rd 403-1898, rd 404-1898
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Gazzetta IRcialeDELREGNODITALA
Anno 1898 oma-iovedi 20 Señombre Numero 2Éli"
DTRazIONE Si pybbliox in Roma tutti i giorni non festivi. AH i l1NIS' lߊ¾NkanVia1.suvernet Parassos.Baeant in víaLara nePä;¿zzosaenn
.«2ma:>onamments. xasseránlaa..,g.....rA.mas ...:ana L.se.....tr.L.as; trim.tr. L. o geti sinaistaris. .. . ....... ola
e eerin.«» to at I t asaa de-icilie e nel eno•,
a wtSO e >89; a w SO ¡Altri annuna. . . . .....
. . . . *O.80Per gli Stati deB°Untene postile: •s a e42; • •SS I Dirigere le s•iebiegteper loodnerat4nt edefaWide èmte2Ha 'Per ggatrl Stati el agg i a agono e taste pos taS• ' t assaaraneisits•axioterdetaGassettesILakkeamenOfsí preagónh presdó I'Amnstasione egH Per le modaità della richteArd d'inserkiotti vâdkrisi te arrettenté la"WilleipestaN; deeerrene&·idtegnimeset testa a foglio degli annunz.
Unpstemero se.ParWW inRoma.cent. )£91- ,ne( Regnp eent. go
yrreirato inRomacent.SO-nel Regno cent. BO-d'F.µero gent. ggWil'gfornale si dompone d'ol‡í•e 10 pagine, di prezzo si auriserite p†oporziendAtulerite.
SOmd°3d'i.A.3R,20-
PARTE ÚFÈICIALE
Iseggi, edecreti: RegU doorstionned024 404 chesapprovano ri-
spettivam¢nte ilRegolam¢n to p¢r leCor i rpagn ie d¢r ,Barracelli e
-gatello#4tátr repressioile dell'abigento edel papco lo g a 6 M a i n é ¿n
ßa rdegna-. decreto n450 relatino alla soppressione' della
conferma dei depositi nelle Casse postalÌ di risparvnio Rela*
sione e R. decreto che scioglie il Consiglio Comunale di Tursi
(Potenza) e nomna unR. Commissario straordinario-n-sterodel Tesoro: Direzione GenerAle del Debito Pubblico: Ret•
tifiche d'intestazione-nistero (Mgricoltura, IndustriaeCommeroidrDivieto di esportazione-ivisione Industria eCom
mercio: Media dei corti del Coidol idato -a bastheiti nelle varie
Borse del Regno-oncorsi,PAltTR NON UFFICIAIJU
Udito il parere del Consigl io di Stato ;
Sentito il Consiglio dei Ministri;Sulla proposta del Presidente del Consiglia dei Mi-
pistri, Mnistro Segretario di Stato per g )i Afl'ari <,lel-I'Ïnterno e del ldinistro Segretar io di" Stato per l'A-
gricoltura, l'Industria ed il Commercio; ·Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato l'unito Regolamento per le Compagn iedei Barracelli, che sarà, d'ordine Nostro, vistato da
predetti Mnistri proponenti.Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-
gillo dello Stato, sia inserto nellaRaccolta ufficiaedelle l egg i e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo edi farlo ossevareDato a Roma, addi 14 luglio 1898.
stariosentero:- s. E. Ponorevolesortienone Romagne- UMBERTO.s.o.iil¡øeneraeOceans r-.Notiate varie-re:egrammt der-
I ganzia gefani-oße¢tino metnoriço-nserzioni. ŸELLOUX.
A. Fonors.
PAR'I'E UFFICLtLE ''*°, r, cuarassi,izzi: c. ŸLNOCCHRRO•APRILE.
LEGG-,I:EDEO3RJEREGOLAMENTO per le Compagnie dei Barracelli.
IlNumero 403 della Raccolta ufficialedgle leggi e dei de-
creti del Regno, contiene il seguente decreto: Art. 1.
UMBERTO I Scopo dellt Ootopagn ia =barracellare ð la guaren-
tigia delle proprieth affidate ala sua custod ia , me-por grazia di Dio o per volonth della Nazione
.
diante un compenso corrisposto dai propriotarii assi-RE D'ITALIA
,
curati. La Compagn i a coopera inoltre ai servizi di
Veduto il titolo f*-della legge 2agosto1897, n. 382, sicurezza pubblica, secondo le nprme stabilite nel
sui provvedimenti por la Sardegna; presente Regolamento.
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3426 GAZZETTA UFFICIALE DE L REGl10 D'lTALIA
Art. 2.
La costituzione della Compagn ia è deliberata da :
Consigl io comunale. Essa dura in funzione un annor
IlPrefetto ha dirittod'invitare ilConsigl io comunale
adeliberare sulla costituzione della Compagn iae
puòcostituirla d' ufficio, sentiti il Consigl io comunale e la
Giunta prov incia lè amministrativå2, quando visia domanda
dei contribuentie:del hComuna che paghino i insieme un
terzo dell'imposta fondiaria.
Art. 3.
11 capi to lato fissa la estensione della assicurazione,
la msura dei compensi, i patti fra gli assicurati e
la Compa g n i a , le norme per gli impu tament i e tuttele altre modaità necessarie ad ottenere un regolarefunzionamento della Compagn ia . Il cap i to la to ò deli-
berato da Consigl io comunale.
Il capi to lato deve essere sot toposto a l l ' approvaz ione
del Prefetto, nè p uò essere modificato durantel'eser-
cizio barracellare.
Se il Comune non provvede alla formazione del ca-
pitolato entro un mese, vi provvederà ilPrefetto sen-
tita la Gunta prov incia le ammnistrativa.Contro le disposizioni del capitolato, che determ-
nano lamsura dei compens i ale Compagn ie, è am
messoil ricorsoalaGuntaprovinciale amministrativa,
nel termne di trenta giorni dala pubblicazione delladeliberazione del Consig l io comunale.
Art. 4.
La Compagn ia barracellare ð composta del Capitano,
di unoo due ufliciali e del numeo di graduat i e di
barracelli necessario per la custodia dei beni, tenutoconto del loro valore, della importanza e dellaesten-
sione del territorio del Comune.
La Compagn ia barracellareha, inoltre, un attuario
ed un cassiere.Art. 5.
Per essere nominato Capitano, ufficiale, graduato,
barracello, attuario e cassiere à richiesto il con-
corso dello seguenti condizioni:
a ) essere cittadino itaiano;
b) essere maggiore di età;
c) poters i vaidamente obbligare ;
d) aveeil certificato di buona condotta;
e ) essere proprietario di beni stabili al netto da
ipoteche per unvaore da stabilirsi nel capitolato.
Art. 6.
Non possono farparte dellaCompagn ia barracellare :
a ) i condannati per reati d'associazione di ma-
fattori, di furto, di ricettazione dolosa di ogget t i fur-
tivi, truffa, appropr iazione indebita, abuso di fiducia
e frodi d 'ogn i atra specie e sotto qualunque titolo
del codice pena le , per qualunque specie di falso,falsa
testimonianza o caunnia , per eccitamentoall' odio
fg a le varie classi sociali, nonchè per reati contro il
býoicostume, savi i casi 'di riabilitazione a termni
di legge;b) gli.ammoniti e i vigilati speciali dala Pubblica
Sicurezza:
c) i condannati per mendicita;d) gli sinterdetti, gli inabilitati e i commercianti
falliti finchè dura lo stato di fallimento ;
e) coloro che avendo fatto parte di precedenteCompagn ia non ne abbiano reso rego larmente i conti
oabbiano abusato dei fondi;
f) coloro che furono espulsi da altre Compagn ieo furono revocati da grado.
È incompat ib i le l'ufficio di Capitano, graduato, bar-racello, cassiere ed attuario con quello di Sindaco odi assessore municipale.
Art. 7.
Anche coloro che non si trovano nelle condizioni
volute dala lettera e) dell'articolo 5 possono essere
chiamati a far parte della Compagn ia , a condizione che
per loro r i s pondano civilmento i genitori oaltre per-sone, che si possano validamente obbl igare o prestinolagaranzia determnata nel capitolato.
Art. 8.
Tre mesi prima dellascadenza dell'anno, ilPrefetto,sentito il Consiglio comunale, nomina ilCap i t ano bar-racellare per l'anno successivo.
Il Consigl io comunale potrà ricorrere contro la no-mina fatta da Prefetto al Mnistero del lTaterno, che
provvederà definitivamente.
Art. 9.
Il Capi tano nel termne di 15 giorni, decorrendi dagiorno successivo a quello della deliberazione di no-mina, forma l'elenco dei membri della Compagn ia nelnumeodetermnato dal capitolato. L' elenco entro ildetto termne sarà trasmesso al Prefetto, che l ' approva,sentito ilConsiglio comunale. Tale termne p uò essere,
per giustificati motivi, prorogato di 5 giorni da Pre-fetto, purchè il Cap i t ano ne faccia domanda primadella scadenza del termne stesso.
Art. 10.
Gi ufficiali, i graduati, l'attuario ed ilcassiero saran-
no eletti a maggioranza ascrutinio segreto da tutti i
componenti la Compagn ia barracellare, riunita senza
arm e presioduta da Sindaco coll'assistenza del se-
gretario comunale, che redigerà il verbae.Il cassiere p uò essere eletto fuori della Compagn ia
e dovrà prestare garanzia,
Art. 11.
I componenti la Compagn ia riceveranno unapatentevidimata da Prefetto. Dopo la nomina i barracellidavanti al Sindaco ed il Capi tano davanti al Pretore
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GAZZET.TA UFFICIALE DEL.REGNO D'ITALIA 3427
del Mandamento dovranno prestare giuramento di fe-
delmente eseguire i doveri del, p rop r io ufficio.
Il Protoro ed il Sindaco stonderanno la dichiara-
zione sottoscritta dell'avvenuto giuramento.
Art. I2.
Tutte lo formalità prescritte nei precedent i articolidovranno essere compiuto pr ima del g iorno della sea-denza del precedente esercizio barracellare.In tale g iorno la Compagn ia, a cura del Sindaco,verrà immessa nell' esercizio delle suo funzioni e da
quel g iorno incomincierà il suo servizio o la sua re-
sponsabil i tà.
Art. 13.
Qualora il Cap i t ano non presenti a t empo debito
l'olenão dei membri della Compagnia , il Prefetto, il
giorno successivo ala scadenza del termne stabilito
dall'articolo 9 , provvedo nel p iù brevo tempo, sentito
ilConsigl io comuna le , alla nomina di unaltro Capitano.bella scadenza dei termini, il Sindaco dove dare
immediato avviso al Prefetto.
Art. 14. .La Compagnia barracellare non ð corpo mlitar-
mentoorganizzato; nondimeno i componont i dellamode-
sima sono equ ipara t i ag l i agent i dolla pubbl ica sicu-rezzaed i verbali, che redigono nel limto delle loro
attribuzioni, fanno fede in giudizio fino a prova in
contrario. Nel caso i barracelli operan t i siano ana-
fabeti, il verbale sarà redatto dall'attuario, il qualedovrà fedelmente scrivere in esso ala presenza di
due testimoni, che lo sottoscrivono, tutto quanto gli
ASSOTOBÉÎ OSp0FPARBO.Ibarracelli porteranno per distintivo una p lacca di
metallo, legata al braccio, con incisa al centrola let-
teraBeil nome del Comune alquale appartengono.
Art. 15.
I barracelli possono senza permesso andare armati
di facile e di rivoltella e lo devono nell'esercizio delle
loro funzioni; manonpossono far uso di fucile per la
caccia senza avenoottenuto rego lare permesso a ter-
mni delle disposizioni della l egge di pubbl ica sicurezza.
Art. 16.
I barracelli oltre le funzioni loro propr ie debbono
esercitare, sotto la dipendenza dell' Autorith locae
di pubbl ica sicurezza e dell'Arma dei Reai carabi-
nieri, una v ig i lanza assidua per prevenire e repri-mee i delitti contro le proprieth; eseguire perlu-strazioni notturno nell'abitato; prestarsi ad ognirichiesta dell'Autorità competente, incorrendo, in caso
di rifiuto, nella pena útabilita nell'articolo 170 del Co-
dice pena le ; fare sollecita denuncia di ogni reato, che
venga a loro notizia; serbare il segreto sopra i fatti
conosciuti por ragione del loro uffleio, incorrendo, in
caso di propalazione, nelle pone commnate per ilreato
previsto dall'articolo 177 del Codico penale.Art. 17.
Le azioni di valore mlitare compiute da barracelli
vengono r icompensate colle normestabiliteper l'eser-cito. Le azioni di vaore civile e di marina e le be-
nemerenze per la pubbl ica saute vengono ricompen-sate colle normestabilite dalle relative disposizionivigenti.
Art. 18.
Di ogn i importante operaz ione di servizio compiutadai barracelli, i Prefetti riferiranno al Mnistero dol-
l'Interno colla proposta di gratificazione o di encomiosecondo i casi.
Art. 19.
Ibarracelli avrannodiritto a un premio specialesul bilancio dello Stato per l'arresto di individui, che
si trovassero nelle condizioni approsso indicato :
di unmlitare dichiarato disertore, L. 20;di uninscritto di leva dichiarato renitente, L. 20;di un evaso dall 'ergastolo, L. 50;di unevaso da case di pena, so condannato oltre i
20 anni, L. 30;sea pena minore, L. 10;di un latitante condannato alla reclusione o ala
detenzione se da ia 5 anni, L. 6;se da 5 a 10 anni, L. 10;se da 10 a20 anni, L. 15;se a tempo maggiore, L. 20.
È accordato il premio di L. 5 ai barracelli cheavrannosorpreso ed arrestato un individuo trovatoin
possesso di alcuna delle arm che l'articolo 470 del
Codice penale dichiara insidioso.Nel caso di sequestro, in campagna o sulle viepub -
bliche, di arm lunghe da fuoco o pistolo dimisura, a
persone non inunite della prescritta licenza; o di al-
ouno degl i strumenti indicati nell'articolo 23 del Re-
golamento per la esecuzione della l e gge di pubblicasicurezza, quando siano portati senza giustificato mo-tivo, il premio sarà di lire 2.
Art. 20.
I barracelli possono in via t emporanea essere ado-
perati in servizio di pubblica sicurezza fuori della loro
residenza :1• per servizi urgent i in genere;2• per servizio di colonna mobile organizzata per
l ' inseguimento o l'arresto di mafattori.
Il servizio di cui nel n. I deve essere richiesto da-
l'Autorità di pubblica sicurezza odall'Arma dei RR.Carabinieri. Quello di cui neln 2 deve essere autoriz-
zato da Mnistero.
Per tali servizi sarà corrisposta ai barracelli un'in-dennità giornaliera di L. 1.50 per ciascuno sui fondidel bilancio delMinistero dell'Internostabiliti per so-
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3428 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
prassoldo. o; s y i o s o . d trasporto plle. truppe comandate.
in servisio-di sicurezza:púbbl idá.
Ert. 21.
I ba r race l li vuo .ng . egen t i ; dalle,prea¢azioni,in, naggra ,per ,le roadie e:pp(le strade c(imung.li obblÌggtorie.
Art. 22.
IlGaliitano rappresenta e dirige la Compagn ia bar-
racellare o da i necessari provvediment i per il buon
andamento del servizio di sorveglianza affidato alla
medesima.
In sua assenza, imped imento o revoca lo supp l iscel'uhiciale p iù anziano.
Art. 23.
L'attuario registr,a lo denuncie, gli introiti, lespese,
gli impu tament i , i sequestri di beatiamo (tenturey; spe-disce a
ciascun denuncienteuha,
polizza,da lui sotto-
scritta indicante la natura, es la data, della denunzia;
prendo nota delle denuntie rifiutate, sottoscrivendole
e facendole sottoscrivere da s chi de,
avrà- notificato il
rifiuto, e nel caso che questi sia analfabeta, daipersonadi sua fiducia ; comp io tutti gli altri atti che. gli pa-rannocommessi da capi to lato.
Art. 24.
Ifondi dellaCompagn ia saranno deposi ta t i nollaCas-
sapostale di risparmio. Ilcassi,ere devo esegu i re i pre-lovamenti dietro richipsta gottoscrittas da þ .Cap i tano edall'attuario. È vietato inmodo, assoluto di fare quahin-que-prestitoo ripartizione di utili a favoro dei barra·
celli prima della chiusura dell'esercizio barracellare e
del l ' approvaz ione del conto cou deliberazione della Com-
pagnia, ratificatadalaGuntamunic ipa le ed approvatada Prefetto e prima che siano interamente liquidati,orisarciti i danni.
Art. 25.
I barracelli sono solidariamente obbligati di fronte
agli assicur'ati. Gi utili non costituiscono un fondo
dolla Compagn ia , maap¡iartengono individualmente a
ciascuno di ossi nella quota eprevio le deduzioni sta-
hilite da capi to lato.
Art. 26.
Il Sindaco devo procedere, assistito dal segretar io ,ad unaverifica monsiledellacassa e dei conti barra-
cellari; della verifica dovrà redigersi verbale.
Art. 27.
Riascun introito sarà registrato dal 'attuario e vi-:
dimato da cassiere.
Risponderanno dei fondi barracellari il Capi tano,l'attuario ed il cassiere nel limte delle r ispe‡tive,attribuzioni.
Art. 28.
Gli st ipendi dell'attuário e del cassi ere sgränho fis-
s^ati nol"caliitoldto.
Art. 29.
Ibarracelli chá non adempiono i lorodoveri potrannodâàài•e azimoniti emúltati dál Cap i tano; potranno an-clië esàei•e "esclusi dalla Com¡iagnig per delibokazi'one
dellaGiunta.muniòipaTe, su ¡ i roposta dél Capi täno.Contro i pi-ovvödimen'ti del Capitano e la delibera-
sione dellaGiunta, i barracelli possono ricorrere al
Prefetto entro trenta giorni dala notificazinua..
Art. 30.
L'esclusiopo porta con så la perdita di tutti.gji utiliai quali l'escluso possa ave diritto, rimagqngo..pprðferma la responsabi l i tà solidale, di cui.all'ar‡icolo 25.
Art. 31.
Il Capitano p p ò essere dal Prefetto sosppso o-reve-cato con provvedimento motiv,ato. ,IlPrefetto, sentito ilConsiglio comunale, p uò sospen-
dere o revocarequalunque membro della Compagnia.
Art. 32.
II.C a p . I t a p e i ncomppppp t i 1 4 , Corppggnig ]ïÿoces,sytiper.uno dei delitti, che portano l'incapadità previstanell' articolo 6, resteppno sospesi delle loro funzionifino al'esito del procedimento erevocati so cpn t ro < tiloro fosso p r o n u n z i a t a sentegza di condanna per unodi qtlei dehtii.
Gi espulsi , revocati e deceduti verannosostittiitinei modi indicati nel
presente Regolamento.Art. 33.
1 1 Prefetto, uditi il Consigl io comunale e la Giunta
proviticiale amminis trat iva, p uò decretare d' uflióio lo
scioglimento della Compa g n i a .LaGunta munic ipa le dovrà esegu i re inchieste per
accertarsi del rego lare funzionamento dalla Compagn iae potrà proporne lo scioglimento al Prefetto, che lo
potrà decretare sentita laGunta provinciale ammini-strativi.
Art. 34.
Costituitasi la Compagnia , il Sindaco dovra, me-diante manifesto e pubblico bando, ävvertirne i co-munisti.
Art. 35.
Nel termno di trentagiornidala data del mani féeto,è obbligatoria la denuncia per l'assicúrazione delle
proprietà comunali, del monte granatico, delle operop ie , delle case fuori dell'abitato, delle vigne, dei chiusi,dei semnati e delle piantagioni di qualunque genero,dei frutti-pendenti, dei buoi e dèlle tacche da layotoe da latte tenute in istalla, dei loro vitelli, dei tori,
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GAgETT;A UggCIAIÆ DEL REGNO D'ITALIA 3429
dei cav,alli, e delle c a y a l . l g da spl la, da, tiro, -da soma e
da , corsa, dp i poledri,þgli asini tengti iri caregggna,dei nipig,li.
on, o obbl iga.topia la dpnuncia -per 1 fondi ghiusinoi
qual ivi sia un custode
permanente.Art. 36.
Gli altri beni non indicati nell'articolo procedente,
potranno ossero assicurati socondo le normo stabilite
da Consiglio comunale nel capitolato barracellare.
Art. 37.
Nel caso i proprietari non denuncino i beni ai sensi
dell'articolo 35, la denuncia sarà eseguita d'ufficio
dalla Corppagn ia harcacellare che ne darà avviso a-
l,'intoressato.
Contro l'accertamento d'ufficio, l'interessato p uò ri-correo entro un mese al Prefetto, il quale, sentita
laGunta provinc ia le amministrativa, dotido inappel-labilmente.
Art. 38.
La responsabi l i th barracellare si estonde a'tutti i
beni assicurati o ai loro accessori.
Art. 39.
Il barracellato, r isponde dei furti o danni commessinelle case assieurate,- purchð consumati con guasto di
porte, finestre od-atri gipar i . che ne impediscano- l 'ac-cesso, o con ap r imento di porte mediante .grimaldel l i ,con, scalata di muri e simli. Non risponde del denaroo deg l i oggetti preziosi non denunciati alla Compagn i a8000ndo le norme stabilito nel
capitolato.Art. 40.
Il barracellato, risponde ,di ogni gene1•e di semnatio frutti pendenti o staccati dal suolo. Per i covonilasciati nel campo, 1 1 propriotario prima di abban ,donarei l "oäinpo, o ah 'suo l 'ncaßèato, he farà denuncia al
Capi tano indicando il numero dei covoni e per quantotompo dovrà lasciarli sul campo. Dopo 'questo t empocessa ogni responsabilità aëlla Conipagn ia.
Art. 41.
Il barracellato risponde del best iame, purcha custo-
dito o tenuto in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe,fosso o altro r iparo, che ne impedi,scago l'.uscita.
Aï•t. '49.
Il barracellato r ispogde degl i in .cend i arreputi perfatto dell'uomo e senza colpa del danneggiato, nellamisura che sarà stabilita dal esp i to la to.
AFt. 43.
Il barracellato risponde ilei. furg e del dyneggia-mento anche quando no siano noti gli autori, salvo
regresso contro i inedesimi.
Art. 44.
È data facoltà alla Contpagnia di sequestrare il
bestiame trovatoerrante o incustoditonelle campagnoe nelle propr ieth altrui e di esigere da proprietariodel.bestiame
quellatassa
proporzionat.aalla
quantitàdel bastiatne seqtiestrato, che' sarà stabilita da capi-tolato e il ritnborso delle spese di custodia o di man-
tenimento fino al riscatto. Del sequestro sarà data im
mediata notizia al Sindaco.
Art. 45.
Conosciutosi il proprietario, la Compagnia ha obbl igodi dare al modesimo immediato avviso del fattosequo-stro, invitandol.o aritirare, il bestiamp nel termno di
giorni cinque. L'a,vviso sarà notificato in via ammni-
stra,tiva e, della eseguita notifica si dovrà redigere ap-posito referto.
Qualora il propg ietar io entro icinque-giorn i nonri-tiri il 17estiame
sequestrato,il
Sipdaco,con
appos i -to atto in carta libera,da notificarglisi per mezzo
deÚ'usciere del giudice conciliatore e, in mancanza
di questo, del messo comuna le , lo inviterà a ritirare
il bestiame previo il p a g amen t o della tassa e delle
spese entro il termine di un mese adecorrore dal
giorno syccessive a quello della notifica, difndan-dolo che in , caso. di inadempimento il bestiame sark
venduto ai pubbl ic i incanti, e la sommaricavatadala
vendita, dedotte le spese, sarà versataa favore del
locale Monto grana t ico a termini del seguente arti-colo.
Se il propr ietar io non4 conosc iu to , il Sindaco, do-corsi i cinque giorni dalla ricevuta notizia del seque-
stro, farà pubblicare un aviso contenente la suddettadifBda nel Fogl io degl i annunzi legali della Prokinc iaa spese della Compagn ia , salvo a questa il diritto di
rivasa verso il próprietario.
Art. 46.
Decorso inutilmente ilmese dalla difada personaleo dala pubblicazione dell'avviso sul Foglio degli an-nunzi legali della Provincia, la Compagn i a è auto-
rizzata a promuovere la vendita del bestiame istesso
con le formaità dei pubblici incanti.
La bó'inma ricavata dala vendita, dedotte tutte lo
spese o la tassa, sark depositata nellacassa cotaunale
fino alo spirardel termne di cui nell'articolo 717 del
Codice civile. Trascorso tae termino, la somma saràdevoluta a favore del Monte di soccorso locae.
Art. 47.
Il barracellato potta pure sequestrare il bestiamo,che attraverserà gli altrui semnati o sarà introdotto
neg l i altrui terreni, sebbene ciò sia avvenuto col per-messo del propr ietar io, sempre che untal permessonon siadato per iscritto, e prevent ivamente non sia -
stato presentatoal Capitano, che vi appone il suo vi-
sto e lo restituisco subito a chi lo ha consegna to .
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3430 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
Il proprietario del bestiamo sequestrato sarà invi-tato a ritirarlo nei t emp i e nei modi indicati nei treprecedenti articoli.
Art. 48.
Per i:proprietari, che. nel termine etabilito da ca-þitolato, nen pagh ino , i .diritti di assicurazione, sarà
dompi la to, .in .base ai,yegistri, delle denuncie, appositoruolo, che sara consegna to subito al Sindaco ,i l qualelo fara aff iggere per lo spa°iio di 15 giorni all'albo pre-torio del comune e nòtificaré personalmente ag l i i-scritti Häl messo comunale. Il ruolo, col certificato
dell'eseguita pubblicazione, rilasciato dal segretariocomuna le , sarà immediatamente trasmesso al Prefetto,che lo rende esecutorio, sentite, in caso di ricorso, laGiunta munic ipa le e la Giunta provinc ia le amm-nistrativa I proprietari possono, entroquindici giornidall'avuta notificazione, ricorrere abPrefetto. 11 ruolo,col visto di esecutorietà, sarà consegna to al deposi tar iodel Monte e, in queí Comuni dove manohi il deposita-rio, all'esattore, per essere riscosso coi privilegi fiscalistabiliti per la esazione delle entrate dei Monti di
soccorso della Sardegna.Non p uð la Compagnia valersi dei privilegi fiscali
por la• riscossione di tali entrate dopo trascorso unanno dellascadenza dell'esercizio barracellare, cui ilruolo si riferisce.
Art. 49.
Le controversie fra il cassiere e la Compagn ia e fra
l'attuario e la Compagn ia sono decise, in via amm-
nistrativa, da Sindaco, con diritto a reclamo alaGiunta provinciale amministrativa.
Art. 50.
Le controversie per danni e contravvenzioni non eo-cedenti il valore di lire 100 sono compos te e risoluteda Sindaco.
Gi arbitrati hanno forza di titolo esecutivo. Il
segretario, come cancelliere, ha la facoltàdi apporreal giudicato la formula esecutiva.
Art. 51.
Trattandosi di contfoversie per somma eccedente le
lire 100, giudicheranno sempre sommariamente igiu-dici ordinari.
Art. 52.
Dall'arbitrato del Sindaco-si ha diritto di ricorrerenel termne di 5 giorni, al Pretore del Mandamento ,che giudicherà in via sommaria, nel terminenonmag-
giore di giorn i 5, senza formalità di giudizio.Art. 53.
'Por lecontroversie non superiori aL. 100, fraicom-
ponont i la Compagn ia por le ripartizioni del fondo-
barracellare e p el modo concu vonnetenutal'ammi--
nist i•az ione, ð arbitro il Sindaco . ,Pe r sommemagg ior i
i barracelli hanno obbligo di rivolgersi al Sindaco che
cercherà di comporre amchevolmente le contestàzioni;
qualora non riesca tae amichevole componimento, le
controversie rientreranno nella competenza dell'Auto-rità giudiziaria.
Art. 54.
II ,Sindaco p uò deferire il giuramento al tostimoni
'e, álloparti. Idiritti o le tasse por gli arbitrati sa-ianno dovuti e liquidati In base ale disposizioni vi-genti per la conciliazione.
Art. 55.
Gi arbitrati barracollari, anche se sottoscritti dale
parti, son esenti dala tassa di registro.La registrazione 6 obbligatoria quando dalla deci-
sione del Sindaco si ricorra al Pretore del Mandamento
Art. 56.
Le denuncie dei beni assicurati alla
Compagniao
quelle dei danni imputati al barracellato, si farannoin carta libera e dovranno essere riportate in appo·sito registro della Comþagn ia formatoda fog l i in cartada bollo da centesim 10.
Art. 57.
Dal fondo barracellare, compos to di tutti i diritti
spettanti allaCompagnia, si preleveranno:i•1e indennità da pagarsi ai danneggiati;2• gli stipendi del cassiere e dell'attuario;3• le spese di liti, di amministrazione e tutto lo
altre che possano occorreeper il servizio barracel-lare. '
Art. 58.A quanto non ò prev is to nel presente Regolamento
sarà provveduto nei capitolati barracellari.
Art. 59.
Le disposizioni contrarie alle presenti sono abrogate.
Visto d'ordine di Sua Maestä
Il Presidente del Consiglio dei MnstriMnistro dell'Interno
PELLOUX.
Visto: IlMnistro d'Agricoltura, Industria e CommercioA. FORTIS.
IlNumero 101dellaRaccoltaugiciale
delleleggi
e dei decretidel Regno, contiene ilseguente decreto:
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volðnth della&zioneRE D' ITALIA
Veduto il titolo 1°dellalegge2agos to 1897, n. 382,sui provvedimenti per la Sardegna ;Udito il parere del Consigl io di Stato;Sentito il Consigl io dei Ministri;Stilla proposta deltPrésidente del Consigl io deiM-
nistri, Mnistro Segretar io di Stato per gli Affari del-
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l'Interno, e del Mnistro Segretar io di Stato per l'Agri-coltura, l'Industriaed 1 1 Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato l'unito Rego lamento per la repressione
dg'abigeatoe del pascolo abusivo in Sardegna, che
sarà, d'ordine Nostro, vistato dai predettiMnistri pro-ponenti.Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-
gillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufBeialedelle leggi odei decreti del Regno d'Italia, mandando
achiunquo spotti di osservarlo e di farlo ossevareDato a Roma , addi 14 luglio 1898.
UMBERTO.
PELLOUX.
Vasto, D Guardasigini: c. Ÿ I N G C C I H A R O - A P R I L E . A .FonTis.
REGOLAMENTO per la repressione dell'abigeato e
del pascolo abusivo in Bandegna .CAPo I.
Repressione (lelP'abigento.
Art. 1.
Èobbligatorioul'usodel marchio per il bestiame
bovino ed equino edel segno por quéllo suiso ed oirino.
I propriothri di bestiámo esistante nel tétritorio del
Comune, nel teémine di gioini 60 dala attuazione del
presente Rogolamento, dovranno fatrie déifunciã al-l'ufficio comunale, indicando ilmarchio per ibovini e
gli equini, e il segno per i suini ed ovini. L'ufficio
comunale accerterà la proprietà del bestiame denun-
ciato.
Ilmarchio non è obbligatorio per icavali di lusso:
i loro proprietari però dovranno ugualmente farnedenunciaal'ufficio comunale, che li inscriverà in ispe·ciae registro.
At. 2.
Il bestiame ac< iu ista to senza marchio o segno sarà
immediatamente sottoposto ala formalità, di cui nel
precedente articolo, ed il prodotto del bestiame grosso
lo sarà entro i diciotto mesi dala nascita.
Il proprietario deve denunciare al'ufBeio comunale
ilmarchioo segno adoperatoper il suo best iame, unen-dov ildisegno.
Deve pure denunciare, entro quindici giorni dal-
l'acquisto, icapi di bestiámemarcato o segna to acquista-
to, denunciando pure ilsogno o marchio dei medesimi.
Art. 3.
Il segretar io comunale deve tenere un registro peril bestifme grosso ed uno per quello mnuto. Nel
pí•ímo deve essere indicato :
a) il cognome, nome e domciliódel proýrietario;b) il mantello, il niarchio e, nel casd leabbia, il
segno.
Nel secondo :
a) il segno del denunziante ;
b ) ilnumeodel bestiame segna to .
Art. 4.
L'ufficio cotnunale rilascerà ricevutadelle denuncie,
e, in caso di alienazione del bestiame, apposito bollet-
tino da staccarsi da un registro amatrice.Non si p uò vendere bestiame senza che ilvenditore
sia in possesso del bollettino, che sarà·consegnato al
compratore. Il bollettino sarà dal l 'acquirente deposí-tato nell'ufficio comunale del l t togo, dove si dovrà regi-strare il bestiame acquista to, per le opportuno veri-
flehe e annotazioni. Dellaconsegna si rilascerà i'icevuta.
Art. 5.
Il segretar io comuna le , a richiestadel proprietario,ha obbl igo di rilasciare immediatamente il bollettino,che conterrà la indicazione del nome odomciliodel
venditore e compratore, del numeo e della qual i tàdel bestiame venduto e la descrizione del niärchio
o segno.Per il rilascio di ciascun bollettino, di dovranno
corr ispondere centesim venti che andranno a bene-
ficio del segretario comuna le , il quale provvederà alle
spese occorrenti per tae servizio.
Art. 6.
L'usodel bollettinoè ancheobbligatorio per levenditee per le permute di best iame, che si farannonelle flere,
nei mercati ed ai macellai; e la cessione del mede-
simo a chi 'n e acquista la proprietà è l'unico titolo
che
possa þrovarela buona fede dei contraenti.
Art. 7.
Sono app l i cab i l i a bollettini tutte le disposizionidel Codice pena le per quanto riguarda la fasificazione
o l'alterazione di atti pubbl ic i .Art. 8.
Tanto ilregistro d'iscrizione degl i animali, quanto i
bollettini, sono considerati documenti interessanti la
pubbl ica sicurezza ed esenti dala tassa di bollo.
Art. 9.
Il registro d'iscrizione e il bollettario per il rila-
scio dei bollettini saranno custoditi nell'ufficio comu-
nale acuradel segretario.Saranno compilati appos i t i moduli per i registri di
iscrizione e per i bollettari.
Art. 10.
Il proprietario di bestiame è obbl igato ad esibiro la
ricevuta o i bollettini a semplice richiesta degl i utn-ciai ed agen t i della forza pubbl ica.
Art. 11.
In caso di macel laz ione, ilmacollao ha obbligo di
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3432 GAZZETTA UFFICIALECDEL REGNO D'ITALIA
cons gnare il bollittino all'ufficio comunale. Se ilma-
collao a lo stesso proprietario del bestiame,..dovràfare regolare denuncia. all iu(( leio comunale perla ve-rifica e l'annotazione sugegistro. Se la macellazione
non avvenga nel Comune dgve il bollettino fu rilagsciator questo dovrà essero, dal'ufficio comunale delluogo estitúito a quello d'origine per 'lo annotazioninel rag iàt ro.
Art. IS .
1 1 þegtiNne, i cui conduttori o detentori piano prividi rego lare hollett,ipo, sorprepp nei pubblici mercatiogpiqu;egto 4' imbarpp - o durante il transito, sarà
coµ;e poppe t t o di furtiva provenienza sequestrato o
cogegnato all'Autorità giudiziaria, la quale provvederàsia per la immediata restituzione al legittimo proprie-tario e sia per la vendita secondo i casi.
I congluttor i odetontori sarannoarrestati e deferiti
.ell'Autorità giudiziaria.
Art. 13.
Non appena si verifichi lo smarrimento o il furto
di unanimale, il proprietario od il legittimo deten-
tore dovranno darne notizia, ove mia pessibile telegra-f legmente , per le annotazioni nel registro all'ufficio del
Comune , che ne inferrperà l'Autorità pol i t ica del Cr-condario.
Per la ricerca del bestiame smarrito o rubato,i Sindaci possono corrispondere in franchigia te legra-f icampon i Sin44ci dei Comuni del Mandamento.
Art. 14.
In caso di smarrimento del bollettino, questo, pre-
vio le debite yerificazioni, potrà espero ringoyato, in-dicando pe rò che il medesimo si rilasciaper dupl icato.
Art. 15.
I contravventari alle precedenti disposiz ioni sarannopuniti a sensi dell'art. 431 del Codice penale.
Coo II.
Repressione del pascolo abusivo.
Art. 16.
Nessuno potrà far pascolgre il bestiamo senza i re-
lgt.ivi custodi, che dovranno essere almeno uno perogni trecento c a p i di bestiame minuto, ed uno per ognicento di bestiame grosso.
Art. 17.
Nei fondi proprii aperti non potrà tenersi al pa-scolo il bestiame senza la conveniente custodia o
le cautele necessarie ad impedire che sia danneg-giata l'altrui propr ietà.Sintende chiuso il fondo cinto da muronon inter-
rotto dell'altezza di settanta contimetri, da s iope o
fosso largo novanta ceptim.otxi e profondo ottanta, o
da altri ripari, che imped iscano l'uscita del be-stiame.
Art. 18.
Ciascuno ha obbl igo di denunziare entro 24 oro .alla
Autorith locao di
pubblicasicurozza il bestiame a-
trui.cho si ufosse frammschiatoal propr io ofosse stato
trovato vagante per la campagna.
Art. 19.
I proprietari, i coloni, i locatari, imezzadri, che tro-
Tino nei fondi proprii anigiali vagan t i , potranno seque-
s‡rarli e consegnarli ala Compagn ia barracellare od
ale Autorità di pubblica sicurezza per il relativo pro-cedimento di legge a carico dei responsabili, salvo il
diritto di agire anche per il risarcimento dei danni,a' sensi dell'articolo I154 del codico civile.
Art. 20.
Quando il bestiame dovrà essere condotto da un Co-
mune all' altro, iconduttori dovranno attenersi alle
seguenti prescrizioni:
1) provvedero alla custodia conilnumeodi uo-
mni prescrü‡p dall'ggticolo (ß;2) indicare al Sindaco del Comune di partenza la
strada che intende percorrere e non deviarne.
3) osgervare tutte le atre disposizioni mancite dai
Rogo lament i di polizia pg r a le dei g ingol i Comuni.
1 1 Sindaco del Comune di partenza dovrà, del pas.
saggio del þest iame, avvertire i Sindaci dei Comuni
per i qugþ il passpggio avgh lupgo.
Art. 21.
È assolutamente vietata l' abusiva introduziono del
bestiame di qualunque sorta nei fondi altrui, chiusi o
aper t i .I proprietarii di bestiame, che non abbiano fondi
proprii per pasco lo , hanno obbligo di fare al Sindacola dichiarazione dei pasco l i presi in fìtto o degl i uo-mni adibiti ala custodia. Di tae dichiarazione sarà
loro rilasciata cop ia , che dovranno presentare ad ognirichiesta degl i agenti della forza pubblica.
Art. 22.
Il barracellatopotràpurosequestrare ilbestiame che
attraverserà gli altrui seminati o sarà introdotto negl ialtrui terreni, sebbene ciò sia avvenuto col permessodel proprietario, sempre che untae permesso non sia
dato per iscritto enonsia stato proventivamente pre-sentato al Capitano che vi appone il suo visto o lorestituisce subito a chi lo ha consegna to .Ilproprietario del bestiame sequestrato sarà invitato
a ritirarlo nei tempi e nel modi stabiliti.
Art. 23.
Chiunque contravviene alle disposizioni degl i arti-coli 20 e 21 è punito con le pene etabilite nel capo-verso dell'artieplo 420 del Qadice penale, alle qual i nel
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GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 3433
caso preveduto nell'articölo 21 p uð ossole agg iun ta laconfisca di dutto o di parto delsbestiamo.
Art. 24. '
Chiunque contravviene alle disposizioni degli atticöli
16,717,,18, 21 capoverso è punito con lo peno stabilite
nell'articolo:434 del Codice penale.
Art. 25.
l 'oggetto di cui nell'articolo 13 del Regolamentosuc-
citato, dala quale risulti, mediante appos i t i liitinidi riscontro da esservi lasciati uniti, so la somma
depositata stia nel limte di dieci, o di venti, o di
trenta
lire,o così di
segui to, p rocedendodi dieci in
dieci lire fino a cinquanta.
At. 3.
Le dispogizioni copttarie 'al presepte RegolamentoL'Amministrazione .potrà vaersi della facoltà che
sono abrogate. le è riservata dall'articolo 18 del Regolamento so-
praditdo, relativamente ai deposi t i p oi quali nonVisto,d'ordine di Sua'Maesta fossero state ritirate le bollette di cui nell'articolo
IlPresidente del Consiÿ I io dei Mnistri i .Précedente.Ministro JWrintei-no
PELLOUX.Art. 4.
Visto: IlMnistro d'Agrico;¢µea, Industria e Commercio Il presento decreto avrà effetto dal giorno 1° ot-
A. FORTIS. tobre 1898.
Ordigamo che ilpresento decreto, munito del si-
«gil lo dello Stato, sia inserto nolla Raccolta ufficiae
delle l egg i odei decretidel Regno d'Italia, mandandoIlNumero 410 della Raccolta ufficíale delle leggi e dei de-
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo ossevareeteel del Regno , contiene aseguente decreto:
Dato aMonza , addi 4 settembre 1898.
UMBERTO IUMBERTO
per grazia di Dio e per volonth della Nazione °
N. NAsiRE D'ITALIA
ŸACCHELLI.Vista la=legge del97 -maggio 1875, n.-2770 (so- Visto, IlGuardasigilli: C. FINOOCHIAILO•APRILEtrio 2a), con laquale furono istituite le Casse postalidi risparmio;Visto -il t•olativo -Regolamento, approvato con R.
decreto del 9 dicembre detto anno, n 2010, stessa
serle;
Visto il it, decreto del 31 maggio 1894, n 247,col quale pei depositi nelle Casse pos‡a l i anzidettenoneageden‡ i L. W, fu soppressa la confermapre-
scritta, indistintamenteper tutti i deposit i , dall'arti-colo 14 del Rego lamento supei• iormente citato;Ritenuto essere conveniente estendere la soppres
sione della"
eÑafeúma .itessa ai d e p o s i Ü fino a L. 50
inclusivo ;
Udito il paroro del 09nsiglio di Steto ;Sulla proposta dei Nostri Mnistri Segretari di
Stato per lo «Posto ed iTelegraf i e pel Tosoro;Abbiamo decretato e decretiamo :
Reazonedi S. E. ilMnistrodell' InternoaS.M.11
Re, in udienza del 9 agosto 1898, sul decreto che
seioglie,il
Consiglio Comunae di Tursi (Potenza) ,Staa!
Uninchiesta esegui ta nel snarzo ultimo sull'andamento dol-
l'Amministraziano comunale di Tursi, inise in lueo non poche ir-
regolarità e l'assoluta traseuranza deg l i interessi del Comuno.Si ricorse a'.mezzi ordinari per ricondurre quella civiga esiendanell'orbita delly legalità e deltatilità pubb l ica ; ma invano. Si 6
persist ito nel eattivo indirizzo, con oscitanza negli ademp imen t idi legge e condeliberazioni inconsulte como quella della nominaa vita di due vice segretari comunali, superflui a bisogno.
Ora, in seguito ale dimissioni presentato.dalla maggior partedo' Consigl ior i comunali, l'Ammnistrazione à inunostato di
completo disordine.
Art. 1.
Pei deposi t i nelle Casse postali di r isparmio noneccedenti L. 50 ð soppressa la conferma di cui nel-I'articolo 14 del I tego lamen to app r ova to con R. de-
creto del 9 dicembre 1875, n 2810 (serie 2'), perl'esecuzione .della legge 'del 27 maggio' detto anno,n. 2779, stessa serie.
Art. 2.
I depositant i riceveranno sinvece, nell'atto di cia-
scuno di tali deposit i , una bolletta, staccata da va-gl ia che deve essere emesso däll'Uffidio di Posta per
Per riorganizzarla e sistemarla fa d'uopo quindi ricorrerea-l'estrema msura dello sciog l imento. E questo m onoro di pro-
porro alla M V. con l'unito schema di decreto.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonth della NazioneRE D'ITALIA
Sylla proposta del Nostro Mnistro Segretario diStato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Con-
sigl io dei Ministri;Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico dolla
legge comunale e provinc ia le, approvato col Reg iodecreto 4 magg io 1898, n. 164;