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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1441 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI) DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (SCAJOLA) DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LINNOVAZIONE (BRUNETTA) DAL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI (SACCONI) DAL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA (CALDEROLI) E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria Presentato il 2 luglio 2008 Atti Parlamentari Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1441—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(SCAJOLA)

DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE

(BRUNETTA)

DAL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

(SACCONI)

DAL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

(CALDEROLI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, lacompetitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria

Presentato il 2 luglio 2008

Atti Parlamentari Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 1441—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(SCAJOLA)

DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE

(BRUNETTA)

DAL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

(SACCONI)

DAL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

(CALDEROLI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, lacompetitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria

Presentato il 2 luglio 2008

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente di-segno di legge è suddiviso in tre titoli. Iltitolo I, su sviluppo economico, semplifi-cazione e competitività, è composto danove capi. Il capo I è in materia diimpresa.

Articolo 1 (Concentrazione strategica de-gli interventi del Fondo per le aree sottou-

tilizzate). Nell’ambito del vecchio ciclo diprogrammazione della politica regionale,sono rinvenibili risorse del Fondo per learee sottoutilizzate (FAS) assegnate dalComitato interministeriale per la program-mazione economica (CIPE) ad amministra-zioni centrali e regionali, ma non ancorautilizzate.

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In proposito, il presente articolo di-spone che siano revocate le assegnazionioperate dal CIPE fino al 31 dicembre 2006(ad esclusione, quindi, di quelle operatecon la delibera n. 166 del 2007 per l’at-tuazione del Quadro strategico nazionale(QSN) 2007-2013), in favore delle ammi-nistrazioni centrali, nei limiti delle risorsenon impegnate né programmate in accordidi programma quadro, e con eccezionedelle assegnazioni relative ai settori dellaricerca: le risorse recuperate, stimabili incirca 700 milioni di euro, potranno quindiessere concentrate su interventi di rile-vanza strategica nazionale.

La concentrazione delle risorse nonutilizzate rappresenta, inoltre, norma diprincipio da applicare alle regioni e alleprovince autonome, per le risorse loroassegnate nell’ambito della vecchia pro-grammazione: pertanto, in sede di Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano si provvederà a de-finire i criteri e le modalità per la ripro-grammazione delle risorse disponibili.

Articolo 2 (Fondo per il finanziamentodi interventi finalizzati al potenziamentodella rete infrastrutturale di livello nazio-nale). L’articolo proposto intende istituirepresso il Ministero dello sviluppo econo-mico un fondo che attivi la concentrazionedelle risorse della programmazione delQSN 2007-2013 su interventi infrastruttu-rali di rilevanza strategica nazionale, fi-nalizzati a favorire una maggiore compe-titività per lo sviluppo del Paese.

Il nuovo fondo avrà una dotazionefinanziaria complessiva di circa 14 mi-liardi di euro, a decorrere dal 2009: allostesso, infatti, affluiscono gli stanziamentiprevisti per l’attuazione del QSN che sianostati assegnati dal CIPE (delibera n. 166del 2007) alle amministrazioni centraliovvero accantonati per riserve premiali eper progetti innovativi e di qualità; sonoperò fatte salve le assegnazioni vincolate aprogrammi già esaminati dal CIPE e quelledestinate alle regioni, ivi comprese le ri-sorse relative al meccanismo premiale le-gato al raggiungimento degli obiettivi diservizio (delibera CIPE n. 82 del 2007,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301del 29 dicembre 2007).

Più in generale, l’articolo pone il prin-cipio della concentrazione delle risorsedella politica di coesione su infrastrutturedi interesse strategico: tale principio tro-verà applicazione in sede di ridefinizionedei programmi operativi finanziati daifondi strutturali comunitari (tanto quellinazionali, quanto quelli regionali) e nellapredisposizione da parte delle regioni deiprogrammi finanziati dal FAS ai sensidella delibera CIPE n. 166 del 2007.

Articolo 3 (Distretti produttivi e reti diimprese). La struttura del sistema produt-tivo italiano ha nelle forme distrettuali,basate sulla condivisione di conoscenza edi cooperazione tecnologiche, una dellesue caratteristiche peculiari. Oggi, però,accanto a questa forma di business, assu-mono nuova importanza altre forme ag-gregative che prescindono dallo strettolegame con il territorio: reti di impresa,consorzi e gruppi aziendali. Tale evolu-zione è stata in parte recepita nelle diverseleggi regionali anche in materia di distrettiche prevedono forme di partnership sle-gate dal territorio, come i meta distrettidelle regioni Lombardia e Veneto. Tuttiquesti tipi di aggregazione nascono dal-l’esigenza di affrontare in modo più com-petitivo le nuove sfide dell’economia glo-bale attraverso modelli di business piùflessibili anche in termini di internazio-nalizzazione, che garantiscano nuovi edifendibili vantaggi competitivi di lungoperiodo.

Occorre passare da un sistema chiuso aun sistema di reti lunghe con catene delvalore aperte e meno penalizzanti, non piùconcentrate solo sulla produzione e sullacompetizione su costi e prezzi, e investirenei servizi a valle, verso i clienti: unorientamento, quindi, del sistema dallaproduzione al mercato.

Le reti di impresa rappresentano formedi coordinamento di natura funzionale traimprese, particolarmente destinate allepiccole e medie imprese che vogliono au-mentare la loro massa critica e averemaggiore forza sul mercato senza doversi

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fondere o unirsi sotto il controllo di ununico soggetto.

L’articolo prevede che alle reti di im-presa si applichino le disposizioni posteper i distretti produttivi dall’articolo 1,commi 366 e seguenti, della legge 23dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria2006).

Si dispone, inoltre, una modifica aicommi 366 e 368 dell’articolo 1 dellamedesima legge n. 266 del 2005, oltreall’abrogazione della disposizione intro-dotta dal comma 370.

Le modifiche prevedono che il decretocon cui sono individuate le caratteristichedel « distretto produttivo » e delle « reti diimprese », intese quali libere aggregazionidi imprese con l’obiettivo di accrescere losviluppo delle aree o delle filiere produt-tive e di migliorare l’efficienza nell’orga-nizzazione e nella produzione, secondoprincìpi di sussidiarietà verticale e oriz-zontale, sia emanato d’intesa con la Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, sentite le regioniinteressate.

Sono inoltre introdotte semplificazionicontabili e procedurali, nel rispetto dellanormativa comunitaria.

Articolo 4 (Banca del Mezzogiorno).L’articolo, allo scopo di assicurare la pre-senza nelle regioni meridionali d’Italia diun istituto bancario in grado di sostenernelo sviluppo economico e di favorirne lacrescita, prevede la costituzione della so-cietà per azioni « Banca del Mezzogiorno ».

Articolo 5 (Riforma degli interventi direindustrializzazione). La disciplina relativaagli interventi di promozione e reindu-strializzazione, di cui al decreto-leggen. 120 del 1989, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 181 del 1989, e suc-cessive modificazioni, promossi e attuatidall’Agenzia nazionale per l’attrazione de-gli investimenti e lo sviluppo d’impresaSpa richiede un aggiornamento e, in con-siderazione dell’efficacia sin qui dimo-strata, si ritiene opportuno superare l’ana-cronistico riferimento alle sole aree dicrisi della siderurgia pubblica per passareall’intero territorio nazionale, pur stabi-

lendo delle priorità. Inoltre, si propone disemplificare la procedura per l’approva-zione degli interventi prevedendo la pos-sibilità che l’Agenzia e il Ministro dellosviluppo economico intervengano diretta-mente con accordi di programma, ai sensidella legge n. 241 del 1990, con le regioniinteressate per individuare e disciplinarespecifici interventi di reindustrializzazionee di attrazione di investimenti finalizzatiall’attuazione di una strategia di inter-vento per la riqualificazione, eventual-mente anche a valle di processi di bonifica,e lo sviluppo di siti industriali ritenutistrategici per la politica industriale nazio-nale.

Coerentemente, si ritiene indispensabileriqualificare il rapporto tra industria eterritorio attraverso la focalizzazione delcitato decreto-legge n. 120 del 1989 su treobiettivi strategici per il Paese:

1) accompagnare le azioni di bonificadelle aree industriali con rilevanti pro-blemi ambientali;

2) favorire interventi compensativi infavore delle aree che ospitano o su cui siprevede l’insediamento di grandi impiantiindustriali (rigassificatori, centrali nu-cleari, termovalorizzatori eccetera) conforte impatto sull’ambiente;

3) prevedere iniziative per la riqua-lificazione di aree interessate da situazionicomplesse di crisi con impatti significativiper la politica industriale nazionale indi-viduate dal CIPE su proposta del Ministrodello sviluppo economico.

Sono previsti programmi complessi diintervento che saranno, di volta in volta,individuati e disciplinati con appositi ac-cordi di programma che saranno attuatid’intesa con le regioni.

Gli interventi da realizzare in attua-zione dei predetti accordi di programmapotranno riguardare interventi di incenti-vazione per sostenere il riposizionamentocompetitivo delle imprese esistenti, la pro-mozione e la creazione di nuove iniziativeimprenditoriali nonché la realizzazione di

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interventi di riqualificazione e di ristrut-turazione strettamente connessi.

L’Agenzia nazionale per l’attrazione de-gli investimenti e lo sviluppo d’impresaSpa, nell’ambito della realizzazione degliinterventi di promozione industriale, do-vrà operare per la concessione degli aiutinel rispetto delle disposizioni contenutenel regolamento (CE) n. 1628/2006 dellaCommissione, del 24 ottobre 2006, limita-tamente alle aree comprese nella nuovaCarta degli aiuti a finalità regionale 2007/2013, approvata dall’Unione europea indata 28 novembre 2007 e pubblicata, condecreto del Ministro dello sviluppo econo-mico 7 dicembre 2007, nel supplementoordinario n. 279 alla Gazzetta Ufficialen. 296 del 21 dicembre 2007.

Per la concessione degli aiuti alle pic-cole e medie imprese consentita nellerestanti aree del territorio nazionale,l’Agenzia opererà, invece, ai sensi del re-golamento (CE) n. 70/2001 della Commis-sione, del 12 gennaio 2001, come modifi-cato, da ultimo, dal regolamento (CE)n. 1976/2006 della Commissione, del 20dicembre 2006.

Le nuove tipologie di intervento nondevono comportare nuovi o maggiori spesea carico del bilancio dello Stato.

Articolo 6 (Internazionalizzazione delleimprese). La norma proposta intende sem-plificare le procedure previste nell’ambitodell’accordo quadro con le università edegli accordi di settore in tema di inter-nazionalizzazione.

In particolare, si snellisce la proceduraper l’individuazione delle priorità e deisettori di intervento per l’effettuazionedegli investimenti di cui al comma 1dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2005,n. 56, e per individuare le relative moda-lità di finanziamento.

Articolo 7 (Commercio internazionale eincentivi per l’internazionalizzazione delleimprese). Le rinnovate esigenze impostedall’attuale quadro economico internazio-nale e la necessità di poter verificare leeffettive attualità e incidenza delle normeposte a base delle azioni di politica com-merciale giustificano l’introduzione di unadelega al Governo per riordinare le dispo-

sizioni vigenti in materia di commerciocon l’estero.

In tale operazione, oltre alla materiapiù propriamente relativa alla politicacommerciale, vanno considerati anche gliinvestimenti in grado di promuovere l’in-ternazionalizzazione delle produzioni ita-liane unitamente all’opportunità di coor-dinare gli interventi di competenza delloStato con quelli delle regioni e di altrisoggetti operanti nel settore.

La delega per la redazione di un « co-dice » in materia di internazionalizzazioneha lo scopo, poi, di rendere compatibili traloro gli attuali interventi normativi se-condo princìpi e criteri direttivi uniformi.

Articolo 8 (Fondi regionali con finalitàdi venture capital gestiti dalla SIMESTSpa). La modifica del comma 6-bis del-l’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo2005, n. 35, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si rendeopportuna per garantire le massime fles-sibilità ed efficacia della norma consen-tendo alle regioni interessate di potergestire autonomamente i fondi e di pro-cedere in sinergia con il fondo unico di cuiall’articolo 1, comma 932, della leggen. 296 del 2006, devolvendo direttamenteal Comitato di indirizzo e rendicontazione,i poteri concernenti l’utilizzo dei fondistessi. Così come l’estensione fino al 70 percento massimo di quote complessivamentedetenute dalla SIMEST Spa per i fondiassegnati dalle regioni del Mezzogiornopotrà, nel rispetto della normativa comu-nitaria vigente, offrire il massimo supportopubblico alla internazionalizzazione dellepiccole e medie imprese ivi localizzate econnotate da una ridotta propensione estrutturazione societaria.

Articolo 9 (Utilizzo della quota degliutili della SIMEST Spa). La proposta diistituzione di un Fondo, che può essererealizzata solo con norma di rango pri-mario, trova la sua motivazione nella ne-cessità di rendere operativo il progetto –previsto in sede di utilizzo degli utili dellaSIMEST Spa – volto a sostenere l’inter-nazionalizzazione di una impresa o diaggregazioni di imprese nella delicata edifficile fase di start-up.

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In tale sede, pare opportuno richia-mare la finalità del progetto che, in at-tuazione di quanto previsto dalla leggen. 296 del 2006, articolo 1, comma 934 (laquale ha disposto che gli utili conseguitidalla SIMEST Spa di competenza del Mi-nistero dello sviluppo economico devonoessere destinati a sostenere l’internaziona-lizzazione del sistema produttivo italiano),è quella di supportare attraverso un in-vestimento nel capitale di rischio – tran-sitorio e di minoranza – lo sviluppo disocietà che realizzino progetti di interna-zionalizzazione attraverso la costituzionedi un veicolo societario apposito costituitoda un raggruppamento di piccole e medieimprese che, a causa della loro classedimensionale, incontrano difficoltà nell’af-frontare i mercati extra-europei.

L’affidamento in gestione alla SIMESTSpa trova la sua base giuridica nell’arti-colo 25 del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 143, che ha attribuito alla SI-MEST Spa – a partire dal 1o gennaio 1999– la gestione degli interventi di sostegnofinanziario all’internazionalizzazione delsistema produttivo rinviando la disciplinadelle modalità di collaborazione tra ilMinistero e tale società a successive con-venzioni.

Articolo 10 (Tutela penale dei diritti diproprietà industriale). La norma modificaalcuni articoli del codice penale e neintroduce di nuovi in materia di tutela deidiritti della proprietà industriale. In par-ticolare l’intervento riguarda gli articoli473 (sulla contraffazione e usurpazionedei marchi), 474 (sull’introduzione e com-mercio nello Stato di prodotti falsi ousurpativi), il nuovo 474-bis (sull’aggra-vante specifica), il nuovo 474-ter (sullaconfisca delle cose che sono servite acommettere il reato o che ne sono ilprodotto o il profitto), 517 (vendita diprodotti industriali con segni mendaci) e ilnuovo 517-ter (sulla contraffazione di in-dicazioni dei prodotti alimentari).

Articolo 11 (Beni contraffatti). La di-sposizione è stata predisposta per fornireuna risposta esauriente in materia di con-traffazione e di distruzione di beni con-traffatti. In particolare, con tale disposi-

zione si prevede che, fuori dai casi previstidal comma 2 dell’articolo 392 del codice diprocedura penale, il pubblico ministero, lapersona sottoposta alle indagini e la per-sona offesa possono chiedere una periziasui corpi di reato e sulle cose pertinenti alreato sottoposte a sequestro nei procedi-menti per i reati previsti dagli articoli 473e 474 del codice penale, qualora l’entità ola natura dei prodotti sequestrati compor-tino costi rilevanti per la loro custodia.

Inoltre all’articolo 1 del decreto-legge14 marzo 2005, n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,n. 80, si inserisce anche la previsione cheil pubblico ministero, quando sia statoeseguito l’incidente probatorio ai sensidell’articolo 392, comma 2-bis, del codicedi procedura penale, provvede immedia-tamente alla distruzione della merce con-traffatta sottoposta a sequestro, ferma re-stando la conservazione dei campioni sot-toposti a perizia. Se la conservazione deibeni in sequestro sia assolutamente neces-saria per il prosieguo delle indagini, di-spone in tal senso con provvedimentomotivato.

Articolo 12 (Contrasto della contraffa-zione). La norma reca misure per le in-dagini sulla contraffazione e modifichealla disciplina sanzionatoria del consuma-tore consapevole, apportando una serie dimodifiche al citato decreto-legge 14 marzo2005, n. 35, recante disposizioni urgentinell’ambito del Piano di azione per losviluppo economico, sociale e territoriale.

Fra le novità si sottolinea l’introdu-zione del comma 8-ter. Il comma intro-dotto prevede che in caso di indagini peri reati di cui agli articoli 473, 474 e 517-terdel codice penale, l’autorità giudiziariapuò, con decreto motivato, ritardarel’emissione o disporre che sia ritardatal’esecuzione di misure cautelari, personalie reali quando sia necessario per acquisiremaggiori elementi probatori ovvero perl’individuazione dei responsabili.

L’autorità giudiziaria impartisce inoltreagli organi di polizia le disposizioni per ilcontrollo degli sviluppi dell’attività crimi-nosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni

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possono essere richieste o impartite ancheoralmente, ma il relativo provvedimentodovrà essere emesso entro le successiveventiquattro ore.

Articolo 13 (Proprietà industriale). Ledisposizioni in oggetto sono state prepa-rate al fine di predisporre urgenti e miratiinterventi di modifica al codice della pro-prietà industriale, di cui al decreto legi-slativo n. 30 del 2005.

Il capo II è in materia di innovazione.Articolo 14 (Banda larga). L’articolo

reca disposizioni volte a consentire l’indi-viduazione di un programma di interventiinfrastrutturali nelle aree sottoutilizzatenecessari per facilitare l’adeguamentodelle reti di comunicazione elettronicapubbliche e private all’evoluzione tecnolo-gica e alla fornitura dei servizi avanzati diinformazione e comunicazione del Paese.

Inoltre la disposizione contiene unadelega al Governo volta a definire unquadro normativo finalizzato alla celererealizzazione delle infrastrutture di comu-nicazione elettronica a banda larga.

Il capo III è in materia di energia.Articolo 15 (Delega al Governo per la

definizione dei criteri di localizzazione deisiti nucleari e delle misure compensative dariconoscere alle popolazioni interessate). Ladisposizione reca una delega al Governoper la definizione dei criteri di localizza-zione degli impianti nucleari e per ladeterminazione delle misure compensativeda riconoscersi, con oneri a carico delleimprese, alle popolazioni interessate.

In relazione alla lettera d) del comma2, si precisa che il nostro sistema econo-mico e sociale – specialmente nel corsodegli ultimi anni – è risultato particolar-mente esposto al cosiddetto « rischio giu-diziario », intendendo con tale espressioneil fenomeno della incidenza dei provvedi-menti giurisdizionali sulla realizzazionedelle opere e degli interventi programmatiin sede politica e normativa.

Tale incidenza non è limitata al soloprofilo della mancata realizzazione – neitempi previsti – delle opere e degli inter-venti, ma concerne anche il profilo deicosti degli interventi stessi, i livelli dioccupazione, la credibilità degli attori isti-

tuzionali del sistema e la fiducia deglioperatori economici.

Appare opportuno, pertanto, estendereal settore dell’energia modelli processualigià sperimentati dal legislatore in altrisettori e ritenuti pienamente legittimi dallaCorte costituzionale.

In particolare, con il proposto articolosi mira ad estendere le previsioni dell’ar-ticolo 246 del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163 (codice dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture inattuazione delle direttive 2004/17/CE e2004/18/CE), alle opere, infrastrutture einsediamenti produttivi del settore ener-getico.

Il predetto articolo 246 – che riprendecon alcune varianti formali il contenutoprecettivo dell’articolo 14 (rubricato« Norme in materia processuale ») del de-creto legislativo 20 agosto 2002, n. 190(« Attuazione della legge 21 dicembre 2001,n. 443, per la realizzazione delle infra-strutture e degli insediamenti produttivistrategici e di interesse nazionale »), abro-gato dall’articolo 256 del citato codice dicui al decreto legislativo n. 163 del 2006 –si connota per l’applicazione delle direttive89/665/CEE e 92/13/CEE che permettonodi escludere la caducazione del contrattogià stipulato dai soggetti aggiudicatorinelle ipotesi di sospensione o di annulla-mento giurisdizionale dell’aggiudicazionedi prestazioni pertinenti alle infrastrut-ture, limitando la riparazione degli inte-ressi o dei diritti lesi al solo risarcimentoper equivalente, con esclusione della rein-tegrazione in forma specifica.

Articolo 16 (Energia nucleare). La di-sposizione afferma espressamente la pos-sibilità di costruire centrali nucleari sulsuolo nazionale e costituisce il presuppo-sto per successivi interventi normativi diriforma, da adottare nei tempi e con lemodalità che saranno ritenute appropriateall’esito delle analisi preliminari in corso edei necessari accertamenti tecnici.

Articolo 17 (Promozione dell’innova-zione nel settore energetico). La propostamira a consentire al nostro Paese di svi-luppare, attraverso l’attiva partecipazionea programmi internazionali, competenze e

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tecnologie su alcune opzioni energetichepromettenti per il futuro: quella nuclearee quella di cattura e confinamento del-l’anidride carbonica (CCS).

Le linee di attività internazionali nelsettore nucleare riguardano la ricerca e losviluppo tecnologico sulla generazione dienergia nucleare da fissione e da fusione.

Articolo 18 (Tutela giurisdizionale). Lanorma proposta mira a concentrare pressoil TAR del Lazio, con sede in Roma, lagiurisdizione esclusiva e la competenzafunzionale di tutte le controversie (anchecautelari, risarcitorie e relative a diritticostituzionalmente tutelati) concernenti leprocedure e i provvedimenti in materia dienergia.

L’esigenza di « concentrazione » pressoun’unica autorità giudiziaria (competentein via esclusiva) è funzionale alle esigenzedi « specializzazione » del giudicante e dicelere e non frammentata tutela delleposizioni giuridiche dei privati.

La norma prevede la devoluzione allagiurisdizione esclusiva del giudice ammi-nistrativo e attribuisce alla competenza delTAR del Lazio, con sede in Roma, tutte lecontroversie, anche in relazione alla fasecautelare e alle eventuali questioni risar-citorie, comunque attinenti alle proceduree ai provvedimenti dell’amministrazionepubblica o dei soggetti alla stessa equipa-rati concernenti il settore dell’energia. Lagiurisdizione di cui sopra si intende estesaanche alle controversie relative a diritticostituzionalmente garantiti. Le predettequestioni sono rilevate d’ufficio.

La norma proposta si pone in ossequioall’orientamento espresso nelle sentenzen. 204 del 2004 e, soprattutto, n. 191 del2006 della Corte costituzionale, secondo lequali l’articolo 103 della Costituzione, purnon avendo conferito al legislatore ordi-nario un’assoluta e incondizionata discre-zionalità nell’attribuzione al giudice am-ministrativo di materie devolute alla suagiurisdizione esclusiva, gli ha riconosciutoil potere di indicare « particolari materie »nelle quali la tutela nei confronti dellapubblica amministrazione investe « an-che » diritti soggettivi. Deve trattarsi tut-tavia, di materie determinate nelle quali la

pubblica amministrazione agisce nell’eser-cizio del suo potere. La richiamata giuri-sprudenza costituzionale esclude, poi, chela giurisdizione possa competere al giudiceordinario per il solo fatto che la domandaabbia ad oggetto esclusivo il risarcimentodel danno (sentenza n. 191 del 2006). Ilgiudizio amministrativo, infatti, in questicasi assicura la tutela di ogni diritto: e ciònon soltanto per effetto dell’esigenza, coe-rente con i princìpi costituzionali di cuiagli articoli 24 e 111 della Costituzione, diconcentrare davanti a un unico giudicel’intera protezione del cittadino avverso lemodalità di esercizio della funzione pub-blica, ma anche perché quel giudice èidoneo a offrire piena tutela ai dirittisoggettivi, anche costituzionalmente garan-titi, coinvolti nell’esercizio della funzioneamministrativa.

Orbene, non osta alla validità costitu-zionale del « sistema » proposto la natura« fondamentale » dei diritti soggettivi coin-volti nelle controversie de quibus nonessendovi alcun principio o norma nelnostro ordinamento che riservi esclusiva-mente al giudice ordinario escludendone ilgiudice amministrativo, la tutela dei diritticostituzionalmente protetti. Peraltro,l’orientamento – espresso dalle Sezioniunite della Corte di cassazione – circa lasussistenza della giurisdizione del giudiceordinario in presenza di alcuni dirittiassolutamente prioritari (tra cui quelloalla salute) risulta enunciato in ipotesi incui venivano in considerazione meri com-portamenti della pubblica amministra-zione, e pertanto esso è coerente con lasentenza n. 191 del 2006, con la quale laCorte costituzionale ha escluso dalla giu-risdizione esclusiva la cognizione del ri-sarcimento del danno conseguente a mericomportamenti della pubblica amministra-zione.

Ed invero, secondo la giurisprudenzadominante a fronte dei diritti assoluti dilibertà garantiti dalla Costituzione ai cit-tadini nessun potere discrezionale dellapubblica amministrazione può configu-rarsi, non essendo gli stessi in alcun modocomprimibili o degradabili ad interessilegittimi, in guisa che le controversie con-

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cernenti atti amministrativi incidenti sutali diritti (primo tra tutti quello allasalute di cui all’articolo 32 della Costitu-zione, definito come una « posizione sog-gettiva a nucleo rigido », che, in ragionedella sua dimensione costituzionale e dellastretta inerenza a valori primari dellapersona, non può essere definitivamentesacrificato o compromesso: confrontaCorte di cassazione, Sezioni unite civili,sentenza 1° agosto 2006, n. 17461) sonodevolute alla giurisdizione del giudice or-dinario (tribunale di Salerno, ordinanzan. 1189 del 28 aprile 2007); è stato affer-mato, inoltre, che nelle controversie chehanno per oggetto la tutela del predettodiritto alla salute la pubblica amministra-zione è priva di qualunque potere diaffievolimento della relativa posizione sog-gettiva; la domanda di risarcimento deldanno proposta da privati nei confrontidella pubblica amministrazione o di suoiconcessionari per conseguire il risarci-mento dei danni alla salute, quindi, èdevoluta al giudice ordinario (Corte dicassazione, Sezioni unite civili, sentenza 8novembre 2006, n. 23735).

Nel caso in esame, invece, si tratta dispecifici provvedimenti o procedimenti.Deve, dunque, concludersi che legittima-mente la norma proposta riconosce esclusi-vamente al giudice naturale della legittimitàdell’esercizio della funzione pubblica poteriidonei ad assicurare piena tutela, e quindianche una tutela risarcitoria, per equiva-lente o in forma specifica, per il dannoasseritamente sofferto anche in violazionedi diritti fondamentali in dipendenza del-l’illegittimo esercizio del potere pubblico daparte della pubblica amministrazione (sulpunto confronta Corte costituzionale, 27aprile 2007, n. 140).

Il capo IV è in materia di casa einfrastrutture.

Articolo 19 (Centrali di committenza).Le recenti direttive dell’Unione europea inmateria di appalti (direttive 2004/17/CE e2004/18/CE) sono improntate alle insop-primibili esigenze comunitarie di aperturadel mercato, moltiplicazione delle occa-sioni di sviluppo della concorrenza, fles-sibilità ed economicità, e richiedono at-

tenti adeguamenti soprattutto a livello lo-cale. Con la proposta in esame si inter-viene su tali aspetti, assicurando effettivi epenetranti strumenti di controllo a tuteladella trasparenza e legalità dei contrattipubblici di lavori, servizi e forniture.

L’intervento mira a una riduzione delnumero delle stazioni appaltanti rispettoalle attuali. Gli enti territoriali di minoridimensioni, infatti, potranno avvalersidella qualificazione tecnica e dell’espe-rienza sviluppata da vere e proprie cen-trali di committenza, presso le quali po-tranno realizzarsi risparmi derivanti dallaconcentrazione della domanda soprattuttoin relazione all’acquisizione di beni e ser-vizi standardizzati o omogenei, per i qualiè possibile stimare sensibili riduzioni deiprezzi e contenimento dei costi per leamministrazioni pubbliche.

Articolo 20 (Infrastrutture militari).L’articolo modifica l’articolo 27 del decre-to-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326, al fine di soddi-sfare esigenze di miglioramento di mezzi estrutture in dotazione alle Forze armateistituendo, nello stato di previsione delMinistero della difesa, un fondo in contocapitale e uno di parte corrente le cuidotazioni sono determinate dalla leggefinanziaria. Il fondo in conto capitale puòessere incrementato in corso d’anno anchemediante i proventi derivanti dalle attivitàdi valorizzazione e di dismissione effet-tuate dall’Agenzia del demanio con ri-guardo alle infrastrutture militari, agliimmobili e alle porzioni di più ampicompendi ancora in uso al Ministero delladifesa. Viceversa, sul fondo di parte cor-rente non possono affluire i proventi delledismissioni immobiliari, non destinabili afar fronte a spese di funzionamento concarattere continuativo.

Il capo V è in materia di liberalizza-zioni e deregolazione.

Articolo 21 (Delega al Governo per lariforma dei servizi pubblici locali). L’arti-colo reca disposizioni volte al riordinodella normativa nazionale che disciplinal’affidamento e la gestione dei servizi pub-blici locali. A tale riguardo e al fine di

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favorire la più ampia diffusione dei prin-cìpi di concorrenza, di libertà di stabili-mento e di libera prestazione dei servizi ditutti gli operatori economici interessatialla gestione di servizi di interesse gene-rale di rilevanza economica in ambitolocale, nonché di garantire il diritto ditutti gli utenti all’universalità ed accessi-bilità dei servizi pubblici locali e al livelloessenziale delle prestazioni, ai sensi del-l’articolo 117, secondo comma, lettere e) em), della Costituzione, si prevede che ilriordino della normativa debba assicurareun adeguato livello di tutela degli utenti,secondo i princìpi di sussidiarietà, propor-zionalità e leale collaborazione.

Per tale finalità il Governo è delegatoad adottare uno o più decreti legislativiche tengano conto dei seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) prevedere che l’affidamento dellenuove gestioni e il rinnovo delle gestioni inessere dei servizi pubblici locali di rile-vanza economica debbano avvenire me-diante procedure competitive ad evidenzapubblica di scelta del gestore, nel rispettodella disciplina europea in materia diappalti pubblici e di servizi pubblici, fattasalva la proprietà pubblica delle reti, degliimpianti e degli altri beni strumentaliall’esercizio;

b) consentire, in deroga all’ipotesi dicui alla lettera a), nelle situazioni che, perle peculiari caratteristiche economiche, so-ciali, ambientali e geomorfologiche delcontesto territoriale di riferimento, nonpermettono un efficace e utile ricorso almercato, l’affidamento a società a capitaleinteramente pubblico, partecipata dall’entelocale, che abbia i requisiti richiesti dal-l’ordinamento comunitario per la gestionein house;

c) considerare la possibilità di di-sporre l’affidamento diretto a società apartecipazione mista pubblica e privata,eccezionalmente, nei medesimi casi indi-cati alla lettera b), e se necessario perparticolari situazioni di mercato, secondomodalità di selezione e di partecipazionedei soci pubblici e privati direttamente

connesse alla gestione e allo sviluppo deglispecifici servizi pubblici locali oggetto del-l’affidamento, ferma restando la scelta deisoci privati mediante procedure competi-tive nelle quali siano già stabilite le con-dizioni e le modalità di svolgimento delservizio;

d) prevedere, nell’ipotesi di cui allalettera c), norme e clausole volte ad assi-curare un efficace controllo pubblico dellagestione del servizio e ad evitare possibiliconflitti di ruolo;

e) prevedere che l’ente locale debbamotivare le ragioni che impongono diricorrere alle modalità di affidamento dicui alle lettere b) e c), anziché a quella dicui alla lettera a). In particolare l’entelocale deve dare adeguata pubblicità a talescelta, definire il periodo temporale entroil quale effettuare la gara e giustificare gliaffidamenti diretti in base a un’analisi dimercato e a una valutazione comparativacon l’offerta privata, da trasmettere, a finidi controllo, all’Autorità garante della con-correnza e del mercato e alle autorità diregolazione di settore, ove costituite. Lesocietà di capitali cui sia attribuita lagestione ai sensi della lettera b) non pos-sono svolgere servizi o attività per altrienti pubblici o privati, né direttamente, nétramite loro controllanti o altre societàche siano da esse controllate o partecipateanche in forma indiretta, né partecipandoa gare;

f) escludere la possibilità di acquisirela gestione di servizi diversi o in ambititerritoriali diversi da quello di apparte-nenza, per i soggetti titolari della gestionedi servizi pubblici locali non affidati me-diante procedure competitive ad evidenzapubblica, nonché per le imprese parteci-pate da enti locali, affidatarie della ge-stione di servizi pubblici locali, qualorausufruiscano di forme di finanziamentopubblico diretto o indiretto, fatta ecce-zione per il ristoro degli oneri connessiall’assolvimento degli obblighi di serviziopubblico derivanti dalla gestione di serviziaffidati secondo procedure ad evidenzapubblica, ove evidenziati da sistemi certi-ficati di separazione contabile e gestionale;

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g) individuare le modalità idonee afavorire la massima razionalizzazione edeconomicità dei servizi pubblici locali,purché in conformità alla disciplina adot-tata ai sensi dell’articolo in esame, anchemediante la gestione integrata di servizidiversi e l’estensione territoriale della ge-stione del medesimo servizio, da determi-nare anche attraverso l’identificazione, inbase a criteri di efficienza, di bacini otti-mali di utenza;

h) definire le modalità con le qualiincentivare, con misure di natura esclusi-vamente regolatoria e senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica, lagestione in forma associata dei servizipubblici locali per gli enti locali con po-polazione inferiore a 20.000 abitanti;

i) prevedere una netta distinzione trale funzioni di regolazione e le funzioni digestione dei servizi pubblici locali, ancheattraverso la revisione della disciplinasulle incompatibilità;

l) armonizzare, nel rispetto dellecompetenze delle regioni, la nuova disci-plina e quella di settore applicabile aidiversi servizi pubblici locali, individuandoin modo univoco le nome applicabili in viagenerale per l’affidamento di tutti i servizipubblici locali di rilevanza economica edapportando le necessarie modifiche allavigente normativa di settore in materia dirifiuti, trasporti, energia elettrica e gas,nonché in materia di acqua, fermo re-stando quanto previsto dalla lettera a);

m) disciplinare la fase transitoria, aifini del progressivo allineamento delle ge-stioni in essere alla normativa adottata aisensi delle lettere precedenti, prevedendo,se necessario, tempi e modi diversi per laprogressiva applicazione della normativacosì risultante a ciascun settore;

n) prevedere che gli affidamenti di-retti in essere debbano cessare alla sca-denza, con esclusione di ogni proroga orinnovo;

o) consentire ai soggetti affidataridiretti di servizi pubblici locali di concor-rere, fino al 31 dicembre 2011, all’affida-

mento, mediante procedura competitiva adevidenza pubblica da svolgere entro taletermine, dello specifico servizio già affi-dato, fermi restando i termini più breviprevisti dalla normativa di settore;

p) prevedere l’applicazione del prin-cipio di reciprocità ai fini dell’ammissionealle gare di imprese estere;

q) limitare, secondo criteri di pro-porzionalità, sussidiarietà orizzontale e ra-zionalità economica del denegato ricorsoal mercato, i casi di gestione in regime diesclusiva dei servizi pubblici locali, libe-ralizzando le altre attività economiche diprestazione di servizi di interesse generalein ambito locale compatibili con le garan-zie di universalità e accessibilità del ser-vizio pubblico locale affidato ai sensi dellelettere precedenti;

r) definire, sentite le competenti au-torità amministrative indipendenti, garan-zie di trasparenza e imparzialità nellagestione delle procedure di affidamento;

s) prevedere nella disciplina degliaffidamenti idonee forme di ammorta-mento degli investimenti e una duratadegli affidamenti strettamente proporzio-nale e mai superiore ai tempi di recuperodegli investimenti.

Articolo 22 (Razionalizzazione della retedi distribuzione dei carburanti). Le dispo-sizioni dell’articolo rispondono in manierapuntuale alle critiche della Commissioneeuropea in materia di rete di distribuzionedei carburanti, relative ai vincoli con fi-nalità commerciali su:

distanze minime;

contingentamenti e bacini minimi diutenza;

superfici minime commerciali;

obblighi o limiti a integrare attivitàoil ad attività non oil nel medesimo im-pianto.

La norma interviene sui vincoli allalibertà dell’attività d’impresa derivantidalla disciplina nazionale e regionale disettore, facendo salvo naturalmente il ri-

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spetto della legislazione in materia am-bientale, igienico-sanitaria e di sicurezza.

Le disposizioni, in quanto idonee atutelare la concorrenza e definire livelliessenziali delle prestazioni, rientrano nellapotestà legislativa esclusiva dello Stato enon richiedono norme di adeguamento daparte delle regioni. In tal senso, si sonoespressi i rappresentanti del coordina-mento regionale nel corso della riunionedel gruppo di lavoro del 6 giugno scorso,su mandato del coordinamento politicodegli assessori.

Il comma 5 non è strettamente deri-vante dalla procedura comunitaria; tutta-via, riconosce esplicitamente il ruolo diprogrammazione delle regioni e il valoredegli obiettivi di qualificazione e miglio-ramento della rete distributiva, secondocriteri generali omogenei sul territorionazionale di efficienza, adeguatezza e qua-lità del servizio. In tal senso, la norma haquasi una funzione di « bilanciamento »tra libertà d’impresa e qualità del servizio.Il comma 6, infine, ha la finalità dipromuovere l’utilizzo dei carburanti eco-compatibili.

Articolo 23 (Delega al Governo per larevisione della disciplina in tema di lavoriusuranti). L’articolo delega il Governo adadottare uno o più decreti legislativi diriassetto normativo, al fine di regolare inmaniera più corretta la concessione ailavoratori dipendenti, impegnati in parti-colari lavori o attività, che maturano irequisiti per l’accesso al pensionamento adecorrere dal 1o gennaio 2008, della pos-sibilità di conseguire, su domanda, il di-ritto al pensionamento anticipato con re-quisiti inferiori a quelli previsti per lageneralità dei lavoratori dipendenti.

Articolo 24 (Deleghe al Governo per lariorganizzazione di enti vigilati dal Mini-stero del lavoro, della salute e delle poli-tiche sociali). Si prevede una delega alGoverno per il riassetto normativo e lariorganizzazione di numerosi enti vigilatidal Ministero del lavoro, della salute edelle politiche sociali: si tratta dell’Agenzianazionale per i servizi sanitari regionali,dell’Istituto superiore per la prevenzione ela sicurezza del lavoro, degli Istituti zoo-

profilattici sperimentali, della Croce rossaitaliana, della Lega italiana per la lottacontro i tumori, dell’Agenzia italiana delfarmaco, dell’Istituto per lo sviluppo dellaformazione professionale dei lavoratori(ISFOL), dell’Istituto per gli affari sociali edi Italia Lavoro Spa. Gli interventi nor-mativi dovranno andare verso:

a) la semplificazione e lo snellimentodell’organizzazione e della struttura am-ministrativa, prevedendo altresì la possi-bilità di trasformare Italia Lavoro Spa inente pubblico economico con eventualeincorporazione in detto ente, in tutto o inparte, dell’ISFOL e dell’Istituto per gliaffari sociali;

b) l’adeguamento degli enti ai princìpidi efficacia, efficienza ed economicità del-l’attività amministrativa;

c) la razionalizzazione e l’ottimizza-zione delle spese e dei costi di funziona-mento previa riorganizzazione dei relativicentri di spesa.

Il capo VI è in materia di semplifica-zioni.

Articolo 25 (Chiarezza dei testi norma-tivi). L’articolo, finalizzato ad una piùchiara e immediata comprensione dellalegislazione, contiene il principio generalesecondo cui ogni norma diretta a sosti-tuire, modificare o abrogare norme vigentideve indicare, in forma integrale o sinte-tica, il contenuto delle norme sostituite,modificate o abrogate.

Articolo 26 (Certezza dei tempi di con-clusione del procedimento). L’articolo pre-vede misure finalizzate alla riduzione ealla certezza dei tempi di svolgimentodell’attività amministrativa, rafforzandol’istituto del silenzio assenso. Il termine diconclusione del procedimento, in man-canza di un termine diverso, è di trentagiorni. I termini di conclusione non supe-riori a novanta giorni sono individuati condecreti del Presidente del Consiglio deiministri, adottati ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge n. 400 del 1988. Incaso di termini superiori a novanta giorni,ma che comunque non possono superare icentottanta giorni, i decreti sono adottati

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anche su proposta dei Ministri per lapubblica amministrazione e l’innovazionee per la semplificazione normativa. L’ar-ticolo prevede, inoltre, che le pubblicheamministrazioni sono tenute a risarcire ildanno ingiusto causato dall’inosservanzadei termini procedimentali e a corrispon-dere, a titolo sanzionatorio del mero ri-tardo, una somma di denaro in misurafissa ed eventualmente progressiva. La mi-sura e il termine di corresponsione dellasuddetta somma sono stabiliti con regola-mento adottato ai sensi dell’articolo 17,comma 1, della legge n. 400 del 1988. Ilrispetto dei termini di conclusione deiprocedimenti rappresenta, inoltre, un ele-mento di valutazione dei dirigenti e in-fluisce sulla parte di retribuzione connessaal raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 27 (Certezza dei tempi in casodi attività consultiva e valutazioni tecni-che). L’articolo interviene in materia diattività consultiva, riducendo i tempi per ipareri e dando la facoltà all’amministra-zione richiedente di procedere indipen-dentemente dal parere e senza che ilresponsabile del procedimento possa es-sere chiamato a rispondere degli eventualidanni derivanti dalla mancata emissionedel parere.

La norma prevede altresì che per ognisingola amministrazione il servizio di con-trollo interno, per verificare il rispetto deitermini procedimentali, misuri i tempimedi di conclusione dei procedimenti, an-che avvalendosi dei sistemi di protocolloinformatico, e predisponga un appositorapporto annuale, indicando il numero ele tipologie dei procedimenti che non sisono conclusi nei termini previsti.

Articolo 28 (Conferenza di servizi esilenzio assenso). L’articolo prevede la pos-sibilità che la conferenza di servizi possasvolgersi per via telematica e che allastessa possano partecipare, senza diritto divoto, i soggetti titolari di interessi pubblici,privati, diffusi, individuali o collettivi, e iconcessionari di pubblici servizi.

È previsto altresì che, in caso di dis-senso in seno alla conferenza da partedelle amministrazioni competenti in ma-teria ambientale, di tutela del paesaggio e

del patrimonio storico-artistico, di pub-blica sicurezza, salute e difesa nazionale,la questione sia rimessa al Consiglio deiministri con la decadenza del dissensostesso qualora il Consiglio medesimo nonsi pronunci entro sessanta giorni.

In materia di dichiarazione di inizioattività, l’articolo stabilisce che l’attivitàpossa decorrere dalla data della presen-tazione, qualora la stessa abbia ad oggettol’esercizio di attività di impianti produttividi beni e servizi e di prestazione di servizi.

La norma prevede infine che il ricorsogiurisdizionale, esperibile da qualunqueinteressato, possa riguardare anche gli attidi assenso formati in virtù delle norme sulsilenzio assenso.

Articolo 29 (Ulteriori livelli di tutelaprevisti dalle autonomie territoriali). Lanorma, modificando l’articolo 29 dellalegge n. 241 del 1990, stabilisce che atten-gono ai livelli essenziali delle prestazionidi cui all’articolo 117, secondo comma,lettera m), della Costituzione le disposi-zioni relative alla partecipazione dell’inte-ressato al procedimento, all’individuazionedel responsabile, alla conclusione del pro-cedimento entro il termine prefissato eall’accesso alla documentazione ammini-strativa, alla dichiarazione di inizio attivitàe al silenzio assenso. Per questi due ultimiistituti, è prevista la possibilità, in sede diConferenza unificata, di individuare casiulteriori in cui tali disposizioni non siapplicano.

Articolo 30 (Disposizioni concernenti icomuni con popolazione inferiore a 5.000abitanti). A partire dal 1o gennaio 2009 èabolita la corresponsione dell’indennità an-nuale di residenza sinora prevista in favoredei titolari di farmacie rurali, situate incomuni con meno di 3.000 abitanti.

Attraverso alcune modifiche del testounico sugli enti locali, i comuni con po-polazione inferiore a 5.000 abitanti sonoassoggettati ad una disciplina contabilesemplificata. Con un emanando regola-mento saranno dettati schemi e modellicontabili sostitutivi e semplificati.

È inoltre prevista una delega al Governofinalizzata alla razionalizzazione del ruolodel segretario comunale nei comuni con

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popolazione inferiore a 5.000 abitanti, at-traverso il riordino dei suoi compiti, l’am-pliamento delle sue responsabilità e l’istitu-zione di una segreteria comunale unificata.

Articolo 31 (Progetti di innovazione in-dustriale). Al fine di promuovere e soste-nere la competitività del sistema produt-tivo, è attribuito al Ministro dello sviluppoeconomico il potere di individuare nuovearee tecnologiche ovvero aggiornare e mo-dificare quelle già individuate.

L’individuazione dovrà avvenire di con-certo con il Ministro dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, sentito il Mi-nistro per la semplificazione normativa ed’intesa con la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano.

La norma, inoltre, modifica le proce-dure relative ai progetti di innovazioneindustriale di cui al comma 842 dell’arti-colo 1 della legge n. 296 del 2006.

Articolo 32 (Misure contro il lavorosommerso). È previsto un intervento di-retto a razionalizzare la cosiddetta « maxi-sanzione » contenuta nell’attuale articolo 3del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,convertito, con modificazioni, dalla legge23 aprile 2002, n. 73. In particolare:

a) viene introdotta una sanzione dif-ferenziata per lavoro nero e lavoro neroregolarizzato;

b) vengono previste sanzioni civili piùeque;

c) dalla sanzione sono esentati coloroche non occultano il rapporto;

d) si stabilisce che la sanzione possaessere applicata da tutti gli organi divigilanza che effettuano accertamenti inmateria di lavoro, fisco e previdenza.

Articolo 33 (Cooperazione allo sviluppointernazionale). L’articolo reca disposizionivolte a definire le modalità semplificate disvolgimento delle procedure amministra-tive e contrattuali riguardanti gli interventidi cooperazione a sostegno dei processi dipace e di stabilizzazione nei Paesi indicatidal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8,convertito, con modificazioni, dalla legge 13marzo 2008, n. 45, nonché gli interventi

nelle ulteriori aree individuate con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro degli affari esteri,finalizzati al superamento delle criticità dinatura umanitaria, sociale o economica.

Articolo 34 (Trasparenza dei flussi fi-nanziari dei Fondi strutturali comunitari edel Fondo per le aree sottoutilizzate). L’ar-ticolo reca disposizioni volte a prevenirel’indebito utilizzo delle risorse stanziatenell’ambito della programmazione unitariadella politica regionale per il periodo2007-2013.

Per perseguire tali finalità, viene stabi-lito che con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di concerto con iMinistri interessati, sono definite modalitàe procedure necessarie a garantire l’effet-tiva tracciabilità dei flussi finanziari rela-tivi all’utilizzo, da parte dei soggetti be-neficiari delle agevolazioni, delle risorsepubbliche e private impiegate per la rea-lizzazione degli interventi oggetto di finan-ziamento a valere sui Fondi strutturalicomunitari e sul Fondo per le aree sot-toutilizzate di cui all’articolo 61 della legge27 dicembre 2002, n. 289.

Articolo 35 (Misure in tema di concor-renza e tutela degli utenti nel settore postale).Il comma 1 dell’articolo in esame mira,attraverso la modifica dell’articolo 2,comma 2, lettera d), del decreto legislativo22 luglio 1999, n. 261, ad inserire nell’ordi-namento nazionale, in attuazione dell’ana-loga previsione recata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 20 febbraio 2008, il principio dellafunzione di coesione economica sociale eterritoriale riconosciuta dal legislatore co-munitario al servizio postale universale eall’infrastruttura della rete postale pub-blica.

Ciò in considerazione del carattere distrumento essenziale di comunicazione edi scambio di informazioni di tali servizie infrastrutture, di garanzia di accessouniversale a servizi locali essenziali e ainuovi servizi di comunicazione elettronica,nonché quale veicolo di integrazione deglioperatori economici delle aree rurali,montane e insulari nell’economia nazio-nale e globale.

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L’avvenuto riconoscimento comunitariocorrisponde, a livello interno, alle istanzedelle autorità locali e delle collettivitàoperanti sul territorio, che hanno in piùoccasioni manifestato la necessità che siagarantita la dimensione territoriale e so-ciale della rete postale. In tal senso, l’an-ticipazione del recepimento della normarispetto al termine naturale, fissato al 31dicembre 2010, consente di risponderetempestivamente ed efficacemente alle esi-genze dei cittadini nonché di approntare labase giuridica per eventuali provvedimentiattuativi dell’autorità di regolamentazionedel settore postale.

La norma recata dal comma 2 attri-buisce all’autorità di regolamentazione delsettore postale, in attuazione di analogaprevisione del legislatore comunitario, lafacoltà di promuovere l’adozione di prov-vedimenti finalizzati a garantire l’accessoda parte del mercato ad elementi deiservizi postali, quali il sistema di codice diavviamento postale, rimuovendo gli osta-coli attuali alla diffusione dell’informa-zione quale elemento caratterizzante delmercato in esame.

Tali elementi, consistenti principal-mente in banche dati, sono elaborati econservati dal fornitore del servizio uni-versale, in considerazione della sua fun-zione pubblica, e rappresentano informa-zioni di interesse per diverse categorie diutenti e operatori, tra i quali: altri forni-tori di servizi postali, consolidatori postaliche offrono servizi di gestione « pacchetticlienti » conto terzi, aziende erogatrici diservizi pubblici, istituti bancari, assicura-tivi eccetera.

La ratio della norma è duplice, poichése da un lato risponde a esigenze di tuteladella concorrenza e di corretto funziona-mento del mercato di riferimento e deimercati attigui che si avvalgono del servi-zio postale, dall’altro garantisce gli utentidel servizio postale in ordine ai propridiritti in qualità di destinatari degli inviiveicolati da operatori diversi dal fornitoredel servizio universale.

Il comma 4 chiarisce che il principiodella funzione di coesione sociale e terri-toriale svolta dal servizio postale univer-

sale costituisce indirizzo e vincolo perl’attivazione dei punti di accesso alla retepostale pubblica sul territorio nazionale econsente di dare concreta attuazione, infase regolatoria, al principio stesso.

I commi 6 e 7 introducono, in aderenzaa quanto previsto dal legislatore comunita-rio, misure più stringenti di tutela dei con-sumatori in considerazione della natura di« contraente debole » generalmente ricono-sciuta a questi ultimi, dando maggiore cer-tezza al contenuto delle procedure di re-clamo degli utenti. Le norme proposte, su-perando i precedenti contenuti minimi inmateria di procedure di reclamo, estendonoa tutti gli operatori postali i medesimi ob-blighi in materia e mirano ad allineare lerelative norme alla disciplina vigente in al-tri settori di servizi, ad aumentare l’effica-cia delle procedure di trattamento dei re-clami attraverso il ricorso ai meccanismi dirisoluzione extragiudiziale delle controver-sie previsti dal legislatore comunitario (rac-comandazioni della Commissione 98/257/CE e 2001/310/CE) e a rafforzare laprotezione dei consumatori attraverso unamaggiore responsabilizzazione di tutti glioperatori del settore.

Il capo VII è in materia di pianoindustriale della pubblica amministra-zione.

Articolo 36 (Efficienza dell’azione am-ministrativa). L’articolo individua gli obiet-tivi che il capo VII del presente disegno dilegge intende perseguire, prevedendo, inparticolare, che esso è diretto a restituireefficienza all’azione amministrativa, a ri-durre le spese di funzionamento delleamministrazioni pubbliche nonché ad in-crementare le garanzie per i cittadini, nelrispetto dell’articolo 97 della Costituzione,dell’articolo 41 della Carta dei diritti fon-damentali dell’Unione europea e dell’arti-colo 197 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea.

Al fine di realizzare tale obiettivo siindividuano misure concernenti il riordinoe la razionalizzazione delle funzioni am-ministrative, la semplificazione e la ridu-zione degli oneri burocratici, la traspa-renza e la tempestività nei procedimentiamministrativi e nell’erogazione dei servizi

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pubblici, la diffusione delle nuove tecno-logie nel settore pubblico.

Articolo 37 (Territorializzazione delleprocedure concorsuali). L’articolo, recantemisure per la territorializzazione delleprocedure concorsuali, novella l’articolo35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, recante disposizioni in materia direclutamento del personale del settorepubblico. Con il comma 1 si sostituisce ilcomma 1 del citato articolo 35, precisandoche le pubbliche amministrazioni copronoil proprio fabbisogno di personale ricor-rendo, prevalentemente, a procedure diaccesso dall’esterno tramite procedureconcorsuali, previo esperimento delle pro-cedure di mobilità, con le modalità stabi-lite dai propri regolamenti di organizza-zione. Con il comma 2, che modifica ilcomma 4 del medesimo articolo 35, sidispone che le determinazioni relative al-l’avvio delle procedure di reclutamento, daadottarsi sulla base della programmazionetriennale del fabbisogno di personale, ten-gano conto dell’articolazione delle singolearee o categorie, nonchè del profilo pro-fessionale e della posizione economica.

Il comma 3 dispone che le amministra-zioni dello Stato e gli enti pubblici noneconomici sono tenuti, nell’ambito delleprocedure di reclutamento dall’esterno edi progressione economica interna, ad in-dividuare i posti da ricoprire con riferi-mento alle sedi di servizio ovvero all’am-bito regionale.

Con il comma 4, infine, si dispone,novellando il comma 5-bis del citato ar-ticolo 35, che anche i vincitori delle pro-cedure di progressione verticale devonopermanere nella sede di prima destina-zione per almeno cinque anni.

Articolo 38 (Mobilità del personale delleamministrazioni pubbliche). L’articolo inesame introduce nuove disposizioni in ma-teria di mobilità collettiva del personaledipendente delle amministrazioni pubbli-che, di cui all’articolo 33 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165. A talefine, si prevede che in caso di conferi-mento di funzioni statali alle regioni e alleautonomie locali, nonché in caso di con-

ferimento di funzioni ad altri soggettipubblici o a seguito di processi di ester-nalizzazione, trovino applicazione le di-sposizioni di cui al predetto articolo 33. Incaso di reiterato rifiuto da parte del per-sonale interessato si applicano le disposi-zioni di collocamento in disponibilità dicui al citato articolo 33.

Il medesimo articolo, infine, al comma3, provvede a modificare le disposizioni inmateria di passaggio diretto del personaletra diverse amministrazioni pubbliche. Alriguardo, si prevede che, ferma restando lapossibilità di ricoprire posti vacanti inorganico mediante cessione del contrattodi lavoro, le pubbliche amministrazioni,per motivate esigenze organizzative, pos-sono utilizzare mediante assegnazionetemporanea, per un periodo non superiorea tre anni, il personale proveniente daaltre amministrazioni con le modalità pre-viste dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 39 (Aspettativa). L’articolo, re-cante norme in materia di aspettativa delpersonale delle amministrazioni pubbli-che, dispone che i dipendenti del settorepubblico, tenuto conto delle esigenze or-ganizzative delle singole amministrazioni,possano essere collocati in aspettativa nonretribuita per un periodo massimo didodici mesi, anche per avviare attivitàprofessionali e imprenditoriali. Restanoferme le disposizioni già previste all’arti-colo 23-bis del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, in materia di collo-camento in aspettativa senza assegni delpersonale con qualifica dirigenziale, non-ché degli appartenenti alla carriera diplo-matica e prefettizia, dei magistrati ordi-nari, amministrativi e contabili e degliavvocati e procuratori dello Stato.

Articolo 40 (Trasparenza sulle retribu-zioni e sulle collaborazioni autonome).L’articolo, al fine di rendere più traspa-renti le pubbliche amministrazioni, pone acarico di queste ultime l’obbligo di pub-blicare nel proprio sito internet le retri-buzioni annuali, i curricula vitae, nonchègli indirizzi di posta elettronica e i numeritelefonici dei dirigenti in servizio presso diesse. La disposizione in esame prevede,inoltre, l’obbligo di rendere pubblici, con

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il predetto mezzo di comunicazione, lepercentuali di assenza del personale sullabase di una distinzione per uffici di livellodirigenziale di appartenenza.

Articolo 41 (Spese di funzionamento).L’articolo, concernente misure in materiadi organizzazione e razionalizzazione dellaspesa di funzionamento, introduce ilnuovo articolo 6-bis del decreto legislativon. 165 del 2001, stabilendo che le pubbli-che amministrazioni, nonché gli enti fi-nanziati direttamente o indirettamente acarico del bilancio dello Stato, sono au-torizzati ad acquistare sul mercato i ser-vizi, originariamente prodotti al propriointerno, a condizione di ottenere conse-guenti economie di gestione e di adottarele necessarie misure in materia di perso-nale e di dotazione organica (comma 1).

Il comma 2 fissa la regola per cui,relativamente alla spesa per il personale ealle dotazioni organiche, le amministra-zioni interessate provvedono al congela-mento dei posti e alla temporanea ridu-zione dei fondi della contrattazione, fermirestando i conseguenti processi di ridu-zione e rideterminazione delle dotazioniorganiche nel rispetto dell’articolo 6 delcitato decreto legislativo n. 165 del 2001,nonché i conseguenti processi di rialloca-zione e di mobilità del personale.

Al comma 3, infine, è stabilito che icollegi dei revisori dei conti e gli organi dicontrollo interno delle amministrazioniche attivano i processi di cui al comma 1del nuovo articolo 6-bis del citato decretolegislativo n. 165 del 2001 asseverano irisparmi derivanti dall’adozione dei prov-vedimenti in materia di organizzazione edi personale e che l’effettiva realizzazionedei predetti risparmi costituisce oggetto divalutazione del personale con incarico di-rigenziale ai sensi dell’articolo 5 del de-creto legislativo n. 286 del 1999.

Articolo 42 (Trasferimento delle risorsee delle funzioni agli enti territoriali). L’ar-ticolo, ai fini del conferimento delle fun-zioni amministrative alle regioni e agli entilocali da parte dello Stato, secondo iprincìpi di sussidiarietà e adeguatezza, dicui all’articolo 118 della Costituzione eall’articolo 7 della legge 5 giugno 2003,

n. 131 (Disposizioni per l’adeguamentodell’ordinamento della Repubblica allalegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3),prevede un articolato sistema di interventiprovvisori, in attesa dell’attuazione dell’ar-ticolo 119 della Costituzione.

Una prima fase consiste nel trasferi-mento di beni e risorse, mediante decretidel Presidente del Consiglio, sulla base diaccordi con le regioni e le autonomie localida concludere in sede di Conferenza uni-ficata. Tali decreti devono essere sottopostiall’esame delle Commissioni parlamentaricompetenti per le conseguenze di caratterefinanziario. A seguito della loro entrata invigore è previsto che le regioni e gli entilocali « provvedono all’esercizio delle fun-zioni relative ai beni e alle risorse trasfe-riti ». La seconda fase passa attraversol’approvazione di leggi statali con le qualisono formalmente recepiti i suddetti ac-cordi con le regioni e le autonomie locali,per il definitivo conferimento delle fun-zioni e delle risorse. Al momento dell’en-trata in vigore delle leggi cessa l’applica-zione dei precedenti decreti del Presidentedel Consiglio. A sua volta, la disciplinadettata con le leggi cessa di essere appli-cata quando entra in vigore la normativadi attuazione dell’articolo 119 della Costi-tuzione.

Il comma 1 dell’articolo intende sem-plificare questo sistema, per favorire ilpassaggio di risorse e di funzioni dalloStato agli enti territoriali. L’interventoconsiste nelle seguenti modifiche, appor-tate attraverso l’abrogazione del comma 2e una nuova formulazione dei commi 3 e5 del predetto articolo 7 della legge n. 131del 2003:

a) eliminazione della fase legislativa,con concentrazione della disciplina neidecreti del Presidente del Consiglio deiministri;

b) eliminazione della previsione dicedevolezza rispetto all’attuazione dell’ar-ticolo 119 della Costituzione;

c) snellimento della procedura di ap-provazione dei decreti del Presidente delConsiglio dei ministri, in particolare me-

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diante la delimitazione del parere delleCommissioni parlamentari ai soli profilifinanziari;

d) previsione esplicita della conte-stuale soppressione degli uffici statali checedono risorse e funzioni agli enti terri-toriali.

Il comma 2 intende promuovere lacosiddetta « sussidiarietà orizzontale », conparticolare riguardo allo svolgimento diservizi da parte dei privati, anche inambiti territoriali ampi e mediante formedi collaborazione per l’erogazione dei ser-vizi.

Il comma 3 stabilisce che le funzionirelative ai servizi pubblici locali debbanoessere svolte in forma associata dai co-muni con popolazione inferiore a 20.000abitanti, in modo che sia raggiunta talesoglia di popolazione di riferimento.

Articolo 43 (Mobilità delle funzioni am-ministrative e uso ottimale degli immobilipubblici). L’articolo attribuisce alle ammi-nistrazioni pubbliche la facoltà di cederel’esercizio temporaneo di funzioni ad altrisoggetti pubblici o privati quando ciò con-senta l’esercizio delle funzioni stesse inmodo più efficace o più economico. Siintende, in altre parole, incoraggiarel’esternalizzazione di funzioni qualora talesoluzione organizzativa consenta il recu-pero di margini di efficienza per l’azioneamministrativa.

Il comma 1 prevede che le pubblicheamministrazioni, tenendo conto della mis-sione principale loro affidata – escludendocioè le attribuzioni senza le quali nonpotrebbe ipotizzarsi l’esercizio della mis-sione stessa – individuino le funzioni chepossono essere cedute ad altri soggettipubblici o privati garantendosi, per questavia, nei confronti degli utenti l’eserciziopiù efficace o più economico delle stessefunzioni.

Con la disposizione di cui al comma 2si impone alle pubbliche amministrazioniche intendono cedere l’esercizio delle fun-zioni di specificare le conseguenze dellaproposta di esternalizzazione sotto il pro-filo economico ed organizzativo. La norma

prevede, altresì, che dall’operazione innessun caso possa derivare un aumentodella spesa pubblica complessiva necessa-ria all’esercizio della funzione ceduta.

Il comma 3 disciplina l’istituzione di uncomitato interministeriale che valuta laproposta in via preliminare e la sottopone,eventualmente, al Consiglio dei ministri,previa indicazione dello strumento giuri-dico, di diritto pubblico o di diritto pri-vato, più idoneo a realizzarla.

I commi 4 e 5 tendono a favorire lapiena utilizzazione degli edifici assegnatialle pubbliche amministrazioni attraversouna loro fruizione anche da parte deicittadini. Quali limiti di carattere generalela norma prevede la compatibilità delleulteriori modalità di fruizione con le fi-nalità istituzionali perseguite dalle pubbli-che amministrazioni nonché la necessitàdi provvedervi con gli ordinari stanzia-menti di bilancio. Al personale impiegatonelle attività ulteriori sono attribuiti in-centivi economici da definirsi in sede dicontrattazione collettiva.

Articolo 44 (Diffusione delle buoneprassi nelle pubbliche amministrazioni etempi per l’adozione dei provvedimenti oper l’erogazione dei servizi al pubblico). Ilcomma 1 dell’articolo incentiva le ammi-nistrazioni pubbliche ad individuare lemigliori prassi già utilizzate presso talunidegli uffici di ciascuna e, di seguito, adiffonderle agli altri uffici, ottenendo cosìun miglioramento in termini di efficaciadella complessiva azione amministrativa.

Il comma 2 impone la pubblicazionedelle buone prassi sui siti telematici isti-tuzionali di ciascuna amministrazione.

Il comma 3 stabilisce che l’elaborazionee la diffusione delle stesse prassi sonoconsiderate ai fini della valutazione pro-fessionale dei dirigenti e del personaledella pubblica amministrazione.

Il comma 4 prevede, infine, che, pergarantire la diffusione delle buone prassianche a livello locale, in sede di Confe-renza unificata sono conclusi accordi tralo Stato, le regioni e gli enti locali.

Nella prospettiva di aumentare la tra-sparenza nei rapporti tra le amministra-zioni pubbliche e gli utenti, il comma 5

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impone a ciascuna amministrazione, apartire dal 1o gennaio 2009, la pubblica-zione con cadenza annuale, sul propriosito internet o con altre forme idonee, diun indicatore dei tempi medi di paga-mento dei beni, dei servizi e delle forni-ture acquistate nonché dei tempi medi didefinizione dei procedimenti e di eroga-zione dei servizi resi all’utenza. Con ri-guardo alla pubblicazione dei tempi dipagamento, le modalità attuative dell’ob-bligo imposto alle pubbliche amministra-zioni sono rimesse, in ragione del comma6, ad un decreto del Ministro per lapubblica amministrazione e l’innovazione,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze.

Articolo 45 (Modifica all’articolo 2470del codice civile, in materia di cessione diquote di società a responsabilità limitata).L’articolo, attraverso la sostituzione del-l’articolo 2470 del codice civile, prevedeche l’atto di trasferimento, sottoscrittodigitalmente nel rispetto della normativaanche regolamentare concernente la sot-toscrizione dei documenti informatici, ov-vero con sottoscrizione autenticata dalnotaio, deve essere depositato entro trentagiorni, a cura di un intermediario abilitatoal deposito degli atti al registro delleimprese di cui all’articolo 31, comma2-quater, della legge 24 novembre 2000,n. 340, ovvero a cura del notaio autenti-cante, presso l’ufficio del registro delleimprese nella cui circoscrizione è stabilitala sede sociale.

Viene altresì previsto che l’iscrizionedel trasferimento nel libro dei soci haluogo, su richiesta dell’alienante o dell’ac-quirente, verso esibizione del titolo da cuirisultano il trasferimento e l’avvenuto de-posito, rilasciato dal professionista che viha provveduto ai sensi del precedenteperiodo. In caso di trasferimento a causadi morte il deposito e l’iscrizione sonoeffettuati a richiesta dell’erede o del lega-tario verso presentazione della documen-tazione richiesta per l’annotazione nel li-bro dei soci dei corrispondenti trasferi-menti in materia di società per azioni.

Articolo 46 (Riorganizzazione del Centronazionale per l’informatica nella pubblica

amministrazione, del Centro di formazionestudi e della Scuola superiore della pub-blica amministrazione). L’articolo, al finedi assicurare un insieme di interventi tesialla riqualificazione del lavoro pubblico,ivi compreso il ricorso alla formazione, infunzione di un più elevato livello di pro-duttività delle amministrazioni pubbliche,nonché della qualità dei servizi erogati infavore delle imprese e dei cittadini, recauna delega al Governo, da esercitarsi entrododici mesi dall’entrata in vigore dellalegge, per l’emanazione di uno o piùdecreti legislativi volti al riordino del Cen-tro nazionale per l’informatica nella pub-blica amministrazione (CNIPA), del Centrodi formazione studi e della Scuola supe-riore della pubblica amministrazione.

Nell’adozione dei predetti decreti il Go-verno dovrà attenersi, in particolare, aiseguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la ridefinizione delle competenze,delle missioni e degli organi dei predettiorganismi, anche al fine di assicurare ilnecessario coordinamento;

b) il raccordo con altre struttureanaloghe o similari operanti nel settoredella formazione e dell’innovazione tecno-logica;

c) la ricollocazione del personale inrelazione ai processi di riorganizzazione inatto.

Articolo 47 (Tutela non giurisdizionaledell’utente dei servizi pubblici). L’articolostabilisce che le carte dei servizi, tanto deisoggetti pubblici quanto di quelli privatiche erogano servizi di pubblica utilità,devono prevedere la possibilità di garan-tire procedure celeri (entro trenta giorni)di risoluzione del contenzioso in formanon giurisdizionale per le controversiesorte in ordine alla violazione di un dirittoo di un interesse giuridico degli utenti odelle associazioni dei consumatori.

Entro sei mesi dall’entrata in vigoredella legge, le autorità amministrativecompetenti in materia, nell’ambito dellapropria autonomia, o il Ministro dellosviluppo economico, di concerto con ilMinistro per la pubblica amministrazionee l’innovazione – per i servizi pub-

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blici o di pubblica utilità non regolati dallepredette autorità – sono autorizzati ademanare specifiche determinazioni volte aindividuare lo schema tipo delle indicateprocedure conciliative, che dovranno es-sere recepite dalle singole carte dei servizi.

Articolo 48 (Eliminazione degli sprechirelativi al mantenimento di documenti informa cartacea). L’articolo, al fine di eli-minare gli sprechi relativi al manteni-mento di documenti in forma cartacea,prevede che gli obblighi di pubblicazionedi atti e provvedimenti amministrativiaventi effetto di pubblicità legale si inten-dono assolti con la pubblicazione da partedelle amministrazioni e dei soggetti obbli-gati sui propri siti internet.

Tali adempimenti possono essere at-tuati mediante l’utilizzo di siti informaticidi altri soggetti obbligati, ovvero di loroassociazioni, prevedendo altresì che al finedi garantire e facilitare l’accesso alle sud-dette pubblicazioni il CNIPA realizza egestisce un Portale di accesso ai suddettisiti.

Articolo 49 (Delega al Governo per lamodifica del codice dell’amministrazionedigitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82). L’articolo contiene una delegaal Governo, da esercitarsi entro diciottomesi dalla data di entrata in vigore deldella legge, volta ad emanare uno o piùdecreti legislativi tesi a modificare il de-creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (co-dice dell’amministrazione digitale). Tra iprincìpi e criteri direttivi cui dovrà atte-nersi il Governo si segnalano, in partico-lare, i seguenti:

a) l’introduzione di forme sanziona-torie per le amministrazioni pubbliche chenon ottemperano alle prescrizioni delsuindicato codice;

b) la modificazione delle norme inmateria di « firma digitale », al fine disemplificarne l’utilizzo tanto per la pub-blica amministrazione quanto per le im-prese e i cittadini;

c) l’utilizzazione del web nelle comu-nicazioni tra amministrazioni pubbliche ei propri dipendenti;

d) il censimento e la diffusione degliapplicativi informatici realizzati dalle am-ministrazioni pubbliche, nonché dei servizierogati con modalità digitali.

Articolo 50 (VOIP e Sistema pubblico diconnettività). Nell’articolo si prevede che ilCNIPA realizzi un nodo di interconnes-sione per i servizi VOIP per il triennio2009-2011, individuando a tale fine lerisorse necessarie. Parimenti sono indivi-duate le risorse necessarie per attuare unprogramma triennale che il Ministro per lapubblica amministrazione e l’innovazionedeve predisporre al fine di accelerare ladiffusione del Sistema pubblico di connet-tività presso le pubbliche amministrazionientro centottanta giorni dall’entrata invigore della legge. Tale programma è in-teso ad assicurare, entro il 31 dicembre2011, l’adesione al predetto Sistema dellepubbliche amministrazioni, la realizza-zione di progetti di cooperazione tra irispettivi sistemi informativi e la pienainteroperabilità delle banche dati, registrie anagrafi, al fine di migliorare la qualitàe ampliare la tipologia dei servizi, ancheon line, erogati a cittadini e imprese,nonché aumentare l’efficacia ed efficienzadell’amministrazione pubblica.

Articolo 51 (Riallocazione di fondi).L’articolo prevede, al comma 1, che lesomme destinate all’erogazione di un con-tributo per l’acquisto di personal computerda parte degli studenti che usufruisconodell’esenzione dalle tasse e dai contributiuniversitari, ai sensi dell’articolo 2-bis,comma 1, lettera b), del decreto-legge 30giugno 2005, n. 115, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 agosto 2005,n. 168, e non impegnate, sono destinate alcofinanziamento di progetti per lo svi-luppo e la realizzazione di reti di connet-tività senza fili, nonché alla fornitura alleuniversità di strumenti didattici e ammi-nistrativi innovativi.

Con il comma 2 si prevede, poi, che ilDipartimento per l’innovazione e le tec-nologie della Presidenza del Consiglio deiministri definisca un programma di incen-tivi e di agevolazioni, al fine di favorireprogetti e piani di azione per lo sviluppod’impresa nei settori dell’innovazione e

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delle tecnologie, volti, in particolare, almiglioramento qualitativo e alla raziona-lizzazione dei servizi offerti dalla pubblicaamministrazione. Agli oneri connessi al-l’attuazione di tali progetti si provvedemediante l’utilizzo delle risorse finanziarieassegnate, ai sensi dell’articolo 27 dellalegge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto« Fondo di garanzia per le piccole e medieimprese » e non impegnate alla data dientrata in vigore della legge.

Il capo VIII è in materia di giustizia.Articolo 52 (Modifiche al libro primo

del codice di procedura civile). L’articolo inesame apporta alcune modifiche alle di-sposizioni contenute nel libro primo delcodice di procedura civile.

Al fine di riequilibrare il carico dilavoro tra tribunale e giudice di pace èstato parzialmente modificato l’articolo 7del codice di procedura civile, elevando a7.500 euro la competenza per valore delgiudice di pace nelle cause relative a benimobili ed a 25.000 euro quella nelle causedi risarcimento del danno derivante dallacircolazione di veicoli e di natanti.

Una serie di modifiche apportate agliarticoli 38, 39, 40, 44 e 45 del codice diprocedura civile realizzano – unitamenteall’abrogazione degli articoli 42, 43 e 46 ealla sostituzione del terzo comma dell’ar-ticolo 187 del medesimo codice – unintervento di notevole rilievo in materia dicompetenza, consistente in una generaleattenuazione del peso delle questioni sullacompetenza, che devono essere eccepiteimmediatamente e decise tempestivamentenella fase iniziale della causa. Tutto ciò, alfine di evitare che sia possibile rimetterein discussione la questione dell’individua-zione del giudice competente a decidere lacontroversia quando la causa è ormaimatura per la decisione.

A tale fine sono equiparati tra loro tutti icriteri di competenza, e il nuovo primocomma dell’articolo 38 del codice di proce-dura civile stabilisce che l’incompetenzaper materia, quella per valore e quella perterritorio vanno tutte eccepite, a pena didecadenza, con la comparsa di rispostatempestivamente depositata entro il ter-mine previsto per la costituzione del conve-

nuto dall’articolo 166 del codice di proce-dura civile.

A sua volta il terzo comma del novellatoarticolo 38 del codice di procedura civileriprende il contenuto dell’attuale primocomma dell’articolo 38 e dispone che l’in-competenza per materia, quella per valoree quella per territorio nei casi previsti dal-l’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltrel’udienza di cui all’articolo 183.

Per i casi non previsti dall’articolo 28 è,invece, riproposta la regola secondo laquale rimane ferma la competenza per ter-ritorio del giudice indicato competente se leparti costituite aderiscono a tale indica-zione e la causa viene riassunta entro tremesi dalla cancellazione dal ruolo.

Inoltre, quando una questione di com-petenza viene sollevata dalle parti o rilevatad’ufficio essa non può più essere decisaunitamente al merito (come prevede attual-mente l’articolo 187, terzo comma, del co-dice di procedura civile per l’ipotesi in cui ilgiudice ritenga che la decisione su di essanon sia idonea a definire il giudizio), es-sendo necessario che il giudice pronunciimmediatamente sulla questione di compe-tenza, coerentemente con il nuovo sistemadi impugnazione della decisione sulla rela-tiva questione (in tal senso all’articolo 53del presente disegno di legge è sostituito ilterzo comma dell’articolo 187 del codice diprocedura civile).

La modifica apportata al primo commadell’articolo 44 del codice di procedura civileprevede che la pronuncia sulle questioni dicompetenza sia resa sempre con ordinanza(e non più con sentenza, come prevede l’at-tuale articolo 44 del codice di procedura ci-vile per l’ipotesi in cui il giudice adito di-chiari la propria incompetenza).

Il regime di stabilità dell’ordinanza chepronuncia sulle questioni di competenzarisulta strettamente connesso al nuovosistema di impugnazione, il quale, nell’ot-tica acceleratoria e di economia proces-suale innanzi detta, non contempla più néil regolamento di competenza necessario ofacoltativo previsto dai vigenti articoli 42 e43 (i quali vengono opportunamente abro-gati dal presente disegno di legge), nél’appello, ma un unico nuovo strumento di

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impugnazione, e cioè il reclamo deciso incamera di consiglio con ordinanza nonimpugnabile.

Ciò, al fine di evitare che il regola-mento di competenza, nato come mezzod’impugnazione in grado di pervenire an-ticipatamente a una pronuncia definitivasulla questione pregiudiziale di compe-tenza, possa contribuire, come di fattoavviene, a ritardare ingiustificatamente ladecisione di merito.

Il secondo, il terzo e il quarto commadel nuovo articolo 44 del codice di pro-cedura civile individuano il giudice com-petente a decidere il reclamo avverso leordinanze che pronunciano in materia dicompetenza, stabilendo in particolare cheil reclamo avverso l’ordinanza del giudicedi pace si propone dinanzi al tribunaledella stessa circoscrizione, in composi-zione monocratica; quello avverso l’ordi-nanza del tribunale in composizione mo-nocratica si propone dinanzi al collegio,del quale non può fare parte il giudice cheha emanato il provvedimento reclamato; ilreclamo contro l’ordinanza del tribunalein composizione collegiale e quello control’ordinanza della corte d’appello quandopronuncia in unico grado si propone di-nanzi ad altro collegio dello stesso giudice.

L’abolizione del regolamento necessarioe facoltativo di competenza e la conser-vazione del solo regolamento di compe-tenza d’ufficio hanno reso necessarie al-cune modifiche agli articoli 47, 48 e 49 delcodice di procedura civile.

Le modifiche recate all’articolo 50 delcodice di procedura civile rappresentanoun mero coordinamento con quelle appor-tate dal presente disegno di legge all’arti-colo 44 e all’articolo 307 del codice diprocedura civile.

In particolare, il termine « sentenza » èsostituito con quello di « ordinanza », men-tre, per le già esposte finalità acceleratorie,è ridotto da sei a tre mesi il termine perla riassunzione della causa dinanzi algiudice dichiarato competente, rendendocosì omogeneo tale termine con quelloprevisto per la riassunzione della causacancellata dal ruolo dal nuovo articolo

307, primo comma, del codice di proce-dura civile.

Tra le più significative innovazioni pro-poste vi è la valorizzazione del compor-tamento processuale delle parti, alle qualisi chiede – nell’ottica dei princìpi costi-tuzionali del giusto processo e della ra-gionevole durata dello stesso – di consen-tire che l’accertamento dei fatti di causasia compiuto senza inutili dilazioni e senzaricorrere all’abuso degli strumenti proces-suali messi a disposizione dall’ordina-mento.

In quest’ottica si è ritenuto opportunoaggiungere, all’articolo 88 del codice diprocedura civile, una norma di principioche obbliga le parti – non solo a prendereposizione sui fatti allegati dall’altra parte,come già previsto, ad esempio dall’articolo167, primo comma, del codice di proce-dura civile – ma a chiarire le circostanzedi fatto rilevanti ai fini della decisione inmodo leale e veritiero.

La disposizione non è destinata a ri-manere una mera norma di principio, inquanto il giudice terrà conto dell’inosser-vanza del dovere di lealtà e correttezzanon solo ai fini della condanna alle spese(già prevista dall’articolo 92, primocomma, del codice di procedura civile), maanche ai fini dell’accertamento della re-sponsabilità processuale aggravata (arti-colo 96 del codice di procedura civile) edeventualmente anche ai fini dell’accerta-mento dei fatti (secondo il principio, con-tenuto nell’articolo 116, secondo comma,del codice di procedura civile, per cui ilgiudice può desumere argomenti di provadal contegno tenuto dalle parti durante ilprocesso).

In ogni caso, questa disposizione (trattadal codice di procedura civile tedesco) èsommamente importante perché costitui-sce specificazione e rafforzamento dell’ob-bligo di leale collaborazione.

Le modifiche in materia di pronunciasulle questioni di competenza hanno resonecessario modificare l’articolo 91, primocomma, del codice di procedura civile,prevedendo che il giudice provveda sullespese processuali tutte le volte che emanaun provvedimento che definisce il processo

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davanti a lui, qualunque sia la forma delprovvedimento adottato.

All’articolo 91, primo comma, inoltre, siintroduce una significativa innovazionenella disciplina delle spese processuali. Perindurre le parti ad avviare una trattativaseria per la definizione conciliativa dellacontroversia – ed evitare, come accadenella pratica, che si svolga un lungo pro-cesso al cui esito la parte ottenga ciò chefin dall’inizio l’altra si è dichiarata dispo-sta ad offrire – si è ritenuto utile preve-dere una vera e propria sanzione proces-suale a carico dell’attore (o del convenutoche abbia proposto domanda riconvenzio-nale) il quale abbia rifiutato una propostaconciliativa seria avanzata dall’altra parte.

Si osserva al riguardo che la partecontro cui è rivolta la domanda ha senz’al-tro un interesse specifico a formulare unaproposta conciliativa, dal momento che ilgiudice può tenere conto di tale compor-tamento processuale in sede di liquida-zione delle spese di lite (ad esempio com-pensando le spese processuali).

I medesimi princìpi (rafforzamentodelle cosiddette sanzioni processuali, infunzione della più incisiva valutazione delcomportamento delle parti durante il pro-cesso) sono alla base della modifica del-l’articolo 96 del codice di procedura civile,che disciplina la cosiddetta responsabilitàprocessuale aggravata.

Lo strumento in questione trova, nellapratica, una scarsa applicazione, essenzial-mente dovuta al fatto che nell’attualeformulazione della norma la pronuncia dicondanna a carico della parte soccom-bente che ha agito con dolo o colpa gravepresuppone la prova che l’altra parte ab-bia sofferto un danno in conseguenza dellacondotta processuale scorretta.

La modifica che si propone introduceinvece uno strumento sanzionatorio a ca-rico del soccombente, laddove è previstoche la condanna di quest’ultimo al paga-mento di una somma di denaro ulteriorerispetto alle spese di lite consegua ipsofacto all’accertamento della condotta ille-cita.

Resta ferma la possibilità, per la partedanneggiata dal comportamento proces-

suale scorretto del suo avversario, di do-mandare la liquidazione del danno subìto.

È stato poi riformulato l’articolo 115del codice di procedura civile, prevedendo,al primo comma, che il giudice ponga afondamento della propria decisione anche« i fatti contestati in modo generico »,esonerando così la parte che ha allegatoquei fatti dal relativo onere probatorio.

Alla luce di questa modifica – che bensi coordina con il tenore dell’articolo 167,primo comma, del codice di proceduracivile, che impone al convenuto l’onere diprendere posizione sui fatti costitutividella domanda, la non contestazione èconsiderata un comportamento univoca-mente rilevante ai fini della determina-zione dell’oggetto del giudizio, con effettivincolanti per il giudice, posto che inquesto caso l’atteggiamento difensivo delleparti sottrae il fatto medesimo dall’ambitodegli accertamenti richiesti.

La modifica al numero 4) del secondocomma dell’articolo 132 del codice diprocedura civile è finalizzata a ridurre ilcontenuto espositivo e motivazionale dellesentenze, il quale, nel rispetto dell’articolo111, sesto comma, della Costituzione, devecontenere unicamente l’esposizione delleragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con la modifica dell’articolo 153 delcodice di procedura civile si è volutogeneralizzare la previsione della rimes-sione in termini, attualmente disciplinatadall’articolo 184-bis del codice di proce-dura civile, allargandone l’ambito oggettivodi applicazione (così come più volte sol-lecitato dalla dottrina). Stante la genera-lizzazione del rimedio della rimessione intermini, si è proceduto all’abrogazione delcitato articolo 184-bis (articolo 60 deldisegno di legge).

Articolo 53 (Modifiche al libro secondodel codice di procedura civile). L’articolo inesame contiene modifiche alle disposizionicontenute nel libro secondo del codice diprocedura civile.

Si è in primo luogo aggiunto un periodoal secondo comma dell’articolo 170 delcodice di procedura civile, precisando chesi applica anche agli atti di impugnazionela disposizione in virtù della quale, nelle

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comunicazioni o notificazioni fatte dopo lacostituzione in giudizio, è sufficiente laconsegna di una sola copia dell’atto anchese il procuratore è costituito per più parti.

La modifica dell’articolo 182 del codicedi procedura civile estende i meccanismidi regolarizzazione ivi previsti, consen-tendo di sanare, nel termine perentoriostabilito dal giudice, anche i vizi chedeterminano la nullità della procura aldifensore, attraverso la rinnovazione dellamedesima.

Inoltre, con una radicale innovazionerispetto all’attuale previsione del citatoarticolo 182, è stabilito che l’osservanzadel termine perentorio assegnato dal giu-dice per la regolarizzazione sia idonea asanare i vizi con efficacia ex tunc (essendoespressamente previsto che gli effetti so-stanziali e processuali della domanda siproducono sin dal momento della notifi-cazione dell’atto introduttivo del giudizio).

La modifica dell’articolo 183 del codicedi procedura civile si rende necessaria perdare concreta attuazione ad alcuni deiprincìpi ispiratori del presente disegno dilegge (concretezza, lealtà e speditezza). Siprevede al riguardo che la concessione diulteriori termini per il deposito delle me-morie, per le indicazioni di prova contra-ria e per replicare alle nuove domande oeccezioni, prevista dall’attuale sestocomma dell’articolo 183 del codice diprocedura civile, non conseguirà più inmodo automatico alla richiesta delle parti,rientrando nei poteri del giudice di valu-tare, sentite le parti, se il deposito dimemorie risponda effettivamente alle ne-cessità difensive delle parti stesse.

Anche le modifiche apportate agli ar-ticoli 191 e 195 del codice di proceduracivile in materia di consulenza tecnica diufficio perseguono la finalità di accelerareil processo.

Quanto al primo articolo, viene preci-sato che la nomina del consulente tecnicod’ufficio può essere effettuata già conl’ordinanza di ammissione dei mezzi diprova. Con la medesima ordinanza, inol-tre, il giudice deve indicare i quesiti dasottoporre al consulente nominato.

Con il nuovo terzo comma dell’articolo195, invece, viene precisato che il giudice,oltre al termine entro il quale il consulentedeve depositare in cancelleria la relazione,deve contestualmente fissare anche quello,comunque anteriore alla successivaudienza, entro il quale le parti possonoformulare osservazioni alla relazione delconsulente giudiziale.

Finalità di semplificazione e di econo-mia processuale sono alla base dell’intro-duzione dell’articolo 257-bis, che si ispi-rano a un istituto di generale applicazionenel processo civile francese per l’assun-zione della prova testimoniale.

Si tratta della facoltà per il giudice diassumere per iscritto la prova testimo-niale, in considerazione della natura dellacausa, della qualità del testimone e di ognialtra circostanza. Il giudice deciderà pertale modalità di assunzione, una voltasollecitato, sul punto, il contraddittorio trale parti. La facoltà è generale, e quindiestesa all’ipotesi di prova delegata.

In tale caso, il giudice richiederà altestimone di fornire per iscritto e neltermine assegnatogli le risposte agli arti-coli di prova sui quali deve essere inter-rogato.

Il testimone sottoscrive la propria de-posizione (che deve contenere anche leinformazioni previste dall’articolo 252,primo comma, del codice di proceduracivile), apponendo la propria firma su ognifoglio, e la spedisce in busta chiusa allacancelleria del giudice.

Il testimone che non fornisce le rispostescritte nel termine stabilito può esserecondannato alla pena pecuniaria previstadall’articolo 255, primo comma, del codicedi procedura civile.

È in ogni caso fatta salva la facoltà, peril giudice che non ritenga chiare o atten-dibili le risposte fornite per iscritto, didisporre che il testimone sia chiamato adeporre davanti a lui o davanti al giudicedelegato.

Le modifiche apportate all’articolo 279del codice di procedura civile risultano dimero coordinamento con il novellato ar-ticolo 44 dello stesso codice, secondo ilquale tutte le pronunce sulle questioni di

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competenza sono rese con ordinanza, an-ziché con sentenza.

Il regime di impugnazione delle ordi-nanze che dichiarano la sospensione delprocesso, ai sensi dell’articolo 295 delcodice di procedura civile, continua adessere modellato su quello previsto per lepronunce sulle questioni di competenza.Cosicché, una volta abolito, per questeultime, il regolamento necessario di com-petenza, anche per le ordinanze di sospen-sione è previsto, quale unico strumento diimpugnazione, il reclamo nei termini e neimodi di cui all’articolo 44.

Le modifiche agli articoli 296 e 297 delcodice di procedura civile portano a unariduzione dei termini per i casi di sospen-sione del processo.

La modifica dell’articolo 305 del codicedi procedura civile riduce i termini riferitialle ipotesi di interruzione processuale.

La prima modifica dell’articolo 307 delcodice di procedura civile riduce da unanno a tre mesi il termine perentorio diriassunzione delle cause cancellate dalruolo. Oltre all’evidente abbreviazione deltermine che, in mancanza di tempestivariassunzione, determina l’estinzione dellacausa, la norma va letta in stretta corre-lazione con quella prevista dal novellatoquarto comma dello stesso articolo 307,secondo la quale l’estinzione della causa,per qualsiasi ragione prevista dalla legge,opera di diritto e va dichiarata d’ufficio,senza più la necessità che sia eccepitadalla parte interessata prima di ogni altrasua difesa.

Queste disposizioni – unitamente allariduzione del termine massimo che il giu-dice può concedere per la rinnovazionedella citazione, per la prosecuzione delgiudizio, per la sua riassunzione o inte-grazione ai sensi del terzo comma dell’ar-ticolo 307 del codice di procedura civile –hanno un’evidente finalità acceleratoria, inperfetto accordo con gli obiettivi perseguitidal presente disegno di legge.

Le modifiche apportate all’articolo 310del codice di procedura civile risultano dimero coordinamento con il novellato ar-ticolo 44 dello stesso codice, secondo ilquale tutte le pronunce sulle questioni di

competenza sono rese con ordinanza, an-ziché con sentenza.

Le modifiche apportate agli articoli323, 324, 360, primo comma, numero 2),382 e 385 del codice di procedura civile e187 delle disposizioni per l’attuazione delcodice di procedura civile, risultano dimero coordinamento con l’abolizione delregolamento di competenza ad istanza diparte, con la sua sostituzione con il re-clamo ai sensi del novellato articolo 44dello stesso codice e con l’esclusione del-l’impugnazione per cassazione per motividi competenza.

Al fine di attuare il principio dellaragionevole durata del processo viene ri-dotto il cosiddetto termine lungo per l’im-pugnazione, prevedendo la decadenza dal-l’impugnazione decorsi otto mesi dallapubblicazione della sentenza (anziché unanno, come attualmente previsto).

Si è deciso di stabilire in otto mesi iltermine per l’impugnazione al fine dicoordinare la disposizione contenuta nel-l’articolo 327 del codice di procedura civilecon quella di cui all’articolo 23-bis,comma 2, della legge 6 dicembre 1971,n. 1034.

Con la modifica apportata al terzocomma dell’articolo 345 del codice diprocedura civile viene precisato, confor-memente all’orientamento espresso dalgiudice di legittimità, che nel giudizio diappello, oltre a non essere ammessi nuovimezzi di prova, neppure possono essereprodotti nuovi documenti.

Peraltro, anche per la produzione deidocumenti vale la regola, prevista dalmedesimo comma, che fa salvi i casi in cuiil collegio li ritenga indispensabili ai finidella decisione della causa o la partedimostri di non aver potuto proporli nelgiudizio di primo grado per causa ad essanon imputabile. Circostanza, quest’ultima,che, ad esempio, si verifica ogni qualvoltail giudice di primo grado non abbia am-messo la produzione documentale ripro-posta in appello.

Coerente con i princìpi della ragione-vole durata del processo appare anche lamodifica dell’articolo 353 del codice diprocedura civile.

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Sempre al fine di attuare il principiodella ragionevole durata del processo èridotto il termine, stabilito dall’articolo392 del codice di procedura civile, per lariassunzione della causa davanti al giudicedel rinvio, prevedendo che la causa debbaessere riassunta non oltre tre mesi dallapubblicazione della sentenza della Corte dicassazione (anziché un anno, come attual-mente previsto).

Articolo 54 (Modifiche al libro terzo delcodice di procedura civile). La norma in-troduce uno strumento di coercizione in-diretta per l’adempimento degli obblighi difare infungibile e per gli obblighi di nonfare, prevedendo che la sentenza che ac-coglie la domanda di condanna all’adem-pimento di tali obblighi contenga anche ladeterminazione di una somma di denarospettante al creditore per ogni violazione oinosservanza successiva alla pronuncia.

Si prevede, al riguardo, che il creditoredi un’obbligazione di fare infungibile o dinon fare non sia tenuto a promuovere unautonomo giudizio per l’accertamentodella violazione, in quanto la sentenza cheha accertato l’esistenza dell’obbligazione(condannando il debitore all’adempi-mento) costituirà titolo esecutivo ancheper la riscossione delle somme (già liqui-date dal giudice) dovute per ogni viola-zione successiva alla pronuncia.

Tale meccanismo non limita in alcunmodo la difesa del debitore al quale sianotificato precetto per il pagamento dellasomma di denaro, in quanto egli potràesperire il rimedio dell’opposizione all’ese-cuzione di cui all’articolo 615 del codice diprocedura civile per fare accertare di nonessere inadempiente, o che il mancatoadempimento di quanto statuito nella sen-tenza di condanna è dipeso da causa a luinon imputabile, ovvero che l’adempimentoè divenuto impossibile.

Articolo 55 (Modifiche al libro quartodel codice di procedura civile). La primamodifica all’articolo 669-octies del codicedi procedura civile riafferma il principiogenerale secondo il quale il giudice chepronuncia un provvedimento cautelareante causam deve provvedere anche sullespese del procedimento cautelare.

La seconda modifica è puramente for-male e di coordinamento, essendo errato ilrinvio al primo comma, anziché al sestocomma, contenuto nell’attuale settimocomma (ottavo nel testo novellato).

La modifica all’articolo 819-ter del co-dice di procedura civile ribadisce, in coe-renza con il nuovo sistema impugnatoriodelle ordinanze che pronunciano sullacompetenza, che è reclamabile a normadell’articolo 44 dello stesso codice anchel’ordinanza con la quale il giudice affermao nega la propria competenza in relazionead una convenzione di arbitrato.

Articolo 56 (Procedimento sommarionon cautelare). L’articolo prevede l’inseri-mento nel codice di procedura civile delcapo III-bis riguardante il procedimentosommario di cognizione. In particolare, ledisposizioni aggiungono l’articolo 702-bisdel codice di procedura civile relativo allaforma della domanda e alla costituzionedelle parti. Tale articolo introduce unprocedimento sommario di cognizione fi-nalizzato all’emanazione di un provvedi-mento immediatamente esecutivo, suscet-tibile di passare in cosa giudicata qualoranon appellato, e stabilisce che nelle causein cui il tribunale giudica in composizionemonocratica, la domanda di condanna alpagamento di somme di denaro, anche senon liquide, ovvero alla consegna o alrilascio di cose può essere proposta conricorso al tribunale competente. Il ricorso,sottoscritto a norma dell’articolo 125, devecontenere le indicazioni di cui ai numeri1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avviso di cui alnumero 7), del terzo comma dell’articolo163.

A seguito della presentazione del ri-corso il cancelliere forma il fascicolo d’uf-ficio e lo presenta senza ritardo al presi-dente del tribunale, il quale designa ilmagistrato cui è affidata la trattazione delprocedimento.

Il giudice designato fissa con decretol’udienza di comparizione delle parti, as-segnando un termine perentorio per lanotificazione del ricorso.

Il convenuto deve costituirsi almenodieci giorni prima dell’udienza, mediantedeposito in cancelleria della comparsa di

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risposta, nella quale deve proporre le suedifese e prendere posizione sui fatti postidal ricorrente a fondamento della do-manda, indicare i mezzi di prova di cuiintende avvalersi e i documenti che offrein comunicazione, formulare le conclu-sioni. A pena di decadenza deve proporrele eventuali domande riconvenzionali e leeccezioni processuali e di merito che nonsono rilevabili d’ufficio.

Se il convenuto intende chiamare unterzo in garanzia deve, a pena di deca-denza, farne dichiarazione nella comparsadi costituzione e chiedere al giudice desi-gnato lo spostamento dell’udienza. Il giu-dice, con decreto comunicato dal cancel-liere alle parti costituite, provvede a fis-sare la data della nuova udienza asse-gnando un termine perentorio per lacitazione del terzo. Allo stesso modo av-viene la costituzione del terzo in giudizio.

Inoltre viene inserito l’articolo 702-terdel codice di procedura civile, riguardanteil procedimento. Tale disposizione prevedeche il giudice, se ritiene di essere incom-petente, pronuncia ordinanza reclamabileai sensi dell’articolo 44; si applica l’arti-colo 50. Se rileva che la domanda nonrientra tra quelle indicate nell’articolo702-bis, il giudice, con ordinanza nonimpugnabile, la dichiara inammissibile.Nello stesso modo provvede sulla domandariconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle partirichiedono una istruzione non sommaria,il giudice, con ordinanza non impugnabile,fissa l’udienza di cui all’articolo 183 e siapplicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domandariconvenzionale richiede una istruzionenon sommaria, il giudice ne dispone laseparazione.

Se non provvede nei modi di cui sopra,il giudice, sentite le parti, omessa ogniformalità non essenziale al contradditto-rio, procede nel modo che ritiene piùopportuno agli atti di istruzione indispen-sabili in relazione all’oggetto del provve-dimento richiesto e provvede con ordi-nanza all’accoglimento o al rigetto delledomande.

L’ordinanza è provvisoriamente esecu-tiva e costituisce titolo per l’iscrizione diipoteca giudiziale. Il giudice provvede inogni caso sulle spese del procedimento aisensi degli articoli 91 e seguenti del codicedi procedura civile.

Infine viene introdotto l’articolo 702-quater del codice di procedura civile re-lativo all’appello. Sulla base di tale norma,l’ordinanza emessa ai sensi del sestocomma dell’articolo 702-ter del codice diprocedura civile produce gli effetti di cuiall’articolo 2909 del codice civile se non èappellata entro trenta giorni dalla suacomunicazione o notificazione. Sono am-messi nuovi mezzi di prova e nuovi do-cumenti quando il collegio li ritiene indi-spensabili ai fini della decisione, ovvero laparte dimostra di non aver potuto proporlinel corso del procedimento sommario percausa ad essa non imputabile. Il presi-dente del collegio può delegare l’assun-zione dei mezzi istruttori ad uno deicomponenti del collegio.

Articolo 57 (Modifiche alle disposizioniper l’attuazione del codice di proceduracivile e disposizioni transitorie, di cui alregio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368).L’articolo in esame prevede l’inserimentodell’articolo 103-bis nelle disposizioni perl’attuazione del codice di procedura civileriguardante il modello di testimonianza.Tale norma prevede che la testimonianzascritta è resa su di un modulo conformeal modello approvato con decreto delMinistro della giustizia che individua an-che le istruzioni per la sua compilazione,da notificare unitamente al modello. Ilmodello, sottoscritto in ogni suo fogliodalla parte che ne ha curato la compi-lazione, deve contenere, oltre alla indi-cazione del procedimento e dell’ordi-nanza di ammissione da parte del giudiceprocedente, idonei spazi per l’inserimentodelle complete generalità del testimone,dell’indicazione della sua residenza, delsuo domicilio e, ove possibile, di un suorecapito telefonico. Deve altresì contenerel’ammonimento del testimone ai sensidell’articolo 251 e la formula del giura-mento di cui al medesimo articolo, oltreall’avviso in ordine alla facoltà di aste-

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nersi ai sensi degli articoli 351 e 352 delcodice di procedura penale, con lo spazioper la sottoscrizione obbligatoria del te-stimone, nonché le richieste di cui al-l’articolo 252, primo comma, delle citatedisposizioni per l’attuazione del codice diprocedura civile e la trascrizione deiquesiti ammessi, con l’avvertenza che iltestimone deve rendere risposte circo-stanziate a ciascuna domanda.

Al termine di ogni risposta è apposta,di seguito e senza lasciare spazi vuoti, lasottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere auten-ticate da un notaio o da un segretariocomunale o dal cancelliere di un ufficiogiudiziario. L’autentica delle sottoscrizioniè in ogni caso gratuita.

Il comma 2 dell’articolo in esame pre-vede che all’articolo 104, primo comma,delle disposizioni per l’attuazione del co-dice di procedura civile, dopo le parole:« questi la dichiara » sono inserite le se-guenti: « , anche d’ufficio, ». In questomodo in caso di mancata intimazione deitestimoni, il giudice, anche d’ufficio, di-chiara la decadenza dalla prova dellaparte non diligente; ciò al fine di contra-stare quelle interpretazioni meno rigorosedella norma che finiscono per favorire unindebito allungamento della fase istrutto-ria anche in presenza di un comporta-mento inattivo delle parti.

Il comma 3 dell’articolo in esame pre-vede che il primo comma dell’articolo 118delle disposizioni per l’attuazione del co-dice di procedura civile è sostituito dalseguente: « La motivazione della sentenzadi cui all’articolo 132, secondo comma,numero 4), del codice consiste nella suc-cinta esposizione dei fatti rilevanti dellacausa e delle ragioni giuridiche della de-cisione, anche con riferimento a prece-denti conformi ». Tale sostituzione si rendenecessaria per ragioni di coordinamentocon la modifica della disciplina della mo-tivazione della sentenza (articolo 132, se-condo comma, numero 4), del codice).

Articolo 58 (Abrogazione dell’articolo 3della legge 21 febbraio 2006, n. 102). Lanorma abroga l’articolo 3 della legge 21febbraio 2006, n. 102 (che ha assoggettato

alle norme del processo del lavoro lecontroversie relative al risarcimento deidanni per morte o lesioni « conseguenti adincidenti stradali »), essendosi ritenuto cheil rito del lavoro non si adatti alle pecu-liarità delle controversie in questione, an-che tenuto conto della maggiore snellezzadel procedimento davanti al giudice dipace (davanti al quale si celebrerà unnumero sempre maggiore di controversiecon tale oggetto, a seguito dell’aumentodella competenza per valore previsto dal-l’articolo 52 del presente disegno di legge).

Articolo 59 (Notificazione a cura del-l’Avvocatura dello Stato). La norma dettadisposizioni relative alla notificazione diatti civili, amministrativi e stragiudiziali daparte degli avvocati e procuratori delloStato, i quali potranno avvalersi dellafacoltà già prevista dalla legge 21 gennaio1994, n. 53, per gli avvocati del liberoforo.

Articolo 60 (Abrogazioni). La normacontiene l’indicazione delle disposizionidel codice di procedura civile e di quelladelle disposizioni per l’attuazione del co-dice di procedura civile che sono abrogate.

Articolo 61 (Disposizioni transitorie). Ilcomma 1 dell’articolo contiene una dispo-sizione transitoria di carattere generale, inbase alla quale le disposizioni contenutenella legge trovano applicazione ai soligiudizi instaurati dopo la sua entrata invigore.

Al comma 2 è previsto, tuttavia, chetrovi immediata applicazione la normarelativa alla produzione dei nuovi docu-menti in appello, per i giudizi pendenti inprimo grado alla data di entrata in vigoredella legge.

Al comma 3 è previsto che alle con-troversie di cui all’articolo 3 della legge 21febbraio 2006, n. 102, pendenti alla datadi entrata in vigore della legge, si appli-cano le disposizioni che attualmente neregolano il rito.

È infine previsto che le disposizioni dicui al quinto e al sesto comma dell’articolo155 del codice di procedura civile (aggiuntidal comma 1 dell’articolo 2 della legge 28dicembre 2005, n. 263) si applichino an-

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che ai giudizi pendenti alla data del 1o

marzo 2006.Articolo 62 (Sospensione dei termini

processuali nel periodo feriale). In ossequioalla finalità acceleratoria del processo, si èritenuto di modificare l’articolo 1, primocomma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742,riducendo da quarantasei a trentunogiorni la sospensione dei termini proces-suali durante il periodo feriale. La normaavrà opportunamente effetto dall’anno2009.

Articolo 63 (Misure urgenti per il recu-pero di somme afferenti al bilancio dellagiustizia e per il contenimento e la razio-nalizzazione delle spese di giustizia). Lemisure contenute nell’articolo in esamesono complessivamente finalizzate a rea-lizzare un contenimento delle spese digiustizia e una razionalizzazione nella lororiscossione, attraverso strumenti che inci-dono sia direttamente sul testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari inmateria di spese di giustizia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblican. 115 del 2002, sia su altri testi normativi(codici e leggi speciali), al fine di assicu-rare coerenza al disegno complessivo diriforma.

I commi 1 e 3 intendono modificare lemodalità di pubblicazione delle sentenzedi condanna nel processo penale (articolo36 del codice penale) e nella corrispon-dente disposizione contenuta nella norma-tiva sul diritto d’autore.

Il giudice non disporrà più la pubbli-cazione delle sentenze di condanna su unoo più giornali, bensì sul sito internet uf-ficiale del Ministero della giustizia, inapposita sezione dedicata, avvalendosidunque delle nuove forme di pubblicitàtelematica sperimentate in altri settoridell’ordinamento.

La pubblicazione sui giornali è infattimolto costosa e, in un contesto nel qualela percentuale di recupero delle spese neiconfronti degli imputati condannati èmolto bassa, finisce con il gravare pesan-temente sull’erario, senza apprezzabili ri-torni.

D’altronde, anche l’efficacia di deter-renza e sanzionatoria della pubblicità data

sui giornali alla pronuncia della condanna,si è rivelata assai limitata, anche per ilfatto che la sentenza resta pubblicatasolitamente per una sola giornata.

Attraverso la pubblicazione nel sitointernet del Ministero della giustizia, perun tempo tra i quindici e i trenta giorni,si realizza invece una diffusione dellanotizia molto più ampia e duratura, a uncosto assai ridotto.

La pubblicazione nel sito internet nonnecessariamente sarebbe attuata gratuita-mente, ma sulla base di un costo conven-zionale più basso. Resterebbe dunqueferma la possibilità di recuperare talecosto per intero dal condannato, ma senzaanticipazioni troppo onerose da parte del-l’erario.

Gli interventi di cui al comma 2 sonofinalizzati a coordinare le altre disposi-zioni introdotte con l’attuale disciplina delcodice di procedura penale.

In particolare, le soppressioni di alcuneparti dell’articolo 262 e dell’articolo 676dello stesso codice di procedura penalehanno l’obiettivo di rendere coerente ilcodice con le nuove modalità di devolu-zione allo Stato delle somme giacenti insequestro non confiscate e non restituite,quali delineate dai nuovi commi dell’arti-colo 205 del testo unico, di cui al decretodel Presidente della Repubblica n. 115 del2002.

L’abrogazione parziale delle disposi-zioni attualmente vigenti dell’articolo 535si collega ai diversi criteri di quantifica-zione e liquidazione dei crediti erariali,presenti in altre parti del disegno di legge.In particolare, per quanto attiene l’abro-gazione parziale del primo comma, laforfetizzazione integrale delle spese pro-cessuali impone l’abbandono del prece-dente criterio di accollo differenziato dellespese processuali ai condannati in ragionedel reato per cui le stesse erano statesostenute, criterio che nella prassi, peral-tro, risultava, come noto, spesso di criticaapplicazione.

La soppressione relativa all’articolo 536mira a coordinare le disposizioni del co-dice di procedura penale con i già men-

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zionati interventi sulla pubblicazione dellesentenze di condanna.

Il comma 4 interviene sulle disposizionidi attuazione del codice di procedura civilenel quadro del più complessivo interventodiretto ad assicurare all’erario tutte quellesomme, di importo anche minimo, giacentisui depositi giudiziari o sui libretti inte-stati all’autorità giudiziaria, che, per l’esi-guità della somma stessa o per la man-canza di un legittimo titolare, non vengonoritirate.

Un simile intervento nell’ambito dellaprocedura civile era stato già compiuto daldecreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5,che aveva modificato l’articolo 117 delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Talenorma oggi prevede che, per i creditori chenon si presentano o che sono irreperibili,le somme loro spettanti sono depositatepresso l’ufficio postale o la banca e, tra-scorsi cinque anni, sono versate allo Stato.

L’introduzione dell’articolo 187-terdelle disposizioni di attuazione del codicedi procedura civile ha lo stesso obiettivo ecolma la lacuna relativa al processo ese-cutivo civile, mobiliare e immobiliare, dovepure si possono verificare fenomeni digiacenza prolungata, a causa dell’irriso-rietà della somma.

Il comma 5 disciplina tutti gli interventisul testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 115 del2002.

La norma contenuta nella lettera a),con la finalità di semplificare la tassazionedelle sentenze penali di condanna al ri-sarcimento del danno nei confronti dellaparte civile, soggette all’imposta di registro(prenotata a debito e recuperata dagliuffici giudiziari ai sensi dell’articolo 59,comma 1, lettera d), del testo unico delledisposizioni concernenti l’imposta di regi-stro, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 131 del 1986) sia nelle ipo-tesi di condanna generica che di condannaprovvisionale, posticipa la tassazione alpassaggio in giudicato. Non si incide per-tanto sulla liquidazione ma sul momentodell’adempimento, evitando che la sen-tenza sia inviata agli uffici finanziari inogni grado di giudizio ed evitando pertanto

le disfunzioni verificatesi per la carenzadella normativa vigente nei casi in cui lesentenze successive al primo grado modi-fichino le statuizioni civili.

La norma mira anche ad evitare l’inu-tile trasmissione di atti per la registra-zione, in particolare le sentenze emessedal giudice di primo grado, consideratoche nulla è dovuto dall’imputato condan-nato in sede di giudizio di primo grado,assolto dal giudice dell’impugnazione,come pure ad evitare inutili annotazioninel registro delle spese prenotate a debitoe nel foglio delle notizie.

Quanto poi al funzionario che deverichiedere la formalità, la norma prevedeche l’adempimento sia curato da quelloaddetto all’ufficio del giudice, diverso dallaCorte di cassazione, il cui provvedimento èpassato in giudicato o presso il quale èdivenuto definitivo, in coerenza con l’at-tuale disciplina sui compiti dei funzionari.

Nel processo penale, secondo la nor-mativa vigente, pur beneficiando degli ef-fetti del patrocinio a spese dello Stato(articolo 107 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblican. 115 del 2002), l’imputato è tenuto alpagamento delle eventuali spese straordi-narie e delle spese di demolizione delleopere abusive e per la rimessione in pri-stino dello stato dei luoghi nonché, nelcaso in cui vi sia anche condanna alrisarcimento del danno, al pagamento delcontributo unificato e dell’imposta di re-gistro.

La lettera b) del comma 5 mira, quindi,attraverso la modifica dell’articolo 111 (L)del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 115 del2002, ad eliminare tale aporia normativache sta creando non poche difficoltà nellariscossione di spese che l’ammesso al pa-trocinio ritiene di non dover pagare.

Il nuovo comma 2 dell’articolo 111 (L)consegue alla modifica del sistema di de-terminazione delle spese processuali pe-nali e quindi, nella specifica ipotesi direvoca del beneficio, prevede non solo lariscossione delle spese dovute in via ordi-naria, ma anche il recupero di quellesostenute dall’erario per la difesa.

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La lettera c) modifica l’articolo 154 (L)del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 115 del2002. Tale modifica prende atto delledifficoltà applicative registratesi a propo-sito delle norme, similari, introdotte dallalegge n. 244 del 2007 (finanziaria per il2008), che, allo scopo di devolvere alloStato le somme giacenti sui depositi giu-diziari nel processo penale, era interve-nuta direttamente sul codice di procedurapenale, modificando i già citati articoli 262e 676.

Dette norme avevano creato difficoltàagli uffici, sia per la non chiara e incom-pleta formulazione dell’articolo 262,comma 3-bis, del codice di procedurapenale, in cui non erano inclusi alcunivalori e somme e che non si estendeva allesomme giacenti dopo i provvedimenti diarchiviazione, sia perché inseriva la pro-cedura devolutiva nell’ambito del processoesecutivo penale: ciò comportava l’aper-tura di un incidente di esecuzione, l’ado-zione di un provvedimento del giudice, lacomunicazione di detto provvedimento alleparti.

Il testo proposto allarga l’ambito diapplicazione ai titoli al portatore, ai valoridi bollo e ai crediti pecuniari; permette ladevoluzione allo Stato anche dei depositigiacenti a seguito di provvedimento diarchiviazione; svincola la devoluzione dalprocedimento esecutivo e dal provvedi-mento giudiziario, affidandola alla cancel-leria del giudice in forme semplificate.

Sarà infatti la cancelleria a comunicareal depositario o al debitor debitoris l’av-venuta devoluzione, indicandogli le moda-lità con cui versare le somme o i titoli oi valori direttamente sul bilancio delloStato.

L’intervento di cui alla lettera d) incideprofondamente sul sistema di recuperodelle spese di giustizia.

Come noto, la normativa attualmentevigente stabilisce che le spese anticipatedall’erario sono recuperate per interotranne i diritti e le indennità di trasfertaspettanti all’ufficiale giudiziario nonché lespese di spedizione per la notificazione

degli atti a richiesta di ufficio, che sono,invece, recuperati in misura fissa.

La quantificazione del credito vieneeffettuata dal funzionario addetto all’uffi-cio sulla base degli atti, ma in particolaresulle risultanze del foglio delle notizie, nelquale vengono annotate le spese pagateripetibili. Tuttavia, l’attuale gestione car-tacea del foglio delle notizie rende quasicerta la incompletezza delle spese anno-tate, anche per i farraginosi e numerosiadempimenti connessi alla fase di liqui-dazione e di pagamento della spesa (pre-sentazione della domanda di pagamento,liquidazione della spesa, comunicazionealle parti del decreto di pagamento, de-terminazione della definitività del decreto,iscrizione del provvedimento definitivo nelregistro delle spese pagate, che, spesso, ètenuto da un ufficio diverso da quello cheha liquidato la spesa, trasmissione degliatti al funzionario delegato, comunica-zione all’ufficio dell’avvenuta emissionedell’ordinativo di pagamento, annotazionedella spesa nel foglio delle notizie da partedel funzionario addetto all’ufficio che hadisposto il pagamento, che, spesso, non hapiù la disponibilità del fascicolo).

Si ravvisa dunque la necessità di pre-vedere una procedura di riscossione adhoc per i crediti erariali dell’ente creditore« Giustizia », differenziata dal resto delleprocedure di riscossione dei crediti, chetenga conto della peculiarità della loronatura e della necessità che i tempi delloro recupero garantiscano l’effettivo ri-spetto delle norme del codice penale e diprocedura penale che li riguardano. L’at-tuale procedura di recupero si è infattirivelata incompatibile con i tempi di estin-zione per decorso del tempo delle penepecuniarie costituite dalle ammende (5anni dal passaggio in giudicato della sen-tenza), e spesso, per l’ enorme arretrato dilavoro delle cancellerie, anche delle multe(10 anni). La notifica della cartella dipagamento deve intervenire in modo daconsentire il pagamento oppure la comu-nicazione dell’inesigibilità del credito e laconversione ai sensi dell’articolo 660 delcodice di procedura penale prima deitempi di estinzione delle pene pecuniarie.

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La modifica in oggetto consentirà in-vece di recuperare in misura fissa tutte lespese processuali penali, semplificandocosì ulteriormente la procedura di quan-tificazione del credito attraverso un si-stema di forfetizzazione per gradi di giu-dizio, a seconda del tipo di procedimento,senza vincolo solidale fra le parti.

Per quanto riguarda le spese inerenti leintercettazioni telefoniche, per le quali ilvigente articolo 205 (L), comma 2-bis, deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica n. 115 del 2002 già di-sciplina una determinazione in misurafissa, si propone una riscossione pro quotaal fine di evitare che residuino spese perle quali si debba procedere nei confrontidi più debitori solidali.

Analogamente si è scelto di riscuoterepro quota anche le spese escluse dallaforfetizzazione ovvero spese di pubblica-zione e spese per la demolizione di opereabusive e riduzione in pristino dei luoghie le spese di natura tributaria.

La forfetizzazione ovviamente ricom-prende anche le spese, peraltro già anti-cipate dall’erario agli ufficiali giudiziari,inerenti le spese di notifica.

La lettera e) e f) contengono interventidi carattere meramente formale, finaliz-zati a coordinare le nuove disposizioni conle modificazioni apportate dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al citato testounico.

La lettera g) introduce gli articoli da227-quater (L) a 227-novies (L) nel testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 115 del 2002.

Il nuovo articolo 227-quater (L) intro-duce i ruoli informatizzati, al fine direndere ancor più celere e certa la pro-cedura di riscossione e consentire l’even-tuale conversione della pena pecuniariaentro i termini di estinzione disciplinatidagli articoli 172 e 173 del codice penale.

Nello stesso disegno di accelerazione siinserisce il nuovo articolo 227-quinquies(L), che prevede la generalizzata riduzionedei termini per la riscossione.

Gli articoli da 227-sexies (L) a 227-octies (L) muovono dall’esigenza di rego-lare la fase che precede la fissazione della

vendita dei beni mobili ed immobili conriguardo ai casi in cui, nell’ambito delprocesso penale, sia stato disposto il se-questro conservativo dei beni stessi che,con la sentenza di condanna alla penapecuniaria, si converte in pignoramentononché la procedura di riscossione qua-lora la sentenza di condanna non prevedail pagamento di pena pecuniaria.

La modifica trae origine dall’esperienzadiretta della riscossione curata dagli ufficigiudiziari e dall’esperienza dei funzionariche pur avendo tentato, con la normativavigente, di attivare la riscossione entro itermini di efficacia dei provvedimenti, sisono visti opporre da alcuni agenti dellariscossione l’eccezione di improcedibilitàstante la mancanza di disposizioni nor-mative di coordinamento tra la disciplinaspecifica in materia di sequestri e levigenti disposizioni in tema di redazionedei ruoli, notifica della cartella esattorialee termini di attivazione della proceduracoattiva, con inevitabile perdita per l’era-rio della garanzia creata mediante i se-questri.

Il comma 6 apporta alcune modifichealla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (fi-nanziaria per il 2008), che ha affidato auna società convenzionata la riscossionedei crediti erariali relativi al processopenale. Tali modifiche si rendono neces-sarie al fine di coordinare i compiti di talesocietà con le nuove modalità di riscos-sione introdotte in altre parti dell’artico-lato del presente disegno di legge.

Così, sia la modifica alle lettere a) e c)del comma 367 dell’articolo 1 della leggen. 244 del 2007, sia l’introduzione dellalettera b-bis) dello stesso comma sonocoerenti con le nuove modalità di quan-tificazione del credito dell’erario per spesedi giustizia e con l’abolizione dell’invito alpagamento nella procedura di riscossione.

La nuova lettera c) del comma 367dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007,infine, mira ad estendere la facoltà per gliagenti della riscossione di rateizzare lespese di giustizia, anche alla fase antece-dente al ruolo. Il decreto-legge n. 248 del2007, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 31 del 2008, ha introdotto tale

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facoltà ma limitatamente alla fase dellariscossione coattiva. Si ritiene coerentecon la riforma introdotta dalla legge fi-nanziaria, che delega l’intera riscossionedelle spese di giustizia e delle pene pecu-niarie alla società di proprietà di EquitaliaSpa, consentire alla società la rateizza-zione del credito anche nella fase cosid-detta « spontanea ». Viene espressamenteesclusa la rateizzazione delle pene pecu-niarie, stante la specificità della materia,come peraltro previsto anche dal decreto-legge n. 248 del 2007.

Articolo 64 (Abrogazioni e modificazionedi norme). L’articolo prevede l’abrogazionedelle seguenti disposizioni:

a) l’articolo 25 (L) del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 30 maggio 2002, n. 115;

b) gli articoli 1, comma 372, e 2,commi da 612 a 614, della legge 24 dicem-bre 2007, n. 244. Conseguentemente, gli ar-ticoli 211 (R), 212 (R) e 213 (R) del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 115 del 2002 si applicano neltesto vigente prima della data di entrata invigore della legge n. 244 del 2007.

Articolo 65 (Clausole generali e certifica-zione). La più recente legislazione ha fattospesso rinvio a norme contenenti « clausolegenerali », che cioè legittimano il ricorso aparticolari tipologie di lavoro o a decisionidelle parti non in presenza di specifici cau-sali tipizzate, ma in presenza di requisitiriscontrabili ed effettivi, ma flessibili.

È necessario che, nel rispetto del prin-cipio costituzionale di libertà di impresa, ilcontrollo sul riscontro dei presupposti chela legge pone con le clausole generali siavincolato alla verifica (ex ante in sede dicertificazione dei contratti di lavoro o expost in sede giudiziale) dell’esistenza con-creta di tali condizioni, senza tuttavia chepossa essere sindacato il merito o la op-portunità della scelta datoriale, compitoquesto che appartiene semmai, sempre infunzione della tutela di princìpi di rile-vanza costituzionale, alla contrattazionecollettiva e alla autotutela collettiva.

Un ulteriore ambito di intervento èquello costituito dalla promozione e incen-tivazione dell’istituto della certificazionedei contratti di lavoro, introdotto dalla ri-forma Biagi, allo scopo di ridurre il conten-zioso in materia di rapporti di lavoro ga-rantendo assistenza alle parti nel momentoformativo della volontà e maggiore certezzaalle qualificazioni convenzionali.

A tale riguardo si prevede che, nelvalutare le motivazioni a base del licen-ziamento, il giudice faccia riferimento alletipizzazioni di giusta causa e di giustificatomotivo presenti (non solo nei contratticollettivi, bensì anche) nei contratti dilavoro individuali, ove stipulati con l’assi-stenza e consulenza delle commissioni dicertificazione.

Articolo 66 (Conciliazione e arbitrato).L’articolo in esame sostituisce gli articoli410, 411, 412, 412-ter e 412-quater delcodice di procedura civile.

Articolo 67 (Decadenze). Con l’articoloin esame si vuole intervenire sui termini didecadenza e sulle modalità di impugna-zione del licenziamento ai sensi dell’arti-colo 6 della legge n. 604 del 1966; vieneinfatti stabilito che il licenziamento deveessere impugnato entro centoventi giorni apena di decadenza dalla comunicazione odalla comunicazione dei motivi ove noncontestuale con ricorso depositato nellacancelleria del tribunale in funzione digiudice del lavoro. Viene concesso quindiun termine più lungo, ma l’unico atto concui è possibile l’impugnazione è rappre-sentato dal ricorso al giudice del lavoro.Tale modifica riguarderà la maggior partedei licenziamenti.

Articolo 68 (Rimedi giustiziali contro lapubblica amministrazione). L’articolo in-terviene in materia di parere sui ricorsistraordinari nell’ambito della normativasulla semplificazione dei procedimenti re-lativi ai ricorsi amministrativi, prevedendoche l’organo al quale è assegnato il ricorso,se ritiene che il ricorso non possa esseredeciso indipendentemente dalla risolu-zione di una questione di legittimità co-stituzionale che non risulti manifesta-mente infondata, sospende l’espressionedel parere e, riferendo i termini e i motivi

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della questione, ordina alla segreteria l’im-mediata trasmissione degli atti alla Cortecostituzionale, ai sensi e per gli effetti dicui agli articoli 23 e seguenti della legge 11marzo 1953, n. 87, nonché la notifica delprovvedimento ai soggetti ivi indicati.

Infine l’articolo elimina la possibilità cheil Ministero competente si discosti dal pareredel Consiglio di Stato sottoponendo l’affarealla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il capo IX è in materia di privatizzazioni.Articolo 69 (Patrimonio dello Stato

Spa). Tenuto conto della vigente normativache disciplina le attività della Patrimoniodello Stato Spa, la modifica trae originedalla finalità di consentire il trasferimentoe il collocamento sul mercato di assetspubblici inseriti nel conto generale delpatrimonio dello Stato, con conseguentiriflessi positivi sui saldi e sulle disponibi-lità finanziarie dello Stato.

Articolo 70 (SACE Spa). L’articolo inesame, al fine di ottimizzare l’efficienzadell’attività della SACE Spa a sostegnodella internazionalizzazione dell’economiaitaliana e della sua competitività rispettoagli altri organismi che operano con lestesse finalità sui mercati internazionali,delega il Governo ad emanare uno o piùdecreti legislativi che prevedano:

a) la separazione tra l’attività che laSACE Spa svolge a condizioni di mercatoe l’attività che, avente ad oggetto rischinon di mercato, beneficia della garanziadello Stato secondo la normativa vigente;

b) la possibilità che le due attivitàsiano esercitate da organismi diversi, de-terminandone la costituzione e i rapporti;

c) la possibilità che all’organismo de-stinato a svolgere l’attività a condizioni dimercato partecipino anche soggetti inte-ressati all’attività o all’investimento.

Inoltre, la proposta normativa è volta asopprimere – nell’ottica di un’eventualeprivatizzazione della SACE Spa – il se-condo periodo del comma 2 dell’articolo 6del decreto-legge n. 269 del 2003, conver-tito, con modificazioni, dalla legge n. 326del 2003 (normativa di trasformazionedell’ex ente pubblico economico SACE in

società per azioni), che disciplina la com-posizione degli organi sociali della società,rinviando implicitamente alle disposizionistatutarie la composizione del consiglio diamministrazione della SACE Spa.

Articolo 71 (Società pubbliche). Lanorma, proseguendo nelle finalità di con-tenimento della spesa pubblica consentealle società direttamente o indirettamentecontrollate dallo Stato, di dotarsi di unagestione più efficiente dovuta alla mag-giore snellezza dei processi decisionali af-ferenti all’operatività aziendale, preveden-dosi l’amministratore delegato quale figuracentrale nella gestione della società, sep-pur nei limiti delle deleghe espressamenteattribuitegli dal consiglio di amministra-zione. Si provvede, quindi, sul conteni-mento del numero dei componenti deiconsigli di amministrazione delle societànon quotate nei mercati regolamentaticontrollate dallo Stato, nonché sul confe-rimento di deleghe e compensi.

Le proposte di modifica dei commi 27 eseguenti dell’articolo 3 della legge n. 244del 2007 sono dirette a chiarire le modalitàdi applicazione della disciplina dettatadalla legge finanziaria alle partecipazionigestite dal Ministero dell’economia e dellefinanze che già sono oggetto di disposizionidi legge speciale (in particolare, il riferi-mento è ai commi 27-bis, 28-bis e 29). Perquanto attiene alla soppressione delle pa-role « o indirettamente », nel comma 27,essa è necessaria al fine di chiarire che ilvincolo alla realizzazione degli scopi istitu-zionali dell’amministrazione pubblica è re-lativo alle finalità delle partecipate di primolivello. L’introduzione del comma 32-ter è,infine, diretta a precisare che l’interventonormativo non riguarda le società quotatenei mercati regolamentati.

La proposta relativa all’introduzione delcomma 32-bis è volta a chiarire il concettodi perdita contenuto all’articolo 1, comma734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Ciò nell’intento di limitare le perdite chegravano sul bilancio dello Stato, ponendo alcentro della norma non il senso ragioneri-stico del concetto di perdita, ma l’aspettodell’attività gestoria rispetto alla situazionedi partenza. Infatti, se nel triennio le per-

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dite risultassero progressivamente ridotterispetto alla situazione iniziale, ancorchénon del tutto eliminate, l’opera dell’ammi-nistratore andrebbe valutata positivamente.Per converso, meriterebbe un giudizio ne-gativo l’amministratore che, avendo rilevatouna società in forte utile, l’avesse portata,nel triennio, in una condizione di perdu-rante ma molto più esiguo utile. Per questola norma deve distinguere tra perdite effet-tivamente riferibili a scelte gestionali, e per-tanto imputabili all’amministratore, e per-dite dovute invece alla struttura stessa, og-gettivamente predeterminata, dei contiaziendali.

Il titolo II è in materia di stabilizza-zione della finanza pubblica.

Articolo 72 (Copertura finanziaria delleleggi e legge finanziaria). L’articolo inesame apporta modifiche agli articoli 11 e11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

In particolare, con riferimento all’arti-colo 11 (legge finanziaria), esso specificache la legge finanziaria può contenereesclusivamente norme volte a realizzareeffetti finanziari con particolare riferi-mento agli enti inseriti nel conto econo-mico consolidato delle pubbliche ammini-strazioni, individuati dall’ISTAT; in rela-zione al « saldo netto da finanziare intermini di competenza », specifica « delfabbisogno del settore statale e dell’inde-bitamento netto della pubblica ammini-strazione, articolato pro quota per livelli digoverno » e prevede che le eventuali rego-lazioni pregresse debbano essere « analiti-camente indicate in apposita tabella »;conferma l’esclusione dal contenuto dellalegge finanziaria delle norme di carattereordinamentale od organizzatorio, elimi-nando il riferimento ad ogni eccezione [inparticolare, si tratta delle norme che sicaratterizzino per un rilevante contenutodi miglioramento dei saldi di cui allalettera a) del comma 3 dell’articolo 11];abroga, infine, la lettera i-ter) del comma3. Pertanto, il contenuto esclusivo dellalegge in esame non prevede più le normecomportanti aumenti o riduzioni di en-trata, il cui contenuto sia finalizzato di-rettamente al sostegno o al rilancio del-

l’economia, con esclusione di interventi dicarattere localistico o microsettoriale.

In relazione all’articolo 11-ter (Coper-tura finanziaria delle leggi), l’articolo inparola, in conformità alle modifiche ap-portate all’articolo 11, prevede che la co-pertura finanziaria delle leggi che impor-tino nuove o maggiori spese, ovvero minorientrate, è determinata secondo le modalitàindicate dall’articolo medesimo, con rife-rimento al saldo netto da finanziare, alfabbisogno del settore statale e all’indebi-tamento netto del conto consolidato dellepubbliche amministrazioni; introduce,inoltre, tra le modalità di determinazionedella copertura finanziaria delle leggi cheimportino nuove o maggiori spese, ovverominori entrate, le compensazioni finanzia-rie, anche in termini di sola cassa, per farfronte agli effetti sul fabbisogno e sull’in-debitamento netto; infine, introduce ilcomma 5-bis, che prevede l’aggiorna-mento, all’atto del passaggio dell’esame trai due rami del Parlamento, delle relazionitecniche relative ai disegni di legge, aglischemi di decreto legislativo e agli emen-damenti di iniziativa governativa che com-portino conseguenze finanziarie e dellerelazioni tecniche eventualmente richiesteal Governo dalle Commissioni parlamen-tari per le proposte legislative e gli emen-damenti al loro esame.

Articolo 73 (Attuazione del federalismo).L’articolo alloca risorse per realizzare lostudio delle problematiche connesse allaeffettiva attuazione della riforma federa-lista, assicurando un contesto di stabilità epiena compatibilità finanziaria con gli im-pegni europei e internazionali assunti.

Articolo 74 (Corte dei conti). L’articolo inesame prevede che, avverso le deliberazioniconclusive di controlli su gestioni che ab-biano accertato il mancato raggiungimentodegli obiettivi stabiliti o l’inefficienza del-l’attività amministrativa svolta, l’ammini-strazione competente, nel termine perento-rio di sessanta giorni dalla formale comuni-cazione, può, anche mediante strumenti te-lematici idonei allo scopo, proporre ricorsoad un apposito collegio delle sezioni riunitedella Corte dei conti, composto da undicimagistrati con qualifica non inferiore a

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consigliere e presieduto dal Presidente dellaCorte, che giudica in via esclusiva, con sen-tenza di mero accertamento, sulla fonda-tezza degli esiti istruttori e delle risultanzedel controllo. Analogamente è dato ricorsoad ogni ente, istituto o amministrazione cheavrebbe tratto diretto beneficio dalla ge-stione sottoposta a controllo, nonché adogni contribuente che dimostri, quale ulte-riore condizione di procedibilità, di avereadempiuto negli ultimi tre anni ai propriobblighi fiscali.

La decisione delle sezioni riunite cheaccerti violazione di norme o regole co-munitarie inerenti ai bilanci può esserealtresì comunicata, su conforme propostadel Presidente della Corte, ai competentiorgani dell’Unione europea.

Resta fermo il disposto del comma3-bis dell’articolo 2 della legge n. 468 del1978, introdotto dall’articolo 1, comma171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Le sezioni riunite in sede di controllo,ferme restando le attribuzioni ad esse de-mandate da norme di legge o di regola-mento, contemporaneamente al giudizio diparifica del rendiconto generale dello Stato,a norma degli articoli 40 e 41 del testounico delle leggi sulla Corte dei conti, di cuial regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,rendono altresì al Parlamento il referto, aifini del coordinamento del sistema com-plessivo di finanza pubblica, previsto dal-l’articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del1994, come da ultimo modificato dall’arti-colo 3, comma 65, della legge 24 dicembre2007, n. 244.

Le sezioni riunite procedono, altresì,all’analisi delle entrate, verificandone loscostamento rispetto alle previsioni e lecause di esso, evidenziando anche la di-stribuzione territoriale e funzionale dellestesse entrate.

Fermo restando il parere obbligatorio dicui al regio decreto-legge 9 febbraio 1939,n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939,n. 739, il Presidente del Consiglio dei mini-stri può avvalersi della facoltà prevista per iPresidenti delle Camere dall’articolo 16,comma 2, della legge 23 agosto 1988,n. 400, e può altresì chiedere alla Corte deiconti pareri su questioni relative alla fi-

nanza pubblica. Il Presidente della Cortedei conti stabilisce se sottoporre tali richie-ste di parere alle sezioni riunite in sedeconsultiva ovvero, per ragioni di urgenza,ad un collegio di sette magistrati da luinominato.

Il Presidente del Consiglio dei ministrichiede altresì il parere della Corte deiconti in ordine all’attuazione annuale del-l’obbligo di cui al comma 3-bis dell’arti-colo 2 della legge n. 468 del 1978, intro-dotto dall’articolo 1, comma 171, dellalegge n. 266 del 2005.

Il Presidente del Consiglio dei ministripuò invitare il Presidente della Corte deiconti, o un magistrato da lui delegato, adassistere a riunioni tecniche del Governoper essere sentito su questioni relative allafinanza pubblica.

Al fine di assicurare la trasparenza el’affidabilità dei conti pubblici il Presi-dente del Consiglio dei ministri o le com-petenti Commissioni parlamentari possonochiedere alla Corte dei conti la verifica ela certificazione delle risultanze dei contipubblici. La Corte vi procede di concertocon il dipartimento della Ragioneria ge-nerale dello Stato del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, previa stipulazionedi uno specifico protocollo d’intesa, rela-tivo alle modalità di lavoro, tra il Ragio-niere generale dello Stato e il Segretariogenerale della Corte dei conti, nel rispettodelle direttive allo stesso impartite dalPresidente della Corte medesima.

Le sezioni della Corte dei conti, perl’esercizio delle proprie funzioni, hannoaccesso diretto in via telematica alle ban-che dati di ogni pubblica amministrazione.

Il titolo III reca le disposizioni finanzia-rie e finali. Esso si compone del solo arti-colo 75 (Disposizioni finanziarie), il qualeprevede che per la realizzazione degli inter-venti di cui ai capi I, II e III del titolo I,effettuati per il tramite dell’Agenzia nazio-nale per l’attrazione degli investimenti e losviluppo d’impresa Spa, si provvede a valeresulle risorse finanziarie, disponibili pressol’Agenzia medesima, ferme restando le mo-dalità di utilizzo già previste dalla norma-tiva vigente per le disponibilità giacenti suiconti di tesoreria intestati all’Agenzia.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,e successive modificazioni).

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DISEGNO DI LEGGE__

TITOLO I

SVILUPPO ECONOMICO,SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITÀ

CAPO I

IMPRESA

ART. 1.

(Concentrazione strategica degli interventidel Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. Al fine di rafforzare la concentra-zione delle risorse del Fondo per le areesottoutilizzate, di cui all’articolo 61 dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289, e succes-sive modificazioni, su interventi di rile-vanza strategica nazionale, sono revocatele relative assegnazioni operate dal Comi-tato interministeriale per la programma-zione economica (CIPE) per il periodo2000-2006 in favore di amministrazionicentrali con le delibere adottate fino al 31dicembre 2006, nel limite dell’ammontaredelle risorse che entro la data del 31maggio 2008 non sono state impegnate oprogrammate nell’ambito di accordi diprogramma quadro sottoscritti entro lamedesima data, con esclusione delle asse-gnazioni per progetti di ricerca, anchesanitaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1,per le analoghe risorse ad esse assegnate,costituiscono norme di principio per leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano. Lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,tramite intese in sede di Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, su proposta del Ministrodello sviluppo economico, sentite le am-ministrazioni centrali di volta in volta

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interessate, definiscono i criteri e le mo-dalità per la riprogrammazione delle ri-sorse disponibili.

3. Le risorse oggetto della revoca di cuial comma 1 che sono già state trasferite aisoggetti assegnatari sono versate in entratanel bilancio dello Stato per essere riasse-gnate all’unità previsionale di base in cui èiscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.

ART. 2.

(Fondo per il finanziamento di interventifinalizzati al potenziamento della rete in-

frastrutturale di livello nazionale).

1. È istituito, nello stato di previsionedel Ministero dello sviluppo economico, adecorrere dall’anno 2009, un fondo per ilfinanziamento, in via prioritaria, di inter-venti finalizzati al potenziamento dellarete infrastrutturale di livello nazionale,ivi comprese le reti di telecomunicazione equelle energetiche, di cui è riconosciuta lavalenza strategica ai fini della competiti-vità e della coesione del Paese. Il fondo èalimentato con gli stanziamenti nazionaliassegnati per l’attuazione del Quadro stra-tegico nazionale per il periodo 2007-2013in favore di programmi di interesse stra-tegico nazionale, di progetti speciali e diriserve premiali, fatte salve le risorse che,alla data del 31 maggio 2008, siano statevincolate all’attuazione di programmi giàesaminati dal CIPE o destinate al finan-ziamento del meccanismo premiale disci-plinato dalla delibera CIPE n. 82/2007 del3 agosto 2007, pubblicata nella GazzettaUfficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. Con delibera del CIPE, su propostadel Ministero dello sviluppo economico, siprovvede alla ripartizione del fondo di cuial comma 1, sentita la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano. Nel rispetto delle procedure pre-viste dal regolamento (CE) n. 1083/2006del Consiglio, dell’11 luglio 2006, e suc-cessive modificazioni, i programmi opera-tivi nazionali finanziati con risorse comu-nitarie per l’attuazione del Quadro stra-tegico nazionale per il periodo 2007-2013

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possono essere ridefiniti in coerenza con iprincìpi di cui al presente articolo.

3. Costituisce principio fondamentale aisensi dell’articolo 117, terzo comma, dellaCostituzione la concentrazione, da partedelle regioni, delle risorse del Quadrostrategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strate-gico regionale, in sede di predisposizionedei programmi finanziati dal Fondo per learee sottoutilizzate, di cui all’articolo 61della legge 27 dicembre 2002, n. 289, esuccessive modificazioni, e di ridefinizionedei programmi finanziati dai Fondi strut-turali comunitari.

ART. 3.

(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delsistema delle imprese attraverso azioni direte che ne rafforzino le misure organiz-zative, l’integrazione per filiera, lo scambioe la diffusione delle migliori tecnologie, losviluppo di servizi di sostegno e forme dicollaborazione tra realtà produttive ancheappartenenti a regioni diverse, con decretodel Ministro dello sviluppo economico, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, previa intesa con la Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, sono definite lecaratteristiche e le modalità di individua-zione delle reti delle imprese.

2. Alle reti, di livello nazionale, delleimprese, quale libera aggregazione di sin-goli centri produttivi coesi nello sviluppounitario di politiche industriali, anche alfine di migliorare la presenza nei mercatiinternazionali, si applicano le disposizioniconcernenti i distretti produttivi previstedall’articolo 1, commi 366 e seguenti, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266, come daultimo modificati dal presente articolo, adeccezione delle norme concernenti i tributidovuti agli enti locali.

3. All’articolo 1 della legge 23 dicembre2005, n. 266, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, dopo le parole:« Ministro per l’innovazione e le tecnolo-

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gie, » sono inserite le seguenti: « previaintesa con la Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,sentite le regioni interessate, »;

b) al comma 368, lettera a), i numerida 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) al fine della razionalizzazionee della riduzione degli oneri legati allerisorse umane e finanziarie conseguentiall’effettuazione degli adempimenti in ma-teria di imposta sul valore aggiunto, conregolamento da emanare ai sensi dell’ar-ticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400, su proposta del Ministrodell’economia e delle finanze, previa intesacon la Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, sentitele regioni interessate, sono disciplinate,per le imprese appartenenti ai distretti dicui al comma 366, apposite semplificazionicontabili e procedurali, nel rispetto delladisciplina comunitaria, e in particolaredella direttiva 2006/112/CE del Consiglio,del 28 novembre 2006, e successive mo-dificazioni;

2) rimane ferma la facoltà per leregioni e per gli enti locali, secondo ipropri ordinamenti, di stabilire procedureamministrative semplificate per l’applica-zione di tributi propri »;

c) al comma 368, lettera b), numero1), ultimo periodo, dopo le parole: « Mi-nistro per la funzione pubblica, » sonoinserite le seguenti: « previa intesa con laConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, sentite le regioniinteressate, »;

d) al comma 368, lettera b), numero2), ultimo periodo, dopo le parole: « Mi-nistro dell’economia e delle finanze » sonoinserite le seguenti: « , previa intesa con laConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonome

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di Trento e di Bolzano, sentite le regioniinteressate, ».

4. Al comma 3 dell’articolo 23 deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,come modificato dall’articolo 1, comma370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,le parole: « anche avvalendosi delle strut-ture tecnico-organizzative dei consorzi disviluppo industriale di cui all’articolo 36,comma 4, della legge 5 ottobre 1991,n. 317 » sono soppresse.

5. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

ART. 4.

(Banca del Mezzogiorno).

1. Al fine di assicurare la presenzanelle regioni meridionali d’Italia di unistituto bancario in grado di sostenerne losviluppo economico e di favorirne la cre-scita, è costituita la società per azioni« Banca del Mezzogiorno ».

2. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da adottare, nelrispetto delle disposizioni del testo unicodelle leggi in materia bancaria e credi-tizia, di cui al decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385, e successive mo-dificazioni, entro quattro mesi dalla datadi entrata in vigore della presente legge,è nominato il comitato promotore dellaBanca, con oneri posti a carico dellerisorse di cui al comma 4.

3. Con il decreto di cui al comma 2sono altresì disciplinati:

a) i criteri per la redazione dellostatuto, nel quale è previsto che la Bancaabbia necessariamente sede in una regionedel Mezzogiorno d’Italia;

b) le modalità di composizione del-l’azionariato della Banca, in maggioranzaprivato e aperto all’azionariato popolarediffuso, e il riconoscimento della funzionedi soci fondatori allo Stato, alle regioni,alle province, ai comuni, alle camere dicommercio, industria, artigianato e agri-

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coltura e agli altri enti e organismi pub-blici, aventi sede nelle regioni meridionali,che conferiscono una quota di capitalesociale;

c) le modalità per provvedere, attra-verso trasparenti offerte pubbliche, all’ac-quisizione di marchi e di denominazioni,entro i limiti delle necessità operative dellaBanca, di rami di azienda già appartenutiai banchi meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Bancaai fondi e ai finanziamenti internazionali,con particolare riferimento alle risorseprestate da organismi sopranazionali perlo sviluppo delle aree geografiche sottou-tilizzate.

4. È autorizzata la spesa di 5 milioni dieuro per l’anno 2008 per l’apporto alcapitale della Banca da parte dello Stato,quale soggetto fondatore. Entro cinqueanni dall’inizio dell’operatività della Bancatale importo è restituito allo Stato, il qualecede alla Banca stessa tutte le azioni adesso intestate ad eccezione di una.

5. All’onere di cui al comma 4 siprovvede mediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2008-2010, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno2008, allo scopo parzialmente utilizzando,quanto a 2,5 milioni di euro, l’accantona-mento relativo al Ministero per i beni e leattività culturali e, quanto a 2,5 milioni dieuro, l’accantonamento relativo al Mini-stero della salute.

6. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

ART. 5.

(Riforma degli interventidi reindustrializzazione).

1. Il Ministero dello sviluppo econo-mico, sentito il Ministero dell’ambiente e

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della tutela del territorio e del mare,stipula con le regioni e gli altri soggettiinteressati specifici accordi di programmaper la reindustrializzazione, che preve-dono interventi di agevolazione, proposti eattuati dall’Agenzia nazionale per l’attra-zione degli investimenti e lo sviluppo d’im-presa Spa, secondo le direttive emanatedal Ministero dello sviluppo economico aisensi del comma 8, nel limite delle risorsedisponibili a legislazione vigente, al fine di:

a) accompagnare le azioni di reindu-strializzazione delle aree industriali inqui-nate, nel quadro degli interventi di all’ar-ticolo 252-bis del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152;

b) favorire interventi compensativiper le aree che ospitano o su cui siprevede l’insediamento di grandi impiantiindustriali o energetici con forte impattosull’ambiente;

c) promuovere iniziative per la riqua-lificazione di aree interessate da complessesituazioni di crisi, con impatti significativiper la politica industriale nazionale.

2. Gli interventi di reindustrializza-zione di cui al comma 1, lettera a), sonoeffettuati secondo le procedure previsteall’articolo 252-bis del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152.

3. L’individuazione delle aree di cui alcomma 1, lettere b) e c), è effettuata sullabase di criteri definiti con delibera delCIPE, su proposta del Ministero dellosviluppo economico, sentiti il Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare e la Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano.

4. Gli interventi di reindustrializza-zione da realizzare, ai sensi del comma 1,nel rispetto del principio di invarianzadella spesa, possono riguardare interventidi incentivazione per sostenere il riposi-zionamento competitivo delle imprese esi-stenti, la promozione e la creazione dinuove iniziative imprenditoriali nonché la

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realizzazione di interventi di riqualifica-zione e di ristrutturazione strettamenteconnessi.

5. Gli interventi per la reindustrializ-zazione possono prevedere anche l’attra-zione degli investimenti e lo sviluppo d’im-presa, nel rispetto della normativa comu-nitaria in materia di aiuti di Stato. Perl’attivazione delle iniziative e degli inter-venti di reindustrializzazione previsti sonostipulati specifici accordi di programmacon le regioni interessate, nel rispetto diquanto disposto dalla legge 7 agosto 1990,n. 241, e successive modificazioni. Gli ac-cordi di programma costituiscono fonteregolamentare per la definizione delle mo-dalità attuative degli interventi di compe-tenza dell’Agenzia nazionale per l’attra-zione degli investimenti e lo sviluppo d’im-presa Spa.

6. Per l’attuazione degli interventi pre-visti dal presente articolo continuano adapplicarsi le disposizioni di cui al decretodel Ministro dello sviluppo economico 3dicembre 2007, pubblicato nel supple-mento ordinario n. 19 alla Gazzetta Uffi-ciale n. 19 del 23 gennaio 2008.

7. Le disposizioni di cui al decreto-legge1o aprile 1989, n. 120, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,n. 181, e successive modificazioni, in con-trasto con il presente articolo sono abro-gate. Sono fatti salvi gli effetti degli atti edei contratti sottoscritti dall’Agenzia na-zionale per l’attrazione degli investimenti elo sviluppo d’impresa Spa prima della datadi entrata in vigore della presente legge.

8. Il Ministro dello sviluppo economico,sentito il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, definisce con proprio decreto, daemanare entro due mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, lemodalità di attuazione degli interventi dicui al presente articolo e individua lerisorse da destinare allo scopo a legisla-zione vigente nonché le eventuali risorseche possono essere utilizzate direttamentedall’Agenzia nazionale per l’attrazione de-gli investimenti e lo sviluppo d’impresaSpa nell’ambito delle proprie disponibilità.

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Con lo stesso decreto sono impartite al-l’Agenzia medesima le direttive di cui alcomma 1.

ART. 6.

(Internazionalizzazione delle imprese).

1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 2, le paroleda: « e con il Ministro dell’istruzione » finoa: « Conferenza permanente » sono sosti-tuite dalle seguenti: « , sentiti il Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca e la Conferenza permanente »;

b) all’articolo 5, comma 3, le parole:« di concerto con il Ministro per gli italianinel Mondo, d’intesa con il Ministro dellepolitiche agricole e forestali e con il Mi-nistro per gli affari regionali, » sono sop-presse.

ART. 7.

(Commercio internazionale e incentivi perl’internazionalizzazione delle imprese).

1. Il Governo è delegato ad adottare,senza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica, entro diciotto mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, un decreto legislativo recante normeper il riassetto delle disposizioni vigenti inmateria di internazionalizzazione delleimprese, secondo le modalità e i princìpie criteri direttivi di cui all’articolo 20 dellalegge 15 marzo 1997, n. 59, e successivemodificazioni, nonché nel rispetto dei se-guenti princìpi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le di-sposizioni legislative vigenti in materia diinternazionalizzazione delle imprese, con-siderando, oltre a quelle relative alleesportazioni, anche quelle concernenti gliinvestimenti in grado di promuovere l’in-ternazionalizzazione delle produzioni ita-

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liane e prevedendo la delegificazione deiprocedimenti in materia;

b) coordinare gli interventi di com-petenza dello Stato con quelli di compe-tenza delle regioni e degli altri soggettioperanti nel settore dell’internazionalizza-zione delle imprese;

c) prevedere accordi tra enti pubblicie il sistema bancario per l’utilizzo deiservizi e delle sedi estere degli istituti dicredito.

2. Il Governo è delegato ad adottare,entro diciotto mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi ai fini della ridefinizione,del riordino e della razionalizzazione deglienti operanti nel settore dell’internaziona-lizzazione delle imprese, secondo i se-guenti princìpi e criteri direttivi:

a) rispetto dei compiti attribuiti alMinistero dello sviluppo economico, alMinistero degli affari esteri e al Ministerodell’economia e delle finanze dal decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300, e suc-cessive modificazioni, e dal decreto legi-slativo 31 marzo 1998, n. 143, e successivemodificazioni, e adeguamento delle dispo-sizioni legislative che regolano i singolienti al quadro delle competenze delineatodal citato decreto legislativo n. 143 del1998, e successive modificazioni, nonchéall’assetto costituzionale derivante dallalegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli entioperanti nel settore dell’internazionalizza-zione delle imprese, secondo princìpi ispi-rati alla maggiore funzionalità dei mede-simi in relazione alle rinnovate esigenzeimposte dall’attuale quadro economico-finanziario, nonché a obiettivi di coerenzadella politica economica e commercialeestera e della promozione del sistemaeconomico italiano in ambito internazio-nale con le funzioni svolte dall’ammini-strazione centrale degli affari esteri, dallerappresentanze diplomatiche e dagli ufficiconsolari in materia di rappresentanza, di

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coordinamento e di tutela degli interessiitaliani in sede internazionale;

c) compatibilità con gli obiettivi diriassetto della normativa in materia diinternazionalizzazione delle imprese di cuial comma 1.

3. Entro un anno dalla data di entratain vigore di ciascuno dei decreti legislatividi cui ai commi 1 e 2, possono essereemanate disposizioni correttive e integra-tive dei decreti stessi, nel rispetto dellemodalità e dei princìpi e criteri direttivistabiliti dai medesimi commi.

ART. 8.

(Fondi regionali con finalità di venturecapital gestiti dalla SIMEST Spa).

1. All’articolo 1 del decreto-legge 14marzo 2005, n. 35, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 14 maggio 2005,n. 80, il comma 6-bis è sostituito dalseguente:

« 6-bis. Al fine di potenziare l’attivitàdella SIMEST Spa a supporto dell’inter-nazionalizzazione delle imprese, le regionipossono assegnare in gestione alla societàstessa propri fondi rotativi con finalità diventure capital, per l’acquisizione di quoteaggiuntive di partecipazione fino a unmassimo del 49 per cento del capitale ofondo sociale di società o imprese parte-cipate da imprese operanti nel proprioterritorio. Tali fondi sono autonomi erestano distinti dal patrimonio della SI-MEST Spa. Qualora i fondi rotativi sianoassegnati da regioni del Mezzogiorno, lequote di partecipazione complessivamentedetenute dalla SIMEST Spa possono rag-giungere una percentuale fino al 70 percento del capitale o fondo sociale. I fondirotativi regionali con finalità di venturecapital previsti dal presente comma pos-sono anche confluire, ai fini della gestione,nel fondo unico di cui all’articolo 1,comma 932, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, estendendosi agli stessi la compe-tenza del Comitato di indirizzo e di ren-dicontazione di cui al decreto del Vice

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Ministro delle attività produttive n. 404del 26 agosto 2003. Il Ministro dello svi-luppo economico può provvedere, con pro-prio decreto, all’integrazione della compo-sizione del Comitato di indirizzo e direndicontazione con un rappresentantedella regione assegnataria del fondo per lespecifiche delibere di impiego del mede-simo, senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica ».

ART. 9.

(Utilizzo della quotadegli utili della SIMEST Spa).

1. Per il raggiungimento delle finalità dicui all’articolo 3, comma 5, della legge 24aprile 1990, n. 100, come da ultimo mo-dificato dall’articolo 1, comma 934, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituitopresso la Tesoreria dello Stato, con appo-sita contabilità speciale, il Fondo rotativoper favorire la fase di avvio (start-up) diprogetti di internazionalizzazione di im-prese singole o aggregate, gestito dallaSIMEST Spa, ai sensi dell’articolo 25 deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

2. Sono assegnate al Fondo, con decretodel Ministero dello sviluppo economico, ledisponibilità finanziarie derivanti da utilidi spettanza del Ministero stesso in qualitàdi socio della SIMEST Spa, già finalizzate,ai sensi del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 143, e successive modificazioni, ainterventi di sviluppo delle esportazioni.

3. Gli interventi del Fondo hanno peroggetto investimenti transitori e non dicontrollo nel capitale di rischio di societàappositamente costituite da singole piccolee medie imprese, o da loro raggruppa-menti, per realizzare progetti di interna-zionalizzazione.

4. Il Ministro dello sviluppo economico,entro un mese dalla data di entrata invigore della presente legge, stabilisce condecreto emanato ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988,n. 400, le condizioni e le modalità opera-tive del Fondo.

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ART. 10.

(Tutela penale dei diritti di proprietàindustriale).

1. Al codice penale sono apportate leseguenti modificazioni:

a) l’articolo 473 è sostituito dal se-guente:

« ART. 473. – (Contraffazione, altera-zione o uso di marchi o segni distintivi.Usurpazione di brevetti, modelli e disegni).– Chiunque contraffà o altera marchi osegni distintivi, nazionali o esteri, di pro-dotti industriali, ovvero, senza essere con-corso nella contraffazione o alterazione, fauso di tali marchi o segni contraffatti oalterati, è punito con la reclusione da unoa sei anni e con la multa da euro 1.000 aeuro 6.000.

Alla stessa pena soggiace chi riproduceprodotti industriali usurpando i diritti diproprietà industriale protetti da brevetti,disegni o modelli, ovvero, senza essereconcorso nell’usurpazione, ne fa altrimentiuso.

Le disposizioni di cui ai commi primoe secondo si applicano sin dal momentodel deposito delle relative domande diregistrazione o di brevettazione, sempreche siano state osservate le norme delleleggi interne, dei regolamenti comunitari edelle convenzioni internazionali rispettiva-mente applicabili »;

b) l’articolo 474 è sostituito dal se-guente:

« ART. 474. – (Introduzione nello Statoe commercio di prodotti con segni falsi ousurpativi). – Chiunque, fuori dei casi diconcorso nei delitti previsti dall’articolo473, introduce nel territorio dello Stato, alfine di trarne profitto, prodotti industrialicon marchi o altri segni distintivi, nazio-nali o esteri, contraffatti o alterati, ovveroprodotti industriali realizzati usurpando idiritti di proprietà industriale protetti dabrevetti, disegni o modelli industriali, èpunito con la reclusione da uno a sei annie con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.

Fuori dei casi di concorso nella con-traffazione, alterazione, usurpazione o

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introduzione nel territorio dello Stato, èpunito con la reclusione da sei mesi a treanni e con la multa fino a euro 3.000chiunque detiene per la vendita, pone invendita o mette altrimenti in circolazionela merce di cui al primo comma.

Si applica la disposizione del terzocomma dell’articolo 473 »;

c) dopo l’articolo 474 sono inseriti iseguenti:

« ART. 474-bis. – (Aggravante specifica).– La pena è della reclusione da due a ottoanni e della multa da euro 3.000 a euro15.000, se i fatti previsti dagli articoli 473,primo e secondo comma, e dall’articolo474, primo comma, sono commessi suingenti quantità di merci, ovvero, fuori deicasi di cui all’articolo 416, attraverso l’al-lestimento di mezzi nonché di attivitàcontinuative e organizzate.

ART. 474-ter. – (Confisca). – Nei casi dicui agli articoli 473, primo e secondocomma, e 474, primo comma, è sempreordinata la confisca delle cose che sonoservite e sono state destinate a commettereil reato e delle cose che ne sono l’oggetto,il prodotto o il profitto, a chiunque ap-partenenti.

Quando non è possibile eseguire ilprovvedimento di cui al primo comma, ilgiudice ordina la confisca di beni di cui ilreo ha la disponibilità per un valorecorrispondente al profitto.

Si applicano le disposizioni dell’articolo240 se si tratta di cose che sono servite osono state destinate a commettere il reatoappartenenti a persona estranea, qualoraquesta dimostri di non averne potuto pre-vedere l’illecito impiego, anche occasio-nale, e di non essere incorsa in un difettodi vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo siosservano anche nel caso di applicazionedella pena su richiesta delle parti a normadel titolo II del libro sesto del codice diprocedura penale »;

d) all’articolo 517, le parole: « fino aun anno o » sono sostituite dalle seguenti:« fino a due anni e »;

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e) al libro secondo, titolo VIII, capoII, dopo l’articolo 517-bis è aggiunto ilseguente:

« ART. 517-ter. – (Contraffazione di in-dicazioni dei prodotti agroalimentari). –Chiunque contraffà indicazioni geografi-che o denominazioni di origine di prodottiagroalimentari tutelate ai sensi di leggispeciali, regolamenti comunitari o conven-zioni internazionali è punito con la reclu-sione da uno a sei anni e con la multa daeuro 1.000 a euro 6.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine ditrarne profitto, introduce i medesimi pro-dotti con le indicazioni o denominazionicontraffatte nel territorio dello Stato.

Si applicano le disposizioni di cui alsecondo comma dell’articolo 517-bis ».

2. All’articolo 12-sexies, comma 1, deldecreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 1992, n. 356, e successive modifi-cazioni, dopo le parole: « 416-bis, » sonoinserite le seguenti: « 473 e 474, aggravatiai sensi dell’articolo 474-bis, ».

3. All’articolo 51, comma 3-bis, delcodice di procedura penale, dopo le pa-role: « decreto del Presidente della Repub-blica 23 gennaio 1973, n. 43 » sono inseritele seguenti: « , e per i delitti di cui agliarticoli 473 e 474 del codice penale, ag-gravati ai sensi dell’articolo 474-bis delmedesimo codice, ».

ART. 11.

(Beni contraffatti).

1. All’articolo 392 del codice di proce-dura penale è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« 2-bis. Fuori dei casi previsti dalcomma 2, il pubblico ministero, la personasottoposta alle indagini e la persona offesapossono chiedere una perizia sui corpi direato e sulle cose pertinenti al reato sot-toposte a sequestro nei procedimenti per ireati previsti dagli articoli 473 e 474 delcodice penale, qualora l’entità o la natura

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dei prodotti sequestrati comportino costirilevanti per la loro custodia ».

2. All’articolo 1 del decreto-legge 14marzo 2005, n. 35, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 14 maggio 2005,n. 80, e successive modificazioni, dopo ilcomma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Il pubblico ministero, quandosia stato eseguito l’incidente probatorio aisensi dell’articolo 392, comma 2-bis, delcodice di procedura penale, provvede im-mediatamente alla distruzione della mercecontraffatta sottoposta a sequestro, fermarestando la conservazione dei campionisottoposti a perizia. Se la conservazionedei beni sottoposti a sequestro è assolu-tamente necessaria per il prosieguo delleindagini, dispone in tal senso con provve-dimento motivato ».

ART. 12.

(Contrasto della contraffazione).

1. All’articolo 9, comma 1, lettera a),della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo leparole: « in ordine ai delitti previsti dagliarticoli » sono inserite le seguenti: « 473 e474, aggravati ai sensi dell’articolo 474-bis, ».

2. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,n. 80, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo:

1) le parole: « Salvo che il fattocostituisca reato, » sono soppresse;

2) le parole: « da 500 euro fino a10.000 euro l’acquisto o l’accettazione,senza averne prima accertata la legittimaprovenienza, a qualsiasi titolo di cose »sono sostituite dalle seguenti: « da 100euro fino a 7.000 euro l’acquirente finaleche acquista a qualsiasi titolo cose »;

3) la parola: « intellettuale » è so-stituita dalla seguente: « industriale »;

b) il secondo periodo è soppresso;

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c) nel quinto periodo, prima delleparole: « Qualora l’acquisto sia effettuatoda un operatore commerciale » sono inse-rite le seguenti: « Salvo che il fatto costi-tuisca reato, ».

3. All’articolo 1 del decreto-legge 14marzo 2005, n. 35, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 14 maggio 2005,n. 80, dopo il comma 8-bis, introdottodall’articolo 11 della presente legge, èinserito il seguente:

« 8-ter. Nelle indagini per i reati di cuiagli articoli 473, 474 e 517-ter del codicepenale, l’autorità giudiziaria può, con de-creto motivato, ritardare l’emissione o di-sporre che sia ritardata l’esecuzione dimisure cautelari, personali e reali, quandosia necessario per acquisire maggiori ele-menti probatori ovvero per l’individua-zione dei responsabili. L’autorità giudizia-ria impartisce agli organi di polizia ledisposizioni per il controllo degli sviluppidell’attività criminosa. Nei casi di urgenza,le disposizioni possono essere richieste oimpartite anche oralmente, ma il relativoprovvedimento deve essere emesso entro lesuccessive ventiquattro ore ».

ART. 13.

(Proprietà industriale).

1. All’articolo 47 del codice della pro-prietà industriale, di cui al decreto legi-slativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto,in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Per i brevetti di invenzione eper i modelli di utilità, il deposito nazio-nale in Italia dà luogo al diritto di prioritàanche rispetto a una successiva domandanazionale depositata in Italia, in relazionea elementi già contenuti nella domanda dicui si rivendica la priorità ».

2. L’articolo 120, comma 1, del citatocodice di cui al decreto legislativo 10febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal se-guente:

« 1. Le azioni in materia di proprietàindustriale i cui titoli sono concessi o in

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corso di concessione si propongono avantil’Autorità giudiziaria dello Stato, qualun-que sia la cittadinanza, il domicilio e laresidenza delle parti. Se l’azione di nullitào quella di contraffazione sono propostequando il titolo non è stato ancora con-cesso, la sentenza può essere pronunciatasolo dopo che l’Ufficio italiano brevetti emarchi ha provveduto sulla domanda diconcessione, esaminandola con precedenzarispetto a domande presentate in dataanteriore. Il giudice, tenuto conto dellecircostanze, dispone la sospensione delprocesso, per una o più volte, fissando conil medesimo provvedimento l’udienza incui il processo deve proseguire ».

3. L’articolo 239 del citato codice di cuial decreto legislativo 10 febbraio 2005,n. 30, è sostituito dal seguente:

« ART. 239. – (Limiti alla protezioneaccordata dal diritto d’autore). – 1. Laprotezione accordata ai disegni e modelliai sensi dell’articolo 2, numero 10), dellalegge 22 aprile 1941, n. 633, non opera neisoli confronti di coloro che, anteriormentealla data del 19 aprile 2001, hanno intra-preso la fabbricazione, l’offerta o la com-mercializzazione di prodotti realizzati inconformità con disegni o modelli cheerano oppure erano divenuti di pubblicodominio. L’attività in tale caso può pro-seguire nei limiti del preuso. I diritti difabbricazione, di offerta e di commercia-lizzazione non possono essere trasferitiseparatamente dall’azienda ».

4. L’articolo 3 del decreto del Ministrodello sviluppo economico 3 ottobre 2007,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250del 26 ottobre 2007, è abrogato.

5. Il Governo è delegato ad adottare,entro il 30 dicembre 2008, disposizionicorrettive o integrative del citato codice dicui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,n. 30, come da ultimo modificato dal pre-sente articolo, secondo le modalità e iprincìpi e criteri direttivi di cui all’articolo20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e

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successive modificazioni, e previo pareredelle competenti Commissioni parlamen-tari, nonché nel rispetto dei seguenti prin-cìpi e criteri direttivi:

a) correggere gli errori materiali e idifetti di coordinamento presenti nel co-dice;

b) armonizzare la normativa alla di-sciplina comunitaria e internazionale inmateria di protezione giuridica delle in-venzioni biotecnologiche;

c) introdurre strumenti di semplifi-cazione e di riduzione degli adempimentiamministrativi;

d) prevedere che, in caso di inven-zioni realizzate da ricercatori universitario di altre strutture pubbliche di ricerca,l’università o l’amministrazione attui laprocedura di brevettazione, acquisendo ilrelativo diritto sull’invenzione.

6. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Agliadempimenti previsti dal presente articolosi provvede nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente.

CAPO II

INNOVAZIONE

ART. 14.

(Banda larga).

1. Il Governo, nel rispetto delle attri-buzioni costituzionali delle regioni, indivi-dua un programma di interventi infra-strutturali nelle aree sottoutilizzate neces-sari per facilitare l’adeguamento delle retidi comunicazione elettronica pubbliche eprivate all’evoluzione tecnologica e allafornitura dei servizi avanzati di informa-zione e di comunicazione del Paese. Nel-l’individuare le infrastrutture di cui alpresente comma, il Governo procede se-

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condo finalità di riequilibrio socio-econo-mico tra le aree del territorio nazionale. IlGoverno individua nel programma le ri-sorse necessarie, che integrano i finanzia-menti pubblici, comunitari e privati alloscopo disponibili. Al relativo finanzia-mento si provvede con una dotazione di800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del Fondo perle aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61della legge 27 dicembre 2002, n. 289, esuccessive modificazioni.

2. Il Governo è delegato ad adottare,nel rispetto delle competenze delle regionie in coerenza con la normativa comuni-taria in materia, entro dodici mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, uno o più decreti legislativi di rias-setto normativo volti a definire un quadronormativo finalizzato alla celere realizza-zione delle infrastrutture di comunica-zione elettronica a banda larga, secondo lemodalità e i princìpi e criteri direttivi dicui all’articolo 20 della legge 15 marzo1997, n. 59, e successive modificazioni,nonché nel rispetto dei seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) disciplina delle tecniche di finanzadi progetto e di accordo tra il settorepubblico e privato per finanziare e rea-lizzare, con il concorso del capitale pri-vato, le infrastrutture di cui al comma 1nelle aree sottoutilizzate, a condizione chei progetti selezionati contribuiscano allosviluppo di un sistema di reti aperto allaconcorrenza nel rispetto dei princìpi edelle norme comunitari;

b) fermi restando i compiti spettantial Ministero dello sviluppo economico eall’Autorità per le garanzie nelle comuni-cazioni ai sensi della legislazione vigente,razionalizzazione e semplificazione delladisciplina generale della concessione deidiritti di passaggio nel rispetto delle normecomunitarie, abolendo qualunque dirittospeciale o esclusivo nella posa e nel pas-saggio delle dorsali in fibra ottica e nel-l’accesso alla proprietà privata, favorendoe garantendo al tempo stesso l’utilizza-zione condivisa di cavidotti e altre infra-strutture tra i diversi operatori;

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c) definizione di apposite proceduresemplificate di inizio attività, da seguire insostituzione di quelle attualmente previsteper il rilascio dei provvedimenti concessorio autorizzatori di ogni specie e genere pergli scavi e per la posa in opera degliimpianti realizzati secondo le più modernetecnologie; definizione della durata dellemedesime procedure non superiore atrenta giorni per l’approvazione dei pro-getti preliminari, comprensivi di quantonecessario per la localizzazione dell’operad’intesa con l’ente locale competente; de-finizione delle procedure necessarie per ladichiarazione di pubblica utilità, indiffe-ribilità ed urgenza e per l’approvazionedel progetto definitivo, la cui durata nonpuò superare il termine di ulteriori ses-santa giorni, con previsione del silenzioassenso alla scadenza di tale termine;definizione di termini perentori per larisoluzione delle interferenze con servizipubblici e privati, con previsione di re-sponsabilità patrimoniali in caso di man-cata tempestiva risoluzione;

d) previsione delle opportune modifi-che al codice civile per favorire la posa dicavi e di infrastrutture avanzate di comuni-cazione all’interno dei condomìni;

e) previsione di un regime agevolatoper l’utilizzo del suolo pubblico che nonostacoli gli investimenti in reti a bandalarga, prevedendo, nelle aree sottoutiliz-zate, la gratuità, per un congruo periododi tempo, dell’utilizzo del suolo pubblicoper la posa di cavi e di infrastrutture abanda larga; previsione di incentivi fiscaliper la realizzazione di infrastrutture avan-zate di comunicazione nelle nuove costru-zioni e urbanizzazioni nonché nei casi diinnovazioni finalizzate alla cablatura infibra ottica dei condomìni e degli insedia-menti residenziali, a valere sulle risorsedisponibili di cui al comma 1;

f) previsione di interventi che, nellearee sottoutilizzate, incentivino la razio-nalizzazione dell’uso delle spettro radio alfine di favorire l’accesso radio a larghis-sima banda e la completa digitalizzazionedelle reti di diffusione, prevedendo a tale

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fine misure di sostegno a interventi diristrutturazione dei sistemi di trasmissionee di collegamento anche utilizzati dalleamministrazioni civili e militari delloStato, favorendo altresì la liberazione dellebande di frequenza utili ai sistemi avan-zati di comunicazione;

g) attribuzione al Ministero dello svi-luppo economico del coordinamento deiprogetti di cui alla lettera a) attraverso laprevisione della stipula di accordi di pro-gramma con le regioni interessate;

h) affidamento della realizzazione deiprogetti di cui alla lettera a) mediante garaad evidenza pubblica nel rispetto dellanormativa comunitaria in materia.

3. I decreti legislativi previsti dalcomma 2 sono emanati previo parere dellaConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, e dellecompetenti Commissioni parlamentari, chesi pronunciano entro trenta giorni dallatrasmissione dei relativi schemi, trascorsi iquali i decreti sono emanati anche inassenza del parere.

4. Entro due anni dalla data di entratain vigore di ciascuno dei decreti legislatividi cui al comma 2, possono essere ema-nate disposizioni correttive e integrativedei decreti stessi nel rispetto dei princìpie criteri direttivi e con le procedure di cuiai commi 2 e 3.

5. Ai fini del presente articolo, sonofatte salve le competenze delle regioni astatuto speciale e delle province autonomedi Trento e di Bolzano previste daglistatuti speciali e dalle relative norme diattuazione.

CAPO III

ENERGIA

ART. 15.

(Delega al Governo per la definizione deicriteri di localizzazione dei siti nucleari edelle misure compensative da riconoscere

alle popolazioni interessate).

1. Il Governo, nel rispetto delle normein tema di valutazione di impatto ambien-

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tale e di pubblicità delle relative proce-dure, è delegato ad adottare, secondo lemodalità e i princìpi e criteri direttivi dicui all’articolo 20 della legge 15 marzo1997, n. 59, e successive modificazioni,nonché nel rispetto dei princìpi e criteridirettivi di cui al comma 2 del presentearticolo, su proposta del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, entro il 31 dicembre2008, uno o più decreti legislativi di rias-setto normativo recanti i criteri per ladisciplina della localizzazione nel territo-rio nazionale di impianti di produzioneelettrica nucleare, per i sistemi di stoc-caggio dei rifiuti radioattivi e del materialenucleare e per la definizione delle misurecompensative minime da corrisponderealle popolazioni interessate.

2. La delega di cui al comma 1 èesercitata nel rispetto dei seguenti princìpie criteri direttivi:

a) previsione della possibilità di di-chiarare i siti aree di interesse strategiconazionale, soggette a speciali forme divigilanza e di protezione;

b) definizione di adeguati livelli disicurezza dei siti, che tengano conto delleesigenze di tutela della salute della popo-lazione e dell’ambiente;

c) riconoscimento di benefìci direttialle famiglie e alle imprese residenti nel ter-ritorio circostante al sito, con oneri a caricodelle imprese coinvolte nella costruzione onell’esercizio degli impianti e delle strutture;

d) previsione che, nei giudizi davantiagli organi di giustizia amministrativa checomunque riguardino le procedure di pro-gettazione, approvazione e realizzazionedelle opere, delle infrastrutture e degliinsediamenti produttivi concernenti il set-tore dell’energia e le relative attività diespropriazione, occupazione e asservi-mento, si applichino le disposizioni del-l’articolo 246 del codice dei contratti pub-blici relativi a lavori, servizi e forniture, dicui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163.

3. Disposizioni correttive e integrativedei decreti legislativi di cui al comma 1

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possono essere emanate, nel rispetto dellemodalità e dei princìpi e criteri direttivi dicui ai commi 1 e 2, entro un anno dalladata della loro entrata in vigore.

4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

ART. 16.

(Energia nucleare).

1. Con delibera del CIPE, su propostadel Ministro dello sviluppo economico,sentito il Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, sonodefinite le tipologie degli impianti di pro-duzione di energia elettrica nucleare chepossono essere realizzati nel territorio na-zionale. Con le stesse modalità sono, al-tresì, stabiliti le procedure autorizzative ei requisiti soggettivi per lo svolgimentodelle attività di costruzione e di eserciziodegli impianti di cui al periodo precedente.

ART. 17.

(Promozione dell’innovazionenel settore energetico).

1. Al fine di promuovere la ricerca nelsettore energetico, con particolare riferi-mento allo sviluppo del nucleare di nuovagenerazione e delle tecnologie per la cat-tura e il confinamento dell’anidride car-bonica emessa dagli impianti termoelet-trici, è stipulata un’apposita convenzionetra l’Agenzia per l’attrazione degli investi-menti e lo sviluppo d’impresa Spa, ilMinistero dello sviluppo economico e ilMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, nella quale sonoindividuate le risorse della stessa Agenziadisponibili per la realizzazione del Pianodi cui al terzo periodo del presentecomma, per ciascun anno del triennio. Laconvenzione è approvata con decreto delMinistro dello sviluppo economico, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze. Ai fini di cui al presente commail CIPE, su proposta del Ministro dello

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sviluppo economico, provvede all’approva-zione di un Piano operativo che, fermorestando quanto disposto al comma 2,definisce obiettivi specifici, priorità, mo-dalità di utilizzo delle risorse e tipologiadei soggetti esecutori.

2. Il Piano di cui al comma 1 perseguein particolare le seguenti finalità:

a) realizzazione di un progetto dimo-strativo sulla cattura e sul confinamentodell’anidride carbonica emessa dagli im-pianti termoelettrici, con il concorso deiprincipali operatori nazionali industriali edella ricerca, con sostegno finanziario li-mitato alla copertura dei costi addizionaliper lo sviluppo della parte innovativa amaggiore rischio del progetto;

b) partecipazione attiva, con ricostru-zione della capacità di ricerca e di svi-luppo, ai programmi internazionali sulnucleare denominati « Generation IV In-ternational Forum » (GIF), « Global Nu-clear Energy Partnership » (GNEP), « Inter-national Project on Innovative NuclearReactors and Fuel Cycles » (INPRO), « Ac-cordo bilaterale Italia-USA di coopera-zione energetica » e « International Ther-monuclear Experimental Reactor » (ITER).

ART. 18.

(Tutela giurisdizionale).

1. Sono devolute alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo e at-tribuite alla competenza del tribunale am-ministrativo regionale del Lazio, con sedein Roma, tutte le controversie, anche inrelazione alla fase cautelare e alle even-tuali questioni risarcitorie, comunque at-tinenti alle procedure e ai provvedimentidell’amministrazione pubblica o dei sog-getti alla stessa equiparati concernenti ilsettore dell’energia. La giurisdizione di cuial presente comma si intende estesa anchealle controversie relative a diritti costitu-zionalmente garantiti.

2. Le questioni di cui al comma 1 sonorilevate d’ufficio.

3. Le norme del presente articolo siapplicano anche ai processi in corso el’efficacia delle misure cautelari emanate

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da un’autorità giudiziaria diversa daquella di cui al comma 1 è sospesa finoalla loro conferma, modifica o revoca daparte del tribunale amministrativo regio-nale del Lazio, con sede in Roma, cui laparte interessata può riproporre il ricorsoe l’istanza cautelare.

4. Dall’attuazione delle disposizioni delpresente articolo non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. Agli adempimenti previ-sti dal presente articolo si provvede nel-l’ambito delle risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente.

CAPO IV

CASA E INFRASTRUTTURE

ART. 19.

(Centrali di committenza).

1. All’articolo 33 del codice dei con-tratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture, di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, sono aggiunti, in fine,i seguenti commi:

« 3-bis. Al fine di assicurare più effettivie penetranti strumenti di controllo a tuteladella trasparenza e della legalità dei con-tratti pubblici di lavori, servizi e forniture,le amministrazioni regionali possono svol-gere, per conto e su richiesta degli entilocali siti nei relativi territori, diversi daicomuni metropolitani, le attività di cen-trali di committenza, anche avvalendosidelle province, dei provveditorati alleopere pubbliche e della collaborazionedelle prefetture-uffici territoriali del Go-verno. Resta ferma, per gli enti localidiversi dai comuni metropolitani, la fa-coltà di costituire centrali di committenzaassociandosi o consorziandosi, ai sensi delcomma 1.

3-ter. I soggetti che fungono da centralidi committenza ai sensi del comma 3-bise l’Osservatorio predispongono capitolatiprestazionali e prezzari di riferimento per

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prestazioni standardizzate o comunquecomparabili, anche sulla base dei valoriespressi nelle convenzioni stipulate ai sensidell’articolo 26 della legge 23 dicembre1999, n. 488, e successive modificazioni, edei relativi parametri qualità-prezzo, non-ché della media dei prezzi praticati alleamministrazioni aggiudicatrici negli ultimitre anni, ridotti del 5 per cento. Deicapitolati prestazionali e dei prezzari cosìrilevati è data evidenza pubblica mediantepubblicazione sul sito internet istituzionaledi ciascuna centrale di committenza e sulsito dell’Osservatorio.

3-quater. I contratti di lavori, servizi oforniture per gli enti locali che si avval-gono delle procedure di cui al comma3-bis sono stipulati prendendo a riferi-mento i prezzari di cui al comma 3-ter.Nel caso in cui, a seguito delle proceduredi affidamento, il corrispettivo di ciascuncontratto sia inferiore rispetto a quellodeterminato ai sensi del comma 3-ter, unimporto non superiore alla differenza trail prezzo di riferimento determinato aisensi del comma 3-ter e il minore corri-spettivo pagato dall’amministrazione deri-vante dal ricorso alle procedure di cui alcomma 3-bis può essere ripartito, in mi-sura convenzionalmente pattuita, tra l’entelocale interessato e la centrale di commit-tenza, per essere destinato alla coperturadelle spese necessarie ad assicurare ilrispetto degli obblighi di pubblicità delleprocedure, nonché a finalità di incentiva-zione e di miglioramento degli interventidi vigilanza e di controllo sui contratti dicui al presente articolo, anche nella rela-tiva fase di esecuzione.

3-quinquies. Gli enti locali che si av-valgono delle centrali di committenza e lecentrali di committenza non sono tenuti alpagamento del contributo previsto ai sensidell’articolo 1, comma 67, della legge 23dicembre 2005, n. 266, e successive mo-dificazioni.

3-sexies. In sede di programmazionedegli interventi infrastrutturali a carico delbilancio dello Stato, ai fini della riparti-zione degli stessi su scala regionale, èassicurata una quota premiale delle rela-tive risorse finanziarie in favore delle

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regioni che abbiano introdotto nella lorolegislazione disposizioni volte a rendereeffettivo il ricorso alle procedure gestite dacentrali di committenza per gli enti localisiti all’interno del territorio regionale, inmaniera tale da assicurare minori oneri intermini di fabbisogno e di indebitamentonetto, per effetto del ricorso alle proce-dure di cui al comma 3-bis, rispetto al-l’anno precedente. L’ammontare di talequota premiale è stabilito annualmentecon il Documento di programmazione eco-nomico-finanziaria.

3-septies. Le amministrazioni locali chenon si avvalgono delle procedure di cui alcomma 3-bis sono tenute a motivarnespecificamente le ragioni tecniche e diopportunità economica, con obbligo ditrasmissione degli atti alle competenti se-zioni regionali di controllo della Corte deiconti. In tale caso, il contratto non puòessere stipulato prima di trenta giornidalla data di trasmissione degli atti aicompetenti uffici della Corte dei conti.

3-octies. Nel caso di contratto stipulatodagli enti locali senza il ricorso alle pro-cedure di cui al comma 3-bis, in mancanzadi adeguata motivazione delle ragioni tec-niche e di opportunità economica, fermaogni eventuale ulteriore pretesa erariale,dell’eventuale maggiore corrispettivo pa-gato dall’amministrazione rispetto a quellideterminati ai sensi del comma 3-ter ri-spondono comunque, a titolo personale esolidale, il pubblico ufficiale che ha stipu-lato il contratto e i componenti degliorgani deputati all’eventuale approvazioneo degli organi di controllo competentisecondo l’ordinamento delle singole am-ministrazioni che non hanno rilevato pre-ventivamente il fatto.

3-novies. In caso di mancato ricorsoalle procedure di cui al comma 3-bis, itrasferimenti ordinari a carico del bilanciodello Stato sono stabilmente ridotti di unimporto pari al maggiore onere sostenutodalle amministrazioni rispetto a quantosarebbe derivato dall’affidamento alle cen-trali di committenza, tenuto conto deicorrispettivi fissati ai sensi del comma3-ter.

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3-decies. Le amministrazioni locali che,per la realizzazione di opere pubbliche,non si avvalgano delle procedure di cui alcomma 3-bis non possono fare ricorso peril relativo finanziamento all’imposta discopo di cui all’articolo 1, commi 145 eseguenti, della legge 27 dicembre 2006,n. 296. Gli stessi enti non possono proce-dere a variazioni in aumento di aliquote ditributi e di imposte propri o di compar-tecipazione a tributi statali o regionali peri successivi cinque esercizi, né possonoprevedere, per lo stesso periodo, aumentidegli oneri concessori per la realizzazionedi attività edilizie o di altre tariffe locali.

3-undecies. Ai fini del concorso delleautonomie locali al rispetto degli obblighicomunitari della Repubblica, al rispettodel patto di stabilità interno e alla realiz-zazione degli obblighi di contenimento e dirazionalizzazione della spesa pubblica,nonché al fine di realizzare le miglioricondizioni per l’acquisizione di lavori, benie servizi nel rispetto dei princìpi di tuteladella concorrenza, le disposizioni del pre-sente articolo costituiscono princìpi dicoordinamento della finanza pubblica ».

ART. 20.

(Infrastrutture militari).

1. All’articolo 27 del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter:

1) le parole: « 31 ottobre 2008 »sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-bre 2008 »;

2) le parole: « entro il 31 dicembre2008, nonché altre strutture, per un valorecomplessivo pari almeno a 2.000 milioni dieuro » sono sostituite dalle seguenti: « adavvenuto completamento delle proceduredi riallocazione concernenti i programmidi cui ai commi 13-ter e 13-ter.1 »;

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b) al comma 13-ter.2:

1) dopo le parole: « a procedurenegoziate con enti territoriali » sono inse-rite le seguenti: « , società a partecipazionepubblica e soggetti privati »;

2) l’ultimo periodo è sostituito daiseguenti: « Per consentire la riallocazionedelle predette funzioni nonché per le piùgenerali esigenze di funzionamento, am-modernamento, manutenzione e supportodei mezzi, dei sistemi, dei materiali e dellestrutture in dotazione alle Forze armate,inclusa l’Arma dei carabinieri, sono isti-tuiti, nello stato di previsione del Ministerodella difesa, un fondo in conto capitale euno di parte corrente le cui dotazioni sonodeterminate dalla legge finanziaria in re-lazione alle esigenze di realizzazione delprogramma di cui al comma 13-ter.1. Alfondo in conto capitale concorrono anchei proventi derivanti dalle attività di valo-rizzazione effettuate dall’Agenzia del de-manio con riguardo alle infrastrutture mi-litari, ancora in uso al Ministero delladifesa, oggetto del presente comma. Allaripartizione dei predetti fondi si provvedemediante uno o più decreti del Ministrodella difesa, da comunicare, anche conevidenze informatiche, al Ministero del-l’economia e delle finanze »;

c) dopo il comma 13-ter.2 è inseritoil seguente:

« 13-ter.3. Ai proventi di cui al comma13-ter.2 non si applica l’articolo 2, comma615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,ed essi sono riassegnati allo stato di pre-visione del Ministero della difesa integral-mente nella misura percentuale di cui alcitato comma 13-ter.2 ».

2. All’articolo 3, comma 15-ter, deldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,convertito, con modificazioni, dalla legge23 novembre 2001, n. 410, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « congli enti territoriali » sono sostituite dalleseguenti: « di beni e di servizi con gli enti

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territoriali, con le società a partecipazionepubblica e con i soggetti privati »;

b) il secondo periodo è sostituito dalseguente: « Le procedure di permuta sonoeffettuate dal Ministero della difesa, d’in-tesa con l’Agenzia del demanio, nel ri-spetto dei princìpi generali dell’ordina-mento giuridico-contabile ».

3. Il Ministero della difesa – Direzionegenerale dei lavori e del demanio, sentitoil Ministero dell’economia e delle finanze– Agenzia del demanio, individua conapposito decreto gli immobili militari, nonricompresi negli elenchi di cui all’articolo27, comma 13-ter, del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326, come da ultimo modificatodel comma 1 del presente articolo, daalienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, le permute, le va-lorizzazioni e le gestioni dei beni, in de-roga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783,e successive modificazioni, e al regola-mento di cui al regio decreto 17 giugno1909, n. 454, e successive modificazioni,nonché alle norme della contabilità gene-rale dello Stato, fermi restando i princìpigenerali dell’ordinamento giuridico-conta-bile, sono effettuate direttamente dal Mi-nistero della difesa – Direzione generaledei lavori e del demanio che può avvalersidel supporto tecnico-operativo di una so-cietà pubblica o a partecipazione pubblicacon particolare qualificazione professio-nale ed esperienza commerciale nel set-tore immobiliare;

b) la determinazione del valore deibeni da porre a base d’asta è decretata dalMinistero della difesa – Direzione generaledei lavori e del demanio, previo parere dicongruità emesso da una commissione ap-positamente nominata dal Ministro delladifesa, presieduta da un magistrato am-ministrativo o da un avvocato dello Statoe composta da esponenti dei Ministeridella difesa e dell’economia e delle fi-nanze, nonché da un esperto in possessodi comprovata professionalità nella mate-

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ria. Dall’istituzione della commissione nondevono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica e ai compo-nenti della stessa non spetta alcun com-penso o rimborso spese;

c) i contratti di trasferimento di cia-scun bene sono approvati dal Ministerodella difesa. L’approvazione può esserenegata per sopravvenute esigenze di ca-rattere istituzionale dello stesso Ministero;

d) le risorse finanziarie derivantidalle gestioni degli immobili effettuate aisensi del presente comma sono versateall’entrata del bilancio dello Stato peressere integralmente riassegnate allo statodi previsione del Ministero della difesa;

e) le alienazioni e le permute dei beniindividuati possono essere effettuate atrattativa privata, qualora il valore delsingolo bene, determinato ai sensi dellalettera b), sia inferiore a 400.000 euro;

f) ai fini delle permute e delle alie-nazioni degli immobili da dismettere, concessazione del carattere demaniale, il Mi-nistero della difesa comunica, insieme alleschede descrittive di cui all’articolo 12,comma 3, del codice dei beni culturali edel paesaggio, di cui al decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42, l’elenco di taliimmobili al Ministero per i beni e leattività culturali che si pronuncia, entro iltermine perentorio di quarantacinquegiorni dalla ricezione della comunicazione,in ordine alla verifica dell’interesse stori-co-artistico e individua, in caso positivo, leparti degli immobili stessi soggette a tu-tela, con riguardo agli indirizzi di carat-tere generale di cui all’articolo 12, comma2, del citato codice. Per i beni riconosciutidi interesse storico-artistico, l’accerta-mento della relativa condizione costituiscedichiarazione ai sensi dell’articolo 13 delcitato codice di cui al decreto legislativo n.42 del 2004. Le approvazioni e le auto-rizzazioni previste dal citato codice di cuial decreto legislativo n. 42 del 2004, esuccessive modificazioni, sono rilasciate onegate entro novanta giorni dalla ricezionedell’istanza. Le disposizioni del citato co-dice di cui al decreto legislativo n. 42 del

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2004, parti prima e seconda, e successivemodificazioni, si applicano anche dopo ladismissione.

4. Ferme restando le disposizioni di cuiall’articolo 1, comma 568, della legge 23dicembre 2005, n. 266, i proventi derivantidalle alienazioni di cui all’articolo 49,comma 2, della legge 23 dicembre 2000,n. 388, sono integralmente riassegnati alfondo di parte corrente istituito nello statodi previsione del Ministero della difesa, inrelazione alle esigenze di realizzazione delprogramma di cui al comma 13-ter.2 del-l’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre2003, n. 269, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, come modificato dal comma 1 delpresente articolo.

CAPO V

LIBERALIZZAZIONIE DEREGOLAZIONE

ART. 21.

(Delega al Governo per la riformadei servizi pubblici locali).

1. Il riordino della normativa nazionaleche disciplina l’affidamento e la gestionedei servizi pubblici locali è disposto, al finedi favorire la più ampia diffusione deiprincìpi di concorrenza, di libertà di sta-bilimento e di libera prestazione dei ser-vizi di tutti gli operatori economici inte-ressati alla gestione di servizi di interessegenerale di rilevanza economica in ambitolocale, nonché di garantire il diritto ditutti gli utenti all’universalità e all’acces-sibilità dei servizi pubblici locali e allivello essenziale delle prestazioni, ai sensidell’articolo 117, secondo comma, letteree) e m), della Costituzione, assicurando unadeguato livello di tutela degli utenti, se-condo i princìpi di sussidiarietà, propor-zionalità e leale collaborazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ilGoverno è delegato ad adottare, entrododici mesi dalla data di entrata in vigore

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della presente legge, sentita la Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e suc-cessive modificazioni, uno o più decretilegislativi in materia di servizi pubblicilocali, nel rispetto dei seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) prevedere che l’affidamento dellenuove gestioni e il rinnovo delle gestioni inessere dei servizi pubblici locali di rile-vanza economica debbano avvenire me-diante procedure competitive ad evidenzapubblica di scelta del gestore, nel rispettodella disciplina dell’Unione europea inmateria di appalti pubblici e di servizipubblici, fatta salva la proprietà pubblicadelle reti, degli impianti e degli altri benistrumentali all’esercizio;

b) consentire, in deroga all’ipotesi dicui alla lettera a), nelle situazioni che, perle peculiari caratteristiche economiche, so-ciali, ambientali e geomorfologiche delcontesto territoriale di riferimento, nonpermettono un efficace e utile ricorso almercato, l’affidamento a società a capitaleinteramente pubblico, partecipate dall’entelocale, che abbiano i requisiti richiestidall’ordinamento comunitario per la ge-stione in house;

c) considerare la possibilità di di-sporre l’affidamento diretto a società apartecipazione mista pubblica e privata,eccezionalmente, nei medesimi casi indi-cati alla lettera b) e se necessario perparticolari situazioni di mercato, secondomodalità di selezione e di partecipazionedei soci pubblici e privati direttamenteconnesse alla gestione e allo sviluppo deglispecifici servizi pubblici locali oggetto del-l’affidamento, ferma restando la scelta deisoci privati mediante procedure competi-tive nelle quali siano già stabilite le con-dizioni e le modalità di svolgimento delservizio;

d) prevedere, nell’ipotesi di cui allalettera c), norme e clausole volte ad assi-curare un efficace controllo pubblico dellagestione del servizio e a evitare possibiliconflitti di ruolo;

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e) prevedere che l’ente locale debbamotivare le ragioni che impongono diricorrere alle modalità di affidamento dicui alle lettere b) e c), anziché a quella dicui alla lettera a). In particolare l’entelocale deve dare adeguata pubblicità a talescelta, definire il periodo temporale entroil quale effettuare la gara e giustificare gliaffidamenti diretti in base a un’analisi dimercato e a una valutazione comparativacon l’offerta privata, da trasmettere, a finidi controllo, all’Autorità garante della con-correnza e del mercato e alle autorità diregolazione di settore, ove costituite. Lesocietà di capitali cui sia attribuita lagestione ai sensi della lettera b) non pos-sono svolgere servizi o attività per altrienti pubblici o privati, né direttamente, nétramite loro controllanti o altre societàche siano da esse controllate o partecipateanche in forma indiretta, né partecipandoa gare;

f) escludere la possibilità di acquisirela gestione di servizi diversi o in ambititerritoriali diversi da quello di apparte-nenza, per i soggetti titolari della gestionedi servizi pubblici locali non affidati me-diante procedure competitive ad evidenzapubblica, nonché per le imprese parteci-pate da enti locali, affidatarie della ge-stione di servizi pubblici locali, qualorausufruiscano di forme di finanziamentopubblico diretto o indiretto, fatta ecce-zione per il ristoro degli oneri connessiall’assolvimento degli obblighi di serviziopubblico derivanti dalla gestione di serviziaffidati secondo procedure ad evidenzapubblica, ove evidenziati da sistemi certi-ficati di separazione contabile e gestionale;

g) individuare le modalità idonee afavorire la massima razionalizzazione edeconomicità dei servizi pubblici locali,purché in conformità alla disciplina adot-tata ai sensi del presente articolo, anchemediante la gestione integrata di servizidiversi e l’estensione territoriale della ge-stione del medesimo servizio, da determi-nare anche attraverso l’identificazione, inbase a criteri di efficienza, di bacini otti-mali di utenza;

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h) definire le modalità con le qualiincentivare, con misure di natura esclusi-vamente regolatoria e senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica, lagestione in forma associata dei servizipubblici locali per gli enti locali con po-polazione inferiore a 20.000 abitanti;

i) prevedere una netta distinzione trale funzioni di regolazione e le funzioni digestione dei servizi pubblici locali, ancheattraverso la revisione della disciplinasulle incompatibilità;

l) armonizzare, nel rispetto dellecompetenze delle regioni, la nuova disci-plina e quella di settore applicabile aidiversi servizi pubblici locali, individuandoin modo univoco le norme applicabili invia generale per l’affidamento di tutti iservizi pubblici locali di rilevanza econo-mica e apportando le necessarie modifichealla vigente normativa di settore in mate-ria di rifiuti, trasporti, energia elettrica egas, nonché in materia di acqua, fermorestando quanto previsto dalla lettera a);

m) disciplinare la fase transitoria, aifini del progressivo allineamento delle ge-stioni in essere alla normativa adottata aisensi delle lettere precedenti, prevedendo,se necessario, tempi e modi diversi per laprogressiva applicazione a ciascun settoredella nuova normativa;

n) prevedere che gli affidamenti di-retti in essere debbano cessare alla sca-denza, con esclusione di ogni proroga orinnovo;

o) consentire ai soggetti affidataridiretti di servizi pubblici locali di concor-rere, fino al 31 dicembre 2011, all’affida-mento, mediante procedura competitiva adevidenza pubblica da svolgere entro taletermine, dello specifico servizio già affi-dato, fermi restando i termini più breviprevisti dalla normativa di settore;

p) prevedere l’applicazione del prin-cìpio di reciprocità ai fini dell’ammissionedi imprese estere alle gare;

q) limitare, secondo criteri di pro-porzionalità, sussidiarietà orizzontale e ra-

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zionalità economica del denegato ricorsoal mercato, i casi di gestione in regime diesclusiva dei servizi pubblici locali, libe-ralizzando le altre attività economiche diprestazione di servizi di interesse generalein ambito locale compatibili con le garan-zie di universalità e di accessibilità delservizio pubblico locale affidato ai sensidelle lettere precedenti;

r) definire, sentite le competenti au-torità amministrative indipendenti, garan-zie di trasparenza e di imparzialità nellagestione delle procedure di affidamento;

s) prevedere, nella disciplina degliaffidamenti, idonee forme di ammorta-mento degli investimenti e una duratadegli affidamenti strettamente proporzio-nale e mai superiore ai tempi di recuperodegli investimenti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data dientrata in vigore di ciascuno dei decretilegislativi di cui al comma 2, possonoessere adottate disposizioni correttive eintegrative dei decreti stessi, nel rispettodei princìpi e criteri direttivi e con laprocedura di cui al medesimo comma 2.

ART. 22.

(Razionalizzazione della retedi distribuzione dei carburanti).

1. Al fine di garantire il pieno rispettodelle disposizioni dell’ordinamento comu-nitario in materia di tutela della concor-renza e di assicurare il corretto e uni-forme funzionamento del mercato, l’instal-lazione e l’esercizio di un impianto didistribuzione di carburanti non possonoessere subordinati alla chiusura di im-pianti esistenti né al rispetto di vincoli,con finalità commerciali, relativi a contin-gentamenti numerici, distanze minime traimpianti e tra impianti ed esercizi o su-perfici minime commerciali o che pongonorestrizioni od obblighi circa la possibilitàdi offrire, nel medesimo impianto o nellastessa area, attività e servizi integrativi.

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2. Le disposizioni di cui al comma 1costituiscono princìpi generali in materiadi tutela della concorrenza e livelli essen-ziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo117 della Costituzione.

3. All’articolo 1, comma 3, primo pe-riodo, del decreto legislativo 11 febbraio1998, n. 32, le parole: « iscritto al relativoalbo professionale » sono sostituite dalleseguenti: « abilitato ai sensi delle specifichenormative vigenti nei Paesi dell’Unioneeuropea ».

4. All’articolo 7, comma 1, del decretolegislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le pa-role: « e a fronte della chiusura di almenosettemila impianti nel periodo successivoalla data di entrata in vigore del presentedecreto legislativo, » sono soppresse.

5. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, nell’ambito dei poteridi programmazione del territorio, pro-muovono il miglioramento della rete di-stributiva dei carburanti e la diffusione deicarburanti eco-compatibili, secondo criteridi efficienza, adeguatezza e qualità delservizio per i cittadini, nel rispetto deiprincìpi di non discriminazione previsti alcomma 1 e della disciplina in materiaambientale, urbanistica e di sicurezza.

6. Il Ministro dello sviluppo economico,sentita l’Autorità per l’energia elettrica e ilgas, determina, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, icriteri di vettoriamento del gas metano perautotrazione attraverso le reti di trasportoe distribuzione del gas naturale.

ART. 23.

(Delega al Governo per la revisione delladisciplina in tema di lavori usuranti).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi di riassetto normativo, alfine di concedere ai lavoratori dipendentiimpegnati in particolari lavori o attività eche maturano i requisiti per l’accesso alpensionamento a decorrere dal 1o gennaio2008 la possibilità di conseguire, su do-

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manda, il diritto al pensionamento antici-pato con requisiti inferiori a quelli previstiper la generalità dei lavoratori dipendenti,secondo i princìpi e criteri direttivi di cuiall’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d),e), f) e g), della legge 24 dicembre 2007,n. 247. Restano ferme le modalità proce-durali per l’emanazione dei predetti de-creti legislativi indicate dai commi 90 e 91e le norme di copertura di cui al comma92 del citato articolo 1 della legge 24dicembre 2007, n. 247.

ART. 24.

(Deleghe al Governo per la riorganizzazionedi enti vigilati dal Ministero del lavoro,

della salute e delle politiche sociali).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi finalizzati alla riorganiz-zazione dell’Istituto superiore di sanità,dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitariregionali, dell’Istituto superiore per la pre-venzione e la sicurezza del lavoro, degliIstituti zooprofilattici sperimentali, dellaCroce rossa italiana, della Lega italianaper la lotta contro i tumori, dell’Agenziaitaliana del farmaco, dell’Istituto per losviluppo della formazione professionaledei lavoratori, dell’Istituto per gli affarisociali e di Italia Lavoro Spa nonché allaridefinizione del rapporto di vigilanza delMinistero del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali sugli stessi enti, istituti esocietà, in base ai seguenti princìpi ecriteri direttivi:

a) semplificazione e snellimento del-l’organizzazione e della struttura ammini-strativa degli enti, istituti e società vigilati,adeguando le stesse ai princìpi di efficacia,efficienza ed economicità dell’attività am-ministrativa e all’organizzazione del Mini-stero del lavoro, della salute e delle poli-tiche sociali, prevedendo altresì la trasfor-mazione di Italia Lavoro Spa in entepubblico economico, con eventuale incor-porazione nello stesso, in tutto o in parte,dell’Istituto per lo sviluppo della forma-

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zione professionale dei lavoratori e del-l’Istituto per gli affari sociali;

b) razionalizzazione e ottimizzazionedelle spese e dei costi di funzionamento,previa riorganizzazione dei relativi centridi spesa e mediante adeguamento dell’or-ganizzazione e della struttura amministra-tiva degli enti e istituti vigilati ai princìpie alle esigenze di razionalizzazione di cuiall’articolo 1, comma 404, della legge 27dicembre 2006, n. 296;

c) ridefinizione del rapporto di vigi-lanza tra il Ministero del lavoro, dellasalute e delle politiche sociali e gli enti eistituti vigilati, prevedendo, in particolare,la possibilità per il Ministero del lavoro,della salute e delle politiche sociali diemanare indirizzi e direttive nei confrontidegli enti o istituti sottoposti alla suavigilanza;

d) previsione dell’obbligo degli enti eistituti vigilati di adeguare i propri statutialle disposizioni dei decreti legislativi ema-nati in attuazione del presente articolo,entro il termine di un anno dalla data dientrata in vigore degli stessi.

2. I decreti legislativi di cui al comma1 sono emanati su proposta del Ministrodel lavoro, della salute e delle politichesociali, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, con il Ministroper la pubblica amministrazione e l’inno-vazione e con il Ministro dello sviluppoeconomico, previo parere delle competentiCommissioni parlamentari e della Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano. I pareri sonoespressi, rispettivamente, entro quarantaed entro trenta giorni dalla data di tra-smissione degli schemi di decreti legisla-tivi; decorsi tali termini i decreti sonoemanati anche in assenza dei pareri.

3. L’adozione dei decreti legislativi at-tuativi della delega di cui al presentearticolo non deve comportare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pub-blica.

4. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, si procede al

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riordino degli organi collegiali e degli altriorganismi istituiti con legge o con regola-mento nell’amministrazione centrale dellasalute, mediante l’emanazione di regola-menti adottati ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988,n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni or-ganizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle compe-tenze delle strutture che svolgono funzioniomogenee;

c) limitazione del numero delle strut-ture a quelle strettamente indispensabiliall’adempimento delle funzioni riguardantila tutela della salute;

d) diminuzione del numero dei com-ponenti degli organismi.

CAPO VI

SEMPLIFICAZIONI

ART. 25.

(Chiarezza dei testi normativi).

1. Ogni norma che sia diretta a sosti-tuire, modificare o abrogare norme vigentiovvero a stabilire deroghe indica espres-samente le norme sostituite, modificate,abrogate o derogate.

2. Ogni rinvio ad altre norme contenutoin disposizioni legislative, nonché in rego-lamenti, decreti o circolari emanati dallapubblica amministrazione deve contestual-mente indicare, in forma integrale ovveroin forma sintetica e di chiara compren-sione, il testo ovvero la materia alla qualele disposizioni fanno riferimento o il prin-cipio, contenuto nelle norme cui si rinvia,che esse intendono richiamare.

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ART. 26.

(Certezza dei tempi di conclusionedel procedimento).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) l’articolo 2 è sostituito dal se-guente:

« ART. 2. – (Conclusione del procedi-mento). – 1. Ove il procedimento conseguaobbligatoriamente ad un’istanza, ovverodebba essere iniziato d’ufficio, le pubbli-che amministrazioni hanno il dovere diconcluderlo, mediante una manifestazionedi volontà chiara e univoca, anche ai sensidegli articoli 19 e 20, entro un terminecerto, stabilito conformemente alle dispo-sizioni del presente articolo.

2. Nei casi in cui disposizioni di leggeovvero i provvedimenti di cui ai commi 3,4 e 5 non prevedono un termine diverso,i procedimenti amministrativi di compe-tenza delle amministrazioni statali e deglienti pubblici nazionali devono concludersientro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidentedel Consiglio dei ministri, adottati ai sensidell’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, su proposta dei Mi-nistri competenti e di concerto con iMinistri per la pubblica amministrazione el’innovazione e per la semplificazione nor-mativa, sono individuati i termini nonsuperiori a novanta giorni entro i qualidevono concludersi i procedimenti di com-petenza delle amministrazioni statali. Glienti pubblici nazionali stabiliscono, se-condo i propri ordinamenti, i termini nonsuperiori a novanta giorni entro i qualidevono concludersi i procedimenti di pro-pria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto dellasostenibilità dei tempi sotto il profilo del-l’organizzazione amministrativa, della na-tura degli interessi pubblici tutelati e dellaparticolare complessità del procedimento,sono indispensabili termini superiori a

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novanta giorni per la conclusione dei pro-cedimenti di competenza delle ammini-strazioni statali e degli enti pubblici na-zionali, i decreti di cui al comma 3 sonoadottati su proposta anche dei Ministri perla pubblica amministrazione e l’innova-zione e per la semplificazione normativa eprevia delibera del Consiglio dei ministri.I termini ivi previsti non possono comun-que superare i centottanta giorni.

5. Fatto salvo quanto previsto da spe-cifiche disposizioni normative, le autoritàdi garanzia e di vigilanza disciplinano, inconformità ai propri ordinamenti, i ter-mini di conclusione dei procedimenti dirispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione delprocedimento decorrono dall’inizio delprocedimento d’ufficio o dal ricevimentodella domanda, se il procedimento è adiniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall’ar-ticolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3,4 e 5 del presente articolo possono esseresospesi, per una sola volta e per unperiodo non superiore a trenta giorni, perl’acquisizione di informazioni o di certifi-cazioni relative a fatti, stati o qualità nonattestati in documenti già in possesso del-l’amministrazione stessa o non diretta-mente acquisibili presso altre pubblicheamministrazioni. Si applicano le disposi-zioni dell’articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, de-corsi i termini per la conclusione delprocedimento, il ricorso avverso il silenziodell’amministrazione, ai sensi dell’articolo21-bis della legge 6 dicembre 1971,n. 1034, può essere proposto anche senzadiffida all’amministrazione inadempiente,fintanto che perdura l’inadempimento ecomunque non oltre un anno dalla sca-denza dei termini di cui ai commi 2 o 3del presente articolo. Il giudice ammini-strativo può conoscere della fondatezzadell’istanza. È fatta salva la riproponibilitàdell’istanza di avvio del procedimento ovene ricorrano i presupposti.

9. Il dirigente è personalmente respon-sabile delle ulteriori spese conseguenti allamancata emanazione del provvedimentonei termini prescritti »;

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b) dopo l’articolo 2 è inserito ilseguente:

« ART. 2-bis. – (Conseguenze per il ri-tardo dell’amministrazione nella conclu-sione del procedimento). – 1. Le pubblicheamministrazioni e i soggetti di cui all’ar-ticolo 1, comma 1-ter, sono tenuti alrisarcimento del danno ingiusto cagionatoin conseguenza dell’inosservanza dolosa ocolposa del termine di conclusione delprocedimento, indipendentemente dallaspettanza del beneficio derivante dal prov-vedimento richiesto.

2. Indipendentemente dal risarcimentodel danno di cui al comma 1, e conl’esclusione delle ipotesi in cui il silenziodell’amministrazione competente equivalea provvedimento di accoglimento del-l’istanza, in caso di inosservanza del ter-mine di conclusione del procedimento, lepubbliche amministrazioni e i soggetti dicui all’articolo 1, comma 1-ter, corrispon-dono ai soggetti istanti, per il mero ri-tardo, una somma di denaro stabilita inmisura fissa ed eventualmente progressiva,tenuto conto anche della rilevanza degliinteressi coinvolti nel procedimento stesso.

3. Con regolamento, emanato su pro-posta dei Ministri per la pubblica ammi-nistrazione e l’innovazione e per la sem-plificazione normativa ai sensi dell’articolo17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,n. 400, e successive modificazioni, sentitala Conferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, sonostabiliti la misura e il termine di corre-sponsione della somma di cui al comma 2del presente articolo. Il regolamento sta-bilisce, altresì, le modalità di pagamentoper le amministrazioni statali, gli entipubblici nazionali e i soggetti di cui al-l’articolo 1, comma 1-ter. Le regioni, leprovince e i comuni determinano modalitàdi pagamento per i procedimenti di pro-pria competenza.

4. Le controversie relative all’applica-zione del presente articolo sono attribuitealla giurisdizione esclusiva del giudice am-ministrativo. Il diritto al risarcimento deldanno di cui al comma 1 si prescrive incinque anni; il diritto alla corresponsione

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della somma di cui al comma 2 si pre-scrive in due anni. In entrambi i casi, iltermine di prescrizione di cui all’articolo 1della legge 14 gennaio 1994, n. 20, esuccessive modificazioni, decorre dalladata del pagamento, che deve essere co-municata entro quindici giorni dall’ammi-nistrazione gravata del relativo onere eco-nomico »;

c) il comma 5 dell’articolo 20 è so-stituito dal seguente:

« 5. Si applicano gli articoli 2, comma 7,e 10-bis ».

2. Il rispetto dei termini per la con-clusione dei procedimenti rappresenta unelemento di valutazione dei dirigenti, an-che al fine della corresponsione della re-tribuzione di risultato. Il Ministro per lapubblica amministrazione e l’innovazione,di concerto con il Ministro per la sempli-ficazione normativa, adotta le linee diindirizzo per l’attuazione del presente ar-ticolo e per i casi di grave e ripetutainosservanza dell’obbligo di provvedereentro i termini fissati per ciascun proce-dimento.

3. In sede di prima attuazione dellapresente legge gli atti o provvedimenti dicui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, come daultimo sostituito dal comma 1, lettera a),del presente articolo, sono adottati entroun anno dalla data di entrata in vigoredella presente legge. Le disposizioni rego-lamentari vigenti alla data di entrata invigore della presente legge, che prevedonotermini superiori a novanta giorni per laconclusione dei procedimenti, cessano diavere effetto a decorrere dalla scadenzadel termine di cui al primo periodo. Con-tinuano ad applicarsi le disposizioni rego-lamentari, vigenti alla data di entrata invigore della presente legge, che prevedonotermini non superiori a novanta giorni perla conclusione dei procedimenti. La dispo-sizione di cui al comma 2 del citatoarticolo 2 della legge n. 241 del 1990 siapplica dallo scadere del termine di unanno dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

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4. Il regolamento previsto dall’articolo2-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990,n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b),del presente articolo, è emanato entro seimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge. Entro due mesi dalla datadi entrata in vigore del predetto regola-mento, le regioni, le province e i comuniadottano gli atti finalizzati agli adempi-menti previsti nel citato articolo 2-bis,comma 4, della legge n. 241 del 1990.Decorsi i termini prescritti, in caso dimancata adozione degli atti previsti dalpresente comma, la somma di cui alcomma 2 del medesimo articolo 2-bis èliquidata dal giudice secondo equità. Insede di prima applicazione delle disposi-zioni del citato articolo 2-bis della leggen. 241 del 1990, il regolamento di cui alcomma 3 del citato articolo 2-bis provvedea determinare la somma di denaro di cuial medesimo articolo 2-bis, comma 2.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall’at-tuazione dell’articolo 2-bis della legge 7agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma1, lettera b), del presente articolo, si prov-vede nell’ambito degli stanziamenti di bi-lancio già previsti a legislazione vigente. IlMinistro dell’economia e delle finanzeprovvede al monitoraggio degli eventualioneri derivanti dall’attuazione delle dispo-sizioni del citato articolo 2-bis della legge7 agosto 1990, n. 241, anche ai fini del-l’adozione dei provvedimenti correttivi dicui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge5 agosto 1978, n. 468, e successive modi-ficazioni. I decreti eventualmente emanatiai sensi dell’articolo 7, secondo comma,numero 2), della citata legge n. 468 del1978, prima dell’entrata in vigore dei prov-vedimenti o delle misure di cui al periodoprecedente, sono tempestivamente tra-smessi alle Camere, corredati da appositerelazioni illustrative.

ART. 27.

(Certezza dei tempi in caso di attivitàconsultiva e valutazioni tecniche).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,come da ultimo modificata dall’articolo 26

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della presente legge, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 16:

1) al comma 1, dopo le parole:« sarà reso » sono aggiunte le seguenti: « ,che comunque non può superare i qua-rantacinque giorni dal ricevimento dellarichiesta »;

2) il comma 2 è sostituito dalseguente:

« 2. In caso di decorrenza del terminesenza che sia stato comunicato il parereobbligatorio o senza che l’organo aditoabbia rappresentato esigenze istruttorie, èin facoltà dell’amministrazione richiedentedi procedere indipendentemente dal-l’espressione del parere. In caso di decor-renza del termine senza che sia statocomunicato il parere facoltativo o senzache l’organo adito abbia rappresentatoesigenze istruttorie, l’amministrazione ri-chiedente procede indipendentemente dal-l’espressione del parere. Salvo il caso diomessa richiesta del parere, il responsabiledel procedimento non può essere chiamatoa rispondere degli eventuali danni deri-vanti dalla mancata espressione dei pareridi cui al presente comma »;

3) al comma 4, le parole: « il ter-mine di cui al comma 1 può essere inter-rotto » sono sostituite dalle seguenti: « itermini di cui al comma 1 possono essereinterrotti »;

4) il comma 5 è sostituito dalseguente:

« 5. I pareri di cui al comma 1 sonotrasmessi con mezzi telematici »;

5) dopo il comma 6 è aggiunto ilseguente:

« 6-bis. Resta fermo quanto previstodall’articolo 127 del codice dei contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forni-ture, di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, e successive modificazioni »;

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b) all’articolo 17:

1) al comma 1 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Decorsi inutil-mente ulteriori novanta giorni, il respon-sabile del procedimento provvede comun-que all’adozione del provvedimento. Salvoil caso di omessa richiesta della valuta-zione, il responsabile del procedimentonon può essere chiamato a risponderedegli eventuali danni derivanti dalla man-cata emissione delle valutazioni tecnichedi cui al presente comma »;

2) dopo il comma 2 sono inseriti iseguenti:

« 2-bis. Nei casi in cui leggi o regola-menti prevedono per l’adozione di unprovvedimento l’acquisizione di valuta-zioni tecniche, i termini di cui all’articolo2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi finoall’acquisizione della valutazione e, co-munque, salvo che per i casi di cui alcomma 2 del presente articolo, non oltrei termini massimi di cui al comma 1.

2-ter. I servizi di controllo interno dellesingole amministrazioni statali, ovvero lestrutture delle medesime amministrazionicui sono affidate, in forza dei rispettiviordinamenti, le verifiche sul rispetto deitermini procedimentali, e i corrispondentiuffici od organi degli enti pubblici nazio-nali sono tenuti, anche avvalendosi deisistemi di protocollo informatico, a misu-rare i tempi medi di conclusione deiprocedimenti, nonché a predisporre unapposito rapporto annuale, indicando ilnumero e le tipologie dei procedimenti chenon si sono conclusi nei termini previsti.

2-quater. Il rapporto di cui al comma2-ter, corredato da un piano di riduzionedei tempi, è presentato ogni anno, entro il15 febbraio dell’anno successivo, alla Pre-sidenza del Consiglio dei ministri. Sullabase delle risultanze del rapporto si prov-vede, anche su impulso di quest’ultima, alconseguente adeguamento dei termini diconclusione dei procedimenti con le mo-dalità di cui all’articolo 2, commi 3 e 4 »;

c) all’articolo 25, comma 4, dopo leparole: « Nei confronti degli atti delle pub-bliche amministrazioni centrali e periferi-

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che dello Stato tale richiesta è inoltratapresso la Commissione per l’accesso di cuiall’articolo 27 » sono inserite le seguenti:« nonché presso l’amministrazione resi-stente ».

ART. 28.

(Conferenza di servizi e silenzio assenso).

1. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto1990, n. 241, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « e può svolgersi per viatelematica »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti iseguenti:

« 2-bis. La convocazione della confe-renza di servizi è pubblica e ad essapossono partecipare, senza diritto di voto,i soggetti portatori di interessi pubblici oprivati, individuali o collettivi, nonché iportatori di interessi diffusi costituiti inassociazioni o in comitati che vi abbianointeresse. Gli stessi soggetti possono pro-porre osservazioni, in ordine alle qualinon sussiste obbligo di risposta da partedell’amministrazione procedente. Si ap-plica l’articolo 10, comma 1, lettera b).

2-ter. Alla conferenza di servizi parte-cipano anche, senza diritto di voto, iconcessionari, i gestori o gli incaricati dipubblici servizi, chiamati ad adempimentinella realizzazione di opere, che sonovincolati alle determinazioni assunte nellaconferenza. Alla stessa possono parteci-pare inoltre, senza diritto di voto, le am-ministrazioni preposte alla gestione delleeventuali misure pubbliche di agevola-zione »;

c) al comma 9, le parole: « Il prov-vedimento finale conforme alla determi-nazione conclusiva di cui al comma 6-bissostituisce » sono sostituite dalle seguenti:« Il verbale recante la determinazione con-clusiva di cui al comma 6-bis, nonchél’indicazione delle dichiarazioni, degli as-

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sensi, dei dinieghi e delle eventuali pre-scrizioni integrative, sostituiscono ».

2. Il comma 9 dell’articolo 14-ter dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, come daultimo modificato dal comma 1 del pre-sente articolo, si interpreta nel senso chela relativa disposizione si applica anchealle amministrazioni preposte alla tutelaambientale, paesaggistico-territoriale, delpatrimonio storico-artistico o alla tuteladella salute e della pubblica incolumità.

3. Al comma 1 dell’articolo 19 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni, dopo le parole: « all’immi-grazione, » sono inserite le seguenti: « allacittadinanza, ». Al comma 4 dell’articolo20 della stessa legge n. 241 del 1990, leparole: « e l’immigrazione » sono sostituitedalle seguenti: « , l’immigrazione e la cit-tadinanza ».

4. Al comma 2 dell’articolo 19 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni, è aggiunto, in fine, il se-guente periodo: « Nel caso in cui la di-chiarazione di inizio attività abbia adoggetto l’esercizio di attività di impiantiproduttivi di beni e di servizi e di presta-zione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 12 dicembre 2006, compresigli atti che dispongono l’iscrizione in albio ruoli o registri ad efficacia abilitante ocomunque a tale fine eventualmente ri-chiesta, il termine per l’inizio dell’attivitàdecorre dalla data della presentazionedella dichiarazione all’amministrazionecompetente ».

5. Al comma 3, primo periodo, dell’ar-ticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,e successive modificazioni, dopo le parole:« dal ricevimento della comunicazione dicui al comma 2, » sono inserite le seguenti:« o, nei casi di cui all’ultimo periodo delcitato comma 2, nel termine di trentagiorni, ».

6. Al comma 5 dell’articolo 19 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni, è aggiunto, in fine, il se-guente periodo: « Il relativo ricorso giuri-sdizionale, esperibile da qualunque inte-ressato nei termini di legge, può riguar-

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dare anche gli atti di assenso formati invirtù delle norme sul silenzio assensopreviste dall’articolo 20 ».

7. Dall’attuazione delle disposizioni delpresente articolo non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. Gli adempimenti previstidal presente articolo sono svolti nell’am-bito delle risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente.

ART. 29.

(Ulteriori livelli di tutela previstidalle autonomie territoriali).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,come da ultimo modificata dalla presentelegge, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) all’articolo 22, il comma 2 è so-stituito dal seguente:

« 2. L’accesso ai documenti amministra-tivi, attese le sue rilevanti finalità di pub-blico interesse, costituisce princìpio gene-rale dell’attività amministrativa al fine difavorire la partecipazione e di assicurarnel’imparzialità e la trasparenza »;

b) all’articolo 29:

1) il comma 1 è sostituito dalseguente:

« 1. Le disposizioni della presente leggesi applicano alle amministrazioni statali eagli enti pubblici nazionali. Le disposizionidella presente legge si applicano, altresì,alle società con totale o prevalente capitalepubblico, limitatamente all’esercizio dellefunzioni amministrative. Le disposizioni dicui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bissi applicano a tutte le amministrazionipubbliche »;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti iseguenti:

« 2-bis. Attengono ai livelli essenzialidelle prestazioni di cui all’articolo 117,secondo comma, lettera m), della Costitu-

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zione, le disposizioni della presente leggeconcernenti gli obblighi per la pubblicaamministrazione di garantire la partecipa-zione dell’interessato al procedimento, diindividuarne un responsabile, di conclu-derlo entro il termine prefissato e diassicurare l’accesso alla documentazioneamministrativa.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essen-ziali delle prestazioni di cui all’articolo117, secondo comma, lettera m), dellaCostituzione, le disposizioni della presentelegge concernenti la dichiarazione di inizioattività e il silenzio assenso, salva la pos-sibilità di individuare, con intese in sede diConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, casiulteriori in cui tali disposizioni non siapplicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, neldisciplinare i procedimenti amministratividi loro competenza, non possono stabiliregaranzie inferiori a quelle assicurate aiprivati dalle disposizioni attinenti ai livelliessenziali delle prestazioni di cui ai commi2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelliulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto spe-ciale e le province autonome di Trento edi Bolzano adeguano la propria legisla-zione alle disposizioni del presente arti-colo, secondo i rispettivi statuti e le rela-tive norme di attuazione ».

ART. 30.

(Disposizioni concernenti i comunicon popolazione inferiore a 5.000 abitanti).

1. L’articolo 2 della legge 8 marzo 1968,n. 221, è abrogato.

2. La corresponsione dell’indennità an-nua di residenza, prevista dall’articolo 115del testo unico delle leggi sanitarie, di cuial regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, esuccessive modificazioni, riconosciuta infavore dei farmacisti rurali dagli articoli 2e seguenti della legge 8 marzo 1968,n. 221, come modificata dal comma 1 del

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presente articolo, è abolita a decorrere dal1o gennaio 2009.

3. Al fine di semplificare l’ordinamentofinanziario nei comuni di piccole dimen-sioni, al testo unico delle leggi sull’ordi-namento degli enti locali, di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, e suc-cessive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 151, comma 2, dopo leparole: « Il bilancio » sono inserite le se-guenti: « degli enti con popolazione supe-rire a 5.000 abitanti »;

b) all’articolo 170, comma 1, dopo leparole: « enti locali » sono inserite le se-guenti: « con popolazione superiore a5.000 abitanti »;

c) all’articolo 170, comma 8, dopo leparole: « per tutti gli enti » sono inserite leseguenti: « con popolazione superiore a5.000 abitanti »;

d) all’articolo 171, comma 1, dopo leparole: « enti locali » sono inserite le se-guenti: « con popolazione superiore a5.000 abitanti »;

e) all’articolo 172, comma 1, letterad), dopo le parole: « di cui alla legge 11febbraio 1994, n. 109 » sono aggiunte leseguenti: « , per gli enti con popolazionesuperiore a 5.000 abitanti »;

f) all’articolo 197, comma 1, dopo leparole: « dei comuni » sono inserite leseguenti: « con popolazione superiore a5.000 abitanti »;

g) all’articolo 229, comma 2, dopo leparole: « è redatto » sono inserite le se-guenti: « dagli enti con popolazione supe-riore a 5.000 abitanti »;

h) all’articolo 233, dopo il comma 4è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Per i comuni con popolazioneinferiore a 5.000 abitanti non si applicanole disposizioni di cui al presente articolo ».

4. Nel regolamento di cui al comma 5sono individuati gli adempimenti sostitu-

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tivi per i comuni con popolazione inferiorea 5.000 abitanti.

5. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, è emanatoun regolamento a norma dell’articolo 17della legge 23 agosto 1988, n. 400, e suc-cessive modificazioni, recante modelli eschemi contabili semplificati per i comunicon popolazione inferiore a 5.000 abitanti,in deroga all’articolo 160 del citato testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267.

6. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, il Governo èdelegato ad adottare un decreto legislativovolto alla razionalizzazione del ruolo delsegretario comunale nei comuni con po-polazione inferiore a 5.000 abitanti, nelrispetto dei seguenti princìpi e criteri di-rettivi:

a) istituzione di una sede di segrete-ria comunale unificata cui fanno riferi-mento più comuni limitrofi la cui popo-lazione complessiva sia pari almeno a15.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzionidel segretario comunale in servizio pressola sede unificata di cui alla lettera a);

c) ampliamento delle responsabilitàdel segretario comunale in servizio pressola sede unificata;

d) attribuzione al segretario comu-nale in servizio presso la sede unificata difunzioni di controllo interno e di gestionenonché di legittimità sugli atti.

ART. 31.

(Progetti di innovazione industriale).

1. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, al fine dipromuovere e sostenere la competitivitàdel sistema produttivo, il Ministro dellosviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca, sentiti il Ministro per lasemplificazione normativa e il Ministroper la pubblica amministrazione e l’inno-

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vazione, d’intesa con la Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, può individuare nuove areetecnologiche ovvero aggiornare o modifi-care quelle già individuate e, a decorreredall’anno 2009, l’individuazione di nuovearee tecnologiche o l’aggiornamento diquelle individuate può intervenire entro il30 giugno di ogni anno.

2. All’articolo 1, comma 842, della legge27 dicembre 2006, n. 296, e successivemodificazioni, le parole: « di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze,nonché con il Ministro per gli affari re-gionali e le autonomie locali di concertocon il Ministro per i diritti e le pariopportunità, » sono soppresse.

3. All’articolo 1, comma 843, della legge27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: « ,sentiti i Ministri » fino a: « in cui gli stessiconcorrono ,» sono soppresse.

4. All’articolo 1, comma 844, della legge27 dicembre 2006, n. 296, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) le parole: « i Ministri dell’univer-sità » sono sostituite dalle seguenti: « ilMinistro dell’università »;

b) le parole: « , per le riforme e leinnovazioni nella pubblica amministra-zione, per gli affari regionali e le autono-mie locali, » sono soppresse;

c) i periodi secondo, terzo e quartosono soppressi.

ART. 32.

(Misure contro il lavoro sommerso).

1. All’articolo 3 del decreto-legge 22febbraio 2002, n. 12, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,n. 73, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Ferma restando l’applicazione dellesanzioni già previste dalla normativa in

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vigore, l’impiego di lavoratori senza pre-ventiva comunicazione di instaurazionedel rapporto di lavoro, da parte del datoredi lavoro privato, con la sola esclusione deldatore di lavoro domestico, è altresì punitocon la sanzione amministrativa da euro1.500 a euro 12.000 per ciascun lavora-tore, maggiorata di euro 150 per ciascunagiornata di lavoro effettivo. L’importodella sanzione è da euro 1.000 a euro8.000 per ciascun lavoratore, maggioratodi euro 30 per ciascuna giornata di lavoroirregolare nel caso in cui il lavoratorerisulti regolarmente occupato per un pe-riodo lavorativo successivo. L’importodelle sanzioni civili connesse all’evasionedei contributi e dei premi riferiti a ciascunlavoratore di cui ai periodi precedenti èaumentato del 50 per cento »;

b) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. Le sanzioni di cui al comma 3 nontrovano applicazione qualora, dalle regi-strazioni effettuate sul libro unico dellavoro nel mese precedente all’accerta-mento ispettivo oppure da altri adempi-menti obbligatori precedentemente assolti,si evidenzi comunque la volontà di nonoccultare il rapporto, anche se trattasi didifferente qualificazione »;

c) il comma 5 è sostituito dal se-guente:

« 5. All’irrogazione delle sanzioni am-ministrative di cui al comma 3 provvedonogli organi di vigilanza che effettuano ac-certamenti in materia di lavoro, fisco eprevidenza. Autorità competente a rice-vere il rapporto ai sensi dell’articolo 17della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ladirezione provinciale del lavoro territorial-mente competente ».

2. Al comma 7-bis dell’articolo 36-bisdel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4agosto 2006, n. 248, introdotto dall’arti-colo 1, comma 54, della legge 24 dicembre2007, n. 247, la parola: « constatate » èsostituita dalla seguente: « commesse ».

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ART. 33.

(Cooperazione allo sviluppo internazionale).

1. Entro due mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, con decretodel Ministro degli affari esteri, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sono definite le modalità semplifi-cate di svolgimento delle procedure am-ministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione asostegno dei processi di pace e di stabi-lizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 13 marzo 2008,n. 45;

b) gli interventi nelle ulteriori areeindividuate con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta delMinistro degli affari esteri, finalizzati alsuperamento delle criticità di natura uma-nitaria, sociale o economica.

2. Con il decreto di cui al comma 1sono stabiliti, in particolare:

a) le modalità di approvazione degliinterventi, in conformità all’articolo 11,comma 3, della legge 26 febbraio 1987,n. 49, e successive modificazioni, e all’ar-ticolo 11, comma 1, del decreto-legge 1o

luglio 1996, n. 347, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche deroghe alle norme dicontabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso adesperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delleprocedure negoziate.

ART. 34.

(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondistrutturali comunitari e del Fondo per le

aree sottoutilizzate).

1. Per prevenire l’indebito utilizzo dellerisorse stanziate nell’ambito della pro-

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grammazione unitaria della politica regio-nale per il periodo 2007-2013, con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze,di concerto con i Ministri interessati, sonodefinite le modalità e le procedure neces-sarie a garantire l’effettiva tracciabilità deiflussi finanziari relativi all’utilizzo, daparte dei soggetti beneficiari delle agevo-lazioni, delle risorse pubbliche e privateimpiegate per la realizzazione degli inter-venti oggetto di finanziamento a valere suiFondi strutturali comunitari e sul Fondoper le aree sottoutilizzate, di cui all’arti-colo 61 della legge 27 dicembre 2002,n. 289, e successive modificazioni. Le am-ministrazioni pubbliche di cui all’articolo1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modifi-cazioni, sono tenute, nell’utilizzo delle ri-sorse dei predetti Fondi loro assegnate, adapplicare le modalità e le procedure de-finite dal decreto di cui al periodo prece-dente.

ART. 35.

(Misure in tema di concorrenza e tuteladegli utenti nel settore postale).

1. All’articolo 2, comma 2, lettera d),del decreto legislativo 22 luglio 1999,n. 261, dopo le parole: « espletamento delservizio universale » sono aggiunte le se-guenti: « e adotta i provvedimenti necessariad assicurare la continuità della fornituradi tale servizio anche in considerazionedella funzione di coesione economica, so-ciale e territoriale che esso riveste ».

2. All’articolo 2, comma 2, lettera h),del decreto legislativo 22 luglio 1999,n. 261, dopo le parole: « rete postale pub-blica » sono inserite le seguenti: « e adalcuni elementi dei servizi postali, quali ilsistema di codice di avviamento postale, ».

3. All’articolo 2, comma 2, lettera l), deldecreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,le parole: « del servizio universale » sonosostituite dalle seguenti: « dei servizi po-stali ».

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4. All’articolo 3, comma 3, lettera c),del decreto legislativo 22 luglio 1999,n. 261, dopo le parole: « criteri di ragio-nevolezza » sono inserite le seguenti: « e inconsiderazione della funzione di coesionesociale e territoriale del servizio e dellarelativa rete postale, ».

5. La rubrica dell’articolo 14 del de-creto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, èsostituita dalla seguente: « Reclami e rim-borsi ».

6. L’articolo 14, comma 1, del decretolegislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sosti-tuito dal seguente:

« 1. Relativamente al servizio univer-sale, compresa l’area della riserva, sonopreviste dal fornitore del servizio univer-sale, nella carta della qualità di cui all’ar-ticolo 12, comma 1, procedure trasparenti,semplici e poco onerose per la gestione deireclami degli utenti, con particolare rife-rimento ai casi di smarrimento, furto,danneggiamento o mancato rispetto dellenorme di qualità del servizio, comprese leprocedure per determinare l’attribuzionedella responsabilità qualora sia coinvoltopiù di un operatore. È fissato anche iltermine per la trattazione dei reclamimedesimi e per la comunicazione del loroesito all’utente ».

7. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 deldecreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,come sostituito dal comma 6 del presentearticolo, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le procedure per la gestione deireclami di cui al comma 1 comprendonole procedure conciliative in sede localenonché le procedure extragiudiziali per larisoluzione delle controversie, uniformateai princìpi comunitari in materia ».

8. All’articolo 14, comma 5-bis, deldecreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,dopo le parole: « titolari di licenza indivi-duale » sono inserite le seguenti: « e diautorizzazione generale ».

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CAPO VII

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE

ART. 36.

(Efficienza dell’azione amministrativa).

1. Le disposizioni del presente caposono dirette a restituire efficienza al-l’azione amministrativa, a ridurre le spesedi funzionamento delle amministrazionipubbliche nonché ad incrementare le ga-ranzie per i cittadini, nel rispetto dell’ar-ticolo 97 della Costituzione, dell’articolo41 della Carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea e dell’articolo 197 delTrattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ledisposizioni del presente capo recano lemisure concernenti il riordino e la razio-nalizzazione delle funzioni amministrative,la semplificazione e la riduzione deglioneri burocratici, la trasparenza e la tem-pestività nei procedimenti amministrativi enell’erogazione dei servizi pubblici, nonchéla diffusione delle nuove tecnologie nelsettore pubblico.

ART. 37.

(Territorializzazionedelle procedure concorsuali).

1. Il comma 1 dell’articolo 35 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,è sostituito dal seguente:

« 1. Le pubbliche amministrazioni co-prono i propri fabbisogni nel rispetto delprincipio del prevalente accesso dal-l’esterno, tramite concorso pubblico, e delprevio esperimento delle procedure di mo-bilità, con le modalità da adottare neipropri regolamenti di organizzazione.L’assunzione nelle amministrazioni pub-bliche avviene con contratto individuale dilavoro:

a) tramite procedure selettive con-formi ai princìpi di cui al comma 3, volte

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all’accertamento della professionalità ri-chiesta;

b) mediante avviamento degli iscrittinegli elenchi anagrafici ai sensi della le-gislazione vigente per le qualifiche e profiliper i quali è richiesto il solo requisito dellascuola dell’obbligo, facendo salvi gli even-tuali ulteriori requisiti per specifiche pro-fessionalità ».

2. Al comma 4 dell’articolo 35 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, dopo il primoperiodo è inserito il seguente: « A tali finile dotazioni organiche sono articolate perarea o categoria, profilo professionale eposizione economica ».

3. Al comma 5 dell’articolo 35 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,è premesso il seguente periodo: « Le am-ministrazioni dello Stato e gli enti pubblicinon economici individuano i posti per iquali avviare le procedure concorsuali dal-l’esterno e di progressione interna nellaprogrammazione triennale dei fabbisognicon riferimento alle sedi di servizio e, oveciò non sia possibile, con riferimento adambiti regionali ».

4. Al comma 5-bis dell’articolo 35 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,introdotto dall’articolo 1, comma 230,della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopole parole: « I vincitori dei concorsi » sonoinserite le seguenti: « e i vincitori delleprocedure di progressione verticale » ed èaggiunto, in fine, il seguente periodo:« Nelle procedure di progressione verticalela permanenza nelle sedi carenti di orga-nico, individuate dalle amministrazioni ecomunicate alla Presidenza del Consigliodei ministri – Dipartimento della funzionepubblica, è considerata titolo di prefe-renza ».

ART. 38.

(Mobilità del personaledelle pubbliche amministrazioni).

1. In caso di conferimento di funzionistatali alle regioni e alle autonomie locali

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ovvero di trasferimento o di conferimentodi attività svolte da pubbliche amministra-zioni ad altri soggetti pubblici ovvero diesternalizzazione di attività e di servizi, siapplicano al personale ivi adibito, in casodi esubero, le disposizioni dell’articolo 33del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165.

2. Il personale che oppone un reiteratorifiuto, pari a due volte in cinque anni, pergiustificate e obiettive esigenze di organiz-zazione dell’amministrazione, si considerain posizione di esubero, con conseguenteapplicazione di quanto previsto dall’arti-colo 33 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165.

3. All’articolo 30 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-dificazioni, dopo il comma 2-quinquies èaggiunto il seguente:

« 2-sexies. Le pubbliche amministra-zioni, per motivate esigenze organizzative,risultanti dai documenti di programma-zione previsti all’articolo 6, possono uti-lizzare in assegnazione temporanea, con lemodalità previste dai rispettivi ordina-menti, personale di altre amministrazioniper un periodo non superiore a tre anni,fermi restando quanto già previsto danorme speciali sulla materia, nonché ilregime di spesa eventualmente previsto datali norme e dal presente decreto ».

ART. 39.

(Aspettativa).

1. I dipendenti pubblici possono esserecollocati in aspettativa, senza assegni esenza decorrenza dell’anzianità di servizio,per un periodo massimo di dodici mesi,anche per avviare attività professionali eimprenditoriali. L’aspettativa è concessadall’amministrazione, tenuto conto delleesigenze organizzative, previo esame delladocumentazione prodotta dall’interessato.

2. Nel periodo di cui al comma 1 delpresente articolo non si applicano le di-sposizioni in tema di incompatibilità di cuiall’articolo 53 del decreto legislativo 30

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marzo 2001, n. 165, e successive modifi-cazioni.

3. Resta fermo quanto previsto dall’ar-ticolo 23-bis del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modifi-cazioni.

ART. 40.

(Trasparenza sulle retribuzioni e sullecollaborazioni autonome).

1. Ciascuna delle pubbliche ammini-strazioni di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, ha l’obbligo dipubblicare nel proprio sito internet leretribuzioni annuali, i curricula vitae, gliindirizzi di posta elettronica e i numeritelefonici dei dirigenti nonché di renderepubblici, con lo stesso mezzo, i tassi diassenza del personale distinti per uffici dilivello dirigenziale.

ART. 41.

(Spese di funzionamento).

1. Dopo l’articolo 6 del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito ilseguente:

« ART. 6-bis. — (Misure in materia diorganizzazione e razionalizzazione dellaspesa di funzionamento delle pubblicheamministrazioni). — 1. Le pubbliche am-ministrazioni di cui all’articolo 1, comma2, nonché gli enti finanziati direttamente oindirettamente a carico del bilancio delloStato sono autorizzati ad acquistare sulmercato i servizi, originariamente prodottial proprio interno, a condizione di otte-nere conseguenti economie di gestione e diadottare le necessarie misure in materia dipersonale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il per-sonale e alle dotazioni organiche le am-ministrazioni interessate dai processi dicui al presente articolo provvedono alcongelamento dei posti e alla temporanea

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riduzione dei fondi della contrattazione,fermi restando i conseguenti processi diriduzione e di rideterminazione delle do-tazioni organiche nel rispetto dell’articolo6 nonché i conseguenti processi di riallo-cazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gliorgani di controllo interno delle ammini-strazioni che attivano i processi di cui alcomma 1 vigilano sull’applicazione delpresente articolo, dando evidenza, nei pro-pri verbali, dei risparmi derivanti dall’ado-zione dei provvedimenti in materia diorganizzazione e di personale, anche aifini della valutazione del personale conincarico dirigenziale di cui all’articolo 5del decreto legislativo 30 luglio 1999,n. 286 ».

ART. 42.

(Trasferimento delle risorse e delle funzioniagli enti territoriali).

1. All’articolo 7 della legge 5 giugno2003, n. 131, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Per le finalità di cui al comma 1,e comunque ai fini del trasferimento delleoccorrenti risorse, sulla base degli accordicon le regioni e con le autonomie locali, daconcludere in sede di Conferenza unifi-cata, diretti in particolare all’individua-zione dei beni e delle risorse finanziarie,umane, strumentali e organizzative neces-sari per l’esercizio delle funzioni e deicompiti da conferire, il Governo, su pro-posta del Ministro per le riforme per ilfederalismo e del Ministro per i rapporticon le regioni, di concerto con il Ministroper la pubblica amministrazione e l’inno-vazione e con il Ministro dell’economia e

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delle finanze, può avviare i trasferimentidei suddetti beni e risorse mediante uno opiù decreti del Presidente del Consiglio deiministri, tenendo conto delle previsioni dispesa risultanti dal bilancio dello Stato edel patto di stabilità interno. Si applicano,in quanto compatibili, gli articoli 3, 7,commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decretolegislativo 31 marzo 1998, n. 112. Glischemi di decreto, ciascuno dei quali deveessere corredato di idonea relazione tec-nica, sono trasmessi alle Camere per l’ac-quisizione del parere delle Commissioniparlamentari competenti per le conse-guenze di carattere finanziario, da rendereentro trenta giorni dall’assegnazione »;

c) il comma 5 è sostituito dal se-guente:

« 5. Dalla data di entrata in vigore deidecreti di cui al comma 3 o da quelladiversa indicata negli stessi, le regioni o glienti locali provvedono all’esercizio dellefunzioni relative ai beni e alle risorsetrasferiti dalla medesima. Dalla medesimadata sono soppressi gli uffici delle ammi-nistrazioni statali precedentemente prepo-sti all’esercizio delle predette funzioni, conle corrispondenti quote organiche di per-sonale ».

2. I comuni e le province favorisconol’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli eassociati, per lo svolgimento di attività e diservizi di interesse generale, sulla base delprincipio di sussidiarietà orizzontale, in-dividuando, entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, iservizi la cui erogazione è affidata aiprivati anche a livello territoriale più am-pio, mediante accordi di programma, con-sorzi e altre forme associative di eroga-zione di servizi.

3. In attuazione dei princìpi di propor-zionalità e di adeguatezza di cui all’arti-colo 118 della Costituzione, i comuni conpopolazione inferiore a 20.000 abitantisvolgono le funzioni relative alla gestionedei servizi pubblici locali in forma asso-ciata in modo che la popolazione com-plessiva dei comuni associati sia almenopari a 20.000 abitanti.

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ART. 43.

(Mobilità delle funzioni amministrative euso ottimale degli immobili pubblici).

1. Le amministrazioni pubbliche, te-nuto conto della missione principale loroaffidata, individuano tra le proprie fun-zioni quelle che possono essere esercitatetemporaneamente, in modo più efficace opiù economico, da altri soggetti pubblici oprivati.

2. Nel proporre il trasferimento del-l’esercizio delle funzioni ciascuna ammi-nistrazione ne specifica gli effetti finan-ziari e organizzativi, con particolare ri-guardo al risparmio di spesa e alla rial-locazione delle risorse umane estrumentali, nonché ai conseguenti pro-cessi di mobilità. Dal trasferimento nonpossono, in ogni caso, derivare maggiorioneri per la finanza pubblica.

3. La proposta è presentata a un co-mitato interministeriale presieduto dalPresidente del Consiglio dei ministri o, persua delega, dal Ministro per la pubblicaamministrazione e l’innovazione, e delquale fanno parte il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, il Ministro dell’in-terno, il Ministro per i rapporti con leregioni, il Ministro per le riforme per ilfederalismo e il Ministro per la semplifi-cazione normativa nonché i Ministri divolta in volta competenti in ordine allefunzioni interessate. Il comitato, qualorapresenti la proposta all’approvazione delConsiglio dei ministri, indica lo strumentogiuridico di diritto pubblico o privatoidoneo ad assicurare il migliore eserciziodella funzione.

4. Le amministrazioni pubbliche favo-riscono ogni iniziativa volta a realizzare,in armonia con le finalità istituzionalifissate dai rispettivi ordinamenti, l’obiet-tivo della piena utilizzazione e fruizionedei propri edifici da parte dei cittadini.Alle predette iniziative si provvede con leordinarie risorse strumentali e finanziariedisponibili in sede di bilancio.

5. Al personale delle rispettive ammi-nistrazioni effettivamente impiegato nelle

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attività realizzate sulla base delle iniziativedi cui al comma 4 sono attribuiti incentivieconomici da definire in sede di contrat-tazione collettiva nell’ambito delle risorseassegnate nei rispettivi fondi unici di am-ministrazione.

ART. 44.

(Diffusione delle buone prassi nelle pub-bliche amministrazioni e tempi per l’ado-zione dei provvedimenti o per l’erogazione

dei servizi al pubblico).

1. Le amministrazioni pubbliche stataliindividuano nel proprio ambito gli ufficiche provvedono con maggiore tempestivitàed efficacia all’adozione di provvedimentio all’erogazione di servizi e adottano leopportune misure al fine di garantire ladiffusione delle relative buone prassi.

2. Le prassi individuate ai sensi delcomma 1 sono pubblicate nei siti telema-tici istituzionali di ciascuna amministra-zione e comunicate alla Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento dellafunzione pubblica.

3. L’elaborazione e la diffusione dellebuone prassi sono considerate ai fini dellavalutazione dei dirigenti e del personaleamministrativo.

4. In sede di Conferenza unificata, dicui all’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modifi-cazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato,le regioni e gli enti locali per l’individua-zione e la diffusione di buone prassi perle funzioni e i servizi degli enti territoriali.

5. Al fine di aumentare la trasparenzadei rapporti tra le amministrazioni pub-bliche e gli utenti, a decorrere dal 1o

gennaio 2009 ogni amministrazione pub-blica determina e pubblica, con cadenzaannuale, nel proprio sito internet o conaltre forme idonee:

a) un indicatore dei propri tempimedi di pagamento relativi agli acquisti dibeni, servizi e forniture, denominato « in-dicatore di tempestività dei pagamenti »;

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b) i tempi medi di definizione deiprocedimenti e di erogazione dei servizicon riferimento all’esercizio finanziarioprecedente.

6. Con decreto del Ministro per lapubblica amministrazione e l’innovazione,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro un mesedalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, sono definite le modalità diattuazione dell’obbligo informativo di cuial comma 5, lettera a), avuto riguardoall’individuazione dei tempi medi ponde-rati di pagamento con riferimento, inparticolare, alle tipologie contrattuali, aitermini contrattualmente stabiliti e all’im-porto dei pagamenti.

ART. 45.

(Modifica all’articolo 2470 del codice civile,in materia di cessione di quote di società a

responsabilità limitata).

1. Il secondo comma dell’articolo 2470del codice civile è sostituito dal seguente:

« L’atto di trasferimento, sottoscrittocon firma digitale nel rispetto della nor-mativa anche regolamentare concernentela sottoscrizione dei documenti informa-tici, ovvero con sottoscrizione autenticatadal notaio, deve essere depositato entrotrenta giorni, a cura di un intermediarioabilitato al deposito degli atti nel registrodelle imprese di cui all’articolo 31, comma2-quater, della legge 24 novembre 2000,n. 340, ovvero a cura del notaio autenti-cante, presso l’ufficio del registro delleimprese nella cui circoscrizione è stabilitala sede sociale. L’iscrizione del trasferi-mento nel libro dei soci ha luogo, surichiesta dell’alienante o dell’acquirente,verso esibizione del titolo da cui risultinoil trasferimento e l’avvenuto deposito, ri-lasciato dal professionista che vi ha prov-veduto ai sensi del periodo precedente. Incaso di trasferimento a causa di morte ildeposito e l’iscrizione sono effettuati arichiesta dell’erede o del legatario versopresentazione della documentazione ri-

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chiesta per l’annotazione nel libro dei socidei corrispondenti trasferimenti in materiadi società per azioni ».

ART. 46.

(Riorganizzazione del Centro nazionale perl’informatica nella pubblica amministra-zione, del Centro di formazione studi e dellaScuola superiore della pubblica ammini-

strazione).

1. Al fine di realizzare un sistemaunitario di interventi nel campo dellaformazione dei pubblici dipendenti, dellariqualificazione del lavoro pubblico, del-l’aumento della sua produttività, del mi-glioramento delle prestazioni delle pubbli-che amministrazioni e della qualità deiservizi erogati ai cittadini e alle imprese,della misurazione dei risultati e dei costidell’azione pubblica, nonché della digita-lizzazione delle pubbliche amministra-zioni, il Governo è delegato ad adottare,secondo le modalità e i princìpi e criteridirettivi di cui all’articolo 20 della legge 15marzo 1997, n. 59, e successive modifica-zioni, entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, unoo più decreti legislativi di riassetto nor-mativo finalizzati al riordino del Centronazionale per l’informatica nella pubblicaamministrazione (CNIPA), del Centro diformazione studi (FORMEZ) e dellaScuola superiore della pubblica ammini-strazione (SSPA), secondo i seguenti prin-cìpi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle missioni e dellecompetenze e riordino degli organi, inbase a princìpi di efficienza, efficacia edeconomicità, anche al fine di assicurare unsistema coordinato e coerente nel settoredella formazione e della reingegnerizza-zione dei processi produttivi della pubblicaamministrazione centrale e delle ammini-strazioni locali;

b) raccordo con le altre strutture,anche di natura privatistica, operanti nelsettore della formazione e dell’innovazionetecnologica;

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c) riallocazione delle risorse umane efinanziarie in relazione alla riorganizza-zione e alla razionalizzazione delle com-petenze.

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Alleattività previste dal presente articolo siprovvede nell’ambito delle risorse umane,finanziarie e strumentali previste dallalegislazione vigente.

ART. 47.

(Tutela non giurisdizionale dell’utentedei servizi pubblici).

1. Le carte dei servizi dei soggettipubblici e privati che erogano servizi pub-blici o di pubblica utilità contengono laprevisione della possibilità, per l’utente oper la categoria di utenti che lamenti laviolazione di un diritto o di un interessegiuridico rilevante, di promuovere la riso-luzione non giurisdizionale della contro-versia, che avviene entro i trenta giornisuccessivi alla richiesta; esse prevedono,altresì, l’eventuale ricorso a meccanismi disostituzione dell’amministrazione o delsoggetto inadempiente.

2. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, le autoritàamministrative che svolgono la propriaattività nelle materie contemplate dal co-dice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture, di cui al decreto legi-slativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31luglio 1997, n. 249, nell’autonomia garan-tita dai rispettivi ordinamenti, nonché, peri servizi pubblici o di pubblica utilità nonregolati dalle medesime autorità, il Mini-stro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro per la pubblica ammini-strazione e l’innovazione, emanano unadeterminazione che individua uno sche-ma-tipo di procedura conciliativa ai sensidel comma 1, da recepire nelle singolecarte dei servizi entro il termine di

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novanta giorni dalla data della sua ado-zione.

ART. 48.

(Eliminazione degli sprechi relativi al man-tenimento di documenti in forma cartacea).

1. Gli obblighi di pubblicazione di attie di provvedimenti amministrativi aventieffetto di pubblicità legale si intendonoassolti con la pubblicazione da parte delleamministrazioni e dei soggetti obbligati neipropri siti informatici.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1possono essere attuati mediante l’utilizzodi siti informatici di altri soggetti obbligati,ovvero di loro associazioni.

3. Al fine di garantire e di facilitarel’accesso alle pubblicazioni di cui alcomma 1 il CNIPA realizza e gestisce unPortale di accesso ai siti di cui al mede-simo comma 1.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2011 lepubblicazioni effettuate in forma cartaceanon hanno effetto di pubblicità legale.

5. Agli oneri derivanti dalla realizza-zione delle attività di cui al comma 1 delpresente articolo si provvede a valere sullerisorse finanziarie assegnate ai sensi del-l’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003,n. 3, e successive modificazioni, con de-creto del Ministro per l’innovazione e letecnologie 22 luglio 2005 al progetto « PCalle famiglie » non ancora impegnate alladata di entrata in vigore della presentelegge.

ART. 49.

(Delega al Governo per la modifica delcodice dell’amministrazione digitale, di cuial decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

1. Il Governo è delegato ad adottare,secondo le modalità e i princìpi e criteridirettivi di cui all’articolo 20 della legge 15marzo 1997, n. 59, e successive modifica-zioni, entro diciotto mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, suproposta del Ministro per la pubblica

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amministrazione e l’innovazione, di con-certo con i Ministri interessati, uno o piùdecreti legislativi volti a modificare il co-dice dell’amministrazione digitale, di cui aldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, esuccessive modificazioni, nel rispetto deiseguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere forme sanzionatorie, an-che inibendo l’erogazione dei servizi di-sponibili in modalità digitali attraversocanali tradizionali, per le amministrazioniche non ottemperano alle prescrizioni delcodice;

b) individuare meccanismi volti aquantificare gli effettivi risparmi conse-guiti dalle singole pubbliche amministra-zioni, da utilizzare per l’incentivazione delpersonale coinvolto e per il finanziamentodi progetti di innovazione;

c) modificare la normativa in materiadi firma digitale al fine di semplificarnel’adozione e l’uso da parte della pubblicaamministrazione, dei cittadini e delle im-prese;

d) prevedere il censimento e la dif-fusione delle applicazioni informaticherealizzate o comunque utilizzate dallepubbliche amministrazioni e dei servizierogati con modalità digitali, nonché dellemigliori pratiche tecnologiche e organiz-zative adottate, introducendo sanzioni perle amministrazioni inadempienti;

e) introdurre specifiche disposizionivolte a rendere la finanza di progettostrumento per l’accelerazione dei processidi valorizzazione dei dati pubblici e perl’utilizzazione da parte delle pubblicheamministrazioni centrali, regionali e locali;

f) prevedere l’utilizzo del web nellecomunicazioni tra le amministrazioni e ipropri dipendenti;

g) prevedere la pubblicazione nei sitidelle pubbliche amministrazioni di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, di indicatori di prestazioni,introducendo sanzioni per le amministra-zioni inadempienti.

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ART. 50.

(VOIP e Sistema pubblico di connettività).

1. Al fine di consentire l’attuazione diquanto previsto all’articolo 78, comma2-bis, del codice dell’amministrazione di-gitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, il CNIPA provvede alla rea-lizzazione e alla gestione di un nodo diinterconnessione per i servizi VOIP per iltriennio 2009-2011, in conformità all’arti-colo 83 del medesimo codice.

2. All’attuazione del comma 1 si prov-vede nel limite delle risorse disponibili alegislazione vigente, assegnate al progetto« Lotta agli sprechi » dal decreto del Mi-nistro per l’innovazione e le tecnologie 24febbraio 2005, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 116 del 20 maggio 2005, nonancora impegnate alla data di entrata invigore della presente legge, nonché utiliz-zando le economie derivanti dalla realiz-zazione del Sistema pubblico di connetti-vità di cui al decreto del Ministro perl’innovazione e le tecnologie 27 ottobre2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 29 dicembre 2004.

3. Al fine di accelerare la diffusione delSistema pubblico di connettività discipli-nato dal citato codice di cui al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso lepubbliche amministrazioni di cui all’arti-colo 1, comma 2, della legge 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni,nel rispetto dei princìpi di economicità edi concorrenza del mercato, il Ministroper la pubblica amministrazione e l’inno-vazione predispone, d’intesa con la Con-ferenza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,e successive modificazioni, entro sei mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, un programma triennale attoad assicurare, entro il 31 dicembre 2011,l’adesione di tutte le citate amministra-zioni al predetto Sistema, la realizzazionedi progetti di cooperazione tra i rispettivisistemi informativi e la piena interopera-bilità delle banche dati, dei registri e delleanagrafi, al fine di migliorare la qualità edi ampliare la tipologia dei servizi, anche

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on line, erogati a cittadini e a imprese,nonché di aumentare l’efficacia e l’effi-cienza dell’amministrazione pubblica.

4. All’attuazione del programma di cuial comma 3 del presente articolo sonoprioritariamente destinate le risorse delFondo per le aree sottoutilizzate, di cuiall’articolo 61 della legge 27 dicembre2002, n. 289, e successive modificazioni,assegnate a programmi per lo sviluppodella società dell’informazione, e non an-cora programmate.

ART. 51.

(Riallocazione di fondi).

1. Le somme di cui all’articolo 2-bis,comma 1, lettera b), del decreto-legge 30giugno 2005, n. 115, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 agosto 2005,n. 168, non impegnate alla data di entratain vigore della presente legge sono desti-nate al cofinanziamento dei progetti disviluppo di reti di connettività, anche contecnologie senza fili (wireless), e di serviziinnovativi di tipo amministrativo e didat-tico presentati dalle università.

2. Al fine di favorire le iniziative dicreazione di imprese nei settori innovativipromosse da giovani ricercatori, il Dipar-timento per l’innovazione e le tecnologiedella Presidenza del Consiglio dei ministridefinisce un programma di incentivi e diagevolazioni, attuati in regime de minimis,dando priorità a progetti in grado dicontribuire al miglioramento qualitativo ealla razionalizzazione dei servizi offertidalla pubblica amministrazione. All’attua-zione del presente comma si provvede nellimite delle risorse finanziarie disponibili,assegnate, ai sensi dell’articolo 27 dellalegge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto« Fondo di garanzia per le piccole e medieimprese » con decreto dei Ministri delleattività produttive e per l’innovazione e letecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno2004, non impegnate alla data di entratain vigore della presente legge.

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3. Le risorse finanziarie assegnate alDipartimento per l’innovazione e le tec-nologie della Presidenza del Consiglio deiministri e al CNIPA con delibere del CIPEadottate ai sensi dell’articolo 61 della legge27 dicembre 2002, n. 289, e successivemodificazioni, non impegnate alla data dientrata in vigore della presente legge e nondestinate all’attuazione di accordi di pro-gramma quadro di cui all’articolo 2,comma 203, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, e successive modificazioni, possonoessere riprogrammate dal CIPE in favoredegli interventi proposti dallo stesso Di-partimento. Possono altresì essere desti-nate alle finalità di cui al periodo prece-dente le risorse finanziarie per l’anno 2009di cui all’articolo 1, comma 892, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, non an-cora programmate.

CAPO VIII

GIUSTIZIA

ART. 52.

(Modifiche al libro primo del codice diprocedura civile).

1. All’articolo 7 del codice di proceduracivile sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al primo comma, le parole: « lirecinque milioni » sono sostituite dalle se-guenti: « settemilacinquecento euro »;

b) al secondo comma, le parole: « liretrenta milioni » sono sostituite dalle se-guenti: « venticinquemila euro ».

2. L’articolo 38 del codice di proceduracivile è sostituito del seguente:

« ART. 38. – (Incompetenza). — L’incom-petenza per materia, quella per valore equella per territorio sono eccepite, a penadi decadenza, nella comparsa di rispostatempestivamente depositata. L’eccezione diincompetenza per territorio si ha per nonproposta se non contiene l’indicazione delgiudice che la parte ritiene competente.

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Fuori dei casi previsti dall’articolo 28,quando le parti costituite aderiscono al-l’indicazione del giudice competente perterritorio, la competenza del giudice indi-cato rimane ferma se la causa è riassuntaentro tre mesi dalla cancellazione dellastessa dal ruolo.

L’incompetenza per materia, quella pervalore e quella per territorio nei casiprevisti dall’articolo 28 sono rilevate d’uf-ficio non oltre l’udienza di cui all’articolo183.

Le questioni di cui ai commi precedentisono decise, ai soli fini della competenza,in base a quello che risulta dagli atti e,quando sia reso necessario dall’eccezionedel convenuto o dal rilievo del giudice,assunte sommarie informazioni ».

3. All’articolo 39 del codice di proce-dura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il primo comma è sostituito dalseguente:

« Se una stessa causa è proposta davantia giudici diversi, quello successivamenteadito, in qualunque stato e grado delprocesso, anche d’ufficio, dichiara con or-dinanza la litispendenza e dispone la can-cellazione della causa dal ruolo »;

b) al secondo comma, la parola:« sentenza » è sostituita dalla seguente:« ordinanza ».

4. All’articolo 40, primo comma, delcodice di procedura civile, la parola: « sen-tenza » è sostituita dalla seguente: « ordi-nanza ».

5. L’articolo 44 del codice di proceduracivile è sostituito dal seguente:

« ART. 44. – (Efficacia dell’ordinanza chepronuncia sulla competenza). — L’ordi-nanza che, anche a norma degli articoli 39e 40, pronuncia sulla competenza delgiudice adito, se non è reclamata entro iltermine di trenta giorni dalla comunica-zione, rende incontestabili la decisionesulla competenza e la competenza delgiudice in essa indicato, in ogni processoavente ad oggetto la medesima domanda.

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Il reclamo contro l’ordinanza del giu-dice di pace si propone dinanzi al tribu-nale in composizione monocratica nellacui circoscrizione ha sede il giudice che hapronunciato l’ordinanza.

Quando il tribunale pronuncia in com-posizione monocratica, il reclamo si pro-pone al collegio, del quale non può farparte il giudice che ha emanato il prov-vedimento reclamato.

Il reclamo contro l’ordinanza del tri-bunale e quello contro l’ordinanza dellacorte d’appello, quando pronuncia inunico grado, si propongono dinanzi alcollegio diversamente composto.

Il giudice pronuncia sul reclamo incamera di consiglio con ordinanza nonimpugnabile.

In pendenza del reclamo il processo èsospeso, ma il giudice può autorizzare ilcompimento degli atti che ritiene urgenti ».

6. All’articolo 45 del codice di proce-dura civile, le parole: « alla sentenza » sonosostituite dalle seguenti: « all’ordinanza ».

7. All’articolo 47 del codice di proce-dura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) i commi primo, secondo e terzosono abrogati;

b) al quinto comma, le parole: « no-tificato il ricorso o » sono soppresse;

c) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Procedimento del regolamentod’ufficio ».

8. All’articolo 48, primo comma, delcodice di procedura civile, le parole: « dalgiorno in cui è presentata l’istanza alcancelliere a norma dell’articolo prece-dente o » sono soppresse.

9. All’articolo 49 del codice di proce-dura civile, la parola: « sentenza », ovun-que ricorre, è sostituita dalla seguente:« ordinanza ».

10. Al primo comma dell’articolo 50 delcodice di procedura civile sono apportatele seguenti modificazioni:

a) la parola: « sentenza », ovunquericorre, è sostituita dalla seguente: « ordi-nanza »;

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b) le parole: « sei mesi » sono sosti-tuite dalle seguenti: « tre mesi ».

11. All’articolo 88 del codice di proce-dura civile è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« Le parti costituite devono chiarire lecircostanze di fatto in modo leale e veri-tiero ».

12. Il primo comma dell’articolo 91 delcodice di procedura civile è sostituito dalseguente:

« Il giudice, con il provvedimento chechiude il processo davanti a lui, condannala parte soccombente al rimborso dellespese a favore dell’altra parte e ne liquidal’ammontare insieme con gli onorari didifesa. Se accoglie la domanda in misuranon superiore all’eventuale proposta con-ciliativa, condanna la parte che ha rifiu-tato senza giustificato motivo la propostaal pagamento delle spese del processo,salvo quanto disposto dal secondo commadell’articolo 92 ».

13. All’articolo 96 del codice di proce-dura civile è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« In ogni caso, il giudice, anche d’uffi-cio, condanna la parte soccombente alpagamento, a favore della controparte, diuna somma non inferiore alla metà e nonsuperiore al doppio dei massimi tariffari ».

14. Al primo comma dell’articolo 115del codice di procedura civile sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « , non-ché i fatti contestati in modo generico ».

15. Al secondo comma dell’articolo 132del codice di procedura civile, il numero 4)è sostituito dal seguente:

« 4) la concisa esposizione delle ragionidi fatto e di diritto della decisione ».

16. All’articolo 153 del codice di pro-cedura civile è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« La parte che dimostra di essere in-corsa in decadenze per causa ad essa nonimputabile può chiedere al giudice di es-

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sere rimessa in termini. Il giudice prov-vede a norma dell’articolo 294, secondo eterzo comma ».

ART. 53.

(Modifiche al libro secondo del codice diprocedura civile).

1. Al secondo comma dell’articolo 170del codice di procedura civile è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « Questa di-sposizione si applica anche agli atti diimpugnazione ».

2. Il secondo comma dell’articolo 182del codice di procedura civile è sostituitodal seguente:

« Quando rileva un difetto di rappre-sentanza, di assistenza o di autorizzazioneovvero un vizio che determina la nullitàdella procura al difensore, il giudice as-segna alle parti un termine perentorio perla costituzione della persona alla qualespetta la rappresentanza o l’assistenza, peril rilascio delle necessarie autorizzazioni,ovvero per il rilascio della procura alle litio per la rinnovazione della stessa. L’os-servanza del termine sana i vizi, e glieffetti sostanziali e processuali della do-manda si producono sin dal momentodella prima notificazione ».

3. Al sesto comma, alinea, dell’articolo183 del codice di procedura civile, leparole: « il giudice concede » sono sosti-tuite dalle seguenti: « il giudice, ove sus-sistano giusti motivi, può concedere ».

4. Il terzo comma dell’articolo 187 delcodice di procedura civile è sostituito dalseguente:

« Il giudice provvede analogamente sesorgono questioni attinenti alla giurisdi-zione o ad altre pregiudiziali, ma puòanche disporre che siano decise unita-mente al merito. Le questioni attinenti allacompetenza sono decise immediatamentecon ordinanza, ai sensi dell’articolo 279,primo comma ».

5. Il primo comma dell’articolo 191 delcodice di procedura civile è sostituito dalseguente:

« Nei casi previsti dagli articoli 61 eseguenti il giudice istruttore, con ordi-

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nanza ai sensi dell’articolo 183, settimocomma, o con altra successiva ordinanza,nomina un consulente, formula i quesiti efissa l’udienza nella quale il consulentedeve comparire ».

6. Il terzo comma dell’articolo 195 delcodice di procedura civile è sostituito dalseguente:

« Il giudice fissa il termine entro ilquale il consulente deve depositare incancelleria la relazione e il termine, co-munque anteriore alla successiva udienza,entro il quale le parti possono depositarememorie contenenti osservazioni alla re-lazione del consulente ».

7. Al libro secondo, titolo I, capo II,sezione II, paragrafo 8, del codice diprocedura civile, dopo l’articolo 257 èaggiunto il seguente:

« ART. 257-bis – (Testimonianza scritta).— Il giudice, sentite le parti e tenuto contodi ogni circostanza, può disporre, nellecause aventi ad oggetto diritti disponibili,di assumere la deposizione chiedendo altestimone, anche nelle ipotesi di cui al-l’articolo 203, di fornire, per iscritto e neltermine fissato, le risposte ai quesiti suiquali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cuial primo comma, dispone che la parte cheha richiesto l’assunzione della prova pre-disponga il modello di testimonianza inconformità agli articoli ammessi e lo fac-cia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione com-pilando il modello di testimonianza in ognisua parte, con risposta separata a ciascunodei quesiti, e precisa quali sono quelli cuinon è in grado di rispondere, indicandonela ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizioneapponendo la propria firma autenticata suciascuna delle facciate del foglio di testi-monianza, che spedisce in busta chiusacon plico raccomandato o consegna allacancelleria del giudice.

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Quando il testimone si avvale dellafacoltà di astensione di cui all’articolo 249,ha l’obbligo di compilare il modello ditestimonianza, indicando le complete ge-neralità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce onon consegna le risposte scritte nel ter-mine stabilito, il giudice può condannarloalla pena pecuniaria di cui all’articolo 255,primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, puòsempre disporre che il testimone sia chia-mato a deporre davanti a lui o davanti algiudice delegato ».

8. All’articolo 279 del codice di proce-dura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il primo comma è sostituito dalseguente:

« Il collegio pronuncia ordinanzaquando provvede soltanto su questionirelative all’istruzione della causa, senzadefinire il giudizio, nonché quando decidequestioni di competenza. In tal caso, senon definisce il giudizio, impartisce con lastessa ordinanza i provvedimenti per l’ul-teriore istruzione della causa »;

b) al secondo comma, numero 1), leparole: « o di competenza » sono sop-presse.

9. All’articolo 295 del codice di proce-dura civile è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« L’ordinanza di sospensione è recla-mabile nei termini e nei modi di cuiall’articolo 44 ».

10. All’articolo 296 del codice di pro-cedura civile sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: « , fissando l’udienza perla prosecuzione del processo medesimo ».

11. All’articolo 297, primo comma, delcodice di procedura civile, le parole: « seimesi » sono sostituite dalle seguenti: « tremesi ».

12. All’articolo 305 del codice di pro-cedura civile le parole: « sei mesi » sonosostituite dalle seguenti: « tre mesi ».

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13. All’articolo 307 del codice di pro-cedura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al primo comma, le parole: « unanno » sono sostituite dalle seguenti: « tremesi »;

b) al terzo comma, la parola: « sei » èsostituita dalla seguente: « tre »;

c) il quarto comma è sostituito dalseguente:

« L’estinzione opera di diritto ed èdichiarata, anche d’ufficio, con ordinanzadel giudice istruttore ovvero con sentenzadel collegio ».

14. All’articolo 310, secondo comma,del codice di procedura civile, le parole:« e quelle che regolano la competenza »sono sostituite dalle seguenti: « e le ordi-nanze che pronunciano sulla compe-tenza ».

15. All’articolo 323 del codice di pro-cedura civile, le parole: « , oltre al rego-lamento di competenza nei casi previstidalla legge, » sono soppresse.

16. All’articolo 324 del codice di pro-cedura civile, le parole: « né al regola-mento di competenza, » sono soppresse.

17. All’articolo 327, primo comma, delcodice di procedura civile, le parole: « de-corso un anno » sono sostituite dalle se-guenti: « decorsi otto mesi ».

18. All’articolo 345, terzo comma, delcodice di procedura civile, dopo le parole:« nuovi mezzi di prova » sono inserite leseguenti: « e non possono essere prodottinuovi documenti ».

19. All’articolo 353 del codice di pro-cedura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Rimessione al primo giudice perragioni di giurisdizione »;

b) al secondo comma, le parole: « seimesi » sono sostituite dalle seguenti: « tremesi ».

20. Il numero 2) del primo commadell’articolo 360 del codice di proceduracivile è abrogato.

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21. All’articolo 382 del codice di pro-cedura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) nella rubrica, le parole: « e dicompetenza » sono soppresse;

b) il secondo comma è abrogato.

22. Al secondo comma dell’articolo 385del codice di procedura civile, le parole:« o per violazione delle norme sulla com-petenza » sono soppresse.

23. Al primo comma dell’articolo 392del codice di procedura civile, le parole:« un anno » sono sostituite dalle seguenti:« tre mesi ».

ART. 54.

(Modifiche al libro terzo del codicedi procedura civile).

1. Al libro terzo, titolo IV, del codice diprocedura civile, dopo l’articolo 614 èaggiunto il seguente:

« ART. 614-bis. – (Attuazione degli ob-blighi di fare infungibile o di non fare). —Con il provvedimento di condanna al-l’adempimento di un obbligo di fare in-fungibile o di non fare il giudice, surichiesta di parte, fissa la somma dovutaall’avente diritto per ogni violazione oinosservanza successiva.

Il provvedimento costituisce titolo ese-cutivo per il pagamento delle somme do-vute per ogni violazione o inosservanza ».

ART. 55.

(Modifiche al libro quarto del codicedi procedura civile).

1. All’articolo 669-octies del codice diprocedura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito ilseguente:

« Il giudice, quando emette uno deiprovvedimenti di cui al sesto comma

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prima dell’inizio della causa di merito,provvede sulle spese del procedimentocautelare »;

b) al settimo comma, le parole:« primo comma » sono sostituite dalle se-guenti: « sesto comma ».

2. All’articolo 819-ter del codice diprocedura civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al primo comma, il secondo pe-riodo è sostituito dal seguente: « L’ordi-nanza con la quale il giudice afferma onega la propria competenza in relazionead una convenzione d’arbitrato è recla-mabile a norma dell’articolo 44 »;

b) al secondo comma, dopo la parola:« 44 » sono inserite le seguenti: « , primocomma, ».

ART. 56.

(Procedimento sommario non cautelare).

1. Dopo il capo III del titolo I del libroquarto del codice di procedura civile èinserito il seguente:

« CAPO III-bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DICOGNIZIONE

ART. 702-bis.

(Forma della domanda.Costituzione delle parti).

Nelle cause in cui il tribunale giudica incomposizione monocratica, la domanda dicondanna al pagamento di somme di de-naro, anche se non liquide, ovvero allaconsegna o al rilascio di cose può essereproposta con ricorso al tribunale compe-tente. Il ricorso, sottoscritto a norma del-l’articolo 125, deve contenere le indica-zioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6)e l’avviso di cui al numero 7) del terzocomma dell’articolo 163.

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A seguito della presentazione del ri-corso il cancelliere forma il fascicolo d’uf-ficio e lo presenta senza ritardo al presi-dente del tribunale, il quale designa ilmagistrato cui è affidata la trattazione delprocedimento.

Il giudice designato fissa con decretol’udienza di comparizione delle parti, as-segnando un termine perentorio per lanotificazione del ricorso.

Il convenuto deve costituirsi almenodieci giorni prima dell’udienza, mediantedeposito in cancelleria della comparsa dirisposta, nella quale deve proporre le suedifese e prendere posizione sui fatti postidal ricorrente a fondamento della do-manda, indicare i mezzi di prova di cuiintende avvalersi e i documenti che offrein comunicazione, nonché formulare leconclusioni. A pena di decadenza deveproporre le eventuali domande riconven-zionali e le eccezioni processuali e dimerito che non sono rilevabili d’ufficio.

Se il convenuto intende chiamare unterzo in garanzia deve, a pena di deca-denza, farne dichiarazione nella comparsadi costituzione e chiedere al giudice desi-gnato lo spostamento dell’udienza. Il giu-dice, con decreto comunicato dal cancel-liere alle parti costituite, provvede a fis-sare la data della nuova udienza asse-gnando un termine perentorio per lacitazione del terzo. La costituzione delterzo in giudizio avviene a norma delquarto comma.

ART. 702-ter.

(Procedimento).

Il giudice, se ritiene di essere incom-petente, pronuncia ordinanza reclamabileai sensi dell’articolo 44. Si applica l’arti-colo 50.

Se rileva che la domanda non rientratra quelle indicate nell’articolo 702-bis, ilgiudice, con ordinanza non impugnabile,la dichiara inammissibile. Nello stessomodo provvede sulla domanda riconven-zionale.

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Se ritiene che le difese svolte dalle partirichiedono un’istruzione non sommaria, ilgiudice, con ordinanza non impugnabile,fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In talcaso si applicano le disposizioni del libroII.

Quando la causa relativa alla domandariconvenzionale richiede un’istruzione nonsommaria, il giudice ne dispone la sepa-razione.

Se non provvede ai sensi dei commiprecedenti, il giudice, sentite le parti,omessa ogni formalità non essenziale alcontraddittorio, procede nel modo cheritiene più opportuno agli atti di istruzioneindispensabili in relazione all’oggetto delprovvedimento richiesto e provvede conordinanza all’accoglimento o al rigettodelle domande.

L’ordinanza è provvisoriamente esecu-tiva e costituisce titolo per l’iscrizione diipoteca giudiziale.

Il giudice provvede in ogni caso sullespese del procedimento ai sensi degli ar-ticoli 91 e seguenti.

ART. 702-quater.

(Appello).

L’ordinanza emessa ai sensi del sestocomma dell’articolo 702-ter produce glieffetti di cui all’articolo 2909 del codicecivile se non è appellata entro trentagiorni dalla sua comunicazione o notifi-cazione. Sono ammessi nuovi mezzi diprova e nuovi documenti quando il colle-gio li ritiene indispensabili ai fini delladecisione, ovvero la parte dimostra di nonaver potuto proporli nel corso del proce-dimento sommario per causa ad essa nonimputabile. Il presidente del collegio puòdelegare l’assunzione dei mezzi istruttoriad uno dei componenti del collegio ».

ART. 57.

(Modifiche alle disposizioni per l’attuazionedel codice di procedura civile e disposizionitransitorie, di cui al regio decreto 18 di-

cembre 1941, n. 1368).

1. Dopo l’articolo 103 delle disposizioniper l’attuazione del codice di procedura

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civile e disposizioni transitorie, di cui alregio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,di seguito denominate « disposizioni perl’attuazione del codice di procedura ci-vile », è inserito il seguente:

« ART. 103-bis. – (Modello di testimo-nianza). – La testimonianza scritta è resasu di un modulo conforme al modelloapprovato con decreto del Ministro dellagiustizia, che individua anche le istruzioniper la sua compilazione, da notificareunitamente al modello. Il modello, sot-toscritto in ogni suo foglio dalla parteche ne ha curato la compilazione, devecontenere, oltre all’indicazione del pro-cedimento e dell’ordinanza di ammissioneda parte del giudice procedente, idoneispazi per l’inserimento delle completegeneralità del testimone, dell’indicazionedella sua residenza, del suo domicilio e,ove possibile, di un suo recapito telefo-nico. Deve altresì contenere l’ammoni-mento del testimone ai sensi dell’articolo251 del codice e la formula del giura-mento di cui al medesimo articolo, oltreall’avviso in ordine alla facoltà di aste-nersi ai sensi degli articoli 351 e 352 delcodice di procedura penale, con lo spazioper la sottoscrizione obbligatoria del te-stimone, nonché le richieste di cui al-l’articolo 252, primo comma, del codice,e la trascrizione dei quesiti ammessi, conl’avvertenza che il testimone deve rendererisposte circostanziate a ciascuna do-manda.

Al termine di ogni risposta è apposta,di seguito e senza lasciare spazi vuoti, lasottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni devono essere auten-ticate da un notaio o da un segretariocomunale o dal cancelliere di un ufficiogiudiziario. L’autentica delle sottoscrizioniè in ogni caso gratuita ».

2. All’articolo 104, primo comma, delledisposizioni per l’attuazione del codice diprocedura civile, dopo le parole: « questi ladichiara » sono inserite le seguenti: « ,anche d’ufficio, ».

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3. Il primo comma dell’articolo 118delle disposizioni per l’attuazione del co-dice di procedura civile è sostituito dalseguente:

« La motivazione della sentenza, di cuiall’articolo 132, secondo comma, numero4), del codice, consiste nella succinta espo-sizione dei fatti rilevanti della causa edelle ragioni giuridiche della decisione,anche con riferimento a precedenti con-formi ».

ART. 58.

(Abrogazione dell’articolo 3 della legge21 febbraio 2006, n. 102).

1. L’articolo 3 della legge 21 febbraio2006, n. 102, è abrogato.

ART. 59.

(Notificazione a cura dell’Avvocaturadello Stato).

1. L’Avvocatura dello Stato può ese-guire la notificazione di atti civili, ammi-nistrativi e stragiudiziali ai sensi dellalegge 21 gennaio 1994, n. 53, e successivemodificazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1,l’Avvocatura generale dello Stato e cia-scuna avvocatura distrettuale dello Stato sidotano di un apposito registro cronologicoconforme alla normativa, anche regola-mentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui alcomma 2 è subordinata alla previa nume-razione e vidimazione, in ogni mezzo fo-glio, rispettivamente, da parte dell’Avvo-cato generale dello Stato, o di un avvocatodello Stato allo scopo delegato, ovverodell’avvocato distrettuale dello Stato.

4. Dall’attuazione delle disposizioni delpresente articolo non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. Gli adempimenti previstidal presente articolo sono svolti nell’am-

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bito delle risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente.

ART. 60.

(Abrogazioni).

1. Gli articoli 42, 43, 46 e 184-bis e ilquarto comma dell’articolo 385 del codicedi procedura civile e l’articolo 187 delledisposizioni per l’attuazione del codice diprocedura civile sono abrogati.

ART. 61.

(Disposizioni transitorie).

1. Fatto salvo quanto previsto daicommi successivi, le disposizioni della pre-sente legge che modificano il codice diprocedura civile e le disposizioni per l’at-tuazione del codice di procedura civile siapplicano ai giudizi instaurati dopo la datadella sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo gradoalla data di entrata in vigore della presentelegge si applica l’articolo 345 del codice diprocedura civile, come modificato dallapresente legge.

3. Alle controversie disciplinate dall’ar-ticolo 3 della legge 21 febbraio 2006,n. 102, pendenti alla data di entrata invigore della presente legge, continuano adapplicarsi le disposizioni di cui al librosecondo, titolo IV, capo I, del codice diprocedura civile.

4. Le disposizioni di cui ai commiquinto e sesto dell’articolo 155 del codicedi procedura civile si applicano anche aiprocedimenti pendenti alla data del 1o

marzo 2006.

ART. 62.

(Sospensione dei termini processualinel periodo feriale).

1. All’articolo 1, primo comma, dellalegge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: « 15

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settembre » sono sostituite dalle seguenti:« 31 agosto ».

2. La disposizione di cui al comma 1 siapplica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

ART. 63.

(Misure urgenti per il recupero di sommeafferenti al bilancio della giustizia e per ilcontenimento e la razionalizzazione delle

spese di giustizia).

1. All’articolo 36, secondo comma, delcodice penale, le parole: « in uno o piùgiornali designati dal giudice » sono sosti-tuite dalle seguenti: « nel sito internet delMinistero della giustizia. La durata dellapubblicazione è stabilita dal giudice inmisura non superiore a trenta giorni. Inmancanza, la durata è di quindici giorni ».

2. Al codice di procedura penale sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 262, il comma 3-bis èabrogato;

b) all’articolo 535, comma 1, le pa-role: « relative ai reati cui la condanna siriferisce » sono soppresse e il comma 2 èabrogato;

c) all’articolo 536, comma 1, le pa-role: « e designa il giornale o i giornali incui deve essere inserita » sono soppresse;

d) all’articolo 676, comma 1, le pa-role: « o alla devoluzione allo Stato dellesomme di denaro sequestrate ai sensi delcomma 3-bis dell’articolo 262 » sono sop-presse.

3. Al comma 4 dell’articolo 171-terdella legge 21 aprile 1941, n. 633, la let-tera b) è sostituita dalla seguente:

« b) la pubblicazione della sentenza aisensi dell’articolo 36, secondo comma, delcodice penale ».

4. Al titolo IV, capo IV, delle disposi-zioni per l’attuazione del codice di proce-dura civile, dopo l’articolo 187-bis è ag-giunto il seguente:

« ART. 187-ter. – (Devoluzione dellesomme di denaro allo Stato). – Le somme

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di denaro depositate presso gli uffici po-stali, le banche o altri enti, in relazione aprocedure esecutive, non riscosse o nonreclamate dagli aventi diritto entro cinqueanni dalla data in cui è divenuta definitival’ordinanza di distribuzione o di approva-zione del progetto di distribuzione ovvero,in caso di opposizione, dal passaggio ingiudicato della sentenza che definisce lacontroversia, sono devolute allo Stato. Ladevoluzione opera di diritto.

Per le somme di denaro depositatepresso gli uffici postali, le banche o altrienti, la cancelleria del giudice che haemesso il provvedimento comunica l’avve-nuta devoluzione al depositario, il qualeprovvede al versamento delle somme e deivalori, con i relativi interessi, in contoentrate al bilancio dello Stato. Gli importiversati sono riassegnati con decreti delMinistro dell’economia e delle finanze, alleunità previsionali di base dello stato diprevisione del Ministero della giustiziaconcernenti le spese di funzionamentodell’organizzazione giudiziaria ».

5. Al testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia dispese di giustizia, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte III, dopo il titolo XIV, èaggiunto il seguente:

« TITOLO XIV-bis

REGISTRAZIONE DEGLI ATTIGIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE

ART. 73-bis (L).

(Termini per la richiesta di registrazione).

1. La registrazione della sentenza dicondanna al risarcimento del danno deveessere richiesta entro cinque giorni dalpassaggio in giudicato.

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ART. 73-ter (L).

(Procedura per la registrazionedegli atti giudiziari).

1. La trasmissione della sentenza al-l’ufficio finanziario è curata dal funziona-rio addetto all’ufficio del giudice, diversodalla Corte di cassazione, il cui provvedi-mento è passato in giudicato o presso ilquale il provvedimento è divenuto defini-tivo »;

b) l’articolo 111 (L) è sostituito dalseguente:

« ART. 111 (L). – (Recupero nei con-fronti dell’imputato ammesso al patrocinio).– 1. Non si procede al recupero di alcunaspesa nei confronti dell’imputato ammessoal patrocinio a spese dello Stato.

2. In caso di revoca dell’ammissione delpatrocinio, ai sensi dell’articolo 112,comma 1, lettera d), e comma 2, si procedealla riscossione delle spese forfettizzate,delle spese anticipate dall’erario non com-prese nella forfettizzazione nonché delcontributo unificato e dell’imposta di re-gistro »;

c) all’articolo 154 (L), dopo il comma3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Salvo quanto previsto daicommi 1, 2 e 3, trascorsi cinque anni dalladata della sentenza non più soggetta adimpugnazione o dalla data in cui il prov-vedimento di archiviazione è divenuto de-finitivo, le somme di denaro, i titoli alportatore, quelli emessi o garantiti dalloStato anche se non al portatore, i valori dibollo e i crediti pecuniari sequestrati, coni relativi interessi, se non ne è statadisposta la confisca e se nessuno ne hachiesto la restituzione, reclamando diavervi diritto, sono devoluti allo Stato. Ladevoluzione opera di diritto.

3-ter. Alla destinazione delle sommedevolute provvede la cancelleria del giu-dice che ha emesso il provvedimento, os-servando le disposizioni seguenti. Per lesomme di denaro e i valori depositatipresso gli uffici postali, le banche o altrienti, la cancelleria comunica l’avvenuta

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devoluzione al depositario, il quale prov-vede al versamento delle somme e deivalori, con i relativi interessi, in contoentrate al bilancio dello Stato. Tali importisono riassegnati, con decreti del Ministrodell’economia e delle finanze, alle unitàprevisionali di base dello stato di previ-sione del Ministero della giustizia concer-nenti le spese di funzionamento dell’orga-nizzazione giudiziaria. Per le somme didenaro e per i valori depositati presso lacancelleria, questa vi provvede diretta-mente secondo le stesse modalità. Per icrediti pecuniari, la cancelleria comunical’avvenuta devoluzione al debitore, il qualeprovvede al versamento delle somme didenaro, con i relativi interessi, in contoentrate al bilancio dello Stato. Tali sommesono riassegnate, con decreti del Ministrodell’economia e delle finanze, alle unitàprevisionali di base dello stato di previ-sione del Ministero della giustizia concer-nenti le spese di funzionamento dell’orga-nizzazione giudiziaria »;

d) all’articolo 205 (L):

1) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Recupero intero, forfettizzato eper quota »;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti daiseguenti:

« 1. Le spese del processo anticipatedall’erario sono recuperate nei confrontidi ciascun condannato, senza vincolo disolidarietà, nella misura fissa stabilita condecreto del Ministro della giustizia, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, ai sensi dell’articolo 17,commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,n. 400. L’ammontare degli importi puòessere rideterminato ogni anno.

2. Il decreto determina la misura delrecupero con riferimento al grado di giu-dizio e al tipo di procedimento. Il giudice,in ragione della complessità delle indaginie degli atti compiuti, nella statuizione dicondanna al pagamento delle spese pro-cessuali può disporre che gli importi sianoraddoppiati o triplicati. Sono recuperateper intero solamente le spese per la pub-blicazione della sentenza penale di con-

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danna e le spese per la demolizione diopere abusive e per la riduzione in pri-stino dei luoghi, fatto salvo quanto previ-sto dall’articolo 32, comma 12, del decre-to-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326 »;

3) dopo il comma 2-ter sono ag-giunti i seguenti:

« 2-quater. Gli importi di cui al comma2-bis, nonché le spese per la pubblicazionedella sentenza penale di condanna, per lademolizione di opere abusive e per lariduzione in pristino dei luoghi di cui alcomma 2, sono recuperati nei confronti diciascun condannato in misura corrispon-dente alla quota del debito da ciascunodovuta in base al decreto di cui al comma1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato el’imposta di registro prenotati a debito perl’azione civile nel processo penale sono re-cuperati nei confronti di ciascun condan-nato al risarcimento del danno in misuracorrispondente alla quota del debito da cia-scuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi alsequestro conservativo di cui all’articolo316 del codice di procedura penale sonorecuperati nei confronti del condannato acarico del quale è stato disposto il seque-stro conservativo »;

e) la rubrica del titolo II della parteVII è sostituita dalla seguente: « Disposi-zioni generali per spese di mantenimentoin carcere e per spese processuali nelprocesso amministrativo, contabile e tri-butario »;

f) alla parte VII, dopo l’articolo 227,prima delle parole: « CAPO I – Riscossionemediante ruolo », introdotte dall’articolo52, comma 1, del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, sono inserite le seguenti:« TITOLO II-bis. Disposizioni generali perspese processuali, pene pecuniarie, san-zioni amministrative pecuniarie e sanzionipecuniarie processuali nel processo civile epenale »;

g) nella parte VII, titolo II-bis, capo I,dopo l’articolo 227-ter, introdotto dall’ar-

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ticolo 52, comma 1, del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, sono aggiunti i se-guenti:

« ART. 227-quater (L). — (Ruoli infor-matizzati). — 1. Dopo aver svolto le attivitàpreviste dal comma 4 dell’articolo 3 delregolamento di cui al decreto del Ministrodelle finanze 3 settembre 1999, n. 321,l’agente della riscossione restituisce, induplice esemplare, all’ufficio giudiziario iruoli informatizzati.

2. La restituzione dei ruoli informatiz-zati proveniente su supporto cartaceo omagnetico avviene:

a) per le minute pervenute all’agentedal giorno 1° al giorno 15, entro l’ultimogiorno del mese;

b) per le minute pervenute all’agentedal giorno 16, entro il giorno 15 del mesesuccessivo.

ART. 227-quinquies (L). — (Termini perla riscossione). — 1. I termini per l’attivitàdell’agente della riscossione previsti:

a) dall’articolo 19, comma 2, letteraa), del decreto legislativo 13 aprile 1999,n. 112, e successive modificazioni, perprocedere alla notifica della cartella dipagamento, sono ridotti a cinque mesi;

b) dall’articolo 19, comma 2, letterac), del decreto legislativo 13 aprile 1999,n. 112, per la presentazione della comu-nicazione di inesigibilità come causa diperdita del diritto al discarico, sono ridottia sedici mesi;

c) dall’articolo 50, comma 2, del de-creto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, e successive mo-dificazioni, per procedere ad espropria-zione forzata, sono ridotti a tre mesi dallanotificazione della cartella;

d) dall’articolo 50, comma 3, deldecreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, e successive mo-dificazioni, di efficacia dell’avviso di cui alcomma 2 dello stesso articolo, sono ridottia novanta giorni;

e) dall’articolo 53, comma 1, del de-creto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, e successive mo-dificazioni, di perdita di efficacia del pi-gnoramento senza che sia stato effettuato

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il primo incanto, sono ridotti a novantagiorni decorrenti dalla data di esecuzionedel pignoramento;

f) dall’articolo 25, comma 2, del de-creto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, e successive mo-dificazioni, per adempiere l’obbligo risul-tante dal ruolo, sono ridotti a trenta giornidecorrenti dalla data di notificazione dellacartella di pagamento.

2. La comunicazione di inesigibilitàdell’agente della riscossione costituisce at-testazione di impossibilità di esazionedella pena pecuniaria o di una rata di essaidonea all’attivazione della procedura diconversione della pena pecuniaria ai sensidell’articolo 660, comma 2, del codice diprocedura penale.

ART. 227-sexies (L). — (Sequestro con-servativo di somme di denaro nel processopenale). — 1. Quando è disposto il seque-stro conservativo di una somma di denaroa norma dell’articolo 316 del codice diprocedura penale, l’agente della riscos-sione, entro cinque giorni dalla consegnadel ruolo, notifica al debitore un avviso diliquidazione degli importi dovuti con l’av-vertenza che, qualora la somma di denarosia sufficiente a soddisfare il credito, lastessa verrà prelevata nel termine di unmese.

2. Qualora la somma sequestrata risultiinsufficiente, ferma restando la soddisfa-zione parziale del credito con la mede-sima, per il residuo l’agente della riscos-sione provvede secondo le modalità ordi-narie.

3. Nel caso in cui le somme sequestrateeccedano il credito per il quale si procedealla riscossione, l’agente provvede alla re-stituzione dell’eccedenza previa verifica esoddisfazione, totale o parziale, di even-tuali altri crediti erariali iscritti a ruolo sulterritorio nazionale.

ART. 227-septies (L). — (Sequestro con-servativo di crediti, beni mobili e immobilinel processo penale). — 1. Quando è di-sposto sequestro conservativo di un cre-

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dito, di un bene mobile o immobile a normadell’articolo 316 del codice di procedurapenale, e la sentenza di condanna prevede ilpagamento di una pena pecuniaria, il fun-zionario addetto all’ufficio procede al-l’iscrizione del credito a ruolo e contestual-mente trasmette all’agente della riscossioneper via telematica l’elenco dei crediti e deibeni mobili o immobili sequestrati e il prov-vedimento che dispone il sequestro.

2. L’agente della riscossione, entro cin-que giorni dalla consegna del ruolo, primadi procedere alla fissazione degli incanti,notifica al debitore un avviso di liquida-zione degli importi dovuti con l’avvertenzache, in caso di mancato integrale paga-mento nel termine di un mese, si proce-derà all’esecuzione forzata.

3. Gli effetti del sequestro cessano al-l’integrale pagamento della somma iscrittaa ruolo.

ART. 227-octies. (L). — (Restituzione dicose sequestrate dopo il passaggio in giu-dicato del provvedimento di condanna). —1. Dopo l’irrevocabilità del provvedimentodi condanna le somme sequestrate di cuiè stata disposta la restituzione al condan-nato sono versate dal funzionario addettoall’ufficio all’erario sino alla concorrenzadel credito per le spese processuali, lepene pecuniarie, le sanzioni pecuniarieprocessuali e le sanzioni amministrativepecuniarie.

2. Se oggetto del sequestro sono assegnio altri titoli di credito, su richiesta delfunzionario addetto all’ufficio, le rispettivesomme sono assegnate in pagamento dellespese processuali, pene pecuniarie, san-zioni pecuniarie processuali e sanzioniamministrative pecuniarie con provvedi-mento del giudice dell’esecuzione. Il fun-zionario addetto all’ufficio provvede allavendita dei titoli sequestrati e versa ilricavato a pagamento di quanto indicato ealla restituzione dell’eccedenza.

3. Le altre cose sequestrate al condan-nato sono vendute a cura del cancelliere ela somma ricavata è versata in conto speseprocessuali, pene pecuniarie, sanzioni pe-cuniarie processuali e sanzioni ammini-strative pecuniarie, dedotte le spese di cui

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all’articolo 155. Se la somma ricavatasupera l’ammontare del credito, l’ecce-denza è restituita al condannato.

4. Del provvedimento di vendita deglioggetti sequestrati, il funzionario addettoall’ufficio dà avviso al condannato conavvertenza che può ritirarli pagando l’in-tero ammontare del credito.

5. Con il provvedimento che ordina lavendita delle cose sequestrate, il giudicedell’esecuzione stabilisce le modalità dellavendita e il luogo in cui deve eseguirsi.

6. Il provvedimento che dispone lavendita deve essere affisso per dieci giornicontinui nell’albo del tribunale e degli altriuffici giudiziari del circondario o, nel casoin cui giudice dell’esecuzione è il giudice diappello, nell’albo del tribunale che hapronunciato la sentenza di primo grado edegli altri uffici giudiziari dello stessocircondario nonché nell’albo del tribunaledel luogo in cui ha sede il giudice diappello.

7. Se i beni rimangono invenduti, ilfunzionario addetto all’ufficio comunicasenza ritardo all’avente diritto che puòritirare i beni e che le spese di custodia edi conservazione, decorsi venti giorni dallacomunicazione, sono in ogni caso dovutedallo stesso. Analoga comunicazione è ese-guita nei riguardi del custode.

8. Se i beni sono affidati alla cancel-leria, in caso di mancato ritiro nel terminedi trenta giorni dalla comunicazione, ilfunzionario presenta l’elenco al giudicedell’esecuzione che ne dispone la distru-zione.

9. Le spese per la distruzione dei benirimasti invenduti sono in ogni caso acarico del condannato.

ART. 227-novies (L). — (Norme applica-bili). — 1. Al presente titolo si applicano gliarticoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e220 ».

6. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244,e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 367, la let-tera a) è sostituita dalla seguente:

« a) acquisizione dei dati anagraficidel debitore e quantificazione del credito,

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nella misura stabilita dal decreto del Mini-stro della giustizia adottato a norma dell’ar-ticolo 205 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 2002,n. 115, e successive modificazioni »;

b) all’articolo 1, comma 367, dopo lalettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) notificazione al debitore degliatti indicati nell’articolo 227-ter (L) deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 2002,n. 115; »;

c) all’articolo 1, comma 367, la letterac) è sostituita dalla seguente:

« c) su richiesta del contribuente, puòconcedere, nelle ipotesi di temporaneasituazione di obiettiva difficoltà dellostesso, la ripartizione del pagamento delcredito, fino ad un massimo di 72 ratemensili, fermo restando quanto previstodalle norme speciali in materia di rateiz-zazione delle pene pecuniarie di cui al-l’articolo 236 (L), comma 1, del testo unicodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115 »;

d) all’articolo 1, dopo il comma 367 èinserito il seguente:

« 367-bis. Gli atti indicati nell’articolo227-ter (L) del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115, sono notificati dagli ufficialigiudiziari ai sensi degli articoli 137 e se-guenti del codice di procedura civile. Lespese di notifica dell’invito al pagamentosono a carico del debitore, qualora que-st’ultimo provveda al pagamento del cre-dito; l’importo è aggiornato con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze ».

ART. 64.

(Abrogazioni e modificazione di norme).

1. Dalla data di entrata in vigore dellapresente legge:

a) l’articolo 25 (L) del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato;

b) al comma 1 dell’articolo 243 (R)del testo unico di cui al decreto del

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Presidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115, le parole: « e le sommerelative ai diritti di cui all’articolo 25 »sono soppresse;

c) gli articoli 1, comma 372, e 2,commi da 612 a 614, della legge 24 di-cembre 2007, n. 244, sono abrogati. Con-seguentemente, gli articoli 211 (R), 212 (R)e 213 (R) del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 30 maggio2002, n. 115, si applicano nel testo vigenteprima della data di entrata in vigore dellacitata legge n. 244 del 2007.

ART. 65.

(Clausole generali e certificazione).

1. In tutti i casi nei quali le disposizionidi legge nelle materie di cui all’articolo 409del codice di procedura civile e all’articolo63, comma 1, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, contengano clausolegenerali, ivi comprese le norme in tema diinstaurazione di un rapporto di lavoro,esercizio dei poteri datoriali, trasferimentodi azienda e recesso, il controllo giudizialeè limitato esclusivamente, in conformità aiprincìpi generali dell’ordinamento, all’ac-certamento del presupposto di legittimità enon può essere esteso al sindacato dimerito sulle valutazioni tecniche, organiz-zative e produttive che competono al da-tore di lavoro o al committente.

2. Nella qualificazione del contratto dilavoro e nell’interpretazione delle relativeclausole il giudice non può discostarsidalle valutazioni delle parti espresse insede di certificazione dei contratti di la-voro di cui al titolo VIII del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, esuccessive modificazioni, salvo il caso dierronea qualificazione del contratto, divizi del consenso o di difformità tra ilprogramma negoziale certificato e la suasuccessiva attuazione.

3. Nel valutare le motivazioni poste abase del licenziamento, il giudice fa rife-rimento alle tipizzazioni di giusta causa edi giustificato motivo presenti nei contratticollettivi di lavoro stipulati dai sindacati

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comparativamente più rappresentativi ov-vero nei contratti individuali di lavoro ovestipulati con l’assistenza e la consulenzadelle commissioni di certificazione di cuial titolo VIII del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive mo-dificazioni. Nel definire le conseguenze dariconnettere al licenziamento, il giudicetiene ugualmente conto di elementi e diparametri fissati dai predetti contratti ecomunque considera le dimensioni e lecondizioni dell’attività esercitata dal da-tore di lavoro, la situazione del mercatodel lavoro locale, l’anzianità e le condi-zioni del lavoratore, nonché il comporta-mento delle parti anche prima del licen-ziamento.

4. L’articolo 75 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, e successivemodificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 75. – (Finalità). – 1. Al fine diridurre il contenzioso in materia di lavorole parti possono ottenere la certificazionedei contratti in cui sia dedotta, diretta-mente o indirettamente, una prestazionedi lavoro secondo la procedura volontariastabilita nel presente titolo ».

5. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Gliadempimenti previsti dal presente articolosono svolti nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente.

ART. 66.

(Conciliazione e arbitrato).

1. L’articolo 410 del codice di proce-dura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 410. – (Tentativo di concilia-zione). – Chi intende proporre in giudiziouna domanda relativa ai rapporti previstidall’articolo 409 del presente codice edall’articolo 63, comma 1, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, puòpromuovere, anche tramite l’associazionesindacale alla quale aderisce o conferisce

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mandato, un previo tentativo di concilia-zione presso la commissione di concilia-zione individuata secondo i criteri di cuiall’articolo 413.

La comunicazione della richiesta diespletamento del tentativo di conciliazioneinterrompe la prescrizione e sospende, perla durata del tentativo di conciliazione eper i venti giorni successivi alla sua con-clusione, il decorso di ogni termine didecadenza.

Le commissioni di conciliazione sonoistituite presso la direzione provinciale dellavoro. La commissione è composta daldirettore dell’ufficio stesso o da un suodelegato, in qualità di presidente, da quat-tro rappresentanti effettivi e da quattrosupplenti dei datori di lavoro e da quattrorappresentanti effettivi e da quattro sup-plenti dei lavoratori, designati dalle rispet-tive organizzazioni sindacali maggior-mente rappresentative.

Le commissioni, quando se ne ravvisi lanecessità, affidano il tentativo di concilia-zione a proprie sottocommissioni, presie-dute dal direttore della direzione provin-ciale del lavoro o da un suo delegato, cherispecchino la composizione prevista dalterzo comma. In ogni caso per la validitàdella riunione è necessaria la presenza delpresidente e di almeno un rappresentantedei datori di lavoro e almeno un rappre-sentante dei lavoratori.

La richiesta del tentativo di concilia-zione, sottoscritta dall’istante, è conse-gnata o spedita mediante raccomandatacon avviso di ricevimento. Copia dellarichiesta del tentativo di conciliazione deveessere consegnata o spedita a cura dellastessa parte istante alla controparte.

La richiesta deve precisare:

1) nome, cognome e residenza del-l’istante e del convenuto; se l’istante o ilconvenuto sono una persona giuridica,un’associazione non riconosciuta o un co-mitato, l’istanza deve indicare la denomi-nazione o la ditta nonché la sede;

2) il luogo ove è sorto il rapportoovvero dove si trova l’azienda o sua di-pendenza alla quale è addetto il lavoratore

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o presso la quale egli prestava la sua operaal momento della fine del rapporto;

3) il luogo dove devono essere fattealla parte istante le comunicazioni inerentialla procedura;

4) l’esposizione dei fatti e delle ra-gioni posti a fondamento della pretesa.

Entro venti giorni dal ricevimento dellacopia della richiesta, la controparte depo-sita presso la commissione di conciliazioneuna memoria contenente le difese e leeccezioni in fatto e in diritto, le eventualidomande in via riconvenzionale e l’indi-cazione dei mezzi di prova. Entro i diecigiorni successivi al deposito, la commis-sione fissa la comparizione delle parti peril tentativo di conciliazione, che deve es-sere tenuto entro i successivi trenta giorni.Dinanzi alla commissione il lavoratore puòfarsi rappresentare o assistere anche daun’organizzazione cui aderisce o conferi-sce mandato.

La conciliazione della lite da parte dichi rappresenta la pubblica amministra-zione, anche in sede giudiziale ai sensidell’articolo 420, commi primo, secondo eterzo, non può dar luogo a responsabilitàamministrativa ».

2. L’articolo 411 del codice di proce-dura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 411. – (Processo verbale di con-ciliazione). – Se la conciliazione esperita aisensi dell’articolo 410 riesce, anche limi-tatamente ad una parte della domanda,viene redatto separato processo verbalesottoscritto dalle parti e dai componentidella commissione di conciliazione. Il ver-bale costituisce titolo esecutivo a seguito diprovvedimento del giudice su istanza dellaparte interessata.

Se non si raggiunge l’accordo tra leparti, la commissione di conciliazione deveformulare una proposta per la bonariadefinizione della controversia. Se la pro-posta non è accettata, i termini di essasono riassunti nel verbale con indicazionedelle valutazioni espresse dalle parti.

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Ove il tentativo di conciliazione siastato richiesto dalle parti, al ricorso de-positato ai sensi dell’articolo 415 devonoessere allegati i verbali e le memorieconcernenti il tentativo di conciliazionenon riuscito ».

3. L’articolo 412 del codice di proce-dura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 412. – (Risoluzione arbitrale dellacontroversia). – In qualunque fase deltentativo di conciliazione, o al suo terminein caso di mancata riuscita, le parti pos-sono accordarsi per la risoluzione dellalite, affidando alla commissione di conci-liazione il mandato a risolvere in viaarbitrale la controversia.

Nel conferire mandato per la risolu-zione arbitrale della controversia, le partidevono indicare:

1) il termine per l’emanazione dellodo, spirato il quale l’incarico deve in-tendersi revocato;

2) le norme che la commissione deveapplicare al merito della controversia, ivicompresa la decisione secondo equità, nelrispetto dei princìpi generali dell’ordina-mento.

Il lodo emanato a conclusione dell’ar-bitrato, sottoscritto dagli arbitri e auten-ticato, produce tra le parti gli effetti di cuiall’articolo 1372 e all’articolo 2113, quartocomma, del codice civile e ha efficacia dititolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474del presente codice a seguito del provve-dimento del giudice su istanza della parteinteressata ai sensi dell’articolo 825.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell’ar-ticolo 808-ter ».

4. L’articolo 412-ter del codice di pro-cedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 412-ter. – (Altre modalità di con-ciliazione previste dalla contrattazione col-lettiva). – La conciliazione, nelle materiedi cui all’articolo 409 del presente codicee all’articolo 63, comma 1, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, puòessere svolta altresì presso le sedi previste

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dai contratti collettivi sottoscritti dalle as-sociazioni sindacali maggiormente rappre-sentative.

Si applicano, in quanto compatibili, lenorme di cui agli articoli 410, 411 e 412 ».

5. L’articolo 412-quater del codice diprocedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 412-quater. – (Altre modalità diconciliazione e arbitrato). – Ferma re-stando la facoltà di ciascuna delle parti diadire l’autorità giudiziaria e di avvalersidelle procedure di conciliazione e di ar-bitrato previste dalla legge, le controversiedi cui all’articolo 409 del presente codicee all’articolo 63, comma 1, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, possonoessere altresì proposte innanzi al collegiodi conciliazione e arbitrato irrituale costi-tuito secondo quanto previsto dai commiseguenti. È nulla ogni clausola del con-tratto individuale di lavoro o comunquepattuita che obblighi una parte o en-trambe a proporre le controversie indicatenel periodo precedente al collegio di con-ciliazione e arbitrato.

Il collegio di conciliazione e arbitrato ècomposto da un rappresentante di cia-scuna delle parti e da un terzo membro,in funzione di presidente, scelto di comuneaccordo dagli arbitri di parte tra i pro-fessori universitari di materie giuridiche egli avvocati ammessi al patrocinio davantialla Corte di cassazione.

La parte che intenda ricorrere al col-legio di conciliazione e arbitrato devenotificare all’altra parte un ricorso sotto-scritto, salvo che si tratti di una pubblicaamministrazione, da un avvocato al qualeabbia conferito mandato e presso il qualedeve eleggere il domicilio. Il ricorso devecontenere la nomina dell’arbitro di parte eindicare l’oggetto della domanda, le ra-gioni di fatto e di diritto sulle quali sifonda la domanda stessa, i mezzi di provae il valore della controversia entro il qualesi intende limitare la domanda.

Se la parte convenuta intende accettarela procedura di conciliazione e arbitratonomina il proprio arbitro di parte, il qualeentro trenta giorni dalla notifica del ri-

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corso procede, ove possibile, concorde-mente con l’altro arbitro, alla scelta delpresidente e della sede del collegio. Oveciò non avvenga ciascuna delle parti èlibera di adire l’autorità giudiziaria.

In caso di scelta concorde del terzoarbitro e della sede del collegio, la parteconvenuta, entro trenta giorni da talescelta, deve depositare presso la sede delcollegio una memoria difensiva sotto-scritta, salvo che si tratti di una pubblicaamministrazione, da un avvocato cui abbiaconferito mandato e presso il quale deveeleggere il domicilio. La memoria devecontenere le difese e le eccezioni in fattoe in diritto, le eventuali domande in viariconvenzionale e l’indicazione dei mezzidi prova.

Entro dieci giorni dal deposito dellamemoria difensiva il ricorrente può depo-sitare presso la sede del collegio unamemoria di replica senza modificare ilcontenuto del ricorso. Nei successivi diecigiorni il convenuto può depositare pressola sede del collegio una controreplicasenza modificare il contenuto della me-moria difensiva.

Il collegio fissa il giorno dell’udienza,da tenere entro trenta giorni dalla sca-denza del termine per la controreplica delconvenuto, dandone comunicazione alleparti nel domicilio eletto almeno diecigiorni prima.

All’udienza il collegio esperisce il ten-tativo di conciliazione. Se la conciliazioneriesce si applicano le disposizioni dell’ar-ticolo 411, commi primo e terzo, delpresente codice, e dell’articolo 66, comma8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165.

Se la conciliazione non riesce il collegioprovvede, ove occorra, a interrogare le partie ad ammettere ed espletare le prove, altri-menti invita all’immediata discussioneorale. Nel caso di ammissione delle prove ilcollegio può rinviare ad altra udienza, a nonpiù di dieci giorni di distanza, per l’assun-zione delle stesse e la discussione orale.

La controversia è decisa, entro ventigiorni dall’udienza di discussione, me-diante un lodo. Il lodo è impugnabile aisensi dell’articolo 808-ter.

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Il compenso del presidente del collegioè fissato in misura pari al 2 per cento delvalore della controversia dichiarato in ri-corso ed è versato dalle parti per metàciascuna presso la sede del collegio me-diante assegni circolari intestati al presi-dente almeno cinque giorni prima del-l’udienza. Ciascuna parte provvede a com-pensare l’arbitro da essa nominato. Lespese legali e quelle per il compenso delpresidente e dell’arbitro di parte, questeultime nella misura dell’1 per cento delsuddetto valore della controversia, sonoliquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91,primo comma, e 92.

I contratti collettivi nazionali di cate-goria possono istituire un fondo per ilrimborso al lavoratore delle spese per ilcompenso del presidente del collegio e delproprio arbitro di parte ».

6. In deroga a quanto previsto dall’ar-ticolo 412-quater del codice di proceduracivile, i contratti collettivi nazionali dilavoro possono prevedere clausole com-promissorie che comportino la devolu-zione della controversia al collegio arbi-trale anche sulla base di forme di adesionetacita dei soggetti interessati alla proce-dura arbitrale.

7. Le controversie di cui all’articolo 409del codice di procedura civile possonoessere decise da arbitri, oltre che nei casiprevisti dall’articolo 806 del medesimocodice e dall’articolo 5 della legge 11agosto 1973, n. 533, e successive modifi-cazioni, anche qualora il contratto e laclausola compromissoria ivi contenuta, ov-vero il compromesso, siano stati certificatiin base alle norme di cui al titolo VIII deldecreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, e successive modificazioni. Lecommissioni di certificazione accertanoche la clausola compromissoria, ovvero ilcompromesso, contenga, anche medianterinvio a regolamenti preesistenti dei collegiarbitrali, i criteri per la liquidazione deicompensi spettanti agli arbitri e il termineentro il quale il lodo deve essere emanato.

8. Gli organi di certificazione di cui al-l’articolo 76 del decreto legislativo 10 set-

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tembre 2003, n. 276, e successive modifi-cazioni, possono istituire camere arbitraliper la definizione, ai sensi dell’articolo808-ter del codice di procedura civile, dellecontroversie nelle materie di cui all’arti-colo 409 del medesimo codice e all’articolo63, comma 1, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cuial citato articolo 76 del decreto legislativon. 276 del 2003, e successive modifica-zioni, possono concludere convenzioni conle quali prevedano la costituzione di ca-mere arbitrali unitarie. Si applica, inquanto compatibile, l’articolo 412, commiterzo e quarto, del codice di proceduracivile.

9. Presso le sedi di certificazione puòaltresì essere esperito il tentativo di con-ciliazione di cui all’articolo 410 del codicedi procedura civile.

10. All’articolo 82 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, le parole: « dicui all’articolo 76, comma 1, lettera a), delpresente decreto legislativo » sono sop-presse.

11. Il comma 2 dell’articolo 83 deldecreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, è abrogato.

12. All’articolo 2113, quarto comma,del codice civile, sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: « e dell’articolo 82 deldecreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, e successive modificazioni ».

13. Il secondo comma dell’articolo 410-bis e l’articolo 412-bis del codice di pro-cedura civile sono abrogati.

14. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Gliadempimenti previsti dal presente articolosono svolti nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente.

ART. 67.

(Decadenze).

1. Il primo comma dell’articolo 6 dellalegge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituitodal seguente:

« Il licenziamento da parte del datoredi lavoro deve essere impugnato a pena di

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decadenza entro centoventi giorni dallaricezione della sua comunicazione, ovverodalla comunicazione dei motivi, ove noncontestuale, con ricorso depositato nellacancelleria del tribunale in funzione digiudice del lavoro ».

2. Il termine di decadenza, previstodall’articolo 6, primo comma, della legge15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dalcomma 1 del presente articolo, si applicaanche ai casi di nullità del licenziamento,nonché ai casi di licenziamento inefficacedi cui all’articolo 2 della citata leggen. 604 del 1966.

3. Il termine di decadenza previstodall’articolo 6, primo comma, della legge15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dalcomma 1 del presente articolo, si applicainoltre:

a) ai licenziamenti anche qualorapresuppongano la risoluzione di questionirelative alla qualificazione del rapporto dilavoro ovvero alla legittimità del termineapposto al contratto;

b) al recesso del committente neirapporti di collaborazione coordinata econtinuativa, anche nella modalità a pro-getto, di cui all’articolo 409, numero 3), delcodice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell’arti-colo 2103 del codice civile.

ART. 68.

(Rimedi giustiziali contro la pubblicaamministrazione).

1. All’articolo 13, primo comma, alinea,del decreto del Presidente della Repub-blica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo ilsecondo periodo è inserito il seguente: « Seritiene che il ricorso non possa esseredeciso indipendentemente dalla risolu-zione di una questione di legittimità co-stituzionale che non risulti manifesta-mente infondata, sospende l’espressionedel parere e, riferendo i termini e i motividella questione, ordina alla segreteria l’im-mediata trasmissione degli atti alla Corte

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costituzionale, ai sensi e per gli effetti dicui agli articoli 23 e seguenti della legge 11marzo 1953, n. 87, nonché la notifica delprovvedimento ai soggetti ivi indicati ».

2. All’articolo 14 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 24 novembre1971, n. 1199, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al primo comma, primo periodo,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« , conforme al parere del Consiglio diStato » e il secondo periodo è soppresso;

b) il secondo comma è abrogato.

CAPO IX

PRIVATIZZAZIONI

ART. 69.

(Patrimonio dello Stato Spa).

1. All’articolo 7, comma 10, del decre-to-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 giugno2002, n. 112, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole:« iscrizione dei beni » sono inserite le se-guenti: « e degli altri diritti costituiti afavore dello Stato »;

b) dopo il secondo periodo è inseritoil seguente: « La pubblicazione nella Gaz-zetta Ufficiale del decreto del Ministrodell’economia e delle finanze che disponeil trasferimento dei crediti dello Stato e lemodalità di realizzo dei medesimi producegli effetti del primo comma dell’articolo1264 del codice civile ».

ART. 70.

(SACE Spa).

1. Al fine di ottimizzare l’efficienzadell’attività della SACE Spa a sostegnodella internazionalizzazione dell’economiaitaliana e la sua competitività rispetto aglialtri organismi che operano con le stessefinalità sui mercati internazionali, il Go-

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verno è delegato ad adottare, entro seimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, uno o più decreti legislativivolti a prevedere:

a) la separazione tra le attività che laSACE Spa svolge a condizioni di mercatodall’attività che, avente ad oggetto rischinon di mercato, beneficia della garanziadello Stato secondo la normativa vigente;

b) la possibilità che le due attività dicui alla lettera a) siano esercitate daorganismi diversi, determinandone la co-stituzione e i rapporti;

c) la possibilità che all’organismo de-stinato a svolgere l’attività a condizioni dimercato possono partecipare anche sog-getti interessati all’attività o all’investi-mento.

2. Il secondo periodo del comma 2dell’articolo 6 del decreto-legge 30 settem-bre 2003, n. 269, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, è soppresso.

3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

ART. 71.

(Società pubbliche) .

1. All’articolo 3 della legge 24 dicembre2007, n. 244, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dai se-guenti:

« 12. Fatto salvo quanto previsto dal-l’articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,ovvero da eventuali disposizioni speciali,gli statuti delle società non quotate, diret-tamente o indirettamente controllate dalloStato ai sensi dell’articolo 2359, primocomma, numero 1), del codice civile, siadeguano alle seguenti disposizioni:

a) ridurre il numero massimo deicomponenti degli organi di amministra-

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zione a cinque se le disposizioni statutarievigenti prevedono un numero massimo dicomponenti superiore a cinque, e a settese le citate disposizioni statutarie preve-dono un numero massimo di componentisuperiore a sette. I compensi deliberati aisensi dell’articolo 2389, primo comma, delcodice civile sono ridotti, in sede di primaapplicazione delle presenti disposizioni,del 25 per cento rispetto ai compensiprecedentemente deliberati per ciascuncomponente dell’organo di amministra-zione;

b) prevedere che al presidente nonpossano essere attribuite deleghe opera-tive;

c) sopprimere la carica di vicepresi-dente eventualmente contemplata daglistatuti, ovvero prevedere che la caricastessa sia mantenuta esclusivamente qualemodalità di individuazione del sostitutodel presidente in caso di assenza o impe-dimento, senza dare titolo a compensiaggiuntivi;

d) prevedere che l’organo di ammi-nistrazione possa delegare proprie attri-buzioni a un solo componente, al qualesoltanto possono essere riconosciuti com-pensi ai sensi dell’articolo 2389, terzocomma, del codice civile;

e) prevedere, in deroga a quantoprevisto dalla lettera d), la possibilità chel’organo di amministrazione conferisca de-leghe per singoli atti anche ad altri mem-bri dell’organo stesso, a condizione chenon siano previsti compensi aggiuntivi;

f) prevedere che la funzione di con-trollo interno riferisca all’organo di am-ministrazione o, fermo restando quantoprevisto dal comma 12-bis, a un appositocomitato eventualmente costituito all’in-terno dell’organo di amministrazione;

g) prevedere il divieto di corrispon-dere gettoni di presenza ai componentidegli organi sociali.

12-bis. Le società di cui al comma 12provvedono a limitare la costituzione di

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comitati con funzioni consultive o di pro-posta ai casi strettamente necessari. Per ilcaso di loro costituzione, in deroga aquanto previsto dal comma 12, lettera d),può essere riconosciuta a ciascuno deicomponenti di tali comitati una remune-razione complessivamente non superioreal 30 per cento del compenso deliberatoper la carica di componente dell’organoamministrativo »;

b) al comma 27, le parole: « o indi-rettamente » sono soppresse;

c) dopo il comma 27 è inserito ilseguente:

« 27-bis. Per le amministrazioni delloStato restano ferme le competenze del Mi-nistero dell’economia e delle finanze giàpreviste dalle disposizioni vigenti alla datadi entrata in vigore della presente legge. Incaso di costituzione di società che produ-cono servizi di interesse generale e l’assun-zione di partecipazioni in tali società, lerelative partecipazioni sono attribuite alMinistero dell’economia e delle finanze, cheesercita i diritti dell’azionista di concertocon i Ministeri competenti per materia »;

d) dopo il comma 28 è inserito ilseguente:

« 28-bis. Per le amministrazioni delloStato, l’autorizzazione è data con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro competente permateria, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze »;

e) al comma 29, le parole: « Entrodiciotto mesi » sono sostituite dalle se-guenti: « Entro trentasei mesi » ed è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Per lesocietà partecipate dallo Stato, restanoferme le disposizioni di legge in materia dialienazione di partecipazioni »;

f) dopo il comma 32 sono inseriti iseguenti:

« 32-bis. Il comma 734 dell’articolo 1della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siinterpreta nel senso che non può esserenominato amministratore di ente, istitu-

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zione, azienda pubblica, società a totale oparziale capitale pubblico chi, avendo ri-coperto nei cinque anni precedenti inca-richi analoghi, abbia registrato, per treesercizi consecutivi, un progressivo peggio-ramento dei conti per ragioni riferibili anon necessitate scelte gestionali.

32-ter. Le disposizioni dei commi da 27a 31 non si applicano per le partecipazioniin società emittenti strumenti finanziariquotati nei mercati regolamentati ».

TITOLO II

STABILIZZAZIONE DELLAFINANZA PUBBLICA

ART. 72.

(Copertura finanziaria delle leggie legge finanziaria).

1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 468, esuccessive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 11, comma 3:

1) all’alinea, secondo periodo, dopola parola: « realizzare » sono inserite leseguenti: « , con particolare riferimentoagli enti inseriti nel conto economico con-solidato delle pubbliche amministrazioni,individuati dall’Istituto nazionale di stati-stica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1,comma 5, della legge 30 dicembre 2004,n. 311, »;

2) alla lettera a), dopo le parole:« di competenza, » sono inserite le se-guenti: « del fabbisogno del settore statalee dell’indebitamento netto della pubblicaamministrazione, articolato pro quota perlivelli di governo, », dopo le parole: « pre-gresse » sono inserite le seguenti: « , ana-liticamente indicate in apposita tabella » ele parole: « specificamente indicate » sonosoppresse;

3) alla lettera i-bis), le parole « ,salvo che esse si caratterizzino per un

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rilevante contenuto di miglioramento deisaldi di cui alla lettera a) » sono soppresse;

4) la lettera i-ter) è abrogata;

b) all’articolo 11-ter:

1) al comma 1, alinea, secondoperiodo, dopo le parole: « è determinata »sono inserite le seguenti: « , con riferi-mento al saldo netto da finanziare, alfabbisogno del settore statale e all’indebi-tamento netto del conto consolidato dellepubbliche amministrazioni, »;

2) al comma 1, dopo la lettera c) èinserita la seguente:

« c-bis) mediante compensazioni fi-nanziarie, anche in termini di sola cassa,per far fronte agli effetti sul fabbisogno esull’indebitamento netto »;

3) dopo il comma 5 è inserito ilseguente:

« 5-bis. La relazione tecnica di cui aicommi 2 e 3 è aggiornata all’atto delpassaggio dell’esame tra i due rami delParlamento ».

ART. 73.

(Attuazione del federalismo).

1. Per lo studio delle problematicheconnesse all’effettiva attuazione della ri-forma federalista, assicurando un contestodi stabilità e piena compatibilità finanzia-ria con gli impegni europei e internazio-nali assunti, è stanziata la somma di 3milioni di euro per ciascuno degli anni2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro adecorrere dall’anno 2010. Alla relativacopertura finanziaria si provvede, per glianni 2008 e 2009, mediante corrispon-dente riduzione dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2008-2010, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2008, allo scopo parzialmente uti-

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lizzando l’accantonamento relativo al Mi-nistero della salute, e, a decorrere dal-l’anno 2010, a valere sulle risorse derivantidall’attuazione dell’articolo 45, comma 3,del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

ART. 74.

(Corte dei conti).

1. Avverso le deliberazioni conclusive dicontrolli su gestioni che abbiano accertatoil mancato raggiungimento degli obiettivistabiliti o l’inefficienza dell’attività ammi-nistrativa svolta, l’amministrazione com-petente, nel termine perentorio di sessantagiorni dalla formale comunicazione, può,anche mediante strumenti telematici ido-nei allo scopo, proporre ricorso ad unapposito collegio delle sezioni riunite dellaCorte dei conti, composto da undici ma-gistrati con qualifica non inferiore a con-sigliere e presieduto dal Presidente dellaCorte, che giudica in via esclusiva, consentenza di mero accertamento, sulla fon-datezza degli esiti istruttori e delle risul-tanze del controllo.

2. Analogamente è dato ricorso ad ogniente, istituto o amministrazione cheavrebbe tratto diretto beneficio dalla ge-stione sottoposta a controllo, nonché adogni contribuente che dimostri, quale ul-teriore condizione di procedibilità, diavere adempiuto negli ultimi tre anni aipropri obblighi fiscali.

3. La decisione delle sezioni riunitedella Corte dei conti che accerti violazionedi norme o regole comunitarie inerenti aibilanci può essere altresì comunicata, suconforme proposta del Presidente dellaCorte, ai competenti organi dell’Unioneeuropea.

4. Resta fermo quanto disposto dalcomma 3-bis dell’articolo 2 della legge 5agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo1, comma 171, della legge 23 dicembre2005, n. 266.

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5. Le sezioni riunite della Corte deiconti in sede di controllo, ferme restandole attribuzioni ad esse demandate danorme di legge o di regolamento, contem-poraneamente al giudizio di parifica delrendiconto generale dello Stato, a normadegli articoli 40 e 41 del testo unico di cuial regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,rendono altresì al Parlamento il referto, aifini di coordinamento del sistema com-plessivo di finanza pubblica, previsto dalcomma 4 dell’articolo 3 della legge 14gennaio 1994, n. 20, come modificato dal-l’articolo 3, comma 65, della legge 24dicembre 2007, n. 244.

6. Le sezioni riunite della Corte deiconti procedono, altresì, all’analisi delleentrate, verificandone lo scostamento ri-spetto alle previsioni e le cause di esso,evidenziando anche la distribuzione terri-toriale e funzionale delle stesse entrate.

7. Fermo restando il parere obbligato-rio di cui al regio decreto-legge 9 febbraio1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giu-gno 1939, n. 739, il Presidente del Consi-glio dei ministri può avvalersi della facoltàprevista per i Presidenti delle Cameredall’articolo 16, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400, e può altresì chiederealla Corte dei conti pareri su questionirelative alla finanza pubblica.

8. Il Presidente della Corte dei contistabilisce se sottoporre le richieste di pa-rere di cui al comma 7 alle sezioni riunitein sede consultiva ovvero, per ragioni diurgenza, a un collegio di sette magistratida questo nominato.

9. Il Presidente del Consiglio dei mini-stri chiede altresì il parere della Corte deiconti in ordine all’attuazione annuale del-l’obbligo di cui al comma 3-bis dell’arti-colo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468,introdotto dall’articolo 1, comma 171,della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

10. Il Presidente del Consiglio dei mi-nistri può invitare il Presidente della Cortedei conti, o un magistrato da questo de-legato, ad assistere a riunioni tecniche delGoverno per essere sentito su questionirelative alla finanza pubblica.

11. Al fine di assicurare la trasparenzae l’affidabilità dei conti pubblici, il Presi-

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dente del Consiglio dei ministri o le com-petenti Commissioni parlamentari possonochiedere alla Corte dei conti la verifica ela certificazione delle risultanze dei contipubblici. La Corte vi procede di concertocon il Dipartimento della Ragioneria ge-nerale dello Stato del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, previa stipula diuno specifico protocollo d’intesa, relativoalle modalità di lavoro, tra il Ragionieregenerale dello Stato e il Segretario gene-rale della Corte dei conti, nel rispetto delledirettive allo stesso impartite dal Presi-dente della Corte medesima.

12. Le sezioni della Corte dei conti, perl’esercizio delle proprie funzioni, hannoaccesso diretto in via telematica alle ban-che dati di ogni pubblica amministrazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 75.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per la realizzazione degli interventidi cui ai capi I, II e III del titolo I,effettuati per il tramite dell’Agenzia perl’attrazione degli investimenti e lo sviluppod’impresa Spa, si provvede a valere sullerisorse finanziarie disponibili pressol’Agenzia medesima, ferme restando lemodalità di utilizzo già previste dalla nor-mativa vigente per le disponibilità giacentisui conti di tesoreria intestati all’Agenzia.

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