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N. 1114 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori DEL PENNINO, QUAGLIARIELLO, PASTORE, AMATO, BALDINI, BARBA, BIONDI, BONFRISCO, CARRARA, CICCANTI, DELL’UTRI, NESSA, SARO e ZICCONE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2006 Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti SENATO DELLA REPUBBLIC A XV LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

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Page 1: SENATO DELLA REPUBBLICAla parte relativa ai diritti e ai doveri dei cit-tadini, furono presentate, nella seduta del 19 novembre 1946, due ipotesi di articolato re-lative ai partiti

N. 1114

D I SEGNO D I LEGGE

d’iniziativa dei senatori DEL PENNINO, QUAGLIARIELLO,PASTORE, AMATO, BALDINI, BARBA, BIONDI, BONFRISCO,CARRARA, CICCANTI, DELL’UTRI, NESSA, SARO e ZICCONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2006

Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento,

i bilanci e le campagne elettorali dei partiti

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C AX V L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

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XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – I problemi di unacorretta definizione del ruolo del partito po-litico nel nostro ordinamento, delle garanzieda dare agli associati per quanto riguarda ilrispetto della democrazia interna, della tra-sparenza delle risorse finanziarie di cui i par-titi stessi dispongono nascono da lontano, an-che se non hanno trovato che parziali rispo-ste da parte del legislatore.

Gia nel dibattito alla Costituente emersel’esigenza, per avviare il superamento diuna democrazia elitaria quale poteva esseredefinita quella dell’Italia prefascista e realiz-zare una democrazia basata sull’effettiva so-vranita popolare, di disciplinare la posizionegiuridica dei partiti nell’ordinamento costitu-zionale quale strumento per la partecipazionepolitica dei cittadini.

Alla I Sottocommissione, incaricata di ela-borare i principi generali della Costituzione ela parte relativa ai diritti e ai doveri dei cit-tadini, furono presentate, nella seduta del 19novembre 1946, due ipotesi di articolato re-lative ai partiti politici.

La prima, formulata dagli onorevoli Um-berto Merlin e Pietro Mancini, prevedeva:«I cittadini hanno diritto di organizzarsi inpartiti politici che si formino con metodo de-mocratico e rispettino la dignita e la persona-lita umana, secondo i principi di liberta eduguaglianza. Le norme per tale organizza-zione saranno dettate con legge particolare».

La seconda, avanzata dall’onorevole LelioBasso, constava di due articoli che recita-vano:

– «Tutti i cittadini hanno diritto di orga-nizzarsi liberamente e democraticamente inpartito politico, allo scopo di concorrerealla determinazione della politica del Paese.

– Ai partiti politici che nelle votazionipubbliche abbiano raccolto non meno di cin-

quecentomila voti, sono riconosciute, fino anuove votazioni, attribuzioni di carattere co-stituzionale a norma di questa Costituzione,delle leggi elettorali e sulla stampa e di altreleggi».

Si trattava – come appare del tutto evi-dente – di testi che avevano ben diversa pre-gnanza rispetto a quello che sarebbe poi di-ventato l’articolo 49 della Costituzione, poi-che affermavano in modo esplicito il princi-pio del riconoscimento giuridico dei partitipolitici e della attribuzione agli stessi dicompiti di carattere costituzionale.

Ma gli onorevoli Marchesi e Togliatti di-chiararono di non potere accettare l’articolonella formulazione degli onorevoli Merlin eMancini in quanto: «Ogni limitazione postaal principio della liberta costituisce un peri-colo e anche un governo con basi democrati-che potrebbe, servendosi dell’articolo inesame, mettere senz’altro il partito comunistafuori legge», mentre «(...) vertendo la discus-sione sull’argomento piu delicato dell’orga-nizzazione dello Stato democratico, non sideve formulare un articolo che possa fornirepretesto a misure anti-democratiche prestan-dosi ad interpretazioni diverse».

Essi dichiararono, invece, di accettare ilprimo articolo presentato dall’onorevoleBasso, integrato con una norma che proibissela riorganizzazione del partito fascista, e,dopo un ampio dibattito cui parteciparonogli onorevoli La Pira, Caristia, Dossetti, Ce-volotto, Tupini e Aldo Moro, si giunse a for-mulare per l’Assemblea il seguente testo:«Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsiliberamente in partiti politici allo scopo diconcorrere democraticamente a determinarela politica del Paese.

E proibita la riorganizzazione, sotto qual-siasi forma, del partito fascista».

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Per quanto riguarda il secondo articoloproposto dall’onorevole Basso, esso vennediscusso nella seduta della I Sottocommis-sione del 20 novembre senza giungere auna definizione precisa, per la difficolta diindividuare le funzioni da assegnare ai partitie a quali condizioni. Ci si limito ad appro-vare un ordine del giorno dell’onorevoleDossetti che affermava: «La prima Sotto-commissione ritiene necessario che la Costi-tuzione affermi il principio del riconosci-mento giuridico dei partiti politici e dell’at-tribuzione ad essi di compiti costituzionali.Rinvia ad un esame comune con la secondaSottocommissione la determinazione dellecondizioni e delle modalita».

Le due Sottocommissioni non tennero pe-raltro alcuna riunione comune e all’Assem-blea fu presentato un testo dell’articolo 47,che rispondeva alla sola riformulazione delprimo articolo dell’onorevole Basso appro-vata nella seduta della Sottocommissionedel 19 novembre.

Ma il dibattito si riaprı in Assemblea.

In particolare, in sede di discussione gene-rale, nella seduta del 20 maggio 1947, l’ono-revole Sullo, rilevato che: «Ci sono coloroche ritengono che i partiti debbano essereconcepiti in forma adatta ad una democraziaorganica, con una personalita giuridicamentericonosciuta, se mai con funzioni di rilevanzacostituzionale, e d’altra parte ci sono coloro iquali vogliono conservare ai partiti soltantoil carattere di comitati di persone privatesenza nessuna rilevanza costituzionale e giu-ridica», aggiunse: «A me pare che l’articolo47, cosı come formulato, non faccia che cer-care di trovare, ma non trovi, una strada me-dia fra quello che e il misconoscimento effet-tivo dei partiti sul piano giuridico e quelloche puo essere il riconoscimento dei partitisul medesimo piano. Noi non sappiamoquello che potra accadere domani. Domanii partiti potranno avere funzioni molto piularghe, che potranno essere date dalla legge;(...) non dobbiamo lasciarci chiusa la portaper attribuire ad essi determinate funzioni

che possono anche non essere strettamentecostituzionali ma sono di un certo valoresul piano sociale. Pertanto, ho presentato unemendamento in cui si dice che ai partiti ericonosciuta la personalita giuridica quandoconcorrono determinate condizioni».

E ricordo che: «Nel ’45 la Commissioneper la Costituzione in Francia aveva propostodelle condizioni che dovevano essersi verifi-cate nel caso che si dovesse concedere aipartiti una personalita giuridica. Erano quat-tro:

1) salvaguardare la loro pluralita;

2) garantire l’adesione alla dichiara-zione dei diritti;

3) assicurare il carattere democraticodell’ordinamento interno;

4) permettere il controllo delle spese edelle risorse.

Indubbiamente, il principio della pluralitae affermato gia costituzionalmente in questonostro articolo. Ma il secondo e il terzo prin-cipio, cioe quello della garanzia della ade-sione alle dichiarazioni dei diritti e del carat-tere democratico dell’ordinamento interno,sono indubbiamente principi necessari a veri-ficarsi perche un partito abbia un riconosci-mento giuridico. Per quel che riguarda ilcontrollo delle spese sarebbe in teoria da at-tuarsi, ma di fatto e molto lontana la possibi-lita pratica di realizzarlo, perche altrimentiapriremmo una via pericolosa all’ingerenzadel potere esecutivo, del potere legislativoo della magistratura nella vita interna delpartito, cosicche in uno Stato che adottasseun sindacato di tal genere si potrebbe nonpermettere affatto che i partiti possano vi-vere. Mentre in linea teorica il quarto puntodovrebbe essere il piu importante, di fatto eil meno attuabile. Ma il riconoscimento dellapersonalita giuridica dei partiti, quando sus-sista una struttura democratica interna e l’af-fermazione teorica e pratica che si vuol con-correre a determinare la politica del Paese at-traverso il metodo della liberta, puo essere

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un mezzo per dare effettivamente la possibi-lita di un riconoscimento giuridico di cui do-mani il legislatore si potra valere (...)».

L’onorevole Mortati aveva presentato asua volta un emendamento che recitava:«Tutti i cittadini hanno diritto di raggrup-parsi liberamente in partiti ordinati in formademocratica, allo scopo di assicurare, con laorganica espressione delle varie correntidella pubblica opinione ed il concorso diesse alla determinazione della politica nazio-nale, il regolare funzionamento delle istitu-zioni rappresentative.

La legge puo stabilire che ai partiti in pos-sesso dei requisiti da essa fissati, ed accertatidalla Corte costituzionale, siano conferitipropri poteri in ordine alle elezioni o ad altrefunzioni di pubblico interesse.

Puo inoltre essere imposto, con norme dicarattere generale, che siano resi pubblici ibilanci dei partiti».

Ma pure in Assemblea questo tipo di im-postazione si scontro con l’opposizione delPCI.

Affermo l’onorevole Giolitti in sede di di-scussione generale: «A proposito di questoarticolo 47, noi crediamo che sarebbe prema-turo oggi andare oltre questa semplice for-mulazione del riconoscimento specifico deldiritto di associazione dei partiti politici, an-che per la considerazione che, nella ancorainstabile situazione politica nel nostro Paesee negli instabili rapporti di forza tra i partiti,noi pensiamo che una formulazione piuavanzata, come quella che si trova nell’e-mendamento dell’onorevole Mortati, possadeterminare uno svantaggio a danno dei par-titi di minoranza, fornendo l’occasione diabusi da parte dei partiti piu forti».

In sede di discussione degli emendamenti,l’onorevole Mortati aveva ritirato il suo, so-stituendolo con un altro, formulato d’accordocon l’onorevole Ruggero, che prevedeva:«Tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi li-beramente in partiti che si uniformino al me-todo democratico nell’organizzazione interna

e nell’azione diretta alla determinazionedella politica nazionale».

Proprio per venire incontro alla «preoccu-pazione che mediante la richiesta di una or-ganizzazione interna democratica si possa li-mitare la liberta di formazione dei partiti, acagione dei necessari accertamenti che essaesige», Mortati sosteneva che: «Questi accer-tamenti non dovrebbero consistere in altroche nel deposito degli statuti e, per quanto ri-guarda il giudizio della conformita di questistatuti al metodo democratico, bisognera or-ganizzare delle garanzie tali da avere la sicu-rezza che si possa impedire la sopraffazioneda parte dei partiti dominanti a danno delleminoranze. Io avevo proposto l’interventodella Corte costituzionale. Si potrebbe anchepensare a organismi formati dalle rappresen-tanze degli stessi partiti esistenti in condi-zione di pariteticita».

Anche rispetto alla nuova formulazionenon vennero meno le opposizioni, per il ti-more che un riferimento all’ordinamento in-terno dei partiti consentisse alla maggioranzaparlamentare, attraverso il governo o la Cortecostituzionale, di intervenire arbitrariamentenella vita interna dei partiti di minoranza (in-terventi degli onorevoli Laconi e Codignola).

Lo stesso relatore Umberto Merlin, che inSottocommissione aveva presentato un arti-colo ben piu incisivo, come abbiamo primaricordato, dovette difendere il testo dellaCommissione, osservando che: «Per la primavolta in una carta statutaria entrano i partiticon una propria fisionomia, e quindi con lapossibilita domani che a questi partiti si affi-dino dei compiti costituzionali ... la Commis-sione, di fronte alla realta dei partiti ha cre-duto che convenga riconoscerla, possibil-mente disciplinarla e domani anche fissare icompiti costituzionali che a questi partiti sa-ranno concessi. Pero la Commissione non havoluto eccedere in questo suo riconosci-mento, non ha voluto andare al di la diquelle che possono essere per il momentole concessioni da fare, non ha voluto cioe en-trare a controllare la vita interna dei partiti ...

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Bisognerebbe chiederne gli statuti, conoscerel’organizzazione, chiedere anche i bilanci deipartiti e conoscere i mezzi finanziari di cuiessi dispongono. Ora, e possibile tutto que-sto? Quale pericolo presentano tali possibi-lita, e poi chi eserciterebbe questo controllo?La questione e molto delicata, io esorto l’As-semblea, per il desiderio del meglio, a nonprovocare il peggio, sollevando ostilita cheindubbiamente una proposta di questo generesusciterebbe ... Osservo che ognuno di questiarticoli esigera una legge particolare. Inquella sede potremo, eventualmente, discu-tere di tutto quello che sta a cuore dei colle-ghi su questo punto, ma oggi no».

E l’Assemblea voto l’articolo nel testoproposto dalla Commissione: «Tutti i citta-dini hanno diritto di riunirsi liberamente inpartiti per concorrere con metodo democra-tico a determinare la politica nazionale».

Testo che, sostituito il verbo «riunirsi» conquello «associarsi» da parte del comitato diredazione, divenne l’articolo 49 della Costi-tuzione.

Non vi e dubbio che sulle decisioni del-l’Assemblea costituente influı il clima poli-tico di quei mesi, con l’inizio della guerrafredda, che concorse ad alimentare la diffi-denza della sinistra rispetto all’ipotesi diadottare norme che consentissero di attuareun controllo sulla vita dei partiti, paventatoquale possibile strumento per mettere fuorilegge il PCI, come aveva esplicitamentedetto Concetto Marchesi alla I Sottocommis-sione.

A cio si aggiunga il fatto che non erachiaro come avrebbero funzionato i nuoviistituti di garanzia costituzionale: non acaso Laconi, nella dichiarazione di voto sugliemendamenti, aveva giudicato inadeguata latutela della Corte costituzionale, considerataespressione della maggioranza, al pari delgoverno, e quindi possibile strumento per in-debite intromissioni nella vita dei partiti diminoranza.

E a dimostrazione che tali preoccupazioninon fossero strumentali, ispirate cioe solo al-

l’esigenza di tutelare il sistema del «centrali-smo democratico», su cui si fondava l’assettointerno del PCI, ma rispondessero a un realetimore di interventi repressivi possibili inquegli anni, i comunisti avrebbero in seguitoportato l’esempio della Repubblica federaletedesca, ove l’introduzione nella legge fon-damentale del 1949 della norma (articolo21) che affidava al Tribunale costituzionalefederale la possibilita di dichiarare incostitu-zionali i partiti «che per i loro fini e/o per ilcomportamento dei loro aderenti mirino a in-taccare o rovesciare il libero ordinamento de-mocratico oppure a minacciare l’esistenzadella Repubblica Federale Tedesca», con-sentı di porre fuori legge il partito comuni-sta.

Senza voler entrare in una valutazione dimerito dei motivi che determinarono in al-lora gli atteggiamenti delle diverse forze po-litiche, che anzi abbiamo cercato di storiciz-zare, quello che appare certo e che la formu-lazione adottata dal Costituente si tradusse inuna norma di mero principio, priva di ognicontenuto precettivo.

Se sul piano dottrinario si puo accederealla tesi sostenuta da Mario D’Antonio nelvolume «Il partito politico di fronte alloStato di fronte a se stesso» (1983), secondola quale «l’articolo 49 e un fatto nuovo nellastoria costituzionale ed e norma di fonda-mentale importanza per la determinazionedella posizione giuridica dei partiti nel nostroStato», e pero indubbio che, sul terreno con-creto, senza un intervento del legislatore or-dinario, la previsione costituzionale non erain grado di garantire la piena tutela del di-ritto dei cittadini a concorrere alla forma-zione delle scelte dei partiti e quindi alla de-terminazione della politica nazionale: ad as-sicurare loro, cioe, il pieno status activae ci-

vitatis, per usare la terminologia dello Jelli-nek e della dottrina giuspubblicistica tedesca.

E il legislatore ordinario non solo non hadato sinora effettiva applicazione all’articolo49 della Costituzione, ma per molti anni nonsi e posto neppure il problema.

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Bisognera aspettare il 1958 per avere ilprimo, e per molti anni unico, progetto dilegge relativo al riconoscimento della perso-nalita giuridica dei partiti, alla loro contabi-lita e ai loro rendiconti, nonche alla limita-zione delle spese elettorali dei candidati:quello presentato da Luigi Sturzo al Senato.

L’iniziativa di Don Sturzo nasceva dallanecessita di «moralizzare la vita pubblica e(...) di togliere la grave accusa diretta ai par-titi e ai candidati dell’uso indebito del de-naro per la propaganda elettorale». Ma luci-damente egli valutava che per ottenere gli«scopi di pubblica moralizzazione» fosse ne-cessario anzitutto «affrontare il problemagiuridico della figura e dell’attivita dei par-titi», da cui sarebbero derivati pubblicitadei bilanci e garanzie per la gestione demo-cratica dei fondi disponibili. Proprio per sot-tolineare tali aspetti, all’inizio della XI legi-slatura, il disegno di legge venne ripresentatodal senatore Compagna (atto Senato n. 642),riproponendo quasi per intero la relazionedello stesso Sturzo.

«Occorre – scriveva don Sturzo nella rela-zione che accompagnava il disegno di legge– che il partito, pur conservando la libertache deve avere il cittadino nella propria atti-vita politica, sia legalmente riconoscibile eposto in grado di assumere anche di frontealla legge le proprie responsabilita. A questoscopo viene fatto obbligo ai rappresentantidei partiti di depositare nella cancelleria delTribunale competente lo statuto e le succes-sive variazioni, firmate dal presidente e dalsegretario generale. Questo atto basta per po-ter attribuire al partito la personalita giuri-dica e in tale veste poter anche possederebeni stabili e mobili senza alcuna autorizza-zione preventiva .... Nel sottoporre gli asso-ciati non uti singuli, ma come corpo moralea determinati obblighi, la personalita giuri-dica e i diritti che derivano vengono acquisiticon l’unico atto volontario quello di darsiuno statuto e di depositarlo in forma auten-tica alla cancelleria del tribunale competente.(...) Non ho previsto il caso che lo statuto

contenga disposizioni non consone al metododemocratico prescritto dalla Costituzione,perche manca fin oggi una definizione chepossa giuridicamente fare stato per cio cheprecisa il metodo democratico e quali pos-sano essere gli effetti legali di una violazioneod omissione ... Una volta stabilito l’obbligodel deposito dello statuto con l’effetto del-l’acquisto della personalita giuridica, la di-scussione sul metodo democratico dei partitiprendera aspetto concreto in base ad una ela-borazione teorica e pratica che non man-chera. (...) Nella fase attuale, e meglio met-tere il problema da parte e lasciare che glistudi in merito diano sufficienti indicazioniper un susseguente atto legislativo».

Ma neanche l’estrema semplicita delleprocedure previste dal senatore Sturzo perconsentire il riconoscimento giuridico deipartiti fu sufficiente a fugare le preoccupa-zioni di quanti paventavano che si potessein tal modo offrire alla maggioranza la predi-sposizione di strumenti di controllo sui par-titi di opposizione.

Di tali atteggiamenti si fecero interpreti ipiu prestigiosi esponenti del PCI e delMSI: l’onorevole Togliatti e l’onorevole Al-mirante. E il disegno di legge del senatoreSturzo non fece alcun passo avanti.

Altri progetti di legge, predisposti neglianni Sessanta dalla Commissione per i pro-blemi costituzionali del PRI e dal Club Tu-rati, che pure attribuivano ai partiti politicipersonalita giuridica di diritto privato (il se-condo prevedeva anche il finanziamento pub-blico dei partiti), anche se hanno rappresen-tato un importante contributo sul piano del-l’elaborazione giuridica, nemmeno si affac-ciarono alle aule parlamentari.

Il problema era marginalmente sentito inquegli anni, sia dalle forze politiche, sia dal-l’opinione pubblica.

La stessa critica alla partitocrazia che ve-niva sviluppata, con autorita non minoredella vis polemica, dal Maranini, pur antici-pando temi che, a partire dagli anni Ottanta,avrebbero trovato ampia diffusione in tutti i

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settori, veniva allora giudicata reazionaria ecome tale trovava scarsa udienza.

Il problema del ruolo dei partiti nel nostroordinamento venne affrontato, invece, agliinizi degli anni Settanta sotto un profilo deltutto diverso: quello relativo all’opportunitadi assicurare un finanziamento pubblico perconsentire loro di assolvere ai compiti previ-sti dall’articolo 49 della Costituzione.

Una proposta di legge costituzionale fupresentata nel corso della V legislatura, il21 maggio 1970, dagli onorevoli Greggi,Bima, Boldrin, Borra, Barbieri, Maggioni eSartor.

Essa prevedeva il «finanziamento dei par-titi e delle organizzazioni di categoria».

Nella relazione che accompagnava la pro-posta si legge:

«Il finanziamento pubblico dei partiti ap-pare ormai evidentissimamente una esigenzairrinunciabile, se si vogliono rinnovare e mo-ralizzare tutte le condizioni della vita pub-blica italiana.

Non e possibile insieme che vi siano ac-cuse di partitocrazia, che i partiti esercitinodi fatto importanti funzioni politiche anchea livello rappresentativo e parlamentare, enon sia in qualche modo assicurata la possi-bilita di finanziamento dei partiti stessi, incondizioni di autonomia.

Il finanziamento pubblico per legge e pre-visto per 10 anni in quanto si riconosce chela condizione normale di finanziamento deipartiti deve essere quella della libera e vo-lontaria sottoscrizione degli iscritti e dei sim-patizzanti: le proposte di legge vogliono sol-tanto rendere piu rapido questo processo diresponsabilizzazione e di maturazione deglielettori italiani, eliminando nello stessotempo ogni giustificazione e tentazione diabusi al fine di assicurare l’azione e la vitastessa dei partiti».

La proposta di legge Greggi, in attuazionedell’articolo 18, primo comma, dell’articolo

39 e dell’articolo 49 della Costituzione, pre-vedeva:

– all’articolo 2: «Per assicurare il finanzia-mento pubblico e palese dei partiti e per per-mettere la costituzione ed il libero funziona-mento di organizzazioni di categoria, effi-cienti ed effettivamente autonome, ogni citta-dino italiano elettore e tenuto al versamentodi una quota fissa annua di lire 1.000, edogni cittadino italiano, che ha compiuto glistudi, e tenuto al versamento di una quotapari allo 0,5 del suo reddito da attivita pro-duttiva, in favore della organizzazione pro-fessionale che egli preferisce»;

– all’articolo 3, primo comma: «Per il ri-parto delle quote di finanziamento dei partitisi provvede sulla base delle circoscrizionielettorali per la Camera dei deputati, in pro-porzione ai voti ottenuti nelle ultime elezionipolitiche generali e con esclusione dei partitio delle liste che non abbiano raggiunto l’1per cento dei votanti»;

– all’articolo 3, secondo comma: «Per ilriparto dei versamenti destinati alle organiz-zazioni professionali di categoria si provvedesulla base dei risultati delle votazioni cheavranno luogo nella ultima domenica diaprile immediatamente precedente la festivitadel 1º maggio, su base provinciale, con ri-parto delle quote proporzionali ai voti otte-nuti dalle singole liste delle varie categorie,e con esclusione delle liste che non abbianoraggiunto, sempre su base provinciale, al-meno il 5 per cento dei votanti»;

– all’articolo 7: «La riscossione dellequote di cui alla presente legge, avra luogocon i normali ruoli di ricchezza mobile siaper le quote di categoria professionale siaper la quota fissa annua di lire 1.000»

Ben piu organica era la proposta presen-tata dagli onorevoli Bertoldi, Salvatore e altri13 deputati socialisti, che introduceva un fi-nanziamento pubblico per i partiti, ma con-temporaneamente riconosceva la personalitagiuridica di diritto privato degli stessi e sta-biliva le modalita in base alle quali i partiti

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dovevano organizzarsi per la riscossione deicontributi, nonche individuava i finanzia-menti e i contributi vietati.

Per sommi capi essa prevedeva, all’arti-colo 1, che i partiti politici, partecipantialla elezione per la Camera dei deputati,avessero diritto ad un contributo statale an-nuo a condizione che fossero rappresentatialla Camera stessa da un gruppo parlamen-tare composto da almeno cinque deputati. Ilcontributo dello Stato avrebbe dovuto esserepari all’importo ottenuto moltiplicando permille il numero degli elettori iscritti nelle li-ste elettorali per l’elezione alla Camera deideputati e diviso tra i partiti per il 20 percento in parti uguali, e per il restante 80per cento in proporzione ai voti validi otte-nuti da ciascun partito nelle elezioni stesse.

L’articolo 5 stabiliva che: «I partiti che in-tendono ottenere i contributi previsti dallapresente legge devono indicare nel loro sta-tuto gli organi i cui titolari sono abilitati a ri-scuotere; a questi e conferita, inoltre, la rap-presentanza legale del partito.

All’atto dell’erogazione del contributo, alpartito e comunque riconosciuta la persona-lita giuridica di diritto privato».

L’articolo 13 vietava ai partiti e alle orga-nizzazioni di partito di «ricevere o comunqueaccettare finanziamenti o contributi sottoqualsiasi forma, diretta o indiretta:

a) da parte di enti pubblici statali, regio-nali, provinciali o locali;

b) da parte di enti economici statali oparastatali;

c) da parte di societa a partecipazionestatale. Nelle societa in cui la partecipazionestatale e di minoranza, i rappresentanti delcapitale pubblico sono tenuti ad opporsialla corresponsione ai partiti di sovvenzionio contributi sotto qualsiasi forma;

d) da parte di societa private se i finan-ziamenti o le contribuzioni non sono stati de-liberati dall’organo sociale competente e nonsono iscritti nel bilancio e non siano vietatidalle leggi vigenti;

e) da qualsiasi ramo della pubblica am-ministrazione statale, regionale e locale;

f) dai servizi segreti statali».

L’articolo 14 puniva le violazioni di dettidivieti con una multa sino a 10 milioni econ la reclusione sino ad un anno.

A parte la diversa compiutezza e rilevanzadei due testi, sia la proposta Greggi chequella Bertoldi anticipavano un’esigenza:quella del finanziamento pubblico dei partitiche gia serpeggiava nel dibattito politico e sisarebbe riproposta con forza nel corso dellaVI legislatura.

A meta degli anni Settanta fu infatti evi-dente come i costi dell’attivita politica conti-nuamente crescenti, che non venivano co-perti dalle ordinarie contribuzioni degliiscritti, avessero contribuito allo svilupparsidi un sistema occulto di finanziamento deipartiti.

L’obiettivo di una moralizzazione dellavita pubblica, lo stesso che in una logica di-versa (in quella cioe del contenimento dellespese elettorali, della regolazione dei partitie della trasparenza dei loro bilanci) era statoalla base del disegno di legge del senatoreSturzo sedici anni prima, fu invocato pergiustificare l’intervento finanziario delloStato a favore dei partiti.

E, oltre al progetto di legge ripresentatodall’onorevole Bertoldi, fu depositata allaCamera, il 20 marzo 1974, la proposta deglionorevoli Piccoli, Mariotti, Cariglia, RealeOronzo: «Contributo dello Stato al finanzia-mento dei partiti politici» divenuta poi, conalcune marginali modifiche, la legge 2 mag-gio 1974, n. 195.

In un punto sostanziale la proposta Piccolisi distingueva da quella Bertoldi: nel man-cato riconoscimento giuridico dei partiti.Per dirla con l’icastica forma usata da Giu-seppe Spagnolo nel suo studio su I reati diillegale finanziamento dei partiti politici,

«da un regolamento dell’attivita dei partitisenza finanziamento pubblico (il progettoSturzo) si era passati, con il progetto Ber-

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toldi, ad un finanziamento con regolamenta-zione, per approdare infine, con il progettoPiccoli, ad un finanziamento senza regola-mentazione».

E in questa prospettiva venne egualmenteinvocato a giustificazione l’articolo 49 dellaCostituzione.

Nell’ampia relazione dell’onorevole Gal-loni, che illustrava il testo del progetto perl’aula di Montecitorio, si legge infatti:

«La proposta di legge Piccoli, tenuta pre-sente come testo base dalla Commissione,ha raccolto il vasto movimento di opinioneche ha dibattuto, in sede culturale e politica,il tema dell’attuazione dell’articolo 49 dellaCostituzione e, per conseguenza, quello delrilievo che ha il partito politico all’internodel nostro ordinamento, della sua natura giu-ridica, della sua funzione politico – costitu-zionale e dell’ammissibilita del suo finanzia-mento pubblico (...). L’articolo 49 della Co-stituzione ha riconosciuto la posizione e lafunzione del partito quale strumento offertoai cittadini per realizzare fini politici e di in-teresse generale al grado piu elevato di di-gnita costituzionale: l’esercizio della sovra-nita popolare e, in concreto, la determina-zione della politica nazionale; ma nellostesso tempo non ha subordinato l’esistenzadei partiti ad alcun condizionamento o limiteideologico interno, programmatico o struttu-rale e, pertanto non ha modificato il caratteredel partito che e, e continua ad essere, al paridelle associazioni previste dall’articolo 18,espressione di autonomia privata.

Questo vuol dire che il partito – ancorchedotato di una funzione pubblica – e previsto,nel nostro sistema costituzionale, con lastruttura propria di un ordinamento giuridicoprivato. Il suo carattere istituzionale – se aquesti ci vogliamo riferire – e dotato diuna istituzionalita cosiddetta esterna; e cioe,come qualunque associazione, non ha altri li-miti che i limiti esterni che sono costituitidalla legge civile comune e dai divieti postidalla legge penale. L’unico limite specificoesterno posto al partito oltre a quelli comuni

a tutte le associazioni private – e (...) quelloprevisto dalla XII disposizione transitoria efinale della Costituzione che vieta la riorga-nizzazione, sotto qualsiasi forma, del di-sciolto partito fascista».

Vale la pena di soffermarsi su questopunto della relazione Galloni, in quanto datale impostazione sono derivati, nella fasedel dibattito parlamentare, la reiezione di al-cuni fondamentali emendamenti e, in quelladi applicazione della legge, le distorsioni egli abusi successivamente emersi.

Da un lato l’onorevole Galloni sostenevache «il finanziamento pubblico dei partiti na-sce da una valutazione di opportunita circal’attuale capacita dei partiti a far fronte ailoro compiti istituzionali con mezzi di auto-finanziamento di cui essi dispongono. L’in-sufficienza delle fonti lecite di finanziamentocomporta per i partiti la necessita del ricorsoalle fonti illecite, ricorso che deve essere as-solutamente evitato se si vuole salvare l’inte-grita del sistema democratico, indipendente-mente dal fatto se i finanziamenti definiti il-leciti, isolatamente considerati, configurino omeno gli estremi dell’illecito penale o ammi-nistrativo (...). Il finanziamento illecito violail principio costituzionale contenuto nell’arti-colo 49 perche altera il libero concorso deicittadini a determinare la politica nazionale(....). Nella misura in cui i gruppi di pres-sione pubblica o privata, e non i soli cittadiniiscritti, divengono in qualche modo determi-nanti, o comunque concorrono a determinarele scelte dei partiti sulla politica nazionale, leistituzioni democratiche nel loro complessovengono aggredite e scosse dalle fondamenta(...). L’intervento dello Stato a questo puntodiventa necessario ed urgente per la salvezzadi se stesso, delle istituzioni democratichenate dalla Resistenza, per la sopravvivenzadella prima Repubblica».

Dall’altro negava, in polemica con le posi-zioni sostenute dagli onorevoli Bozzi, Ban-diera e Battaglia, che, una volta entrati nel-l’ordine di idee di disciplinare il finanzia-mento dei partiti, ne derivasse la necessita

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di una regolamentazione interna dei partiti exarticolo 49.

«Mi pare emerga in tutta evidenza, – af-fermava infatti Galloni – la ragione dellapretesa ambiguita o – a meglio dire – dellaambivalenza del partito, geloso da un latodella sua autonomia privata, fuori da ognicondizionamento di organi pubblici, e impe-gnato, dall’altro, a svolgere una funzionequant’altri mai pubblica, sino ad apparirequasi paradossalmente una struttura che sipropone di condizionare lo Stato e pretendedi non esserne in nessuna misura condizio-nata.

Per questo non sono mancati coloro i quali– a cominciare dallo stesso senatore Sturzo –hanno ritenuto che per sanare questa appa-rente incongruenza si dovesse disporre unadisciplina interna all’organizzazione del par-tito ed hanno ritenuto che questa disciplinadiscendesse dagli stessi princıpi costituzio-nali. Si e parlato cosı di una legge sulla regi-strazione dei partiti o di riconoscimento dellaloro personalita giuridica e si e sostenuto chela funzione costituzionale che essi sono chia-mati a svolgere giustifica il sacrificio, al-meno parziale, della loro autonomia. Il rela-tore ritiene di non poter condividere questaopinione.

La Costituzione, quando ha previsto cheuna libera struttura associativa potesse assu-mere personalita giuridica ed essere soggettaalla registrazione e al controllo pubblicodella sua organizzazione, lo ha detto espres-samente (...). L’articolo 49 prevede, invece,un solo tipo di partito, quello non registratoed avente libera natura associativa. Nonpuo il legislatore ordinario, senza violare laCostituzione, configurare un secondo tipodi partito, quello registrato o controllato,che dalla Costituzione non e previsto (...).

L’articolo 49 stabilisce, quindi, la com-pleta autonomia dei partiti rispetto allo Stato,fissa un principio non derogabile dal legisla-tore ordinario secondo cui la struttura e lavita interna del partito sono regolate solo

dalle sue norme e cioe dalla sua esclusivapotesta di darsi un ordinamento».

Proprio il rifiuto di affrontare il problemacomplessivo della posizione giuridica deipartiti avrebbe vincolato anche la soluzionedel problema dei controlli sulla gestione deicontributi statali e sui bilanci dei partiti.

Non era certo possibile evitarli, trattandosidi finanziamenti a carico del bilancio delloStato, ne cio sarebbe stato politicamente giu-stificabile, volendosi dare al provvedimentoproprio un significato di moralizzazione.

Affidarli alla Corte dei conti avrebbe,pero, comportato una violazione dell’autono-mia dei partiti. Fu scelta cosı la strada di in-serire il finanziamento dei partiti tra le spesedelle Camere, in modo che l’autonomia con-tabile del Parlamento rappresentasse un ri-paro rispetto a qualsiasi forma di accerta-mento sui bilanci dei partiti stessi.

Nel corso del dibattito l’onorevole Bozzi,criticando il rapporto «triangolare» Presidentidelle Camere – Gruppi – partiti, aveva sotto-lineato che il «controllo da parte del Presi-dente della Camera .. tutto e meno che con-trollo .... Il Presidente della Camera controllasoltanto la rispondenza del bilancio del par-tito allo schema di bilancio che e annesso aquesta proposta di legge – non so i revisoridei conti che cosa debbano fare – non puochiedere nessuna pezza d’appoggio, nonpuo chiedere niente a dimostrazione della ve-ridicita di quelle impostazioni di bilancio».

E in sede di replica lo stesso Galloni, di-fendendo la scelta fatta dalla Commissione,aveva dovuto ammettere che: «Non volendoe non potendo in questa sede dare una defi-nizione giuridica del partito politico, e possi-bile riconoscere, ai fini del finanziamento, ilpartito politico solo attraverso il suo collega-mento con gli organi parlamentari, e quindidi conseguenza con il Parlamento (...). Sesi da questa interpretazione diventa allora lo-gico il rapporto triangolare (...)».

L’atteggiamento del relatore non era ca-suale.

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Esso rifletteva le preoccupazioni dei duemaggiori partiti di governo e di opposizione,la DC e il PCI (da cui non si discostava nep-pure il MSI), interessati a garantirsi il finan-ziamento pubblico, ma, per opposti motivi,contrari ad un troppo penetrante sistema dicontrolli sulla vita interna dei partiti.

Da un lato il PCI sulla base delle vecchiepreoccupazioni gia espresse alla Costituente,temeva che da forme di controllo sui partiti,che avrebbero potuto discendere da unapiena attuazione dell’articolo 49, derivasseroingerenze, da parte di organi legati all’esecu-tivo, sulle forze di opposizione.

Dall’altro il gruppo dirigente democri-stiano paventava che forme di controllo in-terne imposte ai partiti potessero tradursi inuno strumento a favore delle correnti minori-tarie.

La conferma di quanto sopra affermato stanel voto con cui l’Assemblea di Montecitoriosi espresse su un emendamento degli onore-voli Carlo Donat Cattin e Guido Bodrato,che prevedeva che i contributi finanziari fos-sero ripartiti tra gli uffici centrali e gli organilocali del partito «sulla base di criteri stabi-liti dal partito stesso con apposito regola-mento, approvato nelle forme e nei modi sta-tutariamente previsti per le modificazionidello statuto del partito».

L’onorevole Donat Cattin, illustrandodetto emendamento, aveva ricordato che«L’articolo 49 configura i partiti come stru-mento di partecipazione politica dei cittadini(iscritti), in quanto attraverso i partiti essisono chiamati "a concorrere a determinarela politica nazionale". La formazione dellavolonta politica del partito deve cioe, costitu-zionalmente, svilupparsi dal basso versol’alto, (...) evitando l’alterazione delle sceltepolitiche mediante strumenti di pressione(...) che deformerebbero le normali modalitadi formazione del consenso.

Nella misura in cui il finanziamento pub-blico dei partiti serve ad evitare (o ad atte-nuare) alterazioni del tipo or ora accennato,la legge deve prevedere modalita di utilizzo

dei contributi finanziari pubblici tali da im-pedire che la formazione della volonta poli-tica del partito venga alterata mediante l’usodegli stessi finanziamenti pubblici. Questo siavrebbe qualora non si prevedesse nessunagaranzia circa la modalita di ripartizionedei contributi stessi tra gli organi locali delpartito, permettendo agli organi centrali diutilizzarli per rafforzare e mantenere neltempo, intervenendo dall’alto, la prevalenzadi tali indirizzi».

La maggioranza dell’Assemblea, acco-gliendo la tesi del relatore Galloni, secondoil quale gli emendamenti cosı come formulatiavrebbero portato la legge ad entrare nelladisciplina interna dei singoli partiti, respinsel’emendamento Donat Cattin. Ma, ricono-scendo la validita teorica delle sue afferma-zioni, cerco di risolvere il problema appro-vando un altro emendamento della Commis-sione allo schema di bilancio dei partiti alle-gato alla proposta di legge, in cui si preve-deva che sotto la voce «spese», al punto 3,«contributi alle sedi e organizzazioni perife-riche», fosse aggiunto: «E in facolta dei par-titi, secondo i propri statuti e regolamenti in-terni, presentare in allegato la distribuzionedei contributi fra le sedi e le organizzazioniperiferiche».

Come si vede una formulazione del tuttoipotetica, destinata a restare, nella maggiorparte dei casi, lettera morta e che, anchequando attuata, non avrebbe garantito alcuneffettivo controllo.

In realta la soluzione adottata con la legge2 maggio 1974, n. 195, servı a garantire aipartiti un supporto economico rappresentatodal finanziamento pubblico, ma non risolseminimamente il problema del loro ruolo edella loro configurazione nel nostro ordina-mento.

* * *

A fronte della mancata regolamentazionegiuridica, l’inadeguatezza della legge n. 195del 1974 apparve di tutta evidenza in occa-sione del referendum abrogativo, promosso

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nel 1978 dai radicali, allorche il 43 per centodei votanti si pronuncio per la sua abroga-zione, a dimostrazione che nella coscienzapopolare le nuove norme non erano state per-cepite come segnale di una svolta effettivanel senso di una maggiore trasparenza dellavita pubblica.

In particolare l’insufficienza dei controlli,gia evidenziata nel corso della discussioneparlamentare, si era manifestata sin dai primianni di applicazione della legge.

Fu questo il motivo per cui, quando sorseil problema di rendere ricorrenti i contributiper le elezioni europee e regionali, che lalegge 8 agosto 1980, n. 422 aveva stabilitosolo per le consultazioni del 1979 e del1980, nonche di un adeguamento monetariodei contributi ordinari ai partiti, rimasti fermiai valori del 1974 a fronte di un tasso di in-flazione particolarmente elevato in queglianni, fu chiaro ai Gruppi parlamentari checio non avrebbe potuto avvenire senza stabi-lire contestualmente maggiori controlli e ri-vedere le disposizioni vigenti, se non aprezzo di una accresciuta impopolarita.

Pertanto il Senato decise nella seduta del 6marzo 1980 di stralciare dal disegno di leggefinanziaria per il 1980 l’articolo 40, che pre-vedeva appunto l’aumento del contributo an-nuale dello Stato per l’attivita e i compiti deipartiti politici, per inserirlo in un provvedi-mento di piu ampia portata.

Presentati successivamente i disegni dilegge dei senatori Maurizio Ferrara, Maffio-letti, Colajanni e Perna (PCI), Cipollini e al-tri (PSI), Stanzani Ghedini e Spadaccia (Par-tito radicale), Malagodi e Fassino (PLI), Si-gnori e altri (PSI), Crollalanza e altri(MSI), Bartolomei e altri (DC), Modica e al-tri (PCI), detti progetti furono affidati alla 1ªCommissione che elaboro due diversi disegnidi legge che vennero presentati all’Assem-blea di Palazzo Madama il 7 ottobre 1980e su cui si svolse una discussione congiunta:il primo era relativo alle «Modifiche e inte-grazioni alla legge 2 maggio 1974 n. 195sul contributo dello Stato al finanziamento

dei partiti politici»; il secondo riguardaval’«Anagrafe patrimoniale degli eletti a cari-che pubbliche».

Malgrado prima al Senato e poi alla Ca-mera la discussione generale sui due progettisia stata una discussione congiunta, l’itersuccessivo dei due provvedimenti fu diffe-renziato, tant’e che la legge relativa alle mo-difiche della legge n. 195 del 1974 fu lalegge 18 novembre 1981, n. 659; quella con-tenente «Disposizioni per la pubblicita dellasituazione patrimoniale dei titolari di caricheelettive e di cariche direttive di alcuni enti»divenne la legge 5 luglio 1982, n. 441.

L’originario disegno di legge di modificadella legge n. 195 del 1974, proposto anome della Commissione dal senatore Boni-facio, a fronte della previsione di un au-mento annuo indicizzato al 75 per cento del-l’indice del costo della vita dei contributi perle spese per l’elezione della Camera e delSenato (articolo 1 della legge n. 195 del1974) e di quelli ordinari, dati quale con-corso per l’attivita dei partiti (articolo 3 dellastessa legge), nonche di uno stanziamentopermanente per le elezioni regionali e delParlamento europeo, ampliava la sfera dei di-vieti e dei vincoli relativi ai finanziamenti aidiversi soggetti politici, da parte di organidella Pubblica amministrazione e dei privati,ma non affrontava peraltro il problema dellaregolamentazione giuridica dei partiti.

Nella relazione che accompagnava il dise-gno di legge, il senatore Bonifacio affer-mava: «Varie disposizioni colmano le lacunedella legge del 1974 ed introducono nuovi,significativi obblighi. Ci si e preoccupati,(...) di chiudere ogni varco all’elusione deidivieti che la precedente legge aveva postoe penalmente sanzionati. Venivano la con-templati i "finanziamenti e i contributi" di-retti ai partiti, alle loro articolazioni poli-tico-organizzative, ai Gruppi Parlamentari.Nell’attuale proposta la cerchia dei destina-tari diventa omnicomprensiva (...).

Un rigoroso sistema di pubblicita assiste ifinanziamenti e contributi leciti, a qualsiasi

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soggetto politico essi siano destinati. Ven-gono disciplinati i meccanismi, si fissa unasanzione penale (con la significativa ag-giunta della pena accessoria dell’interdizionetemporanea dai pubblici uffici), si istituisceil rilevante diritto di accesso dei cittadinialla relativa informazione».

Ma, nella stessa logica che aveva ispiratol’onorevole Galloni, Bonifacio sosteneva:«Il partito politico puo adempiere alla fun-zione sua propria solo se la legge rinunciaa scendere all’interno della sua vita. E ditutta evidenza, infatti, che interventi legisla-tivi di questo tipo concorrerebbero a "pubbli-cizzare" i partiti, a progressivamente ufficia-lizzarli, a distruggere, insomma, ogni lorocapacita di svolgere un ruolo che non costi-tuisca proiezione dello Stato verso la societa,ma, all’opposto, nella societa affondi le ra-dici sue proprie».

Nel corso della discussione generale il se-natore Spadaccia, gli obietto: «Quello checontestiamo e la contraddizione della vostraimpostazione... Ci possono essere due tipidi impostazione della funzione dei partitinell’ordinamento costituzionale. Uno equello di definire il partito come lo definiscela Costituzione: libera associazione per con-correre alla determinazione della volonta po-polare con metodo democratico. Allora que-sto tipo di partito, associazione libera,espressione della societa civile, viene finan-ziato nei momenti in cui incontra le istitu-zioni, nei momenti in cui la sua funzione siesplica nel determinare la volonta popolare.Sono i momenti elettorali (...). L’altra conce-zione ugualmente legittima, era quella di direche il partito e momento della vita istituzio-nale dello Stato, e istituzione. A quel puntoecco i controlli pubblici e l’ordinamento ga-rantista; a quel punto entrano in gioco neces-sariamente il problema dei diritti dell’iscrittoal partito, il problema della sua organizza-zione, che non puo essere affidata all’autono-mia del partito, ma deve essere, se e istitu-zione dello Stato, regolata dalla legge delloStato, regolati e garantiti dalla legge i mec-

canismi delle candidature, la selezione dellecandidature, in un partito istituzione di unoStato democratico che non voglia ridursi astato corporativo con una classe dirigenteche non si chiuda in se stessa e si difendacorporativamente, ma che vuole continuaread essere espressione delle esigenze della so-cieta civile».

Nella replica Bonifacio aveva cercato dieludere la stringente obiezione di Spadaccia,affermando: «Voi disegnate un immagine dipartito politico che non e l’immagine delpartito politico degli anni Ottanta. Nella lo-gica sottostante al vostro disegno di leggec’e un partito il cui modello appartiene all’e-poca liberale democratica: il modello delpartito come comitato elettorale o di attivitaparaelettorali, un comitato che si sciogliedopo il momento elettorale! Ma i nostritempi – non potete negarlo – hanno cono-sciuto la grande realta dei partiti di massache sono tutt’altra cosa, come tutt’altracosa e quel partito del quale parla l’articolo49 della Costituzione (...). Non c’e diver-genza sul finanziamento pubblico ai partiti,c’e divergenza sulla concezione del partito.La nostra e diversa dalla vostra».

Non volle accettare, il senatore Bonifacio,il fatto che proprio la sua concezione delpartito strideva con il «finanziamento senzaregolamentazione».

Al testo originario della Commissione nonfurono apportati sostanziali mutamenti dal-l’aula del Senato. E alla Camera si proce-dette solo a una riformulazione, accorpandoi diversi articoli e abolendo l’indicizzazionedei contributi elettorali, per vincere l’ostru-zionismo radicale.

Anche la legge 18 novembre 1981, n. 659,muovendosi sostanzialmente sulla falsarigadella legge del 1974, non risolse, quindi, mi-nimamente i problemi che quella normativaaveva lasciato aperti, non avendo voluto af-frontare il problema della regolamentazionegiuridica dei partiti.

* * *

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La riflessione complessiva sui problemiistituzionali del paese fatta tra il 1983 e il1985 in seno alla Commissione parlamentareper le riforme istituzionali presieduta dall’o-norevole Bozzi non trascuro di soffermarsisul ruolo di partiti. All’analisi di questo pro-blema furono dedicate apposite sedute (il 19,24, 26 luglio e il 25 settembre 1984) sullabase di una comunicazione introduttiva dellostesso Presidente Bozzi.

Molte e interessanti furono le considera-zioni sviluppate nel corso della discussionegenerale, ma su di essere non ci sofferme-remo. Quello che merita ricordare sono leconclusioni cui pervenne la relazione dimaggioranza, che propose di riformularecome segue l’articolo 49 della Costituzione:

«Tutti i cittadini hanno diritto ad asso-ciarsi liberamente in partiti per concorrere,con strutture e metodi democratici, a deter-minare la politica nazionale. La legge disci-plina il finanziamento dei partiti, con ri-guardo alle loro organizzazioni centrali e pe-riferiche, e prevede le forme e le procedureatte ad assicurare la trasparenza e il pubblicocontrollo del loro stato patrimoniale e delleloro fonti di finanziamento.

La legge detta altresı disposizioni dirette agarantire la partecipazione degli iscritti atutte le fasi di formazione della volonta poli-tica dei partiti, compresa la designazione deicandidati alle elezioni, il rispetto delle normestatutarie, la tutela delle minoranze».

E noto che le conclusioni della Commis-sione Bozzi non si tradussero mai in concretiinterventi legislativi, ma ci e sembrato op-portuno richiamarle perche sono indicativedi un orientamento circa il riconoscimentogiuridico dei partiti nuovo, rispetto alle piurestrittive interpretazioni dell’articolo 49della Costituzione che avevano caratterizzatoil dibattito politico negli anni precedenti.

E in questa nuova logica si collocano an-che le proposte di legge per la riforma del fi-nanziamento pubblico e l’attuazione dell’arti-colo 49 della Costituzione presentate nelcorso della IX e della X legislatura.

Tra di esse ne ricorderemo solo due:quella dell’onorevole Spini, perche ha costi-tuito il primo tentativo organico di affrontarela materia dopo il finanziamento pubblico,prevedendo in particolare, con significativainnovazione, un’autorita indipendente prepo-sta al controllo dell’osservanza delle disposi-zioni di legge concernenti i partiti; e quelladell’onorevole Galloni, sottoscritta da depu-tati della DC, del PCI, del PLI, del PRI edel PSI, volta a una parziale applicazionedell’articolo 49.

Nella relazione che illustrava questa se-conda proposta, rovesciando la tesi sostenutanel 1974 in occasione dell’approvazionedella legge sul finanziamento pubblico, l’o-norevole Galloni affermava: «I partiti nonpossono piu essere considerati associazioninon riconosciute, sottratte a qualsiasi tipodi norma».

E l’articolo unico del progetto di legge re-citava: «I verbali dei deliberati di qualsiasistruttura e organizzazione delle formazionipolitiche, rappresentate in almeno un consi-glio regionale o che, a qualsiasi titolo usu-fruiscono di un contributo o finanziamentopubblico, acquistano valore di atti pubblicia tutti gli effetti quando sono richiesti dailoro statuti interni e coloro i quali li sotto-scrivono assumono nell’occasione le vestidi pubblici ufficiali».

Abbiamo voluto soffermarci sulla propostaGalloni perche essa ci e parsa sintomaticadell’evoluzione intervenuta, rispetto a diecianni prima, sul problema della regolazionedell’attivita dei partiti.

Lo stesso padre della legge del 1974 si erareso conto che l’esperienza del «finanzia-mento senza regolamentazione» si era rile-vata del tutto insufficiente al fine di garantiregli obiettivi perseguiti.

Le iniziative legislative che furono effetti-vamente discusse nel corso della X legisla-tura, peraltro, hanno riguardato non tanto ilproblema dell’attuazione dell’articolo 49,quanto quello della limitazione delle speseelettorali: un tema su cui gia nel dicembre

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del 1980 era stata presentata alla Camera unaproposta di legge da parte dell’onorevoleMammı e di altri parlamentari repubblicani.

Merita di soffermarsi un momento sullediverse proposte presentate tra il 1989 e il1991, che furono unificate in un testo predi-sposto dal relatore onorevole Labriola, per-che questo ha rappresentato l’impianto basesu cui si e poi innestata l’iniziativa legisla-tiva tradottasi nella legge 10 dicembre1993, n. 515 sulla disciplina delle campagneelettorali.

L’articolato, approvato dalla 1ª Commis-sione, prevedeva un tetto per le spese di cia-scun candidato alle elezioni per il Parla-mento, variabile secondo l’ampiezza dellecircoscrizioni e il tipo di sistema elettorale;il divieto di ogni forma di contribuzionedella quale non vi fosse documentazione epubblicita; la regolamentazione dell’uso dei«media» privati; limitazioni per la presenza,durante le campagne elettorali, di candidatie rappresentanti dei partiti o membri del Go-verno nelle trasmissioni radiotelevisive; laproibizione di svolgere propaganda elettoraleper il voto di preferenza a singoli candidati amezzo di manifesti, inserzioni pubblicitariesulla stampa, spot radio-televisivi; l’istitu-zione della figura del committente responsa-bile, da indicare in qualsiasi pubblicazione dipropaganda elettorale.

In realta il testo unificato presentava nonpochi punti di debolezza: in particolare nonci si poteva accontentare di una legge chestabilisse vincoli e limiti solo a carico deisingoli candidati, trascurando il ruolo e l’at-tivita dei partiti in una campagna elettorale.

Ha scritto in proposito Giuseppe Troccolinel saggio Il finanziamento delle campagneelettorali apparso su «Quaderni costituzio-nali», dell’agosto 1992: «Una mancata previ-sione dei partiti come soggetti destinatari deilimiti e degli obblighi previsti dalla disci-plina della campagna elettorale avrebbeavuto serie conseguenze negative propriosul fronte di quelle garanzie di liberta e pa-rita delle opportunita che devono essere assi-

curate a tutti i candidati. E evidente, infatti,che in una campagna elettorale nella qualea carico dei singoli candidati esistono una se-rie di vincoli e limitazioni, diventerebbe de-terminante l’appoggio economico e organiz-zativo, che le segreterie dei partiti, ove nonsottoposte a tali vincoli, potrebbero assicu-rare ai candidati graditi o, comunque, alloestablishment dei partiti stessi a danno deicosiddetti peones o degli uomini nuovi, in-troducendosi cosı, tra l’altro, un elemento ul-teriore di partitocrazia di cui veramente nonsembra che alcuno senta il bisogno!». Pro-prio sul tema del mancato controllo dellespese dei partiti si sviluppo in aula l’opposi-zione dei deputati radicali e repubblicani,che richiedevano norme ben piu incisive, ela legge non giunse in porto. La consapevo-lezza della necessita di un approccio piu am-pio al problema del «diritto» dei partiti poli-tici – anche a seguito delle inchieste giudi-ziarie e dell’iniziativa referendaria del 1993per la abrogazione delle disposizioni conte-nute nella legge n. 195 relativa al finanzia-mento ordinario dei partiti – caratterizzaronoi progetti presentati agli inizi della XI legi-slatura.

Essi furono esaminati dalla 1ª Commis-sione del Senato e unificati in un testo orga-nico, predisposto dal relatore, senatoreCovatta, che affrontava complessivamente iproblemi della regolamentazione dei partiti(tenuti, tra l’altro, a costituire, sul modellotedesco, una fondazione cui dovevano essereconferiti tutti i cespiti patrimoniali e le atti-vita economiche direttamente o indiretta-mente appartenenti al partito), del loro finan-ziamento, attraverso la destinazione volonta-ria di una quota pari all’8 per mille dell’IR-PEF alle fondazioni ed attraverso contributidello Stato per le elezioni, delle limitazionidelle spese elettorali, dei controlli, attraversol’istituzione della autorita nazionale di revi-sione; ed abrogava la legge n. 195 del 1974e le sue successive modificazioni.

L’iniziativa del governo Amato, volta adintrodurre la nuova normativa per decreto

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alla vigilia del referendum, oltre a determi-nare le note reazioni che impedirono l’ema-nazione del decreto, blocco l’iter parlamen-tare del progetto Covatta, che pure avevaforti caratteristiche riformatrici.

Il tema venne successivamente ripresosotto il diverso profilo del finanziamentoelettorale dei partiti, essendo stato abrogatodal referendum il finanziamento ordinario, edi quello dei limiti di spesa delle campagneelettorali.

In occasione dell’esame dei disegni dilegge riguardanti la riforma del sistema elet-torale del Senato, a seguito della pronunciareferendaria, infatti, il relatore, senatoreSalvi, propose alla 1ª Commissione del Se-nato nella seduta del 15 giugno 1993 un testoche affrontava, insieme alla riforma dellalegge elettorale per il Senato, la disciplinadella propaganda elettorale.

La normativa proposta per le campagneelettorali ricalcava in parte quella contenutanel progetto Labriola della precedente legi-slatura, in parte le disposizioni introdotteper le elezioni amministrative dalla legge25 marzo 1993, n. 81.

La Commissione, concluso l’esame degliarticoli, manifesto un orientamento favore-vole all’ipotesi di stralcio in aula della parterelativa alla disciplina della campagna eletto-rale, in modo da trasformarla in un disegnodi legge autonomo.

In coerenza con le indicazioni della com-missione, l’Assemblea di Palazzo Madama,al termine della discussione generale, deciselo stralcio e il testo relativo alla «disciplinadelle campagne elettorali per l’elezione allaCamera dei deputati e al Senato della Repub-blica» ebbe un suo autonomo iter, dando vitaalla legge 10 dicembre 1993, n. 515.

La legge n. 515 del 1993, ovviando ad al-cune delle principali lacune contenute nel te-sto unificato che era stato discusso nel corsodella precedente legislatura, ha introdotto ol-tre al tetto di spesa per i candidati, anche untetto per le spese elettorali dei partiti, preve-dendo che il consuntivo relativo alle spese

per la campagna elettorale e alle relativefonti di finanziamento sia dai partiti tra-smesso ai Presidenti delle Camere per il suc-cessivo inoltro alla Corte dei conti, cui spettail controllo. Detto controllo, peraltro, e limi-tato alla verifica formale della conformitaalla legge delle spese sostenute e della rego-larita della documentazione prodotta.

Per i candidati, poi, e stato stabilito che ladichiarazione relativa alle spese elettoralivenga sottoposta ad un Collegio regionaledi garanzia istituito presso la corte di appelloo il tribunale competente.

Successivamente, con la legge 23 febbraio1995, n. 43, analoghe disposizioni sono stateestese alle elezioni dei Consigli delle regionia statuto ordinario.

Indubbiamente la legge n. 515 del 1993 harappresentato un salto di qualita rispetto alleprecedenti disposizioni in materia di campa-gne elettorali. Non a caso il presente disegnodi legge riprende in larga parte le disposi-zioni di tale legge per quanto riguarda lespese elettorali.

Tuttavia anche la legge n. 515 del 1993 halasciato irrisolto il problema della configura-zione giuridica dei partiti politici nel nostroordinamento e conseguentemente dei con-trolli sui loro bilanci.

Anche la successiva legge 2 gennaio 1997,n. 2, che pure ha dettato norme piu precisedi quelle precedentemente vigenti in materiadi bilanci ordinari dei partiti, proprio per nonaver introdotto la regolamentazione giuri-dica, ha affidato la verifica dei bilanci adun collegio di revisori nominati dai Presi-denti delle due Camere, evitando ogni con-trollo da parte di organi «neutrali».

Per altro verso, le forme di finanziamentodei partiti introdotte dalla legge 10 dicembre1993, n. 515, dalla legge 2 gennaio 1997,n. 2, e dalla legge 3 giugno 1999, n. 157,hanno oscillato fra soluzioni diverse e con-traddittorie.

Dapprima il puro contributo per le speseelettorali previsto dalla legge n. 515 del1993, sull’ondata della pronuncia referenda-

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ria dello stesso anno. Poi la possibilita di de-stinare da parte dei contribuenti, in sede didichiarazione dei redditi, un 4 per mille del-l’IRPEF al finanziamento dei partiti rappre-sentati in Parlamento, previsto dalla leggen. 2 del 1997: disposizione peraltro mai at-tuata e sostituita, in via transitoria, per il1997 e il 1998, da un’erogazione ai partitia carico del bilancio dello Stato «senza al-cuna corrispondenza con le dichiarazionidei redditi (...) e con effetti perversi», comeha evidenziato Massimo Teodori nel volumeSoldi e partiti.

Infine un rimborso delle spese elettorali,attraverso la distribuzione di appositi fondi,istituiti per le elezioni per il Parlamentoeuropeo, per quello nazionale e per i Consi-gli regionali, e corrisposti in percentuale an-nua durante i 5 anni di vita di una legisla-tura, deciso con la legge 3 giugno 1999,n. 157, che di fatto ha ripristinato il finanzia-mento ordinario dei partiti.

Ed anche la norma introdotta dalla leggen. 2 del 1997 che consente detrazioni di im-posta per le erogazioni liberali effettuate siada persone fisiche sia da persone giuridichein favore dei partiti politici, non ha modifi-cato il rapporto tra finanziamento statale e fi-nanziamento volontario della politica.

Pure nel dibattito parlamentare sulle ri-forme costituzionali, che ha contrassegnatola XIV legislatura, la riflessione sul ruolodei partiti e sulla loro collocazione nel nuovoquadro costituzionale che si intendeva deli-neare e stata totalmente assente.

Le Camere si occuparono del problemadei partiti solo in occasione della legge 26luglio 2002, n. 156, che stabilı il raddoppiodei contributi per il rimborso elettorale. Lerichieste di quanti avevano sostenuto che l’a-deguamento dei contributi elettorali avrebbedovuto essere posposto all’approvazione dinorme complessive che definissero il ruolodei partiti nel nostro ordinamento ed il lororiconoscimento giuridico, caddero nel vuoto.Ci si limito all’approvazione di due ordinidel giorno che sollecitavano una normativa

che stabilisse l’obbligo per le organizzazionipolitiche di dotarsi di uno Statuto redatto peratto pubblico che garantisse la democraticitainterna e di bilanci in grado di dare ampiatrasparenza alle spese sostenute. Ma questiordini del giorno rimasero lettera morta.

* * *

Abbiamo voluto ripercorrere il lungo iter

del dibattito svoltosi dalla Costituente adoggi sul ruolo dei partiti nel nostro ordina-mento e sul «costo della democrazia», nonper scolastica pedanteria, ma perche questoe il modo che ci e sembrato meglio eviden-ziare la necessita di un approccio comples-sivo al problema.

In un quadro politico del tutto diverso dal-l’attuale, quando il problema principale eraquello dell’invadenza dei partiti nella vitadelle istituzioni e della conseguente necessitadi porre un limite alla loro pervasivita, ilD’Antonio osservava che: «la crisi del si-stema dei partiti e la crisi dello Stato» eche, per superarla, «occorre portare il partitoal centro del quadro delle riforme, farne laprincipale preoccupazione degli artefici delrisanamento», togliendo il partito dalla con-dizione di associazione non riconosciuta.

Oggi, in un sistema politico profonda-mente modificato, qualcuno potrebbe ritenereche sia meno urgente affrontare questo tema.

Non e cosı. Vogliamo ricordare che lostesso D’Antonio, rapportando il problemadel ruolo dei partiti a quello della riformaelettorale, sottolineava: «Certamente sui par-titi si puo intervenire con azioni indirette,con la riforma delle leggi elettorali e conla revisione della forma di governo in sensomaggioritario o presidenziale; ma se il par-tito e guasto in se stesso rimarra guasto an-che nel piu raffinato sistema maggioritario».

Si pone quindi l’esigenza di ridare unruolo ai partiti come centro del dibattito,come occasione di recupero del confrontoideale, come sede per la riscoperta della po-litica.

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Il partito deve essere la sede istituzionalein cui i cittadini si ritrovano per concorrerea determinare gli indirizzi e le scelte dellacomunita. Ma per riportare i cittadini alla po-litica occorre offrire loro sedi di dibattito tra-sparente, garantite, in cui ognuno possa ve-dere valorizzato il proprio contributo.

E pensare a un’autoriforma dei partiti e aun recupero della militanza senza una regola-mentazione giuridica che assicuri l’effettivorispetto della democrazia interna, riduca ilpeso degli apparati e limiti le scelte di ver-tice, attraverso il ricorso alle elezioni prima-rie per la designazione dei candidati, e pura-mente illusorio. La normativa che oggi pro-poniamo rappresenta il tentativo di dareuna risposta organica all’esigenza di collo-care il partito politico nel giusto ruolo delnostro ordinamento costituzionale, definen-done natura giuridica, regole di vita interna,procedure per la scelta dei candidati, traspa-renza dei bilanci.

* * *

Il disegno di legge e suddiviso in sette ti-toli. Il primo, volto all’attuazione dell’arti-colo 49 della Costituzione, stabilisce lenorme che devono essere rispettate per con-sentire il riconoscimento giuridico di un par-tito politico ed istituisce la Commissione digaranzia degli statuti e dei finanziamentidei partiti politici. Il secondo regolamentale elezioni primarie per la scelta dei candi-dati. Il terzo e relativo ai bilanci, alle formedi finanziamento e alle agevolazioni dei par-titi riconosciuti. Il quarto disciplina il con-trollo delle spese per la campagna elettorale.Il quinto definisce le sanzioni in caso di vio-lazione della presente normativa. Il sestocontiene una delega al governo per l’emana-zione di un testo unico sui partiti politici, illoro finanziamento, la disciplina della propa-ganda elettorale e la pubblicita della situa-zione patrimoniale dei titolari di cariche elet-tive nonche norme abrogative. Il settimocontiene disposizioni circa l’entrata in vigoree la norma di copertura.

* * *

Le norme del titolo I rispondono all’esi-genza di dare piena attuazione all’articolo49 della Costituzione, togliendo il partitodalla sua attuale condizione di associazionenon riconosciuta.

L’attribuzione ai partiti della personalitagiuridica e il presupposto per il riconosci-mento delle provvidenze previste dalla pre-sente legge e di ulteriori ruoli nell’ordina-mento giuridico. I requisiti per ottenere lapersonalita giuridica sono modellati sull’e-sempio del progetto predisposto nel 1945 inFrancia dal professor Francois Goguel perl’Assemblea costituente, del progetto Sturzodel 1958, e di quello della Commissioneper i problemi costituzionali del PRI, e con-sistono (articolo 1) semplicemente nella pre-sentazione obbligatoria di uno statuto delpartito che definisca: 1) obiettivi e numero,composizione, attribuzioni degli organi; 2)competenze a decidere sull’ammissione el’esclusione dei singoli membri del partito;3) garanzie a tutela delle minoranze interne.

Con il comma 2 dell’articolo 1 si integra ildettato costituzionale, secondo il quale i par-titi devono agire con metodo democratico,con l’affermazione che essi devono osservarei princıpi fondamentali di rispetto dei dirittidell’uomo e delle liberta fondamentali, non-che dello Stato di diritto, recependo la pro-posta del Parlamento europeo in tema di re-golamentazione dei partiti politici nell’U-nione.

Si stabiliscono: le procedure d’iscrizione edi dimissioni dal partito, da effettuare conatto autenticato, e il deposito presso la can-celleria del tribunale degli elenchi degliiscritti, da aggiornare ogni sei mesi, a curadel responsabile territoriale del partito (arti-colo 2); il voto limitato per le elezioni degliorgani interni (articolo 3); le garanzie per leminoranze che devono essere stabilite dallostatuto (articolo 4); gli atti per cui occorrel’intervento di un notaio o di un cancellieredi tribunale (articolo 5); la pubblicita delle

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riunioni degli organi del partito, dei libri so-ciali e degli elenchi degli iscritti, secondomodalita previste dallo statuto (articoli 6-7);le competenze, le procedure, e le incompati-bilita per i collegi dei probiviri (articolo 8);la responsabilita, la competenza e le incom-patibilita del segretario amministrativo (arti-colo 9); un rinvio agli statuti e al codice ci-vile per quanto riguarda la nomina e le fun-zioni dei collegi dei revisori dei conti (arti-colo 10).

La competenza per il giudizio di confor-mita e la conseguente registrazione degli sta-tuti dei partiti, da cui deriva il riconosci-mento della personalita giuridica e la possi-bilita di fruire delle provvidenze previstedal presente disegno di legge, e assegnataad una commissione di garanzia (articolo11). Tale commissione, denominata «Com-missione di garanzia degli statuti e dei finan-ziamenti dei partiti politici», e composta dasette membri designati rispettivamente dalPresidente del Senato della Repubblica, dalPresidente della Camera dei deputati, dalPresidente della Corte di cassazione, dal Pre-sidente del Consiglio di Stato, dal Presidentedella Corte dei conti, dal Presidente del Con-siglio nazionale forense, dal Presidente delConsiglio nazionale dei dottori commerciali-sti. Non possono essere nominati membridella Commissione coloro che ricoprono, ohanno ricoperto nel quinquennio precedente,la carica di parlamentare o di consigliere re-gionale, provinciale, comunale o circoscri-zionale (articolo 12).

* * *

Le norme contenute nel titolo II introdu-cono nel nostro ordinamento l’istituto delleelezioni primarie per la scelta dei candidati,di partito o di coalizione, alle elezioni peril rinnovo del Parlamento nazionale ed euro-peo e dei Consigli regionali, provinciali e co-munali.

Il tema delle elezioni primarie e stato piuvolte affrontato nel dibattito politico degli ul-timi anni ed e stato oggetto di diverse inizia-

tive legislative nel corso di questa e dellapassata legislatura. Tali iniziative, non con-templando il riconoscimento giuridico deipartiti, prevedevano la possibilita di parteci-pare alle primarie per tutti i cittadini chene facessero richiesta.

Rispetto a queste proposte, il presente di-segno di legge si differenzia in quanto affidaagli statuti il compito di definire i soggetti ti-tolari di elettorato attivo. Di scegliere cioetra le primarie «chiuse» riservate ai soliiscritti al partito e primarie «aperte» cui pos-sono partecipare, oltre agli iscritti, quanti nefacciano richiesta.

Vale la pena in proposito di ricordare cheil primo articolato in materia di elezioni pri-marie, che fu predisposto dall’ufficio studidella Camera dei deputati agli inizi deglianni Ottanta, operava scelta piu drastica, pre-vedendo che solo gli iscritti al partito aves-sero diritto di voto e potessero presentarela loro candidatura alle primarie.

Per dare ragione di questa scelta la rela-zione dell’ufficio studi della Camera, che ac-compagnava il progetto di legge, sottolineavacome fosse necessario «per utilizzare, anchein Italia, lo strumento delle primarie, supe-rare l’impostazione strettamente privatisticanell’ordinamento dei partiti, che pur difesada un ampio arco di giuristi negli anni cin-quanta, mostra, oggi, ampiamente la sua in-sufficienza. Sembra, infatti, che soltanto uncontrollo pubblico, sia pure limitato a certimomenti dell’attivita dei partiti, possa porreun freno all’attuale serrata lotta di oligarchieche e evidente nella vita dei partiti italiani,in momenti quali la designazione dei candi-dati e la formazione delle liste in occasionedelle elezioni politiche. La cerniera del rap-porto tra partito ed opinione pubblica edata infatti dalle rappresentanze esterne, poli-tiche e amministrative; in definitiva cioedalla formazione delle liste elettorali. La pas-sivita della grande maggioranza degli iscrittie un fattore di sclerosi dei partiti. Si sentequindi l’esigenza di legare piu stabilmentel’iscritto al partito. Il suo inserimento nel-

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l’ambito della struttura del partito postulache il cittadino-iscritto possa incidere sullaformazione della classe politica e sulla sceltadei candidati ai vari livelli e, innanzitutto, allivello nazionale. La formazione di unanuova classe politica sara conseguente al rin-novamento dei partiti. La scelta delle candi-dature potra, dunque, essere finalmente effet-tuata anche con la partecipazione effettivadei singoli iscritti». La soluzione adottatadal presente disegno di legge lascia agli Sta-tuti dei partiti sia la decisione sulle primarie,sia la scelta fra «primarie aperte» e «prima-rie chiuse» e precisa che gli statuti possonoprevedere, che ogni cittadino, aderente o noal partito, possa proporre la propria candida-tura. Inoltre, si stabilisce che le primarie pos-sano svolgersi per la designazione di candi-dati alle elezioni per le quali non sia previstoil voto di preferenza, dal momento che un si-stema elettorale basato sulle preferenze diper se sottrae le scelte alle oligarchie di par-tito.

Entrando nel merito delle norme contenutenel titolo II va rilevato che esse seguono loschema del vecchio progetto predisposto dal-l’ufficio studi della Camera, ma sono suddi-vise in tre capi, per tenere conto del partico-lare regime da riservare alle scelte di coali-zione.

Nel capo I sono dettate disposizioni gene-rali; nel II si definiscono le procedure per ladesignazione dei candidati del singolo par-tito; nel III quelle per la designazione deicandidati di coalizione.

All’articolo 13 si prevede la data entro cuieffettuare le primarie: il sessantesimo giornoantecedente la prima data utile per il rinnovodei diversi organi; il quarantacinquesimo incaso di elezioni anticipate. In tale ultimaeventualita il decreto di convocazione dei co-mizi elettorali stabilisce la data delle elezionianteponendo un periodo di 45 giorni a quelloprevisto per gli adempimenti relativi alla pre-sentazione delle liste e allo svolgimento dellacampagna elettorale. All’articolo 14 si pre-vede inoltre l’applicabilita alle elezioni pri-

marie delle norme vigenti in tema di elezionie di reati elettorali.

Le norme del capo II stabiliscono: il di-ritto di elettorato attivo per gli iscritti al par-tito e, ove lo preveda lo Statuto, per i soste-nitori e di elettorato passivo per tutti i citta-dini (articolo 15); la nomina, da parte dellaDirezione centrale e delle direzioni delle ar-ticolazioni territoriali competenti, rispettiva-mente della Commissione elettorale centralee di quelle territoriali, nonche la predisposi-zione, ad opera della Direzione centrale,del regolamento per lo svolgimento delle pri-marie (articolo 16); la competenza dellecommissioni elettorali territoriali per l’indivi-duazione delle sedi di seggio elettorale,presso cui gli elettori sono chiamati a votare,e per la verifica delle liste degli aventi dirittoal voto (articolo 17); il deposito presso lacancelleria del tribunale delle relative liste(articolo 18); la competenza dei collegi deiprobiviri a pronunciarsi sui ricorsi avversol’esclusione dalle liste degli elettori (articolo19); la procedura per la presentazione dellecandidature, la loro verifica e i ricorsi control’eventuale cassazione delle stesse (articoli20, 21 e 22). Si prevede poi che i regola-menti determinino lo svolgimento delle atti-vita preparatorie e le modalita per le opera-zioni di voto e si definiscono le proceduredi voto, di scrutinio e di proclamazione deidesignati. Si stabilisce altresı che copia delverbale di proclamazione dei candidati desi-gnati dalle elezioni primarie debba essere de-positata presso l’ufficio elettorale competenteunitamente alla dichiarazione di presenta-zione delle candidature (articoli 23, 24 e25). La decisione sui ricorsi avverso le ope-razioni di voto o la proclamazione dei desi-gnati spetta al Collegio dei probiviri centrale(articolo 26).

Le norme del capo III, relative alla sele-zione dei candidati di coalizione, contem-plano due procedure alternative. In unaprima ipotesi, entro il settantesimo giornoprecedente la data delle elezioni primarie ipartiti della coalizione determinano i collegi

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uninominali, le cariche monocratiche e il nu-mero dei candidati nelle liste proporzionalicomuni, di spettanza di ciascun partito. Eper la scelta del relativo candidato si appli-cano le norme previste dal precedente capocon riferimento al partito cui quella caricamonocratica o quelle candidature sono statiassegnati (articolo 27). In alternativa vieneprevista una procedura di designazione deicandidati attraverso primarie cui partecipinotutti gli iscritti e/o i sostenitori dei partiti fa-centi parte della coalizione (articolo 28).

* * *

Il titolo III reca le disposizioni sui bilancidei partiti politici, sui controlli, sui finanzia-menti e le norme tributarie.

La trasparenza della gestione si basa sul-l’obbligo della tenuta delle scritture contabilinelle forme e nei modi previsti per gli im-prenditori commerciali. Tali rilevazioni con-tabili si devono poi esprimere in un bilancioannuale, da presentare entro la fine del mesedi maggio di ciascun anno alla commissionedi garanzia (articolo 29).

Il bilancio, il cui contenuto e mutuatodalle norme in materia di societa per azioni,contiene anche un rendiconto, in quanto leentrate ed uscite dei partiti politici rivestonoparticolare rilevanza nella gestione deglistessi. Le strutture dello stato patrimoniale,del conto economico, della nota integrativae del rendiconto sono state definite inmodo tale da consentire una rappresentazionelargamente comprensibile del patrimonio edei movimenti economici e finanziari, in ge-nere, del partito politico. Il principio gene-rale della redazione del bilancio e quellodella rappresentazione veritiera e corretta,ed ove le norme applicate alla fattispecienon lo consentano, e prevista facolta di de-roga, in analogia con il terzo e il quartocomma dell’articolo 2423 del codice civile.E previsto che lo statuto di ciascun partitostabilisca la quota delle entrate ordinariemesse a disposizione delle articolazioni peri-feriche e di quelle destinate alle iniziative

volte ad accrescere la partecipazione delledonne alla politica (articolo 30).

Con l’articolo 31 si prevede la pubblica-zione, sia sul giornale di partito, ove esi-stente, sia su un quotidiano a diffusione na-zionale, del bilancio, a cura dei segretari am-ministrativi dei partiti.

Con l’articolo 32 vengono vietati contri-buti da parte di soggetti pubblici ai partiti,ai loro candidati, ai membri del Parlamentonazionale ed europeo, ai consiglieri regio-nali, provinciali, comunali e circoscrizionali.I divieti sono estesi anche ai gruppi parla-mentari, salvo le norme previste dai regola-menti interni delle Camere.

L’articolo 33 prevede la liberta di effet-tuare erogazioni in favore di partiti registrati.Le erogazioni liberali delle societa debbonoessere disposte dall’organo sociale compe-tente e regolarmente iscritte in bilancio, alle-gando anche i nomi dei beneficiari. Le ero-gazioni possono essere fatte anche a favoredi candidati dei partiti riconosciuti, limitata-mente al periodo elettorale.

All’articolo 34 viene stabilito, in caso diun’erogazione liberale di danaro o di beni eservizi, per un importo o valore che superila cifra di 30.000 euro (che sara rivalutataannualmente secondo gli indici ISTAT),l’obbligo di una dichiarazione da parte delsoggetto che la riceve. Tale dichiarazionedeve essere depositata presso la commissionedi garanzia.

Con l’articolo 35 viene riconosciuto, aipartiti politici registrati, un rimborso per lespese elettorali pari a 1,25 euro per ognivoto ricevuto.

L’ammontare dei rimborsi per le speseelettorali riconosciuti dal presente disegnodi legge e nettamente inferiore a quelli previ-sti a carico del bilancio dello Stato dallalegge n. 157 del 1999, cosı come modificatadalla legge n. 156 del 2002, attualmente vi-gente, come viene evidenziato nella partedi questa relazione che illustra la norma dicopertura.

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Ci e apparso infatti opportuno ridurre laquota del finanziamento pubblico e allargare,invece, l’importo e la sfera dei contributi vo-lontari detraibili, per incentivare le eroga-zioni liberali, favorendo il finanziamento vo-lontario della politica. A tal fine, agli articoli36 e 37, viene confermata la detrazione dal-l’imposta lorda di un importo pari al 19 percento per le erogazioni liberali in favore deipartiti registrati, ma si innalza il tetto mas-simo detraibile. Inoltre la possibilita di detra-zione viene estesa (sia pure per un importoinferiore) anche alle erogazioni a favore deicandidati fatte in occasione delle elezioni.

All’articolo 38 e altresı prevista la possibi-lita per ciascun contribuente di destinare, al-l’atto della dichiarazione annuale dei redditidelle persone fisiche, una quota, pari all’8per mille dell’imposta sul reddito, al finan-ziamento di un partito politico registrato aisensi della presente legge. Per garantire il ca-rattere volontario di tale contribuzione echiarito che ai singoli partiti sara devolutosolo l’importo corrispondente alle indicazionipreferenziali espresse dai singoli contri-buenti. L’articolo 39 prevede tutta una seriedi agevolazioni, sia per i partiti sia per iloro candidati, subordinate all’avvenuta regi-strazione dello statuto da parte della Com-missione di garanzia. Fra queste, l’accessoai mezzi di informazione, secondo quanto di-sposto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.Tra le norme proposte – alcune delle qualigia vigenti – va sottolineata, per la sua rile-vanza, quella che fissa al 4 per cento l’ali-quota IVA sull’acquisto dei beni e servizioccorrenti per lo svolgimento dell’attivitadei partiti o attinenti alle spese elettoralidei partiti registrati e dei loro candidati.

L’articolo 40 prevede un contributo per ilrimborso delle spese sostenute dai comitatipromotori dei referendum a condizione cheentro novanta giorni dalla data di svolgi-mento del referendum sia depositato pressola Commissione di garanzia il rendicontodelle spese sostenute, redatto secondo unmodello dalla stessa predisposto.

* * *

Nel titolo IV sono contenute le disposi-zioni relative alle spese per le campagneelettorali. Le norme ricalcano quelle previstedalla legge n. 515 del 1993, ma le estendonoalle campagne elettorali per il rinnovo delParlamento europeo e dei Consigli provin-ciali e comunali e dettano piu rigorose proce-dure per quanto riguarda la documentazionedelle spese dei partiti.

All’articolo 41 sono fissati i tetti di spesaper la campagna elettorale di ciascun partito.Tali tetti variano a seconda del tipo di con-sultazione elettorale.

Con l’articolo 42 viene stabilito che, siaper raccogliere i contributi sia per sostenerele spese del partito durante la campagna elet-torale, debbano essere aperti degli appositiconti correnti da parte del segretario ammini-strativo centrale e da quelli delle articola-zioni territoriali, dal giorno successivo allaindizione dei comizi elettorali.

Si prescrive poi che il rendiconto comples-sivo relativo alla campagna elettorale delpartito, comprensivo di quelli delle articola-zioni periferiche, unitamente agli estratti deiconti correnti, sia depositato presso la Com-missione di garanzia per il relativo controllo.

All’articolo 43 vengono dettate le disposi-zioni relative ai tetti di spesa per la campa-gna elettorale dei candidati, tetti che varianoin relazione al tipo di consultazione, ma cheriguardano tutte le scadenze elettorali, daquelle per il Parlamento europeo a quelleper i Consigli circoscrizionali.

L’articolo 44, ricalcando le previsionidella legge n. 515 del 1993, vincola il candi-dato al rispetto di alcune procedure per laraccolta dei fondi e detta i limiti per le sin-gole contribuzioni. Sempre all’articolo 44 eprevisto l’obbligo di deposito del rendicontodella campagna elettorale presso la Commis-sione di garanzia o l’organo cui il candidatoe stato eletto.

L’articolo 45 elenca come devono essereclassificate le spese che si riferiscono alla

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campagna elettorale, mentre l’articolo 46 ri-badisce che debba essere inviata da partedei comuni agli elettori la comunicazionesulle variazioni relative all’ambito territorialedelle circosrcizioni e dei collegi.

Agli articoli 47 e 48 viene previsto cheogni strumento di propaganda elettoraledebba riportare il nome del candidato o delsuo mandatario responsabile, ovvero ilnome del segretario amministrativo del par-tito committente. Sono vietati manifesti, in-serzioni pubblicitarie e spot di propagandapersonale, ad eccezione degli annunci di ma-nifestazioni, tavole rotonde, dibattiti. Lespese sostenute dai partiti a favore dei sin-goli candidati devono essere computate, aifini dei limiti di spesa, tra le spese del can-didato o pro quota dei candidati cui si riferi-scono, al pari di quelle sostenute da terzicommittenti responsabili.

Per garantire il rispetto degli spazi fissatiper le affissioni, ponendo fine al sistemadel «manifesto selvaggio», visto che gli at-tuali divieti non sono stati rispettati, si modi-fica, con l’articolo 49, la legge n. 212 del1956. Si prevede, cioe, che le affissioni pos-sano essere effettuate solo dalle amministra-zioni comunali, che per i partiti registrati eper i loro candidati le affissioni siano gra-tuite e che i segretari amministrativi siano,per l’ambito territoriale di loro competenza,responsabili delle affissioni dei manifestidel partito e dei suoi candidati e debbanoversare una cauzione che non verra restituitanel caso di affissione fuori dai tabelloni o adopera di soggetti diversi dal servizio affis-sioni del comune. Per il rimborso ai comunidelle spese effettuate per le affissioni vieneistituito un apposito fondo presso il Mini-stero dell’interno.

L’articolo 50 regolamenta la propagandatelefonica tramite terzi.

* * *

Il titolo V e dedicato ai poteri della Com-missione di garanzia e alle sanzioni che de-vono essere inflitte in caso di mancato ri-

spetto della disciplina dettata nei precedentititoli del presente disegno di legge.

L’articolo 51 individua le competenze e ipoteri della Commissione di garanzia, mentregli articoli 52 e 53 definiscono le procedureattraverso le quali la Commissione di garan-zia contesta, al legale rappresentante e al se-gretario amministrativo del partito o ai can-didati, il mancato deposito del bilancio odel rendiconto, la violazione degli obblighifissati dalla legge e il superamento dei tettidi spesa per le campagne elettorali. E previ-sta la trasmissione degli atti alla procuradella Repubblica competente, qualora laCommissione di garanzia riscontri fatti pe-nalmente rilevanti.

Le sanzioni che la Commissione di garan-zia infligge sono tutte di carattere pecuniarioe politico.

L’articolo 54, commi 1 e 2, colpisce conuna sanzione pecuniaria amministrativa siacolui che eroga sia colui che riceve contri-buti in violazione dell’articolo 32 (che vietai contributi da parte dei soggetti pubblici) edell’articolo 33 (che stabilisce le procedurenecessarie per il finanziamento da parte dellesocieta private). Alla sanzione pecuniaria siaggiunge la sanzione dell’interdizione dagliuffici direttivi delle persone giuridiche edelle imprese, per un periodo di tre anniper chi eroga i contributi, e della perdita del-l’elettorato passivo per lo stesso periodo, perchi li riceve. In caso di mancata denuncia dicontributi consentiti dalla legge e invece pre-vista la sola sanzione pecuniaria (articolo 54,comma 3).

Le sanzioni previste per i partiti consi-stono nella perdita del diritto ai rimborsielettorali e di tutte le altre agevolazioni peril partito politico e per i suoi candidati.

In caso di violazione degli obblighi previ-sti per i candidati e stabilita una sanzione pe-cuniaria amministrativa, cui consegue, neicasi piu gravi, l’ineleggibilita del candidatoe la decadenza dalla carica, se eletto (articolo56).

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1114– 24 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L’articolo 57 contempla una sanzione pe-cuniaria amministrativa per chi violi l’ob-bligo di riportare il nome del committentesu uno strumento di propaganda elettorale onon rispetti le disposizioni sulla propagandatelefonica tramite terzi. L’articolo 58 apportauna modifica alla legge n. 212 del 1956 intema di affissioni, elevando sensibilmentel’ammontare della sanzione amministrativapecuniaria prevista.

* * *

Al titolo VI, l’articolo 59 modifica lalegge 5 luglio 1982, n. 441, per la pubblicitadella situazione patrimoniale dei titolari dicariche elettive, al fine di coordinare tali di-sposizioni con le nuove norme previste inquesto disegno di legge relative all’istitu-zione della Commissione di garanzia. L’arti-colo 60 contiene una delega al Governo perl’emanazione di un testo unico che riuniscae coordini tutte le norme vigenti sui partitipolitici e sulla propaganda elettorale. L’arti-colo 61 abroga le norme in contrasto con ilpresente disegno di legge, o da esso assor-bito.

Al titolo VII sono previste le norme rela-tive alla copertura finanziaria e all’entratain vigore.

L’articolo 62 reca la quantificazione deglioneri conseguenti all’attuazione delle misurecontenute nel disegno di legge e indica i re-lativi mezzi di copertura. Tenuto conto deiprevedibili tempi dell’iter parlamentare diesame del disegno di legge nonche dell’op-portunita di far coincidere i nuovi criteri dirimborso con la prima tornata elettorale cheinteressi tutto il territorio nazionale, e stataprevista l’entrata in vigore dei titoli II, III,IV, V e VI a decorrere dal 1º gennaio2009 (articolo 63).

Mentre, per consentire i tempi necessariper l’adozione degli statuti e la verifica daparte della commissione di garanzia dellaloro congruita, si e prevista l’entrata in vi-gore del titolo I a partire dal 1º luglio 2008.

Di conseguenza la copertura della spesa aregime e stata calcolata a carico delle auto-rizzazioni di spesa di cui alla legge 26 luglio2002, n. 156, della quale viene disposta l’a-brogazione, con riferimento agli esercizi2009-2011, mentre, per il 2008, anno per ilquale sono previsti oneri solo per l’insedia-mento e il primo funzionamento della com-missione di garanzia, si fa fronte con la cor-rispondente riduzione del contributo annualeai partiti.

Nel merito, e opportuno sottolineare chel’approvazione del disegno di legge compor-tera una riduzione della spesa a carico del bi-lancio dello Stato, senza peraltro che ciocomprometta la situazione finanziaria deipartiti politici. La razionalizzazione del fi-nanziamento e delle misure di agevolazione,delle quali peraltro si prevede un significa-tivo ampliamento, unitamente ad una mi-gliore disciplina della propaganda elettorale,permetteranno, infatti, di compensare la ridu-zione delle erogazioni dirette di denaro pub-blico ai partiti politici.

Passando all’analisi delle singole disposi-zioni che sono state considerate per quantifi-care la spesa, per quanto riguarda l’articolo12, che prevede l’istituzione della Commis-sione di garanzia, il relativo onere puo esserestimato in 10.000.000 di euro per ogni annodel triennio 2009-2011. A detta stima si epervenuti sulla base della spesa sostenutaper l’impianto e il funzionamento dell’ufficiodel Garante per la tutela della privacy. L’o-nere per i rimborsi delle spese elettorali so-stenute dai partiti per le elezioni della Ca-mera dei deputati, del Parlamento europeoe dei Consigli regionali previsti dall’articolo35, e quantificabile in 47.631.000 euro per il2009, 39.793.000 euro per il 2010,57.767.500 euro per il 2011.

Gli articoli 36 e 37 prevedono di elevare illimite massimo delle erogazioni liberali a fa-vore dei partiti cui si applica la detrazioned’imposta del 19 per cento e di estenderetale beneficio, per un minore importo, ancheai candidati. Partendo da un’analisi dei bi-

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1114– 25 –

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lanci dei partiti per l’anno 2004, e conside-rando erogazioni a favore dei candidati corri-spondenti ad un decimo di quelle fatte a fa-vore dei partiti, si e calcolato che detti arti-coli comportino una minore entrata per loStato, per ognuno degli anni relativi al trien-nio 2009-2011, pari a 3.760.480 euro.

L’onere rappresentato dall’articolo 38, cheprevede la destinazione volontaria al finan-ziamento dei partiti dello 0,8 per cento del-l’IRPEF da parte dei contribuenti all’attodella dichiarazione annuale dei redditi, estato quantificato in 38.400.000 euro perogni anno del triennio 2009-2011. A tale ci-fra si e pervenuti ritenendo che il 3 per centodel gettito dell’IRPEF possa ricadere fraquello destinato dai cittadini al finanzia-mento dei partiti. Tale valutazione scaturiscedalla considerazione che una cifra lieve-mente superiore al 3 per cento e stata desti-nata allo Stato nelle indicazioni espresse insede di dichiarazione dei redditi sulla basedella disposizione contenuta nell’articolo 47della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Comunque l’andamento del gettito dovraessere monitorato anno per anno per even-tuali correzioni legislative.

Il calcolo degli oneri rappresentati dalleminori entrate conseguenti alla riduzione al4 per cento dell’IVA, prevista dall’articolo39, commi 3 e 4, per tutti gli acquisti dibeni e servizi, da parte dei partiti e dei can-didati, e stato quantificato, per quanto ri-guarda i partiti, partendo dai dati desumibilidai loro bilanci per l’anno 2004, in10.152.000 per ogni anno del triennio2009-2011. Per i candidati, considerandoche le agevolazioni per le spese postali (circail 35 per cento delle spese elettorali) nonvengono toccate dal presente disegno dilegge, che un ulteriore 30 per cento va con-siderato relativo al materiale tipografico, chegia gode dell’aliquota IVA agevolata del 4per cento, e che ancora un 20 per cento eprevisto come spesa da indicarsi forfettaria-mente, la minore entrata derivante dall’appli-cazione dell’aliquota IVA al 4 per cento sul-

l’acquisto di tutti i beni e servizi puo esserequantificata in minori entrate pari a2.510.000 euro per il 2009, 6.021.378 europer il 2010 e 8.053.862 euro per il 2011.

Per quanto riguarda le esenzioni per leunita immobiliari dei partiti utilizzate esclu-sivamente come loro sedi (articolo 39,comma 6), esse si possono stimare in516.000 euro per ogni anno.

La previsione degli oneri per il referen-dum appare difficilmente quantificabile allostato in quanto non sono prevedibili i refe-rendum che saranno effettuati nel triennio2009-2011. Per memoria, peraltro, e stataprevista una cifra pari al rimborso massimo,previsto dall’articolo 40, per la celebrazionedi un referendum, in ognuno degli anni deltriennio (2.582.000 euro).

Per quanto riguarda le affissioni si e previ-sto un onere per i comuni coperto dall’appo-sito fondo costituito presso il Ministero del-l’interno di 2.000.000 di euro per ognuno de-gli anni del triennio 2009-2011.

Per le agevolazioni contenute nella leggen. 157 del 1999 e confermate nel presentedisegno di legge, viene riproposto l’onere sti-mato in occasione della discussione e appro-vazione della predetta legge in 30 miliardi dilire, pari a 16 milioni di euro. L’insieme de-gli oneri cosı quantificati per il triennio2009-2011 risulta, comunque, inferiore al-l’autorizzazione di spesa di cui alla legge26 luglio 2002, n. 156. Tant’e che si e previ-sto che i conseguenti risparmi che verrannorealizzati siano destinati alla riduzione deldeficit dello Stato.

Per gli anni successivi al 2011 l’onereconseguente all’approvazione del presentedisegno di legge sara ampiamente inferiore,per gli anni in cui non si svolgeranno consul-tazioni elettorali per il rinnovo del Parla-mento nazionale o europeo o dei consiglidelle regioni a statuto ordinario. Per glianni interessati alle successive tornate eletto-rali di carattere generale, l’onere si manterra,comunque, entro la previsione massima rela-tiva all’anno 2011 contenuta nel presente di-

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segno di legge, risultando quindi inferiorealle risorse rivenienti dall’abrogazione dellalegge 26 luglio 2002, n. 156.

* * *

Colleghi senatori, il disegno di legge cheproponiamo alla vostra attenzione e sicura-mente perfettibile e i proponenti stessi si au-gurano che nel corso del dibattito parlamen-tare vi siano apportati opportuni migliora-menti e utili correzioni.

Quello che riteniamo di dover sottolinearee che e giunto il tempo di definire la naturagiuridica dei partiti, introdurre l’istituto delleelezioni primarie, superare l’attuale sistemadi finanziamento pubblico per avviarci versoforme di finanziamento volontario della poli-tica. E cio perche, per dirla con le paroleusate in Senato il 6 marzo 1980 da GiovanniSpadolini, «riteniamo che i partiti debbano

essere difesi nella loro funzione essenziale

di tramite dell’esercizio di quella sovranita

popolare, secondo il criterio base della Costi-

tuzione, che affida ai partiti compiti essen-

ziali e insurrogabili e che impone quindi ai

partiti stessi di rimanere sempre nella loro

vita di ogni giorno degni della fiducia che

il Paese ha accordato loro».

Se a cinquantotto anni dalla entrata in vi-

gore della Carta costituzionale il Parlamento

sapra finalmente dare organica risposta al

problema del ruolo dei partiti nel nostro ordi-

namento – quel problema che i costituenti af-

frontarono, ma non risolsero – dara anche un

essenziale contributo al superamento della

confusa transizione italiana e alla realizza-

zione di una compiuta democrazia dell’alter-

nanza.

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DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STA-TUTI DEI PARTITI E ALL’ISTITUZIONEDELLA COMMISSIONE DI GARANZIADEGLI STATUTI E DEI FINANZIA

MENTI DEI PARTITI POLITICI

Art. 1.

(Statuto)

1. E fatto obbligo ai partiti politici, neiquali i cittadini si associano per concorrerecon metodo democratico a determinare la po-litica nazionale, di dotarsi di uno statuto, ap-provato dal congresso o dall’assemblea gene-rale, che deve:

a) indicare gli obiettivi del partito poli-tico e il numero, la composizione e le attri-buzioni degli organi deliberati vi, esecutivie di controllo, nonche il soggetto fornitodella legale rappresentanza;

b) individuare gli organi competenti adecidere sull’ammissione e sull’esclusionedei singoli membri, sia in prima istanza siain sede di impugnazione delle decisioni;

c) definire idonee forme di garanzia perla convocazione e il funzionamento degli or-gani centrali e periferici, nonche le forme diverbalizzazione delle loro riunioni.

2. Lo statuto e l’attivita del partito poli-tico osservano i princıpi fondamentali di li-berta, di democrazia, di rispetto dei dirittidell’uomo e delle liberta fondamentali, non-che dello Stato di diritto.

3. Gli statuti dei partiti politici si confor-mano, alle disposizioni di cui alla presentelegge.

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Art. 2.

(Iscrizione)

1. Costituisce requisito obbligatorio perl’ammissione e la permanenza in un partito,l’iscrizione nelle liste elettorali per la Ca-mera dei deputati.

2. Lo statuto individua le modalita dell’i-scrizione che dovra comunque essere inol-trata, con atto autentico, all’articolazione ter-ritoriale del partito ove il richiedente risiedeo ha il domicilio. Le dimissioni dal partitosono rassegnate con lettera sottoscritta conle stesse modalita della domanda di iscri-zione.

3. A partire dal 31 gennaio successivo alladata di entrata in vigore della presente legge,gli elenchi degli iscritti sono depositati ognianno, a cura del responsabile dell’articola-zione territoriale di partito competente,presso la cancelleria del tribunale compe-tente per territorio. Gli elenchi depositatisono aggiornati semestralmente a cura dellostesso responsabile territoriale.

4. L’accesso agli elenchi e consentito neilimiti e con le procedure di cui agli articoli22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990,n. 241, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Elezioni interne)

1. Lo statuto definisce le procedure divoto per le elezioni alle cariche interne dipartito. Le votazioni che importino valuta-zioni su persone avvengono comunque ascrutinio segreto.

2. La rappresentanza delle minoranze intutti gli organi deliberativi e di controllo eassicurata mediante la previsione negli statutidi sistemi di voto limitato.

3. Le disposizioni del presente articolo siapplicano anche per l’istituzione delle com-

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missioni elettorali o di qualsiasi altro organostraordinario o transitorio.

Art. 4.

(Altre garanzie per le minoranze)

1. Lo statuto fissa il termine dalla sca-denza del mandato degli organi elettivi in-terni del partito decorso il quale l’assembleagenerale o il congresso, competenti a proce-dere al rinnovo degli organi scaduti, possonoessere convocati, rispettivamente, da una per-centuale di iscritti o di organizzazioni dibase determinata dallo statuto stesso.

2. Decorso il termine massimo previstodallo statuto per la durata di eventuali ge-stioni commissariali, e in ogni caso decorsoun anno dalla loro nomina, ogni potere deicommissari viene meno e rivivono nella pie-nezza dei loro poteri gli organi precedente-mente disciolti, salvo sempre il diritto diconvocazione di cui al comma 1.

Art. 5.

(Pubblicita di atti congressuali)

1. Le deliberazioni del congresso o del-l’assemblea generale concernenti l’elezionedegli uffici dei predetti organi, le conclusioniin ordine alla verifica dei poteri, le modifica-zioni dello statuto, le eventuali delegazionidi poteri propri del congresso ad altri organi,l’approvazione del rendiconto e della rela-zione che lo accompagna, nonche l’elezionedegli organi centrali del partito previsti dallostatuto debbono constare da apposito verbaleredatto da un notaio o da un cancelliere ditribunale.

2. Nel termine di cinque giorni dalla finedelle operazioni congressuali di cui alcomma 1, il verbale e trasmesso in formaelettronica alla Commissione di garanzia de-gli statuti e dei finanziamenti dei partiti poli-

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tici di cui all’articolo 12. Tutti gli iscritti alpartito possono prenderne visione.

Art. 6.

(Pubblicita delle riunioni)

1. Le riunioni di tutti gli organi del partitosono annunciate con modalita stabilite dallostatuto, in modo da garantire a tutti gli aventidiritto la possibilita di parteciparvi.

2. Ove lo statuto non lo preveda obbli-gatoriamente, un decimo dei membri delcongresso o dell’assemblea generale cuispetti procedere all’elezione degli organi dipartito, o alla nomina dei delegati, puo ri-chiedere l’intervento di un notaio, o provve-dervi a propria cura e spese in caso di rifiutoo inerzia.

Art. 7.

(Accesso agli atti e alle liste degli iscritti)

1. Tutti gli iscritti al partito, che ne fac-ciano richiesta, hanno diritto di prendere vi-sione dei verbali delle riunioni degli organicollegiali e degli elenchi degli iscritti, non-che di estrarne copia, secondo le modalitapreviste dallo statuto.

Art. 8.

(Collegi dei probiviri)

1. Presso ogni organizzazione centrale operiferica del partito, e istituito un collegiodei probiviri eletto, ai sensi dell’articolo 3,dal congresso o assemblea competenti se-condo le disposizioni statutarie.

2. I collegi di cui al comma 1, su denunciao ricorso motivato di un iscritto o di un or-gano del partito investito di poteri delibera-tivi o esecutivi, hanno competenza esclusivain materia disciplinare e di interpretazione eapplicazione statutaria. Non puo far parte di

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detti collegi l’iscritto al partito che rivestaqualsiasi carica interna.

3. Le pronunce dei collegi dei probivirisono emesse previo contraddittorio.

4. Avverso le pronunce dei collegi dei pro-biviri locali e sempre ammesso ricorso alcollegio dei probiviri centrale. Decorsi inutil-mente sei mesi dalla presentazione della de-nuncia o del ricorso al collegio locale, e datoricorso direttamente al collegio centrale chesi pronunzia, in tal caso, in prima ed unicaistanza.

5. Tutte le decisioni del collegio dei probi-viri centrale sono depositate presso la Com-missione di cui all’articolo 12.

Art. 9.

(Segretario amministrativo)

1. Il segretario amministrativo centrale eresponsabile amministrativo e contabile delpartito ed e eletto dal congresso o dall’as-semblea generale a scrutinio segreto, sullabase di criteri di professionalita e secondomodalita fissate dallo statuto. Egli determina,due mesi prima delle elezioni, la cifra mas-sima di spesa che puo essere sostenuta a li-vello centrale e dalle diverse arti colazioniterritoriali per garantire il rispetto dei tettidi spesa previsti dall’articolo 41.

2. Con le medesime modalita le assembleeo i congressi delle diverse articolazioni terri-toriali eleggono a scrutinio segreto un segre-tario amministrativo, che ha analoghe re-sponsabilita nell’ambito della rispettiva arti-colazione.

3. Per tutta la durata dell’incarico, i segre-tari amministrativi non possono far parte diassemblee parlamentari, regionali o di entilocali, essere membri del Governo nazionaleo delle giunte regionali o degli enti locali, neessere nominati in consigli di amministra-zione di enti pubblici economici, di societaa prevalente capitale pubblico o di aziende

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che gestiscono servizi pubblici degli entilocali.

Art. 10.

(Collegi dei revisori)

1. Lo statuto fissa le modalita per la no-mina dei collegi dei revisori dei conti del bi-lancio centrale del partito e dei bilanci dellearticolazioni periferiche.

2. I collegi di cui al comma 1 sono com-posti da tre revisori contabili iscritti da al-meno cinque anni, nel registro istituitopresso il Ministero della giustizia. I doveridel collegio sono quelli contemplati dall’arti-colo 2403 del codice civile. Le responsabilitadei revisori sono quelle previste dall’articolo2407 del codice civile.

Art. 11.

(Registrazione dello statuto e acquisizionedella personalita giuridica)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, i partiti attual-mente costituiti sono tenuti a depositare co-pia del proprio statuto, con sottoscrizionedel presidente o del segretario politico, le-gale rappresentante del partito, autenticatada un notaio, o da un cancelliere del tribu-nale, presso la Commissione di cui all’arti-colo 12, ai fini della registrazione.

2. Nel caso in cui la Commissione di cuiall’articolo 12 giudichi lo statuto conformealle disposizioni della presente legge, pro-cede alla registrazione. Qualora lo statutonon sia ritenuto conforme, la commissioneemette, previo contraddittorio, decreto moti-vato nel quale sono indicate le parti dellostatuto da sottoporre a modifica. Entro seimesi dalla data di emanazione del decreto,il congresso o l’assemblea generale adegualo statuto alle indicazioni della Commissionedi cui all’articolo 12.

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3. Ogni modifica dello statuto deliberatadal competente organo del partito deve es-sere sottoposta alla Commissione di cui al-l’articolo 12 secondo la procedura di cui alcomma 2 del presente articolo.

4. Dalla data di registrazione dello statutoil partito acquista personalita giuridica e puogodere delle provvidenze previste dalla pre-sente legge.

5. Indipendentemente dai termini di cui alcomma 1, le procedure indicate nel presentearticolo si applicano anche alle associazionidi cittadini che vogliano costituirsi in partitoe fruire delle provvidenze previste dalla pre-sente legge.

6. Nessuna modificazione dello statutopuo essere invocata in giudizio se essa none approvata dalla Commissione di cui all’ar-ticolo 12 ai sensi del presente articolo.

Art. 12.

(Commissione di garanzia degli statutie dei finanziamenti dei partiti politici)

1. E istituita la Commissione di garanziadegli statuti e dei finanziamenti dei partitipolitici, di seguito denominata «Commis-sione», per il giudizio di conformita e la re-gistrazione degli statuti e per il controllo deibilanci dei partiti.

2. La Commissione ha sede in Roma edopera in piena autonomia e indipendenza digiudizio e di valutazione. E organo collegialecostituito da sette membri, scelti tra persona-lita non iscritte a partiti politici, dotate dispecifica e comprovata competenza ed espe-rienza, in materie giuridiche o economiche, edi indiscussa moralita ed indipendenza, desi-gnati rispettivamente dal Presidente del Se-nato della Repubblica, dal Presidente dellaCamera dei deputati, dal Presidente dellaCorte di Cassazione, dal Presidente del Con-siglio di Stato, dal Presidente della Corte deiconti, dal Presidente del Consiglio nazionaleforense e dal Presidente del Consiglio nazio-

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nale dei dottori commercialisti. I membri no-minati dai presidenti degli organi giudiziaridevono essere scelti tra magistrati aventi laqualifica di presidente di sezione; i membrinominati dai presidenti degli ordini profes-sionali devono essere scelti tra professionistiiscritti da almeno venti anni nei rispettivialbi.

3. Non possono essere nominati compo-nenti della Commissione i parlamentari na-zionali ed europei, i consiglieri regionali,provinciali, comunali e circoscrizionali, non-che i componenti delle rispettive giunte, non-che coloro che abbiano ricoperto o siano staticandidati alle predette cariche nei cinqueanni precedenti.

4. La Commissione dura in carica setteanni. I componenti non sono confermabili enon sono eleggibili al Parlamento nazionaleo europeo, ai consigli regionali, provinciali,comunali e circoscrizionali, e non possonoessere nominati componenti delle rispettivegiunte o organi di governo fino alla scadenzadel quinto anno successivo al termine delloro incarico.

5. La Commissione elegge al suo internoun presidente. La posizione dei componentila Commissione e parificata a quella deimembri dell’Autorita garante della concor-renza e del mercato, sia per quanto riguardail trattamento economico, sia per quanto ri-guarda le incompatibilita.

6. La Commissione adotta un regolamentoconcernente la propria organizzazione e ilproprio funzionamento, il trattamento econo-mico e giuridico del personale e l’ordina-mento delle carriere, nonche la disciplinadella gestione delle spese, nei limiti previstidalla presente legge.

7. La Commissione provvede all’autonomagestione delle spese per il proprio funziona-mento nei limiti di un fondo stanziato atale scopo nel bilancio dello Stato ed iscrittocon capitolo unico nello stato di previsionedella spesa del Ministero dell’economia edelle finanze. La gestione finanziaria sisvolge in base al bilancio di previsione ap-

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provato dalla Commissione entro il 31 di-cembre dell’anno precedente a quello cui ilbilancio si riferisce. Il contenuto e la strut-tura del bilancio di previsione, il quale con-tiene comunque le spese indicate entro i li-miti delle entrate previste, sono stabiliti dalregolamento di cui al comma 6, che disci-plina anche le modalita per le eventuali va-riazioni. Il rendiconto della gestione finan-ziaria, approvato entro il 30 aprile dell’annosuccessivo, e soggetto al controllo dellaCorte dei conti. Il bilancio preventivo e ilrendiconto della gestione finanziaria sonopubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

8. Il personale della Commissione e disci-plinato dalle disposizioni di cui all’articolo11, commi da 1 a 4, della legge 10 ottobre1990, n. 287. Detto personale non puo iscri-versi a un partito politico.

9. La Commissione presenta alle Camere,entro il 30 giugno di ogni anno successivoalle elezioni per il rinnovo del Parlamentonazionale, del Parlamento europeo e dei con-sigli delle regioni a statuto ordinario un rap-porto sulla propria attivita, formulando tuttele osservazioni e le proposte di modifiche le-gislative ritenute necessarie.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVEALLE ELEZIONI PRIMARIE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

(Elezioni primarie)

1. Qualora la legge elettorale non prevedal’uso del voto di preferenza, gli statuti deipartiti possono prevedere che la designazione

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dei candidati per le cariche di presidente di

regione o di provincia, di sindaco, nonche

per le elezioni del Parlamento nazionale ed

europeo, e di consigliere regionale, provin-

ciale e comunale, che il partito intende pre-

sentare, sia autonomamente sia all’interno

di una coalizione, avvenga mediante elezioni

primarie dirette.

2. Nel caso non prevedano elezioni prima-

rie, gli statuti dei partiti stabiliscono esplicite

garanzie a tutela delle minoranze nella for-

mazione delle liste.

3. Le elezioni primarie, di cui al comma 1,

hanno luogo entro il sessantesimo giorno an-

tecedente la prima data utile per il rinnovo

degli organi indicati.

4. In caso di elezioni anticipate, il decreto

di convocazione dei comizi elettorali stabili-

sce la data delle elezioni anteponendo un pe-

riodo di almeno quarantacinque giorni a

quello previsto dalle norme vigenti per gli

adempimenti relativi alla presentazione delle

liste e allo svolgimento della campagna elet-

torale, al fine di consentire l’espletamento

delle elezioni primarie che dovranno tenersi

entro il quarantacinquesimo giorno antece-

dente la data delle elezioni.

5. In caso di scioglimento anticipato delle

Camere del Parlamento, le date di scadenza

ed i termini previsti dal presente Titolo

sono ridotti della meta.

Art. 14.

(Applicabilita delle norme vigenti)

1. Alle elezioni primarie si applicano tutte

le norme vigenti in materia di elezioni e reati

elettorali in quanto compatibili.

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XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capo II

DESIGNAZIONE DEI CANDIDATIDI PARTITO

Art. 15.

(Elettorato attivo e passivo)

1. Hanno diritto al voto tutti gli iscritti alpartito che risultino dagli elenchi depositatipresso la cancelleria del tribunale ai sensidell’articolo 2, comma 3, e siano residentinel territorio interessato al procedimentoelettorale.

2. Gli statuti possono prevedere il dirittodi voto per coloro che non sono iscritti ad al-cun partito politico ed intendono parteciparealle elezioni primarie. In tale eventualita, lacommissione elettorale, territorialmente com-petente ai sensi dell’articolo 16, provvedealla redazione di un’apposita lista dei soste-nitori suddivisi per ambito territoriale. E vie-tato far parte di liste di sostenitori di due opiu partiti politici.

3. Gli Statuti possono altresı prevedere chealle elezioni primarie presentino la loro can-didatura anche cittadini non iscritti al partito.

Art. 16.

(Commissioni elettorali)

1. Ai fini dello svolgimento delle elezioniprimarie, la direzione centrale di ciascun par-tito nomina la commissione elettorale cen-trale, garantendo la presenza di eventuali mi-noranze ai sensi dell’articolo 3, comma 2, edefinisce il regolamento delle elezioni prima-rie almeno entro il sessantesimo giorno dalladata fissata per le elezioni medesime.

2. Le direzioni delle diverse articolazioniterritoriali dei partiti provvedono con i mede-simi criteri e sulla base del regolamento dicui al comma 1 alla nomina delle commis-sioni elettorali relative agli ambiti territoriali

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di loro competenza, entro il cinquantaquat-tresimo giorno antecedente la data delle ele-zioni primarie.

Art. 17.

(Regolamenti)

1. I regolamenti di cui al comma 1 dell’ar-ticolo 16 prevedono i criteri per la individua-zione delle sedi di seggio elettorale in baseal numero di iscritti al partito, al numero disostenitori e al tipo di elezioni, nonche perlo svolgimento ordinato e non discriminato-rio dell’accesso ai seggi e delle operazionidi voto.

2. La commissione elettorale territorial-mente competente verifica la regolarita delleliste degli iscritti e delle eventuali liste deisostenitori aventi diritto al voto, che devonoessere accompagnate dai certificati rilasciatidal comune, comprovanti l’iscrizione nelleliste elettorali degli stessi soggetti.

Art. 18.

(Deposito delle listedegli aventi diritto al voto)

1. Le liste degli iscritti e dei sostenitoriaventi diritto al voto, distinte per sede di seg-gio elettorale, approvate dalla commissioneelettorale territorialmente competente, depo-sitate, entro il trentottesimo giorno antece-dente la data delle elezioni primarie, dal Pre-sidente della commissione elettorale di seg-gio presso la cancelleria del tribunale compe-tente per territorio presso i quali sono statidepositati gli elenchi degli iscritti di cui al-l’articolo 2, comma 3.

2. Entro due giorni dal ricevimento delleliste di cui al comma 1, al fine di garantireil rispetto del divieto di cui all’articolo 15,comma 2, la cancelleria del tribunale compe-tente per territorio provvede a verificarle eda eliminare i nominativi di coloro che risul-

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tino iscritti o sostenitori in piu partiti, e neda comunicazione alle Commissioni eletto-rali competenti.

Art. 19.

(Ricorso avverso la mancata iscrizione

nelle liste elettorali)

1. Avverso la mancata iscrizione nelle listeelettorali di sezione, o altre irregolarita, l’i-scritto puo, entro il quarto giorno successivoalla data di affissione delle liste, proporre ri-corso al collegio dei probiviri territorial-mente competente, previa comunicazionedell’atto alla commissione elettorale localedel partito.

2. Il collegio dei probiviri decide il ricorsoentro due giorni dalla sua presentazione.

3. Il provvedimento dei probiviri e comu-nicato alla commissione elettorale di partitocompetente ed al presidente della commis-sione elettorale di sezione, responsabile del-l’esecuzione.

Art. 20.

(Presentazione delle candidature

alle primarie)

1. Ogni cittadino che intenda proporre lapropria candidatura alle elezioni primariepresenta richiesta, dal trentaseiesimo al tren-tesimo giorno compreso, antecedente la datafissata per dette elezioni, alla commissioneelettorale del partito competente, corredatadel certificato di nascita e del certificato diiscrizione nelle liste elettorali.

2. La richiesta di cui al comma 1 e sotto-scritta dal candidato e, per adesione, da unnumero di iscritti al partito definito dal rego-lamento, di cui al comma 1 dell’articolo 16con firme autenticate.

3. Nessuno puo presentare la propria can-didatura in piu partiti, ne sottoscrivere peradesione candidature per piu di un candidato.

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Art. 21.

(Esclusione delle candidature)

1. La commissione elettorale competenteaccerta la regolarita delle richieste di candi-datura ed esclude quelle che non presentanoi requisiti necessari.

2. L’eventuale esclusione e comunicata al-l’interessato entro il secondo giorno dallascadenza del termine di cui all’articolo 20,comma 1.

Art. 22.

(Ricorso avverso l’esclusionedella candidatura)

1. Avverso l’esclusione della candidaturadi cui all’articolo 21, l’interessato, entrodue giorni dalla comunicazione, puo pro-porre ricorso al collegio dei probiviri territo-rialmente competente, previa comunicazionealla commissione elettorale territoriale delpartito.

2. Il collegio dei probiviri decide il ricorsoentro i successivi quattro giorni, comuni-cando la decisione assunta alla commissioneelettorale territoriale del partito, responsabiledella esecuzione.

Art. 23.

(Operazioni di voto)

1. Il voto e libero e segreto.

2. I regolamenti di cui all’articolo 16,comma 1, determinano i criteri per la fissa-zione delle giornate di votazione, la duratadell’apertura delle urne e per garantire la se-gretezza del voto.

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Art. 24.

(Chiusura delle operazioni di voto)

1. Chiuse le operazioni di voto si procedeallo spoglio immediato delle schede, alloscrutinio dei voti espressi e alla verbalizza-zione dei risultati.

Art. 25.

(Proclamazione dei candidati designati)

1. La commissione elettorale territorial-mente competente verifica la regolarita delleoperazioni elettorali svoltesi presso le sezionie proclama il soggetto designato alla candi-datura per le elezioni a cariche monocratichee per i collegi uninominali e i candidati perle liste proporzionali, secondo l’ordine deivoti riportati da ciascuno. Copia del relativoverbale e depositato presso l’ufficio eletto-rale competente unitamente alla dichiara-zione di presentazione delle candidature perle cariche monocratiche e per i collegi uni-nominali e delle liste proporzionali.

2. Gli statuti determinano, in caso di paritadi voti, i criteri di prevalenza.

3. I candidati designati per le liste propor-zionali sono inclusi nella lista di partito se-condo l’ordine stabilito dallo statuto.

Art. 26.

(Ricorso avverso la proclamazione

dei designati dalle primarie)

1. Avverso la proclamazione dei designatio per irregolarita di svolgimento delle opera-zioni di scrutinio, gli interessati, o qualsiasiiscritto avente diritto al voto, possono, entrodue giorni dalla proclamazione, proporre ri-corso al collegio dei probiviri centrale, chedecide nei successivi due giorni, salva inogni caso la competenza dell’autorita giudi-

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ziaria ordinaria in ordine a fattispecie che in-tegrino ipotesi di reato.

Capo III

DESIGNAZIONE DEI CANDIDATIDI COALIZIONE

Art. 27.

(Accordi di coalizione)

1. In caso di coalizioni fra partiti per lapresentazione di candidati comuni, le dire-zioni centrali o quelle territorialmente com-petenti dei partiti facenti parte della coali-zione, determinano le candidature monocrati-che o i collegi uninominali o il numero deicandidati nelle liste proporzionali comuni,di spettanza di ciascun partito della coali-zione, settanta giorni prima della data delleelezioni primarie.

2. I candidati di coalizione alle carichemonocratiche o nei collegi uninominali, ov-vero nelle liste proporzionali comuni sonoscelti dal partito cui spetta la designazionesulla base degli accordi di coalizione, se-condo le norme di cui al capo II del presentetitolo.

Art. 28.

(Primarie di coalizione)

1. In alternativa alle procedure previstenell’articolo 27, gli statuti dei partiti possonoprevedere che la designazione dei candidatidi coalizione alle cariche monocratiche onei collegi uninominali o nelle liste propor-zionali comuni avvenga attraverso elezioniprimarie cui partecipano tutti gli iscritti aipartiti che formano la coalizione ed i sosteni-tori in quanto previsti dagli accordi di coali-zione.

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2. Alle elezioni di cui al comma 1 si ap-plicano le norme del capo II in quanto com-patibili, integrate dalle norme statutarie deipartiti della coalizione e da disposizione re-golamentari comuni decise dagli organi deipartiti della coalizione competenti secondole previsioni statutarie.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI BILANCIE AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI

Art. 29.

(Libri obbligatori e bilancio)

1. Il segretario amministrativo tiene il li-bro giornale e il libro degli inventari ai sensidell’articolo 2214 e seguenti del codice ci-vile.

2. Il bilancio e certificato da una societaautorizzata, a norma delle disposizioni vi-genti, alla revisione e certificazione dei bi-lanci, scelta in seguito a sorteggio effettuatoa cura della Commissione.

3. Il bilancio del partito, corredato dellarelazione dei revisori, di cui all’articolo 10del presente articolo, e della certificazione,di cui al comma 2, e presentato alla Com-missione a cura del segretario amministrativoentro il 30 maggio di ogni anno e riguarderal’anno solare precedente.

Art. 30.

(Contenuto del bilancio)

1. Il bilancio annuale e composto dallostato patrimoniale, dal conto economico,dalla nota integrativa e dal rendiconto edeve essere predisposto per ogni anno solare.

2. Il bilancio e redatto con chiarezza e rap-presenta in modo veritiero e corretto la situa-zione patrimoniaIe e finanziaria del partito

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politico nonche l’avanzo o il disavanzo delperiodo quale risulta dall’applicazione deiprincıpi contabili nazionali.

3. Al bilancio sono allegati i bilanci delleimprese controllate ai sensi dell’articolo2359 del codice civile, anche per tramite disocieta fiduciarie o per interposta personae, relativamente alle societa editrici di gior-nali, quotidiani o periodici, o concessionarieper la radiodiffusione sonora o televisiva,controllate, anche ogni altra documentazioneeventualmente prescritta.

4. Lo stato patrimoniale e il conto econo-mico sono redatti secondo il modello di cuiall’allegato A alla presente legge.

5. Il contenuto della nota integrativa seguele disposizioni dell’articolo 2427 del codicecivile ed e redatto secondo il modello dicui all’allegato B alla presente legge.

6. Il rendiconto e formato da un conto en-trate/uscite ed e redatto secondo il modellodi cui all’allegato C alla presente legge. Ilrendiconto di ciascun partito contiene i ren-diconti di tutte le articolazioni territoriali,suddivisi in articolazioni regionali. Le artico-lazioni regionali conservano i rendiconti par-ziali delle loro articolazioni territoriali, in-sieme alla relativa documentazione, per ladurata di tre anni. Le spese elettorali riferitea qualsiasi elezione sono classificate secondole voci di cui all’articolo 45 indicate separa-tamente e contrapposte alle entrate riferitealle spese elettorali; esse sono inoltre docu-mentate sulla base delle prescrizioni di cuiall’articolo 42.

7. Ove i modelli allegati non consentanouna rappresentazione veritiera e corretta,essi sono integrati o disattesi dandone ra-gione nella nota integrativa.

8. Le entrate non costituite da denaro marappresentate dalla messa a disposizione dibeni o servizi sono indicate ai prezzi normal-mente da pagare in ambito economico perprestazioni uguali.

9. Nel rendiconto e indicato il numero de-gli iscritti soggetti a contribuzione alla finedell’anno.

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10. Lo statuto di ciascun partito stabiliscela quota delle entrate messe a disposizionedelle articolazioni periferiche e di quelle de-stinate alle iniziative volte ad accrescere lapartecipazione delle donne alla politica. I cri-teri relativi all’attribuzione e destinazione didette quote sono definiti con apposito regola-mento approvato nelle forme e nei modi pre-visti per le modifiche allo statuto. Il citatoregolamento e depositato presso la Commis-sione. Al fine di dare espressamente contodell’avvenuta assegnazione di dette quote, ipartiti introducono apposite voci all’internodel rendiconto di cui all’allegato C della pre-sente legge.

Art. 31.

(Pubblicazione del bilancio)

1. I segretari amministrativi dei partitisono tenuti a pubblicare entro il 30 apriledi ogni anno sul giornale ufficiale del partito,ove esistente, e su un quotidiano a diffusionenazionale, il bilancio, approvato dall’organocompetente di partito e redatto secondo i mo-delli di cui ai commi 4 e 6 dell’articolo 30.Copia dei giornali sui quali e avvenuta lapubblicazione e trasmessa alla Commissioneunitamente ai documenti di cui al comma 3dell’articolo 29.

Art. 32.

(Contributi vietati)

1. E fatto divieto ai partiti politici e alleloro articolazioni periferiche di ricevere fi-nanziamenti sotto qualsiasi forma, diretta oindiretta:

a) da parte dello Stato, delle regioni, de-gli enti locali o di altri enti pubblici;

b) da parte di societa il cui capitale epartecipato dallo Stato, dalle regioni, daglienti locali o da altri enti pubblici in misurasuperiore al 10 per cento;

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c) dalle societa controllate o collegatealle societa di cui alla lettera b);

d) da Stati esteri, nonche da organizza-zioni pubbliche internazionali o sovranazio-nali, salvo gli eventuali finanziamenti previ-sti a carico del bilancio dell’Unione europeao concessi ai partiti da fondazioni o associa-zioni dell’Unione europea in base alla nor-mativa vigente dello Stato in cui hanno sede.

2. I divieti previsti dal comma l sonoestesi ai membri del Parlamento nazionaleed europeo, ai presidenti di regione e di pro-vincia, ai sindaci, ai consiglieri regionali,provinciali, comunali e circoscrizionali non-che ai candidati alle predette cariche.

3. I divieti sono estesi altresı ai Gruppiparlamentari, salvo i contributi assegnati dalPresidente della Camera dei deputati e dalPresidente del Senato della Repubblica, aisensi, rispettivamente, del comma 3 dell’arti-colo 15 del Regolamento della Camera e del-l’articolo 16 del Regolamento del Senato.

Art. 33.

(Disciplina delle erogazioni liberali)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 32,le erogazioni liberali a favore dei partiti po-litici, il cui statuto sia registrato ai sensi del-l’articolo 11, sono libere.

2. Le societa, non comprese fra quelle pre-viste all’articolo 32, possono compiere ero-gazioni liberali in denaro o altre prestazioniin favore di partiti politici i cui statuti sianostati registrati ai sensi dell’articolo 11 purchetali erogazioni siano disposte dall’organo so-ciale dotato dei necessari poteri e regolar-mente iscritte nel bilancio della societa. Lesocieta allegano ai bilanci l’indicazione no-minativa dei beneficiari delle erogazioni.

3. Le erogazioni, di cui ai commi 1 e 2,possono essere effettuate anche a favoredelle articolazioni territoriali degli stessi par-titi. Possono essere altresı effettuate a favoredi candidati di detti partiti al Parlamento na-zionale ed europeo, o alla carica di presi-

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dente di regione o di provincia, di sindaco,di consigliere regionale, provinciale, comu-nale e circoscrizionale, limitatamente al pe-riodo elettorale.

Art. 34.

(Obbligo di dichiarazione dei contributi)

1. Nel caso di erogazione di finanziamentio contributi, a favore di partiti o di loro arti-colazioni, di gruppi parlamentari, ovvero afavore dei membri del Parlamento nazionaleo europeo, dei presidenti di regione o di pro-vincia, dei sindaci, dei consiglieri regionali,provinciali, comunali o circoscrizionali, perun importo che nell’anno superi la cifra di30.000 euro, somma annualmente rivalutatasecondo gli indici ISTAT dei prezzi all’in-grosso, sotto qualsiasi forma, compresa lamessa a disposizione di beni o servizi, il sog-getto che li riceve e tenuto a fame dichiara-zione alla Commissione, inviando alla stessaraccomandata con avviso di ricevimento.

2. L’obbligo di cui al comma 1 e adem-piuto entro tre mesi dalla percezione del con-tributo o finanziamento. Nel caso di contri-buti o finanziamenti erogati dallo stesso sog-getto, che soltanto nella loro somma annualesuperino l’ammontare predetto, l’obbligo eadempiuto entro il mese di marzo dell’annosuccessivo.

Art. 35.

(Rimborso per le spese elettorali)

1. In occasione delle elezioni per il rin-novo della Camera dei deputati e del Senatodella Repubblica, del Parlamento europeo edei consigli regionali, e riconosciuto ai par-titi politici registrati ai sensi della presentelegge un rimborso per le spese elettorali so-stenute, pari a 1,25 euro per ogni voto rice-vuto.

2. I partiti politici e le coalizioni che in-tendono usufruire dei rimborsi devono farne

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XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

richiesta alla Commissione all’atto della tra-smissione alla stessa dei relativi bilanci erendiconti. La Commissione, verificata la re-golarita dei documenti contabili, trasmette larichiesta al Ministero dell’economia e dellefinanze che provvede all’erogazione con pro-prio decreto.

Art. 36.

(Detrazione per le erogazioni liberali

delle persone fisiche)

1. All’articolo 15 del testo unico delle im-poste sui redditi, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, e successive modificazioni, il comma1-bis e sostituito dal seguente:

«1-bis. Dall’imposta lorda si detrae unimporto pari al 19 per cento per le eroga-zioni liberali in denaro in favore dei partitipolitici i cui statuti siano stati registrati odi loro articolazioni periferiche, per importicompresi tra 50 euro e 155.000 euro. Egualedetrazione si effettua per le erogazioni in de-naro a favore dei candidati di detti partiti alParlamento nazionale o europeo, alla caricadi presidente di regione o di provincia, disindaco, di consigliere regionale, provinciale,comunale e circoscrizionale in occasionedelle relative elezioni, per un importo com-preso tra 50 euro e 10.000 euro. I versamentidevono risultare da movimentazioni banca-rie, postali, o da carte di credito».

Art. 37.

(Detrazione per le erogazioni liberali

delle persone giuridiche)

1. L’articolo 91-bis del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, e sostituito dal seguente:

«Art. 91-bis – (Detrazione d’imposta per

oneri) – 1. Dall’imposta lorda si detrae fino

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a concorrenza del suo ammontare un importopari al 19 per cento dell’onere di cui all’arti-colo 15, comma 1-bis, limitatamente alle so-cieta e agli enti di cui all’articolo 73, comma1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei qualivi sia una partecipazione pubblica nonchedalle societa ed enti che controllano, diretta-mente o indirettamente, tali soggetti, ovverone siano controllati o siano controllati dallastessa societa o ente che controlla i soggettimedesimi».

Art. 38.

(Destinazione dell’8 per milledell’IRPEF ai partiti)

1. All’atto della dichiarazione annuale deiredditi delle persone fisiche, ciascun contri-buente puo richiedere che una quota pariall’8 per mille della sua IRPEF sia destinataal finanziamento dei partiti politici registratiai sensi della presente legge.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, entro trenta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, emanaun regolamento ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i ter-mini e le modalita per l’applicazione del pre-sente articolo, assicurando la tempestivita el’economicita di gestione, la semplificazionedegli adempimenti a carico dei contribuenti,la tutela della riservatezza delle indicazionipreferenziali.

3. L’importo relativo alle richieste di cuial comma 1 e devoluto ai singoli partiti inmisura corrispondente alle indicazioni prefe-renziali formulate in apposito modulo alle-gato alla dichiarazione dei redditi.

4. I partiti politici che intendono parteci-pare alla ripartizione delle risorse di cui alcomma 1 presentano alla Commissione appo-sita domanda, sottoscritta dal rappresentantelegale o dal segretario amministrativo, entroil 31 ottobre di ogni anno. La Commissione,

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verificata la regolarita della posizione delpartito, la trasmette al Ministero dell’econo-mia e delle finanze che provvede alla predi-sposizione di apposito modulo nel regola-mento di cui al comma 2. In sede di primaapplicazione della presente legge la domandae presentata entro trenta giorni dalla datadella sua entrata in vigore.

5. L’erogazione delle somme di cui al pre-sente articolo e effettuata in un’unica solu-zione entro il 31 gennaio dell’anno succes-sivo all’esazione dell’imposta.

Art. 39.

(Disciplina fiscale dell’attivitadei partiti registrati e agevolazioni)

1. I partiti politici registrati ai sensi dellapresente legge sono esenti dal pagamentodell’Imposta sul reddito delle societa (IRES).

2. Le erogazioni liberali previste dagli ar-ticoli 33, 36 e 37 a favore dei singoli candi-dati alle elezioni politiche, europee, regio-nali, provinciali, comunali e circoscrizionali,non concorrono alla formazione del redditodei percettori ai fini del calcolo dell’IRPEF.

3. All’acquisto dei beni e dei servizi oc-correnti per lo svolgimento delle attivita deipartiti, il cui statuto sia stato registrato aisensi dell’articolo 11, nonche del materialee dei servizi attinenti le campagne elettoralidi detti partiti e dei loro candidati si applical’imposta sul valore aggiunto nella misuradel 4 per cento.

4. Nel numero 18 della tabella A, parte II,allegata al decreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le paroleda: «materiale» fino alla fine sono sostituitedalle seguenti: «beni e servizi occorrentiper l’attivita dei partiti i cui statuti siano statiregistrati nonche del materiale e dei serviziattinenti le campagne elettorali di detti partitie dei loro candidati;».

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5. Ciascun candidato dei partiti il cui sta-

tuto sia registrato ai sensi della presente

legge puo usufruire di una tariffa postale

agevolata di 0,04 euro per l’invio di mate-

riale elettorale per un numero massimo di

copie pari al totale degli iscritti nel collegio,

circoscrizione o comune. Di tale tariffa il

candidato puo usufruire unicamente nei

trenta giorni precedenti la data fissata per

la consultazione elettorale.

6. Al comma 3 dell’articolo 36 del testo

unico sulle imposte sui redditi, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917, e aggiunto il seguente

periodo: «Non si considerano altresı produt-

tive di reddito, le unita immobiliari e le

loro pertinenze di proprieta dei partiti i cui

statuti siano stati registrati, utilizzate esclusi-

vamente come sede del partito o di sua arti-

colazione».

7. Alle occupazioni temporanee di suolo

pubblico, di durata non superiore a trenta

giorni, effettuate da partiti politici registrati

per lo svolgimento della loro attivita, si ap-

plicano le agevolazioni previste nei regola-

menti comunali sulle entrate, ai sensi dell’ar-

ticolo 63, comma 2, lettera e), del decreto le-

gislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. I consigli comunali e provinciali, in

base alle norme previste dal testo unico delle

leggi sull’ordinamento degli enti locali, di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, possono prevedere nei loro regola-

menti le forme per l’utilizzazione non one-

rosa di strutture comunali e provinciali ido-

nee ad ospitare manifestazioni ed iniziative

dei partiti politici registrati. I regolamenti co-

munali e provinciali dettano altresı le dispo-

sizioni generali per garantire ai partiti politici

registrati le forme di accesso alle strutture di

cui al presente comma nel rispetto dei prin-

cıpi di trasparenza, di pluralismo e di ugua-

glianza. Gli oneri per l’utilizzazione di tali

strutture sono posti a carico dei bilanci dei

rispettivi enti.

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9. Ai partiti politici registrati ai sensi dellapresente legge si applicano le agevolazionipreviste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 4 del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) articolo 148 del testo unico delle im-poste sui redditi, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917;

c) articoli 16, 20 e 45 del decreto legi-slativo 15 novembre 1993, n. 507, e succes-sive modificazioni.

10. I soli partiti politici i cui statuti sonoregistrati ai sensi della presente legge pos-sono accedere ai mezzi di informazione epartecipare all’assegnazione degli spazi perla comunicazione politica, previsti dalleemittenti radiotelevisive ai sensi della legge22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 40.

(Contributi ai comitati promotoridi referendum)

1. In caso di richiesta di uno o piu referen-dum, effettuata ai sensi dell’articolo 75 dellaCostituzione e dichiarata ammissibile dallaCorte costituzionale, e attribuito ai comitatipromotori un rimborso pari alla somma risul-tante dalla moltiplicazione di 0,516 euro perogni firma valida fino alla concorrenza dellacifra minima necessaria per la validita dellarichiesta e fino ad un limite massimo paricomplessivamente a 2.582.000 euro, a condi-zione che la consultazione referendaria abbiaraggiunto il quorum di validita di partecipa-zione al voto. Analogo rimborso e previsto,sempre nel limite di 2.582.000 euro di cuial presente comma, per le richieste di refe-rendum effettuate ai sensi dell’articolo 138della Costituzione.

2. Per ottenere il contributo di cui alcomma 1 i comitati promotori presentanoalla Commissione entro novanta giorni dalladata dello svolgimento del referendum o

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dei referendum, il rendiconto delle spese so-stenute, compilato secondo il modello predi-sposto dalla stessa Commissione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SPESEPER LE CAMPAGNE ELETTORALI

Art. 41.

(Limiti alle spese elettorali dei partiti)

1. Le spese complessive per la campagnaelettorale di ciascun partito o coalizioneche partecipa all’elezione per il rinnovo delParlamento nazionale o europeo, dei consigliregionali, provinciali e comunali, esclusequelle di cui all’articolo 43, non possono su-perare:

a) per il Parlamento europeo, la cifra ri-sultante dalla moltiplicazione dell’importo di0,40 euro per il numero complessivo deglielettori delle circoscrizioni nei quali il partitoo la coalizione sono presenti con proprie li-ste;

b) per il Parlamento nazionale, la cifrarisultante dalla moltiplicazione dell’importodi 0,40 euro per il numero complessivo deglielettori delle circoscrizioni per la Camera deideputati e dei collegi per il Senato della Re-pubblica nei quali il partito o la coalizionesono presenti con proprie liste o con propricandidati;

c) per i consigli regionali, la somma ri-sultante dalla moltiplicazione dell’importo di0,20 euro per il numero degli elettori iscrittinelle circoscrizioni provinciali nelle quali ilpartito o la coalizione sono presenti con pro-prie liste;

d) per i consigli provinciali e comunali,la somma risultante dalla moltiplicazionedell’importo di 0,20 euro per il numero dielettori delle province e dei comuni nei quali

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il partito o la coalizione sono presenti conproprie liste.

Art. 42.

(Pubblicita e controllo delle spese

elettorali dei partiti)

1. La dichiarazione di presentazione delleliste o dei gruppi di candidati per qualsiasitipo di elezioni per il rinnovo del Parlamentonazionale o europeo, dei consigli regionali,provinciali e comunali, contiene l’indica-zione del nome del segretario amministrativocentrale e dei segretari amministrativi dellearticolazioni territoriali, responsabili dellespese relative alla propaganda elettorale edel loro finanziamento ai sensi della presentelegge. In caso di presentazione di liste o can-didati di coalizione, la dichiarazione di pre-sentazione delle liste o dei gruppi di candi-dati contiene l’indicazione dei nomi dei se-gretari amministrativi di tutti i partiti dellacoalizione e contestuale dichiarazione dei se-gretari amministrativi centrali o di quelli ter-ritorialmente competenti, che indichi la quotadelle spese della coalizione che, nell’ambitodel rispetto dei limiti di cui all’articolo 41,compete ad ogni singolo partito.

2. Dal giorno successivo alla indizione deicomizi elettorali, i segretari amministrativicentrali e i segretari amministrativi delle ar-ticolazioni territoriali, responsabili dellespese relative alla propaganda elettorale edel loro finanziamento, aprono rispettiva-mente un apposito conto corrente bancarioo postale il cui numero e comunicato allaCommissione.

3. Tutti i contributi in danaro per la cam-pagna elettorale della lista o gruppo di candi-dati sono versati sui conti correnti di cui alcomma 2. Tutte le spese in qualsiasi modolegate alla campagna elettorale, di importosuperiore a 516 euro, sono effettuate dal se-gretario amministrativo responsabile utiliz-zando assegni tratti sul conto di cui al

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comma 2 o con carta di credito addebitata sudetto conto. Sono ammesse forme di paga-mento diverse per somme inferiori a 516euro, entro un limite complessivo non supe-riore al 20 per cento del totale del bilanciodella campagna elettorale.

4. Entro sessanta giorni dalla proclama-zione dei risultati delle elezioni, ciascun se-gretario amministrativo responsabile, per ar-ticolazione territoriale, delle spese relativealla propaganda elettorale e del loro finanzia-mento, predispone il rendiconto della campa-gna elettorale con la relativa documenta-zione, classificato secondo le voci di cui al-l’articolo 45, e lo trasmette al segretario am-ministrativo centrale, unitamente all’estrattodel conto corrente bancario o di quello po-stale utilizzati. Tali rendiconti concorronoalla formazione del rendiconto generale chee depositato ai sensi degli articoli 29 e 30presso la Commissione, unitamente agliestratti conto.

Art. 43.

(Limiti alle spese elettorali dei candidati)

1. Le spese per la campagna elettorale diciascun candidato non possono superare:

a) per i candidati al Parlamento euro-peo, al Senato della Repubblica e alla Ca-mera dei deputati, la cifra pari al prodottodi 0,01 euro per il numero di elettori dellacircoscrizione;

b) per i candidati alla carica di presi-dente di regione o di provincia o di sindacodi comuni aventi popolazione superiore a500.000 abitanti, l’importo risultante dallasomma della cifra fissa di 25.823 euro edella cifra ulteriore pari al prodotto di 0,01euro per il numero degli elettori;

c) per i candidati alla carica di presi-dente di regione o di provincia, aventi popo-lazione inferiore a 500.000 abitanti, o di sin-daco di comuni aventi popolazione compresefra i 15.001 e i 500.000 abitanti, l’importo

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derivante dalla somma della cifra fissa di

10.329 euro e della cifra ulteriore pari al pro-

dotto di 0,02 euro per il numero degli elet-

tori;

d) per i candidati al consiglio regionale,

l’importo derivante dalla somma della cifra

fissa di 25.823 euro e della cifra ulteriore

pari al prodotto di 0,01 euro per il numero

di elettori della circoscrizione;

e) per i candidati al consiglio provin-

ciale, l’importo derivante dalla somma della

cifra fissa di 5.165 euro e della cifra ulteriore

pari al prodotto di 0,01 euro per il numero

del elettori del collegio;

f) per i candidati al consiglio comunale,

nei comuni aventi popolazione superiore a

100.000 abitanti, l’importo derivante dalla

somma della cifra fissa di 2.583 euro della

cifra ulteriore pari al prodotto di 0,02 euro

per il numero degli elettori del comune;

g) per i candidati al consiglio comunale,

nei comuni aventi popolazione compresa tra

15.001 e 100.000 abitanti, e per i candidati

ai consigli circoscrizionali, l’importo deri-

vante dalla somma della cifra fissa di 516

euro e della cifra ulteriore pari al prodotto

di 0,03 euro per il numero degli elettori;

h) per i capi lista delle liste presentate

nei comuni aventi popolazione inferiore ai

15.000 abitanti, la cifra fissa di 516 euro;

per gli altri candidati al consiglio comunale

dei comuni con popolazione inferiore ai

15.000 abitanti, la cifra fissa di 258 euro.

2. Le spese per la propaganda elettorale

direttamente riferibili al candidato, nei suoi

collegi elettorali, ancorche sostenute dai par-

titi o dalla coalizione di appartenenza, sono

computate ai fini del limite di spesa di cui

al comma 1, tra le spese del singolo candi-

dato, eventualmente pro quota qualora siano

riferibili a piu candidati.

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Art. 44.

(Pubblicita e controlli delle speseelettorali dei candidati)

1. Ogni candidato al Parlamento nazionaleo europeo, alla carica di presidente di re-gione, di provincia e di sindaco, di consi-gliere regionale, provinciale e comunale neicomuni con popolazione superiore ai100.000 abitanti o capoluogo di provincia,deve indicare, con atto autenticato da un no-taio o da un cancelliere, da depositare in-sieme all’accettazione di candidatura, unmandatario responsabile della campagna elet-torale e del relativo finanziamento.

2. Dal giorno successivo alla convoca-zione dei comizi elettorali, coloro che inten-dono candidarsi possono raccogliere fondiper il finanziamento della propria campagnaelettorale esclusivamente tramite il mandata-rio elettorale di cui al comma 1. Nessun can-didato puo designare per la raccolta dei fondipiu di un mandatario, che a sua volta nonpuo assumere l’incarico per piu di un candi-dato.

3. Il mandatario e tenuto a registrare tuttele operazioni relative alla campagna eletto-rale del candidato designante, avvalendosi atal fine di un unico conto corrente bancariood eventualmente di un unico conto correntepostale. Il personale degli uffici postali e de-gli enti creditizi e tenuto ad identificare lecomplete generalita di coloro che effettuanoversamenti sui conti correnti bancari o po-stali di cui al presente comma. Nell’intesta-zione del conto corrente e specificato che iltitolare agisce in veste di mandatario eletto-rale di un candidato nominativamente indi-cato. I contributi o i servizi erogati da cia-scuna persona fisica o giuridica non possonosuperare l’importo o il valore del 15 percento del limite di spesa consentita ai sensidel comma 1 dell’articolo 43.

4. I candidati al Parlamento nazionale oeuropeo, alla carica di presidente di regione,

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di consigliere regionale, di presidente di pro-vincia o alla carica di sindaco di comune conpopolazione superiore ai 100.000 abitanti ocapoluogo di provincia, e i loro mandatarisono tenuti a depositare, entro novanta giornidalla proclamazione, il rendiconto relativoalle spese per la campagna elettorale e allerelative fonti di finanziamento, presso la se-greteria dell’organo in cui sono stati eletti epresso la Commissione, su apposito modulopredisposto dalla stessa, con la relativa docu-mentazione. Nel rendiconto sono riportatianaliticamente, attraverso l’indicazione no-minativa, i contributi e i servizi provenientidalle persone fisiche, se di importo o valoresuperiore a 30.000 euro e tutti i contributi eservizi di qualsiasi importo o valore prove-nienti da soggetti diversi. Sono inoltre alle-gati gli estratti del conto corrente bancarioo postale utilizzati. Il rendiconto e sotto-scritto dal candidato e controfirmato dalmandatario responsabile, che ne certifica laveridicita.

5. Entro novanta giorni dalla proclama-zione degli eletti, copia del rendiconto edella documentazione di cui al comma 4 edepositata dai candidati non eletti alle cari-che di cui al medesimo comma, o dai loromandatari, presso la segreteria dell’organoper cui si sono candidati. Entro gli stessi ter-mini, ad analogo deposito, presso la segrete-ria del relativo ente, sono tenuti i candidatieletti al consiglio provinciale e comunale,in comuni con popolazione superiore a100.000 abitanti o capoluogo di provincia.La Commissione puo sempre richiedere chele siano rimessi detti rendiconti.

6. I candidati ai consigli provinciali, i can-didati al consiglio comunale in comuni conpopolazione superiore ai 100.000 abitanti ocapoluogo di provincia, e i candidati alla ca-rica di sindaco nei comuni non capoluogo diprovincia con popolazione compresa fra i15.001 e i 100.000 abitanti, non sono tenutia nominare un mandatario responsabile dellacampagna elettorale e del relativo finanzia-mento, se contestualmente all’accettazione

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della candidatura sottoscrivono una dichiara-

zione, autenticata da un notaio o da un can-

celliere del tribunale, con cui si impegnano a

non spendere una cifra superiore a 2.583

euro per la propria campagna elettorale.

Detta dichiarazione deve essere allegata alla

presentazione della candidatura. I candidati,

se eletti, sono tenuti a depositare tale dichia-

razione unitamente al rendiconto relativo alle

spese per la campagna elettorale e alle rela-

tive fonti di finanziamento presso la segrete-

ria dell’ente in cui si sono candidati, sull’ap-

posito modulo predisposto dalla Commis-

sione, ai sensi del comma 4. La Commis-

sione puo sempre richiedere che le siano ri-

messi detti rendiconti.

7. I candidati al consiglio comunale in co-

muni con popolazione inferiore ai 100.000

abitanti, non capoluogo di provincia, i candi-

dati ai consigli circoscrizionali, e i capilista,

candidati sindaco, nei comuni con popola-

zione inferiore ai 15.000 abitanti non sono

tenuti a nominare un mandatario responsabile

della campagna elettorale e del relativo fi-

nanziamento.

8. I candidati al consiglio comunale in co-

muni non capoluogo di provincia con popo-

lazione compresa fra i 15.001 e i 100.000

abitanti, i candidati ai consigli di circoscri-

zione con popolazione superiore ai 50.000

abitanti, nonche i capilista candidati sindaco

nei comuni con popolazione inferiore ai

15.000 abitanti, se eletti, devono peraltro de-

positare, entro novanta giorni dalla procla-

mazione, il rendiconto delle spese per la

campagna elettorale e delle relative fonti di

finanziamento su apposito modulo predispo-

sto dalla Commissione, ai sensi del comma

4, presso la segreteria del comune ove si

sono candidati. La Commissione puo sempre

chiedere che le siano trasmessi detti rendi-

conti.

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Art. 45.

(Tipologia delle spese elettorali)

1. Si intendono come spese per la campa-gna elettorale quelle relative:

a) alla produzione, all’acquisto o all’af-fitto di materiali e di mezzi per la propa-ganda, di qualsiasi genere o natura, purchedi uso circoscritto e di durata limitata allosvolgimento della campagna elettorale;

b) alla trasmissione, distribuzione, spe-dizione e diffusione dei materiali e dei mezzidi cui alla lettera a), compresa l’acquisizionedi spazi sugli organi di informazione, sulleradio e televisioni private, nei cinema e tea-tri;

c) all’organizzazione di manifestazionidi propaganda in luoghi pubblici o aperti alpubblico, anche di carattere sociale, culturalee sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccoltadei moduli per la sottoscrizione delle candi-dature, all’autenticazione delle firme e all’e-spletamento di ogni altra operazione richiestadalla legge per la presentazione delle listeelettorali, comprese le elezioni primarie;

e) alle spese telefoniche, di viaggio esoggiorno sostenute durante la campagnaelettorale;

f) agli stipendi del personale e ad ogniprestazione di servizio utilizzati solo per losvolgimento della campagna elettorale;

g) ai rimborsi spese dei collaboratorivolontari;

h) alle spese per l’affitto di locali persedi limitatamente alla campagna elettorale.

2. Le spese di cui alle lettere e), g) e h),

nonche gli oneri passivi, possono essere cal-colati in misura forfetaria in percentuale fissache non puo superare il 20 per cento del-l’ammontare complessivo delle altre speseammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 95 deltesto unico delle leggi recanti norme per la

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elezione della Camera dei deputati, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30marzo 1957, n. 361, non si applicano nelcaso di riunioni, anche a carattere conviviale,connesse ad attivita di propaganda consentitedalla legge o a seminari, convegni ed incon-tri di studio. Ai fini delle medesime disposi-zioni non sono da considerarsi donativi glioggetti pubblicitari di valore modesto e diuso corrente.

Art. 46.

(Comunicazioni agli elettori)

1. In occasione di ogni revisione delle cir-coscrizioni o dei collegi elettorali uninomi-nali, i comuni di cui e modificata la circo-scrizione di appartenenza o il cui territoriosia ricompreso in piu collegi provvedono adinviare a ciascun elettore una comunicazionein cui siano specificati la circoscrizione o ilcollegio in cui l’elettore stesso esercitera ildiritto di voto e di sottoscrizione per la pre-sentazione delle candidature.

Art. 47.

(Forme di propaganda)

1. Ogni singolo strumento di propagandaelettorale riporta il nome del segretario am-ministrativo responsabile della propagandamedesima ovvero il nome del singolo candi-dato, o del suo mandatario, che lo ha com-missionato, nonche il nome di chi lo ha pro-dotto, la data, il luogo e lo stabilimento diproduzione, e, in caso di stampati, il numerodelle copie tirate.

2. Emittenti televisive, giornali, tipografi etutti gli altri soggetti chiamati a produrre ma-teriali o a cedere servizi utilizzabili in qua-lunque forma a scopo di propaganda eletto-rale, ivi comprese consulenze ed intermedia-zioni d’agenzia, sono tenuti ad accertare chei relativi ordini siano fatti dai segretari am-

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ministrativi responsabili per la propagandaovvero dai singoli candidati o loro manda-tari, cui sono tenuti ad emettere fattura.

3. Gli strumenti di propaganda elettoralerelativi a uno o piu candidati prodotti da as-sociazioni, sindacati o organizzazioni di cate-goria, devono indicare il committente re-sponsabile che ne sostiene le spese. Il sog-getto che li produce deve acquisire l’autoriz-zazione dei candidati cui si riferiscono o deiloro mandatari. I costi sostenuti per questeforme di propaganda sono computati proquota ai fini del calcolo del limite di spesafissato dall’articolo 43 e sono specificamenteevidenziati nel rendiconto di cui all’arti-colo 44.

Art. 48.

(Divieti di propaganda)

1. Dal trentesimo giorno precedente ladata fissata per le elezioni e vietato svolgerepropaganda elettorale per il voto a singolicandidati, a mezzo di inserzioni pubblicitariesu quotidiani o periodici, spot pubblicitari etrasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui alcomma 1 i comunicati che annuncino dibat-titi, tavole rotonde, conferenze, discorsi o in-terventi comunque denominati, anche conl’indicazione dei candidati alle elezioni.

3. Le spese per inserzioni pubblicitarie suquotidiani o periodici e gli avvisi a paga-mento radiotelevisivi, per l’annuncio di di-battiti, tavole rotonde, conferenze, discorsio interventi comunque denominati, dei candi-dati, nella loro circoscrizione, collegio o co-mune, sono computati ai fini dei limiti dispesa di cui all’articolo 43, tra le spese delsingolo candidato o pro quota dei diversicandidati che intervengono alle manifesta-zioni, salvo siano inserite nel rendicontodelle spese del partito, previsto dall’articolo42, comma 4, in quanto non direttamente ri-feribili al candidato.

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Art. 49.

(Disciplina delle affissioni)

1. L’articolo 7 della legge 4 aprile 1956,n. 212, e sostituito dal seguente:

«Art. 7. – 1. L’affissione di stampati, gior-nali murali e di manifesti di propaganda ne-gli spazi di cui all’articolo 1, avviene tramitel’ufficio affissioni del comune o il concessio-nario del servizio comunale.

2. Ciascun segretario amministrativo re-sponsabile della propaganda elettorale prov-vede a trasmettere i manifesti del partito edei suoi candidati che intende siano affissi,in numero massimo di otto per ogni spaziodi cui la lista o il gruppo di candidati di-spone, ai comuni rientranti nell’ambito terri-toriale di sua competenza.

3. Per i partiti, i cui statuti siano statiregistrati, e per i loro candidati il costo delservizio di affissione e posto a carico del bi-lancio comunale. Ciascun segretario ammini-strativo responsabile per la propaganda elet-torale, territorialmente competente, e tenutocomunque a versare al comune una cauzioneche viene restituita al termine della campa-gna elettorale salvo quanto previsto dalcomma 4.

4. In caso di affissione di manifesti suitabelloni ovvero al di fuori degli stessi daparte di soggetti diversi dal servizio affis-sioni comunali, il partito alla cui lista o aicui candidati si riferisca il manifesto perdeil diritto alla restituzione della cauzione».

2. L’importo della cauzione di cui alcomma 3 dell’articolo 7 della citata leggen. 212 del 1956, come sostituito dal comma1 del presente articolo, per ogni singolo ma-nifesto e fissato annualmente dalla Commis-sione di cui all’articolo 12 della presentelegge.

3. Per il rimborso ai comuni delle spesepreviste dall’articolo 7 della citata leggen. 212 del 1956, come sostituito dal comma

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1 del presente articolo, e istituito presso ilMinistero dell’interno un apposito fondo,reintegrabile in occasione di ogni elezionegenerale, per un ammontare non superiore a2.000.000 di euro.

Art. 50.

(Propaganda telefonica)

1. La propaganda elettorale telefonica tra-mite terzi puo essere svolta solo tra le ore8.30 e le ore 21.

2. Per propaganda elettorale telefonica siintende quella non effettuata personalmentedal candidato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDI-MENTO AVANTI LA COMMISSIONE DI

GARANZIA E ALLE SANZIONI

Art. 51.

(Poteri della Commissione di garanzia)

1. La Commissione:

a) accerta la rispondenza degli statutidei partiti ai requisiti fissati dalla presentelegge e li registra;

b) verifica la regolarita dei bilanci deipartiti, nonche il pieno adempimento, daparte dei partiti stessi e dei candidati alle ele-zioni, di tutti gli obblighi previsti dallalegge;

c) dispone la pubblicazione dei bilancidei partiti di cui ha accertato la regolaritain un supplemento speciale della Gazzetta

Ufficiale;

d) acquisisce ogni elemento necessario epertinente alle indagini di sua competenzapresso tutte le amministrazioni pubbliche eprivate e presso gli istituti bancari e finan-ziari;

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e) provvede ad ogni altra incombenzaassegnatale dalla presente legge.

2. Per il conseguimento dei fini di cui alcomma 1 la Commissione si avvale dellaGuardia di finanza.

Art. 52.

(Controllo degli obblighi e dei bilancidei partiti)

1. La Commissione, ove il partito politiconon presenti nei termini fissati il bilancio e ilrendiconto di cui all’articolo 42, previa dif-fida al segretario amministrativo a deposi-tarlo entro i successivi quindici giorni, ap-plica la sanzione amministrativa pecuniariada 51.650 e a 155.000 euro.

2. In caso di inosservanza della diffida dicui al comma 1 o quando, sulla base di ra-gionevoli elementi, la Commissione ritengadi dover iniziare a carico di un partito unaprocedura per l’accertamento di irregolaritadi bilancio o di violazione degli obblighi dilegge, i fatti soggetti a contestazione ven-gono notificati al legale rappresentante delpartito o al segretario amministrativo per iltramite della Guardia di finanza.

3. Il legale rappresentante del partito o ilsegretario amministrativo fornisce entrotrenta giorni ogni elemento ritenuto necessa-rio in dipendenza dei fatti contestati e potrarichiedere di essere sentito dalla Commis-sione assistito anche da difensori e da consu-lenti tecnici.

4. Ogni atto istruttorio contenente acquisi-zione di documenti e notificato al legale rap-presentante del partito o al segretario ammi-nistrativo o al difensore, se nominato, chepuo contro dedurre e presentare altri docu-menti e memorie difensive entro trentagiorni.

5. Entro centoventi giorni dalla prima no-tifica al legale rappresentante o al segretarioamministrativo, la Commissione decide conprovvedimento motivato. Avverso il provve-

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dimento e ammesso ricorso al tribunale am-ministrativo regionale con sede in Roma.

6. Ove la Commissione riscontri fatti pe-nalmente rilevanti, trasmette gli atti alla pro-cura della Repubblica competente.

Art. 53.

(Controllo dei rendiconti dei candidati)

1. In caso di mancato deposito nel termineprevisto del rendiconto di cui all’articolo 44,comma 4, da parte di un candidato eletto, laCommissione, previa diffida a depositare lostesso entro i successivi quindici giorni, ap-plica la sanzione amministrativa pecuniariada 25.825 euro a 103.300 euro.

2. In caso di inosservanza della diffida oqualora dall’esame dei rendiconti la Com-missione ritenga di dover iniziare a caricodi un candidato una procedura per l’accerta-mento di violazione degli obblighi stabilitidalla presente legge, notifica al candidato,tramite la Guardia di finanza, i fatti conte-stati, per i quali scaturisce indagine.

3. Si applicano ai candidati le procedurepreviste nell’articolo 52, commi 3 e 4.

4. Entro centoventi giorni dalla prima no-tifica al candidato interessato, la Commis-sione decide con provvedimento motivato.Avverso il provvedimento e ammesso ricorsoal tribunale amministrativo regionale consede in Roma.

5. I soggetti di cui all’articolo 44, commi5, 6 e 7, dispongono di novanta giorni ditempo, dalla data di proclamazione deglieletti, per adempiere agli obblighi di cui aimedesimi commi. Nel caso in cui non adem-piano ai predetti obblighi, la segreteria delrelativo ente trasmette gli atti alla Commis-sione che avvia la procedura di cui al pre-sente articolo.

6. Ove la Commissione riscontri fatti pe-nalmente rilevanti, trasmette gli atti alla pro-cura della Repubblica competente.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1114– 67 –

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Art. 54.

(Sanzioni per le contribuzioni illecite)

1. Chiunque eroga contributi in violazionedegli articoli 32 e 33 e punito con la san-zione amministrativa pecuniaria da tre anove volte l’ammontare del contributo ero-gato e con l’interdizione dagli uffici direttividelle persone giuridiche e delle imprese perun periodo di tre anni.

2. Chi riceve contributi in violazione degliarticoli 32 e 33 e punito con la sanzione am-ministrativa pecuniaria da tre a nove voltel’ammontare del contributo ricevuto e conla perdita dell’elettorato passivo in qualsiasiconsultazione elettorale per un periodo ditre anni. Se eletto decade dalla carica rico-perta.

3. In caso di violazione degli obblighi pre-visti dall’articolo 34, ovvero di dichiarazionedi somme o valori non vere, la Commissioneapplica la sanzione amministrativa pecuniariadel pagamento dell’importo da due a seivolte l’ammontare non dichiarato.

Art. 55.

(Sanzioni per le violazioni degli obblighidei partiti)

1. La Commissione, qualora accerti ilmancato adempimento degli obblighi con-nessi al partito politico, il bilancio manifesta-mente inattendibile o contenente informa-zioni false o fuorvianti tese ad alterare inmodo significativo i risultati esposti, la viola-zione delle disposizioni contenute negli arti-coli 32 e 33, la violazione del tetto di spesaprevisto dall’articolo 41, la violazione delleprocedure di cui all’articolo 42, dispone laperdita del diritto ai rimborsi elettorali chelo Stato deve corrispondere ai sensi dell’arti-colo 35, nonche la privazione dei beneficiprevisti dagli articoli 36, 37, 39 e 49, per il

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partito politico e i suoi candidati, per un pe-riodo da uno a cinque anni.

2. Nel caso di accertamento delle viola-zioni di cui al comma 1 da parte di un par-tito politico, la Commissione ne da notiziaalla Presidenza del Senato della Repubblicae della Camera dei deputati che decidonosulla sospensione dei contributi previsti peri gruppi parlamentari.

3. In caso di irregolarita formale del bilan-cio del partito, la Commissione sospende,fino a regolarizzazione, il pagamento deirimborsi elettorali di cui all’articolo 35.

Art. 56.

(Sanzioni per le violazioni degli obblighi

dei candidati)

1. In caso di violazione dei tetti di spesastabiliti dall’articolo 43, delle procedure dicui all’articolo 44 o dei divieti di cui all’ar-ticolo 48, la Commissione applica al candi-dato la sanzione amministrativa pecuniariada 20.000 a 150.000 euro.

2. Il mancato deposito del rendiconto dicui all’articolo 44 entro i termini contenutinella diffida della Commissione, o l’accertatagrave violazione delle norme che discipli-nano la campagna elettorale, in forza dellaquale la Commissione ha erogato il massimodella sanzione amministrativa pecuniaria dicui al comma 1, costituiscono causa di ine-leggibilita del candidato e comportano la de-cadenza dalla carica del candidato eletto.

3. Nel caso previsto dal comma 2, la Com-missione, qualora si tratti di membri del Par-lamento, ne da comunicazione al Presidentedella Camera di appartenenza del parlamen-tare, la quale pronuncia la decadenza ai sensidel proprio regolamento. Qualora si tratti dipresidenti di regione, di consiglieri regionali,di presidenti di provincia o di sindaci di co-muni con popolazione superiore ai 100.000abitanti o capoluogo di provincia, la Com-missione ne da comunicazione all’organo

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1114– 69 –

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che ha provveduto alla proclamazione o alla

convalida dell’elezione, per il conseguente

provvedimento di revoca.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3

si applicano anche nei confronti dei soggetti

di cui all’articolo 44, commi 5, 6 e 7, nel

caso in cui la Commissione accerti violazioni

da essi compiuti.

Art. 57.

(Sanzioni per le violazioni dei divieti

di propaganda)

1. Chiunque vıoli le disposizioni di cui al-

l’articolo 47 e punito con la sanzione ammi-

nistrativa pecuniaria del pagamento di una

somma di denaro pari al triplo del valore

commerciale del bene prodotto.

2. Chiunque vıoli le disposizioni di cui al-

l’articolo 50 e punito con la sanzione ammi-

nistrativa del pagamento di una somma di

denaro da 50 a 500 euro.

Art. 58.

(Sanzioni in materia di affissioni)

1. Il terzo comma dell’articolo 8 della

legge 4 aprile 1956, n. 212, e sostituito dal

seguente:

«Chiunque affigge stampati, giornali mu-

rali o manifesti di propaganda elettorale, pre-

visti dall’articolo 1, fuori dagli appositi spazi

e punito con la sanzione amministrativa da

516 euro a 25.000 euro. Il committente re-

sponsabile e tenuto in solido con l’esecutore

materiale al risarcimento delle spese per la

rimozione della propaganda abusiva».

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TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art. 59.

(Modifiche alle disposizioni in materia dipubblicita della situazione patrimoniale di

titolari di cariche elettive)

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 1 e sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. Le disposizioni della presentelegge si applicano:

1) ai membri del Senato della Repub-blica, della Camera dei deputati e ai deputatiitaliani al Parlamento europeo;

2) al presidente del Consiglio dei mi-nistri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;

3) ai Presidenti delle regioni;

4) ai consiglieri regionali;

5) ai presidenti di provincia;

6) ai consiglieri provinciali;

7) ai sindaci di comuni capoluogo diprovincia o con popolazione superiore100.000 abitanti;

8) ai consiglieri comunali di comunicapoluogo di provincia o con popolazionesuperiore ai 100.000 abitanti»;

b) all’articolo 2, primo comma:

1) l’alinea e sostituito sostituito dalseguente:

«Entro tre mesi dalla proclamazione, isoggetti di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 7)dell’articolo 1, comma 1, sono tenuti a depo-sitare presso la Commissione di garanzia de-gli statuti e dei finanziamenti dei partiti poli-tici e presso la segreteria dell’organo in cuisono stati eletti:»;

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2) il numero 3) e sostituito dal se-guente:

«3) il rendiconto riguardante le spese perla campagna elettorale e le fonti di finanzia-mento con la relativa documentazione»;

c) all’articolo 2, terzo comma, dopo leparole «l’ufficio di presidenza del Senatodella Repubblica» sono inserite le seguenti:«e la Commissione di garanzia degli statutie dei finanziamenti dei partiti politici»;

d) all’articolo 5, le parole «dagli ufficidi Presidenza del Senato della Repubblica edella Camera dei deputati, d’intesa tra loro»sono sostituite dalle seguenti: «dalla Com-missione di garanzia degli statuti e dei finan-ziamenti dei partiti politici»;

e) l’articolo 7 e sostituito dal seguente:

«Art. 7. – 1. In caso di mancato depositodelle dichiarazioni previste ai numeri 1 e 2dell’articolo 2 e all’articolo 3, la Commis-sione di garanzia degli statuti e dei finanzia-menti dei partiti politici diffida l’inadem-piente a provvedere entro il termine di quin-dici giorni.

2. In caso di inosservanza della diffida laCommissione di cui al comma 1 informa ilPresidente della Camera o del Consiglio diappartenenza, dell’inadempiente che ne danotizia all’Assemblea o al Consiglio»;

f) l’articolo 8 e sostituito dal seguente:

«Art. 8. – 1. Tutti i cittadini iscritti nelleliste elettorali per le elezioni della Cameradei deputati hanno diritto di conoscere i ren-diconti delle spese e delle relative fonti di fi-nanziamento, presentati dai partiti e dai can-didati alla Commissione di garanzia deglistatuti e dei finanziamenti dei partiti politici,secondo le modalita stabilite dalla stessa.»;

g) l’articolo 9 e sostituito dal seguente:

«Art. 9. – 1. Le dichiarazioni dei soggettiindicati ai numeri 1), 3), 4), 5) e 7) dell’arti-colo 1, previste nel numero 1) del primocomma dell’articolo 2, nonche quelle previ-ste negli articoli 3 e 4, vengono riportate in

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apposito bollettino pubblicato a cura dellaCommissione di garanzia degli statuti e deifinanziamenti dei partiti politici.

2. Nello stesso bollettino di cui al comma1 sono riportate, per ciascun soggetto, le no-tizie risultanti dal quadro riepilogativo delladichiarazione dei redditi, depositata ai sensidell’articolo 2, primo comma, numero 2);

h) l’articolo 10 e sostituito dal seguente:

«Art. 10. – 1. Per i soggetti indicati nelnumero 2 dell’articolo 1 che non apparten-gono a una delle due Camere, competenteper l’applicazione delle precedenti disposi-zioni e la Commissione di garanzia degli sta-tuti e dei finanziamenti dei partiti politici.

2. Per i soggetti indicati al comma 1, i ter-mini stabiliti dal primo comma dell’articolo2 e dal primo comma dell’articolo 4 decor-rono rispettivamente dal momento dell’as-sunzione della carica e dal momento dellacessazione della stessa»;

i) l’articolo 11 e sostituito dal seguente:

«Art. 11. – 1. I soggetti di cui ai numeri 6)e 8) dell’articolo 1 sono tenuti, entro tre mesidalla proclamazione, a depositare la docu-mentazione prevista ai numeri 1), 2) e 3) del-l’articolo 2 presso la segreteria del consiglioin cui sono stati eletti. Si applicano aglistessi gli articoli 3, 4 e 5. Nel caso di man-cato deposito entro i termini stabiliti il Presi-dente del Consiglio ne da notizia al Consi-glio.

2. La pubblicazione delle dichiarazionipreviste ai numeri 1), 2) e 3) del primocomma dell’articolo 2, rese dai soggetti dicui al comma 1, e effettuata su apposito bol-lettino a cura della presidenza dei relativiconsigli.»;

l) all’articolo 13, dopo le parole: «am-ministrazione locale interessata» sono ag-giunte le seguenti: «che debbono assicurarnela pubblicita tramite apposito bollettino»;

m) all’articolo 14, il secondo comma eabrogato.

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Art. 60.

(Testo unico)

1. Il Governo e autorizzato ad emanare,con decreto legislativo, un testo unico redattoai sensi dell’articolo 20 della legge 15 marzo1997, n. 59, e successive modificazioni, nelquale sono riunite e coordinate le leggi vi-genti in materia di:

a) riconoscimento giuridico dei partiti;

b) elezioni primarie;

c) finanziamenti, rimborsi e agevola-zioni a favore di partiti politici e di loro can-didati;

d) disciplina della propaganda eletto-rale;

e) pubblicita della situazione patrimo-niale di titolari di cariche elettive e di cari-che direttive di enti;

f) comunicazione politica e accesso aimezzi di informazione durante le campagneelettorali e referendarie;

g) controlli e sanzioni previste dalleleggi vigenti.

2. Il testo unico di cui al comma 1 e ema-nato entro un anno dalla data di entrata in vi-gore della presente legge previa delibera-zione del Consiglio dei ministri su propostadel Ministro dell’interno. Si applica, inquanto compatibile, il comma 4 dell’articolo20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e suc-cessive modificazioni.

3. Nella redazione del testo unico si avrariguardo in particolare, oltre alla presentelegge, alle seguenti: legge 4 aprile 1956,n. 212; legge 5 luglio 1982, n. 441; legge22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 61.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge 2 maggio 1974, n. 195;

b) legge 8 agosto 1980, n. 422;

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c) legge 18 novembre 1981, n. 659;

d) legge 8 agosto 1985, n. 413;

e) legge 25 marzo 1993, n. 81, articoli29 e 30;

f) legge 10 dicembre 1993, n. 515;

g) legge 23 febbraio 1995, n. 43, arti-coli 5 e 6;

h) legge 31 dicembre 1996, n. 672;

i) legge 2 gennaio 1997, n. 2, salvo l’ar-ticolo 5, comma 1, e l’articolo 6, comma 1;

l) legge 3 giugno 1999, n. 157, salvol’articolo 5, commi da 1 a 4;

m) legge 26 luglio 2002, n. 156.

TITOLO VII

COPERTURA FINANZIARIAED ENTRATA IN VIGORE

Art. 62.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazionedella presente legge pari a 5.000.000 dieuro per l’anno 2008, 119.151.480 euro perl’anno 2009, 114.824.858 euro per l’anno2010, 134.831.842 euro per l’anno 2011, siprovvede mediante corrispondente riduzionedelle autorizzazioni di spesa di cui alla legge3 giugno 1999, n. 157, e 26 luglio 2002,n. 156, per il 2008 ed a carico e nei limitidelle risorse rinvenienti dalla soppressionedelle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi3 giugno 1999, n. 157, e 26 luglio 2002,n. 156, per gli anni successivi. Per gli anni2009, 2010 e 2011 i conseguenti risparmidi spesa vengono devoluti alle finalita dicui all’articolo l, comma 6, della legge 28 di-cembre 2001, n. 488.

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Art. 63.

(Entrata in vigore)

1. Le norme contenute nel titolo I dellapresente legge entrano in vigore il 1º luglio2008. Le norme previste nei titoli II, III,IV, V e VI entrano in vigore il 1º gennaio2009.

2. Per quanto riguarda l’articolo 38, essosi applica alle dichiarazioni presentate nel2009 e riguardanti i redditi del 2008; laprima erogazione delle relative somme haluogo entro il 31 gennaio 2010.

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Allegato A

(articolo 30, comma 4)

MODELLO PER LA REDAZIONE DEI RENDICONTI DEI PARTITIREGISTRATI

I. Stato patrimoniale

1. Attivita

Immobilizzazioni immateriali nette:

– costi per attivita, di informazione e di comunicazione;

– costi di impianto e di ampliamento.

Immobilizzazioni materiali nette:

– terreni e fabbricati;

– impianti e attrezzature tecniche;

– macchine per ufficio;

– mobili e arredi;

– automezzi;

– altri beni.

Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e sva-lutazione, e con separata indicazione, per i crediti degli importi esigibilioltre l’esercizio successivo):

– partecipazioni in imprese;

– crediti finanziari;

– altri titoli.

Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, e cosı via).

Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione,per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo):

– crediti per servizi resi a beni ceduti;

– crediti per contributi elettorali;

– crediti per contributi derivanti dalla destinazione dello 0,8% del-l’IRPEF;

– crediti verso le imprese partecipate; crediti diversi:

Attivita finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:

– partecipazione (al netto dei relativi fondi rischi);

– altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, e cosı via).

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Disponibilita liquida:

– depositi bancari e postali;

– denaro e valori in cassa.

Ratei attivi e Risconti attivi.

2. Passivita

Patrimonio netto:

– avanzo patrimoniale;

– disavanzo patrimoniale;

– avanzo dell’esercizio;

– disavanzo dell’esercizio;

Fondi per rischi e oneri:

– fondi previdenza integrativa e simili;

– altri fondi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esi-gibili oltre l’esercizio successivo):

– debiti verso banche;

– debiti verso altri finanziatori;

– debiti verso fornitori;

– debiti rappresentati da titoli di credito;

– debiti verso imprese partecipate;

– debiti tributari;

– debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; altridebiti.

Ratei passivi e Risconti passivi.

Conti d’ordine:

– beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;

– contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autoritapubblica;

– fideiussione a/da terzi;

– avalli a/da terzi;

– fideiussione a/da imprese partecipate;

– avalli a/da imprese partecipate;

– garanzie (pegni, ipoteche)a/da terzi.

II. Conto economico

A. Proventi gestione caratteristica.

Quote associative annuali.

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Contributo annuale derivante dalla destinazione del 0,8 per cento del-l’IRPEF.

Contributi dello Stato per rimborso spese elettorali.Contributi provenienti dall’estero:

– da parti o movimenti politici esteri o internazionali;

– da altri soggetti esteri.

Altre contribuzioni:

– contribuzioni di persone fisiche;

– contribuzioni di persone giuridiche.

Proventi da attivita editoriali, manifestazioni, altre attivita.

Altre entrate consentite dalla leggeTotale proventi gestione caratteristica

B. Oneri della gestione caratteristica.

Per acquisti di beni (incluse rimanenze).Per servizi.Per godimento di beni di terzi.

Per il personale:

– stipendi;– oneri sociali;– trattamento di fine rapporto;

– trattamento di quiescenza e simili;– altri costi.

Ammortamenti e svalutazioni.Accantonamento per rischi.Atri accantonamenti.

Oneri diversi di gestione.Contributi ad associazioni.Totale oneri gestione caratteristica.

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)

C. Proventi e oneri finanziari.

Proventi da partecipazione.

Altri proventi finanziari.Interessi e altri oneri finanziari.Totale proventi e oneri finanziari.

D. Rettifiche di valore di attivita finanziarie.

Rivalutazioni:

– di partecipazioni;– di immobilizzazioni finanziarie;

– di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

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Svalutazioni:

– di partecipazioni;– di immobilizzazioni finanziarie;– di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

Totale rettifiche di valore di attivita finanziarie.

E. Proventi e oneri straordinari.

Proventi:

– plusvalenza da alienazioni;– varie.

Oneri:

– minusvalenze da alienazioni;– varie.

Totale delle partite straordinarie.

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio (A+B+C+D).

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Allegato B

(articolo 30, comma 5)

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicati:

1. I criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nellerettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’originein moneta avente corso legale nello Stato;

2. I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascunavoce: le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisi-zioni gli spostamenti da una all’altra voce, le alienazioni avvenute nell’e-sercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le valutazioni effettuati nel-l’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esi-stenti alla chiusura dell’esercizio; la specificazione delle immobilizzazionipossedute fiduciariamente da terzi;

3. La composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e«costi editoriali, di informazione e comunicazione», nonche le ragionidella iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4. Le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’at-tivo e del passivo, in particolare per fondi e per il trattamento di fine rap-porto, le utilizzazioni e gli accantonamenti

5. L’elenco delle partecipazioni possedute, direttamente o per tramitedi societa fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate indi-cando per ciascuna da denominazione, la sede, il capitale l’importo del pa-trimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota possedutae il valore attribuito in bilancio o in corrispondente credito;

6. Distintamente per ciascuna voce l’ammontare dei crediti e dei de-biti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da ga-ranzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle ga-ranzie

7. La composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e ri-sconti passivi» e della voce « altri fondi» dello stato patrimoniale, quandoil loro ammontare sia apprezzabile;

8. L’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valoriiscritti nell’attivo dello stato patrimoniale distintamente per ogni voce;

9. Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sullacomposizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui cono-scenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria dellaassociazione specificando quelli relativi a imprese partecipate;

10. La composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneristraordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprez-zabile;

11. Il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.

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Allegato C

(articolo 30, comma 6)

MODELLO PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO

A. Entrate

1) Quote degli iscritti ai sensi del relativo statuto.2) Contributo annuale derivante dalla destinazione dello 0,8 per cento

dell’IRPEF;3) Erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche. Per tali entrate

deve essere allegata l’indicazione nominativa di tutte le persone giu-ridiche che hanno erogato i contributi, e delle persone fisiche chehanno erogato contributi superiori a 7.747 euro;

4) Entrate da capitale;5) Entrate da manifestazioni, vendita di stampati e pubblicazioni e da

altre attivita del partito correlate e delle entrate;6) Rimborsi delle spese elettorali di cui all’articolo 35;7) Altre entrate consentite dalla legge.

B. Uscite

1) Uscite per il personale;2) Uscite per l’attivita di gruppi e informazione all’interno del partito;3) Uscite per pubblicazioni;4) Uscite per manifestazioni;5) Trasferimenti alle articolazioni periferiche;6) Uscite per iniziative volte ad accrescere la partecipazione delle

somme alle politiche;7) Interessi passivi;8) Altre uscite.

___________

N.B. Le voci relative alle spese elettorali, devono essere separatamente in-dicate per consentire l’esame del rispetto del tetto stabilito dall’arti-colo 41.

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