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Tribunale di Taranto CORTE D'ASSISE DOTT. MICHELE PETRANGELO Presidente DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA PAGINE VERBALE: n. 134 PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 1/16 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10 A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46 UDIENZA DEL 05/10/2016 Esito: Rinvio al 12/10/2016

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Page 1: Tribunale di Taranto CORTE D'ASSISE VERBALE DI ......AVVOCATO D'ELIA - Sostituita dall'Avvocato D'Elia, parte assente. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Di Lauro

Tribunale di TarantoCORTE D'ASSISE

DOTT. MICHELE PETRANGELO PresidenteDOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA

PAGINE VERBALE: n. 134

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 1/16 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 05/10/2016

Esito: Rinvio al 12/10/2016

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INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE.................................................................. 3

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Tribunale di Taranto - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. R.G. 1/16 - R.G.N.R. RIVA NICOLA + 46 Udienza del05/10/2016

DOTT. MICHELE PETRANGELO PresidenteDOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT.SSA CANNARILE, DOTT. ARGENTINO, DOTT. BUCCOLIEROPubblico Ministero

SIG.RA ANNAPIA PIRRONI CancelliereLENTINI MARIANNA Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 -

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chiamiamo il procedimentoPenale numero 1/2016 Registro Generale e 938/10 R.G.N.Rdel dibattimento, a carico di Riva Nicola + 46.

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Buongiorno! Cominciamo conl'elenco delle Parti.

- Imputato Riva Nicola, assente, difeso di fiduciadall'Avvocato Pasquale Annicchiarico, (assente),sostituito per delega orale dall'Avvocato Vozza;

- Imputato RIVA Fabio Arturo, assente, detenuto per questacausa, difeso di fiducia dall'Avvocato Nicola Marseglia(assente) e dall’Avvocato Perrone (assente);

- Imputato Capogrosso Luigi, assente, difeso di fiduciadall’Avvocato Vozza (presente);

- Imputato Andelmi Marco, assente, difeso di fiduciadall'Avvocato Raffaele Errico (assente) e AvvocatoPasquale Lisco (assente);

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- Imputato Cavallo Angelo, assente, difeso di fiduciadall'Avvocato Francesco Centonze (assente), sostituitodall'Avvocato Beluschi;

- Imputato Di Maggio Ivan, assente, difeso dall'AvvocatoFrancesco Centonze (assente) e dall’Avvocato CarloBaccaredda Boy (assente), come sopra;

- Imputato De Felice Salvatore, assente, difeso di fiduciadall’Avvocato Luca Sirotti, presente, anche insostituzione dell'Avvocato Leonardo Lanucara (assente);

- Imputato D'Alò Salvatore, assente, difeso di fiduciadall'Avvocato Gaetano Centonze (assente) edall'Avvocato Baccaredda Boy (assente), come sopra;

- Imputato Archinà Girolamo, assente, difeso di fiduciadall’Avvocato Gian Domenico Caiazza (assente);

- Imputato Perli Francesco, assente, difeso di fiduciadall'Avvocato Mario Viviani (assente) e dall’AvvocatoRaffaele Della Valle (assente);

- Imputato Ferrante Bruno, assente, difeso di fiduciadall'Avvocato Stefano Maggio (presente);

- Imputato Buffo Adolfo, assente, difeso di fiduciadall’Avvocato Tullio Padovani (assente) e dall’AvvocatoCarlo Sassi (assente);

- Imputato Colucci Antonio, assente, difeso di fiduciadall’Avvocato Tommaso Marrazza (assente);

- Imputato Giovinazzi Cosimo, assente, difeso di fiduciadall’Avvocato Egidio Albanese (assente);

- Imputato Di Noi Giuseppe, assente, difeso di fiduciadall’Avvocato Vincenzo Vozza, presente, anche perl'Avvocato Gaetano Melucci (assente);

- Imputato Raffaelli Giovanni, assente, difeso di fiduciadall’Avvocato Antonio Santoro (assente);

- Imputato Palmisano Sergio, assente, difeso di fiduciadall'Avvocato Raffaele Errico (assente);

- Imputato Dimastromatteo Vincenzo, assente, difeso di

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fiducia dall’Avvocato Raffaele Errico (assente); - Imputato Legnani Lanfranco, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Aldo Mariucci (presente) e dall’AvvocatoLuca Sirotti (presente);

- Imputato Ceriani Alfredo, assente, difeso di fiduciadall’Avvocato Gaetano Melucci (assente) e dall'AvvocatoConvertino (assente);

- Imputato Rebaioli Giovanni, assente, difeso di fiduciadall'Avvocato Melucci (assente) e dall'Avvocato VincenzoVozza (presente);

- Imputato Pastorino Agostino, assente, difeso di fiduciadall'Avvocato Gaetano Melucci (assente) e dall'AvvocatoCarmine Urso (assente);

- Imputato Bessone Enrico, assente, difeso di fiduciadall'Avvocato Gaetano Melucci (assente) e dall'AvvocatoVozza (presente), come sopra;

- Imputato Casartelli Giuseppe, assente, difeso di fiduciadall’Avvocato Marco Feno (assente) e dall'AvvocatoGaetano Melucci (assente);

- Imputato Corti Cesare, assente, difeso di fiduciadall'Avvocato Gaetano Melucci (assente) e dall'AvvocatoVozza (presente), come sopra;

- Imputato Florido Giovanni, assente, difeso di fiduciadall'Avvocato Carlo Petrone (assente) e Avvocato ClaudioPetrone (assente);

- Imputato Conserva Michele, assente, difeso di fiduciadall’Avvocato Michele Rossetti (presente) edall’Avvocato Laura Palomba (presente);

- Imputato Specchia Vincenzo, assente, difeso di fiduciadall’Avvocato Andrea Sambati (assente), sostituitodall'Avvocato Stefano Maggio con delega verbale;

- Imputato Liberti Lorenzo, assente, difeso di fiduciadall'Avvocato Francesco Paolo Sisto (assente) edall'Avvocato Carlo Raffo (assente);

- Imputato Veste Angelo, assente, difeso di fiducia

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dall’Avvocato Massimiliano Madio (assente); - Imputato De Michele Cataldo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Sapia (assente); - Imputato Vendola Nicola, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello (assente); - Imputato Stefano Ippazio, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Antonio Raffo (assente) e AvvocatoGianluca Mongelli (assente);

- Imputato Pentassuglia Donato, assente, AvvocatoGiandomenico Bruni (presente alle ore 11:40);

- Imputato Antonicelli Antonello, assente, difeso di fiduciadall'Avvocato Francesco Marzullo (assente);

- Imputato Manna Francesco, assente, difeso di fiduciadall’Avvocato Vittorio Sanguigno del Foro di Napoli(assente) e dall’Avvocato Antonio Raffo del Foro diTaranto (assente);

- Imputato Fratoianni Nicola, assente, difeso di fiduciadall’Avvocato Stefano Del Corso (assente);

- Imputato Pellegrino Davide Filippo, assente, difeso difiducia dall’Avvocato Michele Laforgia (assente);

- Imputato Blonda Massimo, assente, difeso di fiduciadall’Avvocato Giuseppe Modesti (assente);

- Imputato Assennato Giorgio, assente, difeso di fiduciadall’Avvocato Maria Emanuela Sborgia (assente) edall'Avvocato Laforgia (assente);

- Imputato Pelaggi Luigi, assente, difeso di fiduciadall'Avvocato Antonio Bana (assente), sostituito condelega orale dall’Avvocato Edvige Mattesi;

- Imputato Ticali Dario, assente, difeso di fiduciadall’Avvocato Maria Teresa Napolitano (assente) edall'Valerio Vancheri, (presente);

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Anche alla scorsa udienza leici aveva segnalato che sarebbe intervenuta una revocanei confronti dell'Avvocato Napolitano, noi non abbiamol'atto di revoca, se per caso ce ne dà una copia, ci dà

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qualcosa oppure ci dice quando è stata comunicata. AVVOCATO VANCHERI - In corso di udienza preliminare, la prima

udienza preliminare con la dottoressa Gilli, in quellaoccasione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se però ha una copia dell'attoci fa una cortesia, perché noi non abbiamo il documento.

AVVOCATO VANCHERI - Senz'altro.- Imputata Romeo Caterina Vittoria, assente, difesa di fiducia

dall’Avvocato Luca Sirotti (presente) e dall’AvvocatoMaddalena Rada (assente);

- Imputato Palmisano Pierfrancesco, assente, difeso di fiduciadall’Avvocato Luca Italiano (assente);

- Imputato ILVA S.p.A, assente, difesi di fiduciadall’Avvocato Angelo Loreto (presente) e dal ProfessorFilippo Sgubbi (assente), sostituito quest'ultimodall'Avvocato Loreto per delega orale;

- Imputato Riva Fire S.p.A., assente, difeso di fiduciadall’Avvocato Stefano Lojacono (assente);

- Imputato Riva Forni Elettrici S.p.A., assente, difeso difiducia dal professor Carlenrico Paliero (assente) edall'Avvocato Gianluca Pierotti (presente), quest'ultimopresente anche in sostituzione del professor Paliero;

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È sopravvenuto qualcheDifensore, vedo l'Avvocato Orfino per?

AVVOCATO ORFINO - Per Michele Laforgia ed Emanuela Sborgiaposizioni Pellegrino e Assennato.

AVVOCATO MARTUCCI - Buongiorno Presidente, Avvocato Martucciin difesa dell'Avvocato Perli in sostituzione degliAvvocati Viviani e Della Valle.

AVVOCATO LISCO - Avvocato Pasquale Lisco, quale difensore diAndelmi Marco in sostituzione anche dell'Avvocato Erricoper Andelmi Marco, Dimastromatteo e Palmisano Sergio.

AVVOCATO PERRONE - Per la difesa di Riva Fabio, anche insostituzione con delega orale del collega Avvocato

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Nicola Marseglia. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Vedo anche l'Avvocato

Lanucara, se ci dice per quale posizione a verbale,Avvocato.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Grazie Presidente, per De Felice.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Nessun altro, 97 quarto commaper tutti l'Avvocato Vozza.

Responsabili Civili: - Regione Puglia, difesa di fiducia dall’Avvocato Alessandro

Amato (assente), sostituito dall'Avvocato Santiarponegiusta delega già depositata;

- Riva Forni Elettrici S.p.A., con l'Avvocato Annicchiarico,sostituito temporaneamente con delega oraledall'Avvocato Vozza;

- Riva Fire S.p.A. con l'Avvocato Annicchiarico, come sopra.

Parti Civili:

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Riccardo Mele? AVVOCATO D'ELIA - Sostituito con delega orale dall'Avvocato

Maria Antonietta D'Elia, è presente anche RomandiniLuigi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci dispensa dalla lettura.Poi, Avvocato Apolito?

AVVOCATO CAPPABIANCA - È assente, parti assenti, sostituitocon delega orale dall'Avvocato Cappabianca.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Blonda? AVVOCATO CAPPABIANCA - Assente, parti assenti, sostituito

sempre dall'Avvocato Cappabianca con delega orale. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Silvestre? AVVOCATO LENTI - Sostituito con delega verbale dall'Avvocato

Lenti, parti assenti. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Caterina Argese è

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assente. Canino Francesco, Cisternini Giovanni, CivillaMarco, De Francesco Fabio, Iorio Claudio, MassaroAntonio, Pastore Erminio, Ranaldo Antonio, ScaranoFedele. Avvocato Cavalchini Raffaella?

AVVOCATO CAVALCHINI - Presente. Presidente buongiorno, ditutte le mie Parti rappresentate è presente solo ilsignor Piero Mottolese.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo l'Avvocato CosimoAntonicelli per D'Alessandro Antonio.

AVVOCATO FUMAROLA - Sostituito con delega orale dall'AvvocatoEnzo Fumarola, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cosimo Manca. AVVOCATO D'ELIA - Sostituito dall'Avvocato D'Elia, parti

assenti. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dionigi Rusciano per Lippo

Cosimo, entrambi assenti. Avvocato Donato Salinari èassente, come pure il legale rappresentante dell'UnioneProvinciale degli Agricoltori di Taranto. Eligio Curci èpresente per Lega Ambiente ONLUS, che è assente. Poiabbiamo Ludovica Coda, che è sostituita verbalmente condelega orale dall'Avvocato Curci, assente il legalerappresentante della parte. Ernesto Aprile per l'INAIL,assenti entrambi. Ezio Bonanni per l'associazioneContramianto e altri rischi.

AVVOCATO FORNARI - Buongiorno Presidente, parte assente.L'Avvocato Bonanni è sostituito dall'Avvocato Fornariper delega orale, grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Fabrizio Lamanna? AVVOCATO FUMAROLA - Sostituito con delega scritta

dall'Avvocato Marco Fumarola, parti assenti. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Fausto Soggia, non

c'è. Michele Bianchi, Bianchi Massimo, Guarino Claudio,Muto Luigi, Spina Grazia, tutti assenti. Avvocato EnzoPellegrin?

AVVOCATO LENTI - Con delega verbale Avvocato Lenti, parti

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assenti. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Gianluca Vitale? AVVOCATO LENTI - Come sopra, Presidente. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Filippo Catapano

Minotti è assente per Pasadena e Pulpo Nicola. AvvocatoFrancesca Conte.

AVVOCATO D'ELIA - Sostituita dall'Avvocato D'Elia, parteassente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Di Lauro. AVVOCATO D'ELIA - Come sopra, parte assente. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Nevoli non

c'è, Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Puglia,Confederazione Unione Sindacale di Base, UnioneSindacale di Base Confederazione Regionale Puglia,Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Taranto, UnioneSindacale di Base Lavoro Privato.

AVVOCATO FUMAROLA - L'Avvocato Francesco Nevoli sostituitotemporalmente con delega orale dall'Avvocato EnzoFumarola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Tanzi èassente. Ciaciulli Enza, Mansueto Maria, Manigrasso AnnaMaria, Maurella Giovanni, Pignatelli Anna, ViolaAttilio, nessuno è presente. Il Comune di Statte conl'Avvocato Pentassuglia.

AVVOCATO FUMAROLA - Sostituito con delega orale dall'AvvocatoEnzo Fumarola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Giuseppe Iaia perUSI-CISL, CISL Provinciale di Taranto, FIM CISLProvinciale Taranto, parti assenti. Provincia di Tarantocon l'Avvocato Palazzo, assente. Avvocato Leonardo LaPorta per Altamarea Contro L'Inquinamento, CarriglioGianfranco, Centonze Fernando, Lo Barco Francesca,Montervino Ubaldo, Pignatelli Maria, Santoro Rosalba,tutti assenti. Avvocato Spampinato per Fineo Paolo,Giuliano Antonio, Grattagliano Salvatore, Illume

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Carmine, Intini Augusto, tutti assenti. Rosario Orlando?

AVVOCATO ROSATO - Sostituito con delega orale dall'AvvocatoRosato Martino Paolo e il Comune ovviamente è assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Luca Tatullo perAndriani Anna in proprio, Andriani Anna che esercita lapotestà genitoriale sul minore Di Giorgio Sara e perVincenzo Di Giorgio, non ci sono. Avvocato MariaAntonietta D'Elia è presente, le Parti?

AVVOCATO D'ELIA - Assenti. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Maria Letizia Mongello? AVVOCATO DEL VECCHIO - Con delega orale sostituita

dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Maria Luigia Tritto

assente, anche l'Associazione Nazionale Mutilati eInvalidi. Avvocato Nicola Di Bello per Bruno Antonio.

AVVOCATO DI BELLO - Presente, Presidente, la parte è assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Sergio Torsella? AVVOCATO BALDO - Sostituito per delega orale dall'Avvocato

Eliana Baldo e sono presenti il signor Fornaro Vincenzoe il signor Fornaro Angelo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo Avvocato MartinoPaolo Rosato.

AVVOCATO Rosato - Presente, Presidente, grazie. Le Partiassenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo Massimiliano DelVecchio che è presente, parti assenti.

AVVOCATO DEL VECCHIO - Parti assenti. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Massimo Di Celmo? AVVOCATO DEL VECCHIO - Sostituito dall'Avvocato Del Vecchio. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Parte assente. Mimmo Lardiello

non c'è. Mondini Lorenzo, Leonardo Da Vinci SocietàCooperativa, Jonica Mare Cooperativa, NU.MATCooperativa, Ittica Cielo Azzurro Cooperativa, La

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Scogliera Cooperativa, Jolly Mare Cooperativa, NuovaTaranto, La Sciaia, Galeso, Itticamondino, SanFrancesco, Mare Sud, Mitilcantieri, De Crescenzo Agata,Omnia Cooperativa, Santa Maria Cooperativa, nessuno èpresente. Avvocato Mino Cavallo non c'è, non ci sonosostituzioni. Cinqui Cosima, De Rosa Carmela, De RosaLeonardo, De Rosa Umberto, Gatti Francesco, LeggieriAnna dell'89, Leggieri Anna del '58, Leggieri Davide,Leggieri Francesco dell'85, Leggieri Francesco del 29,Leggieri Giuseppe, Musciacchio Anna, MusciacchioVincenza, Perelli Rosa, Calabretti Antonio, PalagianoNicola, Matrangolo Marietta, tutti assenti. AvvocatoPatrizia Boccuni?

AVVOCATO FUMAROLA - Sostituita con delega orale dall'AvvocatoMarco Fumarola, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Nicola MassimoTarquinio, non c'è questo Avvocato. Cittadinanza Attiva,Carelli Beatrice, Di Maggio Palma Rosa, Di MaggioStefania, Di Maggio Vincenzo, Fragnelli Anna, FragnelliDonato e Fragnelli Tina, tutti assenti. Avvocato OrazioVesco?

AVVOCATO ROSATO - Sostituito con delega orale dall'AvvocatoRosato Martino Paolo e la parte è assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pasquale Bottiglioneper Pescatori Due Mari, assenti. Avvocato Fabio Petruzziper Nasole Andrea e Nasole Gianni, assenti. AvvocatoPaola De Filippo per Miccoli Anna, assenti. AvvocatoPatrizia Raciti.

AVVOCATO RACITI - Presente, parti assenti. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pierfrancesco Lupo

per Monfredi Fabrizia, Salerno Federico, Salerno Luca eSalerno Mattia, tutti assenti. Avvocato PierluigiMorelli.

AVVOCATO MORELLI - Buongiorno, parte assente. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pietro Dalena per Leo

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Massimo, Panarelli Domenico, Panarelli Pasquale, PasiniVanessa, Scalone Angela, Scalone Clementina, ScaloneFrancesco, Scalone Luigi, Scalone Maria, Scalone Mauro,Scalone Vincenza, Tarantino Loredana, Valentini MariaGrazia, tutti assenti. Avvocato Pietro Palasciano.

AVVOCATO PALASCIANO - Presente, parte assente. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per il Comune di Montemesola

l'Avvocato Cavalchini. AVVOCATO CAVALCHINI - Presente. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Le Parti sono tutte assenti,

Avvocato? AVVOCATO CAVALCHINI - Sì. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo l'Avvocato Roberto

Prete. AVVOCATO CAVALCHINI - Non è presente, sostituito con delega

orale da me. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato D'Aluiso? AVVOCATO DE MARCA - Assente, sostituito per delega verbale

dall'Avvocato Daniela De Marca. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Salvatore Maggio per

Spataro Cosimo non ci sono. Avvocato Sergio Bonetto? AVVOCATO LENTI - Con delega verbale Avvocato Lenti, parti

assenti. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Marco Ottino? AVVOCATO LENTI - Come sopra. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Torsella, che è

presente, le Parti ci vuol dire qualcosa? AVVOCATO TORSELLA - Presenti i signori Fornaro Angelo e

Vincenzo, solo loro. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo l'Avvocato

Sabatini. AVVOCATO DEL VECCHIO - Sostituito dall'Avvocato Del Vecchio,

parti assenti. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Tatiana Della Marra

per Cavallo Michele e Cavallo Vito, non ci sono.

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Avvocato Giovanni Paolo Allena non c'è per Cavallo Idache neppure è presente. Poi abbiamo l'Avvocato ValerioSgarrino.

AVVOCATO SGARRINO - Presente, parti assenti. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Lanzalonga? AVVOCATO LANZALONGA - Presente, parte assente. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Lecce? AVVOCATO - (intervento svolto lontano dal microfono).PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Fabrizio Muto? AVVOCATO CAVALCHINI - Non è presente, sostituito con delega

orale dall'Avvocato Cavalchini, parti assenti. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per il Comune di Crispiano

l'Avvocato Enzo Luca Fumarola.AVVOCATO FUMAROLA - Presente, parte assente. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Anna Murianna? AVVOCATO D'ELIA - Assente, sostituita dall'Avvocato D'Elia,

parte assente. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ancora Anna Murianna, parti

assenti, come sopra. Anna Mariggiò? AVVOCATO MARIGGIÒ - Presente, parte assente. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Basilio Puglia? AVVOCATO PUGLIA - Presente, parte assente. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Stefano Di Francesco

per ASL Taranto non è presente. Avvocato Orazio Cantore.

AVVOCATO MARIGGIÒ - Sostituito per delega orale dall'AvvocatoAnna Mariggiò, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Rosario Cristini? AVVOCATO LANZALONGA - Assente, sostituito per delega orale

dall'Avvocato Viviana Lanzalonga. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Eliana Baldo? AVVOCATO BALDO - Presente, parti assenti. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Valerio Silvetti? AVVOCATO LANZALONGA - Sempre assente, sostituito per delega

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orale dall'Avvocato Viviana Lanzalonga. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cappabianca? AVVOCATO CAPPABIANCA - Presente, parti assenti. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Michele Glioi? AVVOCATO LANZALONGA - Sostituito per delega orale

dall'Avvocato Viviana Lanzalonga. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Michele Bottanico per

Falco Pina, assente. Avvocato Rienzi? AVVOCATO LANZALONGA - Sostituito per delega orale

dall'Avvocato Viviana Lanzalonga. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato D'Elia come sopra,

parti assenti. Avvocato Simone Sabatini? AVVOCATO DEL VECCHIO - Sostituito dall'Avvocato Del Vecchio. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Luisa Montanaro? AVVOCATO MONTANARO - Presente, parti assenti. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Lecce Giuseppe per

Surgo Antonio, Abbracciavento Carmela, Servillo Maria,Servillo Angelo e Servillo Fabio, tutti assenti.Avvocato Claudia Esposito per l'APIN AssociazioneVittime dell'Amianto, assenti. Avvocato Martino PaoloRosato?

AVVOCATO ROSATO - Presente, parti assenti. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Andrea Mancini? AVVOCATO LANZALONGA - Assente, sostituito per delega orale

dall'Avvocato Viviana Lanzalonga. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Antonietta Rossi? AVVOCATO MORELLI - Assente, sostituita da Pierluigi Morelli,

persone offese assenti. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Tocca a lei, Avvocato

Pierluigi Morelli. AVVOCATO MORELLI - Stessa cosa. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pesce per Marsella

Dario è assente. Avvocato Prete Roberto? AVVOCATO CAVALCHINI - Non è presente, sostituito con delega

orale dall'Avvocato Cavalchini.

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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E Avvocato Andrea Silvestre. AVVOCATO LENTI - Con delega verbale Avvocato Lenti.PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chi è sopraggiunto, l'Avvocato

Torsella è sopraggiunto. AVVOCATO PETRONE - Presente Avvocato Carlo Petrone anche in

sostituzione dell'Avvocato Claudio Petrone. AVVOCATO TARQUINIO - L'Avvocato Tarquinio anche in

sostituzione dell'Avvocato La Porta. AVVOCATO BEDUSCHI - Presidente scusi, volevo dare la

sostituzione anche per l'Avvocato Sassi, la posizione diBuffo, l'Avvocato Lodovica Beduschi per delega orale.

AVVOCATO MONGELLI - L'Avvocato Mongelli in difesa del proprioassistito e anche in sostituzione degli Avvocati RaffoAntonio e Carlo per i loro assistiti.

AVVOCATO MARSEGLIA - Avvocato Marseglia, Presidente.AVVOCATO MARZULLO - L'Avvocato Marzullo è presente in difesa

di Antonicelli e poi sono in sostituzione dell'AvvocatoStefano Del Corso e l'Avvocato Peppe Modesti.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - L'Avvocato Lanucara insostituzione di Albanese per Giovinazzi.

AVVOCATO TRITTO - L'Avvocato Tritto per ANMIL, è assente ilrappresentante legale dell'associazione.

AVVOCATO MUSCATIELLO - Presidente buongiorno, VincenzoMuscatiello per Nicola Vendola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci sono altri Avvocati chesono intervenuti? No. Allora, dobbiamo proseguire con lastessa attività dell'udienza di ieri. Vedo l'AvvocatoVancheri che intende intervenire.

AVVOCATO VANCHERI - Presidente, abbiamo concordato conl'Avvocato Sirotti che inizia lui e a seguire vado ioperché abbiamo delle questioni in comune.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, allora se vuolecominciare.

AVVOCATO Luca SIROTTI - Grazie Presidente, Avvocato LucaSirotti e intervengo nell'eccezione che sto per esporre

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nell'interesse di Maria Vittoria Romeo imputata del capoPP). Presidente e signori Giudici l'eccezione che vi stoper esporre l'abbiamo già svolta precedentemente nelledue udienze preliminari, che come ben sapete ormai, sisono svolte nell'ambito di questo processo penale, conpoca fortuna sino ad oggi, sennò non saremmo qui, peròconsentitemi di dire con tanta, tantissima ragione.Questa eccezione, infatti, è un'eccezione diincompetenza territoriale del capo PP). Si tratta diun'imputazione rivolta ad alcuni imputati, che riguardadue capi di imputazione, due ipotesi di reato:l'articolo 326 e l'articolo 323, cioè la violazione delsegreto d'ufficio e l'abuso d'ufficio. È altresìcontestata l'aggravante del nesso teleologico, cioèl'articolo 61 numero 2 del Codice, rispetto agli altrireati delle imputazioni che precedono, ed è inoltrecontestato l'articolo 81, pare perché vengono ritenuti,pare di comprendere perché per la verità questo capo diimputazione è anche - a mio avviso - Gravemente affettoda problemi di determinatezza, ma su questo interverràil collega che difende l'imputato Ticali, pare per unacontinuazione interna tra l'articolo 326, l'articolo 323e nell'ambito in particolare dell'articolo 326 per leripetute violazioni - Stando al capo di imputazione- Delsegreto istruttorio, quindi abbiamo: 326, 323, 61 numero2 del Codice Penale, articolo 81.

La mia assistita, e consentitemi di sottolineare nuovamentequesta circostanza, perché sembra un'ovvietà, ma come vidirò di qui a poco non è così, è imputata esclusivamentedi questo capo di imputazione. Perché dico che non èun'ovvietà? Perché nella seconda udienza preliminare, ilGiudice che ha deciso questa questione affermatestualmente che in realtà a tutti i concorrentiesterni, esterni rispetto ai reati propri di cuiall'articolo 326 e 323, sono contestati anche i reati

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ambientali e quindi anche la più grave fattispecie dicui all'articolo 439 Codice Penale, che pacificamentecommessa in Taranto attrae la competenza anche diquesto reato. Così testualmente l'ordinanza delladottoressa De Simone, proprio ce l'ho qui davanti a me,vi ho letto proprio il passaggio significativo. Questo èun errore assolutamente incomprensibile, evidentementeforse è stata anche mancanza di chiarezza, complessitàdel procedimento; la dottoressa Romeo è imputataesclusivamente di questo capo di imputazione.

Ed allora domandiamoci in prima battuta dove risultanocommessi questi illeciti. La rubrica dice in fondoquanto al locus commissi delicti: "In Taranto e in Romadal 16 giugno 2010 al 4 agosto 2011". In Taranto e Roma.Il capo di imputazione, e anche sotto questo profilo viè un evidente difetto di determinatezza, in realtà nonspecifica il luogo di commissione delle condotte, ciòche è certo è che l'articolo 323, l'abuso d'ufficioconsiste - Stando sempre all'imputazione - Nell'avereottenuto il rilascio dell'autorizzazione integrataambientale (l'AIA) con delle prescrizioni di favorenell'interesse della società, dell'ILVA, della famigliaRiva, eccetera eccetera. Questa è l'imputazione di cuial 323 in estrema sintesi. E il 4, l'ultima datacontenuta nel capo di imputazione, la data del 2011 faappunto riferimento al momento del rilascio dell'AIA cheavviene naturalmente in Roma, perché è in Roma che ilMinistero rilascia l'autorizzazione integrataambientale.

Naturalmente anche da un punto di vista logico l'articolo dicui al 326 precede nella sua commissione il 323, perchéviene contestata una violazione del segreto istruttorio,cioè nel corso della pratica AIA, evidentemente questaviolazione del segreto se avvenuta, sempre ragioniamo inquesta sede stando alla descrizione del capo di

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imputazione, avviene precedentemente al rilascio delprovvedimento autorizzatorio che chiude il procedimentoamministrativo. Ebbene, sotto questo profilo leintercettazioni telefoniche che intercettano leconversazioni che intercorrono tra i vari imputati diquesto capo di imputazione fanno sempre riferimento acontatti con funzionari del Ministero, tutti sempreavvenuti in Roma. Forse un contatto avviene a Milano, uncontatto del 9 di giugno del 2010, peraltro in una datache precede anche quella indicata nel capo diimputazione, ma pare che sia avvenuto a Milano uncontatto fra l'Avvocato Pelaggi e il dottor Ticali, masotto questo profilo per la verità non vi è chiarezza.

Quello che mi preme sottolineare è che non abbiamopedinamenti, non abbiamo dichiarazioni confessorie,abbiamo una serie di intercettazioni telefoniche in cuisi parla di contatti intervenuti tra questi soggetti, incui si parla di bozze di documenti che sarebbero staticonsegnati a Roma a funzionari della società ILVA,sostanzialmente parlano dell'attività che viene svoltanell'ambito di questo procedimento amministrativo inquel di Roma. Di più lo stesso capo di imputazione dàatto che Maria vittoria Romeo lavora in un ufficio ILVAdi Roma e là svolge le proprie funzioni, i propricompiti.

Siamo, quindi, in presenza di un capo di imputazione in cui illocus commissi delicti - mi riferisco al 326 - Non ècompiutamente determinato, anzi non è per nientedeterminato nella descrizione del capo PP), e ancheragionando sugli atti possiamo dire che questaindeterminatezza non si chiarisce particolarmente, macertamente i contatti, i riferimenti, gli appuntamenti,si parla di visite al Ministero, di contatti avuti alMinistero, sono tutti sicuramente intervenuti a Roma,tant'è che sotto questo profilo entrambi i giudici

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dell'udienza preliminare - udienze preliminari che sisono svolte precedentemente - Hanno pacificamenteritenuto commessi entrambi questi capi di imputazionesia al 326 che 323 a Roma.

Vorrei fare sotto questo profilo, però, una precisazione:siamo nell'ambito di due capi, di due reati avvinti perespressa descrizione dell'imputazione dal vincolo dellacontinuazione. Ragioniamo nell'ambito di reati perquesto capo di imputazione, mi riferisco al 326 e al 323che sono ascritti a tutti gli imputati del capo PP),non vi sono imputati che hanno commesso solo il 326 enon anche il 323, abbiamo una continuazione tra questireati che si riferisce specificatamente a tutti gliimputati del capo PP). Perché faccio questaprecisazione? Perché la giurisprudenza nell'interpretarela disposizione un po' laconica, un po' molto sinteticadell'articolo 16 ha introdotto dei criteriinterpretativi avallati anche delle Sezioni Unite per iquali, qualora non si individui il criterio - la Cortelo sa perfettamente - Nell'ambito della connessionedetermina la competenza per territorio il reato piùgrave, in caso di pari gravità, e all'epoca dei fatti il326 e il 323 erano di pari gravità, vale il reatoanteriore. I reati sono aggravati, sia il 326 che il 323sono aggravati, le aggravanti però sono aggravanticomuni non ad effetto speciale, quindi non se ne tieneconto ai fini della determinazione della competenza.Siamo in presenza di reati avvinti dalla continuazionedi pari gravità, quindi vale il criterio temporale.Tuttavia, quando non è possibile determinare lacompetenza territoriale del reato avvinto dallacontinuazione anteriore, gradatamente si valuta il reatopiù anteriore rispetto a quelli che residuano, e inquesto caso noi abbiamo una certezza, quella che dicevoprecedentemente, ovvero che il reato di cui all'articolo

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323, che è l'ultimo dei reati avvinti dallacontinuazione, si consuma in Roma. Ecco che quindi a mioavviso entrambe queste fattispecie sono di consumazioneromana, qualora si dovesse però ritenere in viasubordinata che il locus commissi delicti del 326 non èdeterminabile soccorre questa opportuna integrazionegiurisprudenziale dell'articolo 16 primo comma, edallora dobbiamo riferirci al locus commissi delicti diquel reato, tra quelli in continuazione che ha unasicura determinazione della consumazione, ed èsicuramente il reato di cui all'articolo 323.

Siamo, quindi, in presenza - signor Presidente e signoriGiudici - Di un capo di imputazione che o autonomamenteper ciascun reato di cui stiamo discutendo, o pereffetto delle regole previste dall'articolo 16, ovverodelle regole in materia di continuazione, di competenzaper connessione dovuta alla continuazione - scusatequesti giri un po' complessi in questa materia moltotecnica - si deve ritenere consumato nella capitale, aRoma. Ed allora perché siamo qui? Siamo qui perché oattraverso la contestazione dell'articolo 61 numero 2 operché la contestazione dell'articolo 81, anche sottoquesto profilo siamo in palese mancanza assoluta dichiarezza, o perché la contestazione dell'articolo 81non si riferisce solo alla continuazione internanell'ambito nel capo P), ma contesta il vincolo dellacontinuazione tra il capo PP) e tutti gli altri capi diimputazione contestati in questo procedimento, e quindianche della fattispecie più grave di cui all'articolo434 commessa, questa sì, sicuramente in Taranto. Dicevo:attraverso il vincolo della continuazione si ritiene difar operare il criterio di determinazione dellacompetenza territoriale di cui all'articolo 16, ovveroil criterio determinato dalla connessione e quindiattrarre in Taranto anche questo capo di imputazione.

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Sennonché Presidente e signori Giudici, come questa Corteconosce perfettamente, la connessione che per il Codicedi Rito nuovo, tra virgolette quello che era nuovo nel1989, è un criterio autonomo, determinativo dellacompetenza territoriale che si affianca a quella permateria e per territorio, è però un criterio che pergiurisprudenza assolutamente dominante, avallata dallaCorte Costituzionale - E farò sintetici riferimentigiurisprudenziali, può operare esclusivamente quando trai reati in continuazione vi è identità soggettiva degliimputati. Ed allora, se nell'ambito della continuazioneinterna del capo PP) vi è sicuramente identità diimputati, di tal che nell'ambito della continuazione 326e 323 la connessione come criterio di determinazionedella competenza territoriale può sicuramente operarenon così, non così tra il capo PP) e tutti gli altricapi di imputazione, per un motivo semplicissimo: perchéla mia assistita è imputata esclusivamente di questoreato. Ed allora, ci insegna la Cassazione - vorrei dire- Costante, che il principio, il diritto dell'imputatoal giudice naturale precostituito per legge, che è ilgiudice del luogo della commissione del reato, puòsubire - Stando però a delle regole predeterminate, comenel caso effettivamente della connessione - può subireuna deroga, cioè può essere distolto dal giudicecompetente territorialmente quando tutti gli imputatisono imputati anche del reato che attrae la competenza.Diversamente, il principio del giudice naturale prevalesul criterio di cui all'articolo 16. E questo, badate,sia nel caso dell'articolo 12 lettera C) che nel casodell'articolo 12 lettera B), non vi è alcun dubbio;residua l'ipotesi di cui all'articolo 12 lettera A) cheperò pacificamente riguarda l'ipotesi del concorso dipersona nel medesimo reato, quindi siamo sicuramentefuori dall'articolo 12 lettera A) e la giurisprudenza...

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Abbiamo fatto una memoria, non voglio... e lì sottoquesto profilo mi riporto, non voglio far perdere tempoalla Corte leggendo sentenze che conosce meglio di chilegge, ma è proprio un principio giurisprudenzialeassolutamente consolidato, granitico.

Un giudice tra l'altro mi pare Giudice del Tribunale di Leccepose una questione di legittimità costituzionale delcombinato disposto degli articoli 16 e 12 interpretatiin un senso difforme, cioè interpretati nel senso che laconnessione determina lo spostamento della competenzaquandanche non vi sia identità di imputati. Hasottoposto la questione per violazione del principio delgiudice naturale alla Corte Costituzionale, che hadichiarato inammissibile la questione, ma l'hadichiarata inammissibile perché la Corte Costituzionalecon questa notissima sentenza, relatore Frigo numero 8del 20 febbraio del 2013, pure citata nella nostramemoria, ha fatto riferimento alla circostanza che ildiritto vivente, dominante della Corte di Cassazioneinterpreta queste fattispecie in un sensocostituzionalmente orientato, cioè nel senso che talecriterio operi soltanto quando vi è identità di imputatitra reato che attrae e reato attratto, cosa che nelnostro caso specifico non avviene.

Vi sono due precedenti contrari, e sono i precedenti a cui siè rifatto il primo giudice, per cui noi abbiamo avutodue rigetti nell'ambito di questo procedimento penale diquesta questione di competenza. Il primo rigetto, laprima udienza preliminare perché il Giudice ha detto,devo dire con grande franchezza e onestà intellettualeche quandanche la giurisprudenza dominante dica questo,quandanche effettivamente i capi di imputazione sidebbono ritenere consumati in Roma segue l'orientamentominoritario, quindi un orientamento che consideraoperante il criterio di connessione anche senza identità

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di imputati. Il secondo giudice l'ha respinto per questoerrore, nel senso che ha ritenuto contestato anche alladottoressa Romeo e agli altri estranei il reato di cuiall'articolo 434, cosa che non è.

Vengo, quindi, e naturalmente mi sto avviando a concludere,alla ipotesi della prima udienza preliminare, cioè dellagiurisprudenza che nega i principi che ho sinteticamentericordato. Si tratta di due precedenti, in realtà di unosolo, perché il primo precedente è del 1998 e riguardala disciplina della connessione, quindi dell'articolo 12prima della riforma che mi pare sia intervenuta nel1999, adesso non ricordo bene, ma prima di una riformache ha cambiato riducendo i casi di connessioneall'ipotesi dello stesso soggetto. Siamo, quindi, inpresenza di un precedente che non ha rilevanza più. Vi èpoi un secondo precedente giurisprudenziale del 2010,una seconda sentenza del 2010 che - badate - primo siriferisce a una vicenda cautelare, secondo si riferiscea una vicenda cautelare dove tra i cautelati vi eraanche un magistrato, e quindi in un caso in cui operavaanche l'articolo 11, che per la verità era statol'argomento prevalente e condizionante di quel giudizio.Tolta questa eccezione inficiata dal profilodell'articolo 11 tutta la restante giurisprudenza è nelsenso che vi ho indicato. Ecco che, quindi,sinteticamente Presidente e signori Giudici io eccepiscol'incompetenza territoriale del Tribunale di Tarantorelativamente al capo PP) in favore dell'autoritàgiudiziaria di Roma; in subordine di quella di Milanoper la questione che ho detto di quella conversazionetelefonica. Deposito una sintetica nota e metto adisposizione della Corte, qualora la Corte lo ritenganecessario per la propria decisione, le intercettazionitelefoniche a cui ho fatto sinteticamente riferimento,naturalmente ai fini della decisione di questa specifica

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questione preliminare. Vi ringrazio per l'attenzione. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei Avvocato. Prego.

AVVOCATO VANCHERI - Grazie Presidente. Avvocato Vancheri,difensore dell'ingegnere Dario Ticali, anch'egliimputato al capo PP) lo stesso di cui si è trattatofinora. E proprio perché è lo stesso di cui si ètrattato finora faccio miei i rilievi e le eccezioni delcollega Sirotti, perché anche per quanto mi riguarda perquanto riguarda l'ingegnere Ticali egli risponde solo diquesto capo di imputazione, solo di questi reati, il 326e il 323, e valgono per l'ingegner Ticali le stesseconsiderazioni sin qui svolte per quanto riguardal'eccezione di incompetenza per territorio. E poiché nonpotrei svolgerla meglio non aggiungerò una parola, dicosemplicemente che su questo punto, così come sugli altriche mi accingo ad affrontare io ho già depositato unamemoria in fase pre-dibattimentale, quindi diciamo chein sostanza a quella mi riporterò, mi limito adenunciare le mie eccezioni a beneficio deicontraddittori e per chiunque voglia intervenire.Quindi, passo direttamente a trattare la seconda dellemie eccezioni, che è una questione di nullità del capodi imputazione. Su questo aspetto io chiedo alPresidente se posso avvicinarmi alla Corte, perché avostro beneficio, se lo ritenete comunque, proprio perfacilità di consultazione ho predisposto delle copie delcapo di imputazione che vorrei fornirvi proprio peragevolare la vostra attenzione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Semmai diamone una anche peril Pubblico Ministero.

AVVOCATO VANCHERI - Signor Presidente e signori della Corte iosono profondamente convinto che siamo di fronte ad unprocesso che non è come tutti gli altri, abbiamo unprocesso la cui mole, già solo questo basterebbe per

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definirlo del tutto unico, particolare rispetto a tuttigli altri e ho notato, e di questo bisogna darvene atto,che c'è un'attenzione da parte della Corte estremamenteprofonda, puntuale, basti ricordare che già solol'ordinanza che riguardava la verifica o meno dellegittimo impedimento di uno degli imputati vi ha tenutiimpegnati anche con una motivazione estremamenteapprofondita, quindi sono perfettamente consapevole, equesto agevola il nostro lavoro, di quanta cura e diquanta attenzione ci sia da parte di questo Collegio.Dice un brocardo che proviene dall'esperienzaanglosassone che il processo ha... cioè occorre nonsolo rendere giustizia, ma esibirne anche il modo,perché le forme non sono mute ma costituiscono fonte dirivelazione dei connotati del giusto processo. Non miriferisco alla spettacolarizzazione del processo, ma miriferisco al contenuto dei vostri provvedimenti.

È per questo che dobbiamo attenerci alle norme, e nei vostriprovvedimenti c'è una stretta correlazione alle norme.Si diceva prima che nel capo di imputazione PP) si fariferimento come reati contestati al 326, cioè larivelazione del segreto d'ufficio e al 323 l'abusod'ufficio. Ma basta leggere le due norme per rendersiconto che le fattispecie criminose sono diverse,articolate. L'articolo 326 regola quattro fattispeciecriminose: la rivelazione o agevolazione nellaconoscenza di notizie d'ufficio che debbano rimaneresegrete a terzi giuridicamente incompetenti, cioè nonautorizzati a conoscerne. E questo è il primo comma chepunisce il reato da 6 mesi a 3 anni. Il secondo commaprevede l'agevolazione colposa in questo caso da partedi terzi incompetenti a conoscere e di notizie d'ufficioche debbano rimanere segrete, ed è punito nel massimofino ad un anno. Terza ipotesi data dal terzo comma èl'utilizzazione di notizie d'ufficio che debbano

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rimanere segrete per procurare a sé o ad altri unindebito profitto patrimoniale. La quarta ipotesi èl'utilizzazione di notizie d'ufficio che debbanorimanere segrete per procurare a sé o ad altri uningiusto profitto non patrimoniale o un altrui dannoingiusto. Quindi, vedete - terzo comma - le duefattispecie punite da 2 a 5 anni, quindi sia nella loromateriale consumazione, sia poi anche ai fini della penaabbiamo fattispecie completamente diverse. Se andiamoalla lettura del capo di imputazione dove genericamentea tutti gli imputati, sebbene si descrivano le loroqualità e i loro ruoli, però poi si attribuiscono tuttele condotte, non è materialmente possibile, io non cisono riuscito, ma mi fa piacere notare che non è unproblema che mi sono posto solo io, non è possibileindividuare né quali specificamente siano le condottesingolarmente a ciascuno di essi attribuite, né qualesia delle quattro la fattispecie contestata. E saltiamoda fattispecie dolose a fattispecie colpose, dal primoal secondo, al terzo comma nelle sue due accezioni. Maquali di queste chiaramente e specificamente, così comeprevede la norma, sono contestate a tutti gli imputati ein particolare al Ticali? Ma c'è di più, c'è di più!Perché anche l'articolo 323 prevede quattro fattispeciedi reato. La prima: chi procura un vantaggiopatrimoniale ingiusto violando norme giuridiche; due:chi procura un vantaggio patrimoniale ingiusto omettendoantidoverosamente di astenersi; tre: chi procura undanno ingiusto violando norme giuridiche; quattro: chiprocura un danno ingiusto omettendo antidoverosamente diastenersi. Quindi, anche l'articolo 323 prevede quattrofattispecie criminose diverse. E ancora una volta, seandiamo a leggere il capo di imputazione e se andiamo avedere specificamente - e non ci riusciremo - Quali sonole condotte che singolarmente vengono ascritte ad ogni

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imputato, non saremo in grado di determinare quali dellesedici possibili combinazioni fra i due reati siaspecificamente da ascrivere all'ingegner Ticali e, mi siconsenta di affermarlo, anche agli altri imputati delcapo PP). Questo comporta come conseguenzalogico-giuridica la impossibilità di valutare in manierachiara e precisa quale sia la condotta contestata equindi la nullità del capo di imputazione. A questopunto mi soffermo solo su una considerazione a beneficiodi tutti, ritengo: che la mia eccezione non si rivolgenon tanto e non solo ad una violazione del diritto didifesa, basterebbe fare riferimento all'articolo 111 oanche all'articolo 6 della Convenzione Europea deiDiritti dell'Uomo per ricordare che la contestazione delreato deve essere immediata, cioè nel più breve tempopossibile e quanto più possibile chiara e specifica. Maoltre alla violazione del diritto di difesa c'è unvulnus, c'è un virus che incide sulla vostra possibilitàe capacità di rendere giustizia, di iuris dicere.

Mi richiamo al cultore di questi aspetti, che è FrancescoMauro Iacoviello, che ricorda come lo schema delladecisione, della sentenza si basi sulla corrispondenzafra il chiesto e il pronunciato; è un principio basilaredi diritto. C'è un capo di imputazione (il chiesto), cisarà quindi un tema decidendum e - Tra parentesi - Cidev'essere anche un tema probandum, ci sarà unadecisione che passa attraverso una motivazione, quindi ènell'interesse del Giudice oltre che della Difesaun'esigenza di chiarezza del capo di imputazione, dilinearità. Noi - ripeto - Abbiamo la contestazione didue reati con quattro fattispecie da una parte, quattrodall'altra, quindi sedici possibili combinazioni, maoggi non sappiamo qual è il tema decidendum e qual è iltema probandum. Domani voi non saprete se ci saràcorrispondenza fra un chiesto e un pronunciato se

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manteniamo questo capo di imputazione. Ora, poiché ripeto, come dicevo prima, ho depositato una

memoria su questi aspetti non mi soffermo oltre e aquesta mi riporto. Vado all'altra eccezione che hoproposto nella mia memoria e che ritengo siastrettamente correlata con questa che ho appenadiscusso, e cioè ho sollevato l'eccezione di sussistenzadi concorso apparente di norme tra l'articolo 326 el'articolo 323. Mi limito semplicemente a ricordare chel'articolo 323 è una di quelle norme il cui incipit giàè un campanello d'allarme, perché ci dice: "Qualora ilfatto non costituisca un più grave reato", quindi ognivolta che ci troviamo difronte ad una norma come quelladell'articolo 323 contestata in relazione ad altroarticolo dobbiamo porci il problema se siamo in presenzadi un concorso formale o di un concorso apparente. Nonstarò qui a tediare la Corte, per quanto riguarda tuttigli elementi che fanno ritenere che ci sia un rapportodi specialità o comunque di continenza o di consunzionetra l'articolo 326 (che è la forma più grave) el'articolo 323 (che è l'articolo generico per il suoincipit) mi riporto integralmente agli argomenti spesicon la memoria.

Per concludere mi associo formalmente all'eccezione di nullitàdel decreto di rinvio a giudizio ieri già svolta daglialtri Difensori per quanto verificatosi in sede diseconda udienza particolare. Eccepisco, ma questo varràanche se e laddove dovessimo arrivare poi allatrattazione dell'istruttoria, eccepiscol'inutilizzabilità degli atti dell'incidente probatorionei confronti dell'ingegner Ticali, e quindi in questafase ne chiedo l'espunzione dal fascicolo per quantoriguarda il capo PP) per carenza di contraddittorio,ovviamente. Gli imputati del capo PP), Ticali compreso,non sono stati chiamati a partecipare e a contraddire

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all'incidente probatorio. Mi associo alla eccezione diincompetenza ex articolo 11 sollevata dall'AvvocatoCentonze. Mi associo all'eccezione che riguarda lacitazione delle persone offese, quindi la cosiddettacitazione per pubblici proclami ieri sollevata credo dalcollega Rossetti, comunque per l'imputato Conserva.Sollecito la vostra attenzione, che so essere unsollecito inutile, ricordando la funzione dell'Avvocatoe citando De Marsico: "Quanto più il giudice tenda adiscostarsi dalla norma, tanto più è compito delDifensore a questa ricondurlo". Grazie per l'attenzione.

AVVOCATO Edvige MATTESI - Presidente, buongiorno. In Difesadell'Avvocato Pelaggi, anch'egli risponde solamente delcapo PP) avremmo dovuto svolgere ed esporre la stessaeccezione di incompetenza territoriale che ha espostoperfettamente l'Avvocato Sirotti, per cui mi associo edeposito memoria a firma dell'Avvocato Bana.

AVVOCATO Carlo RAFFO - Presidente buongiorno. Volevo soltantodare atto della mia presenza per l'imputato Libertianche in sostituzione con delega orale dell'AvvocatoSisto.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Presidente, l'Avvocato Lanucara,intervengo per De Felice. Io, signor Presidente, miimpegno a trattare le questioni di cui all'articolo 491con particolare attenzione mi soffermerò sul problemadella formazione del fascicolo del dibattimento. Inossequio sempre al disposto del 491 tratterò poi dellequestioni inerenti la nullità dell'incidente probatorio.Tratterò, altresì, la questione della formazione delfascicolo del dibattimento sotto l'aspetto degli attiche possono essere acquisiti nell'incidente probatorio.Spiegherò da qui a un momento perché questo è rilevantefin da questo momento, e poi mi soffermerò anche sul

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problema della nullità del capo di imputazione pergenericità. Naturalmente per quanto riguarda De Felicemi associo a tutte le eccezioni svolte finora daiDifensori, ricordo in particolare l'Avvocato DellaValle, l'Avvocato Marseglia riguardo la nullità deldecreto di citazione a giudizio, gli atti dell'udienzapreliminare, l'incompetenza territoriale ex articolo11, la questione sollevata dall'Avvocato Rossetti,insomma tutti i Difensori che mi avevano preceduto iofaccio mie queste eccezioni nell'interesse di De Felice.

La questione che invece voglio affrontare, e prego la Corte diavere non solo pazienza, ma nel momento in cui non fossichiaro prego il Presidente di interrompermi perché iopossa chiarire al meglio il mio pensiero, perché ritengoche la formazione del fascicolo del dibattimento siaforse, e in questo caso specificamente, riguardando DeFelice, una persona che non ha partecipato all'incidenteprobatorio, sia uno dei momenti importanti deldibattimento, forse a nostro avviso per quanto riguardaDe Felice il più importante. Spiegherò da qui a unmomento perché. Intanto, però, volevo soffermarmi suquestioni di contorno della formazione del fascicolo enella trattazione di queste questioni seguirò l'ordineche la Corte ha a disposizione, cioè l'elenco delfascicolo del dibattimento.

In particolare la prima questione che rapidamente affronterò èla questione del faldone B). Voi vedrete nel faldone B)la Corte d'Assise ha a disposizione gli atti presenti,vengono qualificati due hard-disk intitolati "Sloppingnotturno". Questa è la prima questione che io sollevo.Naturalmente ho dimenticato di fare una premessa, hopreparato delle memorie, quindi ritengo tuttaviaassolutamente importante essere quanto più possibilespecifico a beneficio non solo della Corte, ma a

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beneficio anche di chi mi ascolta.Nel faldone B) sono contenuti supporti informatici, la Procura

così qualifica questa produzione, supporti informatici,riprese video NOE Lecce di cui al punto 1) degli attiirripetibili. Ora, io ritengo che così come compiutaquesta allegazione, questa produzione non siaammissibile, perché ricordo a me stesso che l'articolo431 prevede che siano acquisiti i verbali degli attiirripetibili; i verbali degli atti irripetibili.Soffermiamoci un attimo su questo. Cosa produce ilPubblico Ministero a corredo, a sostegno di questaproduzione quando poi descrive meglio cosa allega nelfaldone B). Allega una nota, supporti informaticirelativi all'attività di videoriprese effettuate dal NOEdi Lecce nel periodo 1° aprile 2011-10 maggio del 2011presso lo stabilimento con una relazione e una missivanumero... relazione atti trasmessi dal NOE, ho saltatoquesto, nota del 12/7 del 2011. A mio avviso in ossequioproprio alle previsioni dell'articolo 431 questaproduzione fatta in questa maniera irrituale perchéquella nota, ed io ve l'allego nella memoria numero 1),non è un verbale. Non è un verbale, basta leggerlo:"Facendo seguito a quanto già comunicato e al fine diacquisire ulteriori elementi di prova a supportodell'ipotesi investigativa questa P.G. Trasmette"eccetera eccetera. Perché attraverso questa nota nonpossono entrare quei filmati? Perché conosciamo esappiamo che in virtù dell'articolo 431 soltanto ilverbale, cioè soltanto l'attestazione delle modalità ditempo, di luogo, di circostanze attraverso cui queifilmati sono stati ripresi possono giungere fino a voicome allegato - attenzione - del verbale. Cioè: ciò chela legge permette di acquisire non è l'hard-disk, non èil supporto, di quello ne parleremo eventualmente aisensi dell'articolo 189, la prova tipica quando

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arriveremo a discutere delle richieste di prova, ma ogginel vostro fascicolo non può esservi quel materiale. Findalla sentenza Prisco delle Sezioni Unite, che proprioin un passaggio molto importante trattava questequestioni delle prove atipiche, faceva una bellissima echiarissima distinzione tra la prova, il supporto dellaprova, insomma è chiarissima quella sentenza, a me pareche così come è stata proposta quella produzione nonpossa essere ammessa. E non si può ritenere nemmeno unarelazione di servizio quella nota, essendo una semplicenota di trasmissione. Abbiamo fatto queste indagini,abbiamo compiuto queste indagini, questi sono glihard-disk, li produco, così come stanno non possonoentrare. E quindi da questo punto di vista chiedol'espunzione di questa produzione.

Nota di servizio, per la verità, per quanto riguarda ilfaldone C1) e C2), sequestro preventivo area a caldo dicui al punto 4) degli atti irripetibili. Onestamente nonho capito, sicuramente sarà certamente un mio limite,non ho capito perché il Pubblico Ministero presentaquesti atti come atti irripetibili, forse si riferirebbeal verbale di esecuzione, ma in quel faldone voi trovatel'intero provvedimento di sequestro preventivo. Ora, ladistinzione che viene compiuta dall'articolo 432rispetto all'articolo 431 è chiarissima, cioè quegliatti, gli atti di misura cautelare reale o personale nonentrano nel fascicolo per il dibattimento, la Corte melo insegna. Attenzione! Non fanno parte del contenutodel fascicolo del dibattimento, sono atti che il Giudicedel dibattimento può detenere, naturalmente al finedelle eventuali decisioni che dovesse prendere in meritoalla misura cautelare personale e alla misura cautelare.Così come proposti, anche qui credo siano da espungeredal vostro fascicolo e dalla vostra attenzione.

Faldone D). Il faldone D) è bicefalo, perché? Perché nel

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faldone B), diciamo per quello che riguarda piùspecificamente...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - B) o D)? AVVOCATO Leonardo LANUCARA - D) come Domodossola, Presidente.

Nel faldone D) l'organizzazione della produzione fattadal Pubblico Ministero è bicefala. Per quanto riguardaDe Felice, io mi attengo naturalmente soltanto allequestioni che riguardano De Felice, a me interessa laquestione della consulenza tecnica disposta dal PubblicoMinistero di cui al punto 2) degli atti irripetibili. Dicosa si tratta? Si tratta della consulenza del professorLiberti, la quale comprendo che entri nel fascicolo delPubblico Ministero, che il Pubblico Ministero intenda -come dire - portare all'attenzione della Corte comecorpo di reato, ma in relazione al capo di imputazioneche riguarda Liberti. È un atto importante quello dalpunto di vista - come dire - del disegno delleimputazioni che riguardano altri imputati, e inparticolare quelli che hanno svolto funzioni di capoarea come De Felice nell'ambito dello stabilimento. Cosavoglio dire? Voglio dire che se si ammette tout court lalettura di quella consulenza - come dire - sarebbefalsata la valutazione che deve avere il contenuto diquella consulenza, che essendo consulenza di parte deveentrare nel dibattimento attraverso gli strumentiprevisti dalla legge per la lettura, per l'acquisizionedi una consulenza di parte. Tant'è vero - dico io - cheintelligentemente il Pubblico Ministero nella proprialista ha inserito Cassano, per esempio, perché ilcollegio era fatto da Liberti, Cassano, Primerano.Sappiamo purtroppo la sorte del primo e dell'ultimo, lasorte processuale, Cassano è l'unico non attinto darilievi su quell'attività consulenziale, è statoindicato dal Pubblico Ministero come teste e nellecircostanze della lista testi del Pubblico Ministero

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proprio sul contenuto della consulenza. Quindi, non sipuò stare con i piedi in due scarpe, io credo che siachiarissima l'intenzione, e credo forse anche - comedire - la prospettiva del Pubblico Ministero ha inseritoquel teste, quel consulente proprio perché per rendereeventualmente utilizzabile ai sensi dell'articolo 11delle letture la questione, appunto quella consulenza.Ma così com'è non è sicuramente un atto irripetibileriguardo a De Felice, quindi da questo punto di vista nechiediamo l'esclusione.

Vengo naturalmente al tema più importante che riguarda inquesto momento, invece, De Felice, che è stato - comedire - balenato da più difese e ieri siccome...sinceramente io ho preparato una scaletta, sono statoprostrato quando ad un certo punto la Corte d'Assise ècome se avesse dato un'indicazione, e avendo fattoquesta scaletta sono caduto in stato di prostrazione, hodetto: "Oddio, ho sbagliato tutto, dovrò rivedere tuttala mia organizzazione mentale".

Io ritengo, signor Presidente e signori della Corte, che laquestione della discussione, affrontare il problemadella ammissione nel fascicolo del dibattimento dellaperizia in sede di incidente probatorio sia unaquestione che vada affrontata ora e qui, in sede diquestioni preliminari. Io credo che debba essereveramente sgombrato il dubbio, debba essere sgombratal'idea che è una questione che vada affrontatasuccessivamente nella richiesta di prova, e cerco dispiegare anche il perché, in base a quali elementi ioritengo sia questo il ragionamento da accogliere. Iocredo che il ragionamento da accogliere sia questo invirtù di un semplice dato di fatto normativo, l'articolo465 comma quinto del Codice di Procedura Penale. Quellanorma ci dice che il Presidente cita d'ufficio il peritoche ha svolto l'incidente probatorio, lo dice

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letteralmente, articolo 392, il perito nominato ai sensidell'articolo 392 comma due, cioè siamo proprio nelnostro caso, va citato d'ufficio dal Presidente. Perchéva citato d'ufficio dal Presidente? Perché quella, comedice la Cassazione, come dice la giurisprudenza, è unmodo sui generis di ingresso nell'ambito deldibattimento dell'incidente probatorio. Sulla questione,signor Presidente e signori della Corte troverete pocagiurisprudenza, per la verità, troverete poco materiale,quindi lo sforzo interpretativo da questo punto di vistaè maggiore, quindi il nostro impegno deve esseremaggiore. Però, se consideriamo a tutto tondo, seconsideriamo tutti gli elementi e tutti i supportinormativi la questione, il punto di arrivo delragionamento non può essere che questo, cioè siccomel'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 431lettera D) transita direttamente nel fascicolo per ildibattimento e dal momento che il Presidente è tenuto acitare il perito vi rendete conto che è una questioneche va affrontata oggi in sede di questioni preliminari,perché in virtù di quell'obbligo che ha il Presidente dicitare il perito siamo in presenza di una prova exofficio, che si basa su questi due pilastri, cioè:contenuto dell'incidente probatorio nell'ambito delfascicolo del dibattimento, obbligo per il Presidente dicitare, quindi la dobbiamo affrontare qui e in questomomento la questione. A mio avviso vi sono ancheulteriori elementi normativi che danno questo indirizzo,per esempio l'articolo 181 comma 2. Cosa voglie dire?L'articolo 181 comma 2 dice che le questioni incidentila nullità, le questioni coinvolgenti la nullitàdell'incidente probatorio, ovvero - mi correggo -L'articolo 491 richiama l'articolo 181 secondo commanella parte in cui dice: "Guardate che le questioniriguardanti l'incidente probatorio, la nullità

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dell'incidente probatorio vanno trattate in sede di 491,di questioni preliminari". Io interpreto questa normacome un ulteriore supporto a quello che sto dicendo,cioè la questione della nullità, la questionedell'incidente probatorio proprio perché irrompe nelfascicolo del dibattimento fin dal primo momento inquesto fascicolo deve essere affrontata subito laquestione se quell'incidente probatorio può albergare lìo meno, perché tutto ciò che viene dopo in virtù diquesta officiosità della questione - come dire - èsuccessiva. Ecco perché io ritengo che la dobbiamoaffrontare subito; la dobbiamo affrontare subito perquanto riguarda De Felice alla luce di due situazionichiarissime, a mio avviso: il 403 comma uno.

Pacificamente io nella memoria vi allegherò, vi dimostrerò, hoallegato tutti i provvedimenti fin dal provvedimento dirichiesta del Pubblico Ministero di incidenteprobatorio, le due richieste, il provvedimento ammissivodel G.I.P.. Risulta pacificamente che De Felice non èstato mai chiamato a difendersi, a partecipareall'incidente probatorio. La questione naturalmenteulteriore che si pone, e qui tocchiamo il cuore delproblema, è se ai sensi del comma 1 bis dell'articolo403 possa entrare l'incidente probatorio riguardo a DeFelice. Ora, io ho letto la vostra ordinanza di ierinella parte in cui mi ha sgomentato riguardo alla cosa.Mi permetto di osservare questa cosa, a mio avvisofondamentale: è vero, la Corte cita la sentenza dellaCorte Costituzionale del '94, però attenzione, lasentenza della Corte Costituzionale del '94 è precedentealla modifica normativa del '97, e quella modificanormativa sul 403 comma 1 bis è in - come dire -consapevole dissenso dal pronunciamento della CorteCostituzionale. Vado alla sostanza della questione. Lasostanza è questa: l'incidente probatorio è utilizzabile

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a danno - diciamo così - della persona che non vi hapartecipato qualora si verifichino due presupposti, ilfatto che gli indizi di colpevolezza siano venutisuccessivamente - e questo l'ha detto la Corte -All'espletamento dell'incidente probatorio, maattenzione, a condizione, ed è questo ciò che ha postola legge del '97, a condizione che a quel puntol'incidente probatorio non sia ripetibile, perché sel'incidente probatorio a quel punto è ripetibile, se aquel punto l'incidente probatorio è ripetibile deveessere ripetuto e se non è ripetuto l'incidenteprobatorio non è opponibile alla persona che non vi hapartecipato.

E allora, cercherò di dimostrarvi da qui a qualche momento chenon sussistono riguardo a De Felice questi presupposti.A mio avviso non sussiste il primo presupposto, cioè cheal momento delle richieste di incidente probatoriopromosse dal Pubblico Ministero, che sono venute il 28giugno del 2010 e il 16 luglio del 2010 non vi fosseroelementi, indizi di colpevolezza a carico di De Feliceper un semplice motivo, perché lo dice lo stessoPubblico Ministero. Perché? Perché nella richiesta, nonmi soffermo sul fatto a considerare, perché la Cortepotrebbe anche ignorare, potrebbe anche la Corte nonavere a disposizione questi atti, forse ne parleremo inseguito. A giugno e a luglio del 2010 quando partono lerichieste di incidente probatorio da parte dei PubbliciMinisteri erano state già fatte le consulenze Libertinel 938/10, era stata fatta la consulenzaCorbo-Conversano nel procedimento 4868, cioè vi era uncoacervo di elementi per cui - come dire - sarebbe statoimpossibile non verificare, non scoprire questi indizidi reato, questi indizi di colpevolezza nei confronti ditutti i capi area e in particolare di De Felice in virtùdel fatto che quelle consulenze si erano occupate in

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maniera approfondita della questione. Ma io vado oltre edico di più. Lo dice lo stesso Pubblico Ministero,perché lo stesso Pubblico Ministero nel momento in cuichiede l'incidente probatorio motivando la richiesta escolpendo la richiesta dicendo: "Se dallo stabilimentoILVA si diffondono gas, vapori, polveri e sostanze",allora delle due l'una: o a quel punto il PubblicoMinistero riteneva e faceva quella richiesta a ragionveduta, cioè quando dice: "Voglio vedere le emissioni ditutto lo stabilimento" come fa a trascurare una delleparti sicuramente importanti dello stabilimento, che èl'area altoforni, tanto è vero che cita Cavallo, cita DiMaggio, agglomerato, area agglomerato, area acciaieria enon ti cita l'altoforno, allora delle due l'una: o siamoin presenza di una perizia esplorativa, cioè di unaperizia per la quale va a cercare gli elementi a caricodi De Felice, oppure a mio avviso la scelta più logicasia stata una scelta consapevole di non interessare unsoggetto. Ora, questa scelta non può essere premiataoggi in sede di ingresso dell'incidente probatorio,perché è una scelta consapevole e una scelta meditata.Ancora, nel corso dell'incidente probatorio ricordiamoche una delle questioni più importanti, una dellequestioni fondamentali dell'incidente probatorio...

Poi, nell'ambito dell'approfondimento che io ho compiutoun'ulteriore complicazione quando si tratta di incidenteprobatorio che riguarda la perizia, perché anche lì èuna questione sui generis, a parte per cui le normegenerali sulla perizia, 227, 228, 229 e 230 devonoessere modellate a quel sistema, a quel sub procedimentoche è connotato più, 392 e 398, e questa è la forchettanormativa, è connotata da una forte impronta di impulsodi parte. Allora cosa accade? Nell'incidente probatorio,durante il corso dell'incidente probatorio riguardo a DeFelice, a mio avviso, sono state poi violate tutte ed

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ognuna delle garanzie che a costui potevano essere date,perché ricordiamo una norma fondamentale, l'articolo 401comma quinto e comma 6, che pone il divieto probatoriodi estendere l'incidente probatorio a coloro i quali nonhanno partecipato.

Io vi ho allegato gli atti, la perizia chimica dedica 80pagine all'area altoforno, i periti chimici il 22 giugnodel 2011 vanno nell'area altoforno, la girano in lungo ein largo, prendono documenti, fanno le misurazioni,perché non si applica il 401 comma quinto e sesto, cioèil Pubblico Ministero e comunque successivamente ilG.I.P. non doveva assolutamente acquisire elementi cheriguardassero persone che non partecipavanoall'incidente probatorio, aveva lo strumentoeventualmente del 402, cioè estendere l'incidenteprobatorio a De Felice. Vi ho allegato l'indice dellaperizia chimica di cui dalle pagine 395 e seguenti sidiffonde, esamina, rovescia come un calzino l'areaaltoforni, senza che naturalmente De Felice abbia potutopartecipare. Questo è il primo elemento.

Secondo elemento: era irripetibile la perizia nel momento incui erano emersi questi elementi a carico di De Felice?Anche qui, Presidente, per definizione. Intantoconsideriamo questo: il Pubblico Ministero ha scelto trala alternativa a propria disposizione, cioè la periziaurgente e la perizia complessa, 392 lettera F) e 392comma 2 ha scelto quest'ultima strada. Chiarissimamente,su questo veramente credo non ci siano dubbi, perchédalla richiesta al provvedimento ammissivo il PubblicoMinistero dice: "Guardate che se faccio questaconsulenza, se facciamo questa perizia in sede didibattimento perdo più di 60 giorni", quindi siamo inpieno 392 comma 2, non dice: "C'è urgenza di andare lì abloccare la situazione, a fare questo, a farequest'altro", perché altrimenti lo stato dei luoghi

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muta. E allora, la perizia si spande e si spalma sucirca un anno e mezzo, perché comincia col provvedimentoammissivo di novembre del 2010 per finire - credo - Il30 marzo del 2012, si spalma quindi su un anno e 4 mesi,abbiamo visto all'interno cosa è avvenuto, l'areaaltoforno, tutto l'interesse per l'area altoforno equant'altro, ma a marzo del 2003 e a marzo del 2012quando la perizia viene depositata, e quindi il PubblicoMinistero, il G.I.P. ha il quadro completo chi impedivadi ripetere la perizia complessa chiamando questa voltaDe Felice? A dire: "Guarda, partecipa, è questo quelloche abbiamo acquisito, difenditi, ripetiamo magari anchesolo sull'area altoforno, ripetiamo questa perizia". Nonè stata fatta, non è stato fatto. C'è quella forchettaimportante, c'è quella forchetta importantissima tramarzo del 2012 e luglio, il 26 luglio del 2012, ci sonoquei quattro mesi in cui lo stabilimento sta lì. Ma iodico anche oltre, addirittura anche oltre luglio del2012 nessuno impediva che vi fosse la possibilità di DeFelice di partecipare, e quindi che questa perizia fosseespletata. Quindi, le conclusioni che troverete nellaprima memoria sono appunto in questo senso, il fatto chedeve essere esclusa fin da questo momento la periziariguardo alla posizione soggettiva. Spero di esprimermiin termini più tecnici possibili, per il principio dellarelatività soggettiva della prova chiedo che l'incidenteprobatorio sia espunto dal fascicolo del dibattimentorelativamente alla posizione di De Felice Salvatore.Questa è la prima conclusione che faccio.

Seconda questione che vi avevo detto all'inizio, secondaquestione che naturalmente è subordinata a questa,perché è chiaro che se la Corte dovesse accedere aquesta soluzione le altre questioni diventano prive diinteresse, però in ossequio all'indirizzo che ha dato ilPresidente, tutto e subito giustamente, cioè le

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eccezioni vanno fatte tutto in un unico contesto nelmomento in cui riguarda quel Difensore, io sollevo anchein via subordinata la questione che riguarda la nullitàdell'incidente probatorio, nullità ed inutilizzabilitàdell'incidente probatorio. Sotto questo aspetto, anchequi troverete nella memoria numero 2 la trattazionedella questione.

Molto sinteticamente, Presidente. A beneficio, diciamogiustamente perché poi sia più facile per la Cortedistricarsi nel reperire i punti di riferimentofattuali, processuali, abbiamo detto che il 28 giugnodel 2010 richiesta di incidente probatorio nelprocedimento 938, 16 luglio del 2010 richiesta diincidente probatorio nel 4868/2010, il G.I.P. Provvedecon ordinanza del 27 ottobre del 2010, fissa l'udienzadell'8 di novembre del 2010, all'udienza dell'8 novembredel 2010 compaiono i periti della periziachimico-ambientale, i dottori Sanna, Monguzzi ed altri,e alla data dell'8 novembre del 2010 il G.I.P. formula iquesiti. Qui già in un certo senso la prima - travirgolette - Distorsione rispetto a quella che, a miomodesto avviso, avrebbe dovuto essere la tracciaprocedurale. Cioè: la traccia procedurale a mio avviso,leggendo dal 393 al 398 è questa. Il contraddittorio ècartolare, la parte chiede, viene notificata larichiesta all'altra parte, può contro dedurre sul tavolodel giudice che deve ammettere l'incidente probatorio,a quel punto il contraddittorio è completo. Ecco perchédicevo che all'interno di quella procedura l'ammissionedella perizia deve rispettare questi criteri, non è laperizia del dibattimento in cui il contraddittorio puòspaziare su tutto, e si capisce anche perché, perché ilgiudice del dibattimento ha a disposizione tutto, ilG.I.P. invece nell'ambito delle indagini preliminari haa disposizione soltanto qualcosa, e su quel qualcosa,

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cioè sull'onere di allegazione delle parti decide. Maquesto è - come dire - anche il limite di ciò che puòdecidere il giudice. Allora cosa accade? Accade che ilgiudice già nel provvedimento del 27 di ottobre ammettela perizia ma non formula i quesiti e non nomina iperiti. Già a questa vi è una distorsione, leDisposizioni di Attuazione, che sono norme a tutti glieffetti, sono parificate dal Codice dice, articolo 124Disposizioni di Attuazione: "Il Giudice deve nominaresubito i periti", subito li deve nominare. Nelprovvedimento, invece, del 27 ottobre non li nomina, siarriva all'udienza all'8 di novembre. Cosa accade all'8di novembre? E qui la doglianza. All'8 di novembreaccade che il giudice proroga il termine delle indagini,proroga il termine delle indagini con un provvedimentofuori udienza, anche qui ve lo allego.

Ora, qual è a nostro avviso il vizio di questo provvedimento,accolto il quale naturalmente lo stesso incidenteprobatorio non avrebbe dovuto essere svolto, perchésvolto fuori dal termine delle indagini. E attenzione,Presidente, lo insegnate: l'incidente probatorio, tuttala dottrina, tutta la giurisprudenza è attenta su questipunti, l'incidente probatorio non può essere unostrumento surrettizio per allungare il termine delleindagini. L'incidente probatorio deve prestare sin dallarichiesta e nell'accoglimento grande attenzione alproblema del termine delle indagini preliminari, proprioperché non si deve trasformare in uno strumento persuperare quei limiti. Tanto è vero, e qui vengo alladoglianza, l'articolo 393 comma 4 ci dice che ilPubblico Ministero deve spiegare le ragioni perchéquell'incidente probatorio non l'avrebbe potuto chiedereprima. Il giudice nel concedere, nell'ammetterel'incidente probatorio e nel concedere la proroga sideve soffermare su questo fatto, lo deve spiegare.

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Perché non poteva essere chiesto prima? Allora, giàpossiamo vedere che dal punto di vista della richiestanon vi è nulla di tutto ciò, il Pubblico Ministero nonmotiva perché lo chiede in quel momento e non prima,nella memoria e nei provvedimenti troverete la scansionecronologica in cui soprattutto vi è mancanza dimotivazione nel provvedimento del G.I.P., chenell'allungare questi termini, nel concedere la proroganon si sofferma minimamente su questa questione.

Seconda nullità riguardo la questione dell'incidenteprobatorio, la seconda questione riguardante l'incidenteprobatorio è quella per cui - a mio avviso - essacostituisce nell'aspetto della perizia epidemiologicacostituisce una prova nuova. Anche qui nella memoria,siccome Presidente le questioni da trattare sonoparecchie, io magari accorcio un po' su dove possorimandare alla memoria per non abusare troppo dellacortesia della Corte, soprattutto dell'attenzione.Quindi, dicevo, la seconda questione che sollevo èquella - a mio avviso - Per cui la periziaepidemiologica è una prova nuova, che anche qui deragliadal percorso procedurale, fu ammessa soltanto colprovvedimento del 1° giugno del 2011. Se teniamo a mentequal è il compito del G.I.P. nel momento in cui vienerichiesta una perizia in sede di incidenze probatorio ciaccorgiamo che i Pubblici Ministeri la periziaepidemiologica - Presidente - non l'hanno chiesta mai.Quindi, non solo vi è violazione - come dire - delprincipio per cui il G.I.P. Deve provvedere su quellarichiesta in relazione a ciò che è stato chiesto, masoprattutto in virtù dell'articolo 401 comma quattro ilPubblico Ministero sostanzialmente ha snaturatol'originario provvedimento ammettendo prima la periziachimico-ambientale e poi strada facendo ha ammesso laperizia epidemiologica, a mio avviso senza richiesta e

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provvedendo in violazione dell'articolo 401 commaquattro. Su questa questione affido anche la memorianumero 2.

Voglio passare, Presidente, un po' a quella che forse è laquestione più importante che mi ripromettevo di trattarestamattina e che riguarda, in questo ordine, appunto inquesta gradazione delle richieste e delle questioni chetratto, il terzo gradino, se vogliamo, cioè se la Corteespunge nulla quaestio, se non espunge perché ritieneche in questo momento vada comunque tenuto lìl'incidente probatorio o comunque le questioni dinullità. Terzo gradino: se la Corte ritenesse dirigettare entrambe queste richieste io credo che laCorte debba porsi il problema degli atti allegatiall'incidente probatorio, e siccome - ripeto - ancorauna volta quell'incidente probatorio fa parte delfascicolo per il dibattimento, la dobbiamo affrontarequi e ora la questione della formazione del fascicolodel dibattimento. Perché io credo che di gran parte ditutti quei 15 faldoni, vado alla sostanza in modo cheforse risulti più chiaro il mio intervento, non credo,sono convinto che la Corte non possa acquisire tuttiquei 15 faldoni così come stanno, perché la violazionepiù patente che è stata commessa nell'acquisizione e nelportare dinanzi a voi quei 15 faldoni a mio avviso èsemplice, è la violazione dell'articolo 228 comma 1 delCodice di Procedura Penale. Mi spiego. Breve parentesi:naturalmente De Felice queste cose le va dicendodall'udienza preliminare, vi produrrò la memoria del 4febbraio del 2015, quando già in sede di udienzapreliminare abbiamo sollevato noi queste questioni diinutilizzabilità dell'incidente probatorio, di nonacquisibilità di questi atti, l'abbiamo ripetuta in sededi formazione del fascicolo dinanzi al GUP nella secondaudienza preliminare, la stiamo riproponendo adesso. Cosa

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ci dice l'articolo 228 comma 1, esaminato il quale iocredo voi dovrete fare una grande - mi si passi iltermine - cernita, non voglio dire pulizia, una grandecernita su ciò che vi è stato trasmesso. Annotazione diservizio, come arriva sul vostro tavolo, come arriva suivostri armadi quella documentazione? Arriva in questamaniera: il Pubblico Ministero nel momento in cui fannole richieste allegano tutti i fascicoli. Il GUPall'udienza dell'8 di novembre autorizza i periti adesaminare tutta la documentazione trasmessa dal PubblicoMinistero. Attenzione! Noi lì non c'eravamo, come DeFelice non c'eravamo, non potevamo opporre nulla,l'abbiamo opposto nel momento in cui ci è stata data lapossibilità, cioè all'udienza preliminare. Ora, ciò nonpoteva essere fatto, non poteva essere fatto. Perché?Perché la norma ci dice, l'articolo 228 comma 1 dice cheil perito può esaminare gli atti che possono entrare nelfascicolo per il dibattimento. Attenzione! Non voglioessere - come dire - estremista o paradossale, è chiaro,tutti gli atti che possono entrare legittimamente nelfascicolo per il dibattimento, cioè gli atti che nelcorso del dibattimento possono essere legittimamenteacquisiti. Quindi voi vi accorgete già che dovrannoessere sfrondati tutti quegli atti, a cominciare daquelli previsti dall'articolo 511 per arrivareall'articolo 514 che costituiscono le letture vietate,cioè che il giudice non può esaminare. A me parechiarissima, la questione mi sembra chiarissima e vi hocitato la sentenza, una delle poche sentenze chiare,come dicevo è un terreno scivoloso, è un terrenoparticolare questo della perizia, dell'incidenteprobatorio e della perizia sotto l'aspetto deidocumenti. Una delle sentenze più chiare a me parequella della Cassazione Terza Sezione 4 dicembre 2008numero 809, e confermata poi anche recentemente

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Cassazione 14 aprile 2015 28698. Ve la cito, Presidente,perché credo sia giusto, ripeto, poi leggerete lememorie: "In tema di attività peritali gli atti di cuiil perito può prendere visione su autorizzazione delgiudice sono non soltanto quelli già inseriti nelfascicolo per il dibattimento, ma anche quelli dei qualila legge prevede l'acquisizione al fascicolo medesimo,ossia gli atti suscettibili di farvi legittimamenteingresso nel corso del giudizio, anche in un momentosuccessivo al conferimento dell'incarico".Legittimamente! Quindi, anticipando un po' quello che vidirò, le relazioni di servizio non possono entrare.Quelli che possono entrare legittimamente! Le relazionidi servizio non possono entrare. Gli atti nulli nonpossono entrarvi, quindi a monte i periti non potevanoessere autorizzati a visionare tutto e tutto a fartransitare dinanzi a voi. In perito non può allegare,questa è un po' anche - Presidente - un supporto aquello che dicevo prima perché la dobbiamo trattare qui,in questo momento la questione. "Il perito non puòallegare alla perizia atti non inseribili nel fascicolodel dibattimento, ma può esaminarli se l'esame èstrumentale alla risposta ai quesiti. In ogni casol'irrituale allegazione di atti non inseribili nelfascicolo del dibattimento non determinal'inutilizzabilità della perizia ma impone solol'estromissione di tali atti: operazioni da effettuarsiin occasione della formazione del fascicolo per ildibattimento se trattasi di perizia dispostanell'incidente probatorio, ovvero in occasionedell'acquisizione della perizia se trattasi diaccertamento peritale disposto nel giudizio". Io vidimostro che noi già in sede di formazione del fascicoloci siamo opposti a tutta questa acquisizione, oggi lariproponiamo. E allora, se questo il fondamento su cui

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voi dovete soffermarvi, se questo - come dire - È ilriferimento normativo, l'articolo 228 comma 1, io cercodi dimostrarvi nella memoria, e cerco di esseresintetico, quali sono gli atti che voi dovreteespungere. Poi nella memoria li cito anche uno per uno,cioè faldone per faldone, ma di questo andrò soltanto avolo d'uccello, quindi vi indicherò qualcosa, le cosepiù importanti, però voglio illustrarvi gli elementifondamentali, altrimenti poi nel parlare si rischia dinon attirare l'attenzione su quelle che sono le cose piùimportanti.

A mio avviso le cose più importanti le dicevo in questomomento, insieme al 228 comma 1 il vostro punto diriferimento deve essere l'articolo 514 per un verso, perl'altro verso deve essere tutti quegli atti, e inparticolare mi riferisco alle analisi di campioni chesono state compiute in violazione delle norme cheriguardavano i prelievi e che sono connotate dallaviolazione dell'articolo 178. Cominciamo con ordine, maaltrettanto rapidamente.

L'articolo 514. L'articolo 514 dice che non può essereacquisito al fascicolo per il dibattimento l'attività didocumentazione della Polizia Giudiziaria. È semplice lanorma. Non può essere acquisita l'attività didocumentazione della Polizia Giudiziaria. Allora, nelnostro processo, nella nostra disamina dobbiamo porciquesto problema quando gli atti, perché sono gli attirilevanti, gli atti più importanti, credo che sia chiaroa tutti, gli atti più importanti in questo processo chesono transitati e che non possono esserlo, non possonoalbergare nel fascicolo del Pubblico Ministero sono amio avviso tutti gli atti redatti dall'ARPA e dalla ASLche hanno e sono state... diciamo questi atti che sonostati redatti successivamente a due date ben scolpiteche cercherò di dimostrarvi essere lo spartiacque tra

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un'attività amministrativa di vigilanza e un'attività diPolizia Giudiziaria. Perché se noi accogliamo questoprincipio, per cui da un certo punto in poi l'ARPA el'ASL cominciano a fungere in questo processo da longamanus degli inquirenti, tutto ciò che scrivono, tuttociò che portano al Pubblico Ministero, ed io vi hoelencati gli atti diretti in maniera specifica aiPubblici Ministeri sono atti di documentazione diattività di Polizia Giudiziaria perché svoltaall'interno della ricerca e dell'acquisizione delleprove ai fini dell'accertamento penale. Allora, io viindividuo due date che sono a mio avviso ineludibili,una per l'ARPA certamente e una per l'ASL. A mio avviso,qui direbbe qualcuno, Totò diceva una volta: "Ci sonodiverse scuole di pensiero", però anche ad essere piùrealisti del re, a mio avviso il 23 agosto del 2007,chiarissima, una lettera di Assennato, ve l'ho prodotta,una lettera di Assennato 23 agosto del 2007;ricostruiamo un attimo questo momento storico, cosa staaccadendo ad agosto del 2007? Ad agosto del 2007 staaccadendo che l'ARPA da giugno ha cominciato i prelievisul camino E312 dell'agglomerato, sta misurando lediossine, 11 giugno-16 giugno 2007 l'ARPA prende lediossine dal camino E312, ma soprattutto, ed è questo amio avviso il punto cruciale, va a prendere i prelievi,i decosimetri, gli aghi di pino, il topsoil da viaMacchiavelli, dalla proprietà Intini, credo sia unadelle persone offese, da altri siti e reperta le matriciambientali. Quando Assennato scrive alla Procura il 23di agosto del 2007 chiarisce due punti fondamentali,dice: "Attenzione, noi abbiamo le analisi delle diossineemesse dal camino e abbiamo i risultati di questematrici". Guardate che i congeneri di diossina sonoconfrontabili. 23 agosto del 2007, cioè a quel puntol'ARPA non ha tutti gli elementi per dire che da quel

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momento in poi parliamo quantomeno del 674, cioè lastoria giudiziaria a Taranto. Il 674, che è il filoconduttore di tutto questo processo, cioè le diossineche trovo lì sul camino sono le stesse che trovo perterra, è questo il processo.

Non solo, il 23 agosto del 2007 l'ARPA dice un'altra cosa,anche qui importantissima, l'ARPA ci dice: "Guardate chesul trattamento di questi fumi, delle polveridell'agglomerato, i famosi nel processo troveremo a ognipiè sospinto questa questione delle polveri ESP e MIP,le famose polveri dell'agglomerato da cui si pensa chesia venuta la diossina nei terreni circostanti, anchequi il 23 agosto l'ARPA dice: "Guardate che lì abbiamoesaminato queste polveri, loro le trattano come rifiutinon pericolosi, state attenti perché questi sono rifiutipericolosi perché contengono diossina". E allora, 23agosto del 2007 l'ARPA ha varcato il Rubicone, hasuperato quella soglia, da quel momento in poi l'ARPAcome va fa a dire che ai sensi dell'articolo 220l'attività che farà da quel momento in poi riguardoall'ILVA, sulle emissioni, sulle immissioni, sulleanalisi, sui campionamenti, sulle relazioni che porteràalla Procura non sono attività di Polizia giudiziaria,perché si abbandona il campo amministrativo, ci siaddentra in quello della Polizia giudiziaria. Ma io dicodi più, ecco perché dicevo a seconda delle scuole dipensiero. Il 5 luglio del 2007, quindi facciamoretroagire di qualche mese la questione, è la Procura adare una delega d'indagine, signor Presidente. È laProcura a dare una delega d'indagine. Io ve l'hoallegata, è l'allegato 2 alla memoria 3. 5 luglio del2007: "Con riferimento alle relazioni inviate a questoufficio, concernenti la compagna di rilevamento diossineall'interno dello stabilimento ILVA prego inviarmi copiadelle relazioni conclusive segnalandomi eventuali

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ipotesi di reato. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questa è indirizzata?AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Questa è indirizzata ad ARPA

Puglia Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezionedell'Ambiente Direzione Generale Corso Trieste 27 Bari,è indirizzata ad Assennato. Ditemi se vi sono indizi direato. Il 5 luglio del 2007, il 23 agosto del 2007Assennato è ancora più specifico: "Guarda che abbiamotrovato questo e abbiamo trovato questo". La diossina èla stessa. 12 di settembre, signor Presidente e signoridella Corte, viene la relazione definitiva. Perché -attenzione - vedrà la Corte come molto spesso l'ARPA siaadusa a depositare la relazione preliminare, poi larelazione definitiva. In questo caso anche, e parliamodei campionamenti 11 giugno-16 giugno 2007 si comportaalla stessa maniera, prima manda la relazionepreliminare e stiamo ad agosto del 2007, poi a luglio larelazione definitiva. La sostanza è la stessa, io hoconfrontato... voi in particolare questi documenti -vado a memoria - Ma credo li troverete nel faldone 11dell'allegato alla perizia, basta confrontare questidocumenti e vedrete che sono quasi speculari. Quasispeculari, però per quello che interessa me la questioneimportante e fondamentale qui non processo è stabilireche nella relazione del 12 settembre 2007 l'ARPA inmaniera inequivoca nella relazione definitiva torna asegnalare la questione della sovrapponibilità deicongeneri, sono gli stessi, quindi se trovate diossina aMacchiavelli, se trovate diossina da Intini è quella cheviene dall'ILVA. 12 settembre 2007. Da lì comincia, iovi ho anche allegato l'allegato numero 9 alla relazionedefinitiva in cui è stava svolta questa attività daparte dell'ARPA.

Altra annotazione importante, Presidente, l'ARPA, inparticolare i tecnici della prevenzione, io ho fatto

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alla buona delle ricerche e vi ho dato i riferimentinormativi sull'ARPA, la Legge Nazionale del '93, laLegge Regionale credo sia del '99, vado a memoria ma perragioni di concisione non ve li enuncio, la Corteleggerà, sono ufficiali di Polizia Giudiziaria, inparticolare i tecnici della prevenzione. Questo sì, velo voglio dire perché credo sia importante. A questerelazioni, a queste operazioni di confronto e a questeoperazioni di acquisizione, per esempio, hannopartecipato tecnici della prevenzione che sonopacificamente organi di Polizia Giudiziaria. Troveretequi i riferimenti. Tecnici della prevenzione, pagina 11della relazione. A pagina 11 della relazione troveretenome e cognome dei tecnici della prevenzione alledipendenze dell'ARPA, sono ufficiali di PoliziaGiudiziaria che hanno compiuto queste operazioni.Dunque, lo spartiacque per l'ARPA. Qual è lospartiacque, invece, per l'ASL, Presidente? Qual è lospartiacque per l'ASL? A mio avviso qui è ancora piùicastico, è ancora più scolpito, è ancora più chiaro, edè anche quello più ricco di conseguenze per il nostroprocesso. È quello più ricco di conseguenze per ilnostro processo, perché ricordiamo che nel nostroprocesso facciamo un processo per avvelenamento, lo dicogià fin da adesso, in questo momento: voi processatedei signori per avvelenamento, che è uno dei reati piùgravi del nostro ordinamento. Io quando l'ho visto dico:"Qua tu rischi la pena di morte", perché questa era lapena di morte, senza che nessuno di costoro abbia potutopartecipare ad un prelievo, ad un prelievo! Forse nellastoria giudiziaria italiana credo che sia il primo caso:un soggetto imputato di avvelenamento e non ha maipotuto partecipare a un prelievo, specialmente sullecarni e sui tessuti. Ma andiamo con ordine.

Qual è lo spartiacque? 6 marzo del 2008. Il 6 marzo del 2008

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la Procura conferisce - a mio avviso - Una delega diindagine chiarissima all'ARPA e all'ASL. "Guardate -Dice il Procuratore a quel momento - È giunto sul miotavolo questo materiale, tutte le indagini ARPA fattefino in questo momento. Mi è giunta la denunzia dellaQuestura". Cosa importantissima: di tutto ciò che stoparlando, Presidente, avete contezza perché sta nelvostro fascicolo, l'ho tratto dal vostro fascicolo, vel'ho estratto e ve l'ho segnalato. Il 6 febbraio del2008 interviene la Questura perché c'è il gregge diQuaranta che sta pascolando nei pressi dell'ILVA.Interviene la Questura, e siccome c'erano state ledenunzie di PeaceLink, Marescotti e Mottolese, laQuestura naturalmente si allerta, chiama Bellodell'ARPA, chiama Maraglino dell'ASL e dice: "Guarda,intervieni qua perché c'è questa situazione. Tutti igiornali, l'universo mondo parla dell'inquinamentodiossina a Taranto, c'è questo gregge che pascola aridosso dell'ILVA, intervenite per vedere". La Questura,questo è il 6 di febbraio del 2008, trasmette al 26 difebbraio del 2008 gli atti alla Procura, la Procuranell'atto del 6 marzo richiama questo e dice: "Hoascoltato Marescotti il 27 e 28 di febbraio del 2008".Attenzione, altro passaggio fondamentale: quandoMarescotti e Mottolese vengono sentiti il 27 febbraiodel 2008 portano le analisi del campione di formaggioche è positivo alla diossina. E allora il Procuratore,il 27 febbraio le dichiarazioni di Marescotti, ho ladichiarazione della Questura, ho la documentazione ARPA,tu ARPA e ASL vai a compiere le indagini, ti delego afare le indagini tecniche per verificare l'origine e gliinquinatori. L'origine, la provenienza della diossina,ergo gli inquinatori. Vi voglio leggere solo questopassaggio, perché a mio avviso veramente è fondamentalema altrettanto importante: "In tal caso si accerterà se

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sussistano ipotesi di reato identificando i soggettiresponsabili della produzione di tali generi alimentari,nonché dei responsabili dell'inquinamento. I destinatari- L'ultimo capoverso del documento 6 marzo 2008 - Dellapresente richiesta e delega di indagine".

Pubblico Ministero: Sa anche il numero del procedimento? AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Sì, il numero del procedimento è

quello precedente al 938, 1820/2007, quello che hagenerato il 938.

Pubblico Ministero: Secondo lei! AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Va bene! Quindi, questa è la

delega di indagine che viene fatta. Cosa parte da quelmomento? Parte un colloquio, un dialogo tra l'ASL e laProcura, e voi troverete, vi ho indicato nella memoriail faldone che sta dinanzi a voi in cui questacronologia è ricostruita in maniera perfetta, questodialogo. Io all'interno di questo dialogo, di questacorrispondenza, meglio, tra la ASL e la Procura viindividuo a mio avviso l'atto più importante, l'attofondamentale. Forse il più importante di tutto ilprocesso. Ve l'ho allegato, è una comunicazione che fala ASL, la quale ASL - Presidente, troverete anche quidocumenti - è ben consapevole della delega, questo nonvoglio dimenticarlo assolutamente. È ben consapevole laASL nel momento in cui opera della delega, Presidente.Perché? Perché vi ho allegato anche il verbale delDipartimento Servizi Veterinari della ASL quando il 16di aprile del 2008 - Per rispondere al PubblicoMinistero - Va a fare il prelievo su Statte allamasseria Girardella, il titolare è Sperti Giuseppe, incui la ASL dice: "In ottemperanza alla delega dellaProcura della Repubblica di Taranto 1820/2007, e secondoquanto stabilito", eccetera eccetera, in ottemperanzaalla delega della Procura di Taranto, cioè anche la ASLè consapevole in quel momento di stare operando su

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delega della Procura.L'atto fondamentale. Il 10 di aprile del 2008 la ASL dice,

dopo che ha relazionato il 20 di marzo, il 4 di aprile,il 7 di aprile, il 10 di marzo dice: "Guarda che io dal14 comincerò i prelievi delle carni su questi animali",perché? Perché medio tempore, dal 21 al 7 erano giunti ireferti di un prelievo che era stato fattoprecedentemente su un allevamento sotto vincolo cheaveva dato la positività alla diossina. Quindi, vedete,è la ASL che il 10 di aprile dice alla Procura: "Guardache dal 14 comincerò a fare i prelievi", sulle carni,Presidente, tant'è vero che poi comincia il 17 di apriledel 2008 a fare questi prelievi. E voi nel faldone 15al fascicoletto numero 1 avete tutti i 16 referti su cuisi basa questo processo. Tutti i 16 referti su cui sibasa questo processo. A tutti quei 16 referti, o meglio:verbale di prelievo, e mi preme ancora una voltasottolineare - attenzione - A quel verbale partecipanomedici veterinari pacificamente ufficiali di PoliziaGiudiziaria, anche qui riguardo alla ASL e alle normefondamentali sui compiti del Dipartimento di Prevenzionein tutti i suoi servizi, servizio igiene e sanitàpubblica, servizi veterinari, SPESAL, a cui molte volteè ricorsa la Procura nell'ambito di questo procedimentoper le indagini, sono tutti ufficiali di PoliziaGiudiziaria. Dal 17 aprile compiono quei 16 referti sucui si basa tutto il nostro processo, carni e tessutianimali. A nessuno di quei campionamenti, a nessuno diquei prelievi è stata data la possibilità ad alcuno dicoloro che rispondono oggi di avvelenamento, lettera H),di partecipare.

E allora la domanda è questa: si era nelle condizioni di farlipartecipare? Perché? Perché a mio avviso, ed è poi -come dire - la tesi che sostengo nell'ambito della miamemoria, perché come ricorderete qualche tempo fa vi ho

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detto parliamo del 514, dell'attività di documentazione- e adesso brevemente la vedremo - Ma c'è poi l'attivitàsoprattutto di refertazione, cioè di quei campioni, deireferti di quelle analisi che a mio avviso il nucleo, ilclou delle mie eccezioni non possono entrare nelfascicolo per il dibattimento perché sono conseguenti aprelievi e campionamenti nulli; e perché sonoconseguenti a prelievi e campionamenti nulli? Perchéquei prelievi e quei campionamenti non sono statieffettuati sotto le garanzie dell'articolo 360. Eallora, vi erano le condizioni per applicare in quelmomento, parlo di aprile del 2008, le garanzie di cuiall'articolo 360? Sì! Sì! Sì! Perché? Perché cosacomporta l'articolo 360? Presidente mi scuserà, ma lodico solo a mia memoria, naturalmente. L'articolo 360comporta che deve essere avvisata la persona indagata,ovvero la persona indagabile della facoltà dipartecipare a quell'atto, di nominare un difensore, gliviene dato l'avviso di garanzia e anche la possibilitàdi partecipare, diciamo di nominare un consulentetecnico. Tutto ciò non vi è stato. Vi era lapossibilità? Sì! Sì! Sì! Ancora una volta. Perché?Perché anche qui ce lo dice la stessa Procura, signorPresidente. Ce lo dice la stessa Procura! Come dire, hocolto e ho fatto mente locale a una... la prima voltache l'ho letta l'ordinanza mi è venuto alla mente ciòche viene scritto dai giudici nei processi di mafia.Recentemente il G.I.P. di Reggio Calabria, operazioneAlchemia, ripercorre un po' la stessa forma mentis: iprecedenti giudiziari, lo dicono i Pubblici Ministerinella richiesta, fa proprio anche il G.I.P. questoargomento, ed è servito per imputare, Presidente,andiamo al sodo, andiamo alle questioni, è servito perimputare il dolo in questo processo. Cioè come ragionanoi Pubblici Ministeri? Dicono: siccome la storia

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giudiziaria di Taranto è quella storia giudiziaria cheha visto imputati la proprietà, il capo dellostabilimento, i capi area e citano le famose sentenzedel 2002 e del 2005, vuol dire che costoro fanno questo,lo fanno di proposito. Io dico che è un ragionamento dalpunto di vista giuridico ineccepibile, perché come holetto in quella sentenza del G.I.P. di Reggio Calabria,il G.I.P. Dice: "Guarda che il 238 bis vale neldibattimento, ma vale anche nelle indagini". Certo cheio posso utilizzare, se tu sei un 'ndranghetista, la tuafamiglia appartiene ad una famiglia di 'ndrangheta, seci sono stati precedenti giudiziari, io quelle sentenzepassate in giudicato addirittura si dice: "Ancheprecedenti giudiziari, anche non sentenze passate ingiudicato, io te le utilizzo", lo stesso ragionamento hafatto la Procura di Taranto. Tu hai commesso questireati dolosamente perché sei stato condannato nel 2002,sei stato condannato nel 2005, sei stato condannato inqueste altre nel 2007, l'indagine ha riguardatoproprietà, capo dello stabilimento, capi area, quindi ioti indago. E beh, e qui? Quando arriviamo a marzo del2008, quando arriviamo a marzo del 2008 con tutto quelmateriale acquisito attraverso l'ARPA, con tutto ilmateriale acquisito attraverso la ASL, le denunzie tuttesul tavolo e tutti nei fascicoli del Pubblico Ministeroche indicavano in ILVA, nelle aree di produzionedell'ILVA, non si potevano individuare a quel momentochi erano gli autori soggettivi, insoggettivizzare lepersone destinatarie di questi avvisi ai sensi del 360?A mio avviso negare questo significherebbe negareveramente la realtà. Negare la realtà! E che si trattidi atti irripetibili, Presidente, io per definizione miera venuto in mente, dirò Pantarei, di Eraclito, no, èuna situazione molto più concreta. L'analogia, se nonurtasse, potrebbe essere l'autopsia, quando facciamo le

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autopsie per le responsabilità mediche, ma ancora piùintuitivamente, cioè quando io vado a prendere unreperto da un animale, dalla carcassa di un animalepossiamo ritenere veramente indifferente il fatto che ioprelevi quell'aliquota di organo piuttosto che un'altra?Un'aliquota di tessuto adiposo piuttosto che un'altra?Quello è irripetibile, Presidente, perché poi l'animaleviene distrutto, cioè l'animale viene preso, l'animalesezionato - spero di non urtare la suscettibilità, ladelicatezza di alcuno - È la carcassa di un animale,viene sezionato, poi l'animale viene distrutto. Siconservano le aliquote. A queste operazioni è pensabileveramente che non si potesse far partecipare, dopo chela Procura era stata avvisata dall'ASL, dal 14cominciano, hanno cominciato 3 giorni dopo. C'era tuttoil tempo per inviare gli avvisi ex articolo 360 allepersone assolutamente individuabili. Io nella memoria vicito anche i precedenti, per cui dalla CorteCostituzionale alla Cassazione dice: "Non devi andare tuquando iscrivi la persona nel registro degli indagati,non devi cercare questo, tu devi andare nel momento incui - come dire - la persona è indagata, cioè quando haisufficienti elementi per ritenere che quella personaabbia commesso quel reato". Nei processi responsabilitàmedica, Presidente me lo insegnate, basta esserepassati dall'ospedale, vi è un caso di omicidio colposo,chiamano dal primo all'ultimo medico, ne chiamano 40-50,giustamente, perché il Pubblico Ministero si pone questoproblema: devo garantire, e siccome teoricamente tu haifirmato il decesso di questa persona, andiamo a vederese quel decesso, se la firma di quel decesso, se lacertificazione che la persona è morta è stata fattabene. Il Pubblico Ministero manda l'avviso ex 360 anche a quella persona. Quindi, credo che lo spartiacquesia questo.

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Quindi, brevissima ricapitolazione: tutti gli atti che vi hoelencati nella memoria numero 3 successivi al 23 agosto2007, al più 12 settembre 2007 dell'ARPA e tutti gliatti successivi al 6 di marzo del 2008 dell'ASL, checonsistono in note, informative, interlocuzioni direttealla Procura - sono dirette alla Procura, Presidente -Sono documentazione di attività di Polizia Giudiziaria;ai sensi dell'articolo 514 non possono entrare a farparte del fascicolo per il dibattimento e devono essereescluse. Poi se ne parlerà come e se potranno entrare.

I prelievi compiuti, queste famose analisi anche loro devonoessere espunte dal fascicolo per il dibattimento, perchéacquisite in violazione dell'articolo 185, se affetto danullità il prelievo e il campionamento ridonda quellanullità anche sui referti. Ultima annotazione sul punto,poi Presidente mi rendo conto, mi avvio allaconclusione. Non potete acquisire nemmeno, a mio avviso,le analisi fatte dai periti. Questa a mio avviso è unacosa importante, cioè i periti - e qui è necessariofornirvi le coordinate - al faldone 4 degli allegatialla perizia voi trovate i referti delle analisi chehanno compiuto i periti, come dire loro sponte, insommadi propria iniziativa. Cioè cosa è accaduto? Quellealiquote di carni, tessuti e organi che erano conservatipresso l'istituto zooprofilattico di Teramo sono statiprelevati, per la verità anche nel faldone 4 io ricordodi aver visto forse che ne hanno messi a disposizionedei 16 presi originariamente dalla ASL ad aprile del2008, forse poi disponibili non erano tutti e 16, macontrollerete voi. Quello che riguarda me, quello chemi preme sottolineare è questo: perché io chiedol'espunzione anche di queste analisi dal faldone 4?Perché è la stessa cosa, cioè i periti non hanno potuto- naturalmente per definizione dico delle ovvietà -trarre quel materiale dall'animale, dalla carcassa,

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hanno preso semplicemente quel campione e lo hannoriesaminato. Ma se è affetto l'originario prelievo ecampionamento, di conseguenza anche le loro analisi, nonavendo alla base questa cosa sono affette da nullità.Controllo soltanto, Presidente, un attimo se c'è tratutto ciò che vi ho segnalato nell'ambito dei faldoni,lo troverete alle pagine 21-27 della memoria numero 3l'elenco specifico. Veramente, Presidente, miesonererete dal citarveli uno per uno, perché li hoelencati. Forse un'annotazione è opportuna, ancheriguardo a questa situazione, sì, credo sia importante.

D'altro canto queste analisi, questi referti non possonoentrare nemmeno eventualmente ai sensi dell'articolo223, perché fino ad ora avete compreso ho parlato del220, cioè lo spartiacque fra l'attività di PoliziaGiudiziaria. Per la verità ricordate, vi ho detto: unaparte è attività di iniziativa 220, un'altra parte èproprio su delega, e io ve lo documento che la delegafatta alla ASL il 6 di marzo del 2008 è diretta ancheall'ARPA e l'ARPA non solo, diligentemente Assennato il25 marzo - è tutto documentato - risponde e dice: "Sì sìProcuratore, in ossequio a questa delega farò questo,farò questo", però - dico - anche in maniera più...questo è un tema, qualcosa da chiarire è l'articolo 223.Attenzione! Quei referti non possono entrare attraversolo strumento del 223, perché sappiamo benissimo qual èla differenza fra il 220 e il 223, cioè l'articolo 223nella parte in cui consente l'acquisizione dei verbalidelle analisi parla naturalmente di quelle analisi chesono state fatte in sostanza e in permanenza diun'indagine amministrativa, e soltanto successivamentealla acquisizione di quei referti di quelle analisi sonoemersi. Cioè è chiara la differenza? 220 c'è unospartiacque oltre il quale bisogna applicare le normedel Codice di Procedura Penale, l'articolo 223 è

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tutt'altra storia, cioè quando io nell'attivitàamministrativa e di vigilanza faccio delle analisi e purtuttavia devo rispettare dei criteri difensivi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per favore prendete posto, nonè possibile camminare continuamente in aula! Spostarsi,uscire, entrare, non si capisce niente proprio! Scusi,Avvocato Lanucara.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Poi successivamente, quando dopol'effettuazione di questa attività amministrativadovessero emergere indizi di reato la legge dice chequegli atti possono transitare, ma è diverso dal 220 eda quello che ho detto finora. Quindi, questo èl'argomento della terza memoria che affiderò.

Adesso invece brevemente mi soffermerò su un'ultima questioneriguardante i capi di imputazione. La genericità deicapi di imputazione, a mio avviso, capi di imputazioneche sono B), H) ed I) per genericità della loroformulazione, quindi la violazione dell'articolo 429comma 1 lettera C) per indeterminatezza, genericitàdella formulazione dei capi di imputazione, e quindi lamenomazione dei diritti di difesa che sono stabiliti siadall'articolo 24 della Costituzione, sia dall'articolo 6della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.Brevemente, Presidente. Se leggiamo il capo B), iospero di farvi toccare con mano questa questione, che...

Il capo B), che a me sembra veramente il più generico ditutti. Io credo, per andare come al solito alla sostanzadelle cose, che qui il Pubblico Ministero abbiasemplicemente contestato l'evento di reato, non hacontestato le condotte. Perché? Perché nella parte incui il Pubblico Ministero enuncia gli imputati, "perchéin concorso tra loro nelle rispettive qualità di cuisopra, nella gestione di ILVA operavano e non impedivanocon continuità e piena consapevolezza una massiva

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attività di sversamento nell'area ambiente di sostanzenocive". Allora, io sono profondamente convinto, e lodirò sempre e in ogni luogo in questo processo, che iPubblici Ministeri ci hanno contestato l'evento direato, non ci hanno contestato le condotte, ovveropretendono di contestarci le condotte nel momento in cuicitano "nella gestione di ILVA". Cosa voglio dire?Voglio dire: se il disastro, viene contestato l'articolo434 comma due, quindi il disastro. Ora, nellaprospettazione del Pubblico Ministero è chiaro che ildisastro, cioè questo evento straordinario, complessoche ha determinato il pericolo per la pubblicaincolumità consiste nello sversamento di polveri esostanze nocive. È questo l'evento di reato, cioèbisogna stare attenti perché lo dice lo stesso PubblicoMinistero: "nella gestione di ILVA tu sversi questesostanze e queste sostanze procurano questo danno,procurano questo", però attenzione! L'evento di reato èlo sversamento, non è la condotta. In questo capo diimputazione è monca la condotta, ovvero - ripeto - ècontenuta nella gestione, ma non è sufficiente,Presidente. Non si può dire a un capo area "nellagestione di ILVA", che significa "nella gestione diILVA"? Guardate, io spero di non dire delle sciocchezze,mi perdonerete, ma l'analogia, la metafora che mi vienespontanea è questa: è come se dinanzi a voi comparisserodei medici imputati di questo reato, perché Tizio hacontratto questa malattia in ospedale e tu qualeprimario di cardiologia o quale primario di pneumologiao quale primario di cardiochirurgia hai determinatoquesta malattia e quindi la morte, eventualmente.L'analogia calza, cioè non può dire: "Hai contratto lamalattia e tu come cardiologo hai determinato questamalattia". Sì, ma cosa ho fatto? Ho sbagliato ladiagnosi, ho sbagliato la terapia, l'ho dimesso prima?

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Mutatis mutandis, portandolo ai capi area nella gestionedi ILVA, ILVA sono 7 stabilimenti, questo l'ho imparatostudiando il processo, si dice il caso unico in Europa,signor Presidente, perché sono 7 stabilimenti in uno,perché in ILVA entra la terra, entra il ferro ed esconole bramme, altrove si fa qualcosa, qui a Taranto proprioentra la terra, il ferro ed escono le bramme. Sono 7stabilimenti messi insieme, come si fa a contestare adun capo area "nella gestione di ILVA"? Cosa ho commesso,cosa ho fatto nell'attività produttiva, nell'attivitàmanutentiva, nell'attività progettuale, nella direzionedel personale? Me il devi specificare, ma me lo devispecificare adesso, perché è anche per il compitovostro, anche per facilitare il vostro compito andremoalla ricerca di cosa se io sono il medico e si dice:"Hai procurato questa malattia" e non mi dici in checosa è consistita la mia condotta. Io adesso se trovo,Presidente, vi voglio produrre il capo di imputazione,mi darete due minuti, magari quando ho finito, vi voglioprodurre il capo di imputazione del processo a cui iPubblici Ministeri si sono ispirati, Eternit. Lo diconoloro nella richiesta di misura cautelare, e anche ilprocesso Thyssen. Presidente, confrontate i capi diimputazione. Il processo Eternit è molto più semplice,in cui era molto più semplice difendersi, lì era unostabilimento, perché poi le imputazioni variano: "Tu faiquesto in questo stabilimento", qui sono 7 stabilimentimessi insieme. Vedrete icasticamente, plasticamente, velo produrrò. Hai commesso il disastro perché hai fatto,non hai fatto questo, non hai fatto questo. Qui noidovremo andare alla ricerca per tutto il processo,dovremo andare alla ricerca di capire da cosa mi devodifendere! Ho sbagliato nella progettualità, nellamanutenzione, nella produzione? L'articolo 6 dellaConvenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, perché

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capisco e - come dire - Sto diventando pure io unpochino più grande e quando la giurisprudenza dice: "Ahsì vabbe', però, siccome tu ti puoi vedere, gli attisono a tua disposizione", attenzione! Qui la convenzioneeuropea dei diritti dell'uomo che usa delle parolechiarissime, io ve le riporto, il contenuto dell'accusa.Ora io dico questo: il contenuto dell'accusa è una cosa,il fondamento dell'accusa è un altro. Cioè, quando tucompi la discovery, quando tu mi metti a disposizionetutto il processo, io posso capire gli elementi, ma ilcontenuto dell'accusa, cioè il tema decidendum, lecondotte, quelle me le devi specificare tu. Capi H) ecapi I) a mio avviso sono la stessa cosa, perché aleggerli - signor Presidente - Vedrete la stessa cosa,cioè si dice anche qui: "Hai fatto l'avvelenamento, haicompiuto l'avvelenamento", cioè quella che vieneindicata, come dire, si resta sempre a livello diconstatazione di un evento, mai delle condotte, perchénell'avvelenamento si dice questo: "Tu da questesostanze che sono così importanti - Dice il PubblicoMinistero - Così nocive per la salute, già in sé per sédeterminano il disastro, se poi queste sostanze cadonoanche sui terreni li contamini, l'animale va a pascolaree avveleni l'animale", però comprendete bene che sirimane sempre a livello di constatazione dell'evento delreato, mai quella della condotta.

Quindi, io alla luce di queste considerazioni rassegno leconclusioni di cui alle memorie e con gli allegati,quindi nell'ambito della trattazione di queste questionipreliminari mi riporto a queste memorie.

Presidente, solo una cosa, perché forse su questo mipermetterà, dovevo aggiungere una cosa a mio avvisoimportante. Ah, sì, l'ho ricordata, Presidente. Quandoho trattato della questione dei prelievi e deicampionamenti per le carni e i tessuti a cui sono

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mancati gli indagati o gli indagabili dell'epoca, hodimenticato di aggiungere questo: anche sul latte e suiderivati quei prelievi erano importanti, lapartecipazione, la collaborazione difensiva eranoimportanti. Anche qui non lo dico io, Presidente, ma lodice Raccanelli, cioè il consulente degli allevatori. Vel'ho prodotta e credo che veramente con questo possoconcludere, Presidente, perché a me sembra chiarissimo.Sta parlando degli animali, e anche questa è laconsulenza che voi trovate nel vostro faldone, l'hospecificato il luogo in cui voi lo trovate, Raccanelli,pagina 27 della relazione fatta per gli allevatoricostituiti Parte Civile, appunto si sofferma sulladiossina e dice ad un certo punto: "Questo significa cheil momento del prelievo del latte è cruciale rispetto alfatto che le analisi evidenzino livelli di diossinaelevati o contenuti, basta scegliere un periodo discarsa lipomobilizzazione e l'animale risulta propriocontaminato". Io ho terminato, Presidente. Io hoterminato!

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Le memorie le acquisiamo. Civediamo alle 12 e mezza, facciamo una breve pausa.

La Corte dispone una breve sospensione dell'udienza. Rientra la Corte e si procede come di seguito.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prende lei la parola,Avvocato?

AVVOCATO Pasquale LISCO - Sì Presidente, grazie. AvvocatoPasquale Lisco in difesa dell'ingegner Marco Andelmi eanche in sostituzione dell'Avvocato Errico. Perl'ingegner Andelmi ci sono due questioni, ovviamente dueeccezioni, la prima è relativamente alla genericità delcapo di imputazione, 429 lettera C) del Codice di Rito.Faccio presente che queste eccezioni sulla genericità

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del capo di imputazione sono state anche svolte davantial giudice dell'udienza preliminare, solo che ai sensidella nota sentenza delle Sezioni Unite il Giudice avevasoltanto la possibilità di invitare il PubblicoMinistero - cosa che ha fatto - ad eventualmente, ove loritenesse, integrare il capo di imputazione. Quindi lasede, a questo punto, per dichiarare l'eventualegenericità del capo di imputazione, la competenzaspetterebbe a voi, ove sussistenti queste patologie,questa genericità del capo di imputazione. Si contestaal Marco Andelmi oltre a tutta una serie di reati ilcapo L), il punto 1 lettera O), al capo L) punto 1lettera P) e il capo L) punto 2 lettera A), B), C) e D)una serie di attività: "Effettuavano attività digestione rifiuti potenzialmente pericolosi, quali adesempio loppa di altoforno", eccetera eccetera,"stoccavano ingenti quantitativi di pneumatici fuori usoin area non identificata, effettuavano scarichi di acquereflue", non continuo perché comunque mi riporto allanota difensiva. Faccio presente che queste contestazionioltre che all'ingegner Marco Andelmi sono rivolte adun'altra serie di imputati, solo che il problema è chenon si capisce a chi potrebbe essere riferita questaimputazione. L'ILVA ha un'estensione di 15 milioni emezzo di metri quadri, quindi non riferire, non indicarenel capo di imputazione il luogo dove questi pneumatici- per esempio - sono stati rinvenuti da chi dicompetenza, ovviamente non chiarisce chi eventualmentepotrebbe sul punto contrastare le argomentazioni delPubblico Ministero e pone anche la Difesanell'impossibilità di capire a quale area di competenzadell'ILVA debba riferirsi quell'imputazione. Quindi,faccio presente che queste contestazioni che indico, chea nostro avviso sono generiche e non espresse in formachiara e precisa, a nostro avviso determinano le

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patologie, comunque la nullità di cui all'articolo 429lettera C).

L'altra questione è relativa agli incidenti probatori e alleperizie. L'ingegner Marco Andelmi all'epoca non hapartecipato alle perizie, e quindi a nostro avviso lestesse perizie non sono utilizzabili nei suoi confronti.Non sto ad indicare tutta una serie di atti processuali,consulenze sui parchi minerari, che comunque avrebberopotuto già porre il Pubblico Ministero nel dubbio ocomunque nell'interrogativo di poter eventualmenteinvitare lo stesso ingegner Andelmi a partecipareall'incidente probatorio. Ovviamente queste eccezionisono per l'ingegner Marco Andelmi.

Adesso, per quanto riguarda l'ingegner Dimastromatteo el'ingegner Palmisano, che sono imputati ai capi M) ed N)del decreto che dispone il giudizio, faccio presente chevi sono dei profili di contestazione, e per esempio -comunque li indico - Il capo M) punto 2 lettera C),punto 2 lettera Q), punto 2 lettera R), punto 4 letteraA), mentre per quanto riguarda il capo N) nell'interessespecifico il capo N) di Palmisano Sergio e dell'ingegnerDimastromatteo Vincenzo, il capo N) lettera A) e il capoN) lettera B). Qui si contestano tutta una serie,"omettevano l'attuazione di procedure - per esempio -Operative delle misure tecniche necessarie ai fini delcontrollo operativo dei processi di cui all'articolo 8del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2000"; lacontestazione a nostro modo di vedere risulta alquantogenerica non essendo possibile individuare a qualespecifica procedura si faccia riferimento. Ovviamenteabbiamo cercato di approfondire tutti questi profili dicontestazione che non riuscivamo a capire da doverinvenivano, non ci siamo riusciti, ovviamente vi eranoanche persone, tra i quali gli imputati, personetecniche specifiche, con una specializzazione sul punto

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che potevano cercare di aiutarci nella individuazione aquali scenari - per esempio - Si riferisce il punto 2 eil capo N) punto 2 lettera Q allorquando riferisce:"Omettevano di identificare le componenti tecnichecritiche previste nell'articolo 7 del DecretoMinisteriale del 9 agosto... tenendo conto della realesituazione di stabilimento". La contestazione è genericaperché non viene specificato lo scenario al qualeintende riferirsi. Inoltre, a nostro avviso lecontestazioni non sono chiare e precise sia sotto ilprofilo oggettivo delle contestazioni per mancataspecificazione della condotta attiva asseritamenteomessa, sia con riguardo al profilo soggettivo perdifetto delle specifiche ragioni di rimproverabilità inconcreto riferibili ai singoli imputati. Deposito duenote difensive, una per l'ingegner DimastromatteoVincenzo e Palmisano Sergio, e l'altra per l'ingegnerMarco Andelmi alla quale in ogni caso mi riporto. Laringrazio!

AVVOCATO Vincenzo MUSCATIELLO - Buongiorno Presidente.Vincenzo Muscatiello per Nicola Vendola. Presidente,parlare dopo queste relazioni così tecniche, interventidifensivi così tecnici, quelli che ci sono stati equelli che verranno è sempre difficile. L'ortodossiaconvegnistica prevede ogni tanto delle relazionicuscinetto, io sono una relazione cuscinetto, spero unpo' come un coffee break, spero che mi guardiate con lastessa simpatia del coffee break, durerò comunque quantoil coffee break, cioè pochi minuti, davvero pochiminuti, il tempo di raccontarvi una favola. Quando viracconterò la favola la mia relazione sarà finita.

Io sono qui a difesa del Presidente Nicola Vendola, al qualesi addebita una ipotesi concussiva, si dice cioè nellaprospettiva della Pubblica Accusa che il presidenteVendola il giorno 21 sarebbe stato informato -

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brevissimo Presidente, giusto per contestualizzare ilsenso del mio intervento - sarebbe stato informato didati in qualche misura allarmanti che addebitavano allostabilimento ILVA di Taranto un superamento, diciamocosì, di coefficienti di carattere ambientale, tali percui c'era una condizione di insalubrità ambientale.Sarebbe stato informato di questa riunione il 21 giugnodel 2009, il giorno in cui il presidente Vendola era inriunione con tutto il suo staff con il ProcuratoreDistrettuale di Lecce - perché ci deve essere anche,diciamo così - una scheggia di follia nel presidenteVendola - cioè nel momento in cui sta presentando unprogetto legalistico con il Procuratore CapoDistrettuale di Lecce e con altra magistrati, ilcosiddetto progetto Aurora della smaterializzazione delfascicolo informatico, era un progetto coltivato dallaRegione Puglia a supporto dell'attività del Tribunale edell'intero distretto, compreso questo. In un momentoegli sarebbe stato avvisato che nella stanza a fiancodel Capo di Gabinetto c'era Archinà, il quale inun'intercettazione dice: "Mi sono trovato a passare e hoincontrato un attimo", passava dalla sua stanza in cuic'era il Procuratore Capo Cataldo Motta ed altrimagistrati, lo ha visto: "Buongiorno! Buongiorno!Presidente, ci sono dei dati allarmanti, siamo un po'preoccupati". Rispetto a questa, diciamo così, notiziaricevuta da Girolamo Archinà il presidente Vendolaavrebbe convocato i vertici dell'ARPA, non c'era GiorgioAssennato, il giorno dopo... e questo sarebbe il primoepisodio concussivo in cui avrebbe chiesto ragionedell'accusa fatta da Girolamo Archinà secondo la qualel'ARPA aveva diffuso dei dati che addebitavanol'inquinamento in maniera - diciamo così - Selettiva,irragionevole soltanto all'ILVA, mentre l'inquinamentopoteva essere allo stato accreditato, addebitato al

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porto, ad altri stabilimenti industriali che sono laCementir, e quindi diceva: "Come mai li addebitatesoltanto a noi"? Il presidente Vendola convoca i verticidell'ARPA, Assennato non c'è, e dice: "Ma è veroquesto?", dice: "No, noi stiamo facendo uno studio",okay, basta, finisce lì. "Mi raccomando, proseguite nelvostro lavoro". Questa è la vicenda, il primo episodioconcussivo.

Secondo episodio concussivo: il presidente Vendola a luglioriceve a... Il primo episodio concussivo si svolge aBari, nella stanza della Regione, nella stanza dellapresidenza, forse nella stanza a fianco del Capo diGabinetto che dista 10 metri.

Secondo episodio concussivo: in una riunione voluta daivertici ILVA a Bari, dove si presenta il patrondell'ILVA discutono di inquinamento ambientale, ilpresidente Vendola con tutti i suoi verticiamministrativi vuole portare a casa un risultato che è,cioè, la soluzione del problema lavorativo deisomministrati, una vertenza sindacale molto delicata ela posizione delle centraline all'interno dellostabilimento, tant'è che ci fu una conferenza stampadell'Assessore Nicastro all'epoca assessore all'ambienteche a margine di questo incontro del 15 luglio siamoriusciti a portare a casa le centraline. Avrebberodetto, si sarebbero lamentati ancora una volta i verticidell'ILVA del fatto che Giorgio Assennato, che se voiconoscete è una specie di talebano, diciamo così,integralista - Ho un affetto e una considerazionesmisurata rispetto all'integrità morale e intellettualedell'uomo di Giorgio Assennato - Avrebbe utilizzatoquesti dati come una sorta di bomba a mano, quindichiedevano al presidente Vendola di invitare il suodirettore dell'ARPA. Il presidente Vendola avrebbe dettoad Antonicelli alla presenza di tutti: "Vai fuori, vai a

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dire a Giorgio Assennato - che sarebbe stato fattorimanere fuori apposta, diciamo così, con unatteggiamento concussivo - e vai a dire che non sipossono usare i dati dell'ARPA come delle bombe a mano".Punto! È finito! Questi due episodi sono avvenutientrambi a Bari. Se sia concussione o non siaconcussione lo valuterete nel merito, non è questoquello su cui io vi voglio in qualche misurasollecitare.

Questi due episodi che sostanziano l'ipotesi concussiva sonoavvenuti a Bari. Presidente, un filosofo cattolico cheio amavo molto diceva: "Facciamoci le domande, entriamoinsieme nelle risposte", io vi vorrei consegnare questadomanda: perché io sono qui? Perché io sto facendo ilprocesso a Taranto piuttosto che a Bari, se è vero che idue fenomeni concussivi, e do per constato che si sianorealizzati, do per constato che siano qualificabili come317, in realtà non lo credo affatto né dal punto divista tecnico, né dal punto di vista storico, però percomodità dialettica do per scontato che siano questi esiano qualificabili come 317, sono avvenuti a Bari. Checosa avrebbe dovuto fare il Pubblico Ministero? Ma mirendo conto, e la favola di Esopo in qualche misurasvelerà il mio punto di vista, mi rendo conto che nonsarebbe stato semplice, una ghiotta occasione trattenere- diciamo così - Questa vicenda processuale e resta aTaranto.

Il capo di imputazione addebita con una singolarità, io dicevoal presidente Vendola: "Noi dobbiamo essere evangeliciin questa questione", cioè dobbiamo porgere l'altraguancia, gli ultimi saranno i primi. Ho cercato dirassicurarlo in tutti i modi possibili, ma non sonoriuscito a spiegargli che cosa sia l'ubiquità giuridica;se voi me la spiegate l'ubiquità giuridica nella vostraordinanza che farete io ve ne sarò grato. In Taranto e

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in Bari, come si fa uno stesso fatto ad avvenire inmaniera ubiqua. È tecnicamente possibile, è storicamentee giuridicamente per me quasi impossibile, però mi rendoconto che c'è un artifizio tecnico, che però questo capodi imputazione non spiega perché la Procura dellaRepubblica non ha ritenuto di aggiungere quello cheavrebbe dovuto aggiungere e che avrebbe potuto spiegarequesta ubiquità altrimenti inspiegabile. Cioè avrebbedovuto dire: "I fatti sono avvenuti a Bari, tutti gliepisodi si sono consumati a Bari, ma la competenza restaa Taranto in virtù di un artifizio tecnico processualeche è l'articolo 16 e l'articolo 12 del Codice diProcedura Penale che consentono lo spostamento dellacompetenza". Io lo deduco, perché la Procura dellaRepubblica non ce lo ha mai chiarito questo aspetto,utilizzando l'articolo 61 numero 2 del Codice Penale èpossibile che il ragionamento sottinteso rispetto aquesta competenza sia questo, è possibile, io non lo so,perché - ripeto - non è esplicitato.

Presidente, io non voglio entrare su argomenti tecnici che hogià introdotto nella mia discussione, non voglio entraresu argomenti paradossali. Per chi ha amato Aldo Moro,per chi ha amato Giuliano Vassalli continua a pensareche l'articolo 61 numero 2 non ci sia più nel nostroCodice Penale, non ci sia più, sia sparito a far datadal 1974, che i Codici si sono dimenticatisemplicemente di cancellare l'articolo 61 numero 2,ovvero che ci sia soltanto una residuale ipotesi,assorbito dalla previsione dell'articolo 81 del CodicePenale, e cioè il concorso eterogeneo sia possibilesoltanto laddove un soggetto commetta un reato nellaprevisione di agevolare la commissione di un altroreato, quindi deduco che l'articolo 61 numero 2 siacontestato dalla Procura della Repubblica in questaveste, voglio pensare, voglio immaginare perché io ve lo

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ricordo: il presidente Vendola non risponde di reatiambientali, risponde soltanto di questi due episodi diconcussione per i quali ha guadagnato - diciamo così -la contestazione di cui all'articolo 317. Neanchetentativo, neanche induzione, 317 concussione piena. Hofatto presente al primo G.I.P., al primo G.U.P., anzi vichiedo scusa, ho fatto presente che quel meccanismodell'articolo 61 e quello spostamento... non misoffermo sulle questioni tecniche perché il mio è unintervento cuscinetto e l'Avvocato del Foro di Bolognaha espresso i punti di vista della giurisprudenza comeio non sarei in grado di fare, quindi lo ringrazio peralleggerirmi il lavoro. Che cosa è possibile? Che questospostamento sia possibile sulla base di questo indirizzodella Corte di Cassazione, indirizzo minoritario e hodovuto spiegare al presidente Vendola che siamo statiun'altra volta sfortunati, perché il primo G.U.P. Mi faun'ordinanza reiettiva della mia eccezione diincompetenza territoriale, in cui mi dice: "È vero cheesiste un orientamento della giurisprudenza dellaCassazione maggioritario, che dice che lo spostamentodella competenza funziona sulla condizione che tuttirispondano dello stesso reato", ma io aderiscoall'ordinamento minoritario. Mi contesta, cioè ritieneapplicabile l'articolo 16 lettera C) in controtendenzarispetto all'orientamento della giurisprudenzainterpretando una sentenza della Corte Costituzionale,che secondo il primo G.U.P. le darebbe ragione.Fortunati o sfortunati il processo regredisce,ovviamente l'ordinanza, questo è il punto di vista, nonlo condivido, pazienza! Il processo regredisce, andiamodinanzi al nuovo G.U.P., riformulo l'eccezione diincompetenza territoriale e il nuovo G.U.P. Mi dice: "Ioaderisco all'ordinamento maggioritario", quindi adifferenza del primo, perché sono stato sfortunato, che

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aderisce all'ordinamento minoritario, io aderiscoall'ordinamento maggioritario, e non è vero... GuardiPresidente, c'è tutto scritto, io ve lo riesibisco percomodità di consultazione, non è vero che la sentenzadella Corte Costituzionale dice quello che dice il primoG.U.P., la sentenza della Corte Costituzionale dice unacosa nel senso - diciamo così - proposto dalla Difesadel presidente Vendola, nel senso cioè favorevole allospostamento. E tuttavia io aderisco alla competenzaterritoriale sulla base dell'articolo 16, non piùlettera C) ma l'articolo 16 lettera A), e questo è ilsecondo errore. Ho detto: "Presidente, siamo statiun'altra volta sfortunati", e forse lo saremo ancheadesso, perché a voi non resta che la lettera B), perchél'articolo 16 lettera A) si applica soltanto laddove unsoggetto commetta più reati, quindi mentre la lettera C)presuppone l'identità, la pluralità dei soggetti nellacommissione dello stesso reato, quello presuppone che unsoggetto commetta più reati. E non è questo il caso,perché il presidente Vendola risponde soltanto diconcussione. Presidente, vi resta la lettera B). Sevolete trattenere questo processo, non so per qualeragione, vi resta la lettera B), fatelo! Fatelo! Io nonso che dirvi! Arriveremo in Cassazione, spero di averegiustizia.

La favola! Sono arrivato alla favola e quindi io ho finito. Lafavola è quella del lupo e dell'agnello, tutti quanti laconoscete, cioè del lupo che accusa l'agnello che è avalle di avere inquinato il fiume, e dice di averloinquinato e lui dice che non ha bevuto, e ancora diceche l'ha inquinato e lui dice che è a valle quindi non èpossibile che lo abbia inquinato. Alla fine non ci sonopiù giustificazioni, dice: "Mangiami! Mangiami"! Voletemangiarvi il presidente Vendola, mangiatelo! Fatelo! Masappiate che non avete un argomento giuridico per

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trattenere questo processo a Taranto che legittimamentedovrebbe essere trasferito a Bari. E vi dico di più, ealla fine ho finito: trasferire a Bari il processo nonsignifica assolvere il presidente Vendola, non significain alcun modo attribuire una guarentigia, significasottoporlo legittimamente ad un giudizio che verràeffettuato dal giudice naturale per legge, come insegnala Corte Costituzionale e come insegna la Cassazione,quindi voi non state - diciamo così - Disponendo unvulnus all'impianto accusatorio, state semplicemente -laddove dobbiate condividere la mia impostazione -Prendendo questo pezzetto di processo per Vendola, soloper Vendola e trasferirlo a Bari in modo che lui siaesaminato per i reati, difendendosi o venendocondannato, quello che sia, dinanzi al suo giudicenaturale. Le chiedo, Vi sollevo la questione diincompetenza territoriale e Vi chiedo di trasferire ilprocesso a Bari. Grazie! Le lascio la memoria,Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, grazie. Prego! AVVOCATO Francesco MARZULLO - Presidente, l'Avvocato Marzullo,

intervengo per Antonicelli che risponde del capo EE) inconnessione teleologica con il capo CC) di cui si èoccupato il collega che mi ha preceduto, perché rispondedi favoreggiamento al fine di garantire l'impunità alpresidente Vendola, un favoreggiamento mediante mendacioal fine di garantire l'impunità al presidente Vendola.Volevo soltanto chiarire, io sostituisco ed intervengoanche in difesa dell'ingegner Palmisano, che il collegaLuca Italiano mi ha chiesto per delega orale disostituirlo, quindi volevo formalizzare questo, anche seattiene a capi di imputazione di cui non mi occuperòminimamente, non ci sono questioni preliminari dasollevare. Invece io per Antonicelli, vi anticipo che lerassegno una brevissima memoria, io aderisco e proprio

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in modo brevissimo le chiedo di spostare anche per ireati di favoreggiamento, connessi al capo CC) lacompetenza a Bari, e quindi la competenza al Tribunaledi Bari per una semplice ragione. La Procura contestanel capo EE), vado a memoria, di aver garantitoattraverso queste dichiarazioni mendaci l'impunità aVendola per il reato sub CC). Secondo me, a memoria èquello il capo EE). Io qual è la questione che vi pongo?Se non siamo in un caso proprio di 12 lettera C), cioèdi un caso di connessione tra il favoreggiamento e ilreato presupposto che è la concussione, perché vorreicapire qual è la differenza tra chi favorisce mediantemendacio al fine di assicurare l'impunità e laconnessione di cui al 12 lettera C) espressamentetipizzata di chi favorisce, e quindi commette un reato,per occultarne un altro. Quindi, questa è una ragionegiuridica che mi porta ad eccepire, a tornare adeccepire, perché l'abbiamo eccepito in prima battutadavanti al primo G.U.P., davanti al secondo G.U.P. Edoggi davanti all'Eccellentissima Corte, l'eccezione diincompetenza territoriale, per cui se fondata, come iocredo fondatissima l'eccezione di incompetenza perVendola, quindi gli atti vanno trasmessi al Tribunale diBari, non alla Corte di Assise perché non è un reato dicompetenza della Corte, vanno altresì trasmessi - quindi- Anche la posizione di Antonicelli per quanto riguardail reato di favoreggiamento.

Al di là di questa questione giuridica che mi sono permesso,legata all'interpretazione del 12 lettera C), c'è unaquestione soltanto di tipo logico, che vi sottopongobrevissimamente. Mi sembra paradossale che si possagiudicare in due fori diversi un reato presupposto e unreato strettamente connesso, collegato a quellopresupposto, per cui il reato principale Bari, ripeto:Bari è la sua sede naturale, e invece il reato di

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favoreggiamento, che quindi prenderebbe tutta una suastrada dinanzi alle Signorie Vostre. Quindi, per questedue ragioni io insisto che, ove accolta l'eccezione diincompetenza territoriale per Vendola venga accoltaanche per il favoreggiamento di cui al capo EE), che laProcura contesta, 61 numero 2, connesso al reatoconcussivo del capo CC). Qui approfitto soltanto perdare un'indicazione, perché ho letto rapidamente lavostra ordinanza di ieri, per la quale nutro il massimorispetto, però vorrei chiarire: il favoreggiamento diAntonicelli è - 61 numero 2 mi contesta la Procura -Rispetto all'evento concussivo, cioè hai dichiarato ilfalso per garantire l'impunità a Vendola, ma non c'entracon i reati ambientali, non c'entra in alcun modo con ilreato di avvelenamento o di disastro, cioè Vendolarisponde per una connessione teleologica rispetto aireati di disastro e di avvelenamento, ma io ilfavoreggiamento, a meno che non assisto a una modificadell'editto accusatorio, è un favoreggiamento pergarantire l'impunità all'autore del reato concussivo.

E questo argomento mi introduce alla seconda brevissimaeccezione che vi voglio sollevare. Presidente, devo direla verità, io su questa eccezione torno a riproporla perla terza volta, io non ho mai avuto risposta. È unaeccezione di inutilizzabilità delle SIT. Cerco di esserepreciso e di non essere, quindi, genericonell'eccezione. Io ho presentato una memoria l'8 apriledel 2015, ne ho presentata una seconda il 17 febbraio2016 davanti ad altro G.U.P., quindi nelle due diversefasi che si sono succedute e ho chiesto che quelle SIT,le SIT del 20 febbraio 2013 che troverete al faldone 15prelevato dal faldone 24 di cui al punto 5,sottocartella punto 12, a pagina 19 dell'indice dellaProcura 29 febbraio 2016, cioè queste SIT sono stateinserite - per farla breve - A pagina 19 dell'indice

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degli atti versati dalla Procura quale corpo del reato,però volevo essere preciso per indicarvi dove andrete atrovare queste SIT del 20 febbraio 2013. Quindi io perla terza volta, ma sono sicuro che voi mi darete unarisposta, poi ne prenderò certamente atto.

Io ho eccepito che quelle SIT, che poi sono ilfavoreggiamento, quindi il favoreggiamento commessotramite il mendacio, che quelle SIT non sono corpo delreato, e oggi - quindi - Che siamo in fase di questionipreliminari anche sulla formazione del fascicolo, quellenon possono entrare; perché? Io vi prego, vi ho dato gliestremi precisi perché le potete andare a vedere questeSIT. Il favoreggiamento di Antonicelli è diverso daglialtri favoreggiamenti e voi lo cogliete già nel capo diimputazione se confrontate il capo CC) con il capo EE).Perché dico che è diverso? Perché quando Antonicelliviene sentito, io ho eccepito, e tornerò ad eccepirlonella memoria, quindi soltanto un minuto percontestualizzare in fatto e in diritto la questione, ioho eccepito la violazione dell'articolo 63 prima delcomma 2, poi del comma 1. In che senso? Cioè la nullitàpatologica di quelle SIT, la inutilizzabilità patologicadi quelle SIT, qual è la differenza fra il comma 2 e ilcomma 1? L'inutilizzabilità patologica del 63 comma 2opera quando il soggetto viene sentito a SIT, ma nellemani degli inquirenti ci sono già gli elementi perpoterlo iscrivere per un reato connesso o collegato aquello per cui viene sentito. Vi fornirò lagiurisprudenza sul punto. Quella è una inutilizzabilitàpatologica contra alios e contra se, cioè dice laCassazione: "In quel caso le dichiarazioni sonoinutilizzabili contro chicchessia" e quindi secondocomma. In subordine ho eccepito anche la violazione del63 comma 1, cioè l'utilizzabilità relativa, cioèquantomeno le dichiarazioni rese in quel verbale non

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sono utilizzabili contro chi le ha rese, cioè unainutilizzabilità specifica che va a favore, in base alprincipio nemo tenetur se detegere va a favore di chi leha dichiarate, cioè quella inutilizzabilità valesoltanto per chi le ha dichiarate. Perché dico - everamente mi avvio un po' alla conclusione - che ilfavoreggiamento è diverso? Io so che non avete gli attidi causa, però basta confrontare le imputazioni, sullabase delle imputazioni. Antonicelli risponde perchéquale longa manus di Vendola nel secondo episodioconcussivo, che Vi ha descritto il collega che mi hapreceduto, esce dalla stanza della presidenza e va adammonire, io leggo il testo del capo di imputazione,ammonire Assennato con la famosa frase che vieneriportata nel capo di imputazione, quindi non c'èbisogno di consultare atti, anche perché non li avetegli atti di merito, va ad ammonire dicendo: "Le tuerelazioni diventano bombe a mano", sono bombe carta odiventano bombe a mano, una frase di questo genere.

Questo elemento da dove nasce? Dalle fonie, io ve le ho anchecitate, che la Procura aveva a disposizione sul RIT diArchinà, cioè quando Archinà parlando con Cattaneo e conl'Avvocato Albanese racconta quello che è avvenuto inquella circostanza a luglio, il 15 luglio del 2010 equindi descrive questo episodio di i Antonicelli.Allora, qual è il punto? Io vi invito a confrontare ilcapo CC) e il capo EE) dell'imputazione. Guardate comecambia la terminologia, mentre nel capo CC) si dice cheAntonicelli su ordine di Vendola andava ad ammonire -importante: ammonire - Assennato, quando invece si va alcapo EE) risponde per la stessa cosa per aver contattato- Questa è la premessa - Contattato Assennato, cioèpraticamente dice la Procura: qual è il mendacio? Tu haidetto di non ricordare la circostanza di avercontattato, quello che era ammonito diventa contattato

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Assennato.Io, al di là del merito, di cui certamente la Corte si

occuperà nel prosieguo, che cosa voglio dire? Dagli attidi causa, Antonicelli viene sentito il 20 febbraio 2013,c'erano già elementi in concreto perché si sapeva sullabase di quelle fonie, che infatti gli vengono contestatedurante le SIT, perché questo è il punto - Si sapeva, siipotizzava che Antonicelli ha operato, ha ammonito perconto del presidente Assennato. Io mi chiedo, quindiecco perché è un favoreggiamento mediante mendacio,ripeto diverso dagli altri, perché in questa specificaipotesi secondo voi non c'erano già gli elementi persentirlo con le garanzie difensive, senza attenderequello che poi dichiarerà in sede di SIT? Ma sapeteperché? Perché se voi vedete il verbale del 20 febbraio,che è anche abbastanza lungo, durò diverse ore credo,nel verbale si fa proprio la domanda: "Ma tu seiuscito?", ora non mi ricordo, mi scuseranno gli ufficidella Procura se sono un po' impreciso, però il tenoreera questo, "Ma tu sei uscito dalla stanza per andare adammonire Assennato o a contattare Assennato"? Io chiedoa voi, scusate, ma come la faceva la sbagliava! Perchése avesse detto sì doveva ammettere un reato diminaccia, se non addirittura forse un concorso nel reatoconcussivo, ma anche una minaccia era già una minacciache è un reato collegato al reato principale, che è laconcussione, che è sufficiente secondo la Cassazioneabbastanza copiosa, non vorrei dire se non addiritturagranitica in cui si dice che le garanzie, e quindi lainutilizzabilità patologica del 63 comma 2 scatta giànel momento in cui ci sono nelle mani degli inquirentiindizi per un reato addirittura connesso o collegatoattribuito al terzo o in ordine al medesimo reato.

Io credo che quegli elementi già vi fossero per ipotizzare unconcorso nel 317 o quantomeno un 612, credo, il reato di

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minaccia connesso alla concussione asseritamenteconsumata, operata da Vendola. Quindi, questa è la...Ecco perché dico: il favoreggiamento di Antonicelli haquesta peculiarità che mi ha indotto a sollevarel'eccezione del comma 2 del 63. In subordine, econcludo, ho sollevato l'eccezione e torno a sollevarladel 63 comma 1, cioè qual è l'ipotesi in cui la vestegiuridica del dichiarante muta per effetto delledichiarazioni che rende. Questa è la differenza fra ilsecondo comma e il comma 1, nel secondo comma tu giàdovevi essere ascoltato con le garanzie, il comma 1invece è quando tu è giusto che venissi sentito, ècorretto averti convocato senza difensore, senza gliavvertimenti perché si rientrava nel 63 comma 1, però aseguito delle dichiarazioni che rendi la tua posizionemuta. Quindi io mi chiedo, nel momento in cui lui hadetto: "Io non ricordo di aver contattato (capo EE) odi aver ammonito (capo CC)", utilizzando le stesseparole che usa l'ufficio di Procura, se in quel momentonon andava già subito, almeno quando ha detto: "Io nonmi ricordo", ci sono quindi altri elementi che depongonoin senso contrario, se almeno in quel momento, ma questa- ripeto - è un'eccezione che sto formulando in viasubordinata, se almeno in quel momento non andavainterrotto il verbale a SIT per poi proseguire nelleforme di legge danno gli avvertimenti e le garanziedifensive.

Quindi, questo ovviamente comporterebbe non unainutilizzabilità assoluta ma solo relativa perché valesoltanto per le dichiarazioni autoindizianti, perchéalla fine ha reso delle dichiarazioni che sono stateritenute dalla Procura idonee, sufficienti a supportareun'accusa di favoreggiamento mediante mendacio. Io nonvoglio essere ripetitivo, ma io non so io come mi sareiregolato, perché se dico sì io sono uscito dalla stanza

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e rispondi o di concussione o un reato collegato diminaccia con la concussione, se dico: "Ma io non miricordo" può scattare, ipotizzando una reticenza delledichiarazioni, un'accusa - come poi si è verificato - difavoreggiamento mediante mendacio.

Io concludo dicendo che secondo me non aveva via di scampo.Quindi, io rassegno le due memorie con queste duequestioni. Sono state già prodotte le due ordinanze,quella sul rigetto dell'incompetenza territoriale, nonposso produrvi nulla, francamente vi devo dire, sulrigetto delle SIT della questione, perché non houn'ordinanza, sicuramente voi mi darete risposta.

Concludo anche per il collega Modesti e per il collega DelCorso, perché il collega Del Corso solleva analogaeccezione di incompetenza territoriale per l'onorevoleFratoianni, il collega Modesti solleva analoga eccezionedi incompetenza territoriale per Massimo Blonda, credoall'epoca fosse uno dei dirigenti ARPA, e deposito ancheper conto dell'Avvocato Modesti invece la memoria,un'altra memoria con cui eccepisce, invece, anche lui lainutilizzabilità delle SIT, però vedrete voi ledifferenze opportune tra le SIT dell'uno e le SITdell'altro, però anche il collega Modesti per Blonda cheè stato sentito a SIT, che risponde del capo diimputazione LL) c'è analoga eccezione diinutilizzabilità, ho visto però ai sensi del 63 comma 1,quindi per quella relativa non patologica per le SITrese dal dottor Blonda. Quindi deposito subito questememorie alle quali mi riporto. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei. Avvocato Orfino,prego.

AVVOCATO ORFINO - Presidente, ovviamente siccome la miaposizione è identica a quella del collega che mi hapreceduto, non ha senso che io ripeta le argomentazioni,deposito una memoria nell'interesse degli imputati

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Pellegrino difeso dal solo Avvocato Laforgia e Assennatodifeso dall'Avvocato Laforgia e dall'Avvocato Sborgia.Le questioni che solleviamo nella memoria attengono laprima ad una incompetenza territoriale, a una richiestadi trasferimento del processo a Bari in quanto connessocol il reato presupposto ascritto al presidente Vendola.Come seconda richiesta, in caso di rigetto della prima,solleviamo anche noi eccezione di inutilizzabilità deiverbali di sommarie informazioni rese rispettivamente il28/11/12 dal professor Assennato e il 1° febbraio del2013 dalle dottor Pellegrino dinanzi alla Guardia diFinanza che stava svolgendo come organo di P.G. Leindagini, in quanto riteniamo che vi sia violazione,posto che vi erano già estremi per poter interrompere ilverbale ai sensi del 63 primo comma laddove venivanoascoltati a sommarie informazioni sulla scorta dellerisultanze di questa ormai famosa mail intercorsa traGirolamo Archinà e l'ingegner Capogrosso datata 22giugno del 2010. Non vi tedio più, mi riporto allamemoria e quindi eccezione di incompetenza territoriale,in subordine inutilizzabilità dei verbali SIT. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei! AVVOCATO MARIUCCI - Presidente, telegraficamente. Avvocato

Mariucci per la Difesa Legnani. Ci associamo alleargomentazioni svolte dall'Avvocato Lanucara in tema dirichiesta di espunzione dal fascicolo dell'incidenteprobatorio, degli esiti dell'incidente probatoriorelativamente alla posizione dell'ingegner Legnani cheanch'egli non ha partecipato ed è stato privato dellegaranzie previste dal Codice di Rito, e quindi gli esitidi quell'incidente probatorio sono inutilizzabili ancheper la posizione del nostro assistito, e quindi inquesto senso ci associamo alle argomentazioni già svoltedal collega.

AVVOCATO BEDUSCHI - Buongiorno, l'Avvocato Lodovica Beduschi

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per la difesa dell'ingegner D'Alò. Volevo formalizzareeccezione di inutilizzabilità soggettiva dell'incidenteprobatorio anche per D'Alò, e mi associo alleconsiderazioni in diritto formulate dall'AvvocatoLanucara e sottolineo che anche l'ingegner D'Alò eranoemersi indizi di colpevolezza nel momento in cui è stataformulata richiesta di incidente probatorio, e perquesto ne chiedo l'inutilizzabilità soggettiva anche perl'ingegner D'Alò.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie. AVVOCATO Giandomenico BRUNI - L'Avvocato Bruni nell'interesse

di Pentassuglia. Signor Presidente e signori dellaCorte, noi eravamo fiduciosi, non eravamo convinti maeravamo fiduciosi che dopo due udienze preliminarialcune posizioni di questo processo sarebbero staterisolte in quella sede. Purtroppo non è stato così, equindi ci stiamo portando e ci portiamo dietro unfardello che a nostro modo di vedere, e parlo ovviamentenell'interesse di Pentassuglia, è una questione diun'inconsistenza tale che interessare la Corte d'Assiseper queste questioni noi la riteniamo abnorme, peròtant'è siamo qui.

Io depositerò una brevissima memoria che attiene a due tipi dieccezioni: una prima eccezione attiene alle modalità concui sono state gestite le sommarie informazioni diPentassuglia. Chi è colui il quale viene sentito asommarie informazioni? È sostanzialmente un potenzialetestimone, quindi secondo alcuni insegnamenti dovrebberoseguire se non tutte le garanzie rispetto a quelle deltestimone, quantomeno in parte. Voglio dire ai signoridella Corte e a lei PRESIDENTE Michele PETRANGELO -Pentassuglia viene ascoltato dopo due anni, cioè vi èuna telefonata che viene intercettata non aPentassuglia, perché Pentassuglia non risponde di nessunreato, né di natura ambientale, né contro la Pubblica

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Amministrazione, Pentassuglia risponde solo di un reatodi favoreggiamento. Siccome, però, il nesso teleologiconon lo si nega a nessuno, anche a Pentassuglia gli èstata contestata l'aggravante del nesso teleologico. Poiarriveremo, ovviamente, anche a questa. Quindi, quandoPentassuglia viene sentito dopo due anni non gli si diceneanche: "Guarda che ti ammonisco sulle conseguenze acui ti esponi se dichiari i tuoi dati personali nonconformi a verità", nulla si dice in ordine alledichiarazioni, e secondo me questo è un primo motivo dicensura, perché dopo due anni una persona... io sfidochiunque in questa aula, sfido i signori della Corte adire se loro si ricordano quello che hanno fattoquindici giorni fa, una settimana fa, pensate due annifa, un consigliere regionale che riceve, che visita eche incontra centinaia di persone, pensate se si possaricordare di un fatto. Comunque, questo non viene fattoe quindi secondo me è un primo motivo di censurarispetto al verbale di sommarie informazioni,all'inutilizzabilità del verbale di sommarieinformazioni. Ma c'è di più: la Guardia di Finanza ponedelle domande rispetto ad un'intercettazione telefonica,e dice a Pentassuglia, prima gli fa vedereun'intercettazione telefonica riferita a Conserva,Pentassuglia risponde per quelle che sono le sueconoscenze, da quella che è la sua conoscenza, poi glifanno un'altra intercettazione, un'altra domanda suun'intercettazione che è quella di Archinà. Pentassugliarisponde secondo quello che poteva ricordare. A quelpunto la Guardia di Finanza, siccome lei era aconoscenza di quell'intercettazione, quindi se c'eranodegli indizi di reità a carico di Pentassuglia loro losapevano già. Pensate, un'intercettazione di due anniprima, Pentassuglia viene sentito due anni dopo, a quelpunto avrebbe dovuto interrompere le sommarie

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informazioni di Pentassuglia, proprio in quel momento,perché avrebbe dovuto dire: "Guardi che lei ha dettoquesta cosa, invece rispetto all'intercettazionetelefonica", quindi in quel momento si è verificatoquello che in sostanza, secondo la Guardia di Finanza,era un'ipotesi di reato di Pentassuglia, e quindiavrebbero dovuto interrompere le sommarie informazioni,invece questo non è stato fatto.

Non è stato fatto e hanno continuato facendo ulteriori domandea Pentassuglia. Quindi noi riteniamo che questo èl'unico atto, non c'è altro, c'è una persona che non hamai avuto a che fare con la giustizia, che ha svolto unincarico istituzionale per anni e poi ovviamente avremomodo di appurarlo se voi riterrete che queste eccezionisiano eccezioni non fondate, di come rispetto allaquestione ambientale ha assunto posizioni molto ferme emolto dure con provvedimenti legislativi che ha semprevotato e sostenuto e caldeggiato anche come presidentedella Commissione Ambiente. Però questo attiene almerito, che ovviamente poi vedremo in futuro, seovviamente voi non accoglierete la nostra richiesta.Però intanto Pentassuglia oggi è qui per rispondere diun favoreggiamento, pensate bene, per aver assicurato adArchinà l'impunità per i reati A), B), C), H), I), E),CC). Per renderla semplice ai signori della Corte:Pentassuglia, due anni prima viene fattal'intercettazione, due anni dopo viene sentito, dicequel che sa, quello che ricorda e gli contestano unreato di favoreggiamento con l'aggravante del nessoteleologico per aver assicurato ad Archinà l'impunità direati di associazione a delinquere, controllo dicostruzioni, rimozione od omissione dolosa di cautele,avvelenamento, corruzione, concussione, falso, abusod'ufficio, cioè Pentassuglia quando è stato sentitodalla Guardia di Finanza doveva sapere che la Polizia

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Giudiziaria stava indagando nei confronti di Archinà. Io, ripeto, vi lascio questo messaggio che è, e lo dico

rispettando il lavoro di tutti, rispettando il lavorodella Procura, non condividendo l'ostinazione a volersostenere delle accuse, così come non condivido laposizione del G.U.P. che avrebbe potuto sfrondare questoprocesso e portare qui in Corte d'Assise solo lasostanza vera di questo processo, che riguarda la nostracollettività, così non è stato. Quindi, noi insistiamonella richiesta di inutilizzabilità del verbale disommarie informazioni rese da Pentassuglia in data 13dicembre del 2012 e deposito una - davvero - brevissimamemoria. Grazie per l'attenzione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei, Avvocato Bruni.

AVVOCATO Stefano MAGGIO - Molto brevemente, l'Avvocato StefanoMaggio in difesa del dottor Ferrante. Io intervengo perassociarmi ad alcune eccezioni formulate in particolarenella giornata di ieri, cioè quella relativa allanullità del decreto che dispone il giudizio per effettodella nullità dell'udienza preliminare e dei relativiatti, nonché l'eccezione di incompetenza ex articolo 11del Codice di Procedura Penale, nonché per formulareanch'io eccezione di genericità dell'imputazione; inparticolare mi riferisco ai capi B), C) ed I) del capodi imputazione per difetto di enunciazione, inparticolare della condotta. Io aggiungo soltanto aquello che è stato già detto abbondantemente prima, cheun riscontro di come in effetti la condotta potevaessere evidenziata e specificata, e come secondo noiavrebbe dovuto essere fatto lo trovate nella stessaimputazione nei capi L), M) ed N), laddove sonocontestate in maniera specifica questa volta inrelazione ai reati contravvenzionali o comunque aldanneggiamento, eccetera, le singole condotte che si

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assume gli imputati avrebbero posto in essere. A mioavviso il difetto di contestazione nei reati più gravidella condotta ci impedisce anche di verificare, Viimpedisce anche di verificare eventualmente lapossibilità di assorbire o meno un reato nell'altro oviceversa. Questo difetto di specificazione impedisceanche una verifica di questo tipo, quindi ritengo chequantomeno quella condotta debba essere precisata megliodai Pubblici Ministeri per consentire un diritto didifesa anche meno generico e più specifico. Questopotrebbe consentire anche lo sfoltimento eventualmentein futuro delle liste testi da parte della Difesa.Aggiungo anche che visto che l'imputazione deve essereoltre che specifica anche precisa, secondo lagiurisprudenza, vi è un difetto in questo senso, inquanto si contesta, laddove vengono indicate le qualitàin relazione alle quali i reati vengono imputati, laqualità di gestore dello stabilimento per un certoperiodo che va dal 10 luglio al 26, se non vado errato,sia De Felice che al dottor Ferrante, ciò cheevidentemente non può essere. Ritengo, quindi, cheanche sotto questo profilo vi sia una imprecisione cheproduce degli effetti sostanziali sul diritto di difesa.Ho concluso.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Memoria nulla, no? AVVOCATO Stefano MAGGIO - No, mi riporto alle argomentazioni

degli altri.

AVVOCATO Gaetano MELUCCI - Presidente e signori della Corte,sono l'Avvocato Melucci nell'interesse di CerianiAlfredo, Pastorino Agostino, Bessone Enrico, RebaioliGiovanni, Corti Cesare e Casartelli Giuseppe. Devo direche io sono da un lato fortunato e dall'altrosfortunato. Fortunato perché ho potuto in qualche modoarricchire il senso del mio intervento attraverso tutta

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l'attività e tutte le valutazioni fatte, e checondivido, dei colleghi che mi hanno preceduto;sfortunato nella misura in cui invece molti degliargomenti che avrei voluto sfruttare e approfondire sonostati così abilmente affrontati che scendere nelparticolare potrebbe essere quasi ridondante. Non sonoin grado di raccontarvi delle favole e per questo diattirare il vostro interesse, però devo dire che honotato che tutti quanti i colleghi che mi hannopreceduto ci hanno tenuto a rendersi conto del fatto chevi lasciano un fardello abbastanza complesso da gestiree da sopportare, perché complesse sono le questioni chenoi stiamo affrontando. Io ne affronterò due inparticolare, una è quella della nullità del capo diimputazione per indeterminatezza e l'altra è quellarelativa al fascicolo del dibattimento e proprioall'incidente probatorio. Parto dalla prima, chenaturalmente come ho detto prima è stata diffusamenteillustrata dagli altri, associandomi alle questioni chehanno fatto loro, dicendo che questa è una questione cheio avevo affrontato all'udienza preliminare, e devo direche rispetto al proporre delle questioni ed attendersiuna risposta, dopo l'intervento dell'Avvocato DellaValle devo cercare di capire se devo smettere disorprendermi nel non ricevere una risposta o se devoostinarmi a richiedere che questa risposta mi vengadata. Ed è per questo, per esempio, che mi ha sorpreso,leggendo l'ordinanza della Corte relativamente alleParti Civili, che attraverso una comunicazione nonverbale durante il mio intervento relativo aimiticoltori che avevano ottenuto la possibilità diesercire l'attività di quel tipo nel Mar Piccolo, quandoquell'area era già in sequestro, questione fatta,sottoscritta e messa per iscritto, nel provvedimento -devo dire - di non averne trovato traccia e la cosa mi

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sorprende. Continuo a sorprendermi, nonostante lepremesse.

Ho fatto questa questione della indeterminatezza del capo diimputazione e della sua nullità all'udienza preliminare,ma anche in quel caso pur diffusamente argomentando diamalgama associativa, perché difatti i miei clientirispondono di una serie di reati, e soprattutto il piùcontiene il meno del reato associativo, non si capiscené il tempo, né il come, né il quando, né l'area diintervento nella quale queste persone possano in qualchemodo aver inciso attraverso il loro contributo causale epersonalizzato rispetto al fatto che viene contestato.

Ha ragione l'Avvocato Lanucara quando parla, si enuncial'evento ma non si spiega come quell'evento possa esserecollegato alla persona alla quale viene attribuito, e sepensate il campo temporale nel quale questi eventivengono contestati, o meglio il campo temporalenell'ambito del quale si presume che si possano esseremanifestati in quanto tali, capirete bene che per poterprovare a difendersi, sapere bene cosa si è fatto èfondamentale, altrimenti diventa una difesa quasiimpossibile.

Proprio per questo, e passo al secondo elemento del miointervento, mi è sembrato pressoché stupefacente che unasituazione come questa nell'inizio dell'estate dell'anno2010 non si è ritenuto di coinvolgere queste persone,cioè i miei assistiti, in quello che è l'incidenteprobatorio. Faccio questa brevissima digressione dinatura esplicativa, ma naturalmente a favoreesclusivamente dei giudici popolari. L'incidenteprobatorio è un'assunzione anticipata di una prova,l'alea, la possibilità che questa prova possa deperire oche la sua assunzione possa comportare una sospensionedel processo, di questa fase superiore a 60 giorniinvita, induce il Pubblico Ministero a richiedere che

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questa prova venga assunta precedentemente. Ilprotagonista del processo, come certamente avretecominciato a capire, è l'imputato. E quindi in nessunomodo questa attività può confliggere con quelle che sonole garanzie che l'imputato ha nel processo penale, che èun processo di diritto pubblico, che hanno comeprimissima estrinsecazione il fatto che lui possapartecipare, che sia garantita la sua partecipazione eil fatto che lui possa essere assistito da unprofessionista, l'Avvocato, che gli dica quello che devefare in quel determinato ambito processuale oprocedimentale che dir si voglia, perché le sue ragionivengano comprese da tutti.

Ebbene, quindi è fondamentale che quando nell'anno 2010 ladottoressa Todisco accede alla possibilità che questoincidente probatorio venga celebrato, con questa fraseche mi piace riportare perché? Perché Vi spiega perchétutti quanti stiamo in qualche modo incentrando lanostra attenzione rispetto alla possibilità degliimputati o le pochissime persone che hanno partecipatoall'incidente probatorio proprio per questa cosa, dice:"La suddetta prova appare rilevante per la decisionedibattimentale, in quanto all'esito della stessapotrebbero rilevarsi elementi fondamentali perl'esercizio dell'azione penale e per sostenere l'accusain giudizio nei confronti delle su indicate personesottoposte ad indagini", facendo spesso riferimento allepersone che erano state individuate come eventualiresponsabili dei fatti, e ai quali veniva garantita lapossibilità di partecipare all'incidente probatorio perdifendersi, per orientarne anche lo svolgimento, perchénell'incidente probatorio - Carissimi Giudici Popolari -Le Parti che vi partecipano sono delle partifondamentali anche nella composizione di quelli che sonogli elementi di indagine e quelli che sono gli elementi

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valutativi rispetto ai quali determinati dati vengonoprima captati come dati dai quali evincere un eventualedato probatorio e poi valutati in un determinato modo,soprattutto quando questi dati attengono a dueconsulenze, una chimico-ambientale e l'altramedico-epidemiologica, quindi in un caso come questoevidentemente la fruizione da parte di chi è indagato,di un Avvocato, o meglio ancora di un consulente, di unchimico, di un medico legale, di un epidemiologo, di chialtro, è fondamentale per poter individuare l'ambitooperativo dell'incidente probatorio e il tipo di difesache quel tipo di imputato può - diciamo - esercitare inquel determinato ambito. È corretto dire che l'ILVA èuna serie di stabilimenti in uno, ma non sono soltanto7, sono molti di più. Voi pensate per esempio che nellostabilimento ILVA di Taranto è stata accorpata - è alivello esemplificativo, lo dico solo a livelloesemplificativo - Una centrale elettrica che non è statanell'ILVA dall'inizio, era prima della Edison, poivenne accorpata allo stabilimento ILVA di Taranto, e nelcapo di imputazione quando si dice: "Gestivano l'ILVA"per esempio non si dice che Pastorino Agostino, unadelle persone associate per delinquere insieme aiproprietari dello stabilimento ILVA di Taranto lavoravada un'altra parte, perché Taranto Energia non è l'ILVA.Taranto Energia ha una sua AIA, Taranto Energia ha unsuo organigramma e lui lavorava lì, non lavorava inILVA. Quindi non gestiva l'ILVA, quindi anche a voler inqualche modo argomentare e personalizzare rispetto alui, per esempio, questo tipo di accusa, lui non gestival'ILVA perché era in una società collegata all'ILVA chesi occupava di un'attività completamente diversa. È alivello esemplificativo.

Quindi, il dato che la ordinanza di ieri ha voluto sancire,che non condivido ma di cui come è giusto che sia nella

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posizione che rivesto devo prendere atto, è quellosecondo il quale è vero, non sei stato messo nellacondizione di poter esercitare il tuo diritto di difesanell'ambito dell'incidente probatorio, però attenzionenon ero indagato. Non ero indagato, quindi se non eriindagato come facevi a difenderti? Non solo, la norma inrealtà, che è molto stringente perché la questione èmolto delicata, dice: "Attenzione, il mero indagato esoprattutto gli elementi attraverso i quali si èpervenuti al convincimento che tu potessi essereinteressato da questa vicenda penale, derivanoesattamente dall'incidente probatorio". Ebbene,l'incidente probatorio voi ce l'avete, è vero sì checonsta di tante di tanti faldoni, però non è una cartadove c'è il nome, dove c'è il cognome, dove c'è ilsoprannome dei miei assistiti, non c'è un documento, nonc'è nulla che possa riportare i fatti e gli eventisoprattutto più dei fatti che si ritengono provatiattraverso quelle consulenze ai miei clienti. Nessuno diloro, indistintamente nessuno di loro.

Veniamo all'altro tema, quello introdotto in maniera piùspecifica dall'ordinanza di ieri, cioè il fatto diessere indagati. Ebbene, adesso vi dirò un'altra cosa,anzi proverò a spiegarvela come l'hanno spiegata a me.Quando ci sono due procedimenti penali e i dueprocedimenti penali in qualche modo vengono collegatitra loro, il procedimento più vecchio viene accorpato -diciamo - a quello meno vecchio. Ebbene, quando io sentodire, per esempio, che i miei clienti non eranoindagati, poi strabuzzo gli occhi quando guardando,invece, non un provvedimento qualsiasi, ma ilprovvedimento che determina la loro carcerazione qualemisura cautelare personale, rinvengo un procedimento cheprecede il procedimento nel quale noi ci stiamoconfrontando, il procedimento nello 345 del 2010. Cioè i

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miei clienti vengono intercettati telefonicamente inquesto procedimento penale, le cui intercettazioni poiconfluiscono a valle in quel procedimento penale, il345/10 e poi confluiscono nel 938/10. Mi riferisco allaconversazione del 3 maggio precedente ad ambedue lerichieste di incidente probatorio tra l'ingegnerCapogrosso e il professor Valentini, mi riferiscoall'intercettazione telefonica sempre del 3 maggio fral'ingegner Capogrosso e l'imputato Ceriani, mi riferiscoancora prima all'intercettazione telefonica del 29aprile, decreto numero 258 procedimento penale 345/10tra l'ingegner Capogrosso e Fabio Riva,all'intercettazione telefonica numero 6 del 2010 traRiva Fabio e Pezzoni Alberto, altro fiduciario sparitodal novero degli indagati.

L'intercettazione telefonica del 22 aprile 2010 tra l'ingegnerCapogrosso e l'imputato Ceriani, la intercettazionetelefonica del 3 giugno 2010 e del 25 maggio 2010,questa addirittura riferita a Riva Fabio e Corti Cesare.Allora io mi chiedo: che significa essere indagati?Peraltro è un discrimine restrittivo rispetto all'ambitoe alla portata generale del concetto. Ero indagato, eroattenzionato, ero intercettato in un procedimentoprecedente a quello per il quale oggi sono sottoprocesso, gli atti di indagine a sostegno, gli atti diindagine che contengono in sé sia i gravi indizi dicolpevolezza, le esigenze cautelari rinvengono nell'anno2013 quando viene sottoposto a misura cautelare, quandoi miei clienti quelli che sono sottoposti a misuracautelare vengono arrestati, rinvengono in fatti vecchidi tre anni va, però io all'incidente probatorio che sicolloca nel mezzo tra queste due circostanze non vengochiamato. Questo francamente è assurdo! È inconcepibile,è inaccettabile, è un qualcosa che In nessun modo puòpassare sotto il vaglio della Procura della Repubblica.

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Tra le altre cose, molte delle circostanze che ci vengono noncontestate, ma che ci vengono in qualche modo riferitecome elemento di... quasi a calmare un po' gli animidei difensori che rispetto a questa situazione sisentono un po' defraudati del loro diritto di difesa,dice: "Attenzione, ho un fatto la custodia cautelare,c'è il giudicato cautelare", non c'entra niente! Non vifate assolutamente influenzare da questo dato, perché sipuò finire in carcere attraverso l'applicazione di unalegittima misura cautelare per fatti, indizi ecircostanze che non diverranno mai delle prove, che nonpotranno essere usate come tali. Il fatto e lacircostanza che possa essersi ritenuta - non lo dico quae non lo dirò mai - Plausibile, concepibile eaccettabile l'idea di sottoporre agli arrestidomiciliari i miei assistiti, potrebbe essere un datocondivisibile in quella determinata ottica, maassolutamente inaccettabile in un ambito come questo nelquale questa circostanza dovrebbe essere la prova dellaresponsabilità di un fatto per il quale io non sonostato messo nella condizione di potermi difendere.

C'è un altro elemento, ancora più interessante. Io questeintercettazioni telefoniche, naturalmente rispetto anchenon solo ai miei assistiti, ma delle (inc.) processualie soprattutto delle persone coinvolte in questeintercettazioni io ve le ho tutto riportate,naturalmente omettendone il contenuto, ma facendoriferimento esclusivamente al numero di intercettazione,al giorno in cui è stata fatta, alle parti coinvolte eal numero di procedimento penale nel quale sono statefatte che non è questo, perché 345/2010 viene prima di938/2010, quindi è un procedimento penale antecedente aquesto.

La cosa che è ancora più incredibile, perché si potrebbe dire:"C'è anche il fenomeno - mi dicono - della rilettura

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delle intercettazioni ritenute in un determinato momentonon indizianti, ma poi valutate all'esito di un'attivitàinvestigativa successiva, come in realtà indizianti", manon è il nostro caso. Perché? Perché la Procura dellaRepubblica fa qualcosa di ancora più diligente inquesto, puntiglioso, perché una volta che si rende contoe si ricorda che indagava sui fiduciari, cioè chi sono ifiduciari? I fiduciari sono né più e né meno che ungruppo molto folto di 50-60 persone, non di questiquattro poveri disgraziati, perché di questo si parla,ma di 50-60, 120-130 persone, il dottor Argentino lo saperché li ha tutti identificati quando poi ha deciso diformalizzare la loro veste di indagati e sono forse piùdi 100 persone, che facevano i consulenti, erano quasitutti in pensione, giravano il mondo, venivano a fareuna consulenza a Taranto su un determinato ambito, suuna determinata questione, su una determinata area.Questi consulenti non tanti anni prima, ma certamentequalche anno prima erano stati destinatari di esposti didenunce che la Procura della Repubblica - ho detto - Inimpeto di onestà intellettuale allega agli atti delprocesso, e sono datati 2006, sono datati 2007, ci sonoarticoli di Repubblica. Io non ho letto Repubblica nel2006, li ho trovati nel fascicolo del PubblicoMinistero, cioè qualcuno nel 2006, nel 2007 hadenunciato queste persone definendoli (il capo O): "Noioperai siamo controllati a vista", riferendosi a questepersone che facevano questa attività di consulenza neivari reparti, e addirittura nell'ambito di questa... pervalorizzare, per dare un senso ulteriore a questa lorovalutazione hanno l'onestà ulteriore, sempre a mioavviso intellettuale, di citare coloro i quali hannofatto quelle denunce. E li citano come testimone nellalista del Pubblico Ministero, e mi riferiscoespressamente al numero 130 Rizzo Francesco dell'USB,

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numero 143 Palombella Rocco della UILM, numero 144 RappaRosario della FIOM-CGIL, perché sono i testi dai qualiricavare la prova testimoniale della rilevanza di questepersone all'interno dell'ILVA di Taranto per espostifatti da loro nel 2006, nel 2007 e nel 2008. Oggiprecipitati in questo processo con un pacchetto,rappresentato appunto dagli esiti dell'incidenteprobatorio, nei quali i miei clienti non hanno potutodifendersi.

Faccio un'ultima esemplificazione e smetto: Rebaioli Giovanni.Rebaioli Giovanni è imputato in questo processo diassociazione per delinquere per un errore marchianodegli investigatori viene attribuito un reddito che perimportanza lo associa ai vertici dello stabilimento, vidimostreremo che guadagnava 1.200 euro al mese. Quindiassociato per delinquere con uno degli uomini, aprescindere dalle responsabilità, più ricchi e potentid'Italia e del mondo, che poteva essere Emilio Riva, nonc'è più, nessuno si duolerà, è un uomo che guadagnava1.200 euro al mese. E di cosa si occupava RebaioliGiovanni che guadagnava 1.200 euro al mese? Dellapulizia dei parchi minerari, quindi aveva rispetto altema ambientale, rispetto al tema spolverio eimbrattamento, uno dei temi più discussi in questavicenda e a Taranto rispetto alla tematica ILVA avevauna funzione assolutamente antitetica rispetto allacontestazione che gli viene fatta, che potrebbe essereal massimo: "Le pulizie le facevi male e forse erameglio che facessi altro". Punto! Perché quella era lasua funzione, ma non perché se lo inventa il suodifensore, perché essendo un pensionato, anche lui unpensionato nella sua vita ha fatto sempre e solo quello,non è che i Riva hanno preso un mega manager della FIATe lo hanno catapultato a Taranto travestendolo da uomodelle pulizie ai parchi minerari, ha fatto sempre le

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pulizie in tutta la sua vita, in tutti gli stabilimentiindustriali nei quali ha lavorato, alcuni dei quali nonRiva, tra le altre cose, e gli ha detto da pensionato:"Vai a fare le pulizie a Taranto", che evidentemente iltema è importante, è rilevante e potresti esseresoltanto d'aiuto rispetto al contenimento di quella cheè purtroppo la strutturale possibilità, eventualità chei parchi minerari possano in qualche modo diffondereparte del loro contenuto anche nell'aria.

Questo è il dato. Allora, voi volete mettere la possibilità diRebaioli Giovanni di partecipare all'incidenteprobatorio, la possibilità di Rebaioli Giovanni didimostrare che lui faceva tutt'altro rispetto a quelloche gli viene contestato. O di Pastorino Agostino, chelavorava a Taranto Energia. Chiedo ai consulenti e aiperiti di verificare qual è l'impatto ambientale diTaranto Energia nella vicenda ILVA, perché io lavoravolà e ve lo dimostro. Naturalmente la Taranto Energia,lo so per altre vicende, è uno spazio interclusoall'interno dello stabilimento ILVA, così com'era lacentrale Edison, ma io là lavoravo, non lavoravoall'ILVA. Tutto questo non gli è stato consentito. Oggiquell'incidente probatorio gli viene contestato comefatto, come circostanza sulla quale basare la suaresponsabilità penale, io credo che sia un'ingiustiziatalmente grande, ma talmente irragionevole che nessunodi voi potrà accettarla e ratificarla. Io vi ringrazio edeposito memoria.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Presidente, possorappresentarle una situazione?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì. AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - L'Avvocato Annicchiarico ed

io dovremo rappresentare una questione abbastanzaarticolata alla Corte e dobbiamo farlo in modonecessariamente coordinato tra di noi, la mia preghiera

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era se era possibile darci la parola immediatamente dopouna sospensione che immagino faremo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Che faremo, sì. Alle 2 e mezzaabbiamo pensato di sospendere.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Tenendo cortesemente inconsiderazione che io alle cinque devo andar via di quiper problemi di aereo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quello dipende da lei, noiprenderemo tre quarti d'ora per una pausa pranzo e poitoccherà a lei contenere l'intervento.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - La richiesta era se sipotesse un po' anticipare la pausa per avere qualchespazio in più dopo, cioè se potessimo fare ora la pausae tornare noi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho capito. Ci sono interventibrevi in una decina di minuti che potremmo inserire inquesto momento? Allora facciamo adesso una pausa, cirivediamo alle 2 e mezza.

La Corte dispone una sospensione dell'udienza. Rientra la Corte e si procede come di seguito.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Possiamo riprendere. Chiintende parlare? L'Avvocato Vozza e poi parlerà anchel'Avvocato Perrone, anche l'Avvocato Pierotti.

AVVOCATO PIEROTTI - Sarò telegrafico.PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego, Avvocato Perrone.AVVOCATO PERRONE - Sì, Presidente e signori della Corte

intervengo naturalmente nella Difesa dell'imputato RivaFabio. La questione che intendo prospettare a questaeccellentissima Corte è una questione che ha una duplicedeclinazione: una afferisce alla inutilizzabilitàsoggettiva dell'incidente probatorio, una questione cheè stata già brillantemente proposta dai colleghi che mihanno preceduto e altra questione attiene invece, alla

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formazione del fascicolo del dibattimento. Vedete, laquestione in ordine alla inutilizzabilità dell'incidenteprobatorio nei confronti dell'imputato Riva Fabio èstata già dedotta da questa Difesa nella virtualeudienza preliminare celebratasi dinnanzi al G.U.P. DeSimone segnatamente nell'udienza del 10 febbraio del2016. Vedete sotto il genius della questione dellainutilizzabilità dell'incidente probatorio, naturalmentebisogna poi soggettivizzarla, personalizzarla, perchéciascuno naturalmente è portatore di una sua storiaprocessuale e procedimentale tale da fare emergere, comemi auguro possa fare comprendere a questaeccellentissima Corte, la grave lesione che vi è statain ordine al diritto di Difesa del soggetto,naturalmente che si trova a dovere subire dellerisultanze di una prova assunta nella totale carenza,mancanza della sua presenza soggettiva o comunque delsuo difensore, in spregio a quelli che sono i pochicardini anche naturalmente cristallizzati nella cartacostituzionale. Vedete l'aspetto veramente piùparadossale che coinvolge la posizione soggettivadell'imputato Riva Fabio è che lui rappresenta un po', èil manifesto di questo processo, ha una sorta diresponsabilità iure hereditatis perché è stato poievidentemente coinvolto in ragione del decesso delpatron, del padre Riva Emilio, che invece ebbe apartecipare in qualità di indagato alla assunzione dellaprova anticipata nelle forme dell'incidente probatorio.

P.M. P. ARGENTINO - Chiedo scusa, se interrompo, Presidente.Chiedo scusa all'Avvocato Perrone.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.P.M. P. ARGENTINO - Ma Riva Fabio ha due difensori? Anche

l'Avvocato Marseglia è difensore di Riva Fabio?AVVOCATO L. PERRONE - Esatto.P.M. P. ARGENTINO - E le questioni preliminari possono essere

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trattate da un solo difensore, non da due. Così dice ilCodice, se non ricordo male.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È così.P.M. P. ARGENTINO - Chiedo scusa se l'ho interrotta, Avvocato,

però per la regolarità.PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dunque, prima di lei ha

parlato per Riva l'Avvocato Marseglia.AVVOCATO L. PERRONE - Sì.PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E ha trattato sicuramente

della inulizzabilità.AVVOCATO L. PERRONE - No, ha parlato della nullità

dell'udienza preliminare in relazione...PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Della formazione del fascicolo

non ha parlato.AVVOCATO L. PERRONE - Non ha parlato della formazione del

fascicolo.PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, diciamo che vi siete

divisi i compiti nel senso che alcune questioni sonostate trattate.

AVVOCATO L. PERRONE - Assolutamente sì.PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, in questo senso,

possiamo...AVVOCATO L. PERRONE - Abbiamo cercato di dividerci i compiti

da scolari assolutamente diligenti. È assolutamenteparadossale che Riva Fabio che rappresenta ad oggi ilmanifesto del processo ne debba subire quelli che sonogli elementi di prova più significativi senza averpartecipato al momento genetico e acquisitivo di quellaprova. E l'aspetto ancora più paradossale, Presidente esignori della Corte, rinviene proprio dalla semplicelettura dell'editto di accusa pronunciato dall'ufficiodella Procura e dai Pubblici Ministeri, nella misura incui la responsabilità di Riva Fabio Arturo viene aessere evocata in ragione delle cariche soggettivericoperte all'interno delle società, in quanto Riva

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Fabio Arturo è tratto a giudizio nella sua qualità divicepresidente del consiglio di amministrazionedell'Ilva s.p.a. E di consigliere amministratoredelegato sino al 22 maggio del 2007, attualmentevicepresidente del consiglio di amministrazione di RivaFire s.p.a.. Mi pare, e in questo voglio mutuare quelloche mi pare una affermazione di comune esperienzaoperata nell'ordinanza di cui ha dato lettura ilPresidente nella giornata, nell'udienza di ieri, laddovesi diceva che Riva Emilio che all'epoca era il legalerappresentante di Riva Fire, essendone il Presidente delconsiglio di amministrazione - faccio segnatamenteriferimento a pagina 6 - come vi evince agevolmente dauna semplice consultazione online della visura cameraledella società. Cosa voglio dire? Che bastava unasemplice visura camerale online per rendersi conto, giàa fare data con una indagine che affonda le sue radicinel 2007/2008 che Riva Fabio rivestiva quelle qualifichesoggettive in seno alle compagini societarie bastando intal senso una semplice consultazione online per ricavarequesto dato per il quale viene tratto a giudizio. Ma viè che il mio intervento evidenzierà come fuoridall'alveo del 403 comma uno bis vi era in ragioneproprio delle risultanze dell'attività di indagineelementi concreti di asseriti indizi di reità a caricodel Riva Fabio che avrebbero dovuto comportareconseguentemente una tempestiva iscrizione e una suapartecipazione già a fare del 2010 all'assunzione dellaprova nelle forme dell'incidente probatorio. Sappiamoinfatti che in questo, nell'incidente probatorio hariguardato una perizia chimico-ambientale depositata indata 25 gennaio 2012, svolta dal collegio peritale daidottori Sanna, Felici Santini e Monguzzi e quellaepidemiologica depositata in data 1 marzo del 2012composta dai dottori Bigeri, Triassi e Forastiere che

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sono poi state acquisite nel fascicolo nel dibattimento,su cui poi parleremo di qui a un momento. Come dicevo edepositerò una mia memoria con allegati tutti quanti iverbali di conferimento dell'incarico ai periti e disuccessiva escussione orale dei medesimi con il momentoacquisitivo dei loro elaborati, sia l'imputato FabioRiva sia la sua Difesa non ha mai partecipato in quelmomento, in quanto l'incidente probatorio riguardòsoltanto Riva Emilio, Nicola, Capogrosso Luigi, CavalloAngelo e Di Maggio Ivan. La preesistenza degli elementiindiziari prima ancora della celebrazione dell'incidenteprobatorio non lo dice questo difensore, ma lo diconogli stessi Pubblici Ministeri - e ho allegatodocumentazione in questo senso - in quanto nel momentoin cui l'ufficio della Procura avanzò una richiesta diapplicazione di misura cautelare nei confrontidell'indagato oggi imputato Riva Fabio a pagina 6 loroaffermano questo: <<sono stati acquisiti gravi edinequivocabili indizi di colpevolezza anche a carico diRiva Fabio Arturo e Archinà Girolamo - questo il miointervento è assolutamente spendibile in quanto leposizioni sono sovrapponibili, anche alla posizionedell'Archinà Girolamo - per le ipotesi di reato inordine alle quali veniva già emessa la misura cautelarepersonale degli arresti domiciliari nei confronti deivertici dello stabilimento Ilva s.p.a., Riva Emilio,Riva Nicola e Capogrosso Luigi>>, cioè mutuano quellostesso quadro indiziario che era stato posto afondamento della applicazione della misura cautelare neiconfronti di quei soggetti indagati destinatari poidell'avviso e della partecipazione all'incidenteprobatorio. Le emergenze indiziarie rinvenivano poidagli esiti della attività di captazione telefonica esegnatamente si faceva riferimento a una intercettazionedel 4 marzo 2010 - ho indicato tutto quante le

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progressive - del 21 aprile del 2010 e quella del 9giugno del 2010. E i Pubblici Ministeri sempre nellarichiesta di ordinanza di applicazione della misuracautelare scrivevano testualmente <<emerge il pienocoinvolgimento degli stessi, ovvero di Riva Fabio eArchinà Girolamo, in una gestione dello stabilimentosiderurgico senza scrupoli continuando imperterritinello svolgimento di attività inquinante e dannosa perla salute umana e per l'ambiente e ponendo in essereazioni spregiudicate pur di perseguire la logica delprofitto>>. Vedete, veniva enfatizzata in quella faseproprio il contenuto dell'intercettazione del 9 lugliodel 2010, quella che è diventata il manifesto di quelprocesso, quella intercettazione dei due casi in più ditumore che hanno fatto sì che Fabio Riva, e poi daremoanche una interpretazione sulla base di quelle che eranorisultanze di un lavoro scientifico, è stato eletto amanifesto del male di questo processo, laddove veniva unpo' trasfigurato il senso di quella affermazione nellamisura in cui si diceva "due casi di tumore in più checosa sono?" rendendo un po' più eufemistico il senso diquella intercettazione. Tant'è che gli stessi PubbliciMinisteri dicevano, sempre nella richiesta diapplicazione di misura, <<anche per la posizione di RivaFabio e Archinà vale, quindi, quanto già evidenziato inordine alla posizione di Riva Emilio, Riva Nicola,Capogrosso Luigi e altri dirigenti Ilva nell'ambitodella richiesta di misura cautelare avanzata dei loroconfronti>> tant'è che la richiamavano interamente.C'era un richiamo proprio per relationem. Comeevidenziato in maniera assolutamente pregevolenell'ordinanza già emessa da questa eccellentissimaCorte di Assise naturalmente ci dobbiamo confrontare conil principio, naturalmente costituzionale consacratonella sentenza citata, la 181 del '94 e fatta propria,

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recepita da tutta quanta la Giurisprudenza dilegittimità in ordine alla necessaria partecipazione deldifensore al momento genetico di acquisizione dellaprova. Cosa che in relazione alla posizione di RivaFabio Arturo non è avvenuta. Vedete: il richiamo alcomma 1 bis dell'articolo 403 in ragione di quello chevi ho detto, di quelle emergenze pattuali èassolutamente incongruo e non trova diritto dicittadinanza in relazione alla posizione soggettiva inquanto non si può assolutamente dire che ilcoinvolgimento del ragionier Fabio Riva è derivatoproprio in ragione di quelle che sono state lerisultanze della perizia chimica o della periziaepidemiologica, e non lo si può dire proprio in ragionedella connotazione chiaramente soggettiva che si fadelle contestazioni mosse a suo carico nella sua qualitàproprio di figura di vertice delle società evidentementecoinvolte nell'asserita attività di sversamento e diinquinamento. Emerge, invece, in ragione di quello chevi ho rappresentato come già dal marzo del 2010 inragione di quella che era l'attività di indagine vierano quegli elementi indiziari tali da poterenaturalmente mettere nelle condizioni il ragionier Rivadi poter partecipare a un momento assolutamentefondamentale su cui si ergono, naturalmente lefondamenta della presente vicenda processuale. Vedete:non possiamo neanche dire che la mancanza del difensorefosse assolutamente fisiologica, proprio in ragione diuna gravità indiziaria evidenziatasi in via postuma,perché è chiaro che in relazione a elementi indiziariemersi successivamente, non posso garantirepreventivamente un contraddittorio che altrimenti nonaveva ragion d'essere in ragione di quello che è ancheil pronunciamento della Cassazione dell'8 gennaio del1997, la 745 citata nell'ordinanza di questa

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eccellentissima Corte. È chiaro, quindi, che vi è statain concreto una evidente lesione del diritto di Difesa.Vorrei portare all'attenzione di questa eccellentissimaCorte un riscontro sulla bontà della questione che stoproponendo alle Signorie Vostre, in quanto sia purediversamente declinata la questione è già stataprospettata da questa Difesa dinanzi alla Corted'Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto inaltro processo, il processo cosiddetto "Amianto", il2822/99 Registro Generale Notizie di Reato che è incorso di svolgimento dinanzi alla Corte d'Appelloterritoriale. Ovvero che cosa era successo? Era successoche in quel processo era stato acquisito, erano stateacquisite le perizie sia medico-epidemiologica chechimico-ambientale e erano stati escussi nel corsodell'istruttoria dibattimentale i periti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dove c'è stata la ricusazionedei periti?

AVVOCATO L. PERRONE - Esattamente, dove sono stati ricusatipiù volte i periti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, a luglio è statorinviato?

AVVOCATO L. PERRONE - Siamo arrivati a giugno dell'annoprossimo. Sono stati sostituiti i periti. Anche lì c'èstato un andamento particolarmente bizzarro, checontraddistingue i processi che vedono spesso coinvoltol'imputato Fabio Riva. E ma bizzarria processuale eradata dal fatto che erano stati acquisiti questielaborati peritali svolti nelle forme dell'incidenteprobatorio nel processo 938, in quel processo eranostati escussi a dibattimento i periti e il Giudice insentenza aveva detto guardate che c'è stato un totalerispetto del principio del contraddittorio atteso che leDifese hanno potuto tranquillamente escutere i peritinella sede dibattimentale. Quindi non vi è stata alcuna

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lesione nel contraddittorio. Questa Difesa che èsubentrata in Appello è sobbalzata sulla sedia, inquanto è chiaro che la escussione dibattimentale deiperiti non è stata altro che una replica di un'attivitàgenetica acquisitiva della prova che è stata svolta inun procedimento allogeno, quindi io non posso subire leconseguenze di un elaborato peritale e di una prova acui io non ho potuto partecipare nel momento geneticoche si è svolta in altra evidente fase e momentoprocessuale. E la Corte d'Appello ha ritenutoassolutamente condivisibili queste argomentazioni inragione proprio dei propri costituzionali che presiedonoe garantiscono il diritto di Difesa e ha stabilito conun'ordinanza, che io ho allegato anche al mio scritto,la assoluta inutilizzabilità delle perizie svolte sia daSanna, Monguzzi, Santini e Felici, che quella deidottori Forastieri, Bigieri e Triassi. Naturalmente laquestione di inulizzabilità non deve essere circoscrittasolo e esclusivamente agli elaborati peritali, manaturalmente a tutte quante quelle attività prodromicheall'elaborazione delle perizie, quindi verbale dicampionamento e tutte quante quelle attività che hannorappresentato naturalmente il substrato su cuisuccessivamente naturalmente i periti hanno operato leloro conclusioni tecnico-scientifiche. Quindi in ragionedi queste argomentazioni la mia richiesta è naturalmentequella della inutilizzabilità soggettiva delle dueperizie e di tutti quanti gli atti evidentemente a essiconnessi prodromici e dei relativi allegati svolti nelleforme dell'incidente probatorio in questo procedimento,atteso proprio in ragione degli elementi fattuali che hoprospettato a questa eccellentissima Corte, proprio lapreesistenza di quegli elementi indiziari che avrebberodovuto mettere nelle condizioni l'odierno imputato e lasua Difesa di partecipare al momento genetico e

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acquisitivo di quella prova. La seconda questione che intendo declinare a questa

eccellentissima Corte, e anche su questa ho preparatouna memoria che è estremamente noiosa anche in terminidi rappresentazione verbale in quanto faccio riferimentopuntualmente ai singoli atti che questa Difesa ritienenon avere quei connotati di irripetibili tali da poterealbergare, avere diritto di cittadinanza in questa fase,in questo momento del processo nel fascicolo deldibattimento. Ho avuto, ho allegato naturalmente, macredo che sia contenuto già nei vostri atti quello che èl'elenco depositato dalla Procura, come elenco degliatti irripetibili e ho fatto puntualmente riferimento aisingoli documenti e ai singoli faldoni per faldoni per iquali ritengo naturalmente che non ricorrano lecondizioni perché naturalmente gli stessi siano presentinel vostro fascicolo e di cui ne chiedo l'evidenteespunzione. Quindi, se volete sarebbe una semplicelettura, perché a memoria non voglio sfidare me stessoperché sarebbe veramente una battaglia che perderei inmaniera misera, quindi dovei soltanto leggere quello cheho scritto, quindi ve la verso e sarà oggetto poi divostra attenta valutazione. Concludo, naturalmente,riportandomi alle due memorie che deposito chiedendonel'accoglimento.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie. Avvocato Vozza.AVVOCATO VOZZA - Sì, Presidente, eccellentissima Corte,

intervengo anche nell'interesse dei colleghi Melucci,Perrone, Marseglia, Annicchiarico, Caiazza, Pierotti eLojacono, sempre nell'ottica di una condivisione esoprattutto suddivisione di argomenti tra noi perevitare inutili e direi persino fastidiosi ripetizioni eduplicazioni. Il manifesto ideologico della miapresenza in questo processo l'ho già esposto alla scorsaudienza. E è quello come dissi all'epoca e ribadisco e

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ne rivendico la paternità e la coerenza da parte miaanche in questa sempre, è di natura parassitaria. Ecioè? Ovviamente, io avevo preparato alcune questioniche avrei voluto sottoporre, alcune delle quali sonostate già ampiamente trattate e evidentemente, soloperché resti a verbale, espressamente mi riporto alleargomentazioni già svolte, devo dire con particolareadesione e quasi entusiastica convinzione rispetto alleargomentazioni sviluppate dal collega Lanucara, chevedrete hanno formato oggetto anche di una mia memoriascritta e che devo dire con molto disappunto dovròledere la mia vanità e non ripeterò, anche perchél'intervento del collega è stato assolutamente preciso,puntuale e esaustivo e particolarmente efficace.Rispetto a quel tema, pertanto sia della nullità, permeglio dire, o forse più correttamente inulizzabilità diprelievi, campionamenti, analisi svolte da altre A.S.L.Successivamente alla data che per me segna ildiscrimine, il confine tra un'attività meramenteamministrativa per ciò stesso lecita e inquadrabile inquel solco che non prevede la necessaria partecipazionedell'indagato, dicevo il discrimine è il 17 marzoperché da quel momento in poi in realtà è una attivitàdiversa, è una attività di Polizia Giudiziaria, è unaattività che coinvolge gli interessi di quello che nonentra ma che avrebbe dovuto godere delle garanziepreviste dal nostro Codice di Rito nei riguardidell'indagato. Non è una petizione di principio,evidentemente. Non ragiono. Non è questa la sede, ma nonsono neanche la persona più adeguata per proporre undiscorso sui (parola incomprensibile). Ancora una voltacercherò di attenermi al disposto normativo. Le normevanno evidentemente interpretate e il nostro comma,soprattutto il nostro, ma vanno prima ancora osservate elette. E allora, invoco in questa sede l'articolo 220

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delle Disposizioni di Attuazione del Codice di ProceduraPenale a mente del quale è prescritta l'osservanza delledisposizioni del Codice di Rito Penale nell'espletamentodegli atti necessari ad assicurare le fonti di prova,quando nel corso di attività ispettive o di vigilanzapreviste da Legge o decreti emergano indizi di reato.Questo evidentemente significa, non voglio banalizzare,e scusate, né offendere l'intelligenza di alcuno, maevidentemente è funzionale alla mia discussione,significa che allorquando l'ARPA svolge un'attivitàispettiva e nel corso di quella attività ispettivaemergano elementi potenzialmente utilizzabili neiconfronti di un determinato soggetto in un futuro esuccessivo procedimento penale bisogna garantire a quelsoggetto tutti i diritti previsti dal nostroordinamento. Anticipo anche che è una questioneevidentemente diversa da quella afferente l'articolo 335del Codice di Procedura Penale che impone alla Procuradi scrivere immediatamente il nominativo dell'indagato.Lì in questo secondo caso la Suprema Corte Regolatricedel diritto ci ha spiegato che è un potere insindacabiledel Pubblico Ministero il quale, ipotesi, astrattamenteritardi dell'iscrizione del nominativo della personaindiziata, non subisce sanzione processuale ma è uncomportamento rilevabile sotto il profilo eventualmentedisciplinare dell'organo, ma processualmentel'iscrizione tardiva quando anche volutamente tardivadell'indagato non effetti processuali in termini diinutilizzabilità. Ma non è questo il caso che ci occupa.Il caso che ci occupa e che riviene dal combinatodisposto del citato articolo 220 Disposizioni diAttuazione e del conseguente articolo 360 del Codice diRito è altro. Dicevo: le norme si osservano, si leggono,si cerca di capirle e si interpretano. La funzionedell'interprete - come dire? - è ontologicamente

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connaturata a quella del giurista, poi evidentemente c'èuna gerarchia, se così la vogliamo chiamare diautorevolezza nell'interpretazione, ragione per cuiavete spesso sentito e ci sentirete spesso citare laCorte di Cassazione. Dico questo perché? Perché bisognaanche fissare il momento della emersione, della evidenzadi questi indizi di reato che vengono postiall'attenzione dell'agente operante nel corsodell'attività ispettiva di vigilanza di naturaamministrativa, e non può essere evidentemente unavalutazione di ordine soggettivo atteso che - comevedremo di qui a un attimo - alla mancata osservanza diquella garanzia difensiva consegue la inutilizzabilitàdell'atto espletato. E allora facciamo riferimento,evidentemente, all'organo deputato alla funzionenomofilattica, ossia di interpretare la norma e vorreicitare - la leggo, sono pochi righi ma preferisco nonriportarla per non incorrere in errore, inapprossimazione - la sentenza delle Sezioni Unite, parlodella numero 45477 del 28 novembre del 2001 chechiarisce, appiana un contrasto giurisprudenziale eafferma che <<il significato dell'espressione quandoemergano indizi di reato contenuta nell'articolo 220Disposizione di Attuazione del Codice di ProceduraPenale è tesa a fissare il momento a partire dal qualenell'ipotesi di svolgimento di ispezione di attività divigilanza sorge l'obbligo di osservare le disposizionidel Codice di Procedura Penale per assicurare le fontidi prova e raccogliere quant'altro possa servire ai finidell'applicazione della Legge Penale deve intendersi nelsenso che presupposto dell'operatività della norma - eaggiungo delle conseguenti garanzie - sia nonl'insorgenza di una prova indiretta quale indicatadall'articolo 192 Codice di Procedura Penale, bensì lasussistenza della mera possibilità di attribuire

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comunque rilevanza penale al fatto che emergedall'inchiesta amministrativa e dal momento in cuiemerge a prescindere dalla circostanza che esso possaessere riferito a una persona determinata>>. Qui diremmoche andiamo ultra petita rispetto alle mie esigenze.Perché? Senza volere ricapitolare il principio che èrichiamato in maniera pressoché pedissequa anche dallasentenza numero 23369 della Terza Sezione Penale del 14marzo del 2002 e dalla sentenza numero 2601 CassazionePenale Sezione Seconda 13 dicembre 2005. Comunque,Presidente, sono nelle memorie che vi depositerò la cuicopia ho già fornito all'Ufficio di Procura. Senzaripercorrere tutte le tappe e i passaggi di questaqualità ispettiva, che pure sono compendiati neidocumenti allegati alla memoria su questo specificopunto, nel momento in cui ripercorrerete voi, ve le haillustrate il collega Lanucara, sono contenute nellamemoria, vorrei fare un discorso meno formale e più dibuon senso oltre che di diritto, perché evidentemente èsempre il buon senso che governa l'applicazione deldiritto, non è la conoscenza soltanto. Perché dicevol'interpretazione? Perché con il massimo rispetto di voitutti e di chi mi ascolta, evidentemente se noi alvostro posto ponessimo un data base con tutte le normedel mondo ci darebbe verosimilmente una rispostatecnicamente perfetta a ogni quesito, ma non avrebbe ilbuon senso, la sensibilità che contraddistingue iGiudici Togati e Popolari e anche chi sta da questaaltra parte, mi auguro, presumo e anzi ne sono convinto,ossia le Parti del processo. Dicevo: nel momento in cuiio sto indagando, sto effettuando dei veri e propriaccertamenti tecnici, senza vera polemica, irripetibili perché non posso andare a ricampionare il Tops Oilquattro anni dopo, irripetibili, su questo per piaceresgombriamo il campo, né andare a riesumare le carcasse

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degli animali come ha detto il collega Lanucara, dicevonel momento in cui io effettuo questi accertamentitecnici, nel momento in cui troverete traccia di ciò chenei documenti vi ha allegato il collega Lanucara e chevi allegherò io, nel momento in cui io attestol'identità vera o presunta, reale o fallace, saràoggetto del merito, l'identità della impronta digitale,il cosiddetto fingerprint, della diossina che ha,secondo l'impianto accusatorio contaminato i suoi, glianimali, e le piante e dico che quella diossina provieneda Ilva e l'ARPA lo dice, secondo voi sussistel'astratta possibilità come recita la Corte diCassazione, perdonatemi, la mera possibilità come recitala Corte di Cassazione di individuare un potenzialeindagato? Che so? Uno a caso. Il difensore dellostabilimento. Perché se Ilva ha inquinato e se queiprelievi e se quelle deleghe di indagine, perché questesono quelle che la Procura conferisce a ARPA, tendono adimostrare dal punto di vista tecnico-scientifico lariconducibilità di un fenomeno di inquinamento massivoall'attività in essere dello stabilimento siderurgicoorbene, non so gli altri, ma almeno chi quellostabilimento dirige, se c'è un'ipotesi di reato, sarà ilprimo a essere atecnicamente sospettato di aver commessoquel reato. E invece no. Si va avanti. Guardate, mirendo conto che dal punto di vista giuridico certamentenon sia l'ARPA a poter dare istruzione alla Procura, maquanto io vi sto dicendo è sintomatico di un fatto. A uncerto punto l'ARPA in una sua comunicazione, vi dicoquale, del 23 agosto 2007, con ma quale la Procuraveniva informata circa gli esiti delle verificheanalitiche inerenti le polveri risultanti dai sistemi diabbattimento delle filtri dell'impianto sinterizzazioneagglomerato 2, nella nota testualmente si dice, vedo chequalcuno annuisce, quindi il problema si è già posto,

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<<tuttavia - dice l'ARPA alla Procura il 23 agosto 2007- sarebbe necessario ripetere tali prelievi e lerelative analisi in modo da garantire i dirittidifensivi della Parte e la conseguente possibilità diutilizzare i risultati a scopo probatorio>>, cioè unproblema che si pone l'ARPA che tante altre volteevidentemente si è trovata di fronte a eventuali indizidi reato nel corso di un'attività ispettiva. La Procurainterloquirà su queste nostre eccezioni, spiegheràperché non ha ritenuto neanche in questo caso digarantire la rappresentanza, la partecipazione,l'esplicazione del diritto di Difesa. Guardate:l'ampiezza della possibilità di difendersi è l'indicedella civiltà di un popolo. Ci spiegherà perchéevidentemente tutto questo non abbia ritenuto di farlo.Concludo sottoponendovi un'ultima osservazione sulpunto. Parlavamo di sanzione processuale. La sanzioneprocessuale evidentemente è un effetto che si riconnettealla patologia dell'atto. Ogni atto è destinato,ovviamente, a produrre un effetto giuridico, in questocaso procedurale dapprima, processuale adesso per comeinvocato dai Pubblici Ministeri, la sanzione processualeè la punizione ovviamente dell'atto, non certo di chil'ha posto in essere. È allora <<è causa diinutilizzabilità dei risultati probatori la violazionedelle Disposizioni del Codice di Procedura Penale la cuiosservanza nell'ambito di attività ispettive divigilanza è prevista per assicurare le fonti di prova inpresenza di indizi di reato>>. Ho citato CassazionePenale Sezione Terza numero 15372 del 10 febbraio del2010. Allora che cosa accade? Da un lato questirisultati sono inutilizzabili perché all'assunzione diquella che negli auspici della Procura dovrebbedivenire la prova e che comunque è stata posta a basedell'incidente probatorio e che comunque forma oggetto

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della valutazione dei periti, da un lato perché èinutilizzabile, dall'altro lato trattandosi diaccertamenti tecnici irripetibili, spero di non essereinutilmente didascalico, hanno attivatO la procedura dicui all'articolo 360 del Codice di Rito che prevede,peraltro la riserva dell'incidente probatoriodell'indagato all'epoca, imputato oggi. Ossia, queglielementi così importanti, perché la perizia èchimico-ambientale soprattutto chimico-ambientale ma inparte anche quella epidemiologica che sulla prima inqualche parte riposa si fondano su questi accertamenti.L'identità del fingerprint, la quantità dicontaminazione, la qualità degli agenti inquinanti sonocristallizzati in quei prelievi che non sono ripetibilie quei prelievi effettuati in dispregio delle garanzieobbligatorie previste dal nostro Codice di Rito dannopoi la stura e costituiscono in qualche modo lefondamenta, l'architrave poi dell'impalcatura tecnicadapprima dell'incidente probatorio, accusatoria dappoiche ci porta a rispondere di un reato, come haesattamente detto il collega Lanucara, di una gravitàinaudita quale quello dell'avvelenamento, senzadimenticare il disastro innominato, visto che ècontestata anche la fattispecie aggravata di cui alsecondo comma e gli altri, senza leggerli tutti, ancheperché devo dire che io sono avvantaggiato almeno in uncompito, non devo fare alcuna scrematura, alcunoscreening perché al mio imputato hanno contestato tutto.Dicevo a rispondere di reati così importanti sulla basedi accertamenti tecnici effettuati in dispregio e inaperta violazione delle garanzie che il nostro Codicepone a presidio, direi prima di tutto della libertà, chenon è soltanto quella identificata nell'assenza dicostrizione fisica, ma è il diritto di difendersi, è ildiritto di partecipare, è il diritto di essere

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protagonista in una vicenda dalla quale io potròriportare una pena che va da quindici a ventiquattroanni, se parliamo solo dell'avvelenamento. Su questaquestione per il resto, ripeto, mi riporto e mi rimettoa ciò che ha detto il collega Lanucara. Ne avrei altreda sottoporvi e saranno, se è possibile, ancora piùbrevi. Nel corso dell'udienza preliminare, diremmo cosìla seconda udienza preliminare, il 25 febbraio del 2016il collega Annicchiarico depositò un'articolataeccezione di nullità o inutilizzabilità dell'incidenteprobatorio, preposta per iscritto con una memoria aisensi dell'articolo 121 Codice di Procedura Penale, erappresentata anche oralmente. Orbene, non vorreitediarvi, poi ho riportato la Giurisprudenza ma peraffermare un poco ovvio e addirittura, direi, scontatoper tutti noi Giudici Togati e Popolari e per le Partidi questo processo, che è quello dell'obbligo dellamotivazione, dell'ordinanza.

L'ordinanza, e anche qui, ripeto, non voglio peccare dipresunzione ma cerco di sintetizzare i principi checredo di avere assunto e recepito dalla Suprema Corte diCassazione, è un provvedimento che contrariamente allasentenza ha una forma, per così dire, più libera, menovincolata da criteri predeterminati di natura formale mache è connotata da un requisito assolutamenteessenziale, che è quello della motivazione, cioè dellaesplicazione dell'iter logico che il Giudice segueallorquando si determina a adottare uno specificoprovvedimento. Bene, su questa questione non soltantonella successiva, nel senso cronologico, dell'ordinanzadel G.U.P. del 29 febbraio del 2016 con la quale rigettaaltre questioni, dichiara chiusa l'udienza preliminare,dispone il rinvio a giudizio come da separato decreto,dicevo di questa questione in quella ordinanzaconclusiva non ve ne è traccia. Siamo oltre la

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violazione dell'obbligo di motivazione, perché almeno lìsaremmo dinanzi a un provvedimento monco del suoretroterra colturale o logico. Qui, in realtà iodenuncio la nullità di quell'ordinanza conclusiva del 29febbraio del 2016 per omessa (parola incomprensibile).Concludo richiamando il principio espresso dallaCassazione Penale Sezione Prima con la sentenza numero227 del 7 ottobre del 2010, in ragione del qualel'incidenza dell'articolo 121 sulla conformazionedialettica del processo postula da un cantol'operatività dell'obbligo del Giudice di pronunciaresulle memorie e sulle richieste delle Parti concarattere di decisività ed evidentemente il principioche non vorrei adesso farmi fautore diun'interpretazione autentica che solo vostra può essere,mi pare che abbiate richiamato nella vostra ordinanzadetta ieri. Evidentemente io non posso, o meglio, io nonsono obbligato a rispondere a ogni questione anchecapotica, anche manifestamente infondata, anchepuramente strumentale e dilatoria, devo rispondere allequestioni che potenzialmente possono orientare in unverso o nell'altro la mia decisione. Quindi,l'operatività dell'obbligo del Giudice di pronunciarsisulla memoria e sulla richiesta delle Parti ha uncarattere di decisività, e dall'altro la sanzione dellanullità in caso di omessa pronuncia. Bene, concludo sulpunto, offenderei le vostre intelligenze e la miacapacità di comprensione se mi dilungassi sulladecisività in quella sede di una eccezione che concerneil Molok dell'incidente probatorio, la prova regina, laprova principe credo che abbia definito qualcuno deirappresentanti del Pubblica Accusa in sede didiscussione. Mi sembra assolutamente evidente eragionevole che non soltanto ai fini della vostravalutazione, ai fini della valutazione del G.U.P., con

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toni direi più pacati rispetto a quelli del collega chemi ha preceduto ieri, però evidentemente il ruolodell'udienza preliminare non è quello di un centro dismistamento di carte, offenderei ma tutti noi, perchénon avrebbe senso neanche per noi partecipare a unacronaca di una morte annunciata, noi crediamo nellafunzione dell'udienza preliminare. Ma allora, perdeterminare se una specifica vicenda processuale dellacomplessità che ci occupa merita, o meglio abbisogna delvaglio dibattimentale non credo si possa prescinderedalle perizie svolte in sede di incidente probatorio.La questione è dirimente rispetto alla valutazione ealla decisione che il G.U.P. doveva assumere, e rispettoa una questione decisiva e dirimente il G.U.P. Hascelto? Ha omesso? Ha dimenticato? Non lo so. C'è undato: non ha deciso. Di tal che a mio avviso l'ordinanzadel 29 febbraio del 2016 conclusiva della secondaudienza preliminare è nulla. Chiaramente ne discende aisensi dell'articolo 185 la nullità di tutti gli atticonseguenti e successivi a essa funzionalmente legati.Vi è poi un'altra nullità che devo eccepire, che èquella della violazione dell'articolo 419 commi uno esette. Allora, io cerco di improntare la mia attività ecerco di indicare a qualche giovane collega che transitadal mio studio che non bisogna proporre soltanto leeccezioni di cui si è sicuri dell'accoglimento, mabisogna proporre le eccezioni che abbiano una dignità eun decoro, salvo poi ovviamente la valutazioneimprescindibile e indiscutibile del Giudice che leascolta. Chiariamoci subito. Evidentemente è una nullitàche attiene alla citazione delle persone offese. Non hoomesso di leggere la Giurisprudenza sul punto e non misfugge il criterio cardine dell'articolo 182 del Codicedi Rito. A base di una eccezione deve esserci semprel'interesse della parte che quella eccezione propone a

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che venga accolta, perché se poi l'esito di questaeccezione, e la decisione di questa eccezione è deltutto indifferente rispetto al mio ruolo processuale,evidentemente non sono legittimato a proporla. Tuttovero. È questo il principio generale, mitigato daun'eccezione, sempre che la Parte non alleghi un suointeresse specifico e concreto alla risoluzione dellacontroversia, e che questa, questa controversiaincidentale e che la risoluzione di tale controversiaincidentale esplichi dagli effetti sulla posizionesoggettiva di chi la propone. Ebbene, io nella memoria amo' di motivo di ricorso per Cassazione infatti hoesplicitato fin dalla intestazione che la violazionedell'articolo 419 commi uno e sette, a mio avviso sipone in relazione agli articoli 187 e 190 del Codice diProcedura Penale. Perché? Perché a mente dell'articolo187 comma terzo se vi è costituzione di Parte Civile,sono oggetto di prova i fatti inerenti la responsabilitàcivile derivante dal reato. Questo è l'inquadramento amio avviso giuridico. Il fatto quale è? Alle udienze del20 ottobre, primo dicembre e 9 dicembre del 2015, comela Corte ben ricorda, venivano depositati numerosissimiatti di costituzione di Parte Civile. Rispetto a quegliatti, proprio chi vi parla aveva eccepito una sorta diinesistenza giuridica nel vostro fascicolo deldibattimento, la Corte ha risposto con una ordinanza disegno opposto. Non dico ne prendo atto perché d'altrondenon posso fare altro, non mi sembra concludente. Ma inquesto processo noi ci adeguiamo a questo principio.Condivisibile o meno non ci importa. Il principioespresso dalla Corte si lega al carattere di immanenzadella costituzione di Parte Civile o lo scinde, lo rendeautonomo indipendente, rispetto alle vicende processualicollegate, quali a esempio il decreto di citazione agiudizio o il decreto che dispone il giudizio. Ebbene

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alla luce di questa vostra ordinanza resa il 19 lugliodel 2016, che non vi ho letto, perché ovviamente laricordate, quei soggetti erano parti processuali a faredata dal deposito, ossia dinnanzi a voi,ottobre/dicembre del 2015. Ebbene l'avviso di fissazionedell'udienza preliminare oblitera, permette la presenzadi questi soggetti, ai quali viene dal G.U.P.addirittura negata la possibilità di partecipareall'udienza preliminare sulla scorta di una valutazionediametralmente opposta e assolutamente distonicarispetto alla vostra. Ossia il G.U.P. dice è nullo. Voinon siete Parti. Voi non siete soggetti, né personeoffese, né Parti Civili, non siete attori di questavicenda processuale. Io riprendo dalla discussione. Nonpotete neanche costituirvi oggi, perché a mio avviso -dice il G.U.P. - i termini ormai sono decorsiinutilmente per voi, ergo non esistete. Di questo,ovviamente, dovrebbero dolersi per prime le PartiCivili, la cui qualità è stata disconosciuta dal G.U.P.,ma me ne dolgo anche io. Perché? Vi sarà sfuggito comeproprio in virtù del disposto dell'articolo 187 terzocomma, un combinato disposto con l'articolo 190 delCodice di Rito e soprattutto del più generale principiocardine in questo processo che nasce con velleitàaccusatorie sempre più snaturate nel corso del temporivendico il mio diritto di difendermi provando. E iocome mi difendo provando rispetto alle preteserisarcitorie, invero intimidatorie, quasi, quasi quantole previsioni di pena contemplate dai reati contestati,perché i nostri assistiti sono destinatari di preteserisarcitorie per svariati milioni di euro. Anche qui miricollego all'ordinanza emesse dalle Signorie Vostre,allorquando hanno affermato un principio, ritengocondivisibile laddove si dice in questa fase io nonvaluto la consistenza probatoria della pretesa. Io

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valuto l'ammissibilità. La consistenza probatoria sarà,ovviamente, onere della Parte che reclama il danno, ma èanche il diritto e forse è onere della Parte gravata daquella richiesta. E allora le Parti Civili ritualmentecostituite, le pretese avanzate dalle Parti Civiliritualmente costituite nel corso dell'udienzapreliminare hanno formato oggetto di esplicitecircostanze di prove indicate nella nostra lista. Insintesi, per concludere, cosa voglio dire? Che il miodiritto di Difesa è stato leso da quella ordinanza cheha defraudato della loro qualità giuridica le PartiCivili costituite dinnanzi a voi e che avete detto eranolegittimamente costituite sin da allora, e il miodiritto di Difesa è stato violato laddove mi è statoimpedito di fatto di articolare circostanze e temi diprova rispetto a quelle pretese. Non è una doglianzaastratta, perché rispetto alle Parti Civili costituite etali ritenute dal primo e dal secondo Giudicedell'udienza preliminare noi abbiamo articolato lenostre Difese. Questo ci è stato impedito. E néevidentemente si può invocare il disposto di cui alquarto comma dell'articolo 468 perché in realtà quellosi modella rispetto a un argomento di prova offertodalla Parte avversa. No, io rivendico il mio dirittodella prova diretta, che mi è stato sottratto da questaordinanza del G.U.P. violativa dell'articolo 419 commiuno e sette, e di conseguenza degli articoli, come hodetto 187 e 190 del Codice di Rito. Ancora e sempre piùbrevemente, anche perché è un argomento che ha in partetrattato il collega Lanucara. Vedrete che conprovvedimento del primo giugno del 2011 il G.I.P. incorso di incidente probatorio da un lato estende l'areadi indagine dei periti e non la estende soltantoattraverso quesiti volti a specificare o a chiariremeglio alcuni aspetti o a indagare aspetti ulteriori.

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No, no, formula quesiti assolutamente diversi,eterogenei e estranei rispetto agli originali, tanto èvero che nomina un Collegio di diversi esperti condiverse specializzazioni. Questo è stato oggetto dicensura da parte dell'Avvocato Lanucara e evidentementesul punto non torno e mi associo. Vi è però che <<nellostesso provvedimento ai sensi - leggo testualmente -dell'articolo 393 comma quarto il G.I.P. rileva chedeve disporsi la proroga del termine delle indaginipreliminari e provvede in tal senso>>. Allora, abbiamoquesta duplice connotazione della vicenda. Questaproroga interviene nel corso del primo incidenteprobatorio, prima che inizi il secondo. Per primoincidente probatorio, perdonate la semplificazione,perché evidentemente l'istituto è unico, ma è perdiscernere le due perizie, quindi mentre era in corso laperizia chimico-ambientale e prima del conferimentodell'incarico e della formulazione dei quesiti dellaperizia epidemiologica. Non mi consta... Il verbale iol'ho letto tante volte. Nel verbale non è riportato. Nonmi consta, ma i Pubblici Ministeri mi potranno smentirese il mio assunto fosse erroneo, non mi consta che visia una richiesta in tal senso da parte della Procura.Mentre l'articolo 393 comma quarto del Codice di Ritoinvocato dal G.I.P. prevede che il Pubblico Ministero ela persona sottoposta a indagini possono chiedere laproroga del termine per le indagini preliminari ai finidell'esecuzione dell'incidente probatorio. È previsto,cioè, coerentemente con lo spirito che doveva animare eche perlomeno ha animato il Legislatore in parte traditoanche da numerosi interventi legislativi additivi dellaCorte Costituzionale, comunque lo spirito di questoCodice ripudia il precedente sistema in cui il Giudiceera, perdonate, non voglio sembrare blasfemo, uno etrino, cioè raccoglieva e valutava le prove e divide le

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competenze. La valutazione è oggetto del Giudice,l'attività di indagine fa parte delle competenzeprecipue e specifiche del Pubblico Ministero. Allora sicomprende come questa sia la regola generale che laddovedovesse essere derogata necessita di una norma ad hoc.Il principio cioè è quello della tassatività delleeccezioni a questa regola generale dell'impulso diParte. Lo abbiamo per esempio nell'articolo 507, perdire il più richiamato, da voi evocato e nell'articolo422 per quanto concerne l'udienza penale. Cioè quando alGiudice viene, che sia esso delle indagini preliminari,l'udienza preliminare del dibattimento vieneconferito..., o meglio quando il Giudice esercita unpotere questo potere deve esservi conferito in manieraspecifica, puntuale e esplicita dal Codice. Il potere diprorogare le indagini senza il relativo impulso da partedella Procura o della persona indagata non è contemplatonel nostro Codice. Non vi sfuggirà che questo rilievo hasempre a oggetto le due perizie: l'una in corso, l'altrada iniziare. A mio avviso trattasi di atto abnorme.Anche qui non voglia suonare irriguardoso... Attoabnorme nei confronti di alcuno. L'atto abnorme èquell'atto difforme dell'archetipo normativo. Cioèquell'atto che non trova corrispondenza nel modellogiuridico di riferimento, nel sistema. Questo atto nonha un riferimento, perché questo atto non può che esserela risposta del G.I.P. all'impulso di Parte. In dispartepoi ogni altra considerazione in ordine alcontraddittorio cartolare che per quanto limitato eristretto, e forse anche evidentemente formale di questafase, comunque è garantito dal Codice all'indagato. Diquesto però credo che abbia già discusso il collegaLanucara e, quindi, a questo mi riporto. In questo sensoanticipo un'altra questione che è quella della nullitàe/o inutilizzabilità delle attività tecniche e di tutto

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ciò che ne consegue, quindi anche delle perizie e ditutti atti eventuali di indagine successivi al primogiugno del 2011. Cito soltanto sul punto CassazionePenale Sezione Sesta 20 dicembre del 2016 numero 2658,che dà una qualificazione nell'atto abnorme. È unasentenza che si occupa, peraltro proprio del sequestrodell'Ilva. In quel caso del sequestro finalizzato allaconfisca per equivalente. Forse già la conoscete.Probabilmente la riguarderete.

Interviene il Pubblico Ministero fuori microfonoAVVOCATO VOZZA - Primo giugno del 2011, che è la data del

provvedimento in cui il G.I.P. motu proprio proroga iltermine per le indagini preliminari.

VOCI IN AULA FUORI MICROFONOAVVOCATO VOZZA - No, chiedo scusa. Lanucara credo che facesse

riferimento alle attività di campionamento, cioè alprimo motivo del mio intervento. Abbiamo ilprovvedimento, così fughiamo ogni dubbio e eventualmentefaccio ammenda e chiedo scusa se vi ho indotto inerrore.

AVVOCATO A. ORFINO - Presidente, chiedo scusa se intervengomentre sta discutendo il collega Vozza. Avvocato Orfino.Devo per concomitanti impegni professionaliallontanarmi. Nel frattempo è arrivata la collegaSborgia.

AVVOCATO M. M. SBORGIA - Sì, buonasera. Subentro io insostituzione dell'Avvocato Orfino anche per ilprofessore Assennato e Pellegrino. Avvocato MariaManuela Sborgia.

AVVOCATO VOZZA - Allora, Presidente, è l'allegato cinque dellamemoria che vi depositerò. Io ho letto testualmentequello che il G.I.P. dispone ed è la proroga di mesi seidelle indagini e il provvedimento è datato primo giugnodel 2011. È allegato, comunque alla memoria. L'horiletto con grande attenzione. Primo giugno. Presidente,

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sa perché? Ho visto con particolare attenzione ilprovvedimento per vedere se nella parte motiva facesseriferimento a un qualche impulso da parte della Procurae non l'ho trovato, altrimenti evidentemente l'eccezionenon l'avrei proposta. L'ultima eccezione, e questa invia davvero telegrafica, non solo breve, sulla nullità oinutilizzabilità dell'incidente probatorio conriferimento alla perizia chimico-ambientale. Vedrete, liho elencati, e qui sposo la linea del collega Perrone,mi sottraggo a una noiosissima ripetizione di quanto giàscritto, tutti gli atti che nel corso dell'incidenteprobatorio sono stati trasmessi dalla Procuraall'ufficio del G.I.P. e da quest'ultimo rivolti aiperiti in assenza di qualsivoglia avviso di depositoagli indagati o ai loro difensori. Sono enumerati nellamemoria che vi deposito, sono allegati. A mio avvisoanche questa è una violazione del diritto di Difesa, inquesto caso sub articolo 403 in ordine allautilizzabilità e la efficacia probatoria, ma comunquesottopongo alle vostre sensibilità la valutazione in unamateria così complessa, in una mole davveroimpressionante di atti sottoposti all'esame dei periti edalle conseguenze così impegnative per tutti noi, perchéattenzione, e davvero concludo, non credo che in tuttiquesti anni di esercizio della professione possa esseretacciato di piaggeria nei confronti di alcuno, io noncedo alla tentazione un po' demagogica e semplicisticadi ritenere che un Pubblico Ministero contesti un reatocosì grave senza pensarci tante volte, probabilmenteperdendo tante ore di sonno. Ciò detto, però io invocoil rispetto delle regole. La forma è sostanza. Saràabusata ma è sempre vera come (parola incomprensibile).Ancora una volta in questo caso, a mio avviso, si èviolato il diritto di Difesa dell'indagato sottraendoglila possibilità di esaminare atti e documenti che oggi

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costituiscono una delle ragioni fondamentali dellaincolpazione nei suoi confronti. Oggi e allora, con ciòintendendo ovviamente la fase cautelare reale, la fasecautelare personale e le udienze preliminari che abbiamocelebrato. Concludo, ovviamente depositandovi memorie,due distinte memorie riportandomi integralmente,ovviamente sia rispetto alla parte motiva che allerichieste di contenuto. Vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Molte grazie, Avvocato Vozza.Pierotti deve intervenire?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Posso?PRESIDENTE Michele PETRANGELO - C'era Pierotti, prima di lei.AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, voglio solo rappresentare una

cosa. Non voglio intervenire io. Volevo semplicementedirle questo, che siccome l'Avvocato Caiazza hapurtroppo un aereo perché ha una bancarotta domani edeve stare per forza di nuovo a Roma, le volevochiedere: siccome i nostri interventi sono degliinterventi dal punto di vista temporale non...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Impegnativi.AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se fosse possibile, una proposta

che volevo fare era...PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho capito. Cosa vuole? Lei lo

vuole rinviare alla prossima udienza il suo e quello diCaiazza. Noi avevamo idea di terminare alle 17:00 perabbreviare un po' l'udienza, quindi necessariamentedobbiamo andare a un'altra udienza, quindi possiamosicuramente accogliere questa istanza. Però,proseguiamo. Io oggi vorrei finire con tutte le altrequestioni e lasciare soltanto a loro per la prossimaudienza l'esposizione delle vostre questioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie. PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, chi altri deve

intervenire oggi?AVVOCATO SIROTTI - Chiedo scusa al collega. Presidente, anche

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io mi devo allontanare, rimane l'Avvocato Lanucara.Vorrei semplicemente dare atto, Presidente, che anzichémettere a disposizione della Corte le intercettazionitelefoniche, come ho detto, per assoluta completezza etrasparenza ho deposito ai fini della decisione la notafinale di Polizia Giudiziaria sul capo ch)p)(fonetico).La ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Volevo chiedere approfittandodi questa interruzione, perché la Cancelleria mirappresenta questa difficoltà, che poi è legata ancheall'urgenza di disporre degli atti, il PubblicoMinistero più volte ci ha chiesto di avere gli atti, sefosse possibile per gli Avvocati, oltre al deposito delcartaceo, anche un file che scannerizza il documento,perché in questo modo noi possiamo tempestivamentemettere a disposizione delle altre Parti e della Procurache dovrà replicare il contenuto integrale dell'atto,altrimenti con una copia noi dobbiamo fare fotocopie,poi dobbiamo fare la scannerizzazione e poi dobbiamoconsegnarlo, e questo comporta via... Quindi, se per voinon è un problema, visto che il file voi lo formate nelmomento in cui redigete l'atto potrebbe essere comodoavere..., semmai lo potete portare con una chiavetta enoi possiamo trasferirlo subito sul computer. Se fossepossibile sarebbe un atto di collaborazione molto utileper noi.

AVVOCATO SIROTTI - Molto volentieri, signor Presidente, perchécosì evito anche... L'atto che ho depositato, la nota diPolizia Giudiziaria è tutta sottolineata da noi perchénon avevo previsto deposito oggi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Io oggi vi ho fatto questarichiesta, se per le prossime volte in cui ci sarànecessità avremmo bisogno di questo. Avvocato Pierotti.

AVVOCATO PIEROTTI - Io sarò davvero telegrafico, Presidente.Si tratta di argomenti già sviluppati per chi mi ha

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preceduto. Sono due in particolare. La prima riguarda laformazione del fascicolo del dibattimento. E qui ilcollega Lanucara, in particolare, è stato davveroesaustivo. Io solo a titolo esemplificativo, dico peresempio che nel faldone numero 10 voi troverete le copiedi due diversi procedimenti, le copie del fascicolo delPubblico Ministero di due diversi procedimenti: uno è il5886 del 2011 e l'altro è il numero 716 del 2008. E nondeve e non può avere alcuna importanza il fatto chequesti procedimenti siano allegati alla consulenzamedica e facciano parte del faldone della perizia Ilva,perché se dovesse per caso passare il principio secondoil quale ogni qualcosa viene legata a una perizia o a unincidente probatorio dai periti possa perciò solotrovare ingresso nel fascicolo del dibattimento, a mepare che l'articolo 431 sarebbe del tutto svuotato dicontenuti e di significati. Quindi, c'è associazione atutti i rilievi mossi sulla formazione del fascicolo deldibattimento. E anche per quanto riguarda poi il commauno bis dell'articolo 403 io chiedo la inutilizzabilitàdell'incidente probatorio nei confronti della Riva ForniElettrici. È circostanza nota. Voi stessi ieri ne avetedato atto nella vostra ordinanza che la Riva ForniElettrici nasce in un momento successivo all'incidenteprobatorio. Ergo non c'è stata partecipazione di alcundifensore, né poteva esserci, della Riva Forni Elettriciin sede di incidente probatorio, per cui vi chiedo lanon utilizzabilità dei risultati dell'incidenteprobatorio nei confronti del mio assistito. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Raffo.AVVOCATO C. RAFFO - Sì, Presidente, grazie. Io, Presidente,

come ho già premesso innanzitutto in premessa vi dicoche l'Avvocato Mongelli che sostituiva l'Avvocato Raffomi ha delegato a sostituire la sua posizione. Iocomunque intervengo adesso anche in sostituzione per

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delega orale degli Avvocati Sanguigno e Antonio Raffo,per le posizioni da questi difese e ovviamente anchedell'Avvocato Mongelli per la Difesa di Stefano Ippazio.Parto dalla Difesa di Manna, che appunto è difeso daAntonio Raffo e Vittorio Sanguigno, specificando che conriferimento all'imputato Manna io mi riporto a quantogià precisato, quindi mi riporto all'eccezione formulatadal professore Muscatiello relativamente alla competenzadel Tribunale di Bari, come Giudice Naturale, eovviamente Manna che è uno dei presunti favoreggiatoridel Presidente Vendola dovrebbe seguire quellacompetenza, poiché il reato di favoreggiamento è statoindicato dalla Procura come connesso teleologicamentealla concussione. Anche in questo senso non posso nonrilevare rispetto all'ordinanza sulla costituzione delleParti Civili ciò che è stato rilevato dall'Avvocato diAntonicelli, ovvero il fatto che quella connessione nonè collegata ai reati ambientali e alle altre tipologiedi reato, ma solo alla concussione di Vendola e, dunquenon si comprende per quale motivo nei confronti di Mannasi possano costituire una pletora di Parti Civili chenulla hanno a pretendere con riferimento a quel caso diconcussione, ove peraltro anche il concusso non ha avutonulla a pretendere, non fosse altro perché si ritrovaimputato in questo processo, presunto concusso,ovviamente. Quindi, per Manna queste richieste.Passando, invece, alle eccezioni relative agli altri, iomi riporto, perché davvero dovrei spendere paroleinutili che sono state espresse in maniera assolutamentepiù pregevole di quanto non riuscirei a fare io daicolleghi che mi hanno preceduto con riferimento sia allanullità dell'udienza preliminare per tutto ciò che èstato osservato dagli Avvocati Della Valle e Marseglia eda coloro che li hanno poi seguiti, e anche per quantoriguarda la incompetenza territoriale ex articolo 11,

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ciò che ha detto l'Avvocato Centonze è a mio avviso è amio assolutamente condivisibile. Quindi, mi riporto perqueste richieste. Per quanto riguarda la chiamata dellepossibili persone offese per pubblici proclami, come èstata richiesta anche ieri dall'Avvocato Rossetti,ritengo di dovere aderire a questa ipotesi. Ovviamente,si tratta chiaramente di richieste a cascata esubordinate rispetto a quelle che ho appena fatto, e poiovviamente mi riporto anche qui con riferimentoall'utilizzabilità dell'incidente probatorio e a tuttigli atti a esso allegati che si trovano nel fascicolonel dibattimento a chiederne l'espunzione conriferimento alle Parti che rappresento, poiché lestesse, tutte quante sono state oggetto di indagini solosuccessivamente alla formazione dell'incidenteprobatorio. Per il resto, ripeto non voglio fare perderetempo alla Corte e, quindi, mi riporto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non ci sono altri interventi?Quindi, possiamo dire che per la prossima udienzainterverranno solo l'Avvocato Caiazza e l'AvvocatoAnnicchiarico e replicheranno i Pubblici Ministeri, ameno che in relazione a queste deduzioni non sarànecessario concedere a loro un termine per meditare suquesto. Vediamo come è complesso... Voi non riuscite inun'ora, un'ora e mezzo a terminare? Avvocato, leeccezioni devono essere succintamente motivate, non èche possiamo... Facciamo martedì e mercoledì. Guardi,Avvocato, io martedì e mercoledì per non includere ancheil lunedì che dovrebbe essere giorno indicato nelprovvedimento del Presidente del Tribunale come giornodi udienza, ma per venire incontro altre vostre esigenzeche sono state anche rappresentate con grande veemenzadall'Avvocato Marseglia, lunedì non faremo udienza, lafaremo martedì e mercoledì, ma non posso concederederoghe di nessun tipo, Avvocato.

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AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Presidente, non è questionedi deroghe. Io le rappresento quale è la situazione.Gliela rappresento che ho qui il verbale. In unprocesso...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il calendario è già statocomunicato già da sempre.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - No, questo è precedente,Presidente. Le dico in data 16 giugno del 2016 nelprocesso, è un processo di bancarotta a Milano, si dàatto della mia impossibilità a partecipare per motivigravi familiari in quel momento, al controesame delconsulente del Pubblico Ministero. Il Presidente, prendeatto del mio impedimento, e invita il consulente atornare per l'udienza che è di martedì 11 ottobre peressere controesaminato da che, scusandosi con ilconsulente perché era già venuto altre volte eccetera.Io rappresento questa situazione, perché se la Corteritiene di dovere prendere un provvedimento di tipodiverso che lo formalizzi in modo che io lo possarappresentare al Tribunale a Milano.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, però che questoprocedimento dovesse essere modulato su tre udienze allasettimana perlomeno, lo si ricava dal provvedimento delPresidente del Tribunale che assegna il procedimentodopo l'udienza preliminare alla...

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Ma poiché questo rinvio èstato...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Noi abbiamo sempre detto sindall'inizio che i giorni in cui avremmo inserito eranolunedì, martedì e mercoledì. Abbiamo, ovviamente,rinviato a secondo delle esigenze di studio, diapprofondimento e anche a seconda degli impegni che civenivano di volta in volta rappresentati, ma questo è ilcalendario che abbiamo detto da sempre, tenuto conto delnumero delle imputazioni, del numero degli imputati e

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della gravità dei fatti e noi non possiamo derogare aquesto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se riuscissimo a trovare unincontro con le esigenze, se riuscissimo a risolverlo,perché a me dispiace perché il nostro intervento è unintervento che ce lo siamo sostanzialmente divisi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, se volete, allora iovi dico concludete adesso. Non ci sono problemi. Sevolete questo allora proseguiamo l'udienza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un'altra cosa, Presidente.PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, Avvocato Annicchiarico non

è che per ogni cosa possiamo fare discussioni. Noidobbiamo dare degli indirizzi e la Corte deve attenersia questi indirizzi. Ogni volta dobbiamo discutere. Ditutto dobbiamo discutere. Pure se dobbiamo accendere leluci in quest'Aula dobbiamo discutere. Abbiamo questocalendario e lo dobbiamo rispettare tutti quanti. Èpesante per tutti.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - No, ma non vorrei che cifosse un equivoco. Mi scusi, Presidente. Poiché questorinvio di cui le ho parlato a Milano è stato adottato inmia assenza, quindi io neanche avrei potutorappresentare la possibilità che il lunedì, il martedì eil mercoledì...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sarà stato sostituito da uncollega?

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Sì.PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora quel collega poteva

rappresentare gli impedimenti che lei aveva in questoprocesso. C'è sempre una risposta a tutto, Avvocato.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Se io potrò produrre alTribunale di Milano una vostra decisione nella qualeavendo io rappresentato, risulterà dalla trascrizionedel verbale il mio impedimento, voi insistete per lainderogabilità della fissazione dell'11, proverò a

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chiedere anticipatamente a Milano di rinviare questaudienza già rinviata. Io altrimenti non vengo e fa tuttol'Avvocato Annicchiarico. Non sto ponendo un problema diparalisi del processo. Lei mi dica che martedì non c'èaltro modo e luogo in cui io possa parlare, e faròcarico il Tribunale di Milano di questo problema. Io nonho problemi a venire il mercoledì. Perché lei dicemartedì e mercoledì. Io posso illustrarla mercoledì selei ritiene.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Praticamente una voltadiscusso poi dovremmo rinviare per la...

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Presidente, la richiesta chenoi le facciamo, se è possibile è di rinviare alprossimo mercoledì. Però, ci dica lei. Noi solleviamouna questione di una certa importanza.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, potremmo fare in unaltro modo, se noi la fissassimo martedì, facciamo soloper ipotesi ma tengo conto di questo suo impedimento,noi ci troveremmo di fronte a questa situazione: tuttele eccezioni sono state formulate da tutti e sonoesaurite, a quel punto il Pubblico Ministero cichiederebbe un rinvio ad un'altra data, che non potrebbeessere mercoledì perché sarebbe il giorno immediatamentesuccessivo a quello in cui abbiamo incartato questaeccezione. Quindi, noi dobbiamo dire che sicuramente laprossima settimana possiamo tenere una sola udienza conla quale si esauriscono le eccezioni per poi consentireal Pubblico Ministero di studiarle tutte quante. Quindi,fissiamo direttamente mercoledì.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Grazie, Presidente. Graziealla Corte per questa attenzione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, mercoledì alle ore9:00.

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso

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gli spazi): 238593

Il presente verbale è stato redatto a cura di:Cres s.r.l

L'ausiliario tecnico: LENTINI MARIANNA

LENTINI MARIANNA____________________