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Dipartimento di Studi europei, americani e interculturali ROMÀNIA ORIENTALE 29, 2016 Bagatto Libri Roma Sapienza Università di Roma

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  • Dipartimento di Studi europei,americani e interculturali

    ROMÀNIA ORIENTALE

    29, 2016

    Bagatto LibriRoma

    SapienzaUniversità di Roma

  • Rivista fondata da Luisa Valmarin

    Direttrice responsabile Angela Tarantino

    Comitato scientificoR. Antonelli (Roma 1), I. Both-Bican (Cluj-Napoca), O. Fotache (Bucarest),A.-M. Gherman (Alba Iulia), K. Jurczak (Cracovia), M. Mancaß (Bucarest), M.Moraru (Bucarest), L. Renzi (Padova), A. Tudurachi (Institutul de Lingvisticåßi Istorie Literarå “Sextil Pußcariu”, Cluj-Napoca), L. Valmarin (Roma 1), R.Zafiu (Bucarest)

    Comitato di redazioneA. Kiss, P. Scarpulla, G. Stabile, N. Neßu (redattrice responsabile)

    RedazioneDipartimento di Studi europei, americani e interculturaliSapienza - Università di RomaP. le A. Moro, 5 00185 Romatelefono: 0649913069 - [email protected]://web.uniroma1.it/seai/?q=pubblicazioni/rom%C3%A0nia-orientale

    ISSN 1121-4015

    EditoreBagatto Libri - via dei Ramni, 6 00185 [email protected]

    Progetto grafico di Francesco Sanesi

    La rivista, di proprietà della Sapienza - Università di Roma, viene stampatacon il contributo dell’Ateneo

    La collaborazione è subordinata all’invito da parte della rivista, sulla base diprecisi metodi e criteri di referaggio. La rivista adotta un sistema di valuta-zione dei testi basato sulla revisione paritaria e anonima (peer-review). I cri-teri di valutazione adottati riguardano: l’originalità e la significatività deltema proposto; la coerenza teorica e la pertinenza dei riferimenti rispettoagli ambiti di ricerca perseguiti dalla rivista; l’assetto metodologico e il rigo-re scientifico degli strumenti utilizzati; la chiarezza dell’esposizione e lacompiutezza d’analisi. Non si restituiscono i contributi ricevuti.

    In copertina: Sinestesia (C. Udroiu, acquaforte 1979)

  • LA LINGUA RUMENAPROSPETTIVE E PUNTI DI VISTA

    a cura di Nicoleta Neßu

  • INDICE

    PREMESSA

    Nicoleta NEfiULimba românå. Perspective ßi puncte de vedereLa lingua rumena. Prospettive e punti di vista 11

    SINCRONIA E DIACRONIA

    G. G. NEAMÏUD. D. Draßoveanu: un professore euna scuola di grammatica a Cluj 17

    Adriana STOICHIÏOIU-ICHIM“Ospitalitate” vs “creativitate” în terminologia turismului românesc de aståzi 43

    Anabella-Gloria NICULESCU-GORPIN - Monica VASILEANURomanian Lexical Anglicisms: Norms and Usages,Speakers’Attitudes and Official Recommandations 57

    Cristina BOCOfi - Daiana CUIBUSObserva†i referitoare la grafianeologismelor terminate în K, Y, Q ßi W 69

    Raluca-Mihaela LEVONIANStanding One’s Ground: an Exploratory LinguisticAnalysis of Disalignment in Two Romanian political Interviews 79

    Marinella LO…RINCZIIl concetto di “minoranza” nei codici legislativie nelle costituzioni romene dei secoli XIX-XXI 91

    Claudia ENEGenurile discursului publicistic românescîn prima jumåtate a secolului al XIX-lea 133

    Giuseppe STABILETra slavonismo e Riforma: la traduzione di “sommo sacerdote” nel Tetraevangeloslavo-rumeno di Sibiu 143

  • CONFINI E CONTATTI CULTURALI

    Ionu† GEANÅ - Manuela NEVACIAn Overview of Romance and Balkan Elements in the Vocabulary and Morphosyntaxof South-Danubian Romanian Dialects 161

    Rumyana LYUTAKOVAModificåri în cadrul vocabularului actualdin limbile românå ßi bulgarå de dupå anul 1989 173

    Giulia AMBROSILa legge Tobler-Mussafia in italiano e romeno:un confronto 183

    Federico DONATIELLOLa penetrazione del lessico musicale europeonel romeno letterario moderno (1760-1860) 195

    Alexandra VRANCEANU PAGLIARDINILa lingua romena: da ostacolo a risorsa nellalegittimazione internazionale della letteratura romena 205

    Emilia DAVIDAlcune opzioni di Matei Vißniecfra traduzione autoriale e trasposizione allografa 221

    GLOTTODIDATTICA

    Camelia Sanda DRAGOMIRColoca†iile ßi rolul lor în procesul de predare/învå†area limbii române ca limbå strãinå: despre verbul «a da» 241

    Elena PLATONResurse didactice on-line pentrupredarea/învå†area limbii române 265

    Nicoleta NEfiU - Angela TARANTINOPredare ßi învå†are la plural. Un exemplude predare a limbii române ca limbå stråinå (L2) 277

    Carmen MIRZEAI più recenti manuali di rumenocome lingua straniera 287

  • IL CONCETTO DI “MINORANZA” NEI CODICI LEGISLATIVIE NELLE COSTITUZIONI ROMENE DEI SECOLI XIX-XXI

    Abstract

    “Within the EU a universally recognized and binding concept ofminorities does not exist. Also no international law document in-cludes a definition of the concept of minorities”1. Italian mino-ranza, French minorité, English minority etc. have a precise Eu-ropean history lasting many centuries, and therefore they are notsuitable for all possible situations of the globe. Anticipating theend of their history, it should be noted that in Europe the small-er historical communities or human categories, subordinate orinferior, are or can be systematically and officially indicated asminorities starting from the final treaties of the Great War. Onthis conceptual and historical background we will discuss thetopic of the linguistic form to indicate such groups in the basiclaw codes of Wallachia (Ïara Româneascå) and Moldova in theXIX century, and then of Romania in the XIX- XXI centuries.

    Keywords: minority, fundamental law codes, Wallachia, Mol-davia, Romania, XIX-XXI centuries

    Per Maria Grossmann

    1. Questo lavoro è il terzo, nella cronologia della progettazione,di una serie dedicata al concetto di “minoranza” inteso come “grup-po umano dalle caratteristiche specifiche, di dimensione e/o potereinferiori ad un altro gruppo – maggioritario – con il quale forma unacomunità e una struttura sociale di livello superiore e con il qualecondivide storicamente un certo tipo di ambiente”2.

    Come premessa occorre precisare che a livello internazionalenon esiste ancora una definizione di “minoranza” ad accettazionegeneralizzata. Selezionando da alcune dichiarazioni più recenti, leNazioni Unite nel 2010 affermano: «Il n’existe pas de définitionreconnue à l’échelon international qui permet de déterminer quelsgroupes constituent des minorités. (…) La difficulté de parvenir àune définition largement acceptable est due à la diversité des situa-

  • Marinella Lo…rinczi

    tions que connaissent les minorités”3. Künnecke, giurista tedesco edocente universitario in Turchia, in relazione all’Unione Europeascrive: “Within the EU a universally recognized and binding conceptof minorities does not exist. Also no international law documentincludes a definition of the concept of minorities”4. Per cui ci atter-remo alla definizione iniziale del paragrafo precedente, che accogliegli elementi comuni alle numerose definizioni in circolazione. Unadelle più autorevoli e delle più citate è stata formulata da FrancescoCapotorti nel 1979: “Un gruppo numericamente inferiore al restodella popolazione di uno Stato, in posizione non dominante, i cui imembri – appartenenti allo Stato – possiedono dal punto di vistaetnico, religioso o linguistico caratteristiche che si differenziano daquelle del resto della popolazione e manifestano anche in manieraimplicita un sentimento di solidarietà allo scopo di conservare laloro cultura, le loro tradizioni, la loro religione o la loro lingua”5.

    Ciò che rende non condivisibile o addirittura inaccettabile a livel-lo globale (da parte di certe istituzioni, autorità, commissioni, gruppidi studio ecc.) qualsiasi definizione di stampo europeo-occidentale,non è solo il fatto della sua inadeguatezza, parziale o totale, a situa-zioni extraeuropee, ma anche l’appiattimento terminologico implici-to sui, peraltro autorevoli, termini minorité, minority. Questi terminihanno una loro precisa storia europea plurisecolare6 e perciò né siadattano a tutte le situazioni possibili del globo né combaciano conaltre usanze o pratiche nonché terminologie riguardanti i gruppiquantitativamente più ridotti viventi entro una conformazione statua-le o in situazioni transfrontaliere. Oltre al caso della Turchia e dellalingua turca, di cui ho tentato di comprendere le valenze in basealla bibliografia consultata7, vi è, tra i numerosi altri, anche il casodella Cina a risultare spiazzante proprio a causa dell’incorsettaturadella terminologia cinese in quella europea, terminologia relativa aun territorio e ad una popolazione immensi: le cosiddette minoranzericonosciute ufficialmente (e ciò semplifica il quadro) costituisconotutte insieme meno del 10% (l’8,49%) di una popolazione di oltre unmiliardo e 300 milioni di abitanti8. Sebbene il termine shaoshuminzu significhi “nazionalità/popolazioni piccole”, viene reso ininglese con ethnic minorities, le cui connotazioni e possibilità asso-ciative lessico-semantiche sono evidentemente diverse da quelle deltermine cinese. Queste messe in guardia terminologiche ritengo pos-

  • sano essere opportune. D’altronde anche in Europa, in pochi casitra cui la Francia, si evitano, nei testi aventi valore di ufficialità, lequantificazioni esplicite in maggioranza (>50%) e minoranza (

  • Marinella Lo…rinczi

    Româneascå) e della Moldavia ottocentesche, e successivamentedella Romania dei secoli XIX-XXI, la designazione di comunità o digruppi diversi dai romenofoni e dai romeni cittadini di questi Stati,comunità o categorie di persone quantitativamente minori ma anchealtrimenti subalterne o inferiori, occorre nuovamente mettere inrisalto che a livello europeo tali categorie vengono indicate sistema-ticamente e ufficialmente come minoranze a partire dai trattati con-clusivi della Grande Guerra.

    Infatti, gli storici e i giuristi sono consapevoli, generalmente par-lando, che “lo sforzo diretto all’applicazione sistematica del princi-pio di tutela delle minoranze di razza, di lingua e di religione siebbe soltanto in occasione della sistemazione dell’Europa all’indo-mani della Prima Guerra Mondiale”11. Asserzioni simili alla prece-dente sono reperibili nei saggi oppure nei documenti internazionaliemanati, ad esempio, dalle Nazioni Unite: “La reconnaissance et laprotection des droits des minorités en vertu du droit internationalont commencé à l’époque de la Ligue des Nations (1919) grâce à l’a-doption de plusieurs «traités des minorités»”12. Coerentemente, nelperiodo postbellico i termini minoranza linguistica e/o etnica e/oreligiosa hanno conosciuto un’ampia diffusione13 quali riflessi giuri-dici e terminologici di “un problema emerso dopo la Grande Guerrae in poco tempo divenuto ‘scottante’: le minoranze nazionali”, allor-ché una delle conseguenze dei numerosi trattati che ridisegnaronofrontiere fu quella di “lasciare milioni di persone fuori dai confinidei ‘propri’ stati”14. Difatti, il principio programmatico wilsoniano“della nazionalità” (complementare alla “autodeterminazione deipopoli” e fondato peraltro su parole e concetti non ben definiti) èstato applicato a favore degli Stati vincitori e non dei perdenti, enemmeno delle popolazioni colonizzate e dei loro territori; eloquen-te in questo senso la voce in romeno Conferin†a de Pace de la Parisdin 191915, in cui, nonostante alcuni fatti vengano indicati chiara-mente altri invece per implicazioni, e nonostante tali argomenti con-tinuino ad essere ‘scottanti’, si cerca di offrire un quadro d’insiemeequilibrato.

    Considerate queste precise circostanze storiche e le loro conse-guenze linguistiche dichiarate, è sconcertante notare la forte tenta-zione di anticipare indebitamente la comparsa del concetto di“minoranza” (religiosa, linguistica ecc.), il cui contenuto attualmente

  • parrebbe intuitivo non solo sul piano metrico (semplice constatazio-ne di una quantità ridotta rispetto ad un’altra) ma anche su quellopolitico-sociale (quantità demografica ridotta e, naturaliter, qualitati-vamente soccombente). Ad esempio A. Pizzorusso afferma che “sto-ricamente, il problema della tutela delle minoranze, nei termini incui si presenta nell’epoca contemporanea, si pose dapprima conriferimento ai rapporti tra le diverse confessioni cristiane formatesi aseguito della Riforma (…)”16; egli si riferisce anzitutto al celebre«Editto [riappacificatore] di Nantes», en faveur de ceux de la religionprétendue réformée17, emanato da Enrico IV di Francia nel 1598.All’incirca due secoli più tardi, “una volta diffusasi l’idea dinazione”18, diventerebbe un altro buon esempio di tutela di unaminoranza quello contenuto nel documento conclusivo (1815) delCongresso di Vienna19, che interesserebbe i Polacchi assegnatiall’impero zarista, a seguito della spartizione post-napoleonica dellaPolonia tra Russia, Austria e Prussia. Altri ancora, cercando i prece-denti storici, risalgono solo fino al Congresso di Vienna: “The issueof minority rights was first raised in 1814, at the Congress of Vienna,which discussed the fate of German Jews and especially of the Poleswho were once again partitioned up”20. Narey si associa a questoparere, aggiungendo che a partire da quella data la protezione delleminoranze nei trattati internazionali bilaterali, e nei codici legislativiinterni, nazionali, è stata generata dalla “méfiance fondamentale desÉtats[-nation] à l’égard des minorités”21. Protezione generata dalsospetto anziché dal rispetto? Oran22 indica il Trattato di Vienna(1606), in cui gli Asburgo garantiscono agli Ungheresi calvinisti eluterani la libertà di culto, oppure la Pace di Vestfalia (1648) chesegna la fine della Guerra dei Trent’anni, ma soprattutto il periododella guerra russo-turca del 1877-78 conclusasi col Trattato diBerlino del 1878, come precedenti storici e concettuali fondamentalirispetto ai procedimenti di formulazione dei diritti minoritari, affron-tati sistematicamente dopo la Grande Guerra23. L’ultima affermazio-ne da me riscontrata, che va nella stessa direzione dell’importanteanticipazione del concetto di “minoranza etnica, religiosa, ecc.”rispetto al momento chiave della Grande Guerra, è implicita nel tito-lo della sezione dove è collocato l’articolo di Achim, molto chiaroed eloquente: Etnii ßi confesiuni – minoritå†i seculare [enfasi mia];l’argomento specifico dell’articolo di Achim sono i Roma24.

    La “minoranza” nei codici e nelle costituzioni romene

  • Marinella Lo…rinczi

    Ch. Peyrard afferma ugualmente, senza esitazione, che fino al1789, anno primo della Rivoluzione francese, “les seules minorités,clairement identifiées depuis longtemps, étaient les minorités reli-gieuses tant au plan national qu’au plan international”25. Per cui èinteressante a suo avviso, ma soprattutto strano (aggiungerei seadottassi la stessa ottica), che la quinta edizione (1798), cruciale, delDictionnaire de l’Académie française non menzioni affatto le mino-ranze religiose alla voce MINORITÉ26:

    MINORITÉ s. f. État d'une personne mineure, ou le temps pendantlequel on est mineur. Le privilége de la minorité est de fairedéclarer nuls tous les Actes qui sont préjudiciables à un mineur.Cela est arrivé pendant sa minorité. Durant la minorité duPrince. On dit quelquefois, Minorité, absolument, en parlant dela minorité des Souverains. Durant la dernière minorité. Lesminorités sont ordinairement des temps de troubles.

    MINORITÉ s. f. Le petit nombre, par opposition à Majorité, quisignifie Le plus grand nombre. La minorité des voix dans uneassemblée. On appelle Minorité d'une assemblée, la partie moinsnombreuse qui tâche de s'opposer à certaines opinions, certainesmesures préférées par la partie la plus nombreuse. Il étoit de l'a-vis de la minorité. La minorité ne doit pas l'emporter.

    *MINORITÉ subs. fém. Nombre inférieur à la moitié des votes. Unegrande minorité de voix, c'est en avoir très-peu.Il se dit aussi des membres même de l'assemblée. La minoritédes votans.

    Se ci soffermiamo sui documenti “pionieristici” indicati da A.Pizzorusso, nell’Editto di Nantes (1598), ad esempio, il termineminoranza è inesistente ma non se ne desume nemmeno il concet-to. In esso la religione cattolica è presentata non come maggioritariama come dominante. “[Les] catholiques (…) doivent être rassuréspar l’affirmation que le catholicisme est bien la religion dominanteet que le culte public du protestantisme est limité”27. Nella parteintroduttiva del testo dell’Editto si mettono sullo stesso piano, ma inun ordine che è significativo in sé, prima “les plaintes que nousavons reçues de plusieurs de nos provinces et villes catholiques” esuccessivamente “les supplications et remontrances qui nous ont étéfaites par nos sujets de la religion prétendue réformée”. A tali

  • denunce, suppliche e rimostranze è obbligo dare le giuste ed equerisposte affinché “nous [il Re] et ce royaume puissions toujours méri-ter et conserver le titre glorieux de Très chrétiens” e (III cap.) che“[nous puissions] vivre paisiblement ensemble comme frères, amis etconcitoyens” [enfasi mia]. Concentrando i concetti fondamentali,nell’Editto di Nantes i riformati non furono mai indicati né ricono-sciuti esplicitamente come minoranza, bensì come detentori dideterminati diritti e doveri, minuziosamente elencati, che scontenta-rono sia i protestanti sia i cattolici, per un preteso difetto o eccessodi concessioni. La piena uguaglianza tra riformati e cattolici non eraperò raggiungibile sul piano della religione (sì invece in altri ambitidella vita sociale e privata), poiché la preminenza dei cattolici nell’e-sercizio del culto era stata ratificata nell’Editto attraverso le limitazio-ni imposte ai riformati.

    Per quanto riguarda il Congresso di Vienna (1815), nell’atto con-clusivo si prescrive che

    Les Polonais, sujets respectifs de la Russie, de l'Autriche et de laPrusse, obtiendront une représentation et des institutions natio-nales, réglées d'après le mode d'existence politique que chacundes Gouvernements auxquels ils appartiennent jugera utile etconvenable de leur accorder28

    e, come si può notare, non ci si riferisce soltanto “alle popolazionipolacche incluse nell’Impero russo”29 ma ai sudditi (e non alleminoranze) di origine polacca ripartiti territorialmente tra i tre Stati,ai quali saranno i governi centrali a concedere, secondo i lorointendimenti, certe istituzioni nazionali rappresentative non megliospecificate. In effetti, riducendo l’esemplificazione al minimo neces-sario, l’unico tipo di “minoranza” di gruppo (quantitativa, con unacontroparte relazionale maggioritaria) contemplata ai livelli istituzio-nali e politici europei dell’epoca, è la “minoranza parlamentare oassembleare”, come dimostrano le edizioni quinta e sesta delDictionnaire dell’Académie française, precedente e successivaall’anno 1815 (1798, 1835). Alla sesta edizione (1835) si legge cheancor prima che significare “le temps pendant lequel on est mineur”(cioè “lo stato di minore età”, che passa così in seconda posizione),minorité sta per

    La “minoranza” nei codici e nelle costituzioni romene

  • Marinella Lo…rinczi

    Le petit nombre, par opposition à Majorité. La minorité des voix,des suffrages, des votants. (…) La partie la moins nombreuse,qui combat certaines opinions, certaines mesures préférées parla partie la plus nombreuse. (…) La minorité a gagné quelquesvoix (…)30.

    e non vi è traccia, nemmeno qui, del concetto di “minoranza religio-sa” (o etnica o linguistica).

    Nell’Atto generale del Congresso di Parigi (1856) riunitosi dopo laguerra di Crimea, all’art. 9 il Sultano, a capo peraltro di uno Statovincitore, si impegna spontaneamente a garantire il benessere deisuoi sudditi e dimostrerà “sollicitude pour le bien-être de ses sujets(…) sans distinction de religion ou de race”31 (race sta, secondo leusanze linguistiche del tempo, per etnia, sebbene non ne sia com-pletamente sinonimo), senza che vi sia quindi implicata una distin-zione quantitativa tra “maggioranza” e “minoranze”.

    La quantificazione relativa delle singole popolazioni conviventi inuno Stato è assente anche nel Trattato di Berlino (1878) che conclu-de definitivamente la guerra russo-turca perduta dall’ImperoOttomano. Il Congresso di Berlino che emana il Trattato avevadiscusso e tenuto presente, come si evidenzia nell’articolo leggibilea http://www.cosmovisions.com/ChronoTraiteBerlin.htm, alcuniprincipi tra cui quello di “donner de meilleures conditions aux Étatschrétiens: la Roumanie, la Serbie [Servie nel Trattato], le Montenegro[sic] et la Grèce” e di “améliorer le sort des chrétiens qui se trou-vaient sous la domination ottomane”32. Quest’ultimo è un puntofermo in più trattati di pace russo-turchi, come ad esempio anchenel Trattato di Küçük Kaynarca (1774), in cui all’articolo VII laSublime Porta si impegna a garantire protezione costante ai cristianie alle loro chiese33.

    Qui di seguito vengono elencate le disposizioni del Trattato di Ber-lino, praticamente identiche, riguardanti la Bulgaria, la Romania el’Impero Ottomano, in materia di garanzia della libertà religiosa deipropri cittadini e degli stranieri (evidenzio in corsivo i nomi di paesi):

    Art. 5. – [Nel neo-principato autonomo di Bulgaria, avente ungoverno cristiano] La distinction des croyances religieuses et desconfessions ne pourra être opposée à personne comme un motifd’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des

  • droits civils et politiques (…) La liberté et la pratique extérieurede tous les cultes sont assurées à tous les ressortissants de laBulgarie aussi bien qu’aux étrangers (…)34.

    Art. 43. - Les Hautes Parties (…) reconnaissent l’indépendance dela Roumanie (…)35.

    Art. 44. - In Romania, la distinzione delle credenze religiose edelle confessioni non potrà essere opposta ad alcuno come unmotivo di esclusione o d’incapacità per quanto concerne il godi-mento dei diritti civili e politici (…). La libertà e la pratica este-riore di tutti i culti saranno assicurate a tutti i cittadini (fr. ressor-tissants) dello Stato romeno come agli stranieri, (…)36.

    Art. 62. - La Sublime Porte [a] exprimé la volonté de maintenir leprincipe de la liberté religieuse (…) Dans aucune partie de l’Em-pire Ottoman, la différence de religion ne pourra être opposée àpersonne comme un motif d’exclusion ou incapacité en ce quiconcerne l’usage des droits civils et politiques (…). La liberté et lapratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous (…)37.

    Alla vigilia della Grande Guerra (i cui trattati conclusivi, come si èdetto, codificheranno a livello internazionale diplomatico il concettodi “minoranza religiosa, etnica, linguistica ecc.”), nell’ImperoOttomano (uno dei due imperi multietnici che collassano definitiva-mente a guerra conclusa) i documenti del censimento del 1914 pre-sentano ancora l’uso indistinto dei termini populations, nationalités,indifferentemente se maggioritarie o minoritarie: “Proportions despopulations musulmanes, grecques [cioè ortodosse] et arméniennesen Asie-Mineure d’après la statistique officielle de 1914”;“Différentes Nationalités [Musulmani, Greci, Armeni, Israeliti] -Statistique officielle 1914”38. Si può quindi notare che il criterio clas-sificatorio è l’appartenenza religiosa, senza indicazioni di maggio-ranze o di minoranze ma solo di “proporzioni”; vengono, cioè, elen-cate, per i singoli vilayet (province, suddivisioni amministrative), legrandezze assolute di queste comunità. Lo stesso vale per le città.

    Attraverso i tre importanti trattati di pace europei ai quali cisiamo appena riferiti è stato possibile documentare come venivanolessicalizzate, in determinati momenti dei quasi cent’anni racchiusitra il 1815-1914 e al livello del linguaggio dell’alta diplomazia, deter-minate differenze tra le popolazioni coabitanti entro lo stesso Stato(multietnico). Il principio classificatorio evidenziato (la differenza

    La “minoranza” nei codici e nelle costituzioni romene

  • Marinella Lo…rinczi

    etnico-linguistica ma anzitutto quella religiosa) riguarda in manierasignificativa popolazioni viventi nella parte orientale dell’Europa enel Vicino-Medio Oriente.

    3. Restringendo ora il discorso ai Principati danubiani (Valacchiae Moldavia), poi ai Principati Uniti (1859) e alla Romania unitaria(1866), regno dal 1881 e repubblica dal dicembre del 1947, verrannosondati, dal medesimo punto di vista, alcuni codici civili e in seguitole costituzioni di questi Stati. La prima tappa si ferma alla GrandeGuerra e ai suoi trattati di pace.

    A guerra conclusa, la conformazione della Romania cambia radi-calmente, il suo territorio si raddoppia, dovuto all’acquisizione dellaTransilvania39, della Bessarabia, della Bucovina e alla conferma delpossesso del Quadrilatero40.

    Seguiranno, come seconda tappa, le costituzioni e i trattati inter-nazionali successivi alla prima guerra mondiale.

    Ci si limiterà alle sole categorie di persone identificate o classifi-cate, negli ultimi cent’anni all’incirca, come minoranze (non si con-sidererà il problema della servitù della gleba, rom. iobågie, vecinie,vecinåtate, rumânie, clåcåßie, rilevante in altri ambiti di discorso). Siprocederà, anche in continuazione, in ordine cronologico, e si ini-zierà dal Codice Callimachi, stampato a Iaßi in greco nel 1816-1817(in romeno nel 1833, sempre a Iaßi) e rimasto in vigore fino al 1865.I dati che riporto provengono dal testo e dall’apparato critico dellamonumentale edizione del 195841.

    L’elaborazione del codice civile della Moldavia conosciuto comeCodul Calimach si deve all’iniziativa del voivoda di origine greco-fanariota Scarlat Callimachi (1773-1821), insediato in questa funzionepolitica tra il 1806-1819, con interruzioni. Alla stesura del codice halavorato una squadra internazionale di giuristi altamente qualificata.Essi si sono in parte ispirati a modelli occidentali (belga, austriaco,francese), in parte alle norme giuridiche consuetudinarie e scritteprecedenti, in parte al diritto bizantino. Un’altra squadra ha lavoratoalla traduzione del codice in romeno (in limba na†ionalå, p. 847,detta anche, altrove, limba moldovineascå, p. 861) di cui soltanto laseconda versione, peraltro non servile (p. 14), è stata stampata nel1833. Che la redazione originaria fosse in lingua greca era dovuto alfatto che in Moldavia questa era allora la lingua dell’amministrazione

  • della giustizia e la lingua dell’élite, ma era conosciuta anche all’este-ro; infatti una copia dell’edizione greca è stata subito donataall’Università di Oxford. Il principe Callimachi era poliglotta e intrat-teneva ramificati rapporti internazionali. Al momento di uno dei suoiinsediamenti, nel 1813, ne informa quasi immediatamente il principedi Metternich, inviandogli una missiva redatta in francese per comu-nicargli anche le sue intenzioni di “rémonter une administrationébranlée”, “rétablir un ordre stable” e di “songer au soulagementd’un peuple malheureux qui m’est confié”42. L’emanazione del codi-ce civile (†ivil ovvero politicesc) che porta il suo nome costituisceuna modalità per il raggiungimento di questi obiettivi.

    Gli individui, secondo questo codice, sono slobozi “liberi” oppurerobi “servi, schiavi” (v. art. 154) (per l’esattezza robi sono gliZingari, ma la parola †igani non compare mai nel testo romeno delcodice; su questo si ritornerà). L’“età minorile” è detta nevrîstnicie(v. art. 33). I liberi (se nella condizione di godere dei propri diritti)sono påmînteni “cittadini dello Stato” oppure stråini “stranieri”(gente di passaggio o sudditi di altri Stati, v. articoli 6, 44-6). Tuttiquanti appartengono alla classe concettualmente superiore delle per-soane, in quanto tutti quanti godono di diritti civili, sebbene, comesi vedrà, diversificati: “Persoanå se zice în legi omul ce are într-unStat stare politiceascå [oppure, nel glossario della versione romena:stare †ivilå], adicå politiceßti drituri ßi îndatoriri” (art. 26, n. 4).L’appartenenza religiosa non influisce sul godimento dei diritti, ameno che la legge non stabilisca certe restrizioni: “Deosebirea cre-din†elor nu are nici o înrîurire la particularnicile drituri, dacå decåtrå legi pentru oareßcare alte princini, nu s-a hotårît vreo deosebi-re” (art. 47, e si vedrà oltre quali possono essere queste limitazioni).

    Il termine greco corrispondente al romeno robi è (in traslittera-zione) sklávoi. Come si diceva, benché significhi “Zingari” (secondoquanto specificato nel glossario generale romeno dell’edizione criti-ca, s. v. Ïigani), nel codice questo etnonimo non viene utilizzato. Nelglossario della variante romena del codice (del 1833), robi viene fat-to equivalere a ßerbi (ßerbul = robul, ßerba = roaba) che invece sa-rebbe un termine più tradizionale o più antico. Infatti, benché l’esi-stenza di questa categoria di persone contravvenga al diritto natura-le (“[este] împotrive firescului drit”), la tradizione e il passato la im-pongono (art. 27). I robi possono essere solo proprietà del principe

    La “minoranza” nei codici e nelle costituzioni romene

  • Marinella Lo…rinczi

    (domneßti), dei grandi signori (boiereßti) e dei monasteri (månåsti-reßti, art. 175; quindi non di chiunque), i quali possono venderli manon ucciderli, né privarli della loro proprietà personale. Essi hanno,cioè, determinati diritti (di contrarre matrimonio tra di loro, disporredi beni propri, v. all’art. 27). In conclusione, gli sklávoi non costitui-scono una minoranza, né effettiva né immaginata, ma una categoriadi persone con diritti limitati, un certo tipo di ceto socio-economi-co43. Sono circoscritti anche i diritti di acquisto e di proprietà degliArmeni e degli Ebrei44; a entrambe le categorie è vietato, ad esem-pio, possedere proprietà terriere a tempo indefinito. Agli Ebrei è con-cesso di comprare case e negozi nelle città (nella pratica questo erareso difficile dai pregiudizi diffusi45), mentre gli Armeni hanno il di-ritto di acquistare anche vigneti (articoli 1430-31). Sebbene esista lalibertà di culto e l’appartenenza religiosa non impedisca l’accesso, inlinea teorica, all’esercizio dei diritti civili46, si vieta il matrimonio mi-sto tra cristiani e non cristiani, come pure e addirittura tra ortodossie persone di fede cristiana diversa (art. 91); è ugualmente vietata (art.154) l’unione legittima tra persone libere e robi (ma non quella ille-gittima, v. all’indice greco-romeno delle materie, s. v. Sklávoi, p. 823;è evidenziata l’esistenza della concubina (†iitoare) zingara – sklávapallakí – con una serie di conseguenze sui figli). Per concludere, lecategorie di persone che per noi moderni possono configurarsi come“minoranze”, nel Codice Callimachi sono gruppi di persone dai di-ritti (in varia misura) limitati e invalicabili.

    Nel medesimo momento storico, nel 1818, viene emanato inValacchia (Ïara Româneascå) e stampato a Bucarest il codice volutodal principe di origine fanariota Ioan Gheorghe Caragea47 (1754-1844), il quale si è mantenuto al potere dal 1812 al 1818. In romenoil codice è noto come Legiuirea lui Caragea. Similmente al codicemoldavo, anche questo è rimasto in vigore fino al 186548. Come sipuò desumere già dall’indice, il Codice di Caragea contiene disposi-zioni di diritto civile, penale e processuale (civile e penale); le partipenali sono state abrogate già nel 1841. Nella parte riguardante ildiritto civile gli argomenti principali sono la proprietà, i rapportiintrafamiliari, i lavori obbligatori prestati dai servi della gleba, gli attidi compravendita.

    Il Codice di Caragea inizia con la classificazione delle persone(obraze). I criteri (enunciati nella premessa alla I parte) sono a.

  • sesso (maschio, femmina), b. tipo di discendenza (figlio legittimo,illegittimo, vero cioè consanguineo, ecc.), c. età e integrità mentale(maggiorenne, minorenne, dilapidatore e mentalmente incapace). Ilquarto e ultimo criterio è la sorte o la fortuna, secondo cui le perso-ne possono essere libere, in condizione di servitù o emancipate(affrancate): slobozi, robi ßi slobozi†i. Servi sono le persone proprietàaltrui. Benché il cap. VII s’intitoli Pentru robi ßi †igani (“Su servi ezingari”), le due categorie coincidono, fino all’eventuale affranca-mento del servo: in Valacchia servi sono gli Zingari (“Acest fel [derobi] sunt †iganii în Ïara Romîneascå”). L’avvenuto affrancamentodei servi deve essere attestato da un documento scritto (cap. VIII) eda qual momento in poi essi sono tenuti a pagare le tasse allo Stato.Oltre a quella degli Zingari in stato di servitù o emancipati, non sipuò individuare nessun’altra categoria simile a quella moderna diminoranza. Stråin in questo codice significa “non proprio, altrui” ecompare parecchie decine di volte.

    Nel 1831-32 vengono emanati i due Regolamenti organici(Regulamente organice), codici di rango quasi costituzionale moltosimili tra di loro, elaborati da due commissioni, rispettivamente dellaMoldavia e della Valacchia, durante il governatorato russo (1829-34)del generale Pavel Kiseleff49. Dopo essere stati discussi da dueassemblee straordinarie dei due Principati e revisionati dal Consigliodi Stato di San Pietroburgo, furono sottoposti alla Porta ottomanaper la loro conferma definitiva. Le fonti indicano che le redazionioriginarie furono eseguite in francese, considerato l’iter burocraticoche dovevano percorrere, e che esse sono i testi di riferimento(sotto il nome di Règlement organique), anche se successivamente idue regolamenti furono tradotti in lingua romena (cioè, rispettiva-mente, în limba moldoveneascå e în limba rumâneascå). I titolidella variante moldava e di quella valacca sono leggermente diver-genti, in quanto la prima porta il nome di Reglementul organic aprin†ipatului Moldovei (ed. 1837) e non Regulamentul…, come leedizioni stampate a Bucarest50. Com’è noto, Karl Marx, che li ha cer-tamente studiati nella loro versione francese, nel Capitale li etichettasarcasticamente come i codici della corvée51, focalizzando così unodegli obiettivi degli estensori dei Regolamenti: rendere favorevoli igrandi proprietari terrieri e i notabili alle riforme e agli ammoderna-menti istituzionali, inasprendo in compenso il trattamento dei servi

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    della gleba (come era avvenuto nella Russia di Caterina la Grande).Viste da un altro punto di vista, le disposizioni comuni contenutenei Regolamenti prefigurano invece il processo di unificazione poli-tica dei due principati.

    Per iniziare dall’ultima categoria di persone menzionata in rela-zione al Codice di Caragea, quella degli Zingari, nel saggio introdut-tivo di Regulamentele…52 si afferma senza mezzi termini che “†iganiierau robi”53, ed essi appartenevano allo Stato o a privati, persinoquando erano nomadi. Peraltro il nomadismo (nestatornicia) di unaparte della popolazione zingara inizia a richiamare proprio in questomomento l’attenzione speciale degli organi ufficiali, decisi a renderlasedentaria (statornicire). Il Reglement moldavo è accompagnato dauna Anecså che contiene anche un Reglement pentru statornicirea†iganilor. È opportuno citare un brano dalla parte introduttiva diquest’altro Reglement, sia per illustrare la mentalità dominante dell’e-poca, sia per fornire un campione linguistico assai interessante:

    Fåcându-så reformå înbunåtå†itoare pentru toate stårile låcuitori-lor Moldovii, guvernul, întru a sa îngrijire, de cuviin†å au socotita întocmi ßi starea †iganilor acelora care prin a lor nestatornicie,nu numai cå nu sporesc în înbunåtå†irea moraliceascå, dar nici încea materialå, ci mai vârtos prin obicinuita pånå acum vie†uire alor, sânt de povarå ßi zmintealå ceelantei låcuin†i a †årii (…).

    Seguono ben 18 articoli.In un’altra Anecså del Reglement moldavo si classificano “osebite-

    le clase ale låcuitorilor din Prin†ipatul Moldovei” al fine di assegnarea ciascuna i diritti e i doveri (“dreptå†i ßi datorii”). Si tratta dunque diclassi sociali, dette clasis al sg., clase o clasuri al pl. Formano clasu-ri distinte i commercianti, gli artigiani, “mazilii, ruptaßii ßi ruptelevisteriei” (termini difficilmente traducibili, relativi a persone che usu-fruiscono di diverse modalità di riscossione o di pagamento delletasse); seguono le classi esentate dal pagamento delle tasse: “clirosulbisericesc, boierii, corposul academicesc, privileghia†ii [che hannoottenuto dei privilegi personali]”.

    Inoltre, i Regolamenti “au exclus comunitå†ile evreießti de ladrepturi politice ßi de la anumite drepturi cetå†eneßti”54. Tuttavia,secondo la terminologia e l’ottica del Reglement moldavo non si trat-

  • ta di comunitå†i, ma di na†ia jidoveascå, per quanto l’espressionesia oggi del tutto inaccettabile. Essa non costituisce, anzitutto, unaclasse ma una nazione nel senso medioevale etnico (gens) dellaparola55. Nel caso degli Ebrei, pesa su di loro l’essere “înpråßtie†iprin Moldova, al cårora numår creßte din zi în zi” e alcune delle lorooccupazioni (le cosiddette spicula†ii56) vengono ritenute nocive agliinteressi comuni (obßteßti); pertanto “acei ce nu vor avea vreo staresau meßteßug (…) så fie depårta†i din †arå” (Reglement al Moldovei,sez. IV, art. 94). La loro condizione confina, benché ne sia anchedistinta per molto aspetti, con quella degli stranieri che sono supußio sudi†i di un’altra na†ie, o di altre puteri, e che devono possederepasaporturi o documenturi per dimostrarlo. Secondo il Regulamentdella Valacchia (art. 379), gli stranieri (n. b. “de orice rang creßtine-sc”: questo quindi non può riferirsi agli Ebrei), se intendono natura-lizzarsi, devono inoltrare una domanda alle autorità, dimostrandol’entità dei beni che possiedono e la loro professione, i quali devo-no risultare utili allo Stato.

    Per via delle disposizioni discriminatorie suesposte, nel 1849 irivoluzionari bruciarono pubblicamente il Regolamento organico. Insua vece era stato emanato, in Valacchia nel 1848, il programmanoto come Proclama†ia de la Islaz, concepito come atto costituzio-nale. In esso, ai punti 14 e 21, si enunciavano l’affrancamento degliZingari tramite risarcimento e l’emancipazione degli Israeliti nonchéla concessione di diritti politici a tutti i compatrioti di fede diversada quella ortodossa57. Ma si legga oltre sul divario tra i princípi e laprassi quotidiana.

    Queste presentazioni sintetiche, che separano i problemi etnici insé dalle prosecuzioni applicative delle leggi, fanno tuttavia emergeretali problemi come iscritti nella struttura sociale dei due Principatidanubiani del XIX secolo, sebbene non si usino i termini etnia ominoranza; essi, come si sa, si protrarranno e si accentueranno tra-gicamente nel secolo successivo. Questi problemi sono, nell’ordinedi apparizione nei codici esaminati: la condizione degli Zingari,degli Ebrei, inoltre esplicitamente e in linea generale delle personedi fede diversa da quella ortodossa, condizione collegata al proble-ma della cittadinanza58.

    Sulla storia degli Ebrei nei Principati danubiani disponiamo di uncerto numero di monografie, che sono elencate ed utilizzate sia, ad

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    esempio, nella lunga voce Istoria evreilor în România59, sia in lavorispecifici come quello di Ladislau Gyémánt60, una delle fonti dellaprima. Di particolare importanza, anche per la sua circolazioneinternazionale, il voluminoso saggio già menzionato, dalle numeroseedizioni e traduzioni, di Andrei Oißteanu61.

    Negli anni 1859-60 gli Ebrei si distribuivano in maniera molto di-seguale tra i due Principati: 124.897 vivevano in Moldavia (la Bucovi-na era un corridoio di passaggio) e soltanto 9.234 in Valacchia62. Il fal-limento delle due rivoluzioni del 1848 ha fatto procrastinare la presain carica ufficiale della loro situazione al momento in cui uno dei de-sideri degli intellettuali rivoluzionari romeni si realizzò: l’unione poli-tica dei principati di Valacchia e di Moldavia nel 1859 (Iordachi indi-ca tale unione come “înfiin†area statului na†ional român”63). Il primocodice civile emanato nei Principati Uniti (che diventeranno il Regnounitario di Romania, regat, solo nel 1881) risale al 1864 (1865) e ri-mane in vigore, con abrogazioni, modifiche e attualizzazioni fino al201164. Ci possono interessare alcuni articoli riguardanti il godimentodei diritti civili e l’acquisizione della cittadinanza (la cosiddetta natu-ralizzazione, termine carico di connotazioni biologizzanti) facenti par-te di Cartea I, Titlulu I, Capitolul I: Despre bucurarea de drepturilecivili si despre naturalisatiune, che acquisteranno peso nei decennisuccessivi, soprattutto in relazione alle vicende dell’articolo 7 dellaCostituzione del 1866. Poiché gli articoli sotto riportati dal codice ci-vile del 1864-65 sono stati abrogati nel 1924, essi sono stati reperibilisoltanto on line al sito http://lege5.ro/Gratuit/heztqmrq/codul-civil-din-1864; non è stato possibile confrontare il testo coll’originale o conun’altra versione, per verificare la correttezza della trascrizione.

    Art. 6: Esercitarea drepturiloru civili nu depinde de calitatea decetatenu, cari nu se pote dobandi si pastra de catu conformu art.16 din acestu codice [abrogato nel 1924, cioè dopo la GrandeGuerra, e successivamente alla promulgazione della nuova costi-tuzione del 1923].

    Art. 7: Totu Romanulu se va bucura de drepturile civili [abrogatonel 1924, come sopra].

    Art. 9: Cei cari nu sunt de ritulu crestinescu nu potu dobandicalitatea si drepturile de cetatenu romanu, de catu cu conditiuni-le prescrise la art. 16 din acestu codice [abrogato nel 1924].

  • Art. 16: Strainulu cari va voi a se naturalisa in Romania va fi dato-ru a cere naturalisatiunea prin suplica catre Domnu, aratanducapitalurile, starea, profesiunea, sau meseria ce esercita, si vointade a'si statornici domiciliul pe teritoriul Romaniei. Daca strainulu,dupa o aseminea cerere, va locui dece ani in tera, si daca prinpurtarea si faptele sale va dovedi ca este folositoru terei, aduna-rea legiuitore, dupa initiativa Domnului, ascultandu si opiniuneaconsiliului de Statu, ii va putea acorda decretul de naturalisatiu-ne, cari va fi sanctionatu si promulgatu de Domnu. Cu tote ace-ste va pute fi dispensatu de stagiulu de dece ani strainulu cariaru fi facutu terei servitie importanti, sau cari aru fi adusu in terao industria, inventiuni utili sau talente distinse, sau cari aru fi for-matu in tera stabilimente mari de comerciu sau de industria[abrogato nel 1924].

    (Articolele 6-16, abrogate prin art. 54 al Legii din 24.II.1924 privi-toare la dobândirea ßi pierderea na†ionalitå†ii române; http://legi-slatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1).

    Parallelamente all’emanazione del codice civile del 1865, per ini-ziativa del principe Al. I. Cuza gli Ebrei acquisiscono il diritto (teori-co) di ricevere incarichi pubblici e di partecipare, a certe condizioni,alle elezioni municipali65. Ma A. Oißteanu è del parere e documenta(riassumendo) che, successivamente al momento nefasto deiRegolamenti organici, gli intellettuali e i politici romeni (persinoalcuni rivoluzionari del 1848), più che praticare la tolleranza etnico-religiosa, ne parlavano66.

    Il punto di riferimento principale diventa, per la seconda metà delsec. XIX, la Costituzione del 1866, emanata dopo il colpo di Stato del-lo stesso anno e rimasta in vigore fino al 192367. In essa è ripreso, inchiave retrograda, il principio dei dieci anni di residenza degli stra-nieri, necessari per poter richiedere (ed eventualmente ottenere) lacittadinanza romena (art. 16, Codice civile del 1864-65). Il famigera-to articolo 7 della Costituzione (Constitutiunea) romena del 1866,che limita il possesso della cittadinanza ai soli cristiani, recita:

    Art. 7: Insusirea de Roman se dobandesce, se conserva si seperde potrivit regulilor statornicite prin legile civile. Numai strei-nii de rituri crestine pot dobindi impamentenirea68.

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    È noto che quest’articolo era rivolto soprattutto contro gli Ebrei,della cui situazione si discute animatamente negli anni 1866-6869.Non è scopo di questo lavoro inoltrarsi né nell’analisi delle teorieche invocano il cosiddetto “spirito del tempo”, né nelle interpreta-zioni odierne dell’antisemitismo della seconda metà dell’Ottocento,che si riterrebbe essere stato di carattere economico e “antiparassi-tario” (cioè ostile ad attività “non produttive”’ svolte da Ebrei – v.sopra – le quali oggi rientrerebbero nel settore terziario) e noninvece etnico o razziale. In Romania, in questi ultimi anni, è stataprodotta una grande quantità di libri, saggi, articoli, interviste, chat,intorno all’antisemitismo (con o senza “cosiddetto”, secondo i puntidi vista) del poeta nazionale Mihail Eminescu (che ovviamente nonera l’unico antisemita “in sintonia con i suoi tempi”). È sufficientecercare in rete con antisemitism e Eminescu; ciò toglie l’obbligo deiriferimenti bibliografici, tanto meno esaustivi, che fanno capolinoad esempio in Petre Din, Mihai Eminescu ßi chestiunea evreiascå,scelto quasi a caso e che ha avuto oltre 1700 accessi (fino al mag-gio del 2016)70.

    Menzionando appena ciò che avveniva nella parte centro-occi-dentale dell’Europa, che aveva ad esempio prodotto, tra il 1850-1869, l’ancor di recente discusso saggio di Richard Wagner DasJudenthum in der Musik71, oppure qualche decennio più tardi l’affa-re Dreyfus (1894-1906), la situazione degli Ebrei di Romania vienedibattuta intensamente e apertamente durante i lavori preparatori enegli incontri informali del Congresso di Berlino:

    The Jewish community of Berlin petitioned the chairman of thecongress and head of the German delegation, Count Bismarck,on Feb. 28, 1878, to raise the question of equal rights forRomanian Jews at the congress72.

    Il problema è recepito dagli estensori del Trattato (1878), il cuiarticolo 44 riguardante la Romania è stato già riprodotto nelle pagi-ne precedenti. Di conseguenza, l’articolo 7 della Costituzione rome-na del 1866 verrà modificato nel 1879, dopo intense attività diplo-matiche, accesi dibattiti parlamentari e contrattazioni, interni edinternazionali, su cui riferisce ad esempio Demean73. Dalla soluzio-ne di questo problema, ma anche di altri di carattere economico,

  • dipendeva lo status della Romania come Stato indipendente. Ilnuovo testo dell’articolo 7 della Costituzione così recita:

    Diferen†a de credin†e religioase ßi confesiuni nu constituie înRomânia o piedicå spre a dobândi drepturile civile ßi politice ßi ale exercita74.

    Questo avrebbe implicato il soddisfacimento di alcune condizio-ni: richiesta esplicita dell’interessato rivolta al governo, dichiarazionedel proprio stato patrimoniale e della professione, residenza succes-siva di 10 anni e la dimostrazione di svolgere un ruolo utile alpaese. Come azione separata, poco più di mille Ebrei, elencatinominalmente, ricevettero insieme la cittadinanza per meriti di guer-ra nell’ottobre del 1879, da parte dell'Assemblea dei deputati e delSenato, tramite il voto favorevole della maggioranza semplice (e nondei due terzi, come chiedeva l’opposizione). Tornando alla questio-ne dell’uso terminologico del momento storico di cui si sta discuten-do, Sorin Liviu Damean non riporta da altri né usa il termine mino-ritate, minoritå†i o gli equivalenti in francese o inglese.

    Nel 1859, nel 1899 e nel 1912 sono stati effettuati nei Principati ein Romania tre censimenti. Alcuni dei dati elaborati da Sorin Negru†isi riferiscono alla struttura confessionale della popolazione75. Allavigilia della Grande Guerra, nel 1912, vengono registrati 93% diortodossi, 3,3% di religione mosaica (cioè Ebrei), 2,2% di cattolici,seguiti da musulmani, protestanti, lipovani (Russi della setta deiVecchi Credenti), armeni e altri (ca. 1,5%). Come si nota, la categoriadegli Zingari non è esplicitata nei censimenti, in quanto con ogniprobabilità inglobata in quella degli ortodossi. Venera Achim eViorel Achim ricordano, a questo proposito, che i censimenti romenianteriori al 1918 non registravano l’appartenenza etnica (o la nazio-nalità), ma non aggiungono che questo era conforme alle norme ousanze dell’epoca corrispondenti ai canoni concettuali predominanti(in primis l'appartenenza religiosa, donde ad es. i ceangåi/csángókerano soprattutto “cattolici della Moldavia”); ritengono, inoltre, chetradizionalmente il senso comune dei Romeni e la storiografia consi-derassero la Romania anteriore alla Grande Guerra un territorioomogeneo o quasi omogeneo sotto il profilo etnico76. Ma la catego-ria “romeno” presente, ad esempio, nella Costituzione del 1866 indi-

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    ca la cittadinanza soprattutto (inglobandovi l’etnia) e certe volte lasola etnia; jus soli e jus sanguinis vengono fatti equivalere; in C.Iordachi se ne possono leggere dettagli ed approfondimenti77; lasituazione plurietnica della Dobrugia settentrionale viene ufficial-mente quasi ignorata. Inoltre, la premessa formalmente correttaesposta da Venera Achim e Viorel Achim nella Prefazione citata,secondo cui

    Orice abordare a istoriei minoritå†ilor etnice în Vechiul Regat alRomâniei trebuie så porneascå de la constatarea cå acest subiect,fårå så fi fost neglijat de istorici, a constituit pânå aproape de noio preocupare marginalå pentru ßtiin†a româneascå

    andrebbe interpretata non solo nel senso della semplice trascuratez-za o delle sopramenzionate equivalenze tra territorio ed etnia78,quanto anche come risultanze da tabù incorporati e a lungo osserva-ti79, generati a loro volta da problematiche spinose pluridecennali;prova oggettiva e lampante ne è che nel 1944 i consiglieri dei politi-ci e dell’esercito britannici mettevano in guardia in questi termini:“The province of Transylvania is disputed by the Rumanians andHungarians (…) you would be well advised to avoid any discussion.(…) It will be as well to avoid discussion of the Jewish question”,premettendo che i Romeni trattano gli Ebrei come minoranza.Invece per questi consiglieri gli Zingari costituivano solo una cate-goria pittoresca dedita a furtarelli su larga scala80.

    Nella Transilvania prebellica (facente allora parte dell’Ungheria,entro l’Impero austro-ungarico) poco più del 55% della popolazioneera romenofona. Sia Nouzille81 sia Boia82 riportano in percentuali diromenofoni/Romeni, di magiarofoni/Magiari ecc. alcuni dei dati pro-venienti dal censimento ungherese del 1910. Nelle tabelle tratte dalterzo volume di Erdély története [Storia della Transilvania] del 198683,i dati del censimento del 1910 si riferiscono sia all’appartenenzaconfessionale sia a quella linguistica (in base alla lingua materna,quella che si sente o si dichiara come propria). Senza entrare neidettagli complicati, la corrispondenza tra confessioni, nazionalità elingue è sempre approssimativa; i tre insiemi si intersecano e non sisovrappongono.

  • 4. Affrontando ora la seconda tappa della disamina, cronologica-mente dalla Grande Guerra in poi, si deve iniziare dallaDichiarazione di Alba Iulia (Rezolu†iunea de la Alba-Iulia)84 appro-vata e resa pubblica il primo dicembre 1918 dalla Grande assembleanazionale romena della Transilvania e dell’Ungheria. A questo radu-no parteciparono oltre 1200 delegati e circa centomila sostenitori. Idelegati votarono all’unanimità l’unione dei Romeni e dei territori daloro abitati con il regno di Romania85. La guerra non era ancora fini-ta e il Traité [complémentaire] entre les principales puissances alliéeset associées et la Roumanie, concernant la protection des minorités etles relations commerciales sarebbe stato firmato a Parigi un anno piùtardi, il 9 dicembre 191986.

    Della Risoluzione del 1918 di Alba-Iulia (Bålgrad come nome tra-dizionale romeno, Gyulafehérvár in ungherese, Alba Iulia in latino enel romeno moderno) interessa il punto III.1:

    [Adunarea Na†ionalå proclamå] Deplinå libertate na†ionalå pentrutoate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, admini-stra ßi judeca în limba sa proprie prin indivizi din sînul såu ßi fieca-re popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare ßi laguvernarea †årii in propor†ie cu numårul indivizilor ce-l alcåtuiesc.

    Come si può notare non viene utilizzato il termine minoritate“minoranza” ma popor conlocuitor “popolo coabitante, convivente”.Nella formulazione adottata dagli estensori della Risoluzione sembraintravvedersi la terminologia usata dall’imperatore austro-ungaricoFrancesco Giuseppe, quando negli ultimi istanti del periodo prebel-lico, nei suoi proclami del luglio del 1914 che annunciano, in varielingue dell'impero, la guerra contro la Serbia, egli si rivolge allevarie componenti nazionali dell’Austria-Ungheria con un multilingueAn Meine Völker!, Ai miei popoli!, Népeimhez! (ungherese), My ;mnárod¢m! (ceco). Non ho potuto appurare se ne esiste una versioneromena e eventualmente anche in altre lingue. I testi dei proclamimenzionati sono leggibili in rete.

    Diversa e comunque non omogenea la terminologia utilizzata aproposito dei “popoli coabitanti” nel Trattato tra le potenze alleate ela Romania del dicembre 191987:

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    Article 2: Le Gouvernement roumain s'engage à accorder à tousles habitants pleine et entière protection de leur vie et de leurliberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage,de race ou de religion. (…)

    Article 7: La Roumanie s'engage à reconnaître comme ressortis-sants roumains, de plein droit et sans aucune formalité, les juifshabitant tous les territoires de la Roumanie et ne pouvant se pré-valoir d'aucune autre nationalité.

    Article 9: Les ressortissants roumains, appartenant à des minoritésethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traite-ment et des mêmes garanties en droit et en fait que les autresressortissants roumains. (…)

    Article 11: La Roumanie agrée d'accorder, sous le contrôle de l'É-tat roumain, aux communautés des Szeckler et des Saxons, enTransylvanie, l'autonomie locale, en ce qui concerne les ques-tions religieuses et scolaires.

    Si può notare che les juifs, dispersi (“habitent tous les territoiresde la Roumanie”), non sono una minoranza, ma non lo sono nem-meno i Secleri e i Sassoni della Transilvania, i quali se anche, al con-trario, abitano in maniera territorialmente piuttosto compatta, sonoclassificati come comunità (evidentemente ancora da censire). Sipuò osservare anche attraverso le formulazioni della primaCostituzione postbellica della Grande Romania88 che l’adozionedella terminologia già utilizzata a livello europeo procede a rilento,che i diritti collettivi vengono elusi.

    In Constitu†ia României del 192389 si legge:

    Titolo I, art. 1: Regatul României este un Stat na†ional unitar ßiindivizibil.

    Titolo II, art. 5: Românii, fårå deosebire de origine etnicå, delimbå sau de religie, se bucurå de libertatea conßtiin†ei (…);Deosebirea de credin†e religioase ßi confesiuni, de origine etnicåßi de limbå, nu constituie în România o piedicå spre a dobândidrepturile civile ßi a le execita.

    Dal Titolo VI: Limba româneascå este limba oficialå a Statuluiromân.

    Nel testo di questa Costituzione il termine minoritate ha ancora e

  • solo il significato di “minore età” (per l’erede al trono) e di “mino-ranza politica”. Vi sono, inoltre, discrepanze terminologiche tra iltesto della Costituzione del 1923 e discorsi di altro tipo, come sievince con maggiore chiarezza dalle descrizioni di Ágoston Olti eAttila Gidó90, se messe al confronto con i testi costituzionali. Nellavoro appena citato si afferma che nel periodo interbellico sarebbestato in uso l’espressione minoritate etnicå; questo termine indiche-rebbe prevalentemente un gruppo non (più) dipendente da unanazione e diventato minoritario in uno Stato mentre la corrispettivacomunità nazionale è maggiore e/o maggioritaria in un altro Stato(le due parti formano quindi una comunità etnica transfrontaliera).Si è però appena constatato che, tutt’al contrario, nella Costituzioneromena del 1923 (come pure in quella successiva del 1938, v. oltre)minoritate non significa “minoranza etnica/nazionale”. Pertanto ladocumentazione interbellica a cui si ricorre nel volume curato daÁgoston Olti e Attila Gidó, limitandoci sempre all’uso di minoritate(etnicå), deve essere di altro tipo; infatti, come è stato possibileverificare, deve trattarsi, tra le altre possibilità, del tipo di saggisticautilizzata ad esempio dal sociologo statunitense di origine boemaRoucek91 sul quale v. oltre a proposito della Costituzione del 193892,nonché del linguaggio giornalistico, rispetto al quale è ancora ildocumentatissimo A. Oißteanu a fornirci un impiego del 1935, daparte di Mircea Eliade, della parola minoritari (“la posturile decomandå”), in riferimento a Ebrei93.

    Constitu†ia/Constitu†iunea României del 193894 presenta unasituazione analoga a quella del 1923:

    Titolo I, art. 1: come sopra.

    Titolo II (Despre datoriile ßi drepturile Românilor), art. 4: To†iRomânii, fårå deosebire de origine etnicå ßi credin†å religioaså(…)

    art. 5: To†i cetå†enii români, fårå deosebire de origine etnicå ßicredin†å religioaså (…) [enfasi mie].

    Se ne deve desumere, anzitutto, che Romeni equivale a cittadiniromeni, che, cioè, i due termini sono in rapporto di sinonimia; nonsi menziona più la “differenza di lingua”, come nella Costituzionedel 1923, e si ribadisce che “Limba româneascå este limba oficialå a

    La “minoranza” nei codici e nelle costituzioni romene

  • Marinella Lo…rinczi

    Statului (art. 94). In secondo luogo, nella Costituzione del 1938,minoritate significa soltanto ed esclusivamente “minore di età”(compare una sola volta in riferimento al successore al trono).Scompare, inoltre, il suo significato politico di “minoranza parlamen-tare ecc.” (sta infatti iniziando un periodo di dittatura regale).Tuttavia, come si evince dallo studio inglese quasi coevo già citato(Roucek 1932), studiosi o politici romeni, in scritti di tipologia diver-sa, di portata generale ma anche relativi a certe regioni dellaRomania, usano i termini minorités; minorités ethniques; minoritésde race, de langue, de religion; ethnical minorities95 e altrove certa-mente gli equivalenti romeni. Gli autori citati da Roucek sono SilviuDragomir, I. Teodorescu, N. Istrate, Corneliu-Alexandru Rudescu,Nicolae Iorga; i rispettivi testi non sono scritti in romeno, ma in fran-cese o in inglese, perché evidentemente Roucek aveva accesso sol-tanto a queste due lingue. Dal 1931, all’interno del PartitoComunista Romeno (fondato nel 1921) viene già utilizzato na†iona-litå†i conlocuitoare “nazionalità conviventi”, ripreso o imposto dagliinterlocutori sovietici96.

    A pochi mesi dal 23 agosto 1944 (destituzione e arresto del mare-sciallo Ion Antonescu) e dalla firma della convenzione di armistiziodel 12 settembre97 tra Romania, Alleati e Unione Sovietica, al fiancodei quali ultimi la Romania s’impegna a combattere, il ventitreennere Mihai I promulga il 6 febbraio 1945 la legge n. 86 “PrivindStatutul Na†ionalitå†ilor Minoritare”98. La condizione curiosa in cui sitrova quest’atto normativo è il fatto di essere ancora in vigore; par-rebbe essere stato “riscoperto” nel 2011 ed è stato infatti applicato inun caso giudiziario del 201299. Nel titolo di questa legge (firmata dalre, da numerosi ministri – tra cui “Ministrul na†ionalitå†ilor minorita-re” – e da un generale) si combinano, in maniera originale rispettoal passato, na†ionalitate e minoritar. Non disponendo di commentispecialistici a margine di questa legge e di questo caso strano,rimando semplicemente alla loro lettura che sicuramente riserva sor-prese. Gli articoli principali della legge del 1945 che hanno bloccatonel 2012 l’avvio di un processo penale100 meritano, tuttavia, esserecitati; è evidente, come è implicito – ma non detto a chiare lettere –anche in qualche commento101, che l’emanazione della legge del1945 sia stata determinata dalla necessità di combattere le conse-guenze delle leggi razziali.

  • Art. 2. Se interzice cercetarea originei etnice a cetå†enilor româniîn vederea stabilirii situa†iunii lor juridice.

    Art. 5. Fiecare cetå†ean român este singur îndreptå†it a-ßi stabililimba maternå sau na†ionalitatea sa. Orice amestec din parteaoricårei autoritå†i în aceastå privin†å este interziså, organele ofi-ciale fiind obligate a accepta indica†ia cetå†eanului respectiv.

    In immediata successione alla proclamazione della RepubblicaPopolare Romena (il 30 dicembre 1947), viene emanata nel 1948 lasua prima Costituzione102. Ne riporto alcuni articoli, in cui comparela nuova terminologia ufficiale:

    Art. 1: Republica Popularå Românå este un Stat popular, unitar, in-dependent ßi suveran.

    Titolo III, art. 16: “To†i cetå†enii Republicii Populare Române, fårådeosebire de sex, na†ionalitate, raså, religie sau grad de culturå,sunt egali în fa†a legii.

    Art. 24: În Republica Popularå Românå se asigurå na†ionalitå†ilorconlocuitoare [“alle nazionalità conviventi/coabitanti”; enfasi mia]dreptul de folosire a limbii materne ßi organizarea învå†åmântuluide toate gradele în limba maternå. Administra†ia ßi justi†ia, în cir-cumscrip†iile locuite ßi de popula†ii de altå na†ionalitate decât cearomânå, vor folosi oral ßi scris ßi limba na†ionalitå†ii respective ßivor face numiri de func†ionari din sânul na†ionalitå†ii respectivesau din altå na†ionalitate, care cunosc limba popula†iei locale. Pre-darea limbii ßi literaturii române este obligatorie în ßcolile de ori-ce grad.

    In Minoritatea maghiarå în perioada comunistå… si precisa cheil termine na†ionalitate conlocuitoare “nazionalità convivente, coabi-tante” viene introdotto (sottinteso: pubblicamente, ufficialmente?)dopo il 1944103, ma è più esatto dire che esso compare, nei docu-menti legislativi del nuovo Stato nel 1948, mentre, come è statoosservato, era già stato (ri)messo in circolazione dal 1931. La specifi-cità e il vantaggio di tale terminologia consistono nel fatto che sievita l’indicazione quantitativa, la dimensione maggiore o minoredella comunità rispetto ad altre. Na†ionalitate conlocuitoare non èquindi sinonimo perfetto di minoritate na†ionalå, come invece indi-ca il Dic†ionar de sinonime del 2002104. Si evitano altresì sia l’allusio-ne a uno Stato-madre al quale una “minoranza” è legata etnicamente

    La “minoranza” nei codici e nelle costituzioni romene

  • Marinella Lo…rinczi

    o linguisticamente (se ne costituisce un lembo staccato), sia infineuno stato di subordinazione alla “maggioranza”105. Negli anni ’60 l’o-biettivo dello Stato unitario nazionale romeno sarebbe stato la com-partecipazione delle na†ionalitå†i conlocuitoare alla forgiatura deldestino comune di una nazione socialista; quest’ultima si sarebberealizzata mediante una graduale omogeneizzazione106. Dopo il1984 si usa sempre più spesso, nei discorsi istituzionali, “lavoratoridi lingua ungherese” (muncitori de limbå maghiarå) per quantoriguarda gli Ungheresi di Romania (di cui il libro Minoritateamaghiarå… si occupa): l’essere di lingua ungherese o di un’altralingua “minoritaria” è subordinato all’essere lavoratore (e implicita-mente cittadino) dello Stato romeno, indifferentemente dalla lingua.

    Possiamo ora ripercorrere, nella stessa ottica di verifica termino-logica, alcuni passi delle costituzioni romene emanate dopo il 1948.

    Constitu†ia Republicii Populare Române, emanata il 24 settem-bre 1952107:

    Dal capitolo introduttivo: Minoritå†ile na†ionale din RepublicaPopularå Românå se bucurå de deplinå egalitate în drepturi cupoporul român. În Republica Populara Românå se asigurå auto-nomie administrativ-teritorialå popula†iei maghiare din raioanelesecueßti, unde ea formeazå o maså compactå.

    Art. 1: Republica Popularå Românå este un stat al oamenilormuncii de la oraße ßi sate.

    Dal capitolo 7 (Diritti e doveri fondamentali dei cittadini). Art.81: Oamenilor muncii, cetå†eni ai Republicii Populare Române,fårå deosebire de na†ionalitate sau raså le este asiguratå deplinaegalitate de drepturi în toate domeniile vie†ii economice, politiceßi culturale. Orice fel de îngrådire directå sau indirectå a drepturi-lor oamenilor muncii, cetå†eni ai Republicii Populare Române,stabilirea de privilegii directe sau indirecte pe temeiul rasei sau alnationalitå†ii cårora le apar†in cetå†enii, orice manifestare de ßovi-nism, ura de raså, ura na†ionalå sau propaganda na†ionaliståßovinå este pedepsitå de lege.

    Art. 82: În Republica Popularå Românå se asigurå minoritå†ilorna†ionale folosirea liberå a limbii materne, învå†åmântul de toategradele în limba maternå, cår†i, ziare ßi teatre în limba maternå.În raioanele locuite ßi de popula†ii de altå na†ionalitate decât cearomânå, toate organele ßi institu†iile vor folosi oral ßi scris ßi

  • limba nationalitå†ilor respective ßi vor face numiri de func†ionaridin rândul na†ionalitå†ii respective sau al altor localnici carecunosc limba ßi felul de trai al popula†iei locale [enfasi mie].

    Si ponga attenzione al fatto che viene introdotta l’espressioneminoritå†i na†ionale, assente sia nella Costituzione precedente sia inquella successiva. I documenti cercati e consultati a questo proposi-to108 rivelano non soltanto un solido scambio di vedute tra i verticidello stato romeno e di quello sovietico in merito alla progettazionee alla stesura nella nuova Costituzione romena, a soli quattro anni didistanza dalla precedente (la situazione cornice è questa), ma purela costruzione di un sottile equilibrio di do ut des per il raggiungi-mento degli obiettivi delle due parti sul problema nazional-minorita-rio della Romania. Se nell’autunno del 1951 i dirigenti romeni usanoancora il termine nazionalità conviventi (viene istituito unDipartimento governamentale per i problemi delle nazionalità convi-venti; S. Bottoni, Transilvania roßie…, p. 101), nel 6-10 luglio del1952, nei due documenti tratti da archivi sovietici e romeni (v. allaprecedente nota 108 i nn. 2, 3, che sono in traduzione ungherese),le due parti sono concordi nell’uso di minoranze nazionali. Anzi, ladiscussione svolta il 10 luglio dai membri della Commissione politi-ca del Comitato centrale del Partito Operaio Romeno intorno alleosservazioni dei “compagni sovietici” e più in generale sul testodella nuova Costituzione (enumerare questi organismi fa compren-dere a quali livelli si discutesse della questione), inizia con un’asser-zione di Gh. Gheorghiu-Dej: “La formulazione minoranze nazionalirimane un termine fermo/stabilito”. Cedendo sulla questione termi-nologica, i “compagni sovietici”, in particolare Stalin, impongono laprogettazione e la formazione della Regione Autonoma Ungherese(1952-1968). Se queste oscillazioni terminologiche, che si protrarran-no fino a tutt’oggi, sono appunto un dato storico dipendente dallecircostanze politico-ideologiche mutevoli, certe oscillazioni semanti-che interne a questa stessa Costituzione rivelano l’indefinitezza dialtri concetti connessi. È interessante il caso di poporul român, lacui difesa, insieme con quella della sua sovranità ed indipendenza,con quella delle frontiere dello Stato ecc., è garantita dalle forzearmate dello Stato (nel capitolo introduttivo); ma poco più avanti ilsignificato di popor si restringe in senso etnico: “Minoritå†ile na†iona-

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    le din Republica Popularå Românå se bucurå de deplina egalitate îndrepturi cu poporul român”.

    Constitu†ia Republicii Socialiste România, entrata in vigore nel1965109:

    Art. 1: România este republica socialistå. Republica Socialistå Româ-nia este stat al oamenilor muncii de la oraße ßi sate, suveran, inde-pendent ßi unitar.

    Art. 17: Cetå†enii Republicii Socialiste România, fårå deosebire dena†ionalitate, raså, sex sau religie, sînt egali în drepturi în toate do-meniile vie†ii economice, politice, juridice, sociale ßi culturale.

    Statul garanteazå egalitatea în drepturi a cetå†enilor. Nici o îngrå-dire a acestor drepturi ßi nici o deosebire în exercitarea lor pe te-meiul na†ionalitå†ii, rasei, sexului sau religiei nu sînt îngåduite.

    Art. 22: În Republica Socialistå România, na†ionalitå†ilor conlo-cuitoare li se asigurå folosirea liberå a limbii materne, precum ßicår†i, ziare, reviste, teatre, învå†åmîntul de toate gradele, în limbaproprie. În unitå†ile administrativ-teritoriale locuite ßi de popula†iede altå na†ionalitate decît cea românå, toate organele ßi institu†ii-le folosesc oral ßi scris ßi limba na†ionalitå†ii respective ßi fac nu-miri de func†ionari din rîndul acesteia sau al altor cetå†eni care cu-nosc limba ßi felul de trai al popula†iei locale [specificazioni all’art.109 riguardo alla procedura giudiziaria che si uniformano in buo-na parte a quanto prescrive l’articolo 22; identico all’art. 62 dellaCostituzione del 1952, ad eccezione dei termini che indicano leunità territorial-amministrative; enfasi mie].

    Sondando alcuni dei testi ultimamente citati (in particolare S.Bottoni, Transilvania roßie…) con la sola parola-chiave conlocuitoa-re (altrimenti la cronologia qui ricostruita non è affatto evidente) sipuò rimarcare che in realtà il termine na†ionalitå†i conlocuitoarenon è stato né abbandonato né bandito dopo l’emanazione dellaCostituzione del 1952, e si può ottenere un piccolo ma significativocampione di occorrenze. Documenti relativi a riunioni, direttive dipartito, decreti testimoniano l’uso di na†ionalitå†i conlocuitoare nel1953 e nel 1954; e ancora nel gennaio del 1956, molti mesi primadella rivoluzione di Budapest (mentre nel dicembre del 1955, alsecondo congresso del Partito Operaio Romeno, era stato impiegatominoritate na†ionalå); inoltre nel 1957, 1958 e 1959110.

  • Constitu†ia României, 1991111:Art. 1 (1): România este stat na†ional, suveran ßi independent,unitar ßi indivizibil.

    Art. 4 (2): România este patria comunå ßi indivizibilå a tuturorcetå†enilor såi, fårå deosebire de raså, de na†ionalitate, de origineetnicâ, de limbå, de religie, de sex, de opinie, de apartenen†åpoliticå, de avere sau de origine socialå.

    Art. 6: Dreptul la identitate. (1) Statul recunoaßte ßi garanteazåpersoanelor apar†inând minoritå†ilor na†ionale [enfasi mia] drep-tul la påstrarea, la dezvoltarea ßi la exprimarea identitå†ii lor etni-ce, culturale, lingvistice ßi religioase.

    Art. 13: În România, limba oficialå este limba românå.

    Compare per la prima volta, dopo il 1944, la designazione esplici-ta della lingua romena come lingua ufficiale dello Stato. Viene rein-trodotto minoritå†i na†ionale, assente nei testi del 1948 e 1965, mapresente nel 1952.

    Constitu†ia României, sottoposta a referendum nel 2003112:Art. 1 (1): România este stat na†ional, suveran ßi independent,unitar ßi indivizibil.

    Art. 4 (1): Statul are ca fundament unitatea poporului român.

    Art. 4 (2): România este patria comunå ßi indivizibilå a tuturorcetå†enilor såi, fårå deosebire de raså, de na†ionalitate, de origineetnicå, de limbå, de religie, de sex, de opinie, de apartenen†åpoliticå, de avere sau de origine socialå.

    Art. 6 (1): Statul recunoaßte ßi garanteazå persoanelor apar†inândminoritå†ilor na†ionale dreptul la påstrarea, la dezvoltarea ßi laexprimarea identitå†ii lor etnice, culturale, lingvistice ßi religioase.

    Art. 6 (2): Måsurile de protec†ie luate de stat pentru påstrarea,dezvoltarea ßi exprimarea identitå†ii persoanelor apar†inândminoritå†ilor na†ionale trebuie så fie conforme cu principiile deegalitate ßi de nediscriminare în raport cu ceilal†i cetå†eni români.

    Art. 13: În România, limba oficialå este limba românå.

    Art. 32 (2): Învå†åmântul de toate gradele se desfåßoarå în limbaromânå. În condi†iile legii, învå†åmântul se poate desfåßura ßiîntr-o limbå de circula†ie interna†ionalå.

    Art. 32 (3): Dreptul persoanelor apar†inând minoritå†ilorna†ionale de a învå†a limba lor maternå ßi dreptul de a putea fi

    La “minoranza” nei codici e nelle costituzioni romene

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    instruite în aceastå limbå sunt garantate; modalitå†ile de exercita-re a acestor drepturi se stabilesc prin lege [enfasi mie].

    Attualmente si può constatare, in testi di altro tipo, confusione eproliferazione terminologiche113. È possibile rilevare in Istoria mino-ritå†ilor na†ionale din România (manuale di 286 pp. per docenti distoria delle scuole, del 2008, elaborato da una ventina di autori114) laseguente serie di vocaboli semplici e polirematici, che riporto secon-do un ordine casuale:

    – popoare conlocuitoare “popoli conviventi” (due volte);– minoritå†i (na†ionale) “minoranze nazionali”, come nel titolo

    (anche al sg., molto frequente);– etnie, pl. etnii “etnia, etnie” (molto frequente, ma meno del pre-

    cedente);– minoritå†i etnice “minoranze etniche”;– comunitå†i etnice “comunità etniche”;– grupuri etnice “gruppi etnici”;– etnici (certe volte virgolettato, molto frequente), sost. pl. “(gli) ap-

    partenenti alle minoranze/alle etnie” (la brevità e la concisione se-mantica incoraggiano l’uso di questo termine inopportuno applicatoa concittadini; anche in Multilingvism ßi limbi minoritare în Româniadi N. Saramandu e M. Nevaci esso ha una certa frequenza115).

    Vige anche l’uso di minoritar, sost., “persona appartenente a unaminoranza”; v. ad es. nell’intervista rilasciata dallo storico LucianBoia: “Iohannis [cognome dell’attuale Presidente della Romania, diorigine sassone transilvana, nominato nel dicembre del 2014] nueste orice fel de minoritar. E un german. Românii, cu siguran†å, n-arfi ales un maghiar”116. Gli Ungheresi possono usare per se stessiromániai magyarság/magyarok “Magiari della Romania” accanto amagyar kisebbség “minoranza ungherese/magiara”117.

    L’incertezza imbarazzante e la difficoltà terminologica attuali tra-spaiono dalle formulazioni adottate in Wikipedia (momento di riferi-mento: autunno del 2015) in relazione a come definire il presidenteKlaus Werner Iohannis. Riporto i brani che interessano e che si com-mentano da sé, per illustrare un caso esemplare e altamente rappre-sentativo di babelismo terminologico europeo che offre materia di

  • riflessione per quel che concerne l’elaborazione del linguaggio spe-cialistico e della terminologia appropriati (enfasi mie)118:

    (ROMENO) Klaus Werner Iohannis (ortografiat în germanå Johan-nis) este din 21 decembrie 2014 preßedintele României. KlausIohannis este primul etnic german în func†ia de primar al Sibiu-lui, dupå Albert Dörr, care a condus oraßul în perioada 1940-1945.(CATALANO) Klaus Werner Iohannis és un polític de Romania.Iohannis és un saxó de Transsilvània, un grup d’alemanys que esvan establir a Romania al segle XII. (SPAGNOLO) Klaus WernerIohannis (n. Sibiu, 13 de junio de 1959) es un político rumano conraíces alemanas (sajón de Transilvania). (TEDESCO) Klaus WernerJohannis (rumänisch Iohannis; *13. Juni 1959 in Hermannstadt) istein rumänischer Politiker und Präsident Rumäniens. Johannis, derVolksgruppe (cfr. https://de.wikipedia.org/wiki/Volksgruppe) derSiebenbürger Sachsen angehört, war seit dem Jahr 2000 Bürger-meister von Hermannstadt (= rum. Sibiu). Johannis wuchs im“kleinbürgerlichen Milieu” seiner siebenbürgisch-sächsischen Fa-milie auf. (INGLESE) Klaus Werner Iohannis (Romanian: [‘kla.usjo‘hanis], German: [‘kla ª̈s jo‘hanIs]; also spelled Johannis; born 13June 1959) is the current President of Romania. Born in a housein the historic centre of Sibiu to a Transylvanian Saxon family …Iohannis is [n. b.] fluent in German and Romanian at a native le-vel and also speaks English. (FRANCESE) Klaus Werner Iohannis, néle 13 juin 1959 à Sibiu, est un homme d’État roumain, présidentde Roumanie depuis 2014. … issu de la minorité des Saxons deTransylvanie … Premier chef d’État issu d’une minorité de Rou-manie … (ITALIANO) Klaus Werner Iohannis (Sibiu, 13 giugno1959) è un politico rumeno. In seguito alla vittoria delle elezionipresidenziali romene del 16 novembre 2014, si è insediato comequinto Presidente della Romania il 21 dicembre 2014. Etnicamen-te appartiene alla minoranza sassone che vive in Transilvania giàdal XIII secolo. (UNGHERESE) Klaus Werner Johannis (román helye-sírással Iohannis) (Nagyszeben, 1959. június 13.–) erdélyi szászpolitikus [politico transilvano sassone/sassone della Transilvania],2000-to …l 2014-ig Nagyszeben polgármestere, 2002-2013 között aRomániai Német Demokrata Fórum (RNDF) vezeto…je, 2014-to…l azország köztársasági elnöke119.

    Marinella LO…RINCZI

    La “minoranza” nei codici e nelle costituzioni romene

  • Marinella Lo…rinczi

    Note

    1 Arndt Künnecke, The Turkish concept of “minorities”, an irremovable obstacle for joi-ning the EU? in European Scientific Journal, December 2013, special edition, vol. 2, pp. 77-88, testo disponibile all’indirizzo http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/ 2341/2214

    2 I primi due lavori sono: Marinella Lo…rinczi, Commemorando la Grande Guerra. Il con-cetto di “minoranza” nelle nove edizioni del Dictionnaire de l’Académie Française in Le Dic-tionnaire de l’Académie Française. Langue, Littérature, Société, Actes du Colloque inter-national italo-français. Première Journée, Université de Cagliari, 30 avril 2016, a cura diGiovanni Dotoli-Mario Selvaggio, Edizioni Universitarie Romane, Roma 2016, pp. 223-42;versione più ampia disponibile al sito http://people.unica.it/mlorinczi/files/2016/05/MI-NORANZA-CLICCABILE.pdf. Ead., Commemorando la Grande Guerra. Sul concetto di “mi-noranza” in Bollettino di Studi Sardi, 2016 (di prossima pubblicazione).

    3 Droits des minorités. Normes internationales et indications pour leur mise en oeuvre,Nations Unies. Droits de l’homme. Haute Commissariat, New York et Genève, 2010, p. 2,testo disponibile a http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_fr.pdf.

    4 Arndt Künnecke, The Turkish concept of “minorities”…, p. 78; cfr. anche una versionepiù ampia, in tedesco, in Jurisprudencija / Jurisprudence, 20 (2), 2013, pp. 527-47, testo di-sponibile a https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/969/925.

    5 Ne riprendo la traduzione dal francese da Fabrizio Dal Passo, Storia e diritti delle mi-noranze in Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia, Abilgraf, Roma 2005, pp. 1-88, p.49, testo disponibile al sito http://www.lettere.uniroma1.it/sites/default/files/868/10.%20STORIA%20DEI%20DIRITTI%20DELLE%20MINORANZE%20-%20F.%20Dal%20Passo.pdf.Sul contesto storico della relazione di Capotorti all’ONU v. ultimamente Kirsten Shoraka,Human rights and minority rights in the european union, Routledge Research in EU Law,Taylor & Francis Ltd, Londra-New York 2010, parzialmente in rete; notizie sul libro ahttp://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781136954009_sample_827553.pdf.

    6 Marinella Lo…rinczi, Commemorando la Grande Guerra. Il concetto di “minoranza” nellenove edizioni del Dictionnaire…

    7 Marinella Lo…rinczi, Commemorando la Grande Guerra. Sul concetto di “minoranza”…8 Cfr. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ethnic_minorities_in_China; http://chinesepo-

    sters.net/themes/national-minorities.php; http://www.china.org.cn/e-groups/shaoshu/in-dex.htm. n. b.: in quest’ultimo link e-groups significa “ethnic groups”.

    9 Cfr. http://www.cnrtl.fr/definition/minorit%C3%A9.10 V. http://boutique.lemonde.fr/le-monde-hors-serie-l-atlas-des-minorites.html, 2011.

    Per suffragare questa constatazione, insieme leggera e seria, valga quest’esempio trattodalle primissime pagine del noto romanzo Il rapporto Pelican (1992) di John Grisham,avvocato ancor prima che scrittore: “Gli indiani, i neri, i bianchi [laddove è il caso; notamia], i bruni, le donne, i gay, gli amanti degli alberi, gli animalisti, i sostenitori della su-premazia dei bianchi, i sostenitori della supremazia dei neri, i contestatori fiscali, i ta-gliaboschi, gli agricoltori … Il primo giudice era […] odiato dagli indiani e da quasi tuttele altre minoranze.”

    11 Alessandro Pizzorusso, Minoranze linguistiche: nozioni giuridiche e prospettive ditutela in Lingue e diritti umani a cura di Stefania Giannini e Stefania Scaglione, Carocci,Roma 2011, pp. 145-57, p. 150.

  • 12 Droits des minorités…, p. 1.13 Cfr. Mathieu Plésiat, Introduction. Minorité nationale: évolution d’une notion et

    enjeux de définition in Minorités nationales en Europe centrale. Démocratie, savoirsscientifiques et enjeux de représentation, a cura di Paul Bauer-Christian Jacques-Mathieu Plésiat-Máté Zombory, CEFRES, Praga 2011, pp. 9-29, testo disponibile ahttps://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00631580/document.

    14 Marco Abram, Le minoranze nazionali: 1919-1939. La mobilitazione dellasocietà civile internazionale. Recensione in Diacronie. Studi di StoriaContemporanea, N. 4, 3|2010, pp. 1 e 2, testo disponibile al sito http://www.studisto-rici.com/2010/10/29/abram_numero_4/. Lucian Boia, applicando però alla sua formu-lazione di quest’idea sfumature di significato, cioè connotazioni diverse, afferma che“(…) spre deosebire de Fran†a ßi întocmai ca în Ungaria de dinainte de 1918, diverse-le na†ionalitå†i, multe dintre ele rupte din corpul altor na†iuni, departe de a se contopiîn masa na†iunii “dominante”, au în†eles så-ßi men†inå nealteratå identitatea [!], ceeace a afectat de la bun început coeziunea tinerelor state na†ionale”, cfr. Lucian Boia,Primul Råzboi Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretåri, Editura Humanitas,Bucureßti 2014, p. 99; nel caso della Romania, a distanza di circa 100 anni si constatache România s-a românizat sul piano demografico (cfr. L. Boia, Cum s-a românizatRomânia, Humanitas, Bucureßti 2015), con quest’uso ambiguo del riflessivo romanzoe romeno che permette esprimere l’attivo insieme al passivo impersonale (oltre adaltri valori); “românii (…) reprezintå, conform recensåmântului din 2011, 88.9% dinnumårul total al popula†iei” (https://ro.wikipedia.org/wiki/Demografia_României),altrove l’88.6% (https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_demograficå_a_României).L’andamento storico della popolazione dello Stato romeno nella sua conformazionegeografica attuale è il seguente: i Romeni ne costituiscono l’85.7% (secondo i censi-menti del 1948 e 1956), l’87.7% (1966), l’88.1% (1977), l’89.5 (1992 e 2002); per l’ana-lisi del processo rimando a L. Boia, Cum s-a românizat România…, o anche alle sueinterviste in rete, ad es. https://www.youtube.com/watch?v=p6Q7QqMIrzc.

    15 https://ro.wikipedia.org/wiki/Conferin%C8%9Ba_de_Pace_de_la_Paris_din_1919.16 Alessandro Pizzorusso, Minoranze linguistiche…, p. 150.17 Testo disponibile al sito http://huguenotsweb.free.fr/histoire/edit_nantes.htm.18 Alessandro Pizzorusso, Minoranze linguistiche…19 Testo disponibile al sito http://mjp.univ-perp.fr/traites/1815vienne.htm#Pol.20 Cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Minority_rights.21 Oumarou Narey, Les droits des minorités en Afrique: jeu et enjeux in Afrilex.

    Revue d’Étude et de Recherche sur le droit et l’administration dans les pays d’Afrique,Université Montesquieu - Bordeaux IV, 2013, pp. 1-32; pp. 1 e 2; testo disponibile alsito http://afrilex.u-bordeaux4.fr/les-droits-des-minorites-en.html.

    22 Baskın Oran, The Minority Report Affair in Turkey in Regent Journal ofInternational Law, 5, 2007, pp. 1-93, p. 29, testo disponibile al sito http://baskino-ran.com/makale/Minorityreportaffair-RegentJournal.pdf.

    23 Cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Minority_Treaties.24 Viorel Achim, Încercarea romilor din România de a ob†ine statutul de na†ionali-

    tate conlocuitoare (1948-194) in Revista Istoricå, S.N., XXI, 2010, 5-6, pp. 449-65,

    La “minoranza” nei codici e nelle costituzioni romene

  • Marinella Lo…rinczi

    testo disponibile a https://sites.google.com/site/revistaistorica/sumar/2010-xxi-nr-5-6e http://www.iini-minorities.ro/resurse/Achim-Viorel_Incercarea_2010.pdf.

    25 Christine Peyrard, Minorités en révolution in Raymonde Monnier (dir.), Citoyen etcitoyenneté sous la Révolution française, Actes du colloque international de Vizille des24 et 25 septembre 2004, Société des études robespierristes, Paris 2006, II. ed. 2012, pp.143-50, p. 143.

    26 Cfr. Minorité in Dictionnaire de l’Académie Française, cinquième édition, 1798, te-sto disponibile al sito http://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl?strippedhw=minorit%E9&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798.

    27 Questo è il commento a http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/religieux/editnant. htm.28 http://mjp.univ-perp.fr/traites/1815vienne.htm#Pol.29 Alessandro Pizzorusso, Minoranze linguistiche…, p. 150.30 Cfr. http://portail.atilf.fr/cgi-

    bin/getobject_?p.12:7./var/artfla/dicos/ACAD_1835/IMAGE/; cfr. anchehttp://www.lexilogos.com/francais_classique.htm.

    31 Les grands traités politiques. Recueil des principaux textes diplomatiques depuis 1815jusqu’à nos jours avec des notices historiques et des notes par Pierre Albin, Librairie Fé-lix Alcan, Paris 1912, II ed., p. 173; testo disponibile al sito https://archive.org/de-tails/lesgrandstraits00albigoog.

    32 Per il Congresso e il Trattato di Berlino, cfr. anche Affaires étrangères, Documentsdiplomatiques, Affaires d’Orient, Congrès de Berlin, 1878, Imprimerie Nationale, Paris1878; il testo del Trattato inizia a p. 271; testo disponibile al sitohttps://archive.org/stream/documentsdiplom20frangoog#page/n105/mode/2up. Cfr. an-che Frank Marby Anderson-Amos Shartle Hershey, Handbook for the Diplomatic Historyof Europe, Asia, and Africa 1870-1914, National Board for Historical Service, Govern-ment Printing Office, Washington DC 1918, testo disponibile al sitohttps://archive.org/details/handbookfordiplo00ande.

    33 https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Küçük_Kaynarca.34 Les grands traités politiques…, p. 210.35 Ivi, p. 224.36 Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Berlino_(1878), traduzione ricontrol-

    lata sull’originale presente in Les grands traités politiques…, p. 224.37 Les grands traités politiques…, pp. 227-28.38 http://it.wikipedia.org/wiki/Scambio_di_popolazioni_tra_Grecia_e_Turchia.39 La relativa polemica storico-politica, anche terminologica e giuridica, suscitata da

    Lucian Boia, Primul Råzboi Mondial…, se cioè è corretto considerare la Grande As-semblea Nazionale romena della Transilvania e dell’Ungheria del dicembre 1918 comesede di “referendum” o di “plebiscito” riguardan