistiche o gli esami di laboratorio è previsto il pagamento diuna quota della spesa a carico dei cittadini, detto “ticket”.Alcune categorie di assistiti (cittadini con basso reddito, invalidi civili, donne ingravidanza, ecc.) possono ottenere l’esenzione dal ticket.

Per informazioni al riguardo occorre rivolgersi agli Uffici Relazioni con il Pubblicodelle A.S.L., uffici presso cui è possibile fare reclami o richiedere informazioni pertutto ciò che riguarda la tutela dell’utente.

za?

Nei casi di malattia è possibile chiedere al medico di famiglia di effettuare unavisita a domicilio gratuita. Durante le ore notturne (dalle ore 20.00 alle ore 8.00),il sabato pomeriggio (dalle ore 14), la domenica e tutti gli altri giorni prefestivi efestivi è attivo invece il Presidio di Continuità Assistenziale (guardia medica).

Anche per questo servizio ci si può rivolgere al numero telefonico gratuito 118.

4.4 A chi ci si deve rivolgere in caso d’emergenza?

4.3 A chi ci si deve rivolgere per le cure specialistiche e gli esamidi laboratorio (esami del sangue, radiologici ecc.)?

Nei casi di grave urgenza (incidenti, infortuni ed in qualsiasi situazione di peri-colo di vita) è possibile recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale o richiedere l’in-tervento medico telefonando al numero gratuito 111188 in funzione 24 ore su 24.

Ci si deve rivolgere all’ufficio prenotazioni dell’A.S.L.

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salute e assistenza medica

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Gli orari di apertura e di chiusura e i periodi di ferie delle farmacie sono fissati inun calendario predisposto periodicamente ed esposto in ogni farmacia.Durante le ore notturne di tutti i giorni e nelle giornate festive sono operanti lefarmacie di “guardia”. Ogni farmacia è tenuta ad esporre all’esterno l’indicazione della farmacia diguardia più vicina.

Che servizi offrono?

• Assistenza alla donna in gravidanza (visite ostetrico-ginecologiche, corsi dipreparazione al parto, alla nascita e alla genitorialità);

• assistenza alle donne che intendono interrompere volontariamente la gravi-danza (aborto);

• assistenza ginecologica di base per malattie legate alla sessualità, sterilità edinfertilità;

• assistenza alle donne con problemi di menopausa;• consulenza contraccettiva, per impedire gravidanze indesiderate;• prevenzione e diagnosi dei tumori dell’apparato genitale femminile;• assistenza e consulenza per i problemi psicologici e sociali riguardanti il rap-

porto di coppia, il rapporto genitori-figli, la gravidanza,il parto, la sessualità;• problematiche riguardanti separazioni, maltrattamenti e violenze in famiglia; • informazioni sulle adozioni e gli affidamenti familiari;• salute del bambino prima della nascita, del neonato e del bambino nella prima

infanzia.

4.5 Dove si acquistano le medicine?

4.6 Cosa sono i Consultori Familiari e Pediatrici3?

Sono dei centri per la tutela della salute fisica e psichica della donna, delbambino, della coppia e della famiglia, presenti in ogni A.S.L.

In Italia le medicine si vendono esclusivamente nelle farmacie.Solo il medico di famiglia, il pediatra ed il medico che effettua le visite specia-listiche, possono prescrivere le medicine con una dichiarazione scritta su unapposito modulo (rriicceettttaa).Nella ricetta, che va data al farmacista, il medico autorizza l’acquisto della medici-na. La ricetta farmaceutica ha validità di 30 giorni dalla data del rilascio.

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Tutte le prestazioni dei consultori sono gratuite.Non è necessaria alcuna autorizzazione e alcuna richiesta del medico di famiglia,ma è sufficiente prendere appuntamento (anche telefonicamente).I servizi sono destinati anche alle donne prive del permesso di soggiorno.

È possibile interrompere la gravidanza dopo i primi 90 giorni dal con-cepimento?

Sì, ma solo in alcuni casi:• quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della

donna;• quando il bambino che deve nascere presenta malformazioni che mettono in

grave pericolo la salute fisica o psichica della madre.

A chi ci si rivolge per abortire?

Bisogna rivolgersi ad un consultorio pubblico, o ad una struttura socio-sanitaria,o a un medico di fiducia.

Il consultorio, la struttura socio-sanitaria, o il medico hanno il compito di:• garantire i necessari accertamenti medici;• valutare, nel rispetto della libertà e della dignità della donna, insieme a lei, e

al padre del concepito (ove la donna lo consenta), le circostanze che la por-tano a chiedere l’interruzione della gravidanza;

• metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre;• promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole

tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

4.7 In Italia è legale l’interruzione volontaria della gravidanza(aborto)?

4

3 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

Sì, in Italia esiste una legge (Legge 194/1974) che disciplina e ammette l’in-terruzione volontaria della gravidanza nei pprriimmii nnoovvaannttaa ggiioorrnnii.

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salute e assistenza medica

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Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico difiducia riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento,rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzatea praticare l’interruzione della gravidanza.

Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico delconsultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte allarichiesta della donna di interrompere la gravidanza, le rilascia copia di un docu-mento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenutarichiesta, e la invita ad attendere 7 giorni per pensarci. Trascorsi i 7 giorni la donna può presentarsi presso le sedi autorizzate a prati-care l’interruzione della gravidanza, presentando il documento rilasciatole.

Chi può fare la richiesta d’interruzione della gravidanza?

La richiesta deve essere fatta personalmente dalla donna.

Se la donna è d’età inferiore ai 18 anni è richiesto l’assenso di chi esercita sulladonna stessa la potestà o la tutela.

Tuttavia, nei primi 90 giorni, quando:• vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle per-

sone esercenti la potestà o la tutela;• oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra

loro difformi;

il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, rinviano entro7 giorni dalla richiesta una relazione, contenente anche il loro parere, al giudicetutelare del luogo in cui essi operano. Il giudice tutelare, entro 5 giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volon-tà, può autorizzarla a decidere l’interruzione della gravidanza.

Nel caso in cui il medico accerti l’urgenza dell’intervento, a causa di un gravepericolo per la salute della minore di diciotto anni, può certificare l’esistenza dellecondizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza, indipendentementedall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela, e senza rivolgersi al giudicetutelare. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e,se necessario, il ricovero.

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4.8 In Italia esiste la possibilità di non riconoscere un figlio allanascita?

4.9 Dove ci si rivolge per l’assistenza sanitaria dei bambini?

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Sì, in Italia la donna ha il diritto di scegliere di partorire senza riconoscere ilfiglio e senza che il suo nome compaia sull’atto di nascita (senza, quindi, cheil bambino abbia il suo cognome).

Dopo i primi 90 giorni, si applicano alla minore di diciotto anni le procedure dellemaggiori d’età, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela.

In questo caso la donna ha il diritto a che il suo nome venga mantenuto segreto,ed è rigorosamente vietato a coloro che, per motivi d’ufficio, sono venuti aconoscenza del nome della madre, di rivelare tale conoscenza. Se lo fanno commettono reato.

Il tribunale, qualora il minore non sia riconosciuto dalla madre, non può farericerche sulla paternità del bambino.

L’assistenza ai minori stranieri è assicurata:• attraverso i pediatri di libera scelta presenti in ogni A.S.L. (cui si può accede-

re anche se irregolari);• attraverso i consultori pediatrici e i centri vaccinali.

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salute e assistenza medica

52

Per gli adulti sono consigliate le vaccinazioni contro il tetano (1 richiamo ognidieci anni dopo il ciclo di base) e l’epatite virale di tipo B.

4.10 Quali sono le vaccinazioni obbligatorie e facoltative in Italiae le profilassi?

DifteriteTetano

Pertosse

Vaccinazioni obbligatorie

Età

3° mese

5° mese

11° mese

12-15° mese

3° anno

5-6° anno

12° anno

Poliomielite

Epatite B

● (3 dosi)

Vaccinazioni facoltative

Età

3° mese

5° mese

11° mese

12-15° mese

3° anno

5-6° anno

12° anno

MorbilloRosoliaParotite

● eventuale richiamo

Haemophilus

influenzae tipo b

Nella tabella seguente sono riportate le principali vaccinazioni obbligatoriee facoltative e l’epoca in cui tale vaccino va somministrato.

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4.11 A chi ci si rivolge per le vaccinazioni?

Per effettuare le vaccinazioni obbligatorie ci si può rivolgere al CCeennttrrooVVaacccciinnaallee, al CCoonnssuullttoorriioo PPeeddiiaattrriiccoo o al SSeerrvviizziioo ddii IIggiieennee PPuubbbblliiccaa ddeelllleeAA..SS..LL. Il servizio è gratuito.

Un certificato di vaccinazione è richiesto all’ingresso nella scuola elementare,scuola materna, nido d’infanzia, per essere ammessi ai soggiorni estivi, per svol-gere attività sportiva agonistica.

Le vaccinazioni infantili sono un modo sicuro ed efficace per ottenere la pro-tezione individuale e della popolazione da alcune gravi malattie.

È necessario sottoporsi a delle vaccinazioni quando si ritorna nelpaese d’origine?

È consigliabile ed importante la prevenzione delle malattie infettive per coloroche si recano nel paese d’origine (malaria, febbre gialla, epatite virale A).

Per questa profilassi gli stranieri possono rivolgersi al proprio medico curante, aicentri di medicina dei viaggiatori e, se non posseggono il permesso di soggiorno,ai centri I.S.I. (Centri di Informazione Sanitaria, vedi più avanti) che li indi-rizzeranno alla struttura più idonea.

Lo straniero regolarmente soggiornante, ma non iscritto al ServizioSanitario Nazionale?

Nelle strutture sanitarie accreditate dello stesso Servizio Sanitario Nazionale glivengono assicurate: • le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricove-

ro o di day hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffeal momento della dimissione;

• le prestazioni sanitarie non urgenti, che possono venire programmate e percui non si passa dal pronto soccorso, sia ambulatoriali che i ricoveri in ospe-dale, (per esempio la tonsillectomia), previo pagamento delle relative tariffe.

4.12 Gli stranieri in Italia hanno diritto all’assistenza sanitaria?

Tutti gli stranieri presenti in Italia hanno diritto all’assistenza sanitaria essenziale.

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salute e assistenza medica

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L’erogazione di prestazioni sanitarie agli assicurati da istituzioni estere è,invece, disciplinata dalle norme previste dagli accordi internazionali.

Lo straniero non in regola con le norme relative all’ingresso ed al sog-giorno?

Allo straniero senza permesso di soggiorno, ovvero straniero temporaneamentepresente (S.T.P.), è garantita l’assistenza sanitaria di base.

In particolare nelle strutture pubbliche e private accreditate del ServizioSanitario Nazionale sono assicurate: • le cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se

continuative, per malattia ed infortunio;• l’assistenza sanitaria di base;• l’assistenza in gravidanza e durante la maternità;• l’assistenza per l’interruzione volontaria della gravidanza (aborto); • la tutela della salute del minore;• le vaccinazioni previste dalla normativa e nell’ambito di interventi di preven-

zione collettiva autorizzati dalle Regioni; • gli interventi di profilassi internazionale; • la profilassi, la diagnosi e il trattamento delle malattie infettive;• la distribuzione gratuita di farmaci essenziali.

È comunque assicurato all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completoriguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso.

Allo straniero privo di permesso di soggiorno viene rilasciato dall’ASL diappartenenza un tesserino con un codice regionale a sigla S.T.P. (straniero tem-poraneamente presente) che deve essere esibito per usufruire delle prestazionisanitarie.

Questo tesserino ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenzadello straniero sul territorio nazionale.

Lo straniero senza permesso di soggiorno, in caso di bisogno, gode diun aiuto economico per usufruire dell’assistenza sanitaria?

Le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale ai cittadini non iscritti, sonoerogate senza oneri a carico degli stranieri irregolarmente presenti qualora privi dirisorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket).

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Lo stato d’indigenza del soggetto viene attestato al momento dell’assegnazionedel codice regionale a sigla S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente), median-te la sottoscrizione di una dichiarazione, anch’essa valevole sei mesi.

Lo straniero indigente privo del permesso di soggiorno, è esonerato anche dallaquota di partecipazione alla spesa (ticket) per quanto concerne: • l’assistenza sanitaria di base; • le urgenze; • lo stato di gravidanza; • le patologie esenti o i soggetti esenti in ragione dell’età o in quanto affetti da

gravi stati invalidanti.

L’utilizzo da parte dello straniero senza permesso di soggiorno di tutti iservizi sanitari non comporta nessuna segnalazione da parte degli operatorisanitari alla Polizia giudiziaria.

Cosa sono i Centri ISI?Sono dei Centri di Informazione Sanitaria per gli Stranieri non iscritti alServizio Sanitario Nazionale, che la Regione Piemonte ha costituito in via speri-mentale.

Gli “Stranieri Temporaneamente Presenti” (S.T.P.) trovano presso i Centri ISI unaccesso facilitato al Servizio Sanitario sia per gli aspetti terapeutici che per quel-li preventivi e spesso anche burocratici grazie alla presenza dei mediatori culturali.

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salute e assistenza medica

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Ecco gli indirizzi dei Centri di Informazione Salute Immigrati (Centri ISI) attiviin Piemonte.

Asti ASL 19 Via Orfanotrofio 15/17 0141-392743

Biella ASL 12 Via Don Sturzo 20 015-3503681/350655

Borgomanero (No) ASL 13 Viale Zoppis 6 0322-848343

Bussoleno (To) ASL 5 Via Tonelli 1 0122-48196

Chieri (To) ASL 8 Via San Giorgio 20 011-94294682

Collegno (To) Via Oberdan 10 011- 4017814-44

Cuneo ASL 15 Via C. Boggio 14 0171-450271/270

Domodossola ASL 14 Corso Dissegna 29 0324-491620

Novara ASL 13 Via Dei Mille 2 0321-374573

Omegna (Vb) ASL 14 Via Mazzini 117 0323-868355/166

Orbassano (To) ASL 5 Viale Papa Giovanni XIII 11 011-9036461/32

Torino ASL 2 Via Tofane 71 011-70952593/95

Torino ASL 4 Largo Dora Savona 24 011-2403717/12

Torino ASL 1 Via San Domenico 22/c 011-5663050

Vercelli ASL 11 Via Crosa 4 0161-593622/16

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5lavoro e

previdenzasociale

5lavoro e

previdenzasociale

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ingresso e soggiorno

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Quali servizi offrono i Centri per l’Impiego?

I Centri per l’Impiego:• mettono in contatto lavoratori e datori di lavoro; • offrono informazioni:

sul mercato del lavoro, sulle opportunità d’impiego, sulle offerte formative, sulla normativa vigente;

• offrono la possibilità di effettuare tirocini formativi (ovvero periodi di forma-zione in ambito lavorativo) sulla base di convenzioni stipulate con i datori dilavoro (i tirocini promossi dai Centri per l’Impiego prevedono una durata diun minimo di 3 mesi e un massimo di 6 mesi; non possono configurarsi qualerapporto di lavoro e non prevedono retribuzione).

A chi è rivolto il servizio?

• ai disoccupati ed inoccupati di lunga durata; • alle donne in reinserimento lavorativo; • ai disoccupati beneficiari di trattamenti previdenziali;• alle persone disabili;• ai giovani disoccupati e apprendisti.

Quali sono i documenti necessari per usufruire dei servizi dei Centriper l’Impiego?

• documento d’identità;• codice fiscale;• permesso di soggiorno con motivo valido per:

lavoro (subordinato, autonomo, stagionale); famiglia;asilo politico; studio (questo permesso di soggiorno permette di lavorare massimo 20 orealla settimana);famiglia, minore età o affidamento per i minori stranieri soggetti all’obbligoformativo;

5.1 A chi ci si rivolge quando si cerca lavoro?

lavoro e Previdenza sociale

Ai Centri per l’Impiego1

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1

61

• è consigliabile portare la traduzione, asseverata dall’Ufficio AsseverazioneTitoli della Pretura, dei titoli di studio conseguiti all’estero.

5.2 Cosa coprono i contributi previdenziali e perché è importanteversarli?

5• la malattia,• la maternità,• la vecchiaia,• l’infermità fisica e mentale,• il licenziamento e quindi la disoccupazione,• gli infortuni e le malattie professionali.

Prevede, inoltre, una serie di strumenti volti alla tutela della famiglia del lavoratore.

Per poter usufruire e ottenere le diverse prestazioni previdenziali, occorre peròche siano stati versati i contributi previdenziali.

Chi ha l’obbligo di versare i contributi previdenziali?

Per i lavoratori subordinati è il datore di lavoro che ha l’obbligo, oltre che di cor-rispondere la retribuzione contrattuale, di versare la corrispondente con-tribuzione previdenziale.

I lavoratori autonomi, come ad esempio i commercianti, devono invece versaredirettamente i contributi previdenziali.

Perché è importante che anche il lavoratore extracomunitario versi icontributi previdenziali?

Perché il lavoratore extracomunitario che svolge in Italia un’attività lavorativaregolare, per la quale vengono accreditati periodi di contribuzione, ha gli stessidiritti riconosciuti alla generalità dei lavoratori. Può conseguire, in presenza deirequisiti richiesti, il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione italiana.

Il sistema della previdenza sociale prevede che il lavoratore venga tutelatoin occasione di determinati eventi, quali:

1 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

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lavoro e Previdenza sociale

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Quali sono i principali Enti che erogano le prestazioni previdenziali?

L’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’AmministrazionePubblica), che si occupa della tutela previdenziale dei dipendenti pubblici.

L’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro) che tutela i lavo-ratori dipendenti che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono unamalattia professionale, garantendogli le prestazioni economiche e sanitarienecessarie.

L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) che è il principale ente cheassicura i lavoratori privati, sia dipendenti che autonomi, e li tutela quando siverificano eventi quali la vecchiaia, la disoccupazione, la maternità, la malattia,garantendo delle indennità sostitutive della retribuzione.

A chi si presenta la domanda per ottenere le varie indennità INPS?

All’agenzia INPS competente territorialmente in base alla residenza/domiciliodell’interessato, nel caso di prestazioni pagate direttamente dall’INPS.Nel caso, invece, di prestazioni che devono essere pagate dal proprio datore dilavoro per conto dell’INPS, le domande devono essere presentate al propriodatore di lavoro e in alcuni casi ad entrambi.

Le domande possono essere presentate anche per posta o per il tramite deiPatronati2 autorizzati che, per legge, offrono assistenza gratuita ai lavoratorinello svolgimento delle proprie pratiche previdenziali.

L’elenco delle Agenzie INPS competenti in base alla residenza/domicilio è con-sultabile su internet al sito www.inps.it/AgendaSedi

La maggior parte dei modelli di domanda delle singole prestazioni (contenenti leistruzioni per la compilazione e i documenti da allegare) e la specifica modulisti-ca sono disponibili, oltre che presso gli sportelli delle Agenzie INPS, anche suinternet al sito www.inps.it, alla voce moduli.

Nel caso in cui il lavoratore extracomunitario ritorni nel paese d’ori-gine cosa succede dei contributi versati all’INPS?

I contributi versati durante il periodo di lavoro in Italia vengono conservati atempo indefinito negli archivi dell’INPS e costituiscono la posizione assicurativadi ciascun lavoratore. Tale posizione è pronta ad essere riattivata in caso di nuovaoccupazione in Italia, o ad essere utilizzata per la liquidazione di una pensione.

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5.3 Cosa succede nel caso in cui il lavoratore si ammali?

A chi spetta l’indennità di malattia?

• Ai lavoratori dipendenti con qualifica di operai o impiegati nel settore privato;• ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopraindica-

te), purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 gior-ni prima dell’inizio della malattia.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, il diritto all’inden-nità di malattia cessa con la cessazione del rapporto di lavoro.

Come si ottiene l’indennità di malattia?

Il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattiaredatto in due copie.Entro 2 giorni dalla compilazione da parte del medico, deve inviare la primacopia alla propria sede dell’INPS (quella di residenza abituale) e la seconda copiaal datore di lavoro.

I certificati sono a lettura ottica, per cui è molto importante, per la compilazione,attenersi alle istruzioni riportate sul certificato stesso.

Il lavoratore ammalato deve rimanere a casa a disposizione per eventuali con-trolli effettuati dai medici dell’INPS o delle A.S.L., nelle seguenti fasce orarie:dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

In caso d’assenza ingiustificata è prevista la perdita dell’indennità.

Se, durante il periodo in cui si percepisce l’indennità di malattia, ci si devetrasferire ad un indirizzo diverso da quello indicato sul certificato di malattia,bisogna darne comunicazione preventiva all’INPS e al proprio datore di lavoro.

5

Nel caso in cui il lavoratore si ammali è prevista l’innddeennnniittàà ddii mmaallaattttiiaa..E’ un’indennità economica che permette al lavoratore di ricevere una partedella retribuzione anche in caso d’assenza dal lavoro per malattia. I primi 3 giorni di malattia sono pagati dal datore di lavoro.A partire dal 4° giorno di malattia, per un periodo massimo di 180 giorniall’anno è a carico dell’INPS.

2 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

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lavoro e Previdenza sociale

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Se durante la malattia, il lavoratore extracomunitario, vuole andare all’estero oal paese d’origine per avere migliori cure e/o assistenza, deve chiedere preventi-vamente l’autorizzazione all’INPS.

5.4 Quali sono le prestazioni a tutela della maternità?

5.5 Cos’è l’indennità di maternità3?

A chi spetta l’indennità di maternità?

• Alle madri lavoratrici dipendenti;• alle lavoratrici domestiche che abbiano versato almeno un anno di contribu-

ti nei due anni precedenti il periodo d’assenza obbligatoria dal lavoro permaternità, o almeno sei mesi di contributi nell’anno precedente all’assenza;

• alle lavoratrici agricole che abbiano effettuato un minimo di 51 giornate dilavoro nell’anno precedente il periodo di assenza obbligatoria;

• alle lavoratrici autonome che risultino iscritte negli elenchi degli artigiani odei commercianti, o dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prima del perio-do d’assenza per maternità, e che risultino aver pagato i contributi relativi.

È un’indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata alle lavoratri-ci assenti dal lavoro per gravidanza e puerperio.

Il nostro sistema previdenziale prevede diverse modalità per tutelare la madre eil padre lavoratori:

• l’indennità di maternità;• i riposi giornalieri orari per assistere i figli;• il congedo per malattia del bambino;• l’assegno di maternità;• l’assegno di maternità concesso dai Comuni.

La legge italiana prevede, inoltre, il divieto di licenziamento della donna dal-l’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino, adeccezione del caso in cui il rapporto di lavoro cessi per scadenza del contratto.

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Per quanto tempo spetta l’indennità di maternità?

L’indennità di maternità per astensione obbligatoria spetta per un periodo mas-simo di 5 mesi;per astensione facoltativa, per un periodo non superiore a 11 mesi da usufruirenei primi otto anni di vita del bambino.

3 È importante ricordare che anche la donna extracomunitaria, la cui presenza sul territorio italiano sia irregolare,ha diritto ad usufruire gratuitamente di alcune prestazioni ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale (vedi cap. 4.Salute e Assistenza Medica).

5.6 Che cos’è l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità?

5• durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;• per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto,

se il parto avviene oltre la data presunta;• durante i tre mesi dopo il parto;• per i giorni non goduti prima del parto, se il parto avviene in data anticipata

rispetto alla data presunta.

La lavoratrice può scegliere di continuare a lavorare fino al mese precedente ladata presunta del parto, e usufruire così dell’astensione obbligatoria fino al 4°mese dopo il parto.Ciò a condizione che lo specialista ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale, ocon esso convenzionato, e il medico responsabile della sicurezza nei luoghi dilavoro, nel caso in cui la lavoratrice dipenda da un’azienda soggetta a controllisanitari (per esempio: azienda industriale), attestino che tale situazione nonarreca pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro.

Le lavoratrici che svolgono lavori faticosi, pericolosi e che non possono essereadibite ad altre mansioni, possono anticipare “per rischio” il periodo d’astensioneobbligatoria precedente al parto su autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

Il periodo d’astensione obbligatoria può essere prorogato (con provvedimentodell’Ispettorato del Lavoro) fino al 7° mese successivo al parto.

La legge prevede dei periodi durante i quali è vietato far lavorare la donnain gravidanza (aasstteennssiioonnee oobbbblliiggaattoorriiaa):

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lavoro e Previdenza sociale

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L’indennità per astensione obbligatoria per i tre mesi successivi alla data effetti-va del parto spetta al padre lavoratore dipendente:

• in caso di morte o di grave malattia della madre;• nel caso in cui la madre, anche non lavoratrice, abbandoni il bambino;• in caso di non riconoscimento del figlio da parte della madre.

In tali casi è vietato licenziare il padre per tutta la durata del congedo e fino alcompimento di un anno d’età del bambino.

La lavoratrice ha diritto all’indennità per astensione obbligatoria per i tre mesisuccessivi alla data effettiva del parto anche nei casi in cui:

• il bambino sia nato morto;• il bambino sia deceduto successivamente al parto;• ci sia stata un’interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione

(che è considerata parto).

A chi si presenta la domanda d’astensione obbligatoria?

All’INPS e al datore di lavoro.

5.7 Che cosa è l’astensione facoltativa dal lavoro per maternità?

Le astensioni facoltative non possono superare un periodo complessivo tra i genitori di:

• 6 mesi nell’arco dei primi 3 anni del bambino.• 10 mesi nell’arco dei primi 8 anni del bambino.

Chi può chiedere l’astensione facoltativa?

• Le madri lavoratrici dipendenti per un periodo continuativo o frazionato nonsuperiore a 6 mesi;

• il padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato nonsuperiore a 6 mesi, elevabili a 7 nel caso in cui il padre lavoratore si astengadal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi (in questo caso il limite com-plessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori, nell’arco dei primi 8 anni del

Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto ad aste-nersi dal lavoro, e a percepire l’indennità per astensione facoltativa (ovverocongedo parentale).

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bambino, sale a 11 mesi);• il genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato non

superiore a 10 mesi;• le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane e

commercianti), per un periodo massimo di tre mesi, anche frazionabile, entroil primo anno di vita del bambino.

Non spetta agli addetti ai servizi familiari e domestici, ai lavoratori a domicilio, eai disoccupati o sospesi dal lavoro.

I genitori possono usufruire del congedo anche contemporaneamente.

A chi si presenta la domanda d’astensione facoltativa?

All’INPS e al datore di lavoro.

55.8 Cosa sono i riposi giornalieri orari per assistere i figli?

Tali ore di riposo sono riconosciute anche al padre:

• se il figlio è affidato al solo padre; • in caso di morte o grave malattia della madre;• in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;• se la madre non è lavoratrice dipendente (ad esempio nel caso si tratti di

lavoratrice autonoma, libera professionista).

In questi ultimi due casi, tuttavia, il padre non può utilizzare i riposi giornalieridurante il periodo d’astensione dal lavoro per maternità della madre.

Non hanno diritto ai permessi orari le lavoratrici domestiche, a domicilio e lelavoratrici autonome.

A chi si presenta la domanda per i riposi orari?

Per quelli della madre, al datore di lavoro.Per quelli del padre all’INPS e al datore di lavoro.

Durante il primo anno di vita del bambino la madre ha diritto a dei riposigiornalieri retribuiti. Tali riposi sono di 2 ore al giorno se l’orario di lavoro èpari o superiore a 6 ore giornaliere. Se l’orario di lavoro è inferiore a 6 oregiornaliere è previsto un permesso di 1 ora al giorno.

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lavoro e Previdenza sociale

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• fino all’età di 3 anni;• e, nel limite di 5 giorni all’anno per ciascun genitore, fino all’età di 8 anni del

bambino.

A chi si presenta la domanda per congedo per malattia del bambino?

La domanda deve essere presentata al datore di lavoro con allegato un certifi-cato di un medico specialistico del Servizio Sanitario Nazionale, e deve attestareche l’altro genitore non è in astensione dal lavoro durante gli stessi giorni.

5.9 Ci si può assentare dal lavoro nel caso di malattia del figlio?

5.10 Che cosa è l’assegno di maternità?

• alle lavoratrici che hanno almeno 3 mesi di contribuzione compresi tra i 9 e i18 mesi precedenti la nascita o l’ingresso in famiglia del bambino;

• alle ex lavoratrici (disoccupate), purché tra la data della perdita del diritto aprestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore nellafamiglia non siano trascorsi più di 9 mesi;

• alle lavoratrici che hanno interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni duran-te il periodo di gravidanza, ed hanno almeno 3 mesi di contribuzione nelperiodo che va dai 9 mesi ai 18 mesi precedenti la nascita del bambino.

Le madri extracomunitarie per ottenere l’assegno di maternità devono essere inpossesso della carta di soggiorno.

A chi si presenta la domanda per l’assegno di maternità?

All’INPS entro 6 mesi dalla nascita, o dall’adozione del bambino (in caso di ritar-do si perde il diritto all’assegno di maternità).

Entrambi i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto, alternativamente, adassentarsi dal lavoro durante la malattia di ciascun figlio:

È una prestazione economica che spetta per i figli nati o adottati dopo il 1° luglio2000:

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5

5.11 Che cosa è l’assegno di maternità concesso dai Comuni?

5.12 Quali sono le principali prestazioni a tutela della vecchiaia?

• alle madri che non hanno diritto ad alcuna indennità di maternità ad altrotitolo (nel caso in cui fruiscano di un’indennità di maternità di importo infe-riore all’importo dell’assegno, può esserle riconosciuto il diritto a percepire ladifferenza);

• alle donne che vivono in una famiglia il cui nucleo non abbia redditi superioriad una quota prefissata (l’assegno di maternità erogato dai Comuni è subor-dinato, infatti, alla presentazione di attestazione I.S.E. - Indicatore dellaSituazione Economica - per il nucleo familiare).

Le madri extracomunitarie, per ottenere l’assegno di maternità, devono essere inpossesso della carta di soggiorno.

A chi va presentata la domanda per l’assegno di maternità dei Comuni?

Al Comune di residenza.

• La pensione di vecchiaia;• la pensione di anzianità;• l’assegno sociale;• la pensione ai superstiti.

Quando si ottiene la pensione di vecchiaia?

Si consegue quando si raggiungono i requisiti d’età, che attualmente sono di 65anni per gli uomini e 60 per le donne, e si sono versati i contributi per almeno 20 anni.I lavori dipendenti devono aver cessato l’attività dipendente.

Quando si ottiene la pensione d’anzianità4?

Si può ottenere prima di aver compiuto l’età pensionabile.

È una prestazione economica che spetta per ogni figlio nato (nel caso diparto gemellare spettano 2 assegni) o adottato dopo il 2 luglio 2000:

4 La disciplina è in continua evoluzione. Le soglie dell’età pensionabile saranno presto modificate.

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Per i lavoratori dipendenti i requisiti attualmente richiesti per ottenere questaprestazione sono 35 anni di contributi e 57 anni d’età.Se non hanno ancora raggiunto i 57 anni d’età, possono comunque ottenere lapensione di anzianità se possono far valere 37 anni di contributi. È necessario che abbiano cessato l’attività lavorativa dipendente.

Per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni emezzadri) i requisiti attualmente richiesti sono 35 anni di contributi e 58 anni d’età.Se non hanno raggiunto i 58 anni d’età, possono comunque ottenere la pensionedi anzianità se hanno 40 anni di contributi.I lavoratori autonomi possono continuare a svolgere l’attività lavorativa non sub-ordinata.

Cos’è l’Assegno sociale?

È una prestazione economica riservata a coloro che abbiano compiuto i 65 annid’età, che risiedono stabilmente in Italia, quando non percepiscono alcun reddi-to o ne percepiscono uno inferiore all’importo corrente dell’assegno sociale.

I cittadini extracomunitari per ottenere l’assegno sociale devono essere in pos-sesso della carta di soggiorno.

La residenza abituale in Italia è un requisito fondamentale. Chi trasferisce all’estero la propria residenza ne perde il diritto.

Cosa succede in caso di morte del lavoratore assicurato o pensionato?

Esiste la pensione ai superstiti che, alla morte del lavoratore assicurato o pen-sionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare.

Questa pensione può essere di reversibilità, se la persona deceduta aveva già unapensione (di vecchiaia, anzianità o inabilità), oppure indiretta se la persona, almomento del decesso, svolgeva attività lavorativa.In questo caso il deceduto doveva aver accumulato in qualsiasi epoca almeno 15anni di contributi, oppure doveva essere assicurato da almeno 5 anni di cuialmeno 3 versati nei 5 anni precedenti la data di morte.

Quali diritti ha il lavoratore extracomunitario che rientri definitiva-mente nel suo paese d’origine?

I cittadini extracomunitari che rientrano definitivamente nei paesi d’origine, con-servano i diritti previdenziali maturati.

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Al compimento dei 65 anni d’età possono chiedere la liquidazione dellaprestazione maturata anche se il periodo di lavoro svolto in Italia non fosse suf-ficiente per ottenere una normale pensione.

Come tutte le prestazioni vengono liquidate a richiesta.La domanda può essere presentata ai Consolati Italiani, oltre che inviata perposta all’INPS in Italia.La riscossione potrà avvenire nel Paese di residenza.Con alcuni paesi5 l’Italia ha stipulato accordi bilaterali in materia di sicurezzasociale. In questi casi possono vigere regole particolari.

5.13 Quali sono le principali prestazioni previdenziali in caso d’in-fermità fisiche o mentali del lavoratore?

• L’Assegno ordinario d’invalidità;• la pensione d’inabilità;• la pensione agli invalidi civili.

Cos’è l’Assegno ordinario d’invalidità?

È un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi, affetti da un’infer-mità fisica o mentale, accertata dai medici dell’INPS, che abbiano 5 anni di con-tributi (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) ver-sati nei 5 anni precedenti la domanda di assegno ordinario di invalidità.

5 Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada – Quebec, Città del Vaticano, Croazia, Jersey e Isole delCanale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di CapoVerde, Repubblica di San Marino, Repubblica Federaledi Jugoslavia, Slovenia, Stati Uniti d’America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.

La convenzione italo-jugoslava del 1957 resta provvisoriamente in vigore con le Repubbliche di Croazia, Slovenia,Bosnia Erzegovina, Macedonia e con la Repubblica Federale di Jugoslavia (compreso il Kosovo), anche dopo ladichiarazione d’indipendenza dei suddetti Stati.

SSoonnoo iinn ccoorrssoo ddii rraattiiffiiccaa nnuuoovvee ccoonnvveennzziioonnii ccoonn: Croazia e Città del Vaticano, Cile, Filippine, Marocco e Repubblica Ceca.

SSoonnoo iinn ffaassee ddii nneeggoozziiaattoo llee ccoonnvveennzziioonnii ccoonn: Corea del Sud, Nuova Zelanda, Polonia, Romania e Slovacchia.

Per informazioni sull’elenco dei paesi che hanno stipulato con l’Italia accordi internazionali, e sul contenuto di taliaccordi, si consiglia di consultare wwwwww..iinnppss..iitt//iinnffoorrmmaazziioonnii//ppaannoorraammaaiinntteerrnnaazziioonnaallee//..La consultazione è possibile anche in lingua inglese e francese.

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73

Cos’è la pensione d’inabilità?

È una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un’in-fermità fisica o mentale, accertata dai medici dell’INPS, tale da provocare un’as-soluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro, che abbiano 5 annidi contributi (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 setti-mane) versati nei 5 anni precedenti la domanda di pensione d’inabilità.

Chi fa domanda di pensione d’inabilità non può:

• svolgere un’attività dipendente;• essere iscritto ad un albo professionale;• essere iscritto negli elenchi degli operai agricoli o dei lavoratori autonomi

(artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Cos’è la pensione agli invalidi civili?

È una prestazione economica di natura assistenziale che l’INPS eroga agli inva-lidi civili, ai ciechi e ai sordomuti, che non hanno redditi personali o, se ne hanno,sono di modesto importo.

5.14 Di quali prestazioni gode il lavoratore che venga licenziato eche si trovi quindi disoccupato?

• l’indennità ordinaria di disoccupazione;• l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti;• l’indennità ordinaria per gli operai agricoli;• i trattamenti speciali di disoccupazione per gli operai agricoli;• il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.

5.15 Cos’è l’indennità ordinaria di disoccupazione?

• abbiano almeno 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;• abbiano almeno 52 contributi settimanali nei 2 anni che precedono la data di

Le principali assicurazioni per la disoccupazione previste dal nostro sistemaprevidenziale sono:

È un’indennità che spetta ai lavoratori licenziati che:

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cessazione del rapporto di lavoro;• risultino disoccupati;• abbiano dichiarato la loro immediata disponibilità al lavoro al Centro per l’Impiego

competente territorialmente in base al loro domicilio.

Non spetta ai lavoratori che si dimettono dal lavoro volontariamente, tranne neicasi di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione,molestie sessuali e modifica delle mansioni) o di lavoratrici in maternità.

Non spetta ai lavoratori extracomunitari in possesso del permesso di soggiornostagionale.

Quando e per quanto tempo viene corrisposta l’indennità di disoccu-pazione ordinaria?

L’indennità di disoccupazione viene corrisposta mensilmente dall’INPS e spettaper un massimo di 6 mesi (180 giorni).Spetta fino ad un massimo di 9 mesi (270 giorni) se alla data di cessazione delrapporto di lavoro, il lavoratore aveva un’età pari o superiore a 50 anni.

Il pagamento cessa quando il lavoratore:

• ha percepito tutte le giornate di indennità;• ha iniziato una nuova attività lavorativa;• diventa titolare di un trattamento di pensione diretta (pensione di vecchiaia,

di anzianità, di inabilità, di invalidità).

Dove e quando ci si rivolge per ottenere l’indennità di disoccupazioneordinaria?

Ci si deve recare, subito dopo il licenziamento, al Centro per l’Impiego adichiarare il proprio stato di disoccupazione e la propria immediata disponibilitàal lavoro.

La domanda di disoccupazione ordinaria deve essere presentata all’INPS (ancheper posta o tramite i Patronati autorizzati che, per legge, offrono assistenza gra-tuita) nel più breve tempo possibile, comunque non oltre i 68 giorni dalla datadel licenziamento.Alla domanda deve essere allegata un’autocertificazione che accerti lo stato didisoccupato e dalla quale risulti la dichiarazione di disponibilità presentata aiCentri per l’Impiego.

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• ha lavorato per almeno 78 giornate nell’anno solare precedente; • e risulta avere almeno un contributo settimanale di assicurazione per la disoc-

cupazione involontaria prima del biennio solare da considerare (il biennio ècalcolato a ritroso a partire dall’ultimo giorno dell’anno solare per il quale sirichiede l’indennità).

Non spetta al lavoratore extracomunitario in possesso del solo permesso di sog-giorno stagionale.

A chi e quando si presenta la domanda d’indennità di disoccupazionecon requisiti ridotti?

All’Agenzia INPS competente in base alla residenza, dal 1° gennaio ed entro il 31marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’indennità.

5.16 Cos’è l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisitiridotti?

5.17 Cos’è l’indennità ordinaria di disoccupazione agli operai agricoli?

• agli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;• a coloro che hanno lavorato come operai agricoli a tempo indeterminato per

parte dell’anno;

che siano stati licenziati, se:

• sono iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell’anno solare peril quale viene chiesta l’indennità (condizione che non si applica agli operai atempo indeterminato);

• se hanno almeno 2 anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria;• hanno almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda

(in mancanza dei 102 contributi, l’indennità spetta ugualmente purché il lavo-ratore abbia svolto, nell’anno a cui si riferisce la domanda, lavoro dipendenteper almeno 78 giornate).

Non è riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ad eccezione dellalavoratrice in maternità, e quando le dimissioni derivino da giusta causa (mancato

È un’indennità che spetta al lavoratore dipendente che non ha i requisiti perottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria, ma che:

È un’indennità che spetta:

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pagamento della retribuzione, molestie sessuali, e modifica delle mansioni).

A chi e quando si presenta la domanda d’indennità ordinaria di disoc-cupazione per operai agricoli?

Il modulo di domanda va presentato alla sede INPS competente entro il 31marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’indennità.

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• sono iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell’anno solare peril quale viene chiesta l’indennità (condizione che non si applica agli operai atempo indeterminato);

• se hanno almeno 2 anni di assicurazione contro la disoccupazione involonta-ria;

• hanno almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda(in mancanza dei 102 contributi, l’indennità spetta ugualmente purché il lavo-ratore abbia svolto, nell’anno a cui si riferisce la domanda, lavoro dipendenteper almeno 78 giornate);

• hanno lavorato a tempo determinato nell’anno cui si riferisce la prestazione;• hanno prestato almeno 151 giornate come lavoratore dipendente oppure

risultino iscritti, nell’anno cui si riferisce la prestazione negli elenchi nominati-vi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate compreso tra i 101 e 150.

Non è riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltantoin caso di licenziamento (ad eccezione per le lavoratrici in maternità).

A chi e quando si presenta la domanda di trattamento speciale di dis-occupazione per operai agricoli?

Il modulo di domanda va presentato alla sede INPS competente entro il 31marzo dell’anno successivo a quello di riferimento della prestazione.

5.18 Cosa sono i trattamenti speciali di disoccupazione per glioperai agricoli?

È uno speciale trattamento che spetta ai lavoratori iscritti negli elenchinominativi dei lavoratori agricoli, se:

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• la cessazione dell’attività aziendale;• l’ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;• la riduzione del personale;

se nei due anni precedenti la data del licenziamento:

• hanno versato almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per illavoro prestato nel settore dell’edilizia;

• sono iscritti nelle liste dei disoccupati.

Non è riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltantodi chi si licenzia (ad eccezione delle lavoratrici in maternità che godono di questotrattamento anche in caso di dimissioni).

A chi e quando si presenta la domanda di trattamento speciale didisoccupazione per l’edilizia?

La domanda va presentata alla sede INPS competente entro 2 anni dalla datadel licenziamento sugli appositi moduli reperibili presso le sedi.

5.19 Cos’è il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia?

5.21 Cos’è l’assegno per il nucleo familiare?

5.20 Quali sono le prestazioni a tutela della famiglia?

• lavoratori dipendenti, lavoratori in cassaintegrazione, disoccupati che perce-piscono l’indennità di disoccupazione o di mobilità;

• lavoratori socialmente utili;• pensionati da lavoro dipendente;

i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sottodelle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.

È una prestazione riservata ai lavoratori del settore dell’edilizia che sonostati licenziati, quando si verificano:

È una prestazione economica che aiuta le famiglie dei:

• L’assegno per il nucleo familiare;• l’assegno familiare.

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Nel nucleo familiare del lavoratore extracomunitario sono considerati solo ifamiliari residenti in Italia. Vengono, invece, considerati anche i familiari del lavoratore extracomunitarioresidenti all’estero a condizione che il lavoratore sia cittadino di uno Stato con ilquale siano stabiliti particolari accordi o convenzioni.

Non spetta al lavoratore extracomunitario in possesso del solo permesso di sog-giorno stagionale.

Dove si fa la domanda d’assegno per il nucleo familiare?

• Chi svolge attività lavorativa dipendente non agricola deve presentaredomanda al proprio datore di lavoro;

• in tutti gli altri casi (compreso quello degli addetti ai servizi domestici e fami-liari) all’INPS.

• al lavoratore autonomo dell’agricoltura (coltivatore diretto, mezzadro e colo-no, piccolo coltivatore diretto);

• al pensionato delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiano, com-merciante, coltivatore diretto, colono, mezzadro);se i familiari per i quali vengono richiesti gli assegni vivono a carico, e se il nucleo familiare non supera determinati limiti di reddito stabilitiannualmente.

Quale familiare si considera a carico?

Il familiare che abbia redditi personali di qualsiasi natura non superiore ad unimporto mensile determinato annualmente. La legge prevede quali sono le persone per le quali si possono richiedere gliassegni familiari.

Dove si presenta domanda di assegno familiare?

All’INPS.

5.22 Cos’è l’assegno familiare?

È una prestazione economica che spetta:

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• ad avvisare i lavoratori dei rischi presenti sul luogo di lavoro;• ad istruirli sulle loro mansioni e sulle norme di sicurezza;• a fornire, gratuitamente, i mezzi di protezione personale che il lavoratore

deve utilizzare secondo le sue specifiche mansioni (scarpe antinfortunistiche,casco, occhiali e maschere, guanti, cuffie antirumore, ecc…) allo scopo di pre-venire gli infortuni e le malattie professionali.

A chi ci si rivolge in caso si riscontrino delle irregolarità o dei peri-coli sul luogo di lavoro?

Ci si rivolge alle ASL che erogano un servizio di prevenzione e sicurezza negliambienti di lavoro. Gli ispettori dell’ASL controllano le misure di sicurezza dei luoghi di lavoro e segna-lano all’Autorità Giudiziaria le violazioni.Le ASL ricevono anche le segnalazioni degli infortuni sul lavoro.

Lo Statuto dei lavoratori prevede, anche, il diritto dei lavoratori, attraverso i lorodelegati, di controllare e promuovere l’applicazione delle norme per la preven-zione degli infortuni e delle malattie professionali.

Cosa succede in caso d’infortunio e malattia professionale?

La Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogodi lavoro e il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita nel caso di infortuniosul lavoro o malattia professionale.

La legge stabilisce l’obbligo dell’assicurazione contro i danni fisici ed economiciche il lavoratore subisce a seguito d’infortuni e malattie causati dall’attività lavo-rativa.

L’INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro ele Malattie Professionali - gestisce quest’assicurazione obbligatoria, ed erogaprestazioni ai lavoratori assicurati che subiscono un infortunio o contraggonouna malattia a causa dell’attività lavorativa.

Nel caso in cui il lavoratore s’infortuni o contragga malattia professionale ildatore di lavoro deve pagare:• per intero la giornata in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la

5.23 Il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare la salute del lavoratore?

Il datore di lavoro, anche tramite un suo incaricato (il Responsabile dellaSicurezza), è obbligato:

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malattia professionale, se quest’ultima ha causato assenza dal posto di lavoro; • il 60% della retribuzione, salvo migliore trattamento previsto dal contratto

di lavoro, per i successivi tre giorni di astensione dal lavoro.

L’INAIL, invece, paga:

dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è mani-festata la malattia professionale fino alla guarigione clinica.

Cosa deve fare il lavoratore in caso d’infortunio sul lavoro6?

• Informare immediatamente il datore di lavoro;• presentare subito al datore di lavoro il primo certificato medico e, se le cure

dovessero proseguire, il certificato compilato dal medico curante.

Il datore di lavoro invierà all’INAIL i certificati originali. In caso di ricovero, l’ospedale invierà copia dei certificati all’INAIL ed al datoredi lavoro.

Cosa deve fare il lavoratore in caso di malattia professionale?

Se il lavoratore svolge attività lavorativa deve:• denunciare la malattia al datore di lavoro entro 15 giorni dal suo manife-

starsi;• presentare al datore di lavoro il primo certificato medico e, in caso di prose-

cuzione delle cure, il certificato compilato dal medico curante. Il datore di lavoro invierà all’INAIL i certificati originali. In caso di ricovero, l’ospedale invierà copia dei certificati all’INAIL ed al datoredi lavoro.

Se il lavoratore non svolge attività lavorativa:

• può presentare direttamente all’INAIL domanda di riconoscimento dellamalattia professionale.

6 I lavoratori irregolari, compresi quelli non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, in caso diinfortunio hanno diritto all’assistenza sanitaria gratuita negli ambulatori o ospedali pubblici e privati accreditati delServizio Sanitario Nazionale (vedi capitolo n. 4. Salute a Assistenza Medica).

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Lo Statuto dei Lavoratori vieta le discriminazioni dei lavoratori in base alsesso, alla razza, alla religione, alle opinioni politiche.Il lavoratore può rivolgersi ai Sindacati per la difesa dei suoi diritti.

Data la complessità del sistema previdenziale, si consiglia ai lavoratori di rivol-gersi ai Patronati per ottenere le prestazioni.La legge affida, infatti, a questi ultimi il compito di tutelare ed assistere i lavora-tori, in maniera del tutto gratuita, nel conseguimento delle prestazioni previden-ziali ed assistenziali nei confronti degli Enti erogatori.

INPS: 164 64. • INAIL: 803888 (tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 18.00)

oppure rivolgersi i Call Center

www.inps.it/informazioni/ • www.inail.it/Piemonte/

Inoltre, per avere informazioni più particolareggiate sulle prestazioni, sullepensioni e sui contributi si possono consultare i siti:

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6famiglia

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famiglia

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• titolare di carta di soggiorno;• titolare di permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno per

motivi di lavoro (subordinato o autonomo), asilo politico, studio o motivi religiosi.

Con quali familiari ha diritto a ricongiungersi?

• Con il coniuge non legalmente separato;• con i figli minori (di età inferiore a 18 anni) a carico, (anche solo del coniuge

o nati fuori dal matrimonio), non coniugati ovvero legalmente separati, a con-dizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso(i minori adottati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli);

• con i figli maggiorenni a carico, che non possano, per ragioni oggettive, prov-vedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comportil’invalidità totale;

• con i genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese d’origine o diprovenienza;

• con i genitori ultrasessantacinquenni qualora non abbiano altri figli nel paesed’origine oppure questi siano impossibilitati al loro sostentamento per docu-mentati gravi motivi di salute.

Quali requisiti sono necessari per richiedere il ricongiungimentofamiliare?

Lo straniero (salvo che si tratti di rifugiato) che richiede il ricongiungimentofamiliare deve dimostrare la disponibilità:

• di un alloggio adeguato (che rientri, cioè, nei parametri minimi previsti dallalegge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e, nel caso diun figlio minore di 14 anni al seguito di uno dei genitori, del consenso del tito-lare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

• di un reddito annuo, derivante da fonti lecite non inferiore: all’importo annuo dell’assegno sociale2 se si chiede il ricongiungimento di unsolo familiare;al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungi-mento di due o tre familiari; al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungi-

6.1 Chi può chiedere il ricongiungimento familiare1?

Il cittadino extracomunitario:

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mento di quattro o più familiari (ai fini della determinazione del reddito sitiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi conil richiedente).

A chi si presenta la domanda di ricongiungimento familiare?

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, insieme alla documen-tazione necessaria, si presenta allo sportello unico per l’immigrazione presso laPrefettura (Ufficio Territoriale di Governo - UTG)3 del luogo in cui si dimora.Lo Sportello rilascia una copia della richiesta contrassegnata, timbrata, e firmata.

L’ufficio dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti richiesti emette il provvedi-mento richiesto (ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta).

Novanta giorni dopo la presentazione della richiesta di nulla osta, è possibileottenere il visto d’ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche econsolari italiane, esibendo copia degli atti contrassegnati dallo sportello unicoper l’immigrazione presso la Prefettura (Ufficio Territoriale di Governo – U.T.G.),da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documen-tazione.

Quali documenti servono per richiedere il ricongiungimento familiare?

• Prestampato della richiesta di Nulla Osta in doppia copia;• marca da bollo da €. 10.33;• permesso di soggiorno o carta di soggiorno (in originale e fotocopia);• documento che attesti la disponibilità di un alloggio idoneo ad ospitare i pro-

pri familiari che può concretizzarsi in: • un contratto di affitto (non a carattere transitorio né ad uso foresteria);• un contratto di comodato;

(i contratti devono essere regolarmente registrati);• una dichiarazione di ospitalità di terze persone o del datore di lavoro, conesibizione dell’atto da cui gli deriva la disponibilità dell’alloggio;

1 La materia che riguarda il ricongiungimento familiare è stata fortemente innovata dalla L. 189 del 2002. Le nuovedisposizioni entreranno in vigore quando sarà approvato il regolamento d’attuazione.

2 Per saperne di più sull’Assegno Sociale. vedi cap. n. 5. Lavoro.

3 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

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la dichiarazione di ospitalità deve essere esibita con firma autenticata e deveesplicitare il consenso al ricongiungimento dei familiari indicati, insiemeall’indicazione della porzione di alloggio messa a loro disposizione (per ricon-giungimento di minori di anni 14, nella dichiarazione di ospitalità deve esserespecificato il consenso scritto del proprietario dell’alloggio);• un atto di compravendita di un alloggio; • la nota di trascrizione del contratto di affitto o di compravendita;

• certificazione comunale attestante l’idoneità dell’alloggio (parametri minimiprevisti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale);

• certificato di residenza;• documentazione attestante il legame di parentela, tradotta e legalizzata dal-

l’ambasciata italiana del paese d’origine del richiedente;• documentazione attestante l’attività lavorativa ed il reddito:

A) Il lavoratore dipendente deve fornire:• il contratto di lavoro, sul quale deve essere esplicitata la natura dell’attiv-ità, la durata e la retribuzione annua (la comunicazione deve essere vistatadal Centro per l’Impiego e la dichiarazione del datore di lavoro deve avereuna firma autenticata);• la busta paga, modello 101 o 730 o altra dichiarazione dei redditi;• il libretto di lavoro e il codice fiscale;• altra documentazione integrativa nel caso in cui il reddito da lavoro non siasufficiente (reddito di altri familiari conviventi, depositi o risparmi).

B) Il lavoratore autonomo deve fornire:• la licenza, autorizzazione, iscrizione ad albi o registri (certificati di iscrizionealla Camera di Commercio, all’Albo Artigiani, atti costitutivi di società ecc.);• il modello 740 e codice fiscale;• altra documentazione integrativa nel caso in cui il reddito non sia suffi-ciente (reddito di altri familiari conviventi, depositi o risparmi).

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4 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.5

Vedi cap. n. 11. Tutela giurisdizionale.

6.2 Come si propone ricorso contro il diniego di nulla osta e ildiniego del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare?

Autorità giudiziaria competente. Tribunale ordinario in composizione monocratica (T.C.M.) del luogo in cui risiedel’interessato4.

Termine per la proposizione del ricorso.Nessuno. Il ricorso non è quindi soggetto a termine di decadenza.

Spese di giustizia. Esente.

Informazioni specifiche. La tutela giurisdizionale in questi casi è riconosciuta al titolare del diritto all’u-nità familiare (ovvero, allo straniero che chiede il ricongiungimento con i suoifamiliari), che di regola è già regolarmente soggiornante in Italia. Per questo motivo il ricorso viene proposto direttamente in Italia, presso ilTribunale del luogo in cui risiede l’interessato. Se accoglie il ricorso, il Giudice può ordinare direttamente il rilascio del visto alConsolato italiano. Se il ricorso viene respinto, si può presentare reclamo con ricorso alla Corte diappello, nel termine tassativo di 10 giorni dalla comunicazione del decreto delGiudice.

Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)5.

6

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6.4 Quali sono i requisiti per potersi sposare in Italia?

6.3 Come si propone ricorso contro i provvedimenti in materia disoggiorno per motivi familiari (rilascio, rinnovo e revoca del per-messo di soggiorno per motivi familiari)?

Autorità giudiziaria competente. Tribunale Ordinario in Composizione Monocratica (T.C.M.) del luogo in cui risiedel’interessato6.

Termine per la proposizione del ricorso.Nessuno.

Spese di giustizia. Esente.

Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)7.

• che ha compiuto i 18 anni (in Italia rappresenta la maggiore età); si può spo-sare chi ha compiuto 16 anni, solo con l’autorizzazione del Tribunale per iMinorenni;

• libero dal vincolo di matrimonio.La legge italiana vieta il matrimonio tra persone già coniugate (reato dibigamia).

A chi ci si rivolge quando ci si vuole sposare?

All’ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi, cheprovvederà alle pubblicazioni di matrimonio.Queste rendono pubblica la volontà di due persone di volersi sposare e sono pre-scritte dalla legge italiana. Le pubblicazioni vengono eseguite anche nel Comune di residenza dell’altrosposo.L’atto di pubblicazione è richiesto all’Ufficiale di Stato civile e firmato in presen-za di due testimoni.L’atto di pubblicazione rimane affisso per 8 giorni consecutivi ed è valido per180 giorni.Il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno successivo dalla

Può contrarre matrimonio il cittadino (italiano o straniero):

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6

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data di scadenza delle pubblicazioni.

Se uno dei due sposi non conosce la lingua italiana, l’Ufficiale di Stato Civileaddetto alla celebrazione può celebrare il matrimonio con la collaborazione di uninterprete.

Quali sono i documenti necessari?

• Passaporto in corso di validità o carta d’identità italiana. • Non è necessario esibire il permesso di soggiorno, che tuttavia è obbligato-

riamente richiesto in assenza d’altri documenti identificativi.• Dichiarazione rilasciata dall’Autorità consolare del Paese di origine del citta-

dino/a straniero/a dalla quale risulti che in base alle leggi locali nulla si oppo-ne al matrimonio (dichiarazione di Nulla Osta).Se l’Autorità diplomatica consolare non risponde o trasmette unadichiarazione di rifiuto motivato, l’Ufficiale di Stato Civile deve rifiutare lepubblicazioni. Il ricorso al Tribunale Civile è ammesso se il rifiuto al nulla osta deriva da dis-posizioni della legge straniera contrarie ai principi dell’ordinamento pubblicoitaliano.Nel caso di cittadini stranieri con lo status di rifugiati politici, in sosti-tuzione del Nulla Osta occorre presentare una dichiarazione rilasciatadall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati con sede a Roma.

Qual’è la procedura per i matrimoni religiosi con effetti anche civili?

Si richiedono le pubblicazioni al ministro di culto.

Possono direttamente richiedere le pubblicazioni agli uffici di Stato civile i fedeli:della Chiesa Valdese, Comunità Israelitica, Chiesa Avventista del Settimo giorno,Assemblea di Dio in Italia, Unione Chiese Evangeliche Valdesi Italiane, ChiesaEvangelica Luterana Italiana.

I matrimoni esclusivamente religiosi (quelli celebrati da ministri di culto nonammessi dallo Stato italiano) non hanno effetti civili.

6 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.7

Vedi cap. n. 11. Tutela giurisdizionale.

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famiglia

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Il matrimonio celebrato in Italia può essere riconosciuto all’estero?

Un cittadino straniero che si sposa con il rito civile in Italia, deve sempre verifi-care che la legge del suo Paese d’origine riconosca tale matrimonio, e di conse-guenza conoscere quali procedure avviare per trascrivere (ovvero riconoscereall’estero) l’atto di matrimonio.

I matrimoni celebrati fra cittadini stranieri davanti ad autorità diplomatica oconsolare straniera possono essere trascritti in Italia solo a condizione che ciòsia previsto da Convenzioni vigenti in materia con tali Paesi.

È possibile trascrivere il matrimonio celebrato secondo il rito islamico tra un cit-tadino italiano e un cittadino di religione islamica.

Per la trascrizione dell’atto occorre presentare anche la traduzione in lingua ita-liana e la legalizzazione. La trascrizione è ammessa purché il contenuto dell’atto non sia in contrasto conl’ordine pubblico italiano.

6.5 A chi si denuncia la nascita di un bambino8?

• all’Ufficio di Stato civile del Comune nel quale è avvenuta la nascita;• alla Direzione sanitaria dell’ospedale o Casa di Cura.

Questa provvede, poi, a trasmettere la denuncia all’Ufficio di Stato Civile delComune nel quale è avvenuta la nascita.

Chi può denunciare la nascita di un bambino?

Uno dei due genitori, un procuratore speciale, un medico, un’ostetrica o da qual-siasi altra persona che abbia assistito al parto.

Quali documenti sono necessari per la registrazione?

• Documento d’identità di un genitore (o di entrambi se non sono sposati);• attestato di nascita rilasciato dall’Ospedale (in caso di registrazione diretta-

mente all’Ufficio di Stato civile).

Non è necessario il possesso del permesso di soggiorno.Se i genitori sono in possesso del permesso di soggiorno e sono residenti in Italia,

I bambini che nascono in Italia devono essere denunciati:

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l’atto di nascita sarà successivamente inoltrato per la trascrizione, al Comune diresidenza della famiglia.

Entro quanto tempo si registra la nascita di un bambino?

• entro 10 giorni dalla nascita presso l’ufficiale di Stato civile del Comune nelquale è avvenuta la nascita (da uno dei due genitori);

• entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione sanitaria dell’ospedale o Casadi Cura.

È possibile anche riconoscere un figlio prima della sua nascita.In questo caso è necessario presentare all’ufficio di Stato civile il certificatomedico rilasciato dal medico curante o dall’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.)attestante la gravidanza e la data presunta del parto.

Quali nomi si possono dare al bambino?

È vietato imporre al bambino/a lo stesso nome del padre vivente, di un fratelloo di una sorella e nomi e cognomi ridicoli, vergognosi e contrari all’ordine pubblico.

La denuncia di figli naturali (nati fuori del matrimonio) avviene con le stessemodalità previste per i figli legittimi (nati da un’unione matrimoniale).

È possibile trascrivere gli atti di nascita esteri?

Sì, possono essere trascritti, su richiesta dei genitori residenti in Italia.Gli atti devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla competenteautorità straniera.Bisogna rivolgersi all’Ufficio atti di nascita del Comune di residenza.

8 Si ricorda che in Italia è possibile non riconoscere un figlio alla nascita. Vedi cap. n. 4. Salute e Assistenza Medica.

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7minorinonaccompagnati

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minori non accompagnati

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Sono considerati privi di rappresentanza legale1 anche quei minori affidati difatto ad adulti (compresi parenti entro il quarto grado) che non ne siano tutori oaffidatari in base a un provvedimento formale.

A chi deve essere segnalata la presenza di un minore straniero?

Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato alla prefettura(Ufficio Territoriale del Governo - UTG), che a sua volta trasmette la segnalazioneal Comitato per i minori stranieri, che decide se il minore deve essere rimpatri-ato ovvero restare in Italia.

Cosa fa il Comitato per i minori stranieri?

Ricevuta la segnalazione circa la presenza di un minore non accompagnato, ilComitato per i minori stranieri dispone entro sessanta giorni le indagini per indivi-duare i familiari del minore, nel paese di origine o in paesi terzi, ovvero per verifi-care la disponibilità delle autorità del paese d’origine ad assumere l’affidamento delminore a seguito del rimpatrio.

Con il “rimpatrio assistito” si garantisce al minore l’assistenza necessaria fino alricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabilidel Paese d’origine.

Contro il provvedimento che dispone il rimpatrio, il minore può presentare ricor-so con l’assistenza del tutore o dei genitori (che possono conferire una procuraad un avvocato tramite il consolato italiano nel Paese d’origine) innanzi alTribunale ordinario2.

In attesa della decisione del Comitato, il minore riceve un permesso di sog-giorno “per minore età”.

Il minore deve anche essere segnalato al giudice tutelare o al Tribunale per iminorenni3, affinché venga nominato una persona per lui legalmente responsabile(tutore), ed affinché venga eventualmente disposto un affidamento.I provvedimenti a tutela del minore devono essere adottati anche se non vi è

7.1 Chi sono i minori stranieri non accompagnati?

Sono i minori extracomunitari (non aventi la cittadinanza italiana o di altripaesi dell’Unione Europea), che si trovano in Italia privi di assistenza e rap-presentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili inbase alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano, e che non hanno presentatodomanda d’asilo.

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ancora stato l’intervento del Comitato per i minori stranieri.

La segnalazione può avvenire tramite l’Ufficio Minori Stranieri del Comune (oveesista) o tramite i Servizi Sociali competenti in base al luogo di dimora delminore.

Al compimento dei 18 anni può essere rilasciato un permesso di soggiorno permotivi di studio, d’accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo,anche se non vi è stata una decisione del Comitato Minori Stranieri se:

il Giudice Tutelare o del Tribunale per i minorenni hanno disposto l’affidamentodel minore ad un parente, ad una comunità o ad una famiglia, o se vi è stata lanomina di un tutore;

ovvero se ricorrono le seguenti condizioni:

• che il minore sia entrato da almeno tre anni quando compie 18 anni, quindiche sia entrato in Italia a 15 anni;

• che sia stato inserito in un progetto di integrazione sociale e civile di un entepubblico o di un ente privato che abbia rappresentanza nazionale e che rien-tri nell’elenco di enti riconosciuti per l’attività a favore di minori stranieri daalmeno 2 anni;

• che abbia la disponibilità di un alloggio, frequenti corsi di studi, oppure svol-ga attività lavorativa retribuita, ovvero possegga un contratto di lavoroanche se non ancora iniziato.

Viene rilasciato un permesso di soggiorno per affidamento (rinnovabile al com-pimento dei 18 anni), quando il Comitato Minori Stranieri pronuncia un provvedi-mento di non luogo a procedere per il rimpatrio, ed il giudice tutelare o il Tribunaleper i minorenni emettono un provvedimento di affidamento del minore.

In ogni caso la conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età non èautomatica, ma vengono valutati: la durata della permanenza in Italia delminore, il comportamento tenuto, il grado di inserimento acquisito, la possibilitàdi trovare lavoro o di seguire effettivamente un corso di studi, etc.

1 La rappresentanza legale di un minore è esercitata dal genitore o dal tutore. Un parente diverso dal genitore eche non sia stato nominato tutore, invece, non ha la rappresentanza legale del minore.

2/3 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

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minori non accompagnati

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Al di fuori delle ipotesi sopra descritte, il permesso per minore età al compi-mento dei 18 anni non può essere convertito in permesso per lavoro o per stu-dio, con la conseguenza che il neo-maggiorenne, anche se sta studiando o ha unaproposta di lavoro, diventa un clandestino espellibile.

Quali diritti sono garantiti al minore straniero non accompagnato?

Al minore straniero non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al sog-giorno temporaneo, alle cure sanitarie, all’avviamento scolastico.

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7

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8scuola

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scuola

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• asili nido comunali o privati:bambini da 3 mesi a 36 mesi, presenza del servizio mensa, permanenza delbambino per l’intera giornata in funzione degli orari dell’asilo;

• baby parking:bambini da 13 mesi a 6 anni (in alcuni centri possono essere ospitati lattanti),assenza del servizio mensa, permanenza del bambino per un massimo di 5ore consecutive al giorno;

• servizi educativi integrativi al nido:

Offrono spazi e possibilità di gioco e incontro per bambini accompagnati da unadulto. Per avere informazioni più dettagliate sui servizi, si consiglia di rivolgersial proprio Comune di residenza.

8.1 Dove si possono portare i bambini dai 0 ai 3 anni d’età?

8.2 Dove vanno a scuola i bambini dai 3 ai 5 anni d’età?

Quando bisogna fare l’iscrizione?

Le domande di frequenza si presentano nel mese di gennaio per l’anno scolasti-co successivo.Si può ottenere la frequenza della scuola anche durante tutto l’anno scolasticose sono disponibili dei posti.

Quali documenti servono per l’iscrizione?

Per la frequenza alla scuola dell’infanzia non sono richiesti documenti.Le informazioni sul bambino sono rilasciate dal genitore sotto la propria respon-sabilità.

È possibile pranzare a scuola?

Si. Nelle scuole dell’infanzia funzionanti a tempo pieno, mattina e pomeriggio,con il pranzo a scuola, è necessario, pagare la quota della mensa, stabilita in baseal reddito della famiglia.

Le possibilità sono molte e differenziate:

Nella Scuola dell’Infanzia più vicina al luogo d’abitazione. Qui i genitori pos-sono avere le informazioni riguardo l’iscrizione a scuola e gli orari d’apertura.Le scuole dell’infanzia possono essere statali, municipali, paritarie, private.

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103

Per questo bisogna avere il codice fiscale e presentare i documenti sui redditidella famiglia.Alla mensa scolastica si possono richiedere menù differenziati per motivi disalute (con dichiarazione medica) e per motivi religiosi.

8.3 Dove vanno a scuola i bambini dai 6 ai 10 anni d’età?

8Quando bisogna fare l’iscrizione?

Ogni anno viene stabilito la scadenza per l’iscrizione alla prima classe. Per lo più le iscrizioni si effettuano nel mese di gennaio per l’anno scolastico suc-cessivo.All’arrivo in Italia si deve effettuare l’iscrizione alla scuola primaria in qualsiasimomento dell’anno.

Quali documenti servono per l’iscrizione?

I documenti richiesti per la frequenza alla scuola primaria sono:

• il certificato delle vaccinazioni obbligatorie;• il certificato di nascita;• le valutazioni scolastiche, per i bambini che hanno già frequentato la scuola

del Paese di origine.

Spesso le scuole non richiedono ai genitori il certificato delle vaccinazioni obbli-gatorie e il certificato di nascita poiché si rivolgono direttamente agli uffici cheli rilasciano.

È possibile pranzare a scuola?

Si. Nelle scuole primarie funzionanti a tempo pieno, mattina e pomeriggio, con ilpranzo a scuola, è necessario, pagare la quota della mensa, stabilita in base alreddito della famiglia. Per questo bisogna avere il codice fiscale e presentare i documenti sui redditi

Nella Scuola Primaria (scuola elementare) più vicina al luogo d’abitazione.Qui si possono avere le informazioni riguardo l’iscrizione a scuola e gli orarid’apertura.Le scuole primarie possono essere statali, paritarie, private.

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scuola

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della famiglia. Alla mensa scolastica si possono richiedere menù differenziati permotivi di salute (presentando dichiarazione medica) e per motivi religiosi.

Quali libri e materiali vengono utilizzati a scuola?

Ogni scuola richiede il materiale specifico, che consiste, ad esempio, in una pic-cola dotazione di quaderni, penne, matite, colori.L’occorrente viene procurato dalla famiglia.In caso di gravi difficoltà economiche può essere richiesto un aiuto alle scuole.I libri di testo sono gratuiti e si ritirano in libreria consegnando le cedole librariefornite dalla scuola all’inizio dell’anno scolastico.Alcune scuole sperimentali utilizzano libri particolari anche essi gratuiti.

8.4 Dove vanno a scuola i bambini dai 11 ai 13 anni d’età?

Quando bisogna fare l’iscrizione?

Ogni anno viene stabilito la scadenza per l’iscrizione alla prima classe. Per lo più le iscrizioni si effettuano nel mese di gennaio per l’anno scolastico suc-cessivo.All’arrivo in Italia si deve effettuare l’iscrizione alla scuola media in qualsiasimomento dell’anno.

Quali documenti servono per l’iscrizione?

I documenti richiesti per la frequenza della scuola media sono:

• il certificato delle vaccinazioni obbligatorie;• il certificato di nascita;• le valutazioni scolastiche, per i ragazzi che hanno già frequentato la scuola

del Paese d’origine.

È possibile pranzare a scuola?

Si. Nelle scuole medie funzionanti a tempo prolungato, mattina e pomeriggio, con

I genitori possono rivolgersi alla Scuola Media più vicina al luogo d’abitazione.Qui si possono avere le informazioni riguardo l’iscrizione a scuola e gli orari diapertura. Le scuole medie possono essere statali, paritarie, private.

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il pranzo a scuola, è necessario, pagare la quota della mensa, stabilita in base alreddito della famiglia.Per questo bisogna avere il codice fiscale e presentare i documenti sui redditidella famiglia.Alla mensa scolastica si possono richiedere menù differenziati per motivi disalute (presentando dichiarazione medica) e per motivi religiosi.

Quali libri e materiali vengono utilizzati a scuola?

Per la frequenza sono richiesti libri per ogni disciplina insegnata.La spesa massima prevista per l’acquisto dei libri di testo per la prima mediaammonta a circa 250 Euro.Le famiglie degli alunni con un reddito familiare, netto annuale, inferiore o equi-valente a 15.000 Euro, possono richiedere un contributo individuale per l’acquistodi tali libri rivolgendosi alle segreterie delle scuole entro il mese di aprile dell’annoprecedente.

8.5 Dove vanno a scuola i ragazzi dai 14 anni d’età in poi?

8.6 Esistono dei contributi economici per facilitare l’accesso all’istruzione?

Quanto dura la scuola secondaria?

La scuola secondaria ha la durata di 5 anni e si conclude con un esame di stato.

Negli Istituti professionali si possono frequentare corsi di 3 anni che si con-cludono con un esame di qualifica professionale o di 5 anni che si concludono conun esame di stato.

Il contributo regionale alla libera scelta educativa è un contributo economicoche la Regione Piemonte assegna alle famiglie residenti (residenza anagrafica) in

Alla Scuola Secondaria che è costituita da Licei, Istituti Tecnici e IstitutiProfessionali, con discipline di insegnamento ed orari diversi. Per la frequenza della scuola secondaria bisogna individuare il tipo di scuolapreferita e rivolgersi direttamente ad essa per l’iscrizione e tutte le informazioni.

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scuola

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Piemonte (o dello studente maggiorenne con nucleo familiare autonomo) che sitrovino in maggiore svantaggio economico, e per le quali l’incidenza della spesascolastica sul reddito complessivo sia più elevata, per i figli che frequentano lascuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolasti-che statali, non statali e paritarie aventi sede in Piemonte.

Il contributo è erogato a parziale copertura delle spese relative all’iscrizione e allafrequenza, sostenute nell’anno scolastico in corso e documentate dalle famiglie. Non sono coperte da questo contributo le spese sostenute per viaggi diistruzione, attività integrative di formazione e quelle relative a libri di testo,servizi di mensa, spese di trasporto, sussidi e materiali didattici. Sono considerate spese ammissibili quelle sostenute direttamente dalle famiglieper il personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno di alunniportatori di handicap. Le spese devono essere attestate dalla scuola di frequenza dell’alunno alla pre-sentazione della domanda per ottenere il contributo.

La domanda d’assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativadeve essere presentata da uno dei genitori, o da chi esercita la potestà (per sogget-ti che rappresentano i minori s’intendono tutti coloro, persone fisiche e giuridiche,a cui il minore è affidato con atto del tribunale dei minorenni), o dallo studentemaggiorenne con nucleo familiare autonomo, per iscritto, sotto la forma dell’auto-certificazione, sull’apposito modulo predisposto dalla Regione Piemonte.Al modulo deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corsodi validità.Il richiedente correda la domanda con l’attestazione del reddito imponibile com-plessivo del nucleo familiare attraverso autocertificazione sostitutiva.

Il bando e il modulo di domanda possono essere reperiti:

nel Bollettino Ufficiale della Regione e nei siti della Regione Piemonte e dellaDirezione generale Ufficio scolastico regionale del Piemonte – MIUR (Ministerodell’Istruzione dell’Università e della Ricerca):

www.regione.piemonte.it/istruz • www.piemonte.istruzione.it;

presso le Istituzioni scolastiche statali e paritarie;

presso il proprio Comune di residenza.

presso gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) della Regione Piemonte1.

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Come può essere assolto l’obbligo formativo?

I ragazzi che:

• abbiano compiuto i 16 anni di età,• abbiano frequentato per almeno 9 anni la scuola.

Possono assolvere obbligo formativo con tre percorsi:

• nel sistema di istruzione scolastica, con il conseguimento di un diploma discuola secondaria superiore;

• nel sistema della formazione professionale con il conseguimento di una qua-lifica professionale;

• nel rapporto di apprendistato.

Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolas-tica, professionale e dell’apprendistato costituiscono crediti formativi per il pas-saggio da un sistema ad un altro.

A chi si possono richiedere informazioni relative all’obbligo formativo?

In tutti i Centri per l’Impiego2 è attivo uno sportello dedicato all’obbligo forma-tivo, nel quale è possibile trovare tutte le informazioni sulla normativa correntee sulle attività in materia di apprendistato e formazione professionale.

Quali documenti sono necessari per usufruire del servizio offerto dalcentro per l’Impiego?

• Carta d’identità;• codice fiscale;• permesso di soggiorno con motivo di Famiglia, Minore Età o Affidamento, per

i minori stranieri, soggetti all’obbligo formativo;• documentazione a conferma dell’assolvimento dell’obbligo scolastico (es.

licenza media).

8.7 Cos’è l’Obbligo Formativo?

1 - 2 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

I giovani fino al diciottesimo anno d’età hanno l’obbligo di seguire percorsid’istruzione e formazione che permettano di conseguire un diploma discuola secondaria superiore o una qualifica professionale.

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scuola

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Che cosa s’impara ai C.T.P.?

Il panorama delle attività realizzate nei Centri Territoriali Permanenti è moltovario.Agli utenti vengono proposti principalmente corsi di Lingua Italiana, articolati sudifferenti livelli, e percorsi di formazione pre-professionale.In tutti i C.T.P. sono presenti percorsi scolastici finalizzati all’acquisizione dellaLicenza Elementare e della Licenza Media, così come nella quasi totalità deiCentri si attivano corsi d’avvicinamento all’informatica, corsi di italiano perstranieri, corsi di lingua straniera, percorsi d’orientamento al lavoro, anche constage aziendali, corsi d’assistenza alla persona, ecc.In molte situazioni si realizzano attività d’approfondimento culturale (dal cinemaalla psicologia, alle attività manuali, ecc...), e percorsi per i giovani che voglionoproseguire gli studi nella Scuola Superiore.Esistono corsi che si svolgono al mattino, al pomeriggio e alla sera.

Qual è l’età minima per iscriversi ai CTP?

15 anni compiuti.

8.8 Gli adulti possono frequentare la scuola?

Ufficio della Regione Piemonte, Formazione professionale – LavoroVia Pisano, 6 • Via Magenta, 12 TORINO • Tel. 011 4321456 • 0114321549

Per ulteriori informazioni relative ai Corsi professionali:

3 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

Sì, gli adulti che desiderano frequentare la scuola possono iscriversi ai CentriTerritoriali Permanenti (CTP)3, che si occupano dell’istruzione di cittadinistranieri. Sono funzionanti in tutte le città del Piemonte.

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8.9 Dove si possono avere informazioni sull’iscrizione universitaria?

8

Presso l’Università degli Studi di Torino, allo Sportello Studenti Stranieri.Via S.Ottavio 17, 10124 Torino.Tel. 011.6703961 • Fax 011.6703962 • E-mail: [email protected] d’apertura dello sportello:dal lunedì al venerdì 9.00 - 11.00; martedì, mercoledì, giovedì anche 13.30 - 15.00.Consultando il sito:www.unito.itwww.unito.it/studenti/stud_stranieri/stud_stranieri.htm

Presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro,all’Ufficio Ordinamenti Didattici.Tel. 0161.261524 • Call Center 800 90 40 96

Presso il Politecnico di Torino, all’Ufficio Mobilità Studenti.Corso Duca degli Abruzzi 24 (al piano terreno all’interno del Dipartimento diIdraulica, Trasporti E Infrastrutture Civili). Tel. +39 011 5645930 • Fax +39 011 5646605 • E-mail: [email protected] d’apertura dello sportello:lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.30 Mercoledì l’ufficio è chiuso al pubblico. Consultando il sito:www.polito.it/

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9cittadinanza

italiana

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cittadinanza italiana

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Cosa comporta l’acquisto della cittadinanza italiana?

L’acquisizione di tutti i diritti e doveri previsti per i cittadini italiani.

Come si ottiene la cittadinanza italiana?

La cittadinanza italiana si può acquisire:• Automaticamente,• per naturalizzazione,• per matrimonio.

9.1 Chi ottiene automaticamente la cittadinanza italiana?

• al figlio di padre o madre italiani.I discendenti di cittadini italiani emigrati all’estero, che abbiano acquisitoun’altra cittadinanza, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanzaitaliana se dimostrano che nessuno dei propri avi ha rinunciato alla cittadi-nanza italiana.I titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità (qualunque ne sia ladurata) possono chiedere l’iscrizione nei registri anagrafici del Comune e poipresentare all’Ufficiale di Stato Civile la documentazione per il riconoscimen-to della cittadinanza.In seguito possono ottenere un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza.Diversamente la procedura va svolta dall’estero per il tramite della rappre-sentanza consolare.

• Al figlio nato in Italia da genitori entrambi ignoti o apolidi (cioè “senzapatria”).

• Al figlio nato in Italia da genitori stranieri, ma solo se di uno Stato in cui lalegge prevede che i figli non seguano la cittadinanza dei genitori (non acqui-sta la cittadinanza chi è nato in Italia da genitori stranieri di uno Stato cheprevede che i figli nati all’estero seguano la cittadinanza dei genitori, anchese attraverso dichiarazioni di volontà o formalità amministrative).

• Al figlio di ignoti trovato in Italia, se non venga provato il possesso di altracittadinanza.

• Ai figli minori conviventi di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana,

La cittadinanza italiana spetta automaticamente:

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salva la possibilità di rinunciarvi una volta divenuti maggiorenni se in pos-sesso anche di altra cittadinanza.

• Ai minori che vengano riconosciuti da cittadini italiani, o di cui venga dichia-rata la filiazione, da cittadini italiani, dopo la nascita.

• Ai minori adottati da cittadino italiano.• Allo straniero nato in Italia, che vi abbia mantenuto ininterrottamente la resi-

denza fino al compimento dei 18 anni, e che dichiari di eleggere la cittadi-nanza italiana dinanzi all’ufficiale di stato civile del comune di residenza,entro un anno dal compimento della maggiore età.

• Allo straniero maggiorenne che venga riconosciuto o dichiarato come figlio diun cittadino italiano, e che dichiari di eleggere la cittadinanza italiana dinan-zi all’ufficiale di stato civile del comune di residenza ovvero presso la rappre-sentanza consolare italiana, se residente all’estero, entro un anno dal ricono-scimento o dalla dichiarazione.

9.2 Come si propone ricorso per il riconoscimento dello status dicittadino italiano per nascita?

Autorità giudiziaria competente. Tribunale ordinario competente per il luogo in cui ha sede l’autorità che haemanato il provvedimento1.

Termine per la proposizione del ricorso.Nessuno.

Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)2.

1 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.2

Vedi cap. n. 11. Tutela giurisdizionale.

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cittadinanza italiana

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al coniuge di un cittadino italiano a condizione che:

• il matrimonio sia valido; • risieda legalmente in Italia da almeno sei mesi, oppure dopo tre anni dalla

data del matrimonio (se non vi sia stato scioglimento, annullamento o cessa-zione degli effetti civili e non sia in corso la separazione legale);

• se non ha riportato condanne penali nei casi indicati dalla legge, o, se le hariportate, ha ottenuto la riabilitazione;

• se non sussistono impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.

Non è richiesto lo “svincolo”, la rinuncia, cioè, alla cittadinanza d’origine.

La richiesta va presentata presso la Prefettura della provincia di residenza3.

9.3 Chi ottiene la cittadinanza italiana per matrimonio?

9.4 Chi ottiene la cittadinanza italiana per naturalizzazione?

• agli stranieri extracomunitari residenti in Italia da 10 anni;• agli stranieri extracomunitari affiliati maggiorenni di cittadini italiani e resi-

denti in Italia da 7 anni;• ai rifugiati, e agli apolidi residenti in Italia da 5 anni;• agli adottati maggiorenni da cittadini italiani residenti in Italia da 5 anni;• ai cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia da

4 anni;• ai cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) residenti in Italia da 3

anni e il cui genitore o uno dei nonni sia stato cittadino italiano.

La richiesta va presentata presso la Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo -U.T.G.) della provincia di residenza4.Nel caso si siano subite condanne penali in Italia è consigliabile richiedere alTribunale di Sorveglianza5 la riabilitazione, prima di avviare la procedura.

La cittadinanza italiana spetta per matrimonio:

La cittadinanza italiana spetta per “naturalizzazione”:

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9

115

9.5 Come si propone ricorso contro il rigetto della domanda dinaturalizzazione?

(concessione della cittadinanza italiana per residenza ultradecennale oultraquinquennale, per matrimonio con cittadino italiano e negli altri casiprevisti dalla legge sulla cittadinanza).

Autorità giudiziaria competente. Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per il luogo in cuiha sede l’autorità che ha emanato il provvedimento6.

Termine per la proposizione del ricorso.60 giorni.

Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)7.

3 - 4 - 5 - 6 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.7

Vedi cap. n. 11. Tutela giurisdizionale.

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10rifugiati

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rifugiati

118

Quando va presentata la richiesta di riconoscimento dello status dirifugiato?

La richiesta del riconoscimento dello status di rifugiato va presentata o alle forzedi polizia della frontiera o, dopo l’ingresso, presso qualsiasi Questura2. In quell’occasione verrà fissato allo straniero un appuntamento presso la Questuraper la fotosegnalazione e la verbalizzazione della pratica.

Quali documenti sono necessari per presentare la domanda d’asilo?

• L’originale e una fotocopia di qualsiasi documento in possesso (eventuali tes-sere d’appartenenza a partiti o movimenti politici, articoli di giornale, docu-menti d’identità ecc.), che possa servire a dimostrare la propria provenienzaed i motivi della fuga;

• 4 fotografie formato tessera;• 1 marca da bollo da 10,33 Euro.

Perché la polizia possa stendere un verbale, il richiedente asilo è tenuto a rispon-dere alle domande che gli vengono fatte in merito al viaggio, al motivo della fuga,ai suoi familiari, all’indirizzo presso il quale sarà possibile contattarlo, ecc.

La richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato può essere presentatanonostante non si possegga alcun documento personale.

Si può essere trattenuti in un centro d’accoglienza dopo aver presen-tato la domanda d’asilo?

La persona che presenta richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato nonpuò essere trattenuta al solo scopo di esaminare la sua domanda.Tuttavia, quando entreranno in vigore le disposizioni della L.189/02, i richieden-ti asilo potranno essere trattenuti in appositi “centri di identificazione” nel caso in cui:

• sia necessario verificare la loro nazionalità;• sia necessario verificare gli elementi su cui si basa la domanda;• sia necessario stabilire se l’Italia è lo stato competente ad esaminare la

domanda.

10.1 Chi può richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato1?

Lo straniero che tema di essere perseguitato nel suo Paese per motivi dirazza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo socialeo per le sue opinioni politiche.

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L’allontanamento senza giustificazione dal Centro potrebbe essere consideratocome una rinuncia alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

Nei centri dovrebbe essere garantito l’accesso a servizi d’informazione e assis-tenza, anche legale.

Il trattenimento nei centri sarà obbligatorio nel caso in cui la persona che fadomanda d’asilo sia già destinataria di un provvedimento d’espulsione o sia statafermata in condizione di irregolarità.In questi casi la domanda verrà esaminata in un termine particolarmente breveda parte delle nuove Commissioni territoriali per il diritto di asilo3. Lo straniero, infatti, dovrà essere sentito nel termine di quindici giorni, e la deci-sione dovrà essere adottata nei successivi tre giorni.

Quando viene rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta d’asilo?

Dopo il colloquio la Questura, se non dispone il trattenimento in un Centro d’i-dentificazione, rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.È un permesso di soggiorno temporaneo, valido tre mesi e rinnovabile fino allaconclusione della procedura di riconoscimento.In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, viene consegnato un “cedolino”con la fotografia del richiedente che permette il soggiorno legale in Italia.

Nel caso in cui non sia ancora stato stabilito a quale Paese europeo spetti la com-petenza ad esaminare la domanda, lo straniero riceve un permesso di soggiorno“Convenzione di Dublino 15/6/90”, valido 1 mese e rinnovabile.

Quali diritti ha il richiedente asilo?

• Il diritto ad essere sentito personalmente dalla Commissione Centrale per ilriconoscimento dello status di rifugiato (dopo l’entrata in vigore delle dispo-sizioni di cui alla legge 189/02 e del suo regolamento d’attuazione, laCommissione centrale sarà sostituita da un certo numero di Commissioni ter-

1 LLaa mmaatteerriiaa cchhee rriigguuaarrddaa iill rriiccoonnoosscciimmeennttoo ddeelllloo ssttaattuuss ddii rriiffuuggiiaattoo èè ssttaattaa ffoorrtteemmeennttee iinnnnoovvaattaa ddaallllaa LL..118899 ddeell22000022.. LLee nnuuoovvee ddiissppoossiizziioonnii eennttrreerraannnnoo iinn vviiggoorree qquuaannddoo ssaarràà aapppprroovvaattoo iill rreeggoollaammeennttoo dd’’aattttuuaazziioonnee,, cchheeddoovvrreebbbbee aanncchhee rreennddeerree ppiiùù cchhiiaarroo iill ffuunnzziioonnaammeennttoo ddeellllaa nnuuoovvaa pprroocceedduurraa ppeerr iill rriiccoonnoosscciimmeennttoo..

2 - 3 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

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rifugiati

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ritoriali, organizzate presso le Prefetture indicate dal Governo)4;• il diritto ad indicare la lingua in cui desidera parlare e ad un interprete;• se minorenne, il diritto all’assistenza del tutore o di persona di sua fiducia

anche durante il colloquio presso la Commissione;• nel caso in cui sia privo di mezzi e di ospitalità, il diritto ad un contributo di

17,56 euro che verrà elargito per 45 giorni a lui e ad ogni membro della suafamiglia;

• il diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, quindi ad un medico dibase, all’accesso alle cure ambulatoriali e specialistiche e al ricovero in ospedale;

• il diritto all’alloggio nei centri di accoglienza gestiti dai Comuni, dellePrefetture o da privati (a seconda della disponibilità dei posti);

• il diritto alla libera circolazione sul territorio italiano (comunicando peròobbligatoriamente alla Prefettura ogni eventuale cambiamento di indirizzo);

• il diritto ad iscriversi a corsi di lingua italiana e a seguire le altre attivitàeventualmente proposte dagli enti locali o dai privati;

• i minori, a frequentare la scuola (i genitori in Italia hanno l’obbligo di man-dare i figli a scuola fino all’età di 16 anni).

Il richiedente asilo NON può lavorare.

Una volta ottenuto lo status di rifugiato?

Ottenuto dalla Commissione il certificato di riconoscimento dello status di rifu-giato, lo straniero riceve dalla Questura della località in cui risiede stabilmente5

un permesso di soggiorno per “asilo politico” o “concessione asilo”, validominimo 2 anni e rinnovabile.

Se interessato, il rifugiato può chiedere alla Questura competente6 il rilascio di undocumento di viaggio, che gli consente di viaggiare all’estero seguendo la proce-dura dei visti previsto per la cittadinanza del rifugiato e, all’interno dell’UnioneEuropea, senza visto per un massimo di tre mesi (eccetto per motivi di lavoro).

Con il permesso di soggiorno per asilo politico il rifugiato ha i seguenti diritti7:

• al lavoro, anche negli enti pubblici;• alla tutela giurisdizionale;• alla protezione dei dati relativi alla domande di asilo;• all’iscrizione anagrafica;• alla patente di guida (se il Paese di provenienza è tra gli Stati riconosciuti dal

Ministero dei Trasporti);

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• al matrimonio, alla separazione e al divorzio; • all’accesso all’Università con lo stesso trattamento riservato agli studenti ita-

liani;• all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; • all’assistenza pubblica; • al ricongiungimento familiare, senza dover dimostrare di avere le disponibili-

tà di reddito e di alloggio normalmente richieste ai cittadini stranieri; • ad ottenere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza legale.

Nel caso in cui lo status di rifugiato sia stato negato?

Lo straniero a cui venga rifiutato lo status di rifugiato perde il permesso di sog-giorno e riceve un’intimazione a lasciare il territorio italiano entro 15 giorni.

Se rimane in Italia può essere fatto oggetto di un provvedimento d’espulsione erimpatriato.

Il diniego si può impugnare innanzi al Tribunale Civile oppure con ricorso stra-ordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dall’avvenuta notifica.

La presentazione del ricorso, tuttavia, non è sufficiente ad evitare l’espulsione.La nuova legge prevede l’espulsione immediata di coloro che ricevono il diniegodello status di rifugiato, salva la possibilità di richiedere al Prefetto l’autoriz-zazione a restare in Italia in caso di impugnazione.

Chi ha avuto un permesso di soggiorno per richiesta asilo può richiedere l’assis-tenza di un avvocato a spese dello Stato (gratuito patrocinio) per impugnare ildiniego8.

4 - 5 - 6 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

7 Per le seguenti pratiche si consiglia di consultare i capitoli specifici della guida.

8 Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio) vedi cap. n. 11. Tutela giurisdizionale.

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rifugiati

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10.2 Come si propone ricorso contro il rigetto della domanda diriconoscimento dello status di rifugiato?

Nel sistema attualmente in vigore:

Autorità giudiziaria competente. Tribunale Ordinario9.

Termine per la proposizione del ricorso.Nessuno.

Spese di giustizia:.Contributo unificato.

A seguito dell’entrata in vigore degli artt. 31 e 32 della leggen. 189/2002:

Autorità giudiziaria competente. Tribunale ordinario a composizione monocratica10.

Termine per la proposizione del ricorso.15 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto di riconoscimento dellostatus di rifugiato adottato dalle Commissioni territoriali (quando si presen-ta direttamente ricorso al Tribunale in composizione monocratica);oppure 5 giorni dalla comunicazione del rigetto della richiesta di riesame(quando si è chiesto alla Commissione il riesame del provvedimento di riget-to del riconoscimento dello status).

Spese di giustizia:.Contributo unificato.

Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)11.

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10.3 Come si propone ricorso contro il rigetto della domanda diriconoscimento dell’asilo politico, o asilo “costituzionale” ex art.10 della Costituzione?

Autorità giudiziaria competente. Tribunale ordinario in composizione collegiale12.

Termine per la proposizione del ricorso.Nessuno.

Spese di giustizia:.Contributo unificato.

Per l’assistenza legale a spese dello Stato (gratuito patrocinio)13.

10

9 - 10 - 12 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.11 - 13

Vedi cap. n. 11. Tutela giurisdizionale.

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11tutelagiurisdizionale

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tutela giurisdizionale

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Nel caso in cui sia concessa l’ammissione al gratuito patrocinio, il difensore e ilconsulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assisti-to, alcun compenso o rimborso, diversi da quelli previsti dalla legge sul gratuitopatrocinio (ogni patto contrario è nullo e la violazione del divieto costituiscegrave illecito disciplinare professionale).

L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase delprocesso e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunqueconnesse.

Quali sono i requisiti richiesti per l’ammissione al patrocinio?

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito annuale imponibileai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, nonsuperiore a 9.296,22 Euro.

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituitodalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componentedella famiglia, compreso chi fa la richiesta di gratuito patrocinio, ma il limite direddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditiche per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad impostasostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito personale (e non di quello dei familiari), quandosono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gliinteressi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti ilnucleo familiare con lui conviventi.

Cosa deve contenere la richiesta d’ammissione al gratuito patrocinio?

La richiesta, redatta in carta semplice e sottoscritta dall’interessato (la sotto-

11.1 Com’è garantita l’assistenza legale (di un avvocato) al citta-dino non abbiente?

Un’adeguata assistenza legale può essere assicurata al cittadino non abbi-ente, grazie all’istituto del “patrocinio a spese dello Stato”, in virtù del qualei costi dell’assistenza legale (i costi, cioè, dell’avvocato e dei suoi consulenti)gravano sullo Stato italiano.

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scrizione può essere autenticata dal difensore), deve contenere:

• la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si rife-risce, se già pendente;

• le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unita-mente ai rispettivi codici fiscali;

• una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, atte-stante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, conspecifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini;

• l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazionirilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro 30 gior-ni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’i-stanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Il cittadino straniero extracomunitario deve allegare, con riferimento agli even-tuali redditi prodotti all’estero ed anche se non è stato prodotto alcun reddito,una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità diquanto indicato nella richiesta. Nel caso non possa produrla, dovrà sostituirla con una dichiarazione sostitutivadi certificazione.

Com’è regolato il gratuito patrocinio nel processo penale?

Nel processo penale l’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o daldifensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all’ufficio del magistratoinnanzi al quale pende il processo.

Se procede la Corte di Cassazione, l’istanza è presentata all’ufficio del magistra-to che ha emesso il provvedimento impugnato.

L’istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza.

Se l’interessato è detenuto o internato in un Istituto, la richiesta va presentatacon atto ricevuto dal direttore dell’Istituto.

Ove invece si trovi in stato d’arresto o di detenzione domiciliare dovrà presen-tarla ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.In tal caso la certificazione dell’autorità consolare (richiesta per i cittadini extraco-munitari) può anche essere prodotta, entro 20 giorni dalla data di presentazionedell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato.La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle

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dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste sono punite con lareclusione da uno a cinque anni e con una multa da 309,87 Euro a 1.549,37 Euro. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento del-l’ammissione al patrocinio. La condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a caricodel responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio cessano a partire dal momentoin cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difen-sore di fiducia.

Com’è regolato il gratuito patrocinio nel processo penale minorile?

Nel processo penale minorile il patrocinio a spese dello Stato è assicurato perlegge al minore assistito dal difensore d’ufficio, o dal difensore designato dalmagistrato (Pubblico Ministero - P.M. - o Giudice). I familiari del minore non devono, quindi, presentare la richiesta d’ammissione albeneficio, in quanto il difensore designato d’ufficio viene retribuito dallo Stato. Ai familiari viene semplicemente richiesto di documentare la sussistenza dellecondizioni di reddito.Nel caso si accerti il superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissioneal beneficio del patrocinio nei processi penali, lo Stato avrà diritto a richiederequanto pagato al difensore.Qualora, invece, i familiari del minore intendano nominare un difensore di fiducia,devono presentare apposita richiesta di ammissione al patrocinio a spese delloStato nelle forme indicate per il processo penale comune.

Com’è regolato il gratuito patrocinio nel processo contro il provvedi-mento d’espulsione?

Nel caso di ricorso contro il decreto d’espulsione, lo straniero è ammesso all’as-sistenza legale da parte di un avvocato di fiducia, munito di procura specialerilasciata davanti all’autorità consolare, qualora l’espulsione sia già stata eseguita.

Qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dalgiudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella dei difensori disponibili adassumere la difesa d’ufficio nel processo penale.

In questo tipo di processo lo straniero è ammesso automaticamente perlegge al patrocinio a spese dello Stato.

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Non deve quindi presentare alcuna domanda di ammissione, e rilasciaredichiarazioni sul suo reddito.Con il deposito del ricorso contro il decreto d’espulsione, lo straniero è auto-maticamente ammesso al beneficio, ed il suo difensore (di fiducia o d’ufficio)verrà retribuito dallo Stato e, naturalmente, non potrà chiedere alcun compensoal proprio assistito.

Com’è regolato il gratuito patrocinio nel processo civile, amministra-tivo, contabile e comunitario?

Nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario può fare domanda diammissione al gratuito patrocinio:

• lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momentodel sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;

• l’apolide;• gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano

attività economica.

L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve contenere le enunciazioni infatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa chesi intende far valere.

L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovveroinviata, a mezzo raccomandata, al Consiglio dell’ordine degli avvocati1. Il Consiglio dell’ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistra-to davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello delluogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito.

Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riuniteo le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell’ordinecompetente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso ilprovvedimento impugnato.

Le sanzioni nel caso di false dichiarazioni sono le medesime previste per il proces-so penale.

1 Vedi indirizzario contenuto al fondo della guida.

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Nei 10 giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanzadi ammissione, il Consiglio dell’ordine degli avvocati, verificata l’ammissibilitàdell’istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se,alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono lecondizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata, e se le preteseche l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

Copia dell’atto con il quale il Consiglio dell’ordine accoglie o respinge, ovverodichiara inammissibile l’istanza, è trasmessa all’interessato e al magistrato.

Se il Consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa puòessere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

11.2 Cosa s’intende per “parità di trattamento”?

Cosa s’intende per discriminazione?

Costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indiretta-mente2, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata su:

razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le prati-che religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere ilriconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fonda-mentali, in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settoredella vita pubblica.

Compie un atto di discriminazione:

• il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la personaesercente un servizio di pubblica necessità, che nell’esercizio delle sue fun-zioni, compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, sol-tanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una

Per “parità di trattamento” s’intende l’assenza di qualsiasi discriminazione.

2 Si verifica una ddiissccrriimmiinnaazziioonnee ddiirreettttaa quando, per la razza o l’origine etnica, una persona è trattata menofavorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga.Si verifica una ddiissccrriimmiinnaazziioonnee iinnddiirreettttaa quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o uncomportamento apparentemente neutri, possono mettere le persone di una determinata razza od origine etni-ca in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

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determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discrimini ingiustamente; • chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi

offerti al pubblico, ad uno straniero, soltanto a causa della sua condizione di stra-niero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

• chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti difornire l’accesso all’occupazione, all’alloggio, all’istruzione, alla formazione eai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornan-te in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di apparte-nente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

• chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l’esercizio di un attivitàeconomica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente sog-giornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appar-tenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;

• il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, compiano qualsiasi atto o compor-tamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indi-rettamente3, i lavoratori, in ragione della loro appartenenza ad una razza, adun gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza.

Sono considerate discriminazioni, anche le molestie o quei comportamentiindesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopoo l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio,ostile, degradante, umiliante e offensivo.

L’ordine di discriminare persone a causa della razza o dell’origine etnica è con-siderato una discriminazione.

Non costituiscono atti di discriminazione:

• le disposizioni nazionali relative all’ingresso, al soggiorno, all’accesso all’oc-cupazione, all’assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degliapolidi nel territorio dello Stato;

• le differenze di trattamento nell’ambito del rapporto di lavoro o dell’eserciziodell’attività di impresa, qualora le caratteristiche connesse alla razza o all’o-rigine etnica di una persona, costituiscano un requisito essenziale e determi-nante ai fini dello svolgimento dell’attività medesima;

3 Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di criteri chesvantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad undeterminato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza eriguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa.

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• accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi icriteri di selezione e le condizioni di assunzione;

• occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, laretribuzione e le condizioni del licenziamento;

• accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, per-fezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

• affiliazione e attività nell’ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori dilavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dallemedesime organizzazioni;

• protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale;• assistenza sanitaria;• prestazioni sociali;• istruzione;• accesso a beni e servizi, incluso l’alloggio.

Come si propone la domanda d’azione civile contro la discriminazione?

La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte,nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del luogo di domiciliodel richiedente4.

Il Tribunale in composizione monocratica provvede con ordinanza all’accogli-mento o al rigetto della domanda.

Chi è legittimato ad agire contro l’atto discriminatorio?

Può agire, ed intraprendere così l’azione civile contro la discriminazione:

• il soggetto che ha subito la discriminazione;• le associazioni e gli enti che operano a favore degli immigrati; o che svolgono

attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione dellaparità di trattamento, iscritte in un apposito registro.In questo caso è necessario che la persona vittima della discriminazione rilascia queste associazioni e a questi enti una delega per atto pubblico o scritturaprivata autenticata.

11.3 Come si tutela a livello giurisdizionale il principio della pari-tà di trattamento?

Ci si può avvalere dell’Azione civile contro la discriminazione nei casi in cuiil principio di parità di trattamento sia violato in questi ambiti:

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Le associazioni e gli enti suddetti sono anche legittimati ad agire nei casi didiscriminazione collettiva, qualora non siano individuabili direttamente lepersone lese dalla discriminazione.

Cosa può disporre il giudice in caso d’accoglimento della domanda?

Con il provvedimento che accoglie il ricorso, il giudice:

• può provvedere al risarcimento del danno, anche non patrimoniale; • ordinare la cessazione del comportamento, o dell’atto discriminatorio, se

ancora in atto;• ordinare la rimozione degli effetti dell’atto discriminatorio;• può ordinare la pubblicazione della sentenza con cui si accerta la discrimina-

zione, a spese di chi ha compiuto la discriminazione, per una sola volta su unquotidiano di tiratura nazionale.

tutela giurisdizionale

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da Ages Arti Grafiche, Torino