s ignori - unict.it...s ignori, t~-xewr~ndomr in questo augusto recinto a trat-tare di diritto...

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/ SIGNORI , t~-xEwr~NDoMr in questo augusto recinto a trat- tare di diritto civile, io sento invadermi l’animo, più che da una viva commozione, da un sacro spavento; poiche SO di non potersi proferire questa grande parola, senza vedersi sorgere alla mente, in tutta la maesta della loro figura, I’omhra vcncranda dei giureconsulti ro- mani, di quei giureconsulti che mantennero alto lo scettro e la supremazia di Roma, quando gia le sue armi e il suo potere eran caduti sotto la spada vincitrice dei barbari con- quistatori. Sarebbe una grande tcmeritl, se non fosse prima una grande necessita questa che - in tanto mutare di uomini e di cose, in tanto evolversi continuo e persi- stente della vita sotto la influenza inesorabile di nuovi bi- sogni e di nuove condizioni sociali - c’ impone di studiare quali siano le forme e gl’istituti giuridici piti adatti e piu rispondenti alle cangiate esigenze dei tempi, quali le norme regolatrici cui vanno sottoposti, pcrche possa serbarsi nei rapporti del vivere civile quella male e razionale propor- zione che scrvata socictatent servat, corrupta cornwpit. Come sono mutati i tempi, e di quanto son diverse le

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/SIGNORI,

t~-xEwr~NDoMr in questo augusto recinto a trat-tare di diritto civile, io sento invadermi l’animo,più che da una viva commozione, da un sacro

spavento; poiche SO di non potersi proferire questa grandeparola, senza vedersi sorgere alla mente, in tutta la maestadella loro figura, I’omhra vcncranda dei giureconsulti ro-mani, di quei giureconsulti che mantennero alto lo scettroe la supremazia di Roma, quando gia le sue armi e il suopotere eran caduti sotto la spada vincitrice dei barbari con-quistatori. Sarebbe una grande tcmeritl, se non fosseprima una grande necessita questa che - in tanto mutaredi uomini e di cose, in tanto evolversi continuo e persi-stente della vita sotto la influenza inesorabile di nuovi bi-sogni e di nuove condizioni sociali - c’ impone di studiarequali siano le forme e gl’istituti giuridici piti adatti e piurispondenti alle cangiate esigenze dei tempi, quali le normeregolatrici cui vanno sottoposti, pcrche possa serbarsi neirapporti del vivere civile quella male e razionale propor-zione che scrvata socictatent servat, corrupta cornwpit.

Come sono mutati i tempi, e di quanto son diverse le

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condizioni della vita in cui siamo chiamati a vivere noi,da quelle in cui vissero ed operarono i giureconsulti ro-mani! Si trovavano essi in mezzo ad una societi che -compendiando in SP, per una provvida i4ccnda di propiziecombinazioni e di felici adattamenti, gl’istinti vigorosi ele forze esuberanti delle stirpi più giovani e più gagliardedella penisola italiana, pieno l’animo della grandezza delleproprie origini - si sentiva chiamata n compiere nel mondouna missione ancora più grande.

Il giureconsulto romano rappresenta il tipo del gran-d’uomo, della grande personalit:\ che si leva al disopradel volgo e lo governa: il mondo giuridico si aggira in-torno a lui, come il mondo politico intorno a Cesare oad Augusto. Anzi, l’woc e il girrramtsulto, uniti insieme,costituiscono il tipo completo dcll’rrorrw romnno; e la lo romissione si collega e s’ integra in modo vcramentc me-raviglioso.

Roma aveva bisogno di conquistare i popoli colle armie di governarli colle leggi: al primo ufficio provvide l’eroe,al secondo il giureconsulto. Più feconda e più durevoleperb di quella dell’eroe, l’opera del giureconsulto; poichkessa sopravvisse c s’impose agli stessi vincitori, quandol’opera dell’eroe era gi,i stata costretta a dissolversi. El’opera eminentemente grandiosa c rinnovatrice dc1 giure-consulto stava in cib, che egli, pur mantenendo alto cdinkiolato il rispetto del ~IIS s/ricirrm piritnr-irrnr, si studiavandndimeno, sotto l’azione inccssnntc degli urgenti bisognie delle mutate condizioni sociali, di tempernrnc la rudescveritli primitiva ricreandolo alle pure ed inesauribili sor-gefiti del jrrs g~wlinnl. Era entrata in Roma l’onda vivifì-catrice della filosofia greca; ma essa, posta al contatto delgenio positivo ed assimilatore dei romani, perde il fascinodel suo lirismo c delle sue mctafìsichc astrazioni, per con-

vcrtirsi in norma costante rcgolatricc della vita pratica, ediviene 4ritro.

’ Lo stoicismo greco in Roma si palesa e si trasforma

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appunto in quel jus gfwtizm che i giureconsulti romani,credendo di derivarlo immediatamente dalla natura, lo qua-lificarono come il codice perduto dell’umaniti, e come talesi sforzavano, coi loro editti c i loro responsi, di restituirloal suo vero tipo originario, allontanandosi dal quale si eradeturpato e corrotto. Magnanima confusione per0 ! poi&&,mentre essi avvisavano di restaurare il diritto perduto del pas-sato, non faceano che prenunzinrc il nuovo diritto t scoprireIn tcrrn promessa dell’avvcnirc. Gli i: percib che vediamodenominare e compicrc come un vero sacerdozio l’ufficiodel giureconsulto. E tale fu di fatti; poichi: mediante diesso Ia pkbs si t r as forma in )upl~lr~s, I’hostis diviene civis,c In persona umana che, sotto il regime del carme decem-viralc, trovavasi compressa c mutilata sotto mille vincolifittizi, improntati al rigido formalismo aristocratico c reli-gioso di Roma primitiva, acquista, colla piena affermazionedi SC:, il libero esercizio c In valida guarentigia dei propridiritti nell’ordine del vivere civile.

$ .’

Apostolo di equiti ed organo vivente della coscienzapopolare, il giureconsulto romano pot& adempiere benis-simo la sun missione, finchk il popolo di Roma ebbe unac o s c i e n z a ed unn forzn dn fu valcrc nel m o n d o . M a atnisura clw, c o n l’csnurirsi dcllc forze logorate in tantelotte dispendiose c in tanti secolari trnvagli, veniva anchedi ncccssitr\ a smarrire la coscicnxa del proprio esserec del proprio destino, l~oma non cbbc più quella gagliardae tenace individunlitl di cui un giorno poti: mcritnmcntegloriarsi ; onde, lungi dall’assimilare c soggiogare gli elc-menti rivali con cui trovossi in contrasto, cominci6 a ln-sciarsi dominare ella stessa. Spegnendosi la forza militarec politica di Roma, che costituiva il primo lato della suavita, down di conseguenza spegnersi anche il secondo,che nc formava il complcmcnto c l’intcgrnzionc - In vitagiuridica; c spegnendosi i’una c l’altra, il movimento natu-rale c spontaneo dc1 diritto veniva a cessare, c con essol’opera feconda del giureconsulto classico non trovava piU

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libero campo per manifestnrsi. Sentendosi oramai impotentia creare, nou restava che raccogliere e conservnre in degnon~0numcnt0 i gloriosi awnzi di tanta gtxndczzn: ,2 questotriste, ma supremo ufficio, provvide, con clevnto pcnsicro,Giustininuo, lasciando lo splendido c doloroso retaggio allegcncrnzioni venture della dottrina c della sapienza impe-ritura di Roma lxinn.

Romn, pria di morire, 31~3 creduto fa-c di troppos c r i v e n d o nel suo tcstnnlmto poli t ico IS cittndirrmr~cz ditutti i popoli ilie aven soggiogati; ma questi, come vcnnem e n o In potcnzn cui nvcnno obbedito, non patirono piùdi scorgcrc nel dir.if/o il frutto dclln concessione altrui, cvollero trovarvi il legittimo cscrcizio di una liba-n facoltlipropria. Vcdinmo così cominci~irc 3d ;&xmnrsi l’altra pnrtc,e I n piil ncglctta dell’uomo nel m o n d o antico - 1’ imfi-viduo.

Al j/fs civitntis si contrappone come nntitcsi il jr/s hr~ran-uitnfis, qunl’esprcssionc c consc~ucnzn dcll’nmorc e d o r i -gine comune che lega tutti gli uomini sulla terra. Banditoredel nuovo domma rigeneratore si fa il Cristianesimo che,nato in Oriente, cmigrn in Occidente, nel paese dellastoria. Mn. 1’ individualismo nxccntc, mcntrc dn una partevide il suo principio c la sua giustificazione nella dottrinatrionfante dc1 Cristi;uncsimo, trovi) d’nltrn parte la sua forzadi esplicnmcnto e di :Ittunzionc nclh potenza irrompentedei hrhnri. ,

Abituati n viwrc poveri si, m;l lihcri, nc11;1 solitudinedcllc loro wrgini forcstc, scmprc in contatto cd in lottac o g l i elementi e coli altre orde selvagge per disputarsi ilcibo c la vita, i barbari non potcvnno scntirc nessun ri-spetto c I~CSSW ;Ittnccnmento verso IC istituzioni civili deirom:mi; le qunli anzi, qunlchc volta, nvcano provato cs-sere strumento di servnggio e di oppressione. Si prcpn-r;lrono quindi n distruggerle come primn ne ebbero i lpotere e l’occnsione. Coi bnrbnri s’innugura il regno dellaforzn; non che lu forza non abbia sempre govcrnnto il

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mondo, ma la forza questa volta si esercita in nome del-l’individuo, non più della citt.t.

Il diritto, ch’it un istituto il quale compendia in se edisciplina, in tutto il loro molteplice nttcggi,arsi, i diversirapporti della vita sociale, trovb nnchc allora la forma piùrispondente ai, bisogni c piti favorevole allo sviluppo ma-teriale e morale dell’umanità vivente in quel dato momentostorico. E poichi: gli elementi -sociali in quell’epoca, nonancora ricongiunti nell’unitA di un organismo superiore,vivevano in uno stato libero, autonomo, indipendente fradi loro; così 6 che fu necessitrl per ognuno di essi sotto-stare a quella scric di regole c di norme direttive, cheerano le piU conformi c le pi;, adatte alla sua conscrva-zione ed al suo csplicamcnto; regole c norme che, d’altraparte, si mostravano dc1 tutto divcrsc da qucllc cui gli altriclcmcnti cgualmcntc liberi dclla societA obbedivano. Ondela conscgucnza naturale c la newssitA inesorabile ad untempo che, nel medio evo, come vi era differenza ed in-determinazione nella vita, del pari ci fosse differenza edindeterminazione nelle leggi che doveano governare queipopoli c quelle socictr\ diverse per origine, per costumi,per tradizioni, per tendenze. 1: quindi vediamo, nell’istessomomento c sotto il mcdcsimo cielo, in mancanza di unalegge territoriale unica che govcrnassc, in nome di unpotere ccntralc fortemente costituito, cittadini e stranieri,l a ic i cd ccclcsinstici, 1 bxu ari c romani cgunlmcntc tutti;coesistcrc invece cd impcrnrc con eficncia pari alla im-portanza dcll’autoritl onde emanavano - il diritto romano,.il diritto barbarico e feudale, il diritto ccclesinstico, il di-ritto statutario.

Peri>, come avvenne nclln vita, anche nel diritto doveaavvenire che l’elemento piA forte, senza negare gli altri,at traendoli a SC come intorno al centro principale diazione, ed assimilandone la parte più vitale e più consi-stente, li avesse trasformati nell’ unitd di un organismoche, essendo la risultnntc proporzionata di tutti, non potea

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dirsi l’opera csclusivn di IICSSL~O. Ma per compiersi questalenta c graduale trasformazione, Cosi della vita, come deldiritto, era mestieri dc1 tempo c della lotta: c SC g r a n d efu il periodo di tempo cIle dovette trascorrere, piil grandeancora e più aspra fu la lotta che dovcttc comba t t e r s iprima di giungere alla felice evoluzione.

Il Diritto Kon~nno avea cessato d’impcrarc come organodiretto ed immediato di un potere sovrano vivente; ma, es-

* scndo esso il frutto della sapienza c della cspcrienzn se-colare del popolo piii civile c pii1 positivo del mondo, simostrh il meglio adatto di tutti, per attrarre nella propriaorbita e trasfonnnre nei potenti tessuti dc1 proprio orga-nismo, tutti gli altri Amenti della lcgislnzionc allora do-minnntc. Col culto del Diritto lio~nano si dischiude l’epocadc1 rinnsciincnto nclln lcgislazioiic : c i l c u l t o del J>irittoliommo fu grande c fecondo, poichh esso conteneva in se

. .i gcrnu (11 UIKI forza di espansione c di riproduzione senza

escnipio.In questo periodo, più che lungo, faticoso d’incuba-

zione, come della vita in gcncrnle, anche dc1 diri t to inparticolare, spicca - bnnditorc di ordine c di libcrth, sul cupo ,fondo sociale\ agitato da tante lotte, macchiato da tantoSNlgW, contristato da tanti atti di oppressione consumatac da tanto strazio di libertA compressa - nuovanwnte ilt ipo del giureconsulto. Splendida la sua figura, grande lasua missioiic’, il giureconsulto mcdiocvalc diviene il rn-Vl7lilW dclln Icggc.

,

Vivendo in tempi burrascosi, tumultuarii, anarchici,scim un potcrc sovrano fortcnientc. costituito, seiim ma

legislazione uniforme gcncralmcntc riconosciuta, in mezzoai continui dissidi e all’acerbo conflitto tra l’impero e lachicsa, tra il feudo c il comune; il giureconsulto di quel-l’epoca non vede al disopra di s& unn forza cd un’auto-riti sociale dnllc quali possa trarre gunrcntigic di libertac di sicurezza per l’esercizio indipendente dclln propriamissione. Gli fu cl’ uopo quindi rcstringcrsi i n ~6, c tro-

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vare in sk la forzaras&, sfidare tanti

bastevole per traversare tante bur-pericoli, coinporre tanti litigi. E il

giureconsulto, fidando solo nella potenza del proprio in-gegno c della propria dottrina, si leva paladino dell’ordinec dclln IibcrtA, amico dell’impero e dei comuni, combattendovirilmente la tirannia feudale, c l’esorbitanza sacerdotale.

Intanto, dopo lotte secolari e tormentosa’ preparazione,dopo luttuose vicende e disordini inauditi, la societa mo-derna, raccogliendo nel suo seno la ricca ma dispendiosacreditA trasmessale dal medio evo, sentiva col bisognoprofondo di pace, quello altresì di ricomporsi sopra solidebasi c pcrmancnti. Risultato di questo doppio bisognosorsero i grandi Stati in Europa; c con essi, come si eraraggiunto ~111 certo assetto negli ordini politici, volca ancheconseguirsi 1111 xsctto non ~neno durcvolc in quelli d e l l alcgislazionc. Ma sulle prime non si cm in grndo di p o -terla rompere addirittura col passato; poi& erano tantee Cosi salde le istituzioni che al medesimo si collegavano,cos1 radicati certi privilegi tuttora esistenti, troppo aspreancora le punte e grandi IC lacune che separavano le di-verse parti del corpo sociale, diviso in classi, in corpora-zioni c in ordini aventi foro c tradizioni proprie - da nonpoter fondare, con certa speranza di successo, unica le-gislazionc comune per tutti i cittadini dello Stato.

IIisognava prima cominciare dall’unificare la vita, perchefosse possibile di unificare anche la legislazione poi. E lavita, sotto la vigile influenza di un potere centrale persua natura e per suo intercsse livcllatorc, e sotto l’in-fluenza ancora piil diretta e pi& feconda delle mutate esi-genze ed aspirazioni sociali, cominciava ad unificarsi. Ondea misura che certi rapporti nuovi, frutto di un bisogno edi una tendenza comune nuova, manifestavansi nella so-cietA, venivano essi consacrati da una consuetudine co-stante; e molto piu spesso, quando erano di qualche ri-lievo, sanzionati da leggi e disposizioni speciali emanatedirettamente dal potere sovrano.

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In seguito a questo lento ma progressivo lavorio diunificazione nella vita, i popoli si sentivano maturi nbba-stanza per Yunificazione legislativa.

E tutti i grandi Stati piA colti del continente curopcovi si nccinscro con alncrit;\ c con ardore, nppcna sentironogiunto il momento della codificazione delle leggi. Ondea breve distanza di tempo, negli ultimi anni del trascorsoe nei primi del presente secolo, vediamo, con ordine gra-duale, pubblicarsi il codice prussiano, il codice francese cil codice civile austriaco.

Ultimo fra tutti, coll’intcrvnllo di più di mezzo secolo,comparve il codice civile italiano, csprcssionc e monu-mento solenne della nostra unitA nnzionnlc. ES S O, scbbcncpur potcnsi c dovcnsi in certo modo tener conto dc1 prus-siano e dell’austriaco, fu modellato unicamcntc sul codicecivile frnnccse, al quale peri> si apportarono dcllc felici enon mediocri innovazioni, frutto della patria dottrina etradizione.

Il codice civile italiano, o Signori, oramai appartienealla storia della legislazione: e la storia lo ha di giA esa-minato e giudicato da qualche tempo, pcrchh io nondebba nC possa oggi dinanzi n voi dccnntarnc i pregi odaccusarne i difetti.

L’opera del patrio legislatore, bene o male, 6 statafatta; ma l’opera della patria dottrina c giurisprudenza &stata fatta dc1 pari.* > cd abbiamo noi una dottrina ed un agiurisprudcnzn veramente nazionali?

Io tengo cauto, o Signori, in gran parte della brcvitadel tempo ed in gran parte anche dcll’nvvcrsit:\ dei casi;ma qui, in questo antico tempio della sapienza, in questaterra gravida di tradizioni gloriose e ricca di memorie im-periture, non 6 permesso d’illuderci o di mentire a noistessi, n& di cingerci allori che non abbiamo meritati, osuperbire di una corona che altri ci ha miseramente strap-pata. Cerchiamo invece, ed 6 nostro debito supremo, distudiare colla calma serena di chi vuole davvero far l’ana-

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lisi accur?ta e eoscenziosa di un fenomeno che si porgeal suo esame, coll’amore ardente di chi vede nello studiodi quel fenomeno elevarsi un problema di patriottismo edi dignita nazionale, quale in questo momento t la no-stra situazione effettiva di fronte agli altri Stati che pos-sono qualificarsi come i veri rappresentanti del pensierogiuridico moderno, per ciò che riguarda soltanto il rap-porto del diritto civile; c quale secondo il nostro genioc le nostre tradizioni nazionali pub e dovrebb’essere. Ionon intendo, in questo breve discorso, esagerare mali chenon abbiamo, nè occultarlo menomamente se qualcunoVC nc ha che merita di essere combattuto; poichè SO chela vanitri o la timidi& la troppa iattanza o la eccessivapaura, sogliono essere i peggiori c piti funesti consiglieridello spirito umano.

g giA qualche tempo, o Signori, che pub dirsi risolutaper sempre la famosa quistione, agitatasi con tanta passionenella prima meta di questo secolo, se mai convenga meglioagli Stati moderni, per regalare i molteplici e cresciutirapporti della loro vita civile, l’impero dei codici che CO-stituiscono la legislazione scritta, o quello delle consue-tudini che formano la legislazione non scritta. La dottadiscussione però sull’importante argomento non 6 statainfeconda. Poichi: si è riconosciuta da una parte la su-prema utilitrl. dei codici, ncllc societi moderne, dove - ces-sata la spontaneiti primitiva, quell’attaccamento tenace cdinvincibile verso le tradizioni venerate dei maggiori, quel-l’amore profondo verso tutto quanto ci 6 stato trasmesso,congiunto anche a un certo sacro terrore per tutto ciò che,avendo sembianza di novitri, ci si presenta come qualcosaclw pui) recare oltraggio alla religione dei nostri avi, odoffwdcrc l’autoritA inviolabile dc110 Stato - il soflio ani-matore del libero esame, nell’impeto della sua primaesplosione, cerca tutto indagare, distruggere e rinnovare.E i codici, invero, dando una impronta certa ed inalte-

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rabile alla volonth del legislatore, sogliono evitare le in;certezze e le ingiustizie, gli atti di arbitrio inaudito e lefrodi abilmente consumate. Ma d’altra parte 6 entratocome domma nell’opinione universale il principio, che illegislntorc non dce pii1 r iputarsi l ’arbi tro c i l creatoredelle leggi, dotato di una onnipotenza senza nome e senzalimiti; ma ch’egli invece, qunlunque sia In forma politicaonde si manifesta, collocato nel centro della nazione criflettendone IC idee, i bisogni, IC tcndcnzc, i scntimcnti,le asphzioni, d bl’c 3.1 considcrnrsi come il vero rapprescn-tante dello spirito nazionale, l’organo immediato ed nu-torevole della coscicnzn popolare.

11 problema legislativo adunque puh dirsi risoluto de-cisamente negli Stati continentali moderni, senza distin-guere tra essi i popoli di razza lntina e quelli di razzagermanica ; poicli6 tutti 0 1’lxLnno giA compiuto 0 ten-dono, nella parte deficiente, nlln codificazione delle loroleggi. Dove puh dirsi tLLttor;L irresoluto il problema, alquale intende darsi Ema soluzione del tutto diversa se-condo il genio e la coltura diversa dei popoli chiamati arisolverlo, si 6 nel metodo che debba seguirsi, tosi nellacodi f icnz ionc dcllc leggi c nel loro insegnamento, COIllC

nella. forza di attuazione e di esplicnmcnto che IC l egg icodificate debbono serbare di fronte ~1 lavoro dell’inter-prete, si presenti esso sotto la forma dottrinulc del pro-fcssorc c dc110 scri t tore, sotto 13 formn pratica dcll’nvvo-cato, 0 sotto quclln giudiziale del magistrnto.

Il popolo fwnccse, il qunlc fLx primo nel dare agli Atridi razza latina l’esempio di un codice che, tenuto conto deltempo in cui fu scritto, pui> dirsi vcr~micnte notcvolc, mo-strandosi dotato, come in ogni altra COSI nnclw in qLxsto,di uno spirito cmincntemcntc p o s i t i v o c conscrvatorcnella pratica, per quanto possa mostrarsi idealista e dcci-snmente rivoluzionario in teoria; si attenne con fedelthgrandissima, nella distribuzione delle mntcric contenute dalcodice civile napoleonico, all’ordine seguito da Giustiniano

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nel compilare le sue Istituzioni, ordine che questi allasua volta aveva attinto, introducendovi solo poche varia-zioni, alle famose Istituzioni di Gnjo. E gli scrittori quasitutti, si sono tenuti strettamente, nei loro numerosi e pitio meno pregevoli commentari, all’ordine seguito dal lc-gislatore franccsc.

Quanto poi all’azione impersonale della legge, postain raffronto col lavoro personale dcll’ interprete chiamatoa svisccrnrln nei molteplici c variabili rapporti della vita,non 1x6 dir.+‘chc vi sia una regola costantcmcntc ricc-vuta c c o s t a n t c m c n t c cscguita in l:rancia; poichf si i:passato pii1 volte, con quclln facilitli che distingue l’indoledel suo carattere, da un estremo all’altro. Ed or si LT statitroppo osservanti sino all’cstrcma pedanteria del testo for-male c della lettera precisa della Icggc; or si i: divenutianche troppo intcmpcranti e sprezzanti della parola chiaraed esplicita della lcggc medcsimn, per muovere alla sco-perta dello spirito di essa, il qunlc poi non si C tro-vato che nell’idea fissa c prestabilita di, coloro che inten-devano ricercarlo. Questo indirizzo della dottrina si CT ri-percosso perfettamente nella giurisprudenza francese, laquflc non ha tenuto mai un principio unico direttivo nellesue ill;uniTcst~lzioni, malgrado la Cassazione unica di quelpncsc: ci ha offerto anzi lo spcttncolo poco edificantequest’ultima di dare, nelle sue decisioni, ora la prevalenzaassoluta alla nuda parola della lcggc con Merlin, ed oradi pnssar sopra al testo formale della legge, per farnetrionfare il decantato spirito, con Troplong. Onde la mas-sima, divenuta celebre, della lettera de ruidc c dello spiritocl12 vivgil-(1. - Esagerazione nell'uno c nell’altro caso;poichf la parola c lo spirit0 della legge, anzich& csscrediic cose tr;l loro diverse, uniti insicmc costituiscono ilvero c completo o r g a n i s m o della legge. li nell’uno e ncl-l’altro caso, or per volcrscnc fare troppo w-vi, or per vo-lersene fare troppo padroni, or per voler ubbidire troppociecamente, or per voler comandare troppo sfacciatamente,

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si viene incvitnbilmcnte alla consegucnzn, sctnprc dcplorc-vole, che 13 legge non p~13 mai esercitare regolarmente ilsuo giusto ed utile impero nel governo dei molteplici cvariabili rapporti della vita : 0 perclu?, compressa troppo,di~icne illibernlc ed impotente :I sodtlisfm2 i nuovi bisognic le nuove esigenze socinli; 0 percl6, facendosi esorbitnrcanche troppo dai suoi retti confini, riesce a perturbare,contro ogni legittima prcvisiinc, diritti cd intcrcssi snlda-mcntc costituiti c che si ir~dc~~iio prim;l ;~nclic saldamcntcgnrantiti d;illa Icgge mcksim3. (;li 2 c o s ì che, tanto Inprinin qwnto In scconiln volt;l, solo il caso diricnc l’unicoa r b i t r o dclln pcrsonn c dei hcni dei c i t t ad in i . 13 nccndecii> in Fr;~nci;l, in qunnto fxi difetto nssohmcntc principidirettivi che possano servire di regola fissa c costante nellaretta nppliizzione cd intcrprctnzionc dclln legge; c quelliclic si h;inno, son troppo nstr2tti c troppo indetcrminntiperche sian t a l i d a rispoiiiicre piciinmentc nllc continuecsigeiwc delln vitx 1: iolI: ni;lnc;inzn nssoluta d i pr incipiscientifici direttivi, importanti non pure dnl semplice Iatoteorico, ma fecondi di utili conse~~~cnze nclln prnticnczinndio, possixiio spiegarci il grnndc empirismo che do-minn nella dottriiia c nclln ~iurisprudciizn ~I~N~CCSC, IC grnndi0scill;izioni c i rapidi passxggi, c l’nrhitrio che rcgn;i gran-dissimo tnnto ncll’ unn qwnto iicll’altrn.

Allo spirito cmincntcmcntc cmpit-ito ciclln Francia inmntcrin di Ic~islnzioiic, s i contrnpponc come nntitcsi l o

. .spirito ciiiiiici~tciiici~tc spcsulati\.o dclln Germxh. Quivitla un;1 p;irtc trovi;imo il codici civile prussinno, al qualeil Sn\-igiiy mosse il rimprovero di ;dopcrarc un;1 f o r m accicssimiiicntc did;ittic;i, c di mostrai-si cczcssiv3mcntcprolisso ncllc sue disposizioni’; c il codice austriaco che,nclln distribuzione dcllc mClteric ontic si coiiipoiic, vciinc;~iiclic ordiiinto 2 s i s t e m i scientifico, c che, ;ivuto riguardoal tciiipo in cui \-idc la ILICC, costituisce ~111 pregwolc mo-numento legislativo. Nd impero tedesco si attende COII

gr:indc nspcttazionc LIII codice civile uiiivcrsde, come si ha

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gi;l un codice universale di commercio; e forse non tar-der:\ molto a farsi aspettare, poichtl concorrono mirabil-mente in Germania tutti gli elementi per una buona co-dificazione. Gli scrittori intanto, sia che commentino ilcodice austriaco, sia che commentino il codice prussiano,

. 1,

su, piu comuncmcntc ancora, che scrivano trattati di di-ritto romano - son soliti adottare il sistema scientifico nelladisposizione dcllc matcric che formnno l’obbietto dei loro

.

scritti.. I’ossono disconvcnirc, conic disconvengono difatti,nella distribuzione dcllc singole parti onde si compone ilsistema; ma C fuori dubbio peri) che il metodo sistema-tico i: quello che predomina decisamente nella scuola ger-manica. Questa tendenza c questa applicazione del sist&anell’ordinamento c ncll’ insegnamento delle materie lcgis-lative in Germania, non C che il risultato c l’espressionedell’ intimo &sso regn;uitc ncllc idee presso quel popo loeminentemente scientifico.

Riguardo poi al concetto che si ha in Germania in-torno all’azione moderatrice e vivificatrice della legge, edall’ufficio che debbono esercitare coloro i quali son chia-mati 3 farne valere 1’ impero e l’autoritA ncllc mutevoli emultiformi relazioni tlclln vitn civile, don~inano principi dc1tutto opposti a quelli che trovansi in onore presso In dot-trina e la giurisprudenza francese. In Germania, adunque,conforme allo spirito profondo di speculazione che costi-tuisce la nota piA spiccata del suo genio, come negli altrirami, si ha un concetto molto organico della legge anchenei rapporti della vita civile. E la legge si considera comeun essere vivente, il qunlc ha bisogno scmprc di muoversie t r a s fo rmars i continuamente nel tempo e col tempo, nmisura che cambiano IC condizioni e le necessitA che èdestinata a soddisfare.

La quistione quindi, tanto celebre e che ha fatto for-tuna in Francia, tra lo spirito c la parola della legge, puhdirsi quasi completamente ignota in Germania. La qui-stione piuttosto importantissima c che merita di essere ri-

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soluta presso i tedeschi ì2 questa: se cio;, e fino a qualpkto, debba contenersi la forza di cspansionc e di ripro-duzione che si riconosce da tutti nella legge. Che lalcggc scritta debba soppiantare la consuetudine per fatalenccessitA dei tkmpi, 6 quasi r i tenuto conle un d o m m a;mchc dai meno credenti nella cfficacis dei codici. Dovesi discorda per6 si & nel determinare fino n qual puntosia dato all’intcrpktc c al magistrato di cstcndcre 1’ im-pero e I’nutorit;l della Icggc, COIIIC organismo vivcntc incontatto colle forze sociali circostanti ; c forse anche questanon ti 1’ ultima delle cagioni che hanno finora contribuitoa ritardare la pubblicnzionc di un codice civile universaletedesco.

Se vi ha dunque qualcosa da deplorare su tale riguardo/in &7nianin, non 6, come in Francia, la mancanza as-solutn di principi direttivi, ma, al contrario, il predominioeccessivo dei medesimi; i quali, d’altro canto, mvntenen-dosi in UIM sfera troppo astratta, I-:III si che il drammadella vita civile non possa cogliersi in tutta la veritA dellesue tinte, in tutta la precisione dei suoi contorni, in tuttala regolaritA delle sue n~osse. I’, si cade quindi, per motividinmctrAncntc opposti :t quelli che si pnlcsnno in Francia,nell’arbitrario c nell’ indeterminato anche in Germania :ivi per troppo empirismo, qui per troppo razionalismo; liperchi: si sncrilicnno i principi ai f.ltti, qui pcrchk i fattiscompariscono dinanzi dl importanza dei principi; li, per-che sentendosi troppo assorbiti dalla vita rcalc, non si han& tempo ti2 voglia di cercare le norme direttive c costantiche debbono governarla - qui pcrchi’, essendo abituati avivere troppo chiusi in SC c n Inscinrsi vincere dalle altenecessita della vita ideale, si dimenticano pur troppo, lemutevoli, ma non per ci0 dispregevoli ncccssitA della vitareale: la prima possiede soltanto la pratica dc1 diritto,

, mentre la seconda non ama che di costruire unicamenteIn teorica del diritto; nell’una si conserva ancora reli-giosamente la distribuzione esteriore delle materie do-

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pcrata da Gajo e da Giustiniano, nell’altra si lavora atti-vamcnte, senza tener molto conto dell’ordine estrinseco,per fecondare c ringiovanire, in contatto coll’elementowrmanico, lo spirito immortale dei giureconsulti romani ;hncll’unn il trionfo assoluto dc1 fatto, nell’altra il trionfoassoluto dcll’ idea.

Il certo C pcrb che comunque, per mntivi affatto op-posti, si porgano incomplete presso entrambe le cennatelinzioni; Cosi la Francia come la Gcrmanin possono su-pcrbirc di una dottrina giuridica c legislativa propria. El’Italia che fu la patria dei giureconsulti romani prima,dei glossatori e dei grandi giureconsulti del Rinascimentopo i , questo mcdcsimo vanto non puh menarlo. A noi ,miseri credi di un gran nome e di una gra”dc fortunaperduta, non resta ora che l’ingrato ufficio di chiederel’obolo dcll’clcmosina a coloro stessi che, più abili e piboperosi di noi, si sono arricchiti delle nostre spoglie; eche, pur conccdcndocclo, ci fanno sentire tutta l’umilia-zione di chi di\ soltanto senza mUricevere in cambio.Abbiamo picchiato sino a ieri alle porte della Francia,ed ella ci ha concesso di esportare tra noi la dottrina deisuoi scrittori, In giurisprudenza dei suoi tribunali ; ma oggiche, colla sorte dcllc armi, nnchc il primato della scienzagiuridica 6 passato dccisamcntc iu Germania, noi, magna-nimi mendicanti, ci siamo rivolti anche alla Germaniachiedendole i vasti tesori della sua profonda speculazione.

Quel che dobbiamo dcplorarc, o Signori, non 6 diavere cercato presso gli altri quelle merci che mancavanoin casa nostra; ma si 6 invece che non abbiamo avutonulla da dare in compenso di quel che abbiamo ricevuto,e godiamo intanto presso lo straniero In reputazione didebitori insolvibili. Io capisco, lo credo anzi una neces-siti\ imperiosa dei tempi moderni, lo scambio internazio-nale anche nell’ordine delle idee; ma non SO capire perb,ii6 gi&tificarc come una nazione, illustre per natali e pertradhoni gloriose, possa soffi-ire l’amaro affronto di pigliare

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soltanto senza metter nulla di suo nella bilancia internazio-nale in un dato ordine di idee e di principi. E questoappunto, con nostro grande disdoro, e vergogna, avvienemiseramente per I’ltnlia. Avviene anzi, cosa piil notevolee più dolorosa, che, coll’abitudine di consumare gratuita-mente la mcrcc degli altri, comincinmo mano mano anon sentire piU il bisogno di produrre mcrcc propria; cquest’abitudine, protratta di troppo, potrebbe segnare lanostra completa rovina il giorno in cui ci toccasse l’in-fausta sciagura di perdere, colla coscienza, anche la fedenelle nostre forze.

Ma questo giorno, o Signori, di abbassamento c ditotale abdicazione alla legittima influenza che ci spetta nelmondo, per le nostre tradizioni e il temperamento delnostro genio nazionale in ordine alla materia del dirittopr iva to , non vcrr;l mai; poicI ci resta ancora un te-soro inesauribile di forza e di fcdc da contrapporre allostraniero. Abbiamo avuto la potenza di emanciparci dallatirannia politica forestiera, e non vorrd bastarci l’animodi poterci emancipare egualmente dal suo dispotismo scien-tifico ? Emanciparci non importa che dobbiamo isolarci,come emancipandoci e divenendo indipendenti in politicanon ci siamo isolati dal consorzio delle altre nazioni; maimporta bensì che, ridestando la nostra fede, ravvivandole nostre forze ed esercitando virilmente il nostro genio,ci mettessimo in grado di presentarci nel grande scambiointernazionale delle idee con produzioni proprie, ottenutein parte sui materiali nostri, in parte :mclic sui materialialtrui. E con questa fede non ci sarr\ difficile di riacquistareil posto perduto nel mondo, e di restaurarti nel campodel diritto privato l’autorita tradizionale del nome italiano.

Ma intanto, piU che il deplorare, ci tocca l’operare;più che il profonderci in sterili rimpianti, ci tocca il muo-verci con azione feconda. Vediamo dunque se sopra queglistessi punti cardinali del diritto civile, sui quali Co.4 laFrancia come la Germania, per quanto appaia incompleta,

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possono mena vanto di una dottrina propria, non sia datoanche a noi di mettere innanzi certi principi che, allontn-nandosi egualmente dagli estremi opposti in cui si rom-pono la dottrina franccsc c In tedesca, non riescano poii più conformi all,1 vera natura di siffatti istituti, mentred’altro canto rispondono piil completamente all’indole delnostro spirito e delle nostre tradizioni nazionali.

La tendenza del mondo moderno, o Signori, C versola disciplina c verso l’organizzazione. Tutti i rami delsapere mirano incessantemente a stabilire fra di loro unnesso armonico di rapporti, che valga a ricongiungerlitutti, come sparse membra, nell’ uniti\ di un vasto orga-nismo comune superiore. A questo lavoro assiduo ed im-portantissimo, diretto a ricostruire con criteri positivi esopra basi eminentemente fisiologiche il grande alberoenciclopedico della scienza universale, si associa un lavoronon meno assiduo e fecondo, diretto a congiungere edordinare le singole e svariate discipline onde si componec iascuna sclenza, integrandole e specificandoie sempremeglio,’ anche nell’unit:\ di un organismo inferiore delquale formano gli clementitendenza generale, peri),

armonici costitutivi. Si,ffattacome si manifesta in tuttr gli

aitri rami del sapere, si manifesta altresì nel campo dellescienze giuridiche ; cd oramai, quale specchio e riprodu-zione di una fisiolo+z della soci&, abbiamo pure unafisiolo@z del diritto. JI il diritto, costituendo un aspettoimportantissimo della vita, anzi invcstcndola in ogni suasingola forma di manifestazione, si muove anch’esso inqucstn direzione, non pure nel complesso generale deisuoi principi, ma nello sviluppo di tutte le singole partionde si compone eziandio. Allo stesso moto infaticibiledi orgnnizzazionc i: mestierii obbedisca, come parte deldiritto in generale, il diritto civile in particolare. Da cibIa necessità del sistema, c h e tanto si deplora e tanto sisospira oggi universalmente da tutti.

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tivi di sktcmwionc del d i r i t t o iivilc ;~tlunqw, cgunlmcntc

c h e d i nitri r.uiii iinport.lntissiilli del snpu~c i quali si col-

Icgmo dlc scienze giuridiche c socinli, fatti sinora, debbono

qualifica-si coiiic speculativi per il principio on& muovono,

come subbiettiri per il finccui mkino, e quindi come meglio

att i 2 soddisfwc p i u t t o s t o 1111 bisogno mcrnmwtc pcdngo-

gito, nnziclii2 una nccessit~t cfkttivnmcntc s o c i o l o g i c a .

I’crchC p o s s a nvcrsi sistunnzionc vcr:~nwntc orgyi~ica

e d u r e v o l e C rncsticri ch’essa sin positiva id p r i n c i p i o

nndc ~LIOW, obhicttki qu;uito 31 fine c u i t e n d e . Uficio

dunque precipuo dcll~ scienza giuridia modcrnn snrcbbe

qudlo di stridixrc c d i SC--0p1iw i l tlil-itto, c01IIc s i svolge

rcalmciitc cd ollhictti~~~rncrltc, 3 traverso I n inoltcplicit;i

c i)iut;ibilit,l dei s i ngo l i rappor t i , nclln vita dei, p o p o l i c

degli individui ; per quindi r icomporlo nclln formn di ~111

organismo vivente, dove In wiricth nioltcplice dcllc pxrti

poss2 coniilinrsi b e n i s s i m o coll’m~itl wmonicn del tlltto.

Qucstn tcndenz:~ R sistcmnrc i l d i r i t t o c i v i l e , nnnlix-

znndo ed ohbicttivnndo per vi.1 spcrimcntnlc, h c o m i n c i a t a

in Gernwnin col .S:lr-igny; c non ha cessato di trowre

s t r e n u i cd cmincnti scgu:ici finwi, i qwili linnno coiiti-

nuoto e coiitiiiuniio virilmcntc tutt:ivi;l l’opcr;i del gr;uidc

rn.icstrc>. Al3 1.1 vc‘r.1 LYI cllcttiv.1 sistcmnzioiic dcl d i r i t t o

ci\-ilc ~wii C st.it:i, cii) i~~;il,gr.iclo, 2wor;l r;lggiunt.l i n (LI.-

In;inia ; pcrck i l tcmpcr;m~cntt~ stesso di quel p o p o l o ,

t r o p p o porLIto ~113 spcculnzionc r;~zion.dc, fn s ì che egli

non possa cogliere c dcterininnrc baie nella loro pienezza,

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se non dopo lungo e faticoso lavoro di prova e di riprova,ed innumcrcvoli tentativi, in prtc falliti in parte riusciti -i rapporti della vita reale.

Ma i grandi giuristi tcdcschi intanto, collo zelo c lageytinacia che li distingue nelle opere loro, sono sempresu questa via; c, pur mtrnndo a fondcrc s a l d a m e n t e d auna parte gli elementi giuridici romani e germanici cheformano il diritto comune tcdcsco, mirano d’altra parte arendere maggiormente pratica ia loro scienza giuridicanazionale, in guisa che possa comprcnderc ed abbracciarecompiutamente il vasto quadro della vita, come si svolgenel mondo della realiA

Spetta a noi Italiani, fiuxndoci pro dei grandi e pre-gevoli lavori scientifici di tal genere ond’k ricca la Ger-mania, dei vasti tesori di pratica legislativa, improntata aibisogni della vita quotidiana, che ci offre In Francia, evnlcndoci nltrcsi di quella certa esperienza che l’azione fe-condatricc e rinnovatrice dei secoli ha dovuto depositarenel nostro sangue, che pure t quello stesso dei romani,l’ufficio di studiare soscenziosnmente c di lavorare ntti-vnmciltc per iin:k vera c dtIrcvdc sistcinnzioiic dil d i r i t t ocivile. Sarebbe questo un grande servizio reso ;III:I scienzacd dl:1 patria. 1: iii cib il nostro spirito nazionale si prestameglio che non il tcdcsco 0 il franccsc, l’uno dei qualisuole astrarre le idee dài fatti, e l’altro, tenendo contosemplicemcntc dei fatti, non i: solito di elcvnrsi alle idee;mentre noi, popolo cmincntemcntc dialettico, ci troviamomeglio in grado di librarci cqunmcnte tra gli estremi, edi scegliere felicemente un termine di mezza in cui pos-sano c~ntcmperarsi, nclln picnczzn dclln k-0 armonia, CosiIC idee come i fatti, in cui In speculazione ideale non c iimpedisca di scoprire perfettamente i rapporti della vitareale, c id quale infine le alte ncccisit:\ logiche non siandi ostacolo per renderci esatto conto delle \ariabili con-dizioni storiche.

Un lavoro di sistcmazionc del diritto civile, perchk

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rapporti, per la notevole diversiti delle condizioni f is iche,

intcllctttr;ili, motxli, poli~iil~:, c~;onori~iclic, rcligiosc c s o -cial i onde sono dctcrniindti, non si praentho scmprc nellnstcss:I qu;lntith c nello .stc.sw m o d o prw,b ii;isiun p o p o l o -.

nc viene anche In logicn e d i n e s o r a b i l e conseguenza chei~cm1neno g l i i s t i t u t i g i u r i d i c i pnsso~o prcsentnrsi eglIali

d i n111ncr0 e di qwilkl presso i diversi p o p o l i dclln t e r r a .Il diritto 6 1;~ vita. li come ncll;t xGt;i, csscndo questa

scniprc in continuo divcnirc, n~utxno, co1t perpetua vicenda,

d i nmncro c di qualitA g l i clementi che la costithxno, e

con cih nnchc il loro grado d’intcgraxionc e di spccificn-zione; del pari nell’organismo del diritto debbono riflettersi

c o n perfetta r i s p o n d e n z a c o t a l i m u t a m e n t i : esso percih

dcvc, per virtU di continua eroluzionc, trasformarsi conti-nuancnte, n o n pure r i g u a r d o al n u m e r o e d da qunlit;l

degli istituti giuridici che lo compongono; mn r i g u a r d o

;dtrcsì al collcjianicnto, nlln s t r u t t u r a e nlla distrihuzionc

d i c i a s c u n o d i Clisi, i n c o n f r o n t o con ogni nitro s i n g o l o

i s t i t u t o c con I’intcro o r g a n i s m o c h e t u t t i l i collegn e li

armomzzn.Di q u i l a coiiscgiici~zc~ inconcussn cd incvitahilc che,

9.2 pnr C possibile 3 concepirsi un diritto astratto come. .

legge dell’uniankl in gcnernlc, u n d i r i t t o coiicrcto, real-

mcntc vivo c in picix~ rispondenza colln struttura polit ica e

sociale dei popoli odierni, n o n puh concepirsi a l t r i m e n t iche sotto la formn storicn di diri t to nazionale. 1: q u i n d i

l a conscgucnzn non ~iiciio ccrt;l c d incsorabilc nltrcsi, c h e

la sistcmazionc dc1 diritto civile n o n p o s s a valid2nientecompiersi che sopra In base nnzim~dc, in guisa che esso,nicdinnte un vero c x~ldo tessuto connettivo, presenti tuttigli istituti giuridici, resi ncccssnri dnl trnsforniarsi continuodella vit:i, c o n g i u n t i ricll’t~nit:i di un orgarii.smo v;i5to ccolllpitlt», il qu.ilc poss,i scrhrsi sclnprc tale, innlpdole n~utazioiii e IC trx+forniazioni incessanti dei singoli elc-menti che lo compongono.

Impresa certamente gr:lndhsa e non ingloriosa questn

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per noi; ma per In quale si richiedono studi coscenziosie volontJ ;I tutt3 provn, forza di sxrifizio e virtir d’abne-gizione, t:mto piil commendwoli e più difficili nd otte-ncrsi in quanto hisogncrebhc imporre silenzio nlln piccolavxnitl che tutti c’ invade e ci torment;t, di scrivere molteopere ed opere voluminose colln strana persunsione che,legando il nostro nome ad interi sc:lff.lli di libri, possiamo,<i;i ;Issicur.irci i l d i r i t t o CIi p;tss;trc ;ilh postcrit:l; se purnon wol dirsi, clic ociorrer~\ domare lo spirito malnugu-rato di spccuLizione, il qu3lc d;k certo tempo comincia .idomitwrc ncllc sfcrc clcvatc c disintercswtc della scienza.

Farcbhc opcr‘l ~crnmente patriottica chi, avendone lap”t”l7.“, l’;wtorit~t e In fede, (I) prcndcssc 1’ inizintivn dirichiamare colla voce e coll’esempio i nostri scrittori ed inostri professori di diritto civile nllo studio di dati argo-menti ed istituti speci,di, nei qwli potessero rnccoglieretutti i tesori della loro cspcricnzl c dcll:l loro intelligenza,portandovi un CSMIIC largo, coscenzioso, profondo. Sismetta un;t voltn I’infwsto vezzo d i r e d i g e r e empirica-mente vasti cnmmentnri sul modello dei francesi, o di ri-

iprodurre Icfgcrnicntc sistemi nchulosi clnhornti e confe-zionati in Ge&:ini;i.

A un chpito pili modesto, ma piti fecondo e più utile,dorremmo consncrare, o Signori, le forze del nostro in-gegno e il capitnlc dei nostri studi; quello di preparare,

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con opportune e meditate monografie, gli organi vitali delnostro diritto civile nazionale. Le monografie compendianoin st un lavoro di analisi c di sintesi al tempo stesso; macoordinati cd equamente proporzionati l’uno e l’altro, inguisa da potersi prima minutamente e coscenziosamenteanalizzare quel che poi, con perfezione e coscenziositlieguali, si ti sempre in grado di sintetizzare. E tosi - fab-bricandosi mano mano, con passaggio graduale dai pii>semplici ai pii1 composti, pieni di vitaliti e di forza, i sin-goli organi del diritto civile nazionale - non ci sar:\ dif-ficile, dopochk il lavoro faticoso di preparazione e di ge-stazione sari finito, di fonderli tutti finalmente e salda-mente nell’unita di un organismo cospicuo e gagliardo. Èquesto il processo naturale e veramente organico da cuipotremmo riprornettcrci frutti abbondanti e durevoli; poi&&,senza un lavoro anteriore e completo di specificazione edi articolazione delle singole parti, non puit raggiungersi

vera e completa integrazione ed organizzazione nella vitadel tutto.

La necessitri -poi e la utilid del sistema nello studiodel diritto civile, non pure per quel che riguarda l’inse-gnamcnto del mcdcsimo, ma anche come avvinmcnto aduna legislazione equivalcntc, balza agli occhi dei menoveggenti. PoichC, dal collegamento e dalla correlazione or-ganica dei singoli istituti giuridici, erompe inevitabilmentela duplice conseguenza notevolissima: da una parte di ri-costruire, in tutta la veritA delle sue tinte e dei suoi con-torni, dei suoi colori e delle sue pul<azioni, delle sue ar-ticolazioni e dei suoi movimenti, il gran quadro della vitaquale esso si dispiega nella rcaliti delle cose; e d’altro canto1’ intreccio e la distribuaionc eminrntcmentc fisiologicadei singoli istituti giuridici fa si che questi, a guisa diorgani connessi fra di loro, entrino in uno stato di mutuaintimiti e dipendenza reciproca da giungere ad una com-pleta specialita e solidarieti nell’esercizio delle rispettivefunzioni. Onde, solo COSI, si renderebbero impossibili, per

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vidi di un organico nesso c Invorio di specificazione edintegrazione, i conflitti, le lncune, le contraddizioni e leantinomie che pur si nlostrmo inevitabili nello stato dicmpirisnio che domina IC vigent i Icgislnzioni.

Ma come, fino a qual punto ed entro quni limiti dcesvolgersi 1’3zione impcrsonnle deh legge di fronte nl ln-voro pcrson3Ie dcll’ interprete, nel succedersi ed avviccn-krsi mntinu0 dei r;ipporti civili . scsondo il concetto piiiconlimuc 31 iwstro gaio cd nllc nostre tmiixioni giu-ridiche n.lzion:di, cd :unchc i n conformitA dcll’ intimn edcssenzidc ixltur3 delle cose ?

A b b i a m o vistO gi:\ come in Frmcin, per -1ascinrsi im-po r r e t r oppo dni fntti, esngerandone or il valore dellalettera, or il v.ilore dello spirito soltanto, si giunga n mct-terc l’arbitrio in luogo dclln legge; e come in Gemani:~,prOf0ndandosi anche troppo nella speculazione nstrntta, sisoglia invece concepire I’efficnck c l’azione della leggecome una specie di iiiipcrntiro categorico che, per volernbbrnccinr tutto, finispe collo stringcr poco o nulla di con-tCllllt0 ; i n griisdiC, csscndwi u11;1 gr;i~itlc inccrtemi iicic r i t e r i Icgishti~i, ne segue di ncccssit:\ una indetcrminn-zionc ancora piii grande allorché trxttnsi di ’ applicnrli, ctale dn d;ir lu»go incvitabilmentc all’arbitrio. Tra il crudonicccanisnio francese c l’org;uhno astrntto tedesco, vi i:un giusto iiicz~o in cui possoii» fondersi c temperarsi gliestremi O p p o s t i . Snrcbbc questo il concctt0 rcnlmentc epositivmicntc orgmico d i t11i.2 scuold italian:l.

I,n legge, 0 Signori, per 1’ ingegno itali;mo, non Cqualche cosa che st;t troppo al disotto 0 troppo al disopradi noi, in guisaih possiamo com;mtl;rrc sempre :trbitra-ri.miente, od ubbidire del pari sempre cicc;Imcntc alhmcdcsim;t. Ln Ic’ggc invece costituisce un istituto viwntced un centro dinnmico di forze, che ubbidisce c comundaal tempo istesso: ubbidisce cio6 nlle nltc necessiti\ logiche estoriche dei rapporti di diritto in gencrnle; ma comnnda

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d’altra parte ai rapporti concreti di diritto e di obbliga-zione che si svolgono in LIII dato periodo di tempo esotto l’imperio di date circostanze. La legge, in altri ter-mini, è effetto e causa al punto istesso: effetto in quantotrae In sua origine e la SLI;~ forza, e si mostra come larisultante e il punto di equilibrio tra le contrarie tendenze,h0p1i, pretensioni ed interessi degli uomini in un datomomento storico; cnusn inquanto&, nel fatto, mantiene0 ristnbil iscc concretamente I’cquilihrio in mczzn all’ur-t:lrsi di tautc tcndcnzc, di tanti bisogni, di tanti intcrcssiperennenicntc opposti ed in contrasto fin di loro. La leggedunque dh e riceve in pari tempo; c al modo identico diqualunque altro essere vivcntc, ndcmpic un uflicio di cambioc di ricambio continuo di forze.

Se C questo, come credo, il vero concetto organicodcll.1 1 ‘h'fmj-2 ; non puh esser dubbia nt: l’efficacia e In du-rata della SLI:L nzionc come centro dinamico di forze, nel’ufficio e le funzioni cscrcitate dall’ interprete come stru-mento necessario, pcrclli: si esplichi liberamente e natu-ralmente l’azione della legge. La legge difatti rappresentaun conil~lcsso di rcgolc c di disposizioni, che il Icgislntorc,quale organo immediato della coscienza popolare, dellecondizioni c ncccssith della vita in ~111 dato momento sto-rico, crede Ie piii adatte per poter conscrvnre felicementela vita medesima e farla sviluppare liberamente in tutte leSLIC forme molteplici di mnnifcstazionc, nel modo più ra-pido c piii compiuto.

Come nella formazione di tutti gli esseri in generale,così nella formazione deh leggi in particolare, non sonoda confonders; gli elementi primitivi el isolati onde sicompongono, coll’intrecciarsi e ,l’organarsi d i tnli elc-

menti, quando si trovano in contatto c in relazione fradi loro. Nel primo momento I’csscrc non 6 ancora nato,perchi: le condizioni della vita sono tuttavia disgrcgntc cdisperse; ma nel secondo momento, appena si avvicinanoc si condizionano gli elememi che debbono costituirlo,

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nella loro risultante si determina la esistenza e la vita del-I>essere.

Questo grande principio della vita universale bisognaapplicarlo interamente alla vita della legge in particolare. Lesingole disposizioni che la compongono, prese isolatamente,ne sono i frammenti : dnl loro complesso si origina I’or-panismo della legislazione. Ciascuna singoh disposizionedella Icggc contirnc una qu:mtit:\ di forz.1 c di movimentoproprio che pui) dirsi la su;1 forza c movimento nioleco-hrc: tutte le singole disposizioni, cotigiuntc c Icptc iwsicmc,dnnno per risnlt;ito un complesso di foixi c di movimentd,che è quello dell’ intero organismo.

Or avviene che nel momento in cui una legge appa-risce, troxmdosi essa adattata alle circostanze in mezzo allequali dee vivere ed imperare; basta, nel maggior numerodei casi, applicare semplicemente la singola disposizione laquale si riferisce al caso speciale che merita di essere ri-soluto, per& la legge operi ed imperi in modo perfetta-mente normale. Ma indi a certo tempo le circostanze, lecondizioni, l’ambiente in mezzo a cui nacque la legge,cominciano a subire dcllc Icntc ma graduali modificazioni :13 Icgge intanto dcvc imperare sempre c governarli, costi-tuendo essa la norma e la misura della loro vita c delloro nio~imcnto. 1: mcsticri allora che la Icgge stessa subiscala influenza e l’azione dell’ambiente modificato e di quelle

l medesime cangiate circostanze che, per virtil del SIIO uRicio,vien chianx~tn a regolnrc. Da cii> la necessit:l che l’azione,prima disgregata c meno determinata delle singole dispo-sizioni della Icgge, cominci, trovandosi in presenza ed incnntatto di nuovi elementi esteriori, ad integrarsi c megliodeterminarsi, medi:mtc il concorso rcciprncn, pii, attivo edelficax, delle forze molecolari contenute nelle singole di-sposizioni della legge, cd mia distribuzione piil armnnicanel movimento delle medesime. Si ristabilisce così, in sc-guito allo sviluppo cd allo sprigionarsi di nuove forze,prima latenti, dalle singole parti meglio integrate 6 speci-

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fiate delln legge, l’equilibrio, che sulle prime pareva per-duto tra In legge e i rapporti sociali trasformnti. E Cosigradatamente, per mezzo di. una evoluzione progressivadelI; legge - la quale si riveln sotto In forma di unn mag-giore specificazione c di un maggiore integramento dellesue singole forze contenute nelle singole disposizioni, eper effetto della quale, impiegandosi, a misurn che si svi-lupp~no ncll’3zionc continux, tutte IC forze primn occultecd ine r t i - ne viene che 12 legge percorre uiin serie di trn-

sfortnazioni progrcssivc, mn clic si arrestnno peri> qu3ndo12 mcdcsim;t, exwrito t u t t o il t e s o r o dcllc sue forze gi:\esplicatesi, non possiede in si: piti elementi per vivere edominare l’nzione e il movirncnto della vita socinle circo-stnntc. Collo spegnersi di ogni sua forza di espansione, Invita della legge si spegne Aresi: non IC resta nllorn checedere il luogo ad un’altra Icggc piti adatta e piti conformealle mutate condizioni sociali, In quale s’imponga comenecessiti vivente alla liberti\ umana operante.

Poi& questa t: la vita e l’azione della legge comecentro dinamico di forze, il determinare l’ufficio dell’in-tcrprcte, che 6 lo strumento c il ministro dclln su2 vitn etlcll:~ 5~1 uionc i n contititlo divcnirc, ricscc cos:1 ;Iss:li piil

3gcvolc d i quanto sembri :I prilna gitlnt:l.

1,’ intcrprctc dcc limitnrsi, in un primo periodo, ad ap-plicarc semplicemente, quali cssc si. pregentano, le singoledisposizioni della legge: ~1 coglicrc, in un scc&do, la forzarisultante dal primo c piU semplice collegnmento dellemedesime n misurn che cangiano le condizioni c i bis0gy-Gsocinli che vogliono essere regolnti e soddisfatti. E tosin svolgere gradatnmente, in altri periodi successiv-i, In for740ccult:l che si nasconde in tutti gli strati c Ic parti :If-monic;m~cnte congiunte ed operanti insieme dclln legge,p e r vi6 di un proccssfl continuo di ndnttamcnto c dicquilibrazionc del suo org;uiismo, scniprc piii costretto as p e c i f i c a r s i ctl integrnr6i nell’nzionc complessn dcllc sueforze, in contatto coll’nmbiente che lo circonda ed in mezzo

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3 cui viw ed impera - sino n che IC condizioni, i bisognic le istituzioni dclln vita civile non siano mutnte e rinno-onte in modo, che la legge non trox-i piii nelle singoleparti, nk in tutte le parti congiunte t?d opcrnnti insiemeche In con~pongono, In forza suflicicnte per poter doini-nare e governnre gli crcnti e i rapporti degli uomini chedebbono sottostare alla sua giurisdizione.

Come p0twuiiio .spicg.lrci .dtrimcnti, 0 .Si*<nori, se nonion qucst;l logiìn cd incsor:~hilc cvoluzionc che s i ni:uni-festa scuiprc nch ritn dclln Icggc, I’osiill;~rc c il trasfor-morsi coutinuo drlln dottrinn c dcll.1 giurisprudenza ? Coincpotrenin~o spiegarci, s e mm c o n questa sima ncccssit;i,quello sb.ilxo continuo e intempestivo che nbbiamo notatonelln dottrinn e nella giurisprudenza francese, le quali, ;lnorm;t delle mutate esigenze delln vita cidle, danno or3prel-alenza nlln Icttcrn, ora dio spirito della legge ? Ii comepotremmo spicgnrci infine quel c o n t i n u o c f:iticoso trai-

gli0 esercitato dn molto tempo, e che si cscrcita tuttorain Germnni;t, se non per In difficoltl di trovare un terminemedio che serra d’ impulso e di misurn dia vitn ed nll’a-%ionc dclln Icyyc ?, <

Signori, io ho finito, c da quel che ho detto nvcte potutotutti giudicarmi. Io sono un giovane, powro di forze, Ill:1 di

buonn \-olont.ì, che, tra\-andosi in un’epos di scet t icismoc di dissoluzione, 1x1 pur bisogno di nm3rc e di credere :1qunlche ~0.53. Ed io ho fede ncll’awwiirc della scienza cnei destini dclln p.itrix, nell’aiuto bcnc~olo c nel compn-timcnto ilcgl’ illustri I->rofessori di questo glorioso Ateneo,che invoco conciglicri c maestri ; nclln simp;ttia inlinc c-iicll’:miiiiz~i ilci giovzuni, che desidero collnbor:~tori nel m i nd u o c:ui~mirio.

li se voi t u t t i , 0 Sipori, professori c giovniii, m i

sarctc g e n e r o s i delln vostw induigciiza c del12 vostrki bc-nwolenza, io c«nfido, non duhitatc, d i poter dcmpicrc ’nl min h-ere .