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ITC SIRIO Bitonto Prof. Paolo Intini
Il Bilancio d’esercizio
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Indice
• Il Bilancio d’esercizio• Il Bilancio d’esercizio della s.p.a.• I postulati del bilancio• I criteri di valutazione• Lo Stato patrimoniale• Il Conto economico• La Nota integrativa• Gli allegati al bilancio• Formazione, approvazione e pubblicaz
ione• Il Bilancio in forma abbreviata• I principi contabili nazionali e internazi
onali
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Documento, redatto dagli amministratori alla fine dell’esercizio, con cui si rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il
risultato economicoFINALITA’
- Rappresentare il quadro del patrimonio aziendale alla chiusura dell’esercizio
- Evidenziare l’andamento della gestione economica (costi e ricavi)
OBBLIGATORIETA’
- La compilazione del bilancio è disciplinata dal Codice Civile
- La normativa fiscale si basa sui risultati del bilancio per il calcolo delle imposte
STATO PATRIMONIALE (art. 2424, 2424 bis C.c.)
CONTO ECONOMICO (art. 2425, 2425 bis C.c.)
NOTA INTEGRATIVA(art. 2427 C.c.)
IL BILANCIO D’ESERCIZIO
situazione patrimoniale e finanziaria
componenti positivi e negativi del reddito
informazioni aggiuntive, esplicative e complementari
(art. 2423, 2423 bis, 2423 ter C.c.)
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REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO - 1
SCRITTURE D’ESERCIZIORilevano tutti e soli i fatti di gestione che hanno avuto la loro manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio
INVENTARIO al 31/12 obbligatorio (art. 2217 C.c.)
Indica e valuta le attività e le passività (sulla base dei criteri di valutazione indicati all’art. 2426 C.c e dei principi contabili)
SCRITTURE DI ASSESTAMENTO•scopo: determinare la competenza economica dei componenti positivi e negativi di reddito e gli elementi del patrimonio di funzionamento
•traducono in contabilità le operazioni dell’inventario
SITUAZIONE CONTABILE pre-assestamento
•scopo conoscitivo e di controllo•i fatti di gestione compaiono con riferimento all’aspetto finanziario che misura l’aspetto economico
E’ un documento di DERIVAZIONE CONTABILE
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SITUAZIONE CONTABILE FINALE
STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
NOTA INTEGRATIVA
SITUAZIONE PATRIMONIALEespone il patrimonio di funzionamento
SITUAZIONE ECONOMICA espone i componenti positivi e negativi
del risultato economico d’esercizio
SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO - 2
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Tutti coloro che hanno un “interesse” nei confronti dell’azienda (stakeholders)
UTILIZZATORI
INTERNI• Imprenditore o soci di maggioranza• Amministratori• Alta direzione• Personale dipendente
ESTERNI• Soci di minoranza• Finanziatori (banche, obbligazionisti,
enti previdenziali, …)• Fornitori• Clienti• Amministrazione Fiscale• Comunità Locale• Comunità Nazionale• Comunità Internazionale
DESTINATARI DEL BILANCIO
Sono interessati al valore del dividendo,
alla puntualità nelle scadenze contrattuali,
alla continuità dell’attività aziendale,
al valore del reddito realizzato
Sono interessati alla redditività degli investimentie alla stabilità dell’attività
aziendale
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SOCIETA’ DI CAPITALI
AZIENDE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE
STATO PATRIMONIALE = Situazione patrimoniale
CONTO ECONOMICO = Situazione economica
Forma LIBERA
STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
NOTA INTEGRATIVA
Forma OBBLIGATORIA (art. 2423, 2423
bis, 2423 ter C.c.)
Tuttavia è opportuno che tali aziende adottino le strutture previste per le società di capitali:
• per la loro maggiore chiarezza
• perché la legge istitutiva dell’IRAP richiede che la base imponibile venga determinata sulla base della classificazione prevista dall’art. 2425 C.c.
Scopo: fornire una conoscenza dell’andamento della gestione aziendale ai soci e ai terzi
Documento PUBBLICO
Scopo: fornire una conoscenza dell’andamento della gestione aziendale al proprietario o ai soci
Documento INTERNO
OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO - 1
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SOCIETA’ DI CAPITALI
AZIENDE INDIVIDUALI E
SOCIETA’ DI PERSONE
applicare i CRITERI DI VALUTAZIONE stabiliti
dall’art. 2426 C.c.
allegare il bilancio alla DICHIARAZIONE DEI REDDITI
OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO - 2
Tutte le aziende devono:
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IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA S.P.A.
REDAZIONE• postulati del bilancio• composizione del
fascicolo di bilancio• criteri di valutazione
BILANCIO D’ESERCIZIO
REVISIONEProcedure di auditing
• Stato patrimoniale
• Conto economico
• Nota integrativa
Allegati del bilancio
Società non quotate
• Collegio sindacale
Società quotate• Collegio
sindacale• Società di
revisione
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Assolve a due importanti funzioni:Funzione conoscitiva
Funzione di controllo
Offre informazioni sulla gestione, sul patrimonio, sulle scelte strategiche
E’ lo strumento con cui i soci controllano l’operato degli amministratori
• garantire un minimo di informazione ai soggetti interessati
le caratteristiche che il bilancio d’esercizio deve possedere per consentire il raggiungimento di finalità di interesse pubblico sono:
• essere attendibile riguardo alle informazioni sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’impresa
• essere neutrale riguardo alle informazioni fornite
il legislatore ha stabilito con esattezza e in modo uniforme contenuto e struttura del bilancio per tutte le imprese costituite nella forma giuridica di società di capitali
• fanno eccezione le imprese che svolgono determinate attività per le quali sono previsti contenuti e strutture specifici che meglio si adattano alle loro particolari realtà aziendali
IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA S.P.A.
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I POSTULATI DI BILANCIOI postulati di bilancio sono principi fondamentali di carattere generale, linee guida che
gli amministratori devono assumere come riferimento nella redazione del bilancio d’esercizio con lo scopo di fornire informazioni compiute e corrette sulla situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda
POSTULATI DI BILANCIO
clausole generali
principi di redazione
Le clausole generali “governano” tutta la normativa del bilancio, nel senso che qualora l’applicazione delle norme specifiche non consenta di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta, le clausole generali assumono una prevalenza assoluta sulle regole specifiche.
I principi di redazione sono gerarchicamente subordinati alle clausole generali e costituiscono il quadro entro il quale devono essere effettuate le valutazioni.
I criteri di valutazione impongono delle norme di comportamento a chi redige il bilancio, al fine di limitarne il potere discrezionale nell’effettuare stime e congetture.
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Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società e il risultato economico (art. 2423 C.c.)
LE CLAUSOLE GENERALI
con tale norma il legislatore ha voluto indicare due
POSTULATI FONDAMENTAL
I
CHIAREZZA = intelligibilità - comprensibilità
RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA = quadro fedele
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Il postulato della CHIAREZZA trova conferma nell’art.2423 ter e viene inteso nel seguente modo:
• obbligo di rispettare gli schemi di bilancio (previsti dagli art. 2424 e 2425 C.C.);
• divieto di raggruppamenti di voci; le voci possono essere raggruppate soltanto quando ciò sia irrilevante ai fini della comprensione o quando favorisca la chiarezza del bilancio;
• divieto di compensi di partite: non vanno effettuate compensazioni tra valori di bilancio di segno opposto.
CHIAREZZA
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RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA = quadro fedele
• No verità assoluta e oggettiva (che è impossibile).
• Gli amministratori devono operare correttamente le stime e le iscrizioni in bilancio, rispettando le norme di legge e i principi contabili.
OBBLIGO di fornire INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
quando quelle previste dalla legge non siano sufficienti (art. 2423)
•PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO
•RENDICONTO FINANZIARIO
DEROGA OBBLIGATORIA (art. 2423)
Obbligo di derogare dalle disposizioni stabilite negli articoli successivi, con indicazione nella Nota integrativa dei motivi e degli effetti sul reddito e sul patrimonio, quando queste siano incompatibili con le clausole generali
VERITÀ E CORRETTEZZA
Al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta
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principio della
PRUDENZA
1) la valutazione deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività
2) si possono indicare solo gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio d’esercizio
3) si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento
4) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo
principio della CONTINUITÀ
principio della COMPETENZA
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro
principio della VALUTAZIONE
SEPARATAprincipio
della COSTANZA
Deroghe facoltative sono consentite in casi eccezionali (da motivare nella Nota integrativa, con indicazione degli effetti sul reddito e sul patrimonio)
I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2432 bis)
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I CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTIDAL CODICE CIVILE (art. 2426)
1. valore delle immobilizzazioni2. ammortamento delle immobilizzazioni3. svalutazione delle immobilizzazioni4. valore delle immobilizzazioni costituite da partecipazioni5. valore e ammortamento dei costi pluriennali6. valore e ammortamento dell’avviamento7. valore e ammortamento del disaggio su prestiti8. valore dei crediti9. valore delle rimanenze di magazzino, dei titoli e delle
attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni10. costo dei beni fungibili11. valore dei lavori in corso su ordinazione12. valore dei beni di scarsa rilevanza
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Acriterio del costo d’acquisto o di produzione- eventuale ammortamento se A > B
Bvalore d’usovalore di presunto realizzo
in base al principio della prudenza
CRITERI DI VALUTAZIONE
CRITERI ALTERNATIVI PREVISTI patrimonio netto (per le partecipazioni in imprese controllate o collegate) corrispettivi maturati (per i lavori in corso su ordinazione) valore costante (attrezzature e materie costantemente rinnovate e di scarsa
importanza)
oppure
Ccriterio del valore presumibile di realizzazione
(per i crediti)
• tale valore viene considerato come limite massimo• risulta di semplice applicazione ed attuazione, inoltre lascia poco spazio a stime
e apprezzamenti di carattere soggettivo
il principio generale è quello del COSTO, inteso come insieme degli oneri sostenuti dall’azienda per l’acquisizione o la produzione di un determinato bene
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
(punto 1)
COSTO DI ACQUISTO costi di acquisto costi accessori
oppure
COSTO DI PRODUZIONE costi direttamente imputabili altri costi per la quota
ragionevolmente imputabile oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione
(punto 2)
AMMORTAMENTO SISTEMATICOin relazione alla residua possibilità di
utilizzazione(se l’utilizzazione è limitata nel tempo)
(punto 3)
MINOR VALORE: il bene deve essere svalutato
(principio generale della rappresentazione veritiera e corretta)
Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata: il bene deve essere rivalutato.
oppure se durevolmente inferiore (a causa di danneggiamenti derivanti da eventi particolari, di fenomeni di obsolescenza imprevisti, di imprevisti
mutamenti nella domanda dei prodotti, ecc.)
relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal quale il bene può essere utilizzato
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ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
(punto 5)
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA’
aventi utilità pluriennale
non sono distribuibili dividendi in mancanza di copertura con riserve disponibili
ammortamento entro un periodo non superiore a cinque anni
(punto 6)AVVIAMENTO
se acquisito a titolo oneroso
iscrizione con il consenso del collegio sindacale ammortamento entro
un periodo di cinque anni; è consentito anche un periodo superiore da motivare nella Nota integrativa
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(punto 1)COSTO
oppure (punto 4)FRAZIONE DEL
PATRIMONIO NETTO
se il costo è maggiore del valore della frazione del patrimonio netto
(punto 3)LA DIFFERENZA DEVE ESSERE
MOTIVATA NELLA NOTA INTEGRATIVA.
LA DIFFERENZA PUÒ ESSERE ISCRITTA NELL’ATTIVO
indicando le ragioni nella Nota integrativa.Detta differenza deve essere
AMMORTIZZATA per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento.
plusvalenze negli esercizi successivi a RISERVA NON DISTRIBUIBILE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
CREDITI(punto 8)
VALORE PRESUMIBILE DI REALIZZAZIONE
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RIMANENZE DI MATERIE, PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI E MERCI
TITOLI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
oppure se minore del
costo al
VALORE DI REALIZZAZIONE
DESUMIBILE DALL’ANDAMENTO
DEL MERCATO
(punto 10)METODO DI CALCOLO DEL COSTO
media ponderata primo entrato, primo uscito (FIFO)
ultimo entrato, primo uscito (LIFO)
(punto 9)
se il valore ottenuto differisce il misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, indicare la differenza per categorie di beni
nella NOTA INTEGRATIVA
COSTO DI ACQUISTO O DI PRODUZIONE(esclusi i costi di
distribuzione)
Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.
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(punto 11)LAVORI IN CORSO SU
ORDINAZIONE
iscrizione sulla base dei CORRISPETTIVI
CONTRATTUALI maturati con ragionevole certezza
(punto 12)ATTREZZATURE, MATERIE PRIME,
SUSSIDIARIE E DI CONSUMO
iscrizione ad un VALORE COSTANTE, qualora siano costantemente rinnovate
di scarsa importanza
senza variazioni sensibili nella
entità valore composizione
ragionevole certezza: la determinazione della percentuale di maturazione dei
corrispettivi deve essere effettuata con prudenza, tenendo anche presenti le
possibili contestazioni dei committenti
Criteri alternativi a quelli indicati in precedenza
purché
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SCHEMA DI SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO PASSIVO
A
B
C
D
CREDITI VERSO SOCI
IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
D
A
B
C
E
PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI E ONERITRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVOROSUBORDINATO
DEBITI
RATEI E RISCONTI
FORMA A SEZIONI
CONTRAPPOSTE
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Gli impieghi sono inseritisecondo la loro
destinazione economica.Criterio di liquidità
al contrario
Le fonti sono inserite secondo la provenienza.
Non c’è distinzione netta tra fonti a breve e
fonti a mediolungo termine.
E’ redatto in unità di euro.Differenze tra valori di bilancio
e valori contabili vanno iscritti in una
RISERVA DA ARROTONDAMENTO(Gruppo VII Altre Riserve)
L’attivo e il passivo sono suddivisi in:
• raggruppamenti, contraddistinti da lettere maiuscole;
• sottoraggruppamenti, individuati da numeri romani;
• categorie analitiche, contraddistinte da numeri arabi.
Gli importi esposti nell’attivo sono al netto delle poste di rettifica
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SCHEMA DI SINTESI DEL CONTO ECONOMICO
A
B
C
D
E
VALORE DELLA PRODUZIONE
– COSTI DELLA PRODUZIONE___________________________________________________________
+/– PROVENTI E ONERI FINANZIARI
+/– RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
+/– PROVENTI E ONERI STRAORDINARI___________________________________________________________
= DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)– Imposte sul reddito dell’esercizio___________________________________________________________
= UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
FORMA SCALARE
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Utilizza la configurazionea valore e costi
della produzione. Classificazione dei componenti
negativi e positivi del reddito per
natura
Lo schema evidenzia:il risultato della gestione operativa (A-B)
il risultato della gestione finanziariail risultato della gestione straordinaria
il risultato prima delle imposte
E’ redatto in unità di euro.Le differenze tra valori di
bilancioe valori contabili vanno
iscritte nei PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI(Gruppo E – voce 20 - 21
• I ricavi e i proventi sono al netto dei resi, degli sconti mercantili, degli abbuoni e premi
• I componenti ordinari e straordinari sono differenziati in relazione all’estraneità della fonte che li ha generati rispetto all’attività ordinaria
• Le rettifiche di valore di attività finanziarie devono essere separate dai proventi e dagli oneri straordinari
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LA NOTA INTEGRATIVA (art. 2427)
La Nota integrativa ha la funzione di ampliare la comprensibilità e la chiarezza dello Stato patrimoniale e del Conto economico, attraverso informazioni complementari
inerenti le voci e i valori in essi esposti e le motivazioni delle scelte operate
- illustrazione dei criteri di valutazione adottati (punto 1)
- movimenti verificatisi nell’esercizio nelle voci di Stato patrimoniale (punti 2 e 4)
-dettagli e informazioni su alcune voci di Stato patrimoniale (punti 3 e punti da 5 a 9)-dettagli e informazioni su alcune voci di Conto economico (punti da 10 a 14)
= chiave di lettura delle parti contabili di bilancio
La Nota integrativa può essere redatta in migliaia di Euro, sempre che ciò non sia in contrasto con la clausola generale del bilancio, che pone il principio inderogabile della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società.
-informazioni supplementari utili per la corretta e completa lettura del bilancio (punti da 15 a 18)
-motivazione delle eventuali deroghe operate a tutela della rappresentazione veritiera e corretta
-informazioni integrative (stabilito da altri articoli)Contenuto
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GLI ALLEGATI AL BILANCIO D’ESERCIZIO
Relazione del collegio sindacale
Relazione sulla gestione
Relazione della Società di revisione (per le società quotate)
Copie dei bilanci delle società controllateProspetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo
bilancio delle società collegate
Copia del verbale dell’assemblea che approva il bilancio
Elenco dei soci o azionisti
Informazioni e prospetti richiesti dalle norme tributarie
Informativa complementare prevista o raccomandatadal CNDC, dal CNR e dalla CONSOB
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LA RELAZIONE SULLA GESTIONE (art. 2428 C.c.)
Contenuto:
• informazioni relative al numero e al valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute (al fine di assicurare la massima trasparenza e il rispetto delle norme di legge)
La relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori, deve contenere informazioni sulla situazione della società e sull’andamento della gestione, sulle relazioni della società
con il mondo esterno, sulle politiche perseguite, sui piani e i programmi aziendali.
• attività di ricerca e sviluppo
• rapporti con le imprese collegate e controllate
• fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (che siano significativi rispetto all’andamento della gestione)
• evoluzione prevedibile della gestione
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CONTROLLO ANNUALE SUL BILANCIO
Società non quotate
Devono: vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto
costitutivo accertare la regolare tenuta della contabilità verificare la corrispondenza del bilancio alle
scritture contabili
Società quotate
Spetta a
SINDACI
SOCIETA’ DI REVISIONE
Devono vigilare:
• sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo
• sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
• sull’adeguatezza della struttura organizzativa
• sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate
Devono verificare:
• la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione
• che il bilancio sia conforme alle scritture contabili e alle norme che lo disciplinano
SINDACI
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LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Contenuto (dai Principi di comportamento del collegio sindacale elaborati dal CNDC e CNR)
consenso o dissenso in merito all’iscrizione nell’attivo di costi di impianto e ampliamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi utilità pluriennale avviamento
La relazione del collegio sindacale ha per oggetto il resoconto dell’attività di vigilanza svolta e dei risultati da questa raggiunti
norme seguite nell’espletare i controlli e norme e principi di riferimento utilizzati per esprimere il giudizio sul bilancio
osservazioni in merito all’esercizio delle deroghe previste dagli artt. 2423 e 2423 bis c.c.
risultati dei controlli sulla contabilità, sul bilancio e sulla relazione sulla gestionegiudizio sul bilancio e corrispondenza dello stesso alle scritture contabiliosservazioni e proposte in merito ai risultati dell’esercizio sociale, al bilancio e
alla sua approvazionerisultati degli altri controlli prescritti dall’art. 2403 c.c. (verifiche trimestrali della
consistenza di cassa, ecc.)
Società
non
quotate
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LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
indicazione dei principi di riferimento seguiti nell’espletamento dell’attività di vigilanza
sintesi dei risultati dell’attività di vigilanza svolta in merito: osservanza delle disposizioni di legge e dell’atto costitutivo rispetto dei principi di corretta amministrazione adeguatezza della struttura organizzativa della società adeguatezza del sistema di controllo interno adeguatezza del sistema amministrativo contabile e della sua affidabilità
indicazione delle significative omissioni e fatti censurabili riscontrati
indicazione delle irregolarità segnalate alla CONSOB, nonché delle denunce al Tribunale di gravi irregolarità commesse dagli amministratori nell’esercizio dei propri doveri
proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione
Contenuto (dai Principi di comportamento del collegio sindacale elaborati dal CNDC e CNR)
Società quotate
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LA REVISIONE CONTABILE
LEGALE
VOLONTARIA
La revisione consente di esprimere un giudizio sullaattendibilità del bilancio
La revisione si conclude con una relazione da parte dellasocietà di revisione preposta.
Si ricorre a società di revisione che rilasciano una relazione sul bilancio. E’ obbligatoria per le società quotate
Non è imposta ma è fatta o da personale indipendente (società di revisione) o da personale interno all’azienda.
E’ utile per:
1. verificare l’operato degli amministratori
2. per dare maggiore attendibilità al bilancio nei confronti dei terzi
3. per ottenere l’ammissione alla quotazione di borsa
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Bilancio e Relazione
degli amministratori
Al collegio sindacale almeno 30 giorni prima della data prevista per l’Assemblea
Bilancio, Relazione degli amministratori
e Relazione dei sindaciDEPOSITO
presso la sede sociale almeno 15 giorni prima
Approvato il bilancio, entro 30 giorni deposito pressoUFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Se quotate anche alla CONSOB in formato digitale
Il fascicolo da depositare comprende i seguenti documenti:
copia del bilancio d’esercizio, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale, verbale di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, relazione della società di revisione (per le società quotate in Borsa), bilancio consolidato e relazioni accompagnatorie (ove ciò sia richiesto), elenco dei soci (nel caso in cui durante l’esercizio siano intervenute modifiche rispetto a quello già depositato)
Alla società di revisione almeno 45 giorni primaAlla Consob almeno 20 giorni prima
Se quotata
FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE
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IL BILANCIO D’ESERCIZIO INFORMA ABBREVIATA
(art. 2435 bis C.c.)
• totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: €4.400.000
possono usufruire di tale opportunità le società di capitali che nel primo esercizio di vita o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:
• totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000
le semplificazioni riguardano:
• STATO PATRIMONIALE
• NOTA INTEGRATIVA
non sono ammesse semplificazioni nella redazione del Conto economico che, quindi, deve essere sempre strutturato come previsto dall’art. 2425 c.c.
• dipendenti occupati in media nell’esercizio: n. 50 unità