sentenza tar su ricorso comune di ovaro contro parere regione
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Testo della sentenza con la quale viene respinto il ricorso del Comune di Ovaro contro il parere degli uffici regionali nel merito dell' ampliamento della cava di gesso di EntrampoTRANSCRIPT
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N. 00431/2014 REG.PROV.COLL.N. 00325/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli VeneziaGiulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2012,
proposto da:
Comune di Ovaro, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Billiani, con
domicilio eletto presso lo studio della medesima in Trieste,
via Martiri della Libert 13;
contro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del
Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ettore
Volpe e Beatrice Croppo dellAvvocatura regionale, presso i
cui uffici domiciliata in Trieste, piazza Unit d'Italia 1;
nei confronti di
Superbeton s.p.a., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Tassetto,
Franco Zambelli e Vanessa Zecchin, con domicilio eletto
presso lo studio di questultima in Trieste, via Rismondo
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12/1;
per l'annullamento
- del decreto n. 1660, SCR 1121, dd. 11.07.2012, (servizio
valutazione impatto ambientale), del Direttore centrale della
Direzione ambiente energia e politiche per la montagna
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e
consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Superbeton s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 la
dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Ovaro espone che la societ Superbeton
s.p.a.. presentava al competente Ufficio regionale apposita
richiesta per l'attivazione della procedura di
assoggettabilit alla valutazione di impatto ambientale
avente ad oggetto un intervento di ampliamento della
esistente cava di gesso, sita nella Frazione di Entrampo.
Espone, inoltre, che, esaminata la relazione di screening
presentata dalla societ proponente, trasmetteva al Servizio
V.I.A. regionale le proprie osservazioni in merito, mettendo
in risalto numerose criticit e incongruenze contenute nella
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documentazione prodotta dalla societ medesima in ordine
ai possibili effetti negativi generati sull'ambiente e sulla
salute pubblica, tali da rendere necessaria l'assoggettabilit
del progetto di cui trattasi alla procedura di V.I.A.. Faceva,
altres, propri - allegandoli - ulteriori rilievi mossi dalla
Consulta della Frazione di Entrampo, centro abitato
direttamente interessato dall'intervento di ampliamento
della cava di gesso esistente e, successivamente, inoltrava
anche le osservazioni pervenute da parte del Circolo
Legambiente della Carnia - Val Canale, con le quali del
pari - si richiedeva di assoggettare a VIA l'intervento in
parola.
Con decreto del Direttore Centrale Ambiente, Energia e
Politiche per la Montagna della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia in data 11.07.2012, n. 1660/SCR,
pubblicato sul B.U.R. dd. 01.08.2012, n. 31, veniva,
tuttavia, disposta la non assoggettabilit alla procedura di
VIA del progetto presentato da Superbeton s.p.a., ma
unicamente stabilite alcune prescrizioni al fine di limitare
l'impatto ambientale del progetto medesimo.
Il Comune di Ovaro invoca, pertanto, innanzi a questo TAR
lannullamento del provvedimento dianzi indicato, che
ritiene illegittimo per eccesso di potere sotto i profili del
difetto di motivazione, carenza di istruttoria, macroscopica e
manifesta illogicit, incongruenza, inadeguatezza e
incompletezza della istruttoria; violazione di legge;
violazione dell'art. 20 del d. lgs. 152/2006; violazione degli
articoli 2 e 9 bis della l.r. 43/1990; violazione degli articoli
9 e 32 della Costituzione; violazione della direttiva
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comunitaria 2011/092/CE; violazione dell'art. 9 della l.r. n.
35/1986.
Lamenta, in particolare, che:
- non stato correttamente valutato lampliamento dellarea
di scavo della cava di gesso;
- non sono stati attentamente valutati gli effetti ambientali
legati alla realizzazione delliniziativa;
- non sono state menzionate e tenute in debito conto le
osservazioni formulate dal Comune;
- stata erroneamente presa in considerazione la distanza
di 200 metri dal centro abitato e non quella di 50 metri
dalle abitazioni prossime allarea di intervento;
- stato demandato ad un evento futuro e incerto
(linstallazione di un piezometro per la verifica del livello
della falda) il reperimento dei dati relativi alla verifica del
livello della falda, per contro necessari e propedeutici alla
valutazione di assoggettare o meno l'intervento alla
procedura di V.I.A.;
- lintervento di ampliamento incompatibile con lo
strumento urbanistico, in quanto ricade in una zona
classificata dal P.R.G.C. come E, nellambito della quale
sono ammesse solo le attivit: agricole e zootecniche;
artigianali complementari all'agricoltura ed inerenti la
trasformazione e conservazione di prodotti agricoli;
agrituristiche; nuove edificazioni per la residenza;
- non stata presa in considerazione la situazione di base
in cui il nuovo intervento verr ad inserirsi.
La societ Superbeton s.p.a., costituita in giudizio per
resistere al ricorso, ne eccepisce linammissibilit per la
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pretesa di parte ricorrente di sindacare scelte altamente
discrezionali non inficiate da vizi logici. Nel merito, ne
contesta, in ogni caso, la fondatezza.
La Regione, costituita, dopo aver ricostruito la disciplina
normativa applicabile al caso di specie ed essersi
soffermata ad evidenziare i punti salienti del procedimento
conclusosi con ladozione del provvedimento impugnato,
contesta, del pari, la fondatezza delle censure ex adverso
svolte e conclude per la reiezione del ricorso.
Il Tribunale ha respinto listanza incidentale di sospensione
dellatto impugnato avanzata da parte ricorrente (ord. caut.
n. 129 in data 31/10/2012).
La societ Superbeton ha ribadito, con memoria, le
argomentazioni difensive svolte nellatto di costituzione.
La causa, chiamata originariamente alludienza pubblica
del 29 gennaio 2014, stata rinviata, su istanza di parte
ricorrente, a quella del 9 luglio 2014 e, quindi, trattenuta
per la decisione.
Il ricorso , in parte, infondato e, in parte, inammissibile.
Ad avviso del Collegio, la Regione ha legittimamente
escluso la sottoponibilit del progetto a V.I.A. sulla base di
una valutazione tecnico-discrezionale adeguatamente
motivata, coerente con gli esiti dellistruttoria svolta,
rispettosa delle norme di riferimento ed assolutamente non
affetta da macroscopiche illogicit.
Non si ravvisa, infatti, alcuna significativa omissione
nelloperato della Regione.
Va, invero, rilevato - come puntualmente messo in evidenza
dalle difese della societ controinteressata e della Regione -
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che il progetto in questione non riguarda lampliamento
della preesistente cava, ma una ricomposizione e recupero
ambientale con parziale coltivazione della cava di gesso sita
in localit Entrampo e contestuale stralcio dellarea di
(originaria) autorizzazione.
La superficie complessiva di autorizzazione richiesta
risulta, infatti, di 79.687 metri quadrati ovvero di 5.814
metri quadrati in meno della superficie originariamente
autorizzata, che era di 85.501 metri quadrati.
Ci si evince agevolmente dalla relazione di screening, che,
a pag. 60, riporta, per lappunto, tali precisazioni e vale,
dunque, a smentire le deduzioni di parte ricorrente circa
una non corretta valutazione dellampliamento dellarea di
scavo della cava, atteso che tale circostanza pu ritenersi
pacificamente conosciuta dagli uffici regionali.
Nella relazione di screening, a pag. 61, , peraltro,
precisato che la finalit del progetto quella di consentire
che lattivit estrattiva si svolga contestualmente a quella di
recupero a verde dellarea per minimizzare limpatto visivo
dovuto allesposizione delle superfici denudate e alterate
dallattivit in essere.
Gli effetti delliniziativa sullambiente paiono, dunque,
migliorativi.
Quanto alle osservazioni presentate dal Comune (e dalla
Consulta frazionale di Entrampo) , del pari, documentato
che siano state prese in considerazione, ma, allevidenza,
motivatamente non ritenute tali da imporre la
sottoposizione a VIA del progetto.
In tal senso sono, invero, eloquenti, non solo la relazione
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istruttoria di VIA e il verbale della Commissione tecnico-
consultiva VIA, ma anche le considerazioni svolte dal
direttore centrale della Direzione Ambiente, Energia e
Politiche per la Montagna a pagg. 2 e 3 del decreto
impugnato, alla cui lettura non pu, dunque, che farsi
rinvio. A nulla rileva, peraltro, che in tale ultimo
provvedimento si faccia impropriamente riferimento alle
osservazioni della (sola) Consulta frazionale, dato che le
stesse sono comprensive e, semmai, ampliative di quelle
formulate dal Comune.
Consta, infatti, che siano stati puntualmente affrontati e
valutati gli ulteriori aspetti oggetto anche di odierna
doglianza.
Ci consente, tra laltro, al Collegio di concludere per
linammissibilit delle ulteriori censure svolte dal Comune
ricorrente, che, mediante la riproposizione di osservazioni
gi esaminate nel corso dellistruttoria e ritenute non
meritevoli di pregio da parte della Regione, mira,
allevidenza, ad impingere nel merito di scelte discrezionali,
non sindacabili.
Lesito negativo della procedura di screening frutto,
infatti, di una scelta discrezionale operata allesito di
unapprofondita istruttoria e di attente valutazioni sotto il
profilo tecnico.
Al riguardo, non pare, quindi, fuori luogo rammentare che,
per condivisibile giurisprudenza, anche di questo Tribunale
(ex multis Tar FVG, I, 15 dicembre 2011, n. 560), ()
nelleffettuare la verifica preliminare, lAmministrazione
esercita unamplissima discrezionalit, censurabile solo in
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presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei
presupposti () (Tar Puglia, Bari, I, 3 agosto 2011, n.
1205).
Tali vizi non si ravvisano, per, nel caso in esame.
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni dianzi svolte
il ricorso va, in parte, rigettato, in quanto infondato, e, in
parte, dichiarato inammissibile.
Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per
intero le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia
Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in
parte lo dichiara inammissibile per le ragioni esplicitate
nella parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorit
amministrativa.
Cos deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9
luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere
Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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