sentenza tar su ricorso comune di ovaro contro parere regione

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Testo della sentenza con la quale viene respinto il ricorso del Comune di Ovaro contro il parere degli uffici regionali nel merito dell' ampliamento della cava di gesso di Entrampo

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  • N. 00431/2014 REG.PROV.COLL.N. 00325/2012 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli VeneziaGiulia

    (Sezione Prima)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 325 del 2012,

    proposto da:

    Comune di Ovaro, in persona del Sindaco p.t.,

    rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Billiani, con

    domicilio eletto presso lo studio della medesima in Trieste,

    via Martiri della Libert 13;

    contro

    Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del

    Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ettore

    Volpe e Beatrice Croppo dellAvvocatura regionale, presso i

    cui uffici domiciliata in Trieste, piazza Unit d'Italia 1;

    nei confronti di

    Superbeton s.p.a., in persona del legale rappresentante

    p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Tassetto,

    Franco Zambelli e Vanessa Zecchin, con domicilio eletto

    presso lo studio di questultima in Trieste, via Rismondo

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  • 12/1;

    per l'annullamento

    - del decreto n. 1660, SCR 1121, dd. 11.07.2012, (servizio

    valutazione impatto ambientale), del Direttore centrale della

    Direzione ambiente energia e politiche per la montagna

    della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

    - di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e

    consequenziali;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione

    Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Superbeton s.p.a.;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 la

    dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori

    come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    Il Comune di Ovaro espone che la societ Superbeton

    s.p.a.. presentava al competente Ufficio regionale apposita

    richiesta per l'attivazione della procedura di

    assoggettabilit alla valutazione di impatto ambientale

    avente ad oggetto un intervento di ampliamento della

    esistente cava di gesso, sita nella Frazione di Entrampo.

    Espone, inoltre, che, esaminata la relazione di screening

    presentata dalla societ proponente, trasmetteva al Servizio

    V.I.A. regionale le proprie osservazioni in merito, mettendo

    in risalto numerose criticit e incongruenze contenute nella

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  • documentazione prodotta dalla societ medesima in ordine

    ai possibili effetti negativi generati sull'ambiente e sulla

    salute pubblica, tali da rendere necessaria l'assoggettabilit

    del progetto di cui trattasi alla procedura di V.I.A.. Faceva,

    altres, propri - allegandoli - ulteriori rilievi mossi dalla

    Consulta della Frazione di Entrampo, centro abitato

    direttamente interessato dall'intervento di ampliamento

    della cava di gesso esistente e, successivamente, inoltrava

    anche le osservazioni pervenute da parte del Circolo

    Legambiente della Carnia - Val Canale, con le quali del

    pari - si richiedeva di assoggettare a VIA l'intervento in

    parola.

    Con decreto del Direttore Centrale Ambiente, Energia e

    Politiche per la Montagna della Regione Autonoma Friuli

    Venezia Giulia in data 11.07.2012, n. 1660/SCR,

    pubblicato sul B.U.R. dd. 01.08.2012, n. 31, veniva,

    tuttavia, disposta la non assoggettabilit alla procedura di

    VIA del progetto presentato da Superbeton s.p.a., ma

    unicamente stabilite alcune prescrizioni al fine di limitare

    l'impatto ambientale del progetto medesimo.

    Il Comune di Ovaro invoca, pertanto, innanzi a questo TAR

    lannullamento del provvedimento dianzi indicato, che

    ritiene illegittimo per eccesso di potere sotto i profili del

    difetto di motivazione, carenza di istruttoria, macroscopica e

    manifesta illogicit, incongruenza, inadeguatezza e

    incompletezza della istruttoria; violazione di legge;

    violazione dell'art. 20 del d. lgs. 152/2006; violazione degli

    articoli 2 e 9 bis della l.r. 43/1990; violazione degli articoli

    9 e 32 della Costituzione; violazione della direttiva

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  • comunitaria 2011/092/CE; violazione dell'art. 9 della l.r. n.

    35/1986.

    Lamenta, in particolare, che:

    - non stato correttamente valutato lampliamento dellarea

    di scavo della cava di gesso;

    - non sono stati attentamente valutati gli effetti ambientali

    legati alla realizzazione delliniziativa;

    - non sono state menzionate e tenute in debito conto le

    osservazioni formulate dal Comune;

    - stata erroneamente presa in considerazione la distanza

    di 200 metri dal centro abitato e non quella di 50 metri

    dalle abitazioni prossime allarea di intervento;

    - stato demandato ad un evento futuro e incerto

    (linstallazione di un piezometro per la verifica del livello

    della falda) il reperimento dei dati relativi alla verifica del

    livello della falda, per contro necessari e propedeutici alla

    valutazione di assoggettare o meno l'intervento alla

    procedura di V.I.A.;

    - lintervento di ampliamento incompatibile con lo

    strumento urbanistico, in quanto ricade in una zona

    classificata dal P.R.G.C. come E, nellambito della quale

    sono ammesse solo le attivit: agricole e zootecniche;

    artigianali complementari all'agricoltura ed inerenti la

    trasformazione e conservazione di prodotti agricoli;

    agrituristiche; nuove edificazioni per la residenza;

    - non stata presa in considerazione la situazione di base

    in cui il nuovo intervento verr ad inserirsi.

    La societ Superbeton s.p.a., costituita in giudizio per

    resistere al ricorso, ne eccepisce linammissibilit per la

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  • pretesa di parte ricorrente di sindacare scelte altamente

    discrezionali non inficiate da vizi logici. Nel merito, ne

    contesta, in ogni caso, la fondatezza.

    La Regione, costituita, dopo aver ricostruito la disciplina

    normativa applicabile al caso di specie ed essersi

    soffermata ad evidenziare i punti salienti del procedimento

    conclusosi con ladozione del provvedimento impugnato,

    contesta, del pari, la fondatezza delle censure ex adverso

    svolte e conclude per la reiezione del ricorso.

    Il Tribunale ha respinto listanza incidentale di sospensione

    dellatto impugnato avanzata da parte ricorrente (ord. caut.

    n. 129 in data 31/10/2012).

    La societ Superbeton ha ribadito, con memoria, le

    argomentazioni difensive svolte nellatto di costituzione.

    La causa, chiamata originariamente alludienza pubblica

    del 29 gennaio 2014, stata rinviata, su istanza di parte

    ricorrente, a quella del 9 luglio 2014 e, quindi, trattenuta

    per la decisione.

    Il ricorso , in parte, infondato e, in parte, inammissibile.

    Ad avviso del Collegio, la Regione ha legittimamente

    escluso la sottoponibilit del progetto a V.I.A. sulla base di

    una valutazione tecnico-discrezionale adeguatamente

    motivata, coerente con gli esiti dellistruttoria svolta,

    rispettosa delle norme di riferimento ed assolutamente non

    affetta da macroscopiche illogicit.

    Non si ravvisa, infatti, alcuna significativa omissione

    nelloperato della Regione.

    Va, invero, rilevato - come puntualmente messo in evidenza

    dalle difese della societ controinteressata e della Regione -

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  • che il progetto in questione non riguarda lampliamento

    della preesistente cava, ma una ricomposizione e recupero

    ambientale con parziale coltivazione della cava di gesso sita

    in localit Entrampo e contestuale stralcio dellarea di

    (originaria) autorizzazione.

    La superficie complessiva di autorizzazione richiesta

    risulta, infatti, di 79.687 metri quadrati ovvero di 5.814

    metri quadrati in meno della superficie originariamente

    autorizzata, che era di 85.501 metri quadrati.

    Ci si evince agevolmente dalla relazione di screening, che,

    a pag. 60, riporta, per lappunto, tali precisazioni e vale,

    dunque, a smentire le deduzioni di parte ricorrente circa

    una non corretta valutazione dellampliamento dellarea di

    scavo della cava, atteso che tale circostanza pu ritenersi

    pacificamente conosciuta dagli uffici regionali.

    Nella relazione di screening, a pag. 61, , peraltro,

    precisato che la finalit del progetto quella di consentire

    che lattivit estrattiva si svolga contestualmente a quella di

    recupero a verde dellarea per minimizzare limpatto visivo

    dovuto allesposizione delle superfici denudate e alterate

    dallattivit in essere.

    Gli effetti delliniziativa sullambiente paiono, dunque,

    migliorativi.

    Quanto alle osservazioni presentate dal Comune (e dalla

    Consulta frazionale di Entrampo) , del pari, documentato

    che siano state prese in considerazione, ma, allevidenza,

    motivatamente non ritenute tali da imporre la

    sottoposizione a VIA del progetto.

    In tal senso sono, invero, eloquenti, non solo la relazione

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  • istruttoria di VIA e il verbale della Commissione tecnico-

    consultiva VIA, ma anche le considerazioni svolte dal

    direttore centrale della Direzione Ambiente, Energia e

    Politiche per la Montagna a pagg. 2 e 3 del decreto

    impugnato, alla cui lettura non pu, dunque, che farsi

    rinvio. A nulla rileva, peraltro, che in tale ultimo

    provvedimento si faccia impropriamente riferimento alle

    osservazioni della (sola) Consulta frazionale, dato che le

    stesse sono comprensive e, semmai, ampliative di quelle

    formulate dal Comune.

    Consta, infatti, che siano stati puntualmente affrontati e

    valutati gli ulteriori aspetti oggetto anche di odierna

    doglianza.

    Ci consente, tra laltro, al Collegio di concludere per

    linammissibilit delle ulteriori censure svolte dal Comune

    ricorrente, che, mediante la riproposizione di osservazioni

    gi esaminate nel corso dellistruttoria e ritenute non

    meritevoli di pregio da parte della Regione, mira,

    allevidenza, ad impingere nel merito di scelte discrezionali,

    non sindacabili.

    Lesito negativo della procedura di screening frutto,

    infatti, di una scelta discrezionale operata allesito di

    unapprofondita istruttoria e di attente valutazioni sotto il

    profilo tecnico.

    Al riguardo, non pare, quindi, fuori luogo rammentare che,

    per condivisibile giurisprudenza, anche di questo Tribunale

    (ex multis Tar FVG, I, 15 dicembre 2011, n. 560), ()

    nelleffettuare la verifica preliminare, lAmministrazione

    esercita unamplissima discrezionalit, censurabile solo in

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  • presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei

    presupposti () (Tar Puglia, Bari, I, 3 agosto 2011, n.

    1205).

    Tali vizi non si ravvisano, per, nel caso in esame.

    In definitiva, sulla scorta delle considerazioni dianzi svolte

    il ricorso va, in parte, rigettato, in quanto infondato, e, in

    parte, dichiarato inammissibile.

    Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per

    intero le spese di lite tra le parti.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia

    Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul

    ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in

    parte lo dichiara inammissibile per le ragioni esplicitate

    nella parte motiva.

    Compensa tra le parti le spese di lite.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorit

    amministrativa.

    Cos deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9

    luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

    Umberto Zuballi, Presidente

    Enzo Di Sciascio, Consigliere

    Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore

    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

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  • DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 29/07/2014

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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