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39 Shiatsu•Do 28 Fatto n° 1 La Costituzione Italiana tutela il lavoro e l’iniziativa economica privata: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art.35) L’iniziativa economica privata è libera (art.41). Compito di tutti gli organi dello stato, Carabinieri e N.A.S. compresi, è, pertanto, quello di favorire il libero esercizio del la- voro e delle attività economiche, non quello di ostacolarlo o impedirlo. In Italia, finché vige questa Costituzione, tutto ciò che non è regolamentato è di libero esercizio (e non proibito, come alcuni funzionari sembrano ritenere). Fatto n° 2 La Costituzione prevede la possibilità di limitare l’attività economica che “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordi- nata a fini sociali” (art. 41, 2° comma). Tali limitazioni devono essere stabilite da una legge. In materia di professioni l’indicazione è esplicitata dal Codice Civile che conferma: La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi” (art. 2229). Pertanto solo una legge può limitare la pratica dello shiatsu riservandola a qualche categoria o regolamentandola in qualsivoglia altra maniera. In as- senza di una legge specifica nes- suno, né un giudice, né un’ASL, né un Carabiniere dei NAS può permettersi di impedire od osta- colare la pratica dello shiatsu da parte di chiunque, con o senza titoli di studio o autorizzazioni. Fatto n° 3 Questa interpretazione della Costituzione e della Legislazione è stabilita dalle supreme autorità competenti, ovvero: a) Dalla Corte Costituzionale che nell’or- dinanza n. 149 del 27/01/1988 stabilisce che “è punibile soltanto chi eserciti abusiva- mente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato” e che non ha alcuna rilevanza che la chiropratica (la sentenza riguarda un caso di esercizio della chiropratica, ma è applicabile allo shiatsu o altre attività non regolamenta- te per legge n.d.r.) possa essere inquadrata nello schema delle professioni, giacché fino a quando lo Stato non riterrà di disciplinarla e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un la- voro professionale tutelato in tutte le sue forme e applicazioni dall’ art. 35, 1° comma della Costituzione e di una iniziativa privata e libera tutelata dall’art. 41 della Costituzione”. b) Dalla Corte di Cassazione Penale (sez. VI) che riprende con la sentenza n. 5672 del 22.04.1997 quanto stabilito dalla Corte Costituzionale e aggiunge che, laddove una legge non stabilisca che una professione è protetta, “l’eventuale lacuna Piccolo manuale di autodifesa dell’operatore shiatsu Lo shiatsu è una professione autonoma non regolamentata e pertanto può essere praticato da chiunque, senza vincoli di nessun tipo, fino a quando non interverrà una legge a disciplinarla. a cura della redazione

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Page 1: Piccolo manuale di autodifesa dell’operatore shiatsu DI AUTO DIFESA.pdfPiccolo manuale di autodifesa dell’operatore shiatsu Lo shiatsu è una professione autonoma non regolamentata

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Shiat

su•D

o 28

Fatto n° 1

La Costituzione Italiana tutela il lavoro e l’iniziativa economica privata:La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art.35)L’iniziativa economica privata è libera (art.41).Compito di tutti gli organi dello stato, Carabinieri e N.A.S. compresi, è, pertanto, quello di favorire il libero esercizio del la-voro e delle attività economiche, non quello di ostacolarlo o impedirlo. In Italia, finché vige questa Costituzione, tutto ciò che non è regolamentato è di libero esercizio (e non proibito, come alcuni funzionari sembrano ritenere).

Fatto n° 2

La Costituzione prevede la possibilità di limitare l’attività economica che “non può

svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo

da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla

dignità umana. La legge determina i programmi

e i controlli opportuni perché l’attività economica

pubblica e privata possa essere indirizzata e coordi-

nata a fini sociali” (art. 41, 2° comma).Tali limitazioni devono essere stabilite da una legge.In materia di professioni l’indicazione è esplicitata dal Codice Civile che conferma: “La legge determina le professioni intellettuali per

l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in

appositi albi o elenchi” (art. 2229). Pertanto solo una legge può limitare la pratica dello shiatsu riservandola a qualche

categoria o regolamentandola in qualsivoglia altra maniera. In as-senza di una legge specifica nes-suno, né un giudice, né un’ASL, né un Carabiniere dei NAS può permettersi di impedire od osta-colare la pratica dello shiatsu da parte di chiunque, con o senza titoli di studio o autorizzazioni.

Fatto n° 3

Questa interpretazione della Costituzione e della Legislazione è stabilita dalle supreme autorità competenti, ovvero: a) Dalla Corte Costituzionale che nell’or-

dinanza n. 149 del 27/01/1988 stabilisce che “è punibile soltanto chi eserciti abusiva-

mente una professione per la quale è richiesta

una speciale abilitazione dello Stato” e che “non ha alcuna rilevanza che la chiropratica

(la sentenza riguarda un caso di esercizio della chiropratica, ma è applicabile allo shiatsu o altre attività non regolamenta-te per legge n.d.r.) possa essere inquadrata

nello schema delle professioni, giacché fino a

quando lo Stato non riterrà di disciplinarla e

di richiedere per il suo esercizio una speciale

abilitazione, si tratta evidentemente di un la-

voro professionale tutelato in tutte le sue forme

e applicazioni dall’ art. 35, 1° comma della

Costituzione e di una iniziativa privata e libera

tutelata dall’art. 41 della Costituzione”.b) Dalla Corte di Cassazione Penale (sez.

VI) che riprende con la sentenza n. 5672 del 22.04.1997 quanto stabilito dalla Corte Costituzionale e aggiunge che, laddove una legge non stabilisca che una professione è protetta, “l’eventuale lacuna

Piccolo manuale di autodifesa dell’operatore shiatsuLo shiatsu è una professione autonoma non regolamentata e pertanto può essere praticato da chiunque, senza vincoli di nessun tipo, fino a quando non interverrà una legge a disciplinarla.

a cura della redazione

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normativa non può essere colmata dal giudice con norme

generali e astratte”.Pertanto: solo le professioni disciplinate dalla legge possono essere terreno di contenzioso; le attività non protette da legge dello Stato sono di libero esercizio; nessuna legge regolamenta lo shiatsu quindi lo shia-tsu è di libero esercizio.

Fatto n° 4

Esiste un testo redatto da una sezione (sez. II) del Con-siglio Superiore di Sanità che in data 24 maggio 2002 che, su richiesta di chiarimenti dei Nas di Padova, “esprime parere che la pratica dello shiatsu sia riservata esclu-

sivamente al medico, al fisioterapista e agli operatori abilitati

all’esercizio della massofisioterapia” e “auspica che siano atti-

vati, a livello regionale, percorsi formativi non universitari per

l’istituzione del Profilo professionale del massofisioterapista”. Si tratta solo di un parere che, per quanto autorevole, non possiede alcun valore giuridico, tanto meno può giustificare e/o supportare un intervento delle ASL o dei NAS.

Ciò è chiarito anche da una Cir-colare Ministeriale del Ministero della Salute spedita il 25 luglio 2002 (due mesi dopo il testo della II sez. sopra riportato) che corregge il tiro e, dopo aver fatto un quadro della situazione con riferimento esplicito allo shiatsu, riprende la sentenza della Corte Costituzionale del ’88 sopra ri-portata e dichiara testualmente: “Le implicazioni dell’ordinanza della

Corte Costituzionale sono chiare: le

attività di natura sanitaria che non rientrano esplicitamente

nelle attribuzioni di una delle professioni regolamentate, pos-

sono essere legittimamente esercitate da chiunque”.Il Ministero della Salute stesso smentisce il parere della II sez.; sostiene addirittura il libero esercizio delle professioni sanitarie; questo vale tanto più per lo shiatsu che è estraneo all’ambito sanitario.La Circolare conclude correttamente: “si fa infine pre-

sente che allo Stato questo Ministero non ha il potere per

regolamentare tali figure; infatti in virtù dell’art. 117 della

Costituzione, come modificato dall’art. 3 della legge costitu-

zionale 18/10/01, n°3 la competenza a regolamentare e a

istituire figure professionali sanitarie sia delle regioni, nel-

l’ambito della legislazione statale cui spetta definire i principi

fondamentali…”.

Fatto n° 5

L’art. 348 del Codice Penale punisce l’esercizio abusi-vo delle professioni regolamentate, cioè le professioni per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. “Art. 348 Abusivo esercizio di una professione. Chiunque

abusivamente esercita una professione, per la quale è ri-

chiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la

reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila

a un milione.”Non è il caso dell’operatore shiatsu che non è at-tualmente regolamentato da alcuna legge. E la già citata sentenza della Corte Costituzionale stabilisce che l’art. 348 del Codice Penale che punisce l’eser-cizio abusivo delle professioni è una “norma penale

in bianco”, cioè una norma che può essere applicata solo grazie a “necessari riferimenti applicativi” che deter-minino quali sono le professioni regolamentate per cui la legge prescrive un titolo di studio (con relativa istituzione di corsi) e una abilitazione (con relativa istituzione di albi); l’art. 2229 del codice civile affida appunto alla legge il compito di stabilire quali sono le professioni protette.

Fatto n° 6

Sussiste il rischio di un esercizio abusivo della pro-fessione medica o in generale di una professione sa-nitaria, perseguito dal sopracitato art. 348 del Codice Penale. Questo è un terreno delicato in quanto sentenze di-verse della Corte di Cassazione o di Tribunali si sono espressi interpretando in maniera più o meno estensi-va le attribuzioni delle professioni in oggetto.Nell’accezione più estensiva le professioni sanitarie hanno competenza su: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione relativamente a stati patologici. Non è su questo piano che opera lo shiatsu (per lo meno quello praticato dalla grande maggioranza degli ope-ratori shiatsu in Italia).Il testo del manifesto pubblicato al centro di questa rivista definisce le finalità dello shiatsu: una riattiva-zione generale delle potenzialità vitali dell’individuo.Per non creare equivoci e potenziali invasioni di campo evitiamo di utilizzare termini e atteggiamenti che, nel comune modo di intendere, possano creare nell’utente confusione e fraintendimenti e portarlo a sovrapporre la nostra figura e funzione a quella tipica di qualche professione sanitaria.

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Maurizio Bastini, presidente “l’Altra Palestra” di Capriccio di Vigonza (PD)

Febbraio 2001, i N.a.s.

arrivano…

Entrano, alla mia richiesta

di qualificarsi mi mostra-

no il tesserino.

Hanno controllato la pulizia dei locali, se

c’erano scritte fuorvianti sullo shiatsu (io

avevo esposto un cartello che recitava:

“shiatsu, benessere in evoluzione”), hanno

controllato la macchina del caffè, occorre

denunciarla all’A.s.l., la mia era in como-

dato d’uso e la denuncia era stata fatta dal

legittimo proprietario. Insomma, hanno

controllato tutto quello che si poteva con-

trollare.

Quale atteggiamento hanno avuto?

Inizialmente, mi era stato detto che si trat-

tava di una visita molto informale. Di fatto,

l’ispezione ha assunto una piega decisamen-

te diversa, molto decisa e formale.

Qual’era il grado più alto?

Erano tre marescialli.

Ti hanno rilasciato un verbale?

Solo per la visita che mi hanno fatto. Mi

hanno garantito che ci sarebbero state ul-

teriori indagini, ma non ne ho saputo più

niente.

L’ispezione è stata richiesta da qualcuno?

Sono venuti su richiesta della federazione

dell’ordine dei medici di Roma.

Hanno portato via qualcosa?

Mi hanno portato via solo il materiale con-

tabile e dal giorno dopo hanno cominciato a

interrogare i miei clienti. Allora ho contatta-

to i N.a.s. per chiedere loro di rispettare la

privacy delle persone.

Hanno fatto delle foto?

Nessuna.

Ti hanno fatto domande particolari?

Sì, mi hanno chiesto se mi sentivo un esteti-

sta o un terapeuta. Io ho risposto che non mi

riconoscevo in nessuna delle due opzioni.

Hanno impedito alle persone di uscire?

Uno era davanti alla porta. Le persone pre-

senti nel mio centro (circa 50) erano un po’

intimorite, poi ho chiesto a questo signore di

spostarsi e lui ha soddisfatto la mia richiesta.

Invece, la persona che stavo trattando è stata

trattenuta e interrogata.

Hanno contestato la presenza di lettini?

Sì, ma gli ho dimostrato che lo shiatsu si

pratica anche sul lettino (vedi il metodo

Namikoshi).

Quanta importanza hanno dato al-

l’aspetto fiscale?

Sicuramente minima, ma la trasparenza

fiscale che hanno avuto modo di verificare

è stata determinante. Tutto in regola, partita

i.v.a. compresa. Questo li ha fatti decisa-

mente ricredere sul fatto che io svolgessi

un’attività abusiva.

Dichiarazioni spontanea per Shiatsu Do?

L’esperienza ha fatto si che io tutt’ora,

quando un cliente si presenta, dichiaro da

subito che lo shiatsu non è una pratica me-

dica, non è nemmeno una cura alternativa,

ma una tecnica che permette di stimolare

le risorse vitali dell’individuo. Grazie a

questo, lo shiatsu può modificare delle si-

tuazioni di disagio.

Antonella Manzin, Centro Shiatsu Energia e Movimento di Genova

Aprile 2004, cos’è suc-

cesso?

Suonano il campanello,

entrano e si qualificano

con il tesserino. Come

prima cosa verificano l’appartenenza delle

persone presenti all’associazione. Hanno

verificato che non ci fossero oli e unguenti

vari e che non ci fossero scritte abusive (di

quelle che richiamano a pratiche mediche).

Mi hanno chiesto con quali modalità le per-

sone pagavano le quote sociali ai corsi.

Come hanno proceduto?

Mi hanno chiesto di portare, quando avrei

avuto tempo, il libro dei soci, i diplomi, il

programma della scuola e altra documen-

tazione. Dopo qualche giorno ho portato

quello che mi avevano chiesto direttamente

al comando. Preso visione di tutto il mate-

riale, il sottufficiale che seguiva il mio caso

mi ha detto che avrebbe fatto rapporto al

suo superiore, tranquillizzandomi, però,

sulla regolarità della mia attività. Non c’era

nulla che potevano contestare.

Qual era il grado più alto?

Maresciallo, credo.

Ti hanno rilasciato un verbale?

No, forse le risposte che ho dato loro sono

state esaustive. Non c’era motivo di pensare

Le testimonianze di alcuni responsabili di centri shiatsu che hanno ricevuto la visita dei N.a.s.

Indovina chi bussa alla porta…

N.a.s. visita a domicilio

Inter

viste

a cura della redazione

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ad una pratica abusiva. Comunque sia, ho

chiesto che mi venisse rilasciato un verbale

di accertamento, alla fine mi hanno detto

che mi avrebbero consegnato una relazione

che a tutt’oggi non ho ricevuto.

Hanno aspettato che arrivasse il respon-

sabile prima di cominciare la loro visita

ispettiva?

No, hanno cominciato senza di me. La per-

sona che li ha ricevuti non ha avuto la pron-

tezza di avanzare la richiesta di aspettare il

responsabile. Io sono arrivata 10/15 minuti

dopo. Nel frattempo hanno approfittato per

girare l’intero centro.

Sono entrati nella saletta trattamenti?

No, hanno chiesto ad una delle socie pre-

senti che sollecitasse chi stava trattando e

hanno aspettato che la persona che in quel

momento riceveva il trattamento uscisse

senza entrare

Quanta importanza hanno dato all’aspet-

to fiscale?

Era marginale, ma il fatto che fosse tenuta

correttamente ha fatto decisamente una

buona impressione.

Quale atteggiamento hanno avuto?

Un atteggiamento cordiale. Secondo me,

via via che prendevano coscienza della real-

tà in cui erano capitati si rendevano conto

dell’inutilità di quell’ispezione.

Dichiarazioni spontanea per Shiatsu Do?

Evitate l’uso della parola massaggio. Questa

parola prevede una qualifica: estetista, me-

dico o paramedico. Attenzione alle cose che

si scrivono e abbiate una gestione ammini-

strativa il più possibile corretta.

Dott. Enrico Fabbri, erboristeria e Centro di Salute Villa Salta

Cos’è successo esatta-

mente nell’estate del

2001?

Da me i nas sono arrivati

indirettamente. Sono

arrivati per sequestrare, come in tutte le

erboristeria di Italia, un prodotto cinese che

poi hanno dissequestrato.

Già che si trovavano si sono fermati e hanno

cominciato a ispezionare il negozio. Hanno

visto un manifesto che avevo in erboristeria

che dichiarava, tra le altre cose, che la scuo-

la rilasciava un diploma. Su questo hanno

portato avanti l’indagine.

Quanti erano?

In due, due marescialli.

Hanno contestato qualcosa?

Villa salta era perfetta sotto tutti i punti di

vista. Hanno potuto contestarmi solo una

irregolarità formale per l’aspetto della ge-

stione alberghiera (n.d.r. Villa Salta è a tutti

gli effetti un albergo).

Che atteggiamento avevano?

Sono molto accomodanti, ma nello stesso

tempo sono molto attenti a quello che dici.

Hanno chiesto se rilasciavate diplomi?

È stata la cosa che più li ha seccati. Io ho

risposto di sì, anche le bocciofile lo rilascia-

no. Secondo loro solo un organo istituzio-

nalmente riconosciuto lo può fare.

Hanno rilasciato un verbale?

Sì, solo per la contestazione relativa all’al-

bergo, per i corsi di shiatsu niente.

Quanto tempo sono rimasti lì?

Circa 3 ore a Villa Salta. In negozio mezza

giornata per sequestrare il prodotto cinese di

cui vi dicevo.

Come si è evoluta la cosa?

Ho pagato la multa e tutto è finito lì.

Dichiarazioni spontanea per Shiatsu Do?

Non spaventatevi

Alessandra, insegnante Centro Studi Homo di Terni

Come si presentano i

N.a.s. al centro studi

Homo nel novembre del

2003?

Nel mese di novembre,

abbiamo ricevuto una telefonata da parte

dei N.a.s. di Perugia che chiedevano un

incontro con il responsabile del centro.

Alla data prestabilita, sono arrivati e si sono

fermati sulla porta d’entrata. Il presidente è

andato avanti pensando che lo seguissero,

ma poi si accorge che dietro di lui non c’è

nessuno. Torna sui suoi passi per recuperarli

e li invita ad entrare.

“Possiamo?” Chiedono loro in tutta rispo-

sta. “Se sono solo dieci minuti non occorre

la tessera del centro” ribatte il Presidente.

Volevano verificare se veniva chiesta la

tessera alla gente che entrava?

Probabile.

Quanti erano?

In due, entrambi marescialli.

Cosa hanno preso?

Nulla subito, hanno chiesto dei documenti

che hanno ritirato la settimana successiva:

tutto relativo ad un corso di shiatsu ricono-

sciuto e non finanziato dalla Provincia di

Terni, con rilascio della qualifica professio-

nale da parte della regione Umbria.

Cos’è successo poi?

Arriva gennaio 2004. Ero a pranzo e sento

il telegiornale: “corsi truffa per operatori

shiatsu a Terni”. Era il nostro centro. Sono

rimasta esterrefatta. Noi eravamo in regola

eppure ci hanno denunciato.

Poi sono cominciate le telefonate di amici,

parenti ed allievi presi dal panico da questo

scandalo immotivato. A quel punto abbiamo

interpellato un avvocato.

Qual è il reato per cui siete stati accu-

sati?

Truffa e falso ideologico. Truffa per aver

rilasciato diplomi fasulli in quanto secondo

loro lo shiatsu è una pratica sanitaria e l’in-

segnamento sottoposto a vincoli particolari

che noi non abbiamo neanche richiesto.

Falso ideologico perché avremmo fatto

credere alla gente che poi avrebbero la-

vorato.

Un vero contorsionismo giudiziario che ri-

guarderebbe tutte le scuole grandi e piccole

d’Italia, basato sull’ambiguo equivocare

tra il valore di leggi e circolari.

Poi?

Abbiamo ricevuto l’avviso di garanzia,

noi quattro responsabili del Centro e due

funzionari della Provincia di Terni con l’in-

vito a comparire dai N.a.s. con la presenza

obbligatoria di un avvocato.

Cosa ti hanno chiesto?

Qual era il mio curriculum di studi, la retri-

buzione, quante ore lavoravo al giorno. Poi

uno di loro mi chiede: “Signora, quando

viene una persona da lei di cosa parlate?”,

ed io: “di squilibri energetici”. 9

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La pratica dello shiatsu non si occupa delle patologie ma delle persone; pertanto nel nostro universo cul-turale non ha senso catalogare le persone in base ad una malattia, non ha senso finalizzare un trattamento shiatsu alla cura di una singola patologia o un qua-dro sintomatico. Lo shiatsu è un fenomeno globale che determina una generale valorizzazione di tutte le potenzialità vitali dell’individuo, in qual-siasi condizione si trovi.

Comportamenti coerenti

• Non fare opuscoli, depliants, mani-festi, discorsi pubblici, telefonici o privati in cui si promettono benefici su patologie e sintomi.

• Chiarire sempre che lo shiatsu crea benessere all’utente in quanto rilassa e tonifica e mette la persona in condi-zione di utilizzare a pieno le proprie risorse vitali. I frequenti benefici generali e particolari (registrati in relazione al singolo disagio o sintomo) sono un riflesso della generale riattivazione delle energie vitali.

• Non indulgere nell’ascolto di dettagliate descrizio-ni dei malanni dell’utente (alla gente piace raccon-tare i propri guai ma assecondarli troppo potrebbe creare equivoci sulla nostra figura professionale).

• Evitare di usare termini medici o comunque tipici dell’ambiente sanitario come: terapista, massaggio, paziente, anamnesi, diagnosi, malattia o patologia, guarire/curare ecc…

• Non prendere ed esaminare esami radiologici, re-ferti di analisi, cartelle cliniche o altro; dichiarare, di fronte ad eventuali insistenze, la propria incom-petenza.

• Non assumersi mai la responsabilità di curare al-cuna patologia; se l’utente richiede espressamente un intervento terapeutico dare il consiglio di rivol-gersi ad un medico.

• Non prescrivere alcun farmaco, prodotto erbori-

stico, omeopatico o altro. Se consigliate qualcosa deve trattarsi di un prodotto a libera vendita che non rientri nelle attribuzioni di professioni regola-mentate.

• Non detenere olii e creme da massaggi; non dete-nere aghi, moxa o altri strumenti o prodotti comu-nemente usati da estetiste, terapisti o altre figure

regolamentate.

Come comportarsi in caso di visita dei N.A.S. Chiunque sia presente e riceva i visi-tatori deve:1. Chiedere alle persone che si presentano di qualificarsi e di mostra-re i tesserini. Prendere nota dei nomi e i numeri di matricola. 2. Convocare, se assente, il Legale Rappresentante dell’Ente (as-sociazione o altro).3. Chiedere ai visitatori di at-

tendere che sia presente il Legale Rappresentante dell’Ente o di un suo Delegato. 4.Nel frattempo mantenere un atteggiamento cor-retto e gentile ma fermo rispetto eventuali richieste e/o pretese dei visitatori. Parlare il meno possibile, rinviando le risposte alle competenze del Legale Rap-presentante.

Dopo l’arrivo del Legale rappresentante o di un suo Delegato, se si tratta di associazione:

a) presentare su richiesta: • documentazione dell’associazione (Atto Costitu-

tivo e Statuto). • libro dei soci (anche in versione informatica). • documentazione contabile (ricevute e prima nota)b) dimostrare, su eventuale richiesta, che le persone

presenti sono soci regolarmente tesseratic) chiarire, su eventuale richiesta, le tipologie di

eventuali rapporti di lavoro con personale dipen-

Esponete in bella vista il manifesto dello shiatsu

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di Claudio Parolin

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dente o collaboratori presenti.Se l’Ente non è associazione o è associazione con par-tita IVA, chiedete al vostro commercialista quale è la documentazione da mettere a disposizione. attenzione:• Non detenere documentazione che possa dar

l’idea di cartelle cliniche (annotazioni relative a patologie, anamnesi, diagnosi, disturbi, malattie, prescrizioni ecc.)

• Non parlare/scrivere di massaggi, ma di trattamen-ti o sessioni individuali di shiatsu

• Chiedere ai soci che frequentano di portare con sé la tessera associativa.

• Non richiedere, non leggere, non detenere: analisi, lastre, radiografie, referti, ecc…

• Non prescrivere niente, né per iscritto né a voce, eventualmente consigliare solo prodotti di libero commercio.

• Chiedere ai soci che ricevono trattamenti di in-dossare indumenti adeguati cambiandosi negli spogliatoi.

• Non fare battute, ironie. Parlate il meno possibile; la conversazione deve essere limitata all’essenzia-le. Non dar consigli, anche se richiesti, per malan-ni o dolori.

• Non offrite nulla, caffè o altro. Potrebbe essere frainteso.

Un’ ulteriore forma di tutela è disporre di adeguate coperture assicurative che coprano le attività del-l’Operatore Shiatsu 24 ore al giorno ed in qualsiasi luogo.Oltre alla R.C.T. (Responsabilità Civile Terzi) è importante avere una Tutela Legale per disporre di Assistenza Penale. I maggiori Organismi di Rappresentanza degli Ope-

ratori forniscono dette coperture sia ai soci Ordinari e Professionali che agli Studenti/Praticanti aspiranti Soci.

Sul prossimo numero:Abbiamo ricevuto dai lettori numerose domande più specifiche a cui daremo risposta sul numero 29 (1° settembre 2004).a) Siamo tenuti a far entrare i rappresentanti dei

NAS? Se ci rifiutiamo di farli entrare cosa succe-de?

b) Se il rappresentante legale non c’è possono pro-cedere ugualmente all’ispezione o sono tenuti ad aspettarlo.

c) Se il rappresentante legale non può venire in tem-pi ragionevoli?

d) È possibile riservarsi di presentare la documenta-zione non disponibile in sede (o anche disponibile

ma non aggiornata) in un secondo momento?e) Possono trattenere documentazione? In questo

caso devono compilare un verbale di sequestro rilasciandone una copia?

f) Possono sequestrare oggetti? Idem come per il ver-bale.

g) Possono trattenere i soci presenti dopo averli iden-tificati?

h) Possono interrogare i soci presenti? E se un socio si rifiuta cosa succede.

i) Possono pretendere l’apertura della sede in orari di chiusura?

E altre ancora.

Se avete domande fatele pervenire entro fine giugno alla nostra e-mail [email protected] e cercheremo di rispondere per settembre.

Manu

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Tutte le foto pubblicate nelle pagine del “manuale di autodifesa” sono tratte da: www.carabinieri.it