sentenza n. 7156/2015 pubbl. il 10/06/2015 rg n. 7988/2012 ... · roberto ed elettivamente...
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R.G. 7988/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA – A –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Marina Tavassi Presidente
dott. ssa Letizia Ferrari Da Grado Giudice
dott. ssa Silvia Giani Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7988/2012 promossa da:
FISHER & KRECKE GMBH (C.F. DE12400579), in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avv.ti DRAGOTTI GUALTIERO LUCA e VALENTI
ROBERTO ed elettivamente domiciliata in VIA GABRIO CASATI, 1 - 20123 MILANO
presso il difensore avv. DRAGOTTI GUALTIERO LUCA, giusta procura in calce all’atto
di citazione
ATTRICE
contro
UTECO CONVERTING SPA (C.F. 03083040232), in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall’avv. VEREA SILVIO, elettivamente domiciliata in Via
Meravigli, 16 - 20123 MILANO presso il difensore, giusta procura a margine della
comparsa di risposta;
CONVENUTA
e contro
UTECO HOLDING SPA
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CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Brevetto. Concorrenza sleale.
CONCLUSIONI
Per l’attrice:
Nel merito: 1. Dato all'occorrenza atto dell'invalidità, totale o parziale, del brevetto Uteco,
accertare e dichiarare che le macchine da stampa flessografica prodotte da F&K di cui è
causa non interferiscono con l'eventuale ambito di esclusiva derivante dal brevetto europeo
n. 01175300 o dal brevetto italiano n. 1314383;
2. accertare e dichiarare che i comportamenti di Uteco meglio descritti in atti e, in
particolare, l'invio di diffide infondate all'esponente e a clienti dell'esponente, costituiscono
atti di concorrenza sleale ex art. 2598, comma 1, n. 2 e 3, c.c.;
3. inibire ad Uteco l'ulteriore invio di comunicazioni infondate all'esponente e a clienti
dell'esponente, ordinando alla stessa di inviare una comunicazione rettificativa a detti
clienti nella quale si specifichi che le macchine da stampa rotativa flessografica prodotte da
F&K non interferiscono con alcun diritto delle convenute e fissando una penale pari a Euro
10.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento e per ogni
violazione successivamente constatata;
4. condannare la convenuta Uteco al risarcimento dei danni subiti dall'esponente nella
misura che sarà determinata in corso di causa, anche mediante valutazione equitativa, oltre
rivalutazione e interessi dal giorno del dovuto al saldo;
5. ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura dell'attrice e a spese della
convenuta, sui quotidiani nazionali "La Repubblica" e "Corriere della Sera", per due volte
consecutive, in formato di almeno 12 moduli e in carattere grassetto, nonché sulla home
page del sito internet http://www.uteco.com/index.php per almeno 30 giorni;
In via istruttoria:
6. ordinare ad Uteco l'esibizione di tutte le comunicazioni del medesimo tenore di quella
indicata in narrativa inviate a soggetti che intrattengono rapporti con l'esponente, e
comunque la comunicazione dei nominativi dei soggetti cui sono state inviate dette
comunicazioni anche al fine di verificare l'adempimento all'ordine di invio della
dichiarazione rettificativa.
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In ogni caso: 7. con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre il rimborso delle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Per la convenuta: UTECO CONVERTING SPA
in via preliminare di rito respingere la domanda avversaria di non contraffazione per
indeterminatezza assoluta del suo oggetto e per carenza di interesse ad agire;
nel merito
2) accertare e dichiarare che rappresentano contraffazione della porzione italiana del
brevetto europeo Uteco n. EP 1.175.300 meglio descritto in narrativa le macchine F&K
modello “FP 15- S” (ed ogni altra macchina appartenente alla linea “FP”) nonché le
macchine modello “20SIX” “30SIX” “90SIX” (ed ogni altra macchina appartenente alla
linea “SIX”) nonché ogni altra macchina flessografica per la stampa di F&K, comunque
denominata, purché avente le caratteristiche tecniche rilevanti della macchina FP 15-S
come esaminata nel sopralluogo condotto dal CTU brevettuale in sede di cautela in corso
di causa;
3) inibire a F&K l'ulteriore produzione, commercializzazione e promozione delle macchine
flessografiche per la stampa di cui alla conclusione precedente;
4) ordinare il ritiro dal commercio (con fissazione di un termine per l'esecuzione non
superiore a 15 giorni, o del diverso termine ritenuto di giustizia) delle macchine di cui alla
conclusione 2 e del relativo materiale pubblicitario (in particolare: depliants e brochure in
cui appaiano - anche in modo non esclusivo – le citate macchine), disponendo altresì
l'inibitoria di pubblicizzare e/o commercializzare le stesse su ogni sito e spazio
promozionale su internet della resistente;
5) disporre il pagamento di una penale pari ad euro 100.000 (o della diversa somma che il
Giudice riterrà di giustizia) per ogni esemplare di macchina prodotto e/o commercializzato
in violazione dell’ordine inibitorio di cui alla conclusione 3 e dell’ordine di ritiro dal
commercio di cui alla conclusione 4, nonché di una penale di euro 25.000 (o della diversa
somma che il Giudice riterrà di giustizia) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei
medesimi ordini;
6) condannare F&K al risarcimento del danno cagionato ad Uteco per effetto della
contraffazione ovvero alla restituzione dei profitti ricavati da quest’ultima qualora questi
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eccedano il danno, nella misura che risulterà dall’istruttoria ovvero – in subordine –
secondo la liquidazione equitativa del Giudice;
7) disporre la pubblicazione della sentenza – o di un estratto di essa - a spese e cura di
F&K (o, in caso di inadempimento anche parziale di quest'ultima, autorizzando Uteco a
provvedervi autonomamente, ma sempre a spese di F&K) su due quotidiani nazionali a
scelta di Uteco e/o su due riviste di settore a tiratura nazionale (per due giorni consecutivi,
con l'indicazione del nome della resistente in grassetto e a caratteri doppi del normale),
nonché in posizione evidente nella pagina di apertura iniziale del sito web
“www.bobst.com”, ovvero sulla pagina iniziale di almeno due siti dei principali motori di
ricerca italiani, o di altro sito indicato dalla ricorrente;
8) respingere tutte le domande avversarie;
In via istruttoria:
9) disporre la definitiva acquisizione al fascicolo d’ufficio del verbale di sopralluogo del
CTU condotto durante la fase cautelare in corso di causa e dei documenti allegati;
10) disporre – affidandola preferibilmente a Perito d’Ufficio differente da quello che ha
reso la relazione nel procedimento cautelare in corso di causa - una rinnovazione della
Consulenza Tecnica d’Ufficio sulla contraffazione brevettuale di cui alla conclusione n. 2,
ovvero disporre – sempre affidandoli preferibilmente a Perito d’Ufficio differente da
quello che ha reso la relazione nel procedimento cautelare in corso di causa - un
supplemento e/o una integrazione della consulenza già svolta in sede cautelare, anche con
specifico riferimento agli errori commessi dal CTU ed indicati nella parte II della prima
memoria depositata da Uteco ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e riguardanti in particolare: a) la
corretta definizione della nozione di “presa diretta” nel brevetto Uteco e b) la questione
della contraffazione per equivalenti;
11) disporre – eventualmente per estratto ed adottando in ogni caso le misure più
opportune per salvaguardare la riservatezza dei dati non essenziali ai fini della
determinazione del danno - l’esibizione delle scritture contabili dell’attrice nonché degli
altri documenti aziendali riguardanti la fabbricazione, la commercializzazione e la
promozione dei prodotti e degli oggetti di cui alla conclusione n. 2;
12) disporre Consulenza Tecnica d’Ufficio contabile – attribuendo al consulente il potere
di acquisire, esaminare e verificare i dati ed i documenti contabili ed aziendali di F&K –
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tesa ad accertare: a) i fatturati dei prodotti contraffattori; b) il numero di unità di prodotto
contraffattorio acquistate fabbricate e/o vendute o comunque commercializzate da
controparte nonché i nominativi dei clienti che hanno acquistato le macchine
contraffattorie; c) gli utili ricavati da controparte sulla vendita di cui al punto b) nonché il
margine di utile medio ricavato da controparte sui prodotti di cui si tratta; d) la royalty
media presumibilmente praticata per la concessione in licenza di un brevetto nel settore di
cui si tratta;
13) ascoltare a testimonianza il sig. Agostino Pertile, domiciliato ai fini di causa presso
Uteco, sui seguenti capitoli di prova:
a) “Vero che in data 9 marzo 2012, durante la riunione svoltasi tra Uteco, Fischer &
Krecke GmbH e Bobst Group SA presso la sede di quest’ultima a Piacenza, il Sig.
Brusdeilins della F&K mostrava una tavola da disegno, relativa alle macchine
flessografiche prodotte da F&K, che rappresentava la struttura di collegamento tra il
codolo del tamburo principale e il rotore del rispettivo motore di azionamento ad esso
coassiale”;
b) “Vero che il disegno mostratomi in occasione della riunione del 9 marzo 2012 tenutasi
presso Bobst Group SA era diverso da quello riportato a pag. 13 dell’atto di citazione di
F&K, che mi si mostra”;
c) “Vero che nel disegno mostratomi in occasione della riunione del 9 marzo 2012 tenutasi
presso Bobst Group SA il codolo del tamburo centrale era interno al rotore e codolo e
rotore erano collegati tramite una flangia solidale al codolo, fissata al rotore mediante
bulloni diretti assialmente”;
14) respingere le istanze istruttorie avversarie.
in ogni caso 15) condannare F&K alla rifusione integrale ad Uteco delle spese processuali -
comprensive di CPA, IVA ed accessori dovuti – ovvero, in subordine, disporne la totale o
parziale compensazione.
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MOTIVAZIONE
1. Con atto notificato il 6 febbraio 2012, l’attore citava in giudizio Uteco Converting SPA
e Uteco Holding SPA, allegando che:
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- nel corso del 2009 la convenuta Uteco aveva minacciato l'esponente F&K e la sua
clientela con azioni brevettuali, asserendo che alcuni suoi dispositivi interferissero con il
brevetto di Uteco ;
- la porzione italiana del brevetto europeo EP 1.175.300 di titolarità di UTECO,
convalidato in Italia con domanda n. MI2004B029839 e poi n. MI2010B022367, aveva ad
oggetto una macchina da stampa rotativa flessografica. La flessografia era un metodo di
stampa rotativa che usava lastre matrici a rilievo di gomma o di materiali foto polimerici,
detti cliché; tali lastre trasferivano l’inchiostro al supporto da stampare grazie ad una
pressione esercitata da un cilindro;
- dopo alcune indagini, K&F scopriva che il brevetto di Uteco era stato oggetto di un
procedimento di opposizione dinanzi all’Ufficio Brevetti Europeo nel 2010, il quale si era
concluso con la limitazione del brevetto EP300; era emerso, infatti, che la soluzione messa
a punto da Uteco fosse già nota alla tecnica, prevedendo la possibilità di collegare il
tamburo in presa diretta con il rotore ;
- la limitazione del brevetto di Uteco, in sede di opposizione, consisteva dunque,
nell’indicare che il rotore era caratterizzato dal fatto di avere flange orientate internamente
rigidamente fissate ad un codolo assiale e che tali flange fossero rigidamente fissate al
codolo assiale mediante bulloni orientati in direzione assiale. Tale limitazione, tuttavia,
doveva ritenersi una riformulazione invalida della porzione italiana del brevetto EP
1.175.300;
- la convenuta Uteco aveva comunicato ai clienti dell’attrice false informazioni sui
macchinari di Fisher e sulla loro presunta illiceità, commettendo dunque, atti di
concorrenza sleale.
Ciò allegato, FISHER & KRECKE GMBH chiedeva accertarsi la nullità della porzione
italiana del brevetto europeo, l' accertamento negativo della contraffazione e la declaratoria
dell’illiceità concorrenziale della condotta di Uteco, con la concessione delle misure
inibitorie e risarcitorie.
1.1. Con comparsa depositata in cancelleria il 24 maggio 2012, la convenuta Uteco
Converting SPA si è costituita, contestando l’invalidità del brevetto di cui è titolare,
chiedendo il rigetto delle domande proposte dall’attrice e, in via riconvenzionale, accertarsi
la contraffazione posta in essere dall’attrice medesima.
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1.2. Nel corso del giudizio è stata espletata la CTU, avente per oggetto la validità del
brevetto di titolarità della società convenuta e l’accertamento della interferenza delle
macchine commercializzate dalla attrice con l’ambito di esclusiva del menzionato
brevetto.
1.3. Nella memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. l’attrice modificava le conclusioni
rinunciando alla domanda di accertamento della nullità in via principale.
1.4. All’udienza del 24 febbraio 2015, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è
stata assegnata al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta Uteco Holding, non
costituitasi nonostante regolare notifica dell’atto di citazione, che si è perfezionata il 30
gennaio 2012.
2.1. Sulla domanda di invalidità del brevetto. Nel corso del giudizio l’attrice, come emerge
dalle conclusioni emendate con il deposito della prima memoria ex art. 183 sesto comma n
1 c.p.c., ha rinunciato alla domanda principale di nullità della porzione italiana del
brevetto europeo n 01175300 .
Purtuttavia, in mancanza di espressa accettazione della rinuncia da parte dei convenuti,
deve procedersi all’esame della medesima, quantomeno ai fini della soccombenza virtuale.
Nel giudizio non sono emersi elementi che depongano per la mancanza dei presupposti per
la validità, carenza di novità ed altezza inventiva e, pertanto, deve presumersi la validità
del titolo in oggetto.
La relazione peritale ha confermato la validità del brevetto, in mancanza di anteriorità
opponibili e distruttive della novità e in mancanza di indizi di evidenza desumibili dallo
stato della tecnica (cfr. CTU p 6).
Poiché l’onere della prova grava sull’attrice, va dichiarata la sua soccombenza virtuale in
relazione a tale domanda.
Peraltro, sin d’ora, va messo in evidenza che la rinuncia da parte dell’attrice è stata
palesata sin dal secondo atto del giudizio di merito, avendo l’attrice emendato le proprie
conclusioni in sede di deposito di memoria ex art. 183 primo comma n 1 c.p.c. e, di fatto,
nel sub procedimento cautelare, nel quale l’attrice non ha svolto difese sul punto;
circostanze queste valutabili in sede di regolamento delle spese di giudizio giacché la
tempestività della rinuncia ha ridotto al minimo l’attività giudiziale inutiliter data.
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5.1. Sulla domanda di contraffazione del brevetto. L’attività istruttoria -e difensiva- del
presente giudizio ha avuto per oggetto, invece, quasi esclusivamente, la domanda di
accertamento della contraffazione del brevetto di titolarità della convenuta, in relazione
alla quale le parti del giudizio hanno proposte domande contrapposte.
Le parti hanno dibattuto, sia nel corso dell’espletamento della consulenza tecnica che nel
corso del giudizio, della riproduzione da parte dell’attrice di alcune caratteristiche
rivendicate nel titolo brevettuale, con conseguente violazione della privativa di titolarità di
UTECO.
Conviene a questo punto partire dall’esame del brevetto, soffermandosi sulle caratteristiche
rilevanti per la decisione.
5.2. Il brevetto europeo EP 1.175.300, dal titolo “Macchina da stampa rotativa
flessografica a più colori”, di cui è titolare UTECO, è stato depositato in data 14 febbraio
2001. Il brevetto, concesso il 26 maggio 2004, è stato modificato, a seguito di un
procedimento di opposizione, con decisione del 31 marzo 2010 (doc. 5a e 5b attore).
Il titolo, come concesso in forma emendata, è stato poi convalidato in Italia con domande
depositate il 23 agosto 2004 e l’uno aprile 2010 (doc. 5 attore).
Il brevetto ha una sola rivendicazione indipendente: la n 1 che è sotto riportata.
1. Macchina da stampa rotativa flessografica (1) comprendente due spalle di supporto, un
tamburo centrale (2) o cilindro montato girevole su dette spalle di supporto (3, 4), almeno
una unità di stampa (11) disposta attorno a detto tamburo (2) e comprendente un rullo
porta-clicchè (30) ed un rullo retinato (S), montati girevoli su una rispettiva coppia di
elementi di supporto ed aventi asse di rotazione parallelo a quello di detto tamburo,
almeno detto tamburo centrale essendo azionato da una sorgente di moto in presa diretta
con un codolo assiale (9a) di detto tamburo, caratterizzata dal fatto che detta sorgente di
moto di detto tamburo centrale (2) comprende un motore elettrico (5) in cui lo statore (14)
è fissato ad una di dette spalle di supporto (3, 4) ed il rispettivo rotore (13) è girevole
all’interno di detto statore e rigidamente fissato a detto codolo (9a) di detto tamburo
centrale, detto rotore avendo un’estremità flangiata verso l’interno fissata rigidamente ad
un’estremità di detto codolo assiale (9a), detta estremità flangiata verso l’interno di detto
rotore essendo fissata a detta estremità di detto codolo assiale mediante bulloni
estendentisi assialmente (12).
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Le caratteristiche rivendicate da essa sono le seguenti.
A. Macchina da stampa rotativa flessografica (1) comprendente
B. due spalle di supporto,
C. un tamburo centrale (2) o cilindro montato girevole su dette spalle di supporto (3,
4),
D. almeno una unità di stampa (11) disposta attorno a detto tamburo (2)
E. comprendente un rullo porta-clicchè (30) ed un rullo retinato (S), montati girevoli
su una rispettiva coppia di elementi di supporto ed aventi asse di rotazione parallelo
a quello di detto tamburo,
F. 1. almeno detto tamburo centrale essendo azionato da una sorgente di moto
F. 2. in presa diretta con un codolo assiale (9a) di detto tamburo, caratterizzata dal
fatto che
G. detta sorgente di moto di detto tamburo centrale (2) comprende un motore elettrico
(5) in cui lo statore (14) è fissato ad una di dette spalle di supporto (3, 4)
H. ed il rispettivo rotore (13) è girevole all’interno di detto statore e rigidamente
fissato a detto codolo (9a) di detto tamburo centrale,
I. detto rotore avendo un’estremità flangiata
J. rivolta verso l’interno fissata rigidamente ad un’estremità di detto codolo assiale
(9a),
K. detta estremità flangiata verso l’interno di detto rotore essendo fissata a detta
estremità di detto codolo assiale mediante bulloni estendentisi assialmente (12).
5. 3. Il giudizio ha fatto accertare i seguenti elementi:
- le macchine commercializzate dall’attrice F&K riproducono le caratteristiche sopra
enunciate da A a E, nonché F1 e G della rivendicazione 1. La documentata circostanza è
altresì pacifica.
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- Le restanti caratteristiche non sono riprodotte dalle macchine commercializzate
dall’attrice F&K, atteso che, come evincibile dall’esame comparativo delle riproduzioni
fotografiche in atti ( e dai sotto riportati disegni, l’uno riproducente il brevetto Uteco e
l’atro il macchinario di F&K), il macchinario di F&K presenta differenze rispetto al
brevetto UTECO, con riguardo alle caratteristiche F2, I, J e K.. La circostanza è pacifica
sebbene UTECO alleghi la contraffazione per equivalenti.
5.4. Per stabilire se vi sia o meno contraffazione per equivalenti, è necessario soffermarsi
sulle caratteristiche della rivendicazione del brevetto non riprodotte nel macchinario di
F&K .
Nel brevetto UTECO non vi sono “ giunti di trasmissione” o elementi intermedi. Il rotore
è direttamente e rigidamente collegato al tamburo, senza alcun elemento intermedio, a
mezzo di bulloni - estendentisi assialmente- che uniscono una estremità flangiata del
rotore a un’estremità del tamburo.
Il rotore ha un’estremità flangiata, quella collegata o “ accoppiata direttamente” al codolo
del tamburo centrale.
L’estremità flangiata del rotore è rivolta verso l’interno di detto rotore.
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L’estremità flangiata, che è rivolta verso l’interno di detto rotore, è fissata a detta estremità
di detto codolo assiale mediante bulloni estendentisi assialmente.
Le macchine F& K, invece, presentano le seguenti divergenze:
- hanno un elemento intermedio tra il rotore e il tamburo centrale;
- non vi è un “accoppiamento diretto” tra il rotore e il tamburo centrale.
- L’estremità flangiata non è del rotore, ma dell’elemento intermedio.
- L’estremità flangiata dell’elemento intermedio è rivolta verso l’esterno e non
l’interno.
Accertate le enunciate ed inequivoche divergenze, ed esclusa senz’altro la contraffazione
letterale, la convenuta UTECO ha contestato le conclusioni del CTU con riguardo alla
mancanza di contraffazione, affermando l’ interferenza per equivalenti tra le macchine
F&K ed il brevetto UTECO.
A dire della convenuta, le differenze riscontrate, con riguardo alla presenza dell’elemento
intermedio, all’orientamento dell’estremità flangiata, da interno a esterno, alla presenza
della flangia su un elemento ( quello intermedio) piuttosto che su un altro (il rotore), non
valgono ad escludere la contraffazione, in quanto sono soluzioni equivalenti ovvie.
Secondo la convenuta la caratteristica sub F2, della “presa diretta”, non si riferisce
“all’accoppiamento diretto” tra rotore e tamburo centrale, ma a una “trasmissione del
moto 1:1”, ossia all’assenza tra il rotore e il codolo di parti in grado di modificare il
rapporto di trasmissione del macchinario Ne conseguirebbe, sempre secondo la convenuta,
che la caratteristica della “presa diretta” non implicherebbe la necessità della mancanza di
elementi intermedi.
5.5. L’ambito dell’esclusiva brevettuale va determinata dalle rivendicazioni, tenendo
conto, ai fini interpretativi anche della descrizione e dei disegni (art. 52.2 CPI).
Si tiene conto, altresì, degli elementi che sono equivalenti a quelli indicati nelle
rivendicazioni (52.3 CPI). L’equivalenza presuppone la presenza nel dispositivo in
contestazione di soluzioni che riproducano in modo ovvio quelle rivendicate nel brevetto.
L’equivalenza deve essere esclusa in presenza di invenzioni che presentano una differente
tecnica strutturale, qualitativamente apprezzabile ( Cass 9548/2012; Cass. 257/2004). Essa
deve, comunque, garantire un equo bilanciamento tra la tutela del titolare e quella della
sicurezza giuridica dei terzi.
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Inoltre, l’interpretazione dell’ambito brevettuale deve essere compatibile con la condotta
tenuta dal titolare del brevetto nel procedimento per il rilascio e/o successivamente quando
modifichi il brevetto. Non possono farsi rientrare nell’ambito brevettuale, attraverso
operazioni ermeneutiche, quale l’interpretazione per equivalenti, caratteristiche escluse
dallo stesso titolare con la limitazione, perché l’interpretazione sarebbe contraddittoria e
incompatibile con la stessa volontà del titolare.
5.6. Ritornando al caso di specie, il giudizio non ha fatto accertare la contraffazione del
brevetto di cui è titolare UTECO.
Il CTU ha concluso per un’interpretazione della caratteristica della “presa diretta” che
esclude la presenza di un elemento intermedio tra il tamburo e il rotore, mentre, si è visto, i
macchinari dell’attrice hanno un elemento intermedio tra il rotore e il tamburo centrale e,
viceversa, mancano di un “accoppiamento diretto” tra il rotore e il detto tamburo. A tale
conclusione il CTU è giunto esaminando anche la descrizione, nonché valorizzando il
testo del brevetto in lingua originale (art. 57 CPI).
In particolare dalla descrizione, che -come visto- serve per interpretare l’ambito
dell’esclusiva, emergono molteplici riferimenti all’”accoppiamento diretto” e all’”assenza
di giunti di trasmissione”, che depongono per l’esclusione di elementi intermedi per il
raggiungimento dello scopo dell’invenzione. Ed invero si legge nella descrizione che: “ le
soluzioni tecniche dotate di giunti di trasmissione e/o di stadio di riduzione del moto,
soffrono di molteplici svantaggi” come “limitata rigidità dei giunti” che può causare
vibrazioni, complessità meccanica, ingombro, lunghi tempi di montaggio” .
“L’accoppiamento diretto tra ciascuna sorgente di moto e il tamburo centrale, invece
consente di ottenere una elevata rigidità meccanica” .
I vantaggi conseguiti dall’invenzione dipendono, come evidenzia il CTU, proprio
dall’”accoppiamento diretto” tra tamburo e rotore poiché dà luogo a una rigidità di
collegamento, che rappresenta lo scopo dell’invenzione.
5. 7. Ritiene il Tribunale che la contraffazione per equivalenti debba escludersi non solo
per i condivisibili rilievi del CTU, ma anche perché la detta interpretazione sarebbe
incompatibile con le limitazioni del brevetto e con la volontà dello stesso titolare quale
emersa in sede di procedimento di rilascio del brevetto. La interpretazione della portata
del brevetto sostenuta dalla convenuta eliminerebbe, infatti, caratteristiche ritenute
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determinanti per la concessione del brevetto emendato, estendendo l’ambito della
privativa, che la parte ha voluto restringere nel procedimento di opposizione.
Il brevetto Uteco, come si è visto, è stato oggetto di un procedimento di opposizione
dinanzi all’Ufficio Brevetti Europeo nel 2010, il quale si è concluso con la limitazione del
brevetto EP300. Con la limitazione, il titolare ha specificato le seguenti caratteristiche del
brevetto UTECO: il rotore è caratterizzato dal fatto di avere flange orientate internamente
rigidamente fissate ad un codolo assiale e tali flange sono rigidamente fissate al codolo
assiale mediante bulloni orientati in direzione assiale; modifiche, grazie alle quali è stata
riconosciuta la tutelabilità dell’invenzione alle macchine di stampa flessografiche.
Si riporta la rivendicazione, con le modifiche limitative inserite dal titolare, che sono state
evidenziate con le sottolineature:
“Macchina da stampa rotativa flessografica (1) comprendente due spalle di supporto, un
tamburo centrale (2) o cilindro montato girevole su dette spalle di supporto (3, 4), almeno
una unità di stampa (11) disposta attorno a detto tamburo (2) e comprendente un rullo
porta-clicchè (30) ed un rullo retinato (S), montati girevoli su una rispettiva coppia di
elementi di supporto ed aventi asse di rotazione parallelo a quello di detto tamburo,
almeno detto tamburo centrale essendo azionato da una sorgente di moto in presa diretta
con un codolo assiale (9a) di detto tamburo, caratterizzata dal fatto che detta sorgente di
moto di detto tamburo centrale (2) comprende un motore elettrico (5) in cui lo statore (14)
è fissato ad una di dette spalle di supporto (3, 4) ed il rispettivo rotore (13) è girevole
all’interno di detto statore e rigidamente fissato a detto codolo (9a) di detto tamburo
centrale, detto rotore avendo un’estremità flangiata verso l’interno fissata rigidamente ad
un’estremità di detto codolo assiale (9a), detta estremità flangiata verso l’interno di detto
rotore essendo fissata a detta estremità di detto codolo assiale mediante bulloni
estendentisi assialmente (12)”.
Come emerge dal raffronto tra i testi del brevetto originario e di quello con le modifiche
limitative, nel brevetto emendato è stato aggiunto l’elemento caratterizzante della presenza
nel rotore di flange orientate internamente (rigidamente fissate ad un codolo assiale del
tamburo tramite bulloni che si estendono assialmente).
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La tesi propugnata da Uteco, mediante l’applicazione della contraffazione per equivalenti,
otterrebbe il risultato di estendere la privativa a dispositivi privi di tali caratteristiche,
sebbene decisive per la validità del brevetto, con il rischio di pregiudicare l’interesse dei
terzi ad una ragionevole sicurezza giuridica. La interpretazione dell’ambito dell’esclusiva
deve essere condotta contemperando l’equa tutela dei diritti del titolare con l’interesse dei
terzi a una sicurezza giuridica.
Nel caso in cui si accedesse alla tesi di UTECO, della contraffazione per equivalenti, si
giungerebbe al risultato paradossale di estendere l’ambito di tutela della privativa alle
flange anche se non sono parte del rotore e non sono orientate internamente, eliminando
proprio quelle caratteristiche aggiunte in sede di opposizione e ritenute tali da determinare
la validità del brevetto (flange del rotore orientate internamente e rigidamente fissate ad un
codolo assiale). In altre parole l’applicazione della teoria degli equivalenti, nel caso di
specie, comporterebbe una estensione dell’esclusiva a dispositivi privi delle caratteristiche
concernenti le limitazioni volute dal titolare del brevetto.
Se è indubbio che l’interpretazione del brevetto vada condotta avendo come modello il
“tecnico medio del settore”, è altresì indubbio che le dichiarazioni e la condotta del
richiedente all’interno della procedura di rilascio assumono rilievo e impediscono
un’interpretazione del brevetto incompatibile con tale condotta. La modifica delle
rivendicazioni in senso limitativo preclude un’interpretazione che estenda l’ambito della
privativa facendovi rientrare elementi esclusi dalla domanda dello stesso richiedente la
privativa ( in senso conforme, Trib. Torino, 11 aprile 2011 secondo cui:”
nell’individuazione dell’ambito della privativa si deve dare la dovuta rilevanza alle
limitazioni consapevoli della protezione”).
5.8. Alla luce di quanto considerato, in accoglimento della domanda formulata da F&K, è
accertato che le macchine da stampa flessografica prodotte da F&K non interferiscono con
l' ambito di esclusiva derivante dalla frazione italiana del brevetto europeo n. 01175300 di
titolarità di UTECO. Di contro è rigettata la domanda riconvenzionale proposta da Uteco
Converting SPA di accertamento della contraffazione della detta porzione italiana del
brevetto europeo Uteco.
Tenuto conto della domanda accessoria, è ordinata la pubblicazione del dispositivo della
presente sentenza, per una volta, a cura dell'attrice e a spese delle convenute società
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Sentenza n. 7156/2015 pubbl. il 10/06/2015RG n. 7988/2012
Repert. n. 6048/2015 del 10/06/2015
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UTECO, sul quotidiano "Corriere della Sera", su una rivista del settore scelta dall’attrice,
nonché sulle pagine iniziali del sito internet http://www.uteco.com/index.php, per almeno
15 giorni.
6. Le domande proposte dalla società attrice, aventi per oggetto “l’invio di diffide
infondate all'esponente e a clienti dell'esponente”, vanno rigettate.
Anche a prescindere dalla genericità delle allegazioni, non precisate neppure nel termine
consentito, l’invio da parte della convenuta della comunicazione di cui al doc 1 attore,
indirizzato alla sola attrice, con cui la convenuta si è limitata a informare l’attrice della
titolarità del brevetto UTECO e della data di registrazione, non costituisce illecito, non
solo perché indirizzata alla parte e non ai clienti, ma anche, e soprattutto, perché non ha
alcuna efficacia screditante, né costituisce una condotta non conforme ai principii della
correttezza professionale .
Il solo ulteriore documento prodotto dall’attrice – sub 10- non è una diffida, ma una lettera
inviata dalla convenuta a un terzo, in risposta ad una sua comunicazione, nella quale la
convenuta fa generico riferimento alle azioni da essa proposte per tutelare i suoi diritti,
senza alcuna menzione espressa all’attrice.
Quand’anche si ritenesse che contenesse un implicito riferimento all’ attrice e avesse un
carattere screditante, essa non avrebbe interferito in alcun modo nelle trattative negoziali
tra l’attrice e il terzo destinatario della detta comunicazione, con la conseguenza che non
avrebbe cagionato alcun danno patrimoniale e, per la modestia e tenuità del fatto, neppure
non patrimoniale.
Peraltro, la già disposta misura accessoria della pubblicazione della sentenza – di cui al §
5- è misura idonea ad elidere ogni possibile effetto screditante.
7. In considerazione dell’esito della lite, tenuto conto che l’attività difensiva e quella
istruttoria sono state svolte quasi esclusivamente con riguardo alle domande contrapposte
di accertamento della contraffazione, le spese di giudizio vengono poste a carico solidale
dei convenuti per i tre quarti, compensate per il residuo quarto. Esse vengono liquidate,
per l’intero, in euro 10.343,00, oltre spese generali in misura del 15%, iva e cpa, come per
legge, e oltre spese di CTP nei limiti dei 3/4 di quelle liquidate al CTU.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dei convenuti nella misura dei tre
quarti di quelle liquidate.
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Repert. n. 6048/2015 del 10/06/2015
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’impresa – A –, definitivamente
pronunciando sulle domande proposte da FISHER & KRECKE GMBH nei confronti di
UTECO CONVERTING SPA e UTECO HOLDING SPA, nonché, in via
riconvenzionale, da UTECO CONVERTONG SPA nei confronti di FISHER &
KRECKE GMBH, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta che le macchine da stampa flessografica prodotte da F&K non interferiscono
con l' ambito di esclusiva derivante dalla frazione italiana del brevetto europeo n.
01175300 di titolarità di UTECO.
- Rigetta la domanda dell’attrice di risarcimento danni ex art. 2598 comma 1 n 2 e 3 c.c.
- Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di accertamento
dell’invalidità del brevetto Uteco.
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Uteco Converting SPA di accertamento
della contraffazione della detta porzione italiana del brevetto europeo Uteco n. EP
1.175.300.
- Ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una volta, a cura
dell'attrice e a spese delle convenute società UTECO, sul quotidiano "Corriere della Sera"
e su una rivista del settore scelta dall’attrice, nonché sulle pagine iniziali del sito internet
http://www.uteco.com/index.php, per almeno 15 giorni;
- Compensate per 1/4 le spese di giudizio, condanna le convenute, in solido, alla
rifusione parziale delle spese di lite, nella misura dei tre quarti, in favore dell’attrice
Fischer , che liquida, per l’intero, in euro 10.343,00, oltre spese generali in misura del
15%, iva e cpa come per legge.
- Pone definitivamente a carico solidale delle convenute Uteco i 3/4 delle spese di CTU.
- Condanna altresì le convenute in solido alla rifusione, in favore dell’attrice, delle spese
di CTP, nei limiti del ¾ di quelle di CTU.
Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 28 maggio 2015
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Silvia Giani dott.ssa Marina Tavassi
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