schemi di diritto industriale

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diritto

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Societ Semplice

MarchiBrevettiDiritto dautore

DEFINIZIONIIl Marchio un segno o simbolo atto a distinguere, allinterno di un insieme di beni, quelli che provengono da una determinata impresa.

Sono marchi tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, compresi i nomi, le parole, i numeri, la forma dei prodotti e del loro confezionamento a condizione che siano idonei a distinguere.Il brevetto il diritto esclusivo di attuare una invenzione e di disporne entro i limiti e le condizioni stabilite dalla legge. Si estende anche al commercio del prodotto a cui linvenzione si riferisce.

Per invenzione si intende la soluzione di un problema tecnico in qualsiasi campo della tecnologia, intesa sia come processo che come prodotto.Sono protette dal diritto di autore tutte le opere dellingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia la forma di espressione, che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allarchitettura al teatro ed al cinema. Sono altres compresi i software, le banche dati ed il design industriale.

FATTISPECIE COSTITUTIVARegistrazione ed uso.

Diritto di preuso per usi localiRegistrazione.

Licenza obbligatoria in caso di non usoCreazione ed estrinsecazione.

Non necessaria alcuna formalit costitutiva.

Oggettotutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, compresi i nomi, le parole, i numeri, la forma dei prodotti e del loro confezionamento a condizione che siano idonei a distinguereCreazioni intellettuali che costituiscono la soluzione di un problema tecnico.Opere dellingegno aventi carattere creativo.

SOGGETTIInventore singolo, inventore dipendente, lavoro di team, ente o struttura di ricerca.

Invenzioni dei dipendenti. Invenzione di servizio, invenzione aziendale, invenzione occasionale.

Invenzione di Team. Comunione.Opere collettive: costituite dalla riunione di opere che hanno carattere di creazione autonoma. Lautore chi dirige e organizza la creazione.

I diritti economici spettano alleditore. I singoli autori possono usare individualmente le loro parti.

Opere in comunione: create con il contributo inscindibile di pi persone. Si applicano le norme sulla comunione. Il diritto morale invece individuale.

Opere Composte: sono quelle risultanti da contributi di generi artistici diversi, distinguibili ed utilizzabili separatamente.

REQUISITIIl segno deve essere idoneo ad essere registrato come marchio, dotato di capacit distintiva, estraneo alla forma del prodotto, lecito, nuovo e non contrastante con diritti anteriori di terzi.

Impedimenti relativi:

Novit,

Incompatibilit con diritti di terzi.

Impedimenti assoluti:

Non idoneit astratta;

Difetto di capacit distintiva;

Carattere descrittivo;

Uso comune del segno;

Alcuni marchi di forma;

Illiceit.Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove, che implicano una attivit inventiva e che hanno carattere industriale.

Non sono brevettabili le scoperte, le teorie scientifiche o matematiche, il software e le banche dati.

Non sono brevettabili i trattamenti chirurgici, terapeutici applicabili al corpo umano.

Requisiti:

Novit;

Originalit (altezza inventiva)

Industrialit;

Liceit;

Sufficiente descrizione.Carattere creativo, inteso come impronta della personalit dellautore che ne riflette il modo personale di rappresentare il contenuto.

E riferito alla forma espressiva o rappresentativa dellopera.

MarchiBrevettiDiritto dautore

FUNZIONI- Funzione distintiva;

- Funzione attrattiva;

- Funzione di garanzia qualitativa.- Funzione di incentivo allinnovazione;

- Funzione di pubblico dominio;

- Funzione di diffusione della conoscenza- Funzione di proteggere il diritto di espressione.

CONTENUTO DEL DIRITTO- Apporre il marchio sui prodotti o sulle confezioni.

- Vendere i prodotti cos contrassegnati.

- Vietare a terzi:

1) uso di segno identico per prodotti identici;

2) uso di segno identico o simile per prodotti identici o simili, se c rischio di confusione o associazione;

3) uso di segno identico o simile anche per prodotti non affini se c rinomanza.Facolt esclusiva di attuare linvenzione e di trarne profitto nel territorio dello stato.

Brevetto di prodotto/brevetto di processo.Facolt esclusiva di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo e di impedire la stessa cosa a terzi. Si divide in

Diritti Morali:

Diritto alla paternit dellopera;

Diritto allintegrit dellopera;

Diritto di pentimento;

Diritto di inedito.

Diritti patrimoniali:

Diritto di riproduzione e distribuzione;

Diritti di comunicazione al pubblico;

Diritti di traduzione ed elaborazione.

LIBERE UTILIZZAZIONI- Nome e indirizzo;

- Caso di marchi descrittivi;

- Per indicare la destinazione del prodotto.- Atti compiuti in ambito privato, per fini non commerciali, per sperimentazione.

- Produzioni galeniche;

- Diritto di preuso;

- Licenza obbligatoria in caso di non uso.

- Brevetti dipendenti.- Articoli di attualit, economia, religione. Salvo riproduzione riservata;

- Discorsi tenuti in pubblico.

- Riassunto, citazione per scopi di critica o insegnamento.

Licenze Creative Commons.

DURATA TUTELA10 anni, rinnovabile in eterno.20 anni, non rinnovabileFino a 70 anni dopo la morte dellautore

NULLITA- Segni non idonei alla registrazione;

- Mancanza dei requisiti;

- Domanda fatta in mala fede;

- Registrazione concessa al non avente diritto (rivendica art. 118).- Invenzione non brevettabile;

- Mancanza dei requisiti;

- Descrizione insufficiente;

- Oggetto esteso oltre il contenuto della domanda iniziale;

- Brevetto concesso al non avente diritto.

DecadenzaPer volgarizzazione;

per non uso ultraquinquiennale.;

Per illiceit sopravvenuta;

Per decettivit sopravvenuta;- Mancato pagamento del diritto annuale dovuto.

Il non uso causa licenze obbligatorie e non decadenza (TRIPS).

ESAURIMENTOIl diritto cessa dopo che il bene stato messo in commercio dal titolare o con il suo consenso.

Esaurimento domestico o comunitario.

No esaurimento internazionale.Come per marchi. Disciplina comune.

Disciplina comune ai marchi e brevetti.

Eccezione per le riproduzioni digitali, esemplari gratuiti per pubblicit, copie messe a disposizione individuale del pubblico.