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1 La Nuova Disciplina CFC 1 La Nuova Disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC) a cura di Diego Cigna _____________________ Direzione Regionale Emilia Romagna Settore Servizi e Consulenza Ufficio Fiscalità delle Imprese e Finanziaria Bologna 11 maggio 2010

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La Nuova Disciplina CFC 1

La Nuova Disciplina delle

Controlled Foreign Companies

(CFC)

a cura di Diego Cigna

_____________________Direzione Regionale Emilia RomagnaSettore Servizi e Consulenza Ufficio Fiscalità delle Imprese e Finanziaria

Bologna 11 maggio 2010

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La Nuova Disciplina delle Controlled Foreign

Companies (CFC)Fonti normative primarie - articolo 1 della Legge 21 novembre 2000, n. 342;- artt. 167 e 168 del Tuir;- D.M. 21 novembre 2001, n. 429 (disposizioni attuative);- DM 21/11/2001 (Black List);- dall’art. 13 del DL 1/7/2009 n. 78 (modifiche alla normativa).

Documenti di prassi

- Circolare n. 9/E del26 Gennaio 2001;- Circolare n. 207/E del 16 novembre 2000; - Circolare del 12/02/2002 n. 18;- Comunicazione della Commissione COM (2007) 785- Circolare del 24/02/2009 n. 5;- Risoluzione n. 427/E del 10/11/2008l.

Giurisprudenza- Corte di Giustizia UE, C-196/04 del 12/9/2006, causa Cadbury Schweppes;- Corte di Giustizia UE, C-524/2004, par. 81, causa Thin Cap (transazioni che avvengono a

prezzi che non rispettano il principio di libera concorrenza - cd. arm’s length principle);

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Premessa

La legislazione sulle società controllate estere fa parte delle disposizioni di diritto tributario con rilevanza internazionale in quanto tese a contrastare comportamenti finalizzati a sottrarre dalla tassazione dei redditi, mediante il loro trasferimento oltre confine, generalmente, in paesi a fiscalità privilegiata

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Ratio delle Normative CFC

� Le normative CfC costituiscono soprattutto, per gli Stati che le adottano, uno strumento di contrasto nei confronti di situazioni di abuso , in cui societàpartecipate estere, ubicate in paradisi fiscali , non svolgono un’attività effettiva, vengono costituite elusivamente al mero scopo di delocalizzare i redditi facenti capo sostanzialmente a soggetti residenti in uno Stato a regime fiscale ordinario.

� Es: creazione di semplici branch o stabili organizzazioni, che non godono di autonomia giuridica dalla societàmadre

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Origine Storica

� L’ordinamento precursore in tema di Controlled foreign companies è quello degli Stati Uniti;

� Già negli anni ’30 dello scorso secolo si dotarono per primi di una legislazione “CfC” con riferimento alle holding di persone fisiche, ampliata nel 1962 con la Subpart F legislation (Code SEC. 951d);

� Negli Stati Uniti, come noto, vige il criterio della cittadinanza, secondo cui sono sottoposti a imposizione i cittadini, ovunque residenti, relativamente ai redditi prodotti anche al di fuori del territorio della Confederazione;

� La Repubblica federale di Germania, primo Stato europeo, ha provveduto ad adottare una legislazione CFC nel 1972 mentre la Francia e il Regno Unito rispettivamente nel 1980 e nel 1984.

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Elementi Caratteristici delle normative CFC

� Presupposto Applicativo� “jurisdictional approach” (black list o white list) � “transactional approach” (passive income,

interessi, etc. – natura dei redditi)

� Livello di imposizione fiscale del Paese della Controllata;

� Definizione del Concetto di Controllo;� Criteri e metodi di imputazione del reddito;� Esenzioni o ipotesi di non applicazione;

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Approccio “jurisdictional” - su base territoriale

� Tassazione nello stato di residenza della partecipante, dei redditi conseguiti dalle partecipate localizzate in “paradisi fiscali, indipendentemente dalla tipologia di reddito conseguita

� Adottato da Finlandia, Francia, Portogallo, Svezia, Regno Unito;

� Livello di imposizione inferiore ai 3/4 o 2/3 dell’aliquota d’imposta sul reddito delle persone giuridiche.

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� Tassazione nello stato di residenza della partecipante di determinate categorie di reddito definite anche “passive income” o “tainted income” (es. interessi, royalties, canoni di locazione, dividendi…);

� Adottato da Stati Uniti, Danimarca, Germania e Spagna

Approccio “transactional” - per categorie di

reddito

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L’approccio scelto dallo Stato italiano

Inizialmente l’approccio scelto dal legislatore italiano èstato di tipo jurisdictional, e cioè sulla base della localizzazione del soggetto estero in uno Stato o territorio e non di tipo transactional, e cioè in base al tipo di transazione: si è scelto di indicare tassativamente i paradisi fiscali, elencandoli in una black list, piuttosto che utilizzare una sorta di “rimando mobile” agli Stati o territori che applicano una tassazione inferiore ad una certa aliquota ovvero inferiore ad un certo livello di tassazione commisurato a quello a cui sarebbe stata soggetta la società estera qualora fosse stata un soggetto residente

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Considerazioni generali sulla disciplina italiana

brevi richiami…

La normativa sulle “CFC” introdotta in Italia con l’art. 1 della L. 342/2000 risponde, appunto, ad una tendenza manifestatasi più insistentemente in Europa negli ultimi decenni del ventesimo secolo, in cui molti paesi (UK, Francia) hanno ravvisato l’esigenza di creare strumenti normativi contrastare la pratica, sempre più accentuata, di trasferire in Stati o territori a fiscalità piùvantaggiosa le attività maggiormente redditizie, o i capitali da investire in attività non operative.

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brevi richiami … segue

� La normativa italiana � si rivolge ai residenti (persone fisiche e società) che possiedono

direttamente o indirettamente partecipazioni di controllo o collegamento in società residenti o localizzate in Paesi a regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 21 novembre 2001;

� I redditi della CFC sono imputati “per trasparenza ” in capo al soggetto residente, a prescindere dalla loro distribuzione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili;

� I redditi della CFC sono tassati separatamente con l’aliquota mediaapplicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27% ;

� Gli utili distribuiti dalla CFC non concorrono a fo rmare il reddito fino a concorrenza del reddito assoggettato a tassa zione, anche in precedenti esercizi

� I dividendi eccedenti non possono tuttavia beneficiar e dell’esclusione del 95% prevista dall’art. 89 del Tuir sono quindi tassati al 100% a motivo della bassa tassazione subita dalla CFC.

� I redditi esteri della CFC sono determinati secondo i criteri del reddito d’impresa valevoli ai fini del Tuir.

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brevi richiami … segue

La disapplicazione della normativa

Ai sensi dell’art. 167, comma 5, del Tuir per disapplicare la disciplina CFC il contribuente deve dimostrare (inversione dell’onere della prova) con istanza di interpello ai sensi dell’art. 11 L. 212/2000.

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Le indicazioni della Commissione Europea in tema

di misure antiabuso nel settore delle imposte dirette

Estratto dalla Comunicazione della Commissione COM (2007) 785Per quanto riguarda l’applicazione di “norme anti-elusione” la Commissione ritiene che, tenuto conto in particolare di alcune recenti decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, vi sia un’urgente necessità di:

� trovare un giusto equilibrio fra l’interesse generale a combattere l’abuso e la necessità di evitare restrizioni sproporzionate dell’attività transfrontaliera nell’UE;

� coordinare in modo migliore l’applicazione delle misure antiabuso nei confronti dei paesi terzi al fine di proteggere le basi imponibili degli Stati Membri.

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La Corte di giustizia nella Sentenza CadburySchweppes

ha stabilito che 1)… un operatore il quale si trovi in una situazione coperta dalla normativa comunitaria può perdere i suoi diritti ai sensi di tale normativa se cerca di abusarne

2)… una pratica abusiva si verifica solo quando, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria… vi è l’intenzione di ottenere un vantaggio mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento”

Le indicazioni della Commissione Europea in tema di

misure antiabuso nel settore delle imposte dirette

segue

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Sentenza Cadbury Schweppes … segue

“l’insediamento di una società è da considerare effettivo quando, sulla base di elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi, in particolare a livello della sua presenza fisica in termini di locali, di personale e di attrezzature, corrisponde a una realtà economica, ossia una società reale che svolge attività economiche effettive e non una società fantasmafantasma o schermoschermo ”

Le indicazioni della Commissione Europea in tema di misure

antiabuso nel settore delle imposte dirette

segue

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Nella sentenza Thin Cap (2004) si discute se sia o meno possibile che uno Stato membro imponga restrizioni fiscali sulle transazioni finanziarie fra società collegate residenti in SM diversi. A questo proposito, risulta confermato che la circostanza nella quale “le condizioni delle transazioni finanziarie fra società collegate si scostino da quelle che sarebbero state convenute fra parti non collegate” costituisce un elemento oggettivo e verificabile al fine di determinare se la transazione in questione rappresenta, in tutto o in parte, una costruzione d i puro artificio ”.

Le indicazioni della Commissione Europea in tema di misure

antiabuso nel settore delle imposte dirette

segue

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CONCLUSIONI� secondo le sentenze nelle cause Cadbury e Thin Cap, per determinare

se una transazione rappresenta una costruzione di puro artificio, le norme antiabuso nazionali possono comprendere criteri di sicurezza (“safe harbours”) applicabili alle situazioni che presentano la probabilitàdi abuso più elevata.

� Nella sentenza Thin Cap si sostiene inoltre che la definizione di criteri presuntivi ragionevoli contribuisce ad un’applicazione equilibrata delle misure antiabuso nazionali: ciò risponde all’interesse della certezza del diritto per i contribuenti e della praticità per le autoritàfiscali.

� tuttavia, per garantire che transazioni e insediamenti effettivi non vengano indebitamente sanzionati è essenziale che, ove si presuma l’esistenza di una costruzione di puro artificio, il contribuente sia messo in grado, senza eccessivi oneri amministrativ i, di produrre elementi relativi alle eventuali ragioni commercial i per le quali tale transazione è stata conclusa .

Le indicazioni della Commissione Europea in tema di misure antiabuso nel settore delle imposte dirette

segue

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Le Modifiche al Regime CFC

Anche sulla base delle considerazioni proposte in precedenza, l’art. 13 D.L. 1° luglio 2009, n. 78, co nvertito con modificazione dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto significative modifiche alla disciplina italiana delle Controlled Foreign Companies – CFC , contenuta nell’art. 167 del Tuir.In particolare l’art. 13 citato dispone:“allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali, l’accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazi oni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettiviteffettivit ààsostanzialesostanziale ”

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Entrata in vigore delle nuove norme

Il D.L. 78/09 non prevede una disposizione specifica sull’entrata in vigore delle nuove disposizioni CFC.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto dei contribuenti , le modifiche alla disciplina ai tributi periodici si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Pertanto, per le società controllanti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la nuova norma trova applicazione a partire dal periodo d’imposta iniziato il 1°gennaio 2010.

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Le Modifiche al Regime CFC

… da queste considerazioni nasce il nuovo art. 167 del Tuir che appare così caratterizzato…

Art. 167 Tuir

Restrizione alle possibilità di disapplicazione della normativa

Ampliato l’ambitodi applicazionedella normativa

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Le Modifiche alla Normativa – la Disapplicazione

Testi a confronto

ANTE D.L. 78/09

a) che la CFC svolge, come attività principale, un’effettiva attivitàindustriale o commerciale nello Stato o territorio in cui ha sede

b) che dalla detenzione delle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui tali redditi sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati

La disapplicazione della normativa può essere concessa dimostrando alternativamente :

POST D.L. 78/09

a) che la CFC svolge, come attivitàprincipale, un’effettiva attivitàindustriale o commerciale nel nel mercato dello Statomercato dello Statoo territorio di o territorio di insediamentoinsediamento

b) rimasto invariato

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La Nuova Normativa italiana in tema di CFC

� La modifica legislativa riscrive e circoscrive l’esimente a), per cui èora necessario che la CFC sia effettivamente radicata nella vita economica del mercato del paradiso fiscale.

� Le motivazioni tecniche - secondo le quali “ai fini del radicamento della controllata estera non sarebbe più di per se sufficiente la disponibilità (mera) in loco di una struttura organizzativa” (relazione governativa) essendo invece necessario un effettivo radicamento sul territorio, in modo da partecipare in maniera s tabile e continuativa alla vita economica dello Stato .

� sarebbero riconducibili ai nuovi orientamenti comunitari (Decisione CE del 13 febbraio 2007 e COM del 12 dicembre 2007) a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 12/9/06 “Cadbury Schweppes.

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La Nuova Normativa italiana in tema di CFC

segue…

Invero, anche a parere di molta parte della dottrina, la modifica legislativa si muoverebbe nel solco della recente prassi dell’Agenzia delle Entrate sulle società offshore estere

Risoluzione 427/E2008

Risoluzione 165/E2009

disapplicazione CFC negata a società che svolgono esclusivamente attività di import/export su mercati esteri senza esercitare attivitàcommerciali a favore del mercato locale

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La Nuova Normativa italiana in tema di CFC

segue…

Il decreto introduce inoltre una disposizione ad hoc (art. 167, co. 5, lettera a) per le attività bancarie, finanziarie ed assicurative, per le quali è ravvisabile “l’esercizio di un’attività commerciale effettiva svolta in via prevalente nel mercato locale del territorio di insediamento quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi della CFC hanno origine nello Stato o territorio di insediamento cioè derivi no da operazioni effettuate nel predetto mercato ”(cfr. relazione ministeriale di accompagnamento al D.L. 78/09)

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La modifica legislativa, a parere di gran parte dei commentatori intervenuti, non risulterebbe di agevole applicazione essendo fondamentale, ma ancora imprecisato, il significato da attribuire al concetto di “attività svolta nel mercato dello Stato o territorio di insediament o” .

Vi è infatti ancora incertezza se considerare, per e sempio:� solo il dato numerico delle vendite effettuate nell’area;� ovvero, in modo più estensivo, anche il complesso delle relazioni

economiche locali , valorizzando fattori come le fonti di approvvigionamento , le risorse umane , i rapporti con università e centri , ecc.

Da una prima analisi, sembrerebbero rientrare nella disciplina CFC, e quindi risulterebbero colpite da questa, tutte le strutture estere che, anche se effettive, operanti prevalentemente sui mercati internazionali, ad esempio:

� le società di trading operanti “estero su estero”;� le società di intermediazione / approvvigionamento.

La Nuova Normativa italiana in tema di CFC

segue… (sull’applicazione concreta)

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Il nuovo comma 5-bis introdotto dal D.L. esclude la possibilità di dimostrare l’effettivo radicamento sul territorio e stero quando i proventi della CFC provengono per più del 50% dalla :

La Nuova Normativa italiana in tema di CFCsegue…

gestione, detenzione o investimenti in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie(es. dividendi, interessi e royalties)

cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale , letteraria o artistica (es. royalties )

prestazioni di servizi infragruppo , inclusi i serviziFinanziari.

Quest’orientamento che sembra mutuato da un documento di prassi (Ris. n. 18/E del 29.1.2003, nella quale non si considera commerciale un’attività di mera detenzione e gestione di assets materiali e/o immateriali) è invero conforme con quanto viene precisato anche nella Comunicazione della Commissione Europea, prima citata.

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Dal tenore della norma, la modifica legislativa sembra attrarre nel campo di applicazione della disciplina CFC società quali:

� Holding companies � Management fees companies (società che gestiscono commissioni di gestione)� Royalty companies� Head-quarters (quartier generale)

che benché dotate di una struttura effettiva (personale, uffici, ecc.)impegnata nella gestione degli investimenti o nella tesoreria del Gruppo, sono residenti o localizzate in Paesi a regime fiscale privilegiato.Stando alle considerazioni fin qui enucleate non sembrano avere la possibilità di fornire prova contraria per disapplicare la norma.

La Nuova Normativa italiana in tema di CFC

segue…

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La Nuova Normativa italiana in tema di CFC

… “spiraglio” attuale. Alternativa!

Nelle circostanze in cui appare preclusa l’esimente di cui alla lettera a), rimane teoricamente la possibilità di presentare l’interpello per l’esimente ex lettera b) che consente la disapplicazione della normativa CFC attraverso la dimostrazione che il contribuente residente “dalla partecipazione nella CFC non consegua l’effetto di localizzare i redditi nei Paesi a fiscalità privilegiata” .

Dimostrando per esempio che:� la fonte produttiva dei passive income conseguiti della CFC non è

situata nel Paradiso fiscale (tassazione ordinaria)� per i servizi infragruppo resi, la CFC opera come intermediaria di

altra impresa residente in un Paese a fiscalità non privilegiata;� i proventi della CFC sono tassati almeno un volta l’anno in maniera

congrua rispetto al livello impositivo italiano (spunto dalla Ris. 18/E del 2003)

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Estensione del Regime CFC alle controllate

residenti in paesi “White List”

Il D.L. 78/2009 ha inoltre esteso la disciplina CFC alle società controllate residenti in Stati e Territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata , purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni (Cfr. comma 8-bis introdotto all’art. 167 ):

1a condizione :la controllata non residente sia sottoposta ad un livello di tassazione effettivo < 50% di quello a cui sarebbe sottoposta in Italia se fosse stata residente in Italia

2a condizione :i proventi della controllata non residente siano riconducibili per più del 50% a passive incomes (dividendi, interessi, royalties) o a servizi infragruppo ivi compresi quelli finanziari.

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Nel caso in cui le due condizioni non vengano rispettate la società estera si considera a bassa fiscalità

Estensione del Regime CFC alle controllate

residenti in paesi “White List”… segue

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Estensione del Regime CFC alle controllate

residenti in paesi “White List”: effetti.

la norma estende, così, il campo di applicazione del regime CFC alle seguenti strutture societarie prima richiamate che, pur non operando in Paradisi fiscali, sono fiscalmente residenti in Stati fiscalmente virtuosi -compresi i Paesi UE/SEE, quale es.

� Germania, aliquota societaria 15%� Irlanda , con riferimento alla tassazione del 12,5% applicabile alle

società che esercitano attività industriali e commerciali (attenzione differenze sul concetto di passive income);

� Portogallo , con riferimento alle società localizzate nella free zonedi Madeira (il regime di esenzione totale, salvo alcune eccezioni, terminerà al 31/12/2011;

� Bulgaria , che assoggetta le società ad imposizione con aliquota del 10%;

� Ungheria , relativamente al regime di tassazione effettiva degli interessi attivi che si attesterà dal 2010 sul 4%, mediante una deduzione forfetaria dalla base imponibile soggetta all’aliquota ordinaria del 19%.

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� Lussemburgo , con riferimento a quelle strutture controllate anche indirettamente da società Lussemburghesi consentono di beneficiare di una tassazione limitata molto spesso sugli interessi attivi da finanziamenti generalmente infragruppo.

� Cipro, già incluso nella attuale black list CFC a motivo del basso livello (10%) di tassazione.

Estensione del Regime CFC alle controllate

residenti in paesi “White List”: effetti … segue

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Il regime CFC estende anche alle controllate estere residenti inPaesi a fiscalità ordinaria (cioè né “paradisi fiscali” né “fiscalmente virtuosi”) con riguardo a specifici proventi la cui tassazione effettiva è inferiore di oltre la metà rispetto a quella italiana. A titolo esemplificativo basti ricordare:

� Holding companies aventi un regime di participation exemption ad aliquota 0 , come in Olanda o Lussemburgo;

� le Royalties companies;� le Holding companies dove i cui soci beneficiano direttamente

del rimborso parziale delle imposte assolte a livello societario(es. Holding company maltese)

Estensione del Regime CFC alle controllate

residenti in paesi “White List”: effetti segue

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La descritta disposizione può essere disapplicata c ome le altre?

Si, alla luce dell’art. 167, comma 8-ter del Tuir: potrebbe formare, tuttavia, oggetto di una nuova disapplicazione ad h oc, non riconducibile alle due esimenti “classiche” sopra il lustrate.

Il contribuente, con ogni probabilità, potrà dimostr are, mediante interpello all’Amministrazione Finanziaria, che “l’ insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artifici osa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale”.

In accordo con la disciplina disegnata a livello co munitario:- Comunicazione COM (2007) 785;- Sentenza Cadbury Schweppes che impone, tra l’altro, allo stato

membro, promotore di norme antiabuso, di fornire id onee garanzie ai soggetti interessati (leggasi anche possibilità di “ disapplicazione”).

Estensione del Regime CFC alle controllate

residenti in paesi “White List”: dubbi

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Le Novità della nuova disciplina CFC

I Commenti …(in attesa della prassi Ufficiale)

I commenti finora intervenuti non provengono da organismi Pubblici ma da interlocutori “privati” che sulla base della prassi esistente e della giurisprudenza comunitaria, hanno proposto un’interpretazione delle nuove norme.

In questa sede se ne propone una sintesi

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Le Novità della nuova disciplina CFC

I Commenti …(in attesa della prassi Ufficiale)

Con riguardo all’esimente a), che invero, ha generato gran parte dei commenti e delle critiche:

� La modifica recepirebbe, secondo alcuni, gli orientamenti espressi dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 427/E del 10/11/2008.

� La novità introdotta costituirebbe un’ulteriore condizione da soddisfare per accedere all’esimente.

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ASSONIME (Nota e Studi 15/2009) => avanza dubbi sulla reale portata innovativa della disciplina

Quando nello stato estero c’è un reale insediamento produttivo, la condizione del mercato di insediamento sarebbe da intendersi come meramente rafforzativa degli elementi di radicamento della CFC nello Stato in cui ha sede, e non come una condizione innovativa.

Pertanto, qualora l’insediamento fosse reale ed effettivamente radicato nello Stato ospite, non dovrebbe assumere rilievo il mercato di sbocco o la localizzazione dei fornitori: nel senso che la condizione dell’effettivo radicamento non sarebbe inficiata dalla circostanza che l’attività economica della CFC non sia rivolta al mercato dello Stato di insediamento.

Le Novità della nuova disciplina CFC

I Commenti …(in attesa della prassi Ufficiale)

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La Nuova Disciplina CFC 38

A questo proposito viene inoltre fatto notare che:

� la stessa Agenzia già con la Risoluzione n. 128/E del 16/05/2009 aveva elaborato una definizione di mercato locale più ampia rispetto a quella adottata nella Risoluzione 427/E citata, che ricomprendeva non solo il territorio di insediamento ma anche l’area geografica circostante;

� il fatto che il Legislatore abbia specificato questo concetto solo per le società bancarie ed assicurative (50% delle fonti…etc.) lascia intendere la localizzazione di clienti e fornitori (mercato di riferimento) non è un concetto ritenuto generalmente determinante.

Le Novità della nuova disciplina CFC

I Commenti …(in attesa della prassi Ufficiale)

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La Nuova Disciplina CFC 39

Confronto tra i livelli di tassazione dei paesi europeiRitenuta sugli interessi

FRA

25

BEL

25

SPA

18

SWE

30

ITA

27

FIN

28

AUT

25

DEN

28

POR

20

EST

21

POL

19

ROM

16

GER

20

IRL

20

MALTA

0

UK

0

NL

15

GRE

0

SLO

15

LUX

15

CH REP

15

SLO

0

HUN

0

LAT

10

LIT

15

BUL

5

CYP

0

CRO

0

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La Nuova Disciplina CFC 40

Confronto tra i livelli di tassazione dei paesi europei

Ritenuta sui dividendi derivanti da partecipazioni in società

MALTA

0

FRA

16

BEL

15

SPA

18

UK

20SWE

0

ITA

12,5

FIN

0

NL

0

AUT

0

DEN

30

GRE

25

POR

20

SLO

15LUX

0

CH REP

15

EST

0

POL

20

SLO

19HUN

0

ROM

16

GER

25LAT

0

LIT

10

IRL

20BUL

10

CYP

0

CRO

15

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La Nuova Disciplina CFC 41

Confronto tra i livelli di tassazione dei paesi europei

Ritenuta sulle Royalties nei confronti dei non residenti

MALTA

0

FRA

33

BEL

15

SPA

24

UK

22

SWE

28

ITA

30

FIN

28

NL

0

AUT

25

DEN

30

GRE

20

POR

15

SLO

15

LUX

0

CH REP

15

EST

15

POL

20

SLO

19

HUN

0

ROM

16

GER

15

LAT

5

LIT

10

IRL

20

BUL

10

CYP

10

CRO

15

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La Nuova Disciplina CFC 42

Grazie per l’attenzione

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