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1 TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE Per Comune di Corsico (P.I. 00880000153), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Filippo Errante, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del presente atto, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 11.04.2017, dall’avvocato Maria Luisa Miazzi (C.F. MZZMLS51B60A906B), e dall’avvocato Irene Gianesini (C.F. GNSRNI88H64F382N) quest’ultima nominata procuratrice in forza del mandato conferito all’avv. Maria Luisa Miazzi, le quali eleggono domicilio presso lo studio dell’avv. Giorgio Scherini in Milano Via Borghetto n. 3; -e-mail:PEC: [email protected]; -nr. fax 049.650834; Contro Abate Marco (C.F. BTAMRC74R21H703A) ed altri 158 ricorrenti, rappresentati e difesi dall’avv.to Giorgio Albani; nel procedimento rubricato sub R.G. Lav. n. 2284/2017, G.L. Dr. Di Lorenzo, udienza 17.05.2017. * * * Studio Legale MIAZZI CESTER ROSSI C.so Garibaldi, 5 PADOVA Tel: 049/656777 Firmato Da: MIAZZI MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f3a24eff95b4aacde655af59c411708

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TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

CON DOMANDA RICONVENZIONALE

Per Comune di Corsico (P.I. 00880000153),

in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Filippo Errante,

rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del presente atto,

giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 11.04.2017,

dall’avvocato Maria Luisa Miazzi (C.F. MZZMLS51B60A906B), e

dall’avvocato Irene Gianesini (C.F. GNSRNI88H64F382N) quest’ultima

nominata procuratrice in forza del mandato conferito all’avv. Maria Luisa

Miazzi, le quali eleggono domicilio presso lo studio dell’avv. Giorgio

Scherini in Milano – Via Borghetto n. 3;

-e-mail:PEC:

[email protected];

-nr. fax 049.650834;

Contro Abate Marco (C.F. BTAMRC74R21H703A) ed altri 158

ricorrenti,

rappresentati e difesi dall’avv.to Giorgio Albani;

nel procedimento rubricato sub R.G. Lav. n. 2284/2017,

G.L. Dr. Di Lorenzo,

udienza 17.05.2017.

* * *

Studio Legale

MIAZZI CESTER ROSSI

C.so Garibaldi, 5 – PADOVA

Tel: 049/656777

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- I dati della controversia

a) Fonti di riferimento per la originaria determinazione dei Fondi:

- contratti decentrati di costituzione dei Fondi del Comune di Persico:

CCDI 28.05.2009; CCDI 28.04.2010; CCDI 28.04.2012 (doc. 2, 3, 4

allegati al ricorso);

Indice

- I dati della controversia pag. 2

- La controversia in breve pag. 3

I- Il quadro normativo in materia di Fondi per la retribuzione

accessoria nel sistema degli Enti Locali. pag. 4

A) Le fonti per la costituzione dei Fondi e la destinazione delle risorse.

pag. 4

B) I principi in materia di erogazione delle risorse. pag. 8

C) Le disposizioni del c.d. Decreto Salva Roma (d.l. n. 16/2014). pag. 9

II- La ricostruzione della vicenda processuale e le problematiche ad essa

relative. pag. 10

III- Le domande dei ricorrenti. pag. 12

IV- L’infondatezza delle domande sub A) in relazione alla presupposta

corretta formazione dei Fondi e corretta erogazione dei compensi

incentivanti per gli anni dal 2008 al 2012. pag. 13

A) Il carattere necessitato delle decisioni assunte dagli organi di direzione

politica e ammnistrativa del Comune di Corsico. pag. 13

B) Le conseguenze della nuova interpretazione giurisprudenziale e

dell’ARAN del 18.06.2015 e del 10.09.2015. pag. 15

V- In subordine, l’infondatezza delle domande sub B) riferite al

compenso di produttività per gli anni dal 2013-2015. pag. 18

A) La riorganizzazione attuata dal Comune di Corsico a far data dal 2013.

pag. 18

B) La contestazione dei conteggi formulati da controparte (cfr. pag. 11-16 e

29-32 del ricorso). pag. 21

C) Il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria. pag. 21

VI- In via riconvenzionale, l’infondatezza delle domande sub A) in

relazione alla necessità di determinare correttamente il Fondo anche

considerando il trasferimento di funzioni ATA. pag. 22

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- Parere ARAN 499 -15L1 (doc. n. 1);

b) Rilievi circa la non corretta formazione dei Fondi di cui ai CCDI:

- Verbale di riunione del 29.04.2013 del Collegio dei Revisori (doc. n. 2) ;

- Stralcio delle Relazioni MEF del maggio 2014 e del febbraio 2016 (doc.

n. 3a e 3b).

c) Conseguenti provvedimenti di revisione dei Fondi, di recupero sui

Fondi futuri, in applicazione del disposto di cui all’art. 40, comma 3 ter, d.

lgs. n. 165/2001 (prospetto riepilogativo sub doc. n. 4 e doc. n. 10a):

- Delibera Giunta Comunale n. 80/2013 di approvazione “Atto unilaterale

di adozione del CCDI del 2012/2013” (doc. n. 5 allegato alla presente

memoria, nonché doc. n. 8 allegato al ricorso);

- Delibera Giunta Comunale n. 41/2015 di approvazione “Atto unilaterale

di adozione del CCDI del 2013/2014” (doc. n. 6 allegato alla presente

memoria, nonché doc. n. 11 allegato al ricorso );

- Delibera Giunta Comunale n. 221/2015 di approvazione “Atto

unilaterale di adozione del CCDI del 2014/2015” (doc. n. 7 allegato alla

presente memoria, nonché doc. n. 13 allegato al ricorso).

d) Normativa di applicazione del principio di cui all’art. 40, comma 3 ter,

d. lgs. n. 165/2001:

- art. 4 del d.l. n. 16/2014 (il c.d. “Decreto Salva Roma”), convertito nella

l. n. 68 del 02.05.2014;

e) Pareri ARAN successivi:

- Parere del 18.06.2015 (doc. n. 17 allegato al ricorso);

- Parere integrativo del 10.09.2015 (doc. n. 19 allegato al ricorso).

* * *

- La controversia in breve

a.- Con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti contestano la

decisione dell’Ente di ridurre dal 2012 al 2015 il Fondo per la retribuzione

accessoria del Comparto, in particolare non mettendo più a disposizione

somme destinate a remunerare iniziative di cui all’art. 15, co. 5, del CCNL

01.04.1999 ed, anzi, provvedendo a ridurre i Fondi dal 2012 al 2015 per

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recuperare quanto era stato negli anni precedenti (dal 2008 al 2011)

indebitamente destinato alle iniziative di cui sopra.

b.- Il Comune di Corsico si costituisce per rivendicare la legittimità del

proprio operato, ed in particolare, per ribadire: - la legittimità del Piano di

recupero sui Fondi per la retribuzione accessoria del Comparto, attuato

dall’Ente, a partire dal 2013, a seguito degli accertamenti del Collegio dei

Revisori e del MEF, che hanno rilevato una non corretta costituzione di

tale Fondo in ragione della violazione del disposto di cui all’art. 15, co. 5,

del CCNL dell’01.04.99, - in ogni caso per evidenziare come,

quand’anche l’operazione di recupero non dovesse considerarsi corretta ed

i Fondi, dal 2013 al 2015, dovessero considerarsi come illegittimamente

decurtati, non per questo potrebbe sostenersi l’esistenza di un diritto dei

ricorrenti a vedersi de plano erogate le somme oggetto di decurtazione.

Nel periodo in questione infatti le prestazioni dei lavoratori, in relazione

alle quali venivano in passato finanziati i Fondi, non sono state più

richieste, per cui non è ipotizzabile un diritto al corrispettivo in assenza di

prestazione. Al più, infatti, potrebbe ritenersi che vi sia un diritto dei

lavoratori alla ricostituzione dei Fondi che dovrebbero essere mantenuti

come residui destinati a compensare futuri progetti.

c.- Nel presente giudizio, il Comune di Corsico, anche in riconvenzionale,

chiede oltre a quanto precede che i Fondi siano correttamente costituiti (e

quindi ulteriormente decurtati) per effetto della necessaria e non

effettuata riduzione che era dovuta nel momento in cui, nel 1999, n. 42

lavoratori ausiliari sono stati trasferiti dal Comune al Ministero della

Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

* * *

I- Il quadro normativo in materia di Fondi per la retribuzione

accessoria nel sistema degli Enti Locali.

A) Le fonti per la costituzione dei Fondi e la destinazione delle risorse.

1.- Il sistema contrattuale, in cui si inserisce la tematica dei Fondi

contrattuali, è stato, come noto, delineato dal d. lgs. n. 29 del 1993 di

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attuazione della legge n. 421 del 1992. La riforma di privatizzazione del

rapporto alle dipendenze della pubblica amministrazione ha riservato al

potere direttivo dei dirigenti (artt. 3, comma 2, e 4, d. lgs. n. 29 del 1993),

nell’ambito degli atti di indirizzo degli organi di direzione politica (art. 3,

comma 1, d. lgs. n. 29 del 1993), il compimento di tutti gli atti di gestione

del rapporto, riservando interamente alla contrattazione la materia del

trattamento economico (art. 49 d. lgs. n. 29 del 1993).

Le disposizioni del d. lgs. n. 29/93 sono state successivamente sostituite

dal d. lgs. n. 165/2001, che ne ha confermato i principi:

L’art. 45 del d. lgs. 165 del 2001, nella sua originaria

formulazione, dispone che: “1. Il trattamento economico

fondamentale ed accessorio (…) è definito dai contratti collettivi”,

salve le transitorie disposizioni unilaterali.

Il rapporto tra la contrattazione nazionale e quella decentrata, in

materia di definizione del quantum di risorse, era delineato

dall’art. 40, co. 3 bis, del d. lgs. n. 165 del 2001, che stabiliva

come: ”4. La contrattazione collettiva decentrata e' finalizzata

al contemperamento (…). Essa si svolge sulle materie e nei limiti

stabiliti dai contratti collettivi nazionali”.

Il limite ai poteri della contrattazione decentrata in materia di

definizione dei trattamenti retributivi era dato dall’art. 40, co. 3

quinquies, del d. lgs. n. 165 del 2001 (l’attuale formulazione

introdotta con l’art. 54, del d l.gs. n. 150/2009 è sostanzialmente

identica alla formulazione precedente dell’art. 40, co. 3, del d.lgs.

n. 165/2001 in vigore fino alla Riforma Brunetta): “3. (…)“le

pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere

in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i

vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali

(…)”.

La sanzione per la violazione dei limiti imposti alla contrattazione

decentrata dalla contrattazione nazionale è inequivocabilmente

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individuata nella nullità delle clausole dei contratti decentrati

che si pongano in contrasto, come era previsto in origine dall’art.

45 del d. lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 1, d. lgs.

n. 396 del 1997, e come confermato dall’art. 40, co. 3 quinquies,

ultima parte, d. lgs. n. 165/2001: “Nei casi di violazione dei

vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione

nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non

possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli

1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.

2.- Il sistema contrattuale degli Enti Locali (Comparto) si è per così dire

assestato con il CCNL del 2004:

L’art. 31 del CCNL del 22.01.2004 prevede: -che le risorse

destinate all’incentivazione (…) “vengono determinate

annualmente dagli enti”; -che le risorse stabili sub punto 2):

“vengono definite in unico importo che resta confermato con le

stesse caratteristiche anche per gli anni successivi” (…) –che le

risorse stabili di cui sopra: sub 3) “sono integrate annualmente

con importi aventi le caratteristiche di eventualità e variabilità

derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali

vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi descritte

(…)”.

Nella determinazione dell’ammontare del Fondo, sia nella

componente stabile sub 2), sia nella componente variabile sub 3),

non è previsto alcun potere di intervento della contrattazione

decentrata (RAL Orientamenti Applicativi 1612 punto 4 lettera e)

ed altresì dal RAL Orientamenti Applicativi delle Regioni

Autonomie Locali primo quesito lettera d) ed e). La sola

discrezionalità è quella consentita agli enti per la determinazione

del Fondo di cui all’art. 15, co. 5, CCNL 01.04.1999, richiamato

dall’art. 31 CCNL del 2004 di cui si controverte in causa, che

prevede la possibilità di incrementare i Fondi di parte variabile,

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“nell’ambito delle capacità di bilancio”, in caso di “attivazione di

nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzato ad un

accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento

delle prestazioni del personale”.

Le risorse destinate ai Fondi sono sostanzialmente stabili e sono

suscettibili di incremento, oltre che per effetto delle disposizioni

dei CCNL, per la generale previsione di cui all’art. 15, comma 1,

lett. l, CCNL 01.04.1999 con le “somme connesse al trattamento

accessorio del personale trasferito agli enti del Comparto a

seguito dell’attuazione dei processo di decentramento e delega di

funzioni”.

Le risorse devono essere tendenzialmente utilizzate nell’anno di

riferimento per quanto dispone l’art. 17, co. 5, del CCNL

01.04.1999: “le somme non utilizzate o non attribuite con

riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario

sono riportate in aumento delle risorse dell’anno successivo” .

In attuazione del principio di cui all’art. 15, comma 1, lett. l,

CCNL 01.04.1999, le risorse del Fondo devono essere decurtate

nelle ipotesi di trasferimento di funzioni. Tale principio,

condiviso dalle Associazioni degli Enti, è stato applicato anche

con riguardo al trasferimento del personale ATA (personale

ausiliario degli Enti Locali) al Ministero della Pubblica Istruzione

(cfr. Parere Aran – Orientamenti applicativi RAL 056 del

05.06.2011, sub doc. n. 8).

3.- In ragione della ricostruzione normativa operata, la suddivisione delle

competenze è la seguente: - al CCNL compete definire le voci delle

diverse componenti della retribuzione e quindi definire la costituzione dei

fondi, assegnando ad essi le risorse; - al datore di lavoro compete l’onere

di quantificare correttamente le risorse destinate a ciascuna voce del

Fondo sottoponendo tale quantificazione, effettuata, si ripete, nel rispetto

dei limiti previsti dalla contrattazione nazionale, alla valutazione di

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compatibilità, all’organo contabile aziendale; - alla contrattazione

decentrata compete definire i criteri per la ripartizione e la distribuzione

delle disponibilità così come stabilite (doc. n. 9, contenente estratto delle

disposizioni normative, contrattuali e di legge utili in materia).

B) I principi in materia di erogazione delle risorse.

4.- E’ principio consolidato ed irrinunciabile dell’ordinamento proprio

del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

che ai lavoratori possono essere erogate retribuzioni a qualunque titolo

solo a fronte di effettive prestazioni a norma dell’art. 7, co. 5, del d. lgs.

n. 165/2001: “le amministrazioni pubbliche non possono erogare

trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni

effettivamente rese”.

Tale disposizione è puntualmente applicata nella contrattazione

collettiva in particolare e specificamente anche per quanto riguarda la

retribuzione accessoria destinata ad incentivare la produttività ed il

miglioramento dei servizi. In particolare, l’art. 37 del CCNL del

22.01.2004, che sostituisce l’art. 18 del CCNL 01.04.1999, prevede: “4.

Non è consentita l’attribuzione generalizzata dei compensi per

produttività sulla base di automatismi comunque denominati”; “2. I

compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei

servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a

conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei

risultati, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi

predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli

enti”.

5.- Il principio espresso dalle disposizioni richiamate implica non solo

che vi debba essere corrispettività tra prestazione e

controprestazione (come è imprescindibile che sia in un rapporto

sinallagmatico quale è il rapporto di lavoro) ma altresì che la

corrispettività debba essere prefissata.

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In particolare, per quanto riguarda la retribuzione incentivante

correlata all’attivazione di nuovi processi di riorganizzazione di cui

all’art. 15, co. 5, CCNL 01.04.1999 significa:

- che l’ente individua i nuovi servizi ed i processi di riorganizzazione

nella formazione del PEG e nello stesso documento determina la

copertura compatibile con la capacità di bilancio e dunque “valorizza”

le prestazioni richieste;

- che gli importi possono essere erogati solo a fronte dell’effettivo

svolgimento delle prestazioni da parte dei lavoratori ed al

raggiungimento dei risultati;

- che tali somme possono essere erogate ai soli lavoratori coinvolti in

tali nuovi servizi o processi di riorganizzazione;

- che non è possibile (ri)valorizzare a posteriori obiettivi già

assegnati per (ri)retribuire prestazioni già remunerate, al fine di

giustificare l’erogazione di somme ulteriori rispetto a quelle che erano

state messe a disposizione nel momento in cui erano stati fissati gli

obiettivi al raggiungimento dei quali il lavoratore ha potuto essere

retribuito.

C) Le disposizioni del c.d. Decreto Salva Roma (d.l. n. 16/2014).

6.- L’art. 4 del d.l. 16/2014 ha adottato misure innovative per fronteggiare

la problematica del mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla

contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi. La disposizione

prevede che le regioni e gli enti locali che abbiano violato i vincoli

finanziari posti alla contrattazione decentrata debbano recuperare le

somme indebitamente erogate, entro un numero di anni pari a quelli in cui

si sono registrate le suddette violazioni, attingendo alle risorse finanziarie

destinate alla contrattazione (comma 1) o, per gli enti virtuosi, tramite

risparmi effettivamente derivanti da misure di razionalizzazione

organizzativa (comma 2). La durata del possibile recupero è stata estesa

ad un massimo di vent’anni dall’art. 1 della legge 232/2016, co. 367 bis.

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7.- La norma, come è noto, ha avuto l’obiettivo di escludere per gli enti la

possibilità di recuperare direttamente dai singoli lavoratori le somme ad

essi indebitamente erogate per effetto di una errata costituzione o di una

errata utilizzazione delle risorse. In tale senso si veda la Circolare n.

60/Gab del 10.07.2014, pag. 6 punto IV (doc. n. 21 del ricorso; cfr. pag.

22 del ricorso).

8.- Il comma 3 della disposizione ha regolato la sorte degli atti degli enti

diretti alla “costituzione e utilizzo dei fondi”, prevedendo che la sanzione

della nullità di cui all’art. 40, co. 3 quinquies, quinto periodo del d. lgs. n.

165/2001, non potesse colpire quegli atti, in relazioni ai quali non vi fosse

stato in precedenza accertamento giudiziale della responsabilità erariale,

per quegli enti che avessero rispettato il Patto di Stabilità interno.

9.- Il comma 3 dell’art. 4, nel salvare l’attività amministrativa e

contrattuale degli enti virtuosi, prevede inoltre che sia fermo l’ “obbligo di

recupero previsto dai commi 1 e 2”. Tale previsione, come specificato

nella circolare richiamata sub doc. n. 21 allegata da controparte e come la

stessa controparte riconosce a pag. 22 del ricorso, comporta che sia

mantenuto fermo l’obbligo di recupero delle somme indebitamente

erogate, che abbiano comportato un impoverimento del patrimonio

dell’ente e dunque un obbligo di recupero ogniqualvolta vi sia stata

una illegittima costituzione del Fondo: “(…) sono soggetti all’obbligo

di recupero i soli enti che, nel costituire i fondi accessori, abbiano violato

i vincoli di natura finanziaria”.

10.- Secondo controparte, tale previsione non riguarderebbe la fattispecie

in esame in quanto nel caso il Comune di Corsico si sarebbe limitato ad

“una destinazione del fondo non appropriata”, come indicato nella

Circolare sopra menzionata. Tale ricostruzione non è corretta come oltre si

vedrà in quanto, nel caso in esame, si tratta di errata costituzione del

fondo, nel senso di errata destinazione di risorse al Fondo, non certo di

non appropriata utilizzazione del Fondo medesimo.

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II- La ricostruzione della vicenda processuale e le problematiche ad

essa relative.

11.- Il Comune di Corsico, negli anni dal 2008 al 2012, ha approvato una

serie di progetti ed individuato alcuni processi di riorganizzazione in

relazione ai quali ha ritenuto di dare applicazione al disposto dell’art. 15,

co. 5, CCNL del 01.04.1999, destinando quindi al Fondo per le

retribuzioni accessorie di cui all’art. 31 del CCNL 22.01.2004 risorse

prelevate dal bilancio.

11.1.- Nel 2013, gli atti, in prima battuta approvati, venivano

successivamente individuati come illegittimi dall’Organismo di Revisione

dei Conti (doc. n. 2), in quanto in contrasto con i criteri previsti

dall’ARAN nel parere interpretativo della disposizione contrattuale 499-

15L1 (doc. n. 1).

Le somme indebitamente erogate dovevano pertanto essere recuperate e

l’ente avviava, per tale ragione, un procedimento di revisione dei Fondi e

di recupero degli indebiti dai Fondi futuri, dando applicazione dell’art. 40,

co. 3ter del d.lgs. n. 165/2001.

11.2.- Nello stesso anno 2013, l’ente subiva una ispezione del MEF che si

concludeva con una relazione del maggio 2014 che: (i) confermava i

rilievi espressi dall’Organismo di Revisione dei Conti per quanto

riguardava l’art. 15, co. 5 del CCNL, e che (ii) rilevava altresì l’illegittima

mancata decurtazione dei Fondi per il trasferimento delle funzioni ATA

verso i ruoli dello Stato (doc. n. 3a).

11.3.- In conseguenza di tali accertamenti, l’ente nulla disponeva con

riferimento alle somme sub (ii) di cui al precedente punto, mentre, anche

per gli anni successivi al 2013, dava corso ai provvedimenti di

determinazione unilaterale dei fondi per l’errata applicazione dell’art.

15, co. 5, decurtandoli di una quota degli importi di illegittima

costituzione dei Fondi degli anni precedenti come previsto dall’art. 40,

co. 3quinquies, ultima parte, del d. lgs. n. 165/2001. Negli anni dal 2013

al 2015, pertanto, i fondi venivano determinati con la decurtazione dei

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seguenti importi che non venivano destinati alla retribuzione accessoria,

previa riorganizzazione dei servizi in modo da rendere le prestazioni rese

corrispettive rispetto alle risorse disponibili nei Fondi:

- anno 2013: euro 111.269,31

- anno 2014: euro 114.653,92

- anno 2015: euro 208.305,11 (docc. nn. 10a e 10b).

11.4.- La posizione assunta dall’ente, di recupero degli indebiti tramite

decurtazione a futuro dei Fondi, veniva confermata come corretta nel

2014 dall’intervento legislativo di cui all’art. 4, del d.l. n. 16/2014 che

sostanzialmente avvallava, strutturandolo nella procedura, il disposto

dell’art. 40, co. 3 quinquies, del d.lgs. n. 165/2001.

11.5.- Nel 2015, l’ARAN assumeva una interpretazione del disposto

dell’art. 15, co. 5, del CCNL 01.04.1999 difforme rispetto alla precedente,

in particolare ritenendo che “le risorse stanziate possono essere utilizzate

anche per il finanziamento di istituti del trattamento accessorio diversi

dai compensi di produttività tra quelli di cui all’art. 17 del CCNL

01.04.1999, comunque finalizzati a remunerare specifiche ed effettive

prestazioni (…), anche per finanziare istituti come, ad esempio, il turno o

la reperibilità, quando essi siano funzionali al conseguimento degli

obiettivi di performance organizzativa che hanno motivato l’incremento

(…)”; purché “l’incremento delle risorse sia collegato ad un obiettivo

quali-quantitativo dei servizi” (cfr. doc. n. 17 allegato al ricorso: parere

ARAN del 18.06.2015).

11.6.- Nell’incertezza derivante dalla inestricabile complessità e

stratificazione della disciplina legislativa e contrattuale di riferimento,

l’ente riteneva di rivolgersi alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti

della regione Lombardia per ottenere conforto in ordine al comportamento

da mantenere con riferimento alle due questioni (applicazione art. 15,

co.5, CCNL e trasferimento di funzioni ATA).

11.7.- Nelle more del parere della Sezione Lombardia pervenuto il

12.04.2017, che riteneva di non poter prendere posizione sulle questioni

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(doc. n. 11), 158 dipendenti del Comune di Corsico presentavano ricorso

al Tribunale di Milano in data 17.03.2017.

* * *

III- Le domande dei ricorrenti.

12.- Con il predetto ricorso, dopo la ricostruzione della vicenda che tace

del tutto in ordine al problema del trasferimento delle funzioni ATA, i

lavoratori chiedono:

A) l’accertamento della illegittimità del piano di recupero degli anni 2012-

2015;

B) l’accertamento del diritto dei ricorrenti di percepire a titolo di

compenso per produttività gli importi riferiti alla decurtazione considerata

indebita, nella quota a ciascuno “spettante” in proporzione rispetto alla

partecipazione degli stessi ricorrenti al Fondo stanziato ed erogato

nell’anno 2011, come da prospetti indicati da pag. 29 del ricorso;

B1) per l’effetto, la condanna del Comune convenuto al pagamento degli

importi dovuti ai singoli, oltre interessi e rivalutazione.

12.1.- A sostegno delle domande, i ricorrenti fanno proprio il nuovo

orientamento ARAN in ordine ai presupposti per l’applicabilità dell’art.

15, co. 5, CCNL del 01.04.1999. Essi inoltre, sul presupposto che

l’erogazione legata all’art. 15, co. 5 debba essere considerata come una

distribuzione non appropriata delle risorse del Fondo e non una errata

costituzione del Fondo medesimo per gli anni 2008-2012, individuano

nel comma 3 dell’art. 4 del d.l. n. 16/2014 una disposizione che

impedirebbe all’ente ogni recupero, anche tramite la decurtazione del

Fondo a futuro.

* * *

IV- L’infondatezza delle domande sub A) in relazione alla

presupposta corretta formazione dei Fondi e corretta erogazione dei

compensi incentivanti per gli anni dal 2008 al 2012.

A) Il carattere necessitato delle decisioni assunte dagli organi di

direzione politica e ammnistrativa del Comune di Corsico.

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13.- Come noto, in origine, l’ARAN (nota 499-15L), riteneva che, con

orientamento seguito anche dalle Sezioni di Controllo della Corte dei

Conti, vi fossero stringenti limiti entro cui poteva farsi ricorso all’art.

15 del CCNL: “sembra importante precisare, che le risorse aggiuntive

"variabili" di cui all'art. 15, comma 5 non possono essere

automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi, sulla

base della semplicistica affermazione che l'ente raggiunge stabilmente e,

in via ordinaria, un più elevato livello di servizi. In tal modo, infatti, si

verificherebbe una (non consentita) trasformazione delle risorse da

variabili a stabili, in contrasto con la disciplina del CCNL. E' necessario,

invece, che di anno in anno siano attentamente rivalutate le condizioni

che hanno giustificato l'investimento sull'organizzazione. Ciò comporta

che sia riformulato un nuovo e più aggiornato progetto di

miglioramento dei servizi, che ridefinisca, per l'esercizio di riferimento,

obiettivi importanti, credibili e sfidanti con le caratteristiche più sopra

ricordate” (doc. n. 1).

14.- Il rilievo dell’Organismo di Revisione dei Conti del 2013 (doc. n.

2) e la successiva relazione del MEF del 2014 (doc. n. 3a), che

avvallavano l’orientamento ARAN di cui al punto precedente, rendevano

non solo giustificato ma anche necessitato il comportamento del

Comune di Corsico. La mancata ottemperanza alle prescrizioni del MEF

avrebbe infatti comportato il deferimento dei dirigenti e degli organi di

governo al giudizio di responsabilità avanti alla Corte dei Conti.

15.- Né le decisioni della direzione dell’ente potevano mutare con

l’intervento del d.l. n. 16/2014. Contrariamente a quanto assume

controparte, infatti, non sorregge affatto la pretesa dei ricorrenti di vedere

interdetta l’azione di recupero a futuro sui Fondi il disposto di cui all’art.

4, co. 3, del decreto citato. Nel ricorso si afferma infatti che dovrebbero

considerarsi sanati i vizi inerenti l’improprio utilizzo dei Fondi e che

l’avere utilizzato in maniera non corretta le risorse di cui all’art. 15, co. 5,

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si tradurrebbe in una inappropriata destinazione di Fondi correttamente

costituiti (pag. 22 del ricorso).

16.- Così non è. Controparte infatti dimentica che le risorse destinate ai

nuovi servizi e/o ai progetti di riorganizzazione di cui all’art. 15, co. 5, del

CCNL 01.04.1999 sono risorse che provengono dal bilancio dell’ente, che

come tali incrementano i Fondi; per cui un utilizzo improprio di questo

istituto equivale necessariamente ed inevitabilmente a formare il Fondo in

modo non corretto. Ne deriva, de plano, la inapplicabilità del disposto di

cui al comma 3, dell’art. 4, del d.l. n. 16/2014 che ha come ratio quella

di sanare le situazioni di illegittima erogazione di risorse comunque

destinate ai Fondi, mentre la disposizione non può applicarsi quando il

patrimonio dell’ente sia stato impoverito per incrementare

illegittimamente il Fondo. In tali ipotesi infatti è d’obbligo il recupero;

può essere considerato eticamente corretto o meno, ma il “patto

generazionale” imposto dal legislatore è proprio questo: le risorse

indebitamente erogate ai “vecchi” dipendenti saranno recuperate

prelevando dalle risorse potenzialmente destinate ai “giovani”. Certo è che

sotto il profilo giuridico le previsioni dell’art. 40, co. 3quinquies, del d.

lgs. n. 165/2001 (e giocoforza dell’art. 4, co.3, del d.l. n. 16/2014) devono

essere considerate legittime.

La Corte di Cassazione si è occupata della questione recentemente (Cass.

n. 24834/2015) affermando come la decurtazione dei Fondi futuri debba

ammettersi non essendo “ancora maturato (…) il diritto al compenso

incentivante non essendosi perfezionati tutti gli elementi costitutivi della

fattispecie, integrati dalla prestazioni lavorativa e dalla compiuta verifica

del raggiungimento dei risultati relativi agli obiettivi e programmi di

incremento della produttività dell’anno (in relazione all’an debeatur) ed

alla ripartizione del Fondo a seguito di accordo sindacale in relazione al

quantum debeatur. Il recupero di cui al piano quinquennale di rientro

ha riguardato, dunque, somme non ancora rientrate nel patrimonio

individuale dei singoli dipendenti”.

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B) Le conseguenze della nuova interpretazione giurisprudenziale e

dell’ARAN del 18.06.2015 e del 10.09.2015.

17.- Controparte ha ricordato come la giurisprudenza abbia di recente

espresso pronunce conformi al parere ARAN, che ha da ultimo mutato il

suo orientamento dando ragione ad una interpretazione meno giacobina e

finalmente corretta del disposto di cui all’art. 15, co. 5 (doc. n. 17 allegato

al ricorso). Nello specifico, l’ARAN, con parere n. 22267 del 14.10.2015,

ha anche chiarito che, a suo avviso, le disposizioni interpretative “possono

trovare applicazione solo con riferimento alle procedure negoziali per

l’anno 2015, in coerenza temporale con il nuovo orientamento

applicativo”. Ciò in quanto le nuove indicazioni fornite con il Parere n.

19932 del 18.06.2015 “si incentrano in via prioritaria proprio sulla fase

procedurale degli adempimenti necessari per la corretta applicazione

dell’art. 15, co. 5, del CCNL 01.04.1999” (doc. n. 19 allegato al ricorso).

18.- Le dirette conseguenze dei pareri ARAN portano

necessariamente a ritenere che tutto quanto fino ad ora rilevato

dall’Organo di Revisione dei Conti, dal MEF e dalla Dirigenza del

Comune di Corsico non possa essere in nessun modo essere messo in

discussione; potendo la nuova interpretazione trovare applicazione con

effetto solo dalla contrattazione decentrata per l’anno 2015.

19.- Purtuttavia, nell’ipotesi in cui non dovesse essere ritenuto quanto

detto al punto precedente in ordine alla decorrenza degli effetti della

nuova interpretazione, non sembra esservi dubbio di come gli

orientamenti giurisprudenziali richiamati da controparte siano da

leggere congiuntamente rispetto al nuovo orientamento dell’ARAN,

che costituisce nella sostanza un punto di riferimento, anche procedurale,

che va tenuto fermo perché perfettamente aderente al dato contrattuale,

interpretato nel suo contenuto letterale e nel suo valore sistematico.

Su tale presupposto, potrebbe anche sostenersi che l’interpretazione abbia

un valore anche per il passato; ma solo nell’ipotesi in cui sia possibile

verificare ora per allora le condizioni di applicabilità della

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disposizione dell’art. 15, co. 5, nella nuova interpretazione. Si vuol

dire che, proprio per quanto riferisce l’ARAN secondo cui le nuove

indicazioni si incentrano nella fase procedurale, potrebbe essere

possibile verificare l’esistenza dei presupposti, cioè del percorso

negoziale corretto, per il riconoscimento ed il mantenimento delle

risorse assegnate al Fondo ed erogate ai lavoratori.

Infatti, ove sia possibile verificare che le prestazioni rese dai lavoratori

lo siano state: -a fronte di previsione espressa negli strumenti di

programmazione, - a fronte di una precisa quantificazione del Fondo

correlato al raggiungimento dei risultati attesi, - con risorse rese

disponibili solo a consuntivo, -per il raggiungimento di nuovi servizi o

processi di riorganizzazione conseguiti attraverso un concreto e tangibile

aumento delle prestazioni del personale, conformemente a quanto previsto

dall’ARAN, non vi sarebbe ragione per non riconoscere il diritto dei

lavoratori di mantenere come definitivamente assegnate le quote di

competenza di ciascuno. In presenza di questi presupposti, non potrebbe

ravvisarsi alcuna efficacia retroattiva della nuova interpretazione, ma mera

applicazione dei nuovi principi.

20.- La questione è che, nel caso di specie, controparte non ha dedotto

né tanto meno provato che i presupposti di applicabilità della

disposizione di cui all’art. 15, co. 5, secondo la nuova e corretta

interpretazione, si siano verificati.

Non è certo sufficiente infatti, affermare, come fa controparte, che

l’ARAN ha mutato la sua interpretazione e che tale interpretazione è

affermata da autorevoli pronunce quale quella della Corte dei Conti della

Liguria del 2016, per sostenere che le erogazioni in precedenza effettuate

(dal 2008 al 2012) siano corrette e debbano essere mantenute ferme (cfr.

pag. 17 del ricorso).

In assenza della deduzione e della prova rigorosa della sussistenza dei

presupposti per l’applicazione dell’art. 15, co. 5, nella nuova corretta

interpretazione e del corretto percorso negoziale in sede di

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contrattazione decentrata, la domanda principale dei ricorrenti sub

A) e conseguentemente quelle sub B) non possono che essere respinte

perché infondate. I Fondi degli anni dal 2008 al 2012 non sono stati

correttamente formati ed il recupero dai Fondi degli anni successivi

della retribuzione accessoria illegittimamente erogata non è dunque

contestabile.

* * *

V- In subordine, l’infondatezza delle domande sub B) riferite al

compenso di produttività per gli anni dal 2013-2015.

A) La riorganizzazione attuata dal Comune di Corsico a far data dal

2013.

21.- Come può leggersi nel ricorso introduttivo del giudizio, con i c.d.

piani di recupero sono stati rivisti i Fondi degli anni 2013-2015 (docc. n. 6

e 7) ed i ricorrenti ritengono che, essendo la decurtazione illegittima, ad

essi spettino le quote “soppresse”, suddivise tra essi sulla scorta dei

risultati da ciascuno raggiunti per l’anno 2011.

21.1.- Tale assunto non è in alcun modo sostenibile. Nello stesso

contesto temporale in cui sono stati ridotti i Fondi, il Comune di Corsico

ha infatti integralmente rivisto l’organizzazione del lavoro, azzerando,

salvo che per due progetti nel 2015 (progetto “razionalizzazione e

riorganizzazione di alcune sedi operative del personale dei servizi alla

persona”; progetto “tenuta del protocollo informatico della gestione di

flussi documentali e degli archivi, con la finalità di promuovere e

coordinare i mezzi e le risorse per la gestione della documentazione in

modo unitario e coordinato, ai sensi del D.P.C.M. 3 dicembre 2013”),

tutti i progetti in precedenza determinati negli atti di programmazione

dell’ente e riducendo in modo sostanziale le performance individuali

richieste al personale (D.G.C. n. 88/2013 sub doc. n. 12a).

In particolare, con Decreti Sindacali e con le relative determinazioni

dirigenziali (doc. n. 12b-12g) è stata azzerata la prestazione di lavoro

supplementare, con riduzione delle attività extra ordinarie; sono stati

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soppressi i turni di reperibilità degli operai, sono stati rivisti i

programmi di lavoro (turnazione) della Polizia Locale e del servizio

Asili Nido; sono stati rivisti il sistema di reperibilità del servizio

Polizia Locale, che è stato sospeso, e di reperibilità reparto

manutenzione.

Insomma, sono stati adottati tutti quei provvedimenti che hanno

consentito di riequilibrare le prestazioni richieste ai singoli con le

risorse disponibili per effetto della decurtazione.

21.2.- Tale operazione, a fronte dell’irrinunciabile principio di

corrispettività proprio dei principi dei contratti di lavoro e del sistema del

Pubblico Impiego, rende improponibile la richiesta di erogazione di

corrispettivi ulteriori rispetto a quelli percepiti. Si ripete, negli anni dal

2013 al 2015, i ricorrenti hanno svolto prestazioni ridotte rispetto agli

anni precedenti rispetto alle quali sono stati integralmente

remunerati. Nulla possono pertanto pretendere ulteriormente, tanto meno

è fondata la pretesa di rivalorizzare le prestazioni ordinarie rese negli anni

2013-2015 per ottenere un salario accessorio proporzionato alle

erogazioni del 2011.

Circa la natura inderogabile del principio di sinallagmaticità del contratto

di lavoro nel Pubblico Impiego si è già sopra detto sicché non vi è ragione

per ripetere concetti che sono sostanzialmente ovvi.

22.- L’assunto che precede comporta che, quand’anche fosse fondato il

rilievo circa la illegittimità della decurtazione dei Fondi 2013-2015, salvi

gli effetti della domanda riconvenzionale di cui subito oltre si dirà, i

lavoratori potrebbero vedersi al massimo ricostituiti i Fondi integrati

degli importi delle decurtazioni senza che questi importi possano

essere tra loro suddivisi. Le risorse dovrebbero infatti rimanere assegnate

al Fondo per essere contrattate negli anni successivi ed essere erogate solo

a fronte di effettive prestazioni così come previsto dall’art. 31, co. 5, del

CCNL 22.01.2004, salvo, come si dirà, il rilievo della domanda

riconvenzionale.

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B) La contestazione dei conteggi formulati da controparte (cfr. pag. 11-

16 e 29-32 del ricorso).

23.- In ogni caso, il Comune convenuto contesta espressamente i conteggi

proposti da parte attrice sia per quanto attiene alla indicazione degli

importi sino ad oggi decurtati dal Fondo per la retribuzione accessoria del

Comparto in esecuzione dei rilievi del Collegio dei Revisori e del MEF,

sia per quanto attiene, di conseguenza, agli importi asseritamente spettanti

ai singoli ricorrenti.

23.1.- Nella specie:

- il periodo nel corso del quale il Comune ha dato applicazione ai rilievi

del Collegio dei Revisori e del MEF, provvedendo ad operare la

decurtazione sul Fondo per la retribuzione accessoria, è soltanto quello dal

2013 al 2015, non anche quello del 2012, come asserisce controparte (pag.

11 del ricorso). Al momento dei rilievi del Collegio dei Revisori

(29.04.2013, doc. n. 2), non era ancora stato sottoscritto alcun accordo

decentrato circa la costituzione del Fondo per l’anno 2012, essendo

stata ritenuta “irricevibile” la proposta del Fondo 2012 dalla delegazione

sindacale (cfr. pag. 4, D.G.C. n. 80/2013 sub doc. n. 5), e non essendo

stata dunque raggiunta alcuna intesa sulla produttività. In considerazione

dei rilievi del Collegio, il Comune provvedeva dunque alla

determinazione in via unilaterale, ai sensi dell’art. 40, comma 3ter, d. lgs.

n. 165/2001, del Fondo, che veniva quindi determinato correttamente,

secondo le indicazioni del Collegio, senza operare alcuna decurtazione per

il pregresso. E’ possibile che i ricorrenti abbiano ritenuto che un recupero

sia stato operato perché in realtà, nel 2013, il Comune ha per così dire

“compensato” le somme già erogate per il 2012 quali anticipi che si erano

rivelati non correttamente finanziati (turno, reperibilità, rischio, maneggio

valori…) secondo le indicazioni dei Revisori;

- non sono corretti gli importi di decurtazione del Fondo per il salario

accessorio indicati dai ricorrenti a pag. 11-15 del ricorso:

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(i) come detto al punto che precede, con riguardo al 2012, non è stata

operata dal Comune alcuna decurtazione sul Fondo;

(ii) con riguardo al periodo successivo, e dunque al periodo 2013-2015,

gli importi oggetto di decurtazione sono quelli indicati nel presente atto a

pag. 11, nella comunicazione del Comune alle OO.SS. del 29.04.2016 sub

doc. n. 10b e nel prospetto sub doc. n. 10 allegati alla presente memoria,

elaborato secondo i dati estratti dalle scritture contabili e dalle procedure

amministrative del Comune. A tal proposito è bene specificare che le

delibere di costituzione del Fondo (doc. n. 6 e 7) indicano infatti le somme

stanziate, mentre la decurtazione per effetto dei rilievi del MEF viene

individuata a consuntivo ed espunta la quota che, per effetto del disposto

di cui all’art. 17, co. 5, CCNL del 01.04.1999, viene fatta confluire nelle

risorse stabili (volte a remunerare le progressioni economiche, Posizioni

Organizzative…) dell’anno successivo, come risulta dal prospetto sub

doc. n. 10. Tale quota di Risorse Stabili non può essere in alcun modo

chiesta in restituzione dai ricorrenti.

C) Il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

24.- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti,

il Comune intende comunque eccepire l’impossibilità di cumulare

interessi e rivalutazione monetaria, come invece richiesto dai ricorrenti, in

ragione del combinato disposto degli art. 22 comma 36 della legge n. 723

del 1994 e art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e come

chiarito anche dalla giurisprudenza più recente (Cass. n . 13062/2014):

“Con sentenza n. 459 del 2000 la Corte costituzionale ha dichiarato

costituzionalmente illegittimo l’art. 22 comma 36, sopra citato, laddove

estende ai dipendenti privati il divieto di cumulo di interessi e

rivalutazione, ritenendolo viceversa legittimo con riferimento ai

dipendenti pubblici, pronuncia questa la cui ratio decidendi va

identificata, come affermato da questa corte, in ragioni di contenimento

della spesa pubblica (cfr. in questi termini, Cass. 3 agosto 2005 n. 16284;

cass. n25 febbraio 2011 n. 4652; Cass. 10 gennaio 2013 n. 535). Alla

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stregua di tale pronuncia, non può operare, nella specie il cumulo di

interessi e rivalutazione”.

Anche sotto tal profilo la domanda non potrà essere accolta.

* * *

VI- In via riconvenzionale, l’infondatezza delle domande sub A) in

relazione alla necessità di determinare correttamente il Fondo anche

considerando il trasferimento di funzioni ATA.

25.- Come si è anticipato in precedenza, due sono i rilievi formulati dal

MEF (docc. nn. 3a e 3b). Del primo, inerente all’applicazione dell’art. 15,

co. 5, si è ampiamente detto anche al riguardo della possibile rivalutazione

dei rilievi medesimi. Deve invece considerarsi insuperabile il rilievo

riferito alla mancata decurtazione dei Fondi per effetto della

riduzione dell’organico comunale conseguente al trasferimento al

Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca del personale

ausiliario, a norma dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999, che ha abrogato

le disposizioni che prevedevano la fornitura del personale A.T.A. degli

istituti e delle scuole statali di ogni ordine e grado da parte dei Comuni e

delle Province.

26.- La migrazione di personale, specificamente di n. 42 unità (D.G.C. n.

348 del 21.09.1999 sub doc. n. 13-14), ed il trasferimento di funzioni

avrebbe dovuto necessariamente incidere sulla consistenza, non solo delle

risorse destinate al pagamento della retribuzione ordinaria del personale,

espunte dal bilancio, ma anche delle retribuzioni accessorie che sono

rimaste invece invariate. In sostanza, il Comune di Corsico si è limitato ad

indicare al Ministero il salario in godimento dei lavoratori trasferiti che

quindi lo hanno mantenuto nel nuovo posto di lavoro senza decurtare il

Fondo, che è stato indebitamente suddiviso tra il personale del Comparto

rimasto in servizio.

27.- L’omessa rideterminazione dei Fondi per effetto del

trasferimento di funzioni ATA contrasta per quanto si è detto con il

sistema di formazione dei Fondi ed impone, così come ribadito

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dall’ARAN (doc. n. 8), la rideterminazione dei fondi medesimi anche

in via riconvenzionale.

28.- Emerge dai prospetti sub doc. n. 15-16, che esplicita il progressivo

dei Fondi attribuibili alle funzioni ATA trasferite dal 2008 (considerando

il termine decennale di prescrizione), come l’ammontare della

decurtazione dei Fondi per effetto del trasferimento di funzioni ATA sia

annualmente all’incirca corrispondente all’ammontare delle risorse

destinate al compenso incentivante per gli anni dal 2008-2012 e quindi

anche annualmente pari alla decurtazione dei Fondi operata per gli anni

2013-2015. La somma erogata nei confronti dei dipendenti ATA,

prima del trasferimento degli stessi al Sistema della Scuola, era infatti

pari annualmente ad euro 44.626,91, con riferimento alle posizioni dei

dipendenti trasferiti, con la conseguenza che l’importo da recuperare,

tenuto conto del termine decennale di prescrizione è pari ad euro

446.269,1.

29.- Tutto quanto detto comporta:

- che i Fondi debbano essere correttamente determinati anche in via

riconvenzionale considerando la decurtazione dovuta per effetto del

trasferimento dei lavoratori ATA per il periodo dal 2008 (considerando il

termine decennale di prescrizione);

- che, ove le eccezioni dell’ente riferite alla non corretta formazione del

Fondo per gli anni dal 2008 al 2012 siano considerate fondate, le due

decurtazioni andranno tra loro sommate; che, pertanto, sussisterà l’obbligo

del Comune di provvedere al recupero sui Fondi futuri del saldo delle

quote non ancora recuperate per indebita applicazione dell’art. 15, co. 5,

CCNL pari ad euro 453.790,19 , nonché al recupero a futuro negli anni

successivi delle quote dei Fondi per effetto del trasferimento di funzioni

ATA sui Fondi futuri per un importo di euro 446.269,1;

- che in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta

fondata la declaratoria di illegittimità delle decurtazioni per essere state

corrette le erogazioni ex art. 15, co. 5 CCNL, le quote non recuperate per

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effetto del trasferimento di funzioni ATA dovranno essere portate a

conguaglio con le quote di decurtazione effettuate in relazione all’art. 15,

co. 5, CCNL 01.04.1999, le quali risultano avere un ammontare peraltro

inferiore rispetto alle prime.

* * *

Per tutto quanto premesso ed esposto, il Comune di Corsico, come sopra

rappresentato e difeso,

chiede che il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni:

1) In via principale, rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte in

quanto infondate in fatto e in diritto.

2) In subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta

fondata la richiesta declaratoria di illegittimità delle decurtazioni di cui

alla domanda sub A), per essere state corrette le erogazioni ex art. 15, co.

5 CCNL, dichiararsi comunque insussistente il diritto dei ricorrenti a

percepire allo stato le quote corrispondenti alla decurtazione ed infondata

la domanda di condanna sub B) in ragione della mancata prestazione negli

anni 2013-2015;

3) In via riconvenzionale:

- accertarsi la corretta costituzione dei Fondi considerando la decurtazione

imposta dal trasferimento dei lavoratori ATA a norma dell’art. 8 della

legge n. 124 del 1999, per il periodo dal 2008, pari all’importo risultante

dagli allegati prospetti sub doc. n. 15-16, pari ad euro 446.269,1 , o alla

somma diversa che sarà ritenuta di giustizia;

- per l’effetto, ove le eccezioni dell’ente riferite alla non corretta

formazione del Fondo per gli anni dal 2008 al 2012 siano considerate

fondate, accertarsi che le due decurtazioni (quella di cui all’art. 15, co. 5,

CCNL e quella riferita al trasferimento delle funzioni ATA) devono essere

tra loro sommate con obbligo del Comune di provvedere al recupero sui

Fondi futuri delle quote non ancora recuperate per indebita applicazione

dell’art. 15, co. 5, CCNL pari ad euro 453.790,19 o a quella somma che

sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, nonché al recupero a futuro negli

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anni successivi delle quote dei Fondi per effetto del trasferimento di

funzioni ATA sui Fondi futuri per un importo di euro 446.269,1 , o a

quella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, nel limite

temporale di cui all’art. 1, l. n. 232/2016, co. 367 bis;

- in ogni caso, anche in via riconvenzionale, nell’ipotesi in cui dovesse

essere ritenuta fondata la richiesta declaratoria di illegittimità delle

decurtazioni per essere state corrette le erogazioni ex art. 15, co. 5 CCNL,

accertarsi che le quote non recuperate per effetto del trasferimento di

funzioni ATA devono essere portate a conguaglio con le quote di

decurtazione effettuate in relazione all’art. 15.

4) Con vittoria di spese e competenze professionali.

In via istruttoria:

- ci si oppone all’ammissione dei capitoli di prova richiesta perché i

capitoli non sono in alcun modo formulati ritualmente. In subordine si

chiede di essere abilitati a prova contraria;

- si contestano i conteggi formulati dai ricorrenti alle pag. 11-16 e 29-32

per le ragioni esposte al punto V, lett. B).

- in caso di contestazione, ammettersi prova sulle seguenti circostanze:

1) “Vero che il prospetto prodotto sub docc. n. 10a è estratto dalle

scritture contabili e dalle procedure amministrative interne al Comune”

2) “Vero che il prospetto prodotto sub docc. n. 14 è estratto dalle scritture

contabili e dalle procedure amministrative interne al Comune”

3) “Vero che il prospetto prodotto sub docc. n. 15 è estratto dalle scritture

contabili e dalle procedure amministrative interne al Comune”

4) “Vero che il prospetto prodotto sub docc. n. 16 è estratto dalle scritture

contabili e dalle procedure amministrative interne al Comune”

5) “Vero che la riorganizzazione effettuata dal 2013 a fronte della

decurtazione è quella che risulta nei documenti amministrativi sub doc. n.

11 che si rammostrano al teste”

6) “Vero che dal 2013, il Comune di Corsico ha mantenuto soltanto due

progetti, ossia il progetto “razionalizzazione e riorganizzazione di alcune

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sedi operative del personale dei servizi alla persona” ed il progetto

“tenuta del protocollo informatico della gestione di flussi documentali e

degli archivi, con la finalità di promuovere e coordinare i mezzi e le

risorse per la gestione della documentazione in modo unitario e

coordinato, ai sensi del D.P.C.M. 3 dicembre 2013”

7) “Vero che il Comune di Corsico, a far data dal 2013, ha azzerato la

prestazione di lavoro supplementare, con riduzione delle attività extra

ordinarie; ha soppresso i turni di reperibilità degli operai; ha rivisto i

programmi di lavoro (turnazione) della Polizia Locale e del servizio Asili

Nido; ha rivisto il sistema di reperibilità del servizio Polizia Locale, che è

stato sospeso, e di reperibilità reparto manutenzione, come risulta dalla

documentazione sub doc. n. 12a-12g che si rammostra al teste”.

Si indicano a testi anche a prova contraria: Flavia Ragosta; Filomena

Romagnuolo; Piera Gismondi; Gianmarco Zuccherini; Marco Papa;

Marco Ferrario.

- se ritenuto necessario, disporre consulenza tecnica d’ufficio volta ad

accertare la corretta determinazione del Fondo dal 2008 al 2016 sulla base

delle difese del Comune ed, in ogni caso, sulla base delle determinazioni

ritenute di giustizia.

Il sottoscritto patrocinio dichiara che il valore della domanda

riconvenzionale proposta è di euro 900.059,29 e che pertanto il

contributo unificato è pari ad euro 843,00.

* * *

Si allegano in copia i seguenti documenti:

1) Parere ARAN 499 -15L1;

2) Verbale di riunione del 29.04.2013 del Collegio dei Revisori;

3) Stralcio delle Relazioni MEF:

3a) Stralcio della Relazione MEF del 07.05.2014;

3b) Stralcio delle Relazioni MEF del 25.02.2016;

4) Prospetto riepilogativo dei provvedimenti di revisione dei Fondi, di

recupero sui Fondi futuri a seguito dell’ispezione del Collegio dei

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Revisori e del MEF, in applicazione del disposto di cui all’art. 40, comma

3 ter, d. lgs. n. 165/2001;

5) Delibera Giunta Comunale n. 80/2013 di approvazione “Atto

unilaterale di adozione del CCDI del 2012/2013”;

6) Delibera Giunta Comunale n. 41/2015 di approvazione “Atto

unilaterale di adozione del CCDI del 2013/2014”;

7) Delibera Giunta Comunale n. 221/2015 di approvazione “Atto

unilaterale di adozione del CCDI del 2014/2015”;

8) Parere Aran – Orientamenti applicativi RAL 056 del 05.06.2011;

9) Disposizioni di legge e contrattuali utili :

9a) Disposizioni del d.lgs. n. 165/2001;

9b) Disposizioni del CCNL del 01.04.1999;

9c) Disposizioni del CCNL del 22.01.2004;

10) Documentazione relativa alle somme recuperate sui Fondi 2013-2015;

10a) Prospetto Riepilogativo delle somme recuperate sui Fondi 2013-2015

e da recuperare a futuro;

10b) Comunicazione del Comune di Corsico datata 29.04.2016;

11) Parere della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del

12.04.2017;

12) Documentazione relativa alla “riorganizzazione” attuata dal Comune

di Corsico nel 2013:

12a) D.G.C. n. 88 del 11.06.2013;

12b) Comunicazione di sospensione del servizio di reperibilità datato

08.05.2013;

12c) Comunicazione di sospensione del servizio di reperibilità datato

13.05.2013;

12d) Determinazione Dirigenziale n. 501 del 25.06.2013 relativa alla

modifica dell’orario di lavoro del personale educativo del Servizio Asili

Nido;

12e) Decreto Sindacale n. 9 del 26.06.2013;

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12f) Determinazione Dirigenziale n. 507 del 26.06.2013 in merito alla

modifica dell’orario di lavoro del personale della Polizia Locale;

12g) Decreti Sindacali di proroga dell’articolazione dell’orario di servizio

della Polizia Locale

13) D.G.C. n. 348 del 21.09.1999;

14) Prospetto riepilogativo del personale ATA trasferito nei ruoli organici

dello Stato con decorrenza 1° gennaio 2000 (D.G.C. n. 348/99);

15) Prospetto riepilogativo delle retribuzioni che insistono sul Fondo

salario Accessorio 1999 erogate al personale ATA trasferito allo Stato dal

1° gennaio 2000;

16) Prospetto riepilogativo delle somme da recuperare in ragione della

mancata decurtazione per effetto del trasferimento del personale ATA.

Padova–Milano, 05 maggio 2017

avv. Maria Luisa Miazzi

avv. Irene Gianesini

In relazione alla domanda riconvenzionale svolta, si chiede che il

Tribunale, in applicazione dell’art. 418 c.p.c., voglia pronunciare decreto

per la fissazione di nuova udienza per la comparizione delle parti.

Padova–Milano, 05 maggio 2017

avv. Maria Luisa Miazzi

avv. Irene Gianesini

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