validazione degli apprendimenti non formali ed informali e ... · i processi di individuazione,...
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Validazione degli apprendimenti
non formali ed informali e
certificazione delle competenzeDott.ssa Lilli Casano
Aprile 2015
IL CONTESTO - L’Europa
Priorità: mobilità nello spazio europeo, valorizzazione del capitale umano e
crescita occupazionale. Europa economia fondata sulla conoscenza (LLL)
Attenzione al tema della valorizzazione del capitale umano, anche
attraverso i processi di riconoscimento e convalida degli apprendimenti
acquisiti in ambiti non formali e informali e nello specifico nei contesti di
lavoro.
European Qualifications Framework: riconoscibilità delle qualifiche;
elemento chiave è la specifica dei risultati dell’apprendimento (learning
outcomes)
CEFR – Common European Framework of Reference for Languages
il dossier EUROPASS CV Europeo, i supplementi ai Diplomi e ai
Certificati, il modello Europass Mobilità
ECVET – European Credit System for Vocational Education and
Training
-Raccomandazione del Consiglio europeo del 20 dicembre 2012
(2012/C 398/01) sulla validazione degli apprendimenti non formali
ed informali.
IL CONTESTO ITALIANO – “Le riforme” della formazione
2003 Leggi Moratti e Biagi: integrazione scuola-lavoro e apprendimento per
competenze
Decreto 22.08.2007 Regolamento sul nuovo obbligo di istruzione: Competenze chiave
di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria – ASSI di competenze
Testo Unico dell’apprendistato (decreto legislativo 167/2011 e successive modifiche)
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
relativo alle “Linee guida in materia di tirocini ” del 24 gennaio 2013
Definizione dei riferimenti nazionali delle specializzazioni del sistema di Istruzione e
Formazione Tecnica e Superiore (schema di decreto MIUR del 14 dicembre 2012
approvato in Conferenza Unificata il 20 dicembre 2012)
Primo Rapporto italiano di referenziazione dei titoli di istruzione e formazione all’EQF
(approvato in Conferenza Unificata il 20 dicembre 2012)
Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo
didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti (DPR 263 del 29 ottobre 2012)
Nuovo regolamento dottorati di ricerca (D.M. 8 Febbraio 2013 n. 45) che regola
accreditamento sedi e corsi anche per i dottorati in collaborazione con le imprese, il
dottorato industriale e in apprendistato di alta formazione
IL CONTESTO ITALIANO – La Riforma del Lavoro
Art. 4, commi da 51 a 68 della legge n. 92 del 18 giugno 2012
Obiettivo generale: SISTEMA NAZIONALE DI APPRENDIMENTO PERMANENTE
Principali strumenti:
- creazione di un sistema nazionale di orientamento permanente (accordo
Governo, Regioni, Enti Locali approvato in Conferenza Unificata il 20
dicembre 2012)
- creazione di reti territoriali per i servizi di formazione e lavoro (Intesa
Governo, Regioni, Enti Locali approvata in Conferenza Unificata il 20
dicembre 2012
- istituzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze
(decreto legislativo n.13 del 16 gennaio 2013)
UN SISTEMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE e “lifewide” (Art.4)
comma 51. apprendimento permanente qualsiasi attività intrapresa dalle persone
in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di
migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva
personale, civica, sociale e occupazionale.
comma 52. apprendimento formale, quello che si attua nel sistema di istruzione e
formazione […] che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di
una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato […].
comma 53. apprendimento non formale, quello caratterizzato da una scelta
intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma
52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del
volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
comma 54. apprendimento informale, quello che, anche a prescindere da una
scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di
attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno
luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.
Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
COSA?
«competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello
sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità
acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.
Art. 3, co.1: sono oggetto di individuazione e validazione e certificazione le
competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui
possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove.
Art. 3, co.2: l’ente titolato può individuare e validare ovvero certificare competenze
riferite alle qualificazioni ricomprese in repertori codificati a livello nazionale o regionale.
Art. 3, co.3: sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a
qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale.
Obiettivo del decreto è individuare standard minimi di servizio, di processo e di
attestazione per i processi di individuazione, validazione e certificazione.
I risultati dell’apprendimento sono certificabili se definiti in termini di
competenze, e riconducibili a qualifiche (o parti di esse) comprese in un
repertorio nazionale
≠
Conoscenze: assimilazione di informazioni (fatti, principi, teorie
e pratiche) relative ad un settore.
Abilità: Applicare le conoscenze e usare il know-how
necessario per portare a termine compiti e risolvere problemi.
Sono cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e
pratiche (abilità manuale, uso di metodi, di materiali, di
strumenti).
I processi di individuazione, validazione e certificazione non
saranno riferiti a conoscenze o abilità, ma alle competenze che
possono derivare dalla loro combinazione.
Individuazione_ processo che conduce al riconoscimento delle competenze
acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della
individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in
contesti formali. (Art.5) identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in
trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni; in
caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla
persona nell’analisi e documentazione dell’esperienza di apprendimento e nel
correlarne gli esiti a una o più qualificazioni.
Validazione_ (Art.5) valutazione: fase finalizzata all’accertamento del possesso
delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni; nel caso di apprendimenti
non formali e informali questa fase implica l’adozione di specifiche metodologie
valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente
possedute.
Certificazione_ procedura di formale riconoscimento delle competenze acquisite
dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso
formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La
procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un
certificato.
Certificazione ≠ attestazione (Art.5): rilascio di un documento di validazione o di
un certificato (atto pubblico)
IDENTIFICAZIONE
dei risultati di apprendimento
ACCERTAMENTO
tramite EVIDENZE
VALIDAZIONE
CERTIFICAZIONE
di COMPETENZE
Standard minimi di attestazione (Art. 6)
a)L’ente pubblico titolare assicura la presenza nei documenti di validazione e nei
certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi:
1) i dati anagrafici del destinatario;
2) i dati dell’ente pubblico titolare e dell’ente titolato;
3) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la
denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento.
Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la descrizione,
l’indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione,
laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche
(ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP
ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
4) i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze.
Ove la modalità di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali
relativi al percorso formativo e alla valutazione, ove la modalità sia non formale
ovvero informale sono da indicare i dati essenziali relativi all’esperienza svolta.
b) La registrazione dei documenti di validazione e dei certificati nel Libretto
formativo del cittadino in interoperatività con la dorsale informativa unica.
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione
e delle qualifiche professionali (Art. 8)
Progressiva standardizzazione degli elementi descrittivi essenziali dei titoli
di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali anche tramite
un sistema di crediti condiviso in chiave europea
Il repertorio nazionale è costituito da tutti i titoli di istruzione e formazione,
tra cui anche il repertorio di cui all’art. 6 del decreto legislativo 167/2011,
che devono rispondere ai seguenti requisiti:
- Identificazione dell’ente pubblico titolare
- Identificazione delle qualificazioni e delle competenze che le
compongono
- Referenziazione delle qualificazioni ai codici ATECO ed alla CP ISTAT
- Referenziazione delle qualificazioni all’EQF
Quale posto per le qualifiche contrattuali e per il sistema previsto dal TU
apprendistato? Ancora lontana l’integrazione scuola-lavoro.
I NODI DA SCIOGLIERE
La standardizzazione delle qualifiche e l’istituzione di un repertorio unico
In Italia attualmente esistono alcuni standard formativi
IeFP (accordo Stato Regioni del 27.07.2011), IFTS (accordi in Conferenza Unificata
2002 e 2004) , ITS (Decreto del MIUR del 7.09.2011)
esistono delle indicazioni in merito agli standard di certificazione (decreto int. 26
settembre 2012 e decreto n.13 del 16 gennaio 2013)
non esistono gli standard professionali nazionali (frammentarietà: ATECO 2007,
NUP ISTAT, iniziative regionali)
Esistono diversi Repertori regionali delle qualifiche
d. Lgs 167/2011, art.6 “Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato
professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di
riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria
o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o
interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale”.
I NODI DA SCIOGLIERE
Il Libretto formativo del cittadino: mera registrazione o orientamento,
identificazione e registrazione?
Indicato nel decreto n. 13/2013 come supporto per la registrazione dei
documenti di validazione e dei certificati, da collegare alla dorsale
informativa unica
ma
Format Libretto (decreto intermin. 10 ottobre 2005): strumento di
identificazione e registrazione delle competenze
Due sezioni: esperienze e titoli + COMPETENZE
Linee Guida (decreto 2005): “operatori preposti nell’ambito di ciascuna
realtà regionale, avranno il compito di assistere gli individui nell’attività di
gestione e aggiornamento del Libretto, fornendo loro conoscenze e
competenze necessarie a selezionare le informazioni, valutare le
proprie esperienze anche di tipo informale e non formale e trascriverle
nel Libretto”.
I NODI DA SCIOGLIERE
Il Libretto formativo del cittadino
Linee Guida (decreto 2005)
ACCOGLIENZA E SUPPORTO, 3 passaggi incrementali:
ORIENTAMENTO
RICOSTRUZIONE DELLE ESPERIENZE E DELLE COMPETENZE (eventuale
Bilancio di competenze)
DOCUMENTAZIONE DELLE COMPETENZE
IDENTIFICAZIONE O REGISTRAZIONE ?