trib pa ric paternità rimborso spese genitore

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE MINORENNI Riunito in camera di consiglio e composto dai Dott. Alessandra Puglisi - Giudice - Dott. Fulvia Fratantonio - Presidente - Dott. Elena Volpes - Comp. Priv. - Dott. Giuseppe La Face - Comp. Priv. - Ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2/2011, discussa all'udienza collegiale del 2 marzo 2012, promossa con ricorso depositato in data 2.2.2011 IN FATTO E IN Con ricorso depositato in data 2.2.2011 (...) in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore chiedeva che (...) venisse dichiarato padre naturale del bambino e fosse gravato dell'onere di contribuire al suo mantenimento. Il (...) costituiva negando la paternità ed in subordine chiedeva di limitare l'assegno di mantenimento. Nel corso del processo veniva ammessa consulenza genetica diretta ad accertare la paternità e all'udienza del 16.9.2011 le parti concordemente depositavano consulenza ematologica attestante che B.A. e P.B. "sono in rapporto di padre - figlio con una probabilità di paternità del 99,99999719%". Il Collegio revocava, quindi l'ordinanza ammissiva della C.T.U. e le parti precisavano quindi le conclusioni sopra richiamate. Ciò premesso va rilevato che la ricorrente, premettendo di avere intrattenuto una relazione con il (...), esponeva di aver dato alla luce un bambino, nato (...), frutto della predetta relazione. La perizia ematologia espletata in fase istruttoria e depositata concordemente dalle parti, ai quali esiti questo Collegio aderisce essendo sorretta da idonea motivazione immune da vizi logici, ha concluso per la compatibilità genetica fra il sangue del Pa. e quello del minore, con una percentuale del 99,999999719%. Deve, pertanto, affermarsi che B.A. è il padre naturale di P.B. e deve, inoltre, essere valutato positivamente l'interesse del minore alla dichiarazione di paternità del resistente,

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Famiglia - Dichiarazione giudiziale di paternità: "[...] la sentenza di accertamento della filiazione naturale pone a carico del genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, ossia il dovere di mantenere, istruire ed educare il figlio ai sensi degli artt. 147 e 261 c.c. compreso quello del mantenimento che, non avendo natura di obbligo alimentare nell'ambito della dichiarazione giudiziale di paternità, decorre dalla data della nascita del figli. [...] Dalla stessa decorrenza il genitore ha l'obbligo di rimborsare pro quota l'altro genitore il quale abbia provveduto integralmente al mantenimento del figlio e ciò fino alla pronuncia del giudice. [...] In relazione alla richiesta di attribuzione del cognome paterno,va rilevato che ai sensi dell'art. 262 commi secondo e terzo c.c., il Giudice decide circa l'assunzione del cognome paterno tenendo conto dell'interesse del minore, da apprezzare sia riguardo all'ampliamento della sfera dei suoi rapporti affettivi sia ai fini di una più completa definizione dell'identità personale, familiare e sociale". (Trib. Palermo, sent. 2-13.03.2012)

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE MINORENNI

Riunito in camera di consiglio e composto dai

Dott. Alessandra Puglisi - Giudice -

Dott. Fulvia Fratantonio - Presidente -

Dott. Elena Volpes - Comp. Priv. -

Dott. Giuseppe La Face - Comp. Priv.

- Ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2/2011, discussa all'udienza collegiale

del 2 marzo 2012, promossa con ricorso depositato in data 2.2.2011

IN FATTO E IN

Con ricorso depositato in data 2.2.2011 (...) in proprio e nella qualità di genitoreesercente la potestà sul figlio minore chiedeva che (...) venisse dichiarato padrenaturale del bambino e fosse gravato dell'onere di contribuire al suo mantenimento.

Il (...) costituiva negando la paternità ed in subordine chiedeva di limitarel'assegno di mantenimento.

Nel corso del processo veniva ammessa consulenza genetica diretta ad accertarela paternità e all'udienza del 16.9.2011 le parti concordemente depositavanoconsulenza ematologica attestante che B.A. e P.B. "sono in rapporto di padre -figlio con una probabilità di paternità del 99,99999719%".

Il Collegio revocava, quindi l'ordinanza ammissiva della C.T.U. e le partiprecisavano quindi le conclusioni sopra richiamate.

Ciò premesso va rilevato che la ricorrente, premettendo di avere intrattenutouna relazione con il (...), esponeva di aver dato alla luce un bambino, nato (...),frutto della predetta relazione.

La perizia ematologia espletata in fase istruttoria e depositata concordemente dalleparti, ai quali esiti questo Collegio aderisce essendo sorretta da idonea motivazioneimmune da vizi logici, ha concluso per la compatibilità genetica fra il sangue delPa. e quello del minore, con una percentuale del 99,999999719%. Deve, pertanto,affermarsi che B.A. è il padre naturale di P.B. e deve, inoltre, essere valutatopositivamente l'interesse del minore alla dichiarazione di paternità del resistente,

atteso che solo con tale riconoscimento il minore potrà acquisire quella posizionedi figlio, di cui ha diritto ai fini del riconoscimento della sua identità personale e diuna giusta collocazione nell'ambito familiare e sociale.

In ordine alle altre richieste della parte attrice, relative alla condanna del resistentea corrispondere un assegno mensile di Euro 600,00 a titolo di mantenimento delfiglio fin dalla nascita da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.nonché a tutte le mensilità arretrate ed a quant'altro sborsato dalla madre per lacura, l'educazione, l'istruzione e lo svago del bambino a far data dalla nascita, varilevato quanto segue.

La sentenza di accertamento della filiazione naturale pone a carico del genitoretutti i doveri propri della procreazione legittima, ossia il dovere di mantenere,istruire ed educare il figlio ai sensi degli artt. 147 e 261 c.c. compreso quello delmantenimento che, non avendo natura di obbligo alimentare nell'ambito delladichiarazione giudiziale di paternità, decorre dalla data della nascita del figli.

(cfr. Cass. 5586 del 4.5.2000; Cass. n. 2196 del 14.2.2003; Cass. 13296 del17.7.2004). Dalla stessa decorrenza il genitore ha l'obbligo di rimborsare proquota l'altro genitore il quale abbia provveduto integralmente al mantenimentodel figlio e ciò fino alla pronuncia del giudice.

Tale diritto al rimborso pro - quota delle spese sostenute spetta iure - proprioalla ricorrente, con conseguente diritto di agire in regresso, secondo le regolegenerali sul rapporto fra condebitori solidali per il recupero della porzione dipertinenza del genitore giudizialmente dichiarato.

In ordine alla quantificazione del predetto rimborso va rilevato che secondocostante orientamento della Suprema Corte (cfr. per tutte Cass. 10861dell'1.10.1999): "in materia di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, ilrimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento delfiglio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale dimantenimento imputabile anche all'altro genitore ha natura in senso latoindennitaria, essendo diretta ad indennizzare il genitore che ha riconosciuto ilfiglio a causa degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento del figlio; poichéè principio generale (desumibile da varie norme quali ad esempio gli artt. 379comma 2, 2054, 2047 c.c.) che l'equità costituisca il criterio di valutazione delpregiudizio non solo in materia di responsabilità extra - contrattuale ma anchequando la legge si riferisca in genere ad indennizzi o indennità, il giudice di meritopuò utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo dirimborso" ed è a tale criterio che questo Collegio fa riferimento.

In conclusione, tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti e dellacapacità patrimoniale di entrambi i genitori, appare equo quantificare nella sommadi Euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., ilcontributo mensile da porre a carico del P. ed a favore della madre P.L. a titolo dimantenimento del piccolo B. - a decorrere dalla data di presentazione del ricorso -

oltre il 50% delle spese straordinarie concordate nonché nella somma di Euro24.000,00 Euro (ventiquattromila) il rimborso pro - quota sempre a favore dellaricorrente, per le spese di mantenimento del figlio minore, sostenute per interodalla madre dalla nascita del bambino fino ad oggi, tenuto conto dell'età dellostesso e delle condizioni economiche di entrambi i genitori.

Nulla deve essere disposto in ordine alla richiesta di rateizzazione della predettasomma ovvero di deposito della stessa presso autonomo conto da intestare alminore, trattandosi di provvedimenti non consequenziali alla pronuncia dipaternità, di cui agli artt. 269 e ss c.c.

In relazione alla richiesta di attribuzione del cognome paterno,va rilevato che aisensi dell'art. 262 commi secondo e terzo c.c., il Giudice decide circa l'assunzionedel cognome paterno tenendo conto dell'interesse del minore, da apprezzare siariguardo all'ampliamento della sfera dei suoi rapporti affettivi sia ai fini di unapiù completa definizione dell'identità personale, familiare e sociale.

Nella specie rimane appare maggiormente rispondente all'interesse del minoreaggiungere il cognome paterno a quello materno.

Dagli atti emerge, infatti, che il minore ha risentito dell'assenza della figurapaterna ed appare necessario che lo stesso definisca la propria identità anche alivello di riconoscimento sociale.

Né sussistono o sono state opposte ragioni di indegnità che escludano l'interessedel minore all'attribuzione del cognome paterno.

Deve, quindi, disporsi che il minore aggiunga al cognome materno quello paterno.

Riguardo alle richieste di affidamento e regolamentazione del diritto di visita sene evidenzia l'inammissibilità nel corso del presente giudizio, essendo la materiadisciplinata dagli artt. 317 bis, 155 e ss. c.c., applicabili solo dopo il passaggio in

dellagiudicato presente sentenza e comunque esigenti autonomo procedimento edautonoma istruzione.

Stante la natura della causa e la parziale reciproca soccombenza ritiene il Collegioche sussistano ragioni per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, visti gli artt. 269 e ss.c.c.

Dichiara

(...) nato (...), padre naturale del minore (...) nato (...).

Visto l'art. art. 262 commi 2 e 3 c.c.

Dispone

che il minore P.B. aggiunga al proprio cognome quello del padre naturale "B."

Dispone

che a cura della Cancelleria copia della presente sentenza sia comunicataall'Ufficiale di Stato civile del Comune di nascita del minore, affinché procedaall'annotazione sui registri dello Stato Civile, per ogni effetto di legge e perchéproceda ai sensi dell'art. 89 n. 6 R.D. 9.7.1939.

Pone

a carico di B.A. l'obbligo di corrispondere a (...) nella qualità, la somma mensile

di Euro 300,00 per il mantenimento del minore (...), somma rivedibile

annualmente in base ai coefficienti di rivalutazione I.S.T.A.T., a decorrere dalla

data di presentazione del ricorso, oltre il 50% delle spese straordinarie

concordate. Condanna

(...) al pagamento in favore di (...) della somma di Euro 25.000,00(venticinquemila) a titolo di rimborso pro - quota delle spese di mantenimentodel figlio (...) sostenute dalla madre dalla nascita e fino alla data di presentazionedel ricorso.

Dichiara

leInammissibili ulteriori domande presentate dalle parti

Compensa

Interamente fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Palermo il 2 marzo 2012.

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2012.