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Prof. Salvatore Curreri – Corso di Diritto costituzionale
Diritto di voto e formule elettorali
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PRINCIPIO DEMOCRATICO Art. 1.2 Cost.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione
• Nozione giuridica di popolo come insieme dei cittadini, diversa
� da quella più estesa di popolazione come insieme di quanti
si trovano nel territorio italiano (inclusi stranieri e apolidi)
� da quella più ristretta di corpo elettorale, come parte del
popolo cui l’ordinamento riconosce capacità giuridica politica
• Il popolo titolare in senso giuridico e non mitico della sovranità
all’interno dello Stato sovrano
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• La sovranità non “promana” (art. 20.2 Cost. Germania) ma
“appartiene” al popolo che
� ne mantiene sempre il possesso, senza potervi rinunciare
� non può trasferirla a nessun singolo individuo e a nessuna
parte di sé
• Piuttosto il popolo può delegarne l’esercizio: democrazia
rappresentativa vs. democrazia diretta
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I DIRITTI POLITICI NELLA COSTITUZIONE
• Diritto di voto (art. 48 Cost.)
• Diritto di accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive (art. 51
Cost.)
• Diritto di associazione in partiti (art. 49 Cost.)
• Diritto di petizione (art. 50 Cost.)
• Diritto di iniziativa legislativa (art. 71 Cost.)
• Diritto di iniziativa referendaria (artt. 75, 132 e 138 Cost.)
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IL DIRITTO DI VOTOArticolo 48.1Cost.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età
• Estensione del diritto di voto alle donne (1946)
• Iscrizione automatica nelle liste elettorali (no in USA)
• Diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione Europea
nelle elezioni comunali e del Parlamento europeo
• Il problema degli stranieri residenti in Italia
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LE GARANZIE DEL DIRITTO DI VOTOArticolo 48.2 Cost.
“Il voto è personale ed eguale, libero e segreto”
• Voto personale per cui va espresso da ogni elettore di persona,
senza procura
� piuttosto le persone fisicamente impedite (ciechi) possono
votare tramite accompagnatore
• Voto eguale per cui è illegittimo il voto plurimo o multiplo, cioè
l’attribuzione a specifiche categorie di cittadini di più voti
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• Voto libero per cui deve essere esente da ogni forma di
costrizione e va garantita la libera formazione dell’opinione
pubblica dell’elettore
� voto di scambio
• Voto segreto: il baluardo più sicuro e il presupposto stesso di un
voto libero
� divieto di portare in cabina elettorale telefoni cellulari o altre
apparecchiature in grado di fotografare la scheda votata
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LE LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI VOTOArticolo 48.4 Cost.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge
• Incapacità civile: un tempo interdetti e inabilitati per infermità
mentale, i quali oggi possono votare (l. 180/1978)
• Sentenze penali irrevocabili che prevedono l’interdizione
perpetua o temporanea (finché la pena dura) dai pubblici uffici
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• Indegnità morale, con sospensione temporanea del voto per i
a) falliti (5 anni)
b) sottoposti a misure di sicurezza, detentive o no (ad es.
divieto di soggiorno in un certo comune o provincia)
c) sottoposti a misure di prevenzione sociale (ad. es.
appartenenti ad associazioni mafiose) (d.p.r. 223/1967)
d) membri e discendenti di Casa Savoia (XIII disp. trans. fin.;
efficacia sospesa con legge cost. 1/2002)
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ELETTORATO ATTIVO ED ELETTORATO PASSIVO
• Elettorato attivo: il diritto di votare
• Elettorato passivo: il diritto di essere votati e dunque di venirecandidati Elettorato
attivo
Elettorato
passivo
Camera 18 anni 25 anni
Senato 25 anni 40 anni
Regioni / Comuni / Province 18 anni 18 anni
Parlamento europeo 18 anni 25 anni
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IL “DOVERE” DI VOTOArticolo 48.2 Cost.
• L’esercizio del diritto di voto “è dovere civico”, ma non giuridico
• Art. 4 T.U. legge elettorale Camera (d.p.r. 361/1957)
� fino al 1993: “L’esercizio del voto è un obbligo al quale nessun
cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere
verso il Paese” sanzionato con la menzione del non voto nel
certificato di buona condotta
� dopo la legge 277/1993: «Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui
libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla
Repubblica»
� dopo la legge 270/2005: «Il voto è un dovere civico e un diritto di
tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e
promosso dalla Repubblica»
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IL VOTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
• Fino al 2001 gli italiani all’estero per votare dovevano tornare in
Patria e votare nella circoscrizione del territorio nazionale relativa
alla sezione in cui erano iscritti
• Dopo il 2001 voto all’estero, anziché ritorno in Patria
• Legge cost. 1/2000:
Articolo 48.3 Cost.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto
dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è
istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale
sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e
secondo criteri determinati dalla legge
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• Legge cost. 1/2001: quota di parlamentari riservata: 12 deputatie 6 senatori nella circoscrizione Estero (artt. 56.2 e 57.2 Cost.)
• Legge 459/2001: disciplina dell’esercizio del diritto di voto dei
residenti all’estero� ripartizioni territoriali della circoscrizione estero: 1) Europa
inclusa Russia e Turchia; 2) America meridionale; 3) America
settentrionale e centrale; 3) Africa, Asia, Oceania e Antartide
� opzione per il voto per corrispondenza nella circoscrizione
Estero, con potenziale lesione personalità e segretezza delvoto (art. 48.2)
• D.p.r. 104/2003: regolamento di attuazione della l. 459/2001
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Le circoscrizioni Estero
Camera
12 deputati
(su 630)
Senato
6 senatori
(su 315)
Cittadini residenti all’estero
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LE ELEZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO
• Elezioni parlamentari («politiche»): Camera dei deputati (630) e
Senato della Repubblica (315)
• Elezioni regionali: Presidenti delle regioni (salvo diversa
previsione statutaria: Valle d’Aosta, Trentino – Alto Adige e
provincia autonoma di Bolzano) e consigli regionali
• Elezioni comunali («amministrative»): sindaci e consigli
comunali, consigli circoscrizionali (in comuni >250 mila abitanti)* fino a 2011 elezioni presidenti delle province e consigli provinciali
• Elezioni europee: Parlamento europeo (73 seggi ad Italia)
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SISTEMA ELETTORALE E FORMULA ELETTORALE
• La formula elettorale è solo una parte del sistema elettorale
che comprende il modo in cui sono trasformati i voti in seggi� “una formula elettorale consiste in un meccanismo per
trasformare in seggi i voti che il corpo elettorale esprime”
• Il sistema elettorale include anche la cd. legislazione elettoraledi contorno che regola il “prima” e il “dopo” dell’applicazione
della formula elettorale
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IL SISTEMA ELETTORALE
• Le modalità di indizione delle elezioni (chi, quando, secondo
quale procedimento)
• Chi ha diritto di votare (elettorato attivo) e chi può essereeletto (elettorato passivo)
� incandidabilità
� ineleggibilità per cui non si può essere eletti per la carica ol’ufficio ricoperto (cessazione delle funzioni) (per Parlmento:
Sindaci Comuni >20 mila abitanti; capo della polizia, prefetti, ufficiali
superiori delle forze armate, diplomatici, magistrati non in aspettativa)
� Incompatibilità per cui se si eletti parlamentari, non si può
detenere contemporaneamente un’altra carica o ufficio
(opzione)
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• Modalità di presentazione di liste di candidati e/o candidature� forze politiche già rappresentate esentate da obbligo di
sottoscrizione
•Disciplina delle campagne elettorali e della propagandapolitica in genere
� accesso ai mezzi di informazione (par condicio: l. 28/2000);
sondaggi elettorali; finanziamento dell’attività di candidati e
partiti; spese elettorali (limiti)
• Dove si vota� delimitazione dei collegi e circoscrizioni elettorali
(uninominali, plurinominali)
� allestimento, ubicazione e protezione delle sezioni elettorali
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• Modalità tecnico-operative di esercizio del vota: voto unico o
plurimo; voto di preferenza o lista bloccata
• Responsabilità delle fasi del procedimento elettoraleaffidata a Ministero dell’interno, Comuni e organi istituiti di volta
in volta (sezioni elettorali ed uffici elettorali)
• Contestazioni avverso il procedimento a
� Fino a proclamazione degli eletti: Uffici elettorali
� Dopo proclamazione degli eletti: giudici amministrativi (tranne
elezioni Camere cui spetta l’esclusiva verifica degli eletti ex
art. 66 Cost.
• Modalità di sostituzione nell’ufficio di coloro che, proclamati
eletti, cessino per qualsiasi causa dalla carica
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RILEVANZA DELLE FORMULE ELETTORALI
• Interagiscono con il sistema politico – che plasma la formulaelettorale ed è da essa plasmato - perché incidono sui partiti chesi presentano alle elezioni
� il loro numero
� da soli o in coalizioni
� numero e livello dei candidati
• Influenzano la dinamica della forma di governo, che dipendeanche dal sottostante sistema politico
� specie se parlamentare ed a debole razionalizzazione
� la stabilità di governo
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LE FORMULE ELETTORALI L’elezione degli organi monocratici
1) Vince chi ottiene più voti nel turno unico (maggioranza
relativa): sistema plurality
2) Vince chi ottiene la maggioranza semplice dei voti: sistema
majority
� se ciò non si verifica al primo turno elettorale, secondo turno
a) ballottaggio a due (elezione Presidente in Francia)
• L’elezione indiretta del Presidente USA tramite «grandi elettori»eletti nei singoli Stati che sono collegi maggioritari pluralityeccezionalmente plurinominali
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L’ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALIFORMULE MAGGIORITARIE
• Suddivisione del territorio in collegi uninominali, in cui il seggio in
palio è vinto da chi ottiene
1) più voti nel turno unico (maggioranza relativa) sistemaplurality (first past the post) (Gran Bretagna)
2) la maggioranza semplice dei voti (e non assoluta dei votanti):
sistema majority
� se ciò non si verifica al primo turno elettorale, secondo turno
tra i primi due (ballottaggio) o tra chi raggiunge una certa
percentuale di voti (Francia (12,5% degli aventi diritto e non
dei votanti)
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Esempio di formula uninominale plurality a turno unico
Bianchi 4.000
Rossi 3.000
Verdi 2.500
Neri 500
Totale voti validi: 10.000
Candidati
Nel collegio uninominale considerato è eletto il candidato Bianchi, che ha ottenuto più voti rispetto a ciascuno degli altri candidati.
Voti
eletto
non eletto
non eletto
non eletto
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Bianchi 4.000
Rossi 3.000
Verdi 2.500
Neri 500
Totale voti validi: 10.000
Candidati
Nel collegio uninominale considerato non è eletto alcun candidato, non avendo nessuno dei quattro raggiunto il 50% + 1 dei voti.
In tal caso si procede a un secondo turno: se è previsto il ballottaggio, fra Bianchi e Rossi.
Voti
non eletto
non eletto
non eletto
non eletto
Esempio di formula uninominale majority a doppio turno
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Caratteristiche ed effetti delle formule maggioritarie
• Sovra-rappresentano i partiti maggiori a scapito dei minori
� al limite può vincere chi abbia preso meno voti•A 6 1 6 = 13 epperò vince
•B 4 6 4 = 14 ma perde
• Identificazione tra partiti e candidati con radicamento territoriale
• Incentivano il bipolarismo (o bipartitismo)
• L’elettore vota non solo per il partito ma per scegliere il Governo
• Governi monocolori o di coalizioni pre-elettorali di solito
omogenee e stabili
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FORMULE PROPORZIONALI
• Suddivisione del territorio di regola in collegi plurinominali, in cui
i seggi in palio sono ripartiti in rapporto tendenzialmente
percentuale ai voti dati dagli elettori a ciascun partito
- es.: lista con 20% dei voti ottiene all’incirca il 20% dei seggi
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• Metodo del divisore (d’Hondt; Spagna, Belgio, Israele) con
effetto meno proporzionale a vantaggio dei partiti maggioriListe (voti 1.180)Divisione della cifra elettorale per (8) Seggi
1 2 3 4 5
A 490 245 163 122 98 4
B 380 190 126 95 76 3
C 220 110 73 55 44 1
D 90 45 30 22 18 0
�Metodo del quoziente naturale (voti/seggi: 147,5) (Germania)
voti totali seggi interi voti non utilizzati seggi con i resti seggi totali
A 490 3 47,5 0 3 (-1)
B 380 2 85 1 3
C 220 1 72,5 0 1
D 90 0 90 1 1 (+1)
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Caratteristiche ed effetti delle formule proporzionali
• Fotografano in modo (pressoché) proporzionale i rapporti di
forza tra i partiti politici
• Incentivano il pluripartitismo ed il multipolarismo
• Nelle candidature hanno maggior peso i partiti rispetto alle realtà
locali
• L’elettore vota solo per la lista dl partito e non per il Governo
(voto delega)
• Governi post-elettorali (di coalizione), solitamente instabili
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I meccanismi correttivi delle formule proporzionaliper ottenere effetti simili a quelli maggioritari
• Soglia di sbarramento al di sotto della quale la lista non accede
alla ripartizione dei seggi
• Ripartizione dei seggi in circoscrizioni elettorali piccole e conpochi seggi (Spagna in cui non v’è recupero dei resti a livello
nazionale; Grecia, Irlanda)
• Premio di maggioranza- Grecia (50 seggi/300); Italia: Camera 54% seggi; Senato (regionale)
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FORMULA ELETTORALE E COSTITUZIONE
• La scelta di non costituzionalizzare la formula elettorale
• Il divieto di approvazione delle leggi elettorali in sede legislativa
(art. 72.4 Cost.)
• La possibilità di richiedere il referendum sulle leggi elettorali
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LA SCELTA PER IL PROPORZIONALE (1948-1993)
• Consolidamento democrazia
• Pluripartitismo
• Debolezza forma di governo parlamentare (fallimento legge
truffa)
• Consociativismo
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LE FORMULE ELETTORALI MISTE DAL 1993 AD OGGI
• Il tentativo di conciliare rappresentatività (principio
proporzionale) e governabilità (principio maggioritario) per
trasformare indirettamente la democrazia parlamentare da
compromissoria a maggioritaria-
• I sistemi elettorali italiani hanno oggi tutti carattere misto
� 1993-2005 (c.d.Mattarellum): (3/4) maggioritario con (1/4)correzione proporzionale (legge elettorale Senato n. 276/1993 e
Camera n. 277/19993)
� 2005-2016 (c.d. Porcellum) proporzionale con premio di
maggioranza per elezioni nazionali, regionali e comunali
� 2016 (c.d. Italicum): proporzionale con premio di
maggioranza con ballottaggio
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COME SI VOTAVA PER LA CAMERA E IL SENATO
(1993-2005)
Formula prevalentemente maggioritaria uninominale:
tre quarti dei seggi attribuiti in altrettanti collegi uninominali con formula maggioritaria pura e un quarto dei seggi attribuiti con
formula proporzionale
quota maggioritaria uninominale
(formula plurality a turno unico)
quota proporzionale (con doppio voto alla Camera, voto unico
al Senato)
75% 25%
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LA RIFORMA PROPORZIONALE (legge n. 270/2005)
• Formula proporzionale dagli effetti maggioritari in virtù di
� soglie di sbarramento variabili
� premio di maggioranza alla coalizione o alla lista non collegata
più votata (senza % minima), se non l’abbia già raggiunta, con
conseguente alterazione dell’attribuzione proporzionale dei
seggi
a) 340 seggi su 630 alla Camera
b) 55% dei seggi regionali al Senato
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GLI SBARRAMENTI (CAMERA E SENATO)
Coalizioni
Liste coalizzate
Liste non coalizzate
Camera Senato
10%
2%
4%
20%
3%
8%
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IL SISTEMA ELETTORALE DELLA CAMERA
D.p.r. 361/1957, come modificato dalla l. 270/2005
alla coalizione o alla lista vincente
340 seggi
alla coalizione e alle liste perdenti
277 seggi
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alla coalizione o alla lista vincente nella regione
55% seggi alla coalizione e alle liste
perdenti nella regione
45% seggi
IL SISTEMA ELETTORALE DEL SENATO
(D.lgs. 533/1993, come modificato dalla l. 270/2005)
Art. 57 Cost.1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i
seggi assegnati alla circoscrizione Estero
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GLI ESITI DELLA LEGGE ELETTORALE DEL 2005
• Elezioni 2006: nel confronto tra due coalizioni molto ampie condentro praticamente tutti i partiti, la coalizione vincente (coalizioneProdi) ottenne il 49,8% dei voti alla Camera, con uno scarto dello0,06% pari a 24.755 voti, ma riuscì a prevalere al Senato solograzie ai seggi assegnati nella circoscrizione estero
• Elezioni 2008: si confrontarono due coalizioni formate ciascunada due soli partiti e la coalizione vincente (coalizione Berlusconi),col 46,8% alla Camera, prevalse nettamente anche al Senato
• Elezioni 2013: in un contesto non più bipolare ma tripolare, ilpremio alla Camera venne vinto da una coalizione che avevaottenuto il 29,5% (coalizione Bersani), con un bonus di ben 144seggi, risultando solo maggioranza relativa al Senato
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LE ELEZIONI POLITICHE DEL 2013
Scheda elettorale Camera
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LA SENTENZA N. 1/2014 DELLA CORTE COSTITUZIONALESULLA LEGGE ELETTORALE DEL 2005
• Illegittimità costituzionale del meccanismo di attribuzione delpremio di maggioranza per le elezioni della Camera e delSenato a causa dell’«assenza di una ragionevole soglia divoti minima per competere all’assegnazione del premio»� inoltre somma di premi regionali al Senato non assicura
maggioranza a coalizioni e liste più votate a livellonazionale, con rischio che sia diversa da quella dellaCamera = conseguenza: proporzionale con soglie disbarramento senza premio (consultellum)
• Illegittimità costituzionale del meccanismo di scelta degli elettialla Camera e al Senato attraverso liste bloccate lungheescludendo «ogni facoltà dell’elettore di incidere sull’elezionedei propri rappresentanti»
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COME SI VOTA PER LA CAMERA (L. 52/2015)
Formula proporzionale con premio e ballottaggio eventuale:sistema a base proporzionale di tipo majority-assuring, tale
da assicurare a chi vince le elezioni una maggioranza assoluta di seggi; vince le elezioni la lista (singola, senza coalizioni) che ottiene più voti sul piano nazionale o quella
che, tra le due liste più votate, prevale in un eventuale turno di ballottaggio
alla lista vincente
340 seggi alle liste perdenti
278 seggi
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IL SISTEMA ELETTORALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
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se la lista più votata ottiene il 40% dei voti…
… conseguendo almeno 340
seggi…
se la lista più votata non ottiene il 40% dei voti
… conseguendo meno di 340
seggi…
turno di ballottaggio tra le
prime due liste
i seggi sono attribuiti in base alla ripartizione
proporzionale già effettuata
alla lista vincente sono attribuiti 340 seggi e i restanti seggi
sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste ammesse
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IL NUOVO SISTEMA ELETTORALE DELLA CAMERA(c.d. Italicum - l. 52/2015; dall’1 luglio 2016)
• 20 circoscrizioni regionali suddivise in 100 collegi plurinominali(in Sicilia 9) in cui eleggere 606 deputati ripartiti in proporzione
alla popolazione (min, 3 max 9: in Sicilia 52)
- 12 seggi «speciali» (Trentino Alto Adige: 8 uninominali + 3
proporzionali; Valle d’Aosta: 1 uninominale).
- 12 deputati eletti nella circoscrizione estero
• Liste formate da un numero di candidati non inferiore alla metà
e non superiore al totale dei seggi assegnati ad ogni collegio
• Obbligo di depositare programma elettorale e statuto del partito
e d’indicare il capo della forza politica (non sono permesse
coalizioni fra liste)
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LE CIRCOSCRIZIONI E I COLLEGI PLURINOMINALI (CAMERA)
43
Circoscrizione N. seggi N. collegi
Piemonte 46 8
Lombardia 101 17
Veneto 51 8
Friuli-Venezia Giulia 13 2
Liguria 16 3
Emilia-Romagna 45 7
Toscana 38 6
Umbria 9 1
Marche 16 3
Lazio 57 9
Circoscrizione N. seggi N. collegi
Abruzzo 14 2
Molise 3 1
Campania 60 10
Puglia 42 7
Basilicata 6 1
Calabria 20 3
Sicilia 52 9
Sardegna 17 3
Valle d’Aosta 1 –
Trentino-Alto Adige 11 –
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• Capolista bloccati (nominativo indicato in scheda) e plurimi (in
massimo 10 collegi plurinominali)
� più candidature plurime, più eletti con preferenze
� voto di preferenza per i restanti candidati
• Misure a favore della rappresentanza di genere
� liste di candidati in «ordine alternato di genere»
� non più del 50% dei candidati dello stesso sesso nel
complesso dei candidati di ogni lista nell’intera circoscrizione
� non più del 60% di capolista dello stesso sesso nel complesso
dei collegi della circoscrizione
� doppia preferenza di genere, pena annullamento della
seconda
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LA SCHEDA ELETTORALE (CAMERA)
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• Seggi attribuiti su base nazionale con il metodo del quoziente
naturale e dei più alti resti alle liste che hanno superato il 3%
• Formula proporzionale dagli effetti maggioritari in virtù di
� premio di maggioranza di massimo 340 seggi (54%) – se non
già ottenuti – alla lista – e non coalizione - più votata che
a) al primo turno abbia avuto almeno il 40% dei voti validi
b) in difetto, al secondo turno di ballottaggio, dopo 15 giorni e
con divieto di apparentamenti
� 278 seggi (44%) a liste sconfitte che hanno ottenuto almeno il3% dei voti validi (art. 83.1 n. 3 DPR 361/1957) (20%
circoscrizione per liste rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute)
� 12 seggi deputati eletti nella circoscrizione Estero
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Diritto di voto e formule elettorali
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• Distribuzione nelle circoscrizioni e nei collegi dei seggiattribuiti a ciascuna lista in modo da far sì che ciascunacircoscrizione e ciascun collegio abbia i seggi nel numeroprevisto dalla legge
• Proclamazione degli eletti: se la lista ottiene un seggio, èeletto il capolista; se una lista ha diritto a più di un seggio,sono eletti dopo il capolista i candidati con più voti dipreferenza
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