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2015–...... 1 Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) del … Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 19 giugno 2015 1 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi), ordina: Titolo primo: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto (art. 1 e 157 LInFi) La presente ordinanza disciplina segnatamente: a. le condizioni di autorizzazione e gli obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario; b. gli obblighi dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di deriva- ti; c. la pubblicità delle partecipazioni; d. le offerte pubbliche di acquisto; e. le deroghe al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di mani- polazione del mercato. Art. 2 Definizioni (art. 2 lett. b e c LInFi) 1 Sono considerati valori mobiliari standardizzati e idonei ad essere negoziati su vasta scala le cartevalori, i diritti valori, i derivati e i titoli contabili offerti pubbli- camente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti. 2 Sono considerati derivati i contratti finanziari il cui prezzo è stabilito in funzione: a. di valori patrimoniali come azioni, obbligazioni, materie prime, metalli pre- ziosi; b. di aliquote di riferimento come valute, saggi di interesse e indici. 3 Non sono considerati derivati: RS .......... 1 RU

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2015–...... 1

Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 19 giugno 20151 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi),

ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto (art. 1 e 157 LInFi)

La presente ordinanza disciplina segnatamente:

a. le condizioni di autorizzazione e gli obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario;

b. gli obblighi dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di deriva-ti;

c. la pubblicità delle partecipazioni;

d. le offerte pubbliche di acquisto;

e. le deroghe al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di mani-polazione del mercato.

Art. 2 Definizioni (art. 2 lett. b e c LInFi)

1 Sono considerati valori mobiliari standardizzati e idonei ad essere negoziati su vasta scala le cartevalori, i diritti valori, i derivati e i titoli contabili offerti pubbli-camente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti. 2 Sono considerati derivati i contratti finanziari il cui prezzo è stabilito in funzione:

a. di valori patrimoniali come azioni, obbligazioni, materie prime, metalli pre-ziosi;

b. di aliquote di riferimento come valute, saggi di interesse e indici. 3 Non sono considerati derivati:

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a. le operazioni di cassa;

b. le operazioni in derivati sull’energia elettrica e sul gas che: 1. sono negoziate in un sistema organizzato di negoziazione, 2. devono essere regolate mediante consegna fisica, e 3. una parte non ha la facoltà di compensare in contanti;

4 Sono considerate operazioni di cassa le operazioni regolate immediatamente o entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine differito per il regolamento e

a. le operazioni regolate entro un periodo di regolamento più lungo, ma usuale sul mercato per la coppia valutaria; o

b. gli acquisti o le vendite di valori mobiliari indipendentemente dalla loro va-luta, pagati entro il termine per il regolamento usuale sul mercato o prescrit-to a livello normativo;

c. le operazioni prolungate in modo continuativo senza obbligo giuridico.

Art. 3 Società del gruppo importanti (art. 3 cpv. 2 LInFi)

Le funzioni di una società del gruppo sono importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione se esse sono necessarie al mantenimento di rilevanti processi operativi, in particolare nell’ambito della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, dell’amministrazione dei dati di base e della contabilità, del personale, della tecnologia dell’informazione, del commercio e del regolamento, nonché del diritto e della «compliance».

Titolo secondo: Infrastrutture del mercato finanziario

Capitolo 1: Disposizioni comuni

Sezione 1: Condizioni di autorizzazione e obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario

Art. 4 Richiesta di autorizzazione (art. 4 LInFi)

1 L’infrastruttura del mercato finanziario presenta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni necessarie, in particolare informazioni su:

a. il campo di attività (art. 6);

b. il luogo della direzione (art. 7);

c. la conduzione e il controllo dell’impresa (art. 8);

d. la gestione dei rischi (art. 9);

e. la garanzia (art. 10);

f. il capitale minimo (art. 13);

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g. i fondi propri e la ripartizione dei rischi (art. 46, 47, 54 e 55); 2 Essa allega alla richiesta di autorizzazione i documenti necessari, in particolare gli statuti o il contratto di società, nonché i regolamenti.

Art. 5 Mutamento dei fatti (art. 7 LInFi)

1 L’infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA in particolare:

a. tutte le modificazioni degli statuti o dei contratti di società e dei regolamenti;

b. tutte le modificazioni importanti dell’attività di una filiale, di una succursale o di una rappresentanza all’estero;

c. nel caso di una filiale, una succursale o una rappresentanza all’estero, il cambiamento della società di audit o della competente autorità estera di vigi-lanza.

2 Essa può notificare al registro di commercio le modificazioni degli statuti ai fini dell’iscrizione e mettere in vigore le modificazioni dei regolamenti soltanto se la FINMA le ha approvate.

Art. 6 Campo di attività (art. 8 cpv. 2 LInFi)

1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve descrivere esattamente negli statuti, nei contratti di società o nei regolamenti il proprio campo di attività e l’estensione geografica dello stesso. 2 Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all’organizzazione amministrativa dell’infrastruttura del mercato finanziario.

Art. 7 Luogo della direzione (art. 8 cpv. 1 e 2 LInFi)

1 La direzione effettiva dell’infrastruttura del mercato finanziario deve situarsi in Svizzera. Fanno eccezione le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilan-za sui gruppi, sempre che l’infrastruttura del mercato finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto ad un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte di un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari. 2 Le persone incaricate della gestione dell’infrastruttura del mercato finanziario devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettiva-mente la gestione.

Art. 8 Conduzione e controllo dell’impresa (art. 8 cpv. 2 LInFi)

1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una struttura organizzativa e di basi organizzative che stabiliscano i compiti, le responsabilità, le competenze e gli obblighi di rendiconto:

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a. dell’organo di direzione;

b. dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo;

c. dell’organo di audit interno. 2 L’organo di alta direzione, vigilanza e controllo deve essere composto da almeno tre membri. Questi non possono far parte degli organi di cui al capoverso 1 lettere a e c. 3 L’organo di alta direzione, vigilanza e controllo regola i principi della gestione dei rischi e determina la propensione ai rischi dell’infrastruttura del mercato finanziario. Esso fa valutare regolarmente le sue prestazioni. 4 L’infrastruttura del mercato finanziario provvede a definire, a introdurre e a man-tenere una politica delle retribuzioni che promuova una gestione dei rischi solida ed efficace e che non incentivi ad allentare le norme relative ai rischi. 5 Essa deve disporre di meccanismi che consentono di rilevare le esigenze dei parte-cipanti in relazione ai servizi dell’infrastruttura del mercato finanziario.

Art. 9 Gestione dei rischi (art. 8 cpv. 3 LInFi)

1 Per la gestione dei rischi l’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una strategia finalizzata all’identificazione, alla misurazione, al controllo e alla sorveglianza su base integrata, in particolare in relazione a:

a. i rischi legali;

b. i rischi di credito e di liquidità;

c. i rischi di mercato;

d. i rischi operativi;

e. i rischi di regolamento;

f. i rischi di reputazione; e

g. i rischi aziendali generali. 2 Essa deve mettere a disposizione strumenti e creare incentivi affinché i partecipanti possano controllare e limitare in modo continuativo i rischi che sorgono per se stessi e per l’infrastruttura del mercato finanziario. 3 Se dispone di partecipanti indiretti e questi sono individuabili, l’infrastruttura del mercato finanziario deve identificare, misurare, controllare e sorvegliare i rischi che possono derivarle da tali partecipanti indiretti. 4 La documentazione interna dell’infrastruttura del mercato finanziario riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull’attività. 5 L’infrastruttura del mercato finanziario provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno che assicuri, fra l’altro, la conformità alle prescrizioni giuridiche e aziendali («compliance»).

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6 L’organo di audit interno riferisce all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo o a uno dei suoi comitati. Esso dispone di risorse sufficienti e ha diritti di verifica incondizionati.

Art. 10 Garanzia (art. 9 cpv. 2 e 3 LInFi)

1 La richiesta di autorizzazione per l’apertura di una nuova infrastruttura del mercato finanziario deve contenere in particolare le seguenti indicazioni e i seguenti docu-menti sulle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione giusta l’articolo 9 capoverso 2 LInFi nonché sui titolari di partecipazioni qualificate con-formemente all’articolo 9 capoverso 3 LInFi:

a. per le persone fisiche: 1. indicazioni riguardanti nazionalità, domicilio, partecipazioni qualificate

in altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti, 2. un curriculum vitae firmato dalla persona interessata, 3. referenze, 4. un estratto del casellario giudiziale;

b. per le società: 1. gli statuti, 2. un estratto del registro di commercio o un’attestazione corrispondente, 3. una descrizione dell’attività, della situazione finanziaria e,

all’occorrenza, della struttura del gruppo, 4. indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pen-

denti. 2 Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono consegnare alla FINMA una dichiarazione nella quale precisano se detengono la partecipazione per proprio conto o a titolo fiduciario per conto di terzi e se su questa partecipazione hanno concesso opzioni o diritti simili. 3 Entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, l’infrastruttura del mercato finanzia-rio inoltra alla FINMA un elenco delle partecipazioni qualificate. L’elenco contiene indicazioni sull’identità dei titolari di partecipazioni qualificate e sulla quota detenu-ta il giorno di chiusura dell’esercizio, nonché eventuali cambiamenti rispetto all’anno precedente. Le indicazioni e i documenti secondo il capoverso 1 devono essere forniti inoltre per i titolari di partecipazioni qualificate che non erano stati notificati in precedenza.

Art. 11 Esternalizzazione (art. 11 LInFi)

1 Vi è un’esternalizzazione di cui all’articolo 11 capoverso 1 LInFi quando un’infrastruttura del mercato finanziario incarica un fornitore di servizi di assumere in modo autonomo e durevole un servizio essenziale per l’infrastruttura stessa ai sensi dell’articolo 12. 2 In un accordo con il fornitore di servizi occorre disciplinare, in particolare:

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a. il servizio da esternalizzare e le prestazioni del fornitore di servizi;

b. le competenze nonché i diritti e gli obblighi reciproci, segnatamente i diritti di consultazione, di istruzione e di controllo dell’infrastruttura del mercato finanziario;

c. i requisiti di sicurezza che il fornitore di servizi deve soddisfare;

d. il rispetto del segreto d’ufficio dell’infrastruttura del mercato finanziario da parte del fornitore di servizi e, se a quest’ultimo sono resi noti dati degni di protezione, del segreto professionale;

e. il diritto di consultazione e di accesso dell’organo di audit interno, della so-cietà di audit e della FINMA e, per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, della Banca nazionale svizzera (BNS).

3 L’infrastruttura del mercato finanziario seleziona, istruisce e controlla accurata-mente il fornitore di servizi. Essa integra il servizio esternalizzato nel proprio siste-ma di controllo interno e sorveglia in modo continuativo le prestazioni del fornitore di servizi. 4 In caso di esternalizzazione all’estero occorre garantire, con misure tecniche e organizzative adeguate, il rispetto del segreto professionale e della protezione dei dati secondo il diritto svizzero. I contraenti di un’infrastruttura del mercato finanzia-rio i cui dati devono pervenire a un fornitore di servizi all’estero devono essere informati al riguardo. 5 L’infrastruttura del mercato finanziario, il suo audit interno, la società di audit e la FINMA nonché, per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, la BNS devono poter consultare e verificare il servizio esternalizzato. 6 I capoversi 1–5 non si applicano se un depositario centrale esternalizza una parte dei propri servizi o delle proprie attività a una piattaforma tecnica che in qualità di servizio pubblico collega sistemi di regolamento delle operazioni in titoli. Questo tipo di esternalizzazione deve essere disciplinata da un proprio quadro giuridico e operativo. Quest’ultimo richiede l’approvazione della FINMA.

Art. 12 Servizi essenziali (art. 11 cpv. 1 LInFi)

1 Si considerano essenziali, in particolare, i servizi nell’ambito della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, dell’amministrazione dei dati di base e della contabilità, del personale, della tecnologia dell’informazione, del diritto e della «compliance». 2 Sono inoltre considerati servizi essenziali:

a. nel caso delle sedi di negoziazione: 1. tutte le attività volte a garantire un commercio equo, efficiente e ordina-

to, 2. la gestione di sistemi di «matching» e di distribuzione di dati di merca-

to;

b. nel caso delle controparti centrali:

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1. la conclusione secondo il Codice delle obbligazioni di operazioni in va-lori mobiliari tra due partecipanti o tra un partecipante e un’altra con-troparte centrale,

2. la messa a disposizione di meccanismi per la pianificazione e la coper-tura delle inadempienze di partecipanti o controparti centrali connessi mediante collegamenti interoperabili, per la segregazione delle posizio-ni dei clienti dei partecipanti e per il trasferimento di posizioni ad altri partecipanti;

c. nel caso dei depositari centrali: 1. l’esercizio di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamen-

to delle operazioni in titoli, 2. la riconciliazione dei portafogli, 3. i servizi di amministrazione quali il regolamento di pagamenti di inte-

ressi e dividendi o le modificazioni del capitale nel portafoglio di valori mobiliari custodito direttamente o indirettamente;

d. nel caso dei repertori di dati sulle negoziazioni: 1. la raccolta, la gestione e la conservazione dei dati comunicati, 2. la pubblicazione dei dati comunicati, 3. la garanzia dell’accesso ai dati comunicati;

e. nel caso dei sistemi di pagamento: 1. la ricezione e l’esecuzione di ordini di pagamento dei partecipanti, 2. la tenuta di conti di compensazione.

Art. 13 Capitale minimo (art. 12 LInFi)

1 Il capitale minimo ammonta a:

a. per le sedi di negoziazione: 1 milione di franchi, in casi fondati la FINMA può fissare un capitale minimo fino al 50 per cento superiore;

b. per le controparti centrali: 10 milioni di franchi;

c. per i depositari centrali: 5 milioni di franchi;

d. per i repertori di dati sulle negoziazioni: 500 000 franchi;

e. per i sistemi di pagamento: 1,5 milioni di franchi. 2 Se la fondazione avviene mediante conferimenti in natura, una società di audit abilitata verifica il valore degli attivi e la somma dei passivi. Ciò vale anche in caso di trasformazione di un’impresa esistente in un’infrastruttura del mercato finanzia-rio.

Art. 14 Continuità operativa (art. 13 LInFi)

1 La strategia di cui all’articolo 13 capoverso 1 LInFi deve essere inserita nell’organizzazione aziendale e disciplina in particolare:

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a. i compiti, le responsabilità e le competenze;

b. la periodicità e lo svolgimento di test relativi ai piani di cui al capoverso 3;

c. il rendiconto, la comunicazione e la formazione. 2 L’infrastruttura del mercato finanziario determina e verifica annualmente:

a. le minacce e i potenziali incidenti nonché le relative ripercussioni sulla sua attività;

b. il tempo massimo che può trascorrere dal verificarsi di un incidente fino al ripristino dei processi operativi e il livello di ripristino richiesto (obiettivi di ripristino);

c. le risorse minime che devono essere disponibili per raggiungere il livello di ripristino richiesto.

3 A livello operativo occorre definire la procedura con cui l’infrastruttura del merca-to finanziario intende realizzare gli obiettivi di ripristino di cui al capoverso 2 lettera b. L’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di piani che indichino come sia possibile ripristinare tutte le informazioni rilevanti al momento della perturba-zione. 4 La strategia di cui all’articolo 13 capoverso 1 della legge e i piani di cui al capo-verso 3 devono essere approvati dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

Art. 15 Sistemi informatici (art. 14 LInFi)

1 I sistemi informatici devono essere concepiti in modo che:

a. possano essere soddisfatti i requisiti di disponibilità, di integrità e di riserva-tezza delle informazioni, sia nell’esercizio normale sia nel corso di lavori di sviluppo e manutenzione e in caso di volumi di transazioni superiori;

b. sia possibile un controllo affidabile degli accessi;

c. sia possibile individuare lacune nella sicurezza, in particolare con riferimen-to alla disponibilità, all’integrità e alla riservatezza delle informazioni, e rea-gire in maniera adeguata;

d. sia possibile criptare dati sensibili. 2 L’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di almeno due centri di calcolo, situati a una congrua distanza l’uno dall’altro.

Art. 16 Operazioni estere (art. 17 LInFi)

1 La comunicazione che l’infrastruttura del mercato finanziario deve trasmettere alla FINMA prima di avviare la propria attività all’estero deve contenere tutte le indica-zioni e i documenti necessari alla valutazione dell’attività, in particolare:

a. un piano d’attività che descriva segnatamente il tipo di affari prospettati e le strutture organizzative;

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b. l’indirizzo della sede all’estero;

c. i nomi delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione;

d. la società di audit;

e. l’autorità di vigilanza nel Paese ospite. 2 L’infrastruttura del mercato finanziario deve inoltre comunicare alla FINMA:

a. la cessazione dell’attività all’estero;

b. ogni importante modificazione dell’attività all’estero;

c. il cambiamento della società di audit;

d. il cambiamento dell’autorità di vigilanza nel Paese ospite.

Art. 17 Accesso non discriminatorio e aperto (art. 18 LInFi)

1 L’accesso non discriminatorio non è assicurato segnatamente se sono richiesti requisiti troppo elevati o non oggettivamente giustificati oppure se sono pretesi prezzi eccessivi per l’utilizzo dei servizi offerti. Le strutture degli emolumenti non devono favorire perturbazioni del mercato. 2 L’infrastruttura del mercato finanziario può subordinare l’accesso all’adempimento di determinati requisiti operativi, tecnici, finanziari e giuridici. 3 Nel caso in cui l’infrastruttura del mercato finanziario intenda limitare l’accesso per ragioni di efficienza, la FINMA, nel quadro della sua valutazione, consulta la Commissione della concorrenza.

Art. 18 Prevenzione di conflitti di interessi (art. 20 LInFi)

Se non è possibile attraverso misure organizzative escludere una discriminazione dei partecipanti causata da conflitti di interessi, i partecipanti devono esserne informati.

Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali (art. 21 LInFi)

Oltre alle informazioni di cui all’articolo 21 LInFi, l’infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente:

a. le regole e le procedure per l’esercizio dell’infrastruttura del mercato finan-ziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell’infrastruttura del mercato fi-nanziario e dei partecipanti;

b. i prezzi e le tasse richiesti per i servizi prestati dall’infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni;

c. i rischi per i partecipanti legati ai servizi prestati;

d. i criteri per la sospensione e l’esclusione di un partecipante;

e. le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante;

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f. le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasfe-rire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti;

g. i volumi e gli importi aggregati delle transazioni;

h. il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata;

i. ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti.

Sezione 2: Requisiti particolari per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica

Art. 20 Piano di stabilizzazione e piano di liquidazione (art. 24 LInFi)

1 Il piano di stabilizzazione e il piano di liquidazione devono tenere conto delle norme delle autorità di vigilanza estere e delle banche centrali estere in materia di stabilizzazione, risanamento e liquidazione. 2 Il piano di stabilizzazione comprende in particolare una descrizione delle misure da adottare e delle risorse richieste per attuare tali misure. Esso deve essere approvato dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. 3 Al momento della presentazione del piano, l’infrastruttura del mercato finanziario descrive le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero (art. 21) già attuate o previste. 4 Essa presenta alla FINMA, entro la fine del secondo trimestre di ogni anno, il piano di stabilizzazione e le informazioni necessarie al piano di liquidazione. Tali documenti vanno presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA. 5 La FINMA accorda all’infrastruttura del mercato finanziario un termine appropria-to per l’attuazione preparatoria delle misure previste nel piano di liquidazione.

Art. 21 Misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione (art. 24 cpv. 1 LInFi)

Le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione dell’infrastruttura del mercato finanziario possono comprendere in particolare:

a. miglioramenti e decentramento strutturali: 1. struttura giuridica orientata alle unità («business-aligned legal enti-

ties»), 2. creazione di unità di servizi giuridicamente autonome, 3. soppressione o attenuazione dell’obbligo di fatto di assistenza, in parti-

colare mediante la creazione di una struttura direttiva autonoma, 4. riduzione delle asimmetrie geografiche o di bilancio;

b. decentramento finanziario per limitare i rischi di contagio:

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1. riduzione delle partecipazioni al capitale tra le unità giuridiche dello stesso livello,

2. limitazione della concessione di crediti e garanzie non garantiti tra unità giuridiche dello stesso livello all’interno del gruppo finanziario,

3. creazione di una struttura volta a incentivare un finanziamento interno al gruppo possibilmente vicino al mercato;

c. decentramento operativo per la protezione dei dati e il mantenimento di im-portanti prestazioni dell’esercizio: 1. garanzia dell’accesso a raccolte di dati, banche dati e mezzi informatici

nonché della loro utilizzazione, 2. separazione o trasferimento sostenibile delle funzioni essenziali, 3. accesso ai sistemi essenziali per l’esercizio dell’attività e la loro ulterio-

re utilizzazione.

Capitolo 2: Sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione

Sezione 1: Sedi di negoziazione

Art. 22 Definizioni (art. 26 LInFi)

1 È considerata multilaterale la negoziazione che consente l’incontro degli interessi di acquisto e vendita di valori mobiliari di molteplici partecipanti all’interno del sistema di negoziazione. 2 Sono considerate non discrezionali le regole che non concedono margini di discre-zionalità alla sede di negoziazione nel consentire l’incontro delle offerte.

Art. 23 Organismo di autodisciplina e sorveglianza (art. 27 LInFi)

1 Un organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato comprende in particolare i seguenti organi:

a. un organo che svolge i compiti di autodisciplina;

b. un organo di sorveglianza del commercio;

c. un organo per l’ammissione di valori mobiliari al commercio;

d. un’autorità di ricorso. 2 Gli organi che svolgono i compiti di autodisciplina e sorveglianza devono essere indipendenti rispetto alla direzione della sede di negoziazione sotto il profilo del personale e dell’organizzazione. Tali organi devono disporre di sufficienti risorse organizzative, finanziarie e di personale. 3 Nell’organo competente per l’ammissione di valori mobiliari al commercio devono essere rappresentati equamente gli emittenti e gli investitori.

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4 La sede di negoziazione stabilisce nei suoi regolamenti i compiti e le competenze degli organi nonché la rappresentanza degli emittenti e degli investitori in seno all’organo competente per l’ammissione di valori mobiliari al commercio.

Art. 24 Approvazione dei regolamenti (art. 27 cpv. 4 LInFi)

1 All’atto dell’approvazione dei regolamenti, la FINMA verifica in particolare se questi:

a. garantiscono la trasparenza e la parità di trattamento degli investitori; e

b. assicurano il buon funzionamento dei mercati di valori mobiliari. 2 Prima di prendere la sua decisione la FINMA può sentire il parere della Commis-sione della concorrenza. Quest’ultima si esprime sulla neutralità concorrenziale dei regolamenti e indica se essi favoriscono o meno accordi che ostacolano la concor-renza.

Art. 25 Organizzazione del commercio (art. 28 LInFi)

La sede di negoziazione definisce procedure affinché le informazioni rilevanti che riguardano le operazioni in valori mobiliari possano essere confermate il giorno in cui l’operazione è stata eseguita.

Art. 26 Trasparenza pre-negoziazione per le azioni (art. 29 cpv. 1 LInFi)

1 La sede di negoziazione pubblica in modo continuo durante il normale orario di negoziazione le informazioni sulla trasparenza pre-negoziazione comunicate tramite i suoi sistemi di negoziazione. 2 Deve essere pubblicato di volta in volta il volume degli ordini e delle azioni per i cinque migliori corsi di acquisto e di vendita. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle dichiarazioni di interesse alla negoziazio-ne. 4 La sede di negoziazione può prevedere nei propri regolamenti deroghe per:

a. i sistemi dei corsi di riferimento, se i corsi di riferimento sono di ampia dif-fusione e considerati attendibili dai partecipanti;

b. i sistemi che formalizzano esclusivamente le operazioni negoziate;

c. gli ordini eseguiti in un sistema di gestione degli ordini della sede di nego-ziazione in attesa della divulgazione;

d. gli ordini di volume elevato rispetto alle normali dimensioni del mercato.

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Art. 27 Trasparenza pre-negoziazione per gli altri valori mobiliari (art. 29 cpv. 1 e 3 lett. a LInFi)

1 L’obbligo di trasparenza pre-negoziazione di cui all’articolo 26 capoversi 1–3 si applica anche ai valori mobiliari diversi dalle azioni. 2 Oltre alle deroghe di cui all’articolo 26 capoverso 4, la sede di negoziazione può prevedere nei propri regolamenti deroghe per:

a. le dichiarazioni di interesse alla negoziazione in sistemi di richiesta di quo-tazioni («request-for-quote system») o di «voice trading»: 1. che sono superiori alla dimensione specifica del valore mobiliare, 2. che esporrebbero i fornitori di liquidità a rischi eccessivi, e 3. che tengono conto del fatto che le parti contrattuali sono investitori al

dettaglio o all’ingrosso;

b. i derivati non soggetti all’obbligo di negoziazione stabilito dall’articolo 112 LInFi e altri valori mobiliari per i quali non esiste un mercato liquido.

3 Nel caso di una deroga di cui al capoverso 2 lettera a, la sede di negoziazione pubblica almeno il corso indicativo pre-negoziazione di acquisto e il corso indicativo pre-negoziazione di vendita vicini al corso degli interessi di negoziazione comunica-to tramite i suoi sistemi di negoziazione.

4 L’obbligo di trasparenza pre-negoziazione non si applica alle operazioni in derivati di controparti non finanziarie:

a. attraverso le quali vengono ridotti i rischi oggettivamente misurabili; e

b. che sono in relazione diretta con l’attività o il finanziamento dell’attività del-la controparte non finanziaria o del relativo gruppo.

Art. 28 Trasparenza post-negoziazione (art. 29 cpv. 2 LInFi)

1 La sede di negoziazione pubblica le informazioni sulla trasparenza post-negoziazione relative alle transazioni effettuate al suo interno conformemente ai suoi regolamenti. 2 Le informazioni post-negoziazione relative a transazioni effettuate in una sede di negoziazione al di fuori del normale orario di negoziazione devono essere pubblicate prima dell’inizio della giornata di negoziazione successiva nella sede di negoziazio-ne in cui l’operazione è stata effettuata. 3 Il capoverso 1 si applica anche alle transazioni effettuate al di fuori della sede di negoziazione, purché queste siano state effettuate durante una giornata di negozia-zione sul mercato più importante per i valori mobiliari in questione o durante il normale orario di negoziazione della sede di negoziazione. In caso contrario le informazioni devono essere pubblicate immediatamente prima dell’inizio del norma-le orario di negoziazione della sede di negoziazione o al più tardi prima dell’inizio della giornata di negoziazione successiva sul mercato più importante per questi valori mobiliari.

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4 La sede di negoziazione può prevedere nei suoi regolamenti una pubblicazione successiva per:

a. le operazioni di volume elevato secondo l’articolo 26 capoverso 4 lettera d;

b. le operazioni: 1. che sono superiori alla dimensione specifica del valore mobiliare, 2. che esporrebbero i fornitori di liquidità a rischi eccessivi, e 3. che tengono conto del fatto che le parti contrattuali sono investitori al

dettaglio o all’ingrosso;

c. le operazioni legate a valori mobiliari per i quali non esiste un mercato liqui-do.

Art. 29 Deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione (art. 29 cpv. 3 lett. b LInFi)

1 Non sono soggette alle disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione le operazioni in valori mobiliari che sono effettuate nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento da:

a. la Confederazione, i Cantoni o i Comuni;

b. la Banca nazionale svizzera (BNS);

c. la Banca dei regolamenti internazionali (BRI);

d. le banche multilaterali di sviluppo secondo l’articolo 63 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 1° giugno 20122 sui fondi propri (OFoP).

2 Possono derogare alle disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione le operazioni in valori mobiliari effettuate dagli organismi elencati di seguito, a condizione che le operazioni avvengano nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento, che sia concessa la reciprocità e che una deroga non sia contraria allo scopo della legge:

a. banche centrali estere;

b. Banca centrale europea (BCE);

c. enti di uno Stato incaricati della gestione del debito pubblico o che vi parte-cipano;

d. Fondo europeo di stabilità finanziaria;

e. Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria. 3 Il Dipartimento federale delle finanze pubblica un elenco degli organismi a cui si applica il capoverso 2. 4 La sede di negoziazione deve essere informata se le operazioni sono effettuate nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento.

2 RS 952.03

Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria RU 2015

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Art. 30 Garanzia di un commercio ordinato (art. 30 LInFi)

1 La sede di negoziazione fissa regole e procedure trasparenti per un commercio equo, efficiente e ordinato e definisce criteri oggettivi per un’esecuzione efficace degli ordini. Essa deve adottare dispositivi per garantire un’amministrazione solida delle operazioni tecniche e l’esercizio dei suoi sistemi. 2 Essa deve disporre di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per assicurare in particolare che i suoi sistemi di negoziazione:

a. siano resilienti e abbiano capacità sufficienti per gestire picchi di volume di ordini e messaggi;

b. siano in grado di garantire un commercio ordinato in condizioni di mercato critiche;

c. siano soggetti a misure di emergenza efficaci per garantire la ripresa dell’attività in caso di perturbazioni dei suoi sistemi di negoziazione;

d. rifiutino ordini che superano i limiti di volume e di corso fissati anticipata-mente o che sono chiaramente errati;

e. siano in grado di sospendere o limitare temporaneamente la negoziazione qualora in un lasso di tempo breve si registri un’oscillazione significativa del prezzo di un valore mobiliare su questo mercato o su un mercato correlato; e

f. sono in grado, in casi eccezionali, di correggere, modificare o annullare qualsiasi operazione;

g. siano sottoposti a controlli regolari volti a garantire che i requisiti di cui alle lettere a–e siano soddisfatti.

3 La sede di negoziazione deve disporre di accordi scritti con tutti i partecipanti che hanno una funzione particolare, segnatamente con quelli che nella sede di negozia-zione perseguono una strategia di «market making». Essa utilizza sistemi e procedu-re che garantiscono il rispetto delle regole da parte di questi partecipanti. 4 Essa può prevedere nei suoi regolamenti che i partecipanti debbano segnalare le vendite allo scoperto nel proprio sistema di negoziazione.

Art. 31 Negoziazione algoritmica e negoziazione ad alta frequenza (art. 30 LInFi)

1 La sede di negoziazione deve essere in grado di individuare:

a. gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica;

b. i diversi algoritmi utilizzati per la creazione degli ordini; e

c. i commercianti dei partecipanti che hanno avviato tali ordini nel sistema di negoziazione.

2 Essa esige dai partecipanti che effettuano negoziazioni algoritmiche di comunicar-lo e di segnalare gli ordini così generati, di conservare le registrazioni di tutti gli ordini inviati, compresi quelli annullati, e di dotarsi in particolare di sistemi e con-trolli dei rischi efficaci al fine di garantire che i suoi sistemi:

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a. siano resilienti e abbiano capacità sufficienti per gestire picchi di volume di ordini e messaggi;

b. siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati;

c. non causino perturbazioni della sede di negoziazione né vi contribuiscano;

d. non possano essere utilizzati per finalità contrarie agli articoli 142 e 143 LInFi;

e. siano soggetti a test adeguati degli algoritmi e a meccanismi di controllo, compresi i sistemi per: 1. limitare il rapporto tra ordini di negoziazione non eseguiti e operazioni

che possono essere inserite nel sistema da un partecipante, 2. rallentare il flusso di ordini se vi è il rischio che sia raggiunta la capaci-

tà del sistema, e 3. limitare la variazione minima di prezzo consentita nella sede di nego-

ziazione e garantirne il rispetto. 3 Per tenere conto dell’ulteriore sfruttamento della capacità del sistema, la sede di negoziazione può prevedere emolumenti più elevati per:

a. il conferimento di ordini annullati successivamente;

b. i partecipanti cha hanno una quota elevata di ordini annullati;

c. i partecipanti con: 1. un’infrastruttura volta a ridurre al minimo i ritardi nella trasmissione

degli ordini, 2. un sistema che determina l’inizializzazione, la generazione, la trasmis-

sione o l’esecuzione di un ordine, e 3. un numero elevato di offerte di prezzo, di ordini o di annullamenti in-

fragiornalieri.

Art. 32 Sorveglianza del commercio (art. 31 cpv. 2 LInFi)

1 L’organo di sorveglianza del commercio deve disporre di sistemi e risorse appro-priati per l’adempimento dei propri compiti. 2 Il funzionamento dei sistemi di sorveglianza del commercio deve essere garantito senza limitazioni anche in caso di un elevato volume di dati. 3 L’organo di sorveglianza del commercio sorveglia il commercio in modo da per-mettere di identificare i comportamenti di cui agli articoli 142 e 143 LInFi, indipen-dentemente dal fatto che questi siano riconducibili a negoziazioni manuali, automa-tizzate o algoritmiche.

Art. 33 Ammissione di valori mobiliari da parte di una borsa (art. 35 LInFi)

1 La borsa garantisce che tutti i valori mobiliari ammessi al commercio e quotati possano essere negoziati in modo equo, efficiente e ordinato.

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2 Nel caso dei derivati essa assicura in particolare che le caratteristiche del commer-cio di derivati consentano una formazione ordinata dei corsi. 3 La borsa si dota dei dispositivi necessari per controllare l’osservanza dei requisiti di ammissione e quotazione per i valori mobiliari da essa ammessi al commercio e quotati.

Art. 34 Ammissione di valori mobiliari da parte di un sistema multilaterale di negoziazione

(art. 36 LInFi)

1 Il sistema multilaterale di negoziazione garantisce che tutti i valori mobiliari am-messi al commercio possano essere negoziati in modo equo, efficiente e ordinato. 2 Nel caso dei derivati esso assicura in particolare che le caratteristiche del commer-cio di derivati consentano una formazione ordinata dei corsi. 3 Il sistema multilaterale di negoziazione si dota dei dispositivi necessari per control-lare l’osservanza dei requisiti di ammissione per i valori mobiliari da esso ammessi al commercio.

Art. 35 Autorità di ricorso (art. 37 cpv. 1–3 LInFi)

1 Nella sua attività giurisdizionale l’autorità di ricorso è indipendente e sottostà al solo diritto. 2 I suoi membri non possono far parte dell’organo per l’ammissione di valori mobi-liari al commercio né avere un rapporto di lavoro con la sede di negoziazione. 3 Ai membri dell’autorità indipendente di ricorso si applicano le disposizioni sulla ricusazione della legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale.

4 Il regolamento dell’autorità indipendente di ricorso contiene prescrizioni concer-nenti la composizione, la nomina, l’organizzazione e le procedure di tale autorità.

Art. 36 Obbligo di registrazione dei partecipanti (art. 38 LInFi)

1 I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono essere registrate le informazioni necessarie relative a tutti gli ordini e a tutte le operazioni in valori mobiliari effettuate per proprio conto o a nome di clienti. 2 La FINMA stabilisce quali informazioni sono necessarie e in quale forma esse debbano essere registrate.

Art. 37 Obbligo di comunicazione dei partecipanti (art. 39 LInFi)

1 I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono comunicare in particola-re

3 RS 173.110

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a. la denominazione e il numero dei valori mobiliari acquistati o alienati;

b. il volume, la data e l’ora della conclusione della transazione;

c. il corso; e

d. le informazioni per l’identificazione del cliente. 2 L’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1 si estende anche agli strumenti finanziari acquistati o alienati che hanno come valore sottostante uno o più valori mobiliari ammessi al commercio. 3 La comunicazione può essere delegata. 4 Se esiste un accordo con una sede di negoziazione estera o con un sistema organiz-zato di negoziazione estero secondo l’articolo 32 capoverso 3 LInFi, non devono essere comunicate le transazioni concluse:

a. in valori mobiliari o in strumenti finanziari secondo i capoversi 1 e 2, se 1. le transazioni sono effettuate dalla succursale di un commerciante di va-

lori mobiliari svizzero o da un partecipante estero ammesso a una sede di negoziazione,

2. la succursale o il partecipante estero siano autorizzati al commercio dal-la competente autorità di vigilanza estera e siano soggetti all’obbligo di comunicazione nello Stato interessato o nello Stato di origine;

b. in valori mobiliari esteri ammessi al commercio in una sede di negoziazione svizzera o in strumenti finanziari il cui valore sottostante è un valore mobi-liare ammesso al commercio in una sede di negoziazione svizzera, sempre che le transazioni siano concluse in una sede di negoziazione estera ricono-sciuta dalla Svizzera o in un sistema organizzato di negoziazione.

Sezione 2: Sistemi organizzati di negoziazione

Art. 38 Condizioni per l’autorizzazione e il riconoscimento (art. 43 cpv. 1 LInFi)

Le condizioni per l’autorizzazione e il riconoscimento applicabili al gestore di un sistema organizzato di negoziazione si basano sulle leggi sui mercati finanziari secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20074 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

Art. 39 Assetto organizzativo e prevenzione di conflitti di interessi (art. 44 LInFi)

1 Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione emana regole per l’organizzazione del commercio e sorveglia il rispetto delle disposizioni legali e regolamentari nonché lo svolgimento del commercio.

4 RS 956.1

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2 Esso effettua registrazioni cronologiche di tutti gli ordini e di tutte le operazioni eseguiti nell’ambito del sistema organizzato di negoziazione. 3 In caso di contratti conclusi secondo regole discrezionali si possono effettuare negoziazioni «matched principal» anche se non è possibile garantire un’esecuzione alle migliori condizioni, sempre che i clienti interessati abbiano acconsentito a questa procedura.

Art. 40 Garanzia di un commercio ordinato (art. 45 LInFi)

Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione fissa regole e procedure traspa-renti per un commercio equo, efficiente e ordinato e definisce criteri oggettivi per un’esecuzione efficace degli ordini. Egli deve adottare dispositivi per garantire un’amministrazione solida delle operazioni tecniche e l’esercizio dei suoi sistemi secondo l’articolo 30 capoversi 2–4.

Art. 41 Negoziazione algoritmica e negoziazione ad alta frequenza (art. 45 LInFi)

Per evitare perturbazioni del suo sistema di negoziazione, il gestore di un sistema organizzato di negoziazione deve adottare misure efficaci secondo l’articolo 31.

Art. 42 Trasparenza pre-negoziazione per i valori mobiliari (art. 46 cpv. 2 e 3 LInFi)

1 Alla negoziazione multilaterale si applicano per analogia:

a. gli articoli 26 e 29 per le azioni;

b. gli articoli 27 e 29 per gli altri valori mobiliari. 2 Se non esiste un mercato liquido, nella negoziazione bilaterale sono sufficienti offerte di corsi su richiesta.

Art. 43 Trasparenza post-negoziazione per i valori mobiliari (art. 46 cpv. 1 e 2 LInFi)

1 Alla negoziazione multilaterale si applicano per analogia l’articolo 28 capoversi 1 e 4 nonché l’articolo 29. 2 Nella negoziazione bilaterale è sufficiente una pubblicazione aggregata alla fine di una giornata di negoziazione.

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Capitolo 3: Controparti centrali

Art. 44 Organizzazione, continuità operativa e sistemi informatici (art. 8, 13 e 14 LInFi)

1 La controparte centrale è tenuta a istituire un comitato di rischio comprendente rappresentanti dei partecipanti, dei partecipanti indiretti e dell’organo di alta direzio-ne, vigilanza e controllo.

2 Essa deve prevedere procedure, una pianificazione e una sufficiente ridondanza delle risorse informatiche affinché in caso di perturbazione i sistemi siano in grado di elaborare tutte le restanti transazioni prima della fine della giornata.

Art. 45 Garanzie (art. 49 LInFi)

1 Se i valori soglia prestabiliti sono superati, la controparte centrale richiede il ver-samento di margini iniziali e di variazione almeno una volta al giorno. 2 Essa evita i rischi di concentrazione connessi con le garanzie e si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo. 3 Essa prevede procedure sulla base delle quali può verificare i modelli e i parametri impiegati per la gestione dei rischi ed effettua regolarmente tali verifiche. 4 La controparte centrale riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patri-moniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidandoli in custo-dia a una parte terza. In particolare, essa affida in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e per quanto possibile soggetti a vigilanza.

Art. 46 Fondi propri (art. 51 LInFi)

1 La controparte centrale deve coprire con fondi propri i suoi rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo i titoli primo, secondo e terzo dell’OFoP5 se tali rischi non sono già coperti dalle garanzie dei partecipanti secondo l’articolo 49 FInFi. 2 I fondi propri dedicati di cui all’articolo 53 capoverso 2 lettera c LInFi ammontano almeno al 25 per cento dei fondi propri necessari secondo il titolo terzo dell’OFoP. 3 La controparte centrale detiene altri fondi propri per coprire i costi della cessazione dell’attività o della ristrutturazione volontarie. Nel caso di controparti centrali di rilevanza sistemica tali fondi devono permettere di attuare il piano ai sensi dell’articolo 68, coprendo tuttavia almeno i costi di esercizio correnti durante sei mesi. 4 In casi particolari la FINMA può allentare o inasprire i requisiti di cui ai capover-si 1–3.

5 RS 952.03

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5 La controparte centrale deve disporre di un piano che indichi come reperire altri fondi propri qualora i suoi fondi propri non soddisfino più i requisiti di cui ai capo-versi 1–4. Il piano deve essere approvato dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. 6 Sei i suoi fondi propri sono inferiori al 110 per cento rispetto ai requisiti di cui ai capoversi 1–4, la controparte centrale ne informa immediatamente la FINMA e la sua società di audit e trasmette alla FINMA un piano indicando come intende rispet-tare nuovamente il limite.

Art. 47 Ripartizione dei rischi (art. 51 LInFi)

La controparte centrale può assumere nei confronti di una singola controparte o di controparti associate a un gruppo rischi di credito soltanto secondo quanto stabilito al titolo quarto dell’OFoP6.

Art. 48 Liquidità (art. 52 LInFi)

1 Per liquidità in una valuta secondo l’articolo 52 capoverso 1 LInFi si intendono:

a. il contante in detta valuta detenuto presso una banca centrale o un’istituzione finanziaria solvibile;

b. il contante in altre valute prontamente convertibili in detta valuta mediante operazioni di cambio;

c. le linee di credito non garantito in detta valuta concordate contrattualmente, approvate e utilizzabili presso un’istituzione finanziaria solvibile senza ulte-riore decisione creditizia;

d. le garanzie di cui all’articolo 49 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta mediante vendita;

e. le garanzie di cui all’articolo 49 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta presso banche centrali o istituzioni finanziarie solvibili mediante linee di credito garantito o linee di pronti con-tro termine concordate contrattualmente.

2 La controparte centrale verifica regolarmente il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 52 capoverso 1 LInFi sulla base di diversi scenari di stress. A tal fine, applica alla liquidità scarti di garanzia adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Essa diversifica i suoi fornitori di liquidità. 3 La strategia d’investimento della controparte centrale deve essere in linea con la sua strategia di gestione dei rischi. La controparte è tenuta a evitare i rischi di con-centrazione.

6 RS 952.03

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Art. 49 Trasferibilità (art. 55 LInFi)

1 La trasferibilità è garantita se:

a. il trasferimento è legalmente efficace a norma degli ordinamenti giuridici applicabili; e

b. l’altro partecipante si è impegnato contrattualmente verso il partecipante in-diretto ad assumere le garanzie, i crediti e gli impegni di quest’ultimo.

2 Se un trasferimento non ha luogo entro il termine fissato dalla controparte centrale, quest’ultima può adottare tutte le misure previste dalle sue regole per gestire attiva-mente i rischi relativi alle posizioni interessate, compresa la liquidazione dei valori patrimoniali e delle garanzie che il partecipante inadempiente detiene per conto di un partecipante indiretto o dei suoi clienti.

Capitolo 4: Depositari centrali

Art. 50 Organizzazione (art. 8 LInFi)

Il depositario centrale istituisce, per ogni sistema di regolamento delle operazioni in titoli da lui gestito, un comitato degli utenti in cui sono rappresentati gli emittenti e i partecipanti a tali sistemi di regolamento delle operazioni in titoli.

Art. 51 Servizi accessori (art. 10 LInFi)

Il depositario centrale può fornire anche i seguenti servizi:

a. la prima registrazione di cartevalori mediante scritture contabili;

b. la messa a disposizione e la tenuta di conti di deposito al livello più alto.

Art. 52 Principi di custodia, registrazione e trasferimento di valori mobiliari (art. 62 LInFi)

1 Tutte le operazioni con regolamento in contanti tra i partecipanti a un sistema di regolamento delle operazioni in titoli, gestito da un depositario centrale, sono regola-te in questo sistema secondo il principio «fornitura contro pagamento». 2 I depositari centrali che utilizzano un’infrastruttura di regolamento comune fissano momenti identici per:

a. l’immissione degli ordini di pagamento e di trasferimento nel sistema dell’infrastruttura di regolamento comune; e

b. l’irrevocabilità degli ordini di pagamento e di trasferimento.

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Art. 53 Garanzie (art. 64 LInFi)

1 Il depositario centrale deve disporre di sufficienti garanzie per coprire interamente i suoi rischi di credito correnti. 2 Egli evita i rischi di concentrazione connessi alle garanzie e si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo. 3 Egli verifica regolarmente, mediante procedure appropriate, i modelli e i parametri che impiega per la gestione dei rischi. 4 Il depositario centrale riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patri-moniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidandoli in custo-dia a una parte terza. In particolare, egli affida in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e per quanto possibile soggetti a vigilanza.

Art. 54 Fondi propri (art. 66 LInFi)

Il depositario centrale deve coprire con fondi propri i suoi rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo i titoli primo, secondo e terzo dell’OFoP7 se tali rischi non sono già coperti dalle garanzie dei partecipanti secondo l’articolo 64 LInFi. Per il resto si applica per analogia l’articolo 46 capoversi 3–6.

Art. 55 Ripartizione dei rischi (art. 66 LInFi)

Il depositario centrale può assumere nei confronti di una singola controparte o di controparti associate a un gruppo rischi di credito soltanto secondo quanto stabilito al titolo quarto dell’OFoP8. La FINMA può prevedere deroghe per le posizioni proprie.

Art. 56 Liquidità (art. 67 LInFi)

1 Per liquidità in una valuta secondo l’articolo 67 capoverso 1 LInFi si intendono:

a. il contante in detta valuta detenuto presso una banca centrale o un’istituzione finanziaria solvibile;

b. il contante in altre valute prontamente convertibili in detta valuta mediante operazioni di cambio;

c. le linee di credito non garantito in detta valuta concordate contrattualmente, approvate e utilizzabili presso un’istituzione finanziaria solvibile senza ulte-riore decisione creditizia;

7 RS 952.03 8 RS 952.03

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d. le garanzie di cui all’articolo 64 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta mediante vendita;

e. le garanzie di cui all’articolo 64 LInFi e i valori patrimoniali trasformabili prontamente in contante in detta valuta presso banche centrali o istituzioni finanziarie solvibili mediante linee di credito garantito o linee di pronti con-tro termine concordate contrattualmente.

2 Il depositario centrale verifica regolarmente il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 67 capoverso 1 LInFi sulla base di diversi scenari di stress. A tal fine, applica alla liquidità scarti di garanzia adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Esso diversifica i sui fornitori di liquidità. 3 La strategia d’investimento del depositario centrale deve essere in linea con la sua strategia di gestione dei rischi. Il depositario centrale è tenuto a evitare i rischi di concentrazione.

Capitolo 5: Repertorio di dati sulle negoziazioni

Art. 57 Servizi accessori (art. 10 LInFi)

Se offre servizi accessori, il repertorio di dati sulle negoziazioni deve fornirli opera-tivamente separati dai suoi servizi essenziali.

Art. 58 Conservazione dei dati (art. 75 LInFi)

1 Per quanto riguarda i dati comunicati, il repertorio di dati sulle negoziazioni deve

a. registrarli immediatamente e integralmente;

b. salvarli sia online che offline;

c. copiarli in numero appropriato. 2 Esso registra tutte le modifiche dei dati comunicati, indicando:

a. chi ha chiesto la modifica apportata;

c. il momento della modifica;

d. una descrizione chiara della modifica.

Art. 59 Pubblicazione dei dati (art. 76 LInFi)

1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni pubblica almeno settimanalmente le posizio-ni aperte, i volumi delle transazioni e i valori per le seguenti categorie di derivati:

a. derivati su merci;

b. derivati su crediti;

c. derivati su valute;

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d. derivati su azioni;

e. derivati su tassi d’interesse;

f. altri derivati. 2 I dati devono essere facilmente accessibili al pubblico. 3 I dati pubblicati non devono permettere di identificare le parti contrattuali.

Art. 60 Accesso ai dati da parte di autorità svizzere (art. 77 LInFi)

1 Fatto salvo il capoverso 2, il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda l’accesso alle seguenti autorità:

a. alla FINMA, per tutti i dati relativi alle transazioni;

b. alla BNS, per tutti i dati relativi alle transazioni;

c. alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto, per i dati relativi alle transazioni in derivati in relazione a una procedura concernente un’offerta pubblica d’acquisto;

d. all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori, per i dati relativi alle tran-sazioni in derivati di cui necessita nell’ambito di una procedura di sorve-glianza concreta delle società di audit;

e. alla Commissione della concorrenza, per i dati relativi alle transazioni in de-rivati in relazione a una procedura in materia di concorrenza;

f. alla Commissione dell’energia elettrica, per i dati relativi alle transazioni in derivati il cui sottostante è un valore che riguarda l’energia.

2 Il repertorio di dati sulle negoziazioni respinge le domande che concernono transa-zioni e posizioni delle banche centrali.

Art. 61 Accesso ai dati da parte di autorità estere (art. 78 LInFi)

1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari l’accesso ai dati relativi alle transazioni esclusivamente ai fini dell’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari. 2 L’articolo 60 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 62 Procedura (art. 77 e 78 LInFi)

1 L’accesso alle autorità è accordato in conformità alle procedure di comunicazione, alle norme sullo scambio di dati e ai dati di riferimento di uso comune a livello internazionale. 2 Le autorità devono garantire attraverso misure adeguate che ai dati abbiano accesso unicamente i collaboratori che ne necessitano direttamente per l’adempimento della loro attività.

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3 Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione delle autorità un modu-lo per le loro domande in cui richiede le seguenti informazioni:

a. i dati concernenti l’autorità (nome, indirizzo, funzione, mandato);

b. il motivo della richiesta dei dati e il riferimento al loro mandato;

c. la base giuridica per la richiesta dei dati;

d. la descrizione dei dati richiesti;

e. una spiegazione delle misure adottate per garantire la riservatezza dei dati ricevuti.

4 Esso esige inoltre dalle autorità estere la conferma dell’esistenza di un accordo di collaborazione tra le autorità estere e svizzere di cui all’articolo 78 capoverso 1 LInFi. 5 Il repertorio di dati sulle negoziazioni registra le informazioni relative all’accesso ai dati.

Art. 63 Trasmissione di dati a privati (art. 79 LInFi)

Alla trasmissione di dati a privati si applicano per analogia gli articoli 59 capoverso 3 e 62 capoverso 3.

Capitolo 6: Sistemi di pagamento

Art. 64 Principi di compensazione e regolamento (art. 82 LInFi)

1 Il sistema di pagamento garantisce una compensazione e un regolamento corretti e conformi alla legge delle obbligazioni di pagamento. 2 Esso stabilisce il momento a partire dal quale:

a. un ordine di pagamento non può più essere modificato o revocato;

b. un pagamento è regolato. 3 Il sistema di pagamento regola i pagamenti per quanto possibile in tempo reale, ma al più tardi alla fine del giorno di valuta.

Art. 65 Adempimento delle obbligazioni di pagamento (art. 82 LInFi)

1 Il sistema di pagamento permette il regolamento di pagamenti mediante trasferi-mento di depositi a vista detenuti presso una banca centrale. 2 Qualora questo sia impossibile o non praticabile, esso utilizza un mezzo di paga-mento con rischi di credito e di liquidità nulli o bassi. Il sistema di pagamento riduce al minimo e sorveglia in modo continuativo tali rischi.

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Art. 66 Garanzie e liquidità (art. 82 LInFi)

Gli articoli 64 e 67, nonché 53 e 56 LInFi si applicano per analogia.

Capitolo 7: Vigilanza e sorveglianza

Art. 67 Verifica (art. 84 cpv. 1 LInFi)

1 La società di audit dell’infrastruttura del mercato finanziario verifica se quest’ultima adempie le obbligazioni risultanti dalla legge, dalla presente ordinanza e dalle proprie basi contrattuali. 2 La società di audit della sede di negoziazione coordina le sue verifiche con l’organo di sorveglianza del commercio e gli sottopone il rapporto di audit.

Art. 68 Restituzione volontaria dell’autorizzazione (art. 86 LInFi)

1 Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica predispongono un piano che indichi come concludere in modo ordinato i processi operativi di rilevanza sistemica in caso di cessazione volontaria dell’attività. Il piano tiene conto del tempo necessario affinché i partecipanti possano connettersi a un’infrastruttura alternativa. Esso deve essere approvato dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. 2 Il capoverso 1 si applica anche se la conclusione di un processo operativo di rile-vanza sistemica non comporta la restituzione dell’autorizzazione.

Capitolo 8: Disposizioni in materia di insolvenza

Art. 69 Protezione del sistema (art. 89 LInFi)

1 Sono istruzioni impartite da partecipanti segnatamente le istruzioni che:

a. riguardano direttamente il regolamento di pagamenti o di transazioni di valo-ri mobiliari; o

b. servono per il reperimento di mezzi finanziari o garanzie richiesti confor-memente alle regole del sistema.

2 A partire dal momento di cui all’articolo 62 capoverso 4 lettera a LInFi e all’articolo 64 capoverso 2 lettera a, un ordine di pagamento o di trasferimento non può essere revocato da un partecipante a tale sistema né da un terzo.

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Art. 70 Prevalenza degli accordi in caso di insolvenza (art. 90 e 91 LInFi)

1 Fanno parte degli accordi di compensazione segnatamente le disposizioni sulla compensazione e sul «netting» nonché gli accordi sull’inadempienza negli accordi bilaterali o negli accordi quadro. 2 Per trasferimento di crediti e obbligazioni si intendono segnatamente la cessione, la cancellazione, la ricostituzione mediante convenzione e la chiusura di una posizione seguita dalla riapertura di una posizione equivalente. 3 Se nella catena delle transazioni sono state ulteriormente trasferite, le garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri valori patrimoniali il cui valore può essere determinato in modo oggettivo passano automaticamente, con il trasferimento di una posizione, al partecipante assuntore.

Art. 71 Differimento della disdetta di contratti (art. 92 LInFi)

1 Possono essere differiti in particolare:

a. i contratti sull’acquisto, sulla vendita, sul riacquisto, sul prestito di valori mobiliari e diritti valori e sulla negoziazione di opzioni su valori mobiliari e diritti valori, indipendentemente dal fatto che siano singoli, in gruppi o indi-ci;

b. i contratti sull’acquisto e sulla vendita con futura fornitura di materie prime nonché sulla negoziazione di opzioni su materie prime o sulla fornitura di materie prime;

c. i contratti sull’acquisto, sulla vendita o sul trasferimento di beni, servizi, di-ritti o interessi a un prezzo preventivamente determinato e a una data futura (contratti a termine);

d. i contratti su operazioni «swap» relative a divise, monete, metalli preziosi e crediti come pure valori mobiliari, diritti valori, materie prime e i relativi in-dici.

2 L’infrastruttura del mercato finanziario garantisce, sia a livello di singolo istituto sia a livello di gruppo, il rispetto di un eventuale differimento della disdetta di con-tratti disposto dalla FINMA.

Titolo 3: Comportamento sul mercato

Capitolo 1: Commercio di derivati

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 72 Investimenti collettivi di capitale (art. 93 cpv. 2 lett. e ed f LinFi)

1 Per determinare se un investimento collettivo di capitale sia da considerarsi quale controparte finanziaria o piccola controparte finanziaria ci si basa, a prescindere dal

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fatto che esso abbia o meno personalità giuridica, sulle operazioni in derivati OTC effettuate per suo conto secondo l’articolo 99 LInFi. 2 L’obbligo di agire per l’investimento collettivo di capitale spetta:

a. nel caso di investimenti collettivi di capitale contrattuali, alla direzione del fondo o al gestore patrimoniale incaricato di adempiere gli obblighi risultanti dal commercio di derivati;

b. nel caso di investimenti collettivi di capitale costituiti in forma societaria, alla società.

Art. 73 Imprese (art. 93 cpv. 3 LInFi)

1 È considerato impresa ai sensi della LInFi chi è iscritto nel registro di commercio secondo l’articolo 934 del Codice delle obbligazioni9. 2 Sono considerate imprese anche le società estere aventi personalità giuridica se-condo il diritto ad esse applicabile nonché i trust e altre strutture analoghe.

Art. 74 Succursali (art. 93 cpv. 5 LInFi)

1 Se constata che una succursale svizzera di un partecipante estero al mercato finan-ziario sottostà a una regolamentazione che in punti essenziali non corrisponde ai requisiti di legge, la FINMA assoggetta la succursale, per le operazioni in derivati effettuate da quest’ultima, alle disposizioni della LInFi relative al commercio di derivati (art. 93–117). 2 Questi disposizioni si applicano anche alle succursali all’estero di controparti svizzere.

Art. 75 Eccezioni per altre istituzioni pubbliche (art. 94 cpv. 2 LInFi)

1 Le operazioni in derivati sottostanno unicamente all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 104 LInFi se sono concluse con

a. banche centrali estere;

b. la Banca centrale europea (BCE);

c. il Fondo europeo di stabilità finanziaria;

d. il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria;

e. istituzioni amministrative che adempiono compiti pubblici e sono finanziate da Stati centrali, enti territoriali o autorità, oppure con imprese senza scopo di lucro controllate e garantite dallo Stato;

f. istituti finanziari istituiti da un Governo centrale o dal Governo di un ente territoriale di diritto pubblico subordinato, allo scopo di assegnare prestiti

9 RS 220

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con finalità di incentivazione su mandato statale, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro.

2 Le operazioni in derivati con banche centrali estere possono essere esonerate dall’obbligo di comunicazione se esse avvengono nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento e se alla BNS è concessa la reciprocità. 3 Il Dipartimento federale delle finanze pubblica un elenco delle banche centrali estere a cui si applica il capoverso 2.

Art. 76 Derivati esclusi (art. 94 cpv. 4 LInFi)

Oltre ai derivati indicati nell’articolo 94 capoverso 3 LInFi, sono esclusi dalle dispo-sizioni della LInFI relative al commercio di derivati (art. 93–117):

a. i derivati emessi sotto forma di cartevalori trasferibili o di diritti valori; o

b. i derivati accettati sotto forma di deposito.

Art. 77 Adempimento di obblighi secondo il diritto estero (art. 95 LInFi)

1 La FINMA riconosce come equivalente il diritto estero se gli obblighi nel com-mercio con derivati e le disposizioni sulla vigilanza sono paragonabili a quelle svizzere nei loro effetti sostanziali. 2 Questa condizione è soddisfatta in riferimento a:

a. l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 97 LInFI, se la compensazione riduce considerevolmente i rischi sistemici e di controparte legati ai derivati OTC standardizzati;

b. l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 104 LInFi, se la comunicazio-ne contiene almeno le indicazioni di cui all’articolo 105 LInFi;

c. l’obbligo di riduzione dei rischi secondo gli articoli 107–110 LInFi, se le re-lative misure riducono considerevolmente i rischi sistemici e di controparte legati ai derivati OTC non standardizzati;

d. l’obbligo di negoziazione di cui all’articolo 112 LInFi, se la negoziazione di derivati standardizzati tramite sedi di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione migliora adeguatamente la trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione sul mercato dei derivati.

Art. 78 Flusso di informazioni all’interno del gruppo (art. 96 LInFi)

Se incarica società del gruppo e succursali in Svizzera e all’estero di adempiere i suoi obblighi secondo gli articoli 93–117 LInFi, la controparte può scambiare con esse tutte le informazioni richieste a tal fine, compresi i dati dei clienti, senza che sia necessario il consenso del cliente.

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Art. 79 Dichiarazione circa le caratteristiche della controparte (art. 97 cpv. 3 LInFi)

1 La dichiarazione di una controparte circa le sue caratteristiche si applica in riferi-mento a tutti gli obblighi previsti dal presente capitolo. 2 Le controparti sono tenute a informare tempestivamente della modifica del loro statuto le controparti con cui effettuano abitualmente operazioni in derivati.

Art. 80 Swap su valute e contratti in cambi a termine (art. 101 cpv. 3, art. 107 cpv. 2, art. 113 cpv. 3 LInFi)

Sono considerati swap su valute e contratti in cambi a termine, esclusi dall’obbligo di compensazione (art. 97 LInFi), dagli obblighi di riduzione dei rischi (art. 107–111 LInFi) e dall’obbligo di negoziazione (art. 112 LInFi) indipendentemente dal meto-do di regolamento impiegato, tutte le operazioni di scambio di valute per le quali è garantita una compensazione reale.

Sezione 2: Compensazione per il tramite di una controparte centrale

Art. 81 Inizio dell’obbligo (art. 97 LInFi)

L’obbligo di compensare per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta le operazioni in derivati si applica, a partire dalla data in cui la FINMA rende noto tale obbligo per la relativa categoria di derivati:

a. dopo la scadenza di un termine di sei mesi: per le nuove operazioni in deri-vati che i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono tra loro;

b. dopo la scadenza di un termine di nove mesi: per le nuove operazioni in de-rivati che: 1. i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta con-

cludono con altre controparti finanziarie, o 2. altre controparti finanziarie non piccole concludono tra loro;

c. dopo la scadenza di un termine di 12 mesi: per tutte le altre nuove operazioni in derivati concluse.

Art. 82 Operazioni non considerate (art. 97 cpv. 2 LInFi)

1 Se sono state concluse prima dell’assoggettamento all’obbligo di compensazione, le operazioni con controparti che secondo l’articolo 98 capoverso 2 o 99 capoverso 2 LInFi sottostanno all’obbligo di compensazione non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale. 2 Le operazioni in derivati con controparti che hanno sede o domicilio in Svizzera ai quali non si applicano le disposizioni relative al commercio di derivati non devono essere compensati per il tramite di una controparte centrale.

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Art. 83 Operazioni in derivati volte a ridurre i rischi (art. 98 cpv. 3 LInFi)

1 Le operazioni in derivati volte a ridurre i rischi sono direttamente correlate all’attività oppure alla gestione del patrimonio o della liquidità della controparte non finanziaria se:

a. servono a coprire i rischi derivanti da una variazione del valore degli attivi o dei passivi di cui la controparte non finanziaria o il suo gruppo dispone ra-gionevolmente in funzione della sua attività;

b. servono a coprire i rischi derivanti da un impatto indiretto sul valore degli attivi e dei passivi dovuto alla fluttuazione dei tassi d’interesse, dei tassi d’inflazione, dei tassi di cambio o dei rischi di credito;

c. sono considerate operazioni di copertura secondo una norma contabile rico-nosciuta di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 21 novembre 201210 sulle norme contabili riconosciute; o

d. sono concluse come operazioni di copertura forfettarie nell’ambito di una gestione dei rischi aziendali («portfolio hedging» o «macro hedging») o me-diante copertura indiretta («proxy hedging») secondo standard internaziona-li.

Art. 84 Valori soglia (art. 100 LInFi)

1 Alle medie delle posizioni lorde nelle operazioni in derivati OTC in corso delle controparti non finanziarie si applicano i valori soglia seguenti:

a. derivati su crediti: 1,1 miliardi di franchi;

b. derivati su azioni: 1,1 miliardi di franchi;

c. derivati su tassi d’interesse: 3,3 miliardi di franchi;

d. derivati su valute: 3,3 miliardi di franchi;

e. derivati su materie prime e altri derivati: 3,3 miliardi di franchi. 2 Alla media della posizione lorda in tutte le operazioni in derivati OTC in corso delle controparti finanziarie si applica un valore soglia di 8 miliardi di franchi a livello di gruppo finanziario.

Art. 85 Media di una posizione lorda (art. 100 LInFi)

Per il calcolo della media di una posizione lorda nelle operazioni in derivati OTC in corso si applicano le regole seguenti:

a. nel calcolo si utilizzano tassi di cambio attuali;

b. le posizioni di operazioni in derivati OTC oggetto di una compensazione centrale volontaria sono considerate nel calcolo;

10 RS 221.432

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c. le posizioni di società del gruppo integralmente consolidate, comprese quelle con sede all’estero, sono considerate nel calcolo indipendentemente dalla sede della società madre qualora tali società del gruppo fossero considerate in Svizzera controparti finanziarie o non finanziarie.

d. gli adeguamenti dell’importo nominale durante il periodo di validità sono considerati se contrattualmente sono previsti già all’inizio della transazione;

e. anche le operazioni successive, nella catena, a un’operazione di copertura sono considerate operazioni di copertura;

f. è consentita una compensazione con posizioni in derivati di segno opposto che si riferiscono agli stessi strumenti sottostanti, sono denominati nella stessa valuta e hanno la stessa scadenza. I tassi di interesse di riferimento nel caso di posizioni a tasso variabile, i tassi di interesse fissi e la data di fissa-zione del tasso di interesse devono essere identici;

g. i derivati che secondo l’articolo 101 capoverso 3 lettera b LInFi non sotto-stanno all’obbligo di compensazione non sono considerati nel calcolo.

Art. 86 Operazioni transfrontaliere (art. 94 cpv. 2 e art. 102 LInFi)

Nelle operazioni transfrontaliere non è necessario effettuare la compensazione per il tramite di una controparte centrale, purché la controparte estera:

a. abbia la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalen-te dalla FINMA; e

b. non sia soggetta all’obbligo di compensazione secondo il diritto di questo Stato.

Art. 87 Operazioni infragruppo (art. 103 lett. b LInFi)

Le controparti non finanziarie sottostanno ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, di misurazione e di controllo dei rischi se dispongono di una tesoreria centrale professionale.

Sezione 3: Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni

Art. 88 Obbligo (art. 104 LInFi)

1 Le operazioni in derivati effettuate con controparti aventi sede o domicilio in Svizzera, alle quali non si applicano le disposizioni sul commercio di derivati, devono essere comunicate dalla controparte sottoposta alla legge. 2 Le operazioni effettuate presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione devono essere comunicate di volta in volta dalla controparte che nella catena è più prossima alla controparte centrale.

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3 Fatti salvi accordi di altro tenore, la qualifica di controparte alienante è determinata secondo gli standard internazionali consueti per il settore. 4 Fatto salvo l’articolo 105 capoverso 4 LInFi, una controparte può comunicare dati a un repertorio di dati sulle negoziazioni in Svizzera o all’estero senza ottenere il consenso della sua controparte o di un cliente finale o senza informarli se ciò avvie-ne in adempimento di obblighi sanciti dal titolo terzo della LInFi.

Art. 89 Contenuto della comunicazione (art. 105 cpv. 2 LInFi)

1 La comunicazione contiene le indicazioni di cui all’allegato 2.

2 Se un’operazione in derivati presenta caratteristiche che sono tipiche per più di uno dei valori sottostanti indicati nell’allegato 2 sezione 2a, nella comunicazione viene precisato il tipo di accordo che le controparti hanno raggiunto in merito all’attribuzione a una classe d’investimento.

Art. 90 Comunicazione di modifiche (art. 105 cpv. 1 LInFi)

1 La compensazione successiva di un’operazione esistente per il tramite di una controparte centrale deve essere comunicata come modifica dell’operazione. 2 Un’operazione effettuata per pareggiare un’altra operazione è considerata come una nuova operazione da comunicare.

Sezione 4: Riduzione dei rischi

Art. 91 Obblighi (art. 107–111 LInFi)

1 Gli obblighi di riduzione dei rischi non si applicano alle operazioni effettuate con persone fisiche, a meno che non siano controparti finanziarie o non finanziarie. 2 Se la FINMA stabilisce che un’operazione in derivati non deve più essere assog-gettata all’obbligo di compensazione, lo comunica tempestivamente alle controparti accordando loro un congruo termine. Decorso questo termine, gli obblighi di ridu-zione dei rischi devono essere rispettati.

Art. 92 Conferma delle condizioni contrattuali (art. 108 lett. a LInFi)

1 Le condizioni contrattuali devono essere confermate reciprocamente al più tardi il giorno operativo successivo alla conclusione dell’operazione in derivati OTC. 2 Le operazioni in derivati OTC concluse dopo le ore 16 devono essere confermate al più tardi il secondo giorno operativo successivo. 3 Per le piccole controparti i termini si allungano di un giorno operativo.

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4 Le controparti possono concordare che un’operazione in derivati OTC è considera-ta confermata anche quando una di esse non si oppone alla conferma.

Art. 93 Riconciliazione del portafoglio (art. 108 lett. b LInFi)

1 Le modalità di riconciliazione del portafoglio devono essere concordate prima della conclusione di un’operazione in derivati OTC. 2 La riconciliazione del portafoglio comprende le condizioni essenziali delle opera-zioni in derivati OTC concluse e la loro valutazione.

3 Può essere effettuata reciprocamente dalle controparti oppure tramite un terzo a cui esse hanno fatto ricorso. 4 Deve essere effettuata:

a. ogni giorno operativo se tra le controparti sono in corso 500 o più operazioni in derivati OTC,

b. una volta alla settimana se tra le controparti sono in corso da 51 a 499 opera-zioni in derivati OTC in una data qualsiasi della settimana,

c. una volta ogni trimestre se tra le controparti sono in corso 50 o meno opera-zioni in derivati OTC in una data qualsiasi del trimestre.

5 I derivati che secondo l’articolo 101 capoverso 3 lettera b LInFi non sono soggetti all’obbligo di compensazione non vengono inclusi nella determinazione delle opera-zioni in corso secondo il capoverso 4.

Art. 94 Risoluzione di controversie (art. 108 lett. c LInFi)

1 Il foro e il diritto applicabile in caso di eventuali controversie devono essere con-cordati al più tardi all’atto della conclusione di un’operazione in derivati OTC. 2 Nell’accordo devono essere definite procedure per:

a. l’accertamento, la registrazione e la sorveglianza di controversie relative al riconoscimento o alla valutazione dell’operazione e allo scambio di garanzie tra le controparti; la registrazione deve comprendere almeno il tempo duran-te il quale la controversia è pendente, la controparte e l’importo contestato;

b. una risoluzione tempestiva delle controversie e per un processo specifico al-le controversie che non sono risolte entro cinque giorni operativi.

Art. 95 Compressione del portafoglio (art. 108 lett. d LInFi)

1 È possibile rinunciare a una compressione del portafoglio nella misura in cui non comporta alcuna riduzione significativa del rischio di controparte e quest’ultima sia in grado di documentarlo almeno ogni sei mesi. 2 La compressione del portafoglio non comporta alcuna riduzione significativa del rischio di controparte in particolare se:

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a. il portafoglio non comprende o comprende soltanto poche operazioni di pa-reggio («offset») effettuate con derivati OTC;

b. non sono disponibili servizi di compressione corrispondenti; o

c. la compressione metterebbe a rischio l’efficacia dei processi e dei controlli di rischio interni.

3 È inoltre possibile rinunciare a una compressione del portafoglio anche se il relati-vo onere risultasse sproporzionato rispetto alla prevista riduzione del rischio di controparte.

Art. 96 Valutazione delle operazioni in corso (art. 109 LInFi)

1 Le condizioni di mercato che impediscono una valutazione di un’operazione in derivati OTC sono date se:

a. il mercato è inattivo; oppure

b. la fascia di oscillazione delle stime plausibili del valore equo («fair value») è significativa e le probabilità delle diverse stime non possono essere suffi-cientemente valutate.

2 Un mercato è considerato inattivo per un’operazione in derivati OTC quando:

a. i prezzi quotati non sono disponibili facilmente e sistematicamente; e

b. i prezzi disponibili non rappresentano transazioni di mercato effettuate rego-larmente e nel rispetto delle usuali condizioni di mercato.

3 Se è consentita una valutazione in base a prezzi risultanti da un modello, il modello deve:

a. tenere conto di tutti i fattori che le controparti considererebbero nella defini-zione di un prezzo, compreso il maggior utilizzo possibile di informazioni utili per la valutazione del mercato;

b. essere conforme ai modelli economici riconosciuti per la determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari;

c. essere calibrato con i prezzi delle operazioni di mercato correnti osservabili per lo stesso strumento finanziario e verificato in funzione della sua validità oppure basarsi su dati di mercato osservabili e disponibili;

d. essere convalidato e controllato in modo indipendente nell’ambito dei pro-cessi interni di gestione dei rischi;

e. essere debitamente documentato e approvato almeno una volta all’anno dall’organo di direzione o da un comitato delegato.

Art. 97 Obbligo di scambio delle garanzie (art. 110 LInFi)

1 Nel caso di operazioni in derivati non compensate per il tramite di una controparte centrale e nella misura in cui non vi partecipano piccole controparti non finanziarie, le controparti devono scambiarsi garanzie sotto forma di un:

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a. margine iniziale appropriato per tutelare i partner della transazione contro un potenziale rischio di variazione del valore di mercato durante la chiusura e la sostituzione della posizione in caso di insolvenza di una controparte; e

b. margine di variazione appropriato per tutelare i partner della transazione contro il rischio corrente di variazione del valore di mercato del contratto dopo l’esecuzione della transazione.

2 Sono tenute a versare un margine iniziale soltanto le controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC, che non sono compen-sati per il tramite di una controparte centrale, compresi i derivati secondo l’articolo 107 capoverso 2 lettera b LInFI, a livello di gruppo finanziario o di gruppo per i mesi di marzo, aprile e maggio di un anno supera gli 8 miliardi di franchi; l’obbligo sussiste di volta in volta dal 1° settembre dell’anno in questione sino al 31 agosto dell’anno successivo. 3 È possibile rinunciare a uno scambio di margini iniziali e di variazione se la garan-zia da scambiare è inferiore a 500 000 franchi. 4 È possibile rinunciare a uno scambio del margine iniziale se è inferiore a 50 milio-ni di franchi. Nel caso di gruppi finanziari questo importo è determinato tenendo conto di tutte le società del gruppo. 5 Le banche e i commercianti di valori mobiliari devono detenere fondi propri ade-guati e sufficienti per la copertura dei rischi nella misura in cui questi non sono coperti tramite un corrispondente scambio di garanzie.

Art. 98 Momento dello scambio di garanzie (Art. 110 FinfraG)

1 Il margine iniziale deve essere scambiato la prima volta entro il giorno operativo successivo al giorno di esecuzione dell’operazione in derivati. Esso deve essere ricalcolato e scambiato regolarmente, ma almeno ogni 10 giorni operativi. 2 Lo scambio del margine di variazione ha luogo quotidianamente. La valutazione dell’operazione in corso secondo l’articolo 109 LInFi funge da base per il calcolo.

Art. 99 Trattamento del versamento iniziale (Art. 110 FinfraG)

1 Per il margine iniziale non è consentita alcuna compensazione reciproca. 2 Un riutilizzo del margine iniziale non è consentito. 3 Le controparti devono separare i margini iniziali ricevuti dai propri valori patrimo-niali e concludere un accordo di separazione. Tale accordo prevede in particolare che:

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a. il margine iniziale sia immediatamente disponibile per la controparte benefi-ciaria in caso di fallimento o di insolvenza della controparte che versa il margine iniziale; e

b. la controparte che versa il margine iniziale sia sufficientemente coperta in caso di fallimento o di insolvenza della controparte beneficiaria.

Art. 100 Calcolo del margine iniziale (art. 110 LInFi)

1 Il margine iniziale è calcolato quale riduzione percentuale sulle posizioni lorde delle singole operazioni in derivati. Le operazioni oggetto di un accordo di compen-sazione stipulato tra le controparti («netting set») possono essere riunite. 2 Per le singole categorie di derivati ammonta a:

a. l’1 per cento per i derivati su tassi d’interesse con una durata residua fino a 2 anni;

b. il 2 per cento per i derivati su crediti con una durata residua fino a 2 anni e i derivati su tassi d’interesse con una durata residua compresa tra 2 e 5 anni;

c. il 4 per cento per i derivati su tassi d’interesse con una durata residua supe-riore a 5 anni;

d. il 5 per cento per i derivati su crediti con una durata residua compresa tra 2 e 5 anni;

e. il 6 per cento per i derivati su valute estere;

f. il 10 per cento per i derivati su crediti con una durata residua superiore a 5 anni;

g. il 15 per cento per i derivati su azioni, materie prime, merci nonché per tutti gli altri derivati.

3 Se un’operazione rientra in più di una categoria di derivati secondo il capoverso 2, è assegnata:

a. alla categoria di derivati del fattore di rischio principale, se quest’ultimo è identificabile univocamente nell’operazione in questione;

b. alla categoria di derivati con la riduzione percentuale più elevata, se il fattore di rischio principale non è identificabile univocamente nell’operazione in questione.

4 Il margine iniziale per un «netting set» è calcolato secondo l’allegato 3. 5 Le controparti finanziarie che applicano un approccio modello dei rischi di mercato autorizzato dalla FINMA secondo l’articolo 88 OFoP11 per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio o che applicano un modello di mercato autorizzato dalla FINMA per il calcolo della solvibilità nel quadro del Test svizzero di solvibili-tà (SST) secondo gli articoli 50a–50d dell’ordinanza del 9 novembre 200512 sulla

11 RS 952.03 12 RS 961.011

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sorveglianza possono calcolare il margine iniziale ricorrendo a un approccio model-lo fino a quando non si sarà affermato un modello standard riconosciuto in tutto il settore e armonizzato a livello internazionale. La FINMA concretizza i criteri che tale approccio modello deve soddisfare. 6 Dal momento che le controparti si sono accordate sul metodo di calcolo secondo il capoverso 1 o su quello secondo il capoverso 5, non lo possono più cambiare.

Art. 101 Garanzie consentite per il margine iniziale e il margine divariazione (art. 110 LInFi)

1 Sono garanzie consentite:

a. i versamenti in contanti presso la banca creditrice, comprese le obbligazioni di cassa o altri strumenti paragonabili emessi dalla banca creditrice;

b. i titoli di elevata qualità emessi da un governo centrale, da una banca centra-le, da un ente di diritto pubblico competente per la riscossione delle imposte, dalla Banca dei regolamenti internazionali, dal Fondo monetario internazio-nale, dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria e da banche multilaterali di sviluppo;

c. i titoli di elevata qualità emessi da imprese;

d. le obbligazioni fondiarie di elevata qualità e i titoli coperti;

e. le azioni di un indice principale secondo l’articolo 4 lettera b OFoP13, com-prese le obbligazioni convertibili;

f. l’oro. 2 Sono garanzie di elevata qualità le garanzie altamente liquide caratterizzate da un’elevata stabilità del valore anche in periodi di stress e che possono essere mone-tizzate entro un termine appropriato.

3 Le posizioni di ricartolarizzazione non sono consentite quali garanzie.

4 Le garanzie devono essere rivalutate giornalmente.

Art. 102 Riduzioni di valore applicabili alle garanzie (art. 110 LInFi)

1 Il valore delle garanzie deve essere limitato per mezzo di riduzioni del valore di mercato secondo l’allegato 4. 2 Alle garanzie in una valuta diversa da quella dell’operazione in derivati sottostante deve essere applicata un’ulteriore riduzione dell’8 per cento. 3 Le controparti possono determinare le riduzioni di valore per mezzo di stime proprie della volatilità dei prezzi di mercato e dei corsi di cambio purché soddisfino gli standard minimi qualitativi e quantitativi indicati nell’allegato 5.

4 Esse adottano misure per:

13 RS 952.03

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a. escludere concentrazioni di rischi su determinati tipi di garanzie;

b. escludere che le garanzie accettate siano emesse dal prestatore della garanzia o da un’impresa ad esso associata;

c. evitare rischi di correlazione significativi dalle garanzie ricevute.

Art. 103 Operazioni transfrontaliere (art. 94 cpv. 2 e art. 107 LInFi)

1 Per le operazioni transfrontaliere non occorre scambiare garanzie, nella misura in cui la controparte estera:

a. ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA; e

b. non è tenuta a scambiare garanzie secondo il diritto di questo Stato. 2 Gli altri obblighi di riduzione dei rischi che richiederebbero una collaborazione da parte della controparte possono essere adempiuti unilateralmente, nella misura in cui sono rispettati gli standard internazionali.

Art. 104 Operazioni infragruppo (art. 111 LInFi)

1 Non sono considerati ostacoli giuridici ai sensi dell’articolo 111 lettera c LInFi le disposizioni in materia di insolvenza. 2 Per il resto si applica per analogia l’articolo 87.

Sezione 5: Commercio presso sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione

Art. 105 Inizio dell’obbligo (art. 112 LInFi)

L’obbligo di negoziare un derivato secondo l’articolo 112 LInFi presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione (obbligo di negoziazione) si applica a partire dalla data in cui la FINMA rende noto tale obbligo per l’operazione in derivati in questione:

a. dopo la scadenza di un termine di sei mesi: per le nuove operazioni in deri-vati che i partecipanti a una controparte centrale autorizzata o riconosciuta concludono tra loro;

b. dopo la scadenza di un termine di nove mesi: per le nuove operazioni in de-rivati che: 1. i partecipanti a controparti centrali autorizzate o riconosciute concludo-

no con altre controparti finanziarie, o 2. che le altre controparti finanziarie che non sono piccole concludono tra

loro;

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c. dopo la scadenza di un termine di 12 mesi: per tutte le altre nuove operazioni in derivati concluse.

Art. 106 Operazioni non considerate (art. 112 LInFi)

1 Se sono state concluse prima che insorgesse l’obbligo di negoziazione, le opera-zioni con controparti, che in virtù degli articoli 98 capoverso 2 o 99 capoverso 2 LInFi vengono assoggettate a tele obbligo, non devono essere negoziate presso sedi di negoziazione autorizzate o riconosciute o attraverso gestori di un sistema organiz-zato di negoziazione. 2 Le operazioni in derivati con controparti secondo l’articolo 94 capoverso 1 LInFi non sono soggette all’obbligo di negoziazione.

Art. 107 Commercio presso sistemi organizzati di negoziazione esteri (art. 95 e 112 LInFi)

L’obbligo di negoziazione può essere soddisfatto attraverso la negoziazione presso un sistema organizzato di negoziazione estero purché questo sia soggetto a una regolamentazione estera riconosciuta equivalente dalla FINMA.

Art. 108 Operazioni transfrontaliere (art. 94 cpv. 2 e art. 114 LInFi)

Per le operazioni transfrontaliere la negoziazione non deve essere effettuata presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, nella misura in cui la controparte estera:

a. ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA;

b. non è soggetta all’obbligo di negoziazione secondo il diritto di questo Stato.

Art. 109 Operazioni infragruppo (art. 94 cpv. 2 e art. 115 LInFi)

Alle operazioni infragruppo si applica l’articolo 87.

Sezione 6: Documentazione e verifica

Art. 110 Documentazione (art. 116 LInFi)

1 Le controparti finanziarie e non finanziarie disciplinano per iscritto i processi con cui garantiscono l’attuazione degli obblighi per:

a. la compensazione per il tramite di una controparte centrale (art. 97 LInFi);

b. la determinazione dei valori soglia (art. 100 legge);

c. la comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 104 LInFi);

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d. la riduzione dei rischi (art. 107 LInFi);

e. il commercio presso sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negozia-zione (art. 112 LInFi).

2 Le controparti non finanziarie che non vogliono negoziare derivati possono defini-re per iscritto questa decisione e sono quindi esonerate dall’obbligo di cui al capo-verso 1.

Art. 111 Verifica e avviso (art. 116 e 117 LInFi)

1 L’ufficio di revisione verifica, nel caso di controparti non finanziarie, se queste hanno adottato misure per rispettare in particolare gli obblighi relativi al commercio di derivati previsti dall’articolo 110 capoverso 1 lettere a–e. 2 In occasione della verifica, esso tiene conto di una verifica basata sul rischio e del principio dell’importanza. 3 L’ufficio di revisione secondo l’articolo 727 del Codice delle obbligazioni14 (CO) presenta al consiglio d’amministrazione il risultato della verifica in una relazione completa secondo l’articolo 728b capoverso 1 CO. 4 L’ufficio di revisione secondo l’articolo 727a del CO informa per iscritto del risultato della verifica l’organo responsabile dell’impresa sottoposta a verifica. 5 Se l’ufficio di revisione riscontra infrazioni alle disposizioni in materia di commer-cio di derivati, le registra nel rendiconto secondo i capoversi 3 e 4. Esso fissa un termine per l’eliminazione delle infrazioni comunicate. 6 Se durante il periodo di verifica la società sottoposta a verifica non ha effettuato operazioni in derivati e al termine di tale periodo non sono in corso operazioni in derivati, il rendiconto secondo i capoversi 3 e 4 può essere tralasciato. 7 Se la società non elimina entro il termine stabilito secondo il capoverso 5 le infra-zioni che le sono state comunicate o se queste si ripetono, l’ufficio di revisione segnala le infrazioni al Dipartimento federale delle finanze.

Capitolo 2: Pubblicità delle partecipazioni

Art. 112 (art. 120 LInFi)

1 I titoli di partecipazione di una società con sede all’estero sono considerati quotati principalmente in Svizzera se la società è tenuta ad adempiere almeno gli stessi obblighi delle società con sede in Svizzera per quanto riguarda la quotazione e il mantenimento della quotazione presso una borsa in Svizzera. 2 La borsa pubblica i titoli di partecipazione di società con sede all’estero quotati principalmente in Svizzera.

14 RS 220

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3 Le società con sede all’estero i cui titoli di partecipazione sono quotati principal-mente in Svizzera pubblicano il numero complessivo attuale dei titoli di partecipa-zione emessi e i relativi diritti di voto.

Capitolo 3: Offerte pubbliche di acquisto

Art. 113 Quotazione principale (art. 125 cpv. 1 LInFi)

Per le offerte pubbliche di acquisto si applica l’articolo 112 relativo alla quotazione principale.

Art. 114 Emolumenti per la verifica dell’offerta (art. 126 cpv. 5 LInFi)

1 Per la verifica dell’offerta al momento della sua sottomissione la Commissione preleva emolumenti da ogni offerente. 2 L’emolumento è calcolato proporzionalmente al valore della transazione:

a. 0,5 per mille fino a 250 milioni di franchi;

b. 0,2 per mille per importi compresi tra 250 e 625 milioni di franchi;

c 0,1 per mille dell’importo che supera 625 milioni di franchi. 3 L’emolumento ammonta al minimo a 50 000 franchi e al massimo a 250 000 franchi. In casi particolari, a seconda dell’entità e della complessità della transazione, l’emolumento può essere ridotto o aumentato del 50 per cento al mas-simo. 4 Se vengono offerti valori mobiliari in permuta che sono quotati in una borsa, l’importo complessivo dell’offerta è determinato sulla base del corso medio ponde-rato in funzione del volume delle chiusure borsistiche degli ultimi 60 giorni che precedono la sottomissione dell’offerta o l’annuncio preliminare alla Commissione. Per valori mobiliari illiquidi o non quotati, l’emolumento è determinato sulla base della valutazione effettuata dal controllore.

5 In casi particolari, segnatamente quando la società mirata o un azionista qualificato causa alla Commissione oneri supplementari, la Commissione può obbligare anche la società mirata e l’azionista qualificato a versare un emolumento. Tale emolumen-to ammonta almeno a 20 000 franchi ma non può superare l’importo pagato dall’offerente.

Art. 115 Emolumenti per altre decisioni (Art. 126 cpv. 5 LInFi)

1 La Commissione riscuote un emolumento anche quando decide in merito ad altre procedure concernenti offerte pubbliche di acquisto, in particolare in merito

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all’obbligo di presentare un’offerta. Può riscuotere un emolumento anche per la verifica di richieste di informazione. 2 A seconda dell’entità e della complessità del caso, tale emolumento ammonta fino a 50 000 franchi. 3 Qualora il richiedente presenti un’offerta dopo che una delegazione ha deciso, la Commissione può detrarre questo emolumento da quello previsto all’articolo 114.

Art. 116 Anticipo dell’emolumento (Art. 126 cpv. 5 LInFi)

La Commissione può esigere da ciascuna delle parti un anticipo dell’emolumento previsto.

Art. 117 Calcolo dei diritti di voto in caso di annullamento dei titoli di parte-cipazione restanti

(art. 137 cpv. 1 LInFi)

Per accertare se la soglia del 98 per cento ai sensi dell’articolo 137 capoverso 1 LInFi è stata superata o meno, oltre che delle azioni in possesso diretto si tiene conto:

a. delle azioni i cui diritti di voto sono in sospeso;

b. delle azioni che l’offerente possiede indirettamente o d’intesa con terzi al momento della richiesta di annullamento dei titoli restanti.

Art. 118 Procedura in caso di annullamento dei titoli di partecipazione restan-ti

(art. 137 LInFi)

1 Se l’offerente intenta contro la società un’azione in vista dell’annullamento dei titoli restanti, il tribunale ne informa il pubblico e comunica agli altri azionisti che possono partecipare alla procedura. A tale scopo esso fissa un termine minimo di tre mesi a contare dal giorno della prima pubblicazione. 2 La pubblicazione prevista viene effettuata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il tribunale può prescrivere in via eccezionale altre forme adeguate di pubblicazione. 3 Se partecipano alla procedura, gli altri azionisti sono liberi di agire indipendente-mente dalla società convenuta. 4 L’annullamento è pubblicato immediatamente nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o altrove, su apprezzamento del tribunale.

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Capitolo 4: Deroghe al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

Art. 119 Oggetto (art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

Le disposizioni del presente capitolo stabiliscono i casi in cui i comportamenti che rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 e 143 capoverso 1 LInFi sono ammessi.

Art. 120 Riacquisto di titoli di partecipazione propri (art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

1 Fatto salvo l’articolo 118, il riacquisto di titoli di partecipazione propri al prezzo di mercato nell’ambito di un’offerta pubblica di riacquisto (programma di riacquisto) che rientra nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi è ammesso se:

a. il programma di riacquisto dura al massimo tre anni;

b. il volume complessivo dei riacquisti non supera il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto e il 20 per cento della quota liberamente negoziabile dei ti-toli di partecipazione;

c. il volume dei riacquisti non supera al giorno il 25 per cento del volume gior-naliero medio trattato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto;

d. il prezzo di acquisto non supera: 1. l’ultimo prezzo di chiusura realizzato indipendentemente sulla linea or-

dinaria di negoziazione, o 2. il miglior prezzo corrente offerto indipendentemente sulla linea ordina-

ria di negoziazione, per quanto quest’ultimo sia inferiore al prezzo di cui al numero 1;

e. durante le interruzioni della negoziazione e all’asta di apertura e di chiusura non vengono fissati corsi;

f. le vendite di titoli di partecipazione propri durante il programma di riacqui-sto sono effettuate esclusivamente per adempiere i programmi di partecipa-zione dei collaboratori oppure soddisfano le seguenti condizioni: 1. sono annunciate alla borsa il giorno di borsa successivo alla loro esecu-

zione, 2. sono pubblicate dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa suc-

cessivo alla loro esecuzione, e 3. non superano al giorno il 5 per cento del volume giornaliero medio trat-

tato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto;

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g. il contenuto essenziale del programma di riacquisto è pubblicato mediante un’inserzione di riacquisto prima dell’inizio del programma e rimane acces-sibile al pubblico per tutta la durata del programma; e

h. i singoli riacquisti sono annunciati alla borsa quale parte del programma di riacquisto e pubblicati dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo al riacquisto.

2 Fatto salvo l’articolo 121, il riacquisto di titoli di partecipazione propri, al prezzo fisso o mediante emissione di opzioni put, nell’ambito di un programma di riacqui-sto che rientra nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 della legge è ammesso se:

a. il programma di riacquisto dura almeno dieci giorni di borsa;

b. il volume complessivo dei riacquisti non supera il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto e il 20 per cento della quota liberamente negoziabile dei ti-toli di partecipazione;

c. il contenuto essenziale del programma di riacquisto è pubblicato mediante un’inserzione di riacquisto prima dell’inizio del programma e rimane acces-sibile al pubblico per tutta la durata del programma; e

d. i singoli riacquisti sono pubblicati dall’emittente al più tardi il giorno di bor-sa successivo al termine del programma di riacquisto.

3 La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può, in singoli casi, autorizza-re riacquisti di un volume superiore a quello previsto dai capoversi 1 lettere b e c e 2 lettera b, se ciò è conciliabile con gli interessi degli investitori. 4 Si presume che gli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi non siano violati se il prezzo di acquisto pagato su una linea separata di negoziazione supera al massimo del 2 per cento:

a. l’ultimo prezzo di chiusura realizzato sulla linea ordinaria di negoziazione; o

b. il miglior prezzo corrente offerto sulla linea ordinaria di negoziazione, per quanto quest’ultimo sia inferiore al prezzo di cui alla lettera a.

Art. 121 Periodi di blackout (art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

1 L’articolo 120 capoversi 1 e 2 non si applica al riacquisto di titoli di partecipazione propri, se il programma di riacquisto è annunciato o se il riacquisto di titoli di parte-cipazione propri è effettuato:

a. mentre l’emittente rinvia la notifica di un fatto che potrebbe influenzare i corsi secondo le disposizioni della borsa;

b. durante dieci giorni di borsa prima della notifica dei risultati finanziari; o

c. più di nove mesi dopo il giorno di riferimento dell’ultima chiusura consoli-data pubblicata.

2 È fatto salvo il riacquisto al prezzo di mercato effettuato da:

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a. un commerciante di valori mobiliari incaricato prima dell’apertura del pro-gramma di riacquisto e che prende le sue decisioni, nel quadro dei parametri fissati dall’emittente, senza essere influenzato da quest’ultima;

b. un’unità di negoziazione protetta da barriere informative, per quanto l’emittente sia un commerciante di valori mobiliari.

3 I parametri di cui al capoverso 2 lettera a devono essere stati fissati prima della pubblicazione dell’offerta di riacquisto e possono essere adeguati una volta al mese durante il programma di riacquisto. Se i parametri sono fissati o adeguati entro uno dei termini di cui al capoverso 1, il riacquisto può essere effettuato soltanto dopo un termine di attesa di 90 giorni.

Art. 122 Contenuto dell’inserzione di riacquisto (art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

L’inserzione di riacquisto ai sensi dell’articolo 117 capoversi 1 lettera g e 2 lettera c deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a. informazioni sull’emittente, in particolare: 1. la sua identità, 2. il capitale emesso, 3. la sua partecipazione al capitale proprio, 4. le partecipazioni degli azionisti ai sensi dell’articolo 120 LInFi;

b. il tipo, lo scopo e l’oggetto del programma di riacquisto;

c. il calendario.

Art. 123 Stabilizzazione dei prezzi dopo il collocamento pubblico di valori mobiliari

(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

Le operazioni in valori mobiliari volte a stabilizzare il corso di un valore mobiliare ammesso al commercio in una borsa in Svizzera e che rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi sono ammesse se:

a. sono effettuate entro 30 giorni dal collocamento pubblico dei valori mobilia-ri da stabilizzare;

b. sono effettuate al massimo al prezzo di emissione oppure, in caso di com-mercio con diritti preferenziali o di conversione, al massimo al prezzo di mercato;

c. il periodo massimo durante il quale le operazioni in valori mobiliari possono essere effettuate e il nome del commerciante di valori immobiliari compe-tente per la loro esecuzione sono pubblicati prima dell’inizio del commercio dei valori mobiliari da stabilizzare;

d. sono annunciate alla borsa al più tardi il quinto giorno di borsa successivo all’esecuzione e pubblicate dall’emittente al più tardi il quinto giorno di bor-sa successivo alla scadenza del termine di cui alla lettera a; e

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e. l’emittente informa il pubblico al più tardi il quinto giorno di borsa successi-vo all’esercizio di un’opzione di sovrallocazione sul momento dell’esercizio nonché sul numero e il tipo dei valori mobiliari interessati.

Art. 124 Altre operazioni in valori mobiliari ammesse (art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

1 Le seguenti operazioni in valori mobiliari sono ammesse anche se rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi:

a. operazioni in valori mobiliari per attuare la propria decisione di effettuare un’operazione in valori mobiliari, in particolare l’acquisto da parte dell’offerente potenziale di valori mobiliari della società mirata in vista della pubblicazione di un’offerta pubblica di acquisto, a condizione che la deci-sione non sia stata presa sulla base di un’informazione privilegiata;

b. operazioni in valori mobiliari se sono effettuate nell’ambito di compiti pub-blici e non a scopo di investimento da: 1. la Confederazione, i Cantoni o i Comuni, 2. la Banca nazionale svizzera (BNS), 3. la Banca dei regolamenti internazionali (BRI), e 4. le banche multilaterali di sviluppo secondo l’articolo 63 capoverso 2

lettera c OFoP15. 2 È possibile stabilire che il capoverso 1 venga applicato anche a operazioni in valori mobiliari effettuate dagli organismi elencati di seguito, a condizione che le opera-zioni avvengano nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento, che sia concessa la reciprocità e che una deroga non sia contraria allo scopo della legge:

a. da banche centrali estere;

b. dalla Banca centrale europea (BCE);

c. da enti di uno Stato incaricati della gestione del debito pubblico o che vi par-tecipano;

d. dal Fondo europeo di stabilità finanziaria; e

e. dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria. 3 Il DFF pubblica un elenco degli organismi a cui si applica il capoverso 1 lettera b numero 2.

Art. 125 Comunicazione ammessa di informazioni privilegiate (art. 142 cpv. 2 LInFi)

La comunicazione di un’informazione privilegiata a una persona non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 142 capoverso 1 lettera b LInFi se:

15 RS 952.03

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a. questa persona necessita dell’informazione privilegiata per adempiere i suoi obblighi legali o contrattuali; o

b. la comunicazione è indispensabile in vista della conclusione di un contratto e il detentore dell’informazione: 1. avverte il destinatario che non è consentito sfruttare l’informazione pri-

vilegiata, e 2. documenta la trasmissione dell’informazione privilegiata e

l’avvertimento ai sensi del numero 1.

Titolo 4: Disposizioni transitorie e finali

Art. 126 Infrastrutture del mercato finanziario 1 Gli obblighi secondo gli articoli 26–29, 31 e 41–43 devono essere adempiuti al più tardi 12 mesi dopo la loro entrata in vigore. 2 La deroga all’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 37 capoverso 4 può essere fatta valere fino al 1° gennaio 2017 senza un accordo secondo l’articolo 32 capoverso 3 LInFi.

Art. 127 Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni 1 L’obbligo di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni secondo l’articolo 104 LInFi si applica a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA:

a. dopo sei mesi: per le operazioni in derivati in corso a tale data, se una perso-na tenuta a effettuare la comunicazione è una controparte finanziaria non piccola o una controparte centrale;

b. dopo nove mesi: per le operazioni in derivati in corso a tale data, se una per-sona tenuta a effettuare la comunicazione è una piccola controparte finanzia-ria o una controparte non finanziaria;

c. dopo 12 mesi: per le operazioni in derivati in corso a tale data in tutti gli altri casi.

2 Per la comunicazione di operazioni in derivati, negoziate per il tramite di sedi di negoziazione o del gestore di un sistema organizzato di negoziazione, ciascun termi-ne di cui al capoverso 1 si prolunga di sei mesi. 3 In casi particolari la FINMA può prolungare i termini del presente articolo.

Art. 128 Obblighi di riduzione del rischio 1 Gli obblighi relativi alla conferma tempestiva, alla riconciliazione reciproca del portafoglio, alla risoluzione di controversie e alla compressione del portafoglio secondo l’articolo 108 lettere a–d LInFi si applicano a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza:

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a. dopo sei mesi: per le operazioni in derivati in corso a tale data tra controparti non piccole;

b. dopo nove mesi: per le operazioni in derivati in corso a tale data con una piccola controparte finanziaria;

c. dopo 12 mesi: per tutte le altre operazioni in derivati in corso a quella data. 2 L’obbligo di valutare le operazioni in derivati in corso secondo l’articolo 109 LInFi si applica, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza, dopo sei mesi alle operazioni in derivati in corso a tale data. 3 L’obbligo di scambiarsi garanzie secondo l’articolo 110 LInFi non si applica alle operazioni in derivati in corso al momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza. 4 Per le operazioni in derivati concluse dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza, l’obbligo di scambiare margini di variazione si applica:

a. alle controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC non compensati centralmente a livello di gruppo finanziario o di gruppo nei mesi di marzo, aprile e maggio 2016 supera di volta in volta i 3000 miliardi di franchi: dal 1° settembre 2016;

b. a tutte le altre controparti: a partire dal 1° settembre 2017 per tutte le opera-zioni in derivati concluse dopo il 1° marzo 2017.

5 L’obbligo di scambiare un margine iniziale si applica alle operazioni in derivati concluse dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza per le controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC non compensati cen-tralmente a livello di gruppo finanziario o di gruppo:

a. per i mesi di marzo, aprile e maggio 2016 supera di volta in volta i 3000 mi-liardi di franchi: dal 1° settembre 2016 fino al 31 agosto 2017;

b. per i mesi di marzo, aprile e maggio 2017 supera di volta in volta i 2250 mi-liardi di franchi: dal 1° settembre 2017 fino al 31 agosto 2018;

c. per i mesi di marzo, aprile e maggio 2018 supera di volta in volta i 1500 mi-liardi di franchi: dal 1° settembre 2018 fino al 31 agosto 2019;

d. per i mesi di marzo, aprile e maggio 2019 supera di volta in volta i 750 mi-liardi di franchi: dal 1° settembre 2019 fino al 31 agosto 2020.

Art. 129 Istituti di previdenza e fondazioni d’investimento

Per gli istituti di previdenza e le fondazioni d’investimento secondo l’articolo 48 e segg. della legge federale del 25 giugno 198216 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, fino al 16 agosto 2017 l’obbligo di compensa-zione secondo l’articolo 97 LInFi non si applica alle operazioni in derivati effettuate ai fini della riduzione dei rischi secondo l’articolo 83.

16 RS 831.40

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Art. 130 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 1.

Art. 131 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016. 2 Gli articoli 27 e 42 capoverso 1 lettera b entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 1 (art. 130)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 3 luglio 200117 sul personale federale

Art. 94c cpv. 4 4 Sono fatti salvi la legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario e il diritto penale.

2. Ordinanza del 22 agosto 200718 sui revisori

Art. 11a cpv. 1 lett. a 1 L’autorità di sorveglianza rilascia l’abilitazione a imprese di revisione sotto sorve-glianza statale nonché ad auditor responsabili per eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di vigilanza seguenti:

a. banche secondo la legge dell’8 novembre 193419 sulle banche, infrastrutture del mercato finanziario, gruppi finanziari e offerte pubbliche di acquisto se-condo la legge del 19 giugno 201520 sui mercati finanziari, borse e commer-cianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 199521 sulle borse, e centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie secondo la legge del 25 giu-gno 193022 sulle obbligazioni fondiarie;

Art. 11d cpv. 1, frase introduttiva 1 L’auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di banche, infra-strutture del mercato finanziario, gruppi finanziari e offerte pubbliche di acquisto, commercianti di valori mobiliari e centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie (art. 11a lett. a) se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

17 RS 172.220.111.34 18 RS 221.302.3 19 RS 952.0 20 RS 958.1 21 RS 954.1 22 RS 211.423

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3. Ordinanza del 23 settembre 199623 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 58–60

Abrogati

4. Ordinanza del 30 novembre 200124 sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia

Art. 6 cpv. 2 lett. f e h 2 La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare spontaneamente i dati per-sonali alle seguenti autorità, a sostegno dell’adempimento dei loro compiti legali:

f. Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, a sostegno della sua at-tività di vigilanza svolta nell’ambito delle leggi sui mercati finanziari giusta l’articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 200725 sulla vigi-lanza dei mercati finanziari, sempreché si tratti di informazioni attendibili, necessarie in sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento;

h. abrogata

5. Ordinanza JANUS del 15 ottobre 200826

Art. 19 cpv. 2 lett. e e f 2 La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare previa richiesta i dati perso-nali registrati in JANUS alle seguenti autorità, nella misura in cui i dati servano all’adempimento dei compiti legali dell’autorità richiedente:

e. Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, a sostegno dell’attività di vigilanza svolta nell’ambito delle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 200727 sulla vigilanza dei mercati finanziari, sempreché si tratti di informazioni attendibi-li, necessarie in sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento;

f. abrogata

23 RS 281.35 24 RS 360.1 25 RS 956.1 26 RS 360.2 27 RS 956.1

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6. Decreto del Consiglio federale del 12 aprile 195728 concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali

Art. 2 cpv. 4 4 Nel caso di fondazioni nonché di titolari di un’autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari seconco l’articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200729 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari), non è necessario che la deliberazione sia approvata dall’autorità di vigilanza.

Art. 13 cpv. 3 3 L’organo amministrativo supremo (consiglio d’amministrazione, consiglio di banca, gerenti, consiglio di fondazione od organi siffatti) può, prima o dopo il trasfe-rimento della sede, designare organi e rappresentanti speciali e conferire ai medesi-mi i poteri e i mandati che giudica necessari, ancorché non ne abbia avuto facoltà dall’assemblea generale o dalle autorità di vigilanza sulle fondazioni e sui titolari di un’autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari.

Art. 16 cpv. 3 3 La gestione e la rappresentanza di titolari di un’autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari possono essere delegate soltanto con l’approvazione delle autorità di vigilanza, eccetto che una tale approvazione sia impossibile a causa di un’effettiva o imminente occupazione di tutto il territorio svizzero o di una parte di esso da parte di forze nemiche.

Art. 19 cpv. 3 3 La cessione fiduciaria e la costituzione di un trust o d’un altro organismo analogo devono essere sottoposte per approvazione all’autorità di vigilanza giusta l’articolo 84 del Codice civile svizzero30 ove trattisi del patrimonio di fondazioni oppure, ove trattisi del patrimonio dei titolari di un’autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari, all’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, eccetto che una tale approvazione sia impossibile a causa di un’effettiva o imminente occupazione di tutto il territorio svizzero o di una parte di esso da parte di forze nemiche.

28 RS 531.54 29 RS 956.1 30 RS 210

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7. Ordinanza del 3 dicembre 197331 concernente le tasse di bollo

Art. 23 cpv. 1 1 Le banche nel senso della legge federale dell’8 novembre 193432 sulle banche e le casse di risparmio, la Banca nazionale svizzera, le controparti centrali ai sensi della legge del 19 giugno 201533 sull’infrastruttura finanziaria e le centrali di emissione di obbligazioni fondiarie sono considerate, senza speciale prova, negoziatori di titoli registrati.

Art. 25a cpv. 1 1 Le banche e le società finanziarie di carattere bancario nel senso della legge federa-le dell’8 novembre 193434 sulle banche e le casse di risparmio, la Banca nazionale svizzera e le controparti centrali ai sensi della legge del 19 giugno 201535 sull’infrastruttura finanziaria sono negoziatori professionali ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 della legge.

8. Ordinanza del 30 novembre 201216 sul CO236

Art. 59a cpv. 1 lett. b 1 L’UFAM rifiuta l’apertura di un conto o l’iscrizione di titolari di una procura sul conto di persone incaricate di presentare offerte d’asta, di persone incaricate di convalidare le transazioni, nonché di persone incaricate di convalidare le offerte d’asta, se:

b. l’impresa, il gestore o una delle persone menzionate nella frase introduttiva negli ultimi dieci anni è stato condannato per riciclaggio di denaro o per reati contro il patrimonio oppure per altri reati legati allo scambio di emissioni o alla legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario.

9. Ordinanza del 19 dicembre 196637 sull’imposta preventiva

Art. 33 cpv. 2 2 La negoziazione delle quote in sedi di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione sarà sospesa a partire dal momento in cui il fondo viene sciolto.

31 RS 641.101 32 RS 952.0 33 RS 958.1 34 RS 952.0 35 RS 958.1 36 RS 641.711 37 RS 642.211

Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria RU 2015

56

10. Ordinanza 2 del 10 maggio 200038 concernente la legge sul lavoro

Art. 34 Banche, commercio di valori mobiliari, infrastrutture del mercato finanziario loro società fondate in comune

Ai lavoratori occupati nelle banche, nel commercio di valori mobiliari, nelle infra-strutture del mercato finanziario e nelle loro società fondate in comune si applica l’articolo 4 per tutta la notte e per i giorni festivi legali che cadono in un giorno lavorativo, sempreché il lavoro notturno e festivo siano necessari per garantire senza interruzione il funzionamento dei sistemi del traffico dei pagamenti, del commercio di valori mobiliari e degli svolgimenti delle transazioni internazionali.

13. Ordinanza del 30 aprile 201439 sulle banche

Art. 3bis Società del gruppo importanti (Art. 2bis LBCR)

Le funzioni di una società del gruppo sono considerate importanti per le attività soggette ad autorizzazione se sono indispensabili per la prosecuzione di processi operativi importanti, in particolare nei settori della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, della gestione dei dati di base e della contabilità, del personale, delle tecnologie dell’informazione, della negoziazione e dell’elaborazione delle transazioni nonché del diritto e della «compliance».

Art. 12, rimando tra parentesi, e cpv. 2bis (art. 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR)

2bis La banca garantisce, sia a livello di singolo istituto sia a livello di gruppo, il rispetto di un eventuale differimento della disdetta di contratti disposto dalla FINMA in virtù dell’articolo 30a LBCR.

Art. 66 lett. b n. 1 e 2

Le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione della banca possono comprendere in particolare:

b. decentramento finanziario per limitare i rischi di contagio: 1. riduzione delle partecipazioni al capitale tra le unità giuridiche dello

stesso livello, 2. limitazione della concessione di crediti e garanzie non garantiti tra unità

giuridiche dello stesso livello all’interno del gruppo finanziario,

38 RS 822.112 39 RS 952.02

Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria RU 2015

57

Art. 69 cpv. 5 5 Per l’attuazione delle misure ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2bis alle banche possono essere accordati termini adeguati.

14. Ordinanza del 2 dicembre 1996 sulle borse40

Art. 1 lett. a–i

La presente ordinanza contiene:

a. definizioni (art. 2–3);

b–e abrogate

f. condizioni di autorizzazione per i commercianti svizzeri di valori mobiliari, comprese le disposizioni sulle direzioni, i fondi propri, la ripartizione dei ri-schi, il rendiconto, l’obbligo di tenere un giornale e di comunicazione (art. 17-31);

g. disposizioni sui commercianti esteri di valori mobiliari (art. 38-52);

h. abrogata

i. disposizioni sulla dominazione dei commercianti da parte estera (art. 56);

Art. 4–16

Abrogati

Titolo prima dell’art. 30

Sezione 4: Obbligo di tenere un giornale e di comunicazione

Art. 30 Obbligo di tenere un giornale (Art. 15 cpv. 1 LBVM)

1 Il commerciante registra le informazioni necessarie relative a tutti gli ordini e a tutte le transazioni con valori mobiliari svolti per conto proprio o in nome di clienti. 2 La FINMA stabilisce quali siano le informazioni necessarie e in quale forma siano da registrare.

Art. 31 Obbligo di comunicazione (Art. 15 cpv. 2–4 LBVM)

1 Il commerciante deve comunicare in particolare:

a. la descrizione e il numero dei valori mobiliari acquistati o alienati;

b. il volume, la data e l’ora della conclusione della transazione;

40 RS 954.11

Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria RU 2015

58

c. il corso; e

d. le informazioni per l’identificazione del cliente. 2 L’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1 si estende anche agli strumenti finanziari acquistati o alienati che hanno come valore sottostante uno o più valori mobiliari ammessi al commercio. 3 La comunicazione può essere delegata. 4 Se esiste un accordo con una sede di negoziazione estera o con un sistema organiz-zato di negoziazione estero secondo l’articolo 32 capoverso 3 LInFi, non devono essere comunicate le transazioni concluse:

a. in valori mobiliari o in strumenti finanziari secondo i capoversi 1 e 2, se 1. le transazioni sono effettuate dalla succursale di un commerciante di va-

lori mobiliari svizzero o da un partecipante estero ammesso a una sede di negoziazione,

2. la succursale o il partecipante estero siano autorizzati al commercio dal-la competente autorità di vigilanza estera e siano soggetti all’obbligo di comunicazione nello Stato interessato o nello Stato di origine;

b. in valori mobiliari esteri ammessi al commercio in una sede di negoziazione svizzera o in strumenti finanziari il cui valore sottostante è un valore mobi-liare ammesso al commercio in una sede di negoziazione svizzera, sempre che le transazioni siano concluse in una sede di negoziazione estera ricono-sciuta dalla Svizzera o in un sistema organizzato di negoziazione.

Art. 39 cpv. 1 lett. b e art. 53–55g

Abrogati

Art. 56 cpv. 1, 3 e 4 1 I commercianti organizzati secondo il diritto svizzero sono ritenuti dominati dall’estero se persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti vi parte-cipano direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o vi eserci-tano altrimenti un influsso determinante. 3 I commercianti che passano sotto dominazione straniera devono chiedere l’autorizzazione della FINMA. Lo stesso dicasi dei commercianti dominati dall’estero in caso di cambiamento delle persone straniere che possiedono partecipa-zioni determinanti. 4 I membri dell’amministrazione e della direzione del commerciante comunicano alla FINMA tutti i fatti che lasciano presupporre una dominazione estera del com-merciante o un cambiamento delle persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti.

Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria RU 2015

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Art. 58a Disposizione transitoria della modifica del...

Fino al 1° gennaio 2017 la deroga all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 31 capoverso 4 può essere fatta valere senza accordo ai sensi dell’articolo 32 capo-verso 3 LInFi.

15. Ordinanza del 15 ottobre 200841 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA

Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva, lett. ater, aquater e aquinquies 1 Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:

ater. abrogata

aquater. ambito delle infrastrutture del mercato finanziario per la negoziazione (sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione) (art. 15 cpv. 2 lett. abis LFINMA);

aquinquies. ambito delle infrastrutture del mercato finanziario per la post-negoziazione (controparti centrali, depositari centrali, repertori di dati sulle negoziazioni e sistemi di pagamento) (art. 15 cpv. 2 lett. abis LFINMA);

Art. 8 cpv. 6 6 Per il rilascio di informazioni telefoniche la FINMA può predisporre servizi a valore aggiunto.

Art. 13 cpv. 3 3 Alla fine dell’assoggettamento, il diritto al rimborso giusta il capoverso 2 sorge solo a partire da un importo di 1000 franchi.

Titolo prima dell’art. 16

Sezione 2: Grandi banche, altre banche e commercianti di valori mobiliari

Art. 16 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 1 La tassa di base ammonta annualmente a:

c. abrogata 2 Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie sono assoggettate soltanto alla tassa di base.

41 RS 956.122

Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria RU 2015

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Art. 17 cpv. 1 1 L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e dalla tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari, tanto nell’ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finan-ziario quanto in quello delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari.

Art. 18 cpv. 2 2 Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari sono determinanti il numero delle transazioni e il volume totale dell’anno che precede l’anno di assoggettamento, che devono essere annuncia-te alle borse conformemente all’ordinanza della FINMA del …42 sull’infrastruttura finanziaria.

Art. 19

Le banche estere e i commercianti di valori mobiliari esteri sono assoggettati alla tassa di base e alla tassa complementare soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera.

Titolo prima dell’art. 19a

Sezione 2a: Infrastrutture del mercato finanziario

Art. 19° Tassa di base 1 La tassa di base per le infrastrutture del mercato finanziario ammonta annualmente a:

a. per le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione: 1. 300 000 franchi per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione

con un totale di bilancio di almeno 50 milioni di franchi, 2. 100 000 per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione con un

totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi, 3. 15 000 franchi per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione

con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi;

b. per le controparti centrali: 1. 250 000 franchi per ogni controparte centrale con un totale di bilancio

di almeno 50 milioni di franchi, 2. 100 000 franchi per ogni controparte centrale con un totale di bilancio

inferiore a 50 milioni di franchi;

c. 250 000 franchi per i depositari centrali;

d. 60 000 franchi per i repertori di dati sulle negoziazioni;

42 RS ...

Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria RU 2015

61

e. per i sistemi di pagamento autorizzati dalla FINMA giusta l’articolo 4 capo-verso 2 della legge federale del 19 giugno 201543 sull’infrastruttura finanzia-ria: 1. 100 000 franchi per ogni sistema di pagamento con un ricavo lordo di

almeno 20 milioni di franchi, 2. 60 000 franchi per ogni sistema di pagamento con un ricavo lordo infe-

riore a 20 milioni di franchi.

Art. 19b Tasse complementari

L’importo che deve essere finanziato con le tasse complementari è coperto come segue:

a. nell’ambito delle infrastrutture del mercato finanziario per la negoziazione: in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari;

b. nell’ambito delle infrastrutture del mercato finanziario per la post-negoziazione: in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzio-ne del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementa-re in funzione del ricavo lordo.

Art. 19c Calcolo delle tasse complementari 1 Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo sono determinanti il totale di bilancio e il ricavo lordo dell’assoggettato, così come riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento. 2 Per il calcolo della tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari sono determinanti il numero delle transazioni e il volume totale dell’anno che precede l’anno di assoggettamento, che devono essere annuncia-te alle borse conformemente all’ordinanza della FINMA del …44 sull’infrastruttura finanziaria.

Art. 19d Ricavo lordo

Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b del Codice delle obbligazioni45.

Art. 31 cpv. 1, frase introduttiva 1 Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b del Codice delle obbligazioni46, dedotti i ricavi:

43 RS 958.1 44 RS ... 45 RS 220 46 RS 220

Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria RU 2015

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Art. 33 cpv. 3

3 La tassa complementare di un intermediario finanziario direttamente sottoposto ammonta a 50 000 franchi al massimo.

Art. 34 cpv. 1 e 2 1 Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b del Codice delle obbligazioni47. Determinante è il ricavo lordo senza deduzione di riduzioni sui ricavi. 2 Gli intermediari finanziari direttamente sottoposti che esercitano un’attività com-merciale possono dedurre le spese seguenti per il settore commerciale:

a. se il conto economico è compilato secondo il metodo del costo complessivo, la variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione nonché i costi per il materiale;

b. se il conto economico è compilato secondo il metodo del costo del venduto, i costi di acquisto o di produzione dei prodotti venduti.

Art. 39a

Abrogato

Art. 39b Disposizione transitoria della modifica del... 1 Gli articoli 19a-19d si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 alla riscossione delle tasse di base e delle tasse complementari dovute dalle infrastrutture del merca-to finanziario per la negoziazione e la post-negoziazione ai sensi dell’articolo 159 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 201548 sull’infrastruttura finanziaria. 2 Le infrastrutture del mercato finanziario per la negoziazione e la post-negoziazione ai sensi dell’articolo 159 capoverso 2 della legge sull’infrastruttura finanziaria sono assoggettate alla tassa a partire dal momento del loro riconoscimento o della loro autorizzazione.

Allegato n. 1, 1.1, 1.2 e 1.6–1.10

in franchi

1 Ambito delle banche 1.1 Decisione concernente il conferimento di

un’autorizzazione in quanto banca o commerciante di valori mobiliari (art. 2 e 3 della legge federale dell’8 novembre 193449 sulle banche, LBCR; art. 10 della legge del 24 marzo 199550 sulle borse, LBVM) 10 000-100 000

47 RS 220 48 RS 958.1 49 RS 952.0

Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria RU 2015

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1.2 Decisione concernente il conferimento di un’autorizzazione complementare per banche o commer-cianti di valori mobiliari e decisione concernente una partecipazione qualificata (art. 3 cpv. 5 e 3ter LBCR; art. 10 cpv. 6 LBVM) 3 000-30 000

1.6 Decisione concernente la modifica di statuti, contratti di società o regolamenti di una banca o di un commerciante di valori mobiliari (art. 3 cpv. 3 LBCR; art. 10 cpv. 6 LBVM) 500-10 000

1.7 Decisione in relazione a richieste di decisione preliminare, di deroghe o di agevolazioni in merito alla pubblicità delle partecipazioni secondo gli articoli 120 segg. della legge del 19 giugno 201551 sull’infrastruttura finanziaria 3 000-30 000

1.8 Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell’attività dell’azienda (art. 37 LFINMA) per rappresen-tanze di banche estere e commercianti di valori mobiliari esteri 500-1 000

1.9 Procedura in relazione alla cessazione volontaria dell’attività dell’azienda (art. 37 LFINMA) per banche, commercianti di valori mobiliari nonché succursali di banche estere e di commercianti di valori mobiliari esteri 3 000-30 000

1.10 Comunicazione della prevista istituzione di una presenza o dell’avvio di un’attività all’estero (art. 3 cpv. 7 LBCR e art. 20 OBCR; art. 18 cpv. 5 LBVM) 3 000-30 000

Allegato n. 6

Abrogato

Allegato n. 8.1 e 8.2 8.1 Decisione concernente una richiesta ai sensi degli articoli

42 o 43 LFINMA 3 000-15 0008.2 Tassa per il riconoscimento di decreti d’insolvenza esteri 3 000-10 000

Allegato n. 9.1 9.1 I costi per le fotocopie ammontano a 50 centesimi per

pagina

50 RS 954.1 51 RS 958.1

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16. Ordinanza del 9 novembre 200552 sulla sorveglianza

Titolo prima dell’art. 203a

Sezione 4: Fallimento

Art. 203b

Le funzioni di una società del gruppo sono considerate importanti per le attività soggette ad autorizzazione se sono indispensabili per la prosecuzione di processi operativi importanti, in particolare nei settori seguenti: sottoscrizione di rischi, gestione del portafoglio, liquidazione dei danni, contabilità, gestione del personale, tecnologie dell’informazione e investimenti patrimoniali.

Art. 206a Fallimento

Le funzioni di una società di conglomerato sono considerate importanti per le attivi-tà soggette ad autorizzazione se sono indispensabili per la prosecuzione di processi operativi importanti, in particolare nei settori seguenti: sottoscrizione di rischi, gestione del portafoglio, liquidazione dei danni, contabilità, gestione del personale, tecnologie dell’informazione e investimenti patrimoniali.

52 RS 961.011

Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria RU 2015

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Allegato 2 (art. 89)

Indicazioni da comunicare ai repertori di dati sulle negoziazioni

Legenda relativa alla colonna «Convalida per T / P / B»: T: Comunicazione di una transazione singola53 O: ObbligatoriaP: Comunicazione di una posizione54 R: Con riservaV: Comunicazione di una valutazione F: Facoltativa N: Non applicabile

Campo Indicazioni da comunicare Convalida per

T / P / VValori ammessi Indicazioni aggiuntive

Parti contraenti T P V

1 Identificativo della controparte soggetta all’obbligo di comunica-zione

Codice unico identificativo della controparte soggetta all’obbligo di comunicazione

O O O Legal Entity Identifier (LEI) valido, composto di 20 caratteri

2 Identificativo della controparte non soggetta all’obbligo di comunica-zione

Codice unico identificativo della controparte non soggetta all’obbligo di comunicazione

O O F Legal Entity Identifier (LEI) composto di 20 caratteri, anche già scaduto

Se non fosse disponibile un codice LEI: Business Identifier Code (BIC) conforme alla norma ISO 9362:2014, composto di 11 caratteri

53 Il campo «Livello della comunicazione» riporta il valore «T» 54 Il campo «Livello della comunicazione» riporta il valore «P»

Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria RU 2015

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Campo Indicazioni da comunicare Convalida per T / P / V

Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

Se non fossero disponibili né un codice LEI né un codice BIC: codice interno composto di 50 caratteri al massimo

3 Nome della controparte soggetta all’obbligo di comunicazione

Ditta o nome della controparte soggetta all’obbligo di comuni-cazione

O O N Testo composto da 100 caratteri al mas-simo

4 Sede della controparte soggetta all’obbligo di comunicazione

Dati relativi alla sede sociale, inclusi recapito completo, località e Paese della contropar-te soggetta all’obbligo di comunicazione

O O N Testo composto di 500 caratteri al massi-mo

5 Settore di attività della controparte soggetta all’obbligo di comunica-zione

Tipologia delle attività azienda-li della controparte soggetta all’obbligo di comunicazione

O O N Per controparti finanziarie: – A = banche secondo l’articolo 1

capoverso 1 della legge federale dell’8 novembre 193455 sulle banche (LBCR)

– B = commercianti di valori mobiliari secondo l’articolo 2 lettera d della legge federale del 24 marzo 199556 sulle borse (LBVM)

– C = imprese di assicurazione e di riassicurazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 200457 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)

– D = società madri di un gruppo

55 RS 952.0 56 RS 954.1 57 RS 961.01

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Campo Indicazioni da comunicare Convalida per T / P / V

Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

finanziario o assicurativo o di un con-glomerato finanziario o assicurativo

– E = direzioni dei fondi e gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettere a e f della legge federale del 23 giugno 200658 sugli investimenti collettivi (LICol)

– F = investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol

– G = istituti di previdenza e fondazioni d’investimento secondo gli articoli 48 e segg. della legge federale del 25 giugno 198259 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i super-stiti e l’invalidità (LPP)

Per controparti non finanziarie: – H = petrolio e gas naturale – I = sostanze di base (chimica, materie

prime) – J = aziende industriali (edilizia,

elettronica, tecnica di produzione, tra-sporti ecc.)

– K = beni di consumo (generi alimenta-ri, elettrodomestici ecc.)

– L = sanità – M = servizio alla clientela (viaggi,

media ecc.)

58 RS 951.31 59 RS 831.40

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Campo Indicazioni da comunicare Convalida per T / P / V

Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

– N = telecomunicazioni – O = approvvigionamento (elettricità,

acqua ecc.) – P = tecnologia (software e hardware) Per controparti centrali: – Q = controparte centrale

6 Statuto della controparte soggetta all’obbligo di comunicazione

Indicare se la controparte soggetta all’obbligo di comuni-cazione è una controparte finanziaria o non finanziaria e se la controparte è considerata piccola secondo gli art. 98 e 99 LInFi

O O N FP = controparte finanziaria, che secondo l’articolo 99 LInFi non è considerata quale piccola controparte finanziaria FM = piccola controparte finanziaria secondo l’articolo 99 LInFi NP = controparte non finanziaria secondo l’articolo 93 capoverso 3 LInFi, che non è considerata quale piccola controparte non finanziaria secondo l’articolo 98 LInFi NM = controparte non finanziaria secon-do l’articolo 93 capoverso 3 LInFi Q = controparte centrale

7 Identificativo del sogget-to che effettua la comu-nicazione

Codice unico identificativo dell’impresa che effettua la comunicazione

O O O Legal Entity Identifier (LEI) valido, composto di 20 caratteri

8 Identificativo del parteci-pante diretto della con-troparte soggetta all’obbligo di comunica-zione

Codice unico identificativo del partecipante diretto della controparte soggetta all’obbligo di comunicazione

R R N Legal Entity Identifier (LEI) composto di 20 caratteri, anche già scadutoSe non fosse disponibile un codice LEI: Business Identifier Code (BIC) conforme alla norma ISO 9362:2014 composto di 11 caratteri

Deve essere indicato obbligatoriamente se la controparte soggetta all’obbligo di comunicazione non è un partecipante diretto e se si tratta di una transazione compensata centralmente

9 Valore soglia per la Indicare se la controparte O O N Y = al momento della comunicazione la

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69

Campo Indicazioni da comunicare Convalida per T / P / V

Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

compensazione soggetta all’obbligo di comuni-cazione nel momento della comunicazione giusta gli articoli 98 o 99 LInFi supera il valore soglia che comporta l’obbligo di compensazione

controparte soggetta all’obbligo di comu-nicazione ha superato il valore soglia secondo l’articolo 100 LInFi

N = la controparte soggetta all’obbligo di comunicazione non ha superato il valore soglia secondo l’articolo 100 LInFi

Sezione 2a — Tipo di contratto

10 Tassonomia del prodotto Tassonomia del codice unico identificativo del prodotto oggetto del contratto

O O N U = identificativo unico del prodotto (Unique Product Identifier, UPI) secondo gli standard internazionali riconosciuti Se non fosse disponibile un codide UPI: I = International Securities Identification Number (ISIN) conforme alla norma ISO 6166:2013 Se non fossero disponibili né un codice UPI né un codice ISIN: A = Alternative Instrument Identifier (AII) secondo le direttive ESMA Se non fossero disponibili né un codice UPI né un codice ISIN né un codice AII: E = Exchange Product Code (EPC) assegnato dalla sede di negoziazione rilevante Se non fosse disponibile nessuno di tali codici: N = non disponibile

L’ordine di successione dei valori am-messi corrisponde al valore previsto in base alla sua disponibilità

11 Identificativo del prodot-to

Indicazione del codice unico identificativo del prodotto

O O N Codici validi secondo la tassonomia impiegata

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Campo Indicazioni da comunicare Convalida per T / P / V

Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

oggetto del contratto

12 Classe d’investimento

Indicazione del tipo di sotto-stante

R R N CO = materie prime / energia CR = crediti CU = valute EQ = diritti di partecipazione IR = tassi di interesse

OT = altri derivati

Deve essere indicato obbligatoriamente se non è stato indicato un codice UPI

13 Tipo di contratto Indicazione del tipo di contratto R R N CD = contratti per differenza (CFD) FR = operazione a termine su tassi d’interesse FU = «future» FW = «forward» OP = opzione SW = «swap» SB = spreadbet» ES = prodotto esotico

Deve essere indicato obbligatoriamente se non è stato indicato un codice UPI

14 Tassonomia del sot-tostante

Tassonomia del sottostante del contratto

O O N ISIN conforme alla norma ISO 6166:2013Se non fosse disponibile il codice ISIN: Codice del Paese conforme alla norma ISO 3166:2013 se l’emittente del sotto-stante è uno Stato; in tutti gli altri casi Se non fosse disponibile né un codice ISIN né un Codice del Paese: UPI secon-do standard internazionali riconosciuti

Se non fossero disponibili né un codice

L’ordine di successione dei valori am-messi corrisponde al valore previsto in base alla sua disponibilità

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Campo Indicazioni da comunicare Convalida per T / P / V

Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

ISIN, né un Codice del Paese, né un codice UPI: Identificativo del paniere dei sottostanti oppure, se non disponibile, valore «NA», oppure, nel caso di indici senza ISIN: denominazione completa dell’indice In tutti gli altri casi: il valore «NA»

15 Identificativo del sot-tostante

Indicazione del codice unico identificativo del sottostante del contratto

Codici identificativi validi secondo la tassonomia impiegata

Sezione 2b — Dettagli sulla transazione

16 Identificativo della transazione

Codice unico identificativo della transazione, fornito dalla controparte che effettua la comunicazione e comunicato alla sua controparte

O O O Testo composto di 52 caratteri al massimo

17 Controparte soggetta all’obbligo di comunica-zione

Indicare se la controparte soggetta all’obbligo di comuni-cazione interviene come acqui-rente o venditrice

O O N B = acquirente S = venditrice

Da determinare conformemente agli standard internazionali riconosciuti

18 Riduzione del numero di contratti in essere («com-pressione»)

Indicare se il contratto deriva da una simile riduzione

O F N Y = viene comunicata la quantità che rimane quale transazione o posizione in seguito a una compressione N = la transazione o posizionecomunicata non deriva da una compressione

Nel caso di posizioni che rimangono a seguito di una compensazione (netting) di operazioni, questo campo rimane vuoto

19 Prezzo/tasso Prezzo di ogni derivato, escluse O F N Valore decimale

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Campo Indicazioni da comunicare Convalida per T / P / V

Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

ev.commissioni e interessi maturati

20 Notazione del prezzo Modo in cui è espresso il prezzo

O F N U = il prezzo è indicato quale valore assoluto P = il prezzo è indicato quale valore percentuale

21 Valuta del prezzo La valuta in cui è espresso il prezzo, se applicabile

R F N Nel caso di prezzi indicati quali valori assoluti, occorre indicare la valuta del prezzo conformemente alla norma ISO 4217:2008

22 Valore nominale 1 Attuale valore di riferimento del contratto

O R N Valore decimale

23 Valore nominale 2 Nel caso di operazioni di scambio e di operazioni a termine su valute, l’attuale secondo valore di riferimento del contratto

F F N Valore decimale

24 Valuta nominale 1 Valuta del valore nominale O O N Valuta secondo la norma ISO 4217:2008 Il valore in questo campo equivale alla valuta del «valore nominale 1». Per i contratti derivati su tassi di interesse esso corrisponde alla valuta nominale della gamba 1.

25 Valuta nominale 2 Valuta del valore nomina-le. Per i contratti derivati su tassi di interesse corrisponde alla valuta nominale della gamba 2

R R N Valuta secondo la norma ISO 4217:2008 Da indicare obbligatoriamente se è stato comunicato il valore nominale 2.Per i derivati su tassi di interesse corrisponde alla valuta nominale della gamba 2. Per i contratti su valute corrisponde alla

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73

Campo Indicazioni da comunicare Convalida per T / P / V

Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

seconda valuta

26 Valuta di consegna Valuta da consegnare, se applicabile

R R N Valuta secondo la norma ISO 4217:2008 Da indicare obbligatoriamente se il pagamento avviene in contanti

27 Moltiplicatore del prezzo Numero di unità dello strumen-to finanziario contenute in un lotto di negoziazione, ad esempio il numero di derivati contenuti in un contratto negoziato in borsa

O O N Valore decimale

28 Quantitativo Numero dei contratti oggetto della comunicazione

O O N Valore decimale Il valore «0» è ammesso soltanto nel caso in cui il campo «tipo di comunicazione» presenta il valore «C»

29 Tipo di consegna Indicare se il contratto è regola-to fisicamente o in contanti

O O N C = in contanti P = fisica O = a scelta della controparte

30 Data di conclusione Data in cui il contratto è stato concluso

O O N Formato della data e dell’ora conforme alla norma ISO 8601:2004

È possibile indicare sia il formato tempo coordinato universale (UTC) sia l’ora locale svizzera. Se l’indicazione non è fornita in formato UTC, occorre segnalarlo al repertorio di dati sulle negoziazioni.

31 Data di efficacia Data a partire dalla quale le obbligazioni contrattuali entrano in vigore

O F N Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004

32 Data di scadenza Data originaria di scadenza del contratto oggetto della comuni-

O O N Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004

Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria RU 2015

74

Campo Indicazioni da comunicare Convalida per T / P / V

Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

cazione. La cessazione anticipa-ta non può essere comunicata in questo campo

33 Data di cessazione Data di cessazione del contratto oggetto della comunicazione

R R N Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004

Questo campo va utilizzato in caso di cessazione anticipata (comunicato me-diante «tipo di comunicazione» = «C») oppure in caso di compressione (comuni-cato mediante «tipo di comunicazione» = «Z»). In tutti gli altri casi deve essere lasciato vuoto

34 Scadenza per il computo Ultima data per il computo dei sottostanti

F F N Formato della data conforme alla norma 8601:2004

35 Valore del contratto a prezzi correnti di mercato

Valutazione del contratto a prezzi correnti di mercato o in base a un modello

F F O Valore decimale Da indicare obbligatoriamente se si comunica una valutazione

36 Valuta del valore del contratto a prezzi correnti di mercato

Valuta utilizzata per la valuta-zione a prezzi correnti di mercato o in base a un modello

F F O Valuta conforme alla norma ISO 4217:2008

Da indicare obbligatoriamente se si comunica una valutazione

37 Data della valutazione Data dell’ultima valutazione a prezzi correnti di mercato o in base a un modello

F F O Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004

Da indicare obbligatoriamente se si comunica una valutazione

38 Ora della valutazione Ora dell’ultima valutazione a prezzi correnti di mercato o in base a un modello

F F O Formato dell’ora conforme alla norma ISO 8601:2004

Da indicare obbligatoriamente se si comunica una valutazione. L’indicazione può essere fornita in formato tempo coordinato universale (UTC) o in ora locale svizzera. Se l’indicazione non è fornita in formato

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75

Campo Indicazioni da comunicare Convalida per T / P / V

Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

UTC, occorre segnalarlo al repertorio di dati sulle negoziazioni.

39 Tipo di valutazione Indicare se la valutazione è stata effettuata a prezzi correnti di mercato o in base a un modello

F F O M = prezzo di mercato O = prezzo standard

Da indicare obbligatoriamente se si comunica una valutazione

40 Livello di collateraliz-zazione

Indicare se è stata operata una collateralizzazione

O O F UN = nessuna collateralizzazione PC = collateralizzazione parziale PL = collateralizzazione unilaterale FC = collateralizzazione completa

Il valore «UN» va impiegato se non sussiste un Credit Support Agreement (CSA) o se il contratto delle controparti non prevede il deposito di un margine iniziale («initial margin») né un margine di variazione («variation margin»)

Il valore «PC» va impiegato se il contratto prevede che entrambe le controparti debbano predisporre regolarmente margi-ni di variazione. Il valore «PL» va impiegato se una sola delle controparti è tenuta per contratto al deposito di un margine iniziale e/o di un margine di variazione. Il valore «FC» va impiegato se il contratto prevede che entrambe le parti debbano predisporre un margine iniziale e rego-larmente margini di variazione. Per derivati compensati da una contropar-te centrale va impiegato il valore «PL».

41 Tipo di collateralizzazio-ne

Se è stata operata una collatera-lizzazione, occorre indicare se essa avviene sulla base di un

O O F CSA = allegato di un contratto quadro in cui è stipulata la collateralizzazione (Credit Support Annex)

Il valore «CSA» corrisponde a un pegno irregolare secondo il diritto svizzero. Il valore «pledge» corrisponde a un pegno

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76

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Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

allegato di un contratto quadro o sulla base di un contratto di pegno

«pledge» = contratto di pegno regolare secondo il diritto svizzero .

42 Tipo di contratto quadro Indicazione del contratto quadro eventualmente utilizzato per il contratto oggetto della comunicazione

F F N Testo composto di 50 caratteri al massimo Valori esemplari: «ISDA-Master Agree-ment», «Master Power Purchase and Sale Agreement», «International ForEx Master Agreement», «European Master Agree-ment» o ogni altro contratto quadro locale o interno

43 Versione del contratto quadro

Indicazione dell’anno della versione del contratto quadro utilizzata per l’operazione comunicata, se applicabile

F F N Testo composto di 20 caratteri al massimo Valori esemplari: «1992», «2002»

Sezione 2c — Compensazione (clearing)

44 Obbligo di compensazio-ne

Indicare se per il contratto oggetto della comunicazione e per entrambe le controparti sussiste l’obbligo di compensa-zione secondo gli art. 97 segg. LInFi

O N N Y = il contratto comunicato ed entrambe le controparti in Svizzera sottostanno a un obbligo di compensazione N = il valore «Y» non è pertinente

45 Data della compensazio-ne

Data della compensazione nel caso in cui il contratto sia stato compensato tramite una contro-parte centrale

R F N Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004

Da indicare obbligatoriamente se si tratta di una transazione compensata da una controparte centrale

46 Identificativo della controparte centrale

Indicazione del codice unico identificativo della controparte centrale che ha compensato il contratto

R F N Legal Entity Identifier (LEI) valido, composto di 20 caratteri Se non fosse disponibile un codice LEI: BIC conforme alla norma ISO 9362:2014

Da indicare obbligatoriamente se si tratta di una transazione compensata da una controparte centrale

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77

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Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

composto di 11 caratteri

47 Operazioni infragruppo Indicare se il contratto è stato concluso come operazione infragruppo ai sensi dell’art. 103 LInFi

O O N Y = la transazione è considerata un’operazione infragruppo ai sensi dell’art. 103 LInFi N = il valore «Y» non è pertinente

Sezione 2d — Tassi di interesse

48 Tipo di tasso di interesse, gamba 1

Indicare il tipo di tasso di interesse della gamba 1

R R N F = tasso fisso L = tasso variabile

49 Tipo di tasso di interesse, gamba 2

Indicare il tipo di tasso di interesse della gamba 2

R R N F = tasso fisso L = tasso variabile

Da indicare obbligatoriamente per gli swap su interessi

50 Tasso di interesse, gamba 1

Indicare il tasso fisso applicabi-le alla gamba 1 o il tasso di riferimento utilizzato per la fissazione periodica del tasso variabile, se applicabile

R R N Valore decimale per gli interessi fissi Testo per gli interessi variabili

Per i tassi di interesse variabili, va indica-to il nome del tasso di riferimento e il periodo di riferimento nel formato «Pe-riodo di riferimento/tasso di riferimento» (ad es. «3M/Euribor»)

51 Tasso di interesse, gamba 2

Indicare il tasso fisso applicabi-le alla gamba 2 o il tasso di riferimento utilizzato per la fissazione periodica del tasso variabile, se applicabile

R R N Valore decimale per tassi fissi Testo per tassi variabili

Da indicare obbligatoriamente per gli swap su interessi Per i tassi di interesse variabili, va indica-to il nome del tasso di riferimento e il periodo di riferimento nel formato «Pe-riodo di riferimento/tasso di riferimento» (ad es. «3M/Euribor»)

52 Tasso di interesse usuale, gamba 1

Usanza applicata per il paga-mento degli interessi nel periodo di calcolo considerato, se applicabile

R R N Indicazione del tasso di interesse usuale sul mercato

Da indicare obbligatoriamente per i derivati su tassi di interesse. Formato: «giorni al mese/giorni all’anno» (ad es. «Actual/365», «30/360», «Actu-

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Campo Indicazioni da comunicare Convalida per T / P / V

Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

al/Actual» ecc.).

53 Tasso di interesse usuale, gamba 2

Usanza applicata per il paga-mento degli interessi nel periodo di calcolo considerato, se applicabile

R R N Indicazione del tasso di interesse usuale sul mercato

Da indicare obbligatoriamente per gli swap su interessi. Formato: «giorni al mese/giorni all’anno» (ad es. «Actual/365», «30/360», «Actu-al/Actual» ecc.).

54 Frequenza del pagamen-to, gamba 1

Frequenza del pagamento della gamba 1, se applicabile

R R N Numero intero più: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno

Da indicare obbligatoriamente per i derivati su tassi di interesse. Valori esemplari: «5Y», «3M» o «10D». Va sempre impiegato il numero intero più piccolo (ad es. «1M» e non «30D»).

55 Frequenza del pagamen-to, gamba 2

Frequenza del pagamento della gamba variabile, se applicabile

R R N Numero intero più:

Y = anno M = mese W = settimana D = giorno

Da indicare obbligatoriamente per gli swap su tassi di interesse. Valori esemplari: «5Y», «3M» o «10D». Va sempre impiegato il numero intero più piccolo (ad es. «1M» e non «30D»).

56 Frequenza della revisione del tasso di interesse, gamba 1

Frequenza della ridefinizione del tasso variabile della gamba 1, se applicabile

R R N Numero intero più: Y = anno M = mese W = settimana D = giorno

Da indicare obbligatoriamente per i derivati su tassi di interesse. Valori esemplari: «5Y», «3M» o «10D». Va sempre impiegato il numero intero più piccolo (ad es. «1M» e non «30D»).

57 Frequenza della revisione del tasso di interesse, gamba 2

Frequenza della ridefinizione del tasso variabile della gamba 2, se applicabile

R R N Numero intero più: Y = anno M = mese

Da indicare obbligatoriamente per gli swap su interessi. Valori esemplari: «5Y», «3M» o «10D».

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Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

W = settimana D = giorno

Va sempre impiegato il numero intero più piccolo (ad es. «1M» e non «30D»).

Sezione 2e — Valute

58 Tasso di cambio a termine

Tasso di cambio a termine alla data del pagamento

R R N Valore decimale Da indicare obbligatoriamente per le operazioni di cambio a termine

59 Base del tasso di cambio Coppia valutaria del tasso di cambio

R R N Coppia valutaria con valute conformi alla norma ISO 4217:2008, separate da una barra obliqua

Da indicare obbligatoriamente per tutti i derivati valutari. Valori esemplari: «USD/CHF», «CHF/EUR».

Sezione 2f — Materie prime

In generale Indicazioni generali obbligatorie per tutti i derivati su materie prime

60 Materie prime sottostanti Indicazione del tipo di materie prime che costituiscono il sottostante del contratto

R R N AG = agricole EN = energia FR = trasporto merci

ME = metalli IN = indice EV = ambientali EX = esotiche o altro

61 Dettagli sulle materie prime

Dettagli sulla pertinente materia prima oltre alle indicazioni del campo 60

R R N GO = cereali / semi oleosi DA = prodotti lattiero-caseari LI = animali FO = prodotti forestali

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Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

SO = «softs» DR = merci solide WT = merci liquide

OI = petrolio NG = gas naturale CO = carbone EL = energia elettrica IE = interenergia PR = metalli preziosi NP = metalli non preziosi WE= clima EM = emissioni OT = altro

Energia Da indicare obbligatoriamente se «Dettagli sulle materie prime» = «NG» o «EL»

62 Punto o zona di consegna Punti di consegna delle aree di mercato

R R N Energy Identification Code (EIC) compo-sto di 16 caratteri

63 Punto di interconnessione Indicazione dei confini o dei punti di confine di un contratto di trasporto

R R N Testo con 50 caratteri al massimo

64 Tipo di carico Identificazione dell’ultimo profilo di consegna corrispon-dente ai periodi di consegna per ogni giorno

R R N BL = carico di base PL = carico di punta OP = fuori picco

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Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

BH = ore blocco SH = «shaped» GD = «gas day»

OT = altro

65 Data e ora di inizio della consegna

Data e ora di inizio della consegna

R R N Formato della data e dell’ora conformi alla norma ISO 8601:2004

È possibile indicare sia il formato tempo coordinato universale (UTC) sia l’ora locale svizzera. Se l’indicazione non è fornita in formato UTC, occorre segnalarlo al repertorio dei dati sulle negoziazioni.

66 Data e ora della fine della consegna

Data e ora della fine della consegna

R R N Formato data e ora conformi alla quota ISO 8601:2004

È possibile indicare sia il formato tempo universale coordinato (UTC) sia l’ora locale svizzera. Se l’indicazione non è fornita in formato UTC, occorre segnalarlo al repertorio di dati sulle negoziazioni.

67 Capacità oggetto del contratto

Quantità per ogni intervallo di tempo tra le consegne

R R N Testo composto di 50 caratteri al massimo

68 Numero di unità Quantità giornaliera o oraria consegnata, in MWh o kWh/d secondo la materia prima sottostante

R R N KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW

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Campo Indicazioni da comunicare Convalida per T / P / V

Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

GWh/h GWh/d Therm/d

KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d

69 Prezzo per quantità per intervallo di tempo

Se applicabile, prezzo per quantità per intervallo di tempo

R R N Valore decimale

Sezione 2g — Opzioni Da indicare obbligatoriamente per tutte le opzioni non esotiche

70 Tipo di opzione Indicazione del tipo di opzione R R N P = «put» C = «call» O = altro

71 Stile dell’opzione (eser-cizio)

Indicazione dello stile con cui è esercitata l’opzione

R R N A = americano

B = bermudiano E = europeo S = asiatico O = altro

72 Prezzo di esercizio (limite minimo/massimo)

Prezzo di esercizio dell’opzione espresso nella corrispondente valuta di riferimento o quantità di riferimento

R R N Valore decimale

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Campo Indicazioni da comunicare Convalida per T / P / V

Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

Sezione 2h — Derivati su crediti

73 Rango Ordine di priorità dei crediti sottostanti nella graduatoria

R R N SR = non postergato SB = postergato OT = altro

Da indicare obbligatoriamente per derivati su crediti

74 Premio / coupon Il premio / coupon annuo del contratto, in percentuale del valore nominale

R R N Valore decimale Da indicare obbligatoriamente per derivati su crediti

75 Data dell’ultimo evento creditizio

Data dell’ultimo evento crediti-zio dei crediti sottostanti

R R N Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004

Da indicare obbligatoriamente per derivati su crediti

76 Identificativo dell’indice Numero di serie dell’indice di riferimento, se applicabile

R R N Testo composto di 10 caratteri al massimo Da indicare obbligatoriamente per derivati su crediti aventi un indice quale sottostan-te

77 Fattore dell’indice Fattore di adeguamento dell’indice di riferimento in relazione a eventi creditizi passati

R R N Numero intero composto di 3 caratteri al massimo

Da indicare obbligatoriamente per derivati su crediti aventi un indice quale sottostan-te

Sezione 2i — Modifiche della comunicazione

78 Tipo di comunicazione Indicazione del tipo di comuni-cazione

O O O N = la transazione viene comunicata per la prima volta

Da utilizzare per la prima comunicazione di una transazione o posizione, se il tipo di comunicazione «X» non è pertinente. Un’operazione su derivati OTC che dopo la chiusura viene compensata il giorno stesso da una controparte centrale deve essere comunicata almeno come transa-zione compensata centralmente. La comunicazione delle transazioni dello

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84

Campo Indicazioni da comunicare Convalida per T / P / V

Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

stesso giorno e precedenti la compensa-zione è ammessa ma non obbligatoria. Un’operazione su derivati OTC non compensata il giorno stesso o addirittura non compensata centralmente deve essere comunicata almeno in base al suo status, alla fine del giorno di negoziazione. La comunicazione delle transazioni dello stesso giorno e precedenti la compensa-zione è ammessa ma non obbligatoria. I «block trade» (una grande posizione negoziata complessivamente e ripartita successivamente) non ripartiti lo stesso giorno vanno comunicati. Se la ripartizio-ne avviene il giorno stesso, è possibile rinunciare alla comunicazione del «block trade». Le ripartizioni devono essere comunicate in entrambi i casi.

Indicare se la comunicazione si riferisce a un singola transazio-ne o posizione

X = la transazione viene comunicata per la prima volta ed è previsto di trasferirla il giorno stesso in una posizione

Alla fine della giornata, la somma delle transazioni deve essere comunicata come posizione tramite il campo «Level» = «P». In tal modo non è più necessario comunicare le singole transazioni in forma compressa. Questo tipo di comunicazione è previsto innanzitutto per i derivati negoziati in borsa (Exchange Traded Derivatives, ETDs) e i Contracts for Difference (CFDs). I derivati negoziati in borsa e compensanti mediante una controparte centrale sotto-

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85

Campo Indicazioni da comunicare Convalida per T / P / V

Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

stanno all’obbligo di comunicazione soltanto nella fase della compensazione centralizzata (ripartizione compensata centralmente, cosiddetta «cleared alloca-tion»). I passaggi precedenti non sot-tostanno ancora all’obbligo di comuni-cazione.

M = rettifica di indicazioni errate o integrazione di indicazioni mancanti

E = la comunicazione è stata effettuata per sbaglio e dovrebbe essere cancellata

Ad es. la doppia comunicazione della stessa transazione con un diverso «Identi-ficativo della conclusione della transazio-ne».

C = scadenza anticipata/annullamento del contratto

Una scadenza già prestabilita non va comunicata.

Per la comunicazione di correzioni va indicato «Tipo di segnalazione» = «M».

Z = compressione di un’operazione su derivati OTC

Per le compressioni giusta l’art. 108 lettera d LInFi. La transazione è con ciò terminata.

V = comunicazione di una valutazione La prima comunicazione di una valuta-zione può avvenire tramite «Tipo di comunicazione» = «N» oppure in una comunicazione successiva tramite «Tipo di comunicazione» = «V». Per le operazioni compensate da una controparte centrale va impiegata la valutazione della controparte centrale.

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Campo Indicazioni da comunicare Convalida per T / P / V

Valori ammessi Indicazioni aggiuntive

Per le operazioni che secondo la legge non devono essere valutate non va comu-nicata alcuna valutazione.

D = adeguamento dell’«Identificativo della conclusione della transazione», se al momento della comunicazione non era ancora definita

L = adeguamenti risultanti da determinati eventi verificatisi durante il periodo di validità del contratto e per i quali non vi sono altri valori pertinenti (cosiddetti «lifecycle event»)

Tutti gli eventi verificatisi durante il periodo di validità di derivati negoziati in borsa vanno sempre segnalati a livello di posizione. Uno di questi eventi è ad esempio l’esercizio parziale di un’opzione che riduce l’intera posizione in questa opzio-ne.

79 Livello della comuni-cazione

O O N T = transazione P = posizione

Una nuova comunicazione riguardo a una posizione va effettuata soltanto se essa ha subito modifiche. I derivati negoziati in borsa possono essere comunicati come singole transa-zioni o come posizioni, a discrezione della controparte soggetta all’obbligo di comunicazione.

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Allegato 3 (art. 100 cpv. 4)

Calcolo dell’entità del margine iniziale per un netting set

1 Il margine iniziale di un «netting set» si calcola in base alla formula seguente:

margine iniziale netto =

0.4 * margine iniziale lordo + 0.6 * NGR * margine iniziale lordo

2 Dove:

2.1 per margine iniziale netto si intende l’importo ridotto dei margini iniziali ri-chiesti per tutti i contratti su derivati con una controparte inclusi in un «netting set»;

2.2 per NGR si intende il rapporto tra netto e lordo, calcolato dividendo il valore netto di sostituzione di un «netting set» con una controparte (dividendo) per il valore lordo di sostituzione dello stesso «netting set» (divisore);

2.3 per valore netto di sostituzione di un «netting set» si intende la somma dei va-lori di mercato di tutte le operazioni. Non sono ammessi valori negativi;

2.4 per valore lordo di sostituzione di un «netting set» si intende la somma dei valori di mercato di tutte le operazioni di cui agli articoli 109 LInFi e 96 OIn-Fi indicati con valori positivi nel «netting set».

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Allegato 4 (art. 102 cpv. 1)

Riduzioni di valore applicabili alle garanzie

Classe di rating secondo gli allegati 2 – 4 OFoP

Durata residua Riduzione di valore in percentuale applicabile a garanzie sotto forma di versamenti in contanti

Riduzioni di valore in percentuale applicabili a garanzie secondo l’art. 101 cpv. 1 lett. b

Riduzioni di valore in percentuale applicabili a garanzie secondo l’art. 101 cpv. 1 lett. c e d

Riduzioni di valore in percentuale applicabili a garanzie secondo l’art. 101 cpv. 1 lett. e e f

nd nd 0 nd nd 15

1 o 2 risp. 1 per titoli di credito a breve termine

≤ 1 anno

nd

0.5 1

nd

> 1 anno e ≤ 5 anni

2 4

≥ 5 anni 4 8

3 o 4 risp. 2 o 3 per titoli di credito a breve termine

≤ 1 anno 1 2

> 1 anno e ≤ di 5 anni

3 6

≥ 5 anni 6 12

5 qualsiasi durata residua

15 nessuna riduzi-one ammessa

I titoli che rientrerebbero nelle classi di rating 6 o 7 secondo l’allegato 2 OFoP60 di regola non sono riconosciuti come garanzie.

60 RS 952.03

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Allegato 5 (art. 102 cpv. 3)

Standard quantitativi e qualitativi minimi per le garanzie

1. Standard quantitativi minimi

1.1 Se la solvibilità dei titoli di credito è valutata da un’agenzia di rating auto-rizzata, si possono indicare le stime della volatilità per ogni categoria di tito-li.

1.2 Le categorie di titoli devono essere delimitate in considerazione del tipo di emittente del titolo, del suo rating, della durata residua e della modified du-ration. Le stime della volatilità devono essere rappresentative rispetto ai tito-li effettivamente compresi nella categoria in questione.

1.3 Per gli altri titoli di credito o titoli azionari riconosciuti come garanzia le riduzioni di valore devono essere calcolate singolarmente per ogni titolo.

1.4 Le volatilità delle garanzie e dei disallineamenti valutari devono essere stimate separatamente. Le volatilità stimate non possono tener conto delle correlazioni tra esposizioni non garantite, garanzie e tassi di cambio.

1.5 Se le riduzioni di valore sono calcolate per mezzo di stime proprie, devono essere adempiuti i seguenti requisiti quantitativi:

1.5.1 Nel calcolo della riduzione di valore deve essere applicato un inter-vallo di confidenza unilaterale del 99 per cento.

1.5.2 La durata minima di detenzione è di 10 giorni operativi.

1.5.3 Se la frequenza delle rivalutazioni è superiore a un giorno, la ridu-zione minima di valore deve essere graduata in funzione del numero di giorni operativi tra due rivalutazioni applicando la formula se-guente:

H = HM √[(NR + (TM - 1)) / TM]

dove:

H = riduzione di valore da applicare

HM = riduzione di valore in caso di rivalutazione giornaliera

NR = effettivo numero di giorni operativi tra due rivalutazioni

TM = durata minima di detenzione fissata per l’operazione in que-stione.

1.5.4 È necessario considerare la scarsa liquidità degli attivi di qualità in-feriore. Nei casi in cui la durata di detenzione fissata risulta eccessi-vamente ridotta rispetto alla liquidità delle garanzie, la durata di de-tenzione deve essere aumentata. Le banche devono riconoscere i casi in cui dati storici sottovalutano la potenziale volatilità, come ad esempio nel caso di un regime di ancoraggio valutario. In questi casi i dati devono essere sottoposti a uno stress test.

Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria RU 2015

91

1.5.5 Il periodo campione scelto per il calcolo delle riduzioni di valore de-ve ammontare ad almeno un anno. Se le singole osservazioni giorna-liere sono ponderate in modo diverso, il periodo campione medio ponderato deve ammontare ad almeno un anno (vale a dire che i sin-goli valori devono risalire, nella media ponderata, almeno a un anno prima).

1.5.6 I dati devono essere aggiornati almeno ogni tre mesi. Se le condizio-ni di mercato lo richiedono, il loro aggiornamento va eseguito senza indugio.

2 Standard qualitativi minimi

2.1 I dati sulle volatilità stimate e sui periodi di detenzione devono essere utiliz-zati nel processo giornaliero di gestione dei rischi della banca;

2.2 Le banche devono assicurare che i requisiti richiesti nel presente allegato vengano trasposti in modo corretto nelle direttive, nelle procedure e nei con-trolli interni concernenti il sistema di misurazione dei rischi.

2.3 Il sistema di misurazione dei rischi deve essere applicato congiuntamente ai limiti di credito interni.

2.4 Nell’ambito del processo interno di revisione, il sistema di misurazione dei rischi deve essere sottoposto periodicamente a una verifica da parte di un or-gano indipendente. La verifica deve comprendere quantomeno i seguenti aspetti:

2.4.1 l’integrazione della misurazione dei rischi nella gestione quotidiana dei rischi;

2.4.2 la convalida di ogni modifica rilevante operata nella procedura di misurazione dei rischi;

2.4.3 l’esattezza e la completezza dei dati relativi alle posizioni;

2.4.4 l’esame della coerenza, della tempestività e dell’attendibilità delle fonti utilizzate per i modelli interni nonché dell’indipendenza di tali fonti; e

2.4.5 l’esattezza e la congruità delle ipotesi di volatilità.

Dipartimento federale delle finanze DFF

20 agosto 2015

Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati

(Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

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1. Introduzione

1.1. Situazione iniziale

La legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) è stata adottata dal Parlamento il 19 giugno 2015. Essa permette di introdurre per le infrastrutture del mercato finanziario e per gli obbli-ghi dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati una re-golamentazione uniforme, adeguata agli sviluppi del mercato e alla normativa internazionale. In questo modo la stabilità e la competitività della piazza finanziaria svizzera vengono raffor-zate in modo durevole.

La LInFi disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario. Le disposizioni, attualmente disseminate nella legge sulle borse (LBVM1), nella legge sulle banche (LBCR2) e nella legge sulla Banca nazionale (LBN3), sono state coerentemente rac-colte in un’unica legge e adeguate alle mutate condizioni del mercato e agli standard inter-nazionali. Per quanto riguarda le borse, la normativa corrisponde ampiamente all’attuale di-sciplinamento previsto nella LBVM. In particolare viene mantenuto il vigente principio dell'au-todisciplina, che in questo ambito ha dato buoni risultati.

L’espressione, molto vaga e non più attuale nel confronto internazionale, di istituzione analoga alla borsa viene sostituita da quelle più precise e meglio delimitabili di sistema multilaterale di negoziazione e sistema organizzato di negoziazione. I sistemi multilaterali di negoziazione si distinguono dalle borse per il fatto che ammettono valori mobiliari al commercio senza quotarli. Sono sottoposti a regole analoghe a quelle delle borse. Per contro, i sistemi organizzati di negoziazione non sono considerati come infrastrutture autonome del mercato finanziario, ma la loro gestione è riservata a banche, commercianti di valori mobiliari, borse e sistemi multilaterali del commercio. A tale scopo, al gestore di un sistema organizzato di negoziazione sono imposti obblighi specifici, in particolare riguardanti l’organizzazione e la trasparenza delle negoziazioni. Con le prescrizioni sulla trasparenza applicabili ai sistemi multilaterali e ai sistemi organizzati di negoziazione si affronta pure la problematica delle «dark pool», ossia delle sedi di negoziazione finora poco trasparenti. La LInFi permette inoltre di creare la base per disciplinare e, se del caso, limitare le negoziazioni ad alta frequenza.

Nel settore delle infrastrutture del mercato finanziario viene inoltre introdotto un obbligo generale di autorizzazione per le controparti centrali, i depositari centrali, i repertori di dati sulle negoziazioni e i sistemi di pagamento. Vengono formulate condizioni di autorizzazione e obblighi specifici a tali infrastrutture del mercato finanziario. Finora, in determinati casi la FINMA ha potuto assoggettare le controparti centrali, i depositari centrali e i sistemi di pagamento alla LBCR o alla LBVM. I repertori di dati sulle negoziazioni non erano disciplinati.

In aggiunta alle norme in materia di vigilanza per le infrastrutture del mercato finanziario, la LInFi contiene l’insieme delle norme che si applicano a tutti i partecipanti al mercato (norme di condotta sul mercato) in relazione al commercio di valori mobiliari e derivati. Da un lato, la LInFi contempla disposizioni sulla pubblicità delle partecipazioni, sulle offerte pubbliche di acquisto, sullo sfruttamento di informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato attualmente ancorate nella LBVM e, dall'altro, le nuove norme concernenti il commercio di derivati adeguate agli standard internazionali.

Oggi il commercio di derivati sul mercato svizzero è in larghissima parte transfrontaliero e si svolge prevalentemente con l'UE. La normativa in materia di derivati si ispira pertanto in primo luogo al diritto dell’UE. In sostanza, anche in Svizzera si applicheranno in futuro i tre obblighi cardine del commercio di derivati, ossia compensazione per il tramite di una

1 RS 954.1 2 RS 952.0 3 RS 951.11

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controparte centrale, comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni e riduzione dei rischi. Per quanto riguarda l'obbligo di negoziare operazioni in derivati per il tramite di una borsa o di un altro sistema di negoziazione, la LInFi contempla già le necessarie base legali, ma queste saranno poste in vigore soltanto quando tale obbligo sarà stato introdotto anche negli Stati partner.

1.2. Disposizioni di esecuzione

L'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi) contiene le disposizioni di esecuzione della LInFi, emanate dal Consiglio federale. Esse seguono sostanzialmente la struttura della legge e si basano, da una parte, sul vigente diritto di esecuzione – ordinanza sulle borse (OBVM4), ordinanza sulle banche (OBCR5) e ordinanza sulla Banca nazionale (OBN6) – e, dall'altra, sulle pertinenti prescrizioni internazionali. Tra queste rientrano, in particolare, i «Principles for financial market infrastructures» (PFMI) dell'aprile 20127, i «Key Attributes of Effective Reso-lution Regimes for Financial Institutions» del 15 ottobre 20148 e direttive e regolamenti dell'UE (soprattutto MiFID II9, MiFIR10, EMIR11, CSDR12 e MAR13). Se vengono riprese dispo-sizioni dalla OBVM, dalla OBCR e dalla OBN, ai fini di un'integrazione bisogna rinviare al re-lativo commento.

Altre disposizioni di esecuzione sono previste nella OBN e in una nuova ordinanza della FINMA sull'infrastruttura finanziaria, che sostituirà l'attuale ordinanza della FINMA sulle bor-se (OBVM-FINMA14). Mentre la OBN, sulla base dell'articolo 23 capoverso 3 LInFi, stabilirà particolari requisiti per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistematica, la nuova ordinanza della FINMA – come già la OBVM-FINMA – disciplinerà i particolari dell’obbligo di registrazione e dell’obbligo di comunicazione (art. 38 seg. LInFi; art. 15 LBVM), dell'obbligo di compensazione per il tramite di una controparte centrale (art. 97 LIn-Fi), dell’obbligo di pubblicità delle partecipazioni (art. 120 LInFi) e dell'obbligo di presentare un'offerta (art. 135 cpv. 4 LInFi).

1.3 Diritto comparato

1.3.1. In generale

L’interdipendenza a livello internazionale delle infrastrutture svizzere del mercato finanziario e dei partecipanti svizzeri al commercio di derivati – in particolare con l’UE – è presentata nel messaggio (cfr. n. 3.1 del messaggio). Gli atti normativi pertinenti dell’UE in questi ambiti e il loro confronto con la regolamentazione proposta nella LInFi sono illustrati nel numero 1.4 del

4 RS 954.11 5 RS 952.02 6 RS 951.131 7 www.bis.org > publications > CPMI > No 101 8 www.financialstabilityboard.org > publications > documents 2014 9 DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE. 10 REGOLAMENTO (UE) n. 600/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. 11 REGOLAMENTO (UE) n. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 4 luglio 2012, su-gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. 12 REGOLAMENTO (UE) n. 909/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione Europea e ai depositari centrali di titoli e recante modi-fica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012. 13 REGOLAMENTO (UE) n. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parla-mento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione. 14 RS 954.193

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messaggio. Secondo il numero 1.4.6.3 del messaggio si deve presupporre che con la LInFi si crei una regolamentazione svizzera equivalente. Nella proposta di regolamentazione, al Consiglio fe-derale è attribuita in diversi punti la competenza di precisare la legge nelle disposizioni di esecuzione, ovvero nella OInFi. Nel procedere a queste precisazioni occorre adottare l’approccio già seguito nella LInFi, ossia creare in linea di principio una regolamentazione equivalente a quella dell’UE. I vari elementi di questo approccio sono descritti in dettaglio qui di seguito.

1.3.2. Trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione

Le strutture del mercato finanziario devono rispettare i requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le azioni e altri valori mobiliari (art. 29 e 46 LInFi; art. 26, 27 e 42 OInFi). Questi requisiti corrispondono sia agli sviluppi in seno all’UE (art. 3 e 8 MiFIR) sia alle pre-scrizioni relative alla trasparenza post-negoziazione in generale (art. 29 e 46 LInFi; art. 28 e 43 OInFi; art. 6 e 10 MiFIR). Le sedi di negoziazione svizzere devono stabilire nei loro rego-lamenti le deroghe ai requisiti di trasparenza e la possibilità di prevedere una pubblicazione successiva dei dati sulla trasparenza post-negoziazione (art. 29 cpv. 3 LinFi; art. 26 cpv. 4, 27 e 28 cpv. 4 OInFi). Tuttavia, in modo analogo al MiFIR (cfr. in particolare art. 7 par. 1 e 11 par. 1 MiFIR), è necessaria l’approvazione della FINMA in quanto autorità di vigilanza (cfr. art. 27 cpv. 4 LInFi e art. 24 OInFi).

L’OInFi prevede deroghe specifiche agli obblighi di trasparenza, che corrispondono ampia-mente alle disposizioni derogatorie in vigore nell’UE. Sono ad esempio possibili deroghe alla trasparenza pre-negoziazione per le azioni o gli strumenti rappresentativi di capitale proprio nel caso di sistemi dei corsi di riferimento, di ordini di volume relativamente elevato e di for-malizzazione di operazioni già negoziate o di valori mobiliari per i quali non esiste un merca-to liquido (art. 29 cpv. 3 LInFi; art. 26 cpv. 4 OInFi; art. 4 MiFIR). Inoltre l’EU limita le possibi-lità di deroghe nel senso che una deroga all’obbligo di trasparenza pre-negoziazione non può più essere applicata agli strumenti rappresentativi di capitale proprio se si raggiunge una determinata quote di mercato relativa (art. 5 MiFIR). Sono ammesse deroghe alla trasparen-za pre-negoziazione per gli strumenti non rappresentativi di capitale proprio e altri valori mo-biliari se lo prevede il regolamento della sede di negoziazione e si tratta soltanto di dichiara-zioni di interesse, di derivati non soggetti all’obbligo di negoziazione e di valori mobiliari sen-za un mercato liquido (art. 27 cpv. 2 OInFi). Deroghe comparabili sono stabilite anche dall’articolo 9 MiFIR. Infine, al pari dell’articolo 8 capoverso 1 MiFIR, l’articolo 27 capoverso 4 OInFi prevede una deroga per le operazioni in derivati con controparti non finanziarie, attra-verso le quali vengono ridotti i rischi oggettivamente misurabili e che sono in relazione diretta con l’attività o il finanziamento dell’attività della controparte non finanziaria.

Per quanto riguarda la trasparenza post-negoziazione, la LInFi e la OInFi esigono una pub-blicazione per quanto possibile tempestiva delle transazioni concluse presso le sedi di nego-ziazione e ciò corrisponde anche al principio applicato in seno all’UE (art. 29 e 46 LInFi; art. 28 e 43 OInFi; art. 6 e 10 MiFIR). Secondo l’articolo 28 OInFi e gli articoli 7 e 11 MiFIR una pubblicazione successiva è possibile quando si tratta di operazioni di volume elevato, quan-do non esiste un mercato liquido per i valori mobiliari in questione, quando l’operazione è superiore alla dimensione specifica del valore mobiliare in questione o quando i fornitori di li-quidità sarebbero esposti a rischi eccessivi. Tuttavia, in quest’ultimo caso bisogna distingue-re tra investitori al dettaglio e investitori all’ingrosso.

1.3.3. Requisiti per la negoziazione / la negoziazione algoritmica e la ne-goziazione ad alta frequenza

Conformemente all’articolo 30 capoverso 2 LInFi la sede di negoziazione deve adottare mi-sure efficaci per evitare perturbazioni del suo sistema di negoziazione. Gli articoli 30 e 31 OInFi si rifanno a questa base legale; l’articolo 30 OInFi intende garantire in generale il commercio ordinato mentre l’articolo 31 OInFi concerne in particolare gli effetti negativi della negoziazione algoritmica e della negoziazione ad alta frequenza. Le disposizioni relative alle

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piazze di negoziazione si applicano anche ai gestori di un sistema organizzato di negozia-zione (cfr. art. 45 cpv. 2 LInFi in combinato disposto con art. 40 seg. OInFi).

Il diritto europeo contempla, agli articoli 17 e 48 paragrafi 6, 9 e 10 MIFID II, obblighi finaliz-zati in primo luogo a prevenire gli effetti negativi della negoziazione algoritmica (e quindi an-che della negoziazione ad alta frequenza). Gli articoli 47, 48 paragrafi 1–5, 7–9 e 11 e 49 MIFID II contengono disposizioni disciplinanti il commercio ordinato. Gli articoli 17 paragrafo 7, 48 paragrafo 12 e 49 paragrafi 3 e 4 MIFID II incaricano l’ESMA di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione da presentare alla Commissione europea che precisano i requisiti indicati negli articoli 17, 48 e 49 MIFID II. Queste norme tecniche di regolamenta-zione non sono ancora state elaborate.

Gli obblighi definiti agli articoli 30 e 31 OInFi si basano essenzialmente sulle disposizioni contenute nella MIFID II, allo scopo di conferire al quadro normativo svizzero un assetto equivalente. In questo modo le sedi di negoziazione possono seguire lo stesso approccio nell’ambito delle loro competenze di autoregolamentazione. A tal fine, anche l’autoregolamentazione delle sedi di negoziazione dovrà fondarsi sulle pertinenti norme tec-niche di regolamentazione vigenti nell’UE.

1.3.4. Obblighi di registrazione e di comunicazione

L’obbligo di registrazione dei partecipanti, concretizzato nell’articolo 36 OInFi, poggia sull’articolo 25 paragrafo 1 MIFID II. I partecipanti devono pertanto registrare le informazioni necessarie relative a tutti gli ordini e a tutte le operazioni in valori mobiliari effettuate per pro-prio conto o a nome di clienti. Si creano quindi le condizioni affinché nello stabilire le infor-mazioni necessarie e la forma in cui devono essere registrate (art. 36 cpv. 2 OInFi) la FINMA possa continuare a perseguire l’obiettivo di un assetto equivalente della regolamentazione svizzera.

L’articolo 37 OinFi definisce l’obbligo di comunicazione dei partecipanti. I requisiti relativi al contenuto della comunicazione elencati nel capoverso 1 rispecchiano in larga misura le indi-cazioni richieste all’articolo 26 paragrafo 3 MIFID II. In virtù dell’articolo 39 capoverso 2 LInFi ulteriori precisazioni concernenti l’obbligo di comunicazione, finalizzate in particolare a confe-rire alla regolamentazione svizzera un assetto equivalente, spettano alla FINMA.

1.3.5. Valori soglia nel commercio di derivati

Le controparti devono compensare le operazioni in derivati OTC per il tramite di una contro-parte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA. Questo obbligo non si applica alle operazioni effettuate con piccole controparti o alle operazioni tra piccole controparti. Una pic-cola controparte o piccola controparte non finanziaria è da considerarsi tale se la media mo-bile della posizione lorda nelle operazioni determinanti in derivati OTC in corso (nel caso di piccole controparti non finanziarie) o in tutte le operazioni in derivati in corso (nel caso di pic-cole controparti finanziarie) calcolate su un determinato periodo si situa al di sotto del valore soglia applicabile. L’articolo 100 LInFi ha conferito al Consiglio federale la competenza di precisare questi valori soglia.

I valori soglia per le piccole controparti non finanziarie sono stabiliti nell’articolo 84 OInFi sul-la base dei valori delle soglie di compensazione fissati all’articolo 11 del regolamento delega-to numero 149/201315, al fine di tenere conto della necessità di un assetto equivalente della regolamentazione svizzera. Anche la definizione delle operazioni in derivati volte a ridurre i rischi (art. 83 OInFi), che non sono considerate nel calcolo della media della posizione lorda, corrisponde in larga misura alla definizione data nel diritto europeo (art. 10 del regolamento delegato n. 149/2013). 15 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 149/2013 DELLA COMMISSIONE, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso al-la sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale.

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Nell’ambito dell’introduzione delle piccole controparti finanziarie la portata della regolamen-tazione svizzera è inferiore a quella del diritto europeo (cfr. n. 1.4.6.2 del messaggio). Con questa eccezione si intende tenere conto – in riferimento alle numerose piccole banche, alle imprese di assicurazione e alle casse pensioni – del principio di proporzionalità e del fatto che la loro attività di commercio di derivati, date le sue dimensioni, non può costituire alcun rischio sistemico. Al fine di poter escludere il rischio sistemico, il valore soglia per questa ca-tegoria è stato fissato a 8 miliardi di franchi, che corrisponde al valore soglia che fa scattare l’obbligo di chiedere il versamento di margini iniziali secondo le raccomandazioni del BCBS e della IOSCO.

2. Commento ai singoli articoli

2.1. Titolo primo: Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

Questo articolo indica il contenuto dell'ordinanza. Le disposizioni sulla pubblicità delle parte-cipazioni, sulle offerte pubbliche di acquisto e sulle deroghe al divieto di sfruttamento di in-formazioni privilegiate e di manipolazione del mercato vengono riprese, in linea di principio senza modifiche, dalla OBVM.

Articolo 2 Definizioni

Per la definizione del criterio della standardizzazione e dell’idoneità alla negoziazione su va-sta scala, determinante per la qualità dei valori mobiliari di cui all'articolo 2 lettera b LInFi, il capoverso 1 si rifà all'articolo 4 OBVM La relativa fungibilità è data in particolare se la struttu-ra (tasso d'interesse, durata) e il taglio (importo) sono identici. L'articolo 2 lettera b LInFi e l'articolo 2 capoverso 1 OInFi devono essere distinti dalla standardizzazione legale e operati-va dei derivati di cui all'articolo 101 capoverso 1 lettera a LInFi.

Il capoverso 2 indica a titolo di esempio i valori sottostanti da cui può dipendere il prezzo di un derivato. L'enumerazione si rifà all'articolo 5 OBVM in vigore. Se certi parametri possono essere definiti in modo flessibile, non sussistono di norma una standardizzazione e un'idonei-tà sufficienti alla negoziazione su vasta scala ai sensi del capoverso 1.

I capoversi 3 e 4 definiscono più in dettaglio in particolare le operazioni di cassa, che devono essere distinte dai derivati. In base alla concezione generale, dopo la loro conclusione esse sono pagabili o trasferibili immediatamente o entro i termini prescritti o usuali sul mercato (cfr. ad es. art. 11 cpv. 3 lett. c LTCo16). Relativamente alla deroga per le operazioni in derivati sull’energia elettrica e sul gas (cpv. 3 lett. b), bisogna evidenziare che nell’UE queste operazioni (cosiddette prodotti del commercio all’ingrosso di energia), che devono essere regolate mediante consegna fisica, non sono sottoposte alla direttiva MiFID II e quindi né all’EMIR quando sono negoziate per il tramite di un sistema organizzato di negoziazione. Non vi è alcun motivo per non riprendere in Svizzera questa regolamentazione.

Al capoverso 4 lettera c la disposizione fa altresì chiarezza sulle operazioni prolungate in modo continuativo (quindi quelle operazioni per cui non ha luogo alcuno scambio effettivo delle valute, ma la posizione aperta è prolungata di volta in volta prima della scadenza – il cosiddetto «rolling spot»). Se tale prolungamento si basa su un accordo giuridicamente vin-colante già in essere al momento della conclusione della transazione, l'operazione dev'esse-re qualificata come derivato. Negli altri casi, si deve presumere che si tratti di un'operazione di cassa anche qualora ci fosse un prolungamento. Pertanto al momento della conclusione dell'operazione le controparti sanno già se quest’ultima rientra o meno nel campo di applica-zione della legge.

Articolo 3 Società del gruppo importanti

16 RS 957.1

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La regolamentazione dei criteri di valutazione dell’importanza delle funzioni di cui all'artico-lo 3 capoverso 2 LInFi corrisponde fondamentalmente a quella prevista dal Financial Stability Board (FSB) (cfr. il documento di consultazione del 28 agosto 201317 sull'«Assessment Me-thodology for the Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions»). Tuttavia non si esige che i processi operativi interessati siano anche di rilevanza sistemica ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 LInFi. In virtù dell'articolo 3 capoverso 3 LInFi l'Autorità fe-derale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha il compito di designare concretamente le società importanti dei vari gruppi finanziari. La tenuta di un registro pubblico permette di for-nire a terzi informazioni trasparenti al riguardo.

2.2. Titolo secondo: Infrastrutture del mercato finanziario

2.2.1. Capitolo 1: Disposizioni comuni

2.2.1.1. Sezione 1: Condizioni di autorizzazione e obblighi delle infrastrut-ture del mercato finanziario

Articolo 4 Richiesta di autorizzazione

La disposizione corrisponde all'articolo 17 OBVM in vigore. L'elencazione non è esaustiva, cosicché si può richiedere, in particolare, anche un piano aziendale. La FINMA stabilisce quali informazioni e documenti siano di volta in volta necessari e può mettere a disposizione dei richiedenti, ad esempio, direttive, modelli di richiesta o simili. Le informazioni e i docu-menti devono consentire alla FINMA di valutare l'adempimento delle condizioni di autorizza-zione.

Articolo 5 Mutamento dei fatti

L'attuale articolo 25 OBVM viene in gran parte ripreso e semplificato. Una panoramica dei fatti soggetti all’obbligo di autorizzazione e di comunicazione delle borse e dei commercianti di valori mobiliari è offerta dalla circolare FINMA 2008/118. In particolare occorre comunicare i cambiamenti concernenti gli organi di alta direzione, vigilanza e controllo e la direzione.

Articolo 6 Campo di attività

La descrizione del campo di attività è importante per il rilascio dell’autorizzazione e l'esercizio della vigilanza da parte della FINMA e dell'eventuale sorveglianza da parte della Banca na-zionale svizzera (BNS). Ad esempio il governo d’impresa e la gestione dei rischi devono es-sere basate sulle attività previste in Svizzera e all'estero. La disposizione corrisponde all'arti-colo 9 OBCR e all'articolo 18 capoversi 1 e 3 OBVM.

Articolo 7 Luogo della direzione

I requisiti relativi al luogo della direzione figurano già nel diritto vigente (cfr. art. 21 OBVM, art. 3 cpv. 2 lett. d LBCR e art. 10 OBCR). La presenza minima richiesta deve consentire di esercitare una sorveglianza e una vigilanza efficaci.

Per quanto riguarda i gruppi finanziari, l’articolo 15 capoverso 3 LInFI rinvia agli articoli 3d–3g LBCR. Le pertinenti disposizioni di esecuzione figurano negli articoli 21–24 OBCR e sono quindi applicabili – ad eccezione di quelle relative ai conglomerati finanziari – anche alle in-frastrutture del mercato finanziario. Mentre l’articolo 23 capoverso 2 OBCR sancisce la pos-sibilità di una deroga totale o parziale alla vigilanza su base consolidata, la legge non preve-de per le infrastrutture del mercato finanziario alcuna possibilità di derogare alla vigilanza su singoli istituti.

Articolo 8 Conduzione e controllo dell’impresa

I capoversi 1–3 corrispondono all'articolo 22 capoverso 1 lettera a OBN, all'articolo 22a ca-poversi 1 e 2 OBN e all'articolo 11 capoversi 1 e 2 OBCR. Come per le banche si esige una

17 www.financialstabilityboard.org > publications > documents 2013 18 www.finma.ch > Documentazione > Circolari

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separazione del controllo strategico dalla gestione operativa a livello sia di funzioni che di personale. Nelle competenze dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo rientrano, in particolare, la definizione dell'organizzazione dell'infrastruttura del mercato finanziario e la regolamentazione della gestione dei rischi (cfr. art. 716a cpv. 1 CO19). I membri dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo devono provvedere affinché abbiano accesso alle in-formazioni di cui necessitano per l'adempimento dei loro compiti. Inoltre devono far valutare regolarmente le proprie prestazioni (cfr. art. 22a cpv. 1 secondo periodo OBN). In conformità allo Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance20 è opportuna almeno un'autova-lutazione all’anno dell'organo e dei suoi comitati.

Secondo il capoverso 4 la politica delle retribuzioni di un'infrastruttura del mercato finanziario non deve incitare ad assumere rischi eccessivi. Ciò significa, dal punto di vista dei rischi giu-ridici, impedire ogni violazione del diritto vigente o dei regolamenti interni e i conflitti d'inte-resse nei confronti dei partecipanti (cfr. art. 21). Il sistema e la politica delle retribuzioni sono parte integrante dell'organizzazione dell'infrastruttura del mercato finanziario e ne possono influenzare considerevolmente la situazione a livello del capitale, della liquidità e dei rischi. Essi devono indurre il personale impiegato a promuovere il successo sul lungo termine dell'infrastruttura del mercato finanziario e la sua stabilità.

Al pari dell’articolo 22 capoverso 2 OBN, il capoverso 5 esige che un'infrastruttura del merca-to finanziario preveda meccanismi tali da consentire ai partecipanti di manifestare le proprie esigenze (ad es. in riferimento all'ulteriore sviluppo delle prestazioni dell'infrastruttura del mercato finanziario o agli aspetti tecnici, come gli standard di comunicazione impiegati dall'infrastruttura del mercato finanziario o le interfacce con i partecipanti).

Articolo 9 Gestione dei rischi

La disposizione corrisponde al diritto vigente. Il capoverso 1 figura sia nell'articolo 12 capo-verso 2 secondo periodo OBCR, sia in diverse disposizioni dell'OBN (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. b, 27 cpv. 1, 28 cpv. 1, 29 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 32 primo periodo OBN). La strategia prescritta deve prevedere adeguate procedure e strumenti e considerarne gli effetti sui partecipanti e sul sistema finanziario (cfr. 27 cpv. 2 primo periodo OBN). Essa deve essere basata sulle at-tività dell'infrastruttura del mercato finanziario. Di conseguenza tiene conto eventualmente anche dei rischi di custodia e di investimento (cfr. art. 30 cpv. 1 OBN) e dei rischi derivanti dai collegamenti con altre infrastrutture dei mercati finanziari (cfr. art. 34 cpv. 1 OBN).

I capoversi 3 e 4 si fondano sugli articoli 27 capoverso 3 e 33 OBN. Il requisito indicato nel capoverso 3 si limita (come l'art. 33 OBN) agli aspetti organizzativi dell'infrastruttura del mer-cato finanziario. Ciò non determina alcun obbligo di influire sull’organizzazione delle relazioni commerciali tra i partecipanti e i partecipanti indiretti.

Le prescrizioni dei capoversi 4–6 figurano oggi nell'articolo 20 OBVM, nell'articolo 12 capo-versi 3 e 4 OBCR come pure negli articoli 22 capoverso 1 lettera c e 22a capoverso 4 OBN. Un efficace sistema di controllo interno non prevede soltanto attività di controllo in una fase successiva, ma anche attività di pianificazione e gestione. Esso comprende, tra l'altro, le atti-vità di controllo integrate negli processi di lavoro, i processi di gestione dei rischi e di com-pliance, un controllo dei rischi indipendente dalla gestione dei rischi e la funzione di com-pliance come tale. Il sistema di retribuzione dei collaboratori che svolgono funzioni di control-lo non deve incentivare a generare conflitti d'interesse. In particolare la retribuzione (ad es. salari, bonus, onorari e premi) non deve dipendere dal risultato delle unità aziendali sorve-gliate internamente, da prodotti o transazioni. La revisione interna verifica e valuta il sistema di controllo interno e contribuisce al suo miglioramento costante.

Articolo 10 Garanzia

Anche questa disposizione corrisponde al diritto vigente (cfr. art. 8 e 13 OBCR oltre che art. 23 cpv. 1 e 2 e art. 28 OBVM). L'articolo 9 LInFi esige che una singola persona e in particola-

19 RS 220.0 20 www.economiesuisse.ch > Media > Pubblicazioni

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re ogni organo nel suo insieme dispongano delle qualifiche professionali necessarie alla loro funzione e alla responsabilità che devono assumere. Ad esempio la composizione dell'orga-no di alta direzione, vigilanza e controllo dev'essere sufficientemente diversificata, cosicché, accanto ai principali settori di attività, siano rappresentati in modo competente altri settori centrali, come quelli delle finanze e della contabilità, della gestione dei rischi e della com-pliance.

Articolo 11 Esternalizzazione

Secondo il capoverso 1 vi è un'esternalizzazione di cui all'articolo 11 LInFi se sono date cu-mulativamente le seguenti condizioni:

si tratta di un servizio essenziale di cui all'articolo 12 OInFi per l'infrastruttura del mercato finanziario;

il fornitore di servizi dispone di una libertà imprenditoriale («autonomo») per adempiere ai propri compiti; e

l’esternalizzazione è basata sulla durata («durevole»).

L'esternalizzazione può avere luogo indirizzandosi a un fornitore di servizi che appartiene al gruppo o che è indipendente dal punto di vista giuridico ed economico. Il capoverso 2 defini-sce i punti da regolare in particolare nell’accordo con il fornitore di servizi. L'infrastruttura del mercato finanziario deve selezionare, istruire e controllare accuratamente il fornitore di servi-zi. È tenuta a integrare il servizio esternalizzato nel proprio sistema di controllo interno e a sorvegliare in modo continuativo le prestazioni del fornitore di servizi (cpv. 3), affinché pos-sano essere prese tempestivamente le misure eventualmente necessarie. Questa disposi-zione è ripresa dall'articolo 32d capoversi 1 e 2 OBN. L'infrastruttura del mercato finanziario deve designa un servizio responsabile del controllo interno e della sorveglianza del fornitore di servizi.

I requisiti di sicurezza che il fornitore di servizi deve soddisfare devono essere definiti dall'in-frastruttura del mercato finanziario (cpv. 2 lett. c). In caso di esternalizzazioni all'estero – all’interno o all’esterno del gruppo – occorre garantire con misure tecniche e organizzative adeguate il rispetto del segreto professionale e la protezione dei dati secondo il diritto svizze-ro. I contraenti di un'infrastruttura del mercato finanziario i cui dati devono pervenire a un for-nitore di servizi all'estero devono essere informati al riguardo (cpv. 4). Per il momento dell'in-formazione ci si basa sulle pertinenti disposizioni di leggi speciali.

In virtù del capoverso 5, l'infrastruttura del mercato finanziario, il suo audit interno, la società di audit e la FINMA nonché, per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemi-ca, la BNS, devono poter consultare e verificare liberamente e completamente il servizio esternalizzato. Questo aspetto dev'essere regolamentato nell'accordo con il fornitore di ser-vizi (cpv. 2 lett. b ed e). Un'esternalizzazione non deve pregiudicare la vigilanza esercitata dalla FINMA né la sorveglianza esercitata della BNS, nemmeno nel caso di un'esternalizza-zione all'estero o a società estere del gruppo.

Il capoverso 6 prevede un'eccezione ai capoversi 1–5 per la piattaforma gestita dalla Banca centrale europea «TARGET2-Securities (T2S)», che collega tra loro i sistemi nazionali di re-golamento delle operazioni in titoli cui ricorrono i depositari centrali di titoli e che permette di regolare in base monetaria le operazioni nazionali e transnazionali su titoli secondo il princi-pio «consegna contro pagamento»21. Un’eccezione simile è prevista anche all'articolo 30 ca-poverso 5 CSDR. L'eccezione richiede l'approvazione della FINMA, che deve tener conto per la sua decisione, tra l'altro, delle restanti possibilità di controllo e informazione.

Articolo 12 Servizi essenziali

La disposizione definisce i servizi che sono caratteristici, e quindi essenziali, per le varie in-frastrutture del mercato finanziario. Fondamentalmente è irrilevante se vengono esternalizza-

21 www.bns.ch > Glossario

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te solamente parti di un servizio essenziale o se il servizio sia stato finora fornito o meno dall’infrastruttura stessa. Non possono essere esternalizzate l’alta direzione, la vigilanza e il controllo, i compiti centrali della direzione e le decisioni relative all'avvio o all'interruzione di relazioni d'affari (cfr. in particolare l'art. 716a CO e l'art. 18 ORD-FINMA22).

Secondo l'articolo 7 capoverso 1 secondo periodo sono fatte salve le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l'infrastruttura del mercato finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto a un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari. Inoltre è auspicabile un'orga-nizzazione dell’audit interno o della compliance a livello di gruppo, purché vengano garantite la loro indipendenza e/o autonomia. La FINMA può negare l'autorizzazione prevista dalla legge in particolare quando a seguito dell'esternalizzazione della sua attività principale un'in-frastruttura del mercato finanziario resti in un certo qual modo una società mantello.

Articolo 13 Capitale minimo

Il capoverso 1 applica l'articolo 12 capoverso 2 LInFi, in virtù del quale il Consiglio federale determina l'ammontare del capitale minimo. Sulla base dell'importanza economica delle varie infrastrutture del mercato finanziario si ottengono i seguenti importi:

il capitale minimo di 10 milioni di franchi previsto per le controparti centrali corrisponde al requisito vigente per le banche (cfr. art. 15 cpv. 1 OBCR). L'articolo 16 paragrafo 1 EMIR esige 7,5 milioni di euro;

per i depositari centrali viene stabilito un valore medio compreso tra l'importo minimo vi-gente per i commercianti di valori mobiliari (1,5 mio. fr.; cfr. art. 22 cpv. 1 OBVM) e quello per le banche (10 mio. fr.);

il requisito per i sistemi di pagamento corrisponde al requisito per i commercianti di valori mobiliari e ammonta a 1,5 milioni di franchi;

dal momento che le dimensioni, la complessità e la struttura di rischio delle borse e dei sistemi multilaterali di negoziazione possono variare sensibilmente è previsto in linea di massima – come per le direzioni dei fondi (cfr. art. 43 OICol23) – un importo di 1 milione di franchi, che in casi motivati la FINMA può tuttavia aumentare (fino a un massimo di 1,5 mio. fr.) per tener conto del principio della proporzionalità. L'articolo 15 MiFID II (in com-binato disposto con altre regolamentazioni) esige un capitale iniziale di 1 milione di euro. e l'articolo 317 CRR24 assoggetta la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione a requisiti relativi ai fondi propri;

al repertorio di dati sulle negoziazioni si applica un requisito minimo di 0,5 milioni di fran-chi. Esso è equiparabile ai requisiti vigenti per i gestori patrimoniali di investimenti collet-tivi di capitale (0,2 mio. fr. e 0,5 mio. fr.; cfr. art. 19 OICol).

Il capoverso 2 riproduce gli articoli 15 capoverso 2 e 16 capoverso 2 OBCR, nonché l’articolo 22 capoverso 1 OBVM.

Articolo 14 Continuità operativa

Il capoverso 1 elenca i punti che devono essere almeno regolamentati nella strategia previ-sta dalla legge. Viene richiesto un approccio a livello aziendale che permetta di mantenere o di ripristinare prontamente l’attività e i processi operativi dell'infrastruttura del mercato finan-ziario al verificarsi di incidenti e crisi (cfr. art. 32b cpv. 1 OBN).

Secondo il capoverso 2, a tal fine occorrere definire le minacce rilevanti e i potenziali inciden-ti, nonché le relative ripercussioni sull’attività, fissare gli obiettivi di ripristino e determinare le

22 RS 955.033.0 23 RS 951.311 24 REGOLAMENTO (UE) n. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 646/2012.

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necessarie risorse (sostitutive). Possono rappresentare una minaccia per le sedi di negozia-zione le perturbazioni del sistema di negoziazione (cfr. art. 30 e 45 LInFi), ad esempio se gli algoritmi di negoziazione sono errati.

In linea con i PFMI (principle 17, key cons. 6), il capoverso 3 esige a livello operativo in parti-colare la predisposizione di piani di continuità operativa, che devono essere regolarmente sottoposti a test (cpv. 1 lett. c; cfr. anche art. 32b cpv. 4 e 5 OBN). I requisiti si rifanno alle raccomandazioni per il Business Continuity Management (BCM) pubblicate dall'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) il 29 agosto 201325.

Secondo il capoverso 4 e in linea con quanto previsto all'articolo 22a capoverso 3 OBN, la strategia e i piani di continuità operativa devono essere approvati dall'organo di alta direzio-ne, vigilanza e controllo.

Articolo 15 Sistemi informatici

Le prescrizioni relative alla continuità operativa (art. 13 LInFi e art. 14 OInFi) sono applicabili anche ai sistemi informatici. Occorre quindi identificare, analizzare e valutare, ad esempio le relative minacce e i potenziali incidenti, e garantire il funzionamento sicuro e continuativo delle installazioni per l’elaborazione dei dati (cfr. anche art. 32a cpv. 3 lett. a e c OBN). Inol-tre il capoverso 1 dell'articolo 15 OInFi formula requisiti specifici per i sistemi informatici, in particolare in relazione alla sicurezza dell'informazione. A questo proposito si applicano le di-sposizioni della LPD26.

Il capoverso 2 esige che le infrastrutture del mercato finanziario dispongano di almeno due centri di calcolo, situati a una congrua distanza l'uno dall'altro (cfr. anche art. 32c OBN). È possibile ottenere le prestazioni da un centro di calcolo di un fornitore terzo, in questo caso l'infrastruttura del mercato finanziario deve però valutare gli ulteriori rischi che eventualmente ne derivano e, all’occorrenza, prendere misure adeguate volte a ridurli. Inoltre, in un siffatto caso si applicano le prescrizioni dell'articolo 11 LInFi e degli articoli 11 e 12 OInFi relativi all'esternalizzazione.

Articolo 16 Operazioni estere

Dal diritto vigente vengono ripresi l'articolo 18 capoverso 5 OBVM e l'articolo 20 OBCR. Le informazioni da fornire devono garantire che le infrastrutture interessate del mercato finan-ziario dispongano di un'organizzazione adeguata e di mezzi finanziari sufficienti per esercita-re l’attività prevista all'estero. Gli obblighi di comunicazione si riferiscono in particolare a un adeguata gestione dei rischi ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 17 Accesso non discriminatorio e aperto

Già il messaggio relativo al capoverso 1 dell'articolo 18 LInFi27 rileva che l’accesso non di-scriminatorio non è assicurato segnatamente se sono richieste esigenze troppo elevate o non oggettivamente giustificate oppure se sono pretesi prezzi eccessivi per l’utilizzo dei ser-vizi offerti. Le strutture degli emolumenti non devono favorire perturbazioni del mercato e una richiesta di accesso non deve essere respinta solamente a causa di possibili flessioni delle quote di mercato. Le condizioni di partecipazione devono essere rese note (art. 21 cpv. 1 lett. b LInFi). Questa disposizione corrisponde ai PFMI (principle 18).

Tuttavia l'infrastruttura del mercato finanziario può limitare l'accesso per i motivi previsti dalla legge. Inoltre, secondo il capoverso 2 – come già in virtù dell'articolo 24 capoverso 2 secon-do periodo OBN – può subordinare l’accesso all’adempimento di determinati requisiti opera-tivi, tecnici, finanziari e giuridici, ad esempio da un'adeguata vigilanza, da sufficienti mezzi fi-nanziari o da sufficienti capacità tecniche e operative. Laddove l'infrastruttura del mercato fi-nanziario facesse valere una limitazione dell'accesso per ragioni di efficienza, la FINMA, nel quadro della sua valutazione, consulta la Commissione della concorrenza per compiere un

25 www.swissbanking.org > Pubblicazioni > Direttive 26 RS 235.1 27 FF 2014 6445, pag. 6485

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esame approfondito dell'ammissibilità della limitazione (cfr. anche art. 24 cpv. 3 OBN). Sono fatte salve le competenze della Commissione della concorrenza secondo la LCart28, così come quelle del Sorvegliante dei prezzi ai sensi della LSPr29. Per i regolamenti delle sedi di negoziazione si rimanda anche all'articolo 24 capoverso 2 OInFi e all'articolo 34 capoverso 1 LInFi.

Articolo 18 Prevenzione di conflitti di interessi

Le infrastrutture del mercato finanziario devono evitare, per quanto possibile, i conflitti di inte-ressi quando forniscono i servizi ai partecipanti. Devono assicurare che gli interessi propri e quelli dei loro collaboratori non si oppongano agli interessi dei partecipanti. Inoltre devono garantire che gli interessi dei partecipanti non entrino in conflitto tra di loro. Per evitare con-flitti di interessi, le infrastrutture del mercato finanziario devono dapprima intraprendere le azioni necessarie per riconoscere i conflitti di interessi potenziali o esistenti. In particolare sono tenute a verificare se, per esse stesse o per i loro collaboratori, esistono incentivi che inducano a trascurare gli interessi dei partecipanti o a subordinarli ai propri interessi. A tal fi-ne bisogna tenere in considerazione sia le indennità finanziarie versate da terzi all'infrastrut-tura del mercato finanziario che gli incentivi dell'infrastruttura del mercato finanziario a favore dei collaboratori. Se non è possibile escludere una discriminazione dei partecipanti, questi devono esserne informati prima che venga fornito il servizio, cosicché i partecipanti possano valutare se vogliono mantenerlo o meno. La serie di obblighi si basa sulle regole di condotta per commercianti di valori mobiliari applicabili all'esecuzione di transazioni su titoli pubblicate dall'ASB il 22 ottobre 200830.

Articolo 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali

Secondo l'articolo 21 capoverso 2 LInFi e l'articolo 19 lettera i OInFi, per la pubblicazione di informazioni essenziali l'infrastruttura del mercato finanziario deve tenere conto degli stan-dard internazionali riconosciuti, in particolare dei PFMI (principle 23) e della rispettiva «Disclosure Framework» del dicembre 201231, nonché dei «Public quantitative disclosure standards for central counterparties» del febbraio 201532. L'articolo 19 lettere a–h OInFi con-tiene un elenco non esaustivo di informazioni che un'infrastruttura del mercato finanziario deve pubblicare regolarmente oltre alle informazioni già previste nella legge. L'elenco è per la maggior parte ripreso dall'articolo 23a OBN. Come indicato nel messaggio relativo agli ar-ticoli 21 e 29 LInFi33, sulla base della disposizione una borsa deve designare quelle società che non sono sottoposte all'obbligo di presentare un’offerta secondo l’articolo 135 LInFi o il cui valore limite è aumentato al di là del 33⅓ per cento.

2.2.1.2. Sezione 2: Requisiti particolari per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica

Articolo 20 Piano di stabilizzazione e piano di liquidazione

Il capoverso 1 corrisponde all'articolo 64 capoverso 3 OBCR, il capoverso 2 all'articolo 22a capoverso 3 e all'articolo 26 capoverso 2 OBN. Il piano di stabilizzazione deve comprendere una serie di misure di stabilizzazione che permettano di superare o alleviare la situazione di stress. Tra queste misure l'infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica sceglie quelle che ritiene adeguate a partire dal momento in cui si verificano gli eventi scatenanti de-finiti precedentemente a livello quantitativo e qualitativo. Tra i rischi che devono essere co-perti rientrano, ad esempio, le perdite derivanti da decisioni strategiche errate o dai rischi operativi, dai rischi di credito, di liquidità e di mercato (ad es. a seguito dell’inadempienza di uno o più partecipanti) che non possono essere completamente assorbite con le risorse fi- 28 RS 251 29 RS 942.20 30 www.swissbanking.org > Pubblicazioni > Direttive 31 www.bis.org > publications > CPMI > No 106 32 www.bis.org > publications > CPMI > No 125 33 FF 2014 6445, pagg. 6486 e 6494.

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nanziarie previste a tal fine. Le ipotesi alla base del piano di stabilizzazione devono essere comunicate alla FINMA.

In virtù del capoverso 3, al momento della presentazione, l’infrastruttura del mercato finan-ziario descrive le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero secondo l’articolo 21 già attuate o previste (cfr. art. 64 cpv. 5 OBCR). Il piano dev'essere aggiornato annualmente e presentato alla FINMA entro la fine del secondo trimestre di ogni anno, unitamente alle informazioni necessarie per l’elaborazione del piano di liquidazione. Secondo il capoverso 4 questo vale anche quando intervengono modifiche (ad es. di natura idiosincratica, strutturale o a livello di mercato) che comportano una rielabo-razione o su richiesta della FINMA (cfr. art. 64 cpv. 4 OBCR). La FINMA deve accordare all’infrastruttura del mercato finanziario un termine appropriato per l’attuazione preparatoria delle misure previste nel piano di liquidazione (cpv. 5; cfr. anche art. 60 cpv. 3 secondo pe-riodo OBCR). Inoltre, in applicazione delle disposizioni del FSB è tenuta a definire una pro-cedura per l’elaborazione di piani di stabilizzazione e di liquidazione in Svizzera (cfr. i «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» del FSB citati all'inizio). In riferimento alla pianificazione della conclusione ordinata dei processi operativi in caso di cessazione di un'attività («orderly winding-down») si rimanda all'articolo 68 OInFi.

Art. 21 Misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione

Analogamente all'articolo 66 OBCR l'articolo 21 enumera a tiolo di esempio – apportandovi un adeguamento dal punto di vista linguistico – le misure volte a migliorare le possibilità di ri-sanamento e liquidazione delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica. L'elenco delle misure si rifà in larga parte ai «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» e non è esaustivo. Le misure facilitano in ugual misura il risana-mento e la liquidazione di un'infrastruttura del mercato finanziario. Esse sono incentrare sui miglioramenti e sui decentramenti strutturali, sui decentramenti finanziari per limitare i rischi di contagio e sui decentramenti operativi per la protezione dei dati e per il mantenimento di importanti prestazioni dell’esercizio.

2.2.2. Capitolo 2: Sedi di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione

2.2.2.1. Sezione 1: Sedi di negoziazione

Articolo 22 Definizioni

Conformemente al messaggio relativo all'articolo 26 LInFi34 e all'articolo 4 capoverso 1 nu-mero 19 MiFID II, il capoverso 1 definisce come multilaterale una negoziazione che consente l’incontro all’interno del sistema di negoziazione degli interessi di acquisto e vendita di valori mobiliari di molteplici partecipanti (e non soltanto di singoli partecipanti). Per stabilire se si tratta di una negoziazione multilaterale o bilaterale è irrilevante che una controparte centrale subentri o meno nel contratto. Diversamente da una sede di negoziazione, la negoziazione in un sistema organizzato di negoziazione di cui all'articolo 42 LInFi può avere luogo anche bilateralmente, oltre che sulla base di regole discrezionali. In virtù dell’articolo 22 capoverso 2 OInFi sono considerate discrezionali le regole che concedono un margine di discrezionalità alla sede di negoziazione nel consentire l’incontro delle offerte (cfr. anche il messaggio rela-tivo all'art. 42 LInFi35).

Articolo 23 Organismo di autodisciplina e sorveglianza

L'articolo 27 capoverso 1 LInFi esige che le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione siano dotati di un organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato alla rispettiva attività. Gli organi che tale organismo in linea di principio comprende sono elencati all’articolo 23 ca-poverso 1 OInFi (cfr. inoltre art. 6 e 25 OBVM-FINMA concernenti rispettivamente l’ufficio delle dichiarazioni e l’organo per la pubblicità). Al riguardo è irrilevante che si tratti di un uni- 34 FF 2014 6445, pag. 6493. 35 FF 2014 6445, pag. 6501.

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co organo o di più organi (cfr. il messaggio relativo all'art. 27 LInFi36). Si potrebbe quindi an-che considerare l’ipotesi che l’organo indicato al capoverso 1 lettera b venga incaricato di compiti di regolamentazione. L'organizzazione concreta è basata sull'attività esercitata. In caso di un sistema multilaterale di negoziazione, i valori mobiliari non vengono quotati con-formemente alla delimitazione prevista dalla legge (cfr. art. 35 rispetto all'art. 36 LInFi). I compiti di autodisciplina e sorveglianza possono essere esternalizzati, occorre però rispetta-re le disposizioni dell'articolo 11 LInFi e degli articoli 11 e 12 OInFi.

Secondo l'articolo 27 capoverso 2 LInFi gli organi incaricati dell'autodisciplina e della sorve-glianza devono essere indipendenti. In questo senso si deve garantire in particolare che le persone incaricate di compiti direzionali non si trovino in una situazione di conflitto di interes-si a causa dei loro rapporti personali e d'affari. L’articolo 23 capoverso 2 OInFi riprende inol-tre la regolamentazione in vigore dell'articolo 8 capoversi 1 e 2 OBVM, secondo cui gli organi devono essere indipendenti rispetto alla direzione della sede di negoziazione sotto il profilo del personale e dell’organizzazione e devono disporre di sufficienti risorse organizzative, fi-nanziarie e di personale.

I capoversi 3 e 4 corrispondono fondamentalmente all'attuale articolo 6 OBVM. Nell'organo competente per l'ammissione di valori mobiliari al commercio conformemente al regolamento di cui agli articoli 35 e 36 LInFi, gli emittenti e gli investitori devono essere rappresentati equamente (cpv. 3). La sede di negoziazione stabilisce nei suoi regolamenti i compiti e le competenze dei vari organi nonché la rappresentanza degli emittenti e degli investitori (cpv. 4).

Articolo 24 Approvazione dei regolamenti

Questo articolo è ripreso dall’attuale articolo 13 OBVM. Per quanto riguarda l'accesso non discriminatorio e aperto – anche ai dati di negoziazione – si rimanda all'articolo 18 LInFi e all'articolo 17 OInFi, mentre per la parità di trattamento dei partecipanti all'articolo 34 capo-verso 1 LInFi.

Articolo 25 Organizzazione del commercio

Le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione devono definire procedure affinché le infor-mazioni rilevanti che riguardano le operazioni in valori mobiliari possano essere confermate il giorno in cui l’operazione è stata eseguita. Per evitare che i regolamenti falliscano occorre prevedere misure adeguate.

Articolo 26 Trasparenza pre-negoziazione per le azioni

L'obbligo delle borse e dei sistemi multilaterali di negoziazione di garantire una trasparenza pre-negoziazione per le azioni figura già nel diritto europeo agli articoli 29 e 44 MiFID37. L'ar-ticolo 26 OInFi riprende in gran parte la regolamentazione MiFIR. Durante il normale orario di negoziazione, deve essere pubblicato di volta in volta in modo continuo il volume degli ordini e delle azioni per i cinque migliori corsi di acquisto e di vendita (cpv. 1 e 2; cfr. anche art. 3 par. 1 MiFIR e art. 17 par. 2 del regolamento di esecuzione MiFID38). Per la pubblicazione è sufficiente rendere accessibili i dati su un sito Web. Le sedi di negoziazione possono condi-zionare l'ottenimento dei dati a un onere in denaro, ma devono tenere conto dell'articolo 7 capoverso 2 lettera c LCart, che considera illecite l'imposizione di prezzi inadeguati o di altre condizioni commerciali inadeguate.

36 FF 2014 6445, pag. 6493. 37 DIRETTIVA 2004/39/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio. 38 REGOLAMENTO (CE) n. 1287/2006 DELLA COMMISSIONE, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecu-zione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in mate-ria di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.

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In virtù del capoverso 3 l'obbligo di trasparenza pre-negoziazione si applica anche alle di-chiarazioni di interesse alla negoziazione (cfr. art. 3 par. 1 MiFIR). Per siffatte dichiarazioni si intendono le comunicazioni di un partecipante relative alla presenza di un interesse a nego-ziare, che conterrebbero tutte le informazioni necessarie per concludere un'operazione, in particolare il prezzo, il volume e l’interesse all’acquisto o alla vendita (cfr. art. 2 par. 1 n. 33 MiFIR).

Il capoverso 4 consente eccezioni all'obbligo di trasparenza pre-negoziazione, come specifi-catamente previsto anche all'articolo 4 paragrafo 1 MiFIR. Sono considerate operazioni già negoziate (lett. b) le operazioni con partecipanti a una borsa o a un sistema multilaterale di negoziazione, negoziate privatamente, ma eseguite in una sede di negoziazione. Per deter-minare se un ordine è di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato (lett. d), si devono classificare tutte le azioni ammesse alla negoziazione in una sede di negozia-zione in funzione del loro volume di scambi medio giornaliero. Le borse e i sistemi multilate-rali di negoziazione definiscono le eccezioni e le relative condizioni nei loro regolamenti.

Articolo 27 Trasparenza pre-negoziazione per gli altri valori mobiliari

L'obbligo di trasparenza pre-negoziazione per i valori mobiliari diversi dalle azioni entrerà in vigore nel diritto europeo soltanto all’inizio del 2017. Al fine di rendere possibile, come stabili-to nel messaggio relativo all'articolo 29 capoversi 1 e 3 LInFi39, un allineamento alla MiFID II e al regolamento MiFIR, l'articolo 27 OInFi riprende la relativa regolamentazione MiFIR. Se-condo il capoverso 1 l'articolo 26 OInFi – comprese le possibili eccezioni – si applica anche ai valori mobiliari diversi dalle azioni (cfr. art. 8 e 9 MiFIR). I capoversi 2 e 3 estendono l’elenco delle eccezioni, che una sede di negoziazione può prevedere, alle deroghe contem-plate agli articoli 8 paragrafo 4 e 9 paragrafo 1 MiFIR. Inoltre l'obbligo di trasparenza pre-negoziazione ai sensi della legge non si applica a determinate operazioni in derivati di con-troparti non finanziarie (cpv. 4; cfr. anche art. 8 par. 1 MiFIR). Sono principalmente escluse le operazioni di copertura.

Il regime di trasparenza del diritto europeo si basa, per gli aspetti essenziali, sul concetto del-la liquidità. Nel settore degli strumenti non rappresentativi del capitale proprio vi sono meno strumenti liquidi rispetto a quello degli strumenti rappresentativi del capitale proprio. Inoltre la liquidità non è statica e può variare rapidamente, con la conseguenza che gli strumenti pos-sono essere assoggettati alle disposizioni sulla trasparenza e successivamente essere nuo-vamente esclusi da tale assoggettamento. Ad esempio, i prestiti di imprese hanno spesso denominazioni molto elevate, sono fortemente illiquidi e non concepiti per il mercato retail. Pertanto i prezzi sono fissati non secondo il principio della trasparenza, bensì sulla base del-le richieste trasmesse ai cosiddetti «market maker». Per questa ragione le disposizioni sulla trasparenza del diritto europeo applicabili agli strumenti non rappresentativi del capitale pro-prio sono attualmente sottoposte a revisione. L'articolo 131 capoverso 2 tiene conto di que-sta circostanza nel senso che l'articolo 27 entrerà in vigore al più presto il 1° gennaio 2017. Se il diritto europeo dovesse subire fino ad allora importanti modifiche, la data di entrata in vigore potrebbe essere posticipata o la disposizione potrebbe essere rivista materialmente.

Articolo 28 Trasparenza post-negoziazione

L'articolo 29 capoverso 2 LInFi riprende dal diritto vigente i requisiti in materia di trasparenza post-negoziazione. Le informazioni concernenti il mercato devono essere pubblicate il più rapidamente possibile. I capoversi 1–3 dell'articolo 28 OInFi distinguono tra le operazioni ef-fettuate in una sede di negoziazione e quelle effettuate al di fuori della stessa (se si tratta di un valore mobiliare ammesso al commercio; cfr. art. 29 cpv. 2 LInFi). La stessa distinzione è fatta dal diritto europeo (cfr. art. 6 par. 1 e art. 10 par. 1 MiFIR, oltre che art. 29 del regola-mento di esecuzione MiFID). Per quanto riguarda la pubblicazione e l'ottenimento dei dati, si rimanda al commento all'articolo 26 OInFi.

39 FF 2014 6445, pag. 6495.

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I requisiti in materia di trasparenza post-negoziazione devono in particolare garantire che le informazioni rilevanti per i clienti di piccole dimensioni relative alla formazione dei prezzi sia-no disponibili entro un tempo utile, ma anche che nessun partecipante al mercato, in virtù di tali informazioni, possa ricavare indicazioni sulle posizioni degli altri partecipanti. Di conse-guenza, sulla base del capoverso 4, nei loro regolamenti le sedi di negoziazione possono prevedere in determinati casi anche una pubblicazione successiva. Ciò vale in particolare per le transazioni di dimensioni elevate (lett. a) e per le operazioni legate a valori mobiliari non liquidi (lett. c). Ad esempio, nel caso di grandi transazioni di blocchi, un breve lasso di tempo tra la conclusione e la pubblicazione può determinare effetti negativi. La possibilità di prevedere eccezioni per i valori mobiliari non liquidi è importante in particolare per i prestiti di imprese (cfr. commento all'art. 27). Anche il diritto europeo prevede delle eccezioni in questo senso (cfr. art. 7 par. 1 e art. 11 par. 1 MiFIR, oltre che art. 28 del regolamento di esecuzione MiFID).

Articolo 29 Deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione

Analogamente alla regolamentazione vigente dell'articolo 55f lett. b OBVM relativa alle ope-razioni ammesse su valori mobiliari nell’ambito del divieto di abuso di informazioni e di mani-polazione del mercato, il capoverso 1 dell'articolo 29 OInFi esclude dalle disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione le operazioni in valori mobiliari di Confe-derazione, Cantoni, Comuni e della BNS nell'ambito dei loro compiti pubblici – a condizione che le operazioni non siano effettuate a scopo di investimento. Questa regola si applica an-che alle operazioni in valori mobiliari della Banca dei regolamenti internazionali e di banche multilaterali di sviluppo. Per sapere se esiste o meno uno scopo di investimento, bisogna considerare l'attribuzione delle partecipazioni al patrimonio finanziario e amministrativo. Poi-ché l'articolo 29 della legge non enuncia requisiti in materia di trasparenza per le operazioni senza valori mobiliari, tutte le operazioni sul mercato monetario e delle divise della BNS non sono soggette a tali requisiti.

Secondo il capoverso 2, per le banche centrali estere, gli enti pubblici incaricati della gestio-ne del debito pubblico e determinati organismi dell'UE può essere prevista la stessa ecce-zione, a condizione che sia concessa la reciprocità e che sia mantenuto lo scopo della legge. Il fatto che gli organismi interessati siano esclusi dalla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione dev'essere giustificato alla luce dello scopo di protezione dell'articolo 29 LInFi. Le giurisdizioni devono presentare una richiesta di deroga che sarà valutata dall’ente pubbli-co (Confederazione, cantoni, Comuni e/o BNS) che desiderano la reciprocità secondo il dirit-to estero. In assenza di una richiesta, possono essere esaminate altre deroghe. Il Diparti-mento federale delle finanze (DFF) – ossia la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SIF) – pubblicherà un elenco delle giurisdizioni a cui si applicherà la deroga (cpv. 3). I capoversi 1 e 2 sono strutturati come l'articolo 121 capoverso 1 lettera b e capo-verso 2 OInFi e corrispondono in gran parte all'articolo 1 paragrafo 6 seguenti MiFIR.

Bisogna informare la sede di negoziazione interessata se le operazioni sono effettuate nell'ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento (cpv. 4). È anche possibile una procedura inversa secondo cui, ad esempio, la BNS informa che tutte le operazioni rientrano nell'eccezione, salvo indicazione contraria. Le sedi di negoziazione possono in linea di prin-cipio fidarsi di queste informazioni. In assenza di un’informazione, trovano applicazione le di-sposizioni sulla trasparenza.

Articolo 30 Garanzia di un commercio ordinato

Il capoverso 1 esige che le sedi di negoziazione fissino regole e procedure trasparenti per un commercio equo, efficiente e ordinato, definiscano criteri oggettivi per un'esecuzione efficace degli ordini e adottino dispositivi (in caso di emergenza) (cfr. art. 18 par. 1 MiFID II). Il capo-verso 2 riprende diversi requisiti dell'articolo 48 MiFID II, compresi i cosiddetti circuit breaker (lett. e; cfr. anche art. 48 par. 5 MiFID II). Si tratta di meccanismi che, interrompendo o rallen-tando la negoziazione, evitano che si verifichino sviluppi disordinati del mercato qualora que-sti minacciassero di provocare ingiustificate oscillazioni dei prezzi o addirittura un crollo delle negoziazioni. I requisiti per i sistemi di negoziazione si applicano soprattutto nel caso in cui

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una sede di negoziazione offra un accesso elettronico diretto (cfr. anche art. 17 cpv. 5 MiFID II).

In conformità al capoverso 3, una sede di negoziazione deve disporre di accordi scritti con tutti i partecipanti che hanno una funzione particolare, in particolare con quelli che perseguo-no una strategia di «market making» nella sede di negoziazione – indipendentemente dal fat-to che la strategia si fondi o meno su algoritmi (cfr. art. 31). Negli accordi occorre in particola-re regolamentare gli obblighi relativi all'apporto di liquidità. La sede di negoziazione deve uti-lizzare sistemi e procedure che garantiscano il rispetto delle regole da parte dei partecipanti interessati (cfr. anche art. 17 cpv. 3 e 4 e art. 48 par. 2 e 3 MiFID II).

In virtù del capoverso 4, una sede di negoziazione può prevedere, nei suoi regolamenti, che i partecipanti debbano segnalare le vendite allo scoperto nel proprio sistema di negoziazione (cfr. anche consid. 34 MiFIR). In caso di segnalazione, la FINMA può ricorrere alle relative informazioni al fine di poter meglio giudicare gli effetti delle vendite allo scoperto in vista di un'eventuale necessità di regolamentazione. Il capoverso 4 attua una raccomandazione del Fondo monetario internazionale relativamente al principio 37 degli «Objectives and Princi-ples of Securities Regulation» emanati dalla IOSCO il 1 giugno 20104041. In caso di vendita allo scoperto di azioni, vengono venduti titoli che, al momento della conclusione dell’accordo di vendita, non sono di proprietà del venditore o lo sono soltanto a titolo fiduciario (purché non si tratti di una vendita prevista da un accordo di riacquisto, del trasferimento di azioni nell'ambito di un prestito di titoli o della conclusione di un contratto derivato sulla vendita di azioni; cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b del regolamento relativo alle vendite allo scoperto42).

Articolo 31 Negoziazione algoritmica e negoziazione ad alta frequenza

Secondo l'articolo 30 LInFi, le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione devono garantire un commercio ordinato e, secondo il messaggio43, in particolare misure volte a limitare riper-cussioni negative della negoziazione algoritmica e delle negoziazioni ad alta frequenza. Ciò corrisponde alle raccomandazioni che la IOSCO ha formulato nel suo rapporto finale del 1 ottobre 2011 sui «Regulatory Issues Raised by the Impact of Technological Changes on Market Integrity and Efficiency»44.

La negoziazione algoritmica si basa su algoritmi informatizzati che determinano automatica-mente l’avvio e i vari parametri di un ordine (momento, prezzo o quantità ecc.)45. La negozia-zione ad alta frequenza è un caso particolare di negoziazione algoritmica, che presenta ritar-di molto lievi nella trasmissione dell’ordine e che, di norma, persegue una strategia di nego-ziazione nel breve termine. Essa si contraddistingue per un numero elevato di ordini inseriti, di variazioni o cancellazioni degli stessi nel giro di microsecondi. I commercianti ad alta fre-quenza sono spesso alla ricerca della vicinanza diretta al server di una sede di negoziazio-ne, cosicché, grazie al tratto ridotto percorso dai segnali, possano godere di vantaggi in ter-mini di velocità46.Per quanto attiene agli ordini algoritmici, secondo il capoverso 1 i sistemi di negoziazione delle sedi di negoziazione devono essere nelle condizioni di individuare, attra-verso la segnalazione fatta dai partecipanti, gli ordini (cfr. cpv. 2), gli algoritmi utilizzati e i commercianti dei partecipanti (cfr. anche art. 48 par. 10 MiFID II), in modo tale che la FINMA possa eventualmente accedere alle informazioni.

Il capoverso 2 esige altresì che le sedi di negoziazione impongano ai partecipanti obblighi re-lativi alle tecniche di negoziazione algoritmiche. Sono previsti la segnalazione degli ordini

40 www.financialstabilityboard.org > What We Do > The Compendium of Standards 41 www.imf.org > Countries > Switzerland > Country Report No. 14/266 42 REGOLAMENTO (UE) n. 236/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap). 43 FF 2014 6445, pag. 6495. 44 www.financialstabilityboard.org > What We Do > The Compendium of Standards 45 www.six-swiss-exchange.com > Investoren > Know-how > Glossar 46 www.bafin.de > Aufsicht > Börsen & Märkte > Hochfrequenzhandel

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generati mediante un algoritmo e – come nel diritto europeo (cfr. art. 17 par. 2 MiFID II) – un obbligo di comunicazione e uno di registrazione. I partecipanti interessati devono comunicare alla sede di negoziazione di effettuare negoziazioni algoritmiche e conservare le registrazioni di tutti gli ordini inviati, indipendentemente dal fatto che questi siano stati eseguiti o annullati. Ciò consente alla FINMA di accedere eventualmente alle informazioni. Sono altresì previsti vari requisiti per i sistemi di negoziazione in linea con gli articoli 17 e 48 MiFID II. La limita-zione degli ordini non eseguiti (lett. e n. 1; cfr. anche art. 48 par. 6 MiFID II) è finalizzata a contrastare l’elevato numero di ordini annullati (ad alta frequenza), mentre la variazione mi-nima di prezzo (lett. e n. 3; cfr. anche art. 48 par. 6 e 49 MiFID II), ovvero lo scarto di quota-zione minimo consentito per l'inserimento di un ordine di negoziazione, è volta a ridurre gli effetti negativi sull'integrità o sulla liquidità del mercato.

In virtù del capoverso 3, una borsa o un sistema multilaterale di negoziazione possono pre-vedere, a fronte di determinate condizioni, emolumenti più elevati nel caso di annullamenti o di partecipanti che ricorrono a determinate tecniche di negoziazione algoritmiche ad alta fre-quenza. Questa disposizione corrisponde all'articolo 48 paragrafo 9 MiFID II ed è finalizzata a contrastare gli effetti negativi sulla stabilità del sistema o sull'integrità del mercato.

Articolo 32 Sorveglianza del commercio

Conformemente all'articolo 23 capoverso 2 OInFi, l'organo di sorveglianza del commercio deve essere indipendente rispetto alla direzione della borsa o del sistema multilaterale di ne-goziazione sotto il profilo del personale e dell’organizzazione e deve disporre di sufficienti organizzative, finanziarie e di personale. I capoversi 1 e 2 dell’articolo 32 OInFi esigono al-tresì che esso disponga di sistemi e risorse appropriati per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge e che il funzionamento dei sistemi di sorveglianza del commercio sia garantito senza limitazioni anche in caso di un elevato volume di dati. Inoltre, entro i limiti di quanto di-sposto dall'articolo 31 capoverso 1 LInFi, i comportamenti di cui agli articoli 142 e 143 LInFi devono potere essere identificati indipendentemente dal fatto che questi siano riconducibili a negoziazioni manuali, automatizzate o algoritmiche (cpv. 3). Una definizione della negozia-zione algoritmica figura nel commento all'articolo 31 OInFi, secondo cui la negoziazione au-tomatizzata non è algoritmica se il sistema interessato è impiegato solamente per trasmette-re o confermare ordini, senza che un algoritmo informatizzato determini l’avvio e i vari para-metri di tali ordini.

L'organo di sorveglianza del commercio deve includere in modo continuativo nella sua attivi-tà tutti i dati di cui è venuto a conoscenza o a cui ha accesso. In caso di sospetto di infrazioni alla legge – anche al di fuori dell’ambito degli articoli 142 e 143 LInFi – o di altre irregolarità, l'organo di sorveglianza del commercio deve informare la FINMA conformemente all'articolo 31 capoverso 2 LInFi. Quest'ultima può di conseguenza, in virtù dell'articolo 84 capoverso 3 LInFi, condurre essa stessa le inchieste necessarie oppure, sulla base degli articoli 24a e 36 LFINMA47, nominare degli incaricati della verifica e dell'inchiesta – compresa la sede di ne-goziazione – per far eseguire tali inchieste (cfr. art. 11 OBVM).

Articolo 33 Ammissione di valori mobiliari da parte di una borsa

La disposizione si fonda sul diritto europeo (cfr. art. 51 MiFID II). La garanzia della negoziabi-lità dei valori mobiliari di cui al capoverso 1 richiede una serie di prescrizioni sulla dispersio-ne delle categorie di valori mobiliari. In caso di quotazione, i requisiti stabiliti all'articolo 2 let-tera f e all'articolo 35 capoverso 2 lettere b e c LInFi riguardano gli emittenti (ad es. fonda-menti di diritto societario, durata dell'esistenza fino al momento considerato, chiusure annua-li, dotazione di capitale) e i valori mobiliari (ad es. normativa, dispersione, negoziabilità, ta-glio) – anche in riferimento al rispettivo mantenimento (obbligo di pubblicità). Il capoverso 3 obbliga le borse a dotarsi dei dispositivi necessari per poter adempiere al proprio mandato di sorveglianza secondo l'articolo 35 capoverso 3 LInFi.

Articolo 34 Ammissione di valori mobiliari da parte di un sistema multilaterale

47 RS 956.1

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di negoziazione

La disposizione precisa dapprima i requisiti previsti all'articolo 36 capoverso 1 LInFi relativa-mente al regolamento di ammissione. Per quanto attiene alla negoziabilità di cui al capover-so 1 dell’articolo 34 OInFi, si può fare riferimento ai requisiti definiti da quelle borse su cui un valore mobiliare viene quotato per la prima volta (cfr. anche art. 33 cpv. 1 OInFi). Laddove dei valori mobiliari ammessi a un sistema multilaterale di negoziazione non avessero un emittente effettivo, l’obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 36 capoverso 1 LInFi per poter «valutare […] la qualità dell'emittente» decade. Il capoverso 3 obbliga i sistemi mul-tilaterali di negoziazione a dotarsi dei dispositivi necessari per poter adempiere al proprio mandato di sorveglianza secondo l'articolo 36 capoverso 2 (cfr. anche art. 33 cpv. 3 OInFi).

Articolo 35 Autorità di ricorso

Secondo l'articolo 37 capoverso 1 LInFi le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione de-vono istituire un'autorità indipendente di ricorso. Il capoverso 1 dell’articolo 35 OInFi riprende a questo proposito la regolamentazione dell’articolo 2 capoverso 1 della legge sul Tribunale federale (LTF)48, che è integrato dal capoverso 2, secondo cui i membri dell'autorità di ricor-so non possono far parte dell’organo per l’ammissione di valori mobiliari al commercio né avere un rapporto di lavoro con la sede di negoziazione (cfr. art. 6 cpv. 1 LTF). Devono altre-sì essere indipendenti rispetto alla direzione di una sede di negoziazione. Ciò dev'essere ve-rificato dalla FINMA quando quest’ultima approva la nomina dei membri conformemente all'articolo 37 capoverso 3 LInFi. Per quanto riguarda le disposizioni sulla ricusazione, il ca-poverso 3 dell’articolo 35 OInFi rimanda all'articolo 34 seguenti LTF, mentre il capoverso 4 elenca i punti che devono essere disciplinati nel regolamento dell’autorità di ricorso.

Articolo 36 Obbligo di registrazione dei partecipanti

L'articolo 38 LInFi riprende l'obbligo di registrazione in vigore per i partecipanti alla borsa e lo estende a tutti i partecipanti a una borsa o a un sistema multilaterale di negoziazione. Se-condo l'articolo 36 capoverso 1 OInFi devono essere registrate tutte le informazioni necessa-rie alla tracciabilità e alla sorveglianza relative a tutti gli ordini e a tutte le operazioni in valori mobiliari effettuate per proprio conto o a nome di clienti (cfr. art. 25 par. 1 MiFIR). A questo obbligo si aggiunge l’obbligo di allestire e conservare documenti di cui all'articolo 7 della leg-ge sul riciclaggio di denaro (LRD)49.

In virtù del capoverso 3 dell’articolo 36 OInFi, la FINMA stabilisce quali informazioni sono necessarie e in quale forma esse debbano essere registrate (per i commercianti di valori mobiliari cfr. art. 1 OBVM-FINMA).

Articolo 37 Obbligo di comunicazione dei partecipanti

Il capoverso 1 stabilisce quali informazioni i partecipanti debbano in particolare comunicare. Questa comunicazione può anche essere delegata (cpv. 3). Per garantire la trasparenza del commercio di valori mobiliari di cui all'articolo 39 capoverso 1 LInFi, secondo il capoverso 2 dell’articolo 37 OInFi occorre comunicare non soltanto le operazioni in valori mobiliari con-cluse, ma anche quelle che riguardano strumenti finanziari (non qualificabili come valori mo-biliari) cha hanno come valore sottostante uno o più valori mobiliari (ad es. indici o panieri di valori mobiliari) se i valori mobiliari sono ammessi a una sede di negoziazione.

Le eccezioni all’obbligo di dichiarazione disciplinate nella OBVM-FINMA sono trasferite nella OInFi e si applicano anche ai partecipanti secondo la LInFI. Inoltre viene ripresa dalla circo-lare FINMA 2008/11 «Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari»50 anche l’eccezione intesa ad evitare la doppia dichiarazione per i cosiddetti «remote member». Que-ste eccezioni possono però essere fatte valere soltanto se con la sede di negoziazione este-ra interessata o con il sistema organizzato di negoziazione esiste un accordo sullo scambio

48 RS 173.110 49 RS 955.0 50 www.finma.ch > Documentazione > Circolari

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reciproco di informazioni secondo l’articolo 32 capoverso 3 LInFi. In tal modo si intende limi-tare la frammentazione locale dei dati comunicati, che impedisce o addirittura rende impos-sibile un sorveglianza efficace della negoziazione.

Inoltre, sulla base dell'articolo 39 capoverso 2 LInFi, la FINMA stabilisce quali informazioni debbano essere trasmesse, in quale forma e a chi. L'articolo 6 capoverso 3 OBVM-FINMA prevede a questo proposito la costituzione di un ufficio delle dichiarazioni.

2.2.2.2. Sezione 2: Sistemi organizzati di negoziazione

Articolo 38 Condizioni per l'autorizzazione e il riconoscimento

Secondo l'articolo 43 capoverso 1 LInFi, la gestione di un sistema organizzato di negoziazio-ne è riservata a banche, commercianti di valori mobiliari, borse e sistemi multilaterali di ne-goziazione, che devono disporre dell'autorizzazione o del riconoscimento necessari. Di con-seguenza, l'articolo 38 OInFi stabilisce che le condizioni per l'autorizzazione e il riconosci-mento si basano sulle leggi sui mercati finanziari secondo l'articolo 1 capoverso 1 LFINMA. Per quanto attiene alle disposizioni legali specifiche per la garanzia, il capitale minimo, le esternalizzazioni e le attività all'estero, occorre rifarsi alla LBCR, alla LBVM e alla LInFi.

Articolo 39 Assetto organizzativo e prevenzione di conflitti di interessi

L'articolo 44 LInFi prevede – oltre alle prescrizioni della LBCR, della LBVM e della LInFi – determinati requisiti relativamente all'assetto organizzativo e alla prevenzione dei conflitti di interessi, in particolare che i sistemi organizzati di negoziazione siano gestiti separatamente dalle altre attività (lett. a). In caso di diverse tipologie di sistemi organizzati di negoziazione ai sensi dell'articolo 42 lettere a–c LInFi, anche tali diverse tipologie devono essere gestite se-paratamente (cfr. inoltre art. 20 par. 4 MiFID II e, per le definizioni, art. 22 OInFi).

I capoversi 1 e 2 dell’articolo 39 OInFi prevedono che i gestori di sistemi organizzati di nego-ziazione emanino regole per l'organizzazione del commercio e che sorveglino il rispetto delle disposizioni legali e regolamentari nonché lo svolgimento del commercio. Inoltre devono ef-fettuare registrazioni cronologiche di tutti gli ordini e di tutte le operazioni eseguiti nell’ambito del loro sistema organizzato di negoziazione. Si devono registrare segnatamente il momen-to, i partecipanti coinvolti, gli strumenti finanziari, il numero o il valore nominale e il prezzo degli strumenti finanziari negoziati.

Conformemente al capoverso 3, in caso di contratti stipulati secondo regole discrezionali (cfr. art. 42 lett. a e c LInFi e art. 22 cpv. 2 OInFi) si possono effettuare negoziazioni «matched principal» anche se non è possibile garantire un’esecuzione alle migliori condizioni, sempre che i clienti interessati abbiano acconsentito a questa procedura (cfr. anche art. 20 par. 2 MiFID II).

Articolo 40 Garanzia di un commercio ordinato

L'articolo 45 LInFi prevede per i sistemi organizzati di negoziazione la stessa regolamenta-zione che l'articolo 30 LInFi contempla per le sedi di negoziazione e nel messaggio51 il com-mento a questo articolo rimanda al commento all'articolo 30 LInFi. L'articolo 40 OInFi ripren-de quindi la regolamentazione dell'articolo 30 OInFi (come disposizione di esecuzione dell'art. 30 LInFi). Così, ad esempio, l'articolo 30 capoverso 2 lettera e OInFi concerne anche gli strumenti finanziari non equiparabili ai valori mobiliari. Per il resto si rimanda al commento all'articolo 30 OInFi.

Articolo 41 Negoziazione algoritmica e negoziazione ad alta frequenza

Come citato all'articolo 40 OInFi, nel messaggio52 il commento all'articolo 45 LInFi rimanda al commento all'articolo 30 LInFi, in particolare relativamente a eventuali perturbazioni causate dalle negoziazioni ad alta frequenza. Per evitare perturbazioni del suo sistema di negozia-

51 FF 2014 6445, pag. 6502. 52 FF 2014 6445, pag. 6502.

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zione, il gestore di un sistema organizzato di negoziazione deve adottare misure efficaci se-condo l'articolo 31 OInFi (cfr. il commento a questo articolo).

Articolo 42 Trasparenza pre-negoziazione per i valori mobiliari

I valori mobiliari possono essere negoziati anche in sistemi organizzati di negoziazione, sia a livello multilaterale che bilaterale (cfr. art. 42 lett. a e c LInFi e art. 22 cpv. 1 OInFi). Nel caso della negoziazione multilaterale, i sistemi organizzati di negoziazione devono, secondo il commento nel messaggio relativo all'articolo 46 LInFi53, garantire per i valori mobiliari la me-desima trasparenza pre-negoziazione dei sistemi multilaterali di negoziazione e delle borse. Il capoverso 1 dell’articolo 42 OInFi dichiara pertanto applicabili per analogia le pertinenti di-sposizioni relative alle sedi di negoziazione. Ciò è in linea con le raccomandazioni che la IO-SCO ha formulato nel suo rapporto finale del 1° maggio 201154 sui «Principles for Dark Li-quidity». Affinché si possano raccogliere altre esperienze a livello internazionale, il regime di trasparenza previsto alla lettera b per i valori mobiliari diversi dalle azioni (cfr. art. 27 OInFi) entrerà in vigore, in conformità all'articolo 131 capoverso 2 OInFi, al più presto il 1° gennaio 2017. Se il diritto europeo dovesse subire fino ad allora importanti modifiche, la data di entra-ta in vigore potrebbe essere posticipata o la disposizione potrebbe essere rivista material-mente. Per quanto riguarda la negoziazione bilaterale, secondo il capoverso 2 sono suffi-cienti offerte di corsi su richiesta, se non esiste un mercato liquido.

Articolo 43 Trasparenza post-negoziazione per i valori mobiliari

Come citato all'articolo 42 OInFi, i valori mobiliari possono essere negoziati anche in sistemi organizzati di negoziazione. Il capoverso 1 dell’articolo 43 OInFi dichiara pertanto applicabili per analogia una parte delle pertinenti disposizioni relative alle sedi di negoziazione. Un ri-mando all'articolo 28 capoversi 2 e 3 OInFi è superfluo, dal momento che ai sistemi organiz-zati di negoziazione – a differenza delle sedi di negoziazione – non vengono comunicate ne-goziazioni effettuate al di fuori del sistema. Con la trasparenza post-negoziazione nei sistemi organizzati di negoziazione viene data attuazione a una raccomandazione che la IOSCO ha formulato nel suo rapporto finale del 1° maggio 2011 sui «Principles for Dark Liquidity». In caso di negoziazione bilaterale è sufficiente, secondo il capoverso 2 dell’articolo 43 OInFi è sufficiente una pubblicazione aggregata alla fine di una giornata di negoziazione. In questo modo si garantisce che, tramite le disposizioni sulla trasparenza, non sia possibile identifica-re le persone interessate.

2.2.3. Capitolo 3: Controparti centrali

Articolo 44 Organizzazione, continuità operativa e sistemi informatici

Il requisito sul piano organizzativo di istituire un comitato di rischio conformemente al capo-verso 1 corrisponde all'articolo 28 EMIR e figura oggi all'articolo 22 capoverso 3 OBN. Il co-mitato, che sostiene, fornendo consulenza, la controparte centrale nelle questioni correlate alla gestione dei rischi, dev'essere composto da rappresentanti dei partecipanti, dei parteci-panti indiretti e dai membri dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Tuttavia que-st'ultimi non devono essere necessariamente indipendenti per poter far parte del comitato, vale a dire che essi, ad esempio, possono anche rappresentare un cliente, un titolare o un partner d'affari della controparte centrale. Il comitato di rischio di cui all'articolo 44 capoverso 1 OInFi deve essere distinto da un'eventuale commissione per i rischi istituita in seno all'or-gano di alta direzione, vigilanza e controllo.

Oltre alle disposizioni degli articoli 13 e 14 LInFi, il capoverso 2 dell’articolo 44 OInFi stabili-sce che una controparte centrale deve prevedere apposite procedure, una pianificazione e una sufficiente ridondanza delle risorse informatiche affinché in caso di perturbazione i si-stemi siano in grado di elaborare tutte le restanti transazioni prima della fine della giornata.

53 FF 2014 6445, pag. 6502 seg. 54 www.financialstabilityboard.org > What We Do > The Compendium of Standards

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Questa disposizione corrisponde al diritto europeo (cfr. art. 9 par. 1 del regolamento delegato n. 153/201355).

Articolo 45 Garanzie

Secondo il capoverso 1, la controparte centrale richiede il versamento di margini iniziali e di variazione di cui all'articolo 49 capoversi 1 e 2 LInFi almeno una volta al giorno qualora siano superati i valori soglia prestabiliti (cfr. PFMI, principle 6, key cons. 4). In questo contesto sor-veglia regolarmente l'ammontare dei margini iniziali e di variazione che deve richiedere, ade-guandoli eventualmente alle condizioni di mercato (cfr. anche art. 28b cpv. 2 OBN e art. 41 par. 1 e 3 EMIR).

In quanto disposizione di esecuzione dell'articolo 49 capoverso 3 LInFi il capoverso 2 stabili-sce che occorre evitare i rischi di concentrazione connessi con le garanzie e assicurarsi di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo (cfr. anche art. 28a cpv. 3 e 4 OBN). In par-ticolare nel caso di garanzie custodite all'estero, emesse da emittenti stranieri o denominate in valuta straniera, la controparte centrale deve chiarire preventivamente se sussistono osta-coli giuridici o operativi che limitano il potere dispositivo sulle garanzie e quali misure debba-no essere eventualmente prese affinché possa disporre delle garanzie in modo tempestivo.

Conformemente al capoverso 3 dell’articolo 45 OInFi la controparte centrale deve verificare regolarmente, mediante procedure appropriate, i modelli e i parametri che impiega per la ge-stione dei rischi. Qualora le verifiche facciano emergere carenze, la controparte centrale pro-cedere agli adeguamenti necessari, ad esempio procurandosi risorse aggiuntive o adottando misure volte a ridurre i rischi (cfr. anche art. 28d OBN e art. 49 EMIR). Questa disposizione corrisponde ai PFMI (principle 4, key cons. 5/6).

Qualora custodisse presso terzi valori patrimoniali propri o garanzie e valori patrimoniali di partecipanti, la controparte centrale è tenuta in virtù del capoverso 4 dell’articolo 45 OInFi – e conformemente all'articolo 30 capoverso 2 OBN – a ridurre al minimo i rischi connessi ai va-lori patrimoniali e alle garanzie di cui sopra. In particolare deve affidare in custodia le garan-zie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e, ove possibile, sottoposti a vigi-lanza. Anche questa disposizione corrisponde ai PFMI (principle 16, key cons. 1).

Articolo 46 Fondi propri

Le controparti centrali autorizzate ai sensi del diritto vigente nel quadro della LBCR sono già oggi soggette alle esigenze relative ai fondi propri secondo l’OFoP56. Il capoverso 1 dell’articolo 46 OInFi mantiene quindi – anche in considerazione dell'articolo 16 paragrafo 2 EMIR – le esigenze in questione per le controparti centrali autorizzate nel quadro della LIn-Fi57. A ciò si aggiungono ora, secondo l'articolo 53 capoverso 2 lettera c LInFi, i cosiddetti fondi propri dedicati, con i quali, in base al messaggio58, si intende rafforzare il principio della causalità. In virtù del capoverso 2 dell’articolo 46 OInFi essi devono ammontare almeno al 25 per cento dei fondi propri necessari secondo l'OFoP. Il capoverso 3 dell’articolo 46 OInFi esige inoltre altri fondi propri per coprire i costi della cessione dell’attività o della ristruttura-zione volontarie.

Il capoverso 3 dell’articolo 46 OInFi esige altri fondi propri per la copertura dei costi della cessazione dell’attività o della ristrutturazione volontarie. I fondi devono essere sufficienti ad assicurare l’attuazione del piano di cui all'articolo 68 OInFi, e comunque devono coprire i co-sti di esercizio correnti durante un periodo di almeno sei mesi. Questa disposizione corri-sponde all'articolo 31 capoverso 2 OBN (cfr. anche PFMI, principle 15, key cons. 3) e deve

55 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 153/2013 DELLA COMMISSIONE, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali. 56 RS 952.03 57 Per quanto riguarda SIX x-clear AG cfr. il rapporto annuale 2003 della CFB, 59 segg. (www.finma.ch > Archiv > EBK > Publikationen). 58 FF 2014 6445, pag. 6505.

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garantire sia la solvibilità della controparte centrale che il finanziamento dei suoi costi di esercizio correnti.

Nel capoverso 4, in linea con il commento nel messaggio relativo all'articolo 51 LInFi59, viene ripresa la regolamentazione dell'articolo 4 capoverso 3 LBCR, che consente alla FINMA, in casi particolari, di allentare o inasprire i requisiti di cui ai capoversi 1–3.

Qualora i fondi propri della controparte centrale non soddisfino più i requisiti di cui ai capo-versi 1–4, il capoverso 5 esige l’elaborazione di un piano di ricapitalizzazione in conformità ai PFMI (principle 15, key cons. 5). Il piano deve indicare come la controparte centrale intende aumentare i suoi fondi propri in una situazione di questo tipo. Esso deve essere approvato dall'organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

Il capoverso 6 sancisce un obbligo di informazione nei confronti della FINMA e della società di audit nel caso in cui i fondi propri della controparte centrale fossero inferiori al 110 per cento rispetto ai requisiti di cui ai capoversi 1–4 (cfr. anche art. 1 par. 3 del regolamento de-legato n. 152/201360).

Articolo 47 Ripartizione dei rischi

Le controparti centrali autorizzate ai sensi del diritto vigente nel quadro della LBCR sono soggette non soltanto alle esigenze relative ai fondi propri, ma anche alle norme in materia di ripartizione dei rischi secondo l’OFoP. Pertanto, come l'articolo 46 OInFi sui fondi propri, an-che l'articolo 47 OInFi sulla ripartizione dei rischi mantiene le disposizioni in questione dell'OFoP per le controparti centrali autorizzate nel quadro della LInFi.

In virtù dell'articolo 112 capoverso 1 OFoP, in casi particolari la FINMA può alleggerire o ina-sprire le norme in materia di ripartizione dei rischi. Gli alleggerimenti – possono riguardare anche l’articolo 97 OFoP (limite massimo dei grandi rischi) – sono ipotizzabili in particolare nelle relazioni con banche corrispondenti e nei casi in cui si tiene conto dei rischi rilevanti ri-correndo ad altre misure adeguate.

Articolo 48 Liquidità

Rispetto ad altre infrastrutture del mercato finanziario, le controparti centrali sono esposte a rischi di liquidità nettamente maggiori. Specialmente in caso di inadempienza di un parteci-pante, il fabbisogno di liquidità di una controparte centrale aumenta repentinamente e può superare anche di molte volte il normale fabbisogno.

Il capoverso 1 definisce la liquidità richiesta dall’articolo 52 capoverso 1 LInFi sulla base del vigente articolo 29 capoverso 4 OBN (cfr. anche i PFMI, principle 7, key cons. 5 / 6). Ai sensi dell’articolo 48 capoverso 2 OInFi, una controparte centrale è tenuta a verificare con regolari-tà che i requisiti di cui all’articolo 52 capoverso 1 LInFi vengano rispettati e contestualmente ad applicare ai mezzi liquidi scarti di garanzia che siano adeguati anche in condizioni di mer-cato estreme ma plausibili (cfr. anche art. 29 cpv. 2 OBN). Questo in linea con i PFMI (prin-ciple 7, key cons. 9). Nei relativi scenari di stress si dovrebbe tener conto di tutte le relazioni d’affari intrattenute con una società tali da poter generare un sostanziale rischio di liquidità per la controparte centrale. Un partecipante quindi può fungere anche da banca di liquida-zione, agenzia di deposito o fornitore di liquidità, cosa di cui si dovrà tener conto nella valu-tazione dei rischi di liquidità. Occorre inoltre osservare che la controparte centrale deve poter disporre della liquidità senza alcuna limitazione e deve altresì diversificare i propri fornitori di liquidità (cfr. anche art. 29 cpv. 5 OBN).

In qualità di disposizione esecutiva dell’articolo 52 capoverso 2 LInFi, l’articolo 48 capover-so 3 OInFi obbliga la controparte centrale ad adottare una strategia d’investimento in sintonia

59 FF 2014 6445, pag. 6504. 60 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 153/2013 DELLA COMMISSIONE, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali.

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con la sua stessa strategia di gestione dei rischi, evitando soprattutto i rischi di concentrazio-ne (cfr. anche art. 30 cpv. 3 OBN).

Articolo 49 Trasferibilità

In applicazione dell’articolo 55 capoverso 1 LInFi, una controparte centrale deve garantire che in caso di inadempienza di un partecipante le garanzie, i crediti e gli impegni che questo detiene per conto di un partecipante indiretto possano essere trasferiti a un altro partecipante designato dal partecipante indiretto. A garanzia della trasferibilità, l’articolo 49 capoverso 1 OInFi esige che il trasferimento sia legalmente efficace a norma degli ordinamenti giuridici applicabili e che l’altro partecipante si sia impegnato contrattualmente verso il partecipante indiretto ad assumere le garanzie, i crediti e gli impegni di quest’ultimo (cfr. anche art. 24b cpv. 3 OBN). Analogo concetto è previsto anche dai PFMI (principle 14, key cons. 3).

I relativi provvedimenti non possono invece sempre garantire che le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti indiretti possano essere trasferiti a una controparte centrale. Per un simile caso, l’articolo 49 capoverso 2 OInFi stabilisce che la controparte centrale possa eventualmente anche liquidare le posizioni (cfr. art. 48 par. 6 EMIR). Questa possibilità risul-ta anche dagli articoli 90 e 91 LInFi e dall’articolo 27 LBCR, in base ai quali accordi di questo genere sono protetti contro le misure di insolvenza con riferimento sia ai partecipanti che ai partecipanti indiretti.

2.2.4. Capitolo 4: Depositari centrali

Articolo 50 Organizzazione

Con l’obbligo di istituire un comitato degli utenti di cui facciano parte rappresentati sia degli emittenti che dei partecipanti si attua a una disposizione dell’articolo 28 CSDR. Questo comi-tato fornisce consulenza all’organo di altra direzione, vigilanza e controllo in merito alle prin-cipali questioni riguardanti i membri, compresi i criteri di accettazione degli emittenti e dei partecipanti nel rispettivo sistema di regolamento delle operazioni in titoli, come anche in re-lazione alla gamma delle prestazioni. Per quanto riguarda il mandato, la nomina, l’organizzazione e le procedure del comitato, spetta al depositario centrale stabilirli.

Articolo 51 Servizi accessori

Ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 LInFi funge da depositario centrale il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. Analogamente a quanto previsto dalla sezione A dell’allegato al CSDR, un depositario centrale può anche of-frire il servizio cosiddetto di notariato come anche di tenuta centralizzata dei conti. In base al-le condizioni di cui all’articolo 10 capoverso 3 LInFi, la FINMA può imporre ulteriori requisiti per la fornitura di servizi accessori.

Articolo 52 Principi di custodia, registrazione e trasferimento di valori mobiliari

Il capoverso 1 prende si riferisce all’articolo 39 paragrafo 7 CSDR e prevede che le opera-zioni con regolamento in contanti effettuate dai partecipanti nell’ambito del sistema di un de-positario centrale si svolgano secondo il principio della «consegna contro pagamento» (cfr. anche art. 25b OBN). In tal modo si riducono i contestuali rischi di adempimento. Questa di-sposizione è in linea con i PFMI (principle 12, key cons. 1).

Il capoverso 2, con riferimento all’articolo 62 capoverso 4 LInFi, stabilisce che i depositari centrali che utilizzano un’infrastruttura di regolamento comune fissano momenti identici sia per l’immissione degli ordini sia per la loro irrevocabilità (cfr. anche art. 48 par. 8 CSDR e art. 3 cpv. 4 e 5 par. 2 della direttiva sul carattere definitivo del regolamento61).

61 DIRETTIVA 98/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli [conformemente alla DIRETTIVA 2009/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di paga-mento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti].

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Articolo 53 Garanzie

Secondo il capoverso 1, un depositario centrale è tenuto a disporre di garanzie sufficienti a coprire totalmente i rischi di credito correnti cui è esposto. I capoversi 2–4 sono strutturati in maniera analoga ai capoversi 2–4 dell’articolo 45 OInFi. Si rinvia pertanto alle pertinenti spiegazioni.

Articolo 54 Fondi propri

Conformemente al commento all’articolo 66 LInFi del pertinente messaggio62, con l’articolo 54 OInFi si riconferma il diritto in vigore per i depositari centrali63. La disposizione è strutturata sulla falsariga dell’articolo 46 capoversi 1 e 3–6 OInFi, alle cui spiegazioni si può fare riferimento (cfr. anche art. 47 CSDR). Risulta superfluo riprendere l’articolo 46 capover-so 2 OInFi, in quanto per i depositari centrali, contrariamente a quanto avviene per le contro-parti centrali, non sono previsti fondi propri cosiddetti dedicati.

Articolo 55 Ripartizione dei rischi

Anche con l’articolo 55 OInFi si riconferma il diritto in vigore per i depositari centrali. Si rinvia alle spiegazioni concernenti l’articolo 47 OInFi (cfr. anche art. 46 cpv. 5 CSDR). Ai sensi dell’articolo 112 capoverso 1 OFoP, in casi particolari la FINMA può allentare o inasprire le norme in materia di ripartizione dei rischi. Il secondo periodo dell’articolo 55 OInFi prevede espressamente eccezioni per i mezzi propri.

Articolo 56 Liquidità

Oltre ai requisiti in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi, con l’articolo 56 OInFi vengono riprese anche prescrizioni esistenti in materia di liquidità. Si vedano in proposito le corrispondenti spiegazioni riguardo all’articolo 48 OInFi.

2.2.5. Capitolo 5: Repertorio di dati sulle negoziazioni

Articolo 57 Servizi accessori

La disposizione serve in primo luogo per proteggere i dati comunicati ed è conforme all’articolo 78 paragrafo 5 EMIR. Tra i servizi accessori rientrano ad esempio la conferma dell’operazione, il riscontro delle operazioni, la fornitura di servizi per eventi creditizi nonché il servizio di riconciliazione e di compressione del portafoglio. I servizi essenziali sono descritti all’articolo 12 OInFi. Si noti che la FINMA, in base alle condizioni di cui all’articolo 10 capo-verso 3 LInFi, può imporre ulteriori requisiti inerenti la fornitura di servizi accessori.

Articolo 58 Conservazione dei dati

La LInFi obbliga i repertori di dati sulle negoziazioni a registrare i dati comunicati e a conser-varli per almeno dieci anni dalla scadenza del contratto (cfr. art. 75 LInFi). Come già stabilito nel messaggio64, la registrazione e la conservazione dei dati devono garantire che il reperto-rio di dati sulle negoziazioni adempia i suoi obblighi legali relativi alla pubblicazione dei dati e all’accesso ai dati. L’articolo 58 OInFi precisa tale obbligo imponendo al repertorio di dati sul-le negoziazioni di registrare immediatamente e integralmente i dati, salvandoli sia online che offline e copiandoli in numero appropriato (cpv. 1). Il numero delle copie è appropriato se ga-rantisce la prosecuzione dell’attività. Il repertorio di dati sulle negoziazioni, ai sensi di un «log» relativo ai dati, deve inoltre registrare tutte le modifiche dei dati comunicati (cpv. 2), anche quando la modifica è effettuata su richiesta dello stesso repertorio (cfr. lett. a). Affin-ché la descrizione della modifica possa definirsi chiara (cfr. lett. d), occorre che vengano mantenuti sia i vecchi che i nuovi contenuti.

62 FF 2014 6445, pag. 6511. 63 Per quanto riguarda SIX SIS AG cfr. il rapporto di gestione della CFB del 1999, pag. 85 seg. della versione te-desca e 232 seg. della versione francese (www.finma.ch > Archivio > CFB > Pubblicazioni). 64 FF 2014 6445, pag. 6513

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Sotto il profilo del contenuto, la disposizione è conforme alla legislazione dell’UE (cfr. art. 4 del Regolamento delegato n. 148/201365 e art. 22 del Regolamento delegato n. 150/201366). Come già stabilito nel messaggio67, per quanto concerne la gestione dei dati comunicati, il repertorio di dati sulle negoziazioni sottostà alla LPD.

Articolo 59 Pubblicazione dei dati

Conformemente al diritto europeo (cfr. art. 1 del Regolamento delegato n. 151/201368) il re-pertorio di dati sulle negoziazioni deve pubblicare almeno settimanalmente le posizioni aper-te, i volumi delle transazioni e i valori per le seguenti categorie di derivati: derivati su merci, derivati creditizi, derivati su valute, derivati su azioni, derivati su tassi d’interesse e altri deri-vati (cpv. 1). I dati devono essere facilmente accessibili al pubblico (cpv. 2), motivo per cui entra in linea di conto solo la pubblicazione in Internet. I dati pubblicati non devono permette-re di indentificare una parte contrattuale (cpv. 3; cfr. anche art. 81 par. 5 EMIR).

Articolo 60 Accesso ai dati da parte di autorità svizzere

La disposizione concretizza l’articolo 77 LInFi e stabilisce a quali dati del repertorio le autori-tà svizzere citate nella legge hanno accesso e a quale scopo. Conformemente agli standard internazionali, questo articolo prevede che ogni singola autorità può accedere solo ai dati di cui ha bisogno per poter espletare le proprie mansioni. Per la FINMA e la BNS, l’accesso è accordato a tutti i dati. La Commissione delle offerte pubbliche d’acquisto, l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori, la Commissione della concorrenza e la Commissione dell’energia elettrica hanno invece un accesso limitato. Tutte le autorità devono poter acce-dere ai dati a livello di negoziazione. Ovviamente hanno però anche la possibilità di visionare i dati con una granularità inferiore (a livello di posizione o dati aggregati).

Il repertorio di dati sulle transazioni è tenuto a respingere le domande che concernono tran-sazioni e posizioni delle banche centrali. In tal modo si vuole prevenire qualsiasi forma di pregiudizio all’efficacia delle negoziazioni delle banche centrali, in particolare della BNS, nel rispetto degli standard internazionali (cfr. «Authorities’access to trade repository data» dell’agosto 201369).

Articolo 61 Accesso ai dati da parte di autorità estere

La disposizione concretizza l’articolo 78 LInFi stabilendo espressamente che alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari è accordato l’accesso ai dati sulle negoziazioni esclusivamente ai fini dell’esecuzione delle loro leggi sui mercati finanziari. Questo vale so-prattutto nel caso in cui le negoziazioni in questione sono soggette all’obbligo di comunica-zione in virtù del diritto del Paese estero. Anche in questo caso nei dati sulle negoziazioni sono compresi anche quelli con una granularità inferiore. Per il resto, pure le domande di au-torità estere che concernono transazioni e posizioni delle banche centrali devono essere re-spinte (cfr. spiegazioni relative all’art. 60 OInFi).

Articolo 62 Procedura

65 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 148/2013 DELLA COMMISSIONE, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per pre-cisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni. 66 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 150/2013 DELLA COMMISSIONE, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni. 67 FF 2014 6445, pag. 6513. 68 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 151/2013 DELLA COMMISSIONE, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi. 69 www.bis.org > publications > CPMI > No 110

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La disposizione regolamenta gli aspetti tecnico-procedurali dell’accesso ai dati contenuti nel repertorio di dati sulle negoziazioni. In conformità con le normative europee (cfr. l’art. 4 del Regolamento delegato n. 151/2013), l’accesso avviene in conformità alle procedure di co-municazione, agli standard in materia di messaggistica e ai dati di riferimento di uso comune a livello internazionale (par. 1). Per motivi legati alla protezione dei dati, le autorità devono garantire attraverso misure adeguate che ai dati abbiano accesso unicamente i collaboratori che ne necessitano direttamente per l’adempimento della loro attività (cpv. 2). Dal punto di vista tecnico, il repertorio di dati sulle transazioni mette a disposizione delle autorità un mo-dulo per le loro domande, in cui sono richiesti i dati necessari per consentire la valutazione della loro domanda (cpv. 3 e 4). Infine, il repertorio è tenuto a registrare le informazioni rela-tive all’accesso ai dati, in particolare la portata dei dati interessati dall’accesso (cpv. 5; cfr. anche art. 5 del Regolamento delegato n. 151/2013).

Articolo 63 Trasmissione di dati a privati

Anche i privati devono utilizzare il modulo messo a disposizione dal repertorio di dati sulle negoziazioni e fornire le indicazioni richieste. Deve essere inoltre esclusa qualsiasi possibilità di identificare una parte contrattuale. Sono pertanto applicabili per analogia l’articolo 59 ca-poverso 3 e l’articolo 62 capoverso 3 OInFi.

2.2.6. Capitolo 6: Sistemi di pagamento

Articolo 64 Principi di compensazione e regolamento

Secondo l’articolo 82 LInFi se necessario ai fini dell’attuazione di standard internazionali ri-conosciuti, il Consiglio federale può imporre obblighi specifici ai sistemi di pagamento. Ai fini della compensazione e del regolamento mediante sistemi di pagamento l’articolo 64 OInFi, in sintonia con i PFMI principle 8 e 12, riprende le disposizioni di cui all’articolo 62 capoversi 1, 4 e 5 LInFi previste per i depositari centrali. Un elemento importante di protezione del siste-ma è in particolare la presenza di norme chiare sulla finalità di un pagamento (cfr. anche art. 25a OBN).

L’articolo 52 OInFi, in qualità di disposizione d’esecuzione dell’articolo 62 LInFi, si applica per analogia. Nell’ottica dell’articolo 52 capoverso 1 OInFi ciò significa un regolamento se-condo il principio della «consegna contro pagamento» (cfr. anche art. 25b OBN) e, con rife-rimento all’articolo 52 capoverso 2 OInFi, momenti identici sia per l’immissione degli ordini sia per la loro irrevocabilità (cfr. anche art. 3 par. 4 e 5 par. 2 della direttiva sul carattere defi-nitivo del regolamento).

Articolo 65 Adempimento delle obbligazioni di pagamento

Ai fini dell’attuazione del PFMI principle 9 vengono ripresi soprattutto i requisiti validi per i depositari centrali secondo l’articolo 65 LInFi, i quali, a loro volta, sono in linea con quelli va-lidi per le controparti centrali in conformità con l’articolo 50 LInFi. Si rinvia al commento all’articolo 50 LInFi contenuto nel relativo messaggio70.

Articolo 66 Garanzie e liquidità

Con riferimento ai PFMI principle 4, 5, 7 e 16 i requisiti concernenti le garanzie e la liquidità valide per i sistemi di pagamento devono orientarsi a quelli applicabili ai depositari centrali. Gli articoli 64 e 67 LInFi si applicano quindi per analogia, come anche le relative disposizioni d’esecuzione secondo gli articoli 53 e 56 OInFi, alle cui spiegazioni può essere fatto riferi-mento.

Per quanto riguarda le disposizioni in merito ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi per si-stemi di pagamento di rilevanza sistemica, la BNS ha la facoltà di imporre requisiti particolari in virtù dell’articolo 23 LInFi.

70 FF 2014 6445, pag. 6504.

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2.2.7. Capitolo 7: Vigilanza e sorveglianza

Articolo 67 Verifica

La disposizione concretizza il mandato di verifica assegnato nel quadro della verifica basata sul diritto in materia di vigilanza conformemente all’articolo 84 capoverso 1 LInFi. Secondo l’articolo 67 capoverso 1 OInFi spetta alle società di audit incaricate verificare se le infrastrut-ture del mercato finanziario adempiono le obbligazioni risultanti dalle normative in materia di vigilanza e dalla relative basi contrattuali (in conformità con i regolamenti e altri atti ammini-strativi). L’articolo 67 capoverso 2 OInFi riprende la normativa in vigore concernente le sedi di negoziazione di cui all’articolo 13a capoverso 2 OBVM.

Articolo 68 Restituzione volontaria dell’autorizzazione

Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica la disposizione riprende il corrispondente requisito di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettera b OBN. Per la conclusione ordinata in caso di cessazione dell’attività («orderly winding-down») occorre predisporre, in applicazione dell’articolo 68 capoverso 1 OInFi, un piano che preveda, tra l’altro, una descri-zione delle misure organizzative, finanziarie, personali e tecniche, identifichi gli ostacoli giuri-dici e le possibili soluzioni per superarli e presenti in modo trasparente le ipotesi di base. Il piano dovrà essere aggiornato su base regolare e sottoposto all’organo di alta direzione, vi-gilanza e controllo per approvazione.

2.2.8. Capitolo 8: Disposizioni in materia di insolvenza

Secondo l’articolo 88 capoverso 1 LInFi si applicano per analogia gli articoli 24–37 e 37d–37g LBCR. Sono incluse anche le competenze della FINMA che le consentono di adottare le decisioni e le disposizioni necessarie all’esecuzione delle procedure di risanamento e falli-mento concernenti le infrastrutture del mercato finanziario (art. 28 cpv. 2 e art. 34 cpv. 3 LBCR). A queste procedure si applicano per analogia in particolare gli articoli 11 segg. e 40 segg. OIB-FINMA71, a meno che la FINMA non emani normative derogatorie per il risana-mento o il fallimentare per le infrastrutture del mercato finanziario.

Articolo 69 Protezione del sistema

Nel primo capoverso la disposizione riprende l’articolo 53 OIB-FINMA. Nel concetto di «Istru-zione» di cui all’articolo 89 capoverso 2 LInFi non rientrano quindi solo le istruzioni di paga-mento direttamente collegate alle transazioni emesse all’interno di un sistema di un’infrastruttura del mercato finanziario registrata, ma anche istruzioni di pagamento indi-pendenti dalle transazioni o di carattere generale (cfr. anche art. 2 lett. i della direttiva sul ca-rattere definitivo del regolamento). L’articolo 69 capoverso 2 OInFi opera un allineamento con l’articolo 5 capoverso 1 della direttiva sul carattere definitivo del regolamento che corri-sponde all’obiettivo dell’articolo 27 capoverso 2 LBCR72, a sua volta ripreso nell’articolo 89 capoverso 2 LInFi73.

Articolo 70 Prevalenza degli accordi in caso di insolvenza

Il capoverso 1 riprende il vigente articolo 55 OIB-FINMA. L’espressione «accordo di com-pensazione» ai sensi degli articoli 90 capoverso 1 lettera a e 91 capoversi 1 e 3 LInFi com-prende tutti i tipi di accordi di compensazione (cfr. anche art. 2 lett. k della direttiva sul carat-tere definitivo del regolamento e l’art. 2 cpv. 1 lett. n della direttiva relativa ai contratti di ga-ranzia finanziaria74). In particolare comprende, per esempio, gli accordi di netting inseriti nel

71 RS 952.05 72 FF 2010 3513, pag. 3534 seg. 73 FF 2014 6445, pag. 6522. 74 DIRETTIVA 2002/47/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria. [conformemente alla DIRETTIVA 2009/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di paga-

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master agreement della ISDA (International Swaps and Derivatives Association), nel global master repurchase agreement dell’ICMA (International Capital Market Association), nello eu-ropean master agreement della EBF (European Banking Federation) e nello swiss master agreement per strumenti derivati OTC dell’ASB.

Per quanto riguarda il «trasferimento» previsto all’articolo 90 capoverso 1 lettera c e all’articolo 91 capoversi 1 e 3 LInFi, l’articolo 70 capoverso 2 OInFi, con riferimento al trasfe-rimento di crediti e obbligazioni, stabilisce in particolare che con questo termine si debbano intendere anche le operazioni di chiusura e riapertura di posizioni. Ai sensi dell’articolo 70 capoverso 3 OInFi, le garanzie, quali per esempio un diritto di pegno regolare o irregolare, possono essere trasferite a un nuovo partecipante o a un partecipante indiretto senza dover essere nuovamente costituite. Analogamente all’articolo 39 EMIR, la protezione prevista dal-la legge copre tutti i valori patrimoniali e le garanzie prestate, siano essi sotto forma di effetti o di moneta scritturale trasferita a titolo di garanzia.

Può tuttavia essere oggetto di trasferimento solo ciò che nella catena di clearing può a sua volta essere ceduto ad altri partecipanti o partecipanti indiretti sotto forma di posizione e ga-ranzia (di norma, come diritto di pegno irregolare), ossia ne può essere trasferita la proprietà ovvero può essere detenuto presso controparti centrali da partecipanti o partecipanti indiretti nella catena delle operazioni. Si tratta quindi di posizioni nette che nell’operazione successi-va vengono cedute per contratto a un altro partecipante o partecipante indiretto. Il trasferi-mento di valori patrimoniali che sono soltanto oggetto di un accordo bilaterale tra il parteci-pante o partecipante indiretto e il suo cliente, ma che nella catena delle operazioni non sono stati ceduti, è quindi escluso. Il valore residuo dei crediti e delle garanzie costituite come dirit-to di pegno irregolare rimasto al rispettivo partecipante in caso di suo fallimento diventerebbe parte della sua massa fallimentare (cfr. l’art. 90 cpv. 2 e art. 91 cpv. 2 e 3 LInFi).

Articolo 71 Differimento della disdetta di contratti

La disposizione riprende in un primo tempo lo stesso elenco dell’attuale articolo 56 capover-so 1 OIB-FINMA. Tale elenco ha carattere esemplificativo, cosa che permette di differire la disdetta anche di altri contratti finanziari oltre a quelli citati all’articolo 71 capoverso 1 OInFi (ad es. contratti di locazione, di lavoro, di fornitura). L’articolo 71 capoverso 2 OInFi costitui-sce un allineamento all’articolo 12 capoverso 2bis OBCR, che secondo l’allegato alla OInFi è destinato ad essere ripreso nella LBCR. Si rinvia alle relative spiegazioni.

2.3. Titolo 3: Comportamento sul mercato

2.3.1 Capitolo 1: Commercio di derivati

2.3.1.1. Sezione 1: Disposizioni generali Articolo 72: Investimenti collettivi di capitale

Al capoverso 1 la disposizione chiarisce che anche per gli investimenti collettivi di capitale, come per tutte le controparti finanziarie, ai fini dell’attribuzione a una categoria di controparti fa fede la media mobile della posizione lorda di tutte le operazioni in derivati in corso nell’ambito di un investimento collettivo di capitale.

Il capoverso 2 stabilisce a chi spetta in concreto l’obbligo di agire per l’investimento collettivo di capitale, a seconda della sua natura giuridica, nell’ambito del commercio di derivati. Nel caso degli investimenti collettivi di capitale contrattuali la responsabilità spetta alla direzione del fondo o eventualmente anche a un gestore patrimoniale, purché a questo siano stati tra-sferiti gli obblighi legati ai derivati, ad esempio l’obbligo di contenere i rischi.

Articolo 73 Imprese

Il termine «impresa», pur non essendo chiaramente definito nel CO, è utilizzato in numerosi contesti, a volte riassumendo forme giuridiche del più vario tipo (ad es. art. 929 o 944 CO),

mento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti].

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altre volte invece anche con riferimento a una forma giuridica ben specifica (ad es. art. 685b CO per la SA o l’art. 862 CO per la società cooperativa). Per le esigenze del commercio di derivati e nell’ottica della certezza del diritto è sufficiente se le imprese vengono considerare solo quando sono state iscritte nel registro di commercio.

In caso di operazioni in derivati transfrontaliere con controparti estere, le controparti con se-de in Svizzera sono tenute a rispettare determinati obblighi imposti dalla legge. A questo proposito, il capoverso 2 intende chiarire il concetto di «impresa estera», poiché di norma questa non è iscritta nel registro di commercio. Alla luce dell’ampio concetto di impresa in Svizzera – che ad es. comprende anche la società in nome collettivo – non è appropriato uti-lizzare unicamente il concetto di persona giuridica. Per analogia esso comprende quantome-no anche i trust (rappresentanti fondi giuridicamente speciali) e le strutture ad essi parago-nabili come le personal investment company, le fondazioni, i familiy office e i family trust, mo-tivo per cui in questa sede essi vengono citati separatamente (cfr. al riguardo anche la Con-venzione dell’Aia 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimen-to, del75). In conclusione, anche per affinità con il concetto di impresa secondo la legislazione dell’UE, si basa l’interpretazione sul fatto che un’impresa estera sia o meno dedita a un’attività economica (offerta di merci o servizi sul mercato), a prescindere sostanzialmente dalla sua forma giuridica o dalle sue modalità di finanziamento.

Articolo 74 Succursali

Al capoverso 1 il Consiglio federale si avvale della competenza assegnatagli dall’articolo 93 capoverso 5 LInFi per assoggettare alle disposizioni del commercio di derivati le succur-sali svizzere di controparti estere laddove manca una normativa o una sorveglianza equiva-lente (nel loro Paese d’origine). La FINMA, chiamata a decidere per le controparti finanziarie nel singolo caso in merito a tale assoggettamento, effettua l’assoggettamento solo se i requi-siti per la regolamentazione estera descritti all’articolo 77 OInFi non corrispondono in punti essenziali. Benché raro, un caso di questo genere potrebbe verificarsi se le operazioni di una simile succursale potrebbero avere un’influenza diretta, prevedibile e sostanziale sulla stabili-tà finanziaria in Svizzera. Il capoverso 1 stabilisce inoltre che l’assoggettamento delle suc-cursali svizzere di controparti estere di cui al presente capitolo può interessare solo le opera-zioni in derivati che vengono effettuate dalle stesse succursali (ma non da altre società del gruppo). Gli obblighi di una controparte coinvolgono anche le relative succursali, in quanto giuridicamente sono parte integrante della controparte. Per motivi di chiarezza, il capoverso 2 stabilisce che queste disposizioni sono applicabili anche alle succursali estere di contropar-ti (svizzere); le quali, comunque, sono soggette anche alle regole del Paese estero.

Articolo 75 Eccezioni per altre istituzioni pubbliche

In conformità con la normativa in vigore nell’UE, la disposizione menziona altre istituzioni pubbliche non contemplate dalla legge che, oltre all’obbligo di comunicazione, non devono soddisfare altri obblighi nel commercio di derivati (cfr. art. 1 par. 4 e 5 EMIR).

Per quanto riguarda l’eccezione, di cui al capoverso 1 lettere a e b, per le operazioni in deri-vati con banche centrali estere e la Banca centrale europea (BCE), appare opportuno as-soggettarle solo all’obbligo di comunicazione che – conformemente al campo di applicazione territoriale della legge – può coinvolgere soltanto la controparte svizzera. Nell’UE le banche centrali non sono contemplate dal regolamento EMIR, finché si tratta di membri del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) (cfr. art. 1 par.4 lett. a EMIR).

Le eccezioni per le operazioni con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (lett. c e d) corrispondono alla normativa in vigore nell’UE (art. 1 par. 5 lett. c EMIR).

Il capoverso 1 lettera e riprende a complemento dell’eccezione stabilita dalla legge (art. 93 cpv. 4 lett. b LInFi) la disposizione derogatoria dell’UE per enti del settore pubblico (cfr. art. 1 par. 5 lett. b EMIR).

75 RS 0.221.371

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Analogamente, il capoverso 1 lettera f include nella disposizione derogatoria anche determi-nate «banche nazionali di incentivazione» che operano su mandato statale, sempreché non siano in concorrenza con altre banche e non perseguano principalmente uno scopo di lucro.

Conformemente alla legge, le banche multilaterali di sviluppo sottostanno già solo all’obbligo di comunicazione (art. 93 cpv. 4 lett. a LInFi). Esse corrispondono dal punto di vista termino-logico a quelle dell’UE e sono anche identiche a quelle elencate dalla FINMA nella sua circo-lare «Rischi di credito – banche» (allegato 1) (Gruppo della Banca mondiale comprese la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo [BIRS] e la Società finanziaria inter-nazionale [SFI], Banca asiatica di sviluppo [Asian Development Bank, ADB], Banca africana di sviluppo [African Development Bank, AfDB], Banca europea per la ricostruzione e lo svi-luppo [BERS], Banca interamerciana di sviluppo [Inter-American Development Bank, IADB], Banca europea per gli investimenti [BEI], Fondo europeo per gli investimenti [FEI], Banca nordica per gli investimenti [Nordic Investment Bank, NIB], Banca di sviluppo dei Caraibi [Ca-ribbean Development Bank, CDB], Banca islamica di sviluppo [Islamic Development Bank, IDB], Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa [Council of Europe Development Bank, CEDB]).

I capoversi 2 e 3 concedono la necessaria flessibilità per esonerare nel singolo caso le ope-razioni con banche centrali estere dall’obbligo di comunicazione, a condizione che alla BNS o alle operazioni da essa eseguite sia concesso un esonero analogo dalla normativa estera in questione.

Articolo 76 Derivati esclusi

Oltre ai prodotti strutturati menzionati dalla legge (art. 94 cpv. 3 lett. a LInFi), devono essere esclusi dal titolo 3 anche tutti gli altri derivati emessi sotto forma di cartevalori o di diritti valori che non rientrano nel concetto di prodotti strutturati. I warrant in particolare, estremamente diffusi, non possono essere considerati prodotti strutturati nel senso stretto del termine. Trat-tandosi di strumenti soggetti a cartolarizzazione o dematerializzazione (e in ragione della tra-sferibilità che ne consegue), essi sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento EMIR (art. 2 n. 5 EMIR in combinato disposto con l’allegato I sezione C punto 1 MiFID II) ai sensi delle norme in vigore nell’UE. La situazione in Svizzera è paragonabile a quella dell’UE, in quanto anche da noi questi tipi di derivati possono essere strutturati come diritti fungibili di credito nei confronti dei rispettivi emittenti ed essere emessi come cartevalori o di-ritti valori e quindi essere liberamente trasferiti come titoli contabili. Per evitare che il campo di applicazione possa essere più ampio rispetto a quello dell’UE, in virtù dell’articolo 94 ca-poverso 4 LInFi è necessaria l’ulteriore eccezione per i derivati strutturati come diritti di credi-to facilmente negoziabili. In considerazione dell’uso simile che ne viene fatto e della natura secondaria di un elemento derivato eventualmente già esistente, anche i depositi strutturati sono esclusi.

Articolo 77 Adempimento di obblighi secondo il diritto estero

Occorre innanzitutto osservare che l’articolo 95 LInFi intende in primo luogo rilevare le ope-razioni in derivati transfrontaliere, ma la sua formulazione non esclude le operazioni tra con-troparti svizzere. È dunque possibile che due controparti svizzere assoggettino la loro opera-zione in derivati alla legislazione dell’UE (a condizione che questa sia riconosciuta equivalen-te dalla FINMA). Occorre però anche chiarire che in tal modo non si affronta nel singolo caso la questione di principio di quale controparte debba adempiere quali obblighi di legge, ma che in una prima fase va presa una decisione sulla base delle disposizioni della LInFi. In ba-se al diritto estero sarà possibile stabilire solo e soltanto in una seconda fase in che modo si debba concretamente adempiere l’obbligo in questione.

Non occorre che il diritto estero sia ogni volta il diritto in vigore nel Paese della controparte. Ad esempio può succedere che una controparte giapponese compensi con la succursale giapponese di una controparte svizzera applicando il diritto statunitense, se questo è stato ri-conosciuto equivalente dalla FINMA.

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Nella determinazione dell’equivalenza, alla FINMA viene naturalmente riconosciuto un certo margine di discrezionalità. Al riguardo sulla base del capoverso 1 un confronto tra i vari ordi-namenti giuridici non va operato a livello di singolo regolamento ma, ai fini del risultato, in un’ottica generale dell’obbligo in questione. Poiché lo scopo primo di questa disposizione di legge consiste nell’evitare che regolamenti di vari Stati non compatibili tra loro possano osta-colare il commercio, l’assenza dell’equivalenza deve essere pronunciata con la dovuta cau-tela.

Per quanto riguarda infine gli obblighi di riduzione dei rischi, in ragione della loro natura que-sti vengono soddisfatti senza che la partecipazione di un’infrastruttura del mercato finanzia-rio. Pertanto possono essere rispettati anche con il diritto estero senza che vi sia necessità dell’intervento di un’infrastruttura del mercato finanziario estera riconosciuta ai sensi dell’articolo 95 lettera b LInFi.

Articolo 78 Flusso di informazioni all’interno del gruppo

Nel caso dei gruppi, per adempiere agli obblighi di cui al titolo 3 sarà opportuno, se non addi-rittura necessario, gestire i dati a livello centrale, presso il luogo all’interno del gruppo che maggiormente si addice allo scopo. A tal fine i dati, inclusi quelli relativi ai clienti, devono po-ter essere scambiati tra le società del gruppo e le relative succursali ubicate tanto sul territo-rio nazionale quanto all’estero, senza che al riguardo sia necessario il consenso del cliente. Se al riguardo occorre scambiare dati più dettagliati (ossia dati non utili ai fi-ni dell’adempimento degli obblighi di cui al titolo 3), è necessario il consenso del cliente nel caso si tratti di dati personali; tale consenso può comunque essere contenuto in un docu-mento generico di autorizzazione allo scambio dei dati all’interno del gruppo. Questa proce-dura è in linea anche con il regolamento applicabile in caso di comunicazione a un repertorio estero di dati sulle negoziazioni ai sensi dell’articolo 105 capoverso 4 LInFi.

Il flusso di informazioni agevolato all’interno di un gruppo è giustificato soprattutto perché in alcuni casi la legge produce effetti sul piano extraterritoriale, in riferimento alle società facenti parte di un gruppo e alle relative succursali all’estero (rilevamento di succursali estere di con-troparti svizzere, società di gruppo di controparti svizzere e controparti estere di controparti svizzere, ad esempio con riguardo all’obbligo di compensazione). L’auspicata riduzione dei rischi delle operazioni OTC da cui derivano gli obblighi legati alle operazioni su derivati può peraltro essere attuata solo se i rischi in questione vengono correttamente identificati, cosa che a sua volta comporta la centralizzazione delle informazioni all’interno di un gruppo di im-prese.

In caso di coinvolgimento di società del gruppo o di succursali all’estero occorre garantire, con misure tecniche e organizzative adeguate, il rispetto del segreto bancario e della prote-zione dei dati secondo il diritto svizzero.

Articolo 79 Dichiarazione circa le caratteristiche della controparte

Il capoverso 1 stabilisce chiaramente che la dichiarazione circa le caratteristiche della con-troparte si non applica solo in riferimento all’obbligo specifico legato al commercio di derivati in relazione al quale è stata comunque resa nota alla controparte ma, conformemente alla legge, si applica a tutti gli obblighi legati al commercio di derivati. La dichiarazione contiene dati riguardanti le eccezioni all’assoggettamento (art. 94 LInFi), la qualifica di controparte fi-nanziaria o non finanziaria o anche di piccola controparte.

Il capoverso 2 chiarisce, ai fini della certezza del diritto, che la dichiarazione circa le caratte-ristiche della controparte rimane sostanzialmente valida fintantoché la controparte interessa-ta non comunica alle altre controparti una modifica della sua classificazione.

Articolo 80 Swap su valute e contratti in cambi a termine

Gli swap su valute e i contratti in cambi a termine (cfr. art. 101 cpv. 3 lett. b, art. 107 cpv. 2 lett. b e art. 113 cpv. 3 lett. b LInFi) possono essere regolati sia in termini reali («physically settled») che in contanti («cash settled»). Le operazioni regolate in termini reali vengono eseguite secondo il principio del pagamento contro pagamento e nella LInFi, per analogia

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con il regolamento applicabile negli USA, sono pertanto escluse dall’obbligo di compensa-zione, di riduzione dei rischi e di commercio. Il restante rischio di regolamento («settlement risk») può essere ridotto regolarmente e con svariate misure, cosa che è spiegata chiara-mente nell’ordinanza. A titolo di esempio, si citano le seguenti misure atte a minimizzare i ri-schi: (i) regolamento tramite CLS (non disponibile però per tutte le valute); (ii) accordi di compensazione (il cosiddetto «payment netting»), che riducono i flussi effettivi di pagamenti; (iii) regolamento «conto contro conto», nel quale il pagamento di una valuta da parte della banca presso cui è aperto il conto viene eseguito solo quando il conto del cliente nella valuta nella quale il pagamento è dovuto presenta fondi sufficienti.

Con questa disposizione dell’ordinanza si vuole inoltre porre rimedio a una svista del legisla-tore, stabilendo che in tutte e tre le disposizioni di legge interessate (art. 101 cpv. 3 lett. b, art. 107 cpv. 2 lett. b e art. 113 cpv. 3 lett. b LInFi) gli strumenti finanziari da escludere sono gli stessi, nello specifico gli «swap su valute e i contratti in cambi a termine, nella misura in cui sono regolati secondo il principio pagamento contro pagamento («payment versus pay-ment») (nell’art. 107 è stata per errore omessa la parte finale della frase).

In questa sede, senza che venga esplicitamente ripreso nell’ordinanza, viene chiarito anche che nel concetto di «prestito di valori mobiliari» ai sensi dell’articolo 94 capoverso 3 lettera b LInFi sono ovviamente incluse anche le operazioni pronti contro termine, che quindi non so-no da considerarsi strumenti derivati.

2.3.1.2. Sezione 2: Compensazione per il tramite di una controparte centrale

Il presente capitolo contiene disposizioni d’esecuzione complementari relative all’inizio dell’obbligo di compensazione, alle operazioni non considerate e ai valori soglia per piccole controparti non finanziarie e finanziarie nonché alle operazioni infragruppo transfrontaliere.

In ragione del carattere internazionale del commercio di derivati OTC e del fatto che le cate-ne delle transazioni di norma contengono elementi di carattere transfrontaliero, per la deter-minazione dei derivati da assoggettare all’obbligo di compensazione la FINMA considera se le categorie di derivati in questione sono già soggetti all’obbligo di compensazione anche in altri Paesi, in particolare nell’UE e negli USA. In seguito la FINMA descrive in termini generici e astratti (senza citare singoli titoli) i derivati da assoggettare all’obbligo di compensazione. Secondo la legge possono essere assoggettati a un obbligo di compensazione solo i derivati per i quali è disponibile un’infrastruttura di compensazione sufficiente (con una sufficiente scalabilità). Di regola ne consegue che il rispettivo derivato viene compensato per il tramite di più controparti centrali approvate o riconosciute.

La FINMA ha la facoltà di stabilire secondo i medesimi criteri che prodotti già assoggettati all’obbligo di compensazione possano esserne successivamente riesonerati. Per sua natura, l’obbligo di compensazione decade inoltre anche quando non esistono più controparti centra-li sufficienti che ammettono il derivato alla compensazione (analogamente all’art. 5 par. 6 EMIR).

Articolo 81 Inizio dell’obbligo

La disposizione definisce la prima data a partire dalla quale le operazioni in derivati assog-gettate dalla FINMA all’obbligo di compensazione devono essere di fatto compensate per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta. Agli operatori del mercato de-ve essere lasciato un ragionevole periodo di tempo per predisporre l’assoggettamento, adot-tare le necessarie misure e organizzare i processi. Alla luce di ciò, anche lo scaglionamento nel tempo in funzione di diverse categorie di controparti è giustificato. Determinante ai fini della valutazione delle caratteristiche di una controparte è la data di inizio dell’obbligo di compensazione. Ai sensi della presente disposizione, si definisce partecipante una contro-parte che alla pertinente data è partecipante delle corrispondenti controparti centrali per la compensazione di quelle operazioni in derivati che la FINMA ha assoggettato all’obbligo di compensazione.

Sono soggette all’obbligo di compensazione solo le operazioni concluse dopo l’inizio

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dell’obbligo di compensazione. Le operazioni concluse prima dell’inizio dell’obbligo di com-pensazione (ovvero prima della scadenza dei relativi termini di cui alle lett. a–c) non vanno pertanto – fatti salvi i casi di abuso di diritto – compensate a posteriori per il tramite di una controparte centrale (è escluso quindi il cosiddetto «frontloading»), neanche se le controparti modificano dopo l’inizio dell’obbligo di compensazione determinate condizioni (quali durata, importo nominale, prezzi, ecc.) dell’operazione precedentemente conclusa. Questo garanti-sce alle controparti, all’atto della conclusione dell’operazione, la necessaria trasparenza circa il sussistere o meno di un obbligo di compensazione, a tutto vantaggio della certezza del di-ritto. Rinunciando a un «frontloading» la Svizzera soddisfa con la sua attuazione una richie-sta centrale dei partecipanti al mercato. 76

Articolo 82 Operazioni non considerate

Il capoverso 1, esattamente come il precedente articolo, stabilisce chiaramente che le ope-razioni in derivati, concluse prima del superamento dei valori soglia oltre i quali subentra l’obbligo di compensazione, non vengono assoggettate a posteriori a tale obbligo. Ü deter-minante la data di superamento dei valori soglia; resta inteso che, come precedentemente indicato, una controparte può fidarsi della dichiarazione dell’altra controparte relativamente alle sue caratteristiche. Se la posizione media di una controparte scende al di sotto del valo-re soglia per un periodo di 30 giorni, detta controparte, previa comunicazione di tale circo-stanza alla controparte, viene nuovamente considerata piccola controparte finanziaria o con-troparte non finanziaria.

Dato che l’obbligo di compensazione non può essere soddisfatto unilateralmente, il capover-so 2 stabilisce che in caso di partecipazione di una controparte esclusa ai sensi dell’articolo 94 capoverso 1 LInFi l’obbligo di compensazione decade. Ciò si applica anche in caso di operazioni con controparti soggette unicamente all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 93 capoverso 4 LInFi e in caso di operazioni con persone fisiche che non sono controparti finanziarie o non finanziarie. Vanno distinte da queste le operazioni transfrontalie-re, alle quali si applica l’articolo 102 LInFi.

Articolo 83 Operazioni in derivati volte a ridurre i rischi

I criteri esplicitati in questa disposizione si rifanno ampiamente ai corrispondenti regolamenti in vigore nell’UE (cfr. art. 10 del Regolamento delegato n. 149/2013). In sede di interpreta-zione si dovrà quindi tener conto nel singolo caso delle norme internazionali e dei loro svi-luppi. Le operazioni in derivati volte a ridurre i rischi non devono essere prese in considera-zione per il calcolo del valore soglia applicato a controparti non finanziarie (art. 98 cpv. 3 LInFi). Le controparti finanziarie devono tuttavia prendere in considerazione tali transazioni (l’art. 99 LInFi non conosce un’eccezione corrispondente).

Articolo 84 Valori soglia

I valori soglia relativi alle medie delle posizioni lorde nelle operazioni in derivati OTC in corso delle controparti non finanziarie vengono fissati in linea con l’ammontare dei valori soglia previsti dal regolamento EMIR (cfr. art. 11 del Regolamento delegato n. 149/2013). Con l’attuale tasso di cambio di 1 EUR = 1,05 CHF (giugno 2015), i valori stabiliti in questo artico-lo indicano che la soglia per una controparte svizzera si colloca leggermente al di sopra ri-spetto a quella prevista per una controparte europea. In questo modo dovrebbero essere in buona parte risolti i casi in cui una controparte non finanziaria europea si colloca nell’UE e in Svizzera rispettivamente al di sotto e al di sopra del valore soglia per cui viene assoggettata a obblighi diversi. Se gli sviluppi internazionali o sostanziali variazioni dei tassi di cambio tra

76 All’epoca l’UE ha osservato al riguardo (par. 20 delle considerazioni relative al REGOLAMENTO (UE)

n. 648/2012): «Per assicurare un’applicazione uniforme e coerente del presente regolamento e condizioni di pa-rità tra operatori del mercato quando una categoria di contratti derivati OTC è dichiarata assoggettata all’obbligo di compensazione, tale obbligo dovrebbe applicarsi anche a tutti i contratti relativi a tale categoria di contratto derivato OTC stipulati a partire dalla data di notifica dell’autorizzazione di una CCP ai fini dell’obbligo di com-pensazione ricevuta dall‘AESFEM, ma prima della data a decorrere dalla quale l’obbligo di compensazione di-venta efficace, purché i contratti in questione abbiano una durata residua superiore al minimo stabilito dalla Commissione.»

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il franco e l’euro lo richiedono, gli eventuali adeguamenti possono quindi essere effettuati a livello di ordinanza. Esattamente come nell’UE, il superamento di un valore soglia determina l’insorgere di un obbligo di compensazione in generale (e non solamente per la categoria di derivati oggetto del superamento).

Per le controparti finanziarie il valore soglia è di 8 miliardi di franchi.77 Circa 2078 banche e poche imprese di assicurazione supereranno questo valore soglia e pertanto saranno consi-derate grandi controparti finanziarie. Nel caso degli istituti di previdenza non sono disponibili i dati necessari per formulare osservazioni di questo tipo; se si considera che tra loro solo cir-ca 30 istituti presentano un totale di bilancio di oltre 3 miliardi di franchi, si può presupporre che solo alcuni di essi saranno considerati grandi controparti finanziarie.

Il valore soglia è applicato a livello di gruppo finanziario, ragion per cui nel calcolo occorre prendere in considerazione le posizioni in derivati di tutte le società del gruppo. Se il valore soglia viene superato a livello di gruppo finanziario, ogni unità subordinata è considerata grande controparte finanziaria, anche se il suo importo nominale delle posizioni in derivati – considerato singolarmente – è inferiore al valore soglia.

Diversamente da quanto avviene per le controparti non finanziarie, per le controparti finan-ziarie non è prevista una suddivisione per categorie di derivati e nel calcolo vengono consi-derate anche eventuali operazioni in derivati volte a ridurre i rischi, motivo per cui risulta giu-stificato un valore soglia più alto rispetto alle controparti non finanziarie. Gli 8 miliardi di fran-chi corrispondono altresì al valore soglia relativo all’obbligo di versare i margini iniziali se-condo le raccomandazioni del BCBS e della IOSCO (in questo valore soglia – diversamente da quello discusso in questa sede – sono però inclusi i derivati su valute [cfr. art. 85 lett. g più sotto]).

Le operazioni in derivati all’interno di un gruppo vengono considerate per entrambe le con-troparti e sono pertanto conteggiate due volte a livello di gruppo per il calcolo del valore so-glia.

Articolo 85 Media di una posizione lorda

I criteri esplicitati in questa disposizione si rifanno ampiamente alle corrispondenti normative in vigore nell’UE (cfr. al riguardo ESMA EMIR Q&A OTC-Question 379). In sede di interpreta-zione si dovrà tener conto, caso per caso, degli standard internazionali e dei loro sviluppi. Sono esclusi dal calcolo i derivati per i quali non vige l’obbligo di compensazione in virtù del-le disposizioni della legge o della presente ordinanza. In particolare, nel calcolo volto a de-terminare un valore soglia ci si deve basare sugli importi nominali («notional values») dell’operazione in derivati in corso. L’importo nominale corrisponde di volta in volta all’importo cui fanno riferimento le controparti ai fini del calcolo delle prestazioni contrattuali. Generalmente corrisponde al valore sottostante al momento della conclusione dell’operazione in derivati. Il valore soglia si calcola quindi sommando il lordo dei valori no-minali di tutte le operazione in derivati in corso.

Gli swap su valute e i contratti in cambi a termine compensati («physically settled») in termini reali (cfr. art. 80 OInFi) non sono interessati dalla disposizione relativa all’ammontare della media di una posizione lorda. Questo vale sia per le controparti non finanziarie che per quel-le finanziarie.

Se la media della posizione lorda di una controparte rimane al di sotto del valore soglia per un periodo di 30 giorni, la controparte torna a essere considerata una piccola controparte.

Articolo 86 Operazioni transfrontaliere

77 Negli Stati Uniti la distinzione tra piccola e grande controparte finanziaria non è effettuata in base al valore no-

minale delle posizioni in derivati, bensì in base al totale di bilancio. Di conseguenza per la scelta del valore so-glia svizzero applicabile alle controparti finanziarie non sussiste la possibilità di paragone a livello internazionale.

78 Se, all’articolo 85, gli swap su valute estere e i contratti in cambi a termine rientrassero pure nella media di una posizione lorda, sarebbero quasi 40 le banche a poter essere considerate grandi controparti finanziarie.

79 www.esma.europa.eu > Markets > Post-trading/EMIR > Documents

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La disposizione copre tutti i casi in cui la controparte estera non è soggetta all’obbligo di compensazione secondo il proprio diritto locale in relazione all’operazione in derivati in que-stione, indipendentemente dal motivo alla base dell’esclusione (obbligo di compensazione non previsto o non ancora in vigore, valori soglia non superati, controparte esclusa ecc.). In ragione dei valori soglia differenti, nelle operazioni transfrontaliere potrebbero verificarsi casi in cui una controparte estera risulta al di sopra del valore soglia secondo la legislazione sviz-zera e al di sotto secondo il diritto locale (o viceversa). Nella misura in cui il diritto estero è ri-conosciuto equivalente dalla FINMA, con questa disposizione si intende evitare qualsiasi pe-nalizzazione dei partecipanti al mercato svizzeri. Se ad esempio una controparte non finan-ziaria con sede nell’UE fosse al di sotto del valore soglia secondo il regolamento EMIR (e quindi fosse esente dall’obbligo di compensazione), difficilmente andrebbe a concludere un’operazione in derivati con una controparte svizzera se, in virtù delle disposizioni svizzere, tale operazione dovesse essere compensata. Nel caso contrario (ovvero se l’obbligo di com-pensazione non è previsto dalla legislazione svizzera ma è previsto dal diritto locale), dal punto di vista del nostro Paese tale situazione non pone alcun problema poiché è la contro-parte estera a dover compensare l’operazione (l’introduzione della legge non comporta alcun cambiamento al riguardo).

Una controparte svizzera deve fare affidamento sulla sua controparte estera quando quest’ultima dichiara di non essere soggetta all’obbligo di compensazione secondo il diritto dello Stato in cui ha sede (cfr. art. 97 cpv. 3 LInFi).

Articolo 87 Operazioni infragruppo

Per stabilire se una procedura di valutazione, di misurazione e di controllo dei rischi è ade-guata o meno, per motivi di semplicità nel caso delle controparti non finanziarie è sufficiente verificare se la controparte in questione dispone di una tesoreria centrale professionale.

2.3.1.3. Sezione 3: Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni

Articolo 88 Obbligo

Il capoverso 1 riprende l’approccio della legge, secondo cui vanno comunicate anche le ope-razioni effettuate con controparti che sono in parte o del tutto esonerate dagli obblighi legati al commercio con derivati (cfr. l’art 93 cpv. 4 LInFi e il messaggio in merito alla sezione 380).

Il capoverso 2 disciplina il caso in cui l’operazione in derivati è regolata presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. In questo caso le controparti coin-volte nell’operazione in derivati non si conoscono, in quanto si limitano a trasmettere la loro offerta alla piattaforma di negoziazione.

Il capoverso 3 riprende, nello spirito, la regolamentazione della CFTC («U.S. Commodity Fu-tures Trading Commission») e la prassi di mercato che ne deriva, in quanto anche la legge stessa si basa sul modello di comunicazione unilaterale statunitense. Un’ulteriore semplifica-zione è data dalla possibilità, per le parti, di accordarsi per iscritto sull’adempimento dell’obbligo di comunicazione se entrambe le controparti presentano le medesime caratteri-stiche. Pertanto, anziché essere costrette a basarsi su una regolamentazione più o meno ar-bitraria, per maggiore semplicità le parti dovrebbero in questo caso potersi accordare sulla definizione dell’obbligo di comunicazione. In assenza di un accordo scritto tra le parti, alle operazioni in derivati su valute nelle quali non è chiaramente determinabile chi è l’acquirente e chi il venditore (ad es. i «forward rate agreement») si possono applicare, come approccio di soluzione, le regole ISDA che prevedono l’uso dell’ordine alfabetico (sigla della valuta per i derivati su valute e nome per gli altri derivati). Se le parti, come previsto dal capoverso 3, si accordano sull’obbligo di comunicazione, ne risulta un’attribuzione dell’obbligo normativo (e non una semplice delega dell’obbligo di comunicazione). La modalità e la portata della co-municazione sono identiche a quelle previste nel caso in cui la parte che effettua la comuni-

80 FF 2014 6445, pag. 6534.

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cazione è soggetta all’obbligo di comunicazione in ragione della regola di attribuzione previ-sta dalla legge. L’accordo sull’adempimento dell’obbligo di comunicazione non ha comunque alcuna ripercussione sullo status contrattuale delle parti (ad es. per quanto concerne la quali-fica di acquirente o venditore) e non comporta quindi alcun cambiamento della designazione della parte (acquirente o venditore) nella comunicazione della transazione.

Il capoverso 4 permette di attuare l’articolo 105 capoverso 4 LInFi e di precisare che nell’ambito delle comunicazioni relative alle transazioni non è sostanzialmente necessario il consenso del cliente per effettuare una comunicazione a un repertorio di dati sulle negozia-zioni nazionale o estero in quanto l’obbligo di comunicazione è previsto per legge. Sono fatte salve le esigenze della legge federale sulla protezione dei dati (art. 4 cpv. 4 LPD) e della cir-colare FINMA 2008/7 «Outsourcing – banche»81, dalle quali possono scaturire determinati obblighi di informare il cliente.

Per quanto riguarda le comunicazioni delegate, la responsabilità per la comunicazione spetta alla parte delegante.

Articolo 89 Contenuto della comunicazione

Il contenuto della comunicazione corrisponde in ampia misura alle esigenze stabilite dal re-golamento EMIR. Esso viene perlopiù definito nell’allegato 2. In alcuni pochi settori sono sta-te previste eccezioni, riconducibili a specifiche circostanze svizzere.

Degno di nota è che la controparte soggetta all’obbligo di comunicazione deve sempre co-municare un «Legal Entity Identifier» (LEI) valido. Entrato in vigore nel 2012 a livello mondia-le, questo codice permette l’identificazione univoca dei soggetti giuridici del mercato finanzia-rio. La controparte, cui è rivolta la comunicazione, può però essere identificata anche con un codice LEI già scaduto oppure, se non dispone né di un codice LEI valido né di uno scaduto, con il codice standardizzato a livello internazionale che permette l’identificazione degli istituti nel traffico dei pagamenti (codice d’identificazione bancaria o business identifier code BIC). Se non si dispone nemmeno di un BIC, si può utilizzare un codice interno. Le persone fisiche vengono identificate con un codice interno, fermo restando che per un’intera relazione d’affari è possibile utilizzare più codici interni a condizione che sia comunque possibile un’identificazione univoca. La comunicazione non contiene dati su un eventuale avente eco-nomicamente diritto.

I cosiddetti «block trade» (nei quali viene assunta una grossa posizione in un’unica soluzione e successivamente questa viene ripartita singolarmente) che non vengono ripartiti nell’arco della stessa giornata devono essere comunicati. Se la ripartizione avviene nell’arco della stessa giornata si può rinunciare alla comunicazione del «block trade». In entrambi i casi bi-sogna però comunicare le ripartizioni.

I prodotti OTC esotici sono generalmente composti da svariate singole operazioni in derivati. In questi casi la controparte soggetta all’obbligo di comunicazione è libera di decidere se tra-smettere una comunicazione per il prodotto OTC esotico nella sua totalità o se comunicare singolarmente al repertorio di dati sulle negoziazioni le diverse operazioni in derivati.

La regolare esecuzione ovvero l’estinzione di un’operazione in derivati non costituisce ces-sazione e non è soggetta all’obbligo di comunicazione, in quanto la scadenza si evince dalla comunicazione originaria.

Articolo 90 Comunicazione di modifiche

Le modifiche dei dati da comunicare che sono registrati nei repertori di dati sulle negoziazioni sono conservate in un «log» che identifica la persona o le persone che hanno chiesto la mo-difica e se del caso compreso il repertorio di dati sulle negoziazioni come pure le ragioni del-la modifica, un timbro indicante data e ora e una descrizione chiara delle modifiche, tra cui i dati originari e i nuovi dati pertinenti di cui ai campi della sezione 2i della tabella contenuta nell’allegato 2 della presente ordinanza.

81 www.finma.ch > Documentazione > Circolari

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Il contenuto delle comunicazioni da presentare è specificato nell’allegato 2 e si rifà sostan-zialmente alle direttive dell’UE.

2.3.1.4. Sezione 4: Riduzione dei rischi Le prescrizioni uniformi a livello internazionale volte a ridurre i rischi per i derivati OTC che neppure in futuro saranno compensati centralmente costituiscono un’esigenza fondamentale della normativa generale del commercio di derivati. Pertanto, negli ultimi anni sono state di-scusse intensamente sul piano internazionale le diverse tecniche di riduzione dei rischi e dai dibattiti sono emerse varie prescrizioni (minime) da parte della IOSCO e del BCBS, i stan-dard setter internazionali. Le prescrizioni per ridurre i rischi operazionali (conferma tempesti-va delle condizioni contrattuali, risoluzione di controversie, riconciliazione del portafoglio, compressione del portafoglio) sono sintetizzate nel documento «Risk Mitigation Standards for Non-Centrally Cleared OTC Derivatives» (gennaio 2015). Questo documento – oltre alle normative dell’UE82 – ha costituito anche una base essenziale per l’attuazione delle prescri-zioni svizzere.

In merito alle prescrizioni sullo scambio di garanzie, il BCBS e la IOSCO hanno pubblicato il documento «Margin Requirements for Non-Centrally Cleared Derivatives» (marzo 2015). Anche questo documento, unitamente alla corrispondente attuazione dell’UE, sono alla base della normativa svizzera.83

Articolo 91 Obblighi

Secondo l’articolo 107 capoverso 2 LInFi nessun obbligo di riduzione dei rischi si applica alle operazioni con controparti escluse di cui agli articoli 93 capoverso 4 e 94 capoverso 1 LInFi, vale a dire che neanche la rispettiva controparte della controparte esclusa deve rispettare tali obblighi (cfr. al riguardo ESMA EMIR Q&A OTC-Question 12[g]). Da quanto precede risulta opportuno che gli obblighi di riduzione dei rischi non vengano applicati a nessuna delle due parti di un’operazione effettuata con persone fisiche (cfr. cpv. 1).

Articolo 92 Conferma delle condizioni contrattuali

La disposizione si rifà all’articolo 12 del Regolamento delegato n. 149/2013. Con giorno ope-rativo ai sensi del capoverso 1 si intende un giorno nel quale le banche situate nei Paesi in cui hanno sede le due controparti restano aperte tutto il giorno e svolgono le normali opera-zioni bancarie.

La conferma deve contenere le principali condizioni contrattuali e menzionare eventualmente il contratto quadro in virtù del quale si è conclusa l’operazione. Nello spirito della presente di-sposizione, le modifiche accordate tra le parti e apportate a posteriori alle principali condizio-ni contrattuali devono essere anch’esse oggetto di conferma, tranne nel caso in cui una con-dizione contrattuale venga o debba essere modificata automaticamente in ragione delle con-dizioni originariamente concordate (ad es. nel caso delle «corporate action» relativamente a un valore di base). Nell’ambito dei mandati di gestione patrimoniale la conferma può anche essere data dal mandatario, se intestatario di opportuna procura. Lo stesso vale anche per eventuali accordi in merito alla riconciliazione del portafoglio e alla risoluzione delle contro-versie contenuti nella procura. In linea generale gli accordi contrattuali sulla comunicazione tra le controparti, se adeguatamente strutturati, possono essere validi anche per la conferma di operazioni.

Per la conferma, la legge non esige la forma scritta ai sensi del CO; essa può quindi essere anche effettuata per via elettronica.

Articolo 93 Riconciliazione del portafoglio

82 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 149/2013, art. 12–15. 83 Attuazione UE: Draft Regulatory Technical Standards on risk-mitigation techniques for OTC-derivative contracs

not cleared by a CCP under Article 11(15) of Regulation (EU) No. 648/2012 (Second Consultation Paper, giugno 2015)

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La disposizione si rifà all’articolo 13 del Regolamento delegato n. 149/2013. La riconciliazio-ne del portafoglio si prefigge di rilevare per tempo eventuali discrepanze all’interno delle principali condizioni delle operazioni OTC, compresa la loro valutazione. La legge non pre-vede prescrizioni di forma.

Articolo 94 Risoluzione di controversie

La disposizione si rifà all’articolo 15 del Regolamento delegato n. 149/2013. Se opportuna-mente strutturato, l’accordo sulla risoluzione delle controversie può anche essere inserito nelle Condizioni generali del contratto che disciplinano l’intera relazione d’affari.

Articolo 95 Compressione del portafoglio

La disposizione si rifà all’articolo 14 del Regolamento delegato n. 149/2013.

Articolo 96 Valutazione delle operazioni in corso

La disposizione si rifà agli articoli 16 e 17 del Regolamento delegato n. 149/2013. Secondo l’articolo 109 capoverso 2 LInFi, le piccole controparti finanziarie e non finanziarie non devo-no valutare le operazioni in corso. Questo non vale però per la loro rispettiva controparte.

Analogamente a quanto avviene in merito alle competenze concesse per l’autorizzazione di altri modelli di valutazione dei rischi di mercato, l’organo di direzione non deve obbligatoria-mente essere il Consiglio di amministrazione dell’impresa. Esiste infatti anche la possibilità di rilasciare una delega alla direzione o a un comitato dei rischi incaricato dalla stessa direzione (cpv. 3 lett. e).

Articolo 97 Obbligo di scambio delle garanzie

Le disposizioni d’esecuzione contenute nell’OInFi riguardanti i requisiti per le garanzie (di seguito anche margini, in inglese «margin») per derivati OTC non compensati a livello cen-trale si rifanno ampiamente alla direttiva internazionale del BCBS e della IOSCO84, ma anche alla proposta di attuazione nell’ambito dell’UE85. Con riferimento all’attuazione di tale direttiva da parte dell’UE occorre precisare che questa non è ancora stata approvata e che da metà giugno 2015 è in corso una seconda consultazione, dopo quella tenutasi nel periodo com-preso tra aprile e luglio 2014. I punti centrali della sua attuazione in Svizzera sono i seguenti: per i derivati OTC non compensati a livello centrale è richiesto il versamento di margini

iniziali e di variazione nel rispetto dei valori soglia previsti a livello internazionale; l’ammontare del margine iniziale può essere calcolato ricorrendo a un metodo standard

prestabilito oppure a modelli quantitativi interni alla banca, anche se a medio termine oc-corre provvedere affinché i partecipanti al mercato si accordino su un «modello stan-dard» armonizzato e riconosciuto in tutto il settore;

vengono formulate direttive riguardo alle garanzie ammesse e alla loro qualità e idoneità a soddisfare i requisiti riguardanti i margini;

le riduzioni di valore delle garanzie possono essere calcolate sulla base di un metodo standard oppure secondo una propria stima della volatilità dei prezzi di mercato e dei tassi di cambio;

vengono formulati requisiti riguardo allo scambio lordo per netto dei margini iniziali e di variazione, oltre che alla segregazione e all’impiego ulteriore del margine iniziale;

le disposizioni transitorie concernenti l’introduzione del versamento di margini iniziali e di variazione sono allineate a quelle del BCBS e della IOSCO e tengono conto del calenda-rio modificato pubblicato nel marzo 2015 da entrambe queste organizzazioni.

84 Cfr. Basel Committee on Banking Supervision/Board of the International Organization of Securities Commis-

sion (settembre 2013): Margin requirements for non-centrally cleared derivatives. 85 ESMA, EBA, EIOPA, Joint Committee of the European Supervisory Authorities (aprile 2014): Consultation Pa-

per: Draft Regulatory Technical Standards on risk mitigation techniques for OTC-derivative contracts not cleared by a CCP under Article 11(15) of regulation (EU) No 648/2012.

ESMA, EBA, EIOPA, Joint Committee of the European Supervisory Authorities (giugno 2015): Second Consulta-tion Paper: Draft Regulatory Technical Standards on risk mitigation techniques for OTC-derivative contracts not cleared by a CCP under Article 11(15) of regulation (EU) No 648/2012.

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Il margine iniziale ai sensi del capoverso 1 è una garanzia iniziale che deve essere deposita-ta presso la controparte come prestazione «reale» di garanzia ed essere conservata per l’intera durata dell’operazione; essa copre il rischio di «future potential exposure». Il margine di variazione, per contro, non è una prestazione reale di garanzia ma una compensazione tra profitti e perdite basata sui valori giornalieri di mercato e copre il rischio corrente delle oscil-lazioni dei valori di mercato («current exposure»).

Il BCBS e la IOSCO hanno stabilito un valore soglia per le controparti che sono tenute al versamento di margini iniziali. Per la Svizzera questo valore soglia è ripreso nel capover-so 286. Esso si calcola come segue: ogni anno, a livello di gruppo o gruppo finanziario, occor-re calcolare per i mesi di marzo, aprile e maggio la media a fine mese della posizione lorda dei derivati OTC non compensati centralmente. Se il valore ottenuto supera gli 8 miliardi di franchi, la controparte in questione è soggetta all’obbligo di versamento del margine iniziale con decorrenza dal 1° settembre dello stesso anno e per la durata di un anno, ossia fino al 31 agosto dell’anno successivo. L’entità del valore soglia si motiva come segue: l’obbligo di versamento del margine iniziale deve aiutare a ridurre i rischi sistemici insiti nel commercio di derivati e deve sussistere solo se una controparte corre un rischio materiale nel campo dei derivati. Il BCBS e la IOSCO sono giunti alla conclusione che con un valore soglia di 8 mi-liardi di franchi si raggiungono entrambi questi obiettivi. Il fatto di adottare questo stesso va-lore anche in Svizzera permette di garantire l’applicazione di un valore soglia di pari entità nel caso delle operazioni transfrontaliere con controparti dell’UE. In tal modo la maggior par-te delle piccole controparti finanziarie è esonerata dall’obbligo di versare margini iniziali (cfr. art. 84 cpv. 2 OInFi). Al riguardo va altresì osservato che nel calcolo della media della posi-zione lorda per lo scambio di garanzie sono inclusi tutti i derivati (quindi anche gli swap su valute e i contratti in cambi a termine) come previsto dalle regole internazionali, mentre que-sti derivati sono invece esclusi dal calcolo della soglia di compensazione ai sensi dell’articolo 85 lettera g OInFi.

Il valore soglia di 8 miliardi di franchi entrerà in vigore nel 2020, dopo un generoso periodo di transizione (cfr. al riguardo le spiegazioni relative all’art. 125 cpv. 5 OInFi). Nel periodo tra il 2016 e il 2020 la sua introduzione sarà graduale: nel 2016 ammonterà a 3000 miliardi di franchi, andando poi a ridursi annualmente di 750 miliardi di franchi fino al 2019. Questo mo-do di procedere è conforme anche alla direttiva internazionale del BCBS e della IOSCO e viene adottato negli stessi termini anche dall’UE.

I capoversi 3 e 4 stabiliscono che lo scambio delle garanzie deve avvenire solo in caso di superamento di due ulteriori valori soglia (indipendenti dalla media della posizione lorda a fi-ne mese di una controparte ai sensi del capoverso 2). Entrambi sono in linea con le direttive del BCBS e della IOSCO, cui si rifà anche l’UE nel suo modello di attuazione. Lo scambio delle garanzie può essere evitato se a seguito di fluttuazioni della valutazione di mercato (sia in relazione all’importo del margine iniziale o di quello del margine di variazione) l’ammontare delle garanzie oggetto di scambio («minimum transfer amount») risulta inferiore a 500 000 franchi. Questo valore soglia è stato introdotto per limitare gli oneri operativi a carico delle controparti. Il versamento del margine iniziale può avvenire solo a seguito del superamento di un valore soglia di 50 milioni di franchi e deve corrispondere alla differenza tra il parametro calcolato per il margine iniziale e il valore soglia stabilito. Questo valore soglia è stato intro-dotto in quanto lo scopo del margine iniziale è quello di far fronte ai rischi significativi tra le controparti. Il margine di variazione, in quanto compensazione giornaliera tra profitti e perdi-te, deve essere invece compensato nella sua totalità se viene superato il valore soglia di 500 000 franchi.

Secondo il capoverso 5 la prescrizione riguardante una riserva di fondi propri a copertura dei rischi che non vengono coperti con lo scambio di corrispondenti garanzie è limitata alle ban-che e ai commercianti di valori mobiliari. Per le assicurazioni e le controparti non finanziarie non è prevista alcuna analoga copertura di questi rischi. Questa norma è conforme a quanto

86 Anche l'UE applica questo stesso valore soglia. Negli USA, la CFTC lo ha fissato a 3 miliardi di dollari statuni-

tensi.

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viene attuato nell’UE, mentre il BCBS e la IOSCO fanno solo meramente riferimento al rap-porto tra i requisiti relativi ai margini e i requisiti in materia di fondi propri senza però ricavar-ne alcuna esigenza normativa concreta (cfr. il documento citato a pag. 4).

Art. 98 Momento dello scambio di garanzie

L’ammontare del margine iniziale va ricalcolato almeno ogni 10 giorni, sebbene possano ve-rificarsi eventi nuovi tali da giustificare un nuovo calcolo prima del previsto, ad esempio con-clusione di un nuovo contratto con la controparte, cessazione di un contratto esistente con la controparte, se nel caso di un contratto esistente è stato eseguito un pagamento, tranne se si tratta di un margine di variazione richiesto o versato, oppure nuova calibrazione del model-lo utilizzato per il calcolo del margine iniziale.

Il capoverso 2 disciplina lo scambio del margine di variazione. Dal momento che quest’ultimo rappresenta la compensazione giornaliera tra profitti e perdite sulla base dei valori di merca-to rilevati quotidianamente, anche il suo scambio deve essere quotidiano. Il margine di varia-zione può essere riutilizzato.

Artikel 99 Trattamento del versamento iniziale

I capoversi da 1 a 3 forniscono indicazioni sulla gestione del margine iniziale. Per semplifica-re le procedure in caso di inadempienza della controparte, il margine iniziale deve essere stabilito e scambiato su base lorda (cpv. 6: alcuna compensazione reciproca). Il margine ini-ziale, inoltre, è escluso da qualsiasi riutilizzo. Questo divieto di riutilizzo («Re-Hypothecation, Re-Use, Re-Pledge») va oltre quanto prescritto dal BCBS e dalla IOSCO, ma è in linea con quanto viene attuato nell’UE e non necessita che venga previsto un oneroso regime di ecce-zioni. Il margine iniziale va inoltre tenuto separato dai valori patrimoniali propri (deposito su cosiddetti «segregated account»). Lo scambio del margine iniziale deve avvenire in maniera tale per cui il margine sia immediatamente disponibile per una delle controparti («collecting party») e tenuto al sicuro perché l’altra controparte («posting party») possa accedervi in caso di inadempienza della «collecting party».

Articolo 100 Calcolo del margine iniziale

Il calcolo del margine iniziale può essere fatto tanto sulla base di un «margin plan» («margin schedule», cpv. 1 e 2) standardizzato prestabilito quanto sulla base di un modello quantitati-vo interno alla banca (cpv. 5). Al riguardo, alle controparti non è però consentito effettuare il calcolo passando liberamente da una modalità all’altra, secondo le circostanze. Questo per evitare fenomeni di «cherry picking», ossia la scelta dell’alternativa di volta in volta più con-veniente. Questa norma è conforme a quanto previsto dal BCBS e dalla IOSCO, ma non è stata adottata dall’UE nella sua bozza di regolamentazione.

Per determinare l’ammontare del margine iniziale, il «margin plan» standardizzato ricorre a una serie di valori percentuali definiti in funzione della categoria di derivati e della durata (cpv. 2). Il capoverso 3 illustra il procedimento da seguire nel caso in cui un contratto in deri-vati contenga elementi caratteristici di più categorie di derivati. Due sono le possibilità: o il contratto in derivati può essere assegnato a una categoria di derivati in virtù di un fattore di rischio principale ben preciso oppure, qualora ciò non fosse il caso, si sceglierà la percentua-le di riduzione più elevata delle rispettive categorie di derivati.

Il capoverso 4 rimanda all’allegato 3 dell’ordinanza, dove sono stabilite le modalità per calco-lare l’ammontare del margine iniziale per un «netting set». Un «netting set» è un gruppo di operazioni concluse tra un istituto e una singola controparte che sono soggette a un accordo bilaterale di «netting» giuridicamente vincolante e che consentono un «netting». Se un’operazione con una controparte non è oggetto di un accordo bilaterale di «netting», andrà considerata come un «netting set» di se stessa. La procedura per calcolare il margine inizia-le per un «netting set» è conforme alle direttive del BCBS e della IOSCO, oltre che essere in linea con la proposta di attuazione nell’ambito dell’UE.

I modelli quantitativi di calcolo del margine iniziale basati su portafoglio tengono conto degli effetti di portafoglio quali la diversificazione, l’«hedging» o le riduzioni dei rischi e (nell’ambito

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di un «netting set») possono quindi all’occorrenza rappresentare meglio i rischi. Considerato che per i prossimi anni è prevista l’introduzione scaglionata dei requisiti relativi ai margini, all’inizio saranno solo poche banche e nessuna compagnia di assicurazioni o controparte non finanziaria a essere soggette all’obbligo di scambiare i margini iniziali; per questo moti-vo, alle banche che dovranno affrontare questo periodo di transizione e che già utilizzano per il calcolo dei rischi di mercato un modello approvato dalla FINMA verrà lasciata la libertà di scegliere se optare per l’adozione del «margin plan» o del modello interno (cpv. 5).

Entro la fine del 2018 la FINMA dovrà fare il punto della situazione, valutando in che misura fino ad allora si sarà affermato un modello standard armonizzato sul piano internazionale e riconosciuto da tutto il settore in grado di essere utilizzato anche da un buon numero delle controparti che, a partire dal 2020, saranno tenute al rispetto dei requisiti relativi ai margini. Se fino ad allora sarà disponibile un tale «modello standard», tutte le controparti dovrebbero avere la libertà di scegliere tra questo modello e il «margin plan» standardizzato. Un modello standard ha il vantaggio che, essendo le modalità di calcolo del margine iniziale identico per entrambe le controparti, è praticamente esclusa fin dall’inizio qualsiasi controversia giuridica tra le controparti in relazione all’ammontare del margine iniziale. Senza un modello standard le controparti sarebbero costrette, ogni volta che concludono un contratto in derivati, ad ac-cordarsi su una modalità di calcolo comune (che potrebbe essere il modello di una delle due controparti, un modello messo a punto assieme o il modello di una terza parte incaricata). Frizioni di questo tipo tendono ad aumentare il rischio di controversie giuridiche.

Articolo 101 Garanzie consentite per il margine iniziale e il margine di variazione

L’elenco delle garanzie consentite di cui al capoverso 1 si rifà alle direttive internazionali del BCBS e della IOSCO. Tra queste figurano versamenti in contanti, garanzie e titoli di elevata qualità emessi da un governo centrale e dalla banca centrale, titoli emessi da imprese, le azioni di principali indici azionari e l’oro. Questo elenco corrisponde anche alle garanzie rico-nosciute per le banche nell’approccio semplificato della Convenzione quadro di Basilea del 2006 (par. 145 segg., Basilea II87), escluse quote di fondi in valori mobiliari e UCITS/OICVM88. Come stabilito dal BCBS/dalla IOSCO e dalla Convenzione quadro di Basi-lea, le posizioni di ricartolarizzazione non sono consentite come garanzie finanziarie ai sensi del capoverso 3.

Articolo 102 Riduzioni di valore sulle garanzie

Alle garanzie vanno applicate riduzioni di valore. Si può intervenire sulla base di un piano di riduzione del valore standardizzato («haircut schedule», cpv. 2 e all. 4) oppure sulla base di una propria stima della volatilità dei prezzi di mercato e dei tassi di cambio (cpv. 4). Questa libertà di scelta riflette le modalità di computo delle garanzie nell’approccio completo della già citata Convenzione quadro di Basilea del 2006 (par. 133, Basilea II). L’applicazione di ridu-zioni di valore stimate in proprio è consentita solo se sono rispettate determinate condizioni qualitative e quantitative (cpv. 4 e all. 5 dell’ordinanza). Anche le condizioni riportate nell’allegato 5 dell’ordinanza sono conformi alle prescrizioni della Convenzione quadro di Basilea del 2006 (par. 154 segg., Basilea II). La terza alternativa che la Convenzione ammet-te a determinate condizioni (utilizzo di modelli VaR per stimare le riduzioni di valore, par. 278 segg., Basilea II) non è prevista né dal BCBS/dalla IOSCO né dall’UE nella sua proposta di attuazione. E non è ammessa neanche in Svizzera.

L’ammontare delle riduzioni di valore calcolato secondo il piano di riduzione del valore stan-dardizzato corrisponde sia alle riduzioni di valore che prevedono il BCBS e la IOSCO sia all’ammontare delle riduzioni di valore previsto dalla Convenzione quadro di Basilea del 2006 (par. 151 e 152, Basilea II). Le riduzioni di valore per le obbligazioni delle classi di rating 3 e 4 sono quindi doppie rispetto a quelle delle obbligazioni delle classi di rating 1 e 2. I titoli del-

87 FINO A (giugno 2006): International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – A Revised

Frame-work 88 Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities/Organismi d'investimento collettivo in val-

ori mobiliari

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le classi di rating 6 e 7 e i titoli senza rating non soddisfano i requisiti di «elevata qualità» del-le obbligazioni ai sensi dell’articolo 100 OInFi e non sono pertanto ammesse come garanzie. Il metodo standard di calcolo delle riduzioni di valore prevede, oltre alle riduzioni di valore stesse, anche ulteriori riduzioni dell’8 per cento per un potenziale rischio di cambio, cioè per garanzie che sono state versate in una valuta diversa da quella del derivato sottostante. Pu-re questa prescrizione è conforme al BCBS e alla IOSCO ed è prevista anche nell’UE.

Il capoverso 4 fornisce indicazioni per limitare le concentrazioni di rischi e l’esclusione dei cosiddetti rischi di correlazione sfavorevole «wrong way risks». Diversamente da quanto pre-visto dall’UE, in questa ordinanza non vengono introdotte restrizioni quantitative per singole classi di posizioni delle garanzie. Le controparti devono però assicurarsi che il loro portafo-glio di garanzie sia adeguatamente diversificato. Rischi di correlazione sfavorevole insorgono sempre quando le garanzie depositate dalla controparte inadempiente perdono valore se tale controparte viene a trovarsi in difficoltà finanziarie. Di conseguenza va escluso che vengano scambiate garanzie emesse dal garante (o da imprese ad esso collegate).

Articolo 103 Operazioni transfrontaliere

Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 86 e viene applicato in particolare se gli effetti dei tassi di cambio determinano un divario tra i valori soglia per lo scambio di garanzie indicati nella legislazione svizzera e quelli che figurano nel diritto dell’UE.

Il capoverso 2 concerne la possibilità di un eventuale adempimento unilaterale degli obblighi di riduzione dei rischi, che sostanzialmente vanno ottemperati bilateralmente, per le opera-zioni in derivati con controparti aventi sede all’estero. Occorre innanzitutto ricordare che l’applicazione del capoverso 2 presuppone nel caso concreto che la controparte svizzera sia sottoposta a obblighi legali di riduzione dei rischi, Se ne è esonerata ad esempio in virtù dell’articolo 107 capoverso 2 LInFi, il capoverso 2 non è applicabile, indipendentemente dal fatto che un’eventuale controparte estera ne sia pure esonerata in base al diritto di quest’ultima.

Solo alcuni degli obblighi di riduzione dei rischi, come la valutazione delle operazioni in corso (art. 109 LInFi) o la predisposizione di procedure di gestione dei rischi associati al portafoglio di derivati (art. 108 lett. b seconda parte del periodo), possono essere adempiuti unilateral-mente. Gran parte degli obblighi di riduzione dei rischi richiede un adempimento bilaterale, al fine di ridurre effettivamente i rischi operativi e i rischi di controparte. Le disposizioni sulla conferma reciproca delle condizioni contrattuali (art. 108 lett. a LInFi) devono garantire il rag-giungimento di un accordo sulle condizioni delle operazioni e la certezza del diritto. Ciò è possibile soltanto se la conferma emessa dell’operazione e quella ricevuta sono identiche. Per pianificare l’iter di eventuali controversie, occorre concordare una procedura che permet-ta di risolverle (art. 108 lett. c LInFi). Trasmettere alla controparte proposte unilaterali per la risoluzione di controversie non consente tuttavia di ridurre il rischio. Anche in questo caso è richiesto un accordo bilaterale. L’UE prevede d’altronde esplicitamente un’esecuzione bilate-rale per quanto riguarda la riconciliazione dei portafogli (art. 108 lett. b) e prescrive che lo scambio di garanzie comporta non soltanto la richiesta ma anche la prestazione delle stesse.

Le ampie novità nell’ambito degli obblighi di riduzione dei rischi non permettono al momento di determinare definitivamente gli obblighi che devono di volta in volta essere adempiuti uni-lateralmente o con l’accordo delle parti e nemmeno se l’adempimento unilaterale da parte di ciascuna controparte possa essere considerato un adempimento bilaterale (come inizialmen-te previsto nell’UE per gli obblighi in materia di margini). Le riflessioni a questo proposito proseguono anche nelle giurisdizioni che applicano già da tempo una normativa sui derivati. Inoltre manca una prassi internazionale su cui potrebbe fondarsi la normativa svizzera. Di conseguenza, riguardo alla questione dell’adempimento unilatere o bilaterale degli obblighi di riduzione dei rischi la presente ordinanza stabilisce al momento soltanto che tali obblighi possono essere adempiuti unilateralmente in caso di operazioni con altre persone non as-soggettate agli obblighi in materia di commercio di derivati secondo gli articoli 93–117 LInFi sempreché ciò corrisponda agli standard internazionali.

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In definitiva unicamente gli obblighi di riduzione dei rischi che devono essere chiaramente adempiuti da una sola parte (valutazione, procedure di gestione dei rischi) possono essere ottemperati unilateralmente. Per gli altri obblighi, l’adempimento unilaterale è ammesso sol-tanto se esso è conforme agli standard internazionali.

Articolo 104 Operazioni infragruppo

La disposizione corrisponde all’articolo 87 e sottolinea che le disposizioni in materia di insol-venza sono considerati ostacoli giuridici ai sensi dell’articolo 111 LInFi. In assenza di mate-riale internazionale, attualmente non è ancora possibile effettuare una descrizione più preci-sa degli ostacoli giuridici (cfr. art. 11 par. 6 lett. b EMIR).

2.3.1.5. Sezione 5: Commercio presso sedi di negoziazione e sistemi orga-nizzati di negoziazione

Articolo 105 Inizio dell’obbligo

Secondo l’articolo 164 capoverso 3 LInFi, il Consiglio federale pone in vigore gli articoli 112–115 (obbligo di commercio presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di ne-goziazione) soltanto se ciò si rivela opportuno alla luce degli sviluppi internazionali. L’obbligo di negoziazione presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione non deriva dal regolamento EMIR, ma si ispira invece all’articolo 28 della direttiva MiFIR, che nel frattempo è stata adottata dall’UE ed entrerà in vigore, conformemente al suo articolo 55, il 3 gennaio 2017. La presente ordinanza crea le basi per l’attuazione di detto obbligo, il qua-le tuttavia sarà vincolante soltanto quando la FINMA, in virtù dell’articolo 113 LInFi, avrà sta-bilito quali derivati dovranno essere negoziati su una simile piattaforma. Fondandosi sul ca-poverso 2 di tale articolo, la FINMA terrà conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero e designerà come derivati sottostanti all’obbligo di negozia-zione soltanto quelli che dovessero effettivamente esservi assoggettati anche sulle piazze fi-nanziarie estere determinanti. Lo stesso principio vale anche per la possibilità, istituita dalla LInFi (analogamente all’art. 29 della direttiva MiFIR), di sottoporre all’obbligo di compensa-zione i derivati negoziati presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di nego-ziazione (art. 97 cpv. 4 LInFi). Anche questi derivati saranno designati dalla FINMA soltanto se all’estero sarà attuato un obbligo corrispondente, effettivo oltre che giuridico. In tale com-pito la FINMA terrà conto del fatto che attualmente la stragrande maggioranza delle opera-zioni in derivati effettuate presso sedi di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione (sui cosiddetti «exchange traded derivative», ossia derivati ETD) viene già compensata per il tramite di una controparte centrale

L’articolo 104 stabilisce la data a partire dalla quale un’operazione su derivati sottoposta dal-la FINMA all’obbligo di negoziazione dovrà essere effettivamente negoziata su una piatta-forma. Ai partecipanti al mercato dovrà essere concesso il tempo necessario per prepararsi all’assoggettamento e adottare le necessarie misure. Pertanto, viene indicato anche il previ-sto scaglionamento nel tempo in base a varie categorie di partecipanti.

Inoltre, l’obbligo di negoziazione su una piattaforma dovrà essere imposto soltanto per i con-tratti conclusi dopo l’inizio dell’obbligo di negoziazione. Non è dunque previsto alcun obbligo retroattivo di assoggettamento (cosiddetto «front-loading»). Tale soluzione favorisce anche la certezza del diritto, poiché permette alle controparti di sapere sin dal momento della con-clusione di un contratto su derivati se sussiste o no un obbligo di negoziazione.

Articolo 106 Operazioni non considerate

A questo riguardo si rimanda al commento all’articolo 82 OInFi.

Articolo 107 Commercio presso sistemi organizzati di negoziazione esteri

L’adempimento dell’obbligo di negoziazione presso sistemi esteri è retto dall’articolo 95 LIn-Fi. I sistemi organizzati di negoziazione esteri non necessitano, in quanto tali, di un ricono-scimento ai sensi della LInFi, poiché in Svizzera non soggiacciono neppure a un vero e pro-prio obbligo di autorizzazione. Nell’ambito della verifica dell’equivalenza occorre tener conto

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del fatto che il sistema organizzato di negoziazione secondo la legge presenta una struttura particolare, non necessariamente identica a quella di modelli esteri. Si può tuttavia presup-porre che sia i sistemi statunitensi, in considerazione della normativa prevista per le «Swap Execution Facility», sia i sistemi europei, con riferimento alla normativa prevista per le «Or-ganised Trading Facility» possano essere riconosciuti come equivalenti.

Articolo 108 Operazioni transfrontaliere

A questo riguardo si rimanda al commento all’articolo 86 OInFi.

Articolo 109 Operazioni infragruppo

A questo riguardo si rimanda al commento all’articolo 87 OInFi.

2.3.1.6. Sezione 6: Documentazione e verifica

Articolo 110 Documentazione

Il disciplinamento del commercio di derivati presenta una struttura differenziata. Alcune di-sposizioni, quali quelle relative agli obblighi di determinazione di valori soglia e di comunica-zione a un repertorio di dati sulle negoziazioni, si applicano (quasi) sempre. Altre disposizio-ni, quali quelle relative all’obbligo di compensazione per il tramite di una controparte centrale, intervengono soltanto se la corrispondente categoria di derivati è stata designata come sog-getta alla compensazione e se viene superato uno dei valori soglia. L’obbligo di compensa-zione si ripercuote a sua volta sugli obblighi di riduzione dei rischi, la cui entità, di nuovo, di-pende dalla classificazione come grande o piccola controparte. Per poter verificare se le con-troparti rispettano i loro obblighi legali in relazione al commercio di derivati, è dunque oppor-tuno pretendere che esse analizzino e definiscano per iscritto, ad esempio in una direttiva in-terna, le procedure, gli iter e i controlli interni per mezzo dei quali intendono garantire il ri-spetto di detti obblighi. La struttura della documentazione è lasciata alla discrezione delle singole imprese, ma deve essere sufficientemente eloquente, coerente e intelligibile per un revisore esterno.

Presumibilmente, sinora molte controparti non finanziarie non hanno mai fatto ricorso al commercio di derivati o che eventualmente in futuro vi rinuncino. Queste controparti potran-no rinunciare alla documentazione scritta di cui al capoverso 1. L’impresa dovrà deliberare per iscritto che rinuncia all’utilizzo di derivati. La delibera potrà naturalmente essere revocata in qualsiasi momento, ma in tal caso l’impresa dovrà di nuovo rispettare il capoverso 1.

Articolo 111 Verifica e avviso

Per le controparti non finanziarie, la verifica del rispetto delle disposizioni sul commercio di derivati è effettuata nell’ambito della revisione ordinaria (art. 728a CO) o limitata (art. 729a CO). Per entrambe le forme di revisione, l’oggetto della revisione e del rendiconto è discipli-nato esaustivamente dal Codice delle obbligazioni. La LInFi non ha introdotto alcun ade-guamento specifico del Codice delle obbligazioni. Di conseguenza, nella relazione sulla revi-sione ordinaria e limitata non si riferirà neppure in avvenire in merito all’oggetto della verifica prevista dalla LInFi. In virtù dell’articolo 116 capoverso 1 LInFi, gli uffici di revisione sono te-nuti a verificare l’osservanza, da parte delle controparti, delle disposizioni del capitolo sul commercio dei derivati. Questa disposizione, di tenore generico, viene concretizzata nel ca-poverso 1 dell’articolo 110 OInFi. Il capoverso 2 stabilisce che il principio dell’approccio ba-sato sul rischio e il principio dell’importanza, applicabili nell’ambito della procedura di revisio-ne ordinaria e limitata, fanno stato anche per la revisione ai sensi della LInFi. Tuttavia, l’applicabilità del principio dell’importanza non significa che si possa rinunciare alla verifica ad esempio nel caso in cui il volume di operazioni in derivati sia esiguo, poiché affinché sus-sista l’obbligo di rendiconto è sufficiente che siano state effettuate operazioni in derivati du-rante l’anno contabile o siano in corso operazioni in derivati al termine di tale anno (cpv. 5 e 6).

Sia nel caso della revisione ordinaria sia in quello della revisione limitata ai sensi del Codice delle obbligazioni, l’ufficio di revisione redige una relazione destinata all’assemblea generale,

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il cui contenuto è disciplinato esaustivamente nel Codice delle obbligazioni. Il rendiconto sul-la verifica previsto dalla LInFi deve pertanto essere disciplinata da disposizioni proprie. Nel caso della revisione ordinaria, l’ufficio di revisione deve redigere, oltre alla relazione destina-ta all’assemblea generale, un ulteriore rapporto di revisione completo destinato al consiglio d’amministrazione. È pertanto opportuno prevedere che l’esito degli accertamenti previsti dalla LInFi debba essere puntualizzato nella relazione completa destinata al consiglio d’amministrazione (cpv. 3). Nel caso della revisione limitata viene redatta soltanto una rela-zione all’attenzione dell’assemblea generale, che come detto non ingloba l’oggetto della veri-fica prevista dalla LInFi. Il capoverso 4 precisa pertanto che l’organo responsabile dell’impresa sottoposta a verifica (ad es. il consiglio d’amministrazione nel caso delle società anonime) deve essere informato per iscritto in merito all’esito della verifica. Dato che le veri-fiche istituite dalla LInFi vengono in tal modo integrate nella revisione, il rendiconto previsto da detta legge viene presentato sotto forma di «positive assurance» nel caso della revisione ordinaria e come «negative assurance» nel caso della revisione limitata. Se l’ufficio di revi-sione constata l’esistenza di infrazioni agli obblighi relativi al commercio di derivati, l’articolo 117 capoverso 2 LInFi gli impone un obbligo di avviso ai sensi dell’articolo 728c ca-poverso 1 e capoverso 2 CO. In virtù del capoverso 5, tale obbligo deve essere adempiuto nell’ambito del rendiconto previsto ai capoversi 3 e 4. Per giunta, l’ufficio di revisione deve impartire un termine per rimediare alle inadempienze constatate e in occasione della suc-cessiva revisione verificare l’attuazione delle relative misure. Questa disposizione ricalca la procedura seguita dalle società di revisione per la verifica di banche e commercianti di valori mobiliari. Per limitare ai casi rilevanti la presentazione di un rapporto, il capoverso 6 prevede che vi si possa rinunciare nel caso delle società che non hanno effettuato operazioni in deri-vati durante l’anno contabile né hanno operazioni in derivati in corso al termine tale periodo.

2.3.2. Capitolo 2: Pubblicità delle partecipazioni

Articolo 112

Questa disposizione corrisponde all’articolo 53b OBVM.

2.3.3. Capitolo 3: Offerte pubbliche di acquisto

Articolo 113 Campo d’applicazione

Questa disposizione corrisponde all’articolo 53b OBVM.

Articolo 114–116 Emolumenti della Commissione delle offerte pubbliche di acqui-sto

Secondo l’articolo 126 capoverso 5 LInFi, d’ora in poi la riscossione di emolumenti nelle pro-cedure in materia di offerte pubbliche di acquisto sarà disciplinata dal Consiglio federale. La delega prevista dalla legge sarà attuata dalla presente disposizione e dagli articoli 115 e 116. La nuova normativa corrisponde materialmente al diritto vigente (cfr. art. 69 O-COPA89). So-no state apportate soltanto modifiche redazionali.

Articolo 117 Calcolo dei diritti di voto in caso di annullamento dei titoli di partecipazione restanti

Questa disposizione corrisponde all’articolo 54 OBVM.

Articolo 118 Procedura in caso di annullamento dei titoli di partecipazione restanti

Questa disposizione corrisponde all’articolo 55 OBVM.

2.3.4. Capitolo 4: Deroghe al divieto di sfruttamento di informazioni privi-legiate e di manipolazione del mercato

Articoli 119–125

89 RS 954.195.1

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Il capitolo 5a dell’OBVM viene sostanzialmente ripreso nell’OInFi senza modifiche. All’articolo 123, l’espressione «borsa o istituzione analoga alla borsa» è stata sostituita con il termine «borsa». Inoltre, il vigente articolo 55e lettera d OBVM non viene ripreso nell’OInFi. Nella prassi, la regola secondo cui la deroga al divieto di sfruttamento di informazioni privile-giate e di manipolazione del mercato non può essere invocata se durante le interruzioni della negoziazione e nell'asta di apertura o di chiusura non vengono fissati corsi si è rivelata trop-po restrittiva, rigida e poco praticabile. Anche in queste fasi l’emittente dovrebbe avere la possibilità di provvedere alla stabilità se vengono esercitate pressioni sul titolo. Dato che nell’ottica della tempistica e dei volumi una stabilizzazione permane limitata e che l’emittente deve inoltre pubblicare tale stabilizzazione, il fatto che non vengono effettuati interventi di manipolazione e sufficientemente garantito. Per giunta, benché se ne sia accennato anche all’estero, sinora una regola del genere non è mai stata implementata in altri Paesi.

Per il resto, l’articolo 124 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 equipara le operazioni su valo-ri mobiliari effettuate dagli organismi esteri e internazionali elencati alle operazioni su valori mobiliari effettuate da Confederazione, Cantoni e Comuni e dalla BNS. Tale disposizione mi-ra principalmente a garantire che le operazioni su valori mobiliari effettuati da organismi sviz-zeri sotto il regime della normativa UE siano anch’esse esentate dal divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (cfr. art. 6 par. 5 e par. 6 del Rego-lamento sugli abusi di mercato). Il capoverso 1 lettera b e il capoverso 2 sono strutturati co-me i capoverso 1 e 2 dell’articolo 29 OInFi, ragion per cui a titolo complementare si rimanda al relativo commento.

2.4. Titolo 4: Disposizioni transitorie e finali

Articolo 126 Infrastrutture del mercato finanziario

Per poter procedere ai necessari adeguamenti a livello di sistemi e processi, di compliance e così via, secondo il capoverso 2 alle sedi di negoziazione e ai gestori di sistemi organizzati di negoziazione vengono concessi periodi transitori in considerazione della trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione e delle prescrizioni specifiche relative alla negoziazione algoritmica e alla negoziazione ad alta frequenza. I periodi transitori si basano di volta in vol-ta sulle date di entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni ai sensi dell’articolo 131 OInFi. Il capoverso 2 consente di far valere fino al 1° gennaio 2017 la deroga dall’obbligo di comunicazione prevista dall’articolo 37 capoverso 3 senza che vi sia già un accordo secondo l’articolo 32 capoverso 3 LInFi.

Articolo 127 Comunicazione a un repertorio di dati sulle transazioni

Gli obblighi di comunicazione vengono posti in vigore in modo scaglionato, secondo le pos-sibilità organizzative delle diverse controparti. Per sua natura l’obbligo può essere adempiuto solo se la FINMA ha autorizzato un repertorio di dati svizzero o ne ha riconosciuto uno este-ro. Di conseguenza i termini decorrono dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimen-to, che potrebbero essere rilasciati nel corso del 2016. Ragion per cui il Consiglio federale ha (nel frattempo) rinunciato a esercitare la sua competenza di designare un altro organo per la trasmissione delle comunicazioni. Qualora l’autorizzazione o il riconoscimento di un reperto-rio di dati sulle transazioni dovesse ritardare, in virtù del capoverso 3 la FINMA potrebbe pro-lungare i termini previsti da questo articolo per adeguarli alla situazione.

Articolo 128 Obblighi di riduzione del rischio

I capoversi 1–3 prevedono periodi transitori adeguati per l’introduzione dei vari obblighi di ri-duzione del rischio, onde accordare alle controparti il tempo sufficiente per organizzarsi in funzione dei nuovi obblighi.

Lo scambio di margini di variazione corrisponde già alla prassi commerciale corrente per la maggior parte delle operazioni in derivati OTC. Pertanto il periodo transitorio previsto al ca-poverso 4 può dunque essere corrispondentemente breve. Nel 2016 l’obbligo di scambio verrà introdotto soltanto per le più grandi controparti che trattano derivati, vale a dire per quelle che la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese supera i 3000 miliardi di

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franchi in riferimento ai derivati OTC non compensati centralmente a livello di gruppo finan-ziario o di gruppo. A partire dal 2017 l’obbligo varrà per tutte le controparti assoggettate all’obbligo legale.

Quanto all’obbligo di scambio del margine iniziale, l’articolo 98 capoverso 2 OInFi fissa un valore soglia di 8 miliardi di franchi. In aderenza al modello internazionale del BCBS e della IOSCO, e conformemente alla normativa di attuazione dell’UE, il capoverso 5 prevede che tale valore soglia entrerà in vigore soltanto dopo un periodo transitorio ampiamente scaglio-nato, a partire dal 202090.

Per molte controparti, l’obbligo di scambio del margine iniziale rappresenta un’importante novità. Attualmente, per molte operazioni in derivati OTC lo scambio di tale margine non cor-risponde ancora alla norma del mercato. Di conseguenza, l’obbligo introdotto pone le contro-parti interessate di fronte a numerose sfide. Da un lato, esse dovranno adeguare i processi operativi e migliorarli sensibilmente e, dall’altro, dovranno ripianificare le loro liquidità in mo-do da poter disporre delle necessarie garanzie al momento dell’introduzione dell’obbligo di scambio del margine iniziale (il margine iniziale deve essere depositato presso la controparte sotto forma di garanzia «reale» e deve essere a disposizione per tutta la durata dell’operazione). L’introduzione scaglionata è intesa a garantire un certo equilibrio tra la ridu-zione possibilmente rapida dei rischi sistemici legati al commercio di derivati OTC e i costi che sorgeranno nella fase di transizione. In un primo tempo, nel 2016, saranno assoggettate all’obbligo di scambio del margine iniziale soltanto le più grandi controparti che trattano deri-vati, vale a dire quelle che la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese supera i 3000 miliardi di franchi in riferimento ai derivati OTC non compensati centralmente a livello di gruppo finanziario o di gruppo. In Svizzera l’introduzione del nuovo regime nel 2016 interes-serà soltanto due grandi gruppi bancari. Negli anni a venire il valore soglia sarà ridotto an-nualmente di 750 miliardi di franchi91.

Articolo 129 Istituti di previdenza e fondazioni d’investimento

Agli istituti di previdenza e alle fondazioni d’investimento sarà concesso un periodo transito-rio per quanto riguarda l’obbligo di compensazione. Fino al 16 agosto 2017 non saranno soggetti a tale obbligo per le operazioni in derivati da essi concluse ai fini della riduzione del rischio.

Articolo 130 Modifica di altri atti normativi

Per quanto concerne le modifiche di altri atti normativi si rimanda al commento al capitolo 3.

Articolo 131 Entrata in vigore

L’entrata in vigore dell’OInFi è prevista sostanzialmente per il 1° gennaio 2016.

Tuttavia, per avere il tempo di acquisire ulteriori esperienze a livello internazionale con il nuovo regime di trasparenza previsto per i valori mobiliari diversi dai titoli azionari, l’articolo 27 e l’articolo 42 capoverso 1 lettera b OInFi saranno posti in vigore al più presto con effetto dal 1° gennaio 2017.

3. Commento relativo alla modifica di altri atti normativi

3.1. Ordinanza del 3 luglio 200192 sul personale federale

90 Nel 2015 il BCBS e la IOSCO hanno posticipato il loro programma di introduzione rispetto ai piani iniziali.

L’attuazione a livello svizzero rispecchia il nuovo programma. 91 Negli Stati Uniti, la CFTC ha fissato i seguenti valori soglia: 3000 miliardi di dollari statunitensi per il 2016,

2000 miliardi di dollari statunitensi per il 2017 e 1000 miliardi di dollari statunitensi per il 2018. Nel 2019 gli Stati Uniti introdurranno l’obbligo generale di scambio del margine iniziale a partire da un valore soglia di 3 miliardi di dollari statunitensi, dunque un anno prima e per un valore soglia inferiore rispetto alla Svizzera.

92 RS 172.220.111.3

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Art. 94c cpv. 4

L’espressione «disposizioni di diritto borsistico» è sostituita dall’espressione «legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario», poiché le pertinenti disposizioni saranno ora di-sciplinate dalla LInFi.

3.2. Ordinanza del 22 agosto 200793 sui revisori

Art. 11a cpv. 1 lett. a e art. 11d cpv. 1 frase introduttiva

In entrambe le disposizioni la LInFi completa i pertinenti «ambiti di vigilanza».

3.3. Ordinanza del 23 settembre 199694 sulle tasse riscosse in applica-zione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 58–60

Le disposizioni previste in questi articoli sono ormai prive di oggetto e pertanto vengono for-malmente abrogate. Dal 1° luglio 2004 le procedure di moratoria, fallimento e concordato concernenti istituti bancari sono disciplinate negli articoli 33–37g LBCR, e dal 1° agosto 2005 anche nelle pertinenti disposizioni dell’OIB-FINMA.

3.4. Ordinanza del 30 novembre 200195 sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia

Art. 6 cpv. 2 lett. f e h

La LInFi va integrata come ulteriore base legale per la comunicazione di dati personali alla FINMA da parte della Polizia giudiziaria federale. Per semplificare, la disposizione rimanda alle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 LFINMA.

3.5. Ordinanza JANUS del 15 ottobre 200896

Art. 19 cpv. 2 lett. e e f

Anche qui, occorre integrare la LInFi come ulteriore base legale per la comunicazione di dati personali alla FINMA da parte della Polizia giudiziaria federale. Per semplificare, anche que-sta disposizione rimanda alle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 LFINMA.

3.6. Decreto del Consiglio federale del 12 aprile 195797 concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali

Art. 2 cpv. 4, 13 cpv. 3, 16 cpv. 3 e 19 cpv. 3

Il decreto del Consiglio federale riguarda diversi titolari di un’autorizzazione prevista dalla le-gislazione in materia di vigilanza. Per semplificare, le disposizioni fanno riferimento ai titolari di un’autorizzazione secondo le leggi sui mercati finanziari ai sensi dell’articolo 1 capover-so 1 LFINMA.

3.7. Ordinanza del 3 dicembre 197398 concernente le tasse di bollo

Art. 23 cpv. 1 e 25a cpv. 1

93 RS 221.302.3 94 RS 281.35 95 RS 360.1 96 RS 360.2 97 RS 531.54 98 RS 641.101

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Nell’allegato alla LInFi, il concetto di «negoziatori di titoli» contemplato nell’articolo 13 capo-verso 3 lettera a LTB99 è stato esteso alle controparti centrali ai sensi della LInFi. A livello di ordinanza l’integrazione viene concretizzata nelle due pertinenti disposizioni.

3.8. Ordinanza del 30 novembre 2012100 sul CO2

Art. 59a cpv. 1 lett. b

Il rimando alla «legislazione sulle borse» viene sostituito da un rimando alla «legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario», poiché le pertinenti disposizioni saranno ora di-sciplinate nella LInFi.

3.9. Ordinanza del 19 dicembre 1966101 sull’imposta preventiva

Art. 33 cpv. 2

Se un investimento collettivo di capitale viene sciolto, la negoziazione delle quote deve esse-re sospesa. Questa regola vale non solo per le quote negoziate in borsa, ma anche per quel-le negoziate in un sistema di negoziazione multilaterale o organizzato.

3.10. Ordinanza 2 del 10 maggio 2000102 concernente la legge sul lavoro

Art. 34

Questa disposizione non si applicherà soltanto alle borse e alle infrastrutture del mercato fi-nanziario attualmente in possesso di un’autorizzazione come banca o commerciante di valori mobiliari, bensì a tutte le infrastrutture del mercato finanziario ai sensi della LInFi.

3.11. Ordinanza del 30 aprile 2014103 sulle banche

Art. 3bis

Il disciplinamento dei criteri per la valutazione dell’importanza delle funzioni ai sensi dell’articolo 2bis capoverso 2 LBCR ricalca l’articolo 3 OInFi. Si rimanda al relativo commento al capitolo 2.1.

Art. 12, rimando tra parentesi, e cpv. 2bis, art. 69 cpv. 5

Art. 12 Rinvio fra parentesi e cpv. 2bis, art. 69 cpv. 5

In conformità all’art. 30a LBCR, con la disposizione o l’approvazione di misure di insolvenza la FINMA può differire la disdetta di contratti e l’esercizio dei diritti di compensazione, valo-rizzazione e trasferimento. Il differimento fornisce la garanzia che la FINMA può adottare mi-sure di tutela o di risanamento senza che tali misure possano far insorgere diritti di disdetta o diritti secondo l’art. 27 LBCR. In questo modo deve essere garantita la continuità dei rapporti contrattuali anche in una situazione di stress, segnatamente un risanamento (cfr. il messag-gio relativo a l’art. 30a OBCR104).

I contratti da cui insorgono diritti di disdetta o diritti in conformità all’art. 27 LBCR vengono, in particolare nell’ambito internazionale, spesso assoggettati al diritto estero e/o prevedono un foro competente estero. Ciò può compromettere l’applicazione di un differimento di tali diritti disposto dalla FINMA, in quanto non è garantito che tale differimento sia riconosciuto dall’ordinamento giuridico estero, dal foro competente estero o dall’autorità estera competen-te. Per questa ragione, a livello internazionale sono stati apportati adeguamenti contrattuali (p. es. ISDA 2014 Resolution Stay Protocol [di seguito Protocollo ISDA]), mediante il cui re- 99 RS 641.10 100 RS 641.711 101 RS 642.211 102 RS 822.112 103 RS 952.02 104 FF 2014 6445, pag. 6565 segg.

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cepimento nei rispettivi rapporti contrattuali le parti contrattuali possono garantire l’applicabilità internazionale di un differimento disposto da un’autorità nazionale. Il recepi-mento del Protocollo ISDA avviene, per esempio, mediante la sottoscrizione di una cosiddet-ta «adherence letter», che viene messa a punto dall’ISDA.

Con il nuovo art. 12 cpv. 2bis, in generale le banche sono tenute ad adeguare i propri contrat-ti, in modo tale che un differimento ai sensi dell’art. 30a LBCR disposto dalla FINMA sia ap-plicabile. Ciò concerne i contratti che prevedono uno statuto contrattuale estero oppure un foro competente estero. Un adeguamento contrattuale avviene di norma nel momento in cui la controparte della banca svizzera riconosce preventivamente a livello contrattuale un diffe-rimento disposto dalla FINMA. Un caso concreto è il recepimento del Protocollo ISDA. Oc-corre tuttavia osservare che, attualmente, il Protocollo ISDA si riferisce unicamente ai con-tratti quadro ISDA, mentre l’ambito di applicazione dell’art. 12 cpv. 2bis ha una portata più ampia e, oltre ai contratti sul commercio di derivati, riguarda in particolare quelli concernenti il prestito di operazioni mobiliari e le operazioni con patto di rivendita. È comunque prevista un’estensione dell’ambito di applicazione del Protocollo ISDA a ulteriori contratti finanziari, pertanto detto protocollo in futuro verrà impiegato anche per i contratti concernenti il prestito di operazioni mobiliari e le operazioni con patto di rivendita.

Le banche sono tenute ad adempiere, a livello di singolo istituto e di gruppo, il requisito che prevede la stipula in via preliminare, con le proprie controparti, di un accordo contrattuale concernente il differimento in conformità all’art. 30a LBCR. Anche le società estere del grup-po di una banca svizzera devono pertanto adeguare i propri contratti in modo tale che un dif-ferimento disposto dalla FINMA nei confronti delle relative controparti sia eventualmente ap-plicabile. In questo modo viene garantita l’applicabilità di un differimento che concerne i diritti di disdetta insorti in ragione di un cross-default105 (cfr. il messaggio relativo a l’art. 30a OBCR106).

Poiché gli adeguamenti contrattuali richiedono il consenso della rispettiva controparte, alle banche può essere concesso un consono termine per l’applicazione della prescrizione (cfr. art. 69 cpv. 5).

Art. 66 lett. b n. 1 e 2

L’espressione tra parentesi «orizzontale» è soppressa e al suo posto nel testo principale è inserita l’espressione «dello stesso livello».

3.12. Ordinanza del 30 aprile 2014107 sulle borse

Art. 1 lett. a–i, art. 4–16, art. 39 cpv. 1 lett. b, art. 53–55g nonché art. 56 cpv. 1, 3 e 4

Tutti gli ambiti che in virtù del nuovo regime legale saranno disciplinati in futuro nella LInFi e nell’OInFi devono essere abrogati.

Art. 30, 31 e 58a

Negli articoli è ripresa la normativa prevista agli articoli 36, 37 e 126 capoverso 2 OInFi. Si rimanda al riguardo al relativo commento al capitolo 2.1.

3.13. Ordinanza del 15 ottobre 2008108 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA

Art. 3 cpv. 1 lett. ater, aquater e aquinquies

L’attività delle infrastrutture del mercato finanziario è di natura alquanto varia. Per poter attri-

105 Le clausole di cross-default possono infatti prevedere che un contratto con una filiale venga disdetto se ven-

gono disposte misure di insolvenza nei confronti della società madre. 106 FF 2014 6445, pag. 6566 107 RS 954.11 108 RS 956.122

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buire ragionevolmente i costi ai singoli soggetti sottoposti a vigilanza, dal profilo fiscale ven-gono creati due ambiti di vigilanza distinti (art. 3 cpv. 1 lett. aquater e aquinquies). In tal modo si in-tende garantire che negli ambiti di vigilanza relativi alle infrastrutture del mercato finanziario per la negoziazione nonché alle infrastrutture per la post-negoziazione, il conteggio delle tasse in virtù dei parametri di calcolo previsti dalla legge (somma di bilancio, volume dei valo-ri trattati e reddito lordo) rispetti per quanto possibile il principio di causalità.

Anche quando sono legate a una grande banca in quanto parte di un gruppo finanziario, le infrastrutture del mercato finanziario devono sostenere da sé i costi riguardanti il loro ambito di vigilanza, esattamente come avviene per gli altri titolari di autorizzazioni interni al gruppo (ad es. per le direzioni di fondi ecc.).

L’ambito di vigilanza sinora previsto per le borse confluirà ora nell’ambito di vigilanza delle in-frastrutture del mercato finanziario per la negoziazione e sarà dunque soppresso (art. 3 cpv. 1 lett. ater).

Art. 8 cpv. 6

La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servi-zi (art. 15 cpv. 1 LFINMA). In particolare, è assoggettato agli emolumenti chiunque chiede una prestazione della FINMA (art. 5 cpv. 1 lett. c Oem-FINMA). La FINMA è molto spesso in-terpellata telefonicamente con richieste di informazioni e queste richieste generano un onere non trascurabile. Sinora non era possibile fatturare i costi in questione ai responsabili. Per-tanto, l’introduzione di un nuovo capoverso 6 all’articolo 8 Oem-FINMA creerà le basi che consentiranno di fatturare i costi delle informazioni telefoniche (prestazioni di servizi) diretta-mente ai richiedenti, nel rispetto del principio di causalità, grazie all’introduzione di numeri di servizio a valore aggiunto. I numeri di servizio a valore aggiunto consentono di offrire servizi a valore aggiunto, ossia servizi che integrano servizi di telecomunicazione con un’ulteriore prestazione di servizi. Entrambi i servizi saranno quindi fatturati congiuntamente.

Art. 13 cpv. 3

Le spese incorse dalla FINMA per il rimborso pro rata temporis delle tasse nel caso in cui l’assoggettamento finisce nel corso di un anno di calcolo superano spesso l’importo da rim-borsare. Oggi queste spese sono a carico degli altri assoggettati alla vigilanza. Questo stato di fatto è ingiusto, ragion per cui il diritto al rimborso dovrà sorgere soltanto a partire da 1000 franchi.

Art. 16 cpv. 1 lett. c e cpv. 2, art. 17 cpv. 1, art. 18 cpv. 2 e art. 19

Le modifiche riguardanti l’ambito delle grandi banche, delle altre banche e dei commercianti di valori mobiliari riguardano sostanzialmente le infrastrutture dei mercati finanziari che costi-tuiranno d’ora in avanti nuovi ambiti di vigilanza a sé stanti secondo gli articoli 19a e seguenti Oem-FINMA (cfr. i commenti agli articoli che precedono).

L’articolo 18 capoverso 2 rimanda ora all’ordinanza della FINMA sull’infrastruttura finanziaria, che sostituirà l’ordinanza FINMA sulle borse (OBVM-FINMA). La disposizione precisa inoltre che per le chiusure sono determinanti il numero delle transazioni e il volume totale.

Art. 19a

La FINMA riscuote ogni anno dagli assoggettati una tassa per ogni ambito di vigilanza per i costi che ha sostenuto e che non sono coperti dagli emolumenti (art. 15 cpv. 1 LFINMA).

I costi generati dalle infrastrutture del mercato finanziario devono essere attribuiti agli ambiti di vigilanza delle infrastrutture del mercato per la negoziazione e la post-negoziazione. La LFINMA definisce i criteri per il calcolo delle tasse di vigilanza (art. 15 cpv. 2 lett. a–d LFIN-MA). Per gli assoggettati alla vigilanza ai sensi della LInFi queste tasse sono calcolate in funzione della somma di bilancio e del volume di valori trattati oppure, se non vengono tratta-ti valori, del reddito lordo (art. 15 cpv. 2 lett. abis LFINMA). Anche negli ambiti delle infrastrut-ture del mercato per la negoziazione e la post-negoziazione, la tassa di vigilanza si comporrà di una tassa fissa di base e di una tassa variabile supplementare (art. 15 cpv. 3 LFINMA in

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combinato disposto con art. 12 cpv. 1 e con art. 19a Oem-FINMA).

L’articolo 19a prevede tasse di base scalari per ogni ambito di vigilanza. La scalarità è defini-ta in funzione dei criteri determinanti per il calcolo della tassa. Questa soluzione consente di tener conto dell’entità dell’attività commerciale delle infrastrutture del mercato finanziario già al momento della definizione della tassa di base. I valori empirici sinora osservati riguardo al-le borse, alle organizzazioni analoghe alle borse e ai sistemi di pagamento indicano che si-nora le tasse di base non hanno tenuto sufficientemente conto dei costi effettivi generati dal-la vigilanza.

Rispetto ai costi della vigilanza, le tasse di base riscosse sulle borse e i sistemi multilaterali di negoziazione con un totale di bilancio medio-alto sono eccessivamente modeste. Il disci-plinamento proposto prevede pertanto al capoverso 1 lettera a numeri 1 e 2 un aumento graduale della tassa di base. Le tasse di base previste per i sistemi di pagamento, invece, sono piuttosto elevate rispetto ai costi di vigilanza. Al capoverso 2 lettera d numeri 1 e 2 la nuova normativa prevede dunque una graduale riduzione della relativa tassa di base. Questa modifica consente di tener conto già nell’ambito della fissazione delle tasse di base dei criteri di calcolo definiti dalla legge. La tassa di base è determinata in funzione dell’ammontare del totale di bilancio, salvo per i sistemi di pagamento, per i quali ora sarà invece determinata in funzione dell’ammontare del ricavo lordo. La nuova soluzione è più corretta, poiché il ricavo lordo esprime meglio la reale entità dell’attività commerciale dei sistemi di pagamento.

Art. 19b–19d

Per l’ambito delle infrastrutture del mercato finanziario per la negoziazione, la tassa comple-mentare va calcolata in funzione del totale di bilancio e della cifra d’affari realizzata con i va-lori mobiliari. Il calcolo dipenderà ora in modo preponderante (in ragione di otto decimi) dalla cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari e soltanto in ragione di due decimi dal totale di bi-lancio. La cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari rispecchia al meglio l’attività commer-ciale delle infrastrutture del mercato finanziario per la negoziazione. Nella determinazione della tassa complementare questo criterio di calcolo dovrà dunque pesare maggiormente ri-spetto al totale di bilancio (art. 19b cpv. 1 lett. a), il quale è già considerato nell’ambito del calcolo della tassa di base.

Per l’ambito delle infrastrutture del mercato finanziario per la post-negoziazione, la tassa complementare va calcolata in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo. Quest’ultimo esprime meglio l’entità dell’attività commerciale e pertanto peserà in ragione di otto decimi nel calcolo della tassa (art. 19b cpv. 1 lett. b). La definizione di ricavo lordo si basa sull’articolo 959b CO109 e ingloba tutti i ricavi enumerati in questa disposizione (art. 19d).

Art. 31 cpv. 1, frase introduttiva

Per l’ambito degli organismi di autodisciplina, il ricavo lordo sarà ora calcolato giusta l’articolo 959b CO, poiché l’articolo 663 CO è stato abrogato con effetto al 1° gennaio 2013.

Art. 33 cpv. 3

La tassa complementare dovuta dagli intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS) si calcola in ragione di tre quarti in funzione del ricavo lordo e in ragione di un quarto in funzio-ne del numero di relazioni commerciali durature. Oggi la tassa complementare riscossa da questi intermediari ammonta al massimo a 20 000 franchi. Le esperienze acquisite negli ul-timi anni hanno messo in luce che questo limite tende a favorire gli IFDS più performanti. Poiché si intende considerare l’entità dell’attività commerciale quale fattore determinante per il calcolo delle tasse supplementari, l’aumento del limite massimo previsto per la tassa a 50 000 franchi risulta giustificato. Il nuovo limite consente di far partecipare adeguatamente gli IFDS più performanti alla ripartizione dei costi. Gli intermediari che realizzano ricavi lordi di entità medio-piccola beneficeranno dell’aumento del limite, poiché esso comporterà una riduzione delle tasse di vigilanza da essi dovute. La limitazione della tassa complementare

109 RS 220

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continua ad apparire giustificata, poiché altrimenti a causa dell’eterogeneità delle attività de-gli IFDS i costi sarebbero sopportati praticamente soltanto da pochi di essi.

Art. 34 cpv. 1 e 2

Il ricavo lordo sarà ora calcolato giusta l’articolo 959b CO, poiché l’articolo 663 CO è stato abrogato con effetto al 1° gennaio 2013. Inoltre, per il calcolo della tassa complementare sa-rà ora determinante il ricavo lordo complessivo. La vigente normativa tiene conto solamente del ricavo lordo realizzato con le attività sottoposte a vigilanza in virtù della LRD. Secondo quanto emerge dalle tassazioni sinora effettuate, il ricavo lordo rilevante ai sensi della legi-slazione sul riciclaggio di denaro si basa su un parametro che per gli intermediari sottoposti a vigilanza che svolgono anche altre attività può generalmente essere soltanto stimato, poiché essi non tengono una contabilità specifica. È dunque giusto che ci si basi sul ricavo lordo complessivo (cfr. anche art. 15 cpv. 2 lett. d LFINMA, che parla semplicemente di reddito lordo). Gli intermediari finanziari direttamente sottoposti che esercitano un’attività commer-ciale potranno ancora dedurre dal ricavo lordo i costi sostenuti per il settore commerciale, a patto che allestiscano un conto economico (cpv. 2).

Art. 39a

La disposizione transitoria decadrà a fine 2015 e può pertanto essere abrogata.

Art. 39b

Le infrastrutture del mercato finanziario che prima dell’entrata in vigore della LInFi sono già titolari di un’autorizzazione o di un riconoscimento e sottostanno alla vigilanza della FINMA, ma che ora dovranno ottenere un’autorizzazione o il riconoscimento ed essere sottoposte a vigilanza anche secondo la LInFi, dopo l’entrata in vigore della revisione dell’Oem-FINMA sa-ranno assoggettate alle nuove disposizioni di quest’ultima in materia di tasse ed emolumenti, anche nel caso in cui non avessero ancora ottenuto un’eventuale autorizzazione o ricono-scimento giusta la LInFi (cpv. 1).

Allegato n. 1, 6, 8.2 e 9.1

Alla luce dei valori empirici, le tariffe quadro previste ai numeri 1.1 e 1.2 (per le autorizzazioni e le autorizzazioni complementari concesse a banche e commercianti di valori mobiliari) so-no troppo modeste e vanno pertanto aumentate.

Le tariffe quadro per il riconoscimento e il ritiro del riconoscimento quale agenzia di rating (n. 1.3 e 1.4) vengono soppresse, poiché non coprono i costi. In futuro esse saranno calcola-te in base al dispendio.

L’attuale numero 1.8 sarà ora suddiviso nei numeri 1.8 e 1.9. Le semplici procedure di libe-razione dalla vigilanza in caso di chiusura delle rappresentanze di banche estere e di com-mercianti di valori mobiliari esteri, e le laboriose procedure di liberazione dalla vigilanza pre-viste per banche e commercianti di valori mobiliari nonché per le succursali di banche estere e commercianti di valori mobiliari esteri saranno dunque disciplinate separatamente, ade-guando anche le relative tariffe quadro conformemente ai costi generati in base all’esperienza.

Quanto alla comunicazione della prevista istituzione di una presenza o dell’avvio di un’attività all’estero (nuovo n. 1.10), l’emolumento dovuto sarà definito conformemente al principio di causalità in base a valori medi rappresentativi all’interno di un quadro tariffario compreso tra 1000 e 5000 franchi.

Le tariffe quadro per l’ambito degli intermediari finanziari direttamente sottoposti (n. 6) ven-gono definitivamente abrogate. Attualmente i costi soggetti a emolumento variano talmente da un intermediario all’altro che non ha alcun senso fissare tariffe quadro. In futuro questi emolumenti saranno pertanto calcolati in base al dispendio (cfr. art. 8 cpv. 3–6 Oem-FINMA).

Per quanto attiene invece al riconoscimento di decreti d’insolvenza esteri (nuovo n. 8.2), trat-tandosi di decreti uniformi e dello stesso tipo l’emolumento dovuto sarà calcolato in base a valori medi rappresentativi all’interno di un quadro tariffario compreso tra 3000 e

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10 000 franchi. Verranno però considerati valori medi diversi, ad esempio in funzione della complessità della procedura.

Inoltre, i costi di fotocopiatura (riproduzione) saranno stabiliti in base al principio della coper-tura dei costi. L’importo di 0.50 franchi previsto al numero 9.1 comprende anche i costi di personale.

3.14. Ordinanza del 9 novembre 2005110 sulla sorveglianza

Art. 203b e 206a

Il disciplinamento dei criteri applicati per la valutazione dell’importanza delle funzioni ai sensi degli articoli 71bis capoverso 2 e 79bis capoverso 2 LSA corrisponde alla normale prassi della FINMA di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera j LSA (cfr. in particolare il n. 4.10 delle spiega-zioni della FINMA in merito al piano d’esercizio delle imprese di assicurazione111).

4. Ripercussioni

4.1. Ripercussioni per la Confederazione e le autorità

Le ripercussioni per la Confederazione e le autorità dipendono direttamente dal disegno di legge e sono illustrate nel pertinente messaggio del Consiglio federale112. Per il resto, in virtù dell’articolo 94 capoverso 1 LInFi, la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e la BNS sono esclusi dal campo d’applicazione degli obblighi relativi al commercio di derivati. Inoltre, per le operazioni in valori mobiliari della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché per quelle della BNS, l’OInFi prevede deroghe sia riguardo alla trasparenza pre e post-negoziazione (art. 29 cpv. 1) sia riguardo al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 124 cpv. 1 lett. b).

Inoltre, con la possibilità di prevedere per le banche centrali estere e gli enti esteri incaricati della gestione del debito pubblico deroghe alle disposizioni della LInFI relative alla traspa-renza pre-negoziazione e post-negoziazione (art. 29 cpv. 2 OInFi), al commercio di derivati (art. 75 OInFi) come pure allo sfruttamento di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (art. 121 cpv. 2 OInFi) si intendono creare le condizioni necessarie affinché la Banca nazionale e gli enti statali incaricati della gestione del debito in Svizzera possano es-sere esclusi dal campo di applicazione delle pertinenti disposizioni in vigore in altre giurisdi-zioni che richiedono a tal fine la concessione della reciprocità. Questa possibilità esiste se-gnatamente nel diritto comunitario.

4.2. Ripercussioni per l’economia e singoli attori

Anche a questo riguardo, le ripercussioni determinanti dipendono dal disegno di legge e so-no illustrate nel pertinente messaggio del Consiglio federale113. Per limitare l’impatto sugli at-tori interessati, nell’OInFi sono state inserite segnatamente le seguenti disposizioni, che van-no qui rilevate:

4.2.1. Infrastrutture del mercato finanziario

Per il capitale minimo (art. 13), la nuova ordinanza introduce un’opportuna distinzione in fun-zione dell’importanza economica delle singole infrastrutture del mercato finanziario, in parti-colare per le borse e i sistemi di negoziazione multilaterali, che possono presentare notevoli differenze quanto a dimensioni, complessità e struttura dei rischi. Al riguardo si tiene conto di volta in volta del principio di proporzionalità.

110 RS 961.011 111 www.finma.ch > Autorizzazione > Assicurazioni 112 FF 2014 6445, pag. 6588 seg. 113 FF 2014 6445, pag. 6589 segg. e 6595 segg.

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Con l’approccio perseguito nelle disposizioni relative alla negoziazione algoritmica e alla ne-goziazione ad alta frequenza (art. 31 OInFi) s’intende aumentare la trasparenza, responsabi-lizzare i partecipanti al mercato (ad es. conservazione della registrazione degli ordini inviati e garanzia di controlli efficaci dei rischi) e permettere alle sedi di negoziazione di creare altri incentivi (ad es. emolumenti per ordini annullati), al fine di contrastare le perturbazioni del mercato causate intenzionalmente o per negligenza. A causa dell’elevata dinamicità, della notevole complessità e della rapida evoluzione della materia, un approccio normativo più at-tivo o troppo dettagliato volto a prevenire le possibili conseguenze negative delle strategie di negoziazione algoritmica sarebbe estremamene oneroso e difficilmente attuabile per le auto-rità di vigilanza coinvolte. Per contro, l’approccio perseguito con l’articolo 31 OInFi appare più opportuno. Evitando le oscillazioni dei prezzi dovute a perturbazioni tecniche, è possibile procedere, mediante le misure citate, a un’efficiente allocazione delle risorse sui mercati fi-nanziari.

Le disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione per i valori mobiliari diversi dalle azioni (art. 30 e art. 43 cpv. 1 lett. b) entreranno in vigore al più presto il 1° gennaio 2017 (cfr. art. 128 cpv. 2), poiché è attualmente in corso una verifica delle pertinenti disposizioni del di-ritto europeo in materia di trasparenza. Qualora il diritto europeo dovesse subire modifiche essenziali, anche la data di entrata in vigore o il contenuto delle disposizioni di ordinanza in questione potrebbero essere ridefiniti.

Per le disposizioni sulla trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione (art. 26–29, 42 e 43) e le prescrizioni specifiche relative alla negoziazione algoritmica e alla negoziazione ad alta frequenza (art. 31 e 41) vengono concessi periodi transitori (cfr. art. 126 cpv. 1) per la realizzazione dei necessari adeguamenti di sistemi, processi, compliance e così via.

4.2.2. Commercio di derivati

Oltre ai prodotti strutturati già evocati nella legge (art. 94 cpv. 3 lett. a LInFi), occorre esenta-re dagli obblighi risultanti dal commercio di derivati anche tutte le altre forme di derivati emessi sotto forma di cartevalori o di diritti valori e non compresi nella definizione di prodotti strutturati (cfr. art. 76 OInFi). Già in virtù della legge, la definizione non comprende le contro-parti che non detengono posizioni in corso in derivati poiché sfruttano altre possibilità di ga-ranzia indiretta tra le numerose a disposizione, ad esempio i fondi ETF («Exchange Traded Funds») concepiti appositamente per le casse pensioni.

Per le ripercussioni sui partecipanti sono rilevanti in particolare le disposizioni di esecuzioni relative al calcolo (art. 83 OInFi) e alla determinazione (art. 84 OInFi) dei valori soglia, attra-verso i quali vengono definite le piccole controparti (finanziarie e non finanziarie) e quindi di-verse eccezioni a singoli obblighi del commercio di derivati. Riguardo alle piccole controparti non finanziarie, con l’allineamento dei valori soglia delle singole categorie di derivati a quelli applicati nel diritto comunitario si garantisce una registrazione coerente delle controparti non finanziarie in Svizzera e nell’UE, circostanza che appare sensata considerata l’importanza del commercio transfrontaliero di derivati. Nel caso di questi valori soglia si garantisce altresì che vengano registrate soltanto le controparti non finanziarie che nel mercato dei derivati – oltre ai derivati meramente utilizzati a scopo di copertura – presentano una certa rilevanza. Le operazioni in derivati non considerate nel calcolo di questi valori soglia (art. 98 cpv. 3 lett. a LInFi) per la riduzione dei rischi sono definite in senso più ampio e comprendono se-gnatamente anche «macro hedging», «portfolio hedging» e «proxy hedging» (cfr. in partico-lare l’art. 83 lett. d OInFi). In questo modo si tiene conto della flessibilità necessaria alla co-pertura dei rischi. In definitiva, questa soluzione si traduce in un aumento dei valori soglia.

Per le controparti finanziarie è previsto un valore soglia di 8 miliardi di franchi (art. 84 cpv. 2 OInFi). Con questo valore soglia, dovrebbero rientrare tra le grandi controparti finan-ziarie circa 60 banche (stato: fine 2013), quattro compagnie d’assicurazione (stato: estate 2014) e meno di 10 casse pensioni. In questo modo s’intende esonerare, da un lato, i piccoli istituti finanziari meno rilevanti per la stabilità del sistema finanziario dall’obbligo di compen-sazione e dall’obbligo di negoziazione mediante una piattaforma. D’altro lato, considerata

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l’elevata concentrazione del commercio di derivati OTC, si garantisce che le parti principali del commercio di derivati OTC vengano registrate e quindi ridotti anche i rischi connessi.

Gli istituti di previdenza e le fondazioni di investimento beneficiano inoltre di un periodo tran-sitorio riguardo all’obbligo di compensazione, che fino al 17 agosto 2017 non si applicherà al-le operazioni in derivati effettuate per fini di riduzione dei rischi (art. 129 OInFi).

Altre disposizioni transitorie sono previste per le comunicazioni al repertorio di dati sulle ne-goziazioni (art. 127 OInFi) e per gli obblighi di riduzione dei rischi (art. 128 OInFi). Dette di-sposizioni tengono conto delle possibilità organizzative delle varie controparti e concedono loro il tempo di preparazione sufficiente pe adeguarsi ai nuovi obblighi.

5. Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Le disposizioni proposte si basano sulle disposizioni della LinFi menzionate nella rubrica.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le disposizioni proposte non costituiscono impegni di cui occorra verificare la compatibilità.

5.3 Delega di competenze legislative

Le disposizioni che concretizzano le norme applicabili alle sedi di negoziazione tramite auto-disciplina si fondano sull’articolo 7 capoverso 3 LFINMA.

6. Entrata in vigore

L’OinFi sarà posta in vigore unitamente alla LinFi il 1° gennaio 2016.