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REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16-06-2014 (punto N 5 ) Delibera N 490 del 16-06-2014 Proponente ANNA RITA BRAMERINI DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD) Dirigente Responsabile CARLA CHIODINI Estensore GIORGIO GALASSI Oggetto Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis, L.R. 89/98: linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico. Presenti ENRICO ROSSI ANNA RITA BRAMERINI ANNA MARSON GIANNI SALVADORI GIANFRANCO SIMONCINI LUIGI MARRONI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI EMMANUELE BOBBIO Assenti STEFANIA SACCARDI SARA NOCENTINI ALLEGATI N°3 ALLEGATI Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento A Si Cartaceo+Digitale Linee guida gestione esposte B Si Cartaceo+Digitale linee guida verifica fonoassorbenti

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REGIONE TOSCANA

GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16-06-2014 (punto N 5 )

Delibera N 490 del 16-06-2014

ProponenteANNA RITA BRAMERINIDIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD) Dirigente Responsabile CARLA CHIODINI Estensore GIORGIO GALASSI OggettoComitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis, L.R. 89/98: linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico.

Presenti ENRICO ROSSI ANNA RITA BRAMERINI ANNA MARSON GIANNI SALVADORI GIANFRANCO

SIMONCINILUIGI MARRONI

VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI

EMMANUELE BOBBIO

Assenti STEFANIA SACCARDI SARA NOCENTINI

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A Si Cartaceo+Digitale Linee guida gestione esposteB Si Cartaceo+Digitale linee guida verifica

fonoassorbenti

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C Si Cartaceo+Digitale procedimenti VIAC

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LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il Programma Regionale di Sviluppo 2011 – 2015 si propone di strutturare azioni volte a favorire l’integrazione tra ambiente e salute attraverso politiche di prevenzione del rischio ambientale e di riduzione degli inquinamenti;

Vista la L.R. n. 14/2007 che istituisce il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER);

Vista la proposta di deliberazione al C.R. n 27 del 23/12/2013 avente ad oggetto “Piano Ambientale ed Energetico Regionale”, che individua un apposito obiettivo specifico rivolto a ridurre la percentuale di popolazione esposta all’inquinamento acustico, all’inquinamento elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti, favorendo la dotazione di piani di regolazione da parte dei comuni e dettando indirizzi e linee guida a supporto dell’azione comunale e del cittadino; Vista la L.R. 01/12/1998, n. 89, recante "Norme in materia di inquinamento acustico", e successive modifiche e integrazioni in particolare l’art. 1 con cui si assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale ai sensi della L.R. 03/01/2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”;

Vista la DGR n. 202 del 19/03/2012 avente per oggetto “Istituzione Comitato regionale di coordinamento e modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori ai sensi dell’articolo 15 bis della L.R. 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e s.m.i.;

Visto il DPGR 29/03/2013, n. 53 “Comitato regionale di coordinamento e modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori ai sensi dell’articolo 15 bis della L.R. 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e s.m.i. Istituzione”;

Considerato che ai sensi dell’art. 2 dell’allegato A “Modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori del Comitato regionale di coordinamento ai sensi dell'art. 15 bis della L.R. 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e s.m.i.”, il Comitato svolge funzioni di raccordo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni di controllo di cui alla citata legge regionale, da parte degli enti preposti, per un’applicazione omogenea della vigente normativa in materia sul territorio regionale, predisponendo documenti, linee-guida, ecc. e curandone la pubblicazione e divulgazione, di norma sui siti web istituzionali, in modo da garantirne la massima diffusione;

Considerato che nell’ambito dell’atività del Comitato è stata condotta un’approfondita analisi riguardante:− la gestione degli esposti sull’inquinamento acustico;− le verifiche delle prestazioni acustiche delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa

emissività negli interventi di risanamento acustico;− la gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico;

Preso atto dei documenti approvati dal Comitato regionale nella seduta del 13 marzo 2014 di seguito elencati che sono parte integrante e sostanziale del presente atto:− Linee Guida per la gestione degli esposti ad uso degli Enti Locali, di ARPAT e delle USL

(Allegato A);− Linee guida per la verifica delle pavimentazioni fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli

interventi di risanamento acustico ad uso degli enti locali (Allegato B);

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− Linee guida sui procedimenti inerenti la documentazione di valutazione di impatto acustico (VIAC) a seguito del DPR 227/2011 (decreto semplificazione), DPR 59/2013 (Autorizzazione unica ambientale, AUA), DPGRT 2/R del 2014 (regolamento regionale rumore) e DGRT 857/2013 (criteri per VIAC) (Allegato C);

Ritenuto che tali documenti costituiscono buone pratiche di riferimento per la gestione degli esposti, la verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e per la gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico, nonché un indirizzo tecnico e procedurale da seguire da parte degli enti preposti anche al fini di accellerare la conclusione dei procedimenti amministrativi di volta in volta interessati;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di prendere atto, sulla base di quanto espresso in premessa dei documenti approvati dal Comitato regionale di coordinamento ai sensi dell'art. 15 bis della L.R. n. 89/98 nella riunione del 13 marzo 2014, riportati negli Allegati A, B e C che sono parte integrante e sostanziale del presente atto, con l’obiettivo di diffonderli quali buone pratiche di riferimento per la la gestione degli esposti sull’inquinamento acustico, le verifiche delle prestazioni acustiche delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e la gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico, nonché un indirizzo tecnico e procedurale da seguire da parte degli enti preposti anche al fini di accellerare la conclusione dei procedimenti amministrativi di volta in volta interessati.

2. di dare mandato alla Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici, Settore Energia, Tutela della Qualità dell’Aria e dall’Inquinamento Elettromagnetico e Acustico di provvedere alla promozione e alla diffusione dei documenti di cui agli Allegati A, B e C anche attraverso la loro pubblicazione nella pagina web regionale all’indirizzo Ambiente/InquinamentoIInquinamento Acustico/Comitato regionale di coordinamento in materia di inquinamento acustico.

3. il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTAIL DIRETTORE GENERALE

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTECARLA CHIODINI

IL DIRETTORE GENERALE EDO BERNINI

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Allegato A

COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO EX ART. 15 BIS LR. 89/98

Linee Guida per la gestione degli esposti ad uso degli Enti Locali, di ARPAT e delle USL

NT- 01/2014

Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici Settore Energia, Tutela della Qualità dell’Aria e dall’Inquinamento Elettromagnetico ed

Acustico

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Informazioni generali

Il Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis della l.r. 89/98 è stato istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 202 del 19 marzo 2012, avente per oggetto “Istituzione Comitato regionale di coordinamento e modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori ai sensi dell'articolo 15 bis della l.r. 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico e s.m.i.””.

Il Comitato svolge funzioni di raccordo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla l.r. 89/98, da parte degli enti preposti, per una applicazione omogenea della vigente normativa in materia sul territorio regionale, predisponendo documenti, linee guida ecc. e curandone la pubblicazione e divulgazione, di norma sui siti web istituzionali, in modo da garantirne la massima diffusione.

La presente pubblicazione raccoglie le raccomandazioni del Comitato per la gestione degli esposti e segnalazioni di disturbo da fonti di rumore presentati dai cittadini o da chiunque altro agli enti locali, all'ARPAT o alla USL, per far sì che abbiano una risposta celere ed esaustiva, nel rispetto della normativa vigente. Avvertenza

Le linee guida riportate nella pubblicazione possono costituire un utile strumento di indirizzo e comportamento omogeneo sul territorio regionale, che le diverse Amministrazioni interessate potranno applicare nei propri procedimenti amministrativi. Autori Aldo Ianniello Presidente del Comitato - Regione Toscana – Dirigente Settore Energia,

Tutela della Qualità dell’Aria e dall’Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico

Emanuela Balocchini Membro del Comitato - Regione Toscana – Dirigente Settore Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Vita e di Lavoro, Alimenti e Veterinaria

Gaetano Licitra Membro del Comitato – Responsabile del Dipartimento di Lucca designato da ARPAT

Arnaldo Melloni Membro del Comitato - Comune di Firenze - Rappresentante dei Comuni Toscani nominato dal Consiglio delle Autonomie Locali

Guido Menichetti Membro del Comitato - Provincia di Pisa – Rappresentante delle Province Toscane nominato dal Consiglio delle Autonomie Locali

Iole Pinto Membro del Comitato - Responsabile Sezione Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione AUSL 7 - designata dal Comitato tecnico per la prevenzione collettiva AUSL

Giorgio Galassi, Daniela Germani

Regione Toscana - Settore Energia, Tutela della Qualità dell’Aria e dall’Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico

Con il Contributo della Commissione Agenti Fisici di ARPAT.

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Indice Informazioni generali Pag. 3 Premessa Pag. 5 Normativa di riferimento Pag. 6 Modalità di gestione di esposti relativi al rumore prodotto da infrastrutture di trasporto

Pag. 6

Modalità di gestione di esposti relativi al rumore prodotto da attività produttive professionali e commerciali (escluse le infrastrutture di trasporto)

Pag. 7

Modalità di gestione di esposti relativi al rumore prodotto da attività temporanee, da manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e da spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto che impiegano macchinari rumorosi, in qualsiasi parte del territorio o nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto

Pag. 8

Allegato 1: esposti e segnalazioni di disturbo da fonti di rumore Pag. 11

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1. Premessa

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, nello stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico, attribuisce ai Comuni (o alle Province nel caso di ambiti territoriali comprendenti più Comuni) la competenza delle attività di controllo in materia di rumore (L. 447/95, art. 6, comma 1, lettera g)). L’art. 14 della Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico” e s.m.i., ribadisce che le funzioni di controllo previste dalla normativa nazionale sono esercitate dai Comuni avvalendosi, per le rispettive competenze, dell’Agenzia Regionale della Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), nonché delle Aziende Unità Sanitaria Locale (AUSL) secondo quanto stabilito dalla DGR n. 856 del 21/10/2013. Sono esclusi dal campo di applicazione della legge e quindi dalla necessità di controllo da parte del Comune i seguenti casi:

1) i cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell’erogazione di servizi pubblici (acqua potabile, gas, fognature, linee telefoniche, elettriche, traffico, ecc.);

2) le operazioni effettuate per fronteggiare od evitare il verificarsi di situazioni di pericolo o stati di necessità;

3) l’utilizzo delle campane per le celebrazioni liturgiche; 4) i condizionatori ad uso privato, non a servizio di attività produttive, commerciali o professionali; 5) i servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune (centrali termiche, autoclave, ecc.)

limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso; 6) i problemi condominali o di vicinato.

I punti 4) e 6) sono configurati come casi da gestire nell'ambito del Codice Civile. L’obiettivo delle presenti Linee Guida è quello di indicare agli Enti competenti un’adeguata

modalità operativa per la gestione delle attività di controllo del rumore. In particolare, si propongono procedure e indicazioni per la gestione degli esposti relativi al rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività produttive, ricreative, manifestazioni, cantieri, ecc. per uniformare le procedure amministrative di risposta agli esposti e la possibile soluzione degli stessi.

Poiché il Comune è il titolare della funzione del controllo ai sensi dell’art. 14 della L. 447/1995 qualora la segnalazione del disturbo da rumore venga ricevuta da soggetti diversi, quali: Regione, Provincia, ARPAT e AUSL, questi devono trasmettere l’esposto al Comune, allegando, quando disponibile, qualsiasi documentazione in loro possesso relativa alla zona dell’esposto: dati di monitoraggio, precedenti interventi su altre segnalazioni, piani di contenimento ed abbattimento del rumore predisposti dal gestore dell’infrastruttura causa del rumore, interventi di risanamento acustico già effettuati nella zona interessata con la relativa verifica dell’efficacia dell’intervento stesso.

Qualora nel procedimento attivato a seguito dell’esposto non siano coinvolti ARPAT e AUSL, il Comune deve inviare loro copia della propria eventuale risposta diretta all’esponente, della documentazione ricevuta dall’esponente o dal titolare dell’attività o gestore dell’infrastruttura oggetto di esposto, in modo che i dati relativi all’esposto (misure, interventi di risanamento, ecc.), facciano parte del quadro conoscitivo della problematica rumore nell’area interessata.

In un’ottica di razionalizzazione delle attività e di snellimento delle procedure non si prevede che ARPAT fornisca al Comune un parere sulla documentazione, prodotta a seguito di richiesta dello stesso Comune dal titolare dell’attività o gestore dell’infrastruttura. Se in tale documentazione viene dichiarato il rispetto dei limiti, o non viene dichiarata la previsione di attuare interventi di risanamento acustico, il Comune interpellerà l’esponente per verificare la persistenza o meno del

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rumore; se confermata la persistenza del disturbo, il Comune potrà richiederà ad ARPAT una verifica strumentale.

2. Normativa di riferimento:

− LEGGE 26 ottobre 1995 , n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” (G.U. 30.10.1995, n. 254 - S.O. n. 125).

− DPCM 31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale” (G.U. 15/11/1997, serie g. n. 267).

− DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (G.U. 01/12/97, serie g. n. 280).

− DM 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” (G.U. 01/04/1998, serie g. n. 76).

− DPR 459/1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” (G.U. 04/01/99, serie g. n. 2).

− DPR 30/03/2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”, (G.U. 01/06/04, serie g. n. 127).

− Legge Regionale 01/12/1998 n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico” e s.m.i. − DPR 3/4/2001, n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello

svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447”.

− Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norma in materia di inquinamento acustico

− DGR n. 856 del 21/10/2013 “.Attività di competenza delle AUSL e dell'ARPAT in materia di inquinamento acustico”.

Al fine di poter raccogliere il maggior numero di informazioni possibili utili alle Amministrazioni in sede di presentazione di esposto per il rumore, è stato predisposto un documento standard (vedi Allegato 1), che deve contenere tutte le informazioni utili di dettaglio per caratterizzare la sorgente e il ricettore disturbato: la localizzazione dell’edificio/edifici disturbati, il tipo di edificio (abitativo, scuola, struttura sanitaria ecc.), la tipologia di sorgente, la distanza del disturbato dalla sorgente, ecc..

3. Modalità di gestione di esposti relativi al rumore prodotto da infrastrutture di trasporto

Nel caso in cui l’esposto riguardi una infrastruttura di interesse nazionale o di più regioni il Comune informa anche il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DM 29/11/2000.

Il Comune che riceve la segnalazione relativa al disturbo da rumore attiva la sua funzione di vigilanza e controllo nei seguenti modi:

1. effettua una verifica interna preliminare che, sulla base dei documenti in suo possesso (piani di contenimento ed abbattimento del rumore ex DM 29/11/2000, monitoraggi propri, ecc.), porti ad una iniziale risposta immediata all’esponente prima dell’attivazione del controllo;

2. se la segnalazione riguarda il rumore prodotto da una infrastruttura non di competenza comunale, provvede ad inviare al gestore dell’infrastruttura stessa una richiesta di informazioni, in merito alla presenza, nell’area oggetto dell’esposto, di un piano di contenimento ed abbattimento del rumore ex

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DM 29/11/2000 nonché allo stato di avanzamento dello stesso e alle verifiche di efficacia acustica eseguite sugli interventi già attuati (ex art. 2, comma 5 del DM 29/11/2000);

3. attiva, se ritenuto del caso, qualora nella documentazione venga dichiarato il rispetto dei limiti, o non venga dichiarata la previsione di attuare interventi di risanamento acustico, il controllo ARPAT per una verifica fonometrica attestante il superamento o meno dei limiti di legge;

4. a seguito della relazione tecnica di misura di ARPAT che attesti il superamento dei limiti, applica una sanzione pecuniaria (L. 447/1995) per la mancanza del piano di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5 della L. 447/1995, chiede inoltre l'integrazione del suddetto piano, definito ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del DM 29/11/2000, da presentare entro il termine previsto per l’approvazione del piano successivo;

5. aggiorna l’archivio dei provvedimenti accessori emessi.

Nel caso di controlli ARPAT reiterati, presso lo stesso sito e comunque in base alle fattispecie previste, si applica quanto disposto dall’articolo 18, comma 2 della Legge regionale n. 30/2009.

In particolare se il Comune richiede tali controlli, deve farsi carico di segnalare al gestore dell’infrastruttura l’obbligo di corrispondere ad ARPAT l’onere previsto secondo le modalità da essa comunicate. Tale comunicazione può utilmente essere posta nella stessa ordinanza con cui è richiesto al gestore un intervento di risanamento in modo tale da rendere sanzionabile il comportamento di colui il quale non assolve a tale obbligo. In alternativa il Comune, se attiva un procedimento diverso, assicurerà in ogni caso l’ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia.

Quanto sopra riportato è schematizzato nel diagramma di flusso riportato in Figura 1. 4. Modalità di gestione di esposti relativi al rumore prodotto da attività produttive, professionali e commerciali (escluse le infrastrutture di trasporto)

Il Comune che riceve la segnalazione relativa al disturbo da rumore attiva la sua funzione di vigilanza e controllo nei seguenti modi: 1. effettua una verifica interna preliminare o anche con sopralluogo sul campo da parte degli uffici

comunali competenti, che, sulla base dei piani aziendali se presentati, o di altre informazioni in suo possesso, portino ad una risposta ancora prima dell’attivazione del procedimento del controllo strumentale; una volta accertata la regolarità delle autorizzazioni possedute, presentate in relazione all’attività presunta disturbante, invita il titolare a verificare1 per proprio conto i livelli di rumorosità di tutti gli impianti utilizzati o dell’attività svolta nel suo complesso, fissando un termine di tempo (indicativamente 15 giorni) per riferire circa l’eventuale adeguamento volontario degli impianti e/o dell’attività, se riscontrati/a come rumorosi/a oltre i limiti;

2. effettua controlli circa il rispetto degli orari previsti dalle autorizzazioni e della attivazione di sorgenti non preventivamente dichiarate (tipico la diffusione di musica non citata nella VIAC o non prevista all'atto della richiesta di autorizzazione);

3. procede all’attivazione di ARPAT per una verifica fonometrica attestante il superamento o meno dei limiti di legge qualora il titolare dell’attività non accolga l’invito del Comune alla verifica di

1 Questa fase di “autocontrollo” è da intendersi come un’opportunità (e non un obbligo) data al titolare dell’attività, in luogo dell’immediata attivazione dell’Ente di controllo. Utilizzando questa opportunità potrebbe risultare necessaria l’effettuazione di misure fonometriche da parte dei tecnici incaricati dall’attività potenzialmente inquinante; è evidente che in questi casi la collaborazione dell’esponente diventa indispensabile per lo svolgimento delle misurazioni. È opportuno che il Comune ponga questa necessità all’attenzione dell’esponente.

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cui al punto 2 o qualora dopo la verifica in proprio del titolare e l'eventuale adeguamento volontario degli impianti e/o delle attività persista il disagio segnalato;

4. richiede il deposito di una copia della relazione di misura firmata da un tecnico competente ex articolo 16, Legge regionale 89/98 e s.m.i., qualora le verifiche eseguite dal titolare accertino il rispetto di tutti i limiti di rumorosità; in caso contrario, richiede il deposito del piano di bonifica acustica, corredato della relativa tempistica di intervento;

5. attiva il procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990, dandone comunicazione alle parti interessate; a seguito del ricevimento della relazione tecnica di misura di ARPAT, nel caso essa attesti il superamento dei limiti, gestisce il procedimento sanzionatorio;

6. adotta provvedimenti accessori di diffida o emette un’ordinanza sindacale o dirigenziale che può includere un nuovo controllo di ARPAT2, nello stesso sito, sulla stessa attività e sulla stessa sorgente, per la verifica dell’efficacia degli interventi, seguendo la procedura di legge;

7. aggiorna l’archivio dei provvedimenti accessori emessi.

Quanto sopra riportato è schematizzato nel diagramma di flusso in Figura 2. 5. Modalità di gestione di esposti relativi al rumore prodotto da attività temporanee, da manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e da spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto che impiegano macchinari rumorosi, in qualsiasi parte del territorio o nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all’aperto

Il Comune riceve la segnalazione relativa al disturbo da rumore e si attiva nella sua funzione di vigilanza e controllo nei modi seguenti: 1. effettua una verifica interna preliminare, anche con sopralluogo sul campo da parte degli uffici

comunali competenti, che, sulla base delle autorizzazioni richieste, o di altre informazioni in suo possesso, porti ad una risposta ancora prima dell’attivazione del controllo strumentale;

2. effettua controlli circa il rispetto degli orari previsti dalle autorizzazioni e della attivazione di sorgenti non preventivamente dichiarate (tipico la diffusione di musica non citata nella VIAC o non prevista all'atto della richiesta di autorizzazione); una volta accertata la regolarità delle autorizzazioni possedute, presentate in relazione all’attività presunta disturbante, invita il titolare a verificare3, per proprio conto e immediatamente, i livelli di rumorosità di tutti gli impianti utilizzati o dell’attività svolta nel suo complesso, fissando come termine temporale la prima data utile ad evitare il reiterarsi delle condizioni disturbanti;

3. procede all’attivazione di ARPAT per una verifica fonometrica attestante il superamento o meno dei limiti di legge qualora il presunto disturbante non accolga l’invito del Comune alla verifica di cui al punto 2 o qualora, dopo la verifica in proprio del titolare, persista il disagio segnalato;

4. richiede il deposito di una copia della relazione di misura firmata da un tecnico competente ex articolo 16, legge regionale 89/98 e s.m.i qualora le verifiche eseguite dal titolare accertino il rispetto di tutti i limiti di rumorosità; in caso contrario, richiede il deposito del piano di bonifica acustica, corredato della relativa tempistica di intervento;

2 Nel caso di controlli ARPAT reiterati si applica quanto disposto dall’articolo 18, comma 2 della Legge regionale n. 30/2009. In particolare se il Comune richiede tali controlli deve farsi carico di segnalare al titolare dell’attività l’obbligo di corrispondere ad ARPAT l’onere previsto secondo le modalità da essa comunicate. Tale comunicazione può utilmente essere posta nella stessa ordinanza con cui è richiesto al titolare dell’attività un intervento di risanamento. 3 Questa fase di “autocontrollo” è da intendersi come un’opportunità (e non un obbligo) data al presunto disturbante, in luogo dell’immediata attivazione dell’Ente di controllo. Utilizzando questa opportunità potrebbe risultare necessaria l’effettuazione di misure fonometriche da parte dei tecnici incaricati dall’attività potenzialmente inquinante; è evidente che in questi casi la collaborazione dell’esponente diventa indispensabile per lo svolgimento delle misurazioni. E’ opportuno che il Comune ponga questa necessità all’attenzione dell’esponente.

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5. ordina la sospensione delle autorizzazioni in deroga concesse, fino alla realizzazione delle opere di cui al punto 4;

6. attiva il procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990, dandone comunicazione alle parti interessate; a seguito del ricevimento della relazione tecnica di misura di ARPAT, nel caso essa attesti il superamento dei limiti, gestisce il procedimento sanzionatorio;

7. adotta provvedimenti accessori di diffida o emette un’ordinanza sindacale o dirigenziale che può includere un nuovo controllo di ARPAT4 per la verifica dell’efficacia degli interventi;

8. aggiorna l’archivio dei provvedimenti accessori emessi. Quanto sopra riportato è schematizzato nel diagramma di flusso in Figura 3.

ESPOSTO

ARPAT o ASLREGIONE, PROVINCIA e COMUNE

COMUNE

MONITORAGGIO ARPAT

CONTROLLO ARPAT

INTERPELLAREGESTORE

ESPONENTEGESTORE

ASL

•Trasmettono l ’esposto con proprie valutazioni

•Trasmettono i risultati del monitoraggio se disponibile

Richiesta informazioni (2)

GESTORE INFRASTRUTTURA

Risposta immediata (1)

Richiesta se necessario monitoraggio ARPAT n. 46-47 carta dei servizi

COMUNE

Attiva controllo (3)

Figura 1 - Infrastrutture di trasporto: diagramma di flusso relativo alla gestione degli esposti.

4 Nel caso di controlli ARPAT reiterati si applica quanto disposto dall’articolo 18, comma 2 della Legge regionale n. 30/2009. In particolare se il Comune richiede tali controlli deve farsi carico di segnalare al titolare dell’attività l’obbligo di corrispondere ad ARPAT l’onere previsto secondo le modalità da essa comunicate. Tale comunicazione può utilmente essere posta nella stessa ordinanza con cui è richiesto al titolare dell’attività un intervento di risanamento.

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ESPOSTO

ARPAT o ASLREGIONE, PROVINCIA

COMUNE

CONTROLLO ARPAT

Trasmettono l ’esposto con proprie valutazioni

Invito a verifica

autonoma (2) TITOLARE ATTIVITA’

Risposta (1)

VERIFICA AUTONOMA

Invio risultati verifica autonoma

Applicazione sanzione (5)

o provvedimento accessorio (6)

Attivazione controllo ARPAT (3 e 6)

Figura 2 - Attività produttive, professionale, commerciali escluse le infrastrutture di trasporto: diagramma di flusso relativo alla gestione degli esposti.

ESPOSTO

ARPAT o ASLREGIONE, PROVINCIA

COMUNETrasmettono l’esposto con proprie valutazioni

Invito a verifica autonoma e

immediata (2)

TITOLARE ATTIVITA ’

Risposta (1)

VERIFICA AUTONOMA IMMEDIATA

Invio risultati

verifica autonoma

• Ordina sospensione autorizzazione in deroga (5)

• applica sanzione (6)

• o provvedimento accessorio (7)

CONTROLLO ARPAT

Attivazione controllo ARPAT (3 e 7)

Figura 3 - attività temporanee/manifestazioni/spettacoli temporanei: diagramma di flusso relativo alla gestione degli esposti.

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ALLEGATO 1: ESPOSTI E SEGNALAZIONI DI DISTURBO DA FONTI DI RUMORE

Da inviare tramite PEC all’Ente di competenza5

IO SOTTOSCRITT__

cognome nome luogo di nascita provincia di nascita data di nascita codice fiscale cittadinanza sesso M F comune di residenza provincia di residenza C.A.P. via, viale, piazza, ecc numero civico in qualità di dell’impresa posto in via numero civico Telefono (cellulare) Telefono (fisso) Email PEC (posta elettronica certificata) consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,

SEGNALO

Il disturbo derivante da inquinamento acustico è generato da: 1. Infrastruttura di trasporto: Denominazione dell'infrastruttura ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 Per comunicare direttamente con la Pubblica Amministrazione, è opportuno iscriversi ad Apaci (https://web.e.toscana.it/apaci) che è lo strumento che permette ai cittadini, alle associazioni, ai liberi professionisti e alle Imprese un rapporto diretto con l'ente pubblico. Per accedere ad Apaci è necessario avere la Carta Nazionale dei Servizi, attivata presso le Aziende Sanitarie Locali.

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Tipologia della sorgente ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Localizzazione dell’edificio/edifici disturbati ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Distanza dell’edifico/edifici disturbati dalla sorgente rumore ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Preciso che il disturbo si verifica: [ ] in periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) [ ] in periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) Il periodo di maggiore disturbo è dalle ore alle ore 2. Attività produttive, professionali e commerciali (escluse le infrastrutture di trasporto): Denominazione dell’attività o delle attività disturbati ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tipologia dell’attività o delle attività ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Localizzazione dell’edifico/edifici disturbati ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Distanza dell’edifico/edifici disturbati dalla sorgente rumore _______________________________________________________________________________

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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tipologia del rumore percepito ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Preciso che il disturbo si verifica: [ ] in periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) [ ] in periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) Il periodo di maggiore disturbo è dalle ore alle ore Il disturbo sembra generato da: [ ] macchinari dell’attività [ ] modalità di svolgimento dell’attività Preciso inoltre che (indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che causa il disturbo, e periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Attività temporanee, da manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e da spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto che impiegano macchinari rumorosi: Denominazione dell’attività o delle attività disturbanti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tipologia dell’attività o delle attività ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Localizzazione dell’edificio/edifici disturbati ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Distanza dell’edificio/edifici disturbati dalla sorgente rumore ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tipologia del rumore percepito ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Preciso che il disturbo si verifica: [ ] in periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) [ ] in periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) Il periodo di maggiore disturbo è dalle ore alle ore Il disturbo sembra generato da: [ ] macchinari dell’attività [ ] modalità di svolgimento dell’attività [ ] clienti, avventori o altre persone presenti [ ] dal traffico indotto dalla manifestazione, cantiere ecc. Preciso inoltre che (indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che causa il disturbo, e periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGO INOLTRE [ ] fotografie descrittive [ ] rilevazione effettuata da tecnico abilitato [ ] mappa con individuata la sorgente disturbante e l’edificio/edifici disturbati [ ] altro:

CHIEDO Pertanto a codesta Amministrazione di voler effettuare i necessari rilievi per verificare il rispetto o meno dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico del rumore

SONO CONSAPEVOLE Che copia del presente esposto e dei relativi allegati potrà essere trasmessa al soggetto disturbante, anche nell’ambito di eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi ovvero ai fini di attivare le procedure di “auto-accertamento”.

FIRMA* (nome e cognome)

Nel caso non venga apposta firma autografa al documento, lo stesso dovrà essere firmato digitalmente.

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Allegato B

COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO EX ART. 15 BIS LR. 89/98

Linee guida per la verifica delle pavimentazioni fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli

interventi di risanamento acustico ad uso degli enti locali

NT-02/2014

Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici Settore Energia, Tutela della Qualità dell’Aria e dall’Inquinamento Elettromagnetico ed

Acustico

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Informazioni generali

Il Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis della l.r. 89/98 è stato istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 202 del 19 marzo 2012, avente per oggetto “Istituzione Comitato regionale di coordinamento e modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori ai sensi dell'articolo 15 bis della l.r. 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico e s.m.i.””.

Il Comitato svolge funzioni di raccordo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla l.r. 89/98, da parte degli enti preposti, per una applicazione omogenea della vigente normativa in materia sul territorio regionale, predisponendo documenti, linee guida ecc. e curandone la pubblicazione e divulgazione, di norma sui siti web istituzionali, in modo da garantirne la massima diffusione.

La presente pubblicazione raccoglie le raccomandazioni del Comitato per la verifica delle pavimentazioni fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico ad uso degli enti locali, in modo da avere, a livello regionale, uniformità nei controlli tale da consentire la confrontabilità dei risultati.

Avvertenza

Le linee guida riportate nella pubblicazione possono costituire un utile strumento di indirizzo e comportamento omogeneo sul territorio regionale, che le diverse Amministrazioni interessate potranno applicare nei propri procedimenti amministrativi. Autori Aldo Ianniello Presidente del Comitato - Regione Toscana – Dirigente Settore Energia,

Tutela della Qualità dell’Aria e dall’Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico

Emanuela Balocchini Membro del Comitato - Regione Toscana – Dirigente Settore Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Vita e di Lavoro, Alimenti e Veterinaria

Gaetano Licitra Membro del Comitato – Responsabile del Dipartimento di Lucca designato da ARPAT

Arnaldo Melloni Membro del Comitato - Comune di Firenze - Rappresentante dei Comuni Toscani nominato dal Consiglio delle Autonomie Locali

Guido Menichetti Membro del Comitato - Provincia di Pisa – Rappresentante delle Province Toscane nominato dal Consiglio delle Autonomie Locali

Iole Pinto Membro del Comitato - Responsabile Sezione Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione AUSL 7 - designata dal Comitato tecnico per la prevenzione collettiva AUSL

Giorgio Galassi, Daniela Germani

Regione Toscana - Settore Energia, Tutela della Qualità dell’Aria e dall’Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico

Michela Di Matteo Regione Toscana – Settore Viabilità di Interesse Regionale Con il Contributo della Commissione Agenti Fisici di ARPAT.

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Indice Informazioni generali Pag. 3 Premessa Pag. 5 Procedure di misura Pag. 6 Indicazioni per la stazione appaltante Pag. 6 Quadro normativo vigente Pag. 6 Principali norme tecniche di riferimento Pag. 7 Appendice A: Metodo di misura del livello sonoro bordo strada normalizzato Pag. 9 Appendice B: Metodo di misura del livello di rumore di rotolamento (CPX) Pag. 13

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1. Premessa

La Regione Toscana dal 2004 al 2014 ha concesso finanziamenti ai Comuni toscani per il risanamento acustico delle proprie infrastrutture di trasporto per un importo complessivo pari a 24 milioni di euro. Circa la metà di tale contributo ha riguardato la copertura di spese per ripavimentazione di strade con posa di pavimentazioni fonoassorbenti.

Nell’ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale nel 2005, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Toscana e le Province hanno finanziato il progetto di ricerca “Leopoldo” del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Pisa in collaborazione con ARPAT, che si proponeva di definire apposite linee guida per la progettazione, la costruzione, il controllo e la manutenzione della viabilità ordinaria della Regione Toscana. Con Delibera del 11/03/2013 n. 157 (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana supplemento n. 12 del 20/03/2013) la Giunta Regionale ha preso atto dei risultati della prima fase del progetto ormai conclusa. La Giunta ha inoltre dato mandato alla Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità e alla Direzione Generale Organizzazione di provvedere alla promozione e alla diffusione dei risultati del progetto, al fine di ottimizzare le risorse regionali per l’attuazione degli interventi.

I dati raccolti con il progetto “Leopoldo” sono messi a disposizione degli enti/gestori che

devono realizzare interventi di risanamento acustico di infrastrutture di trasporto stradali mediante pavimentazioni e possono fornire indicazioni per valutare ante-operam le prestazioni delle possibili soluzioni tipologiche sperimentate all'interno del progetto stesso in relazione agli obiettivi di risanamento che si vogliono conseguire. La documentazione prodotta fornisce inoltre indicazioni preziose per la stesura dei capitolati di gara e per la corretta definizione delle caratteristiche e delle metodiche di stesa, per ottenere i migliori risultati di mitigazione del rumore alla sorgente. I risultati ottenuti all'interno del progetto dai monitoraggi nel tempo delle prestazioni acustiche delle pavimentazioni hanno consentito inoltre di stimare il degrado delle prestazioni nel tempo, tali informazioni sono utili per poter gestire la programmazione della manutenzione delle pavimentazioni ai fini della mitigazione del rumore.

All'interno del Progetto sono state individuate le tecnologie, i materiali e le tipologie di

intervento da adottare per la costruzione e la manutenzione delle pavimentazioni stradali con l’obiettivo anche, di migliorare la sicurezza della circolazione ed allo stesso tempo garantire requisiti di ecocompatibilità e di durabilità. Sono state caratterizzate inoltre, le prestazioni dei materiali impiegati e verificati i modelli di propagazione dei disturbi sonori e vibrazionali derivanti dal traffico veicolare.

Il presente documento fornisce agli Enti Locali linee guida per la verifica delle prestazioni

delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività, utilizzate negli interventi di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto di interesse regionale e locale in gestione a Enti pubblici (Comuni, Province e Regione), fatti salvi gli obblighi derivanti dal rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1 del DPR 142/2004. I risultati dei controlli sulle prestazioni acustiche delle pavimentazioni saranno utile strumento per una migliore definizione degli interventi di risanamento futuri. 2. Procedure di misura

Per poter valutare le prestazioni acustiche delle pavimentazione stradali è necessario individuare strumenti e metodologie di misura e controllo omogenei sul territorio regionale che consentano il confronto tra i risultati garantendo la riproducibilità delle misure stesse. I risultati

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delle misure consentiranno in tal modo anche di ottimizzare le spese nella scelta dei materiali e nel mantenimento delle prestazioni degli stessi massimizzandone l'efficacia in termini di riduzione del rumore e durata.

Le indicazioni per l’effettuazione di misure del livello sonoro a bordo strada sono riportate nell’Appendice A mentre nell’Appendice B sono descritte le procedure e per le misure di livello sonoro di rotolamento da utilizzarsi per effettuare le verifiche di legge. 3. Indicazioni per la stazione appaltante

Per la stazione appaltante un importante strumento per assicurarsi che le prestazioni acustiche relative all’intervento di risanamento siano garantite almeno per un determinato periodo di tempo è chiedere la fideiussione alla ditta vincitrice dell’appalto, la quale deve garantire il mantenimento delle prestazioni acustiche richieste durante un determinato periodo di tempo (2-3 anni) durante il quale saranno svolte da parte degli enti preposti le verifiche strumentali di cui alle presenti linee guida. Dalle garanzie sulle prestazioni delle pavimentazioni è fatto salvo il degrado dovuto ad interventi, autorizzati dal comune, per intercorse emergenze che possono modificare le prestazioni dell’asfalto stabilite nel capitolato. Nel caso di tali interventi, le prove di misura periodiche dovranno riguardare le parti non modificate della pavimentazione.

Nel caso in cui gli interventi per intercorse emergenze abbiano, invece, riguardato un tratto

sostanziale della pavimentazione in studio, va attentamente valutato se questi non abbiano compromesso il risanamento acustico atteso. 4. Quadro normativo vigente − Legge Regionale 89/1998 articolo 14 “1. I comuni esercitano le funzioni di controllo previste

dall'articolo 14, comma 2, della l. 447/1995, avvalendosi, per le rispettive competenze, dell'ARPAT, nelle forme e con le modalità stabilite dalla l.r. 30/2009, nonché delle Aziende unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b). 2. Nei casi previsti dall'articolo 12, commi 4 e 5, i controlli relativi devono essere eseguiti nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h). 3. Fatte salve le competenze spettanti ai comuni ai sensi del comma 1, le funzioni di vigilanza e di controllo, relative ad ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, sono esercitate dalle province, che a tal fine utilizzano le strutture dell'ARPAT, secondo quanto disposto dall’articolo 14, comma 1, della l. 447/1995 e nel rispetto delle forme e modalità stabilite dalla l.r. 30/2009”.

− DM 29/11/2000 articolo 2, comma 5 “Entro sei mesi dalla data di ultimazione di ogni intervento previsto nel piano di risanamento, la società o l'ente gestore ivi compresi i comuni, le province e le regioni, nelle aree oggetto dello stesso piano, provvede ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi del risanamento e trasmette i dati relativi al comune ed alla regione o all'autorità da essa indicata”.

− DM 29/11/2000 articolo 6, comma 2 “L'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi del risanamento è svolta, nell'ambito delle competenze assegnate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla normativa statale e regionale”.

− DPR 142 articolo 10, comma 1 “I sistemi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento da rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stradali devono essere realizzati in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 227 del decreto

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legislativo n. 285 del 1992. 2. Per i sistemi di cui al comma 1, i gestori provvederanno sulla base dei compiti istituzionali avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio”.

5. Principali norme tecniche di riferimento (vedi relazione Progetto Leopoldo 1 Fase”, DGR n. 157/2013 − Norma UNI EN 12697-1:2012 “Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati

bituminosi a caldo - Parte 1: Contenuto di legante solubile”. − Norma UNI EN 12697-23:2006 “Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati

bituminosi a caldo - Parte 23: Determinazione della resistenza a trazione indiretta di provini bituminosi”.

− Norma UNI EN 12697-2:2008 “Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 2: Determinazione della granulometria”.

− Norma UNI EN 12697-8:2003 “Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Determinazione delle caratteristiche dei vuoti di provini bituminosi”.

− Norma UNI ISO 7188:1999 “Acustica - Misurazione del rumore emesso dalle autovetture nelle condizioni rappresentative di traffico urbano”.

− Norma UNI EN ISO 11819-1:2004 “Acustica – Misurazione dell’influenza delle superfici stradali sul rumore da traffico – Metodo statistico applicato al traffico passante”.

− Norma UNI ISO 13472-1:2004 “Misurazione in siti del coefficiente di assorbimento acustico di superfici stradali – Metodo della superficie estesa”.

− Norma ISI CD 11819-2:2000 “Acoustics – Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise – Part 2: The close-proximity method”.

− Norma UNI EN 1097-2:2010 “Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Parte 2: Metodi per la determinazione della resistenza alla frammentazione”.

− Norma UNI EN 933-5:2006 “Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Parte 5: Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi”.

− Norma UNI EN 933-1:2012 “Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Parte 1: Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura”.

− Norma UNI EN 1367-1:2007 “Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Parte 1: Determinazione della resistenza al gelo e disgelo”.

− Norma UNI EN 12697-11:2006 “Miscele bituminose - Metodi di prova per conglomerati bituminosi a caldo - Parte 11: Determinazione dell'affinità tra aggregato e bitume”.

− Norma UNI EN 13043:2004 “Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico”.

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Appendice A

METODO DI MISURA DEL LIVELLO SONORO BORDO STRADA NORMALIZZATO A.1 Premessa

Il metodo prevede l’esecuzione di campagne di misura prima e dopo la messa in opera della pavimentazione oggetto di studio, con opportuna tempistica delle campagne post-operam per verificare il mantenimento nel tempo delle prestazioni acustiche (p. es. 6 mesi, 1 anno, 2 anni e 3 anni dalla stesa della pavimentazione). A.2 Postazione di misura

Il metodo presuppone una scelta accorta della postazione di misura, che in ogni campagna dovrà essere sempre la stessa, con particolare riferimento alle distanze del microfono dalla sorgente stradale e dalle superfici/ostacoli più prossimi. Specificatamente, si dovrà scegliere una postazione influenzata dal solo rumore del traffico stradale, possibilmente lontana da intersezioni con altri assi viari importanti oltre quello studiato, semafori o altri elementi di discontinuità. Lo stato ante-operam del tratto stradale studiato deve essere caratterizzato da normale usura, ossia privo di buche, fessurazioni, avvallamenti o comunque deterioramenti evidenti e pronunciati che possono indurre un incremento della rumorosità al transito. A.3 Condizioni ambientali

Per ridurre al minimo la variabilità fra le varie campagne di misura, legata alla differenza delle condizioni ambientali, è opportuno che le campagne siano effettuate indicativamente nella stessa stagione o comunque in periodi caratterizzati da condizioni meteo-climatiche equivalenti o paragonabili.

Le condizioni meteorologiche del periodo di misura dovranno essere conformi a quanto

previsto al riguardo dal DM 16/03/98. Inoltre, con particolare riferimento a superfici stradali caratterizzate da un’elevata porosità, il periodo di misura dovrà essere scelto lontano da eventi di pioggia (almeno 2 giorni). A.4 Dati da acquisire

Il metodo si basa sull’acquisizione sincronizzata, in continuo, non presidiata e per un periodo di tempo di alcuni giorni, dei seguenti dati: − livelli sonori LAeq su base oraria (o frazione di ora) misurati in prossimità dell’asse stradale

(dove possibile 5-15 m in pianta dalla mezzeria) con metodologia conforme ai requisiti metrologici di cui al DM 16/03/98;

− velocità di transito dei veicoli; − numero di transiti; − tipo di veicolo (classificazione minima: veicoli leggeri e pesanti); − set standard di parametri meteorologici (pressione, temperatura, umidità relativa, pioggia,

velocità del vento).

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Per escludere l’influenza di sorgenti sonore indesiderate ed estranee al rumore stradale, non

prevedibili preventivamente (quali sirene o altri eventi anomali) è opportuno utilizzare adeguate tecniche di campionamento (acquisizione di eccedenze, registrazioni audio, ecc.) che permettano, in fase di post elaborazione dei dati, il riconoscimento e l’eliminazione di tali contributi dai livelli sonori misurati. A.5 Elaborazione dei dati Metodo a

Dai livelli sonori acquisiti su base oraria (o frazione di ora) opportunamente depurati dai contributi indesiderati, vengono calcolati i livelli sonori giornalieri diurno (6:00-22:00) e notturno (22:00-6:00). Questi vengono poi normalizzati a un volume e a una composizione di traffico fissati (tipicamente i valori medi relativi all’insieme delle campagne di misura svolte) ricorrendo a opportune leggi di scala logaritmica reperibili in letteratura, purché rappresentative del particolare contesto studiato [1].

La valutazione di efficacia acustica della pavimentazione stradale viene eseguita calcolando

le differenze di livello sonoro rispetto al valore ante-operam, per il periodo diurno e notturno. Metodo b

In alternativa, può essere utilizzato un procedimento statistico di regressione multivariata dei livelli sonori acquisiti su base oraria (o frazione di ora) in funzione dei corrispondenti flussi veicolari [2, 3]. In questo caso il coefficiente di determinazione R2 associato al modello di regressione utilizzato è auspicabile che sia migliore di 0.7.

Il più semplice modello utilizzabile è

LAeq = A + 10Log10(Qleggeri + BQpesanti) (1) dove LAeq è il livello sonoro misurato su base oraria (o frazione di ora); A e B rappresentano i parametri del modello da determinare; Qleggeri è il flusso veicolare dei mezzi leggeri su base oraria (o frazione di ora); Qpesanti è il flusso veicolare dei mezzi su base oraria (o frazione di ora).

L’analisi deve essere condotta separatamente per il periodo diurno e notturno, nel caso si verifichino regimi di traffico e condizioni ambientali significativamente differenti nei due casi, in ordine alla velocità di transito e alla tipologia di traffico (andamento discontinuo, scorrimento libero, ecc.) nonché alle condizioni meteorologiche.

Una volta determinati i parametri A e B, la valutazione di efficacia acustica della pavimentazione stradale viene eseguita utilizzando la (1) inserendovi i flussi medi veicolari (diurni e notturni) determinati sull’insieme delle campagne di misura, e calcolando le differenze di LAeq rispetto al valore ante-operam.

Un affinamento dei procedimenti descritti (metodi a e b) include la valutazione di opportune correzioni ai livelli sonori per tener conto della variazione della velocità media di transito e dei parametri meteorologici da una campagna all’altra [1].

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A.6 Bibliografia [1] D. Casini, A. Gori, A. Poggi, “Prestazione acustica di un “rubber asphalt” messo in opera in

ambito urbano”, atti 37° Convegno Nazionale AIA, Siracusa, 26-28 maggio, 2010. [2] N. Volpi, D. Casini, A. Poggi, “Monitoring of traffic noise in urban area: an estimation of the

emission and of its trend vs. time”, proc. Euronoise 2003, Naples (Italy), May 19-21, 2003. [3] A. Poggi, D. Casini, C. Fagotti, S. Secchi, “Contribution of double layer asphalt in reduction

of urban traffic noise”, proc. Internoise 2000, Nice (France), August 27-30, 2000.

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Appendice B

METODO DI MISURA DEL LIVELLO DI RUMORE DI ROTOLAMENTO (CPX) B.1 Misura del rumore di rotolamento

Il metodo più diffuso per valutare l’emissione di rumore generato dall’interazione pneumatico-pavimentazione è il metodo CPX, il cui principio e sistema di misura sono descritti nella norma tecnica ISO/DIS 11819-2[1]. Il metodo si basa sull’acquisizione dei livelli sonori nell’intervallo di frequenze 315 – 5000 Hz, utilizzando due o più microfoni posizionati in prossimità del punto di contatto pneumatico/pavimentazione. Tale metodo è stato ampiamente utilizzato nella valutazione prestazionale delle pavimentazioni utilizzate nell’ambito del Progetto Regionale LEOPOLDO [2]. B.2 Premessa

Il metodo CPX prevede l’esecuzione di campagne di misura prima e dopo la messa in opera della pavimentazione oggetto di studio, con opportuna tempistica delle campagne post-operam per verificare il mantenimento nel tempo delle prestazioni acustiche (p. es. 6 mesi, 1 anno, 2 anni e 3 anni dalla stesa della pavimentazione). In sede di misure post-operam è necessario individuare una pavimentazione da utilizzarsi come riferimento per valutare il beneficio della stesa oggetto di studio tramite un criterio differenziale [3]. La pavimentazione di riferimento dovrà presentarsi priva di buche, fessurazioni, avvallamenti o comunque deterioramenti evidenti e pronunciati che possono indurre un incremento della rumorosità. Come pavimentazione di riferimento è auspicabile la scelta di una stesa in usura standard usualmente utilizzata in zona (generalmente DAC o SMA), di pari età alla pavimentazione pre-esistente sul sito dove è stata stesa la pavimentazione oggetto di misura. In sede di misura ante-operam dovranno essere confrontati il tratto che sarà oggetto di risanamento col tratto che sarà utilizzato come riferimento e i e relativi livelli LCPX dovranno essere eguali entro la relativa incertezza.

B.3 Percorso di misura

Il metodo presuppone che il mezzo su cui è montato lo pneumatico di misura (carrello trainato o veicolo strumentato) sia condotto sulle pavimentazioni oggetto della misura a velocità costante. Il tragitto percorso, che in ogni campagna dovrà essere sempre lo stesso, compatibilmente con la viabilità del sito di misura, dovrà essere tale da poter escludere riflessioni da superfici a bordo strada o l’influenza del traffico circolante. Il tratto oggetto di analisi deve essere l’intero tratto oggetto di risanamento e comunque non inferiore a 100 m. B.4 Condizioni ambientali

Per ridurre al minimo la variabilità fra le varie campagne di misura, legata alla differenza delle condizioni ambientali, è opportuno che le campagne siano effettuate indicativamente nella stessa stagione o comunque in periodi caratterizzati da condizioni meteo-climatiche equivalenti o paragonabili.

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La temperatura dell’aria deve essere più prossima possibile ai 20° C e la pavimentazione deve essere asciutta. In caso di indagini effettuate a temperatura diversa occorrerà correggere i risultati sulla base di fattori reperibili in letteratura. Per le superfici stradali caratterizzate da un’elevata porosità, il periodo di misura dovrà essere scelto lontano da eventi di pioggia (almeno 2 giorni). E’ necessario monitorare anche la temperatura della pavimentazione all’interno del tempo di misura e la misura deve essere condotta in un tempo tale che la variazione di temperatura sia dell’aria che della pavimentazione sia limitata (tipicamente stabile entro 5° C). B.5 Dati da acquisire

Nel seguito sono riportati due possibili metodi per la misura ed il calcolo dell’indice LCPX: metodo a) Questo metodo è basato sull’applicazione puntuale della norma nella forma e nei modi

descritti in [1]. metodo b) Questo metodo è basato sull’esperienza maturata nell’ambito del Progetto Regionale

LEOPOLDO [2] ed è descritto sia in [2] che in [3]. Si basa su una analisi statistica effettuata a tutte le velocità che sono possibili sul tratto di strada analizzato e fornisce una miglior risoluzione spaziale e una miglior informazione sull’andamento con la velocità e una minor dipendenza dalle condizioni meteoclimatiche della misura rispetto a quanto richiesto da [1].

Il metodo e l’algoritmo di calcolo per ottenere i risultati si basa sull’acquisizione dei livelli

in banda di terzi d’ottava tra 315 e 5000 Hz, della velocità di percorrenza e dello spazio percorso. Per ottenere risultati statisticamente robusti è necessario prevedere:

metodo a) un numero sufficiente di ripetizioni alle tre velocità di riferimento (40, 50 80 km/h se strada urbana; 50, 80 100 km/h se strada extraurbana);

metodo b) un numero sufficiente di ripetizioni a varie velocità nell’intervallo da un minimo di 35 km/h alla massima velocità consentita dalla viabilità e quanto più prossima alla massima velocità di esercizio (velocità di progetto).

B.6 Elaborazione dei dati

Per ogni ripetizione è necessario associare una velocità media di percorrenza per ogni segmento, così come definito dalla norma o secondo quanto stabilito e opportunamente giustificato dall’operatore (ad esempio è possibile utilizzare segmenti pari a 3 giri ruota, ovvero circa 5 m [3] per aumentare la definizione spaziale dei dati di emissione di rumore di contatto ruota/pavimentazione). Ad ogni segmento è inoltre necessario associare un livello sonoro per ciascuna banda di terzi d’ottava nell’intervallo di frequenze di interesse. Secondo quanto descritto nella norma, la media energetica dei livelli di ciascun microfono, ottenuti dalla somma energetica dei rispettivi livelli sonori nelle bande di terzi d’ottava pesati secondo la curva di ponderazione A, restituisce il livello LCPX.

Il risultato finale della misura è il livello LCPX alle velocità di riferimento previste dalla norma (40 se strada urbana, 50, 80, 100 km/h se strada extraurbana) e mediato su tutto lo spazio percorso. Il valore medio spaziale si ottiene come media aritmetica dei livelli LCPX alle velocità di riferimento ottenuti su ciascun segmento spaziale. Per ottenere il livello LCPX alla velocità di riferimento per ogni segmento, è possibile:

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metodo a) mediare aritmeticamente i risultati di ciascuna ripetizione effettuata alla velocità di riferimento (correggendo le variazioni di velocità secondo quanto previsto dalla norma);

metodo b) stimare il valore dalla regressione lineare ottenuta con le misure effettuate a differenti velocità di percorrenza.

Oltre al livello LCPX, è necessario calcolare l’incertezza associata, che tenga conto

dell’incertezza di misura e della variabilità spaziale della pavimentazione oggetto della misura (fissato un opportuno livello di confidenza atteso). B.7 Report di misura

Sulla scheda di misura è necessario riportare: − data e ora in cui è stata realizzata la campagna di misura; − sistema di misura; − pneumatico utilizzato (marca, modello, dimensioni, pressione); − Il valor medio e l’intervallo di variazione della temperatura dell’aria e di ciascuna

pavimentazione oggetto di misura; − per ciascuna pavimentazione il valore LCPX alle velocità di riferimento corretto per la

temperatura dell’aria, secondo quanto previsto dalla norma tecnica, e non corretto. E’ necessario indicare se il valore è stato ottenuto tramite regressione lineare o media aritmetica dei livelli corretti in velocità. E’ necessario indicare l’incertezza associata, con relativo fattore di copertura, specificandone il calcolo;

− spettro medio in bande di terzi d’ottava alle velocità di riferimento, con relative incertezze associate [4];

− calcolare del valore differenziale, ottenuto secondo LCPX(pav) - LCPX(rif). B.8 Bibliografia [1] ISO/DIS 11819-2, “Method for measuring the influence of road surfaces on traffic noise –

Part 2: Close-proximity (CPX) method” [2] Progetto della Regione Toscana “LEOPOLDO”. Predisposizione delle linee guida per la

progettazione ed il controllo delle pavimentazioni stradali per la viabilità ordinaria. http://leopoldo.pjxp.com

[3] G. Licitra, L. Teti, M. Cerchiai, “A modified Close Proximity method to evaluate the time trends of road pavements acoustical performances” Applied Acoustics 01/2014; 76:169–179

[4] Licitra G., Cerchiai M., Teti L., Nencini L.: “Frequency dependence in tyre-road noise emission using the Close Proximity Method” Proc. ICSV14, Cairns, Australia, 2007

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Allegato C

COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO EX ART. 15 BIS LR. 89/98

Linee guida sui procedimenti inerenti la documentazione di valutazione di impatto acustico (VIAC) a seguito del DPR 227/2011

(decreto semplificazione), DPR 59/2013 (Autorizzazione unica ambientale, AUA), DPGRT 2/R del 2014 (regolamento regionale

rumore) e DGRT 857/2013 (criteri per VIAC)

NT-03/2014

Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici Settore Energia, Tutela della Qualità dell’Aria e dall’Inquinamento Elettromagnetico ed

Acustico

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Informazioni generali

Il Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis della l.r. 89/98 è stato istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 202 del 19 marzo 2012, avente per oggetto “Istituzione Comitato regionale di coordinamento e modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori ai sensi dell'articolo 15 bis della l.r. 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico e s.m.i.””.

Il Comitato svolge funzioni di raccordo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla l.r. 89/98, da parte degli enti preposti, per una applicazione omogenea della vigente normativa in materia sul territorio regionale, predisponendo documenti, linee guida ecc. e curandone la pubblicazione e divulgazione, di norma sui siti web istituzionali, in modo da garantirne la massima diffusione.

La presente pubblicazione raccoglie le raccomandazioni del Comitato per la gestione dei procedimenti inerenti la documentazione di valutazione di impatto acustico (VIAC) a seguito della nuova normativa in materia: DPR 227/2011 (decreto semplificazione), DPR 59/2013 (Autorizzazione unica ambientale, AUA), DPGRT 2/R del 2014 (regolamento regionale rumore) e DGRT 857/2013 (criteri per VIAC). Avvertenza

Le linee guida riportate nella pubblicazione possono costituire un utile strumento di indirizzo e comportamento omogeneo sul territorio regionale che le diverse Amministrazioni interessate potranno applicare nei propri procedimenti amministrativi. Autori Aldo Ianniello Presidente del Comitato - Regione Toscana – Dirigente Settore Energia,

Tutela della Qualità dell’Aria e dall’Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico

Emanuela Balocchini Membro del Comitato - Regione Toscana – Dirigente Settore Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Vita e di Lavoro, Alimenti e Veterinaria

Gaetano Licitra Membro del Comitato – Responsabile del Dipartimento di Lucca designato da ARPAT

Arnaldo Melloni Membro del Comitato - Comune di Firenze - Rappresentante dei Comuni Toscani nominato dal Consiglio delle Autonomie Locali

Guido Menichetti Membro del Comitato - Provincia di Pisa – Rappresentante delle Province Toscane nominato dal Consiglio delle Autonomie Locali

Iole Pinto Membro del Comitato - Responsabile Sezione Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione AUSL 7 - designata dal Comitato tecnico per la prevenzione collettiva AUSL

Giorgio Galassi, Daniela Germani

Regione Toscana - Settore Energia, Tutela della Qualità dell’Aria e dall’Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico

Con il Contributo della Commissione Agenti Fisici di ARPAT.

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Indice Informazioni generali Pag. 3 Premessa Pag. 5 Quadro normativo Pag. 5 Modalità dei controlli sulle VIAC Pag. 7 Necessità Nulla-Osta Pag. 8 Allegato 1: Articoli legislativi di riferimento per la documentazione di impatto acustico (VIAC)

Pag. 9

Allegato 2: Proposta formulazione modulistiche SUAP per gli aspetti rumore Pag. 15 Allegato 3: Diagramma di flusso degli adempimenti previsti dal DPR 227/2011 Pag. 16

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1. Premessa Nelle presenti linee guida vengono analizzati: − Il quadro normativo di riferimento e la natura della valutazione di impatto acustico (VIAC) nella

normativa vigente; − le modalità di controllo sulla VIAC; − il ruolo del Comune e di ARPAT nella fase di supporto tecnico; − la necessità di nulla-osta acustico.

L’enunciato degli articoli di interesse è riportato nell’Allegato 1.

Nell’Allegato 2, con riferimento alle casistiche del DPR 227/2011 e alle presenti linee guida è riportata una proposta di formulazione delle modulistiche SUAP per gli aspetti del rumore.

Nell’ Allegato 3 è riportato in forma schematica il diagramma di flusso degli adempimenti previsti dal DPR 227/2011, tenuto conto di quanto prescritto dal DPGRT 2/R del 2014 e delle indicazioni delle presenti linee guida. 2. Quadro normativo 2.1 Natura della VIAC

La documentazione di impatto acustico (di seguito VIAC) viene disciplinata dalla L. 447/95 che introduce la necessità per alcune tipologie di opere specificatamente indicate (art. 8, comma 2) oltre a tutte le attività che richiedono un titolo abilitativo (art. 8, comma 4), di predisporre la documentazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale. Analoga previsione con alcune ulteriori precisazioni è contenuta nella LR 89/98.

In Tabella 1, con riferimento al suddetto quadro normativo sono sintetizzati i casi in cui la

VIAC è prevista.

Tipologia intervento L. 447/95 LR 89/98 1 per progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od

il potenziamento delle opere elencate dall’art. 8, comma 2, della L. 447/1995 (infrastrutture di trasporto e per quanto espressamente di competenza del SUAP: discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi)

art. 8 comma 2 (nell’ambito

della VIA o su richiesta dei

Comuni)

art. 12 comma 1 (sempre)

2 concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

art. 8 comma 4 art. 12 comma 4

3 altri provvedimenti comunali di abilitazione all’utilizzazione di tali impianti e infrastrutture;

art. 8 comma 4 art. 12 comma 4

4 qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive;

art. 8 comma 4 art. 12 comma 4

5 Aree per volo da diporto o sportivo e aviosuperfici art. 12 comma 6bis

6 controllo su quanto prodotto dagli interessati a titolo di denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, ove tale atto sostituisca la domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui sopra (ora SCIA)

art. 12 comma 5

Tabella 1: Quadro normativo vigente in materia di VIAC

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In base alla normativa vigente, a parte i progetti di cui alla casistica 1 in Tabella 1, per i quali la VIAC deve essere predisposta indipendentemente da altri procedimenti autorizzatori, nei rimanenti casi la VIAC viene prevista dalla normativa non come una “autorizzazione/comunicazione” autonoma ma come un procedimento che si innesta in procedimenti amministrativi (sia di natura autorizzatoria che di segnalazione certificata inizio attività SCIA) previsti da altre normative di settore.

La normativa non prevede inoltre una “autorizzazione” per il rumore, tranne il caso in cui la

documentazione di impatto acustico evidenzi il superamento dei limiti in assenza di opportune mitigazioni e quindi la necessità di mettere in atto tali misure di mitigazione, nel qual caso viene previsto il rilascio del nulla-osta acustico da parte del Comune.

Tale nulla-osta è previsto solo nella L. 447/95 all’art. 8, comma 6, mentre la LR 89/98 non lo

contempla; la LR 89/98 indica infatti all’art. 12 comma 6 che in caso di superamento dei limiti la documentazione di impatto acustico “deve espressamente contenere l’indicazione delle misure per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività”, ma non rimanda ad alcuna autorizzazione o nulla-osta espresso.

Per tale motivo il nulla-osta non è stato pressoché “utilizzato” dagli Enti Locali nel corso degli

anni fino a che il recente DPR 59/2013 ne ha in qualche modo meglio definita la natura configurandolo come una “autorizzazione” vera e propria, distinguendolo dalle rimanenti “comunicazioni”.

L’art. 3, comma 1 del DPR 59/2013 prevede infatti che i gestori di Piccole e Medie Imprese (PMI), nonché degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) presentino domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi indicati ai punti successivi tra cui è previsto al punto e): comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della L. 447/95.

In base alla L. 447/95 e alla LR 89/98 il titolare di una impresa non è pertanto tenuto ad alcuna

“comunicazione” in senso stretto, ma piuttosto la legge prevede che la documentazione di impatto acustico venga presentata attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, comma.1 DPR 445/00) contestualmente a procedimenti amministrativi di natura autorizzativa o SCIA previsti dalle normative specifiche di settore.

In pratica se il titolare non dovesse attivare nessun procedimento di tale tipo (istanza/scia) non

avrebbe nessun obbligo (caso piuttosto infrequente ovviamente). 2.2 La VIAC nei procedimenti autorizzatori/SCIA

A seguito delle modifiche introdotte dal DPR 227/2011 e dal DPR 59/2013, si configurano

attualmente le tre seguenti casistiche: 1. NESSUN ADEMPIMENTO, ART. 4 COMMA 1 DPR 227/2011: ditte che rientrano nella

tipologia ritenuta a bassa rumorosità dal DPR 227/2011 non devono presentare VIAC (anche se ovviamente devono comunque rispettare i limiti di rumore fissati dalla legge);

2. PREDISPOSIZIONE VIAC, ART. 4 COMMA 2 DPR 227/2011: per attività che non sono esenti e che non superano i limiti il decreto prevede la dichiarazione sostitutiva di atto di

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notorietà da parte dell’impresa (art. 4 comma 2 DPR 227/2011) – certificazione (come definita dalla normativa regionale) disciplinata da DGRT 857/2013 punto A4;

3. PRESENTAZIONE VIAC, ART. 4 COMMA 3 DPR 227/2011: per attività che superano i limiti, laddove non messe in atto opportune mitigazioni, il decreto prevede la presentazione della VIAC per l’ottenimento del necessario nulla-osta da parte del Comune. Nel caso 1 è sufficiente la dichiarazione dell’impresa di rientrare in una delle voci dell’allegato

B del DPR 227/2011.

Nel caso 2 la dichiarazione sostitutiva è resa sulla base della valutazione di un tecnico competente in acustica ambientale (si configura per il proponente il caso di cui all’art. 47 comma 2 del DPR 445/2000); la documentazione deve essere conservata dalla ditta e non necessariamente trasmessa all’ente; nel caso in cui la ditta sia soggetta a controllo (a campione o secondo modalità definite dall’ente) l’imprenditore dovrà fornire tale documentazione.

Nel caso 3 ossia superamento dei limiti in assenza di mitigazioni di tipo impiantistico o strutturale come meglio dettagliate al successivo paragrafo 4 “Necessità del nulla-osta”, la documentazione di impatto acustico deve invece essere presentata contestualmente alla istanza per l’ottenimento del nulla-osta acustico.

Ai sensi di quanto indicato dall’art. 3, comma 1, lettera e) del DPR 59/2013:

– le imprese che ricadono nel caso 2 rientrano in quelle tenute alla “comunicazione”; – le imprese che ricadono nel caso 3 rientrano in quelle tenute a richiedere il nulla-osta (quindi

tipologia “autorizzazione” ai sensi dell’art. 3 del DPR 59/2013).

E’ opportuno che le modulistiche SUAP guidino chiaramente il proponente a indicare quale casistica valga e quindi se si configuri una esenzione, una comunicazione o una richiesta di nulla-osta (unico caso di autorizzazione che fa scattare obbligo di AUA).

A tal fine è riportato in Allegato 2 un esempio di possibile formulazione delle casistiche da

indicare nelle modulistiche adottate dai SUAP per le varie tipologie di attività. In Allegato 3 è riportato uno schema a blocchi degli adempimenti di cui al DPR 227/2011.

3. Modalità dei controlli sulle VIAC

3.1 Generalità

La L. 447/95 attribuisce la competenza del controllo sulle VIAC al Comune (art. 6 comma 1 lettera d)) secondo modalità definite dalla Regione (ai sensi dell’ art. 4, comma 1, lettera d), L. 447/95).

La Regione ha disciplinato tale controllo solo con il recente DPGRT 2/R dell’08/01/2014 (art.

18). In assenza delle indicazioni regionali pertanto i Comuni/SUAP hanno nel tempo adottato

modalità diversificate di controllo: – controllo di tutte le documentazioni (a volte anche vincolando il procedimento a parere

obbligatorio ARPAT, parere che come detto non è invece previsto dalla normativa);

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– controllo a campione ai sensi del DPR 445/2000 per dichiarazioni sostitutive (art. 71 DPR 445/00);

– nessun controllo. L’art. 18 del DGRT 2/R prevede che le VIAC debbano essere sottoposte a controllo a campione

ai sensi del DPR 445/2000, con le esclusioni delle AUA che la Regione non ha ritenuto di potere disciplinare con proprio regolamento, essendo un’autorizzazione direttamente derivante da altra legge statale specifica che attribuisce la competenza dell’autorizzazione alle Province.

Da notare che la L. 447/95 nasce in un periodo storico in cui la prassi era normalmente quella di

atti autorizzativi espressi (solo le norme successive introducono SCIA e altre semplificazioni, tra cui l’esenzione dell’obbligo VIAC per le attività considerate a basso impatto acustico con DPR 227/2011), e normalmente di competenza comunale (norme di settore successive hanno invece sempre più trasferito le competenze alle Province).

3.1 Ruolo e competenze Per le VIAC di ditte che non rientrano in AUA le modalità di controllo sono definite dall’art. 18

del DPGRT 2/R, quindi: – se trattasi di comunicazione: controllo a campione; il controllo ai sensi del DPR 445/2000 è

documentale (presenza della VIAC e contenuti secondo quanto previsto dal punto A3 della DGRT 857/2013); la modulistica in allegato A1 della DGR 857/2013 è obbligatoria solo in assenza di specifica modulistica comunale, ma è opportuno, per comodità di imprese e professionisti, che le modulistiche siano uniche a livello sovra comunale e per entrambi i procedimenti (VIAC che rimane agli atti della ditta per comunicazione e VIAC trasmessa a Ente per nulla-osta); tale modulistica agevola il controllo documentale da parte del Comune.

– se trattasi di nulla-osta: autorizzazione espressa dell’Ufficio Ambiente del Comune che richiede quindi l’esame di quanto trasmesso dal proponente (completezza documentale e indicazioni delle mitigazioni) da parte degli uffici comunali competenti.

Per quanto riguarda le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in ambito AUA nella forma

di comunicazioni il controllo della accettabilità della documentazione prodotta è svolto dalla Provincia o dal SUAP che riceve la documentazione. Inoltre, nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso DPR secondo i regolamenti fissati dalla Provincia, a campione le dichiarazioni sono controllate nel merito. In tal caso la Provincia successivamente alle autorizzazioni concesse, invia al Comune la documentazione prodotta dalla impresa la cui comunicazione è stata estratta, in quanto il Comune, resta titolare del controllo ai sensi della legge quadro. Il Comune potrà avvalersi di ARPAT nel rispetto della Carta dei servizi di cui alla legge 30/2009.

Nel caso invece di autorizzazione, in quanto l’impresa necessita di nulla-osta, la Provincia lo

acquisisce dal Comune, che in base alla specifica complessità del caso, coinvolge ARPAT per l’espressione dello stesso. 4. Necessità nulla-osta

A seguito della distinzione operata dal DPR 59/2013 di comunicazione e nulla-osta si rende

necessario chiarire quando è necessario il nulla-osta.

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In precedenza come sopra detto infatti, non era presente questa distinzione così marcata e il richiamo al nulla-osta dell’art. 8 comma 6 della L. 447/95, alla luce della semplice previsione dell’art. 12 comma 6 della LR 89/98 di “indicare” le misure di mitigazione si è sempre tradotto in “prescrizioni” (in caso di procedimento di autorizzazione) o in caso di SCIA, l’eventuale mancato rispetto delle previste mitigazioni si configurava come difformità alla SCIA presentata (con conseguente obbligo di regolarizzazione in caso di controllo che verificasse la difformità).

Si propone pertanto di fare riferimento alla seguente elencazione delle “misure previste per

ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti” che necessitano il nulla-osta: – interventi di tipo strutturale sull’edificio (esempi: insonorizzazione solai-pareti, interventi su vie

di fuga quali prese d’aria, infissi…) – interventi di tipo strutturale sulle vie di propagazione (esempio barriere, ivi comprese quelle

realizzate per le cave con i cumuli dei materiali scavati); – interventi di tipo impiantistico o strutturale sulle sorgenti sonore aggiuntivi rispetto

all’impianto/macchinario fornito dal costruttore (esempi: silenziatori, box/incapsulamento impianti…che risultano installabili opzionalmente, sia da parte del costruttore che da altri fornitori, laddove necessarie prestazioni acustiche più elevate rispetto alle caratteristiche acustiche standard dell’impianto/macchinario).

Non necessitano del nulla-osta, ma essendo la VIAC presentata con dichiarazione sostitutiva

di notorietà è a carico del titolare il loro rispetto (pena inefficacia della SCIA presentata o difformità dall’atto autorizzativo, oltre agli aspetti penali legati a dichiarazione falsa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000), accorgimenti legati alle modalità di conduzione dell’attività che non comportano quindi interventi tecnici o strutturali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: – modalità di utilizzo contemporaneo macchinari; – lavorazioni a porte chiuse/aperte; – mantenimento del regime di funzionamento di aspiratori/ventole e similari (se dotati di regimi di

funzionamento variabili); – mantenimento volumi di impianti amplificazione.

E’ opportuno, laddove tecnicamente possibile, che il tecnico competente, a tutela dell’impresa, adotti le soluzioni per garantire il mantenimento di tali accorgimenti (esempio blocchi meccanici/elettrici a impianti, ecc.). Bibliografia Comunicazione responsabile Commissione Agenti fisici ARPAT allegata al verbale della riunione del Comitato regionale per il controllo dell’inquinamento acustico del 13/03/2014.

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ALLEGATO 1

ARTICOLI LEGLISLATIVI DI RIFERIMENTO PER LA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (VIAC)

DPR 19 ottobre 2011 , n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Capo III - Disposizioni in materia di inquinamento acustico Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico 1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4,

della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi e' fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, e' fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

DPR 13 marzo 2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” art. 3 “Autorizzazione unica ambientale” 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

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a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP. L. 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” Art. 8. Disposizioni in materia di impatto acustico. 1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 , ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 , e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. 2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane

secondarie),D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. 5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 .

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6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. TESTO COORDINATO DELLA LEGGE REGIONALE 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico” Art. 12 - Disposizioni in materia di impatto acustico 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 ter, i Comuni devono richiedere ai titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall’art. 8, comma 2, della L. 447/1995, ed a corredo degli stessi, apposita documentazione di impatto acustico, ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta dalle esigenze di tutela salvaguardate dalle norme della presente legge. 2. I criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui al comma 1 sono definiti, con propria deliberazione della Giunta regionale n. 857/2013. 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 ter, oltre ai titolari dei progetti relativi alle opere di cui al comma 1, sono tenuti a produrre apposita documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 4, l. 447/1995 i soggetti richiedenti il rilascio: a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all’utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a); c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive. 5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 4, sia prevista segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla segnalazione o al diverso atto di iniziativa. 6. Oltre alla documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi 1 e 4, qualora i livelli di rumore previsti superino i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, deve essere presentata la documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti predisposta da un tecnico competente in acustica. 6 bis. Le disposizioni relative alla documentazione di impatto acustico, di cui al presente articolo, si applicano anche alle aree dove sono effettuati gli atterraggi ed i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo), nonché alle aviosuperfici realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale). I comuni provvedono a dare comunicazione delle loro valutazioni all'Ente nazionale per l'aviazione civile, per le eventuali azioni di competenza.

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6 ter. Sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui ai commi 1 e 4, le attività a bassa rumorosità di cui all’allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), fatta eccezione per i casi individuati nell'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto, per i quali permane l'obbligo di presentar e la documentazione di impatto acustico. 6 quater. Secondo quanto previsto all’articolo 4 del DPR 227/2011, la documentazione di impatto acustico e la relazione previsionale di clima acustico possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5, della l. 447/1995, in tutti i casi in cui le attività comportano livelli di rumore che non superano i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997. DGRT 21 ottobre 2013 n. 857 “Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12, comma 2 e 3 della legge regionale n. 89/98” (nota: abroga la DGRT 788/99) DPGRT 8 gennaio 2014, n. 2/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)” art. 18 Controllo della documentazione di previsione di impatto acustico 1. Nei casi in cui non trova applicazione il procedimento di autorizzazione unica ambientale di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 e nei casi di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, il comune effettua il controllo della documentazione di impatto acustico verificando il rispetto dei criteri stabiliti nella DGR di cui all’articolo 12, comma 2, della l.r. 89/1998. 2. I comuni possono effettuare il controllo di cui al comma 1 anche a campione, con il metodo del sorteggio. Il sorteggio è effettuato nella misura di almeno il 5 per cento del numero delle documentazioni presentate nell’anno precedente a quello di riferimento. 3. Sulla documentazione sottoposta al controllo documentale di cui al comma 1, il comune può effettuare un controllo tecnico anche mediante verifiche sul luogo, avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPAT nel rispetto di quanto previsto dalla carta dei servizi di cui all’articolo 13 della L.R. 30/2009. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “ Testo Unico in materia di documentazione amministrativa” Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

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2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

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ALLEGATO 2 PROPOSTA FORMULAZIONE MODULISTCICHE SUAP PER GLI ASPETTI RUMORE

Nelle modulistiche SUAP dopo parte generale con anagrafica e informazioni su altre matrici (scarichi, emissioni…..) a seguire per la parte rumore inserire le seguenti casistiche: 1) o che rientra tra quelle indicate nell’allegato B del DPR 227/2011 “a bassa rumorosità”

(categoria n . _________) e non vengono utilizzati impianti di diffusione sonora; 2) o che non rientra tra quelle indicate nell’allegato B del DPR 227/2011 e non vengono

superati i limiti di legge vigenti fissati dalla L. 447/95 e relativi decreti attuativi; (oppure) o che l’attività rientra tra quelle indicate nell’allegato B del DPR 227/2011, vengono

utilizzati impianti di diffusione sonora e non vengono superati i limiti di legge vigenti fissati dalla L. 447/95 e relativi decreti attuativi;

Pertanto allega dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (con i contenuti di cui

al punto A.4 della DGRT 857/2013) redatta in base a relazione tecnica predisposta da tecnico competente in acustica da conservare a cura del dichiarante;

3) o che in assenza di interventi di mitigazione acustica, vengono superati i limiti di legge

vigenti fissati dalla L. 447/95 e relativi decreti attuativi; pertanto allega valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, con richiesta di nulla-osta acustico ai sensi dell’art. 8 comma 6 Legge 447/95, con la descrizione degli interventi di mitigazione previsti, redatta secondo le prescrizioni impartite dalla DGR. Toscana 857/2013 e chiede l’attivazione della procedura AUA mediante la modulistica allegata;

4) o di essere già in possesso del nulla osta acustico rilasciato dal Comune ai sensi dell’art. 8

comma 6 della L. 447/95 con provvedimento del ___________ prot. ___________ e che nessuna modifica è stata apportata al locale e agli impianti rispetto a tale documentazione di impatto acustico;

o di essere già in possesso di parere positivo espresso da ARPAT con nota del ______ prot.

___________ e che nessuna modifica è stata apportata al locale e agli impianti rispetto a tale documentazione di impatto acustico.

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ALLEGATO 3: Diagramma di flusso degli adempimenti previsti dal DPR 227/2011

Ricevimento istanza/scia SUAP

CONCLUSO 1

Amministrazione Competente Provvedimento Finale

Situazione critica (esposti….) Controllo

documentale

Estrazione campione Controllo documentale

2

3 Ufficio ambiente

Comune

Eventuale supporto tecnico

ARPAT

Rilascio nulla-osta

4

Ditta già in possesso di nulla-osta comunale o parere positivo ARPAT

+ Dichiarazione ditta nessuna

modifica intervenuta

COMUNE Estrazione a campione

Controllo documentale

Eventuale controllo ARPAT (tecnico/documentale e/o sul

campo)

1 - ESENTE 2 - COMUNICAZIONE 3 - NULLA-OSTA 4 - Già AUTORIZZATO

Controllo A – A CAMPIONE

B - CRITICITà

Procedimento concluso o provvedimento COMUNE in caso di

esito controlli non conforme

Invio esito controllo tecnico di ARPAT al Comune

Amministrazione Competente

Provvedimento Finale