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OVINDOLI 19 MARZO 2009 ARDEL U.P.A. Comune di Ovindoli Dott. Augusto Camignani

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OVINDOLI 19 MARZO 2009

ARDELU.P.A.

Comune di Ovindoli

Dott. Augusto Camignani

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I CONTROLLI SULLE RELAZIONI SINDACALI E

SULLE APPLICAZIONI DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI

Schede a cura di:Arturo BiancoDomenico Di CoccoRosario SolopertoAugusto Bortolotti

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Un bilancio più negativo che positivo

• Forte aumento dei costi della contrattazione decentrata integrativa

• Erogazione indebita delle indennità• Non utilizzazione degli strumenti di flessibilità

previsti dalla normativa contrattuale (orario plurisettimanale etc)

• Estensione impropria degli ambiti della contrattazione decentrata

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I più frequenti errori/1

• Segretari: aumento indennità di posizione, onnicomprensività, galleggiamento (aspetto controverso), rogito

• Applicazione illegittima delle regole sulla costituzione del fondo per il salario accessorio dei dirigenti, mancata costituzione dello stesso e non applicazione del principio della onnicomprensivitàper i dirigenti

• Stessa censura per il trattamento delle posizioni organ.ve

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I più frequenti errori/2

• Personale: fondo per le risorse decentrate troppo ampio

• Mancato taglio delle risorse per il personale ata; mancato taglio delle risorse per il reinquadramento ex CCNL 1.4.1999

• Illegittimità degli incrementi disposti ex commi 2 e 5 dell’art. 15 del CCNL 1.4.1999 e sulla base delle norme per gli enti cd virtuosi

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I più frequenti errori/3

• Erogazione di indennità non previste dai CCNL (videoterminalista etc)

• Erogazione in forma indebita di indennità previste dai CCNL (disagio, rischio, etc)

• Erogazione illegittima della produttività: a pioggia e/o per attività al di fuori dell’orario

• Inclusione delle ore dedicate dalle RSU alle relazioni sindacali nelle ore di lavoro

• Norme disciplinari, relazioni sindacali, permessi, ferie etc

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I più frequenti errori/4

• Mancato rispetto dei vincoli dettati per la stipula dei contratti decentrati

• Mancata trasmissione all’Aran dei contratti decentrati integrativi

• Partecipazione degli organi politici alla delegazione trattante di parte pubblica

• Finanziamento delle progressioni orizzontali con risorse di bilancio

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Le nuove regole del DL 112/2008 –art. 67/ comma 1

• Tagli ai fondi per le risorse decentrate delle amministrazioni statali

• Nuove disposizioni per l’approvazione dei CCNL• Contratti decentrati: In attuazione dei principi di

responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l’obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno

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Le nuove regole: articolo 67/ comma 2• A tal fine, d’intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all’art. 40 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un’apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte tra l’altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all’evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concretadefinizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell’impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.

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Le nuove regole: articolo 67/comma 3• La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a

quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanzia pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva.

• Le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all’organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

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Le nuove regole: articolo 67/comma 4

• In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l’organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

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Le nuove regole: articolo 76, comma 5

• “5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.”

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LE REGOLE DELLA CONTRATTAZIONE

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I vincoli della contrattazione integrativa

Art.2, c.3 D.lgs. n.165/2001: “L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali”Art.45, c.1, D.lgs.165/2001: “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”.

OBBLIGO A CONTRATTARE

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I vincoli della contrattazione integrativa

Art.40, c.3 D.lgs. n.165/2001: “La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali…”.

I VINCOLI SUI CONTENUTI

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I vincoli della contrattazione integrativa

Art. 40, c.3, D.lgs. n.165/2001: “… Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali (anche eventualmente di natura economico-finanziaria) o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione (i vincoli del proprio bilancio)

I VINCOLI SULLE RISORSE

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I vincoli della contrattazione integrativa

I VINCOLI SULLE RISORSE

Art. 48, c.4 D.lgs. n.165/2001: per le PA non statali “…l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura,”.

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I vincoli della contrattazione integrativa

Art.40, c.3 D.lgs. n.165/2001: le clausole difformi sono NULLE e

non possono essere applicate

La nullità può essere accertata solo dal giudice, anche su istanza della parte datoriale.Il datore di lavoro può sospendere cautelarmente la applicazione della clausola ritenuta nulla, informando il sindacatoDeve tentare di rinegoziare la clausola a rischio di nullitàDeve, in alternativa, richiedere al giudice una pronuncia di meritoIl vizio di nullità può essere eccepito da chi vi ha interesse, senza alcun termine di decadenza o prescrizione.

LE SANZIONI

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Conseguenze derivanti dalla applicazione di clausole nulle

• I maggiori oneri sostenuti a carico del bilancio, potrebbero essere causa di responsabilità amministrativa

• Vizi rilevabili dagli ispettori della Ragioneria generale dello Stato e dalla Corte dei conti

• Sarebbero soggetti responsabili sia i componenti della delegazione trattante che i dirigenti che hanno disposto la erogazione della spesa

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Parere Avvocatura Generale dello Stato (2003)

Soggetti responsabili per danno derivante dalla sottoscrizione ed esecuzione di un CCDI difforme …

“sembra corretto ritenere che, innanzitutto, possano essere chiamati a rispondere i soggetti che direttamente per conto dell’amministrazione hanno condotto la trattativa e stipulato il relativo contratto …” compreso l’organo di governo che ha autorizzato la sottoscrizione definitiva”.

“all’eventuale giudizio di responsabilità potrebbero essere chiamati anche tutti gli altri soggetti che, comunque, a vario titolo … abbiano partecipato alla procedura negoziale”

Gli interessati potrebbero “ai fini se non dell’esonero almeno della riduzione della propria responsabilità, far valere eventuali rimostranze o il dissenso formalmente espressi …”

Il divieto di applicazione coinvolge anche i dirigenti con particolare riferimento a quelli preposti alla amministrazione egestione del personale. Per gli altri dirigenti occorre verificare caso per caso

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LA CONTRATTAZIONE

DECENTRATAINTEGRATIVA procedimentoe contenuti

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Obiettivi del sistema delle relazioni sindacali

“contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale”(art. 3, comma 1, CCNL 1.4.1999)

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• criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie decentrate (stabili e variabili), secondo le finalità e nel rispetto della disciplina dettata nell’art. 17 del CCNL 1999;

• criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio;

Le materie di contrattazione integrativaart. 16 CCNL 31.3.1999 e art.4 CCNL 1.4.1999

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Segue: materie di contrattazione

• le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi a condizioni particolarmente disagiate o a specifiche responsabilità

• i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge (legge 109, ICI, ecc.);

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• modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali;

• completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno della categoria;

Segue: materie di contrattazione

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Le altre materie di contrattazione integrativa(CCNL 14/9/2000)

• Entità dei rimborsi spese per consumi energetici e telefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione integrativa decentrata (telelavoro);

• l’eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialitàdella prestazione (telelavoro); (art. 1 ccnl 2000);

• contratto di SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TERMINE: la contrattazione integrativa definisce casi, condizioni, criteri e modalità per la determinazione e corresponsione dei trattamenti accessori (produttività) Le relative risorse devono essere preventivamente individuate nel finanziamento complessivo a carico del bilancio (art. 2 ccnl 2000);

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• contratto di FL: la contrattazione decentrata può disciplinare l’attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dal CCNL 1/4/1999, utilizzando esclusivamente le risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro (art. 3 CCNL 2000);

• trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati (art. 6 CCNL 2000);

Segue elenco CCNL 14/9/2000)

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Segue elenco CCNL 14/9/2000)

• la correlazione tra compensi professionali (avvocatura) e la retribuzione di risultato (art. 27 CCNL 2000);

• indennità giornaliera per maneggio di valori di cassa ; l’importo, stabilito in sede di contrattazione integrativa, può variare da un min. di € 0,52 a un maxdi € 1,55; (art. 36 CCNL 2000);

• le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale; compenso previsto: € 30,00 (art. 37 CCNL 2000);

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• gli incentivi economici per le attività ulteriori (rispetto a quelle definite nel calendario scolastico) del personale educativo degli asili nido e docente (artt. 30, 31 e 32 CCNL 2000)

• gli incentivi di produttività a favore dei messi notificatori (art. 54 ccnl 2000)

Segue elenco (CCNL 14/9/2000)

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Quando si negozia e con quali procedure?

Quando

• Ogni anno per l’utilizzo delle risorse (Si può … non si deve!)

• Ogni 4 anni, in un’unica sessione negoziale

• Quando vi sia la necessità, per materie che per la loro natura richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.

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RIFLESSIONI E

SUGGERIMENTI PER LA

GESTIONE DELLA

CONTRATTAZIONE

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Il confronto con il privato

• E’ obbligatoria• Si svolge esclusivamente

sulle materie del CCNL• Conta su risorse “certe”

e “predefinite”• C’è un diritto al contratto

integrativo• Il potere unilaterale non

“potrebbe” essere esercitato …

• E’ facoltativa ed eventuale• Conosce un unico limite: il

divieto di sovrapposizione• Non ha risorse “predefinite”

• Non c’è un diritto al contratto integrativo

• Ampio potere unilaterale del datore di lavoro

PUBBLICO PRIVATO

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Tendenze “preoccupanti” osservate nella contrattazione integrativa

Tendenza da parte del sindacato a considerare il CCNL come la base di partenza per le proprie “conquiste”; si cerca di ottenere a livello locale ciò che non è stato possibile ottenere a livello nazionale

Tendenza da parte delle amministrazioni a cedere senza contropartite

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CONTENUTI NORMATIVI “CRITICI”DEI CONTRATTI INTEGRATIVI

• Ridisciplina e ampliamento delle relazioni sindacali

• Progressioni orizzontali e verticali senza contenuti selettivi

• Aumento dei permessi sindacali per trattative• Produttività mensilizzata e con indicatori o

parametri automatici• Trattazione di materie già definite dal CCNL• Trattazione di materie escluse

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ALTRI CONTENUTI ECONOMICI“CRITICI”

dei contratti integrativi

• Consolidamento delle risorse integrative, senza alcuna giustificazione

• Integrazione senza motivazione delle risorse variabili (investimenti sulla organizzazione)

• Finanziamenti aggiuntivi, per spirito di “liberalità”

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CONSEGUENZE DELLE “CRITICITA’”

• Si tende ad enfatizzare sia il ruolo che i contenuti dei contratti integrativi e della concertazione

• le difficoltà di gestione hanno favorito la ricerca del consenso sindacale anche su aspetti di preminente interesse organizzativo

• la sede negoziale decentrata ha assunto un carattere sostitutivo delle responsabilitàdirigenziali

• è stato troppo spesso mortificato il ruolo e la competenza della dirigenza, stabiliti per legge.

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PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE

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Quantificazione delle risorsestabili e variabili

Le risorse per i rinnovi contrattuali devono essere espressamente previste in bilancio (art. 48 d.lgs. 165)

Le risorse decentrate stabili sono quantificate automaticamente e obbligatoriamente, sulla base della certificazione del responsabile della ragioneria …..

Le risorse decentrate variabili richiedono un esplicito consenso formale del Consiglio …. sia per la quantificazione sia per la utilizzazione

A tal fine si terrà conto del programma di miglioramento dei servizi elaborato dalla Giunta e allegato al bilancio

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Risorse decentrate e …. relazioni sindacali

La quantificazione delle risorse non spetta alla contrattazione decentrata

E’ un obbligo a carico dei singoli enti che vi provvedono in modo autonomo e responsabile nel rispetto dei vincoli legali e contrattuali

Gli importi devono essere inseriti in bilancio

E’ giustificata la pretesa del sindacato di essere correttamente informato sulle modalità di determinazione delle singole voci di finanziamento

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RISORSE DECENTRATE

STABILI

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RISORSE DECENTRATE CALCOLATE PER L’ANNO 2004 - Art. 31 ccnl 2004

Dall’anno 2004 le risorse destinate alla produttivitàe allo sviluppo professionale del personale (ex art. 15), ora denominate, “risorse decentrate”devono essere calcolate da ogni ente secondo la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse:

• quelle aventi carattere di stabilità, di certezza e di continuità “risorse stabili”

• quelle con caratteristiche di eventualità e di variabilità “risorse variabili”

Scelta motivata da esigenze di semplificazione e di controllo della spesa

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Risorse decentrate stabili Art. 31, c.2, CCNL 2004

Ricomprendono quelle calcolate dagli enti nel 2003con riferimento alle seguenti disposizioni:CCNL 1.4.1999: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l; comma 5 per i soli effetti derivanti dall’incremento degli organici e conseguenti assunzioni di personale; il comma 5 potrà avere applicazione anche per gli anni futuri; CCNL 5.10.2001: art.4, commi 1 e 2;CCNL 2004, art. 32, comma 1 (0,62%), comma 2 (0,50%); comma 7 (0,20%).Questi valori sono annui a decorrere dal 2003

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Esame disposizioni contrattuali su risorse stabili

CCNL 1.4.99Art. 14, comma 4: riduzione 3% delle risorse del

lavoro straordinario anno 1999; (IMPORTO annuale FISSO, NON RIVALUTABILE)

Art. 15, lett. a) : gli importi (anno 1998) dei fondi ex art. 31 ccnl 6.7.95 (è la voce più consistente); ricomprende: il fondo per la remunerazione di particolari condizioni di lavoro; il fondo per particolari responsabilità, il fondo per la qualità della prestazione individuale, il fondo per la produttività collettiva e dei servizi + risparmi part-time + quote straordinario relative a personale incaricato di PO

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FONTI RISORSE STABILI: segue

Lett. b): le risorse aggiuntive dell’anno 1998 (max 0,5% monte salari 1993 + 0,65% del monte salari 1995) (art. 3 ccnl 1997)

Lett. c): i risparmi di gestione dell’anno 1998 (max 0,8% monte salari 1995) (art. 3 ccnl 1997)

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FONTI RISORSE STABILI: segue

Lett. f): I risparmi per disapplicazione di discipline incompatibili con ccnl (solo in presenza di norme legittime precedenti il ccnl1.4.1999, non confermate dal ccnl)

Lett. g): risorse del LED (quelle destinate al relativo pagamento nell’anno 1998)

Lett. h): la indennità di L. 1.500.000 delle ottave qualifiche (o agli apicali dell’ente)

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FONTI RISORSE STABILI: segue

Lett. i): quota dei risparmi per riduzione di posti di dirigente, solo per le regioni Lett. j): l’importo corrispondente allo 0,52% del monte salari 1997 (importo fisso, non soggetto a rivalutazione)Lett. l): le somme acquisite a seguito del trasferimento di personale per delega di funzioni dallo Stato o dalle Regioni (per le quote relative al salario accessorio)Comma 5: gli incrementi correlati agli aumenti di organico (rinvio alla successiva illustrazione)

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Segue: FONTI RISORSE STABILI

CCNL 5.10.01; art. 4, commi 1 e 2: incremento 1,1% monte salari 1999 (importo fisso, non rivalutabile; vietato sommare 1,1%+1,1% …) nonchéimporti RIA e assegni personali non riassorbibili dei cessati a decorrere dalla data di cessazione (questa disciplina trova applicazione tutti gli anni, come regola sempre in vigore)

CCNL 22.1.2004: art. 32, commi 1, 2 (0,62% più0,50% monte salari 2001: segue spiegazione).

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Incrementi risorse decentrate: decorrenze e quantità (art. 32 CCNL 2004)

A) Dal 2003 per un importo pari allo 0,62% del monte salari del 2001, esclusa la quota della dirigenza (comma 1)

Questo incremento era obbligatorio e integrava le risorse decentrate stabili di cui all’art. 31, comma 2

Si conferma che il relativo importo doveva essere calcolato su base annua anche per l’anno 2003

Dal momento che non si era resa possibile la utilizzazione per la ritardata sottoscrizione del CCNL, l’importo del 2003 si aggiungeva, come una tantum, a quello “ordinario”del 2004

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Incrementi risorse decentrate: decorrenze e quantità: segue

B) Sempre dal 2003 gli enti hanno incrementato le risorse decentrate stabili di un ulteriore importo pari allo 0,50% del monte salari 2001, se in possesso delle seguenti condizioni (commi 2-5):

Enti locali: spesa personale (tutte le spese compresi gli oneri riflessi) su entrate correnti, meno del 39%

Camere commercio: spesa personale su entrate correnti, meno del 41%

Regioni: spesa personale su spesa corrente, esclusa sanità, meno del 35%

Per coerenza l’anno di riferimento era il 2001, che rappresentava l’anno di riferimento per tutto il rinnovo biennale

Anche queste risorse dovevano essere calcolate come valore annuo anche per il 2003 e sono trasferite, come una tantum, sul 2004

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Integrazione risorse: segueGli altri enti del comparto: Ipab, enti regionali, Agenzia segretari, Autorità di bacino, Enti di sviluppo agricolo, ecc. potevano disporre un incremento fino allo 0,50%, (del monte salari dell’anno 2001) ove fosse stata accertata la necessaria capacità di spesa (comma 6)In questo caso l’incremento era ipotetico e variabile; di conseguenza poteva integrare solo le risorse decentrate variabiliQuesta ipotesi non è più praticabile dal 2006, dopo il CCNL 9.5.06 (dichiarazione n.1)

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Integrazione risorse: 0,20%, segueAltro incremento: Altro incremento: tutti gli enti, nel rispetto dei requisiti prescritti per lo 0,50%, potevano incrementare le risorse decentrate di un importo pari allo 0,20% del monte salari 2001, esclusa dirigenza (comma 7)Questo specifico finanziamento era ed è destinato a retribuire gli incarichi per le “alte professionalità’Gli enti locali, le regioni, le camere di commercio dovevano essere in possesso degli indicatori già illustratiGli altri enti del comparto dovevano verificare le condizioni di bilancioL’incremento dello 0,20% integrava le risorse già disponibili per la retribuzione di posizione e di risultato (art. 10, comma 5)Negli enti con dirigenza, confluiva nel “fondo di P.O.”Negli altri enti aumentava il finanziamento delle P.O.

Gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari non potevano disporre incrementi di risorse (0,50% e 0,20%)

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Risorse decentrate stabili anno 2004: percorso corretto per il calcolo, per evitare ingiustificati

incrementi degli oneri a carico dei bilanciL’importo “teorico” calcolato per l’anno 2003 doveva essere decurtato

dei seguenti valori:a) Le somme destinate a corrispondere gli incrementi per progressioni

economiche e che, sino al 2003 compreso, avrebbero dovuto costituire il relativo “fondo” previsto dall’art. 17, comma 2, lett. b), del CCNL 1.4.1999 (con esclusione degli incrementi a carico deibilanci secondo i ccnl del 2001 e del 2004)

b) Le somme destinate al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato, negli enti con dirigenza, confluite anch’esse nel relativo “fondo” ex art 17, lett. c)

c) Le risorse usate per la prima riclassificazione del personale (1.4.1999)c) Le somme utilizzate per corrispondere l’incremento della indennità per

il personale educativo degli asili nido di cui all’art. 31, comma 7, ccnl14.9.2000

d) Le somme utilizzate per completare il finanziamento della indennità di comparto

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Aumenti previsti dai CCNL 2006 e 2008 sulla parte stabile

• CCNL 2006: aumento dello 0,5% del monte salari 2003 per gli enti con rapporto tra spesa per il personale e le entrate correnti non superiore al 39%

• CCNL 2008: aumento dello 0,6% del monte salari 2005 per gli enti con rapporto tra spesa per il personale e le entrate correnti non superiore al 39%, che hanno rispettato il patto di stabilità nel 2007 ed hanno rispettato il tetto alla spesa per il personale

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Importo ancora spendibile

Dal confronto tra:• la somma teorica calcolata secondo le

singole voci di finanziamento • e le somme già utilizzate per il

finanziamento di istituti stabilisi ricavava la somma netta effettivamente

ancora spendibile come risorsa decentrata stabile

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IMPORTANZA DEL CALCOLO PER L’ANNO 2004

Il calcolo corretto delle risorse stabili per l’anno 2004 era molto importanteRappresentava il momento del passaggio dal precedente regime ex CCNL 1.4.1999 al nuovo modello ex CCNL 22.1.2004Doveva essere illustrato e documentato ogni singola voce di finanziamento, (sia in entrata che in uscita) dando conto della esattezza del calcolo e del relativo risultatoUTILISSIMA A TAL FINE AVREBBE DOVUTO ESSERE LA RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ALLEGATA AL CCDI DELL’ANNO 2004

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SITUAZIONE DELLE RISORSE STABILI DAL 2005

INCREMENTI

Dal 2005 non occorreva nuovamente procedere ad un ricalcolo analitico delle singole voci di finanziamento delle risorse stabili con successiva decurtazione degli importi già spesi

Era sufficiente, invece, ripartire dalla somma ancora spendibile nell’anno 2004, ricavata seguendo il percorso già illustrato, sommando a questa gli importi riacquisiti a seguito di cessazioni (o di progressioni verticali) a titolo di progressione economica, indennità di comparto, ria e assegni ad personam

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SITUAZIONE DELLE RISORSE STABILI DAL 2005R I D U Z I O N I

La somma teorica individuata secondo le precedenti indicazioni, doveva essere naturalmente ridotta degli importi complessivamente destinati al pagamento di ulteriori progressioni economiche (rispetto a quelle del 2003) nell’anno 2004 che avrebbero pesato per 13 mensilità sull’anno 2005 A questo punto veniva individuato la somma complessiva che poteva essere ancora spesa nell’anno 2005 per istituti “stabili” come le progressioni economiche o, eventualmente, per le PO negli enti con dirigenza

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RIEPILOGO DEL PERCORSO E DEGLI ADEMPIMENTI PER IL CORRETTO CALCOLO DELLE RISORSE STABILI

1) Anno 2004: Calcolo di tutte le voci di finanziamento per l’anno 2003 (risorse teoriche)

2) Decurtazione di tutte le somme già in pagamento per l’anno 2003 per progressione economica, indennità di comparto, PO (enti con dirigenza), ecc.

3) Individuazione della somma realmente ancora spendibile nell’anno 2004

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RIEPILOGO: segue4) Anno 2005: Decurtazione delle somme

destinate nell’anno 2004 all’ulteriore finanziamento della indennità di comparto, a progressioni e a PO

5) Incremento delle somme recuperate nell’anno 2004 per progressioni, indennità di comparto, ria e assegni ad personam

6) Determinazione della somma ancora utilizzabile nell’anno 2005

7) Nel 2006 e anni successivi si ripete lo stesso procedimento di sottrazione e di incremento del 2005 con gli altri incrementi previsti dal CCNL 2006, dal CCNL 2008

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Esempio pratico di calcolo delle risorse decentrate stabili

Situazione calcolata al 31.12.2003 (secondo le regole del CCNL)I valori riferiti a : recupero progressioni, ria, assegni dei cessati nel

2003, comprendono le sole quote mensili successive alle cessazioniIMPORTO: 560.000 euro

Risorse anno 2003 da utilizzare nel 2004

Oneri da sottrarre:a) Pagamento tutte progressioni (per 2003

per i soli mesi dalla decorrenza) 260.000b) Indennità di comparto 20.000c) P.O. (ente con dirigenza) 140.000

TOTALE 420.000

Risultato: 560.000-420.000 = 140.000 somma spendibile nel 2004

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Utilizzo risorse stabili e relativi oneriNuove progressioni - 30.000Completamento eventuale oneri annuali per progressioni 2003 non decorrenti da gennaio - 10.000Indennità di comparto - 60.000

TOTALE - 100.000

Comportamenti anno 2004

Recuperi (progressioni economiche, ria, assegni, ind. comparto) anno 2004 per cessazioni

a) completamento valore annuo per i cessati 2003 + 10.000(disponibilità da gennaio)

a) Nuove quote mensili per cessati in corso 2004 + 20.000(disponibilità dal mese di cessazione)

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Risorse stabili ancora disponibili anno 2003 + 140.000Risorse utilizzate per progressioni anno 2004 - 30.000Eventuale completamento oneri per progressioni 2003effettuate con decorrenza in corso d’anno (es: da giugno) - 10.000Risorse utilizzate per indennità comparto anno 2004 - 60.000Completamento recuperi per cessati anno 2003 + 10.000Nuovi recuperi per cessati anno 2004 (quote mensili) + 20.000

Situazione risorse stabili fine anno 2004 per 2005

Totale risorse stabili per anno 2005 + 70.000

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Utilizzo risorse stabili e relativi oneri:Nuove progressioni 30.000Completamento eventuale oneri annuali per progressioni2004 non decorrenti da gennaio 10.000

TOTALE 40.000

Comportamenti anno 2005

Recuperi (progressioni, ria, assegni, comparto) anno 2005 per cessazioni:a) completamento valore annuo per i cessati 2004 12.000

(disponibilità da gennaio)a) Nuove quote mensili per cessati in corso 2005 26.000

(disponibilità dal mese di cessazione)

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Risorse stabili ancora disponibili anno 2005 + 70.000Risorse utilizzate per nuove progressioni anno 2005 - 30.000Eventuale completamento oneri per progressioni 2004effettuate con decorrenza in corso d’anno (es: da giugno) - 10.000Completamento recuperi per cessati anno 2005 + 12.000Nuovi recuperi per cessati anno 2005 + 26.000

Situazione risorse stabili fine anno 2005 per 2006

Totale risorse stabili per anno 2006 + 68.000Integrate da quelle previste dall’art. 4, commi 1, 4 e 5 del ccnl 2006

Nota: l’ente sta adottando una politica di spesa stabile, rivolta a conservare un certo equilibrio con i recuperi

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Corte dei Conti Campaniaparere n. 3/2005

La corretta procedura di impegno e, quindi, di pagamento a valere sulle somme disponibili del fondo delle “risorse decentrate”, avrebbe comportato, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 34, una corrispondente stabile riduzione del fondo stesso, con la decorrenza ivi prevista e con relativo adeguamento permanente della capienza dei capitoli di spesa per le retribuzioni.Il fatto che ciò non sia avvenuto non deve, tuttavia, far ritenere che l’economia risultate dal fondo a fine esercizio possa essere portata in aumento delle risorse da assegnare al fondo medesimo per l’esercizio successivo ….Le predette risorse venendo così ad assumere ls definitiva connotazione di trattamento economico fondamentale (e non più di accessorio) mutano anche la relativa allocazione in bilancio, dovendo essere conteggiate a parte nell’ambito del capitolo destinato agli “stipendi ed altri assegni fissi”

Caso: ente che ha pagato le progressioni a carico del bilancio, conservando le somme tra le risorse decentrate

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Corte dei Conti: segueNe consegue che non può esservi luogo alla applicazione dell’art. 17, comma 5, “sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell’esercizio di riferimento” atteso che, seppure la somma accantonata sul fondo risulti formalmente non spesa, in realtà i maggiori compensi risultano comunque erogati.Va da sé che nella ricostituzione del fondo per l’esercizio 2005, l’entità dello stesso sarà ridotta nella misura corrispondente all’importo dei maggiori compensi gravanti sui capitoli di spesa per competenze fisse, considerando le relative economie come libere da vincoli di destinazione e, quindi, rientranti nel più in generale avanzo di amministrazione.… ritiene la Sezione di doversi astenere da qualunque giudizio inordine ad eventuali responsabilità …..

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Risorse decentrate stabili: utilizzazione

Le risorse stabili sono utilizzate secondo gli accordi definiti in sede decentrataSaranno prioritariamente utilizzate per finanziare gli istituti che richiedono pagamenti stabili : progressioni orizzontali e PO (per gli enti con dirigenza)Eventuali residue disponibilità, di anno in anno, potranno essere destinate anche ad istituti tipici del salario accessorioOccorre tener presente che continui prelievi annuali produrranno, prima o poi, una contrazione sempre piùconsistente sino al completo “prosciugamento”; èindispensabile una accorta politica retributiva per conservare spazi di manovra efficaci

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RISORSE DECENTRATE VARIABILI

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Risorse decentrate variabili: calcoloArt. 31, comma 3, ccnl 2004

Ogni anno gli enti possono integrare le risorse decentrate con somme di carattere variabile, dando applicazione alle seguenti disposizioni contrattuali:CCNL 1.4.1999: art. 15, comma 1, lett. d), e), k), m), n), comma 2, comma 4, comma 5 per gli effetti correlati al miglioramento e incremento dei servizi; il comma 5, come regola permanente, può avere applicazione anche negli anni successivi al CCNLCCNL 14.9.2000: art. 54CCNL 5.10.2001: art. 4, commi 3 e 4CCNL 22.1.2004: art. 32, comma 6 (inefficace dal 2006)CCNL 9.5.2006: art. 4, commi 2, 3, 4 (parte), 5 (parte) e 6 (applicazione limitata al solo anno 2006)CCNL 11.4.2008: art. 8, commi 3, 4, 5, 6 e 7 (applicazione limitata al solo anno 2008)

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Esame delle disposizioni su risorse variabili

CCNL 1.4.99; Art. 15, comma 1, lett. d): applicazione art. 43 legge 449/1997Riguarda: sponsorizzazioni, servizi in convenzione e servizi a tariffa

SPONSORIZZAZIONI: tutti i capitoli di spesa ordinaria possono essere oggetto di sponsorizzazione per la acquisizione a titolo gratuito di beni, servizi, attività.Una parte dei risparmi sui capitoli di spesa èdestinata al salario accessorio del personale e dei dirigenti

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CALCOLO RISORSE VARIABILI: segue

Lett. e): economie da tempo parziale (non più utilizzabile dal 25 giugno 2008)

Lett. k): risorse da specifiche fonti legislative destinano espressamente ad incentivi in favore del personale (ICI, art. 18 legge 109, compensi ISTAT, sanatoria edilizia). E’ ESCLUSA LA UTILIZZAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONTRAVVENZIONI EX ART. 208 C.S.

Lett. m): risparmi annuali sullo straordinario (le somme non spese accertate a fine anno che tornano a finanziare lo straordinario l’anno successivo)

Lett. n): risorse aggiuntive per camere commercio

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CALCOLO RISORSE VARIABILI: segue

Commi 2 e 4: incremento sino all’1,2% del monte salari dell’anno 1997 previo accertamento equilibri di bilancio (l’importo deve essere sempre calcolato con riferimento al monte salari 1997 , vietato sommare 1,2%+1,2%, …) (occorre una specifica verifica delle condizioni di bilancio e di sopportabilità dell’onere, con motivazione espressa)Comma 5: incrementi per investimenti su miglioramenti dei servizi (rinvio ai chiarimenti successivi)CCNL 5.10.2001; art. 4, commi 3 e 4: specificazione delle risorse recupero ICI e incentivi uffici finanziari (ora anche per condono edilizio)Art. 32, comma 6, CCNL 2004: incremento dello 0,50% per “gli altri enti”.(regola inefficace dal 2006, dichiarazione n. 1, ccnl 2006)

Aumenti previsti dai CCNL del 2006 e del 2008

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CALCOLO RISORSE VARIABILI: segue

NON SONO CITATI dal CCNL 2004: l’incremento del 2% (già disapplicato dal giugno 2001) Le risorse ex art. 5, (parametri virtuosi) del CCNL del 5.10.2001 (disapplicato dal CCNL 22.1.2004)

Eventuali somme previste per tali titoli nel 2003 non potevano essere confermate!

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Incremento enti localirisorse variabili CCNL 2006

I singoli enti locali incrementano le risorse variabili per l’anno 2006, in aggiunta al previsto incremento stabile, nei limiti e alle seguenti condizioni:

• fino al massimo dello 0,3%, se il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti varia dal 25% al 32%

• tra un minimo dello 0,3% e un massimo dello 0,7%, se detto rapporto è inferiore al 25%

I comuni metropolitani incrementano le risorse variabili fino ad un massimo dello 0,7% del monte salari 2003 se in possesso del medesimo requisito richiesto per l’incremento delle risorse stabili (39%)

L’incremento delle risorse variabili è limitato al solo anno 2006; non è ripetibile negli anni successivi

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Incremento risorse decentrateCAMERE DI COMMERCIO e REGIONICamere di commercio: E’ consentito un ulteriore

incremento delle risorse variabili (art. 4, c. 4, CCNL 2006)• fino ad un massimo dello 0,3%, se la citata percentuale si colloca

tra il 34% e il 26%• dallo 0,3% allo 0,7%, se la percentuale è inferiore al 26%

REGIONI: incrementano le risorse variabili fino ad un massimo dello 0,7% del monte salari 2003 se in possesso del medesimo requisito richiesto per l’incremento delle risorse stabili (35%) (art. 4, c. 5 CCNL 2006)

L’incremento è limitato al solo anno 2006

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Incremento risorse decentrate negli altri enti (CCNL 2006)

Dal 2006 (e solo per l’anno 2006) incrementano le risorse variabili con un importo massimo dello 0,5% del monte salari 2003, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa (art. 4, c. 6, CCNL 2006)

Si promette una disciplina specifica nel prossimo rinnovo normativo quadriennale

Riguarda: Ipab, entri regionali, universitàagrarie, autorità di bacino …….

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Incremento enti localirisorse variabili CCNL 2008

I singoli enti locali incrementano le risorse variabili per l’anno 2006, in aggiunta al previsto incremento stabile, nei limiti e alle seguenti condizioni (che si aggiungono a quelle previste per l’aumento della parte stabile) :

• fino al massimo dello 0,3%, se il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti varia dal 25% al 32%

• Fino a un massimo dello 0,9%, se detto rapporto èinferiore al 25%

I comuni metropolitani incrementano le risorse variabili fino ad un massimo dello 0,9% del monte salari 2005 se in possesso del medesimo requisito richiesto per l’incremento delle risorse stabili (39%)

L’incremento delle risorse variabili è limitato al solo anno 2008; non è ripetibile negli anni successivi

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Art. 15, comma 5, CCNL 1999INCREMENTI STABILI

E’ possibile e lecito solo in presenza di due condizioni:a) aumento della dotazione organicab) assunzione di nuovi lavoratori sui nuovi posti

Le nuove assunzioni su posti vacanti della previgente dotazione organica sono del tutto ininfluenti

Certamente è ingiustificato un incremento di risorse stabili per presunti incrementi di organico dall’anno 2002! (vincoli della legge finanziaria)

La finanziaria 2005 ha previsto anche una riduzione dei posti e della spesa per il successivo triennio

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ART. 15, comma 5INCREMENTI STABILI: segue

Il personale acquisito per trasferimento o delega di funzioni dalla Stato o dalle Regioni, pur creando un effettivo incremento di organico, non giustifica un incremento di risorse decentrate stabili ex art. 15, comma 5

Detto personale, infatti, ha una propria “dote” di risorse che contribuiscono ad incrementare le risorse stabili ex art. 15, comma 1, lett. L); questa “dote” in genere èanche superiore alla media vigente nell’ente di destinazione!

Ulteriori incrementi a carico del bilancio sarebbero illegittimi per una duplicazione di oneri relativamente alla medesima causale

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ENTITA’ DEGLI INCREMENTI STABILI

E’ ragionevole ipotizzare che l’incremento delle risorse stabili, ove sia legittimo, in relazione all’incremento di organico, debba essere calcolato in base al numero delle nuove assunzioni moltiplicato per il valore medio del salario accessorio del personale già in servizio

Incrementi determinati liberamente dagli enti (in bilancio) sono del tutto illegittimi e privi di ogni giustificazione

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Art.15, comma 5Incrementi variabili: condizioni

Elaborazione di un programma di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi istituzionali (annualmente)

Riduzione dei tempi per la formalizzazione delle concessioni edilizie o altri adempimenti di rilievo (autorizzazioni in genere, contratti, convenzioni)Aumento delle iniziative di vigilanza nei cantieri o per altre attivitàistituzionali (trasporti, viabilità, manutenzione …..) Ampliamento dei servizi sociali: numero degli assistiti, visite domiciliari, contatti con gli utenti, avvio di nuove iniziativeAmpliamento dei servizi di polizia municipale: aumento del numero delle verifiche, presenza sul territorio, vigilanza dei mercati, del commercio, ….Ampliamento dei servizi alla utenza sia nella durata che nelle prestazioni: biblioteca, anagrafe, personale, contabilità, ecc.Occorre preventivamente accertare l’attuale livello medio delle prestazioni che si intendono migliorare e definire i nuovi standard

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Percorso virtuoso per incremento risorse variabili

• Predisposizione, con il contributo di tutti i dirigenti, di un programma annuale di miglioramento dei servizi, con la specifica indicazione di obiettivi credibili, concreti e realizzabili

• Approvazione del programma da parte della Giunta che lo allega alla proposta di bilancio con la indicazione delle risorse aggiuntive ex art. 15, comma 5

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Segue: percorso virtuoso

• Approvazione da parte del Consiglio della specifica proposta di finanziamento del programma di miglioramento

• Regolazione, in sede di contrattazione decentrata, dei criteri per la erogazione degli incentivi al personale interessato

• Verifica del conseguimento degli obiettivi• Pagamento dei compensi in relazione

all’apporto individuale accertato dai dirigenti competenti

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Quantificazione degli INCREMENTI DELLE RISORSE VARIABILI

E’ ragionevole ipotizzare che l’importo annuo vada determinato attraverso un raffronto tra il nuovo standard dei servizi e quello precedente o di partenza

Se si immagina un incremento del 20% dei servizi, sembra corretto ipotizzare anche un 20% di incremento delle risorse

E’ del tutto insensato prevedere incrementi del 50% o, in non pochi casi, superiori al 100%: comportamenti del genere sarebbero sicuramente censurati dai servizi ispettivi del Ministero dell’economia …. e non solo! Ricordiamo che stiamo utilizzando sempre risorse pubbliche

Attenzione al consolidamento: la ripetizione nel corso degli anni costituisce una ipotesi eccezionale, soprattutto se non vi è una progressiva riduzione dell’aumento

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UTILIZZO DELLE

RISORSE STABILI

E VARIABILI

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Utilizzo delle risorse decentrate

“Le risorse decentrate (tutte)…. sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti …. e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.”

(art. 17, comma 1, CCNL 1999)

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FINALITA’ DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

La disposizione contrattuale citata deve essere intesa come un vero e proprio vincolo in ordine ai contenuti della contrattazione decentrata che, nel loro insieme, devono tendere a soddisfare la prescritta finalitàdel miglioramento dei servizi mediante lo strumento della progettazione

Eventuali difformità potrebbero essere sanzionate in sede di controllo

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Destinazione delle risorse

Primo compito del CCDI è quello di “distribuire” le risorse disponibili tra le diverse finalità di finanziamentoCompito di grande rilevanza che richiede equilibrio e senso di responsabilità da parte delle due delegazioni trattantiQuesta scelta può essere effettuata anche con CCDI annualiPuò essere utile definire criteri di distribuzione utili anche per gli anni successivi, salvo nuovo CCDI

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PRIMA IPOTESI DI UTILIZZAZIONEDELLE RISORSE DECENTRATE

“erogare compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi,

attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di costo e/o individuale,

in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione”

VINCOLO MERITOCRATICO MOLTO PRECISO, PER IMPEDIRE EROGAZIONI A PIOGGIA

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COMPENSI PER PRODUTTIVITA’Art. 37 CCNL 2004

Per la prima volta il CCNL ha introdotto una definizione della “produttività” per tentare di favorire comportamenti più “virtuosi” da parte degli entiDefinizione: effettivo incremento della produttività e miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, entrambi, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa I compensi per produttività devono essere giustificati da un concreto effetto positivo sul livello dei servizi erogati (“apprezzato” e quindi “documentato”)Per una corretta valutazione occorrerebbe definire preventivamente il livello standard della qualità e della quantità attesa ordinariamente per ogni servizio erogato

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Compensi per produttivitàArt. 37 CCNL 2004

I compensi possono essere legittimamente erogati soltanto a conclusione del periodo previsto per la valutazione dei risultatiQuesta valutazione, di norma, è annuale; solo alla fine di ogni anno sembra corretto erogare il premio di produttivitàNon si possono escludere periodi temporali inferiori (semestre?) purchè correlato al conseguimento di un reale obiettivo in termini brevi.La ”furbizia” che tenta di ipotizzare la esistenza di obiettivi mensili anche per un obiettivo finale annuale è un plateale raggiro a danno delle effettive esigenze istituzionali.

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Compensi per produttività

La valutazione del personale spetta esclusivamente ai dirigenti e non può essere prevista una diversa competenza neanche dalla contrattazione decentrata.

E’ vietata la corresponsione di compensi per produttività sulla base di automatismi come: tipologia di orario, rientri pomeridiani, presenze o assenze, parametro retributivo, ecc.

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Ancora: produttività

Il CCNL ammette che possano esistere due distinte ipotesi di produttività:

a) collettiva o di gruppo b) individuale

In entrambi i casi occorre valutare:a) il risultato conseguitob) l’apporto soggettivo nel conseguimento di

detto risultato

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PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA O DI GRUPPO

Il CCDI stabilisce la entità delle risorse destinate a tale finalità

Può anche stabilire i parametri di riferimento per diversificare il valore del compenso massimo in base alla categoria di appartenenza

Il CCDI può prescrivere che debbano essere preventivamente definiti gli obiettivi di gruppo o di settore, con gli strumenti di programmazione previsti nell’ente

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Segue: produttività collettiva

I compensi possono essere erogati a seguito dell’accertamento degli effettivi obiettivi o risultati conseguiti

Il CCDI può prevedere i criteri o le percentuali minime cui correlare la parziale o totale erogazione dei compensi

La determinazione del compenso dei singoli lavoratori deriva dalla valutazione dell’apporto individuale da parte del dirigente competente

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Produttività individuale

Il CCNL ammette la produttività individuale anche come ipotesi autonoma e distinta da quella collettiva o di gruppo

Spetta al CCDI stabilire le specifiche quote di finanziamento e i criteri di assegnazione ai centri di costo nonché i parametri di riferimento per la quantificazione dei compensi massimi anche per categoriaNON OCCORRE NECESSARIAMENTE DISTINGUERE LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA O DI GRUPPO DA QUELLA INDIVIDUALE

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Segue: produttività, percorso

Definizione degli obiettivi e dei risultati annuali per ogni centro di costo

Assegnazione delle risorse per produttività ai singoli centri

Assegnazione degli obiettivi specifici a ciascun dipendente o gruppo di dipendenti di pari profilo

Verifica periodica

Valutazione finale degli apporti individuali

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SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Per una corretta valutazione del personale ogni ente deve adottare un proprio sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati, previa concertazione con la delegazione sindacaleART. 6, del CCNL 1.4.1999

Giurisprudenza

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SECONDA DESTINAZIONE:PROGRESSIONE ORIZZONTALE

Il CCDI stabilisce annualmente la quota di risorse da destinare al finanziamento di nuove progressioniPossono essere utilizzate solo le risorse stabili

Il CCDI definisce gli eventuali criteri integrativi dell’art. 5 del CCNL 1999 per la valutazione del personale

I criteri devono essere selettivi e meritocratici

Non possono essere disapplicate o modificate le regole molto precise contenute nel citato art. 4

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Segue: progressione orizzontale

“Gli enti disciplinano … le procedure selettive per la progressione orizzontale …”Le selezioni dovrebbero avere una cadenza annuale e decorrenza dal gennaio dell’anno interessatoTutti i lavoratori in servizio in ogni categoria avrebbero titolo a partecipare alle selezioniLe graduatorie non sono “aperte”, le selezioni si rinnovano di anno in anno e hanno effetto sino ad esaurimento delle risorse assegnate dal CCDILe norme del CCNL 11.4.2008Le indicazioni giurisprudenziali

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CUMULABILITA’ DEI COMPENSI IN GENERE e, in particolare di quelli delle lettere f) e i) dell’art. 17

Principio generale: il singolo lavoratore può legittimamente cumulare più compensi o indennità“accessorie”

Condizioni necessarie: le indennità o i compensi devono essere correlati a condizioni e motivazioni diverse

Divieto: è certamente illegittimo corrispondere più di un compenso per la stessa fattispecie (esempio: turno e indennità di disagio!)

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A cura di Augusto Bortolotti

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Disciplina quattro diverse ipotesi:• Lavoro eccezionalmente prestato nel giorno

destinato al riposo settimanale (comma 1)• Lavoro eccezionalmente prestato in giorno

festivo infrasettimanale (comma 2)• Lavoro eccezionalmente prestato in giorno

feriale non lavorativo (sabato) in presenza di una articolazione della prestazione su 5 giorni (comma 3)

• Lavoro ordinario, non in turno, notturno, festivo e notturno - festivo

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• E’ una ipotesi eccezionale che si giustifica solo in presenza di “particolari esigenze di servizio” (il diritto al riposo settimanale è irrinunciabile ex art.36 Cost.);

• Il lavoratore ha diritto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, a un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.10, comma 2, lett. b) del CCNL del 9.5.2006 (che ha sostituito l’art.52 del CCNL del 14.9.2000), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo”

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ATTENZIONE• per il calcolo del compenso aggiuntivo il riferimento è la

retribuzione oraria di cui all’art. 10, comma 2, lettera b) del CCNL del 9.5.2006, che non comprende il rateo di 13^;

• la retribuzione oraria si calcola così come indicato nel comma 3 dello stesso articolo 10;

• l’attuale formulazione contrattuale consente di riconoscere al lavoratore il solo compenso aggiuntivo e il riposo compensativo e non anche la retribuzione ordinaria (giornaliera o oraria); per convincersene basta confrontare le norme succedutesi nel tempo (vedi tabella della slide successiva)

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Art.17 DPR 268/1987 Prima versione art.24 CCNL 14.9.2000

Versione vigente art.14 CCNL 5.10.2001

“al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativoda fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo”;

“al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo”;

“al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo”.

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• Il riposo compensativo disciplinato nell’art.24, comma 1, non è rinunciabile perché rappresenta il “ristoro” di un diritto irrinunciabile (quello al riposo settimanale);

• Il lavoratore ha diritto ad un numero di ore di riposo pari alle ore di lavoro eccezionalmente lavorate nel giorno destinato al riposo settimanale (v. dichiarazione congiunta n. 13 allegata al CCNL 5/10/2001)

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• La disciplina dell’art.24, comma 1 si applica anche ai turnisti ma solo se, eccezionalmente, prestano attività lavorativa nel giorno destinato al riposo settimanale secondo il turno assegnato; in tale particolare ipotesi non si applica l’indennità di turno (perché non è una prestazione in turno).

• La disciplina dell’art.24, comma 1 non si applica in caso di ordinaria prestazione in turno effettuata di domenica.

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• La giurisprudenza ha escluso la possibilità di cumulare l’indennitàdi turno con il compenso per lavoro domenicale (o festivo), già con riferimento alle previsioni del DPR 268/1987, analoghe a quelle dell’attuale CCNL; in tal senso si possono citare:– Consiglio di Stato sez.V 23/5/2006 n. 3047 : “La

giurisprudenza amministrativa ha già affrontato la questione della cumulabilità richiesta dagli appellanti. È stato chiarito che la maggiorazione ai sensi dell’art. 17 spetta ai dipendenti degli enti locali che non abbiano fruito del riposo dopo sei giornate consecutive di lavoro e che, di converso, non è dovuta a coloro che debbano lavorare (come, di norma, gli appartenenti ai corpi delle polizie municipali) anche di domenica, usufruendo dell’ordinario turno di riposo in una precedente o successiva giornata feriale (C.g.a.r.s. 22.12.1999, n. 654).”

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– Segue Consiglio di Stato sez. V 23/5/2006 n. 3047: “In particolare, è stato precisato che la disposizione dell’art. 17 fa riferimento a “particolari esigenze di servizio”, sicché non trova applicazione nell’ipotesi in cui le necessità dell’ordinario svolgimento del servizio abbiano dato luogo ad un assetto organizzativo, basato su un orario di lavoro distribuito su tutti i giorni della settimana (v. il precedente della Sezione, 1°.10.2003, n.5649). D’altra parte, sul piano letterale, si oppone ad una diversa conclusione, la stessa lettera del ricordato comma 7 dell’art. 13, sulle turnazioni, perché la norma espressamente dispone che le maggiorazioni ivi stabilite sostituiscono qualsiasi altra indennità di turno, e perciò anche quelle connesse con le particolari esigenze contemplate dal successivo art. 17.”

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– Consiglio di Stato sez. V 24/09/03 n.5441 : “… non a caso, in favore dei medesimi vigili urbani, proprio perché‚categoria di personale svolgente una prestazione lavorativa naturalmente articolata su turni e quindi impiegati normalmente per turno anche nei giorni festivi, èstata ritenuta spettante solo l'indennità di turnazione di cui all'art. 13 del DPR n. 268 e non anche, per cumulo, la maggiorazione stipendiale di cui all'art. 17 della stessa normativa contrattuale, ovvero il compenso … previsto …in caso di prestazione del servizio in giorno festivo infrasettimanale (nella recente giurisprudenza di primo grado: TAR Puglia, Bari, II, 17 marzo 2000, n. 995 e 6 maggio 2000, n. 1740; TAR Sicilia, Catania, 15 ottobre 2001, n.1839). Il tutto ovviamente al fine di evitare l'indebita concessione di un doppio vantaggio economico, che le stesse disposizioni contrattuali si sono premurate di non configurare.”

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–L’impossibilità di applicare l’art.24 del CCNL del 14.9.2000 in caso di ordinarieprestazioni in turno è oggi confermata anche dal parere n.4/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica (vedi allegato)

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CASSAZIONE CIVILE n. 2610 DEL 4 FEBBRAIO 2008• La prestazione effettuata nel settimo giorno consecutivo di lavoro

esige, per la sua particolare onerosità, uno specifico compenso, da differenziarsi dal (pur spettante) compenso del lavoro prestato nel giorno di domenica, e che non si esaurisce in un distinto giorno di riposo dopo il settimo giorno consecutivo di lavoro.

• Questo compenso, che ha natura di retribuzione, può essere espressamente previsto dalla norma collettiva, come causalmente connesso alla prestazione resa nel settimo giorno consecutivo dilavoro.

• Ove questa espressa previsione manchi, il giudice, sulla base d'una motivata valutazione che tenga conto dell'onerosità della prestazione lavorativa, determina la misura del compenso applicando come parametro anche eventuali forme di retribuzione normativamente previste per istituti affini, quale il compenso del lavoro domenicale, od altro.

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• Si tratta di principi ormai consolidati; in tal senso anche Cassazione civile, sez. lavoro, 6 settembre 2007, n. 18708:“Per giurisprudenza ormai costante di questa Corte, il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo ha, rispetto a quelloscandito da pause aventi la normale cadenza settimanale, una gravosità maggiore alla quale deve corrispondere una maggiore retribuzione …La legittimità … dello spostamento del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, anche con una cadenza variabile per cui detto riposo intervenga oltre il sesto giorno lavorativo, non esclude che al lavoratore sia dovuto, in relazione all'attivitàlavorativa del settimo giorno consecutivo e nonostante il godimento di un riposo compensativo oltre tale giorno, un compenso, determinabile anche equitativamente, … per la privazione, pur legittima, della pausa destinata al recupero delle energie psicofisiche;”

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• Segue - Cassazione civile, sez. lavoro, 6 settembre 2007, n. 18708:“… il diritto a tale prestazione indennitaria - che è satisfattiva di un pregiudizio diverso da quello della particolare penosità del lavoro prestato di domenica con fruizione del riposo compensativo in ungiorno diverso nell'arco della settimana - non è escluso dalla circostanza che la disciplina collettiva preveda un particolare trattamento retributivo per la prestazione lavorativa domenicale, salvo che tale trattamento risulti destinato a compensare, oltre la penosità del lavoro festivo, anche l'usura dell'attività lavorativa prestata il settimo giorno consecutivo; … anche in mancanza di una espressa previsione contrattuale, il lavoro restato oltre il sesto giorno consecutivo deve essere retribuito in misura maggiore rispetto a quello ordinario.”

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• Nello stesso senso, ci sono anche sentenze più datate:– Cassazione civile , sez. lav., 19 maggio 2004, n. 9521: “Il

lavoratore turnista che presti la propria opera per sette o piùgiorni consecutivi, pur godendo complessivamente di riposi in ragione di uno per settimana, ha diritto, oltre che ad un compenso per la penosità del lavoro domenicale, ad un distinto compenso per l'ulteriore penosità connessa al fatto di lavorare per più di sei giorni consecutivi, compenso che non può essere determinato con riferimento alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, in quanto, essendo mediamente rispettata la cadenza di un giorno di riposo per ogni settimana di lavoro, il lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo non è lavoro prestato in più rispetto a quello contrattualmente dovuto e non può pertanto essere qualificato come lavoro straordinario…”

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– Cassazione civile , sez. lav., 06 giugno 1996, n. 5273: “I lavoratori che fruiscano del riposo settimanale dopo sette giorni (o più) di lavoro continuo, in deroga alla regola della cadenza di tale riposo dopo sei giorni di lavoro (pur godendo complessivamente di riposi in ragione di uno per settimana) hanno diritto alla maggiorazione per il lavoro prestato nel settimo giorno. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermatadalla S.C., ha riconosciuto tale diritto, escludendo la possibilitàdi considerare come un vantaggio economico rilevante la distribuzione, nell'arco di un turno di quattordici giorni, della cadenza dei riposi, concentrati in quattro giorni nella seconda settimana, dal momento che l'attività svolta corrispondeva alla previsione contrattuale di una prestazione per cinque giorni la settimana e quindi dieci giorni su quattordici).”

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• Al lavoratore dovrebbe essere concesso un giorno di riposo ogni 6 giorni di lavoro, di norma in coincidenza con la domenica; ètuttavia possibile sia derogare la regola della coincidenza del riposo con la domenica, sia la regola della cadenza del riposo ogni 7 giorni (v. art.9 D.Lgs.66/2003 e circolare del Ministero del Lavoro n.8/2005), purché esista un interesse apprezzabile e purchéquesta cadenza sia rispettata “nel complesso” (come media, secondo criteri di ragionevolezza, con particolare riguardo allasalute del lavoratore).

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• In ogni caso, pur nella possibilità di tali deroghe, per il lavoro prestato nel settimo giorno spetta una specifica maggiorazione distinta dal compenso per la penosità del lavoro domenicale. Ove manchi una specifica disciplina contrattuale, questa maggiorazione può essere determinata dal giudice.

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• La disciplina contrattuale non sembra in linea con i principi affermati dalla Cassazione per il “settimo giorno”;

• Al dipendente che, dopo 6 giorni consecutivi di lavoro, sia eccezionalmente chiamato in servizio anche la domenica, l’art.24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000 sembra riconoscere solo uno specifico compenso per il lavoro “domenicale” e il riposo compensativo, ma non un distinto compenso aggiuntivo per il lavoro prestato nel settimo giorno.

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• Bisogna però ricordare che, con riferimento alle corrispondenti previsioni del DPR 268/1987, alcune sentenze sembrerebbero aprire ad interpretazioni diverse: – T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 02 febbraio 2004, n. 835:

“L'art.17 d.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 … è finalizzato non solo a compensare il dipendente per il sacrificio derivante dall'aver prestato l'attività lavorativa di domenica ma anche per aver prestato servizio per 7 o più giorni consecutivi, sicché tale ulteriore nocumento non dovrebbe essere in altro modo risarcito”.

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• La disciplina contrattuale non sembra inoltre idonea a coprire tutti i possibili casi di lavoro prestato nel “settimo giorno”; in base a particolari modelli organizzativi, può infatti accadere, come già detto, che:– sia derogata la cadenza settimanale del riposo;– il dipendente lavori per 7 o più giorni consecutivi e sia in

servizio in un “settimo giorno” non destinato al riposo settimanale;

• In questi casi, è difficile applicare l’art.24, comma 1.

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• Tuttavia, in attesa che il CCNL si faccia carico di risolvere questa lacuna, l’Ente non può fare “di testa sua” (inventandosi una disciplina che non c’è) perché, in base all’art.2, comma 3 del D.Lgs.165/2001, l'attribuzione di trattamenti economici al personale può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni da questi previste, mediante contratti individuali (principio confermato anche dall’art.45 dello stesso decreto).

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• Ricordiamo, inoltre, che sono ormai diversi anni che alle pubbliche amministrazioni è fatto divieto di estendere i giudicati oltre il caso deciso;

• L’ultima previsione in tal senso è l’art.25 del D.L.248/2007 che ha prorogato fino al 31.12.2008 il divieto di estensione deigiudicati già previsto dall’art.1, comma 132, della L.311/2004 (come modificato dall’art.14 septies decies del DL 115/2005 convertito in L.168/2005).

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• L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo (30%).

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• La disciplina dell’art.24, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 si applica solo in caso di lavoro “straordinario” prestato in giorno festivo infrasettimanale; il caso è quello del dipendente che, non essendovi tenuto in via ordinaria, venga chiamato al lavoro in una di tali giornate;

• La disciplina dell’art.24, comma 2 non riguarda il lavoro ordinario festivo (al quale si applica il comma 5 dello stesso articolo 24) o l’ordinaria prestazione in turno (alla quale si applica l’art.22, comma 5 del CCNL del 14.9.2000).

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• Si tratta di concetti affermati dalla giurisprudenza anche in riferimento al DPR 268/1987:– T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 28 giugno

2006, n. 872: “Il lavoratore appartenente ad una categoria di personale svolgente una prestazione lavorativa necessariamente e naturalmente articolata su turni non ha titolo per invocare l'art. 17, d.P.R. n. 268 del 1987 …” .

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• Quanto alla non cumulabilità tra indennità di turno e trattamento per lavoro festivo infrasettimanale, oltre alla già citata sentenza del Consiglio di Stato sez. V 24/09/03 n.5441, si possono citare: Consiglio di Stato sez. V n. 5649/2003, Tribunale di Lecce 30.9.03.

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• Consiglio di Stato sez. V n. 5649/2003: “Gli appellati, in quanto appartenenti ad una categoria di personale svolgente una prestazione lavorativa necessariamente e naturalmente articolata su turni, non avevano in effetti titolo per invocare l’art. 17 della normativa contrattuale di cui al DPR 268/87, ed in particolare le maggiorazioni stipendiali che il comma 2 prevedeva … in caso di prestazione del servizio in giorno festivo infrasettimanale …” .

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• Consiglio di Stato sez. V n. 5649/2003: “Non può, infatti, dimenticarsi che i vigili urbani sono impiegati normalmente per turno nei giorni festivi, e quindi per siffatto motivo gli appellati giàottenevano la maggiorazione, 20% della tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato per la fascia notturna e i giorni festivi, prevista dall’art. 13, comma 7, del medesimo DPR 268/87; disposizione che, tra l’altro, statuiva l’incompatibilità della predetta maggiorazione con qualsiasi altra indennitàlegata all’effettuazione di turni.”

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• Consiglio di Stato sez. V n. 5649/2003: “Venendo incontro alle pretese degli originari ricorrenti si finirebbe quindi per concedere, indebitamente, un doppio vantaggio economico, che le stesse disposizioni contrattuali si erano premurate di non configurare…”

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• Quanto alla non cumulabilità tra indennità di turno e trattamento per lavoro festivo infrasettimanale, oltre alla già citata sentenza del Consiglio di Stato sez. V 24/09/03 n.5441, si possono citare: Consiglio di Stato sez. V n. 5649/2003, Tribunale di Lecce 30.9.03.

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• Consiglio di Stato sez. V n. 5649/2003: “Gli appellati, in quanto appartenenti ad una categoria di personale svolgente una prestazione lavorativa necessariamente e naturalmente articolata su turni, non avevano in effetti titolo per invocare l’art. 17 della normativa contrattuale di cui al DPR 268/87, ed in particolare le maggiorazioni stipendiali che il comma 2 prevedeva … in caso di prestazione del servizio in giorno festivo infrasettimanale …” .

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• Consiglio di Stato sez. V n. 5649/2003: “Non può, infatti, dimenticarsi che i vigili urbani sono impiegati normalmente per turno nei giorni festivi, e quindi per siffatto motivo gli appellati giàottenevano la maggiorazione, 20% della tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato per la fascia notturna e i giorni festivi, prevista dall’art. 13, comma 7, del medesimo DPR 268/87; disposizione che, tra l’altro, statuiva l’incompatibilità della predetta maggiorazione con qualsiasi altra indennitàlegata all’effettuazione di turni.”

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• Consiglio di Stato sez. V n. 5649/2003: “Venendo incontro alle pretese degli originari ricorrenti si finirebbe quindi per concedere, indebitamente, un doppio vantaggio economico, che le stesse disposizioni contrattuali si erano premurate di non configurare…”

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• Segue - Consiglio di Stato sez. V n. 5649/2003: “Del resto, è evidente come le due richiamate disposizioni, art. 13 e art. 17 DPR 268, fossero volte a rispondere, in via alternativa e non cumulabile, a due ben diverse esigenze presenti nel settore della produttività e della organizzazione del lavoro: la copertura, anche mediante il riconoscimento di indennità e maggiorazioni retributive, del maggior disagio derivante da un lato dalla normale articolazione in turni dell’orario di servizio, dall’altro per l’attività prestata, per particolari esigenze di servizio, durante i giorni festivi.”

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• Segue - Consiglio di Stato sez. V n. 5649/2003: “In tal senso il Collegio … trova il conforto nella giurisprudenza assolutamente maggioritaria, il cui orientamento è fermo nell’affermare che la maggiorazione stipendiale prevista dall’art. 17 D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 in favore dei dipendenti che non fruiscono del riposo settimanale o festivo infrasettimanale per particolari esigenze di servizio non spetta ai vigili urbani il cui servizio ènormalmente articolato per turni (cfr., in tema, C.G.A.R.S. 22 dicembre 1999, n. 654).”

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• Segue - Consiglio di Stato sez. V n. 5649/2003: “Ai vigili urbani, impiegati normalmente per turno nei giorni festivi, spetta dunque solo l’indennità di turnazione (in realtàè una maggiorazione anch’essa) di cui all’art. 13 del DPR n. 268 e non anche, per cumulo, la maggiorazione stipendiale di cui all’art. 17 dello stesso DPR (nella recente giurisprudenza di primo grado: TAR Puglia, Bari, II, 17 marzo 2000, n. 995 e 6 maggio 2000, n. 1740; TAR Sicilia, Catania, 15 ottobre 2001, n. 1839)”.

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• L’impossibilità di applicare l’art.24 del CCNL del 14.9.2000 in caso di ordinarie prestazioni in turno è oggi confermata anche dal parere n.4/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica (vedi allegato);

• Lo stesso parere esclude anche ogni possibilità di recupero delle festività lavorate, osservando che l’indennità di turno, in base alla testuale previsione dell’art.22, comma 5 del CCNL 14.9.2000 compensa “interamente” il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro.

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• Questa disciplina si applica solo nel caso indicato e quindi solo se il dipendente non è tenuto in via ordinaria alla prestazione nella giornata di sabato (non può applicarsi neppure in caso di lavoro ordinariamente prestato in turno nella giornata di sabato).

• Lavoro prestato in giorno feriale non lavorativo (sabato) in presenza di una articolazione della prestazione su 5 giorni (comma 3) dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

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La giurisprudenza

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Cassazione e clausole nulleSez. n.10099 del 2.5.2007

Caso: pretesa del personale di ottenere l’inquadramento nella categoria superiore in base ad una clausola inserita nel CCDI del 1998; pretesa parzialmente accolta dalla Corte d’Appello; il Comune interessato ha resistito alla pretesa con impugnativa.

“la contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti rimessi a tale livello …. tra i quali non è compresa la materia della classificazione del personale”“solo dopo la stipulazione del nuovo contratto nazionale era consentito la stipulazione di contratti decentrati in tema di classificazione … nei limiti peraltro della materia rimessa al livello locale (ma non comprende la possibilità di inquadramenti in categorie superiori)”“…. ne consegue, in base alle norme inderogabili sopra richiamate, la nullità dell’accordo sindacale posto a base delle pretese dei dipendenti

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Ancora clausola nulla in CCDICorte Conti Liguria sent. 447/07

Caso: riconoscimento di una mensilità aggiuntiva al vice segretario

La Corte richiama i limiti legislativi sulla contrattazione integrativa

“la clausola in questione non poteva essere legittimamente introdotta e le somme erogate in esecuzione della stessa costituiscono danno erariale”

“del danno devono rispondere coloro che in rappresentanza della parte pubblica, hanno sottoscritto il CCDI ossia gli assessori …. e i dirigenti …… che hanno anche firmato la determina con cui èstata data esecuzione alla clausola in questione”

“Ai suddetti si aggiunge il Segretario comunale … per la funzione di garante della legalità dell’azione dell’ente …. avrebbe dovuto rilevare la non conformità a legge della mensilità aggiuntiva”.

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Corte dei Conti Lombardia, n.372.2006sui soggetti responsabili del danno derivante

da clausole nulle

Caso: riduzione orario a 35 ore per tutti con contratto decentrato

“tale ampliamento viola il divieto legislativo di sottoscrizione in sede decentrata di contratti integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai CCNL e le relative clausole erano dunque affette da nullità e come tali inapplicabili”

Sussiste colpa grave:a) delle “parti stipulanti” (parte pubblica e RSU); la Corte,

per la prima volta, riconosce una partecipazione colpevole della parte sindacale, riconoscendo uno sconto del danno a carico della delegazione pubblica; se la RSU fosse stata “evocata in giudizio” sarebbe stata condannata al pagamento della sua quota di danno?

b) della Giunta che ha sollecitato (pungolato) la applicazione del CCDI;

c) del Segretario comunale (“ben avrebbe potuto e dovuto cogliere e segnalare la palese discrepanza …”)

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CONTRATTAZIONE delle risorse decentrateTribunale Cagliari 16.10.2006

Caso: a)un comune non ha contrattato la entità delle

risorse decentrateb)non avendo trovato l’accordo per il CCDI, il

comune ha corrisposto i compensi per turno e reperibilità (no produttività e PEO)

Ricorso sindacale per condotta antisindacale

Ricorso respinto dal giudice: motivazioni

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Segue: Calcolo risorse: contrattazione NO, perchè

“ per effetto dell’art. 31 del CCNL del 2004 la determinazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione …. denominate “decentrate” … è materia rimessa alla competenza dell’ente, il quale deve attenersi alle modalità previste nel medesimo articolo e non costituisce oggetto di contrattazione in sede sindacale”

“qualsiasi censura relativa alla costituzione e quantificazione del fondo … non verràesaminata in questa sede, trattandosi di materia estranea alla contrattazione integrativa”

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Segue: Pagamento compensi, in assenza del CCDI: possibile …ma …

L’ente “ha utilizzato parte delle risorse variabili per liquidare indennità … di turno, festivo, reperibilità e rischio …”Detti istituti, previsti dalla disciplina del CCDI del 2003 e nei confronti dei quali mai era intervenuta prima del 2006 alcun atto di disdetta da parte dei sindacati, sono stati applicati dall’ente in regime di prorogatio sul presupposto che per gli anni successivi non era stato stipulato alcun contratto decentrato e che il nuovo CCNL …. stabiliva in quale misura gli stessi dovevano essere retribuiti.”

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Segue: pagamento compensi“diversamente il Comune ha agito con riguardo

alla produttività, indennità di responsabilità, PEO, indennità maneggio valori, ….. reputando di non poter procedere alla loro liquidazione fin quando non fosse stato raggiunto tra la parte sindacale e la parte pubblica l’accordo integrativo sulla distribuzione delle risorse presenti nelle casse dell’ente”

CIO’ CONFERMA LA NECESSITA’ DI ADOTTARE CLAUSOLE CONTRATTUALI UTILI ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI, SINO A MODIFICA

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Segue: fallimento della contrattazione decentrata

“ … avviata con notevole ritardo e scarsamente coltivata da entrambe le parti ..”“… la pressochè totale stasi delle trattative si era venuta a creare a causa della ormai radicata situazione conflittuale instauratasi tra le delegazioni trattanti, le quali avevano incentrato il dibattito sulla correttezza della determinazione delle risorse decentrate, rimanendo peraltro ferme nelle proprie posizioni”Tale situazione non può “addebitarsi ad alcun comportamento ostruzionistico del datore di lavoro pubblico”

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La erogazione del compenso per specifiche responsabilità

• Tribunale di Cagliari, sentenza 1181/2008• “Non è configurabile un diritto dei ricorrenti ad una

indennità condizionata dalla previsione dell’an e del quantum in sede di contrattazione decentrata”. A rafforzare questa conclusione viene inoltre aggiunto che “la liquidazione di tale attività attingendo alla parte variabile del fondo comporterebbe la riduzione di altri elementi accessori”.

• Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali

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Costruzione risorse decentrateCorte Conti Trentino-Alto Adige 12.2.2007

• Caso:con accordo decentrato sono state rideteminate le risorse decentrate con un notevole aumento, calcolando anche le quote dei posti vacanti in organicoLa Corte ha condannato il dirigente titolare della delegazione pubblica (Segretario Generale di ente autonomo) al risarcimento del danno in favore dell’ente;La rilevanza dell’incremento derivante dal nuovo criterio di calcolo e il notevole aggravio di oneri a carico del bilancio, avrebbero dovuto indurre a comportamenti ispirati a maggiore prudenza e ad un maggior approfondimento del problemaManca un comportamento diligente e prudente

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Segue: Corte dei Conti Trentino A.A.• “L’insieme degli atti posti in essere nel corso

della contrattazione … denotano indubbiamente un comportamento contrassegnato da colpa grave:

• a) per la contraddittorietà e inaffidabilità della soluzione escogitata, economicamente pregiudizievole e non adeguatamente valutata oltre che per la non congruità della spesa ….

• b) per il mancato apprestamento di talune indispensabili misure di accorta cautela, come, prima fra tutte, la espressa richiesta all’ARAN di assistenza alla contrattazione …”

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Costruzione illegittima di risorseCorte Conti Liguria sent. N. 172/07

Caso: incremento fondo dirigenza del 6% dei risparmi derivanti dalla soppressione di posti di organico; l’importo è stato attribuito a tutte le funzioni restanti.

Pur riguardando la dirigenza, la sentenza èinteressante per la individuazione dei soggetti responsabili del danno e per le relative motivazioni“della illegittima applicazione della disposizione de qua debbono rispondere a titolo di colpa grave, per la gravissima imperizia di cui hanno dato prova nell’interpretare una disposizione contrattuale dal significato letterale inequivocabile … tutti i soggetti convenuti in giudizio”

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Segue: Corte Conti LiguriaSoggetti responsabili del danno

Il dott. .. che in qualità di dirigente avente competenza in materia (personale), ha adottato il provvedimentoIl dott. …. per aver attestato, nella sua veste di dirigente del servizio finanziario, la regolarità contabile di un provvedimento che quadruplicava illegittimamente le risorse del fondo“.. Il Segretario generale ….appare coerente con la lettera e lo spirito della legge la quale continua ad attribuire al Segretario la funzione di garante della legalità dell’azione …, la configurazione di una corresponsabilità … per le conseguenze dannose di provvedimenti di cui ha certamente avuto conoscenza per avervi apposto il visto, adottati in palese violazione della disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza”.

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Risorse decentrateutilizzo proventi ex art. 208 CdS

Parere Corte Conti Sicilia, sezioni unite, n. 9 del 23 giugno 2006La norma del codice della strada non può costituire la fonte normativa di individuazione della provvista finanziaria da impiegare per l’incentivazione del personale: Questo in quanto non è ravvisabile nell’articolo del cds “quella intima e palese connessione” richiesta espressamente dal contratto collettivo (art. 15. lett. K) tra mezzi finanziari e destinazione premiale degli stessi.Il CCNL, infatti, parla di risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione

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Segue: Risorse decentrateutilizzo proventi ex art. 208 CdS

Deliberazione Corte Conti Basilicata, n. 30/2006 del 3 novembre 2006

“la norma, si noti, fa riferimento ai servizi di polizia municipale, ma solo allo scopo di consentire la fornitura di mezzi tecnici”

“le voci di spesa del relativo personale (polizia municipale) non paiono rientrare nelle finalitàenunciate dalla legge citata”

“si ritiene, in sostanza, che, qualora il legislatore avesse inteso consentire l’utilizzo voluto dal comune, avrebbe sicuramente dovuto rendere esplicita la destinazione dei proventi in questione a spese del personale”

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Illegittima utilizzazione di risorse derivanti da finanziamenti pubblici

Corte Conti Sardegna Sent. 274/07

Caso: finanziamenti con legge regionale rivolti a favore della disoccupazione, mediante progetti comunali

“la scelta di destinare una quota del finanziamento regionale … appare in contrasto con la disciplina contrattuale nazionale che all’art. 15 indica in maniera tassativa le risorse destinate al miglioramento della produttività … e si risolve in una diminuzione delle risorse assegnabili a favore dei soggetti disoccupati”

Le somme erano state “illegittimamente” inserite in bilancio con delibera del Consiglio comunale

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Fonti legittime del trattamento economico

Art. 2, comma 3 del Dlgs. 165 del 2001“L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire

solo mediante contratti collettivi …”

Art. 45 del Dlgs. 165 del 2001“Il trattamento economico fondamentale e accessorio

è definito dai contratti collettivi”

I SINGOLI ENTI NON HANNO ALCUNA CAPACITA’REGOLATIVA AUTONOMA

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Contrattazione decentrata progressione economica Tribunale Bologna, 6 maggio 2004

“in materia di criteri per le progressioni economiche orizzontali dei dipendenti del comparto sanità, se è vero che l’accordo aziendale può integrare, cioè aggiungere nuove condizioni o precisare meglio quelle già previste dall’accordo nazionale, del pari il contratto aziendale non può modificare in toto i criteri posti dal contratto nazionale, poiché ciò determina l’illegittimità, per questa parte, del contratto integrativo aziendale e la arbitrarietà di escludere il passaggio alla fascia superiore sulla base di un criterio non conforme alla contrattazione nazionale (nel caso di specie il criterio dell’anzianità maturata nell’azienda è stato assunto come unico criterio alla fascia retributiva superiore, escludendo quindi l’anzianitàmaturata in precedenti esperienze lavorative ed omettendo qualsiasi valutazione degli altri criteri indicati dal contrattonazionale)”

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Ancora progressioni orizzontalilimiti dei contratti decentrati

Tribunale Pisa 4.6.07

“ ..nemmeno la contrattazione decentrata … può comportare l’esclusione dei ricorrenti dalla selezione ..”“ai sensi dell’art. 59 del CCNL (università) tale fonte si deve limitare a determinare i cd criteri generali di selezione ai fini delle progressioni economiche, laddove non sembra potersi includere nella nozione di criterio generale la definizione del novero di coloro che hanno o meno la possibilità di partecipare alla medesima, dal momento che in proposito vige la regola dell’art. 56 del CCNL (tre anni di servizio)“sia norme primarie (art. 40, comma 3 Dlgs. 165/01) sia norme collettive (art. 2, comma 4 CCNL) impedirebbero ai contratti integrativi di essere in contrasto con i vincoli risultanti dalla contrattazione nazionale, stabilendo l’inefficacia delle disposizioni che, come nel caso di specie, tendano a circoscrivere a livello locale l’estensione soggettiva di diritti previsti a livello nazionale”

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Corte dei Conti e … produttivitàCampania: n. 79/01 del 25.1.2001

CASO: erogazione di un compenso di L. 5.000 per ogni ora di servizio per rientro pomeridiano

“il fondo in questione è a destinazione vincolata e l’erogazione dei compensi è disciplinata rigorosamente da norme inderogabili

La violazione di dette norme comporta ipso iure una lesione ingiusta a danno dell’ente

La assoluta carenza di piani e progetti …. realizza non una mera illegittimità formale, ma sostanzia un illecito amministrativo-contabile produttivo di un danno ingiusto …

…. Una illecita elargizione aggiuntiva e generalizzata che si atteggia quale mera, non consentita, liberalità …

… nel comportamento dei convenuti sono in concreto individuabili quei precisi sintomi della colpa grave, quali la violazione di elementari norme di comportamento e l’inescusabile approssimazione nella cura di interessi istituzionali …

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Corte conti, sez centr.Compensi per produttivitàSentenza del 22.6.2004

L’erogazione dei compensi per produttività “non èstata preceduta da una pianificazione del lavoro, non hanno fatto seguito i progetti operativi, nérisulta che siano stati compiuti lavori diretti al conseguimento di obiettivi”“il premio di produttività può essere erogato soltanto in relazione a precisi obiettivi e non giàindiscriminatamente”Responsabilità a carico della Giunta, del Segretario comunale (avendo lo stesso omesso di formulare rilievi sulle delibere ….), del responsabile del personale … (il responsabile della ragioneria aveva formulato rilievi)

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Segue: Corte Conti sez centr“la lettera del dato normativo non consentiva alcuna

incertezza o dubbio interpretativo, evidenziando espressamente che doveva escludersi la “possibilitàdi erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza” che è quello che èstato fatto nel caso in esame”

“i pareri sfavorevoli di due segretari comunali, .. avrebbe potuto e dovuto indurre gli appellanti a recedere da tale atteggiamento che ha assunto tutta l’aria di una sfida all’ordinamento, quasi che gli amministratori locali non fossero soltanto autonomi, ma addirittura legibus soluti. Il che, oltretutto, impedisce che questo giudice possa fare uso, nei loro confronti, del potere riduttivo.”

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Corte Conti Sez centr 1.9.2004appello corte conti Campania 28.12.2001

Caso: produttività corrisposta a pioggia“la produttività nella PA va collegata ad una programmazione per

obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse” non può “essere erogata indiscriminatamente”

“in assenza di questo presupposto vi sia stata una deminutiopatrimoniale per le finanze dell’ente”

Responsabili del danno:a) La Giunta, per aver adottato la delibera che ha autorizzato i

pagamenti;b) Il Segretario comunale, per aver omesso di formulare rilievi

sulla delibera ma anche per una condotta causativa per l’adozione di una ulteriore delibera

c) Il dipendente addetto alla contabilità, per aver attivato i pagamenti?

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Ancora condizioni lecite per la produttivitàCorte Conti Sardegna sent. 274/2007

Occorre: “ .. Precisi obiettivi di incremento della produttività …. al cui raggiungimento collegare l’attribuzione del trattamento accessorio, …..indicare il personale da adibire al progetto …. parametri obiettivi in base ai quali misurare il reale apporto di ciascun dipendente …”“la mancata previa determinazione degli obiettivi … non consente per conseguenza di stabilire se il progetto sia stato realizzato ..”“ non si può seriamente pensare che un dirigente dotato di una diligenza anche inferiore alla media, possa ritenere che l’attribuzione del compenso incentivante sia motivata unicamente “con l’impegno profuso dal personale del settore … fortemente sotto-organico, …”Responsabile: dirigente ufficio tributi

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Corte Conti, Sez centr.N. 44 del 12 febbraio 2003APPELLO Corte Conti Campania n. 50/2000

“gli amministratori hanno corrisposto compensi al personale in violazione della normativa dettata dall’art. 6 del DPR n. 333/90 (senza preventiva adozione di piani e progetti di produttività) e tale comportamento è indiscutibilmente antigiuridico”

È esclusa la compensazione con i vantaggi dell’ente“i vantaggi non possono essere derivati dalla

corresponsione al personale dei compensicontestati, per il semplice fatto che tali compensi sono stati attribuiti a posteriori, nel febbraio 1996 e non possono aver influenzato il lavoro svolto negli anni 1994 e 1995.” (CONSIDERAZIONE MOLTO IMPORTANTE!!)

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Corte Conti Lombardia: sentenza n. 457/200 (1)

• Sentenza di condanna a seguito di ispezione della RGS

• Contestazioni: istituzione delle posizioni organizzative senza rispettare i parametri richiesti e disposte anche con decorrenza retroattiva; illegittima costituzione del fondo (in particolare per la utilizzazione delle risorse previste per gli enti cd virtuosi); erogazione con criteri automatici, cd “a pioggia” della produttività ed illegittimo incremento della retribuzione di posizione dei dirigenti, a fronte del taglio disposto dal CCNL di una quota spostata al trattamento economico fondamentale.

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Corte Conti Lombardia: sentenza n. 457/2008 (2)

• “La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui ha avuto luogo la corresponsione ai soggetti non aventi titolo, e in specie dai singoli mandati di pagamento, piuttosto che da quello in cui sono stati adottati gli atti di cui quella corresponsione costituisce attuazione”.

• Vizio della decorrenza retroattiva dei benefici per le posizioni organizzative

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Corte Conti Lombardia: sentenza n. 457/2008 (3)

• “In carenza di predisposizione di criteri predeterminati per la valutazione individualizzata del relativo personale, va pertantoaffermata, ricorrendo evidentemente i presupposti richiesti dalla legge (ad iniziare dal nesso di causalità e dall’elemento soggettivo, ravvisabile, per questa così come le altre voci di danno non inerenti la costituzione del fondo di cui all’art. 15 del CCNL 1.4.1999, nella colpa grave costituente diretto riflesso della chiarezza e univocità delle norme contrattuali nella specie violate), la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti cui la posta in questione è stata contestata dalla Procura attrice

• Pacifica la censura sulla erogazione a pioggia della produttività

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Corte Conti Lombardia: sentenza n. 457/200 (4)

• “Solo dopo aver accertato la legittima disponibilità delle nuove risorse (al netto degli effetti derivanti dalla dedotta riduzione del personale dirigenziale, in quanto realizzata prima, e non dopo, il reintegro in parola) potevano essere applicati i criteri vigenti nell’ente per la determinazione dei valori delle singole funzioni dirigenziali e, conseguentemente, si poteva realizzare un riallineamento progressivo dei precedenti valori decurtati, con una priorità di intervento per quelli minimi… la tempistica (in termini assoluti, ma anche in rapporto all’entrata in vigore del CCNL 12.2.2002, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del quale è stata eloquentemente ancorata la decorrenza degli effetti del reintegro) secondo cui è stata realizzata l’operazione di reintegro, nei modi sopra descritti, nell’ambito del Comune di Omissis, non dà adito a ragionevoli dubbi sull’effettività dell’automatismo in contestazione”.

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Corte Conti Lombardia: sentenza n. 457/2008 (5)

• Deve rispondere anzitutto il personale amministrativo, .. soprattutto,.., per l’apporto attivo e qualificato (nella molteplice qualità di segretario comunale, direttore generale e Presidente del Nucleo di valutazione, il primo, e nella qualitàdi responsabile del personale, la seconda)

• Alla responsabilità non si sottraggono neppure i componenti la giunta, giacché ad essa spettano sia la formulazione dell’atto di indirizzo, dal quale la delegazione trattante di parte pubblica non può discostarsi, sia l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva, la quale a sua volta comporta la conseguente formale condivisione dei contenuti dello schema di contratto collettivo decentrato integrativo

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Corte Conti Lombardia: sentenza n. 457/2008 (6)

• “Sarebbe in piena contraddizione con il ruolo di garanzia intestato dalla legge ai revisori, ad avviso del Collegio, se essi potessero burocraticamente (ma legittimamente) assolverlo – specie laddove, come nel caso di specie, assuma ex lege una inequivoca valenza certativa - senza dover verificare la coerenza fra CCDI e CCNL di riferimento, anche sotto il profilo della corrispondenza, ancorché a livello di aggregati, fra gli importi previsti per le singole causali e le regole giuridiche da applicare per la quantificazione di queste ultime”.

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Il DdL Brunetta di riforma della Pubblica Amministrazione

(AC 2031 )(A.S. n. 847)

"Disegno di legge recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro

pubblico“(La riforma del D.lgs 165/2000)

di Gabriele Gentilini, tratto da Diritto&diritti

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RELAZIONI SINDACALI E CONCORSI

• L'articolo 1 definisce i seguenti obiettivi del disegno di legge: convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali; miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva; introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture amministrative, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità; valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali; definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici; introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale. Al riguardo, è stata approvato un emendamento che valorizza il requisito della residenza dei partecipanti ai concorsi pubblici, qualora ciò sia strumentale al migliore svolgimento del servizio.

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RIFORMA ARAN

• L'articolo 2 è stato migliorato nei suoi contenuti recependo le utili proposte avanzate anche dall'opposizione, in particolare prevedendo decreti legislativi attuativi in materia di contrattazione collettiva e integrativa. Esso prevede che verranno precisati gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, ferma restando la riserva in favore della contrattazione collettiva sulla determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro; che saranno riordinate le procedure di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico; che sarà riformata l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia; che sarà semplificato il procedimento di contrattazione anche attraverso l'eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi.

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VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE

• L'articolo 3 prevede che saranno predisposti preventivamente gli obiettivi che l'amministrazione si pone per ciascun anno e che sarà rilevata, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi è stata effettivamente conseguita, anche con riferimento alle diverse sedi territoriali, assicurandone la pubblicità ai cittadini; che sarà prevista l'organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione e la diffusione dei relativi contenuti mediante adeguate forme di pubblicità, anche in modalità telematica; che saranno previsti mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e de i concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o cheviolano le norme preposte al loro operato; che sarà istituito, nell'ambito del riordino dell'ARAN e in posizione autonoma e indipendente

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VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE - segue

• (la nomina dei membri dell'organismo è subordinata al parere favorevole dei due terzi dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti), un organismo centrale di valutazione con il compito di: a) indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione; b) garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione; c) assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. Sarà infine assicurata la totale accessibilitàdei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazionetramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione.

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MERITO, INCENTIVI E PREMI

• L'articolo 4 prevede che saranno introdotti nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni concreti strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, secondo le modalità attuative stabilite dalla contrattazione collettiva, e che saranno stabilite percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa misurazione secondo criteri oggettivi del contributo e del rendimento del singolo dipendente pubblico.

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RIFORMA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA

• L'articolo 5 prevede il divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio nell'ipotesi di responsabilità del dirigente che abbia omesso di vigilare sulla effettiva produttività delle risorse umane allo stesso assegnate e sull'efficienza della struttura che dirige. Saranno previsti concorsi per l'accesso alla prima fascia dirigenziale e saranno ridotti gli incarichi conferiti ai dirigenti non appartenenti airuoli e ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Verrà favorita la mobilità nazionale - che, come specificato in un emendamento approvato, potrà avvenire anche tra comparti amministrativi diversi - e internazionale dei dirigenti. La retribuzione dei dirigenti legata al risultato non dovrà essere inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

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SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI

• L'articolo 6 prevede che saranno razionalizzati i tempi di conclusione dei procedimenti disciplinari e che verranno previsti meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente. Al fine di favorire la massima conoscibilità del codice disciplinare è prevista "l'equipollenza tra la affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito web dell'amministrazione". Si prevede inoltre la definizione della tipologia delle infrazioni più gravi che comportano la sanzione del licenziamento.

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VICEDIRIGENZA

• L'articolo 7 prevede che la vicedirigenza possa essere istituita e disciplinata esclusivamente dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione al riguardo e, pertanto, il personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito della sua avvenuta istituzione.

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ULTERIORI ATTRIBUZIONI AL CNEL

• L'articolo 8 attribuisce al CNEL l'esercizio di ulteriori compiti, tra cui si segnalano i seguenti: a) la predisposizione di una Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini; b) la messa a punto di una Relazione annuale sulla stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale; c) la promozione e l'organizzazione di una Conferenza annuale sull'attivitàcompiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti.

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ULTERIORI POTERI DI CONTROLLO ATTRIBUITI ALLA CORTE DEI CONTI

• Infine l'articolo 9 stabilisce che La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari ovvero del Consiglio dei Ministri, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua le cause e provvede a darne comunicazione al Ministro competente. Quest'ultimo, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli sulla gestione, che abbiano rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, il Ministro competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, che giudica in via esclusiva, con sentenza di accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo.

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Norme sul lavoro (AS 1167)

• Modifiche alla disciplina dell’orario di lavoro (articolo 5)• Territorializzazione procedure concorsuali: rafforzamento

concorsi pubblici, dotazioni organiche analitiche, individuazione dei posti da coprire tramite concorsi, durata quadriennale delle graduatorie concorsuali (articolo 6)

• Stabilizzazioni (articolo 7)• Rafforzamento della mobilità (articolo 8)• Revisione dei part time già concessi (articolo 11)• Possibilità di collocarsi in aspettativa per avviare nuove

attività (articolo 13)• Modifiche alle norme sugli incarichi di collaborazione

(articolo 15)

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Norme sul lavoro (AS 1167) segue

• Modifiche alle norme del DL 112 sullo svecchiamento (articolo 16)

• Delega per il riordino delle norme su congedi, aspettative, permessi (articolo 17)

• Modifiche alle norme sulla assistenza ai congiunti disabili (articolo 18)

• Certificazione medica per malattia inviata in forma telematica (articolo 19)

• Modifiche alle norme sulle assenze per malattia (articolo 20)• Modifica delle norme sulla conciliazione e l’arbitrato (articolo

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