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Universit degli Studi di Trieste____________________________________________

Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e TraduttoriCorso di Laurea in interpretazione e traduzione

Prova finale

LA LEGISLAZIONE SOCIETARIA E I TIPI DI IMPRESA IN UK

Laureanda: Chiara Panighello

Relatore: Prof. J. M. Dodds Correlatrice: Prof.ssa M. T. Musacchio

Anno Accademico 2005 2006

La legislazione societaria e i tipi di impresa in UK

SOMMARIO

SOMMARIO .............................................................................................................. 1 INTRODUZIONE...................................................................................................... 3 LA TRADIZIONE GIURIDICA OCCIDENTALE: CIVIL LAW E COMMON LAW............................................................................................................................ 4 1.1 CHE COS UNA TRADIZIONE GIURIDICA? ....................................... 5 1.2 DIFFERENZE E SOMIGLIANZE FRA COMMON LAW E CIVIL LAW ................................................................................................................................. 6 1.3 LE FONTI DEL DIRITTO NEL COMMON LAW .................................... 7 1.3.1 Il case law................................................................................................. 7 1.3.2 Lo statute law ........................................................................................... 9 1.4 CONCLUSIONI ........................................................................................... 10 TIPI DI IMPRESA NEL SISTEMA DI COMMON LAW.................................. 12 2.1 IL CONCETTO DI RESPONSABILITA LIMITATA ............................ 13 2.2 IL CONCETTO DI INCORPORATION ................................................... 14 2.3 SOLE TRADER............................................................................................ 16 2.4 PARTNERSHIP ........................................................................................... 18 2.4.1 Tipi di partnership.................................................................................. 19 2.4.2 Scioglimento della partnership.............................................................. 20 2.5 COMPANIES................................................................................................ 21 LA LIMITED COMPANY: CARATTERISTICHE E COSTITUZIONE ........ 24 3.1 LATTO COSTITUTIVO............................................................................ 24 3.2 REGISTRAZIONE DELLA SOCIETA.................................................... 25 3.3 GLI ORGANI DELLA LIMITED COMPANY......................................... 26 3.3.2 Segretario (Secretary) ............................................................................ 26

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3.3.3 Azionisti e assemblee dei soci (Shareholders e shareholders meetings) ........................................................................................................................... 27 3.4 I TITOLI ....................................................................................................... 28 3.4.1 Obbligazione (Debenture; bond) ........................................................... 28 3.4.2 Azione (Share, stock) ............................................................................. 28 GLI EFFETTI DELLUE SULLA LEGISLAZIONE SOCIETARIA INGLESE ................................................................................................................................... 30 4.1 COME NASCE UNA DIRETTIVA? .......................................................... 31 4.2 QUANTO INCIDE LUE NELLA LEGISLAZIONE SOCIETARIA BRITANNICA?.................................................................................................... 32 4.3 LE NUOVE ENTITA DEL DIRITTO SOCIETARIO............................. 33 4.4 LA SOCIETA EUROPEA (SE).................................................................. 34 4.4.1 Come si costituisce una SE?.................................................................. 36 4.4.2 Caratteristiche della SE ......................................................................... 36 4.4.3 La posizione dei lavoratori allinterno della SE ................................... 38 CONCLUSIONI....................................................................................................... 39 BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA ....................................................................... 40

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INTRODUZIONE

In questo approfondimento si cercato di fare un po di luce su una materia che pu risultare ostica per gli studenti di inglese commerciale e di traduzione e interpretazione: il diritto societario nel Regno Unito. Lobiettivo era di creare una sorta di guida, di manuale per gli aspiranti traduttori che devono cimentarsi con testi che parlano di aziende e legislazione societaria, per fornire loro le informazioni di base sullargomento. Data la vastit del tema trattato, si deciso di concentrarsi su pochi ma fondamentali aspetti dello stesso. Questo lavoro risulta cos suddiviso in quattro parti: il primo capitolo introduce largomento, chiarendo le somiglianze e le differenze macroscopiche fra le due facce pi importanti della tradizione giuridica occidentale, vale a dire il common law e il civil law; il secondo capitolo distingue fra i vari tipi di societ previsti dallordinamento di common law, anche in relazione agli analoghi previsti dal civil law; nel terzo capitolo si illustrano brevemente le modalit di costituzione e gli organi tipici del tipo di societ pi interessante, la limited company; infine, nel quarto e ultimo capitolo, si analizza il ruolo dellUnione Europea nellevoluzione del diritto societario inglese, con particolare attenzione alla Societ Europea, nuovo soggetto di diritto comunitario. La speranza che questo lavoro possa rivelarsi effettivamente utile per chi desideri avere uninfarinatura di un argomento di grande importanza per chiunque aspiri a lavorare in una realt aziendale, oppure si trovi a tradurre testi di argomento giuridico-economico, o che possa incentivare un profano a voler approfondire qualche aspetto di temi tanto vasti quanto interessanti come il diritto commerciale o il diritto privato comparato.

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1. LA TRADIZIONE GIURIDICA OCCIDENTALE: CIVIL LAW E COMMON LAW

La comparazione giuridica moderna divide il mondo in due grandi tradizioni giuridiche: il civil law (detto anche diritto romanista) e il common law (o diritto anglo-americano).

Il primo raggruppa tutte le esperienze che hanno la loro origine nel diritto inglese medievale e moderno, dal quale si sono distaccate solo in epoca contemporanea, e coincide sostanzialmente con larea anglofona del mondo, pur con le dovute eccezioni e differenze fra un Paese e laltro: essenzialmente, la tradizione giuridica anglosassone comune a Inghilterra, Irlanda, Canada (eccetto il Quebec), Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda. Esso influenza anche il diritto di altri Paesi, i quali sono detti sistemi misti, perch racchiudono elementi tipici di tradizioni giuridiche diverse, come ad esempio il Sudafrica, lIndia, il Pakistan e Israele.

Laltra grande tradizione giuridica occidentale il civil law, che nasce in epoca medievale in Europa continentale, e che oggi ben radicato anche in America Latina e in Paesi storicamente lontani dalla civilt europea, come il Giappone e la Turchia.

Poich raggruppa sotto di s una pluralit di Paesi e culture diversi, il civil law appare molto pi frammentario e meno compatto della tradizione di common law, che, essendo nata in unarea geografica limitata (unisola) ed essendo legata ad una sola lingua fin dalle sue origini, ha avuto uno sviluppo pi lineare e si presenta tuttora pi unitaria. Il civil law, invece, pu essere suddiviso in pi sottofamiglie, che

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si identificano ciascuna in una delle sue tante anime: una tradizione latina, una germanica, una nordica, una post-socialista e una latino-americana. Se volessimo rappresentare questa famiglia come un albero, le singole tradizioni sarebbero i rami, mentre il diritto romano sarebbe il tronco.

1.1 CHE COS UNA TRADIZIONE GIURIDICA?

Secondo i pi autorevoli giuristi contemporanei, una tradizione giuridica linsieme dei modi di pensare, applicare, insegnare il diritto, che siano storicamente condizionati e profondamente radicati nella mentalit giuridica. Questa definizione pone in stretta correlazione tradizione giuridica e cultura, anzi stabilisce che la prima nasce in seno alla seconda. Poich non esiste una civilt inglese contrapposta a una europeo-continentale, non sensato considerare civil law e common law come due entit ben distinte e perfettamente separate, nonostante le numerose e sostanziali differenze che intercorrono fra loro.

Una bella definizione di tradizione giuridica la troviamo nel saggio di Marryman, La tradizione di civil law nellanalisi di un giurista di common law:

Una tradizione giuridica non un insieme di regole sul contratto, le societ di capitali, o i reati, ancorch in un certo senso tali regole rifletteranno quasi sempre la loro tradizione. Piuttosto, una tradizione giuridica un insieme di atteggiamenti profondamente radicati e condizionati dalla storia, circa la natura del diritto, e circa il ruolo che il diritto deve svolgere nella societ politicamente organizzata, circa il miglior modo di organizzare il funzionamento del sistema giuridico e circa il modo con cui il diritto deve essere fatto, applicato, studiato, perfezionato e pensato. La nozione di tradizione giuridica pone un sistema giuridico in relazione alla cultura di cui esso parziale espressione. Pone un sistema giuridico in una prospettiva culturale.

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La tradizione giuridica occidentale, infatti, parte integrante della civilt occidentale, che ha concepito il mondo come un insieme ordinato di fenomeni; il diritto, quindi, lordine dei rapporti umani, che rispecchia lordine universale.

1.2 DIFFERENZE E SOMIGLIANZE FRA COMMON LAW E CIVIL LAW

Possiamo far risalire il processo di differenziazione tra civil e common law allalto medioevo con la nascita della scientia iuris, la scienza del diritto, che ha assunto le categorie e il modo di pensare del civil law; prima di allora le due famiglie giuridiche facevano parte di un ceppo comune, e ci spiega la somiglianza fra i valori di fondo. Al di l di qualsiasi differenza particolare, infatti, le due grandi tradizioni di civil law e common law condividono varie caratteristiche, fra cui due fondamentali:

Le singole regole sono intelligibili solo se collocate nel relativo contesto di procedure e istituzioni concettualmente correlate; La legalit superiore alla sovranit, cio la volont politica non pu sovvertire lordine legale. Ci implica che la sola volont del sovrano (sia esso un singolo o un organo collettivo) non basta a formare una regola di diritto (Gambaro, 2000, pag. 55).

Agli inizi della scienza comparatistica, il common law era considerato quanto di pi diverso il giurista romanista potesse immaginare rispetto alla propria tradizione giuridica. Questa convinzione derivava dallo studio delle differenze pi eclatanti, che sono:

Il ruolo primario della giurisprudenza nel sistema di common law; La mancanza, nello stesso, di un diritto codificato, cio di una vera legislazione scritta.

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Questa visione radicale e superficiale si presto diffusa fra i giuristi di entrambe le famiglie, diventando un vero e proprio luogo comune duro a morire. Invece, come in tanti altri ambiti, la realt molto pi complessa e ricca di sfumature. In effetti, per, comprensibile che i primi comparatisti abbiano concentrato la loro attenzione sulle differenze pi macroscopiche, quelle destinate a durare nel tempo.

1.3 LE FONTI DEL DIRITTO NEL COMMON LAW

importante soffermarsi a riflettere sul tema delle fonti del diritto, fertile terreno di confronto. In questo ambito frequente la nascita di banali fraintendimenti, ad esempio il fatto che il giudice, nellambito di common law, ha il potere di creare il diritto, senza preoccuparsi della legislazione democratica, e lincapacit del sistema di guidare il legislatore nella redazione di un codice. La questione delle fonti di basilare importanza nello studio del diritto e va affrontato con chiarezza e metodo, evitando qualsiasi tipo di generalizzazione e banalit.

Nel diritto anglo-americano si possono individuare due grandi categorie di regole, cio fonti di diritto:

Il case law (= giurisprudenza) Lo statute law (= legge scritta)

1.3.1 Il case law

Il case law (o judge-made law, lett. legislazione creata dai giudici) linsieme delle regole e principi enunciati in decisioni giudiziarie (rules), che fa dellordinamento inglese e di quelli ad esso correlati un sistema di diritto giurisprudenziale. Dunque quella parte del diritto inglese che si basa sulla produzione degli organi giurisdizionali e non su leggi promulgate dal Parlamento.

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Fondamento del case law la regola del precedente giudiziario, o stare decisis, principio quasi sconosciuto al sistema di civil law. Occorre tenere ben presente la profonda differenza che intercorre tra la pratica costante di seguire i precedenti e la regola stare decisis: la prima non presente solo nel common law, infatti la regola secondo cui i casi simili dovrebbero essere decisi in modo simile comune allintera tradizione giuridica occidentale. Lo stare decisis, invece, costituisce un vero e proprio obbligo per il giudice a non scostarsi dalle decisioni prese in precedenza da altri giudici, anche se non le condivide. Soltanto questo aspetto estraneo alla tradizione di civil law. Superare un precedente vorrebbe dire creare il diritto, funzione che compete unicamente al Parlamento.

La regola dello stare decisis pu avere portata orizzontale o verticale: nel primo caso si intende lobbligo imposto a una certa corte di seguire i propri precedenti giudiziari, nel secondo caso si intende lobbligo imposto a una corte inferiore di conformarsi alle decisioni prese dalle corti gerarchicamente superiori. La gerarchia da rispettare la seguente: le decisioni della Camera dei Lord sono vincolanti per tutte le corti, ad eccezione della stessa Camera Alta britannica; le decisioni della Corte di Appello sono vincolanti per tutte le corti, fatta eccezione per la Camera dei Lord, e quelle dellAlta Corte sono vincolanti per tutte le corti al di sotto di essa. La teoria del precedente vincolante ha un significato particolare soprattutto per i giudici superiori: mentre per i giudici inferiori si tratta unicamente di un effetto dellorganizzazione piramidale delle corti, per i giudici superiori un mezzo efficace per perpetuare nel tempo la loro influenza ed evitare che le decisioni da loro prese in precedenza vengano dimenticate e superate dai posteri. Di certo questa teoria unefficace garanzia di stabilit per lintero sistema giuridico.

Case law viene normalmente tradotto in italiano come giurisprudenza, diritto giurisprudenziale. Esso non coincide con la giurisprudenza nel civil law, che indica soltanto linsieme delle decisioni giudiziarie: la giurisprudenza, nel civil law, non una fonte di diritto primaria come nel common law.

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Esistono tuttavia delle possibilit di aggirare in modo legale il principio dello stare decisis. Ecco un paio di esempi:

Overruling: facolt riconosciuta a una corte di discostarsi da un precedente nel caso questo sia palesemente sbagliato e in contrasto con i principi generali accolti dallordinamento, che pu essere esercitata unicamente da un giudice dello stesso livello di quello che ha emesso la sentenza.

Distinguishing: possibilit di sostenere che una certa decisione non un precedente del caso preso in esame mettendo in evidenza le differenze fra il caso stesso e il suo presunto precedente. Affinch la decisione di un caso costituisca precedente per un altro caso non necessario che i due casi siano perfettamente identici, in quanto difficile che ci accada nella realt quotidiana; tuttavia, se ci sono differenze rilevanti, fatti e circostanze che caratterizzano uno solo dei due casi e che hanno fortemente influito sulla decisione e che non si presentano nellaltro caso, allora si pu esercitare il potere di distinguere.

1.3.2 Lo statute law

Lo statute law la legislazione che deriva dal potere legislativo di un Paese ed vincolante per tutte le corti di giustizia. Il termine viene anche usato per differenziare le leggi di emanazione parlamentare da quelle che costituiscono il diritto consuetudinario, cio il derivanti termine dalle indica consuetudini la legge comuni del Paese. law) in

Fondamentalmente,

scritta

(written

contrapposizione a quella non scritta di natura giurisprudenziale (case law). Rientrano nella categoria dello statute law:

Gli Acts of Parliament (= leggi del Parlamento), latto legislativo pi importante; Gli Orders in Council;

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Gli statutory instruments (= leggi delegate, cio atti di legislazione delegata di carattere regolamentare, tramite le quali si esprime il potere legislativo delegato alla regina. Corrispondono allincirca agli italiani Decreto del Presidente della Repubblica e decreto legge);

I rules and orders; I by-laws (= statuti); Anche gli atti di natura legislativa emanata dal potere regio, anche prima dellinizio dellattivit del Parlamento.

Tutta la statute law, o legislazione, deriva direttamente (Acts of Parliament) o indirettamente (delegated legislation) dallautorit del Parlamento. La legge scritta, se si identifica con un Act of Parliament, ha una supremazia assoluta su qualsiasi altra forma di diritto, in virt della supremacy of Parliament. Tuttavia il diritto giurisprudenziale tende a prevalere, a meno che non sia espressamente specificato dal legislatore che la legge promulgata mira a modificarlo: la statute law, infatti, viene considerata quasi uninvasione del territorio di competenza del case law, ed quindi assoggettato a una interpretazione restrittiva e letterale. Anche se il case law prevale sullo statute law, questultimo non pu essere abrogato dal primo; per, per una specie di circolo vizioso, le regole legislative acquistano piena efficacia solo quando sono state applicate a un caso pratico.

In conclusione, nonostante limportanza sempre maggiore conquistata dallo statute law, il sistema inglese (e anche quello americano) restano degli ordinamenti di diritto giurisprudenziale, cio di diritto non scritto.

1.4 CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni precedenti, il quadro generale che ricaviamo da una prima, superficiale analisi della questione che le due tradizioni giuridiche in esame presentano:

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Un sostrato politico-culturale comune, profondamente legato alle vicende storiche e al patrimonio di civilt che civil law e common law condividono; Un sostrato tecnico-giuridico diverso, che si esprime in uninfinit di categorie, di nomi e di concetti diversi, la cui analisi bene lasciare al difficile lavoro dei giuristi comparatisti. In questa sede saranno analizzati solo alcuni caratteri macroscopici di particolare rilevanza.

La storia della scienza comparatistica ci ha insegnato che chi si avvicina per la prima volta alla materia ha limpressione che civil law e common law siano profondamente e sistemologicamente diverse, almeno a una prima analisi della rispettiva struttura tecnica. Andando pi a fondo della questione e ripercorrendo la storia, questa impressione scolora. Non necessario andare molto indietro nel tempo: sufficiente prendere in analisi la seconda met del secolo scorso per rendersi conto che levoluzione delle due esperienze giuridiche presenta non solo una similitudine di fondo, ma anche una certa sincronia nelle direzioni di sviluppo. Basti pensare ai movimenti per la tutela dei diritti dei lavoratori e delle donne o per la protezione dellambiente. Lurgenza di questi temi si presentata contemporaneamente ai giuristi di entrambe le tradizioni, che lhanno affrontata in modi simili. Lo stesso sta accadendo anche in questi anni, ad esempio nellambito del diritto societario: la tutela delle minoranze azionarie e la lotta allinsider trading sono temi di grande attualit sia per i civil lawyer sia per i common lawyer. Lo stesso vale per un argomento scottante come la bioetica. Queste considerazioni concorrono a dimostrare come la distinzione tra le esperienze di civil law e di common law non sia cos netta come sembrava ad una prima analisi.

Se si ambisce a effettuare un serio confronto non si pu prescindere da una delle pi importanti somiglianze fra le due famiglie, e cio la presenza di valori comuni, che sono al tempo stesso valori di civilt e valori giuridici: al di l delle singole differenze si avverte chiaramente tale sostrato di valori comuni, che esiste grazie allindipendenza del diritto dalla sfera religiosa e politica, indipendenza garantita allinterno di entrambe le tradizioni giuridiche.

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2. TIPI DI IMPRESA NEL SISTEMA DI COMMON LAW

Prima di iniziare la trattazione di questo argomento, di fondamentale importanza precisare che il sistema britannico non opera alcuna distinzione fra societ di persone e societ di capitali. Nel sistema italiano, alla categoria delle societ di persone appartengono:

La societ in nome collettivo (Snc) La societ in accomandita semplice (Sas)

Le societ di capitali invece sono le seguenti:

La societ per azioni (Spa) La societ a responsabilit limitata (Srl) La societ in accomandita per azioni (Saa)

Il sistema britannico distingue fra imprese unincorporated e incorporated. Vedremo cosa questo significa nel paragrafo successivo e ci renderemo conto del fatto che, ai fini pratici, non cambia niente.

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2.1 IL CONCETTO DI RESPONSABILITA LIMITATA

Vorrei cominciare questo complesso ed articolato capitolo con una frase del Professor Butler, della Columbia University, citato da A. L. Diamond nel suo saggio Limited Liability and the Corporation:

La societ a responsabilit limitata la scoperta pi sensazionale della nostra epoca, persino pi importante del vapore e dellenergia elettrica.

Ma perch sarebbe tanto importante? Alla base di una simile affermazione vi un ragionamento molto semplice: le persone costituiscono imprese per trarne profitti. Solitamente, essi iniziano la loro attivit da soli o in piccoli gruppi, ma, se tale attivit si dimostra redditizia, gli imprenditori sono incoraggiati a continuare e a tentare di espanderla per trarne profitti ancora maggiori. Per fare questo, per, serve denaro, e per averlo le possibilit sono essenzialmente due: chiedere un prestito, che per pu rivelarsi molto dispendioso a causa degli interessi da pagare, oppure cercare di coinvolgere altre persone nel proprio business invitandole a partecipare anche finanziariamente alle proprie attivit. Potrebbe non essere semplice trovare persone disposte ad investire un capitale nellimpresa di altri, per lelevato rischio di perdere tutto e di rimetterci anche il proprio patrimonio personale per pagare i debiti della societ. Ecco che si spiega la genialit dellinvenzione della responsabilit limitata: essa implica che, se limpresa fallisce e non in grado di saldare i propri debiti, i soci non sono obbligati a pagare di tasca propria attingendo al loro patrimonio personale, bens la loro responsabilit si limita al denaro che hanno investito nellimpresa. La responsabilit limitata ha incentivato notevolmente la nascita di nuove imprese, rendendo possibile sia la riunione di molti piccoli capitali per formare un grande capitale, come avviene nelle societ per azioni, sia lintervento nelle imprese commerciali e industriali di persone prudenti, che non avrebbero altrimenti partecipato. Infatti, prima del riconoscimento del principio della responsabilit limitata, chiunque partecipasse a unimpresa commerciale o industriale era illimitatamente responsabile, cio a dire rispondeva dei debiti contratti dallimpresa anche con le sue propriet private. I primi casi di attribuzione della responsabilit

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limitata a imprese nel Regno Unito risalgono al 1720, ma questo privilegio fu abolito da una legge nel 1825. Nel 1855 fu nuovamente sancito da unaltra legge e nel 1858 fu esteso anche alle aziende di credito. Infine, nel 1862 il privilegio della responsabilit limitata fu esteso a tutti i tipi di company, pur se con limitazioni in alcuni casi. Nel ventesimo secolo, la societ a responsabilit limitata, e in particolare la societ per azioni, diventata la forma predominante di organizzazione economica.

Dunque, come abbiamo visto, si parla di responsabilit limitata quando i soci di unimpresa sono esposti, in caso di liquidazione della societ, soltanto per lammontare delle azioni sottoscritte o per le quote di capitale apportato alla societ. La responsabilit limitata non prerogativa soltanto delle societ per azioni, perch estesa ad altre forme di societ, tra le quali le societ in accomandita. Nel Regno Unito esistono due tipi di societ per azioni a responsabilit limitata, le cosiddette private companies e public companies.

2.2 IL CONCETTO DI INCORPORATION

Lincorporation, incorporazione, la creazione di una persona giuridica. Pu aver luogo per volont del sovrano (attraverso una charter of incorporation), oppure per legge (tramite un Act of Parliament). Lo status di persona giuridica attribuito a unimpresa implica che la stessa sia considerata come unentit del tutto separata rispetto alle persone che ne fanno parte, cio che abbia unesistenza propria dal punto di vista giuridico.

Il concetto di personalit giuridica sta alla base del concetto di responsabilit limitata: ad esempio, lidea che limpresa sia unentit legale separata dai suoi membri consente loro di essere responsabili solo in parte degli eventuali debiti contratti dalla stessa.

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Lo status di persona giuridica consente allimpresa di:

Avere propriet private; Stipulare contratti a suo nome; Citare in giudizio terzi o essere citata a sua volta.

Non tutti i tipi di impresa possiedono lo status di persona giuridica, cos come non tutti godono della responsabilit limitata per i propri membri. Nelle pagine seguenti saranno analizzati pi dettagliatamente i tipi di societ del settore privato nel sistema di common law. Le imprese del settore pubblico non saranno prese in esame.

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2.3 SOLE TRADER

In italiano: IMPRESA INDIVIDALE, IMPRESA IN PROPRIO.

Il sole trader limprenditore in proprio. la forma di organizzazione imprenditoriale in cui un singolo individuo possiede e dirige unimpresa, assumendosi tutti i rischi da essa derivanti e prendendo allo stesso tempo tutti gli utili. Limprenditore ha la piena responsabilit legale dellimpresa. Il capitale, gli edifici e lavviamento sono di sua esclusiva propriet; egli gestisce limpresa, sopporta i rischi e beneficia degli utili.

Non c un limite minimo di capitale previsto dalla legge per avviare unimpresa di questo tipo.

Questa forma di impresa non dotata dello status di persona giuridica e il suo proprietario non gode della responsabilit limitata, e questo comporta per lui dei vantaggi, ma anche dei limiti.

I vantaggi pi evidenti sono i seguenti:

Vi sono meno formalit burocratiche da rispettare nella costituzione dellimpresa; I profitti non vengono divisi con altri; Il capitale necessario a fondare limpresa relativamente piccolo; Il proprietario ha il pieno controllo dellattivit economica e non deve rispondere a nessuno dellandamento della stessa; Pu prendere da solo tutte le decisioni riguardanti la gestione dellimpresa; Il personale sotto il suo diretto controllo, e questo garantisce la massima efficienza.

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Gli svantaggi invece sono i seguenti:

I profitti sono spesso di modesta entit; Le perdite sono a carico del solo imprenditore e non possono essere divise con nessun altro; I debiti devono essere saldati a costo di ricorrere al patrimonio personale dellimprenditore; Pu essere difficile per limprenditore raccogliere il capitale necessario a creare limpresa; quasi obbligatorio il ricorso a prestiti bancari, spesso onerosi a causa degli interessi da pagare;

Il grande impegno richiesto per la gestione dellimpresa non lascia allimprenditore molto tempo libero; Limprenditore deve prendere tutte le decisioni, correndo da solo tutti i rischi che esse comportano.

Secondo quanto previsto dal capitolo 4 del Business Names Act del 1985, limprenditore ha lobbligo di rendere noto il proprio nome anche qualora scelga per la propria impresa un nome inventato: questo serve a rendere possibile per i terzi lindividuazione del soggetto contro cui intraprendere eventuali azioni legali.

Nel gestire limpresa, limprenditore deve osservare numerose regole e adempiere alle formalit amministrative e tributarie, ad esempio deve occuparsi di versare lIVA e le ritenute fiscali sugli stipendi dei dipendenti, deve preoccuparsi che vengano rispettati gli standard sanitari e di sicurezza e adeguarsi agli obblighi in materia di salvaguardia dellambiente.

Per limitare gli svantaggi, limprenditore in proprio pu optare per la creazione di una partnership, cercando uno o pi soci che condividano con lui profitti e oneri.

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2.4 PARTNERSHIP

In italiano: SOCIETA, SOCIETA SEMPLICE, SOCIETA DI PERSONE, SOCIETA IN NOME COLLETTIVO, IMPRESA COLLETTIVA.

Il Partnership Act del 1980 stabilisce che la partnership la relazione esistente tra persone che conducono unattivit in comune al fine di ottenere un profitto. Pi precisamente, si tratta di una qualsiasi associazione di due o pi persone, chiamate soci, che con beni comuni intendono esercitare unattivit economica i cui utili o le cui perdite saranno ripartiti tra loro secondo quanto stabilito nel contratto che d vita alla societ.

Come per limpresa individuale, la legge non prevede un minimo di capitale da impiegare per avviare una partnership.

Per la legge inglese, la partnership non ha personalit giuridica (mentre per la legge scozzese s).

Caratteristica peculiare della partnership che pu esistere legalmente anche in mancanza di un accordo scritto, in quanto sufficiente che esista di fatto. Tuttavia, molte partnership sono dotate di unorganizzazione formale, di un contratto sociale, detto partnership agreement e di un atto formale, il deed of partnership. Qualora non vi sia alcun accordo formale fra i soci, la partnership viene automaticamente disciplinata dal Partnership Act del 1890. Leventuale accordo scritto pu modificare le disposizioni di legge, soprattutto in materia di distribuzione degli utili e delle perdite e di responsabilit amministrativa.

Il Companies Act del 1985 (legge che regola la costituzione e il funzionamento delle societ inglesi moderne) prevede che la partnership possa avere un massimo di 20 soci, ad eccezione degli studi professionali, ad esempio di commercialisti o di avvocati, che possono averne di pi. Qualora la societ abbia pi di 20 soci deve essere registrata come company .

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Salvo diversamente previsto da un accordo scritto, ogni socio ha la rappresentanza della societ ed illimitatamente responsabile per le scelte e gli atti compiuti nello svolgimento dellattivit. In caso di fallimento, i soci sono tenuti a saldare i debiti della societ anche ricorrendo, se necessario, al proprio patrimonio personale.

La partnership offre indubbi vantaggi:

pi facile per i soci raccogliere il capitale necessario alla creazione dellimpresa rispetto allimprenditore in proprio; Ciascun socio pu specializzarsi in un certo ramo dellattivit; Il bilancio della societ non soggetto a pubblicazione; pi semplice da creare rispetto a una company.

Vi sono per anche alcuni svantaggi:

pi complesso prendere decisioni che mettano daccordo tutti i soci; La responsabilit illimitata molto rischiosa; Gli utili devono essere divisi fra i soci; La morte o il ritiro di uno dei soci pu mettere a rischio la sopravvivenza della societ.

2.4.1 Tipi di partnership

Il modello di partnership descritto fino a questo punto la general (o ordinary, o unlimited, o private) partnership, la forma di societ pi diffusa, corrispondente allincirca alla SOCIETA IN NOME COLLETTIVO (Snc) del nostro ordinamento giuridico. Esiste un altro tipo di partnership, pi rara, introdotta dal Limited Partnership Act del 1907: la cosiddetta limited partnership, quasi corrispondente allitaliana SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE (la societ in accomandita per azioni, invece,

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rientra nelle companies). Anche la limited partnership priva di personalit giuridica. La sua caratteristica principale la presenza di due tipi di soci:

i general partners (in italiano, soci accomandatari), illimitatamente responsabili dellandamento della societ (come i soci di una partnership normale);

i limited partners (in italiano, soci accomandanti), che si limitano a versare una parte del capitale senza per partecipare allamministrazione della societ. Essi sono responsabili solo del capitale che hanno versato. La limitazione della loro responsabilit deve necessariamente essere registrata.

Esiste un terzo tipo di partnership, poco diffuso, detto sub-partnership, che si ha quando un socio associa a s una terza persona nei profitti e nelle perdite della propria quota; in tal modo, egli il sub-partner del socio, me non della societ. Infatti, nessun nuovo socio pu essere ammesso a far parte della societ senza il consenso di tutti gli altri.

2.4.2 Scioglimento della partnership

Lo scioglimento della societ ha luogo:

Per decorrenza dei termini (se non previsto un termine alla durata della partnership, essa pu essere sciolta su richiesta di qualsiasi socio); Per conseguimento delloggetto sociale, cio dello scopo previsto; Per morte o recesso di uno dei soci, salvo diversamente previsto dallatto costitutivo della societ; Per comune accordo fra i soci; Per disposizione dellautorit giudiziaria; Per fallimento.

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2.5 COMPANIES

I tipi di impresa presi in esame fino a questo momento, cio il sole trader e le partnerships, non possono godere del beneficio della responsabilit limitata (ad eccezione dei limited partners nella limited partnership); inoltre, abbiamo constatato che essi sono unincorporated, cio privi di personalit giuridica.

Prendendo in considerazione le companies, lo scenario si amplia: tutte i tipi di company sono dotati di personalit giuridica separata da quella dei propri membri. Sono tutti incorporated.

Per quanto riguarda la responsabilit, bisogna operare una distinzione: la maggior parte delle companies la possiede, altre no.

UNLIMITED COMPANY: Meno frequente della societ per azioni a responsabilit limitata, questa una societ i cui membri sono illimitatamente responsabili dei debiti contratti, fin tanto che fanno parte della societ. Pochissime societ oggi sono registrate come societ a responsabilit illimitata. Questo tipo di societ pu non avere capitale azionario, ma deve avere uno statuto, nel quale deve essere riportato il numero originario dei soci e la loro quota di partecipazione. Infatti, in caso di liquidazione essi partecipano alle eventuali perdite in rapporto alla loro partecipazione alla costituzione del capitale sociale, mentre i soci che si fossero ritirati non sono responsabili di alcuna quota, purch il loro ritiro sia avvenuto almeno un anno prima della liquidazione. Diversamente dalla partnership, la unlimited company non ha limiti riguardo il numero dei soci. E` possibile, per una unlimited company, chiedere e ottenere la responsabilit limitata senza dover sciogliere e ricostituire la societ, ma questo cambiamento di status non comporta la cancellazione dei debiti eventualmente contratti fino a quel momento.

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LIMITED COMPANY: Qualsiasi tipo di societ i cui soci godono di responsabilit limitata. Tale limitazione pu essere by shares o by guarantee. a) company limited by shares (societ a responsabilit limitata per azioni): la responsabilit dei soci limitata alleventuale importo non interamente versato delle azioni da loro detenute. b) company limited by guarantee (societ a responsabilit limitata da

garanzia): la responsabilit dei soci limitata allimporto che i soci si impegnano a versare per contribuire al capitale della societ nelleventualit che venga posta in liquidazione. Questo tipo di societ molto raro.

Dunque, una grandissima maggioranza di companies sceglie la responsabilit limitata. Fra le limited companies distinguiamo:

PRIVATE LIMITED COMPANY (abbreviato Ltd, oppure, in gallese, cyf): corrisponde, a grandi linee, alla SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA del nostro ordinamento. Fino a pochi anni fa, vi era lobbligo, per questo tipo si societ, di avere almeno 2 soci fondatori (in inglese, subscribers). Ora prevista dallordinamento inglese (ma anche da quello italiano) anche la Single Member Private Limited Company, con un solo socio. La Ltd dispone di capitale azionario ma non pu in alcun modo promuovere la sottoscrizione di azioni da parte del pubblico: il trasferimento di azioni pu avvenire esclusivamente fra i membri della societ. Per questo motivo, le Ltd (cos come le Srl italiane) non sono quotate in Borsa. Inoltre, la Ltd non ha lobbligo di rendere noto il proprio fatturato, sebbene debba comunque pubblicare delle informazioni finanziarie a norma di legge.

PUBLIC LIMITED COMPANY (abbreviato Plc, oppure, in gallese, ccc): corrisponde, a grandi linee, alla SOCIETA PER AZIONI del nostro ordinamento. il tipo di company pi diffuso, preferito in particolare dalle

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grandi imprese industriali e commerciali. I soci fondatori devono essere almeno due. A differenza della Ltd, la Plc pu promuovere la sottoscrizione di azioni da parte del pubblico, senza alcun limite. Pu anche essere quotata in Borsa. Deve avere un capitale azionario minimo di 50 000 sterline ma, per iniziare la sua attivit, non necessario che li abbia tutti: sufficiente che abbia venduto azioni per almeno un quarto di questa cifra, cio per 12 500 sterline. Lavvio delle attivit della Plc per subordinato al rilascio da parte del Registrar of Companies (il Registro delle Imprese) di un certificato che attesta che la societ ha le carte in regola in materia di capitale azionario. La Plc ha lobbligo di rendere pubblici i suoi conti e il suo fatturato. Il fatto che si chiami public non deve fuorviare: non ha niente a che fare con lo Stato. Ogni nuova societ viene registrata come private limited company; per essere public, deve specificarlo nellatto costitutivo .

Le caratteristiche di Plc e Ltd verranno analizzate pi dettagliatamente nel capitolo 3 di questo approfondimento.

Rispetto a sole trader e partnership, la company offre i seguenti vantaggi:

I soci godono della responsabilit limitata; Ha personalit giuridica separata da quella dei suoi membri; pi semplice ottenere capitale; La morte o il ritiro dei soci non ha alcuna influenza sulla gestione.

Anche la company, per, ha degli svantaggi:

Vi sono molte pi formalit da rispettare per fondare una company; Bisogna rendere pubblica la situazione finanziaria dellazienda; Essendo normalmente di grandi dimensioni, le decisioni sono difficili da prendere e i dipendenti sono esclusi dal potere decisionale; Spesso fatica ad adattarsi ai cambiamenti del mercato.

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3. LA LIMITED COMPANY: CARATTERISTICHE E COSTITUZIONE

3.1 LATTO COSTITUTIVO

Per costituire una societ obbligatorio redigere latto costitutivo (in inglese: memorandum of association, oppure articles of incorporation), che regola i rapporti fra lazienda e soggetti terzi. Le unlimited company e le companies limited by guarantee devono inoltre redigere un ulteriore documento, lo statuto sociale (in inglese, articles of association), che disciplina le questioni interne alla societ. Per gli altri tipi di company non obbligatorio. In nessun caso lo statuto pu modificare il contenuto dellatto costitutivo.

Latto costitutivo deve indicare:

Denominazione o ragione sociale della societ, seguito dal suffisso Ltd nel caso si tratti di una private limited company, da Plc se si tratta di una public limited company, oppure dagli equivalenti gallesi di tali sigle. La scelta del nome regolamentata dal Business Names Act del 1985. Una societ pu condurre la propria attivit con un nome diverso dalla propria ragione sociale, a condizione che questultima sia riportata nei documenti ufficiali e nei contratti;

Sede legale, cio lindirizzo e lindicazione della nazionalit della societ. La sede sociale costituisce il recapito ufficiale a cui inviare avvisi, comunicazioni e documenti giuridici. Allinterno della sede devono essere

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custoditi i registri, i verbali, i libri contabili e tutta la documentazione economica e giuridica prevista dalla legge; Oggetto della societ, cio il suo scopo; Responsabilit dei soci, che nel caso di Plc e Ltd limitata; Capitale nominale, cio lammontare del capitale azionario con cui stata registrata la societ e che stato suddiviso in azioni.

Latto costitutivo deve essere firmato dai soci fondatori.

3.2 REGISTRAZIONE DELLA SOCIETA

Per registrare la societ, i soci fondatori devono:

Firmare latto costitutivo e presentarlo, insieme alleventuale statuto, alla Company House, con sede a Londra; Dichiarare la composizione del primo consiglio di amministrazione e il nome del segretario; Indicare lindirizzo della sede legale della societ; Presentare il certificato che attesta che la societ in regola con il capitale azionario minimo previsto dalla legge; Versare le imposte di registrazione.

Il Registro delle Imprese, una volta accertato che la societ ha tutte le carte in regola, rilascia il certificato di registrazione: da quel momento la societ esiste giuridicamente. Il Registro, inoltre, provvede a pubblicare un avviso dellavvenuta registrazione sulla London Gazette (o Belfast Gazette se la societ ha sede in Irlanda del Nord, o Edimburgh Gazette se ha sede in Scozia), un registro pubblico tenuto dalla Camera di Commercio, sotto il controllo dellautorit giudiziaria, dove vengono iscritti tutti gli atti costitutivi e modificativi relativi alle societ registrate.

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3.3 GLI ORGANI DELLA LIMITED COMPANY

3.3.1

Amministratori e consiglio di amministrazione (Directors e board of

directors)

Gli amministratori hanno il potere di gestire la societ, e di agire in nome e per conto di essa, vincolandola nei confronti di terzi, cio stipulando contratti per conto di essa. Gli amministratori possono essere dirigenti, cio occuparsi

dellamministrazione ordinaria della societ, oppure non esserlo, cio occupare un ruolo di supervisione allinterno del consiglio di amministrazione. La private company deve avere almeno un amministratore, mentre la public company almeno due. Pu ricoprire la carica di amministratore anche una persona giuridica, come, ad esempio, unaltra societ. Nella maggior parte dei casi gli amministratori vengono nominati dallassemblea dei soci, che normalmente ha anche il potere di revocarli; la durata della carica degli amministratori spesso prevista dallo statuto.

Gli amministratori si riuniscono periodicamente nel consiglio di amministrazione, presieduto dallamministratore delegato (in inglese, managing director); il consiglio esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della societ e vigila sullandamento della gestione, per poi riferire tutto allassemblea dei soci.

3.3.2 Segretario (Secretary)

il funzionario della societ: ha il compito di redigere il verbale del consiglio di amministrazione e delle assemblee dei soci. incaricato di tenere i libri e i registri della societ, registrare i trasferimenti delle azioni, presentare rendiconti. Si occupa, inoltre, di ordinaria amministrazione, come gli ordini di cancelleria. Ha la facolt di concludere contratti legati allamministrazione della societ. un ruolo di notevole responsabilit.

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3.3.3 Azionisti e assemblee dei soci (Shareholders e shareholders meetings)

Gli azionisti sono, ovviamente, coloro che detengono azioni della societ. Ogni azionista riceve un certificato azionario, che indica il numero delle azioni detenute, il tipo, il numero di identificazione delle stesse e limporto versato. Leffettiva qualifica di socio si ottiene con liscrizione nel registro dei soci, che deve indicare le generalit relative al socio in questione (nome, indirizzo, numero e tipo di azioni possedute, importo versato, data di iscrizione nel registro). Le azioni possedute conferiscono il diritto a ricevere come remunerazione del capitale investito i dividendi, cio una parte degli utili. Chi sottoscrive azioni accetta automaticamente atto costitutivo e statuto, come se li avesse sottoscritti lui stesso, e deve sottostare alle disposizioni previste da essi.

Gli azionisti partecipano alle attivit e alle decisioni relative alla societ riunendosi in assemblea generale; durante queste assemblee, gli azionisti hanno il diritto di esprimere il proprio voto su questioni riguardanti la societ. Esistono due tipi di assemblea generale:

Lassemblea generale annuale (AGM, annual general meeting), che deve essere tenuta ogni anno a distanza di non pi di 15 mesi dalla precedente. La prima AGM deve essere tenuta entro 18 mesi dalla data di costituzione della societ;

Lassemblea

generale

straordinaria

(EGM,

extraordinary

general

meeting), che pu essere convocata ogni volta lo si ritenga necessario.

Lassemblea ha il compito di deliberare in merito a numerose questioni, fra le quali:

Lapprovazione del bilancio; La nomina e la revoca degli amministratori; La nomina dei membri del collegio sindacale (i sindaci); Il compenso di amministratori e sindaci, se non gi stabilito dallatto costitutivo;

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La determinazione delle responsabilit di amministratori e sindaci.

3.4 I TITOLI

Il termine titoli (securities) indica qualsiasi tipo di valore mobiliare, qualsiasi documento che attesti che il possessore ha dei diritti di propriet su beni che non possiede. Pi semplicemente, nellambito del diritto societario, questo termine indica le azioni e le obbligazioni. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.

3.4.1 Obbligazione (Debenture; bond)

un titolo a reddito fisso, emesso generalmente da una societ per azioni, a fronte di un prestito a medio o lungo termine. Chi acquista unobbligazione presta del capitale alla societ, la quale si impegna a restituirli nei tempi stabiliti e a versare allobbligazionista un interesse, annuo o semestrale. I bonds assicurano un reddito fisso e certo, anche se spesso di entit inferiore a quello garantito dal possesso di azioni. A differenza dellazionista, lobbligazionista non diventa comproprietario della societ, bens semplicemente creditore, pertanto non ha diritto a beneficiare della ripartizione degli utili. Il vantaggio del possedere obbligazioni che gli interessi che esse maturano viene pagato prima che la societ provveda alla ripartizione degli utili fra gli azionisti.

3.4.2 Azione (Share, stock)

Si tratta di ciascuna delle parti uguali in cui diviso il capitale di una societ per azioni. Lazione rende chi la possiede comproprietario della societ, e gli conferisce il diritto di partecipare alla ripartizione degli utili.

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Le azioni si dividono in due grandi categorie:

Le azioni ordinarie (ordinary shares): sono le azioni normali, che danno il diritto a ricevere una quota degli utili e il diritto di voto nelle assemblee dei soci. La remunerazione dei possessori di tali azioni subordinata al pagamento degli interessi agli obbligazionisti e dei dividendi ai possessori di azioni privilegiate, e il suo ammontare dipende dalla redditivit dellimpresa.

Le azioni privilegiate (preference shares): esse non danno il diritto a esprimere il proprio voto durante le assemblee (anche se, spesso, questo diritto viene comunque concesso qualora la societ sia in ritardo con il pagamento dei dividendi), ma gli utili relativi a esse vengono pagati subito dopo le obbligazioni, con precedenza rispetto alle azioni ordinarie. Inoltre, i possessori di queste azioni possono beneficiare di un tasso fisso di dividendo.

In linea di massima, le caratteristiche dei due tipi di azione sono questi. Tuttavia, ogni societ stabilisce i diritti e i doveri che competono ai propri azionisti nellatto costitutivo e nello statuto.

Le azioni, cos come le obbligazioni, possono essere nominative (personal shares) e al portatore (bearer shares): le prime sono le azioni intestate realmente al legittimo proprietario, e leventuale trasferimento di tali azioni a terzi deve essere registrato nel registro dei soci; le seconde non sono intestate a una persona specifica e possono essere trasferite semplicemente consegnando il relativo certificato azionario.

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4. GLI EFFETTI DELLUE SULLA LEGISLAZIONE SOCIETARIA INGLESE

Gli Stati membri dellUnione Europea, che ora sono 25, hanno deciso di cooperare al fine di creare un mercato europeo unico, eliminando gli ostacoli al libero commercio transfrontaliero. Una delle difficolt maggiori che unazienda che vuole internazionalizzarsi pu incontrare la pluralit di leggi in materia commerciale esistente a livello continentale. Proprio questo ostacolo ha fatto sentire lesigenza di una legislazione comune, che permetta a soggetti operanti in un dato mercato di sentirsi sicuri e tutelati come nel proprio Paese.

Per realizzare questo progetto di armonizzazione, lUE ha a disposizione un mezzo molto efficace, le direttive.

La direttiva un atto tipico vincolante di carattere normativo (generale o individualeparticolare) diretto a uno o pi Stati membri, obbligatorio in tutti i suoi elementi, ma che lascia ai destinatari la possibilit di scegliere metodi e mezzi per il raggiungimento dello scopo previsto. Si tratta di leggi che sono state adottate dal Consiglio, unico organo europeo a cui riconosciuta la funzione normativa tipica, congiuntamente o no al Parlamento; queste norme diventano parte della legislazione di un Paese attraverso il recepimento (in inglese, implementation). Normalmente questo processo viene svolto dal Ministero competente, nel Regno Unito il Department of Trade and Industry (Ministero dellIndustria e del Commercio): esso redige uno statuto in cui la direttiva viene tradotta in leggi nazionali. Le leggi passano poi al vaglio del Parlamento, che applica la normale procedura per la loro approvazione, fermo restando che la direttiva non pu non essere recepita.

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Attraverso la direttiva, le istituzioni comunitarie hanno cercato di far attuare dai Paesi membri gli scopi e le finalit espressi nei vari Trattati e di rendere il pi possibile omogenee le legislazioni nazionali.

4.1 COME NASCE UNA DIRETTIVA?

La Commissione Europea discute la proposta con i rappresentanti dei Paesi membri e con altri soggetti interessati; nel caso specifico del Regno Unito, questi soggetti possono essere la Confederation of British Industry (la Confindustria britannica), la Chartered Accountants professional bodies (corrispondente al nostro albo professionale dei commercialisti), lo Stock Exchange (la Borsa Valori) e la Law Society (lOrdine degli avvocati). In questa fase la Commissione propone progetti e riceve commenti e proposte dalle parti interessate. Alla fine della consultazione, la Commissione redige una versione finale della proposta di direttiva. Successivamente il testo passa nelle mani del Consiglio, del Parlamento Europeo e del Comitato Economico e Sociale (CES). La proposta viene poi analizzata e discussa nei dettagli da un Gruppo di Lavoro composto da rappresentanti degli Stati membri, che poi riferisce al COREPER, il Comitato dei rappresentanti permanenti (il COREPER e i Gruppi di Lavoro costituiscono, insieme al Segretariato Generale, la struttura basilare del Consiglio). A questo punto, in base allarticolo del Trattato da cui la proposta di direttiva ispirata, viene attuata la procedura adatta. Alla fine, la proposta torna nelle mani del Consiglio per lapprovazione definitiva, e solo a questo punto pu essere avviato il processo di implementazione da parte dei singoli Paesi.

Gli organi comunitari possono modificare la legislazione societaria anche tramite il regolamento, altro atto tipico vincolante di carattere normativo.

Il regolamento caratterizzato da una disciplina generale, immediatamente applicabile in tutto il territorio comunitario, indirizzato a tutti gli Stati membri delle

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Comunit; assumono il valore di fonti primarie di diritto sia nellordinamento comunitario che negli ordinamenti interni dei singoli Stati. Proprio per questo suo carattere di generalit e la sua immediata estensione a tutti i Paesi membri, il regolamento si differenzia dalla direttiva; non richiede di essere recepito, ma ha comunque delle ripercussioni sulla legislazione di un Paese, che deve essere adattata per poterlo attuare.

4.2

QUANTO INCIDE LUE NELLA LEGISLAZIONE SOCIETARIA

BRITANNICA?

Le direttive europee hanno cambiato moltissime cose nella legislazione societaria dei singoli Stati. Questo fenomeno non sempre facilmente percepibile dai cittadini, ma la sua rilevanza indiscutibile. evidente che linfluenza dellUE in continua crescita: infatti, sono sempre di pi i progetti che evolvono verso lo status di leggi comunitarie, anche se bisogna tenere presente che liter molto lungo e complesso. Il tempo necessario ad approvarle dipende soprattutto dalla loro complessit intrinseca, ma pu facilmente abbreviarsi se una personalit di spicco allinterno delle istituzioni, ad esempio il Presidente della Commissione, favorevole alla loro approvazione entro i termini del proprio mandato. In alcuni casi, la Corte di Giustizia Europea ha il potere di riconoscere alla direttiva il cosiddetto effetto diretto (direct effect), che la rende del tutto simile al regolamento, in quanto non vi pi la necessit del recepimento: la direttiva immediatamente applicabile a tutti gli Stati membri interessati.

La legislazione dellEU in continuo mutamento, per questo necessario tenersi costantemente aggiornati. Ci si pu rivolgere al Department of Trade (Ministero del Commercio) oppure consultare il sito ufficiale dellUnione Europea allindirizzo http://europa.eu.int/ e ciccare su mercato interno.

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4.3 LE NUOVE ENTITA DEL DIRITTO SOCIETARIO

Nellambito del Trattato di Roma, che impone larmonizzazione delle legislazioni nazionali, le istituzioni europee hanno creato e stanno creando dei nuovi soggetti di diritto, con lobiettivo di creare un quadro giuridico favorevole allo nascita di nuove forme di collaborazione transfrontaliera:

Il gruppo europeo di interesse economico (GEIE, creato nel 1985 tramite un regolamento): ha configurato un nuovo tipo di associazione, permettendo ai singoli Stati membri diversi di sviluppare in comune alcune attivit, senza doversi fondere o creare una filiale comune.

La societ europea (SE, istituita nel 2001, tramite un regolamento e una direttiva): consente a societ costituite in Stati membri diversi di fondersi, di formare una holding comune o di aprire una filiale comune, evitando di doversi scontrare con i molteplici ordinamenti giuridici dei vari Stati membri. La societ europea contribuisce a organizzare la partecipazione dei lavoratori alle attivit dellimpresa.

I comitati aziendali europei (istituiti nel 1994 mediante direttiva): promuovono la partecipazione dei lavoratori alle attivit dellimpresa e il loro diritto ad essere informati e interpellati in merito ad esse.

La societ cooperativa europea (istituita nel 2003): promuove lo sviluppo delle attivit internazionali delle cooperative attraverso strumenti giuridici adeguati. Anchessa organizza e valorizza la partecipazione dei lavoratori alle attivit dellimpresa.

Lassociazione europea (ancora in fase di definizione attraverso un regolamento e una direttiva): il suo scopo introdurre uno statuto europeo che consenta a tutto il mondo associativo e alle fondazioni di operare sul territorio della comunit. Anchessa organizza la partecipazione dei lavoratori.

La mutua europea (ancora in fase di definizione tramite un regolamento e una direttiva): il suo scopo promuovere lo sviluppo delle attivit

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transnazionali delle mutue, dotandole di adeguati strumenti giuridici e tenendo conto delle loro finalit. Organizza la partecipazione dei lavoratori.

4.4 LA SOCIETA EUROPEA (SE)

La Societ Europea (o, come viene definita nel regolamento che la istituisce, Societas Europea, alla latina, da cui la sigla SE), una forma di cooperazione e concentrazione tra imprese operanti a livello transnazionale.

Dopo trentanni dalla proposta di regolamento della Commissione del 30 giugno 1970, relativa allo Statuto della Societ Europea, il Consiglio dei Ministri dellUnione Europea ha finalmente raggiunto un accordo sulla questione e sulla direttiva che disciplina la partecipazione dei lavoratori nella SE. Lo Statuto della SE ha lo scopo di creare, per le imprese che intendono operare a livello comunitario, una forma societaria di diritto comunitario, con cui superare gli ostacoli giuridici, ma anche psicologici, che derivano dalle oggettive differenze fra le legislazioni dei singoli Paesi: questa pluralit di legislazioni rende assai complessa la creazione e la gestione di fusioni fra imprese o di gruppi transfrontalieri. Da ci si capisce limportanza della costituzione di un contesto giuridico uniforme con cui poter operare su scala comunitaria.

La SE non sostituisce le forme tradizionali di impresa: semplicemente si affianca ad esse offrendo agli imprenditori unopportunit in pi per operare in ambito internazionale. Tuttavia, essa risulta essere pi vantaggiosa in due sensi: Come abbiamo visto, d la possibilit alle imprese di operare in qualsiasi Paese dellUe sulla base di una disciplina unitaria; Consente un grande risparmio di costi amministrativi per tutte le imprese che sono strutturate attraverso filiali o gruppi costrette a rispettare legislazioni diverse in ogni Stato in cui operano.

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Gli unici settori in cui lo Statuto rinvia alle norme dei singoli Paesi sono le regole di fiscalit, di concorrenza e di crisi dimpresa. Purtroppo questo un punto a sfavore della SE, ma gli Stati membri sono molto gelosi della loro sovranit in materia di imposizione fiscale e non vi rinunceranno facilmente. Nonostante ci, sar necessario muoversi in questo senso e creare un progressivo avvicinamento delle norme.

Come abbiamo gi detto, la SE disciplinata da un regolamento e da una direttiva, che sono stati proposti per la prima volta nel 1970 e che, da allora, hanno subito diverse modifiche. Nella loro versione definitiva:

Il regolamento definisce in dettaglio le regole di costituzione, gestione, trasferimento, trasformazione e fusione della nuova SE; La direttiva disciplina le modalit con cui i lavoratori devono poter partecipare alle decisioni sulla gestione dellimpresa.

Per maggiori dettagli sul contenuto del regolamento e della direttiva

La SE dotata di personalit giuridica e viene costituita sotto forma di societ per azioni; deve riportare alla fine del suo nome il suffisso SE. Non necessaria la sua iscrizione in un registro europeo, sufficiente la registrazione nello Stato membro in cui essa ha la sede legale. soggetta alla pubblicit nello Stato membro i cui ha sede legale, e inoltre ha lobbligo di pubblicit a livello comunitario, che viene realizzata tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunit Europea. Requisito fondamentale della SE che i suoi fondatori devono provenire da almeno due Stati membri. Non vi alcun tipo di restrizione sulla possibilit di profit-making o sul numero di dipendenti da assumere.

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4.4.1 Come si costituisce una SE?

La SE pu essere costituita in uno dei seguenti modi:

Mediante fusione (sia per incorporazione, sia per costituzione di una nuova societ tra almeno due imprese soggette alla legge di due Stati membri diversi) di almeno due societ per azioni soggette alla legislazione di Stati membri differenti;

Mediante la creazione di una holding (in tal caso, almeno due imprese della holding devono essere soggette alla legislazione di due Stati membri diversi, oppure avere da almeno due anni unaffiliata soggetta alla legislazione di un altro Stato membro; la creazione di una holding si differenzia dalla fusione in quanto le societ fondatrici continuano a essere entit distinte e non necessario procedere a scioglimento e ricostituzione. Le societ interessate alla creazione della holding devono essere societ per azioni o a responsabilit limitata;

Mediante affiliazione, cio creazione di una filiale comune (anche in questo caso, le societ interessate devono essere soggette alla legislazione di Stati differenti o avere da almeno due anni una filiale comune soggetta alla legislazione di un altro Stato membro). Questa forma di costituzione di una SE consentita a qualsiasi tipo di impresa.

4.4.2 Caratteristiche della SE

La SE dotata di un capitale minimo di 120 000 euro. Se uno Stato membro decide che le societ che operano in un determinato settore necessitano di un capitale di partenza superiore, tale condizione va rispettata anche dalle SE di tale Stato.

La sede della SE deve coincidere con il luogo in cui situata lamministrazione centrale, cio la sede effettiva della societ, ed stabilita nello statuto. La sede pu essere trasferita in un altro Stato membro seguendo una ben precisa procedura. Il

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trasferimento della sede sociale al di fuori della Comunit d luogo allo scioglimento della societ su richiesta di chiunque abbia interesse a chiederlo o di qualsiasi autorit competente.

Lo statuto deve precisare la struttura della SE. Le possibilit sono due:

Il sistema monistico: gli organi che devono essere obbligatoriamente presenti nella SE sono lassemblea generale degli azionisti e un organo di amministrazione che gestisca la societ. I membri di tale organo hanno il potere di obbligare la societ nei confronti di terzi e di rappresentarla in giudizio. Solo la gestione della SE pu essere delegata dallorgano di amministrazione a uno o pi dei suoi membri, mentre gli altri compiti devono essere svolti collegialmente.

Il sistema dualistico: oltre allassemblea generale dei soci, il sistema prevede un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza. Lorgano di direzione si occupa della gestione materiale della SE; i suoi membri hanno il potere di obbligare la societ nei confronti di terzi e di rappresentarla in giudizio. Essi vengono nominati e revocati dallorgano di vigilanza. Non possibile ricoprire contemporaneamente la carica di membro dellorgano di direzione e di membro dellorgano di vigilanza: in casi eccezionali, lorgano di vigilanza pu assegnare a uno dei suoi membri lincarico di membro dellorgano di direzione, ma in quel caso linteressato sospeso dalle sue funzioni di membro dellorgano di vigilanza.

La SE ha lobbligo di redigere conti annuali, che comprendono:

Lo stato patrimoniale Il conto profitti e perdite Lallegato Una relazione sulla gestione in cui illustra landamento degli affari e la situazione generale della societ.

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Come abbiamo gi visto, lo scioglimento, linsolvenza, la liquidazione e la cessazione dei pagamenti della SE sono casi disciplinati dalla legislazione dello Stato membro in cui la SE ha la sede legale.

4.4.3 La posizione dei lavoratori allinterno della SE

La partecipazione dei lavoratori alle attivit della SE disciplinata dalla direttiva che completa lo Statuto. Viene applicata contestualmente al regolamento affinch la creazione di una SE non comporti lindebolimento del ruolo e del coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della societ. Purtroppo, per, a causa della diversit delle norme e della prassi degli Stati membri in materia di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori salariati nel processo decisionale della societ, non ancora stato previsto un modello unico a livello europeo, nonostante la loro partecipazione debba necessariamente essere garantita in ogni SE. La rappresentanza dei lavoratori viene garantita da una delegazione speciale di negoziazione (DSN) che ha il compito di negoziare con i dirigenti delle varie societ un accordo sulle modalit relative al coinvolgimento dei lavoratori allinterno delle SE. In particolare, gli oggetti della negoziazione dellaccordo sono: la composizione e il numero di membri dellorgano di rappresentanza dei lavoratori, le procedure previste per linformazione e la consultazione dei lavoratori, la frequenza delle riunioni dellorgano di rappresentanza dei lavoratori, le risorse finanziarie a disposizione di questultimo nonch le durata delleventuale accordo raggiunto.

Nel caso in cui non venga raggiunto nessun accordo, si applicano le norme previste dallo Stato che ospita la sede della SE in tutti i campi elencati. Ovviamente, tali norme devono essere conformi alle disposizioni di riferimento che figurano nella direttiva.

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CONCLUSIONI

Durante la redazione del presente approfondimento ho incontrato non poche difficolt, in particolare nella scelta delle fonti. Infatti, al di l della grande mole di materiale specialistico, destinato prevalentemente a studenti e studiosi di diritto, non stato facile reperire testi alla portata di uno studente di lingue. Ho dovuto ricorrere diverse volte alle spiegazioni supplementari di studenti e docenti della facolt di giurisprudenza per chiarire i concetti pi difficili. Nella fase di stesura ho cercato di organizzare al meglio le informazioni da me accumulate per realizzare un lavoro il pi possibile organico e coerente. Il web, in particolare il sito dellUnione Europea, si rivelato lo strumento pi utile per verificare la correttezza delle informazioni in un campo che, pi di molti altri, soggetto a unevoluzione continua. Il materiale cartaceo, per sua stessa natura, non pu essere aggiornato in tempo reale. Il nucleo centrale di questo lavoro il capitolo 2, in cui esamino le caratteristiche dei vari tipi di impresa, ma nemmeno io avrei mai pensato che fosse il capitolo 4, quello sulle inferenze dellUnione Europea nel diritto dei singoli Paesi membri, a offrirmi i pi interessanti spunti di riflessione. Ho potuto verificare come lUE, passo dopo passo, stia influenzando sempre di pi leconomia e il diritto dei singolo Paesi, e come ci abbia un riscontro nella vita di noi privati cittadini, anche se spesso non ce ne rendiamo conto.

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