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Repertorio n. Raccolta n.

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA, TRA IL COMUNE DI CASELLE

TORINESE E LA SOCIETÀ SATAC SIINQ S.p.A., AI SENSI DELL’ ART. 45

DELLA L.R. 05.12.1977 N. 56 E SMI E DELL’ART. 5 DELLA VARIANTE 1 DEL

PPE SUB A-B ATA

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno [●] il giorno [●] del mese di [●] in [●], Via [●] civico numero [●], innanzi a me [●]

Dott. [●], Notaio in [●], iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile del Distretto [●], sono

presenti i Signori:

1) [●], nato a [●] il [●], domiciliato per la carica a [●] Via [●] n. [●], Codice Fiscale [●], il

quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire non in proprio, ma nella sua

qualità di [●] del:

- COMUNE DI CASELLE TORINESE, con sede in Caselle Torinese (TO), Via [●] n.

[●], titolare del Codice Fiscale [●], tale nominato con [●] a quanto infra legittimato

in forza dell’art. [109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 Numero 267, recante

“Testo Unico delle Leggi sugli Ordinamenti degli Enti Locali”] ed in esecuzione di

Delibera di [●] Comunale in data [●] Numero [●] diventata esecutiva a sensi di

legge, che in copia conforme all’originale si allega al presente atto sotto la lettera

“A”, omessane la lettura per espressa rinuncia fattane dai Signori Comparenti (di

seguito il “Comune di Caselle”);

per una parte

2) [●], nato a [●] il [●], domiciliato per la carica a [●] Via [●] n. [●], Codice Fiscale [●], il

quale dichiara di intervenire al presente in atto nella sua qualità di [●] della società:

- “SATAC SIINQ S.p.A.”, con sede in Milano, Via Morimondo n. 26 edificio 18,

capitale sociale di Euro [●] ([●]), interamente versato, iscritta presso la Camera di

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di [●] al Numero [●] del REA,

titolare del Codice Fiscale - Registro Imprese Numero [●] Partita IVA Numero [●],

come tale nominato con [●] (di seguito il “Soggetto Attuatore”);

per l’altra parte

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio rogante sono certo,

mi richiedono di ricevere e di ritenere questo pubblico atto per far loro constare con il

medesimo quanto segue:

PREMESSE

A. il Soggetto Attuatore è proprietario degli immobili siti in Caselle Torinese (TO), [●],

distinti catastalmente come segue:

a) Catasto Terreni, Foglio n. [●] particelle n [●] della superficie complessiva di

mq [●] catastali;

b) Catasto Fabbricati, Foglio n. [●] particelle n [●] della superficie complessiva

di mq [●] catastali;

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B. il Comune di Caselle è proprietario degli immobili siti in Caselle Torinese (TO), [●],

distinti catastalmente come segue:

a) Catasto Terreni, Foglio n. [●] particelle n [●] della superficie complessiva di

mq [●] catastali;

C. il Comune di Caselle è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (il “P.R.G.C.”),

approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2-2009 del 22.01.2001, da ultimo

modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27.06.2016 di

approvazione della variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente, pubblicata sul Bollettino

Ufficiale della Regione Piemonte n. [●];

D. gli immobili di cui alle precedenti lettere A. e B. sono ricompresi, ai sensi del P.R.G.C.

vigente, nell’Ambito Terziario Aeroportuale ATA Subambito A-B, che è stato oggetto di

un accordo di programma quadro ex lege 662/1996, art. 2, comma 203, lettera C)

(l’”Accordo di Programma Quadro”), sottoscritto in data 31.03.2004 tra il Comune di

Caselle, la società Sagat S.p.A, la società Agrocaselle S.s. e il sig. L. Cena (questi ultimi

in rappresentanza della costituenda Satac S.p.A.), attraverso il quale si sono disciplinati i

diversi impegni reciproci; poiché il Subambito A-B ricade parzialmente nella zona di

tutela aeroportuale D istituita ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 6.5 “Individuazione e

definizione delle zone di tutela” del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli

aeroporti.”, il P.R.G.C. ha suddiviso lo stesso subambito in comparti d’area

contraddistinti da indici di edificabilità territoriale differenziati, il tutto come meglio

evidenziato nell'allegato certificato urbanistico qui accluso sub Allegato “D.”, ovvero:

a) Comparto d’area a), interno alla zona di tutela D, di seguito individuato quale

“Subambito A” (ai sensi dell’art. 3.01 delle N. di A. della Variante n. 1 come infra

definita);

b) Comparto d’area b1), interno alla zona di tutela D;

c) Comparto d’area b2), esterno alla zona di tutela D;

il Comparto d’area b1) e il Comparto d’area b2) sono individuati congiuntamente quale

“Subambito B” (ai sensi dell’art. 3.01 delle N. di A. della Variante n. 1 come infra

definita);

E. sull’area ATA Subambito A-B vige il Piano Particolareggiato (il “P.P.”), ex artt. 38 e

seguenti, L.R. 56/77 e s.m.i., approvato in data 7.11.2005 con deliberazione n. 17-1334

della Giunta Regionale in variante al P.R.G.C., prorogato di 5 (cinque) anni, a far data dal

07.11.2015, con D.C.C. n. 68 del 06/11/2015, al fine di consentirne l’adeguamento,

attraverso la redazione di una specifica variante ai contenuti dell’Accordo di Programma,

di cui alla successiva lettera K., e alle previsioni urbanistiche della Variante Parziale n. 7,

di cui alla successiva lettera M.;

F. il Subambito B è ricompreso, quasi integralmente, nella localizzazione commerciale

urbano periferica non addensata L.2 “Subambito B”, già localizzazione L.3 riconosciuta

con D.C.C. n. 86 del 29.07.2003, riclassificata automaticamente, ai sensi della D.C.R. n.

59-10831 del 24.03.2006 che ha modificato la D.C.R. n. 563/1999 e la D.C.R. n.

347/2003, in localizzazione commerciale L.2.;

G. il Subambito B è interessato da un progetto di sviluppo polifunzionale, denominato

Nuovo Progetto Caselle (il “Nuovo Progetto Caselle”), al cui interno, tra l’altro, in data

14.12.2005 è stata rilasciata dal Comune di Caselle l’autorizzazione amministrativa n. 81

(l’“Autorizzazione Amministrativa”) per l’attivazione di una grande struttura di vendita

(tipologia G-CC4, superficie di vendita complessiva pari a mq. 51.118, il “Centro

Commerciale”), a seguito della deliberazione della conferenza dei servizi della Regione

Piemonte Direzione Commercio Artigianato – Settore Programmazione ed Interventi dei

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Settori Commerciali n. 17533/17.1 del 13/12/2005, valida ed efficace ai sensi di legge;

H. l’attivazione dell’Autorizzazione Amministrativa è subordinata, tra l’altro, alla

effettuazione di opere di potenziamento e nuova realizzazione viabile, sia in ambito

comunale, con particolare riguardo alla strada provinciale S.P. 2, alla strada provinciale

S.P. 13 e a via alle Fabbriche, sia in ambito extracomunale (complessivamente le “Opere

Viabili”);

I. il Soggetto Attuatore e il Comune di Caselle hanno sottoscritto, in data 18.04.2013, un

accordo procedimentale ex art. 11 L. 241/1990 e s.m.i. finalizzato a formalizzare tempi e

condizioni per la validità e fattibilità del Nuovo Progetto Caselle, a cui è seguito un

addendum sottoscritto tra le Parti in data 07.08.2014;

J. in ossequio ai contenuti dell’Accordo di Programma Quadro, con atto a rogito dott.ssa

Alessia Sibille notaio in Torino, Rep. n. 5.167 Racc. n. 4.269 del 11.06.2010, registrato

all’Agenzia delle Entrate di Torino 2 il 21.06.2010 al n. 9489, il Soggetto Attuatore ha

ceduto gratuitamente al Comune di Caselle gli immobili di sua proprietà, per complessivi

mq. 102.703 (centoduemilasettecentotre), ricadenti, per la quota maggioritaria, all’interno

dell’attuale Subambito A;

K. il Comune di Caselle, ai sensi del punto 11 delle “Ulteriori disposizioni” dell’allegato A

alla D.C.R. n. 191-43016/2012, ha manifestato, con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del

28.01.2013, la volontà di procedere con accordo di programma (l’”Accordo di

Programma”) per la localizzazione L.2 “Subambito B” di cui alla precedente lettera F.. I

soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma, ovvero la Regione Piemonte, Settore

Terziario Commerciale, in qualità di soggetto promotore, la Provincia di Torino (ora Città

Metropolitana di Torino) e il Comune di Caselle hanno condiviso che l’Accordo di

Programma potesse definire e coordinare gli obbiettivi, gli impegni e le procedure

afferenti:

1. la programmazione commerciale, ai sensi della D.G.R. 45-6097/2013, finalizzata,

tra l’altro, alla parziale riperimetrazione della localizzazione L.2;

2. la pianificazione urbanistica, volta ad adeguare il P.R.G.C. di Caselle alle risultanze

dell’Accordo di Programma in materia di commercio, a recepimento, tra l’altro, del

nuovo sviluppo rappresentato nel Nuovo Progetto Caselle e valutato in sede di

accordo.

L. la procedura di Accordo di Programma, definitivamente approvato con D.G.R. 55-866 del

29.12.2014, successivamente modificata e integrata con D.G.R. n. 14-1895 del

27.07.2015, ha quindi portato alla necessità di redigere una variante al P.R.G.C. vigente;

M. a recepimento del Nuovo Progetto Caselle e dell’Accordo di Programma,

l’Amministrazione Comunale ha adeguato il proprio strumento urbanistico attraverso una

specifica variante ai sensi dell’art. 17, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i. (la “Variante

Parziale 7”), approvata con D.C.C. n. 73 del 27.11.2015. Il P.R.G.C. classifica l’area

della Variante n. 1 quale Area Terziario Aeroportuale ATA – Subambito A-B,

specificatamente normata:

- dagli artt. [6.12, 7.4.1, 8.9.3,] delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e dai

contenuti degli elaborati di cui alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS),

ai sensi dell’art. 11 e seguenti, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e degli artt. 3 bis e 17, L.R. 56/77

e s.m.i., a cui è stata sottoposta la Variante Parziale 7;

- dalla Scheda Normativa “ATA Subambito A-B” allegata alle Norme Tecniche di

Attuazione del P.R.G.C..

N. il progetto del Centro Commerciale è stato sottoposto alla procedura di verifica di

assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 10,

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L.R. n. 56/77 e s.m.i. e dell’art. 20, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (la “Fase di Verifica”); con

determinazione n. 244 del 02.05.2016, pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 16.06.2016, la

Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Commercio e

Terziario, ha escluso il progetto del Centro Commerciale e delle connesse Opere Viabili

dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui all’art. 12 della L.R. n. 40/98

e s.m.i., previo il recepimento e il rispetto di puntuali prescrizioni sia di carattere

tecnico/ambientale che progettuale (le “Prescrizioni” o singolarmente la “Prescrizione”),

comprensive degli impegni particolari di cui all’art. 16 della presente i Convenzione,

come infra definita;

O. all’interno del Subambito B è attivo il pozzo idropotabile della Montrucca (il “Pozzo

della Montrucca”), ubicato sull’immobile identificato a Catasto Terreni al Foglio 4,

mappale 161, di proprietà del Comune di Caselle; al suddetto pozzo, ai sensi dell’art. 11

del Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R “Disciplina delle aree di

salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000,

n. 61)”, compete una fascia di rispetto costituita da una zona di protezione (raggio 200

m.) e una zona di tutela assoluta (raggio 50 m.) (congiuntamente il “Vincolo Pozzo

Montrucca”), come graficamente individuato nell’Elaborato [●]. In data [21.10.2015] è

stata sottoscritta una convenzione tra Comune di Caselle, SMAT S.p.a. e il Soggetto

Attuatore (la “Convenzione Pozzo”) finalizzata a normare la realizzazione e l’attivazione

del pozzo del Malanghero (il “Pozzo del Malanghero”), a sostituzione del Pozzo della

Montrucca, di cui è prevista la dismissione;

P. in attuazione di quanto richiamato alla precedente lettera E. è stata predisposta una

variante al P.P. vigente (la “Variante n. 1”), ai sensi dell'art. 40, Legge Regionale n.

56/77 e s.m.i, successivamente adottata con delibera della Giunta Comunale n…..in

data….. e approvata con delibera della Giunta Comunale n….. in data…….

Q. tenuto conto che il Soggetto Attuatore è proprietario di gran parte delle aree comprese nel

Subambito B, è promotore del Nuovo Progetto Caselle e che grava su di esso la

realizzazione delle previsioni della Variante n. 1 per il Subambito medesimo, nonché la

realizzazione della quota maggioritaria delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali

richieste dalle complessive previsioni urbanistiche e commerciali, mediante la presente

Convenzione, come infra definita, le Parti intendono disciplinare i loro rapporti in ordine

agli adempimenti, ai tempi ed alle modalità di attuazione delle previsioni della Variante

n. 1 per l’UAsf 1 (ai sensi degli Artt. 5.01 e 6.03 delle N. di A. della Variante n. 1), così

come infra definita al successivo articolo 4.4, secondo quanto previsto dalla legge e

secondo quanto specificato negli articoli successivi;

R. per le ragioni esposte alla precedente lettera Q), la società Satac SIINQ S.p.a. assume la

funzione di Soggetto Attuatore del P.P., Subambito B), e di Stazione Appaltante per le

opere infrastrutturali previste dalla presente Convenzione, come infra definita.

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto le Parti convengono e stipulano quanto

segue:

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse (le “Premesse”) alla presente convenzione urbanistica (la

“Convenzione”) formano parte integrante e sostanziale della stessa.

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1.2 Gli allegati alla presente Convenzione (di seguito, gli “Allegati”) sono quelli elencati

di seguito e sono stati sottoscritti per identificazione dalle Parti:

[Allegato “D” - certificato di destinazione urbanistica];

[Allegato [6.3] - Stralcio catastale con individuazione mappali a permuta].

Art. 2 – Cancellazione di trascrizioni

2.1 Il Comune di Caselle presta, con la stipula della presente, il proprio consenso alla

cancellazione di tutte le trascrizioni relative a vincoli e/o asservimenti urbanistici e/o

edilizi, effettuate precedentemente a proprio favore, contro tutti i beni immobili di

proprietà del Soggetto Attuatore oggetto della Variante n. 1 al P.P.. 2.2 Si

considerano quindi estinti i vincoli e/o gli asservimenti derivanti dai seguenti atti:

atto [________] a rogito Notaio [________] di [________] in data [________],

Rep. n. [________], Raccolta n. [________], registrato a [________] il

[________] al n. [________] e trascritto a [________] il [________] Rep. Part.

[________];

atto [________] a rogito Notaio [________] di [________] in data [________],

Rep. n. [________], Raccolta n. [________], registrato a [________] il

[________] al n. [________] e trascritto a [________] il [________] Rep. Part.

[________].

Articolo 3 – Oggetto della Variante n. 1 al P.P.

3.1 La Variante n. 1, formata ai sensi dell’art. 40 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e

successive modifiche ed integrazioni, ha per oggetto l’utilizzazione urbanistica ed

edilizia delle aree site in Caselle Torinese (TO) di cui alla lettera E. delle Premesse e

di cui al successivo articolo 4, comma 4.1.

3.2 La Variante n. 1 è costituita dagli elaborati indicati all’art. 2 delle N. di A. della

stessa Variante n. 1, che le Parti dichiarano di conoscere in ogni dettaglio e che sono

conservati presso il Comune di Caselle, responsabile per la visione e per il rilascio di

copie.

Art. 4 – Attuazione della Variante n. 1

4.1 L'area interessata dalla Variante n. 1 è catastalmente così individuata:

CATASTO TERRENI

FOGLIO MAPPALE SUPERFICIE (mq.)

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per complessivi mq [●] di superficie catastale, come meglio rappresentato nell’Elaborato n…

4.2 Il confine della Variante n. 1, come individuato nell’Elaborato [●], include il

Subambito A-B unitamente alle aree necessarie alla modifica e al potenziamento

della viabilità connessa.

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Come anticipato alle precedenti lettere D. ed F. delle Premesse, il Subambito A-B è

costituito:

1) dal Subambito A, a destinazione turistico ricettivo, direzionale, di proprietà

prevalentemente comunale e, in piccola parte, di proprietà terze;

2) dal Subambito B, a destinazione terziario-commerciale, direzionale, di

proprietà del Soggetto Attuatore ad eccezione di una piccola porzione di

proprietà comunale.

4.3 L’attuazione del Subambito A-B è prevista attraverso singole unità attuative della

superficie fondiaria (le “UAsf”) come indicate e perimetrate nell’Elaborato Tav. 3.5

e descritto al successivo comma 4.5, onde consentire ai diversi soggetti, pubblici e

privati, autonome modalità e tempistiche di intervento:

Subambito A

- UAsf 2, a destinazione turistico ricettivo, direzionale;

- UAsf 3, a destinazione direzionale-residenziale privata;

Subambito B

- UAsf 1, a destinazione terziario-commerciale, direzionale.

4.4 Alle UAsf della Variante n. 1 competono le quantità e destinazioni in termini di

superficie lorda di pavimento (SLP) di cui all’art. 3.1 delle N. di A. della Variante n.

1: la presente Convenzione disciplina l’attuazione dell’UAsf 1 e le opere ad essa

connesse, come descritto nei successivi articoli; l’UAsf 2 e l’UAsf 3 saranno oggetto

di autonome convenzioni da stipularsi successivamente secondo specifiche modalità

attuative, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e dei contenuti della Variante n. 1.

4.5 All’UAsf 1 competono le seguenti quantità e destinazioni in termini di superficie

lorda di pavimento (SLP):

Subambito B

UAsf DESTINAZIONE D’USO SLP

1 Terziario-commerciale mq 121.000

Direzionale mq 32.000

TOTALE SUBAMBITO B MQ 153.000

4.6 La UAsf 1 potrà essere attuata per fasi distinte e successive, ovvero con uno o più

Permessi di Costruire, come infra definiti al successivo comma 4.7, concernenti

autonomi interventi edilizi e urbanizzativi (gli “Interventi”); la complessiva

attuazione della UAsf 1 dovrà essere effettuata nel periodo di validità della

Convenzione come definito al successivo comma 4.11;

4.7 Il rilascio dei permessi di costruire per la realizzazione dei singoli Interventi (i

“Permessi di Costruire” o singolarmente il “Permesso di Costruire”), ai sensi

dell’art. 10 e seguenti del Testo Unico sull'Edilizia D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e

s.m.i., avverrà mediante autonomo procedimento in conformità ai parametri

urbanistici contenuti nella presente Convenzione. Il primo Permesso di Costruire

avente per oggetto l’attivazione dell’Autorizzazione amministrativa relativa alla parte

commerciale dovrà comportare la contestuale presentazione del progetto del

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complesso delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione di cui all’Accordo di

Programma, definitivamente approvato con D.G.R. 55-866 del 29.12.2014,

successivamente modificata e integrata con D.G.R. n. 14-1895 del 27.07.2015.

Qualora, invece, i primi Permessi di Costruire riguardassero edifici non a destinazione

commerciale, con essi dovranno essere presentati i progetti definitivi delle Opere di

Urbanizzazione afferenti gli Interventi ed in applicazione del successivo art 14.4.

4.8 Il/i Permesso/i di Costruire relativo/i ai fabbricati da realizzarsi all’interno della

porzione di UAsf 1 interessata dal Vincolo Pozzo Montrucca potranno essere rilasciati

solo a seguito del decadimento del succitato vincolo; tale vincolistica resterà vigente

sino all’attivazione del sostitutivo Pozzo del Malanghero ovvero sino alla presa d’atto

da parte del Comune di Caselle della decadenza del vincolo (ad avvenuta

disattivazione del pozzo Montrucca da parte di SMAT) ai sensi dell’art. 17,

comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i. così come meglio disciplinato al successivo

articolo 17 (impegni in capo al Comune).

4.9 La disposizione planimetrica degli edifici, i profili regolatori e le caratteristiche

tipologiche, indicano il prodotto urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire, e

saranno ulteriormente precisati, nel rispetto sostanziale dei medesimi, negli atti tecnici

a corredo della domanda dei singoli Permessi di Costruire della UAsf 1. In sede di

progettazione definitiva, fermo restando il progetto planivolumetrico della Variante 1

e quanto previsto ed ammesso agli artt. 5.04bis e 6.02 delle N. di A. della Variante n.

1 del PPE, potranno pertanto essere apportate modifiche ai suddetti elementi, in

quanto essi costituiscono indirizzi progettuali e non requisiti prescrittivi e vincolanti.

4.10 Sono ammesse, in sede di progettazione definitiva, senza che ciò costituisca variante,

modifiche planivolumetriche degli edifici e delle opere di urbanizzazione, comprese le

aree destinate e/o dismesse per spazi e pubblici servizi, nei limiti consentiti dalle

Norme di Attuazione della Variante n. 1 (art 6.02).

4.11 La presente Convenzione ha validità di 10 (dieci) anni dalla data di stipula della

stessa.

Art. 5 Cessione di immobili

5.1 Il Soggetto Attuatore si obbliga a cedere gratuitamente al Comune di Caselle, per sé e

aventi causa a qualsiasi titolo, gli immobili di proprietà ricompresi nelle seguenti

opere di urbanizzazione destinate a viabilità e a standard a verde:

- immobili di proprietà ricompresi nell’intervento individuato nell’Elaborato Tav.

3.10.1. e Tav. 3.20.3. quale “Nuovo tracciato S.P. 13” e identificati a Catasto Terreni

al Foglio 4 [mappali 289 (parte), 226 (parte), 287 (parte)] per complessivi mq [●]

circa, fatti salvi gli adeguamenti e le tolleranze derivanti dai futuri frazionamenti

catastali;

- immobili di proprietà ricompresi nell’intervento individuato nell’Elaborato Tav.

3.10.1. e Tav. 3.20.4 quale “Viabilità di collegamento tra la S.P. 2 e la S.P. 13 dalla

rot. 2 alla rot. 3 in progetto” e identificati a Catasto Terreni al Foglio 3 [mappali 31

(parte), 32 (parte), 33 (parte), 34 (parte), 35 (parte), 41 (parte), 118 (parte), 138

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(parte), 149 (parte), 209 (parte), 217 (parte), 219 (parte), 220 (parte), 226 (parte), 233

(parte), 315 (parte), al Foglio 4 mappali 229 (parte), 230 (parte), 287 (parte)], per

complessivi mq [●] circa, fatti salvi gli adeguamenti e le tolleranze derivanti dai futuri

frazionamenti catastali;

- immobili di proprietà ricompresi nell’intervento individuato nell’Elaborato Tav.

3.10.1. e Tav. 3.20.1 quale “Urbanizzazioni a rete. Viabilità e rete ciclabile interne al

P.P. –S.P. 2 – Lotto 1” e identificati a Catasto Terreni al Foglio 2 [mappale 160

(parte), Foglio 3 mappali 31 (parte), 33 (parte), 58 (parte), 60 (parte), 228 (parte), 323

(parte), Foglio 6 mappale 390 (parte) e mappale 392], per complessivi mq [●] circa,

fatti salvi gli adeguamenti e le tolleranze derivanti dai futuri frazionamenti catastali;

5.2 Gli immobili di cui al precedente comma 5.1 verranno ceduti al Comune di Caselle a

seguito di [Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione] come infra definiti al

successivo articolo 13, liberi da persone o cose, da liti pendenti e da trascrizioni di

pregiudizio, con le più ampie garanzie di evizioni, con la formale rinuncia ad ogni

diritto di retrocessione o restituzione; sono fatte salve le eventuali servitù legate alla

presenza di sottoservizi.

5.3 L’atto di cessione dovrà essere effettuato tra le Parti, a cura e spese del Soggetto

Attuatore, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’approvazione dell’atto di

Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione di cui al precedente comma 5.2.

5.4 Qualora il Soggetto Attuatore divenisse proprietario di aree interessate dai progetti

delle Opere di Urbanizzazione, come infra definite al successivo articolo 10, relativi

alla viabilità pubblica, lo stesso Soggetto Attuatore cederà gratuitamente i suddetti

immobili al Comune di Caselle successivamente al [Collaudo o Certificato di

Regolare Esecuzione], come infra definiti al successivo articolo 13, delle opere. L’atto

di cessione dovrà essere effettuato tra le Parti, a cura e spese del Soggetto Attuatore,

entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’approvazione dell’atto di Collaudo o

Certificato di Regolare Esecuzione di cui al precedente comma 5.2.

Art. 6 Permute

6.1 Il Comune di Caselle si obbliga a cedere al Soggetto Attuatore, per sé e aventi causa a

qualsiasi titolo, la quota parte dell’immobile di proprietà identificato a Catasto Terreni

al Foglio 4 mappale 161 (parte) per complessivi [] mq.; il Soggetto Attuatore, a

permuta di quanto sopra senza previsione di conguaglio, si obbliga a cedere al

Comune di Caselle, tutto o in parte, l’immobile di proprietà identificato a Catasto

Terreni al Foglio n. [] mappale [] e sede del nuovo Pozzo del Malanghero:

l’effettiva superficie sarà proporzionata e funzionale alle opere effettivamente afferenti

il Pozzo del Malanghero (inclusa la viabilità di collegamento a strada Malanghero) ma

comunque maggiore della quota parte ceduta dal Comune di Caselle (pari a [] mq.);

la permuta avverrà con apposito atto notarile entro [] giorni dal [collaudo funzionale

del Pozzo del Malanghero suddetto].

6.2 Contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune di Caselle

si obbliga a cedere al Soggetto Attuatore, per sé e aventi causa a qualsiasi titolo, la

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quota parte degli immobili di proprietà identificati a Catasto Terreni al Foglio 4

mappali [286 (parte), 284 (parte), 282 (parte), Foglio 3 mappali 347 (parte), 349,

Foglio 6 mappale 391 (parte) per complessivi mq. 2.329 circa, fatti salvi gli

adeguamenti e le tolleranze derivanti dai futuri frazionamenti catastali], come

individuato nell’Allegato [6.3] accluso alla presente Convenzione.

6.3 Il Soggetto Attuatore, a permuta della cessione degli immobili di cui al precedente

comma 6.3, si obbliga a cedere al Comune di Caselle gli immobili di proprietà

identificati a Catasto Terreni al Foglio 4 [mappali 226 (parte), 229 (parte) e 289

(parte) e Foglio 6 mappale 394, per complessivi mq. 2.481,18 circa, fatti salvi gli

adeguamenti e le tolleranze derivanti dai futuri frazionamenti catastali], come

individuati nell’Allegato [6.3].

Art. 7 Assoggettamento ad uso pubblico di aree a standard e viabilità

7.1 Ai sensi dell’art. 21, comma 4, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e della D.C.R. 563-13414

del 29 ottobre 1999 e s.m.i., il Soggetto Attuatore si obbliga ad assoggettare

gratuitamente ad uso pubblico le seguenti aree:

a) l’area destinata a standard identificata nell’Elaborato Tav. 3.10.2 con la dicitura “Area

standard parcheggio a raso Subambito B” e individuata a Catasto Terreni al Foglio n.

2 [mappali n. 408 (parte), 14 (parte), 362 (parte) e 371 (parte) per complessivi mq

12.770] circa, fatti salvi gli adeguamenti e le tolleranze derivanti dai futuri

frazionamenti catastali;

b) l’area destinata a viabilità identificata nell’Elaborato Tav. 3.10.2 con la dicitura

“Viabilità di distribuzione interna - Subambito B” e individuata a Catasto Terreni al

Foglio n. [●] [mappali n. [●] per complessivi mq [●] circa], fatti salvi gli adeguamenti

e le tolleranze derivanti dai futuri frazionamenti catastali;

c) le aree destinate a standard identificate nell’Elaborato Tav. 3.10.2 con la dicitura

“Area standard a parcheggio Subambito B sulla quale insiste il parcheggio

multipiano” e individuate a Catasto Terreni al Foglio n. [●] [mappali n. [●] per

complessivi mq [●]] circa, fatti salvi gli adeguamenti e le tolleranze derivanti dai

futuri frazionamenti catastali. Il Comune di Caselle prende atto sin da ora che al di

sopra di dette aree verranno realizzate le strutture atte ad ospitare i parcheggi di cui

alla vigente disciplina sul commercio, assumendo gli eventuali appositi atti per la

dovuta regolamentazione;

d) le aree destinate a standard identificate nell’Elaborato Tav. 3.10.2 con la dicitura

“Area standard a verde Subambito B” e individuate a Catasto Terreni al Foglio n. [●]

[mappali n. [●] per complessivi mq [●]] circa, fatti salvi gli adeguamenti e le

tolleranze derivanti dai futuri frazionamenti catastali.

7.2 Le Parti prendono atto che le aree destinate a standard di cui al precedente comma 7.1,

lettera d) ricomprendono gli immobili individuati a Catasto Terreni al Foglio n. [●]

[mappali n. [●] per complessivi mq [●]] circa, che essendo di proprietà del Comune di

Caselle non necessitano di assoggettamento ad uso pubblico.

7.3 Le aree di cui al comma 7.1, tenuto conto delle precisazioni di cui al comma 7.2,

verranno assoggettate ad uso pubblico a seguito di Collaudo o Certificato di Regolare

Esecuzione come infra definiti al successivo articolo 13. L’atto di assoggettamento ad

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uso pubblico dovrà essere effettuato tra le Parti, a cura e spese del Soggetto Attuatore,

entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’approvazione dell’atto di Collaudo o

Certificato di Regolare Esecuzione.

7.4 Contestualmente all’atto di assoggettamento di cui al precedente comma 7.3, sono

dismesse al Comune di Caselle tutte le opere afferenti le reti e i sottoservizi realizzati

nelle aree di cui al precedente comma 7.1; entro [30] giorni dall’atto di

assoggettamento, il Comune di Caselle provvederà ai necessari adempimenti

finalizzati all’eventuale presa in carico da parte dei competenti enti gestori.

Art. 8 Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

8.1 Considerata l’estensione del Subambito B e la complessità delle opere di

urbanizzazione da realizzare, in relazione al punto 3 sub 1 della D.C.R. 179/CR n.

41/70 del 26.5.1977 ed in conformità al punto 1 art. 39 L.R. 56/77, la Variante n. 1 del

PPE. con relazione finanziaria ha determinato la stima sulla misura degli oneri di

attuazione delle previsioni secondo il criterio analitico (vedi Elaborato n. 8

“Relazione Finanziaria” e Elaborato n. 5 ”Computo metrico di massima delle

urbanizzazioni della Variante n.1 del PPE)..

8.2 La stima analitica assorbe quella sintetica basata sui parametri comunali con la

seguente precisazione:

a) qualora le risultanze della stima analitica distinta per opere primarie e secondarie

risulti essere superiore al valore risultante dalla verifica sintetica, tale maggior

valore viene posto a carico del soggetto attuatore;

b) qualora le risultanze della stima analitica distinta per opere primarie e secondarie

dovesse essere inferiore al valore risultante dalla verifica sintetica, il soggetto

attuatore dovrà corrispondere al Comune la differenza tra i due valori.

8.3 Vengono altresì quantificati gli oneri contributivi primari espressi in modalità sintetica

secondo la tabella parametrica in vigore nel Comune di Caselle secondo la

Deliberazione di Consiglio Comunale del 7 novembre 2016, al solo fine di dimostrare

il maggior costo degli oneri computati in via analitica. Il computo determinato in via

sintetica, secondo i calcoli parametrici, ammonta a complessivi € 15.188.310,00 (euro

quindicimilionicentoottantottomilatrecentodieci) per le OOUU I. e a € 3.844.890,00

per le OO.UU II.

L’importo delle Opere di Urbanizzazione primaria a potenziale scomputo determinato

in via analitica, pari a [€ 32.846.050,00], (euro [●]) come meglio definito al

successivo articolo 12, comma 12.1, risulta superiore di € [17.657.740,00] rispetto

all’importo determinato in via sintetica.

8.4 L’importo delle Opere di Urbanizzazione secondaria a scomputo determinato in via

analitica è pari a [€ 3.101.150,00], (euro [●]) come meglio definito al successivo

articolo 12, comma 12.2, all’Elaborato n. 8 “Relazione Finanziaria” e all’Elaborato n.

5 “Computo metrico di massima delle urbanizzazioni”; tale importo risulta inferiore di

€ [743.740,00] rispetto all’importo determinato in via sintetica secondo la tabella

parametrica vigente, pari a € 3.844.890,00 (euro [●])e sarà pertanto corrisposto al

Comune.

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13

La quota degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti, pari a € 743.740,00 (euro

[●]), verrà corrisposta al Comune all’atto del rilascio dei singoli Permessi di Costruire

proporzionalmente alla SLP e alla destinazione d’uso, a compensazione della quota di

oneri di urbanizzazione secondaria non coperti dall’importo delle opere di OO II

realizzate direttamente dal Soggetto Attuatore.

8..5 Il Soggetto Attuatore è tenuto alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione di

cui al successivo articolo 10.

8.6 Si conviene che l’Attuatore dovrà eseguire le opere di cui all’art. 10,

indipendentemente dal loro costo reale, risultante dalla progettazione definitiva, non

potendo sollevare eccezioni per eventuali incrementi dei costi, che dovessero,

comunque, risultare dall’esecuzione delle opere. A propria volta, il Comune non

applicherà eventuali incrementi sulle misure forfettarie del contributo per le opere di

urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti agli aggiornamenti di cui al punto

6) art. 16 D.P.R. 380/2001.

8.7 Si richiama quale effetto contrattuale l’art. 4.1., II periodo, delle N.T.A. del PPE.

Art. 9 Contributo relativo al costo di costruzione

9.1 Si applicano le disposizioni di cui all’art. 16 del Testo Unico sull'Edilizia, D.P.R. n.

380/2001 e s.m.i.; resta inteso che il contributo relativo al costo di costruzione sarà a

carico del/i richiedente/i il/i Permesso/i di Costruire, e pertanto ogni determinazione al

riguardo dovrà essere assunta in base alle disposizioni vigenti al momento in cui il/i

Permesso/i di Costruire è/sono rilasciato/i dai competenti uffici comunali.

9.2 L'importo afferente il costo di costruzione sarà corrisposto al Comune di Caselle con

le seguenti modalità:

25% prima del rilascio del permesso di costruire;

25% entro 6 mesi dal rilascio del permesso di costruire;

25% entro 12 mesi dal rilascio del permesso di costruire;

25% entro 18 mesi dal rilascio del permesso di costruire.

9.3 Il/i richiedente/i il/i Permesso/i di Costruire dovrà/anno, entro [60] giorni dal

ricevimento della lettera di invito al ritiro del/i Permesso/i di Costruire, prestare

apposite fidejussioni assicurative e/o bancarie pari all’ammontare dell’importo del

costo di costruzione non corrisposto

9.4 L’importo delle fidejussioni verrà progressivamente ridotto in relazione al versamento

delle rate del costo di costruzione.

Art. 10 – Opere di Urbanizzazione

10.1 La Variante n. 1 prevede la realizzazione, a carico del Soggetto Attuatore, delle

seguenti opere di urbanizzazione (le “Opere di Urbanizzazione”),:

a) Opere di Urbanizzazione interne al perimetro della Variante n. 1

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14

i) Standard a verde Subambito A, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tavv.

3.5, 3.12

ii) Standard a verde Subambito B, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tavv.

3.5, 3.12;

iii) Movicentro, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tavv. 3.5 e 3.11;

iv) Viabilità di distribuzione interna - Subambito A (Lotto 1), di cui

all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tav. 3.5

v) Viabilità di distribuzione interna - Subambito B, di cui all’Elaborato Tav.

3.10.2 e Tavv. 3.5 e 3.20.6

vi) Area standard a parcheggio a raso Subambito B, di cui all’Elaborato Tav.

3.10.2 e Tavv. 3.5 e 3.11

vii) Area standard a parcheggio Subambito B sulla quale insiste il parcheggio

multipiano, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tavv. 3.5 e 3.11

viii) Potenziamento della S.P. 2 – Lotto 1, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e

Tavv. 3.20.1 e 3.20.2

ix) Nuovo tracciato della S.P. 13 dalla rotatoria 1 alla rotatoria 3 in progetto,

di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tav. 3.20.3

x) Nuovo tracciato di collegamento tra la S.P. 2 e la S.P. 13 dalla rotatoria 2

alla rotatoria 3 in progetto, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tavv.

3.20.4 e 3.20.5

xi) Collettore fognatura acque bianche, di cui all’Elaborato Tav. 3.13

b) Opere di Urbanizzazione esterne al perimetro della Variante n. 1

i) Potenziamento della S.P. 2 - Lotto 2, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.1 e

Tavv. 3.21.3, 3.21.4, 3.21.5

ii) Realizzazione della viabilità di collegamento tra la rotatoria 2 in progetto

sulla S.P. 2 e via alle Fabbriche – Lotto 1, di cui all’Elaborato Tav.

3.10.1 e Tav. 3.21.6

iii) Adeguamento del tratto di viabilità di Via alle Fabbriche– Lotto 2, di cui

all’Elaborato Tav. 3.10.1 e Tav. 3.21.7.1., 3.21.7.2., 3.21.7.3,

3.21.7.4

iv) Nuovo tracciato di collegamento tra la S.P. 2 e Strada Ciriè dalla rotatoria 1

alla rotatoria 4 in progetto, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.1 e Tavv.

3.21.1, 3.21.2

v) Collettore fognatura acque bianche (parte), di cui all’Elaborato Tav. 3.13

vi) Ampliamento della S.P. 13 dalla rotatoria 3 in progetto al confine

comunale, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tav. 3.21.8

10.2 Negli elaborati della Variante n. 1 sono altresì rappresentate e richiamate alcune Opere

Viabili esterne al confine comunale, in quanto prescritte al Soggetto Attuatore in sede

di Autorizzazione Amministrativa ma non oggetto della Variante n. 1, ovvero (si veda

l’Elaborato Tav. 3.10.1):

a) realizzazione della Variante alla S.P. 13 dalla rotatoria interna “a” in progetto alla

rotatoria esistente in Comune di San Maurizio o, in alternativa, Ampliamento della

S.P. 13 dal confine comunale con Caselle Torinese alla rotatoria esistente in Comune

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15

di San Maurizio, per un importo preliminare pari ad € [1.512.830,00 (euro

unmilionecinquecentododicimilaottocentotrenta/00)];

b) opere di adeguamento dell’incrocio tra la S.P. 460 e la S.P. 10 per Leinì in Comune di

Leinì, per un importo preliminare pari ad € [379.320,00 (euro

trecentosettantanovemilatrecentoventi/00)];

c) opere di adeguamento dello svincolo posto in frazione Ceretta in Comune di San

Maurizio Canavese, per un importo preliminare pari ad € [169.790,00 (euro

centosessantanovemilasettecentonovanta/00)];

d) adeguamento del tratto di viabilità di Via alle Fabbriche in Comune di Borgaro

Torinese, per un importo preliminare pari ad € [356.750,00 (euro

trecentocinquantaseimilasettecentocinquanta/00)]. Tali opere, il cui importo

preliminare complessivo è stimato in € [2.418.690,00 (euro

duemilioniquattrocentodiciottomilaseicentonovanta/00)], non sono oggetto della

presente Convenzione e la loro realizzazione sarà normata con opportuni atti

sottoscritti tra il Soggetto Attuatore e i Comuni interessati.

10.3 Gli elaborati grafici e descrittivi delle Opere di Urbanizzazione avranno i contenuti di

progetti di fattibilità, come definiti dall’art. 23, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.

50 e s.m.i..

10.4 Il Soggetto Attuatore si obbliga a realizzare, secondo le modalità illustrate ai

successivi articoli [●], le Opere di Urbanizzazione di cui al precedente comma 10.1

comprensive delle pertinenti urbanizzazioni a rete e sottoservizi come rappresentato

negli Elaborati da Tav. 3.13 a Tav. 3.21.8 della Variante n.1

10.5 Per l’esecuzione delle opere di cui al precedente comma 10.1 il Comune di Caselle si

impegna a mettere a disposizione del Soggetto Attuatore gli immobili propri e di terzi

interessati e necessari all’esecuzione delle opere suddette, secondo le modalità e le

tempistiche di cui al successivo articolo 17.

Art.11 - Realizzazione delle Opere di Urbanizzazione

11.1 Le Opere di Urbanizzazione di cui al precedente articolo 10.1 verranno realizzate in

conformità ai disposti del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e/o di altra normativa applicabile.

11.2 In ossequio ai disposti dell’art. 1, comma 2, lettera e), D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., il

Soggetto Attuatore assumerà in via diretta l’esecuzione delle Opere di Urbanizzazione

di cui ai precedenti commi 10.1 e 11.1.: al fine di favorire l’accesso delle

microimprese, piccole e medie imprese nelle procedure di appalto, il Soggetto

Attuatore, in qualità di stazione appaltante, potrà suddividere l’appalto delle Opere di

Urbanizzazione in lotti funzionali ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. Il

Soggetto Attuatore provvederà altresì alla redazione dei progetti definitivi sulla base

dei quali i concorrenti predisporranno le proprie offerte relativamente alla

progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori. Gli eventuali costi aggiuntivi

rimarranno a carico del Soggetto Attuatore; parimenti gli eventuali risparmi di spesa

derivanti dai ribassi d’asta resteranno nella disponibilità del Soggetto Attuatore.

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16

11.3 L'importo complessivo delle Opere di Urbanizzazione è pari a € [46.629.950,00] (euro

[●]), come meglio dettagliato nell’Elaborato n. 5 “Computo metrico di massima delle

urbanizzazioni”, e precisamente:

i) Standard a verde Subambito A, di cui all’articolo 10.1,

lettera a), punto (i)

€ 1.159.550,00

ii) Standard a verde Subambito B, di cui all’articolo 10.1,

lettera a), punto (ii)

€ 1.475.050,00

iii) Movicentro, di cui all’articolo 10.1, lettera a), punto

(iii)

€ 1.941.600,00

iv) Viabilità di distribuzione interna - Subambito A (Lotto

1), di cui all’articolo 10.1, lettera a), punto (iv)

€ 602.450,00

v) Viabilità di distribuzione interna - Subambito B, di cui

all’articolo 10.1, lettera a), punto (v)

€ 2.671.750,00

vi) Area standard a parcheggio a raso Subambito B, di cui

all’articolo 10.1, lettera a), punto (vi)

€ 2.669.900,00

vii) Area standard a parcheggio Subambito B sulla quale

insiste il parcheggio multipiano, di cui all’articolo

10.1, lettera a), punto (vii)

€ 3.804.650,00

viii) Potenziamento della S.P. 2 – Lotto 1, di cui all’articolo

10.1, lettera a), punto (viii)

€ 10.827.200,00

ix) Nuovo tracciato della S.P. 13 dalla rotatoria 1 alla

rotatoria 3 in progetto, di cui all’articolo 10.1, lettera

a), punto (ix)

€ 2.007.000,00

x) Nuovo tracciato di collegamento tra la S.P. 2 e la S.P.

13 dalla rotatoria 2 alla rotatoria 3 in progetto, di cui

all’articolo 10.1, lettera a), punto (x)

€ 2.734.750,00

xi) Collettore fognatura acque bianche, di cui all’articolo

10.1, lettera a), punto (xi) e lettera b) punto (v)

€ 4.354.100,00

xii) Potenziamento della S.P. 2 - Lotto 2, di cui all’articolo

10.1, lettera b) punto (i)

€ 3.163.600,00

xiii) Realizzazione della viabilità di collegamento tra la

rotatoria 2 in progetto sulla S.P. 2 e via alle Fabbriche

– Lotto 1, di cui all’articolo 10.1, lettera b) punto (ii)

€ 4.828.050,00

xiv) Adeguamento del tratto di viabilità di Via alle

Fabbriche– Lotto 2, di cui all’articolo 10.1, lettera b)

punto (iii)

€ 3.487.000,00

xv) Nuovo tracciato di collegamento tra la S.P. 2 e Strada

Ciriè dalla rotatoria 1 alla rotatoria 4 in progetto, di cui

all’articolo 10.1, lettera b) punto (iv)

€ 498.300,00

xvi) Ampliamento della S.P. 13 dalla rotatoria 3 in progetto

al confine comunale, di cui all’articolo 10.1, lettera b)

punto (vi)

€ 405.000,00

11.4 Gli importi di cui sopra sono comprensivi degli oneri afferenti la sicurezza: sono

esclusi i costi afferenti la progettazione, le indennità espropriative, altri costi indiretti,

ecc., che sono comunque a carico del Soggetto attuatore.

11.5 Poiché l’UAsf 1, ai sensi dell’articolo 4, comma 4.6, è attuabile per fasi e/o singoli

Interventi, i progetti definitivi delle Opere di Urbanizzazione (fermi restando gli

obblighi di cui all’ Accordo di Programma, approvato con D.G.R. 55-866 del

29.12.2014 e D.G.R. n. 14-1895 del 27.07.2015) potranno essere motivatamente

relazionati funzionalmente ai Permessi di Costruire afferenti i fabbricati, in virtù della

loro accessorietà agli stessi, previo assenso del Comune.

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17

Articolo 12 Realizzazione delle Opere di Urbanizzazione e a scomputo di oneri

dovuti

12.1 Il Soggetto Attuatore assume in via diretta l’impegno a realizzare a propria cura e

spese le seguenti Opere di Urbanizzazione primaria e a scomputo oneri (per €

15.188.310,00 corrispondenti all’importo determinato in via sintetica).

i) Viabilità di distribuzione interna - Subambito A

(lotto 1), di cui all’articolo 10.1, lettera a),

punto (iv)

€ 602.450,00

(di cui € 32.801,19 per

opere connesse

alla rete gas

metano)

ii) Potenziamento della S.P. 2 – Lotto 1, di cui

all’articolo 10.1, lettera a), punto (viii)

€ 10.827.200,00

iii) Nuovo tracciato della S.P. 13 dalla rotatoria 1 alla

rotatoria 3 in progetto, di cui all’articolo

10.1, lettera a), punto (ix)

€ 2.007.000,00

(di cui € 15.130,33 per

opere connesse

alla rete gas

metano)

iv) Nuovo tracciato di collegamento tra la S.P. 2 e la

S.P. 13 dalla rotatoria 2 alla rotatoria 3 in

progetto, di cui all’articolo 10.1, lettera a),

punto (x)

€ 2.734.750,00

(di cui € 10.108,61 per

opere connesse

alla rete gas

metano)

v) Collettore fognatura acque bianche, di cui

all’articolo 10.1, lettera a), punto (xi) e

lettera b) punto (vi)

€ 4.354.100,00

vi) Potenziamento della S.P. 2 - Lotto 2, di cui

all’articolo 10.1, lettera b) punto (i)

€ 3.163.600,00

vii) Realizzazione della viabilità di collegamento tra

la rotatoria 2 in progetto sulla S.P. 2 e via

alle Fabbriche – Lotto 1, di cui all’articolo

10.1, lettera b) punto (ii)

€ 4.828.050,00

viii) Adeguamento del tratto di viabilità di Via alle

Fabbriche– Lotto 2, di cui all’articolo 10.1,

lettera b) punto (iii)

€ 3.487.000,000

ix) Nuovo tracciato di collegamento tra la S.P. 2 e

Strada Ciriè dalla rotatoria 1 alla rotatoria 4

in progetto, di cui all’articolo 10.1, lettera

b) punto (iv)

€ 498.300,00

(di cui € 3.347,81 per

opere connesse

alla rete gas

metano)

x) Ampliamento della S.P. 13 dalla rotatoria 3 in

progetto al confine comunale, di cui

all’articolo 10.1, lettera b), punto (xi)

€ 405.000

per un importo complessivo pari a 32.907.450,00 (euro

trentaduemilioninovecentosettemilaquattrocentocinquanta/00)], da cui va detratto

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l’importo di circa € 61.400,00 afferente le opere connesse alla rete gas metano, in

quanto non scomputabile: l’importo complessivo delle opere da realizzarsi, in parte a

scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria (fino all’importo di € 15.188.310,00

di cui al calcolo sintetico) risulta pertanto pari a complessivi € 32.846.050,00 (euro

trentaduemilioniottocentoquarantaseimilacinquanta/00) circa.

12.2 Il Soggetto Attuatore assume in via diretta l’impegno a realizzare a propria cura e

spese le seguenti Opere di urbanizzazione secondaria a scomputo oneri:

i) Standard a verde Subambito A, di cui di cui all’articolo

10.1, lettera a), punto (i)

€ 1.159.550,00

ii) Movicentro, di cui di cui all’articolo 10.1, lettera a), punto

(iii)

€ 1.941.600,00

per un importo complessivo pari a € 3.101.150,00 euro

tremilionicentounomilacentocinquanta/00).

12.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che potranno essere scomputate soltanto le opere

di urbanizzazione e per gli importi indicati negli articoli 12.1 e 12.2.

Sarà dunque esclusa la possibilità di scomputare le seguenti Opere di Urbanizzazione:

a) Standard a verde Subambito B, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tavv. 3.5, 3.12;

b) Viabilità di distribuzione interna - Subambito A Lotto 1, di cui all’Elaborato Tav.

3.10.2 e Tavv. 3.5 e 3.20.6;

c) Viabilità di distribuzione interna - Subambito B, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e

Tavv. 3.5 e 3.20.6;

d) Area standard a parcheggio a raso Subambito B, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e

Tavv. 3.5 e 3.11;

e) Area standard a parcheggio Subambito B sulla quale insiste il parcheggio

multipiano, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tavv. 3.5 e 3.11.

Art. 13 - Termini di esecuzione delle Opere di Urbanizzazione e collaudo

13.1 Il Soggetto Attuatore dovrà elaborare i progetti definitivi (validati ai sensi del D.Lgs

50/16) delle singole Opere di Urbanizzazione sulla scorta degli elaborati contenuti

nella Variante n. 1 al PPE.

13.2 Le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate con l’ultimazione degli edifici ad

esse afferenti e l’ultimazione costituirà presupposto per il rilascio dell’agibilità.

13.3 Relativamente all’esecuzione delle Opere di Urbanizzazione di cui al precedente art.

10, il Soggetto Attuatore, in qualità di stazione appaltante ai sensi del precedente art

11, comma 11.2, entro [●] giorni dalla [data di sottoscrizione della Convenzione]

nominerà il responsabile unico del procedimento (il “RUP”), ai sensi dell’art. 9 e

dell’art 10, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Il Soggetto Attuatore si riserva nel corso degli

interventi la nomina di altri RUP ai quali affidare singole opere o gruppi di opere.

13.4 Il Soggetto Attuatore, anteriormente all’inizio dei lavori, nominerà il/i direttore/i dei

lavori (il “Direttore dei Lavori”) delle varie opere o loro eventuali lotti funzionali, che

provvederà alla redazione e al deposito del verbale di inizio lavori; spetta al Direttore

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dei Lavori la redazione degli ulteriori verbali di ultimazione, sospensione e ripresa

delle opere. Il Soggetto Attuatore si riserva nel corso degli interventi la nomina di altri

Direttori dei Lavori ai quali affidare singole opere o gruppi di opere.

13.5 Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori, ovvero dalla

data di affidamento dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, il Comune di

Caselle provvederà all’individuazione e alla nomina del/i collaudatore/i (il

“Collaudatore” o i “Collaudatori”) delle varie opere o loro eventuali lotti funzionali,

con spese a carico del Soggetto attuatore garantite da fidejussione.

13.6 Ad avvenuta ultimazione delle Opere di Urbanizzazione, sia complessivamente sia di

parte/lotti delle stesse, il Direttore dei Lavori presenterà al Comune la dichiarazione di

ultimazione lavori: entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di

comunicazione di ultimazione lavori, il Collaudatore provvederà alle operazioni di

collaudo (il “Collaudo”) o il Direttore dei Lavori alla certificazione di regolare

esecuzione (la “Certificazione di Regolare Esecuzione”), ai sensi dell’art. 102, D.Lgs.

50/16 e s.m.i.. Il Comune procederà all’approvazione degli atti di Collaudo o delle

Certificazioni di Regolare Esecuzione entro [30] giorni dal ricevimento della relativa

documentazione.

13.7 Il Soggetto Attuatore, qualora abbia la necessità di occupare, utilizzare e/o aprire al

pubblico le Opere di Urbanizzazione, o parte di esse, potrà procedere alla presa in

consegna anticipata anteriormente al rilascio del certificato provvisorio di collaudo ai

sensi dell’art. 230, D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

13.8 Le Opere di Urbanizzazione potranno essere attivate e ritenute utilizzabili,

preliminarmente al Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione, a seguito di

attestazione del RUP e del Direttore dei Lavori che dia atto e formalizzi la rispondenza

delle opere ai requisiti funzionali richiesti.

Articolo 14 - Garanzie per gli obblighi assunti

14.1 A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti, il Soggetto

Attuatore, alla stipula della presente Convenzione, rilascerà a favore del Comune di

Caselle, una o più polizze fideiussorie, assicurative e/o bancarie, con validità fino

all’approvazione del Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione, per un importo di

[€ 16.496.100,00 (euro [])] corrispondente alle seguenti Opere di Urbanizzazione:

- Urbanizzazioni a rete: S.P. 2 Lotto 1, di cui all’articolo [], per un importo pari a [€

10.827.200,00 (euro [])];

- Urbanizzazioni a rete: Nuovo tracciato S.P. 13, di cui all’articolo [], per un importo

pari a [€ 2.007.000,00 (euro [])];

- Urbanizzazioni a rete: Nuovo tracciato di collegamento tra la S.P. 2 e Strada Ciriè

dalla rotatoria 1 alla rotatoria 4 in progetto, di cui all’articolo [], per un importo pari

a [€ 498.300,00 (euro [])];

- Urbanizzazioni a rete: Potenziamento della S.P. 2 Lotto 2, di cui all’articolo [], per

un importo pari a [€ 3.163.600,00 (euro [])].

14.2 Tutte le fidejussioni assicurative e/o bancarie di cui alla presente Convenzione,

dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

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del debitore principale e la sua operatività entro 60 gg a semplice richiesta scritta del

Comune di Caselle.

Le garanzie finanziarie predette, per esplicita clausola della fidejussione, potranno

essere utilizzate in caso di mancata esecuzione e manutenzione fino all’approvazione

del Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui

al precedente comma 14.1, su istanza del Comune di Caselle.

14.3 L’importo delle garanzie contenuto nelle polizze fidejussorie di cui al precedente

comma 14.1 sarà gradualmente ridotto in corso d’opera, su richiesta del Soggetto

Attuatore, in base ai collaudi parziali appositamente approvati per ciascun intervento.

14.4 Per quanto concerne le Opere di Urbanizzazione non ricomprese al comma 14.1, il

Soggetto Attuatore, anteriormente al ritiro dei pertinenti Permessi di Costruire,

rilascerà a favore del Comune di Caselle, una o più polizze fideiussorie, assicurative

e/o bancarie, con validità fino all’approvazione del Collaudo o Certificato di Regolare

Esecuzione. L’importo delle garanzie contenuto nelle suddette polizze fidejussorie

sarà gradualmente ridotto in corso d’opera, su richiesta del Soggetto Attuatore, in base

ai collaudi parziali appositamente approvati per ciascuna opera o suoi lotti funzionali.

Inoltre, essendo l’attivazione dell’Autorizzazione Amministrativa delle destinazioni

commerciali (ai sensi dell’Accordo di programma D.G.R. 55-866 del 29.12.2014 e

D.G.R. n. 14-1895 del 27.07.2015) subordinata alla effettuazione di opere di

potenziamento e nuova realizzazione viabile (in ambito comunale ed extracomunale),

sarà rilasciata al Comune di Caselle polizza fidejussoria (per un importo di €

11.454.800) riguardante le opere viabili nel territorio comunale di Caselle non già

comprese fra quelle elencate al comma 14.1.

Le Parti danno atto che qualora il primo Permesso di Costruire presentato dal Soggetto

Attuatore non avesse ad oggetto la destinazione d’uso commerciale (di cui

all’Autorizzazione Amministrativa), anteriormente al ritiro del pertinente Permesso di

Costruire, il Soggetto Attuatore rilascerà a favore del Comune di Caselle una polizza

fideiussoria, assicurativa e/o bancaria, con validità fino all’approvazione del Collaudo

o Certificato di Regolare Esecuzione, per un importo di € 2.734.750,00 , ovvero pari

all’importo del “Nuovo tracciato di collegamento tra la S.P. 2 e la S.P. 13 dalla

rotatoria 2 alla rotatoria 3 in progetto di cui al precedente articolo 11, comma 11.3,

lettera x).

Art. 15 - Gestione e manutenzione

15.1 Per quanto concerne le opere viabili di cui ai precedenti art. 5, comma 5.1 e art. 10,

comma [], dopo il formale trasferimento al Comune di Caselle, passeranno in capo

allo stesso Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere.

15.2 Per quanto concerne tutte le opere da assoggettare all’uso pubblico, di cui al

precedente art. 7, comma 7.1, la manutenzione ordinaria e straordinaria (inclusa

l’illuminazione pubblica) delle stesse opere resterà in capo al Soggetto Attuatore.

Successivamente all’atto di assoggettamento, per quanto concerne gli immobili di cui

al precedente articolo 7, comma 7.1, punto a), b) e c), considerate le ragioni di ordine

pubblico che possono derivare da un utilizzo improprio delle stesse, le Parti

concordano che l’uso di tali infrastrutture sia regolamentato, con apposito atto a firma

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congiunta, in tema di orario e modalità di accesso, onde evitare interferenze, inter alia,

con le attività di parcheggio aeroportuali; in particolare:

- durante l’orario di apertura dell’insediamento commerciale, le aree assoggettate ad

uso pubblico destinate a parcheggio e a verde non potranno essere utilizzate dal

Comune di Caselle per utilizzi diversi dalle predette destinazioni;

- sugli immobili suddetti il soggetto gestore dell’insediamento commerciale potrà

organizzare eventi, manifestazioni e similari volti alla promozione e al marketing

dell’insediamento;

- l’eventuale apposizione di cartellonistica e materiale pubblicitario sulle aree

assoggettate ad uso pubblico sarà consentita al soggetto gestore dell’insediamento

commerciale, che ne curerà altresì la gestione;

- la viabilità di cui al precedente articolo 7, comma 7.1, punto b) sarà regolamentata ai

sensi del vigente Codice delle Strada.

15.3 Nell’atto a firma congiunta di cui al comma precedente saranno comunque previste

possibilità di deroga alle disposizioni sopra indicate per iniziative del Comune di

Caselle, da valutare congiuntamente anche per i relativi aspetti tecnici e gestionali..

15.4 Sempre in relazione alle opere di cui al precedente art. 7, comma 7.1, e precisamente

agli immobili di proprietà del Comune di Caselle identificati a Catasto Terreni al

Foglio [] mappali [], è in capo al Soggetto Attuatore la gestione e la manutenzione

ordinaria e straordinaria degli stessi.

Art. 16 Impegni particolari in capo al Soggetto Attuatore

16.1 In ottemperanza alle Prescrizioni di cui alla lettera N. delle Premesse, e più in generale

ai contenuti e alle risultanze della procedura di Fase di Verifica, il Soggetto Attuatore

si impegna, tra l’altro, alla realizzazione delle seguenti opere a valenza compensativa

ambientale (le “Opere di Compensazione”):

a) realizzazione di un canale di bypass del Canale Sinibaldi in prossimità

dell’Opificio Bona,

b) realizzazione/valorizzazione di varchi ecologici,

c) realizzazione di opere di ripristino di aree degradate e di opere di collegamento

delle piste ciclabili – StouRing,

contraddistinte dal seguente impegno di spesa:

OPERE DI COMPENSAZIONE IMPORTO

STIMATO

a) Realizzazione bypass Canale Sinibaldi € 210.000,00

b) Realizzazione/valorizzazione varchi ecologici € 30.000,00

c) Realizzazione ripristino aree degradate e

collegamento delle piste ciclabili – StouRing

€ 70.000,00

TOTALE € 310.000,00

16.2 Poiché la realizzazione delle Opere di Compensazione interessa aree di proprietà di

terzi esterne all’area oggetto della Variante n. 1 al P.P., il Soggetto Attuatore

corrisponderà l’importo delle suddette opere (€ 310.000,00) al Comune di Caselle a

mezzo di [●] anteriormente all’attivazione dell’Autorizzazione Amministrativa; il

Comune di Caselle si impegna, direttamente o tramite altro soggetto da lui individuato,

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all’esecuzione delle Opere di Compensazione in conformità alla normativa vigente in

materia di espropri.

16.3 In ottemperanza alla richiamata Fase di Verifica, il Soggetto Attuatore si impegna

ulteriormente all’esecuzione delle seguenti opere (le “Opere Aggiuntive”):

(i) restituzione delle acque di falda prelevate ad uso geotermico nel Canale irriguo

dei Molini di Leini, previo espletamento della procedura di fase di verifica ex art.

10, L.R. 40/98 e s.m.i. di competenza della Città Metropolitana di Torino;

(ii) pulizia (una tantum) del tratto di tubazione, ad uso irriguo, di attraversamento

della linea ferroviaria (D = 120 cm) al fine di ripristinare l’altezza libera di

deflusso attualmente compromessa.

contraddistinte dal seguente impegno di spesa:

OPERE AGGIUNTIVE IMPORTO

STIMATO

a) Restituzione acque di falda nel Canale irriguo

dei Molini

€ 75.000,00

b) Pulizia tubazione ad uso irriguo € 15.000,00

TOTALE € 90.000,00

16.4 Le Opere Aggiuntive saranno rispettivamente predisposte, per quanto concerne la

restituzione delle acque di falda nel Canale dei Molini, e realizzate, per quanto

concerne la pulizia del tratto di tubazione, dal Soggetto attuatore contestualmente alla

realizzazione del più ampio corpus urbanizzativo previsto dalla Variante n. 1. e

comunque anteriormente all’attivazione dell’Autorizzazione Amministrativa.

16.5 Il Soggetto attuatore si impegna altresì alla riqualificazione architettonica della stazione

ferroviaria, di cui all’Elaborato Tav. 3.10.1, per un importo complessivo stimato in €

358.700,00.

16.6 Il Soggetto attuatore si impegna a rimborsare il Comune delle somme impegnate a

titolo di indennità di esproprio e di occupazione per le aree di cui al successivo

articolo 17, comma 17.1, nei limiti di quanto dovuto ai terzi ai sensi di legge e senza

alcuna assunzione di maggiori oneri nel caso di risarcimenti dovuti a terzi in

conseguenza di atti amministrativi non legittimi..

Art. 17 Impegni in capo al Comune di Caselle

17.1 Il Comune di Caselle si impegna a mettere in disponibilità del Soggetto Attuatore, al

fine di consentirgli l’attuazione delle previsioni di spettanza della Variante n. 1, gli

immobili di proprietà e gli immobili di proprietà di terzi necessari all’esecuzione delle

Opere di Urbanizzazione, delle Opere di Compensazione e delle Opere Aggiuntive,

procedendo all’occupazione di urgenza e alla successiva espropriazione in conformità

ai contenuti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e di altra normativa al momento vigente in

materia.

L’approvazione della Variante n. 1 costituisce dichiarazione di pubblica utilità ai sensi

dell’art. 12, comma 1, D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Il Comune di Caselle si impegna

ad emettere i relativi decreti di esproprio entro [●] mesi dalla richiesta, previo

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conseguimento della disponibilità delle somme necessarie che il Soggetto Attuatore

dovrà mettere a disposizione del Comune.

17.2 Il Comune di Caselle si impegna a rilasciare i Permessi di Costruire per la

realizzazione degli Interventi di cui alla presente Convenzione entro [●] giorni dalla

richiesta, sempre che quest’ultima sia corredata della documentazione prescritta e

siano stati ottenuti i necessari pareri. A tal fine il Comune di Caselle si impegna a farsi

parte attiva promuovendo le dovute conferenze dei servizi ai sensi dell’art. 14 e

seguenti della L. 241/90 e s.m.i..

17.3 Il Comune di Caselle si impegna ad approvare i progetti definitivi (già validati ai sensi

del D.Lgs 50/16) per la realizzazione delle opere di cui all’articolo 10, comma 10.1

entro [●] giorni dalla presentazione degli stessi purché gli stessi risultino completi in

ogni loro parte.

17.4 In conformità al precedente articolo 15 comma 15.4, il Comune di Caselle, a far data

dall’atto di assoggettamento di cui al precedente articolo 7, comma 7.3, affiderà al

Soggetto Attuatore la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli

immobili ricompresi nelle opere di cui al precedente art. 7, comma 7.1, e precisamente

degli immobili di proprietà identificati a Catasto Terreni al Foglio [] mappali [].

17.5 Il Comune di Caselle si impegna, entro 60 giorni dalla stipula della presente

Convenzione, a sottoscrive a favore del Soggetto Attuatore una [servitù di viadotto]

sugli immobili identificati a Catasto Terreni al Foglio [] mappali [], e si impegna a

consentire gratuitamente, sui suddetti immobili, l’accesso e la realizzazione di

eventuali strutture verticali necessarie alla realizzazione del collegamento in progetto

tra la stazione e l’insediamento commerciale.

17.6 Il Comune di Caselle prende atto e acconsente alla realizzazione di piani interrati e di

strutture multipiano (fuori terra) in corrispondenza dell’opera di urbanizzazione

denominata “Area standard a parcheggio Subambito B sulla quale insiste il parcheggio

multipiano” e identificata all’Elaborato Tav. 3.10.2 e Tavv. 3.5 e 3.11.

17.7 Il Comune di Caselle, all’attivazione del sostitutivo Pozzo del Malanghero ed ad

avvenuta disattivazione del pozzo Montrucca da parte di SMAT) prenderà atto della

decadenza del vincolo ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i.

Art. 18 - Trasferimento degli obblighi

18.1 Qualora il Soggetto Attuatore proceda ad alienazione di aree o parte di aree e/o

fabbricati o parte di fabbricati, da attuare o attuati, in tutto o in parte, in esecuzione

della Variante n. 1, nei relativi atti di trasferimento dovranno essere inserite clausole

specifiche che trasferiscano in capo ad ogni avente causa gli obblighi e gli oneri di cui

alla presente Convenzione, che dovrà pertanto esplicitamente essere richiamata in ogni

clausola.

18.2 Nel caso in cui il Soggetto Attuatore ceda la proprietà di aree non ancora attuate

oppure attuate solo in parte, dovrà comunicare al Comune di Caselle gli atti di

cessione entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula degli stessi

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18.3 In caso di trasferimento parziale degli obblighi e degli oneri sopra riferiti, il Soggetto

Attuatore ed i suoi successori od aventi causa restano solidamente responsabili verso il

Comune di Caselle di tutti gli obblighi non trasferiti.

Art. 19 -Esecuzione sostitutiva

19.1 Il Comune di Caselle si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione

delle Opere di Urbanizzazione in sostituzione del Soggetto Attuatore e a spese del

medesimo, rivalendosi con le garanzie di cui all'art. 14 comma 1, quando il Soggetto

Attuatore stesso non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune di Caselle lo

abbia messo in mora con un preavviso non inferiore a 1 (uno) mese, salvo in ogni caso

il diritto al risarcimento.

Art. 20 - Rilascio del certificato di agibilita'

20.1 Il certificato di agibilità relativo a ciascun Permesso di Costruire afferente i fabbricati

verrà rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., anche mediante attestazione di

agibilità ai sensi dell’art. 25, comma 5 bis del medesimo D.P.R. n. 380/01.

Art. 21 - Sanzione convenzionale

21.1 Eventuali modificazioni non consentite delle destinazione d’uso degli immobili

realizzati in forza della presente Convenzione porteranno ad una penale convenzionale

a carico del Soggetto Attuatore, o degli aventi diritto, pari al doppio del valore degli

immobili di cui è stato modificato l'uso secondo la stima degli uffici comunali ovvero,

in caso di contestazione della stima da parte del Soggetto Attuatore, secondo la stima

di un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti che deciderà secondo equo

apprezzamento ai sensi dell’art. 1349 Cod. Civ., fatta salva riduzione della penale ai

sensi dell’art. 1384 Cod. Civ.

Art. 22 - Rinuncia ad ipoteca legale

22.1 Il Soggetto Attuatore dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione

di ipoteca legale nei registri immobiliari che potesse eventualmente competergli in

dipendenza della presente Convenzione.

Art. 23 - Rinvio a norme di Legge

23.1 Per quanto non convenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle leggi

Statali e Regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla legge urbanistica

17.8.1942, n. 1150, al Testo Unico sull'Edilizia D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. e alla legge

regionale n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24 - Spese – Disposizioni finali

24.1 Le spese per la stipula della presente Convenzione sono a carico del Soggetto

Attuatore. All’uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla [Legge 28.06.1943

n. 666 e s.m.i.], oltre all’applicazione di altri eventuali successivi benefici più

favorevoli.

24.2 Le spese per i frazionamenti, variazioni catastali, registrazione, trascrizione e stipula

degli atti di cessioni/assoggettamento, integrazioni e/o modifiche alla presente

Convenzione faranno capo al Soggetto Attuatore.