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STATUTO DI FARE PER FERMARE IL DECLINO

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STATUTO

DI

FARE PER FERMARE IL DECLINO

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

TITOLO I - Disposizioni Generali

ARTICOLO 1 - Costituzione, Sede e Durata

1. È costituita una Associazione denominata “Fare per Fermare il Declino”, con sede in Milano, Via Caradosso 17 ed avente durata fino al 31 dicembre 2100 (“Associazione ” o “FARE”).

ARTICOLO 2 - Oggetto e Scopo

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue la finalità di diffondere i principi della tutela delle libertà individuali, dell’economia di mercato, del merito, della concorrenza, della libera iniziativa e della solidarietà individuale e collettiva, anche partecipando a con- sultazioni elettorali politiche ed amministrative.

ARTICOLO 3 - Principi Fondanti

1. FARE è un movimento costituito da persone che si riconoscono nei principi e nelle idee liberali, della capacità e del merito, come anche enucleati nel programma dell’Associazione, e che collaborano tra loro secondo i principi del confronto libero e del metodo democratico di decisione.

2. L’organizzazione dell’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai regolamen- ti ivi previsti.

3. FARE si riconosce nei, e rispetta i, principi posti alla base del suo Codice di Garanzia.

TITOLO II - Soggetti

ARTICOLO 4 - Soggetti

1. La partecipazione a FARE può avvenire nelle forme di associati e di aderenti.

ARTICOLO 5 - Associati

1. Sono associati a FARE coloro che si iscrivono a FARE, ed in particolare che aderisco- no allo scopo di cui all’articolo 2 del presente Statuto, nonché ai principi del Codice di Ga- ranzia (“Associati ”). Gli Associati hanno diritto a partecipare attivamente alla vita asso- ciativa di FARE ed a tutte le attività di FARE. Gli Associati hanno diritto di voto e parteci- pano all’elezione degli organi associativi; hanno altresì diritto di voto alle elezioni primarie di cui al successivo articolo 30. Lo stato di Associato è condizione necessaria per poter essere eletti o designati alle cariche negli organi associativi secondo le norme dello Sta- tuto e, ove applicabili, le disposizioni regolamentari interne.

2. L’associazione a FARE è libera e volontaria e comporta la condivisione dei principi e del programma di FARE e delle norme statutarie e regolamentari della Associazione, in- cluse le norme del Codice di Garanzia, nonché la collaborazione alla realizzazione degli scopi associativi.

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

3. La richiesta di associazione, nonché l’accettazione della medesima, avviene nei modi e nelle forme stabilite da apposito Regolamento approvato dalla Direzione Nazionale a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.

4. Gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale. Il versamento della prima quota associativa annuale ricomprende il versamento della quota di iscrizio- ne.

5. L’associazione a FARE è individuale e perfezionabile a partire dal compimento del di- ciottesimo anno d’età.

6. Ogni Associato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal no- vero degli Associati; tale recesso ha efficacia dal giorno successivo alla ricezione della volontà di recesso da parte della apposita Commissione Associati ed Aderenti se nomi- nata, o, in mancanza, da parte della Direzione Nazionale.

ARTICOLO 6 - Quota Associativa Annuale

1. L’ammontare della quota associativa annuale è determinato dalla Direzione Nazionale con propria delibera.

2. La quota associativa annuale deve essere pagata anticipatamente per ogni anno sola- re entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3. A nessun Associato che non sia in regola con il pagamento della quota associativa an- nuale è permesso votare e/o ricoprire cariche all’interno della Associazione.

4. La Commissione Associati ed Aderenti ha il potere di rimuovere dal libro degli Associa- ti ogni Associato la cui quota associativa annuale non venga pagata da oltre un anno.

5. La quota associativa d’iscrizione e la quota associativa annuale sono intrasmissibili e non ripetibili.

ARTICOLO 7 - Aderenti

1. Sono aderenti a FARE coloro che aderiscono a FARE ed ai principi statutari, e che non sono Associati (“Aderenti ”). Gli Aderenti hanno la facoltà di partecipare alla vita associa- tiva di FARE ed a tutte le attività di FARE. Non partecipano all’elezione degli organi as- sociativi né possono essere eletti o designati alle cariche negli organi associativi.

2. Gli Aderenti hanno diritto di voto alle elezioni primarie di cui al successivo articolo 30.

3. L’adesione a FARE è libera e volontaria.

4. La richiesta di adesione, nonché l’accettazione della medesima, avviene nei modi e nelle forme stabilite da apposito Regolamento approvato dalla Direzione Nazionale a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.

5. L’adesione a FARE è individuale e perfezionabile a partire dal compimento del sedice- simo anno d’età.

6. Ogni Aderente può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal nove- ro degli Aderenti; tale recesso ha efficacia dal giorno successivo alla ricezione della vo- lontà di recesso da parte della apposita Commissione Associati ed Aderenti se nominata, o, in mancanza, da parte della Direzione Nazionale.

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

ARTICOLO 8 - Commissione Associati ed Aderenti

1. La Commissione Associati ed Aderenti opera su delega della Direzione Nazionale ed è composta da cinque Associati, nominati dalla Direzione Nazionale stessa - sulla base di una rotazione regionale - con delibera approvata a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.

2. La Commissione Associati ed Aderenti provvede in ordine alle domande di ammissio- ne entro 30 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro tale termine, si intende che essa sia stata accettata.

3. La Commissione Associati e Aderenti delibera anche sulla esclusione degli Associati che per oltre un anno siano inadempienti agli obblighi di versamento della quota associa- tiva. L'esclusione ha effetto immediato.

4. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Comita- to di Garanzia.

5. La Commissione Associati ed Aderenti redige e tiene aggiornato - anche in formato elettronico - il libro degli Associati e degli Aderenti.

6. La nomina della Commissione Associati ed Aderenti è facoltativa. Nel caso non venga nominata le sue funzioni sono svolte direttamente dalla Direzione Nazionale.

TITOLO III - Struttura

ARTICOLO 9 - Partecipazione ed Autonomia Organizzativa

1. FARE favorisce la massima partecipazione degli Associati e degli Aderenti, sia come singoli sia attraverso le forme di aggregazione previste dallo Statuto. La Associazione ga- rantisce la massima autonomia organizzativa di tali forme di aggregazione sia tematiche che territoriali, fermo il rispetto delle norme e dei principi del presente Statuto.

2. I comitati territoriali, tematici o virtuali di FARE (“Comitati ”) rappresentano le unità or- ganizzative di base attraverso le quali gli Associati e gli Aderenti contribuiscono alle attivi- tà di FARE.

ARTICOLO 10 - Comitati

1. Gli Associati e/o gli Aderenti possono riunirsi in Comitati al fine di promuovere i valori ed i principi di FARE in singoli ambiti territoriali o su tematiche generali o specifiche.

2. I Comitati non delimitano la loro competenza per ambiti territoriali amministrativi, ma sono espressione di libera iniziativa di Associati e/o Aderenti che si riconoscono nella As- sociazione e che desiderano, mediante il Comitato, promuovere i valori ed i principi di FARE in singoli ambiti o su specifiche tematiche. Pertanto, i singoli Comitati possono es- sere costituiti attraverso logiche di aggregazione legate al territorio ovvero a tematiche di interesse comune, individuando di volta in volta i mezzi di aggregazione maggiormente adeguati, sia fisici che virtuali.

3. Ai Comitati costituiti nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento ai sensi del suc- cessivo comma 9, è consentito utilizzare i segni distintivi dell’Associazione e/o quelli di cui l’Associazione dispone in forza di contratti di licenza ovvero ad altro titolo, nei limiti e con gli obblighi stabiliti dal summenzionato Regolamento.

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

4. Attraverso i Comitati gli Associati ed Aderenti possono promuovere il confronto demo- cratico e la propaganda politica ed elettorale sul territorio. I Comitati inoltre promuovono la Associazione - anche in qualità di Aderenti - a FARE di tutti coloro che condividono (o simpatizzano con) le attività ed il programma di FARE.

5. I Comitati svolgeranno la propria azione politica, coordinandola con (i) le Direzioni Re- gionali della regione di appartenenza del Comitato, per quanto riguarda tematiche ed ambiti di natura e/o carattere regionale o (ii) la Direzione Nazionale, per quanto riguarda tematiche ed ambiti di natura e/o carattere nazionale e/o europeo.

6. Ai sensi dell’articolo 31 infra, i Comitati hanno poteri di sola proposta agli organi com- petenti della Associazione ai sensi dello Statuto in ordine alla raccolta di candidature per elezioni amministrative, nonché alle eventuali proposte di alleanze elettorali nel contesto delle elezioni amministrative locali comunali.

7. I Comitati sono entità separate e distinte dalla Associazione e godono di piena auto- nomia organizzativa e finanziaria. Il patrimonio di ciascun Comitato è separato e distinto da quello della Associazione, che non risponde in alcun modo delle obbligazioni assunte dal Comitato (non rispondendo al contempo il singolo Comitato in alcun modo delle ob- bligazioni assunte dall’Associazione).

8. I Comitati sono liberi di organizzarsi secondo il modello giuridico prescelto dai loro ade- renti ed avranno l’obbligo di dotarsi di uno statuto interno che:

(i) garantisca alcuni principi fondamentali, quali la democrazia interna ed il rispetto del presente Statuto e del Codice di Garanzia;

(ii) non preveda alcuna responsabilità per i loro aderenti rispetto alle obbligazioni assunte dal Comitato, salva - a seconda del modello giuridico-organizzativo prescelto - quella eventualmente concorrente del rappresentante legale e/o dei titolari di cariche direttive.

9. La Direzione Nazionale approva, a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi com- ponenti, un Regolamento che disciplinerà le modalità di costituzione e riconoscimento dei Comitati all’interno di FARE, ferma restando la piena autonomia organizzativa e finanzia- ria dei Comitati. Con tale Regolamento potranno essere stabiliti anche limiti minimi ed eventualmente massimi al numero degli aderenti al Comitato nonché prevedere la facol- tatività dello statuto interno previsto dal comma 8 supra per i Comitati al di sotto di una certa soglia di aderenti.

ARTICOLO 11 – FORUM FARE Giovani

1. L’Associazione favorisce e stimola la costituzione di un processo di dialogo aperto ed inclusivo chiamato Forum FARE Giovani. Lo scopo è quello di costituire un Forum per- manente di Giovani - Associati o Aderenti - che dialoghino, che condividano sfide e ap- procci positivi, che promuovano le idee del movimento nella fascia di età 16-35. Il Forum si autoregolamenta nel rispetto dei principi della missione di FARE. Il Forum opera attra- verso gruppi informali su temi e obiettivi specifici. Chi intenda creare proposte e iniziative aggrega altri giovani per definire il piano di azione, un ambiente di discussione e una per- sona di contatto.

2. Il meeting del Forum FARE Giovani si tiene tre volte l'anno e consiste in un incontro nazionale dedicato al confronto politico tra i membri del Forum e alla discussione sull'o- perato dei gruppi che lo costituiscono.

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

3. Il Coordinatore Nazionale di FARE incarica un gruppo ristretto di Associati che sarà il riferimento per il programma del meeting del Forum e per i lavori dei gruppi che lo costi- tuiscono.

ARTICOLO 12 - FARE in Rete

1. FARE è un movimento politico che riconosce l’importanza della rete come strumento aggregante dei propri Associati ed Aderenti, nonché come mezzo per promuovere lo scopo e le attività di FARE.

2. FARE è pertanto presente con un proprio sito ufficiale nel quale sono pubblicate le principali attività di FARE, è consentita la registrazione in qualità di Associato e/o Aderen- te, sono presenti le iniziative di democrazia diretta all’interno dell’Associazione, nonché è possibile per gli Associati e/o Aderenti contribuire alle attività di FARE.

3. FARE promuove la partecipazione attiva degli Associati e/o Aderenti ai social network, agli strumenti di democrazia diretta on line, nonché alle altre forme di aggregazione in re- te.

ARTICOLO 13 - Democrazia Diretta

1. Ciascun Associato e/o Comitato può sottoporre all’attenzione della Direzione Naziona- le una mozione politica, tematica ovvero organizzativa, a condizione che tale mozione sia sottoscritta da un numero di Associati e/o Comitati stabilito nell’apposito Regolamento adottato dalla Direzione Nazionale a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi compo- nenti.

2 Le mozioni, unitamente alle necessarie sottoscrizioni a supporto, devono essere inviate al Coordinatore Nazionale e ai membri della Direzione Nazionale.

3 La Direzione Nazionale, verificata la regolarità della presentazione della mozione, di- scute al più presto le mozioni presentate dagli Associati e/o Comitati, preferibilmente nel corso della riunione del mese successivo alla data in cui le ha ricevute.

ARTICOLO 14 - Gruppi di Lavoro Tematici/Organizzativi

1. FARE si avvale anche di gruppi di lavoro tematici od organizzativi per la realizzazione del suo scopo. I gruppi di lavoro hanno il compito di approfondire, dibattere e redigere proposte e/o pareri in relazione all’ambito tematico od organizzativo di cui si occupano.

2. L’istituzione dei gruppi di lavoro è riservata alla Direzione Nazionale per quel che con- cerne tematiche o questioni organizzative di carattere nazionale, ed alla Direzione Re- gionale per quel che concerne quelle regionali.

TITOLO IV - Organi della Associazione

ARTICOLO 15 - Organi della Associazione

1. Sono Organi della Associazione:

(a) l’Assemblea;

(b) il Coordinatore Nazionale;

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

(c) la Segreteria Politica; (d)

la Direzione Nazionale; (e) i

Coordinatori Regionali; (f)

la Direzione Regionale;

(g) l’Assemblea delle Regioni;

(h) il Tesoriere Nazionale;

(i) i Tesorieri Regionali;

(l) il Collegio dei Revisori dei Conti;

(m) il Comitato di Garanzia.

2. L'elezione degli Organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo degli Associati secondo le disposizioni del presente Statuto.

3. Su richiesta delle Direzioni Regionali - che deliberano tale richiesta a maggioranza qualificata di due terzi dei loro componenti - ai fini della definizione dei punti (e) e (f) del precedente comma 1, con delibera adottata a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti, la Direzione Nazionale può procedere alla individuazione di organi terri- toriali per macro-regioni.

4. Tutti gli organi e le cariche dell’Associazione hanno durata biennale, in corrispondenza con ciascun ciclo congressuale. Il Tesoriere Nazionale ed il Collegio dei Revisori cessano in ogni caso dalla carica nel momento in cui dovesse cessare dalla carica la Direzione Nazionale che li ha nominati; analogamente i Tesorieri Regionali cessano dalla carica nel momento in cui dovesse cessare dalla carica il Tesoriere Nazionale che ha contribuito alla loro nomina.

Tutti i titolari di cariche negli organi di FARE non possono essere rieletti nella stessa cari- ca qualora abbiano ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni e consecutivi.

5. Le cariche di Delegato Regionale all’Assemblea Regionale, Delegato Nazionale all’Assemblea Nazionale, Coordinatore Nazionale, componente della Direzione Naziona- le, Coordinatore Regionale, componente della Direzione Regionale, Rappresentante Re- gionale, componente del Collegio dei Revisori dei Conti e componente del Comitato di Garanzia sono incompatibili tra di loro. Le cariche di Tesoriere Nazionale e Regionale sono incompatibili con tutte le altre cariche sopra elencate; ove peraltro essi siano eletti tra i componenti della Direzione Nazionale o della Direzione Regionale, non sussiste in- compatibilità con queste ultime cariche. La Direzione Nazionale, con delibera assunta a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti, può in ogni caso consentire il venir meno delle incompatibilità previste dal presente articolo.

6. In caso di dimissioni, decadenza o venir meno di membri degli organi della Associa- zione di cui al comma 1 supra, fatte salve le regole in caso di decadenza dell’intero orga- no, subentra il primo dei non eletti che ha sostenuto la stessa mozione sostenuta dall’eletto uscente; ed ove non ve ne siano, subentra il primo dei non eletti considerando l’ordine naturale dei risultati elettorali (per il Comitato di Garanzia vale solo quest’ultimo criterio). Nel Regolamento Elettorale di cui agli artt. 19, quarto comma, 21, quinto comma e 39, quarto comma verranno disciplinati i casi in cui non via siano, sia in fase di elezione che di eventuale sostituzione ai sensi del presente comma, candidati sufficienti o utili.

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

ARTICOLO 16 – Il Congresso di FARE

1. Il Congresso di FARE si svolge ogni due anni, sia a livello territoriale che nazionale, ed esso consiste nell’attivazione di tutte le procedure per consentire agli Associati di eserci- tare il loro diritto di voto e rinnovare gli organi dell’Associazione, secondo le modalità in- dicate negli appositi regolamenti di cui ai successivi articoli 19, quinto comma e 21, quin- to comma.

2. Il Congresso di FARE è indetto dalla Direzione Nazionale, a maggioranza semplice dei propri componenti. In caso di inerzia, vi provvedono il Coordinatore Nazionale e - nell’ordine, per il caso di ulteriore inerzia - il Vice-Coordinatore Nazionale (se nominato), il Presidente del Collegio dei Revisori, e il Presidente del Comitato di Garanzia.

3. L’indizione del Congresso di FARE è fatta mediante email ovvero altra apposita moda- lità come stabilita dalla Direzione Nazionale con specifica comunicazione inviata a tutti gli Associati all’email risultante dal libro degli Associati nonché ai componenti di tutti gli or- gani di FARE almeno 90 giorni prima del suo svolgimento. Nella comunicazione di indi- zione del Congresso devono essere indicate le date in cui si svolgeranno le elezioni dei Delegati Regionali e Nazionali, le riunioni delle Assemblee Regionali per le elezioni degli organi regionali e quella dell’Assemblea Nazionale per l’elezione degli organi nazionali; l’indicazione dei luoghi e degli orari può essere demandata alle previsioni del Regolamen- to Elettorale di cui agli artt. 19, quarto comma, 21, quinto comma e 39, quarto comma.

ARTICOLO 17 – L’Assemblea

1. L’Assemblea è l’organo sovrano di FARE e si riunisce sia a livello regionale (“Assem- blea Regionale ”) sia a livello nazionale (“Assemblea Nazionale ”).

ARTICOLO 18 - Assemblea Regionale

1. L’Assemblea Regionale si riunisce almeno una volta l’anno ed è composta dai Delegati eletti da tutti gli Associati della regione (“Delegati Regionali ”). Ove la Direzione Naziona- le abbia provveduto all’accorpamento di più regioni in una macro-regione ai sensi dell’articolo 15, terzo comma si terrà un’unica Assemblea Macro-Regionale, composta da tutti i Delegati Regionali delle regioni così accorpate.

2. Le Direzioni Regionali, entro la data indicata nel Regolamento di cui al successivo arti- colo 19, quinto comma, deliberano, per ogni congresso ed a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti, il numero e la ripartizione dei Delegati Regionali sulla base di distretti territoriali, nel rispetto dei seguenti criteri:

(i) in caso di più distretti territoriali, ogni provincia deve esprimere almeno un distretto;

(ii) ogni distretto territoriale deve esprimere un numero di Delegati Regionali pari ad uno ogni venticinque Associati del distretto. In caso di decimali, si procede ad arrotondamento vero (per difetto sotto 0,50, per eccesso altrimenti).

In mancanza di tale delibera, i distretti territoriali corrisponderanno alle provincie e la ri- partizione dei Delegati Regionali verrà deliberata dalla Direzione Nazionale sulla base del criterio (ii) di cui sopra.

3. L’Assemblea Regionale esamina l’operato del Coordinatore Regionale e della Direzio- ne Regionale, vota proposte e mozioni impegnative per gli organi regionali, provvede alla nomina del Coordinatore Regionale e della Direzione Regionale.

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

4. L’Assemblea Regionale è convocata dalla Direzione Regionale, con deliberazione a maggioranza semplice, ogni qualvolta questa lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta, attraverso specificazione delle materie da trattare, da almeno il 20% degli Associati della regione. In caso di inerzia, vi provvedono il Coordinatore Regionale - e nell’ordine, per il caso di ulteriore inerzia - il Coordinatore Nazionale, il Presidente del Collegio dei Revisori, e il Presidente del Comitato di Garanzia. Nel caso in cui si tratti del- la convocazione della prima riunione a seguito dell’elezione dei nuovi Delegati Regionali a seguito del Congresso (cd. riunione congressuale), essa si considera convocata diret- tamente dalla Direzione Nazionale con l’indizione stessa del Congresso di cui al prece- dente articolo 16, sentite la Direzioni Regionali per l’individuazione delle varie sedi.

5. La convocazione delle riunioni diverse da quella cd. congressuale è fatta mediante email - ovvero altra apposita modalità come stabilita dalla Direzione Regionale con speci- fica delibera - contenente l'indicazione del luogo (salvo non si tratti di assemblea virtuale), del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i De- legati Regionali all'indirizzo email risultante dal libro degli Associati, nonché ai componen- ti della Direzione Regionale almeno 20 giorni prima dell'adunanza. Sono sempre ammes- se alla votazione le mozioni presentate anche direttamente in riunione dal Coordinatore Regionale, dalla Direzione Regionale o da almeno il dieci per cento Delegati Regionali.

6. L’Assemblea Regionale si svolge con riunione fisica. Nel caso abbia all’ordine del gior- no l’elezione del Coordinatore Regionale, della Direzione Regionale o di uno dei suoi membri, essa deve svolgersi obbligatoriamente anche con riunione e può essere stabilito che il voto sia solo virtuale. Essa è validamente costituita ed è atta a deliberare qualun- que sia il numero dei presenti. Nel caso in cui l’Assemblea Regionale si svolga anche con riunione e voto virtuale, si intendono per presenti tutti coloro che hanno espresso un voto o l’astensione.

7. Le deliberazioni dell’Assemblea Regionale, ad eccezione di quelle relative all’elezione del Coordinatore Regionale e della Direzione Regionale, sono assunte con il voto favore- vole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

8. L’Assemblea Regionale è presieduta dal Coordinatore Regionale o, in caso di sua as- senza o impedimento, da un membro della Direzione Regionale. La Direzione regionale ha diritto di partecipare ed assistere ai lavori.

ARTICOLO 19 - Presentazione delle Candidature e Moda lità di Voto per e nell’Assemblea Regionale

1. I candidati a Coordinatore Regionale devono presentare obbligatoriamente una mozio- ne regionale, con un nome, che costituisce il loro programma politico. I candidati alla Di- rezione Regionale ed a Delegato Regionale devono indicare obbligatoriamente quale mozione sostengono, senza peraltro necessità che vi sia approvazione della candidatura nell’ambito della mozione prescelta da parte del candidato a Coordinatore Regionale che l’ha presentata.

2. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Coordinatore Regionale, a membro della Direzione Regionale nonché quelle a Delegato Regionale solo gli Associati della regione in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun Associato può sottoscrivere le candidature per un numero massimo di candidati a Delegato Regionale pari al numero massimo dei Delegati Regionali espressi dal distretto territoriale di appar- tenenza; e per un numero massimo di candidati a componente della Direzione Regionale pari al numero massimo dei componenti della Direzione Regionale da eleggere; infine, ogni Associato può candidarsi nell’ambito di una sola mozione a pena di ineleggibilità. La

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

Direzione Nazionale stabilirà per ogni elezione - nel Regolamento Elettorale - il numero di sottoscrizioni necessarie per ciascuna candidatura, tenuto conto delle dimensioni e del numero di tesserati di ciascuna regione.

3. Ogni Associato ed ogni Delegato Regionale hanno diritto ad un voto. Il voto è segreto per gli Associati e palese per i Delegati Regionali. La votazione può avvenire anche solo on-line tramite un apposito sito web ed una procedura che certifichi il voto; in tal caso è espressamente vietato che il voto possa avvenire presso postazioni uniche salvo solo ed esclusivamente il caso in cui ciò avvenga dal luogo fisico di svolgimento dell’Assemblea Regionale e su postazione ufficiale predisposta da FARE. Non è ammesso il voto per corrispondenza o mediante delega.

4. Le elezioni dei Delegati Regionali, del Coordinatore Regionale e dei componenti della Direzione Regionale si svolgeranno in base ad un Regolamento elettorale approvato dal- la Direzione Nazionale a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti che dovrà rispettare i seguenti principi:

(i) in ciascun distretto territoriale, risultano eletti a Delegati Regionali i candidati che otter- ranno il più alto numero di voti; in caso di parità, si procederà a sorteggio; i Delegati Re- gionali in sede di elezioni degli organi regionali hanno vincolo di mandato e sono quindi obbligati a votare il Coordinatore Regionale della cui mozione hanno dichiarato il soste- gno nonché - per il voto dei membri della Direzione Regionale - ad esprimere le preferen- ze - in un numero massimo pari al numero dei membri della Direzione Regionale da eleggere - nell’ambito dei candidati che hanno dichiarato il sostegno alla stessa mozione;

(ii) il candidato a Coordinatore Regionale che otterrà il maggior numero di voti sarà eletto Coordinatore Regionale; in caso di parità si provvederà a ballottaggio. Con l’elezione del Coordinatore Regionale si intende approvata dall’Assemblea Regionale a tutti gli effetti anche la sua mozione;

(iii) i seggi per i componenti della Direzione Regionale verranno attribuiti alle mozioni in proporzione ai voti ricevuti dai candidati a Coordinatore Regionale che le hanno proposte, con uno sbarramento del 15%; se nessuna delle mozioni avrà ottenuto un numero di voti pari ad almeno il 50%, la mozione che avrà ottenuto più voti (cd. mozione vincente) otter- rà un premio di maggioranza in misura tale da portarla a tale percentuale ed otterrà un numero di seggi proporzionale a tale percentuale (e salvo quindi un numero superiore di seggi ove la percentuale sia superiore al citato 50%) con arrotondamento sempre per ec- cesso; gli altri seggi saranno distribuiti alle altre mozioni in proporzione ai voti ricevuti escludendo dal conteggio i voti ricevuti dalla cd. mozione vincente e quelli delle mozioni che non hanno superato lo sbarramento. In questa ultima attribuzione l’arrotondamento è sempre per eccesso: ove peraltro ne risulti un numero superiore di seggi a quelli attribui- bili, si attribuirà almeno un seggio a ciascuna mozione ove il numero di seggi disponibili lo consenta e togliendoli eventualmente alla mozione che avrà ottenuto la penultima più alta attribuzione; ove non dovesse essere sufficiente si provvederà a togliere un seggio alla mozione che avrà ottenuto la terzultima più alta attribuzione e via via così a salire;

(iv) nell’ambito dei seggi ottenuti da ciascuna mozione verranno eletti componenti della Direzione Regionale quei candidati che han sostenuto la mozione e che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze (in caso di parità, prevarrà il candidato che ha ottenuto più prime preferenze; in caso di ulteriore parità, quello che ha ottenuto più seconde prefe- renze, e via via a scendere); l’ordine dei candidati di ciascuna mozione nella scheda elet- torale (anche per il voto on line) verrà ottenuto mediante sorteggio;

(v) con il Regolamento elettorale si può prevedere che - nelle regioni con numero di As- sociati inferiore a 60 - l’Assemblea Regionale sia composta non da Delegati ma diretta- mente dagli stessi Associati: in tal caso, ferma restando la segretezza del loro voto, essi

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

eleggeranno gli organi regionali secondo le regole di cui sopra, votando un candidato Coordinatore Regionale ed esprimendo le loro preferenze per la Direzione Regionale nell’ambito dei candidati che sostengono la stessa mozione.

ARTICOLO 20 - Assemblea Nazionale

1. L’Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta l’anno ed è composta da 200 de- legati eletti da tutti gli Associati di FARE (“Delegati Nazionali ”), inclusi i 4 Delegati eletti dagli Associati facenti parte della circoscrizione estero.

2. La Direzione Nazionale delibera, entro la data indicata nel Regolamento di cui al suc- cessivo articolo 21, quinto comma, a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi com- ponenti, la ripartizione dei 200 Delegati Nazionali sulla base di:

(i) 4 Delegati Nazionali assegnati alla circoscrizione estero, eventualmente ripartendoli per zone omogenee; e

(ii) una ripartizione dei restanti 196 Delegati Nazionali fra le regioni italiane sulla base di una media semplice tra i seguenti tre parametri:

(a) la percentuale della popolazione regionale rispetto a quella nazionale;

(b) la percentuale degli Associati della regione rispetto al totale degli Associati; e

(c) la percentuale dei risultati nella regione del più recente voto alla Camera ri- spetto al totale nazionale del più recente voto alla Camera ottenuto da FARE.

La Direzione Nazionale può altresì ripartire ulteriormente gli stessi, nell’ambito dei Dele- gati assegnati a ciascuna regione ed a condizione che si conservi per quanto più possibi- le una omogeneità dimensionale della rappresentanza di ciascun delegato rispetto a quella di tutti gli altri delegati nazionali, fra ambiti territoriali più ristretti; tale ulteriore ripar- tizione dovrà avvenire sulla base di una media semplice tra i parametri di cui alle prece- denti lett. (a), (b) e (c) e tuttavia riferiti ad ambito territoriale invece che alla regione, ed alla regione invece che all’ambito nazionale.

3. L’Assemblea Nazionale discute e propone gli indirizzi politici, organizzativi e di funzio- namento di FARE, anche attraverso mozioni vincolanti per la Direzione Nazionale, non- ché provvede alla elezione del Coordinatore Nazionale, dei componenti della Direzione Nazionale e del Comitato di Garanzia.

4. L’Assemblea Nazionale è convocata dal suo Presidente a seguito di delibera della Di- rezione Nazionale, assunta a maggioranza semplice dei propri componenti, ogni qualvol- ta questa lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli As- sociati. In caso d'inerzia, vi provvedono il Coordinatore Nazionale e - nell’ordine, per il caso di ulteriore inerzia - il Vice-Coordinatore Nazionale (se nominato), il Presidente del Collegio dei Revisori, e il Presidente del Comitato di Garanzia. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea Nazionale è convocata a Milano, Bologna, Roma oppure Napoli. Nel caso in cui si tratti della convocazione della prima riunione a seguito dell’elezione dei nuovi Dele- gati Nazionali a seguito del Congresso (cd. riunione congressuale), essa si considera convocata direttamente dalla Direzione Nazionale con l’indizione stessa del Congresso di cui al precedente articolo 16

5. La convocazione delle riunioni diverse da quella cd. congressuale è fatta mediante email - ovvero altra apposita modalità come stabilita dalla Direzione Nazionale con speci- fica delibera - contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'e- lenco delle materie da trattare, inviata a tutti i Delegati Nazionali all'indirizzo email risul- tante dal libro degli Associati, nonché ai componenti della Direzione Nazionale almeno 20

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

giorni prima dell'adunanza. Sono sempre ammesse alla votazione le mozioni presentate anche direttamente in riunione dal Coordinatore Nazionale, dalla Direzione Nazionale o da almeno il dieci per cento dei Delegati Nazionali, ed in caso di cd. riunione congressua- le anche le mozioni presentate almeno quattro giorni prima da parte dei candidati alla ca- rica di Coordinatore Nazionale, dalla Direzione Nazionale uscente, da uno o più Direzioni Regionali o da almeno cinquanta Associati.

6. L’Assemblea Nazionale si svolge con riunione fisica. Nel caso abbia all’ordine del gior- no l’elezione del Coordinatore Nazionale, della Direzione Nazionale o di uno dei suoi membri, nonché del Comitato di Garanzia, essa deve svolgersi obbligatoriamente anche con collegamento e può essere stabilito che il voto sia solo virtuale. Essa è validamente costituita ed è atta a deliberare con la presenza della maggioranza dei Delegati Naziona- li. Nel caso in cui l’Assemblea Nazionale si svolga anche con riunione e voto virtuale, si intendono per presenti tutti coloro che hanno espresso un voto o l’astensione.

7. Le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati Nazionali presenti, salvo per quanto riguarda la deliberazione relativa all’elezione del Coordinatore Nazionale e dei membri della Direzione Nazionale e del Comitato di Garanzia. In caso di parità di voti prevale la delibera assunta in conformi- tà al parere espresso dal Coordinatore nazionale.

8. L’Assemblea Nazionale nomina, inoltre, il proprio Presidente, che ne dirige i lavori, sal- vo il caso di sua assenza nel quale è presieduta dal Coordinatore Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Coordinatore Nazionale (se nominato) o da un membro della Direzione Nazionale. La Direzione Nazionale ha diritto di partecipare ed assistere ai lavori.

ARTICOLO 21 - Presentazione delle Candidature e Moda lità di Voto per e nell’Assemblea Nazionale

1. I candidati a Coordinatore Nazionale devono presentare obbligatoriamente una mozio- ne nazionale, con un nome, che costituisce il loro programma politico. I candidati alla Di- rezione Nazionale ed a Delegato Nazionale devono indicare obbligatoriamente quale mozione sostengono, senza peraltro necessità che vi sia approvazione della candidatura nell’ambito della mozione prescelta da parte del candidato a Coordinatore Nazionale che l’ha presentata.

2. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Coordinatore Nazionale, a membro della Direzione Nazionale a membro del Comitato di Garanzia nonché quelle a Delegato Nazionale solo gli Associati della regione in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun Associato può sottoscrivere le candidature per un numero massimo di candidati a Delegato Nazionale pari al numero massimo dei Delegati Nazionale espressi dalla regione o dall’ambito territoriale più ristretto di appartenenza; per un nume- ro massimo di candidati a componente della Direzione Nazionale pari al numero massi- mo dei componenti della Direzione Nazionale da eleggere; per un numero massimo di candidati a componente del Comitato di Garanzia pari al numero massimo dei compo- nenti del Comitato di Garanzia da eleggere; infine, ogni Associato può candidarsi nell’ambito di una sola mozione a pena di ineleggibilità. La Direzione Nazionale stabilirà per ogni elezione - nel Regolamento Elettorale - il numero di sottoscrizioni necessarie per ciascuna candidatura, tenuto conto delle dimensioni e del numero di tesserati di ciascun ambito territoriale.

3. La candidatura a Coordinatore Nazionale deve essere sottoscritta da almeno 200 As- sociati a livello nazionale.

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

4. Ogni Associato ed ogni Delegato Nazionale hanno diritto ad un voto. Il voto è segreto per gli Associati e palese per i Delegati Nazionale. La votazione può avvenire anche solo on-line tramite un apposito sito web ed una procedura che certifichi il voto; in tal caso è espressamente vietato che il voto possa avvenire presso postazioni uniche salvo solo ed esclusivamente il caso in cui ciò avvenga dal luogo fisico di svolgimento dell’Assemblea Regionale e su postazione ufficiale predisposta da FARE. Non è ammesso il voto per corrispondenza o mediante delega.

5. Le elezioni dei Delegati Nazionali, del Coordinatore Nazionale e dei componenti della Direzione Nazionale si svolgeranno in base ad un Regolamento elettorale approvato dal- la Direzione Nazionale a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti che dovrà rispettare i seguenti principi:

(i) in ciascun ambito territoriale, risultano eletti a Delegato Nazionale i candidati che otter- ranno il più alto numero di voti; in caso di parità, si procederà a sorteggio. I Delegati Na- zionali in sede di elezione degli organi nazionali hanno vincolo di mandato e sono quindi obbligati a votare il Coordinatore Nazionale della cui mozione hanno dichiarato il soste- gno nonché - per il voto dei membri della Direzione Nazionale - ad esprimere le preferen- ze - in un numero massimo pari al numero dei membri della Direzione Nazionale da eleggere - nell’ambito dei candidati che hanno dichiarato il sostegno alla stessa mozione;

(ii) il candidato a Coordinatore Nazionale che otterrà il maggior numero di voti sarà eletto Coordinatore Nazionale. In caso di parità si provvederà a ballottaggio. Con l’elezione del Coordinatore Nazionale si intende approvata dall’Assemblea Nazionale a tutti gli effetti anche la sua mozione;

(iiì) i 24 seggi per i componenti della Direzione Nazionale verranno attribuiti alle mozioni in proporzione ai voti ricevuti dai candidati a Coordinatore Nazionale che le hanno propo- ste, con uno sbarramento del 4%; se nessuna delle mozioni avrà ottenuto un numero di voti pari ad almeno il 55%, la mozione che avrà ottenuto più voti (cd. mozione vincente) otterrà un premio di maggioranza in misura tale da portarlo a tale percentuale ed otterrà un numero di seggi proporzionale a tale percentuale (e salvo quindi un numero superiore di seggi ove la percentuale sia superiore al citato 55%) con arrotondamento per eccesso (in caso quindi di attribuzione del premio di maggioranza la mozione con il maggior nu- mero di voti avrà diritto a 14 seggi); gli altri seggi saranno distribuiti alle altre mozioni in proporzione ai voti ricevuti escludendo dal conteggio i voti ricevuti dalla cd. mozione vin- cente e quelli delle mozioni che non hanno superato lo sbarramento. In questa ultima at- tribuzione l’arrotondamento è sempre per eccesso: ove peraltro ne risulti un numero su- periore di seggi a quelli attribuibili, si attribuirà almeno un seggio a ciascuna mozione ove il numero di seggi disponibili lo consenta e togliendoli eventualmente alla mozione che avrà ottenuto la penultima più alta attribuzione; ove non dovesse essere sufficiente si provvederà a togliere un seggio alla mozione che avrà ottenuto la terzultima più alta attri- buzione e via via così a salire;

(iv) nell’ambito dei seggi ottenuti da ciascuna mozione verranno eletti componenti della Direzione Nazionale quei candidati che han sostenuto la mozione e che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze (in caso di parità, prevarrà il candidato che ha ottenuto più prime preferenze; in caso di ulteriore parità, quello che ha ottenuto più seconde prefe- renze, e via via a scendere); l’ordine dei candidati di ciascuna mozione nella scheda elet- torale (anche per il voto on line) verrà ottenuto mediante sorteggio.

ARTICOLO 22 - Il Coordinatore Nazionale

1. Al Coordinatore Nazionale, al Presidente e al Tesoriere Nazionale della Associazione spetta, in via disgiunta, la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi e

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anche in giudizio. Su deliberazione della Direzione Nazionale, il Coordinatore Nazionale può, a suo giudizio, attribuire e/o delegare la rappresentanza della Associazione e i poteri di cui al comma 3.

2. Il Coordinatore Nazionale esprime l’indirizzo politico di FARE sulla base del program- ma da lui presentato in occasione della sua elezione, che non può essere in contrasto con i principi del programma di FARE. Il Coordinatore Nazionale convoca e presiede le riunioni della Direzione Nazionale stabilendo i relativi ordini del giorno. Il Coordinatore Nazionale svolge altresì tutte le altre funzioni attribuite dalle disposizioni del presente Statuto.

3. Il Coordinatore Nazionale, il Presidente e il Tesoriere Nazionale hanno, in via disgiun- ta, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, ivi compresi tutti quelli occorrenti per la partecipazione ad elezioni nazionali e europee (presentazione liste, apparentamento e collegamento delle medesime, deposito simboli e contrassegni, modifica dei medesimi) e per richiedere e incassare qualsiasi forma di contributo, finanziamento o sostegno all'attività politica svolta.

4. Il Coordinatore Nazionale attua gli indirizzi politici contingenti come anche espressi dal- la Direzione Nazionale e coordina le attività dei Coordinatori Regionali e delle Direzioni Regionali al fine di assicurare un’azione politica unitaria ed univoca, con il supporto della Direzione Nazionale ed anche a mezzo di apposite commissioni.

5. Il Coordinatore Nazionale decade quando la Direzione Nazionale approva a maggio- ranza qualificata pari ai tre quarti dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei suoi confronti. In tal caso, come nel caso di sue dimissioni, decadono tutti gli organi della As- sociazione e il Coordinatore Nazionale deve immediatamente indire - entro il termine pe- rentorio di 30 giorni - le elezioni per il loro rinnovo.

6. Nei casi di decadenza o dimissioni del Coordinatore Nazionale, il membro più anziano della Direzione Nazionale assumerà il ruolo di Coordinatore Nazionale pro tempore fino alle nuove elezioni previste dal precedente comma 5. Tutti gli altri organi, elettivi e non, operano in regime di prorogatio fino a nuove elezioni/nomine.

ARTICOLO 23 – La Segreteria Politica

1. Nello svolgere le funzioni ed i compiti attribuiti al Coordinatore Nazionale ai sensi del precedente articolo 22, egli può avvalersi della collaborazione di una Segreteria Politica.

2. Il Coordinatore Nazionale nomina i membri della Segreteria Politica scegliendoli tra i componenti della Direzione Nazionale. La Segreteria Politica si compone di un numero dispari di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette, ivi compreso il Coordina- tore Nazionale.

3. La Segreteria Politica opererà in maniera collegiale nella gestione delle tematiche stra- tegiche e politiche concernenti il movimento, nonché di quelle di pertinenza del Coordina- tore Nazionale del movimento, anche interagendo - nei modi e nei tempi previsti dal Coordinatore Nazionale - con la Direzione Nazionale, ove opportuno.

4. Il Coordinatore Nazionale potrà di tempo in tempo variare la composizione della Segre- teria Politica.

6. Il Coordinatore Nazionale relazionerà la Direzione Nazionale con una sintesi delle atti- vità svolte dalla Segreteria Politica con cadenza almeno mensile e comunque ogniqual- volta così deciso dal Coordinatore Nazionale o su richiesta di almeno la metà dei membri della Direzione Nazionale. La Segreteria Politica relazionerà altresì L’Assemblea Nazio- nale quando esso ha luogo.

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

7. Le decadenza del Coordinatore Nazionale, anche per mezzo di dimissioni, comporterà la decadenza dell’intera Segreteria Politica.

ARTICOLO 24 - La Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale è composta da numero di componenti pari a venticinque, ed in particolare da:

- il Coordinatore Nazionale, che la presiede; e

- 24 componenti eletti dall’Assemblea Nazionale ai sensi degli articoli 20 e 21.

2. Su proposta del Coordinatore Nazionale, nell’ambito della Direzione Nazionale posso- no essere nominati uno o più Vice-Coordinatori Nazionali.

3. La Direzione Nazionale è l’organo di indirizzo politico di FARE, il cui compito principale è supportare e coadiuvare il Coordinatore Nazionale nell’esercizio delle proprie attività di direzione e coordinamento della Associazione. La Direzione Nazionale svolge altresì tutte le altre funzioni attribuite dalle disposizioni del presente Statuto, ed ha in genere il potere regolamentare.

4. La Direzione Nazionale si riunisce almeno una volta al mese - anche a mezzo di confe- renza telefonica oppure video conferenza - per garantire un'efficacia di azione sul territo- rio nazionale.

5. La Direzione Nazionale è convocata dal Coordinatore Nazionale mensilmente ed ogni- qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 13 membri della Direzione Nazionale o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante email - ovvero altra apposita modalità come stabilita dal Coordinatore Nazionale - conte- nente l'indicazione del luogo (salvo non si tratti di riunione virtuale), del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i componenti della Dire- zione Nazionale ed ai Revisori dei Conti almeno 2 giorni prima della riunione. In caso di inerzia, vi provvedono - nell’ordine, per il caso di ulteriore inerzia - il Vice-Coordinatore Nazionale (se nominato), il Presidente del Collegio dei Revisori, e il Presidente del Comi- tato di Garanzia.

6. La Direzione Nazionale è comunque validamente costituita ed è atta a deliberare, an- che in assenza delle formalità di convocazione, di cui al precedente comma, qualora sia- no presenti tutti i suoi componenti.

7. La Direzione Nazionale è presieduta dal Coordinatore Nazionale o, in caso di sua as- senza o impedimento, su designazione a maggioranza semplice dei presenti, da un altro membro della Direzione Nazionale.

8. La Direzione Nazionale è validamente costituita qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

9. Le deliberazioni della Direzione Nazionale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del pre- sente Statuto. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni della Direzione Nazionale potranno essere assunte anche mediante consultazione scritta. Il Coordinatore Nazionale che intende consultare gli altri membri della Direzione Nazionale e proporre loro una data decisione, dovrà formulare detta pro- posta in forma scritta su qualsiasi supporto ed anche quindi a mezzo semplice email, dal- la quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione. Detta proposta deve essere inviata a tutti i membri della Direzione Nazionale, i quali se intendono espri-

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

mere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare al Coordinatore Na- zionale il loro voto in forma scritta su qualsiasi supporto, ed anche a mezzo semplice email entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

10. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei componenti della Dire- zione Nazionale, l'intera Direzione Nazionale si intende decaduta, decadono anche il Coordinatore Nazionale, il Tesoriere Nazionale ed i Tesorieri Regionali ed il Collegio dei Revisori. In tal caso il Coordinatore Nazionale deve immediatamente indire - entro il ter- mine perentorio di 30 giorni - le elezioni per il loro rinnovo. Tutti gli organi, elettivi e non, così decaduti operano in regime di prorogatio fino a nuove elezioni/nomine.

ARTICOLO 25 - I Coordinatori Regionali

1. Il Coordinatore Regionale rappresenta la Associazione a livello regionale e ne esprime l’indirizzo politico sulla base del programma nazionale e regionale e compie gli atti per la partecipazione ad elezioni regionali e locali (presentazione liste, apparentamento e collegamento delle medesime, deposito simboli e contrassegni).

2. Il Coordinatore Regionale convoca e presiede le riunioni della Direzione Regionale stabilendo i relativi ordini del giorno, convoca L’Assemblea Regionale per il rinnovo della Direzione Regionale e dei Rappresentanti Regionali e per tutte le consultazioni degli As- sociati a livello regionale.

3. Il Coordinatore Regionale decade quando la Direzione Regionale approva a maggio- ranza qualificata pari ai tre quarti dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei suoi confronti. In tal caso, come nel caso di sue dimissioni, decadono anche la Direzione Re- gionale, il Tesoriere Regionale ed i Rappresentanti Regionali ed il Coordinatore Naziona- le deve immediatamente indire - entro il termine perentorio di 30 giorni - le elezioni per il loro rinnovo..

4. Nei casi di decadenza o dimissioni del Coordinatore Regionale, il membro più anziano della Direzione Regionale assumerà il ruolo di Coordinatore Regionale pro tempore fino alle nuove elezioni previste dal precedente comma 3. Tutti gli altri organi, elettivi e non, di cui alla seconda parte del precedente comma 3, operano in regime di prorogatio fino a nuove elezioni/nomine.

5. Peraltro, in caso di decadenza o dimissioni o comunque di cessazione del Coordinato- re Regionale nei sei mesi precedenti il congresso (ove esso non fosse stato ancora indet- to, si prende a riferimento come data quella di due anni esatti dall’inizio del congresso precedente), gli altri organi regionali non decadono e l’Assemblea Regionale provvede alla sostituzione ed alla elezione di un nuovo Coordinatore Regionale pro tempore, che può anche essere un membro della Direzione Nazionale, che resterà in carica fino al nuovo Congresso

ARTICOLO 26 - Le Direzioni Regionali

1. La Direzione Regionale approva i programmi e definisce gli indirizzi politici della Asso- ciazione relativi al territorio regionale; ha autonomia organizzativa che esercita e discipli- na anche attraverso appositi Regolamenti Regionali. La Direzione Regionale ha inoltre potere ed autonomia di spesa in ordine ai fondi di sua competenza, nei limiti in cui essi siano materialmente disponibili e nel rispetto del Regolamento di Tesoreria di cui al suc- cessivo articolo 34 ed, in subordine, dei propri Regolamenti. La Direzione Regionale svolge altresì tutte le altre funzioni attribuite dalle disposizioni del presente Statuto.

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

2. La Direzione Regionale è composta, in base alle esigenze e alle dimensioni territoriali, da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri (tra i quali potranno essere nomi- nati uno o più Vice Coordinatori Regionali), compreso il Coordinatore Regionale che ne fa parte di diritto. Il numero dei componenti della Direzione Regionale delle singole regioni è stabilito di tempo in tempo dalla relativa Direzione Regionale, con il parere favorevole e vincolante dell’Assemblea Regionale, prendendo in considerazione le esigenze e le di- mensioni territoriali delle singole regioni.

3. La Direzione Regionale si riunisce almeno una volta al mese - anche a mezzo di con- ferenza telefonica oppure video conferenza - per garantire un'efficacia di azione sul terri- torio coordinata a favore degli Associati ed Aderenti e stimolata dai Comitati.

4. La Direzione Regionale è convocata dal Coordinatore Regionale mensilmente ed ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la mag- gioranza dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante email - ovvero altra apposita modalità come stabilita dal Coordinatore Regionale - contenente l'indicazione del luogo (salvo non si tratti di riunione virtuale), del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i componenti della Direzione Regionale almeno 2 giorni prima della riunione. In caso di inerzia, vi provvedono - nell’ordine, per il caso di ulteriore inerzia - il Vice-Coordinatore Regionale (se nominato), il Coordinatore Nazionale, il Pre- sidente del Collegio dei Revisori, e il Presidente del Comitato di Garanzia.

5. La Direzione Regionale è comunque validamente costituita ed è atta a deliberare, an- che in assenza delle formalità di convocazione, di cui al precedente comma, qualora sia- no presenti tutti i suoi componenti.

6. La Direzione Regionale è presieduta dal Coordinatore Regionale o, in caso di sua as- senza o impedimento, su designazione a maggioranza semplice dei presenti, da un altro membro della Direzione Regionale.

7. La Direzione Regionale è validamente costituita qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

8. Le deliberazioni della Direzione Regionale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del pre- sente Statuto. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

9. Nell’ambito delle sue funzioni ai sensi del comma 1 supra, ai fini di un miglior coordi- namento dell’attività dei Comitati a livello locale, la Direzione Regionale ha facoltà di di- sciplinare nei propri Regolamenti l’elezione - mediante apposite assemblee dei comitati su base territoriale che si svolgano con metodo democratico e tenuto conto del numero di membri di ciascun comitato - di un Referente Territoriale dei Comitati, la cui carica può durare al massimo un anno.

10. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei componenti della Dire- zione Regionale, l'intera Direzione Regionale si intende decaduta, decadono anche il Coordinatore Regionale, il Tesoriere Regionale ed i Rappresentanti Regionali. In tal caso il Coordinatore Nazionale deve immediatamente indire - entro il termine perentorio di 30 giorni - le elezioni per il loro rinnovo. Tutti gli organi, elettivi e non, così decaduti operano in regime di prorogatio fino a nuove elezioni/nomine. Tuttavia, in caso di decadenza nei sei mesi precedenti il congresso (ove esso non fosse stato ancora indetto, si prende a riferimento come data quella di due anni esatti dall’inizio del congresso precedente), gli altri organi regionali non decadono e l’Assemblea Regionale provvede alla sostituzione ed alla elezione di un nuovo Coordinatore Regionale e di una nuova Direzione Regionale pro tempore, che possono anche essere membri della Direzione Nazionale, che reste- ranno in carica fino al nuovo Congresso.

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

ARTICOLO 27 – L’Assemblea delle Regioni

1. I Coordinatori Regionali - che possono anche farsi sostituire o affiancare da uno o più membri della loro Direzione Regionale - unitamente ai membri della Direzione Nazionale si riuniscono nell’Assemblea delle Regioni, con lo scopo di coordinare l’iniziativa politica fra Direzione Nazionale e l’insieme delle distinte regioni che compongono il paese ed al fine di valorizzare le esperienze locali e le loro specificità.

2. L'Assemblea delle Regioni è convocata e presieduta dal Coordinatore Nazionale e si riunisce almeno una volta l’anno oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti. In caso di inerzia nella convocazione, vi provvedono - nell’ordine, per il caso di ulteriore inerzia - il Vice-Coordinatore Nazionale (se nominato), il Presidente del Collegio dei Revisori, e il Presidente del Comitato di Garanzia.

3. L’Assemblea delle Regioni decide liberamente le proprie regole di funzionamento, nel rispetto dei principi del presente Statuto e di quelli eventualmente stabiliti dalla Direzione Nazionale con apposito Regolamento deliberato dalla stessa a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.

ARTICOLO 28 - Libri della Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Associazione tiene - anche in formato elettronico - i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea Regionale e Nazionale, delle Direzioni Regionali e della Direzione Nazionale, della Assemblea delle Regioni, dei Revisori dei Conti e del Comitato di Garanzia e delle sue commissioni ad hoc.

2. I libri della Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza sulla base della normativa applicabile; le copie richieste sono prodotte dalla Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 29 - Assenza di Compensi e Rimborsi

1. Dalla elezione o nomina a qualsiasi organo della Associazione non consegue un diritto ad alcun compenso ed ogni attività svolta nell’ambito della carica è prestata a titolo gra- tuito.

2. È fatto salvo il rimborso delle spese documentate - ed approvate, sulla base del criterio di prudente gestione e dei criteri fissati con delibera dalla Direzione Nazionale, dal Teso- riere Nazionale sulla base della disponibilità finanziaria della Associazione - sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto da parte del Coordinatore Nazionale, dei componenti della Direzione Nazionale, dei Tesorieri, dei Coordinatori Regionali, dei componenti delle Dire- zioni Regionali, dei Delegati Regionali e Nazionali, dei Rappresentanti Regionali e dei componenti del Collegio dei Revisori e del Comitato di Garanzia.

TITOLO V - Candidature

ARTICOLO 30 - Candidature alle Elezioni Politiche ed alle Elezioni Regionali

1. Le candidature alle elezioni politiche nazionali ed europee nonché alle elezioni regio- nali sono stabilite dalla Direzione Nazionale attraverso elezioni primarie cui possono par- tecipare tutti i cittadini, previa adesione a FARE ai sensi del precedente articolo 7.

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

2. Le elezioni primarie di cui al precedente comma, ed ivi inclusi i requisiti per potersi candidare, sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dalla Direzione Nazio- nale a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.

3. Le Direzioni Regionali hanno il compito di verificare che i candidati alle elezioni prima- rie siano in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento di cui al precedente comma e di quelli previsti dal Codice di Garanzia, in questo ultimo caso coordinandosi con il Comi- tato di Garanzia o le sue eventuali commissioni ad hoc di cui al successivo articolo 39, terzo comma.

4. In casi particolari ed eccezionali, ovvero qualora si ravvisino elementi o situazioni che pregiudichino l’indirizzo politico o l’interesse generale del partito, con delibera motivata adottata a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti, la Direzione Nazio- nale può discostarsi dal risultato delle primarie.

5. In caso di alleanze, è consentito il ricorso alle primarie di coalizione ed in tal caso la regolamentazione definita con le forze politiche alleate dovrà essere approvata dalla Di- rezione Nazionale a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.

ARTICOLO 31 - Candidature alle Elezioni Amministrativ e Locali

1. Le candidature alle elezioni amministrative locali (i.e. elezioni circoscrizionali, comunali e provinciali) sono stabilite dalla Direzione Nazionale d’intesa con le Direzioni Regionali competenti per regione. Sia la Direzione Nazionale che la competente Direzione Regio- nale deliberano a maggioranza qualificata di due terzi dei rispettivi componenti. Per quan- to riguarda le elezioni amministrative circoscrizionali e comunali, la Direzione Nazionale può delegare alla Direzione Regionale competente la selezione e approvazione delle re- lative candidature.

2. Le Direzioni Regionali selezionano le candidature ai sensi del precedente comma sulla base delle proposte di candidatura presentate.

3. Le candidature alle elezioni amministrative possono essere proposte alla Direzione Nazionale anche direttamente da un numero di comitati oppure di associati definito dalla Direzione Nazionale con il Regolamento di cui al precedente articolo 13.

4. Le Direzioni Regionali hanno in ogni caso il compito di verificare che i candidati siano in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento di cui al precedente comma e di quelli previsti dal Codice di Garanzia, in questo ultimo caso coordinandosi con il Comitato di Garanzia o le sue eventuali commissioni ad hoc di cui al successivo articolo 39, terzo comma.

ARTICOLO 32 – Campagne elettorali

1. Con apposito Regolamento approvato a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti, la Direzione Nazionale può stabilire per i candidati alle elezioni politiche, re- gionali e amministrative locali regole di svolgimento delle campagne elettorali, ed imporre loro il versamento di contributi alle spese elettorali generali a carico di FARE.

TITOLO VI - Gestione Finanziaria

ARTICOLO 33 - Patrimonio ed Entrate della Associazione

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1. Il patrimonio dell'a Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate (che costituiscono, unitamente al patrimonio, il fondo comune associativo):

(a) versamenti effettuati dagli Associati e dagli Aderenti;

(b) redditi derivanti dal suo patrimonio;

(c) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;

(d) contributi, erogazioni, donazioni e/o lasciti diversi;

(e) ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

3. Il fondo comune associativo è destinato esclusivamente al funzionamento della Asso- ciazione, al conseguimento degli scopi statutari, ed alle spese di gestione. E' espressa- mente vietata la distribuzione, durante la vita della Associazione, sotto qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e capitale. Il fondo comune associativo è indivisibile per tutta la durata della Associazione.

4. La Direzione Nazionale annualmente stabilisce la quota annuale associativa. In casi eccezionali e per comprovati motivi, la Direzione Nazionale può stabilire eventuali contri- buti straordinari per gli Associati, salvo il diritto di recesso dalla Associazione da parte degli Associati.

5. L'adesione alla Associazione in qualità di Associato non comporta obblighi di finanzia- mento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'associazione ed al versamento della quota associativa annuale. É comunque facoltà degli Associati di ef- fettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota annuale associativa.

6. I versamenti al fondo comune associativo possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per la quota associativa annuale, e sono co- munque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dalla Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rim- borso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo comune asso- ciativo.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

8. La Associazione non è in alcun modo responsabile, a nessun titolo, della fonte di qual- sivoglia forma di contributo o finanziamento diretto ed indiretto ricevuto da terzi.

ARTICOLO 34 - Il Tesoriere Nazionale ed i Tesorieri Regionali

1. Il Tesoriere Nazionale cura la gestione della cassa dell'Associazione (in particolare re- perendo, custodendo e versando i fondi in rappresentanza dell'Associazione), registra e contabilizza tutte le transazioni monetarie, è responsabile per la loro correttezza e ne tie- ne idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, ac- compagnandoli da idonea relazione contabile. Il Tesoriere ha, inoltre facoltà di aprire e chiudere conti correnti e attivare o disattivare strumenti d’incasso e pagamento, operare sugli stessi direttamente o, ove lo ritenga opportuno, mediante delega di tale facoltà a

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

terzi, e, in genere, di compiere qualunque operazione finanziaria e di tesoreria previste dallo Statuto. Il tutto, in conformità ai poteri e alla rappresentanza che gli competono di fronte ai terzi in forza del disposto dell'articolo 22, comma 1..

2. Su base semestrale, il Tesoriere Nazionale redige un rendiconto finanziario che indichi i flussi finanziari in entrata ed in uscita del periodo considerato.

3. Il Tesoriere Nazionale è nominato dalla Direzione Nazionale, anche al di fuori dei suoi membri, con delibera adottata a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.

4. Il Tesoriere Nazionale si avvale dell’ausilio di Tesorieri Regionali. I Tesorieri Regionali sono nominati congiuntamente dal Tesoriere Nazionale e dalla Direzione Nazionale, quest’ultima con delibera adottata a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi compo- nenti, su proposta delle Direzioni Regionali.

5. I rapporti tra Tesoriere Nazionale e Tesorieri Regionali sono disciplinati da apposito Regolamento di Tesoreria approvato congiuntamente dal Tesoriere Nazionale e dalla Di- rezione Nazionale, quest’ultima con delibera adottata a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti.

6. I Tesorieri Regionali potranno disporre dei fondi di competenza delle Direzioni Regio- nali nel rispetto delle norme del Regolamento di Tesoreria di cui al precedente comma 5 nonché, in subordine, di quelle previste dai Regolamenti Regionali in ordine alle delibere di spesa. In ogni caso è fatto espresso divieto al Tesorieri Regionali - ed in genere alle Direzioni Regionali - di disporre di somme eccedenti i fondi assegnati e comunque che non siano nella materiale disponibilità delle Direzioni Regionali: ove ciò dovesse accade- re, ed in genere in qualsiasi ipotesi di violazione del Regolamento di Tesoreria di cui al precedente comma 6 nonché delle norme previste dai Regolamenti Regionali in ordine alle delibere di spesa, il Coordinatore Regionale, i componenti della Direzione Regionale ed il Tesoriere Regionale risponderanno personalmente e solidalmente della relativa spesa ed obbligazione assunta.

7. I Tesorieri Regionali hanno l’obbligo di custodire tutta l’eventuale documentazione con- tabile e giustificativa relativa ai movimenti effettuati sui fondi assegnati alle Direzioni Re- gionali, nonché di registrare immediatamente e singolarmente, con l’indicazione della causale e di ciascun soggetto con cui è avvenuto il rapporto, tutti i movimenti contabili in un apposito prospetto/rendiconto. La documentazione contabile e giustificativa ed il pro- spetto/rendiconto dovranno essere trasmessi con cadenza mensile ed in originale al Te- soriere Nazionale, sia nei confronti dei terzi che dell’Associazione.

8. La distribuzione degli oneri di finanziamento e degli impegni di spesa fra Direzione Na- zionale e Direzioni Regionali verranno stabiliti annualmente in un apposito Documento di Finanza Regionale, preventivo e consultivo, approvato con delibera adottata a maggio- ranza qualificata di due terzi dei componenti della Direzione Nazionale, sentito il parere dell’Assemblea delle Regioni e, per la parte di competenza, dalle Direzioni Regionali. Detto Documento verrà approvato, nelle sue versioni preventiva e consultiva, almeno un mese prima dei termini previsti dal successivo articolo 36 per la predisposizione del bi- lancio preventivo e consultivo a cura del Tesoriere.

ARTICOLO 35 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), nominati dal- la Direzione Nazionale con delibera adottata a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti, e scelti fra gli Associati che rivestono la qualifica di revisore contabile

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

iscritto al Registro istituito dall’art. 1 del D. Lgs. 27/1/1992 n. 88 in attuazione della Diret- tiva n. 84/253/CEE.

2. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle riunioni della Direzione Nazionale inerenti l’approvazione del bi- lancio. Partecipano inoltre, se invitati e se ritengono, alle altre adunanze dell'Assemblea e a quelle della Direzione Nazionale, con facoltà di parola ma senza diritto di voto. I Revi- sori dei Conti verificano la regolare tenuta della contabilità della Associazione e dei relati- vi libri, e danno pareri sui bilanci.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni del Collegio Sindacale ai sensi delle norme del Codice Civile relative alle società per azioni, ove applicabili.

ARTICOLO 36 - Bilancio Consuntivo e Preventivo

1. Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Nella redazione del bilan- cio consultivo si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice Civile per il bilancio e la relazione sulla gestione (che deve includere la Nota Integrativa, la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della società di Revi- sione) delle società per azioni, nonché quelle previste nella legislazione in materia di bi- lancio e contributi ai partiti politici.

2. Entro il 30 marzo di ciascun anno, il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo dell'e- sercizio precedente da sottoporre all'approvazione dei Revisori dei Conti e della Direzio- ne Nazionale entro il successivo 31 maggio. Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo il criterio della competenza economica in base alle norme dettate dal Codice Ci- vile per il bilancio e la relazione sulla gestione delle società per azioni (che deve include- re la Nota Integrativa, la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della società di Revisione)

3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Tesoriere predispone il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione della Direzione Nazionale entro il successivo 30 novembre.

4. La Direzione Nazionale seleziona una società di revisione terza per la certificazione del bilancio consuntivo.

5. I bilanci devono essere pubblicati sul sito internet della Associazione nei 15 giorni che precedono la Direzione Nazionale convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.

ARTICOLO 37 - Avanzi di Gestione

1. Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestio- ne comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associa- zione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realiz- zazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII - Etica della Associazione

ARTICOLO 38 - Codice di Garanzia

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

1. FARE si dota di un Codice di Garanzia, che costituisce parte integrante del presente Statuto, approvato con le medesime modalità previste per le modifiche statutarie.

2. Gli Associati hanno l’obbligo di rispettare il Codice di Garanzia.

ARTICOLO 39 - Comitato di Garanzia

1. Il Comitato di Garanzia è l’organo disciplinare competente in via esclusiva ad accertare ed a pronunciarsi sulle violazioni dello Statuto e del Codice di Garanzia ed è quindi titola- re del potere disciplinare e di comminare le relative sanzioni.

2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, il Comitato di Garanzia:

(i) è tenuto a contestare il fatto all’interessato, ponendolo nelle condizioni di esporre compiutamente le proprie ragioni difensive;

(ii) opera assicurando sempre il rispetto dei principi del contraddittorio e di difesa (incluso il principio della presunzione di innocenza) nonché quello di assoluta riservatezza sulle attività e sui procedimenti in corso, che cesserà solo a seguito della adozione di una de- cisione contenente misure sanzionatorie.

3. Il Comitato di Garanzia rende inoltre i pareri ed ha le facoltà e gli obblighi di verifica previsti nel Codice di Garanzia e nel presente Statuto, ed a tal fine ha la possibilità di nominare commissioni ad hoc per una migliore organizzazione del lavoro. In particolare, ha la facoltà di verificare i contenuti delle dichiarazioni dei candidati, for- nendo all’uopo opportuni pareri non vincolanti alla Direzione Nazionale e/o alla Direzione Regionale. Se il parere è richiesto da tali ultimi organi, il Comitato di Garanzia, anche per il tramite delle eventuali commissioni ad hoc, ha il dovere di effettuare tempestivamente le verifiche e di fornire i relativi pareri. Le eventuali materiali difformità - previa richiesta di chiarimenti all’interessato e salva la buona fede - costituiscono elementi sufficienti per l’attivazione d’ufficio della procedura di applicazione del Codice di Garanzia.

4. Il Comitato di Garanzia è composto di cinque membri, ed è eletto dall’Assemblea Na- zionale, senza la previsione di liste e/o mozioni. I cinque candidati che otterranno il mag- gior numero di voti saranno eletti. Le modalità concrete di elezione saranno disciplinate da apposito Regolamento Elettorale.

5. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del Comitato di Garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna a FARE, nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di viola- zione della presente disposizione, il componente del Comitato di Garanzia si intende de- caduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto. La presente disposizione si applica anche ai membri delle commissioni ad hoc di cui al precedente comma 3.

6. Il Comitato di Garanzia nomina il proprio Presidente con delibera a maggioranza sem- plice.

ARTICOLO 40 - Il Procedimento disciplinare

1. I soggetti che possono attivare il procedimento disciplinare sono:

�� gli Associati, in regola con il versamento delle quote associative;

�� i Comitati, a maggioranza semplice dei propri aderenti;

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

�� gli organi anche collegiali della Associazione.

Il Comitato di Garanzia non può attivarsi d’ufficio, salvi i soli casi in cui ciò è espressa- mente previsto dallo Statuto e/o dal Codice di Garanzia.

2. Le segnalazioni anonime sono vietate e costituiscono grave infrazione dei principi e dei valori del Codice di Garanzia; esse non verranno in alcun modo considerate, ed immedia- tamente distrutte.

3. Il Comitato di Garanzia è libero di disciplinare il procedimento, nel rispetto dei principi del contraddittorio, di difesa e di assoluta riservatezza, nonché dei seguenti principi gene- rali:

�� all’interessato dovrà essere comunicato l’avvio del procedimento, contestatogli il fatto e mettendo a sua disposizione, anche per via telematica e con libertà di forme, ogni atto e documento del procedimento medesimo;

�� l’interessato ha diritto di essere sentito, di presentare memorie e di depositare documenti, chiedere l’audizione di testimoni e formulare istanze istruttorie, nei termini che verranno assegnati dal Comitato di Garanzia per un ordinato ed efficace svolgimento del procedimento;

�� la durata massima del procedimento è di 60 giorni, prorogabili per ulteriori 30 giorni, per ragioni motivate e circostanziate legate all’istruttoria;

�� il procedimento si concluderà con apposita decisione scritta e motivata, da assumersi a maggioranza qualificata di quattro quinti dei suoi componenti, e da comunicarsi - anche via email - all’interessato;

�� la decisione avrà contenuto non sanzionatorio per:

a. insussistenza o irrilevanza della condotta: il comportamento come emerso dalla istruttoria non sussiste e/o non è provato, o non viola il Codice di Garanzia;

b. buona fede: per quanto il comportamento violi il Codice di Garanzia, sussiste buona fede;

�� la decisione avrà invece contenuto sanzionatorio con l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni: avvertimento, censura (lieve non pubblica ovvero grave pubblica), sospensione dalla Associazione, decadenza dall’eventuale carica detenuta, espulsione.

�� il Comitato di Garanzia, a seguito di propria insindacabile decisione a maggioranza qualificata di quattro quinti dei suoi componenti su specifica istanza del Coordinatore Nazionale per gravissimi motivi, procede in via abbreviata. In tal caso i termini di cui ai precedenti commi si intendono dimezzati. La decisione può anche consistere nella revoca del procedimento in via abbreviata e nella sua trasformazione in ordinario. In caso di procedimento in via abbreviata, l’interessato - nella pendenza del procedimento - deve astenersi dal compiere attività e - ove si tratti di cariche interne collegiali - dal voto.

4. Gli Associati - se chiamati all’attività istruttoria - sono tenuti a collaborare, nei limiti del- la ragionevolezza e della disponibilità personale, con il Comitato di Garanzia.

5. Qualora dovessero emergere, in qualsiasi tempo, nuove prove che dimostrino che l’interessato non doveva subire una sanzione o che quella specifica sanzione era ecces- siva o sproporzionata, egli ha sempre diritto a chiedere al Comitato di Garanzia, median- te semplice istanza e con libertà di forme, la revisione del procedimento. Al procedimento

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

di revisione si applicano i principi e le regole sopra esposte, ed esso si conclude con una decisione.

TITOLO VIII - Disposizioni Finali

ARTICOLO 41 - Modifiche Statutarie e del Codice di Garanzia

1. Le modifiche del presente Statuto e del Codice di Garanzia sono proposte dalla Dire- zione Nazionale, che le approva a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi compo- nenti, all’Assemblea Nazionale che le approva a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi membri.

2. Le proposte di modiche statutarie possono essere presentate alla Direzione Nazionale: (i) dal Coordinatore Nazionale o da un membro della Direzione Nazionale, (ii) da un terzo dei membri dell’Assemblea Nazionale, ovvero (iii) a mezzo di mozione comune di almeno sei Direzioni Regionali con delibera assunta al loro interno a maggioranza semplice.

ARTICOLO 42 - Scioglimento

1. L’associazione si scioglie in caso di decorso del termine in mancanza di proroga non- ché per delibera assunta a maggioranza qualificata di tre quarti dei componenti dell’Assemblea Nazionale. Ove occorra, tale delibera nomina uno o più liquidatori, indica se ritiene i criteri di liquidazione ed individua la destinazione dell’attivo di cui al successi- vo comma 2.

2. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione devolve il suo pa- trimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'or- ganismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 43 - Legge Applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile, se ed in quanto compatibili.

ARTICOLO 44 - Disposizioni Transitorie

1. Le disposizioni del presente Statuto, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 primo comma, 26 secondo comma, 34 nono comma, 35, 39, 40 e 41, entrano immediatamente in vigore. Il potere di modifica dello Statuto e del Codice di Garanzia, fino alla costituzione dell’Assemblea Nazionale con il prossimo Congresso di FARE di cui al successivo comma 8, resta in capo alla Direzione Nazionale che vi può provvedere con delibera a maggioranza semplice. A tal proposito, la Direzione Nazionale si riserva di adottare tutte le modifiche ritenute opportune anche in esito ad eventuali pro- poste e suggerimenti degli Associati; tenuto peraltro conto della tempistica prevista per giungere al Congresso di cui al comma 8 infra e della conseguente necessità di aver sta- bilmente e tecnicamente definito - così come successivamente previsto dal comma 7 in- fra - la struttura dei futuri organi ed il loro sistema elettorale entro il 25 novembre 2013, eventuali proposte e suggerimenti su tali specifici temi dovranno pervenire entro e non

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

oltre il 6 settembre 2013, e le proposte pervenute successivamente non verranno esami- nate.

2. La Direzione Nazionale, entro il 2 settembre 2013 nominerà in via transitoria i cinque componenti del Comitato di Garanzia. Dal momento di tale nomina entreranno in vigore anche gli articoli 39, ad eccezione del comma 4, e 40.

3. La Direzione Nazionale, entro il 15 novembre 2013 Statuto nominerà il Collegio dei Revisori. Dal momento di tale nomina entrerà in vigore anche l’articolo 35.

4. L’articolo 26, secondo comma entra transitoriamente in vigore con il seguente testo: “La Direzione Regionale è composta, in base alle esigenze e alle dimensioni territoriali, da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri (tra i quali potranno essere nomi- nati uno o più Vice Coordinatori Regionali), compreso il Coordinatore Regionale che ne fa parte di diritto. Il numero dei componenti della Direzione Regionale delle singole regioni è stabilito di tempo in tempo dalla Direzione Nazionale su proposta unanime della relativa Direzione Regionale, prendendo in considerazione le esigenze e le dimensioni territoriali delle singole regioni. In caso di allargamento, la Direzione Nazionale disciplinerà anche l’elezione dei nuovi componenti”. La presente disposizione cesserà la sua efficacia transi- toria nel momento in cui entrerà in vigore l’intero statuto così come stabilito nel successi- vo comma 6.

5. L’articolo 34, nono comma entra transitoriamente in vigore con il seguente testo: “La distribuzione degli oneri di finanziamento e degli impegni di spesa fra Direzione Naziona- le e Direzioni Regionali verranno stabiliti annualmente in un apposito Documento di Fi- nanza Regionale, preventivo e consultivo, approvato con delibera a maggioranza qualifi- cata di due terzi dei componenti della Direzione Nazionale entro il 15 novembre 2013”. Entro il 20 dicembre 2013 si approverà anche il bilancio preventivo per l’esercizio 2014. Tenuto peraltro conto della peculiarità della situazione (assenza di uno “storico”, vicende interne, progetto di aggregazione, ecc.), Il bilancio preventivo potrà essere variato in cor- so d’anno in qualsiasi momento.

6. Al fine di disciplinare il periodo transitorio dall’originaria data di approvazione del pre- sente Statuto e fino a che non saranno costituite le Assemblee Regionali in esito al pros- simo Congresso, nelle ipotesi di cui alla seconda parte dell’articolo 25, quinto comma, il potere di sostituzione del Coordinatore Regionale e di nomina di un Coordinatore Regio- nale pro tempore spetta alla Direzione Nazionale, che tuttavia può anche decidere, in via del tutto discrezionale, di non utilizzare: pertanto, in assenza di sostituzione e nuova no- mina ad opera della Direzione Nazionale, il membro più anziano della Direzione Regiona- le assumerà il ruolo di Coordinatore Regionale pro tempore. Analogamente, nell’ipotesi di cui alla seconda parte dell’articolo 26, decimo comma, transitoriamente e fino a che non saranno costituite le Assemblee Regionali in esito al prossimo Congresso, il potere di nomina del Coordinatore Regionale e della Direzione Regionale pro tempore spetta alla Direzione Nazionale, che tuttavia può anche decidere, in via del tutto discrezionale, di non utilizzare. Infine, in generale e sempre fino a che non saranno costituite le Assem- blee Nazionali e Regionali, in caso di cessazione o dimissioni di un membro della Dire- zione Nazionale o Regionale, subentra il primo dei non eletti facente parte della stessa lista sostenuta dall’eletto uscente; ed ove non ve ne siano, subentra il primo dei non eletti considerando l’ordine naturale dei risultati elettorali.

7. In ogni caso, il presente Statuto, nella sua interezza, entrerà in vigore il 25 novembre 2013, salvo l’articolo 41 che entrerà in vigore entrerà in vigore quando si sarà costituita l’Assemblea Nazionale con il prossimo Congresso di FARE di cui al successivo comma 8; peraltro restano ovviamente valide le norme transitorie previste nel presente articolo. Tenuto inoltre conto della peculiare situazione di FARE, la Direzione Nazionale con il Re- golamento Elettorale del prossimo Congresso di FARE previsto dagli artt. 19, quarto

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STATUTO di FARE aggiornato al 9 marzo 2014

comma, 21, quinto comma e 39, quarto comma, e con le sue eventuali modifiche, ha pie- na, insindacabile e discrezionale facoltà di derogare alle disposizioni del presente Statu- to, nessuna esclusa: pertanto le disposizioni del Regolamento Elettorale e le eventuali sue modifiche hanno ed avranno a tutti gli effetti valore di norme statutarie transitorie per tutto il prossimo ciclo congressuale 2014-2016. Entro il 25 novembre 2013 quindi la Dire- zione Nazionale si impegna a definire anche i sistemi elettorali e le correlative norme. Fi- no alle nuove elezioni di cui al comma 8 infra, restano in carica gli attuali organi della As- sociazione con i poteri e le funzioni disciplinate dal presente Statuto in quanto compatibili; peraltro, gli attuali “Presidente Nazionale” e “Presidenti Regionali” assumono la denomi- nazione e le funzioni rispettivamente di “Coordinatore Nazionale” e “Coordinatori Regio- nali”. Si precisa che i passati ed attuali mandati, nonché quelli eventuali futuri da oggi e fino al prossimo Congresso di cui al successivo comma 8, non verranno considerati e conteggiati ai fini del limite di due mandati consecutivi previsto dall’art. 15, quarto comma. Nel caso in cui prima del 31 ottobre 2013 si verificassero le ipotesi di cui agli articoli 22, quinto comma e 24 decimo comma, la Direzione Nazionale dovrà attivarsi per definire en- tro 20 giorni i sistemi elettorali e con la loro adozione il presente Statuto entrerà immedia- tamente in vigore nella sua interezza; da tale data decorrerà il termine di 30 giorni previ- sto dai citati articoli 22, quinto comma e 24, decimo comma per indire il Congresso di FARE.

8. La Direzione Nazionale indirà ai sensi dell’articolo 16 il Congresso di FARE, al fine che esso abbia inizio entro il termine perentorio del 23 febbraio 2014. Entro l’11 gennaio 2014, la Direzione Nazionale adotterà a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti il Regolamento Elettorale previsto dagli artt. 19, quarto comma, 21, quinto comma e 39, quarto comma.

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