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TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE DI MOLFETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELPOPOLO ITALIANO Il Giudice dott. LORENZO GADALETA Sezione di Molfetta alla pubblica udienza del 26 Ottobre 2009 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nei confronti di: [Omissis] SVOLGIMENTO DEL PROCESSO F.A., A.B., M.C., P.C., alfa spa, beta snc e la Truck Center s.a.s. sono stati ritualmente rinviati a giudizio per rispondere degli addebiti descritti nell’imputazione. Vi sono state numerose costituzioni di parti civili, le quali nella prima udienza del 28.4.2009 hanno chiesto di poter citare alcuni responsabili civili. L’istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, rappresentato dal procuratore speciale e difensore Avv. (…), ha chiesto la citazione di alfa spa e beta snc quali responsabili civili in solido con gli imputati F.A., A.B., M.C., P.C., in relazione ai reati addebitati nell’imputazione, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti dall’INAIL, sia patrimoniali (costituiti dalle prestazioni assicurative erogate e quantificate in euro 686.787,66, salve maggiorazioni di legge), sia non patrimoniali. Vi sono state richieste dei parenti delle vittime ed in particolare di (…), che hanno chiesto la citazione di alfa spa e beta snc quali responsabili civili in solido con gli imputati F.A., A.B., M.C., P.C.. Analoga richiesta di citazione o estensione del contraddittorio è stata avanzata da (…). Il giudicante, provvedendo nella stessa udienza, non ha accolto la richiesta dell’INAIL diretta a conseguire la citazione della Truck Center sas come responsabile civile per le seguenti ragioni: quest’ultima società non può essere qualificata come responsabile civile per il fatto degli imputati A., B., C. e C., dal momento che gli stessi imputati sottoposti al presente giudizio non risultano personalmente legati in alcun modo alla detta società, per quanto emerge dalla contestazione del PM; come osservato nella sentenza n. 6700 dell’08.2.2006 della quinta sezione penale della Suprema Corte, non può essere citato come responsabile civile nel processo penale chi abbia un titolo diretto di responsabilità per i danni lamentati dalla parte civile che sia diverso da quello addebitato all’imputato; non tutti i soggetti responsabili della produzione di un danno possono essere citati come responsabili civili nel procedimento penale, ma solo quelli che debbono legalmente rispondere per il n. 21057/09 R.G.T. n. 226/09 Sentenza n. 1525/08 R.G.

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TRIBUNALE DI TRANI

SEZIONE DI MOLFETTA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELPOPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. LORENZO GADALETA

Sezione di Molfetta alla pubblica udienza del 26 Ottobre 2009 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[Omissis]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.A., A.B., M.C., P.C., alfa spa, beta snc e la Truck Center s.a.s. sono stati ritualmente rinviati a giudizio per rispondere degli addebiti descritti nellimputazione.

Vi sono state numerose costituzioni di parti civili, le quali nella prima udienza del 28.4.2009 hanno chiesto di poter citare alcuni responsabili civili.

Listituto Nazionale per lAssicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, rappresentato dal procuratore speciale e difensore Avv. (), ha chiesto la citazione di alfa spa e beta snc quali responsabili civili in solido con gli imputati F.A., A.B., M.C., P.C., in relazione ai reati addebitati nellimputazione, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti dallINAIL, sia patrimoniali (costituiti dalle prestazioni assicurative erogate e quantificate in euro 686.787,66, salve maggiorazioni di legge), sia non patrimoniali.

Vi sono state richieste dei parenti delle vittime ed in particolare di (), che hanno chiesto la citazione di alfa spa e beta snc quali responsabili civili in solido con gli imputati F.A., A.B., M.C., P.C..

Analoga richiesta di citazione o estensione del contraddittorio stata avanzata da ().

Il giudicante, provvedendo nella stessa udienza, non ha accolto la richiesta dellINAIL diretta a conseguire la citazione della Truck Center sas come responsabile civile per le seguenti ragioni: questultima societ non pu essere qualificata come responsabile civile per il fatto degli imputati A., B., C. e C., dal momento che gli stessi imputati sottoposti al presente giudizio non risultano personalmente legati in alcun modo alla detta societ, per quanto emerge dalla contestazione del PM; come osservato nella sentenza n. 6700 dell08.2.2006 della quinta sezione penale della Suprema Corte, non pu essere citato come responsabile civile nel processo penale chi abbia un titolo diretto di responsabilit per i danni lamentati dalla parte civile che sia diverso da quello addebitato allimputato; non tutti i soggetti responsabili della produzione di un danno possono essere citati come responsabili civili nel procedimento penale, ma solo quelli che debbono legalmente rispondere per il comportamento degli imputati; la Truck Center sas, soggetto giuridico autonomo presente nel processo per la sola responsabilit amministrativa di cui al DLG 231/01, pu rispondere, in separata sede, solo per fatto proprio, legato peraltro alloperato di soggetto che non imputato nel procedimento in corso in quanto deceduto e non pu quindi, quale mera subappaltatrice, essere coinvolta nella diretta responsabilit degli imputati, del tutto estranei rispetto alla sua organizzazione aziendale.

Il giudicante ha ritenuto di non poter intendere come estesa automaticamente la domanda civile nei confronti dei responsabili civili gi citati in giudizio da alcune parti civili per i seguenti motivi:

- in primo luogo la beta snc aveva deciso di non costituirsi in giudizio in tale veste e quindi era presente solo a seguito di costituzione ex art. 39 del dlg 231/01;

- in secondo luogo, i responsabili civili erano rappresentati dai difensori solo per la domanda ritualmente notificata a seguito di decreto emesso da questo giudicante su richiesta dellAvv. (), dovevano pertanto essere informati secondo le prescrizioni di rito delle ulteriori domande avanzate nei loro confronti e, bench citati da alcune parti, avevano diritto di apprestare le difese correlate con le ulteriori richieste nel rispetto di un termine difensivo ricavabile da una interpretazione sistematica delle disposizioni codicistiche, potendo liberamente determinarsi su una eventuale costituzione per le ulteriori pretese.

Il giudicante ha osservato che gi la Corte Costituzionale, nella nota sentenza n. 453 del 17.11 .1 992, aveva dichiarato lillegittimit costituzionale del quinto comma dellart. 83 cpp nella parte in cui non prevedeva per la citazione del responsabile civile, nel procedimento davanti al pretore, il medesimo termine assegnato allimputato dallart. 555 cpp.

Ebbene, trattandosi nella specie di procedimento penale riveniente da un decreto di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare, il termine in questione era quindi non inferiore ai venti giorni, come si ricava ermeneuticamente dal combinato disposto del terzo comma dellart. 429 cpp, del quinto comma dellart. 83 e del terzo comma dellart. 184 cpp.

Per il resto, il giudicante ha osservato che la richiesta di citazione del responsabile civile doveva essere proposta al pi tardi per il dibattimento, sicch le istanze erano tempestive, visto che il secondo comma dellart. 83 cpp va interpretato nel senso che una simile sollecitazione ben pu essere proposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, in occasione della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, in seno agli adempimenti previsti dallart. 484 cpp. Infine, la richiesta di estensione del contraddittorio ai responsabili civili avanzata da alcune parti civili, essendo comunque ovviamente mirata al coinvolgimento processuale sulle nuove domande avanzate, stata legittimamente interpretata quale pretesa di citazione degli stessi responsabili civili e quindi stata accolta in tali termini.

In sostanza stata rigettata la domanda dellINAIL di citare quale responsabile civile la Truck Center sas ed stata disposta la citazione degli altri responsabili civili con apposito decreto.

Instaurato il contraddittorio anche per tali aspetti, alcune difese hanno sollevato qualche eccezione di rito.

Ritenuta dal giudicante la specificit delladdebito mosso alle societ ai sensi del DLG 231/01 e respinti in tal modo gli appunti difensivi articolati, sono state illustrate alcune questioni inerenti al contenuto del fascicolo del dibattimento.

il giudicante ha ritenuto, conformemente alla prospettazione del PM, che le relazioni dei consulenti del PM dovessero essere inserite nel fascicolo del dibattimento, dal momento che, quanto al regime normativo, le relazioni sono equiparate ai verbali degli atti irripetibili e, secondo quanto indicato dalla costante giurisprudenza di legittimit (v. Sei I, sent. n. 47502 del 29/11/2007), in terna di accertamenti tecnici non ripetibili, limputato che non abbia tempestivamente formulato riserva di promuovere incidente probatorio, ai sensi dellart. 360, comma quarto, cod. proc. pen., decade dalla facolt di eccepire, in momento successivo, sotto il profilo dellassenza del presupposto dellirripetibilit dellatto, linutilizzabilit dellaccertamento disposto dal pubblico ministero.

Infatti, proprio allo scopo di contrastare le iniziative del PM, lart. 360, comma 4, cpp prevede che la persona sottoposta alle indagini possa promuovere incidente probatorio, con la conseguenza di rendere inutilizzabili i risultati dellaccertamento tecnico eseguito dal p.m. malgrado la richiesta di incidente probatorio avanzata dalla parte.

Da tale disposizione consegue che, quando linteressato non si avvalso tempestivamente di tale potere, non pu in prosieguo contestare la irripetibilit dellaccertamento, avendone con la sua inerzia accettato le conseguenze (cfr., in termini, Cass. 30 ottobre 1996, n. 10590).

Corretto e legittimo stato allora linserimento della consulenza tecnica ai sensi dellart. 431 lett c) cpp nel fascicolo per il dibattimento (v. anche Cass. Pen. sez. VI 11.5.93 n. 4812 e Cass. Pen. sez I n. 7324/95).

Ammesse le prove indicate dalle parti, sono stati ascoltati numerosi testi e consulenti tecnici.

E stata acquisita documentazione e sono state disposte, sempre in piena sintonia con tutte le parti, alcune integrazioni istruttorie con lascolto di altri testimoni di riferimento ed il deposito di numerosi atti.

Terminata la fase istruttoria, le parti hanno concluso come da verbale.

Dopo le repliche stato letto laccluso dispositivo della sentenza.

Gli imputati B., C. e C. sono certamente colpevoli dei reati loro ascritti.

F.A. deve essere assolto per linadeguatezza della prova della sussistenza dellelemento soggettivo.

Va affermata invece la responsabilit di cui al DLG 23 1/01 nei confronti delle tre societ rinviate a giudizio.

BREVE PREMESSA

INDICAZIONI SULLA STRUTTURA DELLA MOTIVAZIONE

I plurimi accadimenti che gradatamente sono stati introdotti, poi si sono sempre pi intersecati ed infine si sono razionalmente combinati nella presente indagine procedimentale, con un quadro rievocativo divenuto senza dubbio cristallino al termine del dibattimento, hanno consentito di giungere ad una sintesi finale storica, denotante il dispiegarsi di una serie di leggerezze intollerabili, commesse da una pluralit di soggetti.

Tale diffusa superficialit stata generata in alcuni casi da imperanti e sbrigative procedure aziendali, capaci di annientare precisi fini preventivi, pur dettati da lineari e rigorose regole, anche internazionali.

Vi sono poi interessi societari che sono giunti, nel resto, fino al punto di ottenebrare anche semplici prescrizioni cautelari, rientranti nel pubblico dominio perch materialmente frutto di elementari esperienze umane che le hanno rese ormai consolidate.

Lelemento valutativo preponderante, presente nellesegesi dei singoli incroci comportamentali, costituito proprio dal fatto che sono mancati ladeguamento ed il riposizionamento degli orizzonti imprenditoriali verso la tutela delle persone maggiormente esposte ai pericoli.

Non pu negarsi che la cultura giuridica abbia da tempo fissato la propria attenzione sul ruolo che deve essere svolto da determinate figure, le quali per lattivit svolta sono considerate preposte alla tutela dellintegrit di beni giuridici e sono additate come garanti della dominabilit di determinate circostanze di rischio.

La societ civile e lobiettivo di crescita economica, bench naturalmente protesi verso il progresso, non possono accettare di certo un indebito superamento del rischio consentito, sempre foriero di gravi lacune nella sfera di protezione di tutti i soggetti esposti alle fonti di pericolo.

La logica primaria del rapido e disinvolto soddisfacimento delle esigenze aziendali, in quanto perpetuata nel tempo addirittura a scapito della indispensabile rete di salvaguardia della vita umana, ha nella specie macchiato irreversibilmente landamento degli eventi, determinando una progressione impressionante di condotte svianti che, sedimentandosi luna sullaltra, purtroppo senza intermedi recuperi di lucidit da parte degli agenti, hanno dapprima creato un serio rischio incombente e poi cagionato un pregiudizio di portata irreparabile.

La constatata sovrapposizione delle responsabilit, le quali, come sar meglio esplicitato in seguito, sono nettamente imputabili anche a soggetti attinti solo incidentalmente dal processo, rappresenta il dato terminale pi sconcertante nella vicenda in esame, soprattutto se letto unitamente allapprezzamento del coinvolgimento di societ di primo piano nel panorama nazionale e mondiale.

Tale stratificazione di colpe stata il segnale, realmente scoraggiante, della dimostrata incapacit sistemica della catena operativa di virare tempestivamente per non incorrere in inemendabili errori. Se vi fosse stata lordinaria premura per lincolumit fisica dei soggetti rimasti prevedibilmente incastrati nelle maglie del pericolo, se vi fosse stata la dovuta attenzione nel prevenire i riverberi esiziali di determinati comportamenti e se vi fosse stata loccorrente cura nellapplicazione di regole scritte specifiche, oltre che di misure prudenziali comuni, il tre marzo del 2008 non sarebbe accaduto nulla di grave presso limpianto della Truck Center.

Il fine scontato del processo stato dunque quello di ricercare una verit processuale affidabile, sicch il derivato sforzo dialettico, che ha in tutta evidenza impegnato faticosamente ogni parte, si tradotto in un risultato che, a parere del giudicante, concretamente inoppugnabile.

Non difettavano, infatti, prescrizioni normative, economici strumenti materiali ed accorgimenti banali per evitare che cinque persone perdessero la vita, che unaltra rimanesse segnata duramente da un trauma psicologico per aver assistito a quella collettiva fine tremenda e che diverse famiglie fossero private per sempre dei loro affetti pi cari.

Gli imputati condannati nel presente processo, le cui responsabilit devono essere associate idealmente a quelle di A.V. (che ha per sacrificato la propria vita per cercare di salvare i suoi collaboratori), della gamma spa, della delta spa e della epsilon spa, ciascuno nellambito del proprio recinto di intervento, sono i soggetti realmente responsabili di quanto si verificato e si poteva evitare.

Ognuno dei soggetti appena elencati avrebbe potuto e dovuto evitare di innescare o almeno avrebbe potuto e dovuto neutralizzare la drammatica, prevedibile, sequenza causale, scatenata a monte da una inquietante trascuratezza e tracimata a valle in una scriteriata gestione di una situazione altamente pericolosa.

Lapprofondimento nella ricerca e nellindividuazione di ogni concausa dellevento tragico ha necessariamente esteso il solco cognitivo alle altre figure non protette da una diretta difesa processuale, ma lanalisi stata completa.

Lindagine dibattimentale non lascia interrogativi inesplorati ed stata imposta dallesigenza di una corretta comprensione dei nessi eziologici e dei profili colposi, ci sia alla luce della peculiarit della vicenda, sia nellottica dellesatto bilanciamento delle sanzioni di questo processo, sia, infine, per la chiara impossibilit delle investigazioni di cogliere immediatamente alcuni profili reconditi.

Non pu negarsi, per tale ultimo verso, che, come ampiamente documentato in atti, Io sforzo investigativo sia stato massimo da parte di tutti gli operatori coinvolti dalla Procura della Repubblica di Trani e che il difficile coordinamento delle operazioni, garantito anche con la dovuta tempestivit dal Comandante della Compagnia dei CC di Molfetta (), sia stato davvero eccellente.

La complessit della motivazione, derivata dalla molteplicit dei profili rilevanti oggetto di approfondimento dibattimentale, impone che la stessa sia articolata in vari capitoli per una pi agevole lettura.

Preme tuttavia segnalare che non possibile una lettura parcellizzata delle argomentazioni per fissare lossatura delle singole responsabilit, atteso che i segmenti e gli spunti relativi alle colpe individuali sono diffusamente esaminati in plurimi passaggi dellintera esposizione.

La piena comprensione della genesi e dellentit delle varie responsabilit pu quindi avvenire solo attraverso lanalisi globale del blocco motivazionale.

LE RAFFINERIE GAMMA; IL PROCESSO CLAUS; LA PRODUZIONE DI ZOLFO LIQUIDO; LIMPIEGO DI ACIDO SOLFIDRICO

Qualche cenno necessario sul funzionamento delle raffinerie, sul processo Claus, sulla produzione di zolfo liquido e sullutilizzo della medesima sostanza chimica nel processo di produzione dellacido solforico.

Pur senza addentrarsi troppo nella specificit della descrizione, questa preliminare indicazione serve a comprendere i meccanismi che spiegano la presenza dellacido solfidrico nello zolfo liquido in uscita dalle raffinerie e pu aiutare a capire perch tale gas letale fosse presente nella cisterna in cui, proprio a causa di tale agente chimico (H2S, denominato anche idrogeno solforato o solfuro di idrogeno), le cinque persone persero la vita presso limpianto della Truck Center a Molfetta.

Cercando di semplificare, si possono fissare le seguenti fasi, che nel corso dellistruttoria sono state menzionate da consulenti tecnici escussi e dai testi che lavorano presso la raffineria ():

-il petrolio introdotto negli impianti delle raffinerie intanto separato dallacqua e dal sale con il riscaldamento ed un campo elettrico;

-con la distillazione topping si procede alla creazione delle frazioni petrolifere;

-segue una distillazione vacuum del residuo;

-i prodotti della distillazione sono sottoposti cos ai trattamenti di desolforazione, dal momento che lacido solfidrico, presente in natura nel greggio, deve essere eliminato;

-si procede dunque allossidazione dellacido solfidrico in fornace (H2S+3/2 di ossigeno), ottenendo acqua ed anidride solforosa;

-2 H2S(idrogeno solforato)+S02 (anidride solforosa)=2 H20+3/2S2 (in sostanza si fanno reagire lidrogeno solforato e lanidride solforosa, ottenendo acqua e zolfo);

-dopo la reazione termica e quella nel reattore catalitico, labbattimento dellacido solfidrico deve essere portato ad una percentuale molto vicina al 100%, per cui i cd gas di coda, ovvero lacido solfidrico e lanidride solforosa che non hanno reagito, sono inviati ad un impianto di ulteriore trattamento;

-lH2S da eliminare definitivamente inviato ad un inceneritore a fiammella costante (;

-lo zolfo liquido in uscita dal processo Claus contiene ancora acido solfidrico disciolto per una quantit variabile (generalmente indicata tra 150 e 400 ppm in peso);

-prima di essere inviato al carico lo zolfo liquido deve pertanto passare in vasche di degassaggio (stripping), dove il movimento ed una corrente di aria permettono il rilascio e la separazione di una parte dellH2S dal liquido;

-dopo lo stripping, a (), lo zolfo fuso indirizzato verso tre serbatoi di stoccaggio, aventi sfiatatoi superiori non monitorati, privi anche di un convogliamento dellacido solfidrico, che quindi liberato direttamente in atmosfera;

-nei serbatoi lo zolfo liquido mantenuto ad alta temperatura per poter procedere al carico delle cisterne ed al successivo trasporto al di fuori della raffineria, per cui vi sempre continuo rilascio di H2S allesterno.

Come si vedr, inoltre, nello zolfo liquido caricato nelle cisterne per il trasporto rimane sempre disciolta una certa quantit di acido solfidrico.

La concentrazione residua di H2S dipende da molteplici fattori, che influenzano il funzionamento dellimpianto Claus e del sistema di degassaggio.

Altre indicazioni sono state evidenziate sul punto nella loro relazione scritta dai consulenti degli imputati C. e B. ().

Il funzionamento del reattore Claus legato a grandezze interne (efficienza del catalizzatore, temperatura, fluidodinamica del letto catalitico...) ed a grandezze esterne (portate, temperature e concentrazioni dei flussi).

La variabilit delle cariche in ingresso al Claus pu in teoria influenzare anche la concentrazione di H2S residuo nello zolfo liquido.

In ogni caso, loperazione di degassaggio ha al riguardo una influenza pi marcata, per cui una progettazione non corretta e/o una gestione non adeguata di tale parte del processo possono determinare un prodotto finale (zolfo liquido) con concentrazioni di H2S pi elevate.

Deve escludersi, invece, secondo tali consulenti tecnici, che lacidit del greggio possa incidere su quella concentrazione, dal momento che la stessa acidit neutralizzata prima del processo di distillazione atmosferica (topping).

Va a questo punto anche chiarito che lo zolfo liquido il prodotto acquistato dalla delta spa di ().

Questultima societ, attraverso una reazione termica dello zolfo, crea anidride solforosa, che ossidata, trasformata in anidride solforica con un catalizzatore e quindi idratata, con conseguente produzione finale di acido solforico, oppure oleum attraverso laggiunta di una ulteriore percentuale di anidride solforica.

La delta spa commercializza appunto acido solforico ed oleum.

Da tali elementi emersi nellistruttoria si deve allora partire per capire lo sviluppo degli accadimenti che hanno portato allevento tragico.

I RAPPORTI TRA GAMMA E DELTA

IL COINVOLGIMENTO Dl ALFA

LA PROGETTAZIONE DELLE CISTERNE DESTINATE AL TRASPORTO DI ZOLFO LIQUIDO

La ricostruzione diacronica delle relazioni contrattuali intercorse tra gamma spa e delta spa indispensabile per apprezzare le invalse dinamiche societarie sollecitate dalle problematiche inerenti alla presenza di idrogeno solforato nello zolfo liquido oggetto di vendita.

Questa indagine cronologica anche illuminante nella direzione della configurazione di una tangibile responsabilit dei due colossi societari e dei loro funzionari, che, nonostante limponente tela organizzativa e la straordinaria capacit economico-finanziaria, non hanno saputo far uso corretto delle indicazioni delle regole cautelari concernenti il loro spazio di intervento ed hanno contribuito, in maniera fortemente determinante, a provocare gli eventi mortali di cui si discute.

Non deve sottacersi che i sequestri disposti durante il dibattimento hanno permesso di ricostruire meticolosamente i rapporti tra le due societ, a proposito della gestione del contenzioso per il prodotto fuori specifica, ma hanno pure disvelato la strategia assunta dai funzionari delle medesime imprese per occultare in udienza una verit che si stava affacciando nellistruttoria.

Le discrasie, emerse tra laffidabile documentazione, cartacea ed informatica, e le ondivaghe deposizioni dibattimentali, sono state apprezzate ovviamente dopo il sequestro, ma non hanno reso indispensabile muovere contestazioni con il riascolto di alcuni testi che avevano gi deposto.

Le certezze comunque acquisite sulla scorta di elementi dimostrativi robusti e convergenti consentono ormai di demandare alla indipendente sfera valutativa dellufficio del PM il giudizio sulle falsit e sulle reticenze individuali.

I dati documentali sono del tutto attendibili, giacch raccolti con un improvviso sequestro nel corso del giudizio dibattimentale.

Le verifiche informatiche disposte dal PM hanno palesato in ogni caso la genuinit dei relativi testi, sia con riguardo alla formazione che con riferimento alla datazione.

Essi mettono in risalto quanto realmente accaduto.

Ci assume estrema importanza se solo si consideri che con i sequestri sono stati scoperti pure tentativi di mistificazione delle testimonianze rese nelle varie udienze.

E emersa inoltre la circolazione di informazioni tra le due societ con lintesa che quelle scottanti comunicazioni dovessero rimanere riservate, cio che non dovessero essere rappresentate proprio allautorit giudiziaria in occasione degli accertamenti investigativi ed istruttori.

Per una completa disamina occorre evidenziare che, per quanto tratto documentalmente dalla minuziosa istruttoria dibattimentale, con contratto del 23.12.1998 la digamma spa, incorporata dalla gamma spa il 01.1.2003, concesse alla stigma spa, societ con sede in () e leader nella distribuzione dello zolfo in Italia, il diritto di vendere in esclusiva zolfo liquido e solido per conto della concedente.

Nella previsione negoziale la digamma spa si riserv il diritto di fornire direttamente il prodotto anche agli utilizzatori di rilevanza nazionale, gi presenti nel mercato e non riforniti dalla stigma oppure destinati ad entrare in futuro nello stesso mercato, fermo restando lobbligo di assicurare alla concessionaria una quantit di prodotto pari ad almeno 70.000 tonnellate allanno ().

Il contratto fu prorogato dapprima fino al 3 1.12.2006 (addendum deI 15.4.2003) e poi fino al 31 .12.2008 (addendum del 02.8.2006).

Sfruttando la prefata clausola di riserva, in data 08.2.2007 un accordo di fornitura di zolfo liquido fu firmato dalla venditrice gamma spa, con sede in ().

Lintesa scritta fu controfirmata in data 22.2.2007 dalla acquirente delta spa, avente sede a ().

Il negozio aveva ad oggetto la vendita franco base di zolfo liquido dalle raffinerie di ().

Le parti concordarono quanto segue:

-la quantit di zolfo liquido da consegnare venne stimata per lanno 2007 in 79.000 ton., di cui 45.000 da (), 10.000 da () e 24.000 da () (art. 3);

-la consegna sarebbe stata effettuata franco base dalle raffinerie (art. 5);

-le ATB della delta dovevano essere idonee al trasporto di zolfo liquido ed in regola con le normative previste in materia di trasporto di merci pericolose (art. 5);

-ai fini della determinazione delle quantit consegnate avrebbero fatto fede le note peso delle raffinerie caricatrici (art. 6);

-settimanalmente sarebbe stato concordato il programma delle consegne e, nel caso di fermata degli impianti di raffinazione, la gamma avrebbe notificato alla delta le fermate programmale e, non appena possibile, quelle non programmate;

-laccordo sarebbe durato per tutto il 2007.

Nella determinazione del prezzo per tonnellata entr in gioco anche il premio qualit (nella formula contrattuale indicato come PQ), pari a euro/ton 15,49, fisso ed invariabile fino al 3 1.12.2007.

Lallegato A del contratto indic le specifiche dello zolfo liquido:

titolo in zolfo (su base secca) 99,5 mm;

coIore giallo brillante;

sostanze bituminose max 0,05;

ceneri max 0,05;

acidit (come H2S04) %p max 0,05*;

arsenico max 1;

tellurio max 1;

selenio max 1;

cloruri max 0,002.

(*) La determinazione deve essere eseguita sul prodotto polverizzato e passato attraverso un setaccio con maglie da 0,1 mm (150 mesh).

Proprio per dare esecuzione a tale negozio di compravendita di zolfo, con il contratto stipulato il 18 luglio del 2006 la delta aveva affidato alla zeta srl, incorporata il 24 aprile del 2007 dalla eta spa e dal 3 ottobre 2007 denominata alfa spa, lorganizzazione del servizio di trasporto () dello zolfo liquido fornito dalla raffineria gamma di ().

Il trasporto su ferrovia era stato poi affidato da alfa a Trenitalia spa ().

Il trasporto su strada era stato affidato invece alla societ heta con sede in () ed alla societ barese beta.

Per quel che rileva nel presente giudizio, come si vedr, fu impiegata la societ barese per il traffico continuativo con veicolo stradale per il tratto Bari-Taranto e ritorno.

A tal fine rilevava la convenzione tariffaria del 30 marzo 2006 stipulata tra A.B., per la alfa, e G.C., in qualit di responsabile commerciale della beta.

La societ barese era stata anche espressamente autorizzata, con lettere del 26 febbraio 2007 e del 3 gennaio 2008, sottoscritte ed inoltrate da A.B., ad operare in nome e per conto della alfa presso il deposito della societ theta, nello scalo () di 8).

Tale ultima societ si occupava a sua volta delle attivit di movimentazione di UTI in partenza e in arrivo sui treni.

Il contratto tra la zeta srl, indicata come societ specializzata nellorganizzazione del trasporto di materiale chimico, petrolifero e pericoloso, e la delta spa, menzionata come produttrice in grado di commercializzare in Italia ingenti quantitativi di prodotti chimici, aveva contemplato in particolare, per lorganizzazione del servizio di trasporto di zolfo liquido (), la messa a disposizione dei pianali e di 75 tank container di nuova fabbricazione realizzati come da specifiche concordate idonee e dedicate al trasporto.

Le specifiche tecniche anzidette erano state concordate sia con il caricatore gamma che con il ricevitore delta.

Tanto emerge del resto anche dalla memoria depositata al Pubblico Ministero il 13 marzo de 2008 da M.C., responsabile della B.U. zeta ().

Tale profilo dichiarativo si ricava pure dallinterrogatorio reso al Pubblico Ministero da A.B., addetto al settore commerciale della medesima Business Unit della alfa, nonch coordinatore, in seno allorganizzazione della medesima alfa, del traffico di zolfo liquido.

[Omissis]

Nel verbale di acquisizione di documentazione consegnata dal B. ai CC del NORM di Molfetta il 06.3.2008 si legge che erano state individuate due specifiche tecniche: una iniziale per la realizzazione di cisterne in acciaio legato; laltra definitiva per la realizzazione delle cisterne in acciaio inossidabile con caratteristiche AISI 304.

E possibile iniziare a delineare dunque i ruoli di B. e C..

Il difensore ditali imputati ha depositato la carta organizzativa e le Key Figures della alfa B.U. Industria Chimica e Ambiente.

Dalla carta organizzativa si desume essenzialmente che nel marzo del 2008, epoca del tragico incidente in discussione, la B.U. zeta era cos organizzata:

-aveva una consistenza di 69 risorse umane;

-era diretta dai dott. M.C.;

-in posizione sottordinata rispetto al C., operava innanzitutto F.P., quale responsabile commerciale operativo;

-immediatamente ai di sotto del P. operava limputato A.B., inquadrato sempre nel settore commerciale della societ.

Con tale contesto organizzativo, quindi, fu elaborato il 6.3.2008 (dopo la tragedia) il modello operativo attinente al servizio di trasporto di zolfo liquido da Taranto a Scarlino.

Nel documento acquisito si legge: I container utilizzati per il servizio di trasporto dello zolfo fuso da Taranto a Scarlino sono stati costruiti ad hoc nel periodo fine 2006 - met 2007, sulla base di specifica tecnica messa a punto da alfa e condivisa con il cliente delta e il caricatore gamma/stigma. Sono realizzati in acciaio inox AISII 304, classificati IMO I e sono idonei al trasporto di prodotti ADR.

A.B., nella qualit menzionata, aveva provveduto ad individuare per conto della alfa quelle specifiche tecniche ().

Sempre il B. aveva collaborato attivamente nella progettazione dei tank container, ci traendosi da diverse deposizioni dibattimentali.

[Omissis]

Nella stessa direzione vi la testimonianza resa alludienza del 26 giugno del 2009 dalling. G.P., dal 2006 responsabile delle attivit tecnico-produttive in seno alla societ delta SpA.

[Omissis]

Occorre ora comprendere quali fossero i particolari pi rilevanti presi in considerazione dal B. nella fissazione dei criteri tecnici di realizzazione delle cisterne.

Ebbene, in fase di progettazione dei tank container era stata assegnata specifica rilevanza, proprio dallimputato B., allaspetto della resistenza delle pareti interne allaggressione dellidrogeno solforato presente nello zolfo liquido da trasportare.

Inoltre, era stato predisposto un sistema per la immissione forzata di aria compressa al loro interno, che sarebbe servita all occorrenza per i evacuazione dei gas trattenuti.

Infine, era stato approntato un sistema interno di riscaldamento a vapore con serpentina collegata allesterno, per riportare lo zolfo alla giusta temperatura in caso di solidificazione del medesimo prodotto durante il trasporto da () a ().

I tre aspetti possono essere tratti da distinte emergenze istruttorie. La problematica della resistenza delle pareti stata affrontata nelludienza del 10 luglio dei 2009 proprio dal consulente della difesa del B., Prof. C.S., che si soffermato sulle caratteristiche tecniche dellacciaio utilizzato per la costruzione delle cisterne.

[Omissis]

Lindicazione tecnica supportata dalla ricostruzione degli eventi.

[Omissis]

Dunque, evidente che la fase della progettazione aveva compreso, da un lato, la creazione di un sistema di riscaldamento del prodotto con limmissione di vapore dallesterno nelle serpentine interne e, dallaltro lato, era stata indirizzata verso la valutazione della presenza dellacido solfidrico nelle cisterne anche nella parte aeriforme.

Le cisterne furono realizzate appositamente con determinati materiali in grado di resistere allattacco dellidrogeno solforato.

Per B. e P., di conseguenza, la formazione ed il rilascio del gas altamente pericoloso erano un fatto previsto sul piano tecnico ed infatti concretamente contrastato con specifici materiali per evitare la corrosione delle pareti delle cisterne da trasporto.

Questo vale in relazione alla fase di progettazione, nella parte concernente la necessit di fronteggiare lattacco dellidrogeno solforato allinterno della cisterna.

Per in quel momento unaltra problematica era stata presa in considerazione, quantunque alla prima collegata: si trattava della possibilit di consentire larieggiamento forzato della cisterna al bisogno.

Analoghe indicazioni rivengono dallinterrogatorio reso da A.B. il 18 marzo del 2008.

[Omissis]

Lesistenza delle valvole attestata anche dalla ricca documentazione fotografica in atti, nella quale possibile osservare attentamente la parte superiore della cisterna ed individuare le medesime valvole appositamente create per quello scopo.

Sotto questo profilo si rinvia allesame delle fotografie riportate a pagina 23 dellannotazione conclusiva della Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri datata 16 marzo 2008.

Si evidenziano anche le specifiche tecniche del container cisterna a foglio 515 - 517, nelle quali si legge: pozzetto superiore, pozzetto contenente passo duomo, valvola di aria da un pollice e mezzo a sfera.

[Omissis]

Quanto fin qui espresso consente per ora di affermare con certezza che sia la formazione di acido solfidrico allo stato gassoso allinterno delle cisterne dedicate, sia la permanenza di quel gas letale nei medesimi serbatoi dopo lo scarico fossero circostanze conosciute dal B.. Costui era il coordinatore del traffico di zolfo per conto della alfa, era il diretto interlocutore per la sua societ presso la delta, presso la beta e presso la theta, era il principale artefice dellaccordo tecnico nella fase di progettazione delle cisterne ed in tali attivit si era prodigato alacremente, assumendo le opportune informazioni.

In tal modo egli aveva previsto quelle circostanze di rischio, aveva scelto il materiale pi idoneo per affrontare lattacco corrosivo dellacido solfidrico ed aveva per giunta escogitato appositamente un sistema per insufflare aria in modo forzato nella cisterna, per liberarla alluopo dal gas pericoloso. Sotto questo profilo palesemente inattendibile lindicazione contenuta nella testimonianza di D.B., nella parte in cui, alludienza del 19 giugno del 2009, costui ha dichiarato che il B. era apparso sorpreso per la presenza dellacido solfidrico emersa nellinchiesta penale. Il B., anche se forse aveva assunto un atteggiamento diverso con il D.B., ben sapeva della presenza del gas letale nelle cisterne.

Acclarato dunque che erano state progettate le cisterne su indicazioni concertate tra B. per la alfa, da un lato, e la gamma e la delta, dallaltro, ed evidenziato che, una volta realizzate, quelle cisterne furono dalla alfa utilizzate in locazione finanziaria su concessione della iota di (), si deve focalizzare lattenzione su un ambito cognitivo di somma importanza.

Occorre infatti concentrarsi sugli attriti relazionali nati tra le parti contraenti della compravendita di zolfo liquido.

Il rapporto contrattuale tra gamma e delta, siccome tracciato in precedenza, non era sorto soIo con il menzionato strumento negoziale.

Esso era infatti in corso da tempo tra le due societ per la vendita di zolfo liquido e fu palesemente caratterizzato da alcuni problemi (). Lesame della copiosa documentazione prodotta dal PM conduce a conclusioni univoche.

In data 20.2.2007 la delta inform infatti la divisione Refining e Marketing della gamma che durante un normale campionamento eseguito sulle forniture di zolfo liquido, negli stabilimenti di () e (), era stato accertato un problema di costante fuori specifica nel contenuto di idrogeno solforato.

Tanto era emerso da prelievi effettuati in due settimane su prodotti provenienti da (), () e ().

La delta segnal che la fornitura non conforme avrebbe potuto provocare effetti nocivi per il personale e danni allimpianto.

Inoltre aggiunse che in assenza di conformit sarebbe stata costretta a rifiutare le forniture. Infine precis che i maggiori costi sarebbero stati comunque addebitati alla venditrice. In una tabella acquisita nel dibattimento si rilevano gli esiti delle analisi in ordine alla presenza di H2S nello zolfo consegnato:

-per la raffineria di () furono accertati in tre analisi valori inferiori a 10 ppm;

-per () 47, 58, 46, 21, 60, 44 ppm;

-per () 12, 51, 18,6 circa, 80 ppm;

-per () 45, 88, 44, 55 circa ppm.

Quanto stava accadendo non era certamente un fatto rassicurante per la gamma, visto che sulla medesima nota () vi un appunto siglato, interno della gamma, diretto al funzionario (): nellappunto si segnalava la decisione diretta a sollecitare un incontro per lintervenuta complicazione della situazione.

In data 16.3.2007, alle ore 15,35, G.P. invi una e-mail a F.S. della gamma e, per conoscenza, a L.P. ed alling. M..

Chiese di concordare la data del nuovo incontro urgente, da tenersi in () o a () dopo quello avuto presso gli uffici gamma la settimana precedente, per la definizione delle elencate problematiche di carattere processistico manutentivo conseguenti al contenuto anomalo di H2S nelle forniture dello zolfo.

Con nota del 27.3.2007 la delta, rivolgendosi alling. D. ed al Sig. S. della gamma, evidenzi che lo zolfo era fuori specifica e che da circa quattro mesi essa stessa aveva rilevato, nella fornitura di () e (), un contenuto elevatissimo di idrogeno solforato che, oltre a causare un forte attacco corrosivo alle strutture delle apparecchiature di fusione/invio/filtrazione e stoccaggio zolfo liquido aveva determinato un infragilimento della struttura del catalizzatore.

In data 30.3.2007, richiamando un incontro avvenuto a () l08.3.2007, ling. O.L., amministratore delegato della delta spa, contest alla gamma Div. R&M () che le forniture di zolfo solido e liquido erano totalmente fuori specifica.

Il legale rappresentante della delta precis in particolare che nello zolfo liquido era stato riscontrato un eccessivo contenuto di idrogeno solforato e che frequentemente la temperatura di arrivo in stabilimento era stata e continuava ad essere talmente bassa da rendere impossibile lo scarico delle casse mobili, se non previo riscaldamento.

Successivamente scrisse: Poich tali maggiori oneri sono imputabili a vostre forniture fuori specifica, provvederemo al loro totale riaddebito.

Nella allegata relazione dei danni cagionati agli impianti per il fuori specifica si stigmatizz: da circa quattro mesi a questa parte abbiamo rilevato principalmente nelle forniture di (),() e () un contenuto elevatissimo di idrogeno solforato.

Si puntualizz poi che nello zolfo erano stati evidenziati forti fuori specifica, dovuti ad anomalie presumibilmente sulla fase di strippaggio effettuati in raffineria.

Cominci dunque anche a stagliarsi la causa di questi fuori specifica dello zolfo liquido. Si soggiunse: I composti residui non allontanati, tra i quali il pi evidente risulta essere lidrogeno solforato e tracce di mercaptani, hanno determinato un sovraccarico di umidit sui gas d processo tale da causare, oltre che un attacco corrosivo nelle parti fredde dellimpianto, uno shock sulla superficie del catalizzatore, andando cos a diminuire il grado di resistenza, sia meccaniche che erosiva, del materiale, in termini di maggior aggravio di condizioni operative, facciamo presente che sono state date disposizioni al personale interno ed esterno di operare con estrema cautela nellarea zolfo, parimenti gli operatori sono stati muniti dei dispositivi di protezione individuale DPI idonei, non previsti, evitando lutilizzo di fiamme libere durante le normali manutenzioni. Alla nota, pervenuta alla gamma il 10.4.2007 (), fu allegata quindi una relazione tecnica, segnalando che per gli inconvenienti operativi, per le corrosioni anomale e per i danneggiamenti meccanici alle apparecchiature vi era stato un aggravio di costi pari a euro 1.182.797,00, di cui 40.797,00 fatturati e non ancora pagati.

Le analisi continuarono nei mesi successivi su richiesta della kappa spa di (), a cura della lambda srl di (), nellinteresse della delta spa.

Sono agli atti () i rapporti di prova inerenti allo zolfo liquido proveniente da ().

in data 06.2.2007 era stato trovato H2S pari a 46, 21, 60, 44, 58,47 mg/kg.

Furono eseguiti accertamenti dalla mi srl di () per conto della delta, anche su zolfo proveniente da () rinvenendo H2S per un valore pari a 43 il 03.8.2007, su zolfo di () rinvenendo idrogeno solforato pari a 21 il 30.7.2007, su zolfo di () rinvenendo H2S pari a 12 il 26.7.2007, nonch su zolfo di () rinvenendo idrogeno solforato pari a 26 il 24.7.2007.

Le analisi effettuate dalla mi srl nellinteresse della () sullo zolfo proveniente da () misero in evidenza valori molto alti di H2S:

-il 24.7.2007 un valore di 142 mg/kg;

-il 26.7.2007 un valore di 112;

-il 09.8.2007 un valore di 95;

-il 09.8.2007 un valore di 114;

-il 10.8.2007 un valore di 126.

Gli esiti furono comunicati alla gamma ().

In data 19.6.2007 il responsabile della unit gamma Prodotti Speciali Industriali (SPECIN), ing. A.A., inoltr una nota allingegnere A. girandogli, in considerazione della competenza della sua unit al riconoscimento o meno dei danni contestati dalla delta, la richiesta risarcitoria inviata dalling. O.L. il 30.3.2007.

Nella nota () si leggono alcune interessanti indicazioni: Come noto nei mesi di novembre e dicembre 2006 abbiamo ricevuto segnalazioni da alcuni nostri clienti, seguite poi dal blocco parziale dei ritiri, di forte presenza di idrogeno solforato nello zolfo; nel mese di febbraio 2007 anche il cliente delta ha segnalato, tramite comunicazione via fax, una anomala presenza di idrogeno solforato nello zolfo di nostra fornitura, in particolare per quello proveniente dalle raffinerie di () e (). Dunque le contestazioni non erano della sola delta, ma anche di altri clienti; tutte riguardavano lanomala presenza di H2S nello zolfo liquido prodotto nelle citate raffinerie.

In data 24.8.2007 ling. G.P., per conto della delta, inoltr alling. F.C., direttore nello stabilimento delta di (), una mail contenente come allegati gli esiti delle analisi ().

Il P. evidenzi quanto segue:

-la scoperta di forti anomalie sulla fornitura, relativamente ad una acidit e ad una presenza di acido solfidrico nello zolfo, era risalente alla met del 2006;

-i danni erano stati registrati a seguito di un effetto corrosivo;

-come indicato nelle lettere del 20.2.2007 e del 27.3.2007 la massiccia presenza di idrogeno solforato aveva causato e stava causando grossi problemi allinterno dellimpianto;

-il problema dellintroduzione di H2S era molto grave perch interessava la sezione di produzione dellacido solforico;

-altro aspetto era quello della salute e della sicurezza sul lavoro, visti i limiti sul grado di esposizione dei lavoratori allidrogeno solforato rappresentati dai due indici TLV-TWA e TLVSTEEL, rispettivamente pari a 10 e 15 ppm;

-era evidente nel caso concreto il problema della esposizione del personale interno e delle ditte esterne ad agenti potenzialmente nocivi;

-i problemi erano stati comunicati alla gamma di (), non era stato registrato alcun miglioramento nella forniture ed anzi si era passati da 50 ppm a 125 ppm, bench fosse stato garantito che si dovevano stringere i denti perch dal mese di giugno la fornitura da () si sarebbe normalizzata.

In data 30.8.2007 ling. F.C., vicedirettore della raffineria di (), invi una mail interna a A.R., R.S., F.S. e A.A., tutti dipendenti della sede centrale della gamma, allegando le comunicazioni del 20.2.2007 e del 27.2.2007 ed inoltre girando la mail inoltrata dalling. P. ().

A commento dellinoltro, il C., nel precisare di essere stato intercettato dal presidente della delta, che non era riuscito a contattare altri in sede, aggiunse che, come era noto, ulteriori riduzioni del contenuto di H2S sarebbero state perseguite a valle dellinvestimento di revamping alla sezione degasing, la cui realizzazione era prevista nel primo trimestre 2008.

Nel messaggio ling. C. termin la segnalazione rappresentando che dal novembre 2006, data in cui avevano ricevuto la prima contestazione per alto contenuto di H2S nello zolfo oggetto di fornitura, non vi erano state ulteriori segnalazioni di non conformit (dato smentito dal contenuto delle note del 20.2.2007, del 27.3.2007 e del 30.3.2007 inviate dalla delta alla gamma).

E agli atti () un verbale, non sottoscritto sebbene pacificamente ammesso nel contenuto nellistruttoria testimoniale, afferente ad una riunione tenutasi a () l11.9.2007 per problematiche Zolfo a delta.

Risultano presenti nelloccasione M., P., P. e L. per la delta, A., V. e S. per gli uffici SUPPLY della gamma, R. per gli uffici ESRAF della gamma, nonch A. e S. per gli uffici SPECIN (vendita speciali industriali) della gamma ().

Il problema non era di certo trascurabile se i vertici della delta ed i principali responsabili di vari uffici della gamma si erano mobilitati per cercare una soluzione.

Nellatto si legge che durante la riunione era stato esaminato il problema esposto dalling. M. per lo zolfo fuori specifica, la delta aveva presentato dati per il periodo luglio/agosto 2007 ed erano state mostrate foto dellimpianto per i danni indicati.

Nello scritto si aggiunge che SUPPLY e ESRAF avevano evidenziato la necessit di verificare i dati e che nel periodo transitorio sarebbe stata monitorata la qualit delle forniture, anche se da marzo 2008 il problema sarebbe stato definitivamente risolto.

In data 25.10.2007 () ling. L., amministratore delegato della delta, invi una raccomandata alla gamma (allattenzione di A.), osservando che, a distanza di un mese dallultimo incontro, quanto concordato non aveva avuto alcun seguito. Nelloccasione egli dunque ribad lesistenza di una scarsa qualit dello zolfo liquido, che continuava a causare problemi e danni.

Egli sollecit pertanto quanto concordato... riguardo sia alla individuazione di una metodica di analisi sia alla quantificazione dei danni, rimarcando che nel periodo maggio-settembre il pregiudizio era stato pari a euro 363.000, da aggiungere alla somma di euro 1.183.000 gi richiesta nel mese di marzo.

E agli atti una nota interna gamma, che attesta le verifiche tecniche eseguite in occasione di un sopralluogo effettuato il 18 ed il 19.12.2007 presso lo stabilimento della delta da personale tecnico di gamma R&M (). Risulta in atti la nota di meeting c/o delta, tenuto in quei due giorni da parte dei soggetti indicati come presenti: per gamma, M., B. e P.; per delta, P., C., P. e M..

In data 21.12.2007 ling. P. inoltr per conto della delta una e-mail a P.P., F.S., A.A. e G.M. della gamma, con oggetto: richiesta danni delta.

Nel testo si apprezzano i seguenti rilevanti passaggi:

-dopo il sopralluogo del 17 e del 18 dicembre doveva essere ribadito che il problema era dovuto al fuori specifica nelle forniture di zolfo liquido, che erano state sempre accettate senza un controllo sui parametri significativi;

-da un anno, in coincidenza con la preponderanza di utilizzo di zolfo liquido, era stato effettuato un monitoraggio spot delle cisterne in entrata, riscontrando un contenuto di idrogeno solforato al di sopra sia dei limiti legislativi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, che di quelli di progetto per la gestione di un impianto di acido solforico;

-le prove erano state eseguite utilizzando una metodica fornita da ESSECO e riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, con prelievo ed analisi direttamente sullo zolfo liquido, in modo da evitare problemi di parziale degasazione durante la solidificazione e la successiva fusione;

-i risultati avevano evidenziato un trend costante dalla raffineria di () che si attestava attorno alle 50 ppm e un trend a salire da () che, da una media di 80 ppm, aveva raggiunto nellultimo semestre i 130 ppm;

-limpianto della delta non era in grado di effettuare un trattamento per diminuire lacidit dello zolfo, per cui tutto leventuale contenuto proseguiva direttamente nella sezione di produzione dellacido solforico;

-il monitoraggio aveva riguardato anche le forniture provenienti da (), con H2S risultato tra 30 e 35 ppm;

-per evitare problemi la delta, nel maggio 2007, aveva sostituito tutto il primo strato con catalizzatore nuovo, ma il problema dellaumento delle perdite di carico era rimasto sempre lo stesso.

In data 15.01.2008 si tenne un incontro negli uffici gamma R&M di () tra ling. L.M., ling. O.L. e L.P. per la delta, da un lato, ed il dott. A.A. e F.S. per la gamma, dallaltro ().

Nel verbale, non sottoscritto ma pacificamente accettato, specificato che lo scopo della riunione era quello di definire per il 2008 le condizioni di fornitura dello zolfo liquido venduto dalla gamma alla delta, con accordi aventi validit dai 1.1.2008 ai 31.12.2008.

S ribad che le consegne dalla () sarebbero state Franco Destino () Scalo e che quelle da (),()e () sarebbero state Franco Partenza Raffineria.

Nel paragrafo dedicato al Premio qualit si leggono particolari sicuramente rilevanti:

-con riferimento ai problemi qualitativi occorsi nellanno 2007, gamma R&M aderisce alla richiesta di delta di eliminare il Premio Qualit che di comune accordo viene azzerato;

-allo stesso tempo le Parti stabiliscono di effettuare un monitoraggio costante del prodotto; a tale scopo gamma e delta procederanno ad un confronto delle analisi qualitative effettuate dalle raffinerie e da delta su campioni di prodotto della stessa fornitura presi con cadenza da stabilire;

-per quanto sopra resta convenuto che, al rientro nei parametri di specifica il Premio Qualit sar oggetto di valutazione da parte di gamma e delta e, se del caso, si proceder ad un eventuale adeguamento.

in data 20.2.2008 F.P., responsabile della Direzione Operativa e Commerciale della alfa s.p.a., indirizz alla delta (alla cortese attenzione ing. M., Presidente del Consiglio di Amministrazione della delta) una lettera con la quale contest, in relazione al periodo tra il 4.9.2007 e il 31.1.2008, mancati trasporti di zolfo per quasi 6.000 tonnellate, con un conseguente mancato guadagno di circa euro 57.000 complessivi.

In data 4.3.2008, dunque il giorno dopo lincidente avvenuto presso la Truck Center, la delta inoltr alla gamma Divisione Refining e Marketing (cortese attenzione dottor A. e signor S.) una lettera con la quale gir la nota di addebito redatta il 20.2.2008 da alfa, nella quale scrisse: Considerato che i quantitativi trasportati non sono a noi imputabili, ma dovuti alla mancata produzione prevista dalla raffineria di (), relativi alle suddette note di debito saranno da noi addebitate alla Vs. societ.

In data 15.5.2008 ling. P., per conto della delta, invi una mail a F.N., G.D. e F.S. della gamma.

Di seguito ad una riunione avvenuta a () il P. propose un incontro a () per la definizione delle metodiche di analisi dello zolfo in partenza ed in arrivo, in modo da poter effettuare un monitoraggio standard del prodotto con lo scopo di avere dei dati confrontabili relativi al comportamento del contenuto di idrogeno solforato.

In pari data G.D., per conto della gamma, rispose di essere daccordo sulla opportunit di un incontro a () per il 21 maggio.

In data 16.5.2008 ling. P. dette conferma dellarrivo unitamente al processista della delta, ingegnere A.R., ed allanalista della mi sri, G.F..

In data 22.5.2008 ling. P. inoltr altra mail a F.N., G.D. e F.S. della gamma, riassumendo gli argomenti trattati nellincontro di ().

Egli sottoline quanto segue a proposito di quanto direttamente rilevato ed appreso in raffineria:

-limpianto di produzione di zolfo liquido era composto da tre Claus, di cui uno ad alta efficienza (Claus 2007 SCOT) e due (unit 2000 e 2100) con bassa efficienza;

-nel primo la fase di degassaggio era garantita da gorgogliatori ad aria; negli altri tale fase era parziale, in quanto la vasca era in manutenzione;

-la raffineria aveva specificato che la qualit della fornitura, in termini di idrogeno solforato, risultava essere sostanzialmente correlata, ai livelli delle vasche di accumulo, in quanto un maggior livello rende(va) pi difficile, nellassetto attuale, la fase di strippaggio;

-i tempi di ripristino della vasca gorgogliatrice non erano stati specificati;

-la raffineria di () aveva in previsione linstallazione di un sistema di degassaggio tra la sezione di rilancio delle vasche e laccumulo al serbatoio di stoccaggio zolfo liquido; tale impianto era costituito da idonee torrette (gi presenti in magazzino) che dovranno essere in funzione per inizio 2009, termine oltre il quale il residuo di idrogeno solforato sar nellordine fissato dai limiti di buona ingegneria;

-nello stato di attuale funzionamento del sistema di accumulo e rilancio zolfo, anche considerando il ripristino della vasca sopra citata, appare difficile il raggiungimento di tale limite.

Ling. P., con riferimento alle metodiche delle analisi, aggiunse che erano state esaminate due metodiche di rilevamento dellidrogeno solforato nello zolfo liquido: la raffineria aveva sempre applicato la metodica SheH, che differiva da quella dellESSECO per il prodotto da dosare per liberare i polisolfuri (etanolammina al posto del solfuro di piombo) e per i reagenti utilizzati per la titolazione dopo lassorbimento; era stato allora concordato di effettuare il degassaggio con azoto tramite un gorgogliatore immerso nello zolfo; dopo un confronto tra i responsabili di laboratorio era emerso che sostanzialmente le caratteristiche delle due analisi erano le medesime, rimanendo da verificare la sensitivit e la riproducibilit dei metodi eseguiti sullo stesso campione; sarebbero stati prelevati due campioni da inviare ai due laboratori al fine di verificare lo scostamento.

In data 22.5.2008 F.S. della direzione commerciale della gamma gir ai colleghi A. e G.M. il verbale della riunione di () del 21.5.2008, cio la e-mail dellingegnere G.P..

In data 19.2.2009 A.A. della gamma invi allingegner L.M. con preghiera di farne luso riservato che merita una e-mail (appunto indicata in oggetto come RISERVATA) alla quale alleg la nota interna del TEIND/CC)MAF della gamma Refining & Marcheting relativa al sopralluogo presso lo stabilimento delta del 18-19.12.2007.

In data 2.3.2009 il personale tecnico della delta (G.P., U.C. e M.P.) diffuse la nota interna: Risposta alla relazione gamma Refining e Marketing TEJND/COMAF, allo scopo di fornire, in forma scalare, unanalisi tecnica delle anomalie impiantistiche registrate. I riferimenti, utilizzati di seguito, sono da ricercare nella relazione gamma Refining & Marketing TEIND/COMAF, che risale ad un sopralluogo del dicembre del 2007.

In data 15.6.2009, alle ore 7:27, A.A. invi allingegnere L.M. la e-mail del 30.8.2007 sopra menzionata di F.C., cui era allegata la e-mail, pure sopra elencata, inviata al C. dallingegner G.P. il 24.8.2007.

In data 19.6.2009 vi infine la mail con cui F.C., che nel frattempo aveva testimoniato alle udienze del 12.6.2009 e del 15.6.2009, inoltr varia documentazione a L.A. della gamma, in vista della deposizione dibattimentale di questultimo, prevista per ludienza del 26.6.2009.

Vi era allegata la e-mail che ha per oggetto Contenuto elevato di acido solfidrico nella fornitura di zolfo liquido, che lo stesso C. aveva inviato a A.R., R.S., F.S. e A.A. alle ore 11:20 del 30.8.2007.

Nella mail del 19 giugno 2009 il C. recisamente evidenzi allA. che era importante specificare che linvestimento a cui si fa riferimento la prima ipotesi di completamento degasing a fronte del contratto di conto lavorazione che si stipul con ni per la solidificazione zolfo e che quindi nulla centra con quanto il dibattimento.

Ad altra mail inoltrata lo stesso giorno alle ore 21.05 da C. allA. poi allegato il promemoria presentato dal primo teste in udienza ed utilizzato per la propria deposizione.

Vi stato in dibattimento il tentativo di testimoni della gamma di prospettare la possibilit di raccordare i valori di acido solfidrico rilevati in uscita dalla raffineria () al parametro di acidit contrattuale fissato da gamma e delta. Si ricordato il contenuto dellallegato contrattuale.

[Omissis]

Secondo l a gamma, il valore di acidit era da riferire ad acido solfidrico tollerabile fino alla misura di 173 PPM, per cui inutilmente la delta aveva avanzato contestazioni di fuori specifica. Lindicazione risultata del tutto fuorviante e falsa, come quella, pure introdotta dai testi della gamma, della portata ordinaria di valori di H2S come quelli rilevati nelle analisi ().

Gi il prof. G.C. ha espresso il proprio giudizio su un punto specifico, cio quello della impossibilit di determinare un valore di H2S su un prodotto polverizzato e passato attraverso un setaccio con maglie da 0,1 mm..

[Omissis]

Anche se il prof. P. ha manifestato perplessit sulla base scientifica di tale argomentazione, egli stesso stato comunque certo nellescludere che lacido solfidrico fosse stato contemplato nel parametro dellacidit nella specifica contrattuale.

[Omissis]

La conclusione, seppure per diverse ragioni scientifiche, in ogni caso condivisa dai due esperti.

Del resto, se il parametro fuori specifica fosse stato contestato dalla delta rispetto allallegato citato, l a gamma avrebbe fatto notare il rispetto dellacidit di quel medesimo valore negoziale.

Lassenza di deduzioni della gamma su tale profilo e la mobilitazione dei suoi responsabili a seguito delle doglianze della delta confermano che quella specifica non contemplasse affatto il valore dellH2S e si riferisse quindi ad altra acidit.

Lo ha confermato di fatto F.C., vicedirettore della raffineria di () nelludienza del 26.6.2009:

[Omissis]

Evidentemente il teste aveva compreso che le richieste di spiegazioni tecniche stavano diventando stringenti.

[Omissis]

Il tentativo di mistificazione stato portato avanti nella deposizione del nuovo direttore della raffineria di (), S.C.G. (che ha anche introdotto una memoria della gamma per il tramite della produzione del PM), il quale ha voluto creare equivoci al riguardo, come detto comunque cancellati dalle indicazioni dei consulenti dianzi indicati.

[Omissis]

Va infine considerato a tal riguardo che, come risulta dagli atti acquisiti nel corso dellistruttoria, anche i dati di progetto dellimpianto di () avevano previsto la possibilit di trattare una corrente di zolfo liquido con una composizione contenente H2S unicamente tra 10 e 20 PPM ().

Tanto spiega le cause dei problemi arrecati a tale impianto da quel tipo di zolfo, contenente H2S in ben pi alte concentrazioni, perch proveniente dalla raffineria di ().

I passaggi cruciali del contenzioso di natura stragiudiziale, supportati dalle risultanze di quelle prove testimoniali che ne hanno comprovato i dati essenziali, possono essere pertanto cos riassunti:

1)in primo luogo chiara la posizione di dipendenza commerciale della delta dalla gamma, servendosi la prima societ di una materia chimica nellampia disponibilit della seconda societ; trattasi di una fornitura essenziale per la produzione di acido solforico, cio della principale risorsa commerciale della stessa delta;

2) palese che le contestazioni della delta non fossero trascurabili e speciose, sia con riguardo allesistenza di problemi occorsi al suo impianto di produzione, sia con riferimento alleziologia ditali pregiudizi, ritenuti dalla stessa societ univocamente riconducibili allalto tenore di idrogeno solforato presente nella materia prima oggetto di fornitura proveniente delle raffinerie;

3) indubbio che in alcune raffinerie, tra cui spicca allevidenza quella (), il processo claus o la fase successiva di degassificazione non avvenissero a regola darte per questioni tecniche e che, di conseguenza, lo zolfo liquido caricato nei serbatoi di stoccaggio presentasse valori di acido solfidrico esorbitanti;

4)il riconoscimento dellesistenza di un problema serio da parte della gamma, attestato dai numerosi contatti commerciali e tecnici avvenuti con la societ acquirente (), dallattenzione manifestata per gli inconvenienti dalle varie strutture interne della societ venditrice dello zolfo fuso, dalla preoccupazione emersa nei vertici della gamma per le complicazioni dellaffare commerciale, dalla convinzione societaria della cancellazione di simili disfunzioni con lesecuzione degli interventi previsti sullimpianto entro la fine del primo trimestre del 2008 () ed infine dallesito delle analisi effettuate dalle due societ (indagini che, a prescindere dalla corrispondenza dei valori, denotavano sempre il superamento netto dei limiti di buona Ingegneria);

5)lammissione sostanziale della scarsa qualit de! proprio prodotto commerciale da parte della gamma a causa della presenza non gradita di valori eccessivi di idrogeno solforato comprovata dalla corrispondenza interna e dalla rinunzia al premio di qualit sullo zolfo liquido venduto, nonostante la posizione dominante della stessa venditrice nel rapporto negoziale; limportanza di tale ultimo profilo si coglie con lapprezzamento dellabbandono di profitti in denaro comunque molto significativi per la gamma, visti lammontare del predeterminato premio qualit, la sua pregnante incidenza sulla determinazione del prezzo in tonnellate e la quantit enorme di merce movimentata dagli stabilimenti di raffineria verso la delta.

Una volta delineato con sicurezza il quadro di significativa frizione esistente tra le due societ a causa dellalto tasso di H2S, ci in forza della documentazione sequestrata, nel corso del giudizio, in data 19.6.2009, a seguito degli approfondimenti dettati dai continui sviluppi istruttori, non ci si pu esimere dallapprezzare i comportamenti dei protagonisti della vicenda, sentiti come testimoni, le cui dichiarazioni, in parte risultate reticenti o false, dovranno essere soppesate inevitabilmente dallufficio del Pubblico Ministero.

Latteggiamento assunto da tali deponenti lascia intuire, per un verso, una spiccata tendenza protettiva nei confronti delle due societ rimaste estranee al presente giudizio penale e, per altro verso, la copertura di marcate responsabilit personali, che dovranno essere inquadrate alla luce delle mansioni svolte e degli obblighi di garanzia gravanti su ciascuno.

Lamministratore delegato della delta, lingegnere chimico O.L., ascoltato il 12 giugno, ha dichiarato di aver assunto quella qualifica societaria dal 1997, ha confermato che la gamma il principale fornitore della sua societ, ha sottolineato che lo zolfo liquido la materia prima per la produzione e, in distinti passaggi, ha testimoniato nei seguenti termini a proposito della questione dellH2S:

[Omissis]

Da parte sua, il perito aziendale L.P., che dal primo gennaio del 2007 ha assunto il compito di consulente esterno per le funzioni logistiche e commerciali della societ delta e che in quanto tale stato incaricato della organizzazione dei servizi di acquisto dello zolfo, interrogato dal Pubblico Ministero alla udienza del 12.6.2009 ha negato di essere al corrente dellesistenza di contestazioni relative alla composizione del prodotto zolfo liquido e quindi di doglianze relative alla difformit dello zolfo rispetto alle specifiche contrattuali, mosse dalla delta al produttore gamma di ().

Solo in seconda battuta il teste ha corretto la rotta (). Finalmente ha ammesso, (), che vi erano stati degli incontri tra i rappresentanti della gamma e rappresentanti della delta per discutere della scarsa qualit del prodotto, ma ha aggiunto poi che () la qualit del prodotto non mai differita da quelle specifiche teniche.

Dunque, L.P., perito aziendale, consulente esterno per le funzioni logistiche e commerciali della societ delta, che si occupa della organizzazione dei contratti di acquisto dello zolfo, ha sostenuto di non aver mai sentito parlare dellacido solfidrico.

Costui dovr evidentemente spiegare al PM, nel procedimento che sicuramente a questo punto dovr seguire, le lacune mnesiche legate alla sua partecipazione alle delicatissime riunioni finalizzate proprio alla ricerca di soluzioni per la presenza dei danni causali allimpianto della delta dallanomala concentrazione di idrogeno solforato, per la concertata riduzione del premio di qualit a causa della particolarit delle forniture () e per lo studio di metodiche di analisi dellH2S condivise dalle due societ.

F.C. dal 2006 il responsabile operation della raffineria gamma di (), sostanzialmente il vice-direttore.

Si occupa della parte gestionale degli impianti di produzione della raffineria.

stato sentito per la prima volta il 12 giugno e ha dichiarato che la delta, in un periodo non specificato, aveva contestato ala gamma lusura di alcune parti meccaniche dei propri macchinari cagionate dalleccessivo quantitativo di acido solfidrico presente nello zolfo liquido spedito. C. ha precisato al riguardo linfondatezza della contestazione:

[Omissis]

In tal modo non sarebbe stata intaccata la qualit del prodotto.

Il C., alla successiva udienza dei 15.6.2009, assunte nel frattempo le necessarie informazioni ed operate le debite consultazioni documentali, ha puntualizzato che tra i primi dellottobre 2007 e i primi dieci giorni del novembre successivo limpianto RHU per la conversione di greggio semilavorato venne posto in manutenzione straordinaria e a ci fece seguito un contrazione della produzione di zolfo; a suo dire, nel marzo dei 2008 uno dei tre impianti Claus sub un intervento programmato di manutenzione.

In ogni caso ha puntualizzato che esiste documentazione relativa a tutte le manutenzioni operate sugli impianti.

[Omissis]

Il teste avrebbe appreso telefonicamente, interpellando il dott. A.A., che tali doglianze non avevano interessato le forniture di zolfo liquido del periodo tra novembre 2007 e marzo 2008 e, comunque, non avevano riguardato specificamente quella del 19-20.12.2007, che aveva coinvolto anche la cisterna giunta alla Truck Center il 3.3.2008.

Alle contestazioni della delta aveva fatto seguito, a suo dire, linvio di un gruppo di tecnici sotto il coordinamento delling. P.L. a () per un sopralluogo e nelloccasione era stato escluso un nesso tra fornitura e pregiudizi allimpianto.

Il teste ha cercato di chiarire anche il senso di quella mail nella quale si accennava allinvestimento di revamping alla sezione degasing ().

Nella mail, il C., nel precisare di essere stato intercettato dal presidente della delta, che non era riuscito a contattare altri in sede, aveva aggiunto che, come era noto, ulteriori riduzioni del contenuto di H2S sarebbero state perseguite a valle dellinvestimento di revamping alla sezione degasing, la cui realizzazione era prevista nel primo trimestre 2008.

In sede testimoniale egli ha spiegato che aveva inteso riferirsi ad un nuovo impianto nel quale lo zolfo sarebbe stato solidificato (pellettizzazione), quindi prodotto con caratteristiche che necessariamente avrebbero comportato quantit particolarmente basse di contenuto di acido solfidrico.

Anche in tal caso emergono in ogni caso alcune discrepanze e tentativi di copertura strategica della responsabilit della societ gamma, rispetto agli schiaccianti elementi documentali.

Quanto emerso dovr essere valutato dalla Procura della Repubblica di Trani.

Cera dunque questa anomalia nel quantitativo di acido solfidrico presente nello zolfo liquido.

La causa va ascritta a questo punto, molto probabilmente, al malfunzionamento dellimpianto di degasing della raffineria di (), perch questa era la parte dellimpianto di produzione che era specificamente deputata allabbattimento del quantitativo di acido solfidrico presente nello zolfo liquido in uscita dal processo Claus e che precedeva lingresso del prodotto in questione nei serbatoi di stoccaggio.

Questo malfunzionamento stato ipotizzato in udienza pure dal Prof. C.S., consulente della difesa di B. e C..

Lesperto lo ha ricollegato al fatto che la raffineria aveva subito, oltre alle fermate preventivate, anche tre non programmate.

Sia la alfa che la delta si erano lamentate pi volte del fatto che i carichi avvenissero in ritardo o in modo incompleto.

[Omissis]

Lingegner L.A., responsabile della S013 della stessa raffineria dal 3.11.2004 al 31.12.2007 e quindi in quanto tale supervisore anche dei tre impianti Claus della raffineria, ha confermato che proprio la vasca di degasing serve ad abbassare il livello di acido solfidrico.

Incalzato dalle domande, anchegli ha sostanzialmente lasciato intendere che le problematiche legate alleccesso di H2S devono essere ricondotte al malfunzionamento delle vasche per lo stripping dello zolfo liquido.

Del resto, altre spiegazioni non hanno trovato un serio fondamento probatorio.

I consulenti tecnici P. e S. hanno confermato che il grado di acidit del greggio in entrata in raffineria non potesse incidere sul tenore finale di acido solfidrico.

Inoltre stato precisato dai medesimi esperti che anche le cariche di acido solfidrico in entrata nel processo Claus potevano risultare irrilevanti nel determinare tassi altissimi del medesimo gas al termine del ciclo di produzione dello zolfo liquido, purch le stesse cariche non fossero state significativamente superiori al limite previsto:

[Omissis]

A quanto pare, dunque, le cifre rilevate per lidrogeno solforato in entrata negli impianti Claus, desunte dai tabulati acquisiti nel corso del dibattimento, non possono aver inciso materialmente sullelevato tenore dello stesso acido solfidrico in uscita dal processo di trasformazione chimica.

Resta comunque la constatazione dellavvenuto superamento dei limiti di H2S in uscita dalla vasca di degasing e delle indicazioni probatorie deponenti per un problema afferente alla parte terminale dellimpianto di produzione dello zolfo liquido.

LA MOVIMENTAZIONE DELLA CISTERNA LETALE

LA DECISIONE IN ORDINE ALLA BONIFICA DI ALCUNE CISTERNE

Sulla base delle evidenze documentali della stringente attivit dibattimentale, nonch sulla scorta delle testimonianze acquisite in relazione alle attivit di trasporto di zolfo fuso dalla raffineria di () della gamma S.p.A. allo stabilimento della delta S.p.A. di (), possibile ricostruire il percorso seguito dal container-cisterna, identificato con matricola n. SGCU 900527/5, in cui si verificato lincidente mortale.

Il primo trasferimento da prendere in considerazione quello del trasporto della cisterna vuota dallo scalo ferroviario () di () per procedere al carico presso lo stabilimento gamma.

In data 19.12.2007 la cisterna vuota, sporca e non ripulita, fu prelevata dal piazzale theta S.p.A. ed affidata ad operatore della beta, autorizzata per iscritto dalla alfa ad operare presso quel terminaI.

[Omissis]

Con automezzo stradale del vettore beta s.n.c. di Bari, la cisterna fu trasportata dal terminal ferroviario () di () allo stabilimento della Raffineria gamma S.p.A. di () per il carico di zolfo fuso.

Per il trasporto da () a () non vi alcun documento di accompagnamento.

Il mezzo giunse presso lo stabilimento gamma di () in pari data.

Alle operazioni di carico e di spedizione del container-cisterna caricato di zolfo fuso nellimpianto di gamma S.p.A. - Raffineria di () fa riscontro la seguente documentazione:

1) Lettera di vettura n. 18.551, emessa dallimpresa di trasporto beta s.n.c. di () in data 19.12.2007, con le seguenti indicazioni:

[Omissis]

2) Scheda di controllo mezzi e documenti N. Ord. 18551, emessa dallimpresa di trasporto beta s.n.c. in data 19.12.2007 e controfirmata dal conducente S.P., quale incaricato della procedura aziendale interna per il controllo e la verifica dellidoneit dei mezzi e dei documenti di bordo per il trasporto da effettuarsi.

Da tale scheda si rileva lesito positivo della verifica della documentazione di bordo.

3) Documento di trasporto - D.d.t. (D.A.S. - Documento di accompagnamento semplificato) n. 99061/06, emesso da gamma S.p.A. Raffineria di (), quale base speditrice, in data 19.12.2007 ore 14.56, con le seguenti indicazioni ():

[Omissis]

4) Istruzioni scritte per il conducente per il trasporto di merci pericolose su strada relative allo zolfo fuso caricato, redatte da gamma S.p.A. - Divisione Refining&Marketing (SCHEDA ADR TIPO 6, revisione 07/2004).

5) Scheda dati sicurezza e ambiente, redatta da gamma S.p.A. - divisione Refining&Marketing (Revisione 6 del 3.2.2003); a proposito di questo documento sono emerse divergenze nellistruttoria dibattimentale sulleffettiva consegna agli autisti a (), ma il dato non assume decisiva pregnanza nellindagine che ci occupa, come sar spiegato nel prosieguo della motivazione.

Lautista della beta dunque, dopo aver caricato la cisterna a () alle ore 14.56, raggiunse () e consegn la cisterna carica alla theta spa presso lo scalo ferroviario.

Il container-cisterna fu consegnato alla theta S.p.A. di () per il successivo trasferimento su convoglio ferroviario.

A tale operazione fa riscontro la seguente documentazione:

1) Documento di consegna n. BAFE 568346, emesso da theta S.p.A. in data 19.12.2007, alle ore 17.01, con le seguenti indicazioni ():

[Omissis]

Il container-cisterna carico di zolfo fuso fu posizionato su convoglio ferroviario, con un lotto di altre cisterne, di cui due vuote, e fu trasportato con destinazione allo stabilimento della delta S.p.A., avente sede in ().

A tale operazione fa riscontro la seguente documentazione:

1) Lettera di vettura per spedizione a carro n. 1192, emessa da FS/Trenitalia in data 20/12/2007, ore 19.26, con le seguenti indicazioni ():

[Omissis]

Le cisterne furono elencate con il rispettivo numero identificativo, con la descrizione qualitativa e quantitativa della merce caricata in ciascun container-cistema, conformemente alle disposizioni RID.

A questo punto del racconto acquista importanza un particolare.

Nel convoglio ferroviario formato per il viaggio da () a () del 20 dicembre 2007 facevano parte le seguenti cisterne che, verosimilmente, per quanto separatamente rimarcato nella presente motivazione, erano state caricate presso la gamma di () con uno zolfo liquido avente valori di idrogeno solforato pressoch analoghi: la cisterna SGCU 900524-9, che caric kg 26.110, la cisterna CC 20127, che caric kg 26.090, e la cisterna CC 20129, che caric nelloccasione kg. 25.950.

Si badi che si tratta delle tre cisterne sottoposte allaccertamento tecnico non ripetibile affidato dal Pubblico Ministero con decreto del 12 marzo deI 2008 al Prof. R.G.C..

Queste cisterne tornarono a () il 29 dicembre del 2008 vuote ma non ripulite via ferrovia e, come accertato dagli inquirenti, non vennero pi utilizzate per trasporti.

Ci risulta dallanalisi del server della theta s.p.a., esaminato dal consulente tecnico del Pubblico Ministero dott. A.R., e risulta inoltre dallannotazione di indagine del Tenente dei Carabinieri F.DE., che stata prodotta nei processo ex art. 493 terzo comma cpp.

In quel viaggio del 20 dicembre del 2007 fece parte dei convoglio ferroviario anche la cisterna SGCU 900513-O, che conteneva kg. 26.210 di zolfo.

Tale cisterna rientr a Bari il 29 dicembre del 2007 da (), venne bonificata presso la Truck Center il 29 febbraio del 2008, senza essere mai stata impiegata per altri trasporti tra il 29 dicembre, data del rientro a Bari, e il 29 febbraio del 2008, data della bonifica, ovviamente sempre sulla scorta delle risultanze del Server theta s.p.a., siccome analizzate sul piano tecnico.

Del convoglio ferroviario in questione fece parte anche la cisterna SGCU 900505-9, caricata con kg. 26.080 di zolfo liquido.

Tale cisterna rientr a () il 5 gennaio del 2008 e venne con successo bonificata presso la Truck Center il 29 febbraio 2008, come risulta dal certificato di lavaggio, senza mai essere stata impiegata per altri trasporti nel periodo intermedio.

Dello stesso convoglio fece parte la cisterna SGCU 9005090, caricata con quasi 26.000 kg.di zolfo liquido.

Tale cisterna fu spedita a () da () con un carico di acido solforico il 5 gennaio del 2008. Venne utilizzata per ulteriori trasporti di acido solforico da () a () fino a quello del 6 febbraio deI 2008, ultimo trasporto effettuato prima della bonifica a Molfetta.

La bonifica avvenne con successo il 12 febbraio del 2008 presso la Truck Center (come si evince dal certificato di lavaggio).

Dalla lettura dei fogli da 81 a 108 del fascicolo delle indagini preliminari, tutti prodotti alludienza del primo giugno, e dallesame della pagina il della relazione preliminare del dott. R., depositata nellufficio del Pubblico Ministero l8 maggio 2008 e dal Pubblico Ministero prodotta alludienza del 18 giugno del 2009, si desumono anche i sei viaggi che la cisterna rivelatasi letale 900527/5 effettu nel periodo decorrente dalla data dei 01 ottobre 2007, quali si evincono dai dati del server della theta s.p.a..

Ci chiarito, va ripresa la ricostruzione dellultimo viaggio della cisterna carica con matricola n. 900527-5.

La cisterna giunse allo stabilimento di () e lo zolfo liquido fu scaricato. La cisterna fu consegnata, vuota, sporca e non ripulita, a Trenitalia.

A tali operazioni non fa riscontro alcuna documentazione.

In data 28.12.2007, con il treno n. 56635 in partenza da (), fu trasferito un lotto di n. 20 container-cisterna vuoti, sporchi e non ripuliti, compresi quelli identificati con matr. n. SGCU 900527-5, SGCU 900524-9, CC 20129 e CC 20127, per il trasporto di ritorno al terminai ferroviario () di () e per il successivo reinserimento nel ciclo di trasporto zolfo fuso dallo stabilimento gamma S.p.A. di () allimpianto della delta S.p.A. di ().

A tale operazione fa riscontro la seguente documentazione.

Vi la lettera di vettura per spedizione con carro n. 2838, emessa da Trenitalia in data 28.12.2007, ore 14.53, con allegata la distinta dei container-cisterna elencati con i corrispondenti numeri identificativi e il numero dei vagoni ferroviari su cui sono stati caricati, con le seguenti indicazioni:

[Omissis]

Nellallegata distinta con lelenco dei container-cisterna caricati sul convoglio ferroviario riportata semplicemente la dicitura vuoto in corrispondenza di ogni singolo container-cisterna.

La cisterna SGCU 900527-05, giunta allo scalo ferroviario () di (), rimase in deposito fino al 03.3.2008.

La medesima cisterna, sempre identificata con tale matricola, fu prelevata in data 33.2008 dal piazzale theta S.p.A., con automezzo di propriet dellimpresa di trasporto beta s.n.c..

Fu quindi trasportata presso limpianto di autolavaggio della Truck Center s.a.s. di Molfetta.

A tale operazione fa riscontro la seguente documentazione:

1) Documento di riconsegna n. CAMP 1 0145, emesso dalla theta S.p.A. in data 03/03/2008, ore 08.10, con le seguenti indicazioni:

[Omissis]

2) Lettera di vettura n. 3272, emessa dallimpresa di trasporto beta s.n.c. di () in data 3.3.2008, con le seguenti indicazioni:

[Omissis]

Si deve a questo punto ritenere esclusa, ovviamente sulla base della ricostruzione delle movimentazioni e delle operazioni identificate in sequenza cronologica in ordine al container-cisterna identificato con matr. n. SGCU 900527/5, qualsivoglia altra attivit di carico o trasporto di merce diversa dallo zolfo fuso.

Bisogna ora comprendere per quale ragione la cisterna fu portata presso la Truck Center, come le altre effettivamente sottoposte con successo al trattamento.

Lesigenza di procedere alla bonifica emersa chiaramente nel compendio probatorio.

Verso il mese di ottobre del 2007 vi fu una drastica riduzione della produzione di zolfo liquido da palle della gamma di ().

Per tale ragione la alfa, di concerto con la delta spa, decise di convertire al trasporto di acido solforico alcune cisterne.

O.L., amministratore della delta, ha specificato nella sua testimonianza che le casse che erano state predisposte per il trasporto dello zolfo liquido in effetti erano in numero superiore a quelle che richiedeva quel traffico, per cui, essendo in corso la fornitura di acido solforico allo stabilimento csi di (), fu deciso di convertire alcune di queste cisterne al trasporto di acido solforico.

Di numero divenuto esuberante di cisterne dedicate allo zolfo ha parlato anche L.P., consulente della delta, che ha ribadito le ragioni della conversione del trasporto e della bonifica delle cisterne da adibire al trasporto di acido solforico.

Nella memoria depositata da M.C. presso la Procura della Repubblica il 13 marzo del 2008 () precisato che, in seguito ad un incontro del 18 gennaio 2008, fu deciso di destinare al trasporto di acido solforico dalla delta alla csi di () nove dei settantacinque tank container originariamente utilizzati dalla alfa nel trasporto di zolfo liquido da () a () presso la delta.

Si decise in particolare di utilizzare nove di questi tank container per il nuovo trasporto unitamente ad ulteriori ventidue, per un complessivo parco di trentuno cisterne.

A tal fine per si rese necessario adattare le nove cisterne al trasporto del nuovo prodotto, cio in particolare allo scarico dellacido solforico, richiedente specificamente caratteristiche diverse dalla valvola di fondo.

Ci doveva avvenire con la realizzazione ed il montaggio di specifiche flangie di attacco (cio le valvole esterne di scarico) del tipo tappo a vite DN8O in sostituzione delle originarie a dadi. Lulteriore operazione necessaria era quella di sottoporre a pulizia interna i tank container che, tra questi nove, fossero stati precedentemente utilizzati per il cosiddetto traffico di zolfo liquido.

Interrogato dai PM il 18.3.2008, limputato M.C. innanzitutto precis il proprio ruolo professionale:

[Omissis]

Il C. sottoline che la delta, poich vi era stata una riduzione dei flussi dei rifornimenti di prodotto dal fornitore gamma in partenza da (), aveva pensato () di riconvertire una parte di questo contratto perch diversamente ci sarebbero stati anche degli oneri a suo carico, perch limpegno contrattuale di minimo 40.000 tonnellate di zolfo.

Per soddisfare questa esigenza di trasportare acido solforico, la struttura operativa della eta aveva provveduto a mettere a punto la parte pi progettuale, diciamo la parte tecnico-progettuale, la parte invece commerciale stata oggetto di contrattazione col cliente ed stata definita con il cliente.

C. cerc di defilarsi, ma la distinzione tra struttura commerciale e struttura operativa smentita dal documento prodotto in giudizio.

E stata depositata la carta organizzativa unitamente alle Key Figures della alfa-B.U. Industria Chimica e Ambiente.

Dalla carta organizzativa, come gi rimarcato (), si desume essenzialmente che nel marzo del 2008, epoca del tragico incidente in discussione, la B.U. eta era cos organizzata: aveva una consistenza di 69 risorse umane; era diretta dal dott. M.C.; in posizione sottordinata rispetto al C., operava innanzitutto F.P., quale responsabile commerciale operativo; immediatamente al di sotto del P. operava limputato A.B., inquadrato sinotticamente sempre nel settore commerciale della societ.

La presa di distanza dai ruoli operativi della eta destituita di fondamento.

E evidente che i due imputati C. e B. si occupassero della medesima linea gestionale.

La circostanza che B. fosse lesecutore materiale non significa che il C., suo superiore, non tracciasse la strategia.

Anche A.B. fu interrogato il 18 marzo del 2008.

Dichiar di occuparsi dello sviluppo di progetti nellambito di alfa, quindi la messa a punto delle unit di carico, la messa a punto del servizio, quindi la parte ferroviaria e, laddove serve, lintegrazione della parte ferroviaria con il trasporto stradale.

Puntualizz di avere, in tale ambito operativo, poteri di spesa, ma sempre e solo nei limiti del programma che noi abbiamo fatto, quindi nei limiti dello studio che stato approvato e condiviso dal dottor P. e dal dottor C..

Spieg, infine, di essere obbligato a rapportarsi in merito alle spese con il responsabile amministrativo dott. P., con il quale venivano condivisi gli studi dei progetti e che aveva una responsabilit generale rispetto a tutti i progetti, per quanto riguarda la parte economico-finanziaria.

Le dichiarazioni rese da C. e da B. nel corso degli interrogatori del 1 8 marzo 2008 evidenziano gi che la riconversione di nove cisterne realizzate ed utilizzate per il traffico dello zolfo, onde destinarle al trasporto dellacido solfidrico unitamente ad altre ventidue, per quanto materialmente attuata dal B., fu comunque condivisa dal C. nellesercizio dei suoi poteri amministrativi in seno alla alfa.

Bisogna cercare di riportare le informazioni utili per tali profili.

Ebbene, stata rinvenuta una mail inoltrata venerd 25 gennaio 2008 alle ore 15.07 da A.B., per conto della alfa, a D.B., responsabile dellufficio operativo della societ beta.

Tale ultima societ, bene sottolinearlo, dal 2004 aveva comunque un rapporto di convenzione tariffaria per trasporti di merci con la alfa.

Con tale messaggio di posta elettronica B. conferrn al D.B., e ovviamente tramite questultimo alla societ barese, lincarico che aveva gi telefonicamente conferito.

In particolare si legge: dare corso alla modifica delle valvole di ulteriori 5 casse ex zolfo da rendere idonee per il trasporto dellacido solforico. Raccomando la pulizia interna e soprattutto che siano tutte della serie SGCU. Per quanto ti possibile ti chiedo di consegnarle gi a partire da questa settimana.

Il messaggio d contezza dellesistenza di un accordo precedente concernente altre casse, come s desume dal riferimento alle ulteriori 5 casse da modificare.

In sede di interrogatorio reso al PM, il B. dichiar che le ulteriori cinque cisterne della serie SGCU, che aveva implicitamente indicato scrivendo al D.B., erano la 513-O, la 505-9, la 535-7, la 506-4 e la 527-5, giacch, alla data di quella mail, erano state gi modificate le valvole di scarico delle altre quattro delle nove cisterne scelte per il trasporto dellacido solforico. Erano state modificate cio le valvole di scarico delle cisterne 522-8, 509-0, 521-2 e 507-O, le ultime due delle quali non erano state mai utilizzate per il trasporto dello zolfo.

Le dichiarazioni del B. trovano di fatto qualche conferma nelle sommarie informazioni rese da M.L., che era impiegata della beta presso gli uffici amministrativi a ().

La L. rifer ai CC che la societ beta, al prezzo di euro 250.00 oltre IVA per cassa e nelle date di seguito indicate, aveva effettuato la trasformazione di sole quattro cisterne, sulle quali il dipendente M. della societ beta aveva montato la diversa flangia, realizzata dalla () s.r.l. di ().

Secondo M.L., le cisterne che erano state gi modificate nella valvola di scarico erano le seguenti: la 507-O e la 521-2 il 12.10.2007; la 522-8 il 28 gennaio del 2008; la 509-0 in data non accertata.

Posto che la cisterna 522-8 fu utilizzata per il trasporto dellacido solforico il 14 gennaio del 2008, certo che essa fosse stata modificata nella valvola di scarico prima del 28.1.2008.

Anche la cisterna 509-0 risulta essere stata utilizzata per il trasporto dellacido solforico il 14 gennaio 2008 e il 22 gennaio 2008; essendo la modifica della valvola indispensabile per il trasporto di acido solforico, anche per questa cisterna deve ritenersi che fosse intervenuta la sostituzione della valvola di scarico prima del trasporto del 14.1.2008.

Peraltro tali quattro cisterne appena indicate, quelle modificate nella valvola di scarico, vennero utilizzate per il trasporto di acido solforico in epoca precedente al 18.1.2008, per cui inaffidabile lindicazione di una decisione formalmente presa, secondo il C., nel corso del citato incontro dl 18 gennaio 2008 tra i vertici della alfa e della delta.

Seguendo le indicazioni testimoniali dellamministratore delegato della delta, O.L., ascoltato nelludienza del 12 giugno, sembra rilevante una sua osservazione: la bonifica non spetta alla delta, spetta alla alfa. Quindi loro avevano il compito di bonificare perch, nel contratto che noi abbiamo con Ia alfa, c che tutta la manutenzione delle cisterne sono a carico di eta e della alfa.

Tuttavia, il contratto in questione ha ad oggetto anzitutto lorganizzazione del servizio di trasporto via ferrovia di zolfo liquido dallo Stabilimento di () a () stazione, per cui lart. 2, che impegnava la eta s.r.l. al mantenimento in efficienza dei pianali e dei tank con costi a carico eta Srl, ovviamente non poteva essere automaticamente esteso alla diversa organizzazione del trasporto via ferrovia dellacido solforico da () a (), attivit esulante del tutto dalla precedente intesa scritta.

Nella memoria dellimputato C. e soprattutto nelle dichiarazioni re