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Si ringraziano per il contributo:

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Il Ragioniere Generale dello Stato “di ferro”

Vitantonio De Bellis: storia dimenticata di un servitore dello StatoII tomo

a cura di

Giuseppe Mongelli

Contributi diPaola Alberga, Alberto Ametta, Nunzio Angiola, Pasquale Bellomo

Piervito Bianchi, Maria Castaldi, Giorgio Chambeyront, Dario CiccarelliAdelaide D’Angelo, Antonella Delcuratolo, Spiridione Dicorato

Francesco Antonio Dimarno, Saverio De Paolo, Antonio GaiGiulia Giordano, Donata Grottola, Raffaella Leone, Vittorio Licciardi

Angela Lupo, Paola Maddaluno, Gerardina Maiorano, Mauro MarchionniPiera Marzo, Tommaso Minervini , Roberto Miolla, Giuseppe Mongelli

Adriano Muggeo, Maria Luisa Natale, Lorella Riccio, Stefania PetrucciDomenico Pirrò, Enzo Quaranta, Fabrizio Ridolfi, Salvatore Romanazzi

Marco Romaniello, Giovanna Rotondo, Paola Severini, Laura SoraLucia Spilotro, Margherita Susca, Mariangela Trimigno

Antonia Troja D’Urso, Angela Zullo

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Copyright © MMXVAracne editrice int.le S.r.l.

[email protected]

via Quarto Negroni, Ariccia (RM)

()

---- tomo

----opera completa

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,di riproduzione e di adattamento anche parziale,

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopiesenza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione: dicembre

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Ad Andrea e Giulio . . . come una lezione di vitaA Franco Monteleone e Pino de Pinto, due storie di fedeli

semplici, coerenti e silenziosi Servitori dello StatoA tutti i Servitori dello Stato, i Servitori Ignoti

che hanno patito o patiranno l’amarezza, la tristezzae l’ingiustizia del “disumano” oblio

G. M

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De Bellis Vitantonio(–)

Ragioniere Generale dello Stato (–)

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Indice

Le procedure di spesa dello StatoPiera Marzo

L’evoluzione del bilancio dello Stato nelle grandi riforme dellacontabilità di Stato e nelle più recenti esigenze di cambiamentoAntonia Troja D’Urso

Le rilevazioni contabili nella contabilità di StatoPaola Severini

Dal principio costituzionale del pareggio di bilancio al principio diequilibrio di bilancio nelle recenti evoluzioni dell’ordinamentoAlberto Ametta

L’armonizzazione contabileAngela Lupo

Armonizzazione dei sistemi contabili negli enti localiAntonella Delcuratolo

La Contabilità di Stato e l’azienda pubblica nell’evoluzione norma-tivaLorella Riccio

Il controllo ispettivo di finanza pubblicaRaffaella Leone

Contabilità degli enti pubblici e compensazione delle obbligazioniGiorgio Chambeyront

L’evoluzione del sistema di riscossione dei tributi e i controlli diragioneriaVittorio Licciardi

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Indice

La contabilità di Stato e l’Azienda pubblica nell’evoluzione delpensiero scientificoEnzo Quaranta

I debiti dentro e fuori bilancioLaura Sora

La segnalazione dei servizi ispettivi e gli approfondimenti istruttorinei giudizi di responsabilità amministrativa e contabile per dannialla finanza pubblicaMargherita Susca, Domenico Pirrò

Evoluzione delle modalità di campionamento per i controlli disecondo livello sui fondi comunitariRosa Calabrese, Lucia Spilotro

Evoluzione dei controlli gestionali nella pubblica amministrazioneAngela Zullo

L’evoluzione dei controlli manageriali nelle PASaverio De Palo

Contabilità specialiGerardina Maiorano

Il patto di stabilità interno e sue implicazioniGiuseppe Mongelli, Fabrizio Ridolfi

Piccoli ComuniNunzio Angiola, Piervito Bianchi

La formazione come leva dello sviluppo professionale e del mi-glioramento organizzativo nell’ente localeNunzio Angiola, Piervito Bianchi

L’outsourcing negli enti locali, tra luci e ombreNunzio Angiola, Piervito Bianchi, Lorella Riccio

Piani e programmiNunzio Angiola, Piervito Bianchi, Mariangela Trimigno

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Indice

Il consolidamento del bilancio degli enti locali alla luce delle nuovedisposizioni normative e secondo i principi contabili internazionaliIPSASSpiridione Lucio Dicorato

La cultura del confronto e il miglioramento della performancedelle amministrazioni pubblichePiervito Bianchi

L’evoluzione del sistema dei controlli della Corte dei conti allaluce del concetto di finanza pubblica allargataStefania Petrucci

Corretto utilizzo degli strumenti di finanza derivata negli entiterritorialiFrancesco Antonio Dimarno

Il controllo dei Fondi strutturali e il ruolo della Ragioneria Ge-nerale dello Stato di organismo di supervisione e coordinamentodelle autorità di auditMauro Marchionni

Il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo dei fondistrutturali e di investimento europei con particolare riferimento aiprocessi di revisione contabile previsti dalla normativa comunitariain materia di controllo della spesaPasquale Arcangelo, Michele Bellomo

La revisione legale tra tutela dell’economia pubblica e nuovoassetto dei controlli societariAntonio Gai

Gli obiettivi di crescita dei fondi strutturali e di investimento euro-peiAdelaide D’Angelo

Ambito e limiti dell’autonomia dei dirigenti e delle relative respon-sabilità, alla luce del principio di separazione tra indirizzo politicoe gestione amministrativaDonata Grottola

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Indice

Un’analisi benchmark dell’attività di procurement attraverso le cen-trali di committenzaSalvatore Romanazzi

Evoluzione e ottimizzazione degli acquisti pubblici di beni e serviziPaola Alberga

Il monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato sulla spe-sa del personale, con particolare riferimento alla contrattazioneintegrativa e ai profili innovativi dell’interazione degli applicativiSICO e SIOPE nell’ambito delle rilevazioni del Conto Annuale delpersonaleMarco Romaniello

Il ruolo dell’innovazione digitale nella Pubblica AmministrazioneRoberto Miolla, Adriano Muggeo

Ce lo chiede l’Europa, ce lo vieta il dirittoDario Ciccarelli

Gli interventi in materia di finanza pubblicaGiulia Giordano, Salvatore Romanazzi

Regno Unito: procedure di bilancio di alcuni Paesi europeiMaria Luisa Natale

Francia: procedure di bilancio di alcuni Paesi europeiAnna Giovanna Rotondo

Germania: procedure di bilancio di alcuni Paesi europeiMaria Castaldi

Gli autori

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Il Ragioniere Generale dello Stato “di ferro”ISBN 978-88-548-9194-4DOI 10.4399/97888548919441pag. 13–59 (dicembre 2015)

Le procedure di spesa dello StatoP M∗

: . La classificazione delle spese dello Stato, – . Le procedure di spe-sa, – . Il piano finanziario dei pagamenti, – . Le procedure di spesa inperiferia, – . Le contabilità speciali, – . I pagamenti urgenti, – . Icontrolli sulla spesa, – . Il controllo della Corte dei conti, – . I controlli diregolarità amministrativa e contabile, – . Controllo preventivo, – . Con-trollo successivo, – . I controlli dei servizi ispettivi di finanza pubblica, – . Il controllo dei collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti eorganismi pubblici, .

Premessa

Le spese dello Stato trovano la loro fonte di legittimazione in un documento,il bilancio annuale di previsione, che viene redatto annualmente, a cura delpotere esecutivo, e presentato per l’approvazione al Parlamento, nel qualevengono individuate le spese che si prevede di dover effettuare, di cui sichiede l’autorizzazione al Parlamento, nonché le entrate che si prevede didover introitare.

Il bilancio potrebbe essere definito come lo “specchio dello Stato” giacchéin esso è contenuta l’espressione e la sintesi dell’attività finanziaria delloStato stesso in modo sintetico.

Con la nascita dello Stato moderno, il bilancio pubblico italiano ha as-sunto i caratteri che possiede ancora oggi, quale documento politico diautorizzazione e di controllo del Parlamento sul potere esecutivo e docu-mento contabile sulla base del quale lo Stato conduce ordinariamente lapropria gestione, nonché parametro di riferimento cui commisurare le au-torizzazioni e i successivi controlli sull’azione degli organi della PA. Con lasua approvazione il bilancio diviene atto giuridico.

Nel nostro ordinamento giuridico i principi fondamentali in materia dibilancio sono contenuti nell’art. della Costituzione, che riserva al Parla-mento l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto generaledello Stato.

∗ Dirigente MEF. In conformità con quanto previsto dal Codice Etico del MEF, gli autoriprecisano che le opinioni espresse in questo contributo hanno carattere personale e non impegnanoin alcun modo la responsabilità del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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Piera Marzo

Il bilancio è il documento contabile che indica le entrate e le uscite (spesapubblica) dell’amministrazione statale relative ad un determinato periodo ditempo. È il documento sulla base del quale lo Stato conduce ordinariamentela propria gestione, nonché il parametro di riferimento cui commisurare leautorizzazioni e i successivi controlli sull’azione degli organi della PA.

Quattro sono le principali funzioni rivestite dal bilancio dello Stato:

a) giuridica in quanto si pone quale atto giuridico di autorizzazione(e quindi di legittimazione), senza il quale gli organi del potereesecutivo non possono gestire la spesa pubblica, né riscuotere entrate;

b) politica, perché le proposte dell’esecutivo nel disegno di legge dibilancio sono soggette all’approvazione del Parlamento;

c) informativo–contabile, in quanto strumento di rappresentazionedelle risorse pubbliche;

d) di garanzia per i cittadini nei confronti dell’amministratore pubblico.

La Costituzione sancisce, all’art. , l’obbligo dell’approvazione annualedel bilancio e del rendiconto da parte del Parlamento, precisando che lalegge di approvazione del bilancio riveste il carattere di legge formale, con laquale, pertanto, non possono essere stabilite nuove spese, né imposti nuovitributi. L’art. stabilisce, altresì, il principio della copertura finanziaria dellenuove leggi di spesa.

Il nuovo testo dell’art. , come modificato dalla legge costituzionale n. del aprile (applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario ),ha introdotto il vincolo del pareggio di bilancio, prevedendo la necessitàdell’equilibrio tra entrate e spese, tenuto conto delle fasi avverse e delle fasifavorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento è consentito soloal fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazionedelle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, alverificarsi di eventi eccezionali.

Con la legge dicembre , n. , sono disciplinati il contenutodella legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurarel’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilitàdel debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché deglialtri aspetti trattati dalla l.cost. /. Le disposizioni della l. / siapplicano a decorrere dal gennaio .

Con l’approvazione della la nota di aggiornamento del Documento dieconomia e finanza (DEF) da parte del Consiglio dei ministri, il governo harivisto le stime sui conti pubblici e il pareggio di bilancio è stato rinviato al.

Poiché la gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancioannuale di previsione, è opportuno un breve cenno alla struttura di tale

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Le procedure di spesa dello Stato

documento contabile, così come delineata dalla legge dicembre , n., “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

Quest’ultima, innovando in più punti la previgente normativa, ha riconfi-gurato il bilancio di previsione dello Stato e formalizzato l’attuale schema dibilancio in coerenza con la classificazione economica e funzionale individua-ta dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionalee relativi conti satellite, allo scopo di rendere più trasparenti e significativele voci di bilancio.

A norma dell’articolo della l. /, il bilancio annuale di previsio-ne è redatto in termini di competenza e di cassa.

Il bilancio “di competenza” rappresenta le entrate che lo Stato prevede dipoter riscuotere e le spese dell’amministrazione statale che prevede di doverpagare nell’anno di riferimento, mentre quello “di cassa” indica le entrateche saranno effettivamente incassate e le spese che saranno effettivamenteliquidate nel medesimo periodo temporale.

La nuova struttura del bilancio delineata dalla l. / ha mantenutoil disegno di legge del “doppio bilancio”, già introdotto dalla l. /, ossiadi un bilancio politico per la decisione parlamentare (bilancio decisionale) edi uno amministrativo per la gestione (bilancio gestionale).

La funzione riconosciuta al bilancio “gestionale”, risultante dalla ripar-tizione in capitoli delle unità di voto parlamentare ai fini della gestione edella rendicontazione, è quella di fornire il necessario strumento contabilea disposizione del titolare del Centro di responsabilità amministrativa per lagestione e per la rendicontazione delle risorse finanziarie assegnategli.

Gli stessi capitoli sono poi articolati in ulteriori entità contabili, costituitedai piani gestionali (articoli), per consentire maggiore flessibilità e renderepiù trasparente la gestione delle risorse.

Nell’ambito di ciascun Ministero, i Centri di responsabilità costituisconoil primo livello in cui si articola l’assetto organizzativo del bilancio gestionale.

. La classificazione delle spese dello Stato

La nuova classificazione, delineata dall’art. della citata l. /, prevedela ripartizione delle spese del bilancio dello Stato in:

a) missioni, che rappresentano, ai sensi dell’art. , comma , le funzioniprincipali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa;

b) programmi, definiti dal medesimo art. , comma quali aggrega-ti diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell’ambito dellemissioni, e che costituiscono le nuove unità di voto parlamentare. Iprogrammi vengono poi suddivisi, a norma dell’art. , comma ,

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Piera Marzo

lett. b), in “macroaggregati” che evidenziano le diverse tipologie dispese attribuite a ciascun programma: spese di funzionamento; perinterventi; per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integra-tivi e sostitutivi di questi ultimi; per oneri del debito pubblico; peroneri comuni di parte corrente; per investimenti; per oneri comuniin conto capitale;

c) capitoli, secondo l’oggetto della spesa. I capitoli, che costituisconole unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione,possono essere poi ripartiti in “articoli” o “piani gestionali”.

Più nel dettaglio: le “missioni” rappresentano le funzioni principali nonchégli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica e costituiscono unarappresentazione politico-istituzionale, necessaria per rendere più traspa-renti le grandi poste di allocazione della spesa e per meglio comunicarele direttrici principali delle sottostanti azioni amministrative da svolgere daparte delle singole amministrazioni.

Ogni missione si realizza concretamente attraverso più “Programmi”,quali aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Mini-stero per il perseguimento di obiettivi ben definiti nell’ambito delle finalitàistituzionali, riconosciute al Dicastero competente. I Programmi individuatisono specifici di ciascuna Amministrazione e in taluni casi, limitati, sonocondivisi tra più Amministrazioni statali. Il Programma rappresenta il puntofocale della nuova classificazione applicata al bilancio, in quanto costituisceun livello di aggregazione sufficientemente dettagliato, tale da consentire aldecisore politico di poter scegliere in modo chiaro l’impiego delle risorsetra scopi alternativi.

La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centrodi responsabilità amministrativa, corrispondente all’unità organizzativa diprimo livello dei Ministeri, ai sensi dell’art. del d.lgs. //, n. .

Mentre il concetto di Missione si avvicina al primo livello di classifica-zione COFOG (Classification of the functions of government), avente loscopo di confrontare macroaggregati e consentire una rappresentazione sin-tetica della spesa pubblica, i Programmi si raccordano, di norma, in modounivoco alla nomenclatura COFOG di secondo livello. Ove il programmacorrisponda in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, ènecessario indicare la relativa percentuale di attribuzione.

Nell’ambito di ciascun programma, poi, le spese, a norma dell’art. ,comma , della l. /, si ripartiscono in:

a) spese non rimodulabili, che sono quelle per le quali l’amministrazio-ne non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in viaamministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione,

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Le procedure di spesa dello Stato

allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite“oneri inderogabili”, in quanto vincolate a particolari meccanismi oparametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi siada altri atti normativi. Come disposto dalla norma di interpretazioneautentica recata dall’art. , comma , del d.l. luglio , n. ,convertito con modificazioni dalla legge luglio , n. , rientranotra gli oneri inderogabili esclusivamente le spese c.d. obbligatorie,ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ealtre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti daobblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento dimutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri,determinati da leggi che ne regolano l’evoluzione;

b) spese rimodulabili, che si dividono, a loro volta in a) fattori legislativi,ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa chene fissa importo massimo e periodo di iscrizione in bilancio e inb) spese di adeguamento al fabbisogno, che non sono predeterminatelegislativamente, ma che vengono quantificate tenendo conto delleesigenze espresse dalle amministrazioni statali.

Tale nuova impostazione del bilancio mira a raggiungere due gran-di obiettivi sostanziali: maggiore consapevolezza e migliore leggibilità etrasparenza del bilancio, attraverso una rappresentazione più sintetica etrasparente delle finalità perseguite dallo Stato, che consente, altresì, unaeffettiva rendicontazione, in termini di accountability, dell’attività realizza-ta con le risorse allocate (da cui risulti in modo più immediato quanto sispende e per cosa), funzionale al processo decisionale del Governo e delParlamento.

La nuova classificazione è da considerarsi di tipo dinamico, giacchéconsente a tutte le amministrazioni statali di rivalutare, quando se ne presentila necessità, la propria organizzazione e di rivedere, attraverso rivalutazioniperiodiche, strutture, responsabilità e attività svolte.

Non appare superfluo evidenziare che, ai sensi dell’art. del d.lgs.//, n. recante “Armonizzazione dei principi contabili generaliapplicabili ai documenti contabili delle amministrazioni pubbliche”, i docu-menti di bilancio previsivi e consuntivi delle amministrazioni pubbliche dicui all’art. , comma , della legge //, n. (la ricognizione dellepredette amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall’ISTAT conproprio provvedimento e pubblicata sulla GU entro il settembre), devonorappresentare le spese secondo una classificazione uniforme a quella delbilancio dello Stato — come disposto dal d.P.C.m. // — al fine diassicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplinaomogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione

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Piera Marzo

e controllo (il citato d.P.C.m. dicembre all’art. , comma , stabilisce,in particolare, all’art. , comma , che ciascuna amministrazione pubblicaindividua tra le missioni del bilancio dello Stato, attualmente esistenti, quellemaggiormente rappresentative delle proprie finalità istituzionali).

L’art. del r.d.l. /, definisce spese dello Stato quelle alle quali sideve provvedere a carico dell’erario a norma di leggi, decreti, regolamentio atti di qualsiasi altra specie, e quelle, in genere, necessarie per il funzio-namento dei servizi pubblici che dipendono dalle amministrazioni delloStato.

Detta formulazione evidenzia quello che potrebbe chiamarsi l’aspettoobbligato delle spese dello Stato, rigorosamente finalizzate al soddisfacimen-to delle obiettive necessità della comunità sociale. In tal senso, le spese sonoessenzialmente costituite dalle erogazioni necessarie per la produzione deiservizi alla collettività (giustizia, difesa, istruzione, salute, ordine pubblico,ecc), dagli investimenti direttamente finanziati dallo Stato e dai trasferimentimonetari agli enti pubblici, alle famiglie e alle imprese.

Trattasi di una definizione che sottende un concetto di spesa dello Statorigorosamente subordinata alla previsione legislativa o regolamentare, chene costituisce il fondamento giuridico di legittimazione.

Pertanto, un’amministrazione può effettuare una spesa solo se con-templata dall’ordinamento giuridico in vigore e poi recepita dalla leggedi bilancio.

Tale principio è stato più volte ribadito dalla Corte dei conti la quale,nell’individuare i requisiti della legittimità di una spesa statale, ha affermatoche, ai sensi del citato art. del r.d.l. /, una spesa dello Stato perpoter essere giudicata legittimamente erogata deve essere riconducibile aduna specifica autorizzazione normativa, deve essere imputata ad un precisocapitolo di bilancio e, naturalmente, deve essere contenuta nel relativostanziamento (Sez. Contr, determinazione n. del //).

Dunque, il regime giuridico delle spese si basa su alcuni principi fon-damentali: necessità di una legge di autorizzazione, iscrizione in bilancio,obbligatorietà della copertura.

In un’accezione più ampia, per spesa pubblica si intende qualsiasi ero-gazione di denaro fatta da un ente pubblico per l’adempimento delle suefunzioni.

Dal punto di vista finanziario, sono spese quelle che comportano unmovimento finanziario di denaro in uscita.

Volendo, più dettagliatamente, individuare le componenti della spesapubblica (al netto degli interessi), quale si rilevano dai conti ISTAT, si pos-sono citare: spesa per beni e servizi (i consumi pubblici); contributi allaproduzione; pensioni e rendite; previdenza e assistenza; imposte direttee assicurazioni; aiuti internazionali; UE quarta risorsa; trasferimenti alle

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Le procedure di spesa dello Stato

famiglie e alle istituzioni sociali che, nel complesso costituiscono le uscitecorrenti al netto degli interessi a cui vanno aggiunti gli investimenti fissie lordi e le acquisizioni; contributi agli investimenti; altri trasferimenti inc/capitale, che costituiscono il complesso delle uscite in conto capitale.

A norma degli articoli e seguenti del r.d.l. /, le spese possonodistinguersi in:

a) spese correnti o di funzionamento, in quanto connesse con il normalesvolgimento dell’attività statale;

b) spese in conto capitale o di investimento, in quanto riferibili ad inve-stimenti diretti e indiretti, nonché ad operazioni per concessioni dicrediti;

c) spese fisse, derivanti da leggi organiche o da impegni permanenti eche hanno scadenze determinate;

d) spese obbligatorie, cioè spese che abbiano carattere inderogabile eindilazionabile e per l’erogazione delle quali occorra provvedere tem-pestivamente, anche in caso di insufficiente stanziamento di bilancioe perciò sottratte a qualsiasi potere discrezionale dell’esecutivo;

e) spese d’ordine, relative all’accertamento e alla riscossione delle entra-te, la cui copertura è assicurata automaticamente in quanto trattasi dispese direttamente connesse all’andamento delle entrate.

. Le procedure di spesa

Giova premettere che l’amministrazione delle spese dello Stato si colloca,dal punto di vista finanziario-contabile, nel momento gestionale dell’attivitàamministrativa che, in attuazione dei programmi e degli obiettivi per ilraggiungimento dei quali sono state stanziate risorse nel bilancio dello Stato,dispone un’uscita finanziaria.

L’art. , comma , della l. / prevede che alla data di entratain vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, d’intesa con le amministrazioni interessate, le unità di votoparlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendi-contazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio iMinistri assegnano le risorse ai responsabili della gestione.

L’art. del d.l. agosto , n. , delinea l’iter attraverso il qualele risorse allocate sui capitoli del bilancio vengono distribuite all’internodell’apparato organizzativo di ciascun dicastero e prevede l’adozione diprovvedimenti annuali di assegnazione delle risorse in parola ai dirigentipreposti ai centri di responsabilità in relazione alle funzioni e ai compiticonferiti.

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Piera Marzo

Ai sensi della predetta disposizione, i Ministri, entro dieci giorni dallapubblicazione della legge di bilancio, in conformità dell’articolo dell’art., comma , lett. b), del d.l. marzo , n. , assegnano le risorse aidirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive ammini-strazioni, previa definizione degli obiettivi che l’amministrazione intendeperseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei pro-grammi e progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione. Il decretodi assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria ancheai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

Il titolare del centro di responsabilità amministrativa, che è il responsabiledella gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane,finanziarie e strumentali assegnategli, a sua volta affida in gestione le risorseai dirigenti generali, che, ai sensi dell’articolo del d.l. marzo , n., esercitano autonomi poteri di spesa nell’ambito delle risorse assegnate,e di acquisizione delle entrate e individuano i limiti di valore delle spese chei dirigenti possono impegnare.

A loro volta i dirigenti curano l’attuazione dei progetti e delle gestioniad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando irelativi atti e provvedimenti amministrativi e esercitando i poteri di spesa edi acquisizione delle entrate, a norma dell’art. del d.l. marzo , n..

È appena il caso di precisare che l’art. della l. /, al primocomma, nel ribadire implicitamente il principio di separazione tra politica eamministrazione, conferisce ai dirigenti, nell’ambito delle attribuzioni adessi demandate per legge, la funzione di impegno e ordinazione delle spesenei limiti delle risorse assegnate in bilancio, mantenendo tuttavia ferme ledisposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegnie ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomiacontabile.

Le procedure di spesa e gli strumenti di pagamento sono stati oggettodi revisione ad opera del d.p.r. aprile , n. , emanato in attuazionedella legge dicembre , n. , al fine di rendere effettivo l’esercizio di“autonomi poteri di spesa” in capo ai dirigenti e di introdurre l’uso gene-ralizzato di procedure informatiche per la formazione degli atti contabili eper l’esecuzione dei pagamenti che assicurano, ad un tempo, certezza delleinformazioni, efficacia dei controlli, e tempestività nei pagamenti.

A norma dell’art. del d.p.r. /, tutte le procedure di spesa so-no governate dal principio di legalità, certezza, pubblicità, trasparenza,concentrazione e speditezza.

Le predette procedure, ai sensi dell’art. del RGCS, si articolano inquattro fasi: