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Contratto di assicurazione contro gli INFORTUNI Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario; 2) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. UNIVERSO PERSONA Modello : FI-0004-IN37-112-31012012 Fascicolo Informativo Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311 CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v. Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

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Page 1: UNIVERSO PERSONA - allianzras.it · Nota Informativa al Contraente 111 - NIISV35 Pagina di Nota Informativa Ed.31/01/2012 UNIVERSO PERSONA Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri

Contratto di assicurazionecontro gli INFORTUNIIl presente Fascicolo Informativo, contenente:1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;2) Condizioni di Assicurazione;deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contrattoo, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZAPrima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

UNIVERSO PERSONA

Modello : FI-0004-IN37-112-31012012

Fascicolo Informativo

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

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Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel.+39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

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Contratto di assicurazione contro gli INFORTUNI

Polizza "Universo Persona"

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggettoalla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima dellasottoscrizione della polizza.

a Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni Generali

Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratriceAllianz S.p.A., società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco (Germania)Sede legaleLargo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail800.68.68.68 - www.allianz.it - [email protected]

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioniL'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni PatrimonialiIl Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3.284 milioni di euro.La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari 2.346 milioni di euro.L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 242,8% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine disolvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2010.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative sarannoconsultabili sul sito internet www.allianz.it.

b Informazioni sul Contratto

Rinnovo del ContrattoAVVERTENZA: ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, inassenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza, sirinnova tacitamente alla sua naturale scadenza.Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troveràquindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Articolo 1901 c.c., secondo comma. Si rinvia permaggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio" e "Duratae proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

Coperture assicurativeIl presente contratto offre una serie di coperture assicurative di seguito indicate: INFORTUNI (GARANZIA BASE eGARANZIE AGGIUNTIVE). E' inoltre prevista la prestazione di una serie di servizi di ASSISTENZA. Si rinvia per maggiordettaglio alla disciplina specifica degli Articoli. di seguito indicati, per tipologia di copertura.

GARANZIE INFORTUNI: " Oggetto dell'assicurazione" presente nella Sezione CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIAINFORTUNI, "Invalidità permanente da Infortunio", "Indennità aggiuntiva quale contributo per il danno alla vita direlazione", "Danni estetici" presenti nella Sezione GARANZIA BASE, "Morte da infortunio", "Inabilità temporanea","Indennità giornaliera per ricovero", "Indennità giornaliera per convalescenza", "Indennità giornaliera per ingessatura"."Rimborso spese mediche", "Assegno integrativo per piccole spese", "Rendita vitalizia" presenti nella SezioneGARANZIE AGGIUNTIVE;ASSISTENZA: "Garanzie prestate" presente nella Sezione ASSISTENZA.

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Limitazioni ed EsclusioniAVVERTENZA: il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni per ciascuna delle coperture assicurative offerte,nonché ipotesi di sospensione delle stesse, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.Le stesse vengono riportate in via schematica qui di seguito. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degliArticoli di seguito indicati.

GARANZIE INFORTUNI: "Esclusioni", "Persone non assicurabili" presenti nella Sezione CONDIZIONI RELATIVE ALLAGARANZIA INFORTUNI, "Morte da Infortunio" presente nella Sezione GARANZIE AGGIUNTIVE, "Variazioni delleattività professionali assicurate", "Estensione Territoriale" presenti nella Sezione OPERATIVITA' DELLE GARANZIEPRESTATE;ASSISTENZA: Esclusioni e delimitazioni" presente nella Sezione ASSISTENZA;CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: : "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio", "Dichiarazioniinesatte od omissioni", "Altre assicurazioni" presenti nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurateprescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsionedell'indennizzo. Per maggior dettaglio sull'ambito di applicazione di tali limiti si rinvia agli Articoli di seguito indicati, persingola tipologia di copertura:

GARANZIE INFORTUNI: "Inabilità temporanea", "Indennità giornaliera per ricovero", "Indennità giornaliera perconvalescenza", " Indennità giornaliera per ingessatura", "Rimborso spese mediche", "Assegno integrativo per piccolespese", "Indennità aggiuntiva quale contributo alla vita di relazione", "Danni estetici" presenti nella Sezione GARANZIEAGGIUNTIVE;ASSISTENZA: "Esclusioni e delimitazioni" presente nella Sezione ASSISTENZA.

Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia:

Franchigia presente in polizza 3% assorbibile

Capitale assicurato = Euro 100.000Invalidità Permanente da Infortunio accertata = 7%Applicazione della tabella di liquidazione prevista dalla "Franchigia 3% assorbibile" (stabilisce che a fronte di uninvalidità del 7% si liquida il 4% del capitale assicurato)Invalidità Permanente da Infortunio liquidata = il 4% di Euro 100.000 = Euro 4.000

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischioAVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze cheinfluiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del dirittoall'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c. .Per maggior dettaglio si rinvia all'Articolo "Dichiarazione inesatte od omissioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Aggravamento e Diminuzione del rischio e Variazioni nella ProfessioneTutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad unaggravamento o ad una diminuzione dello stesso, nonché eventuali variazioni della professione svolta, devono esseretempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli"Modifiche dell'assicurazione", "Dichiarazioni inesatte od omissioni", "Aggravamento del rischio" e "Diminuzione delrischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione ed all'Articolo "Variazioni delle attività professionali assicurate",presente nella Sezione OPERATIVITA' DELLE GARANZIE PRESTATE.

Esemplificazione:

AggravamentoSTATO DI SALUTE DELL'ASSICURATOLa sopravvenienza in corso di contratto di una malattia grave (ad esempio il diabete) o di una invalidità permanentecomporta aggravamento di rischio.

DiminuzioneVARIAZIONE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DICHIARATA

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Un cambiamento dell'attività professionale svolta, che comporti il passaggio da una categoria di rischio più elevatoad una categoria di rischio inferiore (ad esempio da "Boscaiolo" a "Cameriere") costituisce diminuzione di rischio.

6. Premi

Pagamento del PremioIl premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivodella prestazione, al verificarsi del sinistro, dell'assicuratore.Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno,ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del:

3% per frazionamento semestrale;4% per frazionamento quadrimestrale;5% per frazionamento trimestrale.

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di

assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale

beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta

(750) euro annui per ciascun contratto.

AVVERTENZA: l'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa, pur sempreentro limiti e vincoli predeterminati dall'Impresa.

7. Adeguamento del Premio

Adeguamento del premioAlla scadenza di ogni rata annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo sonoadeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT, come disciplinato nella Condizione Particolare I-"Indicizzazione", cui si rinvia per maggior dettaglio.Si precisa inoltre che il premio della garanzia Rendita vitalizia, se selezionata, viene adeguato ad ogni scadenza annuale infunzione del crescere dell'età dell'Assicurato, come disciplinato nell'Articolo "Rendita vitalizia", presente nella SezioneCONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA INFORTUNI, cui si rinvia per maggior dettaglio.

8. Diritto di Recesso

Diritto di RecessoAVVERTENZA: nel contratto la regolamentazione del Diritto di Recesso può variare a seconda della scelta effettuata dalContraente/Assicurato in ordine alla durata del contratto stesso. Qui di seguito si riportano le differenti ipotesi di durataannuale o poliennale del contratto ed in riferimento a quest'ultima la differente applicazione del diritto di recesso e discontistica.

CONTRATTO DI DURATA ANNUALEEntrambe le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, inviando lettera raccomandata nei termini e con lemodalità disciplinate all'Articolo "Durata e proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui sirinvia per maggior dettaglio.

CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE (caso in cui sia NON stata applicata una riduzione di premio)Al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di Legge, la Facoltà di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singolaannualità; mentre tale Facoltà è riconosciuta ad entrambe le Parti solo con riferimento alla scadenza contrattuale indicatain polizza. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate all'Articolo "Durata e prorogadell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE (caso in cui sia stata applicata una riduzione di premio)Le Parti sono vincolate per la durata contrattuale pattuita ed Entrambe possono recedere alla scadenza indicata in polizza.Qualora l'assicurazione abbia durata superiore ai cinque anni, al solo Assicurato, però, trascorso il quinquennio, èriconosciuta la Facoltà di recedere dal contratto ai sensi di Legge. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sonodisciplinate all'Articolo "Durata e proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rinvia permaggior dettaglio.

AVVERTENZA: le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, come di seguito precisato.

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Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Art. 3 del Dlgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha lafacoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l'Impresa.Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia per maggior dettaglio all'Articolo "Recesso in caso disinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Prescrizione dei DirittiAi sensi dell'Art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso siprescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

10. Legge applicabile al contratto

Legge applicabile al contrattoLa legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la Facoltà, prima della conclusione delcontratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

11. Regime Fiscale

Trattamento Fiscale applicabile al contrattoSecondo le vigenti disposizioni di legge, l'aliquota fiscale applicata è il 2,50% sul premio imponibile di TUTTE LEGARANZIE INFORTUNI, ad eccezione della garanzia ASSISTENZA, per la quale è il 10%.

Si precisa inoltre che per alcune Garanzie Infortuni è ammessa la detraibilità fiscale del premio inerente ciascun Assicurato(comprensivo di imposte), secondo lo schema che segue.

GARANZIA Morte da Infortunio, si detrae il 100% del premio Totale annuo;GARANZIA Rendita Vitalizia da Infortunio, si detrae il 100% del premio Totale annuo;GARANZIA Invalidità Permanente da Infortunio:a) con franchigia pari o superiore al 5%, si detrae il 100% del premio Totale annuo;b) con franchigia del 3% assorbibile, vale la regola che segue:

1. se il capitale assicurato è pari od inferiore ad Euro 160.000, si detrae il 94% del premio Totale annuo;2. se il capitale assicurato è superiore ad Euro 160.000, si detrae sempre il 94% del premio Totale annuo fino a

tale importo ed il 100% per la parte eccedente.

c INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese perl'accertamento del danno, nonché le ipotesi in cui è richiesta la visita medica. Si rinvia per maggior dettaglio delleprocedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati: "Obblighi", "Criteri di indennizzabilità", "Pagamento dell'indennità", "Anticipo sull'indennità per il caso di Invalidità permanente" presenti nella Sezione Norme incaso di Sinistro INFORTUNI, "Invalidità permanente da infortunio", "Determinazione dell'indennità per il caso di invaliditàpermanente da infortunio", "Criteri di corresponsione dell'indennità per il caso di invalidità permanente da infortunio"presenti nella Sezione GARANZIA BASE.

AVVERTENZA:relativamente alla Garanzia Assistenza, la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente pressola Centrale Operativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l., con le modalità e nei termini di cui all'Articolo "Obblighi" dellenorme in caso di sinistro della Sezione Assistenza, cui si rinvia per maggior dettaglio.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, faxed e-mail) a Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano - Numero Verde800686868 - Fax 02 72169145 - Indirizzo e-mail: [email protected].

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Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro neltermine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax06.42133.745 - 06.42133.353 , corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativoriscontro.

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economicoeuropeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazionedella procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sedel'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internethttp://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamoall'Isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al Contraente/Assicurato stesso.

14. Arbitrato

Ricorso all'ArbitratoIn caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la Facoltà dirisolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta chel'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria.Il Luogo di svolgimento dell'Arbitrato è la città sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenzadell'Assicurato.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente NotaInformativa.

Allianz S.p.A.

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Glossario

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.Assicurazione: il contratto di assicurazione.Attività professionale: attività, dichiarata in polizza, che viene svolta dall'Assicurato a carattere continuativo, abituale eremunerativo o che presuppone una conoscenza tecnica particolare.Beneficiari: eredi legittimi o testamentari o i soggetti designati ai quali spettano le prestazioni previste dal contratto.Centrale Operativa: struttura di Mondial Service Italia S.c.a.r.l., società appartenente al Gruppo Mondial Assistance, - ViaAmpére n. 30, 20131 MILANO - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzionestipulata con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ederoga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni previste in polizza nella specifica sezione.Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.Day Hospital: ricovero in Struttura sanitaria che si esaurisca in giornata.Franchigia/Scoperto: parte di danno liquidabile che non viene corrisposta all'Assicurato al momento del pagamentodell'indennizzo.Impresa: Allianz S.p.A.Inabilità temporanea: temporanea incapacità, totale o parziale, ad attendere alle attività professionali dichiarate in polizzaper un periodo di tempo limitato.Indennizzo o Indennità: somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabiliche abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.Ingessatura: mezzo di contenzione, fisso e rigido, formato da fasce gessate o da bendaggi o da altro apparecchio cheimmobilizza completamente un'articolazione o un segmento scheletrico e che non può essere rimosso autonomamente.Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di unaqualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.Lesione capsulo-legamentosa: lacerazione parziale o completa delle strutture (capsula articolare e legamenti) che tengonounite le articolazioni.Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.Remunerazione diretta: compenso monetario, determinato, a carattere continuativo, percepito dai praticanti uno sportcome corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti eseguite a favore di una Società o di un Ente Sportivo.Remunerazione indiretta: compenso monetario, forfetario, a carattere non continuativo, percepito -sotto forma di rimborsidelle spese e/o diarie sostenute- dai praticanti uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti. Noncostituiscono remunerazione indiretta eventuali premi monetari conseguiti per essersi classificati primi o tra i primi in unacompetizione.Ricovero: degenza comportante pernottamento in Struttura sanitaria.Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.Struttura sanitaria: ogni Casa di Cura, Istituto, Azienda ospedaliera regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenzasanitaria ospedaliera. Non sono considerati Strutture sanitarie gli Stabilimenti Termali, le Case di Convalescenza eSoggiorno, gli Ospizi per anziani, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche, le Residenze Sanitarie Assistenziali(RSA).

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Condizioni di assicurazione

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AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplinagenerale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisaperò che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere unapersonalizzazione delle disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dalContraente/Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in polizza" ovvero negli " spazi di polizza" ovvero "nella scheda di polizza" in ordine alle modalità diprestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento checostituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione dellamedesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonchè eventualiScoperti e Franchigie.

Indice Metodologico

Per facilitare la consultazione del documento, le segnaliamo che le garanzie descritte negli articoli seguentisono operanti quando espressamente richiamate in polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicatecompresa l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.

1. DEFINIZIONI (integralmente contenute nel glossario di cui alla nota informativa al contraente)

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

3. CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA INFORTUNIGARANZIA BASEGARANZIE AGGIUNTIVEOPERATIVITA' DELLE GARANZIE PRESTATE

4. CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA ASSISTENZA

5. NORME IN CASO DI SINISTROINFORTUNIASSISTENZA

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER SINGOLO ASSICURATO

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Condizioni di assicurazione

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1 DEFINIZIONI

Le Definizioni di Polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, masaranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sonointegralmente contenute nel Glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente.

2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 2.1 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premioL'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o laprima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno delpagamento.Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione restasospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalleore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze.I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppureall'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate.Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

(presente in polizza in caso di durata annuale)Art. 2.2 - Durata e proroga dell'assicurazioneL'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in polizza.In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandataalmeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a unanno è prorogata per un anno e così successivamente.

(presente in polizza in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se NON è stata applicatauna riduzione al premio di tariffa)Art. 2.2 - Durata e proroga dell'assicurazioneL'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in polizza.In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandataalmeno 30 giorni prima della scadenza indicata in polizza, l'assicurazione è prorogataper un anno e così successivamente.Trattandosi di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di legge,la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispettoalla scadenza della singola annualità.

(presente in polizza in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata unariduzione al premio di tariffa)Art. 2.2 - Durata e proroga dell'assicurazioneL'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in polizza.In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandataalmeno 30 giorni prima della scadenza indicata in polizza, l'assicurazione è prorogataper un anno e così successivamente.Qualora l'assicurazione abbia durata superiore ai cinque anni, al solo Assicurato,trascorso il quinquennio, è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere dalcontratto.In deroga al termine di legge, il recesso potrà essere esercitato con preavviso di 30giorni rispetto alla scadenza della singola annualità e con effetto dalla finedell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso medesimo è esercitata.

Art. 2.3 - Modifiche dell'assicurazioneLe eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare daapposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

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Art. 2.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioniLe dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative acircostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischiopossono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo nonché lastessa cessazione dell'assicurazione.

Art. 2.5 - Recesso in caso di sinistroDopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giornodalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa avrà diritto direcedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualoraquest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del DecretoLegislativo 6 settembre 2005, n. 206.In tutti i casi, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia delrecesso, la quota del premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio nontrascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, oqualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresastessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 2.6 - Altre assicurazioniIl Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successivastipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi, ad eccezione di quelle stipulate persuo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui è inpossesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Art. 2.7 - Aggravamento del rischioIl Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogniaggravamento del rischio.Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportarela perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazionedell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 2.8 - Diminuzione del rischioNel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate dipremio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.9 - Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

(presente in polizza in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata unariduzione al premio di tariffa)Art. 2.10 - Sconto poliennalitàIl presente contratto ha durata poliennale ed il relativo premio, annualmente dovutodall'Assicurato, è stato determinato, secondo quanto previsto dall'art. 1899 del CodiceCivile, in misura ridotta rispetto al premio dovuto per questo stesso tipo di polizza ma didurata annuale.

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(presente in polizza in caso di applicazione di uno sconto commerciale a curadell'intermediario)Art. 2.11 - Recupero sconto commercialeIl premio del presente contratto ha beneficiato dello sconto commerciale, indicato nellascheda di polizza, per iniziativa dell'intermediario col quale è stato stipulato il contrattostesso.Detto sconto verrà ridotto nella misura indicata nella scheda di polizza alla scadenza diogni annualità, sino al suo eventuale azzeramento.

3 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA INFORTUNI

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazioneL'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca:a) nell'esercizio delle attività professionali principali e secondarie indicate in polizza;b) nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale;c) durante il servizio di volontariato svolto in qualità di iscritto all'Associazione di

Volontariato riconosciuta dalla vigente legge, limitatamente all'attività svolta sulterritorio Italiano.

Sono compresi in garanzia anche gli infortuni:1) subiti in qualità di passeggero durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e

trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, salvo quantoprevisto dall'articolo 3.2;

2) sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza;3) subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;4) derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti

aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'Assicurato non vi abbiapartecipato in modo volontario.

La garanzia è estesa anche ai seguenti casi:1) asfissia non di origine morbosa;2) avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita

e involontaria;3) avvelenamento del sangue e infezione semprechè il germe infettivo si sia introdotto

nell'organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente alverificarsi della lesione stessa;

4) annegamento;5) lesioni determinate da sforzo (intendendosi per sforzo il dispiego improvviso e

anomalo, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un eventoeccezionale e inaspettato), limitatamente a quelle muscolari, con esclusione comunquedelle rotture sottocutanee dei tendini (intendendosi per tali le lacerazioni totali oparziali di un tendine senza che vi sia stata soluzione di continuo del tessuto cutaneo esottocutaneo);

6) ernie, limitatamente a quelle addominali da sforzo ed esclusivamente con riferimentoalla garanzia Invalidità permanente;

7) lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente damorsi di animali o da punture di insetti o aracnidi, con esclusione della malaria;

8) folgorazione;9) colpi di sole o di calore;10) assideramento o congelamento.

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Art. 3.2 - EsclusioniSono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a

norma delle disposizioni di Legge in vigore o in caso di patente scaduta, ma non ancorarinnovata, l'Assicurato stesso non abbia, al momento del sinistro, i requisiti atti aottenere il rinnovo;

b) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste,nonchè in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;

c) dall'uso, anche come passeggero:1) di aeromobili di Società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto

pubblico passeggeri;2) di aeromobili di aeroclubs;3) di apparecchi per il volo da diporto o sportivo;

d) dalla pratica di sport aerei in genere;e) dalla pratica dei seguenti sport:

1) arti marziali in genere, atletica pesante, guidoslitta (bob), bungee jumping, kayak,canoa fluviale, torrentismo, idrospeed, football americano, hockey, lotta nelle suevarie forme, pugilato, sollevamento pesi, rugby, salto dal trampolino con sci oidroscì, kitesurf, alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA,arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo,skeleton, speleologia, paracadutismo;

2) immersioni con autorespiratore (salvo quelle effettuate sotto la guida dell'Istruttoresubacqueo, esclusivamente in occasione della partecipazione al corso per ottenere ilbrevetto di primo livello, comprese le embolie e le conseguenze della pressionedell'acqua);

f) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comportiremunerazione sia diretta che indiretta;

g) da ubriachezza, dall'uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e/o dipsicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causadeterminata;

h) dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati;i) da imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa;j) da guerre internazionali o civili e insurrezioni se occorsi oltre il periodo massimo di 14

giorni dall'inizio di tali eventi, qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trovaall'estero in un Paese sino ad allora in pace;

k) da partecipazione a operazioni e interventi militari derivanti da obblighi verso lo statoitaliano fuori dai confini di quest'ultimo o da richiamo al servizio militare peresercitazioni, incarichi o missioni;

l) da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;m) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da

accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).

Sono altresì esclusi dall'assicurazione:a) le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi

necessari da infortunio;b) gli infarti da qualsiasi causa determinati.

Art. 3.3 - Persone non assicurabiliNon sono assicurabili le persone affette da:

alcolismo e tossicodipendenza;sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);epilessia;psicosi e disturbi gravi della personalità.

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Qualora una o più delle affezioni sopraindicate insorgano nel corso del contratto siapplica quanto disposto dall'articolo 1898 del Codice Civile, indipendentemente dallaconcreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato.

GARANZIA BASE

Art. 3.4 - Invalidità permanente da infortunioQualora l'infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi -anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel qualel'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquiderà a tale titolo, secondo le percentuali indicatenella "Tabella" allegata, una indennità calcolata in proporzione al grado di invaliditàaccertato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale indicata in polizza.

Art. 3.5 - Determinazione dell'indennità per il caso di Invaliditàpermanente da infortunioPer la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazionedel grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità diapplicazione di presidi correttivi.Nei confronti dei mancini le percentuali previste per gli arti superiori saranno invertite.La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto vieneconsiderata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione,anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla "Tabella" contrattualmenteoperante vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/oarticolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino araggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'artostesso.La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comportal'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentualicalcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.Nei casi di invalidità permanente non specificati nella "Tabella", l'indennizzo è stabilitoin riferimento ai valori previsti dalla "Tabella" stessa e ai criteri sopra indicati, tenendoconto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa,indipendentemente dall'attività professionale dell'Assicurato.In caso di ernia addominale da sforzo, anche se bilaterale, non operabile secondo pareremedico, verrà corrisposta una indennità, a titolo di invalidità permanente, nonsuperiore al 10% della relativa somma assicurata indicata in polizza.Nel predetto caso la garanzia ha effetto dalle ore 24 del 180° giorno successivo a quellodi perfezionamento del contratto; nel caso la polizza sia stata emessa in sostituzione - senzasoluzione di continuità - di altra riflettente la garanzia di cui sopra, il termine di 180 giorniha effetto:

dalla data di entrata in vigore della precedente polizza, per le somme e le prestazionidalla stessa previste;dalla data di entrata in vigore della presente polizza limitatamente alle maggiori sommee alle diverse prestazioni da questa previste.

Art. 3.6 - Criteri di corresponsione dell'indennità per il caso di Invaliditàpermanente da infortunioL'indennità per invalidità permanente viene corrisposta in base ai criteri stabiliti in polizzae secondo le seguenti modalità:

Franchigia del 3% assorbibileSul capitale assicurato fino a Euro 160.000,00:

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non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari oinferiore al 3% della totale; se invece essa risulterà di grado compreso tra il 4% e il12% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alle percentuali che seguono:

% i.p. 4 5 6 7 8 9 10 11 12% liq. 1 2 3 4 5 6 7 9 11

le invalidità permanenti di grado compreso tra il 13% e il 40% verranno liquidate inmisura pari al grado accertato, mentre per quelle di grado superiore al 40% l'Impresaliquiderà in base alle percentuali che seguono:

% i.p. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >= 60% liq. 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100

Sull'eventuale parte di capitale assicurato compresa tra Euro 160.000,00 ed Euro260.000,00:

non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari oinferiore al 5% della totale; se invece essa risulterà di grado compreso tra il 6% e il12% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alle percentuali che seguono:

% i.p. 6 7 8 9 10 11 12% liq. 1 2 3 4 5 9 11

le invalidità permanenti di grado compreso tra il 13% e il 20% verranno liquidate inmisura pari al grado accertato, mentre per quelle di grado superiore al 20% l'Impresaliquiderà in base alle percentuali che seguono:

% i.p. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40% liq. 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

% i.p. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 >= 55% liq. 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 100

Sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a Euro 260.000,00:non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari oinferiore al 10% della totale; se invece essa risulterà di grado superiore al 10%,l'Impresa liquiderà in base alle percentuali che seguono:

% i.p. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29% liq. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 22 24 26 28 30 32 34 36 38

% i.p. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 >= 49% liq. 40 42 44 46 48 50 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 100

Franchigia del 5% assorbibilesul capitale assicurato fino a Euro 260.000,00 non si farà luogo ad alcun indennizzoquando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% della totale; se inveceessa risulterà di grado compreso tra il 6% e il 10% della totale, l'indennità verràcorrisposta in base alle percentuali che seguono:

% i.p. 6 7 8 9 10% liq. 1 3 5 7 10

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Sul capitale assicurato fino a Euro 260.000,00 le invalidità permanenti di gradocompreso tra l'11% e il 40% verranno liquidate in misura pari al grado accertato,mentre per quelle di grado superiore al 40% l'Impresa liquiderà in base alle percentualiche seguono:

% i.p. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >= 60% liq. 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100

sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a Euro 260.000,00 non si farà luogoad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10%della totale; per le invalidità permanenti di grado compreso tra l' 11% e il 40% dellatotale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite; seinvece essa risulterà di grado superiore al 40%, l'Impresa liquiderà in base allepercentuali che seguono:

% i.p. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >= 60% liq. 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100

Franchigia assoluta del 5%Sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invaliditàpermanente sia di grado pari o inferiore al 5% della totale; per le invalidità permanenti digrado compreso tra il 6% e il 50% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base allapercentuale eccedente tale limite; se invece essa risulterà di grado superiore al 50%,l'Impresa liquiderà in base alle percentuali che seguono:

% i.p. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >= 60% liq. 50 55 60 65 70 76 82 88 94 100

Franchigia assoluta del 10%Sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invaliditàpermanente sia di grado pari o inferiore al 10% della totale; per le invalidità permanenti digrado compreso tra l'11% e il 50% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base allapercentuale eccedente tale limite; se invece essa risulterà di grado superiore al 50%,l'Impresa liquiderà in base alle percentuali che seguono:

% i.p. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >= 60% liq. 46 52 58 64 70 76 82 88 94 100

Franchigia del 66%Sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invaliditàpermanente sia di grado inferiore al 66% della totale; nel caso in cui esso risulterà uguale osuperiore al 66% l'indennità verrà corrisposta nella misura del 100% del capitaleassicurato.

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Altre prestazioni comprese nella garanzia base

Art. 3.7 - Indennità aggiuntiva quale contributo per il danno alla vita direlazione(Garanzia non operante se è stata scelta la franchigia del 66%)In caso l'Assicurato subisca un infortunio indennizzabile ai sensi delle condizionicontrattuali che comporti una invalidità permanente accertata, valutata in base allepercentuali della "Tabella" contrattualmente operante e alle altre disposizioni contrattuali,di grado pari o superiore al 15% della totale, verrà riconosciuto, in aggiunta allacorresponsione a titolo definitivo dell'indennità per invalidità permanente, un importo parial 10% della somma indennizzata a termini di polizza per il caso di Invalidità permanenteda infortunio fino a un massimo di Euro 10.000,00.

Art. 3.8 -Danni estetici(Garanzia non operante se è stata scelta la franchigia del 66%)In caso di infortunio, rientrante nelle garanzie prestate a termini di polizza, che provochisfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico, verranno rimborsate esclusivamente lespese sanitarie documentate e non altrimenti contrattualmente rimborsabili, sostenutedall'Assicurato per interventi di chirurgia estetico-ricostruttiva. Tali spese, solo sesostenute entro due anni dall'infortunio, verranno riconosciute fino ad un importo pari al5% della somma assicurata per il caso di Invalidità permanente, con il massimo di Euro6.000,00.

GARANZIE AGGIUNTIVE(Valide solo se espressamente richiamate in polizza)

Art. 3.9 - Morte da infortunioQualora l'infortunio non abbia effetto invalidante indennizzabile ma abbia per conseguenzadiretta ed esclusiva la morte dell'Assicurato e questa si verifichi - anche succesivamentealla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto,l'Impresa liquiderà ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso Morte indicatain polizza.Qualora invece l'infortunio abbia effetto invalidante indennizzabile e, successivamenteal pagamento dell'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giornodell'infortunio ed in conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni riportatenell'infortunio, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcunrimborso dell'indennità per Invalidità permanente già corrisposta all'Assicurato,mentre i beneficiari designati in polizza hanno diritto soltanto alla differenza tral'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.L'indennizzo per morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.In caso di scomparsa dell'Assicurato conseguente a infortunio, la liquidazione non avverràprima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione dimorte presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.Se, dopo che l'Impresa avrà pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo l'Impresaavrà comunque diritto alla restituzione dell'indennizzo corrisposto.A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invaliditàpermanente eventualmente subita.

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Commorienza genitori(Prestazione valida esclusivamente per gli Assicurati che hanno in corso la garanzia Morteda infortunio)Se in seguito ad infortunio, determinato dal medesimo evento, consegue la morte dientrambi i genitori, purché assicurati con la presente polizza, l'indennità per il caso Mortespettante ai figli minorenni, se beneficiari in base al presente contratto, viene aumentata del50%, con il limite, per ogni persona deceduta, di Euro 130.000,00.Tale aumento opera anche nei confronti dei figli portatori di handicap, ancorchémaggiorenni (intendendosi per tali le persone invalide nella misura pari o superiore al75%).

Rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro(Prestazione valida esclusivamente per gli Assicurati che hanno in corso la garanzia Morteda infortunio)A seguito di morte dell'Assicurato vittima di rapina, tentata rapina e tentativo di sequestro,l'Impresa provvede a liquidare la somma assicurata indicata in polizza per la garanziaMorte da infortunio maggiorata del 20%.

Art. 3.10 - Inabilità temporaneaSe l'infortunio ha come conseguenza un'inabilità temporanea, l'Impresa corrisponderà, perun massimo di 365 giorni per sinistro e per anno assicurativo, la somma assicurataindicata in polizza:a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità

fisica ad attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate;b) al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle

attività professionali principali e secondarie dichiarate.L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello dovuto per morte o perinvalidità permanente.

Criteri di corresponsione dell'indennità per il caso di Inabilità temporaneaL'indennità per inabilità temporanea verrà corrisposta con applicazione dei giorni difranchigia stabiliti in polizza a partire dal giorno dell'infortunio (o della denuncia disinistro in caso di ritardo della stessa nei termini di cui all'art. 5.1).

Art. 3.11 - Indennità giornaliera per ricoveroIn caso di ricovero in Struttura sanitaria pubblica o privata a seguito di infortunioindennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato ha diritto all'indennità giornaliera indicatain polizza per ciascun giorno di degenza, con il limite massimo di 360 giorni per sinistroe per anno assicurativo.Il giorno di ricovero e quello di dimissione vengono considerati come giorno unico aglieffetti della liquidazione.L'indennità di cui sopra è cumulabile con quella prevista per l'inabilità temporanea, seprestata per l'Assicurato, fino alla concorrenza complessiva di Euro 150,00, salvo ildiritto dell'Assicurato di percepire quella più elevata, se superiore a tale limite.L 'Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato a cura ultimata.

Contemporaneo ricovero di entrambi i coniugiQualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, ambedue i coniugi (oconviventi more uxorio), di cui almeno uno assicurato, siano ricoverati in Strutturasanitaria, l'Impresa riconoscerà all'Assicurato, per ciascun giorno di contemporaneoricovero, l'indennità per ricovero indicata in polizza maggiorata del 50%.Tale maggiorazione non verrà riconosciuta per l'eventuale convalescenza successiva alricovero.

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Art. 3.12 - Indennità giornaliera per convalescenzaIn caso di ricovero in Struttura sanitaria pubblica o privata a seguito di infortuniosuperiore a 5 giorni completi, l'Impresa corrisponderà, per la successiva convalescenza,una indennità giornaliera d'importo pari a quello dell'indennità per ricovero indicata inpolizza, per un numero di giorni uguale a quello della degenza ospedaliera con il limitemassimo di 60 giorni per sinistro e per anno assicurativo.L'indennità di cui sopra è cumulabile con quella prevista per l'inabilità temporanea, seprestata per l'Assicurato, fino alla concorrenza complessiva di Euro 150,00, salvo ildiritto dell'Assicurato di percepire quella più elevata, se superiore a tale limite.L'Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato per la presentegaranzia al momento della liquidazione dell'indennità per ricovero.

Art. 3.13 - Indennità giornaliera per ingessaturaIn caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza comportante ingessatura, con osenza ricovero ospedaliero, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato un'indennità giornalierad'importo pari al 50% dell'indennità per ricovero indicata in polizza. Detta indennità saràerogata a partire dal giorno di applicazione dell'ingessatura e fino al giorno di rimozionedella stessa, rimozione che deve essere certificata da un medico, con il limite massimo di120 giorni per sinistro e per anno assicurativo.Nei soli casi di frattura ossea o di lesione capsulo-legamentosa, clinicamente diagnosticatain ambiente clinico/ospedaliero o da medico specialista ortopedico/traumatologo secondo ilquale non è ritenuta necessaria, fin dalla prima diagnosi, l'ingessatura, come da definizionedi polizza, all'Assicurato verrà riconosciuta l'indennità giornaliera d'importo pari al 50%dell'indennità per ricovero indicata in polizza, per il periodo di immobilizzazioneprescritto e certificato dal medico specialista ortopedico/traumatologo, ma comunque conil limite massimo di 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo.Se l'infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero dell'Assicurato, la relativaindennità giornaliera non è cumulabile con quella per ingessatura, che saràriconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera. L'eventuale indennitàgiornaliera per convalescenza post ricovero, finché coesistente con il periodo diingessatura, non è cumulabile con l'indennità per ingessatura, che sarà riconosciuta, sedi durata maggiore, a partire dalla cessazione dell'indennità per convalescenzariconosciuta.L'Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato a cura ultimata.

Art. 3.14 - Rimborso spese medicheL'Impresa rimborserà, entro un anno dal verificarsi dell'infortunio, fino a concorrenza,per anno assicurativo, del massimale indicato in polizza e con uno scoperto per sinistrodel 10% con il minimo di Euro 100,00, le spese sostenute dall'Assicurato per leconseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indennizzabile a termini di polizza:

per accertamenti diagnosticiper prestazioni mediche specialistiche (con esclusione della sostituzione di protesi diqualsiasi genere)per trattamenti fisioterapici e rieducativi fino a concorrenza del 20% del massimaleindicato in polizza

ed in caso di ricovero in Struttura sanitaria pubblica o privata, con o senza interventochirurgico, Day Hospital e/o intervento chirurgico ambulatoriale, anche le spese:

per rette di degenzaper gli onorari dei medici curantiper i medicinaliper i diritti di sala operatoriaper i materiali d'intervento (compresi gli apparecchi protesici e terapeutici applicatidurante l'intervento con esclusione della sostituzione di protesi posizionateanteriormente al sinistro).

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L'Impresa effettua il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato a cura ultimata.

Art. 3.15 - Assegno integrativo per piccole speseQualora l'Assicurato sia impossibilitato a svolgere parzialmente o totalmente l'attivitàprofessionale principale e secondaria dichiarata, l'Impresa liquiderà - a titolo di rimborsoper piccole spese - l'importo giornaliero indicato in polizza, a decorrere dall'ottavo giornoda quello dell'infortunio, con il massimo di 10 giorni per sinistro e di 30 giorni per annoassicurativo.

Art. 3.16 - Rendita vitaliziaNel caso in cui, a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali,residui all'Assicurato una invalidità permanente da infortunio di grado pari o superiore al66% della totale - valutato in base alle percentuali e alle altre disposizioni previste dalla"Tabella" operante - l'Impresa, contestualmente e in aggiunta alla corresponsione a titolodefinitivo dell'indennità per invalidità permanente, riconosce all'Assicurato una renditavitalizia immediata rivalutabile pari all'importo iniziale indicato in polizza, erogabile inrate posticipate mensili.La costituzione della rendita vitalizia viene effettuata mediante stipulazione conl'Impresa di specifica polizza vita, nella forma a premio unico, a nome e a favoredell'Assicurato stesso, senza alcun onere a suo carico. Tale contratto non è riscattabile.La rendita assicurata, annualmente rivalutata, viene corrisposta all'Assicurato vita naturaldurante.Se al momento dell'infortunio l'Assicurato avesse un'età inferiore a 40 anni compiuti, insostituzione della rendita, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato il capitale sostitutivoindicato in polizza, contestualmente e in aggiunta alla corresponsione a titolo definitivodell'indennità per invalidità permanente.La quota di premio relativa alla garanzia Rendita vitalizia verrà rideterminata inoccasione di ogni scadenza annua, in funzione dell'aumento dell'età anagraficadell'Assicurato, sulla base dei coefficienti riportati nella tabella "Coefficienti per età -Rendita vitalizia", allegata alla presente Polizza.

OPERATIVITA' DELLE GARANZIE PRESTATE

Art. 3.17 - Estensione territorialeL'assicurazione vale per il mondo intero, fatta eccezione per le garanzie Inabilitàtemporanea e Assegno integrativo per piccole spese, la cui copertura è limitata agliinfortuni subiti negli stati europei e in quelli africani e asiatici che si affacciano sulMar Mediterraneo.Tuttavia per gli infortuni occorsi al di fuori di questi stati, la prestazione relativa alcaso di Inabilità temporanea vale limitatamente ai giorni di eventuale ricoveroospedaliero documentato. Tale limitazione cessa a partire dal giorno del rientro daglistati suddetti.

Art. 3.18 - Rinuncia al diritto di surrogazioneL'Impresa rinuncia a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione disurrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 3.19 - Variazioni delle attività professionali assicurateQualora in corso di contratto si verifichi un cambiamento dell'attività professionaledichiarata in polizza, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediatacomunicazione all'Impresa:

se la variazione non implica aggravamento di rischio, l'Assicurazione per la nuovaattività dichiarata diviene valida dalle ore 24 del giorno in cui viene fatta lacomunicazione anzidetta;

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se la variazione implica aggravamento di rischio, valgono le disposizioni dell'art.1898 del Codice Civile.

Al riguardo si precisa che l'Impresa può chiedere la relativa modificazione dellecondizioni in corso mediante emissione di un nuovo contratto, in sostituzione di quelloin corso, con scadenza non anteriore a quella inizialmente convenuta.Inoltre, se in corso di contratto si verifica un cambiamento delle attività professionalidichiarate senza che il Contraente ne abbia dato comunicazione all'Impresa, in caso diinfortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:

l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella dellepercentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio.

ClasseAttività dichiarate

1 2 3 4

Attività svolte 1 100% 100% 100% 100%al momento 2 70% 100% 100% 100%del sinistro 3 50% 75% 100% 100%

4 30% 60% 80% 100%

A tal fine, per determinare il livello di rischio dell'attività professionale dichiarata inpolizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si faràriferimento alla classificazione delle attività professionali riportate in calce alla polizza.In caso di attività eventualmente non specificata in tale classificazione, saranno utilizzaticriteri di equivalenza e/o analogia a un'attività elencata;non sarà corrisposto alcun indennizzo qualora l'attività svolta al momentodell'infortunio sia annoverabile fra le seguenti:

Attività a contatto con sostanze radioattive, esplosivi e merci pericoloseAttività circenseAttività dello spettacolo, cinema/teatro e simili esposte a rischi speciali comeincendi, presenza di belve, colluttazioni, acrobazie e similiCollaudatore di veicoli / Istruttore di guida sportivaCorpi Armati dello Stato (Militari o di Polizia)Fantino / Driver (trotto)Guardia del corpo / ButtafuoriGuida alpinaIstruttore o allenatore di Alpinismo /Bob /Deltaplano /Idrospeed /Paracadutismo/Parapendio /Rafting /Roccia /Salto dal trampolino con gli sci /Sci acrobatico /Scialpinismo /Slittino /VoloIstruttore di corsi di sopravvivenzaPalombaro / Sommozzatore / Sub professionistaSpeleologoSportivi professionisti/semiprofessionisti

4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA ASSISTENZA

Le garanzie di Assistenza, previste in polizza, sono prestate dall'Impresa, tramite lacentrale operativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l., appartenente al Gruppo di MondialAssistance - Via Ampère N°. 30, 20131 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giornidell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "Mondial Assistance".

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Garanzie prestateChiamando il numero verde gratuito 800 686868 - attivo 24 ore su 24 per tutti i giornidell'anno - sono assicurate le prestazioni di seguito riportate.

Assistenza sanitariaL'Assicurazione vale per il mondo intero, fatta eccezione di quanto eventualmentespecificato all'interno di ogni singola prestazione.

Second Opinion - Consulenza sanitaria di Altissima SpecializzazioneQuando, in seguito ad infortunio o malattia, l'Assicurato o il suo medico curantedesiderino effettuare il riesame della documentazione clinica in loro possesso presso uncentro medico ritenuto internazionalmente di riferimento per la patologia clinica di cuil'Assicurato soffre, Mondial Assistance mette a disposizione la propria équipe medica pereffettuare il riesame richiesto, in conformità al proprio giudizio di merito, entro 10 giornilavorativi dalla ricezione della richiesta e della documentazione medica in possessodell'Assicurato. Tale termine non include i tempi di ulteriori specifiche indaginicliniche o scientifiche rese necessarie dal caso, da eseguirsi su richiesta del centromedico internazionale refertante. In particolare Mondial Assistance acquisirà everificherà tutta la documentazione clinica e diagnostica in possesso dell'Assicurato,ricercherà ed identificherà a livello internazionale il centro medico ritenuto eccellente perla specifica patologia dell'Assicurato e vi si rivolgerà per ottenerne la Second Opinionscientifico-specialistica fornendo altresì all'Assicurato, tramite il proprio staff medico, ilnecessario ed adeguato supporto medico specialistico, anche per ciò che riguarda un primosostegno psicologico per l'Assicurato e/o per i suoi familiari conviventi, tenendone aproprio carico i relativi costi. Se necessario, Mondial Assistance provvederà allatraduzione di tutta la documentazione medica necessaria ad ottenere la refertazionescientifico-specialistica e della successiva relativa refertazione, sempre tenendo a propriocarico i relativi costi.Per l'espletamento di tale prestazione l'Assicurato dovrà fornire ai medici di MondialAssistance specifica autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici ediagnostici.

Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazioneNel caso in cui, a seguito dell'erogazione della prestazione di 'Second Opinion' prevista alprecedente paragrafo, emergesse la necessità di un ricovero dell'Assicurato presso uncentro ospedaliero di alta specializzazione, in Italia o all'estero, per la cura della patologiasofferta, Mondial Assistance provvederà ad organizzare a proprie spese il trasportosanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di lineacon eventuale barella, autoambulanza, treno) e, se necessario, con accompagnamentomedico ed infermieristico.

Traduzione della documentazione medicaQuando, a seguito dell'erogazione della prestazione di 'Trasferimento ad un centroospedaliero di alta specializzazione' prevista al precedente paragrafo, risultasse necessariala traduzione della cartella clinica e/o della documentazione medica in possessodell'Assicurato, Mondial Assistance provvederà alla traduzione di tali documentidall'italiano alla lingua straniera (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo) richiesta daimedici del Centro ospedaliero di destinazione e, successivamente, dalla lingua straniera incui vengono redatti ulteriori nuovi documenti clinici all'italiano. I costi delle traduzionirimangono interamente a carico di Mondial Assistance.Per l'espletamento di tale prestazione l'Assicurato dovrà fornire ai medici di MondialAssistance specifica autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici ediagnostici.

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Guardia Medica in collegamento telefonico 24 ore su 24Quando l'Assicurato necessiti di informazioni sanitarie e/o consigli medici a seguito diinfortunio o malattia, la Guardia Medica di Mondial Assistance è a sua disposizione per unconsulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni.Se l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazionein Italia e nel mondo per sottoporsi a interventi di particolare complessità, MondialAssistance mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie.Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti oCentri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando adisposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione ovviando adeventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possonorichiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenzaspecialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con lesuddette strutture in Italia e all'estero.Infine, se l'Assicurato necessita di un consiglio medico-specialistico telefonico, puo'conferire tramite la Guardia Medica di Mondial Assistance con uno specialista in:Dermatologia, Cardiologia, Dietologia, Geriatria, Ginecologia, Ortopedia, Medicina delloSport e Pediatria, a sua disposizione per dare informazioni di prima necessità.La consulenza è gratuita e non fornisce diagnosi o prescrizioni.

Consulenza telefonica su viaggi e medicinaIn caso di necessità, Mondial Assistance metterà a disposizione la propria équipe medicaper fornire consulenze ed informazioni utili alle persone che stanno per intraprendere unviaggio in un Paese tropicale o comunque definito a rischio dal punto di vista sanitario:

vaccinazioni e profilassi per i viaggiatori in procinto di partire per un Paese a rischiosanitario;consigli igienico-sanitari e norme da adottare durante un viaggio in un Paese a rischiosanitario;segnalazione di medici o Centri specializzati in medicina tropicale o infettivologia, siain Italia che all'estero.

Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni.

Organizzazione di visite specialistiche e accertamenti diagnostici a tariffeagevolateTramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance, entro due giorni lavorativi dalmomento della richiesta, verranno organizzate visite specialistiche e accertamentidiagnostici a condizioni economiche agevolate presso i centri medici privati convenzionaticon Mondial Assistance più vicini alla residenza dell'Assicurato. La Centrale Operativa,oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi agevolati alui riservati delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentalirichiesti. Fissato l'appuntamento col centro medico privato convenzionato, su richiestadell'Assicurato, la Centrale Operativa di Mondial Assistance provvederà a ricordaretelefonicamente all'Assicurato l'appuntamento fissato il giorno prima dello stesso.Sono a carico dell'Assicurato i soli costi delle visite mediche e degli accertamenti.Validità territoriale: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Invio di un medico o di un'ambulanza a domicilioQuando, in caso di necessità l'Assicurato richieda un medico presso la propria abitazione,Mondial Assistance provvede, previa valutazione della propria Guardia Medica, a inviaregratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità immediata delmedico e qualora le circostanze lo rendano necessario, Mondial Assistance organizza,tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'Assicurato con ambulanza alpronto soccorso.Validità territoriale: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

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Invio di un medico o di un'ambulanza in viaggioQuando l'Assicurato, in caso di malattia o infortunio occorso in viaggio al di fuori dellapropria provincia di residenza, necessiti di una visita medica, Mondial Assistanceprovvede, previa valutazione della propria Guardia Medica, a inviargli un proprio medicoconvenzionato. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lorendano necessario, Mondial Assistance organizza il trasferimento dell'Assicurato conambulanza presso una struttura ospedaliera per le cure del caso, tenendo a proprio carico irelativi costi.

Collegamento continuo con il centro ospedalieroQuando l'Assicurato, trovandosi in viaggio al di fuori della propria provincia di residenza,sia ricoverato in un istituto di cura a seguito di infortunio o malattia improvvisa, MondialAssistance, tramite un collegamento telefonico diretto tra i suoi medici ed il medico curantesul posto, comunicherà ai familiari dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.Per l'espletamento di tale prestazione l'Assicurato dovrà fornire ai medici di MondialAssistance specifica autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici ediagnostici.

Interprete a disposizione all'esteroQuando l'Assicurato, trovandosi in viaggio all'estero, sia ricoverato in un istituto di cura aseguito di infortunio o malattia improvvisa, e trovi difficoltà a comunicare nella lingualocale, Mondial Assistance metterà a sua disposizione un interprete, o telefonicamentetramite la propria Centrale Operativa o, in alternativa, inviandolo direttamente sul posto.Nel caso di invio sul posto Mondial Assistance si assumerà i relativi costi fino ad unmassimo di otto ore lavorative per evento.

Invio medicinali all'esteroQuando l'Assicurato, trovandosi in viaggio all'estero, necessiti di medicinali regolarmenteprescrittigli e commercializzati in Italia irreperibili sul posto, e a giudizio dei medici diMondial Assistance non vi siano specialità medicinali equivalenti nel Paese in cui si troval'Assicurato, Mondial Assistance, dopo aver ritirato la ricetta presso il medico curantedell'Assicurato in Italia, invierà i medicinali occorrenti con il mezzo più rapido, tenendoconto delle norme internazionali che ne regolano il trasporto. I costi del reperimento edinvio dei medicinali rimangono a carico di Mondial Assistance, mentre resta a caricodell'Assicurato il costo dei medicinali stessi.

Anticipo denaro per spese mediche all'esteroQuando l'Assicurato, in viaggio all'estero, necessiti di un anticipo di denaro per sostenerespese mediche impreviste, conseguenti ad infortunio o malattia improvvisa, MondialAssistance anticiperà all'Assicurato il necessario importo, fino ad un massimo di Euro1.000,00 per evento, a fronte di adeguata garanzia bancaria. L'Assicurato dovrà restituirea Mondial Assistance la somma ricevuta a titolo di anticipo, entro un mese dal suo rientroal domicilio in Italia. In mancanza, dovrà versare a Mondial Assistance anche gliinteressi al tasso legale corrente nel frattempo maturati.

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Familiare accantoQuando, in caso di infortunio o malattia avvenuti in viaggio al di fuori della propriaprovincia di residenza, l'Assicurato viene ricoverato in ospedale o casa di cura per unperiodo superiore a 4 giorni, Mondial Assistance mette a disposizione di un parente unbiglietto aereo (classe turistica A/R) o ferroviario (1a classe A/R), per recarsi sul posto adassistere l'Assicurato. In alternativa il parente potrà richiedere alla Centrale Operativa diMondial Assistance che gli venga messa a disposizione una vettura a noleggio perraggiungere l'Assicurato, per cui non sopporterà alcuna spesa entro il limite di costo delbiglietto aereo o ferroviario che gli avrebbe fornito Mondial Assistance. A carico delparente resterà l'eventuale maggior spesa oltre il limite predetto. Nel caso in cui ilricovero sia per un periodo superiore a 7 giorni, Mondial Assistance provvederà anche adorganizzare il soggiorno del familiare in un albergo in loco, tenendo a proprio carico lespese di pernottamento e di prima colazione fino al limite massimo di Euro 500,00 perevento.

Rientro al domicilio o rimpatrio sanitarioLa garanzia opera a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell'Assicurato in viaggioal di fuori della provincia di residenza. Qualora le condizioni dell'Assicurato, accertatedalla Guardia Medica di Mondial Assistance in accordo con il medico curante sul posto,richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato in Italia o al domicilio stesso,oppure qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare al domicilio autonomamente aseguito di dimissione ospedaliera, Mondial Assistance organizza, tenendo a proprio carico irelativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla GuardiaMedica di Mondial Assistance in accordo con il medico curante sul posto:

aereo sanitario con équipe medicaaereo di linea in classe turistica con eventuale barellaambulanzatreno (se necessario in vagone letto)ogni altro mezzo ritenuto opportuno e adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico o infermieristico.L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati alivello continentale o per i rimpatri verso l'Italia dai Paesi che si affacciano sul bacinodel Mediterraneo.

Rientro / Rimpatrio figli minoriQuando, a seguito di ricovero ospedaliero o di decesso dell'Assicurato avvenuto in viaggioper infortunio o malattia improvvisa, eventuali minori di anni 15 rimangano senzaaccompagnatore, Mondial Assistance provvederà a proprie spese al loro rimpatrio,mettendo a loro disposizione un accompagnatore.

Trasferimento/Rimpatrio della salmaIn caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisa verificatisiin viaggio, Mondial Assistance si incarica, a proprie spese, dell'adempimento di tutte leformalità sul posto e del trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformitàcon le norme internazionali), fino al luogo di sepoltura. Sono escluse le spese relative allacerimonia funebre ed all'inumazione. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso ildesiderio di essere inumato sul posto, Mondial Assistance vi provvede a proprie spese.

Temporary Inability CareValidità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Le seguenti garanzie operano in seguito all'avvenuto ricovero dell'Assicurato, causato dainfortunio, presso un pronto soccorso, day hospital od ospedale qualora l'Assicurato ricevauna prognosi di inabilità temporanea superiore a sette giorni.

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Mondial Assistance provvede alle esigenze mediche e logistico-organizzativedell'Assicurato con un aiuto domiciliare concreto per un periodo massimo di 37 giornicontinuativi e non frazionabili dalla data della sua dimissione.La tipologia, l'articolazione e la durata dell'erogazione all'Assicurato delle prestazionipreviste avverrà a giudizio della Guardia Medica di Mondial Assistance in riferimentoalle sue condizioni di salute. Per consentirne la necessaria programmazione, leprestazioni potranno essere erogate dopo 2 giorni lavorativi dalla richiestadell'Assicurato e comunque dalla ricezione da parte della Guardia Medica di MondialAssistance di copia della documentazione medica di dimissione da cui emerga lacondizione di inabilità temporanea dell'Assicurato.Le prestazioni riferite alla stessa patologia o evento non potranno esser richieste più diuna volta per anno assicurativo.Si conviene di raddoppiare i massimali delle prestazioni di seguito riportate qualoral'Assicurato si trovi temporaneamente in condizioni di non autosufficienza.

Disponibilità di attrezzature medico-chirurgicheQualora le condizioni di salute dell'Assicurato lo rendano necessario, la Guardia Medica diMondial Assistance metterà a sua disposizione in comodato d'uso e secondo necessità: dellestampelle, una sedia a rotelle, un letto ortopedico e/o un materasso antidecubito. Laprestazione è totalmente a carico di Mondial Assistance.Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibilereperire e/o fornire tale/i aiuti, Mondial Assistance provvederà a rimborsare l'Assicuratodelle relative spese sino a un massimo di Euro 350,00 per evento, dietro presentazionedi fattura o ricevuta fiscale.

Controllo a distanza delle condizioni di saluteMondial Assistance telefonerà periodicamente all'Assicurato per verificare l'evoluzioneclinica e il buon esito delle terapie e delle prescrizioni mediche assegnate al suo caso.Qualora venisse riscontrata la necessità di un intervento medico domiciliare durantel'azione di controllo, Mondial Assistance organizzerà tale intervento inviando al domiciliodell'Assicurato un proprio medico o, se ritenuto necessario, invierà un'ambulanza pertrasportare l'Assicurato al più vicino centro di pronto soccorso. Mondial Assistance terrà aproprio carico i relativi costi.

Controllo a distanza di parametri mediciMondial Assistance, qualora le condizioni di salute dell'Assicurato lo rendesseronecessario, metterà temporaneamente a sua disposizione in comodato d'uso delleapparecchiature elettromedicali idonee al monitoraggio telefonico a distanza dei seguentiparametri vitali: battito e frequenza cardiaca, pressione sanguigna, saturazione ossigeno epeso corporeo.Mondial Assistance sorveglierà l'evoluzione clinica e il buon esito delle terapie e delleprescrizioni mediche assegnate al caso attraverso la ricezione telefonica ed il controllomedico dei parametri vitali oggetto del monitoraggio stesso.Qualora venisse riscontrata la necessità di un intervento medico domiciliare durantel'azione di monitoraggio, Mondial Assistance organizzerà tale intervento inviando aldomicilio dell'Assicurato un proprio medico o, se ritenuto necessario, invieràun'ambulanza per trasportare l'Assicurato al più vicino centro di pronto soccorso. MondialAssistance terrà a proprio carico i relativi costi.

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Invio di un infermiere al domicilioQuando l'Assicurato necessiti di assistenza infermieristica entro i primi 30 giorni successivialla sua dimissione, Mondial Assistance provvederà ad inviare un infermiere al domiciliodell'Assicurato, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino a un massimo di Euro150,00 ogni 7 giorni di prognosi. Se, per cause indipendenti dalla volontà della CentraleOperativa, risultasse impossibile reperire un infermiere, Mondial Assistance provvederà arimborsare le spese sostenute dall'Assicurato nel limite di Euro 170,00 ogni 7 giorni diprognosi.

Esami del sangue a domicilioL'Assicurato può richiedere a Mondial Assistance di effettuare al domicilio gli esami delsangue prescritti dal proprio medico curante qualora le sue condizioni di salute, certificatedal medico stesso, non gli permettano di lasciare il proprio domicilio. Mondial Assistance,entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, organizzerà il prelievo del sangueal domicilio dell'Assicurato.Il costo relativo all'organizzazione del servizio ed al prelievo di sangue rimane a carico diMondial Assistance, mentre restano a carico dell'Assicurato i costi degli esami edaccertamenti eseguiti.

Consegna esiti a domicilioQuando l'Assicurato si è sottoposto ad accertamenti diagnostici in strutture situate presso lapropria provincia di residenza e non può allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motividi salute certificati dal suo medico curante, Mondial Assistance provvede a recapitare gliesiti di tali accertamenti all'Assicurato o al medico da questi indicato. Il costo relativoall'organizzazione del servizio rimane a carico di Mondial Assistance.I costi delle prestazioni sono interamente a carico dell'Assicurato.

Consegna medicinali a domicilioQuando l'Assicurato necessita di medicinali regolarmente prescritti dal suo medico curantee non può allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dalmedico stesso, Mondial Assistance, dopo aver ritirato la ricetta presso l'Assicurato,provvede a recapitargli a domicilio i medicinali prescritti. Il costo relativoall'organizzazione del servizio rimane a carico di Mondial Assistance, mentre restanointeramente a carico dell'Assicurato i costi dei medicinali.

Ascolto e supporto psicologicoMondial Assistance metterà a disposizione dell'Assicurato uno psicologo per aiutarlo asuperare emotivamente la condizione di inabilità temporanea nel corso di un ascoltotelefonico, tenendone a proprio carico il relativo costo. Su richiesta dell'AssicuratoMondial Assistance potrà anche organizzare una o più sedute terapeutiche presso unospecialista, il cui costo rimarrà a carico dell'Assicurato.

Disbrigo pagamento utenze domiciliariMondial Assistance provvederà per conto dell'Assicurato al pagamento delle utenzedomiciliari in scadenza durante il periodo di inabilità temporanea, qualora l'Assicurato nonfosse in condizioni di potervi provvedere autonomamente. Il costo relativoall'organizzazione del servizio rimane a carico di Mondial Assistance, mentre resterannointeramente a carico dell'Assicurato gli importi da pagare delle utenze domiciliari.

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Disbrigo faccende domesticheQuando l'Assicurato sia oggettivamente inabilitato allo svolgimento delle normali attivitàquotidiane e necessiti di un aiuto domestico durante il periodo di ricovero e comunque nonoltre i primi 30 giorni successivi alla dimissione, Mondial Assistance provvede a inviarglia domicilio una colf, baby sitter, dog sitter o aiuto-spesa secondo necessità, tenendo aproprio carico la relativa spesa sino a un massimo di Euro 150,00 ogni 7 giorni diprognosi.Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibilereperire tale/i aiuti, Mondial Assistance provvederà a rimborsare le spese sostenutedall'Assicurato nel limite di Euro 170,00 ogni 7 giorni di prognosi, dietro presentazionedi fattura o ricevuta fiscale.

Ricovero autoMondial Assistance provvederà per conto dell'Assicurato al ricovero della sua auto pressoun deposito vicino alla sua abitazione qualora l'Assicurato non fosse in condizioni dipotervi provvedere autonomamente. Il costo relativo all'organizzazione del servizio rimanea carico di Mondial Assistance, mentre resteranno interamente a carico dell'Assicurato icosti relativi al deposito del veicolo.

Oppure, in alternativa a tutte le garanzie e servizi Temporary Inability Careprecedentemente riportate, l'Assicurato ha diritto alla seguente prestazione.

Ricovero presso una Residenza Sanitaria AssistitaMondial Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, al reperimento ed al suoricovero presso una Residenza Sanitaria Assistita vicina al suo domicilio, dove potràricevere adeguate cure mediche ed assistenza 24 ore su 24. Mondial Assistance terrà aproprio carico la relativa spesa per la retta di degenza fino ad un massimo giornalieropari a Euro 150,00.Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibilefornire direttamente il servizio, Mondial Assistance provvederà a rimborsare le spesesostenute dall'Assicurato con il limite di Euro 160,00 al giorno, dietro presentazione difattura o ricevuta fiscale.In concomitanza con il periodo di ricovero presso la Residenza Sanitaria Assistita di cuisopra, saranno a disposizione dell'Assicurato le seguenti prestazioni che verrannoorganizzate ed erogate da Mondial Assistance in accordo con l'Assicurato stesso, in basealle effettive difficoltà logistiche ed operative che comporta l'assenza dell'Assicurato dacasa:a) Disbrigo pagamento utenze domiciliari: Mondial Assistance provvederà per conto

dell'Assicurato al pagamento delle utenze domiciliari in scadenza durante il periodo diricovero dell'Assicurato presso la Residenza Sanitaria Assistita. Il costo relativoall'organizzazione del servizio rimane a carico di Mondial Assistance, mentreresteranno interamente a carico dell'Assicurato gli importi da pagare delle utenzedomiciliari.

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b) Disbrigo faccende domestiche: Mondial Assistance provvederà ad inviare al domiciliodell'Assicurato una collaboratrice domestica per sostituirlo nella conduzione della suacasa e nella cura dei suoi animali domestici durante il suo periodo di ricovero nellaResidenza Sanitaria Assistita. L'erogazione del servizio potrà avvenire solo inconcomitanza della presenza di una persona di fiducia dell'Assicurato presso la suaabitazione. Mondial Assistance terrà a proprio carico i relativi costi fino ad unmassimo di Euro 150,00 ogni 7 giorni di prognosi. Se, per cause indipendenti dallavolontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire tale/i aiuti, MondialAssistance provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato nel limite diEuro 170,00 ogni 7 giorni di prognosi, dietro presentazione di fattura o ricevutafiscale. Su richiesta dell'Assicurato, Mondial Assistance provvederà, inoltre, adorganizzare il ricovero temporaneo dei suoi animali domestici presso un centrospecializzato, il cui costo rimarrà interamente a carico dell'Assicurato.

c) Protezione abitazione: Mondial Assistance provvederà per l'Assicurato - ricoveratopresso la Residenza Sanitaria Assistita - al reperimento ed all'invio di una guardiagiurata per la sorveglianza della sua abitazione qualora i mezzi di chiusura della stessarisultassero compromessi e non più operanti a seguito di effrazione e/o scasso.L'erogazione del servizio potrà avvenire solo a seguito di regolare denuncia sportapresso le competenti autorità territoriali. Mondial Assistance terrà a proprio caricoi relativi costi fino ad un massimo per evento di Euro 250,00 oppure di Euro 280,00qualora non fosse in grado di erogare direttamente il servizio. Su richiestadell'Assicurato Mondial Assistance provvederà ad organizzare il ripristino dei mezzi dichiusura dell'abitazione, il cui costo rimarrà interamente a carico dell'Assicurato.

d) Ricovero auto: Mondial Assistance provvederà per conto dell'Assicurato al ricoverodella sua auto presso un deposito vicino alla sua abitazione durante il periodo diricovero dell'Assicurato stesso presso la Residenza Sanitaria Assistita. Il ritiro delveicolo da parte degli incaricati di Mondial Assistance potrà avvenire solo in presenzadi una persona di fiducia dell'Assicurato sul posto. Il costo relativo all'organizzazionedel servizio rimane a carico di Mondial Assistance, mentre resteranno interamente acarico dell'Assicurato i costi relativi al deposito del veicolo.

CLAUSOLA RADDOPPIO MASSIMALISi conviene di raddoppiare i massimali previsti per le garanzie Assistenza di questa polizzanel caso in cui l'Assicurato sia già titolare di analoghe prestazioni in quanto presenti sualtre polizze da questi sottoscritte con l'Impresa in corso di validità al momento della suarichiesta.

ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI1. L'utente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di

questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.2. Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza:

dall'esercizio di alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai;di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;di terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;di dolo dell'Assicurato;di abuso di alcolici e psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti eallucinogeni;di fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazioneartificiale di particelle atomiche;da malattie croniche o che siano l'espressione o la conseguenza di situazionipatologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e già note in quelmomento all'Assicurato;

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di gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di assistenzavenga impedito da norme sanitarie internazionali;patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;di suicidio o tentativo di suicidio.

Sono inoltre escluse:le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cuile autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento diassistenza.

3. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Mondial Assistancenon è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo dicompensazione.

4. Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di Mondial Assistance derivante dalpresente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza delservizio stesso.

5. Tutte le prestazioni sono fornite in Italia, per la durata contrattuale e secondoquanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni nonsuperiori a 60 giorni consecutivi.

5 NORME IN CASO DI SINISTRO

INFORTUNI

Art. 5.1 - ObblighiIn caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimideve:

presentare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppureall'Impresa, entro 5 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato o da quando ne haavuto conoscenza. La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo,giorno e ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata dacertificato medico;fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitariarelativa a degenze conseguenti all'infortunio denunciato;inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorsodelle lesioni; tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze econtestualmente trasmessi all'Impresa. Con esclusivo riferimento alla garanzia Inabilitàtemporanea, qualora l'Assicurato non abbia inviato i successivi certificati medici neltermine prescritto, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data diguarigione quella risultante nell'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo chel'Impresa possa stabilire una data anteriore.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del dirittoall'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.L'Assicurato deve altresì:

sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall'Impresa,fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segretoprofessionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvoche siano espressamente comprese nell'assicurazione.Qualora la morte dell'Assicurato sopravvenga durante il periodo di cura, il Contraente - sediverso dall'Assicurato - o i beneficiari designati in polizza devono dare immediatoavviso all'Impresa.

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Art. 5.2 - Criteri di indennizzabilitàL'Impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sonoindennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualoral'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, di un organo o di unarto già minorato, le percentuali di cui alla "Tabella" contrattualmente operante, sonodiminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 5.3 - Valutazione del dannoL'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa - o da un Perito da questaincaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata.In caso di controversie di natura medico legale sull'ammontare offerto a titolo diindennizzo o sull'indennizzabilità del sinistro, fermo restando il diritto di ricorrereall'autorità giudiziaria, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad unCollegio composto da tre medici.Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comuneaccordo da questi o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogodove si riunisce il Collegio.Il Collegio dei Medici definisce se ed in quale misura è dovuto l'indennizzo a norma e neilimiti delle condizioni di polizza.Il Collegio Medico risiede nel Comune che ospita l'Istituto Universitario di MedicinaLegale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato,contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogniformalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasiimpugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere indoppio esemplare, uno per ognuna delle parti.Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medicirifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nelverbale stesso.

Art. 5.4 - Pagamento dell'indennitàRicevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l'Impresadetermina l'indennità che risulta dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avutanotizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni da quest'ultima.Il diritto all'indennità è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.Tuttavia, se l'Assicurato muore dopo che l'indennizzo sia stato ufficialmente offerto oliquidato in misura determinata, l'Impresa paga agli eredi dell'Assicurato l'importoliquidato od offerto.L'indennità verrà corrisposta in Italia in Euro.

Art. 5.5 - Anticipo sull'indennità per il caso di Invalidità permanenteSu richiesta dell'Assicurato, in caso di infortunio con postumi invalidanti stimatidall'Impresa in misura prevedibilmente non inferiore al 20%, sarà pagato un acconto parial 50% del presumibile indennizzo, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione delsinistro che dovrà avvenire comunque entro 3 anni.Quanto sopra non costituisce impegno dell'Impresa circa il grado percentuale definitivo diinvalidità permanente da liquidarsi.L'obbligo dell'Impresa sorge comunque non prima che siano trascorsi 120 giorni dalladata di accadimento dell'infortunio.

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ASSISTENZA

Art. 5.6 - ObblighiPer richiedere l'attivazione e l'erogazione delle prestazioni di assistenza l'Assicuratodovrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa di Mondial Assistance chiamandoi seguenti numeri:

numero verde: 800 68 68 68 dall'Italia;numero + 39 02 26 609 166 (anche per chiamate dall'estero);telefax +39 02 70 630 091

indicando con precisione:il tipo di assistenza di cui necessita;cognome e nome;indirizzo e luogo da cui chiama;eventuale recapito telefonico;il numero di polizza.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla CentraleOperativa di Mondial Assistance, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documentigiustificativi in originale a:

Mondial Service Italia S.c.a.r.l.Ufficio Liquidazione SinistriPiazzale Lodi 320137 Milano (Mi)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa nonsaranno rimborsate.Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, si ricorda di:

farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero diautorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;comunicare, insieme alla documentazione del danno, il codice IBAN del conto correntesul quale si chiede di effettuare il bonifico.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Le presenti condizioni sono valide solo se espressamente richiamate in polizza

B1 - Clausola BrokerIl Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società dibrokeraggio:<NOME SOCIETA' DI BROKERAGGIO>Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, perconto del Contraente, dalla precitata società di brokeraggio la quale sarà anche autorizzataall'incasso dei premi per conto dell'Impresa.

B2 - Clausola Broker con riparto di coassicurazionePremesso che l'assicurazione è ripartita per quote tra le Compagnie indicate in polizza, ilContraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società dibrokeraggio:<NOME SOCIETA' DI BROKERAGGIO>Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, perconto del Contraente, dalla precitata società di brokeraggio, la quale tratterà con la SocietàDelegataria informandone le Coassicuratrici.

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Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propriconfronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, fatta soltantoeccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dalContraente per il tramite della sopracitata società di brokeraggio direttamente nei confrontidi ciascuna Coassicuratrice.Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna leCoassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo emesso dalla Società Delegataria.

I - IndicizzazionePremesso che

con l'espressione "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei "prezzi al consumoper famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT;con l'espressione "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quartomese che precede il mese in cui scade la rata annuale di premio;

si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di premio le somme/massimali assicurati,i limiti di indennizzo/risarcimento (non espressi in percentuale) previsti in polizza nonché ilpremio stesso si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimentoannuale e quello immediatamente precedente.Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchigie eventualmente previsti.In ogni caso non è soggetta ad adeguamento la garanzia Assistenza.Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indiceequipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità diindicizzazione sopra indicate.

M - Pagamento dell'indennità alla Ditta ContraenteA parziale deroga di quanto indicato nella scheda dell'Assicurato, il beneficiario dellesomme assicurate per:

Morte da infortunioInvalidità permanente da infortunioInabilità temporanea

deve intendersi la Ditta Contraente.Essendo il presente contratto stipulato dalla Ditta Contraente per coprirsi, nei limiti e allecondizioni convenute, del danno economico che a essa possa derivare da sinistri subiti dallepersone assicurate, si conviene:

che i rapporti fra l'Impresa e le persone danneggiate si limiteranno all'accertamentodelle conseguenze del sinistro, mentre la liquidazione del danno verrà effettuataunicamente nei confronti della Contraente;che le indennità liquidate a termine di contratto verranno versate unicamente allaContraente che ne rilascerà quietanza con pieno effetto liberatorio per l'Impresa. LaContraente soddisferà direttamente e sotto la propria esclusiva responsabilità ognipretesa o diritto degli Assicurati o aventi causa impegnandosi a manlevare l'Impresasolvente da ogni richiesta o azione che venga da chiunque avanzata per il sinistro o lapolizza a margine indicati;l'/gli Assicurato/i, con la sottoscrizione della presente condizione particolare,manifesta/no il suo/loro esplicito consenso a quanto sopra convenutosi.

Firma dell'Assicurato/i

P - Deroga alla proroga del contrattoA parziale deroga dell'articolo 2.2 "Durata e proroga dell'assicurazione" il presentecontratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

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CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER SINGOLO ASSICURATO

Le presenti condizioni sono valide solo se espressamente richiamate in polizza

EXP - Limitazione dell'assicurazione agli infortuni extra-professionaliL'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subisca nellosvolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.Si intende compreso in garanzia il "Rischio in itinere", intendendosi per tale il rischiocollegato al trasferimento da casa al lavoro e viceversa utilizzando il percorso più breve intermini di lunghezza o di tempo.Resta inteso che sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni che colpiscano l'Assicuratonell'esercizio di qualsiasi attività professionale.

PRO - Limitazione dell'assicurazione agli infortuni professionaliL'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subiscanell'esercizio delle attività professionali, principale e secondaria, dichiarate in polizzacompreso il "Rischio in itinere", intendendosi per tale il rischio collegato al trasferimentoda casa al lavoro e viceversa utilizzando il percorso più breve in termini di lunghezza o ditempo.

BEN - Consenso per la liquidazione del caso Morte da infortunioL'Assicurato Sig. <NOME ASSICURATO>con la sottoscrizione della presente Condizione particolare, manifesta il suo esplicitoconsenso affinché la somma assicurata indicata in polizza e prevista per il caso dellapropria morte da infortunio venga liquidato ai beneficiari indicati in polizza.

Firma dell'Assicurato

SVA - Supervalutazione delle invalidità permanenti degli arti superioriA parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 3.4, 3.5 e 3.6, si conviene tra le partiche, in caso di infortunio che dovesse comportare la perdita anatomica o funzionale, purchétotale, degli arti superiori o delle parti di essi qui di seguito elencate, l'Impresa liquideràl'invalidità permanente secondo le seguenti percentuali:

per la perdita della mano o dell'avambraccio 100%per la perdita del pollice 80%per la perdita della falange ungueale del pollice 40%per la perdita dell'indice 80%per la perdita della falange ungueale dell'indice 30%per la perdita del mignolo 40%per la perdita della falange ungueale del mignolo 15%per la perdita del medio o dell'anulare 20%per la perdita della falange del medio o dell'anulare 5%

La presente condizione particolare opera sul capitale assicurato per invalidità permanenteindicato in polizza, ma fino ad un massimo di Euro 260.000,00.Sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a Euro 260.000,00 sarà ripristinato ilcriterio di calcolo dell'indennizzo previsto dagli articoli 3.4, 3.5 e 3.6 delle condizioni diassicurazione.

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In caso di infortunio che comporti anche la perdita totale o parziale, anatomica ofunzionale, di altri organi o arti non contemplati dalla tabella sopra riportata, l'indennizzo,solo per questi ultimi, verrà stabilito in base a quanto previsto dagli articoli 3.4, 3.5 e 3.6.In ogni caso la somma degli indennizzi non potrà mai superare il capitale assicuratoper invalidità permanente.

SSP - Sovrarischi sportiviA parziale deroga dell'articolo 3.2 della presente polizza, si prende atto che, nei limitidelle somme assicurate indicate in polizza - con esclusione delle garanzie di Inabilitàtemporanea, Rimborso spese mediche e Assegno integrativo per piccole spese -l'assicurazione si intende estesa agli infortuni che si verifichino in occasione della praticadelle seguenti attività sportive, sempreché non esercitate professionalmente o checomunque non comportino remunerazione sia diretta che indiretta:

atletica pesante;lotta nelle sue varie forme;arti marziali;sollevamento pesi;scalate oltre il 3° grado della scala UIAA;speleologia;rugby;football americano;hockey;immersioni con autorespiratore, comprese le embolie e le conseguenze della pressionedell'acqua;sci alpinismo.

Limitatamente al caso di Invalidità permanente, in deroga alle franchigie pattuite, qualoral'infortunio derivi dallo svolgimento di una delle attività sportive sopra indicate, sullasomma assicurata indicata in polizza fino a Euro 260.000,00 non si farà luogo adindennizzo qualora l'invalidità sia di grado pari o inferiore al 5% della totale; se inveceessa risulterà di grado superiore al 5%, l'indennità verrà corrisposta soltanto per la parteeccedente la suddetta percentuale.Sull'eventuale parte di somma assicurata indicata in polizza superiore a Euro 260.000,00non si farà luogo ad indennizzo qualora l'invalidità sia di grado pari o inferiore al 10%della totale; se invece essa risulterà di grado superiore al 10%, l'indennità verràcorrisposta soltanto per la parte eccedente la suddetta percentuale.

FUO - Esclusione conflitti a fuoco e cause di servizioSi prende atto fra le parti che dalle garanzie prestate sono esclusi gli infortuni subiti inoccasione di servizio, comunque e ovunque esplicato, nonché gli infortuni conseguenza diconflitti a fuoco e aggressioni subite dall'Assicurato a motivo dell'attività professionaledichiarata in polizza.