solemi02: quotidiana-z sole24ore-39

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Nell’assoluzione di Alberto Stasi (nella foto), accusato dell’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, l’utilizzo della prova del Dna non ha aiutato il Pm: la conclusione è stata quella di uno scarso valore scientifico vista l’assidua frequentazione di Stasi in casa Poggi Un’analisi dei profili del Dna ha permesso la scarcerazione di due rumeni, Alexandru Isztoika Loyos (nella foto) e Karol Racz, inizialmente arrestati con l’accusa di violenza sessuale nel giorno di San Valentino 2008. Le indagini hanno successivamente permesso di individuare i veri colpevoli Nella vicenda relativa all’omicidio di Sarah Scazzi, per il quale sono imputati lo zio Mario Misseri(nella foto) e la cugina Sabrina, non è stato sinora possibile fare ricorso alla prova del Dna per mancanza di reperti utilizzabili, anche solo per verificare le diverse versioni delle confessioni rese da Misseri Vent’anni di sospetti L’identificazione del profilo del Dna di Raffaele Sollecito (nella foto) sul gancetto del reggiseno di Meredith Kercher, assassinata a Perugia nel 2007, è stata importante, malgrado le contestazioni delle difese, nella condanna dello stesso Sollecito a 25 anni e della sua fidanzata, l’americana Amanda Knox, a 26 Le tracce determinanti IL MISTERO DI GARLASCO Dopo quasi 20 anni di indagini sull’omicidio di Simonetta Cesaroni, il processo iniziato nel 2009 è stato reso possibile anche dall’analisi su un campione di saliva isolato sul corpetto della vittima: il profilo del Dna è quello di Raniero Busco (nella foto), allora fidanzato di Simonetta Il portasapone non fa testo Scagionati grazie alle analisi LO STUPRO DI SAN VALENTINO Prove ancora da trovare CHI HA UCCISO SARAH SCAZZI? L’ASSASSINIO DI MEREDITH Il test alla prova della cronaca nera IL CASO DI VIA POMA

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Il Sole 24 Ore

Venerdì 3 Dicembre 2010 - N. 332 Norme e tributi / Diritto 39

Nell’assoluzionediAlbertoStasi(nellafoto),accusatodell’omicidiodellafidanzataChiaraPoggi,l’utilizzodellaprovadelDnanonhaaiutatoilPm:laconclusioneèstataquelladiunoscarsovalorescientificovistal’assiduafrequentazionediStasiincasaPoggi

Giovanni NegriDoveva essere una delle

carte vincenti per affrontare ireatipiùspinosi.Dovevaessereuno strumento per rimettere indiscussione casi irrisolti anchedi parecchianni fa. Doveva ser-vireper mettere lenostre strut-ture di contrasto alla criminali-tà in linea con quelle estere piùavanzate.Doveva,appunto.Per-ché della banca dati del dna sisono perse le tracce. Approva-to (nella legge 85/2009) con unlargo consenso , tutto sommatoinconsueto per un provvedi-mento in materia di giustizia,l’archivio dei profili biologici èsinorarimasto solosullacarta.

Tanti gli scogli da affrontaree oltrepassare. Da un regola-mentoattuativoancoranonde-finitivamenteformalizzato,al-lanecessitàdi formareilperso-nale,masoprattuttoallascarsi-tà di fondi a disposizione, ilcamminoversolapienaopera-

tività è lastricato di difficoltà.Tanto da fare ritenere realisti-ca una previsione di almenoun anno prima della partenza.A inizio 2012, forse.

Perquantoriguardailregola-mento,dicompetenzamistatraGiustizia, Interni e Salute, chedeve definire le modalità so-prattutto tecniche di istituzio-ne della banca dati nazionaledeldnaedellaboratoriocentra-le cui è affidato il compito di ti-pizzare i profili dei detenuti, dichi è soggetto a misura cautela-reoarrestatoinflagranzaoppu-re a misura alternativa alla de-tenzione in seguito a condanna

diventata definitiva, una bozzaè stata da tempo messa a punto,ma non ha ancora visto la luce.Il regolamento deve definire lecaratteristiche tecniche del la-boratorio centrale, di quelliesterni e definire le modalità diaccessoall’archivio.

Ma anche sulla bozza c’è chifanotarecheailaboratoriester-nichiamatia tipizzare le tracce,i reperti cioè raccolti sulla sce-na del delitto, per poi confron-tarle con i profili in banca dati,vieneprevista,almenoperipri-mi 2 anni, una certificazione diqualità di standard inferiori aquelli in uso all’estero. Il checomporterebbe difficoltà didialogo e di scambio con gli al-tri paesi europei, per esempio.Mentre potrebbe profilarsi an-che un sensibile aumento deicosti, se venisse confermata ladoppia tipizzazione dei cam-pioni motivata con ragioni dicertezza e sicurezza.

Complicata anche la gestio-nedel personale da destinare allaboratorio centrale che dovràaffrontare una mole imponetedi lavoro. Anche perché le ope-razioni di prelievo dei campio-ninonriguarderannosololapo-polazione detenuta a vario tito-lo, ma anche, in maniera forzo-sa, chi non è neppure iscrittonel registro degli indagati, siapure a condizione che l’indagi-neriguardireatiperiqualièpre-vista una pena di almeno 3 anniechel’accertamentosiaassolu-tamentenecessarioperl’autori-tà giudiziaria. Di fatto però unastima, sia pure approssimativa,fatta dal Dap mette in preventi-vocirca100milaoperazioniditi-pizzazione dei profili all’annoper iprimi 3anni.

Una moledi lavoro che ades-sorendenecessariounostanzia-mento aggiuntivo di almeno 8milioni di euro per poter parti-re. Al netto poi della complessa

operazione di individuazione eformazione del personale. Cherischia di avere tempi mediolunghi nella più favorevole del-leipotesi.Ainizioottobreunde-cretolegislativo, iln.162,haisti-tuito i ruoli tecnici delpersona-le della polizia penitenziariacheandrannoacostituiregliad-dettial laboratoriocentrale.Mail bando per il concorso saràpubblicoentrogennaioelasele-zione dovrà svolgersi in prima-vera. Subito dopo dovrà partireun percorso di formazione diun anno circa. Anche se al Dapsistariflettendosuipotesidiac-corciamento dei tempi e sullapossibilitàdi fare ricorso ancheapersonaleesterno,almenonel-la fase di partenza è molto diffi-cilecheillaboratorio(perilqua-leèstatarecentementeaggiudi-cata la gara per la fornitura del-lestrutture)possaessereopera-tivoprima diun anno.

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Un’analisideiprofilidelDnahapermessolascarcerazionediduerumeni,AlexandruIsztoikaLoyos(nellafoto)eKarolRacz,inizialmentearrestaticonl’accusadiviolenzasessualenelgiornodiSanValentino2008.Leindaginihannosuccessivamentepermessodiindividuareivericolpevoli

Nellavicendarelativaall’omicidiodiSarahScazzi,perilqualesonoimputati lozioMarioMisseri(nellafoto)elacuginaSabrina,nonèstatosinorapossibilefarericorsoallaprovadelDnapermancanzadirepertiutilizzabili,anchesoloperverificarelediverseversionidelleconfessioniresedaMisseri

Non si decade dal dirittodi impugnare il licenziamen-to, nel termine di 60 giorni, senel frattempo il prestatore ab-biadepositatoistanzaobbliga-toria di conciliazione (in baseall’articolo 410 del Codice diproceduracivile).

Si tratta di una vicenda chenascedall’impugnazionetardi-va del licenziamento di un la-voratore,cheperò,nelfrattem-po,avevatempestivamentede-positatol’istanzadiproceduraobbligatoria di conciliazione:perlaCorted’appellodiPoten-za la decadenza non scattavaproprio perché era sufficientedepositare, entro sessantagiorni dal licenziamento, la ri-chiesta alla commissione diconciliazione.Ederairrilevan-teilsuccessivogiornodicomu-nicazioneal datore di lavoro.

Controladecisionediappel-lo il datore di lavoro aveva fat-to ricorso in Cassazione, cheha dato ragione al lavoratore.Per laCorte«nonènecessarioche l’atto di impugnazione dellicenziamento giunga a cono-scenzadeldestinatarionelpre-dettotermine, ovvero(...) per-venga all’indirizzo del datoredi lavoro entro i sessanta gior-ni previsti dall’articolo 6 dellelegge604/66perevitare lade-cadenza dalla facoltà di impu-gnare». Questo perché, rilevala Cassazione, il termine si so-spende a partire dal depositodell’istanza di espletamentodella procedura obbligatoriadiconciliazione.

Sa. Fo.© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo BusaniDecorre dalla data di chiu-

suradel conto in cui gli interes-sinondovutisonostatiregistra-ti, il terminediprescrizionede-cennaledell’azionediripetizio-ne degli interessi indebitamen-te versati in base a una clausolaanatocistica nulla, contenutain un contratto di apertura dicredito regolato in conto cor-rente,qualora iversamentiese-guiti dal correntista abbianoavuto solo funzione di ripristi-nare la provvista. Il termine diprescrizione decorre invecedalla data di effettuazione delsingolo versamento, se fatto suun conto diverso da quello nelqualeèaccesa l’aperturadicre-dito oppure se fatto a rientrodello scoperto eccedente la so-

glia dell’accreditamento.Inoltre, se sia dichiarata la

nullità di una clausola anatoci-stica (stipulata anteriormenteal 22 aprile 2000) di un contrat-to di apertura di credito in con-to corrente, perché disponevala capitalizzazione trimestraledegli interessi passivi e la capi-talizzazioneannuale degli inte-ressi attivi, gli interessi a debi-to del correntista devono esse-recalcolati senza operare alcu-na capitalizzazione.

Questi i dueprincipi didirittoche la Cassazione ha enunziatoa Sezioni unite nella sentenza n.24410 del 23 novembre 2010, de-positata il 2dicembre 2010.

Il caso dal quale è scaturital’azione di nullità della clausolaanatocistica e di ripetizionedell’indebito giudicata dalla Su-

prema Corte concerneva il ver-samentodisomme(ancheatito-lo di interessi passivi capitaliz-zati trimestralmente) da partediunclienteafavorediunaban-ca dopo la chiusura del suo rap-porto di conto corrente, il tuttoanteriormente al 22 aprile 2000,datadientratainvigoredellade-libera Cicr 9 febbraio 2000, asua volta emanata in relazioneal Dlgs 342/1999 (riforma delladisciplina dell’anatocismo).

A motivazione dellesue con-clusioni, la Cassazione osservache, in via generale, nel caso diaperturadicreditoincontocor-rentesoloallachiusuradelcon-tosistabilisconodefinitivamen-te i crediti e i debiti dei contra-enti tra loro. Infatti, l’aperturadicreditosisostanzianellames-sa a disposizione di una sommadidenaro,cheilclientepuòtira-re a più riprese e che, una voltautilizzata in tutto o in parte,può essere ripristinata in mag-giore entità mediante versa-menti del correntista sul conto.Pertanto, finché dura il rappor-to di apertura di credito, qualo-railclienteversisommenondo-vute, il diritto alla ripetizionesorge solamente dal giorno dichiusura del rapporto.

Invece, nell’ipotesi in cui ilcliente effettui versamenti manon sul conto munito del con-tratto diapertura di credito (peresempio su un altro suo contopresso la medesima banca) op-pure, dopoaver effettuato scon-finamenti rispetto l’importo ac-cordatoinaccredito,effettuiver-samenti destinati a riportare loscoperto di conto entro i limitidel tetto accordato, alloranon siha ripetibilità delle somme ver-sate, se richiestadopo dieciannidal loro pagamentoancheseen-tro il decimo dalla chiusura delcontoaccreditato.

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www.ilsole24ore.com/normeIl testo della sentenza

Vent’anni di sospetti

L’identificazionedelprofilodelDnadiRaffaeleSollecito(nellafoto)sulgancettodelreggisenodiMeredithKercher,assassinataaPerugianel2007,èstataimportante,malgradolecontestazionidelledifese,nellacondannadellostessoSollecitoa25anniedellasuafidanzata,l’americanaAmandaKnox,a26

Le tracce determinanti

IL MISTERO DI GARLASCO

Dopoquasi20annidiindaginisull’omicidiodiSimonettaCesaroni,ilprocessoiniziatonel2009èstatoresopossibileanchedall’analisisuuncampionedisalivaisolatosulcorpettodellavittima:ilprofilodelDnaèquellodiRanieroBusco(nellafoto),allorafidanzatodiSimonetta

LA PLATEASiparla del 2012 per l’avviodeiprelievi, che nonriguarderanno solo i detenutima anche, su richiesta,chiè coinvolto in inchieste

Il portasapone non fa testo Scagionati grazie alle analisi

LOSTUPRODISANVALENTINO

PATROCINIO INFEDELE

Clienterisarcitoper l’inattivitàdel difensore

AVVOCATURA

Legali poco telematicie contro la conciliazione

INDAGINI. A un anno dalla legge istitutiva non è stato ancora completato il regolamento attuativo

In ritardo il database del DnaPreviste 300mila operazioni di tipizzazione dei profili in tre anni

Prove ancora da trovare

CHIHAUCCISOSARAHSCAZZI?L’ASSASSINIODIMEREDITH

Il test alla prova della cronaca nera ANATOCISMO. Definito il termine per l’azione di rimborso

La prescrizione decorredalla chiusura del conto

Alessandro GalimbertiRIMINI. Dal nostro inviato

A una settimana dalla con-testazione pubblica al ministroAngelino Alfanodurante il con-gresso forense di Genova, è an-cora la mediaconciliazione a te-nere banco e a mantenere altala fibrillazione nel rapporto traavvocati e politica.

AlSalone della giustiziadi Ri-mini, giunto alla 2˚edizione nelfeudo del presidente della com-missione giustizia del Senato,EdmondoBerselli, i legali torna-noall’attacco,andandoall’assal-to della folta rappresentanza ro-mana salita per l’occasione allaFiera romagnola.

Il primo a chiedere una drasti-ca presa di posizione è MaurizioDeTilla,presidentedell’Oua,chedavanti ai sottosegretari MariaElisabetta Alberti e Giacomo Ca-liendo reclama l’adozione di duedecreti legge, nel caso il governocadesse: il primo per neutralizza-re gli effetti devastanti delle libe-ralizzazioni Bersani, abrogandotout court la legge, il secondo perseppellireunavoltapertuttel’ob-bligatorietà della mediaconcilia-zione. Un rospo che gli avvocatiproprio non vogliono digerire,quellodella“adr”impostaperleg-ge, e su cui comunque i sottose-gretari cercano una mediazionecon la folta platea: mentre la Ca-sellati spiega che è sua abitudineagire prima di parlare – aggiun-gendo che la mediaconciliazio-ne non è punitiva per la classeforense, e che comunque porte-rà«questavostraistanzaalmini-stro» - Caliendo garantisce che,come in Francia, la mediaconci-liazione «parte obbligatoria,per formare una cultura di con-ciliazione,e poi diventerà facol-

tativa», ricordando che nel ’42,aldebuttodelprocessocivilevi-gente, i conciliatori assorbiva-no il 65% del contenzioso.

E mentre il capogruppo delPdl in Senato, Maurizio Gaspar-ri, sorvola sulle questioni di bot-tega («scusate ma non sono untecnico del diritto») affrontan-do il tema delle riforme costitu-zionali(«èoradimettercimano,a cominciare dall’autogovernodella magistratura, che tutti ri-spettano ma che è oggi un po’troppo “dialettico” rispetto aglialtripoteri»),sull’urgenzadimi-sureorganizzativetamponecon-cordano un po’ tutti.

Ilsegretariodell’Anm,LucaPa-lamara, parla di tre punti qualifi-cantiperl’azionesullamagistratu-ra,dall’eliminazionedeicostiinu-tili all’utilizzo più razionale dellerisorse, all’informatizzazione delsistema.Apropositodellaqualeilsottosegretario Caliendo aggiun-gecheèdifficilefardecollaredav-veroilprocessotelematico«seso-lo 22mila avvocati ad oggi hannola posta certificata, di cui 8.900 aMilano».Altavolodel lungocon-vegno d’inaugurazione arriva an-che,inascoltata, laprotestadeivi-ceprocuratori e della magistratu-ra onoraria "umiliati" dall’ipotesiche lo smaltimento dell’arretratovengaperseguitopagandoagetto-nepersonaleextraordinamento.

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Saverio FossatiLa lontananza dei genitori

non blocca l’affido condiviso.Con la sentenza 24526/2010, de-positataieri,lasestasezionecivi-le della Corte di cassazione hastabilito che, anche se i genitorivivonoinduepaesidiversi,evie-ne deciso che il minore vivràpresso uno di loro, la soluzionedell’affidocondivisononèaffat-toda escludersiapriori.

La vicenda è esemplare: unacittadina rumena aveva avutouna figlia da un italiano, con cuiconviveva, nel 2003. Nel 2007 sieraallontanatadacasapericom-portamenti violenti del convi-

vente. Dopo alcune contrastantisentenze tra Italia e Romania, eil ritornodella minore nella casadel padre, la Corte d’appello diBrescia disponeva il suo affida-mentoesclusivoallamadre.Ilpa-dre ricorreva allora in Cassazio-ne, evidenziando che l’affida-mentomonogenitorialeèun’ipo-tesi residuale rispetto all’affida-mento a entrambi i genitori, chepuò ricorrere solo in presenzadi circostanze tali da farlo rite-nere contrario all’interesse delminore, inparticolare in caso dimanifesta carenza o inidoneitàeducativadiunodeiduegenito-ri. Inoltre, inparticolare,secon-

do il padre, la vicinanza tra leabitazioni dei genitori non co-stituiscecondizionefondamen-tale per disporre l’affidamentocondivisoel’obiettiva lontanan-za delle abitazioni non può co-stituire ragione di deroga all’af-fidamento bigenitoriale.

IltribunalediCatania(senten-za del 9 luglio 2010) aveva giàespresso lo stesso orientamen-to,affermandoche«lalontanan-za fisica del padre (trasferitosinelNordItalia)dipersénongiu-stificaundiversoregime».Enel-lostessosensovailDdldimodifi-ca alla legge 54/2006, in discus-sione alla commissione Giusti-zia del Senato. Ma la Cassazioneaveva espresso un principio ge-nerale, quello che alla regoladell’affido condiviso dei figlipuòderogarsi soloove lesuaap-plicazione risulti «pregiudizie-vole per l’interesse del minore»(sentenze 16593/2008 e

26587/2009). Nella sentenza diieri la Cassazione ha precisatounaspettoimportante,afferman-do con chiarezza che «l’affida-mento condiviso del minore aentrambii genitorinonèincom-patibileconilmantenimentodel-la collocazione del minore stes-so presso l’abitazione della ma-dre, qualora il giudice di meritoritenga tale collocazione me-gliorispondente all’interesse didetto minore e alla miglioreesplicazione delle modalitàdell’affidamentocondiviso, sal-vaguardaticomunque,attraver-solaprevisionediadeguatemo-dalità di visita e di incontri pe-riodici, l’esercizio dell’affida-mento condiviso anche da par-te dell’altro genitore e il legamedel minore con tale genitore».

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www.ilsole24ore.com/normeIl testo della sentenza

IL CASO DI VIA POMA

LE LITI INTERESSATELasentenza riguarda i casideiversamenti effettuatiprima del 22 aprile 2000,datadi entrata in vigoredella riforma

DIRITTO DI FAMIGLIA

Ladistanzanonbloccal’affidocondiviso

Costituisce grave nocu-mento del cliente l’atteggia-mento dell’avvocato che haomesso qualsiasi attività di-fensiva, non comparendo innessuna delle udienze e nep-pure rendendo le conclusio-ni, nonostante il rigetto dellarichiestadiprovvisoriaesecu-zione del decreto ingiuntivo(chiesto per il cliente), che ilgiudicecivileavevagiustifica-toconlacarenzadidocumen-tazione. La Cassazione (sen-tenza 42913/2010, depositataieri) ha confermato così lacondannadell’avvocatoinba-se all’articolo 380 del codicepenale e il risarcimento deidanniallosfortunatocliente.

LAVORO

Licenziamentoimpugnabileoltre i termini

LA RICHIESTAL’Oua chiede al governoun decreto per abrogarela legge Bersanieper eliminarel’obbligo diconciliare