progr.num. 231/2010 - cooperfidiitalia.it giunta regionale 231... · zanichelli lino giunta della...
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1) Errani Vasco Presidente
2) Muzzarelli Maria Giuseppina Vicepresidente
3) Bissoni Giovanni Assessore
4) Bruschini Marioluigi Assessore
5) Campagnoli Armando Assessore
6) Dapporto Anna Maria Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo Assessore
8) Pasi Guido Assessore
9) Rabboni Tiberio Assessore
10) Ronchi Alberto Assessore
11) Zanichelli Lino Assessore
231/2010Progr.Num.
Questo giorno Lunedì 08 del mese di Febbraio
dell' anno 2010 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
Funge da Segretario l'Assessore
COSTITUZIONE DI UN FONDO DI COGARANZIA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 58, COMMA 2DELLA L.R. N. 3/1999. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONECON I GESTORI E IMPEGNO DI SPESA
Oggetto:
GPG/2010/31Cod.documento
Zanichelli Lino
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
si è riunita nella residenza di
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2010/31-----------------------------------------------------
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, recante “Riforma del sistema regionale e locale” e s.m.;
Richiamato, in particolare, l’art. 58, comma 2 della suddetta legge regionale, secondo il quale la Regione può costituire propri fondi per interventi di concessione di garanzia, primaria ed accessoria, presso soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e credito, con i quali stipula apposite convenzioni che definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i criteri di selezione dei beneficiari delle garanzie e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie;
Visto, inoltre l’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 - convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 24 novembre 2003, n.326 – recante “disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi”;
Viste infine:− la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 25, recante
“Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012”;
− la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, recante “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012”;
Premesso:− che nella Legge regionale n. 25/2009, di
approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012, si stabilisce l’istituzione, nella parte spesa, del capitolo 23091, nel quale si prevede uno stanziamento di risorse finanziarie pari a complessivi €
Testo dell'atto
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50.000.000,00;− che l’istituzione del sopra citato capitolo è
finalizzata alla costituzione di un fondo straordinario di garanzia destinato a favorire l’accesso al credito da parte delle pmi;
Ritenuto opportuno, in considerazione degli effetti negativi che l’attuale crisi economica e finanziaria sta determinando sullo sviluppo del sistema produttivo regionale e sull’occupazione nonché sulle effettive possibilità – da parte delle imprese – di accedere al credito del sistema bancario e finanziario, procedere d’urgenza all’attuazione di quanto stabilito nell’articolo 58, comma 2 della Legge regionale n.3/1999 e, quindi, alla costituzione del sopra citato fondo straordinario di garanzia;
Considerato, tuttavia, che per effetto delle politiche sino ad oggi promosse dalla Regione in base alle misure 2.2 Azione A e 3.1 del Programma Triennale per lo Sviluppo delle Attività Produttive 1999-2001 e delle Misure 1.1. Azione A, 1.2 e 4.2 Azione A del Programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005, al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle pmi sono attualmente vigenti e operanti:
− un fondo regionale di garanzia diretta per l’accesso al credito, costituito con la Delibera di Giunta regionale 16 febbraio 2004, n. 287, attualmente articolato nelle seguenti sezioni:
la sezione denominata “fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito delle imprese dell’industria e dei servizi alla produzione”, il cui soggetto gestore è il consorzio fidi regionale “Fidindustria Emilia Romagna”;
la sezione denominata “fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito delle imprese del settore cooperativo”, il cui soggetto gestore è il consorzio fidi “Coop.E.R.Fidi Emilia Romagna”, ora denominato “Cooperfidi, Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi”;
− un fondo regionale di controgaranzia per le imprese del settore artigiano costituito con la Delibera di Giunta 7 febbraio 2005, n. 204 e successivamente modificato con le Determinazioni n. 876/2006, 462/2006 e 546/2006 nonché con le Delibere di Giunta n. 567/2007 e 26/2009, il cui soggetto gestore è il consorzio fidi regionale “Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l.”;
Considerato altresì che i suddetti fondi di garanzia
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regionale sono stati costituiti in epoca antecedente a quella in cui la crisi economica e finanziaria si è manifestata e quindi le tipologie di interventi ammissibili che possono beneficiare delle garanzie di tali fondi - previste nelle relative disposizioni operative - non sono idonee a ricomprendere la complessa gamma di interventi in relazione ai quali è sorta la necessità, da parte delle imprese, di dover beneficiare del supporto di una garanzia pubblica al fine di ottenere finanziamenti da parte del sistema bancario e finanziario;
Ritenuta quindi la necessità:− di dare attuazione al citato art. 58, comma 2 della
L.R. n. 3/1999, e procedere, partanto, alla costituzione di un unico fondo di garanzia regionale, caratterizzato dalla previsione di una più ampia gamma di interventi ammissibili alla garanzia pubblica, in linea con le esigenze di credito delle imprese determinate dall’attuale crisi economica e finanziaria;
− di stabilire, anche alla luce dell’esigenza di uniformità degli interventi regionali in materia di garanzia, che il suddetto fondo sia destinato a divenire, di qui ai prossimi anni, l’unico strumento regionale di garanzia per le imprese operanti nei settori dell’industria, dell’artigianato e della cooperazione e che, pertanto, le dotazioni finanziarie dei sopra citati fondi regionali di garanzia costituiti ai sensi delle misure 2.2 Azione A e 3.1 del Programma Triennale per lo Sviluppo delle Attività Produttive 1999-2001 e delle Misure 1.1. Azione A, 1.2 e 4.2 Azione A del Programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005 confluiscano gradualmente – una volta concluse le operazioni di garanzia in essere e al netto delle eventuali insolvenze - nel nuovo fondo di cogaranzia regionale costituito con il presente provvedimento;
− di stabilire, per le medesime ragioni, che alla dotazione del fondo regionale costituito con il presente provvedimento possano eventualmente confluire – previa autorizzazione della Regione - le risorse già affidate in gestione ai confidi gestori ai sensi dei seguenti documenti di programmazione regionale:
• Docup Ob. 2 1994-1996, relativamente alla Misura 2.3 in esso contenuta;
• Docup Ob. 5b 1994-1999, relativamente alla sotto misura 1.4 in esso contenuta;
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• Docup Ob. 2 1997-1999, relativamente alle Misure 1.4 e 2.1 in esso contenute.
Ritenuto, inoltre, opportuno, con riferimento al fondo di garanzia che si costituisce con il presente provvedimento, stabilire:
− che il fondo medesimo - come già previsto per i fondi di garanzia attualmente esistenti - sia ripartito in tre distinte sezioni dedicate, rispettivamente, ai settori dell’artigianato, dell’industria e dei servizi alla produzione nonché della cooperazione;
− che il fondo medesimo sia finalizzato a sostenere l’accesso al credito delle imprese non solo per promuoverne gli investimenti o favorirne la nascita ma anche per sostenere la liquidità aziendale, il reintegro del capitale circolante, il rafforzamento dei mezzi propri delle imprese, la realizzazione di progetti di ristrutturazione finanziaria quali la sostituzione di finanziamenti a breve e medio termine in essere presso il sistema bancario e finanziario;
Considerato che i consorzi fidi “Fidindustria Emilia Romagna”, “Coop.E.R.Fidi Emilia Romagna”- ora denominato “Cooperfidi, Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi” e “Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l.”:
− sono stati costituiti e/o promossi dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso le leggi Regionali nn. 13/1977, 31/1991 e 22/1990;
− risultano, in base a quanto stabilito nei programmi Triennali per le Attività Produttive 1999-2001 e 2003-2005, già affidatari della gestione delle sezioni artigianato, industria e cooperazione dei fondi di garanzia regionali sopra citati, attualmente esistenti e operanti;
− già da tempo, pertanto, costituiscono – anche in ragione del numero elevato di piccole e medie imprese emiliano-romagnole ad essi associate - uno strumento fondamentale per l’attuazione delle politiche regionali in materia di accesso al credito per le imprese;
Considerato inoltre che “Fidindustria Emilia Romagna”, “Coop.E.R.Fidi Emilia Romagna” ora denominato “Cooperfidi, Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi” e “Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l.” sono stati gli unici confidi a presentare la caratteristica di confidi operanti a livello regionale;
Considerato altresì, che proprio per il ruolo
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fondamentale svolto dai citati confidi nell’attuazione delle politiche per l’accesso al credito delle imprese emiliano-romagnole, la Regione, al fine di promuoverne lo sviluppo nell’ottica di quanto stabilito negli accordi di Basilea 2 e la loro trasformazione in intermediari vigilati iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993:
− ha autorizzato, ai sensi dell’art. 41 della L.R. n. 24/2007 (legge finanziaria per il 2008) i suddetti confidi ad imputare al proprio capitale sociale o al fondo consortile o alle riserve patrimoniali tutti i contributi da essi percepiti ai sensi delle sopra citate Leggi regionali nn. 13/1977, 31/1991 e 22/1990;
− ha previsto, all’art. 7 della L.R. n. 24/2009 (legge finanziaria per il 2010), l’autorizzazione in merito alla possibilità di concedere ai suddetti confidi specifici contributi ad incremento del loro patrimonio;
Preso, inoltre, atto, che con lettera del 7 gennaio 2010, prot. PG/2010/10001 è stato comunicato alla Regione:
− che in data 30 settembre 2009 l’assemblea di Coop.E.R.Fidi Emilia Romagna ha deliberato l’adesione ad un progetto di fusione promosso dalle centrali cooperative che ha determinato la nascita di un unico confidi di livello nazionale denominato Cooperfidi, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi;
− che il suddetto progetto di fusione è finalizzato alla creazione di un soggetto in possesso dei requisiti dimensionali necessari alla sua trasformazione in intermediario finanziario vigilato ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, in linea – per altro - con le condizioni poste dalla Regione per poter accedere alla gestione di eventuali fondi regionali di garanzia e con le politiche di sostegno al credito che la Regione medesima ha fino ad oggi messo in atto;
− che in data 16 dicembre 2009 è stato sottoscritto il relativo atto notarile di fusione;
− che, nonostante l’avvenuta fusione, il nuovo soggetto di livello nazionale si impegna a mantenere una segmentazione regionale della propria attività di garanzia, continuando – come in passato faceva Coop.Er.Fidi Emilia Romagna - ad impiegare le risorse provenienti dai contributi della Regione Emilia-Romagna a copertura delle garanzie rivolte al sistema produttivo emiliano-romagnolo;
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− che, per quanto riguarda le risorse di cui è stata autorizzata e di cui verrà data autorizzazione alla imputazione al capitale sociale o al fondo consortile o alle riserve patrimoniali, si comunica che le stesse continueranno anche in futuro a generare un corrispondente ed adeguato volume di garanzie destinato al sostegno del sistema produttivo dell’Emilia-Romagna, in continuità con l’attività e la missione aziendale svolta in questi anni da Cooperfidi Emilia Romagna;
− che Cooperfidi, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi. si obbliga a documentare, secondo le modalità definite dalla Regione, il rispetto di quanto dichiarato nella lettera medesima;
Considerato, infine: − che le sezioni artigianato, industria e
cooperazione dei fondi regionali attualmente esistenti sono state gestite proficuamente e in linea con gli obiettivi posti dettati dalle politiche regionali;
− che i confidi sopra citati, avendone i mezzi e la dotazione necessaria, si sono dichiarati disponibili:
• a cogarantire, tramite il complesso dell’attività di garanzia svolta con i propri fondi rischi e le altre risorse proprie e nella misura che verrà definita di anno in anno con la Regione, le operazioni che saranno sostenute dal nuovo fondo regionale di garanzia costituito con il presente provvedimento;
• ad uniformare, con riferimento alla restante attività di garanzia che non dovesse essere posta a cogaranzia del fondo regionale, le condizioni attualmente definite nelle proprie convenzioni con il sistema bancario e finanziario a quelle che saranno fissate secondo quanto definito nel presente provvedimento e nell’ambito dello schema di convenzione ad esso allegati;
Ritenuto, pertanto, in ragione di quanto più sopra esposto, che sussistano le condizioni necessarie, per poter procedere, con il presente provvedimento e in logica continuità con l’attività svolta dai citati confidi in collaborazione con la Regione, all’affidamento della gestione del nuovo fondo regionale di garanzia stabilendo che:
− quanto alla sezione del fondo dedicata alle imprese operanti nel settore dell’industria e dei servizi alla produzione, la relativa gestione sia affidata al consorzio
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regionale di 1° e 2° grado “Fidindustria Emilia Romagna”;− quanto alla sezione del fondo dedicata alle imprese
operanti nel settore dell’artigianato, la relativa gestione sia affidata al consorzio regionale di 1° e 2° grado “Unifidi Emilia Romagna Soc.Coop. a r.l.”;
− quanto alla sezione del fondo dedicata alle imprese operanti nel settore della cooperazione, la relativa gestione sia affidata – alla luce di quanto dichiarato nella sopra citata lettera del 7 gennaio 2010 Prot. PG/2010/10001, al consorzio “Cooperfidi, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi”;
Ritenuto altresì opportuno, con il presente provvedimento:
− stabilire che il nuovo fondo regionale di garanzia debba operare con la forma tecnica della cogaranzia, alla quale si dovrà affiancare la cogaranzia che sarà prestata dai confidi affidatari della gestione del fondo tramite il complesso dell’attività di garanzia svolta con i propri fondi rischi e le altre risorse proprie;
− approvare le disposizioni operative regolanti le modalità di accesso alla cogaranzia del nuovo fondo regionale e valide per ciascuna sezione del fondo stesso, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
− approvare la convenzione da stipularsi tra la Regione e i sopra citati confidi regionali affidatari della gestione delle rispettive sezioni del fondo secondo lo schema di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
− stabilire, per quanto riguarda il regime di aiuto applicabile alle operazioni di garanzia prestate dal fondo regionale, che:
fino alla data del 31 dicembre 2010, e salvo proroghe della comunicazione (2009/C 83/01) da parte della Commissione, le cogaranzie del fondo regionale saranno prestate nel rispetto di quanto stabilito nel paragrafo 4.2 della Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01);
per le cogaranzie da prestarsi a decorrere dalla data del 1 gennaio 2011, e salvo proroghe della Comunicazione
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della Commissione (2009/C 83/01), la Regione provvederà a stabilire, con propri provvedimenti, il regime di aiuto applicabile;
− stabilire, al fine di assicurare che l’accesso ai finanziamenti erogati dal sistema bancario e finanziario sia consentito alle migliori condizioni economiche:
che i confidi gestori delle sezioni del fondo medesimo, d’intesa con la Regione, attivino una procedura ad invito rivolta al sistema bancario e finanziario finalizzata alla presentazione di manifestazioni di interesse contenenti l’indicazione dei tassi di interesse e dei servizi che saranno applicati ai finanziamenti assisti dalla garanzia concessa tramite il fondo regionale nonché tramite i propri fondi rischi e le altre risorse proprie;
che i criteri e le modalità di svolgimento di tale procedura ad invito siano definiti nella convenzione da stipularsi tra la Regione e i confidi gestori secondo lo schema di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
− stabilire che, al fine di esercitare il controllo in merito alla gestione delle sezioni del fondo regionale di cogaranzia e le altre attività indicate nelle disposizioni operative di cui all’allegato 1 e nella convenzione di cui all’allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
• venga costituito, presso la Regione, un apposito “Comitato di indirizzo e di controllo”, composto fino a 5 membri designati dalla Regione medesima con apposito provvedimento del direttore generale competente nel rispetto della normativa vigente;
• che la durata in carica del suddetto comitato sia legata a quella del fondo regionale di cogaranzia stabilita nelle disposizioni operative e nella convenzione sopra citate;
• che i membri del comitato designati tra i collaboratori regionali non percepiscano, per il compito svolto, alcun compenso;
• che all’eventuale integrazione del Comitato con soggetti esterni alla Regione dotati di comprovata esperienza in campo bancario e finanziario si provvederà con un proprio successivo provvedimento, ai sensi della normativa regionale vigente;
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Richiamate:− la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40;− la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 e
successive modificazioni e integrazioni;Considerato:− che le risorse stanziate per la costituzione del
fondo regionale di garanzia sul capitolo di spesa 23091 “Costituzione di fondi straordinari di garanzia affidati in gestione ai consorzi fidi regionali per gli interventi a favore delle imprese (art. 58, comma 2, l.r. 21 aprile 1999, n.3; d.lgs. 112/98) - mezzi statali” del bilancio della Regione Emilia-Romagna, per l’esercizio finanziario 2010, ammontano a complessivi € 50.000.000,00;
− che tali risorse, che costituiscono la dotazione nominale iniziale del fondo regionale di cogaranzia, saranno ripartite nelle rispettive sezioni del fondo secondo le seguenti modalità:
quanto a € 17.000.000,00, destinati alla sezione del fondo riservata alle imprese operanti nel settore dell’industria e dei servizi alla produzione;
quanto a € 23.000.000,00, destinati alla sezione del fondo riservata alle imprese operanti nel settore dell’artigianato;
quanto a € 10.000.000,00, destinati alla sezione del fondo riservata alle imprese operanti nel settore della cooperazione;
− che le suddette dotazioni potranno subire – come previsto nell’art. 19 della convenzione di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - una variazione qualora essa si rendesse necessaria per garantire un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse regionali;
Ritenuto di dover procedere, con il presente provvedimento, all’impegno della spesa necessaria sul citato capitolo di bilancio, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 47, comma 2 della sopra richiamata Legge regionale n. 40/2001;
Viste:− le proprie Deliberazioni del 24 luglio 2006, n.
1057, del novembre 2006, n. 1663 e del 27 luglio 2009, n.
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1173;− la propria Deliberazione n. 2416/2008 avente ad
oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007” e successive modificazioni e integrazioni;
Dato atto che sono stati attivati gli accertamenti di cui alla Legge n. 55 del 19 marzo 1990 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale” e successive modifiche, nel rispetto di quanto previsto dall’art.1 del D.P.R. n. 252/98 e che in sede di liquidazione si darà atto dell’acquisizione della documentazione prescritta dalle suddette normative;
Dato atto dei pareri allegati;Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive,
Sviluppo Economico, Piano Telematico;A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A1. di costituire, ai sensi dell’art. 58, comma 2 della
Legge Regionale n. 3/1999, un fondo regionale di garanzia finalizzato ad agevolare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna;
2. di stabilire, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, che il suddetto fondo sia destinato a divenire, di qui ai prossimi anni, l’unico strumento regionale di garanzia per le imprese operanti nei settori dell’industria, dell’artigianato e della cooperazione e che, pertanto, le dotazioni finanziarie dei fondi regionali di garanzia costituiti ai sensi delle misure 2.2 Azione A e 3.1 del Programma Triennale per lo Sviluppo delle Attività Produttive 1999-2001 e delle Misure 1.1. Azione A, 1.2 e 4.2 Azione A del Programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005 confluiscano gradualmente – una volta concluse le operazioni di garanzia in essere e al netto delle eventuali insolvenze - nel nuovo fondo di cogaranzia regionale costituito con il presente provvedimento;
3. di stabilire che alla dotazione del fondo regionale costituito con il presente provvedimento possano eventualmente confluire – previa autorizzazione della Regione - le risorse già affidate in gestione ai confidi gestori ai sensi dei seguenti documenti di programmazione regionale:
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− Docup Ob. 2 1994-1996, relativamente alla Misura 2.3 in esso contenuta;
− Docup Ob. 5b 1994-1999, relativamente alla sotto misura 1.4 in esso contenuta;
− Docup Ob. 2 1997-1999, relativamente alle Misure 1.4 e 2.1 in esso contenute;
4. di istituire tre separate sezioni settoriali del fondo dedicate alle imprese operanti, rispettivamente, nei settori dell’artigianato, dell’industria e dei servizi alla produzione e della cooperazione;
5. di affidare, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e subordinatamente all’avvenuta acquisizione della documentazione di cui alla Legge n. 50/1990 e successive modificazioni, la gestione delle sopra citate sezioni del fondo ai seguenti consorzi fidi regionali:
− Fidindustria Emilia Romagna, quanto riguarda la sezione del fondo dedicata alle imprese operanti nel settore dell’industria e dei servizi alla produzione;
− Unifidi Emilia Romagna Soc.Coop. a r.l., per quanto riguarda la sezione del fondo dedicata alle imprese operanti nel settore dell’artigianato;
− Cooperfidi, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi, per quanto riguarda la sezione del fondo dedicata alle imprese operanti nel settore della cooperazione;
6. di stabilire che il citato fondo regionale, così come articolato nelle tre sezioni:
− operi con la forma tecnica della cogaranzia, alla quale si dovrà affiancare la cogaranzia che sarà prestata dai confidi affidatari della gestione delle sezioni fondo tramite tutto il complesso dell’attività di garanzia svolta con i propri fondi rischi e le altre risorse proprie;
− sia finalizzato a sostenere l’accesso al credito delle pmi non solo per promuovere investimenti e la nascita di nuove imprese ma anche per sostenere la liquidità aziendale, il reintegro del capitale circolante, il rafforzamento dei mezzi propri delle imprese, la realizzazione di progetti di ristrutturazione finanziaria quali la sostituzione di finanziamenti a breve e medio termine in essere presso il sistema bancario e finanziario;
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7. di stabilire, per quanto riguarda il regime di aiuto applicabile alle operazioni di garanzia prestate dal fondo regionale, che:
− fino alla data del 31 dicembre 2010, e salvo proroghe della comunicazione (2009/C 83/01) da parte della Commissione, le cogaranzie del fondo regionale saranno prestate nel rispetto di quanto stabilito nel paragrafo 4.2 della Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01);
− per le cogaranzie da prestarsi a decorrere dalla data del 1 gennaio 2011, e salvo proroghe della Comunicazione della Commissione (2009/C 83/01), la Regione provvederà a stabilire, con propri provvedimenti, il regime di aiuto applicabile;
8. di approvare, al fine di disciplinare le modalità di accesso alle garanzie del fondo regionale, le disposizioni operative di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
9. di approvare, al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e i consorzi fidi affidatari della gestione delle tre sezioni del fondo, la convenzione di cui allo schema di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
10. di stabilire, al fine di assicurare che l’accesso ai finanziamenti erogati dal sistema bancario e finanziario sia consentito alle migliori condizioni economiche:
− che i confidi gestori delle sezioni del fondo medesimo, d’intesa con la Regione, attivino una procedura ad invito rivolta al sistema bancario e finanziario finalizzata alla presentazione di manifestazioni di interesse contenenti l’indicazione dei tassi di interesse e dei servizi che saranno applicati ai finanziamenti assisti dalla garanzia concessa tramite il fondo regionale nonché tramite i propri fondi rischi e le altre risorse proprie;
− che i criteri e le modalità di svolgimento di tale procedura ad invito siano definiti nella convenzione da stipulare tra la Regione e i confidi gestori di cui al precedente punto 9 del presente dispositivo;
11. di stabilire che, al fine di esercitare il controllo in merito alla gestione delle sezioni del fondo regionale di cogaranzia e le altre attività indicate nelle
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disposizioni operative di cui all’allegato 1 e nella convenzione di cui all’allegato 2 al presente provvedimento:
− venga costituito, presso la Regione, un apposito “Comitato di indirizzo e di controllo”, composto fino a 5 membri designati dalla Regione medesima, con apposito provvedimento del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo nel rispetto della normativa vigente;
− che la durata in carica del suddetto comitato sia legata a quella del fondo regionale di cogaranzia stabilita nelle disposizioni operative e nella convenzione sopra citate;
− che i membri del comitato designati tra i collaboratori regionali non percepiscano, per il compito svolto, alcun compenso;
− che all’eventuale integrazione del Comitato con soggetti esterni alla Regione dotati di comprovata esperienza in campo bancario e finanziario si provvederà con un proprio successivo provvedimento, ai sensi della normativa regionale vigente;
12. di stabilire che la dotazione nominale iniziale del fondo regionale di cui al punto 1 del presente dispositivo è pari a complessivi € 50.000.000,00 e che tale dotazione
− è ripartita nelle rispettive sezioni del fondo secondo le seguenti modalità:
quanto a € 17.000.000,00, destinati alla sezione del fondo riservata alle imprese operanti nel settore dell’industria e dei servizi alla produzione gestita da Fidindustria Emilia-Romagna;
quanto a € 23.000.000,00, destinati alla sezione del fondo riservata alle imprese operanti nel settore dell’artigianato gestita da Unifidi Emilia-Romagna Soc. Cop. a r.l.;
quanto a € 10.000.000,00, destinati alla sezione del fondo riservata alle imprese operanti nel settore della cooperazione gestita da Cooperfidi Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi;
− potrà subire – per quanto riguarda le singole sezioni e come previsto nell’art. 19 della convenzione di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - una variazione qualora essa si rendesse
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necessaria per garantire un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse regionali;
13. di impegnare la somma complessiva di € 50.000.000,00, registrata al n. 399 di impegno sul capitolo di spesa 23091 “costituzione di fondi straordinari di garanzia affidati in gestione ai consorzi fidi regionali per gli interventi a favore delle imprese (art. 58, comma 2, l.r. 21 aprile 1999, n.3; d.lgs. 112/98) - mezzi statali”, afferente l’U.P.B. 1.3.2.3.8301 del bilancio della Regione Emilia-Romagna, per l’esercizio finanziario 2010, che presenta la necessaria disponibilità;
14. di demandare al Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo la sottoscrizione della convenzione di cui allo schema previsto nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, previa acquisizione della documentazione di cui alla Legge n. 50/1990 e successive modificazioni, nonché il suo eventuale rinnovo come precisato all’art. 22 della convenzione stessa;
15. di demandare al dirigente regionale competente per materia:
− la facoltà di procedere, sulla base delle proposte avanzate dal comitato regionale di indirizzo e di controllo previsto nel punto 11 del presente dispositivo, alla modifica delle disposizioni operative relativamente ai criteri e alle modalità per la concessione delle garanzie che non comportino decisioni di carattere politico/discrezionale;
− la facoltà di provvedere in merito alle eventuali variazioni delle dotazioni finanziarie di ciascuna sezione del fondo, come precisato al precedente punto 12., nel rispetto delle procedure contabili definite nelle normative regionali vigenti;
16. di dare atto che alla liquidazione, a favore dei confidi regionali gestori delle tre sezioni del fondo regionale di garanzia di cui al punto 4 del presente dispositivo, delle risorse finanziarie costituenti la dotazione nominale iniziale delle stesse e alla richiesta di emissione dei relativi mandati di pagamento provvederà, ai sensi dell’art. 51 della L.R. n. 40/2001 e della propria Deliberazione n. 2416/2008 e successive modificazioni e integrazioni, il dirigente regionale competente, a seguito dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione e previa acquisizione da parte dell’Amministrazione regionale della documentazione prescritta dalla Legge 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto di quanto
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disposto dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
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1ALLEGATO
DISPOSIZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLE MODALITA’ DI ACCESSO ALLE
-GARANZIE DEL FONDO REGIONALE STRAORDINARIO DI CO GARANZIA
. _______ ___________ISTITUITO CON DELIBERA DI GIUNTA N DEL
1. , DEFINIZIONI AMBITO E DURATA
DEFINIZIONI
1.1 :Nelle presenti disposizioni operative l’espressione
a) Fondo regionale, .indica il fondo istituito con Delibera di Giunta n
_____ ____________, - del finalizzato a prestare co garanzie congiuntamente ai
fondi rischi e alle altre risorse messe a disposizione dai gestori delle sezioni
, ; artigianato industria e cooperazione il fondo regionale potrà usufruire della
. 2, 100,controgaranzia prestata dal fondo istituito ai sensi dell’art comma
) 23 1996, . 662, lettera a della Legge dicembre n come disciplinato dalle
, successive norme di attuazione nonché da altri fondi di garanzia pubblici
/ ;nazionali e o comunitari
b) , Sezione artigianato ,indica la specifica sezione del fondo regionale
, con propria dotazione dedicata alla prestazione di cogaranzie a favore delle
;imprese artigiane
c) Sezione industria, , indica la specifica sezione del fondo regionale con
, propria dotazione dedicata alla prestazione di cogaranzie a favore delle
;imprese industriali e dei servizi alla produzione
d) Sezione cooperazione, ,indica la specifica sezione del fondo regionale
, con propria dotazione dedicata alla prestazione di cogaranzie a favore delle
;imprese cooperative
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e) Gestori del fondo, , , indica a seconda dei casi il gestore di una delle
, , sezioni artigianato industria e cooperazione del fondo regionale e cioè il
. . . . ., consorzio di garanzia Unifidi Emilia Romagna s c a r l il consorzio di garanzia
“ , Fidindustria Emilia Romagna e il consorzio di garanzia Cooperfidi Società
;Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi
f) , Comitato regionale di indirizzo e di controllo ,indica l’organo
, 5.9,costituito presso la Regione che svolge le attività previste nei paragrafi
5.10 5.11 ;e delle disposizioni operative
g) Comitato di garanzia, indica l’organo operante presso ciascun gestore
, delle sezioni del fondo competente a deliberare in merito alla concessione
;della cogaranzia regionale e della cogaranzia dei confidi
h) Cogaranzia regionale, indica la garanzia prestata dal fondo regionale
direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai fondi
, rischi e alle altre risorse dei gestori delle sezioni artigianato industria e
;cooperazione
i) ,Cogaranzia dei confidi indica la garanzia prestata tramite i fondi
, rischi e le altre risorse proprie dei gestori delle sezioni artigianato industria
;e che si aggiunge alla cogaranzia regionale
j) , Garanzia indica la somma della cogaranzia regionale e della
;cogaranzia dei confidi
k) , Imprese indica le grandi imprese e le piccole e medie imprese
– costituite anche in forma cooperativa o consortile secondo la definizione di
6 2003 . .cui alla Raccomandazione della Commissione del maggio e del D M
18 2005 - aprile aventi sede legale e operativa oppure la sola sede
- ; operativa in Emilia Romagna
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l) Banche, . 13 . .indica le banche iscritte all’albo di cui all’art del D Lgs
385/1993;
m) Intermediari finanziari, indica gli intermediari iscritti negli elenchi di
106, 107 113 . . 385/1993;cui agli articoli e del D Lgs
n) Soggetti richiedenti la cogaranzia, indica le imprese beneficiarie
;finali della cogaranzia
o) Imprese in difficoltà, , indica quelle imprese che ai sensi della
1, 7 ( )definizione di cui all’articolo paragrafo del Regolamento CE
, . 800/2008, :del Commissione n si trovino in una delle seguenti condizioni
o1) nel caso di società a responsabilità limitata, abbiano perduto più
della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto
;capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi
oppure
o2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la
responsabilità illimitata per i debiti della società, abbiano perduto più
, , della metà del capitale come indicato nei conti della società e la perdita di
più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici
;mesi
oppure
o3) per tutte le forme di società, ricorrano le condizioni previste dal
' diritto nazionale per l apertura nei loro confronti di una procedura
.concorsuale per insolvenza
Una pmi costituitasi da meno di tre anni non è considerata in difficoltà
, per il periodo interessato a meno che essa non soddisfi le condizioni
3).previste nel punto o
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AMBITO
1.2 Le presenti disposizioni operative disciplinano le modalità di accesso agli
, interventi di cogaranzia prestati tramite le sezioni artigianato industria e
, .cooperazione del fondo regionale istituito ai sensi della Delibera di Giunta n
_____ ________.del
1.3 Alla cogaranzia del fondo regionale si affianca la cogaranzia che viene prestata
, dai gestori delle sezioni artigianato industria e cooperazione del fondo
regionale tramite il complesso dell’attività di garanzia svolta con i propri fondi
. , rischi o altre risorse proprie Pertanto la richiesta di ammissione alla
cogaranzia del fondo regionale presuppone la richiesta all’ammissione della
.cogaranzia dei gestori del fondo
1.4 , La cogaranzia dei confidi ha la stessa natura durata e decorrenza di quella
.prestata dal fondo regionale
DURATA DEL FONDO
1.5 Il fondo regionale di cogaranzia ha la durata necessaria a sostenere i rischi
. , di credito assunti Tale durata decorre dalla data di assunzione da parte
, della Regione dell’impegno delle risorse che ne costituiscono la dotazione
. finanziaria nominale iniziale La data di chiusura del fondo corrisponde alla
. chiusura dell’ultima operazione Il termine ultimo entro il quale il fondo potrà
.assumere impegni sarà stabilito dalla Regione con proprio provvedimento
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2. , , RICHIEDENTI BENEFICIARI FINALI OPERAZIONI AMMISSIBILI
BENEFICIARI FINALI E SOGGETTI RICHIEDENTI LA COGARANZIA
2.1. Sono beneficiarie e possono chiedere l’ammissione alla cogaranzia del fondo
regionale le imprese che hanno accesso alle operazioni indicate nei successivi
2.4 2.5.paragrafi e
2.2. Le imprese beneficiarie e richiedenti la cogaranzia devono operare in uno dei
( 2007) settori classificazione ISTAT delle attività produttive indicati
nell’ 1/ allegato a .alle presenti disposizioni operative
2.3 :I beneficiari finali della cogaranzia regionale
• devono essere iscritti nel registro delle imprese istituito presso la
, , Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per
;territorio
• , , devono essere iscritti nel caso di imprese artigiane all’Albo delle
;imprese artigiane
• per le operazioni di garanzia effettuate nell’ambito di quanto stabilito
4.2 – nel paragrafo della Comunicazione della Commissione Quadro di
riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a
sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria
(2009/ 83/01) , 1ed economica C non dovranno risultare alla data del °luglio
2008, 1, 7 quali imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo paragrafo del
( ) . 800/2008 6 2008,Regolamento CE n della Commissione dl agosto
1 2008, anche se successivamente alla suddetta data del luglio hanno
cominciato ad essere in difficoltà a causa della crisi finanziaria ed economica
;mondiale
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• per le operazioni di garanzia effettuate nell’ambito di altri regimi di
, 1,aiuto non dovranno risultare quali imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo
7 ( ) . 800/2008 6paragrafo del Regolamento CE n della Commissione dl
2008;agosto
OPERAZIONI AMMISSIBILI
2.4 Sono ammissibili alla cogaranzia del fondo regionale i finanziamenti
, chirografari o assistiti da garanzia reale o aperture di credito di durata non
120 , :superiore a mesi finalizzati
• ;al reintegro del capitale circolante
• , al rafforzamento dei mezzi propri delle imprese anche attraverso la
;forma di prestiti partecipativi
• ;al sostegno della liquidità aziendale
• , alla realizzazione di progetti ristrutturazione finanziaria quali la
sostituzione di finanziamenti a breve e medio termine in regolare
ammortamento e in essere presso il sistema bancario e finanziario nonché il
/ ;consolidamento a medio lungo termine di passività a breve
• , a progetti di investimento per lo sviluppo aziendale per l’innovazione di
, , , , processo e di prodotto organizzativa tecnologica commerciale per
, l’ammodernamento delle attrezzature e dei macchinari per la riduzione
, dell’impatto ambientale delle produzioni per la riduzione dei consumi di
energia nella climatizzazione e illuminazione degli edifici esistenti adibiti a
, stabilimento produttivo e nei processi produttivi per l’installazione di impianti
, , , di cogenerazione trigenerazione quadrigenerazione ad alto rendimento per la
valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia nonché per la riduzione delle
;emissioni di gas ad effetto serra
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• ;a sostenere la nascita di imprese
2.5 , , La cogaranzia del fondo regionale può essere inoltre prestata per operazioni
di locazione finanziaria immobiliare e mobiliare di durata non superiore a
120 , mesi effettuate per i progetti di investimenti di cui al precedente
2.4 paragrafo nonché per operazioni di factoring di durata non superiore a
120 .mesi
3. , , NATURA MISURA PERCENTUALE DURATA E DECORRENZA DELLA
. COGARANZIA IMPORTO MASSIMO DELLA COGARANZIA REGIONALE
NATURA DELLA COGARANZIA DEL FONDO REGIONALE
3.1 , , La cogaranzia del fondo regionale è esplicita incondizionata irrevocabile e
, diretta e come tale potrà essere escussa a semplice richiesta al verificarsi
dell’insolvenza dell’impresa beneficiaria del finanziamento o sottoscrittrice del
, contratto di locazione finanziaria o di factoring così come definita nel
6.5.paragrafo
MISURA DELLA GARANZIA COMPLESSIVA E DELLA COGARANZIA DEL
FONDO REGIONALE
3.2 La garanzia complessiva, quale risultante della somma della cogaranzia
, , regionale e della cogaranzia dei confidi sarà prestata a seconda della fascia
, 50% di rating in cui si colloca l’impresa beneficiaria in misura pari al e
80% all’ del finanziamento o del contratto di locazione finanziaria o della
.operazione di factoring sottostante
3.3 La cogaranzia del fondo regionale viene prestata nella misura che verrà stabilità
,di anno in anno d’intesa tra la Regione e i gestori delle sezioni artigianato
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industria e cooperazione del fondo regionale nell’ambito del Comitato
.regionale di indirizzo e di controllo
3.4 2010 Con riferimento all’anno la cogaranzia del fondo regionale è prestata in
misura pari ai due terzi della garanzia quale risultante della somma della
. cogaranzia regionale e della cogaranzia dei confidi gestori Il restante terzo
, , della garanzia complessiva è prestato in solido tramite i fondi rischi o le
, altre risorse proprie dei gestori di una delle sezioni artigianato industria e
.cooperazione del fondo regionale
DURATA DELLA COGARANZIA DEL FONDO REGIONALE
3.5 , La cogaranzia del fondo regionale ha una durata pari a quella del
, finanziamento della locazione finanziaria o della operazione di factoring
. - sottostante Tale durata non può in alcun caso e qualunque sia la durata
, del finanziamento della locazione finanziaria o del contratto di factoring
- 120 .sottostante eccedere mesi
DECORRENZA DELLA COGARANZIA DEL FONDO REGIONALE
3.6 La cogaranzia del fondo regionale decorre dalla data della delibera di
5.4.concessione da parte del comitato di garanzia di cui al paragrafo
IMPORTO MASSIMO DELLA COGARANZIA REGIONALE
3.7 , L’importo massimo della cogaranzia regionale qualunque sia l’ammontare del
, finanziamento della locazione finanziaria o della operazione di factoring
, 1.500.000,00.sottostante non può eccedere la somma complessiva di €
750.000,00 Tale somma è ridotta a € per quanto riguarda le imprese
.attive nel settore del trasporto su strada
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4. REGIME DI AIUTO E CUMULABILITA’
REGIME DI AIUTO
4.1 31 2010, Fino alla data del dicembre e salvo proroghe della comunicazione
(2009/ 83/01) , C da parte della Commissione la cogaranzia del fondo
4.2 regionale è prestata nel rispetto di quanto stabilito nel paragrafo della
– Comunicazione della Commissione Quadro di riferimento temporaneo
comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’accesso al
(2009/finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica C
83/01). Pertanto l’equivalente sovvenzione della garanzia prestata dal fondo
, regionale non potrà superare tenuto conto dei altri eventuali contributi
, 500.000,00ottenuti a titolo di de minimis l’ammontare complessivo di €
1 2008 – 31 2010. nel periodo gennaio dicembre Per il calcolo
dell’equivalente sovvenzione lordo della garanzia verrà utilizzato il metodo
. 1998/2006 ( stabilito nel Regolamento CE n importo massimo del
= 1.500.000,00, =finanziamento garantibile importo massimo della garanzia
80%, 13%).tasso di insolvenza netto pari al
4.2 1 2011, Per le cogaranzie da prestarsi a decorrere dalla data del gennaio e
(2009/ 83/01), salvo proroghe della Comunicazione C la Regione provvederà
, , .a stabilire con propri provvedimenti il regime di aiuto applicabile
CUMULABILITA’
4.3 , Le cogaranzie prestate dal fondo regionale seguono le regole di cumulo sugli
, stessi costi ammissibili previste dalla normativa comunitaria e nazionale
.vigente
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5. AMMISSIONE ALLA COGARANZIA DEL FONDO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
5.1 , ,Le richieste di ammissione alla cogaranzia regionale da parte delle imprese
devono essere presentate al gestore di una delle sezioni del fondo secondo
.le modalità e tramite la modulistica predisposta dal gestore medesimo
RICHIESTE PREVENTIVE
5.2 Le imprese possono presentare la richiesta di ammissione alla cogaranzia
regionale prima della delibera di concessione del finanziamento da parte dei
soggetti finanziatori o del perfezionamento del contratto di locazione
. ,finanziaria o della operazione di factoring In tale caso le imprese devono
3 ,entro mesi dalla data della delibera di concessione della cogaranzia
,consegnare al gestore di una delle sezioni del fondo la suddetta delibera
copia autenticata del contratto di locazione finanziaria o del contratto di
factoring o altri documenti equipollenti dal quale si desumano la data di
. concessione del finanziamento o di perfezionamento del contratto
ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE
5.3 , I gestori delle sezioni artigianato industria e cooperazione del fondo presso il
quale la richiesta è stata presentata provvedono ad istruire le domande di
ammissione alla cogaranzia regionale secondo l’ordine cronologico di arrivo e
.in base alle proprie procedure interne
COMITATO DI GARANZIA
5.4 , Presso ciascuno dei gestori delle sezioni artigianato industria e cooperazione
fondo opera un comitato di garanzia, competente a deliberare in merito
.alla concessione della cogaranzia regionale e della cogaranzia dei confidi
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5.5 Ciascun comitato di garanzia è composto da membri appartenenti alla
. struttura del gestore della rispettiva sezione del fondo A ciascun comitato di
.garanzia partecipano fino a due membri designati dalla Regione
5.6 Ciascun comitato di garanzia , , si riunisce di norma con cadenza settimanale
. presso la sede di ciascun gestore
DELIBERA DI AMMISSIONE ALLA COGARANZIA
5.7 , , Il comitato di garanzia concede con un unico atto deliberativo la garanzia
composta dalla cogaranzia regionale e dalla cogaranzia dei confidi nel rispetto
3.3 3.4 delle misure percentuali definite nei paragrafi e delle presenti
disposizioni operative e previa valutazione di tutti i requisiti richiesti nelle
presenti disposizioni operative e di tutti i dati indicati nella modulistica
. predisposta dal gestore della sezione del fondo Prima di procedere alla
deliberazione il Comitato di garanzia potrà richiedere tutti i chiarimenti
necessari per una corretta valutazione del rischio connesso alla concessione
.delle suddette cogaranzie
5.8 L’ammissione alla cogaranzia regionale è deliberata dal comitato di garanzia
subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo
.regionale
COMITATO REGIONALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO
5.9 Presso la Regione è costituito un Comitato regionale di Indirizzo e di
Controllo, 5 . composto fino a membri designati dalla Regione Alle riunioni
3 , 1del comitato partecipano rappresentanti dei confidi gestori di cui
, 1 designato da Unifidi Emilia Romagna designato da Fidindustria Emilia
1 “ , Romagna e designato da Cooperfidi Società Cooperativa di Garanzia
. Collettiva dei Fidi
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5.10 , Il Comitato regionale di indirizzo e di controllo si riunisce a Bologna presso
, , gli uffici della Direzione Generale alle Attività Produttive Commercio Turismo
, , della Regione di norma con cadenza mensile su iniziativa della Regione
.oppure a richiesta dei gestori delle sezioni del fondo
5.11 :Il comitato regionale di indirizzo e di controllo svolge le seguenti attività
• stabilisce indirizzi ed esercita il controllo in merito alla gestione delle
, sezioni artigianato industria e cooperazione del fondo e al rispetto di quanto
disposto nelle presenti disposizioni operative nonché nelle convenzioni stipulate
;tra la Regione e i gestori
• esercita il controllo in merito al funzionamento delle sezioni del fondo
, :per quanto attiene in particolare
o alle concessioni delle cogaranzie regionali adottate da ciascun
;comitato di garanzia
o alle richieste di escussione da parte delle banche e degli
intermediari finanziari e alle liquidazioni delle somme corrispondenti all’importo
;della cogaranzia regionale prestata
• stabilisce le condizioni di credito minime da indicare ai fini dello
svolgimento della procedura ad invito da svolgere d’intesa tra la Regione e i
gestori delle sezioni del fondo e valuta le condizioni economiche offerte dal
sistema bancario e finanziario per poter usufruire della cogaranzia prestata
;dal fondo regionale
• effettua il monitoraggio relativo ai tassi di interesse applicati dal
sistema bancario e finanziario convenzionato per gli interventi assistiti dalla
cogaranzia del fondo regionale e verifica la equa distribuzione delle operazioni
;assistite dalla garanzia in relazione alle fasce di rischio delle imprese
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• delibera l’imputazione al fondo della perdita definitiva sulle cogaranzie
escusse dietro presentazione di una relazione da parte dei gestori delle
;sezioni del fondo
• delibera in ordine ad eventuali proposte di modifica delle disposizioni
operative e in merito ai criteri e alle modalità operative per la concessione
;delle cogaranzie
• delibera in ordine ai casi di inefficacia delle cogaranzie regionali previsti
8.1 ;nel paragrafo delle presenti disposizioni operative
• approva le rendicontazioni annuali sulla gestione delle sezioni del fondo
;presentata da ciascun gestore
• verifica lo stato di utilizzo delle dotazioni delle sezioni del fondo
regionale e delibera in merito all’eventuale proposta di trasferimento di
;risorse da una dotazione all’altra
• delibera in relazione ad ogni altra questione che gli viene sottoposta
.dai gestori delle sezioni del fondo
5.12 Al fine della approvazione delle delibere di concessione delle cogaranzie
regionali il comitato di garanzia presenta al comitato regionale di indirizzo e
, :di controllo l’elenco delle garanzie concesse evidenziando in particolare modo
- la ragione sociale dell’impresa beneficiaria del finanziamento o
;sottoscrittrice il contratto di locazione finanziaria o di factoring
- il settore di attività dell’impresa beneficiaria del finanziamento o
;sottoscrittrice il contratto di locazione finanziaria o di factoring
- ;la tipologia di operazione finanziaria effettuata
- ;il soggetto finanziatore
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- l’importo del finanziamento o del contratto di locazione finanziaria o di
;factoring e le loro forme tecniche
- , ;la durata del finanziamento della locazione finanziaria o del factoring
- ;l’importo della cogaranzia regionale prestata
- l’importo della cogaranzia prestata tramite il fondo rischi o le altre
;risorse proprie dei gestori
- ;la durata della cogaranzia regionale prestata
- .la percentuale di cogaranzia prestata dal fondo regionale
6. ESCUSSIONE DELLA COGARANZIA REGIONALE E LIQUIDAZIONE DELLE
RELATIVE SOMME
ESCUSSIONE
6.1 Ai fini della liquidazione della somma corrispondente all’insolvenza a carico del
, fondo regionale la richiesta di escussione della garanzia da parte delle
, banche e degli altri intermediari finanziari deve pervenire ai gestori delle
, sezioni del fondo a seguito del verificarsi dell’insolvenza dell’impresa
/ beneficiaria del finanziamento e o sottoscrittrice del contratto di locazione
, 6.5.finanziaria o di factoring così come definita nel successivo paragrafo
6.2 Ai fini della liquidazione della somma corrispondente all’insolvenza a carico del
, fondo regionale alla domanda di escussione della garanzia dovrà essere
allegata la documentazione richiesta dal gestore del fondo e che si renderà
necessaria dal momento in cui quest’ultimo acquisirà la natura di
. intermediario vigilato dalla Banca d’Italia Tale documentazione viene
conservata dai gestori delle sezioni del fondo ed tenuta a disposizione della
.Regione e del Comitato regionale di indirizzo e di controllo
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TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ESCUSSIONE
6.3 Ai fini della liquidazione della somma corrispondente all’insolvenza a carico del
, fondo regionale le domande di escussione della garanzia devono pervenire ai
2 gestori delle sezioni del fondo entro mesi dal verificarsi dell’insolvenza
, 6.5.dell’impresa come definita nel successivo paragrafo
6.4 Alle banche e agli intermediari finanziari non saranno riconosciuti interessi di
2 mora oltre il termine di mesi decorrenti dalla data in cui l’insolvenza si è
.verificata
DEFINIZIONE DI INSOLVENZA
6.5 Per insolvenza si intende il verificarsi di uno di uno degli eventi accertati
dalle banche e dagli intermediari finanziari secondo i criteri definiti
2.dall’accordo interbancario di Basilea
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL’INSOLVENZA
6.6 , I gestori delle sezioni del fondo a seguito della richiesta di escussione della
, garanzia da parte delle banche e degli intermediari finanziari liquidano la
, somma a carico del fondo regionale al netto delle somme già versate
. , ,dall’impresa insolvente I gestori delle sezioni del fondo al contempo
liquidano la parte di cogaranzia prestata tramite i propri fondi rischi o le
, 3.3 3.4 altre risorse proprie secondo gli importi definiti nei paragrafi e delle
.presenti disposizioni operative
6.7 La liquidazione della somma relativa all’insolvenza a carico del fondo regionale
.è effettuata nei limiti dell’esistenza di disponibilità del fondo medesimo
Qualora l’ammontare del fondo non dovesse consentire l’integrale
, , soddisfacimento dei crediti vantati dal richiedente si provvede con le risorse
, disponibili a soddisfare i creditori in misura proporzionale all’ammontare delle
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. , ,insolvenze e nel rispetto della regola della par condicio Restano comunque
salve le cause legittime di prelazione previste dall’ordinamento giuridico
.vigente
6.8 I gestori delle sezioni del fondo nell’ambito delle riunioni del comitato
,regionale di indirizzo e di controllo presentano l’elenco delle somme liquidate
, corredate di tutte le necessarie informazioni per la relativa presa d’atto.
6.9 I gestori delle sezioni del fondo acquisiscono dalle banche e dagli
intermediari finanziari un’attestazione da cui risultino le somme già versate
dall’impresa insolvente a titolo di restituzione del finanziamento o di
.pagamento dei canoni prima dell’insorgere dell’insolvenza
7. RECUPERO DEL CREDITO E IMPUTAZIONE DELLA PERDITA
DIRITTO DI REGRESSO
7.1 A seguito della liquidazione della perdita alle banche e agli intermediari
, , finanziari i gestori delle sezioni del fondo acquisiscono per conto della
, Regione il diritto di regresso sull’impresa insolvente per le somme pagate a
, carico del fondo regionale e proporzionalmente all’ammontare di queste
. , , utlime Il diritto di regresso comprende il capitale gli interessi gli interessi
, , legali e le spese che il gestore del fondo per conto della Regione ha
sostenuto dopo aver denunciato all’impresa insolvente le istanze proposte
.contro la stessa
SURROGAZIONE LEGALE
7.2 , , Il gestore del fondo è surrogato per conto della Regione in tutti i diritti
spettanti alle banche e agli intermediari finanziari in relazione alle eventuali
.altre garanzie reali e personali acquisite
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AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO
7.3 15 , , Entro giorni dalla avvenuta liquidazione a favore dei richiedenti della
, somma corrispondente agli importi garantiti i gestori delle sezioni del fondo
, , avviano direttamente o tramite un soggetto terzo incaricato le procedure di
. recupero del credito
7.4 Per avvio delle procedure di recupero del credito si intende che i gestori
- - delle sezioni del fondo o il soggetto terzo incaricato abbiano quanto
:meno proceduto
• ;alla diffida di pagamento
• ;alla presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo
• , , ovvero in caso di procedure concorsuali alla presentazione di una
.istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente
7.5 Dell’avvio della procedura deve essere data comunicazione al Comitato
15 .regionale di indirizzo e di controllo entro giorni dall’avvio stesso
IMPUTAZIONE DEFINITIVA DELLA PERDITA AL FONDO REGIONALE
7.6 L’imputazione definitiva al fondo della perdita sulle cogaranzie regionali
. escusse potrà avvenire solo all’esito delle procedure di recupero
7.7 L’ammontare della perdita definitiva è determinato deducendo dall’importo
, , della cogaranzia escussa le somme che a ogni titolo vengano recuperate
. all’esito delle predette procedure Tali somme sono calcolate al netto delle
, spese di recupero comprese le spese legali giudiziali e stragiudiziali giudicate
, , congrue dal comitato regionale e con onorari contenuti di norma nei minimi
.tariffari
7.8 Il comitato regionale di indirizzo e di controllo delibera l’imputazione definitiva
della perdita al fondo regionale per irrecuperabilità del credito a condizione
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che gli sia stata trasmessa una relazione dettagliata sulle attività di recupero
, svolte sullo stato delle stesse e sulle motivazioni in base alle quali non si
ritiene utile esperire ulteriori azioni per il recupero del credito e che il
.suddetto Comitato esprima parere favorevole in merito alla predetta relazione
EVENTUALI CONGUAGLI A FAVORE DEL FONDO
7.9 A seguito della conclusione delle procedure di recupero e della deliberazione
, di irrecuperabilità definitiva del credito al fondo regionale vengono
, , .accreditate a conguaglio le somme eventualmente recuperate
7.10 – - Nel caso in cui a seguito di una transazione con l’impresa insolvente le
suddette somme siano recuperate con versamenti periodici da parte del
, debitore il gestore del fondo versa le stesse nel conto corrente presso il
.quale il fondo è depositato
8. INEFFICACIA DELLA COGARANZIA
INEFFICACIA DELLA GARANZIA
8.1 La cogaranzia regionale è inefficace qualora la domanda di escussione venga
presentata prima del verificarsi dell’insolvenza dell’impresa beneficiaria del
/ , finanziamento e o sottoscrittrice del contratto di locazione finanziaria così
6.5.come definita nel paragrafo
8.2 In caso di inefficacia della cogaranzia regionale la somma eventualmente già
liquidata al soggetto richiedente deve essere restituita al fondo maggiorata
.degli interessi legali
9. CONTROLLI
CONTROLLI
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9.1 , La Regione svolge anche attraverso il Comitato regionale di indirizzo e di
, controllo e con le modalità che ritiene più opportune le attività di verifica
specificamente orientate all’accertamento dell’effettiva destinazione delle risorse
. del fondo alle finalità previste nelle presenti disposizioni operative
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ALLEGATO 1/a Elenco dei settori ammessi alla controgaranzia del Fondo
Possono accedere alla cogaranzia del fondo regionale le imprese
, , operanti come attività principale nelle seguenti sezioni della classificazione delle
(attività economiche 2007ATECO ):
o SEZIONE B “Estrazione di minerali da cave e torbiere”, tutta la sezione;
o SEZIONE C “Attività manifatturiere”, tutta la sezione;
o SEZIONE D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, tutta la
sezione;
o SEZIONE E “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e
risanamento”, tutta la sezione;
o SEZIONE F “Costruzioni”, tutta la sezione;
o SEZIONE H “Trasporto e magazzinaggio”, tutta la sezione;
o SEZIONE I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, limitatamente al gruppo
56.2 “Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione”;
o SEZIONE J “Servizi di informazione e comunicazione”, tutta la sezione;
o SEZIONE L “Attività immobiliari”, limitatamente ai gruppi 68.1 “Compravendita di
beni immobili effettuata su beni propri” e 68.2 “Affitto e gestione di immobili di
proprietà o in leasing;
o SEZIONE M “Attività professionali, scientifiche e tecniche”, purché svolte in forma di
impresa e non in forma libero-professionale, limitatamente al gruppo 69.2
“Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro” e
alle divisioni 70 “Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale”, 71
“Attività degli studi di architettura e di ingegneria; collaudi ed analisi tecniche”, 72
“Ricerca scientifica e sviluppo”, 73 “Pubblicità e ricerche di mercato”, 74 “Altre attività
professionali, scientifiche e tecniche”;
o SEZIONE N “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”,
limitatamente alle divisioni 77 “Attività di noleggio e leasing operativo”, 78 “Attività
di ricerca, selezione, fornitura di personale”, 80 “Servizi di vigilanza e investigazione”,
81 “Attività di servizi per edifici e paesaggio”, 82 “Attività di supporto per le funzioni
d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese”;
o SEZIONE P “Istruzione”, limitatamente alle attività dei gruppi 85.1 “Istruzione
prescolastica” e 85.2 “Istruzione primaria”, svolte in forma di impresa;
o SEZIONE Q “sanità e assistenza sociale”, limitatamente alle attività delle divisioni
87 “Servizi di assistenza sociale residenziale” e 88 “Assistenza sociale non
residenziale”, svolte in forma di impresa;
pagina 36 di 67
o SEZIONE R “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”, tutta la
sezione, svolte in forma di impresa;
Sono escluse dalla possibilità di accedere alla cogaranzia del fondo
regionale , , le imprese operanti come attività principale alle seguenti sezioni della
(classificazione delle attività economiche 2007ATECO ):
o SEZIONE A “Agricoltura, silvicoltura e pesca”, tutta la sezione;
o SEZIONE G “Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e
motocicli”, tutta la sezione;
o SEZIONE K “Attività finanziarie e assicurative”, tutta la sezione;
o SEZIONE O “Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria”,
tutta la sezione;
o SEZIONE S “Altre attività di servizi”, tutta la sezione;
o SEZIONE T “Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale
domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di
famiglie e convivenze”;
o SEZIONE U “Organizzazioni ed organismi extraterritoriali”, tutta la sezione;
pagina 37 di 67
ALLEGATO 2
- SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA E
___________________________________ AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE
. 58, DEL FONDO DI COGARANZIA ISTITUITO AI SENSI DELL’ART COMMA
2 . . . 3/1999 . .DELLA L R N E SUCC MOD
_______________ __________________ Il giorno del mese di dell’anno
____________
TRA
la -Regione Emilia Romagna, “di seguito denominata Regione , ” con sede in
, 44, 40127, 80062590379, Bologna Viale Aldo codice fiscale rappresentata dal
, _________________, __________Direttore Generale alle Attività Produttive nato a
_____________;il
E
Il consorzio di garanzia colletiva fidi _________________, di seguito
“denominato gestore della sezione _________ del fondo , ” con sede in
_______________, __________________, _________, . . _________________,Via c f
, ________________, _____________ rappresentato dal Presidente nato a il
_______________;
VISTA
- 21 1999, . 3 la Legge Regionale aprile n . .,e succ mod “recante Riforma
;del sistema regionale e locale” e successive modificazioni
RICHIAMATO IN PARTICOLARE
pagina 38 di 67
- .58, 2 l’art comma della suddetta legge regionale, secondo il quale la
,Regione può costituire propri fondi per interventi di concessione di garanzia
, primaria ed accessoria presso soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in
, materia di garanzia e credito con i quali stipula apposite convenzioni che
, definiscono i vincoli di destinazione dei fondi i criteri di selezione dei beneficiari
;delle garanzie e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie
VISTI INOLTRE
- . 13 . . 30 2003, . 269 - , l’art del D L settembre n convertito in legge con
, . 1 . 24 2003, .326 – “modificazioni dall’art della L novembre n recante disciplina
;dell’attività di garanzia collettiva dei fidi”
- 22 2009, . 24, “ la Legge regionale dicembre n recante Legge finanziaria
. 40 . . 15/11/2001, . 40 regionale adottata a norma dell’art della L R n in coincidenza
- con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna per
2010 2010-2012 ;l’esercizio finanziario e del bilancio pluriennale ”
- 22 2009 . 25, : “ la Legge regionale dicembre n recante Bilancio di previsione
- 2010 della Regione Emilia Romagna per l’esercizio finanziario e bilancio pluriennale
2010-2012 ;”
VISTA
- __________, . _________, , la Delibera di Giunta n con la quale in attuazione
. 58, 2 . . . 3/1999 ,dell’art comma della L R n e successive modificazioni sopra citato
, è stato istituito un fondo di cogaranzia straordinario suddiviso in tre sezioni
, , dedicate rispettivamente alle imprese appartenenti ai settori dell’industria e dei
, ;servizi alla produzione dell’artigianato e della cooperazione
pagina 39 di 67
CONSIDERATO
- – che il suddetto fondo è finalizzato a favorire tramite la forma tecnica
della cogaranzia che si accompagna alla cogaranzia prestata dai consorzi fidi gestori
-con il complesso delle risorse dei propri fondi rischi e delle altre risorse proprie
l’accesso al credito da parte delle pmi per le finalità indicate nelle disposizioni
;operative approvate con la medesima delibera
- , ___________, .____, che con la medesima Delibera di Giunta n la gestione
, _____________,del suddetto fondo è stata affidata per quanto riguarda la sezione
_________________; al consorzio di garanzia collettiva
, TUTTO CIO’ VISTO RICHIAMATO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
. 1ART
PREMESSE
1. Le premesse e gli allegati indicati nei successivi articoli fanno parte
.integrante e sostanziale della presente convenzione
. 2ART
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. ______________La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione e
__________ in merito alla gestione della sezione del fondo regionale istituito con la
__________, . _____ Delibera di Giunta n in merito alla gestione del fondo
. 3ART
FINALITA’ DEL FONDO REGIONALE
1. , Il fondo regionale di cui alla presente convenzione al fine di agevolare
, l’accesso al credito da parte delle PMI sostiene l’attività di garanzia del gestore
pagina 40 di 67
_________ della sezione del fondo tramite la concessione di cogaranzie che si
, , accompagnano in solido alla cogaranzie da questi prestate con tutto il complesso
delle risorse dei propri fondi rischi e delle altre risorse proprie e secondo i criteri e
gli indirizzi condivisi che sono espressi nelle disposizioni operative allegate alla
. _____ ______. Delibera di Giunta n del
. 4ART
_______AFFIDAMENTO E MODALITA’ DELLA GESTIONE DELLA SEZIONE DEL
FONDO
1. _________ , , La Regione affida a che accetta la gestione della sezione
_____________ del fondo regionale di cogaranzia istituito ai sensi della Delibera di
______, . _______ .Giunta n
2. ____________ _______ si obbliga a gestire la sezione del fondo regionale
.e ad utilizzare le relative risorse in regime di contabilità separata
3. _________ _________ si obbliga a gestire la sezione del fondo regionale
. 3 esclusivamente per le finalità indicate nel precedente art della presente
.convenzione e secondo quanto disposto nelle disposizioni operative
4. _________ ______ gestisce la sezione del fondo regionale nel rispetto dei
, principi di trasparenza imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa di cui alla
7 1990, . 241. Legge agosto n
5. _____________ assume la rappresentanza negoziale e giudiziale sia attiva che
– - passiva ivi compresa la facoltà di farsi a sua volta rappresentare per la tutela
_________ di ogni ragione e diritto afferenti alla gestione della sezione del fondo
.oggetto della presente convenzione
pagina 41 di 67
. 5ART
__________ GESTIONE DELLA SEZIONE DEL FONDO E ISCRIZIONE
.107 . . 385/1993NELL’ELENCO DI CUI ALL’ART DEL D LGS
1. _________ ___________,Al fine di poter gestire la sezione del fondo regionale
qualora non avesse già provveduto al momento della sottoscrizione della presente
, convenzione dovrà presentare alla Banca d’Italia domanda di iscrizione nell’elenco
.107 . .385/1993 30 speciale di cui all’art del D Lgs entro la data del settembre
2010.
2. ________ La continuazione nella gestione della sezione del fondo regionale da
________ parte di è subordinata alla condizione che la procedura di iscrizione
.107 . .385/1993 . nell’elenco speciale di cui all’art del D Lgs sia andata a buon fine In
, . 1456 , caso contrario si avrà ai sensi dell’art del codice civile la risoluzione di
___________ - diritto della presente convenzione e salvo le operazioni di
, .cogaranzia in essere non potrà effettuare nuove operazioni
. 6ART
______ DOTAZIONE DELLA SEZIONE DEL FONDO
1. ________ La dotazione nominale iniziale della sezione del fondo regionale di
___________________.cogaranzia ammonta a complessivi €
2. , La Regione qualora si rendesse necessario e salva la disponibilità di ulteriori
, .risorse finanziarie potrà eventualmente incrementare la suddetta dotazione
3. , Alla dotazione del fondo regionale di cogaranzia saranno destinate una volta
, concluse le operazioni in merito alle quali sono attualmente vincolate le risorse
__________, finanziarie già affidate in gestione a ai sensi di quanto previsto nei
1999-2001 2003-2005.programmi triennali per le Attività Produttive e
4. , , Alla dotazione del fondo regionale di cogaranzia potranno inoltre essere
pagina 42 di 67
– - destinate previa autorizzazione della Regione le risorse già affidate in gestione
__________ :a ai sensi dei seguenti documenti di programmazione regionale
• . 2 1994-1996, 2.3 Docup Ob relativamente alla Misura in
;esso contenuta
• . 5 1994-1999, 1.4Docup Ob b relativamente alla sotto misura
;in esso contenuta
• . 2 1997-1999, 1.4 2.1Docup Ob relativamente alle Misure e
.in esso contenute
5. 1 2, Le risorse finanziarie di cui ai precedenti commi e costituenti la dotazione
_________ , della sezione del fondo regionale sono versate dalla Regione a
_______________.
6. 3 4 Le risorse finanziarie di cui ai precedenti commi e sono versate
_________ 7.direttamente da nel conto corrente di cui al successivo comma
7. Tutte le risorse finanziarie costituenti la dotazione del fondo regionale sono
____________ . versate da in un deposito vincolato presso una banca depositaria Le
coordinate del conto corrente presso il quale le somme sono depositate viene
__________ .comunicato da alla Regione
. 7ART
GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ E IMPUTAZIONE DEGLI INTERESSI
1. _________ _________ concorda con la banca depositaria della sezione del fondo
regionale le migliori condizioni economiche relativamente alla gestione delle liquidità
.e ai tassi di interesse praticati
2. Gli interessi maturati sulle liquidità del deposito vincolato vanno ad incrementare
______ , .la sezione del fondo al netto di tutte le spese bancarie
pagina 43 di 67
. 8ART
ONERI A CARICO DELLA DOTAZIONE
______ DELLA SEZIONE DEL FONDO REGIONALE
1. _______ :Sono a carico della dotazione della sezione del fondo regionale
. 17 la commissione di gestione prevista nell’art della presente
;convenzione
le spese sostenute per la gestione del conto corrente presso il quale
;le relative somme sono depositate
le perdite definitive relative alle cogaranzie regionali prestate che si
, , sono determinate secondo quanto disposto nelle disposizioni operative a seguito
;dell’esito negativo delle procedure di recupero del credito
, gli eventuali costi sostenuti per l’accesso sulla parte di cogaranzia
, . 2, 100,regionale alle controgaranzie del fondo istituito ai sensi dell’art comma
) 23 1996, . 662, lettera a della Legge dicembre n come disciplinato dalle
, successive norme di attuazione nonché alle eventuali controgaranzie concesse da
, . altri fondi di garanzia pubblici nazionali e comunitari
. 9ART
INCREMENTI A FAVORE DELLA
_______ DOTAZIONE DELLA SEZIONE DEL FONDO REGIONALE
1. _________ Vanno ad incremento della dotazione della sezione del fondo
, regionale gli interessi attivi maturati sulle giacenze del deposito vincolato al netto
.di tutte le spese bancarie
2. , , Vanno inoltre ad incremento della dotazione del fondo le risorse finanziarie già
__________, affidate in gestione a ai sensi di quanto previsto nei programmi
1999-2001 2003-2005 triennali per le Attività Produttive e una volta concluse le
pagina 44 di 67
.operazioni in merito alle quali sono attualmente vincolate
3. Possono andare ad incremento della dotazione del fondo anche le risorse
2 4 6.finanziarie indicate nei commi e del precedente articolo
. 10ART
ATTIVITA’ DI GESTIONE
1. _______ , oltre a gestire contabilmente secondo quanto stabilito nel precedente
4, 2, _____ articolo comma la sezione del fondo regionale e a compiere le attività
previste negli altri articoli della presente convenzione e nelle disposizioni operative
, , , :del fondo svolge per conto della Regione le seguenti ulteriori attività
raccoglie e istruisce le richieste di ammissione alla cogaranzia regionale
;presentate dalle imprese beneficiarie finali
, , custodisce e conserva per conto della Regione tutta la
documentazione relativa a ciascuna richiesta di ammissione alla cogaranzia regionale
;e di escussione della medesima
, , supporta fornendo tutte le informazioni richieste l’attività decisoria del
Comitato regionale di indirizzo e di controllo previsto nelle disposizioni operative del
, fondo predisponendo tutta la documentazione necessaria a consentire le
;deliberazioni del Comitato medesimo
provvede a liquidare le somme corrispondenti all’importo delle
;insolvenze determinatesi a carico del fondo regionale
, compie tutte le attività connesse al recupero del credito così come
. 12 ;disposto nel successivo art e nelle disposizioni operative del fondo regionale
svolge tutte le altre funzioni richieste specificamente dal Comitato
;regionale di indirizzo e di controllo previsto nelle disposizioni operative del fondo
svolge le attività connesse al controllo della corretta applicazione della
pagina 45 di 67
, normativa relativa al regime di aiuto applicato a ciascuna operazione secondo
. 13.quanto specificato nel successivo art
. 11ART
ATTIVITA’ CONNESSE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE INSOLVENZE
1. _____________ , Secondo quanto definito nelle disposizioni operative provvede a
, fronte della presentazione delle richieste di escussione alla liquidazione delle somme
, corrispondenti all’importo delle insolvenze determinatesi al netto delle somme già
. , ____________, versate dall’impresa insolvente Al contempo liquida la parte di
, cogaranzia prestata tramite il proprio fondo rischi secondo l’importo definito ai
1.4 _______ sensi del paragrafo delle disposizioni operative e nell’articolo della
.presente convenzione
2. _____________ ________E’ fatto divieto a di utilizzare le risorse della sezione
del fondo regionale per la liquidazione di insolvenze determinatesi con riferimento
ad operazioni di garanzia deliberate in data anteriore a quella della costituzione del
.fondo e della sua operatività
. 12ART
ATTIVITA’ CONNESSE RECUPERO DEL CREDITO RELATIVO ALLE
INSOLVENZE
1. / A seguito della liquidazione della perdita alla banca e o agli altri intermediari
, ________ , , finanziari acquisisce per conto della Regione il diritto di regresso
, sull’impresa insolvente per le somme pagate e proporzionalmente all’ammontare di
. , , queste ultime Il diritto di regresso comprende il capitale gli interessi gli interessi
_________, , legali e le spese che per conto della Regione ha sostenuto dopo aver
.denunciato all’impresa insolvente le istanze proposte contro la stessa
2. __________ A è affidata la gestione delle procedure per il recupero del credito
pagina 46 di 67
. _____________ relativo alle insolvenze determinatesi potrà affidare tale gestione ad
.altri soggetti terzi tramite la stipula di apposite convenzioni
3. __________, , o il soggetto da questo incaricato deve avviare le procedure di
, , 15 recupero del credito senza indugio e comunque non oltre giorni dalla avvenuta
, , liquidazione a favore dei richiedenti della somma corrispondente agli importi
garantiti
4. ____________ , , è surrogato per conto della Regione in tutti i diritti spettanti al
soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali
.acquisite
5. ___________ , Al fine del recupero del credito è autorizzato previa richiesta
, motivata da presentare al Comitato regionale di indirizzo e di controllo a ricorrere
. __________ , alle vie stragiudiziali In tale caso potrà concludere con l’impresa
, , insolvente una transazione che preso atto di tutte le circostanze di fatto e di
, diritto che devono essere debitamente illustrate e motivate costituisca il miglior
risultato possibile a favore del fondo a fronte del probabile peggiore risultato che si
. otterrebbe ricorrendo alle vie giudiziali
. 13ART
ATTIVITA’ CONNESSE AL RISPETTO DEI REGIMI DI AIUTO
1. ___________ svolge tutte le attività connesse al controllo del rispetto dei regimi
.di aiuto applicati relativamente all’intervento del fondo regionale
2. , 4.2 In particolare ai sensi di quanto disposto nell’ambito del paragrafo della
– Comunicazione della Commissione Quadro di riferimento temporaneo comunitario
per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale
(2009/ 83/01), _____________ situazione di crisi finanziaria ed economica C svolge
:le seguenti attività
pagina 47 di 67
∼ controlla che l’equivalente sovvenzione lordo della cogaranzia regionale
500.000,00 1concessa non superi l’importo di € con riferimento al periodo
2008 – 31 2010;gennaio dicembre
∼ verifica che l’impresa beneficiaria finale non fosse in difficoltà alla data
1 2008;del ° luglio
∼ prima di sottoporre al comitato regionale la domanda di garanzia deve
, , ottenere dall’impresa interessata una dichiarazione in forma scritta o elettronica su
qualunque altro aiuto de minimis e su qualunque altro aiuto da essa ricevuto
4.2 nell’esercizio finanziario in corso ai sensi del paragrafo della Comunicazione
(2009/ 83/01);C
∼ , controlla che la somma totale degli aiuti ricevuti unitamente
, all’equivalente sovvenzione lordo della cogaranzia regionale prestata non superi
500.000,00 1 2008-31 l’importo complessivo di € nel periodo ° gennaio dicembre
2010;
∼ provvede a comunicare all’impresa beneficiaria finale l’equivalente
;sovvenzione lordo addebitabile alla garanzia ottenuta dal fondo regionale
∼ , , applica nel calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo i parametri
. 1998/2006 ( stabiliti dal Regolamento de minimis n importo massimo del
, , finanziamento garantibile importo massimo della garanzia tasso di insolvenza netto
13%);pari al
. 14ART
ATTIVITA’ CONNESSE ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI DI
CREDITO E DI SERVIZIO PER ACCEDERE AI FINANZIAMENTI
1. , , Al fine di assicurare nel rispetto della libera contrattazione delle parti delle
, regole del mercato e della libera concorrenza che l’accesso ai finanziamenti
pagina 48 di 67
erogati dal sistema bancario e finanziario sia consentito alle migliori condizioni di
, _____________ – credito e di servizio insieme ai gestori delle altre sezioni del
– fondo e d’intesa con la Regione attiva una procedura ad invito rivolta al
sistema bancario e finanziario finalizzata alla presentazione di manifestazioni di
interesse contenenti l’indicazione dei tassi di interesse e dei servizi che si
intende erogare alle imprese beneficiarie dei finanziamenti assisti dalla garanzia
concessa tramite il fondo regionale e i propri fondi rischi e le altre risorse
. proprie
2. 1, Al fine di formulare l’invito di cui al precedente comma si dovrà tenere conto
, .dei parametri indicati nell’allegato A parte integrante della presente convenzione
, , La procedura ad invito inoltre dovrà prevedere che l’esame delle proposte
pervenute sia effettuato nell’ambito del comitato regionale di indirizzo e controllo
. previsto nelle disposizioni operative del fondo
3. Qualora all’esito della procedura di invito si ritenesse che le proposte pervenute
non contengano condizioni di credito e di servizio sufficientemente favorevoli per
, , le imprese potrà essere espletata una nuova procedura secondo le modalità i
, criteri e i parametri che saranno concordati nell’ambito del comitato regionale di
, indirizzo e di controllo con la Regione e con i gestori delle altre sezioni del
.fondo
4. , __________A conclusione delle procedure ad invito di cui ai precedenti commi
, stipula con la Regione i gestori delle altre sezioni del fondo e le banche e gli
, intermediari finanziari proponenti una apposita convenzione disciplinante le
condizioni di credito e di servizio applicabili ai finanziamenti assistiti dalla
garanzia prestata dal fondo regionale e dai gestori tramite i propri fondi rischi e
. le altre risorse proprie Le suddette convenzioni dovranno esplicitare in modo
pagina 49 di 67
, trasparente il dettaglio dei costi per l’accesso ai finanziamenti e alle garanzie
.nonché il costo totale onnicomprensivo dell’operazione a carico delle imprese
. 15ART
ATTIVITA’ ACCESSORIE E STRUMENTALI
1. _______ In via accessoria e strumentale alla gestione della sezione del fondo
, ____________ - , regionale si impegna a svolgere salva la facoltà di delegare sotto
, la propria esclusiva responsabilità ad un soggetto terzo lo svolgimento delle attività
) ) - :previste dalle lettere a e b le attività di seguito elencate
)a realizzazione di azioni informative e pubblicitarie in merito alle finalità della
________ ,sezione del fondo regionale e alle relative modalità di intervento
fornendo alle imprese indicazioni complete in merito alle condizioni e alle modalità
, ;di accesso alla cogaranzia predisponendo la relativa documentazione
)b monitoraggio dei tassi di interesse e delle altre condizioni praticate dalle banche
;e dagli altri intermediari finanziari che hanno erogato il finanziamento alle imprese
)c , svolgimento dei controlli e delle verifiche nel rispetto delle modalità e dei
, termini stabiliti dalla Regione specificamente orientati all’accertamento dell’effettiva
_______ destinazione della sezione del fondo regionale alle finalità previste nelle
.disposizioni operative
. 16ART
RENDICONTAZIONE ANNUALE IN MERITO
_______ ALLA GESTIONE DELLA SEZIONE FONDO
1. ___________ sottopone al Comitato regionale di indirizzo e di controllo previsto
, 15 , nelle disposizioni operative entro il febbraio di ogni anno la rendicontazione
della gestione del fondo e la situazione contabile del fondo medesimo riferita
.all’anno precedente
pagina 50 di 67
2. , _________ In particolare trasmette alla Regione il resoconto della consistenza e
, dei flussi finanziari a favore e a carico della dotazione del fondo evidenziando in
:particolare modo
∼ 31 ;l’ammontare della dotazione del fondo alla data del dicembre
∼ ;l’indicazione dei movimenti registrati nell’anno di riferimento
∼ ;l’ammontare di risorse impegnate in operazioni in corso
∼ ;l’ammontare di risorse disponibili per nuove operazioni
∼ l’ammontare delle somme corrispondenti alle garanzie escusse e
;liquidate
∼ l’ammontare delle risorse già affidate in gestione ai sensi dei
1999-2001 2003-2005 programmi triennali per le attività produttive e che sono
affluite nella dotazione del fondo per effetto della conclusione delle operazioni di
;garanzia con esse effettuate
∼ l’ammontare di altre risorse che eventualmente dovessero confluire
;nella dotazione del fondo
∼ ;gli interessi attivi maturati sulle giacenze del fondo
∼ le spese sostenute per la gestione del conto corrente presso il quale il
;fondo è depositato
∼ l’ammontare delle somme recuperate a seguito delle procedure descritte
.nelle disposizioni operative
3. __________ è tenuto comunque a rendicontare annualmente al Comitato
regionale di indirizzo e di controllo tutti i movimenti contabili avvenuti durante
, l’anno di bilancio e le consistenze risultanti a fine anno relative al Fondo nonché
la denominazione e la collocazione di tali movimenti e consistenze nelle relative
, .poste di bilancio del Confidi nelle quali tali dati contabili sono stati inseriti
pagina 51 di 67
. 17ART
COMMISSIONE DI GESTIONE
1. ______ _________ Per la gestione della sezione del fondo percepisce una
0,5% commissione annua pari allo del cogarantito annuo sul finanziamento erogato
______ . tramite la sezione del fondo regionale
2. _________, nel mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui la
, ____ , gestione si riferisce preleva dalla dotazione della sezione del fondo dietro
, autorizzazione della Regione la somma corrispondente alla commissione dovuta per
. la gestione
3. La commissione di gestione complessiva per la gestione delle tre sezioni del
2,5 .fondo regionale non potrà superare l’importo massimo annuo di milioni di €
, , Qualora alla fine di ogni anno risulti che la commissione complessiva per la
, 1, gestione delle tre sezioni del fondo come calcolata ai sensi del comma ecceda
, tale importo verrà riconosciuta a ciascun gestore una commissione il cui importo è
. calcolato proporzionalmente al volume di garanzie prestate da ciascuna sezione
. 18ART
OBBILIGO DI COGARANZIA
a. ________ , , si obbliga per ciascuna operazione garantita ad affiancare alla
_____ , cogaranzia prestata dalla sezione del fondo regionale una propria cogaranzia
. da prestare tramite il proprio fondo rischi o altre risorse proprie
b. 1 La cogaranzia di cui al comma è prestata nella misura che viene definita
di anno in anno d’intesa con la Regione nell’ambito del comitato regionale di
.indirizzo e di controllo previsto nelle disposizioni operative del fondo
pagina 52 di 67
c. 2010 1 Con riferimento all’anno la cogaranzia di cui al comma è prestata in
, misura pari a un terzo della garanzia complessiva quale risultante della somma
.della cogaranzia regionale e della cogaranzia dei confidi gestori
d. _________ , si impegna ad uniformare con riferimento all’attività di garanzia
, che non dovesse essere posta a cogaranzia del fondo regionale le condizioni
attualmente definite nelle proprie convenzioni con il sistema bancario e finanziario a
14 quelle che saranno fissate nell’ambito della procedura definita nell’articolo della
presente convenzione.
. 19ART
CLAUSOLA DI EFFICIENZA
a. ________ , si impegna qualora ciò sia richiesto per un efficace ed
, efficiente utilizzo delle risorse regionali a mettere a disposizione delle altre
dotazioni delle sezioni del fondo regionale le risorse finanziarie della propria
.dotazione non ancora utilizzate in operazioni di garanzia
b. Le proposte in merito all’eventuale spostamento di risorse da una
dotazione all’altra del fondo regionale sono adottate in seno al comitato regionale
.di indirizzo e di controllo previsto dalle disposizioni operative del fondo medesimo
Le variazioni delle dotazioni delle sezioni del fondo sono disposte con
, provvedimento del dirigente regionale competente da adottarsi secondo le
.procedure contabili definite nelle normative regionali vigenti
. 20ART
CONDIZIONI ECONOMICHE PER L’ACCESSO ALLA COGARANZIA DEL FONDO
_____________E ALLA COGARANZIA DI
pagina 53 di 67
a. __________ Per l’accesso alla cogaranzia della sezione del fondo regionale le
.imprese non corrispondono alcun premio
b. Con riferimento alla cogaranzia prestata tramite il proprio fondo rischi o altre
________ risorse proprie si obbliga ad applicare alle imprese beneficiarie un premio
1% su base annua non superiore all’ della quota a proprio carico di finanziamento
. garantito Ciascun premio sarà pagato dalle imprese in un’unica soluzione anticipata
.e verrà calcolato tenendo conto del merito di credito delle stesse
. 21ART
VERIFICHE E CONTROLLI
1. , , La Regione attraverso il comitato regionale di indirizzo e di controllo stabilisce
___________ e comunica a le tipologie e le modalità di svolgimento delle verifiche
e dei controlli che quest’ultimo è tenuto ad effettuare sui soggetti finanziatori e
sulle imprese beneficiarie in merito all’accertamento della effettiva destinazione dei
.fondi alle finalità previste nelle disposizioni operative
2. 1, __________ Ai fini di quanto stabilito nel comma si impegna ad adottare un
, adeguato sistema di audit idoneo a verificare il corretto funzionamento della
________ .gestione della sezione del fondo regionale
. 22ART
DECORRENZA DELLA VALIDITA’ E DURATA DELLA CONVENZIONE
1. 3 La presente convenzione ha una durata pari anni decorrenti dalla data della
. sua sottoscrizione
2. - In assenza di una formale disdetta da comunicarsi da una delle parti con
3 – lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro mesi dalla scadenza la
, convenzione potrà essere rinnovata con appositi atti formali del Direttore Generale
, , , alle Attività Produttive Commercio Turismo della Regione fino ad un periodo
pagina 54 di 67
3 .massimo di anni
3. A seguito del rinnovo della convenzione è comunque fatta salva la facoltà delle
, 3 , parti contraenti di comunicare entro mesi dalla nuova scadenza formale e
. motivata disdetta Ai fini della decorrenza di tale termine farà stato e prova l’avviso
.di ricezione della lettera raccomandata
4. / Scaduto il termine di validità della convenzione e o nell’ipotesi di disdetta di una
delle parti rimangono fatti salvi gli effetti della presente convenzione limitatamente
alle cogaranzie concesse dalla sezione del fondo regionale a quel momento in
/ essere e sino alla data di estinzione delle stesse e o delle attività di recupero dei
.crediti che eventualmente dovessero sorgere dalle predette garanzie
5. Non possono in alcun modo essere ammesse operazioni di garanzia dopo la
.scadenza della validità della presente convenzione
6. – A seguito della scadenza del termine di validità della presente convenzione e
4 - fatto salvo quanto stabilito nel precedente comma del presente articolo tutte
le risorse che si renderanno libere in seguito alla estinzione delle garanzie prestate
/ e o alla conclusione delle attività di recupero delle insolvenze eventualmente
___________ , verificatesi saranno restituite da alla Regione con le modalità le
.procedure e i tempi da quest’ultima stabiliti
. 23ART
CASI DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE
1. , .1453 , La presente convenzione potrà ai sensi dell’art del codice civile essere
, :risolta dalla Regione fatti salvi i diritti facenti capo alla Regione medesima
− ________ nel caso in cui non adempia a quanto previsto nella presente
;convenzione
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− ________ nel caso in cui utilizzi le risorse del fondo per finalità diverse
;rispetto a quelle definite nella presente convenzione e nelle disposizioni operative
− , nel caso in cui le perdite definitive a carico del fondo determinatesi a
, seguito della conclusione della procedura di recupero delle insolvenze siano
, particolarmente consistenti e dovute a gravi e reiterate inosservanze negligenze o
, _______, , mancati adempimenti da parte di delle azioni cautele o garanzie per il
recupero del credito o ad una grave mancanza di sorveglianza sulle procedure di
.recupero svolte ai sensi della presente convenzione
. 24ART
CLAUSOLA DI ESONERO DA RESPONSABILITA’
1. La Regione è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali illeciti
____________ __________compiuti da tramite l’attività di gestione della sezione
. , , del fondo La Regione inoltre non potrà essere chiamata a rispondere per
, ________ eventuali perdite danni o pregiudizi subiti da o dal medesimo causati a
.terzi nell’esecuzione della presente convenzione
2. _________ è il solo titolare della legittimazione passiva per qualunque azione
, eventualmente intrapresa da terzi contro la Regione a seguito delle perdite danni o
pregiudizi anzidetti e pertanto si impegna a tenere indenne la medesima Regione
.da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole connessa alle menzionate azioni
. 25ART
CONTROVERSIE
1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti della presente
/ convenzione in merito alla interpretazione e o all’esatta esecuzione della stessa sono
devolute alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri che
.810 . decideranno secondo diritto e con procedura rituale ex artt e ss del codice di
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.procedura civile
2. L’arbitrato potrà essere richiesto da ciascuna delle parti contraenti tramite la
, .notifica alla controparte della relativa domanda con contestuale nomina dell’arbitro
, La parte convenuta potrà provvedere nel termine di venti giorni dalla data di
, notifica della domanda di arbitrato alla nomina del proprio arbitro con proprio atto
.da notificarsi alla parte attrice e all’arbitro da questa nominato
3. Se la parte convenuta non provvede alla nomina dell’arbitro nel predetto termine
, di venti giorni dalla notifica della domanda di arbitrato la parte attrice potrà
.richiederne la nomina al Presidente del Tribunale del foro di Bologna
4. ,I due arbitri come innanzi individuati procedono alla nomina del terzo arbitro
. con funzioni di Presidente del collegio In caso di mancato accordo sulla suddetta
, ,nomina i due arbitri ne danno tempestiva comunicazione alle parti contraenti
ciascuna delle quali potrà richiedere che alla nomina stessa proceda il Presidente
.del Tribunale del foro di Bologna
. 26ART
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
1. Qualunque modifica e integrazione che si dovesse rendere necessario apportare
alla presente convenzione e che non sia attinente agli aspetti sostanziali e finanziari
, –regolati nella medesima sarà oggetto di appositi atti aggiuntivi i cui schemi
_________ - concordati con saranno approvati con atto formale del Direttore
, , .Generale alle Attività Produttive Commercio Turismo della Regione
.27ART
ORGANI REGIONALI COMPETENTI
1. Ai fini dell’attuazione di quanto stabilito nella presente convenzione l’organo
,regionale competente è rappresentato dalla Direzione Generale Attività Produttive
pagina 57 di 67
, , .44Commercio Turismo Servizio Politiche Industriali con sede in Viale Aldo Moro n
. __________ in Bologna Pertanto è con tale struttura che intratterrà tutti i
.necessari rapporti
, , Letto approvato sottoscritto
Per
-la Regione Emilia Romagna
Per
______________________________
Il Direttore Generale alle Attività , , Produttive commercio Turismo
____________________________
Il Presidente o altro incaricato
_____________________________
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ALLEGATO A
( . 14 )art della convenzione
PARAMETRI DA CONSIDERARE PER LA PROCEDURA AD INVITO RELATIVA
ALL’APPLICAZIONE DELLE MIGLIORI CONDIZIONI DI CREDITO E DI
SERVIZIO ALLE OPERAZIONI FINANZIARIE ASSISTITE DALLA COGARANZIA
DEL FONDO REGIONALE
Nella procedura ad invito da intraprendere con le banche e con il sistema
:finanziario si dovrà tenere conto dei seguenti elementi
• ;i tassi di interesse dovranno essere omnicomprensivi
• :i tassi di interesse proposti dovranno essere articolati
o ;in misura fissa e variabile
o 3sulla base di una equa suddivisione delle imprese finanziate in
( , , ) classi di rischio medio bassa media rilevante a seconda del loro merito di
;credito
o 2 (50%, 80%) in considerazione delle fasce di garanzia di cui
, potranno beneficiare i finanziamenti le locazioni finanziarie e le operazioni di
;factoring
o ( , - )in misura differenziata in relazione alla durata breve medio lunga
;dei finanziamenti sottostanti
• i tassi di interesse dovranno essere definiti tenendo in
, considerazione che le esposizioni delle banche verso le pmi potranno godere per la
, parte di garanzia offerta tramite il patrimonio dei confidi gestori della protezione
, ,offerta da intermediari finanziari vigilati quali saranno i confidi una volta conclusa
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2010, . 107 nel corso del la procedura di iscrizione nell’elenco di cui all’art del
. . . 385/1993;D Lgs n
• :le offerte dovranno inoltre
o evidenziare la presenza e l’articolazione territoriale delle banche sul
;territorio
o prevedere l’impegno alla concessione dei finanziamenti con
, , , pagamento RID senza obbligo per l’impresa dell’apertura di un conto
;corrente di appoggio
o prevedere l’impegno al mantenimento delle condizioni proposte per
;tutta la durata del finanziamento concesso all’impresa
o prevedere una equa distribuzione delle operazioni garantite nelle tre
;fasce di rischio indicate
o prevedere una idonea ed efficace informazione alle imprese in
merito alla possibilità di accedere ai benefici del fondo regionale di
cogaranzia e alle condizioni di credito e di servizio applicate alle operazioni
; garantite dal fondo
o prevedere che i tassi siano distinti in relazione alla presenza o
. 2,meno della controgaranzia prestata dal fondo istituito ai sensi dell’art
100, ) 23 1996, . 662, comma lettera a della Legge dicembre n come
.disciplinato dalle successive norme di attuazione
, In particolare per quanto riguarda i tassi di interesse le proposte dovranno
:essere articolate con le seguenti modalità
) A FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI O ASSISTITI DA GARANZIE REALI PER
INVESTIMENTI
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( ) breve termine
FASCE DI RISCHIO
50%GARANZIA PARI AL 80%GARANZIA PARI ALL’
TASSO
FISSO
TASSO VARIABILE
TASSO
FISSO
TASSO VARIABILE
medio basso
medio
rilevante
( - )medio lungo termine
) B FINANZIAMENTI E APERTURE DI CREDITO A BREVE PER IL RIPRISTINO
DEL CAPITALE CIRCOLANTE
( ) breve termine
FASCE DI RISCHIO
50%GARANZIA PARI AL 80%GARANZIA PARI ALL’
TASSO FISSO
TASSO VARIABILE
TASSO FISSO
TASSO VARIABILE
medio basso
medio
rilevante
) C FINANZIAMENTO PRESTITI PARTECIPATIVI
( - ) medio lungo termine
FASCE DI RISCHIO
50%GARANZIA PARI AL 80%GARANZIA PARI ALL’
TASSO TASSO TASSO TASSO VARIABILE
FASCE DI RISCHIO
50%GARANZIA PARI AL 80%GARANZIA PARI ALL’
TASSO
FISSO
TASSO VARIABILE
TASSO
FISSO
TASSO VARIABILE
medio basso
medio
rilevante
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FISSO VARIABILE FISSO medio basso
medio
rilevante
) D FINANZIAMENTO PER CONSOLIDAMENTO PASSIVITÀ
( - ) medio lungo termine
FASCE DI RISCHIO
50%GARANZIA PARI AL 80%GARANZIA PARI ALL’
TASSO FISSO
TASSO VARIABILE
TASSO FISSO
TASSO VARIABILE
medio basso
medio
rilevante
) E LOCAZIONI FINANZIARIE IMMOBILIARI
( ) breve termine
FASCE DI RISCHIO
50%GARANZIA PARI AL 80%GARANZIA PARI ALL’
TASSO FISSO
TASSO VARIABILE
TASSO FISSO
TASSO VARIABILE
medio basso
medio
rilevante
( - ) medio lungo termine
FASCE DI RISCHIO
50%GARANZIA PARI AL 80%GARANZIA PARI ALL’
TASSO FISSO
TASSO VARIABILE
TASSO FISSO
TASSO VARIABILE
medio basso
medio
rilevante
) F LOCAZIONI FINANZIARIE MOBILIARI
( ) breve termine
FASCE DI RISCHIO
50%GARANZIA PARI AL 80%GARANZIA PARI ALL’
TASSO FISSO
TASSO VARIABILE
TASSO FISSO
TASSO VARIABILE
medio basso
medio
rilevante
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( - ) medio lungo termine
FASCE DI RISCHIO
50%GARANZIA PARI AL 80%GARANZIA PARI ALL’
TASSO FISSO
TASSO VARIABILE
TASSO FISSO
TASSO VARIABILE
medio basso
medio
rilevante
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) G OPERAZIONI DI FACTORING
( ) breve termine
FASCE DI RISCHIO
50%GARANZIA PARI AL 80%GARANZIA PARI ALL’
TASSO FISSO
TASSO VARIABILE
TASSO FISSO
TASSO VARIABILE
medio basso
medio
rilevante
( - ) medio lungo termine
FASCE DI RISCHIO
50%GARANZIA PARI AL 80%GARANZIA PARI ALL’
TASSO FISSO
TASSO VARIABILE
TASSO FISSO
TASSO VARIABILE
medio basso
medio
rilevante
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REGIONE EMILIA-ROMAGNAAtti amministrativi
IN FEDE
Morena Diazzi
Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolaritàamministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/31
data 03/02/2010
GIUNTA REGIONALE
Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNAAtti amministrativi
IN FEDE
Marcello Bonaccurso
Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESAREGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e delladeliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità contabile in meritoall'atto con numero di proposta GPG/2010/31
data 08/02/2010
GIUNTA REGIONALE
Allegato parere di regolarità contabile
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231/2010Progr.Num. 69N.Ordine
omissis
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L'assessore Segretario:
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Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della GiuntaAffari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
Zanichelli Lino
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