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Ai fini della determinazione del reddito attribuibile al bene immateriale nell’ambito del regime di patent box, i metodi da preferire sono il metodo del confronto del prezzo («Cup») e il metodo della ripartizione dei profitti (Profit Split Methods), soprattutto nella variante del Residual Profit Split. L’impresa che, nella determinazione del reddito agevolabile, utilizzi metodi diversi deve spiegare perché i metodi “preferiti” non sono praticabili LE METODOLOGIE I punti-chiave Inalternativaall’utilizzodibanchedatispecializzateèprevistalapossibilità diutilizzarebanchedatidipubblicodominio.Potrebbereesserecomprese ricercheeindaginidimercatopubblicherelativealsettorediappartenenza dell’azienda,pubblicazionidisettoreodiassociazionidicategoria.Saràin ognicasonecessariogarantirecheidatiutilizzatirispondanoairequisitidi comparabilitàrichiestidallelineeguidaOcse UTILIZZO DI BANCHE DATI PER L’APPLICAZIONE DEL CUP Il ricavo figurativo dell’«Ip» può essere determinato come differenza di prezzo tra i beni (o servizi) che incorporano l’«Ip» e i beni (servizi) senza. Esempio: una società vende beni con un proprio marchio a un certo prezzo e vende gli stessi beni senza marchio in mercati e condizioni comparabili a un prezzo inferiore. Il contributo economico dell’«Ip» sarà pari al maggior prezzo per le quantità vendute, cui andranno sottratti i costi diretti e indiretti APPLICAZIONE DEL CUP E PREMIUM PRICE Il ruling da patent box riguarda esclusivamente la preventiva definizione dei «metodi e dei criteri di calcolo»: del contributo economico dei beni immateriali agevolabili in caso di utilizzo diretto; dei redditi derivanti dalla concessione in uso degli intangibili realizzati nell’ambito di operazioni con parti correlate (italiane o estere); delle plusvalenze realizzate nell’ambito di operazioni con società correlate (italiane o estere) L’OGGETTO DELL’ACCORDO Per ottenere un accordo sul valore normale delle transazioni con controparti correlate non residenti, il contribuente dovrà attivare in parallelo la procedura di accordo preventivo, ai sensi dell’articolo 31- ter del Dpr 600/73. Nel caso di operazioni con soggetti correlati residenti, le Entrate non potranno contestare il valore normale della transazione, ai sensi della normativa sul transfer pricing, ma solo l’eventuale antieconomicità dell’operazione L’ESTENSIONE

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Il Sole 24 Ore Norme e tributi 35Martedì 26 Aprile 2016 ­ N. 114

Agevolazioni. La circolare 11 delle Entrate ha dato il via libera all’utilizzo allargato della metodologia del confronto del prezzo (Cup)

Più facile misurare il patent boxNella determinazione del reddito «sì» all’utilizzo di banche dati di pubblico dominio

L’ebook. Da oggi sul sito del Sole 24 Ore

La Guida degli espertiagli incentivi fiscalisu marchi e brevetti

FISCO www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Giacomo AlbanoMassimo Bellini

pVia libera all’utilizzo allar­gato della metodologia Cup per la determinazione del redditoagevolabile. Questa potrà esse­re basata non solo sulle tecnichepiù comunemente utilizzate neltransfer pricing, ma anche sul­l’utilizzo di banche dati non spe­cializzate di dominio pubblico esu tecniche di determinazionedelle  royalties  implicite  me­diante  un  premium  price.L’apertura arriva dalla circolare11/E/2016 con cui le Entrate han­no fornito gli attesi chiarimenti sulla disciplina del patent box.

Nella  determinazione  deimetodi e criteri di calcolo del contributo economico la circo­lare conferma che si deve fare ri­ferimento agli standard interna­zionali elaborati dall’Ocse, con particolare riferimento alle li­nee guida in materia di prezzi di trasferimento. In tale contesto èprevisto che il Cup, metodo del confronto del prezzo, è tende­zialmente da preferire in quantopiù immediatamente idoneo a quantificare il contributo eco­nomico dell’«Ip».

Il metodo può essere applica­to nelle sue varianti del Cup in­terno ed esterno. Il primo consi­ste nel confronto tra le condizio­ni che l’impresa applica in una transazione con parti correlate e quelle che la stessa impresaadotta, in circostanze simili, consoggetti terzi indipendenti. Il se­condo si basa sul confronto tra lecondizioni che l’impresa appli­ca in una transazione con parti correlate e quelle che, in circo­stanze simili, sono adottate tra

soggetti terzi indipendenti.Secondo le linee guida Ocse il

confronto interno, ove possibi­le ovvero nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti di compa­rabilità, è preferibile al confron­to esterno. Tuttavia vi potrannoessere numerosi casi in cui il confronto interno non sarà pra­ticabile per cui andrà valutata l’applicabilità del Cup esterno. Le analisi di transfer pricing in caso in applicazione del Cup esterno si basano generalmentesull’utilizzo di database specia­lizzati che contengono contrat­ti di licenza stipulati tra parti in­dipendenti che ­ mediante op­portune tecniche di selezione (screening) ­ consentono di in­

dividuare  transazioni  compa­rabili poste in essere nel libero mercato e determinare pertan­to intervalli di royalties che ri­spettino il principio del valorenormale (arm’s length). In me­rito, la circolare fornisce un’im­portante apertura, prevedendo ­  in  alternativa  all’utilizzo  dibanche dati specializzate ­  lapossibilità di utilizzare «ban­che dati di pubblico dominio». Il riferimento potrebbe essere inteso in senso ampio e com­prendere ad esempio ricerche eindagini di mercato pubbliche relative al settore di apparte­nenza  dell’azienda,  pubblica­zioni di settore o di associazionidi categoria. Ciò potrebbe faci­litare in molti casi la determina­

zione del contributo economi­co specialmente per le imprese di minori dimensioni che po­trebbero avere maggiori diffi­coltà nell’accesso a banche dati specializzate. In ogni caso sarà necessario svolgere dettagliate analisi di comparabilità al finedi garantire che i dati utilizzati rispondano agli standard Ocse.

Sempre con riferimento al­l’applicazione del Cup la circo­lare prevede che questo meto­do  possa  essere  considerato appropriato ai fini del confron­to tra i prezzi di commercializ­zazione dei prodotti venduti oservizi resi, nell’ottica di indi­viduare il premium price ascri­vibile ai beni immateriali utiliz­zati. Sembrerebbe in altri ter­mini possibile determinare ilricavo figurativo dell’«Ip» sul­la  base  del  differenziale  di prezzo tra i beni (o servizi) cheincorporano l’«Ip» oggetto diagevolazione e i beni (servizi)senza l’intangibile.

Tale metodologia sembra pe­raltro non del tutto allineata conquanto  previsto  dal  metodo “with or without” previsto dal­l’Organismo italiano di valuta­zione (Oiv) nel discussion pa­per di dicembre 2015. Il metodo proposto dall’Oiv richiede in­fatti, oltre alla quantificazione di un premium price, la determi­nazione del differenziale dei co­sti sostenuti in relazione ai pro­dotti con e senza bene immate­riale al fine di arrivare a un diffe­renziale  di  margine.  Al contrario la circolare sembre­rebbe indicare una metodologiasemplificata che, una volta de­terminato  il  premium  price,prevede  la  sottrazione  dallo stesso dei costi diretti e indirettiimputabili al bene immateriale oggetto di agevolazione.

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FOCUS

SEMAFORO VERDEValide anche ricerche,indagini di mercatosul settore di appartenenzae pubblicazioni di settoreo di associazioni di categoria

Doppio binario. I rapporti con il transfer pricing

Ruling, l’accordo non coprei prezzi di trasferimentopAccordo di ruling da pa­tent box senza copertura suiprezzi di trasferimento perle operazioni  soggette alladisciplina del  transfer pri­cing. Per avere certezza sulvalore normale delle com­ponenti positive e negativederivanti  dalle  operazionicon  parti  correlate  estere,l’impresa  potrà  comunqueattivare la procedura ordi­naria di accordo preventivo(articolo  31­ter del Dpr  29settembre 1973), che pertan­to potrà procedere su un bi­nario parallelo  rispetto al­l’accordo sul patent box.

L’importante  chiarimen­to è arrivato con la circolare11/E, con cui le Entrate han­no confermato che l’oggettodell’accordo di ruling da pa­tent box è limitato esclusi­vamente alla preventiva de­finizione dei «metodi e deicriteri di calcolo» delle trecategorie di reddito agevo­labile, ovvero:e il contributo economicoalla produzione del redditod’impresa in caso di utiliz­zo diretto dei beni immate­riali agevolabili; r i  redditi  derivanti  dalla concessione in uso degli in­tangibili realizzati nell’ambi­to di operazioni con parti cor­relate (italiane o estere);t le plusvalenze realizzatenell’ambito  di  operazionicon società correlate (italia­ne o estere). 

Nella  prima  ipotesi  laprocedura di ruling è ob­bligatoria, nelle altre due èfacoltativa.

Pertanto, sia in caso di con­cessione in uso dei beni im­materiali sia in caso di plu­svalenze derivanti da cessio­ni dei beni a parti correlate estere, l’accordo di ruling dapatent box non offre le garan­zie proprie dell’accordo pre­ventivo in materia di transferpricing, ovvero la protezioneda accertamenti sui prezzi ditrasferimento. Ciò fa ritenereche con la procedura di ruling

le  Entrate  non  entrino  nelmerito  del  valore  normale della transazione con la partecorrelata, ma si limitino ad at­testare i metodi e i criteri di calcolo che portano alla de­terminazione  del  redditoagevolabile. In altri termini,con la procedura di ruling dapatent  box,  fisco  e  contri­buente perverranno a un ac­cordo limitatamente alle me­todologie di  imputazione eidentificazione  dei  ricavi  edei costi, diretti e indiretti,connessi al bene immaterialeal fine di determinarne il rela­tivo  reddito  da  agevolare,

senza entrare nel merito del­le  transazioni  intra­gruppo quali ad esempio royalties ­ odei  corrispettivi  derivantidalla cessione del bene ­ e del­la loro conformità al criteriodel valore normale.

Per  ottenere  un  accordoanche su questo aspetto, incaso di operazioni con con­troparti correlate non resi­denti, l’impresa dovrà attiva­re  l’ordinaria  procedura  di accordo preventivo, ai sensidell’articolo 31­ter e del prov­vedimento delle Entrate del­lo scorso 21 marzo. Peraltro,pur nel silenzio della circola­re sul punto, nel caso in cui ledue istanze vadano in paral­lelo, è lecito aspettarsi una procedura  di  accordo  pre­ventivo “semplificata”, o checomunque  tenga  conto  diquanto  emerso  in  sede  di istruttoria nell’ambito del ru­ling da patent box. 

La circolare conferma inol­tre indirettamente che nel ca­so di operazioni con contro­parti correlate residenti (cosìcome in caso di operazionicon controparti non correla­te, residenti o non residenti),in relazione alle quali non èattivabile la procedura di ac­cordo  preventivo  “ordina­rio”, le Entrate non potrannocontestare il valore normaledella  transazione,  ai  sensidella normativa sul transferpricing. Ciò appare coerentecon la norma di interpreta­zione  autentica  introdottadal Dlgs 147/2015 volta a chia­rire che la disciplina del tran­sfer  pricing  (articolo  110,comma 7 del Tuir) non ha va­lenza per le operazioni cheintercorrono tra soggetti re­sidenti. Per queste operazio­ni, come ribadito nella circo­lare 11/E, resta fermo il poteredell’amministrazione  finan­ziaria di effettuare le ordina­rie valutazioni in merito al­l’eventuale antieconomicità.

G.Alb.Mas.B.

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LA PAROLACHIAVE

Cup

7Il «Comparable uncontrolled price» (o metodo del confronto prezzo) è la metodologia preferita in ambito Ocse per la determinazione del valore normale di una transazione. Il metodo può essere applicato nelle sue varianti del Cup interno ed esterno. Il primo consiste nel confronto tra i prezzi che l’impresa applica (o sostiene) in una transazione con parti correlate e quelle che la stessa impresa applica con soggetti terzi indipendenti. Il secondo si basa sul confronto tra le condizioni che l’impresa applica in un transazione con parti correlate e quelle che sono adottate tra soggetti terzi indipendenti

T utto  sul  patent  box,l’agevolazione fiscalesui  redditi  derivanti

dall’utilizzo dei beni imma­teriali come marchi, brevet­ti, disegni e modelli. La Gui­da ­ aggiornata con le più re­centi novità normative e gliultimi  chiarimenti  fornitidalle Entrate con la circolare11 del 7 aprile scorso ­ è dispo­nibile da oggi sul sito inter­net del Sole 24 Ore.

Per  aiutare  gli  operatori,aziende  e  professionisti,  nelpercorso che può portare alla detassazione del  reddito deicosiddetti “intangibili” (trami­te variazione in diminuzionesul modello Unico), «Il Sole 24Ore» ha preparato in forma die­book una Guida completa al nuovo regime agevolativo. LaGuida è acquistabile all’indi­rizzo  www.ilsole24ore.com  al prezzo di 3,59 euro ed è stata re­datta dagli esperti del giornale.

L’adesione al patent box ri­chiede l’espletamento di una serie particolarmente gravosa di  adempimenti  e  formalità, con conseguenti oneri ammi­nistrativi e professionali. Pri­ma di avviare il regime è dun­que opportuno valutare sia i costi sia i benefici dell’opera­zione anche alla luce delle indi­cazioni  fornite  dall’Organi­smo  italiano  di  valutazione nelle Linee guida al patent box.Anche questo documento, co­me tutti i provvedimenti e le circolari sul patent box, è rag­giungibile online dall’e­book del Sole 24 Ore. 

Come la precedente, anchela nuova Guida al patent box propone tra l’altro un utile fac­simile  dell’istanza  di  ruling, momento cruciale dell’opera­zione, e accompagna il lettore in tutti i passaggi della proce­

dura:  dall’invio  dell’opzione per il nuovo regime del patent box alla predisposizione della documentazione  integrativa,dal confronto con le Entrate al­la detassazione in dichiarazio­ne. Ma soprattutto la Guida al patent box del Sole 24 Ore offretutti gli strumenti utili all’indi­viduazione dei beni agevolabilie alla relativa valutazione di co­sti e benefici, vero rebus dalla cui soluzione dipende il suc­cesso dell’operazione.

Il lavoro è strutturato su trecapitoli. Il primo capitolo ri­chiama le regole generali del­l’agevolazione, a partire dalleindicazioni  fornite  dall’Ocse nell’Action 5 del progetto «Be­ps» e delle scelte fatte dal legi­slatore italiano in ambito sia soggettivo sia oggettivo. Il se­condo capitolo è invece dedi­cato ai veri e propri criteri di scelta e di convenienza del nuo­vo regime, con esempi praticisui metodi di calcolo del reddi­to agevolabile. Il terzo capitolo,infine, è incentrato sul rappor­to tra fisco e contribuente e su­gli effetti dell’applicazione, o meno, dell’accordo raggiunto.

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Ai fini della determinazione del reddito attribuibile al bene immateriale nell’ambito del regime di patent box, i metodi da preferire sono il metodo del confronto del prezzo («Cup») e il metodo della ripartizione dei profitti (Profit Split Methods), soprattutto nella variante del Residual Profit Split. L’impresa che, nella determinazione del reddito agevolabile, utilizzi metodi diversi deve spiegare perché i metodi “preferiti” non sono praticabili

LEMETODOLOGIE

I punti­chiave

In alternativa all’utilizzo di banche dati specializzate è prevista la possibilità di utilizzare banche dati di pubblico dominio. Potrebbere essere comprese ricerche e indagini di mercato pubbliche relative al settore di appartenenza dell’azienda, pubblicazioni di settore o di associazioni di categoria. Sarà in ogni caso necessario garantire che i dati utilizzati rispondano ai requisiti di comparabilità richiesti dalle linee guida Ocse

UTILIZZODI BANCHE DATIPER L’APPLICAZIONEDEL CUP

Il ricavo figurativo dell’«Ip» può essere determinato come differenza di prezzo tra i beni (o servizi) che incorporano l’«Ip» e i beni (servizi) senza.Esempio: una società vende beni con un proprio marchio a un certo prezzo e vende gli stessi beni senza marchio in mercati e condizioni comparabili a un prezzo inferiore. Il contributo economico dell’«Ip» sarà pari al maggior prezzo per le quantità vendute, cui andranno sottratti i costi diretti e indiretti

APPLICAZIONEDEL CUPE PREMIUM PRICE

Il ruling da patent box riguarda esclusivamente la preventiva definizione dei «metodi e dei criteri di calcolo»: del contributo economico dei beni immateriali agevolabili in caso di utilizzo diretto; dei redditi derivanti dalla concessione in uso degli intangibili realizzati nell’ambito di operazioni con parti correlate (italiane o estere); delle plusvalenze realizzate nell’ambito di operazioni con società correlate (italiane o estere)

L’OGGETTODELL’ACCORDO

Per ottenere un accordo sul valore normale delle transazioni con controparti correlate non residenti, il contribuente dovrà attivare in parallelo la procedura di accordo preventivo, ai sensi dell’articolo 31­ter del Dpr 600/73. Nel caso di operazioni con soggetti correlati residenti, le Entrate non potranno contestare il valore normale della transazione, ai sensi della normativa sul transfer pricing, ma solo l’eventuale antieconomicità dell’operazione

L’ESTENSIONE

SEMAFORO ROSSOL’intesa è limitataalla definizione preventivadei metodie dei criteri di calcolodel reddito agevolabile

QUOTIDIANO DEL FISCOIl credito verso soci nel patrimonionon è per forza reddito

Sul Quotidiano del Fisco tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore in materia tributaria.Nell’edizione online oggi: Romina Morrone che riporta una sentenza della Cassazione sul credito verso i soci, che non può essere considerato ricavo non dichiarato solo perché riportato nel conto patrimoniale; Dora De Marco sulla sentenza della Cassazio­ne che legittima l’accertamen­to induttivo in caso di mancata esibilizione dei documenti contabil in sede amministrati­va e un’analisi di Benedetto Santacroce sul nuovo Codice delle dogane

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

ONLINEE­book di 50 pagine su che cosa cambiaper le imprese

Al prezzo di 2,69 euro è disponibile su Store24 del sito del Sole 24 Ore l’e­book dedicato alla riforma delle procedure doganali realizzato in collaborazione con l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli

www.ilsole24ore.com/guide

I.P.

La dinamica azienda di No-venta di Piave, Invent srl, lea-der nella produzione di siste-mi fotovoltaici e a risparmioenergetico ha deciso di diven-tare fornitore di utenze domestiche. UnicoPlayer in questo mercato ad avere questadoppia natura che consente di moltiplicarei vantaggi ottenuti da un impianto foto-voltaico tradizionale. Dopo l’innovazionedel coppo fotovoltaico, l’azienda venetanon smette di stupire il mercato lancian-do le innovative “ricariche energetiche”.Mentre in telefonia il concetto di ricarica èben noto a tutti, fino ad oggi, non esistevain ambito energetico per le utenze dome-stiche. Queste ricariche sono delle card cheincorporano in se stesse un vantaggio inkWh o in metri cubi di gas a seconda dellatipologia di card. Sono delle vere e proprieriserve di energia pronte all’utilizzo e chepossono essere impiegate in qualunquemomento da parte dell’utente. L’opera-zione è chiamata EnergyGate e la rica-rica è denominata “RicaricaLuce”. At-traverso questa iniziativa, Invent aumental’energia disponibile per ogni modulofotovoltaico dotandolo di una “RicaricaLu-ce” di 1.500 kWh (materia prima) suddivisiin 10 anni (150 kWh/anno per modulo). Unmodulo da 250 Wp ben orientato produce,al Nord Italia, circa 300 kWh/anno. Aumen-tare la disponibilità di energia attraverso la“RicaricaLuce” equivale ad un incrementocomplessivo del 50%. A questo primo van-taggio se ne aggiunge un altro altrettantoimportante. Questa energia, a differenzadi quella prodotta dal modulo, può es-sere utilizzata in qualunque momento,

costituendo un vero e proprio accumulo“virtuale”. In un impianto fotovoltaicotradizionale solo una minima percentuale(30/40%) di energia viene autoconsuma-ta, la restante viene venduta alla rete adun prezzo nettamente inferiore rispetto aquello di acquisto (vedi Fig. 1). Con il siste-ma delle ricariche, come visibile in Fig. 2,l’utente autoconsumerà, come prima, l’e-nergia prodotta, guadagnerà dalla venditadi quella in esubero immessa in rete e non

pagherà più l’energiaacquistata dalla retefino ad esaurimentodella “ricarica” massi-mizzando i profitti edimezzando i tempidi rientro dell’inve-stimento. Ad esem-pio in un impiantodi 3kWp vengono

messi a disposizione dell’uten-te, sotto forma di ricarica, ben 18.000kWh (1.500 kWh/modulo x 12 moduli, dimateria prima) e tutto questo senza alcunincremento di costo dell’impianto. Unicorequisito: attivare le forniture con Invent.In un momento in cui si continua a par-lare di batterie di accumulo da installarepresso l’abitazione, Invent ha risolto il pro-blema a monte “virtualizzandolo”. Infattii sistemi di accumulo presentano moltelimitazioni prima fra tutte quella del co-

sto elevatissimo e dei tempi di rientro cosìlunghi da non giustificare l’investimento.Per non parlare della loro durata limitata,del problema dello smaltimento a fine vitae delle perdite di sistema. I moduli Invent,costruiti con materiali di altissima qualità,sono dotati di altre caratteristiche unichenel settore:• Resistenza meccanica: +50% rispetto

lo standard di settore (7.500 Pa anziché5.400 Pa);

• Resistenza alla grandine: +20%;• Classe di resistenza al fuoco: 1;• Potenza garantita nel tempo con ridu-

zione di solo 0,6% all’anno nei 24 annisuccessivi al primo;

• Alta capacità di smaltire il calore: mag-gior potenza prodotta.

Tutti i moduli Invent vengono trattati conuno speciale procedimento nanotecnolo-gico che conferisce alla superficie captantela proprietà di “addensare” lo sporco o ilcalcare, non limitando la resa e favorendola pulizia periodica del modulo. La rinasci-ta del fotovoltaico parte proprio da qui:Invent, e i suoi partner in tutta Italia, pro-pongono un modulo tecnologicamenteall’avanguardia e qualitativamente super-lativo abbinato all’innovativo concetto diricarica energetica. Soluzione questa chegià migliaia di famiglie hanno deciso diadottare e della quale stanno già benefi-ciando.

La rinascita del fotovoltaicocon le “ricariche energetiche” di Invent

EnergyGate è la soluzione di Invent, produttore di pannelli fotovoltaici intelligenti e gestore luce e gas

INVENT SRL - Noventa di Piave (VE) - tel. +39.0421 307393 - www.energygate.info

Impianto fotovoltaico con moduli standard

Consumi3.000 kWh Produzione

3.000 kWh

Figura 1

ConsumiProduzione FV

Acquisto della reteVendite alla reteAutoconsumo

Impianto fotovoltaico con moduli Invent e RicaricaLuce EnergyGate

Consumi3.000 kWh Produzione

3.000 kWh

Figura 2

ConsumiProduzione FV

RicaricaLuceVendite alla reteAutoconsumo