progetto esecutivo - sito ufficiale del comune di
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PROGETTISTIProf. Arch. Pasquale MianoArch. Giuseppe Mollo
CON:Arch. Eugenio CertosinoArch. Laura ChirichellaArch. Antonio MugnoloArch. Patrizia PorritielloArch. Giuseppe RuoccoArch. Pasquale Volpe
IL RUPARCH. ASSUNTINO RUSSO
IL SINDACOAVV. RAFFAELE DE SIMONE
DATA: Ottobre 2014
PROGETTO ESECUTIVO
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI ACCESSO E DEL PRIMO TRATTO DELL' ANTICO ACQUEDOTTO âFONTANELLEâ
E9
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO .
RIQUALIFICAZIONE DELLâAREA DI ACCESSO E DEL PRIMO TRATTO DELLâANTICO ACQUEDOTTO
âFONTANELLEâ A ROCCARAINOLA
CAPITOLATO SPECIALE DâAPPALTO
1
COMUNE DI ROCCARAINOLA
(PROVINCIA DI NAPOLI)
Progetto di Riqualificazione dellâarea di accesso e del primo tratto
dellâantico acquedotto âFontanelleâ a Roccarainola
*************
CAPITOLATO SPECIALE DâAPPALTO
PARTE PRIMA
(Articolo 43 , comma3, del DPR 207/2010)
Il Progettista (capogruppo)
Prof. Arch. Pasquale Miano
Visto e approvazione
RIQUALIFICAZIONE DELLâAREA DI ACCESSO E DEL PRIMO TRATTO DELLâANTICO ACQUEDOTTO
âFONTANELLEâ A ROCCARAINOLA
CAPITOLATO SPECIALE DâAPPALTO
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SOMMARIO
PARTE I â Oggetto â Ammontare dellâAppalto ______________________________________________ 5
ART 1.1 OGGETTO DELLâAPPALTO ______________________________________________________ 5 ART 1.2 AMMONTARE DELLâAPPALTO ___________________________________________________ 5 ART 1.3 CARATTERISTICHE FUNZIONALI, IMPIANTISTICHE, TECNICHE E ARCHITETTONICHE
DELLE OPERE â PROPOSTE MIGLIORATIVE. _______________________________________ 7 ART 1.4 FORMA E DIMENSIONI PRINCIPALI DELLâAPPALTO ________________________________ 8 ART 1.5 COMPITI E RESPONSABILITĂ DEI RAPPRESENTANTI DELLâAPPALTATORE. __________ 10 ART 1.6 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE MIGLIORIE OFFERTE ________________________ 10 ART 1.7 PROCEDURA PER LA CONSEGNA DEI LAVORI ___________________________________ 11 ART 1.8 INIZIO EFFETTIVO â PROGRAMMA DETTAGLIATO DEI LAVORI ______________________ 11 ART 1.9 TERMINI PER LâESECUZIONE DEI LAVORI ________________________________________ 12 ART 1.10 DISCIPLINA ECONOMICA ______________________________________________________ 20 ART 1.11 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI _______________________________ 24
ART 1.12 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 27 ART. 1.13 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ________________________________________________ 29
ART 1.14 DISPOSIZIONI PER LâULTIMAZIONE _____________________________________________ 33
ART. 1.15 â ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITĂ DELLâAPPALTATORE. ____________________ 34
ART. 1.16 - POTERI RISERVATI ALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ____________________ 41
ART. 1.17- RISERVE E CONTROVERSIE __________________________________________________ 41
ART. 1.18 â NORMATIVA DI RIFERIMENTO - RISPETTO DI LEGGI E REGOLAMENTI _____________ 41
ART. 1.19 â TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DELLE MATERIE. ____________________________ 41
Parte II. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI _________________________________________________ 44
ART. 2.1 â ACCETTAZIONE DEI MATERIALI _______________________________________________ 44
ART. 2.2 â IMPIEGO DI MATERIALI CON CARATTERISTICHE SUPERIORI A QUELLE CONTRATTUALI _____________________________________________________________________________ 44
ART. 2.3 â IMPIEGO DI TERRE E ROCCE DI SCAVO ________________________________________ 44
ART. 2.4 â NORME DI RIFERIMENTO E MARCATURE CEE ___________________________________ 45
ART. 2.5 â PROVVISTA DEI MATERIALI ___________________________________________________ 46
ART. 2.6 SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO 46
ART. 2.7 ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE ________________________ 46
ART. 2.8 INDENNITĂ PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DANNI ARRECATI __________________ 46
ART. 2.9 â MATERIALI E PRODOTTI USO STRUTTURALE ___________________________________ 46
2.91. Identificazione, certificazione e accettazione ____________________________________________ 46
I materiali e i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, devono essere: ______________________ 46
2.9.2 Procedure e prove sperimentali dâaccettazione __________________________________________ 47
2.9.3 Procedure di controllo di produzione in fabbrica __________________________________________ 47
2.9.4 Componenti del calcestruzzo ________________________________________________________ 47
2.9.5 Pannelli in legno multistrato _________________________________________________________ 50
ART. 2.10 â CHUSURE IN LEGNO _______________________________________________________ 51
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âFONTANELLEâ A ROCCARAINOLA
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ART. 2.11 â INTONACI _________________________________________________________________ 51
DIAGNOSTICA ________________________________________________________________________ 51
Primo livello __________________________________________________________________________ 54
Secondo livello ________________________________________________________________________ 55
Terzo livello ___________________________________________________________________________ 56
INTONACI SU SUPERFICI VECCHIE ______________________________________________________ 54
ART. 2.14 ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI _________________________________________ 58
Definizioni ___________________________________________________________________________ 54 Pavimentazione su strato portante _______________________________________________________ 58 Pavimentazione su terreno _____________________________________________________________ 59 Soglie e davanzali _____________________________________________________________________ 59 Controlli del direttore dei lavori _________________________________________________________ 59
ART. 2.15 OPERE DI RIFINITURA VARIE__________________________________________________ 60
Attrezzatura __________________________________________________________________________ 56 Campionature ________________________________________________________________________ 57 Preparazione delle superfici ____________________________________________________________ 57 Stato delle superfici murarie e metalliche _________________________________________________ 57 Preparazione dei prodotti ______________________________________________________________ 57 Esecuzione __________________________________________________________________________ 57 Tinteggiatura di pareti _________________________________________________________________ 57 Tinteggiatura con pittura alla calce ______________________________________________________ 57 Verniciatura __________________________________________________________________________ 57 GeneralitĂ ___________________________________________________________________________ 57 Verniciatura a smalto (tradizionale) ______________________________________________________ 58
PARTE III. MODALITĂ DI ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ______________________________ 58
ART.3.1 Scavi a sezione obbligata e sbancamenti in generale ________________________________ 58 GeneralitĂ ___________________________________________________________________________ 58 Ricognizione _________________________________________________________________________ 59 Smacchiamento dellâarea ______________________________________________________________ 59 Riferimento ai disegni di progetto esecutivo ______________________________________________ 59 Splateamento e sbancamento ___________________________________________________________ 59 Scavi a sezione obbligata ______________________________________________________________ 59 Allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione ____________________________________ 60 Deposito di materiali in prossimitĂ degli scavi _____________________________________________ 60 Sistemazione di strade, accessi e ripristino passaggi _______________________________________ 60 Manutenzione degli scavi ______________________________________________________________ 60 ART: 3.2 Divieti per lâappaltatore dopo lâesecuzione degli scavi ______________________________ 60 ART 3.3 Riparazione di sottoservizi ______________________________________________________ 61 ART 3.4 Rilevati e rinterri _______________________________________________________________ 61 ART 3.5Esecuzione delle pareti esterne e delle partizioni interne; _____________________________ 62 Definizioni ___________________________________________________________________________ 62 Partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito _______________ 62 ART 3.6 Esecuzione di intonaci _________________________________________________________ 63 GeneralitĂ ___________________________________________________________________________ 63 Intonaco grezzo o rinzaffo rustico _______________________________________________________ 63 Intonaco grezzo fratazzato o traversato ___________________________________________________ 63 Intonaco isolante termico a base di leganti idraulici e polistirene,applicazione a spruzzo _________ 64
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ART 3.7 Opere di vetrazione e serramentistica _____________________________________________ 64 Definizioni ___________________________________________________________________________ 64 Realizzazione ________________________________________________________________________ 64 Posa in opera dei serramenti ___________________________________________________________ 65 Controlli del direttore di lavori __________________________________________________________ 66 ART 3.8 Esecuzione delle pavimentazioni _________________________________________________ 66 Pavimentazione su strato portante _______________________________________________________ 66 Realizzazione degli strati portanti ________________________________________________________ 67 stuccatura dei giunti e pulizia ___________________________________________________________ 67 Soglie e davanzali _____________________________________________________________________ 68 Zoccolino battiscopa __________________________________________________________________ 68 Controlli del direttore dei lavori _________________________________________________________ 68 ART 3.9 Opere di rifinitura varie _________________________________________________________ 69 Verniciature e tinteggiature _____________________________________________________________ 69 Attrezzatura __________________________________________________________________________ 69 Campionature ________________________________________________________________________ 69 Preparazione delle superfici ____________________________________________________________ 69 Stato delle superfici murarie e metalliche _________________________________________________ 69 Preparazione dei prodotti ______________________________________________________________ 70 Esecuzione __________________________________________________________________________ 70 Tinteggiatura di pareti _________________________________________________________________ 70 Tinteggiatura con idropittura opaca coprente naturale per interni. ____________________________ 70 Verniciatura __________________________________________________________________________ 70 GeneralitĂ ___________________________________________________________________________ 70 Verniciatura a smalto (tradizionale) ______________________________________________________ 71 Verniciatura di opere in ferro, prezincate o comunque zincate a bagno ________________________ 71 Controllo ____________________________________________________________________________ 71
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PARTE I â Oggetto â Ammontare dellâAppalto
ART 1.1 OGGETTO DELLâAPPALTO
Lâappalto ha per oggetto i lavori di âRiqualificazione dellâarea di accesso e del primo tratto dellâantico
acquedotto Fontanelleâ sulla base del progetto esecutivo.
Sono compresi nellâappalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale dâappalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei
quali lâappaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonchĂŠ dei particolari costruttivi e
del progetto esecutivo comprensivo delle relazioni specialistiche, e delle strutture.
Costituiscono parte integrante dellâappalto anche tutte le migliorie presentate dallâImpresa in sede di offerta,
quali elementi non di prezzo.
Tutti i miglioramenti qualitativi apportati in fase di gara al presente progetto con l'offerta migliorativa saranno
redatti dallâimpresa aggiudicataria, ai sensi dellâart. 33 del D.P.R. 207/2010 ed inclusi nel progetto medesimo
esecutivo posto a base di gara.
ART 1.2 AMMONTARE DELLâAPPALTO
L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a ⏠139.262,19 Euro, di cui :
1) LAVORI a misura â Acquedotto ⏠108 339,63
2) Oneri da PSC non soggetti ribasso - Acquedotto ⏠2´547,90
A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2) ⏠110.887,53
B) Somme a disposizione dellâamministrazione ⏠28.374,66
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) ⏠139.262,19euro
Le categorie di lavori previste sono le seguenti:
N° Designazione delle diverse categorie di lavoro Importi (%)
18 Demolizione, rimozioni,tagli 2´703,07 2,438
19 Pavimentazioni esterne 17´617,06 15,887
20 Arredo urbano â info point 33´637,41 30,335
21 Impianto idrico fognario â acquedotto 6´202,07 5,593
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22 Impianto elettrico - acquedotto 14´920,63 13,456
23 Pulitura e messa in sicurezza 32´421,93 29,239
24 Trasporto -acquedotto 837,46 0,755
25 Sicurezza - acquedotto 2´547,90 2,298
TOTALE ⏠110 887,53 100
Gli importi del precedente prospetto, anche se rispecchiano le caratteristiche dimensionali fondamentali del
progetto, sono puramente indicativi e potranno variare in piĂš o in meno ai fini di una piena funzionalitĂ
dell'opera stessa.
L'importo contrattuale comprende inoltre tutte le lavorazioni aggiuntive e/o sostitutive che l'Impresa
aggiudicataria avrĂ ritenuto di inserire nella propria offerta, e finalizzate al miglioramento qualitativo del
progetto esecutivo posto a base di gara, nonchĂŠ al miglioramento dellâorganizzazione del cantiere.
Ai sensi degli articoli 60 e 61 del regolamento per la qualificazione degli esecutori di lavori approvato con
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformitĂ dellâallegato âAâ al predetto regolamento, i lavori sono
classificati nelle categorie:
1 â Categoria Prevalente :
OG2
Classe IV
FINO A âŹ
OG 2 : RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI
SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni
specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare,
trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli
immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresĂŹ la realizzazione negli
immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e
finiture di qualsiasi tipo nonchĂŠ di eventuali opere connesse, complementari
e accessorie.
OS 24: Verde e arredo
urbano
OS 24: Verde e arredo urbano
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior
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CAPITOLATO SPECIALE DâAPPALTO
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Classe â II
Fino a ⏠516.457,00
uso della cittĂ nonchĂŠ la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco,
sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
Le opere descritte â caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche - appartengono alle
seguenti categorie:
Categorie
( Allegato A del DPR 207/2010)
EURO (%)
1 â Categoria Prevalente :
OG2
Importo: ⏠33´207,27 29,947
2 â Altra categoria
OS24
Importo: ⏠77´680,26 70,053
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI
DâAPPALTO
⏠110 887,53 100
Il contratto è stipulato âa Corpoâ, ai sensi dellâart. 53, comma 4, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i , nel rispetto del quale, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica
delle quantitĂ o della qualitĂ della prestazione.
Lâopere è finanziata con fondi POR-FESR CAMPANIA 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 â âPIANO REGIONALE DI INTERVENTOâ.
ART 1.3 CARATTERISTICHE FUNZIONALI, IMPIANTISTICHE, TECNICHE E ARCHITETTONICHE
DELLE OPERE â PROPOSTE MIGLIORATIVE.
I lavori , oggetto di appalto, interessano il primo tratto dellâantico acquedotto con lâarea di ingresso.
Lâintervento di riqualificazione dellâarea di accesso allâantico acquedotto è volta a ripristinare la fruibilitĂ del
percorso attraverso un attento studio dellâilluminazione, la sostituzione della pavimentazione e la
progettazione di un infopoint dalla struttura in legno che si snoda intorno al presistente arbusto, realizzando,
attraverso delle sedute in legno, una zona dâombra e di sosta,infine la progettazione delle rampe permette la
completa accessibilitĂ dellâarea ai disabili.
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In sede di offerta il concorrente potrĂ proporre interventi migliorativi che potranno riguardare i
seguenti aspetti, con i relativi punteggi di valutazione:
Area
CRITERI DI VALUTAZIONE Peso ponderale
MACROCRITERIO
Peso
ponderale
CRITERIO
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA
Elemento n. 1 Migliorie relative alle indagini 20
Acq
ue
do
tto
Esecuzione, nelle aree dellâacquedotto, di indagini attraverso lâutilizzo del
georadar per verificare la eventuale presenza di reperti e indagini relative
alla consistenza materica e sondaggi archeologici
Elemento n. 2 Migliorie relative agli aspetti manutentivi 20
Acq
ue
do
tto
Miglioramento degli aspetti manutentivi del progetto dellâinfo point e di
recupero dellâacquedotto delle Fontanelle e della Fontana.
Elemento n. 3 Migliorie relative agli impianti elettrici e speciali 25
Acq
ue
do
tt
o
Migliorie sullâimpianto elettrico e di illuminazione degli spazi e dellâinfo
point;
Introduzione di impianti antintrusione, antincendio, riscaldamento.
Elemento n. 4
Migliorie relative allâorganizzazione e sicurezza del cantiere 5
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA
Elemento 5. Tempo di esecuzione dei lavori e organizzazione e
gestione del cantiere
10
Elemento 6. Offerta economica 20
TOTALE 100
ART 1.4 FORMA E DIMENSIONI PRINCIPALI DELLâAPPALTO
Le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati del progetto esecutivo
posti a base di gara che qui di seguito vengono elencati:
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A Inquadramento A1 Inquadramento urbano degli interventi Scala 1:2000 A2 Inquadramento urbano â architettonico dellâintervento.
Stralci: PRG, PUC adottato, catastale. Scale varie B Rilievo B1 Rilievo fotografico. Scala 1:200 B2 Rilievo geometrico. Stato di fatto. Pianta, sezioni. Scale varie C Progetto architettonico C1 Progetto architettonico. Pianta e sezioni. Scala 1:100 C2 Progetto architettonico. Pianta delle coperture e sezioni.
Scala 1:100 C3 Progetto architettonico. Dettagli del blocco servizi
e delle pavimentazioni Scale varie D Elaborati impiantistici D1 Impianti elettrico e di illuminazione Scala 1:100 D2 Impianto idrico- sanitario Scala 1:100 E Elaborati descrittivi E1 Relazione generale. E2 Relazione Geologica. E3 Computo metrico estimativo. E4 Stima di incidenza della manodopera. E5 Quadro economico. E6 Elenco e Analisi prezzi. E7 Piano di sicurezza e di coordinamento(di cui allâarticolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81) Allegato: Layout di cantiere E8 Piano di manutenzione dellâopera e delle sue parti . E9 Capitolato Speciale di appalto E10 Schema di contratto. E11 Cronoprogramma. E12 Liste di categoria.
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ART 1.5 COMPITI E RESPONSABILITĂ DEI RAPPRESENTANTI DELLâAPPALTATORE.
Il Direttore Tecnico di Cantiere assume, sotto la propria personale responsabilitĂ , i seguenti compiti:
Organizzazione tecnica e logistica del cantiere;
Contatti con la direzione dei lavori onde prevenire qualsiasi contrasto nellâesecuzione degli stessi;
Controllo sulla qualitĂ e lâesecuzione dei lavori effettuati in cantiere da parte dellâAppaltatore affinchĂŠ
siano eseguiti nel rispetto del progetto esecutivo e delle norme di buona tecnica;
Il responsabile della sicurezza assume, tra lâaltro, sotto la propria personale responsabilitĂ , i seguenti
compiti:
Controllo sulla corretta installazione di impianti, macchinari, apparecchiature, opere provvisionali e
quantâaltro necessario per la gestione del cantiere in applicazione delle attuali leggi sulla sicurezza
sul lavoro, di quanto specificato nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento nonchĂŠ nel Piano Operativo di Sicurezza, redatto dallo stesso Appaltatore, e delle
norme di buona tecnica;
Controllo continuo nel tempo sul rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e
dellâigiene del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti dellâAppaltatore;
Controllo continuo nel tempo affinchĂŠ tutti i lavoratori presenti sul cantiere usino correttamente i
Dispositivi di Protezione Individuale loro assegnati.
ART 1.6 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE MIGLIORIE OFFERTE
Dopo la stipulazione del contratto il R.U.P. ordina allâappaltatore, con apposito provvedimento, di dare
immediatamente inizio alla progettazione esecutiva delle migliorie previste nel caso essa si rendesse
necessaria.
Il progetto esecutivo delle migliorie, non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle
lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara; eventuali altre variazioni quantitative o qualitative non
hanno alcuna influenza nĂŠ sullâimporto dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, nĂŠ
sulla qualitĂ dellâesecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e
invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.
La progettazione esecutiva delle migliorie completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi,
indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro 15 (quindici)
giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di cui al comma 1.
I grafici di cui al comma 5 sono approvati dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto
esecutivo posto a base di gara, entro 10 (dieci) giorni dalla sua presentazione da parte dellâappaltatore;
lâavvenuta approvazione è comunicata tempestivamente allâappaltatore a cura del R.U.P..
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ART 1.7 PROCEDURA PER LA CONSEGNA DEI LAVORI
Il direttore dei lavori comunica allâAppaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonchĂŠ delle attrezzature e materiale per eseguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni del progetto esecutivo.
Sono a carico dellâAppaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al tracciamento.
Il direttore dei lavori procederĂ alle operazioni di consegna nel rispetto dellâarticolo 153, 154 e 155, del
D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Il verbale di consegna contiene lâindicazione delle condizioni dellâarea e delle strutture presenti, e la
dichiarazione che la stessa è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire lâavvio
dei lavori ad eccezione delle eventuali aree che potranno risultare ancora impegnate per la esecuzione della
palificata.
Il verbale, redatto in duplice copia, è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dallâAppaltatore nella persona del
legale rappresentante o da procuratore munito di apposito mandato.
Qualora lâAppaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il direttore dei lavori fissa una
nuova data. La decorrenza del termine per il compimento dei lavori resta comunque quello della data di
prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la
Stazione Appaltante ha la facoltĂ di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
La consegna dei lavori può essere effettuata anche in piÚ volte, con successivi verbali di consegna parziale.
In tal caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge, per la determinazione del termine della ultimazione
dei lavori, è quella dellâultimo verbale di consegna parziale.
In caso di urgenza lâAppaltatore comincia i lavori per le sole parti consegnate.
Nella determinazione del prezzo di offerta, lâAppaltatore ha tenuto conto anche di detta eventualitĂ , e
pertanto non può richiedere alla Stazione Appaltante la corresponsione di alcuna somma a ristoro della
consegna parziale dei lavori.
In caso di consegna parziale lâAppaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
ART 1.8 INIZIO EFFETTIVO â PROGRAMMA DETTAGLIATO DEI LAVORI
L'Appaltatore inizierĂ effettivamente i lavori entro 15 giorni dal verbale di consegna dei lavori (o del primo
verbale di consegna parziale); trascorso tale termine sarĂ applicata una penale pari allo 0,3/1000 (dpr
554/1999 art. 117 co.3) dellâimporto contrattuale per ogni giorno di ritardo che sarĂ annotata dal direttore dei
lavori nel registro di contabilitĂ e sarĂ computata a debito dell'Appaltatore nel primo stato d'avanzamento.
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Se il ritardo si protrae per oltre 6 settimane dalla data del verbale di consegna (o dal primo verbale di
consegna parziale), la Stazione Appaltante avrĂ la facoltĂ di procedere alla risoluzione del contratto ed
all'incameramento della cauzione definitiva.
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
lâadempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale dâappalto;
le eventuali controversie tra lâappaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra lâappaltatore e il proprio personale dipendente.
ART 1.9 TERMINI PER LâESECUZIONE DEI LAVORI
1.9.1 Consegna e inizio dei lavori
Lâesecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, secondo le modalitĂ degli artt. 153 e
seguenti del D.p.r. 207/2010.
Se nel giorno fissato e comunicato lâappaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene
fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la
Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dellâappaltatore. Qualora sia indetta una nuova
procedura per lâaffidamento del completamento dei lavori, lâaggiudicatario è escluso dalla partecipazione in
quanto lâinadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Per consentire lâoccupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio lâAmministrazione potrĂ attivare
lâingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori con le modalitĂ dellâart.
154 del D.p.r. 207/2010.
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Lâoccupazione delle aree è finalizzata allâattivitĂ di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree,
approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi.
Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dellâAggiudicataria. LâAggiudicataria si impegna a non
richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata allâeffettuazione delle attivitĂ sopra indicate,
maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali.
1.9.2 Termini per l'ultimazione dei lavori
Il tempo massimo per lâesecuzione dei lavori è stabilito in giorni 120 (CENTOVENTI) naturali consecutivi
decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali. Lâappaltatore si obbliga alla
rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrĂ fissare scadenze inderogabili per
lâapprontamento delle opere necessarie allâinizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto
della Stazione appaltante oppure necessarie allâutilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale
vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione offerta, presentata
dallâaggiudicatario in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori.
Il programma esecutivo dei lavori di cui allâarticolo 1.9.7 è redatto sulla base del termine contrattuale per
ultimare i lavori.
1.9.3 Proroghe
Lâappaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui allâarticolo 1.9.2, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno
45 giorni prima della scadenza del termine di cui allâarticolo 1.9.2 medesimo.
In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno
di 45 giorni alla scadenza del termine di cui allâarticolo 1.9.2, comunque prima di tale scadenza, qualora le
cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve
essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivitĂ .
La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente
il parere del direttore dei lavori.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10
giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori
qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
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Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a
10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del
termine di cui allâarticolo 1.9.2, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta. Trova altresĂŹ applicazione lâarticolo 159 del DPR 207/2010.
1.9.4 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola dâarte, la direzione dei
lavori dâufficio o su segnalazione dellâappaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale sentito lâappaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessitĂ di
procedere alla redazione di una variante in corso dâopera nei casi previsti dallâarticolo 132, comma 1, lettere
a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta
allâappaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:
lâindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
lâadeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
lâeventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione è controfirmato dallâappaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;
qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dĂ per riconosciuto e accettato
dalla Stazione appaltante.
Qualora lâappaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure
apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dellâarticolo 165 del regolamento generale.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata lâaccettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del R.U.P.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora
il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
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conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari allâaccertata durata
della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dallâappaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla
data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
lâammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui allâarticolo 1.9.7.
1.9.5 Sospensioni ordinate dal R.U.P.
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità ;
lâordine è trasmesso contemporaneamente allâappaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di
emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessitĂ che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette lâordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente allâappaltatore e al direttore dei lavori.
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi
dal R.U.P. si applicano le disposizioni dellâarticolo 1.9.4, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se piĂš di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dallâarticolo 1.9.2, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità ; la Stazione
appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.
1.9.6 Penali in caso di ritardo
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per lâultimazione dei lavori, trovano applicazione le penali
come stabilite allâarticolo 12 del Contratto di Appalto.
1.9.7 Programma dettagliato dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
Entro il termine di 15 giorni dalla consegna dei lavori (o dalla 1° consegna parziale) lâAppaltatore redigerĂ e
presenterĂ al direttore dei lavori, per l'approvazione; il âprogramma dettagliato dei lavoriâ elaborato sulla
base del programma generale facente parte del progetto esecutivo.
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L'Appaltatore potrĂ comunque iniziare i lavori stessi, ma senza che per questo la Stazione Appaltante
assuma alcun impegno, in conformitĂ al programma proposto ed allegato al progetto.
In base alle eventuali osservazioni e schemi forniti entro i successivi 14 giorni dal direttore dei lavori (in
mancanza dei quali il programma dell'Appaltatore si intenderĂ accettato) l'Appaltatore, nell'ulteriore termine
di 14 giorni, consegnerĂ al direttore dei lavori il programma dettagliato definitivo.
Il programma dei lavori sarĂ dettagliato e corredato di diagramma/i cartesiano/i o di altri grafici dai quali si
rilevino chiaramente anche le previsioni d'inizio, andamento e completamento delle principali categorie di
lavoro.
Dal programma dei lavori dovrĂ risultare, anche con relazione descrittiva oltre che dai grafici:
la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;
la data di apertura dei singoli cantieri, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che verranno
impiegati;
l'ordine, il ritmo e le modalitĂ di approvvigionamento dei materiali da costruzione e delle tubazioni ed
apparecchiature idrauliche; la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile
produzione
giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti da impiegare, e, in particolare, degli impianti
per la produzione dei calcestruzzi; la provenienza dei materiali per la confezione dei calcestruzzi
stessi, con risultati di prove preliminari eseguite con i detti materiali; le modalitĂ del trasporto del
calcestruzzo dagli impianti di confezione alle varie zone di impiego;
i termini entro i quali l'Appaltatore si impegna a consegnare all'Amministrazione i singoli gruppi di
opere regolarmente funzionanti.
I termini parziali e totali indicati nel programma dettagliato saranno di riferimento per il rispetto dei termini
intermedi e per lâeventuale conseguente applicazione delle penali.
Il direttore dei lavori avrĂ la facoltĂ di accettare il programma proposto ovvero di richiedere all'Appaltatore
tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il
loro graduale e sollecito sviluppo, nonchĂŠ per il coordinamento con gli altri interventi, in atto o previsti,
connessi con l'opera appaltata.
L'accettazione del programma da parte del direttore dei lavori non costituisce tuttavia assunzione di
responsabilitĂ alcuna del medesimo per quanto concerne la idoneitĂ e l'adeguatezza dei mezzi e dei
provvedimenti che l'Appaltatore intenderĂ adottare per la condotta dei lavori. Si conviene pertanto che,
verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e cosĂŹ pure circostanze impreviste,
l'Appaltatore dovrĂ immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la
facoltĂ della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio,
riterrĂ necessarie affinchĂŠ i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo
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l'Appaltatore possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Capitolato
Speciale di Appalto.
Le opere appaltate dovranno venire sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la
loro completa ultimazione e funzionalitĂ nel termine contrattuale, consenta anche, ove richiesto dalla
Stazione Appaltante, l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere, ove possibile.
Sotto le suddette condizioni l'Appaltatore avrĂ la facoltĂ di sviluppare i lavori nel modo che crederĂ piĂš
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchĂŠ esso, a giudizio del direttore
dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione
Appaltante.
1.9.8 InderogabilitĂ dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dellâinizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
lâadempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato;
le eventuali controversie tra lâappaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dallâappaltatore nĂŠ i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra lâappaltatore e il proprio personale dipendente;
le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
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lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dellâarticolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresĂŹ motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se lâappaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Non costituiscono altresĂŹ motivo di proroga dellâinizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata
consegna del progetto esecutivo alla Stazione appaltante, nĂŠ gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella
progettazione esecutiva. Le cause di cui ai commi precedenti non possono costituire motivo per la richiesta
di proroghe 1.9.3, di sospensione dei lavori di cui allâarticolo 1.9.4, per la disapplicazione delle penali di cui
allâarticolo 1.9.6, nĂŠ per lâeventuale risoluzione del Contratto ai sensi dellâarticolo 1.9.9.
1.9.9 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
Lâeventuale ritardo imputabile allâappaltatore nel rispetto dei termini per lâultimazione dei lavori o delle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (SESSANTA) giorni
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dellâarticolo 136 del Codice dei contratti.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dellâappaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui allâarticolo 1.9.6, comma 1, è computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora.
Sono dovuti dallâappaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito
dellâappaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonchĂŠ rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
1.9.10 - ModalitĂ di elaborazione delle varianti.
Trattandosi di appalto a corpo la stima della perizia è elaborata per le sole opere che riguardano la variante,
sia per quelle in piĂš, sia per quelle in meno, essendo quelle non involte in detta variante, per la definizione
stessa di appalto a corpo di cui allâarticolo 53, comma 4, del D.L.vo 163/2006, il prezzo convenuto non può
essere modificato sulla base di verifiche della quantitĂ o della qualitĂ della prestazione.
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La stima delle sole opere afferenti la variante è determinata sulla base dellâElenco Prezzi Unitari facente
parte del progetto o se non presenti, della tariffa vigente. Detti prezzi sono, eventualmente corretti ai sensi
dellâarticolo 119, comma 7, del D.P.R. 207/2010.
Se nella redazione della perizia di variante occorre determinare nuovi prezzi, il direttore dei lavori, elaborerĂ
le relative analisi nei modi previsti dallâarticolo 163 del D.P.R. 207/2010.
Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del D.L.vo 163/2006, la Stazione Appaltante durante
l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
dell'appalto, e lâesecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario, e non ha diritto ad alcuna indennitĂ ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
Se la variante supera tale limite la Stazione Appaltante ne dĂ comunicazione allâAppaltatore che, nel termine
di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori
e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione
Appaltante deve comunicare allâesecutore le proprie determinazioni.
Qualora lâesecutore non dia alcuna risposta, si intende manifestata la volontĂ di accettare la variante agli
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie
determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dallâesecutore.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dellâimporto degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti giĂ intervenute,
nonchĂŠ dellâammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
allâesecutore ai sensi degli articoli 239 e 240 del Codice. La disposizione non si applica nel caso di variante
disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.
Nel calcolo del suddetto quinto non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle
opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantitĂ previste superino il quinto
dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma 1,
lettera e), del codice, lâesecutore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
Ferma l'impossibilitĂ di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le
variazioni nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee indicate nel Contratto di Appalto, superano il quinto
del corrispondente valore originario, per la sola parte che supera tale limite è riconosciuto allâAppaltatore un
equo compenso, il cui valore comunque non può superare il quinto dell'importo dell'appalto.
In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla
stazione appaltante, salvo il diritto dellâesecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
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ART 1.10 DISCIPLINA ECONOMICA
1.10.1 - Anticipazione
Allâappaltatore sarĂ riconosciuta lâanticipazione contrattuale pari al 10% dellâimporto complessivo del
contratto in appalto.
1.10.2 Pagamenti in acconto
Le rate di acconto sono regolamentate dallâarticolo 20 del Contratto di Appalto.
A garanzia dellâosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullâimporto
netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede
di conto finale.
Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la
contabilitĂ ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dellâarticolo 168 del regolamento generale, il
quale deve recare la dicitura: ÂŤlavori a tutto il âŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚâŚÂť con lâindicazione della data di chiusura.
Entro lo stesso termine il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dellâarticolo 169 del
regolamento generale, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento,
con lâindicazione della data di emissione.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dellâapposito mandato e alla successiva erogazione a favore dellâappaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti
dallâappaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e allâemissione del certificato di
pagamento, prescindendo dallâimporto minimo di cui al comma 1.
In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al
90% (novantapercento) dellâimporto contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un
importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque
per cento) dellâimporto contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra lâimporto contrattuale e i certificati di pagamento giĂ emessi sia inferiore al 10% (dieci per
cento) dellâimporto contrattuale medesimo. Lâimporto dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e
liquidato ai sensi dellâarticolo 1.10.9. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende lâimporto
del contratto originario eventualmente adeguato in base allâimporto degli atti di sottomissione approvati.
Ai sensi dellâarticolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dellâarticolo 48- bis del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, come introdotto dallâarticolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e
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dellâarticolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, lâemissione di ogni certificato di pagamento è
subordinata:
allâacquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
allâesibizione da parte dellâappaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione
degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti, nonchĂŠ copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda
gli eventuali subappaltatori;
qualora lâappaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
precedente;
allâaccertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo diversamente derivante dalla notifica di una o piĂš cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno allâimporto da corrispondere, in applicazione dellâarticolo 48-bis
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivitĂ di riscossione delle somme iscritte a
ruolo.
1.10.3 Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e
proposto lâimporto della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione è subordinata allâemissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dallâappaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande giĂ formulate nel registro di contabilitĂ , il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui allâarticolo 1.10.2, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90
giorni dopo lâavvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare
fattura fiscale.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dellâopera, ai sensi dellâarticolo
1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che lâappaltatore
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presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e
dellâarticolo 102, comma 3, del regolamento generale.
Ai sensi dellâarticolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4
deve avere validitĂ ed efficacia fino a due anni dopo lâemissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
importo garantito almeno pari allâimporto della rata di saldo, maggiorato dellâI.V.A. allâaliquota di
legge, maggiorato altresĂŹ del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo
lâemissione del certificato di collaudo provvisorio;
la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
Salvo quanto disposto dallâarticolo 1669 del codice civile, lâappaltatore risponde per la difformitĂ ed i vizi
dellâopera, ancorchĂŠ riconoscibili, purchĂŠ denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Lâappaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalitĂ , nonchĂŠ
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonchĂŠ le misure da adottare per il loro rimedio.
Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui allâarticolo 1.10.2, comma 8.
1.10.4 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
In caso di ritardato pagamento delle rate di acconto sono dovuti allâappaltatore gli interessi legali per i primi
60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano allâappaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui allâarticolo 133, comma 1, del Codice dei
contratti.
Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene dâufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessitĂ di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
Eâ facoltĂ dellâappaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.
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1.10.5 Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 1.10.3, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
1.10.6 Revisione prezzi
Ai sensi dellâarticolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è
esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione lâarticolo 1664, primo comma, del codice
civile.
Ai sensi dellâarticolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma
1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti
condizioni:
le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dellâintervento, in misura non
inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto giĂ eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile; allâinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono
essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto ministeriale, nelle quantitĂ accertate dal Direttore dei lavori;
le compensazioni sono liquidate senza necessitĂ di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori
qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del responsabile del
procedimento in ogni altro caso;
Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili allâappaltatore, la durata dei
lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso,
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consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso dâasta, aumentato di una percentuale, determinata con
decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di
inflazione programmato nellâanno precedente sia superiore al 2 per cento, allâimporto dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per lâultimazione dei lavori stessi.
1.10.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti
Eâ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Eâ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dellâarticolo 117 del Codice dei contratti
e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nellâapposito Albo presso la Banca dâItalia e che il contratto di cessione, in
originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato
di pagamento sottoscritto dal R.U.P
ART 1.11 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
1.11.1 Lavori a corpo
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nellâenunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonchĂŠ secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantitĂ di detti lavori.
Nel corrispettivo per lâesecuzione dei lavori a corpo sâintende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare lâopera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorchĂŠ non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalitĂ , completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando allâimporto netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate al precedente art. 5, di ciascuna
delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
Lâelenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validitĂ ai soli fini della determinazione del prezzo a
base dâasta in base al quale effettuare lâaggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantitĂ richieste per lâesecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
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Gli oneri per la sicurezza sono valutati separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando
di gara, e saranno liquidabili nella quota parte proporzionale ai lavori eseguiti.
1.11.2 Lavori in economia
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalitĂ previste dallâarticolo 153 del
regolamento generale.
Gli oneri per la sicurezza sono valutati separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando
di gara, e saranno liquidabili nella quota parte proporzionale ai lavori eseguiti.
1.11.3 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè dâopera
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piĂŠ dâopera, ancorchĂŠ accettati dalla direzione dei lavori.
1.11.5 Elenco delle Partite Contabili - ModalitĂ di misurazione dei lavori.
In sede di progettazione esecutiva, le lavorazioni sono state suddivise in partite contabili (gruppi di
lavorazioni omogenee di cui allâarticolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, allâarticolo 43 e allâarticolo
184 del D.P.R. 207/2010), con lâindicazione dei relativi importi ed aliquote, secondo il seguente prospetto:
N° Designazione delle diverse categorie di lavoro Importi (%)
ACQUEDOTTO
18 Demolizione, rimozioni,tagli 2´703,07 0,854
19 Pavimentazioni esterne 17´617,06 5,567
20 Arredo urbano â info point 33´637,41 10,629
21 Impianto idrico fognario â acquedotto 6´202,07 1,960
22 Impianto elettrico - acquedotto 14´920,63 4,715
23 Pulitura e messa in sicurezza 32´421,93 10,245
24 Trasporto -acquedotto 837,46 0,265
25 Sicurezza - acquedotto 2´547,90 0,805
TOTALE ⏠316 470,00 100
Il suindicato elenco indica anche le percentuali di ciascuna partita e sottopartita contabile, e pertanto la
relativa incidenza percentuale sullâimporto totale dei lavori.
Gli importi relativi a ciascuna delle suindicate Partite Contabili compensano tutti gli oneri riguardanti:
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materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto e lâeventuale imposta di consumo, se dovuta, cali,
perdite, sprechi ecc.), nessuna eccettuata che venga sostenuta per darli pronti allâimpiego, a piede di
qualunque opera;
gli operai e i mezzi dâopera: ogni spesa per fornire ai medesimi attrezzi, utensili del mestiere, e
dispositivi per la protezione individuale ai fini della sicurezza, nonchĂŠ per premi di assicurazioni
sociali, per illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno;
i noli: ogni spesa per dare a piè dâopera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
ogni onere riferentesi all'impianto dei cantieri, compresi i piazzali per il deposito del materiale e alle
opere provvisionali relative, alle opere provvisionali per deviazione, difesa ed aggottamento delle
acque superficiali e sotterranee; allo sgombero dei cantieri e all'accatastamento del materiale
residuo; alla realizzazione delle opere provvisionali per l'esecuzione degli attraversamenti pensili;
alla manutenzione delle opere fino al collaudo definitivo, anche se utilizzate in via provvisoria,
nonchĂŠ ogni altro onere, che non sia stato esplicitamente richiamato o trascritto in questo Capitolato,
o nellâelaborato âElenco delle partite contabili con le relative descrizioni degli articoliâ, per eseguire
tutte le lavorazioni necessarie per dare lâopera appaltata compiuta a perfetta regola dâarte,
funzionante e fruibile.
In fase di realizzazione delle opere, la contabilizzazione delle progressive quote percentuali delle varie
partite contabili relative alle lavorazioni che sono eseguite, sono desunte da valutazioni autonomamente
effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale può controllarne lâattendibilitĂ attraverso il riscontro nel computo
metrico.
Le parti espressamente confermano e prendono atto che tale compunto metrico, non fa parte della
documentazione contrattuale e non può essere richiamato per il riconoscimento di maggiori compensi o la
corresponsione di minori compensi, trattandosi di lavori a âCORPOâ, cosĂŹ come definiti allâarticolo 53, comma
4, del D.Lgs. 163/2006.
I lavori a Corpo sono annotati cronologicamente su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di
ogni verifica e per ogni partita contabile viene riportata la quota percentuale dellâaliquota relativa alla stessa
partita, rilevabile dallâelenco delle partite contabili che sarĂ riportato nel Capitolato Speciale di Appalto che
sarĂ prodotto dallâappaltatore con il progetto esecutivo.
In occasione di ogni stato dâavanzamento la quota percentuale eseguita dellâaliquota di ogni partita contabile
che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità .
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La Stazione appaltante, come da Delibera Giunta Regione Campania n. 508 del 04/10/2011, farĂ fronte al
pagamento degli oneri per gli smaltimenti, dai quali sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti
sino al sito di discarica, previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura
maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali.
ART 1.12 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1.12.1 Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
Lâappaltatore è altresĂŹ obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
Lâappaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
Lâappaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nellâapplicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.
Lâappaltatore informa le lavorazioni nonchĂŠ le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
ÂŤincidentand injury freeÂť.
1.12.2 Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
Lâappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.L.gs 81/2008.
1.12.3 Piano di sicurezza e di coordinamento
Lâappaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento messo a disposizione da parte della Stazione appaltante e redatto dal coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione nominato dalla medesima Stazione appaltante, ai sensi del D.L.gs
81/2008.
1.12.4 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
Lâappaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piĂš proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
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a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sullâaccoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dellâappaltatore, prorogabile
una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), lâeventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, nĂŠ maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora lâeventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.
Qualora lâappaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva , rilevi carenze od omissioni al
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante deve darne tempestiva comunicazione al R.U.P. esponendo dettagliatamente e quantificando in
modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione lâarticolo 13,
comma 4, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto a
base di gara.
Lâappaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al R.U.P. una o piĂš
proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al
comma 1, lettere a) e b). Il R.U.P., eventualmente sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sullâaccoglimento o sul rigetto delle proposte;
le decisioni sono vincolanti per lâappaltatore e, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente
articolo, qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dellâappaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il R.U.P. non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
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1.12.5 Piano operativo di sicurezza
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione,
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitĂ
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui D.L.gs 81/2008.
1.12.6 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
Lâappaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allâarticolo 15 del decreto legislativo
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e
allâallegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformitĂ alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.
Lâimpresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dellâinizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, lâiscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, lâindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa lâassolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. Lâaffidatario è tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallâappaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allâimpresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nellâesecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellâappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione
in mora dellâinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto..
ART. 1.13 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
1.13.1 Subappalto
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui allâarticolo 4 del presente capitolato, lâosservanza
dellâarticolo 118 del Codice dei contratti.
Dei lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente
capitolato possono essere subappaltati o sub affidati in cottimo per la loro totalitĂ .
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Lâaffidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:
a) che lâappaltatore abbia indicato allâatto dellâofferta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare
o concedere in cottimo; lâomissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che lâappaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dellâesecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dellâarticolo 2359 del codice civile, con lâimpresa alla
quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione devâessere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
allâassociazione, societĂ o consorzio.
c) che lâappaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante,
ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai
lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2. una o piĂš dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza
della cause di esclusione di cui allâarticolo 38 del Codice dei contratti.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs 6.9.2011
n.159. Il subappalto e lâaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; lâautorizzazione è rilasciata entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non piÚ
di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa
a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per lâaffidamento del subappalto.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dellâimporto contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dellâautorizzazione da parte della Stazione appaltante sono
ridotti della metĂ
Lâaffidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dellâarticolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, lâappaltatore deve praticare, per i lavori
e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dallâaggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono
essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
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sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti allâesterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dellâindicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellâimporto
dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con lâappaltatore, dellâosservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellâambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dellâappaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dellâinizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresĂŹ trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni
caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonchĂŠ di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva;
2) copia del piano operativo di sicurezza di cui allâarticolo 131, comma 2, lettera c), del Codice
dei contratti incoerenza con i piani predisposti dallâappaltatore.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societĂ anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque
espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore
non può subappaltare a sua volta i lavori. à fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati.
1.13.2 ResponsabilitĂ in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza allâesecuzione di lavori subappaltati.
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Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonchĂŠ il coordinatore per lâesecuzione in materia di sicurezza, provvedono
a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilitĂ e di
esecuzione dei contratti di subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dellâarticolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilitĂ , per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dellâappaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dallâarticolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellâimporto dellâappalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Ai sensi dellâarticolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido
con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
La responsabilitĂ solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima
del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di
questâultimo della predetta documentazione.
Gli importi dovuti per la responsabilitĂ solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente
l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
1.13.3 Pagamento dei subappaltatori
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e lâappaltatore è
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con lâindicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate.
I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati allâacquisizione del DURC del
subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove
dovuti, nonchĂŠ allâaccertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il
subappaltatore.
Qualora lâappaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione
appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di
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ulteriore inadempimento, sospendere lâerogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che lâappaltatore
non provveda.
La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la
sicurezza da liquidare al subappaltatore.
Ai sensi dellâarticolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dallâarticolo 35, comma 5, della
legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al
comma 1, devono essere assolti dallâappaltatore principale.
Art 1.14 DISPOSIZIONI PER LâULTIMAZIONE
1.14.1 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellâimpresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede allâaccertamento sommario della regolaritĂ delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformitĂ di costruzione che lâimpresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalitĂ prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
dellâente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dallâapposito
articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei
lavori di ripristino.
Lâente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo lâaccertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con lâapprovazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dellâente
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
1.14.2 Termini per il collaudo o per lâaccertamento della regolare esecuzione
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dallâultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dellâemissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se lâatto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dallâultimazione dei lavori.
Durante lâesecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte
a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
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negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
1.14.3 Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo lâultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltĂ , che viene comunicata allâappaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, nÊ può reclamare compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dellâappaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
lâultimazione dei lavori, lâappaltatore non può reclamare la consegna ed è altresĂŹ tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
ART. 1.15 â ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITĂ DELLâAPPALTATORE.
Sono a carico dell'Appaltatore - che li assolverĂ , a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilitĂ ,
per tutta la durata dei lavori (ed anche nei periodi di loro sospensione parziale o totale) sino alla presa in
consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione - gli oneri e gli obblighi richiamati nel Capitolato
Generale, quelli relativi al rispetto delle Norme vigenti nonchĂŠ quelli indicati nel presente Capitolato
Speciale dâAppalto ed in particolare quelli appresso specificati in questo articolo i quali, per la voce
CANTIERE, comprendono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, attrezzatura, locali,
tabelle, segnalazioni, vie di transito, ecc:
A) Cantiere
A1. Occupazioni temporanee - Opere provvisionali.
L'occupazione - compreso l'onere delle eventuali relative pratiche da espletare con gli uffici
competenti e con i terzi in genere - delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di accesso al
cantiere, per l'impianto di cantiere stesso, per la discarica dei materiali di risulta dagli scavi o di rifiuto o
comunque indicati come inutilizzabili dal direttore dei lavori, per cave di prestito - con l'osservanza delle
Norme vigenti al riguardo, per le vie di passaggio e per quant'altro occorre all'esecuzione dei lavori.
Ogni onere connesso con quelli suddetti, come il pagamento delle relative indennitĂ , la richiesta e
l'ottenimento dei permessi e licenze occorrenti, l'esecuzione ed il mantenimento di opere provvisionali per le
vie di passaggio o per salvaguardia di tutte le canalizzazioni (per reti idriche, fognanti, telefoniche, elettriche,
ecc.) preesistenti o in corso di esecuzione.
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La costruzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione di
manufatti e per la sicurezza degli edifici vicini e del lavoro.
Ogni eventuale necessaria occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori.
Il risarcimento dei danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, vengano arrecati a proprietĂ
pubbliche o private, a cose o a persone, con esclusione di qualsiasi responsabilitĂ della Stazione Appaltante
e del direttore dei lavori.
L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione o sorgive scorrenti nei cavi aperti per le condotte e la
costruzione di opere provvisionali - da mantenere in efficienza per tutto il tempo necessario all'esecuzione
dei lavori interessati - per lo scolo e la deviazione preventiva di dette acque.
L'esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie - compreso ogni onere di montaggio, manutenzione,
spostamento, sfrido e smontaggio ed asportazione a fine lavori - comprese quelle per una adeguata
illuminazione del cantiere che dovrĂ in particolare soddisfare le esigenze di eventuale lavoro notturno.
A2. Impianto cantiere.
La formazione del Cantiere, esteso a seconda dell'entitĂ dell'opera e del suo sviluppo planimetrico e
adeguatamente sistemato ed attrezzato con l'esecuzione delle opere all'uopo occorrenti (per recinzioni,
protezione e mantenimento della continuitĂ delle esistenti vie di comunicazione, vie d'acqua, condotte, ecc.),
con l'installazione degli impianti, macchinari ed attrezzature necessari per assicurare la regolare esecuzione
dell'appalto con normale ed ininterrotto svolgimento e con gli allacciamenti provvisori di acqua, elettricitĂ ,
gas, telefono, fogna, le cui spese di uso e consumo sono a carico dell'Appaltatore .
A3. Accesso al cantiere per Amministrazione, direttore dei lavori e persone autorizzate.
Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,
alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale la Stazione Appaltante non abbia affidato lavori
non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione
Appaltante.
Tali persone saranno autorizzate dall'Appaltatore a servirsi di ponteggi, impalcature, attrezzatura ed opere
provvisionali dell'Appaltatore, senza alcun diritto di questa a compenso.
Il libero accesso c.s. ai funzionari della Stazione Appaltante ed alle persone da essa o dal direttore dei lavori
incaricate per verifiche e controlli inerenti all'esecuzione dell'opera in ogni suo aspetto, e la disponibilitĂ per
essi degli automezzi richiesti per i sopralluoghi .
A4. Sorveglianza, custodia e manutenzione del cantiere, delle opere eseguite e dei materiali.
La guardia e la sorveglianza diurna e notturna che dovranno essere affidate a persone provviste della
qualifica di guardia giurata, secondo le Norme vigenti .
La custodia, conservazione e manutenzione (oltre che di tutte le opere eseguite, sino al collaudo) del
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cantiere con tutti gli impianti, macchinari, attrezzature e costruzioni provvisorie che vi sono installati, e di tutti
i materiali che sono in cantiere o a piè d'opera ed in particolare dei materiali e dei manufatti esclusi
dall'appalto e provvisti od eseguiti dalla Stazione Appaltante.
I danni che a detti materiali e manufatti fossero apportati per cause dipendenti dall'Appaltatore o per sua
negligenza, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore o da questa risarciti.
A5. Tabelle indicative.
La fornitura e collocazione in cantiere delle apposite tabelle indicative dei lavori, che avranno le dimensioni
minime di 1,80 x 2,50 m e conterranno a colori indelebili i dati che verranno indicati dal responsabile del
procedimento.
A6. Segnalazioni diurne e notturne.
Gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne mediante cartelli e fanali per i tratti dell'opera contigui a luoghi
transitati da terzi o intersecati da passaggi pubblici o privati, con l'osservanza delle Norme vigenti sulla
circolazione stradale ed in particolare delle disposizioni che in proposito potranno essere impartite dal
direttore dei lavori .
A7. Esistenti vie di transito.
Il mantenimento dell'apertura al transito delle strade, delle vie e dei passaggi pubblici o privati interessati
dall'esecuzione dei lavori e la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e di ogni
opera provvisionale comunque occorrente per mantenere o consentire il transito sulle vie o sentieri pubblici e
privati interessati dai lavori e la continuitĂ degli scoli delle acque.
A8. Allontanamento delle acque.
L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive affluenti nei cavi e la loro preventiva
deviazione, con opere anche provvisionali, dal tracciato delle condotte, dalle relative opere d'arte e serbatoi
e da altra qualsiasi costruzione prevista per l'opera, nonchĂŠ dalle eventuali cave di prestito.
A9. Sgombero e pulizia del cantiere.
Lo sgombero e pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con lo smonto di tutte le opere
provvisionali e l'asportazione dei materiali residui e dei detriti di tutta l'attrezzatura dell'Appaltatore, salvo
quanto possa occorrere in cantiere sino al collaudo.
Sgombero e pulizia ancora necessari saranno eseguiti pure prima della conclusione delle operazioni di
collaudo.
A10. Locali per il Direttore dei lavori.
La disponibilitĂ per il Direttore dei lavori di locali adeguatamente arredati ed attrezzati anche con acqua,
elettricitĂ , e riscaldamento, ad uso ufficio, in costruzione esistente, oppure provvisoria, da installare, per i
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quali sono a carico dell'Appaltatore i costi dell'allacciamento e dell'uso e consumo dei servizi sopra indicati.
B) Operai ed impiegati - attrezzatura
B1. Impiego di personale idoneo â Disciplina.
L'impiego di personale tecnico idoneo, di provata capacitĂ e numericamente adeguato alle necessitĂ
dell'appalto.
I dirigenti dei cantieri e il suddetto personale dovranno essere di gradimento del direttore dei lavori. Questi
ha il diritto di richiedere l'allontanamento dai cantieri - che dovrĂ in tal caso essere prontamente disposto
dall'Appaltatore - di qualunque persona in genere addetta ai lavori per insubordinazione, incapacitĂ o grave
negligenza ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 145/2000, ma comunque
senza obbligo di specificarne il motivo e senza alcuna responsabilitĂ per le conseguenze del disposto
allontanamento.
L'Appaltatore mantiene la disciplina in cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi
agenti, capicantiere ed operai le prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto, le leggi ed i
regolamenti. Esso è in ogni caso responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi
agenti, capicantiere od operai, nonchĂŠ dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.
B2. Orario di lavoro.
L'osservanza delle Norme vigenti sull'orario di lavoro.
L'Appaltatore non può fare lavorare gli operai oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dai Contratti di lavoro
nĂŠ di notte, senza l'autorizzazione del direttore dei lavori.
Qualora fosse necessaria l'accelerazione dei lavori - con esecuzione anche ininterrotta o in condizioni
eccezionali - ai fini del loro completamento entro il termine contrattuale, il direttore dei lavori ne darĂ ordine
all'Appaltatore, alla quale saranno rimborsate le maggiori spese (maggiorazioni previste dai Contratti di
lavoro per lavoro straordinario, notturno, festivo, spese illuminazione notturna, ecc.), incrementate del 20%
per spese generali e utile.
Ma se l'accelerazione dei lavori si sia resa necessaria per cause imputabili all'Appaltatore o se l'esecuzione
dei lavori in orari non ordinari sia stata richiesta dall'Appaltatore, questo non avrĂ diritto ad alcun compenso
ed avrĂ invece addebitate le maggiori spese di direzione e sorveglianza dei lavori.
B3. Osservanza delle norme sui lavoratori.
L'osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratori, come quelle sull'assicurazione contro gli infortuni del
lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del registro infortuni e in materia di igiene del lavoro,
assistenza medica (presidi chirurgici e farmaceutici), prevenzione delle malattie e degli infortuni,
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disoccupazione involontaria, invaliditĂ e vecchiaia, migrazione interna .
B4. Comunicazioni sulla manodopera al Direttore dei lavori.
La comunicazione al direttore dei lavori, nei termini e nei modi che da questo saranno prefissati, di tutte le
notizie richieste sulla manodopera impiegata.
Per ogni giorno di ritardo nell'inoltro di dette notizie rispetto alla data prefissata, verrĂ applicata
all'Appaltatore una penalitĂ pari al 10% di quella prevista in Contratto per il ritardo nell'ultimazione dei lavori,
salvo i piĂš gravi provvedimenti previsti dal Capitolato Generale per l'irregolaritĂ di gestione e per le gravi
inadempienze contrattuali.
B5. Macchine, attrezzi e trasporti.
La disponibilitĂ di macchine ed attrezzatura in perfetto stato di servibilitĂ e provviste di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.
La loro manutenzione e le eventuali riparazioni in modo che esse siano sempre in pieno stato di efficienza.
Tutti gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, all'energia elettrica, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo ed a tutto quant'altro occorre per il loro funzionamento.
Il loro trasporto in cantiere e sul luogo d'impiego, montaggio, smontaggio ed allontanamento a fine lavori.
Ogni onere per i mezzi di trasporto, che dovranno essere in perfetta efficienza (materiali di consumo,
conducente, ecc.) .
C) Oneri diversi
C1. Direttore del cantiere.
La designazione del direttore del cantiere, che sarĂ un professionista iscritto all'albo professionale e di
riconosciuta competenza ed esperienza nel campo dei lavori da realizzarsi.
C2. Rilievi, tracciamenti e misurazioni - Verifiche e saggi.
L'approntamento di tutti i canneggiatori, attrezzi e strumenti necessari, o comunque richiesti dal direttore dei
lavori o dal Collaudatore, per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna dei lavori,
e per le misurazioni, verifiche, saggi, campioni, analisi di laboratorio, carichi di prova (statica e dinamica),
prove idrauliche della condotta, durante l'esecuzione dei lavori e le operazioni di collaudo in corso d'opera e
finale.
Ogni altra spesa per le operazioni di collaudo, escluse solo le competenze per il Collaudatore.
L'Appaltatore deve eseguire, in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che le verranno
indicati dal direttore dei lavori, il tracciamento delle opere riportando sul terreno con picchetti, ecc. l'asse
longitudinale ed i vertici delle condotte, e i limiti di scavo per opere murarie e di rilevati con le modine
necessarie per determinare l'andamento e la pendenza delle scarpate.
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Il direttore dei lavori procederĂ quindi, in contraddittorio con l'Appaltatore, al rilievo dei profili longitudinali e,
ove occorra per la valutazione dei lavori di scavo, delle sezioni trasversali d'impianto.
C3. ViabilitĂ Provvisoria â lavorazione notturna â deviazioni di traffico â segnaletica.
LâAppaltatore dovrĂ predisporre la viabilitĂ alternativa qualora sia necessaria per la realizzazione delle
opere, nonchĂŠ tutta la segnaletica che si rendesse necessaria. Inoltre dovrĂ assumere tutti gli oneri relativi al
personale, alla segnaletica ed ad ogni altra eventuale necessaria attrezzatura di segnalazione per la
deviazione temporanea e la gestione del traffico durante le lavorazioni giornaliere per il traffico alternato.
SarĂ inoltre cura ed onere dellâAppaltatore prevedere e gestire le lavorazioni notturne che si rendessero
necessarie per realizzare i lavori secondo i tempi previsti dal contratto e per garantire, qualora richiesto dalla
Stazione Appaltante, la fruibilitĂ delle strade durante il giorno. Tali lavorazioni sono tutte comprese nel
prezzo di offerta dallâAppaltatore.
C4. Fotografie e copie â Riservatezza.
L'esecuzione e la consegna al direttore dei lavori di almeno dieci fotografie formato 18 x 24 delle opere in
corso di esecuzione, ad ogni stato d'avanzamento, e la riproduzione di qualsiasi atto (disegni, verbali, ecc.)
relativo all'appalto che venga richiesta dal direttore dei lavori, con il divieto, salvo autorizzazione della
Stazione Appaltante, di pubblicare (o di consentire la pubblicazione di) notizie, disegni e fotografie delle
opere oggetto dell'appalto.
C5. Prove e campioni.
L'esecuzione di ogni prova di carico - con l'apprestamento di quanto occorra all'uopo (operai, materiali, ecc.)
- che sia ordinata dal direttore dei lavori o dal Collaudatore su fondazioni e su qualsiasi altra struttura
portante di notevole importanza statica.
Il prelievo di campioni da opere eseguite o da materiali impiegati o da impiegare nei lavori e la loro consegna
ad Istituto autorizzato per le prove di laboratorio e poi il ritiro dei relativi certificati.
Si procederĂ al riguardo secondo le norme C.N.R. ed U.N.I.
Tempi e modalitĂ di prelievo, consegna e ritiro dei campioni saranno indicati dal direttore dei lavori, che
potrĂ ordinarli in qualsiasi tempo in correlazione alle prescrizioni sull'accettazione dei materiali ed alle
modalitĂ di esecuzione dei lavori.
Nei campioni potrĂ essere disposta l'apposizione di sigilli contrassegnati dal direttore dei lavori e
dall'Appaltatore per garantirne l'autenticitĂ , e la conservazione nell'ufficio in cantiere del direttore dei lavori o
in altri locali.
Saranno a carico dell'Appaltatore le spese per eseguire presso istituti autorizzati tutte le prove richieste dal
direttore dei lavori o dal Collaudatore sui materiali impiegati e da impiegare nell'opera e le spese per la
fornitura, il noleggio o l'uso degli apparecchi di peso e misura o di prova indicati dal direttore dei lavori o dal
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Collaudatore (come quelle per l'esecuzione della prova di costipazione delle terre A.A.S.H.O., per lo
sclerometro Schmidt, ecc.).
C6. Oggetti trovati.
La conservazione e la immediata consegna alla Stazione Appaltante, in osservanza dell'art. 35 del
Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 145/2000, degli oggetti di valore e di quelli che interessano
la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengono nei fondi
espropriati od occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi, e che
possibilmente non saranno rimossi prima che del loro ritrovamento venga informato il direttore dei lavori .
I detti oggetti, salvi i diritti che spettano allo Stato per legge, restano di proprietĂ della Stazione Appaltante
che rimborserĂ all'Appaltatore le spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che
fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne la integritĂ e il diligente recupero.
Quando l'Appaltatore scopre ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori deve darne subito comunicazione
al direttore dei lavori e non può demolirli nÊ alterarli in qualsiasi modo - anche sospendendo i lavori, se
occorre - senza esservi autorizzata dal direttore dei lavori.
C7. Materiali da scavi e demolizioni.
Il trasporto ed il regolare accatastamento, che si intendono compensati con i prezzi unitari di elenco per gli
scavi e per le demolizioni, dei materiali provenienti da escavazioni o demolizioni .
C8. Ripristini
Il ripristino di eventuali muretti e recinzioni che vengono demolite a causa dei lavori.
C9. Tasse e diritti - Pratiche presso enti ed amministrazioni
Il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero
alle stesse opere finite.
Il pagamento di tasse, diritti, indennitĂ , cauzioni e depositi dovuti al Comune e ad altre pubbliche
amministrazioni (Ferrovie dello Stato, Aziende municipali tram e autobus, acqua, luce, gas, ecc.) per
concessioni ed autorizzazioni (come licenze, occupazioni di suolo pubblico, attraversamento di ferrovie,
ecc.) relative ai lavori che interessano
le loro linee o condotte.
L'accollo di tutti gli oneri connessi all'obbligo di cui sopra, come quelli per l'adeguato svolgimento delle
relative pratiche presso le suddette amministrazioni.
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ART. 1.16 - POTERI RISERVATI ALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Nella fase di esecuzione dei lavori, il controllo è affidato alla Stazione Appaltante e allâUfficio di direzione dei
lavori, con le competenze derivanti dal D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
La stazione appaltante, su proposta del Direttore dei Lavori, si riserva ogni piĂš ampia facoltĂ di indagine e di
sanzione, ivi compresa la demolizione di opere non eseguite a regola dâarte, a giudizio insindacabile del
Direttore dei Lavori, in qualsiasi momento anche posteriore alla esecuzione delle opere stesse.
ART. 1.17- RISERVE E CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie e del contenzioso si applica quanto richiamato nel Contratto di Appalto.
ART. 1.18 â NORMATIVA DI RIFERIMENTO - RISPETTO DI LEGGI E REGOLAMENTI
LâAppalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale, dal Regolamento dei lavori pubblici
approvato con D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.L.vo 163/2006, è regolato
da tutte le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti
lâesecuzione di opere pubbliche, che lâAppaltatore dichiara di conoscere integralmente, impegnandosi
all'osservanza delle stesse.
ART. 1.19 â TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DELLE MATERIE.
Sono a carico e a cura dellâappaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
indipendentemente dalla tipologia dei rifiuti prodotti ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e successive
modifiche ed integrazioni.
Tutte le materie da allontanarsi dal cantiere andranno classificate con esplicito riferimento allâarticolo 184 del
Decreto Legislativo 3.04.2006, n.152 "Norme in materia ambientale", ed al decreto legislativo 5.04.2006,
n.186 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la classificazione dei rifiuti rispetto alla codifica CER e per lâindividuazione della corretta modalitĂ di
trattamento e smaltimento, lâAppaltatore dovrĂ eseguire idonee analisi chimiche.
I certificati di dette analisi dovranno contenere la caratterizzazione del rifiuto, la sua classificazione ed il
relativo codice CER.
Eâ altresĂŹ a carico e a cura dellâappaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dellâarticolo 184 del decreto legislativo n. 186 del
2006;
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b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
185 e 186 del medesimo decreto legislativo 3.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed
integrazioni.
Sono infine a carico e cura dellâappaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.
Il Servizio di Smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi dovrĂ essere eseguito con la
massima cura ed attenzione, nel rispetto della normativa in materia vigente alla data di esecuzione delle
prestazioni, senza produrre danni a persone, a beni, a cose ed allâambiente in genere.
Le metodologie operative da applicare dovranno essere quelle piĂš idonee in relazione alla natura e
caratteristiche delle operazioni da effettuare; dette operazioni dovranno eseguirsi mediante lâimpiego di
personale specializzato e dotato di equipaggiamento ed attrezzature adeguate, in modo da poter operare in
regime di massima sicurezza. Tutti i materiali di consumo, attrezzature e veicoli occorrenti per lâesecuzione
del servizio sono ad esclusivo carico ed onere dellâAppaltatore.
Gli automezzi impiegati per lâesecuzione del Servizio di Smaltimento dei Rifiuti, dovranno essere muniti delle
prescritte autorizzazioni ADR rilasciate dalle AutoritĂ competenti in materia, con apposita iscrizione sulla
carta di circolazione, e gli autisti dovranno possedere idonea patente per il trasporto di merci pericolose.
Per ciascun trasporto e per ciascuna tipologia di rifiuto, lâAppaltatore dovrĂ avvalersi di Ditta specializzata ed
autorizzata:
iscritta allaâAlbo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dellâarticolo 212, del richiamato Decreto
legislativo 3.04.2006, n.152
iscritta allâUfficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per
territorio, relativa alla natura dei lavori da appaltare;
Per ciascun trasporto dovrĂ essere emesso apposito Formulario di Identificazione del Rifiuto, redatto
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con allegato bindello della pesa certificata.
Eâ tassativamente proibito trasportare e conferire i rifiuti prodotti dal cantiere oggetto del presente appalto
insieme a rifiuti provenienti da altri siti, tranne nel caso che siano inequivocabilmente distinguibili o che ci sia
specifica autorizzazione dellâAmministrazione.
LâAmministrazione è sollevata da ogni responsabilitĂ , presente e futura, che dovesse derivare dalla mancata
osservanza delle disposizioni di legge in materia, da parte dellâAppaltatore e della Ditta Autorizzata
individuata da questâultimo, nellâeseguire le operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento dei
rifiuti prodotti nellâambito delle attivitĂ del cantiere in oggetto.
Per lâeventuale smaltimento e trasporto di amianto lâAppaltatore, qualora non in possesso dei requisiti
prescritti, si avvarrĂ di ditta specializzata:
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iscritta, ai sensi dellâart. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, allâAlbo Nazionale Gestori
Ambientali nellâapposita Categoria per la bonifica di beni contenenti amianto (Categoria 10) e per la
raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi (Categoria 3 o Categoria 5)â;
che risponde ai requisiti indicati dallâarticolo 256, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, e che ha
adempiuto agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008;
iscritta allâUfficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per
territorio, relativa alla natura dei lavori da appaltare.
La Stazione appaltante, come da Delibera Giunta Regione Campania n. 508 del 04/10/2011, farĂ fronte al
pagamento degli oneri per gli smaltimenti, dai quali sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti
sino al sito di discarica, previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura
maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali.
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Parte II. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
ART. 2.1 â ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della migliore qualitĂ , e possono essere messi in opera solamente dopo lâaccettazione del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procederĂ ai sensi del regolamento. Lâaccettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo lâintroduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In questâultimo caso, lâappaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese. Ove lâappaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dellâappaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita dâufficio. Anche dopo lâaccettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dellâappaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione. Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localitĂ che l'Appaltatore riterrĂ di sua convenienza, purchĂŠ, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformitĂ rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
ART. 2.2 â IMPIEGO DI MATERIALI CON CARATTERISTICHE SUPERIORI A QUELLE CONTRATTUALI
Lâappaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piĂš accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.
ART. 2.3 â IMPIEGO DI TERRE E ROCCE DI SCAVO
Riutilizzo della terra di scavo In applicazione dellâart. 185, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dellâattivitĂ di costruzione, ove sia certo che il materiale sarĂ utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato, non deve essere considerato rifiuto. Terre e rocce da scavo Fatte salve le prescrizioni del punto precedente, le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, purchĂŠ: - siano impiegate direttamente nellâambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; - sin dalla fase della produzione vi sia certezza dellâintegrale utilizzo; - lâutilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessitĂ di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualitĂ ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, piĂš in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti e autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; - sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
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- sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006; - le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualitĂ delle matrici ambientali interessate, e avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare, deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione dâuso del medesimo, nonchĂŠ la compatibilitĂ di detto materiale con il sito di destinazione; - la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. Lâimpiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni: - siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; - il loro impiego sia certo (sin dalla fase della produzione), integrale, e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; - soddisfino requisiti merceologici e di qualitĂ ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per lâimpianto dove sono destinati ad essere utilizzati; - non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualitĂ ambientale di cui al punto precedente, ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; - abbiano un valore economico di mercato. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nellâambito della realizzazione di opere o attivitĂ sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti precedentemente previsti dal presente articolo, nonchĂŠ i tempi dellâeventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto approvato dallâautoritĂ titolare del relativo procedimento. Le terre e le rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica deve essere effettuata secondo le modalitĂ previste dal Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. n. 152/2006. Lâaccertamento che le terre e le rocce da scavo non provengano da tali siti deve essere svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autoritĂ competenti nellâambito delle procedure previste dallâart. 183 del D.Lgs. n. 152/2006.
ART. 2.4 â NORME DI RIFERIMENTO E MARCATURE CEE
I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformitĂ alla direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE (cpd), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovrĂ essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformitĂ allâappendice za delle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente. I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale dâappalto. In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrĂ riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale dâappalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localitĂ che lâappaltatore riterrĂ di sua convenienza, purchĂŠ, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta lâidoneitĂ e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.
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ART. 2.5 â PROVVISTA DEI MATERIALI
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, lâappaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purchĂŠ essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, nĂŠ allâincremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti allâappaltatore dalla loro fornitura a piè dâopera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
ART. 2.6 SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessitĂ o convenienza. Nel caso in cui il cambiamento comporterĂ una differenza in piĂš o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si farĂ luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del regolamento. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, lâappaltatore non può cambiarli senza lâautorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti lâespressa approvazione del responsabile del procedimento.
ART. 2.7 ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale dâappalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dellâapposito verbale in contraddittorio con lâimpresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale. La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorchĂŠ non prescritte dal presente capitolato speciale dâappalto ma ritenute necessarie per stabilire lâidoneitĂ dei materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dellâappaltatore. Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.
ART. 2.8 INDENNITĂ PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DANNI ARRECATI
A richiesta della stazione appaltante, lâappaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilitĂ , ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennitĂ per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati a terzi
ART. 2.9 â MATERIALI E PRODOTTI USO STRUTTURALE
2.91. Identificazione, certificazione e accettazione I materiali e i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, devono essere: - identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi componenti elementari; - certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee richiamate nel presente documento;
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- accettati dal direttore dei lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto precedente e mediante le prove sperimentali di accettazione previste dalle nuove norme tecniche per le costruzioni per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche. 2.9.2 Procedure e prove sperimentali dâaccettazione Tutte le prove sperimentali che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei materiali strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori ufficiali di cui allâart. 59 del D.P.R. n. 380/2001, ovvero sotto il loro diretto controllo, sia per ciò che riguarda le prove di certificazione o di qualificazione, che per ciò che riguarda quelle di accettazione. I laboratori dovranno fare parte dellâalbo dei laboratori ufficiali depositato presso il servizio tecnico centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nei casi in cui per materiali e prodotti per uso strutturale è prevista la marcatura CE ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, ovvero la qualificazione secondo le nuove norme tecniche, la relativa attestazione di conformitĂ deve essere consegnata alla direzione dei lavori. Negli altri casi, lâidoneitĂ allâuso va accertata attraverso le procedure allâuopo stabilite dal servizio tecnico centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che devono essere almeno equivalenti a quelle delle corrispondenti norme europee armonizzate, ovvero a quelle previste nelle nuove norme tecniche. Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN o nazionali UNI, ovvero internazionali ISO, deve intendersi riferito allâultima versione aggiornata, salvo come diversamente specificato. Il direttore dei lavori, per i materiali e i prodotti destinati alla realizzazione di opere strutturali e, in generale, nelle opere di ingegneria civile, ai sensi del paragrafo 2.1 delle nuove norme tecniche approvate dal D.M. 14 gennaio 2008, deve, se necessario, ricorrere a procedure e prove sperimentali dâaccettazione, definite su insiemi statistici significativi. 2.9.3 Procedure di controllo di produzione in fabbrica I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati dalle nuove norme tecniche approvate dal D.M. 14 gennaio 2008, devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica. Per controllo di produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione effettuato dal fabbricante. Tutte le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistematicamente ed essere a disposizione di qualsiasi soggetto o ente di controllo. 2.9.4 Componenti del calcestruzzo
Leganti per opere strutturali Nelle opere strutturali devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni
vigenti in materia, dotati di certificato di conformitĂ (rilasciato da un organismo europeo notificato) ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico benestare tecnico europeo (ETA), perchĂŠ idonei allâimpiego previsto, nonchĂŠ, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 595.
Ă escluso lâimpiego di cementi alluminosi. Lâimpiego dei cementi richiamati allâart.1, lettera C della legge n. 595/1965, è limitato ai calcestruzzi
per sbarramenti di ritenuta. Per la realizzazione di dighe e altre simili opere massive dove è richiesto un basso calore di
idratazione, devono essere utilizzati i cementi speciali con calore di idratazione molto basso conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14216, in possesso di un certificato di conformitĂ rilasciato da un organismo di certificazione europeo notificato.
Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive, si devono utilizzare cementi per i quali siano prescritte, da norme armonizzate europee e, fino alla disponibilitĂ di esse, da norme nazionali, adeguate proprietĂ di resistenza ai solfati e/o al dilavamento o ad eventuali altre specifiche azioni aggressive.
Fornitura
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I sacchi per la fornitura dei cementi devono essere sigillati e in perfetto stato di conservazione. Se lâimballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, il cemento potrĂ essere rifiutato dalla direzione dei lavori, e dovrĂ essere sostituito con altro idoneo. Se i leganti sono forniti sfusi, la provenienza e la qualitĂ degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. La qualitĂ del cemento potrĂ essere accertata mediante prelievo di campioni e loro analisi presso laboratori ufficiali. Lâimpresa deve disporre in cantiere di silos per lo stoccaggio del cemento, che ne consentano la conservazione in idonee condizioni termoigrometriche.
Marchio di conformitĂ Lâattestato di conformitĂ autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformitĂ sullâimballaggio e
sulla documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di conformità è costituito dal simbolo dellâorganismo abilitato seguito da:
- nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di identificazione;
- ultime due cifre dellâanno nel quale è stato apposto il marchio di conformitĂ ; - numero dellâattestato di conformitĂ ; - descrizione del cemento; - estremi del decreto. Ogni altra dicitura deve essere stata preventivamente sottoposta allâapprovazione dellâorganismo
abilitato. Aggregati Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione
di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1.
Ă consentito lâuso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla tabella 15.4, a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 dellâannesso za della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione.
Si potrĂ fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1 e UNI 8520-2 al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietĂ prestazionali (meccaniche, di durabilitĂ e pericolositĂ ambientale, ecc.), nonchĂŠ quantitĂ percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella 15.4.
Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose e argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive allâindurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto e allâingombro delle armature, e devono essere lavati con acqua dolce qualora ciò sia necessario per lâeliminazione di materie nocive.
Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa nĂŠ geliva, non deve contenere impuritĂ nĂŠ materie pulverulenti e deve essere costituito da elementi le cui dimensioni soddisfino alle condizioni sopra indicate per la ghiaia.
Sabbia Ferme restando le considerazioni dei paragrafi precedenti, la sabbia per il confezionamento delle
malte o del calcestruzzo deve essere priva di solfati e di sostanze organiche, terrose o argillose, e avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, e di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
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La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose. Prima dellâimpiego, se necessario, deve essere lavata con acqua dolce per eliminare eventuali materie nocive
Additivi antigelo Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato in periodo freddo,
previa autorizzazione della direzione dei lavori. Il dosaggio degli additivi antigelo dovrĂ essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato dal
fornitore) del peso del cemento, che dovrĂ essere del tipo ad alta resistenza e in dosaggio superiore rispetto alla norma. Per evitare concentrazioni del prodotto, prima dellâuso dovrĂ essere opportunamente miscelato al fine di favorire la solubilitĂ a basse temperature.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo lâimpiego, mediante: - lâesecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del
D.M. 14 gennaio 2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale; - la determinazione dei tempi dâinizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura
della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123. Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28
giorni, la presenza dellâadditivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo. Acqua di impasto Lâacqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali in percentuali dannose
(particolarmente solfati e cloruri), priva di materie terrose e non aggressiva. Lâacqua, a discrezione della direzione dei lavori, in base al tipo di intervento o di uso, potrĂ essere
trattata con speciali additivi, per evitare lâinsorgere di reazioni chmico-fisiche al contatto con altri componenti lâimpasto.
Ă vietato lâimpiego di acqua di mare. Lâacqua di impasto, ivi compresa lâacqua di riciclo, dovrĂ essere conforme alla norma UNI EN 1008,
come stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008. A discrezione della direzione dei lavori, lâacqua potrĂ essere trattata con speciali additivi, in base al
tipo di intervento o di uso, per evitare lâinsorgere di reazioni chimico-fisiche al contatto con altri componenti dâimpasto.
Classi di resistenza del conglomerato cementizio Per le classi di resistenza normalizzate per calcestruzzo normale, si può fare utile riferimento a
quanto indicato nella norma UNI EN 206-1 e nella norma UNI 11104. Acciaio per cemento armato Le forme di controllo obbligatorie Le nuove norme tecniche per le costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo
obbligatorie - in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione; - nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture; - di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione. A tale riguardo si definiscono: - lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante
apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 t;
- forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee;
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- lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in unâunica volta, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.
La marcatura e la rintracciabilitĂ dei prodotti qualificati Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le
caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione. Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, in
maniera inequivocabile, di risalire: - allâazienda produttrice; - allo stabilimento; - al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilitĂ . Per stabilimento si intende una unitĂ produttiva a sĂŠ stante, con impianti propri e magazzini per il
prodotto finito. Nel caso di unitĂ produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.
Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonchĂŠ la possibilitĂ di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione allâuso, quali, per esempio, lâimpressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, lâobbligatorietĂ del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilitĂ di manomissione.
Per quanto possibile, anche in relazione allâuso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dellâapertura dellâeventuale ultima e piĂš piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonchĂŠ al lotto di produzione e alla data di produzione.
Tenendo presente che gli elemeti determinanti della marcatura sono la sua inalterabilitĂ nel tempo e lâimpossibilitĂ di manomissione, il produttore deve rispettare le modalitĂ di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate.
I prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: - mancata marcatura; - non corrispondenza a quanto depositato; - illeggibilitĂ , anche parziale, della marcatura. Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare lâidentificazione e la rintracciabilitĂ del prodotto
attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.
2.9.5 Pannelli portanti in legno multistrato Lâinfopoint situata nellâarea di accesso allâantico acquedotto viene realizzato attraverso dei pannelli in legno massello utilizzati per la struttura e per la copertura e sono composti da lamelle incrociate e incollate. Il prodotto Legno compensato tipo X âLam, viene impiegato per gli costruttivi per pareti, solai e coperture,per quanto riguarda la resistenza viene catalogato nella Classe dâuso 1 e 2 secondo la norma EN 1995 -1-1. Tipologie di legno utilizzate sono lâ abete (pino, abete, cembro e altre specie di legno su richiesta) la struttura dei pannelli è a 3, 5, 7 o piĂš strati secondo i requisiti statici mentre le lamelle hanno uno spessore da 10 a 40 mm, essiccate tecnicamente e classificate in base alla qualitĂ , vengono giuntate punta a punta.
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La classe di resistenza è C 24 secondo la norma EN 338, è consentita al massimo una quota del 10% di C 16. Lâincollaggio avviene con una colla tipo Colla PUR senza formaldeide, secondo la norma EN 301 per componenti costruttivi portanti e non portanti, per interni e esterni.
Il grado di umidità del legno è del 12% al momento della consegna; il formato massimo dei pannelli è di lunghezza 16,50 m / larghezza 2,95 m / spessore fino a 0,50 m, le larghezze possono variare e hanno dimensioni pari a 2,40 ; 2,50 ; 2,73 ; 2,95 m.
Le superfici dei pannelli possono essere a vista e non a vista mentre il peso è di 5,0 kN/m³ secondo la norma EN 1991-1-1 1:2002 per i calcoli statici 471 kg/m³ per la determinazione del peso di trasporto.
La deformazione sul piano del pannello del ~0,01% per % di variazione dellâumiditĂ del legno e trasversalmente al piano del pannello (nella direzione dello spessore) dello ~0,20% per % di variazione dellâumiditĂ del legno, la conduttivitĂ termica Îť = 0,13 W/(m*K) secondo la norma EN 12524 , per ciò che riguarda la capacitĂ termica è di cp = 1600 J/(kg*K) secondo la norma EN 12524.
La resistenza alla diffusione è di Ο = da 25 a 50 secondo la norma EN 12524, la sigillatura dei pannelli può avvenire attraverso 3 strati della qualità ISI o WSI e pannelli con 5 o piÚ strati; i raccordi degli elementi, le giunzioni ad attestatura e le penetrazioni devono essere sigillati.
Il comportamento al fuco Euro classe D-s2, d0, mentre la velocitĂ di perdita al fuoco e la velocitĂ di 0,67mm/min nel caso di combustione del solo strato esterno o di 0,76mm/min nel caso di piĂš strati. ART. 2.10 â CHIUSURE IN LEGNO
Per la chiusura verticale e il pergolato dellâinfopoint è previsto lâutilizzo di materiale composito a base lignea
e Polimero HDPE, i profili, di lunghezza variabile in funzione al progetto, avranno sezione rettangolare dim.
60x40 a tre alveoli.
Ogni profilo sarĂ provvisto di speciale anima interna di rinforzo in alluminio e fissato ai montanti metallici
precostituiti seguendo le indicazioni concordate in base alla tipologia di finitura scelta.
Il composto dovrĂ necessariamente soddisfare i seguenti requisiti e parametri: Certificazione di reazione al
Fuoco CFl S1, Indice di ossidazione (Oxidation Induction Time) con valore pari o superiore a 50 minuti
(Norma ASTM D 3895 modificata per WPC), Densità ⼠1160 kg/m3 (EN ISO 1183-1), Modulo di ElasticitĂ âĽ
3000 Mpa, Durezza ⼠73 N/mm2 (Brinell), Indice di Imbibimento ⤠3,5% (ASTM DI037).
Sono compresi nella lavorazione le bullonerie, il montaggio, la struttura di supporto in profili d'acciaio ed ogni
cosa occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.
I profili in composito ligneo saranno disposti secondo disegno preventivamente fornito dalla DL.
Le opere metalliche devono risultare lavorate diligentemente, con maestria, regolaritĂ di forme e precisione
di dimensioni e rispondenti ai disegni preventivamente approvati dal committente.
La struttura di supporto, in particolare, sarĂ realizzata con profili ad L e a C.
Gli elementi in legno composito saranno del tipo âNovowoodâ della âIperwood srlâ o similare.
ART. 2.11 â INTONACI
DIAGNOSTICA La diagnostica per le malte e per gli intonaci sarĂ analoga a quella utilizzata per le pietre per quanto riguarda l'analisi chimico-fisica. Tuttavia una malta ha un livello funzionale, nell'ambito di un manufatto edilizio, molto piĂš complesso di quello di un elemento lapideo. La malta interagisce direttamente con il supporto e con gli
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altri strati (se vi sono) di intonaco, rappresenta l'interfaccia fra elementi costruttivi e fra questi e l'ambiente, determinando i flussi di interscambio (igrotermici, atmosferici, idrici). Per conoscere le caratteristiche e lo stato di conservazione di una malta non potrà essere sufficiente l'analisi delle singole componenti ma sarà necessario ricorrere alla valutazione dei vari livelli prestazionali. Come per la pietra le procedure, la terminologia e la prassi da adottare per l'esecuzione di prove diagnostiche farà riferimento alle raccomadazioni NORMAL comuni ai materiali lapidei naturali e precisamente: descrizione delle alterazioni macroscopiche: Normal 1/88; campionamento e conservazione dei campioni: Normal 3/80; caratterizzazione chimico-mineralogico-petrografico-morfologica: 16/84, 8/81, 14/83, 13/83, 34/91; caratterizzazione fisica: Normal 4/80, 7/81, 11/85, 21/85, 22/86, 29/88, 33/89, 40/93, 43/93, 44/93, 42/93; agenti biologici del degrado: Normal 19/85, 9/88, 25/87, 24/86. Tuttavia segnaliamo ulteriori raccomandazioni nate specificamente per i materiali lapidei artificiali: terminologia tecnica di definizione e descrizione delle malte: Normal 23/86, 23/87; descrizione chimico-mineralogico-petrografico-morfologica: Normal 12/83, 15/84; caratterizzazione: Normal 27/88, 26/87, 31/89, 32/89. Si forniscono in ogni caso indicazioni generali per una serie di analisi suscettibili di ulteriori approfondimenti, ed eseguibili a tre livelli di acquisizione di dati. il primo livello dovrà indagare la funzionalità del sistema, con metodi prevalentemente ottici; il secondo sarà rivolto alla determinazione delle caratteristiche del materiale; il terzo dovrà studiare le interazioni interne alla malta e fra questa e l'intorno. Primo livello L'esame visivo e tattile consentirà , anche nel caso delle malte, di indirizzare la successiva campagna diagnostica e di ricavare i primi dati elementari: aspetto esterno, presenza di patologie di degrado (polverizzazione, alveolizzazione, distacchi, bollature, colonie di organismi biopatogeni). Per approfondire l'analisi al livello dello stato funzionale del sistema ci si potrà avvalere in modo particolare di tecniche di telerilevamento, della termovisione e della fotogrammetria, per individuare le caratteristiche del supporto ed eventuali zone degradate non visibili a occhio nudo (parti distaccate o umide). Secondo livello Si potrà ricorrere ad una serie di prove non distruttive o minimamente distruttive per determinare parametri che descrivono le capacità prestazionali globali dell'intonaco. Pesando campioni di materiale si preciseranno: Densità - Assoluta rho a e relativa rho r, ovvero massa volumica reale ed apparente, rapporti tra massa del materiale e volume reale o apparente, quest'ultimo comprensivo del volume fra pori aperti e chiusi. Variazioni nel valore della massa volumica reale indicano la formazione di nuovi composti o la perdita di materiale per azioni patologiche. Peso specifico - Varia, per le malte, da 2,50 a 2,70, mentre non sempre è possibile determinare sperimentalmente quello delle singole componenti, per cui si usa ricorrere a valori standard in rapporto al tipo di materiale impiegato (peso di volume e peso in mucchio). Setacciando gli stessi campioni è possibile determinare la granulometria degli aggregati, ossia la distribuzione percentuale delle frazioni di aggregato con diverso diametro. à uno dei parametri piÚ importanti, perchÊ influisce sulle piÚ importanti caratteristiche prestazionali dei rivestimenti. L'elaborazione statistica dei dati granulometrici (che si sviluppano su scala semilogaritmica) porta a istogrammi di distribuzione e alla determinazione di importanti parametri (per esempio l'indice di dispersione, il grado di simmetria, l'indice di acutezza). Negli intonaci la granulometria degli aggregati varia fra i 60 e i 4000 millimicron. Porosità - à un altro parametro fondamentale, perchÊ influenza notevolmente gli scambi igrotermici con l'ambiente. Si definisce come rapporto percentuale tra il volume dei pori aperti ed il volume apparente. Il volume reale si misura con picnometri (porosimetri) di tipo Beckman, mentre il volume apparente si ricava con picnometri a mercurio.
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La porosità negli intonaci dipende dalla forma degli aggregati e dalla quantità di legante presente. Maggiore è la sfericità dei granuli e minore è la porosità della malta. La presenza di legante in grande quantità e la lavorazione a ferro o a spatola limitano notevolmente la porosità di un impasto, che normalmente è compreso fra 34% e 40%. Dalla porosità dipendono anche la capacità di assorbimento, il coefficiente di assorbimento, la permeabilità all'aria, all'acqua e al vapore acqueo. Capacità di assorbimento - à l'attitudine di un materiale ad assorbire acqua, che viene fissata nelle cavità interne. Come è noto l'altezza della risalita capillare è legata poi all'evaporazione della stessa acqua di risalita: il livello massimo sarà determinato dal raggiungimento di una superficie bagnata che garantisce evaporazione di una quantità di acqua pari a quella assorbita dal terreno. Permeabilità - Si misura con strumenti denominati permeametri. I permeametri si distinguono in due categorie: a carico costante e a carico variabile. La permeabilità di un rivestimento è determinante per le condizioni del sistema murario: una grande permeabilità consente alla muratura di respirare ma può portare all'imbibizione di acqua piovana; una permeabilità molto ridotta comporta l'instaurarsi di una barriera al vapore, che provoca tensioni superficiali dovute al gradiente di pressione fra interno ed esterno e può portare a distacchi superficiali, a condense interne e ad una alterazione generale delle condizioni di equilibrio Coefficiente di permeabilità ``k'' - Dipende anche dalla tessitura del mezzo poroso e dalla viscosità del fluido. In generale si riscontra una correlazione diretta con la granulometria del materiale e con la coesione delle singole particelle. Una notevole importanza riveste anche la considerazione del parametro \mu, che indica la resistenza alla diffusione del vapor d'acqua. Il valore \mu di un intonaco tradizionale si aggira intorno a 15-17 (negli intonaci deumidificanti \mu vale circa 12, mentre gli intonaci cementizi raggiungono il valore 20). Con prove di laboratorio è possibile stabilire anche l'igroscopicità di una malta (fenomeno di assorbimento di vapore acqueo provocato dalla presenza di elementi solubili), la conducibilità termica e le proprietà meccaniche. I valori della resistenza meccanica sono però determinabili solo con prove a rottura di campione, che vanno quindi di norma evitate, a meno che il dato sperimentale non sia essenziale per la buona riuscita dell'intervento. Le proprietà meccaniche dipendono soprattutto dal grado di coesione dell'impasto, dalla presenza di umidità e dallo stato di alterazione, per cui spesso la conoscenza di queste caratteristiche è necessaria per orientare anche le prove di resistenza. Indicativamente la resistenza a compressione di una malta da rivestimento varia fra 2 e 3 N/mmq, mentre la resistenza a flessione è compresa fra 0,5 e 1,2 N/mmq. Con prove interamente non distruttive (parametrizzazione Munsell) si può invece specificare il colore di un impasto, anche se queste prove si applicano per lo piÚ ai rivestimenti pittorici. La caratterizzazione delle proprietà fisiche e chimiche di un intonaco avviene su base petrografica. I parametri fisici di cui tenere conto sono: densità , peso specifico, granulometria. L'analisi chimica permette invece di identificare e di quantificare le sostanze presenti. Viene svolta su campioni ridotti (pochi grammi) da analizzare con le stesse modalità precisate per i materiali lapidei. Terzo livello Prende in esame le interazioni con l'intorno e con le altre componenti tecnologiche; spesso ci si limita a determinare le caratteristiche fisico-chimiche del materiale riducendone artificiosamente la complessità , rinunciando a considerare i fenomeni interattivi. Col risultato che in molti cantieri di restauro si considera sufficiente, per avere buoni rappezzi e buone stuccature e stilature, riprendere e ripetere la composizione della malta esistente anche nei nuovi impasti. Senza considerare l'importanza che la lavorazione e l'applicazione può avere per il comportamento futuro di una malta. Alcune operazioni diagnostiche sulle malte sono comunque molto complesse: per esempio è particolarmente difficile determinare il comportamento e lo stato di interazione fisico fra i diversi strati di un intonaco. à possibile comunque realizzare dei modelli di studio che si avvicinano notevolmente alla realtà , pur mantenendo una certa approssimazione. Bisogna però ricordare come questi parametri non siano ottenibili con il solo impiego di tecniche diagnostiche non distruttive e di facile applicazione.
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Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti: â capacitĂ di riempimento delle cavitĂ ed eguagliamento delle superfici; â reazione al fuoco e/o resistenza all'antincendio adeguata; â impermeabilitĂ all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua; â effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; â adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformitĂ alle prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori. Lâesecuzione degli intonaci deve sempre essere preceduta da una accurata preparazione delle superfici. Le superfici da intonacare devono essere ripulite da eventuali grumi di malta, regolarizzate nei punti piĂš salienti e poi accuratamente bagnate. Nel caso di murature in blocchetti di calcestruzzo o pareti in getto di calcestruzzo, lâesecuzione degli intonaci deve essere preceduta da un rinzaffo di malta fluida di sabbia e cemento applicata a cazzuola e tirata a frettazzo lungo in modo da formare uno strato molto scabro dello spessore non superiore a 5 mm. Non si può procedere allâesecuzione di intonaci, in particolare quelli esterni, quando le strutture non siano protette dagli agenti atmosferici, ossia quando vi sia la possibilitĂ che le acque di pioggia possano imbibire le superfici da intonacare e neppure quando la temperatura minima nelle 24 ore sia tale da pregiudicare la buona presa della malta. A questa limitazione si può derogare nel caso degli intonaci interni eseguiti in ambienti provvisoriamente chiusi e provvisti di adeguate sorgenti di calore. Nel caso dellâesecuzione di intonaci su murature appoggiate contro strutture in conglomerato di cemento armato che saranno lasciate a vista, in corrispondenza delle linee di giunzione si devono realizzare scuretti aventi larghezza di 1 cm e profonditĂ di 50 cm â se a spigolo vivo â o a 45° se le strutture in calcestruzzo si presentano con spigoli smussati. Se espressamente indicato nei disegni di progetto esecutivo, in corrispondenza dellâintersezione tra i piani verticali e i piani orizzontali degli intonaci interni, devono essere realizzati degli scuretti sui piani verticali aventi altezza 1 cm e profonditĂ 50 cm. Nel caso di intonaci da applicare su strutture di calcestruzzo di cemento armato, si prescrive lâimpiego di una rete metallica (o altro materiale idoneo) fissato al supporto allo scopo di eliminare la cavillature lungo le linee di contatto tra i due materiali di diversa costituzione. Gli intonaci finiti devono avere lo spessore maggiore o uguale a quello indicato nel progetto esecutivo o voce dellâelenco prezzi, compreso lâonere per la formazione degli spigoli, angoli, suggellature allâincrocio con i pavimenti e i rivestimenti e quanto altro richiesto dalla direzione dei lavori. INTONACI SU SUPERFICI VECCHIE Per lâesecuzione degli intonaci su superfici vecchie, mai intonacate, si deve procedere al preliminare distacco di tutti gli elementi non perfettamente solidali con la muratura sottostante e alla lavatura delle superfici, in modo da garantire lâassoluta pulizia.
ART. 2.12 ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI
Definizioni Le pavimentazioni si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: - pavimentazioni su strato portante; - pavimentazioni su terreno (dove, cioè, la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è svolta dal terreno). Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dagli strati funzionali di seguito descritti.
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Pavimentazione su strato portante La pavimentazione su strato portante avrĂ come elementi o strati fondamentali: - lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o di esercizio; - lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui; - lo strato ripartitore, con la funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse dai carichi esterni, qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati; - lo strato di collegamento, con la funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante); - lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.). A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, i seguenti strati possono diventare fondamentali: - strato di impermeabilizzante, con la funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilitĂ ai liquidi e ai vapori; - strato di isolamento termico, con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico; - strato di isolamento acustico, con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento acustico; - strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planaritĂ ed eventualmente incorporare impianti (spesso questo strato ha anche funzione di strato di collegamento).
Pavimentazione su terreno La pavimentazione su terreno avrĂ come elementi o strati funzionali: - il terreno (suolo), con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione; - lo strato impermeabilizzante (o drenante); - lo strato ripartitore; - gli strati di compensazione e/o pendenza; - il rivestimento. A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni, possono essere previsti altri strati complementari.
Soglie e davanzali Tutti i davanzali e le soglie di finestre e porte-finestre saranno in marmo (o pietra naturale) , spessore non inferiore a 3 cm e larghezza non inferiore allo spessore del vano nel quale devono essere collocate. Le soglie interne ed esterne, per luci fino a 150 cm, dovranno essere costituite da un unico elemento.
Controlli del direttore dei lavori Il direttore dei lavori per la realizzazione delle pavimentazioni opererĂ verificherĂ : - il collegamento tra gli strati; - la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli e in genere prodotti preformati; - lâesecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito, il direttore dei lavori verificherĂ , con semplici metodi da cantiere: - le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); - le adesioni fra strati (o, quando richiesto, lâesistenza di completa separazione); - le tenute allâacqua, allâumiditĂ , ecc. A conclusione dei lavori, infine, eseguirĂ prove (anche solo localizzate) di funzionamento, formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtĂ .
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2.12.1 Pavimentazione in doghe di legno composito
I prodotti di legno per pavimentazione, quali tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc., si
intendono denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica.
Per la pavimentazione dellâarea di sosta adiacente allâinfopoint sarĂ utilizzata una pavimentazione in
materiale composito a base lignea e Polimero HDPE, costituita da doghe a 5 alveoli, sezione esterna
145x22 e lunghezza definita dalla D.L., finitura zigrinata âmillerigheâ sul lato a vista
Le doghe di pavimentazione saranno disposte perpendicolarmente su correnti nel medesimo materiale di
sezione 40x30 mm., questi ultimi posati in maniera equidistante tra loro con interspazio non superiore a 30
cm.
Le doghe saranno fissate con sistema di viti e clips a scomparsa in Nylon per impiego esterno.
Il composto dovrĂ necessariamente soddisfare i seguenti requisiti e parametri: Certificazione di reazione al
Fuoco CFl S1, Indice di ossidazione (Oxidation Induction Time) con valore pari o superiore a 50 minuti
(Norma ASTM D 3895 modificata per WPC), Densità ⼠1160 kg/m3 (EN ISO 1183-1), Modulo di ElasticitĂ âĽ
3000 Mpa, Durezza ⼠73 N/mm2 (Brinell), Indice di Imbibimento ⤠3,5% (ASTM DI037), Classificazione
antiscivolo piedi calzati = R11 (DIN 51130) Classificazione antiscivolo piedi nudi = C (DIN 51097),
Coefficiente dâattrito per pavimenti con elemento scivolante in gomma, ⼠0,52 Îź (Metodo B.C.R.A.)
Gli elementi in legno composito saranno del tipo âNovowoodâ della âIperwood srlâ o similare.
I prezzi di elenco comprendono e compensano tutti gli oneri necessari a dare lâopera ultimata e funzionante
in opera, inclusi lâassistenza muraria, il trattamento con vernice anticorrosiva come sopra, forature, tagli,
collegamenti, staffe e zanche di attacco alle murature, bulloni, chiodature e quantâaltro necessario per
collegare le strutture tra loro ed alle opere in muratura e gli sfridi in genere.
2.12.2 Pavimentazione lastre di pietra calcarea Per lâarea di accesso allâantico acquedotto è prevista una pavimentazione in lastre di pietra calcarea di dimensioni non superiori a 35 cm e spessore 10 cm. RISORSE NECESSARIE: operai specializzati e generici; utensili vari; automezzi per il trasporto dei materiali di ripristino in loco e trasporto dei materiali di rifiuto a discarica autorizzata; materiali e utensili vari; attrezzatura specifica manuale; materiale per sostituzione parziale di elementi deteriorati o danneggiati; dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m. e i.; adeguata cartellonistica di sicurezza cantiere come da Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione; transenne e materiale idoneo per delimitazione e protezione area di lavoro.
ART. 2.13 OPERE DI RIFINITURA VARIE
Attrezzatura Tutta lâattrezzatura che si prevede di usare per le operazioni di verniciatura o di tinteggiatura deve essere sottoposta allâapprovazione della direzione dei lavori. I pennelli e i rulli devono essere del tipo, della superficie e delle dimensioni adatte alle vernici che si impiegheranno e al tipo di lavoro che si sta eseguendo e non dovranno lasciare impronte. Lâattrezzatura per la verniciatura a spruzzo (air-less) deve essere corredata da pistole di tipo idoneo ad ogni singolo impiego. Tutta lâattrezzatura, infine, deve essere mantenuta sempre in ottime condizioni di funzionamento. Si raccomanda, perciò, la pulizia piĂš accurata per il successivo riutilizzo.
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Campionature Lâappaltatore dovrĂ predisporre dei campioni dei supporti, possibilmente dello stesso materiale, sul quale saranno applicati i prodotti vernicianti o pitture con i trattamenti secondo i cicli previsti in piĂš tonalitĂ di tinte, per consentire alla direzione dei lavori di operare una scelta. Secondo le disposizioni impartite, si dovrĂ completare un pannello, un tratto di muratura o un locale completo. La totalitĂ del lavoro potrĂ procedere solo dopo lâapprovazione della direzione dei lavori. Lâelemento scelto come campione servirĂ come riferimento al quale si dovrĂ uniformare lâintera opera da eseguire.
Preparazione delle superfici Le operazioni di tinteggiatura o di verniciatura devono essere precedute da unâaccurata preparazione delle superfici interessate (asportazione di carta da parati, asportazione di tempere, carteggiatura, lavaggio sgrassante, lavatura, neutralizzazione, rasatura, raschiature, maschiettatura, sabbiatura e/ scrostatura, spolveratura, spazzolatura, stuccature, levigature, ecc.), con sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
Stato delle superfici murarie e metalliche
Le superfici murarie nuove devono essere prive di qualsiasi residuo di lavorazione precedente a quello del rivestimento protettivo o decorativo. Le superfici metalliche nuove devono essere prive di calamina, ruggine, incrostazioni di malta, grassi, residui oleosi o untuosi e non essere trattati con pitture di fondo antiruggine o wash primer. Le superfici dei manufatti lignei devono essere prive di tracce di residui untuosi o di pitture di fondo, nonchĂŠ prive di fessurazioni e irregolaritĂ trattate con mastici o stucchi non idonei.
Preparazione dei prodotti La miscelazione e la posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti deve avvenire nei rapporti, nei modi e nei tempi indicati dalle schede tecniche rilasciate dal produttore onde evitare alterazioni del prodotto.
Esecuzione
Tinteggiatura di pareti La tinteggiatura deve essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, ecc., in conformitĂ con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione e nei modi indicati dal produttore.
Tinteggiatura con pittura alla calce Le pareti da tinteggiare devono essere preventivamente trattate con una mano di latte di calce. La tinta a calce, prima dellâimpiego, deve essere passata attraverso un setaccio molto fine, onde eliminare granulositĂ e corpi estranei. Per ottenere il fissaggio deve essere mescolata alla tinta, nelle proporzioni indicate dal fabbricante, colla a base di acetato di polivinile. Successivamente deve essere applicata a pennello la prima mano di tinta, mentre la seconda mano deve essere data a mezzo di pompa. Le tinteggiature a calce non devono essere applicate su pareti con finitura a gesso. Le pareti tinteggiate non devono presentare, neppure in misura minima, il fenomeno di sfarinamento e spolverio.
Verniciatura GeneralitĂ Lâapplicazione dei prodotti vernicianti non deve essere effettuata su superfici umide,. Lintervallo di tempo fra una mano e la successiva deve essere â salvo diverse prescrizioni â di 24 ore, la temperatura ambiente non
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deve superare i 40°C e la temperatura delle superfici dovrĂ essere compresa fra i 5 e 50°C, con un massimo di 80% di umiditĂ relativa. In generale, ogni strato di pittura deve essere applicato dopo lâessiccazione dello stato precedente, e comunque secondo le esigenze richieste dagli specifici prodotti vernicianti impiegati. La verniciatura, soprattutto per le parti visibili, non deve presentare colature, festonature e sovrapposizioni anormali. Le modalitĂ di applicazione possono essere a pennello e a spruzzo. Nellâapplicazione a pennello ciascuna mano deve essere applicata pennellando in modo che aderisca completamente alla superficie. La vernice deve essere tirata in maniera liscia e uniforme, senza colature, interruzioni, bordi sfuocati o altri difetti, e in modo da risultare compatta e asciutta prima che venga applicata la seconda mano. BisognerĂ osservare il tempo minimo indicato dal produttore per lâapplicazione fra una mano e lâaltra. Lâapplicazione a spruzzo deve essere effettuata prima in un senso e quindi nel senso opposto, fino a coprire tutta la superficie. La vernice che deve essere impiegata dovrĂ essere solo del tipo a spruzzo. Si dovranno ricoprire opportunamente le superfici circostanti, perchĂŠ non si abbiano a sporcare altri manufatti. Le opere di verniciatura su manufatti metallici devono essere precedute da accurate operazioni di pulizia (nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate. Deve, quindi, essere applicata almeno una mano di vernice protettiva, e un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e del colore previsti fino al raggiungimento della completa uniformitĂ della superficie. Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto e alle successive fasi di preparazione, si deve attendere un adeguato periodo, fissato dalla direzione dei lavori, di stagionatura degli intonaci, trascorso il quale si può procedere allâapplicazione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali), o di una mano di fondo piĂš diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice del colore e delle caratteristiche fissate.
Verniciatura a smalto (tradizionale) Prima di applicare lo smalto, si deve procedere alla stuccatura, per eliminare eventuali difetti che, pur essendo di limitatissima entitĂ e rientranti nelle tolleranze, possono essere presenti sulle superfici dei manufatti. Le parti stuccate, dopo accurata scartavetratura, devono essere ritoccate con lo smalto. Si applica successivamente la prima mano di smalto e, dopo la completa essicazione di questa, la seconda mano. La tonalitĂ di colore di ciascuna mano deve essere differente, in modo da permettere lâagevole accertamento del numero delle passate applicate. Lo spessore dello strato secco di ciascuna mano non deve essere inferiore a 25 microns. Deve essere evitato ogni danneggiamento alle superfici verniciate dipendente da distacchi di lembi dello strato di vernice, in conseguenza di aderenza delle varie superfici fra loro, come, ad esempio, fra i battenti mobili e i telai fissi di serramenti.
PARTE III. MODALITĂ DI ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE
ART.3.1 Scavi a sezione obbligata e sbancamenti in generale
GeneralitĂ
Per gli scavi di sbancamento generale e/o per quelli a sezione obbligata e per la formazione dei rinterri e dei
rilevati si farĂ riferimento esclusivamente ai disegni di progetto esecutivo e alle ulteriori prescrizioni della
direzione dei lavori.
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Ricognizione
Lâappaltatore, prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la presenza di eventuali
scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavitĂ sotterranee, ecc.,
eventualmente non indicati (o indicati erroneamente) negli elaborati progettuali esecutivi, in modo da
potere impiegare i mezzi idonei per lâesecuzione dei lavori in appalto.
Smacchiamento dellâarea
Sono a carico dellâappaltatore gli oneri per lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi
incluso il taglio di alberi, di siepi e lâestirpazione di eventuali ceppaie.
La terra vegetale eventualmente asportata, per la profonditĂ preventivamente concordata con la direzione
dei lavori, non dovrĂ essere mescolata con il terreno sottostante. La terra vegetale deve essere accumulata
in cantiere nelle aree indicate dalla direzione dei lavori.
Riferimento ai disegni di progetto esecutivo
Per gli scavi di sbancamento generale e/o per quelli a sezione obbligata e per la formazione dei rinterri e dei
rilevati si farĂ riferimento esclusivamente ai disegni di progetto esecutivo e alle prescrizioni della direzione
dei lavori.
Splateamento e sbancamento
Nei lavori di splateamento o di sbancamento eseguiti senza lâimpiego di escavatori meccanici, le pareti delle
fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da
impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera lâaltezza di 150 cm, è vietato il sistema
di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per
altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto allâarmatura o al
consolidamento del terreno.
Scavi a sezione obbligata
Gli scavi a sezione obbligata devono essere effettuati fino alle profonditĂ indicate nel progetto esecutivo,
con le tolleranze ammesse.
Gli scavi a sezione obbligata eventualmente eseguiti oltre la profonditĂ prescritta devono essere riportati al
giusto livello con calcestruzzo magro o sabbione, a cura e a spese dellâappaltatore.
Eventuali tubazioni esistenti che devono essere abbandonate dovranno essere rimosse dallâarea di scavo di
fondazione.
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piĂš di 150 cm, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilitĂ , anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man
mano che procede lo scavo, allâapplicazione delle necessarie armature di sostegno.
I sistemi di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 cm.
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Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni, e quando in vicinanza dei
relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli
scavi.
Allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione
Sono a carico dellâappaltatore gli oneri per lâesaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni
concorrenti nei cavi, lâesecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle
sedi stradali o dal cantiere, in generale.
Deposito di materiali in prossimitĂ degli scavi
Ă vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per
le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle opportune puntellature.
Sistemazione di strade, accessi e ripristino passaggi
Sono a carico dellâappaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni
e la collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie, rampe e scalette di adeguata portanza e sicurezza.
Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti e attraversamenti di strade esistenti,
lâimpresa è tenuta ad informarsi dellâeventuale esistenza di cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici)
o condutture (acquedotti, gasdotti, fognature) nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi. In caso
affermativo, lâimpresa dovrĂ comunicare agli enti proprietari di dette opere o impianti (Enel, Telecom, P.T.,
comuni, consorzi, societĂ , ecc.) la data presumibile dellâesecuzione dei lavori nelle zone interessate,
chiedendo, altresĂŹ, tutti quei dati (ubicazione, profonditĂ , ecc.) necessari al fine di eseguire tutti i lavori con
le opportune cautele, onde evitare danni alle suddette opere.
Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, lâimpresa
dovrĂ procedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade che
agli enti proprietari delle opere danneggiate oltrechĂŠ, naturalmente, alla direzione dei lavori.
Fanno, comunque, carico alla stazione appaltante gli oneri relativi a eventuali spostamenti temporanei e/o
definitivi di cavi o condotte.
Manutenzione degli scavi
Gli scavi di fondazione dovranno essere mantenuti asciutti.
Si dovranno proteggere le zone scavate e le scarpate per evitare eventuali scoscendimenti e/o franamenti.
Rifiuti e macerie dovranno essere asportati dagli scavi prima dellâesecuzione delle opere susseguenti.
ART: 3.2 Divieti per lâappaltatore dopo lâesecuzione degli scavi
Lâappaltatore, dopo lâesecuzione degli scavi di fondazione o di sbancamento, non può iniziare lâesecuzione
delle strutture di fondazione prima che la direzione dei lavori abbia verificato la rispondenza geometrica
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degli scavi o degli sbancamenti alle prescrizioni del progetto esecutivo, e lâeventuale successiva verifica
geologica e geotecnica del terreno di fondazione.
ART 3.3 Riparazione di sottoservizi Lâappaltatore ha lâobbligo e lâonere di riparare o di provvedere al pagamento delle spese di riparazione alle
aziende erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione acqua, gas, ecc.)
danneggiati dallâimpresa durante lâesecuzione degli scavi e delle demolizioni.
ART 3.4 Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti
degli scavi e le murature o le strutture di fondazione, o da addossare alle murature o alle strutture di
fondazione, e fino alle quote prescritte dagli elaborati progettuali o dalla direzione dei lavori, si
impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie
provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili e adatte, a
giudizio della direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.
Qualora venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti ovunque lâappaltatore crederĂ di sua convenienza, purchĂŠ i materiali siano riconosciuti idonei
dalla direzione dei lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature o alle strutture di fondazione, si dovranno sempre
impiegare materie sciolte o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto lâimpiego di quelle argillose e, in
generale, di tutte quelle che con lâassorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrĂ essere usata ogni diligenza perchĂŠ la
loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza non superiori a 30 cm, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolaritĂ e precauzione, in modo da
caricare uniformemente le strutture portanti su tutti i lati e cosĂŹ da evitare le sfiancature che potrebbero
derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o automezzi non dovranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dellâopera, per essere riprese, poi,
al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Ă vietato addossare terrapieni a murature o strutture in cemento armato di recente realizzazione e delle
quali si riconosca non completato il processo di maturazione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dellâappaltatore.
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Ă obbligo dellâappaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione le
dimensioni richieste dallâassestamento delle terre, affinchĂŠ, al momento del collaudo i rilevati eseguiti
abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
ART 3.5Esecuzione delle pareti esterne e delle partizioni interne;
Definizioni
Per parete esterna si intende il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi interni
al sistema rispetto allâesterno.
Per partizione interna si intende un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi
interni del sistema edilizio.
Nellâesecuzione delle pareti esterne si terrĂ conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata,
monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina o
inserita).
Nellâesecuzione delle partizioni interne si terrĂ conto della loro classificazione in partizione semplice
(realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (realizzata con montaggio in sito
di elementi predisposti per essere assemblati a secco).
Partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito
Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza piccole
opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto), devono essere
realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nellâarticolo sui prodotti per pareti esterne e
partizioni interne. Nellâesecuzione si seguiranno le modalitĂ previste dal produttore (ivi incluso lâutilizzo di
appositi attrezzi) e approvate dalla direzione dei lavori.
Si curerĂ la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche funzione di supporto, in modo da
rispettare le dimensioni, le tolleranze e i giochi previsti o, comunque, necessari ai fini del successivo
assemblaggio degli altri elementi. Si curerĂ che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano
posizionati e installati in modo da garantire lâadeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche.
Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sarĂ realizzato con lâinterposizione di
guarnizioni, distanziatori, ecc., che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti e siano
completate con sigillature, ecc. Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento
della parete e deve essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti. Analogamente, si devono
eseguire secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti,
ecc.
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ART 3.6 Esecuzione di intonaci
GeneralitĂ
Lâesecuzione degli intonaci deve sempre essere preceduta da una accurata preparazione delle superfici.
Le superfici da intonacare devono essere ripulite da eventuali grumi di malta, regolarizzate nei punti piĂš
salienti e poi accuratamente bagnate.
Non si può procedere allâesecuzione di intonaci, in particolare quelli esterni, quando le strutture non siano
protette dagli agenti atmosferici, ossia quando vi sia la possibilitĂ che le acque di pioggia possano imbibire
le superfici da intonacare e neppure quando la temperatura minima nelle 24 ore sia tale da pregiudicare la
buona presa della malta. A questa limitazione si può derogare nel caso degli intonaci interni eseguiti in
ambienti provvisoriamente chiusi e provvisti di adeguate sorgenti di calore.
Se espressamente indicato nei disegni di progetto esecutivo, in corrispondenza dellâintersezione tra i piani
verticali e i piani orizzontali degli intonaci interni, devono essere realizzati degli scuretti sui piani verticali
aventi altezza 1 cm e profonditĂ 50 cm.
Gli intonaci finiti devono avere lo spessore maggiore o uguale a quello indicato nel progetto esecutivo o
voce dellâelenco prezzi, compreso lâonere per la formazione degli spigoli, angoli, suggellature allâincrocio
con i pavimenti e i rivestimenti e quanto altro richiesto dalla direzione dei lavori.
Intonaco grezzo o rinzaffo rustico
Lâintonaco grezzo deve essere costituito da uno strato di rinzaffo rustico, applicato con predisposte poste e
guide, su pareti, soffitti e volte sia per interni che per esterni. Ad applicazione conclusa non dovranno
notarsi parti mancanti anche di piccole dimensioni, e la superficie dovrĂ essere sufficientemente ruvida da
garantire lâancoraggio dello strato successivo.
Lâapplicazione può essere eseguita senza lâuso di guide, a mano con cazzuola o con macchina intonacatrice
con successiva regolarizzazione dello strato di malta mediante staggiatura
Lâintonaco può essere composto:
- con malta di calce e pozzolana, composta da 120 kg di calce idrata per 1 m3 di pozzolana vagliata;
- con malta bastarda di calce, sabbia e cemento composta da 0,35 m3 di calce spenta, 100 kg di cemento
tipo 325 e 0,9 m3 di sabbia;
- con malta cementizia composta da 300 kg di cemento tipo 325 per 1 m3 di sabbia;
- con malta preconfezionata di calce naturale, costituita esclusivamente da aggregati di sabbie a polveri
carbonatiche selezionate in curva granulometrica 0-4, legante di calce aerea e calce idraulica bianca.
Intonaco grezzo fratazzato o traversato
Lâintonaco grezzo fratazzato (o traversato) deve essere costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
secondo strato fratazzato rustico, applicato con predisposte poste e guide (o sesti), su pareti e soffitti, sia
per interni che per esterni.
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Intonaco isolante termico a base di leganti idraulici e polistirene,applicazione a spruzzo
Lâintonaco isolante, miscela di granule di polistirene, leganti idraulici e additivi, confezionata in sacchi, si
deve applicare a spruzzo nello spessore previsto sui disegni di progetto seguendo la procedura seguente:
- applicazione sul sottofondo grezzo di uno strato dello spessore di 10 mm di intonaco avente funzione di
aggrappante;
- applicazione di strati successivi di intonaco, ciascuno dello spessore non superiore a 20 mm, sino al
raggiungimento dello spessore previsto.
Eventuali altri strati di finitura, se previsti, dovranno essere posati a distanza di almeno quattro settimane
dalla posa dellâintonaco.
ART 3.7 Opere di vetrazione e serramentistica
Definizioni
Per opere di vetrazione si intendono quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o
prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo), sia in luci fisse sia in ante fisse, o mobili di
finestre, portefinestre o porte.
Per opere di serramentistica si intendono quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani
aperti delle parti murarie destinate a riceverli.
Realizzazione
La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalitĂ previsti dal progetto, e,
ove questo non sia sufficientemente dettagliato, valgono le prescrizioni seguenti.
Le lastre di vetro in relazione al loro comportamento meccanico devono essere scelte tenendo conto delle
loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, delle sollecitazioni dovute ad
eventuali sbattimenti e delle deformazioni prevedibili del serramento.
Devono, inoltre, essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di
trasmissione luminosa, di trasparenza o trasluciditĂ , e di sicurezza, sia ai fini antinfortunistici che di
resistenza alle effrazioni, agli atti vandalici, ecc.
Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel
progetto, si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per lâisolamento termico e acustico, la
sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI 7144, UNI EN 12758 e UNI 7697).
Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.
I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e alle
dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e le
dimensioni in genere, la capacitĂ di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi e ante apribili; la
resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termo igrometrici, tenuto conto delle condizioni microlocali che
si creano allâesterno rispetto allâinterno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei
tasselli di appoggio, periferici e spaziatori.
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Nel caso di lastre posate senza serramento, gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti ecc.) devono avere
adeguata resistenza meccanica, ed essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto
dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile
alle azioni climatiche.
La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, serramenti,
ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al
serramento. I tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata.
Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali,
maniglie, ecc.).
La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici e
acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la
preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. La sigillatura deve, comunque, essere
conforme a quella richiesta dal progetto, o effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel
suo insieme.
Lâesecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrĂ essere considerata conforme alla richiesta del
presente capitolato nei limiti di validitĂ della norma stessa.
Posa in opera dei serramenti
La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto esecutivo, e,
quando non precisato, deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.
Le finestre devono essere collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e,
comunque, in modo da evitare sollecitazioni localizzate.
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio, onde mantenere le prestazioni
richieste al serramento, dovrĂ essere eseguito con le seguenti attenzioni:
- assicurare tenuta allâaria e isolamento acustico;
- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo. Se ciò non
fosse sufficiente (giunti larghi piĂš di 8 mm) si sigillerĂ anche con apposito sigillante capace di mantenere
lâelasticitĂ nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;
- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto lâazione del vento o dei
carichi dovuti allâutenza (comprese le false manovre).
La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
- assicurando il fissaggio con lâausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);
- sigillando il perimetro esterno con malta, previa eventuale interposizione di elementi separatori quali non
tessuti, fogli, ecc.;
- curando lâimmediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal
contatto con la malta o altri prodotti utilizzati durante lâinstallazione del serramento.
Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre. Inoltre, si
dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.
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Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al
fuoco, si rispetteranno, inoltre, le istruzioni per la posa date dal fabbricante e accettate dalla direzione dei
lavori.
Controlli del direttore di lavori
Il direttore dei lavori, nel corso dellâesecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure),
verificherĂ via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti. In
particolare, verificherĂ la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi e i
controtelai, lâesecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate e il rispetto delle prescrizioni di progetto,
del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni. A conclusione dei lavori, il direttore
eseguirĂ verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza di giunti, sigillature, ecc., nonchĂŠ
i controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea
necessaria), e lâassenza di punti di attrito non previsti. EseguirĂ , quindi, prove orientative di tenuta
allâacqua, con spruzzatori a pioggia, e allâaria, con lâuso di fumogeni, ecc.
ART 3.8 Esecuzione delle pavimentazioni
Pavimentazione su strato portante
La pavimentazione su strato portante avrĂ come elementi o strati fondamentali:
- lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti
o di esercizio;
- lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti
differenziali tra strati contigui;
- lo strato ripartitore, con la funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche
impresse dai carichi esterni, qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti
meccanici sensibilmente differenziati;
- lo strato di collegamento, con la funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);
- lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.).
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, i seguenti strati possono diventare
fondamentali:
- strato di impermeabilizzante, con la funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilitĂ ai
liquidi e ai vapori;
- strato di isolamento termico, con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
termico;
- strato di isolamento acustico, con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
acustico;
- strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planaritĂ ed
eventualmente incorporare impianti (spesso questo strato ha anche funzione di strato di collegamento).
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Realizzazione degli strati portanti
La realizzazione degli strati portati sarĂ effettuata utilizzando i materiali indicati nel progetto. In caso
contrario, si rispetteranno le prescrizioni seguenti e quelle fornite dalla direzione dei lavori.
Per lo strato portante, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farĂ riferimento alle prescrizioni giĂ
date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, sulle strutture metalliche, sulle strutture miste
acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.
Per lo strato di scorrimento, finalizzato a consentire eventuali movimenti differenziati tra le diverse parti
della pavimentazione, a seconda della soluzione costruttiva adottata si farĂ riferimento alle prescrizioni giĂ
date per i prodotti quali sabbia e membrane a base sintetica o bituminosa. Durante la realizzazione si
curerĂ la continuitĂ dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione dei giunti e lâesecuzione di
bordi, risvolti, ecc.
Per lo strato di rivestimento, si farĂ riferimento alle prescrizioni giĂ date per i prodotti per pavimentazione.
Durante la fase di posa si curerĂ la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli
elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti e delle zone di interferenza
(bordi, elementi verticali, ecc.), le caratteristiche di planaritĂ o, comunque, delle conformazioni superficiali
rispetto alle prescrizioni di progetto, nonchĂŠ le condizioni ambientali di posa e i tempi di maturazione.
Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta allâacqua, barriera o schermo
al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati allâarticolo sulle coperture continue. In generale, lo
strato a protezione del sottofondo deve essere realizzato con guaine con giunti sovrapposti.
Per lo strato di isolamento termico, finalizzato a contenere lo scambio termico tra le superfici orizzontali,
possono impiegarsi calcestruzzi additivati con inerti leggeri, come argilla espansa o polistirolo espanso. In
alternativa, possono impiegarsi lastre in polistirene o poliuretano espansi, lastre in fibre minerali e granulari
espansi, e tra tali elementi devono essere eventualmente interposto uno strato di irrigidimento.
Per lo strato di isolamento acustico, si farĂ riferimento per i prodotti alle prescrizioni giĂ date nellâapposito
articolo. Durante la fase di posa in opera si curerĂ il rispetto delle indicazioni progettuali e, comunque, la
continuitĂ dello strato con la corretta realizzazione di giunti/sovrapposizioni, la realizzazione attenta dei
risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto
galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Nei casi dellâutilizzo di supporti di
gomma, sughero, ecc. sarĂ verificato il corretto posizionamento di questi elementi e i problemi di
compatibilitĂ meccanica, chimica, ecc. con lo strato sottostante e con quello sovrastante.
Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli
strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).
stuccatura dei giunti e pulizia
Lâoperazione di stuccatura dei giunti, con cemento bianco specifico per fughe, deve essere effettuata
mediante una spatola di gomma o di materiale plastico, in modo da ottenere un riempimento completo dei
giunti.
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Una prima pulizia della pavimentazione deve essere effettuata mediante spugna umida. Successivamente si
può procedere ad una pulizia piÚ accurata usando prodotti per la pulizia dei pavimenti.
Soglie e davanzali
Tutti i davanzali e le soglie di finestre e porte-finestre saranno in marmo spessore non inferiore a 3 cm e
larghezza non inferiore allo spessore del vano nel quale devono essere collocate. Le soglie interne ed
esterne, per luci fino a 150 cm, dovranno essere costituite da un unico elemento.
Le soglie dovranno essere lucidate nella parte a vista e poste in opera con malta cementizia.
Le soglie esterne dovranno essere dotate di intagli per mazzette e listello per battuta serramento in
alluminio o in pvc rigido.
La parte ammorsata delle soglie esterne non dovrĂ essere inferiore a 3 cm, mentre dovrĂ essere di almeno
2 cm per quella delle porte interne.
Zoccolino battiscopa
Gli zoccolini battiscopa, nella forma e nel materiale dipendente dal tipo di pavimentazione, possono essere
fissati alle pareti con:
- colla utilizzata per lâesecuzione delle pavimentazioni;
Gli zoccolini dovranno avere le seguenti caratteristiche dimensionali:
- altezza 8 cm
ĂŹLa posa in opera degli zoccolini battiscopa in gres con colla, deve essere completata con la stuccatura, la
stilatura e la suggellatura dei giunti con cemento bianco specifico per fughe.
Controlli del direttore dei lavori
Il direttore dei lavori per la realizzazione delle pavimentazioni opererĂ verificherĂ :
- il collegamento tra gli strati;
- la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli e in genere prodotti
preformati;
- lâesecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari.
Ove sono richieste lavorazioni in sito, il direttore dei lavori verificherĂ , con semplici metodi da cantiere:
- le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);
- le adesioni fra strati (o, quando richiesto, lâesistenza di completa separazione);
- le tenute allâacqua, allâumiditĂ , ecc.
A conclusione dei lavori, infine, eseguirĂ prove (anche solo localizzate) di funzionamento, formando
battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal
progetto o dalla realtĂ .
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ART 3.9 Opere di rifinitura varie
Verniciature e tinteggiature
Attrezzatura
Tutta lâattrezzatura che si prevede di usare per le operazioni di verniciatura o di tinteggiatura deve essere
sottoposta allâapprovazione della direzione dei lavori.
I pennelli e i rulli devono essere del tipo, della superficie e delle dimensioni adatte alle vernici che si
impiegheranno e al tipo di lavoro che si sta eseguendo e non dovranno lasciare impronte.
Lâattrezzatura per la verniciatura a spruzzo (air-less) deve essere corredata da pistole di tipo idoneo ad ogni
singolo impiego.
Tutta lâattrezzatura, infine, deve essere mantenuta sempre in ottime condizioni di funzionamento. Si
raccomanda, perciò, la pulizia piÚ accurata per il successivo riutilizzo.
Campionature
Lâappaltatore dovrĂ predisporre dei campioni dei supporti, possibilmente dello stesso materiale, sul quale
saranno applicati i prodotti vernicianti o pitture con i trattamenti secondo i cicli previsti in piĂš tonalitĂ di
tinte, per consentire alla direzione dei lavori di operare una scelta.
Secondo le disposizioni impartite, si dovrĂ completare un pannello, un tratto di muratura o un locale
completo. La totalitĂ del lavoro potrĂ procedere solo dopo lâapprovazione della direzione dei lavori.
Lâelemento scelto come campione servirĂ come riferimento al quale si dovrĂ uniformare lâintera opera da
eseguire.
Preparazione delle superfici
Le operazioni di tinteggiatura o di verniciatura devono essere precedute da unâaccurata preparazione delle
superfici interessate (asportazione di carta da parati, asportazione di tempere, carteggiatura, lavaggio
sgrassante, lavatura, neutralizzazione, rasatura, raschiature, maschiettatura, sabbiatura e/ scrostatura,
spolveratura, spazzolatura, stuccature, levigature, ecc.), con sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita
del lavoro.
Stato delle superfici murarie e metalliche
Le superfici murarie nuove devono essere prive di qualsiasi residuo di lavorazione precedente a quello del
rivestimento protettivo o decorativo.
Le superfici metalliche nuove devono essere prive di calamina, ruggine, incrostazioni di malta, grassi,
residui oleosi o untuosi e non essere trattati con pitture di fondo antiruggine o wash primer.
Le superfici dei manufatti lignei devono essere prive di tracce di residui untuosi o di pitture di fondo,
nonchĂŠ prive di fessurazioni e irregolaritĂ trattate con mastici o stucchi non idonei.
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Preparazione dei prodotti
La miscelazione e la posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti deve avvenire nei rapporti,
nei modi e nei tempi indicati dalle schede tecniche rilasciate dal produttore onde evitare alterazioni del
prodotto.
Esecuzione
Tinteggiatura di pareti
La tinteggiatura deve essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, ecc., in
conformitĂ con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione e nei modi indicati dal produttore.
Tinteggiatura con idropittura opaca coprente naturale per interni.
La tinteggiatura con idropittura opaca coprente naturale per interni, altamente traspirante, adatta per tutte
le superfici murali, vecchie e nuove, composta da albume, latte, carbonati di calcio e altre polveri naturali,
deve essere effettuata mediante preparazione del supporto con spazzolatura e pulizia della superficie.
Prima dellâapplicazione, se lâintonaco è asciutto, è necessario inumidire la superficie con acqua. Infine,
occorre applicare minimo due mani a pennello, diluendo con circa il 15-25% di acqua.
Verniciatura
GeneralitĂ
Lâapplicazione dei prodotti vernicianti non deve essere effettuata su superfici umide,. Lintervallo di tempo
fra una mano e la successiva deve essere â salvo diverse prescrizioni â di 24 ore, la temperatura ambiente
non deve superare i 40°C e la temperatura delle superfici dovrà essere compresa fra i 5 e 50°C, con un
massimo di 80% di umiditĂ relativa. In generale, ogni strato di pittura deve essere applicato dopo
lâessiccazione dello stato precedente, e comunque secondo le esigenze richieste dagli specifici prodotti
vernicianti impiegati. La verniciatura, soprattutto per le parti visibili, non deve presentare colature,
festonature e sovrapposizioni anormali.
Le modalitĂ di applicazione possono essere a pennello e a spruzzo.
Nellâapplicazione a pennello ciascuna mano deve essere applicata pennellando in modo che aderisca
completamente alla superficie. La vernice deve essere tirata in maniera liscia e uniforme, senza colature,
interruzioni, bordi sfuocati o altri difetti, e in modo da risultare compatta e asciutta prima che venga
applicata la seconda mano. BisognerĂ osservare il tempo minimo indicato dal produttore per lâapplicazione
fra una mano e lâaltra.
Lâapplicazione a spruzzo deve essere effettuata prima in un senso e quindi nel senso opposto, fino a coprire
tutta la superficie. La vernice che deve essere impiegata dovrĂ essere solo del tipo a spruzzo. Si dovranno
ricoprire opportunamente le superfici circostanti, perchĂŠ non si abbiano a sporcare altri manufatti.
Le opere di verniciatura su manufatti metallici devono essere precedute da accurate operazioni di pulizia
(nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate. Deve, quindi, essere applicata almeno una
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CAPITOLATO SPECIALE DâAPPALTO
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mano di vernice protettiva, e un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e del colore previsti
fino al raggiungimento della completa uniformitĂ della superficie.
Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto e alle
successive fasi di preparazione, si deve attendere un adeguato periodo, fissato dalla direzione dei lavori, di
stagionatura degli intonaci, trascorso il quale si può procedere allâapplicazione di una mano di imprimitura
(eseguita con prodotti speciali), o di una mano di fondo piĂš diluita alla quale seguiranno altre due mani di
vernice del colore e delle caratteristiche fissate.
Verniciatura a smalto (tradizionale)
Prima di applicare lo smalto, si deve procedere alla stuccatura, per eliminare eventuali difetti che, pur
essendo di limitatissima entitĂ e rientranti nelle tolleranze, possono essere presenti sulle superfici dei
manufatti.
Le parti stuccate, dopo accurata scartavetratura, devono essere ritoccate con lo smalto.
Si applica successivamente la prima mano di smalto e, dopo la completa essicazione di questa, la seconda
mano.
La tonalitĂ di colore di ciascuna mano deve essere differente, in modo da permettere lâagevole
accertamento del numero delle passate applicate.
Lo spessore dello strato secco di ciascuna mano non deve essere inferiore a 25 microns.
Deve essere evitato ogni danneggiamento alle superfici verniciate dipendente da distacchi di lembi dello
strato di vernice, in conseguenza di aderenza delle varie superfici fra loro, come, ad esempio, fra i battenti
mobili e i telai fissi di serramenti.
Verniciatura di opere in ferro, prezincate o comunque zincate a bagno
La verniciatura di opere in ferro, prezincate o comunque zincate a bagno, deve rispettare le seguenti fasi:
- decappaggio delle opere eseguite con panni imbevuti di solvente approvato;
- asportazione con panno asciutto della patina lasciata dal solvente, da eseguire dopo due ore;
- applicazione a pennello di una mano di wash-primer passivante della zincatura;
- applicazione a pennello di una prima mano di copertura con smalto sintetico per uno spessore minimo di
30 microns;
- applicazione a pennello di una mano a finire di smalto sintetico per uno spessore minimo di 30 microns.
Controllo
Il direttore dei lavori potrĂ controllare lo spessore degli strati di vernice con apposita strumentazione magnetica. Ă ammessa una tolleranza di +/â 10%. Deve essere controllato anche che il consumo a metro quadro del prodotto corrisponda a quanto indicato dal produttore