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Notaio Chiara Grazioli Milano, 25 maggio 2012 APPUNTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO Le criticità applicative Riciclaggio ed evasione fiscale Le fattispecie “pericolose” Il sistema delle sanzioni Le istruzioni operative della GF nel caso di ispezioni presso gli studi notarili

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Page 1: Notaio Chiara Grazioli Milano, 25 maggio 2012 APPUNTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO Le criticità applicative Riciclaggio ed evasione fiscale Le fattispecie

Notaio Chiara Grazioli

Milano, 25 maggio 2012

APPUNTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

 

Le criticità applicativeRiciclaggio ed evasione fiscaleLe fattispecie “pericolose”Il sistema delle sanzioniLe istruzioni operative della GF nel caso di ispezioni presso gli studi notarili

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Riciclaggio e evasione fiscale

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Bisogna partire dalla definizione di “riciclaggio” ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs.

n. 231/2007

ai soli fini del presente decreto “costituiscono riciclaggio:a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione”. 

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Tale nozione è diversa dalla fattispecie di cui al disposto degli artt. 648-bis e ter Cod. Penale. 

648-bisFuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 648-terChiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

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Con questa distinzione il legislatore a) ha voluto agevolare i destinatari, in quanto la segnalazione può essere fondata a prescindere dall'individuazione di una fattispecie criminosa proprio per la sua FUNZIONE PREVENTIVA; b) ha voluto far venire meno situazioni di eccesso di prudenza da parte degli intermediari nel caso non emerga chiaramente, accanto al sospetto dell'origine delittuosa dei capitali oggetto di movimentazione, anche l'estraneità del soggetto o la sua compartecipazione (personalità della responsabilità penale) 

Con questa distinzione il legislatore a) ha voluto agevolare i destinatari, in quanto la segnalazione può essere fondata a prescindere dall'individuazione di una fattispecie criminosa proprio per la sua FUNZIONE PREVENTIVA; b) ha voluto far venire meno situazioni di eccesso di prudenza da parte degli intermediari nel caso non emerga chiaramente, accanto al sospetto dell'origine delittuosa dei capitali oggetto di movimentazione, anche l'estraneità del soggetto o la sua compartecipazione (personalità della responsabilità penale)

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Se  e  quando  l'evasione  fiscale  diventa  rilevante  ai  fini  della normativa antiriciclaggio?

QUANDO L'EVASIONE FISCALE  INTEGRA UN REATO TRIBUTARIO E CIOE' QUANDO LA LEGGE, CONSIDERANDOLA DI PARTICOLARE GRAVITA',  NON  RITIENE  SUFFICIENTI  LE  SANZIONI AMMINISTRATIVE  E  QUINDI  APPLICA  QUELLE  PIU'  SEVERE  DEL CODICE PENALE, anche se l'attività di "pulitura" è effettuata dallo stesso  soggetto  che  ha  commesso  il  reato  a  monte  cd “autoriciclaggio”, 

In realtà in Italia non è punibile a livello penale ai sensi dell’art. 648  c  p  l’autoriciclaggio  in  sé  (è  un’anomalia  che  durerà  poco soprattutto alla  luce di una evoluzione giurisprudenziale) ma ai sensi  dell’art  2  del  Dlgs  231/2007  lo  stesso  rileva  ai  fini  della normativa  antiriciclaggio

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Riferimenti normativi D.LGS. n. 74 DEL 10/3/2000 COME MODIFICATO DA ULTIMO DAL D.L. 138/2011 CONV. IN L. 148/2011   in vigore dal 17/9/2011  In generale sono punibili penalmente le sole violazioni    * in campo IVA    * in campo di imposte sui redditi   NO IRAP e IMPOSTE INDIRETTE

AttenzioneL'ELUSIONE FISCALE (IN CAMPO DI IMPOSTE INDIRETTE ECCETTO L'IVA) NON PUO' MAI  INTEGRARE UNA FATTISPECIE RILEVANTE AI  FINI  DELL'ANTIRICICLAGGIO  IN  QUANTO  NON  PUO'  MAI ESSERE UN REATO

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TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI (punite con la reclusione fino a tre/sei anni)    1) dichiarazione fraudolenta, infedele o omessa;    2) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;    3) occultamento o distruzione di documenti contabili;    4) omesso versamento di ritenute certificate;    5) omesso versamento IVA;    6) indebita compensazione con F24;     7) SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE.

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ATTENZIONE:  a  seguito  della  legge  n.  148/2011  è diminuita la soglia delle imposte evase Nella comunicazione del 23/4/2012 l’UIF dice che “L’ampliamento della sfera di intervento penale accresce le  condotte  penalmente  rilevanti  presupposto  del riciclaggio  e,  conseguentemente,  aumenta  il  numero della  operazioni  suscettibili  di  essere  segnalate  come sospette” 

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Dichiarazione infedele 

Dal 17/9/2011      a)      imposta  evasa  superiore,  con  riferimento  a  una  singola imposta, a Euro 50.000;           b)    ammontare  complessivo  degli  elementi  attivi  sottratti all’imposizione,  anche mediante  indicazione di  elementi passivi fittizi, superiore al 10% di quelli dichiarati 

       ovvero       b1) a Euro 2.000.000.  

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Dichiarazione fraudolenta mediante altri artificiDal 17/9/2011

            a)  imposta  evasa  superiore,  con  riferimento  a  una  singola imposta, a Euro 30.000;                b)  ammontare  complessivo  degli  elementi  attivi  sottratti all’imposizione,  anche mediante  indicazione di  elementi passivi fittizi, superiore al 5% di quelli dichiarati 

       ovvero          b1)  a Euro 1.000.000 

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                       Dichiarazione Omessa

  dal 17/9/2011 imposta evasa superiore a 30.000 euro

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Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di  sottrarsi  al pagamento di  imposte  sui  redditi o  sul  valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000     * aliena simulatamente      oppure     * compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni        idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di        riscossione coattiva.    Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore      ad euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

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La struttura del reato si presenta diversa rispetto a quella dell'art. 97 comma 6 DPR 602/72, che richiedeva il compimento dopo la verifica fiscale di atti fraudolenti che riuscissero a rendere inefficace l'esecuzione. Il legislatore ha anticipato la tutela penale del bene protetto non limitandola alla effettiva riscossione dei tributi ma anche alla conservazione delle garanzie patrimoniali ad essa connesse. Gli atti fraudolenti non devono essere tali da rendere IMPOSSIBILE il pagamento del debito tributario ma devono avere la POTENZIALITA' DI RAGGIUNGERE TALE FINE. E’ un reato di PERICOLO

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A proposito di FONDO PATRIMONIALE, lo stesso crea un effetto segregativo e quindi mette a rischio la riscossione da parte dell’amministrazione finanziaria

- Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 15 giugno 2011 n. 23986

- Antiriciclaggio - Segnalate operazioni finanziarie sospette per circa 10 milioni di euroComando Provinciale Vicenza - 20 marzo 2012 - ore 11:00

Con riferimento a fondi patrimoniali o trusts il problema è la segregazione di beni di possibile provenienza illecita (bancarotta fraudolenta)

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QUADRO SANZIONATORIO Sanzioni per a) omessa identificazione registrazione e segnalazione b) omessa segnalazione violazioni nell’uso del contante

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Le principali autorità preposte all'attività di sorveglianza dell'applicazione della normativa antiriciclaggio sono:

* il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), che esercita i poteri sanzionatori amministrativi * l'UIF (Unità di Informazione Finanziaria, istituita dal 1/1/2008 presso la Banca d'Italia in sostituzione dell'Ufficio Italiano Cambi), che ha compiti di analisi finanziaria in materia di S.O.S.* la G.F. e la DIA che hanno compiti di accertamento e approfondimento investigativo delle S.O.S. * la G.F. che ha il compito di svolgere i controlli e le ispezioni antiriciclaggio presso gli intermediari, i professionisti e gli altri operatori per la verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Il NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA si avvale dei NUCLEI DI POLIZIA TRIBUTARIA, unità operative della G.F. istituite in ogni provincia che procedono materialmente alla contestazione delle infrazioni amministrative antiriciclaggio previste dagli artt. 57 e 58 d.lgs 231/2007*gli ordini professionali (art 53 comma 3) fermo restando il potere di eseguire controlli da parte della polizia valutaria e tributaria

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l sistema sanzionatorio è articolato in A) SANZIONI PENALI B) SANZIONI AMMINISTRATIVE entrambe modulate fra limiti massimi e minimi

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Sanzioni penali

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Sanzioni amministrative

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I provvedimenti con i quali sono irrogate le sanzioni sono comunicati dal MEF alle Autorità di Vigilanza, alla UIF e agli ORDINI PROFESSIONALI per le iniziative di competenza

CONTRO IL DECRETO SANZIONATORIO E' AMMESSO RICORSO AL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI E' STATA COMMESSA LA VIOLAZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA NOTIFICAZIONE.

NB Il giudice competente è il TRIBUNALE

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Le conseguenze della segnalazione priva di fondamento e la segnalazione tardiva

L'art. 41 sesto comma del decreto legislativo 21/11/2007 n. 231 prevede che

"Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del  presente  capo,  non  costituiscono  violazione  degli  obblighi  di segretezza,  del  segreto  professionale  o  di  eventuali  restrizioni  alla comunicazione  di  informazioni  imposte  in  sede  contrattuale  o  da disposizioni  legislative,  regolamentari  o  amministrative  e,  se  poste  in essere 

a) PER LE FINALITA' IVI PREVISTE

b)  in BUONA FEDE

NON comportano responsabilità di alcun tipo”.

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Il  Decreto  del  Ministero  della  Giustizia  16  aprile  2010  che  ha individuato  gli  indicatori  di  anomalia  al  fine  di  "agevolare" l'individuazione  di  operazioni  sospette  di  riciclaggio  da  parte  dei professionisti  all’ALLEGATO 2 chiarisce che:

le  segnalazioni  di  operazioni  sospette non  costituiscono  violazione di obblighi  di  segretezza,  del  segreto  professionale  o  di  eventuali restrizioni  alla  comunicazione  di  informazioni  imposte  in  sede contrattuale  o  da  disposizioni  legislative,  regolamentari  o amministrative;  non  comportano  responsabilità  di  alcun  tipo  per  i professionisti e per i loro collaboratori, che siano professionisti abilitati essi  stessi  o  dipendenti,  salvo  che  siano  state  poste  in  essere  in malafede e per finalità contrarie a quelle previste Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla  segnalazione  e  all'attività  di  approfondimento.  In  particolare, nessuna responsabilità deriva dal rispetto dell'obbligo di sospendere le operazioni disposto dalla UIF.

E' stato chiarito che la segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti (art. 361 c.p.).La SOS assorbe anche la comunicazione al MEF per le contravvenzioni sull’uso del contante etc. (art 51)

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      Le conseguenze della segnalazione: 

       - innesca l'avvio di approfondimenti sul piano economico         e finanziario e successivamente investigativo;

        - anche quando archiviata può essere utilizzata per accertamenti                              di natura fiscale

(si veda l’art 36, sesto comma, D. Lgs. 231/2007: "I dati e le informazioni registrate ai sensi del presente capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti”)

Quindi il notaio in coscienza non può farla con leggerezza, tenuto conto che sottoporre il cliente a verifiche fiscali anche laddove ne esca senza responsabilità, non è priva di conseguenze

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Possiamo segnalare in ritardo, magari a distanza di anni? Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 231/2007, la segnalazione va inviata SENZA RITARDO,  ove  possibile  prima  di  eseguire  l'operazione,  non  appena  il soggetto  tenuto  alla  segnalazione  viene  a  conoscenza  degli  elementi  del sospetto. NB nella circolare n. 83607/2012, con riferimento alle istruzioni operative per la GF, si chiarisce che nel caso di SOS TARDIVA non può considerarsi preclusa  a priori la possibilità di contestare un'ipotesi di omessa SOS In  tale  situazione  è  necessario  verificare  se  già  prima  di  tale  elemento  di novità  l'operatore  non  fosse  in  grado,  in  funzione  dell'operatività  posta  in essere e del profilo soggettivo del cliente emergente dal fascicolo personale  di trasmettere una segnalazione all'UIF

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       Con riferimento alle parti e al loro obbligo di fornire informazioni al        notaio si ricorda invece        L’art 21 in base al quale: 

               “I  clienti  forniscono,  sotto  la propria  responsabilità,  tutte  le               informazioni  necessarie  e  aggiornate  per  consentire  ai  soggetti             destinatari  del  presente  decreto  di  adempiere  agli  obblighi  di             adeguata  verifica  della  clientela.  Ai  fini  dell’identificazione  del               titolare  effettivo,  i  clienti  forniscono per  iscritto,  sotto  la  propria               responsabilità,  tutte  le  informazioni necessarie e aggiornate delle               quali siano a conoscenza”

        Nonché l’art 55 comma 3 in base al quale:                “Salvo che  il  fatto costituisca più grave  reato,  l’esecutore                   dell’operazione che non fornisce  informazioni sullo scopo e sulla                 natura  prevista  dal  rapporto  continuativo  o  dalla  prestazione                   professionale o le fornisce false è punito con l’arresto da sei mesi a          tre anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.”

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Circolare 83607/2012 del 19/3/2012 I moduli ispettivi si distinguono in

CONTROLLO ANTIRICICLAGGIO

ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO

Il CONTROLLO antiriciclaggio è un’attività limitata al riscontro di uno o più atti di gestione come l’istituzione del registro della clientela e la sua corretta tenuta oppure a procedere alla contestazione di una o più violazioni amministrative di cui agli art 57 e 58

l’ISPEZIONE antiriciclaggio consiste nell’approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio

ENTRAMBI sono interventi di natura AMMINISTRATIVA avviati D’INIZIATIVA dalla GF e si articolano secondo il seguente schema:•Accesso presso le sedi dei soggetti vigilati•Ricerca ed acquisizione di registri documenti e scritture•Ispezione documentale•Rilevazione di eventuali irregolarità e delle connesse violazioni penali e/o amministrative•Trasmissione degli atti alle autorità competenti per l’irrogazione delle sanzioni

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Riferimenti:scheda normativa e modulo operativo n. 6 specificamente dedicato ai professionisti e in alcune parti in particolare ai “notai” allegato alla circolare 83607/2012

PARTE II

Controlli preliminari

Nelle fasi iniziali dell’ispezione, l’unità operativa ha cura di:

verificare la struttura organizzativa del professionista;

individuare i ruoli, i compiti e le responsabilità eventualmente affidate dal professionista all’interno della struttura a fini antiriciclaggio;

identificare il personale formalmente incaricato dal professionista all’assolvimento degli obblighi di adeguata  verifica  dei  clienti,  di  registrazione,  conservazione  e  di  segnalazione  delle  operazioni sospette;

appurare l’esistenza di normativa e manualistica interna, nonché l’adozione da parte professionista ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato;

riscontrare  l’istituzione  di  eventuali  sistemi  di  controllo  interni,  idonei  a  verificare  il  corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio. 

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Accertamenti di merito a. Istituzione dell’archivio informatizzato o del registro della clientela  l’unità operativa  -  riscontra  se  il  professionista  abbia  istituito  l’archivio  formato  e  gestito  a  mezzo  di  strumenti informatici (per il notaio il repertorio) o, in alternativa, il registro della clientela (per le pratiche non a repertorio)

- potrà procedere ad una consultazione a campione delle operazioni/prestazioni professionali  ivi registrate.

Per il registro della clientela l’unità operativa accerta la rispondenza delle caratteriste del registro a quelle normativamente previste, e precisamente che:- sia numerato progressivamente;-  sia  siglato  in  ogni  pagina  a  cura  del  professionista  ovvero  di  un  collaboratore  o  dipendente autorizzato per iscritto;- l’ultimo foglio riporti il numero delle pagine di cui è composto e la firma dei predetti soggetti;- sia tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi o abrasioni;- non sia a fogli mobili e/o ad anelli.

-  appurare  la  corretta alimentazione dell’archivio  informatizzato con  tutti  i dati e  le  informazioni richiesti dalla legge per le prestazioni professionali e le operazioni occasionali. 

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Per questo motivo, è necessario fin da subito: - acquisire, in caso di tenuta di archivio informatizzato, una stampa analitica delle registrazioni effettuate dal professionista ispezionato nel periodo oggetto di controllo a valere sul dispositivo informatico; - acquisire, per i notai, la stampa delle registrazioni sui repertori notarili “atti tra vivi” e “atti ultime volontà” (???????????) per il periodo oggetto di accertamenti, qualora il professionista ispezionato non si avvalga, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di registrazione, né del dispositivo informatico né del registro della clientela; - apporre luogo, data e la sigla di uno dei militari operanti (preferibilmente a cura del Capo pattuglia) a margine dell’ultima registrazione in caso di tenuta del registro della clientela.

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Adeguata verifica dei clienti Selezione del campione La  pattuglia  operante  ha  cura  di  selezionare  un  idoneo  e  rappresentativo  campione  di operazioni  e/o  prestazioni  professionali  perfezionate  nel  contesto  dell’attività  istituzionale esercitata dal professionista da assoggettare al preliminare obbligo di adeguata verifica. Si avrà riguardo alle operazioni/prestazioni con clienti- maggiormente ricorrenti nell’attività svolta dal professionista ispezionato;- non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista,  soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali;-  che  hanno  richiesto  l’esecuzione  di  operazioni  ovvero  prestazioni  professionali  di  importo significativo;- che ricorrono frequentemente al denaro contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all’oro;- che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato;-  nei  confronti  dei  quali  siano  state  rese  prestazioni  professionali  aventi  ad  oggetto  finanza strutturata  a  rilevanza  transnazionale,  in  particolare  con  Paesi  a  fiscalità  privilegiata,  ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti “Paesi terzi equivalenti” ai fini antiriciclaggio; - con precedenti penali;- Con profili di incongruenza tra l’importo dell’operazione posta in essere e la propria capacità reddituale e patrimoniale;-  catalogati  quali  “persone politicamente esposte”,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  1,  lett.  o),  del decreto legislativo n. 231/2007. Particolare  attenzione  andrà  riservata  altresì  alle  prestazioni  professionali  attinenti  alla consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe.

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(2) Riscontri documentali … incroci e riscontri potranno essere possibili attraverso l’esame degli strumenti informatici in uso al professionista oggetto del controllo, ed in particolare mediante le e mail e gli altri documenti eventualmente acquisiti in sede di accesso 

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Prestazioni oggetto di registrazione per gli avvocati ed i notai