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SUGGERIMENTO BIBLIOGRAFICO Bruno Fabio PIGHIN, Diritto Sacramentale, Marcianum Press, Venezia 2006, ca. 600 pp. Tomás RINCÓN-PÉREZ, La liturgia y los sacramentos en el Derecho de la Iglesia, 3ª ed., EUNSA, Pamplona 2007, 624 pp. William H. WOESTMAN Canon Law of the Sacraments for Parish Ministry, Ottawa, Faculty of Canon Law, Saint Paul University, 2007, xvi, 414 p.; ISBN 978-019261-58-7 OUT OF PRINT NEW EDITION TO COME IN 2011 1

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SUGGERIMENTO BIBLIOGRAFICO

Bruno Fabio PIGHIN, Diritto Sacramentale, Marcianum Press, Venezia 2006, ca. 600 pp.

Tomás RINCÓN-PÉREZ, La liturgia y los sacramentos en el Derecho de la Iglesia, 3ª ed., EUNSA, Pamplona 2007, 624 pp.

William H. WOESTMAN Canon Law of the Sacraments for Parish Ministry, Ottawa, Faculty of Canon Law, Saint Paul University, 2007, xvi, 414 p.; ISBN 978-019261-58-7 OUT OF PRINTNEW EDITION TO COME IN 2011

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SUGGERIMENTO BIBLIOGRAFICO

William H. WOESTMAN, The Sacrament of Orders and the Clerical State: A Commentary on the Code of Canon Law, 3rd edition, revised and updated, Ottawa, Faculty of Canon Law, Saint Paul University, 2006, xvi, 479 p.

William H. WOESTMAN, Sacraments: Initiation, Penance, Anointing of the Sick – Commentary on Canons 840-1007, 3rd edition, revised and updated, Ottawa, Faculty of Canon Law, Saint Paul University, 2004, xvi, 553 p.

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SUGGERIMENTO BIBLIOGRAFICO

Eric Besson, La dimension juridique des sacrements (Tesi Gregoriana Diritto Canonico, n. 65)

Rome 2004, pp. 388.

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SUGGERIMENTO BIBLIOGRAFICO

J. M. Huels, Liturgie et droit. Le droit liturgique dans le système du droit canonique de l'Église catholique (Gratianus Series),

trad. Par J. Pelletier, Montreal 2007, 296 pp. 4

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1.1 IL "MUNUS SANCTIFICANDI" NELLA SISTEMATICA CODICIALE

La funzione di santificare della Chiesa corrisponde integralmente alla disciplina esistente nel libro IV del CIC

fatta eccezione per il sacramento del matrimonio (cann.1055-1165), studiato in un corso a sé stante.

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1.1 IL "MUNUS SANCTIFICANDI" NELLA SISTEMATICA CODICIALE La legislazione contenuta nel libro IV è il

secondo del CIC per numero di canoni, con 420 unità, strutturati in tre parti e così distribuiti:

Introduzione: 6 canoni (834-839) di carattere generale.

Parte I: 326 canoni sui sacramenti, sia in generale (cann. 840-848), sia sui singoli segni e strumenti della grazia divina istituiti da Cristo (cann. 849-1165).

Parte II: 39 canoni (1166-1204) sugli altri atti di culto divino.

Parte III: 49 canoni (1205-1253) sui luoghi e sui tempi sacri

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1.1 IL "MUNUS SANCTIFICANDI" NELLA SISTEMATICA CODICIALE

La legislazione del 1917 considerava i sacramenti tra le "cose" nel libro III intitolato "De rebus", utilizzando il termine in senso tecnico in base alla distinzione operata dal giurista romano Gaio in

"personae, res, actiones", col risultato di accomunare tra loro

materie non omogenee e di assemblare, ad esempio, i sacramenti ai beni temporali della Chiesa.

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1.1 IL "MUNUS SANCTIFICANDI" NELLA SISTEMATICA CODICIALE

Un'altra novità del libro IV è data dalla sua denominazione De Ecclesiae munere sanctificandi, che riflette la dottrina emersa nel Concilio Vaticano II sui tria munera Ecclesiae, i quali derivano per partecipazione da quelli di Cristo.

Il munus regendi appare trattato nel libro II, parte II La costituzione gerarchica della Chiesa (cann. 330-572); il munus docendi è il titolo e l'oggetto del libro III (cann.747-833); il libro IV è dedicato al munus sanctificandi.

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1.1 IL "MUNUS SANCTIFICANDI" NELLA SISTEMATICA CODICIALE

Una terza importante novità della vigente legislazione canonica è rappresentata dal superamento della concezione precedentemente invalsa, che separava la dimensione cultuale dall'attività sacramentale

CIC/17: sacramenti, luoghi e tempi sacri, culto divino.

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1.1 IL "MUNUS SANCTIFICANDI" NELLA SISTEMATICA CODICIALE

Can 834, § 1: La Chiesa adempie la funzione di santificare in modo peculiare

mediante la sacra liturgia in essa viene significata e realizzata la santificazione degli uomini il culto di Dio pubblico integrale è

esercitato dal Corpo mistico di Gesù Cristo

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1.2 L‘UFFICIO DI SANTIFICARE DELLA CHIESA E IL SUO ESERCIZIO La fede della Chiesa precede la fede del

credente, che è invitato ad aderirvi. Quando la Chiesa celebra i sacramenti,

confessa la fede ricevuta dagli Apostoli. Da qui l’antico adagio: « Lex orandi, lex credendi ». La legge della preghiera è la legge della fede, la Chiesa crede come prega.

La Liturgia è un elemento costitutivo della santa e vivente Tradizione. Per questo motivo nessun rito sacramentale può essere modificato o manipolato dal ministro o dalla comunità a loro piacimento.

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1.2 L‘UFFICIO DI SANTIFICARE DELLA CHIESA E IL SUO ESERCIZIO

La parola "Culto" deriva dal verbo latino colere che significa coltivare, venerare.

Preso in senso lato, è il riconoscimento della superiorità ad eccellenza di una persona;

in senso stretto, il culto è la manifestazione delle virtù della religione.

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1.2 L‘UFFICIO DI SANTIFICARE DELLA CHIESA E IL SUO ESERCIZIO

È l'atto interiore o esterno con il quale la persona religiosa manifesta di riconoscere la superiorità di Dio e, perciò stesso, la dovuta accettazione della sua volontà.

Il culto interiore consiste in sentimenti di adorazione, di sottomissione, di amore e di confidenza nei riguardi di Dio.

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1.2 L‘UFFICIO DI SANTIFICARE DELLA CHIESA E IL SUO ESERCIZIO

Il culto esteriore invece consiste in segni sensibili con i quali si manifestano detti sentimenti.

Le relazioni che il culto stabilisce tra l'uomo e Dio hanno il loro fondamento nell'iniziativa di Dio stesso che si rivela e nella risposta che l'uomo dà con gli atti di culto.

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1.2 L‘UFFICIO DI SANTIFICARE DELLA CHIESA E IL SUO ESERCIZIO

Culto di latria o di adorazione è quello che si tributa a Dio come padrone supremo di tutto il creato.

Atti specifici di questo culto sono: l'offerta dei sacrifici, il voto e il giuramento.

Culto di dulia o di venerazione è quello reso ai santi per rispetto a Dio. 15

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1.2 L‘UFFICIO DI SANTIFICARE DELLA CHIESA E IL SUO ESERCIZIO

Culto di iperdulia è quello tributato alla santissima Vergine Maria per la sua dignità di Madre di Dio e per le sue virtù eccelse.

Il culto è assoluto quando è rivolto alla persona in se stessa.

Relativo quando ha per oggetto le reliquie o le immagini dei santi.

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1.2 L‘UFFICIO DI SANTIFICARE DELLA CHIESA E IL SUO ESERCIZIO

Il Codex definisce culto pubblico e integrale quello che viene offerto

a nome della Chiesa,da persone legittimamente incaricate

mediante atti approvati dall'autorità della Chiesa (can. 834, § 2). 17

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1.2 L‘UFFICIO DI SANTIFICARE DELLA CHIESA E IL SUO ESERCIZIO

Ministri del culto pubblico sono anzitutto i vescovi i quali detengono la pienezza del sacramento dell’ordine:

sono essi i promotori, i moderatori e custodi di tutta la vita liturgica nella Chiesa loro affidata.

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1.2 L‘UFFICIO DI SANTIFICARE DELLA CHIESA E IL SUO ESERCIZIO

I presbiteri, che partecipano al sacerdozio di Cristo come ministri e cooperatori dei vescovi, vengono consacrati per la celebrazione del culto pubblico sotto l’autorità del vescovo.

I diaconi partecipano alla celebrazione del culto divino, a norma delle disposizioni di diritto.

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1.2 L‘UFFICIO DI SANTIFICARE DELLA CHIESA E IL SUO ESERCIZIO

Si definisce culto privato quello che realizzano i fedeli a nome personale e con atti non riservati dalla Chiesa per il culto pubblico.

Condizione indispensabile per l'efficacia degli atti di culto è la fede, senza la quale questi atti non hanno senso e si riducono a puro ritualismo o sacramentalismo dannoso per il popolo di Dio.

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1.2 L‘UFFICIO DI SANTIFICARE DELLA CHIESA E IL SUO ESERCIZIO

Per questa ragione il legislatore canonico esorta i ministri consacrati affinché provvedano assiduamente a ravvivare e illuminare la fede nei fedeli (can. 836).

La celebrazione del culto pubblico divino dev'essere attuata secondo le regole del diritto e nei luoghi a tale culto destinati mediante la dedicazione o la benedizione (can. 1205 e 1219)

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1.2 L‘UFFICIO DI SANTIFICARE DELLA CHIESA E IL SUO ESERCIZIO

Gli altri fedeli, non chierici, hanno una parte loro propria nella partecipazione al culto di Dio, intervenendo attivamente alle celebrazioni liturgiche, soprattutto a quella eucaristica (cf. can. 835, §§ 1-4).

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1.2 L‘UFFICIO DI SANTIFICARE DELLA CHIESA E IL SUO ESERCIZIO

Can. 835, 4 aggiunge che «partecipano in modo peculiare alla stessa funzione i genitori, conducendo la vita coniugale secondo lo spirito cristiano e attendendo all’educazione cristiana dei figli»;

questa stessa funzione era stata enunciata nel can. 226 trattando dell'apostolato di cristianizzazione delle realtà temporali, giacché la missione apostolica è parte della funzione santificatrice del cristiano. 23

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1.2 L‘UFFICIO DI SANTIFICARE DELLA CHIESA E IL SUO ESERCIZIO

Le azioni liturgiche, o di culto pubblico, non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa stessa, che è «sacramento di unità»

popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi;

perciò appartengono all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano.

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1.3 LE GRANDI ISTRUZIONI POSTCONCILIARI SULLA SACRA LITURGIA

Il 4 dicembre 1963 i Padri del Concilio Vaticano II hanno approvato la Costituzione sulla sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium.

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1.3 LE GRANDI ISTRUZIONI POSTCONCILIARI SULLA SACRA LITURGIA

Per facilitare l’applicazione del rinnovamento liturgico auspicato dai Padri conciliari, la Santa Sede ha successivamente pubblicato cinque documenti di speciale importanza, ciascuno dei quali numerati in un’unica serie come delle

“Istruzioni per la retta Applicazione della Costituzione sulla sacra Liturgia del Concilio Vaticano II”

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1.3 LE GRANDI ISTRUZIONI POSTCONCILIARI SULLA SACRA LITURGIA

La prima, Inter Oecumenici, fu emanata dalla Sacra Congregazione dei Riti e dal “Consilium” per l’applicazione della Costituzione Liturgica, il 26 settembre 1964, e conteneva i principi generali di base per l’ordinata applicazione del rinnovamento liturgico.

Tre anni dopo, il 4 maggio 1967, è stata pubblicata una seconda Istruzione, Tres abhinc annos. Questa stabiliva ulteriori adattamenti all’Ordine della Messa

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1.3 LE GRANDI ISTRUZIONI POSTCONCILIARI SULLA SACRA LITURGIA

La terza Istruzione, Liturgicae instaurationes, del 5 settembre 1970, che fu preparata dalla Sacra Congregazione per il Culto Divino, organismo che successe alla Sacra Congregazione dei Riti e al “Consilium”

Questa Istruzione forniva innanzitutto direttive sul ruolo centrale del Vescovo nel rinnovamento della liturgia in tutta la diocesi.

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1.3 LE GRANDI ISTRUZIONI POSTCONCILIARI SULLA SACRA LITURGIA

In seguito il rinnovamento liturgico si incentrava sull’intensa attività della revisione delle edizioni in lingua latina dei libri liturgici e della loro traduzione nelle varie lingue moderne.

Terminata generalmente questa fase, c’è stato un periodo di esperienza pratica, la quale necessariamente richiedeva un notevole spazio di tempo.

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1.3 LE GRANDI ISTRUZIONI POSTCONCILIARI SULLA SACRA LITURGIA

Con la Lettera Apostolica Vicesimus quintus annus del 4 dicembre 1988 di Giovanni Paolo II, che commemorava il 25 anniversario della Costituzione Conciliare, si è iniziata una nuova fase di una graduale rivalutazione, di completamento e consolidamento

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1.3 LE GRANDI ISTRUZIONI POSTCONCILIARI SULLA SACRA LITURGIA

Il 25 gennaio 1994, la Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti ha fatto avanzare ancora tale processo con l’emanazione della quarta “Istruzione per la retta Applicazione della Costituzione sulla sacra Liturgia del Concilio Vaticano II”,

la Varietates legitimae, che tratta delle questioni difficili circa la Liturgia romana e l’inculturazione.

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1.3 LE GRANDI ISTRUZIONI POSTCONCILIARI SULLA SACRA LITURGIA

Il 20 marzo 2001 la quinta postconciliare “Istruzione per la retta Applicazione della Costituzione sulla sacra Liturgia del Concilio Vaticano II”, Liturgiam authenticam, fu approvata dal Santo Padre nell’udienza concessa al Cardinale Segretario di Stato e il 28 marzo fu emanata dalla Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Entrò in vigore il 25 aprile 2001.

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1.3 LE GRANDI ISTRUZIONI POSTCONCILIARI SULLA SACRA LITURGIA

L’Istruzione Liturgiam authenticam serve da commentario intorno alle traduzioni nel vernacolare dei testi della Liturgia romana, come stabilito dall’articolo 36 della Costituzione liturgica:

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1.3 LE GRANDI ISTRUZIONI POSTCONCILIARI SULLA SACRA LITURGIA

§ 1. L’uso della lingua latina, salvo un diritto particolare, sia conservato nei Riti latini.

§ 2. Dato però che, sia nella messa sia nell’amministrazione dei Sacramenti, sia in altre parti della Liturgia, non di rado l’uso della lingua volgare può riuscire assai utile per il popolo, si possa concedere ad essa una parte più ampia, e specialmente nelle letture e nelle monizioni, in alcune preghiere e canti, secondo le norme che vengono fissate per i singoli casi nei capitoli seguenti.

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1.3 LE GRANDI ISTRUZIONI POSTCONCILIARI SULLA SACRA LITURGIA

§3. In base a queste norme, spetta alla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all’art. 22 § 2, consultati anche, se è il caso, i Vescovi delle regioni limitrofe della stessa lingua, decidere circa l’uso e l’estensione della lingua volgare.

Tali decisioni devono essere approvate ossia confermate dalla Sede Apostolica.

§ 4. La traduzione del testo latino in lingua volgare da usarsi nella Liturgia, deve essere approvata dalla competente autorità ecclesiastica territoriale di cui sopra. 35

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1.3 LE GRANDI ISTRUZIONI POSTCONCILIARI SULLA SACRA LITURGIA

I dialetti, che non hanno l’appoggio di risorse di formazione accademica e culturale,

non vanno accettate come lingue liturgiche in senso stretto,

anche se possono essere utilizzate nella Preghiera dei Fedeli, per il testo dei canti, o per alcune parti dell’omelia.

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1.3 LE GRANDI ISTRUZIONI POSTCONCILIARI SULLA SACRA LITURGIA

L’Istruzione poi dà un riassunto aggiornato della procedura da seguire da parte delle Conferenze dei Vescovi nel decidere in comunione con la Santa Sede

la piena o parziale ammissione nella Liturgia di una determinata lingua.

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1.3 LE GRANDI ISTRUZIONI POSTCONCILIARI SULLA SACRA LITURGIA

Un’attenzione particolare va riservata alla traduzione della Sacra Scrittura per uso liturgico, opera che deve alla volta badare ad una fondata esegesi, ma pure mirare a un testo adatto alla funzione liturgica.

Una unica traduzione va usata universalmente nell’area di una determinata Conferenza dei Vescovi e deve essere la stessa per lo stesso passo occorrente in più parti nell’insieme dei libri liturgici. 38

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1.3 LE GRANDI ISTRUZIONI POSTCONCILIARI SULLA SACRA LITURGIA

Laddove una cooperazione tra Conferenze dei Vescovi facenti uso della stessa lingua risulti appropriata o necessaria,

spetta unicamente alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

erigere commissioni congiunte o “miste”, di solito in séguito a richiesta dei Vescovi. 39

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1.3 LE GRANDI ISTRUZIONI POSTCONCILIARI SULLA SACRA LITURGIA

Tali Commissioni non sono autonome e non costituiscono un canale di comunicazione tra la Santa Sede e le Conferenze dei Vescovi;

non ricoprono un ruolo decisionale, ma sono semplicemente al servizio del ministero pastorale dei Vescovi;

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1.3 LE GRANDI ISTRUZIONI POSTCONCILIARI SULLA SACRA LITURGIA

Sono incaricate esclusivamente della traduzione delle editiones typicae latine, ma non della composizione di nuovi testi in volgare,

né di considerazioni su questioni teoretiche,

né di adattamenti culturali, e non hanno relazione con organismi analoghi di altri gruppi linguistici. 41

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1.3 LE GRANDI ISTRUZIONI POSTCONCILIARI SULLA SACRA LITURGIA

La quinta Istruzione raccomanda che almeno alcuni dei Vescovi componenti la commissione siano pure membri della commissione liturgica della Conferenza dei Vescovi a cui appartengono.

Ad ogni modo, la commissione “mista” è diretta dai Vescovi membri, in accordo con gli statuti, che vanno confermati dalla Congregazione per il Culto Divino.

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1.3 LE GRANDI ISTRUZIONI POSTCONCILIARI SULLA SACRA LITURGIA

Tali statuti devono, di solito, ricevere l’approvazione di tutte le Conferenze partecipanti dei Vescovi;

Se ciò non risulta possibile, la Congregazione per il Culto Divino può intervenire per redigere e approvare di sua autorità gli statuti. 43

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1.4 L'ISTRUZIONE REDEMPTIONIS SACRAMENTUM

La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha pubblicato in seguito alle cinque grandi istruzioni postconciliari il 25 marzo 2004

l'istruzione Redemptionis sacramentum

su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia 44

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1.4 L'ISTRUZIONE REDEMPTIONIS SACRAMENTUM Il Sommo Pontefice, affinché la Chiesa tuteli

debitamente un così grande mistero nella celebrazione della sacra Liturgia,

ha dato disposizione a questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti di preparare, d’intesa con la Congregazione per la Dottrina della Fede,

la presente Istruzione, in cui fossero trattate alcune questioni concernenti la disciplina del sacramento dell’Eucaristia.

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1.4 L'ISTRUZIONE REDEMPTIONIS SACRAMENTUM Quanto appare in questa Istruzione va,

pertanto, letto in continuità con la citata Lettera Enciclica Ecclesia de Eucharistia,

Tuttavia, non si ha l’intenzione di offrire in essa l’insieme delle norme relative alla Santissima Eucaristia, quanto piuttosto di riprendere con tale Istruzione alcuni elementi, che risultano tuttora validi nella normativa già esposta e stabilita, per rafforzare il senso profondo delle norme liturgiche, e indicarne altri che spieghino e completino i precedenti. 46

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1.4 L'ISTRUZIONE REDEMPTIONIS SACRAMENTUM

Capitolo I: La regolamentazione della sacra Liturgia

Capitolo II: La partecipazione dei fedeli laici alla celebrazione dell’Eucaristia

Capitolo III: La retta celebrazione della santa Messa

Capitolo IV: La santa Comunione Capitolo V: Altri aspetti riguardanti

l’Eucaristia Capitolo VI: La conservazione della

Santissima Eucaristia e il suo culto fuori della Messa

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1.4 L'ISTRUZIONE REDEMPTIONIS SACRAMENTUM

Capitolo VII: I compiti straordinari dei fedeli laici

Capitolo VIII: I rimedi

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1.5 IL RAPPORTO TRA DIRITTO CANONICO E DIRITTO LITURGICO

Il diritto liturgico, come bene indica l'aggettivo qualificativo, fa parte della disciplina denominata "liturgia" che,nel suo insieme, ha tre connotazioni: teologica, normativae cerimoniale.

Il Vaticano II in SC ha dato la preminenza all'aspetto teologico, superando nettamente la tendenza precedente a mettere in maggiore risalto le prescrizioni rituali, che sono state riformulate facendo perno su nuovi presupposti.

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1.5 IL RAPPORTO TRA DIRITTO CANONICO E DIRITTO LITURGICO

I principi ispiratori di maggior rilievo del diritto liturgico post-conciliare sono pure alla base del libro

IV del CIC e possono essere così riassunti:

I La centralità della liturgia nella vita della Chiesa.

II Il legame inscindibile tra la parola di Dio e i segni sacramentali nelle azioni liturgiche. 50

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1.5 IL RAPPORTO TRA DIRITTO CANONICO E DIRITTO LITURGICO

III Il riconoscimento dell'intera comunità ecclesiale quale soggetto della funzione santificante, con una conseguente valorizzazione della dimensione comunitaria delle celebrazioni.

IV L'affermazione del carattere pubblico della liturgia, che richiede la partecipazione attiva e responsabile di tutti i membri del popolo di Dio, sia pure nella diversità dei ruoli.

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1.5 IL RAPPORTO TRA DIRITTO CANONICO E DIRITTO LITURGICO

V L'attribuzione di competenze ai Vescovi diocesani e alle Conferenze Episcopali, specialmente per favorire l'adattamento delle forme rituali alle varie culture,dando spazio così a legittime diversità, pur senza recare nocumento all'unità del culto nella Chiesa.

VI La necessità di armonizzare la pietà personale e la devozione popolare con la liturgia.

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1.5 IL RAPPORTO TRA DIRITTO CANONICO E DIRITTO LITURGICO

Le fonti del diritto liturgico universale:

1) Calendarium Romanum (anno 1969).

2) Missale Romanum (ultima edizione nell'anno 2002), sotto la cui intestazione sono compresi altri libri liturgici'''.

3) Officium Divinum (anni 1971-1972), composto da i quattro volumi della Liturgia horarum.

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1.5 IL RAPPORTO TRA DIRITTO CANONICO E DIRITTO LITURGICO

4) Pontificale Romanum (anni 1968-1981), comprendente diversi libri liturgici sotto la stessa intestazione'

5) Rituale Romanum (anni 1969-1999), sotto la cui titolazione figurano una decina di libri

6) Caeremoniale Episcoporum (1984), che però non è un libro liturgico in senso stretto.

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1.5 IL RAPPORTO TRA DIRITTO CANONICO E DIRITTO LITURGICO Dagli elementi evidenziati si può ricavare la seguente

nozione di diritto liturgico: è l'insieme delle disposizioni che regolano

direttamente i riti e le cerimonie della liturgia o che disciplinano aspetti che fanno riferimento ad essa.

Tale normativa, che solitamente si trova nei cosiddetti Praenotanda dei libri liturgici, gode, rispetto al diritto canonico, di autonomia ammessa anche dal CIC (cf. can. 2: Il Codice il più delle volte non definisce i riti, che sono da osservarsi nel celebrare le azioni liturgiche; di conseguenza le leggi liturgiche finora vigenti mantengono il loro vigore, a meno che qualcuna di esse non sia contraria ai canoni del Codice). 55