programma del corso di diritto criminale tomo 1 (09)
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- 81 -luti ; he vogliono essere prestabiliti dalla scimza , i-
salendo alla origine del giudizio, od al suo fine, onde
rilevarne le sue condiziod essejzziali.
Origine storica del giudizio.
Appena 1' uomo. ebbe concepita la idea che chi vio-
lava 1' altrui diritto doveva incontrare un male in pu-
nizione del suo fat to, fu necessità logica che il giu-
dizio nel suo senso obiettiuo immediatamente sorges-
se. Ci06 che si eseguisse quella operazione intellettuale
con cui accertatisi che taluno ha violato un diritto,
se ne trae la conseguenza del male da irrogarsi al
RIa finchi: tale irrogazione si presentb alle nienti
sotto sembianza di una reazione di vendetta privata,
i l subiettivo e 1' obiettivo del giudizio si confusero na-
turalmente. La forma estrinseca del giudizio non pote
essere che tutta privata, arbilraria , uniultuaria; e per
conseguenza niente giuridica. In tale stadio le regole
tli procedura non avevano altra norma clie la logica
naturale, quando essa non era soverchiatn dallo sde-
gno. Offesa privata, giudizio privato, vendetta privata.
Gli stessi individui riunivano in loro la passione del-la ohsa, il diritto alla puriizione, il giudizio, e persino
3 1
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la e4ecuzione del castigo. Sicchè spesso il giudizio, det-
tato dall' odio, era una nuova violazione del diritto; e
spesso riesciva irietlo per mancanza di forza liasterole
ad eseguirlo.
3. 79s.
La religione, prima civilizzatrice deHa umanita, si in-
tromise in coteste lotte brutali che perpetuando le
guerre private insanguinavano la terra. La prima pa-
rola di g imt i z iw fu proferita agli uomini a nome di
Dio (i).Nè poteva essere altrimenti:poichb genti use
soltanto a rispettare la forza, non avrebbero concepito
n6 rispettato un principio di ragione, che attribuisse
superiorith ad esseri loro inferiori di forza. I1 coucetlo
di giustizia no n poteva accettarsi in questa sua prima
prornnlgazione, se non si associava alla idea di una forza
divina, arcana, invisibile, ma sovrastante a tutte le
creature.
(I) un fatto po6ilivo che tutti i prirni 1ogislatori deipopoli inrposero lo loro leggi come dettate da un nume.
Ritengono gli eruditi ch e gli oracoli Delfici ed i misteri Eleu-
sini non fossero già istituiti per prediro il futuro, m a per
rendere giustizia sulle questioni presentate a loro, ed aves-
S G ~ Oprecipuamente uno scopo legislativo e giudioiario. Ve-
dasi la dissertazione dell' H o m m e l de Apolline jurisperilo.
Resa prevalente nel delitto la offesa alla divinità, e
nella pena Ia idea di una espiazio~eal nume oltrag-
giato, il giudizio penale dovette coordinarsi a cotestanuova corrente di pensieri,
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5. soo.
PerciO nel perjoclo teocratico e seniiteocratico ve.
diamo i sacerdoti ( i quali avevano incominciato con
1' iatromettersi come protettori del delinquente avverso
le esorbitanze delle private vendette) divenire i soli
giudici del delitto e i distributori della punizione: ora
come moderatori e misuratori della vendetta privata,
percahè le due idee cominciarono dal consociarsi ;poi
come liberi dispositori della vendelta di Ilio.
Il giudizio subieltivo in questo secondo periodo non
poteva es se re , e non fu (come ne accerta la storia
delle razze semitiche) che una cerimonia religiosa. Di
qu i la parola supplicium insieme con altre che sono
rimaste nel linguaggio della scieriza, e nella pratica Iie-
nale, e che tut te rivelano le origini religiose del giu-dizio punitivo; alle quali continuarono a dare omaggio
anche i cittadini divenuti giudici dopo che ebbero strap-
1~atodalle niani del sac.erdozio lo esercizio della pii-
nitrice giustizia (i).
(1) Pe r codesta idea in Atene i rei di delilto di sangue
si perseguitavano a nonie dcllc Eiiiiieriidi ; I'Areopago, al
quale era riservalo il diritto di giudictirc i delitti contro le
persone, affermava di avere ricevuto dasli Dei il potere che
esercitava : vcdasi D u i t Elitile stlr L Areopngc Alirenie?t,
Pnris 1867.Sembra pcrb
chesi distinguesse fra delitti
c
dclitii, e la Itlca della veridetta divina ris erva ta alla pcr se-
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cuzione dei più gravi misfatti fiicessc luogo alla idea dclh
vendetta del19o f i s o nei delitti iiiinori.
Ma i potenti delle nazioni mossero guerra agli or-
dinamenti teocratici. Di qui la lotta tra il sacerdozio e
I' impero : alleati a prestarsi mutua assistenza contro
ogni tentativo di popolare emancipazione, poscia , es-
sato il pericolo, osteggiantisi a tutta oltranza per con-tendersi la dominazione delle genti sommesse.
Non ultimo oggetto di tali lotte fu il poter giudi-
ciario. Anche le auloriti temporali passarono attraverso
il procedimento pel quale e rano venute le autoritk re-
ligiose acl intromettessi nella cognizione dei reati. Vo-
glio dire assumendo i capi delle nazioni I' uiricio di
protettori dell' offensore coritro 1' offeso, e interponeii-dosi per giudicare dei limiti entro i quali doveva re-
stringersi I' esercizio per parte di questo del diritto
alla vendetta. Ma poichi! col progredire dei lumi si
corressero le vecchie nozioni, e fu ravvisata come do-
minante nel delitto la idea di una offesa alla socieli, e
nella pena la idea di una vendetta sociale,, poterono le
autorità secolari, costituitesi vindici della nazione, strap-
pare poco a poco al sacerdozio 1 autorità giudiciaria.
E primi i delitti di indole politica, ultimi quelli di in-
dole religiosa, vennero a sottoporsi alla cognizione del-
1 autoriii civile. Ed ecco i ro giudici: ecco ì cornizi
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- 85 -popolari, i senati conoscitori dei delitti e delle puni-
zioni, secondo le var iet i dei politici ordinamenti. Iiiquesto terzo stadio la giustizia si rende sempre a no-
me della nazione, sia che si rappresenti dal re, dagli
ottimati, o da tutto il popolo riunito in comizio. Nei
governi monarchici la seiitenza B un decreto, o rescrit-
to; negli altri un senatoconsulto, od un pleliiccito.
Anche in questo terzo stadio il giudizio soggetlivo
non potE avere che forme arbitrarie. Essendo giudice
il legislatore, poco fruttificava la idea di un rito inal-
terabile costituito come freno dei giudicanti.
i i la da un lato la moltiplicazione delle cure gover-
native, dall' altro lato la repiignanza che chi rappre-seutava l' offeso giudicasse dell' offensore, condussero
alla creazione di un ordine speciale di cittadin i; cui
1'autorità. sociale (o di re, o di magnati, o ( li plebe)
delegasse o perpetuamenle o temporariamerite I' eser-
cizio della potesti giudiciaria. Ecco la origine della uia-
gistratura.
$. 806.
A quest' ultimo periodo dovette bene sentirsi la ne-
cessiti di ordinamenti procedurali, limitariti l' arbitrio
di coloro che, eletti giudici, si elevavano ad una potc-
ski sui loro eguali, la quale dove fosse rimasta sbri-
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- 86 -gliata poteva di facile rendersi perico1os;l. Cosicclit! i l
giudizio criminale nella forma esteriore non assunse
una fisonornia pronunciata fino LZ questo quarto pcrio-
do. La idea di glustizili non si disconobbe rnai neppure
nei periodi precedenti; ma la giustizia riel primo stadiil
doveva foggiarsi a quella figure clie le imponeva lu
sdegno: nel secondo dovette assumere le tinte del fa-
natismo : subire nel terzo i suggerimenti della paura.
Laonde le forme giudiciali, arbitrarie nel primo stadio,
convertite in riti superstiziosi nel secoaJo, atteggiate
aubocraticamente s norma dei bisogni nel terzo, solo
ne l quarto acquistarono la riobile divisa (1 i or 'dinnm~nti
razionali sovrastanti al!' uomo che giudica i l proprio
simile. I codici di procedura penale, ignoti ai pritti pc-
riodi, davettero nascere nel quarto; e nacquero affetti-
vamente , perchti la storia dei fatti rispondo perpetua
nel corso dei secoli al progresso delle idee, e allo
svolgimento della umana ragione,
Origine tilosofica del giudizio pennle.
Frutto di tale svolgiriiento si fu clia la civiltk nlo-
derna non più si appagasse di un cieco ossequio. Es-
sa avviata una volta a cercare la ragione del proibire
e del punire altrove che nel fatto dei suoi maggiori,
dovette cercare eziandio con crilerio analogo la ma
gione del giudicare. Di qui la indagine sulla origine
filosofica del giudizio penale.
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Ma o si cerca l a ragiono di essere del giudizio pe-
nale guardalo oliietcivamente - ronuncia dell' uomo
sullo stato di reitii o [li innocenza dell' altro uomo :o
si cerca la ragione di essere del giudizio penale su-
bietticun~ejjte uardato- orme che circoscrivorio l'au-
toritA giarliciale. Passivo del priiuo B il solo giudica-
bile: passive (le1 secondo, insieme con lu i sono tutte Icpersone che nel giudizio intervengono.
Se si cerca la origine filosofica del gizrdizio penale
nel primo senso, poco vi vuole a riconoscervi una do-
duziane spontanea della origine filosofica della pena.
Se la legge eterna deli' ordine impone all' uman ge-
nere la società.o 1' autoritli civile per la tutela del di-
ritto; se per le condizioni dellyumana natura non pub
questa tutela dal]' autorittl sociale attuarsi senza la mi-
naccia di uii castigo da infliggersi a cliiunque viol i il
diritto; i: uno stretto corollario di tali veril;i che dagli
identici principii, dai quali emana la legittirnita del di-
vieto e della minaccia, derivi del pari la Iegittimitii del
giudizio. Necessario 8 il giudizio afljnchè verificatasi la
previsione del delitto, divenga roale ia irrogazione del
castigo: necessario ò clie il giudizio sia un atto di rri-
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ion ne; come dovette essere un atto di ragione ~iroilirc
i1 f i t to violatore, e minacciare In pena.
Ma dall' essere appunto una necessilà logica clie i l
giudizio obiettivo vi sia, e che sia il risultato di un
atto di ragione, trae spontanea la sua origine liloso-
ffca il giudizio subiertic.~ ssia u n ordine subiettivo di
forme cho condiica in modo rszionale al cliscoprimenlo
del vero.
g. 81.2,
Se procedono da principii di ragione assoluta e (la
leggi immobili la nozione del delilto e della pena, no n
puii non sottostare ad altrettanti dornmi di ragione
assoltita il giudizio, che è il pratico congiungimento di
quei due htti. Come vi sono principii inalterabili che
jmperano al legislatore nell' atto in cui proibisce e mi-
naccia il castigo ; orza 6 cha vi siano principii inalte-
rabili a cui debba subordinarsi l' alto del giudicare.
Ora questa necessita. di ottenere un giildizio ideo-
logico sulia reiti e sulla punizione, che sia atto di ra-
gione presuntivamente conforme al vero, conduce alla
ulteriore nscessilh che i l Icgislatore prescrira un rito
irripreleribile agli uomini destinati a gindicare, e che a
rotosto rito scrupolosamente si nniforrnino i gii~ilicanti.
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CosiccIi1: societA civile, autorith, divieto, pena, giu-
dizio, sono una catena indissolubile di fatti, che tutti
risalgono ad un sommo principio, comune ci tutti In-
ro - a 7tecessitEc tn cui d posra per la ma desti-
tzuai~iie a zlmaril'tic, cite sia tutelato il dirilio. Neces-
sita derivante non dall' ordinamento politico, ma dalla
legge naturale dell' uouio,
a quale è prima causa as-soluta di cotesto ordinamento. Intuito dell' autoriti c.i-
vile t: di frenare la violenza degl' individui: intui to del
giure penale ò dì frenare In violenza. del legislatore:
intuito degli ordinamenti procedurali i: di frenare la
violema dei magistrati t: le qoali tre forme di violenza
( comc già osservava IB a c o n e ) sono tutto ugual-
iiienle nemiche dcl diritto, e perniciose ugualmente.
E ricordisi che si devo riconoscere la origine del giure
penale non neila necessita della difesu sociale, ma nella
riecessitk della difesa del dir i l tu . E si avverta (corne
sopra notai) che le due formuIe sono essenzialmente
clifformi. Perchb la difescs della socfstir; potrebbe in
certi casi portarsi a legittimare an ch e la violazione del
diritto individuale, allargando il pericoloso dettato sa-
lrcs pvlblica sìcprerna lex esto; 10 che nel giure ps-
ni3o non pub concedersi, perchè sostituendo ia domi-
nazione della utiliti alla dominazione (che sola 8 legit-
tima) della giustizia conduce le leggi alla violenza: men-
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- 90 -tre invece la formula difesa del dirilto fiori aillilletle
zotesto possibile.
g. 846.
Laonde dovendo essere il giudizio penale l' ultimo
strumento della tutela del diritto, 6 evidente clie gli
ordinamenti procedurali vogliono essere composti a dop-
pio servigio: tutela cioi! del dirillo ctie I ianno i buoni
alla punizione del colpevole; e tutela del diriito eh e
ha il giudicabile di non essere sottoposto a punizione
seaza demeri$ od oltre la giusta misur:i rlei suoi demeriti.
Non si pub raggiungere il vero coricotto razionale
degli ordinamenti di procedura puuitiva , e non si pone
mente allo scopo della tutela del diritto in cjuesto suo
duplice aspetto. Di qui nasce difficoltA massima per chi
si pone a dettar regole di rito penalo: diCficott8 voglio
dire di conciliare la tutela del diritto dell' accusato,
con la tutela del diritto dei consociati (4).
(1) Nel conflitto fra questi due bisocni qual b che deve
prevalere? Senza dubbio quello di tutolare il dii'ltto del-
1' accusato. E la ragiouo cardinale di sifitta risposta h pal-
pabile: perchb se si v i ~ i a l diritto a danno dell' nccusatQ
si cagiona un male certo e positivo, Ia condanna doll' in -
nocento; mehtrc se preferendo 1 sssoluziono nel caso di
dubbio s i h (in faccia ali7arcano vero) violato il diritlo che
avevano i consociati alla punizione del colpevole, no n si
prodotto che un mero pericolo. Cosicchb Iri differenziale fra
conseguenza e conseguenza b preciss~uentocluella che in -
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Ierce'le ir d I' t in j 'u t~ l l i reun I I I U E C C I' affrontare un peri-
ill lo. Di piii ai nialr reale delld cioirdanna dcll' irinocentt*
torna :i c0ng iu n~ere n dopp io pericolo anche pci consocia-
ti : i r i t b I." il pericolo che i l vero colpet.ole copi rimasto
inipuuito ne tragga argarnetilo a nuove lesiosi del diritto:
2." il pericolo che su cinscuno incoriibo di essere aIla siin
volta vittima di un errore giudiciario; pel qoale i cittadilii
esitano fra il tiniorc delle deliaclacnze, ed il timore delle
abcrrrizioni giudiclali e si sentono sempre meno sicuri e la
giustizia divieno antipatica. Scrisse Pn s t o r a t - i sono
ne l giure penale degli assiorni così aliodittici quanto possono
esserlo quelli delle niaternaticlio: e conie ta le , c come il
piii positivo fra qu est i, bisogna ricolioscer gucIlo che pro-
clama - rrtius ~ s s e ~~rpraiiizo~icrlcini l~ rcl inpr i , qunrrc
i ~ z i z n e c ~ i t e l i znnznrrre, Eessuuo o s c r c ~ b e ggiili n fronte sco-
perta impugnare qiiestn veri t i . Bln ]ieri) le tradizioni del-
1 antica baibarie fanno ripetere t:llvolta anc he opgidl cliiellu
hesteinwia, che una sentenza ~ssolutoriii in ut10 scnnrlnlo
polilico. Sca~ldaIovero sarebbe vcderc i tribunali condannar
sempre; e dei giudici n cui scn ~br asse o tnniet tere un pec-
cato assolvendo; e che trcrnscsero come per febb re , c so-
spirassero corne per inforluuio uel firmare le assoluzioni,
senza tremare n b sospirar0 nel f i rmare Ic condanne. Scan-
flslo vero : pcrclib con assurnorchbo profonda radice ne l
popolo In funesta idea che i giudici criminali siedano per
coudannare , e non per amminis trare in~parzinl@ iustizia.
C iU ucciderebbe ogni fiducia nella giustizia um an a, facendo
ravvisare conlo ragione della condanna non 1' rsser convinto
colpevole, ma 1' essere accusato. Le sentenze assolutorio so-
ti0 Ia riprova do[ conto. Esse onorano In magistratura, a
rafforzano In fedo nelle sente nze condennatorie; corno lo
tempestfve contradizioni (li cirnico ce lo fanno pii1 caro per-
clrli ci assicurano cl[ non avere al fianco un adulatore. Lc
scnteiiee assolutorie assodano nci cittadini 18 opinione della
propria sicurezza. Metitro invoce lo coridanne precipitate su
f ~ l l a c i rgorncnti generono i n chi riflelta un sentimento d i
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- 92 -I ) P ~ I C O ~ ~ ,I Ù aurnso assai ch e nn l sin Iiii~~iiiiit:~li 111r
culpc!vole. Il desiderio, che ta lun i care;-iatio t ino ,111a tiiorio-
i i iaoia, di veder sempre conilannare I'accrrxitu, i. iin'irherr;~zin-
iir dalla ragione penale; t; uri i n c o l t ~ illaiinianil~i:OJkit. uftii
irrivertxnza alla niagistnllura il l2111entui-c ,t,;Suluziorii.
C A P I T O L O IY .
Fine del giudizio,
Se il giudizio penale si guarda ne). suo complesso,
e ci08 tanto nel senso obiettivo quanto nel senso sii-
biet t i~o, l suo 11Itimo fine coincide col fìnc della perla:
vale a dire, 6 il ristabiiimento dell' ordine turbato (131
~lelitto.Guardato il giudizio nel suo rapporto con qiie-
st' ultinio fine (che qaanto al giudizio subietli~o me-
diato) esso h3 un carattere eminentemente politico.
È un o strumento per riparare al male politico del delitto.
Ma se si considera il giudizio nel suo aspetto este-
r i o r e , come un complesso di atti materiali che serve
a fare emergere il giudizio iatellettuale, bisogna rieo-
noscervi u n fine pjii prossimo e i~nmediaro uello ciob
di procurare che i l ~ i u d i z i o ntelIetturtle riesca conforme
al vero: in una parola die il limite della giustizia, nou
soverchiabile nel proibire e nel minacciare la pena.
I i Q I i sia soverchiato nel giudicare. Senza ciò la legge
giusta nei suoi dettati astratti, potrebbe divenire ingiu-
sta nelle sue applicazioni concrete,
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Tale essendo i l fine del giudizio guardato esterior-
mente (cornc complesso ci08 di fatti materiali die pre-
parano il giudizio iritellettuule) torna da ciò ,z dimu-
strarsi che nel modo stesso che il giudizio in senso
obiettivo soggiace alle leggi assolute della ragiono, la
quale in questa sua funzione assume il nome di cri-
z i c ~ ; osj il giudizio in senso subisitivo soggince pilr
esso a dei principii di assatata ragione, che insegnano
ccrtc forme e condizioni doversi ammettere e adope-
rare nel giudizio ; certe altre non doversi ammettere,
i+doversi anz i proibire; e cerle altre potersi indiffe-
rentemenle auituctlere , o no n ammettore.
La esistenza {li ali principii assoluti mostra il perche
anchc la parte procedurale formi oggetto del giure pe-nale fi1osofica. Senza cib In procedura non potrebbe
elevarsi al g a d o di dottrina scientifica : essa non sa-
rehbe che un ' arto; perchi? non volendo corifonderla con
Io insegnamento della critica giudiciaria, il suo insegna-
inonto non sareblie che 1 arida analisi dei veglianti co-
dici di ~iroceilura.
113 se esislono ccitesti principii ascolirli , dai qirali
non pii0 prclcrirc ni! il legislatore neil' ordinare il rito
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pena le , n& il magistrato nella applicarlo, aridle la nia-
teria dei giudizi 6 opportuno argomento di una scieri-
z a , eli una parte ch e non pi i ) ininmettersi rrella espo-
sizione de.1 giure penale speculativo.
Le forme del giudizio possono entro certi limiti va-
riare col muLare dei costumj e dei tempi: ed essereanche, entro certi confini, i n piena balia del legislato-
r e , e da qrresto commettersi alla balia dei magistrali.
Ma ci6 non può dirsi di tulte le forme: perchi! il giu-
dizio penale non è un mero strumento della politica,
la quale galleggia a seconda deile correnti. Esso i? stru-
mento indispensabile a che la decisione sull' accusa non
aherri dai limiti della giuslizia. Diinyue come inser-
viente ad un fine assoluto, non può non essere subor-
dinato a dei precetti assoluti, Precetti ctie noo t! dato
conculeare nA a pririciponè
a magistrato senza offen-dere la giustizia; dai qua l i precetti se aberra il le-
gislatore cade in tiranriide; se ne aberra il magistrato
cade in abuso di autorità.
La ricerca di tali principii (ossia delle cojtdiziorri
essenziali che devono accompagnare il giudizio penale)
t; 10 Scopo di questa parte della nostra teoria: e siffatta
ricerca conduce alla partizione naturale ilelle materie.
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Co~rdiaiosliessenziali del giudizio in generale.
La natura clcl giurlizio criminale, che lo destina ad
essere un at to di ragione, il suo principio fondatrieii-tale, i suoi ani, concorrono a persuadere che devoilo
esservi nel giudizio delle condiziona' essenziali, asso-
lute, indispensabili al medesinio in tutti i luoghi, in
tutti i tempi, e sotto tiitle 1c forme alle qilali si at-
teggi. Cor~diaioniclte non possono rnaucarvi senza far
degcrierare i l giure penale i o un abuso di forza.
Tali condizioni vogliouo esser dcsunte o dal fine
?aetliato tic1 giudizio subiettivo , clie e la repressione
del. disordine (8, 8 8) : o dal SIIO fine immediato, ch e
6 la discoperta. del vero (5. 819) ossia la giustizia.
Esse appellano o alio persone, o agli alt i .
Le $ B T S O l l e iinpreteribilrnontc necessarie al giudizio
ponalc sono tre : accusatore, vsn , e giudii-E.
La pci'scina dcll' ncczcsatrire , sotto uno o sollo al -
~ I ' O nome, o con maggiori o con niinori attribuzioni,
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e assoliitamente necessaria al giuilizio: ~~ercliea inrio-
cenzà essendo lo stato naturale e condizione o rdina ria
di tutti i cittadini, non può sor gere dulibio od inchie-
sta circa la eccez iona le qualiti di colpvolc in alcu-
no, senza un' affermazione di tale eccezione. E la ric-
cessiti dell' affermazione conduce alla necessità di iin
affermatore.
3. 829.
La persona del r e o b pure indispensabile per ra-
gione assoluta. IJn giudizio non puh essere un dar do
lanciato al vento, ma bisogna che sia diretto contro
qualcuno. E quest' uno, tostochk viene a sospettarsi e
conoscersi, bisogna che prenda parte al giudizio clic
si instaura contro di lui; essendo inumano non solo,
ina illogico, clie si possa condurre a fine una investi-
gazione sulla reitA di alcuno , e proclamandolo colpevo-
le sottoporlo a punizione, senza aver chiamato a fare le
sue parti in tale disamina colui contro il quale E diretta.
1.a persona. del g iud ice e non meno indispensabile,
perchi! tra 1' accusatore che afferma ed il reo che ne-
ga , rimarrebbe perpetuamente perplesso il probl ema,
alla cui soluzione tende il gii~dizio subietlivo, s e non
vi si inlrotriettesse un terzo imparziale, che decidenrlo
tra quella affermazione e negazione respettiva, procac-
ciasse il giudizio obiettivo nel senso della reitu o dellainnocenza.
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Gli alli che debbono, sotto uno od allro nome o
form a, tutti ritrovarsi sem pre nel giudizio penale sono
quatlro : a conlesluzio~~eell' accusa : a prova : a cli-
lesa: la smlelzza. Queste qiinttro condizioni, che io dico
esse~iwiulialla forma del giudizio in qualsiasi metodo ,
rispondono ai qiialtro atti essenziali che sono impre-
terjbili in ogni ricerca che voglia istituirsi in conformiti
della buona logica - . O csporre il dubbio - .0 rac-
cogliere gli argomenti che possono chia rire il vero -3.O discutere gli argomenti raccolti - .O deciderr.
La co~ztestazione dell' accusa b la concretazione e
manifestazione del problema presentato alla giustizia.
È iniproscindibile che ad uno o ad allro momento del
giudizio la si faccia: perchb essendo necessario al di-
scoprimento del vero che si desidera lo inleridere I'ac-
cusato , arebbe assurdo che I' accusato si condannassesenza udirlo o si volesse udire senza avergli fatto co-
noscere ci6 che l'accusa afferma contro di Iiii.
La 11rova credettesi un tempo che non fosse essen-
ziale al giudizio., quando ne i secoli barbari si pensb
clie la sola accusa bastasse a costringere 1' accusalo a
purgcrrsi. La idea torta che un' accusa bastasse ad ob -
h1ig:it.c il reo a purynrserie fii quella che introdusse3 2
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- 98 -le ordalie, gli esperimenti, i duelli giudiciarii; e per
ultimo i giuramenti purgatorii del reo, e dei suoi al-
leati detti conjuraiores. Ma il progresso dei lumi portb
alla rettificazione di cotesti, assurdo concetto. Taluno
senza accorgersene lo riproduce inavvertitamente tiit-
to ra , obiettando al reo di non essersi a sufficienza pur-
gato dall' accusa: perchè i vecchi errori lasciano pur
troppo dietro lo ro delle vestigia, se non altro nel liri-
paggio ; e il linguaggio torna troppo spesso a traviare
le idee: onde quelle vestigia, benchè appena percepi-
te , non cessano di essere perniciose. L' accusato non
ha obbligo di purgarsi di niente; perchè la reità, quan-
tunque presentata dall' accusa sotto forma di teorema ;
se 6 tale per lui, è sempre un problema per tutti gli altri:
nè può produrre contro gli interessali altro effetto tranne
di atteederne la soluzione. Ma col negare ha il reo ba-
stantemente repulso 1 accusa, nb altro dovere gli corre
finchè 1 accusatore non prova -- Reus inficiando vin-
c i t . Fu il giure canonico quello che restitui colesto
omaggio alla ragione con grande benefizio alla urnani-
ta e servigio al vero; proclamando come necessita.
la prova anche nei giudizi penali, onerando di tal prova
l' att ore , ed elevando a domma scientifico e pratico
anche in criminale la regola actore non probalzte reus
absolvendus: dornma che a certi tempi parve una no-
vità. Dopo ciò non lice piu dubitare che la prova sia
uno degli atti essenziali di cui non può fare a meno
i l giudizio penale. Pub questo fatto della prova rie-
scire rncompieto, ed il risultato del giudizio sarà allo-
ra l' assoluzione. Ma supporte un giudizio senza nep-pure un tentativo di prova, sarebbe un assunto ridicolo.
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La difesa è pure atto necessario al giudizio, poichi:
il cittadino accusato si vuole spogliare di un suo di-
ritto in pena di un maleficio che gli si obietta; ora
ogni diritto porla seco per legge naturale la facolti di
tutelarlo. E come la stessa legge di natura dà all'uomo
la facolla di tutelare il suo diritto mediante 1' uso della
forza contro un' aggressione violenta; così gli dà la fa-
col ti di tutelarlo con le armi della ragione contro un
attacco gii~diciario. Romani riconobbero il diritto di
difesa anche negli schiavi - sg . 19 {f. dde powis.
Finalmente la setztetzza (la quale altro non ti che
la formazione e la mauifestaziolle del giudizio obiet-
tivo, a cui tendeva, come a sua me ta, tutta la serie
degli atti esterior i che costituirono la malerialiti del
giudizio ) h tanto impreteribile nel giudizio stess o, che
senza la medesima non può mai dirsi esaurito. Essa
ne 6 una necessiti non solo giuridica, ma veraincnte
ontologica.
5. 836,
Il buon andamenlo della giustizia puo esigere nel
giudizio ulteriori llersone accessorie; richieste o per la
guttrerrtigia (le1 vero, come i cancellieri (1 ) o per rispetto
:illa diyrditù rlel trii~unale,come uscieri, cursori ec.; niaqueste persone secoiidarie, che non tengono alla es .
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senza principale del giudizi11, t: ii>cri.il?rin qieci; i l i 11i'Ov-
visioni per parte (lei !egiclati.iri, iron i'icl~iariiario in
scienza c? s e r i e consiclcrazioni.
(1) Ln persona rlcf C<i~~cc l l i c r eo 1-oa;;n fr'i le ;:ucidcn-.
tali del gitillizio peiclii? ;i l coricctto a~it 'dlv lc1 riicdc~iiiic,
pss;, no n ifilri[]sccnmcnte nccens aria , si I i : l i l l l~ SCI111i1 di
r;icidizi niiuiiui otie si consiiiii:iucb srriz,i 1' iritorvcrito dellci
niedesima. Jla gunrclctto il giudizio sutlo iiii [iucilo di \'&l
pr;itico Ijisogna pcrcu:idert.l chi. r l Siio iut crkcnt ii riel!c! C!ii:ob
rli t~u:ilclie taportnnz:~c i i idl~jic i i~aBilcci~iiiplciiirc o giia-
r.~nti"e. POS~Oiliiltti CQBIC L ~ c ' c c ~ s I I ~ c s ~ l i l t : ~II C c r r b far-
mi: d i rilu sicno iritcgrnliiicatt? osser\:itk i11 t\i!li i !;ilidi~i
pe na li , ma nif esto .il bisog iio di av w c i1ri:i ccrtific:izinne tl i
talc osservariza. owjl~i cr1ific:izione n o n pui) nflir.lrirsi 1 1 0
allo accusatore, rib a l re o O SIIO difec' lis (~re , 11!1'cili: :i lii ill~lt i
da contrario inlcrcssc: 11011 pub nfliil.irsr :il giudico pcrrhi?
il rito essendo proscrillo corrie frcno n lui str(r$o no n pub
csscrc in sua balia 10 nffermarc I n propria o1rl)edicnzo. ni
qiii il bisogno della dilalitit di pcrsori:i ncl1.i. scrltln proce-
(liira : di qiii il bisogiio nel giiirlizio oriilc di una q u a i ' t ~
persann la quale ;rbhi:i lo speci;ilo iiic;irico di cotisc rv;iro
testinionianza di cjunnto Su dello o f,ilto ire1 giudizio :iiFin-
rkè dii talc tesliniuuinnzs possa conusccrsi W i l silo fti do -
vcrocnnicritt! osservato, c qi inl i furoiio le iscspcltivo tliaiandn
opposizioni e [ironiinzie. E cliitiro tl i i ciL clic In Icgge sa-
cr;imcntaic del rito è tutta conscgtintu i11Idi frrlo dei &inccl-
licre. Ed è pur chiaro d d cib clie cliicstn i.iftici:ile c1;r.e rss-
sere affdtlo indiperlclcrile nel moiiiciito suprcnio de l gludi-
aia da tutte egualrnenlc le parli clic v! iriteruciigono. Egli
non deve discutere nC giurlicarc ; l ia sr~ltnii!~c:,.istr;irc scro-
~~oiosa rncnlcutto qualilo si Li. e tutlo i~ t i , i i i~oi rlioe o clnllo
a c c u s n t ~ r c , r c o , o d a i tcsliiiinni , o dd1 difcrisoro, 0
(la! giudici. In c i i ) egli non suhiscc :illrn iiriiicbrri tr;iiiilr qunllo
clplla verità. Qucsla b i l siio supcrioic, ,i ciii <leve rcligio-
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- 01 -saniente obbedire rifiiitnndosi con coraggio n. registrare nel
suo verbale qiialunc[~iccosa contrario al vero che a lui vo-
gliasi imporre da altri cyualunque ciane la autorit;. Un Can-
celliere che scriva O nori scriva, e corregga e muti il talento
del giudice, è un controsenso logico, un traditore del propr io
uficio ; la guarentigia c he da lui aspetta la giustizia diviene
eff imwa, ed assiirdn C ridicola la sua presenza.
Del pari può il materiale svolgimento clel giudizio
richiedere altri alli a c c e s s o ~ i i oltre li enumerati: m a
anche questi corne attenenti più alla parte esecutiva
che alla parte razionale cici giudizio, non offrono ar-
gomento di particolari teoriche.
In urla parola le altre persone ed atti possono es-
Se1.c e nou essere nel giudizio cr iminale, secondo il
variare delle forme. Ma le sette colidizioni essenziali che
prendiamo in esame (l'intervento ci08 nel giudizio di
quelle Ir e persone, e di quei qzcattro atti) sono impre-
scindibili sotto qnalunrlue sislema , ome verri chiarilo
dalla loro particolare ispezione. In ordine a tutte quc-
ste deve esistere in osni Stato una legge di rilo: In
quale si a, in ciò che attiene alla sostanza, sacrameri-
tale: e che deve dettarsi con obbedienza a principii di
ragiane assoluta, e ricordando quella gran veriti insegna-
ta da h1 0 n t e s q u i e u : e forme ?lei giurlizii civili so-
t40 senlpre troppe, nci giudizi pena l i sono sempre poche.
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Ma prima di passare alla partita esposizione tli si[-
fatte condizioni essenziali, è opportuno completars lenotizie storiche sul giudizio, descrivendo sotto un puntodi vista generale i vari metodi di procedura penale,che hanno prevalso o prevalgono appo i diversi po-poli; poiché siffatti metodi influiscono sul modo di at-
tuazione delle co n d i z i o n i anzidette.
g. s t o .
Cotesti metodi non possono essere che tre, e si co-noscono sotto il nome di processo o giudizio accusa-
lorio; giudizio inquisitorio; giudizio misto.
C A P I T O L O VI.
Caratteri del processo accusatorio.
Il metodo aiccusatore'o fu nei giudizi criminali laforma primitiva. Anzi finchi! nel delitto e nella penaprimeggi0 il concetto dell' interesse p r i v a t o , era que-sta la unica for~napossibile.
EÌsso ha p e ~ .bass i l principio che nessuno possatradursi a giudizio senza un' accusa che altri sostenga
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- 03 -contro di lui nppo le autorilà con~petent i.Ma il ine-
todo accusatorio nel suo primordio storico conferiva
la facoltà di accusare soltanto all'offe so e suoi con-
giunti. Poscia quando nel delitto si riconobbe una offesa
sociale, la facolti di farsi accusatore dovette estendersi a
chiunque del popolo, salve certe restrizioni di incapa-
cità fisica o morale. Niente peraltro repugna che que-
sto metodo si adatti ancora a riconoscere l' accusa
come esercizio diun
piibblico ufficio conferito tempo-rariamente a qualcuno. Ma il metodo accusatorio puro
non può funzionare utilmente che sotto u n reggimento
politico estremamente libero.
l caratteri speciali di questa forrna sono:
1.O La piena pubblicità di tutto il procedimento.
2 . O La libertù personale dell' accusato fino alla de -
finitiva condanna.
3.O La parith assoluta di diritti e di poteri fra I'ac-
cusatore e 1' accusato.
&.O La passivitia del giudice nel raccoglimento delle
prove sì a carico coine a discarico.
5 . O La cotlto'qzuitic di contesto.
6 .0 Sintesi in tutto il proceilimento.
Questo sistenia presenta in massimo grado le gua-
rentigie ilella liberta civile agli accusati; ma lascia in
grave pericclo la tutela del iliritto dei consociali; e
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iinn possibile che in un popolo eniinenteiileriic c~lri-
cato alle virtù cittadine.
C A P I T O L O VII.
Carat te r i de l processo inqnisiiorin.
I1 metodo i ~ z q u i s i t o r i o ragge il siio nome dai yzttrrl.
silores dei roma ni; ch e furono in origine cittadini i n -
caricati eccezionalmente da l sena to di investigare cerrl:
speciali delitti. Ma le prinie basi del processo inquisi-
torio come forma o r d i n a r i a le gettb Diocleziano; @
venuto poi a prevalere sotto gli imperatori di Oriente,
ebbe nel secolo XII il suo definitivo ordinamento (4 )
,z sistema da Bonifazio VIII. In Francia f ~ inaugurato
questo rnetodo da Luigi XIi nei 1439 : e sviluppato da
Francesco I coli' ordinanza (li Villers Cotteret del 4539,
ebbe conferma dall' ordinanza del 4670 di Luigi XIV-
Vedasi 1 analisi di ques ta procedu ra in B e c o t d e la
just ice r e p r e s s i v e pag. (237 et suio. J n Geroiania il
metodo inquisitorio fii introdotto nelle procedure pe-
nali merce la coslituziono criminale Carolina. E seb-
bene (come osser-farono M i t t e r m a i e r, R i e n e r
ed altri) la Carolina mantenesse qual procedura ordi-
naria la forma accu sato ria , e solo come modo sussi-
diario istituisse la inquisizione, pure a poco a poco
la inerzia dei privati nell' accusare, e ]a solerzia dei ma-
gislrati nello inqnisire, fece ro andar e in completa dis-
siletudine il metodo accusatorio. Onde e per ossequio
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:ti giure canonico, e ad irnilazione di cib che per legge
ilositiva in Francia, e per consueludine prevalea nel-
1' impe ro, parecchie genti veniiern sostituendo a l l b r -
cusa il sistema inquisitori0 ctie duri, Iter lungo tempo
quasi universale in Europa. Esso t! il metodo che pii1
srfecialmente si addice ai reggimenti dispotici.
(1 ) Xon vedo accerlabile p er sicuri documenti che il pro-
cesso inqnisilorio scompariss e completamente da tutta Eu-
ropa nel periodo ch e pre cedette il secolo decinioterzo o nerimanessero qua e là alcune traccie specialmente per de-
lilti minori. Ee pp ur e pub acce rtars i il preciso momento iii
cui esso acquistb do minazione universale nelle singole Proviii-
$:e d' Italia ;ne dove ciì) avvenisse per legge e dove p r r coli-
suetudini. Trov o clie nel 1288 gib in Bologna era costituito U I I
Potestà il quale inquisitoriamentc procedeva per qun1 ivcl-
glia delitt o, e t ortur ava ed infliggeva le pene anchc cori
arbitrio di vita. A chiarire questo punto nebuloso occorre-
rebbero occhi e tempo per fru gar e negli archivi. Ma io rnipermetto di dubitare che la forma inquisitoria non cessasse
inai in teramente e s i mantet~esseper le accuse oontro la
hassa plebet! i
più triviali reati,e
la forma solenne delle:issise fosse serb ata alle ac cuse contro i inagnati ed ai pro-
cessi di maggiore importanza. Non trovo nessun tlocumcnto
storico il quale mi assicuri che un villano accusato di furto
si aiiiniettesse di fatto nelle prov incie d' Italia a purgdrsi
da un' accu sa di f urt o media nte cam pion e e duello. 110 cer-
cato d' illuminarmi su ciò anclic parlandone con atnici rcolleglii er uditi ssim i, ma senza fr utlo.
Esso presuppone pubblici ufficiali che ~ 0 6 t O l no -
tile di procuratori del fisco , od altra analoga dena-
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minazione , bbiano lo spcciale potere ed inc~ricolallii
ricerca e persec~zionedei delitti.
La inquisizione dicesi generale linchè cerca il vau-
teriale e chi sia il probabile autore del delitto. Di-
cesi speciale quando concentrasi contro un delermi-
auto individuo, avverso il quale prima si prepara epoi si trasmelte la inquisizione.
I carattkri del processo inquisitori0 sono:
1 O Concorso di segreti denunciatori, che informirin
il inagistrato inquirente dei delitli e delinquenti (la
loro scoperti.
2.O 1)ireaione delle proce in piena balia del giudice.
3.O Istruzione scritla dal principio finoal
termine :e cosi anche difesa scritta.
4.O Procedimento costantemente segreto, non solo in
rapporto ai cittadini, ma anche rapporto al giudicabile
stesso, alla cui presenza niente si f a, tranne eccezio-
nalmente la confrontatio; ed a cui non si comunica
il processo f i~ ic l ibnon 8 compiuto, ed in stato di tra-
sniissione.
5." Carcerazione preve?ztiva del giudicabile, e sua
nssoluta segregazione da ogni contatto con alt ri, fino
al momento della difesa.
6.O Irblerruzione di atti: e cosi emanaaionc di sen-
tenza a tutto agio del giudice.
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- 07 -7 .O Ordine a~lalitico ino alla trasmissione della i n -
quisizione speciale.
Silesto metodo di giudizio non presenta altra so-
stanziale guarentigia , ranne la coscienza e religione
dei magistrati.
Curatteri del processo misto.
La forma n l i s t a , della quale si ha qualclie traccia
nella transizione romana dalla repubblica all' impero,
6 la più adatta a quelle nazioni ove i l popolo gode
d i una moderata liberti polilica. Perciò è sorta a gran-
de favore nella civilti rnoùerna; e va poco a pocojiitroducendosi appo tutte le culte nazioni. Anche la
Prussia la ha adoltata con la legge del 47 Iiiglio 48GG :e da indi in poi venne sempre più a dilatarsi in Ger-
mania (1). In Toscana, dopo alcani parziali esperi-
menti, già si era istituita col moluproprio del ;IO
agosto i838. .
(1) Coteslo progresso ì. ~xiii cipali iiente dovrilo agli ener -
gici sforzi del hi i t t e r n1a i e r clie non crssb mai di pro-
Plignare le libere istituzioni nella proceduri1 penale con
iuolte suo pregevoli monografic, e nel 1845 col silo aureo
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libro inlilolato il Irroresso or~rle . r r l t ! : , r r ;s i c~ l ' i i l i l i ~ i ?W--
iii,~tiici iiiniti ;i Francof~r t icl 1846 , .i L1111rc~:.iiel 1847,
ltrepnraroilo il tcrrciio n qii~1It1 ifrlrrilp 1iher:ili alie vciioe-
i.0 rapirlsmetite alInr$aiidr)si dripf~ iiioti politici cIc1 1858.
II giudizio penile otiisto sta fra il processo accusa-
tnrio piiro , e 1' inquisitori0 , come la monarchia costi-
tiizianale sta fra la reyiubl)l'rcrt, e il Sovernc, rlispotico.
impossibile definire trsssatiuameirt~ i specilili ca -
ratteri che pub avere il giudizio ~n i s t o , :ayipnnto per-
clii? 6 nella na tura di ogni essere nlisto la perpetua
variabiliti, derivante dalla maggiore o minar preva-
l enza ifcll' uno sull' altro eleaiento di cili si fa 1 : ~riiisllira.
$. 803.
I l concetlo generale del processo uaisro non i: 13
cornpc?2etrazinne dei due processi, pc?r guisa che
sorga un terzo metorlo tutto slrecialei Iion i! la nlixbiri
i n senso proprio; ii piuttosto la riuriione e l alter-
namento di ambedue le veccliic forme. Non B il me-
tallo corinzia risultato dalla fusione (l i molli metalli:
i! un mobile deI qua le un a parte è i i i rniiit3 e u n a
plirte di argoiito; in cui possono le parli erose [ire-
valere sulle argeritine, e viceversa a pinciuiento del-
1 artefice.
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La mistrira d e l moderno giudizio penalo sta nel
f a r e duc processi d i s t i td t i : l' uno dei quali I.. lutto in -
quisitori~, ' nlli'o ha certi caratteri deH' accusatorio.
Laonde in questa forma bisogna d i s t inguore i due pe-
riodi clia Iri cotnpongona,
Il processo mislo presujrpone un uEciale spccial-
inente invertito dei poteri di deferire i del i l l i alla co -
gniziono della giustizia, e soslenerne la persecuzio~ir.
RIa questo u@cialc non i> ( almeno nei concetto c.le1l:r
sua istituzione) un ireriarca ( I ) ; I ~in avvocato fiscille,
che solo cerca. ci8 clic nuoce allo inquisilo. k un pulì-
lllico mifzisrero clic rappresenta la legge; e che per-
cib devo assumerne Ia irnparzialiti; ed esser sernpre
i,idifferc'c~tedei risultati delle sue ricerche, purchl!
tali riwltamenti appariscano conformi alla verita este-
~~ioro .alc ali~ieiloi: il nobilo concetto di cotesto uf -
licio iri Icu~ia .
a I Siii ciir;itlcrl funzioni dello iiiitico ircntrrcrr 1 1 i s ~ r ~ i ~ -
l i 1 5 C 1 w ;ir t z ~ ~ r c t ~ c i l f r l i u n e s~ c u d ~ ~ ? ~ r i c i t c ~ ,x r r i ~ i l ~ t l .i ,p l ! ! / . 254,
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-4ssoloto segrelo.
Preventiva carcera~ione segregaiiorie dcll'im~iutrito.
Direzione del!' invectigameuto ricill' arbitrio ( li uri
giudice che dicesi giiitlice istruttore, con maggiole
o minore subonlin:izione alle richieste del ~!ul-,blico
ministero.
lalercallu arbitrario fra atti ed atti.
Procedimento sempre analitico.
Decisiorde segreta, o senza difesa ( i ) o con soladifesa scritta, sullo invio dell' irrr[rulsto a giudizio, o
sulla sua provvisoria scarcerazioric.
,1 , Si agita d3 c~uaichc empo con crcscento calore tra i
tiiosoii pih auiici del progresso e de l l i ì libertfi civile, la
idea che nel processo mieta debba accordarsi i1110 inqiiisilo
un difensore anche nel primo pcriodo. 11 principio sti cu i
~ i o g ~ i aolesto disegno ì: sacro: gravi sono i perir011 clir
riiinacciano In innocenza adche in quel prinir, stirdio : a car-
cerazione preventiva e la segr.cgaziorie so110 uri riiale t a l -
ioll:i più sentito ch enon
la pena nella quale finalmetites'
in-co r r r ; e i n incertezzu c il pchsiero di csser*e a1151 balia cli
iin giullice ictrullore senza protezioue ua accresce lo ango-
scie. Io ebbi un accusato il qiiale per il tcdio rlella segreta
od i l sospctto di una persecuzioriu nemica. tentb il siiiciclio,e poi f u chiarito inrrocttnte. Sarebbe rlanque desiderabile dl e
dal prirrro ~rioniento n cui per segretc deniinzie e spesso
per fa l s i sospetti piomba la inquisizione sopra un citt;idino ,[iotesse egli C la famiglia su a porre in moto lo zelo di un
~'ntrono clie facesse argille allo pr'er~cciipnzloni, e spesso 01 -
Ir! o~fitiaeioni i un gludicc islrilttorrl ecccssiv~~iieri tce-
lalilo e tcri:i(!r, e crltdelo talvolto per tibitudinu o Ijer i~ift:-
1ltitLlP:i. alil a 11Ucstii s:int:i itica Li grnride ob1;iroio loi n t ~ r c s s r li tutclsre i l diritto: perchà tnmesi ch e lo zelo
iiiilflti~~lcnfc1 il calore p~rtigiaiiode l piitrorio pciicrniiido
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iiet sesrcto della inquisizione ne disturbi i uiolrin~enti,
distrugga lo prove , o le attraversi per guisa da rende-
rsr fnipossibile il discu~primentodel vero. A tutto si c re -
dette prowedere sottoponendo la inquisizioue alla vigilatizii
del pubblico Mjiiislero; e ciii potrebbe b;tetore se la impar-
zisIitk e la diffidenza delle preoccupazioni dello inquisitore
fossero sempre la divisa dell' ufficiale che ne sostlnne le
parti. Sinatta idea peraltro ch e pu b ragionevolmente nodrir-
S I flnchS ne l puhblico &Iiiiistcro si vede un ? ) ~ a y k t r n t o ,i-
ienerepuznante quando cotesto magistrato
sivoqliri cori-
vertire in un organo del potere eseclblivo. Un toniri l ivo d i
provvedere alla difesii dei rei durante il proccdiniento scrit-
t u fri Bitlo dal codice d i Carlo Ematiucio 111 del 1770 ri-
cordato rlr D e s s l l e S. , d6tvtition prez3en1f?*ei ig . 63, 57.
Più r*ecentenieptc: si occuparono i dotti nei loro congr*~ssi
di ryuesto importanto iirgoniento coriie i' n vcdursi ricpli f i n -
nnles de l ' ,l .vsocin[io?~ trter.wl.c(ir,nulc polrr le prciyrhr:
d e s s c i e u c e s ,~ncilrìes, tltoislilire sension , Coruj/*d.sd ' d ~ n s t c ~ ~ ~ -
f tn))/ , prrg. 185 et S P ~ . edi nricl~cN o r rl J O J O L I I ' I ~ ~i{ d ~ ~ i l
e r imi~ke l ,a, 828%
Compiuta questo primo periodo col decreta d' in-
vio , i l processo misto passa al secondo stadio, nel
quale assume i caratteri del processo accusatorio.
Da quel momento nasce In pubblicitb.
Si ernel te da l pubblico ministero un libello con cu i
si cotlreslct 2' nct'usa contro il reo; c h e dalt' essere
i r tgt l is i tu passa cod alla conllizione di accusato.
Cessa I'analisi, e comincia In s i l l l ~ s i .
Si intima un giudizio solenne, che dovri farsi al
cospetto de l p ~ b b l i c o .
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Si (13 liliera con8uriiccr;iolre 31 giudicabile, e al d i -
firosarc! che irnpreteribilrnente deve ;issi~lcrln,di tlltli
gli atti della inquisiziorie.
G li si d i t lot iz ia dei testinlgiri dei qua l i si v;irr.'~
1' accusa nei nuovo processo.
Il processo intero si ripete oraltncnte sHa uiJierizn
jiubblica; e gli atti del processo scritlo non sono ra-
lutaliili se non si riproducono nel processo orale.
Serilpre alla udienza pubblica, in presenza del po-
[iolo dell' accus2to e su o difei~snre, 1' accusatore de -
ve riprodurre e sostenere l' accusa; l' accusnto le si lc
iliscolyie; i estimoni e periti Ic loro clfferniaziorii; r-li l dilensore esporre le sua ragioni.
In pubblico si deve leggere la s e~ r t e t t ~n .
Tutto deve eseguirsi seriza irrterrzcrirl~~e,iot! sr:riz:r
ilcviazione ad altri atti.
11 processo rriisto iia due griiridi varitaggi:
1.' La pubblicitiz del processo orale, ctle per p i n -
cipio fondamentale di questo metodo d e v e esscre i l
solo e f f icace .So si ammette che uti solo momen to i l~irocessoscritto in ciO che attiene alla prov:x niorale
si riproduca con piena enicacis nel pubblico dibntti-
mento , i l sislema della oraliti dei giudizi 6 rlemolilo
radice. E questa pubblicità (che 6 guarentigia soin-
liia ali' ,iccusabo) giova al fine politico del giudizio,
i'alYcrmando nel popolo la fede nella giustizia, e cfipi
rcnriendo più silnyarica la perla. E giova, alla yiusti-z i l t , difficultiindo la inltusiiiric [le1 falso sotlo scri\hi:iii-
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za di vero. Laonde, checchh ne dicano i suoi detrat-
tori, la pubblicita del giudizio penale non può essere
neppure argomento di seria questione presso un p-
polo civile; potendo agevolmente con opportuni prov-
vedimenti ovviarsi ai pericoli che le si rinfacciano.
2.O Evita la sorpresa ( o almeno deue evitarla se
B bene ordioato ) ; a quale, come avverti fin dai suoi
tempi Q u i a t i I i a n o , E, la maggiore nemica della
veria (1).
(1) Non vi è forma di giudizio che possa guareutire lo
innocenza da un errore giudiciario; non vi è metodo di
prova cho tranqiiillizzl in faccia a tale pericolo. Si contano
vittime de l sistema delle prove Iegali in tanti norni notis-
simi che è inutile ricordare: si contano altrettante vittime
del sistema della certezza dell' uomo. Anche recentemente
P10 Santumune f u contiannnto a 20 anni di galera dalla Cor-
te di Assise di Modena con verdetto de] 25 ottobre 1864 e
la sua innocenza ebbe riconoscinionto per virtb de l Decreto
della Corte di Cassazione di Tarino del 28 luglio 1866. Ve-
dasi il8. l03
del GiornaleIcr
Le g g e do1 1866. De Filippi inFrancia fu condannato innocente per indizio. Rosnria Dolce
per la propria ripctuta e perseverante confessicne ncconi-
pagnata da tutte le circostanze della sua legiltiiiiili, come
&ilo era stato Pin e tanti altri sotto i1 vecchio sistema.
Renosi ( 18 novembre 1861) e Lestirq ues furono condanna ti
innoceuti sulle positive deposizioni di tealainoni di aiata.
Se non è esatto ciò che osservava un onorevole rneixibro
del]: Accademia d i Xolosn nella sed uta del 5 yiilgno 1803
clie gli errori giudiciarii derivino dallo scaduto senlirnenlo
religioso nei testinroni : e storia di tali errori dimostra es-
serne stato causa le eqnivo~citorecognizioni emesse a buuna
fcdo da testimori1 onestissimi, Neppure la rigorosa prova
l@$aIe nè la probitk dei fidcfactenti,n& la osservanza dei
3 3
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pib rigorosi prece tti di critica gii~dic iarle possono rendi:it?
inaccessibile alla giustizia lo errore di fatto, Questa tremedda
neccssitii condusse a studiare i mezzi della riparazione. Si
occuparono df cib V a n L e r u v v en (l e dunlno r e o ahso-
luto illato resareiendo, e gli autori citati nel flecitcil de
t' Academie de Toulouse du 1 8 6 5 , vcil. 1 4 , pay . 89, in no-
ta : sul che ret tamente osservò B o n n c v i l i e f amel iorn-
tions tom, 2 , pag. 542 , et suio.) che tale ricerca doveva
istituirsi lanto rispetto allo innocente condannuto quanto ri-
spetto allo inriocenta incolpato; tanto per le condailne cri-
minal i quanto per le condanne eorrez ionul i . La ricerca
non si limitb a l me ro punto d i vista pratico sul modo d'in-
deunizzare ,ma rimontb al principio radicale dispiitando se
in ciò dovesse ravvisarsi un vero diritto dell' innocente, e
un respottivo doilere g i u ~ i d i c o ella societh verso lu i : o-
stenne l' affermativa recentemente L)e s s a l l e s (deuxi&nae
partie pag. 7 2 ) ma prendendo lei mosse dai principii di
M a h l y, assise la sua dimostrcizioi~esopra un terreno fallace.
11 siio scritto fu confutato da Cu z e (3 giugno 1865 Re-
cueil des Annales de 1'Acitdemi~ de Touluusr vol. 12,
pay . 199) il quale dubiti5 se potesse trovarsi un obbligo
giuridico dove non era ccilpn ( e giiesto E il vero punto
del dubbio) ed osservò ancora lo scandalo politico derivanteda un decreto giudiciario d'indennità, e lir impossibilita di
aflermaro la innocenza ; ulle qiiali clue osservazioni m i per-
metterei d i non concordare con lo il lustre giureconsulto To-
losano. Ma prima di disputare sui modi e confini di tali
riparazioni bisognerebbe rende rle possibili con abolire le
pono irreparabili.
8. $59.
Il processo misto perb, come A condizione generde
di tulti gli enti misti, pu8 variare quasi direi all' in-
iirtito, secolidache una delle sue forme si atteggia o211 ordirrc inqtlisitorio , o a l l ' accusaiorio. 111 tutti i pae-
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si ove cotesto processo misto fi in vigore, esisto110
dalle particolarila tdi, die confrontandolo nei diversi
paesi si troverebbero a stento due sistemi uniformi (1).
(1) Francia, Piemonte, e Toscaun haono processo misto:
ma qual divario tra sistema e sistema I Sonb inflriito le va-
r i & ~ di Cuesta procedura mista nolle provincie di Europa,
Una forma specialfssirna e diversa forso do tutte le altro, io
ne vidi por lungo tempo in azìoue nel gih Ducato Liiccheso
c In descrissi nel rnio discorso sulla cessata procedurakccc l~c se , ubblioato noi miei Opuscoli voi. I , pusc. 4.
Svolgismo adesso le sette con&l'zioniessenziali dal
giudizio penale.
C A P I T O L O IX .
Beli' accusatore.
5. sui.
La pprsona dell' wcirsarore nel processo nccusato.
rio ptc1.o asigc s11eciali provvedimenti: perchh in tale
sisteiiin fiicendosi halin a cliiunqtie del popolo di ac-
crts:iiz! :iltri (li un delitto ; uesto potere riuscirebhc fe-
ciantlir ili disturbi o di abusi, se con opportune cau-
telo I ~ O I I si frenassero le passioni nialcapie, clie vo-
1es;s~rrr lirafiltnrne (1).
[l) Hrinln rhho Xiiolilssini~ Icggi restr i i l ive d~l la ibcrtl
r?i ncciisare. Inghilterra sornrninisirn arialopo esempio.
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Prendendo a tipo di tali cautele le leggi che in pro-
posito ordinarono con molta cura gli anlichi romani,
esse possouo referirsi a quaitro - Vdosignazione
delle cause di inidorte i tu ad accasare - . O uurnis-
sione ad accusare per decreto di magistrato che co -
nosca' dell' accusa in diritto, e dia al)' accusatore la
lex per costringere i testimoni - .O giecramento dicalunnia - .0 y~nalidir igorose contro i calunniatori.
Nel sistema s'nquisitorio può sembrare che P accu-
satore non vi sia, perchè non viene a faccia del reo,
ma agisce nell' ombra, Pure vi è anmr qui, sebbeno
non sia cl' intrinseca nocessi& a cotesta forma nella
yriale il giudica procede di uffìzio. Qui l accusatore in-
terviene con piu limitati poteri. E bisogna riconoscerlonel dirnunciatore se,rrato, o ufficiale querelante. Questo
dà il moto alla inquisizione che poscia si inoltra s cura
d d procuratore dei fisco, o dello stesso giudice; che
por un' anomalia di tale processo riunisco in se al-
cuni dei poteri e delle funzioni che piu proprimente
spetterebbero allo accusatore.
Ncl sistema misto la persoria dell' accusaroro si rap-presenta dal pubbl i co niinisiero, a cui compete ssclu-
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sivamente I' estircizio dell' azione pubblica : l i b ~ r a
o subordinata alfa doglianza del? offeso, nei defitti
prirati. Nel piure moderno la distinzione dei delitti
in privaai e pubblici non tiene nè alla forma del giu-
dizio , è ali' azione :ma soltapto allo eccitamento dcl-
l' azione. La forma del giudizio nct processo accusa-
torio e misto sempre pubblica. L' azione 8 sempre
pubblica, perchb tutti i delitti ( beneh8 no sia sirbor-
dinata la persecuzione alla querela del leso ) si puni-
scono nello inleresse della socioti. Ma si dicouo pri-
oati, perchii 1' azione pubblica non può mettersi in
, moto se non per volanti dell' offeso. Tale O il con-
cetto di questa divisione dei delitti nel linguaggio
odierno. $fale perb i pratici credettero che il giure
romano usasse in cotasto senso Iu, distinzione fra de-
litti pubblici e privati. Nel giuro romano questa. di-
stinzione teneva al f i n e della pena; e si dicevano og-
getto di pubblica giudizio quei crimini che si pulii-
vano nello interesse di tutti i cittadini; a di giudizioprivato quelli che si punivano nello interesse del solo
lcso. Erano privati delitti appo i Roman i il furto, la
rapina, il danno dato, o la ingiuria. Erano pubblici il
parto supposto Q 1 adulterio, sebbene il primo per la
leggo 30 8. 4 f f . ad leg. c o m . de falsis; e i l secon-
do per 1 editto di Gostaatino ( l e g . 30 C. ad leg. ( I )
Jul.,de adzckter.) non si potessero perseguitare. che
sulla dogliaaza (li certi membri della famiglia, ne vo-
letzcibus t empc licerct foadcsre conaubia, come dice
del sccondo l' imperatore;fi f i e
falsis cxtTaneoiumrunbulneliis jurn fainilictc! deflrr?ns~rrzcr, ome dice del
primo ilV o e t ad paad. t i t. (fc transnctionihus n. 48.
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Forse nella sua origine la nomenelatura si desunse
dazi' azione, come rilevasi dal g. 1. lnst. dt: pubbl. ju-
dic.; ma certo 13 che rimasero poscia nelfa categoria
dei delitti pubblici anche alcuni delitti ebe si perse-
guitavano a sola querela di parte, ma nel pubblico
interesse. Vedasi P l a t n e r de jure criminuna romano
quaesc. 6, np. 3 , pag . 107 ad 170. Presso gli an-
tichi popoli germanici tutti i delitti si mantennero a
Inngo di indole privata cosi nel concetto del fine del-la persecuziorie loro , ome nello esercizio di questa,
non concessa che al solo leso e suoi aderenti.
(1) La esoIusioue degli estranei dall' accusa di adulterio,
sancita dal primo imperatore cristiano, s i sostiene coma
assoluta da i migliori iaterpotri, e tale la dirn~stra a lette-
ra della costituzione. Vedi W iss emb a C i n C. ad dicl,
1.30- ! a t t h e o de crimintbua li&, 8 , i t. 3, cap. 4 , n.11.
L' ufficio del pubblico ministero ff i i1 risultato di tln
lungo processo storico. Quando il popolo romano, re-
mosso per le usurpazioni del)' impero da ogni potere
politico, si addormentb nella obbedienza passiva, nes-
sun cittadino, tranne eccezionalmente gli offesi , più
volls assumersi l' odiosa rischio di accusare i c&lin-
quenti. Ciò rendeva precario il magistero penale, 6
lasciava la societa senza difesa contro i maivagi, 11 ri-
gare della massima che nissnnopotesse
perseguitarsiper un delitto se non vi era chi lo accasasse, dovette
csgere in faccia ad un imperioso bisogoo (4). Laonde
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il terzo secolo dell' era cristiana vide sorgere il con
cetto di una persecuzione dei delinquenti eccitata d' u(-
@ io dai magis6ati. t*. 22 f f . de puaestionibus =
leg. 13 ff . d e o f f . praes. - eg. 7 C. &e uccusato-
r i b u s - eg . Ci C. de de la tor ibus - eg . 1. C.
d$ custodia r e o n c m . La giustizia io questo periodo
pretermise il bisogno di un accusatore, e ne venne a
far le veci lo stosso giudice. iYon ancora per altro
attuossi il concetto di un ufficiale permanentemente
incaricato di accusare i delinquenti: poichb non v i 6
germe di cib n6 nella istituzione dei curiasi e degli
stuu"io~zarii l e g 1 e t 8 cod. Theod. de c t c r io s i s ) sdr-
t a ai quarto secolo, con incarico di mera poltzia in-
vestigatrice; n6 nelle ingerenze date da Giustino ai
vescovi nel sesto secolo, con incarico di mera uigia
lanza sulle procedure periali (Eeg. 22 C. d e opi-
scopaFi atcdient,) e sulle carceri ( R ani da publi-
c i n ~ i f i i s t e r i iorigilse)
(1) P l n o ricorda come in caso di gravi dolilti dovessetalora i1 senato o 1' imperatore destinare qualcuno all' a c -
cusa fEpis t . 5 , 4 - , 31 - , 33; -). Uguale hiso-
gno aveva già eccitato nella repubblica le questioni speciali.
Ma in seguito si era venuto introducendo attorno
alla giustizia un ordine di persone chc sotto il nome
di p r o c u r a t o r i , assumevano I ufficio di rappresentare
gli interessi delle parti nelle liti. E mentre ogni si -
gnore venne ad avere il suo procidratore presso i tri-
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- 20 -bunali, anche i re ebbero il loro, Ora si trova che
dopo la met8 del decimoquarto secolo questi procu-
ratori del r e , dalla condizione di semplici agenti di
affari, erano passati ad esercitare un ufficio pubblico :
e si erano invesliti anche dell' autorità di accusare i
delinquenti, senza che si conosca il preciso momento
in cui tale uso ebbe origine; nè il primo documento
che lo validb. Fatto 6 che verso l a fine del seco-
lo XIV si trovano in varii paesi questi procuratori
del re , investiti deI potere di tradurre i colpevoli avan-
ti la giustizia, malgrado il silenzio della parte offesa;
e di chiederne la condanna, con apposite conclusio-
ni e dimande. La spiegazione più probabile di simile
transizione si trova nella natura delle pene d' allora;
le quali molto consistendo in ammende e confische,
generavano nei governanti un interesse pecuniario alla
condanna. Ciò dava ragione a coloro che zelavano gli
interessi dei governi di interloquire nei giudizi penali ;
e così forse passarono dalla rappresentanza del fisco
pel ricupero delle ammende, alla rappresentanza ge-
nerale della società offesa col delitto, per procacciarne
la repressione. Così l' ufficio del miraislero pubblico,
per un fenomeno singolare, si propagò appo divorse
nazioni prima che i legislatori l' avessero formalmente
costituito: fi1 e y e r ist i tuz. giudiciarie vol . 2 , p . Ci72-H e l i e de I" instruction uol. 1, S. 74 - e c o t de
la jusfice repressive p a g . 232.
Ma il pubblico ministero si i3 veriuto in certa gui-sa purificando nella odierna civiltà. Perchè separato
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affatto cotcsto ufiicia da ogni rappresentanza della co-
rona, e da ogni cupidigia fiscale, ha potuto assumere
piu nitida la divisa della imparzialllb, cousiderandosi
come rappresentante della l e gg e . Alla puritj (1) di
questo concetto; alla presunzione di assoluta impar-
zialità; alla supposta assenza di ogni passione, e di
ogni predilezione per la condanna; l' oacio del pub-
blico ministero va debitore di quelle ampliazioni di
poteri, che le moderne legislazioni gli hanno geno-
ralmente attribuito; e cho potrebbero riuscire perico-
lose se quei presupposti venissero mai disgraziata-
mente smentiti. Ad evitare i quali pericoli potrebbe
riuscire utilissima la istituzione Ilcll' avvocato dei po-
veri dove fosse saggiamente costituito codesto uffizio,
e circondato della conveniente dignit8 e degli oppor-
tuni poteri (2).
(1) Tutta la purificaziono o la nobilitazione di qi i~stouf-
ficio consistette nella rettificazione di una idea; vale a diro
che il sostenitore dell' accusa non fosse più un rappresen-
tante del Soverno, nln un organo della hlagistralura. Cibpose indosso a Iiri In divisa della imparzialità e lo nutorizzb
a chiamarsi rappresentarito ilelln legge. Cou ci?) doveva spa-
rire da lui tutta la rapacità, la criidelth, e la tenaclt8 ch e
rendottero odioso 1' antico procuratore fiscale; e il popolo
in lui piu non vida un nemico ma un protettore. Chi vo-
lesse tornare a diro che il pubblico Dfinistcro è un orgaklo
del potcro eseciitivo lo ricotidurreblje scnzn nvvedersene
alle antiche condizioni.
(2) Nel riiio concetto codesto uffizio dovrebbe costituirsi
non pd solo fina di difendere ì miserabili all' orale dibnt-
lirilento , 11 clie siipplisce bastantemc~ite a destinazione :t
turno (lo1 difencnro o5cios0. Iiovrehbe susore il trilrtrnntc~dclla difesa costitt~itocoma magistratura perrnanerite desti-
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nata a pa r c a t i r e la libsrtà civile dei cittadliri dai priiiii mo-
nronti ~ e iuali sorge contro di loro il pcricnlo di un pra-cesso criminale, Dovrehllc al pubblico mlaistsro lasciarsi
tutto ciì) che gli occorre alla persecuzione dei delinquenti;
ciok tutli i suoi poteri attuali. Ma dovrebhe starsii a frorit~
un magistrat~ he avessa altrettanti poteri ue l senso di vi-
gilanza della procedura, e protezione della irinocenzs. Lo
preoccupazioni del magistrato destinato ad nccusarc trove-
rebbero itn cquiljbrio uelle prcoccupazloni ( sc viio\si) de l
rnagi:;trato destinato u difendere. A qriello esercitare 1' aziii-
ne pubblica , rovocare gli arresti, e le proceclurc a carico
dell' accirsato, A questo provocare le scarcerazioni , Io B C -
rificazioni a discarico. l1 cuiisenso dei due umzii dovrebbe
risparmiare ogni ultariore intervento delle camere d i con-
siglio, guarentigia che non sempre rispondo iu pratica alle
cspetfative ohc so ne promisero i legislatori. Le camere di
consiglio dovrebbero intarloquiro saitanto nel dissciaso dei
diio offìcii, Libero 1' accusato di eleggerci un difensore di
sua fiducia, In difesa oflciule dovrebbe cedere Il campo
al dlfensoro elettivo nel giudizio orale. Non sono nell' osale
giudizio i piir ~ r n v i ericoli delle indebite od eccessive ves-
sazioni dei cittadini. 11 vantaggio di codesto iiflIzio dovrclilic
conciatero appunto no1 provvedere alla difesa e tutela di
un ioquisito in quel lungo periuda che precede il. dlblitli.
mento : r nel quale 1 opera dell' avvocato difensore B nulla.
E cievo esserlo per necessita a ragienc del pericolo che
la intrusione di un privato recherebbe troppo spesso a l cor-
so dl giugtizia durante la segreta istruzioue. Ma lu venalitl,
lo spirito partigiano, e l' eccesso d i zelo che a buon dirllt0
si temono neil' avvocato difensore , on potrebbero più te-
mcrei in una niagi6tratui-a permaneuto iu faccia alla y i a l o
la istruzione segreta dovrebbe apriimsi enza rlscbio di oollu-
siune. E 0081 si avrebbe iri certo reodo riparo 81 scsretc,
della praccdura scritta che pur bisogna conservare. Occulta
a tiiiti coloro oho parteggiando por 1 accusato potrebl3aro
abusnre della cognizione degli alli; essa avrebbe tutta 1s
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possibile puhbliclta quando fm e a p e r b ad un maglrlrato
il cui incarico rosse quello di vigilare il processo lincbè H di-
rige dnll' accuso. Allora potrebbe dirsi che la difesa de-
g1' inquisiti sar ebb e completa. Un avvocato dei poveri che
non ha altri poteri che quelli di un avvocato comune, e
che incomincia la sua azione dcfensionalc dopochb u n in-
felice (vittima forso di un equivoco o di un errore di dirit-
to , o di una fatale prevenzione) ha per parecchi mesi in -
debitamente gemuto nelle segrete ; una superfelaziono sen-
za frutto: B al solito una guorentigia apparente priva di real-
tà. Ad ogni modo dovunque e comunque volesse ordinarsila istituzione dcll' Avvocato dei poueri nelle procedure pe-
nali, dovrebbe per Iegge essere interdetto a coloro che si
addicessero a cotesto nobile ulliicto lo aspira re a sup eriori
impieghi, onde venisse assicurata la indipendenza di questi
tribuni dclla difcsn. Sare bbe redicolo (sc non fosse lagrirne-
vole) il vedere un ufficio la cui missione consistc in un an-
tagonismo, ed in una vicilanza sui possibili abusi degli ac-
cusatori, affidato a giovani che lo guardano come un pos-
saggio, perchè anelano a pih lucrosi collocamenti : essi per
conseguire il desiderio loro e procacciarsi più larghi stipen-
dii, dipendono interamente dalle buone grazie, dalle infor-
mazioni, e dalle proposte di coloro coi quali dovreb beromantenere la situazioue di un sindaoato e di una opposi-
zione perman ente, Cotesto assurdo rende ipocrita , e disprez-
zata la istitiizione di che favello. ,Ma queste si diranno an-
ch 7esse utopia! Eppure se qui ne fosse il Iiiogo io po-
trei niostra re come tali ideo si riaxinodioo cogli antichi me-
todi praticali in Toscana ed in altre parti d' Italia.
I diritli del pubblico ministero si riassumono prin-
cipalmente nclle seguenti facoltà- .%esrdtaro l 'azio-ne penale; provocando ove occorre l' arresto del reo -
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2.0 fare tutte le requisizioni e dimande, e provocare
senza limite tutte le investigazioni, tutti gli interroga-
torii, e tutto le misure e provvedimeriti, chc crede
utili alla scoperta del vero o al servigio della giu-
stizia - . O provocare gli aggiornamenti della tralta-
zione della causa - .0 spiegare all'udienza fino alla
chiusura del dibattimento le sue conclusioni, tanto sul
merito quanto silgl incidenti - .O replicare alla di-
fesa per la rettificaione dei fatti cbe da questa si fos-
sero travisati; o per le nuove eccezioni di diritto da
lei proposte - O procurare la esecuzione della sen-
tenza, o assolutoria o mndennatoria - .O procurar-
ne la correzione quando na abbia i mozzi legali, e
creda violata la legge.
X suoi precipni doveri sono la imparzialiti, e la fred-
dezza; e deve soprattutto esser cauto di non iscarnbiare
lo zelo per la condanna con lo zelo per la giustizia.
C A P I T O L O X .
Del reo.
La parola reo (I), ntrodotta a designnrc colui c m
quo res agitur, indica quaIniiq\ie persona contro misi dirige una dimanda giudiciale: e così nei giudizi cri-
minali indica colui contro il quale si dirige la inquisi-
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- 23 -
zione, o 1' accusa; e promiscuamente designa or a 1' ia-
quisilo, ora 1' accusaro , econdo i vari sistemi (8).
(1) IAa vera. etit~iologisdella parola yeo doriva da reor,
pUtU?*e, silpporre, e st a ad indicare lo stato di accusa,
cioh qiiello stato intermedio fra la innocenza e la condan-
na, nel quale il cittadino si suppone colpevole, ma no n C
nooora riconosciuto tale. Qucata etimologia offre una mire-
bile coincidenza della parola reo cou quella della parola
i lnpututo.
(2) 11 reo si denomina accusato dopochk ebbe corso illibello acousatorio o la trasrrtissioue degli atti. Bel processo
misto uon pub dirsi preuenuto (v oc e introdotta neil' uso
de l nostro foro) fincbb non B elilanato il decrcto d' invio.
Fin là no n pub dirsi che incolpalo.
& cliiaro da ciii cbe nel linguaggio giuridico la pa-
rola re o ha un significato assai diversa da quello ia
cui si adopera nel linguaggio volgare. 11 reo pc l volgot! il colpevole. Pel giurista il ren può essere innocente.
Ed C: grave errore quello di chi, per una prevenzione
funesta, osi confondere il senso giuridico di questa de-
nomiuazione col suo volgare significato.
P;. 872.
Io ordine a questa seconda persona la scienza non
ha a faro che dile avvcrteazo. La prima che non pos-
sono esservi in ben ordinata citti privilegi nessuni : ed
ogni ci t tad i91o deve potersi t rdur ra in stato di reato.
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La seconda b che il reo deve comparire ft d persona:
nè si ammette che si faccia rappresentare da altri. E
ci3 per due ragioni: - .0 perdi0 il diritto della di-
fesa 13 nelle materie penali inalienabile; ed even-
tualmente si alieiiersbbe, quando si ponesse iu balia
di un procuratore- O perchè il bisogno di scopri-
re il vero osige che si abbiano nel giudizio le di-
chiarazioni persoilalmente emesse dal rco , c l~e olo Bi n grado di conoscere le circostanze dclle quali è chia-
mato a dar conto.
C A P I T O L O XI.
Del giudice.
La persuna del giudice (rappresentanza attributim
ad un uomo di poteri eccezionali sopra i suoi simili,
che sarebbero naturalmente e politicamente suoi ngua-
li) si custituisce dalla giurisdizione o co~npelenza.Kella
giurisdizione (4 ) (facultas jus dicetzd i ) sta tutta laessenza del giudice.
(1) Sulla distinzione fra qiui.i$dizdune cd i m p c ~ oi ve$-
p r i o Io dispute del N o o d t fd e jurisdictione et imperioJch e la proclama inetta ; e del Tkf e n k n i o che la propugna
nella dissertnzirine che lia pe r titolo - erum inaperiunl
juriadictionem criniinslem non esse fopusc. I 4 .
I,a giurisdizione deve trovarsi ~ e liudice e per ragio-ne irrtrinse~a,e per ragione esrrinseca congiuutarrienlc.
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La giurisdizione iiitrirzseca quella che si desiirne
dslln materia,
3. 876.
Benche niente repugnasse che in uno Stato un solo
giudice o un solo collegio (1) disbrigasse tutta sorta digiustizia, pure la necessità nei regni estesi, e la con-
venienza anche nei piccoli, introdussero una distirizionv
di competenze o gerarchie ragionata sulla differenza
della materia da giudicare. Di qui le varie divisiotii
dei giudici, Ic quali teagono alla natura della GOS n su
cui deve cader0 la loro cognizione:
(1) La costituzione della pereona del giudice, o in un
solo PndiuWuo, o in un col le~ io arib e varia - . O secon?
do il grado dl utilith dei diversi popoli- . O secoiido i re-
Spcttivi mezzi finanziarii - .u secondo lo importanza delle
materto. I ciudici unici furono alternamente denominati pre-
t o r i , po t e s t c i , vicarài, col)rnlissarii e siniili. I tribunali col-
legiaii furono clitamali in Germania ed in Ingliiltcrra Ca-
me r e , in Italia Roto (sulla etimo1ogi:ia della quale parola ì a
vedersi H om u a i juri8pritclcrrtitc nicntismntica P U ~ . 61 )
in Francia Corti; e per la imitazione di Francia questa ul-
tima voce h venuta prevalendo tra noi.
Cos ì - ,Q Si hanno giudici civi l i , commerciali,
~ i m i n a l i cclesiastici.
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- 28 -Z? Si hanno in criminale giudici di alto crintij~ale,
correz2oaali, e di polizia.
3. 0 Si hanno in alcuni luoghi giudici de l dirilio
(magistrali), e giudici de l fatto (giuria).
4.O Si hanno giudici che godono solo giurisdizione
preparatoria nei giudizi penali. La quale o può attri-
buire una mera autoriti eccitatrice del giudizio (come
quella delle camere di consiglio quando decidono sulla
prima ammissione di unaquerela)
;
unaautoriti ilr-
vesligasrics (giurisdizione io~quirente)come quella dei
giudici istruttori.
Si lianno gilidici che godono sola autoritj inizia-
trice, comc le camere di accusa, clie decidono sulls n -
vio a giudizio; e i presidenti quando dispongono su
certe condizioni clie dovri avere il giudizio.
Si hanno giudici che godono autoria cotzsumatrice
dei giudizi, come sono tutli quelli che appartengono ai
turni decidenti,
Si hanno giudici che godono autorith correttrice; o
Isolnta, ome quella delle corti di cassazioue (1) ;
congiunta rtH' autoriti rlccidt)rlte, come quella dei tri-
bunali di appello, e di revisione.
(1) La Cncsazione ha per suo istituto di non conoscere
del f i t t o : onosce però e giudica rmnpetentemeato dello
c » n a ~ g u e n s cgi?tridiche del fatto : B l a n C h e éttldes sur le
code pcnal , remidrc étlrde p a y . 25, e# 173.
I,:i giurisdizione sstrinseca 6 quella per cui fra di-
versi giudici, clre tutti sarebbero inbrirrsecrsmente com-
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- $99 -
pelenti, si determina quale &i loro dovrh ad esclu-
sione degli altri conoscere di un dato fatto.
Ii principio costitutivo della giurisdizione estrinseca
fu argomento di grandi dispute e di grandi lotte nel
medio evo, per gli urti delle giurisdizioni baronali con
le giurisdizioni regie, e delle giurisdizioni baronali fraloro. Gli uni sostenevano cho la regola della compe-
tenza estrinseca si determinasse sempre in criminale
come i n civile, dal dotlzicilz'o e riCtadi?~anz;a el reo:
e non hanno fine i reclami e le ostilitk dei feudata-
rii, che la storia ricorda essere derivate dalle lamen-
tate violazioni del diritto assorto spettante ai snpe-
riori del delinqi~cnte(1).
( I ) In Francia a modo di esenipio la prevalenza della
$iurisdizinae locale sulla giurisdizione donioil iare nori Si i
riconosciuta Otio a Carlo IX, he IU proc1:imb nella celebreorclinanxa di iiloulins :D u b Q i s hisloire k l a nlonnrcliie
/'rancnisc liv. 6, ckap. 9,
Le ragioni cllo fecero prevalere in penale alla giri-
risdizione del domicilio del reo, quella del Ircogo (lei
Pommessu deliclo , urono tutte rli cunuenienza; rrin casi
potenti, che il Izcugo de l delitto si riconobbe ovunque
coine cletcrrninlzotc la regala ciella competenza estrin-
seca, E cib perchi! pii1 conforme ai quattro bisognidcfln giustizia penale : celcrilà: economia: verith: csem-
3%
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plraritci. Ma quando dicesi che per coteste ragioni la
giurisdizione territoriale del luogo del delitto, sia pre-
feribib alIe altre non si dice gia che le escltda in
modo assoluto. Questo scambio sarebbs fonte di erro-
ri. Le altre giurisdizioni sono suppletiue. Ecco tntto.
Laonde dave la giurisdizione territoriale non possa
esercitarsi le altre si svoIgono legittimamente.
Questa regola pub soffrire limitazione per tre cause
diverse : l privilegio: la precetzaione : a prurogn (1).
Ciascuna cli tali cause può in certi casi essere ragio-
ne specide di giurisdizione estrinseca, e far tacere an -
che la competenza derivata dal luogo del delitto.
(1) Si sviluppa ancora la competenza per conlinenza di
causa quando trattasi di pi13 nccusari, o quando trntkci di
diversi firlli contro un solo accusato beucli8 cornmessi in
dtvcrsi luoghi; e quando siavi una connessione pe r cui I n
economia di spese e di tempo, e la speranza di meglio
riigqiungere il vero consiglino un giudizio uriico. Vcdasi
hl o r i ti Journrrl il74 druit criminel urt , 8405.
I I privilegio opera tale effetto tutte le volte che
u n ordine legislativo assegna a un ceto di persone un
tribunale speciale. Abbiamo esempi di cib nei \-ari Sta-
li ; ei militari ; er certi ordiui cavallereschi; per gli
scolari; per gli eccles i tss lòci; pei setialori, e pei de-
lmlati alle assemblee lagislative.
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La preuet2zions nasce dalla maggiore sollecitudine
con la quale uno dei più giudici competeali intrinse-
camcnte, a esercitata la giurisdizione estrinseca , m-padronendosi dell' affare. La prevenzione deriva dalla
anterioritj della citazione. Ma fra le diverse citazioni
che possono mere muto corso, provale lareale
sullaverbale, sebhene anteriore : ra le piu citazioni verbali
prevale 1' a~zterioredi data ( 2 ) .
(1) Il principio della prevenzione quello su cui si rn-
dica la est?~a&crritorCalitr~el giure penale. Quando uu col-
pevole estero veoge tra noi senza che abbia incontrato giu-
dizio penale iiella su a patria dove commise il delitto, la
gluri~ dizio ne erritoriale derivala da l luogo de l commesso
reato non essendo csercilatu, nè utilmente esperibile, viene
a rimanere preva11:nte la giurisdizione derivata dal domi-
ci120 attuale del colpevole. E così per virtù della preven-
zione il giudice nostro che ha sotto la su a mano i l deIiti-
qilerite,esercita legitiirnanicnt~ a sua competenza sopra d i l u i .
La proroga procede dal conseljso delle parti. Essa
sempre presuppone nel giudice la giurisdizione inlrin-
seca, sulla quale non pub avere efficacia mai il con-
senso delle parti, perchi: attenente al]' ordine pubblico.
Ed avviene quando le parti hanno tacitamente rico-
nosciiito la giurisdizione estrinseca del tribunale, clie
vonia corisumanrlu gli atti db l giudizio, col non elevare
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esse alcuria eccezione contro le facoIiA da l rnedesirna
esercitale.
5. 885.
L' ofbc io det giudice magistrato si svolge nell' im-
pero, nella giurisdiaioue , nell' arbitrio.
Un tempo I' arbifrio del giudice fu un Briarco. Ma
in una buona legislaziorie l' arbitrio deI magislrato deve
limitarsi per quanto è possibile. Quanto al rito esso
non può porsi in sila balia, mentre invece B istituito
a suo freno. Quanto al giudizio sul fatto egli non ha
vero arbitrio neppure dove si accetta la intima coavin-
zione; perchb deve sempre convincersi secondo il pro*
cesso, e secondo ragione. Quanto alla pena egli deve
averne i limiti dalla legge. Quanlo alla inleipretaziortt!
di questa esso rion pub farla 3 libito suo, m a C! vin-
colato dalle regole dl ermeneutica, Sicche vero e pro-prio arbitrio rian pi10 averlo il giudice che nelle or-
dinatorie dei giudizi ; le quali, entro cerli confiiii (li
convenienza, dispone a comodo e piacimento sui.
Le due prime proposizioni non possono oggi formare
occasione di controversia. La forniscono perb la terza,
s la quarta.
In proposito tlella pena sul cadere de l passato sa-colo trionfb uno spirlm di reazione contro la pro-
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porzione tosi detla armonica, a cui si erano ispirate
parecchie legislazioni di Europa: e che lasciava smi-
surata Isrgliezza al giudice d' iiifliggere quel casligo
che a fui sembrava pii^ adatto alle circostanze; dan-
tlogli persino talora potestà di correre dalla pena ca-
pitale aila multa. Corne suole accadere, la reazione
traboccb agli oppositi estremi, E si ~iroyiugiiò la pena
tassativa inlposia. dalla legge, come unico rriezzo atto
a procacciare ijnona giustizia ed a far si che i col-pevoli si purdissero non dalE' uomo, iiiu dal ln legge.
A questa formula sedoltrice, s' ispirarono i codici ri-
voluzioiiarii di Francia, e si ebbe come un progresso
1 aver tolto ai giurtici ogni arbitrio nella pelialiti. Irfnla novella dottrina. fece trista prova (l i si!. Eliliero q u e i
corlici breve vita: e nei nuovi che si dettarono i r iFrancia ed allrove nei priniordii di questo sccolo si
trovb la provvisione conciliativa che la bgge tassasse
la specis della penalità, ma eoiicedesse a l giudice una
larghezza nella sua quantirh e durata entro certi li -
miti segnati dalla legge. Dopo il 4830 apparve insuf-
liciente anclie questo temperameato. Si osservb che
per adattare con giilstieia la punizione alle circoslanz!:
infinitamente variabili in cui pub versare il dclin-
quente, non bastava autorizzare il giudice ad inflig-
gere qualche anno di piii o qualr.Iie anno di menci
della galera o del carcere che la leggo scgnara a
quel delitto: ma. bisognava dargli balia di scendere
ancora a delle specie inferiori di pena ilei casi di
eccezionali circostanze, che si dissero non possibili a
prevcrlersi ilal legislatore. Così nacque il sistema delle
~ircosta~zzetteicualtt i , rcnrluto celebre per Ic riforme
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- 34 -francesi, ed imitato da alke legislazioni. I1 qual si-
stema, autorizzando la dichiarazione del]' atteouanza
senza che ne abbia in precedenza. segnato le condi-
zioni la legge, e senza che neppure sia obbligo del
giudice di dichiararna i criterii in sentenza, ripristin0 iu
sostanza i' arbitrio del giudice nella penalia. Molti co-
dici contemporanei (per esempio l' Austriaco, lo Spa-
gnuolo, il progetto Portoghese) tentnrono di conciliare
l' aborrimento dell' arbitrio del giudice con la dove-
rositi di proporzionare le punizioni fra delitti clie seb-
bene identici nella loro quantitb rraiurade, variavano
p r b per le relative contingenze che ne rxiodificano la
politica quantith. Questi tentativi si estrinsecarono con
lo enumera r0 studiosamente nel codice tutti i casi ssco-
gitabili di abteuuamento, o di aggravamento che po-
tevano incontrarsi nelle varie eventnalila. Ma in oote-
sti tentativi, oltre ad avere spesso dimenticato i prin-
cipii della scienza confondendo il grado con la quantiti
del delitto, non si è a mio credere raggiunto ancora
quel meglio chs si desidera. Prescindendo da cib a
questo luogo, è necessikl concludere che se è certa
la regola che nega ogni arbitrio al giudice nelle for-
me essenziali del rito, e nella conuinaione; non pub
dirsi oggi altreltanto pacifica Ia regola che gli noga
ogni arbitrio nella pewalith. Avvegnachb per quanto
si dica che nello attenuare il giudice deve procedere
non ad arbitrio suo, ma secondo ragioite; flwichb non
gli si faccia precetto di esporre eodesta ragione, il
giudice essendo uomo ceder& di frequente agi' impulisi
di simpatia o di piea in un senso, o al fascirio della
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prevenzione in un altro senso ; e la penaliti subirà
troppo spsso la influenza di un vero arbitrio.
Intorno alla i n t e r p e t r a z i o n e d e l l a l e g g e penale sono
discordi Ie dottrine sul punto di decidere se debba
seguirsi Ia jnterpetrazioue logica. , che cerca lo spirito,
o la interpetrazionel e t t e r a l e ,
che aderisce alla paroladella legge: e se (ammessa la interpetrazione l o g i ~ a )
debba questa usarsi tanto a fine r e s c ~ i t t i v o ,quanto a
fine esfensivo. Porse il problema è arduo a risolversi
con un a formula assoluta.
Non nasce il dubbio quando il caso non cada nè
sotto la lettera nb sotto lo spirito della legge. Esten-
dervela sarebbe lo stesso che creare una nuova legge.
Neppure nasce dubbio quando i1 caso apparente-
mente compreso nella lertera, non Io A nello s p i r i t o
della legge. minire questo fatto sarebbe un andare
contro la volontia do1 legislatore; e percib la intelligcn-
za g r a m ~ n a t i c a l edeve cedere alla logicca re&rEt t iua.
Dubbio sorge bonsi quando il caso colpito dallo
spirito della legge non lo B dalla sua l e t i e r a , almeno
in modo chiaro ed esplicito. E la ragione di qu i du-bitare emerge dal conflitto tra la obbedienza alla vo-
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- 36 -l u n t i del legislatore, e il rispclto equitntivo alla hiio-
na fede del]' agente: buona fede cagionata dail9nibi-
~ u i t i ella legge, o dalla sua omissione;per In quale
sembra duro punire cbi no n avrebbe violato propria-
iirente u n precetto n l u i mmifesto, ma avrebbe vio-
Iato soltanto un pensiero arcano, o una a?ialogia ((I)"
I ) Misero mano in questa grave disputa con diverso con-
si@o C a r p z o v i o , M e n o c h io , P a p o n i o , F n r s t e r ,
E v e r l i : i r d , F a r i n a c c i o , B I o r i t e s q u i o u , B e c c a r i n ,f : r e m n n i , T h i b s u t , 3 I : i i l l e r d e C h n s s ~ f , V n n i c r i r i ~ [ )
cir interpetratione erlenaion i n cr iminal i ims, E l o u t de
intcrpetrcrlionc injure criminali , Dy e s e l d cle docll- in@
interpelralionis jrbris ad leges critnint~les pplicr!lu; c rc-
centernexite 'fIe i C in una speciale dlssertaziono.
C A P I T O L O XII.
Contestazione dell' accusa.
Non basta che i' accusa v i sia, se non b contestata
al reo. La contestazione & necessar ia pel diritto che
ha il reo di presentare le sue difese, e p e r Zo inte-
resse grandissiruo di tulta la socieli che il giudizio
obiettivo riesca conforme al vero.
Tali essendo i Fni di eolesto atlo 6 evidente chelc sile f o r m e , oode sia dettata ed eseguita razional-
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- 37 -
mente, devono ordiaarsi in guisa che la eootesiazione
riesca utile ai medesimi, e sufficiente a raggiuagsrli
per quauto è possibile.
PerciB In contestazione dcll'accusa (afEnchb no n si
converta in una farisaica simulazione di rito) deve aver
scmpre cluc coritlizioni- . O deve essere completa -2.0 deve esser6 ialnapestiua. La sciewia O indiflerente
sul nlodo diverso di tnlo contestazione, purchb essa
sin fatta, e sia falla ulilmente.
Varia il moniento cli tale contestazione nei diversi
sistemi. Nel sislerna accusatorio s i fa auatzti qualun-
que prova con la iscrizione 0 soscriz ione d e l libello
acc~~satorioe sua notificazione all' accusato. Nel siste-
ma inquisitori0 si fa dopo raccolle l e p r o v e ; e in-
corilincia col cosritulo obietr iuo e col1 la trasnrissiorre
della iiiquisiziuno. Nel sistema misto si fa dopo racwl.
ti uclla istruzione scritta i materiali della prova, ma
inaatiai a che cominci la vera prova efi cace , ci08
rpella orale,
g. 896.
Oltre la notificazione ia copia del lilieilo accusab-
torio, il quale deve obiettare al reo I l faW e il li -
t010 coa tolte le sue parlicolarilà e circos@W, r-
tiene alla c onre s ru z ime deli' accusa mi pgc88so mi-
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- 38 -sto - .0 19 comunicazione di luiti gli atti, docu-
menti, e riscontri raccolti nella istruzione scritta -2.O la indicazione degli elementi di prova che si pro-
duranno al dibattimento orale. Senza ciò la contesta-
zione sarebbe incon?pletcs: quindi vizioso il giudizio.
La contestazione dell' accusa niente repugna che si
faccia al reo pede l i b e r o . Pure nel sistema inquisito-
rio e misto prevale la rqola che nei delitti gravi la
contestazione dell' accusa sia preceduta o accompa-
gaata dall' arresto del reo e dalla sua sottoposizione
a czcsrodia preventiva.
Siffatta custadia preventiva coiisiderata merauiente
rispetto ai bisogni della procedura, non potrebbe es-
sare die brevissima: tanta quanta 6 necessaria per
interrogare il reo, ed avere dalla sua viva voce tutti
quegli schiarirnenti chs la istruzione pub desiderare.
Dopo cib con vi sarebbe per questo lato ragione di
ritenerlo. taonde il suo prolungamento in faccia alla
rigorosa ragione sarebbo ingiusto, perche pecca di pe-
tizione di principio. Pure si ammette come una neces-
siti politica ormai riconosciuta per i seguenti bisa-
gai - .O bisogno di giustizia; per impedire la fuga
del reo - .0 bisogno dl u e ~ i t à ;per impedirgli di
intorbidare le ricerche dell' autorità, distruggere le ve-stigia del delitto, intimidare i testimorii- .O bisogno
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d i p~~bblicaifesa; per impedire a certi lacimiorosi di
continuare pendente ii processo nei loro attacchi al
diritto altrui. Queste stesse ragioni mostrano che la ca-
stodia preventiva non & tollerabile tranne nei gravi
delitti od in quelli che qiianturique meno gravi pre-
sentano probabile sospetto d i ripetizione, e che possono
dirsi delitti abitudinarii ( i ) ; e che deve corcarsi di
temperarla col provvedimento della liberazione prov-
visoria mediante cauzione.
(1) Lc cautele con cui la legge provregga a restringere le
custodie preventive, sono il criterio su cul deye giudicarsi
I l grado di rispetto accordato alla indipondenzs civile di uri
popolo. Io molti paesi che si credorio liberi si lascia ali' ar -
bitrio di un giudice lo arrestqre un uomo sospetto anche
per delitto lievissimo. In Toscana (fino al 1805) tranne casi
di eccezione non si decretava i1 carc ere preve ntivo , se il
titolo obiettato non poteva condurre a pena d i carcere oltre
d u e anni. Il nuovo codice penale che nel 1861 B stato pel
Regno di Baviera sostituito a l codice Francese che tuttavia
reggeva la Baviera Renana, e al codice di P o u e r s t e i li ch e
da l 1813 governava il restant e del Regno, ha esteso anche più
oltre codesto lim ite; escludendo collanlo il caso dei vagabou-
d i , forestieri , recidivi in furto, od in falso. k sperabilo chi!
1' esempio della Baviera esercili sulla Europa un a influenza
maggiore di quella ch e non esercitb 1 esempio toscano.
La legge dcvo prestabilire tassativamente i casi in
cui la custodia preventiva pub aver luogo, restringen-
done l' uso per quanto 6 compatibile coi suddetti bi-sogai. Deve pure la legge vegliare con opportune prov-
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- 40 -visioiii onde non si abusi della sepela; trista nppen-
dice della custodia preventiva. S(1greta vuol dire car-
cere con segregazione incessanle del carcerato rla ogni
comunicazione. Il primo ed il terzo dei siiaccennati bi-
sogni (della giustizia, e della difesa) niente affatto con-
durrebbero a questo isolamento, tostochb il reciiito i n
cui si ctiiude 1 inquisito fosse abbasbnza sicuro ad im -
pedirgli di e-iadere, o di correre a nuovi delitti. E i l
secondo dei suddetti bisogni quello che ha fatto in -
ventsre I' orrihile supplizio della segreta; che s' inflig-ge per rncsi, c talvolta per anni, ad un disgraziato del
quale nari ancora si coriosce se sia colpevole od i n -
nocente. llico supplizio, perche tale it di natura siia i l
trovarsi solo senza poter cambiare una parola co n le
persone di famiglia; o verso cai ci legaiio le nostre
affezioni; e delle qu a l i a stento ci pervengono le no-
tizie a traverso gl' infidi messaggi dei carcerieri. Ma
tale si rende ancor più perchA in generale nelle co-
struzioni carcerarie, i luoghi di segreta sonosi fatti nel
precipuo scopo di allontanare il detenuto da ogni co-municazione col\' esterno; e si h guardato a questo pii1
che ad altro. Laonde iiella maggior parte delle prigioni
di Europa le segrete sono le peggiori stanze dello sta-
bilimento: e traltasi peggio i l cittadino che ha sempre
sulla fronte la presunzione di innocenza, di quello non
si tratti il colpevole gii condannalo. J governi yrov-
-vidi Iiaano dato e danno opera a migliorare questa
condizione infelice. Ma provvedere alla situazione ma-
toriclle non basta. Dovrebbesi anche con ordiaamenli
positivi impedire il prolungamento soverc~iio i qilestoisolamento, il qualo anche spogliato di ogni altra fi-
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- 644-siea angustia, i: dnrissimo coine patimento morale. E
vorrei sperare che la civiltà progrediente fosse per ap-
portare riparo anche a questo male, se non v e d ~ s i
che gii orrori della segreta, ed i patimenti dei misero
che col i giace incerto del suo avvenire, si elogiano
(la certuni con fanatico zelo. In una opera scritta da
uil magistrato rispettatissimo , ripubhlicata quest'anno
in Franda per servire di manuale ai giudici d' istru-
zione, leggesi raccomandato, 1' ilso delle sepetc come
mezzo utilissimo per fare un bel processo :mozzo del
quale se s i approfitti un abile inquisitore, alternando
il proluugamento della segreta cui1 accorli interroga-
lorii, riesce quasi sempre a condurre lo inquisito alla
desiderata confessiorie del delitto. Leggo questo irtsegna-
mento: e v i scorgo pur troppo una terribile veri ti. Vale
a dire non esser morto ancora il seme dei C o v a r-
r u v i i, che insegnavano doversi usare dall' inquirentc
ogni arte ed ogn i sulterfugio per istrappare la eoufessio-
ne dal reo; etl esser lecita persino la menzogna a eode-
st o santissimu fine : non esser morto il seme di coloroclie segretanierite rimipiangono I' abolita toriura. Avve-
gnacàe la segreta, adoperata nel senso clie come sopra
s' insegna, altro non sia clie una tortura mnsclreratn. O
cntiducnsi il rr,o a coi~fessnrecol mezzo di palinienti
iisiri, o col mezzo di pat iment i nior:lli e clella dispc-
~aziorie i non veder cimi il torrriine di urlo stato (1 iso-
1:imento divenuto orribile; 6 seriipre tortilrn : : 1s tor-
tura ~~redicatael secolo rlccirnononn. l u concordo be -
riissimn In insigne rii:ipistrati, ch e In eterna segrelu,
(fella quale il solitario non \'cile il termine tranne inurin confessione, sia dal la cspcrienta mostrata iitilissi-
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- 42 -ma a mdurlo a q u ~a dico altresì che b toso
iniqua il giangervi per codesli mozzi ; dico che la er-
peienza moslra del pari ( i ) che con codesti mezzi
si ftl confessare P innocente DOP meno che il colpevo-
le: e che la eegrela usata a codesto fine ba della tor-
tura anche 1'assurdo, od il vizio di lasciare esitanti sulla
varidiciti delIs confsssiono.
( l )Valga per tutti i l f a t b recentissimo di Rosaria Dolce
che imputata di parricidio , stanca della segreta divenutale(come ossa poi dichiarb) piti terribile della morte, si con-
Ies& colpevola del prrricidio e de l successivo furto, bendi&
niente avesse pnrtccipato EA sell' uno nB nell' altro. Pu con-
daaaak alla galera a v i k dalla Corta di Awiw dd Nord il
13 agosto 1801; polcbè. voib fortuna che la Circos~nze t-
tenuanti ammesse dai giurati impediiisero le si mozzasse la
testa. P&iscoperti i veri autori del latrocinio, furori0 essi con-
dannati nel capo. Onde annullati per contradizione i due giu-
dioali, Rosarla Dolce fu ricondorta a giudizio avanti la Corte
di Asaim della Somme, ohe con senhnza dei 19 novem-
bre 1862 la prwlamb innoaeate, e condannò a morte i l vero
assassino Vatlhalwyn. Ecco wa wnfessione oltenuta col mezzodella disperazione delle aegrete I Ne esultlno i C o v a r r ii v i i
rnodcrfii. Vedaai la lettera di Od i l l o n B a r r o t relativa a
questo fatto inserita nel giornale le T e m p del 28 novem-
bre 1863.- outs Eu retpmsobilir& d e cel le fatale er-
a rwr pere mtrr CCUZ qtd atl~~ientrrraché ce1 Ftveu, el
elsr da torlsrre mornlc qui I' nvait produit. -
Ove la custQdh preventiva, e mi 1 arresto del reo,
possa aver luogo, le regole che devono dominare talearrssto sono le aegnwti - .0 ch e (tranne i casi di
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pugrnnza ( 4 ) o quasi ffagranza) non possa alcuno
essere arrestato senza mandato di giudice - .0 che
il giudice non corra a decretare I' arresto se delh de*
linquenza non ba suf&cionii indizi - .O che in ce r t i
casi possa ammettersi la liberazione prounisoria sotto
cauzione - .0 che il reo non debba soggcttarsi ariolertz~e rigori eccedenti la mera necessita di airre-
starlo, di cuslodirlo, e di segregarlu - .O che appena
arrestato debba esibirsi ali' autorita competeok -6.0 che debba potersi arrestare in qualunque giorno, ora,
e (salve le debite forme) in qualsivoglia luogo (2).
'11 I1 colpevole sorpreso dalla pubblica forza nel]' atto
i o cui consiima la violazione di un diritto deve essere in-
ciistintamentc arrest ato, perchh 1 agente della piibblica forza
non pub giudicare se il titolo criminoso ch e emerge da quel
fatto porti o no la carcerazione preventiva. Ma la pubblica
forza deve imrncdiatarnente esibir e lo arre stalo in flagrante
a l prossimo magistrabo : \ quale oonoeos compalenbme~te
se il fntlo nleritci o no la detenzione preambula. Questa cau-tela basta ad impedire gl'inconvenienti ai quali in Francia
si E reccntemeute dovuto ovviare con la le$~;edel SO mag-
gio 1863: vedasi la Recue Critìque vol. 29, pag. 97. Una
buona legge gelierale sulla custodia preventiva avre bbe ren-
duto inutili cotesti parziali provvedimenti.
(2) Sulld origine degli asili vedasi B i n ge r de aaylorurn
o r i y i ~ i e usu et abusu 1828 - a r L h e l opuaculn juri-
dicn var i i argumcnti tom. 2, opusc. 6 dc jurc nayl i: t:
quanto ne accenua il chiarissimo p r o t P. E1 e r o no110
scritto intibiato origini stnriche d e l giurc pende .