ricorso ingiuzione autovelox

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Ricorso al Giudice di Pace proposto personalmente

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    AllUfficio del Giudice di Pace di Livorno

    Oggetto: Ricorso in Opposizione (artt. 32 e 7, D.Lgs. 150/2011) - Ingiunzione di pagamento n. ***** del 6 febbraio 2015, emessa dalla Provincia di Livorno per Verbale/i di contestazione per violazione al C.d.S.

    ***

    Il sottoscritto ******, nato a Livorno (LI) il ***, c.f. *****, ivi residente in Via **** (tel. *** - fax *** - mail: **** - PEC ***),

    premesso

    a. che in data 19 febbraio 2015 ha ricevuto notifica dellIngiunzione in oggetto (n. *** del 6.02.2015 - alleg. n. 1) emessa, ex art. 2, R.D. 10.04.1910, n. 639, dalla Provincia di Livorno, U.O. Comando Polizia Provinciale; b. che con la predetta ingiunzione viene chiesto il pagamento - entro 30 giorni dalla notificazione e sotto pena di atti esecutivi nonch di fermo amministrativo su beni mobili dello scrivente - di complessivi euro 901,04 di cui: b.1. quanto a euro 336,42, per Verbale contestazione CdS n. V.***/11V dell8.05.**, asseritamente notificato il **.2011; b.2. quanto a euro 554,42, per Verbale contestazione CdS n. V.****/11V del 6.08.2011, asseritamente notificato il ***.2011; b.3. quanto alla differenza di euro 44,04 per diritti e spese di notifica,

    ricorre contro la Provincia di Livorno (c.f. 80011010495), con sede in Livorno, Piazza del Municipio 4, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

    avverso lIngiunzione di Pagamento n. *** del ***.2015 (n. rep. ***** del ***.2015), notificata il ***.2015, per i seguenti

    MOTIVI

    I. Inesistenza, nullit o comunque inefficacia della notificazione degli atti presupposti. Il sottoscritto non ha ricevuto alcuna notificazione dei Verbali di cui ai nn. b.1 e b.2. in premessa. In particolare, ferma e impregiudicata ogni altra eccezione sulla regolarit della notifica che potr sollevarsi qualora la Provincia vorr allegarne la prova, allo stato delle informazioni raccolte dallo scrivente: - la notifica del primo verbale sarebbe avvenuta con la spedizione di un plico non riconoscibile come notificazione di un atto giudiziario o di un verbale di contestazione

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    di violazioni al CdS, a mani di persona diversa dal sottoscritto (e quindi in violazione degli art. 201, co. 3, CdS e 2, L. 890/82); - la notifica del secondo verbale, oltre a quanto sopra, sarebbe avvenuta indirizzando una raccomandata postale alla precedente residenza del sottoscritto. Pi specificamente lopponente, ricevuta lingiunzione qui impugnata, si recato presso i locali del Comando Polizia Provinciale di Livorno, chiedendo inutilmente copia delle relate di notifica dei verbali in premessa. In tale occasione sono state peraltro fornite informazioni sulla pretesa della Polizia Provinciale (superamento limiti di velocit sulla FiPiLi, rilevata con Autovelox, per 10-20 km/h circa) e gli stato consentito di esaminare a video gli Avvisi di Ricevimento che, a detta delloperatore in servizio, comproverebbero la regolare notificazione dei verbali. Tali avvisi consisterebbero in due cartoline di ritorno di colore bianco di posta raccomandata, indirizzata in *****. La ricevuta del primo verbale (euro 336,42 dell***.2011), risulterebbe firmata il ***.2011 da persona diversa dal sottoscritto. La ricevuta del secondo verbale (b.2. in premessa, euro 554,42 del ***.2011), del tutto priva di sottoscrizione e la notifica, a detta delloperatore, si sarebbe perfezionata il ***.2011 per compiuta giacenza. Sennonch il sottoscritto non solo alla data della asserita notifica del secondo verbale (***.2011) ma gi alla data della sua elevazione era residente in Via *** e non in Piazza ****, avendo cambiato abitazione di residenza il 3 agosto 2011 (alleg. n. 2 e n. 3). Il cambio di residenza risulta annotato anche sul libretto di circolazione del veicolo cui si riferisce il verbale (alleg. n. 4). ormai pacifico che il cambio di residenza, regolarmente dichiarato allAnagrafe Comunale, rende invalida la notifica della contravvenzione fatta al precedente indirizzo, quandanche risultasse che alla data della notifica lindirizzo al PRA non fosse ancora stato aggiornato (Cass., SSUU, 24851/2010). In ogni caso le notificazioni sia del primo che del secondo verbale sarebbero entrambe nulle anche perch, sulla base di quanto potuto appurare a video dallo scrivente, sarebbero state comunque eseguite con modalit difformi da quelle tassativamente richieste dallart. 201, co. 3, CdS: non possono infatti certo ricondursi alle predette modalit quelle risultanti dagli avvisi di ricevimento di ordinaria raccomandata postale (di colore bianco), mostrati al sottoscritto. Per quanto riguarda, in particolare, le notificazioni a mezzo del servizio postale, la previsione dellart. 2, L. 890/82 di utilizzare speciali buste e moduli di colore verde non risponde certo a finalit di ordine estetico, ma ha lo scopo sostanziale di segnalare immediatamente al destinatario (o al consegnatario) limportanza e la significativit del plico.

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    Se la notificazione fosse stata fatta nel rispetto delle forme di legge, il sottoscritto avrebbe verosimilmente avuto notizia della contravvenzione e quindi sarebbe stato posto nella condizione di esercitare il diritto a definire con poco pi di 150 euro leventuale violazione, senza necessit di ricorrere allautorit giudiziaria per difendersi da una pretesa di quasi mille euro. In conclusione lamministrazione provinciale non ha fornito la prova - a suo esclusivo carico - della avvenuta regolare notificazione degli atti presupponenti lingiunzione qui impugnata, avendo fornito, per contro, ragionevoli indizi della loro inesistente o irregolare notifica. Ne consegue la caducazione dellopposta Ingiunzione per difetto di notifica dei verbali in essa richiamati (e conseguente inesistenza dei titoli a base della sua emissione: tra le molte, Cass., sez. I, n. 59 dell8.01.2003). II. Inesistenza, nullit, inefficacia o irregolarit dellIngiunzione. Risulterebbe consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale latto amministrativo regolarmente emesso, anche in mancanza di sottoscrizione autografa, quando possibile ritenerne sicura la provenienza dallamministrazione e la sua attribuibilit a chi deve esserne lautore (Cass., sez. L, 13375/2009; sez. I, 21954/2004 e 9394/97). La qui opposta Ingiunzione, pertanto, viziata in radice anche volendo aderire al predetto orientamento: latto impugnato, emesso in data ***2015, non infatti in alcun modo attribuibile allautore che vi indicato, dott. *****, il quale risulta assente giustificato dal servizio dal **.2015 al ***.2015 (Provincia di ****, decreto Presidenziale n. ** del ***.2015 - Alleg. n. 5). Pi ancora che un atto nullo quello in oggetto un atto giuridicamente inesistente, attesa la sua riferibilit esclusiva a un funzionario impossibilitato a emetterlo. In ogni caso lingiunzione amministrativa, assimilabile al precetto cos come la cartella di pagamento, non pu prescindere, tenuto conto della potenza degli effetti che produce sul destinatario, dalla corretta individuazione del responsabile del procedimento e dalla dimostrazione che la sua emissione stato frutto di un ancorch minimo processo decisionale; tale indicazione - n pi n meno di quanto vale in tema di cartella di pagamento - lungi dallessere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dellattivit amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dellimparzialit della pubblica amministrazione predicati dallart. 97, primo comma, Cost. (Corte Cost., Ord. 377/2007). Non sarebbe, dunque, costituzionalmente orientata una qualsiasi interpretazione che, considerata la espressa sanzione di nullit prevista per la cartella di pagamento priva di indicazione del responsabile, ritenga invece che la stessa indicazione sia irrilevante per un atto alternativo (lingiunzione) che produce effetti forse ancora pi penetranti nella sfera del cittadino.

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    PQM si chiede

    lannullamento dellingiunzione qui opposta. In subordine si chiede, anche in via equitativa, di dichiarare dovuta la sola sanzione di cui al verbale b.1. in premessa, nella misura ridotta prevista dallart. 202, CdS. Si chiede inoltre la sospensione dellefficacia esecutiva dellatto impugnato. Si allega, oltre a tre copie del presente ricorso: 1. Originale e tre copie del provvedimento impugnato; 2. Certificato di residenza storico al ***.2011; 3. Certificato di residenza storico al ***.2011; 4. Fotocopia del libretto di circolazione del veicolo targato **** 5. Decreto del Presidente della Provincia di Livorno, n. * del ***.2015 Si attesta che il valore della lite ammonta a euro 901,04 Livorno, ***** 2015. Il ricorrente ******

    ___________________________ Depositato in Cancelleria il ____________________ da ****, nato a ** il ***, residente in **, via ****, identificato con C.I. n. ****, emessa da Comune di **** il ****. Il Cancelliere