nuovo regime di cassa per contabilita’ semplificata · regime di cassa e perdite •le perdite...
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NUOVO REGIME DI CASSA PER
CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
Dott. Francesco Nesci
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Regime di cassa– A chi si rivolge
• CONTRIBUENTI IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA – DITTE
INDIVIDUALI, SOC. PERSONE ETC.
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PRESTAZIONI DI
SERVIZI CON
RICAVI < 400.000
EURO
CESSIONE DI BENI
CON RICAVI <
700.000 EURO
ATTIVITA’ MISTA SENZA
ANNOTAZIONE SEPARATA RICAVI
< 700.000 CON ANNOTAZIONE
SEPARATA RICAVI IN BASE AD
ATTIVITA’ PREVALENTE
DAL 01.01.2017 DALLA COMPETENZA
ALLA CASSA PRINCIPIO DI COMPETENZA
Corrispettivi conseguiti e spese
documentate sostenute
PRINCIPIO DI CASSA REGIME
NATURALE
• Cessione di beni: data di
consegna o spedizione per i
beni mobili e data di stipula
per gli immobili;
• Prestazioni di servizi: data
ultimazione delle prestazioni
• Ricavi e proventi incassati espese sostenute
• Le componenti positive enegative assumeranno, diregola, rilievo in base almomento di effettivo incassoe pagamento
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Regime di cassa – momento
incasso/pagamento
• Valgono le stesse regole stabilite per i
professionisti, in ipotesi di pagamento del
corrispettivo con mezzi diversi dal contante, la
fattura si considera incassata «nel momento in
cui si consegue l'effettiva disponibilità delle
somme, ossia quando si riceve l'accredito sul
proprio conto corrente, indipendentemente dalla
sua formale conoscenza (Circ. AdE 1/2013).
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Regime di cassa – momento
incasso/pagamento - segue
• A) BONIFICO: si considera la data in cui il cedente haricevuto la disponibilità delle somme sul proprio contocorrente. Non rilevano né la data di valuta, né la datain cui viene impartito l'ordine di bonifico (circ. Ade38/2010);
• B) ASSEGNO: rileva il momento in cui il titolo di creditoentra nella disponibilità del percettore, momento chesi realizza con la consegna del titolo dal ricevente alcommittente. Non rileva, la circostanza che ilversamento sul conto corrente intervenga in unmomento successivo o in un diverso periodo d'imposta(Circ. AdE 38/2010)
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ART. 66 DPR N. 917/1986 – REGIME
CASSA = REGIME NATURALE
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• Il reddito d’impresa dei soggetti che applicano il
regime di contabilità semplificata, è costituito dalla
differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo
85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti
nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute
nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività
d’impresa.
• Resta fermo il principio di competenza per taluni
componenti (ammortamenti, spese prestazioni di
lavoro, canoni leasing, oneri di utilità sociale etc.)
Regime di cassa – determinazione del
reddito – IN REALTA’ UN CRITERIO MISTO
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In sostanza il criterio di cassa riguarda le principali operazioni attive
e passive dell’impresa (vendite, prestazioni e acquisti) mentre le
altre componenti di reddito rilevano secondo la competenza
CASSA COMPETENZA
ricavi e proventi percepiti
(caratteristici)
spese sostenute
Ammortamenti
TFR
Spese prestazioni di lavoro
Canoni di leasing
Perdite su crediti
Plusvalenze e Minusvalenze
Sopravvenienze
Autoconsumo
Oneri di utilità sociale
Spese di manutenzione
(probabile)
Regime di cassa - no salti o
duplicazioni di imposta
• al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione,
nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto
alla determinazione del reddito delle imprese minori a
un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario, e
viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno
già concorso alla formazione del reddito, in base alle
regole del regime di determinazione del reddito
d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi
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Regime di cassa – Aspetti critici
GESTIONE RIMANENZE FATTURE DA EMETTERE/RICEVERE
• A partire dal periodo diimposta 2017 i contribuentiin contabilità semplificatanon dovranno più rilevare lerimanenze finali dimagazzino.
• Si creerà per il periodo 2017un effetto «distorsivo» inquanto dal reddito 2017 sidovranno scomputare lerimanenze finali rilevate nel2016 possibile perdita diesercizio
• Dal periodo di imposta 2017 non
potranno più essere
contabilizzati ricavi per fatture
da emettere o costi per fatture
da ricevere;
• Attenta valutazione entro il
31/12
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Regime di cassa e perdite
• Le perdite delle imprese in regime di contabilità
semplificata sono compensabili con i redditi di
altra natura dichiarati nello stesso anno
impossibilità di riporto negli anni successivi
• PARADOSSO! Nel caso di contribuente che nel 2017
avrà rimanenze iniziali elevate a causa del
passaggio di regime (da competenza a cassa)
l’eventuale perdita di periodo non potrà essere
riportata in avanti
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Esempio
• Magazzino al 31/12/2016 € 80.000
• Acquisti 2017 € 150.000
• Vendite 2017 € 200.000
• Magazzino 2017 NON CONTABILIZZATO € 60.000
• -80.000 R.I. al 01/01/2017
• -150.000
• +200.000
• -30.000 Perdita 2017 NON RIPORTABILE
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Regime di cassa e IRAP
• Regole di tassazione ai fini IRAP mutuate dalle
II.DD.
◦TASSAZIONE PER CASSA
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Regime di cassa nuovi obblighi
contabili – art. 18 DPR 600/1973• Annotare analiticamente e cronologicamente in apposito registro i
ricavi percepiti e incassati, e i costi sostenuti e pagati, conapposita annotazione delle componenti positive e negative noniscritte in detti registri.
• In particolare occorre annotare cronologicamente in un appositoregistro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso:
• › il relativo importo;• › le generalità, l'indirizzo e il Comune di residenza anagrafica del
soggetto che effettua il pagamento;• › gli estremi della fattura o di altro documento emesso.• Devono inoltre essere annotate cronologicamente in diverso
registro e con riferimento alla data di pagamento, le spesesostenute nell'esercizio. Gli altri componenti positivi e negativi direddito (es. ammortamenti, plusvalenze e minusvalenze) devonoessere annotati nei medesimi registri entro il termine dipresentazione della dichiarazione dei redditi.
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Regime di cassa nuovi obblighi contabili –
una prima alternativa - NO OPZIONE
• È inoltre previsto che i registri tenuti a fini Iva possano
sostituire il citato registro cronologico degli incassi e
pagamenti, qualora vi siano iscritte separate
annotazioni delle operazioni non soggette a
registrazione Iva e qualora si riporti l'importo
complessivo delle operazioni che non hanno generato
incassi e pagamenti con indicazione delle fatture cui le
operazioni stesse si riferiscono.
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REGIME PER CASSA – POSSIBILI
ALTERNATIVE• OPZIONE PER LA CONTABILITA’
ORDINARIA
• OPZIONE PER IL CRITERIO
DELLE REGISTRAZIONI
• SCELTA DA VALUTARE
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DETERMINAZIONE DEL
REDDITO IN BASE AL
PRINCIPIO DI COMPETENZA -
OPZIONE IN DICHIARAZIONE
VINCOLANTE PER 3 ANNI
OPZIONE TRIENNALE - IL
CONTRIBUENTE PUO’ TENERE I
REGISTRI IVA SENZA ANNOTAZIONE DI
INCASSI/PAGAMENTI. LA DATA DI
REGISTRAZIONE COINCIDE CON
INCASSO/PAGAMENTO
Regime di cassa nuovi obblighi
contabili – Metodo delle registrazioni
• Tale metodo rappresenta un’indubbia semplificazione, ma rischia di creare delle
distorsioni.
• La norma fa, infatti, riferimento alla registrazione ai fini Iva, per cui:
• › fatture emesse registrazione ai fini Iva entro 15 giorni (pur dovendo concorrere
alla liquidazione dell'imposta secondo la regola dell'esigibilità);
• › fatture di acquisto nessun termine per la registrazione, che però costituisce
esclusivamente un onere per poter esercitare il diritto alla detrazione (2 anni).
• Pertanto, stando al tenore letterale della norma, potrebbe essere possibile:
• fattura emessa al 28/12 dell’anno «n» registrata nell’anno «n+1» tali ricavi
parteciperanno alla determinazione del reddito nell'esercizio successivo (ancorché
effettivamente incassate a dicembre!);
• annotare e, conseguentemente, dedurre nell'esercizio "più conveniente", le fatture
di acquisto, prescindendo dal concreto momento del pagamento
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Regime di cassa – Sintesi opzioni
contabili
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Regime di cassa conferme/chiarimenti
TELEFISCO
• Servizi incassati nel 2017 di competenza 2016 ==>IRRILEVANTI nel 2017
• Plus/Minus e sopravvenienze ==> deducibili percompetenza
• Opere di durata ultrannuale ==> Rimanenze finali2016 interamente a costo nel 2017
• Leasing, spese prestazioni di lavoro e oneri utilitàsociale ==> principio di competenza
• Criterio della registrazione ==>Registrazione ai finiIVA della fattura di acquisto entro 2 anni coincidecon la deduzione del costo ai fini delle imposte
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NOVITA’ IN MATERIA DI IVA
Dott. Francesco Nesci
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Nuovi adempimenti 2017
Spesometro trimestrale Comunicazioni IVA trimestrali
• invio trimestrale dei dati di tutte le
fatture emesse, ricevute e
registrate (comprese le bollette
doganali), nonché delle relative
note di variazione
(indipendentemente dal valore)
• invio trimestrale dei dati delle
liquidazioni periodiche IVA (sia per i
soggetti “mensili” sia per quelli
“trimestrali”) anche nell’ipotesi di
liquidazione a credito
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Adempimento -
Comunicazione
Termine
di presentazione per l’anno 2017
Nuovo Spesometro trimestrale
25/07/2017
30/11/2017
28/02/2018
Liquidazioni periodiche IVA
31/05/2017
16/09/2017
30/11/2017
28/02/2018
Nuovi adempimenti 2017 - contenuto
• I dati comprendono almeno:
• dati della controparte;
• data e numero fattura;
• base imponibile;
• aliquota applicata;
• ammontare dell'imposta;
• tipologia di operazione
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Nuovi adempimenti 2017 - sanzioni
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Sanzioni
Infedele od omessa
comunicazione delle liquidazioni
periodiche IVA
Da € 500 ad € 2.000. Le
sanzioni sono ridotte alla metà
nel caso in cui le irregolarità
vengano sanate entro i 15
giorni successivi rispetto alla
scadenza.
Infedele od omessa
comunicazione dei dati analitici
delle fatture attive e passive
€ 2 per ciascuna fattura, entro
il limite massimo di € 1.000
per trimestre. Le sanzioni sono
ridotte alla metà ed entro il
limite massimo di € 500, nel
caso in cui le irregolarità
vengano sanate entro i 15
giorni successivi rispetto alla
scadenza.
Nuovi adempimenti 2017 –
soppressione altri adempimenti
• La comunicazione di tali dati (spesometro e liquidazioni IVA)comporta la soppressione dal 2017 dei seguentiadempimenti:
• 1. la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulatidalle società di leasing, e dagli operatori commerciali chesvolgono attività di locazione e di noleggio (art.7,dodicesimocomma, del DPR 605/1973);
• 2. la trasmissione degli elenchi Intrastat limitatamente agliacquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti stabilitiin un altro Stato membro dell'UE (solo dati fiscali);
• 3. la comunicazione annuale delle operazioni con i PaesiBlack List (art.1 commi da 1 a 3 del Dl 40/2010). Lacomunicazione va ancora effettuata per le operazionieffettuate nel periodo d'imposta 2016.
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Nuovi adempimenti 2017 – Chiarimenti
TELEFISCO
• Probabili 2 sole trasmissioni per il solo 2017;
• Nessun obbligo di trasmissione per le operazioni
attive e passive che non devono essere
documentate da fattura a prescindere
dall’importo;
• Esonero solo per produttori agricoli minori delle
zone montane e forfettari;
• Le operazioni certificate da scontrino non
vanno comunicate
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Lettere di intento – novità da marzo
Fino al 28/02/2017 Dal 01/03/2017
• L’esportatore abituale potràinviare la Dichiarazioned’Intento ai propri fornitoricontinuando ad utilizzarel’attuale modello;
• La Dichiarazione d’Intentopotrà riguardare:
• un determinato periodo ditempo;
• una singola operazione,specificandone l’ammontare;
• acquisti fino a concorrenza diun determinato importo.
• L’esportatore abituale sarà
tenuto ad utilizzare il nuovo
modello della Dichiarazione
d’Intento;
• La Dichiarazione d’Intento
potrà riguardare:
• una singola operazione,
specificandone l’ammontare;
• acquisti fino a concorrenza di
un determinato importo
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Lettere di intento – novità da marzo
• ATTENZIONE:• Se, prima del 28 febbraio 2017, ci si è avvalsi dell’attuale versione del
modello con indicazione di un periodo di tempo che va oltre dettotermine, la Dichiarazione d’Intento cessa di avere effetto alla fine ditale mese. Pertanto, se l’esportatore abituale vorrà ancora acquistaresenza pagamento dell’IVA dal 1° marzo, dovrà necessariamentepresentare il nuovo modello.
• Al contrario, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 120/E/2016, haconfermato la validità degli attuali modelli dichiarativi emessi prima del28 febbraio 2017 per singole operazioni o a importo fisso che non siano“esauriti” a tale data.
• Confermata anche la necessità, da parte dell’esportatore abituale, di unanuova lettera d’intento qualora si voglia incrementare l’importo degliacquisti non imponibili IVA.
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IVA servizi immobiliari – art. 7-quater
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IVA servizi immobiliari – Regolamento UE
1042/2013 entrato in vigore dal 01.01.2017
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• Si considerano beni immobili
IVA servizi immobiliari – definizioni
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• I servizi relativi a beni immobili comprendono soltanto i
servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto
con tali beni. Si considera che presentino nesso
sufficientemente diretto con beni immobili i servizi:
• a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento
costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per
la sua prestazione;
• b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per
oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.
IVA servizi immobiliari – Alcuni esempi
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• Edificazione di strutture permanenti sul suolo; Edificazione di un fabbricato sul suolononché lavori di costruzione e demolizione;
• Lavori di manutenzione, ristrutturazione e restauro di fabbricati o di loro parti compresii lavori di pulizia (interna ed esterna);
• prestazione di servizi di sorveglianza o sicurezza nel luogo in cui è situato il bene;• rilevamento e valutazione del rischio e dell’integrità di beni immobili (es. quelli forniti
dai periti alle compagnie di assicurazione per la determinazione delle condizioni di uncontratto di assicurazione su un fabbricato);
• valutazione di beni immobili, anche a fini assicurativi, per stabilire il valore di unimmobile a garanzia di un prestito o per stimare eventuali rischi e danni nell’ambito dicontroversie;
• Locazione finanziaria di beni immobili e servizi di magazzinaggio;• prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga;• l’intermediazione nella vendita, locazione finanziaria o locazione di beni immobili e
nella costituzione o nel trasferimento di determinati diritti su beni immobili o dirittireali su beni immobili;
• servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o altrasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili(assimilati o meno a beni materiali), quali le pratiche notarili, o alla stesura di contrattidi compravendita aventi per oggetto la proprietà di beni immobili, anche qualora lasottostante operazione che dà luogo all’alterazione giuridica della proprietà non siaportata a compimento. Nella fattispecie in esame rientrano anche i servizi legali checonsistono nella stesura di un contratto.
Note variazione e procedure
concorsuali – TUTTO COME PRIMA!
LEGGE BILANCIO 2016 LEGGE BILANCIO 2017
• Per le procedure aperte
dall’01/01/2017 possibilità di
emettere la nota di variazione
IVA a partire dal momento in
cui l’acquirente/committente
è assoggettato a procedure
concorsuali;
• Abrogazione norme introdotte
dalla legge Bilancio 2016,
• Di fatto le disposizioni di
maggior favore introdotte
dalla Legge Bilancio 2016 non
troveranno applicazione.
• Note di variazione solo alla
chiusura della procedura.
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