(parte 1: formazione generale) · formazione generale (4 ore) + formazione specifica (4 ore per i...
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FORMAZIONE AI LAVORATORI(PARTE 1: FORMAZIONE GENERALE)
I.C. GONZAGA
Art. 37 D.Lgs. 81/2008,
Accordo Stato–Regioni 21 dicembre 2011 e Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016
docente: ing. Daria Massobrio1
Percorso formativo:FORMAZIONE GENERALE (4 ore)
+ FORMAZIONE SPECIFICA
(4 ore per i settori della classe di rischio basso,
8 ore per i settori della classe di rischio medio,
12 ore per i settori della classe di rischio alto)
Formazione lavoratori
Accordo per la formazione dei lavoratori, ai sensi
dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
(Accordo Stato-Regioni 21/12/2011):
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SCHEMA GENERALE DEL CORSO
Contenuti:
• Concetti di rischio,
• Danno,
• Prevenzione,
• Protezione,
• Organizzazione della prevenzione aziendale,
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Formazione generale (4 ore)
CLASSE DI RISCHIO MEDIO
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SCHEMA GENERALE DEL CORSO
Contenuti:
• Rischi infortuni,
• Meccanici generali,
• Elettrici generali,
• Macchine,
• Attrezzature,
• Cadute dall’alto,
• Rischi da esplosione,
• Rischi chimici,
• Nebbie – oli – fumi – vapori – polveri,
• Etichettatura,
• Rischi cancerogeni,
• Rischi biologici,
• Rischi fisici,
• Rumore,
• Vibrazione,
CLASSE DI RISCHIO MEDIO
Formazione specifica (8 ore)
• Radiazioni,
• Microclima e illuminazione,
• Videoterminali,
• DPI organizzazione del lavoro,
• Ambienti di lavoro,
• Stress lavoro-correlato,
• Movimentazione manuale dei carichi,
• Movimentazione merci (apparecchi di
sollevamento, mezzi trasporto),
• Segnaletica,
• Emergenze,
• Le procedure di sicurezza con riferimento al
profilo di rischio specifico,
• Procedure esodo e incendi,
• Procedure organizzative per il primo soccorso,
• Incidenti e infortuni mancati,
• Altri rischi.4
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Con riferimento ai lavoratori,
è previsto un aggiornamento quinquennale,
di durata minima di 6 ore
(per tutti e tre i livelli di rischio: basso, medio, alto)
Aggiornamento Formazione lavoratori
Accordo per la formazione dei lavoratori, ai sensi
dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
(Accordo Stato-Regioni 21/12/2011):
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Nuovo accordo Stato-Regioni su durata e contenuti
minimi dei percorsi formativi per R.S.P.P. e A.S.P.P.
(7 luglio 2016)
L’Accordo ridefinisce innanzitutto la durata e i contenuti
minimi dei percorsi formativi RSPP e ASPP rivedendo quindi
quelli del 21 gennaio 2006 e introduce inoltre nuove
disposizioni che modificano gli Accordi del 21 dicembre
2011 per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza sul
lavoro, ex articoli 34 commi 2 e 3 e 37 comma 2 del Testo
Unico sicurezza lavoro, gli Accordi 22 febbraio 2012 ex
articolo 73 per quanto riguarda le attrezzature da lavoro.
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La Tabella V del nuovo Accordo riassume in dettaglio tutti i
criteri per la formazione di tutti i soggetti della prevenzione:
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EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA
ANNI 2000:
D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. (D. Lgs. 03/08/2009 n. 106)
ANNI ’90
D. Lgs. 19/09/1994 n. 626 e s.m.i., D.Lgs. 494/1996, …
(recepimento di direttive europee)
e, prima: D.Lgs. 277/1991 (piombo, rumore, amianto)
ANNI ‘50
Legge 12/02/1955 n. 51 e decreti applicativi:
D.P.R. 547/1955 - 303/1956 – 164/1956
ANNI ‘40:
Costituzione (artt. 32, 35 e 41)
Codice civile (art. 2087)
ANNI ‘30:
Riforma del Codice Penale (artt. 437, 451 e 43)
ANTE ANNI ‘30:
Legge sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (1898)12
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D. Lgs. 81/2008 come modificato
dal D.Lgs. 106 /2009
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
E’ COMPOSTO DA
306 ARTICOLI
13 TITOLI
51 ALLEGATI13
D. Lgs 81/2008 art. 3:
Campo di applicazione
1. IL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO SI APPLICA ATUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’ , PRIVATI EPUBBLICI, E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO
4. IL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO SI APPLICAA TUTTI I LAVORATORI E LAVORATRICI,SUBORDINATI ED AUTONOMI, NONCHE’ AISOGGETTI AD ESSI EQUIPARATI […]
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D. Lgs. 81/2008: schema riassuntivo dei Titoli
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D. Lgs. 81/2008: schema riassuntivo degli Allegati
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D. Lgs. 81/2008: schema riassuntivo degli Allegati
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D. Lgs. 81/2008: schema riassuntivo degli Allegati
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D. Lgs. 81/2008: schema riassuntivo degli Allegati
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D. Lgs. 81/2008: schema riassuntivo degli Allegati
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D. Lgs. 81/2008: schema riassuntivo degli Allegati
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D. Lgs. 81/2008: schema riassuntivo degli Allegati
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PERICOLODefinizione ex art. 2, lettera r, D.Lgs. 81/2008
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
PERICOLO ≠ RISCHIO
PERICOLO ≡ FATTORE DI RISCHIO
Il pericolo è una proprietà intrinseca (della situazione, oggetto, sostanza etc.) non legata a fattori esterni; è una situazione, oggetto sostanza etc. che per le
sue proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle persone
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DANNODefinizione ex UNI 11230: 2007
«Gestione del rischio – Vocabolario»
Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi
dell’evento
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RISCHIODefinizione ex art. 2, lettera s, D.Lgs. 81/2008
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
Il rischio è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone.
La nozione di rischio implica l’esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno.
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APPROFONDIMENTO:ANALISI DI UN INFORTUNIO DI ESEMPIO
Un docente inciampa su uno zaino
lasciato per terra in mezzo al corridoio
e si procura una contusione e tre
giorni di inabilità temporanea.
PERICOLO
CONDIZIONI CHE HANNO
AUMENTATO IL RISCHIO
DANNO
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Come misurare il rischio?
Stima del rischio:
Definizione della probabile gravità del danno e della probabilità del suo accadimento
Spesso si usa la relazione
R = P x D
dove:
R= rischio (basso, medio, alto, altissimo)
P=probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze
(1 improbabile, 2 poco probabile, 3 probabile,4 altamente probabile)
D=magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori)
(1 lieve, 2 medio, 3 grave, 4 gravissimo)
[Mentre il pericolo è la fonte stessa dell’eventuale danno (ad es. il fuoco, il rumore, una sostanza chimica etc.),
il rischio è la probabilità che il pericolo diventi effettivamente dannoso, commisurata alla gravità del danno]
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Come misurare il rischio?
Analisi matriciale:
Tempistica:
La stima numerica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi per ridurre il rischio:
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Come misurare il rischio?
Analisi matriciale:
Esempio 2:
“griglia di criticità”
In relazione alle combinazioni della griglia di criticità è stata determinata la priorità degli interventi correttivi, secondo la seguente tabella:
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Azioni di riduzione del rischio
Prevenzione: agisce riducendo la probabilità
dell’accadimento
Protezione: agisce diminuendo la gravità del danno
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GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVOROMisure generali di tutela
(D. Lgs 81/2008 art. 15)
sono:
a) La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza [D.V.R.];
b) La programmazione della prevenzione […];
c) L’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) Il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) La riduzione dei rischi alla fonte;
f) La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
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GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVOROMisure generali di tutela
(D. Lgs 81/2008 art. 15)
h) L’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) Il controllo sanitario dei lavoratori;
m) L’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) L’informazione e formazione adeguate per il lavoratori;
o) L’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) L’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) Le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) La partecipazione e consultazione dei lavoratori;33
GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVOROMisure generali di tutela
(D. Lgs 81/2008 art. 15)
s) La partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
u) Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) L’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. 34
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D. Lgs 81/2008 art. 2: Definizioni
a) LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologiacontrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambitodell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con osenza retribuzione, anche al fine di apprendere un mestiere,un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici efamiliari. Al lavoratore così definito è equiparato […] il soggettobeneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento[…]; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e ilpartecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si facciauso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite divideoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo siaeffettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori inquestione […]
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D. Lgs 81/2008 art. 2: Definizioni
b) DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto dilavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cuiambito il lavoratore presta la propria attività, ha laresponsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unitàoperativa, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.Nelle pubbliche amministrazioni […] per datore di lavoro siintende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, neisoli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficioavente autonomia gestionale […]
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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA (scuola)
�Nelle scuole il datore di lavoro è il dirigente scolastico
( < D.M. n°382/1998 «Regolamento recante norme per
l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini
delle norme contenute nel decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed
integrazioni» - non abrogato),
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D. Lgs 81/08 art. 2: Definizioni
c) AZIENDA: il complesso della struttura
organizzata dal datore di lavoro pubblico o
privato
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D. Lgs 81/2008 art. 2: Definizioni
d) DIRIGENTE: persona che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del
datore di lavoro organizzando l’attività
lavorativa e vigilando su di essa
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D. Lgs 81/2008 art. 2: Definizioni
e) PREPOSTO: persona che, in ragione dellecompetenze professionali e nei limiti dei poterigerarchici e funzionali adeguati alla naturadell’incarico conferitogli, sovraintende all’attivitàlavorativa e garantisce l’attuazione delledirettive ricevute, controllandone la correttaesecuzione da parte dei lavoratori edesercitando un funzionale potere di iniziativa.
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Organigramma Sicurezza I.C.
DL
Dirigenti
Preposti
• Il Dirigente scolastico (Umberto Resmi)
• Il collaboratore vicario del Dirigente scolastico -
quando esercita le funzioni vicarie (Lucia Balboni);
• Il D.G.S.A. - Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi (Manuela Albarelli);
• Il D.S.G.A. nei confronti degli A.T.A.;
• l Referenti di plesso;
• assumono inoltre il ruolo di preposti sempre (quando sono in laboratorio o in palestra) gli insegnanti di Informatica, di Educazione tecnica, di Osservazioni scientifiche (se fanno effettuare gli esperimenti ai ragazzi), di Educazione artistica (se in laboratorio ci sono apparecchiature particolari tipo forno per ceramica etc.) e comunque di materie che utilizzino «laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere» e gli insegnanti di Educazione fisica; 41
D. Lgs 81/2008 art. 2: Definizioni
f) R.S.P.P. (RESPONSABILE del SERVIZIO DIPREVENZIONE E PROTEZIONE): persona inpossesso delle capacità e dei requisitiprofessionali di cui all’articolo 32 designatadal datore di lavoro, a cui risponde, percoordinare il servizio di prevenzione eprotezione dai rischi
(Daria Massobrio)
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D. Lgs 81/2008 art. 2: Definizioni
g) A.S.P.P. (ADDETTO al SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE): persona in
possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’articolo 32 facente
parte del servizio di cui alla lettera l
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D. Lgs 81/2008 art. 2: Definizioni
h) MEDICO COMPETENTE: medico in possesso di
uno dei titoli e dei requisiti formativi e
professionali di cui all’art. 38, che collabora,
secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 1,
con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei
rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare
la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al presente decreto
(Angela Filetti)44
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D. Lgs 81/2008 art. 2: Definizioni
i) R.L.S. (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA): persona eletta o
designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e
della sicurezza durante il lavoro
(Corrado Frassinelli)
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D. Lgs 81/2008 art. 2: Definizioni
l) SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI: insieme delle persone, sistemi e
mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai
rischi professionali per i lavoratori
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D. Lgs 81/2008 art. 2: Definizioni
m)SORVEGLIANZA SANITARIA: insieme degli atti
medici, finalizzati alla tutela dello stato di
salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa
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D. Lgs 81/2008 art. 2: Definizioni
n) PREVENZIONE: il complesso delledisposizioni o misure necessarie anchesecondo la particolarità del lavoro,l’esperienza e la tecnica, per evitare odiminuire i rischi professionali nel rispettodella salute della popolazione e dell’integritàdell’ambiente esterno
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PROTEZIONE:
Difesa contro ciò che potrebbe recare danno.
Elemento che si interpone tra qualcuno che può
subire un danno e ciò che lo può causare.
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D. Lgs 81/2008 art. 2: Definizioni
o) SALUTE: stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale, non consistente solo in
un’assenza di malattia o d’infermità
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D. Lgs 81/2008 art. 2: Definizioni
p) SISTEMA DI PROMOZIONE DELLA SALUTE ESICUREZZA: complesso dei soggettiistituzionali che concorrono, con lapartecipazione delle parti sociali, allarealizzazione dei programmi di interventofinalizzati a migliorare le condizioni di salute esicurezza dei lavoratori
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D. Lgs 81/2008 art. 2: Definizioni
q) VALUTAZIONE DEI RISCHI: valutazione globale edocumentata di tutti i rischi per la salute esicurezza dei lavoratori presenti nell’ambitodell’organizzazione in cui essi prestano la propriaattività, finalizzata ad individuare le adeguatemisure di prevenzione e protezione e adelaborare il programma delle misure atte agarantire il miglioramento nel tempo dei livelli disalute e sicurezza
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D. Lgs 81/2008 art. 2: Definizioni
aa) FORMAZIONE: processo educativo attraverso il qualetrasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema diprevenzione e protezione aziendale conoscenze eprocedure utili alla acquisizione di competenze per losvolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda ealla identificazione, alla riduzione ed alla gestione deirischi
bb)INFORMAZIONE: complesso delle attività dirette a fornireconoscenze utili alla identificazione, alla riduzione ed allagestione dei rischi in ambiente di lavoro
cc) ADDESTRAMENTO: complesso delle attività dirette a farapprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature,macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche diprotezione individuale e le procedure di lavoro
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D. Lgs 81/2008 art. 13: Vigilanza1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall’aziendasanitaria locale competente per territorio [A.T.S.] e, perquanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale deiVigili del Fuoco […]
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanzaattribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivodel Ministero del lavoro […] e delle politiche sociali ivicompresa quella in materia di salute e sicurezza deilavoratori […], lo stesso personale esercita l’attività divigilanza sull’applicazione della legislazione in materia disalute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguentiattività […]:
a) Attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile […]
[…]54
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D. Lgs 81/2008 art. 20:
Obblighi dei lavoratori
1. OGNI LAVORATORE DEVE PRENDERSI CURADELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DIQUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI SULLUOGO DI LAVORO, SU CUI RICADONO GLIEFFETTI DELLE SUE AZIONI O OMISSIONI,CONFORMEMENTE ALLA SUA FORMAZIONE,ALLE ISTRUZIONI ED AI MEZZI FORNITI DALDATORE DI LAVORO
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D. Lgs 81/2008 art. 20:
Obblighi dei lavoratori
2. I LAVORATORI DEVONO IN PARTICOLARE:
a)contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e aipreposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tuteladella salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite daldatore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini dellaprotezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, lesostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto,nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi diprotezione messi a loro disposizione;
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D. Lgs 81/2008 art. 20:
Obblighi dei lavoratorie) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o alpreposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) ed), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano aconoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvol’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni dipericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante deilavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi disicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che nonsono di loro competenza ovvero che possono compromettere lasicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramentoorganizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativoo comunque disposti dal medico competente. 57
D. Lgs 81/2008 art. 43
Disposizioni generali
(in SEZIONE VI – GESTIONE DELLE EMERGENZE)
3. I lavoratori non possono, se non per
giustificato motivo, rifiutare la designazione
[quali incaricati dell’attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio
(…)]
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D. Lgs 81/2008 art. 20:
Obblighi dei lavoratori
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività inregime di appalto o subappalto, devono esporreapposita tessera di riconoscimento, corredatadi fotografia, contenente le generalità dellavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratoriautonomi che esercitano direttamente la propriaattività nel medesimo luogo di lavoro, i qualisono tenuti a provvedervi per proprio conto.
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D. Lgs 81/2008 art. 59:
Sanzioni ai lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da
223,36 a 670,09 euro per la violazione degli articoli 20,
comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) e 43, comma
3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 55,84 a
335,05 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3.
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D. Lgs 81/2008 art. 28:
Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17 [Obblighi del datore di lavoro non
delegabili], comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro edelle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione
dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e lasalute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi dilavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegatiallo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo
dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato digravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ,nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, allaprovenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specificatipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di
lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento diordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili,come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), delpresente decreto, interessati da attività di scavo 61
D. Lgs 81/2008 art. 28:
Oggetto della valutazione dei rischi
2. Il documento [… di valutazione dei rischi], redatto aconclusione della valutazione, […] deve essere munito […]di data certa […] e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per lasicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nellaquale siano specificati i criteri adottati per la valutazionestessa […]
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezioneattuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, aseguito della valutazione;
c) il programma delle misure ritenute opportune pergarantire il miglioramento nel tempo dei livelli disicurezza;
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D. Lgs 81/2008 art. 28:
Oggetto della valutazione dei rischi
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione dellemisure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazioneaziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essereassegnati unicamente soggetti in possesso di adeguatecompetenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del serviziodi prevenzione e protezione, del rappresentante deilavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e delmedico competente che ha partecipato alla valutazione delrischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmenteespongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono unariconosciuta capacità professionale, specifica esperienza,adeguata formazione e addestramento. 63
D. Lgs 81/2008 art. 29: Modalità di
effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione edelabora il documento di cui all’articolo 17,comma 1, lettera a), in collaborazione con ilresponsabile del servizio di prevenzione eprotezione e il medico competente, nei casidi cui all’articolo 41 [Sorveglianza sanitaria]
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzateprevia consultazione del rappresentante deilavoratori per la sicurezza.
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D. Lgs 81/2008 art. 29: Modalità di
effettuazione della valutazione dei rischi
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamenterielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, inoccasione
- di modifiche del processo produttivo o della organizzazionedel lavoro significative ai fini della salute e sicurezza deilavoratori, o
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, dellaprevenzione o della protezione o
- a seguito di infortuni significativi o quando i risultati dellasorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzionedebbono essere aggiornate. […] 65
D. Lgs 81/2008 art. 29: Modalità di
effettuazione della valutazione dei rischi
4. Il D.V.R. […] deve essere custodito presso
l’unità produttiva alla quale si riferisce la
valutazione dei rischi.
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TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
ART. 62 - Definizioni
1. […] si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai finidella applicazione del presente titolo, i luoghi destinati aospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda odell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenzadell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratorenell’ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte diun’azienda agricola o forestale.
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TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
ART. 63 – Requisiti di salute e di sicurezza1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicatinell’ALLEGATO IV, fra cui:1. AMBIENTI DI LAVORO1.1. Stabilità e solidità
1.2. Altezza, cubatura e superficie
1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili,banchina e rampe di carico
1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
1.5. Vie e uscite di emergenza
1.6. Porte e portoni
1.7. Scale
1.8. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
1.9. Microclima
1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
1.11. Locali di riposo e refezione
1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.13. Servizi igienico assistenziali
1.14. Dormitori68
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TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
ART. 63 – Requisiti di salute e di sicurezza
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se delcaso, dei lavoratori disabili.
3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie dicircolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessialle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati dalavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavorogià utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essereadottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione deiservizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti dicui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione delrappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazionedell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misurealternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
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RISCHI NELL’AMBIENTE DI LAVORO
VIENE PRESO IN ESAME LA SOMMA DEI RISCHI E LE MISURE PERRIDURRE O ELIMINARE I QUALI
(ALCUNI SONO SPECIFICATAMENTE NORMATI)
- INCENDIO
- ELETTRICI
- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
- VIDEOTERMINALI
- AGENTI FISICI (RUMORE, VIBRAZIONI, CAMPI ELETTROMAGNETICI,RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI)
- SOSTANZE PERICOLOSE
- AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI (es. toner)
- AMIANTO
- AGENTI BIOLOGICI
- ATEX
- …70
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Art. 47 : Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di
comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la
sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai
lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito
territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il
rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.71
Art. 47 : Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per lasicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvodiverse determinazioni in sede di contrattazionecollettiva, avviene di norma in corrispondenza dellagiornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro,individuata, nell’ambito della settimana europea per lasalute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro dellavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite leconfederazioni sindacali dei datori di lavoro e deilavoratori comparativamente più rappresentative sulpiano nazionale. Con il medesimo decreto sonodisciplinate le modalità di attuazione del presentecomma.
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Art. 47 : Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti dicui al comma 2 è di un rappresentante nelle aziendeovvero unità produttive sino a 200 lavoratori
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per lasicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agliarticoli 48 e 49 (territoriali o di sito), salvo diverse intesetra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori dilavoro comparativamente più rappresentative sul pianonazionale.
73
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine allavalutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unitàproduttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti alservizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, alprimo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medicocompetente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cuiall’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerentealla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative,nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, allemacchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti dilavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; 74
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Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, noninferiore a quella prevista dall’articolo 37
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazionedelle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute el’integrità fisica dei lavoratori;
i)formula osservazioni in occasione di visite e verificheeffettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma,sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
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Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischiindividuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualoraritenga che le misure di prevenzione e protezione dairischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezziimpiegati per attuarle non siano idonei a garantire lasicurezza e la salute durante il lavoro.
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Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
2) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza devedisporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incaricosenza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazinecessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltàriconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cuiall’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioniinformatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dellesvolgimento della propria attività e nei suoi confronti siapplicano le stesse tutele previste dalla Legge per lerappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su suarichiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copiadel documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a). 77
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratoririspettivamente del datore di lavoro committente e delleimprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento dellaloro funzione, ricevono copia del documento di valutazione deirischi di cui all’articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto alrispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196(N) e del segreto industriale relativamente alleinformazioni contenute nel documento di valutazione dei rischie nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26,comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi dicui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori perla sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile oaddetto al servizio di prevenzione e protezione.
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Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
1. il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione eprotezione prioritariamente all’interno della azienda o della unitàproduttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anchepresso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici,secondo le regole di cui al presente articolo. 49
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui alcomma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionalidi cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispettoalle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempoadeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi nonpossono subire pregiudizio a causa della attività svoltanell’espletamento del proprio incarico.
3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro puòavvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delleconoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra,l’azione di prevenzione e protezione del servizio.
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Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è
obbligatorio in assenza di dipendenti che,
all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva,
siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi
esterni non è per questo esonerato dalla propria
responsabilità in materia.
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Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e
protezione
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischie all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubritàdegli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sullabase della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive eprotettive, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivitàaziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione deilavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute esicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cuiall’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori informazioni (rischi, procedure….) 81
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e
protezione
2. I componenti del servizio di prevenzione eprotezione sono tenuti al segreto in ordine aiprocessi lavorativi di cui vengono a conoscenzanell’esercizio delle funzioni di cui al presentedecreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzatodal datore di lavoro.
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SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratorericeva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi allaattività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lottaantincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misuredi cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del serviziodi prevenzione e protezione, e del medico competente.
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SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascunlavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attivitàsvolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendaliin materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscelepericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezzapreviste dalla normativa vigente e dalle norme di buonatecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzioneadottate.
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SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
4. Il contenuto della informazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le relative
conoscenze. Ove la informazione riguardi
lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione della lingua utilizzata nel
percorso informativo.
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Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratorericeva una formazione sufficiente ed adeguata inmateria di salute e sicurezza, anche rispetto alleconoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,organizzazione della prevenzione aziendale, diritti edoveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alleconseguenti misure e procedure di prevenzione eprotezione caratteristici del settore o comparto diappartenenza dell’azienda.
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Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazionedi cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede diConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni ele Province autonome di Trento e di Bolzano
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratorericeva una formazione sufficiente ed adeguata in merito airischi specifici di cui ai titoli del presente decreto
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deveessere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione deirischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
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Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi elotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso dipericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorsoe, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevereun’adeguata e specifica formazione e un aggiornamentoperiodico.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha dirittoad una formazione particolare in materia di salute e sicurezzaconcernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cuiesercita la propria rappresentanza, tale da assicurargliadeguate competenze sulle principali tecniche di controllo eprevenzione dei rischi stessi.
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Titolo III D.Lgs. 81/08 e s.m.i.«Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.»
Articolo 69 «Definizioni»
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine,
attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un
processo produttivo, destinato ad essere usato durante il
lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la
messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il
montaggio, lo smontaggio;
[segue]89
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Articolo 69 «Definizioni» (segue)
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.
Esempio:
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Gerarchia delle misure di prevenzione
1• Eliminazione del rischio
2
• Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso
3
• Riduzione dell’esposizione con misure tecniche e organizzative
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Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizie forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomiall’interno della propria azienda […], sempre che abbia ladisponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto ola prestazione di lavoro autonomo:
a) Verifica […] l’idoneità tecnico professionale delle impreseappaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori,servizi e alle forniture […];
b) Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni suirischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinatiad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenzaadottate in relazione alla propria attività.
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Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivicompresi i subappaltatori:
a) Cooperano all’attuazione delle misure diprevenzione e protezione dai rischi sul lavoroincidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) Coordinano gli interventi di protezione eprevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,informandosi reciprocamente anche al fine dieliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoridelle diverse imprese coinvolte nell’esecuzionedell’opera complessiva.
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Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione
3. Il datore di lavoro committente promuove lacooperazione e il coordinamento di cui al comma2, elaborando un unico documento di valutazionedei rischi che indichi le misure adottate pereliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre alminimo i rischi da interferenze […]. In caso diredazione del documento esso è allegato alcontratto di appalto o di opera e deve essereadeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori,servizi e forniture.
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Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione
3-bis. […] l’obbligo di cui al comma 3 non si applica aiservizi di natura intellettuale, alle mere forniture dimateriali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui duratanon è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essinon comportino rischi derivanti dal rischio di incendio dilivello elevato […]o dallo svolgimento di attività inambienti confinati […]o dalla presenza di agenticancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o diatmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolaridi cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini delpresente comma, per uomini-giorno si intende l’entitàpresunta dei lavori […] considerata con riferimentoall’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
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