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IVA 2015

Tra semplificazioni e austerità sotto il controllo UE

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Split payment

Inversione contabile

Rimborsi

Esportatore abituale

Vies

Contribuenti forfettari

Commercio elettronico

Novità IVA 2015

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IVA sentenze/ordinanze Corte UE

ANNO N ° ANNO N ° ANNO N ° ANNO N °

1976 1 1986 4 1996 15 2006 34

1977 1 1987 5 1997 21 2007 24

1978 0 1988 20 1998 16 2008 18

1979 2 1989 9 1999 10 2009 20

1980 1 1990 8 2000 21 2010 38

1981 2 1991 10 2001 27 2011 21

1982 5 1992 11 2002 12 2012 58

1983 2 1993 14 2003 20 2013 62

1984 6 1994 3 2004 21 2014 33

1985 11 1995 6 2005 27 2015/07/09 19

Totale 31 121 311 636

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Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014)

Versamento «split» o «scissione dei pagamenti » per Enti pubblici (Regioni, Provincie, Comuni), consorzi tra essi costituiti, Camere di Commercio, ASL, ospedali, istituti universitari, ecc.

Inversione contabile estesa a:

Servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento edifici - anche se con contratto diretto con proprietario immobile se soggetto passivo d’imposta

Settore energetico, certificati e derivati Pallet (bancali in legno) recuperati per i cicli successivi

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Legge di Stabilità 2015

Clausole di salvaguardia con Possibile aumento aliquote IVA

Dal 10% al 12% dal 1° gennaio 2016 al 13% dal 1°

gennaio 2017

Dal 22% al 24% dal 1° gennaio 2016 al 25% da 1° gennaio 2017 al 25,5% dal 1° gennaio 2018

Non si adottano gli aumenti se vengono assicurate maggiori entrate o risparmi di spesa di entità equivalente

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Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» nuovo art. 17-ter DPR 633/1972

E’ in linea con la Direttiva 2006/112/CE ?

E’ un svantaggio per gli operatori?

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Versamento «split» o «scissione dei pagamenti»

Richiesta alla Commissione UE (nota 8006 del 14 novembre 2014) deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE

Persegue finalità di arginare l’evasione da riscossione dell’IVA

Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015: da una interpretazione estensiva dell’ambito soggettivo - basata su valutazioni sostanziali di ordine generale che tengano conto della differente ratio della norma rispetto all’art. 6, quinto comma

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Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» nuovo art. 17-ter DPR 633/1972

Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici (art. 6, quinto comma se agiscono nell’attività istituzionale) ed altri organismi collegati

Va addebitata in fattura e versata direttamente all’Erario dall’ente

Non opera per:

forniture in «reverse charge» (acquisti in attività commerciale)

prestazioni professionali soggette a ritenuta alla fonte

operazioni senza obbligo di fattura o con fattura senza addebito IVA (Regimi speciali: piccole imprese, commercio generi monopolio, editoria, agenzie di viaggi e turismo, spettacoli e giochi, beni usati, oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato ecc.)

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Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» nuovo art. 17-ter DPR 633/1972

I fornitori

emettono fattura con l’ indicazione dell’IVA e l’annotazione “scissione dei pagamenti”

registrano la fattura separatamente dalle altre - nei termini di cui agli artt. 23 e 24 - riportando l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta senza computare l’IVA a debito e senza calcolarla nella liquidazione mensile o trimestrale

ai fini del rimborso che spetta in via «prioritaria» contabilizzano la fattura con aliquota «zero»

Dal 2 febbraio 2015 il Sistema di Interscambio ha aggiornato la trasmissione delle fatture elettroniche

Dal 31 marzo 2015 obbligo di fattura elettronica

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Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Decreto MEF 23 gennaio 2015

Rimborsi prioritari art. 8

Rimborsi eseguiti in «via prioritaria»

L’ammontare prioritario non può eccedere l’importo complessivo dell’IVA applicata per le operazioni di split payment

Non necessitano i requisiti di cui all’art. 2 del DM 22 marzo 2007: 1) attività da almeno tre anni; 2) rimborso almeno di 10.000 euro se annuale e 3.000 euro se trimestrale; 3) rimborso almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta su effettuati nell’anno o nel trimestre

il Decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. “Milleproroghe” in conversione) aumenta dal 10% al 20% l’importo contrattuale che le pubbliche amministrazioni devono corrispondere anticipatamente ai propri fornitori nell’ambito dei contratti di pubblico appalto

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Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015

In caso di incertezza sull’applicazione del regime, per i fornitori è sufficiente attenersi alle indicazioni fornite dalla PA committente o cessionaria, nel presupposto che la stessa abbia tutti gli elementi per valutare i propri profili soggettivi

la scissione dei pagamenti non si applica ai regimi speciali IVA e in particolare:

a quello di cui alla legge 398 del 1991 (associazioni sportive dilettantistiche, pro loco, ecc.)

al regime del margine, a quello delle agenzia di viaggio, a quelli monofase (editoria, documenti di sosta, parcheggio, ecc), al regime agricolo, agli spettacoli viaggianti ecc.

per le operazioni rientranti nella scissione dei pagamenti il fornitore della PA non potrà più procedere all’emissione delle fatture ad esigibilità differita né, su opzione, con esigibilità immediata

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Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015

il rimborso IVA per i fornitori interessati è prioritario limitatamente all’ammontare dell’imposta applicata con lo split payment , ma gli Uffici devono eseguire una istruttoria unica e per l’intero importo, mentre la liquidazione può seguire un doppio binario

se la fattura emessa dai fornitori non contiene l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment” si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 1 D.Lgs. n. 471 del 1997 (da 1032 a 7.746 euro)

disapplicate le sanzioni per le violazioni commesse fino al 13 aprile, data di pubblicazione della Circolare.

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Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015

il reverse charge domina sullo split payment

in caso di attività promiscua (sfera commerciale e istituzionale) la PA comunica al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge

alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale torna applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti

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Versamento «split» o «scissione dei pagamenti» Circolare n. 15/E del 13 aprile 2015

Le note di variazione in aumento di cui all’articolo 26 effettuate nel 2015 sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti

Se la nota di variazione è in diminuzione e la si riferisce a una fattura originaria emessa in sede di «scissione dei pagamenti», il fornitore non ha diritto a portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione ma deve procedere solo ad annotazione in rettifica nel registro di cui all’articolo 23 senza determinare alcun effetto nella liquidazione IVA

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Rimborsi trimestrali – Nuovi modelli “IVA TR” con Visto di conformità e split payment

Il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 20 marzo 2015 n. 39968 ha approvato i nuovi modelli per i rimborsi trimestrali IVA e le relative istruzioni

Tra i cambiamenti (Quadro TD sez. 3)

visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo

attestazione patrimoniale e contributiva per i rimborsi superiori a 15mila euro

sostituzione obbligo generalizzato della presentazione della garanzia

Nuovo rigo “TA 13” dedicato alle operazioni split payment

Per rimborso prioritario split payment va barrata la nuova casella 2 nel rigo TD8

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Reverse charge

Si applica alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici

vanno individuate in modo oggettivo, e quindi vale per appalti, sub-appalti, contratti d’opera ecc. (no alle forniture con posa in opera)

solo se il committente è un soggetto passivo d’imposta ovvero ente non commerciale per (eventuale) attività d’impresa

Esteso ai bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (articolo 74, settimo comma)

Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (direttiva 2003/87/CE), di certificati relativi al gas e all’energia elettrica nonché delle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore

In caso di autorizzazione europea, il reverse charge potrà essere esteso in futuro anche alla cessione di beni nei confronti della «grande distribuzione»

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Reverse charge nel comparto edile - Novità Circolare n. 14/E – 27 marzo 2015

Riguarda lo stesso comparto interessato per i subappalti edili

Allargato a nuovi settori collegati ai subappalti che non rientrano nel comparto edile propriamente inteso

Il contenuto della lettera a-ter) risulta contiguo/complementare rispetto alla previsione di cui alla lettera a) ma se ne differenzia sotto molti aspetti

Prestazioni interessate

va fatto riferimento ai codici attività della Tabella ATECO 2007 assunta per individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici

se il prestatore svolge sistematicamente tali attività non ancora comunicate ai sensi dell’art. 35, comma 3, vanno assoggettate al reverse charge con l’obbligo del prestatore di procedere alla variazione dati

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Reverse charge nel comparto edile - Novità Circolare n. 14/E – 27 marzo 2015

Il reverse charge della nuova lettera a-ter) si applica

sempre anche nei confronti del soggetto passivo o ente soggetto passivo d’imposta proprietario del fabbricato ovvero del soggetto passivo in nome e/o per conto del quale vengono eseguite le prestazioni

a prescindere dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti e dalla tipologia di attività esercitata, ma il contratto è valido (i.e. «volontà delle parti») per distinguere le «prestazioni» dalla fornitura con posa in opera

La precedente lettera a) dell’art. 17 continua ad applicarsi solo alle ipotesi di subappalto relativamente alle attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento

Per le attività di costruzione di un edificio continua ad applicarsi il meccanismo solo in presenza di prestazioni dipendenti da subappalto rese nei confronti di un appaltatore

Forniture con posa in opera escluse poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene

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Reverse charge nel comparto edile - Novità Circolare n. 14/E – 27 marzo 2015

«Edificio»

è sistema costituito (i) dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, (ii) dalle strutture interne che ripartiscono detto volume, (iii) da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno

la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici

il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti e il reverse charge nei confronti del soggetto passivo o ente soggetto passivo d’imposta proprietario del fabbricato ovvero del soggetto passivo in nome e/o per conto del quale vengono eseguite le prestazioni

Sono esclusi: terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.)

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Reverse charge nel comparto edile - Novità Circolare n. 14/E – 27 marzo 2015

Beni mobili (esclusi) i servizi di pulizia, istallazione impianti e demolizione su beni mobili

Demolizione edifici si fa riferimento ai codici ATECO 2007, per cui rientra in detta attività il codice

«demolizione» 43.11.00 Installazione impianti

43.21.01 impianti elettrici in edifici (inclusa manutenzione e riparazione) 43.21.02 impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.01 impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento (c/s) in

edifici o in altre opere di costruzione 43.22.02 impianti per la distribuzione del gas (c/s) 43.22.03 impianti di spegnimento antincendio (c/s) 43.29.01 installazione, riparazione, manutenzione di ascensori e scale mobili 43.29.02 lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni 43.29.09 altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. riferiti ad edifici

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Reverse charge nel comparto edile – Circ. 14/E Completamento edifici

Riferimento ai codici attività ATECO 2007:

43.31.00 Intonacatura e stuccatura

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili - muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di edifici”

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Reverse charge nel comparto edile – Circ. 14/E Completamento edifici

le prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio possono ritenersi comprese fra i servizi di completamento e assoggettate al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lettera a-ter)

devono, invece, essere escluse le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere di cui al codice ATECO 2007 43.12

in presenza di un unico contratto, con pluralità di prestazioni in parte in inversione contabile e in parte soggette all’applicazione ordinaria dell’IVA si devono scomporre le operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge, in quanto il meccanismo dell’inversione contabile, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria

nell’ipotesi di scomposizione dei servizi, le singole prestazioni soggette a reverse charge devono essere distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell’inversione contabile

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Reverse charge nel comparto edile – Circ. 14/E Completamento edifici

Nelle ipotesi di un contratto unico di appalto - comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) - avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del DPR n. 380/2001 anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter) trovano applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge

Ad esempio in un contratto avente ad oggetto la ristrutturazione di un edificio in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti, non si deve procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’installazione di impianti dagli interventi, ma si applica l’IVA secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale

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Reverse charge nel comparto edile – Circ. 14/E Situazioni particolari

split payment – l’inversione contabile prevale sullo split payment ovviamente quando un ente pubblico committente del servizio interviene in qualità di soggetto passivo d’imposta e acquista il servizio unicamente nell’esercizio della propria attività economica

società consorziate - nelle ipotesi in cui intervengano organismi di natura associativa, le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia con quanto previsto dall’articolo 3, terzo comma, con riferimento al mandato senza rappresentanza. Qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto assoggettabile alla disciplina del reverse-charge, tale modalità di fatturazione, si riverbera anche nei rapporti interni ed è applicabile anche da parte delle società consorziate per le prestazioni rese al consorzio

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Reverse charge nel comparto edile – Circ. 14/E Situazioni particolari

nuovo regime forfetario e minimi - non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario. Se tali soggetti acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, sono tenuti ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito. Lo stesso vale anche con chi appartiene al regime dei “minimi” la cui proroga è stata prevista dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11

Committente ente non commerciale - quando il committente è un ente non commerciale che acquista servizi in parte nell’attività istituzionale e in parte nella propria attività occorre far riferimento a criteri oggettivi: è necessario considerare gli accordi contrattuali tra le parti, l’entità del corrispettivo pattuito, il carattere dimensionale degli edifici interessati, etc

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Reverse charge nel comparto edile – Circ. 14/E Situazioni particolari

esportatori abituali - se la lettera di intento inviata dall’esportatore abituale si riferisce ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile, relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria

soggetti esonerati dall’applicazione del meccanismo: i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro gli esercenti attività di intrattenimento gli enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge n. 398 del

1991 i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti che nell’anno solare

precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 25.822,84 euro

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Rimborsi senza garanzie e «Contribuenti non a rischio»

Limite rimborsi «liberi» elevato da 5.164,57 a 15.000 euro

Nessuna garanzia per rimborsi > 15.000 euro per «contribuenti non a rischio» che devono presentare dichiarazione annuale con «visto rinforzato» (*)

A. visto di conformità o sottoscrizione alternativa revisori o sindaci (nel frontespizio del modello IVA 2015)

B. dichiarazione sostitutiva di atto notorio per

1. «operatività» non essere società di comodo in perdita sistematica da oltre cinque anni - Art. 30 Legge n. 724/1994

2. «solvibilità» patrimonio non diminuito oltre 40%; nessuna cessione quote versamenti regolari contributi previdenziali e assicurativa - art. 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c)

Nuovo Quadro VX4 con due campi da sottoscrivere: attestazione operatività (7) + attestazione solvibilità (8)

(*) visto rinforzato = visto di conformità + due dichiarazioni sostitutive di operatività e solvibilità

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Dichiarazione 2015 quadro VX4

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Rimborsi con obbligo garanzie

Contribuenti a rischio:

in attività da meno di 2 anni (no start-up innovative)

nei due anni precedenti hanno ricevuto avvisi di accertamento o rettifica con importi graduati (10, 5 o 1 per cento per importi fino a 150.000, da 150.000 a 1.500.000, oltre 1.500.000)

in caso di cessazione attività

visto di conformità o dichiarazione sostitutiva mancante nella

dichiarazione IVA

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Rimborsi senza garanzie visto di conformità (C. 32/E del 2014)

I soggetti che appongono il visto sono tenuti a verificare:

a) la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA

b) la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione

c) Check-list (CM 57/E del 2009) tra cui controllo fatture acquisto con IVA superiore al 10% del rimborso

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Rimborsi in corso al 13 dicembre 2014 con effetto retroattivo (C. 32/E del 2014)

L’estensione da 5.164,57 a 15.000 euro vale anche per le richieste di rimborso presentate prima del 13 dicembre 2014

l’ufficio o l’agente della riscossione non richiede la garanzia dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione

se al 13 dicembre 2014 la garanzia è stata già richiesta e il contribuente non vi ha già provveduto non è tenuto a presentarla

il contribuente può richiedere la restituzione della garanzia già presentata se - in presenza dei presupposti previsti - il rimborso non sia ancora stato erogato al 13 dicembre 2014 (Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015)

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Rimborsi in corso al 13 dicembre 2014 (C. 32/E del 2014)

Per rimborso superiore a 15.000 euro già richiesto al 13 dicembre 2014, in presenza di dichiarazione con visto di conformità o sottoscrizione alternativa e in assenza delle condizioni soggettive di rischio, si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’ufficio o all’Agente della riscossione con fotocopia del documento di identità del soggetto legittimato a sottoscriverla

La sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per l’apposizione del visto di conformità e la presentazione della dichiarazione sostitutiva va verificata con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e non alla data di richiesta del rimborso

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Esportatore abituale

Eliminato obbligo per il fornitore di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni d’intento

Trasferito onere della trasmissione telematica all’esportatore abituale per le singole lettere d’intento

L’Agenzia delle entrate rilascia all’esportatore una ricevuta con l’indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall’esportatore abituale

L’esportatore abituale consegna al proprio fornitore o in dogana la lettera di intento trasmessa all’Agenzia delle entrate + la copia della ricevuta di presentazione

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Esportatore abituale: regime transitorio (Circolare n. 6/E, punto n. 3.1)

Fino all’11 febbraio 2015 gli esportatori potevano consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio fornitore secondo le vecchie modalità

il fornitore non era tenuto a verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate

Se le dichiarazioni d’intento erano già state consegnate o inviate secondo le vecchie regole ma valgono anche per operazioni successe all’11 febbraio 2015: obbligo nuova disciplina a partire dal 12 febbraio 2015

Due distinte ipotesi se l’esportatore ha inviato al proprio fornitore la dichiarazione d’intento

esclusivamente in relazione ad operazioni da effettuarsi tra il 1° gennaio e l’11 febbraio 2015

se la dichiarazione d’intento si riferisce anche ad operazioni da effettuarsi dal 12 febbraio 2015

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Esportatore abituale: dichiarazione in dogana

Risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015 delle Entrate: possibile presentare una sola dichiarazione d’intento valida per più operazioni doganali fino alla concorrenza di un determinato importo indicato nella dichiarazione d’intento

Nota n. 46452/RU del 20 aprile 2015 delle Dogane: dal 20 aprile bloccata la procedura della dichiarazione cumulativa dopo aver rilevato che i contribuenti commettono errori nelle dichiarazioni d’intento inviate alle Dogane. Resta valida la precedente nota n. 17631/RU dell’11 febbraio: una dichiarazione per una sola operazione di importazione

Per le dogane dovrebbe essere attivata una procedura in linea delle trasmissioni delle dichiarazioni d’intento che consentirà la «dichiarazione cumulativa»

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Vies

Immediata inclusione nel VIES senza attendere i trenta giorni

Il soggetto passivo

ottiene l’iscrizione nella banca dati VIES già al momento dell’attribuzione della partita IVA (se lo richiede)

immediatamente al momento in cui manifesta la volontà di operare con altri Stati UE con mod. AA7 o AA9

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Vies Provvedimento dell’Agenzia delle entrate prot.

2014/159941 del 15 dicembre 2014 presunzione non operatività ed esclusione

Prevista l’esclusione dei soggetti passivi dal VIES

Se non presentano nessun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi

Si presume che gli stessi non intendano più effettuare operazioni intracomunitarie e l’Ufficio - previo invio di apposita comunicazione all’interessato - procede all’esclusione della relativa partita IVA dal VIES

La disposizione opera dal 2016 poiché la norma parte il 1° gennaio 2015

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Vies Circolare n. 31 del 30 dicembre 2014

Favor rei

Nessuna sanzione per il passato

Se il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non è divenuto definitivo cadono le sanzioni e il recupero dell’imposta

In passato

per acquisti intracomunitari con IVA italiana negata la detrazione + sanzione del 100%

per cessioni intracomunitarie richiesta IVA sulla vendita «interna» + sanzione del 100%

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Black list

I dati con Paesi black list sono forniti solo con cadenza annuale

Nuovo limite di esonero dall’obbligo di comunicazione dell’operazione fissato in 10.000 euro (prima 500 euro) che va riferito al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni rese e ricevute nei confronti di tutti gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list durante l’anno solare (Circolare n. 31/E del 2014)

Se si supera la soglia vanno dichiarate tutte le operazioni

Le norme si applicano alle operazioni poste in essere dall’anno solare 2014 (periodo di entrata in vigore del decreto)

I contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili e trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014. Tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide

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Elenchi Intrastat I nuovi elenchi dal 2015 per i servizi conterranno solo:

partita IVA della controparte

importo

codice del tipo di prestazione

Paese di pagamento

Rimangono gli elenchi per i servizi acquistati non richiesti dalla direttiva

Le sanzioni relative ad errori od omissioni nella parte statistica si applicheranno solo alle imprese con spedizioni o arrivi mensili superiori a 750.000 euro

Con Determinazione n. 18978 del 19 febbraio (Dogane e Entrate) modificate le istruzioni per uso e compilazione degli Intrastat

I modelli non sono stati modificati in quanto le semplificazioni sono facoltative e si possono continuare le precedenti regole

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Fatture insolute

Possibile stornare IVA sulle fatture insolute dagli accordi di ristrutturazione dei debiti (modifica articolo 26 secondo comma DPR 633/72)

Oltre alla possibilità di dedurre le perdite su crediti ai fini della

determinazione del reddito d’impresa, il fornitore/prestatore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente falcidiate per effetto dell’omologazione, può recuperare l’IVA originariamente versata all’Erario al momento di effettuazione della fornitura/servizio anche oltre il termine dell’operazione originaria

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Nuovi forfetari e IVA Gli acquisti intracomunitari di beni entro la soglia di 10.000 € annui sono

considerati non soggetti a IVA in Italia ma assoggettati nel Paese di provenienza

Per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000 euro ovvero per gli acquisti effettuati successivamente al superamento della medesima soglia nell’anno in corso scatta l’obbligo di assolvere l’IVA e va integrata la fattura emessa dal cedente comunitario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta. Si è tenuti al pagamento del tributo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni senza possibilità di detrazione

Gli acquisti di prestazioni di servizi “generiche” da soggetti non residenti sono soggetti ad IVA in Italia con obbligo di integrazione della fattura UE e di versamento dell’IVA entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione del servizio senza operare la detrazione

Le prestazioni di servizi “generiche” rese nei confronti di soggetti passivi UE sono non soggette per carenza della territorialità ma va emessa fattura (art. 21, c. 6 bis) e presentato Intrastat. Quelle rese nei confronti di privati UE sono soggette secondo le regole interne in Italia (non si applica l’IVA né si esercita la rivalsa)

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Commercio elettronico - telecomunicazioni e teleradiodiffusioni

Nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2015 (artt. 44, 45, 58 e seguenti Dir. 2006/112/CE)

Soggette ad IVA nazionale le vendite a privati consumatori

Pertanto: Se consumatore italiano - IVA assolta in Italia Se consumatore UE - IVA assolta nello Stato del consumatore Adozione criterio dell’utilizzo nella UE per privati italiani limitatamente a

telecomunicazioni e teleradiodiffusioni dal 3 maggio 2015 con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2015. Se utilizzo del servizio fuori UE: no IVA italiana

Istituzione MoSS (mini sportello unico):

IVA pagata per tutti gli Stati UE dal prestatore nel Paese ove esso è stabilito con una apposita dichiarazione trimestrale

Anticipazione del sistema definitivo IVA con assolvimento dell’imposta nel Paese del cedente (???)

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Commercio elettronico

Rientrano: software, sito o una pagina web, la fornitura di immagini, testi (e-book), APP (applicazioni), gli abbonamento a giornali o riviste on line, la fornitura di spazio pubblicitario, di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politiche, culturali, artistiche, sportive, scientifiche o di intrattenimento, lo «scarico» di musica su computer e su telefoni cellulari, la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza (e-learning), ecc. Non si segue la regola dell’utilizzo: sempre soggette ad IVA i servizi

resi a privati domiciliati in Italia Non rientra il commercio di beni mobili materiali o tangibili che sono

trasportati fisicamente per la vendita da un Paese all’altro. Si segue ancora regole per importazione, esportazione, acquisto o cessione intracomunitaria

Non rientra cessione di CD ROM, floppy disk, consulenza professionale di avvocati, commercialisti, ecc. vendita di biglietti online per spettacoli o manifestazioni

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Telecomunicazioni

I “servizi di telecomunicazione” sono quelli aventi per oggetto: la trasmissione, l’emissione o la ricezione di segnali, scritti,

immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici

accesso a Internet al WWW sistemi VoiP servizi di posta vocale chiamata a tre, fax, telegrafo e telex collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del

consumatore

Se «utilizzati» fuori della UE: no IVA italiana

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Teleradiodiffusioni

I “servizi di teleradiodiffusione” comprendono i servizi consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi. Ad esempio: programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti

di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale per l’ascolto o la visione simultanei sulla base di un palinsesto

i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva

Pay tv

Se «utilizzati» fuori della UE: no IVA italiana

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Vendita di servizi on-line

La vendita può essere 1. diretta dal produttore, editore, ideatore, artista, scrittore,

titolare del diritto ecc. che vende direttamente sul web 2. tramite intermediario

La maggior parte dei servizi digitali sono resi al consumatore

finale attraverso un intermediario ossia uno “store” che facilita e diffonde in tutto il modo il commercio elettronico (ad esempio APP, musica, giochi ecc. scaricati su cellulari o tablet)

L’intermediario può vendere: 1. in nome proprio ma per conto altrui (senza rappresentanza) 2. in nome e per conto del titolare del diritto (con

rappresentanza)

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Fonti nazionali

Provvedimento direttoriale 30 settembre 2014: modalità operative per la registrazione MoSS in Italia

Comunicato stampa Agenzia Entrate 30 marzo 2015: funzionalità operative rese disponibili sul Portale MoSS

Decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 (in vigore dal 3 maggio 2015): recepimento direttiva e modifica al decreto IVA n. 633 del 1972

D.M. MEF 20 aprile 2015: versamento, riscossione e ripartizione IVA versata ai MoSS

Provvedimento direttoriale 23 aprile 2015: approvati schemi iscrizione MoSS, dichiarazioni trimestrali e individuazione Centro Operativo Venezia

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MoSS – Mini one Stop Shop

Istituzione MoSS (mini sportello unico): IVA pagata dal prestatore nel Paese ove è stabilito per tutti gli

Stati UE con una apposita dichiarazione trimestrale

Anticipazione del sistema definitivo IVA con assolvimento dell’imposta nel Paese del fornitore ma con aliquote vigenti nel Paese del cliente privato

Centro operativo di Venezia - ufficio incaricato per fornitori italiani o prestatori extraUE che scelgono l’Italia per la vendita online dei servizi a privati in tutti i Paesi UE

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MoSS – Mini one Stop Shop

Istituzione MoSS (mini sportello unico): IVA pagata dal prestatore nel Paese ove è stabilito per tutti gli

Stati UE con una apposita dichiarazione trimestrale

Anticipazione del sistema definitivo IVA con assolvimento dell’imposta nel Paese del fornitore ma con aliquote vigenti nel Paese del cliente privato

Centro operativo di Venezia - ufficio incaricato per fornitori italiani o prestatori extraUE che scelgono l’Italia per la vendita online dei servizi a privati in tutti i Paesi UE

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Obblighi del fornitore italiano e non Nessuna detrazione immediata dell’imposta pagata in altri Stati UE e

nessuna compensazione

No versamento con modello F24 ma addebito su un proprio conto aperto presso un intermediario della

riscossione convenzionato, ovvero bonifico da accreditare su apposita contabilità speciale aperta

presso la tesoreria statale

Le vendite effettuate in Italia da fornitori nazionali seguono le normali regole interne e dalla propria posizione IVA si può detrarre l’imposta assolta in Italia per i costi sostenuti per l’intero commercio

Conservazione dei documenti per dieci anni ed controllo sia di Venezia che dell’Amministrazione fiscale del Paese di consumo

Soppresso obbligo di emissione fattura per vendite a privati - nuovo n. 6-bis) all’articolo 22, primo comma DPR 633 del 1972 anche per fornitori nazionali (Art. 1 del Decreto legislativo n. 42 del 2015)

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E-book L’art. 98 della direttiva Iva al paragrafo 2, comma secondo, prevede

espressamente che …«Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica»

L’articolo 1, comma 667, della legge di stabilità 2015 stabilisce, invece, che ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% «… sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica». La norma richiama espressamente il numero 18) della tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972 fornendo, così, l’interpretazione autentica di ciò che sono da considerarsi «libri»

Rischio di possibile procedura di infrazione dalla Commissione UE dopo sentenze del 5 marzo 2015 causa C-479/13-Francia e C-502/13-Lussemburgo

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* fattura emessa se richiesta dal cliente

** fattura emessa in casi particolari e/o em

issione di un documento alternativo

*** amm

essi documenti alternativi alla fattura

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Fattura elettronica

Dal 6 giugno 2014 obbligatoria per i fornitori di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Dal 31 marzo 2015 obbligo esteso ai restanti enti nazionali e alle

Amministrazioni locali (Regioni, Provincie, Comuni)

A partire dai tre mesi successivi a queste date le PA non possono procedere al pagamento - neppure parziale - fino all’invio del documento in forma elettronica

I maggiori problemi sono dovute alle modalità di conservazione

elettronica dei documenti medesimi

Accordo CNDCEC con società di software per tutti i commercialisti (nessuna spesa nemmeno per la conservazione sostitutiva fino a 12 fatture annue)

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Sanzioni IVA nella UE – Principi della Corte

Lasciate alla valutazione dei singoli Stati ma devono essere effettive proporzionate dissuasive

Per il principio di proporzionalità occorre tener conto della gravità della violazione del danno subito dall’erario dell’opera prestata dal contribuente per eliminare o attenuare le

conseguenze degli errori

I singoli Stati membri devono valutare la propensione dei loro cittadini al rispetto delle norme determinare il loro ammontare per convincere o persuadere i

cittadini al rispetto delle norme

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Corte UE causa Equoland C-272/13, 17/7/2014

Inversione contabile errata e sanzione sproporzionata negando la detrazione

« Ai sensi della giurisprudenza della Corte, il versamento di interessi moratori può costituire una sanzione adeguata in caso di violazione di un obbligo formale, purché non ecceda quanto necessario al conseguimento degli obiettivi perseguiti, consistenti nel garantire l’esatta riscossione dell’IVA e nell’evitare l’evasione (v. sentenza EMS-Bulgaria Transport, EU:C:2012:458, punto 75)»

«Tuttavia, qualora l’importo globale degli interessi posti a carico del soggetto passivo dovesse corrispondere all’importo dell’imposta detraibile, privando quindi quest’ultimo del suo diritto a detrazione, una siffatta sanzione dovrebbe essere considerata sproporzionata»

Punti 46 e 47 del dispositivo

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Corte UE causa Idexx C-590/13, 11/12/2014

Inversione contabile errata - Acquisto Intra non formalizzato «… nell’ambito del regime di autoliquidazione, il principio fondamentale di

neutralità dell’IVA esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi »

«… l’amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto»

« .. i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso…»

…per contro, i requisiti formali del diritto a detrazione disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema dell’IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione…»

Punti da 38 a 42 del dispositivo