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1 REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI MARTIGNACCO P.R.G.C. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Testo coordinato VARIANTI n. 30 - 39

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REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI MARTIGNACCO

P.R.G.C. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Testo coordinato VARIANTI n. 30 - 39

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INDICE TITOLO I - NORME GENERALI (ARTICOLI 1 - 5) pag. 3 TITOLO II - NORME PER LE ZONE (ARTICOLI 6 - 28) pag. 6 TITOLO III - ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. (ARTICOLI 29 - 33) pag. 43 TITOLO IV - NORME DI INTERVENTO (ARTICOLI 34 - 43) pag. 45 TITOLO V - SISTEMAZIONI ESTERNE DELLE AREE EDIFICABILI (ARTICOLI 44 - 47) pag. 48 TITOLO VI - NORME TRANSITORIE (ARTICOLI 48 - 52) pag. 49 TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI (ARTICOLI 53 - 54) pag. 50 NOTE pag. 52

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TITOLO I - NORME GENERALI ART. 1 - SCOPO DELLE NORME/ELABORATI DEL P.R.G.C. Le presenti norme disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia, le opere di urbanizzazione, l'edificazione di nuovi fabbricati, il restauro ed il risanamento dei fabbricati esistenti, le trasformazioni d'uso, la realizzazione dei servizi ed impianti e qualsiasi altra opera che comunque comporti mutamento dello stato fisico del territorio del Comune. Le presenti norme e gli elaborati grafici del P.R.G.C. prevalgono, ove non diversamente reso esplicito, in caso di contrasto, su qualsiasi norma del Regolamento Edilizio, del Regolamento di Igiene ed altri regolamenti comunali. Il P.R.G.C. è costituito dagli allegati alla analisi fisico-morfologica, dalla Relazione, contenente anche l’indicazione motivata dei limiti di flessibilità per l’attuazione, la revisione e l’aggiornamento del Piano (punto 1 bis della lettera b del 5° comma dell’art. 30 del la L.R. 52/91 e successive modifiche), dalle Norme Tecniche di Attuazione e dai seguenti elaborati grafici: - Analisi Fisico-morfologiche n. 8 tav. 1/2.000 - Carta dei vincoli n. 1 tav. 1/7.000 - Aree edificate e urbanizzate n. 2 tav. 1/5.000 - Piano struttura n. 1 tav. 1/7.000 - Zonizzazione (territorio comunale) n. 2 tav. 1/5.000 - Zonizzazione (territorio comunale) n. 8 tav. 1/2.000 ART. 2 - FINALITÀ DELLA DISCIPLINA URBANISTICA Il potere di indirizzo e di controllo del Comune sull'assetto del territorio si esercita attraverso gli strumenti di attuazione del P.R.G.C. di cui al Titolo III delle presenti norme e, successivamente, attraverso l'esame delle richieste di concessione a costruire secondo le norme che regolano la partecipazione ed il decentramento amministrativo, al fine di garantire la validità sociale e funzionale delle urbanizzazioni, delle costruzioni e dell'utilizzazione del territorio. ART. 3 - TERMINOLOGIA URBANISTICA Al fine di individuare le caratteristiche quantitative delle opere da realizzare nel territorio comunale, si usano nel presente P.R.G.C. i seguenti termini urbanistici:

INDICI E PARAMETRI URBANISTICI 2 a- Superficie territoriale (St) Comprende le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti e la superficie fondiaria come definita al punto successivo con esclusione delle aree della rete di viabilità principale individuata dal piano comunale. Vanno altresì escluse ai fini del computo della St le aree in esse comprese di proprietà e di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni. b- Superficie fondiaria (Sf)

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È la porzione di superficie territoriale avente una destinazione omogenea di zona, destinata agli interventi edilizi abitativi o produttivi, da attuare direttamente o previa predisposizione di strumento urbanistico attuativo. c- Indice di fabbricabilità territoriale (It) Esprime il volume costruibile in mc. per ogni mq. di superficie territoriale (St) come definita al punto a. d- Indice di fabbricabilità fondiaria (If) Esprime il volume costruibile in mc. per ogni mq. di superficie fondiaria (Sf) come definita al punto b. e- Densità territoriale (Dt) Esprime il rapporto tra abitanti insediabili o insediati in una zona e la sua superficie territoriale espressan Ha. f- Densità fondiaria (Df) Esprime il rapporto tra abitanti insediabili o insediati in una zona e la superficie fondiaria espressa in Ha. g- Isolato Ai soli fini della presente Variante generale per isolato deve essere intesa una porzione di territorio definita da strade o da strade e da limiti di zona. h- Distanza dalle strade E’ la distanza minima che deve osservare l’edificazione dal ciglio stradale alla protezione della strada secondo lo stato di fatto dei luoghi. i- Ciglio della strada E’ la linea di limite della sede o piattaforma stradale, comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi, quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili). INDICI E PARAMETRI EDILIZI a- Superficie coperta (Sc) È l'area definita dalla proiezione orizzontale sul lotto dell'edificio o degli edifici principali ed accessori. Dal computo sono escluse le sporgenze (sporti di gronda, terrazze, cornicioni, ecc.) non superiori a 1.50 ml. e le pensiline a copertura degli ingressi se inferiori a 15 mq. di superficie. b- Rapporto di copertura (Q) Definisce la porzione di lotto copribile da fabbricati. È il rapporto numerico tra la superficie coperta dai fabbricati e l’area edificabile del lotto, entrambe espresse in termini fondiari. c- Superficie lorda (Sl) Indica la somma delle superfici, misurate al perimetro esterno, di tutti i piani fuori terra, compresi androni, vani scale ed ascensori. Dal calcolo è esclusa la superficie afferente ai porticati, se aperti almeno su due lati, ai vani tecnici (centrale termica, di condizionamento, cabina elettrica, locale motore ascensore, ed altri locali destinati ad 3im pianti tecnologici) ed autorimesse fuori terra fino ad una misura pari a 1 mq/10 mc. di volume vuoto per pieno. d- Superficie utile (Su) Indica la somma della superficie lorda di tutti i piani di un edificio depurata dalla superficie corrispondente alle murature interne ed esterne, androni, vani scale, vani ascensore, porticati, se aperti almeno su due lati 1, volumi tecnici, così come definiti nella Circolare Ministeriale LL.PP. 31.01.1973 n.2974, (centrale termica, di condizionamento, cabina elettrica, locale motore ascensori, ed altri locali destinati ad impianti tecnologici) ed autorimesse fuori terra fino ad una misura pari a 1 mq/10 mc. Di volume vuoto per pieno. e- Area di pertinenza E’ l’area cui si applicano i parametri edilizi ed urbanistici per calcolare il volume edilizio o la superficie lorda di piano costruibili su di essa. e1- Indice di utilizzo minimo (ium)

L’indice di utilizzo minimo è la superficie utile m inima di ogni singola unità immobiliare residenziale 1

f- Volume edilizio (Ve)

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Esprime il volume "vuoto per pieno" calcolato moltiplicando la superficie lorda per l'altezza netta. Tale altezza è misurata dal pavimento del piano terra all'intradosso dell’ultimo solaio di copertura 1, o, nel caso in cui la soffitta sia abitabile, all’intradosso del medio falda. Qualora la quota del pavimento del piano terra sia superiore per più di 50 cm. a quella del terreno naturale, tale altezza viene misurata dalla quota media del terreno naturale. Dal calcolo sono esclusi i volumi netti afferenti a: 1) posti auto e autorimesse, ove integrate al corpo principale dell’edificio o di questo facenti parte organica; 2) vani tecnici, così come definiti nella Circolare Ministeriale LL.PP. 31.01.1973 n. 2974, (centrale termica, centrali elettriche, vani macchine ascensori, centrali condizionamento ed altri locali destinati ad impianti tecnologici); 4) logge totalmente o parzialmente chiuse per non più di tre lati; Nel caso di lotti saturi in base agli indici e parametri del presente P.R.G.C., gli interventi finalizzati al contenimento energetico, in conformità alle normative in materia, mediante la posa di pannelli isolanti,rivestimenti e simili (con il sistema del cosiddetto «cappotto esterno»), comprese le contropareti e leintercapedini d’aria non superiori a cm. 8,00 complessivamente 1 potranno essere realizzati anche in deroga ai limiti di volumetria e di distanza stabiliti dal P.R.G.C., nella misura strettamente necessaria alla loro funzionalità e a condizione che siano rispettate le distanze minime poste dal Codice Civile. g- Altezza massima del fabbricato (H) Indica il dislivello massimo tra la quota del terreno naturale (o da quella del terreno sistemato se più bassa) e la quota media dell'intradosso del solaio di copertura, calcolato alla nuda struttura portante. Sulle vie e sui terreni in pendenza l'altezza si misura in corrispondenza del punto mediano della facciata. Nel caso in cui il terreno naturale sia a quota inferiore rispetto alla quota della sede stradale, l'altezza si misurerà dalla quota di centro strada aumentata di cm. 15,00. h- Numero dei piani (N) È il numero dei piani edificati interamente fuori terra. i- Distanza da strada

È la distanza minima che devono osser4v are gli edifici dal confine 1 stradale, maggiorato di ml. 1,50, fatti salvi gli allineamenti preesistenti. Sono esclusi dal computo aggetti completamente aerati e senza sovrastanti corpi chiusi con sporgenza fino a ml. 1,50.

l- Distanza dai confini contro terzi È la distanza minima che devono rispettare gli edifici dai confini di proprietà contro terzi. Sono esclusi dal computo aggetti completamente aerati e senza sovrastanti corpi chiusi con sporgenza fino a ml.1,50. m- Distanza tra parete finestrata e parete finestrata di edifici antistanti

È la distanza minima da osservarsi tra pareti finestrate di nuovi edifici e pareti finestrate di edifici antistanti, tale parametro si applica anche quando una delle pa reti sia cieca 1. Sono considerati antistanti due edifici quando la proiezione ortogonale delle loro facciate si sovrappone per oltre ml. 2,001. Nel caso di pareti cieche, gli edifici devono essere comunque tenuti a distanza non inferiore a ml. 3,00.

n- Distanza tra edifici È la distanza minima da osservarsi tra pareti di nuovi edifici e pareti di edifici antistanti. Sono considerati antistanti due edifici quando la proiezione ortogonale delle loro facciate si sovrappone per oltre ml. 2,00 1 il 20%. Il parametro non esclude la possibilità di costruzione in unione o in aderenza. Le costruzioni su fondi finitimi, se non unite o aderenti, devono comunque essere tenute a distanza non inferiore a ml 3,00.

Sono esclusi dal computo aggetti completamente aerati e senza sovrastanti corpi chiusi con sporgenza fino a ml. 1,50. o- Pendenza massima del tetto Le coperture degli edifici di qualunque natura ed a qualunque scopo adibiti dovranno contenere la pendenza delle falde entro e non oltre il 45%, con un minimo del 25% con esclusione delle zone D, H ed edifici pubblici. Inoltre, per gli edifici principali le coperture do vranno prevedere almeno due falde 1.

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p- H max dei camini I camini, le canne fumarie, etc., dovranno essere contenute nell’altezza ad un massimo di ml. 1,00 oltre la linea di colmo della copertura, e comunque essere adeguati alla normativa vigente in materia di altezze e distanze minime delle canne fumarie di esalazione. q- Fabbricato accessorio

Sono “accessori” quei fabbricati non abitabili che sono destinati al servizio di un fabbricato residenziale, produttivo, commerciale, etc. e sono autorizzabili solo in presenza di un “fabbricato principale”. La profondità massima affinché un fabbricato possa essere considerato accessorio dovrà essere di ml. 5,00, la lunghezza massima ml. 10,00. Entrambe le misure potranno essere calcolate al netto dei muri perimetrali.

ART. 4 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI Gli indici di fabbricabilità territoriale si applicano nelle zone ove è richiesto l'intervento urbanistico preventivo. In tal caso, in ogni zona comprendente più lotti con caratteristiche omogenee, deve essere indicato l'indice di fabbricabilità fondiaria in modo che la cubatura risultante dall'applicazione degli indici alla superficie dei lotti o gruppi di lotti non risulti superiore alla cubatura risultante dall’applicazione dell’indice territoriale alla superficie totale dell’intera zona soggetta a Piano Attuativo. Gli indici e parametri di zona si applicano, i5n modo diretto, ovunque non sia richiesto il Piano Attuativo. I progetti devono chiaramente indicare l’area di pertinenza urbanistica rispetto alla quale vengono determinati i volumi progettati (art. 88 L.R. 52/91 e successive modifiche). L'utilizzazione totale degli indici esclude ogni richiesta successiva di costruzione indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. Le costruzioni esistenti, indipendentemente dagli indici, potranno essere ampliate nei casi ammessi nei successivi articoli. Qualora sia consentita od obbligatoria la conservazione dei fabbricati esistenti i relativi volumi vengono computati, all'interno del lotto od area di pertinenza, per la determinazione degli indici di zona entro cui insistono. ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE Le opere di urbanizzazione primaria sono elencate nell'art. 91, comma 1 lettera a) L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni. Le opere di urbanizzazione secondaria sono elencate nell'art. 91, comma 1 lettera b) L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni. TITOLO II - NORME PER LE ZONE ART. 6 – ZONIZZAZIONE Il P.R.G.C. suddivide il territorio comunale, ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.R. e dell'art. 2 del D.ML. 1444/1968 in applicazione dell'art. 17, comma 8 e 9 della Legge n. 765/1967, art. 30 L.R. 52/91, nelle seguenti zone: ZONE ABITATIVE Di conservazione Zona A Di completamento Zona B Di espansione Zona C Di verde privato Zona VP ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI Zona D

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ZONE AGRICOLE E FORESTALI Zona E ZONE PER ATTREZZATURE COMMERCIALI Zona H ZONE PER ATTREZZATURE FIERISTICHE Zona P ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI (STANDARD) Di scala comunale e sovraccomunale ALTRE ZONE DI USO PUBBLICO E INTERESSE GENERALE Viabilità stradale, ciclabile e pedonale Corsi d'acqua AREE SOGGETTE A VINCOLO SPECIALE Ambientali Stradali Elettrodotti Cimiteriali Depuratori AREE DI P.R.P.C. OBBLIGATORIO. Oltre alle aree di P.R.P.C. obbligatorio, secondo le Norme di attuazione del P.U.R., il P.R.G.C. può individuare e definire altre aree in particolari luoghi del territorio comunale che, per complessità di funzioni previste, per localizzazione o per i caratteri morfologico-ambientali, richiedono una definizione urbanistico architettonica specifica e unitaria della struttura fisico-morfologica e funzionale. ART. 7 - ZONE ABITATIVE DI CONSERVAZIONE A ATTUAZIONE: diretta Le zone abitative A di conservazione, sono quelle specificate nell'art. 34 delle NTA/P.U.R. Esse riguardano: - EDIFICI VINCOLATI; - AREE, IMMOBILI E MANUFATTI DI VALORE STORICO-AMBIENTALE (v. schedatura del Centro di

catalogazione di Villa Manin a Passariano); - VILLE CON PARCO (di valore storico-ambientale). art. 7.1 - EDIFICI VINCOLATI Gli edifici vincolati ai sensi della L. 1089/39, sono sottoposti a restauro conservativo e/o conservazione tipologica (previa autorizzazione della Sovrintendenza), ordinaria e straordinaria manutenzione. Le procedure di progetto e di approvazione sono quelle previste dal citato Decreto. È fatto divieto di procedere alla costruzione di nuovi corpi edilizi. art. 7.2 - AREE, IMMOBILI E MANUFATTI DI VALORE STO RICO-AMBIENTALE E VILLE CON PARCO Sono inseriti nella stessa categoria (zona A) quegli edifici considerati di valore storico-documentario. Per tali immobili è sempre ammessa l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, fatta eccezione per quanto previsto ai punti e), f) ed h) del 3° comma dell’ar t. 68 della L.R. 52/91 e successive modifiche. Per gli immobili ricadenti all’interno di questa zona è prevista la conservazione e recupero, a fini abitativi, degli organismi edilizi principali, compresi gli annessi, e il recupero dei relativi parchi. Nel caso di miglioramenti di carattere igienico-funzionale è ammesso un limitato aumento di volume, previo parere

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obbligatorio e vincolante della Soprintendenza. È ammesso, oltre al restauro, il risanamento conservativo. È prevista la possibilità di intervento con opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, interventi di sistemazione del parco-giardino, previo rilascio di autorizzazione edilizia o DIA. È inoltre possibile procedere alla costruzione di piscine ed altre attrezzature sportive scoperte a carattere ed uso privato (tennis, bocce, etc.) e relativi impianti tecnologici, purché ciò non comporti l’abbattimento di piante autoctone e/o di pregio, previo rilascio di concessione edilizia. I parchi-giardini costituenti pertinenza dell'edificio principale sono da considerare a tutti gli effetti inedificabili. USI - residenziale - servizi ed attrezzature sociali - uffici pubblici e privati - commercio al minuto - artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa verifica dell'A.S.S. - ricettività e ristoro. VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI a- Le essenze arboree esistenti devono essere mantenute ed eventualmente sostituite con piante autoctone. Le nuove piantumazioni seguiranno lo stesso principio. Nel caso di giardini storici, questi potranno essere sottoposti a sostituzione delle essenze arboree in essere, secondo i criteri del restauro ambientale. b- Non sono in ogni caso ammesse le modifiche di facciata, fatte salve quelle strettamente necessarie alla funzionalità dell’immobile, nel rispetto della forometria e della modularità di facciata. c- Le attività direzionali, commerciali nonché artigiane, potranno interessare i soli piani terreno e primo.

Gli scantinati, la dove esistenti, potranno essere impiegati come deposito e/o magazzino per le suddette attività. Le superfici adibite al commercio e all’artigianato dovranno essere rispondenti ai dettami dei vari strumenti amministrativi di controllo del settore commerciale 2. Non sono in ogni caso ammesse attività non compatibili con la scala edilizia dell’edificazione storica. I singoli progetti fisseranno le quantità ed i criteri di individuazione dei parcheggi legati alle attività commerciali nel rispetto delle prescrizioni introdotte dall’art. 22 del D.P. R. 0138/Pres. del 2003. Le prescrizioni in materia di aree da riservare a p archeggi in edifici preesistenti alla data del 18 giugno 2003, così come definita agli articoli 73 e 74 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52, e successive modifiche, non trovano app licazione. E’ ammesso rendere disponibili le aree da destinare a parcheggio per e sercizi commerciali anche in regime di convenzionamento con i proprietari o gestori di par cheggi pubblici o privati, fermo restando il rispetto del numero minimo di posti auto previsti d agli standards urbanistici 2.

e- All’interno di tale zona i caratteri delle recintazioni verranno proposti dai singoli progetti. f- Quanto non esplicitamente normato va riferito al Codice Civile. ART. 8 - ZONE ABITATIVE DI COMPLETAMENTO B Tale zona comprende aree già urbanizzate, così come definite dall'articolo 5 del DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche, ed è distinta nelle seguenti sub-zone: - sub-zona B1 zone del tessuto edilizio consolidato del Capoluogo e delle frazioni. Tipologie: tradizionale-storica, prevalentemente in linea od organizzata in complessi edilizi articolati. - sub-zona B2 zone sostanzialmente sature attigue ai centri del capoluogo e delle frazioni. Tipologie: unifamiliare, bi-trifamiliare, plurifamiliare in condominio ed a schiera. - sub-zona B3 zone di completamento esterne al centro del capoluogo e delle frazioni, già edificate o libere. Tipologie: unifamiliare, bi-trifamiliare, plurifamiliare in condominio e a schiera. - sub-zona B4 zone inedificate di completamento esterne al centro del capoluogo e delle frazioni subordinate a convenzionamento. Tipologie: unifamiliare, bi-trifamiliare, plurifamiliare in condominio e a schiera. Le tipologie ammesse non devono essere in contrasto con quelle prevalenti in tutte le subzone B citate 1.

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In caso di frazionamento di un lotto su cui insiste un edificio, dovrà essere mantenuto il lotto di pertinenza dell’immobile, che non potrà essere infe riore a quello necessario alla determinazione della sua volumetria 1. Le viabilità 1 private distributive ai singoli lotti dovranno obbligatoriamente avere una sezione minima di ml. 5,00 per la carreggiata stradale ed essere costeggiate da almeno un marciapiede di profondità pari ad un minimo di ml. 1,501. E’ ammessa deroga, con esclusione della viabilità d i nuova realizzazione che comunque non potrà essere inferiore a ml. 4,50 complessivi 1, esclusivamente nei casi in cui sia fisicamente impossibile adeguarsi al comma precedente. La detta impossibilità va documentata con fotografie e rilievo. Deve inoltre essere dimostrata la proprietà del transito e/o il diritto dello stesso per l’uso residenziale, questo prima del rilascio della Concessione Edilizia. La deroga di cui sopra, in zona B3, non è applicabi le a viabilità che diano accesso complessivamente a più di otto unità immobiliari 1. Nelle nuove edificazioni, e nel caso di interventi di ristrutturazione e/o ampliamento che comportino un aumento del numero delle unità immobiliari, dovr à essere previsto complessivamente un numero minimo di due posti auto per ogni unità immobiliare realizzati anche con mezzi meccanici 1. E’ sempre e comunque vietato costituire deposito di materiali e/o attrezzature a cielo aperto ovunque collocate all’interno del lotto. art. 8.1 - SUB-ZONA B1 ATTUAZIONE: diretta o indiretta Tale zona comprende gli edifici esistenti con tipologia tradizionale-storica. La zona è assoggettata a recupero urbanistico-edilizio, gli interventi previsti sono quelli di manutenzione edilizia, restauro, conservazione tipologica e di risanamento conservativo (artt. 68, 69, 70 e 71 L.R. 52/91), oltre a quello di ristrutturazione (art. 65 comma 1 L.R. 52/91) che, nei centri di Torreano e Martignacco sarà subordinato alla predisposizione di P.R.P.C. anche per singolo immobile, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi. a) In particolare per tali edifici è previsto: - il mantenimento dell'altezza delle fronti o allineamento con edifici contigui esistenti; - la non modificazione delle fronti prospettanti gli spazi pubblici per i piani superiori degli edifici non modificati rispetto alle caratteristiche originali. Nel caso di comprovate necessità di adeguamento allo standard abitativo ed alla funzionalità interna, sarà possibile procedere all’apertura di nuovi fori, purché nel rispetto della «griglia compositiva» di facciata; - nel caso di sostituzione della copertura esistente, la disposizione delle falde e la pendenza dovranno riprodurre quelle preesistenti qualora siano adeguate alle tipologie storiche, ovvero dovranno adeguarsi alle coperture degli edifici contigui di valore storico-ambientale; lo sporto del tetto dovrà essere realizzato in travi di legno sagomate ed il manto di copertura dovrà essere costituito da coppi o tegole per morfologia e colore equiparabili ai coppi; - il completamento degli edifici in linea; - divieto di intonacatura delle murature in sasso faccia a vista; - conservazione delle cornici in pietra; ove non conservabili dovranno essere sostituite con altre di identico materiale e lavorazione; - conservazione dei portoni e degli androni di ingresso alle corti interne e divieto di abbassamento dell’imposta di solaio al di sotto della chiave di volta o dell’architrave che delimita l’androne. Le volte non potranno essere modificate nella geometria, neanche nel caso di rifacimento totale; - i serramenti e gli scuretti, ove sostituiti, dovranno essere in legno, o del tipo similare per colorazione e forma, e le colorazioni dovranno essere conformi a quelle della tradizione locale. I serramenti non potranno

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essere in alluminio anodizzato; - è sempre e comunque fatto divieto di utilizzare, come sistema di oscuramento, persiane avvolgibili di qualunque materiale; - la colorazione delle facciate dovrà essere conforme ai colori della tradizione locale; - i comignoli e le canne fumarie, se a vista, dovranno essere integrate nei materiali e tecnologie all’organismo edilizio. b) Nel caso di nuova edificazione in lotti liberi (subordinata alla formazione di P.R.P.C. anche per singolo edificio): - i lotti sul fronte strada dovranno uniformarsi alle altezze degli edifici contigui con un margine di discrezionalità di ml. 0,50, concedibile solo se grazie al suo utilizzo si ottiene un piano aggiuntivo. - i lotti interni dovranno essere edificati secondo tipologie conformi all’ambiente urbano in cui trovano collocazione; - valgono inoltre tutte le prescrizioni, relative all’estetica, della lettera a); - in tutte le nuove costruzioni sia edificate in lotti liberi sia frutto di demolizione con ricostruzione, oltre all’applicazione degli obblighi della legge 122/89, sarà obbligatorio prevedere un posto auto per ogni unità immobiliare pari a mq. 10,00 ogni 100 mc. e una quantità di superfici a verde privato pari a mq. 8,00 ogni mc. 250 edificati. USI - residenziale - servizi ed attrezzature sociali - direzionale - commercio al minuto - turistico-ricettiva - artigianato di servizio compatibile con la residenza - attività agricola compatibile con la residenza, limitatamente ai lotti con edifici agricoli già in esercizio alla data di approvazione della presente Variante. Le costruzioni esistenti di uso residenziale possono essere modificate con gli interventi previsti dall'art. 65 comma 1 e dal Titolo VI Capo II della L.R. 52/91 e successive modifiche solo a Ceresetto, Nogaredo e Faugnacco. Nel Capoluogo ed a Torreano l’utilizzo di tale categoria di intervento è subordinata alla predisposizione di specifici P.R.P.C., anche per singolo immobile. Le costruzioni esistenti possono essere trasformate compatibilmente con gli usi consentiti dal presente articolo. La configurazione fisica di questi edifici può essere modificata anche traslando il corrispondente volume (demolizione e ricostruzione), calcolato vuoto per pieno, all'interno dell'area di pertinenza, fermo restando il rispetto del Codice Civile; ciò sarà possibile nel solo caso in cui l’edificio oggetto di demolizione sia o frutto di costruzione recente (successiva al 1950) o sia fatiscente e di non particolare pregio architettonico, o non si armonizzi con il contesto costruito. Tale possibilità è subordinata alla formazione di un Piano preventivo, anche per singolo immobile. INDICI E PARAMETRI - Indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq. 2,00 - Rapporto di copertura mq/mq. 0,50 - Altezza massima per ricostruzioni o completamenti non superiore all'altezza degli edifici circostanti di carattere storico/tradizionale posti entro la stessa sub-zona per l’edificazione in lotti liberi (interni) max. ml. 9,00 - Numero di piani fuori terra (per edificazione in lotti liberi interni) max. 2 + sottotetto abitabile - Distanza minima dalle strade nel caso di demolizione con ricostruzione esistente o in allineamento nel caso di edificazione in lotti liberi min. ml. 5,00

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- Distanza minima dai confini in lotti liberi e in ricostruzione con traslazione ml. 5,00 per edifici esistenti quella in essere Distanza dei nuovi edifici da quelli preesistenti: tra parete finestrata e parete finestrata ml. 10,00 negli altri casi ml. 10,00 o in aderenza o unione VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI a- Ogni nuova costruzione sarà subordinata alla dimostrata possibilità di accesso veicolare al lotto e nei centri di Torreano e Martignacco alla predisposizione di specifici P.R.P.C., anche per singolo immobile. b- Ogni tipo di intervento edilizio, nei centri di Torreano e Martignacco, che conduca alla realizzazione di nuovi vani residenziali (secondo definizione ISTAT), eccedenti i mc. 150 di ampliamento, comunque concesso, sarà subordinato alla predisposizione di un P.R.P.C. anche per singolo immobile. c- Nel caso di predisposizioni di P.R.P.C. che interessino un intero isolato si potrà usufruire di un bonus nelle volumetrie edificabili. In tale caso l’If sarà pari a mc./mq. 3,0. Ciò esclude ogni ulteriore possibilità di ampliamento. d- Gli ampliamenti per gli edifici ultimati alla data di approvazione della Variante n. 8 (20 maggio '97), in lotti saturi o prossimi alla saturazione, possono essere concessi, una tantum, per ogni Unità Immobiliare nella misura massima di mc.150, in deroga ad indici e parametri, fatte salve le prescrizioni del Codice Civile. e- È consentito, per gli edifici ultimati alla data di adozione della presente Variante in lotti saturi o prossimi alla saturazione, procedere, oltre agli ampliamenti di cui al punto d), a lavori per la costruzione di nuovi corpi di fabbrica (staccati) destinati a fabbricati accessori, con altezza massima, al colmo della copertura, pari a ml. 3,50 e fino al limite di mc. 150, in deroga esclusivamente 1 all'indice fondiario ed al rapporto di copertura, nel rispetto del Codice Civile. L’altezza al colmo può arrivare a ml. 4,50 qualora ci sia un progetto unitario con la proprietà limitrofa. f- STRALCIATO 1 g- La domanda di Concessione Edilizia, Autorizzazione Edilizia e la Denuncia di Inizio Attività dovrà

essere corredata, oltre agli elaborati di progetto, dal rilievo dello stato di fatto e dalla documentazione fotografica delle fronti e degli edifici circostanti. Degli elaborati di progetto deve fare parte una tavola riportante una significativa porzione dell’intorno.

h- Sono ammesse deroghe per gli edifici di recente costruzione (successivi al 1950) non integrati con l’intorno; nella fattispecie si potrà intervenire con demolizioni, modificazioni delle altezze ed ogni tipo di intervento mirante alla introduzione di elementi tipici dell’edilizia storica locale. Gli interventi demolitori su questi edifici non richiedono predisposizione di alcun Piano attuativo se non affacciati sulla pubblica via. i- Le attività direzionali, commerciali nonché artigiane, potranno interessare i soli piani terreno e primo.

Gli scantinati, là dove esistenti, potranno essere impiegati come deposito e/o magazzino per le suddette attività. Le superfici adibite al commercio e all’artigianato dovranno essere rispondenti ai dettami dei vari strumenti amministrativi di controllo del settore commerciale 2 e alle Leggi e Regolamenti regionali in materia. Non sono in ogni caso ammesse attività non compatibili con la scala edilizia dell’edificazione storica. Le prescrizioni in materia di aree da riservare a p archeggi in edifici preesistenti alla data del 18 giugno 200 3, così come definita agli articoli 73 e 74 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52, e successiv e modifiche, non trovano applicazione. E’ ammesso rendere disponibili le aree da destinare a parcheggio per esercizi commerciali anche in regime di convenzionamento con i proprieta ri o gestori di parcheggi pubblici o privati, fermo restando il rispetto del numero mini mo di posti auto previsti dagli standards urbanistici 2.

l- Non si potrà procedere ad ampliamenti in sopraelevazione, fatti salvi i casi citati. m- Ogni intervento di nuova costruzione e/o demolizione con ricostruzione, realizzato nei centri di Martignacco e Torreano, fatta eccezione per i casi detti, sarà subordinato alla formazione di un Piano Particolareggiato anche per singolo immobile, così come ogni intervento eccedente i mc. 150 mirante alla realizzazione di nuovi vani residenziali (definizione ISTAT).

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n- Le recinzioni sui confini verso strada dovranno essere realizzate con muri in laterizio ornamentale, sassi, pietre, calcestruzzo o c.a. fino ad una H max. di ml. 2,00 di altezza. Nel caso di muri in calcestruzzo o c.a., questi dovranno essere intonacati. Sui confini verso l’interno sarà possibile predisporre recinzioni in paletti d’acciaio e rete metallica plastificata, anche infissi su muretti in c.a. dell’altezza max. di cm. 30, o con siepi. L’altezza massima delle recinzioni è fissata in ml. 2,00. o- Quanto non esplicitamente normato va riferito al Codice Civile. p- L’approvazione delle presenti NTA costituisce di fatto abrogazione ed inefficacia delle NTA ed ogni altro elaborato costituente il P.R.P.C. delle zone B1 del Capoluogo. art. 8.2 - SUB-ZONA B2 ATTUAZIONE: diretta In questa sub-zona sono ammessi tutti gli interventi edilizi previsti dalla L.R. 52/91 e successive modifiche. USI - residenziale - servizi ed attrezzature sociali - direzionale - commercio al minuto - artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa verifica dell'A.S.S. - turistico-ricettivo INDICI E PARAMETRI - Indice di fabbricabilità fondiaria mc./mq. 1,50 - Rapporto di copertura: mq./mq. 0,50 - Indice di utilizzo minimo mq. 50,00 1 - Altezza massima: ml. 10,00 - Numero dei piani n. 3 - Distanza minima dalle strade ml. 7,501 - Distanza minima dai confini contro terzi - pari all’altezza del fabbricato con un minimo di ml. 5,00 1 - Distanza minima dai confini contro terzi per gli edifici accessori con h max ml. 3,50 a confine per un’estensione max pari a ml. 10,00 - Distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti: fabbricati di abitazione ml. 10,00 VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI a- È consentita la costruzione in aderenza o unione tra edifici situati in lotti distinti nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Civile. b- Gli ampliamenti per gli edifici ultimati alla data di approvazione della Variante n. 8 (20 maggio '97), in lotti saturi o prossimi alla saturazione, possono essere concessi, una tantum, per ogni Unità Immobiliare, con esclusione degli edifici condominiali (con numero di unità superiore a 4), nella misura massima di mc. 150, in deroga a indici e parametri. c- È consentito procedere a lavori di ampliamento di edifici ultimati alla data di adozione della presente Variante in deroga alla distanza minima dalla strada, purché con l'ampliamento la distanza in essere venga mantenuta e non divenga pregiudizievole all’ampliamento della sede stradale. d- È consentito, per gli edifici ultimati alla data di adozione della presente Variante in lotti saturi o prossimi alla saturazione, procedere, oltre agli ampliamenti di cui al punto b), a lavori per la costruzione di nuovi corpi di fabbrica (staccati) destinati a fabbricati accessori, con altezza massima, al colmo della copertura, pari a ml. 3,50 e fino al limite di mc. 150, in deroga all'indice fondiario ed al rapporto di copertura, nel rispetto del Codice Civile. L’altezza al colmo può arrivare a ml. 4,50 qualora ci sia un progetto unitario con la proprietà limitrofa. e- STRALCIATO 1

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f- È fatto divieto di procedere alla costruzione di terrazze in aggetto sul fronte strada ove si tratti di pubblica via aperta al traffico, qualora l’edificio sia ubicato a distanza inferiore ai ml. 5,00 dalla strada in questione. g- Le recinzioni sui confini verso strada dovranno essere realizzate con muri in laterizio ornamentale,

sassi, pietre, calcestruzzo o c.a. fino ad una H max. di ml. 2,00 di altezza. Nel caso di muri in calcestruzzo o c.a., questi dovranno essere intonacati. Sui confini verso l’interno sarà possibile predisporre recinzioni in paletti d’acciaio e rete metallica plastificata, anche infissi su muretti in c.a. dell’altezza max. di cm. 30, o con siepi. L’altezza massima delle recinzioni è fissata in ml. 2,00. Nelle zone agricole attigue alle zone residenziali è possibile realizzare la recinzione con muretti da cm. 30 con sopra rete e paletti, sempre con altezza complessiva di ml. 2,00 1.

h- Quanto non esplicitamente normato va riferito al Codice Civile. i- I condomini e le case a schiera dovranno contenere un massimo di otto unità abitative. art. 8.3 - SUB-ZONA B3 ATTUAZIONE: diretta In questa sub-zona sono ammessi tutti gli interventi edilizi previsti dalla L.R. 52/91 e successive modifiche. USI - residenziale - servizi ed attrezzature sociali - direzionale - commercio - artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa verifica dell'A.S.S. - turistico-ricettivo INDICI E PARAMETRI - Indice di fabbricabilità fondiaria mc./mq. 1,00 - Rapporto di copertura: mq./mq. 0,40 - Indice di utilizzo minimo mq. 50,00 1 - Altezza massima: ml. 9,00 - Numero dei piani fuori terra n. 2+sottotetto abitabile - Distanza minima dalla strada ml. 7,50 1 - Distanza minima dai confini contro terzi - pari all’altezza del fabbricato con un minimo d i ml. 5,00 1 - Distanza minima dai confini contro terzi per edifici accessori isolati con H max ml. 3,50 a confine per un’estensione max pari a ml. 10,00 - Distanza minima tra parete finestrate e pareti finestrate di edifici antistanti: fabbricati di abitazione ml. 10,00 VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI a- È consentita la costruzione in aderenza o unione tra edifici situati in lotti distinti nel rispetto di quanto stabilito dal Codice Civile. b- Gli ampliamenti per gli edifici ultimati alla data di approvazione della Variante n. 8 (20 maggio '97), in lotti saturi o prossimi alla saturazione, possono essere concessi, una tantum, per ogni Unità Immobiliare, con esclusione degli edifici condominiali (con numero di unità superiore a 4), nella misura massima di mc. 150, in deroga a indici e parametri, fatto salvo il rispetto del Codice Civile. c- È consentito procedere a lavori di ampliamento di edifici ultimati alla data di adozione della presente Variante in deroga alla distanza minima dalla strada, purché con l'ampliamento la distanza in essere venga mantenuta e purché tale ampliamento non sia pregiudizievole all’eventuale ampliamento della sede stradale. d- È consentito, per gli edifici ultimati alla data di adozione della presente Variante in lotti saturi o

prossimi alla saturazione, procedere, oltre agli ampliamenti di cui al punto b), a lavori per la

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costruzione di nuovi corpi di fabbrica destinati a fabbricati accessori, con altezza massima, al colmo della copertura, pari a ml. 3,50 e fino al limite di mc. 150, in deroga all'indice fondiario ed al rapporto di copertura.

L’altezza al colmo può arrivare a ml. 4,50 qualora ci sia un progetto unitario con la proprietà limitrofa. f- Nel caso in cui un edificio venga in parte destinato ad uffici o comunque a pubblici esercizi, dovrà essere previsto un parcheggio riservato agli utenti con capacità commisurata all’attività prevista e comunque in osservanza dei disposti del DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche. Nel caso della dimostrata impossibilità di rispettare tali indici, sarà possibile derogare dal presente disposto in presenza 1 di parcheggi pubblici attigui o prossimi (entro ml. 200). g- Le recinzioni sui confini verso strada dovranno essere realizzate con muri in laterizio ornamentale, sassi, pietre, calcestruzzo o c.a. fino ad una H max. di ml. 2,00 di altezza. Nel caso di muri in calcestruzzo o c.a., questi dovranno essere intonacati. Sui confini verso l’interno, oltre che con le tipologie dette, sarà possibile predisporre recinzioni in paletti d’acciaio e rete metallica plastificata, anche infissi su muretti in c.a. dell’altezza max. di cm. 30, o con siepi. L’altezza massima delle recinzioni è fissata in ml. 2,00. h- Quanto non esplicitamente normato va riferito al Codice Civile. i- Gli edifici di carattere condominiale avranno le seguenti limitazioni:

• con lotto min. mq. 2.300 numero max di unità 8

• con lotto min. mq. 1700 numero max di unità 6 La superficie minima del lotto potrà avere 1 una tolleranza del 5% della superficie, in ragione delle discrepanze rilevabili tra cartografia e reale assetto fisico-proprietario dei terreni. In aggiunta ai parcheggi previsti dalla Legge 122/89 dovrà essere previsto un secondo posto auto, anche scoperto, per ogni unità abitativa ed a questa legato nell’assetto proprietario ed 1,51 posto auto, di carattere condominiale, ogni due unità abitative prevedendo alberature e sistemato a verde 1.

Il 50% delle aree scoperte dovranno essere destinate a verde alberato al netto delle superfici coperte e delle superfici destinate a parcheggio e autorimesse fuori terra e della viabilità di accesso e manovra; si suggerisce per tutte le zone residenziali che le aree di sosta vengano realizzate con pavimentazioni drenanti 1.

L’edificio dovrà essere armonizzato con il contesto in cui si colloca. l- Nel caso di edificazione di ville a schiera, la continuità dell’edificato dovrà essere limitato a sei unità. Nel caso di edificazione di un numero di schiere superiore a sei, dovrà essere obbligatoriamente frapposto un vuoto (inedificato) pari a ml. 10,00 ogni sei unità edificate. art. 8.4 - SUB-ZONA B4 ATTUAZIONE: diretta subordinata alla stipula di convenzione con il Comune In questa sub-zona si interviene con concessione edilizia subordinata alla stipula di Convenzione tra privato e Comune e sono ammessi tutti gli interventi edilizi previsti dalla L.R. 52/91 e successive modifiche. USI - Residenziale - Servizi ed attrezzature sociali - direzionale - Commercio - Turistico-ricettivo - Artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa verifica dell'A.S.S. INDICI E PARAMETRI - Indice di fabbricabilità fondiaria mc./mq. 0,80 - Rapporto di copertura: mq./mq. 0,40 - Indice di utilizzo minimo mq. 50,00 1 - Altezza massima: ml. 9,00

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- Numero dei piani fuori terra n. 2 + sottotetto - Superficie minima del lotto a) casa unifamiliare mq. 600 b) case bifamiliari e trifamiliari per unità mq. 400 - Distanza minima dalla strada ml. 7,501 - Distanza minima dai confini contro terzi - pari all’altezza del fabbricato con un minimo d i ml. 5,00 1 - Distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate di edifici antistanti: fabbricati di abitazione ml. 10,00 VALGONO, INOLTRE, LE SEGUENTI PRESCRIZIONI a- L’edificazione in questa zona è subordinata alla stipula di una Convenzione tra Comune e privato che impegna quest’ultimo a completare le infrastrutture di cui sia eventualmente carente l’area, per la parte che interessa il nuovo edificio. b- L’edificazione di tali aree è subordinata al completamento di tutte le infrastrutture a rete che sono a

carico del richiedente la Concessione ad edificare secondo i disposti della L. 10/77 art. 7 commi 2 e 4 ed art. 11 comma 1 (art. 7 comma 2: «Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell’interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l’esecuzione delle opere medesime.» comma 4: «Può tenere luogo della convenzione un atto unilaterale d’obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione-tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.»; art. 11 comma 1: «La quota di contributo di cui al precedente art. 5 è corrisposta al comune all’atto del rilascio della concessione. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune.)

c- STRALCIATO 1 d- Nel caso in cui un edificio venga in parte destinato ad uffici o comunque a pubblici esercizi, dovrà essere previsto un parcheggio riservato agli utenti con capacità commisurata all’attività prevista e comunque nel rispetto dei disposti del DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche. e- Le recinzioni sui confini verso strada dovranno essere realizzate con muri in laterizio ornamentale, sassi, pietre, calcestruzzo o c.a. fino ad una H max. di ml. 2,00 di altezza. Nel caso di muri in calcestruzzo o c.a., questi dovranno essere intonacati. Sui confini verso l’interno sarà possibile predisporre recinzioni in paletti d’acciaio e rete metallica plastificata, anche infissi su muretti in c.a. dell’altezza max. di cm. 30, o con siepi. L’altezza massima delle recinzioni è fissata in ml. 2,00. f- Quanto non esplicitamente normato va riferito al Codice Civile. g- Nel caso di edificazione di ville a schiera, la continuità dell’edificato dovrà essere limitato a sei unità. Nel caso di edificazione di un numero di schiere superiore a sei, dovrà essere obbligatoriamente frapposto un vuoto (inedificato) pari a ml. 10,00 ogni sei unità edificate. h- Gli edifici di carattere condominiale avranno le seguenti limitazioni:

• con lotto min. mq. 2.300 numero max di unità 8

• con lotto min. mq. 1700 numero max di unità 6 In aggiunta ai parcheggi previsti dalla Legge 122/89 dovrà essere previsto un secondo posto auto, anche scoperto, per ogni unità abitativa ed a questa legato nell’assetto proprietario ed un posto auto, di carattere condominiale, ogni due unità abitative.

Il 50% delle aree scoperte dovranno essere destinate a verde alberato al netto delle superfici coperte e delle superfici destinate a parcheggio e autorimesse fuori terra e della viabilità di accesso e manovra 1.

L’edificio dovrà essere armonizzato con il contesto in cui si colloca. art. 8.5 - SUB-ZONA B*

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ATTUAZIONE: diretta Le zone B* corrispondono alle zone C completate e già infrastrutturate. Per i lotti non ancora saturi valgono le norme del Piano Attuativo in base al quale sono state realizzate, per l’interezza del periodo di vigenza del medesimo, mentre i lotti saturi sono soggetti alle norme di zona B3. ART. 9 - ZONE ABITATIVE DI ESPANSIONE C ATTUAZIONE: indiretta (P.R.P.C. Obbligatorio) Sono zone residenziali di nuovo impianto soggette a Piano Attuativo (P.R.P.C.). USI - residenziale - servizi ed attrezzature sociali - direzionale - commercio al dettaglio - artigianato di servizio compatibile con la residenza, previa verifica dell'A.S.S. - ricettività (bar, ristoranti, etc.) INDICI E PARAMETRI - Indice di fabbricabilità territoriale: mc./mq. 1,00 - Rapporto di copertura: mq./mq. 0,40 - Indice di utilizzo minimo mq. 50,00 1 - Altezza massima ml. 9,00 - Numero massimo dei piani fuori terra 2 + sottotetto abitabile - Distanza minima da strade interne al P.R.P.C. definita dal P.R.P.C. - Distanza minima da strade esterne al P.R.P.C. ml. 10,00 - Distanza minima dai confini contro terzi - pari all’altezza del fabbricato con un minimo d i ml. 5,00 1 - Distanza minima tra parete finestrata e parete finestrata di edifici frontistanti: ml. 10,00 - Superficie minima da destinare a verde mq/ab. 12,00 e comunque non inf. a mq. 400 - Superficie minima da destinare a parcheggi mq/ab. 4,00. VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI: a- Per i Piani Attuativi approvati in data antecedente a quella di adozione della presente Variante, valgono le norme stabilite dal Piano Attuativo stesso, fino alla scadenza della validità dello stesso. Allo scadere della validità dei singoli P.R.P.C., questi, in caso di variazioni, dovranno venire adeguati alla presente norma. b- Le attività direzionali, artigianali di servizio potranno essere previste in tale zona solo nel caso in cui queste non interessi una superficie maggiore del 50% di quella destinata a residenza e trovino posto al piano terreno dell’immobile. Gli scantinati, la dove esistenti, potranno essere impiegati come deposito e/o magazzino per le suddette attività. c- Nel caso in cui un edificio venga in parte destinato ad uffici o comunque a pubblici esercizi, dovrà essere previsto un parcheggio riservato agli utenti con capacità commisurata all’attività prevista e comunque nel rispetto dei disposti del DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche. d- Le recinzioni sui confini verso strada dovranno essere realizzate con muri in laterizio ornamentale, sassi, pietre, calcestruzzo o c.a. fino ad una H max. di ml. 1,50 di altezza. Nel caso di muri in calcestruzzo o c.a., questi dovranno essere intonacati. Sui confini verso l’interno sarà possibile predisporre recinzioni in paletti d’acciaio e rete metallica anche plastificata o legno, anche infissi su muretti in c.a. dell’altezza max. di cm. 30, o con siepi. L’altezza massima delle recinzioni è fissata in ml.1,50. e- L’area di pertinenza di una singola villa a schiera, conseguente a frazionamento, potrà dare luogo a

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quantità di superficie inferiore a quella minima necessaria alla determinazione della volumetria su di essa insistente. ART. 10 - ZONE A VERDE PRIVATO VP a- Nelle aree indicate come Verde Privato in presenza in area residenziale limitrofa di un fabbricato residenziale esistente 1 è consentita l'edificazione di fabbricati destinati a deposito attrezzi da giardino e piccola agricoltura, realizzati con struttura in legno o muratura intonacata, con altezza massima di ml. 3,50 e fino al limite di mc. 100. Con distanza di ml. 5,00 dai confini 1. b- Gli edifici esistenti potranno essere recuperati anche con modificazione di destinazione d’uso, solo in

residenza, previa approvazione del Piano Particolareggiato dell’area di pertinenza; in tali casi è concesso un ampliamento una tantum per un massimo di mc. 50,00 per esigenze di carattere igienico funzionale. La trasformazione d’uso è subordinata alla preventiva dimostrata possibilità d’accesso ed alla presenza delle necessarie infrastrutture a rete. Ogni immobile modificato nell’uso potrà dare luogo ad un massimo di una unità.

c- Per gli edifici esistenti non sono ammessi ampliamenti, se non per il raggiungimento della volumetria di cui al punto a. Tale volumetria potrà essere discendere anche da demolizione con ricostruzione e traslazione del relativo volume, nel rispetto dei parametri delle zone B3. ART. 11 - ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI D Le zone industriali ed artigianali con riferimento agli artt. 12 e 37 del P.U.R., sono classificate nelle seguenti categorie: ZONA D2 - zone industriali ed artigianali di scala sovracomunale e comunale ZONA D3 - insediamenti industriali ed artigianali singoli esistenti Nelle zone industriali individuate sul territorio comunale non è ammesso l’insediamento attività rientranti nell’elenco delle industrie insalubri di Iˆ classe di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS. ad una distanza inferiore a ml. 150 da zone residenziali ovvero da opere di urbanizzazione secondaria. Allo stesso modo non è ammesso l’insediamento di attività rientranti nell’elenco delle industrie insalubri di IIˆ classe di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS. ad una distanza inferiore a ml. 50 dalle zone di cui sopra. art. 11.1 - ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DI SCAL A SOVRACOMUNALE E COMUNALE D2 ATTUAZIONE: indiretta (P.R.P.C. Obbligatorio) a- Nella zona contrassegnata con asterisco, pur rientrando nella zona omogenea D2, si potrà procedere ad edificazione diretta in quanto, pur essendo l'area in oggetto libera da edificazione, risulta completamente infrastrutturata. La concessione edilizia potrà essere subordinata a stipula di convenzione con il Comune, contenente l'obbligo di prevedere le dotazioni di verde e parcheggi previste dal DPGR 0126/Pres. del 1995. b- Ogni nuova costruzione di attività produttive collocate sulla SS 464 è subordinata alla formazione di una strada di accesso, ai lotti produttivi, a senso unico complanare alla Strada Statale stessa e dotata di un unico accesso ed un'unica uscita. Nel caso in cui gli accessi siano già risolti o si riveli non realizzabile la soluzione su descritta sarà possibile derogare da tale norma previo parere dell’Amministrazione comunale e dell’ente proprietario della strada. c- Per le attività in essere alla data di adozione della presente variante è ammesso l’ampliamento una tantum pari al 30% della Su esistente anche in assenza di P.R.P.C. approvato. d- Per la zona D2 prevista a est del rondò sulla SS 464, sul quale converge la SP che serve il centro commerciale “Città Fiera”, delimitata dalle predette strade, non è ammessa la svolta a sinistra in uscita, sia verso Udine sulla SS 464, che verso Spilimbergo sulla SP che serve il centro commerciale “Città Fiera”.

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Nella presente zona valgono le norme di seguito riportate. Le opere rispettano le destinazioni d’uso e le percentuali di superficie fondiaria massima seguenti: a) Industriale; b) Artigianale; c) Direzionale, 10%;

d) Commerciale al minuto, di beni prodotti o lavorati direttamente dall’azienda esercente l’attività, oppure di generi non alimentari a basso impatto (co sì come definiti alla lettera e., del 1° comma dell’art. 2 della L.R. 29/2005) 2: 30%;

e) Commerciale all’ingrosso, 30%; f) Trasporto di merci e/o persone, 30%; g) Opera di servizio tecnico-produttivo; h) Opera di interesse collettivo connessa con destinazioni d’uso di cui alle lettere precedenti o in suscettibili di localizzazione in zona residenziale, 10%; i) Opera per spettacolo, intrattenimento e svago in periodi diversi da periodi produttivi normali, 20%; j) Mense, ristorazione e bar, 5%. La percentuale di superficie fondiaria massima di opere di cui alle lettere c), d), e), f), h), e i) e j) non può comunque superare complessivamente il 50%. E’ ammesso alloggio di custodia, di superficie utile fino a mq. 150, uno per ogni unità funzionale, purché la superficie utile di opere di cui al periodo primo diverse vi superi mq. 400. Le opere rispettano gli indici seguenti: a) Rapporto di copertura: mq./mq. 0,5; b) Distanza da strada: 1) Statale: m. 20; 2) Provinciale comunale: 2.1) m. 10; 2.2) tettoia per parcheggio: da definirsi mediante P.R.P.C.; c) Distanza da confine: 1) m. 5; 2) Per opera prevista in programma unitario per lotti contigui e per tettoia per parcheggio: m. 0; d) Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m. 10; e) Altezza: m. 12; f) Superficie per parcheggio, privato, nel lotto, minima: 1) Stanziale: 1,50 posti auto/2 addetti; 2) Di relazione: 2.1) di Su industriale o artigianale: 10%; 2.2) di Su direzionale: 80%; 2.3) di Su1 commerciale al minuto: 2.3.1) in genere: 250%; 2.3.2) per esercizi non alimentari a basso impatto 2: 80%; 2.4) di Su commerciale all’ingrosso e di deposito: 40%; 2.5) di Su di opera di interesse pubblico: 80%. Le opere sono attuate mediante P.R.P.C.. Il P.R.P.C. rispetta i criteri seguenti:

a) Destinazione a servizi ed attrezzature collettive, per parcheggi e verde, e ove necessario per infermeria, mensa, uffici consorziali ed altri usi eventuali, di una superficie complessiva minima pari al 7,5% della superficie fondiaria;

b) Strutturazione della trama fondiaria di base di aree libere in funzione di possibili aggregazioni e disaggregazioni degli spazi edificabili;

c) Individuazione di requisiti di opere e attività, in funzione di omogeneità dell’insediamento e del suo inserimento nel contesto territoriale;

d) Fissazione di criteri di ammissibilità igienico-sanitaria di attività. Sono escluse comunque fonderie, acciaierie e impianti di trattamento di rifiuti;

e) Realizzazione 1 di una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, arredo e /o mascheramento;

f) Allargamento di carreggiata di strada statale 464 in corrispondenza dell’area di P.R.P.C.;

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g) Costruzione di diramazione o accesso da strada statale unico, canalizzato; h) Riserva di spazi a ovest e a sud per costruzione di tratto di strada di collegamento e/o di servizio

diramata da rotatoria di strada statale 464, ed assunzione di oneri di sua realizzazione; i) STRALCIATO 1; l) per depositi per materiale potenzialmente inquinanti il suolo: pavimento impermeabile e rialzo

perimetrale di muro pieno continuo o altro sistema per contenimento di eventuale sversamento. Il Comune può prescriverne la copertura; m) per aree scoperte per movimentazione di merci potenzialmente inquinanti: pavimento e sistema di

raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia; n) per condotta consorziale di acquedotto: rispetto di una distanza di edifici di m. 3 per lato. La

condotta può comunque essere spostata. o) Per le zone confinanti con le zone residenziali, la zonizzazione dovrà prevedere una fascia di

rispetto inedificabile minima di ml. 50,00 dalla zo na residenziale. All’interno di dette aree potranno essere realizza te le seguenti opere: - aree destinate a parcheggi, viabilità, aree verd i, recintazioni, locali completamente

interrati, rampe ecc.; dovranno altresì essere pre disposte adeguate mascherature continue con essenze arboree ed arbustive autocton e disposte a doppia fila sfalsata 1.

art. 11.2 - ZONE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ED AR TIGIANALI SINGOLI ESISTENTI D3 ATTUAZIONE: diretta Per gli edifici esistenti alla data di adozione della Variante Generale è consentito, anche come corpo staccato, un aumento della superficie coperta pari al 30% della superficie anche in deroga ai parametri edilizi previsti per la zona, per i lotti saturi, e fino alla saturazione dell’indice di zona per i lotti non ancora saturi. Tale ampliamento è concesso a tutti gli edifici non residenziali, ad eccezione delle attività produttive esistenti moleste (a giudizio della ASS) ubicate nelle aree abitate e/o urbanisticamente incompatibili (D3.1), nonché qualora l'edificio ricada ad una distanza dalla strada inferiore a quella prevista dalle norme di zona, purché la distanza in essere venga mantenuta. Al fine dell'ottenimento della concessione edilizia per l'ampliamento deve essere garantita l'eliminazione di ogni azione inquinante.

USI - impianti artigianali e industriali - magazzini, depositi e locali commerciali connessi con l'attività produttiva (anche nel caso la sede

dell’azienda sia situata in un Comune diverso), nonché di vendita di generi non alimentari a basso impatto 2

- direzionale - attività e attrezzature di servizio tecnico-produttivo - attrezzature di servizio sociale (mensa, asilo nido, circoli ricreativi, ambulatori, etc.) - stazione di servizio e autolavaggio - deposito veicoli - attività di trasporto di persone e merci - commercio all’ingrosso - attività di spettacolo intrattenimento e svago. INDICI E PARAMETRI - Rapporto di copertura mq./mq. 0,50 - Distanza dalle strade comunque non meno di ml. 10,00 - Distanza tra edifici (minima) ml. 10,00 - Distanza dai confini (minima) ml. 5,00 - Distanza tra edifici nel caso siano destinati a residenza (tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti) ml.10,00 fatta eccezione per le attività di spettacolo,

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intrattenimento e svago che dovranno mantenersi ad una distanza minima di ml. 50 dalle zone residenziali - Altezze dei fabbricati ml. 12,00 VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI a- È consentita la costruzione di un solo edificio per custode e/o proprietario/i con una volumetria massima di mc. 3501 subordinata all'esistenza di un'attività produttiva o di strutture ad essa connesse avente una superficie produttiva di almeno 500,00 m q. 1 b- L'area occupata dalle fasce di rispetto stradale nonché quelle poste a confine con la proprietà pubblica o privata concorrono alla determinazione del rapporto di copertura. c- È consentito, per motivi igienici e/o funzionali, per gli edifici residenziali esistenti nella zona alla data di adozione della presente Variante, costruire un ampliamento, per una sola volta, entro un massimo di mq. 100 di superficie utile. d- In tutti i casi di nuova costruzione, ampliamento o manutenzione straordinaria degli insediamenti esistenti, è fatto obbligo di prevedere una idonea schermatura ambientale, mediante piantumazione di essenze arboree autoctone di alto fusto (H min. ml. 3,00) in continuità e a doppia fila 1. e- Per gli edifici produttivi esistenti è ammesso un ampliamento una tantum pari al 30% della superficie produttiva già in uso. Tale ampliamento potrà essere concesso nel solo caso di verificata possibilità di rispondere a tutte le prescrizioni relative alle dotazioni di verde e di parcheggi di cui al DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche. Questi ultimi potranno essere anche sistemati in strutture multipiano, il cui limite di altezza sarà pari a quello di zona e la superficie coperta da questi determinata non verrà conteggiata. f- I lotti liberi in zona D3 vanno ritenuti infrastrutturati ed in quanto tali edificabili con concessione edilizia diretta. La reale avvenuta infrastrutturazione dei lotti va dimostrata dal richiedente la concessione ad edificare. Nel caso in cui l’infrastrutturazione non sia completa, la concessione sarà subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune, nella quale il richiedente si impegna alla realizzazione di tutte le infrastrutture di cui, ancora, necessiti il lotto, antecedentemente all’inizio della costruzione della struttura produttiva. g- Per le costruzioni esistenti e ricadenti all’interno dell’abitato contrassegnate come D3.1 non sarà possibile nessun ampliamento dell’attività in essere; saranno possibili tutti gli interventi edilizi necessari al mantenimento in efficienza delle strutture che già ospitano l’attività economica, inclusa la costruzione di strutture per deposito, purché non abbiano un uso direttamente produttivo. Nel caso di dismissione le attività non compatibili con la residenza, sia sotto il profilo igienico-sanitario che sotto quello urbanistico, dovranno essere riconvertite in usi compatibili. Per quelli che intendano riconvertire l’attività produttiva in essere, ciò sarà possibile previa verifica di compatibilità urbanistica e previo parere favorevole della ASS, a condizione di eliminare ogni tipo di disturbo o nocumento per gli abitanti delle zone limitrofe e di superare ogni genere di conflitto tra accessi carrai e viabilità esistente. h- La superficie delle aree destinate a parcheggio ed a verde non potrà essere inferiore, in ogni caso, al

50% della superficie edificata, di cui il 60% per parcheggio e il 40% da destinare a verde piantumato che non dovrà essere ceduto al Comune, fermo restando il rispetto del DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche. Nel caso in cui venga richiesta la apertura di una attività commerciale dotata di autorizzazione al minuto devono altresì v enir rispettati anche i seguenti standard:

1) Stanziale: 1 posto auto/2 addetti; 2) Di relazione: di Su commerciale al minuto: 2.1) in genere: 200%; 2.2) per esercizi non alimentari a basso impatto: 80%;2 i- Ogni nuova attività produttiva, edificata come corpo staccato, collocata sulla SS 464 è subordinata alla formazione di una strada di accesso ai lotti produttivi dotata di un unico accesso ed un'unica uscita sulla Strada Statale. Con ciò va inteso che l’accesso carraio dovrà essere unico. Ove fisicamente possibile gli accessi carrai anche di aziende diverse dovranno essere accorpati. Nel caso in cui gli accessi siano già risolti o si riveli non realizzabile la soluzione su descritta sarà possibile derogare da tale norma previo parere dell’Amministrazione comunale e dell’ente

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proprietario della strada. l- Le recinzioni dovranno essere realizzate con siepi o rampicanti e paletti in acciaio e rete metallica anche plastificata o con elementi metallici grigliati montati su muri in c.a. dell’altezza massima di ml. 0,50 e con altezza massima complessiva di ml. 2,50. m- Non è ammesso l’insediamento di fonderie (o acciaierie in genere) e di impianti di compostaggio. n- Quanto non esplicitamente normato va riferito al Codice Civile. o- In merito alle funzioni ammissibili nella presente zona, è possibile derogare per gli esercizi commerciali al minuto già presenti alla data di entrata in vigore della presente variante. Nel caso di specie non troverà applicazione il punto e del presente articolo. ART. 12 - ZONE AGRICOLE E Le zone agricole corrispondono alle zone omogenee E4 ed E6 di cui al P.U.R. . Oltre agli usi agricoli, dominanti, sono previsti i seguenti USI - Residenza in funzione della conduzione dei fondi e delle esigenze dei soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della L.R. 6/96 e successive modifiche ed integrazioni o di coltivatore diretto proprietario o di parente di primo grado dei soggetti detti o dipendente dell’azienda nel numero massimo di una unità immobiliare 1. Vale inoltre il disposto del comma 4 bis dell’art. 41 della L.R. 52/91, e successive modifiche ed integrazioni, che consente la realizzazione di un’unità immobiliare ad uso residenziale per parenti di 1° grado del conduttore del fondo a titolo princip ale. - Edifici per attività di agriturismo, anche separati dall’edificio principale (residenza del conduttore del fondo). - Edifici adibiti a ricovero di animali entro i limiti definiti dalle presenti norme. - Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli purché non si tratti di O.G.M., ed attività per l'assistenza e manutenzione delle macchine agricole di proprietà dell'azienda. - Serre: Sono da considerarsi serre gli impianti che realizzano un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che siano costituiti da strutture stabilmente ancorate al suolo o da altra costruzione esistente con copertura o chiusure laterali abitualmente infisse. Le serre di cui sopra sono da considerarsi costruzioni, computabili nel solo conteggio della superficie coperta totale; la loro realizzazione rimane subordinata al rilascio di Concessione Edilizia, nel rispetto dei seguenti PARAMETRI - rapporto di copertura 80% dell'area libera del lotto - distanza dai confini ml. 3,00 - distanza dalle strade ml. 6,00 (fatte salve le distanze più restrittive previste nei successivi artt. 16.1 e 17) - distanza dagli edifici esistenti sul fondo ml. 5,00 - distanza dagli edifici esistenti sui fondi finitimi ml. 6,00 - altezza massima ml. 4,00 (elevabile, con motivata richiesta, previo parere favorevole della Commissione Edilizia) E’ ammessa la costruzione a confine, previo atto notarile di consenso del confinante, all’interno della stessa zona omogenea di edifici che non creino disturbo o nocumento alla residenza fino alla concorrenza del rapporto di copertura massimo di mq./mq. 0,15 del fondo 1. Restano escluse: stalle, concimaie, silos, etc.

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art.12.1 - ZONA DI INTERESSE AGRICOLO E4 ATTUAZIONE: diretta Sono zone agricole corrispondenti alla zona pedecollinare. INDICI E PARAMETRI - Indice di fabbricabilità fondiaria : per la residenza ed annessi mc./mq. 0,01 - Rapporto di copertura riferito al lotto (NO commassamento) edifici per attività produttive 1 mq./mq. 0,05 - Distanza dai confini (minima) ml. 10,00 - Distanza dai corsi delle acque pubbliche (minima) a) edifici per la residenza ml. 100 b) stalle, depositi, silos, magazzini ml. 150 - Altezza massima dei fabbricati a) residenziali ml. 7,50 b) stalle, depositi, magazzini ml. 7,50 VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI All’interno delle zone E4 sono vietate le variazion i delle colture che non rientrino nei normali processi di rotazione agraria, specie se comportano la riduzione degli ambiti boscati (anche cedui) e modifiche dei pendii. Sono vietate le modifiche degli ambiti boscati e de i pendii 1. Per tale zona è possibile il commassamento delle volumetrie in zona E6. In tale caso le volumetrie saranno riferite ad in If pari a 0,03 mc./mq. Sono sempre ammesse trasformazioni delle colture da seminativo a prato stabile. Sono ammessi interventi di modifica dello stato dei luoghi solo con scopo di riordino idrogeologico e/o previa presentazione di progetto da approvarsi a cura dell’Amministrazione comunale 1. art. 12.2 - ZONA DI INTERESSE AGRICOLO E6 ATTUAZIONE: diretta Sono le zone agricole pianeggianti. INDICI E PARAMETRI - Indice di fabbricabilità fondiaria (per fabbricati residenziali) 1 mc./mq. 0,03 - Indice di fabbricabilità fondiaria in aziende con terreni a colture specializzate per fabbricati residenziali 1 (viticole , frutticole, orticole, floricole) previo parere dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura mc./mq. 0,05 - Lotto minimo (intervento unitario) mq. 10 .0001 - Rapporto di copertura riferito al lotto (NO commassamento) edifici per attività produttive 1 mq./mq. 0,15 - Distanza dai confini (minima) ml. 6,00 - Altezza massima dei fabbricati a) residenziali ml. 7.50 b) stalle, depositi, magazzini ml. 7.50 VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI (per tutte le sottozone E): Per gli immobili esistenti, si operano le seguenti distinzioni: a- immobili di proprietà di imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi della L.R. 6/96 e successive

modifiche ed integrazioni, e/o di parente di primo grado così come previsto dall’art. 41 comma 4 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni:

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1- gli edifici per la residenza possono essere sottoposti ad ogni categoria di intervento edilizio ed é ammesso un ampliamento una-tantum pari a mq 120 di Superficie utile. Nel caso in cui si tratti di tipologie tradizionali del paesaggio agrario del medio Friuli si dovranno rispettare i caratteri fisico morfologici originari;

2- gli annessi rustici possono essere recuperati anche a fini di civile abitazione purché rispettino i caratteri stilistico-costruttivi dell’edilizia rurale tradizionale. Questa categoria di immobili potrà subire un ampliamento pari a mq. 120 di Superficie utile nel rispetto dei caratteri costruttivi originari e non potrà comunque essere frazionato in più di due unità immobiliari. Il ricorso a questi benefici esclude la possibilità di nuove ulteriori edificazioni sull’area.

b- Immobili i cui proprietari non sono conduttori del fondo: 1- gli edifici per la residenza possono essere sottoposti ad ogni categoria di intervento edilizio con un

ampliamento possibile di mq. 90 di Superficie utile. L’ampliamento non potrà comunque costituire corpo staccato rispetto all’esistente, fatta eccezione per le autorimesse nel caso in cui l’edificazione di queste implicasse la chiusura di una luce e/o veduta, e dovrà essere edificato nel rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi dell’edificio in essere;

2- gli annessi rustici potranno essere trasformati nell’uso a condizione che vengano rispettati i caratteri stilistico-costruttivi dell’edilizia rurale tradizionale, non facciano più parte del fondo già alla data di adozione della presente Variante Generale e siano stati edificati da almeno venticinque anni. Questa categoria di immobili potrà subire un ampliamento pari a mq. 90 di Superficie utile nel rispetto dei caratteri costruttivi originari e non potrà comunque essere frazionato in più di due unità immobiliari residenziali. La concessione edilizia per tali edifici, per qualunque categoria di opere, sarà subordinata al verificato avvenuto allacciamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica ed alla rete di distribuzione idrica della zona in cui ricade l’immobile di cui alla richiesta di concessione, alla possibilità di garantire lo smaltimento delle acque luride con allacciamento alla rete fognaria o con altro idoneo sistema ed alla garantita accessibilità all’edificio con strada carrabile.

Le opere dette devono essere compiute nel rispetto delle distanze dai confini e dalle strade prescritte per la Zona E, fatta eccezione per quelle ricadenti in zona di vincolo ambientale (Dlgs. 490/99) e stradale.

Per le costruzioni ricadenti nelle suddette zone di vincolo, sono sempre possibili interventi di manutenzione edilizia (L.R. 52/91 art. 68 comma 2); gli ampliamenti sono consentiti nel solo caso in cui non riducano la distanza in essere dalla strada, subordinatamente all’ottenimento di parere favorevole da parte dell’ente competente e nel limite di mc. 150 che dovranno riguardare sopraelevazioni o le parti retrostanti degli immobili, rispetto all’asse viario, in conformità con il disposto dell’art. 41 comma 4 quater della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui ricadano in vincolo Galasso (acque pubbliche) si operano le seguenti distinzioni: - entro ml. 50:

per gli edifici esistenti sono ammissibili tutte le categorie di intervento, inclusi ampliamenti fino ad un massimo di mc. 100 limitatamente alle residenze;

- oltre i ml. 50: oltre a quanto sopra sarà possibile, per gli aventi titolo, anche l’edificazione di nuovi edifici, limitatamente alle residenze. Altri interventi possono essere attuati su parere vincolante degli organi competenti.

c- Nei lotti agricoli adiacenti alle zone A, B e C, purché contigui all’abitazione 1, è consentita l'edificazione di fabbricati destinati a deposito attrezzi da giardino e piccola agricoltura, realizzati con struttura in legno o muratura intonacata, con altezza massima ml. 3,50 e fino al limite di mc. 150, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme di Codice Civile.

d- Nelle zone E possono essere realizzate aree di deposito a cielo aperto, purché sia costituito da materiali residui provenienti da attività agricola e, se a distanza inferiore a ml. 100, abbia carattere non permanente. Tali depositi non potranno comunque avere altezza superiore a ml. 4,50 ed occupare una superficie superiore ai mq. 800.

e- È consentita la costruzione di silos foraggieri di dimensione "standard" nel rispetto delle distanze di legge e a minimo ml. 10 dalle strade.

f- In zona E4 è fatto divieto di costruire depositi e stalle a distanza inferiore a ml. 150 dai corsi d’acqua pubblici. Nel caso siano già presenti, al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per qualsiasi tipo di opera edilizia, dovrà essere garantita la schermatura verso il corso d’acqua con idonee essenze

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d’alto fusto. g- Le zone per l’allevamento a carattere industriale sono quelle nelle quali esistono impianti che possono

ospitare: 1- volatili da cortile; 2- avicoli; 3- bovini; 4- equini; 5- suini; 6- cunicoli; 7- ovini; 8- canini; Si considerano allevamenti zootecnici a carattere industriale tutti gli allevamenti di bestiame strutturati per ospitare un numero di capi: bovini superiore a 100 UBA equini superiore a 20 UBA suini superiore a 20 UBA ovini superiore a 20 UBA cunicoli superiore a 500 fattrici avicoli superiore a 200 capi Gli allevamenti a carattere industriale di nuovo impianto non sono ammessi. Vengono equiparati ad allevamenti a carattere industriale gli impianti specializzati finalizzati alla custodia, ospitalità, educazione e selezione di cani e altri animali domestici e le iniziative assimilabili, dotati di strutture che consentano la presenza di oltre 20 capi. Gli impianti, ricadenti in aree sottoposte a P.R.P.C. o in aree sensibili o non sensibili ricadenti in territorio agricolo E dovranno seguire le seguenti prescrizioni: I- abbattimento degli effetti impattanti dell’attività, attraverso la presentazione di un progetto mirante a

limitare l’impatto ambientale prodotto dall’impianto, con particolare attenzione alla schermatura con cortina verde che cinturi l’intera area direttamente connessa con l’impianto citato che sarà recintata con un’altezza di ml. 2,00 (con rete metallica anche plastificata e siepi rampicanti) e piantumata con alberature di alto fusto lungo il perimetro;

II- gli edifici annessi all’attività in essere alla data di adozione della presente Variante Generale potranno essere sottoposti a tutti quegli interventi edilizi necessari al mantenimento dell’attività ed al suo ampliamento nei limiti di quanto prescritto dalla presente norma.

Le attività di allevamento esistenti potranno essere ampliate, fino al raddoppio della superficie anche in deroga al rapporto di copertura fino ad un indice di copertura max pari al 50%, a condizione che l’ampliamento dia luogo all’osservanza di quanto stabilito al precedente punto I e che l’ampliamento conduca alla trasformazione degli allevamenti in essere in moderni allevamenti privi di emissioni di odori o di qual si voglia disturbo per le zone residenziali e finitime.

h- I nuovi edifici destinati ad allevamenti zootecnici dovranno rispettare una distanza dalle zone residenziali individuate dal PRGC non inferiore a ml 300, una distanza dagli edifici residenziali non inferiore a ml 50, ed essere dotati dei dispositivi atti alla depurazione dei materiali e liquami di rifiuto secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia. Qualora allevamenti zootecnici ed edifici residenziali facciano parte della stessa azienda la distanza può essere ridotta a 25 ml. Per gli insediamenti zootecnici esistenti, aventi distanze inferiori a quelle suddette sono ammessi unicamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di ampliamento anche in deroga alle normative di zona nella misura massima del 10% del volume esistente, esclusivamente se viene dimostrata la miglioria dal punto di vista igienico e funzionale dell’intero insediamento.

i- Nel caso di contrasto della presente norma con il Regolamento di Polizia Rurale, quest’ultimo prevarrà sulla norma.

l- I ricoveri per animali e le concimaie, a carattere non industriale, dovranno essere situati a distanza superiore a ml 30 rispetto alle sedi stradali e a ml 25 rispetto agli edifici residenziali esistenti ed a distanza superiore a ml 100 dalle zone residenziali esistenti; qualora ricoveri, concimaie ad edifici residenziali facciano parte della stessa azienda la distanza può essere ridotta a 10 ml. Per le strutture esistenti alla data di adozione del presente PRGC, nel caso di ampliamenti o spostamenti le distanze non potranno essere inferiori a quelle in essere.

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La realizzazione di nuovi insediamenti zootecnici sarà ammessa solo su lotti, accorpati in un unico appezzamento, non inferiori a 20.000 mq.

m- Quanto previsto al punto precedente, non trova applicazione nel caso di ricollocazione per intero di aziende agricole esistenti nel territorio comunale, poste all’interno del tessuto residenziale esistente. Al fine, di garantire il completo trasferimento dell'attività agricola entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sarà inserita in sede di rilascio della concessione edilizia, apposita prescrizione vincolante, l'inottemperanza della quale comporterà l'applicazione delle sanzioni previsto dall'art 107 della L.R. 52/91 per Interventi eseguiti in parziale difformità dalla concessione. La distanza dei fabbricati dalle strade comunali, insediamenti agricoli a carattere non industriale, dovrà essere pari o superiore a ml. 20,00.

n- Nel caso di allevamenti esistenti, la trasformazione con conduzione a stabulazione libera su cuccetta le quantità di UBA ammessa potrà essere aumentata in ragione di 1/3 di quelle in essere ed analogamente le distanze dalle zone residenziali potranno essere ridotte di ¼ rispetto a quelle in essere.

o- In tale zona potranno trovare collocazione anche edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, purché non si tratti di OGM, anche di produzione non propria ed attività per l'assistenza e manutenzione delle macchine agricole.

p- Sarà ammesso all’interno delle fasce di rispetto stradale, fatta salva autorizzazione dell’ente proprietario della strada medesima ed il rispetto dei disposti del Codice della Strada, del relativo regolamento di attuazione e del PUR, l’impiego delle superfici di terreno libere da edificazione per esposizioni dei prodotti agricoli commercializzati sul posto o nelle immediate vicinanze.

ART. 13 - ZONE PER ATTREZZATURE COMMERCIALI H 3 Corrispondenti alle zone per attrezzature commercia li HGD (ex Hc), H2 (art. 41 NTA del P.U.R.) ed H3 (esistenti) di interesse comunale e sovracomunale. Le zone per attrezzature commerciali H3 sono quelle in essere alla data di adozione della presente Variante. Tutti gli esercizi commerciali dovranno prevedere l a presenza di servizi igienici distinti per il personale ed il pubblico, in numero e collocazione adeguati alle esigenze di fruibilità e commisurati ai flussi di clienti previsti sulla base della supe rficie di vendita e della categoria merceologica. art. 13.1 - ZONA OMOGENEA HGD (ex Hc) 3 ATTUAZIONE: indiretta Zona omogenea a destinazione commerciale per strutt ure di vendita organizzate in centri commerciali al dettaglio o complessi commerciali co n superficie coperta superiore a mq. 15.000. USI - commercio; - depositi, magazzini e servizi tecnici ed amminist rativi delle attività commerciali; - una sola abitazione, con un volume non superiore a mc. 800, a uso del titolare dell'azienda o del

suo dipendente addetto alla custodia; - attività artigianali di servizio non moleste inte grabili con il commercio (orafo, parrucchiere,

calzolaio, panettiere, elettro riparatore, etc.); - servizi per il personale (mensa, circolo ricreati vo, asilo nido, etc.); - attività direzionali; - attività turistico ricettive, ristorazione, bar, etc.; - attività ricreative e per il tempo libero (cinema tografi, palestre, centri benessere, centri per

l’abbronzatura, piscine, etc.); - Impianti distribuzione carburanti - depositi di veicoli.

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INDICI E PARAMETRI - Rapporto di copertura: mq./mq. 0,50 - Altezza massima degli edifici commerciali non s uperiore a quella del più

alto edificio esistente e comunque non superiore a tre piani fuori terra

- Altezza massima per gli altri edifici ml. 1 2,00 - Altezza massima per gli edifici alberghieri e dir ezionali ml. 35,00 - Altezza massima del fabbricato per abitazione: ml. 8,50 - Distanza dai confini di P.R.P.C. ml. 10,00 - Distanza tra pareti finestrate e pareti di edific i antistanti: minima ml. 10,00 - Distanza minima dagli edifici dalle strade intern e: da definire nel P.R.P.C. - Distanza minima degli edifici dalle strade estern e: secondo Codice della Strada VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI a- Per i parcheggi dovranno essere rispettate le se guenti quantità minime:

1- commercio e ristorazione (minimo) 250% della sup erficie di vendita e/o di somministrazione;

2- attività artigianali parcheggi stanziali nel lotto minimo 1 posto auto per ogni addetto parcheggi di relazione minimo 50% Su;

3- attività direzionali parcheggi stanziali nel lotto minimo 1 posto auto per ogni addetto parcheggi di relazione minimo 100% Su;

4- attività turistico ricettive (minimo) 1 posto a uto per ogni camera; 5- attività ricreative e per il tempo libero parche ggi di relazione minimo 100% Su.

b- Le aree di parcheggio dovranno essere alberate e le relative pavimentazioni dovranno essere atte a consentire il drenaggio delle acque meteoriche.

c- Le aree sistemate a verde e/o le aiuole del parc heggio alberato non potranno essere computate nel calcolo della superficie minima da destinare a verde alberato previsto dal Piano attuativo.

d- I posti auto richiesti potranno essere realizzat i in parcheggio multipiano. Nel caso in cui questi vengano realizzati dovranno essere funzionalmente c onnessi, anche fisicamente, all’edificio commerciale. Nell’ipotesi in cui il centro commerci ale saturi già l’indice di zona, il parcheggio multipiano potrà essere edificato in deroga all’Ind ice fondiario di zona. Al fine di ottenere un contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, i parcheggi dei nuovi insediamenti dovranno prioritariamente essere realizzati interrati sotto i medesimi o in strutture multipiano ed eventualmente sulla copertura dell’ultimo piano pra ticabile degli edifici. In tale ipotesi le superfici da destinare a parcheg gio dovranno corrispondere alla superficie utile del parcheggio multipiano, al netto dei servizi igi enici e degli impianti di risalita.

e- Le aree verdi, opportunamente accorpate, dovrann o essere, come minimo, pari al 15% della St complessiva, piantumate e poste all'esterno dei lot ti. Tutti i sedimi non occupati dagli edifici, dalla vi abilità e dai parcheggi sia all'interno che all'esterno dei singoli lotti vanno sistemati a ver de alberato. Rispetto all’interezza del verde previsto, il 70% d i questo dovrà essere di libero accesso.

f- Il P.R.P.C. dovrà indicare gli accessi veicolari all’area dalla pubblica via distinguendo gli acces si pubblici da quelli per fornitori e personale. Dovrà essere impedita la svolta a sinistra per i veicoli in entrata ed uscita dal Complesso Commerciale che si immettano sulla SS 464 (nuovo tracciato) e sulla strada di previsione collocata tra la zona HGD e l’Ente Fieristico.

g- All’interno dei perimetri di P.R.P.C. obbligator io, tenuto conto delle superfici massime realizzabi li è necessaria la prevalenza delle superfici commerci ali (MINIMO 55%) rispetto a quelle destinabili ad altre funzioni.

h- Nella predisposizione del P.R.P.C. il profession ista incaricato dovrà computare le superfici da destinare a parcheggi tenendo conto dell’ipotesi pi ù sfavorevole discendente dall’applicazione del massimo coefficiente di elasticità ad ogni attività ammessa.

i- Superficie di vendita (s.v.) massima consentita: mq. 64.000,00 (mq. 32.000 esistenti, mq. 3.000 autorizzati non attivati, mq. 18.000 assegnati con il Piano regionale di settore, mq. 3.000 assegnati

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con il Piano Comunale di settore, mq. 8.000 increme nto 30% superfici sature) e mq. 30.000,00 di superficie coperta complessiva per attività a basso impatto (outlet) cosi come definito dall’art. 19 della L.R. 29/05.

j- Il P.R.P.C.dovrà essere redatto conformemente a quanto previsto dal Piano di settore del grande dettaglio redatto dal Comune di Martignacco relativ amente alle superfici di vendita e quanto previsto dagli allegati A)-B)-D)

k- Trattandosi di aree all’interno delle quali sono individuati elementi di valore naturalistico (bosc hi) il P.R.P.C. dovrà tener conto di queste indicazioni così come previsto dall’art. 15 punto 7 lettera b L.R.29 del 05.12.2005; il progetto dovrà prevedere la conservazione e la salvaguardia delle zone boscate indicate in cartografia ed eventualmente un loro ampliamento in particolar modo nelle zone di frangia ed in corrispondenza dei corsi d’ac qua.

l- Il P.R.P.C. dovrà prevedere un progetto generale che individui la soluzione finale dell’intero intervento sia planimetrico comprensivo della viabi lità e dei parcheggi, che volumetrico ivi compreso l’esistente; all’interno del quale si potr à procedere per singoli ambiti/lotti funzionali e/o ampliamenti con l’obiettivo di una verifica dell’in tero intervento nel contesto territoriale complessivo interno ed esterno al P.R.P.C.

m- nella predisposizione del P.R.P.C. e nel rilasci o delle successive concessioni edilizie, fermo restando il limite di cui al punto g -, il numero d ei posti assegnabili alle sale cinematografiche potrà variare entro un limite massimo del 10% di qu ello concessionato alla data di approvazione della variante n. 33 al P.R.G.C.

n- Il P.R.P.C. dovrà fare proprio lo studio di impa tto sulla viabilità e dovrà prevedere l’allargament o di ml. 6,00 dei bracci nord-sud ed ovest (rami A C D) di accesso alla rotatoria 1, l’esclusione di tutte le svolte a sinistra compresa quella in corri spondenza del nodo 4; dovrà prevedere l’eliminazione in concerto con l’ente proprietario e/o gestore della viabilità dell’impianto semaforico sulla S.S. 464. Tali misure dovranno ess ere realizzate prima dell’apertura di nuove superfici di vendita, qualora queste ultime vadano ad interessare l’area di ampliamento rispetto al perimetro esistente della zona HGD (ex HC) e altres ì dovrà prevedere l’organizzazione degli accessi ai parcheggi mediante la messa in opera di un sistema di segnaletica a messaggio variabile da realizzarsi contestualmente alla messa in esercizio della viabilità al fine di evitare ch e nei momenti di massimo traffico vada in crisi la vi abilità esterna all’area.

art. 13.2 - ATTREZZATURE COMMERCIALI H 2 ATTUAZIONE: indiretta (P.R.P.C. Obbligatorio) Sono le zone omogenee H2 commerciali di interesse comunale e sovracomunale descritte nell'art. 41 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.R.. In tale zona é consentito l'insediamento di tutte le strutture edilizie, servizi, attrezzature ed impianti connessi con le attività commerciali all'ingrosso, per il commercio con l'estero e al dettaglio, anche se costituenti parte di una ditta avente sede fuori Comune. I piani di grado subordinato si attuano attraverso P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata, ex artt. 48 e 49 della L.R. n. 52/91 e successive modifiche. USI - Esercizi di vendita all'ingrosso ed al dettaglio; - Depositi, magazzini e servizi tecnici ed amministrativi delle attività commerciali; - Attrezzature di servizio tecnico-produttivo; - Attrezzature di servizio sociale e per il personale (mensa, asilo nido, circoli ricreativi, ambulatori, etc.); - Una sola abitazione, con un volume non superiore a mc. 800, a uso del titolare dell'azienda o del suo

dipendente addetto alla custodia; - Attività artigianali di servizio non moleste integrabili con il commercio (orafo, parrucchiere, calzolaio,

panettiere, elettro riparatore, etc.); - Attività direzionali;

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- Attività turistico-ricettive, ristorazione, bar, etc.; - Attività ricreative, per lo svago e per il tempo libero (cinematografi, palestre, centri benessere, centri per

l’abbronzatura, etc.); - stazione di servizio e autolavaggio. INDICI E PARAMETRI - Lotto minimo mq. 1.500 - Rapporto di copertura mq./mq. 0,50 - Distanza minima dalle strade esterne all'area di Piano Attuativo secondo Codice della Strada e dell’art. 16.1 delle presenti NTA - Distanza tra edifici nel caso siano destinati a residenza (tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti) ml.10,00 fatta eccezione per le attività di spettacolo, intrattenimento e svago che dovranno mantenersi ad una distanza minima di ml. 50 dalle zone residenziali - Distanza dalle strade interne all'area di Piano Particolareggiato definita dal P.R.P.C. - Distanza tra edifici (minima) ml. 10,00 - Distanza dai confini (minima) ml. 5,00 - Altezza massima definita dal P.R.P.C. - Superficie coperta complessiva destinata al comme rcio al minuto, per singolo P.R.P.C. Max 15.000 mq .2

VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI a- È consentita la costruzione in aderenza tra edifici situati in lotti distinti secondo Codice Civile. b- Nell'ambito dei nuovi insediamenti soggetti a Piano Attuativo, ai sensi della tabella 3 del DPGR

0126/Pres. del 1995 e successive modifiche la superficie minima da destinare a parcheggio deve essere pari al 100% della superficie commerciale nel caso di esercizi fino ai mq. 400, pari al 200% per esercizi di superficie superiore ai mq. 400 e inferiore a mq. 5.000, pari al 250% nel caso di esercizi con superficie superiore a 5.000 mq. e inf eriore a 15.000 mq. coperti 2. Le quantità di superfici rimanenti, libere da edificazione e da parcheggi dovrà essere sistemata a verde piantumato con essenze arboree autoctone d’alto fusto. Ogni specifica ulteriore verrà fornita dagli specifici P.R.P.C.

c- Nella redazione dei Piani Attuativi o ampliamento degli insediamenti esistenti, é fatto obbligo di prevedere una schermatura ambientale, mediante piantumazione di idonee essenze arboree verso le zone abitative A, B e C, nonché verso quelle di interesse collettivo (attrezzature e servizi), con esclusione delle aree riservate ad impianti tecnologici, confinanti con l'abitato. d- Ogni nuova costruzione di attività commerciali collocate sulla SS 464 è subordinata alla formazione di una strada di accesso ai lotti a senso unico complanare alla Strada Statale stessa e dotata di un unico accesso ed un'unica uscita. Nel caso in cui gli accessi siano già risolti o si riveli non realizzabile la soluzione su descritta sarà possibile derogare da tale norma previo parere dell’Amministrazione comunale e dell’ente proprietario della strada. e- Le recinzioni potranno essere realizzate con siepi o rampicanti e paletti in acciaio e rete metallica anche plastificata o con elementi metallici grigliati montati su muri in c.a. dell’altezza massima di ml. 0,50 e con altezza massima complessiva di ml. 2,50. f- Nella predisposizione della revisione dei P.R.G .C. (di cui agli ambiti definiti 02/03/04) si

dovranno introdurre le seguenti prescrizioni: a. impossibilità di svolta a sinistra per i veicoli in entrata ed uscita dall’area; b. indicazione degli accessi veicolari all’area dal la pubblica via distinguendo gli accessi per

il pubblico da quelli per i fornitori e il personal e; c. previsione della realizzazione, in apposita area differenziata da quella per il pubblico, di

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parcheggi per il personale di servizio almeno pari ad un posto macchina ogni due addetti occupati nell’attività commerciale (a prescindere d ella dimensione dell’iniziativa) 2.

art.13.3 - ATTREZZATURE COMMERCIALI H3 ATTUAZIONE: diretta La zona omogenea H3 corrisponde alle zone commerciali in essere alla data di adozione della presente Variante. In tale zona è consentito l’insediamento di tutte le strutture edilizie, servizi, attrezzature ed impianti connessi con le attività commerciali all’ingrosso e al dettaglio; USI - Esercizi di vendita all'ingrosso ed al dettaglio; - Depositi, magazzini e servizi tecnici ed amministrativi delle attività commerciali; - Attrezzature di servizio tecnico-produttivo; - Attrezzature di servizio sociale e per il personale (mensa, asilo nido, circoli ricreativi, ambulatori, etc.); - Una sola abitazione, con un volume non superiore a mc. 800, a uso del titolare dell'azienda o del suo

dipendente addetto alla custodia; - Attività artigianali di servizio non moleste integrabili con il commercio (orafo, parrucchiere, calzolaio,

panettiere, elettro riparatore, etc.); - Attività direzionali; - Attività turistico ricettive, ristorazione, bar, etc.; - Attività ricreative, per lo svago e per il tempo libero (cinematografi, palestre, centri benessere, centri per

l’abbronzatura, etc.); - stazione di servizio e autolavaggio.

INDICI E PARAMETRI - Rapporto di copertura mq./mq. 0,50 - Distanza minima dalle strade comunque non meno di ml. 10,00 - Distanza tra edifici nel caso siano destinati a residenza (tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti) ml.10,00 fatta eccezione per le attività di spettacolo, intrattenimento e svago che dovranno mantenersi ad una distanza minima di ml. 50 dalle zone residenziali - Distanza tra edifici (minima) ml. 10,00 - Distanza dai confini (minima) ml. 5,00 - Altezza massima quella in essere o max. ml. 10,00 per gli Uffici, Attrezzature di servizio tecnico-produttivo, Attrezzature di servizio sociale e comunque non superiore all'altezza dei magazzini di vendita e depositi commerciali. VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI a- In tutti i casi di nuova costruzione, ampliamento o manutenzione straordinaria degli insediamenti esistenti, è fatto obbligo di prevedere una idonea schermatura ambientale, mediante piantumazione di essenze arboree autoctone di alto fusto (H min. ml. 3,00). b- Per gli edifici commerciali esistenti è ammesso un ampliamento una tantum pari al 30% della superficie utile già in uso. Tale ampliamento potrà essere concesso nel solo caso di verificata possibilità di rispondere a tutte le prescrizioni relative alle dotazioni di verde e di parcheggi di cui al DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche. Questi ultimi potranno essere anche sistemati in strutture multipiano, il cui limite di altezza sarà pari a quello di zona e la superficie coperta da questo

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determinata non verrà conteggiata. c- I lotti liberi in zona H3 vanno ritenuti infrastrutturati ed in quanto tali edificabili con concessione edilizia diretta. La reale avvenuta infrastrutturazione dei lotti va dimostrata dal richiedente la concessione ad edificare. Nel caso in cui l’infrastrutturazione non sia completa, la concessione sarà subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune, nella quale il richiedente si impegna alla realizzazione di tutte le infrastrutture, di cui ancora necessiti il lotto, antecedentemente all’inizio della costruzione della struttura commerciale. d- Per gli edifici esistenti la riconversione in attività commerciale di diversa natura, dovrà essere autorizzata previa verifica di compatibilità urbanistica che dovrà tenere in particolare conto il volume di traffico indotto dalla nuova attività e la possibilità di adeguare le superfici di parcheggio ai minimi previsti dal DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche. e- È consentito, per gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione della presente Variante costruire un ampliamento di mq. 50 di superficie utile. f- Ogni nuova attività commerciale, edificata come corpo staccato, collocata sulla SS 464 è

subordinata alla formazione di una strada di accesso ai lotti dotata di un unico accesso ed un'unica uscita sulla Strada Statale. Con ciò va inteso che l’accesso carraio dovrà essere unico. Ove fisicamente possibile gli accessi carrai anche di ditte diverse dovranno essere accorpati. Nel caso in cui gli accessi siano già risolti o si riveli non realizzabile la soluzione su descritta sarà possibile derogare da tale norma previo parere dell’Amministrazione comunale e dell’ente proprietario della strada.

g- Quanto non esplicitamente normato va riferito al Codice Civile. ART. 13 bis - ZONE PER ATTREZZATURE DIREZIONALI La presente zona è esclusivamente destinata alla direzionalità del tipo “terziario avanzato”. La zona riguarda esclusivamente un edificio in essere, situato in affaccio sulla piazza principale del Capoluogo, che nel cambio di destinazione d’uso deve conservare i caratteri costruttivi ed architettonici e prevedere la rimozione dei serramenti in metallo posti in essere in “epoca recente”, coerentemente con le norme delle zone B1. Gli interventi sul manufatto, eccedenti quelli regolati da DIA, dovranno essere preceduti dalla predisposizione di apposito Piano attuativo, anche coincidente con il progetto edilizio, per consentire all’Amministrazione comunale un effettivo controllo sul risultato dell’intervento. Il cambio di destinazione d’uso da edificio scolastico in edificio direzionale impone l’obbligo di prevedere una adeguata dotazione di parcheggi che nello specifico dovrà essere pari ad almeno n. 20 posti auto da ricavarsi all’interno del lotto di pertinenza, secondo l’allegato schema, che non assume comunque valore di prescrizione. E’ sempre e comunque ammessa la modifica delle partizioni murarie al fine di garantire l’effettiva funzionalità dello stabile. Ogni tipo di isolamento termico o altro accorgimento atto a rispondere ai requisiti relativi al risparmio energetico dovrà essere posto in opera all’interno del manufatto lasciando l’esterno, rimesso in pristino, inalterato nell’aspetto. Non sono ammessi ampliamenti o sopraelevazioni, ne costruzioni annesse come corpo staccato ne in aderenza, così come non sarà possibile alterare la forometria ne nella sagoma delle aperture ne nel loro numero o collocazione sulle facciate verso via Lungo Lavia. Si potrà, se del caso, intervenire sui solai interpiano riducendone l’interasse al fine di ricavare un piano aggiuntivo. In tale ipotesi sarà ammesso aprire aperture in copertura con chiusure del tipo “Velux” o similari, a condizione che le dette aperture siano poste sul lato opposto all’affaccio verso la piazza. ART. 14 - ZONE PER ATTREZZATURE FIERISTICHE P ATTUAZIONE: indiretta (P.R.P.C. Obbligatorio) La zona omogenea P per attrezzature e servizi fieristici comprende le parti del territorio comunale interessate dalle attrezzature e dai servizi fieristici e sarà destinata al loro potenziamento.

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USI - edifici per attività fieristiche, mostre, esposizioni, aste, manifestazioni culturali e politiche, servizi tecnici ed

amministrativi, impianti ed attrezzature di carattere sportivo; - magazzini e depositi; - una sola abitazione di volume non superiore a mc. 800 destinata al personale addetto alla custodia; - impianti, attrezzature ed edifici a carattere temporaneo in funzione delle finalità fieristiche (a questo

proposito si precisa che tali impianti, attrezzature ed edifici, per il loro carattere temporaneo, possono essere realizzati senza tenere conto degli indici edilizi e dei parametri indicati nel presente articolo);

- edifici a carattere turistico-ricettivo e direzionale aventi funzione non esclusivamente connessa all’attività fieristica;

- attrezzature di servizio pubblico quali scuola materna ed asilo nido. INDICI E PARAMETRI - Rapporto di copertura: mq/mq 0,30 - Distanza minima dalle strade esterne all'area di P.R.P.C. edifici esistenti distanza in essere nuova edificazione in allineamento o ml. 10,00 - Distanza dalle strade interne all'area di P.R.P.C. definite dal P.R.P.C. - Distanza dai confini (minima) ml. 5,00 - Altezza massima da definire nel P.R.P.C. VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI a- Il P.R.P.C. dovrà prevedere una dotazione di parcheggi minima pari a mq. 6,00 ogni 10,00 mq. di superficie utile. In aggiunta ai parcheggi sopraindicati il piano attuativo dovrà inoltre prevedere altre forme di parcheggio per soddisfare le esigenze nei momenti di affollamento fieristico. b- Tutti i parcheggi dovranno essere sufficientemente alberati e le pavimentazioni dei posti auto dovranno essere atte a consentire il drenaggio delle acque meteoriche. c- Le aree interne alla zona non occupate da edifici, da parcheggi e da viabilità interna di servizio vanno mantenute o sistemate a verde. d- Il Piano attuativo della zona dovrà porre particolare attenzione all'inserimento delle previsioni nel contesto ambientale e a disciplinare le altezze in relazione alle visuali prospettiche ed alla opportunità di consentire predominanza visiva degli edifici di archeologia industriale. e- Il P.R.P.C. dovrà tenere nella debita considerazione la vicinanza del torrente Cormor ed il fatto di trovarsi all'interno della fascia di rispetto ex Dlgs. 490/99. I caratteri delle nuove costruzioni o ricostruzioni a seguito di demolizione dovranno porsi in relazione con i caratteri costruttivi degli edifici di archeologia industriale e, pur non riproducendo i medesimi materiali, dovranno risultare equilibrati nelle dimensioni e nelle forme compositive. f- Gli edifici fieristici dovranno prevedere la presenza di servizi igienici distinti per il personale ed il pubblico, in numero e collocazione adeguati alle esigenze di fruibilità e commisurati ai flussi di visitatori previsti e prevedibili. ART. 15 - ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI (STANDARD ) ATTUAZIONE: diretta Le zone per attrezzature e servizi sono classificate, secondo il DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche, nelle seguenti categorie: a- zone per attrezzature e servizi di scala comunale b- zone per attrezzature e servizi di scala sovracomunale

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art. 15.1 - ATTREZZATURE E SERVIZI DI SCALA COMUNAL E Comprendono le attrezzature e servizi, pubblici o di uso pubblico, come definite nell’art. 9 comma 1 del DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche. USI - Viabilità e Trasporti - Culto, Vita Associativa e Cultura - Istruzione - Assistenza e Sanità - Verde, Sport e spettacoli all'aperto6+ - Servizi tecnologici INDICI E PARAMETRI Come da legislazione e normative nazionali e regionali. VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI a- Per la categoria Servizi Tecnologici le aree interessate e di pertinenza di depuratori, in aggiunta a quanto disposto dall’art. 16.1, e discariche dovranno essere cinturate, per uno spessore minimo di ml. 50, con alberature di alto fusto, rete metallica anche plastificata e siepi rampicanti, fatti salvi i casi di dimostrata impossibilità. b- Per le aree destinate a sport e spettacoli all’aperto è ammessa l’edificazione di un edificio di abitazione per il custode fino ad un volume massimo di mc. 800. c- Le attrezzature sopra menzionate possono essere realizzate anche da associazioni non aventi scopo di lucro e per ragioni di pubblico interesse, previo convenzionamento. d- Nel caso in cui, su una stessa area, siano indicate nel P.R.G.C. più destinazioni specifiche e contestualmente non siano indicate linee di separazione, prima dell'attuazione degli interventi l'Amministrazione comunale provvederà a redigere piani di utilizzo che garantiscano l'effettiva disponibilità di area per ciascuna attrezzatura, nel rispetto delle quantità - riferite alla capacità insediativa teorica - prescritte dal DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche. Tale piano di utilizzo sarà approvato dalla Giunta municipale, sentita la Commissione Edilizia. e- Sarà sempre possibile, nell’ambito delle singole categorie, il trasferimento di quantità di superficie da una funzione all’altra. L’Amministrazione comunale può consentire la realizzazione di opere pubbliche (rientranti nella categoria attrezzature e servizi) anche in deroga alle prescrizioni del Piano. f- ZONA A/Ssr – A/CDa Nella zona A/ a nord della fiera valgono le norme di seguito riportate. Le opere rispettano le destinazioni d’uso seguenti: a) A/CDa : vita associativa, per anziani; b) A/Ssr : attrezzature per l’assistenza e la sanità, per anziani. Le opere rispettano gli indici seguenti: a) Rapporto di copertura massimo: mq./mq. 0,4; b) Altezza massimo: m. 10; c) Superficie per parcheggio, minima, di superficie utile di edifici: 80%. Le opere sono attuate mediante P.R.P.C.. Il P.R.P.C. rispetta i criteri seguenti :

a) Fissazione di requisiti di qualità delle opere e delle aree scoperte. In particolare gli edifici sono realizzati ispirati a tipologie storiche locali;

b) Costruzione di una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, arredo e/o mascheramento;

c) Strutturazione dell’area tale da permettere facile accessibilità e collegamenti ciclabili e pedonali agevoli con il contesto territoriale;

d) Capacità ricettiva di attrezzature per l’assistenza e la sanità per anziani massima di posti letto120;

e) Armonizzazione delle altezze con il contesto territoriale.

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art. 15.2 - ATTREZZATURE E SERVIZI DI SCALA SOVRACC OMUNALE Comprendono le attrezzature e servizi, pubblici o di uso pubblico, come definiti dall’art. 9 comma 3 del DPGR 0126/Pres. Del 1995. USI - Parcheggi di interscambio - Stazione autolinee - Centro culturale - Servizio sanitario poliambulatoriale - Parco territoriale INDICI E PARAMETRI Come da legislazione e normative nazionali e regionali. ART. 16 - ALTRE ZONE DI USO PUBBLICO E/O DI INTERES SE GENERALE Costituiscono altre zone di uso pubblico e di interesse generale: a- zone destinate alla viabilità stradale, ciclabile e pedonale b- zone dei corsi d'acqua c- zona di protezione ambientale art. 16.1 - ZONE DESTINATE ALLA VIABILITÀ STRADALE, CICLABILE E PEDONALE Le zone destinate alla viabilità sono vincolate alla conservazione, all'ampliamento ed alla creazione di spazi pubblici per la circolazione e la sosta dei veicoli e delle persone. Esse comprendono : a.1- strade a.2- nodi stradali a.3- aree di parcheggio pubblico a.4- aree di rispetto stradale a.5- piste ciclabili a.6- fasce di rispetto a.7- percorsi di interesse agricolo paesaggistico e turistico (ippovia) 5

L'indicazione grafica delle strade, piste ciclabili, nodi stradali e delle aree di parcheggio ha valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo dell'opera. Gli eventuali allargamenti delle sedi viarie, ciclabili e/o pedonali potranno essere superiori a quanto previsto in cartografia, senza per questo costituire Variante urbanistica, purché nel rispetto delle distanze tra edifici e strade previste per ogni singola zona. Le quantità previste per allargamenti delle sedi stradali, formazione di piste ciclabili o pedonali, potranno essere concentrate da un solo lato della sede stradale o non essere simmetriche rispetto all’asse della sede viaria. a.1- Le strade sono classificate secondo le prescrizioni del Codice della Strada e le indicazioni della Tabella

n. 3 del P.U.R.. a.2- I nodi stradali sono realizzati in base a progetti esecutivi i quali potranno prevedere anche l'esecuzione

per fasi successive. a.3- Parcheggi pubblici o di uso pubblico per la residenza:

sono aree pubbliche o private riservate al parcheggio con libero accesso; rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria e sono dimensionate in base alla Tabella 1 DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche. Tali aree non comprendono le aree di parcheggio privato e le autorimesse da realizzarsi entro i lotti edificabili e all'interno dei fabbricati.

a.4- Aree di rispetto:

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sono aree riservate all'ampliamento ed alla protezione delle sedi stradali. E' vietata ogni costruzione anche di carattere provvisorio ad eccezione delle opere previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 5980 del 30.12.1970 e dal D.P.R. 1602/68. Inoltre per gli edifici esistenti in zona di rispetto è consentito, in seguito all’ottenuto parere favorevole dell’ente interessato, un incremento di volume pari a quanto previsto dalle singole norme di zona, purché non determini una riduzione della distanza in essere tra strada ed edificio. Le fasce di rispetto relative alla viabilità nelle zone agricole individuate dal Piano hanno la seguente articolazione (vd. Tabella 3 del PURG): - Viabilità di grande comunicazione ml. 40,00 - Viabilità comprensoriale ml. 20,00 - Viabilità urbana ml. 10,00 Le classificazioni di cui sopra sono così individuate: 1. Viabilità di grande comunicazione: SS 464, bretella di raccordo SS 464-SS 14 e strada che dalla

zona D2 di nuova individuazione scende a sud verso la provinciale per Sedegliano e l’uscita della tangenziale in via Monsignor Nogara;

2. Viabilità comprensoriale : SP 59, SP 88; 3. Viabilità urbana: tutta la restante rete viabilistica.

a.5 - Piste ciclabili: Per le parti di pista ciclabile esterne alle aree edificate urbanizzate, è prevedibile una fascia piantumata con alberature autoctone ad alto fusto sistemate a filari. Là dove la pista ciclabile costeggi una strada la sistemazione a verde verrà concentrata su un solo lato.

a.6- Vanno rispettate inoltre le seguenti fasce di rispetto: - ambientale (corsi d’acqua pubblici) ml. 150 secondo i disposti del Dlgs. 490/99 - cimiteriale ml. 200 salvo deroghe concesse dalla ASS - depuratori ml. 100 - metanodotto ml. 10 riducibili secondo i disposti della C.M. Interni 38/52 - elettrodotto vd. art. 41 (presenti NTA) a.7- percorsi di interesse agricolo paesaggistico e turistico (ippovia): sono strade e carrarecce individuate nelle tavole d i zonizzazione con apposita simbologia, che presentano determinato interesse per i caratteri de l paesaggio attraversato e che si prestano particolarmente all’attraversamento a piedi, in bic icletta e a cavallo. Nel loro insieme formano un collegamento tra i centri, le attrezzature e i luog hi notevoli del paesaggio (Ippovia della Valle del Cormor, zona del Parco territoriale scientifico did attico, Parco comunale dei prati del Beato Bertrando, il nucleo abitato di Bonavilla in Comune di Pasian di Prato). Tutti gli interventi su tale viabilità dovranno isp irarsi al più rigoroso rispetto del paesaggio. Sul tracciato che interessa la viabilità esistente è co nsentito operare interventi di consolidamento ripristino ed allargamento tenendo conto dei materi ali e delle tecniche tipiche dell’ambiente locale e con particolare attenzione allo scolo delle acque. E’ consentito recuperare tracciati scomparsi o realizzare nuovi tratti di collegamento tra percors i esistenti finalizzati a costituire una rete il pi ù possibile correlata. E’ consentita inoltre la reali zzazione di punti di sosta e l’apposizione di cartellonistica tematico-informativa. Per gli interventi inerenti la parte di percorsi ri compresa all’interno del Parco comunale dei prati d el Beato Bertrando, approvato ai sensi dell’art. 6 del la L.R. 42/1996, si rimanda all’art. 29 delle Norme d’Attuazione di tale progetto. 5 VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI a- Le due strade «bianche», che congiungono in senso nord sud le frazioni di Ceresetto e Torreano con la SS 464, dovranno essere ristrutturate in sito portandole ad una sezione di minimo ml. 6,00. Tale ristrutturazione dovrà avvenire nel rispetto dei caratteri naturali, ove presenti. b- Tutte le carrarecce e strade vicinali individuate nelle planimetrie zonizzative, fanno parte di tracciati antichi e come tali devono essere tutelate. Per tali tracciati si pone il divieto di aratura fino a 4,00

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metri dal ciglio, e/o qualsiasi altro tipo di intervento che conduca alla distruzione o comunque sparizione di tali tracciati. art. 16.2 - ZONE DEI CORSI D'ACQUA Sono aree occupate dai corsi d’acqua, ivi comprese le aree laterali demaniali o private. Dette aree sono prevalentemente destinate ad opere di sistemazione idrogeologica e di conservazione dell’ambiente. Le sponde devono essere lasciate libere da movimenti di terreno, compresi quello derivanti dall’attività agricola, al fine di garantire la loro manutenzione, per una profondità minima di ml. 3,00 per le acque pubbliche. Saranno concesse le sole opere di modifica e di con solidamento necessarie per la costruzione di ponti ad uso stradale e/o pedonale, che comunque do vranno essere realizzati senza alterare la sezione del corso d’acqua interessato, né modificar e in alcun modo l’alveo. 4 E’ fatto divieto di tombinare i corsi d’acqua naturali, fatti salvi i “nuovi” canali creati con lo scopo di risolvere particolari situazioni di rischio idraulico o con funzione irrigua.

VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI Con riferimento alla cartografia nella quale sono individuate le aree sottoposte a vincolo ai sensi del Dlgs 490/99 individuate nelle planimetrie di P.R.G.C. (zonizzazione) la gestione dei corsi d'acqua pubblici ed i canali consortili sono regolamentati come segue: a- l'attività agricola nelle superfici limitrofe al corso d'acqua (acque pubbliche) deve essere conservata nello stato attuale, senza alterazione dei caratteri vegetazionali, della morfologia dei terreni; b- devono essere mantenute le caratteristiche di naturalità degli alvei – fatta eccezione per gli interventi urgenti e/o di protezione civile - nel rispetto delle aree adiacenti interessate da fenomeni di esondazione e delle aree umide; c- le manutenzioni ordinarie e di protezione civile, oltre alle indicazioni procedurali fornite dalla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale con la Circolare n. 7, farà riferimento alla Circolare esplicativa della L.R. 52/91 ai punti 2.3, 2.6; d- la tipologia degli interventi è quella descritta all'art. 2 del DPR 14/4/93; e- le arginature delle sponde dovranno essere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica o utilizzando materiale lapideo a spacco posto in opera sul sito, fatta salva la deroga di cui ai precedenti punti b e c. ART. 17 - ZONE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE Sono quelle zone (individuate sulle planimetrie di P.R.G.C.) destinate alla formazione di elementi di mitigazione ambientale in zone particolarmente sensibili e quelle dei boschi così come definiti dall’art. 72 della L.R. 34/97 che ha sostituito l’art. 3 della L.R. 22/82. Le prescrizioni per tali zone sono: - zona a protezione del bosco: è previsto il divieto ad edificare, fatta eccezione per gli aventi titolo che dovranno avere riguardo a mantenersi ad una distanza di non meno di ml. 50 dal margine del bosco ed adottare nell’edificazione tecniche e tipologie della tradizione rurale friulana. Gli edifici esistenti potranno essere mantenuti nell’uso; - fascia a protezione dei corsi d'acqua: per tale zona è fatto divieto di costruzione stabili in muratura; è possibile la costruzione di opere di consolidamento e manutenzione delle sponde, con tecniche di ingegneria naturalistica. I paramenti di finitura superiore dei muri dovranno obbligatoriamente essere realizzati in pietrame naturale a spacco, squadrato di colore chiaro e dovranno approfondirsi per almeno 50 cm. rispetto al livello di scorrimento medio dell’acqua; - fascia a protezione della SS 464: per tale zona è fatto assoluto divieto di costruzione;

USI Sono esclusi nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali. Sono ammessi solo interventi conservativi e migliorativi del patrimonio boschivo esistente e l'eventuale mantenimento delle quantità edilizie esistenti (ordinaria e straordinaria manutenzione).

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VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI a- Le aree boscate, sia con esemplari di alto fusto che con specie arbustive e cedui, sono riservate alla difesa idrogeologica, alla rigenerazione del patrimonio forestale, al mantenimento delle biocenosi e dello stato microclimatico. b- È vietato procedere a movimenti di terra, scavi, riporti, alterazioni del manto erboso, abbattimento di alberature, salvo per lavori di diradamento da effettuare dalle competenti autorità forestali o previa autorizzazione, apertura di strade carrabili all'infuori di quelle al servizio della manutenzione del bosco. c- Nelle zone boscate è vietato costruire depositi di rifiuti di qualunque genere e scaricare acque non depurate totalmente. d- Qualsiasi intervento che non sia strettamente connessa alla conduzione del bosco o delle aree immediatamente circostanti non potrà essere autorizzata all'interno delle aree boscate. e- La posa di cavi aerei di telecomunicazione o di distribuzione di energia elettrica è vietata all'interno delle zone boscate. Essa può essere consentita, eccezionalmente, solo qualora non esista nessuna alternativa all'esterno delle zone boscate. Comunque i sostegni dei cavi suddetti dovranno seguire strade esistenti, sentieri, spartifuoco o altre tracce preesistenti. f- Le zone boscate percorse dal fuoco non cambiano la propria destinazione e su di esse vi è assoluto divieto di compiere opere di qualsiasi genere, al di fuori del rimboschimento, del ripristino vegetazionale, da mettere in atto entro e non oltre due anni dall’evento catastrofico, e dell'eventuale recinzione totale o parziale. g- Le potenzialità edificatorie inespresse dai terreni ricadenti in tali zone potranno essere recuperate

per mezzo del commassamento in altri terreni di proprietà ricadenti in zona agricola. Il commassamento darà luogo a volumetrie discendenti dall’applicazione di un indice pari a 0,015 mc./mq, volumetrie che potranno essere sommate a quelle discendenti dall’indice proprio della zona all’interno della quale avrà luogo l’edificazione.

ART. 17 bis – ZONA DEL PARCO TERRITORIALE SCIENTIFI CO DIDATTICO4 Tale zona si prefigge come obiettivo la valorizzazi one delle aree prospicienti il torrente Cormòr che lambisce, per breve tratto, il Comune di Martignacc o; questa valorizzazione è finalizzata alla formazione di un parco avente caratteristiche scien tifiche e didattiche a completamento ed integrazione del parco naturalistico già realizzato nel Comune di Udine. L’area interessata è parzialmente compresa nell’“Ar ea di Rilevante Interesse Ambientale (A.R.I.A.)” n. 15 “Torrente Cormòr”, approvata con D.P.R. 17 maggi o 2002 n. 0143/Pres, che con la presente variante viene recepita così come definita nel succ itato D.P.R., con le lievi modifiche conseguenti al la precisazione della grafia in relazione alla maggior scala del piano comunale per rendere il perimetro certo e riconoscibile. L’attuazione di quanto sopra prevede che l’area a P arco Territoriale Scientifico e Didattico sia suddivisa in due sub-zone: una destinata ad accogli ere le strutture scientifiche e didattiche di un Orto Botanico, l’altra, quella con vincolo A.R.I.A. , destinata a preservare e tutelare i contenuti fis ici e vegetali, anche come habitat degli aspetti faunisti ci, evidenziandone il valore scientifico e paesaggistico. Gli interventi previsti nella zona Parco Territoria le Scientifico e Didattico si attuano mediante Concessione Edilizia diretta nel rispetto di quanto di seguito riportato.

1 – ZONA DESTINATA AD ORTO BOTANICO

E’ l’area non soggetta a vincolo A.R.I.A. in cui sa ranno insediate le strutture a servizio del Parco Territoriale Scientifico Didattico ed in particolar e dell’Orto Botanico. Sono consentiti: - Interventi di edificazione di manufatti adibiti e sclusivamente a servizio dell’area ed in particolar e

fabbricati per deposito agricolo, laboratori, magaz zini, serre, volumi edilizi tecnologici a servizio di impianti, uffici e servizi connessi con la gesti one e l’utilizzo dell’Orto Botanico e con il Parco Territoriale Scientifico e Didattico.

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- Interventi di movimentazione di terreno e materia li con scavi e/o riporti per consentire la realizzazione di percorsi viabili interni, sistemaz ione ed adattamenti morfologici del suolo in relazione all’uso dell’area, terrazzamenti;

- Opere di tutela dell’ecosistema del Torrente Corm òr e di difesa idraulica; - Opere di urbanizzazione o di pubblica utilità sol o in casi di estrema necessità; - Interventi di edificazione di strutture per l’acc esso e gli attraversamenti pedonali e carrabili

all’area Orto Botanico;

Quanto sopra dovrà essere realizzato nel rispetto d ei seguenti parametri edilizi:

SUPERFICIE COPERTA MASSIMA mq 1.800,00

ALTEZZA MASSIMA ml 7,50

Saranno possibili altezze superiori per costruzioni particolari e funzionali alla gestione dell’ Orto Botanico.

VOLUME MASSIMO mc 10.000,00

La volumetria sarà realizzata per lotti funzionali. I materiali e le finiture da utilizzare dovranno ar monizzarsi con l’ambiente circostante. I manufatti che saranno realizzati nei siti in cui è stata accertata la presenza di materiali di ripor to, dovranno essere realizzati sulla base di indagini g eologico-geotecniche che permettano di valutare la soluzione fondazionale più idonea.

2 – ZONA DESTINATA A VINCOLO A.R.I.A.

Gli interventi in tale zona devono tutelare i conte nuti naturali, geomorfologici, botanici, faunistici e paesaggistici del sito. Pertanto le attuali destinazioni d’uso delle varie aree devono essere mantenute. Sono ammesse unicamente: a. opere per il mantenimento ed il miglioramento de ll’equilibrio ambientale: - opere di tutela dell’ecosistema del Torrente Corm òr rivolte alla difesa idraulica ed al

consolidamento dei terrazzamenti, privilegiando int erventi di ingegneria naturalistica; - opere silvicolturali volte alla tutela, al miglio ramento ed al rafforzamento della vegetazione

golenale; - opere di urbanizzazione o di utilità pubblica sol o in casi di estrema necessità, strade,

acquedotti, metanodotti, fognature, linee elettrich e, ecc.; - opere per la mitigazione degli impatti sul paesaggi o di manufatti esistenti;

b. opere per la fruizione dell’ambiente: - percorsi pedonali e ciclabili, punti di sosta e l uoghi panoramici attrezzati; - ridefinizione delle forme di accesso e di attrave rsamento dell’area mediante il recupero, il

miglioramento e l’eventuale modifica delle carrarec ce esistenti.

Le opere di cui sopra devono essere realizzate senz a produrre eccessivi impatti sull’ambiente e sul paesaggio, evitando strutture ed opere invasive e materiali non tradizionali. I coltivi compresi nel perimetro a vincolo A.R.I.A. , possono mantenere la destinazione d’uso esistente, ma con l’esclusione di ogni forma di edi ficabilità. E’ ammessa la manutenzione di edifici e manufatti e sistenti quando gli interventi non comportino variazioni di destinazione d’uso, salvo la previsio ne di destinazione d’uso funzionale alla gestione ed alla fruizione dell’area a vincolo A.R.I.A. Non è ammessa l’apertura di nuove cave e discariche ; sono ammessi i prelievi, gli apporti e le movimentazioni di materiali inerti rivolti unicamen te agli interventi indicati precedentemente.

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ART. 18 - P.R.P.C. n. 1 Casa de Roja (Torreano) Tale P.R.P.C. nasce dalla necessità di conciliare un edificio catalogato dal centro di catalogazione di Villa Manin, seppure non di grande pregio, con la volontà-necessità di formare un’area per attrezzature sociali (di iniziativa privata): residenza, assistenza e accoglienza comunitaria. L’edificio in essere dovrà essere riadattato per la nuova funzione con la sola cautela di conservarne la simmetria di impianto e, per quanto possibile i caratteri. L’esterno potrà essere sistemato per le attività «produttive», ricreative e fisiche degli ospiti. Sarà possibile edificare nuovi corpi di fabbrica anche connessi con l’esistente, purché non aderenti a questo. La connessione potrà essere effettuata attraverso camminamenti coperti e climatizzati. Oltre alla funzione detta sono ammissibili tutte le funzioni correlate: coltivazioni in serre e/o all’aperto, laboratori artigiani, purché realmente legati alla funzione sociale svolta dal centro di accoglienza, etc. L’indice di copertura non potrà essere superiore al 50% e l’altezza potrà raggiungere quella più elevata dell’edificio in essere, a condizione che non ne oscuri la visuale delle fronti principali (nord e sud). La distanza tra edifici dovrà essere tale che la proiezione d’ombra (proiettata a 45°) del più alto no n oscuri le finestre di quello antistante residenziale, tale distanza verrà esplicitata dal progetto di P.R.P.C.. La distanza dalle strade in essere dovrà essere mantenuta ed i distacchi dai confini dovrà essere di min. ml.5,00. ART. 19 - P.R.P.C. n. 2 via Garibaldi (Torreano) Anche Torreano ha necessità di costruire luoghi di incontro, e si ritiene che questo comparto si presterebbe ottimamente a svolgere questa funzione, in relazione alla vicinanza a due degli elementi vitali: la chiesa e l’osteria. Il comparto comprende un edificio esistente che potrà essere tanto ristrutturato che demolito e ricostruito conservandone la tipologia ed i caratteri. Unico vincolo da rispettare è la formazione di una piazzetta, anche di dimensioni contenute, che affacci sullo slargo di via Garibaldi. Sono ammesse la residenza e tutte le funzioni con questa compatibili. L’altezza massima degli edifici non potrà superare quella dell’edificio in essere, fatta salva la possibilità di concedere una deroga fino ad un massimo di ml. 0,50 nel caso in cui questa ulteriore concessione permettesse di ricavare un piano in più. Nella parte retrostante sarà possibile edificare nuove volumetrie con i seguenti INDICI E PARAMETRI - indice di fabbricabilità fondiaria mc./mq. 2,50 - indice di copertura max 60% - altezza massima come l’esistente - piani fuori terra n. 2 + sottotetto - distanza dai confini ml. 5,00 o a confine - distanza dagli edifici min. ml. 10,00 ART. 20 - P.R.P.C. n. 3 via Cavalieri di Vittorio V eneto (Ceresetto) Questo P.R.P.C. si colloca a Ceresetto in prossimità del centro della frazione ed attiguo al parcheggio di prossima realizzazione. Va precisato che non molti anni fa su tale area è stato bandito un concorso per la formazione di una piazza. Il senso di tale puntualizzazione sta nel fatto che un luogo aggregativo pubblico, nello specifico una piazza, necessita di una definizione urbanistica che tale area non possiede. La previsione di P.R.P.C. va nella direzione di prevedere la formazione di uno o due elementi di «cortina» capaci di dare definizione ad un luogo pubblico di aggregazione. Per tale comparto si prevede la costruzione di elementi edilizi sul lato sud ed est, lasciando libero da edificazione il centro del comparto che dovrà essere ceduto, a titolo gratuito, all’Amministrazione comunale. Le funzioni ammesse sono: - residenza;

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- piccolo commercio al minuto; - artigianato di servizio non molesto; - uffici pubblici e/o privati; - caffè, bar, ristorante, etc. INDICI E PARAMETRI - indice di fabbricabilità fondiaria mc./mq. 1,50 - indice di copertura max 40% - altezza massima ml. 8,50 - piani fuori terra n. 2 + sottotetto - distanza dalla strade esterne al P.R.P.C. secondo P.R.G.C. - distanza dalle strade interne al P.R.P.C. definita dal P.R.P.C. - distanza tra edifici min. ml. 10,00 Le tipologie ammesse sono: case a schiera e/o edifici in linea con ballatoio esterno (tale ultima indicazione non ha valore prescrittivo). La copertura dovrà essere obbligatoriamente a falde di eguale pendenza, nel caso di edifici in linea. Il progetto di P.R.P.C. dovrà prevedere una quantità minima di verde attrezzato e alberato pari ad un minimo di mq. 1.000. ART. 21 - P.R.P.C. n. 4 ex Consorzio Agrario (Capol uogo) Il centro di Martignacco è completamente privo di luoghi di incontro ed aggregazione, la stessa «piazza», conformata come verde pubblico, male si presta a proporsi quale luogo di ritrovo e socializzazione. Martignacco è comunque Capoluogo di un Comune di 5.000 abitanti, il che rende, al fine di una sua rivitalizzazione, indispensabile favorire la formazione di «luoghi». La sede dell’ex-Consorzio è uno di questi. Vicino al cuore del paese, prossimo alla città, può ospitare oltre alla residenza, sempre necessaria al fine della vivacità di un aggregato, anche quelle funzioni capaci di richiamare i giovani del paese, ma non solo. In analogia con quanto detto per il P.R.P.C. di via Semide le funzioni possono essere: - per i piani inferiori degli edifici ogni attività compatibile con la residenza (commercio, artigianato di

servizio, etc.); - ai piani superiori potranno essere previste tanto residenze che uffici; - sono senz’altro ammesse anche tutte quelle attività legate alla ricettività e ristoro ed allo svago

(pizzerie, bar, caffè, ristoranti, piano bar, etc.). La tipologia ammessa è l’edificio in linea, con un If di 2,50 mc./mq., che «abbracci» uno spazio interno vuoto. Il rapporto di copertura massimo è pari al 50% della superficie del comparto e l’altezza massima (fuori tutto) è fissata di ml.12,00. Lo schema potrebbe essere una C, che si proponga verso la strada di penetrazione come un fondale, permeabile verso la corte interna che dovrà essere lastricata. Al piano terra la fronte prospettante lo spazio pubblico interno potrà anche essere porticata. Dovrà essere mantenuta una distanza minima dai confini di ml. 6,00 e dagli edifici residenziali ml. 10,00. ART. 22 - P.R.P.C. n. 5 in via Semide (Capoluogo) Questo comparto è mirato alla formazione di un luogo urbano nella zona del capoluogo ove si è visto il maggiore sviluppo negli ultimi anni. Alle spalle di detta zona sono in attuazione due zone di espansione di dimensione ragguardevole. In relazione a ciò ed alla vicinanza delle attrezzature sportive, si è ritenuto di non indicare semplicemente una ulteriore zona di espansione, bensì di utilizzare l’iniziativa privata per definire un luogo nella forma di una piazzetta. L’intervento edificatorio dovrà lasciare libero un ampio spazio aggregativo, definito da quinte edilizie, nella parte nord del comparto. Gli edifici residenziali che si andranno a progettare potranno avere un’altezza massima di due piani + sottotetto abitabile, con l’accorgimento, nella parte nord più interna rispetto alla via Semide, di consentire la

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permeabilità, pedonale e visiva, verso le zone di nuova formazione (zone C). Nella parte rientrante rispetto a via Semide dovrà essere formata una piazzetta, una corte, comunque un luogo di sosta, aggregazione ed incontro. I piani inferiori degli edifici potranno essere destinati ad ogni attività compatibile con la residenza, mentre i piani superiori potranno essere destinati tanto alla residenza che ad uffici. Se si creassero le condizioni sarebbe senz’altro ammissibile anche un albergo o comunque tutte quelle attività legate alla ricettività e ristoro (pizzerie, bar, caffè, ristoranti, piano bar, etc.). Le tipologie ammesse sono: - ville a schiera; - bi-trifamiliari; - edifici in linea - edifici a corte. I parcheggi pubblici dovranno essere, preferibilmente, del tipo a pettine, con alberature, e collocati direttamente su via Semide, in modo tale da servire, all’occorrenza anche la zona sportiva. INDICI E PARAMETRI - indice di fabbricabilità territoriale mc./mq. 1,20 - indice di copertura max 40% - altezza massima ml. 8,50 - piani fuori terra n. 2 + sottotetto - distanza dalla strade esterne al P.R.P.C. ml. 10,00 - distanza dalle strade interne al P.R.P.C. definita dal P.R.P.C. - distanze dai confini ml. 5,00 o a confine ART. 23 - P.R.P.C. n. 6 sulla SS. 464 (Capoluogo) Quest’area posta sulla SS 464, in prossimità del torrente Lavia, attualmente ospita un ristorante e una vendita di fiori, con le annesse serre. L’attiguità al Lavia e l’uscita diretta sulla statale, in un’ottica di ampliamento e potenziamento dei servizi offerti, suggeriscono l’opportunità di predisporre un P.R.P.C. di iniziativa privata. Le funzioni ammesse sono: - ricettività e ristoro (bar, ristorante, albergo, etc.); - attrezzature sportive, connesse o meno all’attività ricettiva; - una residenza per il titolare più una per parenti di primo grado del titolare. L’attuale attività di floricoltura e vendita potrà essere mantenuta; in ogni caso gli edifici a ciò destinati concorrono alla formazione della superficie coperta e dei metri cubi edificati dell’intero comparto. La superficie coperta massima non dovrà superare il 40% dell’area del comparto. Le altezza, così come le tipologie edilizie, saranno stabilite dal P.R.P.C. Sarà fatto obbligo di formare verso il Lavia una cortina alberata in doppio filare a carico del privato. I parcheggi, nel caso in cui fossero edificati fuori terra nella forma del multipiano, concorrerebbero alla determinazione della sola superficie coperta, nel caso in cui fossero a raso dovranno essere costruiti con materiali atti a drenare le acque meteoriche e dovranno prevedere la piantumazione di almeno un albero ogni due posti auto. Le attrezzature sportive, la dove intervenisse convenzionamento con l’Amministrazione comunale, potranno concorrere alla determinazione delle quantità minime di standard. Ogni nuova edificazione dovrà rispettare una distanza dalle strade non inferiore a ml. 30,00 dalla SS. 464 e ml.10,00 dalle altre strade. Ove presenti edifici a distanze inferiori di quelle suddette, tali distanze non potranno in nessun caso essere ridotte. Le distanze dai confini contro terzi dovranno essere di min. ml. 10,00 e quelle tra edifici in fondi distinti pari a ml. 15,00, a prescindere dalle funzioni ospitate. In caso di mancata predisposizione del progetto di P.R.P.C. sarà possibile eseguire interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione ed ampliamenti legati ad adeguamenti igienico-sanitari o tecnologici.

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ART. 24 - P.R.P.C. n. 7 a nord-est della Fiera (con fine con Pagnacco) (STRALCIATO) ART. 25 - P.R.P.C. n. 8 delle piscine L’area immediatamente a sud della zona Hc è stata indicata come idonea all’insediamento di una polifunzionalità includente anche un polo natatorio, in connessione con il parco del Cormor. Tale zona, concepita come propaggine ricreativo-commerciale del parco del Cormor, sarà attuabile anche mediante l’utilizzo del Project Financing di cui all’art. 37 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi della L.R. 20/99. In ragione dell’intendimento di rendere il P.R.P.C. estensione del parco, il verde diviene elemento dominante, non solo in termini quantitativi ma soprattutto in termini compositivi e qualitativi. La presenza di una zona residenziale su via Cotonificio rende opportuna la creazione di una zona di “mitigazione” tale da costituire tutela per i residenti e “margine verde” per la nuova zona polifunzionale. Tale “margine verde”, piantumato con una elevata dendrometria (boschetto), potrebbe avere una profondità variabile (definita dalle ragioni compositive del progetto) tra i ml. 45,00 e 60,00, in prossimità delle parti residenziali (solo verso via Cotonificio). Almeno un accesso ciclo-pedonale troverebbe opportuna collocazione su via Cotonificio in connessione con il Parco del Cormor, mentre quello veicolare sarà individuato sulla strada (in direzione nord) che collega la nuova rotatoria del Città Fiera con il semaforo sulla vecchia SS 464. In relazione ai temi della accessibilità e viabilità dovrà essere garantita una accessibilità alternativa rispetto a quella dalla SS 464 per le zone H2 e H3 esterne al comparto ma a questo attigue. L’indice di copertura massimo in quest’area, proprio in relazione al suo significato di estensione del Parco, è pari al 35% della superficie di comparto. I parcheggi a raso dovranno essere formati con tecnologie e materiali tali da permettere il drenaggio delle acque meteoriche e dovranno essere previste alberature con un minimo di un albero ogni quattro posti auto. I parcheggi là dove siano costruiti interrati non concorreranno nel conteggio delle volumetrie massime né in quello delle superfici coperte; se costruiti come multipiano i volumi corrispondenti non concorreranno nella formazione della volumetria massima. Lo standard a verde dovrebbe essere mantenuto quanto più unitario possibile. Una delle aree a verde dovrebbe essere collocata in prossimità dell’accesso pedonale all’area e nella fascia di “mitigazione”, al fine di dare contenuto alla volontà di creare un’estensione del Parco del Cormor. Il progetto di P.R.P.C. potrebbe opportunamente rappresentare anche la zona Hc e la zona fieristica, prevedendo una vista d’insieme (zenitale con ombre) dei volumi esistenti e previsti rendendo in tal modo intelleggibile la complessità dell’area, difficilmente riducibile al solo comparto. Uno degli elementi portanti dell’individuazione del presente comparto è costituito dal polo natatorio, da cui la necessità di legare l’attuazione del P.R.P.C., per le parti esterne alla zona blu per attrezzature e servizi, al rilascio della Concessione ad edificare la piscina olimpionica e ludica. Le attrezzature pubbliche o di uso pubblico, se convenzionate, non concorrono alla saturazione dell’indice di copertura e potranno essere realizzati anche in assenza di approvazione (o totale assenza) del progetto di P.R.P.C.. In tal caso i progetti architettonici dovranno indicare, negli elaborati di progetto, la viabilità di accesso all’area e produrre idoneo documento atto a dimostrare la proprietà o altro titolo di godimento dei terreni sui quali la strada dovrebbe essere realizzata. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto nel precedente capoverso, il progetto architettonico avrà valenza di P.R.P.C. con le relative procedure approvative, costituendo, in seguito alla approvazione, variante di fatto al P.R.G.C.. Quest’ultima fattispecie può venire estesa anche ad attrezzature private di interesse pubblico (scuole, cliniche, centri riabilitativi, centri sportivi, etc.). USI - Commercio (in questa categoria sono comprese tutte le funzioni previste per le zone H2); - Attività direzionali; - Attività alberghiere, turistico-ricettive, ristorazione, bar, etc.; - Attività ricreative, per lo svago e per il tempo libero (cinematografi, palestre, centri benessere, centri per

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l’abbronzatura, etc.); - Attrezzature sportive; - Attrezzature sanitarie, di assistenza e riabilitative; - Istruzione (anche privata). Dagli usi ammessi sono escluse le discoteche. INDICI E PARAMETRI - rapporto di copertura mq./mq. 0,35 - altezza massima (fuori tutto)1

albergo e direzionale ml. 35,00 altri edifici ml. 12,00 - distanza dalla strade esterne al P.R.P.C. comunali min. ml. 10,00 statali min. ml. 30,00 - distanza dalle strade interne al P.R.P.C. definita dal P.R.P.C. - distanze dai confini min. ml. 15,00 o a confine - distanza dagli edifici esterni al P.R.P.C. min. ml. 20,00 ART. 26 - P.R.P.C. n. 9 (Faugnacco) Quest’area, sita in prossimità di un vincolo di Sovrintendenza, è la pertinenza di un agriturismo in essere, nel cuore di Faugnacco. I due dati di cui sopra, vicinanza ad un vincolo e collocazione, ne suggeriscono un uso a carattere sportivoricreativo (attrezzature sportive private) privo di edificazioni fuori terra, il che garantirebbe la visuale libera verso l’edificio vincolato. Tali tipi di attrezzature non richiedono particolari movimenti di terra ne opere altamente impattanti. Potrebbero essere ammessi, ad esempio: tennis, calcetto, pallavolo etc. Si ritiene che anche una piscina potrebbe utilmente trovare collocazione in quest’area, in quanto, pur implicando uno sbancamento di una certa entità, non presenta corpi emergenti oltre il piano di campagna tali da ostruire la visibilità di casa Totis. Gli eventuali spogliatoi o servizi connessi alle attrezzature sportive dovranno trovare posto nei rustici annessi all’agriturismo. In relazione a ciò si ritiene che qualora fosse utile ad una più razionale pianificazione, i perimetri di tale P.R.P.C. potranno essere allargati fino a comprendere l’interezza dell’agriturismo con la procedura semplificata prevista dall’art. 32 bis comma 1 punto a) della L.R. 52/91. ART. 27 - P.R.P.C. n. 10 del parcheggio (Nogaredo) La ragione di questo P.R.P.C. risiede nella difficoltà di reperire aree per attrezzature nella frazione di Nogaredo. Il parcheggio in oggetto è stato individuato lungo la strada principale all’interno della pertinenza di una casa esistente, da qui la necessità della formazione di un P.R.P.C.. La formazione del parcheggio determinerà, secondo ogni probabilità, un accesso comune ai parcheggi ed all’abitazione che si vedrà delle automobili parcheggiate nelle adiacenze. Nasce quindi la necessità di predisporre, prima del progetto edilizio, un progetto di sistemazione urbanistica dell’area e, nel contempo, si rende necessario compensare il privato per il disagio causato con l’immissione di un’area assoggettata ad esproprio. La compensazione avverrà con un premio in mc. al quale farà seguito la gratuita cessione dell’area per parcheggio che resterà, nella realizzazione, a carico dell’Amministrazione comunale. In relazione al «premio» in mc, si precisano i seguenti INDICI E PARAMETRI - Indice fondiario mc./mq. 2,50 - Rapporto di copertura definito dal P.R.P.C. - Altezza massima ml. 8,50 - Distanza dai confini a confine o ml. 5,00 - Distanza dagli edifici residenziali min. ml. 10,00

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(se su fronti non finestrate in aderenza o unione) - Distanza dalle strade definita dal P.R.P.C. Il presente P.R.P.C. potrà essere di iniziativa pubblica, privata o mista. 1 Per fuori tutto deve intendersi che all’interno della misura massima ammessa sono compresi i vani tecnici e le relative attrezzature (ad es. fuori corsa ascensori, locali tecnici per la produzione del condizionamento, etc.). ART. 28 - P.R.P.C. n. 11 del parco agricolo-paesist ico Questo P.R.P.C. è frutto di una precisa volontà dell’amministrazione di dotare il Comune nella sua parte sud di un’area destinata a «parco agricolo» su un’area ben definita, in cui, in seguito ad una approfondita e dettagliata analisi, normare in modo specifico la classificazione dei terreni e le eventuali limitazioni all’attività agricola. Stante la necessità su espressa non si ritiene di dovere dare indicazioni neppure di larga massima se non un assoluto divieto di edificazione all’interno dell’intero comparto finché non vi sia un P.R.P.C. vigente. Alla totale inedificabilità imposta fa da contrappunto la possibilità di applicare il commassamento dei fondi agricoli, a fini edificatori, all’esterno dell’ambito di P.R.P.C., purché in zona agricola e per le costruzioni ivi ammesse. Se in seguito all’analisi varrà ritenuto utile e/o necessario, i perimetri di tale comparto potranno essere ampliati con la procedura semplificata prevista dall’art. 32 bis comma 1 punto a) della L.R. 52/91. TITOLO III - ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. ART. 29 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. Il P.R.G.C. si attua attraverso i seguenti strumenti: - Piani Particolareggiati (P.R.P.C.) ai sensi della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni. - Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 865/1971 e successive

modifiche ed integrazioni. - Piani di Recupero (P.d.R.) ai sensi della Legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni. - Intervento edilizio diretto mediante Concessione Edilizia, Autorizzazione edilizia e Denuncia di Inizio

Attività ai sensi della Legge n. 10/1977 e L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni. L'Amministrazione Comunale può subordinare la concessione ad un atto d'obbligo o convenzione.

ART. 29.1 – PIANI PARTICOLAREGGIATI a- I P.R.P.C., indipendentemente dal promotore pubblico o privato, godono della flessibilità, definita in

relazione, per quanto afferisce la definizione dei perimetri. I perimetri dei P.R.P.C. possono subire rettifiche, fino alla concorrenza massima del 10% della superficie interessata, tanto in aumento che in riduzione per i seguenti motivi: - comprovata incongruenza dei perimetri individuati cartograficamente rispetto al reale assetto fisico e

giuridico dei luoghi. L’incongruenza va dimostrata attraverso rilievo strumentale; - eliminazione/aggiunta di terreni i cui proprietari intendano/non intendano aderire alla attuazione

dello strumento attuativo. Non sarà possibile estromettere dai perimetri quei terreni la cui eliminazione dovesse determinare discontinuità rispetto alle superfici interessate dal Piano attuativo. L’assenza di volontà alla partecipazione al comparto di P.R.P.C. da parte di proprietari dovrà essere comprovata da dichiarazione scritta degli stessi, inoltrata all’Amministrazione comunale. L’approvazione dei P.R.P.C., ove difformi dalle prescrizioni del P.R.G.C., potrà costituire variante per la sola parte non interessante indici e parametri.

b- Tutti i P.R.P.C. già attuati e collaudati, all’atto dell’approvazione della presente variante, dovranno essere considerati decaduti. Agli stessi si applicheranno le norme contenute nelle presenti NTA.

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ART. 30 - PIANI PARTICOLAREGGIATI (P.R.P.C.) DI INI ZIATIVA PUBBLICA I P.R.P.C. di iniziativa pubblica sono compilati dall'Amministrazione interessata con la collaborazione ed il parere della Commissione Edilizia e di quella Urbanistica e degli altri enti ed organismi, ove richiesto. Tali piani debbono contenere tutte le indicazioni tecniche e normative per l'individuazione esecutiva di ogni opera, sia di competenza pubblica che privata ai sensi della Legge Regionale 52/91 e successive modifiche ed integrazioni. Negli edifici ricompresi nei perimetri di P.R.P.C. ed in assenza di Piano attuativo vigente sarà possibile procedere a tutti gli interventi necessari alla conservazione dell’immobile con esclusione di opere di ampliamento, fanno eccezione gli adeguamenti igienico-sanitari. ART. 31 - PIANI PARTICOLAREGGIATI (P.R.P.C.) DI INI ZIATIVA PRIVATA. I P.R.P.C. possono riguardare zone residenziali, produttive, commerciali, etc. Oltre alle indicazioni tecniche e normative più sotto specificate, dovranno comprendere l'intera zona perimetrata nel P.R.G.C. È facoltà dell'Amministrazione Comunale derogare per quanto riguarda la superficie minima da sottoporre a Piano Attuativo qualora risulti il carattere di "completamento" o di "stralcio funzionale autonomo" dell'area sottoposta a P.R.P.C.. Per la loro formazione i proprietari di aree o edifici che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i 2/3 del valore delle aree o edifici compresi nell'ambito da sottoporre al P.R.P.C. dovranno presentare domanda al Sindaco secondo le modalità definite dalla L.R. 52/91 (capo II art. 49) completa degli elementi di cui all’art. 44 della citata Legge e successive modifiche. Negli edifici ricompresi nei perimetri di P.R.P.C. ed in assenza di Piano attuativo vigente sarà possibile procedere a tutti gli interventi necessari alla conservazione dell’immobile con esclusione di opere di ampliamento, fanno eccezione gli adeguamenti igienico-sanitari. ART. 32 - PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P. ) I P.I.P. ai sensi della Legge n. 865/71 art. 27 e successive modifiche nazionali e regionali, sono compilati a cura dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente Pubblico a livello consortile, sovracomunale e regionale a ciò delegato dall'Amministrazione comunale. I P.I.P. sono adottati dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, nell'ambito del P.R.G.C. e degli strumenti urbanistici a livello sovracomunale e regionale in base alle leggi in materia nazionali e regionali vigenti al momento dell'adozione. Oltre alle indicazioni tecniche e normative necessarie per l'individuazione di ogni opera compresa nel P.I.P., questo dovrà indicare: - le aree che entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Comune; - lo schema della Convenzione-tipo per la concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili; - le aree cedute in proprietà ed il prezzo di cessione; - i tempi di attuazione all'interno del periodo di validità del P.I.P.; - le opere antinquinamento e le relative procedure di gestione ai sensi della Legge n. 152/99 e relativi criteri

di applicazione. ART. 33 – REGIME AUTORIZZATIVO (Concessione, Autori zzazione, DIA) Ogni cambio di destinazione d’uso di attività a carattere economico (produzione, trasformazione, vendita, etc.) dovrà essere preceduto da presentazione di apposita richiesta di Autorizzazione Edilizia.

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TITOLO IV - NORME DI INTERVENTO ART. 34 - TUTELA GENERALE DELL'AMBIENTE L'ambiente sia nell'aspetto naturale, sia nell'aspetto assunto attraverso le successive trasformazioni storiche, è di interesse pubblico. Qualsiasi progetto di strumento urbanistico e qualsiasi intervento comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve adeguarsi al principio enunciato nel comma precedente. ART. 35 - TUTELA DELL'AMBIENTE AGRICOLO È vietato, in assenza di specifica autorizzazione degli Enti competenti, procedere a movimenti di terreno, a lavori di terrazzamento o di demolizione, ad alterazioni di corso d'acqua e di canalette di irrigazione o di scolo, ad abbattimento di alberature e di macchie, fatta eccezione per le superfici già oggetto di coltura, ad alterazioni ed abbattimento di alberi lungo i cigli dei corsi d'acqua e delle strade. Per i fabbricati rurali valgono le norme fissate dalla specifica normativa. È vietata la formazione di discariche o l'immagazinamento all'aperto, in area senza destinazione specifica, di materiali di rifiuto eccezione fatta per quanto previsto dall’art. 11 punto d delle presenti NTA. È fatto divieto di nuove attività estrattive a qualunque fine svolte. Va inoltre mantenuto integro il piano di campagna come livello afferente alla quota dello 0-0 relativo. Resta sempre e comunque valido quanto previsto dalla L.R. 52/91 all’art. 66 comma 2 ed all’art. 12 bis della L.R. 25/92. ART. 36 - TUTELA DELL'AMBIENTE URBANO Gli strumenti urbanistici che riguardano il restauro conservativo, il risanamento, la ristrutturazione o qualsiasi altra trasformazione di zone urbanizzate, nonché le autorizzazioni di interventi edilizi su fabbricati esistenti, devono comprendere norme e grafici dai quali risultino evidenti: - i materiali previsti per ogni tipo di opera sia strutturale, sia di finitura; - le tecniche di lavorazione dei suddetti materiali; - i colori delle tinteggiature; - le targhe, le tabelle, le insegne, l'illuminazione, ecc.. Accanto agli elementi progettuali elencati al precedente comma 1, dovrà essere fornito il rilievo della situazione attuale e comunque una chiara e completa documentazione fotografica, anche dell’intorno. Al fine della tutela dell’ambiente urbano si ritiene che la presenza degli animali domestici e da compagnia debba essere limitata, in prossimità delle residenze, ad un numero di capi tale non potersi configurare come attività economica o di allevamento. Elemento determinante al fine della definizione del numero massimo di capi ammissibili all’interno delle singole zone residenziali saranno l’emissione di rumori e odori arrecanti disturbo ai vicini. Nel caso di ricoveri stabili per i suddetti animali la distanza minima dalle abitazioni dovrà essere di ml. 25,00. ART. 37 - NORME ANTINQUINAMENTO IDRICO Qualsiasi progetto o richiesta di P.R.P.C., P.I.P., Concessione Edilizia deve comprendere i progetti relativi alla rete fognaria interna all’ambito, il punto di allaccio alla rete fognaria principale o, nel caso in cui la rete fognaria sia assente (solo per concessioni edilizie dirette in zona residenziale), le modalità di raccolta e dispersione delle acque luride. Nelle zone industriali potrà essere richiesta l’indicazione in progetto delle modalità di depurazione delle acque in tutti i casi in cui la tipologia produttiva renda obbligatoria la depurazione delle acque prima della loro immissione nella rete fognaria. Per i fabbricati o i complessi che sorgono in zone urbanizzate e che producono esclusivamente scarichi domestici, è consentita l'immissione nella rete fognante comunale senza preventiva depurazione.

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Le acque meteoriche devono essere smaltite all’interno della proprietà per mezzo di pozzi dispersori, salvo dimostrata impossibilità tecnica. ART. 38 - NORME ANTINQUINAMENTO ATMOSFERICO Qualsiasi progetto o richiesta di P.R.P.C., P.I.P., Concessione Edilizia in zona D e/o H, deve comprendere: a- indicazione quantitativa e qualitativa dei fumi prodotti; b- indicazione progettuale dei sistemi di depurazione dei fumi stessi e dei modi di eliminazione delle acque di lavaggio o del ricavato dei filtri. Per le zone industriali deve essere fatta, nella concessione, precisa menzione della quantità e della qualità dei fumi e dei modi di depurazione. Per le garanzie sul rispetto della presente norma si rimanda ai seguenti disposti di Legge: - L. 615/66 - D.P.R. 1288/67 - L. 880/73 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 38 bis - NORME ANTINQUINAMENTO ACUSTICO E LUMI NOSO - All’interno del territorio comunale è vietata la predisposizione si sorgenti luminose, in particolare con

fascio concentrato, che non siano direttamente funzionali all’illuminazione delle strade. Nello specifico sono vietate le sorgenti luminose con carattere pubblicitario che esorbitino le insegna luminose di singoli esercizi commerciali. La quantità di luce dispersa verso l’alto non potrà eccedere il 20% dell’intera quantità di luce prodotta dalla singola sorgente.

- L’emissione di rumori eccedente 60 dB, nelle ore diurne, e 45 dB nelle ore notturne, in prossimità delle zone residenziali (entro ml. 300), discendenti da qualunque ragione, dovranno essere autorizzate dal sindaco.

ART. 39 - SOTTOSUOLO E POZZI L'utilizzazione privata del sottosuolo è concessa esclusivamente per fondazioni, serbatoi, impianti tecnici e canalizzazioni, e vani connessi all’abitazione (autorimesse, taverne, cantine, etc.). Ogni prelievo di acqua mediante pozzo, per qualsiasi uso ed in qualsiasi quantità anche per periodo limitato, è soggetto ad autorizzazione comunale. La richiesta di autorizzazione dell'apertura di un pozzo deve essere accompagnata da uno studio idrogeologico, nel caso in cui si tratti di pozzi per usi non domestici, che dimostri il razionale utilizzo della falda acquifera che si intende sfruttare, oltre alla indicazione del diametro del pozzo. Per i P.R.P.C. è ammessa l’apertura di un solo pozzo, previo parere favorevole dell’autorità competente, con linea di distribuzione acquedottistica interna, fatta eccezione il P.R.P.C. n. 11 del Parco agricolo. È vietato lo scarico di acque di rifiuto e di materiali residui solidi di qualunque natura nei pozzi non più utilizzati. ART. 40 - DISCARICHE ED INTERRAMENTI Non è ammessa la realizzazione di nuove discariche ne la conversione di quelle esistenti in altre tipologie. È in ogni caso fatto obbligo di recintare le discariche e di predisporre una adeguata schermatura ambientale costituita da alberature d'alto fusto di specie autoctona per uno spessore minimo di ml. 50,00.

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ART. 41 - IMPIANTI E RETI INFRASTRUTTURALI Su tutto il territorio comunale, con esclusione delle zone a vincolo ambientale e degli immobili vincolati ai sensi del Dlgs 490/99, è consentita la realizzazione di manufatti, cabine ed impianti oltre alla posa di cavi e condutture solo interrati, necessari per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici (telefono, gas metano, fognatura, acquedotto, ecc.) e per l'esercizio degli stessi. I cavi per la distribuzione dell’energia elettrica dovranno essere interrati nel solo caso di posizionamento di nuove linee all’interno dell’abitato, fatta eccezione per l’alta tensione, o di lavori soggetti ad autorizzazione su quelle in essere a bassa e media tensione. Sono ammesse modifiche del tracciato in essere. Nel caso di ostacoli naturali e/o artificiali, e per limitati tratti, le linee potranno essere aeree in deroga alla presente norma. Resta fermo l’obbligo del rispetto dei disposti del D.P.C.M. 08.07.2003 e successive modifiche. Tali impianti non costituiscono superficie coperta e volume urbanistico. Le distanze dai confini, dalle strade nonché dai fabbricati, dovranno essere conformi alle prescrizioni del Codice Civile, l’Amministrazione comunale potrà prescrivere opportuni accorgimenti da seguire per mascherare alla vista gli impianti e le reti infrastrutturali derivanti dall’analisi del contesto in cui tali strutture vanno ad inserirsi. Per le strutture fuori terra da realizzarsi entro le fasce di rispetto dei nastri stradali, deve essere prodotto il nulla osta dell'Ente preposto. Il nulla osta o l'autorizzazione per le linee elettriche, rilasciati dagli Organi competenti relativi, riporterà le opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la massima compatibilità delle opere alle diverse destinazioni di zona. ART. 42 - ANTENNE E RIPETITORI Le antenne per telefonia mobile, i ripetitori radio televisivi ed i relativi manufatti non potranno in nessun caso trovare collocazione all’interno delle zone residenziali o ad una distanza inferiore ai ml. 300,00 dalle zone A, B, C e dalle aree per attrezzature e servizi, fatta eccezione per i «servizi tecnologici», e al di fuori del perimetro delle aree esondabili così come individuate dalla relazione geologica allegata al presente P.R.G.C., al di fuori dei perimetri dei beni e delle località sottoposti a vincoli di cui al Dlgs 490/99, ferma restando la competenza in materia autorizzativa della ASS competente secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 23 della L.R. 13/2000 ed in base al D.M. 381/98 e D.P.C.M. 08.07.2003. ART. 43 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI CAR BURANTE L’installazione degli impianti di distribuzione di carburanti ed i relativi manufatti possono trovare collocazione, oltre che nelle zone omogenee D ed H, anche all’interno delle fasce di rispetto stradale, fatto salvo l’ottenimento della relativa autorizzazione da parte dell’Ente gestore o proprietario. Nel caso di costruzione di tali impianti in fascia di rispetto è facoltà dell’Amministrazione comunale autorizzare, per dimostrata necessità, che la costruzione occupi, per una parte non eccedente il 25% dell’intera superficie interessata dall’intervento, in parte le zone agricole E6. I lavori di installazione ed ampliamento di impianti di distribuzione stradale di carburante e dei manufatti annessi (lavaggi, pensiline, chioschi di vendita, guardiole, ecc.) devono essere autorizzati con Concessione Edilizia, ed essere in sintonia con i disposti normativi di cui alla L.R. 8/2002 e D.P.G.R. 0394/Pres. del 16.12.2002. Saranno provvisti di idonee mascherature e realizza ti con materiali e tipologie a basso impatto ambientale 1. Le distanze dai confini e tra i corpi di fabbrica di lavaggi, pensiline, chioschi di vendita, guardiole, ecc., devono essere conformi alle prescrizioni del Codice Civile e delle specifiche Norme di Legge.

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TITOLO V - SISTEMAZIONI ESTERNE 5D5E LLE AREE EDIFICABILI ART. 44 - SISTEMAZIONE A VERDE In occasione di interventi edilizi, all’interno delle zone B2, B3, B4, B*, C, H3 e D3 dovrà essere prevista la piantumazione di essenze arboree autoctone d’alto fusto sull’area di pertinenza libera da edificazione nella misura di una pianta ogni 30 mq. di superficie libera e comunque non minore di tre alberi. Nei casi di necessità, legata ad attività edilizia, di abbattimento di piante d’alto fusto in zona fabbricabile, queste dovranno essere sostituite con altre di essenza analoga, se locale, sostituite con essenze autoctone nei casi in cui le originarie fossero essenze esotiche. Le nuove piante messe a dimora dovranno avere altezza minima pari a ml. 3,00. ART. 45 - SERBATOI DI GPL Nei lotti residenziali di zona B2, B3, B4, B* e C potrà essere prevista esclusivamente l’installazione di serbatoi interrati; tale installazione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: - l’installazione di nuovi serbatoi interrati dovrà avvenire nel rispetto della lettera-circolare prot. n.

P1415/4106 sott. 40/A sott. 24.07.1996 (Ministero dell’Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - Servizio Tecnico Centrale - Ispettorato Insediamenti Civili, Commerciali ed Industriali).

ART. 46 - RECINZIONI E PARCHEGGI Le opere di recinzione di aree private, laddove non specificamente normate, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: a- l’edificazione di muri di cinta o recinzioni non potrà avvenire, per le zone B2, B3, B*, H3, D3, a distanza inferiore a ml. 4,50 dall’asse stradale, ivi compresi i transiti privati; potranno essere concesse deroghe in caso di accertata impossibilità di adeguarsi alla presente norma, o di preesistenti allineamenti, valutando caso per caso; b- i muri di cinta in sasso o pietra naturale vanno salvaguardati; c- l’altezza massima non dovrà essere superiore a ml. 2,001; d- le recinzioni afferenti allo stesso lotto dovranno essere omogenee nei caratteri fisico-costruttivi e nel materiale; e- nel ripristino di muri di pregio esistenti si potrà derogare la presente norma; Per i parcheggi e posti auto andranno rispettate le seguenti prescrizioni: a- tutti i posti auto, là dove possibile, dovranno essere collocati sul retro degli edifici. Nei casi di impossibilità il materiale per la pavimentazione dovrà essere pietra naturale, pietra artificiale, acciottolato o, in subordine, ghiaia; b- la copertura per i posti auto, là dove prevista, potrà avere un’altezza massima di ml. 3,00 con caratteri costruttivi decorosi. Non sono ammesse coperture con carattere di provvisorietà non ancorate al suolo. Le coperture ove costituite come corpo autonomo possono essere collocate a confine, contro la recinzione. Nel caso in cui costituiscano parte integrante dell’edificio non vengono computati né come volumetria, né come superficie coperta; c- a tal fine va inteso per posto auto un idoneo spazio atto ad ospitare lo stazionamento di autovetture,

eventualmente coperto e chiuso su non più dei due lati. ART. 47 – FABBRICATI ACCESSORI IN LOTTI RESIDENZIAL I a- È consentita l’installazione di strutture non ancorate al terreno e prive di impianti fissi in regime autorizzativo, purché collocate sul retro degli edifici e «mascherati». Per tali manufatti l’altezza massima sarà di ml. 2,40 e la superficie coperta max mq. 30.

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Gli usi per cui tali manufatti sono consentiti sono i seguenti: - autorimesse; - chioschi; - gazebo; ed assimilabili. b- È fatto esplicito divieto di installare i manufatti di cui sopra nelle zone A e B1. c- Resta comunque valido quanto previsto dall’art. 3 INDICI E PARAMETRI EDILIZI punto q delle presenti NTA. d- I fabbricati accessori, là dove costituiti da corpi staccati non integrati anche architettonicamente e stilisticamente con l’edificio principale, dovranno essere saldamente ancorati a terra e costruiti con caratteri di decoro architettonico ed ambientale. Le coperture potranno essere ad una o due falde con manto costituito da elementi integrabili con il contesto costruito della tradizione locale tanto nella morfologia che nel colore. I tamponamenti dovranno avere i caratteri di finitura del «faccia vista» qualunque sia il materiale con cui vengono realizzati. E’ fatto esplicito divieto di costruzione di fabbricati annessi costituiti da tavolati di legno grezzo, lamiere ondulate e comunque con caratteri di precarietà. e- La distanza minima da rispettare dalle strade interpoderali e/o vicinali e/o servitù di transito dovrà essere pari a ml. 3,50 dall’asse strada. TITOLO VI - NORME TRANSITORIE ART. 48 - P.R.P.C. ADOTTATI O APPROVATI Per i P.R.P.C. vigenti o anche solo adottati alla data di adozione della presente Variante generale valgono le norme in essi contenute. Dovranno, viceversa, adeguarsi alle prescrizioni del P.R.G.C. qualora subiscano una complessiva rielaborazione frutto di nuova stesura. ART. 48 bis – NORME MODIFICATE CON VARIANTE PRECEDE NTE Tutti gli articoli delle presenti Norme Tecniche di Attuazione inseriti in seguito a Variante precedente, hanno validità solo in conseguenza dell’esaurimento dell’iter Amministrativo (pubblicazione sul BUR) relativo alla Variante che le ha generate. In assenza di suddetti pre requisiti resta vigente la norma precedente a quella modificata con la Variante di specie. L’assenza di approvazione di variante che abbia introdotto una variazione normativa assunta dalla presente per un tempo superiore a mesi dodici determina il ripristino dello status quo ante. ART. 49 - CONCESSIONI EDILIZIE GIÀ RILASCIATE Per le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente Variante Generale, valgono i disposti coordinati dall’art. 31 della L. 1150/42 e dell’art. 33 comma 1 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni. Tutte le pratiche edilizie già in itinere alla data di adozione della presente Variante potranno seguire le prescrizioni della Variante sulla base della quale sono state rilasciate, fanno eccezione le istanze inerenti impianti tecnologici come antenne, ripetitori telefonici e depuratori fognari etc.. ART. 50 - EDIFICI DIVISI TRA DUE COMUNI

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In località Casanova sono in essere alcuni fabbricati, prevalentemente residenziali, divisi dai confini amministrativi dei Comuni di Martignacco e di Pasian di Prato. Per tali edifici, fino a che non si provveda a porre rimedio a tale situazione, le domande di concessione edilizia dovranno essere richieste al Comune su cui insiste almeno il 51% della superficie coperta residenziale. ART. 51 – ZONE ESONDABILI Nelle aree soggette ad esondazione, così come individuate dallo studio geologico del territorio comunale, l’attività edilizia sarà sottoposta a limitazioni fino alla risoluzione dei problemi idraulici. Nello specifico, nelle zone esondative con lama d’acqua compresa tra cm. 30 e cm. 60, o superiore a cm. 60, saranno ammessi solo i seguenti interventi: - interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio; - interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione edilizia, restauro, risanamento

conservativo, purché tali opere non comportino aumenti di volume e/o di superficie; - manutenzione, ampliamento 58 e/o ristrutturazione di infrastrutture pubbliche e/o di pubblico

interesse, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture essenziali che non concorrano ad aumentare il rischio idraulico.

Nelle zone esondative con lama d’acqua uguale o inferiore a cm. 30, nel caso di edifici sopraelevati di min. cm. 45, rispetto al piano di campagna, saranno possibili tutti gli interventi con rilevanza edilizia e/o urbanistica. Le disposizioni di cui sopra resteranno in vigore fino alla deliberazione di un atto che dichiari decaduto il rischio idraulico. ART. 52 - FASCE DI RISPETTO DEI DEPURATORI Secondo quanto previsto dalla norma L. 152/99 per gli impianti di depurazione è fatto assoluto divieto di edificare per una fascia della larghezza di ml. 100 attorno all’impianto in questione. Eventuali presenze di edifici esistenti, qualunque ne sia la natura e purché stabilmente ancorati al suolo, determineranno la possibilità di agire su questi con interventi manutentivi miranti alla conservazione in buono stato dell’edificio, qualora utilizzato. TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI ART. 53 - FACOLTÀ SPECIALI Ferme restando le norme di distanza tra gli edifici, in genere presso strade e negli ampliamenti presso i confini con terzi il Comune avrà facoltà di stabilire distanze inferiori a quelle proprie della zona di appartenenza, fino all’allineamento con gli edifici esistenti. Per gli ampliamenti valgono le norme di distanza previste per i nuovi edifici; sarà possibile derogare da tali norme qualora, a giudizio della C.E. e nei limiti stabiliti dal Codice Civile, esse non siano di pregiudizio ad un razionale assetto dell’edificio e comunque non potranno essere minori di quelle intercorrenti tra gli edifici interessati esistenti. Realizzazione di strutture temporanee 1 Per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande e per un periodo inferiore a 60 gg., le strutture temporanee (chioschi, gazebi o similari), possono essere ubicate esclusivamente nelle piazze, nella zona Ente Fiera, nella zona HC e nell e aree identificate con la sigla della cartografia del P.R.G.C. “ per attrezzature e servizi collettivi”, in quanto queste risultano opportunamente servit e per quanto riguarda i parcheggi, ecc., con esclusione d elle aree destinate a:

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- aree cimiteriali; - depuratori fognari; - depositi e magazzini; - discariche di inerti; - eco piazzole; ART. 54 - PIANI DI SETTORE I Piani di settore, di cui all’art. 34 della L.R. 52/91, là dove vigenti alla data di adozione della presente Variante, costituiscono di fatto integrazione e specificazione del presente strumento urbanistico.

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Note: 1: modifiche introdotte dalla Variante n. 30 al P.R.G.C. approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 10

del 27.02.2006, in vigore dal 13.04.2006. 2: modifiche introdotte dalla Variante n. 31 al P.R.G.C. approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 43

del 04.12.2006, in vigore dal 08.03.2007. 3: modifiche introdotte dalla Variante n. 33 al P.R.G.C. approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 13

del 27.02.2008, integrata da Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 20.03.2008, confermata esecutiva con Delibera Giunta Regionale n. 991 del 29.05.2008, in vigore dal 19.06.2008.

4: modifiche introdotte dalla Variante n. 35 al P.R.G.C. approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 39

del 11.09.2009, confermata esecutiva con D.P.Reg. n. 0321/Pres. del 20.11.2009, in vigore dal 10.12.2009.

5: modifiche introdotte dalla Variante n. 38 al P.R.G.C. approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 33

del 30.09.2011, in vigore dal 20.10.2011.